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Risks Impianti Elettronici - Vittoria Assicurazioni

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IMPRESE e PROFESSIONI<br />

Il presente Fascicolo Informativo contenente:<br />

Informativa ex art.13 <br />

del D.lgs.196 del 30/6/2003<br />

Nota Informativa <br />

Glossario <br />

Condizioni di assicurazione <br />

deve essere consegnato al Contraente prima<br />

della sottoscrizione del contratto<br />

Prima della sottoscrizione leggere<br />

attentamente la Nota Informativa<br />

Fascicolo Informativo<br />

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE<br />

DEL RAMO DANNI<br />

ALL RISKS<br />

IMPIANTI ELETTRONICI


Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 2<br />

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196<br />

Indice<br />

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 10<br />

Modalità d’uso dei dati personali pag. 11<br />

Diritti dell'interessato pag. 12<br />

Glossario pag. 13<br />

Condizioni generali di contratto pag. 14<br />

pag. 1<br />

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TUTTI I RISCHI IMPIANTI ELETTRONICI<br />

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TUTTI I RISCHI IMPIANTI ELETTRONICI<br />

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)<br />

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma<br />

il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.<br />

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la<br />

presente Nota informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui il Contraente<br />

deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.<br />

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI<br />

1. Informazioni Generali<br />

<strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. – Capogruppo del Gruppo <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong><br />

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21<br />

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71<br />

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com<br />

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it<br />

Impresa autorizzata all’esercizio delle <strong>Assicurazioni</strong> a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del<br />

29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984<br />

Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158<br />

R.E.A. N. 54871<br />

Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all’Albo<br />

dei Gruppi Assicurativi n. 008<br />

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*<br />

Il patrimonio netto di <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di<br />

cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni<br />

di euro a titolo di riserve patrimoniali.<br />

L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra<br />

l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità<br />

richiesto dalla normativa vigente.<br />

* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.<br />

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO<br />

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo<br />

per periodi di un anno per ciascuna proroga.<br />

“Avvertenza”<br />

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con<br />

preavviso di 90 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito<br />

rinnovo del contratto (art. 7 delle Condizioni generali di Assicurazione).<br />

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni<br />

Il contratto qui descritto consiste in un’assicurazione contro i danni materiali e diretti che


possono colpire le cose assicurate, da qualunque causa determinati salvo quanto<br />

espressamente escluso.<br />

Principale obiettivo della polizza è quello di tutelare l’Assicurato contro gli accadimenti<br />

accidentali che potrebbero colpire i macchinari elettronici di sua proprietà durante il loro<br />

utilizzo, rendendoli in tutto o in parte inutilizzabili.<br />

La copertura può essere limitata alla cosiddetta “garanzia base” (per il dettaglio vedi art. 11<br />

delle Norme che regolano l’Assicurazione) o essere estesa ad alcune “Condizioni<br />

particolari” riportate sulle Condizioni Generali di Assicurazione (Maggiori costi, Supporto<br />

dati, ecc…), valide solo se espressamente richiamate. Per il dettaglio di queste ultime<br />

garanzie si rimanda alla lettura dei testi delle predette Condizioni Particolari.<br />

Alcune delle garanzie previste sono prestate a “primo rischio assoluto” (esempio<br />

garanzia Supporto Dati).<br />

“Avvertenza”<br />

La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si<br />

impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma<br />

assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati<br />

(valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la<br />

cosiddetta regola proporzionale.<br />

Esempio:<br />

Somma assicurata: 20.000 euro<br />

Danno accertato: 30.000 euro<br />

Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro<br />

“Avvertenza”<br />

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di<br />

sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il<br />

mancato pagamento dell’indennizzo.<br />

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dall’<br />

articolo 12 delle Norme Che Regolano l’Assicurazione.<br />

Inoltre vi sono alcune “Condizioni speciali sempre operanti” le quali altrimenti non<br />

risultano comprese nella copertura assicurativa<br />

E’ espressamente indicato l’Elenco delle cose assicurabili e della relativa classe di<br />

rischio assegnata.<br />

“Avvertenza”<br />

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.<br />

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all’ art. 9 delle Condizioni sempre operanti,<br />

nonché a quanto indicato per ciascuna garanzia nelle “Condizioni valide solo se<br />

espressamente richiamate”<br />

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Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni<br />

numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti<br />

contrattuali sopra richiamati.<br />

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite<br />

l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia<br />

verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la<br />

garanzia.<br />

Esempio:<br />

Valore del bene: € 100.000,00<br />

Importo del sinistro: € 80.000,00<br />

Indennizzo: € 80.000,00<br />

Valore del bene: € 100.000,00<br />

Importo sinistro: € 120.000,00<br />

Indennizzo: € 100.000,00<br />

Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso<br />

di sinistro, nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo<br />

ridotto.<br />

Esempio<br />

Valore del bene = € 400.000,00<br />

Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00<br />

Importo del sinistro = € 100.000,00<br />

Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 200.000/400.000 = 50% (è stata<br />

assicurata solo la metà del valore del bene)<br />

Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale)<br />

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità<br />

e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione<br />

al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di<br />

liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.<br />

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che<br />

rimane a carico dell’assicurato.<br />

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in<br />

percentuale.<br />

Esempio:<br />

Franchigia<br />

A) Franchigia = € 50,00<br />

Ammontare del danno = € 200,00<br />

Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00<br />

B) Franchigia = € 50,00


Ammontare del danno = € 40,00<br />

Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia<br />

Scoperto<br />

A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno<br />

Ammontare del danno = € 200,00<br />

Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00<br />

Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00<br />

B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00<br />

Ammontare del danno = € 200,00<br />

Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00<br />

Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00<br />

Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene<br />

riconosciuto nessuno indennizzo.<br />

Per l’assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all’articolo 19 delle Norme che<br />

regolano l’Assicurazione.<br />

4.Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio-<br />

Nullità<br />

“Avvertenza”<br />

Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti<br />

sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in<br />

occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a<br />

riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche<br />

in sede penale la tutela dei propri interessi.<br />

Si rimanda all’art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, nonché agli articoli<br />

1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle<br />

conseguenze.<br />

“Avvertenza”<br />

Il presente contratto non prevede casi specifici di nullità<br />

5. Aggravamento e diminuzione del rischio<br />

Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o<br />

diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.<br />

In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute<br />

modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si<br />

verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito<br />

della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla<br />

suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal<br />

contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima .<br />

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In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche<br />

della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità<br />

che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale<br />

per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della<br />

stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a<br />

condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere<br />

dal contratto.<br />

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che<br />

siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non<br />

pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe<br />

prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula<br />

del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento<br />

della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato<br />

e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula<br />

del contratto.<br />

Rimandiamo agli articoli 4 e 5 delle “Condizioni Generali di assicurazione” ed ai sopra citati<br />

articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio .<br />

Esempio<br />

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla<br />

data di stipula del contratto di assicurazione, ha sostituito il macchinario con uno<br />

dello stesso tipo, ma di ultima generazione e più sicuro.<br />

oppure<br />

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla<br />

data di stipula del contratto di assicurazione, sta utilizzando i macchinari oggetto<br />

della copertura per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione<br />

del contratto.<br />

6. Premi<br />

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente<br />

dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.<br />

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in<br />

rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.<br />

“Avvertenza”<br />

L’impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del<br />

premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture<br />

temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).<br />

L’aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il<br />

seguente:<br />

• Frazionamento quadrimestrale: 4%<br />

• Frazionamento trimestrale: 5%<br />

Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong><br />

S.p.A. o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.


E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:<br />

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;<br />

- bonifico bancario;<br />

- moneta elettronica<br />

- pagamento in conto corrente postale;<br />

- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di<br />

settore.<br />

“Avvertenza”<br />

L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso<br />

informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione<br />

verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima.<br />

7. Rivalse<br />

“Avvertenza”<br />

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del<br />

Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.<br />

8. Diritto di recesso<br />

“Avvertenza”<br />

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore<br />

del contraente sia in favore dell’Impresa.<br />

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in<br />

questione si rimanda all’articolo 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione in<br />

generale.<br />

Ad ogni scadenza annuale l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della<br />

presente polizza. Il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così<br />

modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.<br />

Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio,<br />

l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno<br />

successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza<br />

alcuna formalità.<br />

Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal<br />

contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 con effetto<br />

dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.<br />

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il<br />

recesso determina la cessazione dell’intero contratto.<br />

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto<br />

I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è<br />

verificato il fatto su cui il diritto si fonda.<br />

L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o<br />

richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il<br />

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riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.<br />

