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Regolamento per l'applicazione delle sanzioni ... - LavoroPA

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REGOLAMENTO PER L 'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E<br />

PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO<br />

AVVERTENZA<br />

Al fine di evitare possibili equivoci, è bene chiarire che solo alcuni dei regolamenti sono<br />

riconducibili al modello <strong>delle</strong> fonti pubblicistiche di cui all’art.2, comma 1 del D.Lgs.165/2001; gli<br />

altri sono dei semplici regolamenti aziendali di diritto comune.<br />

Attualmente, sono demandate alla fonte pubblicistica, ai sensi del richiamato art.2, comma 1 del<br />

D.Lgs.165/2001, solo le seguenti materie:<br />

a) linee fondamentali di organizzazione degli uffici;<br />

b) individuazione degli uffici di maggiore dimensione;<br />

c) modi di conferimento della titolarità dei medesimi uffici;<br />

d) determinazione <strong>delle</strong> dotazioni organiche complessive.<br />

E’ bene ricordare, inoltre, che nell’ambito <strong>delle</strong> leggi e dei regolamenti di cui al citato art.2, comma<br />

1, le determinazioni <strong>per</strong> la organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti<br />

di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del<br />

privato datore di lavoro (art.5, comma 2 D.Lgs.165/2001)<br />

Al di fuori <strong>delle</strong> materie sopra elencate, non v’è spazio <strong>per</strong> la fonte pubblicistica.<br />

Vi può essere spazio, <strong>per</strong>ò, <strong>per</strong> i “regolamenti aziendali” o “interni”, costituiti da un complesso di<br />

regole predisposte unilateralmente dal datore di lavoro pubblico in base al potere di<br />

organizzazione e di direzione della propria “azienda” che gli deriva dagli artt.2086 e 2104 del c.c.<br />

(e non dall’art.2, comma 1 del D.Lgs.165/2001).<br />

Essi sono espressione del potere organizzativo privatistico del datore di lavoro che trova<br />

fondamento, oltre che nelle richiamate disposizioni del codice civile, anche nel contratto di lavoro<br />

subordinato. E’ con il contratto individuale, infatti, che il lavoratore subordinato si assoggetta, in<br />

cambio della retribuzione, al potere organizzativo del datore di lavoro e agli atti direttivi unilaterali<br />

che ne sono espressione. Gli atti unilaterali di organizzazione sono espressione del potere<br />

direttivo e della supremazia di “diritto comune” conferiti al datore di lavoro dal diritto di credito della<br />

prestazione lavorativa, che nasce a sua volta dal contratto che ha costituito il rapporto di lavoro.<br />

Ecco alcune materie che possono essere disciplinate con regolamenti aziendali o interni:<br />

Criteri <strong>per</strong> il conferimento, la revoca, la modifica degli incarichi di posizione<br />

organizzativa (enti con dirigenza)<br />

Mobilità interna ed esterna<br />

Orario di servizio e di lavoro<br />

Conferimento di mansioni su<strong>per</strong>iori<br />

Completamento disciplina sul trattamento di trasferta<br />

Recesso consensuale dei dirigenti<br />

Progressione verticale (selezioni interne)<br />

Valutazione <strong>per</strong>manente del <strong>per</strong>sonale<br />

Modifica del profilo professionale<br />

La differenza tra regolamenti pubblicistici e regolamenti aziendali di diritto comune, ha alcune<br />

rilevanti implicazioni di ordine pratico; tra queste, meritano di essere segnalate le seguenti:


la giurisdizione sui regolamenti aziendali è attribuita al giudice ordinario e non al giudice<br />

amministrativo (chiarissime affermazioni di principio sono rinvenibili, in tale senso, anche in<br />

