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AIAF_QUAD_2_07

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RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI<br />

<strong>QUAD</strong>ERNO<br />

20<strong>07</strong>/2<br />

PATTO DI FAMIGLIA<br />

ATTI DI<br />

DESTINAZIONE<br />

TRUST<br />

WWW.<strong>AIAF</strong>-AVVOCATI.IT


PATTO DI FAMIGLIA<br />

ATTI DI DESTINAZIONE<br />

TRUST<br />

Documentazione raccolta<br />

a cura dello STUDIO LEGALE PINI, Milano<br />

<strong>QUAD</strong>ERNO<br />

20<strong>07</strong>/2<br />

SUPPLEMENTO AL N° 3/20<strong>07</strong><br />

DI <strong>AIAF</strong> RIVISTA<br />

ANNO XII<br />

NUOVA SERIE <strong>QUAD</strong>RIMESTRALE<br />

Redazione<br />

GALLERIA BUENOS AIRES 1,<br />

20124 MILANO<br />

TEL. E FAX 02.29535945<br />

EMAIL: RIVISTA@<strong>AIAF</strong>-AVVOCATI.IT<br />

WEB: WWW.<strong>AIAF</strong>-AVVOCATI.IT<br />

Direttore responsabile<br />

MILENA PINI<br />

Stampa<br />

TIPOGRAFIA QUATRINI A. & FIGLI SNC<br />

V. DELL’ARTIGIANATO SNC, VITERBO


AVVERTENZE<br />

Gli Autori dei testi pubblicati, avendo collaborato<br />

con l’<strong>AIAF</strong> al fine di sostenere la Sua attività associativa,<br />

di promozione culturale e formativa nel<br />

campo del diritto di famiglia e minorile, hanno autorizzato<br />

l’<strong>AIAF</strong> all’utilizzo del loro contributo, a<br />

mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto,<br />

compreso cd-rom o altri supporti elettronici, senza<br />

richiedere alcun corrispettivo e con rinuncia a<br />

richiedere e percepire da parte della stessa Associazione,<br />

i diritti di autore conseguenti all’eventuale<br />

pubblicazione, utilizzazione economica, distribuzione<br />

e commercializzazione, a mezzo stampa o<br />

altro tipo di supporto elettromagnetico.<br />

Conseguentemente, l’<strong>AIAF</strong> a tutela degli Autori e<br />

dei loro elaborati, comunica ad ogni effetto di legge,<br />

che l’utilizzo del materiale che viene messo a<br />

disposizione dell’Utente è permesso solamente per<br />

scopi personali e privati, e ne è vietata la riproduzione<br />

anche parziale.<br />

In caso di violazione di tale divieto, <strong>AIAF</strong> e i singoli<br />

Autori si riservano il diritto di agire in sede giudiziaria<br />

per il risarcimento dei danni subiti.


_1. IL PATTO DI FAMIGLIA_<br />

9 Dalla successione anomala per contratto al patto di famiglia.<br />

Lisia Carota<br />

21 Struttura e patologia del patto di famiglia.<br />

Francesco Delfini<br />

LEGISLAZIONE<br />

SOMMARIO<br />

37 Legge 14 febbraio 2006, n. 55. Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.<br />

39 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 20<strong>07</strong>), art. 78.<br />

_2. GLI ATTI DI DESTINAZIONE_<br />

43 Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e gli attuali orientamenti.<br />

Milena Pini<br />

LEGISLAZIONE<br />

49 Legge 23 febbraio 2006, n. 51. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge<br />

30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti<br />

disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.<br />

Art. 39-novies (Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini<br />

meritevoli di tutela).<br />

50 Agenzia del territorio. Circolare 7 agosto 2006, n. 5. Art. 2645-ter del codice civile - Trascrivibilità<br />

degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela - Modalità di attuazione<br />

della pubblicità immobiliare.<br />

54 Legge 24 novembre 2006, n. 286. Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge<br />

3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.<br />

(istituzione dell’imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione)<br />

56 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 20<strong>07</strong>), art. 77.<br />

57 Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Testo unico delle disposizioni concernenti<br />

l’imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni.<br />

GIURISPRUDENZA<br />

83 Trib. Reggio Emilia, sez. I civ., decreto 23.3.20<strong>07</strong>.<br />

90 Trib. Reggio Emilia, sez. I civ., decreto 4.12.2006<br />

91 Trib. Trieste, Ufficio del giudice tavolare, decreto 7.4.06<br />

_3. IL TRUST_<br />

97 L’applicazione del trust nell’ambito del diritto di famiglia<br />

Milena Pini<br />

LEGISLAZIONE<br />

105 Convenzione adottata a L’Aja il 1° luglio 1985, relativa alla legge sui “trusts” ed al loro<br />

riconoscimento<br />

111 Legge 16 ottobre 1989, n. 364. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge<br />

applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985<br />

112 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza<br />

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e<br />

commerciale<br />

3


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

4


SOMMARIO<br />

114 Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Circolare 6 agosto<br />

20<strong>07</strong>, n. 48/E. Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle<br />

imposte indirette<br />

127 Agenzia delle Entrate. Risoluzione 4 ottobre 20<strong>07</strong>, n. 278 E. Soggettività passiva del trust<br />

all’imposta sul reddito delle società (Trust di scopo istituito a vantaggio di soggetto disabile<br />

per assicurare la necessaria assistenza).<br />

129 Decreto Legislativo 21 novembre 20<strong>07</strong>, n. 231. “Attuazione della direttiva 2005/60/CE<br />

concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei<br />

proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva<br />

2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione “<br />

130 Disegno di Legge n. 1234 (presentato al Senato in data 28 dicembre 2006). Istituzione del<br />

trust di diritto italiano, in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione adottata a L’Aja il<br />

1º luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364<br />

GIURISPRUDENZA<br />

a) Applicazione del trust nell’ambito della separazione e del divorzio<br />

135 Trib. Milano, verbale di separazione consensuale e decreto di omologa, 7.6.06<br />

140 Trib. Pordenone, verbale di separazione consensuale e decreto di omologa, 20.12.05<br />

142 Trib. Milano, verbale di separazione consensuale e decreto di omologa, 23.2.2005<br />

142 Trib. Milano, sentenza 20.10.02<br />

b) Applicazione del trust a tutela della persona incapace e del minore<br />

149 Trib. Genova, G.T., decreto 14.3.06<br />

151 Trib. Modena, G.T., decreto 11.8.05<br />

153 Trib. Firenze, G.T., decreto 8.4.04<br />

158 Trib. Bologna, G.T., decreto 3.12.03<br />

159 Trib. Perugia, G.T., decreto 16.4.02<br />

161 Trib. Bologna, decreto 8.4.2000<br />

c) Riconoscimento ed effetti del trust<br />

162 Trib. Trieste, Ufficio del Giudice tavolare, decreto 19.9.20<strong>07</strong><br />

172 Trib. Reggio Emilia, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, ordinanza 14.5.<strong>07</strong><br />

181 Trib. Bologna, sentenza 20.3.06<br />

183 Trib. Trieste, Ufficio del giudice tavolare, decreto 23.9.05<br />

192 Trib. Firenze, sentenza 2.7.05<br />

198 Trib. Trento, decreto tavolare 20.7.04<br />

202 Trib. Bologna, sentenza 1.10.2003, n. 4545<br />

222 Trib. Verona, decreto 8.1.03<br />

224 Trib. Pisa, decreto 22.12.01<br />

5


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

6


IL PATTO DI FAMIGLIA<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

7


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

8


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

DALLA SUCCESSIONE<br />

ANOMALA PER CONTRATTO<br />

AL PATTO DI FAMIGLIA<br />

_LISIA CAROTA<br />

_PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO, FACOLTÀ DI ECONOMIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO, PESCARA<br />

SOMMARIO: 1. Le ragioni del patto di famiglia. - 2. I problemi. - 3. Lo stato dell’arte prima della<br />

novella del codice civile: la prospettiva storica come utile/necessaria chiave interpretativa del nuovo<br />

istituto.<br />

1. LE RAGIONI DEL PATTO DI FAMIGLIA.<br />

L’esigenza di impedire il disgregarsi dell’impresa nel momento del passaggio<br />

generazionale non è solo un’esigenza individuale o, più esatt amente, endofamiliare,<br />

ma è intrisa di evidenti implicazioni sociali: alla preoccupazione dell’imprenditore,<br />

che non vuole vedere disperse le fortune familiari necessariamente<br />

legate alle sue capacità ed ai suoi criteri di gestione, ed al coincidente interesse<br />

dei suoi stessi successori ad evitare la perdita della ricchezza familiare, si sovrappone<br />

infatt i un più generale bisogno di assicurare la sopravvivenza dell’impresa<br />

e, conseguentemente, di facilitarne la successione 1 . Viene, in altri termini, in considerazione<br />

che “l’impresa non costituisce mai un fatt o meramente individuale,<br />

ma comporta sempre valori sociali: occupazionali, tecnologici, culturali, ecc.” 2 .<br />

La sua continuità, pertanto, rappresenta un valore da preservare per molte valide<br />

ragioni.<br />

Il lavoro riproduce, con alcune modificazioni e l’aggiunta di note, la relazione tenuta nell’incontro<br />

di studi su “La trasmissione dell’impresa di famiglia”, svoltosi a Pescara il 2 marzo 20<strong>07</strong>.<br />

L’<strong>AIAF</strong> ringrazia l’Autore per l’autorizzazione alla pubblicazione del saggio nel presente<br />

Quaderno.<br />

1 Sottolinea che la finalità della proficua continuazione dell'attività produttiva è interesse proprio<br />

dell’imprenditore (per ragioni di ordine economico-familiare ed anche per quel fenomeno<br />

di identificazione, sotto il profilo psicologico, dell'imprenditore con la propria impresa) ed<br />

al tempo stesso interesse generale, Ieva, Il profilo giuridico della trasmissione dell'attività imprenditoriale<br />

in funzione successoria: i limiti all'autonomia, in Riv. not., 2000, p. 1345 s.<br />

2 Sono parole di Schlesinger, Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria,<br />

in Aa. Vv., La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del<br />

sistema successorio, Padova, 1995, p. 137.<br />

9


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

A questa sfaccett ata esigenza il nostro ordinamento ha recentemente dato rilievo<br />

3 prevedendo un nuovo istituto, il patt o di famiglia 4 , ideato proprio per<br />

corrispondere ad essa.<br />

La nuova fi gura è stata infatt i concepita per evitare che la pianifi cazione della<br />

successione da parte del titolare di un’att ività economica (gestita individualmente,<br />

ovvero att raverso una strutt ura societaria), fi nalizzata alla conservazione<br />

dell’integrità del complesso produtt ivo nel passaggio da una generazione all’altra,<br />

possa essere vanifi cata dall’operare delle comuni regole successorie; dall’operare,<br />

in particolare, del principio secondo cui le att ribuzioni liberali fatt e in vita<br />

da un soggett o vengono nuovamente in considerazione alla sua morte (dovendo<br />

essere calcolate in sede di riunione fi tt izia: art. 556 c.c.) e sono passibili di essere<br />

ridott e quando risultino lesi i diritt i riservati ai legitt imari (art. 555 c.c.).<br />

È ben vero che l’ordinamento consentiva già a chi lo desiderasse di accedere<br />

al risultato di predefi nire la propria successione att raverso l’utilizzazione dello<br />

schema causale della donazione; ma il patt o di famiglia att ribuisce all’imprenditore<br />

l’ulteriore prerogativa di ott enere una pre-defi nizione stabile del proprio<br />

quadro successorio e si caratt erizza proprio per questo: relativamente alle<br />

att ribuzioni eff ett uate per suo tramite, infatt i, collazione e riduzione risultano<br />

3 Una forte sollecitazione in questo senso proviene nel corso degli anni novanta anche<br />

dall’Unione Europea: con la Raccomandazione del 7 dicembre 1994 (94/1069/CE) sulla<br />

successione nelle piccole e medie imprese e con la successiva Comunicazione del 28 marzo<br />

1998 (98/C 93/02) relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, la Commissione<br />

CE invitava infatti gli Stati membri a rendere più razionali ed efficienti le norme che regolano<br />

il c.d. passaggio generazionale delle imprese di piccole e medie dimensioni alla morte<br />

dell’imprenditore avendo accertato che “ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate<br />

a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione”<br />

e che “tali liquidazioni hanno ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese<br />

nonché sui loro creditori e lavoratori”. Così si legge nella Raccomandazione del 1994, mentre<br />

dalla Comunicazione che ne contiene la motivazione si apprende che circa il 10% delle<br />

dichiarazioni di fallimento che si verificano all’interno della comunità europea è causato da<br />

successioni mal gestite. Nella successiva Comunicazione del 28 marzo 1998 (98/C 93/02).,<br />

che indica la trasmissione dell’impresa come la terza fase cruciale nel ciclo di vita dell’impresa<br />

(dopo la creazione e la crescita) e ribadisce i rischi per i posti di lavoro nel momento<br />

in cui il fondatore si ritira e passa le consegne, veniva altresì riportata una stima quantitativa<br />

del problema (attinta da L’osservatorio europeo delle PMI, quarta relazione annuale, 1996,<br />

p. 183): “Studi recenti hanno dimostrato che, nel corso dei prossimi anni, oltre 5 milioni<br />

di imprese nell’Unione europea, pari al 30% circa di tutte le imprese europee, dovranno<br />

far fronte al problema della trasmissione. Il 30% circa di esse, cioè 1,5 milioni, spariranno<br />

per insufficiente preparazione alla loro trasmissione, compromettendo 6,3 milioni di posti<br />

di lavoro circa”. Per un approfondimento sull’argomento e per ulteriori dati in ordine allo<br />

scenario attuale anche con specifico riguardo alla situazione in Italia, v. Manes, Prime considerazioni<br />

sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza<br />

familiare, in Contratto e impresa, 2006, p. 539 ss. Sulle origini e sulle motivazioni dell’azione<br />

comunitaria in questo ambito v. Calò, Le piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un<br />

diritto comunitario sulle successioni?, in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, p. 217 ss.<br />

4 Il patto di famiglia è stato inserito nel codice civile (artt. 768 bis – 768 septies) ad opera della<br />

legge 14 febbraio 2006, n. 55 (art. 2), legge che ha altresì modificato l’art. 458 c.c. prevedendo<br />

che al primo periodo di tale articolo siano premesse le parole: “Fatto salvo quanto<br />

disposto dagli artt. 768 bis e seguenti” (art. 1).<br />

10


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

espressamente escluse dall’art. 768-quater, comma 4°, c.c. 5 . Al contrario, una sistemazione<br />

att uata mediante donazione, anche nell’ipotesi – che è stata delineata<br />

come sostanzialmente coincidente 6 – di donazione in quote indivise a tutt i<br />

coloro che sarebbero legitt imari ove in quel momento si aprisse la successione e<br />

con una contestuale cessione dei diritt i a titolo oneroso da parte di alcuni donatari<br />

a colui o a coloro che sono destinati a gestire l’azienda, non eliminerebbe la<br />

possibile riconsiderazione del donatum al momento della morte del donante e la<br />

conseguente esposizione al rischio di una ridefi nizione dell’assett o successorio<br />

con quel contratt o prefi ssato.<br />

Att raverso l’espediente di donare in quote indivise, si ott iene, infatt i, indubbiamente<br />

il vantaggio di parifi care in modo stabile, e quindi insuscett ibile di variare<br />

nel tempo, il valore di ciascuna quota del donatum in rapporto alle altre,<br />

evitando così che la donazione possa essere att accata a distanza di tempo dal<br />

momento della sua conclusione per eff ett o del divaricarsi di valori inizialmente<br />

coincidenti; ma non si riesce a sott rarre la donazione stessa al sempre possibile<br />

esperimento dell’azione di riduzione da parte di eventuali legitt imari sopravvenuti<br />

che pretendessero di ott enere la propria quota di riserva e che – secondo le<br />

regole comuni – godrebbero di tutela reale, non soltanto obbligatoria. Mentre,<br />

anche sott o questo profi lo, il patt o di famiglia assicura stabilità, essendo previsto<br />

che resti defi nitivamente fi ssato il valore dell’oggett o del patt o al momento della<br />

sua stipulazione e che i legitt imari sopravvenuti possano solo chiedere ai benefi -<br />

ciari del contratt o stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma<br />

dell’art. 768-quater, aumentata degli interessi legali (art. 768-sexies).<br />

Non occorre, poi, sott olineare – perché anche questo traspare già dall’avverbio<br />

“sostanzialmente” utilizzato nel prospett are la coincidenza – che nel caso in<br />

cui si eff ett uasse una donazione in quote indivise a tutt i coloro che sarebbero legitt<br />

imari ove in quel momento si aprisse la successione con contestuale cessione<br />

dei diritt i a titolo oneroso da parte di alcuni donatari a colui o a coloro che sono<br />

destinati a gestire l’azienda, vi sarebbe un doppio trasferimento (con i costi conseguenti)<br />

che invece il ricorso al patt o di famiglia consente di evitare.<br />

Era dunque già possibile (e naturalmente è possibile ancora) utilizzare lo<br />

schema donativo con l’intento specifi co di predefi nire il proprio assett o successorio,<br />

ma con le conseguenze e quindi con i limiti che si sono evidenziati e<br />

che trovano speculare riscontro, nell’ambito mortis causa, nella disciplina della<br />

5 L’articolo in parola dispone: “Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o<br />

a riduzione”<br />

6 Delinea l’ipotesi Ieva, Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di<br />

famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori, in<br />

Riv. not., 1997, I, p. 1373, con riferimento alla originaria proposta di riforma sulla successione<br />

dei beni produttivi (che non contemplava la modifica all’art. 458 c.c.), per sottolineare<br />

l’affermazione secondo cui “la vera portata innovativa della norma non consiste in una<br />

deroga al divieto di patti successori, bensì in una disattivazione dei meccanismi di tutela<br />

che l’ordinamento ha predisposto a favore dei familiari e segnatamente la riduzione e la<br />

collazione”.<br />

11


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

divisione fatt a dal testatore (art. 734 c.c.) ed anche in quella della institutio ex re<br />

certa (art. 588, comma 2°, c.c.) e delle att ribuzioni a titolo particolare in sostituzione<br />

di legitt ima (art. 551 c.c.), ove le scelte del de cuius risultano analogamente<br />

esposte al rischio di una ridefi nizione in funzione del rispett o dei diritt i dei legitt<br />

imari 7 . La tutela dei quali, nel complessivo disegno del codice del 1942, può<br />

regredire a favore dell’autonomia privata solo se la limitazione assuma caratt ere<br />

meramente qualitativo; mai, invece, se essa pretenda di assumere caratt ere<br />

quantitativo. Né in vita, att raverso donazioni, né per il tempo successivo alla<br />

morte, att raverso disposizioni mortis causa, è infatt i consentito – secondo l’originario<br />

impianto codicistico – derogare al principio di intangibilità quantitativa<br />

della quota dei legitt imari.<br />

Sulla base del sistema conseguente all’introduzione del patt o di famiglia,<br />

è invece possibile soddisfare in via defi nitiva le ragioni dei legitt imari att uali<br />

dell’imprenditore prima della sua morte e, con riguardo ad eventuali suoi legittimari<br />

ulteriori sopravvenienti, predefi nire stabilmente le loro ragioni, irrilevante<br />

rimanendo che una valutazione ex post rispett o al momento del compimento<br />

dell’att o (quella che – secondo le regole comuni 8 – andrebbe svolta alla morte<br />

dell’imprenditore) possa far emergere un valore discordante rispett o a quello<br />

fi ssato nel patt o ed un conseguente pregiudizio di ordine quantitativo per gli<br />

stessi. Ogni ri-valutazione al momento di apertura della successione è infatt i<br />

esclusa per legge con riferimento all’oggett o del patt o: in funzione della tutela<br />

dell’unità produtt iva, la salvaguardia esistente a favore dei legitt imari, per sua<br />

natura azionabile solo nel momento in cui si apre la successione dell’imprenditore,<br />

è, cioè, preclusa a chi abbia partecipato al patt o o comunque sia dalla legge<br />

destinato a risentirne gli eff ett i (legitt imari sopravvenuti). Sicché non c’è dubbio<br />

7 All’ampia libertà di cui il testatore gode dal punto di vista qualitativo nella scelta dei beni<br />

da attribuire anche ai legittimari si contrappone, infatti, il limite quantitativo consistente nel<br />

dover comunque rispettare l’entità della parte ad essi riservata per legge per evitare che<br />

agiscano in riduzione: esplicitamente in tal senso dispone l’art. 735, c.c., comma 2°, che si<br />

considera un’applicazione speciale della generale azione di riduzione disciplinata dall’art.<br />

554 c.c. e che integra la sanzione di nullità della divisione fatta dal testatore per preterizione<br />

sancita invece dal 1° comma dello stesso articolo (sanzione che, peraltro, autorevole dottrina<br />

- sostenuta dalla giurisprudenza della Cassazione - giudica fondata “soltanto se ed in<br />

quanto il legittimario pretermesso reclami la sua quota di eredità riservata”. Così Mengoni,<br />

Successioni per causa di morte, Parte speciale, Successione necessaria, in Trattato di diritto<br />

civile e commerciale, già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, vol. XLIII, t.<br />

2, Milano, 1992, p. 75; Cass., 6 ottobre 1972, n. 2780, in Giust. civ., 1973, I, p. 78 e Giur.<br />

it., 1974, I, 1, p. 826). Espressamente preserva la possibilità di chiedere l’intera legittima, sia<br />

pure rinunziando al legato, anche l’art. 551, comma 1° c.c. E, sebbene non disposta attraverso<br />

una specifica previsione, ma agevolmente desumibile dal sistema nel suo complesso, è la<br />

possibilità di esercitare l’azione di riduzione anche nell’ipotesi di una definizione del quadro<br />

successorio realizzata mediante il meccanismo della institutio ex re certa, se risultino lesi i diritti<br />

dei legittimari. Consente di rimediare ad una eventuale lesione quantitativa della legittima<br />

(oltre che qualitativa, essendo finalizzata ad assicurarne altresì la piena proprietà, ex art. 549<br />

c.c.) anche il congegno della cautela sociniana previsto nell’art. 550 c.c., che attribuisce al<br />

legittimario il potere di scongiurare l’eventuale lesione esercitando la scelta di abbandonare<br />

la nuda proprietà (comma 1°) o l’usufrutto (comma 2°) della porzione disponibile.<br />

8 Cfr. art. 556 c.c.<br />

12


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

che il nuovo istituto incida in modo signifi cativo sulla tutela precedentemente<br />

accordata ai legitt imari.<br />

2. I PROBLEMI.<br />

Non sempre i fi gli sono alter ego dell’imprenditore – come autorevolmente<br />

è stato sott olineato 9 – e tutt avia fra essi ve ne può essere uno più idoneo degli<br />

altri a continuare l’att ività da lui creata o proseguita, al quale passare le consegne<br />

quando è ancora att ivo e in grado di “saggiare” sul campo le sue capacità 10 . Questi,<br />

dunque, in estrema sintesi, gli obiett ivi e, ad un tempo, i motivi della legge:<br />

evitare la crisi dell’impresa alla morte dell’imprenditore, salvaguardando l’unità<br />

aziendale att raverso la possibilità accordata allo stesso di predisporre anticipatamente<br />

e stabilmente la successione nella guida della sua impresa.<br />

Ma, come si sa, “… quanto più di parole talvolta si adopera in distendere una<br />

legge, a fi ne appunto di bene spiegare l’intenzione di chi la forma, tanto più scura<br />

e capace di diversi sensi essa può divenire …” 11 .<br />

Naturalmente, non è ancora possibile formulare un giudizio sulla concreta capacità<br />

della fi gura ideata a quel fi ne di rappresentare lo strumento che si intendeva<br />

creare per risolvere i problemi legati al passaggio generazionale dell’impresa,<br />

ma le diverse e contrapposte interpretazioni prospett abili (emerse, peraltro, sin<br />

dai primi commenti alla nuova legge) ed il conseguente insorgere di incertezze<br />

su molti aspett i essenziali del patt o, lasciano facilmente presagire una giustifi<br />

cabile diffi denza rispett o ad una forma giuridica dalla identità non ancora<br />

adeguatamente defi nita, che potrà att enuarsi solo se la ricostruzione dott rinale<br />

dell’istituto darà risposte idonee a dissipare quei dubbi.<br />

9 Schlesinger, Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria, cit., p. 135<br />

10 Descrive efficacemente questa esigenza Rescigno, nella Presentazione al volume di Palazzo,<br />

Autonomia contrattuale e successioni anomale, Napoli, 1983, p. XV: “[…] si giustifica<br />

che il soggetto voglia riservarsi un giudizio sulla meritevolezza delle persone, sulla finale<br />

destinazione dei beni, sulla idoneità del mezzo prescelto, sulla congruenza e sull’utilità e<br />

persistente attualità di strumenti e obiettivi.” Allo stesso Autore (Rescigno, Attualità e destino<br />

del divieto di patti successori, in Aa. Vv., La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti<br />

e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, 1995, p. 14) si devono anche le<br />

seguenti considerazioni in ordine al modo attraverso cui realizzare quell’esigenza: “Alla garanzia<br />

della libertà di testare e di revoca si connette la preclusione a creare aspettative di terzi<br />

durante la vita del testatore: mediante il contratto si crea invece una situazione di vincolo<br />

per colui che dispone e di aspettativa tutelata nel destinatario dell’impegno. Sul piano della<br />

valutazione politica un ragionevole contemperamento potrebbe trovarsi in una regola che,<br />

sia pure per cause tipicamente individuate o per fatti inquadrabili in una generale nozione<br />

di giusta causa, conceda al disponente l’eccezionale potere di recesso.” Il suggerimento, sia<br />

pure con una formulazione che induce una serie di dubbi interpretativi, è stato recepito dalla<br />

disciplina del patto di famiglia, che prevede il diritto di recesso come possibile modalità di<br />

scioglimento del contratto nell’art. 768-septies.<br />

11 C. L. Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, 1742-1743, Cap. III, Dei difetti intrinseci<br />

della giurisprudenza.<br />

13


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Signifi cativamente, a questo riguardo, si è sott olineato 12 come il patt o sia stato<br />

qualifi cato “nuovo tipo contratt uale”, ovvero “donazione modale”, ovvero ancora<br />

“contratt o a favore del terzo”; come alcuni suppongano richiesta ad substantiam<br />

la partecipazione di tutt i i legitt imari att uali, altri – invece – considerino<br />

tale partecipazione non necessaria; come, pure fra coloro che condividono questa<br />

seconda soluzione, non vi sia poi accordo in ordine alle conseguenze della<br />

mancata partecipazione al patt o del legitt imario att uale, parlandosi da alcuni di<br />

inopponibilità del patt o, da altri di un suo possibile annullamento discrezionale<br />

ex art. 768-sexies, da altri ancora di inopponibilità della sola stima contenuta nel<br />

patt o, da altri, infi ne, di assoluta ininfl uenza sull’opponibilità del patt o, che sarà<br />

comunque vincolante anche per chi non vi abbia partecipato. Come, anche relativamente<br />

alla liquidazione spett ante ai non assegnatari, sia discusso se essa debba<br />

necessariamente provenire dal patrimonio dell’assegnatario o possa, invece, provenire<br />

anche dal patrimonio del disponente; ed inoltre, se si possa immaginare<br />

solo una rinuncia a titolo gratuito o anche a titolo corrispett ivo; ed ancora, se la<br />

rinuncia consenta di chiedere l’intera legitt ima in sede di apertura della successione<br />

o precluda invece ogni ulteriore diritt o di legitt ima in quella sede.<br />

A questo già troppo lungo elenco di problemi, possono ancora aggiungersi i<br />

dubbi in ordine alla identifi cazione soggett iva del disponente (se debba avere la<br />

qualifi ca att uale di “imprenditore”; se la “titolarità di partecipazioni societarie”<br />

debba essere riferita solo alle partecipazioni sociali di maggioranza che risultino<br />

rilevanti ai fi ni della gestione, o possa essere riferita anche a partecipazioni non<br />

signifi cative o rappresentanti un mero investimento); quelli concernenti la “singolarità”<br />

del rimedio dell’annullabilità previsto per il caso di inadempimento<br />

degli obblighi di pagamento a favore dei legitt imari sopravvenuti; quelli riguardanti<br />

gli aspett i relativi allo scioglimento ed alle modifi che del patt o di famiglia<br />

dipendenti da scelte consensuali dei soggett i interessati; quelli conseguenti alla<br />

possibile previsione nel contratt o del diritt o di recedere unilateralmente; quelli,<br />

solo in apparenza più banali, legati all’ipotesi di nuove nozze del disponente in<br />

epoca successiva al patt o, con conseguente emersione di un coniuge/legitt imario<br />

– per così dire – di troppo. Ed ancora, per tornare al novero dei problemi più<br />

complessi: il dubbio se il patt o di famiglia costituisca un att o (un negozio, per<br />

chi preferisca questa espressione) inter vivos, come ritengono i più, certi della<br />

produzione di un eff ett o traslativo immediato, ovvero mortis causa – come pure<br />

qualcuno ritiene – benché decisamente in controtendenza e, tutt avia, forte della<br />

innegabile circostanza che è la stessa legge a prevedere il patt o come deroga eccezionalmente<br />

ammessa al divieto dei patt i successori istitutivi (art. 458, primo<br />

12 Inventaria le principali opinioni sinora sostenute in ordine alla natura del patto, alla necessità<br />

della partecipazione di tutti i legittimari attuali, alla provenienza della liquidazione prevista<br />

per i non assegnatari dell’azienda o delle quote, agli effetti della rinuncia alla liquidazione,<br />

Amadio, Divieto dei patti successori e attualità degli interessi tutelati, in AA.VV., Patti di<br />

famiglia per l'impresa, Quaderno della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2006,<br />

p. 83, nota 2, attingendole dalla letteratura di matrice notarile in tema di patto di famiglia.<br />

14


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

periodo), che hanno natura mortis causa ed ai quali, pertanto, dovrebbe inevitabilmente<br />

poter essere assimilato quanto a species.<br />

Fornire una risposta soddisfacente ad ognuna delle questioni prospett ate è<br />

compito particolarmente complesso e certamente esulante dalle pretese di queste<br />

brevi note, che att endono invece alla molto più circoscritt a fi nalità di ricostruire<br />

l’ambiente, il contesto all’interno del quale è maturata l’idea del patt o di<br />

famiglia, nella certa convinzione che ripercorrere l’origine di quell’idea e le tappe<br />

che ne hanno segnato il cammino costituisca l’unico modo possibile per accostarsi<br />

ad una interpretazione plausibile del dett ato normativo, la sola possibile trama<br />

unitaria intorno alla quale ricostruire la strutt ura del nuovo istituto.<br />

Per contro è già evidente e si può sin d’ora osservare che non è stato certo un<br />

buon esordio per un istituto la cui pretesa sarebbe stata proprio quella di consentire<br />

il superamento delle molte questioni che già minavano l’utilità del vecchio<br />

armamentario negoziale a scongiurare eff ett i traumatici per l’impresa nella delicata<br />

fase del passaggio da una generazione all’altra 13 .<br />

Si può, inoltre, ipotizzare una iniziale più forte resistenza nei confronti delle<br />

tesi interpretative più dirompenti rispett o all’assett o tradizionale, ad esempio<br />

quelle che propugnano la possibilità, sulla base della nuova normativa, di imporre<br />

la sostituzione della tutela obbligatoria a quella reale anche per i legitt imari<br />

già esistenti al momento della stipulazione del patt o, ovvero quelle che<br />

maggiormente estendono gli eff ett i del patt o dal punto di vista oggett ivo.<br />

Ma sarebbe, d’altro canto, semplicistico pensare di poter ricondurre le numerose<br />

questioni interpretative che si profi lano, ed anzi, ad essere più esatt i, già<br />

compiutamente si agitano in questa materia, ad una banale contrapposizione fra<br />

sostenitori del vecchio e fautori del nuovo 14 e schierarsi con gli uni o con gli altri;<br />

è invece indispensabile, procedere, secondo le regole comuni, all’individuazione<br />

del tenore precett ivo di quella disciplina sulla base – da un lato – delle fi nalità<br />

che l’hanno originata e – dall’altro – dei profi li teorico-sistematici coinvolti 15 , così<br />

13 Sull’esigenza di superare il testamento quale forma negoziale necessitata per disporre di una<br />

situazione patrimoniale post mortem e sui possibili strumenti convenzionali adatti a realizzare<br />

una valida alternativa ad esso, v. Palazzo, Autonomia contrattuale e successioni anomale,<br />

Napoli, 1983, passim; Id., Negozi di trasmissione della ricchezza familiare e universalità<br />

del diritto civile,, in (a cura di) V. Scalisi, Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia,<br />

Milano, 2004, p. 611 ss. Al tema è, inoltre, dedicato il volume collettaneo La trasmissione<br />

familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, cit.<br />

14 Contrapposizione nella quale, peraltro, sottolinea Amadio, Divieto dei patti successori e<br />

attualità degli interessi tutelati, cit., p. 83, nota 1, appare singolare che “l’approccio ermeneutico<br />

più audace (ed estensivo)” sia “quello praticato dal ceto notarile, a dispetto della sua<br />

naturale e tradizionale vocazione alla prudenza stipulatoria, al quale si contrappongono gli<br />

inviti alla cautela provenienti dalla dottrina di estrazione accademica, cui viceversa quell’approccio<br />

dovrebbe risultare familiare”.<br />

15 Sicché potrebbe prevalere la tesi di un più limitato spazio operativo del nuovo istituto rispetto<br />

a quello che la considerazione del solo argomento teleologico dell’efficienza dell’impresa<br />

porterebbe ad attribuirgli: non si tratterà, come pure criticamente si è rilevato, di considerare<br />

tabù “ogni rinnovamento del quiescente sistema ereditario” (Caccavale, Divieto dei patti<br />

successori ed attualità degli interessi tutelati. Appunti per uno studio sul Patto di famiglia:<br />

15


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

che la scelta ermeneutica possa risultare adeguatamente giustifi cata e svincolata<br />

da ogni pre-giudizio.<br />

3. LO STATO DELL’ARTE PRIMA DELLA NOVELLA DEL CODICE CIVILE: LA PRO-<br />

SPETTIVA STORICA COME UTILE/NECESSARIA CHIAVE INTERPRETATIVA DEL<br />

NUOVO ISTITUTO.<br />

In un’epoca in cui la ricchezza si diff onde nelle mani di molti, il rilievo della<br />

questione dei modi att raverso i quali renderne possibile la conservazione nell’ambito<br />

della propria famiglia secondo schemi modifi cati rispett o a quelli prefi ssati<br />

nel codice mediante la disciplina della successione testamentaria, automaticamente<br />

si amplifi ca e tende ad assumere un ruolo centrale nel dibatt ito giuridico:<br />

si giustifi ca così l’att enzione scientifi ca degli ultimi decenni verso le questioni<br />

concernenti la destinazione dei beni oltre la vita della persona e segnatamente il<br />

marcato interesse per l’ambito in qualche modo a latere della successione testamentaria<br />

come forma di regolamento della vicenda ereditaria.<br />

Basandosi sulla preliminare, essenziale distinzione tra att o att ributivo a causa<br />

di morte (ambito esclusivo del testamento per la presenza nel nostro ordinamento<br />

del divieto di patt i successori: art. 458 c.c.) e att ribuzione post mortem, in cui la<br />

morte non assurge, come nel primo caso, ad elemento causale dell’att ribuzione,<br />

ma funge da semplice modalità dell’att o (che riguarda il modo di operare degli<br />

eff ett i o i motivi per i quali l’att o è stato compiuto) 16 , a partire dai primi anni ottanta<br />

del secolo ormai trascorso la dott rina 17 inizia ad indagare accuratamente su<br />

quali tipi contratt uali possano essere utilizzati per realizzare una valida alternativa<br />

al testamento, in particolare ricercando gli strumenti più idonei a consentire<br />

al disponente il benefi cio di conservare un largo margine di movimento della sua<br />

autonomia negoziale.<br />

Due le esigenze tenute presenti nello svolgimento di tale ricerca: da un lato,<br />

appunto, “garantire l’organizzazione, il consolidarsi e la trasmissione dell’impresa<br />

(individuale o più spesso collett iva, nella forma della società personale,<br />

profili strutturali e funzionali della fattispecie, in AA.VV., Patti di famiglia per l'impresa,<br />

Quaderno della Fondazione Italiana per il Notariato, cit., p. 41), ma di leggere la nuova normativa<br />

tenendo conto di tutti gli obiettivi da essa perseguiti ed in sintonia con quei principi<br />

del sistema che non risultano da essa derogati.<br />

16 Sulla distinzione v. Nicolò, Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa, in Vita<br />

not., 1987, p. CIX ss. (originariamente pubblicato nella stessa rivista, 1971, p. 147 ss.);<br />

Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima<br />

volontà, Milano, 1954, p. 40 ss..<br />

17 Il riferimento è, in particolare, a Palazzo, Autonomia contrattuale e successioni anomale,<br />

cit., passim, volume che tuttora rappresenta riferimento fondamentale nell’individuazione<br />

degli strumenti negoziali preordinati a realizzare una valida alternativa alla successione testamentaria<br />

per essere la espressa previsione nel contratto dell’evento morte influente semplicemente<br />

sullo svolgimento effettuale di un rapporto già costituito in vita dal de cuius e non<br />

causa dell’attribuzione patrimoniale.<br />

16


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

ma anche mediante il trasferimento di azioni o di quote di società di capitali)”;<br />

dall’altro, “assicurare il mantenimento e la formazione, educativa spirituale professionale,<br />

di determinate persone” 18 .<br />

L’approfondimento dovuto a quella indagine porta a defi nire con chiarezza<br />

che la realizzazione delle indicate fi nalità dipende in ogni caso dal concorrere di<br />

particolari condizioni 19 :<br />

• che l’att ribuzione post mortem, att uata dall’autonomia contratt uale con forme<br />

•<br />

•<br />

alternative al testamento si svolga in modo che il bene esca dal patrimonio del<br />

benefi ciante prima della morte;<br />

che al benefi ciario si trasferisca defi nitivamente dopo la morte del disponente,<br />

salva una possibile e parziale anticipazione degli eff ett i (di tipo successorio);<br />

che il congegno negoziale possa essere reso inoperante dal soggett o benefi -<br />

ciante, con una decisione da assumere prima della morte.<br />

Merito di quella ricerca non è solo di aver identifi cato i criteri che un contratt<br />

o avrebbe dovuto soddisfare per corrispondere all’esigenza di rappresentare<br />

un’utile strumento alternativo al testamento per disporre della propria successione,<br />

ma anche di aver svolto una verifi ca rigorosa in ordine alla compatibilità di<br />

alcune specifi che fi gure contratt uali rispett o alla realizzazione di quelle fi nalità.<br />

Proprio l’analisi giurisprudenziale condott a in quell’ambito, che appunto testimoniava<br />

il ricorrere di situazioni rispett o alle quali la soddisfazione degli interessi<br />

in gioco, non realizzabile att raverso il sistema successorio mortis causa,<br />

era stata affi data a strumenti contratt uali adatt ati a funzionare quale alternativa<br />

al testamento, evidenziava tutt avia l’inatt itudine in concreto di molti dei meccanismi<br />

escogitati ad assicurare esatt amente quella soddisfazione perché incapaci<br />

di prestarsi al funzionamento dello ius poenitendi delle parti e/o a quello di una<br />

dirett a e costante verifi ca della qualità della persona del benefi ciario da parte del<br />

benefi ciante.<br />

Si dimostrava, così, come fossero insuffi cienti a costituire un’utile alternativa<br />

al testamento per realizzare la trasmissione familiare della ricchezza sia la stipula<br />

di una donazione modale, sia il ricorso ad una donazione si premoriar, sia il<br />

contratt o a favore del terzo da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, sia il ricorso<br />

allo strumento della fondazione, sia l’utilizzazione delle clausole societarie<br />

di predisposizione successoria, delineandosi in defi nitiva una situazione nella<br />

quale sembrava che solo il trust potesse adeguatamente prestarsi a svolgere quel-<br />

18 Così descrive quelle finalità Rescigno, nella Presentazione al volume di Palazzo, Autonomia<br />

contrattuale e successioni anomale, cit., p. XIII.<br />

19 “Il contratto costituito in vita deve determinare il trasferimento del bene e prevedere la morte<br />

solo quale condizione degli effetti negoziali che possono in parte essere anticipati senza che<br />

ciò pregiudichi la possibilità di bloccarne per una giusta causa lo svolgimento, mentre il<br />

soggetto contrattuale, di cui la morte costituisce l’evento dedotto in condizione, deve rimanere<br />

titolare di uno jus poenitendi circa la costituzione del contratto che tuttavia può farsi<br />

dipendere da un fatto che la giustifichi”. Così individua “i caratteri certi per la definizione<br />

di negozio valido per un’utile alternativa al testamento” Palazzo, Autonomia contrattuale e<br />

successioni anomale, cit., p. 57.<br />

17


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

la funzione 20 . Ma il noto dibatt ito accesosi sulla ammissibilità della fi gura nel<br />

nostro ordinamento fi nirà per ostacolarne l’utilizzazione anche in questo ambito<br />

e per contribuire ad indirizzare verso la scelta di una soluzione diversa: quella di<br />

una riforma normativa.<br />

La necessità di una legge si spiega, peraltro, per il coinvolgimento di principi<br />

come quello di unità della successione e quello del partage égal, che, diversamente,<br />

non avrebbero potuto essere scalfi ti: perché anche il preservare un’att ribuzione<br />

liberale fatt a in vita dal donante dalla altrimenti necessaria sua riconsiderazione<br />

alla morte dello stesso, integrando una disciplina successoria speciale in<br />

ragione della particolare natura dei beni rispett o alle comuni regole successorie,<br />

comporta una deroga a quei principi. Per il coinvolgimento, altresì, del generale<br />

divieto dei patt i successori, posto, come noto, a tutela della assoluta libertà testamentaria<br />

(modifi cabilità delle disposizioni mortis causa da parte del testatore<br />

in ogni momento fi no all’ultimo istante della sua vita: usque ad vitae supremum<br />

exitum) e della indisponibilità dei diritt i successori prima dell’apertura della successione<br />

(artt . 458 e 557, comma 2°, c.c.). E, sott o questo profi lo, deve essere sott olineato<br />

che la legge non realizza – come pure avrebbe potuto fare in ragione della<br />

particolare natura dei beni produtt ivi – una imperativa tutela dell’impresa nella<br />

fase del passaggio generazionale, disponendo una successione anomala legale 21 ,<br />

ma opta per lo strumento contratt uale: si limita a prevedere che siano i soggett i<br />

potenzialmente coinvolti a scegliere, att raverso la stipulazione del contratt o, il<br />

diverso bilanciamento fra la tutela dei potenziali legitt imari e la tutela della sopravvivenza<br />

dell’impresa che la disciplina del patt o di famiglia predispone.<br />

La spinta decisiva verso la soluzione di una riforma normativa verrà, però,<br />

negli anni novanta dall’Unione Europea 22 e questo consente di spiegare perché<br />

delle due esigenze inizialmente prese in considerazione dalla dott rina nel tentativo<br />

di enucleazione di spazi per una disposizione contratt uale c.d. post mortem<br />

piutt osto che mortis causa, solo quella concernente il passaggio generazionale<br />

delle imprese abbia trovato soddisfazione 23 .<br />

20 “è […] il trust a costituire, più di ogni altro, un valido ed efficace strumento di trasmissione<br />

della ricchezza familiare e di scelta dei beneficiari, soddisfacendo in materia successoria,<br />

quelle esigenze che il testamento lascia irrealizzate”: così Palazzo, Negozi di trasmissione<br />

della ricchezza familiare e universalità del diritto civile, in (a cura di) V. Scalisi, Scienza<br />

e insegnamento del diritto civile in Italia, Milano, 2004, p. 621. In argomento si vedano<br />

anche Hayton, Parte prima: il trust come strumento di gestione dell'azienda di famiglia nel<br />

passaggio generazionale, in Contratto e impresa, 2004, p. 247 ss., e, per una specifica valutazione<br />

comparativa fra trust e fondazione come possibili strumenti di pianificazione del<br />

trasferimento della ricchezza familiare da una generazione all’altra, Matthews, Trust, trust di<br />

scopo o fondazioni?, ivi, p. 275 ss.; Manes, Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo,<br />

Padova, 2005, p. 319 ss.<br />

21 Nelle forme in cui ordinariamente essa avviene: in fase distributiva, disponendo un’assegnazione<br />

preferenziale come regola speciale della divisione; ovvero, in fase attributiva, disponendo<br />

una devoluzione preferenziale a titolo di vocazione speciale.<br />

22 In argomento v. nota 3.<br />

23 Mentre l’attenzione verso la prima esigenza porterà a concepire il patto di famiglia, la secon-<br />

18


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

La elaborazione di una proposta di riforma del codice civile, destinata ad introdurre<br />

all’interno del nostro sistema un particolare regime normativo volto ad<br />

evitare che il passaggio generazionale nella titolarità dell’impresa comporti problemi<br />

gestionali in grado di rifl ett ersi negativamente sulla produtt ività dell’impresa<br />

stessa e fi nanche sulla sua sopravvivenza, si concretizza in tempi relativamente<br />

brevi 24 ; e l’esito di quel lavoro risulterà fondamentale in quanto, nonostante<br />

le numerose ed incisive modifi che subite già nell’ambito della originaria<br />

proposta legislativa che ad esso si ispirava 25 , esso sarà tutt avia sostanzialmente<br />

recepito dall’att uale testo normativo.<br />

Ciò che in particolare rimarrà inalterato sarà lo schema convenzionale di<br />

base, ossia il congegno –nuova espressione dell’autonomia privata – ideato per<br />

permett ere la realizzazione dell’interesse dell’imprenditore a predisporre in vita<br />

la trasmissione dei beni produtt ivi.<br />

Come si è visto, la ricca esperienza maturata negli anni precedenti nella ricerca<br />

di forme convenzionali alternative al testamento per disporre della propria<br />

successione aveva consentito di far emergere con precisione quali criteri un tale<br />

contratt o dovesse soddisfare per realizzare adeguatamente l’obiett ivo di “garantire<br />

l’organizzazione, il consolidarsi e la trasmissione dell’impresa (individuale<br />

o più spesso collett iva, nella forma della società personale, ma anche mediante il<br />

trasferimento di azioni o di quote di società di capitali)” 26 : si tratt ava, perciò, di<br />

predisporre il nuovo congegno sulla base di quei criteri, rimediando att raverso<br />

l’intervento legislativo alle insuffi cienze precedentemente riscontrate nel mezzo<br />

contratt uale.<br />

Ebbene, il meccanismo predisposto con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 sembra<br />

da esigenza, resterà, invece, riferimento costante nella richiesta di una riforma complessiva<br />

del nostro sistema successorio. In argomento v. Liserre, Evoluzione storica e rilievo costituzionale<br />

del diritto ereditario, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, V, Torino,<br />

1997, pp. 29-30; Palazzo, Le norme sulle successioni dei legittimari: problemi e prospettive,<br />

in Sesta, Cuffaro (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale.<br />

Cinquanta anni della Corte Costituzionale Italiana, Napoli, 2006, p. 759 ss.<br />

24 Il progetto di riforma – elaborato nell’arco di un anno (dal giugno 1996 al luglio 1997) dal<br />

Gruppo di lavoro sulla successione nell’impresa di famiglia coordinato dai professori Masi e<br />

Rescigno, nell’ambito di una ricerca promossa dal CNR sulla successione nei beni produttivi<br />

– venne discusso in versione preliminare in una giornata di studio su “Successione nell’impresa<br />

e società a base familiare” svoltasi a Macerata il 24 marzo 1997 in collaborazione con<br />

la Consulta delle forze giovanili del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e con il<br />

Consiglio Nazionale del Notariato. Per una sintetica presentazione della proposta di riforma<br />

a cura del Gruppo di lavoro sulla successione nell’impresa di famiglia v. La successione<br />

ereditaria, in Riv. dir. civ., 1998, p. 353 ss.<br />

25 Disegno di legge 2 ottobre 1997, n. 2799 presentato al Senato nel corso della XIII legislatura,<br />

d’iniziativa dei senatori Pastore ed altri, recante “Nuove norme in materia di patti successori<br />

relativi all’impresa”.<br />

26 Sembra qui particolarmente significativo utilizzare di nuovo le parole di Rescigno, nella<br />

Presentazione al volume di Palazzo, Autonomia contrattuale e successioni anomale, cit., p.<br />

XIII, per testimoniare la continuità fra quel filone di ricerca ed il successivo lavoro di elaborazione<br />

di un progetto di riforma del quale Rescigno ha condiviso il coordinamento.<br />

19


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

essersi perfett amente conformato a quei criteri, poiché è in grado di realizzare:<br />

• la produzione di eff ett i immediatamente traslativi;<br />

• l’anticipazione di eff ett i di tipo successorio;<br />

• la possibilità di un ritorno indietro att raverso l’inserimento della facoltà di<br />

recesso a favore del disponente (con conseguente defi nitività dell’att ribuzione<br />

– in questo caso – solo al momento della sua morte).<br />

Sarebbe, perciò, incongruo nell’interpretazione delle nuove norme, disatt endere<br />

questi criteri che, come più volte si è ripetuto, rappresentano la ragione<br />

stessa della novella.<br />

L’aver ripercorso le vicende att raverso le quali si è giunti al patt o di famiglia<br />

non è stato, quindi, un esercizio inutile: perché, sebbene tale ricostruzione non<br />

risolva ex professo le tante questioni dibatt ute ed alle quali si è fatt o riferimento,<br />

essa tutt avia consente di defi nire e tracciare i limiti del sentiero interpretativo<br />

da percorrere, precludendo l’accesso a soluzioni che, pur quando astratt amente<br />

compatibili con il dett ato normativo, non siano in linea con quegli aspett i che si<br />

sono evidenziati.<br />

20


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

STRUTTURA E PATOLOGIA DEL<br />

“PATTO DI FAMIGLIA”<br />

_FRANCESCO DELFINI<br />

_ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BRESCIA<br />

SOMMARIO: 1. La novella introduttiva del capo “V bis” del Titolo IV del Libro II del codice. - 2. I<br />

partecipanti al patto di famiglia. - 3. L’apporzionamento e la tacitazione dei legittimari in pectore. - 4.<br />

La provenienza e l’onere economico degli apporzionamenti previsti nel patto. - 5. L’esclusione da collazione<br />

e riduzione degli apporzionamenti previsti nel patto. - 6. La persistenza dello status di legittimario<br />

in capo al partecipante al patto di famiglia. - 7. La patologia del patto: l’annullamento per vizio<br />

del consenso. - 8. L’inedita annullabilità del patto per inadempimento di cui all’art. 768 sexies.<br />

1. LA NOVELLA INTRODUTTIVA DEL CAPO “V BIS” DEL TITOLO IV DEL LIBRO<br />

II DEL CODICE.<br />

Con la tecnica della novellazione è stato introdott o in fi ne del Titolo IV del<br />

Libro II del codice, dedicato alla divisione, un nuovo capo “V bis” intitolato “Del<br />

patt o di famiglia”.<br />

Esso riecheggia, sott o il profi lo storico, la divisione d’ascendente di ott ocentesca<br />

memoria, così giustifi candosi forse la collocazione sistematica dell’intervento sul<br />

codice (ma non già la numerazione che avrebbe potuto proseguire con un capo VI,<br />

tratt andosi di capo conclusivo): numerosi tutt avia sono i tratt i distintivi tra le due<br />

fi gure, che sembrano consentire esclusivamente un parallelo descritt ivo 1 .<br />

L’art. 768 bis, dett ando la nozione del patt o di famiglia, chiarisce anzitutt o che<br />

si tratt a di un contratt o, formale (art. 768 ter), plurilaterale (art. 768 quater), ad<br />

effi cacia reale (si usa il verbo “trasferire” ed al presente). Si tratt a poi di contratt o<br />

per il quale il disponente deve necessariamente rivestire la qualità di imprenditore<br />

e che ha un oggett o tipico: l’azienda, o rami della medesima (“in tutt o o in<br />

parte”, dice la norma).<br />

Dalla necessaria qualità di imprenditore, presupposta dall’art. 768 bis, mi pare<br />

Saggio destinato agli Scritti in onore del Prof. Giorgio Cian.<br />

L’<strong>AIAF</strong> ringrazia l’Autore per l’autorizzazione alla pubblicazione del saggio nel presente Quaderno.<br />

1 Tra cui la necessaria presenza e partecipazione al patto di famiglia del coniuge, non prevista<br />

per la divisione d'ascendente per atto tra vivi che, per il richiamo che l'art. 1045 del codice<br />

civile 1865 faceva alla disciplina delle donazioni, richiedeva la partecipazione di tutti i figli<br />

e discendenti, ma non del coniuge.<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

possa aff ermarsi che il patt o di famiglia potrà avere ad oggett o partecipazioni sociali<br />

2 che siano rappresentative del pacchett o di riferimento o di controllo, perché<br />

solo in tal caso si potrebbe ritenere che mediatamente si sia disposto dell’azienda,<br />

oggett o che consente di applicare la nuova disciplina, che deroga al principio<br />

di intangibilità anche qualitativa della legitt ima, compendiato nell’art. 549 cod.<br />

civ.: ciò che porrà il problema del caratt ere eventualmente elusivo della vestizione<br />

societaria di beni immobili (non produtt ivi e non avvinti in azienda) al fi ne di<br />

assegnare con patt o di famiglia le partecipazioni sociali ad essi corrispondenti.<br />

La nuova disciplina introdott a nel codice, pur con apprezzabile intento economico,<br />

non pare connotata da raffi nato tecnicismo, e impone all’interprete la<br />

soluzione di numerosi dubbi: tratt erò qui in particolare di taluni aspett i, da un<br />

lato di strutt ura e dall’altro di patologia del nuovo schema contratt uale.<br />

2. I PARTECIPANTI AL PATTO DI FAMIGLIA.<br />

Iniziando dal tema della strutt ura del patt o di famiglia, aspett o centrale e problematico<br />

è quello dell’ambito soggett ivo del contratt o.<br />

Il primo comma dell’art. 768 quater in commento prevede infatt i la necessaria<br />

partecipazione al contratt o del coniuge e di coloro che sarebbero legitt imari in<br />

caso di apertura immediata della successione. Esso dunque appare in potenziale<br />

contrasto con il primo comma del successivo art. 768/sexies che - col prevedere<br />

una disciplina 3 per l’ipotesi in cui il coniuge o altri legitt imari non abbiano partecipato<br />

al contratt o - potrebbe interpretarsi nel senso che la partecipazione di<br />

tutt i i potenziali legitt imari alla data del contratt o non sia requisito strutt urale<br />

dell’att o.<br />

Codesta apparente antinomia può essere ricomposta distinguendo le due fattispecie<br />

considerate dall’art. 768 quater, da un lato, e dall’art. 768 sexies, dall’altro:<br />

interpretando il riferimento, contenuto in quest’ultima norma, ai legitt imari che<br />

non abbiano partecipato al contratt o, come riferito al coniuge ed ai legitt imari<br />

che non abbiano potuto partecipare al patt o, perché non esistenti o non investiti<br />

in allora di quella qualifi ca.<br />

In altre parole, ritengo che la fatt ispecie disciplinata dall’art. 768 quinquies debba<br />

essere identifi cata con quella della “sopravvenienza” di coniuge o di altri legitt imari.<br />

La partecipazione al patto di tutti i legittimari e coniuge esistenti (e noti)<br />

al momento della stipulazione deve dunque ritenersi requisito strutturale del<br />

patto di famiglia.<br />

Le conseguenze della mancata partecipazione non saranno tutt avia necessariamente<br />

nel senso della nullità del contratt o ex art. 1418 cod. civ., ma devono<br />

2 In senso lato, malgrado la norma parli di proprie quote, così escludendo alla lettera le azioni:<br />

ma in senso contrario l'art. 768 quater parla di "partecipazioni societarie" e non più di quote.<br />

3 Incentrata su un obbligo di indennizzo successivo e presidiata dal rinvio all’art. 768 quinquies.<br />

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PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

apprezzarsi piutt osto nel senso della impossibilità di invocare la disciplina speciale<br />

prevista nel nuovo capo V bis. E così eventuali rinunzie alla quota di legitt<br />

ima, non potendosi ritenere consentite ex art. 768 quater, 2° co., resteranno<br />

nulle per violazione degli artt . 458 e 557, 2° co. Ed ancora, il patt o di famiglia<br />

senza la partecipazione di tutt i i legitt imari potrà riqualifi carsi come donazione<br />

(eventualmente con dispensa da collazione nei limiti della disponibile); l’obbligo<br />

dell’assegnatario di azienda di liquidazione di altri legitt imari sarà qualifi cabile<br />

come modo o onere di una donazione soggett a alle normali regole successorie; la<br />

valutazione dell’azienda 4 non sarà cristallizzabile al momento del patt o, ma sarà<br />

soggett a alle regole ordinarie in tema di collazione.<br />

Naturalmente quanto appena esposto non esclude la possibilità di concludere<br />

un patt o di famiglia inter absentes: le disposizioni in esame non prendono infatt i<br />

espressamente posizione sulla possibilità che il patt o di famiglia venga concluso<br />

anche mediante la sequenza proposta – accett azioni, prevista in parte generale<br />

dall’art. 1326 cod. civ. Ed al quesito sulla possibilità di stipulare in tal modo il<br />

patt o mi pare si possa dare risposta aff ermativa, sul rilievo che la nuova disciplina<br />

non postula la necessaria contestualità delle dichiarazioni di volontà e la<br />

compresenza dei partecipanti necessari al patt o 5 .<br />

Infi ne, secondo quanto espressamente indicato nella proposta di legge presentata<br />

l’8 aprile 2003, “possono partecipare inoltre al contratt o coloro che potrebbero<br />

divenire i legitt imari a seguito di modifi cazioni dello stato familiare<br />

dell’imprenditore (ad esempio, gli ascendenti in caso di scomparsa o rinunzia<br />

all’eredità da parte di tutt i discendenti, ovvero i discendenti di secondo grado in<br />

caso di premorienza o incapacità a succedere o rinunzia dei fi gli), con il risultato<br />

di rendere il contratt o opponibile anche a costoro e di escludere il diritt o di cui<br />

al sesto comma” (ndr. rinunziando al diritt o all’indennizzo previsto nel testo<br />

defi nitivo all’art. 768 sexies).<br />

3. L’APPORZIONAMENTO E LA TACITAZIONE DEI LEGITTIMARI IN PECTORE.<br />

Altro aspett o delicato, che l’interprete è chiamato ad aff rontare, è quello della<br />

natura defi nitiva o non degli apporzionamento previsti nel contratt o per i legittimari<br />

in pectore.<br />

Una prima lett ura del secondo comma dell’art. 768 quater - laddove preve-<br />

4 Il riferimento, fatto per sinteticità, alla assegnazione di azienda è esteso anche all’assegnazione<br />

di partecipazioni sociali (che siano tuttavia rappresentative del pacchetto di riferimento<br />

o di controllo, perché solo in tal caso si potrebbe ritenere che mediatamente si sia disposto<br />

dell'azienda, oggetto che consente di applicare la nuova disciplina, che deroga al principio<br />

di intangibilità anche qualitativa della legittima, compendiato nell'art. 549 cod. civ.).<br />

5 Nel caso di stipulazione progressiva del patto di famiglia, esso non sarà perfetto e dunque<br />

efficace fino all'accettazione formulata da parte di tutti i soggetti indicati nel primo comma<br />

dell'art. 768 quater in commento.<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

de che i benefi ciari del trasferimento di azienda (dirett o o per il tramite di una<br />

partecipazione sociale di riferimento) compensino gli altri potenziali legitt imari,<br />

che non vi abbiano rinunziato, con una somma 6 “corrispondente al valore delle<br />

quote previste dagli artt . 536 e seguenti” – porterebbe a qualifi care le att ribuzioni<br />

di denaro o beni ricevuti dagli “altri partecipanti al contratt o” come tacitazione in<br />

via provvisoria delle rispett ive quote di legitt ima. In questo senso deporrebbe<br />

il richiamo fatt o agli “articoli 536 e seguenti” – e dunque, alla lett era, alle norme<br />

dell’intero capo relativo ai legitt imari (tra cui l’art. 556 cod. civ.) – e il richiamo al<br />

“valore” di tali quote: il che, in assenza di una norma nella novella che deroghi al<br />

criterio, previsto nell’art. 556 cit., di computo della quota di riserva quale quota<br />

mobile, renderebbe impossibile calcolare in via defi nitiva, ora per allora, il valore<br />

monetario delle quote di legitt ima medesima.<br />

Codesta ricostruzione della norma ridimensionerebbe assai l’utilità pratica<br />

del nuovo istituto, che si limiterebbe – ma non sarebbe comunque cosa di poco<br />

conto - alla possibilità di congelare, alla data del patt o, il valore 7 dei cespiti distribuiti<br />

ai discendenti con il patt o medesimo, sott raendoli 8 alle regole di valorizzazione<br />

alla data dell’apertura della successione, disposte dalle norme in tema di<br />

collazione (segnatamente gli artt . 747 – 750, richiamati dall’art. 556 per il computo<br />

della legitt ima).<br />

Se così dovesse essere intesa la norma è facile prevedere che la clausola di<br />

rinunzia quantomeno parziale alla quota di legitt ima da parte degli “altri partecipanti<br />

al contratt o” diverrebbe la regola nella stipulazione dei futuri patt i di famiglia,<br />

perché solo con codesto espediente negoziale sarebbe possibile ott enere una<br />

stabilizzazione dell’assett o patrimoniale recato dal patt o.<br />

Si tratt erebbe tutt avia di una ricostruzione dell’istituto destinata a non renderlo<br />

particolarmente innovativo ed ampliativo dell’autonomia privata, contro le<br />

stesse ragioni di politica legislativa che ne hanno suggerito l’introduzione. Infatti,<br />

qualora non si assegnasse funzione sistematoria defi nitiva al patt o di famiglia<br />

esso sovente si rivelerebbe non preferibile, quantomeno da parte del discendente<br />

assegnatario, rispett o ad una att ribuzione dell’azienda veicolata da una normale<br />

donazione con dispensa da collazione.<br />

Anzi, dal punto di vista del discendente, ricevere per donazione l’azienda e<br />

doverla poi, alla morte dell’ascendente, conferire in collazione, potrebbe rivelarsi<br />

6 Ovvero in natura.<br />

7 La norma parla di "valore attribuito in contratto": la determinazione del valore dell'azienda<br />

potrà avvenire recependo la valutazione effettuata previamente da un terzo ovvero potrà<br />

prevedersi una clausola di arbitraggio che, ex art. 1349 cod. civ., demandi ad un terzo la<br />

determinazione di tale elemento. Potrebbe allora porsi il quesito della ricomprensione nel<br />

tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 768 octies, delle eventuali controversie<br />

in ordine alla determinazione di valore rimessa all’arbitratore: ritengo che la specialità<br />

del procedimento di impugnazione previsto nell’art. 1349 cod. civ. prevalga tuttavia sull’art.<br />

768 octies cit.<br />

8 Così riduttivamente si intenderebbe la esclusione dal collazione e riduzione prevista nell’ultimo<br />

comma dell’art. 768 quater.<br />

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PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

preferibile rispett o a divenirne assegnatario con patt o di famiglia: in primo luogo<br />

perché con il patt o di famiglia il discendente dovrebbe farsi immediatamente<br />

carico di compensare gli altri legitt imari; in secondo luogo perché non è necessariamente<br />

preferibile una cristallizzazione del valore dell’azienda al momento<br />

dell’assegnazione, come previsto da disciplina del patt o di famiglia, rispett o ad<br />

una valutazione dell’azienda medesima al momento dell’apertura della successione,<br />

come previsto dalle regole generali in tema di collazione. La valutazione<br />

immediata dell’azienda, infatt i, fa carico al discendente assegnatario del rischio<br />

delle future fortune dell’impresa, mentre la valutazione alla morte del dante causa,<br />

conseguente all’adozione dello schema della ordinaria donazione, potrebbe<br />

consentire al discendente donatario di non sopportare il rischio di una propria<br />

catt iva gestione del bene ovvero di una mutata situazione del mercato: potrebbe<br />

così godere immediatamente dell’azienda donata, ma rinviare al momento<br />

della morte del donante la valutazione dell’azienda medesima, speculando sulle<br />

eventuali (o procurate) diminuzioni di valore ed essendo tenuto solo allora ad<br />

un computo collatizio di quanto ricevuto (nemmeno dovuto, se avrà cura di rinunziare<br />

all’eredità, ma salva l’azione di riduzione).<br />

Se a ciò si dovesse dunque aggiungere la provvisorietà della liquidazione degli<br />

altri partecipanti al patt o di famiglia, il nuovo istituto sarebbe probabilmente<br />

destinato ad avere una scarsa capacità att ratt iva.<br />

È possibile tutt avia un’alternativa interpretazione della nuova norma, con una<br />

lett ura che ritengo preferibile perché volta ad assecondare maggiormente le fi nalità<br />

di politica legislativa esplicitate dai lavori preparatori e implicitamente anche<br />

dallo stesso intervento europeo da cui in parte ha preso le mosse la novella.<br />

Si tratt a cioè di leggere il richiamo - presente nel secondo comma dell’art.<br />

768 quater qui in commento - “agli articoli 536 e seguenti” - come svincolato dalla<br />

ricostruzione del valore della quota di legitt ima come “quota mobile” (eff ett o<br />

del computo indicato dall’art. 556 cod. civ.), ma come riferito esclusivamente alle<br />

frazioni aritmetiche previste non già dagli “articoli 536 e seguenti”, ma dai soli<br />

artt . 537 e 542 (gli unici che dett ano porzioni frazionarie relative a discendenti e<br />

coniuge).<br />

In altre parole, l’azienda, con valore stimato consensualmente alla data del<br />

patt o, verrebbe att ribuita ad uno o più discendenti assegnatari, mentre agli altri<br />

legitt imari (ulteriori discendenti e coniuge) spett erebbe la quota frazionaria (1/2,<br />

1/3, 1/4 e così via) indicata o nell’art. 537 o nell’art. 542 del valore dell’azienda medesima.<br />

Il riferimento contenuto nella norma non sarebbe dunque alla legitt ima<br />

in senso tecnico e il richiamo degli “artt . 536 ss.” costituirebbe semplice relatio<br />

alle frazioni numeriche ivi indicate dai predett i artt . 537 e 542.<br />

La ricostruzione della nuova disciplina che mi pare preferibile è dunque nel<br />

senso che l’azienda (o le quote di partecipazioni societarie rappresentative di essa<br />

9 ) oggett o del patt o di famiglia non entri nella futura successione mortis causa,<br />

9 Poiché il dato che giustifica la speciale disciplina introdotta con la novella, che in parte<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

ma sia considerata come una sorta di patrimonio separato att ribuito, in modo<br />

perequato, ai discendenti esistenti alla data del patt o, al di fuori e prescindendo<br />

(nei limiti anzidett i) dalle regole ordinarie in tema di successioni.<br />

Nel senso della defi nitività della tacitazione dei partecipanti al patt o, in ordine<br />

all’azienda che ne è oggett o, militano poi ulteriori argomenti.<br />

La tesi della provvisorietà della tacitazione risultante dal patt o – e dunque della<br />

ricomprensione nella riunione fi tt izia di cui all’art. 556 cod. civ. anche dell’oggett<br />

o del patt o di famiglia - avrebbe dalla sua essenzialmente l’inciso, contenuto<br />

nel terzo comma dell’articolo 768 quater, secondo cui i beni assegnati con il patt o<br />

“sono imputati” alle quote di legitt ima. Ma si tratt erebbe, a mio parere, di lett ura<br />

equivoca del termine.<br />

Anzitutt o, perché pare verosimile che l’impiego di tale termine sia stato fatt o<br />

dal legislatore piutt osto con fi nalità descritt ive che tecniche e dunque tale locuzione<br />

può intendersi nel senso che le assegnazioni di beni compongono ora per<br />

allora le quote di legitt ima che spett erebbero ai legitt imari sull’azienda oggett o<br />

del patt o, in parziale deroga al principio generale per cui la quota di legitt ima<br />

deve comporre porzioni omogenee di ciascuno dei cespiti facenti parte del patrimonio<br />

del de cuius.<br />

In secondo luogo, perché a conferma della defi nitività della tacitazione di legitt<br />

ima potrebbe invocarsi l’ultimo comma dell’articolo 564 cod. civ., che esenta<br />

da imputazione in senso tecnico ciò che per legge 10 è esente da collazione: e proprio<br />

l’ultimo comma dell’articolo 768 quater chiarisce, appunto, che quanto ricevuto<br />

dei contraenti non è soggett o a collazione.<br />

In terzo luogo, perché anche a ritenere che il termine “imputazione” sia utilizzato<br />

dal legislatore con consapevolezza ed esatt a proprietà di linguaggio, il suo<br />

impiego può agevolmente giustifi carsi con la circostanza che ivi si fa riferimento<br />

a beni che, secondo l’ipotesi base di patt o di famiglia, sono assegnati, in tacitazione,<br />

da parte dell’assegnatario d’azienda: con tale inciso il legislatore avrebbe<br />

potuto pertanto semplicemente chiarire che tali assegnazioni, da chiunque provenienti<br />

e dunque ancorché provenienti dal discendente benefi ciario dell’azienda, sono<br />

sacrifica la ordinaria tutela della posizione nei legittimari, è dato dall'interesse meta individuale<br />

alla conservazione dell'impresa in senso oggettivo e dunque dell'azienda, ritengo<br />

che la latitudine del possibile oggetto del patto, quanto alle partecipazioni societarie,<br />

vada così intesa: non tanto rileva la qualifica formale e soggettiva di imprenditore in capo<br />

all'ascendente, che potrebbe avere la disponibilità di un'azienda senza rivestire la qualità<br />

di imprenditore (avendola ad esempio ricevuta a propria volta per successione ed avendola<br />

data in affitto a terzi), quanto la rappresentatività delle quote, quali beni di secondo grado,<br />

di un'azienda come estrinsecazione dell’impresa in senso oggettivo. Se si conviene con ciò,<br />

si deve ritenere che sicuramente rientrino nell'oggetto del patto i pacchetti di maggioranza o<br />

di controllo di società di capitali, ma altresì che vi possano rientrare quote o partecipazioni<br />

societarie che attribuiscano significativi diritti corporativi e gestori e non esclusivamente<br />

diritti patrimoniali.<br />

10 Ancorché ivi il richiamo sia al capo del codice dedicato originariamente alla collazione, ma<br />

il rinvio mi pare debba essere esteso anche alle nuove norme che incidono sulla collazione,<br />

tra cui il comma 4 dell’art. 768 quater in esame.<br />

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PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

eff ett uate a comporre una quota di legitt ima che può qualifi carsi tale solo nei<br />

confronti del rapporto successorio con l’ascendente dante causa.<br />

Da ultimo, ribadisco che qualora si dovesse accedere, come non ritengo corrett<br />

o, alla tesi della provvisorietà della tacitazione risultante dal patt o di famiglia,<br />

quest’ultimo sarebbe destinato a sicuro insuccesso. Si è dett o sopra, infatt i,<br />

che già con le regole ordinarie successorie il discendente avrebbe la possibilità<br />

di vedersi att ribuita l’azienda con donazione e dispensa da collazione, senza alcun<br />

onere di tacitazione degli altri legitt imari e con un’alea, riferita al momento<br />

di computo del valore dell’azienda medesima, che probabilmente, nella maggior<br />

parte dei casi, sarebbe preferibile rispett o alla determinazione del valore<br />

dell’azienda al momento del patt o. Se dunque si vuole dare autonomo spazio al<br />

nuovo istituto, l’onerosità del medesimo a carico dell’assegnatario di azienda (ed<br />

il rischio sulle fortune imprenditoriali di cui si fa carico) devono essere contro<br />

bilanciati dalla certezza e defi nitività dell’assett o distributivo dato dal patt o e<br />

dunque dalla inapplicabilità, quanto all’azienda medesima, dell’art. 556 cod. civ.<br />

Naturalmente, anche così ricostruito, il patt o di famiglia non potrà consentire<br />

la successione generazionale nell’azienda in tutt i i casi. Sopratt utt o qualora non<br />

sia possibile ott enere la partecipazione al patt o di tutt i i legitt imari - partecipazione<br />

che deve ritenersi esenziale, secondo quanto si è esposto sopra ed in specie<br />

per l’insuperabile utilizzo della locuzione “devono partecipare” con cui si apre<br />

l’articolo 768 quater in commento - potrà pensarsi ad altri alternativi strumenti,<br />

tra cui quello del c.d. family buy out, laddove il candidato futuro capitano di impresa<br />

potrà dar vita ad una newco (eventualmente unipersonale) che acquisti a titolo<br />

oneroso l’azienda medesima, ott enendo provvista con l’indebitamento della<br />

newco garantito dal cash fl ow aziendale: acquisto a titolo oneroso che assicurerà la<br />

massima stabilità possibile alla successione nell’azienda medesima.<br />

La lett era del secondo comma qui in esame prevede inoltre che sia il discendente<br />

assegnatario a liquidare gli altri partecipanti al contratt o con denaro, ovvero<br />

in natura.<br />

Appare immediatamente evidente il problema del reperimento della provvista,<br />

da parte del discendente assegnatario: tratt andosi di assegnazione di bene<br />

produtt ivo, i mezzi per la liquidazione dei non assegnatari possono in larga misura<br />

giungere dai proventi imprenditoriali connessi all’azienda, in modo economicamente<br />

analogo al fenomeno del cosiddett o levereged by out. Anzi, interpretando<br />

estensivamente la previsione contenuta nell’ultima parte del terzo comma,<br />

che consente un’assegnazione di beni anche con successivo contratt o collegato<br />

al patt o di famiglia, potrebbe ritenersi possibile che il discendente assegnatario,<br />

concluso il patt o di famiglia e concordato il valore dell’azienda assegnata e dunque<br />

dell’indennizzo da pagarsi agli altri legitt imari, ott enga da un terzo a mutuo<br />

le somme necessarie per liquidare i legitt imari con successivo att o di adempimento<br />

dell’obbligo contenuto nel patt o di famiglia medesimo.<br />

Secondo quanto previsto nell’ultima parte del secondo comma, la liquidazione<br />

può poi avvenire, in tutt o o in parte, in natura, se vi è accordo tra i contraenti.<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Si pone il problema della necessità che il consenso alla liquidazione in natura sia<br />

reso da tutt i i contraenti ovvero esclusivamente dai due dirett i interessati, vale a<br />

dire l’assegnatario e il legitt imario da tacitare in natura. Ritengo possibile che tale<br />

accordo sia limitato a codesti due soggett i: anzitutt o perché non pare ipotizzabile<br />

un interesse contrario e meritevole di tutela da parte degli altri soggett i, considerato<br />

che nell’ipotesi qui in esame la tacitazione avverrebbe con beni del discendente<br />

assegnatario (o comunque non dell’ascendente disponente); inoltre perché<br />

la tesi contraria non precluderebbe che, stabilita una liquidazione in denaro, il<br />

discendente assegnatario e il legitt imario interessato ad una att ribuzione in natura<br />

si accordino per una datio in solutum, come consentito dall’art. 1197 cod. civ.<br />

4. LA PROVENIENZA E L’ONERE ECONOMICO DEGLI APPORZIONAMENTI<br />

PREVISTI NEL PATTO.<br />

La fatt ispecie base del patt o di famiglia è dunque quella dell’assegnazione, da<br />

parte dell’ascendente, dell’azienda al discendente, il quale a proprio carico deve<br />

liquidare le quote di legitt ima degli altri legitt imari: in termini economici, per<br />

una parte l’azienda perviene al discendente a titolo gratuito (si tratt a della porzione<br />

relativa alla sua quota di legitt ima ed a quella disponibile), per la restante<br />

parte a titolo oneroso, pari all’indennizzo pagato dal discendente medesimo agli<br />

altri legitt imari.<br />

Tutt avia codesta fatt ispecie base, descritt a dal secondo comma della norma,<br />

non pare escludere l’ammissibilità di sistemazioni del patrimonio familiare in<br />

vita con caratt ere più ampio, che permett ano, nell’ambito delle medesime, una<br />

perequazione dei diritt i dei legitt imari e del coniuge non necessariamente per il<br />

tramite del discendente assegnatario 11 .<br />

Le motivazioni che possono indurre ad estendere il novero dei beni ricompre-<br />

11 Talvolta la stessa situazione patrimoniale dell'ascendente imprenditore potrà consentire un<br />

apporzionamento di tutti i legittimari in pectore da parte dell'ascendente medesimo pur seguendo<br />

la lettera dell'articolo 768 bis. Si pensi al caso in cui l'ascendente, con due figli di<br />

cui uno solo abbia vocazioni imprenditoriali, sia titolare di un'azienda composta anche da<br />

una parte di immobili in proprietà. Il padre potrebbe allora scorporare e segregare la parte<br />

immobiliare dell'azienda, conferendola in una newco quale ha ramo di azienda immobiliare<br />

destinato a produrre reddito locatizio con opportuni contratti di locazione o affitto (i cui<br />

canoni potranno anche essere strumento per perequare eventuali discordanze di valori nei<br />

due rami di azienda) stipulati a favore di altra società in capo alla quale resterebbe il ramo<br />

di azienda relativo alla produzione industriale. In questo caso il comune ascendente sarebbe<br />

titolare di partecipazioni societarie sia nella società produttiva, sia nella newco immobiliare:<br />

entrambe le partecipazioni societarie rappresenterebbero la titolarità di rami di azienda<br />

(produttiva la prima, immobiliare la seconda) e potrebbero, nel pieno rispetto dell'art. 768<br />

bis cit., costituire oggetto di patto di famiglia con la attribuzione rispettivamente al figlio<br />

con vocazioni imprenditoriali ed a quello che ne sia privo. Inoltre, se si ipotizza la avvenuta<br />

premorienza del coniuge ovvero la rinunzia di questi alla propria porzione, come consentito<br />

dall'articolo 768 quater secondo comma, sarebbe possibile, facendo piana applicazione della<br />

fattispecie base di patto di famiglia, soddisfare entrambi i figli senza far gravare su alcuno<br />

di essi la tacitazione dell'altro.<br />

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PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

si nel patt o di famiglia possono essere le più varie: dalla diffi coltà per l’assegnatario<br />

di azienda di ott enere la provvista per la liquidazione degli altri legitt imari,<br />

alla volontà dell’ascendente di assecondare non solo la vocazione di impresa di<br />

uno dei discendenti, ma magari altresì le vocazioni non imprenditoriali degli<br />

altri legitt imari, al condizionamento da parte del coniuge del proprio consenso<br />

al patt o di famiglia ad una att ribuzione in natura di altri beni dell’ascendente<br />

disponente.<br />

Si può dunque pensare alle ipotesi in cui l’ascendente intenda da un lato assegnare<br />

l’azienda ad uno dei propri discendenti e, dall’altro, disporre in modo perequato,<br />

e sempre in via defi nitiva, a favore degli altri discendenti (e del coniuge)<br />

di altri beni propri diversi dall’azienda.<br />

Codesta possibilità mi pare trovi fondamento implicito nel terzo e quarto<br />

comma dell’articolo 768 quater.<br />

Il terzo comma parla infatt i di assegnazione di beni agli altri partecipanti<br />

non assegnatari dell’azienda, prevedendo che anche per essi il principio della<br />

stima del valore concordata al momento della stipulazione del patt o. La norma<br />

può disciplinare il caso in cui l’assegnazione di beni venga fatt a da parte del<br />

discendente assegnatario di azienda; ma non disciplina esclusivamente tale ipotesi.<br />

Vi rientra infatt i anche quella, qui ipotizzata, che sia lo stesso ascendente<br />

ad assegnare tali beni non costituenti l’azienda agli altri legitt imari: infatt i solo<br />

rispett o a codesta ipotesi assume signifi cato pregnante quanto previsto nell’ultimo<br />

comma dell’articolo. Col disporre che quanto ricevuto dei contraenti non è<br />

soggett o a collazione o riduzione si vuole proprio considerare l’ipotesi in cui vi<br />

siano state a favore di tutt i i contraenti assegnazioni di beni da parte del medesimo<br />

ascendente disponente: non avrebbe infatt i senso parlare di una soggezione<br />

a collazione o a riduzione rispett o ad assegnazioni di beni fatt e dal discendente<br />

assegnatario di azienda (della cui successione evidentemente non si tratt a).<br />

Inoltre si consideri che il secondo comma, che nella prima parte impone all’assegnatario<br />

d’azienda di liquidare gli altri partecipanti al contratt o, mostra una<br />

nett a cesura nell’ultimo periodo, separato dal precedente testo da un punto e<br />

virgola, ove non si parla più di assegnatario di azienda bensì più genericamente<br />

di “contraenti”, quanto alla possibilità di una liquidazione in natura dei non assegnatari<br />

di azienda.<br />

Siamo dunque di fronte ad una variante, lasciata l’autonomia privata, dello<br />

schema base di patt o di famiglia descritt o dal secondo comma dell’articolo 768<br />

quater.<br />

L’ascendente, assecondando magari le diff erenti vocazioni dei fi gli o nipoti,<br />

potrà con il medesimo patt o assegnare a uno o più di essi l’azienda ed agli altri<br />

(ed al coniuge, salvo che presti rinunzia come consentito dal secondo comma)<br />

ulteriori propri beni diversi dall’azienda. Tutt i i beni oggett o del patt o di famiglia<br />

dovranno essere valutati consensualmente e tutt i insieme costituiranno quel patrimonio<br />

separato, sott ratt o alla futura successione, del quale calcolare le frazioni<br />

aritmetiche previste nell’art. 537 o nell’art. 542, in modo che ciascuno dei parte-<br />

29


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

cipanti ott enga, con la assegnazione dei beni a sé destinati, la frazione aritmetica<br />

ivi prevista.<br />

Malgrado l’argomento dei lavori preparatori non sia mai decisivo, segnalo<br />

infi ne che la possibilità da ultimo qui rappresentata, di assegnazioni diverse<br />

dall’azienda da parte del medesimo ascendente, è stata espressamente considerata<br />

proprio dal relatore della proposta di legge, on. Buemi: nella seduta in<br />

commissione del 23 sett embre 2003 si precisava che con le norme proposte era<br />

disciplinata “l’ipotesi che l’imprenditore, mediante il patt o di famiglia o con successivo<br />

contratt o ad esso collegato, assegni beni agli altri fi gli non assegnatari dell’azienda;<br />

in tal caso il valore di dett i beni dovrà essere imputato alle loro quote di legitt ima”; il<br />

medesimo rilievo era poi ribadito nella seduta del 21 luglio 2005.<br />

La tesi, qui prospett ata, della possibilità di assegnazioni in natura diverse<br />

dall’azienda da parte dell’ascendente ai partecipanti al patt o non assegnatari<br />

dell’azienda medesima consente di att ribuire un più pregnante signifi cato alla<br />

previsione, di cui al terzo comma della piccolo 768 quater, di contratt i collegati<br />

att uativi dell’originario patt o di famiglia. Sarà dunque possibile riferire la previsione<br />

non solo all’ipotesi in cui l’assegnatario di azienda abbia necessità di reperire<br />

presso terzi la provvista per l’adempimento dell’obbligo di indennizzo<br />

monetario su di sé gravante nello schema base di patt o di famiglia 12 , ma altresì<br />

all’ipotesi in cui l’ascendente eff ett ui per contratt o successive att ribuzioni reali<br />

di beni ai discendenti (o al coniuge) non assegnatari di azienda, in collegamento<br />

con l’originario patt o di famiglia.<br />

In tale ipotesi il collegamento negoziale non assolverebbe esclusivamente<br />

alla tradizionale funzione di comunicazione al contratt o collegato dei vizi e<br />

delle vicende relative al contratt o principale, ma altresì alla più importante<br />

funzione di consentire il cumulo del valore dei beni oggett o del contratt o collegato<br />

e dell’azienda oggett o del patt o di famiglia, perché sui medesimi vengano<br />

computati i valori delle quote frazionarie di cui agli articoli 536 ss. (con<br />

le precisazioni di cui sopra). In difett o della previsione legislativa di codesto<br />

valore del collegamento negoziale, il successivo contratt o att ributivo di beni<br />

diversi dall’azienda andrebbe qualifi cato come semplice donazione, soggett a a<br />

collazione (salvo eventuale dispensa valevole nei limiti della disponibile) con<br />

valutazione del bene al momento dell’apertura della successione e sopratt utt o<br />

soggett a alla aleatorietà della possibile lesione di legitt ima, dovendosi applicare<br />

il principio della quota mobile emergente dall’articolo 556 cod. civ.: ciò<br />

che naturalmente vanifi cherebbe l’eff ett o di stabile pianifi cazione patrimoniale<br />

ricercata dal disponente.<br />

Due ulteriori argomenti depongono nel senso della piena ammissibilità di una<br />

12 In realtà in tale ipotesi il contratto collegato sarebbe piuttosto un atto di adempimento di un<br />

precedente debito, anche se non è possibile escludere per esempio la stipulazione di veri e<br />

propri contratti a favore di terzo: si pensi ad un mutuo (di scopo) contratto dall'assegnatario<br />

di azienda con un terzo mutuante con erogazione diretta a favore di altri partecipanti al patto<br />

di famiglia non assegnatari di azienda.<br />

30


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

variante convenzionale del patt o volta a ricomprendervi assegnazioni, ai legitt imari<br />

non destinatari dell’azienda, di beni (o denaro) anche da parte dell’ascendente<br />

stesso.<br />

In primo luogo in tal senso milita l’esigenza di consentire all’autonomia privata<br />

di disporre di incentivi per ott enere quella partecipazione al patt o da parte di<br />

tutt i i legitt imari che, come sopra si è concluso, è imprescindibile secondo quanto<br />

disposto dal primo comma dell’articolo 768 quater. Ed invero, malgrado il secondo<br />

comma della norma preveda una tacitazione dei legitt imari con l’equivalente<br />

della quota di legitt ima - così delineando una ipotesi base nella quale della quota<br />

disponibile dell’azienda profi tt erebbe esclusivamente l’assegnatario della stessa<br />

- tale indicazione deve ritenersi esclusivamente un limite minimo delle att ribuzioni<br />

dei non assegnatari d’azienda. In altre parole, sia per esigenze di equità<br />

che l’ascendente potrebbe sentire come cogenti, sia per incentivare comunque la<br />

partecipazione di tutt i i legitt imari al patt o e dunque la sua stessa conclusione,<br />

l’ascendente dante causa potrebbe ritenere opportuno tacitare gli altri i legitt imari<br />

cui non è destinata l’azienda con propri beni o denaro corrispondenti al<br />

valore dell’azienda trasmessa o comunque superiori al mero valore delle quote<br />

di legitt ima calcolate sull’azienda.<br />

Per evitare dunque il verosimile insuccesso pratico del tentativo di conclusione<br />

di un patt o di famiglia, è giocoforza pensare ad un intervento perequativo<br />

dello stesso disponente a favore di tutt i i legitt imari, intervento da ritenersi ammissibile<br />

perché non impedito esplicitamente da alcuna norma.<br />

Né si dica che esclusivamente la att ribuzione dell’azienda sarebbe soggett a<br />

alle regole del patt o, mentre la tacitazione degli altri legitt imari da parte dello<br />

stesso ascendente dovrebbe qualifi carsi come un fascio di donazioni ordinarie<br />

che non possono giovarsi delle regole speciali introdott e dalla novella (tra cui, ad<br />

esempio, quella della determinazione in allora del valore del bene assegnato). Si<br />

tratt erebbe infatt i di conclusione immotivata: perché non vi è alcuna norma che<br />

ciò prevede; inoltre perché artifi ciosamente porterebbe a considerare in modo<br />

atomistico le singole att ribuzioni contenute nel patt o e dunque ad obliterare la<br />

stessa causa del medesimo; infi ne perché comunque l’enfasi posta dal terzo comma<br />

dell’articolo 768 quater in ordine alla possibilità di collegamenti negoziali<br />

anche con att i successivi deve a fortiori consentire di avvincere nel patt o anche<br />

tutt e le att ribuzioni che vengono fatt e contestualmente allo stesso.<br />

Da ultimo, argomento a favore della possibilità di tacitazione dei legitt imari<br />

non destinatari dell’azienda da parte dello stesso ascendente può trarsi a contrario<br />

ed implicitamente dalla menzione, nell’articolo 768 septies, della possibilità<br />

di patt uire una facoltà di recesso convenzionale dal patt o. Infatt i, per ipotizzare<br />

una piana operatività di tale recesso a favore dell’ascendente, come pure deve<br />

essere ammissibile, si deve probabilmente supporre che questi sia l’autore delle<br />

att ribuzioni a favore di tutt i i legitt imari partecipanti al patt o. Infatt i un recesso<br />

con effi cacia retroatt iva e dunque recuperatoria ben si giustifi ca se tutt e le assegnazioni<br />

ai legitt imari, siano esse l’azienda, siano esse gli altri beni assegnati agli<br />

31


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

altri partecipanti, provengono dall’ascendente. In tal caso il recesso costituirebbe<br />

uno strumento che consente di porre nel nulla, per volontà dell’unico dante<br />

causa, l’intero fascio di att ribuzioni da questi disposte; sott o il profi lo funzionale,<br />

codesto congegno negoziale darebbe ingresso ad interessi in larga misura<br />

già valutati positivamente dall’ordinamento con strumenti più tradizionali,<br />

talvolta quantitativamente meno ablativi dell’att ribuzione gratuita e comunque<br />

sicuramente applicabili, quantomeno per analogia (per i congegni previsti in<br />

parte speciale in tema di donazione), anche al trasferimento di azienda da parte<br />

dell’ascendente previsto nel patt o di famiglia: si pensi alla riserva di usufrutt o<br />

sull’azienda, alla riserva di disporre di alcuni cespiti dell’azienda (art. 790 cod.<br />

civ.), alla condizione di reversibilità (art. 791 cod. civ.).<br />

Qualora invece si volesse ipotizzare una facoltà di recesso applicata all’ipotesi<br />

base di patt o di famiglia, quella descritt a nell’articolo in esame ove la tacitazione<br />

degli altri legitt imari avviene con denaro da parte dell’ assegnatario di azienda,<br />

ci troveremmo di fronte a gravi problemi di disciplina e contemperamento degli<br />

interessi dell’ascendente e del discendente destinatario d’azienda. Ed invero consentire<br />

all’ascendente di recedere dal patt o nel quale abbia esclusivamente att ribuito<br />

l’azienda ad un discendente ma non abbia poi provveduto a tacitare anche<br />

gli altri legitt imari signifi cherebbe - anche a prescindere dai problemi dogmatici<br />

posti dalla ricostruzione del raggio di operatività di un recesso nell’ambito di un<br />

contratt o plurilaterale come quello qui in esame - esporre il discendente assegnatario<br />

di azienda da un lato alla perdita dell’azienda medesima e, dall’altro, alla<br />

possibilità di non vedersi restituito, dagli altri legitt imari, quanto loro versato in<br />

denaro, per incapienza del patrimonio di costoro.<br />

5. L’ESCLUSIONE DA COLLAZIONE E RIDUZIONE DEGLI APPORZIONAMENTI<br />

PREVISTI NEL PATTO.<br />

L’ultimo comma dell’art. 769 quater, col prevedere che quanto ricevuto dei<br />

contraenti non è soggett o a collazione o riduzione, va inteso, come anticipato<br />

sopra, quale indicazione della sott razione di quanto disposto con il patt o di famiglia<br />

(e con i contratt i collegati) alle regole successorie comuni e dunque in<br />

particolare all’art. 556 cod. civ., consentendo appunto di parlare di patrimonio<br />

separato destinato ad una att ribuzione a stralcio con perequazione dei vari successibili<br />

in quota fi ssa, quella frazionaria emergente dagli artt . 537 e 542 cod. civ.<br />

