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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - Tgcom

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<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BUSTO</strong> <strong>ARSIZIO</strong><br />

Sezione Giudice per le indagini preliminari<br />

_____________________________________________________________________________________________________________<br />

N. _______ R.G.N.R.<br />

N. _______ R.G.G.I.P.<br />

OR<strong>DI</strong>NANZA A SEGUITO <strong>DI</strong> U<strong>DI</strong>ENZA<br />

<strong>DI</strong> CONVALIDA DELL’ARRESTO e <strong>DI</strong><br />

CUSTO<strong>DI</strong>A CAUTELARE<br />

- art. 391- 272 e segg. 285 c.p.p.<br />

IL GIU<strong>DI</strong>CE PER LE INDAGINI PRELIMINARI<br />

nel procedimento penale sopra indicato,<br />

all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto di<br />

GANOUNI Saadallah Ben Abdel Hamid n. Tunisia il 11.02.1968,<br />

residente a Ceriano Laghetto via Primo Maggio 11 attualmente detenuto<br />

per questa causa presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio (VA)<br />

Difensore di ufficio avv. Carlo Alberto Cova<br />

0 s s e r v a<br />

Sulla richiesta di convalida dell’arresto in flagranza e fermo e d’applicazione<br />

della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere formulata dal PM in<br />

data 22 febbraio 2011 ( depositata in pari data alle ore 14,00 ) per i<br />

seguenti reati:<br />

1) delitto p. e p. dagli artt. 624, 625 nr. 7) c.p. perché al fine di trarne un profitto per sé<br />

o per altri, dopo essersi introdotto all’interno dell’autovettura targata DR*915*BT di<br />

proprietà di CASTELLI Mauro, parcheggiata con le chiavi di accensione all’interno del<br />

cruscotto lungo la strada di via per Cerro si impossessava della predetta autovettura<br />

sottraendola in tal modo alla persona offesa che la deteneva<br />

Con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per consuetudine alla<br />

pubblica fede<br />

Commesso in Rescaldina in data 21.02.2010 tra le ore 10.10 e le ore 10.30<br />

2)l delitto p. e p. dall’art. 635 comma 2 n. 3) c.p. per avere distrutto, deteriorato o reso<br />

comunque in tutto od in parte inutilizzabile l’ingresso del gate nr. 14 dell’Aeroporto<br />

internazionale di Malpensa – atti consistiti nell’infrangere con un SUV targato<br />

DR*915*BT la prima vetrata della porta d’ingresso del gate 14)


<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BUSTO</strong><strong>ARSIZIO</strong><br />

Sezione Giudice per le indagini preliminari<br />

Con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e<br />

pubblica utilità<br />

Commesso in Malpensa in data 21.02.2010 alle ore 11.06<br />

3) delitto p. e p. dall’art. 337 c.p. perché usava violenza e minaccia per opporsi agli<br />

Agenti SCIARRILLO Giovanni, PALMIERI Marco Omodio e del Sovr. FACCHETTI Giuseppe,<br />

i quali tentavano di procedere all’identificazione ed arresto del prevenuto per il delitto di<br />

danneggiamento sopra contestato<br />

Nella specie: innanzi al tentativo degli operanti di bloccare il prevenuto, questi brandiva<br />

loro contro un coltello con lama lunga circa 16 cm profferendo ad alta voce parole in<br />

lingua araba ponendo in essere la condotta descritta e contestata sub capo 4) nonché<br />

mettendo a repentaglio l’incolumità dei viaggiatori in quel momento presenti presso<br />

l’area check-in dell’aeroporto di Malpensa.<br />

Commesso in Malpensa in data 21.02.2010 alle ore 11.06<br />

4) delitto p. e p. dagli artt. 61, comma 1° nr. 1 e 56 – 575 c.p. per aver posto in essere<br />

atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte degli Agenti SCIARRILLO<br />

Giovanni, PALMIERI Marco Omodio e del Sovr. FACCHETTI Giuseppe.<br />

Nella specie, atti consistiti nel tentare di colpire con un coltello della lunghezza di 27 cm<br />

