REGOLAMENTO EDILIZIO - Ristrutturazioni Edilizie
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tratto da www.comune.sassari.it<br />
<strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>EDILIZIO</strong><br />
(La presente pubblicazione è a fini divulgativi e non fa fede)<br />
PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI *<br />
TITOLO 1 - NATURA E SCOPI DEL <strong>REGOLAMENTO</strong> *<br />
ART. 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA' DEL <strong>REGOLAMENTO</strong><br />
Il presente regolamento detta le norme e stabilisce le condizioni, in ottemperanza alle quali si deve<br />
procedere alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere edilizie, di viabilità e di quanto<br />
altro può con le medesime avere attinenza, per la disciplina di dette attività nell'intero territorio del<br />
Comune di Sassari.<br />
ART. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI<br />
Le opere edilizie di qualsiasi genere dovranno essere in<br />
armonia, oltre che col Piano Regolatore Generale del Comune,<br />
con le leggi e regolamenti delle Stato, della Regione e della<br />
Provincia, nonchè con le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana del<br />
Comune.
ART. 3 - RESPONSABILITA' DEI PROPRIETARI E DEI COMMITTENTI. REQUISITI E RESPONSABILITA' DEI<br />
PROGETTISTI, DEI DIRETTORI DEI LAVORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI.<br />
Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere ingegneri od architetti, abilitati ad esercitare la<br />
professione nella Repubblica, ovvero geometri o periti industriali edili,<br />
parimenti abilitati a detto esercizio, nei casi e nei limiti<br />
assegnati alla loro attivita' professionale dalle disposizioni<br />
speciali che li riguardano.<br />
L'approvazione dei progetti non diminuisce le responsabilita' in genere relative alla esecuzione delle<br />
opere edilizie poste a carico del progettista, del direttore e dell'assuntore dei lavori, come pure del<br />
titolare della licenza edilizia.<br />
L'assuntore dei lavori e' responsabile, insieme con il titolare della licenza, della inosservanza delle<br />
norme del presente regolamento, di quelle generali di legge nonche' delle modalita' di esecuzione<br />
contenute nella licenza edilizia.<br />
TITOLO 2 - AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE<br />
ART. 4 - OPERE SOGGETTE A LICENZA.<br />
Nell'ambito del territorio comunale non si potrà procedere<br />
alla esecuzione delle seguenti opere se non sia stata rilasciata dal Sindaco apposita licenza:<br />
a) costruzione, restauro, riattamento, demolizione, sopraelevazione, trasformazioni di qualunque<br />
natura, anche parziali sia interne che esterne dei fabbricati, costruzioni accessori e recinzioni.<br />
b) Scavi, rinterri e modificazioni al suolo pubblico con opere<br />
e costruzioni sotterranee.
c) Modificazioni alle fronti dei fabbricati (compresi i cambiamenti nelle aperture e chiusure di porte e<br />
finestre),<br />
intonacature, coloriture e decorazioni dei fabbricati e dei<br />
muri di cinta e qualunque altra variazione all'esterno di<br />
essi prospicienti il suolo pubblico o comunque esposti alla<br />
pubblica vista.<br />
d) Collocazione o modifiche di insegne, di mostre e di vetrine, di tabelle, di lumi o insegne luminose e<br />
di qualunque<br />
oggetto a qualsiasi scopo esposti od affissi all'esterno<br />
dei fabbricati in vista al pubblico.<br />
e) Apposizioni di tende, ripari, controfinestre aggettanti sul<br />
suolo pubblico o soggetto a pubblico transito o comunque da<br />
questo visibili.<br />
f) Costruzioni e modifiche di tombe o monumenti funerari nel<br />
cimitero.<br />
g) Impianto e trasformazione di colture arboree in zone paesistiche di interesse collettivo.<br />
h) Lavori interessanti le fognature, le fosse biologiche, i<br />
pozzi neri.<br />
i) Varianti di progetti gia' approvati e varianti in corso di opera.<br />
l) Lottizzazione di aree fabbricabili.<br />
m) Costruzione e modifica di strade private anche se non aperte al pubblico transito e chiuse da<br />
cancello al loro innesto con strade e spazi pubblici.<br />
n) Costruzione o modifica di accessi privati sulle fronti<br />
stradali e sulle aree aperte al pubblico, di porticati o<br />
passaggi coperti o scoperti.<br />
o) Collocamento all'esterno degli edifici di marciapiedi, di<br />
paracarri e scansaruote, di cancelli, di barriere, reti metalliche.<br />
p) Collocazione, asportazione o trasferimento di sito lungo le<br />
parti esterne dei fabbricati di oggetti d'arte od aventi
importanza storica od archeologica, come lapidi, stemmi o<br />
simili.<br />
q) Impianto su suolo pubblico di condutture elettriche, telegrafiche, telefoniche e simili e dei relativi<br />
sostegni.<br />
L'autorizzazione non e' necessaria per i seguenti lavori,<br />
sempre che non debbano essere eseguiti negli immobili vincolati dal Piano Regolatore per<br />
demolizione o trasformazione o dichiarati di notevole interesse storico-artistico:<br />
a) Lavori di manutenzione interna che non comportino variazione alcuna nella struttura e nella<br />
disposizione dei locali. E' consentito praticare aperture, chiusure, spostamenti<br />
o modificazioni di porte all'interno dell'edificio, purche'<br />
non interessino le strutture portanti;<br />
b) Coloriture interne;<br />
c) Impianti per servizi accessori e secondari, come illuminazione, riscaldamento, ventilazione,<br />
ascensori ed opere inerenti, salva l'osservanza delle disposizioni imposte da<br />
leggi e da altri regolamenti.<br />
In caso di immediato pericolo potranno essere iniziati senza domanda e relativa licenza anche i lavori<br />
che la gravita'<br />
della situazione comporta; il proprietario pero' dovra' darne<br />
immediata comunicazione al Sindaco e presentare entro quindici<br />
giorni la domanda di autorizzazione, corredata dai prescritti<br />
allegati.<br />
ART. 5 - DOMANDA DI LICENZA.<br />
Le domande per ottenere la licenza ad eseguire le opere di
cui al precedente articolo 4 debbono essere inoltrate al Sindaco su carta da bollo corredata da<br />
modulo rilasciato dal Comune; esse sono sottoscritte da chi intende fare eseguire le<br />
opere e debbono essere accompagnate dai seguenti allegati:<br />
- triplice copia dei progetti delle opere da eseguire, in conformita' di quanto disposto dal successivo<br />
articolo 6.<br />
- ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti e delle tasse dovute.<br />
- nulla osta da parte della competente Autorita', nel caso<br />
delle opere per le quali cio' sia necessario.<br />
- la domanda di autorizzazione e i disegni devono portare, oltre<br />
alla firma di chi intende fare eseguire le opere, anche<br />
quella del progettista con la dichiarazione di iscrizione<br />
al relativo ordine professionale.<br />
La firma del Direttore dei lavori e quella del costruttore<br />
possono essere apposte anche posteriormente alla presentazione della domanda di licenza, ma<br />
comunque prima del rilascio<br />
della licenza da parte del Sindaco.<br />
Tutti i firmatari delle domande di licenza devono indicare<br />
il loro domicilio elettivo ed in ogni caso il recapito nel Comune di Sassari. Gli eventuali cambiamenti<br />
nelle persone del<br />
Direttore o dell'esecutore dei lavori devono essere preventivamente comunicati al Sindaco.<br />
All'atto della presentazione della domanda viene rilasciata<br />
una ricevuta con l'indicazione del numero della pratica e della data di presentazione.<br />
ART. 6 - PROGETTI.
Il progetto delle opere da eseguirsi deve contenere:<br />
a) una breve ma esauriente e precisa relazione illustrativa di<br />
tutte le opere da eseguire, con l'indicazione dei materiali<br />
da impiegarsi nella costruzione facendo particolare riferimento a quelli usati nelle rifiniture dei<br />
prospetti.<br />
b) una aggiornata, esatta e completa planimetria generale della localita', rilasciata dall'Ufficio<br />
Tecnico Comunale in<br />
scala 1:1000 o 1:2000, con la indicazione in colore rosso<br />
dell'immobile da costruire o da trasformare.<br />
c) una pianta del lotto fabbricativo in scala non inferiore a<br />
1:200 con le indicazioni seguenti: misure occorrenti per<br />
determinare la superficie, nomi e larghezze delle strade<br />
adiacenti, nomi dei confinanti, perimetro e distanze dello<br />
edificio da costruire da tutti i confini e dai fabbricati<br />
esistenti, superficie coperta, rapporto di fabbricabilita'<br />
e orientamento. Tale pianta dovra' recare la firma di chi<br />
ha la proprieta' e la disponibilita' del lotto.<br />
d) un piano quotato del lotto, scala 1:100, e per lotti molto<br />
estesi 1:200, con curve di livello ad equidistanza di metri<br />
1 e le piante quotate dei singoli piani, compreso quello<br />
entro terra, e della copertura, in scala non inferiore ad<br />
1:100, con l'indicazione della destinazione dei singoli ambienti.<br />
e) Almeno una sezione quotata secondo la linea di maggiore importanza nella medesima scala delle<br />
piante.<br />
f) I prospetti esterni di tutte le facciate nella medesima<br />
scala delle piante con le quote riferite ai piani delle<br />
delle strade e dei cortili o giardini e con precisi rapporti altimetrici con le proprieta' confinanti.<br />
g) I particolari architettonici in scala di almeno 1:20 con<br />
indicazione dei materiali da impiegare e del colore delle
varie parti della costruzione qualora siano esplicitamente<br />
richiesti dall'Autorita' Comunale.<br />
Tutti i disegni devono essere presentati in forma decorosa<br />
su carta o tela piegati nelle dimensioni di cm. 21 x 31 e debbono contenere anche l'indicazione<br />
precisa della rifinitura<br />
delle superfici delle facciate e degli altri elementi in vista<br />
nonche' del relativo colore, il cui campione dovra' essere approvato dall'Autorita' Comunale prima<br />
della sua applicazione.<br />
Il progetto deve contenere inoltre notizie o grafici indi-<br />
cativi su tutto cio' che riguarda gli impianti idrici ed igienico-sanitari, le latrine, le fosse biologiche, i<br />
pozzi e i<br />
condotti neri, la canalizzazione e lo smaltimento delle acque<br />
piovane, l'eventuale sistema di adduzione nella pubblica via<br />
(condotti per immondizie insiti nei fabbricati) di tutti i rifiuti domestici e di distruzione dei medesimi,<br />
quando siano<br />
eseguiti a cura dei privati.<br />
Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di<br />
corsi d'acqua di privata ragione, i progetti devono essere<br />
corredati dagli atti comprovanti la concessione.<br />
Quando si tratti di edifici destinati a stabilimenti industriali, empori, scuole, teatri, cinematografi ed<br />
altri luoghi<br />
di ritrovo i relativi progetti devono contenere oltre all'indicazione precisa dello scopo cui debbono<br />
servire o della industria che si intende esercitare, anche la descrizione esatta<br />
delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinino altri fabbricati ad uso industriale o<br />
depositi pericolosi.<br />
Tali edifici devono pure seguire tutte le disposizioni speciali, imposte dal presente regolamento,<br />
nonche' da quelli di Igiene, di Polizia Urbana e da ogni altro regolamento diretto<br />
al raggiungimento curezza e di tranquillita' dei cittadini.<br />
Per i progetti concernenti i lavori da eseguire in edifici<br />
od in luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico, ovvero lavori in prossimita' di edifici<br />
vincolati, dovranno osservarsi le speciali norme in materia.
Il Sindaco ha facolta' di richiedere, ove lo ritenga necessario in relazione, all'importanza delle opere,<br />
altri elaborati di particolari costruttivi ed architettonici in scala maggiore, fotografie della situazione<br />
esistente, vedute assonometriche o prospettiche della costruzione, plastici, giustificazione delle<br />
sezioni da addottarsi per gli elementi strutturali portanti, schemi distributivi d'insieme, schemi e<br />
particolari<br />
dei principali impianti.<br />
ART. 7 - LOTTIZZAZIONI.<br />
Per i progetti di cui al comma l del precedente articolo 4<br />
dovrà essere presentata la seguente documentazione:<br />
a) una pianta dell'area da lottizzare in scala 1:200 e per<br />
aree molto estese in scala 1:500, con curve di livello ad<br />
equidistanza di m.1<br />
Nel caso di terreni in pendenza tale pianta dovra' essere<br />
completata con curve di livello con equidistanza non inferiore<br />
a ml. 2.<br />
Dalla pianta dovrà risultare:<br />
- L'orientamento; - La direzione dei venti dominanti;<br />
- I nomi dei proprietari confinanti;<br />
- Le strade comunali, provinciali, statali con i rispettivi<br />
nomi, che interessano il territorio oggetto della lottizzazione;<br />
- L'indicazione di tutte le caratteristiche delle strade pubbliche o private esistenti, quali sezioni,<br />
pendenze ecc.;<br />
Le divisioni in lotti del terreno, complete delle quote relative ad ogni singolo lotto;
L'eventuale indicazione delle aree destinate ad attrezzature<br />
collettive quali scuole, asili, chiese, mercato, centri sociali od altro che possa interessare la vita<br />
collettiva;<br />
b) Una tabella indicante: - L'area totale da lottizzare;<br />
- La superficie coperta, la cubatura, l'altezza massima, il tipo edilizio di ciascun lotto;<br />
- L'area totale destinata a strade private;<br />
- L'eventuale area a verde pubblico e privato;<br />
c) I profili altimetrici dei fabbricati sia esistenti che in<br />
progetto verso le vie pubbliche e private;<br />
d) una relazione completa e dettagliata sulle opere da eseguire, con particolare riguardo alla<br />
sistemazione delle aree<br />
scoperte, alla destinazione degli edifici in progetto, alle<br />
attivita' o industrie che vi potranno essere esercitate;<br />
e) Eventuali fotografie della situazione esistente;<br />
f) Eventuali vedute assonometriche o prespettiche e plastici<br />
ritenuti necessari dal sindaco per una migliore intelligenza del progetto;<br />
g) Uno stralcio del vigente Piano Regolatore in scala 1:2000<br />
riportante le previsioni del progetto di lottizzazione inserite urbanisticamente e compiutamente<br />
collegate con quelle del predetto Piano Regolatore.<br />
ART. 8 - STRADE PRIVATE.<br />
Per i progetti di cui al comma M del precedente articolo 4<br />
dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- Planimetria della zona in scala non inferiore ad 1:1000 aggiornata con tutti i fabbricati e le strade<br />
esistenti o in<br />
realizzazione, sulla quale dovrà essere esattamente indicato il tracciato della strada in progetto;<br />
- Profilo longitudinale con indicazione delle varie livellette<br />
dei raccordi verticali fra le livellette stesse e con le<br />
strade pubbliche e private con le quali si collega;<br />
- Sezioni trasversali eseguite nei punti di maggiore interesse;<br />
- Sezioni tipo in scala non inferiore ad 1:20 corredata delle<br />
relative quote indicanti chiaramente il dimensionamento di<br />
ogni parte della strada stessa;<br />
- Particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:20 dettatagliatamente quotati; dei muri di sostegno,<br />
marciapiedi,<br />
zanelle, fognoli, fognatura stradale, impianto di illuminazione, impianto idrico di<br />
approvvigionamento, degli eventuali cancelli e recinzioni da vie e spazi pubblici;<br />
- Relazione completa e dettagliata delle opere da eseguire<br />
sulla qualita' dei materiali da impiegare e sulla destinazione della strada costruenda.<br />
ART. 9 - LICENZA DI COSTRUZIONE.<br />
Il Sindaco entro 60 gg. dalla presentazione della domanda<br />
di cui al precedente articolo 5, fara' conoscere le proprie<br />
determinazioni in merito alla domanda stessa, dopo avere inteso il parere della Commissione Edilizia<br />
Comunale.<br />
Ove la domanda venga respinta, il Sindaco ne specifichera' i motivi.<br />
Ove invece il progetto sia ritenuto regolare e la domanda
venga accolta, sara' rilasciata la licenza di costruzione sempreche' l'interessato, dopo adempiuti gli<br />
obblighi di legge,<br />
ne faccia richiesta entro un anno dalla data di approvazione<br />
del progetto stesso. Con la licenza sara' restituita copia del<br />
