Federazione Italiana Pallacanestro COMITATO REGIONALE LAZIO
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<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallacanestro</strong><br />
<strong>COMITATO</strong> <strong>REGIONALE</strong> <strong>LAZIO</strong><br />
COMMISSIONE GIUDICANTE <strong>REGIONALE</strong><br />
COMUNICATO UFFICIALE N. 190 del 03/12/2012<br />
Commissione Giudicante Regionale n. 3<br />
Su ricorso presentato dalla CASTELNUOVO BASKET CLUB, avverso il provvedimento adottato<br />
dal Giudice Sportivo (Comitato Regionale del Lazio) il 20.11.2012, in merito alla gara del<br />
17.11.2012 (rif. gara n. 2291), Campionato regionale promozione/maschile, disputatasi tra A.S.D.<br />
OTTAVIA e CASTELNUOVO BASKET CLUB.<br />
* * *<br />
La Commissione Giudicante Regionale<br />
- visto il provvedimento impugnato, emesso il 20.11.2012 dall’Organo giudicante di primo<br />
grado, con il quale è stata inflitta a carico del giocatore tesserato F.i.p., Sig. BOCCI<br />
Giampaolo, la squalifica per 2 gare per comportamento offensivo e minaccioso nei<br />
confronti degli arbitri (30, co. 1 b) e 1 c) R.G.);<br />
- Preso atto che, con richiesta del 20.11.2012, la Società Castelnuovo Basket Club ha<br />
presentato istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento de quo ex art. 84<br />
R.G.;<br />
- Considerato che questo Collegio, con provvedimento del 22.11.2012, in accoglimento<br />
dell’istanza di sospensione del provvedimento sanzionatorio di primo grado, comminato a<br />
carico del Sig. BOCCI Giampaolo, differiva l’eventuale esecuzione della sanzione alla<br />
definitiva pronuncia della Commissione Giudicante Regionale, all’esito dell’esame del<br />
preannunciato reclamo;<br />
- Esaminato il ricorso presentato dalla CASTELNUOVO BASKET CLUB avverso il<br />
provvedimento di primo grado di cui sopra;<br />
- Considerato l’“Allegato al Rapporto Arbitrale” alla gara n. 2291 e sentiti telefonicamente<br />
gli arbitri, Sig. Antonio Rosario Lamberto e Sig. Matteo Liberti, sui fatti e le circostanze<br />
in quello dedotte;<br />
- Sentito, durante l’udienza del 27.11.2012, altresì, il giocatore sanzionato, Sig. Giampaolo<br />
BOCCI;<br />
tanto premesso, la Commissione Giudicante Regionale, nell’udienza del 27.11.2012, si è riunita in<br />
Camera di Consiglio per adottare la decisione di seguito riportata.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Alla luce dei riscontri ricavati dall’istruttoria espletata, ed in particolare dalle precisazioni<br />
ottenute da parte degli arbitri sui fatti riportati nell’allegato al rapporto arbitrale, confrontate con le<br />
dichiarazioni del giocatore sanzionato, il ricorso appare nel merito parzialmente fondato.<br />
In mancanza di riscontri sotto il profilo probatorio di quanto sostenuto, pur genericamente,<br />
nel ricorso, da parte della CASTELNUOVO BASKET CLUB, non sembrano esservi fondati motivi<br />
per contestare la decisione del Giudice Sportivo. Il ricorrente, che, tra l’altro, non ha negato del<br />
tutto i fatti dedotti dal supplemento arbitrale, si focalizza piuttosto sullo spirito di mera critica<br />
tecnica nei confronti dell’operato della coppia arbitrale, che lo avrebbe spinto a proferire alcune<br />
espressioni rivelatesi in effetti offensive ed irriguardose nei confronti di tali arbitri.<br />
Lungotevere Flaminio 80 Tel. 06 3600 5548<br />
00196 Roma Fax 06 23328942<br />
http://www.fiplazio.it E-Mail: giudicante@lazio.fip.it
F. Comitato<br />
I. Regionale<br />