In questo senso possono leggersi i lavori preparatori allorché sia nella relazione<br />

all’originaria proposta di legge in data 8 aprile 2003 sia nelle successive sedute<br />

in commissione (in particolare 21 luglio 2005 alla camera) si precisava che tale<br />

comma “chiude il sistema, prevedendo che quanto patt uito nel contratt o non possa essere<br />

rimesso in discussione dopo l’apertura della successione, inibendo l’esperimento di<br />

due diritt i tipicamente att ribuiti al legitt imario per far valere le proprie ragioni, cioè la<br />

collazione e la riduzione”.<br />

32


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

6. LA PERSISTENZA DELLO STATUS DI LEGITTIMARIO IN CAPO AL PARTECI-<br />

PANTE AL PATTO DI FAMIGLIA.<br />

Il legislatore della novella sembra muovere dal presupposto che i partecipanti<br />

al patt o di famiglia siano coloro che saranno (e non solo sarebbero) legitt imari<br />

dell’imprenditore al momento della sua morte, al più integrati dai legitt imari<br />

sopravvenuti di cui all’art. 768 sexies. Si apre dunque il quesito della permanenza<br />

della att ribuzione qualora al momento dell’apertura della successione la qualità<br />

di legitt imario più non sussista.<br />

Due mi paiono le macroipotesi che potranno essere più ricorrenti.<br />

La prima è quella in cui il benefi ciario tacitato nel patt o che non sia più tale<br />

all’apertura della successione sia stato un fi glio del disponente: sia perché morto<br />

nel fratt empo (e dunque premorto rispett o al disponente), sia perché rinunzi alla<br />

delazione ereditaria.<br />

In questo caso il legitt imario al momento della successione sarà un discendente<br />

(verosimilmente il fi glio) dell’originario partecipante al patt o, ed avrà acquisito<br />

lo status di legitt imario per rappresentazione (art. 536, u.c., 467 ss. cod. civ.).<br />

Mi pare allora che, argomentando dal disposto dell’art. 564, 3° co., cod. civ.,<br />

possa sostenersi la inesistenza di un diritt o del legitt imario per rappresentazione<br />

ad essere indennizzato nuovamente, se il proprio ascendente che egli rappresenta<br />

ha già ricevuto in allora la propria liquidazione ex art. 768 quater cod. civ. 13<br />

La seconda ipotesi è quella in cui il benefi ciario tacitato nel patt o che non sia<br />

più tale all’apertura della successione sia stato il (diverso) coniuge del disponente,<br />

nuovamente sposatosi, dopo la stipulazione del patt o, per premorienza del<br />

precedente coniuge o per intervenuto divorzio.<br />

In questo caso, la considerazione che il coniuge è legitt imario necessariamente<br />

unico, nella famiglia considerata del codice, porterebbe a concludere nel senso<br />

che una sola indennità sostitutiva della porzione lui riservata debba essere messa<br />

in conto da parte dell’assegnatario di azienda, con la conseguenza che in caso<br />

di “avvicendamento” di coniugi, la indennità ricevuta dall’”originario” coniuge<br />

cessi di avere giustifi cazione ove questi abbia perduto il proprio status all’apertura<br />

della successione. Tra l’interesse dell’ex coniuge a tratt enere l’indennizzo e<br />

quello dell’assegnatario di azienda a non pagare due volte (anche al nuovo coniuge)<br />

l’indennizzo, mi pare che quest’ultimo debba prevalere, considerato che<br />

la novella tende a consentire una sistemazione defi nitiva (e dunque anche con<br />

costi defi niti) della successione nell’azienda.<br />

Tutt avia qui, in mancanza di chiari indici normativi, la questione mi pare re-<br />

13 Più problematica l’ipotesi in cui l’ascendente che egli rappresenta non abbia ricevuto in allora<br />

la propria liquidazione ex art. 768 quater cod. civ., perché vi abbia rinunziato, perché<br />

più difficilmente argomenti potrebbero trarsi dall’art. 564, 3° co., cit. ed esigenze di equità<br />

parrebbero suggerire la persistenza di un diritto di credito in capo al rappresentante (cfr.<br />

commento all’art. 768sexies, § 4).<br />

33


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

sti aperta e proprio per ciò, qualora all’apertura della successione l’originario<br />

coniuge tale più non sia (perché premorto o divorziato), ma non vi sia un nuovo<br />

coniuge, ritengo che l’interprete possa sentirsi più libero (non essendovi un contro-interesse<br />

dell’assegnatario di azienda a non pagare due volte l’indennizzo)<br />

di concludere per la stabilità, a favore dell’originario coniuge, della liquidazione<br />

ricevuta.<br />

7. LA PATOLOGIA DEL PATTO: L’ANNULLAMENTO PER VIZIO DEL CONSENSO.<br />

L’art. 768 quinquies primo comma reca una disciplina in larga misura pleonastica,<br />

col confermare che il patt o di famiglia, al pari di ogni altro contratt o,<br />

può essere impugnato dai partecipanti per vizio del consenso secondo le regole<br />

generali di cui agli artt . 1427 ss. cod. civ.<br />

Per assegnare un valore precett ivo autonomo a tale norma si può anzitutto<br />

rilevare che essa ha l’eff ett o di escludere implicitamente l’applicazione della<br />

disciplina speciale in tema di vizi della divisione, contratt o col quale il patt o di<br />

famiglia può essere accostato sott o il profi lo dell’intento empirico del disponente<br />

14 , come del resto era fatt o dal legislatore del 1865, allorché, tratt ando della<br />

divisione d’ascendente, prevedeva, all’art. 1048, ult. parte, che “Se la divisione è<br />

fatt a per att o tra vivi, può altresì essere impugnata per lesione oltre il quarto a norma<br />

dell’articolo 1038”.<br />

Così inteso il richiamo all’articolo 1427, esso vale dunque ad escludere l’applicabilità<br />

dell’art. 761 che prevede l’annullamento della divisione esclusivamente<br />

per violenza o dolo: a contrario, il richiamo degli artt . 1427 ss. vale allora a confermare<br />

la impugnabilità del patt o di famiglia per errore.<br />

Inoltre, il primo comma dell’articolo 768 quinquies come sopra ricostruito vale<br />

ad escludere l’applicabilità dell’art. 763 cod. civ. e dunque la rescindibilità del<br />

patt o di famiglia per lesione oltre il quarto, così confermandosi la insindacabilità<br />

dal punto di vista oggett ivo, a prescindere dalla ricorrenza di vizi del consenso,<br />

dei valori att ribuiti convenzionalmente ai beni oggett o del contratt o.<br />

Da ultimo, quanto agli eff ett i dell’eventuale annullamento, sarà assai raro<br />

che la pronuncia costitutiva non travolga l’intero patt o di famiglia, in applicazione<br />

della regola generale, qui non derogata, dell’art. 1446 cod. civ. sul contratt<br />

o plurilaterale.<br />

Ulteriore quid novi è dato dal secondo comma, che prevede un termine di<br />

prescrizione breve, di un anno, rispett o a quello quinquennale ordinario. Non è<br />

chiarito quale sia il dies a quo per tale computo. Propenderei per l’applicazione<br />

della regola generale di cui all’art. 1442 cod. civ., considerato da un lato che un ef-<br />

14 Consapevoli tuttavia che, dal punto di vista giuridico, il patto di famiglia mira a prevenire<br />

una situazione di comunione ereditaria, che la divisione, dal punto di vista giuridico, intende<br />

invece sciogliere. La funzione lato sensu divisoria del patto emerge comunque dalla<br />

collocazione sistematica, al termine della disciplina della divisione, del nuovo capo V bis.<br />

34


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

fett o di stabilizzazione del patt o è già ott enuto con la riduzione da cinque anni ad<br />

un anno del termine di prescrizione dell’azione e, dall’altro, che il primo comma<br />

richiama gli articoli 1427 e seguenti e dunque mostra di fare riferimento all’intera<br />

disciplina ordinaria dei vizi del consenso ove non espressamente derogato. Si<br />

tratt a di interpretazione che trova un elemento di conforto nei lavori preparatori:<br />

nel testo discusso in commissione Camera il 21 giugno 2005 l’articolo 768 sexies<br />

faceva riferimento all’impugnabilità del patt o secondo gli articoli 624 e seguenti<br />

cod. civ. - che tratt ano della impugnazione delle disposizioni testamentarie - precisando<br />

che “l’azione si prescrive nel termine di un anno dalla conoscenza del motivo<br />

di impugnabilità”. Malgrado poi il testo defi nitivo abbia fatt o riferimento agli<br />

articoli 1427 e seguenti, con maggiore coerenza rispett o alla strutt ura contratt uale<br />

del patt o di famiglia piutt osto che alla sua relazione con gli istituti successori,<br />

resta la indicazione della decorrenza del termine per l’ impugnazione dalla conoscenza<br />

del vizio del consenso.<br />

Vi è poi il problema posto dall’art. 2941 n. 1 cod. civ., che prevede in via generale<br />

la sospensione della prescrizione tra i coniugi. Ritengo tutt avia che tale<br />

norma dett i la regola generale per le ipotesi in cui, in rapporti anche contratt uali<br />

ordinari, i coniugi si trovino, per avventura, ad essere controparti.Qualora invece<br />

ci si trovi di fronte a contratt i con necessaria partecipazione del coniuge, al quale<br />

è data azione (speciale) di annullamento del contratt o medesimo, deve valere il<br />

principio emergente dall’art. 184, 2° co., cod. civ., che non prevede alcuna sospensione<br />

del termine di prescrizione 15 , proprio in considerazione del ricorrere, come<br />

pure nel caso del patt o di famiglia avviene, di un contratt o ove è imprescindibile<br />

e non occasionale la partecipazione del coniuge.<br />

L’articolo in commento nulla dice poi delle ordinarie azioni di risoluzione<br />

del patt o di famiglia, che diffi cilmente potrebbero dirsi assorbite da quella – pur<br />

speciale nel termine - di annullamento.<br />

8. L’INEDITA ANNULLABILITÀ DEL PATTO PER INADEMPIMENTO DI CUI ALL’ART.<br />

768 SEXIES.<br />

Il secondo comma dell’art. 768 sexies reca una infelice formulazione, disponendo<br />

che “l’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo<br />

di impugnazione ai sensi dell’articolo 768 quinquies”. Esso prevede un’ine-<br />

15 In questo senso, Cass., 22 luglio 1987, n. 6369, in Rep. Foro It., 1988, voce Famiglia (regime<br />

patrimoniale), n. 55: “Proposta, da uno dei coniugi - in via riconvenzionale - domanda<br />

di annullamento di un negozio traslativo relativo a bene immobile (in regime di comunione<br />

legale) posto in essere dall’altro (conferimento, in società, d’un appartamento), l’eccezione,<br />

formulata con il ricorso per cassazione, di sospensione del termine annuale previsto per<br />

l’esperibilità di tale azione, sotto il profilo che la prescrizione rimane sospesa, tra coniugi, è,<br />

oltreché inammissibile - perché fatta valere, per la prima volta, in sede di legittimità - infondata,<br />

atteso che rispetto al principio generale contenuto nell’art. 2941 n. 1 c.c., la norma di<br />

cui all’art. 184, 2º comma, stesso codice, si pone come speciale e derogativa.”<br />

35


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

dita ipotesi di annullamento del contratt o per inadempimento: infatt i la lett era<br />

della norma consente l’applicazione della disciplina dell’annullamento alla inosservanza<br />

di disposizioni, quelle del primo comma, che recano per implicito un<br />

obbligo di pagamento in denaro della quota di legitt ima a favore di coloro che<br />

non hanno partecipato al patt o.<br />

La norma introduce evidenti disarmonie nel sistema dei rimedi negoziali:<br />

estende ad un terzo la legitt imazione all’annullamento del contratt o; consente<br />

il rimedio dell’annullamento per la inosservanza di un obbligo e non già per un<br />

vizio del consenso; nulla dice poi dell’azione di adempimento dell’obbligo di<br />

pagamento in denaro della quota di legitt ima, previsto nel primo comma dell’art.<br />

768 sexies, che si deve ritenere persistente.<br />

Volendo assegnare un valore precett ivo alla ipotesi di annullamento “per inadempimento”,<br />

emergente dal combinato disposto degli artt . 768 quinquies e sexies,<br />

si può in primo luogo pensare che con codesta disciplina il legislatore abbia<br />

voluto consentire una legitt imazione all’impugnazione estesa a tutt i partecipanti<br />

al patt o e non esclusivamente - come sarebbe stato in applicazione delle norme<br />

sulla risoluzione per inadempimento - a coloro che siano rimasti insoddisfatt i<br />

nelle proprie pretese di liquidazione pecuniaria della quota di legitt ima; in secondo<br />

luogo, si può pensare che la scelta del legislatore sia stata quella di dare<br />

rilievo all’inadempimento ex se, come fatt o oggett ivo, a prescindere dallo stato<br />

soggett ivo dell’inadempiente (che, secondo la comune interpretazione degli artt .<br />

1453 ss. cod. civ. è necessaria per la risoluzione del contratt o) ed a prescindere<br />

dalla gravità del medesimo (considerata invece dall’art. 1455 cod. civ.).<br />

Aggiungo da ultimo che se si dovesse prestar fede ad una consapevole volontà<br />

del legislatore, nell’apprestare codesta disciplina, di potenziare la tutela<br />

dei legitt imari non assegnatari di azienda, sarebbe probabilmente possibile fare<br />

applicazione della stessa disciplina anche nelle ipotesi di inadempimento alla<br />

liquidazione dei legitt imari non assegnatari di azienda che abbiano partecipato<br />

sin dall’origine al patt o.<br />

36


LEGISLAZIONE<br />

LEGGE 14 FEBBRAIO 2006, N. 55.<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PATTO DI<br />

FAMIGLIA<br />

(PUBBL. SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 1.3.2006, N.50 - SERIE GENERALE)<br />

Art. 1.<br />

1. Al primo periodo dell’articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole:<br />

«Fatt o salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».<br />

Art. 2.<br />

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l’articolo 768 è aggiunto il seguente capo:<br />

«Capo V-bis. Del patt o di famiglia<br />

Articolo 768-bis (Nozione). - È patt o di famiglia il contratt o con cui, compatibilmente<br />

con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispett o delle diff erenti tipologie<br />

societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutt o o in parte, l’azienda, e il titolare di<br />

partecipazioni societarie trasferisce, in tutt o o in parte, le proprie quote, ad uno o più<br />

discendenti.<br />

Articolo 768-ter (Forma). - A pena di nullità il contratt o deve essere concluso per att o<br />

pubblico.<br />

Articolo 768-quater (Partecipazione). - Al contratt o devono partecipare anche il coniuge<br />

e tutt i coloro che sarebbero legitt imari ove in quel momento si aprisse la successione nel<br />

patrimonio dell’imprenditore.<br />

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri<br />

partecipanti al contratt o, ove questi non vi rinunzino in tutt o o in parte, con il pagamento<br />

di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i<br />

contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutt o o in parte, avvenga in natura.<br />

I beni assegnati con lo stesso contratt o agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda,<br />

secondo il valore att ribuito in contratt o, sono imputati alle quote di legitt ima loro spettanti;<br />

l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratt o che sia espressamente<br />

dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggett i che<br />

hanno partecipato al primo contratt o o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto<br />

dai contraenti non è soggett o a collazione o a riduzione.<br />

Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patt o può essere impugnato dai parteci-<br />

37


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

panti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L’azione si prescrive nel termine di un anno.<br />

Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). - All’apertura della successione dell’imprenditore,<br />

il coniuge e gli altri legitt imari che non abbiano partecipato al contratt o possono<br />

chiedere ai benefi ciari del contratt o stesso il pagamento della somma prevista dal secondo<br />

comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. L’inosservanza delle<br />

disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo<br />

768-quinquies.<br />

Articolo 768-septies (Scioglimento). - Il contratt o può essere sciolto o modifi cato dalle<br />

medesime persone che hanno concluso il patt o di famiglia nei modi seguenti:<br />

1) mediante diverso contratt o, con le medesime caratt eristiche e i medesimi presupposti<br />

di cui al presente capo;<br />

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratt o stesso e, necessariamente,<br />

att raverso dichiarazione agli altri contraenti certifi cata da un notaio.<br />

Articolo 768-octies (Controversie). - Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui<br />

al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione<br />

previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».<br />

Sotto il profilo fiscale, si deve tenere presente che ai sensi dell’art. 78 della legge 27 dicembre 2006,<br />

n. 296 (legge finanziaria 20<strong>07</strong>), i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e ss. del codice civile<br />

a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, non sono soggetti<br />

all’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 e<br />

successive modificazioni.<br />

38


LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296<br />

LEGGE FINANZIARIA 20<strong>07</strong><br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

- omissis –<br />

Art. 78<br />

Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di<br />

cui al decreto legislativo 31 ott obre 1990, n. 346, e successive modifi cazioni, sono apportate<br />

le seguenti modifi cazioni:<br />

a) all’articolo 3, è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:<br />

“4-ter. I trasferimenti, eff ett uati anche tramite i patt i di famiglia di cui agli articoli 768-bis<br />

e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote<br />

sociali e di azioni non sono soggett i all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggett<br />

i di cui all’articolo 73, comma 1, lett era a), del testo unico delle imposte sui redditi,<br />

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il benefi cio<br />

spett a limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo<br />

ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il benefi cio si<br />

applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’att ività d’impresa o<br />

detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,<br />

rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione<br />

o all’att o di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispett o della condizione<br />

di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal benefi cio, il pagamento<br />

dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 13<br />

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla<br />

data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”;<br />

b) all’articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:<br />

“l-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della<br />

base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali”;<br />

c) all’articolo 31, comma 1, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici<br />

mesi”.<br />

39


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

40


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

2. GLI ATTI DI DESTINAZIONE<br />

41


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

42


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

GLI ATTI DI DESTINAZIONE EX<br />

ART. 2645 TER C.C. E ATTUALI<br />

ORIENTAMENTI<br />

_MILENA PINI,<br />

_AVVOCATO, FORO DI MILANO<br />

L’art. 39-novies della l. 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione con modifi che<br />

del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, ha introdott o nel codice civile l’art. 2645 ter 1 .<br />

«Art. 2645-ter (Trascrizione di att i di destinazione per la realizzazione di<br />

interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche<br />

amministrazioni, o ad altri enti o persone fi siche).<br />

Gli att i in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritt i in<br />

pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni<br />

o per la durata della vita della persona fi sica benefi ciaria, alla realizzazione<br />

di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche<br />

amministrazioni, o ad altri enti o persone fi siche ai sensi dell’articolo 1322, secondo<br />

comma, possono essere trascritt i al fi ne di rendere opponibile ai terzi il<br />

vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al<br />

conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.<br />

I beni conferiti e i loro frutt i possono essere impiegati solo per la realizzazione<br />

del fi ne di destinazione e possono costituire oggett o di esecuzione, salvo<br />

quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratt i per<br />

tale scopo.”<br />

1 Sull'art. 2645-ter c.c., v. Bartoli, Prime riflessioni sull'art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra<br />

negozio di destinazione di diritto interno e trust, in Corr. merito, 206, 697 ss.; Fanticini,<br />

L'articolo 2645-ter del codice civile: "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione<br />

di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone a persone con disabilità, a pubbliche<br />

amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche", in Aa. Vv., La tutela dei patrimoni, a cura<br />

di Montefameglio, Santarcangelo di Romagna, 2006, 327 ss.; Franco, Il nuovo art. 2645ter<br />

cod. civ., in Notariato, 2006, 315 ss.; Lupoi, Gli "atti di destinazione" nel nuovo art.<br />

2645-ter c.c. quale frammento di trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2006, 169 ss.; Oberto,<br />

Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze, in Contratto e impresa/<br />

Europa, 20<strong>07</strong>; Oberto, Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione<br />

dei rapporti patrimoniali in vista della successione, Famiglia e diritto, 2006,<br />

661 ss. (in particolare par.7 ss., sui rapporti tra vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.<br />

e famiglia di fatto).<br />

43


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

La nuova norma consente di destinare alla realizzazione di interessi meritevoli<br />

di tutela a favore di un benefi ciario, privato o pubblico, per un periodo di<br />

tempo limitato a novanta anni e comunque non eccedente la vita del destinatario,<br />

mediante un att o avente forma pubblica che sia regolarmente trascritt o ai<br />

fi ni dell’opponibilità ai terzi, un proprio bene immobile o mobile registrato, con<br />

la conseguenza che i beni conferiti ed i loro frutt i possono essere esecutati, salvo<br />

quanto previsto dall’art. 2915, primo comma c.c., per i soli debiti contratt i per<br />

tale scopo.<br />

L’eff ett o è quello di produrre un ampliamento dell’ambito dei c.d. patrimoni<br />

separati o segregati, in quanto il conferente, mediante un att o unilaterale di volontà,<br />

può sott rarre un proprio bene immobile o mobile registrato al regime della<br />

garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c..<br />

Infatt i dal combinato disposto degli artt . 2645 ter e 2915 primo comma c.c.<br />

(“Att i che limitano la disponibilità dei beni pignorati”, ai sensi del quale “Non<br />

hanno eff ett o in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono<br />

nell’esecuzione, gli att i che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritt<br />

i prima del pignoramento, quando hanno per oggett o beni immobili o di beni mobili<br />

iscritt i in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.”)<br />

si evince che il vincolo di destinazione potrà essere opposto ai terzi,<br />

creditori personali o aventi causa del conferente, quando, rispett ivamente, il pignoramento<br />

dovesse essere successivo alla trascrizione dell’att o di destinazione<br />

o l’acquisto dovesse essere trascritt o successivamente alla trascrizione dell’att o di<br />

destinazione stesso.<br />

44<br />

La norma ha suscitato in dott rina numerosi interrogativi.<br />

Sui concett i di “destinazione per un determinato periodo” e di “vincolo”, contenuti<br />

nella norma, non si può che condividere la posizione di chi sostiene che<br />

sono ben distinti da quello di “trasferimento di un diritt o”, e pertanto “un bene<br />

può essere vincolato ad uno scopo senza essere trasferito ad un soggett o diverso dal suo<br />

titolare, come avviene, ad esempio, nel fondo patrimoniale su beni dei coniugi o nel trust<br />

autodichiarato, nel quale è lo stesso costituente a porsi quale trustee. Vincolo di destinazione<br />

signifi ca che il bene può essere amministrato solo in vista della realizzazione di<br />

quello scopo e che tale bene è aggredibile dai soli creditori i cui diritt i si fondano su att i di<br />

gestione compiuti in vista della realizzazione dello scopo medesimo. Ma tutt o ciò, con il<br />

trasferimento del bene dal costituente ad un terzo, e con l’eventuale successivo ritrasferimento<br />

ad un benefi ciario fi nale, nulla ha a che vedere. ” 2 .<br />

La Circolare n. 5 del 7 agosto 2006 della Direzione dell’Agenzia del Territorio,<br />

precisa in merito a tale questione che “con gli att i di cui tratt asi è possibile costituire<br />

un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale che, pur restando nella titola-<br />

2 Oberto, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi, in<br />

Famiglia e diritto, 2/20<strong>07</strong>, 202.


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

rità giuridica del “conferente”, assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa<br />

patrimoniale “distinta” (separata) rispett o alla restante parte del suo patrimonio, proprio<br />

in virtù del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con<br />

l’esecuzione della formalità di trascrizione. … Dett i att i di destinazione producono soltanto<br />

eff ett i di tipo “vincolativo” … infatt i, i beni oggett o degli att i di destinazione, pur<br />

venendo “segregati” rispett o alla restante parte del patrimonio del “conferente” - al fi ne<br />

di garantire la realizzazione degli interessi meritevoli di tutela cui è preordinato il vincolo<br />

- restano comunque nella titolarità giuridica del “conferente” medesimo”.<br />

Quanto alla meritevolezza dell’interesse, l’art. 2645-ter c.c. si limita a a richiamare<br />

l’art. 1322, secondo comma, c.c. (che in tema di autonomia contratt uale riconosce<br />

alle parti la possibilità di “concludere contratt i che non appartengano ai tipi<br />

aventi una disciplina particolare, purché siano dirett i a realizzare interessi meritevoli<br />

di tutela secondo l’ordinamento giuridico.”), la cui interpretazione prevalente è nel<br />

senso che la meritevolezza di tutela viene meno solo laddove siano valicati i limiti<br />

della liceità, dell’ordine pubblico e del buon costume 3 .<br />

Una previsione legislativa così ampia induce la preoccupazione di un eventuale<br />

uso strumentale o fraudolento della norma, non potendosi escludere la possibilità<br />

che un soggett o si serva del vincolo di destinazione come strumento di<br />

protezione patrimoniale personale, costituendo all’interno della massa dei beni<br />

di sua proprietà uno o più patrimoni separati, per mett erli al riparo da eventuali<br />

azioni esecutive dei creditori, e ciò nonostante gli strumenti di tutela riconosciuti<br />

a costoro, quali l’azione di simulazione e l’azione revocatoria 4 .<br />

Peraltro, se da un lato sarebbe auspicabile un controllo sull’eff ett iva “meritevolezza”<br />

dell’interesse che si intende realizzare sott oponendo i beni al vincolo<br />

di destinazione, dall’altro una tale soluzione potrebbe comportare il pericolo di<br />

valutazioni personali del giudicante, condizionate da sue personali convinzioni<br />

sociali, religiose o politiche.<br />

Sulla possibilità di applicazione dell’art. 2645-ter c.c. nell’ambito dei rapporti<br />

tra coniugi o partners, o tra genitori e fi gli, la giurisprudenza 5 ha già iniziato a<br />

3 Cass. civ. Sez. III 06.02.2004 n. 2288, in Guida al Diritto, 2004, 19, 54 “Possono dirsi<br />

diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ex articolo<br />

1322, comma 2, del codice civile, tutti i contratti atipici non contrari alla legge, all'ordine<br />

pubblico e al buon costume”; da ultimo, Trib. Trieste 23/9/2005, in Guida al Diritto, 2005,<br />

n. 41, 57<br />

4 Cass. civ. Sez. I <strong>07</strong>.03.2005 n. 4933, in Mass. Giur. It., 2005, “Il negozio costitutivo del<br />

fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito,<br />

che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria<br />

ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni<br />

(art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei<br />

costituenti.”<br />

5 Trib. Reggio Emilia 23.3.20<strong>07</strong> (decr.) in il Corriere del Merito, 20<strong>07</strong>, 6, 699, secondo cui<br />

“E' valido, in quanto avente causa lecita, l'accordo tra coniugi, raggiunto in sede di verbale<br />

di separazione consensuale, con il quale l'uno trasferisce all'altro, in adempimento<br />

45


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

manifestare aperture in tal senso, riconoscendo la liceità di un accordo intervenuto<br />

tra i coniugi per il mantenimento dei fi gli sino al raggiungimento della<br />

loro autosuffi cienza economica, che prevedeva il trasferimento della quota di<br />

proprietà di alcuni immobili da parte del padre a favore della madre collocataria,<br />

con l’obbligo a carico di questa ai sensi e per gli eff ett i di cui all’art. 2645-ter c.c.<br />

ad impiegare i frutt i degli immobili per il mantenimento della prole stessa 6 .<br />

È indubbio che in tale ipotesi il vincolo di destinazione off ra ai minori una<br />

signifi cativa tutela, sia con riguardo ai frutt i dei beni da destinare al loro mantenimento,<br />

che all’inalienabilità del bene e all’opponibilità ai terzi.<br />

Inoltre, poiché per la realizzazione degli interessi ai quali è preposto il vincolo<br />

può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato (e, quindi, anche il Pubblico<br />

Ministero o un tutore o un curatore speciale), l’intestatario dei beni non potrà<br />

essere completamente libero di godere e disporre dei cespiti dovendo salvaguardare<br />

l’esigenza di mantenimento della prole.<br />

Vi è anche chi sostiene che l’art. 2645-ter c.c. possa “costituire una sorta di<br />

succedaneo del fondo patrimoniale”, “a benefi cio della famiglia, cioè a dire di quella<br />

determinata famiglia costituita dai coniugi e dai fi gli nati e/o nascituri”, essendo possibile<br />

per la meritevolezza dell’interesse e per ragioni solidaristiche “collocare<br />

la famiglia nel suo complesso tra uno di quegli “altri enti” cui fa richiamo la norma<br />

citata, magari valorizzando quell’indirizzo che ormai unanimemente considera tanto la<br />

famiglia legitt ima come quella di fatt o quali “formazioni sociali” riconosciute dall’art.<br />

2 Cost.” 7 .<br />

dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, talune porzioni immobiliari, con l'impegno di<br />

quest'ultimo di non alienarli prima della maggiore età dei beneficiari e di destinarne i frutti<br />

in loro favore, e detto accordo, ove trascritto ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., è opponibile erga<br />

omnes”.<br />

6 Il decreto 23.3.<strong>07</strong> del Trib. di Reggio Emilia richiama in motivazione Cass., 17/6/2004, n.<br />

11342, in Giust. civ., 2005, I, pag. 415, laddove si afferma che ““l’accordo di separazione<br />

che contenga l’impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio<br />

minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di<br />

pattuizione che dà vita ad un contratto atipico, distinto dalle convenzioni matrimoniali e<br />

dalle donazioni, [è] volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento<br />

giuridico, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ.”.<br />

7 Oberto, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi, cit.,<br />

secondo il quale “è noto che la tesi ormai prevalente afferma il carattere atipico delle convenzioni<br />

e dei relativi regimi patrimoniali: se dunque all'autonomia negoziale è concesso di<br />

liberamente dar vita a convenzioni matrimoniali disegnanti regimi diversi da quelli previsti<br />

dagli artt. 159 ss. c.c., a maggior ragione sarà consentito ai coniugi di avvalersi di strumenti<br />

negoziali tipici (ancorché non previsti da norme tipicamente giusfamiliari) per conseguire<br />

il risultato di ottenere un regime divergente da quelli legislativamente nominati come tali.”.<br />

Né, secondo l’Autore, significative obiezioni possono insorgere “avuto riguardo al carattere<br />

essenzialmente unilaterale dell'atto costitutivo del vincolo”; a maggior ragione “potrà riconoscersi<br />

nella creazione del vincolo ex art. 2645-ter c.c., alle condizioni predette, la natura<br />

di convenzione matrimoniale, allorquando il negozio costitutivo nell'interesse della famiglia<br />

assuma una struttura bilaterale o plurilaterale (si pensi alla costituzione di un vincolo su<br />

beni di entrambi i coniugi e/o di terzi, sulla base di un accordo tra tutti i soggetti coinvolti)<br />

e pertanto possa qualificarsi come "convenzione", cioè accordo di due o più soggetti.”<br />

46


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Altra questione, molto discussa in dott rina, riguarda l’identità o meno tra il<br />

vincolo di destinazione e il trust.<br />

Dopo un primo orientamento, che aveva interpretato l’art. 2645-ter c.c. come<br />

una sorta di trust interno 8 , sembra ora prevalere la posizione di chi diff erenzia<br />

i due istituti.<br />

In eff ett i, mentre l’att o istitutivo del vincolo di destinazione è un att o unilaterale,<br />

il trust, nello schema tradizionale, è incentrato sulla partecipazione di due<br />

soggett i: il disponente (sett lor) ed il trustee. Tutt avia, è altrett anto vero che esiste<br />

la possibilità per il sett lor di dichiararsi trustee dei beni che vengano fatt i confl<br />

uire nel trust (cosiddett o trust autodichiarato) così come non si può escludere<br />

che all’origine del vincolo di destinazione contemplato dall’articolo 2645-ter del<br />

Codice civile vi sia un att o bi- o pluri-laterale 9 .<br />

Si deve anche tenere presente che mentre i soli beni immobili o mobili registrati<br />

possono essere oggett o del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645ter<br />

c.c., possono essere inseriti nel trust anche beni diversi, quali partecipazioni<br />

societarie, titoli di credito, etc..<br />

Inoltre, l’att o istitutivo di un vincolo di destinazione prevede la forma pubblica,<br />

mentre nel caso del trust le regole sulla forma sono varie, e possono dipendere<br />

dalla natura dei beni che formano oggett o dell’att o istitutivo del trust.<br />

Nel testo dell’art. 2645-ter c.c. manca infi ne ogni riferimento all’obbligazione<br />

fi duciaria, elemento essenziale del trust.<br />

Quanto al regime fi scale, va ricordato che con decreto legge n. 262 del 2006,<br />

successivamente modifi cato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n.<br />

286, è stata ripristinata l’imposta sulle successioni e donazioni, come disciplinata<br />

dal Testo Unico 31 ott obre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ott obre 2001.<br />

Contestualmente, ha disposto l’applicazione di tale imposta “…alla costituzione<br />

dei vincoli di destinazione…” (decreto legge n. 262 del 3 ott obre 2006, convertito<br />

con modifi cazioni dalla legge n. 286 del 24/11/20<strong>07</strong>, articolo 2, commi<br />

dal 47 al 49).<br />

La fi nanziaria 20<strong>07</strong> ha poi integrato la disciplina di tale imposta, introducendo,<br />

tra l’altro, determinate franchigie in favore dei parenti in linea collaterale<br />

e dei portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore<br />

dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo<br />

1, commi da 77 a 79).<br />

Att ualmente, pertanto, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggett a<br />

8 L. F. Risso, D. Muritano, Il Trust. Diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo Responsabilità<br />

del notaio, Studio approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 10 febbraio 2006,<br />

sostengono l’orientamento, secondo il quale “a seguito del nuovo articolo 2645 ter il nostro<br />

Stato non può più essere annoverato tra quelli che non prevedono l'istituto del trust e conseguentemente<br />

l'articolo 13 della Convenzione de L'Aja non potrebbe più essere invocato<br />

per negare il riconoscimento ad un trust interno.”<br />

9 Ad esempio nell’ipotesi di costituzione del vincolo di destinazione su beni trasferiti nell’ambito<br />

di un giudizio di separazione o divorzio; in giurisprudenza v. Trib. Reggio Emilia<br />

23.3.20<strong>07</strong> (decr.), cit.<br />

47


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all’art.<br />

2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006.<br />

48


LEGISLAZIONE<br />

LEGGE 23 FEBBRAIO 2006, N. 51.<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL<br />

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273, RECANTE<br />

DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI, NONCHÉ<br />

CONSEGUENTI DISPOSIZIONI URGENTI. PROROGA DI TERMINI<br />

RELATIVI ALL’ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE<br />

(PUBBL. SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 28.2.2006, N.49 - SERIE GENERALE)<br />

Art. 39-novies.<br />

Termine di effi cacia e trascrivibilità degli att i di destinazione per fi ni meritevoli di<br />

tutela.<br />

1. Dopo l’articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:<br />

«Art. 2645-ter (Trascrizione di att i di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli<br />

di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad<br />

altri enti o persone fi siche).<br />

Gli att i in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritt i in pubblici registri sono destinati,<br />

per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fi sica<br />

benefi ciaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità,<br />

a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fi siche ai sensi dell’articolo 1322, secondo<br />

comma, possono essere trascritt i al fi ne di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per<br />

la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante<br />

la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutt i possono essere impiegati solo per la realizzazione<br />

del fi ne di destinazione e possono costituire oggett o di esecuzione, salvo quanto previsto<br />

dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratt i per tale scopo.»<br />

49


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

AGENZIA DEL TERRITORIO. CIRCOLARE 7 AGOSTO 2006, N. 5.<br />

ART. 2645-TER DEL CODICE CIVILE - TRASCRIVIBILITÀ DEGLI ATTI<br />

DI DESTINAZIONE PER FINI MERITEVOLI DI TUTELA - MODALITÀ<br />

DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ IMMOBILIARE<br />

PREMESSA<br />

L’art. 39-novies (Termine di effi cacia e trascrivibilità degli att i di destinazione per fi ni<br />

meritevoli di tutela) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla legge di conversione<br />

23 febbraio 2006, n. 51, ha inserito, dopo l’art. 2645-bis del codice civile, l’art.<br />

2645-ter, avente ad oggett o la trascrizione di att i di destinazione per la realizzazione di<br />

interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni,<br />

o ad altri enti o persone fi siche.<br />

La portata innovativa della citata disposizione - entrata in vigore il 1° marzo 2006 - ha<br />

subito innescato un vivace ed articolato dibatt ito a livello dott rinario, che ha già fatt o<br />

emergere posizioni non del tutt o allineate in ordine alla corrett a individuazione della natura<br />

giuridica della peculiare fatt ispecie negoziale correlata all’art. 2645-ter c.c., nonché<br />

dei suoi possibili profi li applicativi.<br />

Poiché, peraltro, alcuni Uffi ci provinciali hanno già segnalato l’avvenuta presentazione<br />

di alcune richieste di trascrizione di att i ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., con la presente Circolare<br />

si ritiene opportuno fornire le prime indicazioni, anche di caratt ere operativo, in<br />

ordine alle relative modalità di att uazione della pubblicità immobiliare, al fi ne di garantire<br />

uniformità e omogeneità di comportamenti in tutt o il territorio nazionale.<br />

CARATTERI GENERALI DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE DI CUI ALL’ART. 2645-<br />

TER C.C.<br />

L’art. 2645-ter c.c. dispone che “Gli att i in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili<br />

iscritt i in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la<br />

durata della vita della persona fi sica benefi ciaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela<br />

riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fi siche ai<br />

sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritt i al fi ne di rendere opponibile ai<br />

terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente,<br />

qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutt i possono<br />

essere impiegati solo per la realizzazione del fi ne di destinazione e possono costituire oggett o<br />

di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratt i per<br />

tale scopo”.<br />

La disposizione in parola, in sostanza, prevede espressamente la possibilità di trascrivere<br />

gli att i in forma pubblica con cui un soggett o (di seguito qualifi cato come “conferente”)<br />

costituisce, su beni immobili o mobili iscritt i in pubblici registri, un vincolo di destinazione<br />

fi nalizzato, per un periodo di tempo determinato (non superiore a novanta anni)<br />

o per la durata della persona fi sica benefi ciaria, a realizzare interessi meritevoli di tutela<br />

ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., riferibili ai soggett i individuati, peraltro con<br />

ampia formulazione, dalla stessa disposizione (cc.dd. “benefi ciari”).<br />

50


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

In estrema sintesi, con gli att i di cui tratt asi è possibile costituire un vincolo di destinazione<br />

su di una massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del “conferente”,<br />

assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale “distinta”<br />

(separata) rispett o alla restante parte del suo patrimonio, proprio in virtù del vincolo di<br />

destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con l’esecuzione della<br />

formalità di trascrizione.<br />

La fatt ispecie negoziale correlata alla disposizione in parola, se pure assimilabile, quanto<br />

agli eff ett i prodott i (di tipo vincolativo), ad istituti giuridici già presenti nel nostro ordinamento<br />

– ad esempio, nell’ambito del diritt o di famiglia, il fondo patrimoniale (art. 167<br />

e seguenti c.c.), oppure, nell’ambito del diritt o societario, i patrimoni destinati a specifi ci<br />

aff ari (art. 2447-bis c.c.) – sembra caratt erizzata da una connotazione del tutt o atipica e<br />

peculiare; infatt i, la norma che prevede la trascrivibilità della fatt ispecie negoziale stessa<br />

(art. 2645-ter c.c.) – unica disposizione di riferimento per la fatt ispecie - in realtà non prevede<br />

né una tipizzazione delle possibili fi nalità cui è preordinato il vincolo di destinazione<br />

costituito con gli att i in parola, né specifi che regole preordinate all’amministrazione o<br />

alla gestione dei beni oggett o di vincolo.<br />

In eff ett i, la disposizione in esame contiene un generico riferimento alla compatibilità<br />

degli interessi sott esi alla costituzione dei vincoli in parola con l’art. 1322 c.c., che,<br />

come è noto, ammett e la stipulazione di contratt i atipici, purché “…dirett i a realizzare<br />

interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.<br />

Il generico riferimento al parametro costituito dagli “…interessi meritevoli di tutela…<br />

ai sensi dell’art. 1322, secondo comma…” - ad avviso di autorevole dott rina - potrebbe,<br />

quindi, rappresentare il vero punctum dolens della nuova disposizione, sopratt utt o in<br />

relazione alla ineludibile esigenza di conciliare il parametro della meritevolezza degli<br />

interessi cui è preordinata la costituzione del vincolo di destinazione con l’interesse dei<br />

creditori del “conferente” all’integrità della garanzia patrimoniale (secondo il principio<br />

generale contenuto nell’art. 2740 del codice civile).<br />

La seconda parte della disposizione in esame prevede che i beni conferiti - cioè sott oposti<br />

al vincolo di destinazione costituito con gli att i in parola - e i loro frutt i possono essere<br />

impiegati solo per la realizzazione del fi ne di destinazione e possono costituire oggett o di<br />

esecuzione soltanto per debiti contratt i per tale scopo, purché, in conformità al disposto<br />

di cui all’art. 2915, comma primo, codice civile, l’att o di disposizione sia stato trascritt o<br />

anteriormente al pignoramento.<br />

LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ IMMOBILIARE<br />

A) PROFILI GENERALI<br />

Delineati i connotati essenziali degli att i di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., occorre<br />

ora fornire alcune indicazioni fi nalizzate a garantire la corrett a att uazione della<br />

pubblicità immobiliare degli att i medesimi.<br />

La possibilità di trascrivere gli att i di destinazione in parola è espressamente prevista<br />

dall’art. 2645-ter c.c. e limitata agli att i di destinazione redatt i in forma pubblica (“Gli<br />

att i in forma pubblica…possono essere trascritt i al fi ne di rendere opponibile ai terzi il<br />

vincolo di destinazione…”).<br />

La richiamata disposizione, in sostanza, ha introdott o, per gli att i di cui tratt asi, un regime<br />

di facoltatività della trascrizione, ancorato al requisito minimo di forma normativamente<br />

stabilito (nella specie l’ “att o in forma pubblica”). In relazione a tale ultimo<br />

aspett o, quindi, dett a previsione normativa porterebbe ad escludere, in deroga a quanto<br />

51


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

previsto dall’art. 2657 c.c., la trascrivibilità di att i di destinazione redatt i con la forma<br />

della scritt ura privata autenticata o accertata giudizialmente.<br />

Quanto ai profi li di merito, sembra opportuno ribadire preliminarmente la circostanza<br />

che dett i att i di destinazione producono soltanto eff ett i di tipo “vincolativo”. Come già<br />

in parte accennato, infatt i, i beni oggett o degli att i di destinazione, pur venendo “segregati”<br />

rispett o alla restante parte del patrimonio del “conferente” - al fi ne di garantire la<br />

realizzazione degli interessi meritevoli di tutela cui è preordinato il vincolo – restano<br />

comunque nella titolarità giuridica del “conferente” medesimo.<br />

Nell’ambito del particolare meccanismo negoziale delineato dall’art. 2645-ter c.c., quindi,<br />

i “benefi ciari”, ricoprendo il ruolo di soggett i di riferimento degli interessi (meritevoli)<br />

che il vincolo di destinazione è preordinato a realizzare, non sono destinatari di eff ett i<br />

traslativi o costitutivi di diritt i reali.<br />

B) PROFILI APPLICATIVI<br />

Dal punto di vista prett amente operativo, almeno nella fase di prima applicazione<br />

dell’art. 2645-ter c.c., si ritiene che la peculiare situazione giuridica generata dagli att i di<br />

destinazione in parola possa essere adeguatamente rappresentata, sul piano della pubblicità<br />

immobiliare, con l’esecuzione di una formalità di trascrizione redatt a sulla base<br />

dei seguenti criteri:<br />

• Quadro A: in att esa di un eventuale adeguamento delle codifi che att ualmente disponibili,<br />

nel campo “Dati relativi alla convenzione”, va indicato il codice generico “100”,<br />

utilizzando la seguente descrizione: “Att o di destinazione per fi ni meritevoli di tutela ai<br />

sensi dell’art. 2645-ter c.c.”;<br />

• Quadro C - Soggett i: va utilizzata la sola parte “contro”, con l’indicazione degli estremi<br />

anagrafi ci o dei dati identifi cativi del “conferente”, nonché della quota del diritt o reale<br />

oggett o dell’att o di destinazione;<br />

• Quadro D: in questo quadro, oltre agli aspett i contenutistici essenziali dell’att o di destinazione<br />

(a mero titolo esemplifi cativo: durata del vincolo, eventuali regole inerenti<br />

all’amministrazione e gestione dei beni oggett o di vincolo, cause e modalità di scioglimento<br />

del vincolo medesimo), vanno indicati, analiticamente, i benefi ciari degli att i medesimi<br />

con i relativi estremi anagrafi ci, o con tutt i i dati identifi cativi (se tratt asi di soggett<br />

i impersonali o di enti specifi camente determinati), ovvero con i criteri di individuazione<br />

(se tratt asi di soggett i solo determinabili, riguardando una categoria di persone).<br />

Va, peraltro, chiarito, che l’art. 2645-ter c.c., pur prevedendo espressamente la trascrivibilità<br />

nei pubblici registri immobiliari del vincolo in parola, non fornisce alcuna indicazione<br />

in ordine alle modalità da seguire per garantire un’adeguata pubblicità anche alle<br />

vicende modifi cative-estintive del vincolo medesimo.<br />

A tale riguardo, peraltro, va evidenziato che il decorso del periodo vincolativo – con<br />

riferimento ad entrambe le ipotesi normativamente disciplinate (decorso del periodo di<br />

tempo determinato dal “conferente”, non superiore a novanta anni, o durata della vita<br />

della persona fi sica benefi ciaria) - comporta ex se la cessazione degli eff ett i giuridici del<br />

vincolo.<br />

Ciononostante, al fi ne di realizzare una esaustiva informazione della vicenda estintiva<br />

dei vincoli in esame sui registri immobiliari, appare opportuno ipotizzare l’eseguibilità<br />

di una formalità di annotazione a margine della trascrizione dell’att o di destinazione<br />

costitutivo del vincolo medesimo, da qualifi care come annotazione di “ineffi cacia”.<br />

La predett a annotazione, che determina l’ineffi cacia della formalità principale (nel caso<br />

di specie trascrizione dell’att o di destinazione), sembra infatt i preferibile rispett o alla<br />

formalità di annotazione di cancellazione che comporterebbe, invece, l’estinzione giuridica<br />

della formalità principale. Da ciò consegue che nei certifi cati ipotecari dovrà essere<br />

52


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

ricompresa non soltanto la formalità di annotazione di ineffi cacia, ma anche la formalità<br />

principale (trascrizione dell’att o di destinazione); e tale circostanza, considerata la peculiarità<br />

dei vincoli in questione, assume senza dubbio positivo rilievo, consentendo, sul<br />

piano pratico, la possibilità di garantire la conoscibilità permanente delle fasi evolutive<br />

del periodo vincolativo.<br />

In considerazione della delicatezza della materia, nonché della sua portata innovativa e<br />

rilevanza generale si è ritenuto opportuno acquisire sull’argomento l’autorevole parere<br />

del Ministero della Giustizia che, con nota DAG Prot. n. 79177 del 24/7/2006, nel concordare<br />

con le indicazioni fornite con la presente Circolare - sia sott o il profi lo generale che<br />

più strett amente operativo - ha ravvisato la necessità di apportare alcune integrazioni e<br />

modifi che, peraltro totalmente recepite dal presente testo.<br />

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sul puntuale adempimento e sulla corrett a<br />

applicazione della presente Circolare.<br />

Firmato: Mario Picardi<br />

L’imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte,<br />

per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, si applica a<br />

partire dall’entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, che ha introdotto l’imposta, cioè a decorrere<br />

dal 29 novembre 2006, salvo le modificazioni introdotte dai commi 77 e 78 della finanziaria<br />

20<strong>07</strong> che si applicano dal 1° gennaio 20<strong>07</strong>.<br />

53


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.<br />

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL<br />

DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, RECANTE<br />

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.<br />

(PUBBL. NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 277 DEL 28 NOVEMBRE 2006 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223)<br />

54<br />

LEGGE DI CONVERSIONE<br />

Art. 1.<br />

1. Il decreto-legge 3 ott obre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria<br />

e fi nanziaria, è convertito in legge con le modifi cazioni riportate in allegato alla presente<br />

legge.<br />

2. Sono fatt i salvi gli eff ett i prodott i dall’articolo 6 del decreto-legge 3 ott obre 2006, n. 262,<br />

nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.<br />

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione<br />

nella Gazzett a Uffi ciale.<br />

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 262/06<br />

COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE<br />

(*) Le modifi che apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratt eri corsivi<br />

-omissis-<br />

Art. 2.<br />

-omissis-<br />

47. È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e<br />

diritt i per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di<br />

vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni<br />

concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31<br />

ott obre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ott obre 2001, fatt o salvo quanto<br />

previsto dai commi da 48 a 54.<br />

48. I trasferimenti di beni e diritt i per causa di morte sono soggett i all’imposta di cui al<br />

comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo nett o dei beni:<br />

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea rett a sul valore complessivo nett o eccedente,<br />

per ciascun benefi ciario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;<br />

b) devoluti a favore degli altri parenti fi no al quarto grado e degli affi ni in linea rett a, nonché<br />

degli affi ni in linea collaterale fi no al terzo grado: 6 per cento;<br />

c) devoluti a favore di altri soggett i: 8 per cento.<br />

49. Per le donazioni e gli att i di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritt i e la<br />

costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione<br />

delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritt i al nett o degli oneri da cui è gravato<br />

il benefi ciario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico<br />

di cui al decreto legislativo 31 ott obre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatt a congiunta-


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

mente a favore di più soggett i o se in uno stesso att o sono compresi più att i di disposizione a<br />

favore di soggett i diversi, al valore delle quote dei beni o diritt i att ribuiti:<br />

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea rett a sul valore complessivo nett o eccedente, per<br />

ciascun benefi ciario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;<br />

b) a favore degli altri parenti fi no al quarto grado e degli affi ni in linea rett a, nonché degli<br />

affi ni in linea collaterale fi no al terzo grado: 6 per cento;<br />

c) a favore di altri soggett i: 8 per cento.<br />

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili,<br />

le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ott obre<br />

1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ott obre 2001.<br />

51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze si procede<br />

all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta tenendo conto dell’indice del costo<br />

della vita.<br />

52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:<br />

a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ott obre<br />

1990, n.<br />

346, e successive modifi cazioni;<br />

b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ott obre 1990,<br />

n. 346;<br />

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ott obre 1990, n.<br />

346, e successive modifi cazioni;<br />

d) articolo 13 della legge 18 ott obre 2001, n. 383.<br />

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno eff ett o per gli att i pubblici formati, per gli<br />

att i a titolo gratuito fatt i, per le scritt ure private autenticate e per le scritt ure private non<br />

autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione<br />

del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ott obre 2006. Le stesse<br />

decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli att i e le dichiarazioni<br />

relativi alle successioni di cui al periodo precedente.<br />

55


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296<br />

LEGGE FINANZIARIA 20<strong>07</strong><br />

- omissis –<br />

Art. 77<br />

All’articolo 2 del decreto-legge 3 ott obre 2006, n. 262, convertito, con modifi cazioni, dalla<br />

legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifi cazioni:<br />

a) nel comma 48, dopo la lett era a), e’ inserita la seguente:<br />

“a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo nett o eccedente,<br />

per ciascun benefi ciario, 100.000 euro: 6 per cento”;<br />

b) nel comma 49, dopo la lett era a), e’ inserita la seguente:<br />

“a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo nett o eccedente, per ciascun<br />

benefi ciario, 100.000 euro: 6 per cento”;<br />

c) dopo il comma 49 e’ inserito il seguente:<br />

“49-bis. Se il benefi ciario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e’ una persona portatrice<br />

di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta<br />

si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare<br />

di 1.500.000 curo”.<br />

56


DECRETO LEGISLATIVO 31 OTTOBRE 1990, N. 346.<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA<br />

SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, E SUCC.MODIF.<br />

Titolo I<br />

DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Art.1. OGGETTO DELL’IMPOSTA<br />

1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritt i per<br />

successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritt i per donazione o altra<br />

liberalità tra vivi.<br />

2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritt i reali di godimento, la rinunzia<br />

a diritt i reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.<br />

3. L’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni<br />

dell’assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta<br />

di cui all’art.26 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente<br />

della Repubblica 26-4-1986, n.131.<br />

4. L’imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli artt . 742 e 783 del<br />

codice civile.<br />

4.bis Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirett e risultanti<br />

da att i soggett i a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre<br />

liberalità collegate ad att i concernenti il trasferimento o la costituzione di diritt i immobiliari<br />

ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’att o sia prevista l’applicazione<br />

dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto<br />

Art.2. TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA<br />

1. L’imposta è dovuta in relazione a tutt i i beni e diritt i trasferiti, ancorché esistenti<br />

all’estero.<br />

2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il<br />

donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritt i<br />

ivi esistenti.<br />

3. Agli eff ett i del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:<br />

a) i beni e i diritt i iscritt i in pubblici registri dello Stato e i diritt i reali di godimento ad<br />

essi relativi;<br />

b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle<br />

società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione<br />

o l’oggett o principale;<br />

c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato<br />

o da società ed enti di cui alla lett era b);<br />

d) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario<br />

o l’emitt ente è residente nello Stato;<br />

e) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;<br />

f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fi no a concorrenza del valore dei beni<br />

medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;<br />

g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime<br />

doganale della temporanea esportazione.<br />

4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione<br />

57


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

all’estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.<br />

Art.3. TRASFERIMENTI NON SOGGETTI ALL’IMPOSTA<br />

1. Non sono soggett i all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle<br />

province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni<br />

legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca<br />

scientifi ca, l’educazione, l’istruzione o altre fi nalità di pubblica utilità.<br />

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute,<br />

diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggett i all’imposta se sono<br />

stati disposti per le fi nalità di cui allo stesso comma.<br />

3. Nei casi di cui al comma 2 il benefi ciario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione<br />

dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni<br />

o diritt i ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle<br />

fi nalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è<br />

tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto<br />

essere pagata.<br />

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli<br />

enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all’estero.<br />

4 bis. Non sono soggett i all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.<br />

4 ter. I trasferimenti, eff ett uati anche tramite i patt i di famiglia di cui agli articoli 768bis<br />

e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di<br />

quote sociali e azioni non sono soggett i all’imposta.<br />

In caso di quote sociali o azioni di soggett i di cui all’articolo 73, comma 1, lett era a), del<br />

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />

22 dicembre 1986 n. 917, il benefi cio spett a limitatamente alle partecipazioni mediante<br />

le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma,<br />

numero 1) del codice civile. Il benefi cio si applica a condizione che gli aventi causa<br />

proseguano l’esercizio dell’att ività d’impresa o detengano il controllo per un periodo<br />

non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente<br />

alla presentazione della dichiarazione di successione o all’att o di donazione, apposita<br />

dichiarazione in tal senso. Il mancato rispett o della condizione di cui al periodo precedente<br />

comporta la decadenza dal benefi cio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria,<br />

della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18<br />

dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta<br />

medesima avrebbe dovuto essere pagata.<br />

Art.4. ALIQUOTE<br />

(abrogato)<br />

Art.5. SOGGETTI PASSIVI<br />

1. L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le<br />

donazioni e dai benefi ciari per le altre liberalità tra vivi.<br />

2. Ai fi ni dell’imposta sono considerati parenti in linea rett a anche i genitori e i fi gli naturali,<br />

i rispett ivi ascendenti e discendenti in linea rett a, gli adott anti e gli adott ati, gli affi -<br />

lianti e gli affi liati. La parentela naturale, se il fi glio non è stato legitt imato o riconosciuto<br />

o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirett amente,<br />

ovvero la dichiarazione scritt a del genitore verifi cata, se il valore imponibile dei beni o<br />

diritt i trasferiti al parente naturale è superiore a lire quarantamilioni, secondo le disposizioni<br />

degli artt . 2 e 3 della legge 19-1-1942, n.23 (inerente l’adeguamento dell’imposta<br />

successoria alle quote ereditarie spett anti ai fi gli naturali).<br />

58


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Art.6. UFFICIO COMPETENTE<br />

1. Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’uffi cio del registro nella<br />

cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non è<br />

nota, l’uffi cio del registro di Roma.<br />

2. La competenza per l’applicazione dell’imposta alle donazioni è determinata secondo<br />

le disposizioni relative all’imposta di registro.<br />

Titolo II<br />

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI<br />

Capo I<br />

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA<br />

Art.7. DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA<br />

1. I trasferimenti di beni e diritt i per causa di morte sono soggett i all’imposta con le seguenti<br />

aliquote sul valore complessivo nett o dei beni:<br />

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea rett a sul valore complessivo nett o<br />

eccedente, per ciascun benefi ciario, 1.000.000 di euro: 4%;<br />

b) devoluti a favore degli altri parenti fi no al quarto grado e degli affi ni in linea rett a,<br />

nonché degli affi ni in linea collaterale fi no al terzo grado: 6%;<br />

c) devoluti a favore degli altri soggett i: 8%.<br />

3. Sull’imposta determinata a norma dei commi 1 (e 2) si applicano, quando ne ricorrono<br />

i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.<br />

4. Fino a quando l’eredità non è stata accett ata, o non è stata accett ata da tutt i i chiamati,<br />

l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.<br />

Art.8. BASE IMPONIBILE<br />

1. Il valore globale nett o dell’asse ereditario è costituito dalla diff erenza tra il valore complessivo,<br />

alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritt i che compongono<br />

l’att ivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli artt . da 14 a 19, e l’ammontare<br />

complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati<br />

nell’art.46, comma 3.<br />

1 bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della<br />

base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.<br />

2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole att ività che pervengono agli<br />

eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento.<br />

3. Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al nett o dei legati e degli<br />

altri oneri che le gravano, quello dei legati al nett o degli oneri da cui sono gravati.<br />

4. Il valore globale nett o dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fi ni della determinazione<br />

delle aliquote applicabili a norma dell’art.7, di un importo pari al valore att uale complessivo<br />

di tutt e le donazioni fatt e dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle<br />

presunte di cui all’art.1, comma 3, ed escluse quelle indicate all’art.1, comma 4, e quelle<br />

registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fi ssa a norma degli artt .<br />

55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi<br />

fi ni, di un importo pari al valore att uale delle donazioni fatt e a ciascun erede o legatario.<br />

Per valore att uale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritt i donati<br />

alla data dell’apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni<br />

donati con riserva di usufrutt o o altro diritt o reale di godimento.<br />

59


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

60<br />

Capo II<br />

BASE IMPONIBILE<br />

Sezione I<br />

ATTIVO EREDITARIO<br />

Art.9. ATTIVO EREDITARIO<br />

1. L’att ivo ereditario è costituito da tutt i i beni e i diritt i che formano oggett o della successione,<br />

ad esclusione di quelli non soggett i all’imposta a norma degli artt . 2, 3, 12 e 13.<br />

2. Si considerano compresi nell’att ivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo<br />

pari al dieci per cento del valore globale nett o imponibile dell’asse ereditario anche<br />

se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico<br />

redatt o a norma degli artt . 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti<br />

l’esistenza per un importo diverso.<br />

3. Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle<br />

abitazioni, compresi i beni culturali non sott oposti al vincolo di cui all’art.13.<br />

Art.10. BENI ALIENATI NEGLI ULTIMI SEI MESI<br />

(abrogato)<br />

Art.11. PRESUNZIONE DI APPARTENENZA ALL’ATTIVO EREDITARIO<br />

1. Si considerano compresi nell’att ivo ereditario:<br />

a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei<br />

redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell’art.12, comma 1, lett era b);<br />

b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati<br />

presso altri a suo nome.<br />

2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lett era b), depositati a nome del defunto e di<br />

altre persone, compresi quelli contenuti in cassett e di sicurezza o altri contenitori di cui<br />

all’art.48, commi 6 e 7, per la azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza<br />

del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti<br />

correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano<br />

diversamente determinate. Se i cointestatari sono eredi o legatari i beni e i diritt i,<br />

salvo prova contraria, si considerano appartenenti esclusivamente al defunto; questa disposizione<br />

non si applica per i beni e i diritt i cointestati al coniuge che formavano oggett o<br />

della comunione di cui agli artt . 177 e seguenti del codice civile.<br />

3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell’att ivo ereditario<br />

anche se per clausola del contratt o di società o dell’att o costitutivo o per patt o parasociale<br />

ne sia previsto a favore di altri soci il diritt o di accrescimento o il diritt o di acquisto ad un<br />

prezzo inferiore al valore di cui all’art.16, comma 1. In tal caso, se i benefi ciari del diritt o<br />

di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge<br />

a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è<br />

considerata come oggett o di un legato a loro favore.<br />

Art.12. BENI NON COMPRESI NELL’ATTIVO EREDITARIO<br />

1. Non concorrono a formare l’att ivo ereditario:<br />

a) i beni e i diritt i iscritt i a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato,<br />

mediante provvedimento giurisdizionale, att o pubblico, scritt ura privata autenticata o<br />

altra scritt ura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto<br />

dell’art.10;<br />

b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura<br />

della successione con att o autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell’art.10;<br />

c) le indennità di cui agli artt . 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

spett anti per diritt o proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie<br />

o stipulate dal defunto;<br />

d) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono<br />

forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso<br />

di imposte o di contributi, fi no a quando non siano riconosciuti con provvedimento<br />

dell’amministrazione debitrice;<br />

e) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fi no a quando<br />

la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;<br />

f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;<br />

g) i beni culturali di cui all’art.13, alle condizioni ivi stabilite;<br />

h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro<br />

e i certifi cati di credito del tesoro;<br />

i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritt o,<br />

dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge;<br />

l) i veicoli iscritt i nel pubblico registro automobilistico.<br />

Art.13. BENI CULTURALI<br />

1. I beni culturali di cui agli artt . 1, 2 e 5 della legge 1-6-1939, n.1089, e all’art.36 del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 30-9-1963, n.1409, sono esclusi dall’att ivo ereditario se<br />

sono stati sott oposti al vincolo ivi previsto anteriormente all’apertura della successione e<br />

sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.<br />

2. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene<br />

non debbano essere compresi nell’att ivo ereditario, con la descrizione particolareggiata<br />

degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identifi cazione, al competente organo periferico<br />

del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale att esta per ogni singolo bene<br />

l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L’attestazione<br />

deve essere presentata all’uffi cio del registro in allegato alla dichiarazione della<br />

successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.<br />

3. Contro il rifi uto dell’att estazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale<br />

decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali; la decisione di<br />

accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua<br />

comunicazione, all’uffi cio del registro competente, che provvede al rimborso dell’eventuale<br />

maggiore imposta pagata.<br />

4. L’alienazione in tutt o o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un<br />

quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata,<br />

il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento<br />

degli obblighi prescritt i per consentire<br />

l’esercizio del diritt o di prelazione dello Stato determinano l’inclusione dei beni nell’att ivo<br />

ereditario. L’amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione<br />

all’uffi cio del registro competente; dalla data di ricevimento della comunicazione<br />

inizia a decorrere il termine di cui all’art.27, comma 3 o comma 4.<br />

5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano<br />

agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispett ivamente competenti.<br />

Sezione II<br />

VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI<br />

Art.14. BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI<br />

1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’att ivo ereditario, è<br />

61


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

determinata assumendo:<br />

a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura<br />

della successione;<br />

b) per la proprietà gravata da diritt i reali di godimento, la diff erenza tra il valore della<br />

piena proprietà e quello del diritt o di cui è gravata;<br />

c) per i diritt i di usufrutt o, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art.17 sulla<br />

base di annualità pari all’importo ott enuto moltiplicando il valore della piena proprietà<br />

per il saggio legale di interesse;<br />

d) per il diritt o dell’enfi teuta, il centuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza<br />

tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’aff rancazione; per il<br />

diritt o del concedente la somma dovuta per l’aff rancazione.<br />

Art. 15. AZIENDE, NAVI E AEROMOBILI<br />

1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell’att ivo ereditario, è determinata<br />

assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni<br />

e dei diritt i che le compongono, esclusi i beni indicati nell’art. 12, al nett o delle passività<br />

risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione<br />

dell’inventario di cui all’art. 2217 del codice civile, si ha riguardo alle att ività e alle passività<br />

indicate nell’ultimo inventario regolarmente redatt o e vidimato, tenendo conto dei<br />

mutamenti successivamente intervenuti.<br />

2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili che non fanno parte di aziende,<br />

è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di<br />

nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e dello stato di conservazione.<br />

3. In caso di usufrutt o o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni<br />

dell’art.14, comma 1, lett ere b) e c).<br />

Art.16. AZIONI E OBBLIGAZIONI, ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI<br />

1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali<br />

compresi nell’att ivo ereditario, è determinata assumendo:<br />

a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristrett o, la media dei prezzi di<br />

compenso o dei prezzi fatt i nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione,<br />

maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore<br />

di cui alle lett ere successive;<br />

b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società,<br />

non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristrett o, nonché per le quote di società<br />

non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatt o, il valore proporzionalmente<br />

corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio<br />

nett o dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario<br />

regolarmente redatt o e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti,<br />

ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritt i<br />

appartenenti all’ente o alla società al nett o delle passività risultanti a norma degli articoli<br />

da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lett ere h) e i) dell’art.12;<br />

c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore risultante<br />

da pubblicazioni fatt e o prospett i redatt i a norma di legge o regolamento;<br />

d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lett ere a), b) e c) il<br />

valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratt eristiche quotati in borsa o<br />

negoziati al mercato ristrett o o in mancanza desunto da altri elementi certi.<br />

2. In caso di usufrutt o si applicano le disposizioni dell’art.14, comma 1, lett ere b) e c).<br />

Art. 17. RENDITE E PENSIONI<br />

1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’att ivo eredita-<br />

62


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

rio, è determinata assumendo<br />

a) il ventuplo dell’annualità, se si tratt a di rendita perpetua o a tempo indeterminato;<br />

b) il valore att uale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore<br />

al ventuplo della stessa, se si tratt a di rendita o pensione a tempo determinato, se è prevista<br />

la cessazione per eff ett o della morte del benefi ciario o di persona diversa, il valore<br />

non può superare quello determinato a norma della lett era c) con riferimento alla durata<br />

massima;<br />

c) il valore che si ott iene moltiplicando l’annualità per il coeffi ciente applicabile, secondo<br />

il prospett o allegato al Testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del<br />

presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’età della persona alla<br />

cui morte essa deve cessare, se si tratt a di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita<br />

o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell’età del<br />

meno giovane dei benefi ciari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi<br />

di essi, dell’età del più giovane se vi è diritt o di accrescimento fra loro; se è prevista la<br />

cessazione per eff ett o della morte di persona diversa dai benefi ciari si tiene conto dell’età<br />

di questa.<br />

Art.18. CREDITI<br />

1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell’att ivo ereditario, è determinata<br />

assumendo:<br />

a) per i crediti frutt iferi, il loro importo con gli interessi maturati;<br />

b) per i crediti infrutt iferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’apertura<br />

della successione, il loro valore att uale calcolato al saggio legale di interesse;<br />

c) per i crediti in natura il valore dei beni che ne sono oggett o;<br />

d) per il diritt o alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collett ivo e in<br />

accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fi ni delle imposte sui redditi, di cui<br />

all’art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell’art.16.<br />

Art.19. ALTRI BENI<br />

1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritt i compresi nell’att ivo ereditario<br />

diversi da quelli contemplati nell’art.9, secondo comma, e negli artt . da 14 a 18, è determinata<br />

assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della<br />

successione.<br />

2. In caso di usufrutt o o di uso si applicano le disposizioni dell’art.14, primo comma,<br />

lett ere b) e c).<br />

Sezione III<br />

PASSIVITÀ DEDUCIBILI<br />

Art.20. PASSIVITÀ DEDUCIBILI<br />

1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura<br />

della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell’art.24.<br />

2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli artt . da 21 a 24.<br />

Art.21.<br />

CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI<br />

1. I debiti del defunto devono risultare da att o scritt o di data certa anteriore all’apertura<br />

della successione o da provvedimento giurisdizionale defi nitivo.<br />

2. I debiti inerenti all’esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano<br />

dalle scritt ure contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge.<br />

3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritt ure contabili, i debiti cambiari e i<br />

debiti verso istituti di credito o aziende, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono<br />

ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritt ure contabili obbligatorie, regolar-<br />

63


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

mente tenute a norma di legge, del tratt ario o del prenditore o dell’azienda o istituto di<br />

credito.<br />

4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al tratt amento<br />

di fi ne rapporto e ai tratt amenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell’ammontare<br />

maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua<br />

con gli eredi o i legatari.<br />

5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme<br />

obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della<br />

successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verifi cato anteriormente alla<br />

stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore.<br />

6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato,<br />

a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di eff ett i civili dello<br />

stesso.<br />

Art.22. LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI<br />

1. Non sono deducibili i debiti contratt i per l’acquisto di beni o di diritt i non compresi<br />

nell’att ivo ereditario; se i beni o i diritt i acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione<br />

è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.<br />

2. I debiti contratt i dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il<br />

relativo importo è stato impiegato nei modi indicati nell’art.10, terzo comma, lett ere d), e)<br />

ed f); negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti<br />

bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatt e negli ultimi<br />

sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratt i, le<br />

operazioni fatt e e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.<br />

3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti<br />

dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quatt ro giorni<br />

prima dell’apertura della successione.<br />

4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti<br />

correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote<br />

dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.<br />

Art.23. DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI<br />

1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica,<br />

del titolo o provvedimento di cui all’art.21, primo comma, ovvero:<br />

a) di estratt o notarile delle scritt ure contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti<br />

all’esercizio di imprese;<br />

b) di estratt o notarile delle scritt ure contabili obbligatorie del tratt ario o del prenditore,<br />

per i debiti cambiari;<br />

c) di att estazione rilasciata dall’amministrazione creditrice, o di copia autentica della<br />

quietanza del pagamento avvenuto dopo l’apertura della successione, per i debiti verso<br />

pubbliche amministrazioni;<br />

d) di att estazione rilasciata dall’ispett orato provinciale del lavoro, per i debiti verso i<br />

lavoratori dipendenti.<br />

2. La deduzione dei debiti verso istituti di credito o aziende, anche se risultanti nei modi<br />

indicati nel primo comma, è subordinata alla produzione di un certifi cato, rilasciato<br />

dall’ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritt a di uno dei soggett i obbligati<br />

alla dichiarazione della successione e controfi rmato dal capo del servizio o dal contabile<br />

addett o al servizio. Il certifi cato deve att estare l’esistenza totale o parziale di ciascun debito<br />

con la specifi cazione di tutt i gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e<br />

le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione<br />

presso tutt e le sedi, agenzie, fi liali o altre ripartizioni territoriali dell’azienda o istituto<br />

di credito; per i saldi passivi dei conti correnti dal certifi cato deve risultare l’integrale<br />

64


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all’apertura della successione o, se<br />

precedente, dall’ultimo saldo att ivo.<br />

3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno<br />

dei documenti di cui ai commi primo e secondo, deve risultare da att estazione conforme<br />

al modello approvato con decreto del Ministro delle fi nanze, sott oscritt a da uno dei soggett<br />

i obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso<br />

i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell’art.16, primo<br />

comma, lett era b), dal legale rappresentante della società o dell’ente. Le fi rme devono<br />

essere autenticate.<br />

4. L’esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione,<br />

può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi primo, secondo e terzo, entro<br />

il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti<br />

da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni,<br />

fi no a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo o giurisdizionale<br />

è divenuto defi nitivo.<br />

Art.24. SPESE MEDICHE E SPESE FUNERARIE<br />

1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute<br />

dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a<br />

condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura<br />

della successione.<br />

2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore<br />

a lire due milioni.<br />

Capo III<br />

RIDUZIONI E DETRAZIONI<br />

Art.25. RIDUZIONI DELL’IMPOSTA<br />

1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione<br />

avente per oggett o gli stessi beni e diritt i, l’imposta è ridott a di un importo inversamente<br />

proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di<br />

anno; se nella successione non sono compresi tutt i i beni e diritt i oggett o della precedente<br />

successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritt i, la riduzione si<br />

applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritt i compresi in<br />

entrambe.<br />

2. Se nell’att ivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all’art.13, non<br />

sott oposti anteriormente all’apertura della successione al vincolo previsto dall’art.2 della<br />

legge 1° giugno 1939 n.1089, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti<br />

è ridott a dell’importo proporzionalmente corrispondente al 50% del loro valore.<br />

L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni per i quali ritiene spett ante la<br />

riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla<br />

loro identifi cazione, al competente organo periferico del ministero per i beni e le att ività<br />

culturali, il quale att esta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratt eristiche di cui alla<br />

legge 1° giugno 1939, n.1089; l’att estazione deve essere allegata alla dichiarazione della<br />

successione. L’accertamento positivo delle caratt eristiche di cui alla predett a legge comporta<br />

la sott oposizione dell’immobile al vincolo ivi previsto. Si applicano le disposizioni<br />

dell’art.13, commi 3, 4 e 5.<br />

3. Se nell’att ivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche<br />

se non insistenti sul fondo, di cui all’art. 39 del Testo unico delle imposte sui redditi<br />

approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti<br />

al coniuge, a parenti in linea rett a o a fratelli o sorelle del defunto, l’imposta dovuta<br />

dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridott a dell’importo proporzionalmente<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

corrispondente al 40% della parte del loro valore complessivo non superiore a lire 200<br />

milioni. La riduzione compete a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore dirett o,<br />

che la devoluzione avvenga nell’ambito di una famiglia dirett o-coltivatrice e che l’esistenza<br />

di questi requisiti risulti da att estazione dell’uffi cio regionale competente allegata<br />

alla dichiarazione della successione. E’ dirett o-coltivatrice la famiglia che si dedica<br />

dirett amente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all’allevamento e governo del<br />

bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore<br />

al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo<br />

e dell’allevamento e del governo del bestiame; ai fi ni del calcolo della forza lavorativa il<br />

lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo.<br />

4. Se nell’att ivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all’esercizio<br />

dell’impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea rett a entro il terzo grado del defunto<br />

nell’ambito di un’impresa artigiana familiare, come defi nita dalla legge 8 agosto 1985, n.<br />

443, e dall’art. 230-bis del codice civile, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale<br />

sono devoluti è ridott a dell’importo proporzionalmente corrispondente al 40% della<br />

parte del loro valore complessivo non superiore a lire 200 milioni, a condizione che l’esistenza<br />

dell’impresa familiare artigiana risulti dall’att o pubblico o dalla scritt ura privata<br />

autenticata di cui all’art.5, comma 4, lett era a), del Testo unico delle imposte sui redditi,<br />

approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.917,<br />

4-bis. Se nell’att ivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno<br />

di 5 mila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni<br />

montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali<br />

di cui all’art.40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente<br />

della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge o al parente entro il<br />

terzo grado del defunto, l’imposta dovuta dal benefi ciario è ridott a dell’importo proporzionale<br />

corrispondente al 40% della parte del loro valore complessivo, a condizione che<br />

gli aventi causa proseguano eff ett ivamente l’att ività imprenditoriale per un periodo non<br />

inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il benefi ciario deve dimostrare dett a<br />

condizione entro 60 giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione<br />

da presentare presso l’uffi cio competente ove sono registrate la denuncia o l’att o; in mancanza<br />

di tale dimostrazione il benefi ciario stesso è tenuto al pagamento dell’imposta in<br />

misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima<br />

avrebbe dovuto essere pagata, Per il pagamento dell’imposta di successione relativa<br />

all’ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’art.38.<br />

4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis riapplicano anche in caso di donazioni.<br />

Art.26. DETRAZIONE DI ALTRE IMPOSTE<br />

1. Dall’imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:<br />

(…)<br />

b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in<br />

relazione a beni esistenti in tale Stato, fi no a concorrenza della parte dell’imposta di successione<br />

proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di tratt ati o accordi<br />

internazionali.<br />

Capo IV<br />

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA<br />

Art.27. PROCEDIMENTO E TERMINI<br />

1. La successione deve essere dichiarata all’uffi cio del registro, a norma degli artt . da 28<br />

a 30, nel termine stabilito dall’art.31.<br />

2. L’imposta è liquidata dall’uffi cio in base alla dichiarazione della successione, a norma<br />

dell’art.33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successi-<br />

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PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

va presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art.28, comma 6. La<br />

liquidazione deve essere notifi cata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre<br />

anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione<br />

sostitutiva o integrativa.<br />

3. Successivamente l’uffi cio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva<br />

o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3, procede alla<br />

rett ifi ca e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell’art.34. La rett ifi ca deve<br />

essere notifi cata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dalla data<br />

in cui è stata notifi cata la liquidazione di cui al comma 2.<br />

4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata<br />

d’uffi cio a norma dell’art.35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione<br />

integrativa di cui all’art.28, comma 6, si procede d’uffi cio, rispett ivamente, alla<br />

riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve<br />

essere notifi cato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine<br />

per la presentazione della dichiarazione omessa.<br />

5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l’uffi cio<br />

può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il<br />

relativo avviso deve essere notifi cato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione<br />

alla quali si riferisce la correzione.<br />

6. L’imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza<br />

stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con<br />

riferimento a tale dichiarazione.<br />

7. E’ principale l’imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare<br />

l’imposta o maggiore imposta, liquidata in sede di accertamento d’uffi cio o di rett ifi ca,<br />

suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.<br />

Art.28. DICHIARAZIONE DELLA SUCCESSIONE<br />

1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all’uffi cio del registro competente,<br />

che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata,<br />

in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all’uffi cio postale, che appone su di essa<br />

o sul relativo involucro il timbro a calendario.<br />

2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, anche<br />

nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro<br />

rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori<br />

dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.<br />

3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatt a su stampato<br />

fornito dall’uffi cio del registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro<br />

delle fi nanze pubblicato nella Gazzett a Uffi ciale, e deve essere sott oscritt a da almeno uno<br />

degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.<br />

4. Se più soggett i sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa<br />

se presentata da uno solo.<br />

5. I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se,<br />

anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’art.31, hanno rinunziato all’eredità<br />

o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un<br />

curatore dell’eredità a norma dell’art.528, primo comma, del codice civile, e ne hanno<br />

informato per raccomandata l’uffi cio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione<br />

di rinuncia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere<br />

della pretura.<br />

6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento,<br />

diverso da quelli indicati all’art.13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione<br />

dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore,<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

i soggett i obbligati, anche se per eff ett o di tale evento, devono presentare dichiarazione<br />

sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.<br />

7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea<br />

rett a del defunto e l’att ivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e<br />

non comprende beni immobili o diritt i reali immobiliari, salvo che per eff ett o di sopravvenienze<br />

ereditarie queste condizioni vengano a mancare.<br />

8. La dichiarazione nulla si considera omessa.<br />

Art.29. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE<br />

1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:<br />

a) le generalità, l’ultima residenza e il codice fi scale del defunto;<br />

b) le generalità, la residenza e il codice fi scale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro<br />

grado di parentela o affi nità col defunto e le eventuali accett azioni o rinunzie;<br />

c) la descrizione analitica dei beni e dei diritt i compresi nell’att ivo ereditario con l’indicazione<br />

dei rispett ivi valori;<br />

d) gli estremi degli att i di alienazione a titolo oneroso di cui all’art.10, con l’indicazione<br />

dei relativi corrispett ivi;<br />

e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e<br />

assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l’indicazione dei documenti di prova;<br />

f) gli estremi delle donazioni fatt e dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte<br />

di cui all’art.1, comma 3, con l’indicazione dei relativi valori alla data di apertura<br />

della successione;<br />

g) i crediti contestati giudizialmente, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo<br />

della causa e delle generalità e residenza dei debitori;<br />

h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all’art.12, comma 1, lett era e);<br />

i) le passività e gli oneri deducibili, con l’indicazione dei documenti di prova;<br />

l) il domicilio elett o nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all’estero;<br />

m) il valore globale nett o dell’asse ereditario;<br />

n) le riduzioni e detrazioni di cui agli artt . 25 e 26, con l’indicazione dei documenti di<br />

prova.<br />

2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi<br />

di cui al comma 1, lett ere a e b), nonché quelli di cui alle lett ere c), i) e n) limitatamente<br />

all’oggett o del legato, alla lett era f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lett era<br />

l) limitatamente al suo domicilio.<br />

3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi<br />

alle mille lire, per difett o se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se<br />

è superiore.<br />

Art.30. ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE<br />

1. Alla dichiarazione devono essere allegati:<br />

a) il certifi cato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o<br />

della morte presunta;<br />

b) il certifi cato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono<br />

in rapporto di parentela o affi nità con lui, nonché i documenti di prova della parentela<br />

naturale;<br />

c) la copia autentica degli att i di ultima volontà dai quali è regolata la successione;<br />

d) la copia autentica dell’att o pubblico o della scritt ura privata autenticata dai quali risulta<br />

l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritt i di legitt ima lesi;<br />

e) gli estratt i catastali relativi agli immobili;<br />

f) un certifi cato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione<br />

delle navi e degli aeromobili;<br />

g) la copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art.15, comma 1, e all’art.16,<br />

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PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

comma 1, lett era b), nonché delle pubblicazioni e prospett i di cui alla lett era c) dello stesso<br />

articolo e comma;<br />

h) la copia autentica degli altri inventari formati in ott emperanza a disposizioni di legge;<br />

i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e<br />

detrazioni di cui agli artt . 25 e 26.<br />

2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i<br />

documenti di cui al comma 1, lett era a), b) e c), nonché quelli di cui alle lett ere successive<br />

limitatamente all’oggett o del legato.<br />

3. I certifi cati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni<br />

di cui all’art.2 della legge 4-1-1968, n.15.<br />

4. Per gli allegati redatt i in lingua straniera si applica l’art.11, commi 5 e6, del testo unico<br />

sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-<br />

1986, n.131.<br />

5. L’uffi cio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni<br />

e detrazioni richieste risulta insuffi ciente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla<br />

e, nel caso previsto nel secondo periodo dell’art.23, comma 2, ad esibire in copia<br />

autentica gli assegni indicati nel certifi cato. I nuovi documenti devono essere prodott i<br />

entro sei mesi dalla notifi cazione dell’avviso.<br />

6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati<br />

entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l’att estazione<br />

di cui all’art.13, comma 2, e le att estazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle<br />

detrazioni di cui agli artt . 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia<br />

della domanda di rilascio, la disposizione dell’art.23, comma 4.<br />

Art.31. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE<br />

1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della<br />

successione.<br />

2. Il termine decorre:<br />

a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per<br />

gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in<br />

cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;<br />

b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell’apertura della successione o<br />

dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;<br />

c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel<br />

possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni,<br />

dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;<br />

d) dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accett ata<br />

con benefi cio d’inventario entro il termine di cui al comma 1;<br />

e) dalla data della rinunzia o dell’evento di cui all’art.28, commi 5 e 6, o dalla diversa data<br />

in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia;<br />

f) dalla data delle sopravvenienze di cui all’art.28, comma 7;<br />

g) per gli enti che non possono accett are l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione,<br />

purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall’apertura<br />

della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione;<br />

h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento<br />

e di autorizzazione all’accett azione entro un anno dalla data di apertura della<br />

successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell’autorizzazione.<br />

3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modifi cata<br />

con l’osservanza delle disposizioni degli artt . 28, 29 e 30.<br />

4. La presentazione ad uffi cio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta<br />

nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all’uffi cio competente.<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Art.32. IRREGOLARITÀ, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ<br />

DELLA DICHIARAZIONE<br />

1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all’art.29, comma 1,<br />

lett ere a), b) e c), o non è corredata dai documenti indicati nell’art.30, comma 1, lett ere a)<br />

e b), e da quelli indicati nelle successive lett ere da c) ad h) di cui ricorrono i presupposti.<br />

In tal caso l’uffi cio notifi ca al dichiarante, mediante avviso, l’invito a provvedere alla<br />

regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si<br />

considera omessa.<br />

2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutt i i beni e i diritt i compresi<br />

nell’att ivo ereditario, inclusi quelli alienati negli ultimi mesi di cui all’art.10.<br />

3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritt i compresi nell’att ivo ereditario vi sono<br />

indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli artt . da 14<br />

a 19 e dell’art.10; se vi sono indicati, sulla base di att estazioni o altri documenti di cui<br />

agli artt . 23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutt o o in parte inesistenti; se<br />

non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello<br />

determinato secondo le disposizioni dell’art.8, comma 4.<br />

Art.33. LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE<br />

1. L’uffi cio del registro liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche<br />

se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notifi cato<br />

l’accertamento d’uffi cio, tenendo conto delle dichiarazioni modifi cative o integrative già<br />

presentate a norma dell’art.28, sesto comma, e dell’art.31, terzo comma» (così modifi cato<br />

dall’art.9, comma 1, L.413/94).<br />

1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa,<br />

sono indicati beni immobili e diritt i reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere<br />

nei termini indicati nell’art.31, alla liquidazione e al versamento delle imposte<br />

ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella<br />

comunale sull’incremento di valore degli immobili, il suddett o versamento deve essere<br />

eff ett uato, fi no alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall’art. 3,<br />

comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifi ca della disciplina<br />

dei servizi autonomi di cassa degli uffi ci fi nanziari, mediante delega ad azienda di credito<br />

autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in<br />

base all’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non nota, al concessionario<br />

del servizio per la riscossione di Roma.<br />

2. In sede di liquidazione l’uffi cio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo<br />

commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere»<br />

(così modifi cato dall’art.9, comma 1, L.413/94.).<br />

a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità<br />

di cui agli artt . 21 e 24 eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli artt . 22 e 24,<br />

nonché gli oneri non deducibili a norma dell’art.8, primo comma;<br />

b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti<br />

prodott i in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell’uffi cio;<br />

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli artt . 25 e<br />

26 o non risultanti dai documenti prodott i in allegato alla dichiarazione o su richiesta<br />

dell’uffi cio.<br />

3. Le correzioni e le esclusioni di cui al secondo comma devono risultare nell’avviso di<br />

liquidazione dell’imposta.<br />

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell’imposta<br />

in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in<br />

base a dichiarazione integrativa.<br />

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PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Art.34. RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA<br />

1. L’uffi cio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione<br />

sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso att o alla<br />

rett ifi ca e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi «dalla data di notifi -<br />

cazione della liquidazione dell’imposta principale» (così modifi cato dall’art.9, comma 1,<br />

L.413/94) nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.<br />

2. L’avviso di rett ifi ca e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere:<br />

la descrizione dei beni o diritt i non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli<br />

ultimi sei mesi, con l’indicazione del valore att ribuito a ciascuno di essi o del maggior<br />

valore att ribuito a ciascuno dei beni o diritt i dichiarati;<br />

l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior<br />

valore att ribuito a quelle dichiarate;<br />

l’indicazione di criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli artt . da 14 a<br />

19, 8, quarto comma, e 10;<br />

l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutt o o in parte inesistenti, con la<br />

specifi cazione degli elementi di prova contraria alle att estazioni e agli altri documenti<br />

prodott i dal dichiarante;<br />

l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i<br />

diritt i di cui ai commi terzo e quarto devono essere indicati anche gli elementi in base ai<br />

quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior<br />

valore.<br />

3. Il valore dei beni immobili e dei diritt i reali immobiliari è determinato dall’uffi cio,<br />

avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie,<br />

anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto<br />

per oggett o gli stessi immobili o altri di analoghe caratt eristiche e condizioni, ovvero al<br />

reddito nett o di cui gli immobili sono suscett ibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato<br />

alla dett a data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad<br />

ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni.<br />

4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritt i reali su di esse e delle azioni<br />

o quote di cui all’art.16, lett era b), l’uffi cio può tenere conto anche degli accertamenti<br />

relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifi che secondo le disposizioni<br />

relative all’imposta sul valore aggiunto.<br />

5. Non sono sott oposti a rett ifi ca il valore degli immobili iscritt i in catasto con att ribuzione<br />

di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sett antacinque volte il<br />

reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante<br />

in catasto, aggiornati con i coeffi cienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori<br />

della nuda proprietà e dei diritt i reali di godimento sugli stessi immobili dichiarati in<br />

misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell’art.14. La disposizione<br />

del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici<br />

prevedono la destinazione edifi catoria.<br />

6. Per i fabbricati dichiarati per l’iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritt i alla<br />

data di presentazione della dichiarazione della successione la disposizione del quinto<br />

comma si applica a condizione:<br />

a) che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della<br />

successione;<br />

b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non può essere inviata<br />

per posta, sia presentata specifi ca istanza di att ribuzione della rendita, recante l’indicazione<br />

degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione<br />

di successione, di cui l’uffi cio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare;<br />

c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della<br />

dichiarazione di successione, sia prodott a all’uffi cio del registro, il quale ne restituisce un<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

esemplare con l’att estazione dell’avvenuta produzione.<br />

6-bis. L’uffi cio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell’istanza di attribuzione<br />

della rendita, invia all’uffi cio del registro un certifi cato att estante l’avvenuta<br />

iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita att ribuita; se l’imposta era già stata liquidata<br />

in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta<br />

inferiore a cento volte la rendita così att ribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente<br />

valore della nuda proprietà o del diritt o reale di godimento, l’uffi cio del registro,<br />

nel termine di decadenza di cui al terzo comma dell’art.27, liquida la maggiore imposta<br />

corrispondente alla diff erenza, con gli interessi di cui al primo comma dalla data di notifi<br />

cazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni.<br />

7. Ai fi ni dei commi quinto e sesto le modifi che dei coeffi cienti stabiliti per le imposte<br />

sui redditi hanno eff ett o per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a<br />

quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Le modifi che dei moltiplicatori di<br />

sett antacinque e cento volte, previste nell’art.52, quinto comma, del testo unico dell’imposta<br />

di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131,<br />

operano anche ai fi ni dei commi predett i e hanno eff ett o per le successioni aperte dal<br />

decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono<br />

disposte.<br />

8. Ai fi ni della rett ifi ca e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto<br />

delle diff erenze di valore relative ai beni indicati nell’art.16, primo comma, lett ere b) e d),<br />

e nell’art.19, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza.<br />

Art.35. ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE D’UFFICIO<br />

1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l’uffi cio del registro provvede<br />

all’accertamento dell’att ivo ereditario e alla liquidazione dell’imposta avvalendosi dei<br />

dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti<br />

da dichiarazioni considerate omesse a norma degli artt . 28, ott avo comma, e 32, primo<br />

comma. In aggiunta all’imposta sono liquidati, nella misura di cui all’art.34, primo comma,<br />

gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa<br />

avrebbe dovuto essere presentata.<br />

2. L’avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l’indicazione delle generalità<br />

dei chiamati all’eredità; la descrizione dei beni e dei diritt i compresi nell’att ivo ereditario,<br />

con l’indicazione dei valori a ciascuno di essi att ribuiti e dei criteri seguiti per determinarli<br />

a norma degli artt . da 14 a 19, 34, commi terzo e quarto, e 10; l’indicazione del valore<br />

e degli estremi delle donazioni anteriori di cui all’art.8, quarto comma; l’indicazione<br />

delle aliquote applicate e del calcolo dell’imposta.<br />

2-bis. La motivazione dell’att o deve indicare i presupposti di fatt o e le ragioni giuridiche<br />

che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento a un altro att o non riconosciuto<br />

né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’att o che lo richiama salvo<br />

che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non<br />

sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.<br />

3. L’esistenza di passività deducibili e la spett anza di riduzioni e di detrazioni possono<br />

essere dimostrate, nei modi indicati negli artt . 23, commi primo, secondo e terzo, 25 e 26,<br />

entro il termine di sei mesi dalla data di notifi cazione dell’avviso.<br />

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell’avviso,<br />

anche per la riliquidazione dell’imposta in caso di omissione della dichiarazione<br />

sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione<br />

integrativa.<br />

72


Capo V<br />

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Art.36. SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA<br />

1. Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente<br />

dovuto da loro e dai legatari.<br />

2. Il coerede che ha accett ato l’eredità col benefi cio d’inventario è obbligato solidalmente<br />

al pagamento, a norma del primo comma, nel limite del valore della propria quota ereditaria.<br />

3. Fino a quando l’eredità non sia stata accett ata, o non sia stata accett ata da tutt i i chiamati,<br />

i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accett ato, e gli altri soggett i<br />

obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente<br />

dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispett ivamente posseduti. Si applica<br />

l’art.58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della<br />

Repubblica 26-4-1986, n.131.<br />

4. L’uffi cio del registro può chiedere la fi ssazione di un termine per l’accett azione dell’eredità<br />

a norma dell’art.481 del codice civile o la nomina di un curatore dell’eredità giacente<br />

a norma dell’art.528 dello stesso codice.<br />

5. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispett ivi legati.<br />

Art.37. PAGAMENTO DELL’IMPOSTA<br />

1. Il pagamento dell’imposta principale, dell’imposta complementare con gli interessi di<br />

cui agli artt . 34 e 35 e dell’imposta suppletiva deve essere eseguito entro novanta giorni<br />

da quello in cui è stato notifi cato l’avviso di liquidazione.<br />

2. Dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma decorrono gli interessi di<br />

mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.<br />

3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sopratt asse,<br />

non superiore a lire ventimila.<br />

4. Il contribuente, oltre che in contanti, può pagare con cedole di titoli del debito pubblico<br />

scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo<br />

nett o, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.<br />

Art.38. DILAZIONE DEL PAGAMENTO<br />

1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore<br />

al 20 per cento delle imposte, delle sopratt asse e pene pecuniarie e degli interessi di<br />

mora nei termini di cui all’art.37, primo comma, e per il rimanente importo in rate annuali<br />

posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai pagamenti predett i, non<br />

può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell’apertura della successione e<br />

viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.<br />

2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della<br />

dilazione, gli interessi a scalare nella misura del nove per cento annuo.<br />

3. La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca<br />

o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fi deiussione<br />

rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fi deiussoria rilasciata da impresa di<br />

assicurazioni autorizzata. Gli att i e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione<br />

di queste garanzie sono soggett i all’imposta di registro e ipotecaria in misura fi ssa.<br />

4. Il contribuente ha in ogni caso diritt o di ott enere la dilazione se off re di iscrivere ipoteca<br />

su beni o diritt i compresi nell’att ivo ereditario di valore complessivo superiore di<br />

almeno un terzo all’importo da dilazionare, maggiorato dell’ammontare dei crediti garantiti<br />

da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritt e sugli stessi beni e diritt i.<br />

5. Il contribuente, salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento,<br />

decade dal benefi cio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute<br />

73


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

entro sessanta giorni dalla notifi cazione di apposito avviso. E’ tutt avia in facoltà dell’uffi<br />

cio competente di concedere una nuova dilazione.<br />

Art.39. PAGAMENTO DELL’IMPOSTA MEDIANTE CESSIONE DI<br />

BENI CULTURALI<br />

1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o<br />

parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli<br />

interessi, delle sopratt asse e delle pene pecuniarie, di beni culturali vincolati o non vincolati,<br />

di cui all’art.13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.<br />

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dett agliata dei beni off erti con l’indicazione<br />

dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sott oscritt<br />

a a pena di nullità da tutt i gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i<br />

beni culturali e ambientali ed all’uffi cio del registro competente, «nel termine previsto<br />

dall’art.37» (così modifi cato dall’art.9, comma 1, L.413/94) per il pagamento dell’imposta.<br />

La presentazione della proposta interrompe il termine.<br />

3. L’amministrazione dei beni culturali e ambientali att esta per ogni singolo bene l’esistenza<br />

delle caratt eristiche previste dalle norme indicate nell’art.13, primo comma, e dichiara<br />

l’interesse dello Stato ad acquisirlo. L’interesse dello Stato alla acquisizione di<br />

opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni è dichiarato dal competente<br />

comitato di sett ore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.<br />

4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni<br />

culturali e ambientali, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro<br />

per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta<br />

da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti<br />

del Ministero delle fi nanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il<br />

proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo<br />

di un suo delegato.<br />

[5…]<br />

6. Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione<br />

della proposta di cessione ed è notifi cato al richiedente. Entro due mesi dalla data di<br />

notifi cazione del decreto il proponente notifi ca al Ministero per i beni culturali e ambientali,<br />

a pena di decadenza, la propria accett azione con fi rma autenticata. Il decreto di cui<br />

al quarto comma e la dichiarazione di accett azione costituiscono titolo per la trascrizione<br />

del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i<br />

trenta giorni successivi alla notifi cazione dell’accett azione.<br />

7. Gli eredi o i legatari, ai fi ni dell’estinzione del debito tributario, devono produrre<br />

all’uffi cio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accett azione,<br />

le copie autentiche della stessa e del decreto recante l’indicazione del valore dei<br />

beni ceduti.<br />

8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all’importo dell’imposta e degli accessori<br />

è obbligato a pagare la diff erenza; se il valore è superiore, non ha diritt o al rimborso.<br />

«L’eventuale diff erenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione<br />

all’uffi cio dei documenti di cui al sett imo comma» (aggiunto dall’art.23, L.413/91).<br />

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle fi nanze, se<br />

l’amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene off erto in cessione, dichiara<br />

con decreto di cui al quarto comma di non accett are la proposta. Della mancata cessione<br />

il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all’uffi cio del<br />

registro e al proponente; «dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine<br />

di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al primo comma con applicazione<br />

degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto<br />

dall’art.31, primo comma» (così modifi cato dall’art.23, L.413/91).<br />

74


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Art.40. RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO<br />

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell’imposta principale. La<br />

somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere<br />

rimborsata d’uffi cio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è<br />

divenuta defi nitiva.<br />

2. L’imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per<br />

un terzo entro il termine di cui all’art.37, per due terzi dopo la decisione della commissione<br />

tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione tributaria<br />

di secondo grado, in ogni caso al nett o delle somme già pagate; l’intendente di fi nanza,<br />

se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fi no alla decisione della commissione<br />

tributaria di primo grado.<br />

3. Le somme dovute per eff ett o delle decisioni di cui al secondo comma devono essere<br />

pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell’art.37; se l’imposta liquidata per eff ett o<br />

della decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già<br />

pagata, la diff erenza deve essere rimborsata d’uffi cio al contribuente entro novanta giorni<br />

dalla notifi cazione della decisione.<br />

4. L’imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo<br />

la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d’appello o dell’ultima<br />

decisione non impugnata.<br />

Art.41. RISCOSSIONE COATTIVA E PRESCRIZIONE<br />

1. Per la riscossione coatt iva dell’imposta, delle sopratt asse e delle pene pecuniarie si<br />

applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28-1-<br />

1988, n.43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio<br />

si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in<br />

caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell’ultima rata ovvero dal giorno<br />

in cui si è verifi cata la decadenza prevista dall’art.27.<br />

2. Il credito dell’amministrazione fi nanziaria per l’imposta defi nitivamente accertata si<br />

prescrive in dieci anni.<br />

Art.42. RIMBORSO DELL’IMPOSTA<br />

1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle sopratt asse e pene pecuniarie<br />

eventualmente pagati, l’imposta:<br />

a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell’art.40, commi da 1 a 3;<br />

b) relativa a beni e diritt i riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato,<br />

per causa anteriore all’apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione<br />

ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell’att o<br />

di acquisto;<br />

c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta,<br />

quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l’esistenza;<br />

d) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione<br />

ereditaria;<br />

e) pagata da enti ai quali è stata negata l’autorizzazione ad accertare l’eredità o il legato,<br />

ovvero da eredi e legatari se l’ente ott iene tardivamente il riconoscimento legale;<br />

f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione,<br />

dell’esistenza di passività o della spett anza di riduzioni e detrazioni;<br />

g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente<br />

alla liquidazione;<br />

h)risultante pagata in più a seguito della chiusura del fallimento del defunto dichiarato<br />

dopo la presentazione della dichiarazione di successione.<br />

2.Il rimborso, salvo il disposto dell’art.40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di<br />

decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sor-<br />

75


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

to il diritt o alla restituzione. La domanda deve essere presentata all’uffi cio competente,<br />

che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza<br />

busta con avviso di ricevimento.<br />

3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora<br />

di cui all’art. 37, comma 2.<br />

4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e sopratt asse, non<br />

superiori a lire 20 mila; gli importi superiori sono rimborsati per l’intero ammontare.<br />

Capo VI<br />

NORME PARTICOLARI PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE<br />

Art. 43 DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE IMPUGNATE O MODIFICATE<br />

1.Nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute<br />

nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi dirett i<br />

a reintegrare i diritt i legitt imari, risultanti da att o pubblico o da scritt ura privata autenticata,<br />

salvo il disposto, in caso di accoglimento dell’impugnazione o di accordi sopravvenuti,<br />

dell’art. 28, comma 6, o dell’art.42, comma 2, lett era e).<br />

Art.44 DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE CONDIZIONALI<br />

1. L’imposta, se l’istituzione di erede è sott oposta a condizione risolutiva, si applica con<br />

le aliquote proprie dell’erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con le<br />

aliquote proprie dell’erede subentrante.<br />

2. L’imposta, se l’istituzione di erede è sott oposta a condizione sospensiva, si applica con<br />

le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l’erede istituito ed<br />

esclusi lo stato e gli enti di cui all’art.3, che è soggett o all’imposta minore, salva l’applicazione<br />

della maggiore imposta se l’eredità viene devoluta a persona diversa per eff ett o<br />

dell’avveramento della condizione.<br />

3. L’imposta, nei casi di legato sott oposto a condizione sospensiva, si applica come se il<br />

legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica<br />

nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei<br />

confronti dell’erede.<br />

4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sott oposte a condizione<br />

sospensiva.<br />

Art. 45 SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA<br />

1. L’imposta, nel caos previsto dell’art.692 del codice civile, si applica nei confronti<br />

dell’istituto su un valore pari a quello dell’usufrutt o sui beni che formano oggett o della<br />

sostituzione fedecommissaria.<br />

2.L’imposta, alla morte dell’istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore<br />

dei beni alla data di apertura della successione, ferma restando l’imposta gia applicata<br />

a norma del comma 1.<br />

3. L’imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell’istituito<br />

in base al valore della piena proprietà dei beni alla data di apertura della successione,<br />

detraendo l’imposta precedentemente pagata.<br />

Art.46 PRESUNZIONE DI LEGATO<br />

1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto<br />

o da lui posseduti o che si presumono compresi nell’att ivo ereditario appartengono a un<br />

terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell’apertura<br />

della successione i beni già gli appartenevano.<br />

2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l’esistenza<br />

del debito non è dimostrata nei modi indicati nell’art.23.<br />

3. L’onere a carico dell’erede o del legatario, che ha per oggett o prestazioni a soggett i terzi<br />

76


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

determinati individualmente, è considerato legato a favore del benefi ciario.<br />

Capo VII<br />

DISPOSIZIONI VARIE<br />

Art.47 POTERI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA<br />

1. L’uffi cio competente, ai fi ni dell’accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi<br />

delle altre facoltà previste nel presente Testo unico, può:<br />

a) invitare i soggett i obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione,<br />

indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza<br />

per fornire dati e notizie rilevanti ai fi ni dell’accertamento;<br />

b) Inviare agli stessi soggett i questionari relativi a dati e notizie di caratt ere specifi co, con<br />

invito a restituirli compilati e fi rmati;<br />

c) richiedere informazioni ai pubblici uffi ciali e agli enti ed uffi ci pubblici, che sono obbligati<br />

a comunicare dati e notizie di cui siano in possesso;<br />

d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione<br />

di att i di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all’apertura della<br />

successione, di att i costitutivi di passività deducibili e di ogni altro att o rilevante ai fi ni<br />

della determinazione della base imponibile o dell’imposta;<br />

d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza,<br />

l’insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatt i o att i rilevanti ai fi ni<br />

della determinazione della base imponibile o dell’imposta.<br />

2. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del ministro delle fi nanze,<br />

controlla l’esatt ezza delle certifi cazioni di cui all’art. 23, comma 2.<br />

Art.48 DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DI TERZI<br />

1. Gli uffi ciali dello stato civile devono trasmett ere all’uffi cio del registro competente, nei<br />

primi 15 giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui<br />

morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e<br />

con lo stato di famiglia di ciascuna.<br />

2. Gli impiegati dello stato e degli enti pubblici territoriali e i pubblici uffi ciali, con esclusione<br />

dei giudici e degli arbitri, non possono compiere att i relativi a trasferimenti per<br />

causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine<br />

di cinque anni di cui all’art.27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto<br />

accertamento d’uffi cio, e non è stato dichiarato per iscritt o dall’interessato che<br />

non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare<br />

all’uffi cio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti<br />

per causa di morte apprese in base agli att i del processo.<br />

3. I debitori del defunto e i detentori di beni che gli appartenevano no possono pagare<br />

le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa,<br />

se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque<br />

anni di cui all’art.27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con<br />

l’indicazione dei crediti e dei beni suddett i, o dell’intervenuto accertamento in rett ifi ca<br />

o d’uffi cio, e non è stato dichiarato per iscritt o dall’interessato che non vi era obbligo di<br />

presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lett era raccomandata<br />

all’uffi cio del registro competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei<br />

crediti di cui all’art.12, lett ere d) ed e).<br />

4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emett ono azioni, obbligazioni,<br />

cartelle, certifi cati e altri titoli di qualsiasi specie, acne provvisori, non possono provvedere<br />

ad alcuna annotazione nelle loro scritt ure né ad alcuna operazione concernente<br />

i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione,<br />

anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art.27, comma 4, della dichiarazione della<br />

77


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

successione o integrativa con l’indicazione dei suddett i titoli, o dell’intervenuto accertamento<br />

in rett ifi ca o d’uffi cio, e non è stato dichiarato per iscritt o dall’interessato che non<br />

vi era obbligo di presentare la dichiarazione.<br />

5. Le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione della successione<br />

ricevute dai soggett i, di sui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro<br />

quindici giorni all’uffi cio del registro competente.<br />

6. Le cassett e di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli<br />

stessi abbiano apposto la loro fi rma, con l’indicazione della data e dell’ora di apertura,<br />

su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi<br />

bianchi e abbiano dichiarato per iscritt o sul registro stesso che le eventuali altre persone<br />

aventi facoltà di aprirle sono tutt ora in vita. Le cassett e di scurezza, dopo la morte del<br />

concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di u<br />

funzionario dell’amministrazione fi nanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del<br />

contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’uffi cio di registro, nella cui<br />

circoscrizione deve essere redatt o l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura.<br />

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al caso di armadi, casseforti, borse,<br />

valigie, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggett i che esercitano tale<br />

servizio.<br />

Art.49. NOTIFICAZIONI<br />

1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notifi cati, nei modi stabiliti in materia<br />

di imposte sui redditi, dagli uffi ciali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di<br />

legge dagli uffi ci del registro o da messi comunali o di conciliazione.<br />

78<br />

Capo VIII<br />

SANZIONI<br />

Art.50. OMISSIONE O TARDIVITÀ DELLA DICHIARAZIONE<br />

1. Chi omett e di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione<br />

integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta<br />

liquidata o riliquidata d’uffi cio. Se non è dovuta l’imposta si applica la sanzione<br />

amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.<br />

Art.51. INFEDELTÀ NELLA DICHIARAZIONE<br />

1. Chi omett e l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione<br />

dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutt o o in<br />

parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa dal cento al 200% della diff erenza<br />

d’imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente, a<br />

chi rilascia o sott oscrive att estazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione<br />

delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.<br />

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all’imposta corrispondente<br />

al maggior valore defi nitivamente accertato dei beni e diritt i diversi da quelli indicati<br />

nell’art.34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.<br />

3. Se l’omissione o l’infedeltà att engono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione<br />

del tributo, si applica la sanzione da lire 500 mila a lire 2 milioni. La stessa sanzione<br />

si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritt i o dei<br />

prospett i rilevanti ai fi ni della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo,<br />

delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di<br />

valore degli immobili, ovvero nel caso di inesatt ezza o di irregolarità dei prospett i medesimi.<br />

La sanzione è ridott a alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di<br />

60 giorni dalla richiesta dell’uffi cio.


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Art.52. OMISSIONE E TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO<br />

(abrogato).<br />

Art.53. ALTRE VIOLAZIONI<br />

1. L’erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti<br />

nell’art.13, quarto comma, con la sanzione amministrativa dal cento al 200% dell’imposta<br />

o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’ art.32 o dell’art.35, in dipendenza della<br />

inclusione dei beni nell’att ivo ereditario o della esclusione della riduzione d’imposta di<br />

cui all’art.25, secondo comma.<br />

2. Chi viola i divieti stabiliti nell’art.48, commi da 2 a 4, o non adempie l’obbligo di cui<br />

al quinto comma dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa dl cento<br />

al 200% dell’ l’imposta o della maggiore imposta in relazione ai beni e diritt i ereditari ai<br />

quali si riferisce la violazione.<br />

3. In caso di violazione delle disposizioni del sesto comma dell’art.48, i soggett i indicati<br />

nel comma stesso e nel successivo sett imo comma, nonché i concedenti o depositari, sono<br />

puniti con sanzione amministrativa da lire 500 mila a 4 milioni applicabile a chi:<br />

a) non ott empera alle richieste dell’uffi cio o comunica dati incompleti o infedeli;<br />

b) dichiara di non possedere, rifi uta di esibire o sott rae all’ispezione documenti e scritt ure,<br />

ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza;<br />

c) rifi uta di sott oscrivere l’att estazione di cui all’art. 23 comma 3, di consegnare agli obbligati<br />

alla dichiarazione i titoli delle passività o non permett endo che ne sia fatt a copia<br />

autentica; di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratt i e le copie autentiche di cui<br />

all’art.23 e all’art. 30, comma 1<br />

4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di<br />

divieti posti a carico di pubblici uffi ciali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società<br />

di credito o di intermediazione o dell’Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume<br />

che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti.<br />

Art.54. DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA<br />

1. Nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta,<br />

questa è assunta al nett o delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli art. 25 e 26.<br />

Titolo III<br />

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE DONAZIONI<br />

Art.55. REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI DONAZIONE<br />

1. Gli att i di donazione sono soggett i a registrazione secondo le disposizioni del testo<br />

unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica<br />

26-4-1986, n.131, concernenti gli att i da registrare in termine fi sso.<br />

1-bis. Sono soggett i a registrazione in termine fi sso anche gli att i aventi a oggett o donazioni,<br />

dirett e o indirett e, formati all’estero nei confronti di benefi ciari residenti nello stato.<br />

Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le<br />

imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni ivi<br />

esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.<br />

2. Gli att i che hanno per oggett o trasferimenti di cui all’art.3 sono registrati gratuitamente,<br />

salvo il disposto del terzo comma dello stesso articolo.<br />

Art.56. DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA<br />

1. Per le donazioni e gli att i di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritt i e la costituzione<br />

di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione<br />

79


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritt i al nett o degli oneri da<br />

cui è gravato il benefi ciario diversi da quelli indicati dall’art. 58, comma 1, del citato<br />

Testo unico di cui al decreto legislativo 31 ott obre 1990, n.346, ovvero, se la donazione<br />

è fatt a congiuntamente a favore di più soggett i o se in uno stesso att o sono compresi<br />

più att i di disposizione a favore di soggett i diversi, al valore delle quote dei beni o<br />

diritt i att ribuiti:<br />

a)a favore del coniuge e dei parenti in linea rett a sul valore complessivo nett o eccedente,<br />

per ciascun benefi ciario, 1.000.000 di euro: 4%;<br />

b) a favore degli altri parenti fi no al quarto grado e degli affi ni in linea rett a, nonché<br />

degli affi ni in linea collaterale fi no al terzo grado: 6%;<br />

c) a favore di altri soggett i: 8%.<br />

2. Con cadenza quadriennale, con decreto del ministro dell’economia e delle fi nanze<br />

si procede all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta tenendo conto dell’indice<br />

del costo della vita.<br />

4. Il valore dei beni e dei diritt i donati è determinato a norma degli articoli da 14 a19 e<br />

dell’art. 34, commi 3,4 e 5.<br />

5. Si applicano le riduzioni previste nell’art. 25, salvo quanto stabilito nell’art.13, commi<br />

3, 4 e 5 e nell’art. 51, comma 2, e di detrae l’imposta comunale sull’incremento di valore<br />

delgi immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fi no<br />

a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso. E’<br />

inoltre detratt a, se alla richiesta di registrazione dell’att o di donazione è allegata la fatt ura,<br />

l’imposta sul valore aggiunto aff erente la cessione.<br />

Art. 56 –bis ACCERTAMENTO DELLE LIBERALITÀ INDIRETTE<br />

1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile,<br />

l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da att i di<br />

donazione eff ett uati all’estero a favore di residenti può essere eff ett uato esclusivamente<br />

in presenza di entrambe le seguenti condizioni:<br />

a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito<br />

di procedimenti dirett i all’accertamento di tributi;<br />

b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle gia eff ett uate<br />

nei confronti del medesimo benefi ciario, un incremento patrimoniale superiore all’importo<br />

di 350 milioni di lire<br />

2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota del 7% dal calcolare sulla parte<br />

dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire.<br />

3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi<br />

dell’art.8 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato<br />

con decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica<br />

l’imposta con le aliquote indicate all’art.56 mentre qualora la registrazione volontaria sia<br />

eff ett uata entro il 31 dicembre 2001 (prorogato al 30 giugno 2002), si applica l’aliquota<br />

dle 3%.<br />

Art.57. DONAZIONI ANTERIORI<br />

1. Il valore globale nett o dei beni e dei diritt i oggett o della donazione è maggiorato, ai<br />

soli fi ni della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art.56, di un importo<br />

pari al valore complessivo di tutt e le donazioni, anteriormente fatt e dal donante al donatario,<br />

comprese quelle presunte di cui all’art.1, terzo comma, ed escluse quelle indicate<br />

nell’art.1, quarto comma, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta<br />

in misura fi ssa a norma degli artt . 55 e 59. Agli stessi fi ni, nelle ipotesi di cui all’art.56,<br />

secondo comma, il valore globale nett o di tutt i i beni e diritt i complessivamente donati è<br />

maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutt e le donazioni anteriormente<br />

fatt e ai donatari e il valore delle quote spett anti o dei beni e diritt i att ribuiti a ciascuno di<br />

80


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatt e<br />

dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore att uale dei beni e<br />

dei diritt i donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi att i non risulta<br />

diversamente, anche le altre donazioni di pari data.<br />

2. Negli att i di donazione e negli att i di cui all’art.26 del testo unico sull’imposta di registro,<br />

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, devono<br />

essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatt e dal donante al donatario o<br />

ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli att i stessi. Per l’omissione, l’incompletezza<br />

o l’inesatt ezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e<br />

dei donatari, la pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta.<br />

Art.58. DISPOSIZIONI VARIE<br />

1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggett o prestazioni a soggett i<br />

terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei benefi ciari.<br />

2. Per le donazioni sott oposte a condizione si applicano le disposizioni relative all’imposta<br />

di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all’art.31,<br />

secondo comma, lett ere g) e h), si considerano sott oposte a condizione sospensiva.<br />

3. Se nell’att o di donazione è prevista la sostituzione di cui all’art.692 del codice civile si<br />

applicano le disposizioni dell’art.45.<br />

4. Il rimborso dell’imposta pagata spett a anche nei casi di cui all’art.42, primo comma,<br />

lett ere b), d) e g).<br />

5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli att i di<br />

liberalità tra vivi diversi dalla donazione.<br />

Art.59. APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA IN MISURA FISSA<br />

1, L’imposta si applica nella misura fi ssa prevista per l’imposta di registro:<br />

a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all’art.12 lett era g), a condizione che<br />

sia presentata all’uffi cio del registro l’att estazione prevista dall’art.13, comma 2, salvo<br />

quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;<br />

b) per le donazioni di ogni altro bene o diritt o dichiarato esente dall’imposta a norma di<br />

legge a eccezione dei titoli di cui alle lett ere h) e i) dell’art.12.<br />

(…)<br />

3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritt i in uno<br />

stesso att o di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell’imposta<br />

a norma dell’art.57.<br />

Art.59-bis ESENZIONE PER I VEICOLI ISCRITTI AL PUBBLICO REGISTRO<br />

AUTOMOBILISTICO<br />

1.Non sono soggett e ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le<br />

donazioni di veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, lett era l).<br />

Art.60. RINVIO<br />

1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore imposta determinata<br />

a norma degli artt . 56 e 57, per la rett ifi ca del valore dei beni e dei diritt i, per<br />

l’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la<br />

riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le<br />

sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell’art.34,<br />

commi quarto e ott avo, le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato<br />

con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131.<br />

81


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

82<br />

Titolo IV<br />

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />

Art.61. CONSOLIDAZIONE DELL’USUFRUTTO<br />

1. L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutt o alla nuda proprietà trasferita a titolo<br />

gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell’usufrutt o si è verifi<br />

cata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica<br />

26-10-1972, n.637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.<br />

Art.62. AGEVOLAZIONI<br />

1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.


GIURISPRUDENZA<br />

TRIBUNALE REGGIO EMILIA, SEZ. I CIV.,<br />

DECRETO 23.3.20<strong>07</strong><br />

in Trusts e attività fi duciarie, 3/20<strong>07</strong>, p. 419<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

In sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale, il Tribunale riunito in Camera di<br />

Consiglio accoglie l’istanza congiunta delle parti, ritenuta conforme all’interesse della prole, che<br />

prevede l’imposizione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter Codice Civile sui beni immobili<br />

trasferiti dal genitore obbligato al mantenimento dei figli al genitore affidatario.<br />

In tal modo il ricevente non può disporre liberamente di tali beni, in quanto gli immobili non possono<br />

essere ceduti fino al raggiungimento dell’indipendenza da parte dei figli; i frutti prodotti costituiscono<br />

una sicura fonte di reddito per la prole beneficiaria; viene inoltre a realizzarsi una piena ed efficace<br />

garanzia sui beni vincolati rispetto ad atti esecutivi di terzi.<br />

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA<br />

SEZIONE PRIMA CIVILE<br />

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:<br />

- Dr. Roberto Piscopo PRESIDENTE<br />

- Dr. Stefano Scati GIUDICE<br />

- Dr. Giovanni Fanticini GIUDICE RELATORE<br />

nel procedimento n. … Reg. N.C. ex art. 710 cod. proc. civ., promosso da XXX e YYY<br />

− esaminata la documentazione e i verbali del 30/11/2006 e del 22/3/20<strong>07</strong>,<br />

udita la relazione svolta dal Giudice Relatore Dr. Giovanni Fanticini,<br />

osserva quanto segue<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

Con ricorso del … i coniugi hanno adito il Tribunale per la modifi ca delle condizioni<br />

di separazione: chiedevano, in particolare, la sostituzione della condizione sub E) del<br />

verbale di separazione consensuale del … (omologato in data …) – la quale prescriveva<br />

a YYY l’obbligo di contribuire al mantenimento dei fi gli minori versando alla XXX un<br />

assegno mensile di Euro 400,00 (comprensivo di spese straordinarie; somma rivalutabile<br />

secondo indici Istat dall’1/10/2006) – con il trasferimento alla XXX, “in adempimento<br />

all’obbligo di mantenimento dei fi gli minori”, di immobili (terreni agricoli e fabbricati),<br />

ubicati in … in titolarità del YYY per l’intero o in quota del 50%.<br />

Interveniva, in data …, il Pubblico Ministero<br />

Con provvedimento del …, sentite le parti, il Tribunale osservava che la concorde richiesta<br />

di modifi ca non appariva rispondente all’interesse della prole: difatt i, l’obbligo di<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

mantenimento dei fi gli minori, precedentemente assunto dal padre con il pagamento di<br />

una somma mensile, veniva – nella domanda – sostituito con il trasferimento alla madre<br />

(affi dataria della prole) del compendio immobiliare, ma senza alcuna garanzia sulla destinazione<br />

dei cespiti e dei loro frutt i (naturali e civili) al mantenimento della prole.<br />

Il Collegio suggeriva alle parti l’apposizione sugli immobili trasferendi di un vincolo di<br />

destinazione (art. 2645-ter cod. civ.) che consentisse di sott rarre i beni alla libera disponibilità<br />

della madre e impegnasse gli stessi al preminente interesse dei fi gli (peraltro, att enuando<br />

il rischio di espropriazione da parte di eventuali creditori); conseguentemente,<br />

rimett eva i coniugi innanzi al Giudice Relatore.<br />

All’udienza del … YYY e XXX modifi cavano l’originaria domanda e, previa produzione<br />

di un aggiornato certifi cato di destinazione urbanistica relativo ai terreni (in att i), così<br />

concludevano:<br />

“insistono per la modifi ca consensuale delle condizioni della separazione richiesta con ricorso<br />

congiunto ex art. 710 c.p.c. e dichiarano di concordare la modifi ca della condizione<br />

E) del verbale di separazione coniugi sostituendola con quelle qui di seguito indicate:<br />

1) Il Sig. YYY trasferisce la quota pari al 50% dell’immobile indicato ai punti a), b) e c) e<br />

il 100% dell’immobile indicato al punto d) del presente att o, con questo verbale, alla moglie<br />

XXX, la quale accett a, in adempimento all’obbligo di mantenimento dei fi gli minori,<br />

i seguenti beni immobili:<br />

a) casa di civile abitazione posta in Comune di …, località X, con circostante area cortiliva<br />

di pertinenza in proprietà esclusiva, composta da: al piano terra cucina, pranzo, camera<br />

da lett o, bagno, locale caldaia e studio; al primo piano soggiorno, tre camere da lett o,<br />

ripostiglio, bagno e terrazzo;al secondo piano un sott otett o. Il tutt o con scala interna di<br />

collegamenti confi na con via … Agli eff ett i dell’art. 40, 2 comma della Legge 28/2/1985<br />

n. 47 e sue modifi cazioni, la parte cedente dichiara che il fabbricato è stato edifi cato in<br />

base a licenza edilizia n. 80/1970 rilasciata dal Comune di … il … e successiva licenza per<br />

ristrutt urazione n. … con certifi cazione di abitabilità del …, prot....;<br />

b) al piano terra, quali accessori della casa di cui alla lett era a) un’autorimessa, una cantina<br />

ed un ripostiglio, al primo piano un vano ad uso ripostiglio, confi nanti nell’insieme<br />

con cortile, con ragioni ---. Dett o immobile(compreso quello sub a) risulta censito nel<br />

Catasto Fabbricati del Comune di …;<br />

c) appezzamento di terreno esteso circa are novantuno e centiare diciannove,avente la<br />

destinazione urbanistica di cui all’allegato certifi cato, confi nante con ragioni --- Dett o<br />

terreno risulta censito nel Catasto terreni del Comune di …;<br />

d) Terreno agricolo senza fabbricati della superfi cie catastale complessiva di HA 1.17.46<br />

(ett ari uno are diciassett e e centiare quarantasei), censito nel C.C.T. di dett o Comune;<br />

2) che i presenti trasferimenti vengono fatt i ed accett ati a corpo con tutt i i diritt i, ragioni,<br />

azioni, accessioni, dipendenze e pertinenze, usi, servitù inerenti a quanto costituito, nello<br />

stato di fatt o e di diritt o in cui si trovano e così come è stato pacifi camente posseduto dal<br />

sig. YYY, ad esso pervenuto per gli immobili di cui ai punti a,b e c. per att o a ministero<br />

Dott . …;<br />

3) che il Sig. YYY per quanto occorrer possa, garantisce la piena proprietà di quanto oggi<br />

assegnato e la sua libertà alla data odierna da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fi -<br />

scale, sequestri, pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli, ad eccezione della<br />

ipoteca iscritt a dal Gruppo<br />

Bancario … a carico degli immobili indicati alla condizione n. 1 punti a) b) e c) a garanzia<br />

del mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi che rimane a carico esclusivo della<br />

Sig.ra XXX già dalla sott oscrizione del presente att o sino all’estinzione dello stesso, in<br />

data 12/11/1999, con formalità eseguita presso la conservatoria dei Registri Immobiliari<br />

di Reggio Emilia in data …, R.G. …, R.P. …;<br />

4) Il predett o mutuo gravante sull’immobile sopra descritt o viene immediatamente as-<br />

84


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

sunto da XXX che fi n d’ora libera il coniuge da ogni inerente e conseguente obbligazione<br />

dando att o di rimanere la solo obbligata all’estinzione del mutuo e alla conseguente cancellazione<br />

di ipoteca ed impegnandosi a notifi care il presente accollo all’istituto mutuante<br />

cui seguirà la notifi ca del presente verbale che recepirà l’intervenuto accollo;<br />

- che il Sig. YYY, per quanto occorrer possa, presta le più ampie garanzie di legge per il<br />

caso di evizione e/o di molestie;<br />

- Il Sig. YYY dichiara, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli eff ett i di cui all’art. 2834<br />

c.c., di rinunciare alla ipoteca legale di cui all’art. 2817 comma 1 n. 1 c.c.;<br />

5) che gli eff ett i utili ed onerosi del presente trasferimento decorreranno dalla data del<br />

presente verbale;<br />

6) che le parti chiedono che agli eff ett i fi scali i predett i trasferimenti di quota di proprietà<br />

dei predett i immobili vengano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell’art.<br />

19 L. 898/70 e succ. modif. (Corte Cost. N. 154/99);<br />

7) ai sensi e per gli eff ett i di cui all’art. 2645-ter c.c. la sig.ra XXX si obbliga ad impiegare<br />

i frutt i degli immobili indicati alla condizione n.1 punti a), b), c) e d) per il pagamento<br />

del mutuo ipotecario iscritt o dal Gruppo Bancario … a carico degli immobili indicati alla<br />

condizione n.1 punti a), b), c) e, una volta estinto dett o mutuo, ad impiegare i frutt i degli<br />

immobili per il mantenimento della prole sino al raggiungimento dell’autosuffi cienza<br />

economica del più giovane dei fi gli;<br />

8) ai sensi e per gli eff ett i di cui all’art. 2645-ter c.c. la sig.ra XXX si impegna, altresì, a non<br />

alienare gli immobili indicati alla condizione n.1 punti a), b), c) e d) sino al raggiungimento<br />

dell’autosuffi cienza economica del più giovane dei fi gli;<br />

9) La Sig.ra XXX dà att o che YYY ha versato con assegno bancario ricevuto in data … la<br />

somma di euro 1.400,00, di cui euro 400,00 relativa al mantenimento dei fi gli minori per<br />

il mese di Luglio 2006, ed euro 1.000,00 a saldo di tutt i i crediti vantati dalla Sig.ra XXX<br />

nei confronti del Sig. YYY;<br />

10) I canoni di locazione percepiti per l’immobile indicato al punto n. a) b) e c) spett eranno<br />

per intero alla Sig.ra XXX;<br />

11) Le parti dichiarano reciprocamente di nulla più pretendere per qualunque titolo o<br />

ragione,fatt a eccezione degli adempimenti indicati nelle premesse del presente att o;<br />

12) Le spese del presente procedimento sono compensante tra le parti;<br />

13) restano ferme e confermate le condizioni di cui ai punti A), B), C), D), F), G), H), L),<br />

M) e N) del verbale di separazione del ...”.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Al negozio traslativo degli immobili (sostitutivo della condizione E del verbale di separazione<br />

omologato) i coniugi hanno aggiunto le seguenti patt uizioni:<br />

“… ai sensi e per gli eff ett i di cui all’art.− 2645-ter c.c. la sig.ra XXX si obbliga ad impiegare<br />

i frutt i degli immobili indicati alla condizione n. 1 punti a), b), c) e d) per il pagamento<br />

del mutuo ipotecario iscritt o dal Gruppo Bancario … a carico degli immobili indicati alla<br />

condizione n.1 punti a), b), c) e, una volta estinto dett o mutuo, ad impiegare i frutt i degli<br />

immobili per il mantenimento della prole sino al raggiungimento dell’autosuffi cienza<br />

economica del più giovane dei fi gli”;<br />

“… ai sensi e per gli eff ett i di cui all’art. 2645-ter c.c. la sig.ra XXX si impegna, altresì, a<br />

non alienare gli immobili indicati alla condizione n. 1 punti a), b), c) e d) sino al raggiungimento<br />

dell’autosuffi cienza economica del più giovane dei fi gli”.<br />

Spett a ora al Collegio valutare se l’interesse della prole è stato suffi cientemente salvaguardato<br />

att raverso le patt uizioni suddett e e, per fare ciò, occorre esaminare l’applicabilità<br />

dell’art. 2645-ter cod. civ. e gli eff ett i del vincolo impresso.<br />

La menzionata disposizione fa riferimento agli “att i in forma pubblica”.<br />

85


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Poiché è impensabile che il legislatore abbia voluto “esautorare” il contratt o (apparentemente<br />

escluso dalla norma che riguarda esplicitamente i soli “att i”) e, cioè, lo strumento<br />

principe att raverso il quale si esprime l’autonomia negoziale, il riferimento lett erale<br />

(“att i”) dell’art. 2645-ter cod. civ. deve intendersi limitato al requisito formale richiesto<br />

per la trascrizione, la quale deve essere eff ett uata sulla scorta di un “att o pubblico” ai<br />

sensi dell’art. 2699 cod. civ. Proprio per la centralità riconosciuta all’autonomia negoziale<br />

privata, la locuzione impiegata all’inizio dell’articolo 2645-ter cod. civ. deve, perciò, essere<br />

riferita al genus dei negozi (att i e contratt i) volti ad imprimere vincoli di destinazione<br />

ai beni, purché stipulati in forma solenne; del resto, il successivo richiamo all’art. 1322,<br />

comma 2°, cod. civ. dimostra che la norma concerne certamente anche i contratt i.<br />

Nel caso di specie, il verbale dell’udienza del … costituisce att o pubblico ai sensi e per<br />

gli eff ett i dell’art. 2699 cod. civ. e (previa omologazione dell’accordo) è titolo idoneo alla<br />

trascrizione nei Registri Immobiliari, a norma dell’art. 2657 cod. civ., del negozio di trasferimento<br />

di diritt i reali immobiliari ivi contenuto (come espressamente riconosciuto da<br />

Cass., 15/5/1997, n. 4306; analogamente, Cass., 30/8/1999, n. 9117).<br />

È soddisfatt o, pertanto, il requisito formale.<br />

È evidente, inoltre, che il negozio ha ad oggett o il trasferimento e la destinazione di beni<br />

immobili, come prevede la disposizione (che limita il suo ambito di applicazione agli<br />

immobili e ai beni mobili registrati).<br />

L’art. 2645-ter cod. civ. si riferisce a negozi atipici (ma – si deve ritenere – anche a contratt i<br />

con causa normativamente disciplinata) che destinano i beni alla realizzazione di interessi<br />

meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2° cod. civ.: occorre perciò esaminare<br />

la natura dell’accordo raggiunto dai coniugi YYY e XXX sott o i profi li della causa e della<br />

validità di questa in relazione alla meritevolezza degli interessi perseguiti.<br />

In giurisprudenza, l’accordo col quale si prevede la corresponsione del contributo al<br />

mantenimento dei fi gli con un trasferimento immobiliare una tantum anziché con un<br />

assegno periodico è stato considerato, dopo qualche esitazione giurisprudenziale (Trib.<br />

Catania, 1/12/1990, in Dir. Fam. Pers., 1991, pag. 1010: “Poiché la legge sul divorzio non<br />

prevede la corresponsione in unica soluzione del contributo per il mantenimento della<br />

prole e poiché del diritt o della prole minorenne al mantenimento da parte dei genitori,<br />

questi ultimi non possono disporre a loro piacimento, non è ammissibile l’assolvimento<br />

dell’obbligo di mantenimento, da parte del genitore non affi datario, mediante donazione<br />

di un cespite immobiliare; legitt imamente pertanto il giudice può determinare, in virtù<br />

dei poteri d’uffi cio che gli competono, la misura del contributo (periodico) dallo stesso<br />

genitore dovuto in favore della prole”), pienamente lecito e ammissibile (Corte App.<br />

Milano, 6/5 1994, in Fam. Dir., 1994, pag. 667; Trib. Vercelli, 24/10/1989, in Dir. Fam. Pers.,<br />

1991, pag. 1259; Trib. Siracusa, 14/12/2001, in Arch. Civ., 2002, pag. 728).<br />

Il Tribunale osserva che, per quanto att iene alle modalità di adempimento dell’obbligo<br />

di contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei fi gli minorenni, prima<br />

della riforma dell’art. 155 cod. civ. disposta dalla Legge 8/2/2006, n. 54, era consueta l’imposizione<br />

al genitore non affi datario dell’obbligo di corrispondere all’altro una somma<br />

periodica di denaro; la dott rina, invero, si era interrogata sulla possibilità per il Giudice<br />

di prevedere modalità divergenti da questa, spingendosi ad ammett ere, per esempio, la<br />

“destinazione dei frutt i di beni e capitali al mantenimento del minore”.<br />

Oggi, il comma 4° dell’art. 155 cod. civ. non sembra lasciare adito a dubbi sul fatt o che la<br />

sola modalità di fonte giudiziale per la determinazione del contributo di uno dei genitori<br />

al mantenimento della prole sia costituita dalla previsione, “ove necessario”, della “corresponsione<br />

di un assegno periodico al fi ne di realizzare il principio di proporzionalità”.<br />

Aff att o diverso è il discorso, però, per quanto att iene alle intese delle parti, in relazione<br />

alle quali il Giudice deve limitarsi ad una mera “presa d’att o” qualora le medesime non<br />

appaiano in contrasto con l’inderogabile principio dell’interesse del minore.<br />

86


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Si deve perciò concludere sul punto ritenendo che non vi siano, in linea di principio,<br />

ostacoli ad un accordo che preveda la corresponsione del contributo al mantenimento<br />

della prole in un’unica soluzione anziché con assegni periodici. Restano i dubbi (espressi<br />

in dott rina e in giurisprudenza, ma non strett amente att inenti al presente procedimento)<br />

sulla riconducibilità di eff ett i preclusivi alla prestazione una tantum, in relazione all’inderogabile<br />

principio di proporzionalità espresso nell’art. 148 cod. civ.: solo incidentalmente,<br />

si osserva che nessuna rinunzia, espressa o tacita, potrebbe escludere la facoltà,<br />

per il genitore affi datario/convivente o per lo stesso fi glio maggiorenne ma non ancora<br />

autosuffi ciente, di far valere le eventuali sopravvenienze per eff ett o delle quali la prestazione<br />

eff ett uata non dovesse più rispondere ai canoni ex art. 148 cod. civ.<br />

Riguardo alla causa, si rileva che le predett e pronunce riguardavano il trasferimento, o<br />

la promessa di trasferimento (qualifi cata come contratt o a favore di terzo), dirett amente<br />

dal coniuge separando/divorziando ai fi gli, mentre nel caso de quo il trasferimento<br />

avviene tra i coniugi, seppure con vincolo di destinazione a favore della prole e a titolo<br />

di mantenimento di questa: deve comunque essere riconosciuta la meritevolezza degli<br />

interessi perseguiti.<br />

Si tende a ravvisare la causa dei trasferimenti in favore della prole nella funzione solutoria<br />

dell’obbligo di mantenimento, sebbene i prevalenti riferimenti giurisprudenziali<br />

richiamino la causa atipica (ex art. 1322 cod. civ.).<br />

Scartata la tesi della causa solutionis (per difett o di una preventiva predeterminazione<br />

quantitativa dell’obbligazione che il trasferimento andrebbe, in tutt o o in parte, ad estinguere),<br />

nonché della causa transactionis (per la mancanza di un aliquid datum contrapposto<br />

ad un aliquid retentum ed inoltre per l’indisponibilità dei diritt i in gioco, att inenti<br />

alle prestazioni ex artt . 30 Cost., 147 e 148 cod. civ.), si può riconoscere nel negozio stipulato<br />

dai coniugi YYY e XXX un contratt o con causa atipica, tesi richiamata pure dalla<br />

Suprema Corte proprio con riguardo ai negozi relativi alla prole (Cass., 21/12/1987, n.<br />

9500, in Giust. Civ., 1988, I, pag. 1237; Cass., 17/6/2004, n. 11342, in Giust. civ., 2005, I, pag.<br />

415; Cass., 8/11/2006, n. 23801).<br />

La stessa Corte ha poi statuito che “la confi gurabilità di negozi traslativi atipici, purché<br />

sorrett i da causa lecita, trova fondamento nello stesso principio dell’autonomia contrattuale<br />

posto dall’art. 1322 comma 2° cod. civ.” (Cass. civ., 9 ott obre 1991, n. 10612, in Riv.<br />

Not., 1991, fasc. 6, pag. 1413).<br />

La causa del trasferimento immobiliare de quo – se inteso come contratt o atipico – deve<br />

essere esaminata sott o l’aspett o della meritevolezza degli interessi sott esi.<br />

In proposito, il Tribunale osserva che l’ “immeritevolezza” degli interessi perseguiti è<br />

quasi divenuta “ipotesi di scuola” (tra gli ultimi esempi: Cass., 5/1/1994, n. 75, in Giust.<br />

Civ., 1994, I, pag. 1230 e Cass., 20/9/1995, n. 9975, in Giust. Civ., 1996, I, pag. 73) e che, al<br />

contrario, la “meritevolezza” è stata ampiamente riconosciuta perché “il fondamentale<br />

principio dell’autonomia contratt uale consente alle parti di stipulare, nei limiti imposti<br />

dalla legge, tutt e quelle intese negoziali, riconosciute dall’ordinamento giuridico, che<br />

vengano ritenute idonee alla tutela dei rapporti in continua evoluzione” (così Cass., Sez.<br />

Un., 1/10/1987, n. 7341, pluriedita); peraltro, “nella più modesta cornice che, dopo l’adozione<br />

della Costituzione, le compete … una volta abbandonato quel criterio dell’ «utilità<br />

sociale» che, nella relazione al codice civile, aveva giustifi cato la pur contestata adozione<br />

della norma, il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti col negozio atipico<br />

si riduce, in realtà, ad una valutazione di non illiceità, in cui l’interprete deve limitarsi<br />

all’esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all’ordine pubblico ed<br />

al buon costume” (recentemente, Trib. Trieste 23/9/2005, in Guida Dir., 2005, n. 41, pag.<br />

57). Anche alla luce di quanto ora esposto, non può quindi dubitarsi della liceità della<br />

causa (il mantenimento della prole) che sorregge il trasferimento immobiliare dal YYY<br />

alla XXX (inoltre, la già menzionata pronuncia di Cass., 17/6/2004, n. 11342 ha espressa-<br />

87


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

mente statuito che “l’accordo di separazione che contenga l’impegno di uno dei coniugi,<br />

al fi ne di concorrere al mantenimento del fi glio minore, di trasferire, in suo favore, la piena<br />

proprietà di un bene immobile, tratt andosi di patt uizione che dà vita ad un contratt o<br />

atipico, distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, [è] volto a realizzare<br />

interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 cod.<br />

civ.”).<br />

Non manca, poi, dott rina che rinviene nei negozi traslativi in sede di separazione/divorzio<br />

una causa tipica: se si tiene conto del caratt ere di “negoziazione globale” che la coppia<br />

in crisi att ribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, di fronte<br />

alla necessità di valutare gli infi niti e complessi rapporti di dare-avere che la convivenza<br />

protratt a per anni genera, si può riconoscere un vero e proprio “contratt o di defi nizione<br />

della crisi coniugale” (o, più esatt amente, dei suoi aspett i patrimoniali), un negozio tale<br />

da abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritt i patrimoniali compiuti,<br />

con o senza controprestazione, in occasione della crisi coniugale.<br />

La ricostruzione dott rinale sembra avvalorata dalla terminologia impiegata dal legislatore,<br />

laddove esso si riferisce alle “condizioni della separazione consensuale” (art. 711<br />

cod. proc. civ.) e alle “condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici” in sede<br />

di scioglimento o di cessazione degli eff ett i civili del matrimonio (art. 4, comma 16°,<br />

Legge Divorzio): la lett ura coordinata delle predett e disposizioni – alla luce della giurisprudenza<br />

secondo cui ciascun coniuge ha il diritt o di condizionare il proprio assenso<br />

alla separazione a un soddisfacente assett o dei rapporti patrimoniali (Cass., 24/2/1993, n.<br />

2270, in Dir. Fam. Pers., 1994, pag. 563; Cass., 22/1/1994, n. 657, in Dir. Fam. Pers., pag.<br />

868) – consente di att ribuire a quel complemento di specifi cazione (“della separazione”)<br />

un valore non più soltanto soggett ivo ma anche oggett ivo. In altri termini, “condizioni<br />

della separazione” non sono soltanto quelle “regole di condott a” destinate a scandire il<br />

ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio,<br />

bensì anche tutt e quelle patt uizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque<br />

ancorare la loro disponibilità per una defi nizione consensuale della crisi coniugale. Sott o<br />

il profi lo causale, dunque, i contratt i della crisi coniugale (e, segnatamente, i negozi traslativi<br />

di diritt i tra coniugi in crisi) si caratt erizzano per la presenza della causa tipica di<br />

defi nizione della crisi stessa.<br />

La tesi è stata recentemente accolta dalla Suprema Corte: “Gli accordi di separazione<br />

personale fra i coniugi, contenenti att ribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti<br />

dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente<br />

alla presenza di uno specifi co corrispett ivo o di uno specifi co riferimento ai tratt i<br />

propri della “donazione”, e … rispondono, di norma, ad un più specifi co e più proprio<br />

originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione<br />

consensuale” … il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni<br />

classiche dell’att o di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un<br />

contesto – quello della separazione personale – caratt erizzato proprio dalla dissoluzione<br />

delle ragioni dell’aff ett ività), e dall’altro a quello di un att o di vendita (att esa oltretutt o<br />

l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale<br />

poi, volta a volta, può … colorarsi dei tratt i dell’obiett iva onerosità piutt osto che di quelli<br />

della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati<br />

di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutt a<br />

quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutt o frammentari) aventi signifi cati (o<br />

eventualmente solo rifl essi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga)<br />

quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass., 14/3/2006, n. 5473; analogamente, Cass.,<br />

23/3/2004, n. 5741, in Arch. Civ., 2004, pag. 1026).<br />

A maggior ragione, perciò, riconoscendo al negozio traslativo in esame una causa tipica<br />

non può dubitarsi della sua liceità.<br />

88


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Resta da analizzare la questione (essenziale nel procedimento de quo) relativa alla salvaguardia<br />

dell’interesse della prole: difatt i, come nel procedimento di separazione consensuale<br />

seguita da omologazione (sostanzialmente assimilabile alla presente richiesta di<br />

modifi ca, avanzata congiuntamente dai coniugi), il controllo giudiziale si traduce in una<br />

verifi ca della legitt imità/opportunità delle condizioni patt uite dai coniugi sopratt utt o rispett<br />

o all’interesse dei fi gli, che funge da parametro di valutazione anche per le clausole<br />

relative a rapporti patrimoniali.<br />

In linea generale, si rileva che, con la trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 2645-ter<br />

cod. civ. (sulle modalità con cui eseguire la formalità si richiama la Circolare dell’Agenzia<br />

del Territorio n. 5 del 7/8/2006), il vincolo di destinazione risulta opponibile erga<br />

omnes, off rendo così ai minori una signifi cativa tutela, sia con riguardo ai frutt i dei beni<br />

(da destinare al mantenimento), sia con riguardo all’inalienabilità.<br />

Inoltre, poiché per la realizzazione degli interessi ai quali è preposto il vincolo può agire,<br />

oltre al conferente (il YYY), qualsiasi interessato (e, quindi, anche il Pubblico Ministero<br />

o un tutore o un curatore speciale), l’intestatario dei beni (la XXX) non potrà essere completamente<br />

libero di godere e disporre dei cespiti dovendo salvaguardare l’esigenza di<br />

mantenimento della prole.<br />

Infi ne, è prevista una piena ed effi cace garanzia sui beni rispett o agli att i di esecuzione,<br />

addiritt ura superiore alla previsione di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale:<br />

infatt i mentre l’impignorabilità per debiti contratt i per scopi estranei o differenti<br />

rispett o a quelli individuati nell’att o di destinazione dei beni (e dei relativi frutt i)<br />

conferiti ai sensi del nuovo art. 2645-ter cod. civ. appare assoluta, l’art. 170 cod. civ. assoggett<br />

a ad esecuzione i beni del fondo patrimoniale anche per debiti contratt i per scopi<br />

estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore non sia a conoscenza di<br />

tale ultima circostanza.<br />

Più specifi camente, si osserva che il primo vincolo impresso sui beni trasferiti alla XXX<br />

riguarda i loro frutt i (che, a norma dell’art. 2645-ter cod. civ., “possono essere impiegati<br />

solo per la realizzazione del fi ne di destinazione”) e prevede che gli stessi siano destinati<br />

– dopo l’estinzione del mutuo che grava sugli immobili – al mantenimento della prole<br />

sino al raggiungimento dell’autosuffi cienza economica.<br />

Si tratt a, con ogni evidenza, di una patt uizione favorevole per la prole: dopo la liberazione<br />

del bene dai gravami relativi al mutuo stipulato dai coniugi acquirenti (e proprio<br />

a questo fi ne devono in primis essere destinati i frutt i), è assicurata ai fi gli – sino al raggiungimento<br />

della loro autosuffi cienza economica – una fonte sicura di reddito (peraltro<br />

non aggredibile da eventuali creditori della XXX).<br />

Il secondo vincolo è strett amente connesso al primo (l’impiego dei frutt i è garantito anche<br />

dalla conservazione della titolarità dei cespiti, la quale consente di goderne e disporne) e<br />

prevede l’inalienabilità del bene sino al raggiungimento dell’autosuffi cienza economica<br />

della prole: a riguardo, si osserva che l’articolo 2645-ter cod. civ. (norma successiva e<br />

speciale), nel prevedere l’opponibilità ai terzi della predett a inalienabilità (ove trascritt a<br />

nei RR.II.), scardina il disposto dell’art. 1379 cod. civ. (“Divieto di alienazione”), il quale<br />

sancisce (rectius, sanciva) che “il divieto di alienare stabilito per contratt o ha eff ett o solo<br />

tra le parti”.<br />

Concludendo, la domanda di modifi ca congiuntamente avanzata dai coniugi YYY e XXX<br />

può essere accolta, risultando legitt imo il trasferimento e rispondendo all’interesse della<br />

prole l’imposizione del vincolo ex art. 2645-ter cod. civ.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale<br />

accoglie l’istanza e modifi ca la condizione sub E) del verbale di separazione consensuale<br />

89


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

del … (omologato in data …) conformemente alla domanda avanzata dei coniugi nel<br />

verbale dell’udienza del …<br />

Così deciso il 23/3/20<strong>07</strong> nella camera di consiglio della Sezione I del Tribunale di Reggio<br />

Emilia.<br />

Il Presidente<br />

Dott . Roberto Piscopo<br />

Il Giudice Estensore<br />

Dott . Giovanni Fanticini<br />

90


TRIBUNALE REGGIO EMILIA,<br />

DECRETO 4.12.2006<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Separazione coniugale e vincolo di destinazione”, 3/20<strong>07</strong>,<br />

p. 419 ss.<br />

Trattasi del caso già oggetto del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26.03.<strong>07</strong>.<br />

Nel decreto che sotto si riporta, il Tribunale respinge la domanda di omologa del verbale di separazione<br />

consensuale sottoscritto dalle parti in quanto ritenuto non rispondente all’interesse della prole,<br />

e sollecita l’ apposizione del vincolo di destinazione ai beni immobili trasferiti da un coniuge all’altro,<br />

ex art. 2645 ter c.c..<br />

Il Tribunale di Reggio Emilia Sezione Prima Civile<br />

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:<br />

- Dr. Roberto Piscopo<br />

- Dr. Massimiliano Cenni<br />

- Dr. Giovanni Fanticini<br />

nel proc. N. ... Reg. N.C. ex art. 710 c.p.c., promosso da V S. e B. M.<br />

- ritenuto che l’accordo raggiunto dalle parti all’udienza del 3011112006 non possa essere,<br />

nella sua att uale formulazione, omologato in quanto non rispondente all’interesse della<br />

prole: difatt i, l’obbligo di mantenimento dei fi gli minori, precedentemente assunto dal padre<br />

con il pagamento di una somma mensile (come previsto dalla condizione E del verbale<br />

omologato), è stato sostituito con il trasferimento alla madre (affi dataria della prole) di un<br />

compendio immobiliare, ma senza alcuna garanzia sulla destinazione dei cespiti e dei loro<br />

frutt i (naturali e civili) al mantenimento della prole;<br />

- ritenuto che, interpretando la volontà ultima dei coniugi (che, però, non è stata esplicitata<br />

nel verbale), l’accordo possa essere recepito a condizione che sia apposto con un att o tipico<br />

o atipico in grado di imprimere un vincolo di destinazione ai beni trasferiti dal B. alla \I,<br />

(art. 2645-ter c.c.): infatt i, ove venisse impresso ai beni un vincolo di destinazione (ad esempio,<br />

obbligo di impiegare i frutt i per il mantenimento della prole sino al raggiungimento<br />

dell’autosuffi cienza economica del più giovane dei fi gli, obbligo di adibire i beni a casa familiare<br />

sino al raggiungimento dell’autosuffi cienza economica, divieto di alienazione sino<br />

al raggiungimento dell’autosuffi cienza economica, ecc.) lo stesso consentirebbe di sott rarre<br />

i beni alla libera disponibilità della madre, potrebbe ritenersi conforme al preminente interesse<br />

dei fi gli ed att enuerebbe il rischio di espropriazione da parte di eventuali creditori;<br />

peraltro, il disposto dell’art. 2645-ter c.c. consentirebbe al B. e a qualunque altro interessato<br />

(ad esempio, il Pubblico Ministero) di vigilare sul rispett o del vincolo imposto alla V;<br />

- ritenuto opportuno riconvocare le parti per vagliarne le intenzioni;<br />

fi ssa l’udienza del 21/2/20<strong>07</strong> alle ore 12.30 innanzi al Giudice delegato Dr. Giovanni<br />

Fanticini.<br />

Si comunichi alle parti e al PM. via fax.<br />

91


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

TRIBUNALE TRIESTE, UFFICIO DEL GIUDICE TAVOLARE<br />

DECRETO 7.4.06<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Impossibilità di accertare la causa e rigett o della domanda<br />

di intavolazione”, Luglio 2006, p. 417 e ss.<br />

Il giudice tavolare, lett a la domanda proposta dal Notaio dott .... di... per conto di ... s.s.,<br />

quale trustee del trust “TRUST.............................”, visti gli att i ed esaminata la documentazione,<br />

osserva quanto segue.<br />

A sostegno della domanda di intavolazione del diritt o di proprietà di beni immobili a<br />

nome del trustee lo stesso produce un att o pubblico di dotazione del trust, nel quale<br />

le parti stipulanti premett ono di avere costituito un trust, di avere nominato trustee la<br />

ricorrente..............., di volere dotare il.........., il trust di un bene immobile di sua proprietà<br />

al fi ne di perseguire gli scopi del trust stesso, scopi enunciati in una scritt ura privata<br />

registrata non prodott a. Nessun’altra patt uizione caratt eristica, che consentirebbe di qualifi<br />

care l’att o di trasferimento alla luce dei tipi ordinari, è contenuta nell’att o stesso, con<br />

il che si deve ritenere che la natura dell’att o sia proprio e solo quella voluta dalle parti<br />

stipulanti, ovvero un att o di dotazione di bene a vantaggio di un trust.<br />

Ciò premesso, non può che dichiararsi la nullità dell’att o per difett o di causa tipica o<br />

atipica meritevole di tutela.<br />

L’att o, per la mancanza di corrispett ivo o di spirito di liberalità, non è qualifi cabile come<br />

vendita o donazione, della quale pure avrebbe la forma. È dichiaratamente defi nito att o<br />

di dotazione a trust, ma non dissimilmente da quanto già deciso dalla giurisprudenza di<br />

merito in sede di giudizio tavolare, si tratt a di att o causalmente astratt o che impedisce di<br />

apprezzare la funzione, la meritevolezza di interessi, nel senso di cui si dirà, e la pertinenza<br />

dell’operazione rispett o al fi ne di trust.<br />

Al giudice tavolare, nel doveroso controllo di legitt imità formale e sostanziale che caratt<br />

erizza il suo giudizio, e che gli impone l’accesso dirett o e pregnante alla causa del<br />

programma negoziale (accesso di fatt o impedito in quest’occasione, così come avvenuto<br />

nel precedente culminato nel rigett o del ricorso tavolare, da parte del giudice tavolare di<br />

Cortina d’Ampezzo, e nel conseguente reclamo al tribunale di Belluno) ai sensi dell’articolo<br />

26 della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al rd n. 499/1929, viene<br />

off erto un punto di osservazione privilegiato, e per certi versi più ampio di quello del<br />

giudizio ordinario, in quanto sganciato dalla contenziosità e immerso in un’analisi uffi -<br />

ciosa del programma negoziale.<br />

Per quanto sia precisa convinzione del giudice che l’articolo 12 della Convenzione de<br />

L’Aia del 1º luglio 1985 operi dirett amente nel tessuto normativo interno, consentendo la<br />

trascrizione dell’att o di trasferimento della proprietà immobiliare a un trustee, tutt avia<br />

questo risultato deve essere verifi cato in concreto, per saggiare il rispett o dei principi<br />

dell’ordinamento giuridico italiano: ciò sia con riguardo alla dimensione di tipicità del<br />

diritt o di proprietà in capo al trustee sia quanto alla trascrivibilità dell’acquisto. Ma per<br />

passare all’analisi delle questioni di fatt o, occorrerebbe potere apprezzare il programma<br />

negoziale, anche al fi ne di esprimere il proprio giudizio di apprezzamento causale e di<br />

meritevolezza.<br />

Già altrove si è sostenuto (decreto del giudice tavolare del tribunale di Trieste dd. 23<br />

sett embre 2005, sub g. n. 10804/05) che, quanto all’individuazione dei parametri per l’apprezzamento<br />

del programma negoziale, il giudizio di meritevolezza andrebbe confi nato<br />

nel mero esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all’ordine pubblico<br />

e al buon costume. È questa una delle più condivisibili chiavi di lett ura per spiegare<br />

la mancanza di consapevoli apporti giurisprudenziali all’analisi della norma, una volta<br />

92


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

abbandonato quel criterio dell’”utilità sociale” che, nella relazione al codice civile, aveva<br />

giustifi cato la pur contestata adozione della norma. Il perseguimento dei valori costituzionali<br />

è compito riservato allo stato, e non ai privati, e i principi sovraordinati fungono,<br />

riguardo all’autonomia contratt uale, quali limitazioni inderogabili, più che come fi nalità<br />

che i contraenti debbano prefi ggersi. Se quindi il trust, come tanti altri negozi di importazione<br />

extranazionale, non è di per sé e in termini assoluti uno strumento idoneo a determinare<br />

squilibri ´macro-economici’, rimanendo sostanzialmente irrilevante in un’ott ica<br />

di utilità sociale, allora coerenza vuole che il sindacato dell’autorità giudiziaria debba<br />

concentrarsi, abbandonando i ´massimi sistemi’, sulla liceità in concreto dello strumento<br />

prescelto, per vedere se con la sua adozione ci si sia proposti di derogare a norme imperative<br />

e a principi generali.<br />

Ma per fare ciò, grazie alle prerogative riconosciute al giudice tavolare e di cui sopra si<br />

è dett o, non ci si può limitare a un apprezzamento in negativo, ma si dovranno altresì<br />

“ricostruire sistematicamente gli eff ett i” del negozio, per verifi care se essi siano rapportabili<br />

a quelli previsti dall’ordinamento giuridico, e se si perseguano ulteriori obiett ivi<br />

non altrimenti raggiungibili con gli strumenti ordinari, altrimenti rimanendosi all’interno<br />

del fenomeno del negozio misto, del collegamento negoziale, della frantumazione e<br />

ricomposizione negoziale. Che si tratt i di una valutazione simile se non uguale a quella<br />

imposta dall’articolo 1323 Codice Civile sulla liceità della causa, o se ne diverga qualitativamente<br />

o quantitativamente, è una questione per la cui soluzione si può fare rinvio alla<br />

dott rina che anche recentemente ne ha off erto un’att enta analisi.<br />

Questa indagine e questo esame sono in questa circostanza preclusi al giudice, a causa<br />

della mancata produzione dell’att o istitutivo di trust, rimanendo impossibile saggiare<br />

come l’eff ett o patrimoniale segregativo, il quale immancabilmente caratt erizza il trust,<br />

sia stato caratt erizzato nella fatt ispecie negoziale creata dai contraenti, e come il trust<br />

sia regolato dalla legge applicabile, di cui si ignora fi nanche l’identità. Il giudice non<br />

può quindi analizzare se la legge prescelta dalle parti per la regolamentazione del trust<br />

sia contraria all’ordinamento giuridico italiano, o sia utilizzata dalle parti per att uare<br />

una frode alla legge nazionale; né può verifi care se l’iniziativa economica sia in concreto<br />

legitt ima, ovvero se sussistano “elementi indicativi di un abuso... nel singolo caso concreto”,<br />

senza arrestarsi a “una valutazione generale e astratt a” (queste espressioni sono<br />

utilizzate da organi giudiziari comunitari).<br />

La specifi ca qualifi cazione dell’att o, voluta dalle parti, impedisce anche di esaminare la<br />

possibilità di qualifi care lo stesso alla luce della recente normativa introdott a dal decreto<br />

legge 30 dicembre 2005, n. 273, ossia dell’articolo 2645-ter Codice Civile. Ma si ritiene<br />

che, quand’anche la qualifi cazione fortemente espressa dalle parti (che lascia invece individuare<br />

senza dubbio nell’att o una dotazione di trust) fosse ambigua, e consentisse al<br />

giudice, nel suo potere-dovere di qualifi care la domanda stessa, non sarebbe possibile<br />

fare uso alcuno di questa anomala disposizione normativa.<br />

La norma, sulla cui interpretazione non è possibile qui soff ermarsi, viene a introdurre<br />

nell’ordinamento solo un particolare tipo di eff ett o negoziale, quello di destinazione (che<br />

per i beni immobili e mobili registrati postula il veicolo formale dell’att o pubblico), accessorio<br />

rispett o agli altri eff ett i di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi, e<br />

che nel caso di specie manca, come scritt o. Con essa, si opina, non si è voluto introdurre<br />

nell’ordinamento un nuovo tipo di att o a eff ett i reali, un att o innominato, che diventerebbe<br />

il varco per l’ingresso del tanto discusso negozio traslativo atipico; non costituisce la<br />

giustifi cazione legislativa di un nuovo negozio la cui causa è quella fi nalistica della destinazione<br />

del bene alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Non c’è infatt i alcun<br />

indizio da cui desumere che sia stata coniata una nuova fi gura negoziale, di cui non si<br />

sa neanche se sia unilaterale o bilaterale, a titolo oneroso o gratuito, a eff ett i traslativi od<br />

obbligatori.<br />

93


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Essa rappresenta poi una chiara anomalia nel sistema, se è vero che mentre la costituzione<br />

di un trust interno merita un giudizio positivo di liceità mercé il semplice rispett o<br />

della Convenzione e del disposto dell’articolo 16 della legge 218 del 1995 (limite dell’ordine<br />

pubblico), invece il citt adino italiano che volesse raggiungere lo scopo di vincolare<br />

determinati beni per un certo fi ne ai sensi dell’articolo 2645-ter Codice Civile dovrebbe<br />

sperare nell’esito positivo del vago giudizio di meritevolezza dell’interesse.<br />

Anche il regime dell’opponibilità del vincolo di destinazione, e in particolare la funzione<br />

della trascrizione o della iscrizione tavolare, appare del tutt o ambiguo nel caso di specie:<br />

essa sarebbe, secondo la lett era della norma, quella di “rendere opponibile ai terzi il<br />

vincolo di destinazione”, ma, stante la collocazione della norma, non è a essa applicabile<br />

il disposto dell’art. 2644 cod. civ., il quale solo con riferimento agli att i enunciati nel precedente<br />

articolo 2643 Codice Civile stabilisce che gli stessi non hanno eff ett o riguardo ai<br />

terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritt i sugli immobili in base a un att o<br />

trascritt o o iscritt o anteriormente alla trascrizione degli att i medesimi.<br />

Si rammenta inoltre che, laddove il legislatore ha voluto prevedere una nuova fi gura di<br />

trascrizione, per collegare a essa gli eff ett i e superare il problema dell’originaria estraneità<br />

a un sistema ormai chiuso (come quello codicistico) l’ha fatt o espressamente, come<br />

è accaduto, oltre che nel disciplinare il fondo patrimoniale, anche nell’articolo 2645-bis,<br />

il cui secondo comma stabilisce testualmente quale sia la valenza della trascrizione del<br />

contratt o preliminare, nei riguardi delle altre trascrizioni eseguite contro il promett ente<br />

alienante. Se fosse corrett a l’interpretazione, che qui si nega, secondo cui la norma costituirebbe<br />

previsione di un modello di negozio, allora l’operatore dovrebbe subito notare<br />

come il piano di effi cacia sostanziale di questo vincolo rimanga tutt o da ricostruire.<br />

Per tutt e queste ragioni, in difett o di un’apprezzabilità del programma negoziale, in costanza<br />

dell’apparente astrazione causale assoluta dell’att o dal quale si intende far promanare<br />

un eff ett o reale tipico, e nell’impossibilità di qualsiasi interpretazione conservativa,<br />

anche con riguardo alla norma di cui all’articolo 2645-ter Codice Civile, si deve negare<br />

pubblicità sott o forma di iscrizione tavolare all’att o o al diritt o trasferito.<br />

Trieste, 7 aprile 2006.<br />

Il giudice tavolare<br />

(Dott . Arturo Picciott o)<br />

94


IL TRUST<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

95


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

96


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

L’APPLICAZIONE DEL TRUST<br />

NELL’AMBITO DEL DIRITTO<br />

DI FAMIGLIA<br />

_MILENA PINI<br />

_AVVOCATO, FORO DI MILANO<br />

Il trust è istituto che trova ormai nel nostro Paese ampia applicazione nell’ambito<br />

del diritt o di famiglia, per la regolamentazione di rapporti patrimoniali nella<br />

famiglia legitt ima, come in quella di fatt o, sia nel corso della convivenza che nella<br />

fase di separazione e divorzio, o per l’assistenza materiale di minori o di persone<br />

incapaci, o per dare att uazione a particolari disposizioni testamentarie.<br />

Peraltro, l’applicazione del trust, in generale e nello specifi co ambito del diritt o<br />

di famiglia, è stata, e continua ad essere, oggett o di un vivace dibatt ito in dott rina<br />

e in giurisprudenza, stanti le numerose e complesse questioni che comporta.<br />

In questi brevi cenni introdutt ivi alla raccolta della legislazione e della giurisprudenza<br />

di maggiore interesse sul tema, di seguito pubblicata, vengono riassunte<br />

le nozioni principali e le questioni più controverse, senza alcuna pretesa<br />

esaustiva dell’argomento, per il cui approfondimento si rimanda alla bibliografi a<br />

citata.<br />

Il trust è un istituto creato dai tribunali di equità dei paesi della common law,<br />

regolamentato dalla Convenzione adott ata a L’Aja il 1° luglio 1985, con la quale<br />

sono stabilite disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust, al fi ne<br />

di risolvere i problemi relativi al suo riconoscimento. Di fatt o, ne att ua il riconoscimento<br />

negli ordinamenti di civil law privi di una disciplina interna.<br />

L’Italia ha ratifi cato e reso esecutiva la Convenzione dell’Aja del 1° luglio<br />

1985, con legge 16 ott obre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992. Il trust<br />

non ha una disciplina civilistica interna al nostro ordinamento, ma trova tuttavia<br />

legitt imazione a seguito di dett a legge di ratifi ca. In base all’art. 21 della<br />

Convenzione, l’Italia è tenuta a riconoscere, con gli eff ett i giuridici minimi<br />

previsti dall’articolo 11 della stessa Convenzione, i trust costituiti in paesi che<br />

li regolano nelle rispett ive legislazioni, salve restando solo le proprie competenze<br />

in tema di ordine pubblico ed in materia fi scale, in forza degli articoli 18<br />

e 19 della Convenzione.<br />

Recentemente, l’articolo 1, commi da 74 a 76 della legge 27 dicembre 2006, n.<br />

296 (legge fi nanziaria 20<strong>07</strong>), ha introdott o per la prima volta nell’ordinamento<br />

97


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

tributario nazionale disposizioni in materia di trust, includendo i trust tra i soggett<br />

i passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).<br />

In tal modo è stata riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria<br />

rilevante ai fini dell’imposta tipica delle società, degli enti commerciali<br />

e non commerciali.<br />

Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, per trust si intendono “i rapporti giuridici<br />

istituiti da una persona, il costituente - con att o tra vivi o mortis causa - qualora dei<br />

beni siano stati posti sott o il controllo di un trustee nell’interesse di un benefi ciario o per<br />

un fi ne specifi co.<br />

Il trust presenta le seguenti caratt eristiche:<br />

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patri-<br />

monio del trustee;<br />

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per<br />

conto del trustee;<br />

c)<br />

98<br />

il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere<br />

conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le<br />

norme particolari impostegli dalla legge.”<br />

Secondo quanto previsto dallo stesso art. 2, “il fatt o che il costituente conservi<br />

alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritt i in qualità di benefi ciario<br />

non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.”.<br />

Nel caso in cui sia lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà<br />

luogo ad un trust autodichiarato; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si<br />

forma all’interno dello stesso patrimonio del disponente.<br />

L’art. 3 aff erma che la Convenzione è applicabile “solo ai trusts costituiti volontariamente<br />

e comprovati per iscritt o”, mentre l’art. 6 precisa che “il trust è regolato<br />

dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle<br />

disposizioni dell’att o che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario,<br />

avvalendosi delle circostanze del caso.”<br />

Non essendo previsto da una legge nazionale, il trust, nel nostro Paese, è regolamentato<br />

da una legge straniera, scelta dal costituente.<br />

Quanto al riconoscimento del trust, l’art. 11 prescrive che:<br />

“Un trust costituito in conformità alla legge specifi cata al precedente capitolo dovrà<br />

essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del<br />

trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di<br />

agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti<br />

a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.<br />

Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento<br />

implicherà, in particolare:<br />

a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;<br />

b)<br />

che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insol


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

venza di quest’ultimo o di sua bancarott a;<br />

c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della succes-<br />

sione dei beni del trustee;<br />

d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in<br />

violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust<br />

con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono<br />

soggett i alla legge fi ssata dalle regole di confl itt o del foro.”<br />

Al fi ne di favorirne il riconoscimento, l’art. 15 dett a delle regole di salvaguardia<br />

delle disposizioni di legge nazionale, in particolare nelle seguenti materie:<br />

a) la protezione di minori e di incapaci;<br />

b) gli eff ett i personali e patrimoniali del matrimonio;<br />

c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legitt ima;<br />

d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;<br />

e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;<br />

f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.<br />

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento<br />

del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiett ivi del trust con altri<br />

mezzi giuridici.<br />

Ne consegue che il trust non può ledere la quota di legitt ima e più in generale<br />

tutt e le norme in materia di successione necessaria, non può violare i diritt i dei<br />

minori e degli incapaci, non può modifi care gli eff ett i personali e patrimoniali<br />

del matrimonio, e sono salvaguardate le azioni revocatorie nonché le altre azioni<br />

di diritt o nazionale previste a tutela di specifi ci diritt i (ad esempio l’azione di<br />

riduzione a favore dei legitt imari1 ).<br />

Il trust si sostanzia dunque in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di<br />

fi ducia tra disponente (sett lor) e trustee.<br />

Il disponente (sett lor) trasferisce, con att o unilaterale, taluni beni o diritt i<br />

(anche di credito) a favore del trustee, il quale li amministra con i diritt i e i<br />

poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del benefi ciario o per<br />

uno scopo prestabilito.<br />

Anche nel caso in cui il disponente abbia individuato alcuni benefi ciari ai<br />

quali i beni andranno trasferiti in proprietà al termine del trust, costoro ne diverranno<br />

giuridicamente titolari in quel dato momento, non potendo, durante la<br />

vita del trust, esserne considerati proprietari.<br />

A sua volta, il trustee ha la titolarità del diritt o di proprietà in modo pieno ed<br />

esclusivo, ma l’esercizio di tale diritt o è limitato alla gestione e amministrazione<br />

1 Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in Foro it., 1998, I, 20<strong>07</strong> (nota Brunetti) e 3391 (nota Lupoi),<br />

Giur. it., 1999, 69; confermata da App. Firenze, 9 agosto 2001, in T&AF, 2002, 244.<br />

Dinanzi a un trust testamentario chiaramente lesivo dei diritti dell'unica figlia del testatore, il<br />

Tribunale di Lucca ha respinto la domanda di nullità del trust e ha indicato all'attrice la via<br />

dell'azione di riduzione.<br />

99


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

dei beni in trust, per il solo perseguimento dello scopo indicato dal disponente<br />

nell’att o istitutivo.<br />

L’eff ett o principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale<br />

in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato<br />

rispett o al patrimonio del trustee, con l’eff ett o che non possono essere escussi dai<br />

creditori del trustee, del disponente o del benefi ciario.<br />

Il trust ha una durata massima che dipende dalla legislazione che lo<br />

regolamenta.<br />

L’istituto del trust è indubbiamente lontano dai principi tradizionali del nostro<br />

ordinamento civile, realizzando di fatt o una situazione in cui la titolarità del<br />

diritt o di proprietà è piena, mentre l’esercizio di tale diritt o è limitato al perseguimento<br />

degli scopi indicati nell’att o istitutivo.<br />

Dott rina 2 e giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla legitt imità di applicare<br />

una legge straniera ad un rapporto giuridico interno, quale in eff ett i è il<br />

trust nel quale, tutt i gli elementi che lo costituiscono sono nazionali (il disponente,<br />

i beni in trust, i benefi ciari, etc.).<br />

La questione sembra ora superata, anche in considerazione di un orientamento<br />

giurisprudenziale 3 che si può ritenere prevalente, se non ormai pacifi co, che<br />

motiva e sostiene il riconoscimento e la trascrivibilità del cd. trust interno.<br />

La più recente giurisprudenza, in tema di compatibilità astratt a del trust con<br />

l’ordinamento civile, ed in particolare con quello tavolare - dando ormai per superata<br />

la questione relativa al riconoscimento del cd. trust interno – precisa che<br />

il Giudice Tavolare deve sopratt utt o valutare lo specifi co att o istitutivo del trust<br />

oggett o del procedimento, e dunque:<br />

a. qualifi care la tipologia di trust concretamente adott ata, al fi ne di apprezzarne il<br />

programma negoziale secondo il combinato disposto degli artt . 11 e 13 della Convenzio-<br />

2 Lupoi, I trust nel diritto civile, nel Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 2004;<br />

S. M Carbone, Trust interno e legge straniera, in M. Dogliotti - A. Braun (curr.), Il trust nel<br />

diritto delle persone e della famiglia, Milano, 2003.<br />

3 Sul riconoscimento e la trascrizione del trust, v. Trib. Bologna, 8 aprile 2000, che ha ordinato<br />

al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, a fronte del diniego dallo stesso<br />

espresso, la trascrizione del trasferimento di proprietà immobiliare dal disponente al trustee<br />

del trustee istituito; Trib. Pisa, 22 dicembre 2001; Trib. Milano, 29 ottobre 2002; Trib. Verona,<br />

8 gennaio 2003; Trib. Bologna, 13 giugno 2003, che ha ordinato al Conservatore del<br />

Registro delle Imprese, a fronte del diniego dallo stesso espresso, l’ iscrizione sul registro di<br />

quote societarie a nome del trustee del trust istituito; Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, che nel<br />

giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità di un trust cd. interno per contrarietà alle<br />

norme imperative del nostro ordinamento, ha respinto la domanda e affermato l’assoluta<br />

compatibilità dei trusts interni con l’ordinamento giuridico italiano; Trib. Parma,21 ottobre<br />

2003; Trib.Trento, Sezione distaccata di Cavalese, 20 luglio 2004, il decreto è particolarmente<br />

importante perché esplicitamente ribadisce che il trust “ha acquisito un diritto di<br />

cittadinanza nel nostro ordinamento”, e ordina l’annotazione della costituzione in trust e<br />

dell’atto istitutivo di trust (il quale contiene la disciplina dalla quale deriva l’effetto segregativo)<br />

secondo la legge tavolare.<br />

I provvedimenti sono pubblicati sulla rivista Trusts ed attività fiduciarie.<br />

100


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

ne de L’Aja del 1.7.1985, che consente al giudice di vagliare la compatibilità del trust e<br />

degli att i collegati (nonché della legge straniera prescelta dalle parti) con l’ordinamento<br />

giuridico italiano;<br />

b. eff ett uare il giudizio di meritevolezza, nei suoi ristrett i confi ni e nel rispett o dell’autonomia<br />

contratt uale, approcciando al negozio presumendone la legitt imità fi no a prova<br />

contraria, essendo lo stesso espressione di libertà di iniziativa economica;<br />

c. verifi care se l’att o istitutivo del trust o quelli ad esso geneticamente o funzionalmente<br />

collegati contengano patt uizioni che violino norme inderogabili specifi che o principi<br />

precett ivi dell’ordinamento italiano o di quello estero prescelto dalle parti. 4<br />

Avendo riguardo alla sua strutt ura, il trust può considerarsi come:<br />

• trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fi ne (es. il<br />

trust di garanzia)<br />

• trust “con benefi ciario”, quando i beni in trust vengono gestiti nell’interesse di<br />

un determinato soggett o.<br />

Il benefi ciario può essere “benefi ciario di reddito” e godere delle utilità dei<br />

beni in trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure “benefi<br />

ciario fi nale” dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust.<br />

I benefi ciari possono essere individuati nell’att o istitutivo o in un secondo<br />

momento, dirett amente dal disponente o da un terzo designato (protector); inoltre,<br />

possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata<br />

categoria5 .<br />

Essi hanno azione verso il trustee per rivendicare i loro diritt i.<br />

Nel nostro Paese il trust ha trovato una prima applicazione nella regolamentazione<br />

dei rapporti economici e patrimoniali tra coniugi nella separazione<br />

consensuale, mentre ad oggi non si registrano precedenti giurisprudenziali<br />

nell’ambito di procedimenti di separazione o divorzio contenziosi.<br />

Coloro che sostengono la particolare effi cacia del trust, a tutela di diritt i di natura<br />

economica dei coniugi nella separazione e nel divorzio, sott olineano l’eff ett o<br />

segregativo proprio del trust, che consente di opporre il vincolo ai creditori del<br />

disponente, così garantendo il pagamento delle prestazioni periodiche in favore<br />

del coniuge e/o alla prole anche di contro a possibili azioni esecutive di terzi,<br />

salve eventuali domande revocatorie.<br />

4 Trib. Trieste, Ufficio del Giudice tavolare, decreto 19.9.20<strong>07</strong>, sul riconoscimento di un trust<br />

per soddisfare le esigenze attuali e future di una coppia non legata da vincolo matrimoniale,<br />

e dei figli, comuni e non; Trib. Trieste, Ufficio del Giudice tavolare, decreto 23.9.2005, di<br />

cui si pubblica il testo nel presente Quaderno.<br />

5 Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/20<strong>07</strong>, per "beneficiario individuato"<br />

deve intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime,<br />

rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. Secondo l'interpretazione fornita<br />

con la circolare, è necessario, quindi, che "il beneficiario non solo sia puntualmente individuato,<br />

ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella<br />

parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza".<br />

101


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Il trust costituito nell’ambito della separazione consensuale o del divorzio su<br />

domanda congiunta diviene così lo strumento att raverso il quale determinare le<br />

modalità di adempimento degli obblighi ex artt . 155 e 156 c.c., e art. 5 e 6 l. div., e nel<br />

contempo il mezzo per garantire l’esecuzione degli obblighi di mantenimento 6 .<br />

Dalla casistica si rileva peraltro che spesso si tratt a di trust autodichiarato,<br />

dove uno dei coniugi è stato designato quale trustee. Tale soluzione suscita non<br />

poche perplessità, se si tiene conto della particolare situazione, anche personale<br />

e psicologica, dei coniugi nella fase della crisi del rapporto e della separazione, e<br />

delle possibili fi nalità strumentali alla sott razione di beni all’altro coniuge 7<br />

Non si può d’altra parte dimenticare che l’istituto del fondo patrimoniale,<br />

previsto nel nostro ordinamento, trova ormai scarsa applicazione a causa della<br />

rigidità della sua strutt ura e dei suoi limiti, non potendo ad esempio soddisfare<br />

i bisogni della famiglia di fatt o, o dei fi gli naturali, o le esigenze di una persona<br />

non coniugata che voglia provvedere ai bisogni presenti e futuri della propria<br />

famiglia d’origine 8 .<br />

102<br />

Sempre più frequente è anche la costituzione di trust per assicurare assisten-<br />

6 F. Patti, I trusts: utilizzo nei rapporti di famiglia, in Vita notar., 2003, XIV; Dogliotti e Piccaluga,<br />

I trust nella crisi della famiglia, in Aa. Vv., Il trust nel diritto delle persone e della<br />

famiglia. Atti del convegno. Genova, 15 febbraio 2003, a cura di Dogliotti e Braun, Milano,<br />

2003.<br />

G. Oberto manifesta invece una posizione critica sull’utilizzo del trust per la regolamentazione<br />

dei rapporti patrimoniali tra coniugi, sostenenedo che “se non vi è dubbio che il<br />

trust - sempre, ovviamente, a condizione che lo si ritenga ammissibile nella versione "interna"<br />

e salvo l'eventuale esperimento dei rimedi revocatori - consente il vantaggio di una<br />

separazione patrimoniale, in grado di tutelare adeguatamente i creditori delle prestazioni<br />

postmatrimoniali nei confronti dei possibili creditori dell'obbligato, altrettanto condivisibile<br />

non appare l'affermazione secondo la quale l'ordinamento civilistico italiano non offrirebbe<br />

alternative all'istituto di matrice anglosassone per il raggiungimento di siffatta finalità di<br />

garanzia del coniuge separato e della relativa prole.”<br />

Per un approfondimento della posizione di Oberto, v. dell’Autore: Trust e autonomia negoziale<br />

nella famiglia, in Famiglia e diritto, 2004, 201 ss., 310 ss.; Il trust familiare, testo<br />

disponibile sul sito:<br />

http://utenti.lycos.it/giacomo305604/milano11giugno2005trust/relazionemilano.htm<br />

7 In dottrina, Viglione, Vincoli di destinazione nell'interesse familiare, Milano, 2005, 128,<br />

secondo il quale appare assai discutibile che i beni del trust siano amministrati dallo stesso<br />

obbligato in favore dell'altra parte; è ben evidente, infatti, che la patologia della relazione<br />

coniugale coincide generalmente con l'instaurarsi di difficili situazioni di conflittualità, tali<br />

da sconsigliare il totale affidamento al coniuge obbligato dei poteri di gestione dei beni;<br />

favorevole invece a tale ipotesi è F. Patti, I trusts: utilizzo nei rapporti di famiglia, in Vita<br />

notar., 2003, XIV, secondo il quale "la istituzione del trust potrebbe trovare una più facile<br />

realizzazione con riguardo alla circostanza che potrà essere nominato trustee lo stesso<br />

coniuge proprietario dei beni e obbligato alla prestazione, giacché la natura del trust e la<br />

trascrizione del provvedimento giudiziale non consentiranno atti di disposizione in danno<br />

degli interessi tutelati”<br />

In giurisprudenza, Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, in Trusts ed attività fiduciarie, 2004, 67, e<br />

pubblicata per esteso in questo Quaderno, sul caso di trust costituito da un solo coniuge su<br />

beni in comunione legale<br />

8 M. Pini, Autonomia negoziale dei coniugi e patrimonio separato destinato ai bisogni della<br />

famiglia, in Il Merito, Il Sole 24 Ore, 2003, n° 1, novembre, p. 2


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

za materiale a persone incapaci 9 . In dott rina si è rilevato “come il trust si presti<br />

ad assicurare i mezzi necessari al sostentamento, nonché all’assistenza e alle cure<br />

indispensabili, a favore di chi versi in condizioni di disagio o di debolezza per una<br />

pluralità di ragioni, anche dopo la scomparsa dei genitori, del coniuge o dei parenti<br />

più strett i. Att raverso il ricorso al trust, i genitori di un disabile potranno att ribuire<br />

ad esempio - già con att o tra vivi - al trustee parte del proprio patrimonio (comprendente<br />

anche la nuda proprietà di un immobile: in modo da conservare, vita natural<br />

durante, l’amministrazione ed il godimento del cespite destinato a soddisfare post<br />

mortem i bisogni abitativi del disabile superstite). In ossequio alla volontà espressa<br />

dai disponesti, il trustee disporrà del bene (o del beni) così trasferitogli per il mantenimento,<br />

l’assistenza, la cura del congiunto disabile.<br />

Il trustee, in base sempre alle istruzioni contenute nell’att o istituivo, potrà essere<br />

tenuto anche ad occuparsi personalmente dell’assistenza materiale del disabile,<br />

ovvero a farsi coadiuvare per tale scopo da personale specialistico. In altri termini,<br />

in ragione della necessità di provvedere alla cura sia degli aspett i economici che di<br />

quelli personali, l’att o istitutivo del trust potrà contenere specifi che indicazioni,<br />

oltre che in ordine alla gestione economica del trust fund, anche relativamente<br />

alla cura personale dell’interessato - per garantire allo stesso condizioni di vita<br />

decorose, un’assistenza qualifi cata, il soddisfacimento dei bisogni quotidiani e delle<br />

inclinazioni naturali” 10 .<br />

In materia fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente stabilito che il<br />

trust costituito a favore di un soggetto disabile, allo scopo di garantirne l’assistenza,<br />

è da considerarsi un trust senza beneficiari “individuati”, e pertanto<br />

la tassazione del reddito avviene direttamente in capo al trust (risoluzione n.<br />

278/E del 4.10.<strong>07</strong>).<br />

La raccolta di legislazione e di giurisprudenza che segue, consente di approfondire<br />

gli argomenti qui accennati, ed in particolare di esaminare gli aspett i<br />

positivi e problematici del trust applicato nell’ambito del diritt o di famiglia.<br />

9 Trib. Genova, G.T., decreto 14 marzo 2006, con nota di A. Venchiarutti, pubblicato anche<br />

sul sito www.personaedanno.it; altri provvedimenti di Giudici Tutelari che autorizzano l’amministratore<br />

di sostegno a costituire trust a beneficio di persone incapaci, sono pubblicati su<br />

questo Quaderno.<br />

In dottrina, v. B. Valignani, Amministrazione di sostegno e trust, in G. Ferrando (cur.), L’amministrazione<br />

di sostegno, Milano, 2005, 195 ss; G. Garrone, Soggetti deboli in famiglia e<br />

trust quale tutela etica, in Trusts ed attività fiduciarie, 2004, 310 ss; A. Palazzo, Autonomia<br />

privata e trust protettivi, in Trusts ed attività fiduciarie, 2003, 192 ss; S. Bartoli, Trust con<br />

beneficiari incapaci e rispetto delle nostre norme imperative in materia, in Trusts ed attività<br />

fiduciarie, 2003, 560 ss; P. Amenta, Trust a protezione di disabile, in Trusts ed attività fiduciarie,<br />

