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La giurisprudenza di legittimità è ormai unanime anche nell’affermare che “il provvedimento di assegnazione<br />

della casa coniugale ad uno dei coniugi, all’esito del procedimento di separazione personale<br />

non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell’assegnatario” 3 ,<br />

e conseguentemente la Suprema Corte ha ribadito che l’assegnazione della casa familiare in sede<br />

di separazione personale dei coniugi o di divorzio non dispiega “alcun riflesso sulla proprietà del<br />

bene”, tanto più che essa non è idonea “a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore<br />

dell’assegnatario, ma solo un diritto di natura personale” 4 .<br />

Sul presupposto della natura di diritto personale di godimento nascente dal provvedimento di assegnazione<br />

della casa coniugale, e della garanzia dell’opponibilità al terzo acquirente del provvedimento<br />

di assegnazione della casa coniugale, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha<br />

da tempo espresso un orientamento favorevole all’ammissibilità della domanda di divisione dell’immobile<br />

in comunione, già costituente casa coniugale e assegnato in sede di separazione o divorzio<br />

al coniuge collocatario del figlio minorenne o maggiorenne non autonomo 5 .<br />

In una nota sentenza del Tribunale di Bologna 6 , che all’inizio degli anni Novanta contribuì a modificare<br />

il precedente orientamento che negava la divisibilità del bene sostenendo che il provvedimento<br />

di assegnazione della casa coniugale all’uno o all’altro coniuge nell’ambito del procedimento<br />

di separazione o di divorzio attribuirebbe all’immobile una sorta di destinazione d’uso tale<br />

da escludere la possibilità di una divisione ai sensi dell’art. <strong>11</strong>12 c.c., si afferma che “il giudice<br />

della separazione, assegnando l’abitazione della casa familiare al genitore affidatario della<br />

prole, secondo la ratio legis non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi,<br />

quanto conserva la destinazione dell’immobile con il suo arredo nella funzione di residenza<br />

familiare, e tale provvedimento non ha rilevanza sulla determinazione della titolarità dell’immobile”.<br />

Tra le pronunce dei giudici di merito che seguono tale <strong>ind</strong>irizzo si richiama la sentenza del 12 ottobre<br />

2001 del Tribunale di Torino 7 , secondo cui “l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei<br />

coniugi a seguito della pronuncia di separazione personale tra gli stessi non impedisce all’altro<br />

coniuge di chiedere successivamente la divisione giudiziale del bene”, e la recente sentenza emessa<br />

il 22 marzo 2010 dal Tribunale di Rovigo che, sulla legittimità della domanda di scioglimento<br />

della comunione relativamente all’immobile assegnato in sede di separazione personale a un coniuge,<br />

quale genitore affidatario della figlia minore, sostiene che “deve ritenersi, in linea con il<br />

consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che il diritto di abitazione, considerato quale<br />

diritto personale di godimento atipico, pur rilevando rispetto ai terzi ed agli stessi opponibile,<br />

non limita l’alienabilità del bene medesimo. Ne consegue pertanto che ciascuno dei coniugi può<br />

chiedere a tal fine lo scioglimento della comunione presc<strong>ind</strong>endo dal diritto di abitazione ivi esistente”<br />

8 .<br />

43<br />

FOCUS<br />

3 Corte Cost. 27 luglio 1989, n. 454; Cass., Sez. tributaria, 16 marzo 2007, n. 619; Cass. 3 marzo 2006, n. 4719; Cass. 8 aprile<br />

2003, n. 5455; Cass. 18 agosto 1997, n. 7860.<br />

4 Cass. 28 settembre 2005, n. 18883, che in questo caso ha confermato la decisione di merito che aveva assegnato in proprietà<br />

l’immobile al marito, con obbligo di corrispondere alla moglie la metà del valore del bene, pur in presenza di un provvedimento<br />

di assegnazione, da parte del giudice della separazione, del godimento della casa alla moglie.<br />

5 In dottrina, favorevoli all’ammissibilità della divisione della casa familiare gravata dal diritto di godimento assegnato in sede<br />

di giudizio della crisi coniugale, Cubeddu, Provvedimento di assegnazione della casa familiare e divisione del bene, in Fam. Pers.<br />

Succ., 2005, 237 ss.; Saccomani, È possibile dividere la casa familiare affidata a uno dei due coniugi?, nota a Tribunale di Milano<br />

17 gennaio 2003, n. 1888, in Immobili&Diritto, giugno 2005, 60 ss.; Neri, Del rapporto tra giudizio di divisione dei beni in comunione<br />

legale tra i coniugi, lo scioglimento della comunione stessa e il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare,<br />

nota a Tribunale di Roma 4 luglio 2000 e Tribunale di Roma 29 maggio 2000, in GC, 2001, 826 ss.<br />

6 Tribunale di Bologna 21 gennaio 1993, in NGCC, 1994, I, 700, con nota di Tafuro.<br />

7 www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/famiglia/00051210200<strong>1.</strong>htm<br />

8 Tribunale di Rovigo 22 marzo 2010, n. 143; Tribunale di Bari 22 settembre 2008, n. 2<strong>11</strong>7; Cass. 17 settembre 2001, n. <strong>11</strong>630,<br />

in www.lex24.ilsole24ore.com/LEX24/

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