30.05.2013 Views

Notifica ex art. 140 CPC - Studio Dalle Carbonare

Notifica ex art. 140 CPC - Studio Dalle Carbonare

Notifica ex art. 140 CPC - Studio Dalle Carbonare

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Servizio di documentazione tributaria<br />

Corte di Cassazione<br />

Sezione V<br />

SENTENZA CIVILE<br />

Sentenza del 22/05/2006 n. 12002<br />

Intitolazione:<br />

Avviso di accertamento - <strong>Notifica</strong> - Procedura.<br />

Massima:<br />

La notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere<br />

effettuata secondo il rito previsto dall'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura<br />

civile, allorquando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del<br />

destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche' questi (o<br />

altro possibile consegnatario) non e' stato rinvenuto in detto indirizzo da<br />

dove tuttavia non risulti trasferito. Deve essere effettuata, invece,<br />

applicando la disciplina di cui all'<strong>art</strong>. 60, lettera e), del D.P.R. 29<br />

settembre 1973, n. 600, sostitutivo, per il procedimento tributario,<br />

dell'<strong>art</strong>. 143 codice di procedura civile, quando il messo notificatore non<br />

reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della<br />

notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.<br />

*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.<br />

Testo:<br />

Svolgimento del processo<br />

S.D. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di<br />

Milano, la c<strong>art</strong>ella esattoriale notificatagli il 27 marzo 1995 per un<br />

importo pari a lire 62.997.740 relativo ad imposte dirette e accessori<br />

riferiti all'anno 1986. A fondamento dell'impugnazione il contribuente<br />

deduceva la nullita' della c<strong>art</strong>ella in quanto non preceduta dalla regolare<br />

notifica dell'avviso di accertamento di cui esibiva copia della ricevuta di<br />

ritorno non firmata e copia della busta con la comunicazione dell'avviso di<br />

deposito recante la dicitura del destinatario sconosciuto.<br />

L'adita Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 109/11/96<br />

accoglieva il ricorso.<br />

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in<br />

epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello dell'ufficio respingeva il<br />

ricorso del contribuente sul rilievo della regolarita' della notifica<br />

dell'avviso di accertamento in quanto eseguita nel rispetto dell'<strong>art</strong>. 60 del<br />

D.P.R. n. 600/1973.<br />

A fondamento della predetta decisione il giudice regionale rilevava che<br />

il ricorrente abitava stabilmente a Milano per motivi di lavoro e pertanto<br />

era impossibile la consegna dell'avviso e della successiva raccomandata<br />

nella residenza anagrafica di Oristano.<br />

Con atto notificato in data 6 novembre 2000 il contribuente ha proposto<br />

ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi di censura.<br />

Con atto del 18 dicembre 2000 il Ministero delle finanze, si e'<br />

riservato di p<strong>art</strong>ecipare all'udienza di discussione.<br />

Motivi della decisione<br />

Con il primo motivo di censura il ricorrente deduce violazione e falsa<br />

applicazione della norma di cui all'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura civile<br />

e <strong>art</strong>. 60 del D.P.R. n. 600/1973. Rileva in proposito che ove dagli atti<br />

processuali emerge in modo chiaro ed inequivoco il difetto dell'effettiva<br />

conoscenza, come risulta nella specie dagli atti del procedimento, deve<br />

dedursi che l'atto non ha raggiunto il suo scopo, atteso che tale<br />

circostanza deve essere equiparata al mancato invio della raccomandata.<br />

Rileva inoltre il ricorrente che l'evidente errore dell'ufficiale<br />

postale che ha indicato nel plico la dicitura sconosciuto contraddice quanto<br />

Pagina 1


Servizio di documentazione tributaria<br />

Sentenza del 22/05/2006 n. 12002<br />

affermato dal messo comunale che ha individuato l'abitazione del<br />

contribuente al momento assente per cui ha proceduto ai sensi dell'<strong>art</strong>. <strong>140</strong><br />

del codice di procedura civile. Viceversa se si da valore all'affermazione<br />

dell'Ufficiale postale la notifica doveva essere effettuata ai sensi<br />

dell'<strong>art</strong>. 60, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973.<br />

Con il secondo mezzo di gravame il contribuente deduce<br />

contraddittorieta' ed insufficienza della motivazione. Sostiene in proposito<br />

che la motivazione e' carente laddove ritiene che il postino aveva affermato<br />

che il contribuente era sconosciuto dopo essersi informato presso i vicini,<br />

ancorche' tale circostanza non risulta dagli atti ed e' infondata e carente<br />

per difetto di prova laddove ritiene che il contribuente pur mantenendo la<br />

residenza anagrafica ad Oristano avrebbe stabilito la sua dimora abituale a<br />

