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Le impronte digitali ed il sistema A.F.I.S: Analisi ... - Crimini Seriali

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www.criminiseriali.it<br />

<strong>Le</strong> <strong>impronte</strong> <strong>digitali</strong> <strong>ed</strong> <strong>il</strong> <strong>sistema</strong> A.F.I.S:<br />

<strong>Analisi</strong> giuridica generali<br />

*Di Marascio S<strong>il</strong>vestro - Datt<strong>il</strong>oscopista<br />

L’evoluzione tecnologica riscontrata negli ultimi anni ha interessato vari settori lavorativi<br />

approdando anche nel campo delle indagini di polizia giudiziaria, qui l’operatore ha visto in rapida<br />

successione l’introduzione di nuove tecniche investigative e la gestione combinata di una mole di<br />

dati di vario tipo (anagrafici, fotografie e biometrici) ut<strong>il</strong>i alla creazione di complessi database di<br />

ricerca dall’alimentazione interforze. Uno dei database più conosciuti nel settore è l’A.F.I.S.<br />

(acronimo inglese di “Automatic Fingerprints Identification System”), <strong>il</strong> cui ut<strong>il</strong>izzo è fondamentale<br />

<strong>ed</strong> anche piuttosto recente, poiché frutto della progressione avuta nel campo telematico <strong>ed</strong> in<br />

particolare nello sv<strong>il</strong>uppo dei protocolli trasmissivi (nella fattispecie FTP). L’impiego dell’A.F.I.S.<br />

è sostanzialmente duplice: ricerca decadatt<strong>il</strong>are preventiva, e ricerca di frammento pap<strong>il</strong>lare in<br />

ambito giudiziario.<br />

Nel primo caso si fa riferimento ai cartellini segnaletici prodotti dalle forze di polizia a carico di un<br />

soggetto arresto/fermato per motivi di P.S. o P.G. La normativa in materia spazia dal codice penale<br />

al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) comprendendo anche la c.d. “legge<br />

Bossi/Fini”. Il cartellino segnaletico viene scansionato <strong>ed</strong> inviato telematicamente al Gabinetto<br />

Scientifico di Polizia Scientifica ovvero al Reparto Datt<strong>il</strong>oscopia Preventiva dei Carabinieri, qui <strong>il</strong><br />

datt<strong>il</strong>oscopista espleterà <strong>il</strong> controllo di qualità sulle <strong>impronte</strong> lanciandole successivamente in ricerca<br />

nel database <strong>il</strong> quale, in pochi minuti, proporrà una serie di candidati compatib<strong>il</strong>i concludendo così<br />

l’accertamento tecnico con un responso che può essere negativo oppure positivo. L’esito negativo<br />

dell’accertamento implica che <strong>il</strong> soggetto sottoposto ai r<strong>il</strong>ievi non è stato fotosegnalato in<br />

prec<strong>ed</strong>enza, l’esito positivo invece evidenzia come lo stesso sia stato fotosegnalato altre volte<br />

indicando contestualmente i dati d’interesse: data r<strong>il</strong>ievi, reparto segnalante, motivo del<br />

fotosegnalamento. L’accertamento esperito in ambito giudiziario si avvicina molto al mondo<br />

investigativo fatto conoscere al grande pubblico da alcuni serial televisivi, poiché <strong>il</strong> protagonista<br />

dell’accertamento è un frammento pap<strong>il</strong>lare (quindi digitale ovvero palmare) rinvenuto e repertato<br />

sul luogo di un reato <strong>ed</strong> asportato m<strong>ed</strong>iante supporto adesivo. Proc<strong>ed</strong>endo alla scansione<br />

dell’adesivo potrebbe essere possib<strong>il</strong>e risalire all’autore del fatto criminis, purché <strong>il</strong> reo in passato<br />

sia entrato in contatto con le forze dell’ordine e le sue <strong>impronte</strong> <strong>digitali</strong> siano così censite in banca<br />

dati.<br />

Normativa di riferimento sull’assunzione delle <strong>impronte</strong> <strong>digitali</strong>:<br />

Identificazione preventiva (motivi di P.S. o P.G.)<br />

? Ar. 4 T.U.L.P.S. “L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone<br />

pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro<br />

identità siano sottoposti a r<strong>il</strong>ievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone<br />

pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla


ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza”;<br />

? <strong>Le</strong>gge 27.12.1956 n.ro 1423: “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose<br />

per la sicurezza e per la pubblica moralità”. Trattasi di soggetti che mantengono un tenore<br />

di vita <strong>ed</strong> una condotta riconducib<strong>il</strong>e ad attività delittuosa <strong>ed</strong> i r<strong>il</strong>ievi datt<strong>il</strong>oscopici vengono<br />

effettuati contestualmente alla notifica del provv<strong>ed</strong>imento all’interessato.<br />

