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Lettera di regolamentazione dei rapporti tra impresa e broker ... - Ania

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Allegato a Prot. 0081 Com. – Ass. Trasp. 5 del 18/3/1999<br />

LETTERA DI REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA<br />

IMPRESA E BROKER NELLE “ASSICURAZIONI MARITTIME<br />

E TRASPORTI” – ed. 1999<br />

Vogliate prendere cortese nota che fra la nos<strong>tra</strong> società ................. (leggasi Direzione, Agenzia in<br />

gestione economica o altro Ufficio abilitato dall'Impresa a sottoscrivere la presente lettera) in<br />

seguito definita "l'Impresa" e la Vos<strong>tra</strong> Ditta .... iscritta all'Albo <strong>dei</strong> me<strong>di</strong>atori <strong>di</strong> assicurazione e<br />

riassicurazione, matr. n. ............, sez. ...., in seguito definita "il Broker" i <strong>rapporti</strong>, che<br />

eventualmente insorgeranno in relazione alla stipulazione <strong>di</strong> con<strong>tra</strong>tti <strong>di</strong> assicurazione marittima e/o<br />

<strong>tra</strong>sporti presentati dal Broker nell'interesse <strong>dei</strong> Clienti verranno regolati secondo quanto qui<br />

appresso in<strong>di</strong>cato.<br />

1. REGOLE GENERALI<br />

1.1 Il Broker agisce in piena autonomia, senza alcun impegno nei confronti dell'Impresa così<br />

come previsto dall'art. 1 della legge n. 792/1984.<br />

Pertanto il Broker, per conto <strong>dei</strong> Clienti, è libero <strong>di</strong> proporre a qualsiasi al<strong>tra</strong> Impresa, che<br />

non sia la firmataria della presente lettera, l'assunzione <strong>di</strong> rischi.<br />

1.2 L'<strong>impresa</strong> si riserva <strong>di</strong> prestare o meno, in tutto o in parte, il proprio consenso alla<br />

stipulazione delle coperture assicurative richieste, con esclusione per il Broker <strong>di</strong><br />

qualsiasi potere <strong>di</strong> stipulazione in nome e per conto dell'Impresa stessa.<br />

1.3 Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso delle <strong>tra</strong>ttative saranno<br />

considerate <strong>di</strong> natura riservata, salva la facoltà per l'Impresa <strong>di</strong> effettuare le opportune<br />

verifiche.<br />

1.4 L'Impresa darà preventiva comunicazione al Broker - affinché questi possa, ove lo<br />

ritenga, essere presente - nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti<br />

inerenti al rapporto assicurativo presso il Cliente.<br />

1.5 Il Broker gestirà per conto del Cliente i con<strong>tra</strong>tti presentati dallo stesso Broker e accettati<br />

dall'Impresa e dal Cliente, sempreché il Cliente gli abbia conferito l'incarico e fintanto<br />

che tale incarico resti in vigore.<br />

1.6 Salvo quanto previsto al successivo punto 1.8, qualora il Broker abbia ricevuto incarico<br />

scritto non esplorativo dal Cliente, l'Impresa sarà impegnata a non rilasciare quotazioni<br />

ad altri Broker o al Cliente stesso, su affari già quotati al Broker, senza aver avvisato<br />

quest'ultimo.<br />

1.7 E' fatto obbligo al Broker <strong>di</strong> comunicare all'Impresa l'eventuale revoca dell'incarico a lui<br />

formulata dal Cliente, nonché ogni variazione del suo rapporto con il Cliente che possa<br />

essere <strong>di</strong> interesse dell'Impresa.<br />

….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti….


1.8 Qualora il Cliente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data<br />

successiva, l'Impresa ne darà comunicazione al primo Broker e il primo incarico si<br />

considererà automaticamente privo <strong>di</strong> effetto nei confronti dell'Impresa a prescindere da<br />

qualsivoglia eventuale controversia <strong>tra</strong> il Cliente ed il/i Brokers o <strong>tra</strong> questi ultimi. In tale<br />

caso troverà applicazione l'articolo 5.4.<br />

2. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEGLI AFFARI<br />

2.1 Le proposte <strong>di</strong> assicurazione con gli eventuali questionari dovranno essere presentate<br />

compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal Cliente soprattutto al fine <strong>di</strong> un'esatta<br />