(con lama lunga 16 cm) i sopra indicati Agenti di Polizia Giudiziaria intenti a bloccare la<br />

sua condotta<br />

Con l’aggravante di aver agito per futili motivi<br />

Commesso in Malpensa in data 21.02.2010 alle ore 11.06<br />

Esclusivamente per una completa contestazione<br />

5) delitto p. e p. dall'art. 4 legge nr. 110/1975 perchè, senza giustificato motivo, portava<br />

fuori della propria abitazione utilizzandolo per la condotta sopra descritta e contestata,,<br />

un coltello della lunghezza di 27 cm (con lama lunga 16 cm), oggetto chiaramente<br />

utilizzabile per le circostanze di tempo e luogo per l'offesa alla persona.<br />

In Malpensa in data 21.02.2010 alle ore 11.06<br />

Sussistevano gravi indizi per procedere all’arresto in flagranza in questione stante la<br />

condotta posta in essere dall’indagato che a bordo del Suv targato DR*915*BT che<br />

aveva sottratto poco prima a Rescaldina si lanciava a tutta velocità contro la vetrata<br />

della uscita n. 14 del Terminal 1 dell’aeroporto della Malpensa e cercava<br />

ulteriormente di sfondare la protezione in cemento antiterrorismo riuscendovi solo<br />

in parte . Quindi dopo essere sceso dal mezzo , impugnando un coltello di grosse<br />

dimensioni e con lama di cm 16 , urlando frasi incomprensibili in lingua araba ,<br />

affrontava l’agente Sciarrillo scagliandosi contro di lui con il chiaro intento di<br />

accoltellarlo nonostante questi con la pistola di ordinanza gli intimasse di arrendersi.<br />

La grossa concentrazione di passeggeri e il panico creato impedivano all’agente di<br />

utilizzare la pistola mentre gli altri agenti intervenuti erano ugualmente fatti<br />

bersaglio dell’indagato che impediva loro di bloccarlo utilizzando al loro indirizzo il<br />

coltello .<br />

L’indagato lanciava quindi il suo coltello all’indirizzo dei poliziotti mentre il<br />

sovraintendente Facchetti esplodeva un colpo al piede del primo per fermarlo<br />

cosichè il coltello andava a conficcarsi nel banco del check –in n. 501 .<br />

___________________________________________________________________________<br />

__<br />

Il giudice per le indagini preliminari<br />

dott. Nicoletta Guerrero<br />

foglio nr. 2


<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BUSTO</strong><strong>ARSIZIO</strong><br />

Sezione Giudice per le indagini preliminari<br />

In sede di interrogatorio l’indagato ha dichiarato :<br />

Io mia moglie e i miei figli siamo partiti da Ceriano Laghetto a piedi diretti a Malpensa<br />

Siamo partiti dopo la preghiera all’alba . Forse siamo arrivati fino a Castellanza e due<br />

persone a bordo di un furgone bianco ci hanno detto che non potevamo stare a piedi<br />

sull’autostrada e quindi siamo usciti . Quando siamo usciti dopo circa 5 o 10 minuti<br />

abbiamo visto due macchine fuori strada e ho detto a mia moglie che l’unica cosa era<br />

rubare una macchina per arrivare alla Malpensa .<br />

Ho detto a mia moglie che se eravamo fortunati la macchina nera aveva la porta<br />

aperta e così saremmo arrivati a Malpensa e infatti il mio pensiero è stato esaudito<br />

probabilmente da Allah e infatti c’erano le chiavi .<br />

Siamo saliti tutti con calma , ci siamo chiusi dentro e siamo partiti tranquilli .<br />

Lì vicino c’era il proprietario che forse stava tagliando la legna e quando siamo partiti<br />

dallo specchietto ho visto che ci inseguivano<br />

Ci siamo messi a cantare per la felicità perché il nostro obbiettivo era raggiungere la<br />

