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I contratti di vendita di multiproprietà - Consumer Law Firm

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CONTRATTI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO<br />

DI GODIMENTO RIPARTITO DI BENI IMMOBILI<br />

MULTIPROPRIETA’<br />

1.- Introduzione. 3.- La <strong>di</strong>rettiva 94/47/CE. 3. - Il recepimento: dal d.lgs. n. 427/1998 al d.lgs.<br />

n. 206 del 2005 (Co<strong>di</strong>ce del consumo). 4. – Il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong>. 5.- Il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso del consumatore. 6.- Altre garanzie per il consumatore. 7.- Le mo<strong>di</strong>fiche<br />

introdotte dalla legge 1 marzo 2002, n. 39. 8.- Casi pratici.<br />

1. Introduzione. Per <strong>multiproprietà</strong> può genericamente intendersi il<br />

go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un bene, suscettibile <strong>di</strong> utilità ripetuta nel tempo, da parte <strong>di</strong> un<br />

gruppo <strong>di</strong> soggetti (c.d. multiproprietari) che talvolta sono organizzati<br />

ricalcando lo schema del condominio (<strong>multiproprietà</strong> immobiliare), altre volte<br />

richiamandosi alla <strong>di</strong>sciplina della società (<strong>multiproprietà</strong> azionaria).<br />

Il legislatore comunitario si è occupato <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare questo fenomeno<br />

negoziale in virtù della sua notevole <strong>di</strong>ffusione 1 e dei rischi per il<br />

consumatore acquirente attribuibili all’aggressività delle tecniche <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />

utilizzate.<br />

In questo settore, infatti, le iniziative pubblicitarie sono talvolta ingannevoli, i<br />

<strong>contratti</strong> sottoposti al consumatore spesso poco trasparenti e, soprattutto,<br />

l’oggetto del contratto non è facilmente in<strong>di</strong>viduabile: non <strong>di</strong> rado vengono<br />

formulate proposte <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> proprietà all’interno <strong>di</strong> complessi<br />

immobiliari (già raffigurati nei depliants informativi) la cui costruzione non è<br />

ancora completata; il consumatore non ha modo <strong>di</strong> visitare l’immobile, non<br />

conosce il luogo nel quale sarà e<strong>di</strong>ficato ed i servizi offerti non sono<br />

chiaramente determinati. Pertanto, l’acquirente non ha il tempo né gli<br />

elementi necessari per valutare con la dovuta attenzione l’operazione che sta<br />

per porre in essere.<br />

Per tutte queste ragioni con l’emanazione della <strong>di</strong>rettiva 94/47/CE si è tentato<br />

<strong>di</strong> arginare alcune situazioni <strong>di</strong> rischio allo scopo <strong>di</strong> riequilibrare (o<br />

quantomeno attenuare) l’asimmetria informativa tra ven<strong>di</strong>tore ed acquirente 2 .<br />

1 Pressoché in tutti i paesi dell’Occidente sotto le denominazioni più varie (<strong>di</strong>vi-copropriétè,<br />

multihotels, time-sharing, pluriproprietà, ecc.) questa singolare tecnica <strong>di</strong> sfruttamento dei<br />

beni ha conosciuto in Italia un consistente sviluppo a partire dagli anni settanta.<br />

2 Nella pratica la materia è fonte <strong>di</strong> frequente contenzioso tra professionisti e consumatori e<br />

tuttavia nonostante l’elevato potenziale conflittuale dei rapporti commerciali in materia, le<br />

aule dei tribunali italiani hanno conosciuto la fattispecie in poco più <strong>di</strong> una dozzina <strong>di</strong><br />

occasioni.<br />

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MULTIPROPRIETA’<br />

2. La <strong>di</strong>rettiva 94/47/CE. La <strong>di</strong>rettiva <strong>di</strong>sciplina “la tutela dell’acquirente per<br />

taluni aspetti dei <strong>contratti</strong> relativi all’acquisizione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento a<br />

tempo parziale <strong>di</strong> beni immobili”: si regolamenta il contratto, gli obblighi<br />

informativi, le procedure <strong>di</strong> risoluzione e <strong>di</strong> recesso.<br />

Il legislatore comunitario non ha affrontato, invece, il problema della natura<br />

giuri<strong>di</strong>ca del <strong>di</strong>ritto del multiproprietario, consapevole delle <strong>di</strong>fferenze<br />

esistenti nei vari paesi europei in or<strong>di</strong>ne alla configurazione del <strong>di</strong>ritto: basti<br />

pensare che il titolare <strong>di</strong> siffatto <strong>di</strong>ritto è considerato come socio <strong>di</strong> una<br />

società civile in Francia, come proprietario in Portogallo, come conduttore a<br />

vita in Grecia, come membro <strong>di</strong> un club nel Regno Unito.<br />

Di qui la scelta <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare solo i profili dell’informazione e dello<br />

scioglimento e <strong>di</strong> lasciare agli Stati membri la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> aspetti ulteriori ed<br />

in particolare quello della natura giuri<strong>di</strong>ca del <strong>di</strong>ritto oggetto del contratto.<br />

3. Il recepimento: dal d.lgs. 427/1998 al d.lgs. 206 del 2005 (Co<strong>di</strong>ce del<br />

consumo). La <strong>di</strong>rettiva è stata recepita in Italia ad opera del d.lgs. 9<br />

novembre 1998, n. 427, oggetto <strong>di</strong> successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni ad<br />

opera della legge 29 marzo 2001, n. 135, sulla riforma del turismo e della<br />

legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39.<br />

Naturalmente anche la <strong>di</strong>sciplina della <strong>multiproprietà</strong> è rifluita all’interno del<br />