in<strong>di</strong>viduazione e classificazione del rischio.<br />

2.2 Quando non sia richiesta la compilazione <strong>di</strong> appositi documenti, ogni elemento utile per<br />

l'esatta rappresentazione del rischio dovrà essere comunque fornito dal Broker in modo<br />

chiaro e univoco e con i mezzi più idonei. Anche in questo caso, come pure<br />

nell'eventualità che vengano forniti dallo stesso dati complementari a quelli contenuti nei<br />

documenti <strong>di</strong> cui al punto 2.1, saranno applicabili le <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 1892 e 1893<br />

c.c..<br />

2.3 L’Impresa confermerà per iscritto al Broker l’accettazione del rischio e la quota<br />

sottoscritta.<br />

2.4 L’Impresa <strong>tra</strong>smetterà tutte le comunicazioni destinate agli Assicurati e relative ai<br />

con<strong>tra</strong>tti conclusi con l’interme<strong>di</strong>azione del Broker unicamente <strong>tra</strong>mite quest’ultimo, a<br />

con<strong>di</strong>zione che il Cliente ne abbia conferito al Broker incarico espresso e non gliel’abbia<br />

revocato o il Broker non vi abbia rinunciato, salvo i casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdette <strong>di</strong> con<strong>tra</strong>tti ed i casi <strong>di</strong><br />

necessità, per i quali comunque dovrà essere inviata contestualmente al Broker copia<br />

della comunicazione.<br />

Le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Cliente, si<br />

intenderanno come fatte dal Cliente stesso. In caso <strong>di</strong> comunicazioni fatte all’Impresa<br />

<strong>di</strong>rettamente dal Cliente e con<strong>tra</strong>stanti con quelle fatte dal Broker, si intenderanno<br />

prevalenti le comunicazioni del Cliente.<br />

Ferma restando l’inesistenza <strong>di</strong> qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker,<br />

le comunicazioni relative all’Impresa fatte dal Cliente al Broker si intendono come fatte<br />

all’Impresa stessa.<br />

Il Broker è obbligato ad inol<strong>tra</strong>re imme<strong>di</strong>atamente per iscritto all’Impresa ogni<br />

comunicazione, denuncia <strong>di</strong> sinistro, reclamo o al<strong>tra</strong> notizia interessante l’Impresa che gli<br />

verrà <strong>tra</strong>smessa dal Cliente in relazione ai con<strong>tra</strong>tti <strong>di</strong> cui sopra.<br />

Il Broker è responsabile dell’eventuale pregiu<strong>di</strong>zio derivante all’<strong>impresa</strong> dal ritardo o<br />

dall’omissione della suddetta comunicazione.<br />

2.5 I documenti con<strong>tra</strong>ttuali dovranno essere sottoscritti dall’Impresa. Il Broker curerà che il<br />

Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonchè al pagamento <strong>dei</strong> relativi premi.<br />

Il Broker eserciterà la sua <strong>di</strong>ligenza professionale per accertare l’autenticità delle firme<br />

apposte sui documenti con<strong>tra</strong>ttuali nonchè dell’esattezza della data <strong>di</strong> perfezionamento<br />

e/o <strong>di</strong> pagamento del premio in<strong>di</strong>cata nei documenti stessi.<br />

….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 2


2.6 Le polizze e le appen<strong>di</strong>ci regolarmente perfezionate o incassate, dovranno essere<br />

restituite all’Impresa entro ... giorni dal perfezionamento o dall'incasso.<br />

Le polizze, le appen<strong>di</strong>ci e le quietanze, in caso <strong>di</strong> mancato perfezionamento o incasso,<br />

dovranno essere restituite all’Impresa entro ... giorni dalla rispettiva emissione.<br />

2.7 Nel caso <strong>di</strong> polizze ripartite in coassicurazione nelle quali l’Impresa non sia delegataria, e<br />

semprechè la polizza sia stata firmata dalla delegataria stessa, il Broker potrà, per conto<br />

dell’Impresa, sottoscrivere i documenti relativi al con<strong>tra</strong>tto già concluso, semprechè<br />

l’Impresa abbia manifestato in forma scritta la propria accettazione ai sensi del<br />

precedente punto 2.3.<br />

Il Broker è altresì autorizzato a sottoscrivere per conto dell’Impresa, sia essa Delegataria<br />

o Coassicuratrice, utilizzando a tal fine gli stampati forniti dall’Impresa (o dalla<br />

