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Lo Spoil System nelle Aziende Sanitarie della Regione Lazio di ...

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IL DIRETTORE GENERALE<br />

<strong>Lo</strong> <strong>Spoil</strong> <strong>System</strong> <strong>nelle</strong> <strong>Aziende</strong> <strong>Sanitarie</strong> <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong><br />

<strong>di</strong> Domenico Alessio<br />

I – <strong>Lo</strong> spoils system, introdotto negli Stati Uniti a opera <strong>di</strong> Andrew<br />

Jackson nel primo quarto del secolo XIX, si è rivelato <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile<br />

trasferimento dall’or<strong>di</strong>namento nord-americano alla realtà amministrativa<br />

italiana. L’istituto si manifesta estraneo alla nostra consuetu<strong>di</strong>ne giuri<strong>di</strong>ca<br />

e la sua applicazione in ogni caso trova ostacolo nei principi costituzionali<br />

che reggono l’organizzazione <strong>della</strong> pubblica amministrazione, quali quelli<br />

<strong>di</strong> professionalità (agli uffici pubblici, e non solo a quelli iniziali, si<br />

accede in base al merito, con procedure selettive o para-selettive),<br />

esclusività (i pubblici <strong>di</strong>pendenti sono all’esclusivo servizio <strong>della</strong><br />

Nazione), produttività nel pubblico interesse (perseguire interessi privati<br />

costituisce reato), imparzialità, legalità e in<strong>di</strong>pendenza.<br />

1


Con tali principi, riassunti negli artt. 97 e 98 Cost., non si conciliava il<br />

sistema delle spoglie canonizzato nello statuto <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong>, che è<br />

stato censurato con concor<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi dal Consiglio <strong>di</strong> Stato e dalla Corte<br />

Costituzionale che lo ha ritenuto incostituzionale con la sentenza n. 104<br />

del 19 marzo 2007, la prima emessa con riferimento alla <strong>di</strong>rigenza statale,<br />

la seconda con riguardo ai <strong>di</strong>rettori generali delle aziende sanitarie <strong>della</strong><br />

<strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong> (con la sentenza n. 103 in pari data la Corte<br />

Costituzionale ha <strong>di</strong>chiarato incostituzionale lo spoil system con<br />

riferimento alla <strong>di</strong>rigenza statale).<br />

II - Nell’agosto 2005, in applicazione dello spoils system previsto dall’art.<br />

55, 4° comma Statuto <strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong>, i Direttori Generali delle<br />

AA.SS.LL. laziali venivano tutti <strong>di</strong>chiarati decaduti dalla Giunta<br />

Marrazzo, in<strong>di</strong>pendentemente dai risultati gestionali, senza garanzia del<br />

contrad<strong>di</strong>ttorio e in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione <strong>della</strong> mancata conferma, ciò<br />

nonostante che il contratto <strong>di</strong> lavoro triennale con essi sottoscritto fosse<br />

ben lungi dalla scadenza (la decadenza fu comminata quando il percorso<br />

contrattuale dei Direttori Generali era giunto alla metà circa del triennio).<br />

2


III – Il Consiglio <strong>di</strong> Stato, sez. V, accogliendo il ricorso presentato da<br />

alcuni dei suddetti <strong>di</strong>rettori generali, rimise alla Corte Costituzionale la<br />

questione <strong>di</strong> costituzionalità <strong>della</strong> predetta norma statutaria per contrasto<br />

sia con l’art. 97 Cost. (dovere <strong>di</strong> imparzialità), sia con l’art. 98 Cost.<br />

(dovere del pubblico funzionario <strong>di</strong> servire esclusivamente l’interesse<br />

<strong>della</strong> Nazione), rimarcando, sotto il primo profilo, la circostanza che<br />

l’interruzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro avesse avuto luogo per un evento<br />

estraneo al rapporto stesso, quale il rinnovo del Consiglio Regionale.<br />

In particolare il Consiglio <strong>di</strong> Stato, nell’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rimessione alla Corte<br />

