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GIORNALINO IMU S.AGATA 2012 - Comune di Sant'Agata Bolognese

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COMUNE DI SANT’<strong>AGATA</strong> BOLOGNESE<br />

Provincia <strong>di</strong> Bologna<br />

VIA 2 AGOSTO 1980 n° 118 – 40019 <strong>Sant'Agata</strong> <strong>Bolognese</strong><br />

Ufficio Tributi: tel. 051/6818916 – fax 051/6818950<br />

E-mail: ufficio.tributi@comune.santagatabolognese.bo.it<br />

Sito internet: www.comune.santagatabolognese.bo.it<br />

Numero Speciale - I.M.U. <strong>2012</strong><br />

QUANDO<br />

E COME<br />

Contiene le istruzioni per il pagamento della nuova<br />

I.M.U. <strong>2012</strong>- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA<br />

QUANTO<br />

CHI<br />

I.M.U. <strong>2012</strong><br />

1<br />

DOVE


CHI<br />

Imposta Municipale Propria ↸ <br />

Deve pagare l’I.M.U. chi è proprietario <strong>di</strong> fabbricati (abitazioni, capannoni, negozi, ecc..), aree<br />

fabbricabili e terreni agricoli oppure chi gode su un immobile del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> usufrutto,<br />

superficie, uso, enfiteusi, abitazione, assegnazione della casa coniugale anche se non residenti<br />

nel territorio italiano.<br />

Definizione <strong>di</strong> abitazione principale (art. 13, c. 2, D.L. 06/12/2011 n. 201): si intende<br />

l’immobile nel quale il proprietario/usufruttuario/titolare <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>ritto reale e il suo nucleo<br />

familiare <strong>di</strong>morano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del<br />

nucleo familiare abbiano stabilito la <strong>di</strong>mora abituale e la residenza anagrafica in immobili <strong>di</strong>versi<br />

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative<br />

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.<br />

Definizione <strong>di</strong> pertinenze (art. 13, c. 2, D.L. 06/12/2011 n. 201): si intendono<br />

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura<br />

massima <strong>di</strong> un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali in<strong>di</strong>cate.<br />

QUANDO e COME<br />

Per l’anno <strong>2012</strong> il pagamento dell’I.M.U. è effettuato:<br />

1. Per l’abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria C/6,<br />

C/2, C/7)<br />

in DUE RATE:<br />

• La prima rata da versare entro il 18.06.<strong>2012</strong> pari al 50% dell’imposta annua<br />

calcolata applicando l’aliquota <strong>di</strong> base statale dello 0,4% e sottraendo il 50%<br />

delle detrazioni (*) rapportate ai mesi e al numero <strong>di</strong> proprietari anagraficamente<br />

residenti.<br />

• La seconda rata da versare entro il 17.12.<strong>2012</strong>, a saldo dell’imposta<br />

complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla precedente rata,<br />

utilizzando le aliquote e detrazioni <strong>2012</strong> che saranno successivamente definite<br />

(<strong>Comune</strong> entro il 30/09/<strong>2012</strong>; Stato entro il 10/12/<strong>2012</strong>).<br />

2


o in alternativa, pagamento in TRE RATE:<br />

• La prima rata da versare entro il 18.06.<strong>2012</strong> pari a un terzo (33,33%) dell’imposta<br />

annua calcolata applicando l’aliquota <strong>di</strong> base statale dello 0,4% e sottraendo il<br />

33,33% delle detrazioni (*) rapportate ai mesi e al numero <strong>di</strong> proprietari<br />

anagraficamente residenti.<br />

• La seconda rata da versare entro il 17.09.<strong>2012</strong> pari a un terzo (33,33%)<br />

dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota <strong>di</strong> base statale dello 0,4% e<br />

sottraendo il 33,33% delle detrazioni (*) rapportate ai mesi e al numero <strong>di</strong><br />

proprietari anagraficamente residenti.<br />

• La terza rata da versare entro il 17.12.<strong>2012</strong>, a saldo dell’imposta complessivamente<br />

dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, utilizzando le<br />

aliquote e detrazioni <strong>2012</strong> che saranno successivamente definite (<strong>Comune</strong> entro<br />

il 30/09/<strong>2012</strong>; Stato entro il 10/12/<strong>2012</strong>).<br />

Co<strong>di</strong>ce F24 da utilizzare per il versamento:<br />

• 3912: <strong>IMU</strong> – imposta municipale propria su abitazione principale e pertinenze.<br />