progetto munita del visto di approvazione, che dovra' essere<br />
tenuta sul luogo dei lavori.<br />
La licenza potra' fissare le particolari prescrizioni che<br />
si ritenessero utili in ordine alle modalita' di esecuzione<br />
dei lavori medesimi.<br />
ART. 10 - VALIDITA' DELLA LICENZA E VARIANTI.<br />
La licenza di costruzione e' emessa a favore del richiedente, e si intende concessa sotto riserva dei<br />
diritti dei terzi<br />
ed entro i limiti e sotto piena osservanza di tutte le norme<br />
legislative che disciplinano l'attività edilizia.<br />
Il periodo di validità della licenza edilizia che deve essere indicato in calce alla stessa, di massima<br />
avra' una durata non superiore a due anni.<br />
La licenza si intenderà decaduta quando le opere non verranno<br />
lavori vengano interrotti per un periodo superiore a sei mesi.<br />
In ogni caso e' in facoltà del Sindaco di rinnovare la licenza purchè l'istanza di rinnovo venga<br />
prodotta al Comune<br />
almeno 10 giorni prima della scadenza.<br />
La licenza potrà essere revocata, oltre che per irregolarità della richiesta, anche in caso di<br />
inadempienza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, oppure di
inosservanza delle modalita' esecutive fissate nella licenza<br />
stessa, salva l'applicazione delle sanzioni.<br />
Qualora il titolare della licenza intendesse apportare modifiche all'opera autorizzata, sia pure<br />
durante il corso dei lavori, ne dovrà chiedere licenza negli stessi modi e forme<br />
stabiliti dagli articoli che precedono.<br />
ART. 11 - DEROGHE.<br />
Il Sindaco potrà concedere licenze di costruzione in deroga alle prescrizioni del presente<br />
regolamento e alle norme di attuazione del P.R.G.C., purchè ragioni di carattere igienico,<br />
architettonico-urbanistico lo giustifichino.<br />
L'autorizzazione al rilascio di licenze di costruzione in<br />
deroga verrà richiesta dal Sindaco, sentite la Commissione<br />
Edilizia e la Giunta Municipale, alla Regione Autonoma della<br />
Sardegna previo parere del Provveditorato alle Opere pubbliche<br />
della Sardegna e della Sovrintendenza ai Monumenti e Gallerie<br />
in analogie alle disposizioni di cui alla legge numero 1357<br />
del 21.12.1955.<br />
TITOLO 3 - COMMISSIONE EDILIZIA<br />
ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
Allo scopo di affiancare l'Autorità Comunale nell'opera<br />
regolatrice dell'attività costruttrice edilizia in conformità del presente regolamento e' Edilizia con<br />
funzioni consultive.<br />
Essa sara' chiamata ad esprimere pareri in ordine:<br />
- Alle opere soggette a licenza di cui al precedente art. 4;<br />
- Alla tutela ed al miglioramento del carattere estetico monumentale, ambientale e paesistico<br />
dell'abitato e del suo<br />
territorio;<br />
- Alle opere di interesse urbanistico-edilizio che il Comune<br />
od Enti Pubblici e privati intendono promuovere;<br />
- Alle proposte di modifiche e integrazioni al presente regolamento;<br />
- Alle eventuali modifiche da apportarsi al P.R.G. e ai piani<br />
particolareggiati.<br />
Art. 13 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />
La Commissione edilizia e' composta:<br />
1) Dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato che la presiede;<br />
2) Da sei membri nominati dal Consiglio Comunale tra cittadini<br />
esperti chiaramente ed effettivamente qualificati nelle<br />
seguenti materie:<br />
Urbanistica; assetto del territorio; architettura; industria o tecnica delle costruzioni; legislazione<br />
urbanistica; arte e storia sassarese;
3) Da due Architetti, due Ingegneri e due Geometri scelti parimenti dal Consiglio fra le liste di almeno<br />
dieci nominati<br />
proposte dai rispettivi Ordini e Collegi professionali;<br />
4) Dall'ingegnere Capo del comune; 5) Dall'Ufficiale Sanitario;<br />
6) Dal Comandante dei Vigili del Fuoco.<br />
I membri di cui a nn. 4,5 e 6 sono di diritto e non partecipano alle votazioni, essi potranno farsi<br />
sostituire, in caso<br />
di estrema necessita', da funzionari del loro Ufficio.<br />
Per l'elezione dei sei membri di cui al n. 2 ciascun Consigliere potra' scrivere nella scheda non piu' di<br />
quattro nomi<br />
e risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior<br />
numero dei voti.<br />
Per l'elezione dei sei membri di cui al n.3 si procede a<br />
votazioni separate, ciascun Consigliere scrivera' nella scheda<br />
due nomi tra quelli segnalati dagli Ordini e Collegi professionali sopraindicati e risulteranno eletti<br />
coloro che, in ciascuna votazione, avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti.<br />
I membri elettivi di cui ai nn. 2 e 3 dureranno in carica<br />
due anni e non sono immediatamente rieleggibili.<br />
I membri che, senza giustificato motivo, resteranno assenti<br />
per cinque sedute consecutive, dovranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale.<br />
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.668 del<br />
5.4.1976, e con decreto n. 213 dell'8.7.1976 del Presidente<br />
della Giunta Regionale.
ART. 14 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.<br />
La Commissione si riunirà in seduta ordinaria due volte<br />
al mese, salvo nel caso in cui manchino affari da trattare, ed<br />
in seduta straordinaria ogni qualvolta il suo Presidente ne<br />
avverta la necessità Per la validità delle deliberazioni<br />
e' necessaria la presenza del Sindaco<br />
delegato, dal Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune o della Sezione Urbanistica, dell'Ufficiale<br />
Sanitario e di almeno la meta' dei membri elettivi.<br />
Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione il<br />
funzionario della Sezione edilizia incaricato della istruzione<br />
dei progetti, senza comunque avere diritto al voto. A parità<br />
di voti nell'adozione del provvedimento da parte della Commissione avrà prevalenza il voto del<br />
Presidente.<br />
I membri della Commissione dovranno rigorosamente astenersi<br />
dal partecipare alla trattazione di affari nei quali essi<br />
stessi o loro familiari siano comunque interessati e dal pronunciarsi su progetti da essi stessi redatti.<br />
In tale circostanza il commissario incompatibile dovrà assentarsi dalla sala di riunione della<br />
Commissione e di questo adempimento dovra'essere fatta menzione nel verbale della seduta.<br />
Per ciascuna seduta della Commissione il Segretario dovrà<br />
redigere apposito verbale con la indicazione degli affari<br />
trattati e dei provvedimenti adottati in proposito della Commissione stessa.<br />
Tali verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal<br />
Segretario che assumono la responsabilità della corrispondenza del testo allo svolgimento della<br />
seduta.
TITOLO 4 - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE<br />
ART. 15 - FISSAZIONE DEI PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO.<br />
Per le nuove costruzioni e le modifiche da apportare a costruzioni esistenti, anche non confinanti<br />
con il suolo pubblico, le quali in qualsiasi modo abbiano rapporto con le condizioni planimetriche e<br />
con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche, il proprietario, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei<br />
lavori deve chiedere all'Autorita' Comunale che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed<br />
altimetrici ed ai quali dovranno essere subordinate le costruzioni stesse.<br />
Deve inoltre richiedere, entro lo stesso termine, le caratteristiche delle fogne stradali in relazione<br />
alla possibilita' di immissione delle fogne stradali stesse.<br />
Le relative operazioni saranno fatte a spese del titolare<br />
della licenza, che potra' essere richiesto di fornire anche<br />
personale e mezzi d'opera.<br />
Al termine delle operazioni dovra' redigersi apposito verbale in doppio originale ( da firmarsi dal<br />
titolare della licenza o dal rappresentante dell'Autorita' Comunale ) di cui quello spettante<br />
all'interessato dovra' essere tenuto a disposizione sul luogo dei lavori.<br />
ART. 16 - INIZIO, ESECUZIONE, INTERRUZIONE E TERMINE DEI LAVORI.<br />
Prima di iniziare i lavori se ne dovrà avvertire l'Autorità Comunale, mediante lettera raccomandata.<br />
I lavori dovranno di regola essere condotti con continuità<br />
e celerità appropriata.<br />
In caso di interruzione dei lavori se ne dovrà dare comunicazione all'Autorità Comunale, (sempre con<br />
lettera raccomandata) indicando il tempo prevedibile della interruzione.<br />
Eventuali sospensioni originate da qualsiasi causa, quando<br />
si potranno per oltre 60 gg. consecutivi, saranno considerate
interruzioni.<br />
Il Sindaco in tali circostanze, potrà disporre provvedimenti (che il titolare della licenza dovrà<br />
adottare a propria<br />
cura e spese) intesi a tutelare in forma stabile la incolumità pubblica e il decoro cittadino e a<br />
rendere minimo il danno<br />
per la collettività.<br />
In ogni caso i lavori dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dalla licenza edilizia stessa.<br />
Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione,<br />
quelli rifatti, modificati o riattati in tutto o in parte, non<br />
potranno essere abitati od usati senza l'autorizzazione del<br />
Sindaco, espressa in apposito certificato di abitabilità,<br />
concesso previo accertamento che i lavori siano stati eseguiti<br />
in conformità del progetto approvato e che siano state osservate le prescrizioni della licenza edilizia<br />
nonche' le leggi e<br />
regolamenti vigenti.<br />
ART. 17 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - FORMAZIONE DEI CANTIERI<br />
Quando si debba procedere alla demolizione, costruzione,<br />
ricostruzione o riparazione di un fabbricato o di un muro di<br />
cinta dell'altezza di oltre 2 metri dal livello stradale prospiciente una via o altro spazio pubblico,<br />
occorre adoperare<br />
tutti quei mezzi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica, recingendo la zona ove dovrà<br />
svolgersi il lavoro mediante altro congruo riparo, la cui natura e il cui ingombro<br />
saranno indicati dal Sindaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico<br />
ovvero, in caso non necessiti tale occupazione, prima dell'inizio dei lavori.
Quando non sia prescritta la costruzione dell'assito, ed il<br />
ponte sia del tipo a sbalzo, il primo ponte di servizio verso<br />
il suolo pubblico non può essere costruito ad altezza minore<br />
di ml. 4,50 misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, mentre il piano deve<br />
essere eseguito in modo<br />
tale da riparare con assoluta sicurezza lo spazio sottostante.<br />
I serramenti delle aperture di ingresso di tali recinti<br />
debbono aprirsi all'interno, essere muniti di serrature e catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle<br />
ore di sospensione<br />
del lavoro.<br />
Tutti i materiali e gli utensili e le apparecchiature di<br />
costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell'interno del recinto, essendo vietato<br />
ingombrare le vie e gli spazi pubblici.<br />
Gli assiti od altro dovranno essere provvisti, ad ogni angolo di lanterna rossa di idonea dimensione e<br />
collocata in modo da essere facilmente visibile.<br />
Le lanterne debbono essere mantenute accese durante l'intero orario della pubblica illuminazione<br />
stradale, a cura del<br />
titolare della licenza di costruzione.<br />
All'ingresso dei cantieri deve essere affissa, in vista al<br />
pubblico, una tabella chiaramente leggibile (delle dimensioni<br />
non inferiori a cm. 100X150) nella quale devono essere indicati il nome e cognome: 1)-del titolare<br />
della licenza;<br />
2)-del progettista; 3)-del direttore dei lavori;<br />
4)-del costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera;<br />
5)- dell'eventuale assistente;<br />
6)- dell'eventuale calcolatore delle opere in cemento armato;
ART. 18 - NORME PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE DI CHIUSURA<br />
Quando le opere di chiusura comportino occupazione di suolo<br />
pubblico, il titolare della licenza deve prima ottenere l'autorizzazione del Sindaco, a tal fine deve<br />
presentare domanda<br />
con l'indicazione della località, estensione e durata presumibile dell'occupazione, e procedere, in<br />
concorso con i funzionari municipali, alla constatazione dell'area del marciapiede e stradale, nonchè<br />
dei materiali stradali che verranno<br />
compresi nell'assito e comunque occupati o manomessi.<br />
Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessino servizi pubblici, si dovranno adottare<br />
disposizioni per<br />
il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari comunali.<br />
Il titolare della licenza deve, prima dell'impianto di<br />
chiusura, eseguire il pagamento della tassa relativa e del canone che verrà fissato<br />
dall'Amministrazione Comunale.<br />
Ove sia necessario prolungare il termine stabilito nella<br />
licenza, il titolare della licenza stessa deve presentare in<br />
tempo utile, e cioè almeno dieci giorni prima, nuova domanda<br />
indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione e<br />
riportare gli estremi della nuova autorizzazione.<br />
Il Comune ha sempre facoltà, di servirsi, senza corrispondere compenso alcuno, ma senza<br />
pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti concessi verso vie e spazi pubblici,<br />
per il servizio di affissioni e pubblicità.<br />
E' riservato al proprietario della fabbrica, per la quale<br />
serve l'assito, il diritto di apporvi, senza compenso avvisi<br />
od insegne che riguardino la fabbrica medesima od anche indicazione della ditta costruttrice per una<br />
superficie massima di<br />
1/10 della superficie esterna dell'assito e nei punti che saranno indicati dall'Ufficio Comunale delle<br />
affissioni.
ART. 19 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI<br />
L'Autorità Comunale esercita, nei modi e nelle forme che<br />
riterrà più opportune, la vigilanza sulle costruzioni e su<br />
tutti i lavori in genere, che si eseguono nel territorio del<br />
Comune per assicurarne la rispondenza alle norme del presente<br />
regolamento, alle prescrizioni del Piano Regolatore ed alle<br />
modalita' esecutive fissate nella licenza di costruzione.<br />
I funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia hanno il diritto di accedere<br />
ovunque si eseguano i lavori di nuova costruzione, di trasformazione e di restauro.<br />
ART. 20 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE OD ESEGUITE IN DIFFORMITA`DELLA<br />
LICENZA O DEL <strong>REGOLAMENTO</strong> - SANZIONI<br />
Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle modalita'<br />
esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione delle<br />
eventuali sanzioni penali, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con la riserva di adottare i<br />
provvedimenti necessari per la modifica della costruzione e la rimessa in pristino.<br />
L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso, il<br />
Sindaco non abbia<br />
adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
Nel caso che i lavori siano stati iniziati senza licenza di<br />
costruzione o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il<br />
Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione<br />
Urbanistica presso il Provveditorato alla OO.PP. ordinarne la<br />
demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.<br />
Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite<br />
da Amministrazioni dello Stato il Sindaco ne informa il Ministero ai LL.PP., agli effetti dell'articolo 29<br />
della Legge<br />
17-8-1942 n. 1150.<br />
PARTE 2 - DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE<br />
TITOLO 1 - COORDINAMENTO URBANISTICO<br />
ART. 21 - ZONIZZAZIONE FABBRICATIVA<br />
In conformità del Piano Regolatore Generale ed allo scopo<br />
di stabilire le caratteristiche delle varie zone della citta'<br />
delle frazioni e delle campagne facenti parte del territorio<br />
comunale, nonchèper disciplinare l'altezza massima degli<br />
edifici, il predetto territorio comunale si suddivide in aggregato urbano, Stintino, Borgo San Giorgio,<br />
Agro e Nurra.