Delegataria):<br />

• i certificati <strong>di</strong> applicazione a polizze in abbonamento o aperte nonché le appen<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />

regolazione premi;<br />

• i certificati o le polizze per viaggi singoli, alla con<strong>di</strong>zione essenziale che i termini <strong>di</strong><br />

copertura siano stati preventivamente accettati in forma scritta dall’Impresa ai sensi<br />

del precedente punto 2.3.<br />

Le sottoscrizioni per conto dell’Impresa saranno apposte dal Broker sotto la <strong>di</strong>citura:<br />

(Denominazione Sociale dell’Impresa)<br />

per delega speciale<br />

(Ditta e firma del Broker)<br />

2.8 Nel momento in cui il Cliente effettui il pagamento <strong>dei</strong> premi al Broker, il pagamento<br />

stesso sarà considerato, ai fini <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 1901 c.c., come effettuato<br />

all’Impresa.<br />

Il Broker dovrà dare comunicazione scritta all’Impresa dell’avvenuto incasso entro 2<br />

(due) giorni lavorativi dall’incasso stesso.<br />

2.9 L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, salvo che<br />

in polizza non sia fissata una decorrenza successiva o sia espressamente convenuta una<br />

deroga all’art. 1901 c.c..<br />

2.10 Qualora il Broker richieda una specifica data e/o ora <strong>di</strong> effettivo inizio della garanzia<br />

assicurativa <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> cui al punto 2.9, queste dovranno essere concordate con<br />

l’Impresa a mezzo <strong>di</strong> scambio <strong>di</strong> fax o telex (o altri mezzi concordemente ritenuti idonei<br />

ed aventi data oggettivamente certa) antecedente alla data e/o all’ora <strong>di</strong> inizio della<br />

garanzia.<br />

In questo caso la data e/o l’ora concordata sarà quella <strong>di</strong> effettivo inizio della garanzia<br />

anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti con<strong>tra</strong>ttuali ed<br />

anche se, in deroga all’art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato<br />

corrisposto dal Cliente.<br />

….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 3


Nell’eventualità che non vengano perfezionati i relativi documenti con<strong>tra</strong>ttuali, il Broker<br />

sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Cliente, <strong>di</strong> una somma pari al<br />

rateo <strong>di</strong> premio relativo al periodo intercorso <strong>tra</strong> la data <strong>di</strong> inizio della garanzia e quella <strong>di</strong><br />

comunicazione <strong>di</strong> annullamento della medesima. In caso <strong>di</strong> polizze a viaggio sarà dovuto<br />

l’intero premio pattuito. Sono comunque dovute le imposte già corrisposte.<br />

2.11 Il Broker, fermo l’obbligo del Cliente, si <strong>di</strong>chiara in ogni caso debitore in proprio verso<br />

l’Impresa degli importi comunicati ai sensi del precedente punto 2.8, anche se da lui non<br />

materialmente incassati dal Cliente, e si impegna a corrisponderli all’Impresa nei mo<strong>di</strong> e<br />

nei termini in<strong>di</strong>cati all’art. 4.<br />

Qualora il Broker provveda a qualsiasi anticipo <strong>di</strong> premi per conto del Cliente, dovrà<br />

darne espressa comunicazione all’Impresa. E’ tuttavia facoltà dell’Impresa <strong>di</strong> notificare al<br />

Broker il rifiuto <strong>di</strong> accettare la sostituzione nel pagamento, a partire dalla prima<br />

successiva scadenza, informando nel contempo il Broker circa le relative motivazioni.<br />

2.12 Nel caso in cui il rischio sottoscritto venga ripartito <strong>tra</strong> più Imprese, in polizza verrà<br />

inserita la seguente clausola <strong>di</strong> delega:<br />

Rapporti <strong>tra</strong> Con<strong>tra</strong>ente/Assicurato, Broker, Società delegataria e Coassicuratrici<br />

“Il Con<strong>tra</strong>ente <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> avere affidato la gestione del presente con<strong>tra</strong>tto al Broker ......<br />

e gli Assicuratori hanno convenuto <strong>di</strong> affidarne la delega alla ...... (Società).<br />