10. Legge Applicabile al contratto<br />

La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella<br />

italiana.<br />

11. Regime fiscale<br />

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al<br />

momento della redazione della presente Nota Informativa<br />

Tassazione del Premio<br />

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari<br />

all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.<br />

Detrazione Fiscale<br />

Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle<br />

persone fisiche dichiarato dal Contraente.<br />

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI<br />

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo<br />

Avvertenza<br />

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per<br />

la denuncia previsti e regolati dall’art. 14 e seguenti delle Norme che regolano<br />

l’Assicurazione.<br />

Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a<br />

sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio vedere l’art. 17 delle Norme che<br />

regolano l’Assicurazione.<br />

13. Reclami<br />

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto<br />

la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di<br />

responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme<br />

dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. -<br />

Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02 / 48.20.47.37 - tel. 02 /<br />

482.199.53 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l’esponente non si ritenga<br />

soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di<br />

quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.<br />

Devono essere presentati direttamente all’ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami<br />

concernenti:<br />

a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre<br />

2005, n. 209 - Codice delle <strong>Assicurazioni</strong> - e delle relative norme di attuazione, nonché<br />

delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da<br />

parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti<br />

assicurativi;<br />

b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede


l’attivazione della procedura FIN-NET.<br />

In particolare i reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:<br />

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;<br />

- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;<br />

- breve descrizione del motivo di lamentela;<br />

- copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale<br />

riscontro fornito dalla stessa;<br />

- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.<br />

Non rientrano nella competenza dell’ISVAP:<br />

a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di<br />

responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione<br />

l’ISVAP provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento,<br />

dandone contestuale notizia ai reclamanti;<br />

b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’ISVAP provvederà ad informare<br />

i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;<br />

c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico<br />

dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la<br />

sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione,<br />

nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,<br />

relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti<br />

finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B.<br />

Martini 3 - 00198 Roma;<br />

d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5<br />

dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le<br />

modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno<br />

inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.<br />

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’ISVAP provvederà ad inoltrarli senza<br />

ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.<br />

14. Arbitrato<br />

Avvertenza<br />

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la<br />

risoluzione di controversie tra le Parti.<br />

Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti<br />

possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un<br />

terzo perito.<br />

In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le<br />

spese del terzo Perito sono ripartite a metà.<br />

In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.<br />

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel<br />

Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.<br />

<strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati<br />

e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.<br />

L’Amministratore Delegato<br />

Roberto Guarena<br />

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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003<br />

Codice in materia di protezione dei dati personali in applicazione della normativa sulla<br />

“privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.<br />

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1 Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra<br />

Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o<br />

presso altri soggetti2 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di<br />

legge3 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici<br />

attività e modalità operative dell’assicurazione.<br />

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati<br />

strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.<br />

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili 4 strettamente inerenti<br />

alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il<br />

trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela 5 , è ammesso, nei limiti in<br />

concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate<br />

dal Garante per la protezione dei dati personali.<br />

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e<br />

debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati<br />

con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o<br />

all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” 6 .<br />

1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002)<br />

9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o<br />

pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative<br />

azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o<br />

contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.<br />

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario<br />

ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che,<br />

per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni<br />

commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).<br />

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto<br />

legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla<br />

identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata<br />

fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.<br />

4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali,<br />

religiose.<br />

5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.<br />

6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.,<br />

ad Europ Assistance S.p.A. e a Belfor Italia S.r.l. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei<br />

servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti, i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente<br />

incaricati della fornitura di servizi stumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia e<br />

all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati e taluni dei seguenti soggetti:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed<br />

altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;<br />

società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei<br />

sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di<br />

archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla<br />

clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi<br />

finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;<br />

società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle<br />

vigenti disposizioni di legge);<br />

ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e<br />

reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati<br />

strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;


Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e<br />

trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della<br />

“catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.<br />

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i<br />

prodotti assicurativi citati.<br />

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla<br />

Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di<br />

prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione<br />

della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla<br />

Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota 6 , che svolgeranno per la Società<br />

le attività sopra descritte.<br />

Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso<br />

anche per queste finalità.<br />

Modalità d’uso dei dati personali<br />

I dati sono trattati 7 dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e<br />

procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi<br />

e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità<br />

e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini<br />

ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono<br />

impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le<br />

specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.<br />

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle<br />

rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento<br />

delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti<br />

già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.<br />

• organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione<br />

consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:<br />

- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la<br />

valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra<br />

le imprese assicuratrici consorziate;<br />

- assicurazioni r.c. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione<br />

dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese<br />

assicuratrici consorziate;<br />

• CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative,<br />

gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le<br />

vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o<br />

da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;<br />

• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella<br />

Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;<br />

• ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle <strong>Assicurazioni</strong> Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della<br />

legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137;<br />

• nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d’Italia (Largo Bastia, 35 - Roma) ai sensi della<br />

normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina<br />

degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;<br />

• CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974,<br />

n. 216;<br />

• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993,<br />

n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle<br />

Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via<br />

Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;<br />

• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare<br />

come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il<br />

consorzio a cui aderisce l’assicurato);<br />

• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la<br />

comunicazione dei dati è obbligatoria;<br />

Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati:<br />

società del gruppo <strong>Vittoria</strong> (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti<br />

disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini<br />

sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di<br />

assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.<br />

7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice raccolta, registrazione,<br />

organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,<br />

comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.<br />

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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero –<br />

che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa 8 ; lo stesso fanno<br />

anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.<br />

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure,<br />

comunicazioni e trasferimenti qui indicati.<br />

Diritti dell’interessato<br />

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di<br />

trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li<br />

comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,<br />

rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento 9 .<br />

Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la <strong>Vittoria</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. – Servizio<br />

Reclami, Via Caldera, n. 21 – 20153 Milano - (Tel. 02/48.21.99.53 – Fax 02/48.20.47.37<br />

– e.mail: servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it) 10 .<br />

8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro<br />

trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella<br />

c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).<br />

9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione<br />

di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale<br />

commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo<br />

legittimo.<br />

10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché<br />

l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili<br />

gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.


Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:<br />

Assicurato<br />

il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione<br />

Assicurazione<br />

il contratto di assicurazione<br />

Contraente<br />

il soggetto che stipula l’assicurazione<br />

Indennizzo<br />

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro<br />

Polizza<br />

il documento che prova l’assicurazione<br />

Premio<br />

la somma dovuta dal Contraente alla Società<br />

Rischio<br />

la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne<br />

Sinistro<br />

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa<br />

Società<br />

l’impresa assicuratrice<br />

Glossario<br />

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Condizioni generali di assicurazione<br />

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE<br />

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a<br />

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita<br />

totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai<br />

sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.<br />

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.<br />

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima<br />

rata di premio sono stato pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del<br />

pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza<br />

oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio<br />

successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo<br />

quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le<br />

successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi<br />

dell’art. 1901 del Codice Civile.<br />

Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione.<br />

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.<br />

Art. 4 – Aggravamento del rischio.<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni<br />

aggravamento del rischio.<br />

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la<br />

perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione<br />

dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.<br />

Art. 5 – Diminuzione del rischio.<br />

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o la rate di premio<br />

successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del<br />

Codice Civile e rinuncia alla facoltà di recesso.<br />

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro.<br />

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la<br />

Società può recedere, con preavviso di trenta giorni, sia dal presente contratto, sia dagli<br />

altri contratti stipulati con il medesimo assicurato. In tal caso essa, entro quindici giorni<br />

dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta,<br />

relativa al periodo di rischio non corso.<br />

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque<br />

altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa<br />

a valersi della facoltà di recesso.


Art. 7 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione.<br />

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno novanta giorni<br />

prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un<br />

anno e così successivamente.<br />

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo<br />

si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per<br />

una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.<br />

Art. 8 – Oneri fiscali.<br />

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.<br />

Art. 9 – Foro competente.<br />

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di<br />

residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo dove ha sede la Società, ovvero di<br />

quello dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza presso la quale è stato concluso il<br />

contratto.<br />

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge.<br />

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.<br />

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED<br />

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE<br />

Art. 11 – Rischio assicurato<br />

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate,<br />

anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un<br />

qualunque evento accidentale non espressamente escluso.<br />

Art. 12 – Esclusioni.<br />

Sono esclusi i danni:<br />

a) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;<br />

b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale<br />

dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;<br />

c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore<br />

delle cose assicurate;<br />

d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura,<br />

manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e<br />

trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico o comunque avvenuti al di fuori<br />

dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria<br />

per le cose fisse;<br />

e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal<br />

costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;<br />

f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;<br />

g) attribuibili a difetti noti al Contraente o l’Assicurato all’atto delle stipulazione della polizza,<br />

indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;<br />

h) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano<br />

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connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;<br />

i) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;<br />

l) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;<br />

m) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di<br />

sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di<br />

terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il<br />

Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;<br />

n) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;<br />

o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti<br />

da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate<br />

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato<br />

provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.<br />

La Società non indennizza inoltre i danni o le perdite determinati da furto o rapina oppure<br />

da tentativo di furto o rapina.<br />

Art. 13 – Conservazione delle cose assicurate.<br />

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni<br />

tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme<br />

della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da<br />

quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle<br />

tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste<br />

del Costruttore.<br />

Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro.<br />

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:<br />

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni<br />

della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi<br />

dell’art. 1914 del Codice Civile;<br />

b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne<br />

ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.<br />

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto<br />

all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:<br />

c) in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque<br />

giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il<br />

momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale<br />

dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;<br />

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere<br />

per questo diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle<br />

parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto<br />

all’indennizzo;<br />

e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese<br />

occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui<br />

al punto a).<br />

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato<br />

delle cose non può essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della<br />

Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale<br />

ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’assicurato, non avviene entro otto<br />

giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.<br />

Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente


ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il<br />

regolare funzionamento.<br />

Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno.<br />

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara<br />

distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o<br />

manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o<br />

fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di<br />

questo, perde il diritto all’indennizzo.<br />

Art. 16 – Procedura per la valutazione del danno.<br />

L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di<br />

esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto<br />

unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed<br />

anche prima su richiesta di uno di essi.<br />

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi<br />

sono prese a maggioranza.<br />

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno<br />

intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle<br />

Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina<br />

del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al<br />

Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.<br />

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono<br />

ripartite a metà.<br />

Art. 17 – Mandato dei Periti<br />

I periti devono:<br />

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;<br />

2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e<br />

riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio<br />

e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha<br />

adempiuto agli obblighi di cui all’art. 14;<br />

3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore<br />

che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di<br />

cui all’art. 18;<br />

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in<br />

conformità al disposto degli artt. 18, 19 e successivi.<br />

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel<br />

caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime<br />

dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle<br />

valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a<br />

qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti<br />

contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente<br />

all’indennizzabilità dei danni.<br />

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve<br />

essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.<br />

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.<br />

Art. 18 – Determinazione del danno.<br />

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di<br />

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polizza secondo le norme che seguono<br />

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:<br />

1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento<br />

del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato<br />

funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;<br />

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.<br />

L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) defalcato dell’importo<br />

come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all’art. 14, comma<br />

d), nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).<br />

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:<br />

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od<br />

apparecchio colpito dal sinistro stesso;<br />

2) si stima il valore ricavabile dai residui.<br />

L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1), defalcato dell’importo<br />

stimato come a B) 2).<br />

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione<br />

che:<br />

a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi alla data di effetto della garanzia del<br />

Costruttore o Fornitore;<br />

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;<br />

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio<br />

danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili pezzi di<br />

ricambio.<br />

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle<br />

condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:<br />

3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto<br />

conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;<br />

4) si stima il valore ricavabile dai residui.<br />

L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 3), defalcato dell’importo<br />

stimato come a B) 4).<br />

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione,<br />

calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio<br />

calcolato come a B) (stima B) 1) – B) 2) oppure B) 3) – B) 4) a seconda del caso).<br />

La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale<br />

dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per<br />

caratteristiche, prestazioni e rendimento.<br />

Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione o riparazioni<br />

provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro<br />

e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.<br />

Dall’indennizzo così attenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.<br />

Art. 19 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale.<br />

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle<br />

apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo<br />

per la sostituzione con una nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con<br />

una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle<br />

spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste<br />

non possano essere recuperate dall’Assicurato.<br />

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a<br />

nuovo.<br />

Se dalle stime fatte con le norme degli articoli precedenti risulta che il valore assicurabile di


una o più delle partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro<br />

le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in<br />

proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante<br />

al momento del sinistro.<br />

Art. 20 – Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.<br />

In caso di sinistro, le somme assicurate per le singole partite di polizza ed i limiti di<br />

indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di<br />

assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente<br />

indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione<br />

del premio. E’ comunque facoltà del Contraente richiedere il reintegro delle somme<br />

assicurate e dei limiti di indennizzo dietro corresponsione del premio richiesto dalla<br />