Cassazione, Sezioni unite civili, n. 7859 dell’11.6.2001);<br />

essendo manifestazione di autonomia privata (dei poteri del privato datore di lavoro), i<br />

regolamenti aziendali sono sindacabili solo con riferimento ai vizi tipici dell’attività di diritto<br />

privato e in particolare con riferimento all’eventuale violazione dei diritti risultanti da norme di<br />

legge e dalle disposizioni dei contratti collettivi e del contratto individuale di lavoro, nonché con<br />

riferimento alla correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di lavoro;<br />

la tendenziale irrilevanza giuridica, nel diritto privato, dei motivi concreti degli atti negoziali,<br />

comporta la impossibilità, oltre i limiti detti, di un sindacato sui motivi dei regolamenti aziendali<br />

e la impossibilità di configurare, rispetto ad essi, vizi analoghi a quello dell’eccesso di potere. In<br />

un certo senso, si può affermare che i poteri del datore di lavoro sono assoggettati al controllo<br />

sindacale ma non a quello giudiziario.<br />

Naturalmente, il datore di lavoro non è obbligato ad adottare i regolamenti aziendali; essi possono<br />

rappresentare, <strong>per</strong>ò, un efficace e trasparente strumento di gestione dei rapporti di lavoro. Fissare<br />

alcune regole <strong>per</strong> l’esercizio dei poteri datoriali, se da un lato può creare rigidità, dall’altro<br />

dovrebbe evitare quelle decisioni difformi in casi simili (sempre possibili in caso di atti di gestione<br />

del rapporto svincolati da ogni regola precostituita) che, a prescindere dal problema della loro<br />

rilevanza e sindacabilità, finiscono <strong>per</strong> avere indubbi effetti negativi sul piano gestionale, potendo<br />

determinare una demotivazione del <strong>per</strong>sonale ed una <strong>per</strong>dita di credibilità dello stesso datore di<br />

lavoro.<br />

Art. 1 - Oggetto<br />

Indice<br />

Art. 2 - Ufficio <strong>per</strong> i procedimenti disciplinari<br />

Art. 3 - Contestazione addebiti<br />

Art. 4 - Aspetti particolari del procedimento disciplinare<br />

Art. 5 - Accesso agli atti<br />

Art. 6 - Personale dirigente<br />

Art. 7 - Sospensione cautelare e trasferimento<br />

Art. 8 - Ufficio <strong>per</strong> la gestione del contenzioso del lavoro<br />

Art. 9 - Rappresentanza e difesa della Camera di Commercio


Articolo 1<br />

(Oggetto)<br />

1. Il presente regolamento dispone in materia di organizzazione e gestione o<strong>per</strong>ativa dei<br />

procedimenti disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro, in conformità, a quanto previsto<br />

dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dallo statuto e dagli atti di organizzazione interna<br />

della Camera di commercio.<br />

Articolo 2<br />

(Ufficio <strong>per</strong> i procedimenti disciplinari)<br />

1. Nello svolgimento <strong>delle</strong> attività ad esso affidate, l'Ufficio competente <strong>per</strong> i procedimenti<br />

disciplinari, di seguito denominato Ufficio competente, ispira il proprio o<strong>per</strong>ato a criteri di<br />

rapidità e snellimento <strong>delle</strong> procedure, evitando - nel rispetto <strong>delle</strong> disposizioni normative e<br />

contrattuali – duplicazioni di passaggi o adempimenti non utili all’economia dei procedimenti<br />

ed attivando - se del caso - opportuni momenti di informazione e supporto a beneficio dei<br />

dirigenti responsabili degli Uffici di appartenenza dei dipendenti interessati.<br />

2. Ai fini del presente regolamento, ed in armonia con le disposizioni normative e contrattuali di<br />

riferimento, l'Ufficio competente è costituito in unità o<strong>per</strong>ativa autonoma all'interno dell'Ufficio<br />

del <strong>per</strong>sonale ed o<strong>per</strong>a in stretto raccordo organizzativo e funzionale con l'Ufficio <strong>per</strong> la<br />

gestione del contenzioso del lavoro di cui al successivo articolo 8.<br />

Articolo 3<br />

(Contestazione addebiti)<br />

1. La contestazione degli addebiti disciplinari, nelle ipotesi che possono determinare<br />

<strong>l'applicazione</strong> della sanzione del rimprovero verbale o scritto, è effettuata dal dirigente<br />

dell'Ufficio al quale appartiene il dipendente interessato. A tale scopo i titolari <strong>delle</strong> posizioni<br />

organizzative e i responsabili dei servizi dai quali, a seconda dei casi, dipende direttamente il<br />

medesimo dipendente, coadiuvano il dirigente dell'Ufficio, segnalando i fatti - e le relative<br />

circostanze - che possono assumere rilievo ai fini disciplinari e di cui acquisiscono conoscenza<br />

diretta o indiretta.<br />

2. La segnalazione di cui al precedente comma rientra tra i doveri di comportamento e risponde<br />

ai princìpi di correttezza di cui al Codice disciplinare adottato dalla Camera di commercio. La<br />

contestazione dei fatti e l’applicazione <strong>delle</strong> <strong>sanzioni</strong> disciplinari di cui al medesimo comma<br />

rientrano negli specifici poteri di gestione <strong>delle</strong> risorse umane spettanti al <strong>per</strong>sonale dirigente,<br />

sulla base <strong>delle</strong> norme che regolano il rispettivo status e del contratto individuale di lavoro.<br />