Co<strong>di</strong>ce del consumo 3 , nella Parte III, Titolo IV “Disposizioni relative a singoli<br />

<strong>contratti</strong>” 4<br />

Fin da subito vale la pena <strong>di</strong> rimarcare che la tutela del consumatore<br />

acquirente <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> si caratterizza per essere particolarmente<br />

accurata e per certi versi innovativa rispetto ai provve<strong>di</strong>menti che la hanno<br />

preceduta in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tempo (ven<strong>di</strong>te fuori dai locali commerciali e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />

pacchetti turistici). In particolare si osservi 5 la previsione <strong>di</strong> severi obblighi<br />

informativi e <strong>di</strong> tutta una serie <strong>di</strong> precauzioni connesse all’efficace esercizio<br />

3 D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.<br />

4 Il Titolo IV si sud<strong>di</strong>vide a sua volta in due capi: il primo “<strong>contratti</strong> reativi all’acquisizione <strong>di</strong><br />

un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento ripartito <strong>di</strong> beni immobili” (artt. 69- 81), il secondo “Servizi turistici”<br />

(artt. 82-100).<br />

5 Per approfon<strong>di</strong>menti si rimanda a DONA M., Il Co<strong>di</strong>ce del consumo, regole e significati,<br />

Torino 2005, 110 e segg.<br />

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MULTIPROPRIETA’<br />

del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ripensamento (si pensi al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> percepire acconti e alla<br />

risoluzione del contratto <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to).<br />

L’art. 69 Cod. cons. illustra il quadro definitorio:<br />

a) contratto: uno o più <strong>contratti</strong> della durata <strong>di</strong> almeno tre anni con i<br />

quali, verso pagamento <strong>di</strong> un prezzo globale, si costituisce, si<br />

trasferisce o si promette <strong>di</strong> costituire o trasferire, <strong>di</strong>rettamente o<br />

in<strong>di</strong>rettamente 6 , un <strong>di</strong>ritto reale ovvero un altro <strong>di</strong>ritto avente ad<br />

oggetto il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> uno o più beni immobili, per un periodo<br />

determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una<br />

settimana 7 ;<br />

b) acquirente: il consumatore 8 in favore del quale si costituisce, si<br />

trasferisce o si promette <strong>di</strong> costituire o <strong>di</strong> trasferire il <strong>di</strong>ritto oggetto<br />

del contratto;<br />

c) ven<strong>di</strong>tore: la persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca che, nell'ambito della sua<br />

attività professionale, 9 costituisce, trasferisce o promette <strong>di</strong><br />

costituire o <strong>di</strong> trasferire il <strong>di</strong>ritto oggetto del contratto; al ven<strong>di</strong>tore è<br />

equiparato ai fini dell'applicazione del co<strong>di</strong>ce colui che, a qualsiasi<br />

titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa <strong>di</strong><br />

trasferimento del <strong>di</strong>ritto oggetto del contratto;<br />

6 Disposizione volutamente generica allo scopo <strong>di</strong> estendere la <strong>di</strong>sciplina alle <strong>di</strong>verse forme<br />

<strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> che si affiancano alla più <strong>di</strong>ffusa <strong>multiproprietà</strong> immobiliare (o “reale”). In<br />

particolare, proprio attraverso l’inciso “<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente” si intende riferirsi alla<br />

c.d. “<strong>multiproprietà</strong> alberghiera” (in cui il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento dell’immobile viene esercitato<br />

attraverso un “gestore”) nonché a tutte le operazioni in cui si attribuisce il go<strong>di</strong>mento<br />

dell’immobile a tempo parziale come conseguenza dell’acquisto <strong>di</strong> titoli azionari o <strong>di</strong> altri<br />

<strong>di</strong>ritti mobiliari (c.d. “<strong>multiproprietà</strong> azionaria”).<br />

7 Nella prassi, il fatto che il contratto <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> sia ancorato a questi elementi <strong>di</strong><br />

carattere temporale <strong>di</strong>viene occasione, per l’operatore commerciale <strong>di</strong>sinvolto, <strong>di</strong> eludere la<br />

normativa posta a tutela del consumatore: sarà sufficiente prevedere nel contratto una<br />

durata inferiore ai tre anni ovvero il go<strong>di</strong>mento dell’immobile per un periodo inferiore ad una<br />

settimana.<br />

8 In or<strong>di</strong>ne alla nozione <strong>di</strong> consumatore si rimanda alla parte generale.<br />

9 Restano escluse dall’alveo <strong>di</strong> applicazione della normativa tutte le ven<strong>di</strong>te tra privati, pure<br />

in verità frequenti, ad opera <strong>di</strong> chi cerca <strong>di</strong> “<strong>di</strong>sfarsi” della propria quota <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong>.<br />

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MULTIPROPRIETA’<br />

d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o<br />

parte <strong>di</strong> esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso<br />

turistico-ricettivo, su cui verte il <strong>di</strong>ritto oggetto del contratto. 10<br />

