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convenzione assicurativa per l'assicurazione infortuni ... - Arci Caccia

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CONVENZIONE ASSICURATIVA<br />

PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, LESIONI, MORTE, RESPONSABILITÀ<br />

CIVILE VERSO TERZI, MORTE DEL CANE, SCOPPIO E FURTO DEL FUCILE<br />

PER CONTO E A FAVORE DELL’ARCI CACCIA,<br />

DEI SUOI ORGANI CENTRALI PERIFERICI E DEI SUOI ASSOCIATI<br />

1


CONVENZIONE ASSICURATIVA<br />

PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, LESIONI, MORTE, RESPONSABILITÀ<br />

CIVILE VERSO TERZI, MORTE DEL CANE, SCOPPIO E FURTO DEL FUCILE<br />

PER CONTO E A FAVORE DELL’ARCI CACCIA,<br />

DEI SUOI ORGANI CENTRALI PERIFERICI E DEI SUOI ASSOCIATI<br />

Tra la Spett.le ARCI CACCIA domiciliata in Roma in Largo Nino Franchellucci n. 65 –<br />

00155 Roma e la CASSA DI PREVIDENZA PER L’ASSICURAZIONE DEGLI<br />

SPORTIVI - SPORTASS, designate <strong>per</strong> brevità nel testo che segue rispettivamente con le<br />

parole Contraente e Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione <strong>per</strong> le garanzie<br />

contro la Morte, gli Infortuni, le Lesioni, la Responsabilità Civile Verso Terzi, Morte del<br />

cane, Furto del fucile e Scoppio del fucile <strong>per</strong> conto e a favore degli Associati all’ARCI<br />

CACCIA, la quale si impegna a non stipulare accordi similari con altre Compagnie di<br />

Assicurazione.<br />

Le prestazioni garantite sono disciplinate nell’allegato “REGOLAMENTO DELLE<br />

PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L’ARCI CACCIA”.<br />

Tale regolamento forma parte integrante della presente Convenzione.<br />

Qualora, <strong>per</strong> la durata della presente <strong>convenzione</strong>, la Cassa di Previdenza <strong>per</strong> l’assicurazione<br />

degli Sportivi stipuli analoga <strong>convenzione</strong> con altre Associazioni venatorie a condizioni e<br />

premi unitari migliorativi a quelli previsti dalla presente <strong>convenzione</strong>, tali condizioni e premi<br />

dovranno essere contestualmente applicati anche a favore della Contraente.<br />

2


INDICE GENERALE<br />

CONVENZIONE ASSICURATIVA..........................................................................................................................2<br />

DEFINIZIONI .............................................................................................................................................................4<br />

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE.............................................................................6<br />

OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....................................................................................................................6<br />

GESTIONE DELLA CONVENZIONE.....................................................................................................................9<br />

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI..........................................................................................................11<br />

SEZIONE I LESIONI/MORTE .............................................................................................................................14<br />

SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ...............................................................................23<br />

SEZIONE III MORTE DEL CANE ......................................................................................................................27<br />

SEZIONE IV FURTO E SCOPPIO DEL FUCILE..............................................................................................30<br />

SEZIONE V SOMME ASSICURATE ...................................................................................................................35<br />

SEZIONE VI PREMI.............................................................................................................................................37<br />

3


DEFINIZIONI<br />

Assicurazione: il contratto di assicurazione.<br />

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.<br />

Polizza: il documento che prova l’assicurazione.<br />

Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.<br />

Contraente: l’ ARCI CACCIA.<br />

Società/Assicuratore: l’impresa assicuratrice.<br />

Associato: ogni singolo soggetto od Ente iscritto o aderente alla Contraente<br />

Beneficiari: l’assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione<br />

saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.<br />

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso <strong>per</strong> il quale è prestata la garanzia<br />

<strong>assicurativa</strong>.<br />

Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo<br />

carico che <strong>per</strong> ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.<br />

Massimale: l'importo massimo della prestazione dell'Assicuratore.<br />

Sco<strong>per</strong>to: l'importo da calcolarsi in misura <strong>per</strong>centuale sul danno, che <strong>per</strong> ciascun<br />

sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo.<br />

Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena<br />

di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.<br />

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca<br />

lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno <strong>per</strong><br />

conseguenza la morte, una invalidità <strong>per</strong>manente o una inabilità<br />

temporanea.<br />

Lesione: ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente<br />

prevista nelle tabelle allegate.<br />

Invalidità Permanente:Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad<br />

attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla<br />

professione svolta.<br />

Inabilità Temporanea:Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere alle proprie<br />

occupazioni.<br />

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.<br />

4


Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.<br />

Istituto di cura: l’ospedale, la clinica universitaria, l’istituto universitario, la casa di<br />

cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle<br />

competenti autorità, all’erogazione di prestazioni sanitarie ed al<br />

ricovero dei malati. non si considerano “istituto di cura” gli stabilimenti<br />

termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità<br />

dietologiche ed estetiche, <strong>per</strong> convalescenza o lungodegenza o <strong>per</strong><br />

soggiorni, le strutture <strong>per</strong> anziani.<br />

Ricovero: <strong>per</strong>manenza in istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un<br />

<strong>per</strong>nottamento. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta<br />

in regime di Day Hospital, purchè certificata da cartella clinica.<br />

Trattamento<br />

chirurgico: provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con<br />

necessità di almeno un <strong>per</strong>nottamento in Istituto di cura.<br />

Day Hospital: struttura sanitaria avente posti letto <strong>per</strong> degenza diurna, autorizzata a<br />

erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici<br />

specialisti, con redazione di cartella clinica.<br />

5


REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE<br />

PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, LESIONI, MORTE, RESPONSABILITÀ<br />

CIVILE VERSO TERZI, MORTE DEL CANE, SCOPPIO E FURTO DEL FUCILE<br />

PER CONTO E A FAVORE DELL’ARCI CACCIA,<br />

DEI SUOI ORGANI CENTRALI PERIFERICI E DEI SUOI ASSOCIATI<br />

OGGETTO DELLA CONVENZIONE<br />

Art.1 Rischi assicurati<br />

La Convenzione riguarda <strong>l'assicurazione</strong> <strong>per</strong> i rischi Infortuni, Lesioni, Morte, Responsabilità<br />

Civile verso Terzi, Morte del cane (garanzia prevista esclusivamente <strong>per</strong> gli aderenti alla<br />

tessera B e C), Furto del Fucile (garanzia prevista esclusivamente <strong>per</strong> gli aderenti alla tessera<br />

C), Scoppio del Fucile (garanzia prevista esclusivamente <strong>per</strong> gli aderenti alla tessera C), R.C.<br />

Caposquadra (garanzia prevista esclusivamente <strong>per</strong> gli aderenti alla tessera C), a favore degli<br />

iscritti all'ARCI CACCIA in possesso della relativa tessera rilasciata dall'Associazione stessa<br />

attraverso i suoi Organi Centrali e Periferici o attraverso le forme organizzative che essa<br />

ritiene di adottare.<br />

Art. 2 Attività assicurate<br />

La garanzia s’intende prestata <strong>per</strong> i rischi previsti:<br />

1) dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/2/1992 sulla caccia e cattura autorizzata di<br />

selvatici;<br />

2) dall'uso di mezzi, arnesi e munizioni consentite dalla Legge sulla caccia a favore<br />

di Assicurati in possesso di decreto prefettizio di nomina a guardia giurata<br />

volontaria <strong>per</strong> l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza e di protezione civile;<br />

3) da carica, discarica, pulizia e detenzione delle armi effettuata sul luogo di caccia<br />

nei <strong>per</strong>iodi <strong>per</strong>messi dalla Legge sulla caccia e dai regolamenti e/o ordinanze<br />

emesse dalle Autorità preposte;<br />

4) dalla partecipazione a gare cinofile ancorché non riconosciute dall'ENCI;<br />

5) dall'addestramento e allenamento dei cani nei cosiddetti quagliodromi o su<br />

territori all'uopo individuati, destinati o autorizzati, anche quando sia consentito lo<br />

sparo;<br />

6) dall'esercizio del tiro a segno e del tiro a volo, entro i poligoni, i campi da tiro, i<br />

fagianodromi, i quagliodromi e in tutti gli altri impianti ove si eserciti attività<br />

venatoria e cinofila venatoria autorizzata dalla Legge, con armi da fuoco, fucili,<br />

pistole pneumatiche, con archi e balestre;<br />

7) dalla ricerca, cattura ed uccisione di vi<strong>per</strong>idi nei luoghi ove ne è constatata la<br />

presenza, nonché nell'incontro accidentale;<br />

8) dalla pesca sportiva effettuata <strong>per</strong> diporto dai tesserati ARCI CACCIA (pesca<br />

nelle sue varie forme esclusa la pesca subacquea), con bilance, canna e mulinello<br />

e comunque con ami e nel rispetto delle leggi e regolamenti sulla pesca; sono<br />

comprese inoltre le manifestazioni sportive;<br />

6


9) dal controllo degli animali predatori da parte degli Assicurati autorizzati a tale<br />

caccia da parte delle Autorità o Enti competenti;<br />

10) dall'esercizio, limitatamente al territorio italiano, della caccia <strong>per</strong> il controllo di<br />

animali predatori compiuta in tempo di divieto di caccia nei modi previsti dalla<br />

Legge (garanzia valida esclusivamente <strong>per</strong> la tessera C);<br />

11) dalla ricerca dei tartufi e funghi, limitatamente al territorio nazionale (garanzia<br />

valida esclusivamente <strong>per</strong> la tessera C);<br />

12) dalla responsabilità civile verso terzi durante i <strong>per</strong>iodi previsti dai calendari<br />

venatori e durante tutto l’anno nei quagliodromi e nelle Zone di Addestramento<br />

Cani, derivante agli associati dalla proprietà ed uso, addestramento ed<br />

allenamento dei propri cani.<br />

Per i titolari di tessera B e C la durata della garanzia si intende estesa tutto l’anno<br />

in ogni occasione.<br />

I suddetti cani sono quelli che vengono destinati all'attività venatoria regolarmente<br />

iscritti all'anagrafe canina, a nome del socio titolare, oppure iscritti ai libri<br />

genealogici tenuti dall'ENCI con proprietà regolarmente registrata;<br />

13) dai rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato (garanzia<br />

valida esclusivamente <strong>per</strong> la tessera C);<br />

14) dagli eventi indennizzabili a termine di polizza subiti in caso di prestazione<br />

d'o<strong>per</strong>a volta al recu<strong>per</strong>o, alla salvaguardia, alla palinatura di ambienti destinati<br />

alla sosta e produzione della selvaggina, alla sua protezione ai fini venatori ed<br />

ambientalistici, organizzati dalla Contraente e/o da amministrazioni pubbliche,<br />

A.T.C. (garanzia valida esclusivamente <strong>per</strong> le tessere B e C);<br />

15) dalla caccia fotografica espletata nei <strong>per</strong>iodi corrispondenti ai calendari venatori<br />

(garanzia valida esclusivamente <strong>per</strong> la tessera C);<br />

16) dall'espletamento di volontariato di protezione civile, sia in caso di interventi<br />

effettivi che di esercitazioni o prevenzioni, semprechè tali interventi o prevenzioni<br />

siano disciplinati dagli organi preposti alla guida dei volontari <strong>per</strong> la Protezione<br />

Civile dell'ARCI CACCIA e/o delle competenti Autorità. Si conviene altresì che<br />

la co<strong>per</strong>tura sarà o<strong>per</strong>ante anche durante i trasferimenti da e <strong>per</strong> i luoghi ove viene<br />

prestato il suddetto volontariato purché si tratti dì trasferimenti collettivi<br />

organizzati con automezzi dall'Associazione e/o dalle Autorità summenzionate<br />

(garanzia valida esclusivamente <strong>per</strong> la tessera B e C).<br />

17) dalla partecipazione dei soci ARCI CACCIA ai piani di controllo, autorizzati<br />

dagli Enti competenti in tempo dì divieto di caccia nei modi previsti dalla legge,<br />

dei seguenti animali in soprannumero: cinghiali, daini, caprioli, volpi, storni e<br />

passeri, corvidi e cervi.<br />

Art. 3 O<strong>per</strong>atività della garanzia<br />

La garanzia non è o<strong>per</strong>ante <strong>per</strong> i rischi connessi con l’attività venatoria e comunque connessi<br />

con lo sparo se l'Associato non è in regola con il porto d'armi.<br />

La garanzia non è altresì o<strong>per</strong>ante se l'Associato non è in regola con le altre autorizzazioni o<br />

