21.05.2013 Views

Oggetto: Regolamento IMU Imposta municipale ... - Comune di Nola

Oggetto: Regolamento IMU Imposta municipale ... - Comune di Nola

Oggetto: Regolamento IMU Imposta municipale ... - Comune di Nola

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COMUNE DI NOLA Provincia <strong>di</strong> Napoli<br />

Ufficio Bilancio e Programmazione<br />

<strong>Oggetto</strong>: <strong>Regolamento</strong> <strong>IMU</strong> <strong>Imposta</strong> <strong>municipale</strong> unica – Art. 13 DL. 201/2011<br />

ART. 1 – Presupposto<br />

1. L’imposta <strong>municipale</strong> propria ha per presupposto il possesso <strong>di</strong> mmm0obili <strong>di</strong><br />

cui all’art. 2 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504, ivi comprese l’abitazione principale<br />

e le pertinenze della stessa.<br />

ART. 2 - Cosa si intende per abitazione principale<br />

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto<br />

e<strong>di</strong>lizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore <strong>di</strong> mora<br />

abitualmente e risiede anagraficamente.<br />

ART. 3 - Cosa si intende per pertinenza<br />

1. Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle<br />

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,C/7, nella misura massima <strong>di</strong><br />

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali in<strong>di</strong>cate, anche se<br />

iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.<br />

ART. 4 – Base imponibile<br />

1 . La base imponibile dell’imposta <strong>municipale</strong> propria ( <strong>IMU</strong> ) è costituita dal<br />

valore dell’immobile determinato dall’art. 5, commi 1.3.5 e 6 del D.Lgs.<br />

30.12.1992, n. 504 e dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.<br />

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto<br />

applicando all’ammontare delle ren<strong>di</strong>te risultanti in catasto, vigenti al<br />

1° gennaio dell’anno imposizione, rivalutata del 5% ai sensi dell’art. 3, comma<br />

48 della legge 23.12.1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori :<br />

a) 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie<br />

catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;<br />

b) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;<br />

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;<br />

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione <strong>di</strong><br />

quelli classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è<br />

elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;<br />

1


COMUNE DI NOLA Provincia <strong>di</strong> Napoli<br />

Ufficio Bilancio e Programmazione<br />

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/:<br />

FABBRICATI<br />

CATEGORIA CATASTALE BASE IMPONIBILE<br />

A (Tranne A/10) C/2, C/16,C/17 ( RC + 5% ) x 160<br />

A/10 ( RC + 5% ) x 80<br />

B C/3, C/4, C/5 ( RC + 5% ) x 140<br />

C/1 ( RC + 5% ) x 55<br />

D<br />

( RC + 5% ) x 60 solo per 2012<br />

tranne D/5<br />

( RC + 5% ) x 65 (2013- 2014)<br />

D/5 ( RC + 5% ) x 80<br />

ART. 5 - TERRENI AGRICOLI<br />

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando<br />

all’ammontar del red<strong>di</strong>to domenicale risultante in catasto, vigente al 1°<br />

gennaio dell’anno <strong>di</strong> imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art.3,<br />

comma 51, della L. 23.12.996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.<br />

2. Per i coltivatori <strong>di</strong>retti e gli impren<strong>di</strong>tori agricoli professionali inseriti<br />

nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.<br />

TERRENI COLTIVATI<br />

CONTRIBUENTE Base imponibile<br />

Coltivatori <strong>di</strong>retti e impren<strong>di</strong>tori<br />

(RD + 25%) x 110<br />

professionali iscritti alla previdenza agricola<br />

Diversi dai precedenti (RD + 25%) x 130<br />

ART. 6 – DETRAZIONI<br />

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazione<br />

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si<br />

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati<br />

al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.<br />

2


COMUNE DI NOLA Provincia <strong>di</strong> Napoli<br />

Ufficio Bilancio e Programmazione<br />

2. Se l’unità immobiliare è a<strong>di</strong>bita ad abitazione <strong>di</strong> più soggetti passivi, la<br />

detrazione spetta a ciascuno <strong>di</strong> essi proporzionalmente alla quota per la<br />