3. Nella fase degli accertamenti preliminari, intesi ad apprezzare la reale consistenza dei fatti e la<br />

loro rilevanza disciplinare, il dirigente dell'Ufficio può rivolgere specifiche ed informali richieste<br />

di chiarimenti all'Ufficio competente, finalizzate ad un esercizio migliore e più efficace della sua<br />

attività di apprezzamento e purché compatibili con la tempestività dell'azione disciplinare.<br />

4. Il dirigente dell'Ufficio compie le valutazioni di cui al presente articolo in conformità ai principi di<br />

imparzialità e buon andamento ed in ossequio del principio di non discriminazione.<br />

Sull'osservanza e sul rispetto dei principi suddetti sovrintende il Segretario Generale,


impartendo -ove necessario od opportuno - apposite istruzioni finalizzate ad assicurare<br />

uniformità di comportamenti.<br />

5. Nel caso in cui, sulla base <strong>delle</strong> valutazioni compiute, il dirigente ritenga che - ove applicabile -<br />

la sanzione non rientri tra quelle rimesse alla sua competenza, egli provvede alla segnalazione<br />

- entro 10 gg. dalla conoscenza del fatto - <strong>per</strong> iscritto all'Ufficio competente, che provvederà<br />

alla contestazione degli addebiti. Il dirigente stesso dà conto della segnalazione effettuata<br />

mediante apposita, contestuale comunicazione scritta al dipendente interessato.<br />

6. Le contestazioni, ad o<strong>per</strong>a del dirigente dell'Ufficio di appartenenza o dell'Ufficio competente,<br />

come la segnalazione a quest'ultimo da parte del dirigente dell'Ufficio di appartenenza, devono<br />

avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del dipendente, con riferimento esclusivo<br />

a circostanze <strong>per</strong>tinenti ed essenziali e dando ai fatti addebitati una collocazione il più possibile<br />

precisa <strong>per</strong> quel che riguarda il tempo, il luogo e le modalità di svolgimento degli stessi.<br />

7. La contestazione, come anche la segnalazione, vengono fatte immediatamente dopo la<br />

sco<strong>per</strong>ta del fatto o dopo il tempo ragionevole entro il quale il fatto stesso sarebbe stato<br />

normalmente conoscibile e, comunque, in tempi diversi a seconda della complessità, o di altre<br />

circostanze concrete del fatto medesimo che incidano sulla valutazione della reale sussistenza<br />

di un'infrazione disciplinare, fermo restando il limite massimo di 20 giorni previsto dal CCNL.<br />

8. La contestazione degli addebiti è portata a conoscenza del dipendente, a seconda dei casi,<br />

mediante consegna diretta in piego sigillato, anche <strong>per</strong> il tramite di un componente dell'Ufficio<br />

competente, che acquisisce la firma di ricevuta del lavoratore. Se il dipendente rifiuta la<br />

consegna della contestazione degli addebiti e/o rifiuta di firmare la ricevuta, la consegna e la<br />

firma <strong>per</strong> ricevuta sono sostituite dalla lettura della contestazione al dipendente stesso fatta dal<br />

Dirigente competente in presenza di altri due dipendenti; della avvenuta lettura, che equivale<br />

ad ogni effetto alla consegna della contestazione e alla firma <strong>per</strong> ricevuta della stessa, si dà<br />

atto in un verbale sintetico sottoscritto dal Dirigente competente e dai due dipendenti che<br />

hanno presenziato.<br />

9. Delle contestazioni e <strong>delle</strong> segnalazioni effettuate è data informazione al Segretario generale,<br />

qualora si tratti di Ufficio collocato in posizione di staff al medesimo.<br />

Articolo 4<br />

(Aspetti particolari del procedimento disciplinare)<br />

1. Qualora abbia applicato la sanzione del rimprovero verbale, il dirigente dell'Ufficio documenta<br />

<strong>per</strong> iscritto tale circostanza, informando l'Ufficio competente. Analoga informazione è fornita nel<br />

caso di applicazione della sanzione del rimprovero scritto.<br />

2. Nel documento scritto contenente la contestazione del fatto è inserita anche la convocazione<br />

<strong>per</strong> la difesa, a data fissa e nel rispetto dei cinque giorni lavorativi intercorrenti tra la ricezione<br />

del documento stesso, ed il giorno fissato <strong>per</strong> l'audizione.<br />

