Risks Impianti Elettronici - Vittoria Assicurazioni
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IMPRESE e PROFESSIONI<br />
Il presente Fascicolo Informativo contenente:<br />
Informativa ex art.13 <br />
del D.lgs.196 del 30/6/2003<br />
Nota Informativa <br />
Glossario <br />
Condizioni di assicurazione <br />
deve essere consegnato al Contraente prima<br />
della sottoscrizione del contratto<br />
Prima della sottoscrizione leggere<br />
attentamente la Nota Informativa<br />
Fascicolo Informativo<br />
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE<br />
DEL RAMO DANNI<br />
ALL RISKS<br />
IMPIANTI ELETTRONICI
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 2<br />
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196<br />
Indice<br />
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 10<br />
Modalità d’uso dei dati personali pag. 11<br />
Diritti dell'interessato pag. 12<br />
Glossario pag. 13<br />
Condizioni generali di contratto pag. 14<br />
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Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)<br />
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma<br />
il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.<br />
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la<br />
presente Nota informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui il Contraente<br />
deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.<br />
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI<br />
1. Informazioni Generali<br />
<strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. – Capogruppo del Gruppo <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong><br />
Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21<br />
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71<br />
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com<br />
Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it<br />
Impresa autorizzata all’esercizio delle <strong>Assicurazioni</strong> a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del<br />
29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984<br />
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158<br />
R.E.A. N. 54871<br />
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all’Albo<br />
dei Gruppi Assicurativi n. 008<br />
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*<br />
Il patrimonio netto di <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di<br />
cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni<br />
di euro a titolo di riserve patrimoniali.<br />
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra<br />
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità<br />
richiesto dalla normativa vigente.<br />
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.<br />
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO<br />
Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo<br />
per periodi di un anno per ciascuna proroga.<br />
“Avvertenza”<br />
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con<br />
preavviso di 90 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito<br />
rinnovo del contratto (art. 7 delle Condizioni generali di Assicurazione).<br />
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni<br />
Il contratto qui descritto consiste in un’assicurazione contro i danni materiali e diretti che
possono colpire le cose assicurate, da qualunque causa determinati salvo quanto<br />
espressamente escluso.<br />
Principale obiettivo della polizza è quello di tutelare l’Assicurato contro gli accadimenti<br />
accidentali che potrebbero colpire i macchinari elettronici di sua proprietà durante il loro<br />
utilizzo, rendendoli in tutto o in parte inutilizzabili.<br />
La copertura può essere limitata alla cosiddetta “garanzia base” (per il dettaglio vedi art. 11<br />
delle Norme che regolano l’Assicurazione) o essere estesa ad alcune “Condizioni<br />
particolari” riportate sulle Condizioni Generali di Assicurazione (Maggiori costi, Supporto<br />
dati, ecc…), valide solo se espressamente richiamate. Per il dettaglio di queste ultime<br />
garanzie si rimanda alla lettura dei testi delle predette Condizioni Particolari.<br />
Alcune delle garanzie previste sono prestate a “primo rischio assoluto” (esempio<br />
garanzia Supporto Dati).<br />
“Avvertenza”<br />
La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si<br />
impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma<br />
assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati<br />
(valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la<br />
cosiddetta regola proporzionale.<br />
Esempio:<br />
Somma assicurata: 20.000 euro<br />
Danno accertato: 30.000 euro<br />
Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro<br />
“Avvertenza”<br />
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di<br />
sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il<br />
mancato pagamento dell’indennizzo.<br />
In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dall’<br />
articolo 12 delle Norme Che Regolano l’Assicurazione.<br />
Inoltre vi sono alcune “Condizioni speciali sempre operanti” le quali altrimenti non<br />
risultano comprese nella copertura assicurativa<br />
E’ espressamente indicato l’Elenco delle cose assicurabili e della relativa classe di<br />
rischio assegnata.<br />
“Avvertenza”<br />
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.<br />
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all’ art. 9 delle Condizioni sempre operanti,<br />
nonché a quanto indicato per ciascuna garanzia nelle “Condizioni valide solo se<br />
espressamente richiamate”<br />
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Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni<br />
numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti<br />
contrattuali sopra richiamati.<br />
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite<br />
l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia<br />
verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la<br />
garanzia.<br />
Esempio:<br />
Valore del bene: € 100.000,00<br />
Importo del sinistro: € 80.000,00<br />
Indennizzo: € 80.000,00<br />
Valore del bene: € 100.000,00<br />
Importo sinistro: € 120.000,00<br />
Indennizzo: € 100.000,00<br />
Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso<br />
di sinistro, nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo<br />
ridotto.<br />
Esempio<br />
Valore del bene = € 400.000,00<br />
Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00<br />
Importo del sinistro = € 100.000,00<br />
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 200.000/400.000 = 50% (è stata<br />
assicurata solo la metà del valore del bene)<br />
Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale)<br />
Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità<br />
e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione<br />
al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di<br />
liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.<br />
La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che<br />
rimane a carico dell’assicurato.<br />
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in<br />
percentuale.<br />
Esempio:<br />
Franchigia<br />
A) Franchigia = € 50,00<br />
Ammontare del danno = € 200,00<br />
Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00<br />
B) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 40,00<br />
Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia<br />
Scoperto<br />
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno<br />
Ammontare del danno = € 200,00<br />
