01.09.2016 Views

DIRITTI LAVORO - PERCHÈ VOTARE NO

I QUDERNI DEL FORUM DIRITTI LAVORO / NUMERO SPECIALE

I QUDERNI DEL FORUM DIRITTI LAVORO / NUMERO SPECIALE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE<br />

LA RIFORMA COSTITUZIONALE<br />

Costituzione: testo vigente<br />

Costituzione: testo modificato<br />

Art. 82 Art. 82<br />

Ciascuna Camera può disporre inchieste<br />

su materie di pubblico interesse.<br />

A tale scopo nomina fra i propri componenti<br />

una commissione formata in<br />

modo da rispecchiare la proporzione dei<br />

vari gruppi. La commissione d’inchiesta<br />

procede alle indagini e agli esami con gli<br />

stessi poteri e le stesse limitazioni della<br />

autorità giudiziaria.<br />

TITOLO II<br />

IL PRESIDENTE<br />

DELLA REPUBBLICA<br />

art. 20<br />

La Camera dei deputati può disporre<br />

inchieste su materie di pubblico interesse.<br />

Il Senato della Repubblica può disporre<br />

inchieste su materie di pubblico<br />

interesse concernenti le autonomie<br />

territoriali.<br />

A tale scopo ciascuna Camera nomina<br />

fra i propri componenti una Commissione.<br />

Alla Camera dei deputati la<br />

Commissione è formata in modo da rispecchiare<br />

la proporzione dei vari gruppi.<br />

La Commissione d’inchiesta procede<br />

alle indagini e agli esami con gli stessi<br />

poteri e le stesse limitazioni dell’autorità<br />

giudiziaria.<br />

Art. 83 Art. 83<br />

Il Presidente della Repubblica è eletto<br />

dal Parlamento in seduta comune dei<br />

suoi membri.<br />

All’elezione partecipano tre delegati per<br />

ogni Regione eletti dal Consiglio regionale<br />

in modo che sia assicurata la rappresentanza<br />

delle minoranze. La Valle<br />

d’Aosta ha un solo delegato.<br />

L’elezione del Presidente della Repubblica<br />

ha luogo per scrutinio segreto a<br />

maggioranza di due terzi dell’assemblea.<br />

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la<br />

maggioranza assoluta.<br />

Identico<br />

Abrogato<br />

art. 21<br />

L’elezione del Presidente della Repubblica<br />

ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza<br />

di due terzi della assemblea. Dal<br />

quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza<br />

dei tre quinti dell’assemblea. Dal<br />

settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza<br />

dei tre quinti dei votanti.<br />

Costituzione: testo vigente<br />

Costituzione: testo modificato<br />

Art. 84 Art. 84<br />

Può essere eletto Presidente della Repubblica<br />

ogni cittadino che abbia compiuto<br />

cinquanta anni di età e goda dei<br />

diritti civili e politici.<br />

L’ufficio di Presidente della Repubblica<br />

è incompatibile con qualsiasi altra carica.<br />

L’assegno e la dotazione del Presidente<br />

sono determinati per legge.<br />

Identico<br />

Identico<br />

Identico<br />

Art. 85 Art. 85<br />

Il Presidente della Repubblica è eletto<br />

per sette anni.<br />

Trenta giorni prima che scada il termine,<br />

il Presidente della Camera dei deputati<br />

convoca in seduta comune il Parlamento<br />

e i delegati regionali, per eleggere il<br />

nuovo Presidente della Repubblica.<br />

Se le Camere sono sciolte, o manca<br />

meno di tre mesi alla loro cessazione, la<br />

elezione ha luogo entro quindici giorni<br />

dalla riunione delle Camere nuove. Nel<br />

frattempo sono prorogati i poteri del<br />

Presidente in carica.<br />

Identico<br />

art. 22<br />

Trenta giorni prima che scada il termine,<br />

il Presidente della Camera dei deputati<br />

convoca in seduta comune il Parlamento,<br />

per eleggere il nuovo Presidente<br />

della Repubblica. Quando il Presidente<br />

della Camera esercita le funzioni del<br />

Presidente della Repubblica nel caso<br />

in cui questi non possa adempierle, il<br />

Presidente del Senato convoca e presiede<br />

il Parlamento in seduta comune.<br />

Se la Camera dei deputati è sciolta, o<br />

manca meno di tre mesi alla sua cessazione,<br />

l’elezione ha luogo entro quindici<br />

giorni dalla riunione della Camera<br />

nuova. Nel frattempo sono prorogati i<br />

poteri del Presidente in carica.<br />

Art. 86 Art. 86<br />

Le funzioni del Presidente della Repubblica,<br />

in ogni caso che egli non possa<br />

adempierle, sono esercitate dal Presidente<br />

del Senato.<br />

art. 23<br />

Le funzioni del Presidente della Repubblica,<br />

in ogni caso che egli non possa<br />

adempierle, sono esercitate dal Presidente<br />

della Camera dei deputati.<br />

20<br />

Camera dei deputati<br />

XVII legislatura<br />

Servizio Studi<br />

Dipartimento istituzioni 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!