<strong>per</strong>messi prescritti dalle leggi e regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare<br />

cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro, o dalle leggi e regolamenti.<br />

Si dà atto che nella co<strong>per</strong>tura <strong>assicurativa</strong> prevista dalla presente polizza sono compresi anche<br />

i Soci dell'ARCI CACCIA non in possesso di porto d'armi, <strong>per</strong> tutte le attività non connesse<br />

all'esercizio della caccia. Ai suddetti soci <strong>per</strong>tanto, verrà rilasciata una tessera-polizza nella<br />

quale sarà evidenziata la seguente dicitura "Socio non in possesso di porto di armi, vale <strong>per</strong> le<br />

attività collaterali previste dalla polizza".<br />

7


Art. 4 Rischio in itinere<br />

L'assicurazione non comprende il rischio "in itinere" (verso e dai luoghi in cui si esercitano le<br />

attività oggetto della garanzia), con uso di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto<br />

terrestre, aereo o acquatico, salvo quanto disposto al n. 16 del precedente -Art. 2 “Attività<br />

assicurate” – Oggetto della Convenzione.<br />

8


GESTIONE DELLA CONVENZIONE<br />

Art. 1 Durata e decorrenza della <strong>convenzione</strong><br />

La presente Convenzione viene stipulata <strong>per</strong> la durata di anni 1, con inizio dalle ore 00.00 del<br />

1° gennaio 2004 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2004.<br />

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviarsi con<br />

preavviso di almeno 90 giorni prima della scadenza della Convenzione, la stessa è prorogata<br />

<strong>per</strong> la durata di un anno, e così successivamente.<br />

È fatta salva la facoltà di recesso dell’Assicuratore in caso di andamento tecnico<br />

particolarmente negativo. Il recesso in caso di sinistro avrà effetto alla scadenza annuale<br />

<strong>assicurativa</strong>, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dall’Assicuratore meno di<br />

novanta giorni prima della scadenza annuale <strong>assicurativa</strong>, la disdetta avrà effetto alla scadenza<br />

annuale successiva.<br />

Art. 2 Durata e decorrenza della co<strong>per</strong>tura<br />

Il rapporto assicurativo e la relativa co<strong>per</strong>tura <strong>per</strong> ogni singolo Associato ha la durata di un<br />

anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno di rilascio della tessera così come risultante dal<br />

timbro postale, sul c/c intestato a ARCI CACCIA Direzione Nazionale - Largo Nino<br />

Franchellucci n.65 00155 ROMA, o intestato alle Direzioni Regionali da questa delegate, la<br />

cui ricevuta di versamento rappresenta anche la tessera associativa.<br />

Art. 3 Denuncia dei sinistri<br />

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Sede della A.R.A. –<br />

Attività e Rappresentanze Assicurative S.r.l. - Viale Brigata Liguria 105 R – int. 5 - 16121<br />

Genova entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne<br />

abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice<br />

Civile.<br />

L’Assicuratore si impegna a mettere a disposizione della Contraente, <strong>per</strong> ogni richiesta e/o<br />

evenienza, tutta la documentazione relativa ai sinistri anche in originale.<br />

Art. 4 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio<br />

Premesso che:<br />

- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella<br />

successiva Sezione Premi;<br />

- l’importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni – premio<br />

unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato<br />

all’Assicuratore <strong>per</strong> ciascun anno assicurativo,<br />

si conviene che:<br />

- il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base<br />

degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi.<br />

9


Entro la data del 15 Ottobre dell’anno successivo di ciascun anno la Contraente fornirà<br />

all’Assicuratore elenco sottoscritto dal suo legale rappresentante riportante il numero degli dei<br />

soci che hanno sottoscritto la Tessera A, la Tessera B o la Tessera C, affinchè l’Assicuratore<br />

stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.<br />

La Contraente si impegna a <strong>per</strong>fezionare entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno<br />

successivo l’eventuale regolazione premio dovuta.<br />

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il<br />

pagamento della differenza attiva dovuta, l’Assicuratore deve fissargli mediante atto formale<br />

di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio<br />

anticipato in via provvisoria <strong>per</strong> le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di<br />

quello relativo all'annualità <strong>assicurativa</strong> <strong>per</strong> la quale non ha avuto luogo la regolazione o il<br />

pagamento della differenza attiva. Conseguentemente <strong>l'assicurazione</strong> resta sospesa fino alle<br />

ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto <strong>per</strong><br />

l’Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione<br />

del contratto. Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla<br />

regolazione del premio, l’Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è<br />

obbligata <strong>per</strong> i sinistri accaduti nel <strong>per</strong>iodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Fanno<br />

fede <strong>per</strong> il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri<br />

documenti probanti tenuti dalla Contraente che dichiara di mettere a disposizione<br />

dell’Assicuratore <strong>per</strong> eventuali controlli.<br />

Art. 5 Foro competente – clausola arbitrale<br />

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse<br />

quelle non compromettibili ad arbitri e <strong>per</strong> le quali è competente il Foro di Roma, inerenti<br />

l’interpretazione e/o l’esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno<br />

deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da<br />

ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri<br />

nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di<br />

Roma, il quale nominerà anche l’arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine<br />

di giorni venti dalla richiesta fattale dall’altra parte, con lettera raccomandata con avviso di<br />

ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di<br />

60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma<br />

sempre con l’osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio<br />

sarà Roma.<br />

Art. 6 Rescissione del contratto<br />

La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto<br />

stabilito al precedente Art. 1 “Durata e decorrenza della Convenzione”.<br />

Art. 7 Clausola Broker<br />

La Contraente dichiara di affidare, <strong>per</strong> l’intera durata della <strong>convenzione</strong>, mandato di<br />

assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente<br />

<strong>convenzione</strong> alla Taverna S.p.A. di Brokeraggio Assicurativo – Piazza della Vittoria 7 –<br />

Genova.<br />

L’Assicuratore si obbliga a rapportarsi in conformità alla Legge nr. 792/84 e della<br />

conseguente prassi negoziale anche <strong>per</strong> quanto concerne il corrispettivo al broker, con il<br />

Broker incaricato dall’<strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong>.<br />

10


NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI<br />

Art. 1 Manifestazioni unitarie<br />

Le garanzie sono o<strong>per</strong>anti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a<br />

manifestazioni con altre organizzazioni alle quali la Contraente abbia ufficialmente aderito.<br />

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono<br />

sulla valutazione del rischio, possono comportare la <strong>per</strong>dita totale o parziale del diritto<br />

all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e<br />

1894).<br />

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio,<br />

L’Assicuratore può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.<br />

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, l’Assicuratore, nei termini di 30<br />

giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con<br />

preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in<br />

proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta<br />

dall'Assicurato.<br />

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza<br />

aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudicano il diritto al<br />

risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in<br />

buona fede.<br />

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior<br />

premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in<br />

cui la circostanza aggravante si é verificata.<br />

Art. 3 Pagamento del premio<br />

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così<br />

come indicato in polizza.<br />

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha<br />

effetto dalle ore 24,00 del 1 gennaio 2004, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.<br />

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 30 giorni.<br />

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento,<br />

l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il<br />

pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza<br />

contrattualmente stabilite.<br />

I premi devono essere pagati all’Assicuratore.<br />

Art. 4 Titoli che danno diritto all’assicurazione<br />

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è:<br />

• la Tessera nominativa, numerata, datata, timbrata e/o firmata <strong>per</strong> quietanza dai<br />

Soggetti autorizzati al rilascio della tessera medesima.<br />

Il rilascio di detta tessera verrà effettuato a cura dell'ARCI CACCIA e dei suoi Organi<br />

Periferici (Federazioni Provinciali, Circoli ecc.), da questa specificatamente autorizzati,<br />

attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.<br />

Si precisa inoltre che l’ARCI CACCIA è da intendersi automaticamente assicurata.<br />

11


Le forme di tesseramento sono le seguenti:<br />

1) tessera A<br />

2) tessera B<br />

3) tessera C<br />

L’assicurazione vale <strong>per</strong> gli Associati dell’<strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong>, in base agli elenchi contenenti i<br />

nominativi dei tesserati stessi, inviati all’Assicuratore a cura dell’<strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong>.<br />

La quota associativa relativa ad ogni singola tessera comprensiva del premio unitario<br />

corrispondente potrà essere pagata tramite bollettino di c/c postale o attraverso transazione<br />

telematica con uso di carta di credito ovvero attraverso ogni altra modalità che consenta,<br />

comunque, di avere certezza documentale dell’avvenuto pagamento.<br />

L’Assicuratore prende atto che la data, il timbro e/o la firma apposti sulla tessera<br />

costituiscono quietanza di pagamento della quota associativa relativa ad ogni singola tessera<br />

comprensiva del premio unitario a tutti gli effetti di legge.<br />

Si dà atto che nella co<strong>per</strong>tura <strong>assicurativa</strong> prevista dalla presente polizza sono compresi anche<br />

i Soci facenti parte de “LA SELVA” – Unione Piemontese <strong>per</strong> la Protezione della Natura e<br />

dell’Habitat naturale della selvaggina” confederata all’ARCI CACCIA; nonché i Soci di altre<br />

Associazioni che, previa comunicazione all’Assicuratore, intendano federarsi all’ARCI<br />

CACCIA.<br />

Art. 5 Estensione territoriale<br />

L'assicurazione viene prestata <strong>per</strong> tutto il Mondo, salvo quanto disposto ai numeri 10 e 11 del<br />

Art. 2 “Attività assicurate” della precedente Sezione Oggetto della Convenzione, ed alle<br />

singole Sezioni.<br />

Art. 6 Modifiche dell’Assicurazione<br />

Qualsiasi modifica deve essere concordata dalle Parti ed è valida soltanto se espressamente<br />

sottoscritta dalla parti stesse.<br />

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate <strong>per</strong> iscritto.<br />

Art. 7 Rinvio alle norme di legge<br />

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.<br />

Art. 8 Interpretazione del Contratto<br />

In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le<br />

stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.<br />

Art. 9 Limiti di età<br />

La garanzia è prestata <strong>per</strong> gli iscritti che rientrano nei seguenti limiti di età:<br />

- dai 18 anni compiuti così come sancito dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/02/1992.<br />

Per l'esercizio del tiro a volo, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni<br />

compiuti.<br />

Art. 10 Foro competente<br />

Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o<br />

domicilio dell’Assicurato.<br />

12


Art. 11 Altre assicurazioni<br />

L’assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall’obbligo di denunciare all’Assicuratore<br />

eventuali altre polizze da esso stipulate <strong>per</strong> il medesimo rischio.<br />

Art. 12 Dichiarazioni dell’Assicuratore<br />

L’Assicuratore dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla<br />

valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o<br />

Assicurato.<br />

Art. 13 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte<br />

Si intendono o<strong>per</strong>anti solo le norme dattiloscritte.<br />

13


Art.1 Soggetti Assicurati<br />

Gli associati dell’ <strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong> possessori di:<br />

SEZIONE I LESIONI/MORTE<br />

1) tessera A<br />

2) tessera B<br />

3) tessera C<br />

4) opzione Guardie giurate venatorie volontarie (esclusivamente tessere B o C)<br />

Art.2 Oggetto del rischio<br />

L’assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni accaduti durante<br />

l'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione al precedente - Art. 2 “Attività<br />

assicurate” della precedente Sezione Oggetto della Convenzione - che producano:<br />

- una o più lesioni previste nelle tabelle allegate;<br />

- la morte.<br />

A termini del presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una<br />

parte del corpo specificamente prevista nelle tabelle allegate.<br />

Le garanzie saranno o<strong>per</strong>anti in occasione di riunioni organizzative, incarichi, missioni o altre<br />

attività rientranti negli scopi dell’<strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong>; attività sportive autorizzate, e/o riconosciute<br />

e/o organizzate sotto l’egida dell’<strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong>, allenamenti (anche individuali), durante lo<br />

svolgimento di gare e/o manifestazioni sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o<br />

organizzate sotto l’egida dell’<strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong> <strong>per</strong> tutte le attività e discipline riconosciute.<br />

Le predette garanzie saranno o<strong>per</strong>anti sempreché documentate dall’<strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong> o dalle sue<br />

