Lettera di regolamentazione dei rapporti tra impresa e broker ... - Ania
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Allegato a Prot. 0081 Com. – Ass. Trasp. 5 del 18/3/1999<br />
LETTERA DI REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA<br />
IMPRESA E BROKER NELLE “ASSICURAZIONI MARITTIME<br />
E TRASPORTI” – ed. 1999<br />
Vogliate prendere cortese nota che fra la nos<strong>tra</strong> società ................. (leggasi Direzione, Agenzia in<br />
gestione economica o altro Ufficio abilitato dall'Impresa a sottoscrivere la presente lettera) in<br />
seguito definita "l'Impresa" e la Vos<strong>tra</strong> Ditta .... iscritta all'Albo <strong>dei</strong> me<strong>di</strong>atori <strong>di</strong> assicurazione e<br />
riassicurazione, matr. n. ............, sez. ...., in seguito definita "il Broker" i <strong>rapporti</strong>, che<br />
eventualmente insorgeranno in relazione alla stipulazione <strong>di</strong> con<strong>tra</strong>tti <strong>di</strong> assicurazione marittima e/o<br />
<strong>tra</strong>sporti presentati dal Broker nell'interesse <strong>dei</strong> Clienti verranno regolati secondo quanto qui<br />
appresso in<strong>di</strong>cato.<br />
1. REGOLE GENERALI<br />
1.1 Il Broker agisce in piena autonomia, senza alcun impegno nei confronti dell'Impresa così<br />
come previsto dall'art. 1 della legge n. 792/1984.<br />
Pertanto il Broker, per conto <strong>dei</strong> Clienti, è libero <strong>di</strong> proporre a qualsiasi al<strong>tra</strong> Impresa, che<br />
non sia la firmataria della presente lettera, l'assunzione <strong>di</strong> rischi.<br />
1.2 L'<strong>impresa</strong> si riserva <strong>di</strong> prestare o meno, in tutto o in parte, il proprio consenso alla<br />
stipulazione delle coperture assicurative richieste, con esclusione per il Broker <strong>di</strong><br />
qualsiasi potere <strong>di</strong> stipulazione in nome e per conto dell'Impresa stessa.<br />
1.3 Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso delle <strong>tra</strong>ttative saranno<br />
considerate <strong>di</strong> natura riservata, salva la facoltà per l'Impresa <strong>di</strong> effettuare le opportune<br />
verifiche.<br />
1.4 L'Impresa darà preventiva comunicazione al Broker - affinché questi possa, ove lo<br />
ritenga, essere presente - nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti<br />
inerenti al rapporto assicurativo presso il Cliente.<br />
1.5 Il Broker gestirà per conto del Cliente i con<strong>tra</strong>tti presentati dallo stesso Broker e accettati<br />
dall'Impresa e dal Cliente, sempreché il Cliente gli abbia conferito l'incarico e fintanto<br />
che tale incarico resti in vigore.<br />
1.6 Salvo quanto previsto al successivo punto 1.8, qualora il Broker abbia ricevuto incarico<br />
scritto non esplorativo dal Cliente, l'Impresa sarà impegnata a non rilasciare quotazioni<br />
ad altri Broker o al Cliente stesso, su affari già quotati al Broker, senza aver avvisato<br />
quest'ultimo.<br />
1.7 E' fatto obbligo al Broker <strong>di</strong> comunicare all'Impresa l'eventuale revoca dell'incarico a lui<br />
formulata dal Cliente, nonché ogni variazione del suo rapporto con il Cliente che possa<br />
essere <strong>di</strong> interesse dell'Impresa.<br />
….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti….
