I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - Fiba
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“I Provvedimenti disciplinali”<br />
Sintesi<br />
Chiara Rossi & Cristian Russotti<br />
Sappiamo che il tempo è poco, ma la tua partecipazione sarebbe preziosa. Perciò se riesci a ritagliarti un<br />
momento potresti inviarci un commento, un suggerimenti o altro e ti preghiamo di rivolgerti a:<br />
Chiara Rossi – UBI Verona<br />
chiara.rossi@unicreditgroup.eu<br />
Cristian Russotti – UBI Sassari<br />
cristiano.russotti@unicreditgroup.eu<br />
FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI<br />
Segreteria di Coordinamento<br />
UniCredit Corporate Banking Spa<br />
Via Rosa 7 – 37121 Verona<br />
QUADRI DIRETTIVI<br />
Un percorso aperto a tutti<br />
IL CODICE CIVILE RICONOSCE ALL’IMPRENDITORE,<br />
QUALE CAPO GERARCHICO DELL’IMPRESA, UN<br />
AMPIO POTERE DISCREZIONALE NON SOLO IN<br />
MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA, MA<br />
ANCHE NELLA DISCIPLINA DEL LAVORO.<br />
VEDIAMO I PUNTI PRINCIPALI.<br />
1
Approfondimento<br />
Cosa dice il Codice Civile<br />
Il legislatore ha voluto affidare al datore di lavoro la verifica e l’eventuale<br />
punizione del mancato rispetto, da parte del lavoratore, degli obblighi di<br />
diligenza, obbedienza e fedeltà, sanciti dallo stesso codice.<br />
Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro<br />
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della<br />
prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della<br />
produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione<br />
e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di<br />
questo dai quali gerarchicamente dipende.<br />
Art. 2105 - Obbligo di fedeltà<br />
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in<br />
concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti<br />
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo<br />
da poter recare ad essa pregiudizio.<br />
Art. 2106 - Sanzioni disciplinari<br />
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar<br />
luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione<br />
[e in conformità delle norme corporative].<br />
Cosa dice lo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970)<br />
Tale impostazione che risponde in pieno alle esigenze aziendali, in passato<br />
aveva leso fondamentali diritti di libertà e di dignità del lavoratore.<br />
Per questi motivi, lo statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970, n.300, ha<br />
posto una regolamentazione che, mantenendo immutato il potere<br />
discrezionale del datore di lavoro nell’organizzazione dell’impresa, tutela il<br />
lavoratore contro possibili abusi nell’esercizio del potere di controllo e per<br />
quello che qui ci interessa del potere disciplinare.<br />
ART. 7. statuto lavoratori - Sanzioni disciplinari.<br />
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle<br />
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione<br />
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante<br />
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in<br />
materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di<br />
lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del<br />
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza<br />
2
averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un<br />
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.<br />
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non<br />
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti<br />
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per<br />
un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione<br />
dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i<br />
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono<br />
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione<br />
per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste<br />
dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità<br />
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare<br />
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo<br />
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la<br />
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima<br />
occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un<br />
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di<br />
comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del<br />
lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del<br />
collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito<br />
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno<br />
al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha<br />
effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione<br />
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi<br />
conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro<br />
applicazione.<br />
Il regolamento disciplinare<br />
