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Materiale del Prof Luciani lezione master 5 marzo 2011 - renatorolli.it

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L. 7 agosto 1990, n. 241<br />

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dir<strong>it</strong>to di<br />

accesso ai documenti amministrativi.<br />

3. Motivazione <strong>del</strong> provvedimento<br />

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione<br />

amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere<br />

motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i<br />

presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione<br />

<strong>del</strong>l'amministrazione, in relazione alle risultanze <strong>del</strong>l'istruttoria.<br />

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto<br />

generale.<br />

3. Se le ragioni <strong>del</strong>la decisione risultano da altro atto <strong>del</strong>l'amministrazione richiamato<br />

dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato<br />

e reso disponibile, a norma <strong>del</strong>la presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.<br />

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autor<strong>it</strong>à<br />

cui è possibile ricorrere.<br />

Capo IV-bis - Efficacia ed invalid<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento amministrativo.<br />

Revoca e recesso<br />

21-bis. Efficacia <strong>del</strong> provvedimento lim<strong>it</strong>ativo <strong>del</strong>la sfera giuridica dei privati.<br />

1. Il provvedimento lim<strong>it</strong>ativo <strong>del</strong>la sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei<br />

confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche<br />

nelle forme stabil<strong>it</strong>e per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di<br />

procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non<br />

sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante<br />

forme di pubblic<strong>it</strong>à idonee di volta in volta stabil<strong>it</strong>e dall'amministrazione medesima. Il<br />

provvedimento lim<strong>it</strong>ativo <strong>del</strong>la sfera giuridica dei privati non avente carattere<br />

sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I<br />

provvedimenti lim<strong>it</strong>ativi <strong>del</strong>la sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed<br />

urgente sono immediatamente efficaci.<br />

21-ter. Esecutorietà.<br />

1. Nei casi e con le modal<strong>it</strong>à stabil<strong>it</strong>i dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono<br />

imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il<br />

provvedimento cost<strong>it</strong>utivo di obblighi indica il termine e le modal<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'esecuzione da<br />

parte <strong>del</strong> soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche<br />

amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle<br />

ipotesi e secondo le modal<strong>it</strong>à previste dalla legge.


2. Ai fini <strong>del</strong>l'esecuzione <strong>del</strong>le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si<br />

applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei cred<strong>it</strong>i <strong>del</strong>lo Stato.<br />

21-quater. Efficacia ed esecutiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento.<br />

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono esegu<strong>it</strong>i immediatamente, salvo che sia<br />

diversamente stabil<strong>it</strong>o dalla legge o dal provvedimento medesimo.<br />

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione <strong>del</strong> provvedimento amministrativo può essere<br />

sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo<br />

che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine <strong>del</strong>la<br />

sospensione è esplic<strong>it</strong>amente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato<br />

o differ<strong>it</strong>o per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.<br />

21-quinquies. Revoca <strong>del</strong> provvedimento.<br />

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento <strong>del</strong>la<br />

s<strong>it</strong>uazione di fatto o di nuova valutazione <strong>del</strong>l'interesse pubblico originario, il<br />

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte<br />

<strong>del</strong>l'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca<br />

determina la inidone<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la<br />

revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,<br />

l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.<br />

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida<br />

su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è<br />

parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia <strong>del</strong>l’eventuale conoscenza o<br />

conoscibil<strong>it</strong>à da parte dei contraenti <strong>del</strong>la contrarietà <strong>del</strong>l’atto amministrativo oggetto<br />

di revoca all’interesse pubblico, sia <strong>del</strong>l’eventuale concorso dei contraenti o di altri<br />

soggetti all’erronea valutazione <strong>del</strong>la compatibil<strong>it</strong>à di tale atto con l’interesse pubblico.<br />

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida<br />

su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è<br />

parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia <strong>del</strong>l’eventuale conoscenza o<br />

conoscibil<strong>it</strong>à da parte dei contraenti <strong>del</strong>la contrarietà <strong>del</strong>l’atto amministrativo oggetto<br />

di revoca all’interesse pubblico, sia <strong>del</strong>l’eventuale concorso dei contraenti o di altri<br />

soggetti all’erronea valutazione <strong>del</strong>la compatibil<strong>it</strong>à di tale atto con l’interesse pubblico.<br />

21-sexies. Recesso dai contratti.<br />

1. Il recesso unilaterale dai contratti <strong>del</strong>la pubblica amministrazione è ammesso nei<br />

casi previsti dalla legge o dal contratto.<br />

21-septies. Null<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento.<br />

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è<br />

viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione<br />

<strong>del</strong> giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.


21-octies. Annullabil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento.<br />

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o<br />

viziato da eccesso di potere o da incompetenza.<br />

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul<br />

procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata <strong>del</strong><br />

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispos<strong>it</strong>ivo non avrebbe potuto essere<br />

diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è<br />

comunque annullabile per mancata comunicazione <strong>del</strong>l'avvio <strong>del</strong> procedimento qualora<br />

l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto <strong>del</strong> provvedimento non avrebbe<br />

potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />

21-nonies. Annullamento d'ufficio.<br />

1. Il provvedimento amministrativo illeg<strong>it</strong>timo ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 21-octies può<br />

essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un<br />

termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei<br />

controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla<br />

legge.<br />

2. È fatta salva la possibil<strong>it</strong>à di convalida <strong>del</strong> provvedimento annullabile, sussistendone<br />

le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.


D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104<br />

Attuazione <strong>del</strong>l'articolo 44 <strong>del</strong>la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante <strong>del</strong>ega<br />

al governo per il riordino <strong>del</strong> processo amministrativo<br />

Art. 29 Azione di annullamento<br />

Capo II<br />

Azioni di cognizione<br />

1. L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di<br />

potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.<br />

Art. 30 Azione di condanna<br />

1. L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei<br />

soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via<br />

autonoma.<br />

2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento <strong>del</strong> danno ingiusto derivante<br />

dall’illeg<strong>it</strong>timo esercizio <strong>del</strong>l’attiv<strong>it</strong>à amministrativa o dal mancato esercizio di quella<br />

obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il<br />

risarcimento <strong>del</strong> danno da lesione di dir<strong>it</strong>ti soggettivi. Sussistendo i presupposti<br />

previsti dall’articolo 2058 <strong>del</strong> codice civile, può essere chiesto il risarcimento <strong>del</strong> danno<br />

in forma specifica.<br />

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi è proposta entro il<br />

termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è<br />

verificato ovvero dalla conoscenza <strong>del</strong> provvedimento se il danno deriva direttamente<br />

da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto<br />

e il comportamento complessivo <strong>del</strong>le parti e, comunque, esclude il risarcimento dei<br />

danni che si sarebbero potuti ev<strong>it</strong>are usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso<br />

l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.<br />

4. Per il risarcimento <strong>del</strong>l’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver sub<strong>it</strong>o in<br />

conseguenza <strong>del</strong>l’inosservanza dolosa o colposa <strong>del</strong> termine di conclusione <strong>del</strong><br />

procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura<br />

l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un<br />

anno dalla scadenza <strong>del</strong> termine per provvedere.<br />

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarc<strong>it</strong>oria<br />

può essere formulata nel corso <strong>del</strong> giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal<br />

passaggio in giudicato <strong>del</strong>la relativa sentenza.<br />

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi<br />

leg<strong>it</strong>timi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di dir<strong>it</strong>ti soggettivi conosce<br />

esclusivamente il giudice amministrativo.


Art. 31 Azione avverso il silenzio e declaratoria di null<strong>it</strong>à<br />

1. Decorsi i termini per la conclusione <strong>del</strong> procedimento amministrativo, chi vi ha<br />

interesse può chiedere l’accertamento <strong>del</strong>l’obbligo <strong>del</strong>l’amministrazione di provvedere.<br />

2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque,<br />

non oltre un anno dalla scadenza <strong>del</strong> termine di conclusione <strong>del</strong> procedimento. E' fatta<br />

salva la riproponibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’istanza di avvio <strong>del</strong> procedimento ove ne ricorrano i<br />

presupposti.<br />

3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza <strong>del</strong>la pretesa dedotta in giudizio solo<br />

quando si tratta di attiv<strong>it</strong>à vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori<br />

margini di esercizio <strong>del</strong>la discrezional<strong>it</strong>à e non sono necessari adempimenti istruttori<br />

che debbano essere compiuti dall’amministrazione.<br />

4. La domanda volta all’accertamento <strong>del</strong>le null<strong>it</strong>à previste dalla legge si propone<br />

entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La null<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’atto può sempre<br />

essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le<br />

disposizioni <strong>del</strong> presente comma non si applicano alle null<strong>it</strong>à di cui all’ articolo 114,<br />

comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni <strong>del</strong> T<strong>it</strong>olo I <strong>del</strong> Libro IV.<br />

Art. 32 Plural<strong>it</strong>à <strong>del</strong>le domande e conversione <strong>del</strong>le azioni<br />

1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte<br />

in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a r<strong>it</strong>i diversi, si applica quello<br />

ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II <strong>del</strong> T<strong>it</strong>olo V <strong>del</strong> Libro IV.<br />

2. Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali.<br />

Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione <strong>del</strong>le azioni.<br />

Art. 33 Provvedimenti <strong>del</strong> giudice<br />

1. Il giudice pronuncia:<br />

T<strong>it</strong>olo IV<br />

Pronunce giurisdizionali<br />

a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;<br />

b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla<br />

competenza;<br />

c) decreto nei casi previsti dalla legge.


2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.<br />

3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e<br />

inser<strong>it</strong>i nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di<br />

cui all’ articolo 89, comma 3.<br />

4. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.<br />

Art. 34 Sentenze di mer<strong>it</strong>o<br />

1. In caso di accoglimento <strong>del</strong> ricorso il giudice, nei lim<strong>it</strong>i <strong>del</strong>la domanda:<br />

a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;<br />

b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;<br />

c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a t<strong>it</strong>olo di risarcimento<br />

<strong>del</strong> danno, all’adozione <strong>del</strong>le misure idonee a tutelare la s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva<br />

dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’articolo 2058 <strong>del</strong> codice civile;<br />

d) nei casi di giurisdizione di mer<strong>it</strong>o, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o<br />

riforma quello impugnato;<br />

e) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione <strong>del</strong> giudicato e <strong>del</strong>le<br />

pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può<br />

avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine<br />

assegnato per l’ottemperanza.<br />

2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi<br />

non ancora eserc<strong>it</strong>ati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’ articolo 30, comma<br />

3, il giudice non può conoscere <strong>del</strong>la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli atti che il ricorrente avrebbe<br />

dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’ articolo 29.<br />

3. Quando, nel corso <strong>del</strong> giudizio, l’annullamento <strong>del</strong> provvedimento impugnato non<br />

risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’atto se sussiste<br />

l’interesse ai fini risarc<strong>it</strong>ori.<br />

4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione <strong>del</strong>le<br />

parti, stabilire i cr<strong>it</strong>eri in base ai quali il deb<strong>it</strong>ore deve proporre a favore <strong>del</strong> cred<strong>it</strong>ore il<br />

pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un<br />

accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il<br />

ricorso previsto dal T<strong>it</strong>olo I <strong>del</strong> Libro IV, possono essere chiesti la determinazione <strong>del</strong>la<br />

somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi inesegu<strong>it</strong>i.<br />

5. Qualora nel corso <strong>del</strong> giudizio la pretesa <strong>del</strong> ricorrente risulti pienamente<br />

soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia <strong>del</strong> contendere.


NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 settembre 2008 n. 4522 - Pres. Frascione, Est. Lipari<br />

- Garbellini s.r.l. (Avv. Ferru) c. Comune di Occhiobello (Avv.ti Bertolissi, Cattarin e Manzi) ed ACFT S.p.A.<br />

ed altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Veneto, Sez. I, 10 luglio 2006 n. 1979).<br />

N. 4522/08 REG.DEC.<br />

N. 140 REG:RIC. ANNO 2007<br />

ha pronunciato la seguente<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione<br />

DECISIONE<br />

sul ricorso in appello n. 140/2007, proposto da Garbellini s.r.l., in persona <strong>del</strong> legale rappresentante,<br />

rappresentata e difesa dall’Avvocato Franco Ferru ed elettivamente domiciliata presso lo studio <strong>del</strong>l’Avv.<br />

Maria Teresa Barbantini, in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14.<br />

CONTRO<br />

il comune di Occhiobello, in persona <strong>del</strong> sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati <strong>Prof</strong>. Mario<br />

Bertolissi, Amleto Cattarin e Andrea Manzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in<br />

Roma, Via Confalonieri, n. 5.<br />

E NEI CONFRONTI<br />

<strong>del</strong>la ACFT S.p.A. e <strong>del</strong>l’AMI – Agenzia Mobil<strong>it</strong>à Impianti Ferarra, non cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e in giudizio.<br />

per la riforma<br />

<strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong> Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, 10 luglio 2006 n. 1979.<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio <strong>del</strong>la parte appellata;<br />

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno <strong>del</strong>le rispettive difese;<br />

Visti tutti gli atti di causa;<br />

Relatore alla pubblica udienza <strong>del</strong> 15 aprile 2008, il Consigliere Marco Lipari;<br />

Ud<strong>it</strong>i gli avv.ti Barbantini, Manzi e Bartolissi come da verbale di udienza;


R<strong>it</strong>enuto e considerato in fatto e in dir<strong>it</strong>to quanto segue:<br />

FATTO<br />

La sentenza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’attuale appellante, per<br />

l'annullamento <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione consiliare <strong>del</strong> Comune di Occhiobello n. 32 <strong>del</strong> 30 <strong>marzo</strong> 2006; <strong>del</strong>la<br />

<strong>del</strong>iberazione di Giunta Municipale n. 94 <strong>del</strong> 30 maggio 2006; <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong> responsabile Area<br />

Amministrativa n. 20 <strong>del</strong> 31 maggio 2006.<br />

L’appellante contesta la pronuncia di irricevibil<strong>it</strong>à e ripropone le censure non esaminate dal tribunale. Il<br />

comune resiste al gravame, mentre le altre parti non si sono cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e in giudizio.<br />

DIRITTO<br />

La società appellante, ricorrente in primo grado, è affidataria <strong>del</strong>l’autolinea interregionale "Castelmassa (RO)<br />

– Ferrara", la quale serve anche, senza soluzione di continu<strong>it</strong>à, il complesso urbano formato dal capoluogo<br />

<strong>del</strong> comune di Occhiobello e dalla Frazione di Santa Maria Maddalena. In tale veste, ha impugnato i<br />

provvedimenti adottati dal comune di Occhiobello, indicati in narrativa, con ricorso notificato il 15 giugno<br />

2006.<br />

L’appellante contesta la pronuncia di irricevibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso, sostenendo, in primo luogo, che i<br />

provvedimenti impugnati sono nulli, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 21-septies <strong>del</strong>la legge n. 241/1990, per mancanza<br />

<strong>del</strong>l’oggetto. Pertanto, la domanda proposta non è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni, rifer<strong>it</strong>o<br />

solo ai ricorsi volti all’annullamento dei provvedimenti contestati.<br />

A dire <strong>del</strong>l’appellante, i tre atti impugnati "dispongono la proroga e/o l’indizione <strong>del</strong>la gara d’appalto <strong>del</strong><br />

servizio di trasporto pubblico "aggiuntivo" mai venuto in essere né giuridicamente né attualmente".<br />

A sostegno <strong>del</strong>la propria tesi, la società appellante richiama la disciplina normativa regionale, la quale<br />

prevede che i "servizi di trasporto aggiuntivi" debbano essere individuati mediante atti di programmazione<br />

regionale, nel rispetto di determinati parametri sostanziali.<br />

Pertanto, secondo l’appellante, in assenza dei prescr<strong>it</strong>ti atti regionali, i provvedimenti impugnati risultano<br />

privi <strong>del</strong> necessario oggetto.<br />

La tesi <strong>del</strong>l’appellante non è condivisibile.<br />

L’articolo 21-septies <strong>del</strong>la legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005, ha codificato la categoria<br />

concettuale <strong>del</strong> provvedimento amministrativo nullo.<br />

La norma indica, in modo sommario, le ipotesi di null<strong>it</strong>à, includendovi anche i casi di mancanza di uno degli<br />

elementi essenziali <strong>del</strong>l’atto.<br />

In assenza di una esplic<strong>it</strong>a indicazione legislativa degli elementi essenziali <strong>del</strong> provvedimento, è possibile<br />

sviluppare una lettura interpretativa <strong>del</strong>la disposizione, mo<strong>del</strong>lata sulle nozioni sostanziali di derivazione<br />

civilistica, concernenti il contratto e il negozio giuridico.<br />

In questa prospettiva, quindi, è corretta l’impostazione generale segu<strong>it</strong>a dall’appellante, secondo cui l’oggetto<br />

<strong>del</strong> provvedimento cost<strong>it</strong>uisce uno degli elementi essenziali <strong>del</strong>l’atto e la sua eventuale mancanza determina<br />

la null<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento.<br />

Peraltro, nemmeno l’oggetto <strong>del</strong> provvedimento amministrativo è esplic<strong>it</strong>amente defin<strong>it</strong>o dalla legge. Anche<br />

nella prospettiva civilistica, poi, la categoria generale <strong>del</strong>l’oggetto <strong>del</strong> contratto non è precisata in sede<br />

legislativa e, in via interpretativa, essa è <strong>del</strong>ineata secondo prospettive teoriche molto diverse.<br />

Senza analizzare, nel dettaglio, le varie tesi prospettate, risulta preferibile l’opinione, segu<strong>it</strong>a dalla<br />

giurisprudenza prevalente, secondo cui l’oggetto indica la porzione di realtà giuridica e materiale su cui l’atto<br />

è destinato ad incidere.


Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta dall’interessata non può essere qualificata come deduzione<br />

<strong>del</strong>la mancanza <strong>del</strong>l’oggetto dei provvedimenti contestati.<br />

Questi indicano con chiarezza il loro riferimento oggettivo al servizio di trasporto locale, qualificato come<br />

aggiuntivo. L’eventuale mancanza <strong>del</strong> presupposto sostanziale, rappresentato, a giudizio <strong>del</strong>l’appellante,<br />

dalla individuazione effettuata nell’amb<strong>it</strong>o <strong>del</strong>la programmazione regionale, comporterebbe, se accertata,<br />

l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli atti per violazione di legge (da far valere nell’ordinario termine decadenziale) e non già la<br />

null<strong>it</strong>à dei provvedimenti per asser<strong>it</strong>a mancanza di oggetto<br />

Con un secondo motivo, l’appellante sostiene che la <strong>del</strong>iberazione consiliare n. 32/1996 "si articola in due<br />

manifestazioni: una effettivamente provvedimentale ed una meramente intenzionale e/o di direttiva<br />

interna".<br />

La parte provvedimentale riguarderebbe la conferma <strong>del</strong> servizio di trasporto pubblico urbano. Viceversa, la<br />

parte meramente programmatica si riferirebbe alla decisione riguardante l’indizione <strong>del</strong>la gara per<br />

l’affidamento <strong>del</strong> servizio.<br />

La determinazione provvedimentale riguardante la gara si concentra, invece, nella <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>la giunta<br />

municipale n. 94/2006, la quale determina i contenuti e i requis<strong>it</strong>i specifici <strong>del</strong>la gara.<br />

Pertanto, l’eventuale tardiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’impugnazione <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione consiliare n. 32/2006 non inciderebbe<br />

sulla tempestiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso proposto contro la <strong>del</strong>ibera di Giunta n. 94/2006. Quest’ultima non potrebbe<br />

essere qualificata come atto meramente esecutivo, considerando la sua autonoma valenza provvedimentale.<br />

Il motivo è infondato.<br />

La <strong>del</strong>ibera di giunta n. 94/2006 e la determinazione dirigenziale n. 20/2006 contengono nuovi effetti<br />

provvedimentali, i quali non sono riconducibili alla mera esecuzione <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione consiliare, ma<br />

risultano rifer<strong>it</strong>i alle modal<strong>it</strong>à di svolgimento <strong>del</strong>la gara.<br />

Tuttavia, va considerato che le censure proposte dall’appellante riguardano, esplic<strong>it</strong>amente, la sola decisione<br />

<strong>del</strong>l’amministrazione comunale di ist<strong>it</strong>uire un servizio di trasporto pubblico in una tratta interessata<br />

dall’attiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la società interessata.<br />

Pertanto, la lesione lamentata si riferisce, indiscutibilmente, alla prima parte ("provvedimentale") <strong>del</strong>la<br />

<strong>del</strong>ibera consiliare impugnata.<br />

In defin<strong>it</strong>iva, quindi, l’appello deve essere respinto, con la conferma <strong>del</strong>la pronuncia di irricevibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong><br />

ricorso proposto in primo grado.<br />

Le spese possono essere compensate.<br />

Per Questi Motivi<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;<br />

ordina che la presente decisione sia esegu<strong>it</strong>a dall'Autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

Così deciso in Roma nella camera di consiglio <strong>del</strong> 15 aprile 2008, con l'intervento dei signori:<br />

Emidio Frascione - Presidente<br />

Claudio March<strong>it</strong>iello - Consigliere<br />

Marco Lipari - Consigliere Estensore<br />

Aniello Cerreto - Consigliere


V<strong>it</strong>o Poli - Consigliere<br />

L'estensore Il Presidente<br />

f.to Marco Lipari f.to Emidio Frascione<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 19/09/2008.


TAR PUGLIA - BARI, SEZ. III - sentenza 26 ottobre 2005 n. 4581 - Pres. Urbano, Est.<br />

Bellomo - Comune di Vico <strong>del</strong> Gargano (Avv. Sannoner) c. Ente Parco Nazionale <strong>del</strong> Gargano<br />

(Avv.ra Stato) - (accoglie).<br />

(omissis)<br />

previa emanazione di idonea misura cautelare<br />

per l'annullamento<br />

§ <strong>del</strong>la determina dirigenziale <strong>del</strong>l'Ente Parco Nazionale <strong>del</strong> Gargano – 2°settore Servizio<br />

Tecnico Ambientale recante "autorizzazione n. 14/U.T./2005 avente ad oggetto il P.O.R. Puglia<br />

2000-2006 – Misura 1.3 – Progetto Esecutivo per la difesa <strong>del</strong> l<strong>it</strong>orale di San Menaio nel<br />

Comune di Vico <strong>del</strong> Gargano", trasmessa con nota presidenziale n. 436 <strong>del</strong> 13 giugno 2005<br />

(pervenuta il 16.06.05), nella parte in cui nega la realizzazione di una barriera frangiflutti a<br />

protezione <strong>del</strong>la linea di costa garganica<br />

§ <strong>del</strong> presupposto parere <strong>del</strong> Com<strong>it</strong>ato Tecnico <strong>del</strong>l'Ente Parco Nazionale <strong>del</strong> Gargano<br />

(omissis)<br />

FATTO<br />

Con ricorso notificato il 17.09.05 all'Ente Parco Nazionale <strong>del</strong> Gargano, depos<strong>it</strong>ato il 29.09.05, il<br />

Comune di Vico <strong>del</strong> Gargano domandava l'annullamento, previa emanazione di idonea misura<br />

cautelare:<br />

§ <strong>del</strong>la determina dirigenziale <strong>del</strong>l'Ente Parco Nazionale <strong>del</strong> Gargano – 2°settore Servizio<br />

Tecnico Ambientale recante "autorizzazione n. 14/U.T./2005 avente ad oggetto il P.O.R. Puglia<br />

2000-2006 – Misura 1.3 – Progetto Esecutivo per la difesa <strong>del</strong> l<strong>it</strong>orale di San Menaio nel<br />

Comune di Vico <strong>del</strong> Gargano", trasmessa con nota presidenziale n. 436 <strong>del</strong> 13 giugno 2005<br />

(pervenuta il 16.06.05), nella parte in cui nega la realizzazione di una barriera frangiflutti a<br />

protezione <strong>del</strong>la linea di costa garganica<br />

§ <strong>del</strong> presupposto parere <strong>del</strong> Com<strong>it</strong>ato Tecnico <strong>del</strong>l'Ente Parco Nazionale <strong>del</strong> Gargano<br />

A fondamento <strong>del</strong> ricorso, premesso di aver tramesso per il parere di competenza all'Ente Parco<br />

Nazionale <strong>del</strong> Gargano il "Progetto Esecutivo per la difesa <strong>del</strong> l<strong>it</strong>orale di San Menaio nel Comune<br />

di Vico <strong>del</strong> Gargano" provvisto <strong>del</strong>l'autorizzazione ambientale <strong>del</strong> Ministro per I Beni e le Attiv<strong>it</strong>à<br />

culturali, avverso l'impugnato provvedimento deduceva le seguenti censure:<br />

1. incompetenza assoluta per materia, straripamento di potere, difetto di attribuzioni<br />

2. violazione <strong>del</strong>l'art. 6, comma 1 lett. a) L.R.P. 11/2001<br />

Si cost<strong>it</strong>uiva in giudizio l'Ente Parco Nazionale <strong>del</strong> Gargano.<br />

La causa veniva trattata all'udienza <strong>del</strong> 20 ottobre 2005, fissata per l'esame <strong>del</strong>la domanda cautelare,<br />

dove le parti venivano sent<strong>it</strong>e anche sulla possibil<strong>it</strong>à di una decisione nel mer<strong>it</strong>o.<br />

DIRITTO


1. Il ricorso risulta manifestamente fondato, sicchè, essendo il contradd<strong>it</strong>torio completo e<br />

l'istruttoria documentale esauriente, il Collegio procede a decisione in forma semplificata.<br />

2. Assorbente è il primo motivo di censura con cui si deduce l'inesistenza o la null<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'atto per<br />

straripamento di potere e difetto di attribuzioni.<br />

Stabilisce l'art. 13, comma 1 L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette):<br />

"Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno <strong>del</strong><br />

parco è sottoposto al preventivo nulla osta <strong>del</strong>l'Ente parco. Il nulla osta verifica la conform<strong>it</strong>à tra<br />

le disposizioni <strong>del</strong> piano e <strong>del</strong> regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla<br />

richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato".<br />

A sua volta l'art. 1, comma 5 D.P.R. 5 giugno 1995 (Ist<strong>it</strong>uzione <strong>del</strong>l' Ente Parco Nazionale <strong>del</strong><br />

Gargano) stabilisce che:<br />

"Il terr<strong>it</strong>orio <strong>del</strong> parco nazionale <strong>del</strong> Gargano è <strong>del</strong>im<strong>it</strong>ato in via defin<strong>it</strong>iva dalla perimetrazione<br />

riportata nella cartografia ufficiale depos<strong>it</strong>ata in originale presso il ministero <strong>del</strong>l'ambiente ed in<br />

copia conforme presso la regione Puglia e la sede <strong>del</strong>l'Ente parco nazionale <strong>del</strong> Gargano, ed<br />

allegata al presente decreto, <strong>del</strong> quale cost<strong>it</strong>uisce parte integrante, lim<strong>it</strong>atamente al quadro<br />

d'unione in scala 1:50.000".<br />

A tal riguardo il Ministero <strong>del</strong>l'Ambiente, preventivamente ad<strong>it</strong>o dal ricorrente, con nota <strong>del</strong><br />

21.06.05 precisava che dalla suddetta cartografia si evinceva come dal terr<strong>it</strong>orio <strong>del</strong> Parco fossero<br />

escluse le acque marine. Sul punto la difesa erariale ha concordato in sede di discussione orale.<br />

Da tanto si desume che l'Ente resistente è radicalmente privo di potestà, essendo l'opera di cui al<br />

progetto esecutivo <strong>del</strong> Comune esterna all'area su cui si eserc<strong>it</strong>ano i comp<strong>it</strong>i di tutela paesaggistica<br />

<strong>del</strong> Parco.<br />

La violazione <strong>del</strong> principio di legal<strong>it</strong>à formale, comunque defin<strong>it</strong>a (incompetenza assoluta,<br />

straripamento di potere, carenza di potere in astratto) è ascrivibile alla fattispecie <strong>del</strong> "difetto<br />

assoluto di attribuzioni", prevista dall'art. 21-septies L. 241/90 come causa di null<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'atto<br />

amministrativo.<br />

3. Ciò posto, occorre stabilire quale sia il regime giuridico di tale categoria, iniziando dalla<br />

giurisdizione.<br />

Sul punto, esclusa la sussistenza di ipotesi di giurisdizioni esclusive per materia, non vi è ragione di<br />

evadere dal cr<strong>it</strong>erio di riparto affidato all'alternativa dir<strong>it</strong>to soggettivo - interesse leg<strong>it</strong>timo.<br />

Nel caso in esame non si pone neppure il problema, sollevato dai commentatori <strong>del</strong>la riforma,<br />

legato alla qualificazione <strong>del</strong>la posizione giuridica vantata dal privato nei confronti di un atto<br />

amministrativo inidoneo a determinare la degradazione <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to soggettivo.<br />

Ad agire, infatti, è una pubblica amministrazione che lamenta l'abnorme esercizio <strong>del</strong> potere da<br />

parte di altro ente pubblico nell'amb<strong>it</strong>o di un rapporto servente alla propria azione<br />

procedimentalizzata.<br />

Rispetto a tale potere, esistente o meno, il Comune ricorrente è a sua volta t<strong>it</strong>olare di una s<strong>it</strong>uazione<br />

di potestà, preordinata a soddisfare l'interesse generale di cui è portatore (nella specie la difesa <strong>del</strong>le


coste ricadenti nel terr<strong>it</strong>orio governato). Tale s<strong>it</strong>uazione (sintesi di forza e necess<strong>it</strong>à) non è<br />

riconducibile allo schema <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to soggettivo (sintesi di forza e libertà). Nello scontro con altre<br />

posizioni di potere la funzione amministrativa, oggetto <strong>del</strong>la potestà, è tutelata nella forma<br />

<strong>del</strong>l’interesse leg<strong>it</strong>timo, quale tecnica di perseguimento <strong>del</strong> frammento <strong>del</strong> bene <strong>del</strong>la v<strong>it</strong>a<br />

eterodeterminato.<br />

La controversia appartiene, dunque, alla giurisdizione amministrativa di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

4. Maggiori problemi solleva l'identificazione <strong>del</strong>la disciplina di carattere squis<strong>it</strong>amente<br />

processuale.<br />

L'azione di null<strong>it</strong>à è, ontologicamente, azione dichiarativa.<br />

Come è noto la giurisdizione amministrativa di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à non conosce, salvo residuali ipotesi<br />

