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murattiani, - Casa Portale - edilportale.com

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Iniziamo il primo fascicolo con i famosi « Statuti <strong>murattiani</strong> »,<br />

famosi non solo perché rappresentano la prin1a regolamentazione<br />

edilizia della « città nuova», ma anche perché rappresentano un<br />

mirabile esempio di regole edilizi'e ed infine perché non è, al momento,<br />

almeno ad avviso dello scrivente, del tutto cessata la loro<br />

validità.<br />

Siamo dapprima stati incerti se inserire questi « Statuti muratti<br />

ani » in un fascicolo successivo che riguarderà strumenti urbanistici<br />

od in questo primo che tratta di regolamenti; successivamente,<br />

dopo aver constatato che essi sono un misto di regolamentazione<br />

edilizia e di strumentazione urb'.:.t.nistica, abbiamo deciso<br />

per il capitolo di apertura di questa serie di « Documenti»<br />

non fosse altro perché gli statuti rappresentano il primo e fondamentale<br />

strumento che ha permesso la costruzione della « grande<br />

Bari» quale essa è oggi.<br />

Sulla loro validità esprimeva una interessante opinione, largamente<br />

condividibile 'e condivisa, V. RIZZI in I cosiddetti statuti<br />

<strong>murattiani</strong>, Bari 1959, Editrice Leonardo da Vinci e ciò particolarmente<br />

nei paragrafi delle « considerazioni conclusive»: il<br />

Rizzi in sostanza riteneva addirittura illegale il richiamo agli statuti<br />

contenuto nell'art. 8 del R.E., in contrasto con altri articoli<br />

dello stesso R.E., e limitava la validità degli stessi ai soli stabili<br />

costruiti in base agli atti di concessione autorizzati dai decreti del<br />

1813 e 1815 sino a quando tali stabili rimangono in piedi.<br />

Successivamente il Comune di Bari e precisamente con deliberazione<br />

n. 874 del 27-7-65 del Consiglio Comunale, vistata ed approvata<br />

dalla G.P.A. in seduta 28-1-66 Div. 4' - n. 670/2-1-18 e vistata<br />

inoltre dal Ministro dei LL.PP. <strong>com</strong>e da decreto interministeriale<br />

in data 21-7-67, cosi decideva: « Ai sensi del <strong>com</strong>binato disposti<br />

dagli artt. 5 e 8 del Regolamento Edilizio gli statuti <strong>murattiani</strong><br />

si applicano nel perimetro del quartiere omonimo », ponendo in<br />

quel momento fine ad una lunga polemica che aveva condotto a<br />

giudizi altrettanto lunghi e spesso discordi.


AUostato attuale peraltro il caso non può dirsi risolto perché<br />

una variante generale al piano regolatore vigente all'epoca della<br />

citata deliberazione del Consiglio Comunale ha mutato radical-<br />

!Dente le norme urbanistiche anche del' quartiere murattianq senza<br />

far 'cenno alcuno alla applicazione o meno degli statuti. Talèhé<br />

essi sarebbero ancora validi perché non contrastano, almeno in<br />

parte 'ed in particolare per quanto .attiene ai cortili, con le nuove<br />

norme, con il risultato che urla edilizia del tutto nuova nella concezione,<br />

nei vari rapporti, rimarrebbe ancorata al rispetto di determinati<br />

« scoverti}) che non conservano, nel quadro della nuova<br />

normativa, significato alcuno ..<br />

E ritorna allora 'alla mente il consiglio del Rizzi di eliminare<br />

ogni equivoco con il nuovo regolamento edilizio allora in formazione<br />

(1959) e non fatto neppure a seguito della approvazione della<br />

variante generale al piano regolatore (1976).<br />

Abbiamo citato il Rizzi ma meritano la citazione anche altri<br />

autori che hanno trattato l'argomento del Borgo nuovo:<br />

- F. CARABELLESE, Bari, Bergamo 1909.<br />

- E. MINCHILLI,Inchiesta edilizia sulle città italiane: Bari,<br />

<strong>Casa</strong>bella, « Continuità» n. 230 (1959), pp. 23 ss.<br />

- D. DI BARI,Il Borgo Murattiano di Bari, Bari 1970.<br />

- M. PETRIGNANI, Bari, il borgo murattiano, esproprio, forma<br />

e problema della città, Dedalo Libri, 1972.


