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scudo fiscale 2009 - Avocat Italien

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SCUDO FISCALE<br />

CABINET VECCHIONI<br />

« Palais Liberté »<br />

12B, rue Joseph Brès<br />

06000 NICE<br />

109, rue d'Antibes<br />

06400 CANNES<br />

Tel: 04 97 03 85 50<br />

Fax: 04 93 87 88 94<br />

e-mail: contact@avocat-italien.<br />

com<br />

www.avocat-italien.com<br />

<strong>2009</strong>


1.PREMESSA E CUADRO<br />

NORMATIVO<br />

►Al Al livello internazionale : Sviluppo degli strumenti di<br />

cooperazione internazionale nel settore della fiscalità finanziaria<br />

accordi che gli stati aderenti alla Organizzazione per la<br />

cooperazione e lo sviluppo economico (OSCE) sulla maggiore<br />

trasparenza bancaria.<br />

►Al Al livello nazionale italiano : Scudo <strong>fiscale</strong>/ Normativa<br />

interconessa.<br />

Legge sul monitoraggio <strong>fiscale</strong> ( art 2 e 1 DL 28/06/1990, n°167<br />

convertito in legge 1/08/1997n°227):<br />

Principio: Piena libertà ai residenti di ditenere capitali all'estero<br />

con obbligo di indicare ogni anno nella dichiarazione dei redditi<br />

4RW Descrizione Tipoligia di Reditto.


1.PREMESSA E CUADRO<br />

NORMATIVO<br />

→Obbligo Obbligo di compilazione nel quadro RW per gli investimenti e<br />

l'attività all'estero in basi all'articolo 4 comma 4 del decreto-<br />

legge 167/90Legge sul monitoraggio <strong>fiscale</strong> ( art 2 e 1 DL<br />

28/06/1990, n°167 convertito in legge 1/08/1997n°227)<br />

� →Ridefinizione Ridefinizione della normativa del cosidetto « <strong>scudo</strong> <strong>fiscale</strong> »<br />

introdotto con l'articolo 13 bis del decreto legge del 1 luglio <strong>2009</strong><br />

n°78 in sede di converzione della legge del 3 agosto <strong>2009</strong> n°102<br />

nel testo risultante dalle modifiche portate dal decreto legge del 3<br />

agosto <strong>2009</strong> n°103.Legge sul monitoraggio <strong>fiscale</strong> ( art 2 e 1 DL<br />

28/06/1990, n°167 convertito in legge 1/08/1997n°227)<br />

→Circolare Circolare Agenzia delle Entrate n°43/E del 10 Ottobre <strong>2009</strong>.


2- VADEMECUM<br />

SCUDO FISCALE <strong>2009</strong><br />

►DEFINIZIONE DEFINIZIONE :Pur : Pur non essendo un condono, lo Scudo <strong>fiscale</strong> è<br />

un’opportunità che viene offerta al contribuente italiano che voglia<br />

regolarizzare la propria posizione verso il Fisco limitatamente a<br />

disponibilità all’estero, tramite gli istituti della Regolarizzazione, del<br />

Rimpatrio e del Rimpatrio giuridico.<br />

►IMPEGNI IMPEGNI :<br />

� Necessità di un corretto assolvimento degli obblighi fiscali in relazione<br />

alle attività finanziarie o patrimoniali ditenute all'estero.<br />

� Regolare comunicazione alle autorità attraverso la compilazione del<br />

quadro RW del modello unico Persone Fisiche.


Che cos’è il quadro RW<br />

a.OBBLIGO OBBLIGO DI COMPILAZIONE<br />

Il quadro RW, introdotto nella legislazione <strong>fiscale</strong> italiana nel 1990,<br />

risponde ad esigenze di mero monitoraggio, fondamentali per<br />

l’Amministrazione <strong>fiscale</strong> in un regime di libertà di movimentazione dei<br />

capitali.<br />

La redazione del quadro RW non genera necessariamente delle<br />

somme da pagare; le indicazioni da dare nelle sue tre sezioni sono solo<br />

espositive: i redditi su cui pagare eventualmente i contributi vanno<br />

elencati in altri quadri del modello Unico.<br />

L’omissione della sua compilazione – accertata da un eventuale<br />

controllo dell’Agenzia delle Entrate - implica, però, una sanzione che è<br />

stata notevolmente aumentata con l’attuale normativa. i


L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste nei seguenti<br />

casi.<br />

�<br />

�<br />

a.OBBLIGO OBBLIGO DI COMPILAZIONE<br />

Qualora:<br />

♠siano siano state detenute all’estero al 31 dicembre dell’anno <strong>fiscale</strong><br />

