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Sentenza Corte di Cassazione 25 luglio 2000, n. 9760 - LavoroPA

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del Carraro nella determinazione dell'evento; cio` anche per il furto perpetrato nella villa; la<br />

domanda <strong>di</strong> risarcimento dei danni causati da questi fatti era pertanto infondata;<br />

13. fondata era la domanda <strong>di</strong> indennizzo per l'abusiva occupazione della villa: indennizzo che era<br />

da determinare con il canone mensile <strong>di</strong> lire 500.000.<br />

Per la cassazione <strong>di</strong> questa sentenza ricorre Vittorio Romano Carraro, percorrendo le linee <strong>di</strong><br />

tre motivi, coltivati con memoria. Resistono Titina Maria Pezzani e Simone Vittorio Pezzani<br />

con controricorso, nonche` Francesca Fioruzzi Pezzani, che con il controricorso propone<br />

ricorso incidentale con<strong>di</strong>zionato, coltivati con memoria.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Con i primi due motivi del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost.,<br />

dell'art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 2108, 2109, 2243 e 2697 cod. civ. nonche` omessa<br />

motivazione, Vittorio Romano Carraro sostiene che:<br />

1. erano stati sottoscritti, con decorrenza dall'1 agosto 1984, un contratto <strong>di</strong> comodato ed una<br />

<strong>di</strong>stinta scrittura, che prevedeva l'obbligo <strong>di</strong> svolgere molteplici lavori: oltre alla principale<br />

custo<strong>di</strong>a del "Palazzo" (villa settecentesca, ricca <strong>di</strong> arre<strong>di</strong>, valori e preziosi) che doveva essere<br />

esercitata quoti<strong>di</strong>anamente (per espresso accordo delle parti), altre mansioni aggiuntive: cura dei<br />

cani, esecuzione <strong>di</strong> eventuali commissioni, pulizia della cappella funeraria, manutenzione dei<br />

cortili, degli accessi, del giar<strong>di</strong>no e della peschiera, irrigazione <strong>di</strong> prati (estesi circa 4.500 mq) e<br />

piante ornamentali e da fiore, quoti<strong>di</strong>ana apertura e chiusura <strong>di</strong> porte e finestre della casa<br />

padronale, ed il tenersi a <strong>di</strong>sposizione, anche <strong>di</strong> notte, durante il soggiorno della signora<br />

Ernestina Repossi, anche come autista (utilizzando la propria autovettura, con il solo rimborso<br />

delle spese <strong>di</strong> carburante);<br />

2. assumendo per queste mansioni carattere atipico, il rapporto era assimilabile al portierato;<br />

3. non avendo le parti fatto riferimento, nella scrittura privata aggiuntiva, a contratti collettivi <strong>di</strong><br />

lavoro, e non essendo, questi, applicabili erga omnes, non era applicabile la <strong>di</strong>sciplina collettiva ivi<br />

prevista: ne`, in particolare, l'art. 4 del contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro per i portieri, che<br />

escludeva l'applicazione del contratto stesso per coloro che siano addetti a stabili abitati<br />

soltanto dal proprietario o da parenti ed affini entro il terzo grado;<br />

4. nello svolgimento dell'attivita` <strong>di</strong> custode egli aveva vincoli <strong>di</strong> orario, per almeno otto ore<br />

quoti<strong>di</strong>ane, e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilita`, anche nei giorni domenicali e festivi; non aveva mai goduto <strong>di</strong><br />

riposo domenicale e festivo e <strong>di</strong> ferie; il mancato go<strong>di</strong>mento delle ferie non era stato<br />

espressamente contestato, e "nulla <strong>di</strong>ceva la sentenza impugnata sulla circostanza che egli non<br />

avesse mai usufruito delle ferie, e quin<strong>di</strong> avesse <strong>di</strong>ritto ad un'indennita` per il mancato<br />

go<strong>di</strong>mento delle ferie";<br />

5. aveva chiesto <strong>di</strong> provare, anche con il ricorso introduttivo, <strong>di</strong> avere prestato lavoro straor<strong>di</strong>nario<br />

e notturno e <strong>di</strong> non avere mai usufruito <strong>di</strong> riposo domenicale e festivo e <strong>di</strong> ferie; era necessario<br />

ammettere le prove testimoniali, per accertare le concrete modalita` <strong>di</strong> esecuzione del rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro;<br />

6. pur integrato dal go<strong>di</strong>mento dell'alloggio, il compenso percepito, anche in considerazione<br />

dell'obbligo assoluto <strong>di</strong> costante permanenza nella Villa, non era adeguato al parametro<br />

costituzionale.<br />

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 108 del<br />

1990, il ricorrente sostiene che, poiche` l'attivita` <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a era <strong>di</strong> gran lunga prevalente ed<br />

erano previste numerose mansioni atipiche, non era applicabile l'in<strong>di</strong>cata norma; ed il contratto<br />

non era qualificabile come lavoro domestico, bensi` inquadrabile nel rapporto <strong>di</strong> portierato.<br />

Con il ricorso incidentale con<strong>di</strong>zionato Francesca Fioruzzi Pezzani, denunciando per l'art. 360 n. 3<br />

cod. proc. civ. violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., propone censura alla parte della sentenza<br />

che aveva <strong>di</strong>chiarato assorbita l'eccezione <strong>di</strong> tar<strong>di</strong>vita` ed improponibilita` dell'eccezione<br />

(sollevata per la prima volta dal Carraro in appello) relativa all'inapplicabilita` del C.C.N.L. per<br />

il lavoro domestico, ed alla parte della sentenza che aveva <strong>di</strong>chiarato assorbita la domanda <strong>di</strong><br />

manleva che ella aveva proposto nei confronti <strong>di</strong> Titina Maria Pezzani e Simone Vittorio Pezzani.

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