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00<br />
Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00<br />
B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00<br />
Ammontare del danno = € 200,00<br />
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00<br />
Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00<br />
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene<br />
riconosciuto nessuno indennizzo.<br />
Per l’assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all’articolo 19 delle Norme che<br />
regolano l’Assicurazione.<br />
4.Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio-<br />
Nullità<br />
“Avvertenza”<br />
Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti<br />
sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in<br />
occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a<br />
riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche<br />
in sede penale la tutela dei propri interessi.<br />
Si rimanda all’art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, nonché agli articoli<br />
1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle<br />
conseguenze.<br />
“Avvertenza”<br />
Il presente contratto non prevede casi specifici di nullità<br />
5. Aggravamento e diminuzione del rischio<br />
Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o<br />
diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.<br />
In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute<br />
modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si<br />
verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito<br />
della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla<br />
suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal<br />
contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima .<br />
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In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche<br />
della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità<br />
che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale<br />
per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della<br />
stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a<br />
condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere<br />
dal contratto.<br />
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che<br />
siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non<br />
pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe<br />
prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula<br />
del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento<br />
della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato<br />
e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula<br />
del contratto.<br />
Rimandiamo agli articoli 4 e 5 delle “Condizioni Generali di assicurazione” ed ai sopra citati<br />
articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio .<br />
Esempio<br />
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla<br />
data di stipula del contratto di assicurazione, ha sostituito il macchinario con uno<br />
dello stesso tipo, ma di ultima generazione e più sicuro.<br />
oppure<br />
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla<br />
data di stipula del contratto di assicurazione, sta utilizzando i macchinari oggetto<br />
della copertura per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione<br />
del contratto.<br />
6. Premi<br />
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente<br />
dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.<br />
A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in<br />
rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.<br />
“Avvertenza”<br />
L’impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del<br />
premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture<br />
temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).<br />
L’aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il<br />
seguente:<br />
• Frazionamento quadrimestrale: 4%<br />
• Frazionamento trimestrale: 5%<br />
Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong><br />
S.p.A. o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:<br />
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;<br />
- bonifico bancario;<br />
- moneta elettronica<br />
- pagamento in conto corrente postale;<br />
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di<br />
settore.<br />
“Avvertenza”<br />
L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso<br />
informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione<br />
verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima.<br />
7. Rivalse<br />
“Avvertenza”<br />
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del<br />
Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.<br />
8. Diritto di recesso<br />
“Avvertenza”<br />
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore<br />
del contraente sia in favore dell’Impresa.<br />
Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in<br />
questione si rimanda all’articolo 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione in<br />
generale.<br />
Ad ogni scadenza annuale l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della<br />
presente polizza. Il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così<br />
modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.<br />
Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio,<br />
l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno<br />
successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza<br />
alcuna formalità.<br />
Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal<br />
contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 con effetto<br />
dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.<br />
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il<br />
recesso determina la cessazione dell’intero contratto.<br />
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto<br />
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è<br />
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.<br />
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o<br />
richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il<br />
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riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.<br />
10. Legge Applicabile al contratto<br />
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella<br />
italiana.<br />
11. Regime fiscale<br />
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al<br />
momento della redazione della presente Nota Informativa<br />
Tassazione del Premio<br />
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari<br />
all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.<br />
Detrazione Fiscale<br />
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle<br />
persone fisiche dichiarato dal Contraente.<br />
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI<br />
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo<br />
Avvertenza<br />
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per<br />
la denuncia previsti e regolati dall’art. 14 e seguenti delle Norme che regolano<br />
l’Assicurazione.<br />
Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a<br />
sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio vedere l’art. 17 delle Norme che<br />
regolano l’Assicurazione.<br />
13. Reclami<br />
Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto<br />
la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di<br />
responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme<br />
dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. -<br />
Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02 / 48.20.47.37 - tel. 02 /<br />
482.199.53 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l’esponente non si ritenga<br />
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di<br />
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.<br />
Devono essere presentati direttamente all’ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami<br />
concernenti:<br />
a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre<br />
2005, n. 209 - Codice delle <strong>Assicurazioni</strong> - e delle relative norme di attuazione, nonché<br />
delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da<br />
parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti<br />
assicurativi;<br />
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede
l’attivazione della procedura FIN-NET.<br />
In particolare i reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:<br />
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;<br />
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;<br />
- breve descrizione del motivo di lamentela;<br />
- copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale<br />
riscontro fornito dalla stessa;<br />
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.<br />
Non rientrano nella competenza dell’ISVAP:<br />
a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di<br />
responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione<br />
l’ISVAP provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento,<br />
dandone contestuale notizia ai reclamanti;<br />
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’ISVAP provvederà ad informare<br />
i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;<br />
c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico<br />
dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la<br />
sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione,<br />
nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,<br />
relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti<br />
finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B.<br />
Martini 3 - 00198 Roma;<br />
d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5<br />
dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le<br />
modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno<br />
inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.<br />
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’ISVAP provvederà ad inoltrarli senza<br />
ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.<br />
14. Arbitrato<br />
Avvertenza<br />
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la<br />
risoluzione di controversie tra le Parti.<br />
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti<br />
possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un<br />
terzo perito.<br />
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le<br />
spese del terzo Perito sono ripartite a metà.<br />
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.<br />
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel<br />
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.<br />
<strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati<br />
e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.<br />
L’Amministratore Delegato<br />
Roberto Guarena<br />
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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003<br />
Codice in materia di protezione dei dati personali in applicazione della normativa sulla<br />
“privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.<br />
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1 Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra<br />
Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o<br />
presso altri soggetti2 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di<br />
legge3 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici<br />
attività e modalità operative dell’assicurazione.<br />
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati<br />
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.<br />
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili 4 strettamente inerenti<br />
alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il<br />
trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela 5 , è ammesso, nei limiti in<br />
concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate<br />
dal Garante per la protezione dei dati personali.<br />
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e<br />
debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati<br />
con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o<br />
all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” 6 .<br />
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002)<br />
9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o<br />
pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative<br />
azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o<br />
contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.<br />
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario<br />
ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che,<br />
per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni<br />
commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).<br />
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto<br />
legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla<br />
identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata<br />
fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.<br />
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali,<br />
religiose.<br />
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.<br />
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.,<br />
ad Europ Assistance S.p.A. e a Belfor Italia S.r.l. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei<br />
servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti, i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente<br />
incaricati della fornitura di servizi stumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia e<br />
all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati e taluni dei seguenti soggetti:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed<br />
altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;<br />
società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei<br />
sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di<br />
archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla<br />
clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi<br />
finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;<br />
società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle<br />
vigenti disposizioni di legge);<br />
ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e<br />
reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati<br />
strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e<br />
trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della<br />
“catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.<br />
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i<br />
prodotti assicurativi citati.<br />
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla<br />
Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di<br />
prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione<br />
della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla<br />
Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota 6 , che svolgeranno per la Società<br />
le attività sopra descritte.<br />
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso<br />
