Circolare ministeriale n. 32/9/2267 del 22 settembre ... - Bacservizi.It
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Servizio di documentazione tributaria<br />
<strong>Circolare</strong> <strong>del</strong> <strong>22</strong>/09/1980 n. <strong>32</strong><br />
Nella maggior parte dei casi i servizi intragruppo presentano, pero',<br />
caratteristiche cosi' peculiari e correlate alla struttura finanziaria e<br />
produttiva <strong>del</strong>l'impresa che anche il criterio <strong>del</strong> confronto esterno sara',<br />
spesso, reso impossibile.<br />
Pertanto, dovra' farsi ricorso, sussidiariamente, a piu' elementi di<br />
valutazione:<br />
a) un primo elemento significativo sara' costituito dal criterio di<br />
determinazione <strong>del</strong> compenso adottato dalle imprese interessate. E<br />
evidente, infatti, che un'arbitraria ed approssimativa determinazione <strong>del</strong><br />
compenso induce di per se stessa a concludere nel senso di una scarsa<br />
attendibilita' ed improrogabile congruita' <strong>del</strong> corrispettivo;<br />
b) in secondo luogo l'esame <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong> "valore" potra' essere<br />
basato sui costi sostenuti per l'effettuazione <strong>del</strong> servizio.<br />
Al riguardo, un sistema adeguato potrebbe essere costituito dal calcolo<br />
<strong>del</strong> costo sopportato in tutto il periodo di durata <strong>del</strong> contralto<br />
calcolando il compenso in termini percentuali sulla base <strong>del</strong> fatturato<br />
che, presumibilmente, sara' realizzato dall'affiliata: un sistema, cioe',<br />
alquanto ragionevole in quanto consente alla societa' prestatrice di<br />
recuperare i costi sostenuti nel lungo periodo;<br />
c) un'influenza rilevante ai fini <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong> "valore" sara',<br />
poi, data:<br />
I) dal tempo necessario per il compimento <strong>del</strong> servizio;<br />
II) dalla regolarita' o meno <strong>del</strong>le prestazioni;<br />
III) dal rischio di incorrere in perdite;<br />
IV) dalla natura autonoma o sussidiaria <strong>del</strong>la prestazione.<br />
Il riscontro di eventuali modifiche <strong>del</strong> compenso pattuito tra le parti<br />
potra' essere consentito se giustificato da fattori particolari (es.:<br />
l'incremento di una nuova linea di produzione suscettibile di aumentare i<br />
costi di assistenza tecnica per la societa' controllante).<br />
Valgono, anche in questa sede, le osservazioni fatte in precedenza<br />
relativamente all'analisi funzionale <strong>del</strong>le attivita' svolte dal rivenditore<br />
nelle cessioni di beni materiali; il valore intrinseco <strong>del</strong> servizio dovra'<br />
essere ricavato tenendo presenti le funzioni economicamente rilevanti<br />
prescindendo dalla forma <strong>del</strong>la transazione per coglierne, invece, il valore<br />
ed il significato economico e commerciale.<br />
Relativamente al margine di utile a favore <strong>del</strong>la consociata prestatrice<br />
<strong>del</strong> servizio si conviene, in linea generale, sul suo riconoscimento solo<br />
relativamente a quei servizi che costituiscono l'oggetto principale <strong>del</strong>la<br />
sua attivita'.<br />
Invece, il margine di utile non dovrebbe essere riconosciuto:<br />
a) per quei servizi che sono strettamente correlati alla struttura <strong>del</strong><br />
gruppo, che non formano oggetto <strong>del</strong>l'attivita' istituzionale <strong>del</strong>l'impresa<br />
prestatrice e che non si traducono in prestazioni con un valore economico<br />
di mercato;<br />
b) per servizi che formalmente risultano prestati da una <strong>del</strong>le imprese<br />
collegate che agisce da "intermediaria" tra la consociata ed un'impresa<br />
indipendente effettiva prestatrice <strong>del</strong> servizio;<br />
c) per quei servizi riconducibili all'attivita' di direzione generale ed<br />
amministrativa resa dalla casa-madre.<br />
In linea generale il corrispettivo <strong>del</strong> servizio deve essere similare,<br />
quanto alla forma, a quello che verrebbe praticato tra imprese indipendenti.<br />
Il principio dovra' essere applicato rigidamente per evitare l'abuso<br />
<strong>del</strong> ricorso a sistemi forfettari di pagamento spesso non giustificati dalla<br />
natura <strong>del</strong> servizio.<br />
In ogni fattispecie il corrispettivo dovra' essere valutato in<br />
relazione ad altre transazioni eventualmente concluse tra le due imprese<br />
collegate tenendo presente che:<br />
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