Di conseguenza tutti i <strong>rapporti</strong> inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per<br />

conto del Con<strong>tra</strong>ente dal Broker il quale <strong>tra</strong>tterà con la Società delegataria,<br />

informandone le Società coassicuratrici.<br />

Queste saranno tenute a riconoscere come vali<strong>di</strong> ed efficaci anche nei propri confronti<br />

tutti gli atti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune.<br />

Il pagamento del premio sarà effettuato dal Con<strong>tra</strong>ente al Broker, che provvederà alla<br />

ripartizione <strong>tra</strong> i Coassicuratori; ai fini dell’art. 1901 c.c. tale pagamento avrà efficacia<br />

liberatoria per il Con<strong>tra</strong>ente.<br />

Ognuna delle Società sottoscrittrici concorrerà al pagamento <strong>dei</strong> risarcimenti liquidati in<br />

proporzione della quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa,<br />

non implicando il rapporto <strong>di</strong> coassicurazione alcuna responsabilità solidale.<br />

Le quote <strong>di</strong> indennizzo o <strong>di</strong> rimborso <strong>di</strong> premio saranno versate da ogni singola Società<br />

coassicuratrice al Broker che provvederà al <strong>tra</strong>sferimento degli importi all’Assicurato; il<br />

pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per le Società.<br />

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Con<strong>tra</strong>ente, alla Società,<br />

si intenderà come fatta dal Con<strong>tra</strong>ente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal<br />

Con<strong>tra</strong>ente al Broker si intenderà come fatta alla Società. Il Broker è tenuto ad inol<strong>tra</strong>re<br />

imme<strong>di</strong>tamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall’al<strong>tra</strong> Parte.<br />

….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 4


2.13 Qualora il rischio sia sottoscritto da un’unica Impresa, in polizza verrà inserita la<br />

seguente clausola:<br />

Rapporti <strong>tra</strong> Con<strong>tra</strong>ente/Assicurato, Broker e Società<br />

“Il Con<strong>tra</strong>ente <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> avere affidato la gestione del presente con<strong>tra</strong>tto al Broker<br />

............ e <strong>di</strong> conseguenza tutti i <strong>rapporti</strong> inerenti alla presente assicurazione saranno<br />

svolti per conto del Con<strong>tra</strong>ente dal Broker.<br />

Il pagamento del premio sarà effettuato dal Con<strong>tra</strong>ente al Broker; ai fini dell’art. 1901<br />

c.c. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per il Con<strong>tra</strong>ente.<br />

Le quote <strong>di</strong> indennizzo o <strong>di</strong> rimborso <strong>di</strong> premio saranno versate dalla Società al Broker<br />

che provvederà al <strong>tra</strong>sferimento degli importi all’Assicurato; il pagamento al Broker<br />

avrà afficacia liberatoria per la Società.<br />

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Con<strong>tra</strong>ente, alla Società,<br />

si intenderà come fatta dal Con<strong>tra</strong>ente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal<br />

Con<strong>tra</strong>ente al Broker si intenderà come fatta alla Società.<br />

Il Broker è tenuto ad inol<strong>tra</strong>re imme<strong>di</strong>atamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni<br />

ricevute dall’al<strong>tra</strong> Parte.<br />

3. NORME RELATIVE AI SINISTRI<br />

3.1 In caso <strong>di</strong> sinistro il Broker informerà tempestivamente l’Impresa. Ricevuta la denuncia<br />

<strong>di</strong> un sinistro, l’Impresa delegataria (o sottoscrittrice unica della polizza) comunicherà al<br />

Broker il proprio numero <strong>di</strong> repertorio nonchè, ove necessario, il nome e l’in<strong>di</strong>rizzo del<br />

perito incaricato.<br />

Il Broker, se incaricato dal Cliente della <strong>tra</strong>ttazione del sinistro, curerà per conto dello<br />

stesso tutti i <strong>rapporti</strong> con l’Impresa delegataria (o sottoscrittrice unica della polizza) e/o<br />

con il Perito e il Liquidatore da questa nominati, raccogliendo la documentazione <strong>di</strong> rito<br />

ed ogni altro documento richiesto.<br />

Resta riservata all’Impresa delegataria (o sottoscrittrice unica della polizza) la gestione <strong>di</strong><br />

tutti i <strong>rapporti</strong> con gli enti vincolatari.<br />

3.2 Il Broker provvederà alla <strong>di</strong>stribuzione della documentazione liquidatoria del sinistro ai<br />

Coassicuratori, curando altresì la raccolta della firma sull’atto <strong>di</strong> quietanza da parte del<br />

beneficiario.<br />

3.3 L’Impresa accre<strong>di</strong>terà al Broker l’indennizzo dovuto, previa rimessa della quietanza<br />

sottoscritta dal beneficiario e dal Broker, limitatamente ai casi in cui:<br />

a) la polizza sulla quale viene richiesta indennità assicurativa contenga la Clausola<br />