(segnatamente il giudizio sul silenzio e il giudizio sull'accesso), l'azione di accertamento. Invero il<br />

processo amministrativo è costru<strong>it</strong>o sul mo<strong>del</strong>lo impugnatorio, teso alla demolizione <strong>del</strong>l'atto<br />

gravato per il tram<strong>it</strong>e <strong>del</strong>l'azione di annullamento.<br />

La lacuna si spiegherebbe proprio con la provvisoria efficacia <strong>del</strong>l'atto amministrativo illeg<strong>it</strong>timo,<br />

rimovibile solo con pronuncia giurisdizionale cost<strong>it</strong>utiva. In un sistema che non conosceva la null<strong>it</strong>à<br />

<strong>del</strong>l'atto amministrativo o che attribuiva le eccezionali ipotesi di null<strong>it</strong>à alla giurisdizione ordinaria<br />

(sul presupposto che "quod nullum est nullum produc<strong>it</strong> effectum") tale lacuna non veniva avvert<strong>it</strong>a.<br />

Tanto premesso, verificatosi a segu<strong>it</strong>o <strong>del</strong> nuovo 21-septies L. 241/90, uno strappo tra il dir<strong>it</strong>to<br />

sostanziale e processuale, tocca all'interprete mettere mani al rammendo.<br />

5. In dottrina due sono le posizioni mer<strong>it</strong>evoli di attenzione.<br />

Una prima, più conservatrice, tesi suggerisce di utilizzare lo strumento <strong>del</strong>la pronuncia di<br />

inammissibil<strong>it</strong>à per difetto di interesse ad agire. In parole povere chi deduce la null<strong>it</strong>à di un atto è ab<br />

origine privo di interesse al suo annullamento, posto che l'atto nullo, appunto, è improduttivo di<br />

effetti e, dunque, nessuna lesione alla sua sfera giuridica può derivarne. Il giudice incidentalmente<br />

deve rilevare tale s<strong>it</strong>uazione, dichiarando in motivazione che l'atto è nullo, onde poter pervenire<br />

all'affermazione di difetto di interesse.<br />

La tesi, per quanto ingegnosa, è degna di sospetto.<br />

Già non si capisce perchè un analogo fenomeno (la null<strong>it</strong>à) debba ricevere un così divergente<br />

trattamento qualora la relativa controversia ricada nell'una o nell'altra giurisdizione. Mentre<br />

nell'ipotesi di giurisdizione ordinaria l'interessato avrebbe piena soddisfazione attraverso la<br />

declaratoria giurisdizionale <strong>del</strong> vizio, nella giurisdizione amministrativa a tale declaratoria non si<br />

arriverebbe mai perchè l'interesse, per definizione, non sussisterebbe.<br />

D'altronde, è oltremodo dubbio che la statuizione di inammissibil<strong>it</strong>à possa effettivamente giovare al<br />

ricorrente. Premesso che l'accertamento sulla null<strong>it</strong>à avverebbe incidenter tantum (senza, cioè,<br />

efficacia di giudicato), la questione potrebbe riproporsi rispetto ad altri soggetti su cui il<br />

provvedimento è destinato ad incidere. Persino nello stesso rapporto tra il ricorrente e<br />

l'amministrazione la formale sopravvivenza <strong>del</strong> non demol<strong>it</strong>o atto potrebbe essere fonte di fastidi,<br />

qualora ad esempio l'amministrazione lo re<strong>it</strong>erasse oppure pretendesse di portarlo ad esecuzione o<br />

di porlo a fondamento di atti conseguenziali (sempre che ciò non fosse già avvenuto) o, ancora, di<br />

sanarlo. Per non dire, poi, <strong>del</strong>l'apparenza che la persistente vigenza <strong>del</strong> pur non operativo atto


creerebbe nel mondo giuridico. Inconvenienti tutti riferibili alla circostanza che il brocardo<br />

civilistico "quod nullum est nullum produc<strong>it</strong> effectum" è poco più di un'etichetta, stante le molteplici<br />

possibil<strong>it</strong>à di impiego (conversione, sanatoria, novazione, esecuzione, manipolazione) <strong>del</strong> negozio<br />

nullo, i lim<strong>it</strong>i all'azione di null<strong>it</strong>à (usucapione, ripetizione d'indeb<strong>it</strong>o), il coordinamento con la<br />

disciplina <strong>del</strong>la trascrizione.<br />

Ancor prima deve dirsi che l’interesse, inteso come bisogno di tutela giurisdizionale, c’è sempre,<br />

anche nelle azioni di mero accertamento o dichiarative, in quanto diretto a rimuovere una s<strong>it</strong>uazione<br />

di incertezza e di contestazione (realtà indiscutibile ove venga emesso un provvedimento <strong>del</strong>la<br />

pubblica amministrazione).<br />

Su un piano più generale la tesi in esame disconosce il principio di strumental<strong>it</strong>à <strong>del</strong> processo al<br />

dir<strong>it</strong>to sostanziale, negando idonea tutela ad una categoria che esprime la più grave <strong>del</strong>le figure di<br />

invalid<strong>it</strong>à degli atti giuridici.<br />

6. La dottrina più recente suggerisce, allora, di adattare le forme procedurali amministrative<br />

all'azione di null<strong>it</strong>à, non essendovi ostacoli di principio all'esperibil<strong>it</strong>à di azioni dichiarative nel<br />

giudizio amministrativo, vieppiù alla luce <strong>del</strong>la trasformazione in <strong>it</strong>inere da processo sull'atto a<br />

processo sul rapporto, inaugurata proprio dalla giurisprudenza e prosegu<strong>it</strong>a dalla L. 205/00.<br />

Senonchè tale dottrina cade in vistoso imbarazzo allorquando si tratta di dettare le soluzioni<br />

operative di questo adattamento.<br />

Il punto è chiaro. Il sistema di giustizia amministrativa non conosce le sentenze dichiarative, al di là<br />

<strong>del</strong>le peculiari ipotesi precedentemente indicate. Rispetto a tale questione, l'ingresso <strong>del</strong> regime<br />

codicistico <strong>del</strong>l'azione di null<strong>it</strong>à (termini, leg<strong>it</strong>timazione, rilevabil<strong>it</strong>à d'ufficio, etc. aspetti che qui<br />

non vengono in rilievo) sembra persino tema di minor impegno.<br />

La soluzione è, a ben vedere, un corollario <strong>del</strong> più vasto assetto dei rapporti tra dir<strong>it</strong>to e processo.<br />

Del dibatt<strong>it</strong>o (tutt'ora in corso ed anzi, si potrebbe dire, al culmine <strong>del</strong>la sua drammatic<strong>it</strong>à) in ordine<br />

alla necess<strong>it</strong>à di iniettare nel corpo <strong>del</strong> processo amministrativo robuste dosi <strong>del</strong>la procedura civile<br />

va ricordato come il punto di (relativa) convergenza stia nella formula (da ultimo autorevolmente<br />

ribad<strong>it</strong>a da Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 7/04) che vuole come condizioni<br />

indispensabili per operare la translatio:<br />

a) che la disposizione <strong>del</strong> codice di r<strong>it</strong>o civile appaia come il precip<strong>it</strong>ato letterale di un principio<br />

applicabile, in via generale, ad ogni e qualsivoglia forma di procedimento dalla natura<br />

giurisdizionale<br />

b) che, con riferimento alla fattispecie considerata, la astratta applicabil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> principio<br />

processuale consacrato nel c.p.c. non trovi specifiche deroghe in precetti, <strong>del</strong> pari specifici,<br />

afferenti al sistema amministrativo.<br />

Si obietterà che nella fattispecie non è in discussione l'applicabil<strong>it</strong>à di una norma processuale, atteso<br />

che le disposizioni sulla null<strong>it</strong>à sono contenute nel codice civile. Ma, in realtà, il tema è prettamente<br />

processuale. E' il processo amministrativo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à che, prima facie, si mostrerebbe<br />

incompatibile con la cognizione di mero accertamento. Ed è l'art. 26 L. 1034/71 ("Ist<strong>it</strong>uzione dei<br />

Tribunali amministrativi regionali") a stabilire che se il giudice accoglie il ricorso "annulla l'atto".


Devono dunque valere le superiori considerazioni volte a regolare i presupposti e i lim<strong>it</strong>i<br />

<strong>del</strong>l'estensione di norme destinate ad avere rilevanza processuale.<br />

7. Dei due postulati innanzi ricordati è certamente riscontrabile quello indicato sub a).<br />

La giurisdizione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, invero, non ignora la cognizione di accertamento. Come è noto ogni<br />

pronuncia giurisdizionale contiene, a monte, una quota di accertamento. La peculiar<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la azione<br />

dichiarativa o di mero accertamento è che quella particolare funzione di ogni giudice, che si chiama<br />

cognizione, soltanto in tale vicenda processuale si presenta allo stato puro, senza sovrapposizione di<br />

altre funzioni (quale quella demol<strong>it</strong>oria, di condanna, esecutiva, sost<strong>it</strong>utiva), ma in realtà<br />

l’accertamento <strong>del</strong>la invalid<strong>it</strong>à non si discosta molto da quanto avviene in sede di annullamento.<br />

D’altronde, come insegnava celebre dottrina (cfr. sentenza <strong>del</strong>la Cassazione a Sezione Un<strong>it</strong>e<br />

n.2157/1952) il mutamento operato dalla sentenza (la definizione vale sia per la null<strong>it</strong>à che per<br />

l’annullamento), resta una realtà spir<strong>it</strong>uale, una qualificazione giuridica <strong>del</strong>la s<strong>it</strong>uazione.<br />

Può allora concludersi che l'ammissibil<strong>it</strong>à di pronunce di accertamento sia espressione di un<br />

principio valevole per qualsiasi attiv<strong>it</strong>à giurisdizionale.<br />

8. Deve esaminarsi la sussistenza <strong>del</strong>la condizione indicata sub b).<br />

Il Collegio r<strong>it</strong>iene che il prefato art. 26, comma 2 L. T.A.R. cost<strong>it</strong>uisca specifica disposizione volta<br />

a regolare la natura <strong>del</strong>le sentenze di accoglimento <strong>del</strong> giudice amministrativo in sede di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

e, come tale, impedisca l'ingresso <strong>del</strong>la pronuncia dichiarativa <strong>del</strong>la null<strong>it</strong>à.<br />

>L'ostacolo è insuperabile, poichè l'ingegneria giuridica non può mai essere genetica. Intervenire,<br />

cioè, ad alterare i connotati con cui un sistema è nato.<br />

Tuttavia, l'inammissibil<strong>it</strong>à di formali statuizioni dichiarative <strong>del</strong>la null<strong>it</strong>à di un atto amministrativo<br />

non impedisce che ad analogo risultato possa pervenirsi mercè la pronuncia di annullamento.<br />

Anzi, tale pronuncia appare <strong>del</strong> tutto coerente con la riscontrata esistenza di una giurisdizione di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

Se il rapporto devoluto al giudice riflette lo schema logico fatto - norma - potere - effetto è <strong>del</strong> tutto<br />

naturale che la null<strong>it</strong>à trovi sfogo in una statuizione di annullamento, che accerti l'inesistenza<br />

giuridica <strong>del</strong> potere. Come osservato in dottrina le pronunce dei giudici, rese su atti invalidi,<br />

eserc<strong>it</strong>ano la loro concreta funzione di tutela solo nel momento in cui vengono rese.<br />

Non è neanche vero che, come dice Lucrezio, ex nihilo nihil f<strong>it</strong> in quanto l’atto nullo produce<br />

determinati effetti pratici (determina non effetti giuridici, ma fatti, che a loro volta determinano<br />

effetti giuridici, secondo la connessione fatto-effetto), cost<strong>it</strong>uenti meri fatti materiali, ma che a loro<br />

volta possono produrre effetti giuridici.<br />

Nel dir<strong>it</strong>to amministrativo il connotato esteriore di autor<strong>it</strong>ativ<strong>it</strong>à carica questa evidenza di significati<br />

più forti. Si è già ricordato che l'atto nullo può essere portato ad esecuzione o cost<strong>it</strong>uire il<br />

presupposto di atti successivi.<br />

La formula di annullamento, allora, ben si adatta all'esigenza che l'atto venga eliminato anche sul<br />

piano formale.


D'altronde non si capisce perchè l'annullamento dovrebbe essere r<strong>it</strong>enuto inappropriato al giudice e<br />

consono all'amministrazione che agisce in autotutela.<br />

Ad ulteriore, sia pure empirico, conforto <strong>del</strong>la soluzione ermeneutica raggiunta il Collegio rileva<br />

come il ricorrente nel qualificare il pet<strong>it</strong>um <strong>del</strong>l'azione abbia esplic<strong>it</strong>amente utilizzato il nomen iuris<br />

di "annullamento”, pur articolando una domanda di null<strong>it</strong>à.<br />

9. Il ricorso è accolto.<br />

Spese secondo soccombenza.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Terza Sezione, pronunciando sul<br />

ricorso proposto come in epigrafe lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.<br />

Condanna l'Ente Parco Nazionale <strong>del</strong> Gargano al pagamento <strong>del</strong>le spese <strong>del</strong> giudizio che si<br />

liquidano in 2000,00 euro.<br />

La presente sentenza sarà esegu<strong>it</strong>a dalla Amministrazione ed è depos<strong>it</strong>ata presso la Segreteria di<br />

questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />

f.to Amedeo Urbano - Presidente<br />

f.to Francesco Bellomo - Estensore<br />

Pubblicata mediante depos<strong>it</strong>o<br />

in Segreteria il 26 ottobre 2005


TAR SARDEGNA, SEZ. II - sentenza 10 giugno 2005 n. 1384 - Pres. Tosti, Est.<br />

Panunzio - Is Arenas Hotel Residence s.r.l. (Avv. Contu) c. Ministero Beni Culturali ed<br />

Ambientali ed altro (Avv.ra Stato), Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna (n.c.) e Comune di<br />

Narbolia (Avv. Miscali) - (accoglie).<br />

F A T T O<br />

Il Comune di Narbolia ha rilasciato alla società "Is Arenas Hotel Residence s.r.l."<br />

l’autorizzazione per la realizzazione di un "complesso alberghiero e locali accessori".<br />

Tale autorizzazione è stata annullata dal Direttore Generale <strong>del</strong> Ministero per i Beni e le<br />

Attiv<strong>it</strong>à Culturali – Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici - con il decreto <strong>del</strong> 11<br />

febbraio 2000.<br />

Contro tale provvedimento propone la società Is Arenas ricorso giurisdizionale n. 310/2000,<br />

deducendo eccesso di potere per fals<strong>it</strong>à <strong>del</strong> presupposto e travisamento dei fatti.<br />

Si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a in giudizio l’amministrazione intimata che, per il tram<strong>it</strong>e <strong>del</strong>l’Avvocatura <strong>del</strong>lo<br />

Stato, ha eccep<strong>it</strong>o l’improcedibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso per cessata materia <strong>del</strong> contendere<br />

Con ordinanza n. 128/2000 è stata dichiarata improcedibile la domanda di sospensione <strong>del</strong><br />

provvedimento impugnato.<br />

Con successivo atto, dopo la notifica <strong>del</strong> ricorso, il Direttore Generale ha annullato, in data 24<br />

febbraio 2000, il proprio decreto <strong>del</strong> 11 febbraio 2000. Contestualmente, con lo stesso atto, ha<br />

"rinviato" alla Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna, al Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente e al Corpo<br />

Forestale <strong>del</strong>lo Stato la pratica, per la verifica <strong>del</strong>la compatibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>le opere da realizzare, con<br />

l’ambiente. Contro il decreto di annullamento d’ufficio <strong>del</strong> Direttore Generale <strong>del</strong> 24 febbraio<br />

2000 ha proposto, la stessa società, il ricorso giurisdizionale n. 654/2000, deducendo i<br />

seguenti motivi di censura.<br />

In relazione al rinvio <strong>del</strong> progetto alla Regione Autonoma <strong>del</strong>la Sardegna, per la verifica <strong>del</strong>la<br />

necess<strong>it</strong>à di sottoporlo alla valutazione di impatto ambientale, tale valutazione non è<br />

necessaria, ma se fosse stata necessaria, il ministero l’avrebbe dovuto rilevare in sede di<br />

controllo. Il non averlo fatto entro il termine perentorio assegnato dall’articolo 151 <strong>del</strong> T.U. n.<br />

490/99 preclude, allo stesso, ogni possibil<strong>it</strong>à di mettere in discussione, sul piano <strong>del</strong>la<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, il provvedimento autorizzatorio.<br />

È errato che l’espletamento <strong>del</strong>la "valutazione di impatto ambientale" sia configurato come<br />

"condizione di efficacia" <strong>del</strong> nullaosta ex art. 7 <strong>del</strong>la legge 1497/1939.<br />

La pronuncia di annullamento <strong>del</strong> nulla osta in sede di controllo esaurisce il relativo potere,<br />

con la conseguenza che non residua all’amministrazione nessuna leg<strong>it</strong>tima possibil<strong>it</strong>à di<br />

incidere sull’atto controllato, né di assumere iniziative volte a rimuoverlo.<br />

Il ministero per i Beni Culturali si è intromesso in funzioni ormai <strong>del</strong>egate alla Regione, senza<br />

che ne sussistessero i presupposti e senza rispettare la procedura di livello cost<strong>it</strong>uzionale<br />

prevista dalla norma di attuazione.<br />

È illeg<strong>it</strong>timo il rinvio al ministero <strong>del</strong>l’ambiente per la verifica <strong>del</strong>la compatibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> progetto<br />

con le caratteristiche di tipo naturalistico <strong>del</strong> s<strong>it</strong>o inser<strong>it</strong>o nella Rete Natura 2000, ai sensi<br />

<strong>del</strong>la direttiva Hab<strong>it</strong>at 93/43, in quanto la materia rientra nella competenza <strong>del</strong>la Regione<br />

Autonoma dalla Sardegna.


È illeg<strong>it</strong>timo il rinvio al Corpo Forestale <strong>del</strong>lo Stato per la verifica <strong>del</strong>le opere da realizzarsi, con<br />

il disposto <strong>del</strong> r.d.l. n. 3267/1923 3267/1923 .<br />

Anche in tale ricorso si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a la difesa erariale che, con memoria depos<strong>it</strong>ata nei termini,<br />

eccepisce l’inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso, r<strong>it</strong>enendo che l’atto impugnato non abbia natura<br />

provvedimentale.<br />

Alla pubblica udienza <strong>del</strong> 27 aprile 2005, le cause sono state assunte in decisione dal<br />

Tribunale.<br />

D I R I T T O<br />

R<strong>it</strong>iene il Collegio che i due ricorsi indicati in epigrafe debbano essere riun<strong>it</strong>i, per evidente<br />

connessione soggettiva ed oggettiva.<br />

Vengono esaminate, pregiudizialmente, le eccezioni sollevate dalla difesa erariale in ordine ad<br />

entrambi i gravami.<br />

In relazione al ricorso n. 310/2000 assume, l’Avvocatura <strong>del</strong>lo Stato, la sua improcedibil<strong>it</strong>à per<br />

cessata materia <strong>del</strong> contendere, avendo l’amministrazione emanato un provvedimento di r<strong>it</strong>iro<br />

<strong>del</strong>l’annullamento <strong>del</strong> nullaosta paesaggistico rilasciato, dal comune, alla società ricorrente.<br />

A tale eccezione si oppone la difesa <strong>del</strong>la parte attrice, r<strong>it</strong>enendo il decreto di annullamento,<br />

impugnato con il secondo ricorso, "inesistente" essendo stato emanato quando<br />

l’amministrazione aveva ormai esaur<strong>it</strong>o il proprio potere di controllo; tale "inesistenza"<br />

potrebbe essere rilevata, in qualunque momento, o da terzi o dalla stessa amministrazione,<br />

determinando, in tal modo, la sopravvivenza <strong>del</strong> decreto di annullamento <strong>del</strong> nullaosta. Da qui<br />

la permanenza <strong>del</strong>l’interesse a che il Tribunale, accertata l’inesistenza <strong>del</strong>l’atto di r<strong>it</strong>iro <strong>del</strong> 24<br />

febbraio 2000, in accoglimento <strong>del</strong> ricorso, annulli il decreto <strong>del</strong> 11 febbraio 2000 di<br />

annullamento <strong>del</strong> nullaosta paesaggistico.<br />

Il Collegio non condivide questa ricostruzione, mentre r<strong>it</strong>iene, viceversa, fondata l’eccezione di<br />

improcedibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso, per cessata materia <strong>del</strong> contendere.<br />

Sicuramente l’atto di r<strong>it</strong>iro impugnato non può qualificarsi come atto "inesistente", mancando<br />

il presupposto <strong>del</strong>l’assoluta carenza di potere in capo all’autor<strong>it</strong>à emanante, è, difatti, principio<br />

generale <strong>del</strong>l’ordinamento che la p.a abbia il potere di agire in autotutela, annullando i propri<br />

provvedimenti illeg<strong>it</strong>timi (in presenza di determinati presupposti); in mer<strong>it</strong>o alla distinzione<br />

fra provvedimento (nullo o) inesistente e provvedimento annullabile, la costante<br />

giurisprudenza, formatasi anteriormente alla novella <strong>del</strong>la legge 11 febbraio 2005 n.15 ( art. 21<br />

septies), ha chiar<strong>it</strong>o che un "provvedimento amministrativo può considerarsi assolutamente<br />

nullo o inesistente solo nelle ipotesi in cui esso sia espressamente qualificato tale dalla legge<br />

oppure manchi di un elemento essenziale <strong>del</strong>l'atto stesso, necessario ex lege a cost<strong>it</strong>uirlo, quali<br />

possono essere la radicale carenza di potere da parte <strong>del</strong>l'Autor<strong>it</strong>à procedente ovvero il difetto<br />

<strong>del</strong>la forma, <strong>del</strong>la volontà, <strong>del</strong>l'oggetto o <strong>del</strong> destinatario, mentre non può parlarsi di<br />

inesistenza <strong>del</strong>l'atto allorché si discuta unicamente dei vizi <strong>del</strong> procedimento che lo ha<br />

preceduto, in ciò risolvendosi la mancata corrispondenza <strong>del</strong> procedimento concreto al relativo<br />

paradigma normativo, e, perciò, <strong>del</strong>le modal<strong>it</strong>à di esercizio <strong>del</strong> potere che fa capo<br />

all'Amministrazione e di cui questa si è avvalsa; in tali ipotesi, il vizio non attiene all'esistenza<br />

<strong>del</strong>l'atto finale, che rimane integro nei suoi elementi essenziali e cost<strong>it</strong>utivi, ma alla valid<strong>it</strong>à<br />

<strong>del</strong>lo stesso e dei suoi presupposti, e quindi, alla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong> complessivo comportamento<br />

tenuto dall'Autor<strong>it</strong>à." (CdS, sez VI sent. n. 948 <strong>del</strong> 14 luglio 1999). Il Collegio, condividendo il<br />

prudente orientamento <strong>del</strong> Consiglio di Stato, r<strong>it</strong>iene l’atto impugnato "annullabile" e precisa<br />

che il caso di specie si presenta con una particolar<strong>it</strong>à: il Direttore Generale ha annullato, in


autotutela, un provvedimento sfavorevole confermando, nella sostanza, il nullaosta<br />

paesaggistico comunale.<br />

La tesi che, con la pronuncia d’annullamento si consuma il potere di controllo, di guisa che<br />

dopo tale pronuncia la vicenda non può, in nessun modo e per nessun motivo essere<br />

riesaminata dall’organo controllante, può essere condivisa se rifer<strong>it</strong>a all’ipotesi in cui, dopo<br />

l’atto di r<strong>it</strong>iro, l’organo di controllo intenda procedere al riesame <strong>del</strong> provvedimento<br />

controllato: in questo caso sicuramente il potere di controllo si è ormai defin<strong>it</strong>ivamente<br />

consumato.<br />

Nel caso in esame, il ministero, nell’esercizio <strong>del</strong> generale potere di autotutela, accortosi di aver<br />

ag<strong>it</strong>o con modal<strong>it</strong>à con conformi alla legge, né alla tutela <strong>del</strong>lo specifico interesse pubblico, ha<br />

giustamente annullato il decreto di annullamento in quanto "viziato da eccesso di potere, sotto<br />

il profilo <strong>del</strong>l’erronea valutazione dei presupposti giuridici.".<br />

Il potere d’annullamento d’ufficio è stato, in questo caso, eserc<strong>it</strong>ato soprattutto al fine di<br />

ev<strong>it</strong>are l’inutile protrarsi di un contenzioso già instaurato e l’esercizio di tale potere può,<br />

certamente, essere contestato in sede di giudizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à da coloro che subiscono una<br />

lesione <strong>del</strong>la loro sfera giuridica, secondo i ben noti principi in materia di tutela<br />

giurisdizionale. Ma non è questa la s<strong>it</strong>uazione giuridica <strong>del</strong>la società ricorrente, che ha tratto<br />

un sicuro vantaggio dall’atto di r<strong>it</strong>iro e indub<strong>it</strong>abilmente nessun pregiudizio.<br />

Alla stregua <strong>del</strong>le considerazioni svolte r<strong>it</strong>iene, pertanto, il Collegio che il ricorso n. 310/2000<br />

debba essere dichiarato improcedibile per cessata materia <strong>del</strong> contendere, avendo<br />

l’amministrazione provveduto in autotutela in senso favorevole all’interessata.<br />

Deduce, ancora, l’Avvocatura <strong>del</strong>lo Stato, l’inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso n. 654/2000, in quanto<br />

il provvedimento impugnato, nella parte in cui, dopo l’annullamento, rinvia a diverse<br />

amministrazioni l’esame <strong>del</strong>la pratica (per le valutazioni ambientali di competenza), non ha<br />

natura provvedimentale.<br />

L’eccezione, ad avviso <strong>del</strong> Collegio è fondata, anche alla luce <strong>del</strong>le considerazioni sopra svolte.<br />

L’amministrazione statale, con il decorso <strong>del</strong> termine fissato in legge per l’esercizio <strong>del</strong><br />

"controllo" e con l’annullamento <strong>del</strong> proprio precedente provvedimento (sfavorevole per il<br />

destinatario), ha defin<strong>it</strong>ivamente perso il potere di provvedere in relazione alla pratica edilizia<br />

<strong>del</strong>la società ricorrente, oggetto <strong>del</strong> presente ricorso.<br />

Il nulla osta rilasciato dal comune di Narbolia deve, conseguentemente, r<strong>it</strong>enersi consolidato.<br />

I "rinvii" <strong>del</strong> ministero a quelle Autor<strong>it</strong>à regionali e statali, r<strong>it</strong>enute competenti in materia<br />

ambientale, ad avviso <strong>del</strong> Collegio, sono da r<strong>it</strong>enere mere segnalazioni, sicuramente senza<br />

contenuto autor<strong>it</strong>ativo-dispos<strong>it</strong>ivo per il privato e per le amministrazioni coinvolte;<br />

conseguentemente, l’atto, nella parte in cui le contiene, non ha alcuna portata lesiva per la<br />

s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva <strong>del</strong>la società ricorrente.<br />

Conclusivamente, il ricorso n. 310/2000 è dichiarato improcedibile per cessata materia <strong>del</strong><br />

contendere ed il ricorso n. 654/2000 è dichiarato inammissibile perché rivolto contro un atto<br />

non avente natura provvedimentale (lim<strong>it</strong>atamente alla parte in cui rinvia la pratica ad altre<br />

amministrazioni).<br />

Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.


