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I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - Fiba

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“I Provvedimenti disciplinali”<br />

Sintesi<br />

Chiara Rossi & Cristian Russotti<br />

Sappiamo che il tempo è poco, ma la tua partecipazione sarebbe preziosa. Perciò se riesci a ritagliarti un<br />

momento potresti inviarci un commento, un suggerimenti o altro e ti preghiamo di rivolgerti a:<br />

Chiara Rossi – UBI Verona<br />

chiara.rossi@unicreditgroup.eu<br />

Cristian Russotti – UBI Sassari<br />

cristiano.russotti@unicreditgroup.eu<br />

FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI<br />

Segreteria di Coordinamento<br />

UniCredit Corporate Banking Spa<br />

Via Rosa 7 – 37121 Verona<br />

QUADRI DIRETTIVI<br />

Un percorso aperto a tutti<br />

IL CODICE CIVILE RICONOSCE ALL’IMPRENDITORE,<br />

QUALE CAPO GERARCHICO DELL’IMPRESA, UN<br />

AMPIO POTERE DISCREZIONALE NON SOLO IN<br />

MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA, MA<br />

ANCHE NELLA DISCIPLINA DEL LAVORO.<br />

VEDIAMO I PUNTI PRINCIPALI.<br />

1


Approfondimento<br />

Cosa dice il Codice Civile<br />

Il legislatore ha voluto affidare al datore di lavoro la verifica e l’eventuale<br />

punizione del mancato rispetto, da parte del lavoratore, degli obblighi di<br />

diligenza, obbedienza e fedeltà, sanciti dallo stesso codice.<br />

Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro<br />

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della<br />

prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della<br />

produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione<br />

e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di<br />

questo dai quali gerarchicamente dipende.<br />

Art. 2105 - Obbligo di fedeltà<br />

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in<br />

concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti<br />

all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo<br />

da poter recare ad essa pregiudizio.<br />

Art. 2106 - Sanzioni disciplinari<br />

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar<br />

luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione<br />

[e in conformità delle norme corporative].<br />

Cosa dice lo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970)<br />

Tale impostazione che risponde in pieno alle esigenze aziendali, in passato<br />

aveva leso fondamentali diritti di libertà e di dignità del lavoratore.<br />

Per questi motivi, lo statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970, n.300, ha<br />

posto una regolamentazione che, mantenendo immutato il potere<br />

discrezionale del datore di lavoro nell’organizzazione dell’impresa, tutela il<br />

lavoratore contro possibili abusi nell’esercizio del potere di controllo e per<br />

quello che qui ci interessa del potere disciplinare.<br />

ART. 7. statuto lavoratori - Sanzioni disciplinari.<br />

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle<br />

quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione<br />

delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante<br />

affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in<br />

materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di<br />

lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del<br />

lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza<br />

2


averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un<br />

rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.<br />

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non<br />

possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti<br />

definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per<br />

un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione<br />

dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i<br />

provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono<br />

essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione<br />

per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste<br />

dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità<br />

giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare<br />

può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo<br />

dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la<br />

costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima<br />

occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un<br />

rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di<br />

comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del<br />

lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del<br />

collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito<br />

rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno<br />

al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha<br />

effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione<br />

disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi<br />

conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro<br />

applicazione.<br />

Il regolamento disciplinare<br />

L’art. 7 dello statuto dei lavoratori sancisce innanzitutto che l’imprenditore,<br />

per esercitare legittimamente il potere disciplinare, deve raccogliere le norme<br />

relative:<br />

• alle sanzioni,<br />

• alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere<br />

applicata,<br />

• alle procedure di contestazione delle stesse,<br />

in un regolamento disciplinare. Tale codice disciplinare deve essere portato a<br />

conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.<br />

La predisposizione del regolamento non è affidata unilateralmente<br />

all’imprenditore, ma deve essere recepito quanto disposto in materia dai<br />

contratti collettivi (nazionali o aziendali).<br />

3


I provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL del credito 8/12/2007 (art. 40)<br />