“Rapporti <strong>tra</strong> Con<strong>tra</strong>ente/Assicurato, Broker, Società (delegataria e Coassicuratrici<br />

eventuali) nel testo in<strong>di</strong>cato al precedente punto 2.12 o 2.13 o analoga clausola <strong>di</strong><br />

delega che preveda l’effetto liberatorio per l’Impresa che versa l’indennizzo al Broker<br />

….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 5


ovvero,<br />

b) in assenza <strong>di</strong> tale clausola <strong>di</strong> delega vi sia formale richiesta del beneficiario contenuta<br />

nella quietanza o in al<strong>tra</strong> documentazione.<br />

3.4 In caso <strong>di</strong> polizza ripartita in coassicurazione il Broker recupererà dai Coassicuratori,<br />

oltre all’indennizzo, la rispettiva quota <strong>di</strong> spese della Delegataria e provvederà ad<br />

accre<strong>di</strong>tarla alla stessa.<br />

4. ASPETTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI<br />

4.1 Il Broker dovrà tenere, corredata <strong>dei</strong> necessari riferimenti, regolare regis<strong>tra</strong>zione<br />

giornaliera <strong>di</strong> ogni operazione contabile e amminis<strong>tra</strong>tiva interessante l'Impresa su libri o<br />

registri o supporti meccanografici che dovranno essere esibiti all'Impresa <strong>di</strong>etro sua<br />

richiesta in qualsiasi momento.<br />

Il Broker deve comunicare all'Impresa il luogo <strong>di</strong> tenuta <strong>dei</strong> suddetti documenti o<br />

supporti.<br />

4.2 Alla fine <strong>di</strong> ogni mese il Broker deve provvedere alla chiusura amminis<strong>tra</strong>tiva e<br />

contabile.<br />

Entro il giorno ...... del mese successivo, egli deve inviare all’Impresa gli es<strong>tra</strong>tti-conto <strong>di</strong><br />

tutti i movimenti contabili <strong>di</strong> interesse dell’Impresa stessa relativi ai premi incassati nel<br />

mese <strong>di</strong> riferimento, alle provvigioni afferenti a tali premi, ai sinistri pagati nei termini <strong>di</strong><br />

cui al precedente punto 3.3 per i quali esista quietanza firmata dall’Assicurato e alle spese<br />

<strong>di</strong> cui al precedente punto 3.4.<br />

4.3 Entro lo stesso termine <strong>di</strong> cui al punto 4.2 il Broker - che si riconosce semplice<br />

depositario delle somme <strong>di</strong> spettanza dell’Impresa - rimetterà all’Impresa stessa il saldo<br />

attivo <strong>di</strong> sua spettanza, a mezzo... .<br />

In caso <strong>di</strong> saldo a debito dell’Impresa, la stessa, verificata l’esattezza dell’es<strong>tra</strong>tto conto,<br />

deve rimettere al Broker tale saldo entro ..... giorni dal ricevimento dell’es<strong>tra</strong>tto conto<br />

stesso.<br />

5. PROVVIGIONI<br />

5.1 Per i con<strong>tra</strong>tti interme<strong>di</strong>ati dal Broker, il Broker stesso verrà compensato con provvigioni<br />

comprensive <strong>di</strong> eventuali ristorni a terzi, nella misura fissata nell’allegata tabella che<br />

forma parte integrante della presente lettera, a valere sui premi che l’Impresa avrà<br />

effettivamente incassato.<br />

Qualora l’Impresa dovesse recuperare il premio a mezzo <strong>dei</strong> propri uffici, al Broker<br />

spetteranno le suddette provvigioni al netto delle spese sostenute dall’Impresa per il<br />

recupero del premio.<br />

….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 6


5.2 Ferma l'ipotesi prevista al punto 5.4, qualora il Broker riceva dal Cliente incarico ad<br />

amminis<strong>tra</strong>re polizze già in corso con l'Impresa, nessun compenso gli sarà dovuto per tali<br />

polizze da parte dell'Impresa, salvo <strong>di</strong>verso specifico accordo.<br />

