scudo fiscale 2009 - Avocat Italien
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SCUDO FISCALE<br />
CABINET VECCHIONI<br />
« Palais Liberté »<br />
12B, rue Joseph Brès<br />
06000 NICE<br />
109, rue d'Antibes<br />
06400 CANNES<br />
Tel: 04 97 03 85 50<br />
Fax: 04 93 87 88 94<br />
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<strong>2009</strong>
1.PREMESSA E CUADRO<br />
NORMATIVO<br />
►Al Al livello internazionale : Sviluppo degli strumenti di<br />
cooperazione internazionale nel settore della fiscalità finanziaria<br />
accordi che gli stati aderenti alla Organizzazione per la<br />
cooperazione e lo sviluppo economico (OSCE) sulla maggiore<br />
trasparenza bancaria.<br />
►Al Al livello nazionale italiano : Scudo <strong>fiscale</strong>/ Normativa<br />
interconessa.<br />
Legge sul monitoraggio <strong>fiscale</strong> ( art 2 e 1 DL 28/06/1990, n°167<br />
convertito in legge 1/08/1997n°227):<br />
Principio: Piena libertà ai residenti di ditenere capitali all'estero<br />
con obbligo di indicare ogni anno nella dichiarazione dei redditi<br />
4RW Descrizione Tipoligia di Reditto.
1.PREMESSA E CUADRO<br />
NORMATIVO<br />
→Obbligo Obbligo di compilazione nel quadro RW per gli investimenti e<br />
l'attività all'estero in basi all'articolo 4 comma 4 del decreto-<br />
legge 167/90Legge sul monitoraggio <strong>fiscale</strong> ( art 2 e 1 DL<br />
28/06/1990, n°167 convertito in legge 1/08/1997n°227)<br />
� →Ridefinizione Ridefinizione della normativa del cosidetto « <strong>scudo</strong> <strong>fiscale</strong> »<br />
introdotto con l'articolo 13 bis del decreto legge del 1 luglio <strong>2009</strong><br />
n°78 in sede di converzione della legge del 3 agosto <strong>2009</strong> n°102<br />
nel testo risultante dalle modifiche portate dal decreto legge del 3<br />
agosto <strong>2009</strong> n°103.Legge sul monitoraggio <strong>fiscale</strong> ( art 2 e 1 DL<br />
28/06/1990, n°167 convertito in legge 1/08/1997n°227)<br />
→Circolare Circolare Agenzia delle Entrate n°43/E del 10 Ottobre <strong>2009</strong>.
2- VADEMECUM<br />
SCUDO FISCALE <strong>2009</strong><br />
►DEFINIZIONE DEFINIZIONE :Pur : Pur non essendo un condono, lo Scudo <strong>fiscale</strong> è<br />
un’opportunità che viene offerta al contribuente italiano che voglia<br />
regolarizzare la propria posizione verso il Fisco limitatamente a<br />
disponibilità all’estero, tramite gli istituti della Regolarizzazione, del<br />
Rimpatrio e del Rimpatrio giuridico.<br />
►IMPEGNI IMPEGNI :<br />
� Necessità di un corretto assolvimento degli obblighi fiscali in relazione<br />
alle attività finanziarie o patrimoniali ditenute all'estero.<br />
� Regolare comunicazione alle autorità attraverso la compilazione del<br />
quadro RW del modello unico Persone Fisiche.