(*) DETRAZIONI I.M.U. <strong>2012</strong>:<br />

• Detrazione per abitazione principale: € 200,00 per abitazione principale dove il<br />

soggetto passivo risulta <strong>di</strong>morare abitualmente e risiedere anagraficamente, da<br />

rapportare ai mesi <strong>di</strong> possesso e al numero <strong>di</strong> proprietari anagraficamente<br />

residenti.<br />

• Detrazione per figli minori <strong>di</strong> 26 anni: € 50,00 per ogni figlio minore <strong>di</strong> 26 anni (al<br />

compimento del 26° anno <strong>di</strong> età la detrazione decade) purché <strong>di</strong>morante<br />

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad<br />

abitazione principale dei genitori (fino a un massimo <strong>di</strong> 8 figli), da rapportare al<br />

numero <strong>di</strong> proprietari genitori e ai mesi <strong>di</strong> possesso.<br />

2. Per tutti gli altri immobili (ad eccezione dei fabbricati strumentali all’attività<br />

agricola)<br />

in DUE RATE:<br />

• La prima rata da versare entro il 18.06.<strong>2012</strong> pari al 50% dell’importo ottenuto<br />

applicando l’aliquota <strong>di</strong> base statale dello 0,76%.<br />

• La seconda rata da versare entro il 17.12.<strong>2012</strong> a saldo dell’imposta<br />

complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata,<br />

utilizzando le aliquote <strong>2012</strong> che saranno successivamente definite (<strong>Comune</strong><br />

entro il 30/09/<strong>2012</strong>; Stato entro il 10/12/<strong>2012</strong>).<br />

3


L’I.M.U. per questi immobili va <strong>di</strong>visa al 50% tra <strong>Comune</strong> e Stato quin<strong>di</strong> nella rata <strong>di</strong><br />

giugno sarà sufficiente <strong>di</strong>videre a metà l’importo da versare e in<strong>di</strong>care nel modello F24 una<br />

quota con il co<strong>di</strong>ce tributo dell’Erario (0,38%) e l’altra con il co<strong>di</strong>ce tributo del <strong>Comune</strong><br />

(0,38%).<br />

DOVE<br />

Co<strong>di</strong>ci F24 da utilizzare per il versamento:<br />

• 3914: <strong>IMU</strong> – imposta municipale propria per terreni agricoli – COMUNE.<br />

• 3915: <strong>IMU</strong> – imposta municipale propria per terreni agricoli – STATO.<br />

• 3916: <strong>IMU</strong> – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE.<br />

• 3917: <strong>IMU</strong> – imposta municipale propria per aree fabbricabili – STATO.<br />

• 3918: <strong>IMU</strong> – imposta municipale propria per altri fabbricati – COMUNE.<br />

• 3919: <strong>IMU</strong> – imposta municipale propria per altri fabbricati – STATO.<br />

3. Per i fabbricati strumentali all’attività agricola accatastati<br />

in DUE RATE:<br />

• La prima rata da versare entro il 18.06.<strong>2012</strong> pari al 30% dell’importo ottenuto<br />

applicando l’aliquota <strong>di</strong> base dello stato dello 0,20%.<br />

• La seconda rata da versare entro il 17.12.<strong>2012</strong> a saldo dell’imposta<br />

complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata,<br />

utilizzando l’aliquota <strong>2012</strong> che sarà successivamente definita (<strong>Comune</strong> entro il<br />

30/09/<strong>2012</strong>; Stato entro il 10/12/<strong>2012</strong>).<br />

Co<strong>di</strong>ce F24 da utilizzare per il versamento:<br />

• 3913: <strong>IMU</strong> – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale.<br />

N.B.: Si ricorda che tutti i fabbricati rurali non ancora censiti al catasto urbano ma ancora<br />

allibrati al catasto terreni, vanno obbligatoriamente accatastati entro e non oltre il 30<br />

novembre <strong>2012</strong>; il pagamento per questi fabbricati è effettuato in un’unica soluzione entro il<br />

16/12/<strong>2012</strong>.<br />

I versamenti I.M.U. vanno effettuati con modello F24.<br />

Il co<strong>di</strong>ce catastale del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Sant’Agata <strong>Bolognese</strong> da riportare sul modello F24 è<br />

i191<br />

Il pagamento del modello F24 si può effettuare:<br />

presso qualsiasi istituto bancario.<br />

presso qualsiasi ufficio postale.<br />

4


N.B.: Non si fa luogo al versamento se l'imposta municipale propria (comprensiva della quota<br />

spettante allo Stato) dovuta per ciascun anno <strong>di</strong> imposizione è inferiore o pari a € 12,00: tale<br />

importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate<br />

<strong>di</strong> acconto e <strong>di</strong> saldo. Se l'importo complessivo annuo è superiore a € 12,00, il versamento deve<br />

essere effettuato comunque anche se la rata <strong>di</strong> acconto è inferiore a € 12,00.<br />