Si prevede, inoltre, un pregnante <strong>di</strong>ritto all’informazione dell’acquirente già<br />

nella fase precontrattuale.<br />

E’, infatti, obbligo del ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> consegnare “ad ogni persona che richiede<br />

informazioni sul bene immobile un documento informativo nel in cui sono<br />

in<strong>di</strong>cati con precisione i seguenti elementi:<br />

a) il <strong>di</strong>ritto oggetto del contratto 11 , con specificazione della natura e<br />

delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto nello Stato in cui è situato<br />

l'immobile 12 ; se tali ultime con<strong>di</strong>zioni sono sod<strong>di</strong>sfatte o, in caso<br />

contrario, quali occorre sod<strong>di</strong>sfare;<br />

b) l'identità ed il domicilio del ven<strong>di</strong>tore, con specificazione della sua<br />

qualità giuri<strong>di</strong>ca, l'identità ed il domicilio del proprietario;<br />

c) se l'immobile è determinato:<br />

1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione 13 ;<br />

2) gli estremi del permesso <strong>di</strong> costruire ovvero <strong>di</strong> altro titolo e<strong>di</strong>lizio e delle<br />

leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-<br />

ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che<br />

garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;<br />

d) se l'immobile non è ancora determinato:<br />

10 Gli incisi “con destinazione alberghiera” e “per uso turistico-ricettivo” sono stati inseriti nel<br />

testo del D.lgs 427 del 1998 con L. 135 del 2001 (Riforma della legislazione nazionale del<br />

turismo), permettendo un’interpretazione della norma meno restrittiva e soprattutto volta alla<br />

definitiva in<strong>di</strong>viduazione della <strong>multiproprietà</strong> anche in tutti quegli immobili <strong>di</strong> uso non<br />

strettamente abitativo, come ad esempio alberghi e residence.<br />

11 Si osservi che già questo elemento è definito, nella prassi, con una terminologia<br />

volutamente ambigua: spesso per mezzo <strong>di</strong> oscure formule numeriche, col richiamo al colore<br />

che dovrebbe in<strong>di</strong>viduare l’alta/bassa stagione, o, ancora, alla c.d. floating week (vale a <strong>di</strong>re<br />

una settimana da concordarsi con il gestore dell’immobile).<br />

12 Generalmente gli immobili oggetto del contratto <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> sono ubicati in un paese<br />

<strong>di</strong>verso rispetto a quello del consumatore acquirente, il che rende maggiormente <strong>di</strong>fficile la<br />

comprensione delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio del <strong>di</strong>ritto acquistato.<br />

13 Per la giurisprudenza la non corretta e puntuale identificazione del bene immobile oggetto<br />

del contratto è stata foriera <strong>di</strong> declaratorie <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà del contratto stesso a norma dell’art.<br />

1418 c.c..<br />

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MULTIPROPRIETA’<br />

1) gli estremi della concessione e<strong>di</strong>lizia e delle leggi regionali che regolano<br />

l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili<br />

situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità<br />

alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato <strong>di</strong> avanzamento dei<br />

lavori <strong>di</strong> costruzione dell'immobile e la data entro la quale è preve<strong>di</strong>bile il<br />

completamento degli stessi;<br />

2) lo stato <strong>di</strong> avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento<br />

alla rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gas, elettricità, acqua e telefono;<br />

3) in caso <strong>di</strong> mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al<br />

rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong><br />

queste garanzie;<br />

e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce,<br />

acqua, manutenzione, raccolta <strong>di</strong> rifiuti, e le relative con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

utilizzazione;<br />

f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali<br />

piscina, sauna, ed altre, e le relative con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> utilizzazione;<br />

g) le norme applicabili in materia <strong>di</strong> manutenzione e riparazione<br />

dell'immobile, nonché in materia <strong>di</strong> amministrazione e gestione dello<br />

stesso;<br />

h) il prezzo globale, comprensivo <strong>di</strong> IVA, che l'acquirente verserà quale<br />

corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico<br />

dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni<br />

e la base <strong>di</strong> calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione<br />

dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle<br />

spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e<br />

la riparazione, nonché le eventuali spese <strong>di</strong> trascrizione del<br />

contratto; 14<br />

14 Sono spesso proprio gli elevati e, a volte, ben celati, costi <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong><br />

determinati servizi a rendere antieconomico l’acquisto della <strong>multiproprietà</strong>. La <strong>di</strong>sposizione in<br />

commento, volta per l’appunto a rimuore questa mancanza <strong>di</strong> trasparenza, rischia, tuttavia,<br />

<strong>di</strong> rivelarsi scarsamente efficace in quanto puntellata da un regime sanzionatorio pressochè<br />

privo <strong>di</strong> reale effetto deterrente.<br />

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MULTIPROPRIETA’<br />

i) informazioni circa il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso dal contratto con l'in<strong>di</strong>cazione<br />

degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere<br />

comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della<br />

comunicazione e l'importo complessivo delle spese 15 , specificando<br />

quelle che l'acquirente in caso <strong>di</strong> recesso è tenuto a rimborsare;<br />

informazioni circa le modalità per risolvere il contratto <strong>di</strong> concessione<br />

<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to connesso al contratto, in caso <strong>di</strong> recesso;<br />

l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.<br />

Questi obblighi valgono anche quando il ven<strong>di</strong>tore offre al pubblico un <strong>di</strong>ritto<br />

che attribuisce il go<strong>di</strong>mento su uno o più beni immobili sulla base <strong>di</strong> liste,<br />

elenchi, cataloghi o altre forme <strong>di</strong> comunicazione. In questo caso il<br />

documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni<br />

immobili oggetto dell'offerta (comma 2)<br />

Il ven<strong>di</strong>tore non può apportare mo<strong>di</strong>fiche agli elementi del documento<br />

informativo, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze<br />

in<strong>di</strong>pendenti dalla sua volontà; in tale caso le mo<strong>di</strong>fiche devono essere<br />

comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed<br />

inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo,<br />

le parti possono accordarsi per mo<strong>di</strong>ficare il documento stesso.<br />

