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Filo Diretto n. 01 - ASL Lodi

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NUOVI REQUISITI PER L'ESENZIONE DEI TICKET DEI DISOCCUPATI,<br />

CASSA INTEGRATI/MOBILITA'<br />

(a cura del dr. Giuseppe Monticelli – Dipartimento Cure Primarie)<br />

Si allega, per opportuna conoscenza, la locandina relativa ai nuovi requisiti delle esenzioni E12, E13 (ex<br />

E08 ed E09).<br />

FARMACI EQUIVALENTI<br />

Sulla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2<strong>01</strong>2 è stata pubblicata la legge n. 221 del 17 dicembre 2<strong>01</strong>2. In<br />

particolare l'articolo 13-bis dispone che: “il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una<br />

patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono<br />

disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del SSN la denominazione del principio attivo<br />

contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio<br />

attivo accompagnato dalla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è<br />

vincolante per il farmacista: ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica<br />

motivazione, la clausola di non sostituibilità, quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di<br />

rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente”.<br />

Inoltre lo stesso articolo 13-bis ha abrogato quanto si riporta di seguito: “L'azienda titolare<br />

dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di<br />

un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla<br />

data di pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana dell'autorizzazione all'immissione in<br />

commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la<br />

differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50<br />

euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione<br />

monodose, sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10<br />

euro, sia superiore a 1, 50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro”.<br />

MEDICINALI EQUIVALENTI: LISTE DI TRASPARENZA<br />

Sul sito AIFA (www.agenziafarmaco.it) è disponibile la nuova lista di trasparenza dei medicinali inseriti<br />

nell'elenco dei farmaci equivalenti (legge 178/2002) con i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 15<br />

gennaio 2<strong>01</strong>3.

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