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Giovanni Trombetta - Comune di Marsciano

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Iscritto n. 2435<br />

<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

DOTTORE COMMERCIALISTA<br />

Vicolo Mariscotti, 4 - 40124 BOLOGNA<br />

Tel. (051) 582270/582290<br />

Fax (051) 582299<br />

Alla cortese attenzione <strong>di</strong><br />

Dott. GIOVANNI LEMMA<br />

<strong>di</strong>m@comune.marsciano.pg.it<br />

Spett.le<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Marsciano</strong><br />

<strong>Marsciano</strong> (PG)<br />

OGGETTO: in<strong>di</strong>viduazione della potenzialità economica <strong>di</strong> una farmacia comunale <strong>di</strong><br />

prossima apertura e del presumibile valore <strong>di</strong> mercato.<br />

PREMESSA<br />

Codesto <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Marciano, in data 24 novembre 2009 con propria deliberazione del Consiglio<br />

Comunale n. 139 (all. A) trasmessa con nota n. 43467 del 14/12/2009 e recepita dalla Regione Umbria con Prot.<br />

in uscita del 30/12/2009 nr. 0200360 (All. B), ha esercitato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione per l’apertura <strong>di</strong> una nuova sede<br />

farmaceutica, costituente la sede farmaceutica n. 5 del territorio Comunale, istituita con Deliberazione del<br />

Consiglio Regionale <strong>di</strong> Perugia n. 344 del 6 ottobre 2009, pubblicata sul BUR n. 47 DEL 21.10.2009, recante<br />

approvazione della revisione della pianta organica delle farmacie urbane e rurali della Regione per il biennio<br />

2007/2008, ubicata in comune <strong>di</strong> <strong>Marsciano</strong> “Borgata Ammeto”- sede farmaceutica n. 5 urbana, tuttora vacante,<br />

<strong>di</strong> cui risulta titolare il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Marsciano</strong>, avente la seguente sede territoriale:<br />

COMPRENDE LA SEZIONE ELETTORALE N. 2 (ZONA TRIPOLI), LE SEZIONI ELETTORALI N. 6 E N. 7<br />

(AMMETO E CAMPAGNA) E PARTE DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 4 (PONTE NESTORE –<br />

COMPARTO SUL LATO SINISTRO FIUME NESTORE DELIMITATO DAL LATO DESTRO DI VIA<br />

MARSALA E DAL VOC. RIPE, RISPETTIVAMENTE A DESTRA ED A SINISTRA DI VIA DEI MILLE).<br />

Si precisa che la presente stima è redatta alla esclusiva finalità <strong>di</strong> consentire al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> dati<br />

utili al fine <strong>di</strong> fissare la base d’asta per il bando <strong>di</strong> gara inerente alla gestione della farmacia in oggetto, per cui:<br />

1) la stima si fonda su proiezioni basate esclusivamente sulle in<strong>di</strong>cazioni rinvenibili dalla documentazione messa<br />

a <strong>di</strong>sposizione e sui dati e sulle altre informazioni rese <strong>di</strong>sponibili dal <strong>Comune</strong> e da altri Enti pubblici e privati<br />

contattati dallo scrivente;<br />

2) trattandosi <strong>di</strong> stime e proiezioni, pur dando atto <strong>di</strong> aver operato con la massima prudenza e con la necessaria<br />

perizia nella loro elaborazione, non si assume alcuna responsabilità sulla effettiva consistenza dei beni aziendali e<br />

delle risultanze della contabilità a consuntivo, che <strong>di</strong>penderanno dalle scelte gestorie del soggetto aggiu<strong>di</strong>catario e,<br />

in apicibus, dal modulo <strong>di</strong> gestione prescelto;<br />

3) la valutazione, come ampiamente illustrato infra, ha potuto prescindere dagli usuali criteri <strong>di</strong> stima impiegati<br />

nella valutazione <strong>di</strong> un’azienda e da quelli, specifici, correnti nella prassi <strong>di</strong> settore per valutare una farmacia,<br />

soprattutto in relazione all’esigenza <strong>di</strong> fondarsi su proiezioni;<br />

C.F. TRM GNN 63A20 A944O - P. IVA 00445951205


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

4) nessun soggetto <strong>di</strong>verso dal <strong>Comune</strong> in in<strong>di</strong>rizzo, sia esso l’affidatario della gestione, un socio della società<br />

affidataria, un fornitore, un cre<strong>di</strong>tore, un debitore, un potenziale concorrente alla gara, ovvero un terzo comunque<br />

interessato, è autorizzato a fondare le proprie decisioni economiche – <strong>di</strong>verse dalle determinazioni degli organi<br />

Comunali in vista dell’approvazione degli atti relativi alla procedura <strong>di</strong> gara per l’affidamento e/o gli altri atti<br />

deliberativi inerenti all’assunzione del servizio farmaceutico ed alla apertura della farmacia, per i quali la presente<br />

perizia è specificamente redatta – sulle risultanze della presente relazione e si declina ogni responsabilità in<br />

merito.<br />

***<br />

Tanto premesso, va detto che oggetto della presente relazione non è il valore <strong>di</strong> avviamento della farmacia, ma il<br />

valore potenziale del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> concessione della sua gestione, per un numero <strong>di</strong> anni da determinarsi a cura degli<br />

Organi comunali competenti.<br />

Cionon<strong>di</strong>meno, tenuto conto delle attuali aspettative generate dalle quotazioni <strong>di</strong> mercato registrate tanto nei<br />

trasferimenti <strong>di</strong> farmacie private, quanto nelle gare per la gestione delle farmacie comunali, è opportuno svolgere<br />

alcune considerazioni premilitari sul valore <strong>di</strong> una farmacia.<br />

Da un lato, infatti, la conoscenza dei criteri <strong>di</strong> valutazione delle farmacie costituisce informazione in<strong>di</strong>spensabile<br />

per il <strong>Comune</strong> per poter assumere decisioni consapevoli, anche in considerazione del fatto che il <strong>Comune</strong> è e<br />

rimane il titolare del <strong>di</strong>ritto d’esercizio della farmacia comunale, ancorché eventualmente affidata in gestione a<br />

terzi. Pertanto tale <strong>di</strong>ritto d’esercizio, e la connessa concessione del pubblico servizio farmaceutico, costituiscono<br />

un asset <strong>di</strong> pertinenza dell’Ente pubblico il quale, come tale, ha interesse a conoscerne i criteri <strong>di</strong> valutazione, ai fini<br />

<strong>di</strong> una compiuta conoscenza del quadro decisorio in or<strong>di</strong>ne alla forma <strong>di</strong> gestione, alla durata dell’affidamento in<br />

gestione, etc..<br />

In secondo luogo, la conoscenza dei criteri <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> una farmacia costituisce utile base <strong>di</strong> confronto per la<br />

stima del potenziale economico esprimibile in una procedura <strong>di</strong> gara: da un lato, è evidente che il valore <strong>di</strong><br />

mercato dell’azienda-farmacia costituisce un limite massimo, oltre il quale non è nemmeno ipotizzabile un’offerta<br />

economica da parte <strong>di</strong> un gestore; dall’altro, tanto più si allunga la durata dell’affidamento in gestione, quanto più è<br />

presumibile che il potenziale <strong>di</strong> offerta economica si avvicini – pur senza raggiungerlo mai, al valore <strong>di</strong> mercato<br />

della farmacia.<br />

Infine, dei parametri <strong>di</strong> seguito descritti si terrà conto per valutare se, ed in che misura, il <strong>Comune</strong> debba/possa:<br />

a) stabilire ex ante <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> opzione e/o prelazione sull’acquisto da parte dell’eventuale aggiu<strong>di</strong>catario<br />

dell’affidamento;<br />

b) valutare se mantenere una cointeressenza nella gestione.<br />

***<br />

OSSERVAZIONI PRELIMINARI<br />

Tutto ciò premesso, due sono i profili <strong>di</strong> rilievo da esaminare preliminarmente: il quadro giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> riferimento e i


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criteri <strong>di</strong> mercato per la valutazione <strong>di</strong> una farmacia.<br />

<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

QUADRO NORMATIVO<br />

Va premesso che il quadro giuri<strong>di</strong>co presenta margini <strong>di</strong> incertezza, a causa dell’attivismo tanto del legislatore<br />

nazionale, quanto della giurisprudenza interna e comunitaria, che hanno contribuito a creare un sistema poco<br />

stabile, in continua evoluzione.<br />

Ancor oggi, la normativa primaria interna appare <strong>di</strong> recente riforma e tuttora priva <strong>di</strong> significativi provve<strong>di</strong>menti<br />

secondari <strong>di</strong> attuazione.<br />

Ciò premesso, osserviamo anzitutto che nel contesto della legislazione vigente è pressoché in<strong>di</strong>scutibile che il<br />

servizio farmaceutico, servizio <strong>di</strong> interesse generale a valenza economica, ma pur sempre associato a finalità<br />

sociali ed assistenziali, prima considerato servizio privo <strong>di</strong> rilevanza industriale (secondo il criterio classificatorio, poi<br />

soppresso, a suo tempo introdotto da citato art. 35 della legge n. 448/2001), debba ritenersi un servizio a indubbia<br />

rilevanza economica.<br />

Con particolare riferimento al servizio farmaceutico, sia esso affidato a farmacie pubbliche o private, è ormai<br />

pacifico ed indubitabile che l’espletamento <strong>di</strong> tale servizio per il tramite <strong>di</strong> aziende farmaceutiche, afferenti al<br />

relativo <strong>di</strong>ritto d’esercizio avente natura concessoria (Corte Cost. n. 448/2006), abbia natura impren<strong>di</strong>toriale.<br />

Come affermato dal TAR Umbria, sentenza n. 142 del 16.02.2000, “gli esercizi farmaceutici sono retti da un<br />

or<strong>di</strong>namento peculiare, nel quale coesistono tratti <strong>di</strong> libera impresa e tratti <strong>di</strong> servizio pubblico regolamentato; sotto<br />

tale profilo la posizione delle farmacie comunali non è significativamente <strong>di</strong>versa dalle altre”.<br />

A conferma <strong>di</strong> quanto sopra enunciato si riporta la massima della sentenza del TAR Campania – sez. I – n. 198<br />

del 22.02.2006:<br />

“ il servizio farmaceutico comunale rientra tra i servizi <strong>di</strong> rilevanza economica <strong>di</strong> cui all’art. 113 d. lgs. 267/2000,<br />

essendo un servizio pubblico svolto sotto forma <strong>di</strong> impresa commerciale organizzato a tale scopo, privata o<br />

pubblica a seconda del soggetto titolare dell’autorizzazione ad aprire la farmacia.”<br />

Più <strong>di</strong> recente si è affermato che “l’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio al pubblico <strong>di</strong> farmaci (in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto<br />

che il costo sia o meno a carico del Servizio pubblico sanitario) costituisce un'attività economica commerciale <strong>di</strong><br />

carattere impren<strong>di</strong>toriale. Ad essa devono pertanto applicarsi i principi <strong>di</strong> libertà d'iniziativa economica privata<br />

sancito dall'art. 41 della Costituzione ed il principio <strong>di</strong> libera concorrenza sancito dal Trattato C.E., restando la tutela<br />

del consumatore assorbita, alla stregua <strong>di</strong> un criterio <strong>di</strong> proporzionalità e <strong>di</strong> ragionevolezza, dalla presenza al<br />

banco <strong>di</strong> un farmacista" (TAR Lazio n. 7165/2008).<br />

Si rileva altresì che il servizio farmaceutico presenta delle peculiarità che lo <strong>di</strong>fferenziano rispetto alla generalità dei<br />

servizi pubblici aventi rilevanza economica: le farmacie – sia in titolarità pubblica sia in titolarità privata – fanno<br />

parte dell’organizzazione del servizio sanitario nazionale, nel senso che ne costituiscono parte integrante. Il<br />

servizio farmaceutico è infatti un servizio pubblico preor<strong>di</strong>nato alla tutela della salute. L’art. 28 della legge 23


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

<strong>di</strong>cembre 1978, n. 833 in<strong>di</strong>vidua l’assistenza farmaceutica come attività erogata dalle Unità Sanitarie Locali<br />

attraverso le farmacie <strong>di</strong> cui sono titolari enti pubblici e le farmacie <strong>di</strong> cui sono titolari i privati, tutte convenzionate.<br />

Le farmacie – sia quelle in titolarità privata sia quelle in titolarità pubblica – sono gli strumenti <strong>di</strong> cui le U.S.L. si<br />

avvalgono per l’esercizio del compito <strong>di</strong> servizio pubblico loro assegnato dal legislatore. In definitiva, quando i<br />

comuni decidono <strong>di</strong> assumere la gestione <strong>di</strong> una farmacia, si può <strong>di</strong>re che essi concorrono, per usare<br />

l’espressione <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 2°, della legge n. 833 del 1978 alla attuazione del servizio sanitario nazionale.<br />

La salute dei citta<strong>di</strong>ni è considerata dalla Costituzione Italiana un bene fondamentale e per tale motivo è presente<br />

una complessa rete <strong>di</strong> servizi sanitari e sociali organizzata dai <strong>di</strong>versi livelli Istituzionali. Il servizio farmaceutico,<br />

servizio presente su tutto il territorio in modo capillare e facilmente accessibile, riveste, <strong>di</strong> fatto, un ruolo assai<br />

importante <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione tra il citta<strong>di</strong>no e le cure sanitarie. Il ruolo sociale delle farmacie è sempre stato<br />

centrale nel complesso panorama dei servizi socio-sanitari: la farmacia è un presi<strong>di</strong>o del Servizio Sanitario<br />

Nazionale cui è affidata la funzione <strong>di</strong> erogare un servizio pubblico essenziale sul territorio a tutela della salute dei<br />

citta<strong>di</strong>ni che svolge, da sempre, non solo un mero servizio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> farmaci ma elargisce consigli ascoltando il<br />

citta<strong>di</strong>no.<br />

Nel co<strong>di</strong>ce Deontologico della professione <strong>di</strong> farmacista, si parla infatti <strong>di</strong> farmacia come <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o socio-sanitario<br />

e centro servizi sanitari: “il titolare o <strong>di</strong>rettore della farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo<br />

adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presi<strong>di</strong>o socio–sanitario e centro <strong>di</strong> servizi sanitari”. La farmacia<br />

è <strong>di</strong>ventata, sempre più, un luogo <strong>di</strong> accesso ad una pluralità <strong>di</strong> servizi rappresentando un’importante risorsa per i<br />

1<br />

citta<strong>di</strong>ni all’interno del complesso sistema sanitario nazionaleF F.<br />

I servizi e le prestazioni della farmacia sono così sintetizzabili: <strong>di</strong>spensazione dei farmaci, servizi <strong>di</strong> base, servizi<br />

socio-sanitari specializzati (che possono caratterizzare specifiche farmacie) e servizi <strong>di</strong> informazione ed<br />

educazione sanitaria. Pertanto rientrano nelle competenze della farmacia le seguenti attività:<br />

approvvigionamento, conservazione, <strong>di</strong>spensazione al pubblico dei me<strong>di</strong>cinali,<br />

consulenza/consiglio sull’uso dei me<strong>di</strong>cinali e sulla loro scelta, nel rispetto dell’esclusiva professionale <strong>di</strong> altri<br />

sanitari,<br />

preparazione dei me<strong>di</strong>cinali estemporanea,<br />

fornitura <strong>di</strong> servizi specialistici e/o integrativi in collaborazione con le strutture del sistema sanitario nazionale,<br />

promozione e sostegno <strong>di</strong> iniziative volte alla tutela dei citta<strong>di</strong>ni nell’ambito dell’educazione sanitaria e della<br />

prevenzione,<br />

farmacovigilanza;<br />

altre attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e/o <strong>di</strong> servizio nell’area sanitaria e salutare.<br />

Occorre ora analizzare la normativa statale <strong>di</strong> riferimento per l’affidamento e la gestione delle farmacie comunali<br />

1 Si veda il recente intervento con l’art. 11 del Ddl 1082-B approvato il 26.5.2009, per cui si rinvia a<br />

Tarabusi-<strong>Trombetta</strong>, Assistenza “facile” in farmacia, il Sole24ore del 9.6.2009.


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

tenendo conto della normativa <strong>di</strong> settore ossia la Legge n. 475/1968 e della <strong>di</strong>sciplina generale sui servizi pubblici<br />

locali <strong>di</strong> rilevanza economica <strong>di</strong> cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.<br />

Il legislatore, con la legge n. 475 del 1968 e successive integrazioni e mo<strong>di</strong>ficazioni, ha in<strong>di</strong>viduato le seguenti<br />

forme <strong>di</strong> gestione per le farmacie comunali:<br />

in economia,<br />

a mezzo <strong>di</strong> azienda speciale,<br />

A mezzo <strong>di</strong> consorzi fra Comuni,<br />

A mezzo <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitale, costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della<br />

società, prestino servizio presso farmacie <strong>di</strong> cui il comune abbia la titolarità.<br />

La legge <strong>di</strong> settore richiama, per la gestione delle farmacie comunali, le forme organizzative previste<br />

dall’or<strong>di</strong>namento allora vigente ossia la Legge n. 142 del 1990. In sostanza la normativa <strong>di</strong> settore ipotizza che le<br />

farmacie siano gestite dai comuni secondo le formule organizzative previste dalla normativa generale sui servizi<br />

pubblici. La ratio sottesa all’ art. 9, comma 1°, della legge n. 475/1968 sembra essere la seguente: il legislatore <strong>di</strong><br />

settore prevede che la gestione delle farmacie in titolarità comunale avvenga unicamente secondo i modelli <strong>di</strong><br />

erogazione dei servizi pubblici locali <strong>di</strong> rilevanza economico-impren<strong>di</strong>toriale. Per rispettare questa ratio occorre<br />

dunque intendere il richiamo operato, dall’art. 9, comma 1°, della legge 475/1968 alla legge n. 142/1990 come<br />

richiamo in senso <strong>di</strong>namico e non statico e cioè alla vigente normativa generale <strong>di</strong>sciplinante i modelli <strong>di</strong> gestione<br />

dei servizi pubblici locali <strong>di</strong> rilevanza economico-impren<strong>di</strong>toriale; <strong>di</strong>versamente, la sopra citata finalità della<br />

legislazione <strong>di</strong> settore verrebbe vanificata. Se si volesse intendere il rinvio in senso statico le farmacie comunali<br />

dovrebbero continuare ad essere gestite secondo modelli – quelli tassativamente elencati all’art. 9, comma 1,<br />

della legge n. 475/1968 – che il legislatore non considera oggi più attuali per lo svolgimento dei servizi pubblici<br />

locali aventi rilevanza economica.<br />

Il D. Lgs. n. 267/2000 ha recepito in parte mo<strong>di</strong>ficandole le <strong>di</strong>sposizioni precedenti in materia <strong>di</strong> servizi pubblici<br />

locali abrogando espressamente la Legge n. 142/1990. L’art. 113, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000)<br />

<strong>di</strong>spone, in particolare, che le modalità <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela<br />

della concorrenza e sono inderogabili. La tutela della concorrenza è riservata dall’art. 117 della Costituzione<br />

italiana alla potestà statale, conseguentemente le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 113, non solo sono integrative delle<br />

<strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> settore, ma altresì inderogabili.<br />

Quanto sopra trova altresì conferma:<br />

- nella sentenza del Consiglio <strong>di</strong> Stato n. 2110 del 08.05.2007 che statuisce, tra l’ altro, che il Testo Unico 18<br />

agosto 2000 n. 267 ha regolato l'intera materia delle forme giuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong> prestazione dei servizi pubblici locali,<br />

determinando l'abrogazione delle leggi anteriori che regolavano le forme <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> singoli servizi, come<br />

appunto l'articolo 9, primo comma, della legge n. 475 del 1968.<br />

- nella sentenza Tar Campania sez. 1 n. 198 del 22 febbraio 2006 che statuisce, tra l’altro, che il servizio