? La definizione di “persona sospetta” viene tratta dall’art. 4 della legge 22.05.1975 n.ro 152<br />

“Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” in relazione a “….omissis… . <strong>il</strong> cui<br />

atteggiamento o la cui presenza,in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e<br />

di tempo non appaiono giustificab<strong>il</strong>i..omissis..”<br />

? La legge 189/2002 (“Bossi/Fini”) prev<strong>ed</strong>e all’art 4 e 5 l’assunzione delle <strong>impronte</strong> <strong>digitali</strong> e<br />

palmari all’extracomunitario che richi<strong>ed</strong>e <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio/rinnovo del permesso di soggiorno sul<br />

territorio nazionale.<br />

? Art. 349 del c.p.p. “identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini”.<br />

Identificazione Giudiziaria<br />

? L’accertamento tecnico in questo caso interessa un frammento pap<strong>il</strong>lare repertato sulla<br />

scena del crimine, questo implica una comunicazione di notizia di reato ai sensi del 347 del<br />

c.p.p. e l’intervento della polizia giudiziaria sul luogo che provv<strong>ed</strong>e ad operare ai sensi ex<br />

art 354 c.p.p. “Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si disperdano o comunque si<br />

modifichino e <strong>il</strong> pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di<br />

polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e r<strong>il</strong>ievi sullo stato dei luoghi e delle<br />

cose...". Successivamente si ha la r<strong>ed</strong>azione di una relazione tecnica, ad accertamento<br />

datt<strong>il</strong>oscopico ultimato, che confluirà nel fascicolo del dibattimento.<br />

L’indagine datt<strong>il</strong>oscopica viene incentrata su tre p<strong>il</strong>astri:<br />

? Ut<strong>il</strong>izzo di applicativi di ricerca biometrica. L’ut<strong>il</strong>ità offerta dal <strong>sistema</strong> A.F.I.S. è massima,<br />

in poco tempo si ottiene la lista “alias” del soggetto fermato/arrestato. Sino alla metà degli<br />

anni ’90 ciò non era possib<strong>il</strong>e specie nel campo giudiziario: gli agenti operanti<br />

provv<strong>ed</strong>evano a repertare un frammento pap<strong>il</strong>lare sul luogo del reato ma <strong>il</strong> collega in<br />

laboratorio poteva solo esprimere un giudizio di validità giuridica sullo stesso all’atto della<br />

restituzione del reperto. Mancava la possib<strong>il</strong>ità di una comparazione veloce con i m<strong>il</strong>ioni di<br />

cartellini segnaletici presenti negli sch<strong>ed</strong>ari nazionali e l’unica soluzione era data da<br />

eventuali sospetti che potevano essere avanzati dalle FF.PP. che chi<strong>ed</strong>evano la<br />

comparazione diretta delle <strong>impronte</strong> dell’eventuale indagato con <strong>il</strong> frammento in questione.<br />

? <strong>Le</strong> caratteristiche proprie delle <strong>impronte</strong> <strong>digitali</strong> analizzate e commentate ampliamente da<br />

vari studiosi nel corso degli anni: Marcello MALPIGHI (1628-1694); Johannes<br />

Evangelista PURKINJE (1787-1869); W<strong>il</strong>liam HERSCHEL (1833-1918); Henry FAULDS<br />

(1843-1930); Francis GALTON (1822-1911); Juan VUCETICH (1858-1925); Edward R.<br />

HENRY (1850-1931); Giovanni GASTI (1869-1939).<br />

? <strong>Le</strong> norme che regolamentano la materia che possono spaziare dal codice penale alle leggi<br />

ordinarie, comprendendo le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione.<br />

<strong>Le</strong> caratteristiche delle <strong>impronte</strong> <strong>digitali</strong> sono ormai note alla comunità<br />

scientifica internazionale e la giurisprudenza le ha recepite. L’analisi delle<br />

