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Regolamento per l'applicazione delle sanzioni ... - LavoroPA

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impartendo -ove necessario od opportuno - apposite istruzioni finalizzate ad assicurare<br />

uniformità di comportamenti.<br />

5. Nel caso in cui, sulla base <strong>delle</strong> valutazioni compiute, il dirigente ritenga che - ove applicabile -<br />

la sanzione non rientri tra quelle rimesse alla sua competenza, egli provvede alla segnalazione<br />

- entro 10 gg. dalla conoscenza del fatto - <strong>per</strong> iscritto all'Ufficio competente, che provvederà<br />

alla contestazione degli addebiti. Il dirigente stesso dà conto della segnalazione effettuata<br />

mediante apposita, contestuale comunicazione scritta al dipendente interessato.<br />

6. Le contestazioni, ad o<strong>per</strong>a del dirigente dell'Ufficio di appartenenza o dell'Ufficio competente,<br />

come la segnalazione a quest'ultimo da parte del dirigente dell'Ufficio di appartenenza, devono<br />

avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del dipendente, con riferimento esclusivo<br />

a circostanze <strong>per</strong>tinenti ed essenziali e dando ai fatti addebitati una collocazione il più possibile<br />

precisa <strong>per</strong> quel che riguarda il tempo, il luogo e le modalità di svolgimento degli stessi.<br />

7. La contestazione, come anche la segnalazione, vengono fatte immediatamente dopo la<br />

sco<strong>per</strong>ta del fatto o dopo il tempo ragionevole entro il quale il fatto stesso sarebbe stato<br />

normalmente conoscibile e, comunque, in tempi diversi a seconda della complessità, o di altre<br />

circostanze concrete del fatto medesimo che incidano sulla valutazione della reale sussistenza<br />

di un'infrazione disciplinare, fermo restando il limite massimo di 20 giorni previsto dal CCNL.<br />

8. La contestazione degli addebiti è portata a conoscenza del dipendente, a seconda dei casi,<br />

mediante consegna diretta in piego sigillato, anche <strong>per</strong> il tramite di un componente dell'Ufficio<br />

competente, che acquisisce la firma di ricevuta del lavoratore. Se il dipendente rifiuta la<br />

consegna della contestazione degli addebiti e/o rifiuta di firmare la ricevuta, la consegna e la<br />

firma <strong>per</strong> ricevuta sono sostituite dalla lettura della contestazione al dipendente stesso fatta dal<br />

Dirigente competente in presenza di altri due dipendenti; della avvenuta lettura, che equivale<br />

ad ogni effetto alla consegna della contestazione e alla firma <strong>per</strong> ricevuta della stessa, si dà<br />

atto in un verbale sintetico sottoscritto dal Dirigente competente e dai due dipendenti che<br />

hanno presenziato.<br />

9. Delle contestazioni e <strong>delle</strong> segnalazioni effettuate è data informazione al Segretario generale,<br />

qualora si tratti di Ufficio collocato in posizione di staff al medesimo.<br />

Articolo 4<br />

(Aspetti particolari del procedimento disciplinare)<br />

1. Qualora abbia applicato la sanzione del rimprovero verbale, il dirigente dell'Ufficio documenta<br />

<strong>per</strong> iscritto tale circostanza, informando l'Ufficio competente. Analoga informazione è fornita nel<br />

caso di applicazione della sanzione del rimprovero scritto.<br />

2. Nel documento scritto contenente la contestazione del fatto è inserita anche la convocazione<br />

<strong>per</strong> la difesa, a data fissa e nel rispetto dei cinque giorni lavorativi intercorrenti tra la ricezione<br />

del documento stesso, ed il giorno fissato <strong>per</strong> l'audizione.<br />

3. Il dipendente può presentare memorie scritte, nelle quali raccogliere e fornire documenti, prove<br />

ed argomenti a propria difesa, <strong>per</strong>sonalmente o tramite il procuratore o rappresentante<br />

sindacale prescelto; la presentazione avviene presso l’Ufficio competente ovvero al dirigente<br />

dell'Ufficio di appartenenza, a seconda della tipologia di sanzione applicabile. L'esame <strong>delle</strong><br />

memorie ha luogo anche in assenza del dipendente all'audizione <strong>per</strong>sonale.<br />

4. Alla data fissata <strong>per</strong> l'audizione deve risultare depositata presso l'Ufficio competente, ovvero<br />

consegnata al dirigente dell'Ufficio di appartenenza, la documentazione idonea a consentire al<br />

medesimo la verifica dei poteri del procuratore o del rappresentante sindacale dal quale il<br />

dipendente ha deciso di farsi assistere.<br />

5. Per gli atti formali, in partenza ed in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari viene utilizzato<br />

un protocollo riservato a cura del responsabile dell'Ufficio competente, escludendosi la<br />

protocollazione generale; detto protocollo è utilizzato anche dal dirigente dell'Ufficio di<br />

appartenenza, <strong>per</strong> gli atti di sua competenza.

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