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

farmaceutico comunale rientra tra i servizi <strong>di</strong> rilevanza economica <strong>di</strong> cui all’art. 113 D. Lgs. n. 267/2000, essendo<br />

un servizio pubblico svolto sotto forma <strong>di</strong> impresa commerciale organizzato a tale scopo, privata o pubblica a<br />

seconda del soggetto titolare dell’autorizzazione ad aprire la farmacia;<br />

- nel parere reso dal Ministero dell’Interno in data 23.03.2005 (nell’ambito della attività <strong>di</strong> consulenza svolta dallo<br />

stesso in materia <strong>di</strong> or<strong>di</strong>namento degli enti locali) <strong>di</strong> cui si riporta stralcio……(omissis) …..” Il servizio <strong>di</strong> farmacia<br />

comunale va annoverato senz’altro tra i servizi pubblici locali <strong>di</strong> rilevanza economica, in quanto questi ultimi<br />

comprendono qualsiasi attività che possa, in astratto, produrre un utile <strong>di</strong> gestione. Pertanto l’erogazione del<br />

servizio è <strong>di</strong>sciplinata dall’ art 113, comma 5, del TUEL 267/2000 (come sostituito dall’art. 14 del decreto-legge 30<br />

settembre 2003, n. 369 convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326)…….le nuove<br />

<strong>di</strong>sposizioni citate sembrerebbero sovrapporsi anche alle eventuali <strong>di</strong>fformi regole contenute nelle <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong><br />

settore per tutto quanto attiene alle “modalità <strong>di</strong> gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali” perché volute<br />

dal legislatore come “inderogabili ed integrative delle <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> settore” secondo il comma 1 del citato art. 113.<br />

La suddetta interpretazione appare avvalorata dal terzo periodo del medesimo comma 1, per il quale “restano<br />

esclusi dal campo <strong>di</strong> applicazione del presente articolo” solo i settori <strong>di</strong>sciplinati dal D. Lgs. 16 marzo 1999 n. 79<br />

(energia elettrica) e dal D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (gas naturale). In altre parole, ciò che non è sottratto<br />

espressamente al campo <strong>di</strong> applicazione dell’ art. 113 rimane quin<strong>di</strong> sottoposto prioritariamente alla relativa<br />

<strong>di</strong>sciplina…”<br />

L’art. 113 – comma 5 - del TUEL <strong>di</strong>spone(va) che i servizi pubblici locali aventi rilevanza economica siano gestiti<br />

con le seguenti modalità organizzative:<br />

- società <strong>di</strong> capitali in<strong>di</strong>viduate attraverso l’espletamento <strong>di</strong> gare con procedure ad evidenza pubblica;<br />

- società a capitale misto pubblico privato, in cui il socio privato venga scelto con procedure <strong>di</strong> evidenza pubblica;<br />

- società a capitale interamente pubblico a con<strong>di</strong>zione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale<br />

esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più<br />

importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.<br />

L’art. 23-bis D.L. 25-6-2008 n. 112, recante <strong>di</strong>sposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la<br />

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, articolo inserito dalla legge <strong>di</strong><br />

conversione 6 agosto 2008, n. 133 e <strong>di</strong>sciplinante servizi pubblici locali <strong>di</strong> rilevanza economica, <strong>di</strong>spone poi: «1.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo <strong>di</strong>sciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali <strong>di</strong> rilevanza<br />

economica, in applicazione della <strong>di</strong>sciplina comunitaria e al fine <strong>di</strong> favorire la più ampia <strong>di</strong>ffusione dei principi <strong>di</strong><br />

concorrenza, <strong>di</strong> libertà <strong>di</strong> stabilimento e <strong>di</strong> libera prestazione dei servizi <strong>di</strong> tutti gli operatori economici interessati alla<br />

gestione <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> interesse generale in ambito locale, nonché <strong>di</strong> garantire il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> tutti gli utenti alla universalità<br />

ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo<br />

comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello <strong>di</strong> tutela degli utenti, secondo i principi<br />

<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente articolo si applicano a


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segue lettera del 14/04/2010<br />

tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> settore con esse incompatibili.<br />

2. ll conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via or<strong>di</strong>naria, a favore <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tori o <strong>di</strong><br />

società in qualunque forma costituite in<strong>di</strong>viduati me<strong>di</strong>ante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel<br />

rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici<br />

e, in particolare, dei principi <strong>di</strong> economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non<br />

<strong>di</strong>scriminazione, parità <strong>di</strong> trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.<br />

3. In deroga alle modalità <strong>di</strong> affidamento or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> cui al comma 2, per situazioni che, a causa <strong>di</strong> peculiari<br />

caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale <strong>di</strong> riferimento, non<br />

permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della <strong>di</strong>sciplina<br />

comunitaria.<br />

4. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad<br />

un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica<br />

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità <strong>di</strong> regolazione del settore, ove costituite, per<br />

l’espressione <strong>di</strong> un parere sui profili <strong>di</strong> competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta<br />

relazione.<br />

[omissis]<br />

10. ll Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data <strong>di</strong> entrata<br />

in vigore della legge <strong>di</strong> conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata <strong>di</strong> cui all’articolo 8 del<br />

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, nonché le competenti Commissioni<br />

parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,<br />

al fine <strong>di</strong>:<br />

a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari <strong>di</strong>retti <strong>di</strong> servizi pubblici locali al patto <strong>di</strong> stabilità interno e<br />

l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata <strong>di</strong> procedure<br />

ad evidenza pubblica per l’acquisto <strong>di</strong> beni e servizi e l’assunzione <strong>di</strong> personale;<br />

b) prevedere, in attuazione dei principi <strong>di</strong> proporzionalità e <strong>di</strong> adeguatezza <strong>di</strong> cui all’articolo 118 della Costituzione,<br />

che i comuni con un limitato numero <strong>di</strong> residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi<br />

pubblici locali in forma associata;<br />

c) prevedere una netta <strong>di</strong>stinzione tra le funzioni <strong>di</strong> regolazione e le funzioni <strong>di</strong> gestione dei servizi pubblici locali,<br />

anche attraverso la revisione della <strong>di</strong>sciplina sulle incompatibilità;<br />

d) armonizzare la nuova <strong>di</strong>sciplina e quella <strong>di</strong> settore applicabile ai <strong>di</strong>versi servizi pubblici locali, in<strong>di</strong>viduando le<br />

norme applicabili in via generale per l’affidamento <strong>di</strong> tutti i servizi pubblici locali <strong>di</strong> rilevanza economica in materia <strong>di</strong><br />

rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia <strong>di</strong> acqua;<br />

e) <strong>di</strong>sciplinare, per i settori <strong>di</strong>versi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong><br />

ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure <strong>di</strong>verse dall’evidenza pubblica o da


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quella <strong>di</strong> cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente articolo, prevedendo tempi <strong>di</strong>fferenziati e che gli affidamenti <strong>di</strong> retti in essere<br />

debbano cessare alla scadenza, con esclusione <strong>di</strong> ogni proroga o rinnovo;<br />

f) prevedere l’applicazione del principio <strong>di</strong> reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare <strong>di</strong> imprese estere;<br />

g) limitare, secondo criteri <strong>di</strong> proporzionalità, sussi<strong>di</strong>arietà orizzontale e razionalità economica, i casi <strong>di</strong> gestione in<br />

regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong><br />

interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie <strong>di</strong> universalità ed accessibilità del servizio pubblico<br />

locale;<br />

h) prevedere nella <strong>di</strong>sciplina degli affidamenti idonee forme <strong>di</strong> ammortamento degli investimenti e una durata<br />

degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi <strong>di</strong> recupero degli investimenti;<br />

i) <strong>di</strong>sciplinare, in ogni caso <strong>di</strong> subentro, la cessione dei beni, <strong>di</strong> proprietà del precedente gestore, necessari per la<br />

prosecuzione del servizio;<br />

l) prevedere adeguati strumenti <strong>di</strong> tutela non giuris<strong>di</strong>zionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;<br />

m) in<strong>di</strong>viduare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.<br />

11. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’or<strong>di</strong>namento degli enti locali, <strong>di</strong> cui al decreto legislativo 18 agosto<br />

2000, n. 267, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente<br />

articolo.<br />

12. Restano salve le procedure <strong>di</strong> affidamento già avviate alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della legge <strong>di</strong> conversione<br />

del presente decreto».<br />

Con l’approvazione del nuovo articolo 23-bis, è stato introdotto un elemento <strong>di</strong> ulteriore incertezza nella riforma dei<br />

servizi pubblici locali.<br />

La <strong>di</strong>sposizione si limita a formulare alcuni principi generali, facendo rinvio, per quanto riguarda la <strong>di</strong>sciplina dei<br />

no<strong>di</strong> cruciali e dei relativi aspetti <strong>di</strong> dettaglio, all’emanazione <strong>di</strong> uno o più regolamenti <strong>di</strong> attuazione, ai sensi dell’art.<br />

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.<br />

Come si legge nel primo comma dell’articolo, dal fatto che le relative <strong>di</strong>sposizioni “si applicano a tutti i servizi<br />

pubblici locali e prevalgono sulle relative <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> settore con esse incompatibili”.<br />

Risulta tuttavia trascurato il coor<strong>di</strong>namento sistematico delle nuove norme <strong>di</strong> principio con quelle previgenti.<br />

Nell’attuale con<strong>di</strong>zione, in cui le <strong>di</strong>sposizioni sono state appena promulgate, sussiste anche una grave una<br />

situazione d’incertezza circa le norme previdenti abrogate, con l’effetto <strong>di</strong> ingenerare, all’atto pratico, dubbi<br />

interpretativi e potenziali fonti <strong>di</strong> contenzioso.<br />

La nuova regola generale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto è che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via<br />

or<strong>di</strong>naria, me<strong>di</strong>ante l’espletamento <strong>di</strong> procedure competitive ad evidenza pubblica, nell’osservanza dei principi<br />

generali dell’or<strong>di</strong>namento nazionale e comunitario (art. 23 bis, comma 2).<br />

Nella versione originaria del testo proposto con l’emendamento del Governo, era previsto che alle gare potessero


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partecipare società a partecipazione mista pubblica e privata, a con<strong>di</strong>zione che avessero scelto il socio privato<br />

me<strong>di</strong>ante procedure competitive.<br />

La Commissione Europea nella comunicazione interpretativa 2008/C91/02 pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione<br />

Europea del 12 aprile 2008 ha asserito che in qualsiasi ipotesi <strong>di</strong> partnership pubblico-privata “le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto comunitario in materia <strong>di</strong> appalti pubblici e concessioni impongono all’amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice <strong>di</strong><br />

seguire una procedura equa e trasparente quando procede alla selezione del partner privato che, nell’ambito<br />

della sua partecipazione all’entità a capitale misto, fornisce beni, lavori o servizi (…). In ogni caso, le<br />

amministrazioni aggiu<strong>di</strong>catrici non possono ricorrere a manovre <strong>di</strong>rette a celare l’aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> appalti pubblici<br />

<strong>di</strong> servizi a società ad economia mista”.<br />

Anche la recente decisione del Consiglio <strong>di</strong> Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 889, basandosi sul principio<br />

fondamentale dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione il quale prevede che ogni contratto dell’ente<br />

pubblico da cui derivi un’entrata o una spesa deve essere preceduto da una gara (art. 3 del R.D. 18 novembre<br />

1923 n. 2440), ha evidenziato la necessità per la p.a. <strong>di</strong> far ricorso a procedure <strong>di</strong> evidenza pubblica ogniqualvolta<br />

essa debba scegliere un socio privato per la costituzione <strong>di</strong> una società mista, in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong><br />

attività che tale società debba espletare.<br />

Durante i lavori <strong>di</strong> conversione del d.l. 112, è stata però espunta la previsione <strong>di</strong> escludere dalla partecipazione<br />

alla gara le società miste con socio privato scelto senza gara, forse in ossequio al più pregnante e generale<br />

principio del <strong>di</strong>ritto comunitario secondo cui qualsiasi entità a capitale privato è libera, al pari <strong>di</strong> ogni operatore<br />

economico, <strong>di</strong> partecipare a gare pubbliche <strong>di</strong> appalto indette sul territorio degli stati membri.<br />

Secondo il testo dell’art. 23 bis licenziato dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, il quadro ora<br />

descritto si completava con l’alternativa facoltà prevista per l’Ente locale <strong>di</strong> optare – in presenza delle medesime<br />

circostanze e con analoghe modalità – non già per l’affidamento in house, bensì per l’affidamento <strong>di</strong>retto a favore<br />

società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall’ente locale, a<br />

con<strong>di</strong>zione che il socio privato fosse scelto me<strong>di</strong>ante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali fossero già<br />

stabilite le con<strong>di</strong>zioni e la durata della gestione del servizio, nonché la modalità <strong>di</strong> liquidazione del socio al<br />

momento della scadenza dell’affidamento del servizio.<br />

Ora questa ipotesi non trova più una esplicita <strong>di</strong>sciplina nel testo vigente del nuovo articolo, che vi fa invece<br />

riferimento me<strong>di</strong>ante un generico rinvio al “rispetto dei principi della <strong>di</strong>sciplina comunitaria”, quale presupposto<br />

necessario per legittimare una deroga alle modalità <strong>di</strong> affidamento or<strong>di</strong>nario.<br />

Occorre allora fare riferimento alla giurisprudenza amministrativa in tema <strong>di</strong> relazione che intercorre tra la gara<br />

pubblica per la selezione del socio privato, da un lato, e le modalità <strong>di</strong> affidamento del servizio alla costituita società<br />

mista, dall’altro.<br />

Il Consiglio <strong>di</strong> Stato, fin dalla sentenza della sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272, ha sostanzialmente escluso la<br />

necessità <strong>di</strong> una seconda gara per l’affidamento del servizio pubblico, dopo la prima gara esperita per la scelta del


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socio privato, sostenendo la perfetta compatibilità <strong>di</strong> questo modus proceden<strong>di</strong> con i principi della libera<br />

concorrenza sanciti dalla giurisprudenza comunitaria.<br />

Opposto avviso fu espresso dal Consiglio <strong>di</strong> Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, con la decisione 27<br />

ottobre 2006, n. 589, per il quale la scelta con gara del partner per la costituzione della società mista non<br />

esimerebbe in alcun caso l’ente locale dall’obbligo <strong>di</strong> esperire l’ulteriore successiva gara per affidare il servizio.<br />

Al che, il Consiglio <strong>di</strong> Stato è nuovamente ritornato sull’argomento (sez. II, parere 18 aprile 2007, n. 456) per<br />

confermare la legittimità della forma <strong>di</strong> collaborazione pubblico-privato, secondo il modello organizzativo della<br />

società mista affidataria <strong>di</strong>retta del servizio con il socio privato scelto con gara, dacché “se è vero che la società<br />

mista, in quanto tale, non è sottoposta al controllo analogo, è <strong>di</strong>rimente la circostanza che proprio la componente<br />

esterna che esclude la ricorrenza dell’in house è selezionata con procedure <strong>di</strong> evidenza pubblica”.<br />

Tutto ciò però a con<strong>di</strong>zione:<br />

a) che vi sia un’equiparazione tra la gara per l’affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui<br />

quest’ultimo si configuri come un "socio industriale od operativo", che concorre materialmente allo svolgimento del<br />

servizio pubblico o <strong>di</strong> fasi dello stesso;<br />

b) che si preveda un rinnovo della procedura <strong>di</strong> selezione "alla scadenza del periodo <strong>di</strong> affidamento", evitando<br />

così che il socio <strong>di</strong>venga "socio stabile" della società mista, beneficiando arbitrariamente <strong>di</strong> affidamenti <strong>di</strong> servizi<br />

per i quali egli non abbia regolarmente concorso in sede <strong>di</strong> gara.<br />

Secondo il Consiglio <strong>di</strong> Stato, la peculiarità dell’opzione in commento rispetto alle or<strong>di</strong>narie modalità <strong>di</strong> affidamento<br />

risiederebbe non tanto nell'assenza <strong>di</strong> una procedura <strong>di</strong> gara per l'affidamento del servizio, quanto nel tipo <strong>di</strong><br />

controllo esercitato dall'amministrazione sull’affidatario privato: non più l'usuale controllo esterno<br />

dell'amministrazione, secondo i canoni usuali della vigilanza del committente, quanto un più pregnante controllo<br />

interno del socio pubblico.<br />

Diversamente, il vago richiamo ora formulato dal comma 3 alla necessità che la deroga all’obbligo <strong>di</strong> assegnare la<br />

gestione del servizio con gara abbia luogo nel rispetto dei principi della <strong>di</strong>sciplina comunitaria”, non appare un<br />

assunto altrettanto idoneo a regolamentare con chiarezza il punto in questione, anche se è <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>re che sia<br />

davvero prevalso l’inten<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> apportare un giro <strong>di</strong> vite alle modalità <strong>di</strong> scelta del contraente da parte delle<br />

amministrazioni aggiu<strong>di</strong>catrici, restringendo il campo d’azione della deroga alla gara esclusivamente alla<br />

fattispecie degli affidamenti in house, e non anche a quella delle società miste pubblico-private.<br />

La bozza <strong>di</strong> regolamento attuativo dell’articolo 23bis prevede, nella versione attuale, la possibilità <strong>di</strong> affidamento a<br />

società miste con procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio ed il contestuale affidamento del servizio.<br />

In proposito si precisa che, alle farmacie comunali non si applica il principio, valevole per le farmacie private,<br />

comunemente definitivo <strong>di</strong> c.d. “unititolarità”; l’articolo 11 della Legge n. 362/1991 statuisce, per le farmacie private,<br />

che “il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della<br />

farmacia”, in ciò innovando la precedente previsione dell’articolo 11 della Legge n. 475/1968, che recitava “il


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titolare della farmacia deve avere la gestione <strong>di</strong>retta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali della<br />

farmacia. Il contravventore decade del titolo”.<br />

Anche nel nuovo quadro normativo si ritiene illegittima qualunque forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssociazione tra titolarità del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

esercizio e proprietà dell’azienda ad esso afferente, anche alla luce dell’articolo 12, c. 11 della citata legge n.<br />

475/1968 il quale <strong>di</strong>spone che “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti <strong>di</strong> legge, non è ritenuto<br />

valido se insieme col <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è<br />

connessa, pena la decadenza”.<br />

Nell’ambito invece delle farmacie comunali la titolarità del servizio (che costituisce concessione amministrativa) è<br />

ascrivibile esclusivamente ai Comuni. Ne consegue la <strong>di</strong>ssociazione della titolarità del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercizio delle<br />

farmacie comunali dalla relativa gestione, che risulta pertanto essere – fuori dei casi <strong>di</strong> gestione in economia -<br />

“scollegata” dalla titolarità e svolta secondo i <strong>di</strong>versi modelli organizzativi previsti dall’or<strong>di</strong>namento, senza che<br />

perciò muti la natura <strong>di</strong> farmacia comunale.<br />

L’Amministrazione Comunale una volta esercitata la <strong>di</strong>screzionalità in or<strong>di</strong>ne all’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione è<br />

ora chiamata ad in<strong>di</strong>viduare la forma <strong>di</strong> gestione più confacente alla propria struttura organizzativa.<br />

**<br />

Si procede quin<strong>di</strong> ad analizzare sinteticamente le principali caratteristiche delle tre modalità <strong>di</strong> gestione sopra<br />

in<strong>di</strong>cate, precisando che essendo la nuova <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> recentissima introduzione la relativa interpretazione risulta<br />

ardua e gravida <strong>di</strong> incertezze.<br />

A) l’ipotesi del gestore scelto con l’esperimento <strong>di</strong> una procedura <strong>di</strong> gara ad evidenza pubblica consiste<br />

nell’affidare il servizio ad un soggetto che – ai sensi dell’art. 113 comma 5 lett. a) e, ora, dell’art. 23bis d.l. 112/2008<br />