<strong>impronte</strong> interessa in un primo momento la figura<br />

generale che può essere adelta (fig. 1),<br />

monodelta (fig. 2) bidelta (fig. 3) e composta<br />

(fig.4), in relazione all’andamento delle creste<br />

pap<strong>il</strong>lari che costituiscono <strong>il</strong> nucleo<br />

centrale, marginale e basale. Dalla convergenza di


queste si possono originare uno o più delta (una sorta di triangolino che viene meglio evidenziata<br />

con un artifizio grafico nella figura a fianco unitamente all’individuazioni delle linee del <strong>sistema</strong><br />

basale – colore azzurro- marginale – colore rosso - centrale), successivamente si analizza la<br />

presenza delle “minutiae”, i punti caratteristici identificativi, presenti allorquando <strong>il</strong> decorso<br />

naturale della linea pap<strong>il</strong>lare subisce delle variazioni (queste sono le più frequenti: termini di linea e<br />

biforcazioni).<br />

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4<br />

esempio di comparazione datt<strong>il</strong>oscopica<br />

La fase originaria della <strong>impronte</strong> ha inizio verso <strong>il</strong> 3° mese di vita intrauterina e prosegue durante la<br />

gestazione. Gli arti presentano dei rigonfiamenti detti “volar pads” che regr<strong>ed</strong>endo contribuiscono<br />

alla formazione della figura generale e dei relativi punti identificativi, rappresentando de facto una<br />

proiezione dello strato basale del derma. Questo è <strong>il</strong> motivo nel quale risi<strong>ed</strong>e l’immutab<strong>il</strong>ità delle<br />

<strong>impronte</strong>, l’eventuale presenza di accidentalità quali ad esempio cicatrici profonde, contribuisce ad<br />

un’analisi qualitativa non di poco conto sull’impronta stessa: viene infatti fornita un’informazione<br />

supplementare a carico di eventuali giudizi d’identità espressi, specie su frammenti. Particolarmente<br />

interessante risulta essere la sentenza della Cassazione che fa riferimento alla presenza “di un<br />

identico segno di cicatrice” (sentenza n.ro 01155 del 03.02.71).<br />

La sentenza n.ro 2559 del 14.11.1959 della Corte di Cassazione indica in 16/17 le minuzie ut<strong>il</strong>i per<br />

un giudizio d’identità datt<strong>il</strong>oscopica. Tale risultanza numerica è dovuta agli studi pregressi<br />

compiuti e dalle attività statistiche derivate che stab<strong>il</strong>iscono come non vi possono essere due<br />

soggetti presentanti 16 corrispondenze di minuzie uguali per forma, posizione <strong>ed</strong> orientamento<br />

(teoria del matematico Balthasar), ma varie sono le sentenze espresse dalla suprema corte<br />

sull’argomento tra queste interessanti sono quelle che fanno riferimento ad una “quantità” differente<br />

di punti identificativi.<br />

- sez. 2° sent. 01155 del 03.02.1971, sez. 2° sent 09051 del 13.10.1982: “omissis…rivelata<br />

una corrispondenza di almeno quattordici, quindici punti d’identità”;


- sez 2° sent. 10567 del 13.11.1985, sez. 2° sent. 00234 del 14.01.1986, sez. 4° sent. 04254<br />

del 22.03.1989: “omissis…. sussistono almeno s<strong>ed</strong>ici punti caratteristici uguali per forma e<br />

posizione”.<br />

Conseguenza di quanto su esposto sono una serie di considerazione che tengono in debito conto<br />

l’esperienza nel campo di datt<strong>il</strong>oscopisti di FF.PP. di paesi esteri e dei pareri espressi dall’A.I.A.<br />

(Associazione per l’identificazione Americana) che nel 1973, a seguito di un’indagine statistica<br />

triennale, ha r<strong>il</strong>evato che non esiste alcuna base valida per richi<strong>ed</strong>ere un numero minimo di punti<br />

corrispondenti tra due figure pap<strong>il</strong>lari. Sulla scorta di questa affermazione nei paesi Anglosassoni<br />

manca una soglia minima di punti ut<strong>il</strong>i all’attribuzione di un giudizio d’identità che invece in Italia<br />

è prevista (riferimento ai 16/17 punti della sentenza 2559/1959 della cassazione prec<strong>ed</strong>entemente<br />

citata), poiché basta <strong>il</strong> solo parere dell’esperto a validare l’accertamento in tribunale (in prec<strong>ed</strong>enza<br />

veniva citata la duplice funzione della polizia scientifica, da un lato r<strong>il</strong>evare le tracce <strong>ed</strong> assicurare<br />

le fonti di prova -diverranno prova infatti solo durante <strong>il</strong> contradditorio tra le parti in tribunale-<br />

dall’altra argomentare le proprie valutazioni in relazioni tecniche corr<strong>ed</strong>ate di fascicoli fotografici<br />

che confluiscono nel fascicolo del dibattimento, senza considerare poi eventuali consulenze a<br />

supporto dell’operato del giudice quale C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio).<br />