anche per queste finalità.<br />
Modalità d’uso dei dati personali<br />
I dati sono trattati 7 dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e<br />
procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi<br />
e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità<br />
e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini<br />
ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono<br />
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le<br />
specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.<br />
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle<br />
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento<br />
delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti<br />
già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.<br />
• organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione<br />
consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:<br />
- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la<br />
valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra<br />
le imprese assicuratrici consorziate;<br />
- assicurazioni r.c. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione<br />
dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese<br />
assicuratrici consorziate;<br />
• CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative,<br />
gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le<br />
vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o<br />
da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;<br />
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella<br />
Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;<br />
• ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle <strong>Assicurazioni</strong> Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della<br />
legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137;<br />
• nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d’Italia (Largo Bastia, 35 - Roma) ai sensi della<br />
normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina<br />
degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;<br />
• CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974,<br />
n. 216;<br />
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993,<br />
n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle<br />
Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via<br />
Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;<br />
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare<br />
come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il<br />
consorzio a cui aderisce l’assicurato);<br />
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la<br />
comunicazione dei dati è obbligatoria;<br />
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati:<br />
società del gruppo <strong>Vittoria</strong> (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti<br />
disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini<br />
sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di<br />
assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.<br />
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice raccolta, registrazione,<br />
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,<br />
comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.<br />
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero –<br />
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa 8 ; lo stesso fanno<br />
anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.<br />
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure,<br />
comunicazioni e trasferimenti qui indicati.<br />
Diritti dell’interessato<br />
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di<br />
trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li<br />
comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,<br />
rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento 9 .<br />
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. – Servizio<br />
Reclami, Via Caldera, n. 21 – 20153 Milano - (Tel. 02/48.21.99.53 – Fax 02/48.20.47.37<br />
– e.mail: servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it) 10 .<br />
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro<br />
trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella<br />
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).<br />
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione<br />
di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale<br />
commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo<br />
legittimo.<br />
10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché<br />
l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili<br />
gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:<br />
Assicurato<br />
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione<br />
Assicurazione<br />
il contratto di assicurazione<br />
Contraente<br />
il soggetto che stipula l’assicurazione<br />
Indennizzo<br />
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro<br />
Polizza<br />
il documento che prova l’assicurazione<br />
Premio<br />
la somma dovuta dal Contraente alla Società<br />
Rischio<br />
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne<br />
Sinistro<br />
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa<br />
Società<br />
l’impresa assicuratrice<br />
Glossario<br />
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TUTTI I RISCHI IMPIANTI ELETTRONICI<br />
Condizioni generali di assicurazione<br />
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE<br />
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a<br />
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita<br />
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai<br />
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.<br />
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.<br />
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima<br />
rata di premio sono stato pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del<br />
pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza<br />
oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio<br />
successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo<br />
quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le<br />
successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi<br />
dell’art. 1901 del Codice Civile.<br />
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione.<br />
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.<br />
Art. 4 – Aggravamento del rischio.<br />
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni<br />
aggravamento del rischio.<br />
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la<br />
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione<br />
dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.<br />
Art. 5 – Diminuzione del rischio.<br />
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o la rate di premio<br />
successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del<br />
Codice Civile e rinuncia alla facoltà di recesso.<br />
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro.<br />
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la<br />
Società può recedere, con preavviso di trenta giorni, sia dal presente contratto, sia dagli<br />
altri contratti stipulati con il medesimo assicurato. In tal caso essa, entro quindici giorni<br />
dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta,<br />
relativa al periodo di rischio non corso.<br />
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque<br />
altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa<br />
a valersi della facoltà di recesso.