3. Il dipendente può presentare memorie scritte, nelle quali raccogliere e fornire documenti, prove<br />

ed argomenti a propria difesa, <strong>per</strong>sonalmente o tramite il procuratore o rappresentante<br />

sindacale prescelto; la presentazione avviene presso l’Ufficio competente ovvero al dirigente<br />

dell'Ufficio di appartenenza, a seconda della tipologia di sanzione applicabile. L'esame <strong>delle</strong><br />

memorie ha luogo anche in assenza del dipendente all'audizione <strong>per</strong>sonale.<br />

4. Alla data fissata <strong>per</strong> l'audizione deve risultare depositata presso l'Ufficio competente, ovvero<br />

consegnata al dirigente dell'Ufficio di appartenenza, la documentazione idonea a consentire al<br />

medesimo la verifica dei poteri del procuratore o del rappresentante sindacale dal quale il<br />

dipendente ha deciso di farsi assistere.<br />

5. Per gli atti formali, in partenza ed in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari viene utilizzato<br />

un protocollo riservato a cura del responsabile dell'Ufficio competente, escludendosi la<br />

protocollazione generale; detto protocollo è utilizzato anche dal dirigente dell'Ufficio di<br />

appartenenza, <strong>per</strong> gli atti di sua competenza.


6. L'audizione <strong>per</strong>sonale si svolge in forma non pubblica, si apre con l'intervento del responsabile<br />

dell'Ufficio competente, ovvero del dirigente dell'Ufficio di appartenenza, il quale riferisce in<br />

presenza del dipendente, se quest’ultimo è comparso all’audizione, i fatti, e le circostanze<br />

relative, oggetto della contestazione, può rivolgere domande in merito ai medesimi e chiedere<br />

chiarimenti riguardo alle impostazioni difensive assunte. Il dipendente che sia presente<br />

all’audizione svolge oralmente la propria difesa, eventualmente anche <strong>per</strong> il tramite del<br />

soggetto che lo assiste, ed ha <strong>per</strong> ultimo la parola.<br />

7. Della trattazione orale viene redatto un sintetico processo verbale, sottoscritto dal dipendente<br />

e, a seconda dei casi, dal dirigente dell'Ufficio competente o dell'Ufficio di appartenenza.<br />

8. Gli atti istruttori compiuti formano un fascicolo disciplinare specifico in cui confluiscono i<br />

successivi atti adottati. Il fascicolo è tenuto dal titolare dell'azione disciplinare sino alla<br />

conclusione del procedimento, <strong>per</strong> essere successivamente archiviato nel fascicolo <strong>per</strong>sonale<br />

del dipendente presso il servizio amministrazione del <strong>per</strong>sonale, con l'osservanza <strong>delle</strong><br />

disposizioni normative sulla tutela dei dati <strong>per</strong>sonali.<br />

9. In sede di audizione e fino al momento nel quale viene comunicata la sanzione applicata, il<br />

dipendente può formulare una proposta, anche verbale, di riduzione della stessa. Analoga<br />

proposta può provenire dal dirigente dell'Ufficio competente o dell'Ufficio di appartenenza, una<br />

volta individuata la sanzione applicabile. Qualora la proposta venga accolta dall'altra parte, nel<br />

rispetto del termine previsto dal CCNL <strong>per</strong> <strong>l'applicazione</strong> della sanzione, si provvede alla<br />

redazione del sintetico processo verbale dell'accordo così raggiunto, dal quale dovrà risultare<br />

con chiarezza l'entità della riduzione della sanzione rispetto a quella che in origine avrebbe<br />

dovuto essere irrogata. Ove titolare dell'azione disciplinare sia l'Ufficio competente, sull'ipotesi<br />

di riduzione della sanzione verrà sentito il dirigente dell'Ufficio di appartenenza del dipendente.<br />