1.8 Qualora il Cliente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data<br />
successiva, l'Impresa ne darà comunicazione al primo Broker e il primo incarico si<br />
considererà automaticamente privo <strong>di</strong> effetto nei confronti dell'Impresa a prescindere da<br />
qualsivoglia eventuale controversia <strong>tra</strong> il Cliente ed il/i Brokers o <strong>tra</strong> questi ultimi. In tale<br />
caso troverà applicazione l'articolo 5.4.<br />
2. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEGLI AFFARI<br />
2.1 Le proposte <strong>di</strong> assicurazione con gli eventuali questionari dovranno essere presentate<br />
compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal Cliente soprattutto al fine <strong>di</strong> un'esatta<br />
in<strong>di</strong>viduazione e classificazione del rischio.<br />
2.2 Quando non sia richiesta la compilazione <strong>di</strong> appositi documenti, ogni elemento utile per<br />
l'esatta rappresentazione del rischio dovrà essere comunque fornito dal Broker in modo<br />
chiaro e univoco e con i mezzi più idonei. Anche in questo caso, come pure<br />
nell'eventualità che vengano forniti dallo stesso dati complementari a quelli contenuti nei<br />
documenti <strong>di</strong> cui al punto 2.1, saranno applicabili le <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 1892 e 1893<br />
c.c..<br />
2.3 L’Impresa confermerà per iscritto al Broker l’accettazione del rischio e la quota<br />
sottoscritta.<br />
2.4 L’Impresa <strong>tra</strong>smetterà tutte le comunicazioni destinate agli Assicurati e relative ai<br />
con<strong>tra</strong>tti conclusi con l’interme<strong>di</strong>azione del Broker unicamente <strong>tra</strong>mite quest’ultimo, a<br />
con<strong>di</strong>zione che il Cliente ne abbia conferito al Broker incarico espresso e non gliel’abbia<br />
revocato o il Broker non vi abbia rinunciato, salvo i casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdette <strong>di</strong> con<strong>tra</strong>tti ed i casi <strong>di</strong><br />
necessità, per i quali comunque dovrà essere inviata contestualmente al Broker copia<br />
della comunicazione.<br />
Le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Cliente, si<br />
intenderanno come fatte dal Cliente stesso. In caso <strong>di</strong> comunicazioni fatte all’Impresa<br />
<strong>di</strong>rettamente dal Cliente e con<strong>tra</strong>stanti con quelle fatte dal Broker, si intenderanno<br />
prevalenti le comunicazioni del Cliente.<br />
Ferma restando l’inesistenza <strong>di</strong> qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker,<br />
le comunicazioni relative all’Impresa fatte dal Cliente al Broker si intendono come fatte<br />
all’Impresa stessa.<br />
Il Broker è obbligato ad inol<strong>tra</strong>re imme<strong>di</strong>atamente per iscritto all’Impresa ogni<br />
comunicazione, denuncia <strong>di</strong> sinistro, reclamo o al<strong>tra</strong> notizia interessante l’Impresa che gli<br />
verrà <strong>tra</strong>smessa dal Cliente in relazione ai con<strong>tra</strong>tti <strong>di</strong> cui sopra.<br />
Il Broker è responsabile dell’eventuale pregiu<strong>di</strong>zio derivante all’<strong>impresa</strong> dal ritardo o<br />
dall’omissione della suddetta comunicazione.<br />
2.5 I documenti con<strong>tra</strong>ttuali dovranno essere sottoscritti dall’Impresa. Il Broker curerà che il<br />
Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonchè al pagamento <strong>dei</strong> relativi premi.<br />
Il Broker eserciterà la sua <strong>di</strong>ligenza professionale per accertare l’autenticità delle firme<br />
apposte sui documenti con<strong>tra</strong>ttuali nonchè dell’esattezza della data <strong>di</strong> perfezionamento<br />