ART. 22 - AGGREGATO URBANO<br />
L'aggregato urbano e' suddiviso nelle seguenti zone:<br />
1) Centro storico, cioè la parte di aggregato urbano compresa<br />
nel perimetro: via Politeama, Brigata Sassari, Torre Tonda,<br />
Corso Regina Margherita di Savoia, Corso Vico, via Aurelio<br />
Saffi, Corso Trinità e Viale Umberto.<br />
Questa zona si divide a sua volta in :<br />
a) zona di rilevante interesse funzionale ed artistico - art.<br />
22;<br />
b) restante zona del centro storico - (art.23);<br />
2) Zona intensiva di completamento - (art.24);<br />
3) Zone semintensive:<br />
a) zona semintensiva di completamento - (art.25);<br />
b) nuova zona semintensiva di Capuccini, Prunizzedda, Molino a<br />
Vento e Porcellana - (art.26);<br />
c) nuova zona semintensiva del Latte Dolce e Monte Rosello -<br />
(art.28);<br />
e) nuova zona semintensiva ad Ovest del Viale S.Pietro destinata per le attrezzature e l'edilizia<br />
residenziale dell'U niversita' - (art.29);<br />
4) Zone estensive:<br />
a) zona estensiva di completamento di Capuccini e Prunizzedda-<br />
(art.30);<br />
b) nuova zona estensiva di Capuccini e Prunizzedda - (art.31);<br />
c) nuova zona estensiva di S.Pietro - (art.32);<br />
d) nuova zona estensiva del Latte Dolce - (art.33);
5) Zona di interesse industriale - (art.34);<br />
6) Zone private vincolate a verde:<br />
a) Fosso della Noce - (art.35); b) Eba Giara - (art.36);<br />
c) altre localita' - (art.37);<br />
ART. 23 - CENTRO STORICO<br />
Si riporta integralmente l'articolo 4 delle Norme Urbanistico-<strong>Edilizie</strong> di attuazione del Piano<br />
Regolatore Generale;<br />
Aggregato Urbano - Norme edilizie speciali per il centro storico: tali norme riguardano il centro<br />
storico, cioe' la parte<br />
di aggregato urbano compresa nel perimetro delle seguenti vie:<br />
V.Politeama, V.Brigata Sassari, V.Torre Tonda, Corso Regina<br />
Margherita di Savoria, Corso Vico, V. Aurelio Saffi, Corso<br />
Trinita' e Viale Umberto.<br />
Entro tale perimetro due gruppi di zone: A) Zone di rilevante interesse funzionale e artistico : (V.<br />
planimetria P.R.<br />
scala 1:1000);<br />
Zona A) del Duomo e del Comune; Zona B) Piazza Demolizioni e<br />
nuova strada per Corso Vico; Zona C) Teatro Civico, Mercato al<br />
minuto, Piazzale di porta Rosello; Zona D) Piazza Castello;<br />
Zona E) Piazza Stazione, Corso Vico; Zona F) San Donato; Zona<br />
G) Corso Trinita'.<br />
Per queste zone dovranno essere conservati i seguenti limiti massimi: Rapporto di fabbricabilita'<br />
mc./mq 8
idem di superficie coperta superficie terreno 0,5.<br />
Altezza m.18. Attraverso lo studio di piani particolareggiati<br />
tali indici potranno venire modificati quando risultino soddisfatte pienamente le condizioni igieniche<br />
ed il rispetto dei<br />
valori storico artistici di complessi monumentali o semplicemente ambientali.<br />
In ogni caso l'altezza massima non potra' superare i metri 21.<br />
B) Zone non comprese nel primo gruppo di P.R. Per queste zone<br />
le norme cui di seguito riguardano:<br />
a) le condizioni di inabitabilita' del piano terra;<br />
b) le condizioni di inabitabilita' degli altri piani;<br />
c),d),e),f), i permessi di modifica di sopraelevazione e nuove<br />
costruzioni;<br />
g) la facolta' dell'A.C di consentire nuovi allineamenti stradali.<br />
Le norme di cui ai commi A) e B) vengono fissate sia per lo<br />
scopo sociale di denuncia pubblica dell'inabitabilita', sia<br />
per la valutazione da dare agli stabili in caso di esproprio.<br />
Esse poi, come appare dagli stessi riferimenti contenuti nel<br />
testo, devono essere rispettati in ogni caso dai proprietari<br />
che prendono le iniziative di cui ai successivi commi c),d),e)<br />
,f),g).<br />
a) Inabitabilita' del piano terra qualora non si verifichino<br />
le seguenti condizioni minime ammissibili:<br />
1) sopraelevazione del pavimento del piano terra di almeno cm.<br />
30 dal piano stradale;<br />
2) Intercapedine d'aria e impermeabilizzazione qualora il pavimento del piano terra risulti incassato<br />
rispetto al piano di<br />
campagna.<br />
3) Il pavimento del piano terra deve essere sopraelevato sul
piano stradale isolato e impermeabilizzato.<br />
4) L'areazione del locale di abitazione deve avvenire da una<br />
finestra, di almeno mq.1 di superficie oltre che dalla porta.<br />
Sono ammesse porte finestre, purche' la superficie complessiva<br />
superi i mq. 2,5 e le imposte della finestra siano articolate<br />
in modo autonomo da quelle della porta.<br />
5) L'altezza netta del locale abitabile non deve essere inferiore a m.3.<br />
b) Inabitabilita' di tutti i piani.<br />
1) Se l'areazione dei locali abitabili avviene dal cortile<br />
questo non dovra' essere inferiore a mq.9 se nessuno degli<br />
edifici fronteggianti supera i tre piani fuori terra; non inferiore a mq.16, se nessuno degli edifici<br />
fronteggianti supera<br />
i quattro piani fuori terra; non inferiore a mq.20 per altezze<br />
maggiori.<br />
Minima distanza fra i fronti opposti dei fabbricati m.2,50.<br />
2) I cortili, quando l'altezza anche di uno soltanto dei fabbricati prospicienti supera i tre piani fuori<br />
terra, devono<br />
avere l'areazione attiva almeno attraverso un vano di sezione<br />
traversale non inferiore a mq.5, passante tra strada e cortile<br />
al piano terra. Il vano puo' essere lo stesso portone di in gresso allo stabile fornito di cancelli a<br />
maglia larga.<br />
3) Le latrine devono essere direttamente aereate, illuminate o<br />
fornite di antilatrina aereata almeno con un cunicolo di cm.10<br />
di diametro portato fino alla copertura dell'edificio.<br />
4) La minima unita' di abitazione deve essere almeno di due<br />
vani: cucina-tinello e camera da letto. Essa deve essere provvista di servizi igienici (W.C,doccia e<br />
vasca) e non deve essere inferiore complessivamente a mq.30 di superficie utile.<br />
c) I permessi di modifica o di sopraelevazione di nuova costruzione, previa demolizione, vengono<br />
concessi soltanto se venga provveduto ad abolire l'abitazione del piano terra, ammenoche' questa
non si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma a). Devono inoltre essere osservate tutte le<br />
disposizioni contenute nella precedente regolamentazione.<br />
d) Gli spazi liberi esistenti nei lotti, compresi i giardini<br />
ed i cortili di ampiezza superiore a quella prescritta come<br />
minima, non possono in alcun modo venire edificati.<br />
Nel caso di demolizione e di nuova costruzione le superfici di<br />
nuovi spazi liberi non potranno essere inferiori a quelle precedentemente esistenti.<br />
e) La minima larghezza del fronte di affacciamento sulla strada, per la quale puo' essere consentita la<br />
modifica, sopraelvazione, demolizione e nuova costruzione, viene fissata in m.8<br />
f) I rapporti fra l'altezza dei fabbricati e la larghezza della strada dovranno essere dell'ordine<br />
massimo di 1/2. La larghezza reale o ideale della strada nel riferimento anche ai commi seguenti non<br />
deve essere inferiore a m.4,50. Quando un edificio venga eretto o sopraelevato all'angolo di due vie<br />
contigue di diversa larghezza, e' consentito di continuare l'altezza osservata sulla via principale per<br />
una profondita' massima di m.6 a partire dallo spigolo dei due fronti.<br />
g) E' data facolta' alla A.C. sentito il parere della Commissione Edilizia integrata di due esperti nel<br />
campo urbanistico,<br />
di consentire nuovi allineamenti stradali anche in zone non<br />
comprese nei primi piani particolareggiati di attuazione, al<br />
fine di agevolare il risanamento dell'abitato con capillare<br />
concorso della iniziativa privata nei casi seguenti:<br />
A) Avanzamenti o arretramenti di fronte dei fabbricati nelle<br />
piazzette ottenute con le demolizioni degli isolati.<br />
Tali modifiche verranno consentite possibilmente tutto attorno<br />
ai perimetri delle nuove piazzette in modo da offrire la possibilita' di un piu' razionale assetto edilizio<br />
nelle proprieta' prospicienti. La A.C. mediante piano particolareggiato limitato alle proprieta' ed agli<br />
spazi pubblici direttamente interessati, fissera' di volta in volta i criteri di attuazione.<br />
B) Nei casi di strade di secondaria importanza di sezione<br />
stradale inferiore a m.4,50 l'A.C. potra' consentire la demolizione e la nuova costruzione, la<br />
sopraelevazione o la semplice modifica su uno dei due lati della strada dopo aver<br />
provveduto alla espropriazione della fascia della proprieta'<br />
del lato opposto onde ottenere la sezione stradale voluta. Tale modifica ai tracciati, che potra' fare<br />
seguito anche a richiesta della iniziativa privata, verra' regolata mediante
piano particolareggiato limitato alle aree pubbliche e private<br />
direttamente interessate.<br />
h) Il numero massimo dei piani dei fabbricati consentito e' di<br />
tre piani fuori terra. Soltanto in caso particolarmente favorevole dal lato igienico e statico possono<br />
eccezionalmente essere consentiti quattro piani fuori terra.<br />
ART. 24 - ZONA INTENSIVA DI COMPLETAMENTO DI CUI AL CAPO 2 DELL'ART.22<br />
La zona comprende la citta' nuova e il quartiere Porcellana e<br />
confina con Viale Trieste, Fosso della Noce, Viale Adua, Piazza Conte di Moriana, Via Duca degli<br />
Abruzzi, Via Napoli, Via<br />
Livorno, Via Rizzeddu, Via Monte Grappa, Via Padre Manzella,<br />
Via G.Matteotti, Via S.Anna, Corso G.Maria Angioi, Viale Mancini, Via Torre Tonda, Via Brigata<br />
Sassari, Via Politeama,<br />
Viale Umberto, Viale Trieste, detta zona nelle tavole di progetto al 2.000 di stesura originale del P.R.<br />
e' indicata con<br />
una quadrettatura di m/m 6,5 di lato punteggiato su tutti i nodi.<br />
Densita' di popolazione : 400 abitanti per ettaro.<br />
A) Utilizzazione dell'area.<br />
Superficie coperta :<br />
per edifici di 4 piani fuori terra mq 0,7 per mq. di lotto;<br />
per edifici oltre i 4 piani fuori terra mq.0,5 per mq.di lotto<br />
Rapporto di fabbricabilita':<br />
mc.10 di volume costruiti per mq. di lotto<br />
Per lotto su strada larga oltre 15 metri il rapporto potra'
essere aumentato a 12 mc/mq. qualora i poprietari assicurino<br />
sulla propria area posteggi pubblici per autoveicoli in misura<br />
di 1 automobile per ogni 4 vani in aggiunta a quanto previsto<br />
dall'articolo 52.<br />
B) Norme di fabbricazione a) arretramenti:<br />
Sono ammesse costruzioni sul filo stradale e sul confine di<br />
proprieta', qualora preesistano dei fabbricati limitrofi distanziati dal confine di proprieta', si dovra'<br />
costruire ad<br />
una distanza non inferiore a ml.10, ammenoche' il proprietario<br />
del fabbricato limitrofo non si impegni ad ampliare il fabbricato preesistente sino al confine di<br />
proprieta'.<br />
b) Distanza tra fabbricati :<br />
I fabbricati potranno essere costruiti in aderenza o distanziati fra loro di almeno ml.10. c) Numero<br />
dei piani:<br />
Sono ammesse soltanto costruzioni che comprendano almeno tre<br />
piani fuori terra. d) Altezza:<br />
H) massima per strade fino a ml.15 ml.24<br />
H) massima per strade oltre i ml.15 ml.28<br />
Relativamente alla larghezza stradale:<br />
h= 1,6 L+a<br />
h= altezza del fabbricato dalla cordonata alla linea di gronda<br />
L= larghezza della strada<br />
a) arretramento della costruzione o dell'attico dal filo stradale e) Tolleranze:<br />
Sono ammesse piccole industrie purche' non siano moleste o nocive.<br />
e) Divieti:<br />
Si fa divieto di installazione di industrie o di attivita' artigiane moleste e nocive.
ART. 25 - ZONE SEMINTENSIVE DI COMPLETAMENTO DI MONTE ROSELLO, CAPPUCCINI,<br />
PRUNIZZEDDA, SANTA MARIA - DI CUI AL CAPO 3 LETTERA A DELL'ARTICOLO 22.<br />
Tali zone comprendono il Rione di Monte Rosello, Baddimanna,<br />
il rione Cappuccini, la parte alta di Prunizzedda, la zona di<br />
Santa Maria compresa tra il corso G. Maria Angioi e la nuova<br />
strada che fiancheggia la ex conceria Costa ed il nuovo parco<br />
a Ovest di Santa Maria; dette zone nelle tavole di progetto al<br />
2.000 di stesura originale del P.R. sono indicate con una quadrettatura di m/m 6,5 di lato<br />
punteggiato con nodi alterni.<br />
DENSITA' DI POPOLAZIONE 300 AB/HA.<br />
A) Utilizzazione dell'area<br />
Superfice coperta 0,5 della superficie del lotto.<br />
Volume mc.6 per mq.di lotto.<br />
B) NORME DI FABBRICAZIONE a) arretramenti:<br />
dai limiti di proprieta' per fronti sino a ml.25, ml 4;<br />
dai limiti di proprieta' per fronti oltre a ml.25, ml.6;<br />
tra i fabbricati di proprieta' insistenti su una stessa<br />
presella ml. 8.<br />
Esclusivamente per le zone di completamento di Cappuccini e<br />
Monte Rosello potranno essere ammesse costruzioni in aderenza<br />
limitatamente ai lotti inscritti tra i fabbricati finora costruiti o in corso di costruzione, con i criteri di<br />
aderenza e<br />
continuita' finora costruiti o in corso di costruzione, con i<br />
criteri di aderenza e continuita' finora ammessi, solo nei casi in cui il rispetto della distanza da uno o<br />
da entrambi i<br />
fabbricati adiacenti non consenta un fronte edificabile di almeno m. 12.
E'ammessa la costruzione sul filo stradale.<br />
b) Numero dei piani:<br />
non sono ammesse costruzioni che abbiano meno di tre piani<br />
fuori terra.<br />
c) altezza:<br />
H) massima assoluta ml.18 (misurata dal piede di ogni spigolo<br />
del fabbricato alla linea di gronda).<br />
Relativamente alla larghezza stradale.<br />
h= 1,5 L+a<br />
h= altezza del fabbricato tra piano medio della cordonata e<br />
linea di gronda.<br />
L= larghezza della strada<br />
a= arretramento della costruzione e dell'attico dal fronte<br />
stradale.<br />
d) Tolleranze:<br />
Sono ammessi piccoli laboratori artigiani che non diano molestia. Nei lotti residenziali sono ammesse<br />
piccole costruzioni di servizio ad un piano addossato ai confini di proprieta' esclusi i fronti stradali,<br />
limitate all'altezza di m.3 e la cui superficie coperta non deve superare mq.24 per appartamento.<br />
Si potra' consentire l'utilizzazione del fronte stradale<br />
quando venga risolto in maniera unitaria il collegamento<br />
tra i due fabbricati.<br />
e) Divieti:<br />
Lo sviluppo massimo sul fronte stradale deve essere di<br />
ml.40.<br />
Si fa divieto di installazioni di industrie o attivita' artigiane moleste, nocive od ingombranti.
2 1 ART. 26 - NUOVE ZONE SEMINTENSIVE DEI QUARTIERI CAPPUCCINI, PRUNIZZEDDA, MOLINO A<br />
VENTO E PORCELLANA - DI CUI AL CAPO 3 LETTERA B) DELL'ARTICOLO 22.<br />
Tali zone sono indicate nella planimetria di progetto al<br />
2.000 della stesura originale del piano regolatore con una<br />
punteggiatura a maglia di circa m/m 3,5 di interasse.<br />
DENSITA' DI POPOLAZIONE 250 AB/HA.<br />
A) UTILIZZAZIONE DELL'AREA<br />
Superficie coperta 0,5 della superficie del lotto<br />
Volume mc.6 per mq.di lotto<br />
B) NORME DI FABBRICAZIONE a) arretramenti :<br />
dai limiti di proprieta' per fronte sino a ml.25, ml.4;<br />
dai limiti di proprieta' per fronte oltre i ml.25, ml.6;<br />
tra i fabbricati insistenti su una stessa presella ml.8.<br />
E' ammessa la costruzione sul filo stradale.<br />
b) Numero dei piani :<br />
non son ammesse costruzioni che abbiano meno di tre piani<br />
fuori terra.<br />
c) Altezza:<br />
H) massima assoluta ml.18 (misurata dal piede di ogni spigolo<br />
del fabbricato alla linea di gronda).<br />
Relativamente alla larghezza stradale.<br />
h= 1,5 + a<br />
h= altezza del fabbricato tra il piano medio della cordonata<br />
e linea di gronda.<br />
L= larghezza della strada
a= arretramento della costruzione e dell'attico dal fronte<br />
stradale<br />
d) Tolleranze:<br />
sono ammessi piccoli laboratori artigiani che non diano molestia. Nei lotti residenziali sono ammesse<br />
piccole costruzioni di servizio ad un piano addossate ai confini di proprieta' esclusi i fronti stradali,<br />
limitate all'altezza di m.3 e la cui superficie coperta non deve superare mq.24 per appartamento.<br />
e) Divieti:<br />
lo sviluppo massimo sul fronte stradale deve essere di<br />
ml.40. Si fa divieto di installazioni di industrie o attivita' artigiane moleste, nocive od ingombranti.<br />
2 1 ART. 27 - NUOVA ZONA SEMINTENSIVA NEI QUARTIERI DEL LATTE DOLCE E MONTE ROSELLO - DI<br />
CUI AL CAPO 3 LETTERA C) DELL'ARTICOLO 22.<br />
Tali zone sono indicate nella planimetria di progetto al 2.000<br />
della stesura originale del Piano Regolatore con una punteggia<br />
tura a maglia di circa m/m 3,5 di interasse.<br />
DENSITA' DI POPOLAZIONE 300AB./HA.<br />
Valgono le norme di cui all'art.26.<br />
2 1 ART. 28 - ZONE SEMINTENSIVE SPECIALI NEI PRESSI DEL NUOVO OSPEDALE.
