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DISCUSSION PAPER _7<br />

non riplasmato secondo le nuove sensibilità civili. È stato<br />

così per l’idea stessa di dignità umana 7 , sovrapposta a<br />

un non meglio tipizzato diritto alla vita 8 , che ha poco a<br />

che fare con l’originaria formulazione di Hume e Locke,<br />

e nondimeno per l’enucleazione casistica del principio<br />

di ragionevolezza, molto spesso adoperato come chiave<br />

interpretativa e norma di chiusura del sistema in<br />

assenza di altri motivi che meglio rispondessero (to fit)<br />

alla soluzione del singolo caso concreto.<br />

Il criterio della ragionevolezza, per come elaborato<br />

dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra poter<br />

giustificare le lacune normative che l’ordinamento<br />

continua ad evidenziare, sia che lo si adotti come<br />

metodologia della decisione giudiziaria, in senso lato,<br />

sia che, in senso stretto, lo si usi, più di recente, persino<br />

come argine alla norma che disponeva l’inappellabilità<br />

delle sentenze di proscioglimento: l’effetto, in quel<br />

caso, fu di determinare la giuridificazione di un<br />

palese pleonasmo (nel processo penale, il principio di<br />

parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente<br />

l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e<br />

quelli dell’imputato: potendo una disparità di trattamento<br />

essere giustificata, nei limiti della ragionevolezza,<br />

cfr. C. Cost. n. 26/2007). Per disciplinare in modo<br />

meno discusso e controverso la composizione dei<br />

documenti identificativi o le situazioni di ammissibilità<br />

di un’obiezione di coscienza, religiosamente motivata 9 ,<br />

davvero la ragionevolezza potrebbe parlare all’interprete<br />

più pertinentemente del principio di laicità? Appare,<br />

piuttosto, condivisibile che l’atto cultuale, lungi dal voler<br />

essere imposto ai consociati diversamente credenti,<br />

continui a venir analizzato come esercizio particolare<br />

di un diritto di libertà generale, atteso che qualunque<br />

atto di significato religioso, fosse pure il più doveroso<br />

dal punto di vista una religione e delle sue istituzioni,<br />

rappresenta sempre per lo Stato esercizio della libertà dei<br />

propri cittadini: manifestazione di libertà che, come tale,<br />

non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante<br />

(cfr. C. Cost. n. 334/1996). Più appagante risulterebbe<br />

tipizzare il principio di laicità come indice normativo<br />

etimologicamente nomocanonico 10 , potenzialmente<br />

regolativo delle fattispecie in cui sia necessario<br />

garantire la massima estrinsecazione sostanziale della<br />

pluralità delle istanze sociali, anche perché costante è<br />

l’affermazione nella giurisprudenza costituzionale che il<br />

diritto di diffusione del proprio pensiero […] è fortemente<br />

condizionato dai connotati empirici […] che, ove non fossero<br />

adeguatamente regolati e disciplinati, rischierebbero di<br />

trasformare l’esercizio di una libertà costituzionale in una<br />

forma di prevaricazione o, comunque, in un privilegio<br />

arbitrario (cfr. C. Cost. n. 112/93). L’atteggiamento<br />

preteso dalla non connotabilità in senso confessionale<br />

delle istituzioni è assai diverso da quello richiesto<br />

al consociato che eserciti legittimamente il proprio<br />

diritto di libertà religiosa, cristallizzando la giusta<br />

considerazione per cui al potere pubblico, come ratio<br />

giustificativa della propria capacità d’intervento, è lecito<br />

richiedere un più penetrante autocontrollo delle pulsioni<br />

identitarie 11 , che potrebbero contraddistinguerlo, sia in<br />

campo legislativo che amministrativo (i privati cittadini,<br />

come tali, si trovano in una posizione completamente<br />

diversa da quella del pubblico ufficiale […], onde non si può<br />

configurare quella violazione del principio di eguaglianza,<br />

cfr. C. Cost. n. 100/1966). Ciò segnala, per parte<br />

propria, un progressivo avanzamento della prospettiva<br />

giurisprudenziale, che, almeno in un primo tempo,<br />

aveva amplificato oltre ogni misura l’eseguibilità del<br />

potere disciplinare e di controllo delle PP. AA., non<br />

al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a<br />

un complesso di comportamenti che costituiscono una<br />

condotta […], il che, si ricordava, non vuol dire minor<br />

rigore, ma diverso rigore nel rapportarsi alle funzioni<br />

del potere politico (cfr. C. Cost. n. 23/1964). La<br />

valorizzazione del movente religioso, nella vita del<br />

singolo, anche all’interno delle formazioni sociali<br />

costituzionalmente tutelate 12 , interpretata secondo il<br />

principio di laicità, è d’aiuto, piuttosto che d’ostacolo, al<br />

pacifico godimento dei diritti, come al buon andamento<br />

dell’amministrazione; quanto a un istituto processuale,<br />

sovente messo in crisi dall’impostazione religiosa e<br />

culturale dei soggetti tenuti a conformarvisi 13 , sin da<br />

C. Cost. n. 117/1979 poteva affermarsi [che] compete<br />

al legislatore decidere in quali fattispecie rafforzare il<br />

significato del giuramento con un appello rivolto a chi è<br />

tenuto a prestarlo perché si ispiri ai valori che più onora<br />

nell’intimo della sua coscienza e, dunque, a quelli religiosi<br />

ed etici; a patto che resti illesa la libertà di coscienza di<br />

tutti […]. Sicché il principio della non ingerenza, tra<br />

Stati e Chiese, deve essere rimodulato tenuto conto<br />

che, se esso tradizionalmente nasceva dall’esigenza di<br />

sottrarre e inibire quel potere di controllo di derivazione<br />

politica, adesso deve essenzialmente salvaguardare la<br />

possibilità, per dirla con Hayek, di una legislazione più<br />

inclusiva dell’intervento dei gruppi di pressione nella<br />

7. Sul contenuto sempre più spesso proclamativo della dignità umana, vedasi R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, Cambridge<br />

(Mass.), 2011, 13.<br />

8. Cfr. R. Esposito, Immunitas: protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino, 2002.<br />

9. Utile, per una ricostruzione classica dei rapporti tra libertà di coscienza e di religione, W. James, The Varieties of Religious Experience: A Study in<br />

Human Nature, Longmans, Green & Co., London-New York, 1928.<br />

10. Sulla natura nomopoietica dell’interpretazione del destinatario, cfr. U. Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi,<br />

Bompiani, Milano, 1979.<br />

11. V., suggestivamente, J. Baudrillard, La società dei consumi (1974), trad. it. il Mulino, Bologna, 2010.<br />

12. Contro la singolarizzazione della ricerca di senso nell’adesione confessionale, v., per tutti, S. Hauerwas, The Peaceable Kingdom, University of<br />

Notre Dame Press, Notre Dame, 1983.<br />

13. La connessione tra teofania e soteriologia, nell’applicazione di norme civili in modo “religiosamente conforme”, trova una diffusa esplicazione in H.<br />

Jonas, Mortality and Morality: A Search for God after Auschwitz, NorthWestern University Press, Evanston, 1996.

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