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Federazione Italiana Pallacanestro COMITATO REGIONALE LAZIO

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<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallacanestro</strong><br />

<strong>COMITATO</strong> <strong>REGIONALE</strong> <strong>LAZIO</strong><br />

COMMISSIONE GIUDICANTE <strong>REGIONALE</strong><br />

COMUNICATO UFFICIALE N. 190 del 03/12/2012<br />

Commissione Giudicante Regionale n. 3<br />

Su ricorso presentato dalla CASTELNUOVO BASKET CLUB, avverso il provvedimento adottato<br />

dal Giudice Sportivo (Comitato Regionale del Lazio) il 20.11.2012, in merito alla gara del<br />

17.11.2012 (rif. gara n. 2291), Campionato regionale promozione/maschile, disputatasi tra A.S.D.<br />

OTTAVIA e CASTELNUOVO BASKET CLUB.<br />

* * *<br />

La Commissione Giudicante Regionale<br />

- visto il provvedimento impugnato, emesso il 20.11.2012 dall’Organo giudicante di primo<br />

grado, con il quale è stata inflitta a carico del giocatore tesserato F.i.p., Sig. BOCCI<br />

Giampaolo, la squalifica per 2 gare per comportamento offensivo e minaccioso nei<br />

confronti degli arbitri (30, co. 1 b) e 1 c) R.G.);<br />

- Preso atto che, con richiesta del 20.11.2012, la Società Castelnuovo Basket Club ha<br />

presentato istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento de quo ex art. 84<br />

R.G.;<br />

- Considerato che questo Collegio, con provvedimento del 22.11.2012, in accoglimento<br />

dell’istanza di sospensione del provvedimento sanzionatorio di primo grado, comminato a<br />

carico del Sig. BOCCI Giampaolo, differiva l’eventuale esecuzione della sanzione alla<br />

definitiva pronuncia della Commissione Giudicante Regionale, all’esito dell’esame del<br />

preannunciato reclamo;<br />

- Esaminato il ricorso presentato dalla CASTELNUOVO BASKET CLUB avverso il<br />

provvedimento di primo grado di cui sopra;<br />

- Considerato l’“Allegato al Rapporto Arbitrale” alla gara n. 2291 e sentiti telefonicamente<br />

gli arbitri, Sig. Antonio Rosario Lamberto e Sig. Matteo Liberti, sui fatti e le circostanze<br />

in quello dedotte;<br />

- Sentito, durante l’udienza del 27.11.2012, altresì, il giocatore sanzionato, Sig. Giampaolo<br />

BOCCI;<br />

tanto premesso, la Commissione Giudicante Regionale, nell’udienza del 27.11.2012, si è riunita in<br />

Camera di Consiglio per adottare la decisione di seguito riportata.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Alla luce dei riscontri ricavati dall’istruttoria espletata, ed in particolare dalle precisazioni<br />

ottenute da parte degli arbitri sui fatti riportati nell’allegato al rapporto arbitrale, confrontate con le<br />

dichiarazioni del giocatore sanzionato, il ricorso appare nel merito parzialmente fondato.<br />

In mancanza di riscontri sotto il profilo probatorio di quanto sostenuto, pur genericamente,<br />

nel ricorso, da parte della CASTELNUOVO BASKET CLUB, non sembrano esservi fondati motivi<br />

per contestare la decisione del Giudice Sportivo. Il ricorrente, che, tra l’altro, non ha negato del<br />

tutto i fatti dedotti dal supplemento arbitrale, si focalizza piuttosto sullo spirito di mera critica<br />

tecnica nei confronti dell’operato della coppia arbitrale, che lo avrebbe spinto a proferire alcune<br />

espressioni rivelatesi in effetti offensive ed irriguardose nei confronti di tali arbitri.<br />