2000, 616 ss.<br />

10 A. Venchiarutti, La protezione dei soggetti deboli. Trust e amministrazione di sostegno, pubblicato<br />

sul sito www.il-trust-in-italia.it<br />

103


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

104


LEGISLAZIONE<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

CONVENZIONE ADOTTATA A L’AJA IL 1° LUGLIO 1985,<br />

RELATIVA ALLA LEGGE SUI “TRUSTS” ED AL LORO<br />

RICONOSCIMENTO.<br />

Gli Stati fi rmatari della presente Convenzione,<br />

considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi<br />

della Common Law, adott ata da altri paesi con alcune modifi che, hanno convenuto di<br />

stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi<br />

più importanti relativi al suo riconoscimento;<br />

hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti<br />

disposizioni:<br />

Capitolo I<br />

Campo di applicazione<br />

Articolo 1<br />

La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento.<br />

Articolo 2<br />

Ai fi ni della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una<br />

persona, il costituente - con att o tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti<br />

sott o il controllo di un trustee nell’interesse di un benefi ciario o per un fi ne specifi co.<br />

Il trust presenta le seguenti caratt eristiche:<br />

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del<br />

trustee;<br />

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del<br />

trustee;<br />

c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di<br />

amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari<br />

impostegli dalla legge.<br />

Il fatt o che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni<br />

diritt i in qualità di benefi ciario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza<br />

di un trust.<br />

Articolo 3<br />

La Convenzione si applica solo ai trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritt o.<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Articolo 4<br />

La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti<br />

o di altri att i giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee.<br />

Articolo 5<br />

La Convenzione non si applica qualora la legge specifi cata al capitolo II non preveda<br />

l’istituto del trust o la categoria di trust in questione.<br />

Capitolo II<br />

Legge applicabile<br />

Articolo 6<br />

Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure<br />

risultare dalle disposizioni dell’att o che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata,<br />

se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.<br />

Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l’istituzione<br />

del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà<br />

applicata la legge di cui all’articolo 7.<br />

Articolo 7<br />

Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha<br />

più strett i legami.<br />

Per determinare la legge con la quale un trust ha più strett i legami, si tiene conto in particolare:<br />

a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente;<br />

b) della situazione dei beni del trust;<br />

c) della residenza o sede degli aff ari del trustee;<br />

d) degli obiett ivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.<br />

Articolo 8<br />

La legge specifi cata agli articoli 6 o 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i<br />

suoi eff ett i e l’amministrazione del trust.<br />

In particolare, la legge dovrà regolamentare:<br />

a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le<br />

mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;<br />

b) i diritt i e gli obblighi dei trustees tra di loro;<br />

c) il diritt o del trustee di delegare, in tutt o o in parte, l’esecuzione dei suoi obblighi o<br />

l’esercizio dei suoi poteri;<br />

d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e<br />

di acquisire nuovi beni;<br />

e) i poteri del trustee di eff ett uare investimenti;<br />

f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del<br />

trust;<br />

g) i rapporti tra il trustee ed i benefi ciari, ivi compresa la responsabilità personale del<br />

trustee verso i benefi ciari;<br />

h) la modifi ca o la cessazione del trust;<br />

i) la ripartizione dei beni del trust;<br />

j) l’obbligo del trustee di render conto della sua gestione.<br />

Articolo 9<br />

Nell’applicazione del presente capitolo aspett i del trust che possono essere tratt ati a parte,<br />

in parti-colare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.<br />

106


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Articolo 10<br />

La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire dett a legge,<br />

o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere tratt ato a parte, con un’altra<br />

legge.<br />

Capitolo III<br />

Riconoscimento<br />

Articolo 11<br />

Un trust costituito in conformità alla legge specifi cata al precedente capitolo dovrà essere<br />

ricono-sciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust<br />

siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di<br />

agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti<br />

a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.<br />

Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà,<br />

in particolare:<br />

a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;<br />

b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di<br />

quest’ultimo o di sua bancarott a;<br />

c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei<br />

beni del trustee;<br />

d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione<br />

degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi<br />

di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggett i alla legge fi ssata dalle regole<br />

di confl itt o del foro.<br />

Articolo 12<br />

Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti att inenti, avrà<br />

facoltà di ri-chiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo<br />

che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma<br />

della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.<br />

Articolo 13<br />

Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della<br />

scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale<br />

del trustee, sono più strett amente connessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust<br />

o la categoria del trust in questione.<br />

Articolo 14<br />

La Convenzione non ostacolerà l’applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento<br />

di un trust.<br />

Capitolo IV<br />

Disposizioni generali<br />

Articolo 15<br />

La Convenzione non ostacolerà l’applicazione delle disposizioni di legge previste dalle<br />

regole di confl itt o del foro, allorché non si possa derogare a dett e disposizioni mediante<br />

una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:<br />

a) la protezione di minori e di incapaci;<br />

b) gli eff ett i personali e patrimoniali del matrimonio;<br />

c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legitt ima;<br />

d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;<br />

1<strong>07</strong>


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;<br />

f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.<br />

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del<br />

trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiett ivi del trust con altri mezzi giuridici.<br />

Articolo 16<br />

La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere<br />

applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata<br />

dalle regole di confl itt o di leggi.<br />

In casi eccezionali, si può altresì dare eff ett o alle norme della stessa natura di un altro<br />

Stato che abbia con l’oggett o della contoversia un rapporto suffi cientemente strett o.<br />

Ciascuno Stato contraente potrà, mediante una riserva, dichiarare che non applicherà la<br />

disposizione del secondo paragrafo del presente articolo.<br />

Articolo 17<br />

Ai sensi della Convenzione il termine “legge” indica le norme di legge in vigore in uno<br />

Stato, ad eccezione delle regole di confl itt o di legge.<br />

Articolo 18<br />

Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione<br />

sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico.<br />

Articolo 19<br />

La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fi scale.<br />

Articolo 20<br />

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della<br />

Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base ad una decisione giudiziaria.<br />

Tale dichiarazione sarà notifi cata al Ministero degli Aff ari Esteri del Regno dei Paesi Bassi<br />

ed entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della notifi ca.<br />

L’articolo 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di dett a dichiarazione.<br />

Articolo 21<br />

Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritt o di applicare le disposizioni del capitolo<br />

III solo ai trusts la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.<br />

Articolo 22<br />

La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data della loro costituzione.<br />

Tutt avia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritt o di non applicare la Convenzione<br />

ad un trust costituito prima dell’entrata in vigore della Convenzione per dett o Stato.<br />

Articolo 23<br />

Ai fi ni di identifi care la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato<br />

comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme di legge per quanto<br />

riguarda il trust, ogni rife-rimento alla legge di dett o Stato sarà considerato come relativo<br />

alla legge in vigore nell’unità terri-toriale in questione.<br />

Articolo 24<br />

Uno Stato all’interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie norme di legge in<br />

materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai confl itt i di legge che interessano<br />

unicamente queste unità territoriali.<br />

Articolo 25<br />

La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui uno Stato<br />

108


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie regolamentate dalla<br />

presente Convenzione.<br />

Capitolo V<br />

Clausole fi nali<br />

Articolo 26<br />

Ciascuno Stato, al momento della fi rma, della ratifi ca, dell’accett azione, dell’approvazione<br />

o del-l’adesione, o, al momento di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 29,<br />

potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21 e 22.<br />

Nessun’altra riserva sarà consentita.<br />

Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva da esso espressa;<br />

tale riserva cesserà di avere eff ett o il primo giorno del terzo mese dopo la notifi ca<br />

del ritiro.<br />

Articolo 27<br />

La Convenzione sarà aperta alla fi rma degli Stati che erano membri della Conferenza de<br />

l’Aja di diritt o internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.<br />

Sarà ratifi cata, accett ata o approvata e gli strumenti di ratifi ca, accett azione o approvazione<br />

saranno depositati presso il Ministero degli Aff ari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.<br />

Articolo 28<br />

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù<br />

dell’articolo 30, par. 1.<br />

Lo strumento di adesione sarà depositato esso il Ministero degli Aff ari Esteri del Reo dei<br />

Paesi Bassi.<br />

L’adesione avrà eff ett o solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati<br />

contraenti che non avranno mosso obiezioni alla succitata adesione entro dodici mesi dal<br />

ricevimento della notifi ca di cui all’articolo 32.<br />

Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni al momento della ratifi ca, accettazione<br />

o approvazione della Convenzione, successiva all’adesione. Tali obiezioni saranno<br />

notifi cate al Ministero degli Aff ari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.<br />

Articolo 29<br />

Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono applicati sistemi<br />

giuridici diversi, potrà, al momento della fi rma, della ratifi ca, dell’accett azione,<br />

dell’approvazione o dell’ade-sione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicata<br />

a tutt e le sue unità territoriali, o so-lamente a una o più di esse, e potra, in qualunque<br />

momento, modifi care dett a dichiarazione, for-mulando una nuova dichiarazione. Tali<br />

dichiarazioni saranno notifi cate al Ministero degli Aff ari Esteri del Regno dei Paesi Bassi,<br />

e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.<br />

Se uno Stato non eff ett uerà dichiarazioni in base al presente articolo, la Convenzione sarà<br />

applicata a tutt e le unità territoriali di dett o Stato.<br />

Articolo 30<br />

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del<br />

terzo strumento di ratifi ca, accett azione o approvazione previsto dall’art. 27.<br />

Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:<br />

a) per ogni Stato che la ratifi chi, l’accett i, o l’approvi successivamente, il primo giorno<br />

del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifi ca, di accett azione o di approvazione;<br />

b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del termine<br />

di cui all’articolo 28;<br />

109


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all’articolo<br />

29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifi ca di cui a dett o articolo.<br />

Articolo 31<br />

Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifi ca formale<br />

per iscritt o, indirizzata al Ministero degli Aff ari Esteri del Regno dei Paesi Bassi,<br />

depositario della Convenzione.<br />

La denuncia entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un<br />

periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifi ca da parte del depositario, o<br />

ad ogni altra data successiva, specifi cata nella notifi ca.<br />

Articolo 32<br />

Il Ministero degli Aff ari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notifi cherà agli Stati membri della<br />

Confe-renza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni<br />

dell’articolo 28:<br />

a) le fi rme e le ratifi che, le accett azioni e le approvazioni di cui all’articolo 27;<br />

b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni<br />

dell’articolo 30;<br />

c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 28;<br />

d) le estensioni di cui all’articolo 29;<br />

e) le dichiarazioni di cui all’articolo 20;<br />

f) le riserve o i diritt i di riserva di cui all’articolo 26;<br />

g) le denunce di cui all’articolo 31.<br />

In fede di che, i sott oscritt i, debitamente autorizzati, hanno fi rmato la presente Convenzione.<br />

Fatt o a l’Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede,<br />

in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi<br />

Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno<br />

Stato membro della Conferenza de l’Aja di diritt o internazionale privato al momento<br />

della sua quindicesima sessione.<br />

110


LEGGE 16 OTTOBRE 1989, N. 364.<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE<br />

APPLICABILE AI TRUSTS E SUL LORO RICONOSCIMENTO,<br />

ADOTTATA A L’AJA IL 1° LUGLIO 1985<br />

Art. 1<br />

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratifi care la convenzione sulla legge applicabile<br />

ai trusts e sul loro riconoscimento, adott ata a L’Aja il 1° luglio 1985.<br />

Art.2<br />

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla<br />

sua en-trata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 della convenzione<br />

stessa.<br />

Art.3<br />

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione<br />

nella Gazzett a Uffi ciale.<br />

111


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO, DEL<br />

22 DICEMBRE 2000, CONCERNENTE LA COMPETENZA<br />

GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE<br />

DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE<br />

GAZZETTA UFFICIALE N. L 012 DEL 16/01/2001 PAG. 0001 – 0023<br />

(Omissis)<br />

Articolo 5<br />

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un<br />

altro Stato membro:<br />

6) nella sua qualità di fondatore, trustee o benefi ciario di un trust costituito in applicazione<br />

di una legge o per iscritt o o con clausola orale confermata per iscritt o, davanti ai<br />

giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;<br />

(Omissis)<br />

Articolo 23<br />

1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro,<br />

abbiano att ribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere<br />

delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico,<br />

la competenza esclusiva spett a a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro.<br />

Dett a competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola att ributiva di<br />

competenza deve essere conclusa:<br />

a) per iscritt o o oralmente con conferma scritt a, o<br />

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o<br />

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano<br />

o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto<br />

e regolarmente rispett ato dalle parti di contratt i dello stesso tipo nel ramo commerciale<br />

considerato.<br />

2. La forma scritt a comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elett ronici che permetta<br />

una registrazione durevole della clausola att ributiva di competenza.<br />

3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di<br />

uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia<br />

fi ntantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano<br />

declinato la competenza.<br />

4. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l’att o costitutivo di un trust ha<br />

att ribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro<br />

un fondatore, un trustee o un benefi ciario di un trust, ove si tratt i di relazioni tra tali<br />

persone o di loro diritt i od obblighi nell’ambito del trust.<br />

5. Le clausole att ributive di competenza e le clausole simili di att i costitutivi di trust non<br />

sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle<br />

norme sulla competenza esclusiva att ribuita ai giudici ai sensi dell’articolo 22.<br />

(Omissis)<br />

112


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Articolo 60<br />

1. Ai fi ni dell’applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica<br />

è domiciliata nel luogo in cui si trova:<br />

a) la sua sede statutaria, o<br />

b) la sua amministrazione centrale, oppure<br />

c) il suo centro d’att ività principale.<br />

2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l’Irlanda, per “sede statutaria” si intende il “registered<br />

offi ce” o, se non esiste alcun “registered offi ce”, il “place of incorporation” (luogo<br />

di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siff att o luogo esiste, il<br />

luogo in conformità della cui legge è avvenuta la “formation” (costituzione).<br />

3. Per defi nire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici<br />

siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritt o internazionale privato.<br />

113


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

AGENZIA ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E<br />

CONTENZIOSO.<br />

CIRCOLARE N. 48/E, 6 AGOSTO 20<strong>07</strong><br />

TRUST. DISCIPLINA FISCALE RILEVANTE AI FINI DELLE IMPOSTE<br />

SUI REDDITI E DELLE IMPOSTE INDIRETTE<br />

INDICE<br />

114<br />

PREMESSA<br />

1. BREVI CENNI SULLA NATURA DEI TRUST<br />

2. PRECEDENTI INDICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI<br />

TRUST<br />

3. DISCIPLINA DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE<br />

3.1 La residenza del trust<br />

3.2 Adempimenti del trust<br />

3.3 Il trasferimento dei beni nel trust<br />

3.4 Cessione dei beni in trust<br />

4. DISCIPLINA DEI REDDITI DEL BENEFICIARIO DEL TRUST<br />

4.1 Natura dei redditi attribuiti ai beneficiari<br />

5. DISCIPLINA DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE<br />

5.1 Atto istitutivo del trust (imposta di registro)<br />

5.2 Atto dispositivo (imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione di vincoli di<br />

destinazione)<br />

5.3 Atto dispositivo (imposte ipotecarie e catastali)<br />

5.4 Operazioni effettuate durante il trust<br />

5.5 Trasferimento dei beni ai beneficiari<br />

PREMESSA<br />

L’articolo 1, commi da 74 a 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge fi nanziaria 20<strong>07</strong>,<br />

di seguito “fi nanziaria 20<strong>07</strong>”), pubblicata sulla Gazzett a Uffi ciale n. 299 del 27 dicembre<br />

2006, ha introdott o per la prima volta nell’ordinamento tributario nazionale disposizioni<br />

in materia di trust.<br />

Il comma 74 dell’articolo 1 della fi nanziaria 20<strong>07</strong>, modifi cando l’articolo 73 del testo unico<br />

delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre<br />

1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”), include i trust tra i soggett i passivi dell’imposta<br />

sul reddito delle società (IRES).<br />

In tal modo è stata riconosciuta al trust un’autonoma soggett ività tributaria rilevante ai<br />

fi ni dell’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali.<br />

Avendo presente la fl essibilità dell’istituto, il legislatore ha individuato, ai fi ni della imposizione<br />

dei redditi, due principali tipologie di trust:<br />

• trust con benefi ciari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai benefi<br />

ciari stessi,<br />

• trust senza benefi ciari individuati, i cui redditi vengono tassati dirett amente in capo<br />

al trust.


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

I redditi imputati al benefi ciario sono stati qualifi cati come redditi di capitale, con l’inserimento<br />

della lett era g-sexies) al comma 1 dell’articolo 44 del TUIR.<br />

Specifi che disposizioni antielusive sono state, inoltre, introdott e al fi ne di determinare<br />

la residenza fi scale di trust istituiti in paesi che non consentono lo scambio di informazioni.<br />

Con opportune modifi cazioni apportate all’articolo 13 del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 29 sett embre 1973, n. 600, i trust che esercitano att ività commerciali sono stati<br />

inclusi tra i soggett i obbligati alla tenuta di scritt ure contabili.<br />

Infi ne, in materia di imposizione indirett a, puntuali disposizioni sono state introdott e<br />

• dapprima con l’art. 6 del decreto-legge 3 ott obre 2006, n. 262 che ha previsto l’applicazione<br />

dell’imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e<br />

diritt i<br />

• poi con la con legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286 che, senza convertire la<br />

disposizione dell’art. 6 del decreto, ha invece assoggett ato la costituzione dei vincoli di<br />

destinazione sui beni e diritt i all’imposta sulle successioni e donazioni<br />

• e in ultimo con la fi nanziaria 20<strong>07</strong> che ha introdott o alcune franchigie ed esenzioni.<br />

1. BREVI CENNI SULLA NATURA DEI TRUST<br />

Il trust è istituto tipico della common law che, per versatilità e fl essibilità, si presta alle<br />

fi nalità più ampie. E’ opportuno considerare che non esiste una specifi ca tipologia di<br />

trust e che, ai fi ni dell’analisi dei profi li civilistici e fi scali, dopo aver individuato i tratt i<br />

comuni ed essenziali della relativa disciplina occorre cogliere volta per volta, nei casi<br />

concreti, le peculiarità dei singoli trust.<br />

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fi ducia tra disponente<br />

(sett lor o grantor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per att o inter vivos o<br />

mortis causa, taluni beni o diritt i a favore del trustee il quale li amministra, con i diritt i e<br />

i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del benefi ciario o per uno scopo<br />

prestabilito.<br />

Spesso i trustee sono trust company, vale a dire società che hanno quale oggett o sociale<br />

l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni.<br />

L’eff ett o principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù<br />

della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispett o al patrimonio<br />

del trustee, con l’eff ett o che non possono essere escussi dai creditori del trustee,<br />

del disponente o del benefi ciario.<br />

Caratt erizzato da una dual ownership, vale a dire da una doppia proprietà, l’una ai fi ni<br />

dell’amministrazione -in capo al trustee- e l’altra, ai fi ni del godimento - in capo al benefi<br />

ciario -, il trust esprime un concett o di proprietà non proprio allineato a quello conosciuto<br />

nei paesi di civil law. E’ evidente come, in base ai canoni tradizionali del nostro<br />

ordinamento, non sia agevole comprendere un simile sdoppiamento di proprietà, né la<br />

compressione del diritt o di godimento dei beni affi dati al trustee che ne è il proprietario.<br />

In sostanza, mentre la titolarità del diritt o di proprietà è piena, l’esercizio di tale diritt o è<br />

invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’att o istitutivo.<br />

Il trust viene istituito con un negozio unilaterale, cui si affiancano uno o più atti<br />

dispositivi.<br />

115


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a un trust autodichiarato;<br />

in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno dello stesso<br />

patrimonio del disponente.<br />

Qualora il trustee sia soggett o diverso dal disponente, il trasferimento al trust dei beni,<br />

così come la “perdita di controllo” da parte del disponente sui medesimi beni, sono requisiti<br />

qualifi canti del trust. Il disponente può conservare alcuni poteri (come quello di<br />

sostituire il trustee o nominare altri benefi ciari) salvaguardando in ogni caso l’eff ett ività<br />

dell’att ribuzione e l’esercizio dei poteri di amministrazione da parte del trustee.<br />

Il trust può presentarsi come:<br />

• trust liberale, con il quale si dispone di assett i familiari e non;<br />

• trust commerciale, utilizzabile, ad esempio, per disporre la segregazione di att ività<br />

dell’impresa, spesso a titolo di garanzia.<br />

• trust revocabile (grantor trust), quando il disponente si riserva la facoltà di revocare<br />

l’att ribuzione dei diritt i ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente<br />

sia anche trustee), diritt i che, con l’esercizio della revoca, rientrano nella sua sfera patrimoniale.<br />

E’ evidente come in tal caso non si abbia un trasferimento irreversibile dei<br />

diritt i e, sopratt utt o, come il disponente non subisca una permanente diminuzione patrimoniale.<br />

Questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fi ni delle imposte<br />

sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggett o passivo d’imposta cosicché i suoi<br />

redditi sono tassati in capo al disponente; ai fi ni delle imposte indirett e, come si dirà, non<br />

si diff erenzia dagli altri trust.<br />

Avendo riguardo alla sua strutt ura, il trust può considerarsi come:<br />

• trust “di scopo”, se funzionale al perseguimento di un determinato fi ne (es. il trust di<br />

garanzia)<br />

• trust “con benefi ciario”, quando i beni in trust vengono gestiti nell’interesse di un determinato<br />

soggett o.<br />

Il benefi ciario può essere “benefi ciario di reddito” e godere delle utilità dei beni in trust<br />

(ad esempio, percepire periodicamente delle somme) oppure “benefi ciario fi nale” dei<br />

beni che gli verranno devoluti al termine del trust.<br />

I benefi ciari possono essere individuati nell’att o istitutivo o in un secondo momento,<br />

dirett amente dal disponente o da un terzo designato (protector); inoltre, possono essere<br />

designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria. Essi hanno<br />

azione verso il trustee per rivendicare i loro diritt i.<br />

Nel fi xed trust il disponente individua i benefi ciari con l’att o istitutivo e predetermina la<br />

ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust.<br />

Nel trust discrezionale, invece, il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento<br />

successivo i benefi ciari ovvero rimett e al trustee o ad un protector (guardiano)<br />

l’individuazione degli stessi, delle loro rispett ive posizioni, delle modalità e dei tempi di<br />

att ribuzione dei benefi ci.<br />

L’att o istitutivo del trust può indicare un protector con il compito di vigilare sull’operato<br />

del trustee.<br />

Il trust non ha una disciplina civilistica interna ma trova tutt avia legitt imazione a seguito<br />

116


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con<br />

legge 16 ott obre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.<br />

La Convenzione si pone l’obiett ivo di armonizzare le regole del diritt o internazionale<br />

privato in materia di trust e, di fatt o, ne att ua il riconoscimento negli ordinamenti di civil<br />

law privi di una disciplina interna.<br />

Essa individua gli elementi essenziali del trust rilevanti ai fi ni del riconoscimento da<br />

parte degli Stati fi rmatari.<br />

L’art. 2 prevede i seguenti elementi essenziali del trust:<br />

• i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del<br />

trustee<br />

• i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggett o per conto del trustee<br />

• il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le indicazioni<br />

dett ate nell’att o istitutivo del trust e nel rispett o della legge. Il trustee deve<br />

rendere conto della gestione.<br />

L’Italia riconosce i trust che abbiano gli elementi essenziali indicati dall’art. 2. Per eff ett o<br />

del riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del trustee<br />

che, a sua volta, acquista la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire<br />

in qualità di trustee davanti a notai o altri rappresentanti di pubbliche istituzioni.<br />

Ai sensi dell’articolo 3, la convenzione si applica solo ai trust la cui istituzione sia provata<br />

per iscritt o.<br />

Si ricorda, infi ne, che la convenzione non dispone sul tratt amento fi scale dei trust, il quale<br />

rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19).<br />

2. PRECEDENTI INDICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MA-<br />

TERIA DI TRUST<br />

Prima dell’intervento att uato con la fi nanziaria 20<strong>07</strong> l’Amministrazione fi nanziaria aveva<br />

fornito alcune sommarie indicazioni in merito al tratt amento fi scale dei trust. Si cita<br />

al riguardo la relazione degli ispett ori tributari del Secit in materia di “Circolazione dei<br />

trust esteri in Italia”, approvata con delibera n. 37/98 dell’11 maggio 1998, che – nel convalidare<br />

la tesi largamente maggioritaria in dott rina- aveva precisato che “il trust rientra<br />

fra gli enti considerati dall’articolo 87 (att uale 73 ndr) del TUIR, quali soggett i autonomi<br />

d’imposta IRPEG. In particolare, qualora il trust abbia la sede legale o amministrativa o<br />

l’oggett o principale dell’att ività in Italia e svolga, in via esclusiva o principale, un’att ività<br />

commerciale, si renderebbero applicabili le disposizioni recate dall’art. 95 (att uale 81<br />

ndr) del TUIR, mentre nel caso di ente non residente o non esercente att ività commerciale,<br />

si renderebbero applicabili le disposizioni previste dagli artt . 108 (att uale 143 ndr) e<br />

seguenti del medesimo testo unico”.<br />

Anche la prassi amministrativa successiva a tale delibera del Secit (circ del 30/12/2005 n.<br />

55, ris. 17 gennaio 2003 n. 8) si era orientata a qualifi care il trust come ente non commerciale<br />

ovvero quale ente commerciale nel caso di esercizio di att ività d’impresa.<br />

In particolare, era stato aff ermato che il trust fosse confi gurabile come un autonomo<br />

soggett o d’imposta IRES, esercente o meno att ività commerciale, ai sensi dell’articolo<br />

73, comma 2, del TUIR, ossia come una delle organizzazioni non appartenenti ad altri<br />

soggett i passivi nei confronti dei quali il presupposto dell’imposta si verifi ca in modo<br />

unitario ed autonomo.<br />

In ogni caso, l’autonoma soggett ività tributaria era stata riconosciuta esclusivamente<br />

117


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

a quei trust che possedessero le caratt eristiche di cui all’articolo 2 della Convenzione<br />

dell’Aja, tra cui, come abbiamo visto, l’eff ett ivo potere di gestione ed amministrazione<br />

dei beni in capo al trustee (cfr. risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003).<br />

In linea con tale indirizzo interpretativo è anche il provvedimento del Dirett ore dell’Agenzia<br />

delle entrate dell’8 luglio 2005 riguardante l’applicazione della Dirett iva 2003/48/CE<br />

del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sott o<br />

forma di pagamenti di interessi. Tale provvedimento, infatt i, ha indicato fra i soggett i<br />

che rientrano nell’ambito applicativo della Dirett iva stessa i trust (denominati “entità<br />

residuali”) in qualità di enti, diversi dalle persone fi siche e dalle società, non esercenti<br />

att ività commerciali. Diversamente, non sono riconducibili nell’ambito applicativo della<br />

Dirett iva i trust che esercitano att ività commerciali e i cui redditi sono determinati<br />

secondo le regole generali del reddito d’impresa.<br />

3. DISCIPLINA DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE<br />

Il comma 74 dell’articolo unico della fi nanziaria 20<strong>07</strong>, modifi cando a tal fi ne l’articolo 73<br />

del TUIR, ha defi nitivamente sancito l’appartenenza del trust ai soggett i passivi dell’imposta<br />

sul reddito delle società.<br />

In particolare, sono soggett i all’imposta sul reddito delle società:<br />

• i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggett o esclusivo o principale<br />

l’esercizio di att ività commerciali (enti commerciali);<br />

• i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggett o esclusivo o principale<br />

l’esercizio di att ività commerciali (enti non commerciali);<br />

• i trust non residenti, per i redditi prodott i nel territorio dello Stato (enti non residenti).<br />

Come già accennato, l’art. 73 individua, ai fi ni della tassazione, due principali tipologie<br />

di trust:<br />

• trust con benefi ciari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza<br />

ai benefi ciari (trust trasparenti)<br />

• trust senza benefi ciari di reddito individuati, i cui redditi vengono dirett amente att ribuiti<br />

al trust medesimo (trust opachi).<br />

E’ tutt avia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad<br />

esempio, quando l’att o istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata<br />

a capitale e parte sia invece att ribuita ai benefi ciari. In questo caso, il reddito accantonato<br />

sarà tassato in capo al trust mentre il reddito att ribuito ai benefi ciari, qualora ne ricorrano<br />

i presupposti, vale a dire quando i benefi ciari abbiano diritt o di percepire il reddito,<br />

sarà imputato a questi ultimi.<br />

Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso att ribuito<br />

al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES - nonché la parte imputata per trasparenza<br />

ai benefi ciari - su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito -.<br />

In alternativa all’imposizione in capo al trust o ai benefi ciari, taluni redditi di natura<br />

fi nanziaria sono soggett i a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Un trust<br />

che non esercita att ività commerciale, compreso, quindi, tra i soggett i di cui all’articolo<br />

73, comma 1, lett era c), e che possiede, ad esempio, titoli soggett i alle disposizioni del<br />

decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 vede gli interessi, premi ed altri frutt i relativi a<br />

dett i titoli sott oposti ad imposizione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2 del decreto sopra<br />

richiamato.<br />

118


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Sono altresì assoggett ati a ritenuta d’imposta i redditi delle obbligazioni e titoli similari<br />

indicati nell’articolo 26, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 percepiti da trust non esercenti<br />

att ività d’impresa commerciale. Inoltre, taluni redditi diversi di natura fi nanziaria<br />

indicati nell’articolo 67, comma 1, lett ere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, se percepiti<br />

da trust non commerciali residenti, sono assoggett ati ad imposizione sostitutiva delle<br />

imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento.<br />

3.1 LA RESIDENZA DEL TRUST<br />

La residenza del trust è individuata, con taluni adatt amenti che tengono conto della natura<br />

dell’istituto, secondo i criteri generali utilizzati per fi ssare la residenza dei soggett i<br />

di cui all’articolo 73 del TUIR.<br />

Ai sensi del comma 3 di tale articolo, un soggett o IRES si considera residente nel territorio<br />

dello Stato al verifi carsi di almeno una delle condizioni sott o indicate per la maggior<br />

parte del periodo di imposta:<br />

• sede legale nel territorio dello Stato;<br />

• sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato;<br />

• oggett o principale dell’att ività svolta nel territorio dello Stato.<br />

Considerando le caratt eristiche del trust, di norma i criteri di collegamento al territorio<br />

dello Stato sono la sede dell’amministrazione e l’oggett o principale.<br />

Il primo di essi (la sede dell’amministrazione) risulterà utile per i trust che si avvalgono,<br />

nel perseguire il loro scopo, di un’apposita strutt ura organizzativa (dipendenti, locali,<br />

ecc.). In mancanza, la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio<br />

fi scale del trustee.<br />

Il secondo criterio (l’oggett o principale) è strett amente legato alla tipologia di trust. Se<br />

l’oggett o del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato<br />

interamente in Italia, l’individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili<br />

sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel<br />

caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggett o dovrà essere identifi cato con l’eff ett iva e<br />

concreta att ività esercitata.<br />

Per individuare la residenza di un trust si potrà fare utile riferimento alle convenzioni<br />

per evitare le doppie imposizioni.<br />

Come è noto, le convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni si applicano alle<br />

persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di soggett i passivi<br />

d’imposta, subiscono una doppia imposizione internazionale.<br />

E’ possibile che i trust diano luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con<br />

eventuali fenomeni di doppia imposizione o, all’opposto, di elusione fi scale.<br />

Un trust, infatt i, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati, quando, ad esempio,<br />

il trust fund sia situato in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee e da<br />

quello di residenza del disponente e dei benefi ciari.<br />

Annoverato, a seguito della modifi ca dell’art. 73 del TUIR, tra i soggett i passivi d’imposta,<br />

ai fi ni convenzionali il trust deve essere considerato come “persona” (“una persona<br />

diversa da una persona fi sica” di cui all’articolo 4, comma 3, modello OCSE di convenzione<br />

per evitare le doppie imposizioni) anche se non espressamente menzionato nelle<br />

singole convenzioni.<br />

L’unica convenzione che espressamente comprende i trust tra le persone cui si applica la<br />

convenzione è quella sott oscritt a dall’Italia con gli Stati Uniti d’America. La nuova disciplina<br />

fi scale contiene, altresì, disposizioni che mirano a contrastare possibili fenomeni di<br />

fi tt izia localizzazione dei trust all’estero, con fi nalità elusive.<br />

119


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Al riguardo, il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, introduce due casi di att razione della<br />

residenza del trust in Italia:<br />

1. Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli<br />

istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni<br />

(paesi non inclusi nella cosiddett a “white list” approvata con decreto del Ministro<br />

delle Finanze 4 sett embre 1996 e successive modifi cazioni) quando almeno uno<br />

dei disponenti ed almeno uno dei benefi ciari siano fi scalmente residenti nel territorio<br />

dello Stato. La norma menziona gli “istituti aventi analogo contenuto” a quello di un<br />

trust. Si è voluto in questo modo tenere conto della possibilità che ordinamenti stranieri<br />

disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “nomen iuris” diverso. Per<br />

individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli<br />

elementi essenziali e caratt erizzanti dell’istituto del trust. E’ rilevante, inoltre, stabilire in<br />

quale momento la residenza fi scale di un disponente e di un benefi ciario att rae in Italia la<br />

residenza fi scale del trust. In primo luogo, non sembra necessario che la residenza italiana<br />

del disponente e del benefi ciario sia verifi cata nello stesso periodo d’imposta. Infatt i<br />

la residenza del disponente, in considerazione della natura istantanea dell’att o di disposizione,<br />

rileva nel periodo d’imposta in cui questi ha eff ett uato l’att o di disposizione a<br />

favore del trust. Eventuali cambiamenti di residenza del disponente in periodi d’imposta<br />

diversi sono irrilevanti. Per la parte riguardante il benefi ciario, la norma è applicabile ai<br />

trust con benefi ciari individuati. La residenza fi scale del benefi ciario att rae in Italia la residenza<br />

fi scale del trust anche se questa si verifi ca in un periodo d’imposta successivo a<br />

quello in cui il disponente ha posto in essere il suo att o di disposizione a favore del trust.<br />

Ai fi ni dell’att razione della residenza in Italia è, infi ne, irrilevante l’avvenuta erogazione<br />

del reddito a favore del benefi ciario nel periodo d’imposta.<br />

2. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato<br />

che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione,<br />

un soggett o residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di<br />

diritt i reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione<br />

sugli stessi beni e diritt i. In tal caso, è proprio l’ubicazione degli immobili che crea il<br />

collegamento territoriale e giustifi ca la residenza in Italia. Nelle due ipotesi considerate<br />

dalla norma, la residenza è att ratt a in Italia nel presupposto che il trust sia “istituito” in<br />

un Paese con il quale non è att uabile lo scambio di informazioni.<br />

La norma vuole evidentemente colpire disegni elusivi perseguiti att raverso la collocazione<br />

fi tt izia di trust “interni” (trust con disponente, benefi ciario e beni in trust nel territorio<br />

dello Stato) in paesi che non consentano lo scambio di informazioni. In buona sostanza,<br />

ai fi ni dell’att razione della residenza, rileva il fatt o che un trust, caratt erizzato da elementi<br />

collegati con il territorio italiano (un disponente e un benefi ciario residente o immobili<br />

siti in Italia e conferiti da un soggett o italiano) sia “istituito” ossia abbia formalmente<br />

fi ssato la residenza in un paese non incluso nella white list.<br />

Come conseguenza della presunzione di residenza fi scale nel territorio dello Stato, tutt i<br />

i redditi del trust, ovunque prodott i, sono imponibili in Italia secondo il principio del<br />

world wide income. Al contrario, per i trust non residenti, l’imponibilità in Italia riguarda<br />

solo i redditi prodott i nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 del TUIR. Si ricorda<br />

che sono compresi nella vigente white list i seguenti Paesi: Albania; Algeria; Argentina;<br />

Australia; Austria; Azerbajan; Bangladesh; Belgio; Bielorussia; Brasile; Bulgaria; Canada;<br />

Cina; Corea del Sud; Costa d’Avorio; Croazia; Danimarca; Ecuador; Egitt o; Emirati Arabi<br />

Uniti; Estonia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Germania; Giappone;<br />

Grecia; India; Indonesia; Irlanda; Israele; Jugoslavia; Kazakistan; Kuwait; Lituania; Lussemburgo;<br />

Macedonia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Norvegia; Nuova Zelanda;<br />

120


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica<br />

Slovacca; Romania; Singapore; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti; Sud Africa; Svezia;<br />

Tanzania; Thailandia; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria; Venezuela;<br />

Vietnam; Zambia.<br />

In entrambi i casi di att razione in Italia di trust non residenti, la norma opera una presunzione<br />

relativa di residenza; rimane quindi la possibilità per il contribuente di dimostrare<br />

l’eff ett iva residenza fi scale del trust all’estero. Ove compatibili, anche le disposizioni in<br />

materia di estero-vestizione delle società previste dall’articolo 73 del TUIR, commi 5-bis<br />

e 5-ter, sono applicabili ai trust ed in particolare a quelli istituiti o comunque residenti<br />

in Paesi compresi nella white list, per i quali non trova applicazione la specifi ca presunzione<br />

di residenza di cui all’articolo 73, comma 3 del TUIR nella versione emendata dalla<br />

fi nanziaria 20<strong>07</strong>.<br />

3.2 ADEMPIMENTI DEL TRUST<br />

Quale soggett o passivo d’imposta, sia esso “trasparente” o “opaco”, il trust è tenuto ad<br />

adempiere gli specifi ci obblighi previsti per i soggett i IRES, ad iniziare dall’obbligo di<br />

presentare annualmente la dichiarazione dei redditi.<br />

Inoltre il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fi scale e,<br />

qualora eserciti att ività commerciale, di una propria partita IVA. Tutt i gli adempimenti<br />

tributari del trust sono assolti dal trustee.<br />

Il comma 76 dell’articolo unico della fi nanziaria 20<strong>07</strong>, nel modifi care l’articolo 13 del<br />

d.P.R. n. 600 del 1973, ha incluso fra i soggett i obbligati a tenere le scritt ure contabili:<br />

• i trust che hanno per oggett o esclusivo o principale l’esercizio di att ività commerciale<br />

(primo comma, lett era b)<br />

• i trust che non hanno per oggett o esclusivo o principale l’esercizio di att ività commerciale<br />

(secondo comma, lett era g).<br />

I trust che hanno per oggett o esclusivo l’esercizio di att ività commerciali sono pertanto<br />

obbligati alla tenuta delle scritt ure contabili previste dall’articolo 14 del decreto citato.<br />

Analogamente, i trust che esercitano att ività commerciale in forma non esclusiva sono<br />

obbligati alla tenuta delle scritt ure contabili secondo le disposizioni di cui all’articolo 20<br />

del decreto.<br />

Come già accennato, il trust è tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi nei modi e<br />

nei tempi stabiliti per i soggett i IRES.<br />

Nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l’anno<br />

solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai benefi ciari individuati alla data di<br />

chiusura del periodo di gestione del trust stesso. Si ipotizzi, ad esempio, un trust con<br />

benefi ciari individuati il cui periodo di gestione, in base a quanto stabilito dall’att o istitutivo,<br />

sia compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo. In tale caso, il trust presenta la propria<br />

dichiarazione entro il 31 ott obre (ultimo giorno del sett imo mese successivo a quello di<br />

chiusura del periodo d’imposta, art. 2, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) e i benefi<br />

ciari a loro volta dovranno inserire tale reddito nella dichiarazione relativa al periodo<br />

di imposta in cui è terminato il periodo di gestione del trust.<br />

Naturalmente se trustee è una trust company che amministra più trust, dovrà presentare<br />

una dichiarazione per ciascun trust.<br />

Il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all’IRAP<br />

previsti dal d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in quanto soggett o passivo rientrante, a seconda<br />

dell’att ività svolta, nelle fatt ispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lett ere a) ed e) del<br />

medesimo decreto.<br />

121


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

3.3 IL TRASFERIMENTO DEI BENI NEL TRUST<br />

Il trasferimento di beni in un trust ai fi ni delle imposte sui redditi sconta un tratt amento<br />

diff erenziato che varia in funzione del soggett o che l’eff ett ua (imprenditore o non imprenditore)<br />

e della tipologia di bene trasferito.<br />

Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa (beni merce, beni strumentali,<br />

beni patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità dell’imprenditore in quanto destinati<br />

a fi nalità estranee all’impresa.<br />

Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi<br />

di reddito da assoggett are a tassazione secondo le disposizioni del TUIR, nonché l’assoggett<br />

amento ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2 n. 5 del d.P.R. n. 633/1972. In particolare,<br />

il trasferimento di beni merce comporterà il conseguimento di un ricavo d’esercizio ai<br />

sensi dell’art. 85, comma 2 del TUIR da quantifi care sulla base del valore normale ai sensi<br />

dell’articolo 9, comma 3, del TUIR.<br />

Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali<br />

dell’impresa), invece, genererà plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fi ni della<br />

determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del TUIR. Anche<br />

in tali fatt ispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è il<br />

valore normale di cui al citato articolo 9, comma 3.<br />

Ove il trasferimento in trust abbia ad oggett o un’azienda, il relativo profi lo fi scale deve<br />

essere esaminato alla luce del disposto dell’articolo 58, comma 1, del TUIR che esclude il<br />

realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d’azienda per causa di morte o per att o<br />

gratuito; in tal caso l’azienda è assunta ai medesimi valori fi scalmente riconosciuti nei<br />

confronti del dante causa. La ratio della norma consente di ritenere che, nel caso di trasferimento<br />

dell’azienda in trust, si conservi la neutralità fi scale a condizione che il trustee<br />

assuma l’azienda agli stessi valori fi scalmente riconosciuti in capo al disponente.<br />

Nel caso di beni diversi da quelli relativi all’impresa, il trasferimento al trust, in assenza<br />

di corrispett ivo, non genera materia imponibile ai fi ni della imposizione sui redditi, né in<br />

capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.<br />

Per quest’ultimo, infatt i, anche se imprenditore, non si avranno sopravvenienze att ive ex<br />

art. 88, comma 3, lett . b), del TUIR, in quanto i beni trasferiti in trust non si confondono<br />

con il patrimonio dell’imprenditore (trustee) ma, come visto in precedenza, costituiscono<br />

un patrimonio separato.<br />

Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggett o titoli partecipativi il trustee<br />

acquisisce l’ultimo costo fi scalmente riconosciuto della partecipazione. Tale regime di<br />

neutralità non può, tutt avia, essere garantito nel caso in cui i titoli oggett o del trasferimento<br />

siano detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato di cui all’articolo 6 del<br />

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; nella specie, infatt i, il trasferimento dei titoli<br />

dal conto del sett lor a quello del trust, poiché indirizzato verso un conto intestato a un<br />

soggett o diverso da quello di provenienza, ricade nell’ipotesi dell’articolo 6, comma 6,<br />

del citato d. lgs. n. 461 del 1997 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso.<br />

In tal caso, l’intermediario abilitato applica le relative imposte.<br />

3.4 CESSIONE DEI BENI IN TRUST<br />

Il tratt amento fi scale della cessione dei beni durante la vita del trust non presenta particolari<br />

problemi operativi, in quanto desumibile dalle ordinarie disposizioni che ai fi ni<br />

delle imposte sui redditi disciplinano dett a operazione.<br />

In particolare, quando le cessioni siano poste in essere nell’esercizio dell’impresa, la relativa<br />

disciplina fi scale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene ceduto.<br />

Nel caso di cessioni non eff ett uate nell’esercizio dell’impresa potranno realizzarsi, ricor-<br />

122


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

rendone i presupposti, le fatt ispecie reddituali previste dall’articolo 67 del TUIR.<br />

Per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fi scalmente riconosciuti<br />

in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente<br />

al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’articolo 67, mentre nel<br />

caso di cessioni di beni acquistati dal trust si farà riferimento al prezzo pagato.<br />

4. DISCIPLINA DEI REDDITI DEL BENEFICIARIO DEL TRUST<br />

Il comma 74, lett era b), dell’articolo unico della fi nanziaria 20<strong>07</strong> aggiunge al comma 2<br />

dell’articolo 73 del TUIR il seguente periodo: “Nei casi in cui i benefi ciari del trust siano<br />

individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai benefi ciari in proporzione<br />

alla quota di partecipazioni individuata nell’att o di costituzione del trust o in<br />

altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.<br />

Premesso che il presupposto di applicazione dell’imposta è il possesso di redditi, per<br />

“benefi ciario individuato” è da intendersi il benefi ciario di “reddito individuato”, vale a<br />

dire il soggett o che esprime, rispett o a quel reddito, una capacità contributiva att uale.<br />

E’ necessario, quindi, che il benefi ciario non solo sia puntualmente individuato, ma che<br />

risulti titolare del diritt o di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito<br />

che gli viene imputata per trasparenza.<br />

Infatt i, a diff erenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente stabilire<br />

i criteri di distribuzione degli utili societari, i benefi ciari di un trust non hanno alcun<br />

potere in ordine all’imputazione del reddito del trust, cui provvede unicamente il trustee<br />

sulla base dei criteri stabiliti dal disponente.<br />

L’art. 73 dispone che i redditi siano imputati “in ogni caso” ai benefi ciari, cioè indipendentemente<br />

dall’eff ett iva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale precisazione<br />

si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura<br />

del reddito att ribuito al benefi ciario, che è considerato reddito di capitale.<br />

Contrariamente, infatt i, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione<br />

del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene<br />

imputato al benefi ciario indipendentemente dall’eff ett iva percezione, secondo il principio<br />

della competenza economica.<br />

Il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali del benefi<br />

ciario. Naturalmente, l’eff ett iva percezione dei redditi da parte dei benefi ciari rimane<br />

una mera movimentazione fi nanziaria, ininfl uente ai fi ni della determinazione del reddito.<br />

Ove abbia scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva in capo al<br />

trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile,<br />

né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai benefi -<br />

ciari.<br />

Ad una doppia imposizione ostano i principi generali dell’ordinamento interno che impediscono<br />

l’imposizione in capo a più soggett i passivi di redditi prodott i o realizzati in<br />

dipendenza di uno stesso presupposto (articolo 163 del TUIR).<br />

Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e corrett amente tassati in capo al<br />

trust prima della individuazione dei benefi ciari (quando il trust era “opaco”), non possono<br />

scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.<br />

Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via defi nitiva, disciplinato dall’articolo<br />

165 del TUIR, spett a al trust nel caso di trust “opaco”.<br />

Qualora, invece, il trust sia “trasparente” ed il reddito sia imputato ai benefi ciari, il credito<br />

d’imposta spett a ai singoli benefi ciari in proporzione al reddito imputato, analoga-<br />

123


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

mente a quando disposto dall’articolo 165, comma 9, per le società che hanno optato per<br />

il regime della trasparenza. Infi ne, nel caso in cui il trust att ribuisca solo parte del reddito<br />

ai benefi ciari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spett a al<br />

trust e ai benefi ciari in proporzione al reddito imputato.<br />

4.1 NATURA DEI REDDITI ATTRIBUITI AI BENEFICIARI<br />

Il comma 75 dell’articolo unico della fi nanziaria 20<strong>07</strong> inserisce all’articolo 44 del TUIR,<br />

dopo la lett era g-quinquies), la lett era g-sexies), secondo cui sono redditi di capitale “i<br />

redditi imputati al benefi ciario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non<br />

residenti;”.<br />

Il trust residente imputa per trasparenza i propri redditi:<br />

• ai benefi ciari residenti;<br />

• ai benefi ciari non residenti.<br />

In tale ultimo caso, il reddito att ribuito al benefi ciario non residente, viene tassato in Italia:<br />

tratt andosi di reddito di capitale corrisposto da soggett o residente, infatt i, lo stesso si<br />

considera prodott o in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett . b) del TUIR.<br />

Il trust non residente, che è soggett o passivo IRES per i soli redditi prodott i in Italia, imputa<br />

per trasparenza tali redditi ai:<br />

• soli benefi ciari residenti, quali titolari di redditi di capitale.<br />

5. DISCIPLINA DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE<br />

La strutt ura giuridica del trust pone in evidenza i seguenti elementi o presupposti impositivi<br />

rilevanti agli eff ett i delle imposte indirett e:<br />

1. l’att o istitutivo;<br />

2. l’att o dispositivo;<br />

3. eventuali operazioni compiute durante il trust;<br />

4. il trasferimento dei beni ai benefi ciari.<br />

5.1 ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST (IMPOSTA DI REGISTRO)<br />

L’att o istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non<br />

contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo),<br />

se redatt o con att o pubblico o con scritt ura privata autenticata, sarà assoggett ato all’imposta<br />

di registro in misura fi ssa ai sensi dell’articolo 11 della Tariff a, parte prima, del<br />

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale att o privo di contenuto patrimoniale.<br />

5.2 ATTO DISPOSITIVO (IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI SULLA CO-<br />

STITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE)<br />

L’att o dispositivo con il quale il sett lor vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito.<br />

L’articolo 6 del decreto legge 3 ott obre 2006, n. 262, rubricato “Disposizioni urgenti in<br />

materia tributaria e fi nanziaria” ha dett ato una specifi ca disciplina per la “…costituzione<br />

di vincoli di destinazione…”, prevedendone l’assoggett amento all’imposta di registro. E’<br />

questo il primo approccio della normativa nazionale al tratt amento del trust ai fi ni delle<br />

124


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

imposte indirett e, posto che il trust, per le caratt eristiche essenziali che lo contraddistinguono,<br />

è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione.<br />

Il regime fi scale introdott o dal decreto legge n. 262 del 2006 è stato successivamente<br />

modifi cato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286. Quest’ultima legge, che<br />

non ha convertito il predett o articolo 6 del decreto, ha invece ripristinato l’imposta sulle<br />

successioni e donazioni, siccome disciplinata dal Testo Unico 31 ott obre 1990, n. 346,<br />

nel testo vigente al 25 ott obre 2001. Contestualmente, ha disposto l’applicazione di tale<br />

imposta “…alla costituzione dei vincoli di destinazione…” (decreto legge n. 262 del 3<br />

ott obre 2006, convertito con modifi cazioni dalla legge n. 286 del 24/11/20<strong>07</strong>, articolo 2,<br />

commi dal 47 al 49).<br />

Da ultimo, la fi nanziaria 20<strong>07</strong> ha integrato la disciplina dell’imposta in esame, introducendo,<br />

tra l’altro, determinate franchigie in favore dei parenti in linea collaterale e dei<br />

portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di<br />

aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (articolo 1, commi da 77 a 79).<br />

Att ualmente, pertanto, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggett a all’imposta<br />

sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all’art. 2, commi da 47 a 49,<br />

del decreto legge n. 262 del 2006.<br />

Come accennato, il trust comporta la segregazione dei beni del sett lor in un patrimonio<br />

separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato - anch’esso rilevante ai fi ni<br />

dell’imposta in esame - coincide con il sett lor).<br />

Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’eff ett o)<br />

va assoggett ato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale,<br />

sia esso disposto mediante testamento o per att o inter vivos.<br />

Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fi duciaria.<br />

Tutt e le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione<br />

dell’interesse del benefi ciario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima<br />

causa.<br />

Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine<br />

a favore del benefi ciario (naturalmente nei trust con benefi ciario) e sia espressione<br />

dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’att ribuzione liberale.<br />

Conseguentemente, ai fi ni della determinazione delle aliquote, che si diff erenziano in<br />

dipendenza del rapporto di parentela e affi nità (all’art. 2, commi da 47 a 49, del decreto<br />

legge n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il<br />

benefi ciario (e non a quello tra disponente e trustee).<br />

Ai fi ni dell’applicazione sia delle aliquote ridott e sia delle franchigie, il benefi ciario deve<br />

poter essere identifi cato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento<br />

della costituzione del vincolo. Ad esempio, per poter applicare l’aliquota del 4% prevista<br />

tra parenti in linea rett a, è suffi ciente sapere che il benefi ciario di un trust familiare sarà<br />

il primo nipote al conseguimento della maggiore età.<br />

Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fi ne, senza indicazione di benefi<br />

ciario fi nale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione<br />

a favore di “altri soggett i” (d.l. n. 262/2006 art. 2, comma 48, lett . c).<br />

In applicazione del comma 4-ter dell’art. 3 del d. lgs. 31 ott obre 1990, n. 346 introdott o dal<br />

comma 78 dell’art. 1 della fi nanziaria 20<strong>07</strong>, la costituzione del vincolo di destinazione in<br />

un trust disposto a favore dei discendenti del sett lor non è soggett o all’imposta qualora<br />

abbia ad oggett o aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.<br />

5.3 ATTO DISPOSITIVO (IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI)<br />

Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di vincoli<br />

di destinazione, in mancanza di specifi che disposizioni, sono stabilite dal Testo Uni-<br />

125


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

co delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con d.lgs. 31 ott obre 1990, n. 347.<br />

Tali imposte sono dovute, rispett ivamente, per la formalità della trascrizione di att i aventi<br />

ad oggett o beni immobili o diritt i reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi<br />

att i. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla<br />

trascrizione di att i che conferiscono nel trust, con eff ett i traslativi, i menzionati beni e<br />

diritt i.<br />

Pertanto, sia l’att ribuzione con eff ett i traslativi di beni immobili o diritt i reali immobiliari al<br />

momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi<br />

allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente eff ett uati durante il<br />

vincolo, sono soggett i alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.<br />

5.4 OPERAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL TRUST<br />

Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del patrimonio.<br />

Eventuali att i di acquisto o di vendita di beni sono soggett i ad autonoma imposizione,<br />

secondo la natura e gli eff ett i giuridici che li caratt erizzano, da esaminare volta per volta<br />

con riferimento al caso concreto.<br />

5.5 TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI<br />

La devoluzione ai benefi ciari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fi ni dell’imposta<br />

sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatt i, hanno già scontato<br />

l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in<br />

trust. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza<br />

ai benefi ciari fi nali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento<br />

del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al<br />

momento della devoluzione.<br />

6. DECORRENZA<br />

Le disposizioni sui trust introdott e dalla fi nanziaria 20<strong>07</strong> si applicano a partire dal 1°<br />

gennaio 20<strong>07</strong>, data di entrata in vigore della legge.<br />

Con riguardo all’imposizione dirett a, hanno caratt ere innovativo le norme in materia di<br />

tassazione per trasparenza dei trust, posto che già prima delle disposizioni in esame i<br />

trust erano considerati soggett i IRPEG (e poi IRES) quali enti, commerciali o non commerciali,<br />

ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR.<br />

126


AGENZIA ENTRATE<br />

RISOLUZIONE N. 278 E DEL 4 OTTOBRE 20<strong>07</strong><br />

IMPOSTE SUI REDDITI - IRES - TRUST<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

OGGETTO: Istanza di interpello -art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. TRUST GAMMA<br />

– art. 73 Tuir - Soggett ività passiva del trust all’imposta sul reddito delle società<br />

(Trust di scopo istituito a vantaggio di soggett o disabile per assicurare la necessaria<br />

assistenza: confi gurabile in trust senza benefi ciari con att ribuzione dirett amente dei<br />

redditi)<br />

Con interpello presentato ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sig.<br />

ra Beta Alfa, quale rappresentante legale e disponente del TRUST GAMMA ha posto il<br />

seguente<br />

QUESITO<br />

Se il TRUST GAMMA possa essere qualifi cato come soggett o passivo IRES ai sensi<br />

dell’art. 73, comma 1, lett . d) del Tuir, come modifi cato dall’art. unico, comma 74, della<br />

legge 27 dicembre 2006, n. 297 (legge fi nanziaria per il 20<strong>07</strong>).<br />

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE<br />

L’istante ritiene che il TRUST GAMMA sia soggett o passivo IRES ex art. 73, comma 1,<br />

lett . d) del Tuir.<br />

In particolare, l’istante è del parere che a decorrere dal 1º gennaio 20<strong>07</strong>, il reddito conseguito<br />

dal trust sia corrett amente imputato alla Sig.ra Alfa Gamma, quale benefi ciario<br />

individuato del trust, per mezzo del proprio tutore, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del<br />

Tuir, secondo cui “Nei casi in cui i benefi ciari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal<br />

trust sono imputati in ogni caso ai benefi ciari…”<br />

PARERE DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE<br />

Come è noto, il comma 74 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 297 (legge<br />

fi nanziaria per il 20<strong>07</strong>), modifi cando l’articolo 73 del Tuir, include i trust tra i soggett i<br />

passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).<br />

Ai fi ni della imposizione dei redditi, il legislatore, data la versatilità e fl essibilità dell’istituto<br />

che si presta alle fi nalità più ampie, ha individuato due principali tipologie di trust:<br />

trust con benefi ciari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai benefi<br />

ciari stessi; trust senza benefi ciari individuati, i cui redditi vengono tassati dirett amente<br />

in capo al trust.<br />

Pertanto, per individuare il soggett o cui imputare il reddito conseguito dal trust, occorre<br />

esaminare l’att eggiarsi del singolo trust nel caso concreto.<br />

Ciò premesso, si evidenzia che il trust in esame è un trust irrevocabile cosiddett o “di<br />

scopo”, costituito a favore di un soggett o disabile incapace di intendere e di volere, per<br />

assicurarne “l’assistenza necessaria vita natural durante”, in modo che “in nessun caso<br />

dovrà trascorrere la propria vita in Istituti di Assistenza per invalidi”, come previsto<br />

dall’art. 3 dell’att o istitutivo.<br />

Ai sensi del medesimo art. 3 dell’att o istitutivo, inoltre, ques’ultimo è nominato dal disponente<br />

“ benefi ciario dei beni del trust”. A tale proposito si osserva, tutt avia, che il soggett<br />

o disabile non può corrett amente qualifi carsi in senso giuridico come “benefi ciario<br />

dei beni del trust” in questione, quanto piutt osto dell’assistenza in cui risiede lo scopo<br />

della costituzione del trust. Di conseguenza, a diff erenza di quanto aff ermato dall’istan-<br />

127


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

te, nella fatt ispecie in esame il trust non si confi gura come un trust con “benefi ciario”<br />

individuato, ma come un trust senza benefi ciari individuati. Il citato art. 3 dell’att o istitutivo,<br />

infatt i, prevede che “Quando il trust avrà esaurito il suo scopo, il sett lor, se vivente,<br />

darà disposizioni al trustee per l’assegnazione dei beni residui; nel caso che il sett lor sia<br />

deceduto ovvero, se vivente, sia nell’impossibilità di darle...il trustee dovrà disporre dei<br />

beni residui in favore dei parenti del sett lor e del di lui coniuge”.<br />

Pertanto, si è del parere che a decorrere dal 1º gennaio 20<strong>07</strong>, il reddito conseguito dal<br />

trust sia corrett amente imputato al trust stesso.<br />

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d’interpello presentata alla<br />

Direzione regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo,<br />

del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.<br />

128


DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 20<strong>07</strong>, N. 231<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE CONCERNENTE<br />

LA PREVENZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A<br />

SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE<br />

E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO NONCHE’ DELLA<br />

DIRETTIVA 2006/70/CE CHE NE RECA MISURE DI ESECUZIONE<br />

PUBBL. NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 290 DEL 14 DICEMBRE 20<strong>07</strong>- SUPPL. ORDINARIO N. 268/L<br />

-omissis-<br />

Art. 12. Professionisti<br />

1. Ai fi ni del presente decreto per professionisti si intendono:<br />

a) i soggett i iscritt i nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dott ori commercialisti<br />

e nell’albo dei consulenti del lavoro;<br />

b) ogni altro soggett o che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggett i che<br />

svolgono in maniera professionale att ività in materia di contabilità e tributi;<br />

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi<br />

operazione di natura fi nanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti<br />

nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:<br />

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritt i reali su beni immobili o att ività economiche;<br />

2) la gestione di denaro, strumenti fi nanziari o altri beni;<br />

3) l’apertura o la gestione di conti bancari, librett i di deposito e conti di titoli;<br />

4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione<br />

di società;<br />

5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggett i giuridici<br />

analoghi;<br />

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggett i indicati dalle<br />

lett ere a), b) e c).<br />

2. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospett e di cui all’articolo 41 non si applica ai<br />

soggett i indicati nelle lett ere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono<br />

da un loro cliente o ott engono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione<br />

giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza<br />

del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa<br />

la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni<br />

siano ricevute o ott enute prima, durante o dopo il procedimento stesso.<br />

3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si osservano in relazione allo svolgimento<br />

della mera att ività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi<br />

e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2,<br />

primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.<br />

129


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA AL SENATO IN DATA 28 DICEMBRE<br />

2006, E ASSEGNATA ALLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE<br />

(GIUSTIZIA) IN SEDE REFERENTE IL 18 GENNAIO 20<strong>07</strong><br />

ISTITUZIONE DEL TRUST DI DIRITTO ITALIANO - DDL1234<br />

130<br />

SENATO DELLA REPUBBLICA<br />

--- XV LEGISLATURA ---<br />

N. 1234<br />

DISEGNO DI LEGGE<br />

d’iniziativa del senatore BENVENUTO<br />

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2006<br />

-----<br />

Istituzione del trust di diritt o italiano, in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione<br />

adott ata a L’Aja il 1º luglio 1985, ratifi cata ai sensi della legge 16 ott obre 1989, n.<br />

364<br />

-----<br />

Onorevoli Senatori. – L’Italia è stato uno dei primi paesi a ratifi care, ai sensi della legge<br />

16 ott obre 1989, n. 364, la Convenzione adott ata a L’Aja il 1º luglio 1985 sulla legge applicabile<br />

ai trusts e sul loro riconoscimento. Gli altri Stati che a tutt ’oggi hanno aderito<br />

alla Convenzione, con le modalità previste dai rispett ivi ordinamenti, sono i seguenti:<br />

Australia, Canada, Cina, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito,<br />

Repubblica di San Marino.<br />

Si ricorda che, ai sensi della Convenzione, per trust si intendono i rapporti giuridici<br />

istituiti da una persona, il disponente (sett lor), con att o tra vivi o mortis causa, qualora<br />

determinati beni siano stati posti sott o il controllo di un trustee nell’interesse di un benefi<br />

ciario o per un fi ne specifi co. Inoltre, in base all’articolo 21 della Convenzione, l’Italia<br />

è tenuta a riconoscere, con gli eff ett i giuridici minimi previsti dall’articolo 11 della medesima<br />

Convenzione, i trust costituiti in paesi che li regolano nelle rispett ive legislazioni,<br />

salve restando solo le proprie competenze in tema di ordine pubblico (a cominciare,<br />

ovviamente, dall’antiriciclaggio) ed in materia fi scale, in forza degli articoli 18 e 19 della<br />

Convenzione.<br />

A quest’ultimo proposito, si rileva che il tratt amento tributario dei trust di qualsiasi natura<br />

è stato di recente introdott o nell’ordinamento italiano dai commi 74, 75 e 76 dell’articolo<br />

1 della legge fi nanziaria per il 20<strong>07</strong> (legge 27 dicembre 2006, n. 296).<br />

Quanto sopra dett o rende tanto più indispensabile ed urgente l’introduzione dirett a<br />

dell’istituto del trust nella nostra legislazione, così da poter adeguatamente rispondere<br />

alle sfi de della concorrenza fra ordinamenti, in un’economia ormai totalmente aperta e<br />

globalizzata, nei confronti in primo luogo dei potenziali disponenti italiani dei trust.<br />

Positivo eff ett o collaterale, ma certo non secondario, sarà quello di rendere applicabile ai<br />

trust di diritt o estero che hanno titolo ad essere riconosciuti in forza della Convenzione,<br />

purché presentino determinati elementi costitutivi collegati al nostro paese, disposizioni<br />

in materia di riciclaggio allineate con quelle che per implicito sono destinate a valere per<br />

i nuovi trust di diritt o italiano, così da evitare indebiti ed inammissibili disallineamenti<br />

competitivi da elusione. In tal modo si renderà anche fi nalmente possibile impedire fondatamente<br />

l’att ività nel nostro territorio di più o meno sedicenti trust che si fondano su


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

assett i normativi e su prassi operative estranei all’area di applicazione della Convenzione<br />

e che nei fatt i si rivelano non di rado quali strumenti di aggiramento del quadro giuridico<br />

e fi nanziario interno, che non devono pertanto trovare più oltre ospitalità nel nostro<br />

spazio economico.<br />

Si evidenzia che l’impostazione del presente disegno di legge recepisce per parti signifi -<br />

cative gli spunti di rifl essione e di approfondimento off erti dalla nutrita serie di audizioni<br />

che la Commissione fi nanze della Camera dei deputati ha svolto nella XIII legislatura,<br />

in via propedeutica all’esame della proposta di legge n. 6457, d’iniziativa dei deputati<br />

Rabbito, Benvenuto ed altri. Ne è emersa la comune convinzione che la società fi duciaria,<br />

istituto tipico ed ormai consolidato da svariati decenni di esperienza dell’ordinamento<br />

italiano, rappresenta il trustee di elezione.<br />

Le disposizioni di coordinamento contenute nell’articolo 6 integrano in primo luogo la<br />

legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, inserendo fra i veicoli utilizzabili<br />

i trust di diritt o italiano, costituiti al fi ne esclusivo di partecipare a singole operazioni<br />

di cartolarizzazione, secondo prassi operative da tempo aff ermate e consolidate<br />

nei paesi la cui legislazione già prevede i trust.<br />

In secondo luogo, assoggett ano a tassa fi ssa gli att i di intestazione e di reintestazione<br />

fi duciaria, anche a titolo di trust, dei beni immobili e dei beni mobili registrati, con ciò<br />

rimuovendo una diseconomia tributaria che renderebbe di fatt o inapplicabile l’istituto<br />

stesso del trust di diritt o italiano.<br />

Il provvedimento non necessita di copertura fi nanziaria, essendo anzi produtt ivo del<br />

gett ito aggiuntivo generato dal comma 2 dell’articolo 6.<br />

Onorevoli senatori, tali sono la fi nalità e la sostanza del provvedimento del quale si sollecita<br />

la vostra approvazione, nella consapevolezza che l’istituzione del trust di diritt o<br />

italiano varrà ad integrare la gamma degli strumenti di natura fi duciaria disponibili sul<br />

nostro mercato.<br />

DISEGNO DI LEGGE<br />

Art. 1.<br />

(Finalità)<br />

1. La presente legge istituisce e disciplina il trust di diritt o italiano, ai sensi e per gli eff ett i<br />

dell’articolo 6 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento,<br />

adott ata a L’Aja il 1º luglio 1985, ratifi cata ai sensi della legge 16 ott obre 1989, n. 364,<br />

di seguito denominata «Convenzione».<br />

2. In conformità all’articolo 19 della Convenzione, resta fermo il tratt amento tributario<br />

dei trust, come disciplinato dall’articolo 1, commi 74, 75 e 76, della legge 27 dicembre<br />

2006, n. 296.<br />

Art. 2.<br />

(Trust di diritt o italiano)<br />

1. La costituzione del trust di diritt o italiano avviene, a pena di nullità, per att o scritt o tra<br />

vivi, anche unilaterale, o mortis causa.<br />

2. L’att o costitutivo di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità, l’indicazione del trustee,<br />

come defi nito ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, da individuare tra le società<br />

fi duciarie di amministrazione autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966,<br />

che rispondano ai requisiti di forma e di capitale sociali stabiliti con decreto del Ministro<br />

dello sviluppo economico. Il relativo elenco è pubblicato ed aggiornato a cura del Ministero<br />

dello sviluppo economico.<br />

3. L’att o costitutivo regola altresì, a pena di nullità:<br />

a) la durata del trust e il regime previsto per gli utili e i proventi;<br />

131


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

b) i rapporti tra il trustee e i benefi ciari;<br />

c) la modifi ca e la cessazione del trust e la conseguente destinazione dei beni;<br />

d) le dimissioni e la revoca del trustee e le conseguenti disposizioni;<br />

e) i destinatari, le modalità e la periodicità della rendicontazione.<br />

Art. 3.<br />

(Separazione patrimoniale)<br />

1. I beni del trust costituiscono patrimonio distinto a tutt i gli eff ett i da quello del trustee<br />

e, fi no alla loro eventuale att ribuzione, dal patrimonio dei benefi ciari. Su tale patrimonio<br />

non sono ammesse azioni dei creditori del trustee o degli eventuali depositari. Le azioni<br />

dei creditori dei benefi ciari sono ammesse nei limiti dei diritt i a questi spett anti al momento<br />

nel quale l’azione è intrapresa.<br />

2. Il trustee è legitt imato a richiedere iscrizioni, trascrizioni e intestazioni di beni immobili,<br />

di beni mobili registrati e di strumenti fi nanziari del trust o dati a garanzia del trust.<br />

Da tali att i deve risultare, mediante riferimento alle disposizioni della presente legge, la<br />

qualità di trustee.<br />

Art. 4.<br />

(Trustee)<br />

1. Nello svolgimento del proprio incarico, il trustee:<br />

a) può delegare l’esecuzione di specifi ci compiti e l’esercizio di specifi ci poteri ad altri soggett<br />

i, i quali rispondono nei confronti dei benefi ciari in solido con il trustee delegante;<br />

b) può agire esclusivamente nei limiti ed alle condizioni defi niti nell’att o istitutivo del<br />

trust;<br />

c) può amministrare i beni del trust disponendone nei limiti indicati nell’att o istitutivo<br />

del trust. In assenza di disposizioni espresse, i beni non possono essere dati in garanzia<br />

né possono essere acquistati nuovi beni immobili;<br />

d) può eff ett uare gli investimenti necessari per l’amministrazione del trust, conferendo<br />

incarichi a soggett i abilitati;<br />

e) rende conto della propria att ività ai soggett i indicati nell’att o istitutivo del trust, con la<br />

periodicità indicata nell’att o stesso ed in ogni caso almeno annualmente.<br />

2. I benefi ciari di un trust e tutt i coloro che comunque abbiano diritt o di agire contro il<br />

trustee in tale sua qualità possono:<br />

a) sostituirsi al trustee per esercitare i diritt i e le azioni che spett ano al trustee contro i<br />

terzi;<br />

b) domandare l’annullamento di qualsiasi negozio traslativo compiuto dal trustee in violazione<br />

delle disposizioni dell’att o istitutivo del trust o della presente legge.<br />

3. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in<br />

fi ne, le seguenti parole: «; ove una parte abbia agito nella qualità di trustee, la denominazione<br />

del trust e la data della sua istituzione, nonché il numero di codice fi scale e le<br />

generalità del trustee».<br />

4. Al numero 1) del secondo comma dell’articolo 2660 del codice civile sono aggiunte, in<br />

fi ne, le seguenti parole: «; ove il bene sia istituito in trust, le generalità del defunto e la<br />

denominazione e la data di istituzione del trust, nonché il numero di codice fi scale e le<br />

generalità del trustee».<br />

Art. 5.<br />

(Vigilanza. Disposizioni penali)<br />

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono defi nite le misure idonee<br />

alla separazione organizzativa e contabile delle att ività di trustee, cui devono att enersi i<br />

soggett i di cui all’articolo 2, comma 2.<br />

2. Il Ministro dello sviluppo economico dispone la sospensione del trustee che sia assog-<br />

132


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

gett ato a liquidazione coatt a amministrativa o ad altra procedura concorsuale o per il<br />

quale siano venuti meno i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, e adott a le conseguenti<br />

disposizioni per l’amministrazione dei beni conferiti in trust da parte di un commissario,<br />

nel rispett o delle disposizioni dell’att o costitutivo del trust. Ove, decorsi non oltre novanta<br />

giorni dalla nomina del commissario, occorra sostituire defi nitivamente il trustee e non<br />

siano applicabili le disposizioni dell’att o costituivo del trust, il Ministro dello sviluppo<br />

economico richiede al presidente del tribunale del luogo in cui il trustee aveva sede la<br />

nomina di un altro trustee. Il presidente del tribunale, sentito il disponente del trust,<br />

provvede entro i successivi dieci giorni.<br />

3. Il commissario ed il nuovo trustee di cui al comma 2 possono compiere gli att i di cui<br />

all’articolo 4, comma 2.<br />

4. Ove un trust istituito in conformità alla legge di un altro Stato sia riconosciuto ai sensi<br />

del capitolo III della Convenzione, al trustee si applicano le disposizioni degli articoli 2,<br />

3, 3-bis e 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifi cazioni, dalla<br />

legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifi cazioni, in materia di prevenzione dell’utilizzazione<br />

del sistema fi nanziario a scopo di riciclaggio, purché sia realizzata almeno una<br />

delle seguenti condizioni:<br />

a) l’Italia costituisce il luogo di amministrazione del trust, ovvero della residenza o del<br />

domicilio di almeno uno dei disponenti o dei benefi ciari;<br />

b) almeno uno dei beni del trust è situato in Italia.<br />

5. Agli eff ett i dell’articolo 18 della Convenzione, è vietata nel territorio dello Stato l’attività<br />

di trustee diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge o da<br />

quelli riconosciuti ai sensi del capitolo III della Convenzione. La violazione del divieto è<br />

punita con la reclusione da sei mesi a quatt ro anni e con la multa da un quarto alla metà<br />

del valore dei beni istituiti in trust.<br />

Art. 6.<br />

(Norme di coordinamento)<br />

1. All’articolo 7, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è aggiunta in fi ne la seguente<br />

lett era:<br />

«b-bis) alle cessioni a trust di diritt o italiano costituiti al fi ne esclusivo di partecipare a<br />

singole operazioni di cartolarizzazione».<br />

2. L’intestazione di beni immobili e di beni mobili registrati ad una società fi duciaria<br />

autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e la loro reintestazione al fi duciante<br />

sono soggett e a tasse di registro, ipotecaria e catastale in misura fi ssa. I redditi, le<br />

plusvalenze e gli altri proventi derivanti dai beni intestati si considerano conseguiti dal<br />

fi duciante.<br />

L’intestazione alla società fi duciaria è trascritt a indicando la natura fi duciaria dell’att o.<br />

133


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

134


GIURISPRUDENZA<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

A) APPLICAZIONE DEL TRUST NELL’AMBITO DELLA SEPARAZIONE<br />

E DEL DIVORZIO<br />

TRIBUNALE MILANO,<br />

VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E RELATIVO DECRETO DI OMO-<br />

LOGA DEL 7.6.06<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Separazione consensuale dei coniugi, trust e vincolo del<br />

trust sui beni costituiti in fondo patrimoniale”, Ott obre 2006, p. 575 e ss.<br />

TRIBUNALE DI MILANO<br />

VERBALE AI SENSI DELL’ART. 711 COD. PROC. CIV.<br />

Oggi 6 aprile 2006 in Milano. Innanzi al Presidente Dott . Ezio Sini scalchi.<br />

A seguito di decreto di convocazione sono comparsi i Signori:<br />

PE nata a... il... residente in Mila no, Via... Professione casalinga<br />

Titolo di studio licenza media superiore Codice fi scale...<br />

e<br />

C.M. nato a... il... residente in Mi lano, Viale... Professione dott ore commercialista<br />

Titolo di studio laurea Codice fi scale...<br />

Coniugi sposati a … il... in se parazione di beni; con due fi gli: B. nata in data... e A. nato<br />

in data...<br />

Il Presidente sente i coniugi e ne ten ta la conciliazione, ma questa non riesce. I coniugi<br />

dichiarano di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni:<br />

CONDIZIONI<br />

1. i coniugi vivranno separati nel mu tuo reciproco rispett o;<br />

2. il fi glio minore A. è affi dato con giuntamente ai genitori e vivrà nell’allog gio di Milano<br />

via... con la madre e la so rella B.;<br />

3. i genitori eserciteranno congiunta mente la potestà sul fi glio minore A. e as sumeranno<br />

insieme le decisioni di mag gior importanza per la sua educazione, istruzione e crescita;<br />

4. il padre potrà incontrare e tenere con sé A. quando lo desideri compatibil mente con<br />

gli impegni scolastici e non del fi glio stesso e tenendo conto dell’organiz zazione di vita<br />

della madre; in ogni caso, il padre potrà tenere con sé A. a week end alternati; per 15<br />

giorni consecutivi duran te le vacanze estive e per metà delle va canze natalizie, ad anni<br />

alterni durante le vacanze pasquali; per ogni altro ulteriore periodo di vacanza i genitori<br />

assumeranno di volta in volta gli accordi;<br />

5. il padre per contribuire al manteni mento del fi glio minore si obbliga a corri spondere<br />

alla madre in via anticipata en tro il giorno 5 di ogni mese, fi no al raggiungimento dell’au-<br />

135


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

tonomia economica dello stesso, l’importo complessivo di € 1.200,00 (milleduecento)<br />

omnicompren sivo di tutt e le spese ordinarie; assegno soggett o a rivalutazione annuale<br />

istat a decorrere dal 1 aprile 20<strong>07</strong>; per le spese straordinarie i genitori assumeranno di<br />

volta in volta accordi per la ripartizione dell’onere;<br />

6. il padre si fa carico di provvedere dirett amente al mantenimento della fi glia B.,<br />

maggiorenne;<br />

7. il Signor C.M. si obbliga inoltre a farsi dirett amente carico delle spese con dominiali<br />

ordinarie e straordinarie, di ogni onere fi scale (ICI, TARSU, etc.) re lativo sia all’unità<br />

immobiliare destinata ad abitazione principale dei fi gli A. e B., conviventi con la madre,<br />

sia dell’unità immobiliare destinata a casa di vacanza della famiglia;<br />

8. il Signor C.M. per concorrere al mantenimento della moglie si obbliga a corrisponderle<br />

un assegno mensile di E 2.500,00 (duemilacinquecento), in via anticipata entro il giorno 5<br />

di ogni me se, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat a decorrere dal 1 aprile<br />

20<strong>07</strong>; l’assegno si deve intendere al nett o delle imposte che saranno a carico del marito;<br />

9. inoltre i coniugi sul presupposto che:<br />

hanno costituito fra gli stessi un fon do patrimoniale con att o in data... n... Rep. Dott ...<br />

Notaio in Milano, ivi regi strato il... al n..., trascritt o nei pubbli ci registri ed annotato a<br />

margine dell’att o di matrimonio, destinando a far fronte ai bisogni della famiglia beni<br />

immobili e un bene mobile loro appartenenti;<br />

desiderano perpetuare i benefi ci connessi al fondo patrimoniale anche per il caso in cui<br />

il fondo stesso dovesse cessa re (scioglimento del vincolo coniugale per morte o divorzio<br />

e raggiungimento della maggior età del fi glio att ualmente minore);<br />

desiderano assicurare ai fi gli B. e A. lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza<br />

dei genitori sino a che non avranno completato il ciclo di studi e avranno raggiunto<br />

l’autonomia economi ca;<br />

nel contempo desiderano ulterior mente segregare i beni conferiti nel fondo patrimoniale<br />

per sott rarli alle proprie vi cende personali e successorie e, in genera le, per poter trarre<br />

da essi utilità, sia dirett amente sia indirett amente, da destinare ai bisogni della famiglia,<br />

considerato inol tre che:<br />

il rapporto giuridico che consente di realizzare tale fi nalità è il TRUST,<br />

al riconoscimento dei trust istituiti in Italia e sott oposti a una legge straniera si applicano<br />

le disposizioni della Conven zione de L’Aja del 1/7/1985, ratifi cata in forza della<br />

legge 16.10.1989 n. 364 ed en trata in vigore il 1/1/1992, e si tratt a di realizzare una esigenza<br />

meritevole di tutela secondo l’ordinamen to giuridico italiano, per cui non trova<br />

ap plicazione la riserva prevista dall’art. 13 della citata Convenzione,<br />

ai sensi dell’art. 6 della citata Convenzione il soggett o che istituisce un tru st può scegliere<br />

la legge dalla quale il tru st sarà disciplinato,<br />

il diritt o inglese ammett e la possibi lità di vincolare beni in trust mediante di chiarazione<br />

unilaterale del Disponente, senza che ciò sia seguito da trasferimento dei beni a un terzo,<br />

cosicché il Disponen te assuma egli stesso la qualifi ca di Tru stee.<br />

Tanto premesso e considerato, i Signo ri PE e C.M., d’ora in poi “Disponenti”, dichiarano<br />

di istituire, e con il presente att o irrevocabilmente istituiscono, il Tru st denominato<br />

TRUST B & A<br />

(d’ora in poi “Trust”) regolato dalle seguenti disposizioni:<br />

Art. 1 Finalità del Trust<br />

A. La fi nalità del Trust è perpetuare i benefi ci connessi al fondo patrimoniale anche per i<br />

casi in cui il fondo stesso do vesse cessare mantenendo il vincolo di destinazione impresso<br />

ai beni del fondo per soddisfare i bisogni della famiglia assi curando ai fi gli B. e A.,<br />

alla madre e, ove necessario, al padre, lo stesso tenore di vi ta goduto in costanza di convivenza<br />

dei genitori, sino a che i fi gli non avranno completato il ciclo di studi e avranno<br />

rag giunto l’autonomia economica.<br />

136


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Art. 2 Benefi ciari del Trust<br />

A. Il termine “Benefi ciari” indica gli att uali componenti il nucleo familiare dei<br />

Disponenti.<br />

Art. 3 Il Fondo in trust: i Beni in trust<br />

A. I Disponenti, in virtù della facoltà prevista nell’att o di costituzione del Fon do patrimoniale,<br />

unanimemente vincola no nel Fondo in trust i seguenti beni:<br />

1) immobili di spett anza del Signor C.M. per l’usufrutt o generale vitalizio e di spett anza<br />

della Signora PE per la nuda proprietà:<br />

a) in Comune di Milano, alla Via..., unità immobiliare ad uso abitazione al piano terzo,<br />

composta di sei locali e ser vizi, con annessi e pertinenti vano di cantina e spazio<br />

di solaio al piano sott o tett o; censita all’Agenzia del Territorio di Milano - Catasto dei<br />

Fabbricati del predett o Comune, al foglio... - particel la... - via...- P / S1 - Z.C. 2 - CAT.<br />

A/ - Cl - vani 9 - Rendita € ; confi ni in senso orario dell’u nità immobiliare ad uso<br />

abitazione: sta bile di Via..., particella già... e vano scala comune; appartamento al sub...;<br />

vano scala e cortile comuni: muro di confi ne con la casa di Via..., particella già...; Via...<br />

Confi ni del vano cantina: a nord-est: cantina sub. 4; a sud-est mu ro perimetrale verso<br />

il cortile: a sud-ove st: cantina al sub 6; a nord-ovest: corri doio comune: confi ni dello<br />

spazio di so laio: a nord-est: area di solaio “g”; a sud , est: corridoio comune; a sud-ovest:<br />

area di solaio “i”; a nord-ovest: muro perime trale verso la Via...<br />

b) in Comune di ….(Ge), alla via … a parte del condominio denomina to “...”, in... - unità<br />

immobiliare ad uso abitazione al primo piano, numero inter no 29 e catastalmente<br />

numero interno 3, composta da tre locali e servizi; censita al l’Agenzia del Territorio di<br />

Genova - Ca tasto dei Fabbricati del Comune di … al foglio..., particella..., sub...,... - cat.<br />

A/3, cl. 4. vani 3,5 - Rendita cata stale € … Confi ni: a tre lati muri pe rimetrali su distacchi<br />

e dal quarto lato ap partamento n. …<br />

Con la rispett iva quota di compro prietà a ciascuno dei beni spett anti sugli enti, spazi e<br />

servizi comuni degli stabili di cui ciascuno fa parte.<br />

2) mobili di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di 12 carati ciascuno: imbarcazione<br />

da diporto a motore iscritt a all’uffi cio Circondariale Maritt i mo di Savona nominativo<br />

internazionale nome... - sigla e numero iscrizione modello … - ditt a costrutt rice<br />

… lunghezza f. t. 11,02 metri - lar ghezza f. t. 3,96 metri - stazza lorda 14,95 tonnellate.<br />

Apparato motore: numero motori 2 - AB Volvo … - matrico la... e...; ditt a costrutt rice<br />

Volvo Penta - modello … anno di fabbrica zione 2004; tipo entrobordo Diesel - en trambi<br />

a quatt ro tempi, cilindrata 5475 ciascuno, della potenza massima di 234 CV cavalli fi scali<br />

39 (ciascuno);<br />

3) mobili di proprietà della moglie PE:<br />

la quota di nominali € 9.690,00 (€ novemilaseicentonovanta) pari al 95% (novantaci nquepercento)<br />

del capitale della società... costituita in Italia e con se de in Milano, Viale...,<br />

capitale sociale di € 10.210,00 (€ diecimiladuecentodieci), iscritt a al Registro Imprese di<br />

Milano al numero..., C.F_<br />

B. Sono “Beni in trust” i suddett i be ni immobili e mobili, ogni altro bene o di ritt o che i<br />

Disponenti vincolino in trust, ogni reddito scaturente da tali beni e di ritt i, ogni loro trasformazione,<br />

permuta zione, sostituzione, incremento, surroga zione.<br />

C. È in facoltà dei Disponenti di pro cedere ad ulteriori apporti di beni mobili o<br />

immobili.<br />

D. I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio di un Trustee e del Trustee, costituiscono<br />

una massa distinta, non sono in alcun caso aggredibili dai lo ro creditori né dai<br />

creditori dei Disponen ti in forza della legge applicabile e secon do il disposto dell’art. 11<br />

della Conven zione de LAja del 1 luglio 1985, ratifi cata con Legge 36411989.<br />

Art. 4 Legge regolatrice del Trust<br />

A. Il Trust è regolato dalla legge ingle se. Essa è la legge applicabile al Trust, alla sua vali-<br />

137


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

dità, alla sua amministrazione e al l’interpretazione di queste disposizioni.<br />

B. Peraltro, le obbligazioni e la re sponsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente<br />

dalla legge inglese e . dalla legge italiana.<br />

C. Per l’applicazione della legge ita liana il Trustee è considerato quale gesto re di beni che,<br />

sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi di terzi e a<br />

essere loro trasferiti al termine del trust.<br />

D. La validità, l’effi cacia e l’opponibi lità degli att i del Trustee posti in essere in Italia o<br />

riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla legge italiana.<br />

Art. 5 Durata del Trust<br />

A. Per Durata del Trust si intende il periodo:<br />

1. il cui termine iniziale è la data del la omologazione delle condizioni della se parazione<br />

consensuale alle quali la pre sente istituzione di trust accede<br />

2. il cui termine fi nale è il decorso di 10 (dieci) anni dal termine iniziale.<br />

Art. 6 Il Trustee e la successione nel l’uffi cio<br />

A. Trustee del Trust sono i Disponenti. B. 11 termine “Trustee” individua chi riveste l’uffi<br />

cio di trustee; in caso di più persone indica ciascuna di esse.<br />

C. In caso di morte, dimissioni o so pravvenuta incapacità<br />

l. di uno degli att uali Trustee, la fun zione è esercitata dal superstite;<br />

2. di entrambi gli att uali Trustee, la funzione è assunta dal Dr. C.R, Commer cialista di<br />

Milano, domiciliato via...<br />

3. in mancanza, il Trustee è nominato dal Presidente del Collegio notarile di Milano.<br />

D. Un trustee che cessi dall’uffi cio perde ogni diritt o sui Beni in Trust in fa vore di colui o<br />

coloro che gli succedono nell’uffi cio.<br />

E. Chi cessa dall’uffi cio:<br />

1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee<br />

di esercitare i diritt i spett anti al trustee sui Beni in trust;<br />

2. consegna al Trustee i Beni in trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in<br />

suo possesso, gli fornisce ogni rag guaglio i1 trustee gli richieda e in genere lo pone in<br />

grado, per quanto in suo pote re, di prendere possesso dei beni in trust e di assolvere le<br />

obbligazioni inerenti l’uffi cio;<br />

3. pub fare e tratt enere copie dei do cumenti che consegna, ma unicamente per avvalersene<br />

in caso di azioni proposte contro di lui.<br />

F. In caso di morte di un trustee i sud dett i diritt i e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.<br />

Art. 7 Spett anza dei beni in trust<br />

A. Sopraggiunto il termine fi nale del la Durata del Trust, i Beni in trust sono trasferiti di<br />

diritt o:<br />

1. ai Disponenti, se viventi, att ri buendo a ciascuno di essi i Beni in trust secondo la rispettiva<br />

provenienza;<br />

2. in mancanza, agli eredi di ciascun Disponente per la quota allo stesso spett ante ai quali<br />

soltanto da quel momento appartengono.<br />

B. II Trustee cura qualunque trasferi mento e adempimento necessario per ren dere tale<br />

appartenenza giuridicamente op ponibile ai terzi.<br />

Art. 8 Poteri del Trustee<br />

A. I1 Trustee:<br />

1. ha, rispett o ai Beni in trust, ogni potere e diritt o del proprietario e quindi<br />

anche capacità processuale att iva e passi va;<br />

2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche auto rità;<br />

3. può rivolgersi all’Autorità Giudi ziaria per ott enerne dirett ive.<br />

B. Il Trustee svolge le proprie funzioni personalmente.<br />

Art. 9. Amministrazione del Trust<br />

A. Fintanto che duri il vincolo na scente dal Fondo patrimoniale<br />

138


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

1. gli att i di amministrazione non ri chiedono il concorso del Trustee;<br />

2. gli att i di disposizione<br />

- non richiedono il concorso del Tru stee qualora siano preordinati al reimpie go nel Fondo<br />

patrimoniale,<br />

- richiedono il previo consenso del Trustee in caso diverso;<br />

3. gli att i che gravano o vincolano o sott opongono a garanzia beni inclusi nel Fondo patrimoniale<br />

richiedono il previo consenso del Trustee.<br />

B. Successivamente, nel corso della Durata del Trust il Trustee può:<br />

1. impiegare reddito del Trust:<br />

a. per manutenzioni, riparazioni e mi gliorie dei beni inclusi nel Fondo in trust; b. pagare<br />

imposte e altre spese che sa rebbero altrimenti da soddisfare tramite il Fondo in trust,<br />

purché contesti le pretese ragionevolmente contestabili;<br />

2. destinare i Beni in trust a soddisfa re le esigenze abitative e di vacanza dei Benefi ciari;<br />

3. impiegare qualsiasi altro Bene in trust a benefi cio della famiglia sino a che i fi gli non<br />

saranno autonomi ed economi camente indipendenti.<br />

Art. 10 Secretazione<br />

A. Il Trustee tiene i Beni in trust se parati sia dai propri che da qualunque al tro bene del<br />

quale sia trustee o fi duciario e distintamente identifi cabile. Inoltre:<br />

1. quando si tratt i di beni iscritt i in re gistri, pubblici o privati, il Trustee ne ri chiede l’iscrizione<br />

al proprio nome in qua lità di trustee o in altro modo che palesi l’esistenza del<br />

Trust;<br />

2. ogni conto bancario e ogni contratt o stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee<br />

nella sua qualità di trustee o in al tro modo che palesi l’esistenza del Trust e ogni somma<br />