Detta zona e' indicata nella planimetria di progetto al 2.000<br />
della stesura originale del Piano Regolatore con punteggiatura<br />
uguale alla zona semintensiva di cui all'art.26 ma diradata.<br />
Valgono le norme dell' art.26 salvo il particolare divieto in-<br />
discriminato di qualsiasi installazione di industria e di loca<br />
li per attivita' artigiane e di spettacolo.<br />
ART. 29 - NUOVA ZONA SEMINTENSIVA AD OVEST DEL VIALE S.PIETRO DESTINATA PER LE<br />
ATTREZZATURE E L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UNIVERSITA' DI CUI AL CAPO 3 LETTERA C)<br />
DELL'ARTICOLO 22.<br />
Tale zona e' indicata nella planimetria di progetto al 2.000<br />
della stesura originale del Piano Regolatore con una punteggia<br />
tura simile a quella della zona di cui all'art. 28 ma piu' diradata.<br />
Valgono le norme di cui all'art.28.<br />
2 1 ART. 30 - ZONA ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO E DI PRUNIZZEDDA - DI CUI AL CAPO 4 LETTERA<br />
A) DELL'ARTICOLO 22.<br />
La zona risulta in parte compresa tra il proseguimento di via<br />
Nizza a monte ed il proseguimento del viale Mameli a valle;
tale zona e' indicata nella planimetria al 2.000. di progetto<br />
della stesura originale del Piano Regolatore con una quadrettatura di m/m. 6,5 circa di lato.<br />
Densita' di popolazione 120 ab/Ha.<br />
A) Utilizzazione dell'area<br />
a) superficie coperta 0,25 della superficie de lotto<br />
b) rapporto di fabbricabilita' mc.2 di volume costruito per<br />
mq. di lotto<br />
B) Norme di fabbricazione a) arretramento<br />
dai limiti di proprieta' ml.4<br />
dal filo stradale ml.5<br />
b) numero dei piani<br />
uno o due piani fuori terra; oltre i due piani fuori terra<br />
sono ammessi un seminterrato ed un attico eccedenti i riferimenti altimetrici e volumetrici.<br />
c) Altezza massima assoluta;<br />
non potra' in ogni caso essere superiore a ml.12 misurata<br />
dal piede di ogni spigolo del fabbricato alla linea di gronda.<br />
d) Tolleranze:<br />
sono ammesse nei lotti residenziali piccole costruzioni di<br />
servizio addossate ai confini di proprieta' esclusi i fronti stradali; esse devono essere di altezza<br />
massima di m.3<br />
e della superfice coperta non superiore a mq.24 per appartamento.<br />
e) Divieti:<br />
si fa divieto di installazioni industriali e di attivita'<br />
artigianali che possano arrecare disturbo.
ART. 31 - NUOVA ZONA ESTENSIVA (CAPPUCCINI E PRUNIZZEDDA) DI CUI AL CAPO 4 LETTERA B<br />
DELL'ARTICOLO 22.<br />
(Dette zone sono indicate nella planimetria di progetto al<br />
2.000 nella stesura originale del P.R. con una minuta punteggiatura regolare di circa m./m.2 di<br />
interasse).<br />
Valgono le norme della zona estensiva di completamento di<br />
Cappuccini e Prunizzedda riportate all'art.30.<br />
ART. 32 - ZONA ESTENSIVA NEL QUARTIERE PORCELLANA (DINTORNI DI S.PIETRO) - DI CUI AL CAPO 4<br />
LETTERA C) DELL'ARTICOLO 22.<br />
(Dette zone sono indicate nella planimetria di progetto al<br />
2.000 nella stesura originale del P.R. con una punteggiatura<br />
minuta regolare di circa m/m 2 di interasse).<br />
Densita'di popolazione 100 ab./Ha.<br />
A) Utilizzazione dell'area<br />
superfice coperta mq.0,20 della superfice del lotto<br />
rapporto di fabbricabilita' mc.1,2 di volume costruito per<br />
mq. di lotto<br />
B) Norme di fabbricazione a) arretramento:<br />
dai limiti di proprieta' ml.6<br />
dal filo stradale ml.10<br />
b) Numero dei piani:
sono ammessi non piu' di uno o due piani fuori terra.<br />
c) Altezza massima assoluta:<br />
ml.8 misurata dal piede di ogni spigolo del fabbricato alla<br />
linea di gronda .<br />
d) TOLLERANZE<br />
sono ammesse nei lotti residenziali piccole costruzioni di<br />
servizio addossate ai confini di proprieta' esclusi i fronti stradali; esse devono essere di altezza<br />
massima di m.3 e<br />
della superficie coperta non superiore a mq.24 per appartamento.<br />
e) Divieti:<br />
si fa divieto di installazioni industriali e di attivita'<br />
artigianali che possano arrecare disturbo.<br />
ART. 33 - ZONA ESTENSIVA DEL LATTE DOLCE - DI CUI AL CAPO 4 LETTERA D) DELL'ARTICOLO 22.<br />
(Tali zone sono indicate con una punteggiatura simile alla<br />
precedente ma diradata).<br />
Densita' di popolazione 80 ab./Ha<br />
A) Utilizzazione dell'area<br />
superficie coperta 0,15 della superficie del lotto<br />
rapporto di fabbricabilita' mc.0,5 di volume costruito per<br />
mq. di lotto.<br />
B) Norme di fabbricazione a) arretramento :<br />
E' consentito che le nuove costruzioni si attestino col
piano terra al fronte stradale per un tratto inferiore ai<br />
2/3 del fronte del fondo;<br />
la distanza dai confini di proprieta' dovra' essere non inferiore a ml.4<br />
b) Numero dei piani:<br />
sono consentite costruzioni che abbiano uno o due piani<br />
fuori terra.<br />
c) Altezza<br />
altezza massima misurata da ogni spigolo del fabbricato alla linea di gronda ml.8<br />
d) si fa divieto di installazione di industrie non rurali.<br />
ART. 34 - ZONE DI INTERESSE INDUSTRIALE<br />
(Queste zone sono indicate nelle tavole di progetto alla<br />
scala al 2.000 della stesura originale del P.R. con una quadrettatura di circa cm.1 a maglia<br />
intramezzata da mediane per<br />
maglie continue e alternate. La zona di interesse industriale<br />
sulla strada di Alghero ha il disegno leggermente variato con<br />
una punteggiatura interposta alla quadrettatura).<br />
Zone destinate alle industrie, ai depositi ed alle attrezzature di servizio.<br />
Sono ammesssi in queste zone edifici residenziali soltanto<br />
per l'abitazione di proprietari, custodi ed addetti agli impianti di cui risulti chiaramente motivata la<br />
necessita' di risiedere sul posto.<br />
Rapporto di fabbricabilita' mc.5 di volume edificato per mq. di lotto.<br />
Per le sole strade di servizio la distanza dell'asse stradale non deve essere inferiore a ml.7,50 e la<br />
carreggiata minima ammessa non deve essere inferiore a ml.12.
Lungo le arterie di grande traffico a giudizio dell'Amministrazione Comunale potranno essere<br />
richieste delle distanze maggiori.<br />
E' imposto inoltre, in corrispondenza degli accessi carrai,<br />
un arretramento delle cancellate ed opere di chiusura in genere, non inferiore a ml.5 dal filo delle<br />
recinzioni stesse.<br />
Non sono ammesse costruzioni a confine di proprieta'. La<br />
distanza dai confini non deve essere inferiore a ml.3. La distanza tra manufatti insistenti nella stessa<br />
presella non potra', pertanto, essere inferiore a ml.6.<br />
E' fatto obbligo inoltre di prevedere entro il lotto adeguati parcheggi destinati ad accogliere gli<br />
automezzi del personale impiegato nell'industria.<br />
ART. 35 - ZONE PRIVATE VINCOLATE A VERDE DEL FOSSO DELLA NOCE ED IN PROSEGUIMENTO FINO<br />
ALLA LOCALITA' DELL'ACQUEDOTTO<br />
(Tali zone sono indicate con tratteggio rado nella tavola<br />
di progetto sulla scala 2.000 della stesura del Piano Regolatore).<br />
In detta zona devono escludersi le costruzioni eccetto piccoli edifici di servizio ai giardini ed alle<br />
abitazioni. I giardini privati devono essere sistemati a verde nel modo piu' decoroso.<br />
La larghezza di tale fascia verde deve avere un minimo di<br />
m.40 nel tratto a valle di Viale Trento; di m.30 nel tratto<br />
tra il viadotto previsto in regione Lu Fangazzu e quello esistente di Viale Trento; di m.25 nella parte a<br />
monte di Lu Fangazzu.<br />
Nelle recinzioni si raccomanda l'uso di siepi e di reti metalliche piuttosto che di muri.
ART. 36 - ZONE PRIVATE VINCOLATE A VERDE DELL'EBA GIARA.<br />
(Tali zone sono indicate con tratteggio rado nella tavola<br />
di progetto sulla scala al 2.000 della stesura originale del<br />
Piano Regolatore). Sono ammesse in questa zona costruzioni rurali e residenziali.<br />
L'utilizzazione dell'area e' consentita secondo un rapporto<br />
di 1/30 tra area coperta e area totale del lotto. Per il rimanente dei vincoli edilizi devono essere<br />
osservati quelli stabiliti per le zone rurali. (Art.42).<br />
ART. 37 - ALTRE ZONE PRIVATE VINCOLATE A VERDE.<br />
(Tali zone sono indicate con tratteggio rado nelle tavole<br />
di progetto sulla scala al 2.000 nella stesura del Piano Regolatore).<br />
Valgono le norme edilizie delle zone rurali (Art.42).<br />
ART. 38 - NORME URBANISTICO-EDILIZIE PER STINTINO.<br />
Queste norme vengono stabilite per l'abitato da completare
e per le zone residenziali di ampliamento. E' ammessa la costruzione soltanto di edifici che non<br />
abbiano piu' di due piani fuori terra.<br />
Ogni costruzione non deve avere sulla strada un fronte inferiore a m.8.<br />
Per quanto attiene la valutazione delle superfici da destinare ai cortili ed alle chiostrine si fa<br />
riferimento agli Artt.56 e 57 del presente regolamento. In caso di fabbricati da costruirsi a distanza<br />
dai confini laterali di proprieta' quest'ultima non potra' essere inferiore ai ml.4 ed in ogni caso la<br />
distanza complessiva tra i fabbricati insistenti nella stessa presella non potra' essere inferiore ai ml.8.<br />
Per le zone residenziali di completamento sono inoltre previste le seguenti norme.<br />
a) rapporto tra superficie coperta ed area del lotto 1/5;<br />
b) rapporto di fabbricabilita' mc.1,5 per mq. di lotto;<br />
c) distacco dai confini di proprieta' ml.4;<br />
d) distanza tra fabbricati insistenti nella stessa presella<br />
ml.8;<br />
e) e' consentito un piano seminterrato purche' compreso entro<br />
i riferimenti volumetrici ammessi ed a condizione che si<br />
uniformi alle prescrizioni di cui all'Art.55/bis, del presente regolamento.<br />
ART. 39 - BORGO SAN GIORGIO.<br />
E' distinto in due zone: (indicate nella planimetria del<br />
piano particolare alla scala 1:2.000).<br />
A) Zona centro comprendente la piazza della Chiesa;<br />
B) Zona rurale comprensiva delle fasce per l'edilizia rurale<br />
indicata nel Borgo.
ART. 40 - BORGO SAN GIORGIO<br />
ZONA CENTRO COMPRENDENTE LA PIAZZA DELLA CHIESA - DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ART.39.<br />
A) Utilizzazione dell'area<br />
a) Superficie coperta mq.0,20 per mq. di lotto;<br />
b) Rapporto di fabbricabilita' mc.1,2 di volume edificato per<br />
mq.1 di lotto.<br />
B) Norme di fabbricazione a) Numero dei piani.<br />
Sono ammesse costruzioni che non abbiano piu' di due piani<br />
fuori terra.<br />
b) distanza dai confini di proprieta' ml.4; distanza fra fabbricati insistenti nella stessa presella ml.8.<br />
ART. 41 - BORGO SAN GIORGIO<br />
ZONA RURALE COMPRENSIVA DELLE FASCE PER L'EDILIZIA RURALE INDICATA NEL BORGO - DI CUI<br />
ALLA LETTERA B) DELL'ART.39.<br />
A) Utilizzazione dell'area.<br />
a) superficie coperta 1/20 della superficie del lotto;<br />
b) rapporto di fabbricabilita' mc.0,30 del volume edificato<br />
per mq.1 di lotto.
c) distanza dai confini di proprieta' ml.4; distanza tra fabbricati insistenti nella stessa presella ml.8.<br />
B) Norme di fabbricazione.<br />
a) numero dei piani.<br />
Sono ammesse costruzioni che non abbiano piu' di due piani<br />
fuori terra.<br />
b) arretramento.<br />
E' consentito di attestare costruzioni a solo piano terra<br />
lungo il fronte stradale per non piu' di 2/3 del fronte del<br />
lotto.<br />
ART. 42 - AGRO E NURRA.<br />
Nell'Agro e nella Nurra e' prevista un'edilizia di tipo rurale.<br />
A) Utilizzazione dell'area.<br />
a) superficie coperta 1/20 della superficie del lotto;<br />
b) rapporto di fabbricabilita' mc.0,30 di volume edificato per<br />
mq. di lotto.<br />
c) la superficie minima dei lotti da edificare non potra' essere inferiore ai mq.2.500. In caso di<br />
fabbricato da realizzarsi a distanza dai confini di proprieta' questa non potra' essere inferiore ai ml.3;<br />
la distanza tra fabbricati insistenti sui lotti contigui non dovra' pertanto essere inferiore ai ml.6.<br />
B) Norme di fabbricazione.<br />
a) arretramento.<br />
E' consentito attestare la costruzione al fronte stradale per non piu' di 2/3 del fronte del fondo.<br />
b) deroghe.
E' facolta' dell'Amministrazione Comunale concedere deroghe<br />
per quanto riguarda l'edilizia dei centri di servizio e<br />
delle piazzette civiche dei borghi rurali.<br />
ART. 43 - NORME INTEGRATIVE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI DEI LOTTI.<br />
ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. 14/03/1990<br />
Tutte le limitazioni elencate nella parte seconda, titolo 1 del presente Regolamento vanno intese<br />
applicate per superfici nette di lotti, esclusa la parte di essi occupata da strade pubbliche.<br />
ART. 43b - VALUTAZIONE DELLA CUBATURA DEI FABBRICATI CON PIANO TERRA DESTINATO AD<br />
AUTORIMESSA.<br />
ABROGATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. 14/03/1990<br />
Nel caso in cui il piano terra venga realizzato con una altezza non superiore a ml.2,60, sia vincolato<br />
permanentemente ad autorimesse col divieto di costruzioni accessorie nell'area<br />
rimanente, ferma restando l'altezza massima ammessa, la cubatura degli spazi a piano terra non<br />
sara' considerata ai fini della volumetria prescritta per ciascuna zona.