10. L'esito del procedimento è comunicato <strong>per</strong> iscritto al dipendente con le modalità previste <strong>per</strong> la<br />

contestazione degli addebiti, indicando anche le modalità di impugnazione dell’eventuale<br />

sanzione adottata. Ove sia stata irrogata la sanzione della multa o della sospensione dal<br />

servizio e dalla retribuzione, la materiale esecuzione della stessa - in assenza di impugnazione<br />

- non avviene prima del decorso di venti giorni dalla comunicazione suddetta. In caso di multa,<br />

l’esecuzione è effettuata dall’Ufficio stipendi, su richiesta del Dirigente dell’ufficio competente, a<br />

valere sulle prime competenze da pagare al dipendente dopo detta richiesta. In caso di<br />

sospensione dal servizio e dalla retribuzione, i giorni di sospensione, non necessariamente<br />

consecutivi, sono stabiliti dal Dirigente dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato, in<br />

funzione <strong>delle</strong> esigenze di servizio.<br />

11. Della sanzione applicata al dipendente è data informazione al dirigente dell'Ufficio di<br />

appartenenza, ove non sia questi il titolare dell'azione disciplinare, ovvero al Segretario<br />

generale, qualora si tratti di Ufficio collocato in posizione di staff al medesimo.<br />

12. In caso di recidiva, <strong>per</strong> il calcolo a ritroso del biennio di riferimento viene assunta - come punto<br />

di partenza -la nuova contestazione di addebiti, sulla base di quanto previsto dal precedente<br />

articolo 3. La recidiva forma oggetto di specifica contestazione nella sola ipotesi in cui assurge<br />

ad elemento costitutivo di infrazione disciplinare, idoneo, quindi, ad influire anche sul tipo o<br />

specie di sanzione. In tal caso la contestazione della recidiva deve contenere anche<br />

l'indicazione dei precedenti disciplinari che la compongono.<br />

Articolo 5<br />

(Accesso agli atti)<br />

1. L'accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare può essere esercitato nel <strong>per</strong>iodo che<br />

intercorre tra la ricezione dell'atto contenente la contestazione degli addebiti e la data fissata<br />

<strong>per</strong> l'audizione <strong>per</strong>sonale a difesa.


2. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso gli atti redatti da legali o da professionisti in relazione a<br />

specifici rapporti di consulenza ai quali si sia fatto ricorso, qualora la natura <strong>delle</strong> verifiche e<br />

degli accertamenti da compiere richieda il possesso di conoscenze ad elevato contenuto<br />

specialistico non presenti in azienda.<br />

Articolo 6<br />

(Personale dirigente)<br />

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di<br />

azione di recesso promossa dalla Camera di commercio nei confronti di <strong>per</strong>sonale<br />

appartenente alla qualifica dirigenziale.<br />

2. I fatti e le relative circostanze, posti a base del recesso sono i medesimi contestati al dirigente<br />

prima di procedere alla formalizzazione della decisione e sui quali si è, di conseguenza, svolta<br />

l'audizione a difesa dell'interessato.<br />

Articolo 7<br />

(Sospensione cautelare e trasferimento)<br />

1. Le decisioni in materia di sospensione cautelare, nelle ipotesi previste dalla legge o dai<br />

contratti collettivi di 1avoro, sono assunte dal dirigente dell'Ufficio competente, sentito il<br />

dirigente dell'Ufficio di appartenenza del dipendente.<br />

2. Nel caso di <strong>per</strong>sonale dirigente, la decisione spetta Segretario generale.<br />

3. Il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio, qualora non possa essere effettuato all'interno<br />

della stessa Area di appartenenza, è disposto dal Segretario generale. Le decisioni al riguardo<br />

sono assunte nel rispetto dei principi di imparzialità e di non discriminazione.<br />