è depositata nei conti così denominati.<br />

B. I Benefi ciari possono chiedere che il giudice accerti che determinati beni o diritt i sono<br />

inclusi fra i Beni in trust.<br />

Art. 11. Giurisdizione e competenza<br />

A. Ogni controversia sulla validità o gli eff ett i del Trust o sui diritt i o obbliga zioni di<br />

qualunque soggett o menzionato in questo Strumento è sott oposta esclusi vamente alla<br />

magistratura italiana, foro di Milano.<br />

B. Ogni procedimento perché siano date dirett ive al Trustee è proposto esclu sivamente<br />

dinanzi alla magistratura italia na, foro di Milano; qualora essa declini di provvedere, alla<br />

magistratura inglese.<br />

Art. 12 Forma degli att i: Modifi cazioni<br />

A. Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabi le né questo<br />

Strumento prescrivano alcu na forma deve essere fatt o per iscritt o e accompagnato dalla<br />

prova della sua rice zione.<br />

B. Il Trustee con il consenso unanime dei Benefi ciari può, per att o autentico, modifi care<br />

qualsiasi disposizione di questo Strumento qualora ritenga che la modifi cazione sia opportuna<br />

per meglio att uare le fi nalità del Trust.<br />

* * *<br />

10. I coniugi dichiarano che le conse guenze patrimoniali della separazione so no regolamentate<br />

nel presente verbale e con l’istituzione del “TRUST B. & A”; si danno pertanto<br />

reciprocamente att o di aver defi nito ogni questione patrimoniale e di non aver nulla a<br />

che pretendere l’uno dall’altro, salvo quanto qui previsto e patt uito.<br />

(PF) (C.M.)<br />

IL PRESIDENTE<br />

Autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni sopra trascritt e ed ordina la rimessione<br />

degli att i al PM. per il suo parere sulla omologazione.<br />

I1 Presidente<br />

* * *<br />

139


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

IL TRIBUNALE DI MILANO<br />

Sezione IX Civile<br />

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori<br />

Dr. E. Siniscalchi Presidente Dr. MT Bruno Giudice Dr. M. Frediani Giudice<br />

Ha emesso il seguente decreto di omologazione della separazione personale consensuale<br />

fra i coniugi indicati nel ver bale che precede.<br />

Udita la relazione del Presidente; rile vato che nel verbale del 06/04/2006 i co niugi PE e<br />

C.M. hanno dichiarato di se<br />

pararsi consensualmente alle condizioni ivi indicate; considerato che tali condi zioni non<br />

trovano ostacolo nella legge e che le formalità prescritt e sono state tutt e osservate; visto<br />

l’art. 711 cp.c.<br />

OMOLOGA<br />

per ogni eff ett o di legge il verbale del la separazione personale dei coniugi. Or dina l’annotazione<br />

sull’att o di matrimo nio.<br />

TRIBUNALE PORDENONE,<br />

VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E RELATIVO DECRETO DI OMO-<br />

LOGA DEL 20.12.2005<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Omologazione di accordo di separazione consensuale e<br />

trust”, Marzo 2006, p. 247 e ss.<br />

TRIBUNALE DI PORDENONE<br />

VERBALE DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE<br />

nella procedura per separazione consen suale promossa da:<br />

A., nato a... iI... B., nata a... il...<br />

Coniugi per matrimonio contratt o il ~~~<br />

Oggi 21/11/2005,avanti al Presidente ff . del Tribunale dott .ssa Manica Vellett i, sono presenti<br />

i coniugi di cui al ricorso.<br />

Il Presidente (sente, prima disgiun tamente e successivamente congiuntam ente, i coniugi<br />

per il tentativo di conci liazione.<br />

A., dichiara: confermo Ia domanda. Percepisco mensilmente curo... circa co me produttore<br />

televisivo.<br />

B., dichiara: confermo la domanda. Gestisco un bar-ristorante.<br />

II Giudice dà att o che il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Ricompaiono<br />

i coniugi entrambi assi stiti dall’avv. A. Liberti e dall’avv. Oreste Giambellini, i quali depositano<br />

att o da al legare al presente verbale e contenente parte integrale dello stesso<br />

nel quale ven gono riprodott e le condizioni della sepa razione dando att o della avvenuta<br />

costitu zione del Trust con contestuale trasferi mento degli immobili siti in...<br />

II Presidente ff . autorizza i coniugi a vivere separati e dispone altresì che ab biano attuazione<br />

tutt e le clausole concor date nel foglio allegato al presente verba le e contenente<br />

parte integrante dello stesso di cui si riserva l’omologa.<br />

Dispone ammett ersi gli att i al P.M. per il parere<br />

II Giudice<br />

(Dott .ssa Monica Vellett i)<br />

CONDIZIONI<br />

I) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispett o.<br />

140


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

2)Il sig. B. proseguirà ad abitare nell ’ appartamento, già casa coniugale, sito in... Via...,<br />

stante che la Sigra B., già a far data dal..., si è trasferita nel Comune di ~~~<br />

3) A scioglimento della comunione legale dei beni esistente tra i Sigg.ri A. e B. sugli<br />

immobili dagli stessi acquistati durante il matrimonio nei Comuni di..., i medesimi si<br />

impegnano:<br />

a) per quanto riguarda tutt e le unità immobiliari site nel Comune di... ed ac quistate con<br />

att o... n... di rep. Notaio.., nonché can att o... n... di rep. No taio..., il Sig. A. si impegna, entro<br />

30 giorni dalla data di omologa della separa zione, a trasferire alla Sig.ra B. la propria<br />

quota pari al 50% di piena proprietà di dett e unità immobiliari;<br />

b) per quanto riguarda il diritt o di usufrutt o sull’appartamento sito in... Via.., acquistato<br />

con att o... n... di rep. Notaio..., la Sig.ra B. si impegna, entro 30 giorni dalla data di omologa<br />

della separazione, a rinunciare alla propria quota di usufrutt o con conseguente contestuale<br />

accrescimento in capo al Sig. A. del diritt o di usufrutt o sull’intera unità abitativa;<br />

da parte sua, il sig. B., entro il ter mine sopra indicato, si impegna a trasferi re, a favore dei<br />

fi gli sigg.ri C. e D., il pre dett o diritt o di usufrutt o con riserva a proprio favore del diritt o<br />

di abitazione sua vita natural durante;<br />

c) per quanto riguarda tutt e le unità immobiliari site nel Comune di... ed acquistate con<br />

att o... n... di rep. Notaio nonché con att o... n. di rep. stesso Notaio, i Sigg.ri A. e B. dichiarano<br />

di aver provveduto in data... con att o n... di rep. Notaio Luigi Francesco Risso a<br />

conferire, in esecuzione a quanto previsto al punto c) del ricorso per separazione, ciascuno<br />

per La rispett iva quota, il diritt o di piena proprietà dei predett i immobili in un trust<br />

irrevocabile che ha quali be nefi ciari la propria discendenza comune, ossia i Sigg.ri C. e D.<br />

nonché quale Tru stee persona di fi ducia di entrambe le parti ed il cui strumento e stato<br />

formalizzato con att o in pari data n... di rep. stesso Notaio.<br />

4) I coniugi dichiarano di rinunciare, l’uno nei confronti dell’altro, all’assegno alimentare<br />

e/o di mantenimento, essendo allo stato i medesimi del tutt o autosuffi cienti da un punto<br />

di vista economico.<br />

5) I coniugi si danno sin d’ora reci proco consenso ed assenso al rilascio e/o rinnovo dei<br />

rispett ivi passaporti e docu menti validi per l’espatrio.<br />

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE<br />

Il giorno...<br />

riunito in Camera di con siglio nelle persone di<br />

Dott . Antonio Lazzaro<br />

presidente<br />

Dott . Liana Zoso<br />

giudice<br />

Dott . Monica Vellett i<br />

giudice<br />

Ha pronunciato il seguente<br />

DECRETO<br />

ritenuto che i coniugi<br />

A.<br />

Nato il... a...<br />

B.<br />

Nata il... a...<br />

Matrimonio celebrato il... a...<br />

si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale in data...;<br />

che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;<br />

V. o il parere favorevole del P M.; V.o l’art. 711 c.p.c.;<br />

ordina che il presente decreto sia tra smesso a cura della cancelleria in copia autentica per<br />

141


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

l’annotazione ai sensi del l’art. 69 1ett . D d.p.r 3-11-2000 n 396 or dinamento dello stato<br />

civile all’uffi ciale dello stato civile del comune di...<br />

(Att o n° 732 P I... serie... anno 1980)<br />

OMOLOGA<br />

La separazione consensuale dei pre dett i coniugi alle condizioni di cui al ri corso e confermate<br />

con il verbale dell’u dienza citata e ciò a tutt i gli eff ett i di leg ge;<br />

ORDINA<br />

che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica all’uffi ciale<br />

dello stato civile del comune di...<br />

TRIBUNALE MILANO,<br />

VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E RELATIVO DECRETO DI OMO-<br />

LOGA DEL 23.2.2005<br />

in Rivista del notariato, 2005, 4, 851<br />

E’ omologabile il verbale della separazione personale consensuale fra coniugi tra le cui<br />

condizioni sia contemplato anche che uno dei coniugi istituisca in trust (che preveda<br />

come trustee lo stesso disponente) un immobile di sua proprietà con la fi nalità di adibirlo<br />

ad abitazione della fi glia e dell’altro coniuge, con previsione dell’obbligo di trasferimento<br />

dello stesso immobile alla fi glia al compimento dei trent’anni di quest’ultima.<br />

TRIBUNALE MILANO,<br />

SENTENZA 20.10.02<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Il Tribunale di Milano revoca i trustee e ne nomina di<br />

nuovi”, Aprile 2003 p. 265 e ss.<br />

Svolgimento del processo<br />

Con att o di citazione notifi cato in data 8.3.2000 l’att ore conveniva in giu dizio avanti al<br />

Tribunale di Milano la ex moglie [convenuta] per ivi sentirla dichia rare decaduta per<br />

confl itt o di interessi “con le benefi ciarie dal diritt o di ammini strare il... Trust con conseguente<br />

nomina di altro amministratore nonché che la convenuta” non ha il diritt o a<br />

pretendere dal patrimonio del Trust il pagamento di un appartamento di mq. 200 in via<br />

Gesù a Milano...”.<br />

Chiedeva, inoltre, che la [convenuta] fosse “tenuta a rendere puntualmente conto al coamministratore<br />

di come vorrà spendere i redditi del Trust “qualora nelle more del giudizio<br />

avesse rilasciato l’immo bile di via del Gesù”.<br />

Esponeva parte att rice: a) che in data 29.12.95 veniva pronunciata sentenza di divorzio<br />

n.7021 dalla Corte Suprema di Giustizia in Londra; b) che fra le condi zioni del divorzio<br />

era stato previsto la costituzione di un Trust per amministrare nell’interesse delle fi glie<br />

minori l’abita zione familiare che aveva acquistato sul territorio inglese e che era rimasta<br />

nella disponibilità dell’affi dataria; c) che nel 1998 l’ex moglie decideva di rientrare in<br />

Italia con le bambine, avendo trovato lavoro a Roma; d) che in data 18.12.98 venivano<br />

modifi cati i patt i dell’att o costitutivo del Trust (Sett lement dei 23.9.97) con la previsione<br />

142


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

di una locazio ne a terzi dell’ex casa coniugale ed utiliz zo del ricavato anche per sostenere<br />

i canoni dell’abitazione romana utilizzata dalla ex moglie e dalle fi glie; d) che nel 1999<br />

la [convenuta] si trasferiva con le bambine a Milano fi ssando la propria residenza in un<br />

immobile prestigioso di via Gesù; e) che la convenuta aveva vio lato le regole di correttezza<br />

verso il coam ministratore e verso il patrimonio omett endo di documentare le spese<br />

che pre tendeva essere rimborsate dal capitale depositato presso la Barclays Bank quale<br />

liquidità del Trust.<br />

Si costituiva parte convenuta ecce pendo preliminarmente il difett o di giuri sdizione e, nel<br />

merito, chiedendo il rigett o delle domande.<br />

In via riconvenzionale, formulava poi una contrapposta istanza di decadenza dell’ex marito<br />

“dalla carica di trustee per breach of trust” con nomina di un sostitu to nonché di ordine”<br />

di cessare immedia tamente ogni azione volta alla modifi ca di quanto stabilito nella<br />

sentenza di divorzio e nell’att o costitutivo del trust... e di sott oscrivere immediatamente<br />

i documenti necessari al trasferimento dei fondi del Trust...”.<br />

Precisava la [convenuta] che l’immo bile interessato al Trust era sito a Londra e che l’ex<br />

marito era sempre stato infor mato delle spese da lei sostenute; b) che [l’att ore] non aveva<br />

collaborato alla gestione del Trust “omett endo anche di compiere att i necessari alla gestione<br />

stes sa”.<br />

Con att o depositato in data 16.2.2001 parte convenuta si costituiva con un nuovo difensore<br />

che, richiamandosi alle tesi difensive già dedott e anche in via preliminare, sott olineava<br />

che i proventi del Trust erano stati bloccati da contro parte.<br />

Con ricorso depositato in data 3.4.2001 parte att rice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c.<br />

chiedendo l’autorizzazio ne a compiere diverse operazioni nell’in teresse del Trust lamentando<br />

una diffi coltà di gestione.<br />

Instaurato il contradditt orio, il ricorso veniva discusso all’udienza ex art. 183 c.p.c. e<br />

rigett ato con provvedimento riservato depositato in, data 31.3.2001.<br />

Con analogo provvedimento deposi tato in data 17.12.2001 veniva rigett ato l’ulteriore<br />

ricorso ex art. 700 c.p.c. pre sentato sempre da parte att rice e nomina to un ausiliario ai<br />

sensi dell’art. 68 c.p.c. e 14 legge n. 218/95.<br />

Avverso tale provvedimento, nella parte relativa alla reiezione della richiesta cautelare,<br />

veniva proposto reclamo e con ordinanza collegiale in data 1.2.2001 la richiesta veniva<br />

disatt esa.<br />

Concessi i termini ex art. 184 c.p.c., depositata la relazione da parte dell’ausi liario, costituitasi<br />

parte convenuta con un nuovo difensore, operati diff erimenti del l’udienza onde<br />

acconsentire alle parti di approfondire soluzioni transatt ive emerse nel corso delle comparizioni<br />

parti, la causa veniva tratt enuta a decisione.<br />

Motivi della decisione<br />

Ai Trust costituiti volontariamente o comprovati per iscritt o trova applicazio ne la Convenzione<br />

dell’Aja fi rmata in data 1.7.85 (resa esecutiva in Italia con legge 16.10.1989 n.<br />

364 in vigore dal 1.1.1992) ed i rapporti giuridici oggett o della presente causa ben possono<br />

anno verarsi fra quelli indicati nell’art. 2 della predett a Convenzione, ove si evidenzia<br />

che con il termine Trust ci si riferisce ai “rapporti giuridici istituiti da una perso na, il<br />

costituente - con att o tra vivi o mortis causa qualora dei beni - siano stati posti sott o il<br />

controllo di un trustee nel l’interesse di un benefi ciano o per un fi ne specifi co”.<br />

Con un Consent Order emesso dal Giudice Kirkwood in data 18.7.96, nel l’ambito<br />

della causa di divorzio n. 7021/95 intentata dalle att uali parti avan ti all’Alta Corte<br />

di Giustizia - Divisione della Famiglia -, su accordo era stato pre visto che [l’att ore]<br />

dovesse trasferire la proprietà dell’immobile (appartamento del terzo e quarto piano)<br />

ubicato in Harrington Gardens Londra SW7 (regi stro e HM del Catasto Immobiliare<br />

al titolo NLG552318 e compreso e determi nato da un lease datato 10.4.1986<br />

tra Aylmer Square Investements Lùnited e Woodsends Investiments Limited per la<br />

143


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

rimanenza del periodo di 99 anni a parti re dal 25.12.1984 nonché di 2269 azioni nella<br />

Harrington Gardens Management Company Limited) intestandola congiun tamente<br />

alla ex moglie [convenuta] e facendosi carico delle spese inerenti alla costituzione<br />

dell’amministrazione fi ducia ria (Trust), di cui gli ex coniugi assumeva no la veste di<br />

amministratori nell’interes se delle due fi glie minori... e...<br />

Secondo le indicazioni previste dal citato Consent Order, l’att o istitutivo del Trust<br />

veniva stipulato in data 23.9.97 con richiamo alle disposizioni del Trust of Land and<br />

Appointment of Trustee Act del 1996 e con espressa previsione, quan to alle modalità<br />

di amministrazione: a) di un’occupazione dell’immobile da parte dell’ex moglie “vita<br />

natural durante e purché lei, una o entrambe le fi glie, lo staff domestico o ospiti solamente<br />

tempo ranei occupino e usino l’immobile nel rispett o delle successive clausole<br />

4 e 5”; b) il godimento a titolo gratuito e con onere della benefi ciaria di sopportare<br />

solo le spese condominiali ed il canone per il godimento del suolo si cui l’immo bile<br />

de quo insisteva - Ground Rent - (art. 3.1.1.); e) amministrazione con giunta dei genitori<br />

nominati trustees in favore delle fi glie (art. 3.2) e che il patri monio del Trust “sarà<br />

detenuto fi ducia riamente a favore e della ricorrente e del resistente in modo assoluto”<br />

(art. 3.4.); d) il potere di nominare un nuovo tru stee, in sostituzione di uno dei coniugi,<br />

richiedeva l’approvazione scritt a dell’al tro, approvazione che non poteva essere ragionevolmente<br />

rifi utata (art. 11.1.); e) con successivi att i i trustees potevano modifi care i poteri<br />

loro conferiti dall’att o costitutivo.<br />

Con successivo att o, sott oscritt o in data 18.12.1998, gli ex coniugi avevano previsto accordi<br />

supplementari secondo cui: a) l’immobile di Londra veniva con cesso in locazione<br />

a terzi per un periodo di due anni mentre la convenuta - che per motivi di lavoro si era<br />

trasferita con le fi glie a Roma - occupava l’appartamento in affi tt o all’uopo reperito; b) il<br />

canone ricavato dalla locazione dell’immobile di Londra veniva considerato quale quota<br />

capitale ed, al nett o delle imposte, dove va essere impiegato per la copertura di spese<br />

elencate in ordine di priorità nel l’art. 1; c) per la gestione del ricavato e delle spese venivano<br />

costituiti uno o più conti correnti; d) allo scadere di un bien nio gli accordi supplementari<br />

cessavano di avere vigore (art. 6).<br />

Ciò premesso l’eccezione pregiudiziale di difett o di giurisdizione dispiegato da parte<br />

convenuta nelle conclusioni del primo att o difensivo è infondata e, per tanto, deve essere<br />

disatt esa.<br />

L’art. 3 della legge 31.5.1995 n. 218 prevedendo che la giurisdizione del Giudice Italiano<br />

sussista “quando il con venuto è domiciliato o residente in Italia o via ha un rappresentante<br />

che sia auto. rizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c.” ha abbandonato<br />

la divisione tra citt adini italiani e citt adini stranieri, che aveva caratt erizzato le precedenti<br />

disposi zioni, ed ha introdott o il principio inno vatore (per qualsiasi controversia salve le<br />

azioni reali su immobili all’estero) del col legamento fra il soggett o che è convenuto in<br />

giudizio e lo Stato di residenza o domi cilio.<br />

Accanto a tale criterio generale vi sono poi una serie di ipotesi nelle quali l’art. 3 stabilisce<br />

comunque la sussistenza della giurisdizione italiana e, per quello che ci interessa, al II<br />

comma contempla un espresso richiamo ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo<br />

11 della Convenzione di Bruxelles in data 27.9.1968 circa la competenza giurisdizio nale<br />

ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e ciò limita tamente alle<br />

materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione quale risultante dal suo<br />

art 1.<br />

Parimenti l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles per le controversie con ele menti di estraneità<br />

aveva individuato nel domicilio delle persone convenute nel territorio dello Stato<br />

contraente il criterio generale e solo, in via alternativa (art. 5 e per quello che ci interessa<br />

punto 6), erano stati previsti fori speciali avanti ai quali il convenuto a prescindere dal<br />

domicilio “può essere citato”.<br />

144


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Nella fatt ispecie per cui è causa non è contestato che all’att o dell’introduzione del presente<br />

giudizio (art. 5 C.P.C.) la con venuta fosse già residente o, comunque, domiciliata<br />

sul territorio italiano e, più precisamente, in Milano ove att ualmente ancora dimora con<br />

le fi glie minori.<br />

Aff ermata la giurisdizione di questo Giudice, occorre accertare la legge sostan ziale applicabile<br />

alla fatt ispecie oggett o di causa e che presenta elementi di estra neità.<br />

Per una corrett a soluzione della que stione occorre muovere l’analisi dalla già citata Convenzione<br />

dellAja, che all’art. 6 evidenzia nella volontà del costituente (di sott oporre il<br />

Trust ad un determinato ordinamento) un criterio di collegamento e solo laddove tale<br />

scelta di legge sia ineffi cace o manchi si dovrà avere riguardo ai criteri oggett ivi posti<br />

dal successivo art. 7 (contenete l’elenco di una serie di ele menti che l’interprete deve<br />

considerare al fi ne di determinare il diritt o applicabile): criteri posti in un implicito ordine<br />

di importanza che, tutt avia, non vincolano il Giudice quanto alla sequenza rigorosa<br />

dell’ordine stesso.<br />

Dai lavori preparatori della Convenzione dell’Aja si evince che i criteri elencati, la cui rilevanza<br />

deve essere valutata dall’interprete con riferi mento a quelli esistenti al momento<br />

della costituzione del Trust, evidenzia no: a) che il luogo di amministrazione rileva solo in<br />

quanto sia stato espressa mente designato dal costituente; b) che la collocazione dei beni<br />

ha un’importan za determinante per i Trust aventi ad oggett o beni immobili.<br />

Nell’att o costitutivo del... Trust non emerge alcuna scelta da parte del costi tuente in ordine<br />

al diritt o applicabile ed al momento della sott oscrizione della dichiarazione i criteri<br />

(immobile oggett o del Trust sito in Londra, residenza dei trustees e amministrazione del<br />

Trust in Londra) deponevano inequivocabilmen te per un rinvio all’ordinamento inglese,<br />

che deve intendersi applicabile nel suo complesso senza poter limitare il richia mo ad una<br />

singola norma interpretata separatamente dal sistema in cui si iscri ve (principio dell’integralità<br />

del richia mo secondo il diritt o internazionale pri vato).<br />

Ritenuta l’applicabilità del diritt o inglese occorre quindi individuare la materia del contendere,<br />

il cui ambito è stato nel corso del giudizio modifi cato e con la precisazione delle<br />

conclusioni - rassegnate all’udienza del 21.2.2002 - circoscritt o alle contrapposte richieste<br />

di rimozione dei coniugi dalla carica di amministratore (parte att rice ha formu lato<br />

domanda di rimozione dell’ex moglie e parte convenuta di decadenza con conseguente<br />

rimozione dell’ex mari to).<br />

Superfl ue appaiono le. considerazioni dedott e da parte convenuta nella memo ria di replica<br />

ex art. 190 c.p.c. circa la domanda att orea, formulata in via princi pale, att eso che a<br />

prescindere dal diverso tenore lett erale delle conclusioni rasse gnate nell’arto introdutt ivo<br />

è incontro verso che la volontà dell’att ore sia sempre stata quella di estromett ere la ex<br />

moglie dall’amministrazione fi duciaria, che in base al negozio costitutivo doveva essere<br />

esercitata congiuntamente.<br />

La mancata reiterazione, in sede di conclusioni defi nitive, delle altre domande formulate<br />

da parte att rice di accertamento dell’assenza di un diritt o in capo alla convenuta al<br />

rimborso del canone della casa di Milano (sita in via del Gesù) e dell’obbligo di rendiconto<br />

della trustee [convenuta] nonché quelle dedott e da parte convenuta, in via riconvenzionale,<br />

ai punti a e b della comparsa di costituzione del primo difensore esi mono il<br />

Tribunale da ogni valutazione nel merito.<br />

Nell’ordinamento inglese l’art. 41 del Trustee Act del 1925 prevede un espresso potere del<br />

Giudice di rimuovere i trustees per giusta causa, su loro richiesta o su istanza dei benefi -<br />

ciari, “qualora sia opportuno o se sia inopportuno diffi col toso o non agevole provvedere<br />

(alla revo ca) senza l’assistenza della Corte di emanare un provvedimento di nomina di<br />

un nuovo trustee in sostituzione o in aggiun ta di uno o più trustee esistenti” (affi davit<br />

di Clara Trounson dello Studio Radcliff elsLeBrasseur e membro della Society of Trusts<br />

and Estate Planning Pratictioners e dell’ACTAPS - doc. 4Ìa e 5 pag. 8 allegati alla rela-<br />

145


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

zione dell’ausi liario del Giudice); potere subordinato alla mancata previsione di un att o<br />

volon tario di nomina previsto dal negozio costitutivo del Trust, ed all’accertamento di<br />

una violazione del Trust o comunque degli obblighi che caratt erizzano l’uffi cio privato<br />

dei trustees.<br />

Quanto a tale ultimo profi lo, l’art. 2 della Convenzione dell’Aia sott olinea che il trustee è<br />

“investito del potere ed onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare<br />

gestire o disporre dei beni secondo i termini del Trust e le norme particolari impostategli<br />

dalla legge”, ed in base ai principi di common law esplicando i relativi compiti con l’uso<br />

di un elevato grado di diligenza nell’att e nersi all’att o istitutivo, con obbligo di imparzialità<br />

(obbligo di mantenersi equi distante fra gli interessi dei singoli benefi ciari), con obbligo<br />

di custodire i beni in modo da conservarne l’integrità materiale e giuridica nonché con<br />

obbligo di tenere una corrett a contabilità.<br />

Inoltre ai sensi della legge codifi cata (art. 6 TLAT 1996) i trustees hanno, quanto alla<br />

gestione degli immobili con feriti in Trust, tutt i i poteri del pieno pro prietario e nel loro<br />

esercizio sono soggett i al “duty of care” previsto dal TA 2000 che impone azioni nel miglior<br />

interesse dei benefi ciari.<br />

Nella fatt ispecie per cui è causa, ritie ne questo Giudice che entrambi i genito ri si siano<br />

sott ratt i al dovere di lealtà e corrett ezza (particolarmente elevato tratt andosi di un’amministrazione<br />

fi duciaria) che l’uffi cio di trustee imponeva, att uan do una serie di comportamenti<br />

contrari al concett o inglese di “good faith” (agire onestamente e ragionevolmente)<br />

e sicura mente inidonei a raggiungere lo scopo del Trust con inevitabile pregiudizio<br />

quanto meno delle posizioni soggett ive delle minori.<br />

Sulla scorta dei fatt i dedott i in giudi zio risultano violati: a) l’obbligo di con servazione<br />

dell’immobile; b) l’obbligo di tenere un’adeguata contabilità; c) l’obbli go di imparzialità.<br />

Si osserva, infatt i, che l’immobile di Londra non solo è da tempo privo di un’a deguata<br />

manutenzione fi nalizzata alla conservazione del valore della proprietà (omissione imputabile<br />

ad entrambi i tru stees) ma per il veto espresso dall’ex moglie, la quale aveva<br />

accarezzato l’idea di trasferirsi con le minori nuovamente in Inghilterra, non è stato reso<br />

produtt ivo di reddito con la concessione a terzi di una nuova locazione.<br />

Quanto all’obbligo di urta corrett a contabilità (violazione imputabile ad entrambi i trustees)<br />

dalla relazione dell’au siliario si evince che l’immobile di Harrington Gardens è<br />

soggett o al paga mento delle tasse sui redditi all’Ammini strazione Finanziaria (Inland<br />

Revenue) per ogni anno fi scale (nel Regno Unito la sca denza per ogni anno fi scale è fi ssata<br />

il 5 aprile e con possibilità di pagamento posti cipato - entro il 31 gennaio dell’anno<br />

suc cessivo - con la previsione di una sanzione pecuniaria).<br />

Per l’anno fi scale con scadenza 5.4.99 l’onere è stato adempiuto in ritar do (doc. 17 e ss.<br />

di parte att rice) e per i due anni fi scali successivi omessa la dichiarazione (cfr. Ammenda<br />

commina ta dalla Inland Revenue in data 28.2.2001 per l’omessa dichiarazione anno<br />

fi scale con scadenza 5.4.2000 sussi stendo l’obbligo anche in ipotesi di improdutt ività di<br />

redditi dell’immobile come indicato nell’affi davit).<br />

Sempre con riferimento alla violazio ne dell’obbligo indicato sub b), occorre anche evidenziare<br />

che gli ex coniugi non hanno provveduto a saldare le spese con cernenti l’att ività<br />

professionale svolta dallo studio JF Chown proprio con riferi mento agli adempimenti<br />

fi scali e le infor mazioni da dare all’Amministrazione inglese sulla scorta di un accordo<br />

fra i tru stees mai raggiunto (cfr. doc. 17 e ss. di parte att rice).<br />

Il trustee [att ore] relativamente all’obbligo di imparzialità non ha poi tenuto in debito<br />

conto che la posizione della ex moglie, quale benefi ciaria del Trust in quanto condutt rice<br />

vitalizia dell’immobile, gli impediva di entrare in confl itt o di interessi con la stessa e gli<br />

imponeva di tenere conto con equi distanza dei diritt i di tutt i i benefi ciari (art. 6 del TALT<br />

1996): ciò appare tanto più vero se si considera che il... Trust non prevedeva una deroga<br />

all’ob bligo di amministrazione congiunta dei trustees.<br />

146


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

In defi nitiva gli ex coniugi con i rispett ivi comportamenti, dett ati dal esasperata confl<br />

itt ualità che ancora li lega hanno contribuito entrambi a pregiudicare un’appropriata<br />

gestione del Trust sulla base del semplice criterio di ragionevolezza ben avrebbero potuto<br />

delegare terzi, come per altro più volte nelle more del giudizio suggerito da questo<br />

Giudice, i propri poteri di trustees in modo da uscire da quella situazione stallo che la<br />

loro incapacità di determinarsi serenamente aveva comportato delega volontaria è stata<br />

espressamente regolata nel Trust Act del 1925 per singoli att i e ciò indipendentemente<br />

che l’att ività comporti esercizio di un potere discrezionale).<br />

A fronte di un siff att o pregiudizio delle posizione delle benefi ciarie ed in difett o di att i<br />

volontari, il Tribunale deve rimuovere gli att uali trustees nominarne nuovi in sostituzione,<br />

così esercitando quel potere integrativo (inherent jurisdiction cfr. affi davit pag. 8 e<br />

ss.) previsto nell’ordinamento inglese.<br />

Le considerazioni sino ad ora svolte rendono superfl ue l’espletamento dell’att ività istruttoria<br />

richiesta anche in sede precisazione delle conclusioni.<br />

Richiamato l’affi davit, quanto al numero dei trustees in ipotesi di Trust immobiliare, ritiene<br />

il Tribunale nominare quale nuovo amministratore 1’Honorary Legal Advisor del<br />

Consola Britannico di Milano, Avv. Corabi Lu (già ausiliario del Giudice in questo procedimento),<br />

il quale - per la conoscenza professionale e l’equilibrio mostrati nell’espletamento<br />

dell’incarico - assicura un’adeguata capacità di adempiere agli obblighi derivanti<br />

all’amministrato dall’att o costitutivo; att ività che dovrà svolgere con l’altro trustee nominato<br />

Avv. Giovanna Ghielmett i del Foro Milano ed appartenente al medesimo studio<br />

legale.<br />

I nuovi trustees dovranno agire congiuntamente per raggiungere lo scopo del Trust<br />

nell’interesse delle benefi ciarie con particolare riferimento alla posizione delle minori<br />

così esercitando tutt i i poteri desumibili dal negozio costitutivo (e su. censivo att o) nonché<br />

dai principi normativi e di common law che disciplinano materia.<br />

Appare superfl uo prescrivere alle parti in causa, non solo nella loro qualità di trustees<br />

rimossi ma sopratt utt o di geni tori esercenti la potestà sulle benefi ciarie minori, di collaborare<br />

con i nuovi ammi nistratori in modo da consentire loro una profi cua e celere<br />

amministrazione fi ducia ria.<br />

I trustees nominati in sostituzione, pur non essendo professionali (lay) hanno giusta previsione<br />

di questo Giudice diritt o ad un compenso per l’att ività che andran no a svolgere,<br />

in base alle tariff e forensi previste per l’att ività stragiudiziale, oltre al rimborso delle spese<br />

debitamente docu mentate (properly e quindi non originate da comportamenti dolosi<br />

o colposi); rim borso che potrà essere prelevato dirett a mente dal capitale del Trust il cui<br />

patri monio comprende non solo l’immobile di Londra ma anche gli investimenti e la<br />

liquidità che di volta in volta ne formano parte. Al riguardo si osserva che con la relazione<br />

dell’ausiliario è stato indicato un saldo al dicembre 2001 del conto cor rente presso la<br />

Barclays Bank intestato al Trust pari a E 71118,72.<br />

La regola tradizionale dell’onerosità per l’att ività svolta dal trustee solo in ipotesi specifi<br />

che (e il trustee rientra in particolari categorie - quali pubblic tru stee, Judical trustee e<br />

trust companies -, se il trust fund si trova in uno stato este ro in cui è previsto l’incarico<br />

oneroso, se ciò è previsto dall’att o costitutivo, se sono stati stipulati accordi in tal senso<br />

tra gli amministratori ed i benefi ciari ed, infi ne, se lo prevede l’autorità giudizia ria) non è<br />

stata superata dal Trustee Act del 2000 (entrato in vigore il 1.2.2001) le cui sections 28-33<br />

hanno modifi cato solo il regime relativo ai professional trustee, cui compete sempre un<br />

compenso salva contraria disposizione del negozio costi tutivo.<br />

L’esito della causa esonera questo Giudice dal valutare la richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata<br />

dalla convenuta e la reci proca soccombenza consente di dichiara re integralmente<br />

compensate fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle liqui date nel corso del giudizio<br />

per l’elaborato dell’ausiliario ai sensi dell’art. 52 disp. att . C.P.C.<br />

147


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Tali conclusioni ex art. 92 c.p.c. appaiono tanto più vere se si considera la peculiarità della<br />

materia oggett o di contro versia, che nel nostro ordinamento non risulta ancora avere<br />

avuto un’adeguata ela borazione giurisprudenziale, e la circostan za che relativamente al<br />

reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. il Tribunale aveva già prov veduto alla liquidazione<br />

delle relative spese di lite.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale di Milano defi nitivamen te pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e<br />

deduzione disatt esa così prov vede;<br />

a) rimuove [l’att ore] e [la convenuta] dall’incarico di trustees del... Trust e nomina in loro<br />

sostituzione l’Avv. Luca Corabi e l’Avv. Giovanna Ghielmett i con studio in Milano via<br />

San Senatore - 611;<br />

b) dichiara cessata la materia del con tendere relativamente all’ulteriore domanda formulata<br />

di parte att rice con l’att o introdutt ivo;<br />

c) rigett a le ulteriori domande formu late dalle parti;<br />

d) manda alla cancelleria di comuni care copia della presente sentenza ai nuovi trustees<br />

nominati Avv. Luca Corabi e Avv. Giovanna Ghielmett i con studio in Milano via San<br />

Senatore 611;<br />

e) dichiara le spese di lite integral mente compensate fra le parti;<br />

f) pone defi nitivamente a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese liqui date<br />

all’ausiliario nel corso del giudizio.<br />

148


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

B) APPLICAZIONE DEL TRUST A TUTELA DELLA PERSONA<br />

INCAPACE E DEL MINORE<br />

TRIBUNALE GENOVA, GIUDICE TUTELARE,<br />

DECRETO 14.3.06<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Concessione all’amministratore di sostegno dell’autorizzazione<br />

all’istituzione di un trust in favore di disabile”, Luglio 2006, p. 415 e ss.; La<br />

nuova giurisprudenza civile commentata, 2006, 12; Giurisprudenza di merito, 2006, 12,<br />

2644<br />

IL GIUDICE TUTELARE<br />

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede ha pronunciato il seguente<br />

provvedimento;<br />

vista l’istanza di nomina di amministratore di sostegno a favore di FM., nato a... l’...,<br />

residente in..., Via... n..., proposta dalla moglie, signora P.R.;<br />

sentiti, all’udienza del 7.3.2006, la ricorrente, lo stesso benefi ciario, nonché il fi glio, signor<br />

FE., aff ett o da “sindrome dissociativa di innesto in soggett o cerebropatico”, ed invalido<br />

civile al 100%;<br />

dato att o che la ricorrente ha confermato la sua disponibilità ad essere nominata amministratore<br />

di sostegno del marito, soluzione condivisa anche dal fi glio E., mentre il<br />

benefi ciario della procedura, pur nei limiti connessi alla sua patologia, si è espresso favorevolmente<br />

nei riguardi della moglie;<br />

vista la documentazione medica in att i da cui risulta che il signor FM. è aff ett o da “malatt<br />

ia di Alzheimer”, e che egli non risulta in grado di compiere gli att i quotidiani della<br />

vita;<br />

ritenuto che, stante la situazione sopra precisata ricorrono in pieno i presupposti per<br />

l’applicazione del nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno;<br />

ritenuto, del resto, che l’istituto dell’interdizione è divenuto ormai residuale, att eso che<br />

il nuovo art. 414 c.c. dispone che possono essere interdett e le persone che versano “in<br />

condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri<br />

interessi”, ma solo quando ciò “è necessario per assicurare loro adeguata protezione”;<br />

ritenuto che, trovandosi il signor EM., convenientemente accudito dalla moglie presso la<br />

sua abitazione, non sussistono quelle esigenze di protezione che, in astratt o, potrebbero<br />

rendere legitt imo il ricorso all’istituto dell’interdizione;<br />

ritenuto, ancora, che la legge n. 6/2004 si caratt erizza proprio per avere aff rontato “il<br />

tema dell’agire giuridico” introducendo opportunamente una “concezione relazionale<br />

della prossimità con (...) soggett i vicini”, in modo da favorire la creazione di una migliore<br />

relazione con il mondo esterno, con la precisazione che la ricorrente nella sua veste di<br />

amministratore, stante il suo strett o rapporto di parentela con il benefi ciario, agirà certamente<br />

nel pieno rispett o dei suoi bisogni, e delle sue aspirazioni, rivolgendosi al giudice<br />

tutelare ove ciò sia necessario ai sensi della vigente normativa;<br />

ritenuto che le facoltà dell’amministratore di sostegno saranno meglio specifi cate nel<br />

prosieguo del provvedimento, con la precisazione che la signora P.R., nella sua qualità,<br />

deve intendersi fi n d’ora autorizzata a istituire il trust denominato “E.” (allegato al ricorso),<br />

dotando il trust anche del bene immobile indicato in ricorso (appartamento sito in...,<br />

149


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Via... n...) per la quota di proprietà del coniuge benefi ciario della presente procedura;<br />

ritenuto, d’altra parte, che il contenuto del trust è opportunamente volto a tutelare non<br />

solo il benefi ciario (garantendogli il miglior regime di vita possibile unitamente alle cure<br />

e all’assistenza necessarie), ma anche il fi glio unico E., le cui problematiche sono state<br />

sopra illustrate (obiett ivo che certamente rispondeva alle aspett ative del signor FM.,<br />

quando le sue migliori condizioni di salute gli consentivano una più lucida visione delle<br />

sue esigenze e di quelle del fi glio);<br />

ritenuto, in argomento, che ormai da tempo la migliore dott rina e la giurisprudenza<br />

assolutamente prevalente hanno riconosciuto la compatibilità tra il trust e il nostro<br />

ordinamento giuridico (corre l’obbligo di ricordare che la Convenzione dell’Aja del<br />

1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile al trust, è entrata in vigore in Italia il 1°<br />

gennaio 1992), e che, proprio grazie all’avvenuto riconoscimento del c.d. trust interno,<br />

questo istituto ha trovato interessanti applicazioni proprio nella materia della tutela<br />

dei soggett i deboli;<br />

ritenuto, da ultimo, che lo stesso legislatore, con l’art. 39 novies della recentissima legge<br />

23 febbraio 2006, n. 51 (che converte il D.L. 30 dicembre 2005, n. 303) ha introdott o<br />

nel codice civile l’art. 2645 ter, in tema di trascrizione di att i di destinazione per la realizzazione<br />

di interessi meritevoli di tutela riguardanti anche “persone con disabilità”,<br />

che fa espresso riferimento al conferimento, mediante att i in forma pubblica, di beni<br />

(immobili o mobili iscritt i in pubblici registri) destinati “per la durata della vita della<br />

persona fi sica benefi ciarla alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela”, riferibili<br />

appunto a soggett i disabili;<br />

ritenuto che tale innovazione normativa confi gura un istituto frutt o dell’autonomia privata,<br />

conformemente alla previsione di cui all’articolo 1322, secondo comma, c.c., la cui<br />

riferibilità al trust (pur non nominato) è di tutt a evidenza con la conseguenza di legitt imare<br />

anche per via legislativa il citato pensiero di dott rina e giurisprudenza prevalenti<br />

riguardo la compatibilità del trust con il nostro ordinamento se dirett o a perseguire interessi<br />

meritevoli di tutela.<br />

P.Q.M.<br />

Visti gli artt . 404 e segg. C.p.C.;<br />

nomina la signora P.R., nata a...,1’..., res. in..., Via... n.., amministratore di sostegno, a<br />

tempo indeterminato, di EM., nato a... 1’..., residente in...,Via... n.<br />

determina come segue l’oggett o dell’incarico: 1) assistenza personale anche per il tramite<br />

di terze persone; 2) riscossione, accredito e gestione (per quanto riguarda l’ordinaria<br />

amministrazione) della pensione e dell’indennità di accompagnamento di spett anza del<br />

benefi ciario, con facoltà di compiere in nome e per conto dello stesso tutt e le pratiche,<br />

amministrative e non, volte a migliorare la sua situazione previdenziale e dunque patrimoniale;<br />

3) sott oscrizione di qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto<br />

del benefi ciario ove questi non sia in grado di sott oscriverlo; 4) stipula, in nome e per<br />

conto del benefi ciario, di qualunque negozio e/o contratt o che comporti l’assunzione di<br />

obbligazioni a carico del predett o, ivi compreso l’istituzione del trust denominato “E.”<br />

allegato al presente ricorso, e di tutt i gli att i da esso discendenti, parte dei quali richiamati<br />

nella parte motiva del presente decreto; 5) gestione dei risparmi del benefi ciario tenuto<br />

conto delle sue esigenze e di quelle relative al bene immobile di cui egli è comproprietario;<br />

6) apertura e/o chiusura di qualunque conto corrente, con delega all’amministratore<br />

di sostegno che potrà operarvi liberamente, movimentando altresì eventuali risparmi e/o<br />

titoli, nell’ambito di una gestione ordinaria, sott o la sua responsabilità e con obbligo di<br />

rendiconto;<br />

att i che l’amministratore può compiere in nome e per conto della benefi ciaria: tutt i quelli<br />

necessari per far fronte all’oggett o dell’incarico come sopra precisato, con la precisazione<br />

150


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

che per gli att i di straordinaria amministrazione l’amministratore di sostegno dovrà essere<br />

autorizzato dal giudice tutelare;<br />

limiti delle spese sostenibili con le risorse del benefi ciario: importo della pensione e<br />

dell’eventuale indennità di accompagnamento, nonché di eventuali risparmi;<br />

att i che il benefi ciario dell’amministrazione di sostegno può compiere da solo: att i della<br />

vita quotidiana nei limiti delle sue att uali condizioni fi siche;<br />

rendiconto annuale: a far data dal marzo 20<strong>07</strong>.<br />

Dispone<br />

la trasmissione del presente provvedimento all’Uffi ciale di Stato civile, e la sua annotazione<br />

a cura della Cancelleria nel Registro delle Amministrazioni di sostegno.<br />

Fissa<br />

per il giuramento dell’amministratore di sostegno nominato il giorno... alle ore 9.20, davanti<br />

a sé.<br />

Effi cacia immediata.<br />

TRIBUNALE MODENA, GIUDICE TUTELARE,<br />

DECRETO 11.8.05<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Nomina dell’amministratore di sostegno e autorizzazione<br />

all’istituzione di un trust”, Ott obre 2006, pag. 581 e ss.<br />

(omissis)<br />

Premesso<br />

(a) Con ricorso depositato in data 15/6/05, Mario, Dorina, Alcide, Leonar do, Gianna, Ebe,<br />

Rolando, Liliano..., Franca..., e Bruna... hanno chiesto la nomina di amministratore di sostegno<br />

a Colombo— precisando di esaurirne il no vero dei parenti entro il quarto grado,<br />

al tri non essendovene in vita.<br />

(b) A supporto della richiesta sono state addott e, e documentate, infermità psichiche consistenti<br />

in una oligofrenia medio grave tale da rendere la persona non autonoma e proprio<br />

per questo stabil mente residente, da anni, presso la “Co munità...” di via...<br />

(c) Secondo parte istante queste disa bilità determinerebbero, per il Signor Co lombo...<br />

l’impossibilità totale e stabile di provvedere ai propri interessi con conse guente necessità<br />

di sostegno per sostituir lo nel compimento dei seguenti att i: (1) riscossione delle<br />

due pensioni mensili e dell’indennità di accompagnamento, per complessivi euro...<br />

circa, (2) utilizzo di queste rendite per le esigenze ordinarie della persona e l’ordinaria<br />

amministrazio ne dei suoi beni, (Colombo... che non possiede immobili, è titolare di un<br />

conto corrente presso la Cassa di Risparmio di... su cui vengono versate le rendite mensili,<br />

è intestatario, presso lo stesso Istituto, di un deposito titoli - att ualmente coin testato<br />

a Mario... e ad Alcide... - con provvista att uale di circa euro..., è coin testatario, ancora e<br />

sempre con Mario... ed Alcide... di un secondo conto corrente presso Unicredit di..., Filiale<br />

di... su cui vengono versati i frutt i dei titoli), (3) presentazioni di istanze per richieste<br />

di as sistenza, (4) presentazione delle dichiara zione dei redditi e sott oscrizioni di att i di<br />

natura fi scale.<br />

(d) In sede di ricorso “i nominandi Amministratori” propostisi nelle persone di Mario...<br />

e Franca..., hanno chiesto poi l’autorizzazione a costituire un “trust”, in favore del benefi<br />

ciario e secondo lo schema negoziale prodott o avente ad og gett o i valori mobiliari tutt i<br />

pervenutigli dalla intervenuta sua nomina di erede universale della madre Maria...<br />

151


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Osservato e deliberato<br />

(a) In sede di esame del benefi ciario, eff ett uato da questo Giudice in data 4/8/05, è emerso<br />

che lo stesso, solo mode ratamente orientato nel tempo e nello spazio, si trova, a causa<br />

delle sovraricorda te, e constatate, patologie di aff ezione, in uno stato di concreta ed eff ettiva<br />

impossi bilità di compiere in modo autonomo gli att i di cui in premessa.<br />

(b) Vanno perciò ravvisati, nella fatt ispecie, allo stato e con riserva di ogni di versa e futura<br />

regolamentazione rapporta ta alle eventuali variazioni della situazio ne di disabilità<br />

oggi appurata, i presuppo sti di legge che, pur nell’att enta ablazione minima della capacità<br />

d’agire dell’interes sato, giustifi cano che gli si nomini un am ministratore di sostegno<br />

con potere di compiere in Suo nome e per conto gli att i di cui alla parte dispositiva.<br />

(c) In vista delle fi nalità che lo quali fi cano, l’incarico va att ribuito, rebus sic stantibus, a<br />

tempo indeterminato. Considerato e ritenuto<br />

(a) Sempre in data 4/8/05 sono stati sentiti i ricorrenti Mario... e la di lui mo glie Franca...<br />

nonché Alcide... che han no ribadito le proposte istanze; quest’ulti mo ha confermato l’assenso,<br />

già espresso in att o introdutt ivo al pari di quello degli altri parenti fi rmatari a che<br />

la nomina dell’amministratore sia fatt a nelle persone di Mario... e Franca... dichiaratisi,<br />

per parte loro e come già dett o, disponibili.<br />

(b) Il benefi ciario ha espresso adesio ne convinta e apparentemente cosciente alla att ivazione<br />

dell’istituto nonché sulla designazione delle persone degli ammini stratori.<br />

(c) Non sono emerse esigenze di cura e protezione della persona tali da legitt i mare il<br />

ricorso ai residuali, ed ormai ecce zionali, istituti dell’interdizione o dell’i nabilitazione<br />

dopo l’avvenuta introduzio ne nell’ordinamento di quello generale costituito dall’amministrazione<br />

di soste gno.<br />

(d) Mentre non si è evidenziata, per un verso, controindicazione alcuna alla designazione<br />

di Mario... e Franca... qua li amministratori di sostegno, la designa zione viene valutata,<br />

per l’altro e da parte di questo Giudice, come la più idonea, nello specifi co contesto<br />

fatt uale, per sop perire alle esigenze di vita ed economiche del benefi ciario e per porre<br />

in essere ogni iniziativa utile per la cura della sua perso na; la duplice nomina comporta<br />

poteri di sgiunti per ogni att o di ordinaria ammini strazione e poteri obbligatoriamente<br />

con giunti per tutt i quelli di straordinaria am ministrazione.<br />

Per l’eff ett o, notiziato il Pubblico Mi nistero, peraltro non intervenuto all’u dienza.<br />

Nomina<br />

il Sig. Mario..., nato a... e la sig.ra Franca..., nata a... entrambi residenti in... amministratori<br />

di sostegno con poteri disgiunti quanto agli att i e/o negozi di or dinaria amministrazione<br />

ed obbligatoria<br />

mente congiunti quanto a quelli di straor dinaria amministrazione del Sig. Colombo...<br />

nato a... e dom., a... c/o Alloggio... con le seguenti prescrizioni:<br />

1) L’incarico è a tempo indeterminato. 2) Gli amministratori di sostegno avranno il potere<br />

di compiere, in nome e per conto del benefi ciario, le seguenti operazioni:<br />

- riscossione delle pensioni mensili, dell’indennità di accompagnamento e di ogni altro<br />

emolumento di spett anza del benefi ciario rilasciando quietanza;<br />

- utilizzo delle suddett e rendite nei limiti degli oneri mensili necessari per le esigenze<br />

ordinarie della persona assistita e l’ordinaria amministrazione dei suoi be ni;<br />

- pagamento di ogni spesa ordinaria, nonché delle rett e della Comunità...;<br />

- compimento di quanto si renderà necessario per le esigenze di protezione e per i bisogni<br />

e le richieste del benefi ciario;<br />

- presentazione di istanze ad Uffi ci ed Enti Pubblici per la richiesta di assistenza economica<br />

c/o sanitaria;<br />

- presentazione della dichiarazione dei redditi e sott oscrizione di altri att i di natura<br />

fi scale.<br />

3) Lett o lo schema negoziale prodott o in allegato al ricorso, il Giudice Tutelare (a) auto-<br />

152


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

rizza gli amministratori di soste gno, ad istituire, in forza delle facoltà loro concesse dalla<br />

convenzione de L’Aja 1 giugno 1985 ratifi cata con l. 16 ott obre 1989, n. 364 e secondo lo<br />

schema nego ziale stesso, un «trust” a benefi cio di Co lombo... avente ad oggett o i valori<br />

mo<br />

biliari tutt i pervenutigli a seguito dell’in tervenuta nomina di erede universale del la madre<br />

Maria...; (b) dispone che gli amministratori provvedano a devolvere in “trust” (allo<br />

scopo di accantonare quo te di risparmi per fronteggiare eventuali spese future straordinarie<br />

del benefi ciario) le somme residue degli emolumenti tutt i di quest’ultimo una volta<br />

pagati oneri ge stionali ordinari a carico del medesimo e rett e della comunità alloggio.<br />

4) Gli amministratori di sostegno do vranno riferire per iscritt o entro la fi ne di febbraio di<br />

ogni anno solare al Giudice Tutelare circa l’att ività svolta nel corso dell’annata precedente<br />

e le condizioni di vita personale e sociale del benefi ciario; nello stesso termine saranno<br />

tenuti al de posito di rendiconto.<br />

5) Gli amministratori di sostegno do vranno chiedere l’autorizzazione al Giudi ce Tutelare<br />

per gli att i indicati negli artt . 374, 375 e 376 del codice civile e sono soggett i all’obbligo di<br />

informare tempesti vamente il benefi ciario circa gli att i da compiere, nonché il Giudice<br />

Tutelare in caso di dissenso con esso.<br />

6) Il benefi ciario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di so stegno gli<br />

att i necessari a soddisfare le esi genze della vita quotidiana; a sua indi spensabile tutela<br />

ne viene disposta abla zione di capacità di compiere att i di straordinaria amministrazione<br />

senza auto rizzazione di questo Giudice Tutelare per il tramite degli amministratori di<br />

soste gno.<br />

Decreto esecutivo per legge.<br />

TRIBUNALE FIRENZE, GIUDICE TUTELARE,<br />

DECRETO 8.4.04<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Il Giudice tutelare autorizza l’istituzione di trust con<br />

beni di un minore disabile”, Ott obre 2004, p. 567 e ss.<br />

TRIBUNALE Dl FIRENZE<br />

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE<br />

RICORSO EX ART. 320 TERZO<br />

COMMA CC<br />

Il Dott ..., nato a... il... e la Dott .ssa..., nata a... il..., nella loro qualità di genitori esercenti<br />

la potestà sul minore Sig..., nato a... il... e residente a... (...), via... n..., rappresentati e difesi<br />

dall’Avv. Saverio Bartoli, elett ivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze,<br />

via Antonio Giacomini n. 30, come da procura a margine del presente att o, PREMESSO<br />

CHE<br />

1) Dal matrimonio dei ricorrenti coniugi... sono nati due fi gli:... in data... (e quindi ormai<br />

maggiorenne) ed... in data...<br />

2)..., a causa di lesioni irreversibili subite durante il parto, risulta aff ett o da una assai<br />

grave forma di tetraparesi spastica con distonia e disartria, che è per lui fonte di diffi -<br />

coltà di apprendimento e di relazione, tanto che è stato riconosciuto invalido civile al<br />

100% e gli è stata riconosciuta un’indennità di accompagnamento (cfr documentazione<br />

medica; all. 1).<br />

153


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

3) Poiché le lesioni irreversibili di cui al punto 2) sono state causate da condott a negligente<br />

del medico che operò al momento del parto e della strutt ura sanitaria di cui egli<br />

faceva parte,... ha a suo tempo ricevuto un’ingente somma a titolo di risarcimento del<br />

danno, la quale, con l’autorizzazione del Giudice Tutelare, è stata per gran parte investita<br />

in vario modo e per una piccola parte giace su un c/c.<br />

4) Più precisamente, le att uali disponibilità fi nanziarie di... ammontano ad curo<br />

486.400,68, dei quali curo 126.717,36 sono investiti in BTP, curo 194.471,76 in obbligazioni<br />

(dei quali curo 18.714,55 nelle tristemente note obbligazioni “...”), curo 25.806,04<br />

in fondi ed curo 41.948,36 costituiscono il saldo att ivo del suo c/c (cfr resoconto Cassa<br />

di Risparmio di... e relativo estratt o conto; all. 2).<br />

5) In considerazione della modestia degli att uali rendimenti dei titoli di stato, del rischio<br />

cui è att ualmente esposta una parte consistente del portafoglio di... e, più in generale,<br />

della non confortante situazione dei mercati fi nanziari, sarebbe intendimento dei<br />

genitori di... quello di assicurargli un futuro caratt erizzato dalla maggiore tranquillità<br />

e sicurezza economica rappresentate dall’investimento di buona parte delle sue disponibilità<br />

in immobili di pregio e di sicura redditt ività.<br />

6) A tale scopo, pertanto, in data 21/11/2003 il Dott ... padre di..., ha stipulato in proprio<br />

con la società... s.r.l. i due contratt i preliminari che seguono:<br />

a) Un contratt o preliminare (all. 3) di acquisto, per sé o personale o società da nominare,<br />

di un quartiere ad uso uffi cio posto in... al piano terreno rispett o a Corso... ed al<br />

piano seminterrato rispett o a..., con accesso dirett o dal civico n... della prima via e dal<br />

civico n..._ della seconda via (cfr altresì perizia giurata del Geom..., all. 4).<br />

Il prezzo patt uito dalle parti è pari ad curo 150.000 oltre Ivo, il Dott ... ha già versato la<br />

prevista caparra di curo 40.000 (cfr all. 3, clausola 6) e la stipula del rogito è prevista entro<br />

il 30/4/2004 (cfr all. 3, clausola 10).<br />

b) Un contratt o preliminare (all. 5) di acquisto, per sé o personale o società da nominare,<br />

di un quartiere ad uso abitazione posto in..., al piano terreno rialzato, con accesso dal...<br />

n... (cfr altresì perizia giurata del Geom..., all. 4).<br />

Il prezzo patt uito dalle parti è pari ad curo 605.000 oltre Ivo (cfr. all. 5, clausola 6), il<br />

Dott ... ha già versato la prevista caparra di euro 160.000 (cfr all 3, clausola 6) e la stipula<br />

del rogito è prevista entro il 30/4/2004 (cfr all. 3, clausola 10).<br />

7) Nel contratt o di cui al punto 6 lett era a), alla clausola 10, la società promitt ente la vendita<br />

ha preventivamente consentito che l’acquisto della piena proprietà dell’immobile ad<br />

uso uffi cio sia eventualmente eff ett uato dal minore Sig..., legalmente rappresentato dai<br />

genitori e munito dell’autorizzazione del giudice tutelare.<br />

8) Nel contratt o di cui al punto 6 lett era b), alla clausola 10, la società promitt ente la<br />

vendita ha preventivamente consentito che l’acquisto dell’usufrutt o di dett o immobile<br />

sia eventualmente eff ett uato dal trustee di un trust istituito (previo conferimento in esso<br />

della somma necessaria a dett o acquisto) dal minore Sig..., legalmente rappresentato dai<br />

genitori e munito dell’autorizzazione del giudice tutelare, avente quale unico benefi ciario<br />

di reddito, vita natural durante, lo stesso minore.<br />

9) Si evidenzia fi n d’ora quanto segue: a) I ricorrenti, allo scopo di ulteriormente avvantaggiare<br />

il fi glio, intendono partecipare assieme a lui, anch’essi in qualità di disponenti,<br />

all’istituzione del trust di cui al punto 8 lett era b), mediante conferimento nel medesimo<br />

della somma necessaria all’acquisto della nuda proprietà dell’immobile.<br />

b) Appare opportuno che trustee del trust di cui al punto 8 lett era b), sia la Sig.ra..., sorella<br />

del minore..., sia perché essa è legata al fratello da un profondo rapporto aff ett ivo, sia<br />

perché essa prenderà la residenza nell’immobile in oggett o (ciò che è invece impossibile<br />

per il minore..., sia per le sue condizioni di salute sia perché nel Comune di..., luogo di<br />

sua residenza, egli gode di tutt a una serie di consolidati servizi pubblici e relazioni umane),<br />

in tal modo consentendo il conseguimento delle agevolazioni prima casa in occasio-<br />

154


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

ne dell’acquisto dell’immobile che essa eff ett uerà come trustee.<br />

c) Per eff ett o dell’istituzione del trust in oggett o, insomma:<br />

cl - Il minore verserà alla sorella e trustee Sig.ra... la somma necessaria affi nché quest’ultima<br />

acquisti, appunto come trustee, l’usufrutt o dell’immobile de quo;<br />

c2 - 1 ricorrenti, genitori del minore, titolari dell’ulteriore somma necessaria all’acquisto<br />

della nuda proprietà dell’immobile de quo, la verseranno alla sorella e trustee Sig.ra...<br />

affi nché quest’ultima acquisti, appunto come trustee, la nuda proprietà dell’immobile<br />

de quo;<br />

c3 - 11 trust in oggett o, come si è dett o, avrà quale unico benefi ciario di reddito, vita natural<br />

durante, il minore;<br />

c4 - La Sig.ra... risulterà quindi intestataria - come trustee del trust - tanto della nuda proprietà<br />

quanto dell’usufrutt o di tale bene, nel quale sarà residente: il prezzo della piena<br />

proprietà di quest’ultimo, pertanto, sarà complessivamente di curo 605.000 oltre Iva al<br />

4% invece che al 10% (stante, come dett o, la spett anza dell’agevolazione prima casa), cioè<br />

pari ad curo 629.200.<br />

10) Si evidenzia altresì fi n d’ora che l’acquisto dell’usufrutt o da parte del trust istituendo<br />

(come da successivo punto 12, lett ere c) e seguenti) avverrà per un prezzo, comprensivo<br />

di Iva al 4%, corrispondente al valore di dett o diritt o risultante dalla perizia giurata in<br />

att i (all. 4), cioè per curo 483.393,75 (corrispondenti ad curo 464.801,68 oltre Iva al 4% per<br />

curo 18.592,<strong>07</strong>), ma comporterà per il trust (e dunque per il minore) un esborso di soli<br />

curo 323.393,75, dovendosi da tale prezzo detrarre la caparra di curo 160.000 già versata<br />

dal Dott ... come da precedente punto 6 lett era b).<br />

11) Con la stipula dei due contratt i preliminari di cui ai punti 6, 7 e 8, pertanto, il Dott ...<br />

ha posto le premesse affi nché il fi glio minore... realizzi quel profi tt evole investimento<br />

immobiliare di cui si è dett o al punto 5.<br />

12) Più precisamente, vi è a questo punto l’opportunità di compiere, nell’interesse del<br />

minore, l’operazione che segue:<br />

a) Disinvestimento delle disponibilità del minore nella misura di curo 140.000. b) Impiego<br />

della somma di cui sub a) per l’acquisto della piena proprietà dell’immobile ad uso<br />

uffi cio di cui al punto 6 lett era a).<br />

Tale è, infatt i, il residuo prezzo da corrispondere, al nett o della caparra di curo 40.000<br />

già versata dal Dott ..., in relazione a dett o immobile (il prezzo patt uito è infatt i di curo<br />

150.000 oltre Iva - che per l’immobile ad uso uffi cio è del 20% - cioè curo 180.000; cfr ali.<br />

3, clausola 6).<br />

c) Ulteriore disinvestimento delle disponibilità del minore nella misura di curo 323.393,75<br />

(tale è la residua somma necessaria, come si è dett o al punto 10, per l’acquisto dell’usufrutt<br />

o dell’immobile ad uso abitazione di cui al punto 6 lett era b).<br />

d) Istituzione, da parte del minore e dei suoi genitori ricorrenti, di un trust di contenuto<br />

conforme a quello della bozza in att i (all. 6), cioè nel quale (come si è anticipato al punto<br />

9):<br />

dl - l’uffi cio di trustee è ricoperto (gratuitamente) dalla Sig.ra...;<br />

d2 - il minore conferisce la somma di cui si è appena dett o sub c) - cioè curo 323.393,75<br />

- somma che il trustee dovrà impiegare nell’acquisto, dalla società... s.r.l. dell’usufrutt o<br />

dell’immobile ad uso abitazione cui al punto 6 lett era b);<br />

d3 - i genitori del minore ricorrenti conferiscono nel trust la residua somma necessaria<br />

al pagamento del prezzo per l’acquisto, dalla società... s.r.l., del medesimo immobile ad<br />

uso abitazione cui al punto 6 lett era b) (considerato che il prezzo dell’immobile, come si<br />

è visto al punto 9 lett era c, è pari ad curo 629.200, e che da tale prezzo deve detrarsi sia<br />

quanto il Dott ... ha già versato a titolo di caparra, cioè curo 160.000 come si è visto al punto<br />

6 lett era b, sia quanto il minore conferisce nel trust, cioè curo 323.393,75, ne discende<br />

che i genitori del minore ricorrenti conferiranno nel trust l’importo di curo 145.806,25);<br />

155


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

d4 - l’uffi cio di Guardiano è ricoperto (gratuitamente) dai genitori del minore; d5 - il trust<br />

termina (cfr sua clausola 8) alla morte del minore;<br />

d6 - il minore è benefi ciario del reddito vita natural durante e titolare dell’ulteriore diritto<br />

patrimoniale indicato nella clausola 42 del trust.<br />

13) Un acquisto dell’immobile ad uso uffi cio di cui al punto 12 lett ere a) e h), comportante<br />

per il minore un esborso di curo 140.000, risulta manifestamente utile per il minore, sia<br />

perché l’immobile de quo ha un valore di mercato pari al ben maggiore importo di curo<br />

281.100 (cfr perizia giurata; ali. 4 alla pag. 8), sia perché dett o immobile, ubicato in un<br />

quartiere prestigioso del centro della citt à, potrà agevolmente ed in modo profi tt evole<br />

essere locato a terzi.<br />

14) L’istituzione del trust di cui ai punti 8 lett era b), 9 e 12 lett ere c) e d), comportante<br />

un conferimento nel medesimo, da parte del minore disponente, di curo 323.393,75 a<br />

fronte dell’acquisto, da parte di costui, della qualifi ca di benefi ciario vita natural durante<br />

dei redditi prodott i dall’immobile ad uso abitazione di cui al punto 6 lett era b) (nonché<br />

dell’ulteriore diritt o patrimoniale indicato nella clausola 42 del trust), risulta manifestamente<br />

utile per il minore in quanto:<br />

a) Come risulta dalla perizia giurata in att i (ali. 4 pag. 8), il valore dell’usufrutt o vitalizio<br />

dell’immobile ad uso abitazione in oggett o è pari ad curo 483.393,75, cioè ad un importo<br />

ben maggiore di quello (pari - ripetersi - ad curo 323.393,75) conferito nel trust dal<br />

minore.<br />

Il Dott ..., padre del minore, ha infatt i già versato (come si è dett o al punto 6) una caparra<br />

di curo 160.000.<br />

b) Per le ragioni già esposte al punto 9, l’acquisto potrà godere dell’agevolazione prima<br />

casa.<br />

c) Per eff ett o dell’istituzione del trust, come risulta dagli artt . 2 e 11 della Convenzione<br />

de I2Aja sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratifi cata dallo stato<br />

italiano con legge 364/1989 ed entrata in vigore in data 1/1/1992, il bene conferito in<br />

trust (cioè l’immobile ad uso abitazione di cui al punto 6 lett era b) costituirà oggett o di<br />

un patrimonio separato e come tale, in particolare, esso sarà inaggredibile non solo dai<br />

creditori del trustee, ma anche da quelli del benefi ciario minore... (che però godrà delle<br />

utilità economiche di dett o bene) per tutt a la durata della vita di quest’ultimo.<br />

15) Per incides, all’esito delle operazioni di disinvestimento di cui al punto 12 il minore<br />

non solo avrà realizzato profi tt evoli investimenti immobiliari, ma resterà titolare altresì<br />

di talune disponibilità fi nanziarie.<br />

Dalle originarie disponibilità di curo 486.400,68 (all. 2), risulteranno infatt i impiegati curo<br />

140.000 per l’acquisto dell’immobile ad uso uffi cio ed curo 323.393,75 per l’istituzione del<br />

trust concernente l’immobile ad uso abitazione, per così complessivi curo 463.393,75, così<br />

residuando complessivi curo 23.006,93 (cui si devono aggiungere gli importi delle cedole<br />

maturati medio tempore).<br />

A tale ultimo riguardo, i ricorrenti evidenziano che 1’emitt endo provvedimento autorizzativo<br />

dovrà tener conto:<br />

- dell’impossibilità (per le ragioni che sono ormai di pubblico dominio) di un disinvestimento<br />

dello obbligazioni “...” (il cui controvalore att uale ammonta ad curo 18.714,55);<br />

- dell’opportunità che il dossier titoli relativo alle obbligazioni “...” dei minore venga<br />

trasferito dalla Cassa di Risparmio di... (dove trovasi att ualmente) alla Banca... (agenzia<br />

di piazza...), istituto presso il quale il Dott ..., padre del minore, già ha aperto un dossier<br />

titoli personale contenente proprie obbligazioni “...” (il passaggio del dossier dalla CR...<br />

alla Banca..., pertanto, consentirebbe di risparmiare sulle spese di tenuta dei titoli “...”<br />

del minore, accorpandoli in un unico dossier con quelli del padre);<br />

- del fatt o che l’operazione descritt a nel presente ricorso comporta per il minore non solo<br />

gli esborsi necessari al pagamento del prezzo dell’immobile uso uffi cio (curo 140.000) ed<br />

156


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

al conferimento in trust (curo 323.393,75), ma anche quelli relativi alle varie spese connesse<br />

(ad esempio, quelle notarili).<br />

In tale ott ica, pertanto, i ricorrenti chiedono che 1’emitt endo provvedimento autorizzi il<br />

disinvestimento dei titoli (con esclusione delle obbligazioni “...”, da trasferirsi presso la<br />

su indicata agenzia di Banca...) ed il prelievo di importi dal<br />

fi no a concorrenza almeno dell’importo di curo 470.000<br />

16) Per incides, la partecipazione di minori ad att i istitutivi di trust è già stata ritenuta<br />

ammissibile ed autorizzata in giurisprudenza (cfr Trib. Perugia - Uffi cio del Giudice Tutelare<br />

16/4/2002; ali. 7). 17) Si segnala altresì l’urgenza nel provvedere, considerato che i<br />

termini per la stipula dei contratt i defi nitivi di vendita scadono il 30/4/2004 e che l’operazione<br />

autorizzanda è di una certa complessità.<br />

Da tale urgenza discende altresì l’opportunità di munire il provvedimento dell’immediata<br />

effi cacia.<br />

Tanto premesso, gli esponenti<br />

RICORRONO<br />

All’Ill.mo Sig. Giudice Tutelare ex art. 320 terzo comma cc, affi nché lo stesso si compiaccia,<br />

con provvedimento immediatamente esecutivo vista l’urgenza, di autorizzare i<br />

ricorrenti, in nome e per conto del minore:<br />

1) al disinvesimento dei seguenti importi:<br />

A) di curo 140.000 per l’acquisto dell’immobile ad uso uffi cio di cui al preliminare ali. 3<br />

al presente ricorso;<br />

B) di curo 323.393,75 per l’istituzione del trust concernente l’immobile ad uso abitazione<br />

di cui al preliminare ali. 5 al presente ricorso, in conformità alla bozza di att o istitutivo<br />

di cui all’allegato 7 al presente ricorso, a condizione che, contestualmente all’istituzione<br />

di dett o trust, i genitori del minore a propria volta conferiscano nel medesimo trust la<br />

somma residua necessaria al pagamento del prezzo di tale immobile (cioè una somma<br />

non inferiore ad curo 145.806,25);<br />

C) di una somma ulteriore rispett o a quelle sub A) e sub B), att a a coprire le spese connesse<br />

a dett e operazioni (somma che i ricorrenti indicano in almeno curo 7.000);<br />

2) ad accett are la qualità di benefi ciario del trust in oggett o ed i connessi diritt i.<br />

3) a trasferire il dossier titoli relativo alle obbligazioni “...” dalla Cassa di Risparmio di...<br />

alla Banca..., agenzia di piazza... onde consentire al minore, per le ragioni esposte, un<br />

risparmio sulle spese di tenuta di dett o dossier.<br />

Con indicazione, quanto ai provvedimenti sub 1), delle modalità di disinvestimento.<br />

Si allegano: 1) documentazione medica; 2) resoconto CR...; 3) preliminare di vendita<br />

21/11/2003 relativo all’immobile uso uffi cio; 4) perizia giurata di stima; 5) preliminare<br />

di vendita 21/11/2003 relativo all’immobile uso abitazione; 6) bozza dell’att o istitutivo<br />

del trust; 7) decisione del Trib. Perugia - Uffi cio del Giudice Tutelare 16/4/2002. Firenze,<br />

7/4/2004 Avv. Saverio Bartoli<br />

IL GIUDICE TUTELARE<br />

Visto, si autorizza. Effi cacia immediata.<br />

Firenze, 8 aprile 2004<br />

157


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

TRIBUNALE BOLOGNA, GIUDICE TUTELARE,<br />

DECRETO 3.12.03<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Istituzione di legato a favore di minorenne e trust”,<br />

Aprile 2004, p. 254 e ss.<br />

IL GIUDICE TUTELARE<br />

Lett o il ricorso depositato in data 29/10/03 da B. C. A. e C. I. esercenti la potestà sul minore<br />

B. V. nato a Bologna il...; esaminati i documenti allegati;<br />

ritenuto conveniente per il minore accett are il legato,<br />

visto l’art. 320 C.C.<br />

AUTORIZZA<br />

Gli istanti, nella predett a qualità, ad accett are in nome e per conto del minore suddett o<br />

il legato indicato nel ricorso, da intendersi qui integralmente trascritt o, come da disposizioni<br />

testamentarie del defunto B. F.<br />

Pone il tutt o sott o la personale esclusiva responsabilità dei ricorrenti; con esonero di ogni<br />

altro soggett o al riguardo.<br />

Quanto poi alla istanza dirett a alla costituzione di un trust a mezzo dell’esecutore testamentario<br />

nominato, osserva questo Giudice Tutelare che l’istituto di recente istituzione<br />

nel nostro ordinamento si confi gura come un benefi cio per il minore destinatario del<br />

legato. Deve evidenziarsi, infatt i, la c. d. segregazione dei beni (oggett o del legato) e la<br />

loro intestazione al trustee (nel caso di specie l’esecutore testamentario), elementi questi<br />

indispensabili perché si possa parlare dell’istituto in questione, rappresentano una ulteriore<br />

garanzia per il minore affi nché i beni oggett o del legato gli vengano consegnati al<br />

raggiungimento della maggiore età. L’assenza poi di qualsiasi obbligo per il benefi ciario<br />

del lascito comporta la superfl uità di una specifi ca valutazione in ordine al vantaggio che<br />

consegue al minore, ad opera di questo Giudice. - Il minore, infatt i, vedrà i propri beni<br />

protett i, se pure gestiti dal trustee, il quale dovrà gestirli nel suo interesse, né stante la<br />

caratt eristica dell’istituto, vi è timore che vi possa essere confusione tra il patrimonio del<br />

trustee e i beni conferiti nel trust.<br />

Si rende, invece, necessario che la costituzione del trust sia espressamente autorizzata da<br />

questo Giudice Tutelare poiché i beni (oggett o del legato) andranno trasferiti al trust con<br />

un att o dispositivo ad opera non già del minore, che non ne ha la capacità giuridica, ma<br />

di coloro che esercitano la potestà genitoriale.<br />

I1 patrimonio segregato andrà gestito dal trustee, tramite il trust cui devono esser trasferiti<br />

i beni dei genitori esercenti la potestà sul minore.<br />

Non vi è, infatt i, la copia del testamento in att i e non può, in assenza di una specifi ca disposizione,<br />

che non viene menzionata nel ricorso, ritenersi che il de cuius, con la nomina<br />

dell’esecutore testamentario intendesse che lo stesso si adoperasse per la costituzione del<br />

trust, ma solamente che eseguisse le sue volontà espresse.<br />

I beni, pertanto, andranno dall’e secutore testamentario consegnati ai genitori che vengono<br />

autorizzati a disporne costituendo un trust limitato nel tempo sino al conseguimento<br />

della maggiore età del minore B. V<br />

P.Q.M.<br />

Autorizza i signori C. l. e B. C. A. alla costituzione di un trust, di cui diverrà trustee il dr.<br />

Antonello Montanari, esecutore testamentario del defunto prof. F. B., al fi ne di garantire<br />

la conservazione dei beni oggett o del legato in favore del loro fi glio minore V. B. nato a<br />

Bologna il... sino al raggiungimento della maggiore età dello stesso.<br />

Dispone l’immediata effi cacia del presente decreto ex art. 741 C. P. C.<br />

158


TRIBUNALE PERUGIA, GIUDICE TUTELARE,<br />

DECRETO 16.4.02<br />

PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Adesione di una minorenne al trust delle sorelle”, Ott obre<br />

2002, p. 584 e ss<br />

La signora..., nata a... il... e residente in..., in qualità di genitore esercente la potestà sulla<br />

fi glia minore..., nata a..., e residente in...; rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco<br />

Depretis e presso lo stesso elett ivamente domiciliata in Perugia, Via Baldeschi n. 2 in<br />

forza di procura speciale a margine del presente att o;<br />

premesso:<br />

- che l’istante è coniuge legalmente separata di..., nato a Perugia il... e residente a...;<br />

- che i coniugi hanno convenuto la separazione consensuale, omologata dal Tribunale<br />

di Perugia con decreto in data..., stabilendo l’affi damento delle fi glie..., ... (queste due<br />

oggi maggiorenni) ed... alla madre (cfr. ricorso per separazione personale, verbale di<br />

comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, decreto di omologazione:<br />

doc. l);<br />

- che l’istante è Trustee del Trust... istituito con att o autenticato nelle sott oscrizioni dal<br />

Notaio Risso di Genova in data 27.11.2001 Rep.n.16.299, registrato a Genova, Agenzia<br />

delle Entrate Uffi cio di Genova 1, il 29.11.2001 al N.1766 (doc.2).<br />

Disponenti e benefi ciarie (sia delle rendite che della destinazione fi nale dei beni) sono...<br />

ed..., le quali nell’att o istitutivo hanno espresso l’auspicio che la sorella minore... si unisca<br />

a loro, quale disponente e benefi ciaria, con att o di adesione al Trust.<br />

Scopo del Trust è quello di costituire un patrimonio nel comune interesse, gestito in<br />

maniera unitaria, così da prevenire confl itt i familiari e al termine assicurare a ciascun<br />

benefi ciario una unità immobiliare in piena ed esclusiva proprietà;<br />

- che il Trust... è proprietario e intestatario di titoli per un valore di €... (cfr. estratt i<br />

CREDEM: doc.3-4); inoltre è proprietario e intestatario di n. 39.600 quote da L. 1.000<br />

ciascuna, pari complessivamente al 99% del capitale sociale della società..., avente sede<br />

nel Comune di..., proprietaria di un complesso immobiliare residenziale nel Comune<br />

di..., costituito da villa con terreno annesso, e di un appartamento con garage in... (cfr.<br />

certifi cato catastale: doc.6);<br />

- che è aspirazione della minore..., ormai sedicenne, aderire al Trust..., unendosi alle<br />

sorelle per la realizzazione dello scopo del Trust;<br />

- che per la realizzazione di dett o scopo è necessario dotare il Trust di un patrimonio e<br />

di mezzi adeguati, accrescendo quelli di cui è già titolare;<br />

- che le sorelle..., sono compro prietarie per quote uguali di una porzione di fabbricato<br />

con garage e fondo in..., distinta al Catasto Fabbricati al Foglio...<br />

Le medesime sono inoltre compro prietarie, sempre per quote uguali, di un appartamento<br />

di civile abitazione sito in..., distinto al NCEU al foglio...;<br />

- che è intendimento di... ed... ed aspirazione di... vendere gli immobili di... ed ott enere<br />

che siano inclusi nei beni in Trust il ricavato della vendita e la proprietà dell’appartamento<br />

di...;<br />

- che appare inoltre conveniente per la minore... vendere la propria quota di 1/3 della<br />

proprietà dell’appartamento di... al Trustee affi nché venga inclusa tra i beni in Trust;<br />

- che il Trustee condivide questo programma, in quanto necessario alla realizzazione<br />

dello scopo del Trust, che si estenderebbe alla minore... per eff ett o della sua adesione<br />

al Trust;<br />

- che l’istante, quale genitore esercente la potestà, ritiene all’evidenza utile l’adesione<br />

della fi glia minore... al Trust ed il trasferimento allo stesso della quota di prezzo della<br />

159


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

vendita degli immobili di... e della quota di comproprietà dell’appartamento di...<br />

Ed infatt i, per tale via la minore diverrebbe benefi ciaria, delle rendite, del godimento e<br />

della destinazione fi nale dei beni già in Trust ed inoltre dei beni che il Trust acquisterà,<br />

conseguendo una condizione patrimoniale nett amente superiore a quella att uale (costituita<br />

dalla quota di 1/3 dei due appartamenti di... e dalla quota di 1/3 dell’appartamento<br />

di...); per altro verso la mancata partecipazione al Trust penalizzerebbe fortemente la<br />

minore... rispett o alle sorelle, considerata l’entità del patrimo nio del Trust;<br />

- che per quanto concerne i beni che i1 Trust acquisterà l’istante ha in corso tratt ative,<br />

att ualmente in fase avanzata di defi nizione, per l’acquisto di un grande fabbricato in<br />

Perugia, che comprende più unità abitative delle quali una sarà destinata al godimento<br />

della minore mediante costituzione di usufrutt o a favore della stessa per tutt a 1a durata<br />

della sua vita.<br />

L’usufrutt o sarà costituito sul seguente immobile:<br />

porzione di fabbricato da cielo a terra in..., con corte adiacente, distinto al catasto<br />

fabbricati al foglio...; il cui giusto valore è stimato, quanto alla piena proprietà, in €<br />

413.165,22 (cfr. perizia giurata Geom. Cesarett i: doc.9/bis);<br />

- che il giusto valore degli immobili di... di cui la minore è comproprietaria per 1/3 risulta<br />

dalla perizia giurata redatt a dal Geom. Romolo Cesarett i di Petri gnano di Assisi in data<br />

14 marzo 2002 (doc.10).<br />

La perizia determina il valore degli immobili, con riferimento alla quota intera, in complessivi<br />

€ 88.400,00 all’att ualità;<br />

- che il giusto valore della quota di comproprietà pari ad 1/3 dell’appar tamento di... di<br />

cui è titolare la minore può essere stimato, con riferimento alla rendita catastale, in €<br />

25.000,00;<br />

- che il Trustee impiegherà la quota di prezzo che sarà ricavato dalla vendita degli immobili<br />

di Ponte San Giovanni e della quota di comproprietà dell’appar tamento di..., di<br />

spett anza della minore, per la realizzazione del programma edilizio sopra indicato e<br />

per l’acquisto del diritt o di usufrutt o in capo alla minore sull’immobile sopra indicato,<br />

mentre regolerà l’uso dell’appartamento di... tra le tre fi glie; il tutt o rendendo conto al<br />

Giudice Tutelare relativamente alla quota della fi glia minore... e fi no al raggiungimento<br />

della maggiore età da parte della stessa;<br />

- che per l’acquisto dell’usufrutt o esiste confl itt o di interessi per l’istante e si chiede che<br />

sia nominata quale curatore speciale...;<br />

- tanto premesso, l’istante<br />

RICORRE<br />

all’Ill.mo sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale di Perugia e<br />

chiede<br />

che voglia con decreto avente effi cacia immediata:<br />

a) autorizzare l’istante a stipulare, in nome e per conto della fi glia minore..., l’att o di adesione<br />

al Trust... nella qualità di disponente e benefi ciaria delle rendite, del godimento e<br />

della destinazione fi nale dei beni in Trust;<br />

b) autorizzare l’istante a stipulare, in nome e per conto della fi glia minore..., l’att o o gli att i<br />

di vendita degli immobili di..., per prezzi non inferiori al valore risultante dalla perizia<br />

giurata di stima, e l’att o di vendita della quota di 1/3 di comproprietà dell’appartamento<br />

di..., di cui è titolare la minore, per un prezzo non inferiore ad € 25.000,00, con facoltà di<br />

riscuotere e quietanzare la relativa quota di prezzo o dei prezzi spett ante alla minore e<br />

di trasferire al Trustee la suddett a quota di prezzo o dei prezzi di vendita affi nché venga<br />

inclusa tra i beni in Trust;<br />

c) autorizzare il nominando curatore speciale a stipulare, in nome e per conto della minore...,<br />

l’att o di acquisto del diritt o di usufrutt o per tutt a la durata della vita della minore<br />

stessa sul fabbricato sito in... meglio descritt o nelle premesse, e con impiego, per il pa-<br />

160


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

gamento del prezzo, dei mezzi del Trust, per il prezzo da determinarsi sulla base della<br />

perizia di stima;<br />

d) con obbligo per l’istante di rendere conto al Giudice Tutelare degli impieghi del rica-<br />

vato dalla vendita o dalle vendite, per la quota spett ante alla minore, e dell’uso dell’appartamento<br />

di..., fi no al raggiungimento della maggiore età da parte della minore.<br />

Con osservanza.<br />

Si allegano i documenti indicati nell’att o.<br />

Perugia, 10.04.2002<br />

M. C. C.<br />

IL GIUDICE TUTELARE,<br />

lett a l’istanza ed esaminata la documentazione acquisita ed esibita, rilevata l’utilità evidente<br />

dell’operazione prospett ata nel suo complesso, autorizza quanto sopra richiesto ai<br />

punti a) b) e c) con effi cacia immediata alle seguenti condizioni e precisazioni:<br />

1) in merito alla vendita di cui alla lett era b) il tutt o dovrà avvenire per un prezzo (relativamente<br />

alla quota parte della minore) non inferiore a quello di perizia;<br />

2) in merito all’acquisto dell’usufrutt o di cui alla lett era c) per un prezzo non superiore a<br />

quello di perizia, valore massimo sul quale dovrà essere calcolato il relativo coeffi ciente<br />

di usufrutt o;<br />

3) sempre in merito al punto c), rilevato il confl itt o di interessi indicato in ricorso, per il<br />

compimento degli att i richiesti e conseguenti si nomina curatore speciale della minore la<br />

signora... nata a... il... che viene espressamente autorizzata ad intervenire e sott oscrivere<br />

i relativi att i notarili;<br />

4) per tutt e le somme di denaro che dovessero residuare e che verranno pertanto immesse<br />

nel trust, pone obbligo alla sig.ra M. C. C. di rendicontare costantemente questo Giudice<br />

con la precisazione che qualora il trustee intendesse utilizzare dett e somme dovrà<br />

richiederne a questo Giudice espressa autorizzazione in tal senso.<br />

Il presente decreto è immediatamente effi cace con esonero dei Conservatori Immobiliari<br />

competenti da ogni re sponsabilità al riguardo.<br />

TRIBUNALE BOLOGNA,<br />

DECRETO 8.4.2000<br />

in Trust ed att ività fi duciarie, n. 3/2000.<br />

La disposizione con cui il testatore dichiara di lasciare in eredità al fi duciario, in proprietà<br />

assoluta, ogni suo avere, ma a benefi cio della fi glia, va interpretata non come una<br />

sostituzione fedecommissaria, ma come disposizione istitutiva di trust; la lesione delle<br />

aspett ative del legitt imario non determina la nullità del trust, ma la possibilità riapplicare<br />

le disposizioni di diritt o interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata<br />

ai legitt imari.<br />

161


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

C) RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DEL TRUST.<br />

TRIBUNALE TRIESTE, UFFICIO DEL GIUDICE TAVOLARE,<br />

DECRETO 19.9.20<strong>07</strong><br />

Riconoscimento di trust per soddisfare le esigenze att uali e future di una coppia non<br />

legata da vincolo matrimoniale, e dei fi gli, comuni e non.<br />

Il giudice tavolare, lett a la domanda proposta dagli Avvocati … per conto di …, quale<br />

trustee del …, visti gli att i ed esaminata la documentazione, osserva quanto segue.<br />

Doveroso appare il rinvio al proprio provvedimento dd. 23.9.2005, sub g.n. 10804/05,<br />

quanto alla indicazione delle linee generali di orientamento dell’Uffi cio in tema di compatibilità<br />

astratt a del trust con l’ordinamento civile, ed in particolare con quello tavolare.<br />

Muovendo quindi nel solco di quel provvedimento, e dando per risolti tutt a una serie<br />

di problemi che, a giudizio dello scrivente, sono stati ampiamente superati dal diritt o<br />

vivente, occorrerà:<br />

a. qualifi care la tipologia di trust concretamente adott ata, al fi ne di apprezzarne il programma<br />

negoziale secondo il combinato disposto degli artt . 11 e 13 della Convenzione de<br />

L’Aja del 1.7.1985, che consente al giudice di vagliare la compatibilità del trust e degli att i<br />

collegati (nonché della legge straniera prescelta dalle parti) con l’ordinamento giuridico<br />

italiano;<br />

b. eff ett uare il giudizio di meritevolezza, nei suoi ristrett i confi ni e nel rispett o dell’autonomia<br />

contratt uale, approcciando al negozio presumendone la legitt imità fi no a prova<br />

contraria, essendo lo stesso espressione di libertà di iniziativa economica;<br />

c. verifi care se l’att o istitutivo del trust o quelli ad esso geneticamente o funzionalmente<br />

collegati contengano patt uizioni che violino norme inderogabili specifi che o principi precett<br />

ivi dell’ordinamento italiano o di quello estero prescelto dalle parti.<br />

Oltre a queste linee di indagine occorrerà infi ne, a seguito dell’innovazione normativa<br />

di cui all’art. 2645 ter cod. civ., confrontarsi con la nuova – presunta - fi gura degli att i di<br />

destinazione, per verifi care se ed in che modo operi una relazione tra i due istituti.<br />

Ciò posto, si premett e come, nel dichiarato intento di superare alcune riconosciute omissioni,<br />

ed in quello verosimile di colmare le lacune presenti negli att i già predisposti e<br />

conservati presso l’uffi cio tavolare dopo il rigett o sub g.n. 3996/06, alla domanda tavolare<br />

è stata di fatt o assegnata una funzione di auspicata eterointegrazione dei negozi stessi,<br />

avendo i ricorrenti operato una descrizione delle fi nalità del programma negoziale<br />

prescelto; ciò ovviamente non è ammissibile, dovendo gli att i essere da sé soli idonei al<br />

raggiungimento degli scopi: non di meno il ricorso tavolare può fungere da utile riferimento<br />

ermeneutico.<br />

Si procede quindi nell’ordine elencato.<br />

Qualifi cazione della tipologia di trust concretamente adott ata.<br />

Fino a quando del trust non verrà data disciplina sott o il profi lo civilistico, ma si continuerà<br />

solo a presupporre la sua esistenza con norme di sett ore o ambito limitato (ad<br />

esempio, tributarie), il trust stesso rimarrà un negozio atipico. Le considerazioni sulla<br />

162


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

natura delle norme della convenzione de L’Aja del 1.7.1985, la tipizzazione eff ett uata<br />

da altri ordinamenti, nonché il rinvio a tali realtà da parte di quello italiano, lungi dal<br />

conferire tipicità al trust rappresentano, nondimeno, tappe del percorso logico giuridico<br />

che deve compiere l’interprete per dare sistemazione e copertura a vicende economiche<br />

che, nel rispett o del principio di completezza dell’ordinamento giuridico, devono trovare<br />

comunque regolamentazione.<br />

Per apprezzare allora il programma negoziale e vagliare la compatibilità del trust e degli<br />

att i collegati (nonché della legge straniera prescelta dalle parti) con l’ordinamento giuridico<br />

italiano, occorre guardare con att enzione all’assett o di interessi delle parti stipulanti:<br />

l’accesso alla causa è del resto tipico del giudizio tavolare, come altrove si è sostenuto e<br />

come è pacifi co in dott rina. Ovviamente, tratt andosi di fatt ispecie atipica, l’accezione di<br />

causa non può essere quella statica e tradizionale della cd. teoria oggett iva, formalmente<br />

accolta dal codice del 1942, svincolata dagli scopi delle parti, quella cioè di “funzione<br />

economico-sociale del negozio riconosciuta rilevante dall’ordinamento ai fi ni di giustifi -<br />

care la tutela dell’autonomia privata” (così nella relazione del guardasigilli al re).<br />

Essa può e deve essere oggi particolarmente apprezzata, ed al riguardo soccorrono le<br />

esemplari considerazioni della recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione<br />

(Sent. n. 10490 del 2006), che l’elemento negoziale ha defi nito quale “sintesi degli<br />

interessi reali che il contratt o stesso è dirett o a realizzare (al di là del modello, anche tipico,<br />

adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contratt uale, si badi,<br />

e non anche della volontà delle parti. Causa, dunque, ancora iscritt a nell’orbita della<br />

dimensione funzionale dell’att o, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifi<br />

co contratt o posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratt o, seguendo<br />

un iter evolutivo del concett o di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo<br />

dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contratt uali, si volga alfi ne a cogliere l’uso<br />

che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adott ando quella determinata,<br />

specifi ca (a suo modo unica) convenzione negoziale”.<br />

L’indagine sulla causa del trust rischierebbe però di essere compromessa in partenza, se<br />

si rimanesse inviluppati tra il tentativo inutile di individuare una causa tipica, e quello<br />

illegitt imo di sostituire con i motivi la funzione del negozio. In altri termini: non esiste<br />

la causa di trust dirett amente ed immediatamente rilevante per l’ordinamento giuridico<br />

italiano, e non esisterà fi n quando essa non sarà normativamente prevista, ma esistono<br />

solo l’eff ett o di segregazione e gli altri elementi che caratt erizzano usualmente o necessariamente<br />

il trust in altri ordinamenti.<br />

Tali elementi immancabili sono, secondo la miglior dott rina, il trasferimento del diritt o<br />

al trustee o la dichiarazione unilaterale di trust; la segregazione, appunto; l’affi damento;<br />

l’esistenza di benefi ciari o di uno scopo, con conseguente funzionalizzazione del diritt o<br />

trasferito al trustee; l’esistenza di un rapporto fi duciario in virtù del quale risolvere profi<br />

li di confl itt o di interesse.<br />

Partendo da qui, e rammentando che l’atipicità del negozio non impone sempre un affanno<br />

qualifi catorio, si conferma la precedente opinione di questo giudice secondo cui<br />

l’interprete potrà fermarsi alla mera individuazione, all’interno del negozio atipico, dei<br />

suoi parametri generali (id est: indagare la sua effi cacia obbligatoria o traslativa, la natura<br />

corrispett iva o unilaterale o gratuita, l’aleatorietà o commutatività, e così oltre), per<br />

poi verifi care il suo funzionamento in base alle regole normative di riferimento, anche se<br />

straniere, o adatt are al caso di specie le regole generali dell’ordinamento interno, ovvero<br />

quelle che, essendo comuni alle fi gure negoziali maggiormente similari a quella atipica,<br />

vengono a rappresentarne impronte caratt erizzanti. Non occorrerà quindi una perfett a<br />

sincronia strutt urale o eff ett uale con i negozi tipici, ma sarà suffi ciente la mera possibilità<br />

di condurre il negozio atipico a categorie – anche solo eff ett uali - apprezzate dall’ordina-<br />