TITOLO 2 - LOTTIZZAZIONE E STRADE PRIVATE<br />
ART. 44 - LOTTIZZAZIONI.<br />
In mancanza di un Piano Particolareggiato adottato, chiunque intenda procedere alla sistemazione di<br />
area a scopo edificativo, ovvero intenda dar corso a nuove costruzioni, deve attenersi ad un piano di<br />
lottizzazione approvato dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia. Sono anche soggetti<br />
all'approvazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, i piani di lottizzazione riguardanti<br />
terreni posti nelle zone turistiche, rurali, industriali ed in quella per la piccola industria e<br />
l'artigianato.<br />
Saranno in via generale considerate aree soggette a lottizzazione quelle che in rapporto alle<br />
caratterstiche costruttive o alle prescrizioni di zona consentano la realizzazione di piu'di una unita'<br />
fabbricativa.<br />
ART. 45 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PIANI DI LOTTIZZAZIONE.<br />
I lottizzanti dovranno cedere a titolo gratuito al demanio<br />
Comunale il terreno occorrente per la sede di tutte le strade<br />
di piano regolatore, interne di servizio, parcheggi pubblici,<br />
slarghi di disimpegno, che interessano il piano di lottizzazione.<br />
Tutti gli oneri relativi alla sistemazione degli spazi suddetti, alla costruzione delle fognature e della<br />
rete di distribuzione dei servizi di acqua potabile, ed elettricita', sono a totale carico del proprietario<br />
del terreno.<br />
La lottizzazione potra' essere autorizzata solo dopo che il
ichiedente abbia firmato la convenzione predisposta dall'Amministrazione Comunale per<br />
l'esecuzione di tutti i servizi<br />
suddetti e la cessione immediata dei suoli di cui al I. Comma<br />
del presente articolo.<br />
Non potranno essere concesse licenze di costruzione fino a<br />
che tutti i servizi previsti nella lottizzazione non saranno<br />
stati eseguiti relativamente almeno ad una parte organica dei<br />
terreni.<br />
ART. 46 - CARATTERISTICHE DELLE STRADE DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE<br />
Le strade previste nei piani di lottizzazione devono essere<br />
collegate alla pubblica rete stradale esistente o al futuro<br />
sviluppo di detta rete previsto dal P.R.G. o dai P.P.<br />
La larghezza di tali strade dovra' essere proporzionata<br />
agli edifici che dovranno prospettare o al traffico che dovra'<br />
svolgersi. Comunque detta larghezza, compresi i marciapiedi,<br />
non dovra' in nessun caso risultare inferiore a ml.15.<br />
Nelle zone a carattere turistico o rurale con densita' inferiore a 80 abitanti per Ha potranno essere<br />
approvate delle strade con larghezza non inferiore a ml.10 a condizione che gli edifici siano<br />
convenientemente arretrati in modo da non precludere la possibilita' di eseguire eventuali<br />
allargamenti stradali; in tal caso le recinzioni sui fronti stradali dovranno essere eseguite con siepi a<br />
cancellate e la parte in muratura non potra' superare i cm.80 dal piano stradale.<br />
Solo nel caso che necessita' d'ambiente e di paesaggio,<br />
consiglino l'adozione di strade, di limitata ampiezza, dietro
parere circostanziato della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie, potranno essere approvate,<br />
nelle zone turistiche, strade di larghezza inferiore a ml.10, ed i fabbricati siano dimensionati<br />
basandosi su una superficie ipotetica pari a quella<br />
che deriverebbe con strade di larghezza di ml.10, e siano convenientemente arretrati secondo<br />
quanto previsto dal Comma precedente.<br />
ART. 47 - VALIDITA' DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE.<br />
Le lottizzazioni autorizzate hanno di regola la validita'<br />
di 4 anni; tale termine puo' essere prorogato con una nuova<br />
convenzione.<br />
ART. 48 - COMPARTI EDIFICATORI.<br />
Nella sottozona di risanamento urbano o in altre degli abitati esistenti, quando l'Amministrazione<br />
Comunale lo ritenga<br />
utile, verranno costituiti i comparti edificatori (gruppi di<br />
proprieta' compendiati in omogenee unita' fabbricabili) a scopo di risanamento.
ART. 49 - COMPLESSI EDILIZI DI CARATTERE UNITARIO.<br />
L'attivita' degli Enti Edilizi dovra' essere svolta nel quadro di complessi edilizi unitari, ma anche ai<br />
privati l'Amministrazione Comunale potra' richiedere la progettazione preventiva di complessi edilizi<br />
unitari in particolare per zone turistiche, zone commerciali ecc.<br />
ART. 50 - APERTURA DI STRADE PRIVATE NON COMPRESE IN PIANI DI LOTTIZZAZIONE.<br />
Quando uno o piu' proprietari intendono aprire una strada<br />
privata debbono presentare al Sindaco il relativo progetto ed<br />
ottenere la approvazione e addivenire alla stipulazione di una<br />
convenzione per atto publico da trascrivere, con la quale si<br />
assumono gli obblighi di provvedere a loro completa spesa e<br />
secondo le modalita' tecniche stabilite dal Comune, alla sistemazione, manutenzione e nettezza della<br />
strada, allo scolo<br />
delle acque meteoriche e di quelle luride, o quando se ne ravvisi la necessita', alla illuminazione della<br />
strada stessa.<br />
Nella convenzione stessa si dovra' riconoscere al Comune la<br />
facolta' di revocare la concessione, facendo chiudere la strada medesima, quando l'interesse<br />
pubblico e la facolta' di impiantare sulla strada stessa tutti quei servizi di pubblico<br />
interesse, che il Comune reputi necessario, lo esigano.<br />
I proprietari dovranno inoltre impegnarsi a cedere gratuitamente al Comune il suolo e le opere<br />
stradali qualora, per
agioni di pubblica utilita', il Comune stesso ritenga opportuno di inserire la strada nell'elenco delle<br />
strade comunali.<br />
Qualora ragioni di viabilita', sicurezza ed igiene lo richiedano, il Sindaco potra' prescrivere la chiusura<br />
della<br />
strada privata allo sbocco nelle strade pubbliche con tratti<br />
di muro laterali, e cancellata al centro, apribile verso la<br />
strada privata.<br />
Le caratteristiche di dette strade private verranno fissate<br />
di volta in volta dal Comune in relazione all'importanza delle<br />
stesse.<br />
TITOLO 3 - CARATTERISTICHE EDILIZIE<br />
ART. 51 - AREA A CORREDO DEGLI EDIFICI.<br />
L'area a corredo degli edifici nella misura stabilita per<br />
ogni zona dalle norme di attuazione del Piano Regolatore non<br />
potra' essere edificata anche se alienata ed unita a lotti<br />
contigui.<br />
Il Comune si riserva, in ogni modo ed in ogni momento, la<br />
facolta' di trascrivere sui Registri Ipotecari, a spese del<br />
proprietario, un atto di vincolo dal quale risulti l'indispensabilita', ai fini dell'edificabilita', dell'area<br />
necessaria alla determinazione dell'indice di fabbricabilita' per ogni edificio.
ART. 52 - AUTORIMESSE E POSTEGGI A CORREDO DEGLI EDIFICI.<br />
Ogni nuova costruzione, ivi comprese le sopraelevazioni,<br />
dovra' prevedere, nel corpo dell'edificio, ovvero nelle aree<br />
di pertinenza delle costruzioni stesse, secondo le precise indicazioni previste per ogni zona e per i<br />
locali accessori dal<br />
vigente Regolamento Edilizio, autorimesse coperte nella misura<br />
di almeno una per ogni unita' abitativa.<br />
Negli edifici destinati ad uffici la superficie coperta da<br />
vincolare ad autorimesse dovra' essere pari ad almeno un posto<br />
macchina per ogni 100 metri cubi di costruzione.<br />
Le autorimesse potranno essere di tipo singolo o collettivo<br />
Nell'area di pertinenza degli edifici destinati totalmente<br />
o parzialmente ad esercizi commerciali, siano questi ultimi<br />
unita' di vendita isolata o raggruppamenti di piu' punti di<br />
vendita affiancati o comunque siti nello stesso immobile, magazzini generali, locali pubblici etc.,<br />
devono essere previsti<br />
parcheggi privati nella misura e con le modalita' appresso indicate.<br />
L'area destinata a parcheggio, coperto o scoperto, non deve<br />
essere inferiore al seguente rapporto rispetto alla superficie<br />
di vendita complessiva dell'insediamento commerciale, intesa<br />
cosi' come specificato dall'art.9 delle norme di attuazione<br />
del Piano di adeguamento e sviluppo della rete commerciale di<br />
Sassari.<br />
Sino a 65 mq. non e' obbligatoria la previsione di parcheggi.<br />
Oltre i 65 mq. e fino ai 150 mq. e' obbligatorio assicurare
una superficie<br />
scarico merci e che sia effettivamente accessibile.<br />
Oltre i mq.150 e fino ai mq.400 e' obbligatorio assicurare<br />
mc.0,50/mq. di superfici di vendita da destinare a parcheggio.<br />
Oltre i mq.400 deve essere assicurato 1 mq. di parcheggio<br />
per ogni mq. di superficie di vendita.<br />
La superficie per carico e scarico delle merci deve sempre<br />
essere assicurata per tutti gli esercizi commerciali di superficie superiore ai mq.65 e deve sempre<br />
essere in adiacenza<br />
agli esercizi stessi, o, per negozi di superficie superiore ai<br />
mq.150 l'area necessaria per il carico<br />
deve essere determinata in misura non inferiore al 20% della<br />
superficie di vendita.<br />
Nelle zone "A" e "C" del Piano di adeguamento predetto la<br />
direttiva dicui a commi precedenti non trova applicazione.<br />
L'area da destinare a parcheggio deve essere preferibilmente in superficie.<br />
Qualora questa non sia disponibile possono essere ammesse altre modalita' (silos meccanici,<br />
parcheggi interni e sopraelevati, ecc.).<br />
L'area destinata a parcheggio deve essere adiacente all'insediamento commerciale.<br />
Qualora questo non sia possibile, la distanza dell'area, del-<br />
la quale il richiedente deve dimostrare la piena disponibili-<br />
ta', dall'insediamento commerciale non puo' superare i mt.100.<br />
A garanzia di quanto sopra potra' essere richiesto l'adempimento delle formalita' indicate nell'art.51<br />
secondo comma.<br />
ART. 53 - DETERMINAZIONE DELL'ALTEZZA DEI FABBRICATI SUL FRONTE STRADALE.
L'altezza degli edifici sara' misurata dal livello stradale<br />
all'imposta della copertura.<br />
La misura dell'altezza sara' riferita all'imposta della copertura anche quando al di sopra di detto<br />
piano siano realizzati dei parapetti pieni, la cui altezza non risulti superiore a ml.1.<br />
Nel caso di strade in pendenza l'altezza dell'edificio sara' misurata sulla linea di mezzo della facciata,<br />
comunque la<br />
altezza nel punto piu' basso della strada non potra' superare<br />
di ml.1 quella massima ammessa in relazione alla larghezza<br />
della strada stessa.<br />
Nei casi in cui il terreno sia piu' basso della strada la<br />
altezza massima misurata dalla quota di cordonata potra' essere mantenuta per una profondita'<br />
massima di ml.15, per i rimanenti corpi di fabbrica, sempre di una profondita' massima di<br />
ml.15 l'altezza verra' misurata dal punto piu' alto del piano<br />
di campagna relativo a ciascun corpo di fabbrica.<br />
ART. 54 - DETERMINAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ARRETRAMENTO DEI FABBRICATI PER I FRONTI<br />
DEGLI STESSI NON PROSPETTANTI SULLA SEDE STRADALE.<br />
L'altezza degli edifici su tutti i fronti arretrati dal<br />
confine di proprieta' deve essere proporzionata al distacco<br />
della fronte stessa dal confine e deve soddisfare le seguenti<br />
condizioni minime : ZONE SEMINTENSIVE<br />
la distanza dai confini di proprieta' deve essere pari a<br />
0,25 h e non mai inferiore a ml.4.<br />
La distanza tra fabbricati deve essere pari a ml.4+0,25 h
e non mai inferiore a ml.8.<br />
ZONE INTENSIVE<br />
La distanza dai confini di proprieta' deve essere pari a<br />
0,25 h e non mai inferiore a ml.5, nel caso in cui gli<br />
edifici non siano costruiti sul confine.<br />
La distanza tra fabbricati deve essere pari a ml.5+0,30 h<br />
e comunque mai inferiore a ml.10.<br />
ART. 55 - NORME PER LA COSTRUZIONE DI PIANI ATTICI.<br />
Sono ammessi dei piani in attico, oltre l'altezza massima<br />
consentita per ciascuna zona, purche' rispecchino le seguenti<br />
caratteristiche :<br />
1) debbono rientrare nel limite di cubatura consentita per<br />
ciascuna zona.<br />
2) debbono ricoprire una superficie non superiore ai 2/3 della<br />
superficie coperta del piano sottostante.<br />
3) sul fronte stradale e sui confini di proprieta' debbono essere arretrati di almeno ml.3.<br />
4) nelle fronti ove non si effettui l'arretramento, l'altezza<br />
dell'attico e' valutata ai fini della determinazione della<br />
della distanza dai confini e dagli edifici adiacenti.<br />
5) nei casi di attici a confine di proprieta' si potra' consentire la eliminazione dell'arretramento<br />
quando venga risolto in maniera unitaria il collegamento tra due fabbricati.
ART. 55b - NORME PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI SEMINTERRATI.<br />
I seminterrati consentiti nelle zone estensive debbono avere le seguenti caratteristiche :<br />
1) nel punto piu' alto del piano di campagna l'altezza fuori<br />
terra del seminterrato non dovra' superare i ml.1,00; nel<br />
punto piu' basso i ml.2,80.<br />
2) l'altezza massima dei vani non dovra' superare i ml.2,80.<br />
3) i locali seminterrati sono da considerarsi sostitutivi di<br />
quelli previsti come locali accessori e di servizio e pertanto dovranno essere adibiti esclusivamente a<br />
locali accessori.<br />
ART. 56 - AMPIEZZA DEI CORTILI.<br />
L'area libera dei cortili, nelle nuove costruzioni, non deve essere inferiore alla quinta parte della<br />
somma delle superfici (senza detrazione dei vuoti nei muri) che li recingono,<br />
misurata in ogni caso dal pavimento del piano terreno alle<br />
cornici di coronamento dei muri perimetrali. Tale norma si applica anche in caso di sopraelevazioni o<br />
ricostruzioni.<br />
La normale media tra pareti opposte non deve essere inferiore a 0,30 h dove h e' altezza media delle<br />
due pareti contrapposte e comunque mai inferiore a ml. 5,00.<br />
Nessun lato del cortile deve essere inferiore a ml.5,00.
La normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto deve<br />
essere non minore ai mt.5,00.<br />
Le rientranze nei parametri dei cortili sono ammesse quando<br />
la loro profondita' non oltrepassa la larghezza del lato aperto sul cortile, nel caso di rientranze la cui<br />
profondita' superi la larghezza del lato aperto sul cortile, la rientranza<br />
stessa deve essere considerata come un cortile a se stante e<br />
dovra' ottemperare a tutti i requisiti propri dei cortili, in<br />
caso contrario la rientranza verra' equiparata alle chiostrine<br />
e dovra', percio', agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate<br />
appresso per le chiostrine medesime.<br />
Se a seguito dell'arretramento di uno o piu' muri laterali<br />
del cortile la superficie della stessa non fosse costante, la<br />
verifica delle condizioni minime dovra' essere fatta in corrispondenza di ciascuna variazione,<br />
considerando l'altezza delle pareti a partire dal piano terra.<br />
L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra<br />
sporgenza<br />
sotto gronda, eccedente il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.<br />
Qualsiasi spazio libero, anche ad uso di giardini privati,<br />
quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione,<br />
sara' equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento relativo alle<br />
dimensioni dei cortili stessi.<br />
ART. 57 - POZZI DI LUCE O CHIOSTRINE.