Costituzionale (n. 5834/05), ha precisato che: “la cesura nella continuità<br />

dell’azione amministrativa esplicata dal titolare <strong>della</strong> carica, non in<br />

<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> una valutazione <strong>della</strong> qualità <strong>di</strong> questa, ma <strong>di</strong> un evento<br />

oggettivo, qual è l’inse<strong>di</strong>amento del neo-eletto organo politico [….]<br />

appare in contrasto con i principi costituzionali del buon andamento e<br />

dell’imparzialità dettati dall’art. 97 <strong>della</strong> Costituzione”. Ed invero la<br />

norma che provoca l’interruzione <strong>della</strong> continuità dell’incarico “anche in<br />

relazione all’eventualità <strong>di</strong> cessazioni infrannuali, comporta la possibile<br />

incisione, avulsa da ogni vaglio <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento (cfr. in proposito Corte<br />

Cost. 16 maggio 2002, n. 193) <strong>di</strong> quella stabilità ed autonomia che<br />

3


consente al <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> improntare il suo operato al rispetto dei<br />

richiamati principi”. In proposito – ha soggiunto il Consiglio <strong>di</strong> Stato –<br />

non può trascurarsi <strong>di</strong> osservare che la <strong>di</strong>lazione temporanea <strong>della</strong><br />

decadenza (fino a 90 giorni dall’inse<strong>di</strong>amento del Consiglio Regionale) e<br />

l’ampiamente <strong>di</strong>screzionale facoltà dell’Amministrazione <strong>di</strong> conferma<br />

nella carica, “lungi dal <strong>di</strong>ssipare il dubbio d’incostituzionalità, lo<br />

confortano in quanto suscettibili <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionare il comportamento<br />

dell’interessato ancora in servizio proprio in vista <strong>della</strong> possibile<br />

riconferma”.<br />

IV – La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 104 del<br />

19.3.2007, confermando in pieno l’orientamento del Consiglio <strong>di</strong> Stato, ha<br />

<strong>di</strong>chiarato incostituzionale la censurata norma statutaria, ritenendo<br />

incompatibile lo spoils system con il principio <strong>di</strong> buon andamento e <strong>di</strong><br />

imparzialità fissato dall’art. 97 Cost. e con il principio <strong>di</strong> finalizzazione<br />

dell’attività dei pubblici <strong>di</strong>pendenti alla cura degli interessi <strong>della</strong> Nazione<br />

e non <strong>di</strong> interessi particolari fissato dall’art. 98 Cost.<br />

La Corte, nell’occasione, ha posto il principio che la fiducia tra organi<br />

politici e <strong>di</strong>rigenti amministrativi deve essere tecnica e non può essere<br />

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politica e che il <strong>di</strong>rettore generale non può essere fatto decadere senza il<br />

controllo dei risultati <strong>della</strong> gestione e senza le garanzie del contrad<strong>di</strong>ttorio<br />

e <strong>della</strong> motivazione.<br />

V – In particolare, la Corte Costituzionale ha decretato l’illegittimità del<br />

sistema delle spoglie, espungendo dall’or<strong>di</strong>namento le leggi regionali del<br />

<strong>Lazio</strong> 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio<br />

2005) e 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong>)<br />

<strong>di</strong>chiarando “l’illegittimità costituzionale del combinato <strong>di</strong>sposto<br />

dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), <strong>della</strong> l.r. <strong>Lazio</strong> 2005, n. 9, e<br />

dell'articolo 55, comma 4, <strong>della</strong> l.r. <strong>Lazio</strong> 2004, n. 1, nella parte in cui<br />

prevede che i <strong>di</strong>rettori generali delle Asl decadono dalla carica il<br />

novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale,<br />

salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale<br />

decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data <strong>di</strong><br />

entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei <strong>di</strong>rettori<br />

generali delle Asl viene adeguata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto al termine <strong>di</strong> decadenza<br />

dall'incarico.”<br />

Si legge <strong>nelle</strong> motivazioni del Giu<strong>di</strong>ce delle leggi che : “ Il <strong>di</strong>rettore<br />