Un’eventuale giudizio d’identità dovrebbe tenere in debita considerazione sia una base “numerica”<br />

cioè una soglia minima di punti da raggiungere, ma<br />

dovrebbe considerare anche un <strong>sistema</strong> qualitativo<br />

nell’interpretazione dell’impronta. Se infatti venisse<br />

riscontrata la presenza di una rara figura tridelta ovvero<br />

la presenza di una cicatrice come nell’esempio<br />

prec<strong>ed</strong>ente o di rare minuzie (come una triforcazione<br />

oppure un doppio lago, nella figura a fianco sono indicate<br />

le minuzie più frequenti), è logico pensare che<br />

l’operatore non dovrà essere costretto a raggiungere la<br />

soglia di punti minima per l’attribuzione dell’identità ma<br />

dovrà “solo” r<strong>ed</strong>igere una ben argomentata relazione<br />

tecnica avente come riferimento dati statici, studi dermici<br />

e quant’altro la comunità scientifica possa mettere a<br />

disposizione, accompagnate da sue considerazione e<br />

descrizione degli accertamenti effettuati suffragate dalle riproduzione fotografiche del caso.<br />

S<strong>il</strong>vestro Marascio.<br />

_______________________________________<br />

Bibliografia d’interesse:<br />

- www.theiai.org;<br />

- Rivista “<strong>il</strong> carabiniere” gennaio 2007, ente <strong>ed</strong>. Arma carabinieri;<br />

- “Dieci e tutte diverse. Studio sui dermatoglifi umani.” Ed. Tirrenia Stampatori (TO), A.<br />

Giuliano;<br />

- “Il segnalamento <strong>ed</strong> <strong>il</strong> sopralluogo” di S. Paternò e P. Diana <strong>ed</strong>. Laurus Robuffo.


Interessanti in questo campo sono alcune sentenze della Cassazione che fanno riferimento a giudizi<br />

d’identità dove si noti “una corrispondenza di almeno quattordici, quindici punti d’identità” (Sez.<br />

2 sent. 01155 del 03.02.71, Sez. 2 sent. 09051 del 13.10.82), ovvero la sentenza che riporta la<br />

presenza “di un identico segno di cicatrice” (sentenza n.ro 01155 del 03.02.71) che avvalora<br />

maggiormente l’identità espressa. Il mondo anglosassone risulta essere molto differente dal<br />

panorama giudiziario nazionale, perché in quel contesto basta <strong>il</strong> libero convincimento del tecnico<br />

per l’attribuzione d’identità. In Italia invece sono fissati dei “paletti normativi” che si rifanno<br />

proprio alla sentenza 2559/1959 della Suprema Corte, fermo restando che altre confermano questa<br />

logica giurisprudenziale (Sez. 2° sent. 07827 del 19.06.80, Sez. 2° sent. 01155 del 03.02.71, Sez. 1°<br />

sent.03747 del 27.04.81, Sez. 1° sent. 07434 del 28.07.82, Sez. 1° sent. 07434 del 28.07.82, Sez. 2°<br />

sent. 08175 del 12.10.83, Sez. 2° sent. 06769 del 01.07.86). In prec<strong>ed</strong>enza si poneva l’accento<br />

sull’abuso del temine “prova” durante la fase investigativa <strong>ed</strong> in effetti quanto raccolto sarebbe<br />

corretto definirlo “fonte di prova”, e come tale confluisce nel fascicolo del dibattimento (ex art<br />

431 c.p.p), mentre la prova vera e propria si forma durante <strong>il</strong> processo dove vige la regola del<br />

contradditorio tra le parti. In questa fase <strong>il</strong> magistrato può essere assistito da consulenti tecnici<br />

d’ufficio che lo supportano nel suo operato fondamentale di “peritus peritorum”: suo infatti è <strong>il</strong><br />

compito di verificare <strong>il</strong> rigore scientifico ut<strong>il</strong>izzato per l’assunzione delle prove. Naturalmente non<br />

si può prescindere da eventuali differenze senza citare che anche altri paesi, pur ut<strong>il</strong>izzando una<br />

produzione legislativa sim<strong>il</strong>e a quella italiana, si pongono alcune differenze nell’esprimere un<br />

giudizio d’identità datt<strong>il</strong>oscopica, in alcuni casi abbassando la soglia anche ad 8 punti uguali per<br />

forma e posizione. Tale differenze possono essere site in alcune sentenze delle corti locali (specie<br />

se in regime di “stare decis”) ovvero in attività statistiche portate avanti ne(da)lle singole realtà.

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