e/o <strong>di</strong> pagamento del premio in<strong>di</strong>cata nei documenti stessi.<br />
….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 2
2.6 Le polizze e le appen<strong>di</strong>ci regolarmente perfezionate o incassate, dovranno essere<br />
restituite all’Impresa entro ... giorni dal perfezionamento o dall'incasso.<br />
Le polizze, le appen<strong>di</strong>ci e le quietanze, in caso <strong>di</strong> mancato perfezionamento o incasso,<br />
dovranno essere restituite all’Impresa entro ... giorni dalla rispettiva emissione.<br />
2.7 Nel caso <strong>di</strong> polizze ripartite in coassicurazione nelle quali l’Impresa non sia delegataria, e<br />
semprechè la polizza sia stata firmata dalla delegataria stessa, il Broker potrà, per conto<br />
dell’Impresa, sottoscrivere i documenti relativi al con<strong>tra</strong>tto già concluso, semprechè<br />
l’Impresa abbia manifestato in forma scritta la propria accettazione ai sensi del<br />
precedente punto 2.3.<br />
Il Broker è altresì autorizzato a sottoscrivere per conto dell’Impresa, sia essa Delegataria<br />
o Coassicuratrice, utilizzando a tal fine gli stampati forniti dall’Impresa (o dalla<br />
Delegataria):<br />
• i certificati <strong>di</strong> applicazione a polizze in abbonamento o aperte nonché le appen<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
regolazione premi;<br />
• i certificati o le polizze per viaggi singoli, alla con<strong>di</strong>zione essenziale che i termini <strong>di</strong><br />
copertura siano stati preventivamente accettati in forma scritta dall’Impresa ai sensi<br />
del precedente punto 2.3.<br />
Le sottoscrizioni per conto dell’Impresa saranno apposte dal Broker sotto la <strong>di</strong>citura:<br />
(Denominazione Sociale dell’Impresa)<br />
per delega speciale<br />
(Ditta e firma del Broker)<br />
2.8 Nel momento in cui il Cliente effettui il pagamento <strong>dei</strong> premi al Broker, il pagamento<br />
stesso sarà considerato, ai fini <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 1901 c.c., come effettuato<br />
all’Impresa.<br />
Il Broker dovrà dare comunicazione scritta all’Impresa dell’avvenuto incasso entro 2<br />
(due) giorni lavorativi dall’incasso stesso.<br />
2.9 L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, salvo che<br />
in polizza non sia fissata una decorrenza successiva o sia espressamente convenuta una<br />
deroga all’art. 1901 c.c..<br />
2.10 Qualora il Broker richieda una specifica data e/o ora <strong>di</strong> effettivo inizio della garanzia<br />
assicurativa <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> cui al punto 2.9, queste dovranno essere concordate con<br />
l’Impresa a mezzo <strong>di</strong> scambio <strong>di</strong> fax o telex (o altri mezzi concordemente ritenuti idonei<br />
ed aventi data oggettivamente certa) antecedente alla data e/o all’ora <strong>di</strong> inizio della<br />
garanzia.<br />
In questo caso la data e/o l’ora concordata sarà quella <strong>di</strong> effettivo inizio della garanzia<br />
anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti con<strong>tra</strong>ttuali ed<br />
anche se, in deroga all’art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato<br />
corrisposto dal Cliente.<br />
….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 3
Nell’eventualità che non vengano perfezionati i relativi documenti con<strong>tra</strong>ttuali, il Broker<br />
sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Cliente, <strong>di</strong> una somma pari al<br />
rateo <strong>di</strong> premio relativo al periodo intercorso <strong>tra</strong> la data <strong>di</strong> inizio della garanzia e quella <strong>di</strong><br />
comunicazione <strong>di</strong> annullamento della medesima. In caso <strong>di</strong> polizze a viaggio sarà dovuto<br />