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generale <strong>di</strong> Asl viene, quin<strong>di</strong>, qualificato dalle norme come una figura<br />

tecnico-professionale che ha il compito <strong>di</strong> perseguire, nell'adempimento<br />

<strong>di</strong> un'obbligazione <strong>di</strong> risultato (oggetto <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

autonomo), gli obiettivi gestionali e operativi definiti dal piano sanitario<br />

regionale (a sua volta elaborato in armonia con il piano sanitario<br />

nazionale), dagli in<strong>di</strong>rizzi <strong>della</strong> Giunta, dal provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> nomina e<br />

dal contratto <strong>di</strong> lavoro con l'amministrazione regionale [….] il <strong>di</strong>rettore<br />

generale viene fatto cessare dal rapporto (<strong>di</strong> ufficio e <strong>di</strong> lavoro) con la<br />

<strong>Regione</strong> per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso, e non<br />

sulla base <strong>di</strong> valutazioni concernenti i risultati aziendali o il<br />

raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> tutela <strong>della</strong> salute e <strong>di</strong> funzionamento<br />

dei servizi, o – ancora – per una delle altre cause che legittimerebbero la<br />

risoluzione per inadempimento del rapporto […]; proprio con riferimento<br />

ai <strong>di</strong>rigenti, del resto, la Corte ha sottolineato che la <strong>di</strong>sciplina<br />

privatistica del loro rapporto <strong>di</strong> lavoro non ha abbandonato le «esigenze<br />

del perseguimento degli interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001);<br />

che, in questa logica, essi godono <strong>di</strong> «specifiche garanzie» quanto alla<br />

verifica che gli incarichi siano assegnati «tenendo conto, tra l'altro, delle<br />

attitu<strong>di</strong>ni e delle capacità professionali» e che la loro cessazione<br />

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anticipata dall'incarico avvenga in seguito all'accertamento dei risultati<br />

conseguiti (sentenza n. 193 del 2002; or<strong>di</strong>nanza n. 11 del 2002); che il<br />

legislatore, proprio per porre i <strong>di</strong>rigenti (generali) «in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />

svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principî d'imparzialità e buon<br />

andamento <strong>della</strong> pubblica amministrazione [...], ha accentuato [con il<br />

d.lgs. n. 80 del 1998] il principio <strong>della</strong> <strong>di</strong>stinzione tra funzione <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>rizzo politico-amministrativo degli organi <strong>di</strong> governo e funzione <strong>di</strong><br />

gestione e attuazione amministrativa dei <strong>di</strong>rigenti» (or<strong>di</strong>nanza n. 11 del<br />

2002)[…...] In conclusione, l'imparzialità e il buon andamento<br />

dell'amministrazione esigono che la posizione del <strong>di</strong>rettore generale sia<br />

circondata da garanzie; in particolare, che la decisione dell'organo<br />

politico relativa alla cessazione anticipata dall'incarico del <strong>di</strong>rettore<br />

generale <strong>di</strong> Asl rispetti il principio del giusto proce<strong>di</strong>mento. La<br />

<strong>di</strong>pendenza funzionale del <strong>di</strong>rigente non può <strong>di</strong>ventare <strong>di</strong>pendenza<br />

politica. Il <strong>di</strong>rigente è sottoposto alle <strong>di</strong>rettive del vertice politico e al suo<br />

giu<strong>di</strong>zio, ed in seguito a questo può essere allontanato. Ma non può<br />

essere messo in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> precarietà che consentano la decadenza<br />

senza la garanzia del giusto proce<strong>di</strong>mento”.<br />

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VI – La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 103 in pari data, ha<br />

<strong>di</strong>chiarato l’incostituzionalità del sistema delle spoglie istituito dalla l. n.<br />