– non è più vincolato alla forma <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali. La soluzione costituisce una vera e propria esternalizzazione<br />

del servizio in cui viene in evidenza la formula dell’affidamento del servizio con gara, ovvero il modello più<br />

semplice e tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> gestione del servizio pubblico, me<strong>di</strong>ante il ricorso al mercato, con la precisazione della<br />

con<strong>di</strong>zione che la selezione deve avvenire me<strong>di</strong>ante procedura ad evidenza pubblica. La società è il modo in cui<br />

è organizzato il concessionario e non rileva come modello organizzativo del rapporto tra gestione e <strong>Comune</strong> così<br />

come non sembra rilevare la composizione, eventualmente anche in parte pubblica, del suo capitale sociale.<br />

Sebbene in astratto la formula <strong>di</strong> affidamento sopra citata sembri la più rispettosa della concorrenza - la società<br />

aggiu<strong>di</strong>catrice viene comunque scelta con gara e sembra irrilevante l’eventuale partecipazione ad essa dell’ente<br />

locale - occorre evidenziare che tale soluzione presentava – prima della recente riforma – alcune problematiche <strong>di</strong><br />

rispetto delle regole del mercato e della concorrenza. La <strong>di</strong>sciplina italiana che escludeva tutti i soggetti che non<br />

hanno la forma <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali risultava essere in conflitto con la <strong>di</strong>rettiva comunitaria.<br />

La Corte <strong>di</strong> Giustizia, sez. IV, sentenza 18.12.2007, in causa C-357/06, è recentemente intervenuta in tema <strong>di</strong><br />

modalità <strong>di</strong> affidamento dei servizi pubblici locali, aventi rilevanza economica, <strong>di</strong> cui all’art. 113, comma 5 del D.<br />

Lgs. n. 267/2000 (TUEL), sancendo che «...l’art.26, nn. 1 e 2, della <strong>di</strong>rettiva del Consiglio 18 giugno 1992,


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92/50/CEE, che coor<strong>di</strong>na le procedure <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione degli appalti pubblici <strong>di</strong> servizi, come mo<strong>di</strong>ficata dalla<br />

<strong>di</strong>rettiva della Commissione 13 settembre 2001,2001/78/CE [adesso sostituito dall’art. 4 della Direttiva<br />

2004/18/CE, ndr], osta a <strong>di</strong>sposizioni nazionali come quelle in esame nella causa principale, che impe<strong>di</strong>scono a<br />

can<strong>di</strong>dati od offerenti autorizzati, in base alla normativa dello Stato membro interessato, ad erogare il servizio <strong>di</strong> cui<br />

trattasi, ivi compresi quelli costituiti in raggruppamenti <strong>di</strong> prestatori <strong>di</strong> servizi, <strong>di</strong> presentare offerte nell’ambito <strong>di</strong> una<br />

procedura <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> pubblici appalti <strong>di</strong> servizi il cui valore superi la soglia <strong>di</strong> applicazione della <strong>di</strong>rettiva<br />

92/50, soltanto per il fatto che tali can<strong>di</strong>dati od offerenti non hanno la forma giuri<strong>di</strong>ca corrispondente ad una<br />

determinata categoria <strong>di</strong> persone giuri<strong>di</strong>che, ossia quella delle società <strong>di</strong> capitali....».<br />

La Corte con la suddetta decisione ha richiamato un principio ormai consolidato nell’or<strong>di</strong>namento comunitario e<br />

chiaramente enunciato all’art. 26 della <strong>di</strong>rettiva 92/50, secondo il quale è assolutamente incompatibile con il<br />

Trattato qualsivoglia <strong>di</strong>sposizione nazionale <strong>di</strong> uno Stato membro volta ad escludere dalle pubbliche gare - o dai<br />

contratti con le pubbliche amministrazioni - i can<strong>di</strong>dati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro<br />

nel quale sono stabiliti, risultino comunque autorizzati ad erogare un determinato servizio, soltanto in relazione al<br />

richiesto possesso <strong>di</strong> una particolare forma giuri<strong>di</strong>ca (nel caso <strong>di</strong> specie l’essere o persone fisiche o persone<br />

giuri<strong>di</strong>che), imposta dalla norma quale precon<strong>di</strong>zione ai partecipanti alla gara stessa. Da qui la conclusione cui<br />

giunge la Corte, la quale ritiene, conseguentemente, che il Giu<strong>di</strong>ce nazionale sia tenuto a «...dare a una<br />

<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno, avvalendosi per intero del margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità consentitogli dal suo<br />

or<strong>di</strong>namento nazionale, un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle prescrizioni del <strong>di</strong>ritto comunitario e,<br />

qualora siffatta interpretazione conforme non sia possibile, a <strong>di</strong>sapplicare ogni <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno<br />

contraria a tali prescrizioni....». Ciò comporterebbe, secondo taluni, un’evidente declaratoria <strong>di</strong> illegittimità dell’ art.<br />

113, comma 5 del TUEL.<br />

Inoltre è necessario precisare che gli operatori del settore, ossia i farmacisti privati, possono organizzarsi per<br />

l’esercizio della farmacia privata soltanto nella forma dell’impresa in<strong>di</strong>viduale o della società <strong>di</strong> persone (esclusa<br />

per ovvie ragioni la società semplice) o cooperativa, costituite tra farmacisti idonei: l’escludere tali forme<br />

dall’esercizio <strong>di</strong> una farmacia comunale portava – come peraltro evidenziato in alcuni dei citati ricorsi<br />

amministrativi –ad una ingiustificata <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento tra le forme <strong>di</strong> gestione ammesse nel caso <strong>di</strong> farmacie<br />

private o <strong>di</strong> farmacie comunali.<br />

B) Ipotesi <strong>di</strong> affidamento a società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato sia scelto me<strong>di</strong>ante<br />

procedura ad evidenza pubblica.<br />

In questo caso non si è in presenza <strong>di</strong> una società che potremmo definire totalmente terza rispetto<br />

all’amministrazione né si può parlare <strong>di</strong> in house provi<strong>di</strong>ng in quanto il capitale non è interamente pubblico. Nella<br />

soluzione prospettata la società costituisce il mero strumento <strong>di</strong> collegamento tra ente pubblico e socio privato che<br />

<strong>di</strong> fatto è il socio operativo ovvero l’esecutore del servizio. Deve trattarsi <strong>di</strong> una società effettivamente mista nella


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quale il socio privato, anche se non maggioritario, abbia una partecipazione significativa che gli consenta <strong>di</strong> poter<br />

esercitare una reale influenza sulla gestione della società e quin<strong>di</strong> sull’erogazione del servizio. L’affidamento a<br />

società miste qualora il socio privato venga scelto con procedura ad evidenza pubblica costituiva – come si è<br />

detto - un’ alternativa all’affidamento <strong>di</strong> cui alla lettera c) del comma 5 del citato art.113.<br />

Una recente sentenza del TAR Sicilia Sez. I n. 2511 del 05.11.2007 statuisce che il modello della società mista è<br />

percorribile, sempreché siano ravvisabili congrue ragioni per non procedere ad un affidamento integrale esterno,<br />

in presenza <strong>di</strong> adeguate garanzie, rappresentate:<br />

dall'esistenza <strong>di</strong> una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la<br />

scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un "socio industriale od operativo", che concorre<br />

materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o <strong>di</strong> fasi dello stesso;<br />

dall'esistenza della previsione <strong>di</strong> un rinnovo della procedura <strong>di</strong> selezione "alla scadenza del periodo <strong>di</strong><br />

affidamento", evitando così che il socio <strong>di</strong>venga "socio stabile" della società mista, possibilmente prevedendo che<br />

sin dagli atti <strong>di</strong> gara per la selezione del socio privato siano chiarite le modalità per l'uscita del socio stesso (con<br />

liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all’esito della successiva gara egli risulti non più aggiu<strong>di</strong>catario.<br />

Anche alla luce <strong>di</strong> quanto sopra osservato in merito al nuovo art. 23bis del d.l. 112/2008, è pertanto in<strong>di</strong>spensabile<br />

che, laddove si opti – motivatamente – per tale soluzione la gara per la scelta del partner e socio venga gestita alla<br />

stregua <strong>di</strong> una gara per l’affidamento del servizio pubblico, nel rispetto dei già esaminati principi anche <strong>di</strong> tutela<br />

della concorrenza.<br />

C) La terza ipotesi prevista dall’art. 113, comma 5, del TUEL consentiva che la gestione dei servizi pubblici locali<br />

venisse affidata <strong>di</strong>rettamente a società a capitale in<strong>di</strong>rettamente pubblico a con<strong>di</strong>zione che:<br />

l’ente o gli enti pubblici titolare del capitale esercitassero sulla società un controllo analogo a quello esercitato<br />

sui propri servizi;<br />

la società realizzasse la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici che la<br />

controllano.<br />

Le con<strong>di</strong>zioni sopra elencate dovevano coesistere tutte contemporaneamente. L’affidamento in house è infatti<br />

l’unico caso nel quale l’amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice può affidare <strong>di</strong>rettamente (senza ricorrere alle procedure<br />

ad evidenza pubblica prescritte dalla normativa comunitaria) un servizio ad un soggetto giuri<strong>di</strong>camente <strong>di</strong>stinto.<br />

Tale soggetto pur costituendo un’entità giuri<strong>di</strong>ca a sé stante è sostanzialmente interno ad essa. Solo in questa<br />

ipotesi è possibile parlare propriamente <strong>di</strong> in house provi<strong>di</strong>ng in quanto, come riba<strong>di</strong>to dalle sentenze della Corte<br />

<strong>di</strong> Giustizia, anche solo la presenza minima <strong>di</strong> un socio privato è sufficiente a rompere quel nesso totalizzante tra<br />

ente pubblico e società che giustifica l’affidamento <strong>di</strong>retto. La partecipazione, anche minoritaria <strong>di</strong> un impresa<br />

privata, al capitale <strong>di</strong> una società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice, secondo la Corte<br />

escluderebbe che l’amministrazione possa esercitare sulla società un controllo analogo a quello che essa esercita<br />

sui propri servizi. La società in house è sottoposta ad in<strong>di</strong>rizzi e controlli sia preventivi che successivi dell’ente


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locale, non ha piena autonomia impren<strong>di</strong>toriale, non può darsi finalità <strong>di</strong>verse da quelle che vengono fissate<br />

dall’ente che ne detiene il capitale, ma tuttavia l’ente non può sostituirsi alla società nell’attività <strong>di</strong> gestione<br />

(cosiddetto principio <strong>di</strong> separazione tra in<strong>di</strong>rizzo e gestione). Tale peculiare modello gestionale pur consentendo<br />

l’affidamento <strong>di</strong>retto impone tuttavia il conferimento formale del servizio alla società con specifico atto<br />

amministrativo che attribuisca alla stessa la relativa gestione statuendo la regolamentazione dei rapporti<br />

conseguenti me<strong>di</strong>ante l’approvazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> servizio.<br />

Tale modulo gestionale sembrerebbe oggi limitato alle marginali ipotesi <strong>di</strong> cui all’art. 23 bis, comma 3: “in deroga<br />

alle modalità <strong>di</strong> affidamento or<strong>di</strong>nario (...) per situazioni che, a causa <strong>di</strong> peculiari caratteristiche economiche,<br />

sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale <strong>di</strong> riferimento, non permettono un efficace e utile<br />

ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della <strong>di</strong>sciplina comunitaria”. Secondo gli<br />

orientamenti della giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> Giustizia europea, tale norma dovrebbe riferirsi alla società a<br />

capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, con i prescritti requisiti per conseguire la gestione in<br />

house (“controllo analogo”).<br />

La deroga alle modalità <strong>di</strong> affidamento con gara può aver luogo soltanto per le situazioni che, a causa <strong>di</strong> peculiari<br />

caratteristiche economiche, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale <strong>di</strong> riferimento, non permettono<br />

un efficace ed utile ricorso al mercato; in ogni caso, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta,<br />

motivandola in base ad un’analisi del mercato, e deve contestualmente trasmettere una relazione contenente gli<br />

esiti della predetta verifica all’Autorità garante per la concorrenza e del mercato e all’autorità <strong>di</strong> regolazione del<br />

settore, ove costituite, per l’espressione <strong>di</strong> un parere sui profili <strong>di</strong> competenza da rendere entro sessanta giorni<br />

dalla ricezione della predetta relazione (comma 4).<br />

Pertanto il modello in house sembra da escludersi per la gestione della farmacia comunale in oggetto.<br />

***<br />

Si esaminano brevemente alcuni pro e contro rispetto scelta tra affidamento <strong>di</strong>retto e società partecipata con<br />

socio scelto me<strong>di</strong>ante la gara <strong>di</strong> cui si è fatto cenno:<br />

- tra i pro del primo modulo, si può annoverare: a) la relativa semplicità <strong>di</strong> gestione una volta operato l’affidamento,<br />

poiché al <strong>Comune</strong> residuerebbe un ruolo <strong>di</strong> mero monitoraggio e si prevederebbe l’introito <strong>di</strong> un canone annuo<br />

corrisposto dal gestore (oltre al canone una tantum); b) la ricorrenza <strong>di</strong> un modulo espressamente previsto come<br />

prioritario dall’articolo 23-bis D.L. 25-6-2008 n. 112, il che rende relativamente più semplice <strong>di</strong>segnare la gara per<br />

l’affidamento (mentre, come in<strong>di</strong>cato nella bozza della relazione consiliare già inviata, la scelta della società<br />

partecipata richiede idonea motivazione e pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> una gara conforme agli orientamenti della<br />

legislazione e giurisprudenza, anche comunitarie, più recenti);<br />

- tra i contro, invece, si puo’ segnalare: a) la per<strong>di</strong>ta da parte del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> qualsiasi controllo <strong>di</strong>retto sulla<br />

gestione, mentre lo strumento societario consente <strong>di</strong> accedere in modo <strong>di</strong>retto agli interna corporis e, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong><br />

conoscere dall’interno i fatti <strong>di</strong> gestione e le linee strategiche assunte dalla società, oltre alla possibilità, attraverso


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la <strong>di</strong>retta partecipazione all’organo gestorio, <strong>di</strong> influire in modo più <strong>di</strong>retto sull’operatività sociale; b) la relativa<br />

incertezza sui profili economici dell’affidamento: non <strong>di</strong>sponendo allo stato <strong>di</strong> alcuna informazione sulle potenzialità<br />

della farmacia, non si è in grado <strong>di</strong> formulare in questa fase una adeguata analisi degli scenari e del relativo<br />

significato economico-finanziario. Esiste quin<strong>di</strong> il rischio <strong>di</strong> errare nella definizione del canone <strong>di</strong> gestione, tanto per<br />

eccesso quanto per <strong>di</strong>fetto; c) la parziale spoliazione del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> qualsivoglia capacità <strong>di</strong> influire sulla pratica<br />

adozione degli atti preliminari <strong>di</strong> organizzazione (in<strong>di</strong>viduazione della sede <strong>di</strong> ubicazione, allestimento locali, scelta<br />

del <strong>di</strong>rettore, etc. etc.). Tuttavia i problemi in <strong>di</strong>cati sub b) e c) sono corretti, nel primo caso, dal meccanismo <strong>di</strong><br />

mercato in sede <strong>di</strong> gara, e nel secondo dalla possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare accuratamente il bando influnedo così sulle<br />

scelte dell’affidatario<br />

Non va sottaciuto che l’affidamento <strong>di</strong>retto presenta alcuni margini <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà nella definizione dei parametri <strong>di</strong><br />

gara: in particolare, laddove si attribuisca un peso significativo al canone <strong>di</strong> gestione offerto dal gestore (che<br />

spesso viene definito in un importo fisso iniziale e un successivo ammontare perio<strong>di</strong>co), occorre scegliere tra la<br />

misura fissa e quella variabile e, nell’ambito <strong>di</strong> tale seconda opzione, tra una correlazione al fatturato, all’utile netto<br />

o altri parametri (EBIT? EBITDA?). Solitamente, quando la gara riguarda una sola sede farmaceutica,<br />

<strong>di</strong>fficilmente i profili economici prospettici della farmacia consentono <strong>di</strong> ipotizzare un significativo range <strong>di</strong> variabilità<br />

del canone, specie se lo si ancora, per ovvie esigenze <strong>di</strong> certezza e verificabilità, al fatturato. Allo stesso modo,<br />

risulta problematico quantificare un canone una tantum iniziale, che rischia <strong>di</strong> rivelarsi significativamente<br />

penalizzante.<br />

Allo scopo <strong>di</strong> fornire la maggiore informazione possibile ai fini della decisone si forniscono le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui infra.<br />

***<br />

IL VALORE DELL’AVVIAMENTO E DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DI UNA FARMACIA<br />

Criteri generali adottabili nella valutazione <strong>di</strong> una Farmacia<br />

In tema <strong>di</strong> valutazione d'azienda la dottrina ha elaborato <strong>di</strong>versi meto<strong>di</strong> applicabili, tra<strong>di</strong>zionalmente<br />

sud<strong>di</strong>visi in: meto<strong>di</strong> patrimoniali; meto<strong>di</strong> red<strong>di</strong>tuali; meto<strong>di</strong> misti; meto<strong>di</strong> finanziari. I meto<strong>di</strong> patrimoniali si basano<br />

sul principio <strong>di</strong> valutazione analitica dei singoli elementi dell' attivo e del passivo componenti il capitale. Tali meto<strong>di</strong><br />

comportano la revisione contabile degli elementi attivi e passivi e la riespressione in termini <strong>di</strong> valori correnti degli<br />

elementi attivi non monetari, determinando così una serie <strong>di</strong> plusvalenze o minusvalenze, e l'attualizzazione del<br />

valore dei cre<strong>di</strong>ti e debiti <strong>di</strong>fferiti. Un problema <strong>di</strong> rilievo consiste nel tenere conto, in sede <strong>di</strong> riespressione in termini<br />

<strong>di</strong> valori correnti, della fiscalità latente su tali valori. I meto<strong>di</strong> red<strong>di</strong>tuali si basano sulla considerazione che il valore<br />

attribuibile ad una azienda non possa essere altro che il valore attuale dei red<strong>di</strong>ti prospettici. Tale funzione<br />

presenta <strong>di</strong>fferenti strutture a seconda che i red<strong>di</strong>ti si presumono <strong>di</strong> durata indefinita o <strong>di</strong> durata limitata nel tempo.<br />

I meto<strong>di</strong> misti permettono <strong>di</strong> considerare contemporaneamente gli aspetti red<strong>di</strong>tuali e patrimoniali. I meto<strong>di</strong><br />

finanziari si basano sul principio che il valore attribuito ad un’azienda sia determinato dai flussi <strong>di</strong> cassa prodotti<br />

dalla gestione nel periodo <strong>di</strong> previsione, tenuto conto dei valori delle attività e degli indebitamenti. Nel caso <strong>di</strong>