Strutture Periferiche competenti.<br />

Art.3 Esclusioni<br />

L’assicurazione non è o<strong>per</strong>ante <strong>per</strong> gli eventi derivanti da:<br />

a) uso e guida di natanti e mezzi di locomozione subacquea (salvo quanto previsto al<br />

successivo art. 4 “Estensioni di garanzia”);<br />

b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o<br />

allucinogeni;<br />

c) guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto<br />

espressamente previsto al successivo art. 12 “Estensioni Speciali” -Rischio Volo-.<br />

d) pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;<br />

e) azioni delittuose dell’assicurato;<br />

f) movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;<br />

g) guerra e insurrezione, tumulti popolari, calamità provocate dalle forze della natura,<br />

influenze termiche o atmosferiche; da atti violenti, risse o aggressioni cui l'assicurato<br />

abbia preso parte come attore o provocatore ed in genere da violazioni di Leggi e<br />

Regolamenti comuni o specifici dell'attività co<strong>per</strong>ta da assicurazione;<br />

h) gli eventi indennizzabili a termine di polizza sofferti in stato di ubriachezza, di malore<br />

o incoscienza da qualunque causa determinati (salvo quanto prevesto al successivo art.<br />

4 “Estensioni di garanzia”) e, quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni<br />

delittuose, nonchè in conseguenza di partecipazioni ad imprese temerarie;<br />

14


i) eventi indennizzabili a termine di polizza dovuti ad ingestione od assorbimento di<br />

sostanze, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, gli avvelenamenti e le<br />

infezioni che non abbiano <strong>per</strong> causa diretta ed esclusiva una lesione determinata<br />

dall’evento indennizzabile a termine di polizza;<br />

j) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e da qualsiasi causa determinati;<br />

k) gli eventi indennizzabili a termine di polizza derivanti dall'uso delle armi <strong>per</strong> scopi e/o<br />

fini diversi da quelli inerenti l'esercizio della caccia, della vigilanza venatoria e del<br />

controllo dei predatori e di altre specie selvatiche salvo quanto previsto dall’ Art. 2<br />

“Attività assicurate” della precedente Sezione Oggetto della Convenzione;<br />

l) trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente<br />

dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.<br />

Art. 4 Estensioni di garanzia<br />

Oltre alle co<strong>per</strong>ture di rischio previste all’ - Art. 2 “Attività assicurate” della precedente<br />

Sezione Oggetto della Convenzione, sono compresi inoltre in garanzia:<br />

• annegamento;<br />

• gli eventi indennizzabili a termine di polizza sofferti <strong>per</strong> imprudenza o negligenza, anche<br />

gravi nonché avvenuti in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di<br />

alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o<br />

stupefacenti);<br />

• gli eventi indennizzabili a termine di polizza sofferti <strong>per</strong> imprudenza o negligenza, anche<br />

gravi nell'uso delle armi durante l'esercizio di attività venatorie;<br />

• gli eventi indennizzabili a termine di polizza sofferti in caso di atti compiuti <strong>per</strong> dovere di<br />

solidarietà umana e <strong>per</strong> legittima difesa nell'esercizio delle attività co<strong>per</strong>te da<br />

assicurazione;<br />

• gli eventi indennizzabili a termine di polizza avvenuti in conseguenza dell'uso e della<br />

guida di imbarcazioni azionate da motore di potenza non su<strong>per</strong>iore a 3 cavalli fiscali <strong>per</strong> la<br />

raccolta della preda in territori ove sia autorizzata l'attività venatoria.<br />

Sono equiparate ai fini di polizza alle lesioni, le “lesioni particolari” previste nel successivo<br />

articolo 10 “Criteri di indennizzabilità” – Caso Lesioni, purchè determinate da evento fortuito<br />

violento ed esterno e verificatesi entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell’evento stesso.<br />

Art.5 Esonero denuncia di infermità<br />

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o<br />

mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o<br />

che dovessero in seguito intervenire in quanto l’Assicuratore, in caso di sinistro, darà luogo<br />

all’indennizzo previsto <strong>per</strong> pari danno nelle Tabelle Lesioni allegate.<br />

Relativamente alla garanzia prevista nel successivo Art.12 “Estensioni Speciali” -Rischio<br />

Volo-, se l’<strong>infortuni</strong>o colpisce una <strong>per</strong>sona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile<br />

quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili<br />

soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’<strong>infortuni</strong>o avesse colpito<br />

una <strong>per</strong>sona fisicamente integra e sana.<br />

15


Art.6 Esonero denuncia altre assicurazioni<br />

Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre<br />

polizze stipulate con altri Assicuratori <strong>per</strong> i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste<br />

in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione <strong>per</strong> i casi previsti nella presente<br />

Sezione.<br />

Art. 7 Rinuncia alla rivalsa<br />

L’Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di<br />

surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.<br />

Art.8 Persone non assicurabili<br />

La garanzia <strong>assicurativa</strong>, non vale <strong>per</strong> le <strong>per</strong>sone affette da alcolismo, tossicodipendenza,<br />

epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizzofrenia, sindromi organiche – celebrali,<br />

forme maniaco depressive, stati paranoidi.<br />

L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.<br />

Art.9 Somme Assicurate<br />

La garanzia lesioni/morte è prestata a favore di ciascun Associato fino a concorrenza delle<br />

seguenti somme:<br />

TESSERA A<br />

Caso morte Euro 52.000,00<br />

Caso Lesioni Tabella Lesioni A<br />

TESSERA B<br />

Caso morte Euro 104.000,00<br />

Caso Lesioni Tabella Lesioni B<br />

Indennità giornaliera di Euro 20,66 in caso di ricovero reso necessario da evento fortuito<br />

violento ed esterno in Istituto di Cura o Ospedale, con franchigia di 10 gironi <strong>per</strong>nottamenti e<br />

<strong>per</strong> la durata massima di 90 <strong>per</strong>nottamenti <strong>per</strong> ogni evento indennizzabile a termine di polizza.<br />

Diaria da gesso <strong>per</strong> l’applicazione a seguito di evento indennizzabile a termine di polizza, di<br />

un apparecchio gessato o altro mezzo che comporti un’immobilizzazione rigida, anche senza<br />

ricovero purchè documentata da struttura pubblica e/o specialista ortopedico.<br />

L’Assicuratore liquiderà l’indennità giornaliera di Euro 20,66<br />

Detta indennità viene corrisposta con 5 giorni di franchigia e <strong>per</strong> una durata massima di 60<br />

giorni; i giorni di applicazione e di rimozione dell’apparecchio gessato o di immobilizzazione<br />

rigida verranno calcolati come un solo giorno.<br />

La garanzia è o<strong>per</strong>ante esclusivamente nell'esercizio delle attività assicurate e semprechè vi<br />

sia immediato ricorso a struttura pubblica e/o specialista ortopedico.<br />

16


TESSERA C<br />

Caso morte Euro 104.000,00<br />

Caso Lesioni Tabella Lesioni B<br />

Indennità giornaliera di Euro 26,00 in caso di ricovero reso necessario da evento fortuito<br />

violento ed esterno in Istituto di Cura o Ospedale, con franchigia di 5 gironi <strong>per</strong>nottamenti e<br />

<strong>per</strong> la durata massima di 120 <strong>per</strong>nottamenti <strong>per</strong> ogni evento indennizzabile a termine di<br />

polizza.<br />

Diaria da gesso <strong>per</strong> l’applicazione a seguito di evento indennizzabile a termine di polizza, di<br />

un apparecchio gessato o altro mezzo che comporti un’immobilizzazione rigida, anche senza<br />

ricovero purchè documentata da struttura pubblica e/o specialista ortopedico.<br />

L’Assicuratore liquiderà l’indennità giornaliera di Euro 21,00.<br />

Detta indennità viene corrisposta con 5 giorni di franchigia e <strong>per</strong> una durata massima di 60<br />

giorni; i giorni di applicazione e di rimozione dell’apparecchio gessato o di immobilizzazione<br />

rigida verranno calcolati come un solo giorno.<br />

La garanzia è o<strong>per</strong>ante esclusivamente nell'esercizio delle attività assicurate e semprechè vi<br />

sia immediato ricorso a struttura pubblica e/o specialista ortopedico.<br />

Precisazioni<br />

Per tutte le tessere (Tessera A – Tessera B – Tessera C) si conviene che, nel caso in cui<br />

l'associato abbia optato <strong>per</strong> la caccia da appostamento fisso, la garanzia <strong>assicurativa</strong> viene<br />

estesa agli eventi indennizzabili a termine di polizza conseguenti ad o<strong>per</strong>e di preparazione di<br />

sito nel raggio di 50 metri dall'appostamento stesso. La garanzia decorre dal quindicesimo<br />

giorno antecedente l'a<strong>per</strong>tura della caccia e termina alla chiusura della stagione venatoria.<br />

Resta inoltre convenuto, esclusivamente <strong>per</strong> i possessori della tessera C, che la garanzia<br />

<strong>assicurativa</strong> si intende estesa agli eventi indennizzabili a termine di polizza conseguenti ad<br />

o<strong>per</strong>e di preparazione del sito sede controllori. La garanzia decorre dal quindicesimo giorno<br />

antecedente l’a<strong>per</strong>tura della caccia e termina alla chiusura della stagione venatoria.<br />

Relativamente solo alle Guardie giurate venatorie volontarie dell’Associazione si conviene<br />

di aumentare del 20% i capitali assicurati in caso di morte e gli indennizzi riportati nella<br />

Tabella Lesioni previsti dalle Tessere B e C di cui in possesso.<br />

Art.10 Criteri di indennizzabilità<br />

Caso Morte<br />

In caso di morte dell’Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell’evento<br />

indennizzabile a termini di polizza ed a causa di esso, l’Assicuratore liquida la somma<br />

assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi.<br />

L’indennizzo <strong>per</strong> il caso di Morte non è cumulabile con quello <strong>per</strong> la garanzia lesione prevista<br />

dall’art. 2 “Oggetto del rischio”, o <strong>per</strong> l’invalidità <strong>per</strong>manente prevista dall’art. 12<br />

“Estensioni Speciali” -Rischio Volo-; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo <strong>per</strong><br />

lesione e/o invalidità <strong>per</strong>manente, ma entro un anno dal giorno dell’evento indennizzabile a<br />

termini di polizza ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Assicuratore<br />

corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata <strong>per</strong> il<br />

caso Morte, ove questa sia maggiore.<br />

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato<br />

non venga ritrovato, l’Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito <strong>per</strong> il caso morte<br />

non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta,<br />

17


come previsto dagli artt. 60 e 62 C. C. Se, dopo che l’Assicuratore ha pagato l’indennizzo,<br />

risulta che l’Assicurato è vivo, l’Assicuratore avrà diritto alla restituzione - entro 15 giorni<br />

dalla richiesta - della somma pagata.<br />

Caso Lesioni<br />

L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue:<br />

<strong>per</strong> gli associati possessori della Tessera A saranno o<strong>per</strong>anti le prestazioni previste nella<br />

tabella allegata A;<br />

<strong>per</strong> gli associati possessori della Tessera B e gli associati possessori della Tessera C<br />

saranno o<strong>per</strong>anti le prestazioni previste nella tabella allegata B.<br />

Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo <strong>per</strong> lesioni è<br />

liquidato <strong>per</strong> le sole conseguenze dirette cagionate dall’evento fermo quanto previsto<br />

dall’art.5.<br />

Precisazioni:<br />

• Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da<br />

una causa violenta, fortuita ed esterna.<br />

• Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di<br />

qualsiasi natura.<br />

• Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.<br />

• Le fratture che, <strong>per</strong> estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno<br />

indennizzate <strong>per</strong> un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato)<br />

• Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una<br />

duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.<br />

• Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma<br />

indennizzata <strong>per</strong> la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una<br />

maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori<br />

espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.<br />

• I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle <strong>per</strong>dite<br />

anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non<br />

corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo.<br />

• Per lussazione si intende la <strong>per</strong>dita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di<br />

un’articolazione, <strong>per</strong> causa violenta, fortuita ed esterna.<br />

• Qualora la lesione riportata dall’assicurato produca allo stesso, nell’arco dei 60 giorni<br />

dall’evento, tetraplegia o paraplegia, l’indennizzo previsto <strong>per</strong> la lesione sarà venti volte<br />

su<strong>per</strong>iore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento.<br />

• Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto<br />

esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi<br />

dell’evento stesso.<br />

• Per rottura dei denti si intende la <strong>per</strong>dita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non<br />

deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), <strong>per</strong><br />

l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.<br />

• Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15<br />

giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà diritto ad un<br />

indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di “Frattura<br />

dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro<br />

tali ossa”.<br />

18


In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma posttraumatico<br />

risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.<br />

L’indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella<br />

clinica.<br />

• Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme,<br />

ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas<br />

sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle<br />

(flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un <strong>per</strong>nottamento in<br />

ospedale.<br />

Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente<br />

riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni<br />

allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista <strong>per</strong><br />

la lesione anche in assenza del <strong>per</strong>nottamento in ospedale.<br />