P. Lazio<br />
In particolare, il Sig. Bocci ha ammesso di aver contestato l’operato degli arbitri, avendo con<br />
ciò superato il limite della lecita e pacifica contestazione e dello spirito di critica sportiva, sfociando<br />
in frasi offensive.<br />
Per quanto concerne, dunque, la posizione del giocatore Bocci, occorre riqualificare il suo<br />
comportamento, in quanto egli, pur essendo stato certamente offensivo nei confronti dell’operato<br />
della coppia arbitrale, non può ritenersi essere stato altresì minaccioso, bensì ai sensi dell’art. 30 co.<br />
1 let. a) al più irriguardoso.<br />
Come si evince dal referto arbitrale le parole proferite dal Sig. BOCCI, pur essendo<br />
certamente irriguardose, non potevano costituire una seria minaccia per gli arbitri nei confronti dei<br />
quali sono state proferite, non essendo nella possibilità di chi le pronunciava mettere in atto tale<br />
proposito (si v. in particolare “vi faccio smettere di arbitrare, vi sistemo io, ci vediamo in<br />
federazione”). Trattasi, a ben vedere, da un lato, di frasi dal contenuto tutt’altro che minaccioso<br />
(come in particolare “omissis … ci vediamo in federazione … omissis”), dall’altro, di frasi dal<br />
contenuto comunque generico senza alcun contenuto minaccioso specifico (come vi sistemo io …<br />
omissis”), oltre che senza alcuna seria e fondata possibilità di realizzare il “male ingiusto”<br />
promesso, che, peraltro, non sarebbe assolutamente nelle possibilità esclusive di alcun singolo<br />
tesserato (““omissis … vi faccio smettere di arbitrare … omissis”). Ciò, d’altronde, sembrerebbe,<br />
altresì, confermato da altra pronuncia dell’Organo Federale, ove si legge: «Le critiche all'operato<br />
degli arbitri e le minacce a ricorrere agli organi federali manifestata ai direttori di gara da un<br />
tesserato, costituisce comportamento irriguardoso (punibile con la deplorazione). ma non offensivo<br />
o minaccioso, atteso che il ricorso agli organi federali non costituisce "male ingiusto"» (C. U. n.<br />
420 del 16.01.2004 - C. G. N. n. 45).<br />
Per queste ragioni il Collegio conferma la sanzione della squalifica di una gara ai sensi<br />
dell’art. 30, co. 1 b) R.G., per comportamento offensivo, mentre derubrica la condotta minacciosa in<br />
comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri, riducendo la squalifica della seconda<br />
giornata in deplorazione ai sensi dell’art. 30, co. 1 a) R.G..<br />
P.Q.M.<br />
La Commissione Giudicante Regionale, all’esito della espletata istruttoria, all’unanimità,<br />
ritenendo il ricorso presentato parzialmente fondato nel merito, conferma la squalifica per una<br />
giornata ex art. 30, comma 1 let. b) R.G., inflitta dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti di<br />
Bocci Giampaolo, mentre converte la squalifica della seconda giornata in deplorazione ai sensi<br />
dell’art. 30, comma 1 let. a) R.G. e, per l’effetto, ex art. 76, comma 4 R.G., dispone<br />
proporzionalmente la restituzione alla società ricorrente del 50% del contributo versato.<br />
Sarà cura della competente struttura del Comitato Regionale notificare il presente provvedimento<br />
alle parti interessate, nonché provvedere alla pubblicazione dello stesso a mezzo di Comunicato<br />
Ufficiale.<br />
Roma, 03 dicembre 2012<br />
La Commissione Giudicante Regionale<br />
Avv. Renato Leardi - Presidente<br />
Avv. Paolo Rocchi<br />
Avv. Francesca Rocchi - Estensore<br />
Il Presidente<br />
(Francesco Martini)