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specie della farmacia, il metodo patrimoniale non è rappresentativo <strong>di</strong> una realtà aziendale con connotazioni e<br />

pecurialità particolari qual è la farmacia italiana, nell’attuale momento <strong>di</strong> mercato. I meto<strong>di</strong> red<strong>di</strong>tuali , così come<br />

quelli finanziari, si fondano su previsioni <strong>di</strong> flussi <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> cassa <strong>di</strong>fficilmente determinabili, considerata l’alea<br />

che contrad<strong>di</strong>stingue il settore e le personali capacità <strong>di</strong> chi gestisce una realtà complessa quale la farmacia, fattori<br />

che determinano una maggiore o minore fortuna in termini <strong>di</strong> profitti commerciali. Ne deriva che il criterio <strong>di</strong><br />

determinazione del valore <strong>di</strong> avviamento <strong>di</strong> una farmacia si <strong>di</strong>fferenzia da quello normalmente utilizzato per<br />

stimare il valore patrimoniali <strong>di</strong> altre aziende commerciali. Occorre infatti considerare che il valore <strong>di</strong> una farmacia è<br />

imperniato quasi interamente da un asset immateriale, costituito dall’avviamento e dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercizio della sede<br />

farmaceutica, il quale ultimo incorpora la concessione del pubblico servizio farmaceutico. La farmacia è, infatti,<br />

soggetta ad una normativa limitativa che ne permette l’apertura ed il trasferimento tra privati solo<br />

subor<strong>di</strong>natamente al rilascio <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> riconoscimento da parte dell’autorità sanitaria competente. La<br />

determinazione del valore <strong>di</strong> tale intangible asset prescinde in parte dagli usuali criteri comunemente impiegati<br />

nella valutazione del capitale economico delle società commerciali e trova (rectius: trovava) la sua giustificazione<br />

anche in componenti ulteriori rispetto al puro criterio economico, quali soprattutto la ragionevole sicurezza del<br />

red<strong>di</strong>to ritraibile (anche se, come si vedrà, tale aspetto presenta maggiori incertezze che in passato) e la<br />

sod<strong>di</strong>sfazione personale che il farmacista ritrae nell’esercitare una attività economica che non può essere svolta<br />

senza specifiche competenze <strong>di</strong> natura professionale, all’acquisizione delle quali si è de<strong>di</strong>cato un lungo ciclo <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong> e per le quali ci si sente realizzati. Bisognerà quin<strong>di</strong> prescindere dagli usuali meto<strong>di</strong> valutativi (metodo<br />

finanziario, metodo red<strong>di</strong>tuale, metodo dei moltiplicatori EBIT/EBITDA, metodo della stima autonoma del goodwill,<br />

etc.) per utilizzare un variante del metodo patrimoniale c.d. “complesso” in cui si cercherà in primo luogo <strong>di</strong><br />

determinare il valore <strong>di</strong> avviamento e <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercizio, per poi calcolare il valore del patrimonio netto della società<br />

come somma algebrica <strong>di</strong> detto valore immateriale, delle scorte, dei debiti e cre<strong>di</strong>ti, degli altri cespiti e delle altre<br />

attività e passività esistenti alla data fissata per la perizia, sulla scorta dell’usuale criterio utilizzato in sede <strong>di</strong><br />

negoziazione tra le parti in occasione <strong>di</strong> una compraven<strong>di</strong>ta.<br />

***<br />

Le numerose cessioni che intervengono in un dato momento storico in una determinata zona in<strong>di</strong>cano i<br />

criteri ed i parametri da utilizzare per la determinazione del valore <strong>di</strong> mercato delle Farmacie comprese nella<br />

stessa zona. Detti criteri e parametri costituiscono riferimenti orientativi al fine <strong>di</strong> formulare una corretta stima <strong>di</strong><br />

valore <strong>di</strong> una sede farmaceutica.<br />

È noto come le farmacie vengano normalmente cedute senza debiti e cre<strong>di</strong>ti, che rimangono a favore e a<br />

carico del cedente, cosicché il cessionario-acquirente, <strong>di</strong> norma, paga un certo prezzo per rilevare mobili, arre<strong>di</strong>,<br />

attrezzature, avviamento e <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercizio. A tale valore va aggiunto il prezzo delle merci esistenti nella farmacia<br />

al momento della consegna, determinato in base ad apposito inventario con valorizzazione al costo netto I.V.A.


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Il valore <strong>di</strong> mercato dell’azienda “farmacia” finisce perciò assai spesso per identificarsi, in ultima analisi, con<br />

il suo valore <strong>di</strong> avviamento.<br />

Ciò premesso, si afferma comunemente che il volume d'affari realizzato da una farmacia negli ultimi tre<br />

anni costituisca il principale elemento <strong>di</strong> riferimento per identificare l’avviamento e quin<strong>di</strong> il valore <strong>di</strong> mercato<br />

dell’Azienda Farmacia.<br />

Tale valore è suscettibile <strong>di</strong> rettifica, in aumento od in <strong>di</strong>minuzione, sulla base <strong>di</strong> un certo coefficiente,<br />

tendenzialmente compreso tra 0,8 ed 1,8 (in alcuni momenti storici e per alcune “privatizzazioni” anche valori<br />

2<br />

superiori), che in alcuni casi può assumere il valore <strong>di</strong> 1,2F F e comunque da verificare per ogni singola area<br />

territoriale <strong>di</strong> appartenenza. È importante precisare sin d’ora che si deve rifuggire dalla meccanica applicazione <strong>di</strong><br />

un coefficiente predeterminato, come purtroppo assai spesso tende invece a fare l’Amministrazione Finanziaria.<br />

Ciascuna azienda, infatti, costituisce un unicum, non riconducibile ad un para<strong>di</strong>gma predeterminato e sul<br />

cui valore incidono innumerevoli fattori: personali (capacità impren<strong>di</strong>toriale ed esperienza professionale del titolare,<br />

qualità delle risorse umane, immagine e rapporti con la clientela, etc.), aziendali (ubicazione della sede,<br />

caratteristiche <strong>di</strong>mensionali, gamma merceologica trattata, qualità dei rapporti con i fornitori, etc.), e <strong>di</strong> mercato<br />

(trend della spesa sanitaria, politiche <strong>di</strong> contenimento del governo, scenari <strong>di</strong> innovazione <strong>di</strong> canale e <strong>di</strong> prodotto<br />

nell’industria farmaceutica, scenari <strong>di</strong> mutamento della normativa <strong>di</strong> settore, delegificazione e federalismo, etc.).<br />

Inoltre, contrariamente a quanto comunemente si afferma da parte dei non esperti del settore, non<br />

bisogna farsi trarre in inganno dai recenti fenomeni <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione delle farmacie comunali già in esercizio: in<br />

primo luogo, infatti, il regime giuri<strong>di</strong>co e le caratteristiche <strong>di</strong> tali aziende, quasi sempre costituite da più <strong>di</strong> una<br />

farmacia (e spesso da molte se<strong>di</strong>), consentono <strong>di</strong> impiegare criteri <strong>di</strong> valutazione che tengano conto delle<br />

economie <strong>di</strong> scala e <strong>di</strong> scopo intraziendali (gestione <strong>di</strong> più punti ven<strong>di</strong>ta) ed interaziendali (sinergie con l’attività<br />

delle imprese aggiu<strong>di</strong>catarie). In secondo luogo, la valutazione delle farmacie comunali risente, coeteris paribus, <strong>di</strong><br />

una <strong>di</strong>ffusa (ed invero generalmente fondata) opinione per cui le potenzialità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tali farmacie sono<br />

generalmente sottoutilizzate e, conseguentemente, l’aggiu<strong>di</strong>catario ritiene <strong>di</strong> poter ottenere, subito dopo<br />

l’assunzione della gestione e grazie alle proprio intervento, un rapido sviluppo del fatturato, ben al <strong>di</strong> sopra dei ritmi<br />

me<strong>di</strong> <strong>di</strong> mercato. È perciò evidente che, puntando ad un rapido incremento del fatturato, l’acquirente è <strong>di</strong>sposto a<br />

pagare, proporzionalmente, un maggior prezzo (e quin<strong>di</strong> impiegare un maggior moltiplicatore) in relazione al<br />

corrente fatturato (che si assume depresso).<br />

Diverso è il caso, invece, <strong>di</strong> una farmacia <strong>di</strong> nuova apertura, che non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> un “fatturato storico” e<br />

che, pertanto, deve essere valutata esclusivamente sulla base <strong>di</strong> dati potenziali, la cui incertezza impone <strong>di</strong><br />

fondare le proprie valutazioni su prudenti estrapolazioni dei dati <strong>di</strong>sponibili.<br />

2 Cfr. Circ. Min. Finanze n. 289/E del 7/11/1997; circ. Federfarma 9.6.2005 n. UTP LC/10349/277/F7/PE.


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Tanto premesso, i principali elementi "correttivi", che concorrono a determinare – nella prassi - la scelta del<br />

coefficiente da applicare nella valutazione <strong>di</strong> una farmacia, sono:<br />

• stato dei locali ove viene esercitata la farmacia (superficie., numero vetrine, stato <strong>di</strong> conservazione,<br />

con<strong>di</strong>zioni contratto <strong>di</strong> locazione dell'immobile, ecc.);<br />

• stato degli arre<strong>di</strong> e delle attrezzature;<br />

• livello <strong>di</strong> informatizzazione e affidabilità del sistema gestionale;<br />

• ubicazione territoriale della farmacia (farmacia <strong>di</strong> centro, periferica o semiperiferica, in zona turistica,<br />

vicinanza con altri centri abitativi <strong>di</strong> rilievo, percorribilità stradale, ecc.);<br />

• presenza nelle vicinanze <strong>di</strong> ambulatori me<strong>di</strong>ci od altre strutture sanitarie;<br />

• stato dei "turni" festivi, notturni, feriali, ecc.;<br />

• tipologia della clientela (<strong>di</strong> passaggio, <strong>di</strong> quartiere, ecc.);<br />

• numero dei servizi e con<strong>di</strong>zioni economiche offerte dai fornitori locali (Grossisti, Cooperative );<br />

• stato della Pianta Organica Regionale (possibilità o meno <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> nuove farmacie nelle vicinanze);<br />

• percentuale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te alla U.S.L. rispetto alle ven<strong>di</strong>te per contanti;<br />

• puntualità dei pagamenti relativi alle forniture alle U.S.L.;<br />

• qualità e quantità dei servizi organizzati da organismi <strong>di</strong> categoria (Cooperative <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione tra<br />

farmacisti, grado <strong>di</strong> efficienza delle Associazioni <strong>di</strong> categoria, ecc.).<br />

Fondamento e limiti delle stime “per multipli”. Correttivi<br />

Il metodo empirico sopra descritto costituisce, in buona sostanza, una valutazione compiuta con uno dei<br />

3<br />

numerosi meto<strong>di</strong> c.d. dei “moltiplicatori” o dei “multipli”, metodo riconosciuto anche dalla migliore dottrinaF F.<br />

Va peraltro precisato che, nel caso delle farmacie, il moltiplicatore comunemente assunto è un multiplo<br />

4<br />

“asset side”F F e, precisamente, il moltiplicatore delle ven<strong>di</strong>te (EV/S – Entreprise Value / Sales). Come è noto, tale<br />

moltiplicatore è intrinsecamente limitato in quanto l’uso del denominatore “ven<strong>di</strong>te annue” non introduce nel<br />

moltiplicatore nessuna informazione riguardo alle politiche <strong>di</strong> prezzi (che per la farmacia rivestono peraltro rilievo<br />

5<br />

marginale), all’efficienza produttiva/commerciale, <strong>di</strong> marketing e amministrativa, alle politiche finanziarie e fiscaliF F.<br />

La sua adozione si giustifica, pertanto, nel settore delle Farmacie, esclusivamente in funzione <strong>di</strong> criterio empirico <strong>di</strong><br />

stima fondato sulla c.d. “rule of thumb” (regola del pollice), quale strumento <strong>di</strong> formazione del prezzo ispirato dal<br />

mercato, basato su una opinione collettiva <strong>di</strong>ffusa in un settore specifico o in altri similari, in<strong>di</strong>cante per quanto<br />

6<br />

un’impresa può essere venduta o comprataF F. La giustificazione della scelta del criterio ne evidenzia, per ciò<br />

stesso, i limiti ed impone, coerentemente, l’adozione <strong>di</strong> opportune cautele volte ad evitare <strong>di</strong>storsioni ed errori <strong>di</strong><br />

stima.<br />

Il rigore scientifico imporrebbe, infatti, che il valore <strong>di</strong> stima così calcolato coincidesse con un “valore equo<br />

fondamentale” pari alla capitalizzazione dei red<strong>di</strong>ti operativi dopo le imposte (c.d. red<strong>di</strong>ti unlevered) ad un tasso<br />

3<br />

Cfr. GUATRI-BINI, I moltiplicatori nella valutazione delle aziende, EGEA-Università Bocconi<br />

E<strong>di</strong>tore, Milano, 2002.<br />

4<br />

Stante la generale inconsistenza dei mezzi propri delle farmacie, che nella maggior parte <strong>di</strong><br />

casi operano quasi esclusivamente con finanziamenti <strong>di</strong> terzi e <strong>di</strong>stribuiscono integralmente gli utili <strong>di</strong><br />

esercizio, risultano inapplicabili e, comunque, fuorvianti i multipli “equity side”.<br />

5<br />

GUATRI, Trattato sulla valutazione delle aziende, EGEA, Milano, 1998, p. 328 e p. 333.<br />

6 GUATRI, op. ult. cit., p. 349.


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espressivo del costo me<strong>di</strong>o del capitale. Tutti i multipli dovrebbero perciò essere concepiti come quozienti<br />

scomponibili in un prodotto tra il multiplo finale EV/NOPAT (Enterpise value / Net Operating Profit After Tax) ed un<br />

7<br />

quoziente contabile (ottenuto <strong>di</strong>videndo il NOPAT per la stessa variabile a denominatore del multiplo)F F.<br />

La prassi <strong>di</strong> stima delle farmacie e, soprattutto, i prezzi correnti che si sono formati sul mercato verso la fine<br />

del secolo scorso, in specie a seguito dei processi <strong>di</strong> privatizzazione “in blocco” delle farmacie comunali <strong>di</strong><br />

importanti comuni del centro-nord, non rispettano affatto tale logica, giacché le cessioni degli ultimi anni<br />

evidenziano, anche per le farmacie private, la formazione <strong>di</strong> prezzi assai elevati ed assolutamente ingiustificabili in<br />

una rigorosa logica economico-aziendale.<br />

Come osservato in via generale dalla dottrina più autorevole, infatti, si tratta <strong>di</strong> “valori potenziali basati su<br />

8<br />

ipotesi ‘forti’, quando ad<strong>di</strong>rittura non ... ‘eroiche’; e comunque in buona parte corrispondenti a pure speranze”F F che<br />

non pongono la dovuta attenzione nel <strong>di</strong>stinguere tra valore <strong>di</strong> capitale economico e valore potenziale, “il primo,<br />

legato a capacità red<strong>di</strong>tuali già <strong>di</strong>mostrate e perciò a flussi red<strong>di</strong>tuali attesi, <strong>di</strong> raggiungimento molto probabile, se<br />

non proprio certo. Il secondo, legato a capacità red<strong>di</strong>tuali o finanziarie future, <strong>di</strong> previsione molto incerta, che<br />

spesso si traducono in complesse scommesse sul lungo e lunghissimo termine, là dove previsioni analitiche non<br />

9<br />

ar<strong>di</strong>scono giungere”F F.<br />

Ed infatti “i multipli sono stimatori ‘<strong>di</strong>storti’ del valore. Essi stimano, non misurano, il valore dell’impresa; ne<br />

sono cioè stimatori approssimativi, con qualche inevitabile <strong>di</strong>storsione. Il problema fondamentale, nell’aspetto<br />

10<br />

tecnico, è la minimizzazione delle <strong>di</strong>storsioni”F<br />

F. Inoltre “i multipli me<strong>di</strong> sono una ‘invenzione’, - cioè un artificio –<br />

usato da taluni esperti ed analisti: il mercato non esprime multipli me<strong>di</strong>. Il criterio <strong>di</strong> valutazione relativo solo in pochi<br />

casi (sempre più rari) può fondarsi su multipli me<strong>di</strong>, perché la me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> necessità compen<strong>di</strong>a multipli molto <strong>di</strong>spersi<br />

11<br />

tra loro”F<br />

F.<br />

Nel caso delle farmacie, tuttavia, si osserva una certa uniformità dei valori, con tendenziale<br />

approssimazione della me<strong>di</strong>a alla me<strong>di</strong>ana della popolazione statistica; conseguentemente può ammettersi, in<br />

linea generale, una valutazione in base a multipli “me<strong>di</strong>” estratti da transazioni comparabili (intendendosi per tali le<br />

sole cessioni della titolarità dell’azienda-farmacia); l’uso <strong>di</strong> tali in<strong>di</strong>catori deve essere però temeperato da<br />

12<br />

opportune cautele non solo, in termini generali, per evitare gravi equivoci sulla effettiva “comparabilità”F<br />

F, ma<br />

anche – e soprattutto - perché i prezzi attualmente espressi dal mercato delle farmacie devono essere considerati<br />

7 GUATRI-BINI, op. cit., t. 2 (Meto<strong>di</strong> e strumenti), pp. 220-221.<br />

8 GUATRI-BINI, op. cit., t. 1 (Principi e linee guida professionali), p. 2.<br />

9 GUATRI-BINI, op. loc. ult. cit.<br />

10 GUATRI-BINI, op. ult. cit., p. 4.<br />

11 GUATRI-BINI, op. loc. ult. cit.<br />

12 E v., espressamente in tal senso, GUATRI-BINI, op. ult. cit., p. 5.


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eccessivi e frutto <strong>di</strong> una vera e propria “euforia”F<br />

F, giacché essi non si giustificano minimamente in termini<br />

14<br />

recupero dell’investimento in un arco <strong>di</strong> tempo ragionevoleF<br />

F.<br />

Ciò è tanto più vero in quanto, nella prassi corrente <strong>di</strong> valutazione delle farmacie a mezzo <strong>di</strong> “moltiplicatori”,<br />

si prescinde completamente dalla red<strong>di</strong>tività dell’azienda, avendo invece riguardo esclusivamente al fatturato<br />

(spesso, per giunta, al lordo dell’IVA): tutti i moltiplicatori riferiti a variabili <strong>di</strong>verse dal risultato economico non<br />

15<br />

godono delle due caratteristiche del multiplo ideale: la stabilità nel tempo e l’irrilevanza della crescitaF<br />

F.<br />

***<br />

SCENARIO DI MERCATO<br />

Ciò risulta tanto più vero nell’attuale scenario <strong>di</strong> mercato, che presenta un contesto congiunturale<br />

depresso e incombenti prospettive <strong>di</strong> significativo sca<strong>di</strong>mento del quadro <strong>di</strong> regolamentazione del settore, sino ad<br />

oggi particolarmente favorevole grazie alla presenza <strong>di</strong> importanti riserve <strong>di</strong> legge ed esclusive a tutela dell’attività<br />

delle farmacie, nonché <strong>di</strong> significative barriere all’ingresso.<br />

Si ritiene utile riepilogare brevemente le evoluzioni del settore negli ultimi anni.<br />

Nell’agosto del 2001 fu siglato un accordo Stato-Regioni per il contenimento della spesa farmaceutica<br />

pubblica, a seguito del quale fu emanato il d.l. 307/2001, convertito con legge n. 405/2001. Già a quell’epoca si<br />

16<br />

parlò <strong>di</strong> “riforma copernicana” del sistemaF<br />

F.<br />

In occasione <strong>di</strong> Cosmofarma 2002 Federfarma Servizi, organizzazione che raggruppa le società <strong>di</strong> servizi<br />

costituite tra farmacisti, organizzò un convegno e presentò una monografia <strong>di</strong> previsione dell’impatto della legge<br />

17<br />

405 sull’attività e sulla gestione economica degli operatori della <strong>di</strong>stribuzione del farmacoF<br />

F.<br />

Già in quella prima analisi si tratteggiavano gli scenari <strong>di</strong> mercato e si dava conto delle spinte, anche<br />

comunitarie, verso la liberalizzazione e delle forti pressioni per la fuoriuscita dalla farmacia <strong>di</strong> rilevanti quote <strong>di</strong><br />

prodotti farmaceutici, a favore delle strutture pubbliche (erogazione <strong>di</strong>retta) da un lato, della grande <strong>di</strong>stribuzione<br />

organizzata (liberalizzazione OTC/SOP) dall’altro. Si analizzavano i potenziali rischi <strong>di</strong> contrazione del fatturato<br />

complessivo, per la fuoriuscita dei prodotti dal canale farmacia, tanto a monte (a favore della <strong>di</strong>stribuzione da parte<br />

delle strutture pubbliche) quanto a valle (verso la g.d.o.); <strong>di</strong> contrazione dei margini operativi a parità <strong>di</strong> fatturato,<br />

13<br />

Cui non sono estranei, probabilmente, il recente rientro in Italia <strong>di</strong> ingenti capitali detenuti<br />

all’estero a seguito <strong>di</strong> “scudo fiscale”, nonché la relativa facilità <strong>di</strong> impiegare nell’acquisto <strong>di</strong> una<br />

farmacia mezzi finanziari <strong>di</strong> incerta provenienza.<br />

14<br />

Se si considera che il R.O.S. <strong>di</strong> una farmacia, al lordo delle imposte sul red<strong>di</strong>to, oscilla<br />

me<strong>di</strong>amente tra il 5-6% ed il 12-13%, con prospettive significative <strong>di</strong> calo nei prossimi anni, pagare una<br />

farmacia un importo vicino al doppio del fatturato significa pianificare tempi <strong>di</strong> recupero compresi tra 15<br />

e 40 anni!<br />

15<br />

GUATRI-BINI, op. ult. cit., p. 59.<br />

16<br />

B.R. NICOLOSO, La riforma copernicana delle farmacie territoriali in Sanità pubblica n. 3<br />

/2002 p. 375 e ss..<br />

17<br />

G. ESPERTI, G. TROMBETTA e M. TARABUSI, Legge 405/2001: impatto sull’attività e<br />

sulla gestione economica della <strong>di</strong>stribuzione interme<strong>di</strong>a, a cura <strong>di</strong> Federfarma Servizi, Milano, 2002.