Art. 11 Controversie<br />

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità<br />

<strong>per</strong>manente, o sulla durata del ricovero, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura<br />

privata, ad un Collegio di tre Medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di<br />

polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni<br />

formalità di legge.<br />

La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assicurato, o dagli aventi diritto,<br />

entro 15 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione dell’Assicuratore e deve essere<br />

fatta <strong>per</strong> iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di ché l’Assicuratore<br />

comunica all'assicurato, entro 15 giorni il nome del medico che essa a sua volta designa.<br />

Il terzo medico viene scelto dalle parti in una terna di medici proposta dai due primi: in caso<br />

di disaccordo viene designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel<br />

luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, questi convoca il<br />

Collegio invitando l'assicurato a presentarsi.<br />

Il collegio medico risiede presso il capoluogo di provincia di residenza in cui risiede<br />

l'assicurato.<br />

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,<br />

contribuendo <strong>per</strong> la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al<br />

Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri la opportunità, l'accertamento definitivo<br />

dell'invalidità ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni, nel qual caso il Collegio<br />

può intanto concedere una provvisionale sulla indennità; la decisione del Collegio Medico è<br />

obbligatoria <strong>per</strong> le parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.<br />

Ai fini della prescrizione del diritto alla indennità è stabilito il termine di un anno con<br />

decorrenza dalla data dell'offerta reale da parte dell’Assicuratore.<br />

Art. 12 Estensioni speciali<br />

Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti<br />

Fermo quanto previsto nel precedente Art.10 “Criteri di indennizzabilità - Caso Morte”, <strong>per</strong> i<br />

morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura e<br />

relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l’importo di Euro<br />

154,94.<br />

19


Avvelenamenti<br />

Fermo quanto previsto nel precedente Art.10 “Criteri di indennizzabilità - Caso Morte”, a<br />

seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che<br />

comporti ricovero, con almeno un <strong>per</strong>nottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi<br />

ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, verrà corrisposto all’assicurato l’importo di<br />

Euro 258,23.<br />

Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore<br />

Fermo quanto previsto nel precedente Art.10 “Criteri di indennizzabilità - Caso Morte”, a<br />

seguito di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento,<br />

congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto allo stesso l’importo<br />

di Euro 258,23.<br />

Rischio volo<br />

La garanzia è o<strong>per</strong>ante <strong>per</strong> le conseguenze degli <strong>infortuni</strong> che l’Assicurato subisca durante<br />

viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in<br />

servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di<br />

Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati <strong>per</strong> attività turistica e<br />

di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente<br />

durante il trasporto pubblico di passeggeri.<br />

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs<br />

nonché gli <strong>infortuni</strong> derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.<br />

La garanzia vale dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel<br />

momento in cui ne è disceso.<br />

La presente garanzia è prestata <strong>per</strong> le seguenti somme:<br />

Caso morte somma prevista in polizza <strong>per</strong> il caso morte di cui alla<br />

successiva Sezione “Somme Assicurate”.<br />

Caso invalidità <strong>per</strong>manente stessa somma prevista in polizza <strong>per</strong> il caso morte.<br />

Diaria da inabilità temporanea Euro 51,65<br />

Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre<br />

assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore <strong>per</strong> il<br />

rischio volo in abbinamento a polizze <strong>infortuni</strong> comuni individuali o cumulative non potrà<br />

su<strong>per</strong>are i capitali <strong>per</strong> <strong>per</strong>sona di:<br />

- Euro 1.032.913,80 <strong>per</strong> il caso di Morte<br />

- Euro 1.032.913,80 <strong>per</strong> il caso di invalidità <strong>per</strong>manente totale<br />

- Euro 258,23 giornaliere <strong>per</strong> il caso di inabilità temporanea<br />

e complessivamente, <strong>per</strong> aeromobile, di:<br />

- Euro 5.164.568,99 <strong>per</strong> il caso di Morte<br />

- Euro 5.164.568,99 <strong>per</strong> il caso di invalidità <strong>per</strong>manente totale<br />

- Euro 5.164,57 giornaliere <strong>per</strong> il caso di inabilità temporanea.<br />

20


In detta limitazione <strong>per</strong> aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre<br />

<strong>per</strong>sone assicurate <strong>per</strong> lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato<br />

stipulate dallo stesso Contraente.<br />

Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra<br />

indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed<br />

imputazione proporzionale sui singoli contratti.<br />

Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il successivo Art.10 “Criteri di<br />

indennizzabilità” si intende integrato come segue:<br />

Caso Invalidità <strong>per</strong>manente<br />

L'indennizzo <strong>per</strong> Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma<br />

assicurata della <strong>per</strong>centuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R.<br />

30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della<br />

presente Convenzione e in contanti anzichè sotto forma di rendita.<br />

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del<br />

grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di<br />

presidi correttivi.<br />

Per le menomazioni degli arti su<strong>per</strong>iori, in caso di mancinismo, le <strong>per</strong>centuali di invalidità<br />

previste <strong>per</strong> il lato destro varranno <strong>per</strong> il lato sinistro e viceversa.<br />

In caso l'<strong>infortuni</strong>o determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di<br />

un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al<br />

massimo il valore corrispondente alla <strong>per</strong>dita anatomica totale dell'arto stesso.<br />

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo e'<br />

stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita<br />

capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.<br />

La <strong>per</strong>dita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una<br />

<strong>per</strong>centuale invalidità pari alla somma delle singole <strong>per</strong>centuali calcolate <strong>per</strong> ciascuna lesione,<br />

fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.<br />

Le divergenze sul grado di invalidità <strong>per</strong>manente, nonché sui criteri di indennizzo sono<br />

demandate <strong>per</strong> iscritto al collegio medico di cui al successivo Art. 11 “Controversie”.<br />

È data facoltà al Collegio medico - di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento<br />

definitivo dell’invalidità <strong>per</strong>manente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno,<br />

nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.<br />

Caso Inabilità Temporanea<br />

Se l’<strong>infortuni</strong>o ha <strong>per</strong> conseguenza un inabilità temporanea, l’Assicuratore liquida la diaria a<br />

partire dal 9° giorno successivo a quello dell’<strong>infortuni</strong>o. In caso di ricovero con<br />

<strong>per</strong>nottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell’<strong>infortuni</strong>o. Dal<br />

conteggio dei giorni di inabilità vengono convenzionalmente esclusi i giorni festivi. La diaria<br />

viene corrisposta <strong>per</strong> un massimo di 365 giorni di inabilità <strong>per</strong> ogni <strong>infortuni</strong>o.<br />

Art. 13 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro<br />

Denuncia di lesioni e/o <strong>infortuni</strong>o<br />

La denuncia degli <strong>infortuni</strong> e/o lesioni previste nelle tabelle allegate , con indicazione del<br />

luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni<br />

documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve<br />

essere fatta <strong>per</strong> iscritto ed inviata ad A.R.A. S.r.l. Viale Brigata Liguria 105 R – int. 5 - 16121<br />

21


GENOVA, entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi<br />

diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del<br />

C. C.<br />

La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l’identificazione della<br />

<strong>per</strong>sona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni<br />

particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e<br />

specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente<br />

(clinica, casa di cura etc.).<br />

Ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore, determinato l’indennizzo che risulti<br />

dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. L’indennizzo verrà corrisposto in Italia, in<br />

Euro.<br />

L’Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici<br />

dell’Assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questi ritenga necessari, a tal<br />

fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato<br />

stesso.<br />

Denuncia della morte<br />

La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause<br />

che l’hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità,<br />

deve essere fatta <strong>per</strong> iscritto ed inviata ad A.R.A. S.r.l. Viale Brigata Liguria 105 R – int. 5 -<br />

16121 GENOVA, entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui l’Assicurato o gli<br />

aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e<br />

1915 del C. C.<br />

Art.14 Limite di indennizzo <strong>per</strong> singolo evento<br />

In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza <strong>convenzione</strong>, le<br />

somme delle garanzie di cui alla presente sezioni Lesioni/Morte non potranno su<strong>per</strong>are<br />

l'importo di Euro 2.065.827,60.<br />

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra<br />

indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con<br />

imputazione proporzionale ai capitali assicurati <strong>per</strong> le singole <strong>per</strong>sone.<br />

22


SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI<br />

Art.1 Soggetti Assicurati<br />

Gli associati dell’ <strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong> possessori di:<br />

1) tessera A<br />

2) tessera B<br />

3) tessera C<br />

4) opzione Guardie giurate venatorie volontarie (esclusivamente tessere B o C)<br />

Art. 2 Oggetto dell’assicurazione<br />

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,<br />

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e<br />

spese) <strong>per</strong> danni involontariamente cagionati a terzi, <strong>per</strong> morte, <strong>per</strong> lesioni <strong>per</strong>sonali, <strong>per</strong><br />

danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in<br />

relazione ai rischi <strong>per</strong> i quali è stipulata l’assicurazione, secondo quanto previsto dall’- Art. 2<br />

“Attività assicurate” della precedente Sezione Oggetto della Convenzione.<br />

Art. 3 Novero dei Terzi<br />

Si conviene fra le parti che:<br />

• tutti i soggetti, sia <strong>per</strong>sone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza<br />

vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.<br />

• Non sono considerati terzi le <strong>per</strong>sone soggette al<strong>l'assicurazione</strong> obbligatoria di Legge<br />

a carico dell’Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest’ultimo -, quando<br />

subiscano il danno in occasione di servizio, ed o<strong>per</strong>i nei loro confronti la successiva<br />

garanzia “Responsabilità Civile verso le <strong>per</strong>sone soggette al<strong>l'assicurazione</strong><br />

obbligatoria di Legge a carico dell’Assicurato”. In caso contrario detti soggetti<br />

saranno considerati terzi a tutti gli effetti.<br />

• Gli Assicurati sono considerati terzi fra di loro <strong>per</strong> sinistri che si siano verificati<br />

durante lo svolgimento dell’attività secondo quanto previsto dall’- Art. 2 “Attività<br />

assicurate” della precedente Sezione Oggetto della Convenzione.<br />

• Non sono considerati terzi fra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati,<br />

nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi<br />

riguardanti la lesione <strong>per</strong>sonale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione<br />

stessa si sia verificata durante le attività co<strong>per</strong>te dalle presenti garanzie.<br />

Art.4 Altre Assicurazioni: secondo rischio <strong>per</strong> differenza di condizioni e limiti<br />

Qualora a favore dell’Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed o<strong>per</strong>anti altre<br />

assicurazioni sui medesimi rischi co<strong>per</strong>ti dalla presente Polizza, quest’ultima si considera<br />

o<strong>per</strong>ante nei casi e con le modalità seguenti:<br />

• se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base<br />

alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno<br />

o<strong>per</strong>anti <strong>per</strong> quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in<br />

quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;<br />

• se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i<br />

massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire<br />

l’intero danno, la presente Polizza risarcirà l’Assicurato <strong>per</strong> la sola parte di danno<br />

eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle<br />

condizioni tutte della presente Polizza.<br />

23


Art. 5 Gestione delle vertenze e spese di resistenza<br />

L’Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,<br />

sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o<br />

tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa<br />

dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del<br />

giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.<br />

Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute <strong>per</strong> resistere all'azione promossa contro<br />

l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza <strong>per</strong><br />

il danno cui si riferisce la domanda.<br />

Qualora la somma dovuta al danneggiato su<strong>per</strong>i detto massimale, le spese vengono ripartite<br />

fra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.<br />

L’Assicuratore non riconosce <strong>per</strong>altro le spese incontrate dall'Assicurato <strong>per</strong> legali o tecnici<br />

che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.<br />

L’Assicurato si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni<br />

informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.<br />

Art. 6 Condizioni particolari<br />

1) A complemento di quanto stabilito, <strong>l'assicurazione</strong> vale <strong>per</strong> tutto il Mondo, con<br />

esclusione dei Paesi in cui sia obbligatoria <strong>l'assicurazione</strong>.<br />