FABBRICATI<br />

TERRENI<br />

AREE<br />

BASE IMPONIBILE<br />

Il valore dei fabbricati, su cui applicare l’aliquota deliberata, è costituito dalla ren<strong>di</strong>ta<br />

catastale aumentata del 5% e moltiplicata:<br />

• per 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7,<br />

con esclusione della categoria A/10.<br />

• per 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,<br />

C/4 e C/5.<br />

• per 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.<br />

• Per 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.<br />

• per 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati<br />

classificati nella categoria catastale D/5.<br />

• per 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.<br />

Se il fabbricato è sfornito <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta, ovvero se la ren<strong>di</strong>ta attribuita non è più adeguata in<br />

quanto sono intervenute variazioni strutturali o <strong>di</strong> destinazione permanenti, il contribuente<br />

dovrà fare riferimento alla categoria e alla ren<strong>di</strong>ta attribuite a fabbricati similari.<br />

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta, interamente<br />

posseduti da imprese e <strong>di</strong>stintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla<br />

base dei costi <strong>di</strong> acquisizione e incrementativi, attualizzati me<strong>di</strong>ante l’applicazione dei<br />

coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />

Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio<br />

determinato avendo riguardo alla zona territoriale <strong>di</strong> ubicazione, all’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, alla<br />

destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori <strong>di</strong> adattamento del terreno<br />

necessari per la costruzione, ai prezzi me<strong>di</strong> rilevati sul mercato dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aree aventi<br />

analoghe caratteristiche.<br />

Al fine <strong>di</strong> orientare l’attività <strong>di</strong> controllo dell’ufficio Tributi, il <strong>Comune</strong> ha determinato, per zone<br />

omogenee, i valori in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale;<br />

presso l’Ufficio Tecnico Comunale – E<strong>di</strong>lizia privata - è possibile ritirare la scheda con in<strong>di</strong>cato il<br />

valore dell’area posseduta. Tali valori sono puramente in<strong>di</strong>cativi e il <strong>Comune</strong> è legittimato a<br />

recuperare l’imposta a carico del contribuente nel caso venga a conoscenza <strong>di</strong> valori <strong>di</strong><br />

mercato più elevati.<br />

5<br />

FABBRICATI<br />

TERRENI<br />

AREE


Il valore dei terreni agricoli è costituito dal red<strong>di</strong>to dominicale aumentato del 25% moltiplicato<br />

per 135; per i coltivatori <strong>di</strong>retti e gli impren<strong>di</strong>tori agricoli professionali iscritti nella previdenza<br />

agricola il moltiplicatore è pari a 110.<br />

I terreni agricoli posseduti da coltivatori <strong>di</strong>retti e gli impren<strong>di</strong>tori agricoli professionali <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, iscritti nella previdenza<br />

agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte <strong>di</strong><br />

valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:<br />

del 70% dell’imposta gravante sulla parte <strong>di</strong> valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino<br />

a euro 15.500;<br />

del 50% dell’imposta gravante sulla parte <strong>di</strong> valore eccedente euro 15.500 e fino a euro<br />

25.500;<br />

del 25% dell’imposta gravante sulla parte <strong>di</strong> valore eccedente euro 25.500 e fino a euro<br />

32.000.<br />

PERIODO DI POSSESSO<br />

Una volta determinata l’imposta su base annua, l’ammontare deve essere determinato tenendo<br />

conto delle percentuali <strong>di</strong> possesso e del numero dei mesi in cui tale situazione si è protratta.<br />

L’I.M.U. è dovuta, infatti, proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è<br />

verificato detto possesso: per il calcolo dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, si<br />

computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno la metà dei giorni + 1;<br />

nel caso <strong>di</strong> possesso per uguale numero <strong>di</strong> giorni, si computa per intero il mese quando il possesso<br />

si è protratto per la prima metà del mese.<br />

Se le caratteristiche strutturali o d’uso dell’immobile cambiano nel corso del mese, bisogna<br />

assumere per l’intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del<br />

mese stesso.<br />

Esenzioni <br />

Le esenzioni spettano per il periodo dell’anno per il quale sussistono le con<strong>di</strong>zioni necessarie.<br />

Sono esenti:<br />

- immobili posseduti dagli Enti Pubblici destinati esclusivamente a compiti istituzionali;<br />

- fabbricati classificati nelle cat. da E/1 a E/9;<br />

- fabbricati destinati esclusivamente ad usi culturali ed all’esercizio del culto;<br />

- fabbricati <strong>di</strong> proprietà della Santa Sede;<br />

- fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali;<br />

- gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali <strong>di</strong> attività<br />

assistenziali, previdenziali, sanitarie, <strong>di</strong>dattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive<br />