163


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

mento. Si rammenterà, del resto, che la Suprema Corte di Cassazione abbia ammesso la<br />

confi gurabilità di negozi traslativi atipici, purché sorrett i da causa lecita, fondandola sul<br />

principio dell’autonomia contratt uale di cui all’art. 1322 comma 2 cod. civ. (Cass., sez. 3,<br />

sent. 9.10.1991 n. 10612).<br />

b. Il giudizio di meritevolezza.<br />

Il discorso sulla ricerca della causa viene a questo punto a fondersi con l’apprezzamento<br />

degli interessi perseguiti. È già stata espressa in altra sede la convinzione della dott rina<br />

assolutamente dominante sul tema della meritevolezza di interessi, e molto è stato<br />

scritt o su questo dimenticato, frainteso e spesso travisato concett o: ciò anche di recente,<br />

a commento dell’art. 2645 ter cod. civ.. È qui solo il caso di rammentare come l’art. 1322,<br />

co. 2, cod. civ., una volta scomparso il regime e l’ideologia che lo avevano fortemente<br />

voluto nel codice sostanziale, non costituisca più una pseudo-clausola generale, che «si<br />

presterebbe a meraviglia a mett ere i contraenti a discrezione del giudice, il quale potrebbe<br />

togliere valore ad ogni contratt o valido, col pretesto che il suo fi ne non è socialmente<br />

apprezzabile»: si rinvia al provvedimento già citato per le considerazioni di supporto.<br />

Invece il concett o al quale si rimane fedeli, e che viene ad integrare le considerazioni<br />

di cui al punto a. sulla causa, è quello di meritevolezza come giudizio di verifi ca del<br />

programma negoziale, volto ad analizzare se i suoi eff ett i siano rapportabili a quelli<br />

previsti a livello categoriale dall’ordinamento giuridico, oppure se si perseguano ulteriori<br />

obiett ivi non altrimenti raggiungibili con gli strumenti ordinari: in questo caso<br />

si avrà un negozio atipico, meritevole di tutela sempre che la sua causa non sia illecita;<br />

altrimenti si rimarrà all’interno del fenomeno del negozio misto, del collegamento negoziale,<br />

della frantumazione e ricomposizione negoziale, dove il giudizio di meritevolezza<br />

è già stato in astratt o compiuto dal legislatore.<br />

Poste queste due premesse, si muove all’analisi della fatt ispecie concreta, e quindi in<br />

primo luogo dell’att o istitutivo del trust.<br />

Non essendo possibile riportare i 44 articoli, e le sott ovoci, che compongono il complesso<br />

att o, si considerano qui di seguito quelli maggiormente caratt erizzanti, al fi ne della<br />

qualifi cazione dell’operazione negoziale: la sensazione è che si tratt i tutt avia di opera di<br />

diffi cile att uazione, in considerazione della scarsa linearità del programma negoziale.<br />

Questi quindi i principali punti:<br />

al punto 5 della premessa i disponenti esprimono la loro volontà di creare un patrimonio<br />

separato, in analogia con il fondo patrimoniale, per soddisfare le esigenze att uali<br />

e future di entrambi; il riferimento ai fi gli – comuni e non - della coppia, non legata<br />

da vincolo matrimoniale, viene alla luce solo al punto 4, in sede di individuazione dei<br />

benefi ciari del trust, in relazione sia al reddito che alla destinazione fi nale dei beni;<br />

- al punto 11, nella parte III dell’att o su “i benefi ciari” si prevede che le disposizioni in<br />

favore dei benefi ciari sono oggett o di “Protective Trust” secondo la legge regolatrice del<br />

Trust (Trustee Act, 1925, sect. 33), ed i relativi diritt i sono indisponibili e vengono meno<br />

sia in caso di disposizione, qualora il titolare sia dichiarato fallito o se su di esso si compiano<br />

att i conservativi o di esecuzione;<br />

al punto 19 si dispone che il trustee – sulla cui fi gura si tornerà – abbia tutt i i poteri in<br />

ordine ai beni in trust ad eccezione di quelli di disporre di beni immobili o partecipazioni<br />

societarie, di costituire garanzie reali, di stipulare contratt i che att ribuiscano il godimento<br />

di beni in trust (salvo che a favore dei benefi ciari);<br />

al punto 27.3. si prevederebbe che il trustee sia revocabile solo in forza d’att o congiunto<br />

164


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

tra il guardiano ed i disponenti: ma si tratt a di disposizione da leggere congiuntamente<br />

con il negozio collegato costitutivo della società semplice che funge da trustee:<br />

essa è di totale e paritaria partecipazione dei due disponenti, e vi è preposto un socio<br />

d’opera, revocabile in qualsiasi momento (art. 7.3. del contratt o costitutivo di società<br />

semplice, “il socio d’opera può essere escluso su richiesta anche di un solo socio di capitale”):<br />

escludere il socio d’opera determinerebbe che la società semplice rimarrebbe<br />

trustee, ma i disponenti ed i benefi ciari del trust sarebbero al tempo stesso i suoi unici<br />

soci e rappresentanti, e quindi coloro che formano anche formalmente la volontà del<br />

trustee;<br />

al punto 35.1. si statuisce che il reddito del trust, assolto ogni costo, è “a discrezione del<br />

trustee, sentito il guardiano, accumulato nel trust o distribuito ai benefi ciari o parte<br />

accumulato e parte distribuito: in caso di distribuzione spett a al trustee decidere discrezionalmente<br />

a vantaggio di quale benefi ciario”. In relazione di subordinazione logica sta<br />

la successiva previsione di cui all’art. 36.1. in base alla quale, “ove il trustee accerti” (ma<br />

rimane ovviamente libero discrezionalmente di farlo in base al disposto che precede)<br />

“che qualcuno fra i benefi ciari abbia necessità di somministrazione di mezzi fi nanziari<br />

per ragioni di studio, malatt ia o di sopravvenute diffi coltà nella vita ordinaria,<br />

egli è tenuto ad impiegare il reddito del trust, corrente o previamente accumulato, per<br />

devolvergli o impiegare dirett amente le somme di denaro necessarie”;<br />

ai punti 38.1. e 38.2. si disciplina il godimento di beni immobili da parte dei benefi ciari<br />

e il possibile riassett o di eventuali sperequazioni fra gli stessi benefi ciari in relazione a<br />

tale godimento;<br />

- ai punti 39. e seguenti si legge della disciplina per la destinazione fi nale dei beni in trust,<br />

nella quale, tutt avia, si dà per scontato che i beni debbano essere frazionati in quote, nel<br />

mentre alla cessazione della destinazione è ovvio e naturale che i beni tornino ai disponenti,<br />

a meno che non si sia verifi cato un fenomeno successorio;<br />

al punto 44.1. si stabilisce che qualora una o più clausole dell’att o siano invalide esse<br />

devono esse sostituite con altre valide, conformi alla legge applicabile e non in contrasto<br />

con il riconoscimento da parte della legge italiana, che ott engano gli eff ett i il più possibile<br />

simili a quelli delle clausole invalide, evitando di travolgere la validità dell’att o stesso;<br />

al punto 44.2., come extrema ratio, si rinviene che, qualora non fosse ritenuto legitt imo<br />

il trust, esso dovrà essere riconosciuto come società semplice di fatt o tra trustee e guardiano,<br />

ambedue soci d’opera (con le particolarità sopra viste), ed i beni in trust saranno<br />

beni della società.<br />

Da questo sommario esame possono essere tratt e le prime conseguenze.<br />

Malgrado l’espressa defi nizione operata dalle parti, quello in questione non è un Protective<br />

Trust, e la clausola sub 11 è illegitt ima, in quanto viola il principio di ordine<br />

pubblico, proprio del diritt o inglese regolatore dell’att o, che vieta che il benefi ciario<br />

sia la stessa persona del disponente: nell’att o si prevede che i disponenti siano i primi<br />

benefi ciari del reddito e, salvo in caso di morte, gli esclusivi benefi ciari dei beni. Ma<br />

in via logicamente prioritaria osta al riconoscimento di un Protective Trust la circostanza<br />

che sussiste piena ed incontrollabile discrezionalità del trustee nella distribuzione dei<br />

redditi derivanti dal trust, sia quanto all’an che al quomodo, come desumibile dalla lettura<br />

del punto 35.1. dell’att o istitutivo.<br />

In considerazione del fatt o che le parti disponenti hanno voluto istituire come trustee<br />

una società semplice, di cui loro stessi sono esclusivi e paritari soci di capitale ed<br />

un terzo soggett o è socio d’opera, e poiché lo schermo della società semplice sembra<br />

molto fragile, conviene quindi, in un’ott ica conservativa del negozio non estranea alla<br />

volontà dei disponenti, eliminare la clausola e verifi care cosa resta di questo trust.<br />

Visto nella nuova dimensione, e nella generica connotazione voluta dalle parti ed ul-<br />

165


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

teriormente illustrata nel ricorso tavolare, sembrerebbe potersi invocare la fi gura dei<br />

Family Trusts, ma anche - per lo meno quanto alla distribuzione del reddito - quella dei<br />

Discretionary Trusts, att esa la piena discrezionalità del trustee sul se ed a chi distribuire<br />

reddito; invece, quanto alla ripartizione fi nale, sembra che di discrezionalità non ve ne<br />

sia in concreto, att eso che l’unico bene al momento affi dato al trustee (oltre alla dotazione<br />

di € 100,00) è l’immobile di cui si dirà, e che esso andrà ai disponenti (o al disponente<br />

che l’ha conferito, non essendo chiara la clausola). Per altro verso, la previsione di cui al<br />

punto 38.2. sulla possibilità di concessione in godimento di beni immobili a vantaggio<br />

dei benefi ciari, sembra evocare quelle particolari categorie di trusts in cui si att ribuiscono<br />

diritt i diversi da rendite o beni capitali. Una considerazione che pure si potrebbe trarre in<br />

base ad un’analisi complessiva delle clausole dell’att o istitutivo, tenendo in debito conto<br />

la qualità di tutt i i soggett i coinvolti nella vicenda, è che in realtà si potrebbe essere al<br />

cospett o di un trust di protezione patrimoniale, connotato ad colorandum da fi nalità<br />

di protezione familiare: uno di quei trust, insomma, in cui il disponente crea una situazione<br />

in cui “having the cake and eating too”, ove sostanzialmente difett a qualsiasi<br />

affi damento del diritt o al trustee.<br />

Ferma però la convinzione che fi no a prova contraria il trust deve stimarsi lecito, e riservata<br />

ad altra ed eventuale indagine di diverso giudice la questione di una possibile<br />

simulazione o illegitt imità di causa, o quella di una violazione dei diritt i dei creditori a<br />

cagione di un att o di dotazione in frode agli stessi, non rimane che qualifi care l’operazione<br />

compiuta, nei limiti sopra esposti.<br />

Il fi ne dichiarato dai disponenti è quello di “soddisfare le esigenze att uali e future di<br />

entrambi”, con eventuale distribuzione dei redditi ai benefi ciari, con futura ripartizione<br />

dei beni alla cessazione del trust, e con obbligo del trustee di somministrare “mezzi fi -<br />

nanziari per ragioni di studio, malatt ia o di sopravvenute diffi coltà nella vita ordinaria”<br />

ai benefi ciari che ne abbiano necessità.<br />

Potrebbe quindi ritenersi legitt ima una qualifi cazione del negozio come Family Trust,<br />

ancorché manchi qualsiasi considerazione in ordine all’intento delle parti disponenti di<br />

mantenere una unitarietà dei beni all’interno della famiglia nucleare; sono poi dett ate disposizioni<br />

contrastanti e poco comprensibili in merito al riparto fi nale dei beni, stante la<br />

diff ormità dei punti 4.2. e ss. e di quelli 39. e ss.; non è chiaro come debbano essere ripartiti<br />

i beni apportati da un singolo disponente (come nel caso dell’immobile qui conferito),<br />

né appaiono nitide le regole di distribuzione, la cui unica linea ispiratrice appare l’assoluta<br />

discrezionalità del trustee; inoltre manca qualsiasi apporto in ordine all’individuazione<br />

della disciplina dell’amministrazione dei beni, dichiaratamente destinati al soddisfacimento<br />

di interessi anche di minorenni: il ruolo del guardiano non potrà che essere<br />

di secondo piano, in quanto istituzionalmente dovranno essere fatt e salve le prerogative<br />

del giudice tutelare. Infi ne nessun indice ermeneutico a vantaggio della qualifi cazione di<br />

questo come di un Family Trust può trarsi dalla scelta del trustee, non tratt andosi di un<br />

soggett o dotato di particolari att itudini che lascino intendere, ad esempio, una selezione<br />

da parte dei disponenti att uata sulla base delle capacità professionali o morali di amministrare<br />

beni o interessi per il raggiungimento dei fi ni preposti.<br />

Quello adott ato – quindi - si avvicina molto ad uno schema individuato dalla dott rina<br />

nell’analisi pratica degli Asset Protection Trust che abbiano ad oggett o immobili,<br />

come tali non trasferibili off -shore: anche nel caso in esame – come in quelli usualmente<br />

commentati con sfavore dalla dott rina ed oggett o di esame giudiziario - è stata<br />

seguita la traccia della costituzione di una società alla quale conferire i beni di cui i<br />

disponenti si sono intesi spogliare, con nomina del fi duciario quale amministratore<br />

unico, ma con possesso completo del capitale o delle quote da parte del disponente,<br />

166


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

così da esercitare un controllo completo sul bene pur non fi gurandone dirett amente<br />

trustee. Ciò è quanto successo, se si analizza il contratt o costitutivo della società<br />

semplice, alla quale è espressamente inibito lo svolgimento di att ività d’impresa, ed<br />

il cui oggett o sociale appare essere il possesso e la gestione di beni mobili, immobili e<br />

partecipazioni o quote o di altri strumenti fi nanziari, sia in proprio che quale trustee.<br />

Soci di capitale sono i soli disponenti, nel mentre un terzo viene indicato come socio<br />

d’opera e come gestore e rappresentante della società nei confronti dei terzi: egli può<br />

essere escluso su richiesta anche di uno solo dei soci di capitale. In caso di aggressione<br />

del capitale sociale da parte dei creditori, viene mantenuto il potere di voto in capo al<br />

socio, diventato socio d’opera; sono poi previste ipotesi di accrescimento per casi come<br />

la morte del socio o lo scioglimento del rapporto sociale. I patt i sociali possono essere<br />

modifi cati a maggioranza dei soci di capitali (disposizione inatt uabile). Con espressa<br />

patt uizione si prevede che la società semplice non potrà mai essere considerata comunione<br />

di godimento, ma al più società in nome collett ivo irregolare.<br />

La società semplice trustee, indubbiamente dotata di soggett ività giuridica, è in completo<br />

controllo dei suoi soci di capitale, i quali formalmente hanno concesso un potere di<br />

rappresentanza pieno ed indiscutibile: di fatt o però sono titolari anche in via disgiunta<br />

del potere di revocarlo. Si potrebbe in concreto intuire una dipendenza della società trustee<br />

da quei soggett i che fi sicamente sono al tempo stesso i disponenti del bene in trust,<br />

i suoi primi benefi ciari di rendite e dei beni stessi, nonché i soli soci di capitale della<br />

società in questione.<br />

Ma i limiti dell’indagine non potrebbero consentire, in difett o dell’interesse di un controinteressato,<br />

di spingersi oltre nell’analisi; e ciò anche sulla base di un ulteriore argomento,<br />

di caratt ere forse più suggestivo che ermeneutico: i disponenti avrebbero potuto<br />

infatt i seguire la strada, più dirett a ma al tempo stesso meno accatt ivante, del trust autodichiarato,<br />

senza dare adito a tanti dubbi sulla loro reale volontà.<br />

Gli stessi ristrett i limiti di analisi consentono di censurare come meramente irrilevante<br />

la clausola fl ee (o anche conosciuta come fl ight) di cui all’art. 8.2. che consentirebbe una<br />

migrazione del trust verso leggi straniere regolatrici che, in prosieguo, si mostrassero più<br />

consone all’utilità dei benefi ciari: più propriamente il fenomeno riguarda lo spostamento<br />

materiale del trust ma, tratt andosi di trust fondamentalmente destinato a ricevere in dotazione<br />

beni immobili, lo stesso eff ett o speravano di ott enere gli stipulanti prevedendo<br />

un disinvolto cambio in corsa delle leggi regolatrici.<br />

Sul presupposto, quindi, che si possa tratt are di un trust discrezionale, di ispirazione<br />

familiare, occorre verifi care se, al di là delle mere defi nizioni, sussistano elementi per<br />

ritenere meritevole di tutela la scelta negoziale.<br />

Volontà dei disponenti è quella di creare un patrimonio separato in analogia con il<br />

fondo patrimoniale, obiett ivo questo non realizzabile dirett amente per non essere i<br />

disponenti sposati.<br />

È noto come ai conviventi more uxorio non vengano riconosciuti diritt i connaturati<br />

all’esistenza di un rapporto duraturo e stabile, ma che – non di meno - la tutela della prole<br />

e degli assett i patrimoniali nell’interesse degli stessi costituiscano importanti chiavi di<br />

interpretazione ai fi ni che ne occupano.<br />

Si ritiene che l’assenza di un vincolo parentale e di una situazione di certezza di rapporti<br />

giuridici, in nome della quale spesso i giudici di legitt imità e lo stesso giudice delle leggi<br />

hanno dichiarato manifestamente infondate o rigett ato questioni di incostituzionalità<br />

dell’assett o normativo, non impediscano nel caso di specie di ritenere meritevole lo strumento<br />

in questione al fi ne di concedere una tutela, altrimenti inesistente, ai genitori ed ai<br />

fi gli, nati prima o in costanza di questo rapporto di fatt o.<br />

167


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Si intende cioè dire che la segregazione di un patrimonio nel dichiarato intento di apprestare<br />

una tutela economica e di assistenza ad una famiglia di fatt o, che non sarebbe<br />

altrimenti assicurabile in forme neanche lontanamente simili a quelle del fondo patrimoniale,<br />

rappresenta quel quid che consente di ritenere apprezzabile lo strumento innominato,<br />

e dare così ingresso al trust in questione, nei limiti di indagine di questo giudice.<br />

Proprio questo valore perseguito, e cioè la tutela della prole familiare, costituisce quel<br />

rilevante elemento che aveva indott o la giurisprudenza costituzionale a dichiarare l’incostituzionalità<br />

dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevedeva<br />

la successione nel contratt o di locazione al condutt ore che avesse cessato la convivenza<br />

quando vi fosse prole naturale; non a caso lo stesso presupposto – questa volta in negativo<br />

- della ricorrenza di fi gli ha recentemente indott o la stessa corte a negare il diritt o<br />

alla prosecuzione nel rapporto locatizio al convivente more uxorio in assenza di prole (C.<br />

Cost., ord. n. 204 del 2003, rel. CONTRI).<br />

E nel nome della tutela della prole è possibile anche superare la problematica dei rapporti<br />

del trust con la disposizione di cui all’art. 2645 ter cod. civ..<br />

Molto si è dett o e scritt o al riguardo, e sia l’ambito di questo provvedimento che la circostanza<br />

di avere altrove espresso le proprie convinzioni sulla operatività della norma<br />

impediscono una analisi approfondita della stessa. Basti quindi evidenziare come a proprio<br />

giudizio “la norma sia valsa a legitt imare l’esistenza nell’ordinamento giuridico di<br />

un particolare tipo di eff ett o negoziale, quello di destinazione, che per i beni immobili<br />

e mobili registrati postula il veicolo formale dell’att o pubblico”; “…siamo al cospett o di<br />

un ulteriore eff ett o negoziale, che può essere partecipe delle fatt ispecie causali traslative<br />

tipiche (e forse anche di quelle ad eff ett i obbligatori e di quelle atipiche)” e quindi non<br />

“…ci troviamo davanti ad un nuovo negozio la cui causa è quella fi nalistica della destinazione<br />

del bene alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela”.<br />

In un primo momento la norma era stata giudicata - da chi scrive - sostanzialmente inutile,<br />

se non dannosa, in ragione degli ormai acquisiti equilibri interpretativi raggiunti<br />

sul tema della meritevolezza di interessi. L’opinione potrebbe però essere parzialmente<br />

rimeditata alla luce del contributo off erto, recentemente, da autorevole dott rina, la quale<br />

ha proposto una lett ura costituzionalmente orientata della norma in questione, riconoscendole<br />

“il signifi cato di estendere la sfera operativa dell’autonomia privata”. Mentre<br />

in precedenza i casi di separazione tra legal e equitable ownership erano tipizzati normativamente,<br />

ora la “giustifi cazione idonea” potrebbe essere rinvenuta proprio in quegli<br />

interessi meritevoli di tutela cui fa riferimento la norma.<br />

Nell’individuazione di questi criteri, però, per non abbandonarsi alla discrezionalità dei<br />

giudici, occorre individuare il concett o di meritevolezza in questione: e ciò sopratt utto<br />

perché, a volere intenderlo nel modo fi n qui condiviso dalla assoluta maggioranza<br />

della dott rina e – nei fatt i concreti – dalla giurisprudenza, si fi nirebbe per determinare<br />

una illegitt imità costituzionale della norma. Invero non sarebbe giustifi cabile una potenzialità<br />

astratt a e sempre valida alla separazione di assett i proprietari, laddove lo stesso<br />

legislatore l’ha voluta e disciplinata, in precedenza, solo per talune e specifi che ipotesi.<br />

Propone quindi l’Autore, così dando nuovo impulso alla tesi di altra dott rina, di leggere<br />

la norma quale “strumento di selezione di valori”. Vi sarà meritevolezza rilevante ai<br />

fi ni della separazione qualora l’interesse perseguito sia prevalente rispett o a quello dei<br />

creditori e degli aventi causa. Del resto non qualsiasi interesse individuale poteva legittimare<br />

tale separazione, neanche mercè lo strumento normativo, in quanto – sott olinea<br />

ancora la condivisibile dott rina – l’art. 43, co. 2, Cost. tollera le limitazioni del diritt o<br />

di proprietà solo qualora in tal modo sia assicurata la sua funzione sociale. La proposta<br />

esegetica è quindi quella di rifarsi al sistema costituzionale per l’individuazione dei<br />

valori in nome dei quali operare la separazione: beni ed interessi non necessariamente<br />

168


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

collett ivi, purché non meramente patrimoniali; corrispondenti, cioè, a valori della persona<br />

costituzionalmente garantiti, sulla falsariga di quelli selezionati dalla giurisprudenza<br />

della Suprema Corte di Cassazione come meritevoli di ristoro ai sensi dell’art. 2059 cod.<br />

civ.. In conclusione, dubitando della apprezzabilità della norma quale clausola generale<br />

dell’ordinamento, l’Autore ne postula una limitazione anche soggett iva, nel senso della<br />

necessaria “estraneità dell’interesse perseguito alla persona del proprietario gravato”,<br />

pur limitando le conseguenze negative al caso in cui tale interesse sia “esclusivamente”<br />

proprio di tale soggett o.<br />

Queste considerazioni, largamente riportate, sono in buona parte compatibili con il proprio<br />

convincimento che, in termini generali, l’interesse meritevole di tutela di cui all’art.<br />

1322, co. 2, cod. civ. sia e resti altro; e che la meritevolezza del trust vada individuata<br />

secondo i cennati parametri di idoneità al raggiungimento di uno scopo altrimenti non<br />

raggiungibile dalle parti nell’espletamento della loro autonomia negoziale.<br />

Ne rimane anche confermata la diff erenza tra trust ed att i di destinazione: il primo quale<br />

negozio causalmente ben defi nito, ancorché tipizzato solo per rinvio agli ordinamenti<br />

che lo disciplinano; e i secondi quali entità paranegoziali che, con una parafrasi “biogiuridica”,<br />

potremmo defi nire “opportuniste” in quanto, in difett o di strutt ura vitale propria,<br />

devono aderire ad altre fatt ispecie negoziali per potere dispiegare, sfrutt ando la<br />

loro strutt ura, gli eff ett i riconosciuti dall’art. 2645 ter cod. civ..<br />

Ritiene oggi questo il giudice di cogliere l’invito avanzato da larga parte della dott rina di<br />

non relegare nell’oblio la norma, di rinvenire comunque in essa un signifi cato, a dispett o<br />

della contorta formulazione. Se quindi si deve dare all’istituto lo spazio che merita, si<br />

deve opinare che la norma venga ad operare su un piano per così dire esterno: la sua presenza<br />

nel sistema giuridico potrebbe avere come conseguenza quella di rappresentare un<br />

limite all’incondizionato ingresso nell’ordinamento italiano al trust: oltre ai precedenti<br />

parametri, l’interprete si deve porre la domanda se debba essere rispett ato anche quello<br />

nuovo imposto dall’art. 2645 ter cod. civ..<br />

Il disposto recentemente introdott o, in altri termini, potrebbe venire ad operare in modo<br />

complementare, ma non perciò meno rilevante, rispett o al trust. L’esistenza di una norma<br />

che consenta la separazione patrimoniale purché si perseguano interessi meritevoli di tutela,<br />

così come identifi cati in base alla interpretazione che sopra è stata riportata, farebbe<br />

si che oggi – al di fuori delle ipotesi di scissione tipizzate legalmente – potrebbe non essere<br />

più legitt imo att uare a nessun titolo, e quindi neanche a titolo di trust, una separazione<br />

con fi nalità esclusivamente egoistiche e patrimoniali, motivata cioè da interessi non solo<br />

esclusivamente economici ma anche assolutamente individuali.<br />

Pur cosciente del fatt o che la lett ura dei valori costituzionali, o di supposta rilevanza<br />

costituzionale, può essere in buona misura soggett iva, e che si corra il rischio di riproporre-<br />

come avvenuto intorno agli anni ‘70 dello scorso secolo - sott o nuove spoglie quel pericoloso<br />

vaglio discrezionale da parte dei giudici, scollegato dai limiti legali posti all’autonomia<br />

negoziale, stima comunque il giudice che in presenza di un valore di rilevanza<br />

primaria o costituzionale tutelato mediante la separazione stessa, ovvero di un interesse<br />

patrimoniale non individuale ed egoistico, sarà certamente diffi cile negare ammissibilità<br />

al trust. Non è dunque un caso che la stessa dott rina sopra ampiamente riportata giunga<br />

alla nostra medesima fi nale considerazione della ammissibilità di una separazione<br />

patrimoniale a tutela della famiglia di fatt o, peraltro seguendo la strada originale sopra<br />

esposta.<br />

Ma non sarà automaticamente e sempre vera la deduzione contraria, e cioè che in assenza<br />

di tali valori dichiarati, o in presenza di interessi esclusivamente egoistici e patrimoniali,<br />

si debba dare risposta negativa in termini generali ed astratt i all’ammissibilità di un<br />

169


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

trust. È in altri termini vero che in nome di beni/interessi superindividuali sarà possibile<br />

sacrifi care quello, altrett anto generale, della tutela dei creditori, altrimenti pregiudicato<br />

dalla separazione stessa; nondimeno, anche un trust att uato per la semplice ragione di<br />

protezione del proprio patrimonio, per fi ni non dichiaratamente illeciti, potrebbe meritare<br />

l’apprezzamento in forza della più volte ribadita presunzione di legitt imità delle pattuizioni<br />

negoziali: ciò sempre che lo strumento negoziale consenta di perseguire ulteriori<br />

obiett ivi non altrimenti raggiungibili con gli strumenti ordinari. Queste considerazioni<br />

sono – si pensa - in linea con i limiti di apprezzamento tipici del giudizio tavolare che,<br />

in presenza di una causa lecita e di un programma negoziale meritevole di tutela (nel<br />

senso si spera ormai chiaramente delimitato) non può negare alle vicende di rilevanza<br />

immobiliare la pubblicità richiesta: altrove si giocherà la partita del concreto vaglio del<br />

programma negoziale; altrove si potrà e dovrà, ad esempio, controllare che la dotazione<br />

iniziale o sopravvenuta del trust non sia manifestamente sovrabbondante rispett o alle<br />

fi nalità perseguite, dissimulandosi in tal modo un reale intento di segregazione patrimoniale<br />

dietro la cortina di un interesse di rango più elevato, ma meramente apparente.<br />

Tornando all’analisi della documentazione dimessa, un ultimo dato negoziale sul quale<br />

rifl ett ere è la mancanza di espressione di consenso da parte del trustee nell’ambito<br />

dell’att o di dotazione, att o al quale ha – singolarmente – partecipato, fi rmandolo, ma senza<br />

manifestare volontà alcuna. Dalla lett ura accurata dell’att o stesso non traspare alcuna<br />

clausola negoziale di accett azione della dotazione elargita da uno dei due disponenti,<br />

proprietario esclusivo del bene.<br />

L’att o in questione non sembrerebbe poter essere qualifi cato in via immediata come unilaterale,<br />

come invece accade in caso di trust autodichiarato: occorre quindi, al fi ne di<br />

verifi care la validità del negozio giuridico e di stabilire la regolamentazione dei rapporti<br />

economici tra le parti, stabilire se l’intento delle parti sia stato quello di arricchire una<br />

sola di esse, oppure quello di dare att uazione ad un programma negoziale di cui l’att o<br />

costituisce parte non autonoma (si veda, per una diversa fatt ispecie che pure consente di<br />

rinvenire la medesima ratio decidendi, Cass., sez. 2, sent. n. 5397 del 2.6.1999). Nel primo<br />

caso, in difett o di accett azione espressa nell’att o pubblico, anche qualora si potesse rinvenire<br />

nei rimanenti att i una qualsivoglia espressione di consenso negoziale da parte del<br />

trustee, ciò comunque non impedirebbe di ravvisare nello stesso una donazione ineffi cace<br />

o imperfett a in assenza di accett azione: solo la volontà del donante avrebbe i necessari<br />

requisiti di forma, ma non quella del donatario.<br />

Se invece, come si ritiene, la dotazione del trust non costituisce att o di liberalità, ma<br />

schema di trasferimento causalmente e necessariamente informato al programma<br />

negoziale di cui fa parte, allora sarebbe suffi ciente una accett azione non riversata nella<br />

forma dell’att o pubblico. È evidente che questa seconda sia la lett ura che si impone,<br />

difett ando nell’att o di disposizione - e da parte del conferente - qualsiasi intendimento<br />

di arricchire il trustee, soggett o che di quel bene non potrà liberamente godere, ma<br />

che dovrà amministrarlo con precisi obblighi e responsabilità, in cambio di un minimo<br />

corrispett ivo.<br />

Se così è, e se si rammenta che il procedimento in aff ari tavolari è procedimento giurisdizionale<br />

di volontaria giurisdizione, sembra di potersi richiamare l’insegnamento per<br />

il quale anche “con riferimento ai contratt i per i quali è prevista la forma scritt a “ad substantiam”,<br />

il contraente che non abbia sott oscritt o l’att o può perfezionare il negozio con<br />

la produzione in giudizio del documento al fi ne di farne valere gli eff ett i contro l’altro<br />

contraente sott oscritt ore, o manifestando a questi con un proprio att o scritt o la volontà di<br />

avvalersi del contratt o” (da ultimo, Cass., sez. 2, sent. n. 22223 del 17.10.2006). Il ricorso<br />

tavolare, presentato dai procuratori difensori del ricorrente come da mandato a margine,<br />

contro il proprietario del bene rappresenta quindi il requisito formale minimo che con-<br />

170


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

sente di individuare una accett azione della dotazione immobiliare del trust: è chiaro il<br />

riferimento al disposto dell’art. 1333 cod. civ..<br />

Si prende comunque att o della tesi dott rinaria alla quale più volte si è fatt o rinvio, la quale<br />

evidenzia come, in caso di contratt o gratuito ma non liberale, in considerazione della<br />

presenza di un preciso interesse dell’alienante, “il vincolo si costituisca per eff ett o della<br />

sola dichiarazione del proprietario gravato, una volta resa conoscibile dal benefi ciario, se<br />

non segua entro congruo termine il rifi uto”.<br />

c. Verifi ca della contrarietà ai principi inderogabili dell’ordinamento giuridico.<br />

Non sussiste nell’att o istitutivo del trust o in quelli ad esso geneticamente o funzionalmente<br />

collegati alcuna patt uizione che, in modo rilevante ai fi ni del presente giudizio<br />

tavolare, violi norme inderogabili specifi che o principi precett ivi dell’ordinamento italiano<br />

o di quello estero prescelto dalle parti. L’eliminazione delle clausole illecite sopra<br />

individuate non determina la compromissione dell’intero att o, né una sostanziale<br />

modifi cazione.<br />

In conclusione si ritiene che, pur in presenza di tutt e le controverse questioni e le non<br />

modeste lacune degli att i, la domanda meriti accoglimento.<br />

Quanto alle disposizioni di caratt ere tavolare, deve essere precisato che la disposizione<br />

dell’art. 11 della Convenzione esonera dall’indagine sullo status e sul regime patrimoniale<br />

familiare del trustee. Si rende poi evidente come l’elemento negoziale accidentale<br />

e tipizzato, quale è il termine fi nale di cui all’art. 7, vada annotato insieme all’att o che lo<br />

contiene, ai sensi dell’art. 20 h) della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al<br />

R.D. 499/1929.<br />

Giova inoltre confermare che, in regime tavolare, la nota problematica sulla natura obbligatoria<br />

o reale dei vincoli imposti al trustee assume valenza piutt osto teorica. Infatt i<br />

al giudice tavolare spett a il potere-dovere di concedere l’iscrizione tavolare solo se, ai<br />

sensi dell’art. 94, co. 1 n. 2, della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al<br />

R.D. 499/1929, “non sussiste alcun giustifi cato dubbio sulla capacità personale delle parti<br />

di disporre dell’oggett o a cui l’iscrizione si riferisce o sulla legitt imazione dell’istante”.<br />

Qualora, quindi, il trustee decidesse di alienare il bene costituito in trust, o creare altri diritt<br />

i reali di godimento o garanzia senza rispett are i limiti posti a suo carico, ad esempio<br />

cedendolo a terzi diversi dal benefi ciario, il giudice tavolare dovrebbe negare l’iscrizione<br />

tavolare a favore dell’alienatario, senza porsi tanto il problema della natura reale o personale<br />

dei vincoli violati, aff erendo comunque essi alla capacità di disporre del bene: non si<br />

dimentichi che il regime tavolare sconosce l’istituto della vendita a non domino.<br />

Tutt o ciò premesso, il giudice tavolare, in accoglimento del ricorso<br />

ORDINA<br />

In c.c. di Aurisina presso la P.T. 1966<br />

Intavolare il diritt o di proprietà dal nome di: YYY (nato a _____) a nome di XXX s.s., in persona<br />

dell’amministratore pro tempore, quale trustee del “TRUST YYY e SEMPRONIA”,<br />

2) Annotare il termine di cui all’art. 7 dell’att o istitutivo del trust.<br />

IL GIUDICE TAVOLARE<br />

(Dott . Arturo Picciott o)<br />

171


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

TRIBUNALE REGGIO EMILIA, UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI,<br />

ORDINANZA 14.5.<strong>07</strong><br />

Sospensione dell’esecuzione sui beni del trustee (nel caso di specie, coincidente con il<br />

disponente) oggett o di pignoramento<br />

Nella procedura esecutiva immobiliare n. … R.G. Esecuzioni<br />

promossa da … S.P.A. contro YYY<br />

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE<br />

sciogliendo la riserva formulata all’udienza dell’8/5/20<strong>07</strong>,<br />

viste le difese delle parti, esaminata la documentazione in att i,<br />

ha pronunciato la seguente<br />

ORDINANZA<br />

Preliminarmente giova rilevare che al Giudice dell’Esecuzione spett a, in questa fase,<br />

soltanto una verifi ca del fumus delle ragioni addott e dall’opponente, mediante un esame<br />

sommario degli elementi acquisiti, al fi ne di adott are una decisione sull’istanza di<br />

sospensione; dett a premessa è doverosa a fronte delle estese doglianze della creditrice<br />

opposta sulla validità del trust costituito sui beni aggrediti col pignoramento, doglianze<br />

che – proprio per la natura della presente decisione – non possono essere qui compiutamente<br />

aff rontate e che (come si dirà anche nel prosieguo) dovranno trovare adeguata<br />

tratt azione nel giudizio di merito relativo all’opposizione.<br />

La ALFA, intendendo soddisfare coatt ivamente il proprio credito nei confronti di YYY<br />

(derivante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti della<br />

società BETA S.a.s., di cui il YYY è socio accomandatario), ha pignorato beni immobili<br />

intestati a YYY.<br />

YYY – “in qualità di trustee” (pag. 1 del ricorso in opposizione) – ha contestato il diritt<br />

o di procedere ad esecuzione forzata perché i beni, già trasferiti in trust (e, quindi,<br />

in un patrimonio separato da quello del disponente e da quello personale dello stesso<br />

trustee) con att o trascritt o nei RR.II. anteriormente al pignoramento, non potevano<br />

essere assoggett ati ad azione esecutiva; in particolare, l’opponente osservava che era<br />

stato istituito un trust “interno” (il quale presenta “elementi soggett ivi e obiett ivi legati<br />

a un ordinamento che non qualifi ca lo specifi co rapporto come trust, nel senso accolto<br />

dalla Convenzione, mentre esso è regolato da una legge straniera che gli att ribuisce la<br />

qualifi cazione”) e “autodichiarato” (in cui, cioè, coincidono le fi gure del disponente<br />

e del trustee) in garanzia dei creditori della BETA; contestualmente all’opposizione ha<br />

avanzato istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 comma 1° c.p.c.<br />

La citata disposizione prevede il potere del Giudice dell’Esecuzione di sospendere il processo<br />

esecutivo, sia nel caso di opposizione all’esecuzione proposta dal debitore sia in<br />

caso di opposizione di terzo. In questa fase, appare superfl uo, perciò, qualifi care l’azione<br />

proposta dal YYY come opposizione ex art. 615 comma 2° c.p.c. o come opposizione ex<br />

art. 619 c.p.c.:<br />

nella prima ipotesi l’opposizione corrisponderebbe al nomen iuris att ribuito dall’opponente,<br />

ma si osserva che, nel caso de quo, il YYY (il quale ha mutato il titolo in base al<br />

quale è proprietario dei beni: prima proprietario in senso strett amente civilistico e poi<br />

proprietario quale trustee) agisce espressamente come trustee a tutela del trust-fund,<br />

aggredito da parte di un creditore personale del disponente, non considerato dall’att o di<br />

pignoramento quale trustee (appare, quindi, prima facie preferibile la tesi dell’opposizione<br />

di terzo). La suddett a questione potrà semmai assumere rilievo nel processo di cognizione<br />

dato che, secondo le prime lett ure conseguenti alle modifi che del 2006, il richiamo<br />

172


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

dell’art. 619 c.p.c. all’art. 616 c.p.c. riguarda solo i provvedimenti per l’instaurazione del<br />

giudizio di merito e non anche l’inciso “La causa è decisa con sentenza non impugnabile”<br />

(con conseguente proponibilità dell’appello nelle opposizioni di terzo).<br />

Rispett o ai concett i di proprietà e di garanzia patrimoniale tradizionalmente conosciuti<br />

nel nostro ordinamento, la caratt eristica più rilevante del trust (si fa qui riferimento alla<br />

generica categoria del trust shapeless, delineata dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja)<br />

è che i beni o diritt i oggett o del trust (dett i trust property o trust estate o trust fund)<br />

costituiscono un patrimonio separato da quello del trustee e inatt accabile dai suoi<br />

creditori; a maggior ragione i beni non possono essere aggrediti dai creditori del disponente,<br />

dato che i cespiti sono “usciti” dalla sua sfera di appartenenza a seguito del<br />

trasferimento al trustee o, come in questo caso, del mutamento del titolo.<br />

La cosiddett a “segregazione patrimoniale” (sopra descritt a) è tratt o saliente ed essenziale<br />

del trust e, secondo l’art. 11 della “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e<br />

sul loro riconoscimento” adott ata a L’Aja l’1/7/1985 (ratifi cata dall’Italia – senza riserve<br />

– con la Legge 9/10/1989 n. 364) ed entrata in vigore l’1/1/1992, costituisce l’eff ett o minimo<br />

del riconoscimento di un trust costituito in conformità alla sua legge regolatrice<br />

(così statuisce il menzionato art. 11: “A trust created in accordance with the law specifi ed<br />

by the preceding Chapter shall be recognized as a trust. Such recognition shall imply, as a<br />

minimum, that the trust property constitutes a separate fund …” ovvero “Un trust istituito<br />

in conformità alla legge determinata in base al capitolo precedente sarà riconosciuto<br />

come trust. Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano<br />

distinti dal patrimonio personale del trustee”).<br />

Nel caso di specie, il YYY è sia disponente sia trustee del trust (...), istituito secondo la<br />

Trusts (Jersey) Law del 1984 (successivamente emendata dalla Trusts (Amendment) (Jersey)<br />

Law del 1989, dalla Trusts (Amendment No. 2) (Jersey) Law del 1991, dalla Trusts<br />

(Amendment No. 3) (Jersey) Law del 1996 e, recentemente, dalla Trusts (Amendment<br />

No. 4) (Jersey) Law del 2006) con att o pubblico dell’11/3/2005, con cui sono anche stati<br />

trasferiti al trustee i cespiti, mobili e immobili, del disponente (uno actu, quindi, è stato<br />

istituito il trust e posto in essere il negozio di dotazione patrimoniale al trustee); il predett<br />

o att o pubblico è stato trascritt o nei RR.II. il 24/3/2005, ben prima del pignoramento<br />

immobiliare notifi cato il 31/10/2006–6/11/2006 e trascritt o nei RR.II. il 14/11/2006.<br />

Come è stato osservato in dott rina, la nozione di trust contenuta nel primo paragrafo<br />

dell’art. 2 della Convenzione de L’Aja è assai ampia, dato che la norma aff erma l’esistenza<br />

di un trust allorché il trustee abbia il “controllo” sui beni, senza cioè esigere che vi sia<br />

un “trasferimento” di beni a costui: non è richiesta, dunque, per aversi un trust ai sensi<br />

della menzionata Convenzione, una distinzione soggett iva tra il disponente e il trustee<br />

essendo suffi ciente che i beni siano posti “sott o il controllo” di quest’ultimo. Tra<br />

l’altro, lo stesso art. 2, all’ultimo comma (la Convenzione consente al sett lor di riservarsi<br />

“rights and powers”, locuzione mal tradott a nella versione ministeriale con “prerogative”)<br />

non esclude in linea di principio una coincidenza tra due soggett i del trust, purché<br />

ciò sia consentito dalla legge regolatrice prescelta dal disponente (nel caso, è pacifi co che<br />

la Trusts (Jersey) Law permett a la costituzione di trust autodichiarati).<br />

Dal riconoscimento del trust, istituito in conformità alla legge regolatrice (e su questo<br />

si tornerà in seguito), deriva (automaticamente) l’eff ett o segregativo nel patrimonio del<br />

trustee e la conseguente impossibilità per i creditori di quest’ultimo di att accare i beni<br />

trasferiti; inoltre, per eff ett o del trasferimento al trustee, nessun diritt o sui beni in trust<br />

spett a più al disponente.<br />

173


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Perciò sia considerando il YYY come disponente, sia reputandolo trustee del trust (...),<br />

deve escludersi il diritt o della ALFA di assoggett are ad esecuzione forzata i beni immobili<br />

costituiti in trust.<br />

La conclusione a cui si è pervenuti non è nuova neanche per la giurisprudenza italiana,<br />

dato che già il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 12/10/2004 (in Trusts e Att ività<br />

Fiduciarie, 2005, pag. 83), ha stabilito che il creditore del disponente non può aggredire,<br />

con azione esecutiva di espropriazione, i beni che il debitore ha trasferito al trustee<br />

con att o avente data certa anteriore al pignoramento: il Giudice, superate le questioni<br />

riguardanti l’ammissibilità dell’istituto nell’ordinamento interno, ha respinto le istanze<br />

del creditore pignorante aff ermando che i beni trasferiti in proprietà al trustee del trust<br />

“sono segregati, non appartengono né al sett lor né al trustee e pertanto sott ratt i e inatt accabili<br />

dai rispett ivi creditori”.<br />

Analogamente, in un procedimento cautelare per sequestro, il Tribunale di Siena,<br />

con ordinanza del 16/1/20<strong>07</strong> (in Trusts e Att ività Fiduciarie, 20<strong>07</strong>, pag. 266), ha statuito<br />

che “i creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del trust e dunque<br />

questi beni non sono neppure sequestrabili o pignorabili alla stessa stregua dei beni<br />

costituiti in fondo patrimoniale, fi no a che sia vigente ed operativo il vincolo del trust<br />

o fi no a che il vincolo non venga caducato per eff ett o di annullamento o revocazione<br />

del negozio costitutivo”.<br />

Simili considerazioni si rinvengono anche nella pronuncia del Tribunale (penale) di Venezia<br />

del 4/1/2005 (in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2005, pag. 245), ove si legge che “la<br />

peculiarità della situazione porta ad aff ermare che il trustee è titolare di un diritt o reale<br />

senza … esserne proprietario … Il trustee è titolare di un diritt o reale non nell’interesse<br />

proprio, ma nell’interesse altrui … Non vi è la nascita di un nuovo diritt o reale, né uno<br />

sdoppiamento del diritt o di proprietà, ma il semplice trasferimento di un diritt o reale da<br />

un soggett o ad un altro che accett a dett o trasferimento come collegato – e questo è essenziale<br />

– ad un obbligo di amministrazione e di gestione”.<br />

Apprezzabilmente la difesa della creditrice opposta non contesta in maniera sterile l’ammissibilità<br />

(tout court) del trust “interno” nell’ordinamento italiano: su tale questione<br />

si è invece arenata la prima giurisprudenza, ma il problema è da intendersi ormai superato<br />

dalle numerose pronunce (ex multis, la sentenza del Tribunale Bologna n. 4545<br />

dell’1/10/2003, in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2004, pag. 67) che hanno riconosciuto<br />

all’istituto del trust un “diritt o di citt adinanza nel nostro ordinamento” (così Tribunale<br />

di Trento – Sezione distaccata di Cavalese, decreto 20/7/2004, in Trusts e Att ività<br />

Fiduciarie, 2004, pag. 574) e dalla ratio legis sott esa all’approvazione dell’art. 2645-ter<br />

c.c., che ha tolto quasi tutt e le frecce dalla faretra dei detratt ori del trust interno (anche se,<br />

in dott rina, un autore è rimasto assolutamente impermeabile alla novità e ha continuato<br />

a far congett ure sulla “ben nota e spregiudicata lobby del trust interno, assecondata da<br />

giudici non rigorosi”).<br />

Nel proprio scritt o difensivo la ALFA aff ronta in concreto lo specifi co att o istitutivo del<br />

trust (...), contestando (o, quantomeno, mett endo in dubbio) la possibilità di procedere al<br />

suo riconoscimento (ai sensi dell’art. 13 della Convenzione de L’Aja), la sua conformità<br />

alla legge regolatrice e la validità del limite così introdott o all’applicazione di disposizioni<br />

interne ritenute inderogabili (art. 15 del testo convenzionale).<br />

Ai fi ni di valutare il fumus dell’opposizione, è necessario, perciò, esaminare “un po’ più<br />

da vicino” il trust in questione: il programma negoziale che si prefi gge, la sua aderenza<br />

alla Trusts (Jersey) Law e la compatibilità con i principi inderogabili del diritt o italiano.<br />

Ai sensi dell’art. 13 della Convenzione de L’Aja è possibile negare il riconoscimento<br />

di un trust “interno” (il cui “centro di gravità”, cioè, non presenta elementi di estraneità<br />

174


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

rispett o all’ordinamento italiano, sebbene la disciplina sia costituita da una legge regolatrice<br />

straniera) nel caso in cui il ricorso all’istituto e alla disciplina straniera appaia<br />

fraudolento, tale per cui il riconoscimento appaia ripugnante all’ordinamento: “Rientra<br />

anche nei poteri del giudice, dunque, fare applicazione dell’art. 13; tutt avia, l’utilizzo<br />

di dett a norma, lungi dall’essere obbligatorio o – al contrario – «capriccioso», potrà avvenire<br />

soltanto in maniera conforme alla ratio del legislatore della ratifi ca e, quindi, anche<br />

in ossequio al principio di salvaguardia dell’autonomia privata, al solo fi ne di evitare il<br />

riconoscimento di trust «interni» che siano disciplinati da legge straniera con intenti abusivi<br />

e/o fraudolenti … non sarà suffi ciente rilevare la presenza di un trust i cui elementi<br />

signifi cativi siano più intensamente collegati con lo Stato italiano per disapplicare la legge<br />

scelta per la sua disciplina e per la sua costituzione evitando di riconoscerne gli eff ett i,<br />

ma sarà, invece, necessario desumere un intento in frode alla legge, volto, cioè, a creare<br />

situazioni in contrasto con l’ordinamento in cui il negozio deve operare” (così Tribunale<br />

Bologna, sentenza 1/10/2003 n. 4545, in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2004, pag. 67).<br />

Si deve dunque valutare se l’att o istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi<br />

che sono meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice<br />

defi nizione dello “scopo”, ma estendendo l’analisi al “programma” che si è prefi ssato<br />

il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust (così anche Tribunale di<br />

Trieste – 23 sett embre 2005, in Guida al Diritt o, 2005, n. 41, pag. 57).<br />

In altri termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa “concreta” del trust<br />

(quella “astratt a”, del trust “amorfo” delineato nella generica formulazione dell’art. 2<br />

della Convenzione, è già stata defi nita e riconosciuta dal legislatore della Legge 364/1989,<br />

di ratifi ca della Convenzione de L’Aja): come sostiene la dott rina, “la causa del negozio<br />

istitutivo di trust è il programma della segregazione di una o più posizioni soggett ive<br />

o di un complesso di posizioni soggett ive unitariamente considerato (beni in trust) affi<br />

date al trustee per la tutela di interessi che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela<br />

(scopo del trust)”.<br />

È ovvio che l’esame sommario condott o in questa fase non può compiutamente aff rontare<br />

ed esaurire ogni possibile profi lo (att ività doverosa nel giudizio di merito), ma sin<br />

d’ora può aff ermarsi – proprio nell’ambito del giudizio sulla sussistenza del fumus<br />

dell’opposizione – che non sembra che il riconoscimento del trust de quo sia ripugnante<br />

all’ordinamento italiano.<br />

La più autorevole dott rina sulla materia ha sostenuto che il trust è, rispett o al nostro<br />

ordinamento, uno strumento residuale, al quale ricorrere quando gli ordinari strumenti<br />

civilistici non consentono di conseguire il medesimo obiett ivo, che, però, deve rappresentare<br />

interessi meritevoli di tutela e non ripugnanti per il sistema.<br />

Nell’att o istitutivo dell’11/3/2005 non si fa mistero del programma negoziale perseguito:<br />

il YYY, amministratore e socio accomandatario della BETA S.a.s. (posta in liquidazione),<br />

ha inteso, col trust, “favorire la liquidazione armonica della società, prevenendo azioni<br />

giudiziarie e procedure concorsuali” e, per raggiungere tale fi nalità, ha segregato i propri<br />

beni personali nominandosi trustee nell’interesse dei creditori della BETA, che hanno<br />

così assunto la qualità di benefi ciari del trust.<br />

Schematizzando: i beni del socio accomandatario sono posti sott o il controllo del trustee,<br />

il quale li conserva (non può cederli se non espressamente autorizzato dall’Autorità Giudiziaria),<br />

gestisce e amministra nell’interesse dei creditori della BETA e – nel caso in cui<br />

la società non sia in grado di soddisfare interamente le ragioni creditorie al momento<br />

della data di liquidazione – deve anche venderli per pagare il debito residuo.<br />

-omissis-<br />

175


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Il breve excursus sugli accordi di ristrutt urazione (certamente non esaustivo) serve per<br />

dimostrare che l’istituzione del trust de quo appare fi nalizzata ad un interesse meritevole<br />

di tutela: quello di proteggere il patrimonio per evitare che creditori free-riders, rimasti<br />

estranei all’accordo di ristrutt urazione, che vantano crediti contestati (è incontroversa<br />

la pendenza di opposizione avverso il decreto ingiuntivo azionato dalla ALFA), possano<br />

costituire diritt i di prelazione (ipoteche) o agire in executivis sui cespiti, facendo naufragare<br />

il negozio concluso con la maggioranza, nonostante l’assicurazione di un loro “regolare<br />

pagamento” (secondo autorevole dott rina, la locuzione impiegata dall’art. 182-bis<br />

L.F. deve intendersi come “pagamento integrale”, non potendo signifi care “pagamento<br />

alla scadenza”, formula inapplicabile ai crediti scaduti che sono, in situazione di crisi,<br />

la maggior parte) e l’omologazione da parte del Tribunale (in assenza di qualsivoglia<br />

opposizione).<br />

Il programma negoziale del trust (...) appare mirato ad introdurre un temporaneo blocco<br />

delle azioni esecutive e cautelari individuali, eff ett o garantito dalla legislazione nazionale<br />

per il solo concordato preventivo, e, lungi dal voler essere strumento per frodare i<br />

creditori o per eludere la par condicio (tanto che sembra arduo ipotizzare l’esito favorevole<br />

di un’azione revocatoria), individua proprio questi ultimi quali benefi ciari; peraltro,<br />

il conferimento in trust fornisce una suppletiva garanzia di non dispersione dei beni ed<br />

att ribuisce ai creditori benefi ciari un controllo sull’operato del trustee che difett a, invece,<br />

nell’accordo di ristrutt urazione (laddove i creditori sono esposti anche ad operazioni<br />

di sott razione/occultamento della garanzia patrimoniale che possono trovare rimedio, a<br />

volte, solo con l’esperimento di una lunga e costosa azione revocatoria).<br />

Anche nei lavori preparatori della riforma del diritt o fallimentare era stata esaminata la<br />

possibilità di confi gurare (oltre all’obbligatorietà per tutt i i creditori dell’accordo omologato)<br />

una “protezione del patrimonio da iniziative cautelari ed azioni esecutive di terzi<br />

estranei all’accordo” con un eff ett o di blocco fi no alla conclusione del procedimento di<br />

omologazione. Se è vero che la proposta non è stata trasfusa nel testo legislativo poi entrato<br />

in vigore, de iure condendo è già stata predisposta la bozza di un decreto legislativo<br />

che prevede la temporanea “copertura” del patrimonio del debitore che voglia accedere<br />

agli accordi di ristrutt urazione (di ciò danno notizia i quotidiani specializzati: Il Sole 24<br />

Ore, 18/4/20<strong>07</strong>, pag. 31; Italia Oggi, 19/4/20<strong>07</strong>, pag. 32).<br />

Non può escludersi, perciò, l’astratt a meritevolezza degli interessi sott esi al trust in questione,<br />

che mira ad assicurare eff ett i che l’ordinamento già riconnett e ad istituti similari e<br />

che già sono allo studio del legislatore anche per gli accordi di ristrutt urazione.<br />

Tra l’altro, la fi nalità di proteggere il patrimonio nell’ambito di una concordata soluzione<br />

della crisi dell’impresa (e, cioè, la segregazione dei beni al fi ne di assicurare la<br />

loro destinazione alla massa dei creditori) è già stata apprezzata dal Tribunale di Parma<br />

che, con la sentenza del 3/3/2005 (in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2005, pag. 409), ha<br />

omologato un concordato preventivo misto con cui i beni di terzi (garanti dell’adempimento<br />

del concordato e soggett i diversi dal debitore assoggett ato alla procedura)<br />

erano stati trasferiti al commissario giudiziale, nominato trustee (così eliminando il<br />

rischio, per i creditori del concordato, di eventi – ad esempio, azioni esecutive per debiti<br />

del garante, iscrizioni ipotecarie, cessione degli stessi beni, concessioni in ulteriori garanzie<br />

– potenzialmente idonei a ridurre o eliminare la garanzia off erta: i creditori del<br />

disponente, infatt i, non possono soddisfarsi su un bene che non è più nella disponibilità<br />

di questo, i creditori del trustee subiscono l’eff ett o segregativo del negozio, i creditori<br />

benefi ciari ricevono quanto statuito dal sett lor durante la pendenza del trust e, allo<br />

scioglimento di questo, partecipano alla ripartizione fi nale secondo quanto disposto con<br />

l’att o istitutivo).<br />

Per quanto sinora esposto, non pare prima facie che il programma negoziale di questo<br />

specifi co trust possa essere considerato ripugnante per il sistema italiano, sebbene<br />

176


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

questo non preveda ordinari strumenti civilistici che consentano di conseguire il medesimo<br />

obiett ivo (e proprio in questo sta la residualità del trust rispett o agli istituti<br />

off erti dall’ordinamento interno).<br />

L’analisi non può fermarsi qui: può accadere, infatt i, che lo scopo di un trust apparentemente<br />

lecito e meritevole di tutela nasconda in realtà un obiett ivo ripugnante per<br />

l’ordinamento. Questa ipotesi è destinata ad infi ciare l’att o istitutivo tout court, quando<br />

lo scopo ripugnante (ad esempio, l’intento di frodare i creditori) sia il solo eff ett ivo<br />

scopo del trust e il trustee si disinteressi completamente dello scopo apparente: in tal<br />

caso, l’att o di trust non sarà altro che una pura simulazione (sham secondo il diritt o<br />

inglese).<br />

Il trust è sham (fasullo, simulato e, per il diritt o anglosassone, nullo e ineffi cace) quando<br />

il trustee agisce solo al fi ne di soddisfare lo scopo reale (ad esempio, limitandosi a<br />

tenere occultato il patrimonio del disponente ai suoi creditori e disinteressandosi dei<br />

benefi ciari ai quali dovrebbe invece corrispondere un mantenimento; in proposito,<br />

High Court of Justice of England and Wales – Chancery Division, sentenza 10/6/1994,<br />

Midland Bank Plc v. Wyatt , in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2003, pag. 299. Altro esempio<br />

di sham trust si rinviene nella pronuncia della High Court of Justice of England and Wales<br />

– Family Division, sentenza 3/12/2004, Minwalla v. Minwalla, in Trusts e Att ività Fiduciarie,<br />

2006, pag. 273, nella quale il Giudice ha statuito che “affi nché un trust sia sham<br />

non è necessaria un’intesa fra disponente e trustee, ma è suffi ciente che il disponente non<br />

avesse la minima intenzione di seguire le norme sui trust e che, nel corso del rapporto, il<br />

trustee sia stato acquiescente nei suoi confronti”).<br />

Anche la simulazione rientra tra le difese della ALFA (che, nelle conclusioni della memoria<br />

difensiva qualifi ca “senza mezzi termini” il trust (...) come “att o simulato ovvero<br />

compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie”).<br />

Vari sono gli indizi che potrebbero suff ragare l’ipotesi di uno sham trust: la coincidenza<br />

tra disponente e trustee e la contemporanea assenza di un guardiano, la riserva al disponente<br />

del diritt o di abitazione (gratuito) sui beni immobili conferiti e, non essendo<br />

stato depositato il “libro degli eventi del trust” né il rendiconto del trustee, l’assoluta<br />

incertezza sull’eff ett iva att ività svolta dal trustee, con particolare riferimento al dovere<br />

di informare i benefi ciari delle vicende del trust (in proposito, come osserva autorevole<br />

dott rina, “è ineludibile il diritt o dei benefi ciari di essere messi a conoscenza dell’esistenza<br />

del trust in loro favore … la conoscenza dell’att o di trust consente ai benefi ciari di esercitare<br />

tutt i i diritt i che discendono da tale loro posizione e quindi verifi care in qualsiasi<br />

momento che il trustee rispett i lo scopo del trust e le volontà espresse dal disponente …<br />

un trust con benefi ciari, non resi edott i circa l’esistenza del trust, confi gura uno di quegli<br />

indizi che potrebbero concorrere a far ritenere il trust una mera simulazione”).<br />

I soli “indizi” di uno scopo che potrebbe essere ripugnante (“to set up a screen to shield<br />

his resources from other claims” per dirla con il Giudice Singer J. della High Court of Justice<br />

of England and Wales – Family Division, sentenza 3/12/2004, Minwalla v. Minwalla,<br />

in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2006, pag. 273), tutt avia, non sono suffi cienti a considerare<br />

tamquam non esset l’att o di trust (trascritt o) il cui scopo apparente (salvo quanto sopra<br />

dett o) sembra meritevole di tutela; necessariamente il loro esame deve essere rinviato al<br />

giudizio di merito e alle risultanze dell’istrutt oria che lì sarà svolta.<br />

Rispett o all’art. 13 della Convenzione de L’Aja, le contestazioni che richiamano gli artt .<br />

15, 16 e 18 del testo convenzionale si muovono su un piano diverso: le predett e disposizioni<br />

non riguardano il problema del riconoscimento (che, peraltro, concerne solo i trust<br />

177


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

cc.dd. interni) e considerano i trust riconosciuti (anche quelli interni) che producano effett<br />

i contrastanti con norme inderogabili o di applicazione necessaria della lex fori o con<br />

principi di ordine pubblico: in tali casi l’applicazione della legge straniera dovrà “cedere<br />

il passo” a quella della legge interna.<br />

La ALFA individua, quale principio generale inderogabile, l’unitarietà della garanzia patrimoniale<br />

sancita dall’art. 2740 c.c.<br />

Non sembra necessario ripetere le numerose ragioni che hanno indott o la giurisprudenza<br />

a ritenere che l’art. 2740 c.c. non costituisca più, da anni, un principio supremo ed<br />

inderogabile del nostro ordinamento (così Tribunale Bologna, sentenza 1/10/2003 n. 4545,<br />

in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2004, pag. 67: “l’unitarietà della garanzia patrimoniale<br />

di cui all’art. 2740 c.c. non può valere come un «dogma sacro ed intangibile» del nostro<br />

ordinamento”): l’espressa previsione dell’art. 11 della Convenzione de L’Aja (la quale, introducendo<br />

quale eff ett o minimo la distinzione del patrimonio in trust, assume su questo<br />

punto la natura di norma di diritt o materiale uniforme), la limitazione della responsabilità<br />

stabilita dalla Legge n. 364 del 1989 (conformemente alla riserva di legge dell’art. 2740<br />

cod. civ.), le numerose deroghe legislative (che sono persino giunte a confi gurare – con<br />

gli artt . 2447-bis e seguenti c.c. – ulteriori limitazioni della responsabilità per soggett i che<br />

già godono di una responsabilità limitata).<br />

A queste si aggiunge la recente entrata in vigore dell’art. 2645-ter c.c.: le condizioni per<br />

addivenire alla trascrizione e all’opponibilità di att i (melius, contratt i), anche atipici, con<br />

cui beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione dei più variegati<br />

interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 comma 2° c.c. (norma che non costituisce<br />

alcun argine perché – stando ai precedenti giurisprudenziali – consente di formulare<br />

soltanto un giudizio di non illiceità degli scopi prefi ssati), inducono a ritenere che<br />

sia stata defi nitivamente “aperta la porta” dell’ordinamento ai più disparati vincoli di<br />

destinazione impressi dall’autonomia privata, senza pretendere che gli interessi sott esi<br />

siano già selezionati come meritevoli di riconoscimento da una norma positiva. In altri<br />

termini, sembra proprio che la riserva di legge prevista dal comma 2° dell’art. 2740 c.c.<br />

(già derogata da innumerevoli normative speciali) sia stata defi nitivamente svuotata di<br />

signifi cato dall’articolo 2645-ter c.c.<br />

Inoltre, la menzionata disposizione, successiva e speciale rispett o all’art. 1379 c.c. (pure<br />

richiamato dalla difesa dell’opposta con riguardo al regolamento del trust (...)), nel prevedere<br />

l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione trascritt o, scardina il disposto<br />

del “Divieto di alienazione”, il quale sancisce (o, forse, sarebbe meglio dire: “sanciva”)<br />

che “il divieto di alienare stabilito per contratt o ha eff ett o solo tra le parti”.<br />

Ad un primo e sommario esame, dunque, non emerge il denunciato contrasto con norme<br />

inderogabili della lex fori.<br />

In ogni caso, deve escludersi che il potere di negare il riconoscimento del trust (ai sensi<br />

dell’art. 13 della Convenzione de L’Aja) e/o di dichiararne la nullità perché sham e/o<br />

di privare di eff ett i l’applicazione della Convenzione per contrasto con norme inderogabili<br />

del diritt o interno o con l’ordine pubblico (ai sensi degli artt . 15, 16 e 18 della<br />

Convenzione de L’Aja) possa essere esercitato dal Giudice dell’Esecuzione nell’ambito<br />

della decisione (adott ata con ordinanza emessa a seguito di una cognizione sommaria)<br />

sull’istanza di sospensione ex art. 624 comma 1° c.p.c.<br />

La creditrice opposta ha sostenuto, nella propria memoria difensiva, che l’eff ett o segregativo<br />

previsto dall’art. 11 della Convenzione de L’Aja non si sarebbe prodott o nel caso<br />

di specie perché il trust non è stato “istituito in conformità alla legge determinata” dal<br />

disponente a norma dell’art. 6 del testo convenzionale: in particolare, si è aff ermata l’invalidità<br />

– ai sensi degli artt . 10A e 10B (in realtà, dopo le recenti modifi che normative, il<br />

178


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

riferimento deve essere rivolto all’art. 12) della Trust (Jersey) Law – del “trust di scopo,<br />

non caritatevole, privo di un guardiano (enforcer)”.<br />

La difesa è interessante (la diff ormità della legge regolatrice impedirebbe di considerare<br />

come segregati i cespiti aggrediti col pignoramento) ma muove da un presupposto apparentemente<br />

errato: la qualifi cazione del trust (...) come “trust di scopo”.<br />

È “di scopo” quella categoria di trust “che non sono destinati ad avvantaggiare una o<br />

più persone identifi cate o identifi cabili, più precisamente quei trusts rispett o ai quali, per<br />

come il trust è confi gurato, non può esistere alcun soggett o legitt imato ad agire contro il<br />

trustee per tutelare un interesse proprio”.<br />

Nel modello anglosassone i trust di scopo possono perseguire soltanto fi ni caritatevoli<br />

(a vantaggio della collett ività o di una categoria di persone non determinate); perciò, un<br />

trust di scopo rett o dalla legge inglese istituito per fi ni non caritatevoli (non–charitable<br />

purposes) è da ritenersi inesorabilmente nullo. Diversa è la disciplina che regola il trust<br />

(...): infatt i, la Trust (Jersey) Law ammett e l’istituzione di trust di scopo che perseguono<br />

fi ni individuali e non caritatevoli, ma richiede – a pena di nullità – la presenza costante e<br />

ininterrott a di un guardiano (enforcer), che possa agire nei confronti del trustee inadempiente<br />

(per evitare che il trust sia lasciato “in balia della mera volontà incontrollata ed<br />

incontrollabile del trustee”; in giurisprudenza, Tribunale di Trieste – 23 sett embre 2005,<br />

in Guida al Diritt o, 2005, n. 41, pag. 57). Con esempi tratt i dalla dott rina inglese, sono<br />

“di scopo” i trust istituiti “per preservare la pace tra le nazioni” o “per l’abolizione della<br />

vivisezione”, dove nessun soggett o ha un suffi ciente interesse per far rispett are il trust<br />

(“where no individual clearly has suffi cient interest to enforce the trust”).<br />

Si ricava dall’art. 1 della Trust (Jersey) Law la defi nizione di benefi ciario: “«benefi ciary»<br />

means a person entitled to benefi t under a trust or in whose favour a discretion to distribute<br />

property held on trust may be exercised” (in italiano: “«benefi ciario» signifi ca<br />

un soggett o avente diritt o ad ott enere dei vantaggi in forza di un trust oppure nel cui<br />

interesse possa essere esercitato il potere discrezionale di una att ribuzione di beni in<br />

trust”). La massima dott rina sulla Legge di Jersey aff erma: “sono benefi ciari di un trust<br />

tutt i coloro i quali abbiano potenziali benefi ci dal trust”; un altro giurista precisa: “chiunque<br />

abbia diritt i da un trust può essere defi nito come un benefi ciario”. Peraltro, ai sensi<br />

dell’art. 10 della vigente Trust (Jersey) Law (da leggersi in combinato disposto con l’art.<br />

1) “il benefi ciario deve essere identifi cabile … per riferimento a una categoria”.<br />

Perciò, se il trust, ancorché istituito per una fi nalità, è costituito a vantaggio dirett o o<br />

indirett o di una o più persone (identifi cabili anche con riferimento alla categoria di appartenenza),<br />

deve intendersi rispett ato il benefi ciary principle (consacrato sin dalla pronuncia<br />

di Sir William Grant MR in Morice v. Bishop of Durham del 1804: “there must<br />

be somebody, in whose favour the court can decree performance”, ossia “dev’esserci un<br />

soggett o a cui favore possa essere ordinato l’adempimento”), che risulta violato non già<br />

dalla presenza di uno scopo, ma solo dall’assenza di un soggett o legitt imato a richiedere<br />

l’adempimento delle obbligazioni al trustee.<br />

Il trust (...) manca di un enforcer, ma – ad avviso di questo Giudice dell’Esecuzione –<br />

deve essere considerato un trust con benefi ciari: infatt i, l’att o istitutivo (all’art. 3) individua<br />

soggett i (appartenenti alla categoria dei creditori della BETA) dotati di poteri e prerogative,<br />

le quali, pur non concretandosi in pretese dirett e sui beni in trust (ma, semmai,<br />

sul ricavato dalla loro vendita), sono altrett anto importanti per la vita del trust (come il<br />

diritt o di informazione, il diritt o di rendiconto verso il trustee ed eventualmente, nei limiti<br />

in cui ciò è consentito, il diritt o di accesso ai documenti del trust) e idonee a formare<br />

il sostrato “proprietario” della posizione dei benefi ciari (inteso come trust property sulla<br />

quale hanno l’equitable interest).<br />

Anche sott o questo profi lo, comunque, spett erà al giudizio di merito fornire una defi nitiva<br />

qualifi cazione del negozio.<br />

179


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Riguardo alla trascrizione del trust de quo, la creditrice intervenuta GAMMA S.p.A. ha<br />

rilevato che la stessa è avvenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2645ter<br />

c.c. (introdott o dall’articolo 39-novies della Legge 23/2/2006 n. 51, di conversione del<br />

Decreto-Legge 30/12/2005 n. 273, pubblicata sulla Gazzett a Uffi ciale del 28/2/2006, n. 49),<br />

sott intendendo l’invalidità/ineffi cacia della formalità pubblicitaria.<br />

La doglianza (seppur implicita) è infondata.<br />

In primis, si osserva che l’art. 2645-ter c.c. non menziona espressamente il trust e non<br />

costituisce la norma che ne legitt ima la trascrizione: al più, può costituire una mera<br />

conferma delle molteplici pronunce giurisprudenziali che già avevano ammesso la<br />

trascrizione dei trust (anche di quelli di scopo o autodichiarati che, invece, secondo<br />

le prime lett ure dott rinali, sembrano esclusi dall’ambito di applicazione della citata<br />

disposizione).<br />

In secondo luogo, l’art. 12 della Convenzione de L’Aja (e, quindi, della Legge 364/1989)<br />

statuisce: “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali<br />

beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro<br />

modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato<br />

nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa”; è evidente<br />

che nel nostro ordinamento il sistema pubblicitario della trascrizione nei pubblici registri<br />

costituisce lo strumento att raverso il quale rendere manifesto ed opponibile il vincolo<br />

costituito.<br />

Inoltre (e sopratt utt o), poiché “il trustee è l’unico titolare dei beni e dei conseguenti poteri<br />

di gestione e disposizione propri del diritt o di proprietà, sia pure qualifi cata”, anche<br />

al di là del disposto dell’art. 12 della Convenzione, non può che discendere dal riconoscimento<br />

ex lege dell’istituto l’obbligo di consentire la trascrizione dell’acquisto a favore del<br />

trustee: in assenza di trascrizione, infatt i, l’eff ett o segregativo (che è essenziale nel trust)<br />

risulterebbe inopponibile ai terzi (così il Tribunale di Bologna nel decreto del 28/4/2000,<br />

in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2000, pag. 372). In altri termini, se il vincolo che consente<br />

di costituire un patrimonio separato rispett o a quello del trustee non godesse di pubblicità<br />

e non potesse quindi essere opposto, quale signifi cato potrebbe darsi alla ratifi ca di<br />

una Convenzione internazionale che prevede al suo art. 11, quale eff ett o minimo ed automatico<br />

del riconoscimento, proprio la distinzione dei beni in trust da quelli del trustee?<br />

La giurisprudenza degli ultimi anni ha confermato la trascrivibilità nei RR.II.: oltre al<br />

citato decreto del 28/4/2000 del Tribunale di Bologna, si annoverano i provvedimenti del<br />

Tribunale di Chieti – decreto 10/3/2000 (in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2000, pag. 372),<br />

del Tribunale di Pisa – decreto 22/12/2001 (in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2002, pag. 241),<br />

del Tribunale di Milano – decreto 29/10/2002 (in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2003, pag.<br />

270), del Tribunale di Verona – decreto 8/1/2003 (in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2003, pag.<br />

409), del Tribunale di Parma – decreto 21/10/2003 (in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2004,<br />

pag. 73). Anche nel regime tavolare è stata generalmente ammessa la pubblicità dei trust:<br />

Tribunale di Trento – Sezione distaccata di Cavalese – decreto 20/7/2004 (in Trusts e Att ività<br />

Fiduciarie, 2004, pag. 574), Tribunale di Trento – Sezione distaccata di Cles – 7 aprile<br />

2005 (in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2005, pag. 406), Tribunale di Trieste – 23 sett embre<br />

2005 (in Guida al Diritt o, 2005, n. 41, pag. 57; quest’ultima pronuncia è particolarmente<br />

signifi cativa perché supera le obiezioni mosse dal Tribunale di Belluno col decreto del<br />

25/9/2002, in Trusts e Att ività Fiduciarie, 2003, pag. 255).<br />

Si tratt a di provvedimenti con pregevoli motivazioni (alle quali si rimanda, non essendo<br />

necessario – in questa sede – ripercorrere le argomentazioni logico-giuridiche da ciascuno<br />

addott e) che ammett ono la trascrizione dei trust “interni” e dei trust autodichiarati<br />

(ove la trascrivibilità è generalmente riconosciuta richiamando l’affi nità dell’istituto al<br />

180


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

fondo patrimoniale, pacifi camente trascrivibile ai sensi dell’art. 2647 c.c.)<br />

Concludendo, l’opposizione non appare prima facie (ed impregiudicata una diversa valutazione<br />

all’esito del giudizio di opposizione, anche alla luce delle eventuali domande<br />

riconvenzionali dell’opposta) sfornita di fumus, dovendosi fortemente dubitare del<br />

diritt o della ALFA di procedere all’espropriazione dei beni pignorati, precedentemente<br />

costituiti in trust.<br />

P.Q.M.<br />

visti gli artt . 624 e 616 c.p.c.,<br />

SOSPENDE<br />

la procedura esecutiva immobiliare n. 200/2006 R.G. Esecuzioni promossa da ALFA<br />

S.p.A. contro YYY<br />

FISSA<br />

termine perentorio al 30/9/20<strong>07</strong> per l’introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità<br />

previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a<br />

cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis c.p.c.<br />

(o altri se previsti) ridott i della metà<br />

MANDA la Cancelleria per la comunicazione alle parti.<br />

Reggio Emilia, 14 maggio 20<strong>07</strong><br />

Il Giudice dell’Esecuzione<br />

Dott . Giovanni Fanticini<br />

TRIBUNALE BOLOGNA,<br />

SENTENZA 20.3.06<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Responsabilità del trust per le obbligazioni contratt e da<br />

un terzo”, Ott obre 2006, p. 579 e ss.<br />

(omissis)<br />

nella causa civile iscritt a al n... del Ruolo Generale dell’anno 2004, promossa da:<br />

… s.r l. elett ivamente domiciliata in Bologna, via Monte Grappa 3, presso e nello studio<br />

dell’avv. Gabriella Luca che la rappresen ta e difende<br />

- ricorrente<br />

contro<br />

…s.r.l. non in proprio ma in qua lità di trustee del trust “Figli di...”<br />

elett ivamente domiciliata in Bologna, Via …, presso e nello studio dell’avv. Antonella<br />

Vannacci che la rappresenta e difende<br />

- resistente<br />

In punto a: PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br />

CONCLUSIONI<br />

Il Procuratore della ricorrente chiede e conclude:<br />

“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e previa ogni opportuna declara toria,<br />

accertato che la sig.ra T. A. ved. C. ha rilasciato anticipatamente e senza al cun preavviso<br />

e consenso della proprietà i locali siti in Bologna via... di proprietà della ditt a …;<br />

accertato che il Trust Figli di... in persona del legale rappresentante pro- tempore gestisce<br />

181


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

il patrimonio dei C. e pertanto è tenuto a rispondere dei debiti contratt i dalla sig.ra T.<br />

A.;<br />

dichiarare lo stesso Trust Figli... in persona del legale rappresentante re sponsabile del<br />

grave inadempimento;<br />

condannare di conseguenza il con venuto a versare alla ditt a ricorrente i ca noni di locazione<br />

a partire dal mese di aprile 2002 fi no al mese di sett embre 2002 compreso per un<br />

importo totale di € 11.163,18 oltre interessi convenzionali pari al tasso uffi ciale di sconto<br />

maggiorato di tre punti oltre spese condominiali di € 824,89 oltre al risarcimento dei danni<br />

pari ad € 7.456,06 pari alle spese sostenu te per la riparazione della porta basculan te del<br />

garage ed al ripristino dell’apparta mento rilasciato e così in totale per € 19.547,09 detratt o<br />

il deposito cauziona le di € 5.577,73 per un totale di € 13.969,36 oltre interessi legali o di<br />

quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, con rivalutazione monetaria ed<br />

interessi;<br />

condannare il Trust Figli di... al rimborso delle spese, diritt i ed onorari del presente giudizio<br />

con sentenza esecutiva per legge”.<br />

Il Procuratore della resistente chiede e conclude:<br />

“In ipotesi: dichiarare la nullità dell’att o introdutt ivo, per incertezza sulla parte<br />

convenuta;<br />

In ipotesi gradata: dichiarare la irregolare notifi ca dello stesso;<br />

In tesi: voglia dichiarare l’assoluta ca renza di legitt imazione passiva della TRUST srl nel<br />

procedimento n.../04 promosso dinanzi a codesto Giudice.<br />

Con vitt oria di spese, diritt i ed onora ri di causa”.<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

Con ricorso depositato il 18.2.2004 la ditt a ... S.r.l., in qualità di proprieta ria e locatrice<br />

di un immobile ad uso abi tativo sito in Bologna via..., chiedeva, previo accertamento<br />

dell’unilaterale e non autorizzato rilascio del bene da parte della condutt rice T. A. e previo<br />

altresì accertamento dell’obbligo del Trust Figli di... di rispondere dei debiti contratt i<br />

dalla medesima, condannare il Trust stesso al pagamento dei canoni di locazione dal<br />

mese di aprile 2002 sino al mese di sett embre 2002, con gli interessi legali, non ché al risarcimento<br />

dei danni corrispon denti alle spese sostenute per il ripristino dell’immobile,<br />

con consequenziale con danna alle spese processuali.<br />

Assumeva parte ricorrente che la con dutt rice aveva rilasciato l’immobile previo invio<br />

di disdett a in data 5.7.2002 contrav venendo alla clausola che prevedeva la na turale scadenza<br />

del contratt o al 30.9.2005 e rimanendo morosa nel pagamento dei canoni dal mese<br />

di aprile 2002; che la pro prietà aveva reperito un nuovo condutt ore solo nel mese di settembre<br />

2002; che la condutt rice T. aveva procurato danni all’immobile; che il patrimonio<br />

della sig. T. veniva gestito dal Trust convenuto.<br />

Si costituiva la Trust s.r.l. non in pro prio ma quale trustee del Trust “Figli di...” eccependo<br />

la mancanza di legitt ima zione passiva di quest’ultimo in quanto privo di personalità<br />

giuridica e nel merito chiedendo il rigett o delle domande att oree att esa l’estraneità del<br />

patrimonio co stituente la dotazione del Trust Figli di... rispett o alle obbligazioni patrimoniali<br />

fa centi capo dirett amente alla sig. T., madre dei soggett i benefi ciari del Trust.<br />

La causa veniva decisa all’udienza del 17.11.2005 con la lett ura immediata del dispositivo<br />

in udienza.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Esaminata preliminarmente, deve disatt endersi la preliminare eccezione di di fett o di<br />

legitt imazione passiva: difatt i, benché impropriamente sott o il profi lo lessicale, l’individuazione<br />

in ricorso della controparte nel “Trust Figli di... in per sona del Legale rappresentante<br />

pro-tempore” realizza esatt amente la vocatio in jus della parte convenuta secon-<br />

182


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

do la volontà della parte ricorrente la quale, difatt i, ri teneva di poter far valere le proprie<br />

ragio ni sul patrimonio costituente la dotazione del Trust medesimo.<br />

La circostanza che tale patrimonio non costituisca un soggett o autonomo di imputazione<br />

giuridica e non abbia, quin di, giuridicamente un legale rappresen tante ma rappresenti<br />

solo un patrimonio separato rispett o a quello personale del trustee, cioè del soggett o<br />

(persona fi sica o giuridica) cui è demandata l’amministra zione di esso resta priva di effett<br />

i e rile vanza qualora, come nel caso di specie, ci sia stata in giudizio la costituzione del<br />

tru stee ed il pieno esercizio da parte di questi dei poteri difensivi.<br />

Nel merito, le domande del ricorren te sono infondate.<br />

Dall’att o istitutivo del Trust “Figli di...” si evince chiaramente che il fi ne del Trust è l’amministrazione<br />

dei beni costi tuenti la dotazione di esso nell’interesse dei soli benefi ciari A.<br />

ed A. C. S., fi gli ap punto di M. C. e della di lui vedova T. A.<br />

Pertanto, per le obbligazioni contratt e dirett amente dalla sig. T. quest’ultima è l’unica a<br />

doverne rispondere patrimonialmente, essendo invece del tutt o irrilevan te che nei contatt<br />

i stragiudiziali il prece dente trustee del Trust convenuto abbia operato in maniera tale<br />

da far ingenerare nella parte ricorrente il convincimento erroneo che quelle obbligazioni<br />

sarebbero state onorate ricorrendo alle disponibilità economiche del Trust.<br />

L’assoggett amento del patrimonio co stituente la dotazione del Trust al soddi sfacimento<br />

di obbligazioni non contratt e nell’interesse dei benefi ciari è, infatt i, as solutamente estraneo<br />

alle facoltà ed ai po teri riconosciuti al trustee dall’att o istitu tivo del trust.<br />

Conclusivamente, l’adempimento del debito - se ed in quanto esistente - della sig. T. in<br />

ordine al pagamento dei canoni dovuti per la locazione dell’immobile di proprietà della<br />

parte ricorrente ed al risar cimento dei danni arrecati all’immobile medesimo doveva essere<br />

chiesto alla stes sa sig. T. e non già al Trust “Figli di...”.<br />

Le spese seguono la soccombenza e so no liquidate, d’uffi cio, come in dispositivo.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale di Bologna, defi nitiva mente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione,<br />

deduzione disatt esa, così provvede:<br />

1) Rigett a la domanda di cui al ricorso;<br />

2) Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore<br />

della parte convenuta che liqui da d’uffi cio in complessivi € 1.100,00 di cui € 700,00 per<br />

onorari, € 400,00 per di ritt i, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.<br />

TRIBUNALE TRIESTE, UFFICIO DEL GIUDICE TAVOLARE,<br />

DECRETO 23.9.05<br />

Il notariato, 2006, 1, 10; Trusts e att ività fi duciarie, 2006, 1, 83<br />

Il giudice tavolare, lett a la domanda proposta dal Notaio dott . Xxx per conto di yyy,<br />

quale trustee del trust “www”, visti gli att i ed esaminata la documentazione, osserva<br />

quanto segue.<br />

Benché l’istituto del trust, inteso in termini necessariamente generali ed astratt i, sia stato<br />

recepito dall’ordinamento giuridico italiano fi n dal 1° gennaio del 1992, dopo l’adesione<br />

di Regno Unito, Italia ed Australia alla Convenzione de L’Aja del 1.7.1985, rimane tutt ora<br />

aperto il dibatt ito – che qui non si ritiene necessario aff rontare – sulla natura delle norme<br />

così introdott e: se cioè si tratt i di prescrizioni di diritt o uniforme sostanziale, ovvero di<br />

regole di diritt o internazionale privato, caratt erizzate peraltro da alcune peculiarità di-<br />

183


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

rett amente connesse all’originalità dell’istituto al quale si riferiscono.<br />

Le numerose pronunzie giudiziarie di merito, quasi tutt e favorevoli all’applicazione del<br />

trust, rendono in parte obsoleta sia questa problematica, che, più in generale, la stessa<br />

contrapposizione dott rinaria sull’astratt a compatibilità dell’istituto con la tradizione giuridica<br />

italiana: la diatriba, dopo un rapido sviluppo caratt erizzato da toni di confronto<br />

poco consoni ad un dibatt ito scientifi co, si è piegata su se stessa, senza produrre risultati<br />

di sintesi, acuendo progressivamente le divergenze sino a creare due vere e proprie correnti<br />

in irriducibile contrasto.<br />

In ogni caso, il superamento della tesi sulla presunta irriconoscibilità di un trust interno,<br />

conseguente alla qualifi ca della Convenzione (o meglio, della legge di ratifi ca)<br />

come norma di diritt o internazionale privato, sembra ormai adeguatamente giustifi -<br />

cato dalla giurisprudenza di merito (per tutt e, Tribunale di Bologna, sent. 1.10.2003,<br />

Landini/Trombett i e Sofi r S.r.l., pluriedita).<br />

Numerose ed inequivoche sono peraltro le tracce della penetrazione dell’istituto a livello<br />

di prassi applicativa, forense e non: il riferimento al “diritt o vivente”, così disdegnato<br />

da una nota dott rina, fermamente critica nei confronti del trust, richiede oggi un<br />

nuovo grado di apprezzamento, in questo come in altri sett ori del diritt o. Non ha mancato<br />

di sott olinearlo la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., sent. 11096/2002)<br />

che, premiando proprio un “orientamento giurisprudenziale - già diritt o vivente - che<br />

inquadrava l’assegnazione della casa familiare tra i diritt i personali di godimento”, ha<br />

evidenziato la volontà del legislatore di creare “una nuova tipologia di att i trascrivibili”<br />

proprio al fi ne di rendere opponibili tali diritt i.<br />

Gli sforzi e le linee di tensione, che si possono individuare nei provvedimenti resi<br />

dalla giurisprudenza di merito nei sett ori più disparati (dal diritt o di famiglia a quello<br />

fallimentare, dal diritt o successorio a quello societario), testimoniano della scelta degli<br />

operatori pratici di aff rancarsi da posizioni preconcett e e di principio per verifi care<br />

in concreto l’utilità dello strumento, la liceità e la meritevolezza di tutela dell’istituto,<br />

indubbiamente estraneo al nostro ordinamento giuridico.<br />

Non viene più colta l’impellente necessità di individuare un concett o unitario di trust, o<br />

di forzare il suo inquadramento nelle fi gure negoziali tradizionali, con acrobatici collegamenti<br />

tra istituti o delicate operazioni di genetica giuridica, frantumando e ricomponendo<br />

molecole negoziali alla ricerca di una tipizzazione impossibile.<br />

Per quanti sforzi si possano fare, il trust - che pure alberga nell’ordinamento positivo italiano,<br />

per le ragioni sopra esposte - sfugge ad ogni qualifi cazione, è mutevole d’assett o,<br />

è teleologicamente versatile, dimostrandosi in grado di tutelare, in modo pieno e soddisfacente,<br />

interessi ed obiett ivi che fi no a ieri potevano essere perseguiti in maniera<br />

parziale, meno dirett a o effi cace.<br />

Nel caso in esame, si è al cospett o di un att o istitutivo di un trust interno di scopo, il cui<br />

programma negoziale vale a costituire – al tempo stesso – il fi ne del trust e la giustifi cazione<br />

dell’att o di trasferimento immobiliare di cui si chiede pubblicità tavolare: diviene<br />

quindi operativo il combinato disposto degli artt . 11 e 13 della Convenzione de L’Aja del<br />

1.7.1985, che consente al giudice di vagliare la compatibilità del trust e degli att i collegati<br />

(nonché della legge straniera prescelta dalle parti) con l’ordinamento giuridico italiano;<br />

inoltre, la richiesta di dare pubblicità tavolare al trasferimento immobiliare eff ett uato a<br />

favore del trustee determina la dirett a applicazione, nell’ordinamento giuridico italiano,<br />

dell’art. 12 della Convenzione.<br />

Al giudice tavolare, nel doveroso controllo di legitt imità formale e sostanziale che caratt<br />

erizza il suo giudizio, e che gli impone l’accesso dirett o e pregnante alla causa del<br />

programma negoziale (accesso di fatt o impedito in occasione di un precedente culminato<br />

nel rigett o del ricorso tavolare, da parte del giudice tavolare di Cortina d’Ampezzo,<br />

e nel conseguente reclamo al Tribunale di Belluno, nel cui provvedimento - si ritiene<br />

184


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

sommessamente - possono leggersi alcuni spunti per una plausibile decisione favorevole<br />

al reclamante, qualora gli elementi portati all’esame dei giudici fossero stati diversi) ai<br />

sensi dell’art. 26 della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929,<br />

viene off erto un punto di osservazione privilegiato, e per certi versi più ampio di quello<br />

del giudizio ordinario, in quanto sganciato dalla contenziosità ed immerso in un’analisi<br />

uffi ciosa del programma negoziale.<br />

Questa occasione di approccio al trust consente, considerate anche le peculiarità del caso<br />

di specie, di muoversi lungo la strada che prima la giurisprudenza, sulla scorta della<br />

dott rina, e poi il legislatore hanno solcato con i loro provvedimenti, ponendo in essere<br />

un’inarrestabile disgregazione dei tradizionali assett i proprietari.<br />

Questo cammino non può essere qui ripercorso nelle sue singole fasi, che vanno dal riconoscimento<br />

alla successiva regolamentazione della multiproprietà, alla disciplina dei<br />

fondi pensionistici, a quella dei beni gestiti da società fi duciarie, alla cartolarizzazione<br />

dei crediti: conviene piutt osto rinviare alla dott rina, ed ai non pochi provvedimenti giudiziari,<br />

che ne hanno individuato i connotati più importanti in termini di atipicità degli<br />

istituti, di legitt imità delle segregazioni dei patrimoni, di parcellizzazione del diritt o di<br />

proprietà, di ampliamento dell’ambito applicativo della trascrizione.<br />

A quest’ultimo riguardo si nota, e se ne farà applicazione concreta con questo provvedimento,<br />

che oggett o della pubblicità immobiliare non è di per sé l’att o, quanto il suo effett<br />

o, nel senso che la trascrizione dell’att o è solo strumentale al fi ne dell’opponibilità<br />

ai terzi della vicenda circolatoria che all’att o si ricollega.<br />

La tassatività delle norme sulla trascrizione (in un parallelismo con il sistema pubblicitario<br />

del libro fondiario che, più avanti, si avrà modo di verifi care come perfett amente<br />

lecito) va riguardata non già sott o il profi lo dell’att o, ma sott o quello degli eff ett i. L’art.<br />