l’intero premio pattuito. Sono comunque dovute le imposte già corrisposte.<br />
2.11 Il Broker, fermo l’obbligo del Cliente, si <strong>di</strong>chiara in ogni caso debitore in proprio verso<br />
l’Impresa degli importi comunicati ai sensi del precedente punto 2.8, anche se da lui non<br />
materialmente incassati dal Cliente, e si impegna a corrisponderli all’Impresa nei mo<strong>di</strong> e<br />
nei termini in<strong>di</strong>cati all’art. 4.<br />
Qualora il Broker provveda a qualsiasi anticipo <strong>di</strong> premi per conto del Cliente, dovrà<br />
darne espressa comunicazione all’Impresa. E’ tuttavia facoltà dell’Impresa <strong>di</strong> notificare al<br />
Broker il rifiuto <strong>di</strong> accettare la sostituzione nel pagamento, a partire dalla prima<br />
successiva scadenza, informando nel contempo il Broker circa le relative motivazioni.<br />
2.12 Nel caso in cui il rischio sottoscritto venga ripartito <strong>tra</strong> più Imprese, in polizza verrà<br />
inserita la seguente clausola <strong>di</strong> delega:<br />
Rapporti <strong>tra</strong> Con<strong>tra</strong>ente/Assicurato, Broker, Società delegataria e Coassicuratrici<br />
“Il Con<strong>tra</strong>ente <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> avere affidato la gestione del presente con<strong>tra</strong>tto al Broker ......<br />
e gli Assicuratori hanno convenuto <strong>di</strong> affidarne la delega alla ...... (Società).<br />
Di conseguenza tutti i <strong>rapporti</strong> inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per<br />
conto del Con<strong>tra</strong>ente dal Broker il quale <strong>tra</strong>tterà con la Società delegataria,<br />
informandone le Società coassicuratrici.<br />
Queste saranno tenute a riconoscere come vali<strong>di</strong> ed efficaci anche nei propri confronti<br />
tutti gli atti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune.<br />
Il pagamento del premio sarà effettuato dal Con<strong>tra</strong>ente al Broker, che provvederà alla<br />
ripartizione <strong>tra</strong> i Coassicuratori; ai fini dell’art. 1901 c.c. tale pagamento avrà efficacia<br />
liberatoria per il Con<strong>tra</strong>ente.<br />
Ognuna delle Società sottoscrittrici concorrerà al pagamento <strong>dei</strong> risarcimenti liquidati in<br />
proporzione della quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa,<br />
non implicando il rapporto <strong>di</strong> coassicurazione alcuna responsabilità solidale.<br />
Le quote <strong>di</strong> indennizzo o <strong>di</strong> rimborso <strong>di</strong> premio saranno versate da ogni singola Società<br />
coassicuratrice al Broker che provvederà al <strong>tra</strong>sferimento degli importi all’Assicurato; il<br />
pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per le Società.<br />
Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Con<strong>tra</strong>ente, alla Società,<br />
si intenderà come fatta dal Con<strong>tra</strong>ente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal<br />
Con<strong>tra</strong>ente al Broker si intenderà come fatta alla Società. Il Broker è tenuto ad inol<strong>tra</strong>re<br />
imme<strong>di</strong>tamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall’al<strong>tra</strong> Parte.<br />
….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 4
2.13 Qualora il rischio sia sottoscritto da un’unica Impresa, in polizza verrà inserita la<br />
seguente clausola:<br />
Rapporti <strong>tra</strong> Con<strong>tra</strong>ente/Assicurato, Broker e Società<br />
“Il Con<strong>tra</strong>ente <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> avere affidato la gestione del presente con<strong>tra</strong>tto al Broker<br />