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per effetto <strong>di</strong> una maggiore concorrenzialità del settore e per effetto <strong>di</strong> specifici provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> riduzione della<br />

spesa sanitaria; finanche <strong>di</strong> contrazione dell’utile netto a parità <strong>di</strong> margini operativi lor<strong>di</strong>.<br />

Sono seguiti i vari provve<strong>di</strong>menti regionali, amministrativi e legislativi: il delisting, la compartecipazione e,<br />

soprattutto, le prime esperienze <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong>retta tramite le strutture del Ssn e, successivamente, attraverso<br />

le farmacie. Infine sono intervenute varie norme <strong>di</strong> riduzione del prezzo dei farmaci, prima me<strong>di</strong>ante aumento<br />

dello sconto obbligatorio, poi con se<strong>di</strong>centi “temporanee” riduzioni del prezzo dei farmaci concessi in regime<br />

mutualistico, l’istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.FA), la riformulazione dei prontuari e, infine, con<br />

l’abbattimento <strong>di</strong>retto del prezzo dei me<strong>di</strong>cinali <strong>di</strong> fascia A del 4,12%, introdotto dal d.l. n. 156/2004, che riguarda<br />

non solo – come era avvenuto sino a quel momento – i prezzi dei farmaci <strong>di</strong>spensati dal sistema sanitario<br />

pubblico, ma anche i prezzi dei farmaci <strong>di</strong> fascia A acquistati dai privati. Va poi evidenziato l'aggiornamento del<br />

Prontuario Farmaceutico Nazionale ad opera dell’A.I.FA. con l'adozione <strong>di</strong> un sistema selettivo <strong>di</strong> riduzione dei<br />

prezzi e l'autorizzazione all'immissione in commercio <strong>di</strong> nuovi farmaci generici (ora: “equivalenti”). Dal 2001, anno<br />

della loro concreta introduzione in Italia, ad oggi il mercato dei generici-equivalenti è cresciuto rapidamente.<br />

All’inizio del 2005 è stata altresì avviata dal Ministero della Salute una campagna <strong>di</strong> informazione sull'uso<br />

18<br />

dei farmaci, attraverso spot televisivi ed un opuscolo inviato a tutte le famiglie italianeF<br />

F.<br />

Infine, con decreto legge n. 87/2005 recante “Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili<br />

19<br />

dal Servizio sanitario nazionale”F<br />

F sono state introdotte nuove misure <strong>di</strong> riduzione del costo dei farmaci <strong>di</strong> fascia<br />

20<br />

CF<br />

F. Il decreto legge 87 è stato convertito, con mo<strong>di</strong>fiche, dalla legge 149/2005.<br />

21<br />

A seguito <strong>di</strong> tale decreto è intervenuta una pronunciaF<br />

F dell’Autorità garante della concorrenza e del<br />

mercato, nella quale, oltre ad approvare le misure così adottate ed auspicarne una più spinta applicazione, è<br />

giunta a ritenere improcrastinabile la liberalizzazione della ven<strong>di</strong>ta dei farmaci <strong>di</strong> autome<strong>di</strong>cazione anche presso i<br />

punti ven<strong>di</strong>ta della <strong>di</strong>stribuzione organizzata ed a proporre mo<strong>di</strong>fiche in tal senso in sede <strong>di</strong> conversione del d.l. n.<br />

87/2005.<br />

Lo sconto può essere liberamente determinato dalla singola farmacia ed è generalmente effettuato<br />

18<br />

Il tutto <strong>di</strong>sponibile sul sito del Governo: http://www.governo.it/GovernoInforma/Campagne/pensiamo_salute/index.html.<br />

19<br />

Per una sintesi cfr. Circolare Federfarma 30.5.2005 n. URIS/UE.PB/RB/9593/251/F7/PE.<br />

20<br />

Per una primissima analisi prospettica d’impatto economico <strong>di</strong> tali misure si rinvia a G.<br />

ESPERTI, M. TARABUSI E G. TROMBETTA, Dalla legge 405 al decreto storace: nuovi conti <strong>di</strong>etro il banco,<br />

in Punto Effe n. 11 del 16.6.2005, pp. 11 e ss.; G. ESPERTI, M. TARABUSI E G. TROMBETTA, Sconti e<br />

arcani <strong>di</strong>etro il banco, in Punto Effe n. 15 del 27.10.2005, pp. 15 e ss.; per i primi dati statistici pubblicati<br />

per le province <strong>di</strong> Bologna, Modena e Parma v. S. DE CARLI, M. TARABUSI, G. TROMBETTA, Decreto<br />

Storace: le prime statistiche, Punto Effe n. 18 del 8.12.2005, pp. 24 e ss.<br />

21<br />

Cfr. segnalazione AS300 del 1.6.2005 in materia <strong>di</strong> Disposizioni urgenti per il prezzo dei<br />

farmaci non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, trasmessa il 3.6.2005 e pubblicata sul<br />

bollettino settimanale n. 22/2005 e sul sito Hwww.agcm.itH. Tale segnalazione è del resto in linea con i<br />

precedenti risultati dell’indagine conoscitiva sul settore del Farmaco, <strong>di</strong> cui al provve<strong>di</strong>mento n. 5486 (<br />

IC14 ) del 6.11.1997.


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segue lettera del 14/04/2010<br />

me<strong>di</strong>ante una percentuale <strong>di</strong> sconto unica, uguale per tutti i me<strong>di</strong>cinali senza obbligo <strong>di</strong> ricetta, ovvero due<br />

percentuali <strong>di</strong>fferenziate, una per i farmaci OTC (i me<strong>di</strong>cinali pubblicizzabili) e una per i SOP (i non<br />

22<br />

pubblicizzabili)F<br />

F.<br />

Le farmacie applicano in misura crescente lo sconto previsto dalla legge n. 149/2005. I primi dati pervenuti<br />

a Federfarma dalle farmacie per i mesi <strong>di</strong> gennaio e febbraio 2006 mostrano che lo sconto me<strong>di</strong>o praticato a<br />

23<br />

livello nazionale nelle farmacie private è superiore al 10%F<br />

F.<br />

La categoria dei titolari <strong>di</strong> farmacia è stata anche attaccata, in modo molto violento, da importanti settori<br />

24<br />

della stampaF<br />

F.<br />

25<br />

Né va sottaciuto, nel quadro generale così delineato, che la Commissione Europea ha sollevatoF<br />

F<br />

perplessità sulla compatibilità delle norme italiane sulla titolarità <strong>di</strong> farmacie con il <strong>di</strong>ritto comunitario, in particolare<br />

con gli articoli 43 e 56 del Trattato CE, che garantiscono rispettivamente la libertà <strong>di</strong> stabilimento e la libera<br />

26<br />

circolazione dei capitali all’interno dell’Unione europeaF<br />

F.<br />

27<br />

In data 21 <strong>di</strong>cembre 2005F<br />

F la Commissione ha osservato che la normativa italiana, nell’interpretazione<br />

fornita dalla Corte costituzionale, prevede il <strong>di</strong>vieto per imprese attive o collegate ad imprese attive nella<br />

<strong>di</strong>stribuzione farmaceutica <strong>di</strong> assumere partecipazioni in società che gestiscono farmacie comunali nel quadro<br />

dell’attuale processo <strong>di</strong> privatizzazione delle farmacie comunali in Italia. Essa vieta anche alle persone fisiche che<br />

22 Si tratta <strong>di</strong> un comportamento ormai <strong>di</strong>ffusissimo presso le farmacie, coerente con le<br />

in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong>ramate da Federfarma a seguito del protocollo d’intesa siglato il 9 <strong>di</strong>cembre 2005 con<br />

l’allora Ministro della Salute Storace. Cfr. circolare Federfarma URIS.PB 20449/545/F7/PE del<br />

12.12.2005. Si noti che, presumibilmente, tale protocollo d’intesa, e le successive circolari Federfarma,<br />

costituiscono intese lesive della concorrenza e sono perciò suscettibili <strong>di</strong> possibili conseguenze<br />

sanzionatorie, con ulteriore sca<strong>di</strong>mento dell’immagine complessiva della categoria.<br />

23 Fonte: Hwww.federfarma.itH, ultima consultazione 26.5.2006; cfr. anche G.Mastellarini, Sui<br />

farmaci vale lo sconto comunale, il Sole 24ore 31.1.2006, p. 25; R.Tu., in farmacia lo sconto me<strong>di</strong>o è del<br />

10%, il Sole 24 ore 26.2.2006, p. 16; A.Santoro, La Lombar<strong>di</strong>a dà le cifre: sconti nel 90% delle se<strong>di</strong>, il<br />

Giornale del farmacista 12.12.2005, p. 5.<br />

24 V. ad es. S. LIVADIOTTI, La lobby delle pillole, in l’Espresso n. 24 del 23.6.2005; I.<br />

CAPPIELLO, Farmacisti, camici d'oro, in Vita n. 23 del 17.6.2005, p. 15. V. anche le <strong>di</strong>chiarazioni<br />

rilasciate dal Presidente <strong>di</strong> Confindustria in data 15.6.2005 all'assemblea degli industriali <strong>di</strong> Pesaro,<br />

riportate all’A.G.I.: “mi auguro anche <strong>di</strong> trovare i farmaci non in farmacia”. Successivamente, per tutta<br />

la campagna elettorale 2006 si è ripetutamente parlato <strong>di</strong> “liberalizzare taxi e farmacie”: cfr., ad esempio,<br />

R.Turno, «L’industria dei me<strong>di</strong>cinali investirà 2 miliar<strong>di</strong>», intervista a S.Dompè Presidente<br />

Farmindustria, iIl Sole 24 ore 4.12.2005, p. 4; R.Tu., «Sconti o farmaci in supermercato», il Sole 24 ore<br />

8.12.2005, p. 13; G. Tabellini, Le riforme partono da taxi e farmacie, il Sole 24 ore 9.2.2006, p. 1; S.<br />

Todaro, «Farmacie da liberalizzare», il Sole 24 ore 11.2.2006, p. 15; V. Chierchia, Restano i no<strong>di</strong> delle<br />

farmacie e dei carburanti, il Sole 24 ore 20.2.2006, p. 2.<br />

25 Cfr. nota del 16.3.2005 n. C(2005)762.<br />

26 Cfr., per un primo commento, B.R. NICOLOSO, Nuove scosse al sistema farmacia: titolari<br />

senza titolo?, in Punto Effe n. 9.5.2005, pp. 16-17.<br />

27 Nota IP/05/1665, sul sito europa.eu.int. Cfr. E.Brivio-L.Cavestri, Italia deferita alla Corte Ue su cedolini, tariffe<br />

e farmacie, il Sole 24 ore 22.12.2005, p. 29; Alla Ue il governo <strong>di</strong>fende il monopolio dei farmacisti, il Sole 24 ore 25.2.2006, p.<br />

23; A. Santoro, L’Ue insiste: illegittime le norme sulla titolarità, il Giornale del farmacista 18.1.2006, p. 3.


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non possiedono il <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> farmacista o alle persone giuri<strong>di</strong>che non composte da farmacisti <strong>di</strong> detenere<br />

farmacie private. Tali limitazioni, a detta della Commisisone, hanno l’effetto <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re o rendere più <strong>di</strong>fficoltosa<br />

l’assunzione <strong>di</strong> partecipazioni o lo stabilimento <strong>di</strong> farmacie da parte <strong>di</strong> operatori <strong>di</strong> altri Stati membri. Esse possono<br />

essere considerate compatibili con il trattato CE solo se giustificate da obiettivi <strong>di</strong> interesse generale, necessarie e<br />

proporzionate al raggiungimento <strong>di</strong> tali obiettivi. Le autorità italiane giustificano le limitazioni in questione con la<br />

necessità <strong>di</strong> tutelare la salute pubblica (evitando conflitti d’interesse nel caso della prima limitazione e controllando<br />

in modo più efficace le persone che rilasciano i me<strong>di</strong>cinali nel caso della seconda limitazione). La Commissione<br />

ritiene però che le limitazioni in questione vadano oltre ciò che è necessario a raggiungere l’obiettivo <strong>di</strong> tutela della<br />

salute, ed osserva che:<br />

1) i rischi <strong>di</strong> conflitti d’interesse possono essere evitati con provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>versi dal <strong>di</strong>vieto puro e semplice<br />

per le imprese collegate ad imprese attive nella <strong>di</strong>stribuzione farmaceutica <strong>di</strong> assumere partecipazioni<br />

nelle farmacie;<br />

2) il <strong>di</strong>vieto per i non farmacisti o per le persone giuri<strong>di</strong>che non composte da farmacisti <strong>di</strong> possedere una<br />

farmacia, va oltre quanto è necessario per garantire la tutela della salute pubblica, poiché basterebbe<br />

esigere la presenza <strong>di</strong> un farmacista per il rilascio dei me<strong>di</strong>cinali ai pazienti e per la gestione delle scorte.<br />

Infine, ma non da ultimo, vanno rilevate le iniziative assunte dai importanti operatori della grande<br />

<strong>di</strong>stribuzione organizzata. CoopItalia ha infatti intrapreso una massiccia campagna, accompagnata da pubblicità<br />

28<br />

29<br />

ra<strong>di</strong>ofonica e a mezzo stampaF<br />

F, al fine <strong>di</strong> promuovere un Progetto <strong>di</strong> LeggeF<br />

F d'iniziativa popolare da presentare<br />

28 Nel 2005, nel contesto <strong>di</strong> una massiccia campagna <strong>di</strong> comunicazione, fu ad<strong>di</strong>rittura<br />

pubblicato un supplemento monotematico <strong>di</strong> 24 pagine al Quoti<strong>di</strong>ano Nazionale.<br />

29 Cfr. ad es. l’e<strong>di</strong>toriale E la Gdo presenta la sua legge «contro il monopolio delle farmacie»<br />

sul Giornale del farmacista del 12.12.2005, p. 3, nonché il fascicolo pressoché monografico <strong>di</strong> Punto Effe<br />

n. 1 del 26.1.2006, pp. da 4 a 29 ed in particolare R. Mezzera, Meglio sul banco, ibid., pp. 10 e ss.. Si<br />

veda quanto riportato dal sito ufficiale www.e-coop.it. Il progetto <strong>di</strong> legge consta <strong>di</strong> 4 articoli:<br />

“Art. 1 La presente legge promuove la concorrenza, tutela gli interessi economici dei<br />

consumatori, migliora la <strong>di</strong>stribuzione dei farmaci non soggetti a ricetta me<strong>di</strong>ca, le cui confezioni esterne<br />

recano il bollino <strong>di</strong> riconoscimento previsto dall’art. 9-bis del D.L. 18 settembre 2001 n. 347, convertito<br />

dall’art. 1 della legge 16 novembre 2001 n. 405 e definito dal D.M. 1 febbraio 2002, garantendo un<br />

elevato livello <strong>di</strong> sicurezza e tutela della salute.<br />

Art. 2 Gli esercizi commerciali previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.<br />

114 hanno titolo a porre in ven<strong>di</strong>ta i farmaci previsti dalla presente legge alle medesime con<strong>di</strong>zioni e<br />

modalità <strong>di</strong> cui all’articolo successivo.<br />

Art. 3 La ven<strong>di</strong>ta, consentita durante l’orario <strong>di</strong> apertura dell’esercizio commerciale, è<br />

effettuata in una parte della sua superficie ben definita e <strong>di</strong>stinta dagli altri reparti, con l’assistenza <strong>di</strong> un<br />

farmacista abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo or<strong>di</strong>ne.<br />

Art. 4 Lo sconto sul prezzo in<strong>di</strong>cato nella confezione è liberamente determinato dal<br />

<strong>di</strong>stributore al dettaglio per singolo farmaco, è esposto in modo leggibile e chiaro e praticato a tutti gli<br />

acquirenti. Sono vietati i concorsi e le operazioni a premio, <strong>di</strong> cui al dPR 26 ottobre 2001, n. 430, le<br />

ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> cui all’art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e quelle sotto costo


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segue lettera del 14/04/2010<br />

30<br />

31<br />

al ParlamentoF<br />

F, volto a permettere la ven<strong>di</strong>ta a prezzo libero, anche al <strong>di</strong> fuori del circuito delle farmacieF<br />

F, dei<br />

me<strong>di</strong>cinali da autome<strong>di</strong>cazione e da banco , detti "OTC e SOP", per i quali non è richiesta la prescrizione me<strong>di</strong>ca.<br />

A detta <strong>di</strong> Coop, se il mercato sarà liberalizzato i farmaci potrebbero essere venduti con una riduzione dal 25 al<br />

50% rispetto ai prezzi attuali.<br />

Alcuni istituti <strong>di</strong> ricerca hanno poi preso espressamente e con vigore una posizione favorevole alle<br />

liberalizzazioni, nel senso <strong>di</strong>:<br />

• liberalizzazione dell’apertura <strong>di</strong> farmacie (eliminazione <strong>di</strong> barriere all’ingresso);<br />

• concomitante e/o alternativa liberalizzazione della <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> alcune fasce <strong>di</strong> prodotti (SOP e<br />

32<br />

OTC)F<br />

F.<br />

33<br />

Nel corso del 2005 è inoltre stato assai vivace il <strong>di</strong>battito sulla marginalitàF<br />

F della <strong>di</strong>stribuzione interme<strong>di</strong>a e<br />

34<br />

finale del farmaco, e sono state avanzate anche proposte <strong>di</strong> rimozione del prezzo unico del farmacoF<br />

F e <strong>di</strong><br />

parziale <strong>di</strong>sancoramento della remunerazione del farmacista dal prezzo ex factory, passando a modelli alternativi<br />

<strong>di</strong> cui al comma 7 del medesimo articolo e del dPR 6 aprile 2001, n. 218 aventi ad oggetto i farmaci<br />

previsti dalla presente legge”.<br />

30 Alla data del 9 febbraio 2006 risultavano raccolte 174.722 firme, consegnate al<br />

vicepresidente della Camera, onorevole Fabio Mussi. Secondo le <strong>di</strong>chiarazioni rese dal presidente <strong>di</strong><br />

Coop - Associazione Nazionale Cooperative <strong>di</strong> Consumatori, Aldo Sol<strong>di</strong>, la petizione continua in oltre<br />

500 punti ven<strong>di</strong>ta con lo scopo <strong>di</strong> toccare quota 500.000 entro maggio. Da parte sua il vicepresidente della<br />

Camera, accogliendo la delegazione, ha ricordato come, rispetto ad altri strumenti più abusati come ad<br />

esempio i referendum, le proposte <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> iniziativa popolare siano strumenti eccezionali, anche se<br />

importanti e significativi, tanto più quando provengono come in questo caso da una forte spinta popolare,<br />

e ha affermato che questa proposta <strong>di</strong> legge ritornerà nel prossimo Parlamento come un punto all’or<strong>di</strong>ne<br />

del giorno. Fonte: Hwww.e-coop.itH u.c.. 13.6.2006.<br />

31 Il tema rimane quantomai attuale anche dopo le elezioni politiche dell’aprile 2006 e<br />

l’inse<strong>di</strong>amento del nuovo governo. Cfr. R.Turno, «Un tavolo per i farmaci», il Sole 24 ore del 30.5.2005,<br />

p. 19; comunicato Federfarma 29/05/2006 «Federfarma plaude all‘apertura del tavolo», su<br />

Hwww.federfarma.itH u.c. 31.5.2006.<br />

32 CERM - Competitività, Regolazione, Mercati, Hhttp://www.cermlab.it/H, stu<strong>di</strong>o del 20.12.2005<br />

“L’invito ad una pratica <strong>di</strong> sconto non fa concorrenza”.<br />

33 Cfr. Il profilo e il livello dei margini <strong>di</strong> ricavo per la <strong>di</strong>stribuzione dei farmaci rimborsabili -<br />

Nota CERM n. 7-05, Ottobre 2005; Per il confronto dei margini <strong>di</strong> ricavo effettivo nella <strong>di</strong>stribuzione al<br />

dettaglio dei farmaci rimborsabili: alcuni commenti sul metodo - Nota CERM n. 6-05 Settembre 2005; I<br />

margini <strong>di</strong> ricavo della <strong>di</strong>stribuzione sui farmaci rimborsabili - Un confronto della normativa in Italia,<br />

Francia, Germania e Spagna - Nota CERM n. 5-05 Settembre 2005; S. Tod. Farmacisti al caffè del<br />

Garante, il Sole 24 ore Sanità 31/1-6/2.2006, p. 25; G. Siri, Margini ridotti sui me<strong>di</strong>cinali Ssn, il Sole 24<br />

ore 1.12.2005, p. 23; I margini <strong>di</strong> ricavo della <strong>di</strong>stribuzione sui farmaci "C" - Una stima su dati <strong>di</strong><br />

mercato, Nota CERM n. 7-06; F. Pammolli-N. C.Salerno, Farmaci: rimborsabili o meno, il ricavo della<br />

<strong>di</strong>stribuzione non cambia, messo in rete su www.cermlab.it il 16/05/2006, ultima consultazione<br />

26.5.2006. 34 CERM, La rimozione del prezzo unico nazionale dei farmaci: quando e perché non averne<br />

paura, s.d.