145 del 15 luglio 2002 relativamente alla <strong>di</strong>rigenza statale, ha precisato<br />

che: “Deve, pertanto, ritenersi necessario che sia comunque garantita la<br />

presenza <strong>di</strong> un momento proce<strong>di</strong>mentale <strong>di</strong> confronto <strong>di</strong>alettico tra le<br />

parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le<br />

ragioni – connesse alle pregresse modalità <strong>di</strong> svolgimento del rapporto<br />

anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine<br />

governativa – per le quali ritenga <strong>di</strong> non consentirne la prosecuzione sino<br />

alla scadenza contrattualmente prevista; dall'altro, al <strong>di</strong>rigente sia<br />

assicurata la possibilità <strong>di</strong> far valere il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, prospettando i<br />

risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative<br />

esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e<br />

in<strong>di</strong>viduati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato.<br />

L'esistenza <strong>di</strong> una preventiva fase valutativa si presenta essenziale<br />

anche per assicurare, specie dopo l'entrata in vigore <strong>della</strong> legge 7 agosto<br />

1990, n. 241 (Nuove norme in materia <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento amministrativo e<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai documenti amministrativi), come mo<strong>di</strong>ficata dalla<br />

legge 11 febbraio 2005, n. 15, il rispetto dei principi del giusto<br />

proce<strong>di</strong>mento, all'esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato<br />

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che, a prescindere dalla sua natura giuri<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico o <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto privato, consenta comunque un controllo giuris<strong>di</strong>zionale. Ciò<br />

anche al fine <strong>di</strong> garantire – attraverso la esternazione delle ragioni che<br />

stanno alla base <strong>della</strong> determinazione assunta dall'organo politico –<br />

scelte trasparenti e verificabili, in grado <strong>di</strong> consentire la prosecuzione<br />

dell'attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale <strong>della</strong><br />

imparzialità dell'azione amministrativa”.<br />

VII - Nonostante che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 103 e n.<br />

104 del 19 marzo 2007, avesse chiaramente (e decisamente) posto fuori<br />

legge lo spoils system, la <strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong> surrettiziamente, allo scoperto<br />

fine <strong>di</strong> eludere le statuizioni <strong>della</strong> Corte stessa, ha adottato la legge n.<br />

8/2007, con la quale ha stabilito (art. 1, secondo comma) che l’offerta<br />

indennitaria fosse l’unica su cui la Giunta era autorizzata a deliberare,<br />

tutte le volte in cui il rapporto <strong>di</strong> lavoro fosse stato, <strong>di</strong> fatto, interrotto da<br />

oltre sei mesi.<br />

Ma i rapporti <strong>di</strong> lavoro con i Direttori Generali <strong>di</strong> <strong>Aziende</strong> <strong>Sanitarie</strong> erano<br />

stati interrotti, per la decadenza unilateralmente decretata dalla <strong>Regione</strong>,<br />

già nell’estate 2005, ben oltre il termine semestrale riportato dalla norma.<br />

La stessa, dunque, <strong>di</strong>etro l’escamotage <strong>della</strong> possibilità <strong>di</strong> reintegra, ha<br />

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offerto la sola opportunità <strong>di</strong> indennizzo, eludendo la pronuncia cautelare<br />

del Consiglio <strong>di</strong> Stato.<br />

In altri termini, la Giunta regionale, facendo un uso <strong>di</strong>storto dello<br />

strumento normativo, ha mostrato nella circostanza <strong>di</strong> perseguire un unico<br />

obiettivo : impe<strong>di</strong>re ai Direttori Generali <strong>di</strong>chiarati decaduti <strong>di</strong> riassumere<br />

le funzioni.<br />

VIII - La legge regionale n. 8/2007 è stata oggetto <strong>di</strong> pronuncia<br />

incidentale da parte del Consiglio <strong>di</strong> Stato, sez. V che, chiamato a<br />

reintegrare uno dei <strong>di</strong>rettori generali decaduto in conseguenza dello spoil<br />

system, con or<strong>di</strong>nanza n. 5388/2007 ha rimesso la norma alla Consulta<br />

osservando che la stessa “ certamente preclude a questo giu<strong>di</strong>ce<br />

remittente l’esercizio del potere cautelare. Infatti, sebbene la l.r. n.8 del<br />