Detta estensione di garanzia è prestata:<br />

- <strong>per</strong> i Paesi europei senza applicazione di franchigia;<br />

- <strong>per</strong> tutti gli altri Paesi (esclusi i Paesi soggetti al Diritto Anglosassone) con<br />

applicazione di una franchigia di Euro 1.035,00;<br />

- <strong>per</strong> i Paesi soggetti al Diritto Anglosassone con applicazione di una franchigia<br />

di Euro 5.165,00<br />

2) Limitatamente ai danni a cose ed animali di terzi cagionati dai cani di proprietà degli<br />

Assicurati, la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 130,00 <strong>per</strong> ogni<br />

sinistro;<br />

3) Per le tessere B e C la franchigia anzidetta si intende annullata.<br />

4) Relativamente ad i possessori di tessera C la garanzia si intenderà o<strong>per</strong>ante anche in<br />

caso di affidamento del cane dal padre al figlio e viceversa o dal marito alla moglie e<br />

viceversa.<br />

Art. 7 Norme da seguire in caso di sinistro<br />

La denuncia dell'incidente deve essere inviata dall'assicurato all’Assicuratore, entro cinque<br />

giorni dal fatto o dal giorno in cui l'assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la<br />

possibilità, preceduta possibilmente da telegramma nei casi di sinistri mortali o di notevole<br />

gravità.<br />

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome<br />

dei danneggiati e, ove esistano, dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.<br />

L'assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti<br />

giudiziari relativi al sinistro, informando l’Assicuratore di ogni eventuale richiesta di terzi.<br />

L’Assicuratore, a tal riguardo si riserva il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori<br />

o Funzionari all’uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre.<br />

24


Art.8 Rinuncia alla rivalsa/surroga<br />

L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettantegli ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei<br />

confronti di:<br />

• dipendenti della Contraente e delle <strong>per</strong>sone che ricoprono una carica, salvo il caso in<br />

cui il danno sia dovuto a dolo.<br />

• Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con<br />

l'Assicurato <strong>per</strong> le sue attività.<br />

• Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga <strong>per</strong> le sue attività o che ricoprono una<br />

carica.<br />

• Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga <strong>per</strong> le sue attività, ed a cui abbia<br />

rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall’Assicuratore.<br />

Salvo sempre il caso di dolo.<br />

Art. 9 Esclusioni<br />

L'assicurazione R.C.T. non comprende:<br />

a) i danni da furto;<br />

b) i danni eventualmente imputabili all'accompagnatore in attività venatoria ed in tale sua<br />

qualità specifica di cui all'art. 21 della legge sulla caccia;<br />

c) i rischi soggetti al<strong>l'assicurazione</strong> obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e<br />

successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di<br />

natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile<br />

derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato<br />

mentre circolano all'interno delle aree di <strong>per</strong>tinenza;<br />

d) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori<br />

che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;<br />

e) i rischi di proprietà di fabbricati, dell’esercizio di ogni attività di gestione che non abbia<br />

carattere di manifestazione, dell’esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case<br />

<strong>per</strong> ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati ;<br />

f) i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e da questi<br />

detenute;<br />

g) i danni alle cose e animali che l’Assicurato abbia in consegna e/o in custodia a qualsiasi<br />

titolo o destinazione;<br />

h) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o<br />

scaricate;<br />

i) i danni ad o<strong>per</strong>e o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;<br />

Si precisa inoltre, che la garanzia di R.C.T. non comprende gli importi che l’Assicurato sia<br />

condannato a pagare a titolo punitivo (Punitive o Examplary Damages)<br />

25


Rischi atomici e danni all'ambiente<br />

Sono esclusi dal<strong>l'assicurazione</strong> i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze<br />

radioattive o di apparecchi <strong>per</strong> l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in<br />

relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione<br />

del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle<br />

atomiche.<br />

Limitatamente al<strong>l'assicurazione</strong> responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non é<br />

o<strong>per</strong>ante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato nè di danni a <strong>per</strong>sone fisiche) sono<br />

esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad<br />

inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione,<br />

contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di<br />

sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari<br />

ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.<br />

26


SEZIONE III MORTE DEL CANE<br />

CONDIZIONI VALIDE PER TITOLARI DI TESSERA B<br />

Art. 1. Oggetto dell’Assicurazione<br />

L’Assicurazione è o<strong>per</strong>ante esclusivamente <strong>per</strong> gli assicurati iscritti presso la contraente con<br />

tessera B e GG.VV., <strong>per</strong> la morte del cane da caccia di proprietà o ferimento con necessità di<br />

abbattimento avvenuti esclusivamente durante l’attività venatoria a seguito di:<br />

a) Attacco di cinghiali selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia<br />

b) Morsi di vi<strong>per</strong>e e punture di insetti (con esclusione della lesmaniosi e filarosi);<br />

c) Avvelenamento;<br />

d) Investimento da veicolo;<br />

e) Annegamento;<br />

f) Scatti di lacci o tagliole<br />

Il punto d. o<strong>per</strong>a a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o<br />

questi non sia stato identificato.<br />

Indennità Assicurate<br />

€ 260,00 <strong>per</strong> morte di cani da caccia non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI<br />

€ 520,00 <strong>per</strong> morte di cani iscritti LOI o LIR<br />

€ 1.033,00 <strong>per</strong> morte di cani iscritti LOI o LIR e registrati sui libretti di qualifica<br />

dell’ENCI o CSAA<br />

€ 100,00 <strong>per</strong> rimborsi spese relativi a cure veterinarie<br />

Viene convenuto che :<br />

Per i cani di età inferiore a 2 anni o su<strong>per</strong>iore a 8 anni le somme assicurate <strong>per</strong> il caso morte si<br />

intendono ridotte del 50%<br />

Le indennità di cui al presente articolo valgono <strong>per</strong> un solo cane e come massima disponibilità<br />

annua.<br />

Art. 2. Obblighi in caso di Sinistro<br />

Premesso che i cani ammessi ad indennizzo devono essere regolarmente registrati come “cani<br />

da caccia” secondo le Leggi regionali e/o comunali e che tale registrazione o denuncia o<br />

iscrizione ENCI deve documentare la razza, l’età ed il sesso dell’animale, si conviene che<br />

l’Assicurazione sarà o<strong>per</strong>ante esclusivamente a condizione che in caso di morte del cane<br />

l’Assicurato presenti :<br />

• certificato di proprietà del cane (come previsto dalle Leggi in materia), certificato<br />

(eventuale) di iscrizione ai libri genealogici dell’ENCI<br />

• certificato di morte redatto esclusivamente a cura del medico veterinario attestante le<br />

cause specifiche certe, luogo e data, sesso e dati somatici, età e razza ricavabili dal<br />

certificato di proprietà e/o certificati ENCI;<br />

• certificato di radiazione dall’anagrafe canina;<br />

• dichiarazione di presunto valore redatta a carico dell’Assicurato su propria valutazione<br />

avente valori di richiesta di indennizzo;<br />

27


• salvo il caso di annegamento, il corpo del cane deve essere stato presentato al<br />

veterinario, che ne darà attestazione.<br />

• in caso di spese veterinarie l’Assicurato presenti regolare fattura emessa dal<br />

veterinario, con l’attestazione che le cure sono dovute ad <strong>infortuni</strong>o o descrizione delle<br />

lesioni riscontrate.<br />

Le denunce di morte devono essere redatte sull’apposito modulo (in duplice copia) fornito<br />

dalla Compagnia alle Sezioni (od in mancanza con lettera) completate dalla documentazione<br />

sopraccitata e devono <strong>per</strong>venire entro 5 giorni dal fatto o dal giorno in cui l’assicurato ne<br />

abbia avuto la possibilità, alla Sezione Provinciale <strong>Caccia</strong> competente <strong>per</strong> appartenenza che lo<br />

inoltrerà subito all’Assicuratore., trattenendone una copia <strong>per</strong> i propri atti.<br />

La denuncia firmata dall’Assicurato sarà controfirmata dal Presidente (o dirigente) della<br />

Sezione, che assume con ciò la responsabilità della decorrenza associativa e <strong>per</strong>ciò della<br />

co<strong>per</strong>tura <strong>assicurativa</strong>.<br />

Art. 3. Validità Territoriale<br />

L’Assicurazione vale <strong>per</strong> le lesioni subite dal cane in Italia, Repubblica di San Marino e Città<br />

del Vaticano.<br />

CONDIZIONI VALIDE PER TITOLARI DI TESSERA C<br />

Art. 1 Oggetto del rischio<br />

L'assicurazione vale <strong>per</strong> il caso di morte dei cane di proprietà dell'Associato, avvenuta durante<br />

l'esercizio venatorio (compreso l'allenamento e l'addestramento nei <strong>per</strong>iodi e nelle zone<br />

consentite dalla Legge) o la ricerca di tartufi <strong>per</strong> i cani preposti a tale scopo ed il cui<br />

proprietario risulta essere in possesso anche della sola relativa autorizzazione, a seguito di:<br />

a) Attacco di cinghiali selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia<br />

b) Morsi di vi<strong>per</strong>e e punture di insetti (con esclusione della lesmaniosi e filarosi);<br />

c) Avvelenamento;<br />

d) Investimento da veicolo;<br />

e) Annegamento;<br />

f) Scatti di lacci o tagliole<br />

L'importo massimo indennizzabile è pari a Euro 1.500,00, che si deve intendere ridotto a Euro<br />

750,00 <strong>per</strong> i cani al di sotto di due anni di età ed al di sopra di otto anni di età.<br />

Tale importo rappresenta il massimo esborso <strong>per</strong> anno assicurativo, <strong>per</strong> ciascun Associato,<br />

indipendentemente dal numero dei cani di proprietà.<br />

Il cane deve risultare regolarmente denunciato a nome del titolare della tessera, pena nullità<br />

della garanzia, come previsto dalle annuali e/o future norme di Legge in materia, salvo quanto<br />

previsto <strong>per</strong> i cani preposti alla ricerca dei tartufi.<br />

L'indennizzo della suddetta garanzia non e cumulabile con altri risarcimenti derivanti da rischi<br />

R.C.T. in quanto l’Assicuratore può esercitare il diritto di rivalsa verso i terzi responsabili.<br />

28


La garanzia è altresì o<strong>per</strong>ante:<br />

• <strong>per</strong> il rimborso delle spese veterinarie sostenute <strong>per</strong> la cura del cane a seguito degli<br />

eventi previsti dalla polizza e fino a concorrenza di Euro 250,00 annue <strong>per</strong> Associato;<br />

nel caso in cui segua la morte del cane detto importo sarà imputato nell'indennizzo<br />

spettante <strong>per</strong> tale morte;<br />

• <strong>per</strong> il rimborso delle somme di Euro 250,00 annue <strong>per</strong> Associato in caso di<br />

comprovata inabilità alla caccia – certificata da medico veterinario - del cane a seguito<br />

dei summenzionati eventi.<br />

• Furto Richiami vivi: € 500,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> anno. La garanzia è o<strong>per</strong>ante solo nel<br />

<strong>per</strong>iodo di caccia previsto negli appositi calendari venatori.<br />

Limitazioni:<br />

Si precisa che la fruizione della garanzia Morte del Cane esclude automaticamente la<br />

fruizione della garanzia Furto Richiami vivi e viceversa.<br />

Art. 2 Denuncia dei sinistri<br />

In caso di morte dei cane, l'Associato dovrà presentare:<br />

• certificato di proprietà dei cane (come previsto dalle attuali e/o future norme di legge<br />

in materia);<br />

• certificato (eventuale) di iscrizioni ai Libri genealogici dell'ENCI;<br />

• certificato di morte redatto esclusivamente a cura dei medico Veterinario attestante:<br />

cause specifiche certe, luogo e data, sesso e dati somatici, età e razza ricavabili dal<br />

certificato di proprietà e/o certificati ENCI;<br />

• certificato di radiazione dall'anagrafe canina;<br />

• dichiarazione di presunto valore redatta a carico dell'Associato su propria valutazione<br />

avente valore di richiesta di risarcimento;<br />

• descrizione del luogo di abbandono e/o sepoltura del cane stesso.<br />

La denuncia relativa dovrà essere controfirmata <strong>per</strong> "presa visione" dal responsabile di zona<br />

competente <strong>per</strong> territorio delegato dall'ARCI CACCIA NAZIONALE allegando la fotocopia<br />

della tessera Su<strong>per</strong> rilasciata.<br />

Il pagamento dell'indennizzo è comunque subordinato al ritrovamento della carcassa dei cane;<br />

detta condizione non si applica nel caso di morte <strong>per</strong> annegamento.<br />