Che cos’è il quadro RW<br />
a.OBBLIGO OBBLIGO DI COMPILAZIONE<br />
Il quadro RW, introdotto nella legislazione <strong>fiscale</strong> italiana nel 1990,<br />
risponde ad esigenze di mero monitoraggio, fondamentali per<br />
l’Amministrazione <strong>fiscale</strong> in un regime di libertà di movimentazione dei<br />
capitali.<br />
La redazione del quadro RW non genera necessariamente delle<br />
somme da pagare; le indicazioni da dare nelle sue tre sezioni sono solo<br />
espositive: i redditi su cui pagare eventualmente i contributi vanno<br />
elencati in altri quadri del modello Unico.<br />
L’omissione della sua compilazione – accertata da un eventuale<br />
controllo dell’Agenzia delle Entrate - implica, però, una sanzione che è<br />
stata notevolmente aumentata con l’attuale normativa. i
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste nei seguenti<br />
casi.<br />
�<br />
�<br />
a.OBBLIGO OBBLIGO DI COMPILAZIONE<br />
Qualora:<br />
♠siano siano state detenute all’estero al 31 dicembre dell’anno <strong>fiscale</strong><br />
considerato, somme, anche su c/c, di importi superiori a euro 10.000,00<br />
qualunque sia l’origine delle somme (ISE, retribuzione metropolitana,<br />
propri proventi di varia natura ecc.).<br />
♠siano siano stati detenuti per un importo superiore a € 10.000,00, al termine<br />
del periodo di imposta (31 dicembre), investimenti all’estero, ovvero<br />
attività estere di natura finanziaria attraverso cui potranno essere<br />
conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;<br />
♠siano siano stati effettuati trasferimenti da, per e sull’estero di attività<br />
finanziarie attraverso intermediari non residenti in Italia, a prescindere<br />
dalle motivazioni dei trasferimenti,<br />
trasferimenti,<br />
senza l’intervento di<br />
intermediari residenti in Italia, Italia,<br />
e che nel corso dell’anno abbiano<br />
superato cumulativamente l’importo di € 10.000,00;
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste nei seguenti casi.<br />
Qualora:<br />
�Qualora:<br />
�<br />
�<br />
�<br />
a.OBBLIGO DI COMPILAZIONE<br />
♠siano siano state detenute all’estero al 31 dicembre dell’anno <strong>fiscale</strong><br />
considerato, somme, anche su c/c, di importi superiori a euro 10.000,00<br />
qualunque sia l’origine delle somme (ISE, retribuzione metropolitana,<br />
propri proventi di varia natura ecc.).<br />
♠siano siano stati detenuti per un importo superiore a € 10.000,00, al<br />
termine del periodo di imposta (31 dicembre), investimenti all’estero,<br />
ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui potranno<br />
essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;<br />
� ♠siano siano stati effettuati trasferimenti da, per e sull’estero di attività<br />
finanziarie attraverso intermediari non residenti in Italia, a prescindere<br />
dalle motivazioni dei trasferimenti,<br />
trasferimenti,<br />
senza l’intervento di<br />
intermediari residenti in Italia, Italia,<br />
e e che nel corso dell’anno abbiano<br />
superato cumulativamente la somma di € 10.000,00.
a.OBBLIGO DI COMPILAZIONE<br />
♠siano siano stati effettuati, per il tramite di istituti bancari e/o di<br />
intermediari residenti in Italia, Italia,<br />
trasferimenti da, verso e sull’estero<br />
che si riferiscono a investimenti esteri che possono produrre redditi<br />
all’estero o che derivino da disinvestimenti, e che nel corso dell’anno<br />
abbiano superato cumulativamente la somma di € 10.000,00.<br />
♠Per Per quanto riguarda lo Scudo <strong>fiscale</strong>, si ribadisce dunque che NON<br />
devono avvalersene i contribuenti che nel corso degli anni hanno<br />
provveduto alla compilazione dei quadri RW della dichiarazione dei<br />
redditi indicando le attività detenute all’estero
. RIFERIMENTO E TERMINE<br />
►RIFERIMENTO RIFERIMENTO : imposta interiore al 31 dicembre 2008 relativa a<br />
Le attività detenute all’estero<br />
Le attività finanziarie e patrimoniali interessate dallo Scudo sono:<br />
• somme di denaro;<br />
• azioni quotate e non quotate, quote di società non rappresentate da<br />
titoli;<br />
• titoli obbligazionari;<br />
• certificati di massa;<br />
• quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo a<br />
prescindere dalla residenza del soggetto emittente;<br />
• immobili;<br />
• quote di diritti reali multiproprietà;<br />
• oggetti preziosi;<br />
• opere d’arte.<br />
►TERMINE TERMINE PER SCUDARE : il 15 dicembre <strong>2009</strong>. (La<br />
dichiarazione riservata può essere consegnata all'intermediario<br />
finanziario anche successivamente).