Malpensa per scappare via dall’Italia .<br />

Adr mia moglie era d’accordissimo anche se è italiana<br />

Adr volevo fare esattamente quello che ho fatto e cioè spaccare il vetro dell’entrata ,<br />

conoscevo i luoghi perché quando vado a Tunisi passo di lì .<br />

Adr io ero davanti e mia moglie e il miei figli dietro e quindi non avevo paura che si<br />

facessero male .<br />

Adr volevo attirare l’attenzione e quindi non potevo semplicemente entrare a piedi .<br />

Una volta sfondato il vetro sono sceso dalla macchina<br />

Adr mia moglie non sapeva niente di tutto quello che io avevo deciso di fare, forse lei<br />

credeva che io avrei comprato i biglietti.<br />

Adr mia moglie mi rispetta e mi ascolta e io prendo le decisioni in famiglia .<br />

Adr mia moglie non ha fiatato e non ha urlato, i bambini sì hanno urlato .<br />

Io sono sceso con il coltello che avevo fatto io al lavoro<br />

Adr per forza dovevo portare il coltello per difendere la mia famiglia dato il lungo tratto<br />

di strada che dovevamo percorrere<br />

Adr poiché il poliziotto impugnava contro di me la pistola io lo rincorrevo con il coltello<br />

ma non volevo colpirlo .<br />

Adr se avessi voluto colpire qualcuno avrei preso un civile , non uno armato .<br />

Adr io a Tunisi ero un poliziotto ma non sono entrato nella polizia . il poliziotto ha avuto<br />

ragione di sparare . secondo me avrebbe dovuto prima sparare due colpi in aria e poi<br />

spararmi al piede .<br />

Adr volevo attirare la attenzione , volevo andare via di qui perché c’è tanta gente che<br />

mi vuole ammazzare .<br />

Adr ho lasciato a casa la macchina, ho lasciato accesa la luce in casa e sono passato<br />

dalla porta posteriore perché volevo far finta di essere a casa e far credere a quelli che<br />

mi vogliono ammazzare che sono a casa .<br />

La prima volta non volevo colpire col coltello come ho già detto ma quando mi sono reso<br />

conto che il poliziotto mi voleva sparare ho lanciato il coltello per colpirlo<br />

Adr ho fatto io quel coltello del colore della mia squadra di calcio rosso , giallo e nero.<br />

Adr in arabo ho parlato ad Allah dicendo “ Dio è grande “ e gli ho chiesto ad aiutarmi<br />

per conoscere la verità e di sapere chi voleva ammazzarmi con l’influenza suina .<br />

Adr ho messo in face book la foto di un bambino morto per l’influenza suina .<br />

Adr ho preso le foto e sono andato a Solaro in un call center e un marocchino mi ha<br />

aiutato .<br />

Adr ho bruciato il mio computer perché è contro Dio e l’ho bruciato<br />

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Il giudice per le indagini preliminari<br />

dott. Nicoletta Guerrero<br />

foglio nr. 3


<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BUSTO</strong><strong>ARSIZIO</strong><br />

Sezione Giudice per le indagini preliminari<br />

Adr mia moglie era contentissima che io avessi bruciato il computer<br />

Adr ho conosciuto mia moglie in una ditta di Bovisio Masciago e sono sposato dal<br />

2003<br />

Adr a volte quando sono arrabbiato la picchio, ma mica sempre .<br />

Adr ho fatto quello che ho fatto per scappare e per evitare che ci contaminasse la<br />

influenza suina<br />

Ad del PM : ho fatto io i lividi a mia moglie che voleva fare il contrario di quello che<br />

volevano gli angeli<br />

Ho picchiato mia moglie con il ferro del camino .<br />

Adr non gridava, accettava , anzi il giorno dopo mi ha detto grazie<br />

Adr io l’ho perdonata<br />

Adr mia moglie mi voleva lasciare per gelosia e io l’ho convinta con le botte che non<br />

avevo altre donne<br />

Il PM mostra la cartellina rossa con i vari documenti e appunti<br />

Nel n. 18 dice di avere ammazzato qualcuno parla ella famiglia Rizzi e Cagnetta<br />