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segue lettera del 14/04/2010<br />

a tariffa professionale e/o collegati ai servizi erogati dalla farmaciaF<br />

F.<br />

Ad un livello più generale, è ampio e duraturo il <strong>di</strong>battito sulla liberalizzazione del mercato dei servizi ed in<br />

particolare <strong>di</strong> quello delle farmacie, tanto in termini <strong>di</strong> canali <strong>di</strong>stributivi quanto <strong>di</strong> rimozione delle barriere<br />

36<br />

all’ingresso in termini <strong>di</strong> requisiti soggettivi e pianificazione territorialeF<br />

F.<br />

37<br />

Se è altresì osservatoF<br />

F che:<br />

1. Le recenti posizioni assunte a livello europeo (Commissione e Corte <strong>di</strong> Giustizia) si esprimono<br />

univocamente a favore della liberalizzazione dell’esercizio delle farmacie (canale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta tra<strong>di</strong>zionale) e<br />

dell’ampliamento alla <strong>di</strong>stribuzione organizzata della ven<strong>di</strong>ta dei SOP (canale aggiuntivo). Sulla base delle<br />

posizioni europee e delle esperienze già maturate dagli altri Partner, l’agenda <strong>di</strong> riforme potrebbe/dovrebbe<br />

essere ben più ampia <strong>di</strong> quella che si realizzerebbe se i SOP venissero venduti dalla <strong>di</strong>stribuzione organizzata<br />

38<br />

sotto la consulenza e la sorveglianza <strong>di</strong> un farmacista abilitatoF<br />

F;<br />

2. Tutte le segnalazioni che l’Antitrust italiano è andato formulando da 10 anni a questa parte confermano<br />

39<br />

(precedendole o seguendole) le posizioni europee; in particolareF<br />

F esse sollecitano:<br />

a. la completa liberalizzazione degli esercizi farmaceutici, trasformando in vincoli minimi (nel senso <strong>di</strong><br />

“almeno <strong>di</strong> …”) <strong>di</strong> servizio pubblico quelle che adesso appaiono artificiose restrizioni all’offerta (dagli orari <strong>di</strong><br />

apertura, alle festività obbligatorie, alle limitazioni al trasferimento <strong>di</strong> proprietà, al favor legis per gli ere<strong>di</strong>, al<br />

contingentamento geografico e demografico); quello che rileva è la presenza <strong>di</strong> un farmacista abilitato che<br />

svolga in scienza e coscienza il suo ruolo;<br />

b. la rimozione del prezzo unico nazionale su tutti i farmaci <strong>di</strong> fascia “C”, con la liberalizzazione dei margini<br />

<strong>di</strong> ricavo della <strong>di</strong>stribuzione su questi prodotti (il prezzo in<strong>di</strong>cato del produttore <strong>di</strong>verrebbe quello massimo <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta);<br />

c. la revisione secondo principi <strong>di</strong> efficienza e <strong>di</strong> correlazione ai costi della struttura dei margini <strong>di</strong> ricavo ex<br />

35<br />

V. ad esempio le proposte Assofarm, riportate con ampia analisi quantitativa in Farmacie e<br />

compensi, un modello alternativo, in Il Quaderno della <strong>di</strong>stribuzione farmaceutica n. 1/2006, pp. 15 e ss.<br />

36<br />

Si tratta della nota “Agenda Giavazzi”: cfr. ad es. F.Giavazzi, Lobby d’italia, Bur, 2005,<br />

passim, e spec. alle pp. XI e 11-12; A. Alesina, F. Giavazzi, Il liberismo è <strong>di</strong> sinistra, Il Saggiatore, 2007;<br />

ASTRID, La salute e il mercato, Il Sole 24 Ore Pirola, 2008. V. anche il Focus IBL (Istituto Bruno<br />

Leoni) N. 21 del 28 marzo 2006: A.Gilli, Come si <strong>di</strong>fendono le ren<strong>di</strong>te. Il caso dei farmacisti, su<br />

Hwww.brunoleoni.itH, che sostiene come quello dei farmacisti sia il tipico comportamento <strong>di</strong> chi <strong>di</strong>fende una<br />

ren<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> posizione, a scapito dell'interesse dei consumatori e dell'efficienza economica in generale. Per<br />

Alberto Mingar<strong>di</strong>, <strong>di</strong>rettore generale dell'IBL, «questo paper <strong>di</strong>mostra come la questione della sicurezza<br />

sia del tutto secondaria. La realtà è che non c'è nessuna ragione per impe<strong>di</strong>re a una persona, laureata in<br />

farmacia e dotata <strong>di</strong> tutti i requisiti necessari, <strong>di</strong> esercitare la professione <strong>di</strong>etro il banco <strong>di</strong> un<br />

supermercato».<br />

37<br />

F. Pammolli – N.C. Salerno (CERM), L’invito ad una pratica <strong>di</strong> sconto non fa concorrenza,<br />

su Hwww.cermlab.itH.<br />

38<br />

cfr. Presentazione CERM 13/12/2005 su Hwww.cermlab.itH.<br />

39<br />

Cfr. Nota CERM n. 4/05 e presentazione CERM 13/12/2005 su Hwww.cermlab.itH.<br />

35


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40<br />

lege sui farmaci rimborsabiliF<br />

F;<br />

d. la revisione degli stringenti limiti alla pubblicità sia degli esercizi farmaceutici sia dei SOP;<br />

e. la ven<strong>di</strong>ta degli OTC attraverso al <strong>di</strong>stribuzione organizzata; circa la proposta <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> iniziativa<br />

popolare promossa da COOP, l’Antitrust si è espresso favorevolmente anche in merito alla<br />

commercializzazione dei SOP tramite la <strong>di</strong>stribuzione organizzata, previa presenza <strong>di</strong> farmacista abilitato in<br />

loco;<br />

3. la spontanea e costante promozione dell’efficienza lungo tutta la filiera del farmaco che in questo modo<br />

verrebbe ad emergere, favorendo la <strong>di</strong>ffusione degli equivalenti più economici, sia nel prezzo per us o DDD che<br />

41<br />

nel confezionamento (packaging) idoneo alla singola situazione sanitaria soggettivaF<br />

F.<br />

Nel 2006 il c.d. decreto Bersani (d.l. 223/2006 convertito con legge n. 248/2006, art. 5) ha inciso sul settore<br />

del farmaco seguendo due filoni:<br />

1) le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> titolarità;<br />

2) il canale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei me<strong>di</strong>cinali senza prescrizione.<br />

L’articolo 5, commi da 1 a 3-bis, della legge n. 248/2006, introduce la liberalizzazione della ven<strong>di</strong>ta dei<br />

prodotti non soggetti alla prescrizione me<strong>di</strong>ca, in<strong>di</strong>viduati con riferimento alla <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all’articolo 9-bis<br />

della legge n. 405/2001, ma già in fieri.<br />

Viene perciò consentita la ven<strong>di</strong>ta al pubblico dei seguenti prodotti:<br />

a) me<strong>di</strong>cinali da banco o <strong>di</strong> autome<strong>di</strong>cazione (classe C-bis – OTC o “farmaci <strong>di</strong> autome<strong>di</strong>cazione”)<br />

b) me<strong>di</strong>cinali non soggetti a prescrizione me<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> classe C (S.O.P. o farmaci “da consiglio”)<br />

c) altri prodotti (veterinari ed omeopatici) non soggetti a prescrizione me<strong>di</strong>ca(14).<br />

In materia <strong>di</strong> titolarità, il testo approvato in sede <strong>di</strong> conversione del decreto legge n. 223/2006 nella Legge<br />

n. 248/2006 ha sostanzialmente salvaguardato il sistema preesistente: l’unico vero contenuto <strong>di</strong> liberalizzazione<br />

consiste nella possibilità, per il singolo farmacista, <strong>di</strong> partecipare a più “società speziali” e nell’estensione – fino a<br />

quattro – delle farmacie gestibili dalla singola “società speziale”, ma tutte in ambito provinciale.<br />

Nel corso del 2007 e del 2008 si sono registrate numerose iniziative parlamentari <strong>di</strong> ulteriore<br />

liberalizzazione, con proposte <strong>di</strong> fuoriuscita dell’intera fascia C dal canale, ovvero <strong>di</strong> istituzione <strong>di</strong> “farmacie libere<br />

42<br />

non convenzionate”F<br />

F.<br />

La giurisprudenza ha assunto un atteggiamento oscillante: la Corte costituzionale ha riba<strong>di</strong>to la congruità,<br />

43<br />

sotto il profilo costituzionale, della “pianta organica”F<br />

F; il Consiglio <strong>di</strong> Stato, al contrario, ha sottoposto al giu<strong>di</strong>zio<br />

40 Cfr. Note CERM n. 5/05, 6/05, 7/05 e Presentazione CERM 30/10/2005 su Hwww.cermlab.itH.<br />

41 Cfr. anche Note CERM n. 1/05 e 2/05 su Hwww.cermlab.itH.<br />

42 Si vedano i lavori parlamentari della passata legislatura per il d.d.l. governativo <strong>di</strong> Misure<br />

per il citta<strong>di</strong>no consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in<br />

settori <strong>di</strong> rilevanza nazionale (C. 2272-bis).<br />

43 Corte costituzionale Sent. n. 76/2008 (12.3.2008).


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44<br />

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della Corte europea la legislazione italianaF<br />

F.<br />

45<br />

Il clima attuale vede alcuni segnali contrad<strong>di</strong>ttori: in un quadro europeo <strong>di</strong> spinte liberalizzatriciF<br />

F, il Governo<br />

46<br />

47<br />

ha espresso istanze <strong>di</strong> moderata riformaF<br />

F, mentre l’Autorità AntitrustF<br />

F ha nuovamente auspicato la completa<br />

liberalizzazione, chiedendo una significativa semplificazione dei requisiti e degli adempimenti, l’eliminazione della<br />

riserva della titolarità delle farmacie e del vincolo imposto al cumulo delle licenze in capo ad un medesimo<br />

soggetto privato (oggi previsto nel numero massimo <strong>di</strong> quattro), nonché il superamento delle restrizioni normative<br />

in materia <strong>di</strong> autorizzazione e localizzazione delle farmacie (piante organiche, limitazioni numeriche e obblighi <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stanza minima).<br />

Sul fronte dell’offensiva commerciale della G.D.O., si registra una convergenza tra l’orientamento dei<br />

48<br />

49<br />

privati aderenti a Feder<strong>di</strong>stribuzioneF<br />

F e CoopItaliaF<br />

F, per sopprimere l’obbligo della presenza del farmacista e<br />

50<br />

spostare i prodotti OTC in corsiaF<br />

F.<br />

51<br />

Nel maggio 2008 ha fatto poi scalpore la notizia del primo farmaco a marchio CoopF<br />

F.<br />

52<br />

Infine, tra luglio ed ottobre 2008 il c.d. “Tavolo per la Farmaceutica” ha raggiunto un primo accordoF<br />

F per<br />

53<br />

alcuni interventi correttivi in materia <strong>di</strong> farmaco, il cui impatto è tutto da valutare ma che sarà <strong>di</strong> certo significativoF<br />

F,<br />

e che si è recentemente tradotto nell’articolo 13 del decreto legge n. 39/2009, il quale <strong>di</strong>spone, tra l’altro, la<br />

riduzione del 12% del prezzo dei me<strong>di</strong>cinali equivalenti, l’imposizione alle farmacie <strong>di</strong> un extrasconto dell’1,4% sul<br />

44 Consiglio <strong>di</strong> Stato Ord. n. 1664/2008 (14.4.08).<br />

45 Cfr. ad es. il Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française (c.d.<br />

“Agenda Attali”), decisone n. 212: Ouvrir les con<strong>di</strong>tions d’exercice des activités de pharmacie.<br />

46 Cfr. l’au<strong>di</strong>zione al Senato del Ministro Sacconi in data 5.6.2008, nella quale il Ministro del<br />

lavoro, della salute e delle politiche sociali, <strong>di</strong> fronte alla XII Commissione Igiene e sanità del Senato,<br />

illustrando le linee programmatiche del proprio <strong>di</strong>castero. ha auspicato un miglioramento qualitativo della<br />

convenzione delle farmacie con il SSN e una valorizzazione del loro ruolo <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o socio-sanitario sul<br />

territorio, affermando <strong>di</strong> non con<strong>di</strong>videre le politiche <strong>di</strong> deregolazione nelle modalità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei<br />

farmaci, che richiederebbero semmai interventi migliorativi. Sul tema della liberalizzazione dei farmaci<br />

da banco, Sacconi ha ipotizzato la possibile eliminazione dell'obbligo del farmacista.<br />

47 Cfr. Segnalazione AS453 del 11.6.2008.<br />

48 Cfr. quanto pubblicato su “Speciale News”, mensile <strong>di</strong> Esselunga, nel numero <strong>di</strong> primavera<br />

2007, nonché le conclusioni dello stu<strong>di</strong>o “Me<strong>di</strong>cinali da banco nella grande <strong>di</strong>stribuzione organizzata -<br />

Posizione Feder<strong>di</strong>stribuzone”, Gennaio 2007, Hwww.feder<strong>di</strong>stribuzione.itH, u.c. 30.6.2008.<br />

49 Nel 2008 Coop ha avviato la massiccia campagna <strong>di</strong> comunicazione “Liberalizzazione dei<br />

farmaci: non lasciamola in sospeso”, con la quale – tra le righe - chiede la rimozione del farmacista. Cfr.<br />

anche A.Puato, “Coop, quanto è amara la me<strong>di</strong>cina da banco” in Corriereconomia del 26.5.2008 p. 4.<br />

50 Soluzione che vede favorevoli <strong>di</strong>chiarazioni anche del Ministro Sacconi: cfr. la rassegna<br />

stampa <strong>di</strong> su www.federfarma.it.<br />

51 Si tratta <strong>di</strong> un equivalente del Vivin C: cfr. ad es. Repubblica del 8.5.2008 e Corriereconimia<br />

del 26.5.2008.<br />

52 Cfr. la nota Federfarma 15.10.2008 in<strong>di</strong>rizzata al <strong>di</strong>rettore AIFA e la analoga lettera <strong>di</strong><br />

Federfarma Servizi Prot.: VN/eg/U. 3696 del 15.10.2008; v. anche S.Todaro, Per i farmaci generici<br />

intervento da 500 milioni, su Il Sole 24 ore del 16.10.2008.<br />

53 Per una prima valutazione si veda TARABUSI-TROMBETTA, Ultime da Nottingham, in Punto<br />

Effe n. 18/2008, pp. 33 e ss.; http://www.puntoeffe.it/rivista/2008/18/33-38%20FISCO.pdf.


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fatturato SSN per n. 12 mesi, nonché l’ossificazione dei margini <strong>di</strong> filiera sul generico. In particolare, si<br />

rideterminano per i me<strong>di</strong>cinali equivalenti le quote <strong>di</strong> spettanza sul prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al pubblico, stabilite dal primo<br />

periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 <strong>di</strong>cembre 1996 n. 662, che vengono così stabilite:<br />

- per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento,<br />

- per i grossisti 6,65 per cento e<br />

- per i farmacisti 26,7 per cento.<br />

La rimanente quota dell’8 per cento è ri<strong>di</strong>stribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole <strong>di</strong> mercato<br />

ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento.<br />

Per la fornitura dei me<strong>di</strong>cinali equivalenti <strong>di</strong> cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 16 novembre<br />

2001, n. 347, convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote <strong>di</strong><br />

spettanza previste dal primo periodo del presente comma, anche me<strong>di</strong>ante cessione <strong>di</strong> quantitativi gratuiti <strong>di</strong><br />

farmaci o altra utilità economica, comporta gravi sanzioni per tutti gli operatori <strong>di</strong> filiera.<br />

Da tali ampie osservazioni risulta evidente l’esigenza <strong>di</strong> impiegare la massima prudenza in sede valutativa<br />

e <strong>di</strong> non fare troppo affidamento sui risultati economici ottenuti in passato, in un quadro <strong>di</strong> obiettiva legislazione<br />

monopolistica che potrebbe a breve essere ulteriormente scalfita o ad<strong>di</strong>rittura soppressa.<br />

***<br />

SINTESI CONCLUSIVA E METODOLOGIE DI STIMA IMPIEGABILI<br />

Tanto premesso, è doveroso osservare che ove nella valutazione <strong>di</strong> una farmacia si dovesse fare<br />

esclusivo riferimento a corretti criteri <strong>di</strong> stima secondo la migliore dottrina e prassi aziendale, ne deriverebbe<br />

l’esigenza <strong>di</strong> tener conto <strong>di</strong> tutto quanto precede al fine <strong>di</strong> correggere consistentemente al ribasso la valutazione<br />

attuata con il metodo del moltiplicatore, valutazione che già <strong>di</strong> per sé, come si è detto, risulta <strong>di</strong>fficilmente<br />

giustificabile in termini scientifici e scarsamente coerente con una rigorosa valutazione dell’investimento in termini<br />

<strong>di</strong> red<strong>di</strong>tività e prospettive <strong>di</strong> rientro del capitale investito.<br />

Ciononostante gli operatori del settore delle farmacie private sono, da sempre, orientati all’impiego <strong>di</strong><br />

quello che la dottrina aziendalistica definisce come il criterio dei prezzi probabili, me<strong>di</strong>ante applicazione del<br />

ricordato metodo empirico “per multiplo”. Ciò significa che la Farmacia viene valutata sulla base <strong>di</strong> quel prezzo<br />

che, in normali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato, il ven<strong>di</strong>tore ritiene <strong>di</strong> poter ragionevolmente attendersi dal normale incontro<br />

della domanda e dell’offerta. È perciò evidente che tale valore coinciderà con il prezzo che un ipotetico potenziale<br />

acquirente, nelle medesime con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato, è <strong>di</strong>sposto a sborsare per acquisire quell’azienda.<br />