Il quarto comma dell’art. 70 Cod. cons. aggiunge l’obbligo <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere il<br />

documento nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede<br />

la persona interessata oppure, a scelta <strong>di</strong> quest'ultima, nella lingua o in una<br />

delle lingue dello Stato <strong>di</strong> cui la persona stessa è citta<strong>di</strong>na, purché si tratti <strong>di</strong><br />

lingue ufficiali dell'Unione europea. 16<br />

Nel caso <strong>di</strong> violazione del dovere <strong>di</strong> informazione, il legislatore ha previsto<br />

esclusivamente una sanzione amministrativa, da 500,00 a 3000,00 Euro (art.<br />

15 Si tratta <strong>di</strong> spese quantificate talvolta in misura tale da <strong>di</strong>ssuadere il consumatore<br />

dall’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso, con evidente frustrazione dell’utilità della norma.<br />

16 Ancora evidente la volontà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre una normativa che si attagli alla prassi<br />

commerciale. Spesso i <strong>contratti</strong> <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> si riferiscono, infatti, a beni immobili situati<br />

in un paese <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> residenza del consumatore, con la conseguente maggiore<br />

<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> comprendere le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio del <strong>di</strong>ritto oggetto del contratto nonché<br />

l’esatta definizione dell’immobile, anche per il frquente ricorso a oscuri “espe<strong>di</strong>enti<br />

linguistici”.<br />

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81 Cod. cons., come mo<strong>di</strong>ficato dalla Legge Comunitaria 2001), ma nulla si<br />

<strong>di</strong>ce sugli effetti civilistici tra le parti.<br />

4. Il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong>. Il contratto deve essere redatto<br />

per iscritto a pena <strong>di</strong> nullità 17 ; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto<br />

nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede<br />

l'acquirente oppure, a scelta <strong>di</strong> quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue<br />

dello Stato <strong>di</strong> cui egli è citta<strong>di</strong>no, purché si tratti <strong>di</strong> lingue ufficiali dell'Unione<br />

europea.<br />

Il Co<strong>di</strong>ce prevede un contenuto necessario per il contratto: oltre a tutti gli<br />

elementi <strong>di</strong> cui all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori<br />

elementi: 18<br />

a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;<br />

b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore<br />

può esercitare il suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento;<br />

c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per<br />

l'acquirente altri oneri, obblighi o spese <strong>di</strong>versi da quelli stabiliti nel<br />

contratto; 19<br />

d) la possibilità o meno <strong>di</strong> partecipare ad un sistema <strong>di</strong> scambio 20 ovvero<br />

<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del <strong>di</strong>ritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora<br />

17 Pur prescrivendosi (al contrario <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>scipline, si pensi alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “pacchetti<br />

turistici”) la sanzione della nullità, maggiore tutela sarebbe derivata dalla previsione della<br />

medesima sanzione allorché nel contratto siano omessi gli elementi che ne rappresentano il<br />

contenuto obbligatorio (si osservi, invece, che la mancanza dell’informativa sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

recesso viene semplicemente punita con l’allungamento del termine e con una lieve<br />

sanzione amministrativa).<br />

18 La norma non si preoccupa, tuttavia, <strong>di</strong> stabilire il rapporto tra il documento informativo ed<br />

il contratto vero e proprio: cosa accadrebbe nel caso in cui nel contratto venga fissato un<br />

prezzo più elevato o l’immobile venga <strong>di</strong>versamente descritto? A detta lacuna potrebbe porsi<br />

rime<strong>di</strong>o attraverso una interpretazione orientata dell’art. 70, comma 3, contenente il <strong>di</strong>vieto<br />

per il ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare unilateralmente (in sede <strong>di</strong> redazione del contratto) gli elementi<br />

del documento informativo.<br />

19 Previsione da leggersi in stretta connessione con l’art. 70, lettera “h” e volta ad impe<strong>di</strong>re<br />

che sul consumatore gravino ulteriori oneri e spese rispetto a quelli in<strong>di</strong>cati nel documento<br />

informativo, oltre che nel contratto.<br />

20 Questa chance è fonte <strong>di</strong> particolare attrattiva per il consumatore all’atto della<br />

sottoscrizione del contratto, ma nei fatti spesso <strong>di</strong>sattesa.<br />

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il sistema <strong>di</strong> scambio ovvero <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sia organizzato dal ven<strong>di</strong>tore o da<br />

un terzo da questi designato nel contratto;<br />

e) la data ed il luogo <strong>di</strong> sottoscrizione del contratto.<br />

Il ven<strong>di</strong>tore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua<br />

dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti <strong>di</strong> una<br />

delle lingue ufficiali dell'Unione europea (art. 71, comma 3, Cod. cons.).<br />

Infine, gli obblighi informativi sono completati dalle prescrizioni contenute<br />

nell’art. 72 Cod. cons.: si prevede, dapprima, che il ven<strong>di</strong>tore utilizzi il termine<br />

<strong>multiproprietà</strong> (nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità<br />

commerciale) soltanto quando il <strong>di</strong>ritto oggetto del contratto è un <strong>di</strong>ritto<br />

reale. 21 Si aggiunge, poi, che la pubblicità commerciale relativa al bene<br />

immobile deve necessariamente far riferimento al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere il<br />

documento informativo, in<strong>di</strong>cando il luogo in cui lo stesso viene<br />

consegnato. 22<br />

5. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso del consumatore. Tra i capisal<strong>di</strong> <strong>di</strong> tutela posti dalla<br />

<strong>di</strong>sciplina della <strong>multiproprietà</strong> si annovera (come per le ven<strong>di</strong>te “aggressive”)<br />

la previsione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> “ripensamento” in capo al consumatore.<br />