Decreto n. 1720 del 25 aprile 1813.<br />

Decreto n. 265 del l° dicembre 1814.<br />

Decreto D. 201 del 5 dicembre 1815.


(N . .1720). Decreto per autorizzare la costruzione di un Borgo<br />

fuori la porta di Bari, il quale porterà il real nome: facendosi alla<br />

città di Bari delle concessioni per tale oggetto.<br />

Bari, 25 aprile 1813<br />

GIOACCHINO NAPOLEONE<br />

Re delle due Sicilie<br />

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;<br />

Abbiamo decretato e decreNamo quanto segue:<br />

È autorizzata la costruzione di un borgo, di cui Noi abbiamo<br />

gittata la prima pietra fondamentale, fuori la porta di Bari detta<br />

di mare, la quale prenderà da ora il nome di Porta Gioacchino.<br />

H borgo avrà questo stesso nome.<br />

I beni del regio demanio <strong>com</strong>presi nella pianta di detto borgo<br />

da Noi approvata, sono donati alla città di Bari; quelli di pertinenza<br />

di corporazioni morali saranno censiti alla città medesima<br />

sulle basi della rendita attuale, fatte tutte le deduzioni legali;<br />

quelli di proprietà di particolari cittadini saranno censiti nello<br />

stesso modo, o venduti a giusto prezzo alla stessa città, a scelta de'<br />

proprietari, a meno che essi non si obblighino di edificare secondo<br />

il disegno del borgo.<br />

I beni acquistati dalla detta città in virtu dell'articolo precedente,<br />

saranno conceduti dalla medesima a censo alle persone che<br />

si obbligheranno di edificare. La forma e le basi della concessione<br />

saranno regolate dal Nostro ·Ministro dell'interno.


I nostri Ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati,<br />

ciascuno in ciò che li concerne, della esecuzione del presente decreto.<br />

Firmato: Gioacchino Napoleone<br />

da parte del Re


Copia - N. 265 di Repertorio.<br />

Statuti per la regolare formazione del Borgo di Bari - Attribuzioni<br />

della Deputazione e suoi membri <strong>com</strong>ponenti.<br />

La deputazione è <strong>com</strong>posta di 4 notabili baresi, già proposta<br />

dall'Intendente della Provincia, ed approvata da S. E. il Ministro<br />

dell'Interno nelle persone dei decurioni signori Andrea Miolli,<br />

Raffaele Tiberti Raquier, Nicola Caputi e Domenico CaHa si riunirà<br />

due volte la settimana in giorni ed ore determinGlitenella casa<br />

<strong>com</strong>unale e decurionale. Questa presieduta dal Sindaco ch'è<br />

presidente nato della medesima, dovrà incaricarsi dell'osservanza<br />

rigorosa della pianta e de' Statuti nelle costruzioni degli edifici<br />

del nuovo Borgo. Riceverà le postulazioni di chi vorrà fabbricare,<br />

e sentito il parere dell'Ingegnere Sig. Gimma autore del presente,<br />

fisserà le condizioni e delibererà finalmente dette concessioni sul<br />

modo che sarà trascritto negli articoli 6 e lO.<br />

Art. 2.<br />

Il Cancelliere del Comune farà le funzioni di Segretario, portando<br />

però de' registri distinti per l'opera indicata, redigerà i<br />

verbali delle sedute, registrerà le postulazioni, che conserverà in<br />

buon ordine dopo di essere state cifrate, e datate dalla Deputazione.<br />

Conserverà i rapporti dell'Ingegnere Direttore e terrà registro<br />

delle deliberazioni prese su di esse. I verbali delle sedute, ed i registri<br />