2645 cod.civ., nello stabilire che deve rendersi pubblico, agli eff ett i previsti dall’articolo<br />

precedente, “ogni altro att o o provvedimento che produce in relazione ai beni immobili<br />

o a diritt i immobiliari taluno degli eff ett i dei contratt i menzionati nell’art. 2643”, pone<br />

appunto un principio di tipicità di risultati e non di att i, nel senso che va trascritt o (ed<br />

in regime tavolare va iscritt o) qualsiasi att o che, pur non rientrando nello schema dei<br />

contratt i, degli att i o provvedimenti o delle sentenze indicati nell’art. 2643 cod.civ., tuttavia<br />

produca uno o più degli eff ett i ad essi rapportabili. Ma quanto alla tipologia effett<br />

uale, già quasi quarant’anni fa la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. 1, sent.<br />

n. 3664 del 11.11.1969) aveva esplicitato come gli eff ett i non dovessero essere del tutt o<br />

identici a quelli dei contratt i menzionati nell’art 2643 cod civ., potendo essere anche e<br />

solamente similari. In logica prosecuzione dell’insegnamento, Cass. Sez. 2, sent. n. 11250<br />

del 14.11.1997 ha poi precisato che merita pubblicità “il negozio … fi nalizzato ad incidere<br />

sul regime dominicale della “res” e, in particolare, su diritt i considerati dall’ordinamento<br />

inerenti al bene immobile oggett o della convenzione negoziale e, pertanto, in assenza di<br />

contrario titolo, appartenenti al proprietario - o ai proprietari - dell’immobile medesimo”<br />

(nella fatt ispecie, si tratt ava della riserva, da parte del costrutt ore di uno stabile, del diritto<br />

di proprietà del lastrico di copertura e del relativo “ius inaedifi candi”). In altri termini,<br />

tutt o ciò che limita e comprime strutt uralmente il diritt o reale deve essere suscett ibile di<br />

pubblicità (in tal senso anche Cass., Sez. 2, sent. n. 213 del 10.1.1994 che, avviando a soluzione<br />

un contrasto in seno alla Suprema Corte, ha invocato un’interpretazione estensiva<br />

dell’art. 2653 n. 1 cod. civ., al fi ne di assentire la trascrizione di una domanda giudiziale<br />

dirett a ad imporre il rispett o dei limiti legali della proprietà).<br />

Per quanto sia precisa convinzione del giudice che l’art. 12 della Convenzione operi<br />

dirett amente nel tessuto normativo interno, consentendo la trascrizione dell’att o di<br />

trasferimento della proprietà immobiliare ad un trustee, tutt avia questo risultato deve<br />

essere verifi cato in concreto, per saggiare il rispett o dei principi dell’ordinamento giuridico<br />

italiano: ciò sia con riguardo alla dimensione di tipicità del diritt o di proprietà in<br />

185


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

capo al trustee, sia quanto alla trascrivibilità dell’acquisto. Ma prima di passare all’analisi<br />

delle questioni di fatt o, vanno ora esplicitati i parametri cui si farà riferimento per l’apprezzamento<br />

del programma negoziale e quali siano i confi ni dello stesso giudizio di<br />

meritevolezza.<br />

Si sostiene infatt i da parte di specifi ca dott rina, la quale ha esaminato l’istituto del trust<br />

interno con riferimento alle varie fi gure negoziali regolate dall’ordinamento italiano, che<br />

all’inquadramento del trust in un negozio atipico, dirett o a realizzare interessi meritevoli<br />

di tutela, ostino sia il principio del numerus clausus dei diritt i reali che l’impossibilità,<br />

per defi nizione, di integrare le possibili lacune negoziali facendo ricorso a fi gure tipizzate<br />

di negozi. Sembra però questa l’occasione per prendere le distanze da quella “furia tipizzatrice”<br />

che suole ricondurre ogni negozio atipico allo schema tipico ad esso maggiormente<br />

somigliante, applicandogli poi brandelli di quella disciplina: l’atipicità del negozio<br />

non impone sempre un aff anno qualifi catorio, un identikit di genetica giuridica, potendo<br />

bensì l’interprete fermarsi alla mera individuazione, all’interno del negozio atipico, dei<br />

suoi parametri generali (id est: effi cacia obbligatoria o traslativa, natura corrispett iva o<br />

unilaterale o gratuita, aleatorietà o commutatività, e così oltre), per poi adatt are al caso<br />

di specie le regole generali dell’ordinamento, o quelle che, essendo comuni alle fi gure<br />

negoziali maggiormente similari a quella atipica, vengono a rappresentarne impronte indelebili.<br />

Non occorrerà quindi una perfett a sincronia strutt urale o eff ett uale con i negozi<br />

tipizzati, ma sarà suffi ciente la mera possibilità di condurre il negozio atipico a categorie<br />

apprezzate dall’ordinamento. Si rammenterà, del resto, che la Suprema Corte di Cassazione<br />

ha ammesso la confi gurabilità di negozi traslativi atipici, purché sorrett i da<br />

causa lecita, fondandola sul principio dell’autonomia contratt uale di cui all’art. 1322<br />

comma 2 cod. civ. (Cass., Sez. 3, sent. 9.10.1991 n. 10612).<br />

Le considerazioni che seguono, in ordine alla tipicità del diritt o di proprietà del trustee,<br />

saranno esposte quando le esigenze di motivazione richiederanno di aff rontare i singoli<br />

momenti di emersione della problematica: oltre a quanto già scritt o sulla disgregazione<br />

dei tradizionali assett i proprietari, si rinvia alla parte più strett amente tavolare del presente<br />

provvedimento.<br />

Ciò dett o quanto all’individuazione dei parametri per l’apprezzamento del programma<br />

negoziale (per la cui approfondita analisi si rinvia oltre), e venendo ai confi ni del giudizio<br />

di meritevolezza, giova rimarcare come la norma di cui all’art. 1322 cod. civ. vada<br />

collocata nella più modesta cornice che, dopo l’adozione della Costituzione, le compete<br />

secondo parte della dott rina, la quale giunge a parifi care questo giudizio a quello di liceità:<br />

l’interprete dovrebbe dunque limitarsi all’esame della non contrarietà del negozio<br />

alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. È questa una delle più<br />

condivisibili chiavi di lett ura per spiegare la mancanza di consapevoli apporti giurisprudenziali<br />

all’analisi della norma, una volta abbandonato quel criterio dell’”utilità sociale”<br />

che, nella relazione al codice civile, aveva giustifi cato la pur contestata adozione della<br />

norma.<br />

L’analisi sommaria delle principali e più recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione<br />

in materia conferma che della norma viene operata una lett ura ambigua, tutt o<br />

sommato rapportabile ad altri e più ricorrenti istituti, che non a quello - pur ampiamente<br />

sbandierato - della “meritevolezza di interesse” (v. Cass., Sez. 1, sent. n. 75 del 5.1.1994<br />

che riporta all’assenza di meritevolezza quella che, in realtà, sembra essere l’inidoneità<br />

in concreto della causa negoziale; Cass., Sez. 1, sent. n. 9975 del 20.9.1995 che sanziona,<br />

con la nullità per mancata realizzazione di interesse meritevole di tutela, un negozio che<br />

limitava le possibilità del socio di liberarsi delle proprie quote, ritenendolo però in concreto<br />

contrasto con il principio dell’ordinamento che vieta l’assunzione di obbligazioni<br />

di durata indeterminata; Cass., Sez. 3, sent. n. 982 del 28.1.2002 che ha ritenuto la meritevolezza<br />

di una particolarissima patt uizione, in considerazione della “assimilabilità” del<br />

186


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

negozio atipico alla commissione gratuita).<br />

Se è vero, secondo il tradizionale insegnamento della Corte Costituzionale, che l’autonomia<br />

contratt uale è solo indirett amente tutelata dall’art. 41 Cost. e deve comunque<br />

cedere di fronte a motivi di ordine superiore (economico e sociale) considerati rilevanti<br />

dalla Costituzione, è però altrett anto incontroverso che il perseguimento dei valori<br />

costituzionali è compito riservato allo Stato, e non ai privati, e che i principi sovraordinati<br />

fungono, riguardo all’autonomia contratt uale, quali limitazioni inderogabili, più<br />

che come fi nalità che i contraenti debbano prefi ggersi.<br />

Se quindi il trust, come tanti altri negozi di importazione extranazionale, non è di per sé<br />

ed in termini assoluti uno strumento idoneo a determinare squilibri “macro-economici”,<br />

rimanendo sostanzialmente irrilevante in un’ott ica di utilità sociale, allora coerenza<br />

vuole che il sindacato dell’autorità giudiziaria debba concentrarsi – abbandonando i<br />

“massimi sistemi” - sulla liceità in concreto dello strumento prescelto, per vedere se<br />

con la sua adozione ci si sia proposti di derogare a norme imperative ed a principi<br />

generali. Per fare ciò, grazie alle prerogative riconosciute al giudice tavolare e di cui sopra<br />

si è dett o, non ci si potrà limitare ad un apprezzamento in negativo, ma si dovranno<br />

altresì “ricostruire sistematicamente gli eff ett i” del negozio, per verifi care se essi siano<br />

rapportabili a quelli previsti dall’ordinamento giuridico, e se si perseguano ulteriori<br />

obiett ivi non altrimenti raggiungibili con gli strumenti ordinari, altrimenti rimanendosi<br />

all’interno del fenomeno del negozio misto, del collegamento negoziale, della frantumazione<br />

e ricomposizione negoziale di cui si è scritt o.<br />

Che si tratt i di una valutazione simile se non uguale a quella imposta dall’art. 1323 cod.<br />

civ. sulla liceità della causa, o se ne diverga qualitativamente o quantitativamente, è una<br />

questione per la cui soluzione si può fare rinvio alla dott rina che anche recentemente ne<br />

ha off erto un’att enta analisi. Preme solo precisare che con riguardo al trust non appare<br />

sussistere il rischio di globalizzante dominio di una nuova lex mercatoria, in quanto a<br />

regolamentare il trust sono pur sempre i legislatori nazionali, i loro ordinamenti giuridici<br />

ed i relativi apparati giudiziari, e non “gli uffi ci legali delle grandi multinazionali”.<br />

Queste considerazioni sui limiti dell’indagine sulla meritevolezza dell’assett o di interessi<br />

risultano confortate dalla constatazione che l’eff ett o patrimoniale segregativo, il quale<br />

immancabilmente caratt erizza il trust, deriva non solo dalle singole fatt ispecie negoziali<br />

create dai contraenti, ma ancor prima (dirett amente ai sensi dell’art. 11 o, in via<br />

mediata, ai sensi dell’art. 2) dalle previsioni normative che la Convenzione de l’Aja<br />

impone - nei noti limiti - di riconoscere.<br />

Si tratt a però – in forza della previsione di cui all’art. 13 della Convenzione - anche di<br />

analizzare se la legge prescelta dalle parti per la regolamentazione del trust sia contraria<br />

all’ordinamento giuridico italiano, o sia utilizzata dalle parti per att uare una frode<br />

alla legge nazionale: ma tutt o ciò dovrà essere sindacato in una precisa prospett iva,<br />

da non abbandonare a priori. Si rammenterà infatt i che, essendo l’adozione di un trust<br />

un’espressione di iniziativa economica di citt adini o di enti (tali essendo i sett lors nell’atto<br />

in esame) europei, l’esercizio di questa libertà fondamentale va considerato legitt imo<br />

fi no a che non si provino (o non vengano colti d’uffi cio, quando l’analisi sia compiuta in<br />

un procedimento inaudita altera parte, come quello tavolare) “elementi indicativi di un<br />

abuso … nel singolo caso concreto”, senza arrestarsi ad “una valutazione generale ed<br />

astratt a” (queste espressioni sono utilizzate da organi giudiziari comunitari).<br />

In sintesi: sia l’autonomia negoziale, espressione dirett a di libertà fondamentale garantita<br />

dal Tratt ato sull’Unione Europea (tutelata a livello costituzionale solo indirettamente,<br />

in quanto l’art. 41, comma primo, Cost., protegge l’autonomia negoziale come<br />

mezzo di esplicazione della più ampia libertà di iniziativa economica, che si esercita<br />

normalmente in forma di impresa – sent. n. 268 del 22-30/06/1994, est. Mengoni), la quale<br />

si concreti nell’istituzione del trust, sia il riconoscimento della legge straniera concre-<br />

187


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

tamente regolatrice del rapporto di trust, devono formare oggett o di apprezzamento<br />

giudiziario: ma questo giudizio rimane caratt erizzato, per utilizzare l’espressione<br />

adott ata da prestigiosa dott rina, da un “favor validitatis del trust”, fondato – oltre che<br />

sulle considerazioni sopra svolte – anche sugli art. 6.2 (validità della scelta del tipo di<br />

trust, qualora disciplinato dalla legge di rinvio) e 14 (applicabilità extraconvenzionale<br />

di leggi più favorevoli al riconoscimento di trust) della Convenzione.<br />

Fatt a questa necessaria premessa, si osserva che quello in esame è un trust cd. interno<br />

(nazionali essendo i suoi protagonisti, i beni impiegati per la sua istituzione, il luogo<br />

nel quale di realizzerà concretamente l’obiett ivo che le parti si sono prefi sse), è un trust<br />

di scopo, non caritatevole, e senza benefi ciario (v. art. 10 del negozio sull’appartenenza<br />

fi nale dei beni in trust in cui si individuano, tassativamente e senza possibili alternative,<br />

nei disponenti stessi i soggett i destinatari fi nali del bene immobile trasformato e del denaro<br />

eventualmente residuato, una volta raggiunto (o nell’impossibilità di raggiungere)<br />

lo scopo del trust.<br />

Le parti hanno scelto, come legge regolatrice di questo trust, la Trust Jersey law 1984 as<br />

amended 1996, sancendo comunque che le obbligazioni e le responsabilità del trustee<br />

siano disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e da quella di Jersey, devolvendo<br />

alla giurisdizione italiana ed alla competenza del Foro di Trieste ogni controversia relativa<br />

all’istituzione, alla validità o agli eff ett i del trust.<br />

Quanto alla sua prima caratt eristica, ritiene questo giudice tavolare non più dubitabile la<br />

possibilità di adott are lo strumento del trust cd. interno (le argomentazioni dott rinarie<br />

e giurisprudenziali a sostegno sono talmente puntuali e diff use da poter essere semplicemente<br />

richiamate, condividendole, nella coscienza di non potere ad esse aggiungere<br />

nulla di originale), se non foss’altro per non discriminare, in modo incostituzionale, il<br />

citt adino italiano da quello straniero che decidesse di istituire un trust in tutt o e per tutto<br />

“italiano” tranne che per la di lui citt adinanza e per la legge regolatrice. È questo un<br />

argomento suggestivo, forse meno profondo dogmaticamente degli altri comunemente<br />

spesi, e pur tutt avia capace di mostrare con evidenza la sterilità dei tentativi di negare<br />

legitt imità all’istituto del trust interno.<br />

Con riguardo alla qualifi ca di trust di scopo, non charitable, si osserva che la tipologia<br />

negoziale è sanzionata con la nullità dal diritt o inglese, ma è stata oggett o di recenti<br />

e ripetuti interventi normativi da parte di altri legislatori di common law nell’ultimo<br />

ventennio, nella perpetua rincorsa delle nuove forme di contratt azione e delle prassi<br />

emergenti.<br />

La crisi del concett o di “charity”, per un verso, e la necessità di individuare (per operazioni<br />

di natura per lo più fi nanziaria) un “centro di controllo di un’operazione che non<br />

sia al tempo stesso un centro di profi tt o”, hanno determinato il sorgere ed il prolifi care<br />

di questo schema, all’interno del quale sono già stati colti alcuni elementi invariabili ed<br />

imprescindibili: si tratt a della presenza di uno scopo chiaro e lecito da perseguire; della<br />

necessità di un enforcer dotato di particolari poteri di controllo; dell’assenza di benefi ciari,<br />

cioè di soggett i dotati dei poteri e delle prerogative ad essi tradizionalmente spett anti:<br />

ciò in quanto di benefi ciari, o di destinatari, si potrà parlare al momento in cui – e solo<br />

se – l’operazione si sarà perfezionata e lo scopo sarà stato perseguito.<br />

Per adeguarsi ad altri Paesi (Bahamas, Cook Islands, Cipro, Belize, Cayman Islands, e<br />

tanti altri) ed alla tumultuosa normazione in tema di trust di scopo, Jersey ha emendato<br />

la propria già apprezzata legge fondamentale del 1984, inserendo tra gli altri l’art. 10<br />

A (“trusts for non-charitable purposes”) al fi ne di rimuovere la sanzione di invalidità<br />

che, tradizionalmente, aff ett ava i casi di istituzione di un trust di scopo non caritatevole:<br />

ciò ha fatt o imponendo - però - la nomina immancabile di un enforcer che, nel caso<br />

188


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

di specie, esiste ed è dotato di poteri. La legge in questione, nel suo complesso, e nelle<br />

singole previsioni applicabili alla fatt ispecie, non contiene principi o regole contrarie<br />

all’ordine pubblico italiano.<br />

Tornando, in modo analitico e non più solo sistematico, all’analisi del programma negoziale,<br />

si osserva che il Comune di YYY e la Fondazione xxx, con le rispett ive dotazioni<br />

immobiliare e mobiliare, intendono perseguire lo scopo di realizzare un’area destinata<br />

all’accoglienza dei bambini da 3 a 12 mesi, così da consentire alle famiglie di<br />

usufruire di un nuovo servizio pubblico. Con il pieno trasferimento a suo favore della<br />

proprietà del bene immobile da modifi care e degli importi di denaro da impiegare, il<br />

trustee viene investito di quanto gli serve per la realizzazione dello scopo, con precisi<br />

obblighi di rendicontazione, particolarmente puntuali a causa della natura pubblica<br />

del bene immobile e dell’entità dei fondi da impiegare. Le sue prerogative appaiono<br />

quelle tradizionalmente riconosciute in negozi del genere, con l’ovvio divieto – però - di<br />

alienare o diversamente gravare i beni in trust perché ciò determinerebbe l’irrealizzabilità<br />

del programma negoziale.<br />

Sembra del tutt o intuibile che questi fi ni particolari non risultano perseguibili in altro<br />

modo, sia da parte del Comune di YYYY che della Fondazione xxx, se non a mezzo<br />

dell’istituzione di un trust.<br />

Quanto all’ente territoriale, la presumibile carenza di fondi, il vincolo posto dagli strumenti<br />

dell’evidenza pubblica, e tutt e le implicazioni connesse alla gestione di fondi pubblici,<br />

determinerebbero un irrigidimento delle scelte progett uali ed esecutive, ed un<br />

ovvio allungamento dei tempi di realizzazione. Quanto alla Fondazione xxx, lo scopo<br />

in oggett o non poteva essere raggiunto neanche con la costituzione di una società strumentale,<br />

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 153/1999 e della successiva normativa di sett ore, e<br />

ciò in quanto il bene oggett o dell’intervento non è di proprietà o in disponibilità esclusiva<br />

della Fondazione stessa, bensì è bene pubblico.<br />

Passando al momento di verifi ca della liceità delle singole previsioni negoziali, ritiene<br />

il giudice tavolare che non emerga alcuna violazione della legge di Jersey, e pertanto<br />

possa dichiararsi in concreto la validità ed effi cacia del trust, ai sensi dell’art. 3 della<br />

Trust Jersey law 1984.<br />

In particolare:<br />

il trust “esiste” in conformità a quanto previsto dall’art. 2 lett . b) della Trust Jersey law<br />

1984;<br />

vi è un trasferimento eff ett ivo di beni (art. 8), nel rispett o della lex rei sitæ (come si dirà<br />

a proposito della peculiare natura del bene immobile), ed in misura suffi ciente per il<br />

perseguimento dello scopo [art. 50, 1), lett . a)];<br />

lo scopo del trust appare lecito e sopratt utt o ha natura sostanziale – in osservanza della<br />

Trust Jersey law 1984 as amended 1996, nella sua interpretazione generalmente accett ata,<br />

che esclude la legitt imità di un trust con scopo “interno” (nel senso che il trust dovrebbe<br />

venir meno a causa dell’errore del sett lor nel disporre del “benefi cial interest”) -, in<br />

quanto lo scopo è quello materiale dell’ingrandimento dell’edifi cio destinato ad ospitare<br />

l’asilo comunale;<br />

non sussiste l’invalidità di cui all’art. 10, anche perché si tratt a di fatt ispecie derogatoria,<br />

sussumibile nella previsione dell’art. 10 A;<br />

i doveri del guardiano, come quelli del trustee, sono dett agliatamente previsti nell’att o di<br />

trust: rimane una lacuna, integrabile ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., nel senso che al difett o<br />

di espressa previsione dell’obbligo del trustee di consentire al guardiano di accedere alla<br />

documentazione contabile (tratt andosi di trust di scopo non caritatevole) supplisce l’immediata<br />

e necessitata applicazione della norma (apparentemente inderogabile) di cui all’art.<br />

189


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

25, lett . d), ultimo inciso, della Trust Jersey law 1984, come novellata (amendement n.3);<br />

la durata del trust è ampiamente inferiore al secolo;<br />

è prevista la remunerazione del trustee, peraltro in misura non nota;<br />

i rapporti con i terzi e le forme di pubblicità sono adeguatamente disciplinati;<br />

vi è disciplina dett agliata in ordine alla distribuzione dei beni al termine del trust o in<br />

caso di anticipazione o estinzione.<br />

L’att o istitutivo del trust non contiene poi patt uizioni che violino norme inderogabili<br />

specifi che o principi precett ivi dell’ordinamento italiano: sarebbe mera esercitazione accademica<br />

quella di aff rontare la tematica del contrasto del trust con la norma dell’art.<br />

2740 cod. civ., viste le peculiarità del programma e, sopratt utt o, della natura del bene<br />

immobile e dei soggett i disponenti.<br />

Quanto alla Fondazione xxx, l’att ività espletata rientra tra quelle statutarie, nel rispett o<br />

della normativa di sett ore, essendo perseguito uno scopo di chiara utilità sociale, e in<br />

osservanza dei principi di economicità di gestione.<br />

Quanto al Comune di Duino-Aurisina, la natura del bene immobile, appartenente al patrimonio<br />

indisponibile dell’ente territoriale, impone una rifl essione.<br />

Sembra ormai acquisito, in dott rina e giurisprudenza, che il bene patrimoniale indisponibile<br />

non sia una res di per sé insuscett ibile di appartenere ad altri all’infuori della<br />

Pubblica Amministrazione, come accade per il demanio; è piutt osto un bene la cui strumentalità<br />

caratt erizza e demarca i limiti della sua stessa commerciabilità, nel senso che<br />

di esso si può disporre l’att ribuzione in godimento al privato ma solo nel rispett o del<br />

pubblico interesse, e sott o forma di un diritt o condizionato (Cass., Sez. un., sent. n. 11491<br />

del 22.11.1993 sull’utilizzo della concessione-contratt o). Orbene, il diritt o tavolare trasferito<br />

in capo al trustee è caratt erizzato da indubbia impronta proprietaria, ma è particolarmente<br />

conformato, è funzionalmente vincolato al perseguimento dello scopo, oltre ad<br />

essere temporalmente e condizionatamente delimitato. Infatt i la vicenda traslativa non<br />

trova altra giustifi cazione se non quella della sua totale ed assorbente tensione alla realizzazione<br />

fi nale del programma negoziale; il bene trasferito non può essere diversamente<br />

utilizzato, non può essere alienato o diminuito, ed il suo temporaneo e condizionato<br />

passaggio di proprietà non determina la diminuzione o la cessazione dell’att ività pubblica,<br />

che viene disimpegnata nella parte di asilo non interessata dai lavori: l’alienazione<br />

non è quindi di ostacolo, ma è fi nalizzata alla migliore futura realizzazione dell’interesse<br />

pubblico. Si richiamano qui le precisazioni contenute nella delibera del Comune di YYY<br />

(allegato “B” all’att o istitutivo di trust), in cui si descrive l’obiett ivo della “realizzazione<br />

dell’ampliamento in tempi estremamente ridott i rispett o al normale iter procedurale”<br />

grazie all’istituzione del trust, e si att esta che “il trustee durante l’esecuzione dei lavori di<br />

ampliamento … mett erà a disposizione del Comune l’att uale sede dell’asilo nido in modo<br />

da non incidere sulla funzionalità del servizio”.<br />

Per queste ragioni, apprezzando le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione pubblica<br />

a deliberare la stipula del trust e del contestuale att o di trasferimento, si ritiene che<br />

non sussista violazione della norma di cui all’art. 828, comma 2, cod. civ., né la nullità del<br />

negozio ex art. 1418 cod. civ..<br />

Terminando, vanno analizzate le problematiche squisitamente tavolari del ricorso in<br />

oggett o.<br />

L’att o di trasferimento di proprietà dal sett lor al trustee, per un tempo massimo di due<br />

anni dalla data dell’att o costitutivo e salvo il verifi carsi di una serie di condizioni risolutive<br />

non meramente potestative, merita – ed anzi impone - la forma più completa di<br />

pubblicità tavolare, quella dell’intavolazione.<br />

La merita in quanto si è comunque al cospett o di una vicenda derivativo-costitutiva<br />

inter vivos che non sembra aff att o legitt imo limitare alla forma meno pregnante della<br />

pubblicità-notizia, sott o forma di annotazione, dovendo piutt osto culminare nell’inta-<br />

190


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

volazione del diritt o reale, in quanto il programma negoziale stesso lo postula per la<br />

realizzazione di fi ni leciti, e perché lo strumento prescelto lo consente. La previsione di<br />

cui all’art. 12, comma 2, del R.D. 499/1929 (sulla applicabilità delle norme che in regime<br />

ordinario stabiliscono la pubblicità immobiliare, “in quanto non vi osti la diversa natura<br />

delle iscrizioni”) non è di ostacolo alla pubblicità nel libro fondiario; infatt i, quand’anche<br />

si negasse l’immediata e dirett a operatività dell’art. 12 della Convenzione de L’Aja del<br />

1.7.1985, l’eff ett o ostensivo discenderebbe dalla previsione dell’art. 20, lett . h), della legge<br />

generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929, secondo cui deve formare<br />

oggett o di annotazione tavolare qualsiasi “att o o fatt o, riferentesi a beni immobili, per il<br />

quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano<br />

o ammett ano la pubblicità - con la precisazione fondamentale e spesso trascurata - a<br />

meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell’art. 9 della presente legge” (ossia sott o<br />

forma di iscrizione dei relativi diritt i reali). Poiché siamo al cospett o del trasferimento<br />

del diritt o di proprietà, ossia del diritt o reale per eccellenza e quindi di un diritt o tavolare,<br />

tale situazione giuridica soggett iva deve essere intavolata, e non semplicemente<br />

annotata insieme al suo titolo. Se invero ci si limitasse all’annotazione del titolo, ne deriverebbe<br />

che il trustee non potrebbe disporre (nel caso, retrocedendolo) del diritt o reale<br />

immobiliare nel modo più ampio possibile – pur nei limiti dei poteri e del programma<br />

negoziale –, in quanto non sussisterebbe la “continuità tavolare” tra il soggett o tavolarmente<br />

iscritt o e l’alienante trustee, essendo solo annotato l’att o traslativo; ed ancora, un<br />

creditore, il quale non potesse eff ett uare iscrizioni a peso della proprietà (mai intavolata<br />

o prenotata a nome) del trustee, sarebbe - questo sì! – un creditore ingiustamente pregiudicato.<br />

Legitt ima quindi è la richiesta di intavolazione dello specifi co e concreto diritt o di<br />

proprietà in capo al trustee.<br />

La pubblicità tavolare si impone anche per altra ragione e sott o diversa forma. Chiunque<br />

si trovi ad interferire giuridicamente con questo diritt o tavolare – chè tale è il diritt o di<br />

proprietà del trustee -, deve poter conoscere i suoi limiti e quelli della legitt imazione del<br />

suo titolare, ai sensi dell’art. 94, comma 1, n. 2, della legge generale sui libri fondiari, nel<br />

testo allegato al R.D. 499/1929. La pubblicità di tali limiti è una esigenza intimamente<br />

connessa al sistema tavolare, a garanzia dei traffi ci e dei crediti, proprio come lo è lo speculare<br />

dovere di rifi utare pubblicità di tutt o ciò che è ultroneo rispett o alla vicende reali<br />

o di rilevanza immobiliare. Nel caso di specie, e senza che ciò possa valere sempre ed in<br />

ogni fatt ispecie di trust, quelle patt uite non sono limitazioni di caratt ere personale, connesse<br />

agli specifi ci rapporti tra disponenti e trustee, ma veri e propri connotati strutt urali<br />

del diritt o reale, di cui è doverosa la pubblicità. In altri termini: solo una forma di diritt o<br />

di proprietà di queste fatt ezze è idonea a consentire la realizzazione del programma negoziale<br />

che i disponenti si sono prefi ssi, e tali sembianze devono essere pubblicizzate in<br />

via dirett a ed immediata.<br />

Rimane quindi da precisare se la qualità di trustee in capo all’alienatario debba essere<br />

solo annotata nel foglio “B” della proprietà, ovvero se debba essere dirett amente l’intavolazione<br />

nel libro fondiario ad indicare la condizione di trustee dell’acquirente.<br />

Come sopra espresso, ritiene il giudice tavolare che nel caso di specie, in considerazione<br />

della speciale provenienza del bene, del programma vincolato, delle caratt eristiche del<br />

trust di scopo, e quindi per tutt e le ragioni sopra evidenziate, si sia al cospett o di una<br />

particolare forma di proprietà che imponga di esplicitare subito e dirett amente i limiti<br />

che la caratt erizzano: il diritt o tavolare, quale risultante dall’att o istitutivo di trust, deve<br />

essere quindi iscritt o in capo al trustee in tale qualità. In casi diversi, nei quali la vicenda<br />

traslativa costituisca - ad esempio - il momento più rilevante del programma negoziale,<br />

e non un mero strumento per il miglior raggiungimento del vero scopo del trust, queste<br />

conclusioni potrebbero non essere più valide, rimanendo i vincoli mere clausole obbligatorie,<br />

non conformanti il diritt o reale.<br />

191


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Giova solo precisare che, in regime tavolare, la nota problematica sulla natura obbligatoria<br />

o reale dei vincoli imposti al trustee assume valenza piutt osto teorica. Infatt i<br />

al giudice tavolare spett a il potere-dovere di concedere l’iscrizione tavolare solo se, ai<br />

sensi dell’art. 94, co. 1 n. 2, della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al<br />

R.D. 499/1929, “non sussiste alcun giustifi cato dubbio sulla capacità personale delle parti<br />

di disporre dell’oggett o a cui l’iscrizione si riferisce o sulla legitt imazione dell’istante”.<br />

Qualora, quindi, il trustee decidesse di alienare il bene costituito in trust senza rispett are<br />

i limiti posti a suo carico, ad esempio cedendolo a terzi diversi dal benefi ciario, il giudice<br />

tavolare dovrebbe negare l’iscrizione tavolare a favore dell’alienatario, senza porsi tanto<br />

il problema della natura reale o personale dei vincoli violati, aff erendo comunque essi<br />

alla capacità di disporre del bene: non si dimentichi che il regime tavolare sconosce l’istituto<br />

della vendita a non domino.<br />

Si precisa infi ne che la disposizione dell’art. 11 della Convenzione esonera dall’indagine<br />

sullo status e sul regime patrimoniale familiare del trustee.<br />

Gli elementi negoziali accidentali e tipizzati, quali il termine fi nale e le condizioni di cui<br />

agli artt . 5, 9 e 10 dell’att o di trust, vanno annotati insieme all’att o che li contiene, ai sensi<br />

dell’art. 20 h) della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al R.D. 499/1929.<br />

Tutt o ciò premesso, il giudice tavolare, in accoglimento del ricorso, così<br />

DECRETA<br />

a) escorporare dal ct. 2° della xxx del Comune Censuario di xxx d’iscritt a ragione del xxx,<br />

la p.c. xxx pascolo e la p.c. xxx scuola e formare con le stesse il ct. 1° della nuova xxx del<br />

Comune xxx;<br />

b) intavolare il diritt o di proprietà del ct. 1° della PT. xxx del Comune xxx a nome di xxx<br />

(nato a xxx il xxx), quale trustee del trust “xxx”, con l’annotazione delle condizioni e dei<br />

termini di cui agli artt . 5, 9 e 10 dell’att o di trust.<br />

Trieste, 23 sett embre 2005<br />

Il conservatore<br />

Il Giudice tavolare<br />

(Dott . Arturo Picciott o)<br />

TRIBUNALE FIRENZE,<br />

SENTENZA DEL 2.7.05<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, “Ammissibilità del Trust interno nell’ordinamento<br />

italiano”(beni in comunione ereditaria), Gennaio 2006, p. 89 e ss.<br />

(omissis)<br />

B) Nel merito:<br />

1. Ammissibilità del ricorso all’istitu to del trust nel nostro ordinamento, an che nella forma<br />

del trust interno.<br />

Ritiene il Giudice che debba essere esaminata in primo luogo l’eccezione di nullità in<br />

punto di ammissibilità del c.d. Trust interno, che assume caratt ere preli minare. Si osserva<br />

in primo luogo che con il riconoscimento della convenzione adott ata a L’Aja in data<br />

1.7.1985, avve nuta con legge n. 364 del 1989, il nostro stato ha inteso esplicitamente riconoscere<br />

l’ammissibilità nel nostro ordinamento dell’istituto del trust - istituto giuridico<br />

proprio dei paesi di Common Law - indi viduando da un lato la legge applicabile (artt .<br />

6-9), dall’altro la riconoscibilità nel nostro ordinamento (art. 11-14) nonché i requisiti<br />

192


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

minimi per il riconoscimento (artt . 3-5) e le caratt eristiche fondamen tali (art 2). In particolare<br />

all’art. 2 la Convenzione ha defi nito i trust come “rapporti giuridici istituiti da una<br />

persona, il costituente - con att o tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti<br />

sott o il controllo di un trustee nell’inte resse di un benefi ciario o per un fi ne spe cifi co”<br />

specifi cando che “Il trust presenta le seguenti caratt eristiche: a) i beni del trust costituiscono<br />

una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del tru stee; b) i beni del trust<br />

sono intestati a no me del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c) il trustee<br />

è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare<br />

ge stire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli<br />

dalla legge. Il fatt o che il costituente con servi alcune prerogative o che il trustee stesso<br />

possieda alcuni diritt i in qualità di benefi ciario non è necessariamente in compatibile con<br />

l’esistenza di un trust.”<br />

Dalle parole utilizzate emerge con evi denza l’ampiezza e la genericità della defi nizione<br />

del trust, accentuata dall’uso di una terminologia atecnica, tale da far ri tenere il trust,<br />

negli ampi confi ni delimi tati dalla convenzione, una categoria alla quale possono essere<br />

ricondott i molteplici istituti giuridici degli Stati contraenti, ciò che richiede un att ento<br />

esame degli att i istitutivi dei trust, per accertarne l’eff ett i va riconducibilità all’ampio (tanto<br />

da es sere stato defi nito “amorfo”) schema di cui alla convenzione. Siff att o esame è peraltro<br />

necessario anche al fi ne di verifi ca re l’assenza di contrasto con norme inde rogabili<br />

di legge, o di applicazione neces saria o di ordine pubblico, in quanto in tal caso ai sensi<br />

degli artt . 15, 16 e 18 trova applicazione la legge interna, mentre non vi sono altri limiti<br />

che il trust incontri nel nostro ordinamento, non avendo lo stato italiano inteso formulare<br />

riserve in sede di ratifi ca.<br />

Sussiste contrasto tra le parti circa l’ammissibilità del c.d. “trust interno”, fi gura che ricorre<br />

allorquando, come nel caso di specie, si sia in presenza di un tru st istituito da<br />

un citt adino italiano, su be ni siti nel territorio italiano a favore di benefi ciari italiani,<br />

residenti in Italia, e anche i trustees siano di nazionalità ita liana e residenti in Italia,<br />

e solo la legge scelta dal disponente sia straniera, nel ca so di specie essendo prevista<br />

l’applicazio ne della legge inglese.<br />

I1 contrasto tra le parti sul punto muo ve dai diversi argomenti, come ampia mente sviluppati<br />

dalla dott rina nonché in alcune pronunce di merito.<br />

La tesi che escluderebbe l’ammissibi lità dei trust interni si fonda principal mente su argomenti<br />

di natura internazio nal-privatistica. Si sostiene in primo luo go che poiché l’art.<br />

6 della convenzione citata stabilisce il principio della libertà di scelta della legge applicabile<br />

al trust, la scelta presupporrebbe l’esistenza di una fatt ispecie caratt erizzata da<br />

elementi di internazionalità per giustifi care l’inter vento del diritt o internazionale privato,<br />

che non opera laddove non vi sarebbe al cun confl itt o possibile di leggi, trovando<br />

applicazione la legge del foro. Si ricorda che l’art. 5 della convenzione, qualora la legge<br />

determinata dal disponente non preveda l’istituto del trust come defi nito dall’art. 2 non<br />

potrebbe darsi luogo al ri conoscimento come trust del rapporto giuridico, localizzato<br />

nell’ordinamento la cui legge è applicabile. Ma in proposito deve obiett arsi che qualora<br />

ci si trovi in nanzi ad una convenzione di diritt o uniforme relativa a norme di diritt o<br />

inter nazionale privato riferite ad obbligazioni contratt uali, la scelta della legge applicabile<br />

è normalmente consentita, a prescin dere dalla c.d. internazionalità del rappor to, in<br />

quanto rientra di massima nell’au tonomia negoziale la facoltà di scelta del la disciplina<br />

applicabile al rapporto. Va piutt osto osservato che si sostiene ancora che la costruzione<br />

di un trust rett o dal di ritt o inglese, quando tutt i gli elementi so stanziali della fatt ispecie<br />

si riferiscono all’ordinamento italiano, potrebbe essere considerata una costruzione<br />

abusiva che non potrebbe condurre alla deroga di di sposizioni imperative del diritto<br />

italiano. In proposito rileva il Giudice che tale ar gomento non vale ad escludere<br />

l’ammissi bilità in astratt o del trust interno, ma im pone piutt osto un’analisi pregnante<br />

193


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

degli att i istitutivi del trust per verifi care l’e ventuale sussistenza, in concreto in dero ga<br />

a disposizioni imperative, ineludibili dall’autonomia privata. La quale però de ve essere<br />

rispett ata ogni qual volta, entro il limite predett o, e dunque legitt ima mente, cerchi di<br />

realizzare un particolare risultato negoziale, anche ricorrendo a tecniche, pure diverse<br />

e nuove, maggior mente consone al raggiungimento dello scopo negoziale, in particolare,<br />

con riferi mento al trust, in relazione ad operazioni economiche non adeguatamente<br />

regola bili con il ricorso agli schemi classici del la fi ducia e del mandato. Occorrerà dunque<br />

in concreto valutare l’assenza di con trasto con norme imperative del diritt o nazionale<br />

oltre che la meritevolezza dell’interesse perseguito.<br />

Va quindi ricordato che ai sensi dell’art. 11 della convenzione il riconosci mento del<br />

trust implica come contenuto minimo “che i beni dei trust siano separa ti dal patrimonio<br />

personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire in giudizio ed essere<br />

citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti ad un notaio o altra<br />

persona che rappresenti un’autorità pubblica”, in particolare im pedendo l’aggressione<br />

dei beni del trust da parte dei creditori del trustee. Ciò in quanto la segregazione<br />

rispett o al patri monio del trustee è l’eff ett o naturale del trust, in quanto i beni in trust<br />

sono beni ai quali è impressa una specifi ca destina zione, che prevale rispett o a pretese<br />

con fl iggenti.<br />

Da tale norma ben può ricavarsi che il trust non dia in realtà luogo ad una scis sione<br />

del diritt o di proprietà, rigorosa mente individuato nel suo contenuto uni tario dall’art.<br />

832 c.c., ma crea un rappor to dialett ico tra due coesistenti diritt i su uno stesso bene,<br />

il “legal estate” - ai fi ni dell’amministrazione - e l’“equitable esta te” - ai fi ni del godimento,<br />

secondo i tratt i tipici del trust nel diritt o inglese, il cui regime è il risultato della<br />

coesistenza nell’ordinamento inglese di due distinti ordi ni di regole: la common law<br />

e 1’equity. Ta li ordini interagiscono nell’istituto del trust - e nella delimitazione fra la<br />

compe tenza del diritt o comune e quella dell’e quity la determinazione del diritt o di<br />

pro prietà spett a al diritt o comune, mentre spett a all’equity stabilire quali siano i comportamenti<br />

contrari alle norme di co scienza - e fanno sì che la questione circa chi sia il<br />

proprietario del trust sia in realtà mal posta, dovendosi att ribuire piutt osto rilievo al<br />

fatt o che l’att ribuzione patrimo niale programmata dal disponente abbia caratt ere di coessenzialità<br />

rispett o ad uno scopo specifi camente perseguito, senza che vi sia in realtà<br />

una “doppia proprietà”, ma una sola proprietà, mentre i diritt i del benefi ciario di un<br />

trust (la sua equitable ownership), sarebbero posti a carico del trustee, e non ricavati<br />

dal suo diritt o, ciò che escluderebbe ogni possibile contrasto con l’art. 832 c.c.<br />

Si osserva ancora che il trust interno non potrebbe ammett ersi per contrasto con l’art.<br />

2740 c.c., quale norma italiana inderogabile o di applicazione necessaria: ma in proposito<br />

deve ritenersi che l’eff ett o segregativo è previsto proprio dalla convenzione in<br />

deroga all’ordinamento e che l’art. 11 della L.364/89 deve ritenersi eccezione di fonte<br />

legislativa al principio della responsabilità limitata. Peraltro la possibilità di costituire<br />

patrimoni separati - quale è il trust - non è estranea al nostro ordinamento (si pensi, a<br />

titolo esemplifi cativo, agli artt . 17<strong>07</strong>, 167, 1881, 1923, 490, 2117 c.c., oltre che all’art. 3<br />

della legge 23.3.1983 n. 77; all’art. 22 D.lgs. 24.2.1998 n. 58; oltre che all’art. 2447 bis sui<br />

“patrimoni destinati ad uno specifi co aff are”), ciò che smentisce la portata di principio<br />

generale di ordine pubblico att ribuita all’art. 2740 c.c. (Cfr. Tribunale Bologna 1.10.2003<br />

n. 4545).<br />

Non vi sono dunque eff ett ivi ostacoli ordinamentali all’ammissibilità di trust interni,<br />

che si deve per contro aff ermare sulla base dell’art. 6 della Convenzione che stabilisce<br />

la libertà di scelta della leg ge applicabile al trust, e dell’art. 11 che prevede l’obbligo<br />

per gli stati di ricono scere gli eff ett i del trust nei rispett ivi or dinamenti una volta che<br />

il trust sia stato costituito in conformità a questa legge, senza che l’Italia abbia posto,<br />

come avreb be potuto, alcuna limitazione.<br />

194


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

L’ammissibilità in linea di principio del trust interno si ricava inoltre dall’art. 13, da<br />

interpretarsi quale norma di chiusura, che nonostante la regola generale di ammissibilità<br />

dett ata dalla convenzione, consente di non riconoscere un trust in terno - ossia un<br />

trust “i cui elementi im portanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del<br />

luogo di ammini strazione e della residenza abituale del trustee sono più strett amente<br />

connessi a Stati che non prevedono l’istituto del tru st o la categoria del trust”. Ciò<br />

che è pos sibile accada allorché, nonostante le limi tazioni dell’art. 15 e nonostante gli<br />

ordinari rimedi del diritt o interno contro gli att i dispositivi in pregiudizio dei diritt i dei<br />

terzi, uno specifi co trust per un insieme di circostanze produca eff ett i inaccett abili per<br />

l’ordinamento.<br />

Deve dunque riconoscersi l’ammissi bilità in astratt o del ricorso a trust interno da parte di<br />

F.F., salvo valutare in concreto validità ed effi cacia dell’att o dispositivo.<br />

2. Eff ett i della sentenza di divisione e sussistenza della comproprietà al momen to dell’atto<br />

istitutivo del trust.<br />

L’att ore ha eccepito in primo luogo la nullità dell’att o istitutivo del trust F. in quanto il<br />

disponente avrebbe sott oposto nel trust “gli immobili ed i mobili allo stesso att ribuiti con<br />

la citata sentenza del Tribunale di Firenze n. 2972/2000”, in quanto avrebbe in tal modo<br />

disposto, co me beni di sua esclusiva proprietà, di im mobili che, al contrario alla data del<br />

31.1.2001 erano in proprietà comune con l’ing. C. F., addiritt ura per una quota mi noritaria<br />

(13/27) rispett o a quella maggio ritaria (14/27) in capo a quest’ultimo. Se condo l’assunto<br />

dell’att ore ciò sarebbe av venuto sulla base dell’erroneo e illegitt i mo presupposto per il<br />

cui il Tribunale con la predett a sentenza “sciogliendo la comu nione ereditaria nascente<br />

dalla successio ne del padre del disponente sig. C. F.... ha assegnato al disponente la piena<br />

proprietà di alcuni immobili oltre ad alcuni beni mobili” (premesse dell’att o 31.1.2001).<br />

Nell’att o si legge inoltre che “il disponen te desidera costituire e ricomprendere da subito<br />

nel trust come sopra istituito tutt i gli immobili a lui assegnati con la citata sentenza”.<br />

Poiché la sentenza di primo grado, impugnata, è priva di provvisoria esecuti vità, ad avviso<br />

dell’att ore, permane allo stato la medesima e non mutata situazio ne comproprietaria<br />

su tutt i i beni immo bili costituiti in trust, con tutt i i connessi diritt i dell’att ore, comproprietario<br />

di maggioranza, negati o emulativamente compressi dalle controparti, se non<br />

azze rati con l’att o impugnato.<br />

L’assunto dell’att ore circa l’assenza di provvisoria esecutività della sentenza di primo<br />

grado, con conseguente permanere allo stato della situazione di compro prietà, deve essere<br />

condiviso, considerato che, per giurisprudenza pacifi ca della S. C. “L’anticipazione<br />

dell’effi cacia della sentenza rispett o al suo passaggio in giudi cato ha riguardo soltanto al<br />

momento del la esecutività della pronuncia, con la con seguenza (att eso il nesso di correlazione<br />

necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell’esecuzione<br />

provvisoria di cui all’art. 282 cod. proc. civ. trova legitt ima att uazione soltanto con riferimento<br />

alle sentenze di condan na, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo<br />

esecutivo, postulando il concett o stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della<br />

realtà al “decisum” che, evidentemente, manca sia nelle pro nunce di natura costitutiva<br />

che in quelle di accertamento (Cass. Sez. I, sent. n. 1037 del 06-02-1999).<br />

Va quindi osservato con riferimento alla pronuncia di divisione, a cui fanno rinvio le<br />

condizioni apposte all’att o istitu tivo del trust, che “Il principio della natu ra dichiarativa<br />

della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all’eff ett o distributivo,<br />

per cui ciascun con dividente è considerato titolare, sin dal momento dell’apertura della<br />

successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una<br />

distribuzio ne dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno att ribuite siano<br />

pro porzionali alle rispett ive quote; non opera invece, e la sentenza produce eff ett i costitutivi,<br />

quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispett o alla sua quota,<br />

in quanto rientranti nell’altrui quota” (Cass. Sez. II, sent. n. 9659 del 24 -<strong>07</strong>-2000) e che<br />

195


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

«In tema di divisione giu diziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale<br />

è stato disposto lo scioglimento della comunione e siano sta ti determinati i lott i questi<br />

entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se<br />

pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l’indivi duazione in concreto di costoro abbia<br />

luo go successivamente in concomitanza con tale adempimento di caratt ere puramente<br />

formale, onde qualsiasi evento si verifi chi nel fratt empo a vantaggio o in danno dei beni<br />

costituenti ciascun singolo lott o, si verifi ca a vantaggio od in danno dell’ex comunista<br />

cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadi menti possano più<br />

minimamente infl uire sulla determinazione della composizione dei lott i e dar luogo ad<br />

ulteriori aggiusta menti o conguagli” (Cass. Sez. II, sent. n. 7129 del 25-05-2001).<br />

3. L’istituzione di trust e la sott oposi zione nel trust degli immobili e dei mobi li att ribuiti<br />

a F.F. con la sentenza di scio glimento della comunione.<br />

Con att o del 31.1.2002 F.F. premesso che il tribunale di Firenze con sentenza n. 2972/2000<br />

in data 20 giugno-15 novem bre 2000, sciogliendo la comunione eredi taria nascente dalla<br />

successione del padre del Disponente signor C. F. aveva assegnato al disponente la piena<br />

proprietà di alcuni immobili oltre ad alcuni beni mo bili; che la sentenza non era passata<br />

in giudicato e sarebbe stata presumibilmente appellata (come infatt i è avvenuto), di chiara<br />

di desiderare “che il complesso dei beni ricompresi nel lott o che sarà a lui de fi nitivamente<br />

assegnato con sentenza de fi nitiva sia mantenuto unito nel tempo per essere att ribuito ai<br />

fi gli delle sue fi glie quando essi raggiungeranno un’età da lui giudicata idonea per poterne<br />

opportuna mente godere, affi dandone la gestione a persone degne di fi ducia per la<br />

loro mi gliore amministrazione e conservazione” e “a tale scopo il disponente istituisce il<br />

tru st contenuto nel documento che viene al legato a questo att o sott o la lett era A”. Il disponente<br />

dichiarava altresì di desidera re “costituire e ricomprendere da subito nel trust<br />

come sopra istituito tutt i gli im mobili a lui assegnati con la citata sen tenza o alternativamente<br />

quelli che do vessero essergli att ribuiti con la sentenza defi nitiva”. Precisava che<br />

in base alla leg ge inglese applicabile e alla convenzione: a) i beni del trust costituiscono<br />

una mas sa distinta, non fanno parte e sono sepa rati dal patrimonio del disponente e del<br />

trustee, non fanno parte del suo regime matrimoniale o della sua successione; b) i creditori<br />

personali del trustee, del dispo nente e dei benefi ciari non possono ag gredire i beni<br />

del trust”. Dava quindi att o (art. 2) che 2.2.a “gli immobili att ribuiti in piena proprietà al<br />

disponente con la ci tata sentenza sono costituiti in trust sott o la condizione risolutiva che<br />

tale sentenza non passi in giudicato e la sentenza defi nitiva modifi chi la composizione<br />

degli immobili att ribuiti al disponente; 2.2.b gli altri immobili oggett o della stessa comunione<br />

ereditaria sono costituiti in trust sott o la condizione sospensiva e limitata mente a<br />

quelli che siano ricompresi nel lott o att ribuito al disponente con senten za defi nitiva”. Veniva<br />

stabilito altresì che “in conseguenza di questo att o il patrimo nio sott oposto al trust<br />

costituisce un pa trimonio separato e su di esso il disponen te cessa di avere ed esercitare<br />

ogni re sponsabilità, potere e diritt o proprietario, responsabilità, diritt i e poteri che da<br />

questo momento saranno assunti ed esercita ti da trustee pro tempore non nell’interes se<br />

proprio ma nell’esclusivo interesse dei fi ni e dei benefi ciari del trust”.<br />

Venivano quindi specifi cati i beni ri cadenti nel trust sott o condizione risoluti va che la<br />

sentenza non fosse modifi cata, ricomprendendovi il fabbricato... il fab bricato di via... e i<br />

fondi ad uso negozi di via...<br />

Venivano specifi cati quali beni oggett o della comunione ereditaria, sott o la condizione<br />

sospensiva e limitatamente a quelli che siano ricompresi nel lott o defi nitivamente att ribuito<br />

al disponente, il palazzo..., nella sentenza di primo grado att ribuito a C. F.<br />

Si osserva che nella premessa dell’al legato A), il cui tenore è parzialmente diff orme dalla<br />

premessa dell’att o si dà att o che il Tribunale di Firenze con la me desima sentenza<br />

15.11.2000 avrebbe rico nosciuto che al disponente compete la quota di 13/27 sui beni relitt<br />

i, e al fi glio C. la quota di 14/27, e che “il disponente desidera che la sua quota di 13/27<br />

196


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

dei be ni inclusi nelle citate successioni sia man tenuta unita nel tempo allo scopo di pervenire<br />

ai fi gli delle sue fi glie, quando essi saranno in età di poterli opportunamente godere”<br />

aggiungendo che “il disponente trasferisce in questo momento al Trustee appresso<br />

nominato la somma di lire dieci milioni”. Sono quindi individuati come “beni in trust” la<br />

somma di cui in Premes sa; i beni immobili inclusi nella quota di 13/27 delle successioni<br />

di cui in Premessa. Si ribadisce che i beni in trust sono sepa rati dal patrimonio proprio<br />

del trustee e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del<br />

dispo nente, e che i diritt i e le obbligazioni del trustee sono disciplinate cumulativamen te<br />

dalla legge inglese e dalla legge italiana e che “per l’applicazione della legge italia na, il<br />

trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, so no destinati<br />

a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai be nefi ciari”, trasferimento<br />

da att uare al ter mine del trust.<br />

Si dispone altresì che “il trustee di spone dei beni in trust senza alcuna limi tazione che<br />

non risulti in questo strumen to”, e che il reddito del trust, come tale intendendosi “ogni<br />

frutt o dividendo, in teresse o altra utilità prodott o dai Beni in trust o percepito dal trustee”<br />

è “a discre zione del trustee accumulato nel trust o distribuito ai benefi ciari del<br />

reddito o par te accumulato e parte distribuito; in caso di discrezione spett a al trustee<br />

decidere discrezionalmente a vantaggio di quale benefi ciario”.<br />

4. Tanto premesso in linea di princi pio in punto di eff ett i della sentenza di scioglimento<br />

della comunione - con la conseguenza che permane immutata allo stato, e fi no al passaggio<br />

in giudicato del la sentenza di divisione, la comunione ereditaria sui beni che sono<br />

stati sott opo sti nel trust - e richiamati i tratt i salienti dell’att o istitutivo del trust F., rileva<br />

il Giudice che non può negarsi, in linea di principio, la possibilità per il comproprie tario<br />

di disporre della propria quota. Così come deve riconoscersi la possibilità di disporre anche<br />

di singoli beni purché, in tal caso, sott o condizione sospensiva che al momento dello<br />

scioglimento della co munione i beni gli vengano assegnati, ogni qual volta la divisione<br />

abbia caratt e re dichiarativo, cosicché i beni si consi derano di proprietà divisa dei singoli<br />

ab origine, operando la divisione retroatt i vamente cioè ex tunc e non ex nunc. Si osserva<br />

che nel caso di specie dal tenore complessivo dell’att o e dalla menzione separata dei beni<br />

oggett o del trust si rica va che si versa in tale seconda ipotesi, os sia che si tratt a non già di<br />

disposizione della quota della comunione, bensì dei singoli beni in essa ricadenti, nella<br />

loro specifi ca individuazione, distinti gli uni dagli altri.<br />

Rileva quindi il Giudice che per con tro non possono ritenersi ammissibili att i di disposizione<br />

di singoli beni sott o con dizione risolutiva, dei quali il singolo non può pacifi camente<br />

disporre senza l’assen so del comproprietario - considerato che nella comunione<br />

pro indiviso il diritt o di ciascun partecipante investe l’intera co sa. Tanto meno ciò è possibile<br />

allorché l’att o, nella confi gurazione del trust, ap ponga un vincolo di separazione<br />

patrimo niale a beni ricadenti nella comunione, in palese pregiudizio dei diritt i del comproprietario,<br />

tanto più a fronte della fa coltà del trustee di disporre dei beni sen za alcun<br />

vincolo diverso da quelli deri vanti dal trust.<br />

Si tratt a in tal caso di un att o di di sposizione privo di qualsivoglia effi cacia, in quanto il<br />

trasferimento di un bene in comunione a terzi, è att o collett ivo, e il negozio dispositivo,<br />

non essendosi forma ta la volontà da parte di tutt i gli aventi di ritt o - oltre che volto ad attuare<br />

un trasfe rimento di bene in comunione senza il consenso di uno dei comproprietari<br />

ed in pregiudizio dei suoi diritt i - è radicalmen te nullo.<br />

Ritiene quindi il Giudice che la nul lità del negozio, in relazione ad uno degli oggett i<br />

alternativi contemplati, ed in par ticolare con riferimento ai beni att ribuiti dalla sentenza<br />

di primo grado, non ancora passata in giudicato, che al momento isti tutivo si indicava<br />

passibile di appello non già dal disponente ma dal comproprieta rio C. F., produca la<br />

nullità dell’intero att o istitutivo del trust.<br />

Deve infatt i ricordarsi che l’intento dichiarato dal disponente è nel senso “che il comples-<br />

197


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

so dei beni ricompresi nel lott o che sarà a lui defi nitivamente asse gnato con sentenza defi<br />

nitiva sia mante nuto unito nel tempo per essere att ribui to ai fi gli delle sue fi glie quando<br />

essi rag giungeranno un’età da lui giudicata ido nea per poterne opportunamente godere,<br />

affi dandone la gestione a persone degne di fi ducia per la loro migliore ammini strazione<br />

e conservazione”. Al contempo egli provvedeva alla costituzione e ri comprensione “da<br />

subito nel trust come sopra istituito tutt i gli immobili a lui as segnati con la citata sentenza<br />

o alternati vamente quelli che dovessero essergli att ribuiti con la sentenza defi nitiva”.<br />

Orbe ne tenuto conto dell’eff ett o di segrega zione perseguito, non solo rispett o al re stante<br />

patrimonio del trustee, ma anche del disponente e della volontà di dare in nanzitutt o<br />

att ualità ed effi cacia imme diata all’istituzione del trust, essendo in via principale prevista<br />

una condizione ri solutiva, per i beni già att ribuiti, lo scopo dell’att o istitutivo non<br />

possa essere effi cacemente realizzato sott o la condizione sospensiva in relazione a beni<br />

provviso riamente att ribuiti dalla sentenza all’al tro condividente e senza alcun manifestato<br />

intento da parte del disponente di ott enere un mutamento dell’assegnazio ne dei<br />

beni in sede di divisione. In pro posito deve piutt osto rilevarsi una speci fi ca volontà di<br />

F. F. manifestata nel corso dei molteplici giudizi tra le parti di eser citare in via esclusiva<br />

l’azienda alber ghiera..., il cui fabbricato risulta a lui as segnato nella sentenza di divisione<br />

invo cata nell’att o istitutivo del trust, ed in particolare nella parte sott oposta a con dizione<br />

risolutiva, tanto da aver tenace mente sostenuto in giudizio di esserne proprietario esclusivo,<br />

ciò che è stato ra dicalmente escluso nel giudizio defi niti vo a seguito della pronuncia<br />

della Cassa zione n. 10008/96.<br />

È poi di palmare evidenza che il tru st perderebbe in radice la sua ragion d’essere avuto<br />

riguardo allo scopo perse guito, ove fosse limitato alla somma di L.10.000.000.<br />

Per le ragioni predett e ad avviso del Giudice deve ritenersi che il trust non sa rebbe stato<br />

istituito senza quella sua parte colpita da nullità con conseguente propa gazione della<br />

nullità all’intero att o.<br />

La domanda principale di nullità pro posta da C. R. viene dunque accolta.<br />

Appare a questo punto opportuno ri levare che la declaratoria di nullità inve ste direttamente<br />

l’att o dispositivo con cui è stato istituito il trust, che a ben vedere prescinde<br />

dal fatt o che l’att o inerisse ad un trust, impregiudicata restando, perché assorbita dalla<br />

pronuncia di nullità, ogni ulteriore questione sollevata circa l’inten to abusivo in concreto<br />

perseguito tramite il ricorso al trust.<br />

All’accoglimento della domanda, tratt andosi di att o trascritt o, consegue ex art. 2655 c.c.<br />

l’ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascri zione della presente<br />

sentenza.<br />

(omissis)<br />

TRIBUNALE TRENTO,<br />

DECRETO TAVOLARE DEL 20.7.04, “ANNOTAZIONE DI UN TRUST INTERNO<br />

NEL REGISTRO TAVOLARE”<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, Ott obre 2004, p. 573 e ss.<br />

DECRETO TAVOLARE<br />

LETTA la domanda del dott . Marco Dolzani Notaio in Trento, per conto di... nato a... il...<br />

- residente a...<br />

198


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

VISTO l’att o contenente istituzione di trust e sott oposizione e vincolo nel trust di beni<br />

immobili dd. 16.12.2003 - con allegato Att o istitutivo del Trust... (rep. 18.980 - racc. 9.530<br />

dott . Luigi Francesco Risso Notaio in Genova) - in corso di registrazione -<br />

VISTA la L. 16.10.1989 n. 364 “Ratifi ca ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile<br />

ai trusts e sul loro riconoscimento, adott ata a L’Aja il 1° luglio 1985”<br />

PREMESSO:<br />

L’istituto dei trust in seguito alla L. 364/89 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992) con la<br />

quale veniva ratifi cata da parte dello Stato italiano la Convenzione dell’Aja del 1985, ha<br />

acquisito un diritt o di citt adinanza nel nostro ordinamento.<br />

I trust volontariamente istituiti sono l’unica categoria di trusts ammessa nel nostro<br />

ordinamento, nonostante l’esperienza dei Paesi di Common Law rechi anche altre categorie<br />

di trusts.<br />

La dott rina più tradizionale ha defi nito questo modello di trust convenzionale con l’aggett<br />

ivo di “amorfo” poiché in esso non sono contenute disposizioni sostanziali uniformi<br />

volte a dare una compiuta defi nizione dell’istituto.<br />

La Convenzione (art. 2) indica i requisiti minimi affi nché si possa aff ermare di essere<br />

in presenza di un trust e cioè: il rapporto giuridico in base al quale un soggett o, disponente,<br />

si spoglia della proprietà di parte o di tutt i i suoi beni, con att o tra vivi o mortis<br />

causa e lo pone sott o il controllo di un trustee; l’obbligo di questi di amministrarli<br />

nell’interesse di una o più persone (benefi ciary-benefi ciari) o per un fi ne specifi co.<br />

L’eff ett o più importante prodott o dall’istituzione del trust è rappresentato dalla “segregazione<br />

patrimoniale”, per la quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio<br />

separato rispett o ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente e<br />

del trustee. Ne deriva, quale principale conseguenza giuridica, che qualunque vicenda<br />

personale e patrimoniale che colpisca queste fi gure non travolge mai i beni in trust.<br />

La segregazione fa sì che i beni in trust non possano essere aggrediti dai creditori personali<br />

del trustee, del disponente e dei benefi ciari; in altri termini, i beni in trust risultano<br />

quindi effi cacemente sott oposti ad un vincolo di destinazione (in sostanza sono<br />

destinati al raggiungimento dello scopo prefi ssato dal disponente nell’att o istitutivo) e<br />

ad un ulteriore vincolo di separazione (cioè sono giuridicamente separati sia dal patrimonio<br />

residuo del disponente sia da quello del trustee).<br />

Uno dei punti di più diffi cile comprensione è rappresentato dalla dicotomia fra legge<br />

applicabile e riconoscimento.<br />

Si può comprendere questo passaggio se si tiene presente che l’Italia non ha una norma<br />

di diritt o positivo che dia disciplina all’istituto del trust.<br />

Da tale fatt o consegue che la legge applicabile ad un att o di trust non possa mai essere<br />

quella italiana, mentre è senz’altro l’Italia lo Stato dove si chiederà il riconoscimento<br />

dell’att o.<br />

In pratica succede che un trust posto in essere secondo la Convenzione, regolato da<br />

una legge straniera rispett o all’ordinamento dove se ne chiede il riconoscimento, deve<br />

essere riconosciuto valido e produtt ivo di eff ett i nello Stato dove in concreto deve operare.<br />

Ciò produce ovviamente la contemporanea sinergia della legge dello Stato estero<br />

richiamata, in qualità di legge applicabile, delle norme inderogabili e dei principi di<br />

ordine pubblico dello Stato dove il trust è riconosciuto.<br />

L’art. 11 della Convenzione prevede il riconoscimento per ogni trust costituito in conformità<br />

ad una legge specifi ca; tale riconoscimento non è però obbligatorio, posto che<br />

il successivo art. 13 riconosce il potere, allo Stato che dovrebbe provvedere al riconoscimento,<br />

di rifi utarlo se gli elementi costitutivi del trust, all’infuori della legge regolatrice<br />

richiamata, rimandano ad un diverso ordinamento che non conosca l’istituto.<br />

Questa eventualità è prevista dalla Convenzione per salvaguardare la sovranità dello<br />

199


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

Stato chiamato al riconoscimento.<br />

Al contrario, infatt i, è da ritenersi possibile e lecito, proprio in base alla Convenzione,<br />

procedere al riconoscimento di un trust interno, intendendosi con ciò un trust i cui<br />

elementi costitutivi siano tutt i nazionali (trustee, disponente, benefi ciari e beni in trust<br />

italiani) con unico e necessario elemento di estraneità, per le ragioni suddett e, la legge<br />

applicabile, ad esempio quella inglese.<br />

Nell’ipotesi in cui un trust, oltre alla legge applicabile, abbia anche altri elementi di<br />

estraneità, quali beni esteri o benefi ciari o disponenti, non rientra fra i trust interni,<br />

ma è un trust che è sempre riconosciuto nel nostro ordinamento per eff ett o del Diritt o<br />

Internazionale Privato (D.I.P) e della Convenzione.<br />

Teoricamente lo Stato italiano potrebbe non riconoscere un trust interno, argomentando<br />

semplicemente in base alla facoltà riconosciuta dal citato art. 13.<br />

A parere, invece, della dott rina, ed anche di alcune decisioni giurisprudenziali, prima<br />

tra tutt e quella del Trib. di Bologna, I sez. vg. del 28.4.2000, ciò deve escludersi.<br />

Se infatt i fosse negata validità ai trust interni, regolati da legge straniera, si arriverebbe<br />

al paradosso per il quale sarebbe obbligatorio riconoscere in Italia trusts istituiti da<br />

stranieri, aventi ad oggett o beni siti in Italia e regolati da una legge estera, e, al contrario,<br />

negare riconoscimento al trust costituito da citt adino italiano, con evidenti profi li<br />

di incostituzionalità ex art. 3 della Costituzione.<br />

Al fi ne di favorirne il riconoscimento, la Convenzione dett a all’art. 15 una serie di<br />

clausole di salvaguardia, riconducibili alle norme di applicazione necessaria, relative<br />

alla legge applicabile, alle norme di ordine pubblico interno dello Stato che provvederà<br />

al riconoscimento ed infi ne, alle cosiddett e norme di ordine pubblico internazionale<br />

(art. 15, comma 1, e 16, in combinato disposto con l’art. 17 della legge 31 maggio<br />

1995 n. 281 recante “Riforma del sistema italiano di Diritt o Internazionale Privato” e<br />

l’art. 18 della Convenzione).<br />

La mancata modifi ca di alcune norme interne in materia di tipicità dei diritt i reali<br />

e di trascrizione ha comportato problemi interpretativi in materia di proprietà e di<br />

trascrizione.<br />

La tipicità del diritt o di proprietà e dei diritt i reali minori è da tempo oggett o di dibattito<br />

e discussione, ben prima dell’evento del trust. Al riguardo si rileva come istituti<br />

da poco vigenti nel nostro ordinamento, quali su tutt i la multiproprietà, hanno già<br />

effi cacemente iniziato un’opera di demolizione di tale principio.<br />

A questo logico passaggio se ne deve aggiungere un altro: il trust non da luogo in<br />

alcun modo ad uno sdoppiamento del diritt o di proprietà. I beni in trust sono solo e<br />

soltanto del trustee con un vero e proprio trasferimento avente natura reale.<br />

Allo stesso modo però il trustee subisce una compressione del suo diritt o di godimento<br />

dei beni in trust del tutt o legitt imato dall’art. 832 c.c. ai sensi del quale: “il<br />

proprietario ha diritt o di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.<br />

E difatt i il godimento sui beni in trust eff ett uato dal trustee - legitt imo titolare degli<br />

stessi - altro non è che un diverso modo di godere e disporre dei suoi beni, che la legge<br />

gli consente, come diritt o soggett ivo assoluto, proprio del disposto dell’art. 832.<br />

In altri termini, mentre la titolarità del diritt o di proprietà è piena, l’esercizio di tale<br />

diritt o è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’att o istitutivo. Ma<br />

tale limitazione ha la sua fonte in un legitt imo att o di autonomia negoziale del trustee,<br />

che acconsente a divenire tale con att o frutt o della sua libera volontà dispositiva,<br />

meritevole di protezione nel nostro ordinamento ai sensi dell’art. 1322 c.c.<br />

L’art. 12 della Convenzione consente al trustee di richiedere la trascrizione dei beni<br />

in trust nella sua qualità di trustee, a meno che ciò non sia incompatibile con l’ordinamento<br />

giuridico.<br />

La trascrizione deve essere eff ett uata perché una norma internazionale speciale con-<br />

200


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

cede alla parte il potere di richiederla e, altresì, perché il trust produce parte degli<br />

eff ett i tipici dei contratt i di cui all’art. 2643 e ss. c.c.<br />

RITENUTO pertanto che l’art. 12 della Legge 364/89 ha introdott o nel nostro ordinamento<br />

una nuova fatt ispecie pubblicizzabile, non essendoci disposizioni espresse né<br />

principi generali che confi gurino un divieto di trascrizione del trust.<br />

Relativamente alla distinzione, anche sul piano della pubblicità immobiliare, tra effett<br />

i traslativi ed eff ett i vincolistici del trust, si può aff ermare che la pubblicità dell’effett<br />

o traslativo trova la sua giustifi cazione negli art. 2643 e 2645 c.c., mentre per gli<br />

eff ett i vincolistici è ipotizzabile una applicazione analogica dell’art. 2647 dett ato in<br />

materia di fondo patrimoniale.<br />

Relativamente al trust di cui alla presente istanza, tratt arsi di trust interno o domestico,<br />

in quanto gli elementi signifi cativi (salvo la legge di disciplina) sono collegati ad<br />

uno stato “no trust” (localizzazione dei beni, residenza dei benefi ciari e del sett lor...);<br />

a tale proposito la Convenzione non indica quale presupposto per la sua applicazione<br />

la presenza di elementi di estraneità ulteriori rispett o alla scelta della legge<br />

straniera.<br />

Posto che il trust interno sorge in conseguenza della scelta, libera e legitt ima ex art. 6<br />

della Convenzione, da parte del sett lor di una legge regolatrice idonea, in forza degli<br />

art. 15, 16 e 18, qualora il trust produca eff ett i contrastanti con norme inderogabili o<br />

principi di ordine pubblico, l’applicazione della legge straniera sarà sostituita dalla<br />

legge interna.<br />

Dall’esame della documentazione prodott a, non vi sono evidenti motivi per censurare<br />

la richiesta pubblicità del trust in oggett o.<br />

ACCERTATO infi ne, con riferimento alla richiesta di pubblicità del trust, che:<br />

1) tratt asi di trust ai sensi della Convenzione dell’Aja,<br />

2) l’att o presenta i requisiti formali previsti dalla legge,<br />

3) i vincoli di cui alla pubblicità richiesta nascono dalla Legge (art. 11 e 12 della Convenzione),<br />

sono pertanto vincoli legali e presentano il caratt ere di realità in quanto ineriscono<br />

dirett amente ai beni in trust con effi cacia erga omnes,<br />

4) la pubblicità del trust consente la conoscibilità ai terzi dell’eff ett o segregativo proprio<br />

dell’istituto,<br />

5) l’art. 20 h) Legge Tavolare consente alle norme giuridiche che non trovano un proprio<br />

corrispondente specifi co per la pubblicità nella Legge Tavolare di esplicare i loro eff ett i<br />

anche nel sistema tavolare, fermo restante il limite della “compatibilità”,<br />

6) nella L. 364/89 non si ravvisa alcuna incompatibilità con il sistema tavolare, tratt andosi<br />

di pubblicizzare il fatt o che l’acquisto o la destinazione di un determinato immobile è<br />

avvenuto non in nome proprio o per utilità propria, ma nella qualità di trustee, al fi ne di<br />

garantirne la segregazione,<br />

7) l’art. 12 della Convenzione non può non trovare applicazione anche nei territori a<br />

regime tavolare, per non creare una illogica disparità di tratt amento con i trustee di beni<br />

immobili soggett i a trascrizione presso le Conservatorie dei RR-II.<br />

RITENUTO infi ne, nel merito della tecnica tavolare di annotazione, che si debba annotare<br />

la “costituzione” in trust, in quanto dall’ art. 11 della L. 364/89 si ricava che un<br />

trust “costituito” in conformità alla legge dovrà essere “riconosciuto” come trust. Tale<br />

riconoscimento implica che i beni in trust siano “separati” dal patrimonio personale del<br />

trustee. Scopo dell’annotazione è proprio quello di dare pubblicità all’eff ett o segregativo<br />

dell’istituto, con la conseguenza che eventuali future iscrizioni pregiudizievoli potranno<br />

essere accolte se richieste contro il trust... o contro il trustee..., rigett ate invece se richieste<br />

contro la persona fi sica...,<br />

201


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

VISTA la Legge Tavolare,<br />

ORDINA<br />

In PT... - nel fogli B delle porzioni... della p. ed... - con collegata la comproprietà della<br />

pm...-:<br />

l’ANNOTAZIONE della costituzione in TRUST di questo corpo tavolare, ai sensi dell’art.<br />

11 della L. 368/89 e dell’att o contenente istituzione di trust dd. 16.12.2003.<br />

TRIBUNALE BOLOGNA, SEZ. I CIV.,<br />

SENTENZA 1.10.2003, N. 4545<br />

(Trust costituito da un coniuge, con beni in comunione legale, in pendenza del giudizio<br />

di separazione personale)<br />

Svolgimento del processo<br />

Con att o di citazione del …2000, xxx conveniva in giudizio T.G.e la Società Fiduciaria<br />

yyy; l’att rice aff ermava:<br />

1) che era pendente presso la Corte d’Appello di Bologna una causa di separazione<br />

giudiziale dal coniuge (la sentenza di I grado era stata pronunciata dal Tribunale di<br />

Bologna il 21/5/1999);<br />

2) che con att o del 29/9/1999, registrato in data 26/10/1999, il marito aveva istituito un<br />

trust conferendo al trustee Società Fiduciaria il potere di disporre, amministrare e gestire<br />

alcuni beni immobili che venivano contestualmente affi dati (e trasferiti) per tale<br />

scopo (in particolare, la porzione del fabbricato denominato “…”, in piena ed esclusiva<br />

proprietà di T.G.. …, ubicato in Bologna, la quota di ½, in comunione indivisa con la<br />

stessa, di porzioni del fabbricato sito in … con le relative pertinenze e, infi ne, la quota di<br />

½, in comunione indivisa, di porzioni del fabbricato sito in …).<br />

Nell’att o introdutt ivo l’att rice sosteneva che i predett i beni formavano oggett o della comunione<br />

legale tra i coniugi, la quale non poteva ritenersi cessata con la sentenza di<br />

separazione resa in I grado stante la pendenza del giudizio di appello, e che l’att o di<br />

disposizione realizzato era pertanto invalido. Specifi camente, l’att rice chiedeva: a) di dichiarare<br />

la nullità del trust istituito in quanto inammissibile nell’ordinamento italiano sia<br />

per la scelta della legge inglese in carenza di elementi di internazionalità, sia per il contrasto<br />

con la norma imperativa interna di cui all’art. 2740 c.c.; b) in subordine, di dichiarare<br />

la nullità dell’att o di disposizione delle quote della comunione legale riguardanti gli<br />

immobili in … e … tratt andosi di beni indisponibili ex art. 1346 c.c. e, rappresentando la<br />

violazione dell’art. 184 c.c., di annullare il trasferimento al trustee dell’appartamento in<br />

… Bologna.<br />

Con comparsa depositata il …2000, si costituiva nel giudizio il T.G.., che si difendeva<br />

sostenendo che<br />

a) nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza di legitt imità, la comunione<br />

legale doveva ritenersi cessata (come aff erma una parte della dott rina e dei giudici di<br />

merito) sin dal …1994, giorno in cui i coniugi erano comparsi all’udienza ex art. 708 c.p.c.<br />

(nel corso della quale il Presidente aveva autorizzato i coniugi a vivere separati);<br />

b) secondo la tesi esposta, l’immobile sito in Bologna, acquistato dal convenuto il …1994,<br />

non poteva essere assoggett ato al regime di comunione legale mentre erano pienamente<br />

legitt imi gli att i di disposizione di quote della comunione ordinaria sorta a seguito dello<br />

202


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

scioglimento della comunione legale; anche aderendo al diverso orientamento secondo<br />

cui il regime di comunione legale cessa col passaggio in giudicato della sentenza di separazione<br />

personale ma con eff ett o ex tunc dalla presentazione del ricorso, dovevano<br />

ritenersi pienamente validi gli att i compiuti dal T.G.;<br />

c) in subordine, l’appartamento in Bologna era stato acquistato con denaro proveniente<br />

dalla vendita di cespiti personali del convenuto (il quale, tra l’altro, si riservava di chiederne<br />

conguaglio in altro giudizio);<br />

d) l’att o istitutivo di trust era da considerarsi pienamente valido e legitt imo, sia perché<br />

il predett o istituto, di origine anglosassone, è stato espressamente riconosciuto dalla<br />

legislazione italiana (Convenzione de L’Aja dell’1/7/1985, recepita con legge di ratifi ca<br />

del 16/10/1989 n. 364) come confermato anche dalla giurisprudenza (proprio sul trust in<br />

questione, Trib. Bologna 18/4/2000), sia perché, salva l’applicazione dell’art. 1419 comma<br />

1° c.c., la pretesa invalidità riguarderebbe solo alcune delle disposizioni del sett lor. Il T.<br />

G. rassegnava le proprie conclusioni domandando il rigett o di tutt e le domande svolte<br />

dall’att rice.<br />

Con comparsa depositata il …/2000 si costituiva nel giudizio anche la Società Fiduciaria,<br />

che deduceva, in primis, la carenza di interesse ad agire in capo all’att rice relativamente<br />

alla domanda principale avanzata: difatt i, a parere della società convenuta, dato che il<br />

trust istituito dal T. G. riguardava un complesso di beni (ulteriori rispett o a quelli oggett o<br />

di causa) trasferiti con eff ett i reali alla Società Fiduciaria, divenuta titolare degli stessi<br />

in qualità di trustee, l’att rice non aveva alcun interesse né a rilevare la presunta nullità<br />

di un complesso negozio ben più ampio ed articolato rispett o alla pretesa att orea, né a<br />

contestare l’ammissibilità nell’ordinamento dell’eff ett o segregativo che non coinvolge la<br />

posizione del T. G. (sett lor), ma, semmai, quella della Società Fiduciaria (trustee).<br />

Riguardo alla validità del trust in questione, la Società Fiduciaria, contestando le conclusioni<br />

avverse, rilevava elementi di estraneità nella citt adinanza e residenza (Repubblica<br />

di San Marino) di uno dei benefi ciari e nella residenza (sempre in San Marino) del disponente<br />

e illustrava con dovizia di particolari dott rina e giurisprudenza sull’argomento.<br />

Infi ne, la Società Fiduciaria, aderendo alle ulteriori deduzioni ed eccezioni del T. G.,<br />

chiedeva di dichiarare inammissibili e/o infondate le domande dell’att rice relative alla<br />

validità del trust.<br />

-omissis-<br />

All’udienza dell’…/2003 le parti precisavano le proprie conclusioni (riportate in epigrafe);<br />

il Giudice tratt eneva la causa in decisione assegnando i termini di rito per le comparse<br />

conclusionali e le repliche.<br />

Motivi della decisione<br />

1. Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione della convenuta Società Fiduciaria<br />

che ha obiett ato la carenza di interesse dell’att rice in merito alla contestazione della<br />

validità del trust.<br />

L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va considerato con riguardo alla domanda proposta<br />

nel giudizio e nell’ambito dello stesso, ovvero con riferimento al vantaggio che l’istante<br />

si è ripromesso nel proporre la domanda (da ultimo, Cass. 24/5/2003 n. 8236).<br />

La verifi ca sulla sussistenza della menzionata condizione dell’azione, poi, non può che<br />

svolgersi in astratt o valutando l’intento fi nale o, con altra terminologia, il bene della vita<br />

a cui aspira il richiedente, indipendentemente dalla fondatezza delle allegazioni e delle<br />

argomentazioni addott e a sostegno della domanda giudiziale: in altre parole, l’interesse<br />

ad agire prescinde dalla validità delle tesi sostenute e deve essere ritenuto sussistente<br />

qualora dall’ipotetico accoglimento delle istanze possa conseguire un vantaggio giuridicamente<br />

apprezzabile per l’istante.<br />

Nel caso de quo, l’att rice ha prospett ato la nullità del trust perché, secondo le argomen-<br />

203


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

tazioni att oree, lo stesso non sarebbe riconducibile alla disciplina dett ata dalla Convenzione<br />

de L’Aja, non avrebbe elementi di estraneità tali da giustifi care la scelta della legge<br />

inglese come norma regolatrice del negozio (con conseguente inoperatività della succitata<br />

Convenzione) e, inoltre, i suoi eff ett i sarebbero in contrasto con l’art. 2740 c.c., che - si<br />

assume - è norma imperativa ed inderogabile dell’ordinamento italiano.<br />

La Società Fiduciaria lamenta che la questione di nullità con riferimento all’art. 2740 c.c.<br />

è richiamata a sproposito in quanto l’att rice non vanta alcun diritt o di credito verso il<br />

coniuge disponente, né ha rapporti di debito-credito con il trustee (il fenomeno segregativo,<br />

difatt i, si limita ad impedire che i beni, eff ett ivamente ceduti dal sett lor, entrino nel<br />

patrimonio personale del trustee e quindi che gli stessi possano mai costituire oggett o di<br />

garanzia patrimoniale da parte di terzi creditori personali del trustee stesso); aggiunge<br />

che la questione sollevata riguarda l’intero negozio di trust e non si limita ai beni sui<br />

quali la L. M. accampa pretese.<br />

A parere di questo Giudice l’att rice ha un interesse tutt ’altro che astratt o a sostenere la<br />

nullità del trust, perché le sue critiche si dirigono nei confronti dell’istituto nel suo complesso<br />

e, recependo alcune indicazioni della dott rina (oramai minoritaria), sott olineano<br />

profi li di presunta incompatibilità del trust (e sopratt utt o del trust c.d. “interno”) con<br />

l’ordinamento nazionale; ciò vale anche con riferimento alla pretesa contrarietà all’art.<br />

2740 c.c., la quale diviene rilevante ove si discuta dell’ “importazione” o, melius, del riconoscimento<br />

del trust assoggett ato a legge straniera in relazione alle categorie giuridiche<br />

“tradizionali” di un Paese di civil law.<br />

Se le argomentazioni della … fossero accoglibili (e, come si vedrà, non è questo il caso;<br />

tutt avia, come già dett o, si deve prescindere dall’esame della fondatezza della domanda<br />

per compiere l’esame ex art. 100 c.p.c.), il negozio sarebbe aff ett o da radicale e totale<br />

nullità (si potrebbe addiritt ura parlare di una sua estraneità all’ordinamento), e, quindi,<br />

all’avvenuto trasferimento degli immobili al trustee non potrebbe riconoscersi alcuna effi<br />

cacia e tutt i i beni (e, in particolare, quegli immobili sui quali l’att rice vanta diritt i ex artt .<br />

177 ss. c.c.) “rientrerebbero” nel patrimonio del disponente come oggett o - sempre secondo<br />

le tesi att oree - della comunione legale (in realtà, il termine “rientrerebbero” è usato<br />

in senso atecnico perché la sanzione di nullità priverebbe di eff ett i il trasferimento ab<br />

origine e quindi non potrebbe propriamente parlarsi di beni “usciti” dal patrimonio).<br />

E’ dunque innegabile che … abbia interesse a sollevare la questione di nullità del trust,<br />

impregiudicata, però, ogni considerazione (nel merito) sulla bontà delle tesi addott e a<br />

sostegno della domanda principale.<br />

2. Venendo al merito, a più di dieci anni dall’entrata in vigore della Convenzione de L’Aja<br />

dell’1/7/1985 (resa esecutiva con la L. 364/1989 e vigente dall’1/1/1992), può ritenersi<br />

ampliamente superata la tesi che prospett a la contrarietà all’ordinamento italiano del<br />

trust (come osserva un’autorevole dott rina, sarebbe più opportuno parlare di trusts al<br />

plurale, ma - con larga approssimazione giuridica e in ossequio alle regole grammaticali<br />

del nostro Paese - è possibile proporre una nozione dell’istituto al singolare, astratt a ed<br />

onnicomprensiva, facendo riferimento al trust “shapeless” o “amorfo” descritt o nell’art.<br />

2 del testo convenzionale) e la sua conseguente irriconoscibilità: ne danno conferma<br />

sia il vivace dibatt ito dott rinale (che, in alcuni casi, ha raggiunto toni polemici e persino<br />

rissosi tra i sostenitori e i detratt ori di una o dell’altra teoria), nel quale la stragrande<br />

maggioranza degli autori si è schierata su posizioni favorevoli all’istituto, sia le numerose<br />

pronunce giurisprudenziali, che, quasi unanimemente, hanno risolto in senso<br />

positivo la questione della compatibilità col nostro ordinamento (per un panorama<br />

delle decisioni che, anche incidentalmente, hanno aff rontato vicende att inenti all’istituto<br />

del trust: Trib. Milano 27/12/1996; Trib. Genova 24/3/1997; Trib. Lucca 23/9/1997; Corte<br />

App. Milano 6/2/1998; Pret. Roma 13/4/1999; Trib. Roma 8/7/1999; Trib. Chieti 10/3/2000;<br />

204


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

Trib. Bologna 18/4/2000; Trib. Perugia 26/6/2001; Corte App. Firenze 9/8/2001; Trib. Pisa<br />

22/12/2001; Trib. Perugia 16/4/2002; Trib. Firenze 23/10/2002; Trib. Milano 29/10/2002; Trib.<br />

Verona 6/12/2002; Trib. Roma 4/4/2003; Trib. Bologna 28/5/2003,; Trib. Bologna 16/6/2003;<br />

in senso sfavorevole all’istituto, Trib. Santa Maria Capua Vetere 14/7/1999 e Trib. Belluno<br />

25/9/2002).<br />

Conformemente ad altri precedenti giurisprudenziali (Trib. Lucca 23/9/1997; Corte App.<br />

Milano 6/2/1998; Trib. Bologna 18/4/2000, che ha ordinato al Conservatore dei RR.II. di<br />

trascrivere proprio l’att o di cui si discute in questa sede; Trib. Pisa 22/12/2001), questo<br />

Giudice ritiene che “defi nire illecito l’istituto del trust è, in diritt o, carente di signifi cato<br />

ove solamente si consideri essere il nostro Paese parte della Convenzione de L’Aja del 1°<br />

luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento … Non è revocabile in<br />

dubbio, infatt i, che gli Stati fi rmatari della Convenzione, pur considerando il trust come<br />

un “istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi di common law”, hanno<br />

espressamente convenuto di stabilire “disposizioni comuni relative alla legge applicabile<br />

ai trust” e di risolvere in nuce “i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento”<br />

… dimostrando quindi di considerare l’istituto, sia pure per il tramite delle disposizioni<br />

suddett e, non incompatibile con gli ordinamenti interni”.<br />

In altri termini, sostenere che il trust è inconciliabile col diritt o positivo italiano non<br />

ha signifi cato perché, per addivenire a tale conclusione, bisognerebbe aff ermare che<br />

tutt a la legge 16 ott obre 1989 n. 364 si ha per non scritt a.<br />

Queste prime considerazioni fanno giustizia anche di alcune delle obiezioni formulate<br />

dal Tribunale di Belluno (decreto del 25/9/2002) nel precedente giurisprudenziale citato<br />

dalla difesa dell’att rice: non è possibile, infatt i, sanzionare con la nullità l’att o di trasferimento<br />

dei beni dal sett lor al trustee in quanto “negozio astratt o di trasferimento” (si<br />

legge nel menzionato decreto che “facendo riferimento ai tipi negoziali propri del nostro<br />

ordinamento non si vede a quale schema causale le parti abbiano voluto fare riferimento<br />

per operare la costituzione dei beni in trust [… mentre] il nostro ordinamento prevede la<br />

causa come requisito di validità del contratt o [… e] non ammett e in via di principio negozi<br />

astratt i”), sia perché, anche secondo la più recente lett ura dott rinale degli artt . 1324<br />

e 1322 c.c. (che sembra ammett ere la costituzione di att i unilaterali atipici), “la confi gurabilità<br />

di negozi traslativi atipici, purché sorrett i da causa lecita, trova fondamento nello<br />

stesso principio dell’autonomia contratt uale posto dall’art. 1322 comma 2° c.c.” (così<br />

Cass. 9/10/1991 n. 10612), sia (e sopratt utt o) perché la causa del trasferimento, che è ben<br />

lungi dall’essere “astratt o”, si deve rinvenire nel collegato negozio istitutivo di trust (che<br />

si concretizza nei suoi scopi proprio att raverso il predett o trasferimento) per il quale la<br />

meritevolezza degli interessi realizzati è stata ex lege sancita dalla Convenzione de L’Aja<br />

del 1985 e dalla disciplina legislativa che ne ha dato esecuzione.<br />

L’art. 6 della Convenzione de L’Aja stabilisce: “Il trust è regolato dalla legge scelta dal<br />

disponente”.<br />

Nel caso de quo, che riguarderebbe un trust c.d. “interno” (e cioè - secondo la defi nizione<br />

dott rinale - un trust che ha la localizzazione preponderante dei suoi beni, la sede,<br />

la sua amministrazione e la residenza dei benefi ciari e del sett lor in un ordinamento<br />

diverso da quello scelto dalle parti per disciplinarlo), l’att rice sostiene che la scelta<br />

eff ett uata dal disponente non può essere libera ed incondizionata, perché, essendo la<br />

Convenzione de L’Aja una convenzione di diritt o internazionale privato, essa contiene<br />

norme la cui operatività richiede, come presupposto necessario, la presenza nella fatt ispecie<br />

concreta di elementi oggett ivi di estraneità ulteriori rispett o alla mera volontà del<br />

disponente di scegliere la legge straniera (deve tratt arsi, quindi, di un trust “straniero”)<br />

e, inoltre, perché l’art. 13 della Convenzione costituisce un insormontabile ostacolo al<br />

riconoscimento di un trust i cui elementi signifi cativi siano strett amente collegati ad uno<br />

Stato non-trust.<br />

205


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

La premessa è corrett a: nel caso di specie gli unici elementi di estraneità al nostro ordinamento<br />