L’acquirente può, entro 10 giorni lavorativi 23 dalla sottoscrizione del contratto<br />

(prima dei quali non può essere chiesta al consumatore la corresponsione <strong>di</strong><br />

anticipi, acconti o caparre, sotto pena <strong>di</strong> una sanzione, secondo la previsione<br />

dell’art. 74 Cod. cons.), esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso.<br />

In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve<br />

rimborsare al ven<strong>di</strong>tore solo le spese sostenute e documentate per la<br />

conclusione del contratto e <strong>di</strong> cui è fatta menzione nello stesso, purché si<br />

21 A rigore, il termine “<strong>multiproprietà</strong>” non potrebbe essere utilizzato né nel caso <strong>di</strong><br />

<strong>multiproprietà</strong> “azionaria” (in quanto la posizione giuri<strong>di</strong>ca dell’acquirente presenta i caratteri<br />

della relatività) né nel caso <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> “alberghiera” (caratterizzata dal trasferimento sì<br />

<strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto reale sull’immobile, ma anche <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to nei confronti del gestore).<br />

22 Il richiamo della pubblicità commerciale al documento informativo evidenzia uno stretto<br />

collegamento fra le due <strong>di</strong>verse fonti <strong>di</strong> informazione, tanto che l’eventuale <strong>di</strong>fformità del<br />

messaggio pubblicitario rispetto agli elementi forniti nel documento informativo dovrebbe<br />

considerarsi idonea ad indurre l’acquirente in errore in quanto ingannevole.<br />

23 Erano <strong>di</strong>eci “secchi” nell’originaria <strong>di</strong>sciplina posta dall’art. 5 del d.lgs. 427/1998.<br />

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tratti <strong>di</strong> spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere<br />

del periodo <strong>di</strong> recesso. 24<br />

Si osservi che (in linea con quanto previsto per le ven<strong>di</strong>te “aggressive”) se il<br />

contratto non contiene alcuni degli elementi previsti dalla legge 25 , l'acquirente<br />

può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione 26 , senza, in tale<br />

caso, essere tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso 27 .<br />

A ciò si aggiunga che, se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono<br />

comunicati gli elementi, l'acquirente può esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso, ma il<br />

termine <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni lavorativi decorre dalla data <strong>di</strong> ricezione della<br />

comunicazione degli elementi stessi (comma 3).<br />

Se l'acquirente non esercita il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso <strong>di</strong> cui al comma 2, ed il<br />

ven<strong>di</strong>tore non effettua la comunicazione <strong>di</strong> cui al comma 3, l'acquirente può<br />

esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 1, ed il termine<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre<br />

mesi dalla conclusione del contratto (comma 4).<br />

Vanno tenute a mente le modalità <strong>di</strong> esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso: sarà<br />

necessario darne comunicazione me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata sottoscritta<br />

dall'acquirente da inviare alla persona in<strong>di</strong>cata nel contratto e, in mancanza,<br />

al ven<strong>di</strong>tore. Entro il termine si potrà recedere, anche me<strong>di</strong>ante telegramma,<br />

telex e fax, a con<strong>di</strong>zione che sia confermata con lettera raccomandata con<br />

avviso <strong>di</strong> ricevimento entro le quarantotto ore successive.<br />

24 Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso, si ripete, è per legge incon<strong>di</strong>zionato e gratuito: il consumatore non<br />

deve in<strong>di</strong>care le ragioni del recesso né pagare alcuna penalità. La norma fa, pertanto,<br />

riferimento solo alle spese accessorie, vale a <strong>di</strong>re quelle sostenute per la stipulazione del<br />

contratto (ad esempio le spese notarili). Tuttavia va detto che non <strong>di</strong> rado, a causa della<br />

genericità dell’espressione ”spese”, gli operatori commerciali tendono a <strong>di</strong>latare questa voce<br />

(includendovi, ad esempio spese <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione, <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> agenzia, imposta <strong>di</strong> bollo e <strong>di</strong><br />

registro, burocratiche e <strong>di</strong> segreteria, <strong>di</strong> traduzione, ecc.), che finisce per assumere i contorni<br />

<strong>di</strong> una vera e propria penale a carico del consumatore che decide <strong>di</strong> recedere.<br />

25 E precisamente quelli <strong>di</strong> cui all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e<br />

i), ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data <strong>di</strong> cui all'articolo 71,<br />

comma 2, lettera e).<br />

26 E’ evidente che tale tutela risulterebbe frustrata se le informazioni mancanti fossero<br />

proprio quelle relative al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recedere dal contratto: in simili casi non c’è proroga che<br />

consenta al consumatore <strong>di</strong> esercitare il <strong>di</strong>ritto del quale l’acquirente non verrà mai a<br />

conoscenza.<br />

27 La sanzione si estende, pertanto, anche al pagamento delle eventuali spese accessorie,<br />

anche se documentate ed effettivamente sostenute dal professionista.<br />

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Come sempre, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso è incon<strong>di</strong>zionato e gratuito, il che significa<br />

che il consumatore non dovrà in<strong>di</strong>care le ragioni del recesso né dovrà pagare<br />

alcuna penalità, salvo -come si è visto- il rimborso delle spese sostenute e<br />

documentate dal ven<strong>di</strong>tore per la stipulazione del contratto (spese per<br />

l’imposta <strong>di</strong> registro e <strong>di</strong> bollo, onorario del notaio, ecc.), che dovranno<br />

comunque essere in<strong>di</strong>viduate specificamente e separatamente dal prezzo.<br />