accennati vanno scritti sopra libri diversi. Tutte le carte sotto<br />

i differenti oggetti saranno conservate a fascetti con rispettive<br />

epigran indicative. Conserverà il tal Decreto organico, la pianta<br />

del Borgo, la corrispondenza ufficiale, e tutt'altro in separato armadio<br />

nella stanza delle sedute. Dovrà sostenere la corrispondenza<br />

che il Presidente intraprenderà in conseguenza delle deliberazioni.<br />

L'Intendente della Provincia potrà tutte le volte che gli aggrada<br />

riunire la Deputazione nell'Intendenza alla di lui presenza,<br />

ed allora farà le veci del Presidente, ed il Sindaco quella di Vice<br />

Presidente.


Le domande per concessione di suolo dovranno essere presentate<br />

al Segretario della Deputazione il quale dovrà al momento rilasciare<br />

al petizionario 'un certilficato dichiarando che i:l suolo richiesto<br />

non sia stato ad altri concesso precedentemente. La concessione<br />

per un suolo richiesto non potrà essere differita oltre<br />

otto giorni, dopo presentata la domanda e essendovi piu domande<br />

per uno stesso suolo, la concessione avrà luogo precedente accensione<br />

di candela, in un incanto unico con l'avviso ai soli petizionano<br />

Art. 4.<br />

Il Comune dovrà fin da ora acquistare subito tutti i fondi destinati<br />

alla formazione del nuovo Borgo, senza aver riguardo se<br />

i proprietari vogliano o non fabbricare nei loro proprii terreni. A<br />

far ciò essendovi già una autorizzazione Sovrana, la Deputazione<br />

s'incaricherà di fare 'eseguire le scritture tra il Comune e le Corporazioni<br />

e proprietari senza di alcuna ingerenza del Magistrato<br />

Amministrativo contenzioso. Se il vorranno ne faranno poi la domanda<br />

e ne diverranno concessionari a norma di ciò che è stato<br />

notato nell'art. 3. Il Comune si costituirà debitore del canone verle<br />

Corporazioni morali <strong>com</strong>e pure debitore del prezzo capitale, o<br />

del canone verso i particolari proprietari. Saranno subito tracciate<br />

le strade principali e secondarie; e fino che i terreni continueranno<br />

a rimanere nello stato attuGliledi coltura, se ne incasserà la rendita<br />

dal cassiere <strong>com</strong>unale, portandone un registro separato da<br />

quello dell'amministrazione <strong>com</strong>unale. Egli in vista de' mandati<br />

della Deputazione, pagherà i canoni dovuti alle Corporazioni morali<br />

ed a' particolari. Quindi il Comune concederà i suoli e diverrà<br />

creditore a fronte dei concessionari. Si dovrà dunque aprire un<br />

conto dal Segretario deHa Deputazione, e dal cassiere <strong>com</strong>unale<br />

di dare ed avere, con tutta 'la possibile precisione.<br />

Art. 5.<br />

Avendo S. Maestà con Real Decreto 'del 25 aprile 1813 autorizzate<br />

le censuazioni, i contratti saranno eseguiti dalla Deputazione<br />

senza alcuna ingerenza del Consiglio di Intendenza.<br />

Quanto poi al patto dell'affrancazione sarà nei contratti stipulato<br />

per norma generale che il canone noIi potrà affrancarsi se non<br />

dopo lo spazio di anni trenta a norma dell'art. 530 del Codice<br />

Civile.


Art. 6.<br />

Stipulato il contratto l'Architetto DirettoI1edovrà limitare il<br />

suolo censito con termini ·lapidei, che segneranno non solo l'ambito<br />

del medesimo, ma benanche il livello della strada ed il punto<br />

donde il prospetto dell'edificio dovrà sorgere.<br />

Il censo da pagarsi da ogni acquistante sarà fissato a ragione<br />

di canne quadra di palmi 64, quadrati a misura Napoletana <strong>com</strong>e<br />