Art. 7 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione.<br />
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno novanta giorni<br />
prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un<br />
anno e così successivamente.<br />
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo<br />
si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per<br />
una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.<br />
Art. 8 – Oneri fiscali.<br />
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.<br />
Art. 9 – Foro competente.<br />
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di<br />
residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo dove ha sede la Società, ovvero di<br />
quello dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza presso la quale è stato concluso il<br />
contratto.<br />
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge.<br />
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.<br />
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED<br />
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE<br />
Art. 11 – Rischio assicurato<br />
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate,<br />
anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un<br />
qualunque evento accidentale non espressamente escluso.<br />
Art. 12 – Esclusioni.<br />
Sono esclusi i danni:<br />
a) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;<br />
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale<br />
dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;<br />
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore<br />
delle cose assicurate;<br />
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura,<br />
manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e<br />
trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico o comunque avvenuti al di fuori<br />
dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria<br />
per le cose fisse;<br />
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal<br />
costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;<br />
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;<br />
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o l’Assicurato all’atto delle stipulazione della polizza,<br />
indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;<br />
h) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano<br />
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connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;<br />
i) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;<br />
l) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;<br />
m) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di<br />
sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di<br />
terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il<br />
Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;<br />
n) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;<br />
o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti<br />
da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate<br />
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato<br />
provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.<br />
La Società non indennizza inoltre i danni o le perdite determinati da furto o rapina oppure<br />
da tentativo di furto o rapina.<br />
Art. 13 – Conservazione delle cose assicurate.<br />
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni<br />
tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme<br />
della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da<br />
quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle<br />
tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste<br />
del Costruttore.<br />
Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro.<br />
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:<br />
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni<br />
della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi<br />
dell’art. 1914 del Codice Civile;<br />
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne<br />
ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.<br />
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto<br />
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.<br />
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:<br />
c) in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque<br />
giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il<br />
momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale<br />
dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;<br />
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere<br />
per questo diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle<br />
parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto<br />
all’indennizzo;<br />
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese<br />
occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui<br />
al punto a).<br />
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato<br />
delle cose non può essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della<br />
Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale<br />
ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’assicurato, non avviene entro otto<br />
giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.<br />
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente
ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il<br />
regolare funzionamento.<br />
Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno.<br />
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara<br />
distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o<br />
manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o<br />
fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di<br />
questo, perde il diritto all’indennizzo.<br />
Art. 16 – Procedura per la valutazione del danno.<br />
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di<br />
esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto<br />
unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed<br />
anche prima su richiesta di uno di essi.<br />
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi<br />
sono prese a maggioranza.<br />
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno<br />
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle<br />
Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina<br />
del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al<br />
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.<br />
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono<br />
ripartite a metà.<br />
Art. 17 – Mandato dei Periti<br />
I periti devono:<br />
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;<br />
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e<br />
riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio<br />
e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha<br />
adempiuto agli obblighi di cui all’art. 14;<br />
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore<br />
che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di<br />
cui all’art. 18;<br />
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in<br />
conformità al disposto degli artt. 18, 19 e successivi.<br />
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel<br />
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime<br />
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle<br />
valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a<br />
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti<br />
contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente<br />
all’indennizzabilità dei danni.<br />
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve<br />
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.<br />
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.<br />
Art. 18 – Determinazione del danno.<br />
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di<br />
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polizza secondo le norme che seguono<br />
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:<br />
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento<br />
del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato<br />
funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;<br />
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.<br />
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) defalcato dell’importo<br />
come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all’art. 14, comma<br />
d), nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).<br />
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:<br />
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od<br />
apparecchio colpito dal sinistro stesso;<br />
2) si stima il valore ricavabile dai residui.<br />
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1), defalcato dell’importo<br />
stimato come a B) 2).<br />
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione<br />
che:<br />
a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi alla data di effetto della garanzia del<br />
Costruttore o Fornitore;<br />
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;<br />
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio<br />
danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili pezzi di<br />
ricambio.<br />
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle<br />
condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:<br />
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto<br />
conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;<br />
4) si stima il valore ricavabile dai residui.<br />
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 3), defalcato dell’importo<br />
stimato come a B) 4).<br />
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione,<br />
calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio<br />
calcolato come a B) (stima B) 1) – B) 2) oppure B) 3) – B) 4) a seconda del caso).<br />
La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale<br />
dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per<br />