A norma dell’attuale art. 77 Cod. cons., il contratto <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to<br />

erogato dal ven<strong>di</strong>tore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il<br />

ven<strong>di</strong>tore 28 , sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o <strong>di</strong> una<br />

parte <strong>di</strong> esso, si risolve <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto 29 , senza il pagamento <strong>di</strong> alcuna penale,<br />

qualora l'acquirente abbia esercitato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso ai sensi dell'articolo<br />

73.<br />

A <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto previsto dalla <strong>di</strong>sciplina dei <strong>contratti</strong> stipulati fuori dei<br />

locali commerciali <strong>di</strong> cui al d.lgs. n. 50/92 (attualmente artt. 44 e segg. Cod.<br />

cons.), dove è espressamente previsto che le parti sono sciolte dalle<br />

rispettive obbligazioni con la ricezione da parte dell’operatore commerciale<br />

della comunicazione del recesso, la normativa in esame non precisa se la<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> recesso debba considerarsi recettizia.<br />

La lettera della legge sembra attribuire importanza esclusivamente al<br />

momento dell’invio dell’atto <strong>di</strong> recesso e non a quello del suo ricevimento,<br />

così garantendo maggiormente il consumatore rispetto all’interpretazione che<br />

vorrebbe il recesso efficace solo una volta giunto a conoscenza del<br />

destinatario, secondo gli or<strong>di</strong>nari criteri stabiliti dall’art. 1335 c.c. e, quin<strong>di</strong>, sia<br />

un negozio unilaterale recettizio.<br />

Originale innovazione del Co<strong>di</strong>ce del consumo è la previsione dell’art. 75 il<br />

quale, salvo quanto specificamente <strong>di</strong>sposto, <strong>di</strong>chiara che ai <strong>contratti</strong> <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli da 64 a<br />

28 Non necessariamente “in esclusiva”: si realizza un collegamento negoziale fra il contratto<br />

<strong>di</strong> acquisto e quello <strong>di</strong> finanziamento in presenza <strong>di</strong> un semplice accordo tra ven<strong>di</strong>tore e<br />

soggetto erogatore del finanziamento (mentre, nel regime del cre<strong>di</strong>to al consumo in<br />

generale, continua a gravare sul consumatore l’onere <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare l’esclusività dell’accordo<br />

che, per ovvie ragioni <strong>di</strong> opportunità dei soggetti professionali, non è mai prevista o<br />

quantomeno <strong>di</strong>chiarata)<br />

29 Il contratto <strong>di</strong> finanziamento sottoscritto contestualmente al contratto <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong><br />

<strong>multiproprietà</strong> è, pertanto, sottoposto ex lege ad una con<strong>di</strong>zione risolutiva consistente<br />

nell’esercizio da parte del consumatore della facoltà <strong>di</strong> ripensamento.<br />

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67 30 e, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli <strong>di</strong>sposizioni<br />

dettate dal capo I del titolo III della parte III. 31<br />

6. Altre garanzie per il consumatore. L’art. 76 del Co<strong>di</strong>ce introduce<br />

un’ulteriore garanzia per l’acquirente in relazione al maggior rischio connesso<br />

all’acquisto <strong>di</strong> una quota <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> che è quello derivante dal mancato<br />

completamento dell’opera o dell’inefficienza dei servizi per frode e/o per<br />

fallimento della società costruttrice: il ven<strong>di</strong>tore non avente la forma giuri<strong>di</strong>ca<br />

<strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a<br />

5.164.569 euro e non avente sede legale e se<strong>di</strong> secondarie nel territorio dello<br />

Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a<br />

garanzia della corretta esecuzione del contratto. 32<br />

Questa prescrizione <strong>di</strong>venta regola generale allorché l'immobile oggetto del<br />

contratto sia in corso <strong>di</strong> costruzione (e ciò a garanzia dell'ultimazione dei<br />

lavori 33 ). Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione 34 nel contratto a<br />

pena <strong>di</strong> nullità. Inoltre, le suddette garanzie fidejussorie non possono imporre<br />

all'acquirente la preventiva escussione del ven<strong>di</strong>tore. 35<br />

La <strong>di</strong>sciplina in parola non manca <strong>di</strong> fare ricorso all’altro importante<br />

caposaldo a garanzia del consumatore consistente nella previsione in or<strong>di</strong>ne<br />

alle controversie derivanti dall’applicazione del decreto, della competenza<br />

30 Si uniforma, così, definitivamente la <strong>di</strong>sciplina del recesso del consumatore.<br />

31 La norma, introdotta dal legislatore del riassetto, rinvia (in modo alquanto complicato) alla<br />

<strong>di</strong>sciplina dei <strong>contratti</strong> negoziati fuori dai locali commerciali. Recepisce l’in<strong>di</strong>cazione data<br />

dalla Corte <strong>di</strong> Giustizia UE che aveva ritenuto applicabile la <strong>di</strong>rettiva 577/85/CEE per la<br />

tutela nei <strong>contratti</strong> negoziati fuori dai locali commerciali, al contratto avente ad oggetto una<br />

<strong>multiproprietà</strong> (CGCE, sent. 22 aprile 1999, C-423/97, in Guida al <strong>di</strong>ritto, 1999, n. 20, 102)<br />

