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1LUGLIO 2012<br />

DISCUSSION PAPER<br />

7<br />

NOVEMBRE 2012<br />

La Laicità primavera opponente, araba<br />

di ANDREA VARSORI, LUCA BOLZONELLO,<br />

laicità consultiva,<br />

FEDERICO MOZZI, ALESSANDRA PALLOTTELLI<br />

laicità neghittosa<br />

di DOMENICO BILOTTI


Laicità opponente,<br />

laicità consultiva,<br />

laicità neghittosa<br />

La disputa intorno al principio di laicità non sembra più riguardare il suo riconoscimento,<br />

semmai la propria conformazione. In altre parole, anche dagli spalti tradizionalmente più ostili<br />

alla rivendicazione del principio in senso pluralistico e a-confessionale (cioè: sfornito di un<br />

necessario legame deontologico con una peculiare tendenza confessionale), si ammettono,<br />

ormai, la sussistenza e la valenza costruttiva del sintagma “laicità dello Stato”, mentre<br />

è accesa la controversia circa la tecnica definitoria utilizzata per delimitarlo, orientarlo e,<br />

in talune interpretazioni, depotenziarlo.<br />

La disputa intorno al principio di laicità non sembra<br />

più riguardare il suo riconoscimento, semmai la<br />

propria conformazione. In altre parole, anche dagli<br />

spalti tradizionalmente più ostili alla rivendicazione del<br />

principio in senso pluralistico e a-confessionale (cioè:<br />

sfornito di un necessario legame deontologico con una<br />

peculiare tendenza confessionale), si ammettono, ormai,<br />

la sussistenza e la valenza costruttiva del sintagma<br />

“laicità dello Stato”, mentre è accesa la controversia<br />

circa la tecnica definitoria utilizzata per delimitarlo,<br />

orientarlo e, in talune interpretazioni, depotenziarlo.<br />

In parte, ciò è dovuto al tipo di discussione entro cui<br />

il suddetto principio finisce per essere coinvolto, pure<br />

quando l’adozione di altri parametri normativi potrebbe<br />

evitare di incanalare ogni issue nella riproposizione di<br />

un confronto tra convinzioni di credenti e non credenti:<br />

simboli religiosi e loro esposizione in contesti non<br />

confessionalmente orientati 1 , scelte sessuali, solidarietà<br />

e cooperazione, sussidiarietà e legalità 2 , vestiario, diritti<br />

procreativi 3 ... Il principio di laicità ammette la legittima<br />

evidenziazione pubblica di entrambe le manifestazioni<br />

(credenza e non credenza) e anche un credente<br />

può, certamente, far ricorso a un’argomentazione<br />

laica; viceversa, il non credente o il seguace di un<br />

culto religioso minoritario e largamente discriminato<br />

possono adottare, nella discussione, argomenti<br />

palesemente dogmatici, impositivi ed escludenti. L’ovvia<br />

constatazione non sembra aver debitamente preso<br />

piede in Italia, dal momento che la negoziazione tra<br />

Stato e Chiese costituisce una significativa elencazione<br />

di materie dove la disciplina di derivazione bilaterale<br />

introduce, non sempre in modo adeguatamente<br />