2007 contempli in via generale, per l’ipotesi considerata, l’alternativa tra<br />

il reintegro <strong>nelle</strong> cariche (art. 1 primmo comma lett.a) ed un offerta <strong>di</strong><br />

equo indennizzo ( art. 1 primo comma lettera b), sempre l’art. 1, al<br />

secondo comma, è netto nello stabilire che “la soluzione <strong>di</strong> cui al comma<br />

1, lettera b) (n. d. r. un’ offerta <strong>di</strong> equo indennizzo) è comunque adottata<br />

qualora il rapporto <strong>di</strong> lavoro sia stato interrotto <strong>di</strong> fatto per oltre sei<br />

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mesi”. Nella specie ciò vuole appunto <strong>di</strong>re che, essendo ormai decorso<br />

l’anzidetto termine semestrale, la riportata <strong>di</strong>sciplina legislativa<br />

regionale impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> far luogo a tutela cautelare in forma specifica<br />

essendo in tal caso consentito il solo indennizzo… <strong>di</strong> qui la rilevanza<br />

<strong>della</strong> questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale che la Sezione ritiene <strong>di</strong> dover<br />

prospettare sotto i profili <strong>di</strong> non manifesta infondatezza che si passa ad<br />

illustrare.<br />

Come si è appena ricordato, l’art. 1 <strong>della</strong> Legge Regionale <strong>Lazio</strong> n. 8 del<br />

2007 (approvato <strong>nelle</strong> more del presente giu<strong>di</strong>zio dopo la sentenza <strong>della</strong><br />

Corte Costituzionale) riferendosi ai <strong>di</strong>rigenti allontanati dalla carica per<br />

effetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>chiarate incostituzionali, prospetta per essi<br />

l’alternativa tra la reintegrazione e un’offerta <strong>di</strong> equo indennizzo,<br />

beninteso offrendo tale alternativa agli organi regionali e non alle vittime<br />

dello spoil system. Ciò significa, per quanto qui rileva, che l’intera<br />

<strong>di</strong>sciplina legislativa regionale posta dall’art. 1 <strong>della</strong> L.R <strong>Lazio</strong> n. 8 del<br />

2007, delineando la reintegrazione del <strong>di</strong>rigente come mera ipotesi<br />

alternativa (per <strong>di</strong> più, come vedremo più avanti, soltanto apparente) e<br />

non come dovere <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong>, non fa altro che reintrodurre la<br />

possibilità <strong>di</strong> far luogo a quel meccanismo <strong>di</strong> spoil system che la Corte<br />

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Costituzionale ha già ritenuto non conforme a Costituzione, per<br />

violazione dei principi <strong>di</strong> imparzialità e buon andamento<br />

dell’amministrazione desumibili dall’art. 97 Cost., con la sentenza<br />

104/2007.<br />

D’altronde, ipotesi alternativa dell’indennizzo (ostativa alla<br />

reintegrazione) posta dall’art. 1, secondo comma, <strong>della</strong> stessa L.R. n. 8<br />

del 2007, oltre a costituire lo strumento per reintrodurre il meccanismo <strong>di</strong><br />

spoil system già caducato dalla Corte Costituzionale (a ben vedere, quello<br />

introdotto dalla L.R. n.8 del 2007 non è altro che una forma onerosa <strong>di</strong><br />

spoil system) e quin<strong>di</strong> oltre ad incorrere nella stessa violazione dell’art.<br />

97 Cost. che la Corte Costituzionale ha già rilevato con la ridetta<br />

sentenza n. 104 del 2007, contrasta anche con gli artt. 3, 24, 103 e 113<br />

Cost. e con il principio <strong>di</strong> effettività <strong>della</strong> tutela giuris<strong>di</strong>zionale anche nei<br />

confronti degli atti <strong>della</strong> p.a. che da essi è desumibile e che è stato più<br />

volte riaffermato dalla Corte Costituzionale. La <strong>di</strong>sposizione in questione<br />

limita infatti la tutela giuris<strong>di</strong>zionale al solo profilo risarcitorio, non solo<br />

in contrasto con la fisionomia <strong>di</strong> tale tutela quale essa è ormai invalsa<br />

anche nella giurisprudenza <strong>della</strong> Corte Costituzionale, ma anche senza<br />

un’apprezzabile ragione giustificativa (profilo rilevante ex art. 3 Cost. in<br />