32 Questa previsione, introdotta dall’art. 4, comma secondo, lett. b) della L. n. 135/01 <strong>di</strong><br />

“Riforma della legislazione nazionale del turismo”, punta a garantire il consumatore rispetto a<br />

quei ven<strong>di</strong>tori i quali, sia sotto il profilo della veste giuri<strong>di</strong>ca assunta, che della collocazione<br />

territoriale prescelta, non forniscono, in astratto, sufficienti garanzie circa una corretta<br />

esecuzione del contratto.<br />

33 Questa garanzia si aggiunge a quella già prevista all’art. 70, comma 1, letter “d”, punto n.<br />

3, per offrire piena tutela nel caso in cui l’attività <strong>di</strong> costruzione dell’immobile venga interrotta.<br />

34 In realtà non è il mero dato formale a “salvare” il contratto da una declaratoria <strong>di</strong> nullità,<br />

quanto piuttosto il fatto che la fideiussione sia stata prestata.<br />

35 Il Legislatore ha, quin<strong>di</strong>, escluso il carattere sussi<strong>di</strong>ario della garanzia.<br />

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territoriale inderogabile del giu<strong>di</strong>ce del luogo <strong>di</strong> residenza o <strong>di</strong> domicilio<br />

dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato. 36<br />

Come si <strong>di</strong>ceva, alcune innovazioni per mettere un argine ai raggiri in materia<br />

<strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> sono state introdotte dalla legge n. 135/2001. Infatti, anche<br />

dopo l’entrata in vigore del decreto, andavano <strong>di</strong>ffondendosi ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong><br />

perio<strong>di</strong> “soggiorno alberghiero”, fruibili sempre per un determinato periodo<br />

dell’anno: in tal modo (il soggiorno alberghiero non rientrava nella definizione<br />

legislativa <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong>) si escludeva la facoltà <strong>di</strong> ripensamento. A tale<br />

vulnus ha rime<strong>di</strong>ato la legge n. 135/2001 che ha cambiato la definizione<br />

cosicchè, nei <strong>contratti</strong> <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong>, viene considerato bene immobile<br />

anche quello “con destinazione alberghiera o per uso turistico-ricettivo” 37 .<br />

7. Le mo<strong>di</strong>fiche introdotte dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39. Ulteriori<br />

aggiornamenti delle garanzie riconosciute al consumatore derivano dall’art.<br />

10 della legge 1 marzo 2002 (Legge comunitaria 2001) che contiene<br />

importanti mo<strong>di</strong>fiche del decreto n. 427/1998, in ampliamento della tutela,<br />

specialmente processuale, del consumatore-acquirente <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong>.<br />

In particolare l’originario articolo 11 relativo ai <strong>di</strong>ritti dell’acquirente nel caso <strong>di</strong><br />

applicazione <strong>di</strong> legge straniera, è stato così sostituito: “Ove la parti abbiano<br />

scelto <strong>di</strong> applicare al contratto una legislazione <strong>di</strong>versa da quella italiana,<br />

all’acquirente devono comunque essere riconosciute le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> tutela<br />

previste dal presente decreto legislativo, allorquando l’immobile oggetto del<br />

contratto sia situato nel territorio <strong>di</strong> uno Stato membro dell’Unione europea”<br />

(attuale art. 80 Cod. cons.).<br />

Nella precedente formulazione il legislatore faceva riferimento al “territorio<br />

dello Stato” e ciò esponeva l’acquirente all’applicazione <strong>di</strong> una legge che non<br />

lo garantiva ogni volta in cui l’immobile non si fosse trovato in Italia. In realtà<br />

la previsione della vecchia norma è il frutto <strong>di</strong> una svista da parte del<br />

36 Anche se non espressamente previsto, non rientrerebbero nel campo <strong>di</strong> applicazione della<br />

norma i <strong>contratti</strong> aventi ad oggetto beni immobili non situati in Italia. Ad essi dovrà, invero,<br />

applicarsi l’art. 16, n. 1 , della Convenzione <strong>di</strong> Bruxelles, che attribuisce le controversie “in<br />

materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali immobiliari e <strong>di</strong> <strong>contratti</strong> <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> immobili” alla competenza esclusiva<br />

ed inderogabile dei giu<strong>di</strong>ci dello stato in cui si trova l’immobile.<br />

37 DONA E., Le truffe della <strong>multiproprietà</strong> in danno dei consumatori. Troppe lacune nel<br />

decreto 427/1998, in www.<strong>di</strong>rittosuweb.com, maggio 2003.<br />

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legislatore italiano nel recepimento della <strong>di</strong>rettiva comunitaria che all’art. 9<br />

parla, invece, <strong>di</strong> “territorio <strong>di</strong> uno Stato membro”.<br />

La dottrina, per aggirare il vuoto normativo, faceva ricorso all’art. 5 della<br />

Convenzione <strong>di</strong> Roma del 19 giugno 1980, recante Disposizioni sulla legge<br />

applicabile alle obbligazioni contrattuali, ratificata con legge 18 <strong>di</strong>cembre<br />

1984, n. 975” ed entrata in vigore il 1 aprile 1991. Tale <strong>di</strong>sposizione prevede<br />

che la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere il<br />

risultato <strong>di</strong> privare il consumatore della protezione garantitagli dalle<br />

<strong>di</strong>sposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente.<br />

Finalmente, con il nuovo testo dell’art. 80 Cod. cons. il legislatore ha<br />

adeguato la normativa interna alla lettera del testo comunitario fornendo al<br />

consumatore una tutela globale in tutto il territorio comunitario.<br />

La legge in esame ha mo<strong>di</strong>ficato anche il primo comma dell’art. 81 Cod.<br />

cons, con cui il legislatore italiano aveva recepito parzialmente e<br />

inadeguatamente la normativa comunitaria, estendendo il sistema<br />

sanzionatorio ad ulteriori violazioni del decreto, ampliando la sfera <strong>di</strong><br />

punibilità. Si è così colmata una lacuna legislativa importante ove si sottolinei<br />

la circostanza che nessuna sanzione prima era prevista per il caso in cui il<br />

documento informativo non contenesse adeguate informazioni sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

recesso.<br />

8. Casi pratici. Molti sono i raggiri concernenti questa materia denunciati<br />

annualmente dai consumatori acquirenti <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong>.<br />