Società.<br />

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini di quanto previsto all’ultimo<br />

comma dell’art. 19.<br />

Art. 21 – Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni.<br />

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o<br />

più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno<br />

eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.<br />

Art. 22 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.<br />

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal<br />

Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari<br />

all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.<br />

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per<br />

l’Assicurato , restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.<br />

L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei<br />

confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.<br />

Art. 23 – Ispezione delle cose assicurate.<br />

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di<br />

fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.<br />

Art. 24 – Pagamento dell’indennizzo<br />

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria<br />

documentazione la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni,<br />

sempreché non sia stata fatta opposizione.<br />

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto<br />

solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 a).<br />

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Condizioni speciali<br />

(sempre operanti)<br />

Art. 1 – Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di<br />

manutenzione e assistenza tecnica.<br />

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di<br />

funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’impianto assicurato<br />

(ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista<br />

dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e assistenza tecnica<br />

e cioè:<br />

a) controlli di funzionalità;<br />

b) manutenzione preventiva;<br />

c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;<br />

d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi<br />

durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di<br />

tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli<br />

impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e<br />

che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.<br />

Art. 2 – Impianto di condizionamento.<br />

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non<br />

sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e<br />

della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello<br />

stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica,<br />

completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti<br />

o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare<br />

l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.<br />

Art. 3 – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi elettroacustici.<br />

Sono esclusi dall’assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine<br />

dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono ed immagini.<br />

Art. 4 – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria.<br />

A parziale deroga dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non<br />

risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono<br />

a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a<br />

termini della presente polizza all’impianto o all’apparecchiatura assicurati.<br />

Art. 5 – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici.<br />

A parziale deroga dell’Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non<br />

risponde dei danni verificatisi in conseguenza dei campi di energia.<br />

Art. 6 –Colpa grave dell’Assicurato.<br />

A parziale deroga dell’Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società


isponde dei danni causati con colpa grave dell’Assicurato.<br />

Art. 7 – Deroga alla regola proporzionale.<br />

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si applicherà la regola proporzionale se<br />

la somma assicurata per ogni partita danneggiata risulta insufficiente in misura non<br />

superiore al 20%.<br />

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell’ultimo comma<br />

dell’art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà operante per l’eccedenza<br />

rispetto a detta percentuale.<br />

Art. 8 – Buona fede.<br />

Si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della<br />

polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non<br />

comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché<br />

tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio<br />

e il Contraente e l’Assicurato abbiano agito senza dolo o colpa grave.<br />

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al<br />

maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.<br />

Art. 9 – Franchigia.<br />

In caso di danno materiale e diretto il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa<br />

detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 5% della somma complessivamente<br />

assicurata con il minimo di EURO 52 (pari a L. 100.686) ed il massimo di EURO 155 (pari<br />

a L. 300.122).<br />

Tale franchigia non verrà applicata solo se in facciata di polizza è stato crocesegnato<br />

l’apposito spazio che ne indica l’inoperatività.<br />

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Condizioni particolari<br />

valide solo se espressamente richiamate<br />

A. – Maggiori costi<br />

1) In caso di sinistro, indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi<br />

l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società<br />

indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali, necessari<br />

alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o<br />

distrutto.<br />

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:<br />

a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;<br />

b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;<br />

c) prestazioni di servizi da terzi.<br />

2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:<br />

a) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o<br />

apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra<br />

autorità;<br />

b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o<br />

il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;<br />

c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo<br />

dell’impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;<br />

d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o<br />

prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò – se non altrimenti<br />

convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni<br />

materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato;<br />

e) danni ai supporti di dati;<br />

f) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.<br />

3) Nei limiti degli indennizzi massimo e giornaliero convenuti, l’assicurazione è prestata a<br />

primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.<br />

19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />

4) Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il<br />

danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o<br />

sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata<br />

massima di 60 giorni lavorativi.<br />

5) In nessun caso la Società indennizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso del<br />

medesimo periodo assicurativo annuo importo superiore alla somma assicurata indicata<br />

in polizza.<br />

Premesso che il limite massimo di indennizzo giornaliero è pari a 1/260 della somma<br />

assicurata, la Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito del<br />

periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.<br />

6) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato un importo pari all’indennizzo giornaliero<br />

convenuto riferito al periodo di franchigia di 3 giorni lavorativi.<br />

7) A parziale deroga dell’Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o<br />

l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi<br />

mediante telegramma o telex.<br />

Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del<br />

sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del<br />

telegramma o telex di notifica.