(enti non commerciali).<br />

6


Riduzioni <br />

E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile dei fabbricati <strong>di</strong>chiarati inagibili o<br />

inabitabili e <strong>di</strong> fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale<br />

sussistono dette con<strong>di</strong>zioni, accertate dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico<br />

del proprietario.<br />

La riduzione decorre dalla data del rilascio della perizia <strong>di</strong> cui sopra o dalla data <strong>di</strong><br />

presentazione <strong>di</strong> apposita <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa da<br />

parte del contribuente.<br />

E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile dei fabbricati <strong>di</strong> interesse storico<br />

o artistico <strong>di</strong> cui all’art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.<br />

Dichiarazioni <br />

I soggetti passivi devono presentare la <strong>di</strong>chiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso<br />

degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini delle determinazione<br />

dell’imposta, utilizzando il modello ministeriale. La <strong>di</strong>chiarazione ha effetto anche per gli anni<br />

successivi sempre che non si verifichino mo<strong>di</strong>ficazioni dei dati ed elementi <strong>di</strong>chiarati <strong>di</strong> cui<br />

consegua un <strong>di</strong>verso ammontare dell’imposta dovuta.<br />

Per gli immobili per i quali l’obbligo <strong>di</strong>chiarativo è sorto dal 1° gennaio <strong>2012</strong>, la <strong>di</strong>chiarazione<br />

deve essere presentata entro il 30 settembre <strong>2012</strong>.<br />

Restano ferme le <strong>di</strong>chiarazioni presentate ai fini I.C.I., in quanto compatibili.<br />

L’Ufficio Tributi<br />

Per fornire informazioni più dettagliate l’Ufficio Tributi riceve i contribuenti nelle seguenti<br />

giornate ed orari:<br />

MARTEDI’ dalle 09.00 alle 13.00<br />

GIOVEDI’ dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30<br />

SABATO dalle 09.00 alle 12.30<br />

presso la Sede Comunale, Via 2 Agosto 1980 n° 118, piano terra, ufficio n. 3<br />

Telefono 051/6818916 – Fax 051/6818950<br />

E-mail: ufficio.tributi@comune.santagatabolognese.bo.it<br />

E-mail certificata: comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it<br />

7


Informativa<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Sant’Agata <strong>Bolognese</strong> ha approvato con atto del Consiglio Comunale n. 23 del<br />

26/04/<strong>2012</strong> le seguenti aliquote per l’anno <strong>2012</strong> (non utilizzabili per la rata <strong>di</strong> giugno),<br />

ricordando che la normativa consente ai Comuni <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il regolamento <strong>IMU</strong> e le<br />

aliquote e detrazioni entro il 30/09/<strong>2012</strong>.<br />

Aliquota <strong>di</strong> base 1,06 per cento<br />

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6, 0,55 per cento<br />

C/7, massimo una per categoria) dove il soggetto passivo e il suo<br />

nucleo famigliare risultano <strong>di</strong>morare abitualmente e risiedere<br />

anagraficamente.<br />

Aliquota per unità immobiliare e relative pertinenze possedute a 0,55 per cento<br />

titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto, da anziani o <strong>di</strong>sabili che spostano<br />

la residenza dall’abitazione in questione a istituti <strong>di</strong> ricovero o<br />

sanitari a seguito <strong>di</strong> ricovero permanente, a con<strong>di</strong>zione che<br />

l’abitazione non risulti locata.<br />

Aliquota per le abitazioni e pertinenze (C/2, C/6, C/7, massimo una 0,55 per cento<br />

per categoria) locate a persona fisica anagraficamente residente<br />

nell’immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto<br />

registrato a “canone concordato” dalle Associazioni <strong>di</strong> Categoria ai<br />

sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3.<br />

Aliquota per le abitazioni e pertinenze (C/2, C/6, C/7, massimo una 0,96 per cento<br />

per categoria) locate a persona fisica anagraficamente residente<br />

nell’immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto<br />

registrato a “canone libero” ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2,<br />

comma 1.<br />

Aliquota per i terreni agricoli. 0,86 per cento<br />

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività 0,10 per cento<br />

agricola (art. 9, comma 3-bis, D.L. 30/12/1993, convertito in L.<br />

26/02/1994 n. 133).<br />

N.B.: Per poter usufruire delle agevolazioni <strong>di</strong> aliquota relative ai fabbricati locati a<br />

“canone concordato” e “canone libero”, i soggetti passivi devono presentare, pena<br />

decadenza, entro il 17/12/<strong>2012</strong> l’autocertificazione prevista (modulistica reperibile presso<br />

l’Ufficio Tributi e sul sito internet www.comune.santagatabolognese.bo.it); le<br />

autocertificazioni presentate per l’I.C.I. fino al 31/12/2011 si considerano valide anche<br />

per l’I.M.U., salvo variazioni intervenute dal 1° gennaio <strong>2012</strong>.<br />

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