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Industria Fusoria 3-2016

Terzo numero di Industria Fusoria, la rivista delle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi edita da Assofond

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ambiente e sicurezza<br />

manipolazione), della lavorazione<br />

dell’ardesia, della frantumazione<br />

e del trattamento delle pietre, le<br />

fonderie (utilizzatrici di prodotti<br />

contenenti silice come terre,<br />

rivestimenti refrattari ecc…), la<br />

fabbricazione di mattoni e piastrelle/mattonelle,<br />

alcuni processi<br />

refrattari, le costruzioni fra cui i lavori<br />

con la pietra, il calcestruzzo, i<br />

mattoni e alcuni pannelli isolanti,<br />

la perforazione di gallerie, la ristrutturazione<br />

degli edifici (tinteggiatura)<br />

e nelle industrie della<br />

terracotta e della ceramica.<br />

I principali adempimenti, a carico<br />

delle imprese che ricadranno nel<br />

campo di applicazione della Direttiva<br />

in oggetto, sono i seguenti<br />

(Titolo IX, Capo II del D.Lgs 81/08<br />

“Protezione da agenti cancerogeni<br />

e mutageni”):<br />

1. sostituzione dell’agente che<br />

espone al rischio cancerogeno<br />

o mutageno (Art. 235, comma<br />

1 del D.Lgs 81/08);<br />

2. nel caso in cui non sia possibile<br />

la sostituzione, si deve<br />

annullare la esposizione ricorrendo<br />

a sistemi chiusi (totale<br />

separazione tra l’agente<br />

cancerogeno ed i lavoratori)<br />

(Art. 235, comma 2 del D.Lgs<br />

81/08);<br />

3. le ricorrere a sistemi chiusi, si<br />

deve ridurre il livello di esposizione<br />

al minor livello tecnicamente<br />

raggiungibile (Art. 235,<br />

comma 3 del D.Lgs 81/08);<br />

4. il limite di esposizione deve<br />

essere rispettato (0,1 mg/m3<br />

nel caso della Silice);<br />

5. si devono prevedere l’informazione<br />

e la formazione continua<br />

e specifica per i lavoratori<br />

(Art. 239 del D.Lgs 81/08);<br />

6. si deve prevedere una sorveglianza<br />

sanitaria specifica (Art.<br />

242 del D.Lgs 81/08);<br />

7. si deve istituire il registro degli<br />

esposti (Art. 243 del D.Lgs<br />

81/08).<br />

La gestione della Silice Libera<br />

Cristallina nelle attività che utilizzano<br />

materiali contenenti silice,<br />

è stata oggetto, come noto,<br />

dell’Accordo NePSi “Accordo<br />

sulla protezione della salute dei<br />

lavoratori tramite la corretta manipolazione<br />

ed utilizzo della silice<br />

libera cristallina e dei prodotti<br />

che la contengono” sottoscritto<br />

fra le parti sociali (esponenti di<br />

14 settori industriali e delle corrispondenti<br />

Organizzazioni sindacali<br />

dei lavoratori) il 25 aprile<br />

del 2006 e pubblicato sulla G.U.<br />

della Comunità Europea C. 279<br />

del 17 novembre 2006.<br />

Assofond è stata una delle associazioni<br />

che, attraverso la propria<br />

rappresentanza europea<br />

CAEF, ha sottoscritto l’Accordo,<br />

nella convinzione che esso potesse<br />

rappresentare lo strumento<br />

migliore per gestire il problema<br />

dell’utilizzo della silice.<br />

Gli obiettivi dell’Accordo NePSi<br />

sono:<br />

1. ˆ proteggere la salute dei lavoratori<br />

professionalmente<br />

esposti alla polveri contenenti<br />

la frazione respirabile<br />

della silice libera cristallina;<br />

2. minimizzare l’esposizione<br />

alla silice cristallina respirabile<br />

sul luogo di lavoro applicando<br />

le Buone Pratiche<br />

stipulate nell’ambito dell’accordo<br />

per prevenire, eliminare<br />

oppure ridurre i rischi<br />

di salute professionali relativi<br />

alla silice cristallina respirabile;<br />

3. migliorare l’informazione sui<br />

potenziali effetti sulla salute<br />

della silice cristallina respirabile<br />

e sulle Buone Pratiche.<br />

L’Accordo NePSi garantisce il<br />

miglior livello di protezione dei<br />

lavoratori - come sopra indicato<br />

- e, attualmente, le parti che<br />

hanno sottoscritto l’accordo ed<br />

il legislatore, stanno discutendo<br />

in merito alla possibilità che<br />

la nuova Direttiva riconosca,<br />

nella applicazione delle Buone<br />

Pratiche del NePSi, la garanzia<br />

dell’adempimento degli obblighi<br />

previsti.<br />

Le proposte sono state trasmesse<br />

al Parlamento Europeo che,<br />

entro la fine dell’anno, dovrebbe<br />

pubblicare la nuova Direttiva. Dal<br />

momento della pubblicazione<br />

della Direttiva, gli stati membri<br />

avranno due anni per il recepimento<br />

nel proprio ordinamento<br />

(il termine ad oggi prevedibile<br />

per il recepimento nel D.Lgs<br />

81/08 è la fine del 2018).<br />

<strong>Industria</strong> <strong>Fusoria</strong> 3/<strong>2016</strong><br />

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