B. – Supporti di dati<br />

1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici,<br />

schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della<br />

presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 12 delle Condizioni Generali<br />

di Assicurazione.<br />

Per “supporti di dati” s’intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la<br />

memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.<br />

Per “dati” s’intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili,<br />

memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per<br />

destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato<br />

non modificabile dall’Assicurato.<br />

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per<br />

il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la<br />

ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.<br />

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione e<br />

cestinatura per errore, o comunque dovuti ad altri fatti (quali ad esempio cancellazione<br />

e smagnetizzazione) che non siano diretta conseguenza di un sinistro che abbia<br />

interessato la materialità dei supporti medesimi.<br />

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono<br />

indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.<br />

2) L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della<br />

regola proporzionale, di cui all’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />

3) Per ogni sinistro l’indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare del 5%<br />

dell’importo liquidabile con il minimo di EURO 55.<br />

4) In nessun caso la Società indennizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso del<br />

medesimo periodo assicurativo annuo importo superiore alla somma assicurata indicata<br />

in polizza.<br />

5) A parziale deroga dell’Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o<br />

l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di<br />

dati mediante telegramma o telex.<br />

C. – Adeguamento garanzia.<br />

Le somme assicurate ed il relativo premio sono collegati agli indici dei “Prezzi al consumo<br />

per le famiglie di operai e impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica, in<br />

conformità a quanto segue:<br />

a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli<br />

aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;<br />

b) alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più od<br />

in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (od al loro<br />

equivalente), la somma assicurata ed il corrispondente premio verranno aumentati o<br />

ridotti in proporzione;<br />

c) l’aumento o la riduzione decorreranno alla scadenza della rata annua di premio, dietro<br />

rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di<br />

riferimento.<br />

Le Parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da<br />

inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale,<br />

sempreché le somme assicurate alla stipulazione della polizza siano aumentate almeno del<br />

50% a seguito dell’applicazione della presente clausola.<br />

In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate e premio quelli<br />

dell’ultimo adeguamento effettuato.<br />

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società<br />

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proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi<br />

correnti rispetto all’ultimo adeguamento; qualora il Contraente non accetti l’adeguamento,<br />

la Società ha facoltà o di mantenere in vigore il contratto in base all’ultimo adeguamento<br />

effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera<br />

raccomandata.<br />

I limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta, nonché il valore complessivo dichiarato<br />

per le cose assicurate seguono l’adeguamento come per la somma assicurata.<br />

Alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l’indice indicato in facciata (base<br />

adottata dall’Istituto Centrale di Statistica).<br />

D. – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio<br />

organizzato.<br />

A parziale deroga dell’Art. 12 m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società<br />

risponde dei danni materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi,<br />

sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando<br />

le altre esclusioni dell’Art. 12 m) sopra menzionato. Vengono esclusi in ogni caso i danni, le<br />

perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazione<br />

biologica o chimica.<br />

La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla<br />

copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso<br />

di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.<br />

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di<br />

premio imponibile pagato e non goduto, relativamente alla garanzia prestata con la<br />

presente condizione particolare.<br />

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:<br />

a) il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di<br />

una franchigia pari al 10% della somma complessiva assicurata con il massimo di<br />

EURO 1.035 (pari a L. 2.004.039);<br />

b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 90%<br />

dell’importo indennizzabile a termini di polizza al netto della franchigia.<br />

Qualora siano operanti le condizioni particolari A e/o B, l’indennizzo dovuto sarà liquidato<br />

applicando separatamente per ogni garanzia aggiunta i disposti dei precedenti comma a) e<br />

b).<br />

E. – Tubi speciali e valvole elettroniche.<br />

A parziale deroga dell’Art. 12 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono<br />

indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.<br />

In caso di sinistro, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai<br />

parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado<br />

risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro e ai colpi<br />

effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l’eventuale<br />

applicazione della regola proporzionale conformemente al disposto dell’Art. 19 delle<br />

Condizioni Generali di Assicurazione.<br />

F.– Furto e rapina.<br />

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde<br />

dei danni o perdite determinati da furto o rapina oppure da tentativo di furto o rapina.<br />

In caso di danni o perdite l’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un<br />

ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile a termini di polizza, se:<br />

a) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea


verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e<br />

praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità<br />

personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno,<br />

materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con<br />

serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente<br />

dall’interno oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei<br />

serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie<br />

non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non<br />

rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore<br />

a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non<br />

superiore a 100 cmq.<br />

b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.<br />

La presente estensione ha efficacia anche ai sensi delle garanzie di cui alle Condizioni<br />

Particolari A e B, qualora operanti. Se i mezzi di chiusura hanno le caratteristiche<br />

sopraindicate ai punti a) e b), rimangono valide le franchigie già specificatamente previste.<br />

G– Conduttori esterni alle cose assicurate<br />

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma<br />

indicata in polizza con apposita partita. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie<br />

non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo,<br />

sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.<br />

H.- Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili<br />

A deroga del secondo comma della Condizione Particolare G) sono indennizzabili i costi di<br />

scavo , sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili che L’Assicurato<br />

deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con<br />

apposita partita indicata in polizza , fino al limite massimo per sinistro precisato in polizza.<br />

I. – Lavoro straordinario<br />

A parziale deroga dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione , per le cose per le<br />

quali nella polizza è richiamata la presente estensione , la Società risponde delle spese<br />

supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato in relazione ad un sinistro<br />

indennizzabile a termini di polizza , con il limite massimo del 15% dell’ammontare del<br />

danno e fermo il disposto dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />

L. – Trasporti aerei<br />

A parziale deroga dell’Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione , per le cose per le<br />

quali nella polizza è richiamata la presente condizione particolare , la garanzia viene estesa<br />

ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per<br />

sinistro e per l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata purchè tali<br />

costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro<br />

indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell’Art. 19 delle Condizioni Generali<br />

di Assicurazione.<br />

Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato il 20% dell’importo indennizzabile a tale titolo.<br />

M – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi ad impiego mobile.<br />

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile , come tali specificati nella polizza , sono<br />

assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo , compreso quello a mano,<br />

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entro il territorio nazionale , a condizione che, per natura e costruzione, essi possano<br />

essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro<br />

utilizzazione.<br />

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o di tubi.<br />

Per i danni da furto l’indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un<br />

ammontare pari al 30% dell’importo indennizzabile a termini di polizza.<br />

N. – <strong>Impianti</strong> ed apparecchi ad impiego mobile trasportati su autoveicoli.<br />

A parziale deroga di quanto disposto all’Art.12 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione<br />

la Società indennizza i danni agli impianti ed agli apparecchi ad impiego mobile assicurati<br />

alle partite richiamate espressamente in polizza ed a loro eventuali antenne , causati da<br />

furto, purchè il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave ,<br />

oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso , oppure in un parcheggio<br />

custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.


Elenco delle cose assicurabili<br />

Categorie Classe di rischio<br />

Bilance elettroniche B<br />

Fisioterapia (impianti e apparecchi per) E<br />

<strong>Impianti</strong> elettronici per l’elaborazione dei dati A<br />

Macchine per ufficio di tipo elettromeccanico B<br />

Macchine per ufficio di tipo elettronico A<br />

Microscopi elettronici B<br />

Macchine ed apparecchiature elettroniche per programmazione di<br />

cicli di lavorazione o per il controllo della produzione A<br />

Odontoiatria C<br />

Personal Compute A<br />

Preparazione di clichès e matrici C<br />

Proiezione cinematografica C<br />

Radiologici per l’esame dei materiali<br />

(esclusi tubi röntgen e tubi raddrizzatori) C<br />

Registratori di cassa B<br />

Ricerca ottica e acustica del personale (impianti e apparecchi per) E<br />

Riduzione e Riproduzione di documenti C<br />

Segnalazione di incendio e furto D<br />

Selex B<br />

Sterilizzazione di reparti ospedalieri B<br />

Suono delle campane D<br />

Telefonici e citofoni, solo centralini B<br />

Telefonici e citofoni, impianti completi D<br />

Telescriventi B<br />

Traduzioni simultanee D<br />

Tubi speciali per diagnosi, terapie, analisi dei Materiali F<br />

Televisivi a circuito chiuso E<br />

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Note


SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.787.948 INT. VERS.<br />

PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI<br />

MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153<br />

MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE DI<br />

ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014<br />

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI<br />

ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008<br />

MOD. PB 036.904.1210- ALL RISKS IMPIANTI ELETTRONICI

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