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termini <strong>di</strong> ragionevolezza <strong>della</strong> classificazione legislativa) giacchè la<br />

possibilità <strong>di</strong> ottenere la reintegra è incongruamente posta come mera<br />

alternativa solo per il caso dei <strong>di</strong>rigenti che siano stati allontanati per<br />

effetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni legislative regionali poi <strong>di</strong>chiarate incostituzionali e<br />

non anche per la generalità dei <strong>di</strong>rigenti eventualmente <strong>di</strong>chiarati<br />

decaduti alla stregua <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti ritenuti illegittimi <strong>nelle</strong> competenti<br />

se<strong>di</strong>, i quali ultimi continuano a godere del <strong>di</strong>ritto alla pienezza ed<br />

effettività <strong>della</strong> tutela giuris<strong>di</strong>zionale.<br />

Il convincimento circa la contrarietà a Costituzione del meccanismo<br />

introdotto dalla L.R. <strong>Lazio</strong> n.8 del 2007 è destinato a rafforzarsi se si<br />

considera che quello che fino ad ora è stato qui qualificato come<br />

alternativa (pur paradossalmente rimessa alla <strong>Regione</strong>) tra<br />

reintegrazione ed indennizzo, per effetto dell’art. 1 comma 2 <strong>di</strong> tale testo<br />

legislativo, non è altro che un’alternativa apparente………si aggiunga<br />

che la L.R. n. 8 è stata calendarizzata, approvata e resa esecutiva il iorno<br />

successivo alla sua pubblicazione non solo quando erano ancora pendenti<br />

tutti i proce<strong>di</strong>menti giuris<strong>di</strong>zionali che avevano dato luogo alla ridetta<br />

pronuncia <strong>della</strong> Corte Costituzionale n. 104/2007, ma anche e soprattutto<br />

imme<strong>di</strong>atamente dopo che questo Consiglio <strong>di</strong> Stato, in uno <strong>di</strong> quei<br />

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proce<strong>di</strong>menti (C.F.R. ord. 2700/07) aveva già accordato tutela cautelare<br />

e in forma specifica sotto forma <strong>di</strong> reintegrazione. Ciò che rende<br />

obiettivo il dubbio che la <strong>di</strong>sciplina legislativa in questione sia stata<br />

posta, con eccesso <strong>di</strong> potere legislativo e con violazione dell’art. 101<br />

Cost., non per regolare astrattamente la materia ma per incidere sulle<br />

sorti del proce<strong>di</strong>mento giuris<strong>di</strong>zionale in corso”.<br />

IX - La Corte Costituzionale, con<strong>di</strong>videndo ancora una volta il pensiero<br />

del Consiglio <strong>di</strong> Stato, con sent. n. 351/08, ha affermato che: “A <strong>di</strong>fferenza<br />

<strong>di</strong> quanto accade nel settore privato, nel quale il potere <strong>di</strong> licenziamento<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro è limitato allo scopo <strong>di</strong> tutelare il <strong>di</strong>pendente, nel<br />

settore pubblico il potere dell'amministrazione <strong>di</strong> esonerare un <strong>di</strong>rigente<br />

dall'incarico e <strong>di</strong> risolvere il relativo rapporto <strong>di</strong> lavoro, è circondato da<br />

garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del<br />

soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione <strong>di</strong> più<br />

generali interessi collettivi. Si tratta <strong>di</strong> interessi che trovano<br />

riconoscimento <strong>nelle</strong> norme costituzionali, come questa Corte ha <strong>di</strong><br />

recente chiarito con la sentenza n. 103 del 2007 e, con specifico<br />

riferimento alla posizione dei <strong>di</strong>rettori generali <strong>di</strong> aziende sanitarie<br />