Adr la famiglia Cagnetta di Cesano Maderno aveva fatto soffrire mia moglie per il velo<br />

chiamandola talebana . io prendevo in giro il padre e gli impedivo di uscire<br />

La famiglia Rizzi è quella di Ceriano Laghetto dalla quale io avevo comprato la casa<br />

per 142.000,00 euro , li ho pagati e loro non volevano andare via e io allora sono<br />

entrato con la forza .<br />

Adr di queste cose parlo solo con gli angeli e solo loro mi dicono cosa devo fare<br />

Adr la missione che volevo fare era la pace con tutti e la felicità e la giustizia e il<br />

diritto delle donne e dei bambini .<br />

Adr la partenza per la Tunisia era al terminal 1 ed è per questo che ho scelto il T1<br />

Ad della difesa da Ceriano Laghertto a Castellanza sono andato per strada normale<br />

passando da Saronno e arrivando all’Auchan<br />

Adr non sono mai entrato in autostrada<br />

Adr cantavo ad Allah una canzone religiosa<br />

Il giudice dà atto che l’indagato canta tutta la canzone<br />

Adr volevo partire ed è per questo che ho attirato la attenzione<br />

Adr erano i vicini di casa che ce l’avevano con me anche se non abbiamo mai<br />

litigato<br />

Adr non sono mai stato ricoverato all’ospedale . sono stato curato solo per l’asma.<br />

Adr mi sentivo diverso e pulito , sentivo che stavo scappando dalle cattiverie e dalle<br />

gelosie .<br />

Adr non bevo e non mi drogo.<br />

A questo punto il PM mostra il video del giorno dei fatti<br />

Dichiara: quando sono sceso dalla macchina avevo già il pugnale alzato e ho inseguito<br />

gli addetti ai bagagli per proteggere mia moglie e i miei figli che stavano entrando<br />

Ammette di avere corso per un minuto lungo il terminal 1 inseguito dai poliziotti prima<br />

dello sparo e che i poliziotti hanno corso parallelamente a lui<br />

Il Giudice dà atto che tra l’ingresso e lo sparo trascorre sulla base del video 1<br />

minuto urlando “ Allah Akbar “ .<br />

Ad del PM perché abbia portato la cartellina rossa con sé dichiara perché è troppo<br />

importante perché ci sono 99 nomi di Allah e poi c’erano i consigli degli angeli che<br />

io avrei potuto dimenticare .<br />

Appaiono allo stato corrette tutte le imputazioni formulate dal Pubblico Ministero sulla<br />

base degli accertamenti effettuati dagli upg e dai riscontri oggettivi di cui alla nota<br />

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Il giudice per le indagini preliminari<br />

dott. Nicoletta Guerrero<br />

foglio nr. 4


<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BUSTO</strong><strong>ARSIZIO</strong><br />

Sezione Giudice per le indagini preliminari<br />

della Polizia di frontiera del 21 febbraio 2011 da intendersi qui integralmente<br />

richiamato .<br />

Non sussiste la flagranza per il reato di furto in carenza del presupposto<br />

dell’inseguimento e della consapevolezza della sottrazione , ma l’arresto è stato<br />

legittimamente eseguito in ordine ai reati di danneggiamento aggravato contestato<br />

al capo 2) , al reato di resistenza insito in tutta la complessiva condotta tenuta<br />

dall’indagato al fine di contrapporsi agli agenti della Polizia che lo volevano<br />

bloccare e identificare di cui al capo 3)<br />

Integra i presupposti del reato di tentato omicidio di cui al capo 4) infine la<br />

reiterata condotta tenuta dall’indagato all’indirizzo degli agenti con il chiaro<br />

intento di colpirli con il lungo coltello in suo possesso e in ultimo il lancio dello<br />

stesso che per le sue caratteristiche ( si trattava evidentemente di coltello con<br />

caratteristiche del tipo bilanciato ) andava a conficcarsi nel bancone del check in<br />

e che solo grazie alla tempestiva reazione dei poliziotti che riuscivano a schivarlo<br />

non li attingeva in parti vitali .<br />

Lo stesso indagato nel corso del lungo interrogatorio ha ammesso di avere lanciato il<br />