Le chiostrine o pozzi di luce sono di massima vietati; potranno essere tollerati in caso di comprovata<br />
necessita'. E' permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale,<br />
latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa altra destinazione di ambienti anche ai piani terreni.<br />
Ogni chiostrina deve avere un'area libera al netto di qualsiasi sporgenza, uguale ad un ventesimo<br />
della somma delle superfici dei muri che limitano, e la normale, misurata tra una finestra ed il muro<br />
opposto, non dovra' essere inferiore a m.3,00.<br />
Le chiostrine devono essere areate dal basso, per mezzo di<br />
corridoi o passaggi, ed essere facilmente accessibili per la<br />
nettezza necessaria. Esse devono altresi' essere pavimentate.<br />
ART. 57b - IMPIANTI E SERVIZI DA PREDISPORRE NELLE NUOVE COSTRUZIONI<br />
Tutte le nuove costruzioni in zone intensive e semintensive<br />
debbono rispondere ai seguenti requisiti :<br />
1) debbono essere dotate di serbatoi per l'acqua potabile singoli o collettivi di una capacita' di litri<br />
trecento per appartamento. Tali serbatoi dovranno essere situati in locali opportunamente aereati e<br />
facilmente accessibili, al fine di poterne garantire l'igiene attraverso una sistematica pulizia. Detti<br />
locali, che verranno affiancati al torrino della tromba delle scale e dell'ascensore dovranno essere<br />
chiaramente indicati nei disegni di progetto e dovranno essere tali da inserirsi armoniosamente<br />
nell'equilibrio delle masse senza nuocere all'ambiente, inquadrandosi opportunamente nel<br />
paesaggio.<br />
2) I costruttori sono obbligati a lasciare installare durante<br />
la costruzione degli edifici a cura e spese della societa'<br />
distributrice del gas la colonna montante senza che tale<br />
installazione comporti nessun obbligo per la successiva<br />
utilizzazione da parte degli abitanti.
ART. 57C - COEFFICIENTE VOLUMETRICO<br />
La costruzione di nuovi edifici, classificati all'art.3 del<br />
D.P.R. 26/6/77, n.1052 recante il regolamento di esecuzione<br />
alla legge 30/04/1976, n.373, relativa al consumo energetico<br />
per usi termici negli edifici, puo' essere autorizzata dal<br />
Sindaco solo se le caratteristiche di isolamento termico sono<br />
comprese nei limiti di cui appresso:<br />
nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, il Sindaco<br />
puo' disporre che siano accertati le norme sulle caratteristiche di isolamento termico quando la<br />
Commissione edilizia comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni termiche per la loro<br />
applicazione.<br />
Il coefficiente volumetrico globale di dispersione termica<br />
massimo ammissibile nel Comune di Sassari, di cui agli artt.15<br />
e 16 della legge 30/04/1976, n.373 ed al D.P.G.R. 13/07/1978,<br />
n.59, e' determinato secondo i seguenti valori:<br />
A) il valore di gradi-giorno per il Comune di Sassari e per la<br />
rispettiva zona climatica di appartenenza (C), e' determinato in 1180;<br />
B) il valore massimo del coefficiente volumetrico di dispersione termica Cd, espresso in Kcal/h m3<br />
gradi centigradi,<br />
per s/v minore o uguale a 0,3 e per s/v maggiore o uguale a<br />
0,9 e' determinato rispettivamente in 0.50 e 0.96;<br />
C) il valore massimo del coefficiente volumetrico di dispersione termica Cd, espresso in Wm3 gradi<br />
centigradi per s/v<br />
minore o uguale a o,3 e per s/v maggiore o uguale a 0,9 e'
determinato rispettivamente in 0,59 e in 1,12;<br />
D) il valore massimo del coefficiente volumetrico di dispersione termico Cd, espresso tanto in Kcal<br />
M3 gradi centigradi che in W/m3 gradi centigradi, e' determinato per il comune di Sassari, cosi' come<br />
per ciascun Comune della Regione, s/v maggiore di 0,3 e minore di 0,9, per interpolazione.<br />
TITOLO 4 - OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI<br />
ART. 58 - ESTETICA DEGLI EDIFICI.<br />
Tutti i fabbricati, nonche' manufatti comunque soggetti alla pubblica vista, debbono presentare un<br />
aspetto architettonico ed estetico appropriato al carattere ed alla localita' in cui sorgono, e tale da<br />
corrispondere alle esigenze del decoro<br />
edilizio della citta' e dei valori panoramici.<br />
Le fronti esterne di ciascun edificio, anche se di piu'<br />
proprietari, devono rispondere ad una precisa unita' di concetto non solo nell'architettura ma anche<br />
nei colori.<br />
E' in facolta' del Sindaco di ingiungere sistemazioni di<br />
fronti che non si trovino nelle condizioni prescritte dal capoverso che precede.<br />
ART. 59 - CARATTERISTICHE DEI PROSPETTI.<br />
I muri di nuova costruzione, o rinnovati, compresi i muri
di cinta o muretti di recinzione e quelli che comunque siano<br />
visibili da vie o spazi pubblici, debbono essere intonacati e<br />
tinteggiati salvo nel caso che, per il loro genere di costruzione, non richiedano intonaco.<br />
L'aspetto esterno dei fabbricati deve essere tale che non<br />
turbi l'estetica dell'abitato e del paesaggio circostante.<br />
Non si possono costruire ne' conservare latrine o condutture di latrine, di camini, di stufe e simili,<br />
sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici e neppure costruire latrine esterne nei<br />
cortili.<br />
ART. 60 - BALCONI, AGGETTI E SPORGENZE.<br />
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo di uso pubblico sono vietati :<br />
a) aggetti e sporgenze superiori a cm.10 dall'allineamento<br />
stradale sino all'altezza di m.2,50 dal piano del marciapiede o sino all'altezza di m.4,50 dal piano<br />
stradale, se<br />
la strada e' provvista di marciapiede. Lo zoccolo non potra' occupare nessuna parte del suolo<br />
pubblico.<br />
E' pero' facolta' del Sindaco, su conforme parere della<br />
Commissione Edilizia, consentire speciali concessioni in deroga.<br />
b) Porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusure che si aprono ad un'altezza inferiore a metri 2,50 dal<br />
piano stradale;<br />
c) le persiane e gli altri spazi giranti all'esterno, di altezza maggiore di m.1,20 che non siano fissati<br />
almeno in tre punti;<br />
d) i balconi ad altezza minore di m.3,50 sopra il piano del<br />
marciapiede e di m.4,50 da quello stradale, quando non esiste marciapiede.<br />
Tale altezza va misurata dal piano del marciapiede, o
dal piano stradale al piano inferiore del balcone;<br />
e) i balconi che sporgono dal filo di fabbricazione piu' di un<br />
decimo della larghezza della strada e, comunque, piu' di m.1,50;<br />
f) i balconi che aggettino su strade di larghezza inferiore a ml.8;<br />
g) le strutture aggettanti in genere che non rispettino le<br />
norme sopra fissate per i balconi.<br />
ART. 61 - TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO.<br />
Il Sindaco puo' permettere l'apposizione alle porte ed alle<br />
finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico dietro pagamento della relativa tassa o con<br />
l'osservanza delle condizioni che riterra' di imporre nei singoli casi.<br />
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi, non possono essere posti ad altezze inferiori a<br />
m.2,20 dal marciapiede.<br />
Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia che scendano al disotto di<br />
m.2,20 dal suolo<br />
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie puo'<br />
essere revocata quando queste non siano mantenute in ottimo<br />
stato o perfettamente pulite, o quando ostacolino il libero<br />
transito.
ART. 62 - TETTOIE E PENSILINE.<br />
Per collocare tettoie o pensiline sulle facciate occorre<br />
una licenza speciale e devono essere osservate le prescrizioni<br />
che, di volta in volta, sono stabilite dal Sindaco.<br />
Tali tettoie o pensiline devono essere costruite con le<br />
stesse norme fissate per i balconi; devono inoltre essere collocate in modo da non nascondere la<br />
pubblica illuminazione, i<br />
cartelli della toponomastica stradale ed altre di interesse pubblico.<br />
Le licenze rilasciate sono revocabili in ogni tempo per ragioni di pubblico interesse. Il Sindaco<br />
stabilisce caso per caso le prescrizioni in ordine alla qualita' e natura dei materiali, tenuto conto della<br />
architettura o dell'ubicazione del fabbricato e, per la forma, della sporgenza e di ogni altro<br />
particolare.<br />
ART. 63 - CANALI E TUBI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE<br />
I condotti per le acque di scarico dei tetti devono essere<br />
in numero sufficiente e di diametro conveniente per smaltire<br />
la pioggia. Nel caso che siano applicati esternamente ai muri<br />
perimetrali devono avere la parte terminale, per l'altezza di<br />
ml.2,50 dal suolo, in ghisa.<br />
Nelle nuove costruzioni prospicienti spazi pubblici la parte terminale in ghisa non e' consentita e le<br />
tubazioni dovranno pertanto essere incassate per un'altezza minima di ml.2,50.<br />
I condotti non devono avere ne' aperture ne' interruzioni<br />
di sorta nel loro percorso. Tutte le giunzioni dei tubi di
scarico devono risultare perfettamente impermeabili.<br />
I proprietari delle case hanno l'obbligo di mantenere in<br />
perfetto stato, tanto i canali di gronda quanto i tubi di scarico.<br />
I tubi debbono essere isolati dalle pareti delle rispettive<br />
incassature.<br />
Le acque piovane dei tetti, o quelle provenienti dalle corti e giardini, devono essere incanalate o<br />
convogliate nelle<br />
fogne stradali a cura e spese dei proprietari degli edifici ai<br />
quali servono, mediante appositi fognoli.<br />
Detti fognoli debbono essere costruiti in tubo di materiale<br />
impermeabile e con giunture ermetiche, secondo le disposizioni, forma e pendenza che verranno<br />
prescritte dal Comune. Per<br />
la loro costruzione, anche se resa obbligatoria dal Comune,<br />
deve essere ottenuta la speciale licenza, da richiedersi nelle<br />
forme stabilite dal Comune stesso.<br />
Qualora sia modificata la sede e la forma della fogna pubblica, i proprietari di fognoli privati che vi<br />
fanno capo, sono obbligati a modificarli o trasferirli a loro spese secondo le esigenze della nuova<br />
opera comunale.<br />
Nei canali e nei tubi di scarico delle acque piovane e' vietato immettere acque luride.<br />
Nelle vie ove manchi la fogna stradale, ma si trovino solo<br />
cunette e fognoli laterali, possono essere immessi in questi<br />
le acque piovane dei tetti e dei cortili, mentre deve provvedersi diversamente allo smaltimento delle<br />
acque luride in base alle disposizioni caso per caso impartite dall'amministrazione comunale.<br />
ART. 64 - SISTEMAZIONE E RECINZIONE DELLE AREE SCOPERTE.
Tutte le aree annesse ai fabbricati, fronteggianti vie o<br />
piazze aperte al pubblico transito, devono essere delimitate<br />
con recinzioni rispondenti al decoro cittadino ed alle esigenze della viabilita'.<br />
Ove ragioni di decoro o di sicurezza lo rendano consigliabile, il Sindaco puo' ordinare che siano<br />
recinte anche aree sgombre da fabbricati.<br />
I divisori dei giardini e dei cortili, visibili da aree<br />
pubbliche, devono avere altezza non superiore a m.2,20 comprensiva della parte muraria e delle<br />
eventuali cancellate o reti metalliche sovrastanti e devono essere rispondenti alle esigenze del<br />
decoro cittadino.<br />
I cortili e le aree libere interposte fra i fabbricati debbono essere forniti, lungo i muri dei fabbricati<br />
stessi, di un<br />
marciapiede con pavimentazione impermeabile di larghezza non<br />
non inferiore a m.1,20 e la rimanente superficie convenientemente sistemata. Deve essere inoltre<br />
provveduto al regolare scolo delle acque meteoriche.<br />
Le aree fabbricabili devono essere tenute in perfetto ordine e pulizia, ben sistemate e possibilmente<br />
seminate a prato.<br />
Il Sindaco puo' vietare che determinate aree fabbricabili<br />
ricevano, sia pure provvisoriamente, destinazioni contrastanti<br />
con il decoro, l'estetica della zona o la sicurezza e l'igiene<br />
ART. 65 - TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI.<br />
I privati sono obbligati a permettere che il Comune apponga<br />
ai loro edifici e vi mantenga la tabella toponomastica stradale, i numeri civici ed ogni altro cartello<br />
indicatorio relativo al transito, alla sicurezza pubblica, nonche':
a) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di<br />
tracciamento e di idranti;<br />
b) mensole, ganci, tubi e sostegni per illuminazione pubblica,<br />
orologi elettrici, avvisatori elettrici stradali e loro accessori.<br />
c) Quanto altro di pubblica utilita'.<br />
Tutti gli apparati di cui sopra saranno collocati con la<br />
dovuta cura e particolare riguardo all'estetica in modo da non<br />
deturpare gli edifici.<br />
La spesa, tanto per l'apposizione che per la conservazione<br />
di quanto sopra elencato, e' a carico del Comune.<br />
I privati sono tenuti a rispettare le tabelle, i numeri, i<br />
cartelli e quanto altro, essendo vietato di coprirli o di nasconderli; qualora vengano distrutti o<br />
danneggiati per fatto<br />
imputabile ai privati stessi, questi sono tenuti a ripristinarli entro dieci giorni dall'intimazione.<br />
Trascorso tale termine vi provvedera' il Comune a totale spesa del responsabile.<br />
Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella<br />
parte della fronte di un fabbricato sulla quale siano apposti<br />
targhe, indicatori od apparecchi di cui sopra, dovra' darne<br />
avviso al Sindaco, il quale prescrivera' i provvedimenti del caso.<br />
Il proprietario e' tenuto inoltre a riprodurre il numero<br />
civico, in modo ben visibile e secondo le precise norme che<br />
verranno impartite dal Sindaco, sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino<br />
interamente la parte della parete destinata alla targhetta.<br />
Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del<br />
numero civico nel modo prescritto, vi provvede d'ufficio il<br />
Comune, previa intimazione, a totali spese del proprietario.<br />
In caso di costruzione di nuovi fabbricati o di apertura di
nuove porte esterne di accesso, per modificazioni ai fabbricati esistenti, il proprietario deve<br />
domandare al Comune il numero civico da applicare alle nuove porte e collocare la relativa<br />
targhetta, secondo le prescrizioni del Sindaco.<br />
ART. 66 - CONDUTTURE AEREE.<br />
Le condutture aeree di qualsiasi specie ed i relativi sostegni devono essere collocati con particolare<br />
riguardo alla estetica in modo che non siano deturpate le facciate degli edifici, le vie e le piazze.<br />
Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, e, per le zone<br />
soggette a tutela paesistica, la Soprintendenza ai Monumenti,<br />
puo' dettare speciali cautele e prescrizioni.<br />
ART. 67 - COMIGNOLI E SOVRASTRUTTURE VARIE.<br />
I comignoli o fumaioli non possono essere collocati a distanza minore di un metro dalla fronte della<br />
casa verso la strada e devono essere solidamente costruiti.<br />
Essi saranno, inoltre, possibilmente, raggruppati per il<br />
loro migliore aspetto e sopraelevati sulla copertura di almeno<br />
un metro, o di quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni o giudicate<br />
necessarie dal Sindaco<br />
in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni di fumo abbiano ad arrecare danno o molestia agli<br />
edifici vicini.
I camini industriali devono essere muniti di parafulmine e<br />
collocati ad una distanza uguale almeno alla meta' della loro<br />
altezza dai confini della proprieta' su cui sorgono.<br />
E' vietato collocare e fare sboccare esternamente alla facciata dei fabbricati tubi o condotti di scarico<br />
dei prodotti<br />
della combustione di camini, caloriferi ecc. e del vapor d'acqua.<br />
Inoltre tutte le colonne montanti per distribuzione di gas,<br />
acqua potabile e corrente elettrica debbono, salvo casi di<br />
constatata impossibilita', essere incassate nei muri, e collocate nell'interno dei fabbricati e nei cortili.<br />
E' vietato sistemare i serbatoi d'acqua sui tetti e sui<br />
terrazzi, e comunque in parti esterne ai fabbricati.<br />
ART. 68 - FINESTRE DEI SOTTERRANEI.<br />
Le finestre dei sotterranei devono essere aperte nello zoccolo del fabbricato e nelle soglie delle<br />
aperture e munite dilastre di pietra forate o di difesa in metallo.<br />
ART. 69 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO.