P.Q.M.<br />

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />

SEZIONE SECONDA<br />

Riun<strong>it</strong>i i ricorsi indicati in epigrafe, dichiara il ricorso n. 310/2000 improcedibile ed il ricorso<br />

n. 654/2000 inammissibile.<br />

Spese compensate.<br />

Ordina che la presente sentenza sia esegu<strong>it</strong>a dall'Autor<strong>it</strong>à Amministrativa.<br />

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 27 aprile 2005, dal Tribunale<br />

Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l'intervento dei signori:<br />

Lucia Tosti, Presidente;<br />

Rosa Panunzio, Consigliere –estensore;<br />

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere.<br />

Depos<strong>it</strong>ata in segreteria oggi: 10/06/2005


CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 19 settembre 2008, n. 4522 - Pres.<br />

Frascione, Est. Lipari - Garbellini s.r.l. (Avv. Ferru) c. Comune di Occhiobello (Avv.ti Bertolissi,<br />

Cattarin e Manzi) ed ACFT S.p.A. ed altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Veneto, Sez. I, 10 luglio<br />

2006 n. 1979) (sulla possibil<strong>it</strong>à o meno di r<strong>it</strong>enere nullo ex art. 21-septies <strong>del</strong>la L. n. 241 <strong>del</strong><br />

1990 un provvedimento amministrativo privo di oggetto e sull’individuazione <strong>del</strong>l’oggetto <strong>del</strong><br />

provvedimento amministrativo).<br />

N. 4522/08 REG.DEC.<br />

N. 140 REG:RIC. ANNO 2007<br />

ha pronunciato la seguente<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione<br />

DECISIONE<br />

sul ricorso in appello n. 140/2007, proposto da Garbellini s.r.l., in persona <strong>del</strong> legale rappresentante,<br />

rappresentata e difesa dall’Avvocato Franco Ferru ed elettivamente domiciliata presso lo studio <strong>del</strong>l’Avv.<br />

Maria Teresa Barbantini, in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14.<br />

CONTRO<br />

il comune di Occhiobello, in persona <strong>del</strong> sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati <strong>Prof</strong>. Mario<br />

Bertolissi, Amleto Cattarin e Andrea Manzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in<br />

Roma, Via Confalonieri, n. 5.<br />

E NEI CONFRONTI<br />

<strong>del</strong>la ACFT S.p.A. e <strong>del</strong>l’AMI – Agenzia Mobil<strong>it</strong>à Impianti Ferarra, non cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e in giudizio.<br />

per la riforma<br />

<strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong> Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, 10 luglio 2006 n. 1979.<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio <strong>del</strong>la parte appellata;<br />

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno <strong>del</strong>le rispettive difese;<br />

Visti tutti gli atti di causa;<br />

Relatore alla pubblica udienza <strong>del</strong> 15 aprile 2008, il Consigliere Marco Lipari;<br />

Ud<strong>it</strong>i gli avv.ti Barbantini, Manzi e Bartolissi come da verbale di udienza;<br />

R<strong>it</strong>enuto e considerato in fatto e in dir<strong>it</strong>to quanto segue:<br />

FATTO


La sentenza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’attuale appellante, per<br />

l'annullamento <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione consiliare <strong>del</strong> Comune di Occhiobello n. 32 <strong>del</strong> 30 <strong>marzo</strong> 2006; <strong>del</strong>la<br />

<strong>del</strong>iberazione di Giunta Municipale n. 94 <strong>del</strong> 30 maggio 2006; <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong> responsabile Area<br />

Amministrativa n. 20 <strong>del</strong> 31 maggio 2006.<br />

L’appellante contesta la pronuncia di irricevibil<strong>it</strong>à e ripropone le censure non esaminate dal tribunale. Il<br />

comune resiste al gravame, mentre le altre parti non si sono cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e in giudizio.<br />

DIRITTO<br />

La società appellante, ricorrente in primo grado, è affidataria <strong>del</strong>l’autolinea interregionale "Castelmassa (RO)<br />

– Ferrara", la quale serve anche, senza soluzione di continu<strong>it</strong>à, il complesso urbano formato dal capoluogo<br />

<strong>del</strong> comune di Occhiobello e dalla Frazione di Santa Maria Maddalena. In tale veste, ha impugnato i<br />

provvedimenti adottati dal comune di Occhiobello, indicati in narrativa, con ricorso notificato il 15 giugno<br />

2006.<br />

L’appellante contesta la pronuncia di irricevibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso, sostenendo, in primo luogo, che i<br />

provvedimenti impugnati sono nulli, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 21-septies <strong>del</strong>la legge n. 241/1990, per mancanza<br />

<strong>del</strong>l’oggetto. Pertanto, la domanda proposta non è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni, rifer<strong>it</strong>o<br />

solo ai ricorsi volti all’annullamento dei provvedimenti contestati.<br />

A dire <strong>del</strong>l’appellante, i tre atti impugnati "dispongono la proroga e/o l’indizione <strong>del</strong>la gara d’appalto <strong>del</strong><br />

servizio di trasporto pubblico "aggiuntivo" mai venuto in essere né giuridicamente né attualmente".<br />

A sostegno <strong>del</strong>la propria tesi, la società appellante richiama la disciplina normativa regionale, la quale<br />

prevede che i "servizi di trasporto aggiuntivi" debbano essere individuati mediante atti di programmazione<br />

regionale, nel rispetto di determinati parametri sostanziali.<br />

Pertanto, secondo l’appellante, in assenza dei prescr<strong>it</strong>ti atti regionali, i provvedimenti impugnati risultano<br />

privi <strong>del</strong> necessario oggetto.<br />

La tesi <strong>del</strong>l’appellante non è condivisibile.<br />

L’articolo 21-septies <strong>del</strong>la legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005, ha codificato la categoria<br />

concettuale <strong>del</strong> provvedimento amministrativo nullo.<br />

La norma indica, in modo sommario, le ipotesi di null<strong>it</strong>à, includendovi anche i casi di mancanza di uno degli<br />

elementi essenziali <strong>del</strong>l’atto.<br />

In assenza di una esplic<strong>it</strong>a indicazione legislativa degli elementi essenziali <strong>del</strong> provvedimento, è possibile<br />

sviluppare una lettura interpretativa <strong>del</strong>la disposizione, mo<strong>del</strong>lata sulle nozioni sostanziali di derivazione<br />

civilistica, concernenti il contratto e il negozio giuridico.<br />

In questa prospettiva, quindi, è corretta l’impostazione generale segu<strong>it</strong>a dall’appellante, secondo cui l’oggetto<br />

<strong>del</strong> provvedimento cost<strong>it</strong>uisce uno degli elementi essenziali <strong>del</strong>l’atto e la sua eventuale mancanza determina<br />

la null<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento.<br />

Peraltro, nemmeno l’oggetto <strong>del</strong> provvedimento amministrativo è esplic<strong>it</strong>amente defin<strong>it</strong>o dalla legge. Anche<br />

nella prospettiva civilistica, poi, la categoria generale <strong>del</strong>l’oggetto <strong>del</strong> contratto non è precisata in sede<br />

legislativa e, in via interpretativa, essa è <strong>del</strong>ineata secondo prospettive teoriche molto diverse.<br />

Senza analizzare, nel dettaglio, le varie tesi prospettate, risulta preferibile l’opinione, segu<strong>it</strong>a dalla<br />

giurisprudenza prevalente, secondo cui l’oggetto indica la porzione di realtà giuridica e materiale su cui l’atto<br />

è destinato ad incidere.<br />

Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta dall’interessata non può essere qualificata come deduzione<br />

<strong>del</strong>la mancanza <strong>del</strong>l’oggetto dei provvedimenti contestati.


Questi indicano con chiarezza il loro riferimento oggettivo al servizio di trasporto locale, qualificato come<br />

aggiuntivo. L’eventuale mancanza <strong>del</strong> presupposto sostanziale, rappresentato, a giudizio <strong>del</strong>l’appellante,<br />

dalla individuazione effettuata nell’amb<strong>it</strong>o <strong>del</strong>la programmazione regionale, comporterebbe, se accertata,<br />

l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli atti per violazione di legge (da far valere nell’ordinario termine decadenziale) e non già la<br />

null<strong>it</strong>à dei provvedimenti per asser<strong>it</strong>a mancanza di oggetto<br />

Con un secondo motivo, l’appellante sostiene che la <strong>del</strong>iberazione consiliare n. 32/1996 "si articola in due<br />

manifestazioni: una effettivamente provvedimentale ed una meramente intenzionale e/o di direttiva<br />

interna".<br />

La parte provvedimentale riguarderebbe la conferma <strong>del</strong> servizio di trasporto pubblico urbano. Viceversa, la<br />

parte meramente programmatica si riferirebbe alla decisione riguardante l’indizione <strong>del</strong>la gara per<br />

l’affidamento <strong>del</strong> servizio.<br />

La determinazione provvedimentale riguardante la gara si concentra, invece, nella <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>la giunta<br />

municipale n. 94/2006, la quale determina i contenuti e i requis<strong>it</strong>i specifici <strong>del</strong>la gara.<br />

Pertanto, l’eventuale tardiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’impugnazione <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione consiliare n. 32/2006 non inciderebbe<br />

sulla tempestiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso proposto contro la <strong>del</strong>ibera di Giunta n. 94/2006. Quest’ultima non potrebbe<br />

essere qualificata come atto meramente esecutivo, considerando la sua autonoma valenza provvedimentale.<br />

Il motivo è infondato.<br />

La <strong>del</strong>ibera di giunta n. 94/2006 e la determinazione dirigenziale n. 20/2006 contengono nuovi effetti<br />

provvedimentali, i quali non sono riconducibili alla mera esecuzione <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione consiliare, ma<br />

risultano rifer<strong>it</strong>i alle modal<strong>it</strong>à di svolgimento <strong>del</strong>la gara.<br />

Tuttavia, va considerato che le censure proposte dall’appellante riguardano, esplic<strong>it</strong>amente, la sola decisione<br />

<strong>del</strong>l’amministrazione comunale di ist<strong>it</strong>uire un servizio di trasporto pubblico in una tratta interessata<br />

dall’attiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la società interessata.<br />

Pertanto, la lesione lamentata si riferisce, indiscutibilmente, alla prima parte ("provvedimentale") <strong>del</strong>la<br />

<strong>del</strong>ibera consiliare impugnata.<br />

In defin<strong>it</strong>iva, quindi, l’appello deve essere respinto, con la conferma <strong>del</strong>la pronuncia di irricevibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong><br />

ricorso proposto in primo grado.<br />

Le spese possono essere compensate.<br />

Per Questi Motivi<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;<br />

ordina che la presente decisione sia esegu<strong>it</strong>a dall'Autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

Così deciso in Roma nella camera di consiglio <strong>del</strong> 15 aprile 2008, con l'intervento dei signori:<br />

Emidio Frascione - Presidente<br />

Claudio March<strong>it</strong>iello - Consigliere<br />

Marco Lipari - Consigliere Estensore<br />

Aniello Cerreto - Consigliere<br />

V<strong>it</strong>o Poli - Consigliere<br />

L'estensore Il Presidente


f.to Marco Lipari f.to Emidio Frascione<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 19/09/2008.


ANNULLABILITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 17 settembre 2010, n. 6982 - Pres.<br />

Pisc<strong>it</strong>ello, Est. Quadri - Liquidazione Coatta Amministrativa Società Cooperativa A<strong>del</strong>ca Srl<br />

(Avv. Masini) c. Comune di Portoscuso (Avv.ti Asciano e Lauro) - (conferma T.A.R. Sardegna -<br />

Cagliari, Sez. II n. 80/2008) (sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o meno <strong>del</strong> provvedimento di decadenza<br />

<strong>del</strong>l’assegnazione di aree in superficie ad una cooperativa edilizia che si trova in stato di<br />

liquidazione coatta amministrativa, adottato dalla Giunta e non dal Consiglio comunale e non<br />

preceduto da avviso di inizio <strong>del</strong> procedimento).<br />

ha pronunciato la presente<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Consiglio di Stato<br />

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />

DECISIONE<br />

Sul ricorso numero di registro generale 2397 <strong>del</strong> 2009, proposto da:<br />

Liquidazione Coatta Amministrativa Societa' Cooperativa A<strong>del</strong>ca Srl, in persona <strong>del</strong><br />

Commissario liquidatore ,rappresentata e difesa dall'avv. Maria Stefania Masini, con domicilio<br />

eletto presso l’avv.Maria Stefania Masini in Roma, via <strong>del</strong>la V<strong>it</strong>e, 7;<br />

contro<br />

Comune di Portoscuso, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Asciano, Giovanni M.<br />

Lauro, con domicilio eletto presso l’avv.Francesco Asciano in Roma, via G.Bazzoni, 1;<br />

per la riforma<br />

<strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong> T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00080/2008, resa tra le<br />

parti, concernente DECADENZA DAL DIRITTO DI SUPERFICIE E RIMESSA IN POSSESSO<br />

DI IMMOBILI-RISARCIMENTO DANNI.<br />

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />

Visto l’atto di cost<strong>it</strong>uzione <strong>del</strong> Comune di Portoscuso;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti <strong>del</strong>la causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica <strong>del</strong> giorno 22 giugno 2010 il cons. Francesca Quadri e ud<strong>it</strong>i per<br />

le parti gli avvocati Masini e Asciano;


R<strong>it</strong>enuto e considerato in fatto e dir<strong>it</strong>to quanto segue:<br />

FATTO<br />

Con tre convenzioni stipulate il 21 febbraio 1985, il Comune di Portoscuso cedeva alla<br />

Cooperativa A<strong>del</strong>ca s.r.l. il dir<strong>it</strong>to di superficie su alcune aree ricomprese nel Piano di Zona per<br />

l’edilizia economica e popolare per la realizzazione e la cessione di alloggi.<br />

La cooperativa veniva successivamente posta in stato di liquidazione ed il commissario<br />

liquidatore procedeva alla trascrizione <strong>del</strong>la liquidazione e di tutti i beni <strong>del</strong> patrimonio <strong>del</strong>la<br />

Cooperativa, ricomprendendovi il dir<strong>it</strong>to di superficie sulle aree ceduto dal Comune, redigendo<br />

lo stato passivo (pari ad oltre euro 4.000.000,00) ed indicendo l’asta per la vend<strong>it</strong>a dei terreni<br />

e degli alloggi.<br />

Il Comune di Portoscuso, avutane notizia, con <strong>del</strong>iberazione n.16 in data 18.1.2005 <strong>del</strong>iberava<br />

la decadenza <strong>del</strong>la Cooperativa A<strong>del</strong>ca dal dir<strong>it</strong>to di superficie ceduto con le convenzioni a suo<br />

tempo stipulate per violazione degli obblighi ivi stabil<strong>it</strong>i e, contestualmente, avviava il<br />

procedimento di rimessione in possesso degli immobili.<br />

Il Commissario liquidatore ricorreva dinanzi al Tar per l’annullamento <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione<br />

deducendo la violazione dei principi in materia li liquidazione coatta amministrativa essendo<br />

inefficaci ed inopponibili ai cred<strong>it</strong>ori tutte le vicende che riguardano il patrimonio <strong>del</strong> deb<strong>it</strong>ore<br />

posto in liquidazione coatta successive al provvedimento di liquidazione, trascr<strong>it</strong>to<br />

anteriormente alla <strong>del</strong>iberazione di decadenza, l’incompetenza <strong>del</strong>la Giunta comunale , la<br />

violazione <strong>del</strong>l’art. 7 L.241/90 per omessa comunicazione <strong>del</strong> provvedimento e domandando il<br />

risarcimento dei danni pat<strong>it</strong>i, attestati in una relazione tecnica.<br />

Il Tar ha respinto il ricorso, sul rilievo <strong>del</strong>la distinzione <strong>del</strong>la questione <strong>del</strong>la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la<br />

<strong>del</strong>iberazione di decadenza dal dir<strong>it</strong>to di superficie oggetto <strong>del</strong> giudizio di impugnazione – che<br />

nella specie era pos<strong>it</strong>ivamente accertata - rispetto alla opponibil<strong>it</strong>à nei confronti dei cred<strong>it</strong>ori<br />

dopo la messa in liquidazione <strong>del</strong>la cooperativa, secondo le regole degli artt. 45 e 200 <strong>del</strong>la<br />

legge fallimentare che nulla dispongono in ordine alla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli atti, disciplinandone<br />

solo l’opponibil<strong>it</strong>à ai cred<strong>it</strong>ori. Ha ugualmente respinto la censura di incompetenza, per essere<br />

l’atto applicativo di specifiche disposizioni convenzionali, e quella di violazione <strong>del</strong>l’art. 7 <strong>del</strong>la<br />

legge sul procedimento, attesa la natura vincolata <strong>del</strong>l’atto, rigettando conseguentemente la<br />

richiesta di risarcimento <strong>del</strong> danno.<br />

Avverso la sentenza propone appello il Commissario liquidatore per i seguenti motivi:<br />

- violazione dei principi in materia di liquidazione coatta amministrativa, artt. 200 e ss. Legge<br />

fallimentare: il Tar avrebbe errato nel considerare distinti i profili <strong>del</strong>la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e<br />

<strong>del</strong>l’opponibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong>la decadenza , essendo l’atto dotato di esecutiv<strong>it</strong>à e,<br />

come tale, in contrasto con detti principi. Peraltro , dalla distinzione operata avrebbe dovuto<br />

discendere una pronuncia di inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso per carenza di lesiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong><br />

provvedimento, previa declaratoria di inefficacia dei provvedimenti impugnati;<br />

- incompetenza, violazione <strong>del</strong>l’art. 42 D.Lgs. n. 267/2000: consistendo il provvedimento di<br />

decadenza in un atto di disposizione <strong>del</strong> patrimonio immobiliare, esso rientra nelle<br />

competenze che l’art. 42 , comma 1, lett. l D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio<br />

comunale, al pari <strong>del</strong> provvedimento con cui il Consiglio comunale ha <strong>del</strong>iberato la cessione <strong>del</strong><br />

dir<strong>it</strong>to di superficie , dovendosi equiparare, ai fini <strong>del</strong>la competenza, gli atti cost<strong>it</strong>utivi ed<br />

estintivi <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to. Al lim<strong>it</strong>e, la competenza sarebbe da riconoscere in capo al Dirigente <strong>del</strong><br />

competente ufficio comunale, ma non alla Giunta;


- violazione <strong>del</strong>l’art. 7 l. n. 241/1990 : l’omessa comunicazione di avvio <strong>del</strong> procedimento ha<br />

imped<strong>it</strong>o la partecipazione <strong>del</strong> Commissario liquidatore al procedimento, non essendo<br />

minimamente dimostrata la natura vincolata <strong>del</strong> provvedimento adottato.<br />

Re<strong>it</strong>era la richiesta di risarcimento <strong>del</strong> danno, riportandosi, per la quantificazione, al<br />

contenuto <strong>del</strong>la relazione tecnica depos<strong>it</strong>ata in primo grado.<br />

Si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o in resistenza il Comune di Portoscuso.<br />

Entrambe le parti hanno depos<strong>it</strong>ato in prossim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’udienza di discussione memorie<br />

difensive.<br />

All’udienza <strong>del</strong> 22 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />

1.L’appello è infondato.<br />

DIRITTO<br />

2.Con il primo motivo l’appellante ,censurando la sentenza di primo grado, ripropone nei<br />

confronti <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione di decadenza <strong>del</strong>la concessione <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to di superficie il vizio di<br />

violazione degli articoli 200 e ss. <strong>del</strong>la legge fallimentare , che vieterebbero l’ adozione di atti in<br />

pregiudizio <strong>del</strong>la liquidazione. Erroneamente il Tar avrebbe operato una distinzione tra<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera ed opponibil<strong>it</strong>à dei suoi effetti nei confronti dei cred<strong>it</strong>ori posto che<br />

dall’adozione in violazione dei principi in materia di liquidazione coatta amministrativa non<br />

potrebbe che derivare l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’atto. Seguendo il proprio ragionamento, il Tar avrebbe<br />

dovuto dichiarare semmai il ricorso inammissibile per mancanza di lesiv<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’atto.<br />

3.Il motivo è da respingere.<br />

3.1.Va, preliminarmente, considerato che la controversia riguarda l’applicazione <strong>del</strong>la<br />

convenzione in data 21.2.1985 per la cessione dal comune alla Cooperativa A<strong>del</strong>ca <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to di<br />

superficie su aree di proprietà <strong>del</strong> Comune per la durata di 99 anni ai fini <strong>del</strong>la la realizzazione<br />

di alloggi nell’amb<strong>it</strong>o <strong>del</strong> Piano di Zona per l’edilizia economico popolare ai sensi <strong>del</strong>l’art. 35<br />

<strong>del</strong>la legge 22.10.1971 n. 865.<br />

Detta convenzione prevede la decadenza <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to di superficie per il caso di inadempimento<br />

di obblighi, quali il mancato rispetto <strong>del</strong> termine iniziale e finale dei lavori , la violazione <strong>del</strong><br />

divieto di cessione a terzi <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to di superficie <strong>del</strong>l’area non ancora o parzialmente edificata<br />

o di cessione di immobili prima <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong>la licenza di ab<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à .<br />

3.2.Riscontrate alcune tra queste violazioni, rilevato il mancato pagamento <strong>del</strong> prezzo di<br />

cessione e r<strong>it</strong>enuta la procedura di vend<strong>it</strong>a all’asta avviata dal commissario in contrasto con le<br />

final<strong>it</strong>à pubbliche per le quali il Comune aveva ceduto il dir<strong>it</strong>to di superficie sulle<br />

aree,comunque rimaste nel patrimonio indisponibile comunale, la Giunta municipale ,con<br />

l’impugnata <strong>del</strong>ibera, ha <strong>del</strong>iberato la decadenza <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to di superficie ed autorizzato l’avvio<br />

<strong>del</strong> procedimento di rimessa in possesso degli immobili.<br />

3.3.La controversia attiene, pertanto, all’esercizio dei poteri da parte <strong>del</strong>l’amministrazione<br />

nell’amb<strong>it</strong>o <strong>del</strong> rapporto di concessione di bene pubblico cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o ai sensi <strong>del</strong>l’art. 35<br />

L.865/1971 (sulla instaurazione <strong>del</strong> rapporto di concessione ai sensi <strong>del</strong>la L. n. 865/1971, ex<br />

multis Cass. civ. SS.UU 6.5.2003).


3.4.Il Tar ha considerato ininfluente ai fini <strong>del</strong>l’esercizio di tali poteri la circostanza<br />

<strong>del</strong>l’intervenuta procedura di liquidazione coatta amministrativa r<strong>it</strong>enendo distinti i piani<br />

<strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong>l’atto amministrativo e <strong>del</strong>l’opponibil<strong>it</strong>à degli effetti in applicazione <strong>del</strong>la<br />

legge fallimentare, ed in particolare <strong>del</strong>l’art. 45, nei riguardi dei cred<strong>it</strong>ori.<br />

Tale ragionamento è condiviso dal Collegio, dal momento che l’efficacia <strong>del</strong>le formal<strong>it</strong>à<br />

necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi ,esegu<strong>it</strong>e dopo il provvedimento di<br />

liquidazione coatta amministrativa per l’impresa (cui si applica l’art. 45 <strong>del</strong>la legge fallimentare<br />

in virtù <strong>del</strong>l’espresso rinvio contenuto nell’art. 200)- questione su cui si basa la prospettazione<br />

<strong>del</strong>l’appellante – non incide minimamente sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e valid<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’atto emanato<br />

dall’amministrazione su cui soltanto è stato chiamato a giudicare il giudice ad<strong>it</strong>o.<br />

La funzione <strong>del</strong>la pubblic<strong>it</strong>à degli atti relativi a beni immobili che si attua con il sistema <strong>del</strong>la<br />

trascrizione è preordinata al solo fine di regolare i confl<strong>it</strong>ti tra pretese contrastanti ,<br />

risolvendoli senza incidere sulla efficacia o valid<strong>it</strong>à degli atti e non comporta alcun divieto<br />

riconducibile, come prospettato dall’appellante, ad un vizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à sotto forma di<br />

violazione di legge. Tale principio generale può essere richiamato per escludere radicalmente<br />

ogni correlazione tra inopponibil<strong>it</strong>à e vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’atto amministrativo.<br />

3.5.In mer<strong>it</strong>o a quest’ultimo, mette conto osservare che l’art. 9 <strong>del</strong>la convenzione fissa,<br />

conformemente a quanto stabil<strong>it</strong>o dall’art. 35, comma 8 L. n. 865/1971, numerosi obblighi con<br />

la previsione che la loro inosservanza comporta la decadenza <strong>del</strong>la concessione e l’estinzione<br />

<strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to di superficie.<br />

Deve, pertanto, r<strong>it</strong>enersi che la decadenza e l’estinzione <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to concesso siano configurate<br />

come effetto automatico da ricollegarsi al verificarsi <strong>del</strong>la violazione – ad esempio in<br />

conseguenza <strong>del</strong> semplice decorso <strong>del</strong> termine di inizio o di fine lavori - e che quindi la<br />

<strong>del</strong>iberazione impugnata abbia portata meramente ricogn<strong>it</strong>iva e dichiarativa dei presupposti<br />

<strong>del</strong>la decadenza indicati in convenzione.<br />

Il relativo provvedimento è da considerarsi atto dovuto e vincolato per l’amministrazione a<br />

nulla rilevando il carattere <strong>del</strong>l’esecutiv<strong>it</strong>à (connaturale ad ogni provvedimento<br />

amministrativo) rispetto alla salvezza degli effetti <strong>del</strong>la trascrizione rispetto ai terzi.<br />

Va quindi confermata la reiezione <strong>del</strong> motivo di ricorso con cui si intenderebbe far discendere<br />

dalla regola <strong>del</strong>l’inopponibil<strong>it</strong>à ai cred<strong>it</strong>ori degli atti di disposizione dei beni compiuti<br />

dall’impresa posteriormente alla liquidazione un vizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’atto adottato<br />

dall’amministrazione nell’esercizio dei propri poteri autor<strong>it</strong>ativi .<br />

3.6.Nè può accogliersi la richiesta – secondo l’appellante discendente dal ragionamento <strong>del</strong><br />

Tar- di pronuncia di inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ricorso di primo grado per l’inefficacia <strong>del</strong><br />

provvedimento impugnato.<br />

La sanzione <strong>del</strong>l’inefficacia colpisce, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 44 L.Fall.applicabile anche alla<br />

liquidazione coatta amministrativa, gli atti compiuti dall’impresa posteriormente al<br />

provvedimento di liquidazione.<br />

Essa non può , pertanto, estendersi agli atti adottati dalla pubblica amministrazione<br />

nell’esercizio <strong>del</strong>la propria funzione.<br />

4.Anche il secondo motivo deve essere respinto.


4.1.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 42 T.U. E.L. il Consiglio Comunale esprime gli indirizzi pol<strong>it</strong>ici ed<br />

amministrativi di rilievo generale e gli atti fondamentali di natura programmatoria. Tra questi<br />

rientrano gli atti di disposizione <strong>del</strong> patrimonio immobiliare tra cui , per quanto qui interessa,<br />

l’approvazione <strong>del</strong>la cessione <strong>del</strong> dir<strong>it</strong>to di superficie.<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 48, alla Giunta è riconosciuta competenza residuale relativamente agli atti<br />

non attribu<strong>it</strong>i alla competenza consiliare o al sindaco (Cons. St.Sez. IV, 11.12.2007, n. 6358,<br />

Sez. V, 31.1.2007, n. 383) nonché l’attuazione degli indirizzi generali <strong>del</strong> Consiglio.<br />

4.2.Nella specie, con la <strong>del</strong>ibera impugnata la Giunta si è lim<strong>it</strong>ata a rilevare i presupposti per la<br />

decadenza indicati in convenzione ed a dare doverosa applicazione alla convenzione. Non vi è ,<br />

quindi, alcun esercizio di poteri di disposizione <strong>del</strong> patrimonio immobiliare comunale che<br />

radicherebbe la competenza <strong>del</strong> Consiglio comunale ai sensi <strong>del</strong>l’art. 42, lett. l) <strong>del</strong> TUEL,<br />

divergendo la <strong>del</strong>ibera impugnata dal paradigma <strong>del</strong> contrarius actus perché diretta non già ad<br />

affermare una diversa (e contraria) volontà rispetto a quella manifestata dall’organo consiliare,<br />

ma a a dare esecuzione all’indirizzo generale <strong>del</strong> Consiglio sulle modal<strong>it</strong>à di esecuzione <strong>del</strong><br />

Programma di edilizia economica e popolare trasfuse nella convenzione.<br />

4.3.Non può inoltre configurarsi in ordine all’adozione <strong>del</strong>l’atto la competenza <strong>del</strong> dirigente<br />

preposto all’Ufficio comunale, che resta lim<strong>it</strong>ata agli atti di gestione in conform<strong>it</strong>à alle direttiva<br />

<strong>del</strong>l’organo di governo espresse attraverso l’impugnata <strong>del</strong>ibera (che ha autorizzato il<br />

procedimento di rimessa in possesso <strong>del</strong>le aree), tanto a prescindere dalla avvenuta conferma<br />

da parte <strong>del</strong> dirigente depos<strong>it</strong>ata agli atti <strong>del</strong> giudizio.<br />

5.Il terzo motivo è altresì infondato.<br />

A norma <strong>del</strong>l’art. 21-octies l.n. 241/90 il provvedimento amministrativo adottato in violazione<br />

di norme sul procedimento , quale l’omessa comunicazione <strong>del</strong>l’avvio <strong>del</strong> procedimento ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’art.7, non è annullabile se, per la natura vincolata <strong>del</strong> provvedimento, sia palese che<br />

il suo contenuto dispos<strong>it</strong>ivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato<br />

(ex multis, Cons. St. Sez. VI, 8.6.2010, n.3642; Sez. IV, 25.5.2010, n. 3377).<br />

A tale principio si è uniformato il giudice di prime cure, con motivazione cui il Collegio<br />

aderisce. Invero, per quanto sopra esposto, la <strong>del</strong>iberazione di decadenza e di estinzione <strong>del</strong><br />

dir<strong>it</strong>to di superficie è configurabile come atto vincolato adottato in presenza dei presupposti<br />

indicati dalla convenzione, né parte ricorrente ha confutato la veridic<strong>it</strong>à di tali presupposti<br />

adducendo vizi sostanziali e non meramente formali <strong>del</strong> procedimento.<br />

6.Dalla conferma <strong>del</strong>la decisione di primo grado in ordine alla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera<br />

impugnata discende anche la conferma <strong>del</strong>la decisione reiettiva sull’istanza sindacale,<br />

impugnata in via derivata.<br />

7. Altresì infondata è la richiesta di risarcimento <strong>del</strong> danno prodotto dagli atti impugnati,la cui<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à esclude , sotto il profilo dedotto, ogni pretesa risarc<strong>it</strong>oria.<br />

8.L’appello va quindi respinto.<br />

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispos<strong>it</strong>ivo.<br />

P.Q.M.<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta,defin<strong>it</strong>ivamente pronunciando,<br />

respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado .


Condanna l’appellante alla rifusione in favore <strong>del</strong> Comune di Portoscuso <strong>del</strong>le spese di<br />

giudizio, liquidate in euro 4.000,00.<br />

Ordina che la presente decisione sia esegu<strong>it</strong>a dall'autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

Così deciso in Roma nella camera di consiglio <strong>del</strong> giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei<br />

Signori:<br />

Calogero Pisc<strong>it</strong>ello, Presidente<br />

Marco Lipari, Consigliere<br />

Aldo Scola, Consigliere<br />

Aniello Cerreto, Consigliere<br />

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/09/2010


CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - sentenza 25 giugno 2009, n.<br />

14878 - Pres.ff. V<strong>it</strong>toria, Rel. Oddo - Zecchieri ed altri c. A.R.DI.S. e Ministero <strong>del</strong>l'Economia e<br />

<strong>del</strong>le Finanze - (rigetta il ricorso principale e dichiara assorb<strong>it</strong>o l'esame di quello incidentale)<br />

(le Sezioni Un<strong>it</strong>e <strong>del</strong>la Cassazione, interpretando per la prima volta l’art. 21-octies L. n. 241 <strong>del</strong><br />

1990, distinguono tra provvedimenti vincolati e provvedimenti discrezionali per individuare i<br />

presupposti per l’applicazione di detta norma di sanatoria nel caso di omissione <strong>del</strong>l’avviso di<br />

inizio <strong>del</strong> procedimento).<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

Nello Zecchieri, Catello Maio, Aldo Bendoni, Antonio Altieri, Libero Bucciarelli, Giorgio<br />

Guerrìni, Riccardo Carloni, Alberto Cocchi, Luciana Ferri, Paola Marcucci, Pierina Ferri, Carlo<br />

Beimi, Lucia Piccioni, V<strong>it</strong>torio Beniamini, Alberto Pompei, Marco Marrucci, Maurizio Benni,<br />

Maurizio Chiacchiera, Agostino Vesica, Mirella De Colombari, Aldo Tamburini, Roberto<br />

Baldini, Simonetta Lorcti, Carla R<strong>it</strong>a, Angelo Aquila, Franco Ferrari, Serafina Barla, Alberto<br />

Volpi, Sergio Scarpari e Sonia Vargas - tutti soci <strong>del</strong>l'Associazione Pesca Sportiva Foce <strong>del</strong><br />

Mignonc ed utenti da diversi anni di capanni s<strong>it</strong>uati sul lato sinistro <strong>del</strong> fiume omonimo,<br />

realizzati in virtù di una concessione <strong>del</strong>l'arenile originariamente rilasciata all'Associazione nel<br />

1964 - con ricorso notificato all'A.R.DT.S. - Agenzia Regionale per la Difesa <strong>del</strong> Suolo <strong>del</strong>la<br />

Regione Lazio -, al Ministero <strong>del</strong>l'Economia e <strong>del</strong>le Finanze, alla Regione Lazio ed all'Autor<strong>it</strong>à<br />

regionale per i Bacini impugnarono il 28 dicembre 2005 davanti al Tribunale Superiore <strong>del</strong>le<br />

Acque Pubbliche le ordinanze n. prot. 7647 <strong>del</strong> 19 ottobre 2005, prot., con le quali il dirigente<br />

<strong>del</strong>l'Ufficia Terr<strong>it</strong>oriale <strong>del</strong>l'A.R.DI.S., "considerato che i manufatti costru<strong>it</strong>i in area esondabile<br />

cost<strong>it</strong>uiscono un grave pericolo per la pubblica e privata incolum<strong>it</strong>à", aveva intimato a ciascuno<br />

di essi di demolire nel termine di trenta giorni "i manufatti costru<strong>it</strong>i abusivamente sulle golena<br />

ripristinando Io stato originario dei luoghi", sotto comminatoria di esecuzione d'ufficio dei<br />

lavori di sgombero e demolizione e di denuncia per il reato dì cui all'art. 650, c.p.<br />

Dedussero gli intimati:<br />

- l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'ordinanza derivata dai vizi di un precedente provvedimento di demolizione,<br />

notificato il 5 luglio 2004 all'Associazione ed a sua volta impugnato;<br />

- l'incompetenza <strong>del</strong>l'A.R.DI.S. ad adottare provvedimenti repressivi di abusi edilizi ed in<br />

materia di concessioni <strong>del</strong> demanio idrico;<br />

il difetto di leg<strong>it</strong>timazione passiva, e, in subordine, dì contradd<strong>it</strong>torio, dovendo i provvedimenti<br />

demol<strong>it</strong>ori essere assunti nei confronti <strong>del</strong>l'ente concedente;<br />

- l'omessa comunicazione <strong>del</strong>l'avvio <strong>del</strong> procedimento amministrativo;<br />

- l'indeterminatezza <strong>del</strong>l'oggetto dei provvedimenti, non indicando le ordinanze gli immobili<br />

da demolire e gli abusi commessi, ed il difetto di leg<strong>it</strong>timazione passiva, essendo ciascuno dì<br />

essi leg<strong>it</strong>timo detentore di uno soltanto dei capanni concessi in uso all'Associazìone;<br />

- la mancata redazione e comunicazione <strong>del</strong> verbale di accertamento <strong>del</strong>le violazioni e l'omessa<br />

preventiva notifica <strong>del</strong>la diffida a demolire;<br />

- la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dei capanni, trattandosi di costruzioni realizzate talora in epoca anteriore al<br />

1942, la cui superficie e volumetria non erano state modificate nel tempo, e la presentazione di<br />

domande di sanatoria degli abusi edilizi eventualmente commessi con interventi di<br />

manutenzione ordinaria o straordinaria;


l'omessa indicazione <strong>del</strong>le ragioni di pubblico interesse che avevano giustificato l'emanazione<br />

<strong>del</strong>le ordinanze a distanza di svariati decenni dalla realizzazione dei manufatti;<br />

- la preesistenza dei capanni ai vincoli di inedificabil<strong>it</strong>à imposti dal Piano stralcio di Assetto<br />

Idrogeologico (P.A.I.) e la previsione nel suo art. 22 <strong>del</strong>la salvaguardia degli edifìci esistenti,<br />

nonché l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong> Piano ove la norma avesse dovuto essere diversamente interpretata;<br />

- l'assenza nelle ordinanze di una congrua motivazione sulla necess<strong>it</strong>à di tutelare la pubblica<br />

incolum<strong>it</strong>à.<br />

Si cost<strong>it</strong>uirono l'A.R.DI.S., lamentando l'inammissibil<strong>it</strong>à e l'infondatezza <strong>del</strong> ricorso, ed il<br />

Ministero, che eccepì il difetto di giurisdizione <strong>del</strong> giudice ad<strong>it</strong>o e la carenza di leg<strong>it</strong>timazione<br />

passiva. Con sentenza <strong>del</strong> 22 giugno 2007, il Tribunale Superiore <strong>del</strong>le Acque Pubbliche rigettò<br />

l'impugnazione.<br />

Premesso che l'ordinanza di demolizione era motivata con l'assunto che i manufatti erano<br />

costru<strong>it</strong>i in zona esondabile e cost<strong>it</strong>uivano un grave pericolo per la pubblica e privata<br />

incolum<strong>it</strong>à e che i ricorrenti occupavano un area demaniale senza t<strong>it</strong>olo leg<strong>it</strong>timo, non essendo<br />

contestato che la concessione rilasciata alla loro associazione era scaduta il 30 aprile 1979 e<br />

non era stata rinnovata in quanto i capanni erano realizzati ad una distanza dalla sponda <strong>del</strong><br />

fiume inferiore a quella di 10 m., prescr<strong>it</strong>ta dall'art. 96, lett. f), r.d. 25 luglio 1904, n. 523,<br />

osservarono i giudici, per quello che ancora rileva, che:<br />

- l'impugnazione <strong>del</strong>le ordinanze di demolizione, essendo i provvedimenti finalizzati alla tutela<br />

<strong>del</strong>le aree appartenenti al demanio i-drico a salvaguardia <strong>del</strong>la pubblica c privata incolum<strong>it</strong>à,<br />

rientrava nella giurisdizione devoluta al TSAP dall'art. 143, 1° co., lett. a), r.d. n. 1775/1933;<br />

l'A.R.DI.S., quale ente strumentale <strong>del</strong>la Regione, era compctente, ai sensi degli artt. 8, 2° co.,<br />

lett. a), e 19, l.r. Lazio n. 53/1998, ad eserc<strong>it</strong>are tutte le funzioni proprie <strong>del</strong>la Regione in<br />

materia di tutela di beni demaniali e di polizia idraulica e <strong>del</strong>le acque;<br />

la sponda sinistra <strong>del</strong> fiume Mignone, in prossim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la cui fbce erano realizzati i manufatti,<br />

era totalmente mancante di argini dimensionati alla normale portata <strong>del</strong> fiume e priva di difesa<br />

in caso di un aumento <strong>del</strong>la stessa ed era stata inser<strong>it</strong>a dalla Autor<strong>it</strong>à di Bacino con l'ultimo<br />

emendamento al PA.l. nella fascia di pericolos<strong>it</strong>à A (zone ad alta probabil<strong>it</strong>à di inondazione o<br />

che possono essere inondate con frequenza media non superiore alla trentennale);<br />

- la natura vincolata <strong>del</strong>le ordinanze escludeva la necess<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la comunicazione ai destinatari<br />

<strong>del</strong>l'avvio <strong>del</strong> procedimento diretto alla loro emissione;<br />

- gli intimati erano passivamente leg<strong>it</strong>timati agli ordini di demolizione in quanto occupanti<br />

senza t<strong>it</strong>olo <strong>del</strong>l'area golenale di natura demaniale;<br />

- l'onere di accertamento e di specificazione <strong>del</strong> fatto era stato soddisfatto dalla redazione il 14<br />

novembre 2005 di un verbale di sopralluogo <strong>del</strong>la g.d.f. e dalla indicazione nel provvedimento<br />

notificato a ciascuno degli intimati <strong>del</strong>la descrizione catastale <strong>del</strong> manufatto oggetto di<br />

demolizione c ripristino;<br />

- nell'esercizio <strong>del</strong> potere di autotutela l'A.R.DLS. non era tenuta a far precedere l'ordine di<br />

demolizione da una diffida;


- l'incompatibil<strong>it</strong>à dei manufatti con il regime <strong>del</strong> demanio fluviale e la conseguente<br />

impossibil<strong>it</strong>à di rilascio di qualsiasi autorizzazione o concessione edilizia escludevano la<br />

sanabil<strong>it</strong>à degli abusi;<br />

la salvaguardia <strong>del</strong>le costruzioni già realizzate prevista dal Piano di Assetto Idrogeologico si<br />

riferiva ai soli interventi assentibili e regolari e non era applicabile ai manufatti realizzati in<br />

aree ad alto pericolo d'inondazione;<br />

- il pericolo per la pubblica incolum<strong>it</strong>à era sorretto dal mutamento <strong>del</strong>le s<strong>it</strong>uazioni geomorfiche<br />

ed idrografiche <strong>del</strong>la zona, anche per effetto <strong>del</strong>l'elevato livello di inurbamento <strong>del</strong>le aree e<br />

<strong>del</strong>le esondazio-ni verificatesi nelle zone lim<strong>it</strong>rofe nell'autunno 2005, nonché dalla mancanza<br />

di argini nel lato sinistro <strong>del</strong> fiume.<br />

Avverso la decisione gli intimati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con nove<br />

motivi, l'A.R.DI.S. ed il Ministero <strong>del</strong>l'Economia e <strong>del</strong>le Finanze hanno resist<strong>it</strong>o con<br />

controricorsi, formulando quest'ultimo due contestuali motivi di ricorso incidentale<br />

condizionato, e la Regione Lazio e l'Autor<strong>it</strong>à per i Bacini non hanno svolto attiv<strong>it</strong>à difensiva; i<br />

ricorrenti principali e l'A.R.DI.S. hanno depos<strong>it</strong>ato memorie.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

A norma <strong>del</strong>l'art. 335, c.p.c, va disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale ed<br />

incidentale avverso la medesima sentenza. Il ricorso principale denuncia, con il primo motivo,<br />

la null<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c, per violazione<br />

<strong>del</strong>l'art. 19, l.r. Lazio n. 53/1998, e per omessa motivazione circa un fatto controverso e<br />

decisivo e formula, a norma <strong>del</strong>l'art. 366-bi.s, c.p.c, il ques<strong>it</strong>o di dir<strong>it</strong>to: "se l'art. 19, 2 comma,<br />

<strong>del</strong>la legge reg, Lazio n. 53/1998 attribuisca all'ARDIS la competenza in ordine alla adozione di<br />

atti che dispongono la demolizione dei beni concessi in uso dall'Amministrazione finanziaria<br />

alla Associazione Pesca Sportiva Foce <strong>del</strong> Mignone, in forza di concessione amministrativa<br />

scaduta'.<br />

Preso atto che gli artt. 86, 1° co., e 89, 1° co., lett. 0. d.lgs. 31 <strong>marzo</strong> 1998, n. 112, hanno<br />

trasfer<strong>it</strong>o alle Regioni ed agli enti locali le funzioni relative alla gestione dei beni <strong>del</strong> demanio<br />

idrico, ivi comprese quelle relative alle concessioni dì pertinenze idrauliche e di aree fluviali,<br />

deducono i ricorrenti che erroneamente il TSAP ha riconosciuto allA.R.DI.S. il potere di<br />

eserc<strong>it</strong>are in detta materia funzioni amministrative e, in particolare, di ordinare la demolizione<br />

di manufatti oggetto di una concessione, ancorché il rapporto concessorio si trovi in una<br />

s<strong>it</strong>uazione di proroga per non avere ancora provveduto la competente autor<strong>it</strong>à sulla istanza di<br />

rinnovo, giacché:<br />

- l'art. 19, 2° co., l.r. Lazio n. 53/1998, aveva <strong>del</strong>egato a detta A-genzia unicamente lo<br />

svolgimento di "attiv<strong>it</strong>à tecnico-operative connesse con le funzioni pubbliche relative alla<br />

realizzazione, gestione e manutenzione <strong>del</strong>le opere di difesa <strong>del</strong> suolo di competenza (<strong>del</strong>la<br />

Regione) ai sensi <strong>del</strong>l'art. 8, comma 2, lettera a), ed alla realizzazione di cui all'art. 8, comma 2,<br />

lett. e)";<br />

- l'art. 27, 1° co., l.r. Lazio n. 3/2004 (regolamento di disciplina <strong>del</strong>le procedure per il rilascio<br />

<strong>del</strong>le concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e<br />

pertinenze dei laghi), aveva disposto che, in presenza di abusi o violazioni <strong>del</strong>le disposizioni in<br />

materia, alla tutela dei beni demaniali, "si procede in via amministrativa intimando, con<br />

provvedimento <strong>del</strong> direttore <strong>del</strong> Dipartimento Terr<strong>it</strong>orio, da notificarsi ai soggetti interessati, il<br />

ripristino <strong>del</strong>la s<strong>it</strong>uazione di dir<strong>it</strong>to o di fatto";


- l'ordine di demolizione dei manufatti esorb<strong>it</strong>ava dall'esercizio <strong>del</strong>lo jus possidendi spettante<br />

al concedente. 11 motivo è inammissibile.<br />

Il TSAP, evidenziato che gli intimati occupavano un'area golenale di proprietà demaniale senza<br />

alcun t<strong>it</strong>olo, non essendo stata rinnovata alla scadenza <strong>del</strong> 30 aprile 1979 la concessione<br />

rilasciata alla loro associazione, in quanto su di essa erano stati realizzati manufatti ad una<br />

distanza inferiore ai 10 mt. dalla sponda <strong>del</strong> fiume, imposta dall'art. 96, lett. f), r.d. 25 luglio<br />

1904, n. 523, e che le ordinanze di demolizione erano state emesse perché "i manufatti costru<strong>it</strong>i<br />

in area esondabile cost<strong>it</strong>uiscono un grave pericolo per la pubblica e privata incolum<strong>it</strong>à", ha<br />

individuato negli artt. 19, 2° co., ed 8, 2° co., lett. a), l.r. Lazio n. 53/1998, e nell'art. 3 <strong>del</strong>lo<br />

statuto <strong>del</strong>l'A.R.DI.S. un duplice fondamento al potere da questa eserc<strong>it</strong>ato con l'emissione <strong>del</strong><br />

provvedimento impugnato.<br />

II primo, desunto dall'attribuzione all'Agenzia di tutte le funzioni proprie <strong>del</strong>la Regione in<br />

tema di difesa <strong>del</strong> suolo e, quindi, anche di quella di ripristinare la demanial<strong>it</strong>à violata dagli<br />

intimati, essendo l'occupazione <strong>del</strong>l'area golenale divenuta priva di t<strong>it</strong>olo dopo il mancato<br />

rinnovo <strong>del</strong>la concessione in uso alla loro associazione per l'impossibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> nulla<br />

osta idraulico.<br />

11 secondo, tratto dallo specifico conferimemo all'Agenzia <strong>del</strong>le funzioni di polizia idraulica,<br />

previste dal r.d. n. 523/1904 e dal r.d. 9 dicembre 1937, n. 2669. e di quelle di polizia <strong>del</strong>le<br />

acque, di cui al t.u. approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nelle quali è ricompresa la<br />

facoltà di ordinare la riduzione <strong>del</strong>le cose al prim<strong>it</strong>ivo stato nel caso di opere realizzate in<br />

violazione <strong>del</strong>le prescrizioni in materia, essendo finalizzato lo sgombero alla tutela <strong>del</strong>le aree<br />

appartenenti al demanio idrico a salvaguardia <strong>del</strong>la pubblica c privata incolum<strong>it</strong>à. Le censure<br />

che il motivo rivolge al riconoscimento <strong>del</strong>la competenza <strong>del</strong>l'A.R.D3.S. ad emettere le<br />

ordinanze di demolizione muovono, invece, dal presupposto che l'Agenzia abbia ag<strong>it</strong>o<br />

esclusivamente nel suo potere di h<strong>it</strong>elare il possesso <strong>del</strong>l'area demaniale interessata dai<br />

capanni occupati dai singoli associati e non anche di quello di ordinare la demolizione e<br />

riduzione in pristino per ragioni di polizia idraulica in quanto i capanni cost<strong>it</strong>uivano un<br />

pericolo non solo per i loro occupanti, ma anche per i terzi, potendo la loro presenza<br />

modificare il regime <strong>del</strong>le acque durante gli eventi di piena.<br />

Ne consegue la carenza d'interesse dei ricorrenti alla proposizione ed all'esame <strong>del</strong>la questione<br />

di competenza così come prospettata, giacché la non pertinenza di essa al secondo concorrente<br />

fondamento ad essa riconosciuto esclude che la verifica dei poteri di gestione dei beni<br />

demaniali attribu<strong>it</strong>i dalla Regione alPA.R.Dl.S. possa di per sé comportare l'asser<strong>it</strong>a ^invalid<strong>it</strong>à<br />

dei provvedimenti di demolizione emessi anche per la violazione <strong>del</strong>le disposizioni<br />

disciplinanti la polizia idraulica e la connessa tutela <strong>del</strong>l'integr<strong>it</strong>à <strong>del</strong>le persone.<br />

Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, un. 3 e 5, c.p.c, per violazione <strong>del</strong>l'art. 36, ce, e<br />

degli arti. 100 e 101, c.p.c, ed omessa, insufficiente e contradd<strong>it</strong>toria motivazione circa un fatto<br />

controverso e decisivo e formula i ques<strong>it</strong>i di dir<strong>it</strong>to: a) "se, in relazione al disposto <strong>del</strong>l'art. 36<br />

cod. civ., le ordinanze aventi ad oggetto lo sgombero di un'area pubblica già concessa in uso ad<br />

un'Associazione regolarmente cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a e (aventi ad oggetto) la demolizione dei manufatti<br />

presenti nell'area medesima debbano essere adottate e notificate nei confronti<br />

<strong>del</strong>l'Associazione, e per essa <strong>del</strong> suo legale rappresentante, ovvero se esse possono<br />

leg<strong>it</strong>timamente essere adottale nei confronti degli associati"; b) "se siano o meno violati gli artt.<br />

100 e 101 cod. proc. civ., nel caso in cui l'autor<strong>it</strong>à concedente adotti nei confronti dei soci<br />

l'ordinanza avente ad oggetto lo sgombero di un'area pubblica già concessa in uso ad<br />

un'associazione e la demolizione dei manufatti presenti nell'area medesima".


Lamentano i ricorrenti che i giudici abbiano ravvisato la loro leg<strong>it</strong>timazione passiva ai<br />

provvedimenti notìficati, nonostante essi fossero esclusivamente gli utilizzatori dei capanni<br />

concessi in uso alla loro associazione ed in qual<strong>it</strong>à di occupanti senza t<strong>it</strong>olo <strong>del</strong>le aree golenali<br />

non avessero "alcun t<strong>it</strong>olo in ordine alla demolizione dei beni".<br />

II motivo è inammissibile.<br />

La sentenza <strong>del</strong> TSAP ha negato una proroga di fatto <strong>del</strong>la concessione <strong>del</strong>l'area demaniale<br />

all'associazione successivamente alla scadenza <strong>del</strong> suo termine, che il motivo ha genericamente<br />

contestato con la sola contraria affermazione <strong>del</strong>la sua esistenza, ed alla automatica cessazione<br />

<strong>del</strong> rapporto concessorio e riacquisizione <strong>del</strong>lo jus possidendi da parte <strong>del</strong>l'amministrazione<br />

concedente ha correttamente ricollegato l'infondatezza <strong>del</strong>l'eccezione dei ricorrenti<br />

<strong>del</strong>l'esistenza di un t<strong>it</strong>olo derivato ad occupare gli immobili.<br />

Non ha, tuttavia, individuato la leg<strong>it</strong>timazione degli intimati alla demolizione soltanto<br />

nell'assenza di un t<strong>it</strong>olo all'occupazione, bensì anche nella disponibil<strong>it</strong>à che essi avevano dei<br />

manufatti, ed ha ravvisato nella loro concorrente qual<strong>it</strong>à di occupanti senza t<strong>it</strong>olo <strong>del</strong>l'area<br />

golenale e di utilizzatori dei manufatti realizzati in contrasto con le norme di polizia idraulica le<br />

condizioni necessarie e sufficienti a giustificare un loro obbligo di porre fine alla s<strong>it</strong>uazione<br />

antigiuridica e l'emissione nei loro confronti degli ordini di rimessione in pristino. L'omessa<br />

censura <strong>del</strong> secondo argomento, oltre che quella generica <strong>del</strong> primo, sui quali è<br />

autonomamente basato il riconoscimento <strong>del</strong>la leg<strong>it</strong>timazione passiva, esclude, prima che la<br />

fondatezza, l'idone<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la doglianza che la concerne a contestarne l'esistenza. Con il terzo<br />

motivo, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c, per violazione <strong>del</strong>l'art. 7, 1. 7 agosto 1990, n. 241,<br />

avendo r<strong>it</strong>enuto che la natura vincolata <strong>del</strong>le ordinanze di demolizione escludesse l'obbligo<br />

<strong>del</strong>la previa comunicazione <strong>del</strong>l'avvio dei relativi procedimenti, e formula il ques<strong>it</strong>o di dir<strong>it</strong>to:<br />

"se, nel caso in cui l'Amministrazione ordini la demolizione di manufatti da essa già concessi in<br />

uso in forza di regolare atto concessorìo, debba trovare applicazione l'art. 7 <strong>del</strong>la legge<br />

241/1990, in forza <strong>del</strong> quale la p.a. procedente deve comunicare l'avvio <strong>del</strong> procedimento ai<br />

soggetti nei confronti <strong>del</strong> quale il provvedimento è destinato a produrre effetti".<br />

Assumono i ricorrenti che, essendo stati i manufatti concessi in uso ad un soggetto diverso dai<br />

destinatari degli ordini di demolizione, la partecipazione degli intimati al procedimento ed il<br />

loro apporto collaborativo erano necessari per l'acquisizione da parte <strong>del</strong>l'amministrazione<br />

degli elementi di fatto indispensabili al conseguimento con essi <strong>del</strong>l'interesse pubblico, Il<br />

motivo è infondato.<br />

L'art. 21-octies, l. n. 241/1990, aggiunto dall'art. 14 l. 11 febbraio 2005, n. 15, dispone che "Non<br />

è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma<br />

degli atti qualora, per la natura vincolata <strong>del</strong> provvedimento, sia palese che il suo contenuto<br />

dispos<strong>it</strong>ivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento<br />

amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione <strong>del</strong>l'avvio <strong>del</strong><br />

procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto <strong>del</strong><br />

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".<br />

In base a tale norma, entrata in vigore anteriormente all'emissione <strong>del</strong>le ordinanze impugnate,<br />

l'annullabil<strong>it</strong>à di un provvedimento amministrativo per la violazione <strong>del</strong>l'obbligo di<br />

comunicazione <strong>del</strong>l'avvio di procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento<br />

finale è destinalo a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi,<br />

prescr<strong>it</strong>to dall'art. 7 <strong>del</strong>la stessa legge -salvo il caso in cui sussistano "ragioni di impedimento<br />

derivanti da particolare esigenze di celer<strong>it</strong>à <strong>del</strong> procedimento" - è esclusa:


a) quanto ai provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione <strong>del</strong>le altre norme<br />

<strong>del</strong> procedimento, per la sola evidenza <strong>del</strong>la inidone<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'intervento dei soggetti ai quali è<br />

riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto;<br />

b) quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte<br />

<strong>del</strong>l'amministrazione che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di<br />

intervento di detti interessati.<br />

Nella specie, la natura vincolata <strong>del</strong> provvedimento di demolizione di un manufatto realizzato a<br />

meno di dieci metri di distanza dalla sponda di un corso d'acqua, in quanto l'amministrazione<br />

non può recedere da un atto destinato a ripristinare la legal<strong>it</strong>à violata da una attiv<strong>it</strong>à materiale<br />

<strong>del</strong> privato ed a porre termine all'abuso, è stata già condivisibilmente affermata da questa<br />

Corte (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 1 aprile 2000, n. 82) e, avendo la sentenza adeguatamente<br />

argomentato sull'evidenza <strong>del</strong>l'inutil<strong>it</strong>à in concreto di un eventuale contributo istruttorio degli<br />

intimati e sulla non prospettabil<strong>it</strong>à di una loro partecipazione al procedimento idonea ad<br />

incidere sull'emissione e sul contenuto dei provvedimenti, non è ravvisabile il vizio denunciato<br />

nel diniego dei giudici che gli atti potessero essere annullati per l'omessa comunicazione<br />

<strong>del</strong>l'avvio di esso.<br />

All'affermazione <strong>del</strong>l'infondatezza de] motivo segue per il disposto <strong>del</strong>l'art. 384, c.p.c,<br />

l'affermazione <strong>del</strong> principio di dir<strong>it</strong>to: "a norma <strong>del</strong>l'art. 21-octies, L. n. 241/1990, aggiunto<br />

dall'art. 14 L. 11 febbraio 2005, n. 15, l'annullabil<strong>it</strong>à di un provvedimento amministrativo per<br />

violazione <strong>del</strong>l'obbligo di comunicazione <strong>del</strong>l'avvio di procedimento ai soggetti nei confronti<br />

dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge<br />

debbono intervenirvi, prescr<strong>it</strong>to dall'art. 7 <strong>del</strong>la stessa legge, è esclusa: a) quanto, ai<br />

provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione <strong>del</strong>le altre norme <strong>del</strong><br />

procedimento, per la sola evidenza <strong>del</strong>la inidone<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'intervento dei soggetti ai quali è<br />

riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; b) quanto ai provvedimenti di<br />

natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte deiramministrazionc che il<br />

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti<br />

interessati."<br />

Con il quarto motivo, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c, per omessa, insufficiente e<br />

contradd<strong>it</strong>toria motivazione circa il fatto controverso e decisivo che "l'area su cui insistono gli<br />

immobili di cui è stata ordinata la demolizione è stata concessa in uso alla Associazione,<br />

un<strong>it</strong>amente a detti immobili", giacché l'A.R.DI.S. non poteva ordinare agli "occupanti senza<br />

t<strong>it</strong>olo <strong>del</strong>le aree golenali" la demolizione di manufatti che non potevano essere considerati<br />

abusivi. Il motivo è inammissìbile.<br />

Il TSAP ha esaminato e motivatamente disatteso i rilievi dei ricorrenti che, pur in assenza di un<br />

formale provvedimento <strong>del</strong>la p.a., l'occupazione <strong>del</strong>le aree golenali c la presenza dei manufatti<br />

fosse sorretta da una proroga <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong>la concessione rilasciata alla loro associazione<br />

e che l'esistenza di un t<strong>it</strong>olo all'occupazione non giustificava la notifica ai ricorrenti <strong>del</strong>le<br />

ordinanze di demolizione, e nessuna censura ò stata argomentatamente rivolta avverso<br />

l'affermazione <strong>del</strong>l'infondatezza dì essi.<br />

E' peraltro assorbente, perché vale ad escludere l'interesse al motivo, la circostanza che la<br />

sentenza ha rimarcato, anche in questo caso senza censura dei ricorrenti, che l'ordinanza di<br />

sgombero <strong>del</strong>le aree e di ripristino <strong>del</strong>la demanial<strong>it</strong>à violata era finalizzata alla salvaguardia<br />

<strong>del</strong>la pubblica e privata incolum<strong>it</strong>à, pregiudicate dalla presenza di manufatti in zona sottoposta<br />

a rischio di inondazione e ad una distanza dal fiume che, in quanto inferiore a quella imposta<br />

dalla legge, non aveva consent<strong>it</strong>o il rinnovo <strong>del</strong>la concessione, ed ha notificato i provvedimenti<br />

agli occupanti dei capanni in applicazione non tanto <strong>del</strong>le norme a tutela dei beni <strong>del</strong><br />

concedente, quanto di quelle di polizia idraulica.