caratteristiche, prestazioni e rendimento.<br />
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione o riparazioni<br />
provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro<br />
e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.<br />
Dall’indennizzo così attenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.<br />
Art. 19 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale.<br />
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle<br />
apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo<br />
per la sostituzione con una nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con<br />
una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle<br />
spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste<br />
non possano essere recuperate dall’Assicurato.<br />
Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a<br />
nuovo.<br />
Se dalle stime fatte con le norme degli articoli precedenti risulta che il valore assicurabile di
una o più delle partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro<br />
le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in<br />
proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante<br />
al momento del sinistro.<br />
Art. 20 – Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.<br />
In caso di sinistro, le somme assicurate per le singole partite di polizza ed i limiti di<br />
indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di<br />
assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente<br />
indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione<br />
del premio. E’ comunque facoltà del Contraente richiedere il reintegro delle somme<br />
assicurate e dei limiti di indennizzo dietro corresponsione del premio richiesto dalla<br />
Società.<br />
I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini di quanto previsto all’ultimo<br />
comma dell’art. 19.<br />
Art. 21 – Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni.<br />
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o<br />
più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno<br />
eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.<br />
Art. 22 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.<br />
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal<br />
Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari<br />
all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.<br />
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per<br />
l’Assicurato , restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.<br />
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei<br />
confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.<br />
Art. 23 – Ispezione delle cose assicurate.<br />
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di<br />
fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.<br />
Art. 24 – Pagamento dell’indennizzo<br />
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria<br />
documentazione la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni,<br />
sempreché non sia stata fatta opposizione.<br />
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto<br />
solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 a).<br />
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(sempre operanti)<br />
Art. 1 – Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di<br />
manutenzione e assistenza tecnica.<br />
Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di<br />
funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’impianto assicurato<br />
(ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista<br />
dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e assistenza tecnica<br />
e cioè:<br />
a) controlli di funzionalità;<br />
b) manutenzione preventiva;<br />
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;<br />
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi<br />
durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di<br />
tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli<br />
impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e<br />
che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.<br />
Art. 2 – Impianto di condizionamento.<br />
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non<br />
sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e<br />
della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello<br />
stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica,<br />
completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti<br />
o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare<br />
l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.<br />
Art. 3 – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi elettroacustici.<br />
Sono esclusi dall’assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine<br />
dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono ed immagini.<br />
Art. 4 – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria.<br />
A parziale deroga dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non<br />
risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono<br />
a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a<br />
termini della presente polizza all’impianto o all’apparecchiatura assicurati.<br />
Art. 5 – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici.<br />
A parziale deroga dell’Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non<br />
risponde dei danni verificatisi in conseguenza dei campi di energia.<br />
Art. 6 –Colpa grave dell’Assicurato.<br />
A parziale deroga dell’Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società
isponde dei danni causati con colpa grave dell’Assicurato.<br />
Art. 7 – Deroga alla regola proporzionale.<br />
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si applicherà la regola proporzionale se<br />
la somma assicurata per ogni partita danneggiata risulta insufficiente in misura non<br />
superiore al 20%.<br />
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell’ultimo comma<br />
dell’art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà operante per l’eccedenza<br />
rispetto a detta percentuale.<br />
Art. 8 – Buona fede.<br />
Si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della<br />
polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non<br />
comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché<br />
tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio<br />
e il Contraente e l’Assicurato abbiano agito senza dolo o colpa grave.<br />
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al<br />
maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.<br />
Art. 9 – Franchigia.<br />
In caso di danno materiale e diretto il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa<br />
detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 5% della somma complessivamente<br />
assicurata con il minimo di EURO 52 (pari a L. 100.686) ed il massimo di EURO 155 (pari<br />
a L. 300.122).<br />
Tale franchigia non verrà applicata solo se in facciata di polizza è stato crocesegnato<br />
l’apposito spazio che ne indica l’inoperatività.<br />
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Condizioni particolari<br />
valide solo se espressamente richiamate<br />
A. – Maggiori costi<br />
1) In caso di sinistro, indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi<br />
l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società<br />
indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali, necessari<br />
alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o<br />
distrutto.<br />
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:<br />
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;<br />
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;<br />
c) prestazioni di servizi da terzi.<br />
2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:<br />
a) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o<br />
apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra<br />
autorità;<br />
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o<br />
il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;<br />
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo<br />
dell’impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;<br />
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o<br />
prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò – se non altrimenti<br />
convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni<br />
materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato;<br />
e) danni ai supporti di dati;<br />
f) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.<br />
3) Nei limiti degli indennizzi massimo e giornaliero convenuti, l’assicurazione è prestata a<br />
primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.<br />
19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />
4) Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il<br />
danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o<br />
sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata<br />
massima di 60 giorni lavorativi.<br />
5) In nessun caso la Società indennizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso del<br />
medesimo periodo assicurativo annuo importo superiore alla somma assicurata indicata<br />
in polizza.<br />
Premesso che il limite massimo di indennizzo giornaliero è pari a 1/260 della somma<br />
assicurata, la Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito del<br />
periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.<br />
6) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato un importo pari all’indennizzo giornaliero<br />
convenuto riferito al periodo di franchigia di 3 giorni lavorativi.<br />
7) A parziale deroga dell’Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o<br />
l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi<br />
mediante telegramma o telex.<br />
Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del<br />
sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del<br />
telegramma o telex di notifica.