�<br />
c.detenzione e calcolo<br />
►DATA DATA DI DETENZIONE : La data di riferimento riguarda le<br />
attività “detenute almeno al 31 dicembre 2008”. Non risulta rilevante se<br />
a tale data le attività siano detenute da più o meno di 5 anni, che sono<br />
considerati il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta<br />
straordinaria.<br />
� ► CALCOLO TASSA : Secondo la normativa <strong>2009</strong>, stabilito il valore<br />
delle attività, bisogna calcolare, in maniera forfettaria, un reddito<br />
figurativo ammontante al 2% annuo per i 5 anni precedenti la<br />
regolarizzazione o il rimpatrio. Si noti bene che l’applicazione del 2%<br />
non si prevede per ciascun anno di detenzione, bensì si opera una<br />
presunzione di detenzione all’estero per 5 anni. Si evince che il<br />
rendimento lordo sarà pari al 10%.<br />
� Il valore dell’imposta straordinaria è del 50%, comprensiva di sanzioni e<br />
interessi, per cui si ricava che il costo dello <strong>scudo</strong> <strong>fiscale</strong> è del 5% del<br />
valore delle attività dichiarate.
d.Intermediari finanziari<br />
I soggetti interessati dovranno produrre una dichiarazione riservata<br />
agli intermediari, nella quale vengono indicati la natura e l’ammontare<br />
delle attività sottoposte a regolarizzazione o a rimpatrio. Tale<br />
dichiarazione è esente da bollo. Gli intermediari sono:<br />
• banche italiane;<br />
• società di intermediazione immobiliare;<br />
• società di gestione del risparmio;<br />
• società fiduciarie;<br />
• agenti di cambio;<br />
• Poste Italiane S.p.A.;<br />
• organizzazioni di banche in Italia;<br />
• organizzazioni di banche in Italia e imprese di investimento non<br />
residenti.<br />
Nella dichiarazione i soggetti interessati devono anche attestare che le<br />
attività erano detenute all’estero almeno fino al 31 dicembre 2008.<br />
Si può anche produrre più di una dichiarazione riservata anche su più<br />
di un intermediario.
ARTICOLO 13bis: RIMPATRIO<br />
O REGOLARIZZAZIONE?<br />
� Attività patrimonali finanziari ditenute<br />
presso uno stato Unione Europea:<br />
Alternativamente, rimpatrio.<br />
regolarizzazione o<br />
� Attività patrimoniali finanziari ditenute<br />
presso uno stato extra Unione Europea non<br />
collaborativo:<br />
Rimpatrio esclusivo.
INFRAZIONI CONDONATE<br />
CON LO SCUDO<br />
Le conseguenze amministrative e penali di:<br />
♣ Omessa/infedele dichiarazione<br />
♣ Dichiarazione fraudolenta, ad esempio mediante l’utilizzo di<br />
fatture inesistenti, artifici, occultamento/distruzione documenti<br />
♣ Falso in bilancio<br />
>sono condonate per le sole persone fisiche ed equiparate che<br />
fanno lo <strong>scudo</strong><br />
>e limitatamente alle infrazioni collegate ai beni scudati<br />
(esempio le infrazioni che hanno generato i fondi, i redditi di<br />
questi fondi)
INFRAZIONI NON<br />
CONDONATE<br />
Il condono delle conseguenze amministrative e<br />
penali non ha effetto per chi non scuda o non puo’<br />
scudare come ad esempio:<br />
♣Le Le società commerciali che abbiano commesso<br />
infrazioni fiscali<br />
♣Gli Gli amministratori delle società commerciali che<br />
abbiano commesso infrazioni fiscali
PROCEDIMENTI IN CORSO<br />
Il condono delle conseguenze amministrative e penali non<br />
ha effetto per:<br />
Le persone oggetto di attività ispettiva o di un<br />
procedimento penale<br />
Alla data del pagamento del 5%<br />
Indipendentemente dalla data di arrivo della notifica ?<br />
Basta che l’autorità abbia rivolto le proprie attenzioni sul<br />
soggetto anche a sua insaputa?
OBBLIGO SEGNALAZIONE<br />
ANTI RICICLAGGIO DEGLI<br />
INTERMEDIARI FINANZIARI<br />
Cade limitatamente alle infrazioni protette dallo<br />
<strong>scudo</strong>.<br />
Quindi la segnalazione potrebbe o dovrebbe essere<br />
fatta per altre infrazioni quali quelle commesse dalle<br />
società i cui soci scudano « distribuzioni in nero ».