considerato, somme, anche su c/c, di importi superiori a euro 10.000,00<br />

qualunque sia l’origine delle somme (ISE, retribuzione metropolitana,<br />

propri proventi di varia natura ecc.).<br />

♠siano siano stati detenuti per un importo superiore a € 10.000,00, al termine<br />

del periodo di imposta (31 dicembre), investimenti all’estero, ovvero<br />

attività estere di natura finanziaria attraverso cui potranno essere<br />

conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;<br />

♠siano siano stati effettuati trasferimenti da, per e sull’estero di attività<br />

finanziarie attraverso intermediari non residenti in Italia, a prescindere<br />

dalle motivazioni dei trasferimenti,<br />

trasferimenti,<br />

senza l’intervento di<br />

intermediari residenti in Italia, Italia,<br />

e che nel corso dell’anno abbiano<br />

superato cumulativamente l’importo di € 10.000,00;


L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste nei seguenti casi.<br />

Qualora:<br />

�Qualora:<br />

�<br />

�<br />

�<br />

a.OBBLIGO DI COMPILAZIONE<br />

♠siano siano state detenute all’estero al 31 dicembre dell’anno <strong>fiscale</strong><br />

considerato, somme, anche su c/c, di importi superiori a euro 10.000,00<br />

qualunque sia l’origine delle somme (ISE, retribuzione metropolitana,<br />

propri proventi di varia natura ecc.).<br />

♠siano siano stati detenuti per un importo superiore a € 10.000,00, al<br />

termine del periodo di imposta (31 dicembre), investimenti all’estero,<br />

ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui potranno<br />

essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;<br />

� ♠siano siano stati effettuati trasferimenti da, per e sull’estero di attività<br />

finanziarie attraverso intermediari non residenti in Italia, a prescindere<br />

dalle motivazioni dei trasferimenti,<br />

trasferimenti,<br />

senza l’intervento di<br />

intermediari residenti in Italia, Italia,<br />

e e che nel corso dell’anno abbiano<br />

superato cumulativamente la somma di € 10.000,00.


a.OBBLIGO DI COMPILAZIONE<br />

♠siano siano stati effettuati, per il tramite di istituti bancari e/o di<br />

intermediari residenti in Italia, Italia,<br />

trasferimenti da, verso e sull’estero<br />

che si riferiscono a investimenti esteri che possono produrre redditi<br />

all’estero o che derivino da disinvestimenti, e che nel corso dell’anno<br />

abbiano superato cumulativamente la somma di € 10.000,00.<br />

♠Per Per quanto riguarda lo Scudo <strong>fiscale</strong>, si ribadisce dunque che NON<br />

devono avvalersene i contribuenti che nel corso degli anni hanno<br />

provveduto alla compilazione dei quadri RW della dichiarazione dei<br />

redditi indicando le attività detenute all’estero


. RIFERIMENTO E TERMINE<br />

►RIFERIMENTO RIFERIMENTO : imposta interiore al 31 dicembre 2008 relativa a<br />

Le attività detenute all’estero<br />

Le attività finanziarie e patrimoniali interessate dallo Scudo sono:<br />

• somme di denaro;<br />

• azioni quotate e non quotate, quote di società non rappresentate da<br />

titoli;<br />

• titoli obbligazionari;<br />

• certificati di massa;<br />

• quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo a<br />

prescindere dalla residenza del soggetto emittente;<br />

• immobili;<br />

• quote di diritti reali multiproprietà;<br />

• oggetti preziosi;<br />

• opere d’arte.<br />

►TERMINE TERMINE PER SCUDARE : il 15 dicembre <strong>2009</strong>. (La<br />

dichiarazione riservata può essere consegnata all'intermediario<br />

finanziario anche successivamente).