B. – Supporti di dati<br />
1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici,<br />
schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della<br />
presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 12 delle Condizioni Generali<br />
di Assicurazione.<br />
Per “supporti di dati” s’intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la<br />
memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.<br />
Per “dati” s’intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili,<br />
memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per<br />
destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato<br />
non modificabile dall’Assicurato.<br />
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per<br />
il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la<br />
ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.<br />
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione e<br />
cestinatura per errore, o comunque dovuti ad altri fatti (quali ad esempio cancellazione<br />
e smagnetizzazione) che non siano diretta conseguenza di un sinistro che abbia<br />
interessato la materialità dei supporti medesimi.<br />
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono<br />
indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.<br />
2) L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della<br />
regola proporzionale, di cui all’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />
3) Per ogni sinistro l’indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare del 5%<br />
dell’importo liquidabile con il minimo di EURO 55.<br />
4) In nessun caso la Società indennizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso del<br />
medesimo periodo assicurativo annuo importo superiore alla somma assicurata indicata<br />
in polizza.<br />
5) A parziale deroga dell’Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o<br />
l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di<br />
dati mediante telegramma o telex.<br />
C. – Adeguamento garanzia.<br />
Le somme assicurate ed il relativo premio sono collegati agli indici dei “Prezzi al consumo<br />
per le famiglie di operai e impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica, in<br />
conformità a quanto segue:<br />
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli<br />
aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;<br />
b) alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più od<br />
in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (od al loro<br />
equivalente), la somma assicurata ed il corrispondente premio verranno aumentati o<br />
ridotti in proporzione;<br />
c) l’aumento o la riduzione decorreranno alla scadenza della rata annua di premio, dietro<br />
rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di<br />
riferimento.<br />
Le Parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da<br />
inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale,<br />
sempreché le somme assicurate alla stipulazione della polizza siano aumentate almeno del<br />
50% a seguito dell’applicazione della presente clausola.<br />
In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate e premio quelli<br />
dell’ultimo adeguamento effettuato.<br />
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società<br />
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proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi<br />
correnti rispetto all’ultimo adeguamento; qualora il Contraente non accetti l’adeguamento,<br />
la Società ha facoltà o di mantenere in vigore il contratto in base all’ultimo adeguamento<br />
effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera<br />
raccomandata.<br />
I limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta, nonché il valore complessivo dichiarato<br />
per le cose assicurate seguono l’adeguamento come per la somma assicurata.<br />
Alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l’indice indicato in facciata (base<br />
adottata dall’Istituto Centrale di Statistica).<br />
D. – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio<br />
organizzato.<br />
A parziale deroga dell’Art. 12 m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società<br />
risponde dei danni materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi,<br />
sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando<br />
le altre esclusioni dell’Art. 12 m) sopra menzionato. Vengono esclusi in ogni caso i danni, le<br />
perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazione<br />
biologica o chimica.<br />
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla<br />
copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso<br />
di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.<br />
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di<br />
premio imponibile pagato e non goduto, relativamente alla garanzia prestata con la<br />
presente condizione particolare.<br />
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:<br />
a) il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di<br />
una franchigia pari al 10% della somma complessiva assicurata con il massimo di<br />
EURO 1.035 (pari a L. 2.004.039);<br />
b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 90%<br />
dell’importo indennizzabile a termini di polizza al netto della franchigia.<br />
Qualora siano operanti le condizioni particolari A e/o B, l’indennizzo dovuto sarà liquidato<br />
applicando separatamente per ogni garanzia aggiunta i disposti dei precedenti comma a) e<br />
b).<br />
E. – Tubi speciali e valvole elettroniche.<br />
A parziale deroga dell’Art. 12 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono<br />
indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.<br />
In caso di sinistro, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai<br />
parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado<br />
risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro e ai colpi<br />
effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l’eventuale<br />
applicazione della regola proporzionale conformemente al disposto dell’Art. 19 delle<br />
Condizioni Generali di Assicurazione.<br />
F.– Furto e rapina.<br />
A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde<br />
dei danni o perdite determinati da furto o rapina oppure da tentativo di furto o rapina.<br />
