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DISCUSSION PAPER _7<br />
non riplasmato secondo le nuove sensibilità civili. È stato<br />
così per l’idea stessa di dignità umana 7 , sovrapposta a<br />
un non meglio tipizzato diritto alla vita 8 , che ha poco a<br />
che fare con l’originaria formulazione di Hume e Locke,<br />
e nondimeno per l’enucleazione casistica del principio<br />
di ragionevolezza, molto spesso adoperato come chiave<br />
interpretativa e norma di chiusura del sistema in<br />
assenza di altri motivi che meglio rispondessero (to fit)<br />
alla soluzione del singolo caso concreto.<br />
Il criterio della ragionevolezza, per come elaborato<br />
dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra poter<br />
giustificare le lacune normative che l’ordinamento<br />
continua ad evidenziare, sia che lo si adotti come<br />
metodologia della decisione giudiziaria, in senso lato,<br />
sia che, in senso stretto, lo si usi, più di recente, persino<br />
come argine alla norma che disponeva l’inappellabilità<br />
delle sentenze di proscioglimento: l’effetto, in quel<br />
caso, fu di determinare la giuridificazione di un<br />
palese pleonasmo (nel processo penale, il principio di<br />
parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente<br />
l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e<br />
quelli dell’imputato: potendo una disparità di trattamento<br />
essere giustificata, nei limiti della ragionevolezza,<br />
cfr. C. Cost. n. 26/2007). Per disciplinare in modo<br />
meno discusso e controverso la composizione dei<br />
documenti identificativi o le situazioni di ammissibilità<br />
di un’obiezione di coscienza, religiosamente motivata 9 ,<br />
davvero la ragionevolezza potrebbe parlare all’interprete<br />
più pertinentemente del principio di laicità? Appare,<br />
piuttosto, condivisibile che l’atto cultuale, lungi dal voler<br />
essere imposto ai consociati diversamente credenti,<br />
continui a venir analizzato come esercizio particolare<br />
di un diritto di libertà generale, atteso che qualunque<br />
atto di significato religioso, fosse pure il più doveroso<br />
dal punto di vista una religione e delle sue istituzioni,<br />
rappresenta sempre per lo Stato esercizio della libertà dei<br />
propri cittadini: manifestazione di libertà che, come tale,<br />
non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante<br />
(cfr. C. Cost. n. 334/1996). Più appagante risulterebbe<br />
tipizzare il principio di laicità come indice normativo<br />
etimologicamente nomocanonico 10 , potenzialmente<br />
regolativo delle fattispecie in cui sia necessario<br />
garantire la massima estrinsecazione sostanziale della<br />
pluralità delle istanze sociali, anche perché costante è<br />
l’affermazione nella giurisprudenza costituzionale che il<br />
diritto di diffusione del proprio pensiero […] è fortemente<br />
condizionato dai connotati empirici […] che, ove non fossero<br />
adeguatamente regolati e disciplinati, rischierebbero di<br />
trasformare l’esercizio di una libertà costituzionale in una<br />
forma di prevaricazione o, comunque, in un privilegio<br />
arbitrario (cfr. C. Cost. n. 112/93). L’atteggiamento<br />
preteso dalla non connotabilità in senso confessionale<br />
delle istituzioni è assai diverso da quello richiesto<br />
al consociato che eserciti legittimamente il proprio<br />
diritto di libertà religiosa, cristallizzando la giusta<br />
considerazione per cui al potere pubblico, come ratio<br />
giustificativa della propria capacità d’intervento, è lecito<br />
richiedere un più penetrante autocontrollo delle pulsioni<br />
identitarie 11 , che potrebbero contraddistinguerlo, sia in<br />
campo legislativo che amministrativo (i privati cittadini,<br />
come tali, si trovano in una posizione completamente<br />
diversa da quella del pubblico ufficiale […], onde non si può<br />
configurare quella violazione del principio di eguaglianza,<br />
cfr. C. Cost. n. 100/1966). Ciò segnala, per parte<br />
propria, un progressivo avanzamento della prospettiva<br />
giurisprudenziale, che, almeno in un primo tempo,<br />
aveva amplificato oltre ogni misura l’eseguibilità del<br />
potere disciplinare e di controllo delle PP. AA., non<br />
al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a<br />
un complesso di comportamenti che costituiscono una<br />
condotta […], il che, si ricordava, non vuol dire minor<br />
rigore, ma diverso rigore nel rapportarsi alle funzioni<br />
del potere politico (cfr. C. Cost. n. 23/1964). La<br />
valorizzazione del movente religioso, nella vita del<br />
singolo, anche all’interno delle formazioni sociali<br />
costituzionalmente tutelate 12 , interpretata secondo il<br />
principio di laicità, è d’aiuto, piuttosto che d’ostacolo, al<br />
pacifico godimento dei diritti, come al buon andamento<br />
dell’amministrazione; quanto a un istituto processuale,<br />
sovente messo in crisi dall’impostazione religiosa e<br />
culturale dei soggetti tenuti a conformarvisi 13 , sin da<br />
C. Cost. n. 117/1979 poteva affermarsi [che] compete<br />
al legislatore decidere in quali fattispecie rafforzare il<br />
significato del giuramento con un appello rivolto a chi è<br />
tenuto a prestarlo perché si ispiri ai valori che più onora<br />
nell’intimo della sua coscienza e, dunque, a quelli religiosi<br />
ed etici; a patto che resti illesa la libertà di coscienza di<br />
tutti […]. Sicché il principio della non ingerenza, tra<br />
Stati e Chiese, deve essere rimodulato tenuto conto<br />
che, se esso tradizionalmente nasceva dall’esigenza di<br />
sottrarre e inibire quel potere di controllo di derivazione<br />
politica, adesso deve essenzialmente salvaguardare la<br />
possibilità, per dirla con Hayek, di una legislazione più<br />
inclusiva dell’intervento dei gruppi di pressione nella<br />
7. Sul contenuto sempre più spesso proclamativo della dignità umana, vedasi R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, Cambridge<br />
(Mass.), 2011, 13.<br />
8. Cfr. R. Esposito, Immunitas: protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino, 2002.<br />
9. Utile, per una ricostruzione classica dei rapporti tra libertà di coscienza e di religione, W. James, The Varieties of Religious Experience: A Study in<br />
Human Nature, Longmans, Green & Co., London-New York, 1928.<br />
10. Sulla natura nomopoietica dell’interpretazione del destinatario, cfr. U. Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi,<br />
Bompiani, Milano, 1979.<br />
11. V., suggestivamente, J. Baudrillard, La società dei consumi (1974), trad. it. il Mulino, Bologna, 2010.<br />
12. Contro la singolarizzazione della ricerca di senso nell’adesione confessionale, v., per tutti, S. Hauerwas, The Peaceable Kingdom, University of<br />
Notre Dame Press, Notre Dame, 1983.<br />
13. La connessione tra teofania e soteriologia, nell’applicazione di norme civili in modo “religiosamente conforme”, trova una diffusa esplicazione in H.<br />
Jonas, Mortality and Morality: A Search for God after Auschwitz, NorthWestern University Press, Evanston, 1996.