nel modo appresso.<br />

In ogni Isola qualunque la lunghezza di fronte di ciascun lato,<br />

dovrà essenzialmente corrispondere ad una proporzionata superficie<br />

dello sta'to intermedio, che sarà destinato ad uso di cortile o<br />

di giardino. Questa proporzione sarà regolata in modo che abbia<br />

ad osservarsi nel <strong>com</strong>plesso degli edifizii che <strong>com</strong>porranno l'Isola,<br />

e specialmente le facciate sporgenti sulle strade, una disposizione<br />

simmetrica la quale consiste principalmente in ciò, che la ricorrenza<br />

dei piani di un edifizio sia nella stessa orizzontale dei piani<br />

dell'edilfiziocontiguo. Anche le mostre delle porte, dei portoni, e<br />

delle finestre (quantunque varie) dovranno però essere di buon<br />

gusto a giudizio dell'Architetto Direttore, al quale in tutto è affidata<br />

questa nuova opera. Il suolo cosi del cortile che del perimetro sarà<br />

uniformemente e senza alcuna distinzione soggetto al medesimo<br />

canone di ogni canna quadrata. Il canone esser deve proporzionato<br />

non meno al valore del suolo, che alla perdita cui andrà il Comune<br />

soggetto per tutt'i siti addetti a strade e piazze, e spese di<br />

basolato, acquedotti, riverberi ed altro. Quindi i suoli degli edifizi<br />

che avranno il loro fronte sulla piazza di Mare, suHa piazza<br />

centrale, e sulla grande strada, che dalla piazza condurrà a San<br />

Francesco di Paola saranno censiti a grana 45 l'anno per ogni<br />

canna quadrata, ed a grana 30 l'anno quelle di tutte le altre isole<br />

interne col rilascio però del quinto in <strong>com</strong>penso del contributo<br />

fondiado, che i censuari saranno nel dovere di pagare, o bonificare<br />

al Comune al di là dell'acquisto.<br />

Ogni edifizio dovrà avere nel suo interno i recipienti delle materie,<br />

coverti e disposti in modo che nel pulirsi non ingombrino le<br />

strade <strong>com</strong>e altresi avrà i canali delle acque lorde colle bocche<br />

sporgenti nell'interno dell'edifizio in <strong>com</strong>unicazione con i condotti<br />

pubblici sottoposti alle strade, che si costruiranno dal Comune.


I concessionari dopo la stipohi delle cautele dovranno fare<br />

gli ammanimenti de' materiali, e dopo due mesi al piu tardi dovranno<br />

intntprendere la edificazione; in caso opposto sarà di diritto<br />

risoluto il contratto, il suolo sarà conceduto ad altri, ed il<br />

primo cònqessionario manchevole sarà tenuto a sborsare per<br />

multa l'importo del canone di cinque anni a favore del Comune.<br />

Fra un anno dopo i due suddetti mesi dovrà essere terminato<br />

il pianterreno, e per tutto il 1816,al piu tardi dovrà trovar <strong>com</strong>pito<br />

il primo piano superiore, ciò si intende di semplice fabbrica<br />

rustica. In ciascun di questi due casi di inadempimento il Comune<br />

proseguirà egli la edificazione in danno del Censuario, il quale<br />

sarà inoltre multato dell'importo di dieci anni di canone a favore<br />

del Comune.<br />

I piani superiori al primo saranno costruiti In quel corso di<br />

tempo che piacerà agli edjlficanti.<br />

Le grondaie de' nuovi edHìzi saranno costruite in modo che le<br />

piovane raccolte sulle coverture non piombino sulle strade.<br />

Per copia· conforme - Il Vice Capo del Primo Ufficiale della Segreteria dI<br />

Intendenza di Terra di Bari: firmato: Carlo -Sessa.