motivato, trattamenti speciali e di privilegio. Si aggiunga<br />

che la questione religiosa, con la dichiarata complicità<br />

della classe politica, è stata sin dalla formazione<br />

dello Stato Unitario tema peculiarmente dirimente<br />

nella formazione del consenso; adesso che i legami<br />

tra politica ecclesiastica e formazione del consenso<br />

sembrano andare in direzione assai diversa, rispetto alla<br />

situazione empiricamente riscontrabile nel Parlamento<br />

Piemontese 4 , nel Regime Fascista, nell’Assemblea<br />

Costituente, molti degli attori principali, nella contesa<br />

dialettica, appaiono decisamente fuori tempo. I<br />

prodromi di questo scollamento rispetto alle categorie<br />

tradizionali, tuttavia, già potevano vedersi nella<br />

stagione riformatrice degli anni Settanta, che arricchì<br />

profondamente il diritto civile italiano, interrogando le<br />

istituzioni pubbliche sull’inadeguatezza della diffusione<br />

di una condivisa coscienza nazionale 5 , ben più che gli<br />

schieramenti preconcetti e le dispute dottrinali di vago<br />

sapore bellarminiano. Beninteso, il principio di laicità<br />

non è il solo criterio, contemporaneamente ermeneutico<br />

e prescrittivo, a esser posto sotto stress dai mutamenti<br />

socioculturali –la cui evenienza è base di una teoria della<br />

multinormatività, per come tradizionalmente individuata<br />

dall’istituzionalismo giuridico 6 . Chi si occupa di<br />

giurisprudenza costituzionale, può agevolmente notare<br />

come le incertezze epistemologiche abbiano portato,<br />

in numerosi altri campi, a vere e proprie distorsioni<br />

applicative. Ce lo segnala, in parte, la vicenda<br />

qualificativa del limite del buoncostume, disarticolato<br />

dal retaggio paternalistico dello Stato Ottocentesco, ma<br />

1. La duplice natura del simbolo, evolutiva nella sua fase durativa e inderogabile nella sua fase prescrittiva (puntuale), è ben evidenziata, in un più<br />

ampio discorso di politica del diritto, in C. Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, éditions du Seuil, Paris, 1975.<br />

2. Su una rappresentazione del concetto di sussidiarietà, estranea a una rivalutazione del sistema delle fonti, vedasi W. E. Connolly, Capitalism and<br />

Christianity, American Style, Duke University Press, Durham, 2008.<br />

3. Sull’attitudine del principio di laicità a dirimere questioni concernenti le libertà procreative, vedasi, per tutti, L. Ferrajoli, La differenza sessuale e le<br />

garanzie dell’eguaglianza, in Democrazia e Diritto, 33, 2, 1993, 61 e ss.<br />

4. V., in argomento, E. Galli della Loggia, La morte della patria, Laterza, Roma-Bari, 1996.<br />

5. Cfr. S. Cassese, L’Italia: una società senza stato?, il Mulino, Bologna, 2011.<br />

6. Per una classica esposizione della dottrina neo-istituzionalistica, v., per tutti, N. MacCormick, O. Weinberger, Il diritto come istituzione (1986), trad.<br />

it. Giuffré, Milano, 1986.