Il Sindaco puo' consentire per ragioni di pubblico interesse la occupazione di suolo per costruzioni,<br />
quando non ne derivi pregiudizio al decoro della zona e sempre che lo consentano le condizioni della<br />
proprieta' confinante e le esigenze della viabilita'.<br />
Il Sindaco puo' inoltre consentire l'occupazione del suolo<br />
e del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di<br />
trasporto e con canalizzazioni idriche, elettriche e simili.<br />
Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le cautele<br />
e norme che gli saranno prescritte.<br />
In ogni caso e' dovuto un canone per l'uso del suolo e del<br />
sottosuolo nonche' l'eventuale tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.<br />
ART. 70 - MANOMISSIONE DEL SUOLO STRADALE.<br />
E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade<br />
pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali,<br />
per immettere o restaurare condutture del sottosuolo, per costruire o restaurare fogne e per<br />
qualsiasi alto motivo, senza<br />
speciale autorizzazione del Sindaco, il quale indichera' le<br />
norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori.<br />
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al pagamento<br />
della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi<br />
nella Tesoreria Comunale, sul quale il Comune si rivarra' delle eventuali penali e delle spese non<br />
rimborsate dall'interessato.<br />
Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi o di
altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione e'<br />
eseguito dal Comune, a spese del titolare stesso.<br />
TITOLO 5 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE<br />
ART. 71 - TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI.<br />
Nelle zone soggette a vincolo per la tutela delle bellezze<br />
naturali devono essere osservate le norme relative a tale vincolo oltre alle disposizioni del presente<br />
regolamento.<br />
ART. 72 - OPERE DI INTERESSE STORICO, MONNUMENTALE O AMBIENTALE - CONSERVAZIONE DI<br />
STEMMI, ISCRIZIONI LAPIDARIE E OGGETTI D'ARTE - COLLOCAZIONE DI STATUE, LAPIDI ECC. ALL’<br />
ESTERNO DEGLI EDIFICI.<br />
Per le opere di interesse storico, ambientale o monumentale<br />
valgono le disposizioni della legge 1. giugno 1939, n.1089.<br />
La rimozione, temporanea o definitiva, di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti d'arte, dovra' essere<br />
sempre preventivamente denunziata al Sindaco, che puo' intimare la conservazione in luogo da<br />
determinarsi, o che puo' vietarla per riconosciuto valore storico o artistico, sentita la Commissione<br />
Edilizia e salvi i provvedimenti della competente Autorita'.<br />
All'esterno degli edifici non potranno collocarsi statue,<br />
medaglioni, lapidi, memorie ecc. senza averne ottenuta regolare licenza dal Sindaco.
ART. 73 - RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO - ARTISTICO.<br />
Oltre quanto prescritto dall'art.43 e seguenti della legge<br />
1 giugno 1939, n.1089 circa l'obbligo della denuncia all'Auto rita' competente da parte di chiunque<br />
compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico-artistico, il<br />
committente, il direttore dei lavori o l'assuntore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco<br />
i ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.<br />
Analoga segnalazione deve essere fatta in caso di reperimento di ossa umane.<br />
Il Sindaco potra' disporre quei provvedimenti che ritenesse utile prendere, in conseguenza di tali<br />
scoperte, in attesa dell'intervento delle Autorita' competenti.<br />
ART. 74 - APPOSIZIONE DI INSEGNE O MOSTRE.<br />
L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, anche<br />
luminose, vetrine di botteghe e cartelli indicanti la denominazione di ditte e l'esercizio di arti,<br />
mestieri, professioni o industrie, nonche' la apposizione di qualunque oggetto, che, a qualsiasi<br />
scopo, voglia esporsi od affiggersi all'esterno di fabbricati, e' subordinata all'autorizzazione del<br />
Sindaco.<br />
Le mostre e le vetrine non debbono alterare in alcun modo o<br />
coprire gli elementi architettonici dell'edificio e debbono<br />
essere contenute nel perimetro dei vani.<br />
Gli oggetti delle mostre non sono di regola permessi nel<br />
perimetro di cui all'art.23; nelle altre zone non debbono oltrepassare i cm.20 dall'allineamento<br />
stradale.
Puo' essere consentito di apporre insegne a bandiera, di<br />
limitata sporgenza, solo quando queste siano luminose, non rechino disturbo alla viabilita' e non<br />
turbino il decoro dello ambiente.<br />
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate<br />
quando le mostre, le vetrine e le insegne non siano mantenute<br />
in perfetto stato e quelle luminose non funzionino regolarmente.<br />
Possono altresi' essere revocate in ogni altro caso in cui<br />
il Sindaco ne ravvisi la necessita'.<br />
Sono proibite le insegne e mostre dipinte direttamente nei<br />
muri o su cartelli in lamiera.<br />
Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinture<br />
figurative ed ornamenti di qualunque genere e restaurare quelli esistenti, senza la preventiva<br />
autorizzazione del Sindaco.<br />
ART. 75 - APPOSIZIONE DI CARTELLI E DI OGGETTI DI PUBBLICITA'.<br />
E' proibito collocare oggetti di qualsiasi genere fuori<br />
dalle botteghe.<br />
E' in facolta' del Sindaco concedere la licenza per l'esposizione di oggetti luminosi a scopo di<br />
pubblicita', nonche' la affissione di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, pitture, pubblicita' su teloni e<br />
simili.<br />
La pubblicita' mediante cartelloni su sostegni posti sopra<br />
terreni di proprieta' privata, ma visibili dalle aree pubbliche di circolazione e della linea ferroviaria, e'<br />
vietata nelle zone panoramiche.<br />
E' in facolta' del Sindaco estendere tale divieto anche a zone non vincolate ai sensi del comma<br />
precedente ove non ravvisi la opportunita' per la tutela di particolari aspetti panoramici.
Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni<br />
specie, esposti senza licenza, ovvero senza l'osservanza delle<br />
prescrizioni, salve ed impregiudicate le sanzioni penali, sono<br />
rimosse d'ufficio a spese dei trasgressori e, ove questi non<br />
siano noti, a spese dei proprietari dell'immobile su cui sono<br />
state apposte, previa diffida.<br />
PARTE 3 NORME IGIENICO - EDILIZIE<br />
TITOLO 1<br />
ART. 76 - LOCALI SOTTERRANEI.<br />
E' vietato adibire ad uso di abitazione i locali che sono,<br />
anche parzialmente, sotterranei e cosi' pure i vani adibiti a<br />
retrobottega.<br />
L'uso dei sotterranei per soggiorno, esclusivamente diurno<br />
(laboratori e simili) e' consentito solo quando essi abbiano<br />
un'altezza netta di m.3,00 e siano adeguatamente areati, se<br />
necessario, anche con mezzi meccanici.<br />
I pavimenti e le pareti devono essere efficacemente difesi<br />
contro l'umidita' e dotati di finestre aprenti all'aria libera<br />
delle dimensioni complessive di almeno un decimo della superficie del pavimento.<br />
Si deve anche efficacemente provvedere allo scolo delle acque di rifiuto.<br />
E' in facolta' della Giunta Municipale, sentito l'Ufficio
d'Igiene, di autorizzare l'abitabilita' dei locali seminterrati, qualora possiedano i seguenti requisiti:<br />
a) altezza minima tra il pavimento e il soffitto m.3,00;<br />
b) la superficie inferiore del solaio di copertura dei locali<br />
sotterranei deve avere una sopraelevazione minima dal piano<br />
del marciapiede o dal livello del cortile non inferiore alla meta' dell'altezza del vano e mai inferiore a<br />
mt. 1,5;<br />
c) intercapedine, ventilata e fognata, larga non meno di cm.50<br />
intorno ai muri esterni, a partire dal piano inferiore di<br />
cm.30 dal piano del pavimento interno;<br />
d) vespaio ventilato sotto il pavimento, di altezza minima di<br />
cm.40;<br />
e) vani di finestra di una superficie minima di area luce pari<br />
a un decimo della superficie del vano;<br />
f) la larghezza della strada o lo spazio libero antistante all'edificio sia almeno di m.8 ed essi abbiano<br />
un lato completamente libero, cioe' non interrato.<br />
ART. 77 - LOCALI A PIANO TERRENO.<br />
Tutti i locali a piano terreno destinati ad abitazioni, devono essere piu' elevati dal suolo circostante<br />
di almeno 35 cm.; devono essere provvisti di cantine, o in mancanza, di vespaio dell'altezza minima<br />
di cm.25.<br />
I vespai devono avere le aperture di ventilazione protette<br />
da griglie.
ART. 78 - ALTEZZA DEGLI AMBIENTI.<br />
L'altezza minima degli ambienti destinati ad abitazione a<br />
piano terreno deve essere di m.3,50 anche quando sopra di essi<br />
non esistano altri piani per abitazione.<br />
Quando pero' il piano terreno sia elevato oltre 50 cm. sul<br />
piano stradale, e per gli edifici in arretrato dal fronte<br />
stradale rispetto alla quota piu' alta del marciapiede di rigiro, l'altezza degli ambienti puo' essere<br />
come quella consentita per il primo piano.<br />
Per gli ambienti dei piani superiori a quello terreno, la<br />
altezza minima non deve mai essere inferiore a m.2,70.<br />
In caso di sopraelevazione, il piano sottostante a quello<br />
da costruirsi, deve avere l'altezza stabilita per i piani intermedi.<br />
Con benestare della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie,<br />
nelle zone turistiche, soggette a tutela paesistica, puo' essere consentita per i piani terreni un'altezza<br />
minima di ml.2,80.<br />
Negli edifici con portici e' consentita la costruzione di<br />
un piano ammezzato, con aperture sotto i portici stessi e agli<br />
altri lati del fabbricato, purche' gli ambienti dell'ammezzato<br />
non abbiano altezze inferiori ai m.2,50 e non siano adibiti ad<br />
abitazione permanente.<br />
ART. 78b - SOPPALCHI.
I soppalchi, cioe' i dimezzamenti di piani, non sono considerati come piani distinti e sono ammessi, in<br />
deroga al 6.<br />
comma dell'art.78, al 3. comma dell'art.79 e al 1. comma dello<br />
art.80 del <strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>EDILIZIO</strong>, per usi commerciali e per sola abitazione diurna collegata a tale<br />
uso, a condizione che la<br />
loro superficie non superi i 6/10 della superficie netta del<br />
vano o del piano nel quale vengono realizzati, che l'altezza<br />
complessiva netta del vano o del piano sia uguale o superiore<br />
a m.4,80, che siano, in ogni caso, abbondantemente ventilati<br />
ed illuminati mediante, ove possibile, finestrature di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie<br />
netta dei vani o<br />
del piano ovvero mediante idonea apparecchiatura elettromeccanica.<br />
Dei due locali risultanti dal dimezzamento quello superiore<br />
dovra' in ogni caso avere un'altezza netta non inferiore a<br />
m.2,20 e quello inferiore, che dovra' rispondere a tutti i requisiti e condizioni contemplati dalla<br />
vigente normativa, non<br />
inferiore a m.2,40.<br />
Non potra' essere rilasciato un certificato di agibilita' e<br />
relativa licenza commerciale da parte degli Organi competenti<br />
se non verra' dimostrata la perfetta rispondenza degli eventuali impianti di cui al 1. comma del<br />
presente articolo.<br />
ART. 79 - AMPIEZZA DELLE FINESTRE.<br />
Tutti gli ambienti per abitazione devono essere abbondantemente areati ed illuminati e comunicare,<br />
almeno con una finestra, direttamente con l'esterno. Le finestre devono avere una
superficie non inferiore ad 1/10 di quella del pavimento;<br />
quando vi sia una sola finestra, questa non deve avere luce<br />
inferiore a mq.1,80.<br />
Per le soffitte e' tollerata un'ampiezza di luce delle finestre di un quindicesimo della superficie del<br />
pavimento, e quando l'ambiente abbia una sola finestra, non minore di mq.1,40.<br />
Per gli ammezzati e' tollerata un'ampiezza di luce delle finestre di 1/8 della superficie del pavimento.<br />
Pero' se l'ammezzato ha la finestra sotto i portici l'ampiezza complessiva di questa, deve essere non<br />
inferiore ad un quinto della superficie del pavimento.<br />
In zone soggette a tutela paesistica e dietro parere dello<br />
Ufficiale Sanitario, e' consentita l'apertura di finestre di<br />
modeste dimensioni con ampiezze inferiori ai limiti suesposti,<br />
sempreche' l'eccezione sia giustificata da motivi compositivi<br />
atti a conservare nei fabbricati caratteristiche tipiche della<br />
architettura tradizionale mediterranea.<br />
ART. 80 - SUPERFICIE DEGLI AMBIENTI.<br />
La superficie degli ambienti di abitazione non deve mai essere inferiore a mq.8. E' proibito ridurre la<br />
cubatura degli<br />
ambienti con tramezzi, soppalchi ecc.. Quando pero' l'appartamento sia costituito da almeno tre<br />
camere oltre i servizi, saranno consentiti anche altri ambienti (fino ad un numero massimo di due)<br />
con superficie inferiore ai mq.8.
ART. 81 - SCALE.<br />
Le scale debbono essere ben arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno quando l'edificio<br />
superi i quattro piani<br />
fuori terra.<br />
Nel caso di edificio fino a quattro piani fuori terra e'<br />
consentita l'illuminazione dall'alto, purche' la torre scalaria preveda una tromba di aereazione ed<br />
illuminazione sviluppantesi in maniera continua dal piano terra al piano di copertura della superficie<br />
di almeno 3 mq..<br />
ART. 82 - LATRINE ED ACQUAI.<br />
I fabbricati di costruzione nuova o riattati devono avere<br />
un numero di latrine e di acquai corrispondenti almeno a quello degli appartamenti. Le latrine e gli<br />
acquai non possono essere costruiti fuori dei singoli appartamenti e sui terrazzi o<br />
a sbalzo o in modo da sporgere dai corpi di fabbrica.<br />
I fabbricati di nuova costruzione o riattati, che comprendono anche negozi, devono avere una o piu'<br />
latrine ad uso dei negozi stessi.<br />
Le latrine debbono avere dimensioni non inferiori a mq.1,50<br />
col lato minore non inferiore a m.1, pavimenti impermeabili e<br />
pareti rivestite, fino all'altezza minima di m.1,60 di materiale impermeabile di facile lavatura.<br />
Il raccordo tra le pareti e il pavimento deve essere fatto
ad angoli curvi.<br />
Le latrine devono essere abbondantemente ventilate ed illuminate per mezzo di aperture, di<br />
dimensioni non inferiori a mq.0,80 di luce libera, che comunichino direttamente ed esclusivamente<br />
con l'esterno della casa e precedute da antilatrina<br />
areata ed illuminata.<br />
Alle latrine non si puo' avere accesso dalle cucine, quando<br />
non siano provviste di antilatrina areata direttamente.<br />
L'obbligo dell'antilatrina non sussiste qualora la superficie del pavimento della latrina sia almeno di<br />
mq.4,50 e la finestra almeno mq.1,00 di luce.<br />
Per gli alberghi saranno osservate le particolari disposizioni vigenti.<br />
PARTE 4 - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI<br />
TITOLO 1 - NORME DI BUONA COSTRUZIONE<br />
ART. 83 - STABILITA' DELLE COSTRUZIONI.<br />
Coloro che dirigono e seguono lavori di costruzione o di<br />
modifica di fabbricati, debbono curare, sotto la loro personale responsabilita', che i fabbricati stessi<br />
siano compiuti a<br />
regola d'arte, siano solidi e rispondenti alle vigenti norme<br />
di sicurezza e di igiene, e siano infine atti alle loro rispettive destinazioni.<br />
Debbono tra l'altro essere osservate le seguenti norme:<br />
a) E' vietato costruire sul ciglio o al piede di dirupi, su<br />
terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura,
detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.<br />
b) Le fondazioni delle nuove costruzioni debbono posare sui<br />
piani orizzontali e raggiungere il terreno di buona consistenza.<br />
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si<br />
debba fabbricare su terreni di riporto o comunque sciolti,<br />
si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni<br />
oppure queste<br />
debbono essere costituite da un platea generale.<br />
c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, buoni materiali e con<br />
accurata mano d'opera.<br />
Nelle murature di pietrame e' vietato l'uso di ciottoli in<br />
forma rotonda se non convenientemente spaccati.<br />
Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la<br />
muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di<br />
mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di<br />
cemento dello spessore non inferiore a cm.12 estese a tutta<br />
la larghezza del muro e la distanza reciproca dell'interasse di tali corsi o fasce non dovra' essere<br />
superiore a ml.1,50.<br />
Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie normali ed idrauliche, e<br />
queste dovranno essere preferite anche nella muratura di elevazione.<br />
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti,<br />
si dovra' tenere conto nei calcoli anche dell'azione del vento.<br />
I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario<br />
su di essi mantenga giusto rapporto col carico di rottura<br />
del materiale piu' debole di cui sono costituiti.<br />
d) Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate<br />
le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non<br />
siano muniti di robuste catene. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta<br />
orizzontale.
e) Le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni, debbono<br />
essere resi solidi con muri per almeno 2/3 dello spessore<br />
dei muri stessi.<br />
Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m.2,50<br />
rese solidali tra loro in corrispondenza dei muri appoggio.<br />
f) In tutti i fabbricati a piu' piani dovranno eseguirsi ad<br />
ogni piano ed al piano di gronda sui muri perimetrali e su<br />
tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato. Tali cordoli devono essere estesi a tutta la larghezza<br />
del muro ed<br />
avere uno spessore almeno pari alla struttura portante del<br />
solaio. Nelle costruzioni a mattoni a faccia a vista e di<br />
spessore di 2 sole teste, il cordolo in cemento potra' essere sostituito da quattro filari di mattoni<br />
collegati con<br />
malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarieta'<br />
delle travi con i muri di cui alla lettera e).<br />
g) I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo<br />
adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo nei<br />
quali la temperatura si mantenga per molte ore di 0 gradi<br />
cintigradi. Quando il gelo si verifica per alcune ore della<br />
notte, le opere di muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno,<br />
purche' al distacco dei lavori vengano adottati provvedimenti di uso comune per difendere le<br />
murature dal gelo notturno.<br />
Nelle strutture in cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per<br />
l'accettazione degli<br />
agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di<br />
conglomerato cementizio semplice od armato o precompresso<br />
vigenti al momento dell'inizio dei lavori.
