05.12.2012 Views

PELLICCIA BRUNO nato a GUIDONIA MONTECELIO ... - Il Secolo XIX

PELLICCIA BRUNO nato a GUIDONIA MONTECELIO ... - Il Secolo XIX

PELLICCIA BRUNO nato a GUIDONIA MONTECELIO ... - Il Secolo XIX

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2<br />

Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e<br />

Avv. Matilde PUGLIARO<br />

MINISTERO DELL’INTERNO elettivamente domiciliato c/o l’Avvocatura dello<br />

Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2<br />

Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e<br />

Avv. Matilde PUGLIARO<br />

MINISTERO DELLA DIFESA elettivamente domiciliato c/o l’Avvocatura dello<br />

Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2<br />

Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e<br />

Avv. Matilde PUGLIARO<br />

PERUGINI Alessandro<br />

IMPUTATI<br />

1) reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. 323 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p., perché con più azioni<br />

esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di<br />

legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Vice Questore Aggiunto della Polizia di<br />

Stato dunque quale funzionario della Polizia di Stato (appartenente alla DIGOS della Questura di<br />

Genova) più alto in grado nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI<br />

Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, con funzione di sovrintendere e coordinare durante i<br />

giorni del vertice G8 la trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento<br />

dell’ingresso presso la caserma di Bolzaneto (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza<br />

della Polizia di Stato compreso il fotosegnalamento ed il periodo di permanenza degli arrestati e<br />

fermati medesimi presso le celle di pertinenza della Polizia di Stato) fino alla loro immatricolazione<br />

e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili, in violazione delle<br />

seguenti norme di legge e regolamento<br />

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e<br />

sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”<br />

-art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento<br />

penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale<br />

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle<br />

misure privative e limitative della libertà<br />

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà<br />

fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)<br />

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana<br />

sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la<br />

caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e<br />

arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA<br />

e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da<br />

XXXIII

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!