(N. 201). Decreto concernente la già ordinata costruzione del<br />

nuovo" Borgo di Bari.<br />

Caserta, 5 dicembre 1815<br />

FERDINANDO IV per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, ecc.<br />

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:<br />

Art. l.<br />

Il Decreto datato da Bari a' 25 aprile 1813, che ordina la costruzione<br />

di un Borgo fuori la porta di Bari detta di Mare, è annullato<br />

per quanto concerne la concessione de' beni Demania:li, <strong>com</strong>presi<br />

nella pianta del Borgo suddetto, che deve considerarsi illegittima,<br />

perché seguita in mano della occupazione militare.<br />

Noi concediamo al Comune di Bari i beni indicati nell'articolo<br />

precedente, onde possa avvalersene per l'uso proposto: a quale<br />

oggetto l'Amministrazione dei Demanii resta incaricata di dargliene<br />

sollecitamente il possesso.<br />

Il Nostro Segretario di Stato Ministro dell'interno sarà incaricato<br />

di presentarci un piano per la continuazione dei lavori di costruzione<br />

del Borgo, pel quale, oltre de' cennati beni, se ne richiedono<br />

ancora degli altri appartenenti a Corporazioni morali ed ai<br />

Particolari. Noi ci riserbiamo sul rapporto dell'istesso Ministro di<br />

determinare il nome che dovrà prendere il suddetto Borgo, e la<br />

porta che vi è vicina.<br />

Art. 4.<br />

I Nostri Segretari di Stato Ministri dell'interno e delle finanze<br />

sono incaricati della esecuzione del presente decreto.<br />

Firmato: Ferdinando<br />

da parte del Re<br />

Il Ministro Segretario di Stato, firmato: Tommaso di Somma.


Adottato dal Commissario straordinario con deliberazione del<br />

20-3-1935 n. 468, approvato dalla G.P.A. 1'11-1-1936al n. 19342;<br />

modificato dal Podes.tà con deliberazione 22-1-1936n. 136 resa esecutiva<br />

dal Prefetto il 17-2-1936 al n. 4898. Pubblicato all'Albo<br />

Pretorio, agli effetti dell'art. 62 della Legge Comunale e Provinciale,<br />

dal 20-3 al 5-4-1936.


DISPOSIZIONI GENERALI<br />

LICENZA l DEL PODESTÀ 2 PER LE OPERE EDILIZIE<br />

Art. 1.<br />

Salvo quanto è disposto nelle leggi dello Stato e nei regolam·enti<br />

speciali riguardanti !'igiene, la fognatura, i piani regolatori,<br />

ecc., debbono osservarsi le norme del presente regolamento per<br />

eseguire qualsiasi opera che interessi l'edilizia cittadina nel capoluogo<br />

e nelle frazioni, per tutta la zona di territorio <strong>com</strong>presa nel<br />

piano di ampliamento 3, <strong>com</strong>e:<br />

a) costruire nuovi edifici;<br />

b) ingrandire, riformare, demolire e ricostruire in tutto o in<br />

parte edifici esistenti, qualunque ne sia la destinazione;<br />

c) modificare, restaurare o colorire le pareti esterne dei fabbricati<br />

prospicienti su strade soggette a pubblico transito o <strong>com</strong>unque<br />

da queste visibili;<br />

d) costruire, ingrandire, riformare o ricostruire cappelle,<br />

tombe, edifici, lapidi, ecc. nella zona monumentale dei cimiteri 4;<br />

e) ed in generale qualsiasi lavoro o impianto che possa <strong>com</strong>unque<br />

modificare o pregiudicare la solidità e sicurezza dei fabbricati,<br />

il decoro edilizio, la viabilità e la circolazione.<br />

Opere per cui occorre la licenza! del Podestà 2<br />

È vietato di eseguire le opere di cui all'articolo precedente senza<br />

averne ottenuta preventiva licenza l dal Podestà 2.<br />

La licenza l del Podestà 2 s'intende concessa in ogni caso senza<br />

pregiudizio dei diritti dei terzi ed alla condizione che siano osser-


vate integralmente le disposizioni di cui all'articolo 8, quand'anche<br />

non se ne faccia espresso e spedfico richiamo.<br />

Le opere ordinate dall'autorità giudiziaria debbono essere denunciate<br />

al Podestà 2 prima dell'esecuzione.<br />

Non occorre preventiva licenza per le opere da eseguire ai fabbricati<br />

in caso di pericolo imminente, salvo l'obbligo di farne contemporanea<br />

denunzia al Podestà 2.<br />

. Non è prescritta alcuna licenza per le opere di semplice manutenzione<br />

5, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente e negli<br />

articoli 108 e 109.<br />

Art. 3.<br />

Salva l'osservanza delle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909<br />

