07.04.2013 Views

Federazione Italiana Pallacanestro COMITATO REGIONALE LAZIO

Federazione Italiana Pallacanestro COMITATO REGIONALE LAZIO

Federazione Italiana Pallacanestro COMITATO REGIONALE LAZIO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

F. Comitato<br />

I. Regionale<br />

P. Lazio<br />

In particolare, il Sig. Bocci ha ammesso di aver contestato l’operato degli arbitri, avendo con<br />

ciò superato il limite della lecita e pacifica contestazione e dello spirito di critica sportiva, sfociando<br />

in frasi offensive.<br />

Per quanto concerne, dunque, la posizione del giocatore Bocci, occorre riqualificare il suo<br />

comportamento, in quanto egli, pur essendo stato certamente offensivo nei confronti dell’operato<br />

della coppia arbitrale, non può ritenersi essere stato altresì minaccioso, bensì ai sensi dell’art. 30 co.<br />

1 let. a) al più irriguardoso.<br />

Come si evince dal referto arbitrale le parole proferite dal Sig. BOCCI, pur essendo<br />

certamente irriguardose, non potevano costituire una seria minaccia per gli arbitri nei confronti dei<br />

quali sono state proferite, non essendo nella possibilità di chi le pronunciava mettere in atto tale<br />

proposito (si v. in particolare “vi faccio smettere di arbitrare, vi sistemo io, ci vediamo in<br />

federazione”). Trattasi, a ben vedere, da un lato, di frasi dal contenuto tutt’altro che minaccioso<br />

(come in particolare “omissis … ci vediamo in federazione … omissis”), dall’altro, di frasi dal<br />

contenuto comunque generico senza alcun contenuto minaccioso specifico (come vi sistemo io …<br />

omissis”), oltre che senza alcuna seria e fondata possibilità di realizzare il “male ingiusto”<br />

promesso, che, peraltro, non sarebbe assolutamente nelle possibilità esclusive di alcun singolo<br />

tesserato (““omissis … vi faccio smettere di arbitrare … omissis”). Ciò, d’altronde, sembrerebbe,<br />

altresì, confermato da altra pronuncia dell’Organo Federale, ove si legge: «Le critiche all'operato<br />

degli arbitri e le minacce a ricorrere agli organi federali manifestata ai direttori di gara da un<br />

tesserato, costituisce comportamento irriguardoso (punibile con la deplorazione). ma non offensivo<br />

o minaccioso, atteso che il ricorso agli organi federali non costituisce "male ingiusto"» (C. U. n.<br />

420 del 16.01.2004 - C. G. N. n. 45).<br />

Per queste ragioni il Collegio conferma la sanzione della squalifica di una gara ai sensi<br />

dell’art. 30, co. 1 b) R.G., per comportamento offensivo, mentre derubrica la condotta minacciosa in<br />

comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri, riducendo la squalifica della seconda<br />

giornata in deplorazione ai sensi dell’art. 30, co. 1 a) R.G..<br />

P.Q.M.<br />

La Commissione Giudicante Regionale, all’esito della espletata istruttoria, all’unanimità,<br />

ritenendo il ricorso presentato parzialmente fondato nel merito, conferma la squalifica per una<br />

giornata ex art. 30, comma 1 let. b) R.G., inflitta dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti di<br />

Bocci Giampaolo, mentre converte la squalifica della seconda giornata in deplorazione ai sensi<br />

dell’art. 30, comma 1 let. a) R.G. e, per l’effetto, ex art. 76, comma 4 R.G., dispone<br />

proporzionalmente la restituzione alla società ricorrente del 50% del contributo versato.<br />

Sarà cura della competente struttura del Comitato Regionale notificare il presente provvedimento<br />

alle parti interessate, nonché provvedere alla pubblicazione dello stesso a mezzo di Comunicato<br />

Ufficiale.<br />

Roma, 03 dicembre 2012<br />

La Commissione Giudicante Regionale<br />

Avv. Renato Leardi - Presidente<br />

Avv. Paolo Rocchi<br />

Avv. Francesca Rocchi - Estensore<br />

Il Presidente<br />

(Francesco Martini)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!