�<br />

c.detenzione e calcolo<br />

►DATA DATA DI DETENZIONE : La data di riferimento riguarda le<br />

attività “detenute almeno al 31 dicembre 2008”. Non risulta rilevante se<br />

a tale data le attività siano detenute da più o meno di 5 anni, che sono<br />

considerati il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta<br />

straordinaria.<br />

� ► CALCOLO TASSA : Secondo la normativa <strong>2009</strong>, stabilito il valore<br />

delle attività, bisogna calcolare, in maniera forfettaria, un reddito<br />

figurativo ammontante al 2% annuo per i 5 anni precedenti la<br />

regolarizzazione o il rimpatrio. Si noti bene che l’applicazione del 2%<br />

non si prevede per ciascun anno di detenzione, bensì si opera una<br />

presunzione di detenzione all’estero per 5 anni. Si evince che il<br />

rendimento lordo sarà pari al 10%.<br />

� Il valore dell’imposta straordinaria è del 50%, comprensiva di sanzioni e<br />

interessi, per cui si ricava che il costo dello <strong>scudo</strong> <strong>fiscale</strong> è del 5% del<br />

valore delle attività dichiarate.


d.Intermediari finanziari<br />

I soggetti interessati dovranno produrre una dichiarazione riservata<br />

agli intermediari, nella quale vengono indicati la natura e l’ammontare<br />

delle attività sottoposte a regolarizzazione o a rimpatrio. Tale<br />

dichiarazione è esente da bollo. Gli intermediari sono:<br />

• banche italiane;<br />

• società di intermediazione immobiliare;<br />

• società di gestione del risparmio;<br />

• società fiduciarie;<br />

• agenti di cambio;<br />

• Poste Italiane S.p.A.;<br />

• organizzazioni di banche in Italia;<br />

• organizzazioni di banche in Italia e imprese di investimento non<br />

residenti.<br />

Nella dichiarazione i soggetti interessati devono anche attestare che le<br />

attività erano detenute all’estero almeno fino al 31 dicembre 2008.<br />

Si può anche produrre più di una dichiarazione riservata anche su più<br />

di un intermediario.


ARTICOLO 13bis: RIMPATRIO<br />

O REGOLARIZZAZIONE?<br />

� Attività patrimonali finanziari ditenute<br />

presso uno stato Unione Europea:<br />

Alternativamente, rimpatrio.<br />

regolarizzazione o<br />

� Attività patrimoniali finanziari ditenute<br />

presso uno stato extra Unione Europea non<br />

collaborativo:<br />

Rimpatrio esclusivo.


INFRAZIONI CONDONATE<br />

CON LO SCUDO<br />

Le conseguenze amministrative e penali di:<br />

♣ Omessa/infedele dichiarazione<br />

♣ Dichiarazione fraudolenta, ad esempio mediante l’utilizzo di<br />

fatture inesistenti, artifici, occultamento/distruzione documenti<br />

♣ Falso in bilancio<br />

>sono condonate per le sole persone fisiche ed equiparate che<br />

fanno lo <strong>scudo</strong><br />

>e limitatamente alle infrazioni collegate ai beni scudati<br />

(esempio le infrazioni che hanno generato i fondi, i redditi di<br />

questi fondi)


INFRAZIONI NON<br />

CONDONATE<br />

Il condono delle conseguenze amministrative e<br />

penali non ha effetto per chi non scuda o non puo’<br />

scudare come ad esempio:<br />

♣Le Le società commerciali che abbiano commesso<br />

infrazioni fiscali<br />

♣Gli Gli amministratori delle società commerciali che<br />

abbiano commesso infrazioni fiscali


PROCEDIMENTI IN CORSO<br />

Il condono delle conseguenze amministrative e penali non<br />

ha effetto per:<br />

Le persone oggetto di attività ispettiva o di un<br />

procedimento penale<br />

Alla data del pagamento del 5%<br />

Indipendentemente dalla data di arrivo della notifica ?<br />

Basta che l’autorità abbia rivolto le proprie attenzioni sul<br />

soggetto anche a sua insaputa?


OBBLIGO SEGNALAZIONE<br />

ANTI RICICLAGGIO DEGLI<br />

INTERMEDIARI FINANZIARI<br />

Cade limitatamente alle infrazioni protette dallo<br />

<strong>scudo</strong>.<br />

Quindi la segnalazione potrebbe o dovrebbe essere<br />

fatta per altre infrazioni quali quelle commesse dalle<br />

società i cui soci scudano « distribuzioni in nero ».