n. 364, 23 giugno 1912n. 688 e 11 giugno 1922n. 778 e delle altre<br />

che potranno essere emanate in materia 6, per gli edifici dichiarati<br />

di importante interesse per l'arte e per la storia, anche se non<br />

esposti alla pubblica vista, la licenza l del Podestà 2 è richiesta anche<br />

per i lavori di manutenzione interna ed esterna ad eccezione<br />

di quelli previsti daJ.l'articolo 1604 Cod. Civ. 7 •<br />

Chiunque intenda eseguire nel territorio del Comune le opere<br />

indicate all'art. 1, deve presentare al Podestà 2 il relativo progetto<br />

redatto e <strong>com</strong>pletato nei modi prescritti dall'articolo 5 e chiedere<br />

la licenza l di cui all'articolo 2, indicando il termine massimo entro<br />

il quale le opere debbono essere ultimate.<br />

Nel caso che il denunciante non sia ad un tempo proprietario<br />

del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la denuncia deve<br />

essere favta in concorso col proprietario del terreno stesso 8.<br />

La domanda per ottenere la licenza I di eseguire le opere di cui<br />

aH'articolo 1 deve essere scritta su modulo stabilito dall'amministrazione<br />

e contenere:


a) la descrizione dei lavori che s'intendono eseguire;<br />

b) l'indicazione della natura del terreno di fondazione;<br />

c) !'indicazione particolareggiata dei materiali da usare per<br />

ciascun piano, con particolare riguardo alle fondazioni;<br />

d) l'uso cui è destinato l'edificio da costruire. Quando trattasi<br />

di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinemato~<br />

gran, caffè, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc., la domanda<br />

deve contenere la descrizione precisa delle coerenze con particolare<br />

riguardo alle con:fìnanzedi altri fabbricati industriali, depositi<br />

pericolosi, ecc. e contenere ogni elemento atto a dimostrare che<br />

gli edifici progettati rispondono alle particolari condizioni stabilite<br />

nelle leggi e nei regolamenti riflettenti !'igiene, la polizia urbana,<br />

la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché la prova delle<br />

prescritte autorizzazioni ed approvazioni dell'autorità <strong>com</strong>petente;<br />

e) se trattasi di edifici di interesse storico o artistico, contemplati<br />

nell'articolo 3, l'indicazione dell'autorizzazione della sovrintendenza<br />

alle opere di antichità e di arte IO;<br />

f) l'indicazione del tempo entro il quale si intende eseguire<br />

l'opera. '<br />

TIPI E DISEGNI. La domanda per la licenza J di costruzione deve<br />

essere corredata dai seguenti tipi e disegni redatti in forma evidente<br />

e decorosa in tela lucida o in eliografia a fondo chiaro, piegati<br />

nelle dimensioni di cm. 21x31 e racchiusi in apposita copertina:<br />

a) una pianta d'insieme;<br />

b) tutti i prospetti dell'edificio, sia prospicienti sulle pubbliche<br />

strade che all'interno;<br />

c) le piante di ciascun piano, <strong>com</strong>preso lo scantinato (nella<br />

pianta del pianterreno deve chiaramente risultare l'allineamento<br />

stradale, in relazione alle sporgenze ed alle rientranze del prospetto)<br />

;<br />

d) almeno una sezione fatta sulla linea piu importante;<br />

e) uno schema dimostrativo degli impianti sanitari.<br />

Questi disegni debbono <strong>com</strong>pilarsi nel rapporto di 1: 100,salvo<br />

per i prospetti di negozi, chioschi, cappelle genrtiliziee simili per<br />

i quali la scaJ'adi rappresentazione non deve essere inferiore ad un<br />

ventesimo.<br />

Inoltre deve essere presentato il particolare di una zona verticale<br />

di facciata, relativa alla parte piti importante dell'opera e che<br />

<strong>com</strong>prenda <strong>com</strong>unque almeno un vano di finestra. Tale particola-


