Notifica ex art. 140 CPC - Studio Dalle Carbonare
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Servizio di documentazione tributaria<br />
Corte di Cassazione<br />
Sezione V<br />
SENTENZA CIVILE<br />
Sentenza del 22/05/2006 n. 12002<br />
Intitolazione:<br />
Avviso di accertamento - <strong>Notifica</strong> - Procedura.<br />
Massima:<br />
La notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere<br />
effettuata secondo il rito previsto dall'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura<br />
civile, allorquando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del<br />
destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche' questi (o<br />
altro possibile consegnatario) non e' stato rinvenuto in detto indirizzo da<br />
dove tuttavia non risulti trasferito. Deve essere effettuata, invece,<br />
applicando la disciplina di cui all'<strong>art</strong>. 60, lettera e), del D.P.R. 29<br />
settembre 1973, n. 600, sostitutivo, per il procedimento tributario,<br />
dell'<strong>art</strong>. 143 codice di procedura civile, quando il messo notificatore non<br />
reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della<br />
notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.<br />
*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.<br />
Testo:<br />
Svolgimento del processo<br />
S.D. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di<br />
Milano, la c<strong>art</strong>ella esattoriale notificatagli il 27 marzo 1995 per un<br />
importo pari a lire 62.997.740 relativo ad imposte dirette e accessori<br />
riferiti all'anno 1986. A fondamento dell'impugnazione il contribuente<br />
deduceva la nullita' della c<strong>art</strong>ella in quanto non preceduta dalla regolare<br />
notifica dell'avviso di accertamento di cui esibiva copia della ricevuta di<br />
ritorno non firmata e copia della busta con la comunicazione dell'avviso di<br />
deposito recante la dicitura del destinatario sconosciuto.<br />
L'adita Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 109/11/96<br />
accoglieva il ricorso.<br />
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in<br />
epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello dell'ufficio respingeva il<br />
ricorso del contribuente sul rilievo della regolarita' della notifica<br />
dell'avviso di accertamento in quanto eseguita nel rispetto dell'<strong>art</strong>. 60 del<br />
D.P.R. n. 600/1973.<br />
A fondamento della predetta decisione il giudice regionale rilevava che<br />
il ricorrente abitava stabilmente a Milano per motivi di lavoro e pertanto<br />
era impossibile la consegna dell'avviso e della successiva raccomandata<br />
nella residenza anagrafica di Oristano.<br />
Con atto notificato in data 6 novembre 2000 il contribuente ha proposto<br />
ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi di censura.<br />
Con atto del 18 dicembre 2000 il Ministero delle finanze, si e'<br />
riservato di p<strong>art</strong>ecipare all'udienza di discussione.<br />
Motivi della decisione<br />
Con il primo motivo di censura il ricorrente deduce violazione e falsa<br />
applicazione della norma di cui all'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura civile<br />
e <strong>art</strong>. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Rileva in proposito che ove dagli atti<br />
processuali emerge in modo chiaro ed inequivoco il difetto dell'effettiva<br />
conoscenza, come risulta nella specie dagli atti del procedimento, deve<br />
dedursi che l'atto non ha raggiunto il suo scopo, atteso che tale<br />
circostanza deve essere equiparata al mancato invio della raccomandata.<br />
Rileva inoltre il ricorrente che l'evidente errore dell'ufficiale<br />
postale che ha indicato nel plico la dicitura sconosciuto contraddice quanto<br />
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Servizio di documentazione tributaria<br />
Sentenza del 22/05/2006 n. 12002<br />
affermato dal messo comunale che ha individuato l'abitazione del<br />
contribuente al momento assente per cui ha proceduto ai sensi dell'<strong>art</strong>. <strong>140</strong><br />
del codice di procedura civile. Viceversa se si da valore all'affermazione<br />
dell'Ufficiale postale la notifica doveva essere effettuata ai sensi<br />
dell'<strong>art</strong>. 60, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973.<br />
Con il secondo mezzo di gravame il contribuente deduce<br />
contraddittorieta' ed insufficienza della motivazione. Sostiene in proposito<br />
che la motivazione e' carente laddove ritiene che il postino aveva affermato<br />
che il contribuente era sconosciuto dopo essersi informato presso i vicini,<br />
ancorche' tale circostanza non risulta dagli atti ed e' infondata e carente<br />
per difetto di prova laddove ritiene che il contribuente pur mantenendo la<br />
residenza anagrafica ad Oristano avrebbe stabilito la sua dimora abituale a<br />
Milano. Dagli atti invece risulta, assume il ricorrente, che egli abitava e<br />
lavorava in Oristano alla sua residenza anagrafica che corrisponde al<br />
domicilio fiscale.<br />
Con il terzo mezzo di impugnazione si deduce violazione dell'<strong>art</strong>. 156,<br />
comma 2, del codice di procedura civile, in relazione all'<strong>art</strong>. 6, comma 1,<br />
della L. n. 212/2000. Assume al riguardo che alla stregua delle norme<br />
denunciate anche l'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura civile deve essere<br />
interpretato ed applicato, in materia tributaria, in modo da conseguire<br />
l'effettiva conoscenza dell'atto da p<strong>art</strong>e del contribuente, non potendo nel<br />
caso di specie l'errore del postino ritornare a carico del contribuente<br />
incolpevole.<br />
Osserva la Corte, in via preliminare, che secondo giurisprudenza<br />
conforme di legittimita' la notificazione dell'avviso di accertamento<br />
tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del<br />
