Regolamento per l'applicazione delle sanzioni ... - LavoroPA
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2. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso gli atti redatti da legali o da professionisti in relazione a<br />
specifici rapporti di consulenza ai quali si sia fatto ricorso, qualora la natura <strong>delle</strong> verifiche e<br />
degli accertamenti da compiere richieda il possesso di conoscenze ad elevato contenuto<br />
specialistico non presenti in azienda.<br />
Articolo 6<br />
(Personale dirigente)<br />
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di<br />
azione di recesso promossa dalla Camera di commercio nei confronti di <strong>per</strong>sonale<br />
appartenente alla qualifica dirigenziale.<br />
2. I fatti e le relative circostanze, posti a base del recesso sono i medesimi contestati al dirigente<br />
prima di procedere alla formalizzazione della decisione e sui quali si è, di conseguenza, svolta<br />
l'audizione a difesa dell'interessato.<br />
Articolo 7<br />
(Sospensione cautelare e trasferimento)<br />
1. Le decisioni in materia di sospensione cautelare, nelle ipotesi previste dalla legge o dai<br />
contratti collettivi di 1avoro, sono assunte dal dirigente dell'Ufficio competente, sentito il<br />
dirigente dell'Ufficio di appartenenza del dipendente.<br />
2. Nel caso di <strong>per</strong>sonale dirigente, la decisione spetta Segretario generale.<br />
3. Il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio, qualora non possa essere effettuato all'interno<br />
della stessa Area di appartenenza, è disposto dal Segretario generale. Le decisioni al riguardo<br />
sono assunte nel rispetto dei principi di imparzialità e di non discriminazione.<br />
4. Restano fermi i trasferimenti <strong>per</strong> incompatibilità ambientale dovuta a comportamenti o azioni,<br />
nei confronti di colleghi o di utenti, che, pur non rilevando a fini disciplinari, determinino<br />
comprovate disorganizzazione e disfunzione nell'ambiente di lavoro, realizzando così<br />
un'obiettiva esigenza di modifica del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa da parte<br />
del dipendente interessato.<br />
Articolo 8<br />
(Ufficio <strong>per</strong> la gestione del contenzioso del lavoro)<br />
1. L'Ufficio <strong>per</strong> la gestione del contenzioso, di seguito denominato Ufficio <strong>per</strong> il contenzioso, ha il<br />
compito di assicurare lo svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali relative a<br />
vertenze in materia di rapporti di lavoro che possono insorgere fra il <strong>per</strong>sonale e la Camera di<br />
commercio.<br />
2. L'Ufficio <strong>per</strong> il contenzioso esplica la propria attività di consulenza e di assistenza a favore<br />
degli altri Uffici della Camera di commercio, anche con l'obiettivo di prevenire l'insorgere di<br />
controversie in materia di lavoro.<br />
3. Il dirigente responsabile di un Ufficio della Camera di Commercio, che ritiene sussistano i<br />
presupposti <strong>per</strong> il sorgere imminente di una controversia con un dipendente dell'Ufficio stesso,<br />
può formulare quesiti all'Ufficio <strong>per</strong> il contenzioso il quale provvede con consulenze e pareri<br />
scritti, fornendo altresì linee interpretative -in accordo con il servizio <strong>per</strong>sonale - <strong>per</strong><br />
<strong>l'applicazione</strong> uniforme e coerente <strong>delle</strong> disposizioni normative e contrattuali riguardanti il<br />
rapporto di lavoro, anche sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.