VIOLAZIONI IVA<br />

Lo <strong>scudo</strong> non ha alcun effetto di condono<br />

sulle violazioni IVA sanzionate penalmente,<br />

commesse ad esempio:<br />

♣Dalla Dalla persona fisica con partita IVA se i beni<br />

scudati provengono da ricavi sottratti all’IVA<br />

♣Dalla Dalla società il cui socio scuda una<br />

distribuzione in nero


TASSAZIONE REDDITI <strong>2009</strong> DEI BENI SCUDATI<br />

I redditi dei beni scudati prodotti tra il 01/01/<strong>2009</strong> e la data di affidamento dei beni<br />

all’intermediario finanziario sono tassati separatamente mediante ritenuta al<br />

12,5%/27% oppure da riportare nella dichiarzione <strong>fiscale</strong> ordinaria.<br />

In quest’ultimo caso il fisco verrebbe a conoscenza dell’esistenza dei beni scudati<br />

(contrariamente alla garanzia di « segretazione ») e potrebbe per tale via esigere<br />

documentazione bancaria (conseguenze se lo <strong>scudo</strong> é fatto parzialmente)<br />

TASSAZIONE REDDITI DEI BENI SCUDATI DAL 2010<br />

La tassazione avverrà mediante ritenuta attualmente del 12.5% se i beni sono<br />

affidati a intermediario nella forma del “risparmio gestito o amministrato”.<br />

Vi sarà tassazione ordinaria mediante dichiarazione per tutti gli altri redditi.<br />

Rischio di aumento della tassazione delle rendite finanziarie (ai livelli europei del<br />

20-25%?) per bilanciare la prospettata riduzione delle imposte sui redditi e per far<br />

fronte ai bisogni finanziari dello Stato.


SEGRETAZIONE<br />

♣ La “segretazione” è meno forte che negli scudi<br />

precedenti: i conti segretati sono inseriti nell’”anagrafe<br />

dei conti bancari” e quindi accessibili al fisco, con<br />

limitata utilizzabilità.<br />

♣ Già con gli scudi precedenti vi son stati casi di utilizzo<br />

dell’informazione da parte della GDF.<br />

♣ Nel caso di utilizzo della “dichiarazione riservata ai<br />

fini <strong>scudo</strong>” per contrastare l’autorità <strong>fiscale</strong>,<br />

quest’ultima, venuta a conoscenza dei beni, ne<br />

potrebbe fare un “utilizzo indiretto” ai fini della<br />

tassazione.


IMPOSTA SUCCESSIONE<br />

♣ I beni scudati saranno assoggettati all’imposta<br />

italiana di successione.<br />

♣ 4% per coniugi e figli (franchigia € 1 Mio)<br />

♣ 8% per altri eredi (senza franchigia)


RIMPATRIO GIURIDICO<br />

Utilizzare il “rimpatrio giuridico” mediante fiduciaria italiana<br />

per evitare:<br />

♣ L’inserimento ’inserimento del conto bancario nella “anagrafe dei conti<br />

bancari”<br />

♣ Le e lacune del “segreto bancario italiano”<br />

♣ L’applicazione ’applicazione delle regole italiane di anti riciclaggio<br />

che la banca italiana esiga i beni scudati quale garanzia di<br />

eventuali crediti commerciali


MODALITA’ RIMPATRIO<br />

GIURIDICO<br />

Il flusso dei fondi da scudare segue questa via:<br />

“Conto Conto Master” della fiduciaria presso la banca estera;<br />

“Conto Conto fiduciario” della fiduciaria presso la banca estera;<br />

Trasferire fondi dal conto cliente al “conto fiduciario”;<br />

Trasferire il 5% dal “conto fiduciario” al “conto Master” e dal<br />

“conto master” al “conto master” presso banca italiana e da qui al<br />

fisco (che non conoscerà quindi il nome di chi scuda)<br />

La fiduciaria italiana comunica al UIF (Banca d’Italia) l’esistenza di<br />

un mandato fiduciario, accanto agli altri che concernono beni<br />

scudati e no


CONCLUSIONE<br />

CONSIGLIO PER CHI SCUDA E<br />

PER CHI NON SCUDA:<br />

TROVARE DELLE SOLUZIONI<br />

CASO CASO PER PER CASO<br />

CASO

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