............ e <strong>di</strong> conseguenza tutti i <strong>rapporti</strong> inerenti alla presente assicurazione saranno<br />
svolti per conto del Con<strong>tra</strong>ente dal Broker.<br />
Il pagamento del premio sarà effettuato dal Con<strong>tra</strong>ente al Broker; ai fini dell’art. 1901<br />
c.c. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per il Con<strong>tra</strong>ente.<br />
Le quote <strong>di</strong> indennizzo o <strong>di</strong> rimborso <strong>di</strong> premio saranno versate dalla Società al Broker<br />
che provvederà al <strong>tra</strong>sferimento degli importi all’Assicurato; il pagamento al Broker<br />
avrà afficacia liberatoria per la Società.<br />
Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Con<strong>tra</strong>ente, alla Società,<br />
si intenderà come fatta dal Con<strong>tra</strong>ente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal<br />
Con<strong>tra</strong>ente al Broker si intenderà come fatta alla Società.<br />
Il Broker è tenuto ad inol<strong>tra</strong>re imme<strong>di</strong>atamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni<br />
ricevute dall’al<strong>tra</strong> Parte.<br />
3. NORME RELATIVE AI SINISTRI<br />
3.1 In caso <strong>di</strong> sinistro il Broker informerà tempestivamente l’Impresa. Ricevuta la denuncia<br />
<strong>di</strong> un sinistro, l’Impresa delegataria (o sottoscrittrice unica della polizza) comunicherà al<br />
Broker il proprio numero <strong>di</strong> repertorio nonchè, ove necessario, il nome e l’in<strong>di</strong>rizzo del<br />
perito incaricato.<br />
Il Broker, se incaricato dal Cliente della <strong>tra</strong>ttazione del sinistro, curerà per conto dello<br />
stesso tutti i <strong>rapporti</strong> con l’Impresa delegataria (o sottoscrittrice unica della polizza) e/o<br />
con il Perito e il Liquidatore da questa nominati, raccogliendo la documentazione <strong>di</strong> rito<br />
ed ogni altro documento richiesto.<br />
Resta riservata all’Impresa delegataria (o sottoscrittrice unica della polizza) la gestione <strong>di</strong><br />
tutti i <strong>rapporti</strong> con gli enti vincolatari.<br />
3.2 Il Broker provvederà alla <strong>di</strong>stribuzione della documentazione liquidatoria del sinistro ai<br />
Coassicuratori, curando altresì la raccolta della firma sull’atto <strong>di</strong> quietanza da parte del<br />
beneficiario.<br />
3.3 L’Impresa accre<strong>di</strong>terà al Broker l’indennizzo dovuto, previa rimessa della quietanza<br />
sottoscritta dal beneficiario e dal Broker, limitatamente ai casi in cui:<br />
a) la polizza sulla quale viene richiesta indennità assicurativa contenga la Clausola<br />
“Rapporti <strong>tra</strong> Con<strong>tra</strong>ente/Assicurato, Broker, Società (delegataria e Coassicuratrici<br />
eventuali) nel testo in<strong>di</strong>cato al precedente punto 2.12 o 2.13 o analoga clausola <strong>di</strong><br />
delega che preveda l’effetto liberatorio per l’Impresa che versa l’indennizzo al Broker<br />
….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 5
ovvero,<br />
b) in assenza <strong>di</strong> tale clausola <strong>di</strong> delega vi sia formale richiesta del beneficiario contenuta<br />
nella quietanza o in al<strong>tra</strong> documentazione.<br />
3.4 In caso <strong>di</strong> polizza ripartita in coassicurazione il Broker recupererà dai Coassicuratori,<br />
oltre all’indennizzo, la rispettiva quota <strong>di</strong> spese della Delegataria e provvederà ad<br />
accre<strong>di</strong>tarla alla stessa.<br />
4. ASPETTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI<br />
4.1 Il Broker dovrà tenere, corredata <strong>dei</strong> necessari riferimenti, regolare regis<strong>tra</strong>zione<br />