Tale valore sarà composto <strong>di</strong> due elementi: una componente che può definirsi “storica” o “statica”,<br />

corrispondente alla situazione aziendale in atto (ubicazione, andamento economico passato, etc.) ed in una<br />

componente “<strong>di</strong>namica” o “prospettica”, determinata dalle prospettive economiche aziendali e dal presumibile<br />

andamento della gestione futura. Questa seconda componente può essere <strong>di</strong>stinta, a sua volta, in elementi <strong>di</strong><br />

natura “oggettiva”, come ad esempio la congiuntura economica e gli scenari futuri <strong>di</strong> mercato, le proiezioni


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demografiche, etc. e in altri <strong>di</strong> natura “soggettiva”, quali gli incrementi <strong>di</strong> fatturato che il nuovo gestore ritiene <strong>di</strong><br />

poter ottenere per effetto della nuova gestione, l’effetto positivo <strong>di</strong> possibili sinergie od economie <strong>di</strong> scala e/o <strong>di</strong><br />

scopo, etc. (si immagini il caso in cui l’acquirente della Farmacia sia proprietario dei locali soprastanti l’esercizio,<br />

che potrebbero essere a<strong>di</strong>biti ad ambulatori me<strong>di</strong>ci).<br />

Sulla scorta <strong>di</strong> tali riflessioni, la prassi valutativa ha introdotto alcuni correttivi ed affinamenti del tra<strong>di</strong>zionale<br />

metodo della “regola del pollice”, basato sul moltiplicatore del fatturato. Di recente perciò alcuni professionisti del<br />

54<br />

settoreF<br />

F hanno introdotto un metodo <strong>di</strong> valutazione che, pur prendendo alla base della stima il fatturato<br />

dell’azienda, si articola su più fasi.<br />

In un primo momento viene applicato, al volume d’affari assunto a parametro <strong>di</strong> riferimento, un<br />

moltiplicatore base, variabile da zona a zona, ma tendenzialmente simile sul territorio nazionale, che identifica la<br />

componente che abbiamo definito “statica”. Viene così in<strong>di</strong>viduato un primo valore (teorico) dell’avviamento rebus<br />

sic stantibus, ossia in ipotesi <strong>di</strong> costanza <strong>di</strong> tutte le variabili economiche. Detto valore viene poi ulteriormente<br />

rettificato, in aumento ed in <strong>di</strong>minuzione, tenendo conto degli altri fattori <strong>di</strong> cui si è fatto parola.<br />

Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rettifica varia da caso a caso, è può essere scomposto in varie sottofasi; è possibile<br />

identificare per semplicità due soli ulteriori passaggi:<br />

1. l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un coefficiente <strong>di</strong> maggiorazione del valore base <strong>di</strong> stima, che viene in<strong>di</strong>cato come<br />

“coefficiente <strong>di</strong> apprezzamento sul mercato”. Con tale coefficiente si esprimono le potenzialità future <strong>di</strong> crescita<br />

della farmacia oggetto <strong>di</strong> stima. Una versione più sofisticata scompone ulteriormente il moltiplicatore in due fattori:<br />

un dato corrispondente all’approccio valutativo dell’acquirente me<strong>di</strong>o ed un ulteriore assestamento derivante dalle<br />

prospettive future connesse all’acquisizione della gestione da parte dello specifico acquirente che sta procedendo<br />

alla stima;<br />

2. l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> correttivi al ribasso, connessi a particolari situazioni aziendali e/o allo scenario del<br />

presumibile futuro contesto economico, sociale, urbanistico, etc. Anche detti correttivi possono essere valutati<br />

unitariamente, ovvero con applicazioni successive me<strong>di</strong>ante stima separata <strong>di</strong> ogni singolo fattore.<br />

Tanto premesso in linea teorica, e tenuto conto della elevata opinabilità del criterio <strong>di</strong> stima “empirico”<br />

comunemente adottato nella prassi, nonché delle peculiari caratteristiche dell’azienda oggetto <strong>di</strong> stima (che<br />

verrebbe affidata in gestione per un periodo relativamente breve, senza passaggio <strong>di</strong> titolarità), si ritiene più<br />

corretto fare riferimento ai già cennati meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> stima prospettici.<br />

***<br />

54 Cfr. ad es. la perizia giurata <strong>di</strong> stima per il conferimento dell’azienda afferente le Farmacie<br />

Comunali <strong>di</strong> Modena, riportata in Appen<strong>di</strong>ce al prospetto informativo per l’offerta pubblica <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />

n. 1198 azioni or<strong>di</strong>narie della "FCM - Farmacie Comunali <strong>di</strong> Modena spa" (prospetto informativo del<br />

05/07/2002, n° 6357 - Sezione Terza, Capitolo XIII, Paragrafo 13.1.e) .


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segue lettera del 14/04/2010<br />

LA NUOVA FARMACIA DI MARSCIANO<br />

La farmacia <strong>di</strong> nuova apertura da parte del <strong>Comune</strong> si immagina ubicata all’interno della pianta organica come<br />

risultante dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 344 del 6 ottobre 2009, pubblicata sul BUR n. 47 DEL<br />

21.10.2009, recante approvazione della revisione della pianta organica delle farmacie urbane e rurali della<br />

Regione per il biennio 2007/2008, ubicata in comune <strong>di</strong> <strong>Marsciano</strong> “Borgata Ammeto”.<br />

Trattasi in particolare della sede farmaceutica N. 5 (urbana) <strong>di</strong> cui è titolare codesto <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Marsciano</strong>,<br />

facente capo alla Azienda USL n. 2, attualmente vacante in attesa <strong>di</strong> apertura, ubicata nel capoluogo ed avente la<br />

seguente sede territoriale: COMPRENDE LA SEZIONE ELETTORALE N. 2 (ZONA TRIPOLI), LE SEZIONI<br />

ELETTORALI N. 6 E N. 7 (AMMETO E CAMPAGNA) E PARTE DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 4<br />

(PONTE NESTORE – COMPARTO SUL LATO SINISTRO FIUME NESTORE DELIMITATO DAL LATO<br />

DESTRO DI VIA MARSALA E DAL VOC. RIPE, RISPETTIVAMENTE A DESTRA ED A SINISTRA DI VIA DEI<br />

MILLE).<br />

Le farmacie concorrenti sono così in<strong>di</strong>viduate sulla planimetria:


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segue lettera del 14/04/2010<br />

SEDE FARMACEUTICA N. 1 - PRIVATA URBANA - Denominata Farmacia MENCONI - titolare la società<br />

“Farmacia Menconi Snc - Dr. Emma Menconi e C.“<br />

Sede territoriale: COMPRENDE LA SEZIONE ELETTORALE N. 1 (CENTRO), N. 3 (VIA LARGA), N. 5 (VIA ORVIETANA) E PARTE<br />

DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 4 ( PONTE NESTORE – CONFINE SUL LATO DESTRO DEL FIUME NESTORE).<br />

L’ufficio demografico del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Marsciano</strong> ha inoltre messo a <strong>di</strong>sposizione dello scrivente il numero degli<br />

abitanti <strong>di</strong>stribuiti nelle varie località e, per quanto riguarda il capoluogo la ripartizione nei quartieri Schiavo, Cerro e


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segue lettera del 14/04/2010<br />

Ammetto (All. C). E’ del tutto evidente il trend <strong>di</strong> crescita della popolazione che è praticamente raddoppiata tra il dal<br />

1991 ad oggi: si passa infatti dai 1312 abitanti rilevati nell’anno 1991 agli attuali 2446.<br />

Il numero complessivo degli abitanti insistenti sull’intero territorio comunale è pari a 18.619 <strong>di</strong> cui 1.050 <strong>di</strong> età<br />

compresa tra o – 6 anni, 1.517 oltre 6 e fino a 14 anni e i rimanenti 16.052 oltre i quattor<strong>di</strong>ci anni (All. C), cui<br />

corrispondono complessivamente 6.959 famiglie ed una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 2,68 abitanti per famiglia. Nel solo capoluogo<br />

invece il numero degli abitanti è pari a 10.319 mentre le famiglie risultano essere pari a 3.826, dunque per una<br />

me<strong>di</strong>a abitanti per famiglia pari a 2,70. (All. C)<br />

PLANIMETRIA 1: 10000 DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 1 e N. 5 (erroneamente in<strong>di</strong>viduata col<br />

numero 2) DI NUOVA ISTITUZIONE (fonte: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Marsciano</strong>)<br />

La zona assegnata è illustrata con maggior dettaglio nella planimetria in scala 1:10000 del territorio<br />

comunale messa a <strong>di</strong>sposizione dal <strong>Comune</strong>, che si è riprodotta in estratto nella pagina precedente.


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Il prospetto risulta particolarmente interessante perché, oltre ad illustrare anche l’ubicazione <strong>di</strong> alcuni<br />

luoghi-chiave strategici nella valutazione delle potenzialità della farmacia, mostra l’attuale assetto urbanistico del<br />

territorio, che invece non risulta atten<strong>di</strong>bilmente descritto nella cartografia reperibile su internet (maps.google.it ).<br />

Va premesso che la sede assegnata presenta alcune caratteristiche che potranno determinare due<br />

<strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> farmacia.<br />

In particolare, un’ampia zona a Nord (della nuova Pianta Organica) è in parte caratterizzata da<br />

inse<strong>di</strong>amenti industriali/commerciali e in parte residenziali, mentre ad Ovest (sempre della Pianta Organica n. 5) la<br />

circonvallazione (Via F.lli Briziarelli) porta una significativa deviazione del traffico provenienti dalle <strong>di</strong>rettrici SP375 e<br />

SR397, verso aree <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti commerciali con ampie possibilità <strong>di</strong> parcheggio <strong>di</strong> possibile interesse per la<br />

citta<strong>di</strong>nanza confluente alla farmacia.<br />

Pertanto, le possibili ubicazioni ipotizzabili sono limitate e <strong>di</strong>pendono anche da scelte strategiche del<br />

<strong>Comune</strong>.<br />

Sostanzialmente si possono identificare due principali tipologie <strong>di</strong> ubicazione:<br />

A) una a valenza “commerciale”, finalizzata alla massimizzazione del fatturato e del leale svolgimento<br />

del gioco concorrenziale con le altre se<strong>di</strong>. In questo senso si registra la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> locali presso il<br />

Centro Commerciale “Le Pirami<strong>di</strong>”, come da corrispondenza in<strong>di</strong>rizzata al <strong>Comune</strong> dalla<br />

SO.CO.MAR s.r.l. in data 03/01/2007 e riproposta in data 08/05/2009 ad oggi non scaduta, <strong>di</strong> idonea<br />

metratura, 355 esten<strong>di</strong>bili a 490 Mq. con quantificazione dell’onere <strong>di</strong> locazione. (All. D)<br />

B) una a valenza “urbanistica” o <strong>di</strong> sostegno allo sviluppo, finalizzata a generare un servizio ad alta<br />

valenza sociale nel contesto della zona residenziale. In questo senso si registra la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> locali<br />

in Via dei Partigiani, N° 40/50 come da corrispondenza in<strong>di</strong>rizzata al <strong>Comune</strong> dalla E<strong>di</strong>lpiù s.r.l. in<br />

data 23/07/2009 e ad oggi non scaduta, idonei ad “ospitare non solo la farmacia, ma anche 10<br />

ambulatori me<strong>di</strong>ci al primo piano” senza in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> prezzo (All. E)


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nel range tra due tali estremi sono ipotizzabili, in astratto, varie collocazioni, che tuttavia in concreto, tenuto<br />

conto delle limitate potenzialità della sede, possono essere limitate ai due modelli estremizzanti.<br />

Lo scrivente ha avuto cura <strong>di</strong> richiedere la stima della possibile capacità e<strong>di</strong>ficatoria conferente le due aree<br />

sopra descritte. In entrambe i casi esiste una buona capacità costruttiva che nel primo caso a) a valenza<br />

commerciale” la cubatura ammonterebbe a potenziali 150.594 mc circa, equivalente a 1.250 potenziali residenti,<br />

mentre nel secondo caso b), a “valenza urbanistica” potrebbe essere <strong>di</strong>mensionata a circa 96.600 mc per una<br />

stima <strong>di</strong> 805 nuovi residenti (All I)<br />

Tra le possibili ubicazioni della farmacia risulta anzitutto praticabile, quale soluzione massimizzante il<br />

fatturato, quella in prossimità dell’inse<strong>di</strong>amento Commerciale denominato “Le Pirami<strong>di</strong>”, ubicato nella prossimità<br />

della rotatoria <strong>di</strong> smaltimento della confluenza delle <strong>di</strong>rettrici <strong>di</strong> proveninza della SP375.<br />

Tra le attività presenti nel centro risultano inse<strong>di</strong>ate un supermercato della catena Conad, un centro Brico<br />

alcuni affermati marchi <strong>di</strong> abbigliamento ed un outlet sempre <strong>di</strong> abbigliamento. Non è stato possibile rilevare la<br />

me<strong>di</strong>a settimanale dei visitatori del Centro.<br />

L’ubicazione all’interno del centro commerciale determinerebbe alcune caratteristiche della farmacia:<br />

1) probabilmente l’essere i locali della farmacia contigui ad altri esercizi <strong>di</strong> notevole richiamo ma al tempo<br />

stesso autonomi e ben in vista potrebbe favorire il conseguimento <strong>di</strong> un doppio vantaggio:<br />

a. beneficiare dell’ indotto servito dal complesso del Centro commerciale;<br />

b. risultare autonomo collocato in un’area in espansione dotata <strong>di</strong> un efficiente e adeguato<br />

sistema viario e <strong>di</strong> parcheggi”;<br />

2) la composizione del fatturato potrebbe essere sbilanciata a favore del c.d. “cassetto” (ven<strong>di</strong>te per<br />

contanti) rispetto ad una comune ripartizione del fatturato 50-53% SSR e 50-47% cassetto, ipotizzabile<br />

per le farmacie a vocazione maggiormente tra<strong>di</strong>zionale.


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La posizione potrebbe consentire, sempre in via previsionale, <strong>di</strong> intercettare parte dei flussi <strong>di</strong> movimento<br />

collegati alle a<strong>di</strong>acenti arterie <strong>di</strong> scorrimento ed alla possibilità ed inoltre <strong>di</strong> poter inse<strong>di</strong>are (considerata la metratura<br />

dei locali <strong>di</strong>sponibili) degli stu<strong>di</strong> me<strong>di</strong>ci. Mentre riguardo ai flussi <strong>di</strong> movimento intercettabile la prima ipotesi ‘Area<br />

commerciale’ mostra, quin<strong>di</strong>, maggiore potenzialità, la possibilità <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>are stu<strong>di</strong> me<strong>di</strong>ci è percorribile in eguale<br />

misura anche nella ipotesi ‘area residenziale’ “. ..<br />

Tanto premesso, il <strong>Comune</strong> dovrà scegliere tra le seguenti ipotesi:<br />

1) lasciare libero l’aggiu<strong>di</strong>catario <strong>di</strong> procurarsi una sede entro la pianta organica<br />

2) identificare una sede (ad esempio nell’area dell’inse<strong>di</strong>amento commerciale) e negoziare sin d’ora i<br />

profili della relativa locazione;<br />

3) in<strong>di</strong>care ai partecipanti, me<strong>di</strong>ante l’assegnazione <strong>di</strong> punteggio premiante, la preferenza<br />

dell’amministrazione per l’area che, in via previsionale, offre la miglior prospettiva <strong>di</strong> crescita.<br />

STIMA DELLE POTENZIALITA’ ECONOMICHE<br />

Tanto premesso, <strong>di</strong> procede quin<strong>di</strong> alla stima del fatturato potenziale della farmacia come segue,<br />

<strong>di</strong>fferenziando le due ipotesi tipo della ubicazione <strong>di</strong> tipo “commerciale” (estremizzandone la collocazione nell’area<br />

dell’inse<strong>di</strong>amento commerciale) e della ubicazione finalizzata allo sviluppo urbanistico.<br />

Ipotesi A): ubicazione in prossimità dell’inse<strong>di</strong>amento Commerciale denominato “Le Pirami<strong>di</strong>”<br />

I dati complessivi della spesa farmaceutica netta per l’anno 2009 dell’intero territorio del Distretto Me<strong>di</strong>a<br />

Valle del Tevere ammontano ad euro € 10.076.298. mentre relativamente all’intero territorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Marsciano</strong> tale dato corrisponde ad € 3.123.039 (All. F). Il valore lordo della me<strong>di</strong>a ricette del Distretto Me<strong>di</strong>a Valle<br />

del Tevere è pari ad € 18,31 mentre la me<strong>di</strong>a fustelli corrisponde ad € 10,19. I dati <strong>di</strong> spesa netta potrebbero<br />

essere prudenzialmente tradotti in spesa LORDA ai seguenti valori <strong>di</strong> riferimento, rispettivamente:<br />

intero territorio del Distretto Me<strong>di</strong>a Valle del Tevere ...................euro € 11.200.000<br />

intero territorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Marsciano</strong> ......... ...........................euro € 3.470.000<br />

cui corrisponderebbero i seguenti flussi <strong>di</strong> ricette:<br />

intero territorio del Distretto Me<strong>di</strong>a Valle del Tevere ................... numero ricette ................611.687<br />

intero territorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Marsciano</strong> ......... ........................... numero ricette ................189.514<br />

Si assume, per stima e prudenzialmente, che il correlato cassetto complessivo del territorio comunale sia<br />

pari a 2.400.000, per un totale <strong>di</strong> € 5.100.000, rispettando un rapporto <strong>di</strong> circa 53%-47% tra SSR lordo e cassetto.


