Industria Fusoria 3-2016
Terzo numero di Industria Fusoria, la rivista delle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi edita da Assofond
Terzo numero di Industria Fusoria, la rivista delle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi edita da Assofond
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ambiente e sicurezza<br />
manipolazione), della lavorazione<br />
dell’ardesia, della frantumazione<br />
e del trattamento delle pietre, le<br />
fonderie (utilizzatrici di prodotti<br />
contenenti silice come terre,<br />
rivestimenti refrattari ecc…), la<br />
fabbricazione di mattoni e piastrelle/mattonelle,<br />
alcuni processi<br />
refrattari, le costruzioni fra cui i lavori<br />
con la pietra, il calcestruzzo, i<br />
mattoni e alcuni pannelli isolanti,<br />
la perforazione di gallerie, la ristrutturazione<br />
degli edifici (tinteggiatura)<br />
e nelle industrie della<br />
terracotta e della ceramica.<br />
I principali adempimenti, a carico<br />
delle imprese che ricadranno nel<br />
campo di applicazione della Direttiva<br />
in oggetto, sono i seguenti<br />
(Titolo IX, Capo II del D.Lgs 81/08<br />
“Protezione da agenti cancerogeni<br />
e mutageni”):<br />
1. sostituzione dell’agente che<br />
espone al rischio cancerogeno<br />
o mutageno (Art. 235, comma<br />
1 del D.Lgs 81/08);<br />
2. nel caso in cui non sia possibile<br />
la sostituzione, si deve<br />
annullare la esposizione ricorrendo<br />
a sistemi chiusi (totale<br />
separazione tra l’agente<br />
cancerogeno ed i lavoratori)<br />
(Art. 235, comma 2 del D.Lgs<br />
81/08);<br />
3. le ricorrere a sistemi chiusi, si<br />
deve ridurre il livello di esposizione<br />
al minor livello tecnicamente<br />
raggiungibile (Art. 235,<br />
comma 3 del D.Lgs 81/08);<br />
4. il limite di esposizione deve<br />
essere rispettato (0,1 mg/m3<br />
nel caso della Silice);<br />
5. si devono prevedere l’informazione<br />
e la formazione continua<br />
e specifica per i lavoratori<br />
(Art. 239 del D.Lgs 81/08);<br />
6. si deve prevedere una sorveglianza<br />
sanitaria specifica (Art.<br />
242 del D.Lgs 81/08);<br />
7. si deve istituire il registro degli<br />
esposti (Art. 243 del D.Lgs<br />
81/08).<br />
La gestione della Silice Libera<br />
Cristallina nelle attività che utilizzano<br />
materiali contenenti silice,<br />
è stata oggetto, come noto,<br />
dell’Accordo NePSi “Accordo<br />
sulla protezione della salute dei<br />
lavoratori tramite la corretta manipolazione<br />
ed utilizzo della silice<br />
libera cristallina e dei prodotti<br />
che la contengono” sottoscritto<br />
fra le parti sociali (esponenti di<br />
14 settori industriali e delle corrispondenti<br />
Organizzazioni sindacali<br />
dei lavoratori) il 25 aprile<br />
del 2006 e pubblicato sulla G.U.<br />
della Comunità Europea C. 279<br />
del 17 novembre 2006.<br />
Assofond è stata una delle associazioni<br />
che, attraverso la propria<br />
rappresentanza europea<br />
CAEF, ha sottoscritto l’Accordo,<br />
nella convinzione che esso potesse<br />
rappresentare lo strumento<br />
migliore per gestire il problema<br />
dell’utilizzo della silice.<br />
Gli obiettivi dell’Accordo NePSi<br />
sono:<br />
1. ˆ proteggere la salute dei lavoratori<br />
professionalmente<br />
esposti alla polveri contenenti<br />
la frazione respirabile<br />
della silice libera cristallina;<br />
2. minimizzare l’esposizione<br />
alla silice cristallina respirabile<br />
sul luogo di lavoro applicando<br />
le Buone Pratiche<br />
stipulate nell’ambito dell’accordo<br />
per prevenire, eliminare<br />
oppure ridurre i rischi<br />
di salute professionali relativi<br />
alla silice cristallina respirabile;<br />
3. migliorare l’informazione sui<br />
potenziali effetti sulla salute<br />
della silice cristallina respirabile<br />
e sulle Buone Pratiche.<br />
L’Accordo NePSi garantisce il<br />
miglior livello di protezione dei<br />
lavoratori - come sopra indicato<br />
- e, attualmente, le parti che<br />
hanno sottoscritto l’accordo ed<br />
il legislatore, stanno discutendo<br />
in merito alla possibilità che<br />
la nuova Direttiva riconosca,<br />
nella applicazione delle Buone<br />
Pratiche del NePSi, la garanzia<br />
dell’adempimento degli obblighi<br />
previsti.<br />
Le proposte sono state trasmesse<br />
al Parlamento Europeo che,<br />
entro la fine dell’anno, dovrebbe<br />
pubblicare la nuova Direttiva. Dal<br />
momento della pubblicazione<br />
della Direttiva, gli stati membri<br />
avranno due anni per il recepimento<br />
nel proprio ordinamento<br />
(il termine ad oggi prevedibile<br />
per il recepimento nel D.Lgs<br />
81/08 è la fine del 2018).<br />
<strong>Industria</strong> <strong>Fusoria</strong> 3/<strong>2016</strong><br />
85