e deve essere eseguito per tutta l'altezza del fabbrciarto in iscala<br />

1: 20.<br />

DIMENSIONI E QUOTE. Nei disegni debbono indicarsi con cifre numeriche<br />

le principali dime:qsioni planimetriche ed altimetriche di<br />

ciascun piano sino ai muri d'attico. Nei tipi debbonofarsirisu1tare<br />

chiaramente, con i relativi spessori, tutti i muri, anche di tramezzo,<br />

i camini, gli acquai, i cessi, i bagni, gli immondezzai, gli abbaini,<br />

le coperture delle scale, ecc.<br />

UBICAZIONE, ORIENTAMENTO, COERENZE. Nella pianta d'insieme, in<br />

iscala non minore,di 1:500, deve farsi risultare chiaramente l'ubi·<br />

cazione, l'orientamento, la disposizione e lo stato attuale delle aree<br />

pubbliche e private nonché dei fabbricati contigui con l'indicazione<br />

dei nomi dei proprietari, le dimensioni delle vie 'e delle aree<br />

scoperte, per le quali occorre tenere presente il disposto del seguente<br />

articolo 76.<br />

Debbono inoltre indicarsi, a fianco dei disegni di prospetto e<br />

dei particolari, le altezze dei fabbricati contigui riferite alle quote<br />

stradali, nonché le quote degli orientamenti esistenti.<br />

Sia nella domanda che nei disegni deve essere fatta inoltre specifica<br />

menzione dei materiali di rivestimento da impiegare sulla<br />

facciata principale. Quando tali facciate debbono essere rivestite<br />

di pietra artificiale cementi zia o di altro materiale sintetico, è fatto<br />

obbligo di presentare un campione all'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale per<br />

il relativo nulla osta nei riguardi della colorazione.<br />

Per la tinteggiatura a calce delle facciate, il campione dei colori<br />

deve essere presentato all'ufficio tecnico per il nulla osta prima<br />

dell'esecuzione.<br />

Trattandosi di modifiche, rinnovazioni e restauri di un fabbricato<br />

esistente, i tipi debbono rappresentare chiaramente e distintamente<br />

lo stato attuale dell'edificio e quello che si vuole sostituirvi,<br />

con tutte le necessarie indicazioni.<br />

All'uopo debbono usarsi nei disegni le seguenti tinte convenzionali:<br />

nero per indicare opere preesistenti; giallo per indicare<br />

demolizioni e scavi; rosso per indicare nuove costruzioni e riempimenti.<br />

Alla domanda debbono allegarsi:<br />

1) se trattasi di costruzione o ricostruzione nella zona soggetta<br />

agli statuti <strong>murattiani</strong> la copia dell'atto di concessione del<br />

suolo e la pianta relativa;<br />

2) la fotografia nel formato minimo 13x18 riproducente l<br />

fabbricati fiancheggianti la costruzione progettata;


3) il certificato <strong>com</strong>provante l'avvenuto deposito dello schema<br />

dei calcoli stati ci presso il sindacato fascista ingegneri 11.<br />

L'amministrazione ha facoltà di' ordinare che siano forniti ogni<br />

altra indicazione o disegno di carattere teénico o artistico che ritenga<br />

opportuno per la piti esatta conoscenza delle modalità dell'opera<br />

progettata,<br />

Le denunzie ed i tipi debbono essere controfirmati dalla persona<br />

per cui conto l'opera deve ess'ere eseguita, dal proprietario<br />

del terreno, nel caso che questo appartenga ad altri, dal progettista<br />

e possibilmente dal direttore dei lavori e dall'esecutore del-<br />

1'opera. Qualora il progettista o il direttore dei lavori non risultino<br />

autorizzati all'esercizio della propria professione, mediante iscrizione<br />

nell'albo professionale, la domanda non ha corso. Tutti i<br />

firmatari delle denunzie devono indicare il loro domicilio ed in<br />

ogni caso avere un recapito a Bari per le <strong>com</strong>unicazioni dell'autorità<br />