giornaliera <strong>di</strong> ogni operazione contabile e amminis<strong>tra</strong>tiva interessante l'Impresa su libri o<br />
registri o supporti meccanografici che dovranno essere esibiti all'Impresa <strong>di</strong>etro sua<br />
richiesta in qualsiasi momento.<br />
Il Broker deve comunicare all'Impresa il luogo <strong>di</strong> tenuta <strong>dei</strong> suddetti documenti o<br />
supporti.<br />
4.2 Alla fine <strong>di</strong> ogni mese il Broker deve provvedere alla chiusura amminis<strong>tra</strong>tiva e<br />
contabile.<br />
Entro il giorno ...... del mese successivo, egli deve inviare all’Impresa gli es<strong>tra</strong>tti-conto <strong>di</strong><br />
tutti i movimenti contabili <strong>di</strong> interesse dell’Impresa stessa relativi ai premi incassati nel<br />
mese <strong>di</strong> riferimento, alle provvigioni afferenti a tali premi, ai sinistri pagati nei termini <strong>di</strong><br />
cui al precedente punto 3.3 per i quali esista quietanza firmata dall’Assicurato e alle spese<br />
<strong>di</strong> cui al precedente punto 3.4.<br />
4.3 Entro lo stesso termine <strong>di</strong> cui al punto 4.2 il Broker - che si riconosce semplice<br />
depositario delle somme <strong>di</strong> spettanza dell’Impresa - rimetterà all’Impresa stessa il saldo<br />
attivo <strong>di</strong> sua spettanza, a mezzo... .<br />
In caso <strong>di</strong> saldo a debito dell’Impresa, la stessa, verificata l’esattezza dell’es<strong>tra</strong>tto conto,<br />
deve rimettere al Broker tale saldo entro ..... giorni dal ricevimento dell’es<strong>tra</strong>tto conto<br />
stesso.<br />
5. PROVVIGIONI<br />
5.1 Per i con<strong>tra</strong>tti interme<strong>di</strong>ati dal Broker, il Broker stesso verrà compensato con provvigioni<br />
comprensive <strong>di</strong> eventuali ristorni a terzi, nella misura fissata nell’allegata tabella che<br />
forma parte integrante della presente lettera, a valere sui premi che l’Impresa avrà<br />
effettivamente incassato.<br />
Qualora l’Impresa dovesse recuperare il premio a mezzo <strong>dei</strong> propri uffici, al Broker<br />
spetteranno le suddette provvigioni al netto delle spese sostenute dall’Impresa per il<br />
recupero del premio.<br />
….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 6
5.2 Ferma l'ipotesi prevista al punto 5.4, qualora il Broker riceva dal Cliente incarico ad<br />
amminis<strong>tra</strong>re polizze già in corso con l'Impresa, nessun compenso gli sarà dovuto per tali<br />
polizze da parte dell'Impresa, salvo <strong>di</strong>verso specifico accordo.<br />
5.3 Qualora un Cliente revochi l'incarico al Broker, senza affidarne un altro ad altro Broker,<br />
al Broker stesso non sarà dovuta alcuna provvigione per i premi delle annualità<br />
successive a quelle in corso al momento della cessazione dell'incarico.<br />
Saranno invece dovute, ad avvenuto incasso, le provvigioni sugli eventuali premi arre<strong>tra</strong>ti<br />
nonché, relativamente al periodo assicurativo in corso, sulle rate a scadere a pagamento<br />
frazionato e sulle regolazioni <strong>di</strong> premi a consuntivo.<br />
5.4 Nel caso <strong>di</strong> passaggio dell'incarico da un Broker ad un altro, al Broker cessante<br />
competono, salvo <strong>di</strong>versi accor<strong>di</strong> fra le tre parti:<br />
a) le provvigioni maturate sui con<strong>tra</strong>tti annuali conclusi o sui con<strong>tra</strong>tti in corso la cui data<br />
<strong>di</strong> rinnovo cada entro la data <strong>di</strong> scadenza del suo incarico.<br />
b) Le provvigioni maturate sui con<strong>tra</strong>tti poliennali in corso, limitatamente al premio la<br />
cui scadenza annua cada entro la data <strong>di</strong> scadenza del suo incarico.<br />