5.3 Qualora un Cliente revochi l'incarico al Broker, senza affidarne un altro ad altro Broker,<br />

al Broker stesso non sarà dovuta alcuna provvigione per i premi delle annualità<br />

successive a quelle in corso al momento della cessazione dell'incarico.<br />

Saranno invece dovute, ad avvenuto incasso, le provvigioni sugli eventuali premi arre<strong>tra</strong>ti<br />

nonché, relativamente al periodo assicurativo in corso, sulle rate a scadere a pagamento<br />

frazionato e sulle regolazioni <strong>di</strong> premi a consuntivo.<br />

5.4 Nel caso <strong>di</strong> passaggio dell'incarico da un Broker ad un altro, al Broker cessante<br />

competono, salvo <strong>di</strong>versi accor<strong>di</strong> fra le tre parti:<br />

a) le provvigioni maturate sui con<strong>tra</strong>tti annuali conclusi o sui con<strong>tra</strong>tti in corso la cui data<br />

<strong>di</strong> rinnovo cada entro la data <strong>di</strong> scadenza del suo incarico.<br />

b) Le provvigioni maturate sui con<strong>tra</strong>tti poliennali in corso, limitatamente al premio la<br />

cui scadenza annua cada entro la data <strong>di</strong> scadenza del suo incarico.<br />

c) Le provvigioni sui premi <strong>di</strong> regolazione e/o conguaglio <strong>di</strong> premi anticipati da lui<br />

incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, <strong>di</strong> cui abbia incassato la prima rata.<br />

Ai fini <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato ai punti a) e b) in caso <strong>di</strong> polizze scadenti lo stesso giorno in cui<br />

scade l'incarico del Broker cessante, le provvigioni spettano al Broker suben<strong>tra</strong>nte.<br />

Spettano comunque al Broker cessante, con incarico <strong>di</strong>s<strong>di</strong>cibile ad nutum o senza incarico<br />

scritto, le provvigioni relative ai premi <strong>dei</strong> con<strong>tra</strong>tti annuali tacitamente rinnovati o <strong>dei</strong><br />

con<strong>tra</strong>tti poliennali, da lui gestiti, scadenti nei trenta giorni successivi alla data della<br />

notifica della <strong>di</strong>sdetta dell'incarico o <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> <strong>tra</strong>sferimento dell'amminis<strong>tra</strong>zione del<br />

con<strong>tra</strong>tto all'altro Broker.<br />

La clausola <strong>di</strong> delega <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 2.12 o 2.13, eventualmente riportata nelle<br />

polizze interessate dal passaggio dell'incarico da un Broker all'altro, può essere<br />

mo<strong>di</strong>ficata, su richiesta del Cliente, dalla data <strong>di</strong> decorrenza dell'incarico del Broker<br />

suben<strong>tra</strong>nte, senza il consenso del Broker cessante.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente punto 5.4 si applicano solo nel caso in cui le stesse<br />

operino nei confronti sia del <strong>broker</strong> cessante che <strong>di</strong> quello suben<strong>tra</strong>nte.<br />

5.5 Nell'ipotesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta della presente lettera ai sensi dell'articolo 6, spetteranno al Broker<br />

le provvigioni pattuite su tutte le polizze, da lui fino ad allora interme<strong>di</strong>ate, fintanto che le<br />

stesse, tacita proroga e sostituzione comprese, restino in vigore ed alla con<strong>di</strong>zione<br />

essenziale che permanga l'incarico al Broker da parte del Cliente. Per tali polizze le<br />

provvigioni relative ad eventuali incrementi <strong>di</strong> premio saranno oggetto <strong>di</strong> specifica<br />

pattuizione.<br />

….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 7


Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente punto 5.5 non si applicano nelle ipotesi <strong>di</strong> risoluzione<br />

della presente intesa:<br />

• nel caso in cui venga meno l'iscrizione del Broker all'Albo <strong>dei</strong> Me<strong>di</strong>atori;<br />

• per inadempimento del Broker.<br />

5.6 Qualora l’Impresa dovesse restituire al Cliente in tutto o in parte il premio pagato, il<br />

Broker sarà tenuto a restituire a sua volta all’Impresa la provvigione percepita<br />

sull’ammontare del premio restituito.<br />

Questa <strong>di</strong>sposizione non si applica nei casi <strong>di</strong> rimborso <strong>di</strong> premi per effetto dell’eventuale<br />

partecipazione agli utili, ovvero <strong>di</strong> altri casi <strong>di</strong> rimborsi <strong>di</strong> premio (quali soste delle navi<br />

in porto) calcolati al netto delle provvigioni.<br />

6. TERMINI DI VALIDITÀ - DISDETTA - EFFETTI<br />

6.1 La presente lettera è a tempo indeterminato e potrà essere <strong>di</strong>sdettata da una delle parti in<br />

qualunque momento, a mezzo lettera raccomandata con preavviso <strong>di</strong> almeno ...... giorni.<br />