L’art. 7 dello statuto dei lavoratori sancisce innanzitutto che l’imprenditore,<br />
per esercitare legittimamente il potere disciplinare, deve raccogliere le norme<br />
relative:<br />
• alle sanzioni,<br />
• alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere<br />
applicata,<br />
• alle procedure di contestazione delle stesse,<br />
in un regolamento disciplinare. Tale codice disciplinare deve essere portato a<br />
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.<br />
La predisposizione del regolamento non è affidata unilateralmente<br />
all’imprenditore, ma deve essere recepito quanto disposto in materia dai<br />
contratti collettivi (nazionali o aziendali).<br />
3
I provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL del credito 8/12/2007 (art. 40)<br />
”in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa”<br />
sono:<br />
a) il rimprovero verbale;<br />
b) il rimprovero scritto;<br />
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo<br />
non superiore a 10 giorni;<br />
d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali<br />
del prestatore di lavoro (giustificato motivo);<br />
e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la<br />
prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).<br />
Non sono possibili sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto.<br />
Ad esempio non è ammesso che l’impresa utilizzi come provvedimenti<br />
disciplinari, trasferimenti, retrocessioni nell’inquadramento o mutamenti nelle<br />
mansioni.<br />
Individuazione preventiva delle infrazioni<br />
Non è necessario che il regolamento disciplinare contenga una precisa e<br />
sistematica previsione delle singole infrazioni, delle loro varie graduazioni e<br />
delle corrispondenti sanzioni, essendo sufficiente una proporzionata<br />
correlazione tra le singole ipotesi di infrazione, sia pure di carattere<br />
schematico e non dettagliato, e le corrispondenti previsioni sanzionatorie,<br />
anche se suscettibili di attuazione discrezionale ed adattamento secondo le<br />
concrete ed effettive inadempienze del lavoratore.<br />
Procedimento disciplinare<br />
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei<br />
confronti del lavoratore (ad eccezione del rimprovero verbale) senza avergli<br />
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.<br />
La contestazione deve soddisfare i requisiti della specificità,<br />
dell'immediatezza e dell'immutabilità dei fatti contestati e deve essere<br />
portata a conoscenza del lavoratore con le modalità stabilite dalla legge.<br />
4
La contestazione dell’addebito<br />
La contestazione non richiede particolari formalità, ma solo l'esposizione dei<br />
dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale sanzionabile per via<br />
disciplinare: è valida quindi la contestazione d’addebito contenuta in una<br />
missiva qualificata come "comunicazione" ma nella quale siano esposti i fatti<br />
addebitati al lavoratore (Cass. 7 gennaio 1998, n. 67) com’è valida la<br />
contestazione che faccia riferimento, per una più precisa descrizione dei fatti,<br />
ad una precedente comunicazione inviata al lavoratore (Cass.16 settembre<br />
1999 n. 10019).<br />
La preventiva contestazione al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena<br />
di nullità, anche la recidiva, o comunque i precedenti disciplinari che la<br />
integrano, ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza<br />
addebitata (Cass. 23 dicembre 2002, n. 18294).<br />
Il diritto al contraddittorio<br />
Entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione il lavoratore può presentare<br />
a sua difesa giustificazioni scritte e/o chiedere di essere sentito oralmente. Il<br />
lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione<br />
sindacale cui aderisce o conferisce mandato; è invece esclusa la possibilità<br />
d’assistenza da parte di un legale (Cass. 30 agosto 2000, n. 11430).<br />
In conclusione<br />
Una raccomandazione è necessaria.<br />
E’ bene che il dipendente che riceve una contestazione si affidi, sin dal primo<br />
momento della ricezione della stessa, all’organizzazione sindacale di<br />
appartenenza per poter seguire con la massima attenzione legale tutti i<br />
passaggi.<br />
Il lavoratore deve astenersi da qualsiasi comportamento estemporaneo,<br />
specie in relazione alle c.d. dichiarazioni spontanee , verbali o scritte,<br />
rilasciate a funzioni ispettive, spesso su loro sollecitazione, al fine,<br />
5
comprensibile ma non utile, di risolvere in modo “amichevole” la<br />
contestazione. Tali dichiarazioni, rilasciate fuori da un legittimo percorso di<br />
tutela legale possono essere di grave pregiudizio nel proseguo del<br />
procedimento disciplinare.<br />
Verona, 6 Febbraio 2009<br />
Chiara Rossi & Cristian Russotti<br />
Bibliografia:<br />
- <strong>Fiba</strong> Cisl Regionale Toscana e Veneto “Uno, due, tre, oops”, pp 126/141, 2008 Pomezia Roma ed. Società Tipografica Romana srl.<br />
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