Con il quinto motivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c, per violazione <strong>del</strong>l'art. 35, 1° co,<br />

d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e per o-messa, insufficiente e contradd<strong>it</strong>toria motivazione circa il<br />

fatto controverso e decisivo <strong>del</strong>l'insussistenza nell'ordinanza <strong>del</strong>la "descrizione catastale <strong>del</strong><br />

manufatto oggetto di demolizione e ripristino" e formula il ques<strong>it</strong>o di dir<strong>it</strong>to: "se, in relazione a<br />

quanto disposto dall'art. 35, comma 1, <strong>del</strong> d.PR 380/2001, la ordinanza con cui la P.A.<br />

procedente ordina la demolizione di pretesi abusi edilizi debba contenere, a pena di<br />

illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, la descrizione degli abusi contestati". Esposto che, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 35, 1° co., c<strong>it</strong>., i<br />

provvedimenti con cui si irrogano sanzioni edilizie ripristinatorio devono contenere una<br />

sufficiente descrizione degli abusi riscontrati, in modo da ev<strong>it</strong>are qualsiasi incertezza nella loro<br />

identificazione, deducono i ricorrenti che, contrariamente a quanto affermato dal giudice <strong>del</strong>le<br />

acque, le ordinanze impugnate non riportano affatto la descrizione catastale dei singoli<br />

manufatti oggetto <strong>del</strong>l'intimazione di demolizione e di ripristino.<br />

Il motivo è inammissibile.<br />

La sentenza ha r<strong>it</strong>enuto soddisfatto l'onere di accertamento <strong>del</strong>la esistenza dei manufatti<br />

nell'area demaniale dalla redazione il 14 novembre 2005 di un verbale di sopralluogo, nel quale<br />

la G.d.F. dava atto <strong>del</strong>la presenza in serie consecutiva di diversi fabbricati sulla foce <strong>del</strong><br />

Mignone, e quello di comunicazione <strong>del</strong> fatto accertato dalla descrizione catastale <strong>del</strong> capanno<br />

oggetto <strong>del</strong>l'ordine di demolizione e ripristino riportata in ciascuno dei provvedimenti<br />

notificati ai singoli occupanti.<br />

L'affermazione degli intimati che "contrariamente a quanto affermato dal TSAP" le ordinanze<br />

di demolizione "non riportano la descrizione catastale <strong>del</strong> manufatto oggetto dì demolizione e<br />

ripristino" si risolve conseguentemente, come dagli stessi evidenziato, nella denuncia dei<br />

travisamento dì una circostanza presupposta dal giudice a fondamento <strong>del</strong>la sua pronuncia,<br />

che integra l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti <strong>del</strong>la causa, previsto dall'art. 395,<br />

n. 4, c.p.c, quale motivo di revoca di una sentenza, e non un vizio <strong>del</strong>la decisione riconducibile<br />

alle previsioni <strong>del</strong>l'art. 360, n. 5, c.p.c (cfr.: da ultimo: Cass. civ., sez. I, sent. 3 agosto 2007, n.<br />

17057; Cass. civ., sez. III, sent. 9 gennaio 2007, n. 213).<br />

La preclusione <strong>del</strong>la prospettazione <strong>del</strong>la doglianza quale motivo di cassazione <strong>del</strong>la sentenza<br />

comporta, altresì, la non pertinenza <strong>del</strong>la denuncia di violazione <strong>del</strong>la norma che avrebbe<br />

dovuto essere applicata e <strong>del</strong> ques<strong>it</strong>o formulato a sua illustrazione, non avendo la sentenza<br />

fatto una applicazione <strong>del</strong>l'art. 35, 1° co, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, diversa da quella<br />

sollec<strong>it</strong>ata dai ricorrenti.<br />

Con il sesto motivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c, per violazione <strong>del</strong>l'art. 35, 2° co.,<br />

d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ed omessa, insufficiente e contradd<strong>it</strong>toria motivazione circa un<br />

fatto controverso e decisivo, avendo escluso l'obbligo <strong>del</strong>l'amministrazione di fare precedere la<br />

demolizione da una "diffida non rinnovabile" sull'erroneo presupposto che i ricorrenti avessero<br />

"realizzato una qualche a-busiva costruzione", e formula il ques<strong>it</strong>o di dir<strong>it</strong>to: "se, nel caso in cui<br />

l'autor<strong>it</strong>à preposta disponga a carico dei soci <strong>del</strong>l'associazione concessionaria lo sgombero di<br />

un'area già concessa in uso e la demolizione dei soprastanti manufatti pure oggetto dì<br />

concessione, debba o meno seguire il procedimento dì cui all'art. 35 <strong>del</strong> d.P.R. n. 380 <strong>del</strong><br />

2001".<br />

Il motivo è inammissibile.<br />

Il TSAP ha rigettato il corrispondente motivo di impugnazione <strong>del</strong>l'ordinanza di demolizione,<br />

evidenziando che l'art. 35, d.p.r. n. 380/2001, concernente gli interventi abusivi realizzati su<br />

suoli di proprietà <strong>del</strong>lo Stato o di enti pubblici, dispone al suo 3° co. che "resta fermo il potere<br />

di autotutela <strong>del</strong>lo Stato e degli enti pubblici terr<strong>it</strong>oriali, nonché quello di altri enti pubblici,<br />

previsto dalla normativa vigente" e che nell'amb<strong>it</strong>o di tale potere, che l'A.R.DI.S aveva in


concreto eserc<strong>it</strong>ato, non è posto a carico <strong>del</strong>l'ente che procede al ripristino <strong>del</strong>la legal<strong>it</strong>à l'onere<br />

di inviare la "diffida non rinnovabile" prescr<strong>it</strong>ta dal 2° co., art. c<strong>it</strong>.<br />

Da un lato, quindi, il motivo di ricorso è privo di attinenza, in quanto non indica le ragioni per<br />

le quali sarebbero erronee le affermazioni <strong>del</strong>la sentenza che l'Agenzia aveva fatto<br />

leg<strong>it</strong>timamente ricorso allo strumento <strong>del</strong>l'autotutela e che nell'esercizio <strong>del</strong> relativo potere<br />

non era tenuta a fare procedere l'ordine di demolizione da una diffida e, dall'altro, il ques<strong>it</strong>o<br />

genericamente formulato con riferimento all'applicabil<strong>it</strong>à al procedimento <strong>del</strong>la disciplina<br />

prevista dall'art. 35, d.p.r. n. 380/2001, al cui terzo comma ha invece fatto riferimento la<br />

sentenza, non è idoneo ad illustrare il fondamento <strong>del</strong> motivo di ricorso, come prescr<strong>it</strong>to<br />

dall'art. 366-bìs, c.p.c.<br />

L'inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>ia denuncia di violazione di legge, pur a prescindere dall'interesse atl essa<br />

non essendo stato impugnato il concorrente esercizio dei poteri di polizia idraulica, assorbe<br />

l'esame dì quella di omessa, insufficiente e contradd<strong>it</strong>toria motivazione nella ricostruzione <strong>del</strong><br />

fattispecie alla quale la norma violata sarebbe stata erroneamente applicata.<br />

Con il settimo motivo, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c, per violazione degli artt. 31, 32, 33 e<br />

44, 1. 28 febbraio 1985, n. 47, e formula i ques<strong>it</strong>i di dir<strong>it</strong>to: a) "se l'art. 33 <strong>del</strong>la legge n. 47 <strong>del</strong><br />

1985 comporti un regime di inedificabil<strong>it</strong>à assoluta nel caso in cui il vincolo di inedificabil<strong>it</strong>à<br />

sia imposto successivamente alia realizzazione <strong>del</strong>l'opera per cui è stata presentata domanda di<br />

sanatoria ai sensi <strong>del</strong>la medesima legge"; b) "se, in caso di contrasto con il vincolo di<br />

inedificabil<strong>it</strong>à imposto successivamente alla costruzione <strong>del</strong>l'opera per cui è stata presentata<br />

domanda di sanatoria ai sensi <strong>del</strong>la legge n. 47 <strong>del</strong> 1985, trovi applicazione la sospensione dei<br />

procedimenti amministrativi prevista dall'art. 44, primo comma, <strong>del</strong>la legge n. 47 c<strong>it</strong>." Si<br />

dolgono i ricorrenti che la decisione, sul rilievo <strong>del</strong>l'inserimento <strong>del</strong>l'area sulla quale i capanni<br />

erano edificati tra quelle sottoposte a tutela per il pericolo d'inondazione, abbia negato che<br />

l'emissione <strong>del</strong>l'ordinanza di demolizione fosse preclusa in pendenza <strong>del</strong>la definizione <strong>del</strong>le<br />

domande di condono da essi cautelativamente presentata, benché l'art. 22 <strong>del</strong> P.A.I., che aveva<br />

imposto il vincolo di inedificabil<strong>it</strong>à, salvaguardasse i manufatti già esistenti alla sua adozione<br />

in data 12 dicembre 2005 e, a norma degli artt. 31 e 32, 1. n. 47/1985 c<strong>it</strong>., alla sanatoria <strong>del</strong>le<br />

opere abusive ostassero unicamente i vincoli imposti prima <strong>del</strong>la loro realizzazione, potendo<br />

quelli successivi essere derogati con il parere favorevole <strong>del</strong>le amministrazioni preposte alla<br />

loro tutela. 11 motivo è inammissibile.<br />

Il TSAP, ha negato la violazione da parte <strong>del</strong>l'A.R.DI.S. <strong>del</strong>l'art. 31 d.p.r. n. 380/2001<br />

(interventi esegu<strong>it</strong>i in totale difform<strong>it</strong>à dal permesso di costruire, in totale difform<strong>it</strong>à o con<br />

variazioni essenziali), profilata per essere stati i manufatti realizzati anteriormente al 1942 ed<br />

essere stata richiesta la sanatoria degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria<br />

esegu<strong>it</strong>i dai loro occupati, ponendo in rilievo, da un lato, la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'esercizio <strong>del</strong> potere<br />

di autotutela di beni appartenenti al demanio successivamente alla scadenza <strong>del</strong> termine <strong>del</strong>la<br />

loro concessione in uso ad un privato e, dall'altro, l'impossibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> rilascio di una<br />

autorizzazione o concessione edilizia relativamente a manufatti incompatibili con il regime <strong>del</strong><br />

demanio fluviale e l'opc-rativ<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la salvaguardia prevista dall'art. 22 <strong>del</strong> P.A.I., soltanto agli<br />

interventi assent<strong>it</strong>ilii e regolari e non anche a quelli non ancora autorizzati al momento <strong>del</strong>la<br />

approvazione <strong>del</strong> Piano e ricompresi in area soggetta ad inondazione ed inclusa in fascia di<br />

pericolos<strong>it</strong>à A).<br />

La prima osservazione, di per sé idonea ad escludere l'asser<strong>it</strong>a preclusione all'emissione<br />

<strong>del</strong>l'ordinanza di demolizione prevista dall'art. 44, 1. n. 47/1985, e conforme al principio già<br />

affermato da questa Corte che la sospensione contemplata da detta norma non trova<br />

applicazione laddove l'amministrazione pubblica agisca nei confronti dei privati per la<br />

riduzione in pristino stato ed il rilascio di beni demaniali abusivamente occupati (cfr.: Cass.<br />

civ., sez. I, sent. 5 settembre 1995, n. 9476), non è stata censurata dai ricorrenti e la defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à


<strong>del</strong>la pronuncia sul punto che ne segue esclude l'interesse all'esame <strong>del</strong>la doglianza formulata<br />

avverso la seconda.<br />

Va osservato, in ogni caso, che, l'assoluta impossibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> nulla osta idrogeologico<br />

per opere realizzate in violazione <strong>del</strong>l'art. 96, lett. f, r.d. n. 523/1904, e <strong>del</strong> divieto posto dal<br />

P.A.I. di edificazione nella fascia di pericolos<strong>it</strong>à A) ostava a che potesse cost<strong>it</strong>uire impedimento<br />

all'emissione di un provvedimento di demolizione dato per motivi di polizia idraulica la<br />

presentazione di una domanda di sanatoria di abusi edilizi, anche senza considerare l'evidente<br />

inidone<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la richiesta di condono di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione a<br />

sospendere la demolizione di un immobile di per se stesso illeg<strong>it</strong>timo.<br />

Con l'ottavo motivo, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c, per violazione <strong>del</strong>l'art. 112, c.p.c, non<br />

essendosi pronunciata sulta domanda subordinata di annullamento <strong>del</strong> P.A.I. nel caso in cui il<br />

suo articolo 22 fosse stato interpretato nel senso che nella fascia A) dovessero essere demol<strong>it</strong>e<br />

anche le costruzioni esistenti, c formula ìl ques<strong>it</strong>o di dir<strong>it</strong>to: "se l'omessa pronuncia sulla<br />

richiesta di annullamento di un atto presupposto dì quello impugnato in via principale, ed in<br />

relazione al quale è stato formulato uno specifico motivo d'impugnazione, cost<strong>it</strong>uisca<br />

violazione <strong>del</strong>l'art. 112 cod. prue, civ., e comporti la null<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la sentenza, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 360<br />

n. 4 cod. proc, civ." Il motivo è inammissibile.<br />

La censura incorre, da un Iato, nella medesima carenza di interesse evidenziata per la<br />

declaratoria di inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> settimo motivo che la precede e, dall'altro, è illustrata da un<br />

ques<strong>it</strong>o di dir<strong>it</strong>to, richiesto anche nel caso di denuncia <strong>del</strong>la violazione <strong>del</strong>l'art. 112, c.p.c. (cfr.:<br />

cass. civ., sez. Ili, ord. 23 febbraio 2009, n. 4329), che si lim<strong>it</strong>a alla pura e semplice richiesta di<br />

accertare se vi sìa stata o meno, la violazione di una determinata disposizione di legge (cfr.:<br />

cass. civ.. scz. Ili, sent. 17 luglio 2008, n. 1976,9).<br />

Con il nono motivo, in relazione ali1 art. 360, n. 5, c.p.c, per omessa, insufficiente c<br />

contradd<strong>it</strong>toria motivazione circa un fatto controverso c decisivo per il giudizio, avendo la<br />

decisione ravvisato il grave pericolo all'incolum<strong>it</strong>à pubblica e privata nelle mutate condizioni<br />

geo-morfiche e idrografiche <strong>del</strong>la zona e nella mancanza di argini sul lato sinistro <strong>del</strong>la foce <strong>del</strong><br />

fiume, benché che tali circostanze, peraltro neppure provate, non risultassero affatto<br />

menzionate nell'ordinanza impugnata, la quale si lim<strong>it</strong>ava a rilevare che i manufatti erano<br />

costru<strong>it</strong>i in area esondabile. TI motivo è infondato.<br />

I ricorrenti, nell'ìmpugnare le ordinanze di demolizione, emesse perché "i manufatti costru<strong>it</strong>i<br />

in area esondabile cost<strong>it</strong>uiscono un grave pericolo per la pubblica e privata incolum<strong>it</strong>à"<br />

avevano denunciato che i provvedimenti, "per quanto attiene alla asser<strong>it</strong>a necess<strong>it</strong>à di tutelare<br />

la pubblica incolum<strong>it</strong>à, sono illeg<strong>it</strong>timi in quanto privi di motivazione, per travisamento e<br />

difetto di istruttoria". Non soltanto, quindi, non avevano censurato l'asser<strong>it</strong>o pericolo per la<br />

privata incolum<strong>it</strong>à, ma neppure avevano contrastato l'affermazione <strong>del</strong>la insistenza dei<br />

manufatti in zona esondabile, e sulla idone<strong>it</strong>à <strong>del</strong> richiamo di tale circostanza a giustificare il<br />

provvedimenti di demolizione per il pericolo 4M derivante alla pubblica incolum<strong>it</strong>à dalla<br />

presenza dei capanni il TSAP si è specìficamente pronunciato, evidenziando in più parti <strong>del</strong>la<br />

sentenza: a) il mancato rinnovo <strong>del</strong>la concessione d'uso in quanto l'allocazione dei capanni<br />

violava le distante prescr<strong>it</strong>te dall'art. 96, lett. f). t-d. n. 523/1904, per garantire il regolare<br />

deflusso <strong>del</strong>le acque in caso di esondazioni dei fiume; b) l'inclusione <strong>del</strong>l'area occupata nella<br />

fascia di pericolos<strong>it</strong>à A); c) l'assenza di argini sul lato sinistro <strong>del</strong>la foce <strong>del</strong> fiume nel quale i<br />

manufatti erano realizzati; d) il mutamento <strong>del</strong>le s<strong>it</strong>uazioni geomorfiche ed idrogeografiche<br />

<strong>del</strong>la zona, anche per effetto <strong>del</strong>l'elevato livello di inurbamento <strong>del</strong>le aree; e) le esondazioni<br />

verificatesi nelle zone lim<strong>it</strong>rofe nell'autunno 2005.<br />

Non soltanto, quindi, la sentenza ha dato conio <strong>del</strong>la presenza nei provvedimenti di una<br />

motivazione idonea a giustificarli, ma anche <strong>del</strong>la concreta esistenza <strong>del</strong> pericolo menzionato


con argomenti materialmente e ideologicamente congrui, logicamente formulati e sorretti da<br />

precisi riscontri in fatto.<br />

All'inammissibil<strong>it</strong>à od infondatezza dei motivi seguono il rigetto <strong>del</strong> ricorso principale e la<br />

declaratoria di assorbimento <strong>del</strong>l'esame <strong>del</strong> ricorso incidentale, benché con esso il ricorrente<br />

abbia riproposto la questione di giurisdizione <strong>del</strong> T..SAP già sollevata nel grado precedente<br />

(cfr.: Cass. civ., sez. un. sent. 6 <strong>marzo</strong> 2009, n. 5456). Le spese <strong>del</strong> giudizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

seguono la soccombenza, liquidate in dispos<strong>it</strong>ivo.<br />

Riunisce i ricorsi.<br />

P.Q.M.<br />

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorb<strong>it</strong>o l'esame di quello incidentale.<br />

Condanna i ricorrenti al pagamento <strong>del</strong>le spese <strong>del</strong> giudizio, che liquida in € 5.200,00, di cui €<br />

200,00 per spese vive, oltre spese generali, iva. epa ed altri accessori di legge, in favore<br />

<strong>del</strong>l'A.R.DI.S. ed in € 4.600.00, di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali, iva, epa ed<br />

altri accessori di legge, in favore <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l'Economia e <strong>del</strong>le Finanze.<br />

Cos'i <strong>del</strong>iberato in camera di consiglio, in Roma il 21 aprile 2009.<br />

Depos<strong>it</strong>ata in Cancelleria il 25 giugno 2009.


TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - sentenza 9 <strong>marzo</strong> 2009 n. 2372 - Pres. Amoroso, Est.<br />

Altavista - Sicurvie Service s.r.l. (Avv.ti Ant. ed Ed. Romano) c. Anas s.p.a. (Avv.ra Stato) -<br />

(respinge).<br />

composto dai Signori:<br />

BRUNO AMOROSO Presidente<br />

GIUSEPPE SAPONE Cons.<br />

CECILIA ALTAVISTA Primo Ref. , relatore<br />

ha pronunciato il<br />

Sul ricorso 10660/2006 proposto da:<br />

rappresentata e difesa da:<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />

per il Lazio<br />

SEZIONE TERZA<br />

SENTENZA<br />

SOC SICURVIE SERVICE SRL<br />

ROMANO AVV. ANTONIO<br />

ROMANO AVV. EDUARDO<br />

VIA M. MERCATI, 51<br />

presso<br />

LUPONIO AVV. ENNIO<br />

contro<br />

SOC ANAS SPA<br />

rappresentato e difeso da:<br />

AVVOCATURA DELLO STATO


di tutti gli atti indicati nell’epigrafe <strong>del</strong> ricorso;<br />

al risarcimento <strong>del</strong> danno;<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visto l’atto di cost<strong>it</strong>uzione <strong>del</strong> giudizio di:<br />

Visti gli atti tutti <strong>del</strong>la causa;<br />

con domicilio eletto in ROMA<br />

VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />

presso la sua sede<br />

per l’annullamento<br />

e per la condanna<br />

SOC ANAS SPA<br />

Visto l’art. 23 bis comma sesto <strong>del</strong>la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21<br />

luglio 2000, n. 205;<br />

Ud<strong>it</strong>i nella pubblica udienza <strong>del</strong> 21 gennaio 2009, designato relatore il Primo Referendario<br />

Cecilia ALTAVISTA, gli avvocati come da verbale di udienza;<br />

R<strong>it</strong>enuto e considerato in fatto e in dir<strong>it</strong>to quanto segue:<br />

FATTO<br />

A segu<strong>it</strong>o <strong>del</strong>la gara indetta con bando <strong>del</strong> 24-5-2005, per l’affidamento dei lavori di<br />

manutenzione ordinaria di sost<strong>it</strong>uzione e ripristino <strong>del</strong>le barriere metalliche di sicurezza<br />

<strong>del</strong>l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, risultava aggiudicataria la società Sicurvie Service<br />

s.r.l.., aggiudicazione disposta con provvedimento <strong>del</strong> 30-8-2005. Successivamente, prima<br />

<strong>del</strong>la stipula <strong>del</strong> contratto, con provvedimento <strong>del</strong> 26-7-2006, è stato disposto l’annullamento<br />

in sede di autotutela <strong>del</strong>l’intera di procedura di gara, non sussistendo le risorse finanziarie per<br />

far fronte agli impegni conseguenti all’affidamento. Avverso tale provvedimento è stato<br />

proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:<br />

violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzial<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la azione<br />

amministrativa; violazione <strong>del</strong>l’art 7 <strong>del</strong>la legge n° 241 <strong>del</strong> 7-8-1990; vizio <strong>del</strong> procedimento;<br />

violazione e falsa applicazione <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> contrarius actus, eccesso di potere per<br />

incompetenza; violazione e falsa applicazione degli artt 3 e 97 <strong>del</strong>la Cost<strong>it</strong>uzione e degli artt1 e<br />

segg <strong>del</strong>la legge n° 241 <strong>del</strong> 7-8-1990; carenza assoluta dei presupposti; vizio <strong>del</strong> procedimento;<br />

carenza di istruttoria; difetto <strong>del</strong>l’interesse pubblico specifico all’annullamento; eccesso di<br />

potere, sviamento.<br />

Si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a l’Anas, a mezzo <strong>del</strong>l’Avvocatura <strong>del</strong>lo Stato, contestando la fondatezza <strong>del</strong><br />

ricorso.


Alla camera di consiglio <strong>del</strong> 13-12-2006, è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione <strong>del</strong><br />

provvedimento impugnato, non sussistendo il fumus boni iuris in ordine all’accoglimento <strong>del</strong><br />

ricorso.<br />

All’udienza pubblica <strong>del</strong> 21-1-2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />

DIRITTO<br />

Con il primo motivo di ricorso si sostiene la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à per la mancata comunicazione di avvio<br />

<strong>del</strong> procedimento.<br />

Tale censura non può essere accolta.<br />

Infatti, ai sensi <strong>del</strong>l’art 21-octies <strong>del</strong>la legge n° 241 <strong>del</strong> 7-8-1990, introdotto dalla legge n° 15 <strong>del</strong><br />

2005, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o<br />

sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata <strong>del</strong> provvedimento, sia palese che il suo<br />

contenuto dispos<strong>it</strong>ivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il<br />

provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione<br />

<strong>del</strong>l'avvio <strong>del</strong> procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto <strong>del</strong><br />

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato .<br />

Quest’ultima parte <strong>del</strong>la norma si applica anche alla attiv<strong>it</strong>à discrezionale <strong>del</strong>la<br />

Amministrazione, quando il contenuto <strong>del</strong> provvedimento a segu<strong>it</strong>o <strong>del</strong>l’intervento partecipato<br />

<strong>del</strong> privato non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato (Consiglio di<br />

Stato Sez. VI, Sent. n. 1588 <strong>del</strong> 14-04-2008).<br />

Nel caso di specie, risulta dai provvedimenti impugnati e dalla difesa <strong>del</strong>l’Anas che la revoca è<br />

stata basata sulla mancanza di risorse finanziarie; rispetto a tale motivazione, che riguarda la<br />

possibil<strong>it</strong>à per la stazione appaltante di poter assumere gli impegni contrattuali, qualsiasi<br />

partecipazione <strong>del</strong> privato sarebbe stata ininfluente. La valutazione in ordine alla adeguatezza<br />

<strong>del</strong>le risorse finanziarie, propria <strong>del</strong>la stazione appaltante, non avrebbe potuto essere diversa<br />

in relazione alle argomentazione eventualmente proposta dalla impresa in sede di<br />

partecipazione. Pertanto, si deve r<strong>it</strong>enere raggiunta la prova, ai sensi <strong>del</strong>l’art 21 octies comma<br />

2, che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.<br />

Con il secondo motivo di ricorso si sostiene la incompetenza <strong>del</strong>l’organo che ha adottato il<br />

provvedimento impugnato, in quanto sarebbe stato emanato da organo diverso da quello che<br />

ha emesso il provvedimento revocato.<br />

Il provvedimento impugnato è effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, un annullamento<br />

in autotutela <strong>del</strong>l’intera procedura di gara e non solo <strong>del</strong>l’aggiudicazione.<br />

Il bando di gara è sottoscr<strong>it</strong>to dal Responsabile <strong>del</strong> procedimento; la revoca <strong>del</strong>la gara è stata,<br />

invece disposta dal Capo compartimento <strong>del</strong>l’ufficio Anas per la Salerno Reggio Calabria. Il<br />

capo compartimento è il dirigente preposto all’ufficio, pertanto, si deve r<strong>it</strong>enere rientrante<br />

nella sua competenza la revoca degli atti di gara.<br />

Tale censura è dunque infondata<br />

Ulteriore censura viene proposta avverso la motivazione <strong>del</strong>la revoca per la carenza di risorse<br />

finanziarie.


L’art 21 quinquies <strong>del</strong>la legge n° 241 <strong>del</strong> 1990, introdotto dalla legge n° 15 <strong>del</strong> 2005, prevede<br />

che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento <strong>del</strong>la<br />

s<strong>it</strong>uazione di fatto o di nuova valutazione <strong>del</strong>l'interesse pubblico originario, il provvedimento<br />

amministrativo ad efficacia durevole possa essere revocato da parte <strong>del</strong>l'organo che lo ha<br />

emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidone<strong>it</strong>à <strong>del</strong><br />

provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno<br />

dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro<br />

indennizzo.<br />

Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti<br />

negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo<br />

danno emergente e tiene conto sia <strong>del</strong>l’eventuale conoscenza o conoscibil<strong>it</strong>à da parte dei<br />

contraenti <strong>del</strong>la contrarietà <strong>del</strong>l’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico,<br />

sia <strong>del</strong>l’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione <strong>del</strong>la<br />

compatibil<strong>it</strong>à di tale atto con l’interesse pubblico .<br />

Per valutare la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento di revoca, si deve esaminare se l’Amministrazione<br />

abbia correttamente operato una valutazione <strong>del</strong>le circostanze sopravvenute e <strong>del</strong>l’interesse<br />

pubblico. Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che dopo l’aggiudicazione, in data 30-8-<br />

2005, l’Anas è stata interessata da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari da parte<br />

<strong>del</strong>lo Stato, in particolare con la legge finanziaria per il 2006. Con nota <strong>del</strong> 4-1-2006 il capo<br />

compartimento Anas disponeva la sospensione <strong>del</strong>la stipulazione di tutti i contratti in corso.<br />

Successivamente, la Direzione generale <strong>del</strong>l’Anas rideterminava il bilancio 2006, riducendo le<br />

risorse destinate all’Ufficio per l’Autostrada Salerno Reggio Calabria. Pertanto veniva adottato<br />

il provvedimento impugnato.<br />

Tale valutazione dei nuovi presupposti di fatto e <strong>del</strong>l’interesse pubblico a non vincolare<br />

l’amministrazione con impegni di spesa non coperti, in un momento di forte riduzione <strong>del</strong>le<br />

risorse finanziarie, non può r<strong>it</strong>enersi illeg<strong>it</strong>tima. Di tali elementi, posti a base <strong>del</strong><br />

provvedimento impugnato, è stato poi dato espressamente conto nella motivazione.<br />

Né si può ragionevolmente sostenere come afferma la difesa ricorrente che la gara era già<br />

finanziata con il bilancio <strong>del</strong>l’Anas per il 2005. Infatti in primo luogo, come dà atto lo stesso<br />

ricorrente, nel bando di gara si fa solo riferimento al bilancio ordinario Anas. Inoltre<br />

prevedibilmente il contratto sarebbe stato stipulato o quanto meno finanziato nel 2006.<br />

Comunque se anche la stazione appaltante avesse erroneamente indetto la gara in assenza di<br />

copertura finanziaria o avesse esaur<strong>it</strong>o in altro modo i fondi, risponde sicuramente ad una<br />

migliore valutazione <strong>del</strong>l’interesse pubblico revocare la gara piuttosto che assumere impegni<br />

non coperti, esponendo l’amministrazione ad ulteriori spese .<br />

Sotto tali profili il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.<br />

Ne deriva il rigetto <strong>del</strong>la domanda di risarcimento danni per il mancato utile derivante dalla<br />

stipulazione <strong>del</strong> contratto.<br />

Peraltro, si deve valutare se sussistano profili di responsabil<strong>it</strong>à precontrattuale<br />

<strong>del</strong>l’Amministrazione.<br />

Come riconosciuto anche dalla Adunanza plenaria <strong>del</strong> Consiglio di Stato (a. plen., 05 settembre<br />

2005 , n. 6), nel caso di pur leg<strong>it</strong>tima revoca di una procedura di gara può residuare una<br />

responsabil<strong>it</strong>à a t<strong>it</strong>olo precontrattuale nel caso in cui via stata una violazione degli obblighi di<br />

buona fede prima <strong>del</strong>la stipulazione <strong>del</strong> contratto ovvero se il comportamento tenuto<br />

dall'amministrazione risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede di cui


all'art. 1337 c.c., e che tale comportamento abbia ingenerato un danno <strong>del</strong> quale appunto viene<br />

chiesto il ristoro.<br />

La domanda è infondata.<br />

La responsabil<strong>it</strong>à precontrattuale, indipendentemente dalla tesi accolta in ordine alla natura<br />

contrattuale o extracontrattuale, è dolosa o colposa.<br />

Nel caso di specie non si può ravvisare la colpa <strong>del</strong>la Amministrazione. In primo luogo il<br />

mutamento di fatto è dovuto ad una diminuzione <strong>del</strong>le risorse finanziarie per l’Anas a segu<strong>it</strong>o<br />

<strong>del</strong>la legge finanziaria per il 2006. Appena avuta notizia <strong>del</strong>l’approvazione di tale legge, il capo<br />

compartimento <strong>del</strong>l’Anas di Cosenza ha disposto la sospensione <strong>del</strong>la stipula dei contratti nel<br />

gennaio 2007. E quando è stata determinata dalla direzione generale <strong>del</strong>l’Anas la distribuzione<br />

<strong>del</strong>le risorse finanziarie per il 2007 è stata disposta la revoca <strong>del</strong>la gara. Pertanto, la società<br />

ricorrente non ha potuto nutrire alcun affidamento.<br />

In ogni caso, il danno per la responsabil<strong>it</strong>à precontrattuale sarebbe lim<strong>it</strong>ato al cd. interesse<br />

negativo: spese inutilmente sostenute in previsione <strong>del</strong>la conclusione <strong>del</strong> contratto e non <strong>del</strong>la<br />

partecipazione alla gara che hanno sub<strong>it</strong>o che gli altri partecipanti e perd<strong>it</strong>e sofferte per non<br />

aver usufru<strong>it</strong>o di ulteriori occasioni contrattuali, nel periodo tra l’aggiudicazione e la revoca,<br />

mentre non è risarcibile il mancato utile relativo alla specifica gara d'appalto revocata,<br />

spettando questa solo nel caso di revoca illeg<strong>it</strong>tima (Consiglio Stato , sez. IV, 07 luglio 2008 , n.<br />

3380).<br />

Nel caso di specie non è stata data alcuna prova di tali specifiche voci di danno.<br />

Neppure, la società ricorrente, ha dir<strong>it</strong>to all’indenn<strong>it</strong>à ex art 21 quinquies <strong>del</strong>la legge n° 241 <strong>del</strong><br />

7- 8-1990, in primo luogo tale indenn<strong>it</strong>à non è stata espressamente richiesta e la<br />

giurisprudenza si è già pronunciata nel senso che si tratti di domanda nuova rispetto a quelle<br />

di annullamento e di risarcimento ( cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 05 luglio 2007, n. 2278<br />

che ha affermato che tale domanda deve essere introdotta con motivi aggiunti); inoltre dalla<br />

previsione <strong>del</strong>l’art 21 quinquies, per cui l’indenn<strong>it</strong>à è dovuta quando la revoca incida su<br />

rapporti negoziali, si deve r<strong>it</strong>enere che questa non sia dovuta quando il provvedimento di<br />

revoca si verifichi prima <strong>del</strong>la stipula <strong>del</strong> contratto.<br />

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto sia in relazione alla domanda di<br />

annullamento che a quelle di risarcimento danni.<br />

In considerazione <strong>del</strong>la compless<strong>it</strong>à <strong>del</strong>le questioni trattate sussistono giusti motivi per la<br />

compensazione <strong>del</strong>le spese processuali.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.<br />

Spese compensate.<br />

Ordina che la presente sentenza sia esegu<strong>it</strong>a dall’Autor<strong>it</strong>à Amministrativa.<br />

Così deciso nella Camera di Consiglio <strong>del</strong> 21 gennaio 2009.<br />

Il Presidente : Bruno Amoroso


L’Estensore: Cecilia Altavista<br />

Depos<strong>it</strong>ata in Segreteria in data 9 <strong>marzo</strong> 2009.


CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 8 ottobre 2008, n. 4954 - Pres. La Medica,<br />

Est. Branca - Carestream Health Italia s.r.l. succeduta a Kodak s.p.a. (Avv.ti Coen, Pisaneschi e<br />

Cocuzza) c. Alfonso Cappuccio s.r.l. (Avv.ti Diaco e Lentini) e CROB "Ospedale Oncologico<br />

Regionale di Rionero in Vulture" ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Basilicata, sentenza 30<br />

agosto 2007, n. 513) (sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o meno <strong>del</strong>l’aggiudicazione di una gara ad una impresa<br />

che aveva corredato l’offerta tecnica con indicazioni riferibili alle condizioni di prezzo,<br />

vanificando il principio <strong>del</strong>la segretezza <strong>del</strong>l’offerta e sui presupposti per l’applicabil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la<br />

sanatoria dei vizi formali ex art. 21-octies <strong>del</strong>la L. n. 241 <strong>del</strong> 1990).<br />

N.4954/08 Reg.Sent.<br />

N. 8045 Reg.Ric. Anno 2007<br />

ha pronunciato la seguente<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />

Sezione Quinta<br />

DECISIONE<br />

sul ricorso in appello n. 8045 <strong>del</strong> 2007, proposto dalla Carestream Health Italia s.r.l. succeduta a Kodak<br />

s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Stefano Coen, Andrea Pisaneschi e Claudio Cocuzza, elettivamente<br />

domiciliata presso il primo in Roma, piazza di Priscilla 4;<br />

contro<br />

Alfonso Cappuccio s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Diaco e dall’avv. Lorenzo Lentini,<br />

elettivamente domiciliata presso l’avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;<br />

e nei confronti<br />

<strong>del</strong> CROB "Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture";<br />

l’Azienda Ospedaliera "Ospedale San Carlo di Potenza";<br />

la Commissione di gara;<br />

le Aziende U.S.L. n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza, n. 5 di Montalbano Jonico, non cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i in giudizio;<br />

per la riforma<br />

<strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong> Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, 30 agosto 2007 n. 513, resa tra le<br />

parti.<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visto l’atto di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio <strong>del</strong>la Società Cappuccio;<br />

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno <strong>del</strong>le rispettive difese;<br />

Visti gli atti tutti <strong>del</strong>la causa;


Relatore alla pubblica udienza <strong>del</strong> 10 giugno 2008 il consigliere Marzio Branca, e ud<strong>it</strong>i gli avv.ti Sanino per<br />

<strong>del</strong>ega di Coen e Diaco;<br />

R<strong>it</strong>enuto in fatto e considerato in dir<strong>it</strong>to quanto segue.<br />

FATTO<br />

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla Società Alfonso Cappuccio s.r.l. per<br />

l’annullamento <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’amministratore unico n. 205 <strong>del</strong> 7/4/06 con cui è stata aggiudicata alla<br />

Kodak s.p.a., poi Carestream Health Italia s.r.l., la gara per la forn<strong>it</strong>ura di materiale radiografico e di<br />

consumo e <strong>del</strong>la locazione di sistemi per la dig<strong>it</strong>alizzazione in unione d’acquisto tra aziende san<strong>it</strong>arie <strong>del</strong>la<br />

Regione Basilicata, di contenuto sconosciuto;<br />

-<strong>del</strong>la nota prot. n. 2006003167 <strong>del</strong> 12/4/06 con cui è stata comunicata la suddetta aggiudicazione;<br />

-dei verbali di gara di data ed estremi sconosciuti nella parte in cui hanno ammesso al prosieguo <strong>del</strong>la gara la<br />

società Kodak s.p.a..<br />

Il TAR ha r<strong>it</strong>enuto fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, in quanto la Kodak s.p.a., nell’inserire<br />

nella busta “B” la copia <strong>del</strong>la propria offerta economica, ha indicato anal<strong>it</strong>icamente, in violazione di precise<br />

disposizioni <strong>del</strong> bando, tutti i prezzi proposti per ciascuno dei dispos<strong>it</strong>ivi oggetto di permuta (pag. 10 punto<br />

C.5) e in più ha anche inser<strong>it</strong>o il prezzo <strong>del</strong> canone annuo un<strong>it</strong>ario di manutenzione per le cassette con<br />

schermi ai fosfori (cfr. sez. B “Sistemi per la dig<strong>it</strong>alizzazione <strong>del</strong>le immagini”, n.214, punto C.3 <strong>del</strong>l’offerta<br />

economica) e quello relativo alle cassette CR per mammografia (pag. 11 <strong>del</strong>l’offerta).<br />

La Carestream Helth Italia s.r.l., nella veste di società succeduta a Kodak ha proposto appello per la riforma<br />

<strong>del</strong>la sentenza previa sospensione <strong>del</strong>l’efficacia.<br />

La Società Alfonso Cappuccio si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a in giudizio per resistere al gravame.<br />

Con ordinanza 11 dicembre 2007 n. 6427 la Sezione ha accolto la domanda cautelare considerato il danno che<br />

l’esecuzione <strong>del</strong>la sentenza avrebbe arrecato allo svolgimento <strong>del</strong> servizio appaltato.<br />

Alla pubblica udienza <strong>del</strong> 10 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />

DIRITTO<br />

La Società appellante non contesta in punto di fatto la circostanza, dedotta dalla originaria ricorrente, che<br />

l’offerta tecnica dalla stessa presentata recasse i prezzi offerti per la permuta <strong>del</strong>le apparecchiature<br />

preesistenti, e gli importi <strong>del</strong> canone annuo dalla manutenzione <strong>del</strong>le cassette con schermi ai fosfori e <strong>del</strong>le<br />

cassette CR per mammografia. Né viene dall’appellante disconosciuto che il bando <strong>del</strong>la gara “de qua”<br />

disponesse, al punto B.11, che la busta “B- Documentazione tecnica” dovesse contenere, fra le altre cose, la<br />

“Copia <strong>del</strong>l’offerta economica obbligatoriamente priva di alcuna indicazione di prezzi”, come pure che<br />

l’articolo 9 <strong>del</strong> bando, a sua volta, includesse, fra le cause espresse di esclusione, al punto f), l’ipotesi in cui “la<br />

copia <strong>del</strong>l’offerta economica di cui al punto B.11 contenga l’indicazione dei prezzi”.<br />

La difesa <strong>del</strong>l’appellante è affidata a due ordini di considerazioni. In primo luogo, la indicazione <strong>del</strong> prezzo<br />

con la cifra “zero” non potrebbe qualificarsi come indicazione di un prezzo, perché lo zero è un “non valore”.<br />

A ciò dovrebbe aggiungersi che l’indicazione forn<strong>it</strong>a sarebbe frutto di un errore materiale attribuibile alla<br />

redazione <strong>del</strong>l’offerta in via informatica, e che, in ogni caso, si è trattato di importi di ent<strong>it</strong>à assolutamente<br />

irrilevante rispetto alla consistenza complessiva <strong>del</strong>l’appalto.<br />

In secondo luogo, si invoca l’art. 21-octies <strong>del</strong>la legge n. 241 <strong>del</strong> 1990, a norma <strong>del</strong> quale il provvedimento<br />

amministrativo non può essere annullato se l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto <strong>del</strong><br />

medesimo non avrebbe potuto essere diverso. Si assume che nella fattispecie la conoscenza dei valori in<br />

questione non avrebbe potuto modificare il giudizio <strong>del</strong>la commissione di gara posto che il cr<strong>it</strong>erio di<br />

aggiudicazione doveva tenere conto per il 60% dei requis<strong>it</strong>i tecnico-qual<strong>it</strong>ativi e solo per il 40%<br />

<strong>del</strong>l’economic<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’offerta.


Tali argomentazioni non possono essere condivise.<br />

Come correttamente hanno r<strong>it</strong>enuto i primi giudici, il bando aveva espresso nei termini particolarmente<br />

severi ricordati sopra, il divieto di corredare l’offerta tecnica con indicazioni riferibili alle condizioni di<br />

prezzo, rendendo palese che si intendeva perseguire nel modo più rigoroso l’obiettivo <strong>del</strong>la segretezza<br />

<strong>del</strong>l’offerta, in funzione <strong>del</strong>la imparzial<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la valutazione.<br />

Sotto questo profilo dirimente perdono di consistenza le osservazioni avanzate dall’appellante circa la<br />

modesta consistenza dei valori resi noti all’Amministrazione già in sede di scrutinio <strong>del</strong>l’offerta tecnica,<br />

perché quei valori potevano comunque sortire l’effetto di rendere riconoscibile l’offerta, così vanificando<br />

l’esigenza <strong>del</strong>la segretezza.<br />

Va poi aggiunto che appare non appropriato il richiamo all’art. 21-octies <strong>del</strong>la legge n. 241, in primo luogo<br />

perché l’onere di dimostrare l’influenza <strong>del</strong> vizio formale sul contenuto <strong>del</strong> provvedimento è posto a carico<br />

<strong>del</strong>l’Amministrazione, che non vi ha provveduto in primo grado, e non si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a nel giudizio di appello.<br />

In secondo luogo perché, come giustamente osservato dalla parte resistente in questa sede, in caso di<br />

violazione <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>la segretezza, non è possibile stabilire che la valutazione sarebbe stata identica a<br />

quella effettuata.<br />

In conclusione l’appello non può essere accolto.<br />

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti <strong>del</strong>le spese di l<strong>it</strong>e<br />

P.Q.M.<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe ;<br />

dispone la compensazione <strong>del</strong>le spese;<br />

ordina che la presente sentenza sia esegu<strong>it</strong>a dall’Autor<strong>it</strong>à Amministrativa.<br />

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio <strong>del</strong> 10 giugno 2008 con l'intervento dei magistrati:<br />

Domenico La Medica Presidente<br />

Marzio Branca Consigliere est.<br />

V<strong>it</strong>o Poli Consigliere<br />

Francesco Caringella Consigliere<br />

Adolfo Metro Consigliere<br />

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />

F.to Marzio Branca F.to Domenico La Medica


CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 11 agosto 2010, n. 5636 - Pres. ff. Lamberti,<br />

Est. Scola - Comune di Frosinone (Avv. Spir<strong>it</strong>o) c. Sari s.p.a. (Avv.ti Carrubba e Petrivelli) -<br />

(riforma in parte T.A.R. Lazio - Latina, n. 534/2006) (sulla possibil<strong>it</strong>à per il Consiglio<br />

comunale di convalidare, anche in corso di causa, un atto <strong>del</strong>la G.M. affetto da incompetenza e<br />

sull’organo degli ee.ll. competente ad adottare atti riguardanti l’organizzazione od il<br />

funzionamento di servizi pubblici).<br />

ha pronunciato la presente<br />

sul ricorso r.g.n. 7954/2006, proposto dal:<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Consiglio di Stato<br />

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />

DECISIONE<br />

comune di Frosinone, in persona <strong>del</strong> sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Felice<br />

M. Spir<strong>it</strong>o, con domicilio eletto presso lo studio <strong>del</strong>l’avv. Giovanni Valeri, in Roma, viale<br />

Giuseppe Mazzini, 11, Palazzina H, int. 3;<br />

contro<br />

Sari s.p.a., quale mandataria a.t.i., in persona <strong>del</strong> legale rappresentante in carica,<br />

rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Carrubba e Fernando Petrivelli, con domicilio eletto<br />

presso lo studio <strong>del</strong> secondo, in Roma, via Cola di Rienzo, 8;<br />

per la riforma<br />

<strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong> T.a.r. Lazio, Latina, n. 00534/2006 (così correggendosi il refuso di batt<strong>it</strong>ura<br />

- anno 2066: sic! - contenuto nel dispos<strong>it</strong>ivo pubblicato immediatamente dopo l’udienza), resa<br />

tra le parti e concernente l’appalto per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e<br />

trasporto dei rifiuti urbani.<br />

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />

visto l’atto di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio <strong>del</strong>la Sari s.p.a.;<br />

visti tutti gli atti e le memorie di causa;<br />

relatore, nell'udienza pubblica <strong>del</strong> giorno 18 maggio 2010, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA<br />

ed ud<strong>it</strong>o, per il comune appellante, l’avv. Spir<strong>it</strong>o;


<strong>it</strong>enuto e considerato, in fatto e dir<strong>it</strong>to, quanto segue.<br />

FATTO<br />

A) -La Sari s.p.a. impugnava, dinanzi al T.a.r. di Latina:<br />

il bando di gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di eliminazione, raccolta e trasporto dei<br />

rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi complementari d’igiene urbana, in specie, in<br />

riferimento ai requis<strong>it</strong>i di partecipazione (art. 15, lettera d), approvato con <strong>del</strong>ib. G.c. n. 425 <strong>del</strong><br />

14.11.2005, atto pubblicato in data 6.12.2005;<br />

la <strong>del</strong>ib. G.c. n. 408 <strong>del</strong> 26 ottobre 2005, di "indizione gara pubblica servizio gestione rifiuti";<br />

la <strong>del</strong>ib. G.c. n. 425 <strong>del</strong> 14 novembre 2005, di "indizione gara pubblica servizio gestione<br />

rifiuti";<br />

il bando di gara, la lettera inv<strong>it</strong>o, il cap<strong>it</strong>olato ed i relativi allegati tecnici;<br />

la <strong>del</strong>ib. C.c. n. 16 <strong>del</strong> 13 <strong>marzo</strong> 2006 di "convalida <strong>del</strong>iberazioni G.c. n. 408 <strong>del</strong> 26.10.2005 e n.<br />

425 <strong>del</strong> 14.11.2005, per l’indizione <strong>del</strong>la pubblica gara per i servizi d’igiene urbana e raccolta<br />

differenziata dei rifiuti";<br />

ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;<br />

il tutto, con richiesta di condanna al risarcimento <strong>del</strong> danno.<br />

Essa deduceva: violazione <strong>del</strong>le norme in materia di requis<strong>it</strong>i soggettivi richiesti, ex artt. 14 e<br />

15, d.lgs. n. 157/1995, e s.m.i., anche in rapporto al d.m. n. 406 <strong>del</strong> 12.4.1998, recante il<br />

regolamento, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 30, d.lgs. n. 22/1997.<br />

Il comune di Frosinone si cost<strong>it</strong>uiva in giudizio e resisteva al ricorso.<br />

B) - Con motivi aggiunti connessi alla documentazione depos<strong>it</strong>ata dal comune - notificati il<br />

1°.2.2006 depos<strong>it</strong>ati il successivo 3 - la Sari, in proprio e quale mandataria <strong>del</strong>la cost<strong>it</strong>uenda<br />

a.t.i., impugnava le <strong>del</strong>iberazioni nn. 408 <strong>del</strong> 26.10.2005 e 425 <strong>del</strong> 14.11.2005, di "indizione<br />

gara pubblica servizio gestione rifiuti", nonché il bando di gara, la lettera inv<strong>it</strong>o, il cap<strong>it</strong>olato ed<br />

i relativi allegati tecnici, deducendo: violazione degli artt. 42, comma 2, e 113, t.u.e.l.;<br />

incompetenza <strong>del</strong>la Giunta comunale; eccesso di potere per sviamento, carenza istruttoria,<br />

irragionevolezza; illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à derivata <strong>del</strong> bando di gara; illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong> bando di gara per<br />

eccesso di potere per irragionevolezza, illogic<strong>it</strong>à manifesta, assenza e/o travisamento dei<br />

presupposti di fatto e dir<strong>it</strong>to, carenza di motivazione e contradd<strong>it</strong>torietà.<br />

Il comune depos<strong>it</strong>ava documentazione tecnica e, successivamente, convalida consiliare <strong>del</strong>le<br />

<strong>del</strong>iberazioni impugnate, nonché ulteriore memoria.<br />

La Sari depos<strong>it</strong>ava memoria di replica e, con motivi aggiunti, impugnava la <strong>del</strong>ib. C.c. n. 16 <strong>del</strong><br />

13.3.2006 di "convalida <strong>del</strong>iberazioni G.c. n. 408 <strong>del</strong> 26.10.2005 e n. 425 <strong>del</strong> 14.11.2005, per<br />

l’indizione <strong>del</strong>la pubblica gara per i servizi d’igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti",<br />

deducendo: violazione <strong>del</strong>l’art. 21 - nonies, comma 2, legge n. 241/1990, e s.m.i., oltre alle<br />

censure di cui sopra.<br />

Il comune di Frosinone depos<strong>it</strong>ava memoria difensiva e documentazione.


I primi giudici accoglievano il ricorso, salvo che per i profili risarc<strong>it</strong>ori, con sentenza poi<br />

impugnata dal comune soccombente, che prospettava: errore di giudizio, violazione degli artt.<br />

42 e 113, d.lgs. n. 267/2000, <strong>del</strong>l’art. 6, legge n. 249/1968, <strong>del</strong>l’art. 21-nonies, legge n.<br />

241/1990, e dei principi generali; <strong>del</strong> d.lgs. n. 22/1997; <strong>del</strong> d.m. n. 406/1998 illogic<strong>it</strong>à, erronei<br />

presupposti e travisamento; inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la censura dedotta in primo grado circa<br />

l’asser<strong>it</strong>a violazione <strong>del</strong>l’art. 113, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, e correlativa ultrapetizione<br />

<strong>del</strong>l’impugnata pronuncia.<br />

L’appellata Sari si cost<strong>it</strong>uiva in giudizio e resisteva al gravame che, all’es<strong>it</strong>o <strong>del</strong>la pubblica<br />

udienza di discussione, passava in decisione, con immediata pubblicazione <strong>del</strong> dispos<strong>it</strong>ivo,<br />

dopo l’accoglimento di un’istanza cautelare con ordinanza n. 5678/2006.<br />

DIRITTO<br />

I) - L’appello è fondato e va accolto, in parte, per i soli profili impugnatori.<br />

Il Consiglio, dopo aver richiamato i precedenti atti di giunta, affermata la propria competenza,<br />

li ha convalidati ex artt. 6 <strong>del</strong>la legge 18 <strong>marzo</strong> 1968, n. 249 e 21-nonies, legge 7 agosto 1990 n.<br />

241; ha fatto quindi propria la precedente opzione, motivatamente adottando quale atto di<br />

indirizzo "la scelta di procedere all’affidamento dei servizi attraverso l’espletamento di<br />

pubblica gara" e "di non prendere in considerazione le ipotesi alternative di cui alle lettere b) e<br />

c) <strong>del</strong> 5° comma <strong>del</strong>l’art. 113, d.lgs. n. 267/2000", non avendo r<strong>it</strong>enuto di aderire al Consorzio<br />

Gaia ed avendo prefer<strong>it</strong>o procedere mediante una gara pubblica (più aderente ai canoni<br />

comun<strong>it</strong>ari: cfr. Corte di Giustizia C.e.e., sentenza "Teckal" 18 novembre 1999; C.S., sezione V,<br />

dec. n. 5361/2003; Corte cost., sent. n. 272/2004), piuttosto che tram<strong>it</strong>e affidamento diretto<br />

ad un soggetto, per di più privo di pregresse esperienze nel ramo.<br />

L’art. 6, legge 18 <strong>marzo</strong> 1968 n. 249, prevede che, "Alla convalida degli atti viziati di<br />

incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e<br />

giurisdizionale."; l’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, al comma 2, sancisce che, "E’ fatta salva la<br />

possibil<strong>it</strong>à di convalida <strong>del</strong> provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse<br />

pubblico ed entro un termine ragionevole.".<br />

Tali disposizioni leg<strong>it</strong>timano interventi tesi ad emendare l’atto difforme dallo schema legale<br />

tipico e defin<strong>it</strong>o dall’art. 21-octies, legge 241/1990, per il quale "1. E’ annullabile il<br />

provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o<br />

da incompetenza.".<br />

L’amb<strong>it</strong>o di operativ<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’ist<strong>it</strong>uto (utilizzabile quanto meno per il vizio di incompetenza ex<br />

art. 6, legge n. 249/1968, anche ove siano stati attivati i meccanismi di reazione giurisdizionale<br />

o giustiziale) coincide, quindi, con la nozione di provvedimento annullabile e la funzione che<br />

gli è propria, cioè emendare e conservare, implica uno stretto collegamento tra atto<br />

convalidato ed atto convalidante.<br />

II) - Al riguardo, va richiamato l’art. 42, comma 2, lettera e), t.u.e.l..<br />

L’assegnazione alla competenza consiliare (cfr. C.S., sezione V, dec. 9301/2003)<br />

<strong>del</strong>l’organizzazione e <strong>del</strong>l’affidamento dei servizi pubblici locali è costantemente giustificata<br />

dal fatto che le scelte ad esse sottese si connettono all’esercizio dei poteri di indirizzo e di<br />

controllo pol<strong>it</strong>ico-amministrativo, caratterizzante entrambi i momenti in cui si articola la<br />

scelta ricadente, appunto, sul modulo e sulle modal<strong>it</strong>à di assegnazione <strong>del</strong> servizio.


Gli elementi che devono poi confluire nell’opzione sono stati, in materia di servizi pubblici<br />

locali, fissati dall’art. 113, commi 5, 7 e 11, relativo ai soggetti ai quali conferire il servizio, agli<br />

elementi sull’espletamento <strong>del</strong>le gare ad evidenza pubblica ed ai parametri di controllo,<br />

cost<strong>it</strong>uenti oggetto <strong>del</strong> contratto di servizio, quale fonte di disciplina dei rapporti tra enti locali<br />

e società di erogazione <strong>del</strong> servizio.<br />

Posta tale sintetica ricostruzione, occorre ora verificare la dedotta violazione degli artt. 42,<br />

comma 2, lettera e), e 113, comma 5, 7 e 11, t.u.e.l..<br />

In rapporto ai cr<strong>it</strong>eri d’indizione <strong>del</strong>la gara ed alla necess<strong>it</strong>à di regolare con contratto di<br />

servizio il rapporto con l’affidatario, il cap<strong>it</strong>olato di gara fissava, in maniera più che esaustiva,<br />

le condizioni di affidamento ed il contenuto <strong>del</strong>l’instaurando rapporto; quanto alla scelta <strong>del</strong><br />

modulo, il Consiglio comunale aveva escluso l’affidamento diretto e giustificato "la preferenza<br />

per il ricorso a procedura di evidenza pubblica", anche alla stregua <strong>del</strong>la relazione <strong>del</strong> dirigente<br />

di settore <strong>del</strong> 13.9.2005.<br />

Deve farsi riferimento all’orientamento negativo sull’adesione al Consorzio Gaia, onde<br />

ragionevolmente sostenere la sussistenza di una scelta motivata a favore <strong>del</strong>la procedura ad<br />

evidenza pubblica, cost<strong>it</strong>uente una tra le varie e concrete opzioni consent<strong>it</strong>e, nella fattispecie,<br />

dall’art. 113, comma 5.<br />

E ciò non viene meno per quanto emerge dalla stessa relazione <strong>del</strong> dirigente di settore (prot. n.<br />

292/G <strong>del</strong> 14.09.2005), secondo la quale vi era stato un precedente indirizzo maturato nel<br />

2003 (verifica <strong>del</strong>la possibile adesione <strong>del</strong> comune, in qual<strong>it</strong>à di socio, alla Gaia s.p.a.), ma<br />

anche il pos<strong>it</strong>ivo riscontro sulla praticabil<strong>it</strong>à di una tale soluzione.<br />

III) - In defin<strong>it</strong>iva, dalle iniziali <strong>del</strong>ibere di Giunta e da quella di convalida, risulta solo una<br />

s<strong>it</strong>uazione (preesistenza di un indirizzo ed opzione per un altro differente) cui si contrappone<br />

un’opzione diversa e motivatamente prefer<strong>it</strong>a, nell’esercizio <strong>del</strong> potere discrezionale<br />

<strong>del</strong>l’amministrazione comunale.<br />

Ove intenda affidare il servizio mediante gara, il comune deve fissare gli standard qual<strong>it</strong>ativi,<br />

quant<strong>it</strong>ativi, ambientali e di equa distribuzione sul terr<strong>it</strong>orio; l’opzione circa l’affidamento <strong>del</strong><br />

servizio pubblico locale, attraverso procedura ad evidenza pubblica, implica uno stretto<br />

collegamento tra scelta <strong>del</strong> modulo ed aspetti che integrano la prestazione connessa al servizio,<br />

la quale deve necessariamente concretizzarsi anche per il tram<strong>it</strong>e dei c<strong>it</strong>ati standard, che<br />

concorrono a qualificare il servizio nel suo complesso.<br />

Tali profili sottendono, quindi, la necessaria formulazione di indirizzi, che devono<br />

specificamente rapportarsi a tutti gli elementi implicati dalla prestazione e rilevanti, ad<br />

esempio, non solo in termini di rapporto tra stazione appaltante ed affidatario, ma anche con<br />

riguardo al rapporto di utenza.<br />

Le indicazioni richieste dalla norma in esame valorizzano, poi, un’articolazione <strong>del</strong> servizio in<br />

prospettiva sostanzialmente dinamica, di progressione verso livelli di prestazioni più alte e<br />

capaci di rispettare altri valori (ambientali e/o di sicurezza), rispetto ai quali rivestono<br />

particolare importanza i piani di sviluppo, potenziamento ed innovazione tecnologica e<br />

gestionale, elementi tutti in grado di orientare all’individuazione <strong>del</strong>la migliore offerta.<br />

IV) - Le norme di cap<strong>it</strong>olato, inerenti all’oggetto ed alle modal<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la prestazione, attengono<br />

ai parametri quant<strong>it</strong>ativi, qual<strong>it</strong>ativi ed agli standard che devono essere individuati nell’atto di<br />

indirizzo, oltre che alla disciplina <strong>del</strong> rapporto occasionato dall’affidamento; la struttura <strong>del</strong>la<br />

normativa di gara richiamata evidenzia essa stessa un’adeguata motivazione, previa


determinazione degli standard che devono orientare il servizio e le proposte dei soggetti<br />

interessati a partecipare alla gara ad evidenza pubblica.<br />

L’indicazione attinente all’inesistenza di un distinto (rispetto ai provvedimenti disciplinanti la<br />

procedura) atto, cost<strong>it</strong>uente allegato ai cap<strong>it</strong>olati, non può indurre di per sé sola a r<strong>it</strong>enere<br />

comunque mancante il "contratto di servizio", ben potendosi gli elementi che lo strutturano<br />

rinvenirsi altrove: i c<strong>it</strong>ati standard sostengono l’atto di indirizzo ed integrano, allo stesso<br />

tempo, il contenuto <strong>del</strong> documento in questione.<br />

V) - Il collegio, poi, non può non rilevare l’errone<strong>it</strong>à <strong>del</strong> riferimento alla sola popolazione<br />

residente, valorizzando anche il dato <strong>del</strong>la popolazione pendolare, secondo quanto<br />

rappresentato nella relazione prodotta sui sistemi locali di lavoro, che analizzano i flussi di<br />

persone che giornalmente si spostano per raggiungere il posto di lavoro; tale indicazione, un<strong>it</strong>a<br />

all’ampia discrezional<strong>it</strong>à di cui è forn<strong>it</strong>a la p.a., sorreggono e giustificano la previsione di<br />

ulteriori e più ampi requis<strong>it</strong>i.<br />

Quanto al profilo quant<strong>it</strong>ativo, è fuorviante il richiamo ai dati desumibili dal M.U.D., attesa, da<br />

un lato, l’incidenza <strong>del</strong>le prestazioni oggetto di separato contratto di gestione <strong>del</strong> servizio e,<br />

dall’altro, la conformazione <strong>del</strong>lo stesso certamente più complessa, rispetto alla precedente,<br />

perché connotata da prestazioni ulteriori (incremento <strong>del</strong>la raccolta differenziata; recupero dei<br />

rifiuti presso almeno una <strong>del</strong>le costruende isole ecologiche; ecc.), tenuto anche conto <strong>del</strong>la<br />

prevista realizzazione di almeno un’isola ecologica, da considerarsi come impianto nel quale si<br />

svolgono attiv<strong>it</strong>à di gestione e stoccaggio di rifiuti, assoggettate ad autorizzazione.<br />

VI) - La giustificazione dei richiesti maggiori requis<strong>it</strong>i di qualificazione può, in effetti, essere<br />

rappresentata negli atti di gara così come tram<strong>it</strong>e successiva documentazione, idonea a<br />

sorreggere il dato assunto come rilevante (cfr. C.S., sezione V , dec. n. 2581/2002): al riguardo,<br />

l’amministrazione è mun<strong>it</strong>a in materia di ampio potere discrezionale e la scelta di fissare<br />

specifici e più stringenti requis<strong>it</strong>i di ammissione e/o partecipazione attiene al mer<strong>it</strong>o<br />

<strong>del</strong>l’azione amministrativa, che si sottrae, pertanto, al sindacato in sede giurisdizionale, salvo<br />

che essa appaia macroscopicamente irrazionale, arb<strong>it</strong>raria, sproporzionata, illogica e/o<br />

contradd<strong>it</strong>toria.<br />

Sotto altro profilo, calcolando il valore proprio <strong>del</strong>la popolazione residente di Frosinone<br />

(48.636), più il flusso in entrata di pendolari giornalieri (35.905), più il flusso in entrata di<br />

pendolari saltuari (46.250), si giunge ad un valore potenziale di pendolari per il comune di<br />

Frosinone di 130.791 un<strong>it</strong>à, in tal modo superandosi le 100.000 un<strong>it</strong>à medie giornaliere<br />

fluttuanti.<br />

I dati aggregati, relativi al flusso <strong>del</strong> pendolarismo giornaliero e saltuario, si riferiscono ad una<br />

presenza sul terr<strong>it</strong>orio strutturata in termini differenziati, dato che quella dei pendolari saltuari<br />

è rapportata, nello studio, ad una media di due spostamenti settimanali verso Frosinone.<br />

VII) - L’art. 8, comma 2, d.m. 28 aprile 1998 n. 406, prevede che "La gestione di impianti fissi<br />

di cui al comma 1, lettera f), comprende in particolare: d) la gestione di impianti di discarica<br />

per rifiuti urbani tal quali o trattati (categoria 6 D)".<br />

Alla nozione si riferisce poi l’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, per il<br />

quale si intende: "discarica": area adib<strong>it</strong>a a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di<br />

depos<strong>it</strong>o sul suolo o nel suolo, …, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a depos<strong>it</strong>o<br />

temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono<br />

scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero,<br />

trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un


periodo inferiore a tre anni, come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di<br />

smaltimento per un periodo inferiore a un anno.<br />

La riprodotta disposizione non implica la prospettata assimilazione: discarica = isola ecologica,<br />

ma soltanto la possibil<strong>it</strong>à che la gestione <strong>del</strong>la seconda sia affidata ad un soggetto abil<strong>it</strong>ato ad<br />

occuparsi <strong>del</strong>la prima (cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 34665/2005), deputata ad operazioni<br />

(recupero; smaltimento differenziato; pesatura e valutazione dei rifiuti confer<strong>it</strong>i, connesse a<br />

possibili agevolazioni sulla tariffa) comunque preordinate al trasferimento dei rifiuti urbani o<br />

assimilati presso la discarica controllata di bacino o identificata dalla Regione Lazio (artt. 36 e<br />

2, comma 2, <strong>del</strong> cap<strong>it</strong>olato di gara).<br />

VIII) - Con altra domanda l’originaria ricorrente aveva ag<strong>it</strong>o anche per la condanna <strong>del</strong><br />

comune appellante al risarcimento dei danni; tale richiesta era stata respinta per il r<strong>it</strong>enuto<br />

carattere satisfattivo <strong>del</strong>l’impugnata pronuncia, che il collegio, per tale unico aspetto,<br />

condivide, ma per motivi completamente diversi e cioè per la riscontrata infondatezza<br />

<strong>del</strong>l’iniziativa impugnatoria, che dest<strong>it</strong>uisce di ogni fondamento quella risarc<strong>it</strong>oria.<br />

Conclusivamente, l’appello va accolto per i soli profili impugnatori, come precisato in<br />

dispos<strong>it</strong>ivo, anche in rapporto alla determinazione di spese ed onorari processuali.<br />

P.Q.M.<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie in parte l’appello, per i soli<br />

profili impugnatori; riforma l’impugnata sentenza e respinge il ricorso di prima istanza<br />

anche per i profili risarc<strong>it</strong>ori, con salvezza degli atti ivi impugnati e spese ed onorari <strong>del</strong><br />

doppio grado di giudizio posti a carico <strong>del</strong>l’impresa appellata soccombente ed a favore <strong>del</strong><br />

comune appellante v<strong>it</strong>torioso, liquidati in complessivi euro diecimila/00, di cui la metà<br />

compensati (r.g.n. 7954/2006), oltre agli accessori di legge.<br />

Ordina che la presente decisione sia esegu<strong>it</strong>a dall'autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio <strong>del</strong> giorno 18 maggio 2010, con l'intervento dei<br />

giudici:<br />

Cesare Lamberti, Presidente FF<br />

Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />

Aniello Cerreto, Consigliere<br />

Carlo Saltelli, Consigliere<br />

Eugenio Mele, Consigliere<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 11/08/2010.