In caso di danni o perdite l’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un<br />
ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di polizza, se:<br />
a) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea
verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e<br />
praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità<br />
personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno,<br />
materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con<br />
serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente<br />
dall’interno oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei<br />
serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie<br />
non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non<br />
rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore<br />
a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non<br />
superiore a 100 cmq.<br />
b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.<br />
La presente estensione ha efficacia anche ai sensi delle garanzie di cui alle Condizioni<br />
Particolari A e B, qualora operanti. Se i mezzi di chiusura hanno le caratteristiche<br />
sopraindicate ai punti a) e b), rimangono valide le franchigie già specificatamente previste.<br />
G– Conduttori esterni alle cose assicurate<br />
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma<br />
indicata in polizza con apposita partita. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie<br />
non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo,<br />
sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.<br />
H.- Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili<br />
A deroga del secondo comma della Condizione Particolare G) sono indennizzabili i costi di<br />
scavo , sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili che L’Assicurato<br />
deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con<br />
apposita partita indicata in polizza , fino al limite massimo per sinistro precisato in polizza.<br />
I. – Lavoro straordinario<br />
A parziale deroga dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione , per le cose per le<br />
quali nella polizza è richiamata la presente estensione , la Società risponde delle spese<br />
supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione ad un sinistro<br />
indennizzabile a termini di polizza , con il limite massimo del 15% dell’ammontare del<br />
danno e fermo il disposto dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />
L. – Trasporti aerei<br />
A parziale deroga dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione , per le cose per le<br />
quali nella polizza è richiamata la presente condizione particolare , la garanzia viene estesa<br />
ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per<br />
sinistro e per l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata purchè tali<br />
costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro<br />
indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell’Art. 19 delle Condizioni Generali<br />
di Assicurazione.<br />
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato il 20% dell’importo indennizzabile a tale titolo.<br />
M – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi ad impiego mobile.<br />
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile , come tali specificati nella polizza , sono<br />
assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo , compreso quello a mano,<br />
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entro il territorio nazionale , a condizione che, per natura e costruzione, essi possano<br />
essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro<br />
utilizzazione.<br />
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o di tubi.<br />
Per i danni da furto l’indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un<br />
ammontare pari al 30% dell’importo indennizzabile a termini di polizza.<br />
N. – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi ad impiego mobile trasportati su autoveicoli.<br />
A parziale deroga di quanto disposto all’Art.12 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione<br />
la Società indennizza i danni agli impianti ed agli apparecchi ad impiego mobile assicurati<br />
alle partite richiamate espressamente in polizza ed a loro eventuali antenne , causati da<br />
furto, purchè il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave ,<br />
oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso , oppure in un parcheggio<br />
custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
Elenco delle cose assicurabili<br />
Categorie Classe di rischio<br />
Bilance elettroniche B<br />
Fisioterapia (impianti e apparecchi per) E<br />
<strong>Impianti</strong> elettronici per l’elaborazione dei dati A<br />
Macchine per ufficio di tipo elettromeccanico B<br />
Macchine per ufficio di tipo elettronico A<br />
Microscopi elettronici B<br />
Macchine ed apparecchiature elettroniche per programmazione di<br />
cicli di lavorazione o per il controllo della produzione A<br />
Odontoiatria C<br />
Personal Compute A<br />
Preparazione di clichès e matrici C<br />
Proiezione cinematografica C<br />
Radiologici per l’esame dei materiali<br />
(esclusi tubi röntgen e tubi raddrizzatori) C<br />
Registratori di cassa B<br />
Ricerca ottica e acustica del personale (impianti e apparecchi per) E<br />
Riduzione e Riproduzione di documenti C<br />
Segnalazione di incendio e furto D<br />
Selex B<br />
Sterilizzazione di reparti ospedalieri B<br />
Suono delle campane D<br />
Telefonici e citofoni, solo centralini B<br />
Telefonici e citofoni, impianti completi D<br />
Telescriventi B<br />
Traduzioni simultanee D<br />
Tubi speciali per diagnosi, terapie, analisi dei Materiali F<br />
Televisivi a circuito chiuso E<br />
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Note
SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.787.948 INT. VERS.<br />
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI<br />
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153<br />
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE DI<br />
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014<br />
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI<br />
ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008<br />
MOD. PB 036.904.1210- ALL RISKS IMPIANTI ELETTRONICI