29


SEZIONE IV FURTO E SCOPPIO DEL FUCILE<br />

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE OPERANTI PER LA<br />

SEZIONE IV FURTO E SCOPPIO DEL FUCILE<br />

Art.1 Soggetti Assicurati<br />

Gli associati dell’ <strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong> possessori di:<br />

1) Tessera C<br />

Art. 2 Esclusioni<br />

Sono esclusi dal<strong>l'assicurazione</strong> i danni:<br />

a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni esterne al bene assicurato anche<br />

nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni<br />

vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimento della natura, atti di<br />

guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza<br />

dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scio<strong>per</strong>i,<br />

tumulti popolari, scommesse, terrorismo, sabotaggio organizzato, confische,<br />

requisizioni, distruzioni, o danneggiamento <strong>per</strong> ordine di qualsiasi Governo od<br />

Autorità di fatto o di diritto, a meno che il Contraente o l'Associato provi che i<br />

danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;<br />

b) agevolati dall'Associato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni<br />

commessi od agevolati con dolo o colpa grave:<br />

- da <strong>per</strong>sone che abitano con l'Associato o con il Contraente o occupano i locali<br />

contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;<br />

- da dipendenti delle <strong>per</strong>sone di cui sopra o dell'Associato o del Contraente;<br />

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;<br />

- da <strong>per</strong>sone legate all'Associato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità<br />

che rientrino nella previsione dell'art.649 dei Codice Penale (N.1, 2 e 3) anche<br />

se non coabitanti;<br />

c) indiretti di qualsiasi specie.<br />

Art. 3 Sospensione del<strong>l'assicurazione</strong> <strong>per</strong> i locali disabitati od incustoditi<br />

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono <strong>per</strong> più di 45 giorni consecutivi disabitati<br />

o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, <strong>l'assicurazione</strong> è sospesa a decorrere dalle ore<br />

24.00 del 45° giorno.<br />

Art. 4 Obblighi dell'associato o del contraente in caso di sinistro<br />

In caso di sinistro l'Associato o il Contraente deve:<br />

• darne avviso all’Assicuratore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza<br />

specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché<br />

farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.<br />

• fornire all’Assicuratore, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle<br />

cose sottratte o danneggiate, nonché copia del tesserino di associazione rilasciato al<br />

proprietario delle cose assicurate, unicamente alla copia della denuncia fatta alle<br />

Autorità.<br />

30


L'Associato od il Contraente deve inoltre dare la dimostrazione della qualità, della quantità e<br />

del valore delle cose colpite dal sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a<br />

disposizione dell’Assicuratore e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova,<br />

nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l’Assicuratore ed i Periti ritenessero<br />

necessario es<strong>per</strong>ire presso terzi.<br />

Deve infine, a richiesta dell’Assicuratore, presentare tutti i documenti che si possono ottenere<br />

dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.<br />

L'Associato od il Contraente che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, gli obblighi di<br />

cui sopra, <strong>per</strong>de il diritto all'indennità.<br />

Se l'Associato od il Contraente omette colposamente di adempire, in tutto o in parte, gli<br />

obblighi di cui sopra, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio<br />

sofferto.<br />

Art. 5 Nomina dei <strong>per</strong>iti liquidatori<br />

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure a richiesta di<br />

una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dall’Assicuratore ed uno<br />

dall’Associato o dal Contraente, con apposito atto unico.<br />

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima<br />

su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le<br />

decisioni sono prese a maggioranza.<br />

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano<br />

su quella dei terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della Parte più diligente, al<br />

Presidente dei Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.<br />

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della Provincia in cui è<br />

avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quella del terzo<br />

Perito fa carico <strong>per</strong> metà all'Associato o al Contraente, che conferisce all’Assicuratore la<br />

facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità<br />

spettantegli.<br />

Art. 6 Mandato dei <strong>per</strong>iti liquidatori<br />

I <strong>per</strong>iti liquidatori devono:<br />

a) indagare sulle cause, sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità dei sinistro;<br />

b) verificare l'esattezza delle descrizioni o delle dichiarazioni risultanti dagli atti<br />

contrattuali, e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano<br />

mutato il rischio e non erano state comunicate;<br />

c) verificare se l'Associato od il Contraente ha adempiuto gli obblighi di cui al<br />

precedente articolo 3;<br />

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate,<br />

danneggiate e non danneggiate);<br />

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle<br />

disposizioni contrattuali.<br />

31


I risultati delle o<strong>per</strong>azioni <strong>per</strong>itali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in<br />

caso di <strong>per</strong>izia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate stime<br />

dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno <strong>per</strong> ognuna delle Parti.<br />

Tali risultati sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa,<br />

salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori<br />

materiali e di conteggio. La <strong>per</strong>izia collegiale è valida, anche se il Perito dissidente si rifiuta di<br />

sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di<br />

<strong>per</strong>izia. I <strong>per</strong>iti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.<br />

Art. 7 Ammontare del danno<br />

L'ammontare dei danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al<br />

momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei<br />

profitti s<strong>per</strong>ati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.<br />

Art. 8 Assicurazione presso diversi assicuratori<br />

Se sulle medesime cose e <strong>per</strong> gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Associato od il<br />

Contraente è tenuto a chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il<br />

rispettivo contratto indipendentemente considerato.<br />

Qualora la somma di tali indennità su<strong>per</strong>i l'ammontare dei danno, l’Assicuratore è tenuta a<br />

pagarne solo la parte risultante dalla ripartizione proporzionale in ragione dell'indennità<br />

dovuta a tutte le Coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri<br />

Assicuratori.<br />

Art. 9 Pagamento dell'indennità<br />

Il pagamento dell'indennità è eseguito entro 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata<br />

fatta opposizione e sempre che l'Associato od il Contraente, a richiesta dell’Assicuratore<br />

abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti di cui ai<br />

punti precedenti.<br />

Art. 10 Recu<strong>per</strong>o delle cose sottratte<br />

Se le cose sottratte vengono recu<strong>per</strong>ate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso<br />

all’Assicuratore appena ne ha avuto notizia.<br />

Le cose recu<strong>per</strong>ate divengono proprietà dell’Assicuratore, se questa ha risarcito integralmente<br />

il danno, salvo che l'Associato od il Contraente rimborsi all’Assicuratore l'intero importo<br />

riscosso a titolo di indennità <strong>per</strong> le cose medesime.<br />

Se invece l’Assicuratore ha risarcito il danno solo in parte, l'Associato o il Contraente ha<br />

facoltà di conservare la proprietà delle cose recu<strong>per</strong>ate previa restituzione dell'importo<br />

dell'indennità riscossa dall’Assicuratore <strong>per</strong> le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il<br />

ricavato della vendita in misura proporzionale fra l’Assicuratore e il Contraente o l'Associato.<br />

Per le cose sottratte che siano state recu<strong>per</strong>ate prima del pagamento dell'indennità e prima che<br />

siano trascorsi due mesi dalla data di avviso dei sinistro, l’Assicuratore è obbligata soltanto<br />

<strong>per</strong> i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza dei sinistro.<br />

Il Contraente o l'Associato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Assicuratore le cose<br />

recu<strong>per</strong>ate che siano d'uso <strong>per</strong>sonale o domestico, salvo il diritto dell’Assicuratore di rifiutare<br />

l'abbandono pagando l'indennità dovuta.<br />

32


CONDIZIONI SPECIALI<br />

FURTO DEL FUCILE<br />

Art. 1 Oggetto del rischio<br />

L’Assicuratore assicura il fucile o i fucili di proprietà dell'Associato regolarmente<br />

denunciato/i contro i danni materiali e diretti cagionati da:<br />

- furto del fucile o dei fucili avvenuto con scasso nella residenza anagrafica<br />

dell'Associato o nella dimora saltuaria durante il <strong>per</strong>iodo di abitazione dell'Associato<br />

stesso, in camera d'albergo ove l'Associato soggiorna in occasione di gite, viaggi. <strong>per</strong><br />

l'esercizio dell'attività venatoria;<br />

- furto del fucile o dei fucili avvenuto durante il deposito dei medesimi nel vano bagagli<br />

di aeromobili o pullman in occasione di gite, viaggi, <strong>per</strong> l’esercizio dell'attività<br />

venatoria;<br />

- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla <strong>per</strong>sona dell'Associato o minaccia).<br />

Art. 2 Condizioni particolari<br />

L’Assicuratore non sarà tenuta a pagare indennizzo su<strong>per</strong>iore a Euro 520,00 <strong>per</strong> singolo<br />

Associato <strong>per</strong> tutti i sinistri, che dovessero interessare anche più fucili, avvenuti nel corso di<br />

uno stesso <strong>per</strong>iodo di assicurazione.<br />

La garanzia viene prestata anche a favore dei familiari, dei dipendenti, e delle <strong>per</strong>sone<br />

coabitanti con l'Associato, purché il fucile rubato sia di proprietà dell'Associato stesso.<br />

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate <strong>per</strong> commettere il furto o<br />

<strong>per</strong> tentare di commetterlo.<br />

L’assicurazione vale in tutto il Mondo.<br />

SCOPPIO DEL FUCILE<br />

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione<br />

L’Assicuratore si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai fucili assicurati,<br />

a seguito dello scoppio del fucile stesso a qualunque causa dovuta, salve le delimitazioni<br />

previste nelle successive “Condizioni Generali di Assicurazione comuni alla Sezione Furto e<br />

alla Sezione Scoppio”.<br />

Si precisa che saranno equiparati allo scoppio, e quindi ritenuti indennizzabili, anche il<br />

rigonfiamento e la deformazione della/e canna/e del fucile avvenuti in conseguenza dello<br />

sparo.<br />

Art. 2 Determinazione dei danni<br />

La determinazione dei danni è fatta:<br />

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:<br />

1) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al<br />

momento dei sinistro, necessarie <strong>per</strong> rimettere la cosa danneggiata nello stato attuale<br />

in cui si trovava al momento del sinistro;<br />

2) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti<br />

eventualmente sostituite.<br />

33


L'indennizzo è pari all'importo stimato come in a1), defalcato dell'importo stimato come in<br />

a2).<br />

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:<br />

1) stimando le spese effettivamente sostenute <strong>per</strong> il rimpiazzo a nuovo della cosa<br />

distrutta;<br />

2) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.<br />

L'indennizzo è pari all'importo stimato come in b1), defalcato dell'importo stimato come in<br />

b2).<br />

Una cosa si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione calcolate<br />

come in a1), eguagliano o su<strong>per</strong>ano il valore che la cosa aveva al momento del sinistro (stima<br />

b1).<br />

Sono esclusi dall'indennizzo i costi <strong>per</strong> eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da<br />

sinistro e comunque i costi <strong>per</strong> il trasporto e <strong>per</strong> ogni imposta o tassa determinatasi fuori dal<br />

territorio dello stato italiano.<br />

Art. 3 Esagerazione dolosa del danno<br />

L'Associato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non<br />

esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, ado<strong>per</strong>a a<br />

giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i<br />

residui dei sinistri o facilita il progresso di questo, <strong>per</strong>de il diritto all'indennizzo.<br />

Art. 4 Limite massimo dell'indennizzo<br />

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 dei Codice Civile, <strong>per</strong> nessun titolo l’Assicuratore potrà<br />

essere tenuta a pagare somma maggiore a Euro 520,00 <strong>per</strong> fucile.<br />

Art. 5 Estensione territoriale<br />

L'assicurazione vale in tutto il Mondo.<br />

34


GARANZIA LESIONI<br />

SEZIONE V SOMME ASSICURATE<br />

TESSERA A<br />

Caso morte Euro 52.000,00<br />

Caso Lesioni Tabella Lesioni A<br />

TESSERA B<br />

Caso morte Euro 104.000,00<br />

Caso Lesioni Tabella Lesioni B<br />

Diaria giornaliera Euro 20,66 franchigia di 10 <strong>per</strong>nottamenti max 90<br />

<strong>per</strong>nottamenti<br />

Diaria da gesso Euro 20,66 franchigia di 5 giorni max 60 giorni<br />

TESSERA C<br />

Caso morte Euro 104.000,00<br />

Caso Lesioni Tabella Lesioni B<br />

Diaria giornaliera Euro 26,00 franchigia di 5 <strong>per</strong>nottamenti max 120<br />

<strong>per</strong>nottamenti<br />

Diaria da gesso Euro 21,00 franchigia di 5 giorni max 60 giorni<br />

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI<br />

TESSERA A<br />

Euro 775.000,00 <strong>per</strong> ogni sinistro, qualunque sia il numero delle <strong>per</strong>sone decedute o che<br />

abbiano riportato lesioni <strong>per</strong>sonali o abbiano sofferto danni a cose od<br />

animali di loro proprietà, ma con il limite di:<br />

Euro 517.000,00 <strong>per</strong> ciascuna <strong>per</strong>sona deceduta o che abbia subito lesioni <strong>per</strong>sonali e di:<br />