La presente lettera, inoltre, si intenderà risolta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ad ogni effetto e con decorrenza<br />

imme<strong>di</strong>ata nel caso che, per qualunque motivo, venga meno l'iscrizione del Broker<br />

all'Albo <strong>dei</strong> me<strong>di</strong>atori <strong>di</strong> assicurazione e riassicurazione <strong>di</strong> cui alla legge 792/84.<br />

6.2 In tali casi il Broker sarà tenuto a restituire imme<strong>di</strong>atamente all’Impresa tutto il materiale<br />

<strong>di</strong> pertinenza dell’Impresa stessa, eventualmente in suo possesso.<br />

Fermo quanto previsto al punto 5.5 sarà comunque consentito al Broker, limitatamente ai<br />

con<strong>tra</strong>tti in essere ed a con<strong>di</strong>zione che permanga l’incarico del Cliente, <strong>di</strong> continuare la<br />

gestione del con<strong>tra</strong>tto per conto del Cliente stesso nelle forme e nei mo<strong>di</strong> che saranno<br />

concordati con l’Impresa.<br />

6.3 Pur se non necessario, resta espressamente confermato che la risoluzione della presente<br />

lettera non darà luogo, da parte dell'Impresa nei confronti del Broker, ad alcun obbligo <strong>di</strong><br />

indennizzo, neanche per rimborso spese od altro titolo o causa.<br />

7. NORME REGOLANTI LE CONTROVERSIE<br />

7.1 Per qualsivoglia contestazione circa l’interpretazione ed esecuzione della presente lettera<br />

le parti stabiliscono la competenza in via esclusiva del Foro della sede dell’Impresa<br />

ovvero, qualora la vertenza coinvolga più Imprese in funzione del rapporto <strong>di</strong><br />

coassicurazione, la sede dell’Impresa delegataria.<br />

In alternativa all’art. 7.1 potrà essere applicata la clausola arbi<strong>tra</strong>le allegata.<br />

Con l'accettazione <strong>di</strong> en<strong>tra</strong>mbe le Parti della presente lettera, me<strong>di</strong>ante scambio <strong>di</strong> corrispondenza<br />

commerciale, si intendono annullati eventuali precedenti altri accor<strong>di</strong> incompatibili con la stessa.<br />

….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 8


ARBITRATO<br />

CLAUSOLA EVENTUALE<br />

Ogni controversia relativa alla presente lettera, sarà demandata a due arbitri irrituali, da nominarsi<br />

per iscritto, uno da ciascuna Parte, entro venti giorni dalla data della richiesta fattane da una parte a<br />

mezzo lettera raccomandata.<br />

I due arbitri, entro <strong>di</strong>eci giorni dall'avvenuta nomina, dovranno eleggere per iscritto un terzo arbitro,<br />

che sarà chiamato a pronunciarsi soltanto in relazione ai punti sui quali i primi due non riescano a<br />

raggiungere l'accordo.<br />

Se una parte non provvederà alla nomina del proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nomineranno<br />

il terzo nei termini e mo<strong>di</strong> sopra previsti, la parte più <strong>di</strong>ligente potrà farli nominare<br />

.............................................................<br />

Gli arbitri sono <strong>di</strong>spensati da ogni formalità procedurale e decidono a maggioranza.<br />

Le pronunce degli arbitri saranno obbligatorie per le parti, senza facoltà <strong>di</strong> impugnativa se non nel<br />

caso <strong>di</strong> dolo, salva comunque la rettifica degli eventuali errori <strong>di</strong> calcolo.<br />

Le pronunce dovranno essere emesse entro sessanta giorni dalla data <strong>di</strong> elezione del terzo arbitro;<br />

qualora gli arbitri non dovessero rispettare detto termine e non venisse loro concessa proroga dalle<br />

stesse parti, essi po<strong>tra</strong>nno essere considerati decaduti con conseguente nomina <strong>di</strong> altri in loro vece.<br />

Ciascuna delle parti sopporterà le spese del proprio arbitro, mentre quelle del terzo saranno ripartite<br />

a metà.<br />

….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti….

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