”in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa”<br />

sono:<br />

a) il rimprovero verbale;<br />

b) il rimprovero scritto;<br />

c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo<br />

non superiore a 10 giorni;<br />

d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali<br />

del prestatore di lavoro (giustificato motivo);<br />

e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la<br />

prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).<br />

Non sono possibili sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto.<br />

Ad esempio non è ammesso che l’impresa utilizzi come provvedimenti<br />

disciplinari, trasferimenti, retrocessioni nell’inquadramento o mutamenti nelle<br />

mansioni.<br />

Individuazione preventiva delle infrazioni<br />

Non è necessario che il regolamento disciplinare contenga una precisa e<br />

sistematica previsione delle singole infrazioni, delle loro varie graduazioni e<br />

delle corrispondenti sanzioni, essendo sufficiente una proporzionata<br />

correlazione tra le singole ipotesi di infrazione, sia pure di carattere<br />

schematico e non dettagliato, e le corrispondenti previsioni sanzionatorie,<br />

anche se suscettibili di attuazione discrezionale ed adattamento secondo le<br />

concrete ed effettive inadempienze del lavoratore.<br />

Procedimento disciplinare<br />

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei<br />

confronti del lavoratore (ad eccezione del rimprovero verbale) senza avergli<br />

preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.<br />

La contestazione deve soddisfare i requisiti della specificità,<br />

dell'immediatezza e dell'immutabilità dei fatti contestati e deve essere<br />

portata a conoscenza del lavoratore con le modalità stabilite dalla legge.<br />

4


La contestazione dell’addebito<br />

La contestazione non richiede particolari formalità, ma solo l'esposizione dei<br />

dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale sanzionabile per via<br />

disciplinare: è valida quindi la contestazione d’addebito contenuta in una<br />

missiva qualificata come "comunicazione" ma nella quale siano esposti i fatti<br />

addebitati al lavoratore (Cass. 7 gennaio 1998, n. 67) com’è valida la<br />

contestazione che faccia riferimento, per una più precisa descrizione dei fatti,<br />

ad una precedente comunicazione inviata al lavoratore (Cass.16 settembre<br />

1999 n. 10019).<br />

La preventiva contestazione al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena<br />

di nullità, anche la recidiva, o comunque i precedenti disciplinari che la<br />

integrano, ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza<br />

addebitata (Cass. 23 dicembre 2002, n. 18294).<br />

Il diritto al contraddittorio<br />

Entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione il lavoratore può presentare<br />

a sua difesa giustificazioni scritte e/o chiedere di essere sentito oralmente. Il<br />

lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione<br />

sindacale cui aderisce o conferisce mandato; è invece esclusa la possibilità<br />

d’assistenza da parte di un legale (Cass. 30 agosto 2000, n. 11430).<br />

In conclusione<br />

Una raccomandazione è necessaria.<br />

E’ bene che il dipendente che riceve una contestazione si affidi, sin dal primo<br />

momento della ricezione della stessa, all’organizzazione sindacale di<br />

appartenenza per poter seguire con la massima attenzione legale tutti i<br />

passaggi.<br />

Il lavoratore deve astenersi da qualsiasi comportamento estemporaneo,<br />

specie in relazione alle c.d. dichiarazioni spontanee , verbali o scritte,<br />

rilasciate a funzioni ispettive, spesso su loro sollecitazione, al fine,<br />

5


comprensibile ma non utile, di risolvere in modo “amichevole” la<br />

contestazione. Tali dichiarazioni, rilasciate fuori da un legittimo percorso di<br />

tutela legale possono essere di grave pregiudizio nel proseguo del<br />

procedimento disciplinare.<br />

Verona, 6 Febbraio 2009<br />

Chiara Rossi & Cristian Russotti<br />

Bibliografia:<br />

- <strong>Fiba</strong> Cisl Regionale Toscana e Veneto “Uno, due, tre, oops”, pp 126/141, 2008 Pomezia Roma ed. Società Tipografica Romana srl.<br />

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