ART. 84 - PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO PERICOLO<br />
Quando una casa, un muro od in genere qualunque fabbrica o<br />
parte di essa minacci pericolo, il proprietario, i conduttori<br />
e gli occupanti sono in obbligo di darne immediata denunzia al<br />
Comune.<br />
Il Sindaco, dopo aver accertato che un edificio o un manufatto presenta pericolo per la pubblica<br />
incolumita' o che un<br />
lavoro e' condotto in modo da destare fondati timori per la<br />
pubblica incolumita' intima al proprietario, o chi per esso di<br />
adottare i necessari provvedimenti, ordina l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie in danno del<br />
proprietario, salvo<br />
recupero della somma anticipata con la procedura di cui allo<br />
art.153 del T.U. 4-9-191, n.148, salvo ogni altro provvedimento di legge.<br />
ART. 85 - MANUTENZIONE E RESTAURI.<br />
I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici, sia<br />
nel loro insieme che in ogni parte, in buone condizioni di efficienza e decoro, essi devono provvedere<br />
tempestivamente e<br />
nel modo piu' appropriato al normale mantenimento, a quello<br />
straordinario e agli eventuali restauri ogni volta che se ne<br />
manifesti la necessita'.
In particolare i proprietari sono obbligati a mantenere in<br />
buono stato i prospetti, i muri di cinta e le recinzioni in<br />
genere, riguardo agli intonaci, alla tinteggiatura dei muri,<br />
agli affissi ed infissi, alle vernici.<br />
Sono obbligati inoltre a togliere nel piu' breve tempo qualunque iscrizione o imbrattamento che<br />
arbitrariamente vi sia<br />
fatto anche da terzi.<br />
Il Comune puo' provvedere alle riparazioni necessarie per<br />
eliminare gli inconvenienti ai prospetti delle fabbriche in<br />
contrasto con le disposizioni precedenti a spese del proprietario quando questi, regolarmente<br />
diffidato, non provveda nel<br />
termine fissato.<br />
E' vietata l'applicazione, ai prospetti dei fabbricati o<br />
muri di cinta, di tinte che offendano l'estetica e il decoro<br />
civico, avuto riguardo alla natura dell'edificio da tinteggiare ed alle caratteristiche della localita' nella<br />
quale esso sorge.<br />
TITOLO 2 - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI<br />
ART. 86 - CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE I LAVORI E LE DEMOLIZIONI.<br />
Nel corso dei lavori e' vietato gettare dall'alto materiali<br />
anche se minuti; questi debbono essere invece raccolti e calati in un secchio e non mediante canali<br />
ovvero legati con corda.<br />
Le demolizioni devono essee precedute da sufficienti bagnature, in modo da evitare l'eccessivo<br />
sollevarsi di polvere.
Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantieri dovranno adottarsi tutte le misure atte a<br />
rimuovere ogni pericolo di danni a persone e a cose e ad attenuare, quanto piu'possibile i disturbi ed<br />
incomodi che i terzi possono risentire<br />
dall'esecuzione di tutte le opere.<br />
ART. 87 - OPERE PROVVISIONALI.<br />
Le opere provvisionali debbono rispondere a tutte le norme<br />
in vigore.<br />
ART. 88 - SCAVI E CAUTELE CONTRO I DANNI A MANUFATTI DI SERVIZI PUBBLICI.<br />
E' vietata qualunque opera sotterranea, tanto nel sottosuolo pubblico quanto in quello rispondente<br />
ad un terreno privato<br />
ma aperto al pubblico.<br />
In casi eccezionali e di comprovata necessita', il Sindaco<br />
potra' permettere tali opere subordinatamente alla osservanza<br />
delle condizioni che verranno caso per caso da lui stabilite<br />
per evitare danni a manufatti attinenti a servizi pubblici.
ART. 89 - SGOMBERO E TRASPORTO DEI MATERIALI.<br />
Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli<br />
scavi o dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, devono essere trasportati in giornata agli<br />
appositi luoghi di<br />
scarico pubblico.<br />
I materiali scaricati devono essere spianati in modo tale<br />
da non lasciare cavita' ed altre ineguaglianze che si prestino<br />
al ristagno delle acque.<br />
I carri e gli altri mezzi impiegati nel trasporto del materiale dovranno essere costruiti, caricati e<br />
condotti in maniera tale che nessuna quantita' del materiale steso venga sparso durante il tragitto.<br />
Quando si verifichi uno spandimento o spargimento di materiale, deve il costruttore<br />
immediatamente provvedere al nettamento della parte dell'area pubblica su cui esso si e' verificato.<br />
Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente<br />
netta su tutta l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate<br />
vicinanze.<br />
Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve far togliere gli steccati, i ponti e<br />
le barriere poste<br />
per il servizio dei lavori medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni<br />
ingombro.<br />
Eventuali opere di ripristino del suolo stradale saranno<br />
eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale, a totale spesa<br />
del proprietario per il quale viene fatta la monomissione;<br />
dette spese, quali risulteranno dalla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere<br />
rifuse entro dieci giorni dall'avviso di pagamento.<br />
Il proprietario che interrompa per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere, deve fare eseguire i<br />
lavori ritenuti necessari per togliere eventuali sconci e pericolo per l'incolumita' e l'igiene pubblica.<br />
In caso di inadempienza di tali prescrizioni il Comune puo'
procedere all'esecuzione d'Ufficio, a spese del proprietario.<br />
Trascorso un mese dalla interruzione delle opere deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico<br />
con materiali, assiti, ponti e puntellature.<br />
ART. 90 - ACQUA DEFLUENTE DA FONTANELLE E FOSSI.<br />
Senza il permesso del Comune nessuno puo' servirsi per le<br />
costruzioni dell'acqua defluente da pubblica fontanella e correnti, fossi, o canali pubblici, ne'<br />
deviarne o impedirne il<br />
corso in qualsiasi modo.<br />
PARTE 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />
TITOLO 1<br />
ART. 91 - ENTRATA IN VIGORE DEL <strong>REGOLAMENTO</strong>.<br />
Il presente regolamento applicabile a tutto il territorio<br />
comunale, entrera' in vigore dopo l'applicazione di cui allo<br />
art.36 della legge 18 agosto 1942 n.1150 e la pubblicazione<br />
all'albo Comunale.
ART. 92 - COSTRUZIONI GIA' AUTORIZZATE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE <strong>REGOLAMENTO</strong><br />
Le costruzioni o trasformazioni di immobili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, siano<br />
state autorizzate, con regolare licenza, potranno essere ultimate in conformita' delle norme vigenti<br />
alla data di rilascio della licenza<br />
di costruzione.<br />
ART. 93 - VALIDITA' DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE APPROVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL<br />
PRESENTE <strong>REGOLAMENTO</strong><br />
I progetti di lottizzazione gia' approvati e non posti in<br />
esecuzione, parzialmente o totalmente, sono validi solo se non<br />
risultano in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento.<br />
Essi dovranno essere, comunque, regolamentati, a pena di<br />
decadenza, da una convenzione per l'esecuzione dei servizi di<br />
urbanizzazione primaria, ed ove essa convenzione gia' esista,<br />
dovra' stipularsi immediatamente l'atto di cessione dei suoli,<br />
prevista dall'art.45 del presente regolamento.<br />
Dopo che siano intervenuti gli atti di cui ai commi precedenti la validita' delle lottizzazioni e' di regola<br />
fissata in<br />
anni quattro dall'approvazione del presente regolamento; tale<br />
termine puo' essere prorogato mediante convenzione.
ART. 94 - APPOSIZIONE DI INSEGNE E MOSTRE.<br />
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le insegne e le mostre dipinte<br />
direttamente sui muri e sui cartelli di lamiera, dovranno essere rimosse e sostituite<br />
in conformita' alle prescrizioni del presente regolamento.<br />
ART. 95 - TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO.<br />
Entro sei mesi dall'aentrata in vigore del presente regolamento le tende infisse in maniera difforme<br />
dalle disposizioni<br />
del presente regolamento dovranno essere rimosse e sostituite.<br />
ART. 96 - NORME URBANISTICO-EDILIZIE PER LE ZONE RESIDENZIALI DI INTERESSE TURISTICO<br />
1) chiunque intende chiedere l'approvazione di un piano di<br />
lottizzazione in zona che il Piano Regolatore Generale pre-<br />
vede come zona di interesse turistico deve presentare al<br />
Comune un piano di sistemazione urbanistica dell'intera zo-<br />
na, con planimetria quotata e successivo piano di lottizza-
zione indicante per ciascuna "zona" o "comparto" gli indici<br />
di copertura, gli indici di fabbricabilita', la destinazio-<br />
ne della "zona" o "comparto", l'indicazione tipologica dei<br />
fabbricati, la rete viabile di scorrimento, di penetrazione<br />
e pedonale, e tutti i dati occorrenti per la verifica del<br />
rispetto delle norme di cui appresso.<br />
a) il rapporto tra la superficie destinata all'edilizia e lo<br />
intero comprensorio e' di 0,50 e l'area non destinata alla<br />
edilizia e' riservata alla realizzazione di spazi verdi<br />
pubblici o privati, campi sportivi e per attivita' sportive<br />
in genere, piscine, parcheggi pubblici o privati, strade di<br />
scorrimento, strade di lottizzazione, zone inedificabili<br />
perche' panoramicamente attendibili o tutelate da specifi-<br />
che disposizioni della Soprintendenza ai Monumenti e Gal-<br />
lerie;<br />
b) il rapporto di fabbricabilita' medio e' mc.0,35 per ogni<br />
mq. di superficie dell'intero comprensorio lottizzato.<br />
Il rapporto di fabbricabilita' massima per comparto non<br />
puo' comunque essere superiore a mc.1 per mq..<br />
Puo' essere ammesso un rapporto di fabbricabilita' mas-<br />
simo di mc.2 per mq. nel caso di limitate zone destinate a<br />
centro civico, fermo restando per l'intero comprensorio il<br />
rapporto medio di 0,35 mc./mq. dianzi indicato;<br />
Il rapporto tra la superficie coperta, e la superficie<br />
di ciascun comparto non puo', in ogni caso, essere superio-<br />
re ad 1/6 dell'area del comparto stesso.<br />
Lo studio di costruzioni di qualunque tipo e destinazio-
ne da realizzare entro una fascia della profondita' di<br />
m.200 della zona demaniale deve essere inquadrata in un<br />
progetto planivolumetrico interessante l'intero comparto.<br />
c) la distanza dei fabbricati dalle strade pubbliche o private<br />
deve essere di ml.10 salvo casi particolari da vagliarsi<br />
volta per volta;<br />
d) la distanza dei fabbricati tra loro deve essere almeno pari<br />
alla somma delle loro altezze mentre la distanza dai confi-<br />
ni deve essere almeno pari all'altezza del fabbricato con-<br />
siderato e comunque non inferiore a ml.5 per edifici con<br />
fronte superiore.<br />
Puo' consentirsi la costruzione di due fabbricati in a-<br />
derenza tra loro solo quando i medesimi costituiscono un<br />
complesso edilizio definito che risponda a criteri di uni-<br />
tarieta' architettonica e di armonica delineazione volume-<br />
trica e decorativa; che siano termine e scopo di un medesi-<br />
mo elaborato di progetto e che la loro attuazione avvenga<br />
nella stessa unita' di tempo.<br />
La loro superficie coperta non puo' superare in ogni ca-<br />
so i mq.400.<br />
Il rilascio di autorizzazione alla realizzazione dei<br />
fabbricati nel pieno rispetto degli elaborati di progetto<br />
approvati secondo le modalita' di cui al presente articolo;<br />
e) l'altezza delle case di privata abitazione, misurata dalla<br />
linea di gronda alla quota media del piano di campagna se-<br />
dime dell'edificio, non deve superare i m.6,50.<br />
Tali costruzioni comunque non possono avere piu' di due
piani fuori terra: a tal fine anche l'attico viene conside-<br />
rato piano.<br />
f) E' fatto obbligo al richiedente di predisporre a intervalli<br />
non superiori a m.200 accessi pubblici alla fascia demania-<br />
le esclusivamente pedonali di larghezza non inferiore a m.4<br />
di lunghezza non inferiore a m.100, impigliantisi nella<br />
strada pubblica piu' vicina al mare e disposti in modo da<br />
favorire la creazione, sulla predetta proprieta' demaniale,<br />
in corrispondenza di ciascun accesso, di zone libere da<br />
concessioni a privati, sviluppantisi per non meno di m.150<br />
di pubblica destinazione;<br />
g) e' fatto divieto assoluto di costruzioni di qualunque tipo<br />
o destinazione nella fascia di proprieta' demaniale marit-<br />
tima.<br />
2) Non e' consentita alcuna costruzione in terreni che non<br />
facciano parte di un piano di lottizzazione regolarmente<br />
approvato secondo le precedenti norme, salvo che per quanto<br />
riguarda i lotti singoli non derivanti da frazionamenti<br />
successivi alla data del 1 giugno 1966.<br />
Per quanto riguarda questi lotti l'Amministrazione Comu-<br />
nale puo' autorizzare la costruzione di un fabbricato con<br />
l'obbligo del rispetto delle norme di cui alla lettera b),<br />
c),d) e g) e qualora necessario, delle norme ed obblighi di<br />
cui alle lettere a) ed f) sempre previo parere conforme<br />
della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie e della Com-<br />
missione Edilizia.<br />
Il rilascio della licenza di costruzione e' in ogni caso
subordinato alla preventiva esecuzione dei servizi di urba-<br />
nizzazione e delle opere richieste in sede di approvazione<br />
del progetto e alla presentazione di un atto, regolarmente<br />
registrato e trascritto, di vincolo dell'intero lotto a fa-<br />
vore della costruzione che si intende realizzare.<br />
3) I progetti dei comparti da redigere nel rispetto delle nor-<br />
me precedenti e comprendenti nuclei di edifici, centri ci-<br />
vici, servizi pubblici e di uso pubblico, quali alberghi,<br />
ristoranti, motels, edifici di culto, villaggi turistici<br />
(ai sensi del 4. comma dell'art.1 della legge 31-3-1958,<br />
n.326) stabilimenti balneari, impianti sportivi e per atti-<br />
vita' collettive e ricreative in genere, dovranno essere<br />
inquadrati in uno studio planivolumetrico interessante lo<br />
intero comparto.<br />
E' data facolta' al Sindaco di sentire in merito allo<br />
studio planivolumetrico il parere del Consiglio Comunale.<br />
Ai Consiglieri Comunali, in numero di almeno un quinto,<br />
e' riservato il diritto di chiedere e di ottenere, caso per<br />
caso, che gli studi planivolumetrici vengano sottoposti al-<br />
l'esame consultivo del Consiglio Comunale.<br />
Pertanto il Sindaco e' tenuto ad informare i Consiglieri<br />
Comunali almeno quindici giorni prima della propria deci-<br />
sione, dell'esistenza degli studi planivolumetrici, sospen-<br />
dendo di decidere ove intervenga richiesta di esame da par-<br />
te del Consiglio Comunale formulata nei modi di cui sopra.
ART. 97 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI.<br />
Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento<br />
sono abrogate tutte le disposizioni in materia, precedentemente emanate dal Comune, con esse<br />
incompatibili.<br />
IL PRESENTE <strong>REGOLAMENTO</strong> E' STATO APPROVATO CON<br />
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
N.13631 - 4127 IN DATA 11-12-1967