quale la destinazione medesima si verifica.<br />

3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è<br />

maggiorata <strong>di</strong> 50 euro per ciascun figlio <strong>di</strong> età non superiore a 26 anni,<br />

purché <strong>di</strong>morante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità<br />

immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale. L’importo complessivo<br />

della maggiorazione, al netto della detrazione <strong>di</strong> base, non può superare<br />

l’importo massimo <strong>di</strong> euro 400.<br />

4. A tutte le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, alle<br />

quali si applica l’aliquota ridotta dello 0,4% si applica anche la<br />

detrazione <strong>di</strong> imposta.<br />

L’elenco comprende :<br />

a) Unità immobiliari nella quale il contribuente <strong>di</strong>mora<br />

abitualmente e risiede anagraficamente;<br />

b) Unità immobiliari appartenenti alla coop. E<strong>di</strong>lizie a proprietà<br />

in<strong>di</strong>visa a<strong>di</strong>bite ad abitazione principale dei soci assegnatari<br />

c) Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.<br />

d) Fabbricati non locati, <strong>di</strong> anziani o <strong>di</strong>sabili residenti in istituti <strong>di</strong><br />

ricovero permanenti.<br />

ART. 7 – ESENZIONI<br />

1. Sono esenti dall’imposta gli immobili dello Stato, nonché quelli<br />

posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,<br />

dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,<br />

dagli enti del servizio nazionale sanitario, destinati esclusivamente ai<br />

compiti istituzionali.<br />

2. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dagli enti non<br />

commerciali purché destinati esclusivamente allo svolgimento <strong>di</strong> attività,<br />

assistenziali, previdenziali, sanitarie, <strong>di</strong>dattiche, ricettive,<br />

culturali,ricreative e sportive, che non abbiano esclusivamente natura<br />

commerciale ( art. 39 D.L. n. 223/2006 ) nonché delle attività <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 16, lettera a), della L. n. 222 del 20.05.1985 ( attività <strong>di</strong>rette<br />

all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e<br />

dei religiosi e all’educazione cristiana ).<br />

3


COMUNE DI NOLA Provincia <strong>di</strong> Napoli<br />

Ufficio Bilancio e Programmazione<br />

ART. 8 – VERSAMENTI<br />

1. L’imposta deve essere corrisposta in due rate <strong>di</strong> pari importo scaduti<br />

(la prima) il 16 giugno e (la seconda) il 16 <strong>di</strong>cembre.<br />

2. Il contribuente può provvedere al versamento dell’imposta<br />

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere<br />

entro il 16 giugno.<br />

3. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite F 24.<br />

ART. 9 – ACCERTAMENTI E SANZIONI<br />

1. Gli avvisi <strong>di</strong> accertamento e d’ufficio devono essere notificati, a pena <strong>di</strong><br />

decadenza, entro il 31 <strong>di</strong>cembre del quinto anno successivo a quello in<br />

cui la <strong>di</strong>chiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto,<br />

essere eseguiti.<br />

2. L’emesso, insufficiente o tar<strong>di</strong>vo versamento è sanzionato con la<br />

maggiorazione del 30% dell’imposta, mentre l’infedele <strong>di</strong>chiarazione<br />

del 50% e l’omissione <strong>di</strong>chiarativa del 100%.<br />

3. Le attività <strong>di</strong> accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono<br />

svolte dal <strong>Comune</strong> al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo<br />

svolgimento delle suddette attività o titolo <strong>di</strong> imposta, interesse e<br />

sanzioni.<br />

ART. 10 - RIMBORSI<br />

1. I rimborsi possono essere richiesti dal contribuente entro il termine <strong>di</strong><br />

cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertatoli<br />

<strong>di</strong>ritto alla restituzione .<br />

2. L’ufficio comunale tributi dovrà effettuare il rimborso entro 180 giorni<br />

dalla data <strong>di</strong> presentazione dell’istanza.<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!