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

DATI TOTALI PROSPETTICI COMUNE MARSCIANO<br />

Numero ricette totali (stima) 189.514<br />

Fatturato complessivo SSR (stima lordo IVA) € 3.470.000,00<br />

Cassetto complessivo (stima lordo IVA) € 3.070.000,00<br />

Totale potenziale economico del <strong>Comune</strong> € 6.540.000,00<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

Ragionando per numero <strong>di</strong> abitanti possiamo ipotizzare il proporzionale fatturato del capoluogo.<br />

(6.540.000 : 18.619 = X : 10.319) da cui X = 3.624.591<br />

Le esperienze passate in<strong>di</strong>cano che una quinta farmacia <strong>di</strong> nuova istituzione intercetta, generalmente,<br />

non più del il 15-20% del fatturato <strong>di</strong> zona (rarissimamente sopra il 25%). Nel caso in esame la stima è resa<br />

<strong>di</strong>fficile dal fatto che non si è a conoscenza della composizione del fatturato delle singole farmacie insistenti<br />

sull’intero territorio. Per questo motivo si è preferito ipotizzare il fatturato del capoluogo ed immaginare che stante<br />

le due ipotesi <strong>di</strong> collocazione della farmacia si possa ragionevolmente presumere <strong>di</strong> attribuire alla nuova sede il<br />

27,5% del fatturato del solo capoluogo con una ad<strong>di</strong>ction pari al 15% del cassetto dell’intero territorio comunale al<br />

netto <strong>di</strong> quello del capoluogo (già compreso)<br />

Sulla base della ripartizione della popolazione e delle famiglie <strong>di</strong>stinte tra capoluogo e le <strong>di</strong>verse frazioni il<br />

valore <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> spesa lorda (farmaceutica convenzionata) potrebbe risultare pari ad € 528.198 cui<br />

aggiungere il cassetto stimato in € 468.402 che potrebbe essere maggiorato <strong>di</strong> € 205.536 nell’ipotesi <strong>di</strong><br />

inse<strong>di</strong>amento nel centro commerciale.<br />

Si assume pertanto un fatturato lordo base <strong>di</strong> € 1.133.624,00 così ripartito:<br />

STIMA DI FATTURATO "INTERCETTABILE" Valore assoluto %<br />

Su fatturato SSR € 528.198,00 43,94%<br />

Su cassetto € 674.000,00 56,06%<br />

Totale fatturato (lordo IVA e sconti) € 1.202.198,00 100,00%<br />

Sulla base dei dati me<strong>di</strong> regionali si ipotizza uno sconto SSR del 4,6% circa sul fatturato mutualistico. Si<br />

assumono poi sconti commerciali importanti (10%) su prodotti SOP/OTC, <strong>di</strong> cui si assume un “peso” del 12% sul<br />

totale dei ricavi (dato congruo con l’ubicazione in centro commerciale) e 2,4% sul resto del cassetto.<br />

Stima sconto ASL su fatturato SSR (me<strong>di</strong>a 4,6%) € 24.297,11 netto IVA<br />

Stima sconti commerciali (10% su SOP/OTC) € 14.426,38 lordo IVA


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

Dalle premesse si ottengono i seguenti dati prospettici <strong>di</strong> fatturato, al netto dell’IVA, che viene scorporata<br />

con un’aliquota <strong>di</strong> ventilazione me<strong>di</strong>a dell’11%, un po’ superiore al dato me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> zona, ma legata alla vocazione<br />

commerciale della sede, con maggior intensità <strong>di</strong> prodotti commerciali ad IVA 20%.<br />

DATI NETTI IVA<br />

Fatturato SSN netto sconto € 503.900,89<br />

IVA (aliquota me<strong>di</strong>a ventilazione 11%) € 49.935,89<br />

Ricavo netto SSR € 453.965,00<br />

Cassetto netto sconto € 659.573,62<br />

IVA (aliquota me<strong>di</strong>a ventilazione 12%) € 65.363,62<br />

Ricavo netto Cassetto € 594.210,00<br />

Ricavi annui totali stimati € 1.048.175,00<br />

Valore arrotondato € 1.048.000,00<br />

Valore fatturato al lordo sconti e netto IVA (arr.) € 1.069.889,29<br />

Immaginando una scontistica me<strong>di</strong>a del 31,5% sul fatturato complessivo (lordo sconti SSR e commerciali,<br />

ma al netto dell’IVA), si avrà il seguente sviluppo delle stima sopra in<strong>di</strong>cate:<br />

CALCOLO DEL MARGINE POTENZIALE<br />

Ricavi lordo sconto assunti a base computo € 1.085.293,84<br />

Margine lordo teorico complessivo € 341.867,56<br />

Sconto ASL € 24.297,11<br />

Sconti commerciali al netto dell'IVA € 12.997,00<br />

Margine commerciale effettivo netto sconti € 304.573,45<br />

Margine commerciale netto sconti arrotondato € 305.000,00<br />

Sulla base dei dati così stimati, e tenuto conto dei benchmark <strong>di</strong> riferimento in relazione all’incidenza dei<br />

vari costi sul margine operativo nella me<strong>di</strong>a delle farmacie paragonabili, si ottiene il seguente conto economico<br />

prospettico:<br />

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO<br />

% sul margine % su ricavi<br />

Ricavi totali € 1.048.000,00 100,00%<br />

Costo del venduto € 743.000,00 70,90%<br />

Utile lordo commerciale € 305.000,00 100,00% 29,10%<br />

Utenze € 4.300,00 1,41% 0,41%<br />

Spese amministrative € 7.000,00 2,30% 0,67%<br />

Assicurazioni € 2.000,00 0,66% 0,19%<br />

Costo tariffazione ricette € 2.800,00 0,92% 0,27%<br />

Oneri bancari (costi per servizi)<br />

Spese generali (compresi ammortamenti<br />

€ 2.200,00 0,72% 0,21%<br />

or<strong>di</strong>nari) € 43.000,00 14,10% 4,10%<br />

Affitto locali € 36.000,00 11,80% 3,44%


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

Costi gestione centro commerciale € 6.600,00 2,16% 0,63%<br />

Valore aggiunto lordo € 201.100,00 65,93% 19,19%<br />

Costi del personale € 95.000,00 31,15% 9,06%<br />

Valore aggiunto netto (cash flow operativo) € 106.100,00 34,79% 10,12%<br />

La stima dei costi è avvenuta sulla base <strong>di</strong> benchmark dell’incidenza sul margine, eccettuata la spesa per<br />

il personale, per cui si sono ipotizzate 2,5 risorse laureate (escluso il titolare/<strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> cui non si imputa il costo<br />

figurativo) al costo me<strong>di</strong>o prudenziale onnicomprensivo <strong>di</strong> € 38.000,00 (contratto collettivo farmacie), e le spese <strong>di</strong><br />

tariffazione, per cui si ipotizza un costo me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 12 centesimi a ricetta, su 23.300 ricette circa (quota <strong>di</strong> mercato del<br />

15%, legata alla presenza nel centro commerciale).<br />

A tale valore vanno aggiunti i costi stimati dell’ammortamento del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> concessione, nonché il costo<br />

figurativo del <strong>di</strong>rettore, che potrebbe <strong>di</strong>venire un costo effettivo in caso <strong>di</strong> gestore esterno, <strong>di</strong>verso dal titolare/socio.<br />

Sulla base del cash-flow potenziale così calcolato, è possibile formulare alcune ipotesi <strong>di</strong> recupero<br />

sostenibile dell’onere concessorio. Codesta Amministrazione dovrà scegliere, in sede <strong>di</strong> bando <strong>di</strong> gara, se<br />

massimizzare il proprio beneficio finanziario imme<strong>di</strong>ato, imponendo un alto onere <strong>di</strong> concessione, ma riducendo<br />

così notevolmente la red<strong>di</strong>tività attesa della farmacia, ovvero se imporre un onere sostenibile con maggio agio,<br />

onde lasciare poi che il libero gioco della concorrenza tra operatori in gara si svolga su un range più ampio in<br />

relazione al canone percentuale sul fatturato.<br />

Il seguente prospetto mostra tre ipotesi <strong>di</strong> canone <strong>di</strong> concessione, uno (“Ipotesi A”) fissato in ammontare<br />

agevolmente sostenibile, l’altro (“Ipotesi B”) fissato in quello che viene ritenuto il massimo valore prudenzialmente<br />

recuperabile sulla base delle ipotesi ed assunzioni sopra formulate, ed un terzo (“Ipotesi C”) che si colloca in un<br />

range interme<strong>di</strong>o.<br />

Vengono quin<strong>di</strong> calcolati l’incidenza dell’ammortamento del canone per la durata <strong>di</strong> 21 anni ed il correlato<br />

onere finanziario, assumendo che l’intero importo venga finanziato me<strong>di</strong>ante indebitamento. Si assume un saggio<br />

d’interesse del 5% (prudenziale in relazione al ventaglio <strong>di</strong> soluzioni tecniche <strong>di</strong> finanziamento) e lo si pesa al 2,5%<br />

circa sull’intero canone, quale valore me<strong>di</strong>o tenuto conto che nell’arco dei 21 anni il debito si riduce<br />

progressivamente ogni anno in funzione dell’ammortamento (e <strong>di</strong> eventuali maggiori utili rispetto alle previsioni).<br />

Si formulano quin<strong>di</strong> i seguenti prospetti preventivi:<br />

Stima recupero valore <strong>di</strong> concessione IPOTESI A IPOTESI B IPOTESI C<br />

Valore del <strong>di</strong>ritto in sede <strong>di</strong> gara € 400.000,00 € 800.000,00 € 600.000,00<br />

Cash flow operativo € 106.100,00 € 106.100,00 € 106.100,00<br />

Quota annua ammortamento su 18 anni € 19.047,62 € 38.095,24 € 28.571,43<br />

Incidenza me<strong>di</strong>a oneri finanziari € 10.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00<br />

Cash flow residuo € 77.052,38 € 48.004,76 € 62.528,57<br />

Onere figurativo lavoro titolare/<strong>di</strong>rettore € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00<br />

Cash flow residuo al netto compenso figurativo € 39.052,38 € 10.004,76 € 24.528,57


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

Nell’ipotesi A, dato il cash flow operativo come sopra stimato, il residuo al netto dell’ammortamento e degli<br />

interessi è, in me<strong>di</strong>a durante i 21anni, <strong>di</strong> € 77.052,00 (che si riducono ad euro 39.052 se si imputa un costo<br />

figurativo della gestione).<br />

L’ipotesi B porta invece una sensibile contrazione del cash flow netto, ad<strong>di</strong>rittura tendente a zero se si<br />

computa l’onere figurativo (dato da valutare, se si tiene conto che se partecipassero soggetti in forma <strong>di</strong> società <strong>di</strong><br />

capitali dovrebbero nominare un <strong>di</strong>rettore ed il relativo costo <strong>di</strong>verrebbe reale e non più figurativo).<br />

Rapportando al fatturato stimato <strong>di</strong> € 1.050.000,00 i dati <strong>di</strong> cash flow netto sopra identificati, si avrà il<br />

seguente range <strong>di</strong> offerta economica:<br />

Limite potenziale <strong>di</strong> offerta canone annuo<br />

- senza considerare il compenso figurativo 7,35% 4,58% 5,97%<br />

- considerando un compenso figurativo del 50% 5,54% 2,77% 4,15%<br />

- considerando un compenso figurativo pieno 3,73% 0,95% 2,34%<br />

I predetti valori rappresentano i limiti massimi entro i quali, date le ipotesi assunte e coeteris paribus,<br />

oscillerebbe il potenziale d’offerta dei concorrenti, pari al totale cash flow netto: tale valore “tetto” rappresenta<br />

l’ipotesi che l’offerente “scommetta” su dati in proiezione più ottimistici <strong>di</strong> quelli qui assunti a base <strong>di</strong> calcolo, ovvero<br />

<strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> capitale proprio da investire (per ridurre l’indebitamento) che gli consenta <strong>di</strong> “assorbire” le iniziali<br />

per<strong>di</strong>te nella speranza <strong>di</strong> maggiori ren<strong>di</strong>menti futuri. Si osserva ovviamente che nell’ipotesi B il range <strong>di</strong><br />

concorrenza è sicuramente più limitato.<br />

È infatti intuitivo che un concorrente potrebbe ritenere, grazie a proprie capacità gestionali e/o ad altre<br />

sinergie attuabili, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un margine <strong>di</strong> cash flow operativo più alto rispetto a quanto qui prudenzialmente<br />

ipotizzato. SI ritiene tuttavia che quanto qui esposto costituisca una stima ragionevole ed obiettiva, <strong>di</strong> carattere<br />

prudenziale nell’interesse dell’amministrazione a realizzare una gara il più possibile fondata sulla leale<br />

competizione <strong>di</strong> un maggior numero possibile <strong>di</strong> soggetti.<br />

In ogni caso, il range <strong>di</strong> valori offerto costituisce in<strong>di</strong>cativamente l’ambito <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità spettante a<br />

codesta Amministrazione nel fissare il canone <strong>di</strong> servizio; qualunque valore scelto nell’ambito dell’intervallo è<br />

potenzialmente idoneo ad assicurare un contemperamento dei concorrenti interessi del <strong>Comune</strong> il quale:<br />

- da un lato, deve assicurare una congrua fonte <strong>di</strong> risorse a fronte della concessione a terzi della gestione, in<br />

modo tale da non “svendere a vil prezzo” l’asset costituito dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercizio della farmacia, in relazione alle<br />

quotazioni <strong>di</strong> mercato ed alla red<strong>di</strong>tività prospettica che potrebbe rivenire da una ipotetica gestione <strong>di</strong>retta con<br />

conseguente incameramento dei relativi profitti;<br />

- dall’altra parte, ha interesse ad ampliare il più possibile la platea dei potenziali concorrenti in modo tale da<br />

garantire la massima partecipazione possibile alla gara, e fare in modo che la gestione della concessione<br />

mantenga quel minimo <strong>di</strong> remuneratività che assicuri l’interesse alla gestione in quanto tale: imporre un


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

“prezzo <strong>di</strong> ingresso” tale da azzerare la red<strong>di</strong>tività potenziale della gestione significherebbe infatti rendere la<br />

gara non appetibile, o quantomeno renderla appetibile solo per un soggetto che contasse non già sul flusso<br />

economico della gestione, ma sulla possibilità <strong>di</strong> estrarre altri benefici privati dalla concessione.<br />

Date tali premesse, si ritiene che qualunque valore collocato nell’ambito del range delimitato dalle ipotesi<br />

“A” e “B” sopra enucleate sia potenzialmente congruo e ragionevole, e che pertanto l’Amministrazione posa<br />

liberamente esercitare la propria <strong>di</strong>screzionalità nella scelta <strong>di</strong> un valore entro tali limiti minimo e massimo.<br />

Ovviamente, un valore interpolato comporterà una corrispondente mo<strong>di</strong>ficazione anche dell’intervallo <strong>di</strong> red<strong>di</strong>tività<br />

potenziale.<br />

Ipotesi B: ubicazione in zona <strong>di</strong> sviluppo urbanistico<br />

L’ubicazione in zona sfavorevole rende presumibile, almeno nel breve periodo, che il fatturato intercettabile<br />

sia inferiore.<br />

Nel modello <strong>di</strong> simulazione si ipotizza <strong>di</strong> raccogliere il fatturato SSN del caso precedente svalutato del<br />

10%, e si ridetermina conseguentemente la quota-parte del fatturato commerciale, secondo la proporzione 53%-<br />

47% propria delle farmacie <strong>di</strong> periferia e semiperiferia.<br />

I dati vengono così mo<strong>di</strong>ficati:<br />

Stima <strong>di</strong> fatturato "intercettabile"<br />

Su fatturato SSR € 475.378,00 52,97%<br />

Su cassetto € 422.000,00 47,03%<br />

totale fatturato (lordo IVA e sconti) € 897.378,00 100,00%<br />

Si ipotizza un’incidenza SOP/OTC inferiore pari al 7%, con sconti del 10% me<strong>di</strong>.<br />

Stima sconto ASL su fatturato SSR € 21.867,39 netto IVA<br />

Stima sconti commerciali (10% su SOP/OTC) € 6.281,65 lordo IVA<br />

I dati netto Iva saranno così ricalcolati:<br />

DATI NETTI IVA<br />

Fatturato SSN netto sconto € 453.510,61<br />

IVA (aliquota me<strong>di</strong>a ventilazione 11%) € 44.942,61<br />

Ricavo netto SSR € 408.568,00<br />

Cassetto netto sconto € 415.718,35<br />

IVA (aliquota me<strong>di</strong>a ventilazione 11%) € 41.197,35<br />

Ricavo netto Cassetto € 374.521,00<br />

Ricavi annui totali stimati € 783.089,00<br />

Valore arrotondato € 783.000,00<br />

Valore al lordo sconti € 802.700,35


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segue lettera del 14/04/2010<br />

Da cui ricavare il conto economico, recante tutti i costi rideterminati in funzione della nuova tipologia <strong>di</strong><br />

esercizio:<br />

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO % sul margine % su ricavi<br />

Ricavi totali € 783.000,00 100,00%<br />

Costo del venduto € 555.000,00 70,88%<br />

Utile lordo commerciale € 228.000,00 100,00% 29,12%<br />

Utenze € 3.800,00 1,67% 0,49%<br />

Spese amministrative € 6.000,00 2,63% 0,77%<br />

Assicurazioni € 2.000,00 0,88% 0,26%<br />

Costo tariffazione ricette € 2.500,00 1,10% 0,32%<br />

Oneri bancari € 2.200,00 0,96% 0,28%<br />

Spese generali € 38.000,00 16,67% 4,85%<br />

Affitto locali € 18.000,00 7,89% 2,30%<br />

Costi gestione centro commerciale € 2.000,00 0,88% 0,26%<br />

Valore aggiunto lordo € 153.500,00 67,32% 19,60%<br />

Costi del personale € 66.500,00 29,17% 8,49%<br />

Valore aggiunto netto (cash flow operativo) € 87.000,00 38,16% 11,11%<br />

I valori <strong>di</strong> potenziale recupero sull’una tantum della concessione, sempre parametrati a 21 anni,<br />

<strong>di</strong>venterebbero:<br />

Stima recupero valore <strong>di</strong> concessione IPOTESI A IPOTESI B IPOTESI C<br />

Valore del <strong>di</strong>ritto in sede <strong>di</strong> gara € 350.000,00 € 600.000,00 € 450.000,00<br />

Cash flow operativo € 87.000,00 € 87.000,00 € 87.000,00<br />

Quota annua ammortamento su 18 anni € 16.666,67 € 28.571,43 € 21.428,57<br />

Incidenza me<strong>di</strong>a oneri finanziari € 8.750,00 € 15.000,00 € 11.250,00<br />

Cash flow residuo € 61.583,33 € 43.428,57 € 54.321,43<br />

Onere figurativo lavoro titolare/<strong>di</strong>rettore € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00<br />

Cash flow residuo al netto compenso figurativo € 23.583,33 € 5.428,57 € 16.321,43<br />

Si avrebbe quin<strong>di</strong> il conseguente<br />

Limite potenziale <strong>di</strong> offerta canone annuo<br />

- senza considerare il compenso figurativo 7,87% 5,55% 6,94%<br />

- considerando un compenso figurativo del 50% 5,44% 3,12% 4,51%<br />

- considerando un compenso figurativo pieno 3,01% 0,69% 2,08%<br />

Si segnala che potrebbe risultare utile, in entrambi i casi ma soprattutto nel secondo, immaginare una<br />

concessione non legata a 21 anni ma a 30 anni, che renderebbe molto meglio sostenibile l’investimento e<br />

aumenterebbe l’appetibilità commerciale della farmacia.


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<strong>Giovanni</strong> <strong>Trombetta</strong><br />

D OTTORE C OMMERCIALISTA<br />

segue lettera del 14/04/2010<br />

Allo stesso modo, si potrebbe ipotizzare in sede <strong>di</strong> gara che l’aggiu<strong>di</strong>catario si veda attribuito un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

prelazione in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta della farmacia e/o un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione sull’acquisto secondo con<strong>di</strong>zioni<br />

predeterminate, da esercitarsi dopo un certo numero <strong>di</strong> anni.<br />

***<br />

Lo scrivente richiama infine, anche ai fini della propria responsabilità per la stima come sopra elaborata,<br />

quanto già in<strong>di</strong>cato in premessa in or<strong>di</strong>ne alle finalità della stima ed agli scenari correnti. Dà atto che non vi è<br />

nessuna garanzia <strong>di</strong> mantenimento nel tempo del valore così come sopra calcolato, in quanto riferito a proiezioni<br />

elaborate in data o<strong>di</strong>erna e fondate esclusivamente su dati prospettici ricavati per induzione ed estrapolazione. In<br />

futuro è assai probabile, per tutte le in<strong>di</strong>cazioni sopra meglio dettagliate, che posizionamento <strong>di</strong> mercato della<br />

farmacia in esame, come quello <strong>di</strong> tutte le farmacie, sia destinato a subire mo<strong>di</strong>fiche, ed anche i criteri <strong>di</strong> stima dei<br />

valori <strong>di</strong> avviamento, oggi ancorati ai dati del solo fatturato, verranno nel me<strong>di</strong>o periodo ricondotti,<br />

presumibilmente, alla prassi or<strong>di</strong>naria che si basa su dati e parametri red<strong>di</strong>tuali e finanziari, abbandonando il rozzo<br />

ed impreciso moltiplicatore delle ven<strong>di</strong>te.<br />

La valorizzazione sopra operata ha natura meramente estimativa, assumendo quali elementi dati la<br />

pianta organica del <strong>Comune</strong> e la probabile localizzazione della farmacia, e non essendo fondata su fatti e/o<br />

circostanze <strong>di</strong>versi da quelli espressamente menzionati.<br />

***<br />

Si dà atto che la presente relazione <strong>di</strong> stima è stata pre<strong>di</strong>sposta su richiesta rivolta <strong>di</strong>rettamente alla scrivente<br />

società da codesto <strong>Comune</strong>, e che con la consegna del presente elaborato la stima deve intendersi conclusa.<br />

In fede, Bologna,<br />

14/04/2010<br />

Distinti Saluti

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