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locali, con la sentenza n. 104 del 2007”. In tale ultima pronuncia, in<br />

particolare, la Corte ha affermato che “l'imparzialità e il buon andamento<br />

esigono che la posizione del <strong>di</strong>rettore generale sia circondata da<br />

garanzie». Le garanzie non mirano soltanto a proteggere il <strong>di</strong>rettore<br />

generale come <strong>di</strong>pendente, ma <strong>di</strong>scendono anche da principi<br />

costituzionali posti a protezione <strong>di</strong> interessi pubblici: l'imparzialità<br />

amministrativa, con cui, secondo quanto affermato da questa Corte,<br />

contrasta un regime <strong>di</strong> automatica cessazione dell'incarico che non<br />

rispetti il giusto proce<strong>di</strong>mento; il buon andamento, che risulta<br />

pregiu<strong>di</strong>cato, sempre in base alla giurisprudenza <strong>di</strong> questa Corte, da un<br />

sistema <strong>di</strong> automatica sostituzione dei <strong>di</strong>rigenti che prescinda<br />

dall'accertamento dei risultati conseguiti.<br />

Da tutto ciò deriva, sul piano degli strumenti <strong>di</strong> tutela, che forme <strong>di</strong><br />

riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le<br />

indennità riconosciute dalla <strong>di</strong>sciplina privatistica in favore del<br />

lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel<br />

settore pubblico, strumenti efficaci <strong>di</strong> tutela degli interessi collettivi lesi<br />

da atti illegittimi <strong>di</strong> rimozione <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigenti amministrativi. In particolare,<br />

la circostanza che il <strong>di</strong>rettore generale <strong>di</strong> azienda sanitaria locale,<br />

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imosso automaticamente e senza contrad<strong>di</strong>ttorio, riceva, in applicazione<br />

<strong>della</strong> <strong>di</strong>sposizione legislativa regionale impugnata, un ristoro economico,<br />

non attenua in alcun modo il pregiu<strong>di</strong>zio da quella rimozione arrecato<br />

all'interesse collettivo all'imparzialità e al buon andamento <strong>della</strong><br />

pubblica amministrazione. Tale pregiu<strong>di</strong>zio, anzi, appare in certa misura<br />

aggravato, dal momento che, come correttamente rileva il Collegio<br />

rimettente alludendo ad una «forma onerosa <strong>di</strong> spoils system», la<br />

collettività subisce anche un aggiuntivo costo finanziario: all'obbligo <strong>di</strong><br />

corrispondere la retribuzione dei nuovi <strong>di</strong>rigenti sanitari, nominati in<br />

sostituzione <strong>di</strong> quelli automaticamente decaduti, si aggiunge, infatti,<br />

quello <strong>di</strong> corrispondere a questi ultimi un ristoro economico”.<br />

X - L’orientamento manifestato dalla Corte Costituzionale con la sent. n.<br />

104/2007 si è consolidato ulteriormente con la successiva sentenza n. 34<br />

in data 5.2.2010 con la quale la Corte stessa, pronunciandosi sullo spoils<br />

system nella sanità <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> Calabria, abbandonando il precedente<br />

orientamento (sent. n. 233/2006), ha definitivamente riconosciuto<br />

l’incostituzionalità del sistema delle spoglie rimarcandone, ancora una<br />

volta, l’incompatibilità con gli artt. 97 e 98 Cost.<br />

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XI – Successivamente la legge-delega n. 15/2009 (cd. riforma Brunetta),<br />

nel fissare i criteri <strong>della</strong> riforma <strong>della</strong> P.A., poi attuata col D.lgs. n.<br />

150/2009, che tra l’altro ha mo<strong>di</strong>ficato l’art. 19 D.lgs. n. 165/2001 in<br />

materia <strong>di</strong> incarichi <strong>di</strong>rigenziali, ha richiamato i suddetti principi <strong>della</strong><br />