VIOLAZIONI IVA<br />
Lo <strong>scudo</strong> non ha alcun effetto di condono<br />
sulle violazioni IVA sanzionate penalmente,<br />
commesse ad esempio:<br />
♣Dalla Dalla persona fisica con partita IVA se i beni<br />
scudati provengono da ricavi sottratti all’IVA<br />
♣Dalla Dalla società il cui socio scuda una<br />
distribuzione in nero
TASSAZIONE REDDITI <strong>2009</strong> DEI BENI SCUDATI<br />
I redditi dei beni scudati prodotti tra il 01/01/<strong>2009</strong> e la data di affidamento dei beni<br />
all’intermediario finanziario sono tassati separatamente mediante ritenuta al<br />
12,5%/27% oppure da riportare nella dichiarzione <strong>fiscale</strong> ordinaria.<br />
In quest’ultimo caso il fisco verrebbe a conoscenza dell’esistenza dei beni scudati<br />
(contrariamente alla garanzia di « segretazione ») e potrebbe per tale via esigere<br />
documentazione bancaria (conseguenze se lo <strong>scudo</strong> é fatto parzialmente)<br />
TASSAZIONE REDDITI DEI BENI SCUDATI DAL 2010<br />
La tassazione avverrà mediante ritenuta attualmente del 12.5% se i beni sono<br />
affidati a intermediario nella forma del “risparmio gestito o amministrato”.<br />
Vi sarà tassazione ordinaria mediante dichiarazione per tutti gli altri redditi.<br />
Rischio di aumento della tassazione delle rendite finanziarie (ai livelli europei del<br />
20-25%?) per bilanciare la prospettata riduzione delle imposte sui redditi e per far<br />
fronte ai bisogni finanziari dello Stato.
SEGRETAZIONE<br />
♣ La “segretazione” è meno forte che negli scudi<br />
precedenti: i conti segretati sono inseriti nell’”anagrafe<br />
dei conti bancari” e quindi accessibili al fisco, con<br />
limitata utilizzabilità.<br />
♣ Già con gli scudi precedenti vi son stati casi di utilizzo<br />
dell’informazione da parte della GDF.<br />
♣ Nel caso di utilizzo della “dichiarazione riservata ai<br />
fini <strong>scudo</strong>” per contrastare l’autorità <strong>fiscale</strong>,<br />
quest’ultima, venuta a conoscenza dei beni, ne<br />
potrebbe fare un “utilizzo indiretto” ai fini della<br />
tassazione.
IMPOSTA SUCCESSIONE<br />
♣ I beni scudati saranno assoggettati all’imposta<br />
italiana di successione.<br />
♣ 4% per coniugi e figli (franchigia € 1 Mio)<br />
♣ 8% per altri eredi (senza franchigia)
RIMPATRIO GIURIDICO<br />
Utilizzare il “rimpatrio giuridico” mediante fiduciaria italiana<br />
per evitare:<br />
♣ L’inserimento ’inserimento del conto bancario nella “anagrafe dei conti<br />
bancari”<br />
♣ Le e lacune del “segreto bancario italiano”<br />
♣ L’applicazione ’applicazione delle regole italiane di anti riciclaggio<br />
che la banca italiana esiga i beni scudati quale garanzia di<br />
eventuali crediti commerciali
MODALITA’ RIMPATRIO<br />
GIURIDICO<br />
Il flusso dei fondi da scudare segue questa via:<br />
“Conto Conto Master” della fiduciaria presso la banca estera;<br />
“Conto Conto fiduciario” della fiduciaria presso la banca estera;<br />
Trasferire fondi dal conto cliente al “conto fiduciario”;<br />
Trasferire il 5% dal “conto fiduciario” al “conto Master” e dal<br />
“conto master” al “conto master” presso banca italiana e da qui al<br />
fisco (che non conoscerà quindi il nome di chi scuda)<br />
La fiduciaria italiana comunica al UIF (Banca d’Italia) l’esistenza di<br />
un mandato fiduciario, accanto agli altri che concernono beni<br />
scudati e no
CONCLUSIONE<br />
CONSIGLIO PER CHI SCUDA E<br />
PER CHI NON SCUDA:<br />
TROVARE DELLE SOLUZIONI<br />
CASO CASO PER PER CASO<br />
CASO