ANNULLAMENTO D’UFFICIO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS - sentenza 20 giugno 2008, n. 6978 - Pres. Pugliese,<br />

Est. Cogliani - V<strong>it</strong>torio Immobiliare s.r.l. (Avv. Perica) c. Comune di Artena (Avv. Valeri) e<br />

Regione Lazio (Avv. Caprio) - (accoglie in parte) (sui presupposti e requis<strong>it</strong>i dei provvedimenti<br />

di annullamento d’ufficio alla luce <strong>del</strong>la disciplina ormai prevista dall’art. 21 nonies <strong>del</strong>la L. n.<br />

241 <strong>del</strong> 1990, introdotto dalla L. n. 15 <strong>del</strong> 2005 ed in particolare sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o meno<br />

<strong>del</strong>l’annullamento di un permesso di costruire adottato dopo un anno dal suo rilascio).<br />

ha pronunciato la seguente<br />

Sul ricorso n. R.G. 9019 <strong>del</strong> 2007 proposto dalla<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale <strong>del</strong> Lazio<br />

Sezione Seconda bis<br />

S E N T E N Z A<br />

Società V<strong>it</strong>torio Immobiliare s.r.l. in persona <strong>del</strong>l’Amm.re unico Fiorentini Elide Cristina ed elettivamente<br />

domiciliata in Roma, in via <strong>del</strong>la Giuliana n. 63 presso lo studio <strong>del</strong>l’avv. Giuseppe Fiorino e rappresentata e<br />

difesa dall’avv. Giuseppe Perica;<br />

contro<br />

- Comune di Artena, in persona <strong>del</strong> Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Valeri e presso lo<br />

stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio n. 2;<br />

- Regione Lazio, in persona <strong>del</strong> Presidente p.t. <strong>del</strong>la Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall’avv. Elisa<br />

Caprio e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;<br />

per l’annullamento<br />

- <strong>del</strong>l’ordinanza n. 126/07 emessa l’11.9.07 prot. n. 18402 notificata il 12.9.07, con cui il responsabile<br />

<strong>del</strong>l’Ufficio urbanistica <strong>del</strong> Comune di Artena annullava il permesso di costruire n. 67 <strong>del</strong> 24.11.2006 ed il<br />

permesso di costruire in variante n. 9 <strong>del</strong>l’1.3.2007 rilasciati alla Società ricorrente, con cui era autorizzata,<br />

previo cambio di destinazione d’uso da agricolo-artigianale ad artigianale-industriale, la realizzazione di un<br />

capannone per la lavorazione <strong>del</strong> ferro;<br />

- <strong>del</strong>la comunicazione <strong>del</strong>la Regione Lazio-Dipartimento terr<strong>it</strong>orio, senza data prot. n. 106936, pervenuto al<br />

protocollo <strong>del</strong> Comune di Artena il 28.6.2007, con cui si chiedeva l’invio <strong>del</strong>la documentazione relativa al<br />

capannone in corso di realizzazione da parte <strong>del</strong>la Società ricorrente e si inv<strong>it</strong>ava il Comune a disporre la<br />

"sospensione cautelativa dei lavori riguardanti la costruzione <strong>del</strong> capannone industriale al fine di poter<br />

idoneamente verificare lo stato <strong>del</strong>le procedure amministrative segu<strong>it</strong>e";<br />

- <strong>del</strong> verbale di accertamento <strong>del</strong>lo stesso ufficio <strong>del</strong>la Regione Lazio <strong>del</strong> 25.7.2007, pervenuto al Comune di<br />

Artena in data 30.7.07 prot. n. 15516, indirizzato al responsabile <strong>del</strong>l’Area urbanistica <strong>del</strong> Comune di Artena<br />

ed alla Procura <strong>del</strong>la Repubblica presso il Tribunale di Velletri con cui si chiedeva al Comune medesimo,<br />

nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, di annullare d’ufficio i permessi di costruire n. 67 <strong>del</strong> 24.11.2006<br />

e n. 9 <strong>del</strong>l’1.3.2007 rilasciati alla soc. V<strong>it</strong>torio Immobiliare e di ogni altro provvedimento presupposto e<br />

conseguente;


- <strong>del</strong>l’art. 24 <strong>del</strong>le norme tecniche <strong>del</strong> PRG <strong>del</strong> Comune di Artena nel caso in cui si r<strong>it</strong>enga che non<br />

consentano la modifica di destinazione d’uso <strong>del</strong>le strutture esistenti, già adib<strong>it</strong>e a fungicoltura, a<br />

destinazione artigianale;<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio <strong>del</strong> Comune di Artena e <strong>del</strong>la Regione Lazio;<br />

Visti gli atti tutti di causa;<br />

Designato relatore alla pubblica udienza <strong>del</strong> 17.4.2008 il Cons. Solveig Cogliani, ed ud<strong>it</strong>i gli avvocati <strong>del</strong>le<br />

parti come da verbale di causa agli atti <strong>del</strong> giudizio;<br />

FATTO<br />

Il ricorso indicato in epigrafe trae origine dal provvedimento n. 126 <strong>del</strong> 2007, con cui il responsabile <strong>del</strong><br />

servizio urbanistica <strong>del</strong> Comune di Artena decideva di annullare in autotutela il permesso di costruire n. 67<br />

<strong>del</strong> 2006 ed il permesso in variante n. 9 <strong>del</strong> 2007 rilasciati alla società V<strong>it</strong>torio Immobiliare s.r.l., che<br />

autorizzavano il cambio di destinazione d’uso da agricolo-artigianale ad artigianale –industriale, con<br />

incremento di cubature e accorpamento per la realizzazione di un capannone per la lavorazione <strong>del</strong> ferro, in<br />

quanto in contrasto con la disciplina prevista dalle NTA <strong>del</strong> PRG, in particolare dall’art. 24, in considerazione<br />

<strong>del</strong>la carenza di chiarezza <strong>del</strong>la documentazione allegata alla richiesta dei permessi di costruire.<br />

In particolare, con il richiamato provvedimento, preceduto dall’avviso di avvio <strong>del</strong> procedimento,<br />

l’amministrazione esponeva che con il permesso di costruire n. 67 <strong>del</strong> 2006, era autorizzata la<br />

ristrutturazione ed il cambio di destinazione d’uso, con aumento di cubatura, <strong>del</strong> capannone, sul terreno di<br />

proprietà <strong>del</strong>la ricorrente, distinto al catasto al foglio n. 25 p.lle 52, 53, 90, 93 e con il successivo permesso in<br />

variante, era concesso l’accorpamento da due ad un unico magazzino per la lavorazione di materiali ferrosi ed<br />

affini.<br />

Tali atti interessavano i manufatti destinati a serre e condonati con la concessione in sanatoria <strong>del</strong> 2001 n.<br />

63.<br />

Il comune prendeva atto <strong>del</strong>la nota <strong>del</strong>la Regione Lazio n. 13234 <strong>del</strong> 2007, con cui si segnalavano possibili<br />

irregolar<strong>it</strong>à nel rilascio dei t<strong>it</strong>oli autorizzativi. In specie, l’amministrazione evidenziava nel provvedimento di<br />

autotutela che dalla foto aerea <strong>del</strong> 2006, i manufatti oggetto <strong>del</strong>l’intervento non risultavano presenti, essendo<br />

rinvenibili solo le tracce a terra, essendo andate le serre distrutte, per stessa ammissione <strong>del</strong>la società istante,<br />

in occasione di un incendio. L’amministrazione, riferiva, dunque, la difform<strong>it</strong>à tra la reale consistenza <strong>del</strong>le<br />

volumetrie individuate come esistenti e la realtà di fatto, riportando anche le altezze <strong>del</strong>le serre come<br />

derivanti dalla concessione n. 63 rilasciata nel 2001, pari a ml. 2,10, differente da quella indicata in sede di<br />

nuova richiesta di permesso.<br />

Ulteriormente evidenziava che la nuova destinazione sarebbe incompatibile con quella risultante dalla<br />

destinazione <strong>del</strong>l’area D1 – artigianale con nucleo produttivo esistente - e che il cambiamento avrebbe un<br />

impatto negativo sulla salubr<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’area e sulla vivibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> comprensorio.<br />

Per i motivi sopra esposti, l’amministrazione decideva di procedere all’annullamento dei provvedimenti di<br />

permesso già rilasciati alla società istante.<br />

Avverso siffatta determinazione, la Società V<strong>it</strong>torio Immobiliare a r.l. proponeva ricorso, denunziando i<br />

seguenti vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à:<br />

1 – Violazione e falsa applicazione <strong>del</strong>la l. reg. Lazio 12.8.1996 n. 34 e successive modificazioni, nonché<br />

eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto tale legge ha dettato una disciplina urbanistica<br />

specifica per la costruzione <strong>del</strong>le serre in zona agricola, anche in deroga alle norme dettate dal PRG, tuttavia<br />

successiva alla realizzazione <strong>del</strong>le strutture già adib<strong>it</strong>e alla fungicoltura , sanate nel 2001; inoltre l’art. 4,<br />

comma 2, di siffatta disciplina regionale, non regolerebbe il cambio di destinazione d’uso <strong>del</strong>le serre, ma solo<br />

la potenzial<strong>it</strong>à edificatoria <strong>del</strong>le superifici occupate da serre nel caso di destinazione urbanistica agricola ed<br />

ancora le c.d. ‘serre’ realizzate dalla società V<strong>it</strong>torio Immobiliare a r.l. sarebbero in ogni caso <strong>del</strong> tutto


difformi da quelle regolate dalla legge in esame e defin<strong>it</strong>e dall’art. 2 <strong>del</strong>la stessa, poiché realizzate con due<br />

pareti completamente in muratura e con muretti laterali di oltre un metro ed ancora a strutture metalliche<br />

fisse, essendo state costru<strong>it</strong>e negli anni tra i ’60 ed i ’70 e successivamente sanate come cubatura complessiva<br />

di mc 33.400 nel 2001, su domanda <strong>del</strong> 1986.<br />

2 – Violazione degli artt. 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies <strong>del</strong>la l. n. 241 <strong>del</strong> 1990 e successive modificazioni<br />

ed integrazioni, nonchè eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in mancanza di<br />

una motivazione specifica in ordine all’interesse pubblico attuale all’annullamento in autotutela ed in<br />

presenza, invece <strong>del</strong> preventivo parere ASL rilasciato ai fini <strong>del</strong>la richiesta dei t<strong>it</strong>oli abil<strong>it</strong>ativi.<br />

3 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per mancata considerazione <strong>del</strong>la circostanza che parte <strong>del</strong>le<br />

strutture destinate a ‘serra’, seppur interessate dall’incendio, rimase no aggred<strong>it</strong>e dal fuoco (le parti in<br />

muratura e metalliche), come si evincerebbe dalla perizia redatta nel corso <strong>del</strong> giudizio civile innanzi al<br />

Tribunale di Velletri promosso dalla precedente proprietaria (Fior funghi) per il risarcimento <strong>del</strong> danno.<br />

4 – Violazione e di legge ed eccesso di potere, in ragion <strong>del</strong> fatto che la ricorrente aveva acconsent<strong>it</strong>o a che<br />

l’amministrazione provvedesse alla emissione di una variante in corso d’opera in cui fosse soppressa la<br />

destinazione industriale in ragione <strong>del</strong>la natura artigianale <strong>del</strong>la lavorazione <strong>del</strong> ferro li’ prevista, come<br />

evidenziato in sede di memoria nell’amb<strong>it</strong>o <strong>del</strong> procedimento di annullamento.<br />

5 – Eccesso di potere per violazione <strong>del</strong>la logica, per illogic<strong>it</strong>à manifesta e violazione <strong>del</strong> regolamento con<br />

riferimento all’art. 24 <strong>del</strong>le disposizioni di attuazione <strong>del</strong> PRG di Artena, poiché lo stesso PRG ha previsto il<br />

mutamento di destinazione da agricolo a artigianale di completamento, <strong>del</strong>l’area in esame.<br />

Conseguentemente la società istante chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati e formulava<br />

altresì, domanda di risarcimento <strong>del</strong> danno in ragione anche <strong>del</strong>le spese sostenute per la realizzazione <strong>del</strong>le<br />

opere, oggetto <strong>del</strong> successivo annullamento.<br />

Si cost<strong>it</strong>uiva il Comune, chiedendo la reiezione <strong>del</strong>la domanda. In particolare, l’amministrazione<br />

controdeduceva ai motivi di ricorso, affermando che:<br />

- nella relazione allegata al condono edilizio, la ricorrente avrebbe erroneamente computato i fabbricati<br />

esistenti sull’intero terreno e non solo sulle particelle 51-52-53 indicate nelle istanze;<br />

- all’epoca <strong>del</strong>l’istanza edilizia, le serre erano andate distrutte a causa <strong>del</strong>l’incendio;<br />

- che la funzione di serra non era mai stata contestata dalla società ricorrente;<br />

- la volumetria <strong>del</strong>le serre non avrebbe potuto in ogni caso essere utilizzata per final<strong>it</strong>à diverse da quelle<br />

agricole;<br />

- in ogni caso il provvedimento sarebbe da intendersi correttamente e sufficientemente motivato anche in<br />

ragione <strong>del</strong>la mancata adduzione di idonei chiarimenti da parte <strong>del</strong>la società ricorrente;<br />

- dalla lettura <strong>del</strong>l’art. 24 NTA deriverebbe la possibil<strong>it</strong>à di consentire nella zona D1, interventi di<br />

ampliamento <strong>del</strong>le attiv<strong>it</strong>à esistenti, ma non nuove costruzioni;<br />

- in ogni caso la domanda di risarcimento <strong>del</strong> danno sarebbe priva dei presupposti.<br />

Si cost<strong>it</strong>uiva, altresì, la Regione, chiedendo il rigetto <strong>del</strong>la<br />

domanda e precisando che le serre preesistenti erano prive di una propria volumetria in senso urbanistico e,<br />

pertanto, il l,oro ingombro non poteva essere computato come cubatura <strong>del</strong>le opere assent<strong>it</strong>e con i permessi<br />

poi annullati d’ufficio.<br />

La causa era trattenuta in decisione all’udienza di discussione.<br />

DIRITTO


Osserva il Collegio che per ordine logico deve essere esaminata per primo il secondo motivo di gravame, che<br />

attiene alla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong> potere di autotutela, alla luce dei principi fissati dalla legge sul<br />

procedimento amministrativo, come da ultimo modificata ed integrata.<br />

Infatti, con la legge 11.2.05, n. 15, è stato aggiunto il Capo IV-bis alla legge 7.8.90, n. 241, all’interno <strong>del</strong> quale<br />

trovano collocazione le disposizioni in tema di autotutela come l’art. 21-nonies, (avente ad oggetto<br />

l’annullamento d’ufficio). In sostanza, il provvedimento di annullamento in autotutela cost<strong>it</strong>uisce la<br />

manifestazione <strong>del</strong>la discrezional<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’Amministrazione, che non è obbligata a r<strong>it</strong>irare gli atti illeg<strong>it</strong>timi o<br />

inopportuni, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione, diverso<br />

dal semplice ristabilimento <strong>del</strong>la legal<strong>it</strong>à violate.<br />

Come ricordato, con le menzionate disposizioni il legislatore, per la prima volta, detta norme in tema di<br />

autotutela amministrativa, recependo i principi e la prassi formatisi in assenza di una disciplina normativa.<br />

Le ragioni di pubblico interesse, sottese all’esercizio <strong>del</strong> potere di autotutela, non sono specificate dall'art. 21nonies.<br />

Si richiede, quindi, alla p.a. una comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi dei destinatari e<br />

dei controinteressati. Ciò significa che l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio è il risultato di una<br />

scelta discrezionale <strong>del</strong>l'amministrazione operata in assenza di precisi parametri normativi, poiché il<br />

legislatore si è astenuto dall'identificare le s<strong>it</strong>uazioni che cost<strong>it</strong>uiscono un interesse pubblico rilevante ai fini<br />

<strong>del</strong>la rimozione <strong>del</strong>l’atto. Tuttavia, un lim<strong>it</strong>e all’esercizio <strong>del</strong> potere di annullamento consiste nella certezza<br />

<strong>del</strong>le s<strong>it</strong>uazioni giuridiche originate dal provvedimento annullabile in via di autotutela. Infatti, se il<br />

provvedimento ha prodotto effetti favorevoli ed è trascorso un apprezzabile lasso di tempo, sufficiente ad<br />

ingenerare un leg<strong>it</strong>timo affidamento nell’interessato, si deve r<strong>it</strong>enre che la stabil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la s<strong>it</strong>uazione venutasi a<br />

creare cost<strong>it</strong>uisca un lim<strong>it</strong>e all’autoannullamento. Le svolte considerazioni evidentemente si pongono in<br />

contrasto con l’aspirazione alla costante leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'azione amministrativa, ma le esigenze di certezza <strong>del</strong><br />

dir<strong>it</strong>to e di affidamento ingenerato dalla stessa p.a. attraverso l’emanazione <strong>del</strong>l’atto illeg<strong>it</strong>timo ed l’omesso<br />

tempestivo r<strong>it</strong>iro, inducono a preferire una soluzione che contemperi la necess<strong>it</strong>à <strong>del</strong> ripristino <strong>del</strong>la<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e gli altri interessi concorrenti.<br />

Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la p.a. che agisce in via di autotutela deve<br />

evidenziare la concretezza e l’attual<strong>it</strong>à <strong>del</strong> pubblico interesse che sostiene la scelta di annullare il<br />

provvedimento anche a distanza di tempo dalla sua adozione (Cfr. Cons. St., sez. IV, 7.11.02, n. 6113; TAR<br />

Lazio, Latina, 12.1.01, n. 81).<br />

Circa la valutazione <strong>del</strong> lasso di tempo intercorrente tra l’emanazione <strong>del</strong>l’atto da r<strong>it</strong>irare ed il provvedimento<br />

di annullamento assunto in via di autotutela, il potere di eserc<strong>it</strong>are l'autotutela non soffre lim<strong>it</strong>i temporali,<br />

ma il decorso <strong>del</strong> tempo può consolidare s<strong>it</strong>uazioni di fatto sorrette dall'apparenza di uno stato di dir<strong>it</strong>to<br />

basato sull’atto da r<strong>it</strong>irare. In sostanza, rileva ai fini <strong>del</strong>la decisione sull’annullamento l’affidamento<br />

ingenerato dall’atto nell’interessato in mer<strong>it</strong>o alla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento. La ragionevolezza <strong>del</strong><br />

termine è un concetto vago e indeterminato. In vero, l’art. 21-nonies, parla di ‘termine ragionevole’ senza<br />

fornire elementi per definire la ‘ragionevolezza’ <strong>del</strong> termine entro il quale può essere eserc<strong>it</strong>ato il potere di<br />

autotutela. Quindi, per un verso, la p.a. è tenuta a motivare specificamente al riguardo e, per l’altro, occorre<br />

procedere caso per caso ad eseguire tale valutazione, esaminando gli elementi che caratterizzano la vicenda.<br />

Le considerazioni sopra svolte portano all’accoglimento <strong>del</strong>la censura di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à svolta da parte<br />

ricorrente, a prescindere dalla specifica valutazione in ordine alla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o meno <strong>del</strong> pregresso<br />

provvedimento di permesso di costruzione e <strong>del</strong>la successiva variante.<br />

Infatti, è sufficiente evidenziare che il provvedimento di autotutela, emanato a segu<strong>it</strong>o <strong>del</strong>la sollec<strong>it</strong>azione<br />

<strong>del</strong>la Regione e degli esposti ricevuti, in primo luogo ha omesso di specificare in quale modo la<br />

trasformazione edilizia avrebbe inciso negativamente sull’ambiente e sull’assetto urbanistico <strong>del</strong> terr<strong>it</strong>orio,<br />

effettuando unicamente un generico richiamo agli interessi pubblici prevalenti, senza svolgere un’attenta<br />

disamina <strong>del</strong>la s<strong>it</strong>uazione di fatto concernente l’area in questione.<br />

Ulteriormente, l’amministrazione ha omesso di valutare l’apporto partecipativo <strong>del</strong>la società ricorrente,<br />

dichiaratasi disponibile a mantenere una destinazione artigianale ai locali, in aderenza con la classificazione<br />

urbanistica a D1.<br />

In ogni caso, l’Amministrazione non ha in alcun modo valutato, nel processo comparativo <strong>del</strong>le s<strong>it</strong>uazioni<br />

giuridiche coinvolte nel procedimento, l’affidamento ingenerato nella Società ricorrente, con il rilascio dei


permessi, che ha comportato la completa costruzione (nell’anno intercorso dal rilascio), il collocamento dei<br />

macchinari e la stipula di contratti con i terzi.<br />

Tali elementi appaiono sufficienti a determinare l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong> provvedimento di annullamento<br />

impugnato, senza che possano soccorrere le difform<strong>it</strong>à evidenziate dall’amministrazione e che avrebbero<br />

dovuto cost<strong>it</strong>uire oggetto di esame in sede di valutazione <strong>del</strong> provvedimento accoglimento <strong>del</strong>l’istanza di<br />

permesso.<br />

Nella specie, infatti, non appare rinvenibile una falsa rappresentazione <strong>del</strong>la realtà fattuale, svolta da parte<br />

ricorrente ed idonea a trarre in inganno l’amministrazione nello svolgimento <strong>del</strong>la propria attiv<strong>it</strong>à di<br />

controllo e di valutazione.<br />

Si tratta, invece, di una differente interpretazione dei dati attinenti alla consistenza <strong>del</strong>le serre, alla loro<br />

utilizzabil<strong>it</strong>à come volumetria, pur dopo il danneggiamento provocato dall’incendio, alla luce <strong>del</strong>la<br />

legislazione regionale e <strong>del</strong>la disciplina urbanistica.<br />

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con riferimento alla domanda caducatoria e, per<br />

l’effetto deve essere annullata l’ordinanza n. 126 <strong>del</strong> 2007.<br />

Nulla deve disporsi con riferimento agli altri atti, che risultano endoprocedimentali.<br />

Deve, al contrario, essere respinta la domanda risarc<strong>it</strong>oria, che risulta formulata in modo generico, senza<br />

alcuna specificazione dei danni sub<strong>it</strong>i.<br />

Inoltre, l’annullamento <strong>del</strong> provvedimento censurato come lesivo, appare, nel caso in esame, completamente<br />

reintegratorio <strong>del</strong>la posizione giuridica <strong>del</strong>la società ricorrente.<br />

In ragione <strong>del</strong>la compless<strong>it</strong>à <strong>del</strong>le fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per la compensazione <strong>del</strong>le<br />

spese di l<strong>it</strong>e tra le parti.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie, in parte e per l’effetto,<br />

annulla l’ordinanza n. 126 <strong>del</strong> 2007 impugnata. Spese compensate.<br />

Ordina che la presente sentenza sia esegu<strong>it</strong>a dalla Autor<strong>it</strong>à Amministrativa.<br />

Così deciso in Roma il 17.4.2008 , in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:<br />

- Eduardo Pugliese, Presidente,<br />

- Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore,<br />

- Mariangela Camin<strong>it</strong>i, Primo Referendario,<br />

Depos<strong>it</strong>ata in Segreteria in data 20 giugno 2008.


CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 20 <strong>marzo</strong> 2008, n. 1218 - Pres. Carboni,<br />

Est. Lipari - Maddonni (Avv. Colalillo) c. Comune di Sant’Agap<strong>it</strong>o (Avv. Scuncio) - (conferma<br />

T.A.R. Molise, 13 gennaio 2006, n. 20) (sui presupposti necessari per bandire concorsi<br />

interamente riservati al personale interno ex art. 91, 3° comma, <strong>del</strong> T.U.E.L. e sulla necess<strong>it</strong>à o<br />

meno di una motivazione sull’interesse pubblico e di una comparazione degli interessi in gioco<br />

nel caso di annullamento di ufficio adottato dopo un anno dalla data <strong>del</strong> provvedimento<br />

annullato).<br />

ha pronunciato la seguente<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione<br />

DECISIONE<br />

sul ricorso in appello n. 3798/2006 3798/2006 , proposto da Salvatore Maddonni, rappresentato e<br />

difeso dall'Avvocato Vincenzo Colalillo ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Clementino Palmieri in<br />

Roma, Via Albalonga, n. 7.<br />

CONTRO<br />

il comune di Sant’Agap<strong>it</strong>o, in persona <strong>del</strong> sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio<br />

Scuncio ed elettivamente domiciliato presso lo studio <strong>del</strong>l’Avvocato Alfio Paglione, in Roma, Viale Angelico,<br />

n. 39.<br />

per la riforma<br />

<strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong> Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, 13 gennaio 2006, n. 20.<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio <strong>del</strong>la parte appellata;<br />

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno <strong>del</strong>le rispettive difese;<br />

Visti tutti gli atti di causa;<br />

Relatore alla pubblica udienza <strong>del</strong> 23 ottobre 2007, il Consigliere Marco Lipari;<br />

Ud<strong>it</strong>i gli avv.ti Sapor<strong>it</strong>o per <strong>del</strong>ega di Colalillo e Corbo per <strong>del</strong>ega di Scuncio, come da verbale di udienza;<br />

R<strong>it</strong>enuto e considerato in fatto e in dir<strong>it</strong>to quanto segue:<br />

FATTO<br />

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento dei<br />

seguenti atti, adottati dal comune di Sant’Agap<strong>it</strong>o:<br />

<strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>la giunta municipale 4 aprile 2005 n. 27, concernente l’annullamento <strong>del</strong>le precedenti<br />

<strong>del</strong>iberazioni n. 8. 9. 10, 11 e 12, <strong>del</strong> 31 gennaio 2004, recanti attivazione <strong>del</strong>le procedure selettive per la<br />

progressione verticale, nonché l’annullamento <strong>del</strong>le <strong>del</strong>iberazioni n. 28, 29, 30, 31 e 32 <strong>del</strong> 27 <strong>marzo</strong> 2004,<br />

recanti approvazione dei verbali e dichiarazione dei vinc<strong>it</strong>ori <strong>del</strong>le procedure selettive, e l’annullamento<br />

<strong>del</strong>l’articolo 31, n. 4, lettera b) <strong>del</strong> regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;


la nota <strong>del</strong> 3 <strong>marzo</strong> 2005, avente ad oggetto la revoca <strong>del</strong>l’attribuzione dei nuovi livelli ai vinc<strong>it</strong>ori <strong>del</strong>le prove<br />

selettive.<br />

L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale, cr<strong>it</strong>icando anal<strong>it</strong>icamente la sentenza impugnata.<br />

L’amministrazione resiste al gravame.<br />

DIRITTO<br />

Con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 25 ottobre 2001, n. 79, la giunta municipale <strong>del</strong> comune di Sant’Agap<strong>it</strong>o approvava il nuovo<br />

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, modificando l’originaria struttura organizzativa<br />

<strong>del</strong>l’ente, stabil<strong>it</strong>a con <strong>del</strong>ibera consiliare n. 33 <strong>del</strong> 10 settembre 1996.<br />

La dotazione organica complessiva <strong>del</strong> personale restava numericamente immutata. Sul piano qual<strong>it</strong>ativo,<br />

però, gli originari 5 profili funzionali <strong>del</strong>la categoria C erano soppressi ed erano contestualmente ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i 5<br />

nuovi profili professionali <strong>del</strong>la categoria D.<br />

Il regolamento, all’articolo 31, comma 4, lettera b), disciplinava le modal<strong>it</strong>à di copertura dei 5 nuovi posti,<br />

individuati nell’allegato B2 (istruttore tecnico – area tecnica, istruttore amministrativo – area<br />

amministrativa, istruttore contabile – area economico finanziaria, vigile urbano – area vigilanza, e operaio<br />

professionale – area tecnico manutentiva), mediante selezioni riservate al personale interno, "in quanto<br />

caratterizzati da una professional<strong>it</strong>à acquis<strong>it</strong>a all’interno <strong>del</strong>l’ente".<br />

Con successive <strong>del</strong>ibere <strong>del</strong> 31 gennaio 2004, il comune avviava le previste procedure di se<strong>lezione</strong> verticale,<br />

compresa quella riguardante la posizione <strong>del</strong>l’attuale appellante.<br />

Quindi, con <strong>del</strong>ibere <strong>del</strong> 27 <strong>marzo</strong> 2004, il comune nominava i vinc<strong>it</strong>ori <strong>del</strong>le procedure selettive, attribuendo<br />

all’attuale appellante la nuova qualifica funzionale e fissando la decorrenza <strong>del</strong>la presa di servizio dal 1 aprile<br />

2004.<br />

Con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>la giunta municipale in data 4 aprile 2005, n. 27, il comune ha disposto, in via di autotutela,<br />

l’annullamento <strong>del</strong>le precedenti <strong>del</strong>iberazioni n. 8. 9. 10, 11 e 12, <strong>del</strong> 31 gennaio 2004, recanti attivazione<br />

<strong>del</strong>le procedure selettive per la progressione verticale, nonché l’annullamento <strong>del</strong>le <strong>del</strong>iberazioni n. 28, 29,<br />

30, 31 e 32 <strong>del</strong> 27 <strong>marzo</strong> 2004, recanti approvazione dei verbali e dichiarazione dei vinc<strong>it</strong>ori <strong>del</strong>le procedure<br />

selettive, e l’annullamento <strong>del</strong>l’articolo 31, n. 4, lettera b) <strong>del</strong> regolamento comunale sull’ordinamento degli<br />

uffici e dei servizi.<br />

L’appellante, riproponendo e sviluppando le censure articolate in primo grado, deduce, anz<strong>it</strong>utto, che il<br />

provvedimento di annullamento di ufficio sia in contrasto con le regole e i principi disciplinanti l’esercizio <strong>del</strong><br />

potere di autotutela, sotto molteplici profili.<br />

La censura è infondata, in relazione a tutti gli aspetti in cui essa si articola.<br />

In primo luogo, il provvedimento non risulta in contrasto con la regola secondo cui il potere di autotutela<br />

deve essere eserc<strong>it</strong>ato "entro un termine ragionevole", come prescr<strong>it</strong>to dall’articolo 21-nonies <strong>del</strong>la legge n.<br />

241/1990 e come indicato dalla giurisprudenza, già prima <strong>del</strong>l’espressa innovazione legislativa racchiusa<br />

nella legge n. 15/2005.<br />

In linea generale, è esatto affermare che il principio <strong>del</strong> "tempo ragionevole" abbia, ora, una portata generale<br />

e, quindi, operi anche nelle ipotesi in cui il potere di autotutela intenda eliminare un’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à destinata a<br />

perdurare nel tempo, perché connessa all’attuazione di atti ad efficacia durevole.<br />

Tuttavia, nel caso di specie, risulta incontestabile che la procedura di autotutela sia stata avviata a distanza di<br />

circa un anno dall’assunzione in servizio <strong>del</strong>l’interessato.<br />

Né, su questo punto, era necessaria un’anal<strong>it</strong>ica e specifica motivazione, tenendo conto che, comunque,<br />

l’amministrazione ha tenuto conto <strong>del</strong>le diverse circostanze rilevanti nella fattispecie, anche in relazione<br />

all’affidamento creatosi in capo al destinatario degli effetti <strong>del</strong>l’atto.