codice di procedura civile, allorquando, come nella specie, siano conosciuti<br />
la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire<br />
la consegna perche' questi (o altro possibile consegnatario) non e' stato<br />
rinvenuto in detto indirizzo da dove tuttavia non risulti trasferito. Deve<br />
essere effettuata, invece, applicando la disciplina di cui all'<strong>art</strong>. 60,<br />
lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostitutivo, per il<br />
procedimento tributario, dell'<strong>art</strong>. 143 codice di procedura civile, quando il<br />
messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie<br />
acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.<br />
(Cass. n. 7268/2002 e n. 10189/2003).<br />
Tanto precisato in linea generale va osservato, per quanto attiene il<br />
primo mezzo di impugnazione, che le Sezione Unite di questa Suprema Corte,<br />
di recente, hanno evidenziato che la notificazione eseguita ai sensi<br />
dell'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura civile postula che sia stato<br />
esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del<br />
destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per<br />
difficolta' di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacita'<br />
o il rifiuto delle persone indicate nell'<strong>art</strong>. 139 del codice di procedura<br />
civile. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il<br />
compimento degli adempimenti stabiliti dal citato <strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di<br />
procedura civile (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove<br />
la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in<br />
busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o<br />
dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante<br />
raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse<br />
le modalita' di affissione dell'avviso, non consegue la nullita' della<br />
notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza<br />
formalita' costituita dalla notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata<br />
con ricevuta di ritorno (formalita', peraltro, che non necessariamente<br />
presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla<br />
impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all'originale<br />
dell'atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine<br />
alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilita'<br />
del destinatario, determina la nullita' della notificazione, comunque<br />
sanabile con la costituzione dell'intimato oppure con la rinnovazione della<br />
notifica stessa ai sensi dell'<strong>art</strong>. 291 del codice di procedura civile<br />
(Cass., SS.UU., n. 458/2005 e Cass. n. 14817/2005). E sempre secondo<br />
giurisprudenza di questa Suprema Corte deve ritenersi che il ricorso alle<br />
forme di notificazione di cui all'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura civile<br />
presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario<br />
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Servizio di documentazione tributaria<br />
Sentenza del 22/05/2006 n. 12002<br />
dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non<br />
possa essere consegnata per mere difficolta' di ordine materiale, quali la<br />
momentanea assenza, l'incapacita' o il rifiuto delle persone indicate nel<br />
precedente <strong>art</strong>. 139 del codice di procedura civile, sicche' tutte le volte<br />
che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del<br />
destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario e' tenuto a<br />
svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche<br />
il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. Ne consegue<br />
che, ove dalla documentazione prodotta in giudizio dal notificante,<br />
eventualmente relativa anche all'attivita' svolta dall'agente postale nel<br />
procedere alla consegna del piego raccomandato contenente l'avviso di<br />
deposito, emergano elementi idonei a sollevare il dubbio che il luogo nel<br />
quale l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attivita' prevista dall'<strong>art</strong>. <strong>140</strong><br />
non sia quella di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del<br />
destinatario, il giudice e' tenuto ad accertare la circostanza, in base agli<br />
elementi offerti dalla p<strong>art</strong>e notificante, ai fini della pronuncia sulla<br />
validita' della notifica effettuata, ed a disporre eventualmente il rinnovo<br />
della stessa (Cass. n. 13183/2004).<br />
Ora applicando questi principi al caso di specie emerge che la<br />
Commissione tributaria regionale nel valutare la regolarita' della notifica<br />
eseguita ai sensi del citato <strong>art</strong>. <strong>140</strong> non si e' attenuta all'interpretazione<br />
fornita da questa Corte della disposizione in esame in quanto ha considerato<br />
valida la notifica, eseguita ai sensi dell'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura<br />
civile, nonostante il destinatario dell'avviso risultasse dall'annotazione<br />
apposta sul medesimo come sconosciuto.<br />
Il primo motivo del ricorso, pertanto, va accolto rimanendo assorbiti in<br />
esso gli altri motivi di censura.<br />
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e decidendosi nel<br />
merito, l'appello dell'ufficio delle imposte dirette di Milano va rigettato<br />
con compensazione, avuto riguardo al formarsi in epoca recente dei nuovi<br />
principi di diritto posti a base della presente decisione, delle spese<br />
giudiziali di appello e di legittimita'.<br />
P.Q.M.<br />
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli<br />
altri, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'appello<br />
dell'Ufficio imposte dirette di Milano e compensa le spese del giudizio di<br />
appello e di legittimita'.<br />
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