coltello contro il poliziotto puntava l’arma contro di lui per colpirlo ,.<br />

E’ costante la giurisprudenza nel ritenere che : “ Nel delitto di tentato omicidio, pur<br />

avendo valenza concorrente i due profili dell'intenzione dell'agente e dell'idoneità degli<br />

atti, quest'ultimo prevale rispetto a un'intenzione del soggetto agente solo in parte<br />

denunciata, concorrendo alla configurazione del tentativo soprattutto criteri di natura<br />

oggettiva, come la natura del mezzo usato, la parte del corpo attinta e la gravità delle<br />

lesioni inferte. “ ( cfr. Cass. 16 giugno 2010 n. 24808 )<br />

Nella specie l’elemento soggettivo desumibile dalla condotta tenuta dal Ganouni è<br />

sicuramente la volontà omicida ( cfr. Cass. 17 gennaio 2005 n. 6168 che ha<br />

ritenuto che “ Il dolo alternativo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo<br />

prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro<br />

degli eventi (nella specie morte o grave ferimento della vittima) ricollegabili alla sua<br />

condotta, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il<br />

tentativo.(In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto correttamente motivata<br />

l'ordinanza del giudice del riesame - confermativa della misura cautelare degli arresti<br />

domiciliari in relazione al reato di tentato omicidio - la quale aveva ritenuto la sussistenza<br />

della volontà omicida evidenziando che la condotta dell'indagato, che aveva tentato di<br />

accoltellare al petto la vittima, era idonea a cagionare la morte del ragazzo e la volontà<br />

era alternativamente intesa a determinare tale evento o alternativamente un evento di<br />

gravi lesioni)<br />

Del resto il reato di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di<br />

violenza necessario per impedire al pubblico ufficiale il compimento di un atto del suo<br />

ufficio, mentre l'omicidio, travalicando detto limite, attenta direttamente alla vita od<br />

all'incolumità del soggetto passivo; i due reati possono concorrere, stante la diversità dei<br />

beni giuridici tutelati e le differenze qualitative e quantitative della violenza esercitata<br />

contro il pubblico ufficiale. ( cfr. Cass. 26 settembre 2007 n. 38620 e Cass. 9 gennaio<br />

2004 n. 9607 ) .<br />

La polizia giudiziaria ha posto l’indagato a disposizione del pubblico ministero e lo ha<br />

condotto nella casa circondariale del luogo entro le 24 ore come previsto dall’art.386,<br />

commi 3, 4 e 7, c.p.p. e il pubblico ministero, non dovendo ordinare la liberazione ai<br />

sensi dell’art.389 c.p.p., ha ritualmente richiesto la convalida al giudice competente entro<br />

le 48 ore come previsto dall’art.390, commi 1 e 3, c.p.p.<br />

La difesa si è rimessa sulla convalida dell’arresto<br />

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Il giudice per le indagini preliminari<br />

dott. Nicoletta Guerrero<br />

foglio nr. 5


<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BUSTO</strong><strong>ARSIZIO</strong><br />

Sezione Giudice per le indagini preliminari<br />

Deve, pertanto, procedersi alla convalida ai sensi dell’art.391, commi 3 e 7, c.p.p. del<br />

reato contestato al capo 2), al capo 3) e al capo 4 ) , mentre non può essere<br />

convalidato il reato di cui al capo 1) in assenza del presupposto della flagranza .<br />

SULLA RICHIESTA D’APPLICAZIONE DELLA CUSTO<strong>DI</strong>A CAUTELARE IN CARCERE<br />

Il pubblico ministero ha chiesto l’emissione d’ordinanza applicativa della custodia<br />

cautelare in carcere per i reati contestati ai capi 1),2),3) e 4) .<br />

La difesa ha chiesto : la applicazione della misura prevista dall’art 286 cpp alla<br />

stregua delle condizioni dell’indagato sulla base delle emergenze istruttorie in fase<br />

di dichiarazioni<br />

Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sufficiente rinviare a quanto si è<br />