(oltre alla legge inglese prescelta per la disciplina del negozio) sono dati dal<br />

domicilio del disponente e dalla residenza e citt adinanza di uno soltanto dei tre benefi<br />

ciari, mentre sono legati all’Italia il luogo di amministrazione del trust designato dal<br />

disponente (in Bologna), l’ubicazione dei beni trasferiti (in Bologna, … e …, limitando<br />

l’analisi agli immobili in controversia), il domicilio del trustee (in Bologna), il luogo dove<br />

deve essere realizzato lo scopo del trust (gestione degli stabili trasferiti, divisione degli<br />

stessi, esecuzione delle volontà testamentarie del sett lor relativamente a beni ubicati sul<br />

territorio italiano, ecc.). Questi ultimi criteri, indicati dall’art. 7 della Convenzione per determinare<br />

la legge con cui il trust ha il collegamento più strett o nel caso in cui questa non<br />

sia stata individuata dal disponente (e non è questo il caso), possono essere qui impiegati<br />

come parametri defi niti ex lege (L. 364/1989) per giungere alla conclusione che siamo in<br />

presenza di un c.d. trust “interno” o “domestico”.<br />

Sono tutt avia errate le conseguenze che l’att rice (nonché parte della dott rina e la menzionata<br />

pronuncia Tribunale di Belluno 25/9/2002) trae dalla precedente considerazione:<br />

difatt i, da qui (e, cioè, dal caratt ere “interno” del negozio) a sostenere l’automatica impossibilità<br />

di riconoscere gli eff ett i di un trust i cui elementi signifi cativi (salvo la legge<br />

di disciplina) non presentano caratt eri di estraneità rispett o all’ordinamento italiano, “il<br />

passo è troppo lungo”.<br />

Al contrario, è elemento sicuro, che emerge dalla Convenzione, l’assoluta libertà di scelta<br />

della legge regolatrice del trust da parte del sett lor (secondo autorevole dott rina “la libertà<br />

incondizionata del disponente … costituisce il pilastro della Convenzione de L’Aja”);<br />

infatt i:<br />

- non ha senso aff ermare che la Convenzione riguarda esclusivamente i trust<br />

“stranieri”<br />

La Convenzione non indica quale presupposto per la sua applicazione la presenza di elementi<br />

di estraneità ulteriori rispett o alla scelta della legge straniera applicabile, purché il<br />

diritt o applicabile ex art. 6 (o, eventualmente, ex art. 7) della Convenzione conosca il trust<br />

o la categoria di trust in questione, secondo l’espressa prescrizione dell’art. 5; proprio<br />

quest’ultima disposizione conferma che l’unico presupposto applicativo della disciplina<br />

convenzionale (e del consequenziale riconoscimento del trust istituito) è la specifi cazione<br />

di una legge secondo le disposizioni del Capitolo II.<br />

Ragionando sul signifi cato da att ribuire al concett o di trust “straniero”, da una parte,<br />

pare scontato che il riconoscimento del trust (artt . 11 ss. Convenzione) postula l’esistenza<br />

di un fenomeno giuridico estraneo al diritt o interno (quale è, pacifi camente, l’istituto del<br />

trust); dall’altra, poiché i lavori preparatori della Convenzione - sui quali di dirà in seguito<br />

- hanno escluso qualsiasi limitazione legata al sito dei beni in trust o alla nazionalità/<br />

residenza del disponente o dei benefi ciari, il “riconoscimento” può prospett arsi anche<br />

quando il trust è soltanto regolato da una legge straniera e questo è l’unico elemento di<br />

estraneità, necessario e suffi ciente, per farsi applicazione della disciplina convenzionale<br />

e delle norme di confl itt o in essa contenute.<br />

In defi nitiva, “non esiste il trust che, rett o da una legge straniera, sia “non abbastanza<br />

straniero” per alcun eff ett o previsto dalla Convenzione”: questa trova il presupposto<br />

della propria applicazione tutt e le volte che un trust si trovi a spiegare eff ett i in un<br />

ordinamento diverso da quello dal quale è disciplinato. Del resto, la stessa previsione<br />

dell’art. 13, relativo alla facoltà concessa agli Stati di escludere il riconoscimento dei<br />

cc.dd. trust “interni”, sta proprio a signifi care che, almeno in linea di principio, dett i<br />

trust sono compresi nell’ambito di applicazione della disciplina di cui alla Convenzione<br />

de L’Aja.<br />

Altro problema (sul quale si tornerà in seguito), diff erente e logicamente successivo rispett<br />

o a quello della determinazione della legge applicabile, riguarda gli esiti del ricono-<br />

206


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

scimento del trust e le preclusioni al riconoscimento o all’effi cacia previste dalla stessa<br />

Convenzione qualora la scelta del disponente sia “abusiva” e, cioè, quando i suoi eff ett i<br />

determinino, nel Paese con cui il trust presenta i collegamenti più strett i, l’elusione di<br />

norme imperative inderogabili con att o negoziale (art. 15) e/o di norme di applicazione<br />

necessaria (art. 16) oppure quando gli eff ett i appaiano in manifesto contrasto con l’ordine<br />

pubblico (art. 18) o, infi ne, in tutt i i casi in cui il riconoscimento sia “ripugnante” per<br />

l’ordinamento (art. 13).<br />

- l’art. 6 della Convenzione (la cui operatività discende dall’estraneità della legge regolatrice<br />

prescelta) non prevede alcun limite in relazione ai legami oggett ivi e soggett ivi<br />

intercorrenti tra gli elementi del rapporto fi duciario e la legge regolatrice<br />

Si è voluto leggere nel testo convenzionale una limitazione, come se l’art. 6 avesse parole<br />

che non ha: “Il trust è rett o dalla legge scelta dal disponente, purché egli appartenga a<br />

uno Stato che conosce il trust”.<br />

In realtà, dall’esame dei lavori preparatori si può ricavare l’esatt o contrario: il problema<br />

di stabilire se la legge applicabile al trust potesse essere scelta dal disponente<br />

prescindendo da qualsiasi elemento di internazionalità fu espressamente aff rontato<br />

dai redatt ori del testo convenzionale. Furono respinte sia la proposta di imporre un<br />

legame tra la scelta della legge regolatrice e il disponente o l’oggett o del trust, sia<br />

quella di introdurre la possibilità per gli Stati di apporre una specifi ca riserva sui trust<br />

“interni” in sede di ratifi ca (secondo alcuni, tale soluzione è stata poi trasferita nell’art.<br />

13), sia quella di richiedere un vincolo tra la disciplina elett a e specifi ci elementi della<br />

fatt ispecie (citt adinanza o domicilio o residenza del sett lor, luogo dove il trust deve<br />

essere amministrato o dove sono ubicati i beni o dove si realizza lo scopo principale),<br />

sia quella “minor” di limitare la libertà di scelta ai soli trust aventi caratt eri di<br />

“internazionalità” (intendendo così escludere l’operatività della scelta nel solo caso<br />

in cui l’unico elemento di estraneità fosse costituito dalla designazione della legge<br />

straniera).<br />

La voluntas politica dei redatt ori, obiett ivata nel testo convenzionale, è invece univocamente<br />

percepibile nel senso di consentire la piena utilizzazione dell’istituto, allorché<br />

esso sia assoggett ato - anche ad opera della sola scelta del costituente - alla legge di<br />

uno Stato che la disciplina, e di precluderne, di contro, l’impiego abusivo ed elusivo.<br />

- la Convenzione prevede espressamente (artt . 6 comma 2° e 7) dei criteri di collegamento<br />

“subordinati”, nel caso in cui non sia stata eff ett uata la scelta della legge regolatrice<br />

o questa sia caduta su un ordinamento che non conosce il trust o quel tipo di<br />

trust<br />

Secondo il dett ato legislativo la scelta del sett lor può essere talmente discrezionale da<br />

riguardare persino un ordinamento non-trust: tutt avia, in tale caso (e solo in tale caso!) è<br />

possibile prescindere dalla volontà del disponente, privarla di eff ett i e ricorrere ai criteri<br />

di collegamento elencati nell’art. 7 comma 2°.<br />

La stessa Convenzione, dunque, ammett e che la scelta della disciplina regolatrice<br />

possa cadere su una qualsiasi normativa che conosce il trust e solo gradatamente, ed<br />

esclusivamente nelle ipotesi previste dagli artt . 6 comma 2° e 7 comma 1°, prevede che<br />

la legge sia quella con cui il negozio presenta collegamenti più strett i: ciò dimostra<br />

inequivocabilmente che la designazione operata dal sett lor è, in linea di principio,<br />

assolutamente libera e che solo in casi “patologici” (e al fi ne di “salvare” l’att o) la<br />

legge applicabile è vincolata a criteri di connessione diversi dalla mera voluntas del<br />

disponente (e, cioè, da: luogo di amministrazione del trust designato dal disponente,<br />

ubicazione dei beni in trust, domicilio/residenza del trustee, luogo dove deve essere<br />

realizzato lo scopo del trust).<br />

In defi nitiva, pare chiaro che se il testo della Convenzione avesse voluto vincolare la<br />

discrezionalità del sett lor sulla legge regolatrice ad elementi di collegamento con i sog-<br />

2<strong>07</strong>


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

gett i o l’oggett o del trust, non avrebbe att ribuito a tali elementi una funzione meramente<br />

sussidiaria relegandoli al ruolo di “surrogati” della volontà inespressa o male espressa<br />

(proprio queste sono le ipotesi degli artt . 6 comma 2° e 7 comma 1°)<br />

- non può, nel contempo, negarsi validità a trust interni regolati da legge straniera e<br />

riconoscere in Italia gli eff ett i di trust che presentino altri elementi di estraneità<br />

Sarebbe paradossale che l’ordinamento italiano volesse pervenire al riconoscimento<br />

in Italia di trust istituiti da stranieri con legge straniera aventi ad oggett o beni siti in<br />

Italia e, al contrario, intendesse disconoscere trust aventi le medesime caratt eristiche<br />

costituiti dai propri citt adini.<br />

Se questa fosse la soluzione voluta dal legislatore, essa presterebbe il fi anco a rilievi di<br />

incostituzionalità sia per la propria intrinseca irragionevolezza, sia per l’ingiustifi cata<br />

disparità di tratt amento generata: spett a alla giurisprudenza, quindi, fornire un’interpretazione<br />

della normativa che sia in linea coi citati parametri costituzionali.<br />

A ciò si aggiunge che l’analisi compiuta sulle disposizioni non può prescindere dalla<br />

comprensione delle fi nalità che si è proposto il nostro Paese ratifi cando la Convenzione<br />

de L’Aja (sostiene giustamente uno dei redatt ori del testo convenzionale che “capire la<br />

ratio politica delle norme è il primo compito di ogni interpretazione che non sia asfi tt ica<br />

e deviante”): se l’Italia ha sott oscritt o (come primo Paese di civil law) la Convenzione sul<br />

trust è, nella sostanza, per accrescere la propria capacità di att rarre investimenti dall’estero;<br />

tale scopo sarebbe evidentemente frustrato se proprio i citt adini italiani, per potere<br />

godere dei benefi ci tipici dell’istituto (solo sommariamente indicati nell’art. 11), dovessero<br />

istituire i propri trust in paesi stranieri (utilizzando, quale elemento di estraneità,<br />

la residenza del trustee) così trasferendo all’estero la gestione ed amministrazione di<br />

capitali e immobili.<br />

- la libertà di scelta della legge applicabile al rapporto negoziale, indipendentemente<br />

dalla presenza di elementi di più strett o collegamento con un certo ordinamento,<br />

è un principio non estraneo al sistema di diritt o internazionale privato (interno e<br />

convenzionale)<br />

L’art. 3 della Convenzione di Roma del 19/6/1980 (resa esecutiva con la L. 975/1984), in<br />

materia di legge applicabile alle obbligazioni contratt uali, prevede espressamente per<br />

le parti la “libertà di scelta” (secondo la locuzione impiegata nella rubrica della norma)<br />

della legge regolatrice del contratt o; inoltre, l’art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218<br />

compie un rinvio recett izio al suddett o testo convenzionale introducendo il suo contenuto<br />

tra le norme di confl itt o interne.<br />

Qualche autore ha voluto scorgere nel combinato disposto degli artt . 57 L. 218/1995 e<br />

3 Convenzione di Roma la disciplina che sancisce anche per il trust la libertà di scelta<br />

della legge regolatrice; la tesi non pare condivisibile perché l’istituto de quo non sembra<br />

agilmente riconducibile alla categoria dei contratt i tratt andosi pur sempre di un negozio<br />

unilaterale.<br />

Tutt avia, può trarsi dalle disposizioni menzionate una conferma di quanto sinora sostenuto<br />

a proposito dell’assoluta libertà di scelta sancita dalla Convenzione de L’Aja:<br />

può tranquillamente ritenersi principio acquisito dall’ordinamento internazionale ed<br />

interno (in virtù del richiamo eff ett uato dalle vigenti norme di diritt o internazionale<br />

privato e della prevalente interpretazione data all’ormai abrogato art. 25 comma 1°,<br />

ultima parte, delle preleggi) quello che garantisce la libera volontà delle parti del negozio<br />

in ordine alla normativa da applicare allo stesso.<br />

Non solo: il comma 3° della citata disposizione fa esplicitamente salva la possibilità di<br />

designare liberamente una disciplina legislativa anche quando “tutt i gli altri dati di fatt o<br />

si riferiscano a un unico Paese” (in tal caso, si potrebbe parlare di un contratt o “interno”<br />

o “domestico”), purché ciò non pregiudichi l’applicazione delle norme imperative (nel<br />

signifi cato spiegato dal testo convenzionale) del “Paese di più strett o collegamento”.<br />

208


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

L’art. 13 della Convenzione sul trust recita: “Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un<br />

trust i cui elementi signifi cativi, ad eccezione della scelta della legge applicabile, del luogo<br />

di amministrazione o della residenza abituale del trustee, siano collegati più strett amente<br />

alla legge di Stati che non riconoscono l’istituto del trust o la categoria del trust in<br />

questione”.<br />

Sostiene la difesa dell’att rice (con il Tribunale di Belluno e alcuni autori) che la menzionata<br />

disposizione precluda in maniera assoluta il riconoscimento dei trust “interni”.<br />

L’interpretazione radicale fornita dalla L. M. non è accoglibile: essa si porrebbe in contrasto<br />

con le considerazioni sinora svolte sulla libertà di scelta della legge regolatrice<br />

evidenziando un’insanabile contraddizione tra l’art. 6 e l’art. 13, perché la presenza di<br />

elementi di strett o collegamento con l’ordinamento non-trust dovrebbe condurre ineluttabilmente<br />

- secondo la tesi att orea - al mancato riconoscimento di un negozio la cui legge<br />

regolatrice, straniera, è stata corrett amente determinata dal costituente in base alla Convenzione.<br />

Inoltre, e sopratt utt o, la spiegazione fornita contrasterebbe con il dato lett erale<br />

del testo convenzionale, il quale è formulato in chiave “permissiva” (come “possibilità”<br />

di non riconoscere) e non come “obbligo di disconoscimento” dei trust “domestici” (il<br />

testo originale della disposizione recita: “Aucun Etat n’est tenu de reconnaître…” e “No<br />

State shall be bound to recognize…”).<br />

Diverse interpretazioni sono state date all’art. 13.<br />

Secondo alcuni autori la disposizione è rivolta esclusivamente ai legislatori degli Stati<br />

aderenti e costituisce una clausola di salvaguardia, normalmente inserita nelle convenzioni<br />

internazionali, che consente a chi lo desideri di paralizzare, in sede di ratifi ca,<br />

alcuni eff ett i del testo che ci si appresta a rendere operativo nel proprio ordinamento.<br />

Difett ando nella legge di ratifi ca italiana (L. 364/1989) una specifi ca disposizione che precluda,<br />

per volontà del legislatore, il riconoscimento dei trust “interni” ed essendo questi<br />

ultimi ricompresi nell’ambito di applicazione della Convenzione de L’Aja, la scelta della<br />

legge applicabile operata in tali casi dal sett lor potrà essere disatt esa esclusivamente per<br />

le ragioni espressamente previste dalla normativa uniforme (artt . 15, 16 e 18).<br />

Secondo un’altra opinione - che questo Giudice ritiene preferibile e da condividere - la<br />

disposizione, come ogni norma di diritt o internazionale privato, non può che riguardare<br />

lo Stato come soggett o internazionale, il quale, legitt imato dalla norma, potrà intervenire<br />

(o non farlo) o con un proprio strumento normativo o con le applicazioni concrete della<br />

disciplina da parte dei giudici e delle autorità amministrative.<br />

Rientra anche nei poteri del giudice, dunque, fare applicazione dell’art. 13; tutt avia, l’utilizzo<br />

di dett a norma, lungi dall’essere obbligatorio o - al contrario - “capriccioso”, potrà<br />

avvenire soltanto in maniera conforme alla ratio del legislatore della ratifi ca e, quindi,<br />

anche in ossequio al principio di salvaguardia dell’autonomia privata, al solo fi ne di<br />

evitare il riconoscimento di trust “interni” che siano disciplinati da legge straniera con<br />

intenti abusivi e/o fraudolenti. In altri termini, non sarà suffi ciente rilevare la presenza<br />

di un trust i cui elementi signifi cativi siano più intensamente collegati con lo Stato<br />

italiano per disapplicare la legge scelta per la sua disciplina e per la sua costituzione<br />

evitando di riconoscerne gli eff ett i, ma sarà, invece, necessario desumere un intento in<br />

frode alla legge, volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con l’ordinamento in cui il<br />

negozio deve operare.<br />

Proprio questa, in defi nitiva, pare essere l’interpretazione più corrett a da dare all’art. 13<br />

della Convenzione: quella di “norma di chiusura” (sul punto, oltre al prevalente orientamento<br />

dott rinale, Tribunale di Bologna, decreto 16/6/2003).<br />

Difatt i, mentre il Capitolo IV della Convenzione de L’Aja introduce un meccanismo (parallelo<br />

a quello previsto dall’art. 3 comma 3° della Convenzione di Roma del 1980) di<br />

salvaguardia delle norme inderogabili, di applicazione necessaria o di ordine pubblico<br />

della lex fori (artt . 15, 16 e 18) e si muove nel campo degli eff ett i conseguenti al riconosci-<br />

209


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

mento, l’art. 13 si pone sul diverso piano del riconoscimento stesso del trust (Capitolo II<br />

della Convenzione) quale fenomeno di applicazione di una legge straniera. In sostanza,<br />

mentre gli artt . 15, 16 e 18 non frappongono in linea di principio alcun ostacolo al riconoscimento<br />

dei trust e si limitano ad escludere la produzione di certi specifi ci eff ett i contrastanti<br />

con particolari norme interne, l’art. 13 non può essere considerato come strumento<br />

volto a garantire l’applicazione della lex fori perché a ciò provvedono già le succitate<br />

disposizioni.<br />

La disposizione in esame, piutt osto, concerne il riconoscimento stesso dell’istituto e,<br />

quindi, il principale fenomeno disciplinato dalla Convenzione; ciò vale sopratt utt o per i<br />

c.d. trust “interni”, la cui esistenza e validità dipendono dalla scelta della legge straniera<br />

e dal suo riconoscimento.<br />

Poiché il trust “interno” non può essere ritenuto invalido ex se per la carenza di elementi<br />

di estraneità (si rinvia alle considerazioni sopra svolte a proposito della libertà<br />

di scelta della legge regolatrice ex art. 6), né per il suo contrasto con norme inderogabili<br />

o di applicazione necessaria o di ordine pubblico (a garanzia delle quali presiedono<br />

gli artt . 15, 16, 18, che, però, incidono sugli eff ett i di un trust già riconosciuto), l’unica<br />

possibile e ragionevole soluzione ermeneutica (a meno di non voler dare all’art. 13<br />

un’interpretatio abrogans degli artt . 6 e 11) è quella, appunto, di considerare la disposizione<br />

come una “norma di chiusura della Convenzione” (paragonabile all’art. 1344<br />

c.c.), che mira a cogliere le fatt ispecie che sfuggono alle norme di natura specifi ca: in<br />

altri termini, l’art. 13 costituisce l’estremo ed eccezionale rimedio apprestato per i casi<br />

in cui le modalità e gli scopi di un trust, i cui eff ett i sfuggono alle previsioni degli artt .<br />

15, 16 e 18, siano comunque valutati dal giudice come ripugnanti ad un ordinamento<br />

che non conosca quella particolare fi gura di trust, ma nel quale tutt avia il negozio<br />

esplichi in concreto i suoi eff ett i.<br />

Il percorso logico da seguire è, dunque, il seguente: i trust “interni” sorgono in conseguenza<br />

della scelta, da parte del sett lor, di una legge regolatrice idonea; la scelta è da<br />

ritenersi libera e legitt ima ex art. 6 della Convenzione; secondo la regola generale di<br />

cui all’art. 11, i trust istituiti in conformità alla legge determinata in base al Capitolo II<br />

(e, quindi, anche i trust “domestici”) devono essere riconosciuti come tali; in forza degli<br />

artt . 15, 16 e 18, qualora i trust riconosciuti producano eff ett i contrastanti con norme<br />

inderogabili o di applicazione necessaria della lex fori o con principi di ordine pubblico<br />

del foro, l’applicazione della legge straniera dovrà cedere il passo a quella della<br />

legge interna; infi ne, ex art. 13, qualora un trust “interno”, regolato da legge straniera,<br />

produca eff ett i ripugnanti per l’ordinamento che non siano colpiti dagli artt . 15, 16 e<br />

18, è possibile negare tout court il riconoscimento (il quale sarebbe, a tali condizioni,<br />

inesigibile).<br />

Dal momento che la questione sollevata dall’att rice non riguarda celati intenti frodatori<br />

del disponente (mai allegati né dimostrati), ma si limita a sostenere che il trust “interno”<br />

non può trovare riconoscimento nell’ordinamento italiano in forza dell’art. 13 della Convenzione,<br />

per le considerazioni sopra svolte l’eccezione di invalidità deve essere, anche<br />

sott o questo profi lo, respinta.<br />

L’ulteriore argomentazione invocata dalla … per sostenere l’invalidità ed inoperatività<br />

del trust in questione concerne il presunto contrasto dell’istituto con l’art. 2740 c.c., assunto<br />

come norma dell’ordinamento di applicazione necessaria o inderogabile per volontà<br />

negoziale o, addiritt ura, come principio di ordine pubblico economico (per il quale eventuali<br />

limitazioni di responsabilità ed eff ett i segregativi dell’unitarietà patrimoniale del<br />

debitore sono ammessi soltanto in via eccezionale e nei soli casi previsti dalla legge).<br />

La tesi dell’att rice è infondata; infatt i:<br />

- l’eff ett o segregativo prodott o dal trust nel patrimonio del trustee trova una sua legittimazione<br />

in virtù di specifi che disposizioni previste nella Convenzione de L’Aja ed<br />

210


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

introdott e nell’ordinamento italiano con la legge di esecuzione<br />

L’eff ett o segregativo, tipico ed essenziale nella strutt ura del trust, non è conseguenza<br />

della mera volontà delle parti, bensì discende da specifi che disposizioni normative:<br />

l’art. 11 della Convenzione de L’Aja (come il suo omologo della legge 364/1989) aff erma<br />

inequivocabilmente che “Tale riconoscimento implica, quantomeno, che i beni in<br />

trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee”.<br />

Secondo un’accreditata dott rina, l’art. 11 (come pure l’art. 12) si inserisce in una convenzione<br />

di diritt o internazionale privato come norma di diritt o materiale uniforme: la<br />

disposizione in esame, a diff erenza di tutt e le altre del testo convenzionale (che sono norme<br />

uniformi di diritt o internazionale privato), è regola di diritt o sostanziale che non si<br />

limita a dett are le condizioni per il riconoscimento di un trust “straniero” (nel signifi cato<br />

sopra illustrato), ma disciplina, dirett amente ed immediatamente, gli eff ett i minimi che<br />

il riconoscimento deve produrre, in modo omogeneo, in ogni ordinamento degli Stati<br />

contraenti.<br />

Sulla scorta di questa osservazione non si può ritenere che le ipotesi, eccezionali ed<br />

eventuali, dett ate dagli artt . 15, 16 e 18 per sostituire con la lex fori alcuni eff ett i “aberranti”<br />

del trust riconosciuto, possano estendersi sino a paralizzare l’eff ett o segregativo,<br />

espressamente sancito come “eff ett o necessario minimo” dall’art. 11.<br />

A ciò si aggiunge che, secondo la gran parte degli autori, la stessa legge di ratifi ca ha<br />

introdott o nell’ordinamento una deroga all’art. 2740 c.c. (il quale - giova ricordarlo - consente<br />

limitazioni di responsabilità “nei casi stabiliti dalla legge”).<br />

L’art. 11 della L. 364/1989, successivo e speciale rispett o alla disposizione codicistica, ben<br />

può costituire, dunque, l’eccezione (di fonte legislativa) al principio della responsabilità<br />

illimitata (sul punto, Trib. Verona 8/1/2003).<br />

Infi ne, merita rilievo l’interpretazione logico-teleologica del testo convenzionale: darebbe<br />

luogo ad un’assurda contraddizione pensare che lo Stato italiano (o qualsiasi altro<br />

Paese contraente) si sia obbligato, con la ratifi ca, a riconoscere l’eff ett o segregativo del<br />

trust (art. 11) e, nel contempo, abbia voluto paralizzarlo con norme di diritt o interno<br />

(come l’art. 2740 c.c.) astratt amente inquadrabili nelle fatt ispecie ostative al riconoscimento<br />

degli eff ett i del trust nell’ordinamento interno (artt . 15, 16, 18); se questo fosse stato<br />

l’intento del legislatore, sarebbe stato più semplice per l’Italia non aderire per niente<br />

alla Convenzione de L’Aja.<br />

- la separazione dei beni in trust da quelli personali del trustee trova la sua fonte negli<br />

artt . 2 e 11 della Convenzione de L’Aja che hanno inserito nell’ordinamento una nuova<br />

forma di “proprietà”<br />

Con altra argomentazione (più complessa rispett o alle precedenti), un’autorevole dott rina<br />

spiega che l’eff ett o segregativo si verifi ca perché i beni conferiti in trust non entrano<br />

nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal sett lor e<br />

col fi ne specifi co di restare separati dai suoi averi (pena la mancanza di causa del trasferimento).<br />

Pertanto, non può parlarsi di acquisizione al patrimonio del trustee di dett i<br />

beni (nemmeno come beni futuri): si tratt a, insomma, di una proprietà “qualifi cata” o<br />

“fi nalizzata”, introdott a dagli artt . 2 e 11 della Convenzione de L’Aja in aggiunta a quella<br />

conosciuta dal codice civile del 1942 (che, in realtà, già prevede fatt ispecie analoghe<br />

nell’art. 17<strong>07</strong>, nell’istituto del fondo patrimoniale inserito con la riforma del 1975, e, infi -<br />

ne, nel nuovo art. 2447-bis).<br />

La non applicabilità dell’art. 2740 c.c., dunque, emerge dirett amente dagli artt . 2 e 11<br />

della Convenzione che identifi cano in modo esclusivo la fonte della segregazione nella<br />

“proprietà qualifi cata” del trustee e forniscono una nuova lett ura del concett o di<br />

“patrimonio”.<br />

- nel nostro ordinamento sono sempre più numerose le disposizioni legislative derogatorie<br />

all’art. 2740 c.c., il quale, quindi, non può assurgere al rango di supremo (e<br />

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come tale inderogabile) principio di ordine pubblico economico<br />

Come già dett o, l’eff ett o principale ed essenziale del trust è quello di segregare una posizione<br />

soggett iva e destinarla ad una specifi ca fi nalità, con l’eff ett o - tutt ’altro che secondario<br />

- di renderla intangibile ai creditori del trustee.<br />

La possibilità di costituire patrimoni autonomi (o separati) non costituisce aff att o un’assoluta<br />

novità per il nostro ordinamento: l’art. 17<strong>07</strong> c.c. prevede un meccanismo di separazione<br />

per i beni mobili o i crediti acquistati in proprio dal mandatario per conto del<br />

mandante in forza di att o avente data certa anteriore al pignoramento; gli artt . 167 ss. c.c.<br />

vincolano alle esigenze della famiglia i beni costituiti in fondo patrimoniale, sui quali<br />

possono soddisfarsi solo i creditori indicati all’art. 170 c.c.; ex art. 1881 c.c. può divenire<br />

“patrimonio separato” (e non aggredibile) la rendita vitalizia costituita a titolo gratuito<br />

nei limiti del bisogno alimentare del benefi ciario; l’art. 1923 c.c. sott rae le somme dovute<br />

dall’assicuratore (per assicurazione sulla vita) all’azione esecutiva dei creditori del<br />

contraente o del benefi ciario, frantumando l’unicità del patrimonio; signifi cativamente,<br />

l’art. 490 c.c. statuisce che “l’eff ett o del benefi cio d’inventario consiste nel tener distinto<br />

il patrimonio del defunto da quello dell’erede”; l’art. 2117 c.c. (richiamato dal D.Lgs.<br />

124/1993) consente la creazione di “patrimoni di destinazione” (così defi niti da Cass.<br />

2824/1975) come fondi speciali per la previdenza e l’assistenza.<br />

Ancor più pregnanti sono gli esempi di “segregazione” off erti dalla legislazione speciale<br />

più recente (sul punto, Trib. Bologna, decreto 18/4/2000): l’art. 3 della legge 23/3/1983<br />

n. 77 sui fondi comuni di investimento immobiliare (ora abrogato dal D.Lgs. 58/1998)<br />

prevedeva: “ciascun fondo comune costituisce patrimonio distinto a tutt i gli eff ett i dal<br />

patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da ogni altro<br />

fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei<br />

creditori della società gerente”; la norma suddett a è stata ripresa ed ampliata dal testo<br />

unico in materia di intermediazione fi nanziaria (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58) il quale, all’art.<br />

22 (rubricato “Separazione patrimoniale”), stabilisce che “nella prestazione dei servizi di<br />

investimento e accessori gli strumenti fi nanziari e le somme di denaro dei singoli clienti,<br />

a qualunque titolo detenuti dall’impresa di investimento, dalla società di gestione del<br />

risparmio o dagli intermediari fi nanziari iscritt i … nonché gli strumenti fi nanziari dei<br />

singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a<br />

tutt i gli eff ett i da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio<br />

non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi,<br />

né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli<br />

stessi”; l’art. 4 del già menzionato D.Lgs. 21/4/1993 n. 124, riformato dalla legge 335/1995,<br />

stabilisce che “fondi pensione possono essere costituiti … att raverso la formazione con<br />

apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito<br />

del patrimonio della medesima società od ente, con gli eff ett i di cui all’articolo 2117<br />

del codice civile”; la disposizione dell’art. 3 della legge 130/1999 prevede che “i crediti<br />

relativi a ciascuna operazione [di cartolarizzazione di crediti] costituiscono patrimonio<br />

separato a tutt i gli eff ett i da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni.<br />

Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai<br />

portatori dei titoli emessi per fi nanziare l’acquisto dei crediti stessi”; statuizioni analoghe<br />

a quella ora richiamata sono previste dalle leggi sulla cartolarizzazione dei crediti<br />

INPS (art. 13 L. 448/1998, come modifi cato dalla L. 402/1999) e sulla privatizzazione del<br />

patrimonio immobiliare pubblico (art. 2 L. 410/2001); da ultimo, la recente riforma del<br />

diritt o societario ha inserito nel codice civile l’art. 2447-bis sui “patrimoni destinati ad<br />

uno specifi co aff are” che, come sostiene un autore, consente alle società di realizzare un<br />

trust autodichiarato dato che l’art. 2447-quinquies c.c. esclude la possibilità per i creditori<br />

societari di far valere diritt i su quel fondo così costituito.<br />

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Concludendo questa rassegna normativa, il Giudice rileva che il fenomeno della separazione<br />

patrimoniale è ricorrente nella legislazione speciale e anche in quella “tradizionale”<br />

e tale circostanza sembra dunque smentire la portata di principio generale di<br />

ordine pubblico att ribuita all’art. 2740 c.c., il quale pone come eccezionali le ipotesi<br />

di limitazione della responsabilità patrimoniale (un autore aff erma che il rapporto<br />

è stato addiritt ura “capovolto”): proprio per l’univocità dei più recenti interventi del<br />

legislatore, la segregazione patrimoniale non può più essere considerata un “tabù” e,<br />

di contro, l’unitarietà della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. non può valere<br />

come un “dogma sacro ed intangibile” del nostro ordinamento.<br />

Per tutt e le considerazioni sin qui svolte, il trust “interno” costituito da T. G. (sett lor) che<br />

vede la convenuta Società Fiduciaria come trustee non può essere tacciato di invalidità:<br />

esso soddisfa i requisiti richiesti dalla Convenzione de L’Aja per il suo riconoscimento<br />

(con la conseguente realizzazione degli eff ett i propri del negozio secondo la legge scelta<br />

dal disponente oltre che della segregazione rispett o al patrimonio del trustee ex art. 11),<br />

non appare contrastante con norme imperative inderogabili o di applicazione necessaria<br />

o con principi di ordine pubblico e, anche in assenza di qualsivoglia allegazione dell’attrice,<br />

non può dirsi costituito in frode all’ordinamento interno.<br />

La domanda principale di... deve essere, pertanto, rigett ata.<br />

3. Fermo restando quanto dett o sulla validità ed effi cacia dell’att o istitutivo di trust, occorre<br />

ora esaminare la questione relativa al trasferimento dei beni dal sett lor al trustee,<br />

att o che nel citato negozio trova causa, ma che ne è separato logicamente (anche se non<br />

materialmente in questo caso).<br />

La validità del trasferimento deve essere sindacata in base alla normativa interna come<br />

prevede, tra l’altro, l’art. 4 della Convenzione de L’Aja: in particolare, l’att rice sostiene<br />

che la cessione al trustee sia contraria alle norme del codice civile sul regime di comunione<br />

legale tra coniugi, avendo il T. G. disposto illegitt imamente di beni rientranti<br />

nell’elencazione di cui all’art. 177 c.c.<br />

E’ indispensabile, prima di passare all’esame delle doglianze della …, stabilire se i beni<br />

sui quali l’att rice avanza pretese costituiscano oggett o di comunione legale oppure no:<br />

data per pacifi ca tra le parti la vigenza del regime patrimoniale di comunione in costanza<br />

di matrimonio (peraltro, il matrimonio è stato celebrato il …1975 e non risulta che i<br />

coniugi abbiano optato, all’entrata in vigore della L. 151/1975, per il diverso regime di<br />

separazione dei beni) e rilevato il caratt ere inequivoco dell’art. 191 c.c. secondo cui “la<br />

comunione si scioglie … per la separazione personale”, si rilevano, nella causa, opposte<br />

interpretazioni sul momento in cui sia avvenuto il mutamento di status dei coniugi...<br />

L’att rice sostiene che la separazione personale si sia realizzata con il passaggio in giudicato<br />

della sentenza della Corte d’Appello di Bologna (emessa il 20/6/2001 e passata<br />

in giudicato nel novembre dello stesso anno), mentre il convenuto off re interpretazioni<br />

alternative facendo risalire la separazione giudiziale (o, quantomeno, i suoi eff ett i) e lo<br />

scioglimento della comunione legale alla comparizione dei coniugi nell’udienza ex art.<br />

708 c.p.c. (in data …1994) o alla presentazione del ricorso per la separazione.<br />

L’accoglimento dell’una o dell’altra tesi non è questione di poco conto se si considerano<br />

le circostanze del caso concreto: il trasferimento al trustee di ½ degli immobili in … e … è<br />

visto come un’illecita cessione di quote della comunione legale dalla … e come una legittima<br />

disposizione di quote di comunione ordinaria (sorta in seguito alla separazione) dal<br />

T. G.; inoltre, l’att rice sostiene che lo stabile in … Bologna (acquistato dal T. G. con att o del<br />

…1994 registrato il …1994 e, quindi, nel corso del giudizio di I grado sulla separazione<br />

personale) sia oggett o di comunione legale perché comprato in vigenza di tale regime,<br />

mentre il convenuto aff erma l’esatt o contrario e così difende anche l’att o di conferimento<br />

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nel trust (realizzato il …1999 e registrato il …/1999 e, quindi, in pendenza dell’appello<br />

proposto dall’odierna att rice).<br />

Riguardo al momento in cui si verifi ca la separazione personale tra i coniugi, questo<br />

Giudice ritiene di aderire all’orientamento “granitico” della giurisprudenza di legitt imità<br />

secondo il quale la separazione personale che produce lo scioglimento della comunione<br />

è quella consensuale omologata o quella giudiziale consacrata nella relativa<br />

sentenza passata in giudicato, mentre nessuna effi cacia sullo status possono spiegare i<br />

provvedimenti presidenziali resi nell’udienza ex art. 708 c.p.c. (Cass. 7/5/1987 n. 4325;<br />

Cass. 29/11/1990 n. 560; Cass. 11/7/1992 n. 8463; Cass. 17/12/1993 n. 12523; Cass. 7/3/1995<br />

n. 2652; Cass. 18/9/1998 n. 9325; Cass. 5/10/1999 n. 11036; Cass. 27/2/2001 n. 2844); peraltro,<br />

la predett a interpretazione giurisprudenziale trova conferma anche nell’insegnamento<br />

della Corte Costituzionale (ordinanza del 22/6/1988-7/7/1988 n. 795) secondo cui<br />

“non solo la separazione di fatt o dei coniugi, ma nemmeno i provvedimenti temporanei<br />

ex art. 708 cod. proc. civ. non sono previsti dall’art. 191 come cause di scioglimento della<br />

comunione [mancando] in questi casi un accertamento formale defi nitivo della cessazione<br />

dell’obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione … Il caratt ere temporaneo del<br />

provvedimento presidenziale impedisce che la situazione dei coniugi provvisoriamente<br />

autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione possa essere<br />

equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque esclude che il perdurare<br />

per essi del regime di comunione dei beni possa costituire una violazione dell’art. 3<br />

Cost.”<br />

Nel sistema normativo che regola il regime patrimoniale della famiglia, come l’att o di<br />

matrimonio vale a costituire la comunione legale fra i coniugi, così la sentenza di separazione<br />

produce l’eff ett o di scioglierla: se non appaiono idonee ad incidere su tale assett o<br />

patrimoniale la separazione consensuale e di fatt o, cui non faccia seguito il decreto di<br />

omologazione o una convenzione matrimoniale, così, egualmente, nessun eff ett o può derivare<br />

dal provvedimento emesso, ex art. 708 c.p.c., dal Presidente del Tribunale nel procedimento<br />

di separazione, non solo per il caratt ere provvisorio di questo provvedimento<br />

(la cui esecutività, per il combinato disposto degli artt . 474 c.p.c. e 189 disp. att . c.p.c.,<br />

dura fi nché non sia concluso il processo di separazione ovvero non intervenga una sua<br />

modifi ca), ma anche perché incapace, per il suo stesso contenuto, di incidere comunque<br />

nel regime della comunione legale, il cui scioglimento, anche a tutela dell’affi damento<br />

dei terzi, è collegato, nella previsione normativa (art. 191 c.c.) e secondo un’interpretazione<br />

sistematica, all’unico att o idoneo ad accertare formalmente e defi nitivamente la cassazione<br />

dell’obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione e, cioè, al passaggio in<br />

giudicato della relativa sentenza (da qualifi carsi - secondo la dott rina e la giurisprudenza<br />

citata - come sentenza costitutiva “i cui eff ett i non possono prodursi se non dal momento<br />

in cui questa passa in giudicato”).<br />

L’assunto della retroatt ività della separazione dall’epoca dell’adozione dei provvedimenti<br />

di cui all’art. 708 comma 3° c.p.c. (nell’ipotesi dell’autorizzazione dei coniugi<br />

all’interruzione della convivenza), sia pure con limitato riguardo alla comunione legale,<br />

non è conciliabile con la natura temporanea di tali provvedimenti, revocabili e<br />

modifi cabili in corso di giudizio, connotazione che è “in radice” ostativa alla ricollegabilità<br />

ad essi dello scioglimento della comunione, tenendo conto che la comunione<br />

medesima non può cessare “allo stato”, salva successiva diversa determinazione, e<br />

che, comunque, un bene non può essere di proprietà di uno solo o di entrambi i coniugi<br />

sulla base di scelte provvisorie ed urgenti, a posteriori emendabili.<br />

Inoltre, dall’espressa previsione dell’art. 193 comma 4° c.c. (che fa retroagire al momento<br />

della domanda gli eff ett i della separazione giudiziale dei beni), è lecito desumere che<br />

tale norma si sia resa necessaria per derogare al principio secondo il quale le sentenze<br />

costitutive producono eff ett i solo al passaggio in giudicato (in pratica: ubi lex voluit,<br />

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PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

dixit): poiché l’art. 191 c.c. non contiene un’omologa norma derogatoria, il menzionato<br />

principio deve trovare piena applicazione.<br />

Infi ne, in ordine all’osservazione del convenuto sul venir meno, dopo i suddett i provvedimenti<br />

ex art. 708 c.p.c., del sostrato logico della comunione, nonché sull’incongruenza<br />

della sua estensione a beni acquistati quando il rapporto coniugale è già entrato in crisi,<br />

va considerato che le relative circostanze potrebbero giustifi care scelte diverse del legislatore<br />

(e ne dà conto la difesa del T. G. producendo proposte legislative di riforma), ma<br />

non autorizzano il superamento dell’inequivoco tenore di norme, che fanno coincidere<br />

la durata della comunione con la durata del matrimonio (art. 177 c.c.), non quindi della<br />

convivenza, e contemplano poi, in via di deroga, solo il sopraggiungere della separazione<br />

(art. 191 c.c.).<br />

Concludendo, per le considerazioni sin qui esposte e fatt e salve le precisazioni dei successivi<br />

capi di questo provvedimento, si deve ritenere che nella vigenza del regime di<br />

comunione legale tra i coniugi …:<br />

A) sia stato compiuto l’acquisto della porzione di … a Bologna;<br />

B) il T. G. abbia disposto del predett o fabbricato e delle quote di ½ sugli stabili di … e …,<br />

conferendoli nel trust con att o del …/1999 registrato in data …/1999.<br />

E’ corollario della conclusione ora tratt a il fatt o che i fabbricati in … formassero oggett o<br />

della comunione legale anche nel momento in cui il T. G. ne ha disposto.<br />

Non altrett anto pacifi ca è la defi nizione dell’appartenenza alla comunione dell’appartamento<br />

in … a Bologna, perché il convenuto, nelle proprie difese, ha eccepito che l’immobile<br />

deve essere considerato bene personale ex art. 179 comma 1° lett . f) e comma<br />

2° c.c.: si impone, pertanto, l’accertamento di tale aff ermazione, che, qualora verifi cata,<br />

ricondurrebbe l’att o di disposizione compiuto dal T. G. nella fatt ispecie disciplinata dagli<br />

artt . 185 e 217 c.c. ed eliminerebbe “in radice” il presupposto (artt . 177 lett . a) e 184 c.c.)<br />

su cui si fonda la pretesa dell’att rice.<br />

4. La regula iuris dell’art. 179 lett f) c.c. stabilisce che “non costituiscono oggett o della<br />

comunione e sono beni personali del coniuge … i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento<br />

dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente<br />

dichiarato all’att o dell’acquisto”; il comma 2° della medesima disposizione soggiunge:<br />

“L’acquisto di beni immobili … eff ett uato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione,<br />

ai sensi delle lett ere c), d), ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti<br />

dall’att o di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.<br />

T. G. sostiene di aver acquistato (in data …1994 e al prezzo di Lire 530.000.000) la porzione<br />

di … in via … a Bologna utilizzando denaro proveniente dal prezzo di vendita<br />

della propria quota (2/3) di proprietà dello stabile di via …Bologna (avvenuta il …1994<br />

per l’importo complessivo di Lire 300.000.000) e dal mutuo ipotecario stipulato in data<br />

…/1994 per la somma di Lire 200.000.000, successivamente estinto (il …/1997) grazie alla<br />

vendita dell’altro cespite immobiliare personale di via …- Bologna (avvenuta il …/1997<br />

per l’importo complessivo di Lire 140.000.000).<br />

Esaminando l’att o del …/1994 (documento nr. 3 dell’att rice) si può agevolmente rilevare<br />

che … all’epoca coniugata col T. G., per quanto illustrato al capo precedente) non<br />

ha partecipato alla compravendita, che nessuna aff ermazione è stata fatt a dall’odierno<br />

convenuto sulla provenienza del denaro impiegato per l’acquisto e, infi ne, che T. G. ha<br />

espressamente dichiarato “di essere coniugato, ma in corso di separazione giudiziale<br />

dalla propria coniuge”.<br />

Plurime ragioni, in diritt o e in fatt o, portano ad escludere che l’immobile de quo costituisca<br />

bene personale del convenuto ex art. 179 lett . f) c.c.:<br />

- l’odierna att rice non ha partecipato all’att o del …1994 rendendo la dichiarazione rico-<br />

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gnitiva richiesta dall’art. 179 c.c.<br />

Dall’analisi della lett era dell’art. 179 c.c., si evince che, nel caso di acquisto di beni mobili<br />

con lo scambio di beni personali o col prezzo derivante dall’alienazione di beni personali,<br />

il coniuge acquirente ha l’onere di dichiarare la provenienza personale del denaro o del<br />

bene utilizzato (comma 1°), mentre, nel caso di beni immobili o di beni mobili registrati,<br />

in luogo della dichiarazione del coniuge acquirente, occorre la partecipazione del coniuge<br />

non acquirente all’att o e la sua dichiarazione di riconoscimento che il denaro o il bene<br />

utilizzato per l’acquisto appartiene personalmente all’altro coniuge (comma 2°, limitatamente<br />

all’ipotesi di reinvestimento di denaro personale o scambio di bene personale).<br />

Sul signifi cato e sulla natura delle dichiarazioni previste dal 1° e dal 2° comma dell’art.<br />

179 c.c. c’è vivace controversia in dott rina e giurisprudenza.<br />

Secondo un primo orientamento, che si fonda sia sulla lett era della legge sia sulla valorizzazione<br />

della comunione legale come regime generale dei rapporti patrimoniali tra<br />

coniugi, la dichiarazione della provenienza personale del denaro o del bene oggett o dello<br />

scambio è condizione necessaria (ma non suffi ciente: l’altra condizione è data dall’eff ettiva<br />

ricorrenza dei presupposti della surrogazione) affi nché il bene venga sott ratt o alla<br />

comunione legale. Se il coniuge acquirente (nell’ipotesi del comma 1°) omett e di dichiarare<br />

che il denaro o il bene utilizzato per l’acquisto è personale, il bene acquisito ricadrà<br />

inevitabilmente in comunione legale (in mancanza della dichiarazione, si deve ritenere<br />

che il coniuge acquirente abbia voluto att ribuire alla comunione legale il prodott o della<br />

surrogazione di beni personali; così, Tribunale Milano 21 dicembre 1981); il medesimo<br />

eff ett o deriverà dalla mancata partecipazione del coniuge non acquirente all’att o di acquisto<br />

per riconoscere la natura personale dell’acquirendo immobile o bene mobile registrato<br />

e la sua esclusione dalla comunione legale (comma 2°).<br />

L’orientamento opposto alla tesi ora delineata è seguito dalla Suprema Corte (Cass., Sez.<br />

II, 8 febbraio 1993 n. 1556, a proposito di beni immobili; Cass., Sez. I, 18 agosto 1994 n.<br />

7437, riguardo a beni mobili non registrati), secondo cui la predett a partecipazione (per<br />

gli immobili e i beni mobili registrati) non è necessaria per non far ricadere il bene acquistato<br />

in comunione legale, quando sia obiett ivamente certo che l’acquisto realizzi il<br />

reinvestimento di denaro o beni personali (Cass. 1556/93, che ammett e a dimostrare che,<br />

pur non avendo il coniuge preso parte all’att o e reso la dichiarazione ricognitiva sulla<br />

natura personale dei denari versati o dei beni trasferiti per l’acquisto, la provenienza personale<br />

eff ett ivamente sussisteva), mentre (per i beni mobili) la dichiarazione del coniuge<br />

acquirente ha lo scopo di rendere conoscibile ai terzi ed all’altro coniuge la provenienza<br />

del denaro o del bene utilizzato solo nel caso in cui possa essere obiett ivamente incerto<br />

se l’acquisto realizzi il reinvestimento di denaro avuto in donazione o in eredità o come<br />

frutt o dello scambio di beni ugualmente personali.<br />

La tesi del Supremo Collegio muove evidentemente da un presupposto ideologico: i beni<br />

acquistati per eff ett o del reinvestimento di beni personali risentono ontologicamente di<br />

tale provenienza ed assumono automaticamente anch’essi natura personale per una sorta<br />

di “caratt eristica genetica”, consistente appunto nella derivazione personale del denaro<br />

o del bene utilizzato come prezzo dell’acquisto; così, se proprio il coniuge intende<br />

includere nella comunione legale il bene acquistato deve fare intervenire anche l’altro coniuge<br />

all’att o dell’acquisto, in modo che entrambi si rendano cointestatari del bene (nella<br />

sentenza Cass. 7437/1994, si giunge infatt i a sostenere che per conseguire l’obiett ivo di<br />

far passare, al momento del reinvestimento, i beni personali in comproprietà dell’altro<br />

coniuge, il coniuge acquirente “non ha altro che da consentire la cointestazione del bene<br />

anche all’altro coniuge, mezzo questo molto più chiaro e consapevole rispett o a quello<br />

consistente semplicemente nell’omett ere la dichiarazione di cui alla lett era f) dell’art. 179<br />

c.c., ben potendo tale omissione essere dovuta a pura dimenticanza o, comunque, a fattori<br />

estranei alla volontà di mett ere in comunione anche beni che, invece, si avrebbe il<br />

216


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

diritt o di conservare come personali”).<br />

Questo Giudice ritiene di non poter aderire all’orientamento della Suprema Corte<br />

espresso nella sentenza dell’11 febbraio 1993 n. 1556, perché esso non appare conforme<br />

alla ratio della legge, alla sua lett era ed al coordinamento sistematico dei diversi<br />

istituti vigenti in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi.<br />

La ratio della normativa sulla comunione legale consiste nel rendere entrambi i coniugi<br />

vicendevolmente partecipi delle questioni patrimoniali, a diff erenza della separazione<br />

dei beni, in cui, invece, ciascun coniuge (fermi gli obblighi di contribuzione<br />

nell’interesse della famiglia) mantiene un proprio patrimonio separato ed un’autonomia<br />

dispositiva in relazione ad esso.<br />

L’art. 177 lett . a) c.c. contiene una norma di caratt ere generale che sancisce l’appartenenza<br />

alla comunione legale di tutt i gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente.<br />

Rispett o a tale precett o normativo, l’art. 179 c.c. opera in senso meramente limitativo e,<br />

di conseguenza, la riduzione dell’ambito della norma non dovrebbe eff ett uarsi oltre il<br />

puntuale disposto della norma stessa, che sancisce un preciso onere formale al fi ne di<br />

consentire l’esclusione dell’acquisto dalla comunione legale.<br />

Nel regime di separazione dei beni, i coniugi sono ovviamente liberi di rendersi congiuntamente<br />

acquirenti di un bene, stabilendo, così, una comunione ordinaria sul medesimo.<br />

La considerazione svolta dalla Suprema Corte - secondo la quale il coniuge può consentire<br />

l’inclusione in comunione legale del reinvestimento di beni personali mediante<br />

la cointestazione del bene - potrebbe essere interamente riproposta nella fatt ispecie di<br />

coniugi in regime di separazione, con la conseguenza che, nella prospett iva della Corte,<br />

i beni personali sembrerebbero non costituire tanto un limite oggett ivo alla comunione<br />

legale, ma piutt osto l’oggett o di un distinto regime di separazione, che opererebbe tra i<br />

coniugi contestualmente e parallelamente alla comunione legale. Così opinando, la previsione<br />

normativa secondo cui, in regime di comunione legale, gli acquisti compiuti dai<br />

coniugi separatamente ricadono in comunione (art. 117 lett . a) c.c.) si rivelerebbe un’affermazione<br />

di mero principio, posto che, a fronte di qualsivoglia acquisto, occorrerebbe,<br />

di volta in volta, accertare se esso sia stato compiuto nell’ambito dei beni o dei proventi<br />

oggett o della comunione oppure di quelli appartenenti personalmente ed esclusivamente<br />

al coniuge e facenti parte, pertanto, di un separato patrimonio personale.<br />

Sono evidenti, infi ne, le ripercussioni di una tale conclusione nei confronti della tutela<br />

dei terzi e, in particolare, dei creditori della comunione legale, ai quali potrebbero opporsi<br />

le limitazioni ex art. 190 c.c. in assenza di qualsivoglia regime pubblicitario: difatt i,<br />

i creditori per le obbligazioni ex art. 186 c.c. non potrebbero mai fare affi damento su un<br />

immobile acquistato separatamente dal coniuge in regime di comunione legale, perché<br />

si potrebbe dimostrare, anche a posteriori ed in contrasto con le emergenze dell’att o trascritt<br />

o, che la mancata partecipazione dell’altro coniuge all’acquisto non esclude la natura<br />

personale del bene e in tal caso l’immobile (personale) potrebbe rispondere dei debiti<br />

della comunione solo nei limiti dell’art. 190 c.c.<br />

La partecipazione del coniuge all’att o di acquisto e l’assenso all’esclusione del bene<br />

dalla comunione legale costituiscono, dunque, ex art. 179 comma 2° c.c., requisiti necessari<br />

affi nché il bene acquistato separatamente possa essere considerato personale<br />

(come dett o, l’altro requisito è l’eff ett iva ricorrenza della surrogazione); ne dà conferma<br />

anche un recente precedente giurisprudenziale (Cass. Sez. I 27/2/2003 n. 2954) che<br />

così statuisce: “Perché il bene acquistato (mobile o immobile) sia escluso dalla comunione<br />

occorre che la causa di esclusione, oltre a sussistere eff ett ivamente, risulti anche<br />

dall’att o. E ciò per un’evidente ragione di tutela dell’affi damento da parte dei terzi”.<br />

Per quanto esposto, la mancata partecipazione di …, coniuge in comunione legale, all’atto<br />

di acquisto compiuto il …1994 da T. G. e l’omissione della dichiarazione ricognitiva<br />

sull’origine personale del denaro impiegato impediscono di annoverare l’appartamento<br />

217


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

di via … a Bologna tra i beni personali del convenuto: anch’esso, come gli immobili in<br />

…e … costituisce (melius, costituiva all’epoca dell’att o dispositivo del 29/9/1999) oggett o<br />

della comunione legale tra i coniugi.<br />

- non ricorrono i presupposti della surrogazione (art. 179 c.c.) perché il bene non risulta<br />

acquisito con il prezzo del trasferimento di beni personali<br />

La tesi secondo cui il denaro ricevuto a mutuo dalla Carimonte nel 1994 per l’acquisto<br />

dell’appartamento in … (documento nr. 5 del convenuto) costituirebbe “bene personale”<br />

perché dett o mutuo è stato ripianato (nel 1997) col versamento di una somma percepita<br />

dalla vendita dello stabile di via …-Bologna (avvenuta, appunto, nel 1997) non ha fondamento:<br />

un bene è personale perché acquistato coi frutt i della cessione di un altro cespite<br />

personale e, per il tenore lett erale della disposizione (che - come dett o - richiede anche la<br />

partecipazione dell’altro coniuge e un’espressa dichiarazione al momento dell’acquisto),<br />

tale ultimo trasferimento deve essere necessariamente avvenuto in un tempo anteriore;<br />

in altri termini, un bene comprato da un coniuge in comunione non può divenire “personale”<br />

a posteriori per eff ett o di un’operazione di cessione di beni personali realizzata<br />

dopo l’att o di acquisto (nel caso, dopo ben 3 anni) sol perché l’acquisto è stato reso intanto<br />

possibile dall’ “intermediazione temporale” di un istituto di credito.<br />

Pur volendo aderire a tale ardita tesi (contraddett a anche dalla tassatività delle ipotesi di<br />

esclusione ex art. 179 c.c.: Cass. 2954/2003), la conclusione in fatt o non muta: ammett endo<br />

(in via meramente ipotetica) che l’introito per la cessione dei beni personali sia stato di<br />

complessive Lire 340.000.000 (come emerge dagli att i di vendita dei 2/3 dello stabile di<br />

via …-Bologna e dell’intero fabbricato in via …-Bologna), l’appartamento in … è stato<br />

acquistato per Lire 530.000.000, somma che rende manifesta l’insuffi cienza del denaro<br />

acquisito dai trasferimenti di beni propri per il compimento dell’acquisto del …/1994.<br />

Anche per tali ragioni, dunque, non può in alcun modo ritenersi sussistente il legame<br />

descritt o dall’art. 179 comma 1° lett . f) e comma 2° c.c. tra i beni parafernali del convenuto<br />

e l’immobile de quo, il quale, al contrario, è da annoverarsi tra i beni della comunione<br />

legale tra i coniugi.<br />

5. Una volta stabilito che tutt i gli immobili per cui è causa formavano oggett o della comunione<br />

legale (che, secondo Cass. Sez. II 2/2/1995 n. 1252, prescinde rigorosamente dal<br />

dato formale, ossia dall’intestazione formale dei beni nei pubblici registri) quando il T.<br />

G. ne ha disposto conferendoli nel trust, restano da esaminare le conseguenze di tale<br />

disposizione che è avvenuta senza l’autorizzazione della moglie (come risulta evidente<br />

dall’att o istitutivo di trust, documento nr. 2 dell’att rice).<br />

L’att rice sostiene la nullità assoluta della cessione delle quote della comunione legale sui<br />

fabbricati in …e …e l’annullabilità del trasferimento dello stabile in … a Bologna.<br />

Riguardo alla prima tesi (dell’annullabilità si parlerà nel capo successivo), si osserva che<br />

non rientra tra gli att i di disposizione, che possono essere compiuti dai coniugi in comunione<br />

legale, l’alienazione dell’intera “quota” spett ante a ciascun coniuge sul patrimonio<br />

complessivo: la comunione legale non può essere considerata una fatt ispecie di contitolarità<br />

di diritt i, sicché il complesso patrimoniale, costituito dall’insieme dei cespiti facenti<br />

parte delle categorie indicate nell’art. 177 c.c., non è oggett o di un sovraordinato diritt o di<br />

ciascun coniuge, che diff erisca dal diritt o avente ad oggett o ciascun bene. Anche in una<br />

prospett iva di “contitolarità”, d’altra parte, la Corte Costituzionale (sentenza n. 311/1988)<br />

ha sott olineato che i coniugi sono solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritt o avente<br />

ad oggett o i beni della comunione e che la quota non rappresenta un elemento strutt urale<br />

dell’istituto. Conseguentemente, deve escludersi che il coniuge possa alienare ad<br />

un terzo la sua partecipazione nella comunione legale, determinando l’inconcepibile<br />

eff ett o giuridico di una comunione legale tra soggett i non coniugi.<br />

Costituisce autorevole avallo delle suesposte considerazioni la recente sentenza Cass. Sez.<br />

218


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

I 19/3/2003 n. 4033 (che riprende le argomentazioni già svolte in Cass. Sez. II 14/11/1997 n.<br />

284): “La peculiarità della comunione legale dei beni tra coniugi … consiste nel fatt o che<br />

questa, a diff erenza della comunione ordinaria, come ha aff ermato la Corte Costituzionale<br />

con la sentenza 10/3/1988 n. 311 nel dichiarare infondata la questione di legitt imità<br />

dell’art. 184 cod. civ., non è una comunione per quote in cui ciascuno dei partecipanti<br />

può disporre del proprio diritt o nei limiti della quota, bensì una comunione senza quote<br />

nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritt o avente per oggett o i beni di<br />

essa e non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché la quota, caratt erizzata dalla<br />

indivisibilità e dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro<br />

cui tali beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura<br />

della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con propri beni personali verso<br />

i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infi ne, la proporzione in cui, sciolta la comunione,<br />

l’att ivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.), (Cass.<br />

284/97).<br />

Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritt o di<br />

disporre della propria quota, perché ciò avrebbe l’inconcepibile eff ett o di far entrare<br />

nella comunione degli estranei, può tutt avia disporre, in forza di dett a titolarità solidale<br />

dell’intero bene comune (Cass. 284/97).<br />

Alla luce di tale principio va osservato che il codice civile stabilisce, nell’ambito della<br />

comunione familiare, una disciplina diff erenziata per gli att i relativi ai beni immobili ed<br />

ai mobili registrati rispett o a quelli relativi a tutt i gli altri beni ed in particolare a quelli<br />

mobili.<br />

Per i primi, l’art. 184 comma 1 c.c., prevede per il loro compimento il consenso dell’altro<br />

coniuge, conformemente al modulo dell’amministrazione congiuntiva adott ato dall’art.<br />

180, comma 2, cod. civ. per gli att i di straordinaria amministrazione. Tale consenso si<br />

pone come negozio (unilaterale) autorizzativo, ma non nel senso di att o che att ribuisce<br />

un potere, bensì nel senso di att o che rimuove un limite all’esercizio di tale potere, con<br />

l’ulteriore conseguenza che esso rappresenta un requisito di regolarità del procedimento<br />

di formazione dell’att o di disposizione la cui mancanza, ove si tratt i di bene immobile<br />

o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio da far valere, giusta il<br />

disposto del citato art. 184, entro l’anno dalla data di eff ett iva conoscenza dell’att o e, in<br />

ogni caso, dalla data della sua trascrizione oppure, ove l’att o non sia stato trascritt o (o<br />

non sia trascrivibile) e non se ne sia avuta conoscenza prima dello scioglimento della<br />

comunione, dalla data di tale scioglimento (Cass. 284/97). … Tale disposizione corrisponde<br />

alla natura peculiare della comunione legale dinanzi evidenziata in virtù della<br />

quale ciascun coniuge dispone della piena titolarità di disposizione del bene comune per<br />

l’intero che, se per quanto concerne i beni immobili e quelli mobili registrati necessita del<br />

consenso dell’altro coniuge al fi ne di non rendere l’att o dispositivo annullabile, essendo<br />

tale att o equiparato ad un att o di straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 180 c.c.<br />

e come tale sott oposto a particolare vincolo cautelativo da parte del legislatore per impedire<br />

che uno dei coniugi possa unilateralmente depauperare il patrimonio familiare”.<br />

Nel caso de quo, tutt avia, non si verte nell’ipotesi di cessione dell’intera quota di comunione<br />

legale (att o certamente nullo), bensì nella fatt ispecie di cessione di una quota<br />

su singoli beni facenti parte della comunione dei quali il T. G., proprio in forza delle<br />

suddett e osservazioni, avrebbe potuto disporre anche per l’intero.<br />

Rileva un’autorevole dott rina, che in tale ipotesi, non si confi gura uno scioglimento della<br />

comunione legale relativamente al bene oggett o dell’att o di alienazione, bensì un att o di<br />

alienazione, riguardante un bene della comunione, non già per l’intero ma nei limiti di<br />

una quota: sarebbe illogico ritenere che - mentre l’alienazione di un intero bene, da parte<br />

di uno solo dei coniugi, è valida ed effi cace (salve, in ipotesi, le conseguenze dell’art. 184<br />

c.c.) - l’alienazione di una quota di quello stesso bene sia, al contrario, assolutamente<br />

219


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

ineffi cace; peraltro, nulla impedisce ai coniugi di essere comproprietari di beni insieme a<br />

terzi, salva l’applicazione del regime di comunione legale relativamente alla quota posseduta.<br />

Difatt i, se i coniugi possono ab origine detenere in comunione legale quote di un<br />

bene, allo stesso modo è ammissibile che un bene, in precedenza oggett o di comunione<br />

legale per l’intero, divenga, poi, oggett o di comproprietà con terzi. Nel caso in cui l’alienazione<br />

della quota sia compiuta da uno dei coniugi separatamente, valgono le conseguenze<br />

stabilite dall’art. 184 c.c. per le alienazioni solitarie (coi limiti temporali previsti<br />

per l’impugnazione): i rapporti giuridici tra i coniugi ed il terzo comproprietario saranno<br />

regolati, a loro volta, dalle norme sulla comunione ordinaria, restando operante, invece,<br />

il regime di comunione legale quanto alla quota ancora appartenente ai coniugi.<br />

Con altre parole, poiché il coniuge è “proprietario solidale” del bene in comunione<br />

(Corte Cost. 311/1988), lo stesso è legitt imato a disporne a favore di un terzo per l’intero<br />

o anche in parte (nella misura di 1/2, ma anche di 1/3 o di 1/4); ove l’att o dispositivo<br />

sia stato compiuto in carenza dell’autorizzazione ex art. 184 c.c., l’altro coniuge potrà,<br />

entro un anno, ott enerne l’annullamento; in mancanza di impugnazione, tutt avia la<br />

cessione si consoliderà col duplice eff ett o di “restringere” l’oggett o della comunione<br />

legale alla quota residua e di costituire una comunione ordinaria tra il terzo da un lato<br />

e i due coniugi dall’altro (come si esprime la dott rina,infatt i, “nessuno può concepire<br />

una comunione legale tra soggett i che non siano coniugi, ma nessuno può impedire,<br />

parimenti, che i coniugi possiedano, in comunione legale, una quota di comproprietà di<br />

beni intestati, per le restanti quote, a terzi; conseguentemente, non si può escludere che<br />

una situazione di comproprietà ordinaria tra i coniugi ed un terzo, salva l’applicazione<br />

dell’art. 184 c.c., possa essere il frutt o di un att o di alienazione compiuto da uno dei coniugi<br />

senza il consenso dell’altro”).<br />

Non può, dunque, ritenersi nullo il trasferimento, realizzato dal T. G., delle quote<br />

di ½ sugli immobili di …: tale att o è, piutt osto, annullabile (alle condizioni previste<br />

dall’art. 184 c.c.) e - come si vedrà - nel caso specifi co la diversa qualifi cazione data alla<br />

causa di invalidità non infl uisce in maniera sostanziale sulla decisione fi nale.<br />

Invero, la … ha chiesto l’annullamento del trasferimento delle quote sui citati edifi ci adducendo<br />

a fondamento della domanda pretese ragioni di nullità e non di annullabilità;<br />

tutt avia, conformemente al costante orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cass.<br />

Sez. Lav. 16/7/2002 n. 10316), si ritiene che, qualora non si pongano a fondamento della<br />

pronuncia fatt i giuridici costitutivi diversi da quelli dedott i dall’att ore e dibatt uti nel giudizio<br />

(così integrando o sostituendo in tutt o o in parte gli elementi della causa petendi),<br />

l’accoglimento della domanda sulla base di una categoria d’invalidità diversa da quella<br />

prospett ata dalla parte non costituisca violazione dell’art. 112 c.p.c., ma, piutt osto, concreto<br />

esercizio del potere/dovere di riqualifi cazione della domanda att ribuito al giudice<br />

in base al principio iura novit curia (art. 113 c.p.c.).<br />

6. Tutt i gli immobili sui quali verte la causa sono assoggett ati al medesimo regime patrimoniale<br />

di comunione legale e, parimenti, al sistema previsto ex lege per la loro amministrazione:<br />

ex art. 180 comma 2° c.c. il compimento degli att i eccedenti l’ordinaria<br />

amministrazione è att ribuito ai coniugi congiuntamente.<br />

Seguendo il fi lone giurisprudenziale che ha individuato come att i di straordinaria amministrazione<br />

non soltanto quelli di alienazione di beni, ma anche, più in generale, quelli<br />

che possano comunque incidere dirett amente o indirett amente sul patrimonio (la promessa<br />

di vendita di bene immobile, secondo Cass. 21/12/2001 n. 16177; la riscossione<br />

dell’indennità di espropriazione di un fondo comune, per Corte App. Napoli 19/6/1993; il<br />

conferimento di un immobile in società, in base a Cass. 22/7/1987 n. 6369), questo Giudice<br />

ritiene che il trasferimento dei suddett i stabili nel trust, che - come già dett o - comporta<br />

l’uscita del bene dal patrimonio del sett lor, debba essere considerato att o eccedente<br />

220


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

l’ordinaria amministrazione, anche in ragione del rilevante valore economico dei beni<br />

affi dati al trustee.<br />

Emerge chiaramente dagli att i (e, anzi, è proprio questo il presupposto dell’azione<br />

dell’att rice) che l’att o istitutivo di trust, col quale T. G. ha pure trasferito al trustee gli<br />

immobili per cui è causa, è stato compiuto in assenza di autorizzazione del coniuge<br />

(nell’att o notarile si legge, tra l’altro, che il sett lor “.dichiara di essere coniugato, ma<br />

giudizialmente separato dalla propria coniuge”; documento nr. 2 dell’att rice).<br />

Il disposto dell’art. 184 c.c. è inequivocabile: “Gli att i compiuti da un coniuge senza il<br />

necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se<br />

riguardano beni immobili … L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era<br />

necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’att o e in ogni caso<br />

entro un anno dalla data di trascrizione”.<br />

Poiché l’att rice ha agito nel termine previsto dalla norma (il trust è stato istituito il<br />

29/9/1999, mentre l’azione giudiziale è stata intrapresa con att o di citazione notifi cato il<br />

3/7/2000), il conferimento in trust degli immobili che formavano oggett o della comunione<br />

(l’appartamento di Bologna e le quote, ciascuna di ½, sui fabbricati in … e in<br />

…) deve essere annullato, ferma restando la validità delle altre disposizioni del sett lor<br />

(non contestate in questa sede).<br />

7. Per la novità e la complessità delle questioni che sono state sollevate da tutt e le parti e<br />

aff rontate nel corso del giudizio, pare opportuno, ex art. 92 comma 2° c.p.c., compensare<br />

integralmente le spese di lite.<br />

P.Q.M.<br />

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE PRIMA CIVILE<br />

defi nitivamente pronunciando sulla causa nr. …/2000 R.G. promossa da … nei confronti<br />

di T. G. e di Società Fiduciaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva per legge, ogni<br />

altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disatt esa e respinta, così provvede:<br />

· rigett a la domanda principale avanzata dall’att rice e dichiara la validità ed effi cacia<br />

dell’att o istitutivo di trust compiuto il …/1999 e registrato in data …1999;<br />

· annulla il trasferimento, realizzato da T. G. al trustee Società Fiduciaria (con att o del<br />

…1999 a ministero del Notaio Dr. … registrato al 3° Uffi cio delle Entrate di Bologna il<br />

…/1999 al nr. … - serie 1A), limitatamente alla porzione del fabbricato denominato “…”,<br />

ubicato in Bologna, alla quota di ½ delle porzioni del fabbricato sito in …di Bologna con<br />

le relative pertinenze e alla quota di ½ delle porzioni del fabbricato sito in …;<br />

compensa, per intero, le spese del giudizio tra tutt e le parti.<br />

Bologna, lì 30 sett embre 2003<br />

Il Giudice Dr.ssa Anna Maria Drudi<br />

Sentenza redatt a con la collaborazione del Dott . Giovanni Fanticini, uditore giudiziario<br />

221


<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

TRIBUNALE VERONA,<br />

DECRETO DELL’8.1.03, “TRUST AUTO-DICHIARATO: ART. 2740 C.C. E TRA-<br />

SCRIZIONE”<br />

Trusts e att ività fi duciarie, Luglio 2003, p. 409 e ss.<br />

Il Tribunale,<br />

sciogliendo la riserva, osserva quanto segue:<br />

1. La prima questione da esaminare è l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Agenzia<br />

del Territorio.<br />

(omissis)<br />

L’eccezione di improcedibilità deve essere, pertanto, disatt esa.<br />

2. Nel merito, oggett o della presente decisione è la questione della trascrivibi lità nei Registri<br />

Immobiliari di un att o descritt o, nella nota di trascrizione, come “costituzione in<br />

trust di beni immobili” e qualifi cato come trust agli eff ett i della Convenzione dell’Aia<br />

del 1° luglio 1985, ratifi cata con legge del 16 ott obre 1989, n. 364. Nell’ambito del presente<br />

procedimento non vengono in rilievo questioni att inenti alla validità dell’att o,<br />

ma, assunta la appartenenza tipologica del dett o att o al genus trust di cui alla citata<br />

Convenzione, unicamente quella della sua trascrivibilità nei Registri Immobiliari.<br />

Il Conservatore ha ravvisato una situazione di giuridica incertezza sul rilie vo che l’att o<br />

“non pare [...] sia att o sog gett o a trascrizione ex artt . 2643 e segg. C.C.”.<br />

Eff ett ivamente, adott ando questa ott ica, non sembra seriamente contestabi le che la costituzione<br />

in trust di un bene immobile non rientra in alcuna delle pre visioni contenute<br />

negli artt . 2643 e segg. cod. civ. Ma ciò non signifi ca che l’att o non sia trascrivibile.<br />

Tratt andosi di norme di legge ordinaria, in linea di principio nulla impedisce che la trascrizione<br />

di altri att i, diversi da quelli previsti dalle citate norme del codice civile, possa<br />

essere pre vista o consentita in base a leggi speciali. Nel caso del trust, anzi, si deve partire<br />

dalla premessa che, tratt andosi di un isti tuto estraneo al nostro ordinamento (che<br />

non lo disciplina) e utilizzabile in ambito nazionale solo grazie al suo “riconosci mento”<br />

per eff ett o della ratifi ca di una Convenzione internazionale, la trascrizio ne di un att o<br />

di tal genere è per defi nizio ne al di fuori delle regole generali che disciplinano la trascrizione,<br />

che ovvia mente fanno riferimento a contratt i, att i o provvedimenti previsti<br />

e disciplinati dalla legge nazionale. La Repubblica Italiana ha riconosciuto il trust, ma<br />

non lo ha disciplinato con proprie norme interne, per cui l’att o così denominato è per<br />

defi nizione disciplinato dalla legge di un altro paese.<br />

Dett o questo, le prospett ive che si aprono per la soluzione della questione sono sostanzialmente<br />

due: o si rinviene nella stessa Convenzione dell’Aia una norma che prevede<br />

o, comunque, consen te la trascrizione; o, nell’eventuale silen zio della Convenzione, risultando<br />

impos sibile una decisione in base ad una preci sa disposizione di legge (interna<br />

o no), resta aperto il ricorso all’analogia. A que st’ultimo proposito si deve dire che,<br />

se pure il trust è per defi nizione un istituto di diritt o straniero, il suo riconoscimento<br />

comporta, comunque, per necessità, pro blemi di inserimento o adatt amento alla realtà<br />

giuridica nazionale nel senso, quan to meno, di una inevitabile interazione con istituti<br />

del diritt o nazionale (tra cui la trascrizione). Per cui la questione della trascrivibilità<br />

dell’att o non potrebbe mai essere risolta in negativo sulla base della mera osservazione<br />

che né la legge stranie ra applicabile (nella specie, la legge ingle se) né alcuna specifi ca<br />

disposizione di legge italiana prevedono la trascrizione dell’att o istitutivo di un trust.<br />

Una tale risposta, in difett o di una previa indagine in ordine alla natura intrinseca del<br />

trust che ne escludesse, in ipotesi, gli eff ett i reali, equivarrebbe, infatt i, a negare di fatt o<br />

ogni eff ett o al riconoscimento dell’i stituto e, quindi, a considerare tamquam non esset<br />

222


PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

la legge di ratifi ca della relativa Convenzione internazionale (ciò che comunque non<br />

sfuggirebbe ad un sospett o di illegitt imità costituzionale).<br />

Seguendo l’indicata linea di indagine, si osserva, da un lato, che è la stessa Convenzione<br />

dell’Aja a indicare la via “virtuosa” per il superamento del proble ma laddove,<br />

all’art. 12, prevede la possibi lità di “richiedere l’iscrizione [...] che rive li l’esistenza del<br />

trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile con la legi slazione dello Stato<br />

nel quale la registra zione deve aver luogo”; e, dall’altro, che la nostra legge sicuramente<br />

(e ovviamente) non pone alcun divieto alla trascrizione di un att o qualifi cato come istitutivo<br />

di trust. Nella nostra legge si potrebbe, se mai, rinvenire nell’art. 2740 cod. civ. un<br />

divieto alla stessa stipulazione di un att o del genere. La caratt eristica precipua del trust,<br />

infatt i, non è tanto il trasferimento della proprietà del bene dal disponente al trustee<br />

(mancante nella concreta fatt ispe cie, in cui la stessa persona è ad un tempo disponente e<br />

trustee), quanto la separa zione (o “segregazione”) dei beni costitui ti in trust dal restante<br />

patrimonio del pro prietario. Per cui, se il trust non fosse stato - con la ratifi ca della Convenzione<br />

dell’Aia - riconosciuto nel nostro Stato, non sarebbe dubbio che un tale att o<br />

incontrerebbe, nel nostro ordinamento, il divieto posto dall’art. 2740 cod. civ.. Ma, una<br />

volta superato tale divieto, non se ne incontra alcun altro che riguardi specifi camente la<br />

trascrizione dell’att o. La quale non è neppure incompatibile con qualche norma di legge<br />

interna. L’idea che l’intera disciplina della trascrizione poggi su un principio (peraltro,<br />

solo implicito) di tas satività degli att i trascrivibili è stata da tempo abbandonata, per cui<br />

il solo fatt o che nessuna norma di legge preveda (ovviamente) la trascrizione dell’att o<br />

isti tutivo di trust non implica né un divieto di tale trascrizione né la sua incompatibi lità<br />

con il sistema. Già in forza di queste considerazioni, il solo riferimento all’art. 12 della<br />

Convenzione dell’Aia appare suffi ciente a giustifi care l’accoglimento del reclamo. Ad<br />

abundantiam, si possono pro pone due ulteriori considerazioni: 1) il previsto assoggett amento<br />

a trascrizione dell’att o istitutivo del fondo patrimoniale (art. 2647 cod. civ.), che<br />

è la fi gura più vicina al trust che il nostro ordinamento positivo conosca, dimostra in<br />

positivo che la ammissione alla formalità della trascri zione dell’att o istitutivo del trust<br />

non solo non è incompatibile con alcuna norma di legge, ma è anzi coerente e conforme<br />

al sistema; 2) se neppure questo fosse ritenu to suffi ciente a far ricavare la soluzione del<br />

problema dirett amente dall’art. 12 della Convenzione dell’Aia, si sarebbe in presenza di<br />

una lacuna del sistema ed allo ra, non restando che il ricorso all’analo gia, non si potrebbe<br />

non vedere proprio nell’art. 2647 cod. civ. la norma applica bile “anche” al trust ai sensi<br />

dell’art. 12, II comma delle preleggi.<br />

Il reclamo va, pertanto, accolto e, per l’eff ett o, la riserva con cui è stata eseguita la formalità<br />

deve aversi come non apposta.<br />

P.Q.M.<br />

Accoglie il reclamo e conseguente mente dichiara senza eff ett o la riserva apposta alla<br />

trascrizione dell’att o datato 3 luglio 2002 n. 218419/29424 rep. Not. Lebano Pasquale, formalità<br />

eseguita presso l’Agenzia del Territorio di Verona il 12 agosto 2002 n. 34420 R. G.<br />

e 23786 R. P.<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

TRIBUNALE PISA,<br />

DECRETO DEL 22.12.01, “TRASCRIZIONE DI TRUST DICHIARATO UNILATE-<br />

RALMENTE”<br />

in Trusts e att ività fi duciarie, Aprile 2002, p. 241 e ss.<br />

(Omissis)<br />

In fatt o<br />

Il notaio … ott enuta la trascrizione con riserva di un att o di istituzione di un trust da<br />

lui ricevuto, chiede che la riserva venga eliminata, sostenendo la piena trascrivibilità<br />

dell’att o stesso in Italia ai sensi della Convenzione de L’Aja dell’1/7/1985, ratifi cata con L.<br />

16110/1989 n. 364, ormai in vigore da molti anni.<br />

Il ricorso risulta depositato nel termine di cui all’art. 113-ter DA.<br />

L’Agenzia del Territorio resiste prospett ando ragioni ostative att inenti sia all’istituto del<br />

trust che alla normativa sulla pubblicità immobiliare.<br />

L’att o in discussione, prodott o in copia, risulta posto in essere da una citt adina italiana<br />

residente in Italia, che ha incaricato e impegnato se stessa a gestire in Italia un trust avente<br />

ad oggett o un bene immobile sito in Italia, conservato nella proprietà di lei medesima,<br />

ma destinato al soddisfacimento delle esigenze del fratello di lei, a sua volta citt adino<br />

italiano residente in Italia. Per dichiarazione espressa della disponente (punto 8 dell’att o:<br />

“Legge regolatrice del trust”), “II trust è regolato dalla legge inglese”.<br />

In diritt o<br />

La particolarità del caso è rappresentata dalle circostanze sopra elencate, che rendono<br />

l’att o in discussione italiano sott o tutt i gli aspett i, escluso soltanto quello della legge regolatrice,<br />

e palesemente non in linea con i principi tradizionali e sanciti in tema di responsabilità<br />

patrimoniale, primo fra tutt i quello dell’art. 2740 C.C. È questo infatt i uno<br />

dei principali argomenti utilizzati dalla resistente, ed è forse questa la ragione per la<br />

quale le parti precisano che non vi sono precedenti in termini, in eff ett i non rinvenuti dal<br />

Tribunale, mentre è pacifi co che sono stati presentati per la trascrizione e sono stati anche<br />

trascritt i in Italia att i istitutivi di trust comportanti trasferimento dei beni assoggett ati al<br />

vincolo.<br />

In eff ett i, sono palesi le diffi coltà di coordinamento e di armonizzazione con parecchie<br />

norme di legge italiane, se si considera che, secondo lo schema più diff uso nei Paesi che<br />

regolano l’istituto, modellato sulla elaborazione anglosassone nella specie esplicitamente<br />

richiamata, con la imposizione del vincolo di trust i beni divengono, con riferimento alla<br />

persona del loro titolare: insequestrabili, sott ratt i a pignoramento e fallimento, insensibili<br />

al regime matrimoniale e successorio (art. 11 Conv.). Ma queste diffi coltà si riproducono<br />

in relazione a qualsiasi trust e così l’argomento che se ne vuol trarre, anziché dimostrare<br />

l’inammissibilità di una fatt ispecie singolare, fi nisce con l’annullare se stesso ponendosi<br />

in totale confl itt o con la norma di legge e regola l’asserita singolarità nell’ambito di una<br />

mera suggestione. La separazione o, come si dice più spesso e anche nell’att o in esame,<br />

la “segregazione” dei beni nel patrimonio del loro titolare è dato caratt eristico e qualifi -<br />

cante di ogni trust, sicché l’art. 2740 e le altre norme invocate precluderebbero l’esistenza<br />

giuridica per il nostro ordinamento di qualsiasi trust, mentre c’è la legge di ratifi ca che<br />

sancisce il contrario, facendo eccezione soltanto in relazione all’ordine pubblico (nel<br />

senso ristrett o dell’art. 18 Conv.) e a determinate categorie di esigenze, specifi camente<br />

elencate nella stessa Convenzione ratifi cata (art. 15). Ne consegue che, pur foriero di<br />

problemi giuridici e pratici tutt ’altro che trascurabili, il trust “internazionale” va riconosciuto<br />

dal nostro ordinamento in generale, senza distinguere se i beni siano del<br />

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PATTO DI FAMIGLIA - ATTI DI DESTINAZIONE - TRUST<br />

disponente o meno e se vi sia contestuale trasferimento dal primo al secondo, il che<br />

non è imprescindibile neppure se i due soggett i sono distinti. Sembra più agevole una<br />

simile conclusione quando vengono in gioco persone o beni stranieri, ma alla luce della<br />

normativa specifi ca non possono farsi tali distinzioni, e non si saprebbe neppure quali<br />

considerare discriminanti, fra le tante variabili possibili.<br />

E’ ugualmente suggestiva la trasposizione delle diffi coltà sul piano della normativa<br />

pubblicitaria, ed anzi in pratica su questo piano vi saranno ben poche occasioni in cui<br />

emergeranno problemi in sede di trascrizione, perché verrà trascritt o l’att o di trasferimento<br />

ed esso costituirà il vincolo per introdurre nei registri anche menzione del<br />

regolamento del trust, risultato del quale ci si accontenterà e che è indubbiamente già<br />

auspicabile sia nell’interesse del trust stesso, sia dei terzi. Ma il problema della trascrivibilità<br />

in sé (dell’att o costitutivo) del vincolo di trust rimane, non ontologicamente<br />

diverso anche in quei casi comuni, perché si tratt a della pubblicità (dell’att o costitutivo)<br />

del vincolo non nei confronti dell’eventuale autore di un trasferimento o costituzione<br />

di diritt i reali, bensì nei confronti di colui che risulterà titolare del bene o diritt o, non<br />

importa se per eff ett o del trasferimento o per conservazione della titolarità pregressa.<br />

È di immediata percezione e pacifi co, quindi da accennare soltanto, che l’att o qui in<br />

esame delinea per iscritt o un trust volontario con gli elementi caratt erizzanti indicati<br />

dalla Convenzione (artt . 2 e 3), e dunque la fatt ispecie è di massima compresa nel regolamento<br />

convenzionale (art. 1). Il trust, senza eccezione per questo tipo di trust, è<br />

previsto dall’ordinamento inglese esplicitamente invocato (artt . 5 e 6; vi è anzi chiara<br />

traccia di un principio di “favor” negli artt . 6, 7, 14); non si identifi cano (ammesso che<br />

rilevino in sede di trascrizione e non occorrano appositi giudizi) motivi di invalidità<br />

dell’att o costitutivo in sé considerato, posto che anch’esso è soggett o non alle regole<br />

italiane ma a quelle inglesi (art. 8) e non risulta confl iggente con esigenze ostative<br />

(art. 15). Dunque, questo specifi co trust deve considerarsi “riconosciuto” in Italia, in<br />

virtù di quell’unico ma espansivo elemento di estraneità all’ordinamento italiano che<br />

è rappresentato dal richiamo alla legge inglese. Riconoscimento signifi ca nel mondo<br />

giuridico att ribuzione di eff ett i, in ordine ai quali Convenzione e Legge di ratifi ca non<br />

pongono limiti al di là di quelli già accennati.<br />

La Convenzione, oltre al riconoscimento dei trust cosiddett i “internazionali”, non introduce<br />

e non obbliga gli Stati contraenti ad introdurre negli ordinamenti interni la<br />

previsione ed il regolamento nazionale dell’istituto del trust; all’art. 12, con norma che,<br />

si ricorda, è anch’essa legge dello Stato italiano, att ribuisce però (si segue la traduzione<br />

uffi ciale) al “trustee che desidera registrare i beni mobili o immobili, o i documenti att inenti,...<br />

facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli<br />

l’esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione<br />

dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo”. Dove le parole “registrazione” e<br />

“iscrizione” indicano qualunque tipo previsto di pubblicità, secondo un’interpretazione<br />

pressoché unanime basata sulla provenienza di uno dei termini dal francese, che in<br />

relazione a quell’ordinamento non distingue la trascrizione; ne è conferma l’uso fungibile<br />

dei due termini, il riferimento fungibile ai beni mobili e immobili e ai documenti,<br />

l’indeterminatezza esplicita delle modalità.<br />

Non sembra contestabile che la “facoltà” sostanzi un diritt o potestativo, al quale deve<br />

corrispondere un obbligo dei soggett i deputati alla pubblicità. È invece discusso che<br />

la norma valga ad istituire un regime di trascrizione (facoltativa, per defi nizione) del<br />

trust in Italia. Dal punto di vista della Convenzione, si tratt a di un problema che può<br />

att eggiarsi diff erentemente ma senza diff erenze logiche riguardo a ciascuno Stato fi rmatario.<br />

L’apertura a tutt i i possibili oggett i e modi, espressa nell’art. 12, mostra chiaramente<br />

che la Convenzione, e di conseguenza la legge di esecutività, intende utilizzare,<br />

adatt andosi, tutt i i possibili sistemi di pubblicità, non istituire un sistema comune, nep-<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

pure minimo, del quale oltretutt o dovrebbe fornire qualche lineamento, invece assente.<br />

Dovrebbe disegnare una disciplina minima, proprio perché i diversi ordinamenti non<br />

coincidono quanto ad estensione, oggett o e modalità della pubblicità, tanto è vero che<br />

proprio in Italia essa ha un’estensione modestissima al di fuori della materia immobiliare<br />

ed off re quindi al trust e contro di esso un presidio decisamente insuffi ciente.<br />

Ma, pur seguendo l’interpretazione ridutt iva che att ribuisce alla norma dell’art. 12 la<br />

funzione di abilitare il trustee ad accedere alle sole forme di pubblicità esistenti nei<br />

singoli Paesi, appare forzato negare che essa integri almeno la semplice previsione di<br />

una nuova fatt ispecie ammessa alla registrazione nei limiti degli istituti presenti negli<br />

ordinamenti interni, così aprendo la via per insediare anche il trust nel mondo chiuso<br />

della pubblicità come esistente in Italia. Questa osservazione risulta di importanza decisiva<br />

per chi intenda il sistema pubblicitario italiano governato da criteri di rigorosa<br />

tassatività; è a maggior ragione effi cace, se tale rigore si neghi, o se ne riconosca il<br />

superamento.<br />

È vero che il legislatore, via via che crea o prende in considerazione nuovi istituti, usa<br />

disporre con norme espresse la relativa eventuale estensione della pubblicità (e questo<br />

sembra aver fatt o rendendo applicabile in Italia l’art. 12); ma la linea di tendenza<br />

segnata da tante innovazioni del genere è quella di un progressivo superamento delle<br />

categorie delimitanti l’ambito della pubblicità, se tassatività vi sia stata originariamente.<br />

Si supera il corollario della personalità giuridica e persino di una qualunque soggettività<br />

(fallimento, fondo patrimoniale), si supera il corollario dei diritt i reali (locazioni<br />

ultranovennali, assegnazione dell’abitazione nella separazione e nel divorzio, fondo<br />

patrimoniale) e di qualunque vero diritt o (vincoli sulla proprietà: v. art. 18 sett imo<br />

comma L. n. 47/85). Opporre la tassatività al trust risulta quanto meno anacronistico,<br />

in presenza di una disposizione come l’art. 12.<br />

Quanto ai limiti interni alla norma, è evidente che non c’è disposizione espressa né<br />

principio dal quale dedurre un divieto di trascrizione del trust, dato che, una volta riconosciuto<br />

l’istituto, la pubblicità - qualunque ne sia l’eff ett o - realizza prima di tutt o un<br />

interesse dei terzi, generale e convergente con l’interesse pubblico. Altrett anto arduo è<br />

individuare ragioni di incompatibilità, specialmente considerando quanto affi ne sia e in<br />

quante affi ni maniere possa manifestarsi l’istituto del fondo patrimoniale, la cui fonte<br />

negoziale è soggett a in ogni caso, ove si tratt i di immobili, a trascrizione per espressa<br />

norma dell’art. 2647 C.C. La fatt ispecie sostanziale del fondo patrimoniale, con la segregazione<br />

di alcuni beni e la successiva possibilità di aggiungerne altri in un vincolo di<br />

destinazione, senza necessità di trasferimenti, è estremamente affi ne a quella del trust; la<br />

sua disciplina pubblicitaria, sebbene meglio espressa senza le genericità di uno strumento<br />

multinazionale, è sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 12 Conv.: prevede<br />

soltanto la trascrizione indiscriminata, senza curarsi di precisarne le modalità.<br />

Non sembra che problemi di natura semplicemente organizzativa ed att uativa possano<br />

paralizzare l’applicazione di una legge. In ogni caso, non possono essere addott i addirittura<br />

come ragioni di incompatibilità di quella legge con l’ordinamento dello Stato. Tali<br />

ragioni, anche senza una riserva esplicita, avrebbero dovuto creare altrett ante resistenze<br />

alla trascrizione del fondo patrimoniale (o più precisamente del suo att o costitutivo),<br />

dalla quale invece si trae la migliore conferma della compatibilità della trascrizione del<br />

trust ed anche una estensibile indicazione circa le modalità della medesima.<br />

Deve pertanto accogliersi il reclamo.<br />

P. T. M.<br />

Il Tribunale, accogliendo il ricorso, dispone che a cura del Conservatore dei Registri Immobiliari<br />

di Pisa sia eliminata la riserva apposta alla trascrizione dell’att o.<br />

(omissis)<br />

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<strong>AIAF</strong> <strong>QUAD</strong>ERNO 20<strong>07</strong>/2<br />

228<br />

Finito di stampare nel mese di febbraio 2008<br />

presso la Tipolitografia Quatrini Archimede e figli snc - Viterbo

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