c) Le provvigioni sui premi <strong>di</strong> regolazione e/o conguaglio <strong>di</strong> premi anticipati da lui<br />
incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, <strong>di</strong> cui abbia incassato la prima rata.<br />
Ai fini <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato ai punti a) e b) in caso <strong>di</strong> polizze scadenti lo stesso giorno in cui<br />
scade l'incarico del Broker cessante, le provvigioni spettano al Broker suben<strong>tra</strong>nte.<br />
Spettano comunque al Broker cessante, con incarico <strong>di</strong>s<strong>di</strong>cibile ad nutum o senza incarico<br />
scritto, le provvigioni relative ai premi <strong>dei</strong> con<strong>tra</strong>tti annuali tacitamente rinnovati o <strong>dei</strong><br />
con<strong>tra</strong>tti poliennali, da lui gestiti, scadenti nei trenta giorni successivi alla data della<br />
notifica della <strong>di</strong>sdetta dell'incarico o <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> <strong>tra</strong>sferimento dell'amminis<strong>tra</strong>zione del<br />
con<strong>tra</strong>tto all'altro Broker.<br />
La clausola <strong>di</strong> delega <strong>di</strong> cui ai precedenti punti 2.12 o 2.13, eventualmente riportata nelle<br />
polizze interessate dal passaggio dell'incarico da un Broker all'altro, può essere<br />
mo<strong>di</strong>ficata, su richiesta del Cliente, dalla data <strong>di</strong> decorrenza dell'incarico del Broker<br />
suben<strong>tra</strong>nte, senza il consenso del Broker cessante.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente punto 5.4 si applicano solo nel caso in cui le stesse<br />
operino nei confronti sia del <strong>broker</strong> cessante che <strong>di</strong> quello suben<strong>tra</strong>nte.<br />
5.5 Nell'ipotesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta della presente lettera ai sensi dell'articolo 6, spetteranno al Broker<br />
le provvigioni pattuite su tutte le polizze, da lui fino ad allora interme<strong>di</strong>ate, fintanto che le<br />
stesse, tacita proroga e sostituzione comprese, restino in vigore ed alla con<strong>di</strong>zione<br />
essenziale che permanga l'incarico al Broker da parte del Cliente. Per tali polizze le<br />
provvigioni relative ad eventuali incrementi <strong>di</strong> premio saranno oggetto <strong>di</strong> specifica<br />
pattuizione.<br />
….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 7
Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente punto 5.5 non si applicano nelle ipotesi <strong>di</strong> risoluzione<br />
della presente intesa:<br />
• nel caso in cui venga meno l'iscrizione del Broker all'Albo <strong>dei</strong> Me<strong>di</strong>atori;<br />
• per inadempimento del Broker.<br />
5.6 Qualora l’Impresa dovesse restituire al Cliente in tutto o in parte il premio pagato, il<br />
Broker sarà tenuto a restituire a sua volta all’Impresa la provvigione percepita<br />
sull’ammontare del premio restituito.<br />
Questa <strong>di</strong>sposizione non si applica nei casi <strong>di</strong> rimborso <strong>di</strong> premi per effetto dell’eventuale<br />
partecipazione agli utili, ovvero <strong>di</strong> altri casi <strong>di</strong> rimborsi <strong>di</strong> premio (quali soste delle navi<br />
in porto) calcolati al netto delle provvigioni.<br />
6. TERMINI DI VALIDITÀ - DISDETTA - EFFETTI<br />
6.1 La presente lettera è a tempo indeterminato e potrà essere <strong>di</strong>sdettata da una delle parti in<br />
qualunque momento, a mezzo lettera raccomandata con preavviso <strong>di</strong> almeno ...... giorni.<br />
La presente lettera, inoltre, si intenderà risolta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ad ogni effetto e con decorrenza<br />