Sotto altro profilo, l’appellante afferma che il provvedimento impugnato non abbia motivato adeguatamente<br />

in ordine alla comparazione dei diversi interessi in gioco.<br />

Anche questa censura non è condivisibile. Va osservato, al riguardo, che l’atto di autotutela contestato<br />

determina un sacrificio contenuto per il destinatario <strong>del</strong>l’atto, che viene privato <strong>del</strong>la più elevata qualifica<br />

ottenuta in base ad una procedura selettiva illeg<strong>it</strong>tima, ma conservando, comunque, l’originario status di<br />

dipendente, con la qualifica immediatamente inferiore.<br />

A fronte di questo lim<strong>it</strong>ata lesione degli interessi economici <strong>del</strong>l’appellante si pone l’esigenza, ben evidenziata<br />

dall’amministrazione, di contenere l’esborso di denaro pubblico, insieme all’opportun<strong>it</strong>à di selezionare i<br />

migliori aspiranti al posto, in ossequio al principio cost<strong>it</strong>uzionale <strong>del</strong> necessario accesso concorsuale ai<br />

pubblici uffici (salve eccezionali e comprovate esigenze particolari).<br />

Con un altro motivo di censura, l’appellante sostiene che l’annullamento <strong>del</strong>la norma regolamentare<br />

<strong>del</strong>l’ordinamento degli uffici e dei servizi non avrebbe potuto produrre effetti retroattivi, travolgendo le<br />

procedure selettive già completate, ma avrebbe potuto valere solo per il futuro.<br />

Il motivo è dest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o di fondamento. Infatti, non vi è alcun ostacolo logico che impedisca l’annullamento, con<br />

efficacia retroattiva, di una norma regolamentare illeg<strong>it</strong>tima. Nel caso di specie, poi, non è seriamente<br />

dub<strong>it</strong>abile che la <strong>del</strong>ibera ora contestata abbia inteso annullare, retroattivamente, proprio l’illeg<strong>it</strong>tima<br />

previsione <strong>del</strong>la procedura selettiva interna, senza lim<strong>it</strong>arsi a disciplinare, per il futuro, le nuove procedure<br />

selettive.<br />

Il puntuale ed esplic<strong>it</strong>o riferimento all’annullamento <strong>del</strong>la norma regolamentare, quindi, rendeva superflua<br />

l’indicazione <strong>del</strong>la decorrenza <strong>del</strong>l’efficacia <strong>del</strong>la nuova previsione, che ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, retroattivamente, la<br />

precedente disposizione.<br />

L’appellante si duole, ancora, <strong>del</strong>la circostanza che l’amministrazione, nel rivalutare le precedenti<br />

determinazioni, abbia omesso di considerare la possibil<strong>it</strong>à di convalidare gli atti r<strong>it</strong>enuti illeg<strong>it</strong>timi.<br />

La censura è priva di pregio. Infatti, la convalida presuppone che, in concreto, vi sia la possibil<strong>it</strong>à di eliminare<br />

le riscontrate illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. Ma, nel caso di specie, non risultano prospettate le ragioni che avrebbero<br />

consent<strong>it</strong>o di porre rimedio alle accertate illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

Con un altro gruppo di censure, l’appellante contesta che l’originario articolo 31 <strong>del</strong> regolamento fosse<br />

illeg<strong>it</strong>timo.<br />

La tesi <strong>del</strong>l’interessato non è condivisibile. L’articolo 91, comma 1, <strong>del</strong> testo unico degli enti locali, di cui al<br />

decreto legislativo n. 267/2000, prevede la possibil<strong>it</strong>à di bandire concorsi interamente riservati al personale<br />

interno, ma solo nei casi di posizioni funzionali strettamente correlate alla professional<strong>it</strong>à acquis<strong>it</strong>a nel corso<br />

<strong>del</strong> servizio.<br />

Nessuno dei 5 posti individuati dall’amministrazione presenta tali caratteristiche; né i provvedimenti<br />

annullati in via di autotutela evidenziano le ragioni speciali che potrebbero giustificare la deroga al principio<br />

– di rango cost<strong>it</strong>uzionale – <strong>del</strong> concorso.<br />

A tale propos<strong>it</strong>o, la Corte cost<strong>it</strong>uzionale ha ripetutamente chiar<strong>it</strong>o l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>le previsioni legislative (e,<br />

a maggiore ragione, <strong>del</strong>le disposizioni regolamentari) che prevedano selezioni concorsuali caratterizzate da<br />

arb<strong>it</strong>rarie e irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti leg<strong>it</strong>timati a parteciparvi (sentenza 26 gennaio<br />

2004, n. 34).<br />

Questa conclusione non muterebbe nemmeno seguendo la prospettiva indicata dall’appellante, secondo il<br />

quale, nella presente vicenda, si sarebbe verificata una "trasformazione" <strong>del</strong>l’originaria posizione funzionale<br />

occupata.<br />

Anche ipotizzando la correttezza di questa ricostruzione <strong>del</strong>la vicenda, resterebbe ferma la regola secondo cui<br />

deve essere comunque garant<strong>it</strong>o lo svolgimento <strong>del</strong>le procedure concorsuali.<br />

In defin<strong>it</strong>iva, quindi, l’appello deve essere respinto.


Le spese possono essere compensate.<br />

Per Questi Motivi<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l'appello, compensando le spese;<br />

Così deciso in Roma nella camera di consiglio <strong>del</strong> 23 ottobre 2007, con l'intervento dei signori:<br />

Raffaele Carboni Presidente<br />

Marco Lipari - Consigliere Estensore<br />

Caro Lucrezio Monticelli - Consigliere<br />

Marzio Branca - Consigliere -<br />

Nicola Russo - Consigliere<br />

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />

f.to Marco Lipari f.to Raffaele Carboni<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20/03/2008.


REVOCA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

TAR SICILIA - PALERMO SEZ. I - sentenza 4 febbraio <strong>2011</strong>, n. 210 - Pres. ff.<br />

Maisano, Est. Lento - SEAP s.r.l (Avv. Buscaglia) c. ATO GE.SA. AG 2 S.p.A. (Avv. Cacciatore) -<br />

(respinge) (sulla revoca di una procedura di gara per il venir meno <strong>del</strong>la copertura finanziaria e<br />

sui presupposti per il riconoscimento <strong>del</strong>la responsabil<strong>it</strong>à precontrattuale <strong>del</strong>la P.A. in tale<br />

ipotesi; afferma anche che è possibile motivare l'atto di r<strong>it</strong>iro con un atto successivo)<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)<br />

ha pronunciato la presente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 2544 <strong>del</strong> 2007, proposto da:<br />

"SEAP" s.r.l., in persona <strong>del</strong> legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta<br />

procura a margine <strong>del</strong> ricorso, dall’avv. Francesco Buscaglia, elettivamente domiciliato presso<br />

lo studio <strong>del</strong>l’avv. Daniela Salerno, in Palermo, via Sferracavallo, n. 89;<br />

contro<br />

ATO GE.SA. AG 2 S.p.A., in persona <strong>del</strong> legale rappresentante pro tempore, rappresentato e<br />

difeso, giusta procura a margine <strong>del</strong>l’atto di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio, dall’avv. Angelo<br />

Cacciatore, presso il cui studio in Palermo, via Francesco Paolo Di Blasi, n. 16, è elettivamente<br />

domiciliato;<br />

per l'annullamento<br />

1) <strong>del</strong>la nota <strong>del</strong> 24 settembre 2007, con la quale l’ATO GE.SA. AG 2 S.p.A. ha revocato la<br />

procedura negoziata indetta, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 57 <strong>del</strong> D.lgs.vo n. 163/2006, per l’affidamento dei<br />

servizi di igiene ambientale nei comuni di Lampedusa e Linosa per mesi tre;<br />

2) <strong>del</strong> verbale <strong>del</strong> consiglio di amministrazione <strong>del</strong>l’ATO GE.SA. AG 2 S.p.A. <strong>del</strong> 24 settembre<br />

2007, nella parte in cui <strong>del</strong>ibera la revoca succ<strong>it</strong>ata;<br />

3) occorrendo, di ogni altro atto o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque<br />

presupposto, connesso e/o consequenziale.<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visti l’atto di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio e la memoria <strong>del</strong>l’ATO GE.SA. AG 2 S.p.A.;<br />

Vista la memoria <strong>del</strong>la ricorrente;<br />

Visti gli atti tutti <strong>del</strong>la causa;


Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;<br />

Ud<strong>it</strong>i, alla pubblica udienza <strong>del</strong> 14 dicembre 2010, i difensori <strong>del</strong>le parti come da verbale;<br />

R<strong>it</strong>enuto e considerato:<br />

FATTO<br />

Con ricorso, notificato il 23 novembre 2007 e depos<strong>it</strong>ato il 10 dicembre successivo, la società<br />

"SEAP" s.r.l. esponeva di essere stata l’unica partecipante alla procedura negoziata indetta<br />

<strong>del</strong>l’ATO GE.SA. AG 2 S.p.A., ai sensi <strong>del</strong>l’art. 57 <strong>del</strong> D.lgs.vo n. 163/2006, per l’affidamento<br />

dei servizi di igiene ambientale nei comuni di Lampedusa e Linosa, per mesi tre.<br />

Con nota <strong>del</strong> 24 settembre 2007, ovverosia il giorno fissato per la celebrazione <strong>del</strong>la gara,<br />

l’ATO GE.SA. AG 2 S.p.A. aveva, però, revocato tale procedura, poiché (come chiar<strong>it</strong>o con<br />

successiva nota <strong>del</strong> 3 ottobre 2007), il Comune di Lampedusa e Linosa aveva r<strong>it</strong>irato la<br />

copertura finanziaria necessaria per l’affidamento <strong>del</strong> servizio.<br />

La ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, <strong>del</strong>l’atto di revoca, nonché <strong>del</strong> verbale<br />

<strong>del</strong> consiglio di amministrazione cost<strong>it</strong>uente il presupposto <strong>del</strong>lo stesso, per il seguente unico<br />

articolato motivo:<br />

Violazione: degli artt. 3 e 7 <strong>del</strong>la l. n. 241/1990. Eccesso di potere per errone<strong>it</strong>à dei presupposti.<br />

Violazione: dei principi <strong>del</strong>l’autotutela amministrativa; <strong>del</strong>l’affidamento; <strong>del</strong>la certezza<br />

<strong>del</strong>l’azione amministrativa e dei pubblici poteri; degli obblighi di lealtà e buona fede; <strong>del</strong><br />

principio di buon andamento. Eccesso di potere sotto il profilo <strong>del</strong>la illogic<strong>it</strong>à, <strong>del</strong>la<br />

irrazional<strong>it</strong>à manifesta e <strong>del</strong>lo sviamento dalla causa tipica.<br />

Non è stata data comunicazione <strong>del</strong>l’avvio <strong>del</strong> procedimento.<br />

La motivazione sarebbe carente.<br />

Sarebbe stato violato l’affidamento riposto nell’affidamento <strong>del</strong> servizio, avendo<br />

l’Amministrazione violato gli obblighi di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti.<br />

Ha chiesto anche il risarcimento <strong>del</strong> danno sub<strong>it</strong>o.<br />

L’Amministrazione intimata si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a in giudizio, depos<strong>it</strong>ando una memoria, con la quale<br />

ha chiesto che il ricorso, vinte le spese, fosse rigettato, poiché infondato, stante: la tempestiva<br />

comunicazione <strong>del</strong>le ragioni sottese all’atto di r<strong>it</strong>iro, con conseguente adempimento<br />

<strong>del</strong>l’obbligo motivazionale (vedi nota prot. n. 4934 <strong>del</strong> 3 ottobre 2007); l’irrilevanza <strong>del</strong>la<br />

mancata comunicazione di avvio, in considerazione <strong>del</strong> carattere vincolato <strong>del</strong>l’atto e <strong>del</strong> suo<br />

inserimento nell’amb<strong>it</strong>o di un procedimento non ancora concluso.<br />

Ha, altresì, evidenziato che il r<strong>it</strong>iro degli atti di gara si era reso necessario per garantire la<br />

migliore tutela possibile <strong>del</strong>l’interesse pubblico, atteso il venir meno <strong>del</strong>la copertura finanziaria<br />

e <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega all’espletamento <strong>del</strong>la gara da parte dei Comuni interessati ed era, comunque,<br />

intervenuto tempestivamente e, in ogni caso, prima <strong>del</strong>la aggiudicazione, con conseguente<br />

esclusione <strong>del</strong>la sussistenza di un affidamento mer<strong>it</strong>evole di tutela.<br />

Ha, inoltre, chiesto il rigetto <strong>del</strong>la istanza risarc<strong>it</strong>oria, stante l’assenza dei requis<strong>it</strong>i <strong>del</strong>la<br />

responsabil<strong>it</strong>à extracontrattuale e, in particolare, <strong>del</strong>la colpa <strong>del</strong>la P.A..


Con memoria depos<strong>it</strong>ata in vista <strong>del</strong>la udienza, la ricorrente ha replicato alle deduzioni<br />

<strong>del</strong>l’Amministrazione resistente ed ha insist<strong>it</strong>o nelle proprie domande.<br />

Alla pubblica udienza <strong>del</strong> 14 dicembre 2010, su conforme richiesta dei difensori <strong>del</strong>le parti, il<br />

gravame è stato posto in decisione.<br />

DIRITTO<br />

1. La controversia ha ad oggetto la revoca <strong>del</strong>la procedura negoziata indetta dalla GE.SA. AG 2<br />

S.p.A., ex art. 57 <strong>del</strong> D.lgs.vo n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale nei<br />

comuni di Lampedusa e Linosa, per mesi tre (importo a base di gara € 474.029,47, oltre €<br />

4.709,29 a t<strong>it</strong>olo di oneri per la sicurezza, IVA esclusa).<br />

Tale atto è stato motivato con riferimento al r<strong>it</strong>iro <strong>del</strong>la copertura finanziaria da parte <strong>del</strong><br />

comune interessato.<br />

La società ricorrente, in quanto unica partecipante, ha chiesto l’annullamento <strong>del</strong>l’atto e il<br />

risarcimento <strong>del</strong> danno conseguente.<br />

2. Preliminarmente va fatto un sintetico riferimento ai principali fatti di causa.<br />

Con nota prot. n. 4652 <strong>del</strong> 20 settembre 2007 la GE.SA. AG 2 S.p.A. inv<strong>it</strong>ava la società<br />

ricorrente alla procedura negoziata in questione, che avrebbe dovuto svolgersi a distanza di<br />

quattro giorni (ovverosia il 24 settembre 2007), assegnando come termine per la presentazione<br />

<strong>del</strong>la offerta le ore 16.00 <strong>del</strong> giorno fissato per la gara.<br />

Con successiva nota prot. n. 4717 <strong>del</strong> 24 settembre 2007 si comunicava che il consiglio di<br />

amministrazione <strong>del</strong>la società aveva revocato la procedura di gara.<br />

In riscontro alla nota <strong>del</strong> 25 settembre 2007, con la quale la società ricorrente la aveva diffidata<br />

a r<strong>it</strong>irare il proprio provvedimento di revoca ed a celebrare la gara, la GE.SA. AG 2 S.p.A., con<br />

nota prot. n. 4934 <strong>del</strong> 3 ottobre 2007, aveva rappresentato che la determinazione contestata<br />

era stata adottata, in quanto il Comune di Lampedusa e Linosa aveva r<strong>it</strong>irato la copertura<br />

finanziaria, necessaria per coprire le spese conseguenti all’affidamento <strong>del</strong> servizio in<br />

questione.<br />

3. Ciò premesso, può procedersi all’esame <strong>del</strong>l’unico articolato motivo, con il quale si deduce:<br />

sotto un primo profilo, che non è stata data comunicazione <strong>del</strong>l’avvio <strong>del</strong> procedimento; sotto<br />

un secondo profilo, che la motivazione sarebbe carente; sotto un terzo profilo, che sarebbero<br />

stati violati gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sull’Amministrazione.<br />

Per quanto riguarda il primo ed il secondo profilo, va richiamato il condiviso orientamento<br />

giurisprudenziale, secondo il quale nel caso di revoca d'ufficio di un atto endoprocedimentale<br />

inser<strong>it</strong>o in una gara d’appalto non è richiesta alcuna comunicazione di avvio <strong>del</strong> procedimento,<br />

dovendosi r<strong>it</strong>enere la stazione appaltante obbligata al rispetto <strong>del</strong>le garanzie partecipative solo<br />

quando l'esercizio <strong>del</strong> potere di autotutela abbia ad oggetto l'aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva, in<br />

ragione <strong>del</strong>la posizione di vantaggio, che solo quest'ultima cost<strong>it</strong>uisce in capo all'impresa<br />

aggiudicataria. Gli atti endoprocedimentali, avendo effetti instabili ed interinali, non sono,<br />

infatti, idonei a generare nei partecipanti una posizione consolidata di vantaggio, con la<br />

conseguenza che sull'Amministrazione, la quale intende eserc<strong>it</strong>are il potere di autotutela,<br />

incombe un onere di motivazione fortemente attenuato circa le ragioni di interesse pubblico,<br />

che lo hanno determinato, essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento segu<strong>it</strong>o per<br />

giungere alla determinazione negativa attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed


obiettivi, in base ai quali si r<strong>it</strong>iene di non dare corso ulteriore al procedimento ( in tal senso<br />

TAR Puglia Bari, I, 14 settembre 2010, n. 3459, ma anche TAR Lazio Roma, III, 9 settembre<br />

2010, n. 32177; TAR Lombardia Milano, III, 5 maggio 2010 , n. 1222; TAR Sardegna, I, 12<br />

giugno 2009, n. 976).<br />

Nella specie il r<strong>it</strong>iro è intervenuto prima <strong>del</strong>la celebrazione <strong>del</strong>la gara e, pertanto, in una fase,<br />

nella quale non era stato adottato alcun provvedimento di aggiudicazione neppure provvisorio.<br />

Ne deriva che lo stesso va correttamente qualificato come atto endoprocedimentale, con il<br />

quale l’Amministrazione non ha annullato in autotutela una aggiudicazione, ma ha "interrotto"<br />

la procedura di gara, con conseguente esclusione <strong>del</strong>l’obbligo di comunicazione <strong>del</strong>l’avvio <strong>del</strong><br />

relativo procedimento.<br />

Ne deriva, altresì, che non vi era necess<strong>it</strong>à di una motivazione "rafforzata", che si soffermasse<br />

sui profili di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l’atto e sulle ragioni di interesse pubblico sottostanti al r<strong>it</strong>iro,<br />

dovendosi, pertanto, il provvedimento impugnato r<strong>it</strong>enere adeguatamente giustificato dal<br />

riferimento al venir meno <strong>del</strong>la copertura finanziaria <strong>del</strong>l’appalto, esistente al momento <strong>del</strong>la<br />

indizione <strong>del</strong>la gara.<br />

Nessuna rilevanza assume, peraltro, la circostanza che le ragioni sottostanti al r<strong>it</strong>iro siano state<br />

rese esplic<strong>it</strong>e con atto successivo a quello impugnato, essendo noto che il dogma <strong>del</strong>la<br />

inammissibil<strong>it</strong>à <strong>del</strong>l'integrazione postuma <strong>del</strong>la motivazione dei provvedimenti vincolati è<br />

stato messo in discussione (e da molti r<strong>it</strong>enuto defin<strong>it</strong>ivamente superato) alla luce <strong>del</strong>l'art. 21<br />

octies, comma 2, prima parte, l. n. 241 <strong>del</strong> 1990, introdotto dall'articolo 14, l. n. 15 <strong>del</strong> 2005,<br />

r<strong>it</strong>enendosi in giurisprudenza che una motivazione incompleta può essere integrata e<br />

ricostru<strong>it</strong>a attraverso gli atti <strong>del</strong> procedimento amministrativo, restando preclusa solo<br />

l'integrazione effettuata negli argomenti difensivi dedotti nel processo (vedi, tra gli altri, TAR<br />

Sicilia Palermo, II, 10 novembre 2010 , n. 14041).<br />

Ne deriva la infondatezza dei primi due profili.<br />

4. Parimenti infondato è il terzo profilo, con il quale si deduce la violazione degli obblighi di<br />

correttezza e buona fede gravanti sull’Amministrazione e la conseguente lesione<br />

<strong>del</strong>l’affidamento riposto dalla ricorrente sull’affidamento <strong>del</strong>l’appalto.<br />

Va, a tal propos<strong>it</strong>o, richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale, segu<strong>it</strong>o anche da<br />

questo TAR, secondo il quale la mancanza <strong>del</strong>la copertura finanziaria rende doveroso il r<strong>it</strong>iro<br />

degli atti di indizione <strong>del</strong>la gara, che rappresenta l’unico strumento utilizzabile<br />

dall’Amministrazione per ev<strong>it</strong>are l’affidamento di un appalto e la successiva stipulazione <strong>del</strong><br />

contratto in assenza <strong>del</strong>la necessaria copertura finanziaria (vedi TAR Lazio Roma, III, 22<br />

giugno 2009, n. 5986; TAR Sicilia Palermo, I, 18 aprile 2005 , n. 560).<br />

Ne deriva la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à <strong>del</strong>la determinazione impugnata e la conseguente infondatezza <strong>del</strong><br />

ricorso, per la parte relativa alla richiesta di annullamento <strong>del</strong>la stessa.<br />

5. Un discorso più articolato va fatto con riferimento alla domanda di risarcimento <strong>del</strong> danno<br />

conseguente alla asser<strong>it</strong>a responsabil<strong>it</strong>à precontrattuale <strong>del</strong>la P.A. ex art. 1337 c.c., la quale va<br />

r<strong>it</strong>enuta infondata per assenza <strong>del</strong>l’elemento soggettivo, non essendo, ad avviso <strong>del</strong> Collegio,<br />

ravvisabile la colpa (né tantomeno il dolo) <strong>del</strong>l’Amministrazione resistente.<br />

Va, a tal propos<strong>it</strong>o, richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale, segu<strong>it</strong>o anche da<br />

questo TAR, secondo il quale deve r<strong>it</strong>enersi sussistente la colpa <strong>del</strong>l'amministrazione, che<br />

addiviene alla conclusione di una procedura di affidamento lavori senza mai stipulare il


elativo contratto a causa <strong>del</strong>l'omessa verifica e vigilanza sulla sussistenza <strong>del</strong>la relativa<br />

copertura finanziaria, in quanto tale comportamento, ingenerando nelle parti un falso<br />

affidamento in ordine alla pos<strong>it</strong>iva conclusione <strong>del</strong>la vicenda, deve considerarsi divergente<br />

rispetto alle regole cui tenuta anche la p.a. nella fase precontrattuale (in tal senso Consiglio<br />

Stato, VI, 10 settembre 2008, n. 4309, ma anche TAR Sicilia Palermo, I, 18 aprile 2005, n.<br />

560).<br />

Nella specie, l’Amministrazione ha correttamente e doverosamente vigilato sulla persistenza<br />

<strong>del</strong>la copertura finanziaria <strong>del</strong> servizio, r<strong>it</strong>irando tempestivamente gli atti di gara non appena<br />

avuta conoscenza <strong>del</strong> venir meno <strong>del</strong>la stessa.<br />

Con riferimento a tale aspetto, occorre rilevare che dalla ricostruzione dei fatti di causa operata<br />

dall’Amministrazione resistente e non contestata dalla ricorrente emerge che:<br />

- nella conferenza di servizi <strong>del</strong> 12 settembre 2007 era (o quanto meno sembrava essere) stata<br />

data alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. l’incarico di curare i servizi di igiene ambientale <strong>del</strong> Comune di<br />

Lampedusa e Linosa, sui quali sarebbe dovuto ricadere il relativo onere finanziario;<br />

- con nota prot. n. 14068 <strong>del</strong> 21 settembre 2007 il Comune di Lampedusa e Linosa aveva<br />

negato di avere autorizzato la GE.S.A. AG 2 S.p.A. ad esperire la gara per l’affidamento dei<br />

servizi in questione, comunicando di avere provveduto in mer<strong>it</strong>o con ordinanza sindacale.<br />

Ne deriva che la copertura finanziaria <strong>del</strong> servizio in questione esisteva (o comunque appariva<br />

verosimilmente esistente) alla data <strong>del</strong> 12 settembre 2007 e, pertanto, al momento <strong>del</strong>la<br />

indizione <strong>del</strong>la gara ed è venuta successivamente meno in conseguenza di una determinazione<br />

unilaterale <strong>del</strong> comune interessato, sulla quale la GE.S.A. AG 2 S.p.A. non poteva incidere.<br />

Nessun rimprovero può, pertanto, essere mosso a tale Amministrazione, che, constatato il<br />

venir meno <strong>del</strong>la copertura finanziaria <strong>del</strong>la procedura indetta, ha doverosamente r<strong>it</strong>irato gli<br />

atti di gara.<br />

Va, pertanto, esclusa la fondatezza <strong>del</strong>la istanza risarc<strong>it</strong>oria.<br />

Per completezza, va, peraltro, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale,<br />

secondo il quale la responsabil<strong>it</strong>à precontrattuale <strong>del</strong>la pubblica amministrazione ex art. 1337<br />

c.c. non è configurabile anteriormente alla scelta <strong>del</strong> contraente, nella fase, cioè, in cui gli<br />

interessati non hanno ancora la qual<strong>it</strong>à di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti<br />

alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse leg<strong>it</strong>timo al corretto esercizio dei<br />

poteri <strong>del</strong>la pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di<br />

svolgimento <strong>del</strong>le trattative. Conseguenzialmente si è r<strong>it</strong>enuto che non sussiste il dir<strong>it</strong>to al<br />

risarcimento <strong>del</strong> danno ex art. 1337 c.c. a favore <strong>del</strong>l'impresa, che abbia presentato domanda di<br />

partecipazione a una procedura ad evidenza pubblica, che la stazione appaltante abbia<br />

revocato, adducendo motivi finanziari (ex plurimis Consiglio Stato, V, 8 settembre 2010 , n.<br />

6489 e 28 maggio 2010, n. 3393).<br />

Nella specie il r<strong>it</strong>iro degli atti di gara è intervenuto antecedentemente alla aggiudicazione e,<br />

comunque a brevissima distanza (quattro giorni) dall’inoltro <strong>del</strong>la lettera di inv<strong>it</strong>o, per cui,<br />

anche sotto tale profilo, va esclusa la responsabil<strong>it</strong>à extracontrattuale <strong>del</strong>la P.A..<br />

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.<br />

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispos<strong>it</strong>ivo.


P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)<br />

defin<strong>it</strong>ivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />

Condanna la parte soccombente al pagamento <strong>del</strong>le spese di giudizio, che liquida in<br />

complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.<br />

Ordina che la presente sentenza sia esegu<strong>it</strong>a dall'autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio <strong>del</strong> giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento<br />

dei magistrati:<br />

Nicola Maisano, Presidente FF<br />

Giovanni Tulumello, Consigliere<br />

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore<br />

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04/02/<strong>2011</strong>

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