DISCUSSION PAPER _7<br />

non riplasmato secondo le nuove sensibilità civili. È stato<br />

così per l’idea stessa di dignità umana 7 , sovrapposta a<br />

un non meglio tipizzato diritto alla vita 8 , che ha poco a<br />

che fare con l’originaria formulazione di Hume e Locke,<br />

e nondimeno per l’enucleazione casistica del principio<br />

di ragionevolezza, molto spesso adoperato come chiave<br />

interpretativa e norma di chiusura del sistema in<br />

assenza di altri motivi che meglio rispondessero (to fit)<br />

alla soluzione del singolo caso concreto.<br />

Il criterio della ragionevolezza, per come elaborato<br />

dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra poter<br />

giustificare le lacune normative che l’ordinamento<br />

continua ad evidenziare, sia che lo si adotti come<br />

metodologia della decisione giudiziaria, in senso lato,<br />

sia che, in senso stretto, lo si usi, più di recente, persino<br />

come argine alla norma che disponeva l’inappellabilità<br />

delle sentenze di proscioglimento: l’effetto, in quel<br />

caso, fu di determinare la giuridificazione di un<br />

palese pleonasmo (nel processo penale, il principio di<br />

parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente<br />

l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e<br />

quelli dell’imputato: potendo una disparità di trattamento<br />

essere giustificata, nei limiti della ragionevolezza,<br />

cfr. C. Cost. n. 26/2007). Per disciplinare in modo<br />

meno discusso e controverso la composizione dei<br />

documenti identificativi o le situazioni di ammissibilità<br />

di un’obiezione di coscienza, religiosamente motivata 9 ,<br />

davvero la ragionevolezza potrebbe parlare all’interprete<br />

più pertinentemente del principio di laicità? Appare,<br />

piuttosto, condivisibile che l’atto cultuale, lungi dal voler<br />

essere imposto ai consociati diversamente credenti,<br />

continui a venir analizzato come esercizio particolare<br />

di un diritto di libertà generale, atteso che qualunque<br />

atto di significato religioso, fosse pure il più doveroso<br />

dal punto di vista una religione e delle sue istituzioni,<br />

rappresenta sempre per lo Stato esercizio della libertà dei<br />

propri cittadini: manifestazione di libertà che, come tale,<br />

non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante<br />

(cfr. C. Cost. n. 334/1996). Più appagante risulterebbe<br />

tipizzare il principio di laicità come indice normativo<br />

etimologicamente nomocanonico 10 , potenzialmente<br />

regolativo delle fattispecie in cui sia necessario<br />

garantire la massima estrinsecazione sostanziale della<br />

pluralità delle istanze sociali, anche perché costante è<br />

l’affermazione nella giurisprudenza costituzionale che il<br />

diritto di diffusione del proprio pensiero […] è fortemente<br />

condizionato dai connotati empirici […] che, ove non fossero<br />

adeguatamente regolati e disciplinati, rischierebbero di<br />

trasformare l’esercizio di una libertà costituzionale in una<br />

forma di prevaricazione o, comunque, in un privilegio<br />

arbitrario (cfr. C. Cost. n. 112/93). L’atteggiamento<br />

preteso dalla non connotabilità in senso confessionale<br />

delle istituzioni è assai diverso da quello richiesto<br />

al consociato che eserciti legittimamente il proprio<br />

diritto di libertà religiosa, cristallizzando la giusta<br />

considerazione per cui al potere pubblico, come ratio<br />

giustificativa della propria capacità d’intervento, è lecito<br />

richiedere un più penetrante autocontrollo delle pulsioni<br />

identitarie 11 , che potrebbero contraddistinguerlo, sia in<br />

campo legislativo che amministrativo (i privati cittadini,<br />

come tali, si trovano in una posizione completamente<br />

diversa da quella del pubblico ufficiale […], onde non si può<br />

configurare quella violazione del principio di eguaglianza,<br />

cfr. C. Cost. n. 100/1966). Ciò segnala, per parte<br />

propria, un progressivo avanzamento della prospettiva<br />

giurisprudenziale, che, almeno in un primo tempo,<br />

aveva amplificato oltre ogni misura l’eseguibilità del<br />

potere disciplinare e di controllo delle PP. AA., non<br />

al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a<br />

un complesso di comportamenti che costituiscono una<br />

condotta […], il che, si ricordava, non vuol dire minor<br />

rigore, ma diverso rigore nel rapportarsi alle funzioni<br />

del potere politico (cfr. C. Cost. n. 23/1964). La<br />

valorizzazione del movente religioso, nella vita del<br />

singolo, anche all’interno delle formazioni sociali<br />

costituzionalmente tutelate 12 , interpretata secondo il<br />

principio di laicità, è d’aiuto, piuttosto che d’ostacolo, al<br />

pacifico godimento dei diritti, come al buon andamento<br />

dell’amministrazione; quanto a un istituto processuale,<br />

sovente messo in crisi dall’impostazione religiosa e<br />

culturale dei soggetti tenuti a conformarvisi 13 , sin da<br />

C. Cost. n. 117/1979 poteva affermarsi [che] compete<br />

al legislatore decidere in quali fattispecie rafforzare il<br />

significato del giuramento con un appello rivolto a chi è<br />

tenuto a prestarlo perché si ispiri ai valori che più onora<br />

nell’intimo della sua coscienza e, dunque, a quelli religiosi<br />

ed etici; a patto che resti illesa la libertà di coscienza di<br />

tutti […]. Sicché il principio della non ingerenza, tra<br />

Stati e Chiese, deve essere rimodulato tenuto conto<br />

che, se esso tradizionalmente nasceva dall’esigenza di<br />

sottrarre e inibire quel potere di controllo di derivazione<br />

politica, adesso deve essenzialmente salvaguardare la<br />

possibilità, per dirla con Hayek, di una legislazione più<br />

inclusiva dell’intervento dei gruppi di pressione nella<br />

7. Sul contenuto sempre più spesso proclamativo della dignità umana, vedasi R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, Cambridge<br />

(Mass.), 2011, 13.<br />

8. Cfr. R. Esposito, Immunitas: protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino, 2002.<br />

9. Utile, per una ricostruzione classica dei rapporti tra libertà di coscienza e di religione, W. James, The Varieties of Religious Experience: A Study in<br />