Milano. Dagli atti invece risulta, assume il ricorrente, che egli abitava e<br />

lavorava in Oristano alla sua residenza anagrafica che corrisponde al<br />

domicilio fiscale.<br />

Con il terzo mezzo di impugnazione si deduce violazione dell'<strong>art</strong>. 156,<br />

comma 2, del codice di procedura civile, in relazione all'<strong>art</strong>. 6, comma 1,<br />

della L. n. 212/2000. Assume al riguardo che alla stregua delle norme<br />

denunciate anche l'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura civile deve essere<br />

interpretato ed applicato, in materia tributaria, in modo da conseguire<br />

l'effettiva conoscenza dell'atto da p<strong>art</strong>e del contribuente, non potendo nel<br />

caso di specie l'errore del postino ritornare a carico del contribuente<br />

incolpevole.<br />

Osserva la Corte, in via preliminare, che secondo giurisprudenza<br />

conforme di legittimita' la notificazione dell'avviso di accertamento<br />

tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del<br />

codice di procedura civile, allorquando, come nella specie, siano conosciuti<br />

la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire<br />

la consegna perche' questi (o altro possibile consegnatario) non e' stato<br />

rinvenuto in detto indirizzo da dove tuttavia non risulti trasferito. Deve<br />

essere effettuata, invece, applicando la disciplina di cui all'<strong>art</strong>. 60,<br />

lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostitutivo, per il<br />

procedimento tributario, dell'<strong>art</strong>. 143 codice di procedura civile, quando il<br />

messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie<br />

acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.<br />

(Cass. n. 7268/2002 e n. 10189/2003).<br />

Tanto precisato in linea generale va osservato, per quanto attiene il<br />

primo mezzo di impugnazione, che le Sezione Unite di questa Suprema Corte,<br />

di recente, hanno evidenziato che la notificazione eseguita ai sensi<br />

dell'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura civile postula che sia stato<br />

esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del<br />

destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per<br />

difficolta' di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacita'<br />

o il rifiuto delle persone indicate nell'<strong>art</strong>. 139 del codice di procedura<br />

civile. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il<br />

compimento degli adempimenti stabiliti dal citato <strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di<br />

procedura civile (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove<br />

la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in<br />

busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o<br />

dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante<br />

raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse<br />

le modalita' di affissione dell'avviso, non consegue la nullita' della<br />

notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza<br />

formalita' costituita dalla notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata<br />

con ricevuta di ritorno (formalita', peraltro, che non necessariamente<br />

presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla<br />

impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all'originale<br />

dell'atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine<br />

alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilita'<br />

del destinatario, determina la nullita' della notificazione, comunque<br />

sanabile con la costituzione dell'intimato oppure con la rinnovazione della<br />

notifica stessa ai sensi dell'<strong>art</strong>. 291 del codice di procedura civile<br />

(Cass., SS.UU., n. 458/2005 e Cass. n. 14817/2005). E sempre secondo<br />

giurisprudenza di questa Suprema Corte deve ritenersi che il ricorso alle<br />

forme di notificazione di cui all'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura civile<br />

presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario<br />

Pagina 2


Servizio di documentazione tributaria<br />

Sentenza del 22/05/2006 n. 12002<br />

dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non<br />

possa essere consegnata per mere difficolta' di ordine materiale, quali la<br />

momentanea assenza, l'incapacita' o il rifiuto delle persone indicate nel<br />

precedente <strong>art</strong>. 139 del codice di procedura civile, sicche' tutte le volte<br />

che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del<br />

destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario e' tenuto a<br />

svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche<br />

il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. Ne consegue<br />

che, ove dalla documentazione prodotta in giudizio dal notificante,<br />

eventualmente relativa anche all'attivita' svolta dall'agente postale nel<br />

procedere alla consegna del piego raccomandato contenente l'avviso di<br />

deposito, emergano elementi idonei a sollevare il dubbio che il luogo nel<br />

quale l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attivita' prevista dall'<strong>art</strong>. <strong>140</strong><br />

non sia quella di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del<br />

destinatario, il giudice e' tenuto ad accertare la circostanza, in base agli<br />

elementi offerti dalla p<strong>art</strong>e notificante, ai fini della pronuncia sulla<br />

validita' della notifica effettuata, ed a disporre eventualmente il rinnovo<br />

della stessa (Cass. n. 13183/2004).<br />

Ora applicando questi principi al caso di specie emerge che la<br />

Commissione tributaria regionale nel valutare la regolarita' della notifica<br />

eseguita ai sensi del citato <strong>art</strong>. <strong>140</strong> non si e' attenuta all'interpretazione<br />

fornita da questa Corte della disposizione in esame in quanto ha considerato<br />

valida la notifica, eseguita ai sensi dell'<strong>art</strong>. <strong>140</strong> del codice di procedura<br />

civile, nonostante il destinatario dell'avviso risultasse dall'annotazione<br />

apposta sul medesimo come sconosciuto.<br />

Il primo motivo del ricorso, pertanto, va accolto rimanendo assorbiti in<br />

esso gli altri motivi di censura.<br />

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e decidendosi nel<br />

merito, l'appello dell'ufficio delle imposte dirette di Milano va rigettato<br />

con compensazione, avuto riguardo al formarsi in epoca recente dei nuovi<br />

principi di diritto posti a base della presente decisione, delle spese<br />

giudiziali di appello e di legittimita'.<br />

P.Q.M.<br />

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli<br />

altri, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'appello<br />

dell'Ufficio imposte dirette di Milano e compensa le spese del giudizio di<br />

appello e di legittimita'.<br />

Pagina 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!