detto con riguardo alla richiesta di convalida.<br />

Anche in relazione al furto non sussistono dubbi che la autovettura sia stata sottratta<br />

dall’indagato circa mezz’ora prima dei fatti a Rescaldina ove il predetto ha ammesso<br />

di essersi recato a piedi da Ceriano Laghetto ed ha confermato di essere impossessato<br />

del mezzo fortunosamente rinvenuto aperto e con le chiavi inserite .<br />

La qualificazione giuridica dei fatti operata dal pubblico ministero appare, allo stato,<br />

corretta e gli elementi raccolti, sono sufficienti a integrare gli indizi di tutti i<br />

reati contestati .<br />

Le dichiarazioni rese dall’indagato pur deliranti in vari punti non sono sufficienti a<br />

mutare il quadro indiziario sopra descritto e sono tuttavia sufficienti a concretizzare<br />

tutti i presupposti dei reati contestati ivi compreso il tentato omicidio sotto il profilo<br />

della volontà di colpire il poliziotto soprattutto nell’ultima fase del lancio del coltello.<br />

Quanto alle esigenze cautelari, deve ritenersi, anzi tutto, la sussistenza di quelle previste<br />

dall’art. 274, lett. b) e c), c.p.p..<br />

- in caso di rimessione in libertà, vi è concreto pericolo di fuga che chi è stato<br />

arrestato, vista la gravità dei fatti-reato oggetto di cui trattasi e la relativa pena<br />

potenzialmente irroganda (certamente non contenibile entro i limiti della<br />

sospensione condizionale);<br />

- vi è il concreto pericolo, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la<br />

personalità di chi è sottoposto ad indagini che chi è stato arrestato, se rimesso in<br />

libertà, possa commettere altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si<br />

procede anche in considerazione dei precedenti specifici ancorchè risalenti nel<br />

tempo .<br />

Natura e grado delle descritte esigenze cautelari impongono, dunque, di ritenere idonea,<br />

proporzionata all’entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata la<br />

richiesta misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, apparendo inadeguata<br />

ogni altra misura - anche quella degli arresti domiciliari che non appaiono idonei ad<br />

evitare la reiterazione in reati della stessa specie , soprattutto in considerazione della<br />

condotta tenuta nei confronti della moglie che ha ammesso di aver picchiato con<br />

l’utilizzo delle mole del camino per indurla alla ragione e a condividere i suoi<br />

pensieri .<br />

Non sussistono allo stato i presupposti sufficienti alla applicazione della misura<br />

invocata dal difensore nonostante il tenore di alcune dichiarazioni rese<br />

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Il giudice per le indagini preliminari<br />

dott. Nicoletta Guerrero<br />

foglio nr. 6


<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>BUSTO</strong><strong>ARSIZIO</strong><br />

Sezione Giudice per le indagini preliminari<br />

Stante la gravità dei fatti contestati è comunque esclusa allo stato la concessione<br />

della sospensione condizionale della pena .<br />

Visto l’art. 391 c.p.p.<br />

P. Q. M.<br />

c o n v a l i d a<br />

l’arresto di<br />

• GANOUNI Saadallah Ben Abdel Hamid<br />

per i reati contestati in rubrica ai capi 2), 3) e 4) .<br />

non convalida l’arresto per i reati sub 1)<br />

Visti gli artt. 291 e segg. Cpp<br />

o r d i n a<br />

che Il predetto rimanga in stato di custodia cautelare in carcere per i reati<br />

contestati ai capi 1), 2), 3) e 4) .<br />

d i s p o n e<br />

che il presente provvedimento sia notificato all’indagato e al suo difensore, nonché<br />

consegnato in copia alla Direzione della casa circondariale e comunicato al pubblico<br />

ministero.<br />

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza<br />

Così deciso in Busto Arsizio il 23 febbraio 2011 ore 16,55<br />

IL GIU<strong>DI</strong>CE PER LE INDAGINI PRELIMINARI<br />

dott. Nicoletta Guerrero<br />

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Il giudice per le indagini preliminari<br />

dott. Nicoletta Guerrero<br />

foglio nr. 7

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