Human Nature, Longmans, Green & Co., London-New York, 1928.<br />

10. Sulla natura nomopoietica dell’interpretazione del destinatario, cfr. U. Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi,<br />

Bompiani, Milano, 1979.<br />

11. V., suggestivamente, J. Baudrillard, La società dei consumi (1974), trad. it. il Mulino, Bologna, 2010.<br />

12. Contro la singolarizzazione della ricerca di senso nell’adesione confessionale, v., per tutti, S. Hauerwas, The Peaceable Kingdom, University of<br />

Notre Dame Press, Notre Dame, 1983.<br />

13. La connessione tra teofania e soteriologia, nell’applicazione di norme civili in modo “religiosamente conforme”, trova una diffusa esplicazione in H.<br />

Jonas, Mortality and Morality: A Search for God after Auschwitz, NorthWestern University Press, Evanston, 1996.


LAICITÀ OPPONENTE, LAICITÀ CONSULTIVA, LAICITÀ NEGHITTOSA<br />

conformazione delle legislature 14 . Questa osservazione,<br />

che pure poteva apparire teorica, se non quando<br />

apologetica, in C. Cost. n. 195/1972, “va considerato che<br />

i requisiti della indipendenza e della sovranità, riconosciuti<br />

nell’art. 7 sia allo Stato che alla Chiesa, riflettono il carattere<br />

originario dei due ordinamenti. Ma la separazione e la<br />

reciproca indipendenza tra i due ordinamenti non escludono<br />

che un regolamento dei loro rapporti sia sottoponibile a<br />

disciplina pattizia”, andrebbe, invece, più motivatamente<br />

e impegnativamente, attualizzata nella pratica giuridica.<br />

Rispetto a queste, tangibili e condivisibili,<br />

insoddisfazioni ermeneutiche, il dibattito politologico<br />

mainstream sembra averci inadeguatamente restituito,<br />

dichiarandone, però, insieme all’inservibilità, anche,<br />

de facto, la sconfitta, tre accezioni di laicità, a loro<br />

volta poco inclusive e sin troppo dogmatiche 15 . Si è<br />

facilmente isolata una laicità opponente, che avrebbe<br />

inteso riadattare al paradigma giuridico italiano una<br />

prospettiva separatistica in senso tradizionale, mutuata<br />

dall’ordinamento francese: questa laicità che vorrebbe<br />

dirsi autoevidente, senza ammetter prova contraria, non<br />

è metodologicamente definibile, in realtà, laicità. Non<br />

pare del tutto fortunata neanche una rappresentazione<br />

consultiva del principio di laicità, per cui la laicità,<br />

lungi dal poter proporsi al consorzio sociale, come ai<br />

diritti individuali, in veste di spazio pubblico, andrebbe<br />

ripensata come non più che una interessante visione<br />

di parte 16 . Un discorso del genere confonderebbe la<br />

ricerca di un’accezione realmente condivisibile di<br />

laicità (non sempre evidenziatasi in dottrina) con la<br />

prospettazione di un’opzione politica, opposta a tutte<br />

le altre e collocata sul mero piano di una competizione<br />

elettoralistica. Il legislatore ha ben pensato di ignorare<br />

le inquietudini sistematiche che possono discendere<br />

dalla qualificazione della laicità, nel discorso<br />

giuridico, contribuendo così, non paradossalmente, ad<br />

implementare gli effetti deteriori di stasi o, addirittura,<br />

arretramento, che l’avvitarsi su posizioni esclusivamente<br />

consuetudinarie del principio di laicità ha evidentemente<br />

addossato sulla disciplina dei diritti civili in Italia 17 .<br />

Si tratterebbe, insomma, di una laicità neghittosa,<br />

prudentemente rinverdita nell’ottica di presentare<br />

un ordinamento avanzato e, possibilmente, davvero<br />

in grado di reggere alle sfide dei tempi (una fictio<br />

iuris che, per lacune funzionali e talune imperizie,<br />

l’attività giurisdizionale non può, da sola, colmare),<br />

ma fondamentalmente assai statica, per non dire<br />

retriva, incapace di secondare prassi trasformative e<br />

in grado, al contrario, di costituire un limite fortissimo<br />