Ancora <strong>di</strong> recente l’ennesimo “crac” <strong>di</strong> una nota società che vendeva<br />

<strong>multiproprietà</strong> ha lasciato con un pugno <strong>di</strong> mosche centinaia <strong>di</strong> acquirenti che<br />

avevano sborsato migliaia <strong>di</strong> euro. Il raggiro si consuma in genere in questo<br />

modo:<br />

• giunge presso il domicilio del consumatore la telefonata che<br />

preannuncia la vincita <strong>di</strong> una vacanza a con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> partecipare ad<br />

una giornata promozionale in un grande albergo, nel corso della quale<br />

vengono vendute <strong>multiproprietà</strong> in Spagna o in località esotiche;<br />

• il consumatore, solitamente attratto dalla promessa <strong>di</strong> omaggi (cellulari,<br />

valige, pentole, elettrodomestici vari), accetta <strong>di</strong> partecipare alla<br />

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giornata nel corso della quale viene in realtà offerto insistentemente<br />

l’acquisto <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> <strong>di</strong> complessi residenziali (a volta<br />

ancora in costruzione);<br />

• i malcapitati firmano la proposta <strong>di</strong> acquisto, versando acconti anche<br />

cospicui, e, nella maggior parte dei casi, sottoscrivono <strong>contratti</strong> <strong>di</strong><br />

finanziamento;<br />

• la società ven<strong>di</strong>trice, messi al sicuro i sol<strong>di</strong> incassati, entra fittiziamente<br />

in “sofferenza finanziaria”, chiedendo prestiti alle banche per<br />

l’ultimazione dei complessi residenziali venduti e le banche, per<br />

cautelarsi, accendono ipoteche sugli immobili;<br />

• la società ven<strong>di</strong>trice poi <strong>di</strong>chiara fallimento. Le banche <strong>di</strong>ventano<br />

proprietarie degli immobili, gli acquirenti non recupereranno niente<br />

dalla società fallita fittiziamente e se vogliono la <strong>multiproprietà</strong> devono<br />

ripagarla una seconda volta alle banche 38 .<br />

Un altro caso abbastanza frequente è quello in cui il contratto prevede una<br />

quota <strong>di</strong> usufrutto o <strong>di</strong> soggiorno dell’immobile <strong>di</strong> 6 giorni l’anno, caso<br />

stu<strong>di</strong>ato appositamente per aggirare la normativa prevista dal decreto<br />

legislativo n. 427/1998 (attualmente art. 69, comma 1, lett. a) del Co<strong>di</strong>ce)<br />

secondo la quale “si intende per ‘contratto’ uno o più <strong>contratti</strong> della durata <strong>di</strong><br />

almeno tre anni con i quali, verso il pagamento <strong>di</strong> un prezzo globale, si<br />

costituisce, si trasferisce o si promette <strong>di</strong> costituire o trasferire, <strong>di</strong>rettamente o<br />

in<strong>di</strong>rettamente, un <strong>di</strong>ritto reale ovvero un altro <strong>di</strong>ritto avente ad oggetto il<br />

go<strong>di</strong>mento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o<br />

determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana.”<br />

E’ evidente che con tale escamotage si escludono il ripensamento del<br />

consumatore e tutte le garanzie previste dalla legge.<br />

Infine, meritano un cenno i raggiri relativi alle riven<strong>di</strong>te delle <strong>multiproprietà</strong>:<br />

coloro che sono stati indotti a firmare un contratto <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> una<br />

<strong>multiproprietà</strong> all'estero, in cui nella maggior parte dei casi non hanno mai<br />

38 Casi come questo sono purtroppo assai frequenti e sebbene la legge preveda, come<br />

abbiamo visto, l’obbligo per le società ven<strong>di</strong>trici <strong>di</strong> <strong>multiproprietà</strong> aventi ad oggetto immobili<br />

in corso <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia<br />

dell’ultimazione dei lavori e, quin<strong>di</strong>, della corretta esecuzione del contratto, tale previsione<br />

rimane, tuttavia, priva <strong>di</strong> reale efficacia poiché la normativa non prevede alcuna sanzione.<br />

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messo piede perché il viaggio costa troppo, sarebbero ben lieti <strong>di</strong> rivenderla.<br />

Gli stessi raggiratori che gliela hanno venduta costituiscono, pertanto, altre<br />

società fittizie contattando gli acquirenti e comunicando che un grosso<br />

gruppo finanziario è interessato alla rilevazione <strong>di</strong> tutte le quote; si fissa un<br />

incontro che, come al solito, si svolge in un grande albergo della città, nel<br />

corso <strong>di</strong> una specie <strong>di</strong> “convention”; ai multiproprietari viene sottoposto un<br />

contratto con delega a vendere, che firmano ricevendo a garanzia una<br />

cambiale per l’intero importo della ven<strong>di</strong>ta e pagando le spese amministrative<br />

e notarili <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> commissione (circa 2000 euro) con assegni<br />

postdatati con date successive a quella stabilita per la ven<strong>di</strong>ta. Di lì i ven<strong>di</strong>tori<br />

fanno perdere le proprie tracce e per gli aspiranti multiproprietari non è facile<br />

“bloccare” i titoli messi.<br />

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