imme<strong>di</strong>ata nel caso che, per qualunque motivo, venga meno l'iscrizione del Broker<br />
all'Albo <strong>dei</strong> me<strong>di</strong>atori <strong>di</strong> assicurazione e riassicurazione <strong>di</strong> cui alla legge 792/84.<br />
6.2 In tali casi il Broker sarà tenuto a restituire imme<strong>di</strong>atamente all’Impresa tutto il materiale<br />
<strong>di</strong> pertinenza dell’Impresa stessa, eventualmente in suo possesso.<br />
Fermo quanto previsto al punto 5.5 sarà comunque consentito al Broker, limitatamente ai<br />
con<strong>tra</strong>tti in essere ed a con<strong>di</strong>zione che permanga l’incarico del Cliente, <strong>di</strong> continuare la<br />
gestione del con<strong>tra</strong>tto per conto del Cliente stesso nelle forme e nei mo<strong>di</strong> che saranno<br />
concordati con l’Impresa.<br />
6.3 Pur se non necessario, resta espressamente confermato che la risoluzione della presente<br />
lettera non darà luogo, da parte dell'Impresa nei confronti del Broker, ad alcun obbligo <strong>di</strong><br />
indennizzo, neanche per rimborso spese od altro titolo o causa.<br />
7. NORME REGOLANTI LE CONTROVERSIE<br />
7.1 Per qualsivoglia contestazione circa l’interpretazione ed esecuzione della presente lettera<br />
le parti stabiliscono la competenza in via esclusiva del Foro della sede dell’Impresa<br />
ovvero, qualora la vertenza coinvolga più Imprese in funzione del rapporto <strong>di</strong><br />
coassicurazione, la sede dell’Impresa delegataria.<br />
In alternativa all’art. 7.1 potrà essere applicata la clausola arbi<strong>tra</strong>le allegata.<br />
Con l'accettazione <strong>di</strong> en<strong>tra</strong>mbe le Parti della presente lettera, me<strong>di</strong>ante scambio <strong>di</strong> corrispondenza<br />
commerciale, si intendono annullati eventuali precedenti altri accor<strong>di</strong> incompatibili con la stessa.<br />
….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti…. 8
ARBITRATO<br />
CLAUSOLA EVENTUALE<br />
Ogni controversia relativa alla presente lettera, sarà demandata a due arbitri irrituali, da nominarsi<br />
per iscritto, uno da ciascuna Parte, entro venti giorni dalla data della richiesta fattane da una parte a<br />
mezzo lettera raccomandata.<br />
I due arbitri, entro <strong>di</strong>eci giorni dall'avvenuta nomina, dovranno eleggere per iscritto un terzo arbitro,<br />
che sarà chiamato a pronunciarsi soltanto in relazione ai punti sui quali i primi due non riescano a<br />
raggiungere l'accordo.<br />
Se una parte non provvederà alla nomina del proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nomineranno<br />
il terzo nei termini e mo<strong>di</strong> sopra previsti, la parte più <strong>di</strong>ligente potrà farli nominare<br />
.............................................................<br />
Gli arbitri sono <strong>di</strong>spensati da ogni formalità procedurale e decidono a maggioranza.<br />
Le pronunce degli arbitri saranno obbligatorie per le parti, senza facoltà <strong>di</strong> impugnativa se non nel<br />
caso <strong>di</strong> dolo, salva comunque la rettifica degli eventuali errori <strong>di</strong> calcolo.<br />
Le pronunce dovranno essere emesse entro sessanta giorni dalla data <strong>di</strong> elezione del terzo arbitro;<br />
qualora gli arbitri non dovessero rispettare detto termine e non venisse loro concessa proroga dalle<br />
stesse parti, essi po<strong>tra</strong>nno essere considerati decaduti con conseguente nomina <strong>di</strong> altri in loro vece.<br />
Ciascuna delle parti sopporterà le spese del proprio arbitro, mentre quelle del terzo saranno ripartite<br />
a metà.<br />
….Testo <strong>di</strong> riferimento liberamente mo<strong>di</strong>ficabile dalle parti….