all’estrinsecazione delle istanze esistenziali dei<br />

soggetti socialmente più deboli 18 . Di un’accezione<br />

democraticamente tollerabile di laicità, come<br />

arricchimento, in modo antilesivo delle posizioni altrui,<br />

delle modalità d’esercizio dei diritti civili propri 19 ,<br />

non v’è traccia in questo neghittoso lasciarsi andare,<br />

restando, però, primario compito dell’elaborazione<br />

politica fornire le condizioni, materiali, discorsive<br />

e, parallelamente, teoretiche, per invertire la rotta<br />

e reimpostare una direzione dinamica, contro ogni<br />

tentazione comoda di trascinamento 20 . Questa funzione<br />

fondamentale, pre-giuridica e, verosimilmente, prepolitica<br />

e ultra-partitica, si rivela, allo stato dell’arte,<br />

come un pungolo ancora non debitamente messo in<br />

moto.<br />

14. Appare di sicuro interesse S. Prothero, American Jesus: How the Son of God Became a National Icon, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2003.<br />

15. Circa l’utilizzo del concetto di inclusività per avvalorare componenti emotivistiche del discorso pubblico, v. anche D. Westen, The Political Brain.<br />

The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation, Public Affairs, New York, 2007.<br />

16. Una lettura, in larga misura, diversa da quella di Baudrillard trovasi in M. Maffesoli, Le temps de tribus. Le déclin de l’individualisme dans les sociétés<br />

de masse, Librairie des Méridiens, Paris, 1988.<br />

17. Circa l’utilizzo del concetto di neutralità per disinnescare tensioni emotivistiche del discorso pubblico, cfr. A. Weinberg, Obama et le pouvoir des<br />

mots, in Sciences Humaines, 209, 2009, 40-41.<br />

18. Di emarginazione dell’incapace naturale dalla società dei contraenti parla, a buona ragione, E. Carbone, Stigma psichiatrico e diritto civile: itinerari<br />

privatistici per la realizzazione personale e il coping, in Persona e Danno, 2006, 6.<br />

19. Cfr., per un contrario avviso, M. Sandel, What Money Can’t Buy. The Moral Limits of Markets, The Tanner Lectures on Human Values, Brasenose College,<br />

Oxford, 1998.<br />

20. Né il pregiudizio etico può necessariamente fungere da introduttore di argomenti di giustizia sostanziale, come osservato in L. Parisoli, La<br />

pornografia come lesione della dignità sessuale, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 27, 1997, 149-189.


BIOGRAFIA AUtORI<br />

DOmENICO BILOttI<br />

È nato a Cosenza il 20/10/1985. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Magna Graecia<br />

di Catanzaro il 17 Luglio del 2008, discutendo una tesi in Diritto Ecclesiastico, su “Globalizzazione, Stato di<br />

Diritto e Libertà Religiosa”. Sta completando un ciclo di dottorato in Teoria del Diritto e Ordine Giuridico Europeo.<br />

Sin dall’inizio dell’anno accademico 2008/2009, è cultore della materia e membro di commissione per Diritto<br />

Ecclesiastico, Diritto Canonico e Diritto e Religioni, presso il medesimo ateneo. È stato Segretario Organizzativo<br />

della Prima Edizione (2010) dei “Colloqui Dionisiani”, incontri di studio con studiosi e personalità della cultura<br />

anglicana, ortodossa e cattolico-romana. È membro di Euresis (European Studies on Religion & State Interaction).<br />

È membro fondatore del network di Studi Sociali “ResPolis” e della relativa pubblicazione “Non per profitto. Rivista<br />

di legami sociali e democrazia”. Sta completando una tesi di dottorato, provvisoriamente intitolata “Le Questioni<br />

di Coscienza negli Ordinamenti Confessionali e in quelli laico-civili”. Si occupa di relazioni tra Stati e Chiese,<br />

laicità e bioetica. Suoi saggi, tra gli altri, sono pubblicati su riviste e web-zine come: Euprogress, Diritto & Diritti,<br />

LiberalCafé.<br />

DISCUSSION PAPER _7: NOVEMBRE 2012


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