Lungotevere Flaminio 80 Tel. 06 3600 5548<br />

00196 Roma Fax 06 23328942<br />

http://www.fiplazio.it E-Mail: giudicante@lazio.fip.it


F. Comitato<br />

I. Regionale<br />

P. Lazio<br />

In particolare, il Sig. Bocci ha ammesso di aver contestato l’operato degli arbitri, avendo con<br />

ciò superato il limite della lecita e pacifica contestazione e dello spirito di critica sportiva, sfociando<br />

in frasi offensive.<br />

Per quanto concerne, dunque, la posizione del giocatore Bocci, occorre riqualificare il suo<br />

comportamento, in quanto egli, pur essendo stato certamente offensivo nei confronti dell’operato<br />

della coppia arbitrale, non può ritenersi essere stato altresì minaccioso, bensì ai sensi dell’art. 30 co.<br />

1 let. a) al più irriguardoso.<br />

Come si evince dal referto arbitrale le parole proferite dal Sig. BOCCI, pur essendo<br />

certamente irriguardose, non potevano costituire una seria minaccia per gli arbitri nei confronti dei<br />

quali sono state proferite, non essendo nella possibilità di chi le pronunciava mettere in atto tale<br />

proposito (si v. in particolare “vi faccio smettere di arbitrare, vi sistemo io, ci vediamo in<br />

federazione”). Trattasi, a ben vedere, da un lato, di frasi dal contenuto tutt’altro che minaccioso<br />

(come in particolare “omissis … ci vediamo in federazione … omissis”), dall’altro, di frasi dal<br />

contenuto comunque generico senza alcun contenuto minaccioso specifico (come vi sistemo io …<br />

omissis”), oltre che senza alcuna seria e fondata possibilità di realizzare il “male ingiusto”<br />

promesso, che, peraltro, non sarebbe assolutamente nelle possibilità esclusive di alcun singolo<br />

tesserato (““omissis … vi faccio smettere di arbitrare … omissis”). Ciò, d’altronde, sembrerebbe,<br />

altresì, confermato da altra pronuncia dell’Organo Federale, ove si legge: «Le critiche all'operato<br />

degli arbitri e le minacce a ricorrere agli organi federali manifestata ai direttori di gara da un<br />

tesserato, costituisce comportamento irriguardoso (punibile con la deplorazione). ma non offensivo<br />

o minaccioso, atteso che il ricorso agli organi federali non costituisce "male ingiusto"» (C. U. n.<br />

420 del 16.01.2004 - C. G. N. n. 45).<br />

Per queste ragioni il Collegio conferma la sanzione della squalifica di una gara ai sensi<br />

dell’art. 30, co. 1 b) R.G., per comportamento offensivo, mentre derubrica la condotta minacciosa in<br />

comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri, riducendo la squalifica della seconda<br />

giornata in deplorazione ai sensi dell’art. 30, co. 1 a) R.G..<br />

P.Q.M.<br />

La Commissione Giudicante Regionale, all’esito della espletata istruttoria, all’unanimità,<br />

ritenendo il ricorso presentato parzialmente fondato nel merito, conferma la squalifica per una<br />

giornata ex art. 30, comma 1 let. b) R.G., inflitta dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti di<br />

Bocci Giampaolo, mentre converte la squalifica della seconda giornata in deplorazione ai sensi<br />

dell’art. 30, comma 1 let. a) R.G. e, per l’effetto, ex art. 76, comma 4 R.G., dispone<br />

proporzionalmente la restituzione alla società ricorrente del 50% del contributo versato.<br />

Sarà cura della competente struttura del Comitato Regionale notificare il presente provvedimento<br />

alle parti interessate, nonché provvedere alla pubblicazione dello stesso a mezzo di Comunicato<br />

Ufficiale.<br />

Roma, 03 dicembre 2012<br />

La Commissione Giudicante Regionale<br />

Avv. Renato Leardi - Presidente<br />

Avv. Paolo Rocchi<br />

Avv. Francesca Rocchi - Estensore<br />

Il Presidente<br />

(Francesco Martini)

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