Corte Costituzionale <strong>di</strong>sponendo la ridefinizione dei “criteri <strong>di</strong><br />

conferimento, mutamento o revoca degli incarichi <strong>di</strong>rigenziali, adeguando<br />

la relativa <strong>di</strong>sciplina ai principi <strong>di</strong> trasparenza e pubblicità ed ai principi<br />

desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giuris<strong>di</strong>zioni<br />

superiori, escludendo la conferma dell'incarico <strong>di</strong>rigenziale ricoperto in<br />

caso <strong>di</strong> mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei<br />

criteri e degli obiettivi in<strong>di</strong>cati al momento del conferimento<br />

dell'incarico” (art. 6, comma 2, lett. h). La legge stessa ha, quin<strong>di</strong>,<br />

ancorato la conferma nell’incarico <strong>di</strong>rigenziale al risultato gestionale,<br />

imponendo chiaramente il ricorso alla fiducia tecnica.<br />

XII – La Corte Costituzionale ha, poi, avuto modo <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare<br />

l’incostituzionalità <strong>della</strong> l. Reg. <strong>Lazio</strong> 11 agosto 2008, n. 14<br />

(“Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 <strong>della</strong><br />

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<strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong>”), art. 1, comma 81 che, nel più ampio quadro del<br />

risanamento finanziario del settore sanitario, aveva stabilizzato i <strong>di</strong>rettori<br />

generali, i <strong>di</strong>rettori amministrativi e i <strong>di</strong>rettori sanitari fino al 30 giugno<br />

2010, peraltro invadendo la competenza dello Stato, essendo stata la<br />

<strong>Regione</strong> commissariata.<br />

A seguito <strong>della</strong> decisione annullatoria <strong>della</strong> Corte Costituzionale il<br />

Commissario Governativo ha però “recuperato” su base provve<strong>di</strong>mentale,<br />

con un’evidente forzatura, la stabilità dei rapporti in essere fino alla<br />

suddetta data del 30 giugno 2010: stabilità che si era inteso assicurare<br />

appunto con l’annullata legge regionale e che il Commissario ha<br />

riesumato con atto amministrativo, verosimilmente allo scopo <strong>di</strong> non<br />

destabilizzare gli organi apicali delle AA.SS.LL. laziali assicurandone la<br />

continuità dell’assetto fino al (prossimo) traguardo <strong>di</strong> fine giugno (post<br />

electionem). In definitiva non più su base legislativa, ma su base<br />

meramente provve<strong>di</strong>mentale, il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rettori generali (e<br />

dei <strong>di</strong>rettori amministrativi e sanitari) resta prorogato sino al 30 giugno<br />

2010: termine, questo, al cui spirare ha luogo la definitiva risoluzione del<br />

rapporto contrattuale. Anche se, essendo il fondamento <strong>di</strong> tale termine<br />

affidato a fonte non più rigida, qual era quella legislativa (demolita dalla<br />

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Corte Costituzionale), ma a fonte elastica, qual è quella provve<strong>di</strong>mentale,<br />

il termine stesso non è inderogabile, sicchè con provve<strong>di</strong>mento dello<br />

stesso Commissario, purchè motivato, la proroga degli incarichi al 30<br />

giugno 2010 potrebbe essere revocata da subito.<br />

Peraltro, anche il Commissario ad acta – pur in presenza <strong>della</strong> sentenza<br />

<strong>della</strong> Corte Costituzionale n. 2 del 14.1.2010- con Decreto U0007 del<br />

21.1.2010, ha <strong>di</strong>sposto la proroga dei Direttori Generali, Amministrativi e<br />

Sanitari delle <strong>Aziende</strong> <strong>Sanitarie</strong> romane sino al 30.6.2010 “salvo <strong>di</strong>verse<br />

determinazioni del Presidente e <strong>della</strong> Giunta regionale inse<strong>di</strong>atisi a<br />

seguito <strong>della</strong> prossima tornata elettorale”<br />

Ringrazio per la collaborazione il Prof. Avv.Francesco Castiello<br />

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