4. Restano fermi i trasferimenti <strong>per</strong> incompatibilità ambientale dovuta a comportamenti o azioni,<br />

nei confronti di colleghi o di utenti, che, pur non rilevando a fini disciplinari, determinino<br />

comprovate disorganizzazione e disfunzione nell'ambiente di lavoro, realizzando così<br />

un'obiettiva esigenza di modifica del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa da parte<br />

del dipendente interessato.<br />

Articolo 8<br />

(Ufficio <strong>per</strong> la gestione del contenzioso del lavoro)<br />

1. L'Ufficio <strong>per</strong> la gestione del contenzioso, di seguito denominato Ufficio <strong>per</strong> il contenzioso, ha il<br />

compito di assicurare lo svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali relative a<br />

vertenze in materia di rapporti di lavoro che possono insorgere fra il <strong>per</strong>sonale e la Camera di<br />

commercio.<br />

2. L'Ufficio <strong>per</strong> il contenzioso esplica la propria attività di consulenza e di assistenza a favore<br />

degli altri Uffici della Camera di commercio, anche con l'obiettivo di prevenire l'insorgere di<br />

controversie in materia di lavoro.<br />

3. Il dirigente responsabile di un Ufficio della Camera di Commercio, che ritiene sussistano i<br />

presupposti <strong>per</strong> il sorgere imminente di una controversia con un dipendente dell'Ufficio stesso,<br />

può formulare quesiti all'Ufficio <strong>per</strong> il contenzioso il quale provvede con consulenze e pareri<br />

scritti, fornendo altresì linee interpretative -in accordo con il servizio <strong>per</strong>sonale - <strong>per</strong><br />

<strong>l'applicazione</strong> uniforme e coerente <strong>delle</strong> disposizioni normative e contrattuali riguardanti il<br />

rapporto di lavoro, anche sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.


4. L'Ufficio <strong>per</strong> il contenzioso o<strong>per</strong>a come articolazione interna (unità o<strong>per</strong>ativa o altro) dell'Ufficio<br />

del <strong>per</strong>sonale; il dirigente di quest'ultimo, nell'ambito <strong>delle</strong> direttive del Segretario generale,<br />

provvede con propri atti all'organizzazione dell'Ufficio <strong>per</strong> il contenzioso, all’utilizzo <strong>delle</strong> risorse<br />

economiche destinate al suo funzionamento ed all'assegnazione ad esso del <strong>per</strong>sonale<br />

necessario.<br />

Articolo 9<br />

(Rappresentanza e difesa della Camera di<br />

Commercio)<br />

1. Ai fini della rappresentanza della camera di Commercio sia dinanzi al Collegio di conciliazione<br />

che in seno ad esso, l'individuazione del dipendente al quale affidare l'incarico relativo è<br />

compiuta dal Segretario generate tra coloro che sono assegnati all'Ufficio del contenzioso.<br />

2. Al di fuori dei casi di affidamento ad un professionista esterno e di quelli nei quali il Segretario<br />

generale, in considerazione della particolarità o rilevanza - anche finanziaria - della<br />

controversia e sentita la Giunta camerale in ordine alla linea difensiva, ritenga di intervenire<br />

direttamente, nei giudizi arbitrali e nei procedimenti giudiziari di primo grado concernenti<br />

controversie di lavoro la Camera di Commercio si costituisce <strong>per</strong> il tramite dell'Ufficio <strong>per</strong> il<br />

contenzioso, che ne assume ogni funzione di rappresentanza e difesa tecnica, con potere di<br />

rispondere all’interrogatorio previsto dall’art.420 del c.p.c., conciliare la lite e/o transigere sul<br />

diritto controverso. La scelta dei dipendenti - tra quelli appartenenti all'Ufficio suddetto - ai quali<br />

affidare, da parte del Segretario generale, il relativo incarico è compiuta dal dirigente<br />

dell'Ufficio di in via generale o di volta in volta, in relazione alle caratteristiche ed al contenuto<br />

della controversia e tenuto conto <strong>delle</strong> istruzioni del Segretario stesso. Al dipendente prescelto<br />

è rilasciata apposita procura, generale o speciale, nella quale dovranno essere espressamente<br />

indicati i poteri sopra indicati.<br />

3. In caso di affidamento della difesa dell’ente ad un professionista esterno, ai dipendenti<br />

assegnati all’ufficio del contenzioso viene comunque rilasciata, secondo quanto previsto dal<br />

comma 2, procura <strong>per</strong> rispondere all’interrogatorio previsto dall’art.420 del c.p.c. e <strong>per</strong><br />

conciliare la lite e/o transigere sul diritto controverso, salvo che il Segretario generale non<br />

ritenga di intervenire direttamente.

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