Euro 130.000,00 <strong>per</strong> danni a cose e/o animali, anche se appartenenti a più <strong>per</strong>sone.<br />

TESSERA B<br />

Euro 1.550.000,00 <strong>per</strong> ogni sinistro, qualunque sia il numero delle <strong>per</strong>sone decedute o che<br />

abbiano riportato lesioni <strong>per</strong>sonali o abbiano sofferto danni a cose od<br />

animali di loro proprietà, ma con il limite di:<br />

Euro 1.550.000,00 <strong>per</strong> ciascuna <strong>per</strong>sona deceduta o che abbia subito lesioni <strong>per</strong>sonali e di:<br />

Euro 1.550.000,00 <strong>per</strong> danni a cose e/o animali, anche se appartenenti a più <strong>per</strong>sone.<br />

TESSERA C<br />

Euro 2.000.000,00 <strong>per</strong> ogni sinistro, qualunque sia il numero delle <strong>per</strong>sone decedute o che<br />

abbiano riportato lesioni <strong>per</strong>sonali o abbiano sofferto danni a cose od<br />

animali di loro proprietà, ma con il limite di:<br />

Euro 2.000.000,00 <strong>per</strong> ciascuna <strong>per</strong>sona deceduta o che abbia subito lesioni <strong>per</strong>sonali e di:<br />

Euro 2.000.000,00 <strong>per</strong> danni a cose e/o animali, anche se appartenenti a più <strong>per</strong>sone.<br />

35


R.C. CAPOSQUADRA (valida <strong>per</strong> i possessori di Tessera C)<br />

Euro 1.550.000,00 <strong>per</strong> ogni sinistro, qualunque sia il numero delle <strong>per</strong>sone decedute o che<br />

abbiano riportato lesioni <strong>per</strong>sonali o abbiano sofferto danni a cose od<br />

animali di loro proprietà, ma con il limite di:<br />

Euro 1.550.000,00 <strong>per</strong> ciascuna <strong>per</strong>sona deceduta o che abbia subito lesioni <strong>per</strong>sonali e di:<br />

Euro 1.550.000,00 <strong>per</strong> danni a cose e/o animali, anche se appartenenti a più <strong>per</strong>sone.<br />

36


Tabelle lesioni “A” <strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong> 2004<br />

TIPOLOGIA DI LESIONE TOTALE<br />

LESIONI APPARATO SCHELETRICO<br />

CRANIO<br />

FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA<br />

INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA € 903,80<br />

FRATTURA SFENOIDE<br />

FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA<br />

€ 645,57<br />

LORO TALI OSSA € 387,34<br />

FRATTURA LEFORT l (distacco dell'arcata dentaria su<strong>per</strong>iore dal mascellare) € 516,46<br />

FRATTURA LEFORT II O III (non cumulabili tra loro né con LEFORT I) € 903,80<br />

FRATTURA ETMOIDE € 387,34<br />

FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) € 258,23<br />

FRATTURA OSSA NASALI € 322,79<br />

FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) € 516,46<br />

LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA € 645,57<br />

TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE € 1.032,91<br />

COLONNA VERTEBRALE<br />

TRATTO CERVICALE<br />

FRATTURA CORPO llI-IV-V-VI-VIl VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)<br />

FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI<br />

€ 774,69<br />

VERTEBRA) € 258,23<br />

FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA<br />

FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO o<br />

€ 1.032,91<br />

PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA € 1.291,14<br />

TRATTO DORSALE<br />

FRATTURA DEL CORPO DALLA l ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) € 516,46<br />

FRATTURA DEL CORPO XlI VERTEBRA<br />

FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XlI VERTEBRA (PER OGNI<br />

€ 1.032,91<br />

VERTEBRA) € 258,23<br />

TRATTO LOMBARE<br />

FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) € 1.032,91<br />

FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA l ALLA V VERTEBRA (PER OGNI<br />

VERTEBRA) € 258,23<br />

OSSO SACRO<br />

FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI € 516,46<br />

COCCIGE<br />

FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE € 516,46<br />

BACINO<br />

FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE € 387,34<br />

38


FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO) € 774,69<br />

TORACE<br />

FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO) € 516,46<br />

FRATTURA STERNO € 258,23<br />

FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) € 64,56<br />

FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) € 193,67<br />

FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) € 387,34<br />

PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA € 774,69<br />

PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA € 1.291,14<br />

ARTO SUPERIORE (DX o Sn)<br />

BRACCIO<br />

FRATTURA DIAFISARIA OMERALE € 387,34<br />

FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)<br />

FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE<br />

€ 774,69<br />

TROCLEA E CAPITELLO) € 774,69<br />

AVAMBRACCIO<br />

FRATTURA DIAFISARIA RADIALE<br />

FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O<br />

€ 258,23<br />

CIRCONFERENZA ARTICOLARE)<br />

FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O<br />

€ 516,46<br />

INCISURA ULNARE) € 516,46<br />

FRATTURA DIAFISARIA ULNARE<br />

FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA<br />

€ 258,23<br />

SEMILUNARE E RADIALE) € 516,46<br />

FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) € 516,46<br />

FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA € 516,46<br />

FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA € 645,57<br />

POLSO E MANO<br />

FRATTURA SCAFOIDE € 645,57<br />

FRATTURA SEMILUNARE € 387,34<br />

FRATTURA PIRAMIDALE € 258,23<br />

FRATTURA PISIFORME € 129,11<br />

FRATTURA TRAPEZIO € 258,23<br />

FRATTURA TRAPEZOIDE € 258,23<br />

FRATTURA CAPITATO € 258,23<br />

FRATTURA UNCINATO € 258,23<br />

FRATTURA l METACARPALE € 774,69<br />

FRATTURA II O III O IV O V METACARPALE € 387,34<br />

SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) € 516,46<br />

FRATTURA PRIMA FALANGE DITA<br />

POLLICE € 516,46<br />

INDICE € 387,34<br />

MEDIO € 387,34<br />

ANULARE € 258,23<br />

MIGNOLO € 387,34<br />

39


FRATTURA SECONDA FALANGE DITA<br />

POLLICE € 387,34<br />

INDICE € 322,79<br />

MEDIO € 258,23<br />

ANULARE € 129,11<br />

MIGNOLO € 258,23<br />

FRATTURA TERZA FALANGE DITA<br />

INDICE € 258,23<br />

MEDIO € 129,11<br />

ANULARE € 129,11<br />

MIGNOLO € 258,23<br />

ARTO INFERIORE (DX o Sx)<br />

FRATTURA FEMORE<br />

DIAFISARIA € 774,69<br />

EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)<br />

EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa<br />

€ 1.291,14<br />

intercondiloidea e quella sopratrocleare) € 1.291,14<br />

FRATTURA ROTULA € 516,46<br />

FRATTURA TIBIA<br />

DIAFISARIA € 387,34<br />

ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari su<strong>per</strong>iori o condili o faccette articolare<br />

fibulare) € 645,57<br />

ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) € 645,57<br />

FRATTURA PERONE<br />

DIAFISARIA € 258,23<br />

ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale) € 387,34<br />

ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) € 516,46<br />

FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA € 645,57<br />

FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA € 774,69<br />

PIEDE<br />

TARSO<br />

FRATTURA ASTRAGALO € 774,69<br />

FRATTURA CALCAGNO € 903,80<br />

FRATTURA SCAFOIDE € 387,34<br />

FRATTURA CUBOIDE € 516,46<br />

FRATTURA CUNEIFORME € 129,11<br />

METATARSI<br />

FRATTURA l METATARSALE € 516,46<br />

FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE € 258,23<br />

FALANGI<br />

FRATTURA ALLUCE (I o II Falange) € 322,79<br />

FRATTURA I o II o III FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE € 129,11<br />

LESIONI DENTARIE<br />

ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (<strong>per</strong> ogni dente) € 90,38<br />

40


ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (<strong>per</strong> ogni dente) € 25,82<br />

ROTTURA INCISIVO LATERALE (<strong>per</strong> ogni dente) € 64,56<br />

ROTTURA CANINI (<strong>per</strong> ogni dente) € 129,11<br />

ROTTURA PRIMI PREMOLARI (<strong>per</strong> ogni dente) € 64,56<br />

ROTTURA SECONDI PREMOLARI (<strong>per</strong> ogni dente) € 96,84<br />

ROTTURA PRIMI MOLARI (<strong>per</strong> ogni dente) € 193,67<br />

ROTTURA SECONDI MOLARI (<strong>per</strong> ogni dente) € 129,11<br />

ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE € 32,28<br />

ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE € 64,56<br />

LESIONI PARTICOLARI<br />

ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) € 1.032,91<br />

ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA € 1.291,14<br />

ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA € 7.746,85<br />

ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) € 1.291,14<br />

GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE € 20.658,28<br />

RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile- € 10.329,14<br />

RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile- € 20.658,28<br />

RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile- € 7.746,85<br />

COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- € 20.658,28<br />

AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- € 30.987,41<br />

COLECISTECTOMIA -non cumulabile- € 645,57<br />

SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA € 516,46<br />

SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)<br />

EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori<br />

€ 774,69<br />

normali) € 1.291,14<br />

PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSITIVO (HIV +) € 516,46<br />

PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile- € 25.822,84<br />

ERNIA CRURALE O IPOEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) € 387,34<br />

ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente) € 645,57<br />

LOBOCTOMIA POLMONARE € 7.746,85<br />

PNEUMONECTOMIA € 15.493,71<br />

PROTESI SU AORTA TORACICA € 10.329,14<br />

PROTESI SU AORTA ADDOMINALE € 7.746,85<br />

PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE € 18.075,99<br />

CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) € 12.911,42<br />

PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI € 51.645,69<br />

SORDITA' COMPLETA UNILATERALE € 6.197,48<br />

SORDITA' COMPLETA BILATERALE € 25.822,84<br />

PERDITA NASO (oltre i due terzi) € 15.493,71<br />

CORDECTOMIA € 7.746,85<br />

EMILARINGECTOMIA € 12.911,42<br />

LARINGECTOMIA € 25.822,84<br />

PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) € 36.151,98<br />

PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE € 1.032,91<br />

PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI € 7.746,85<br />

ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-) € 1.032,91<br />

ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente) € 516,46<br />

PROTESI D'ANCA (non cumulabile) € 10.329,14<br />

PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) € 12.911,42<br />

PATELLECTOMIA TOTALE € 1.291,14<br />

PATELLECTOMIA PARZIALE € 516,46<br />

PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO € 645,57<br />

PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI € 12.911,42<br />

41


PERDITA ANATOMICA DEL PENE € 15.493,71<br />

ISTERECTOMIA (non cumulabile) € 10.329,14<br />

ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE € 15.493,71<br />

OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE € 645,57<br />

USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) € 15.493,71<br />

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE<br />

ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- € 1.162,03<br />

ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) € 645,57<br />

R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) € 903,80<br />

ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo <strong>per</strong> ogni dito- € 387,34<br />

ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- € 774,69<br />

LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) € 516,46<br />

LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) € 903,80<br />

LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) € 645,57<br />

LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) € 387,34<br />

LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) € 516,46<br />

LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) € 774,69<br />

LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile-<br />

LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo <strong>per</strong> ogni<br />

€ 645,57<br />

dito- € 322,79<br />

LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) € 516,46<br />

LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) € 1.291,14<br />

LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) € 258,23<br />

LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II O III O IV O V DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) € 129,11<br />

LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)<br />

LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non<br />

€ 645,57<br />

cumulabili tra loro- € 1.032,91<br />

LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- € 322,79<br />

LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)<br />

LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non<br />

€ 322,79<br />

cumulabili tra loro- € 774,69<br />

AMPUTAZIONI<br />

ARTO SUPERIORE<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE € 41.316,55<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO € 36.151,98<br />

AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO € 33.569,70<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE € 26.855,76<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO € 29.954,50<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO € 28.921,59<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO € 25.822,84<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO € 22.724,10<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO € 23.240,56<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE € 21.691,19<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO € 24.273,47<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE € 19.625,36<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO € 22.207,65<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO € 20.658,28<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE € 16.526,62<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO € 19.108,91<br />

AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO € 15.493,71<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE € 18.075,99<br />

42


AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO € 18.075,99<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE € 14.460,79<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO € 17.043,08<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO € 12.394,97<br />

AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE € 11.362,05<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO € 13.944,34<br />

AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE € 9.296,22<br />

AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO € 11.878,51<br />

AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO € 10.329,14<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE € 10.329,14<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE € 7.230,40<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO € 1.291,14<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE € 903,80<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO € 6.197,48<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE € 6.713,94<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE € 645,57<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO € 451,90<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE € 322,79<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO € 581,01<br />

AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DELL'INDICE € 1.291,14<br />

AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DEL MEDIO € 1.032,91<br />

AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DELL'ANULARE € 774,69<br />

AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DEL MIGNOLO € 1.162,03<br />

ARTO INFERIORE<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) € 36.151,98<br />

AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) € 33.569,70<br />

AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) € 33.569,70<br />

AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE € 25.822,84<br />

PERDITA DI UN PIEDE € 23.240,56<br />

PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE € 13.944,34<br />

PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI € 51.645,69<br />

PERDITA DELL'ALLUCE € 774,69<br />

PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE € 387,34<br />

PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE € 129,11<br />

43


Tabelle lesioni “B” <strong>Arci</strong> <strong>Caccia</strong> 2004<br />

TIPOLOGIA DI LESIONE TOTALE<br />

LESIONI APPARATO SCHELETRICO<br />

CRANIO<br />

FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA<br />

INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA € 1.807,60<br />

FRATTURA SFENOIDE<br />

FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA<br />

€ 1.291,14<br />

LORO TALI OSSA € 774,69<br />

FRATTURA LEFORT l (distacco dell'arcata dentaria su<strong>per</strong>iore dal mascellare) € 1.032,91<br />

FRATTURA LEFORT II O III (non cumulabili tra loro né con LEFORT I) € 1.807,60<br />

FRATTURA ETMOIDE € 774,69<br />

FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) € 516,46<br />

FRATTURA OSSA NASALI € 645,57<br />

FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) € 1.032,91<br />

LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA € 1.291,14<br />

TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE € 2.065,83<br />

COLONNA VERTEBRALE<br />

TRATTO CERVICALE<br />

FRATTURA CORPO llI-IV-V-VI-VIl VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)<br />

FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI<br />

€ 1.549,37<br />

VERTEBRA) € 516,46<br />

FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA<br />

FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO o<br />

€ 2.065,83<br />

PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA € 2.582,28<br />

TRATTO DORSALE<br />

FRATTURA DEL CORPO DALLA l ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) € 1.032,91<br />

FRATTURA DEL CORPO XlI VERTEBRA<br />

FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XlI VERTEBRA (PER OGNI<br />

€ 2.065,83<br />

VERTEBRA) € 516,46<br />

TRATTO LOMBARE<br />

FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) € 2.065,83<br />

FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA l ALLA V VERTEBRA (PER OGNI<br />

VERTEBRA) € 516,46<br />

OSSO SACRO<br />

FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI € 1.032,91<br />

COCCIGE<br />

FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE € 1.032,91<br />

BACINO<br />

FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE € 774,69<br />

FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO) € 1.549,37<br />

44


TORACE<br />

FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO) € 1.032,91<br />

FRATTURA STERNO € 516,46<br />

FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) € 129,11<br />

FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) € 387,34<br />

FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) € 774,69<br />

PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA € 1.549,37<br />

PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA € 2.582,28<br />

ARTO SUPERIORE (DX o Sn)<br />

BRACCIO<br />

FRATTURA DIAFISARIA OMERALE € 774,69<br />

FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)<br />

FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE<br />

€ 1.549,37<br />

TROCLEA E CAPITELLO) € 1.549,37<br />

AVAMBRACCIO<br />

FRATTURA DIAFISARIA RADIALE<br />

FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O<br />

€ 516,46<br />

CIRCONFERENZA ARTICOLARE)<br />

FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O<br />

€ 1.032,91<br />

INCISURA ULNARE) € 1.032,91<br />

FRATTURA DIAFISARIA ULNARE<br />

FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA<br />

€ 516,46<br />

SEMILUNARE E RADIALE) € 1.032,91<br />

FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) € 1.032,91<br />

FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA € 1.032,91<br />

FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA € 1.291,14<br />

POLSO E MANO<br />

FRATTURA SCAFOIDE € 1.291,14<br />

FRATTURA SEMILUNARE € 774,69<br />

FRATTURA PIRAMIDALE € 516,46<br />

FRATTURA PISIFORME € 258,23<br />

FRATTURA TRAPEZIO € 516,46<br />

FRATTURA TRAPEZOIDE € 516,46<br />

FRATTURA CAPITATO € 516,46<br />

FRATTURA UNCINATO € 516,46<br />

FRATTURA l METACARPALE € 1.549,37<br />

FRATTURA II O III O IV O V METACARPALE € 774,69<br />

SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) € 1.032,91<br />

FRATTURA PRIMA FALANGE DITA<br />

POLLICE € 1.032,91<br />

INDICE € 774,69<br />

MEDIO € 774,69<br />

ANULARE € 516,46<br />

MIGNOLO € 774,69<br />

FRATTURA SECONDA FALANGE DITA<br />

45


POLLICE € 774,69<br />

INDICE € 645,57<br />

MEDIO € 516,46<br />

ANULARE € 258,23<br />

MIGNOLO € 516,46<br />

FRATTURA TERZA FALANGE DITA<br />

INDICE € 516,46<br />

MEDIO € 258,23<br />

ANULARE € 258,23<br />

MIGNOLO € 516,46<br />

ARTO INFERIORE (DX o Sx)<br />

FRATTURA FEMORE<br />

DIAFISARIA € 1.549,37<br />

EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)<br />

EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa<br />

€ 2.582,28<br />

intercondiloidea e quella sopratrocleare) € 2.582,28<br />

FRATTURA ROTULA € 1.032,91<br />

FRATTURA TIBIA<br />

DIAFISARIA € 774,69<br />

ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari su<strong>per</strong>iori o condili o faccette articolare<br />

fibulare) € 1.291,14<br />

ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) € 1.291,14<br />

FRATTURA PERONE<br />

DIAFISARIA € 516,46<br />

ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale) € 774,69<br />

ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) € 1.032,91<br />

FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA € 1.291,14<br />

FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA € 1.549,37<br />

PIEDE<br />

TARSO<br />

FRATTURA ASTRAGALO € 1.549,37<br />

FRATTURA CALCAGNO € 1.807,60<br />

FRATTURA SCAFOIDE € 774,69<br />

FRATTURA CUBOIDE € 1.032,91<br />

FRATTURA CUNEIFORME € 258,23<br />

METATARSI<br />

FRATTURA l METATARSALE € 1.032,91<br />

FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE € 516,46<br />

FALANGI<br />

FRATTURA ALLUCE (I o II Falange) € 645,57<br />

FRATTURA I o II o III FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE € 258,23<br />

LESIONI DENTARIE<br />

ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (<strong>per</strong> ogni dente) € 180,76<br />

ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (<strong>per</strong> ogni dente) € 51,65<br />

46


ROTTURA INCISIVO LATERALE (<strong>per</strong> ogni dente) € 129,11<br />

ROTTURA CANINI (<strong>per</strong> ogni dente) € 258,23<br />

ROTTURA PRIMI PREMOLARI (<strong>per</strong> ogni dente) € 129,11<br />

ROTTURA SECONDI PREMOLARI (<strong>per</strong> ogni dente) € 193,67<br />

ROTTURA PRIMI MOLARI (<strong>per</strong> ogni dente) € 387,34<br />

ROTTURA SECONDI MOLARI (<strong>per</strong> ogni dente) € 258,23<br />

ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE € 64,56<br />

ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE € 129,11<br />

LESIONI PARTICOLARI<br />

ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) € 2.065,83<br />

ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA € 2.582,28<br />

ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA € 19.367,13<br />

ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) € 2.582,28<br />

GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE € 51.645,69<br />

RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile- € 25.822,84<br />

RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile- € 51.645,69<br />

RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile- € 19.367,13<br />

COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- € 51.645,69<br />

AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- € 77.468,53<br />

COLECISTECTOMIA -non cumulabile- € 1.291,14<br />

SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA € 1.032,91<br />

SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)<br />

EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori<br />

€ 1.549,37<br />

normali) € 2.582,28<br />

PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSITIVO (HIV +) € 1.032,91<br />

PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile- € 64.557,11<br />

ERNIA CRURALE O IPOEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) € 774,69<br />

ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente) € 1.291,14<br />

LOBOCTOMIA POLMONARE € 19.367,13<br />

PNEUMONECTOMIA € 38.734,27<br />

PROTESI SU AORTA TORACICA € 25.822,84<br />

PROTESI SU AORTA ADDOMINALE € 19.367,13<br />

PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE € 45.189,98<br />

CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) € 32.278,56<br />

PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI € 129.114,22<br />

SORDITA' COMPLETA UNILATERALE € 15.493,71<br />

SORDITA' COMPLETA BILATERALE € 64.557,11<br />

PERDITA NASO (oltre i due terzi) € 38.734,27<br />

CORDECTOMIA € 19.367,13<br />

EMILARINGECTOMIA € 32.278,56<br />

LARINGECTOMIA € 64.557,11<br />

PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) € 90.379,96<br />

PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE € 2.065,83<br />

PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI € 19.367,13<br />

ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-) € 2.065,83<br />

ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente) € 1.032,91<br />

PROTESI D'ANCA (non cumulabile) € 25.822,84<br />

PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) € 32.278,56<br />

PATELLECTOMIA TOTALE € 2.582,28<br />

PATELLECTOMIA PARZIALE € 1.032,91<br />

PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO € 1.291,14<br />

PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI € 32.278,56<br />

PERDITA ANATOMICA DEL PENE € 38.734,27<br />

47


ISTERECTOMIA (non cumulabile) € 25.822,84<br />

ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE € 38.734,27<br />

OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE € 1.291,14<br />

USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) € 38.734,27<br />

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE<br />

ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- € 2.324,06<br />

ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) € 1.291,14<br />

R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) € 1.807,60<br />

ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo <strong>per</strong> ogni dito- € 774,69<br />

ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- € 1.549,37<br />

LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) € 1.032,91<br />

LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) € 1.807,60<br />

LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) € 1.291,14<br />

LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) € 774,69<br />

LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) € 1.032,91<br />

LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) € 1.549,37<br />

LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile-<br />

LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo <strong>per</strong> ogni<br />

€ 1.291,14<br />

dito- € 645,57<br />

LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) € 1.032,91<br />

LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) € 2.582,28<br />

LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) € 516,46<br />

LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II O III O IV O V DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) € 258,23<br />

LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)<br />

LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non<br />

€ 1.291,14<br />

cumulabili tra loro- € 2.065,83<br />

LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- € 645,57<br />

LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)<br />

LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non<br />

€ 645,57<br />

cumulabili tra loro- € 1.549,37<br />

AMPUTAZIONI<br />

ARTO SUPERIORE<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE € 103.291,38<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO € 90.379,96<br />

AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO € 83.924,25<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE € 67.139,40<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO € 74.886,25<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO € 72.303,97<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO € 64.557,11<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO € 56.810,26<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO € 58.101,40<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE € 54.227,97<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO € 60.683,69<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE € 49.063,41<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO € 55.519,12<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO € 51.645,69<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE € 41.316,55<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO € 47.772,26<br />

AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO € 38.734,27<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE € 45.189,98<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO € 45.189,98<br />

48


AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE € 36.151,98<br />

AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO € 42.607,69<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO € 30.987,41<br />

AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE € 28.405,13<br />

AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO € 34.860,84<br />

AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE € 23.240,56<br />

AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO € 29.696,27<br />

AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO € 25.822,84<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE € 25.822,84<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE € 18.075,99<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO € 2.582,28<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE € 1.807,60<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO € 15.493,71<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE € 16.784,85<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE € 1.291,14<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO € 903,80<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE € 645,57<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO € 1.162,03<br />

AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DELL'INDICE € 2.582,28<br />

AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DEL MEDIO € 2.065,83<br />

AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DELL'ANULARE € 1.549,37<br />

AMPUTAZIONE DELLA II E III FALANGE DEL MIGNOLO € 2.324,06<br />

ARTO INFERIORE<br />

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) € 90.379,96<br />

AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) € 83.924,25<br />

AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) € 83.924,25<br />

AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE € 64.557,11<br />

PERDITA DI UN PIEDE € 58.101,40<br />

PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE € 34.860,84<br />

PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI € 129.114,22<br />

PERDITA DELL'ALLUCE € 1.549,37<br />

PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE € 774,69<br />

PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE € 258,23<br />

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