<strong>com</strong>unale.<br />

Esame delle domande<br />

e <strong>com</strong>unicazione del provvedimento<br />

Le domande di licenza l sono preventivamente esaminate dall'ufficio<br />

tecnico il quale su ciascuna di esse riferisce con motivato<br />

rapporto al Podestà 2.<br />

Il Podestà 2, udito se del caso il parere della <strong>com</strong>missione edilizia,<br />

ove il progetto non risponda ai requisiti regolamentari ne<br />

fa <strong>com</strong>unicazione agli interessati in forma amministrativa prescrivendo<br />

un termine per la presen tazione delle varianti o di un nuovo<br />

progetto.<br />

Adempiu to le predette condizioni e <strong>com</strong>unque ove il progetto<br />

risponda ai requisiti prescritti, il Podestà 2 rilascia la licenza 1 di<br />

costruzione alla quale allega un esemplare del progetto munito<br />

del suo visto.<br />

Nella licenza l è indicato il termine entro il quale le opere debbono<br />

ultimarsi.<br />

* La contravvenzione al disposto dell'ultimo <strong>com</strong>ma dà luogo al procedimento<br />

penale a norma di legge, alla ordinaI).za per l'esecuzione delle<br />

opere <strong>com</strong>plementari necessarie per eliminare qualsiasi inconveniente per<br />

il decoro dell'edilizia ed alla revoca di ogni concessione di occupazione di<br />

suolo pubblico.


Il termine è stabilito dal Podestà 2, sentita la <strong>com</strong>missione edilizia,<br />

tenute presenti le richieste degli interessati e l'importanza<br />

dei lavori da eseguire 12.<br />

La licenza l non è concessa per 1'esecuzione dei progetti che<br />

in qualche modo contravveIlgono alle prescrizioni del presente regolamento<br />

e di quelli d'igiene e di polizia urbana, salvo quando si<br />

tratti di ricostruzioni totali o parziali o di riforme di edifici esistenti,<br />

nei quali casi, su conforme parere della <strong>com</strong>missione edilizia,<br />

può concedersi licenza l per l'esecuzione dei progetti di fabbrica<br />

che rappresentino evidenti e importanti migliorie, ancorché<br />

in essi le dette prescrizioni non siano state tutte rigorosamente<br />

osservate.<br />

In tutte le zone indicate nel P.R.G. <strong>com</strong>e grigio 14 nel Capoluogo<br />

o nelle zone di espansione con tipologia intensiva 14, ogni edificio<br />

deve essere dotato di spazi scoperti o coperti per parcheggio o<br />

autorimesse in ragione di almeno un posto auto per ogni 400 mc.<br />

di volume edificato.<br />

Per gli edifici però che per la loro struttura risultino chiaramente<br />

destinati prevalentemente ad uffici da realizzarsi nelle zone<br />

di espansione 14, la dotazione deve essere di un posto auto per ogni<br />

200 mc. di volume. Per gli alberghi, pensionati, case-albergo e simili,<br />

la dotazione deve essere di un posto macchina per ogni 5<br />

letti; per i grandi magazzini, centri di vendita o simili un posto<br />

macchina ogni 40 mq. di superficie di vendita; per locali di spettacolo<br />

un posto macchina ogni lO posti a sedere, cosi pure per gli<br />

edifici ad uso ristoranti.<br />

Per gli edifici poi che abbiano una destinazione che <strong>com</strong>porta<br />

un notevole afflusso di pubblico, dovrà essere prevista la formazione<br />

di un proporzionato parcheggio scoperto o coperto da valutarsi<br />

in relazione alla attività, destinazione ed alla ubicazione dell'edificio.<br />

Tutti i parcheggi dovranno insistere su aree private, essere<br />

<strong>com</strong>presi in uno studio per la sistemazione generale del lotto o


dell'isolato con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi<br />

e dei pedoni e alle immissioni su spazi pubblici.<br />

Le presèrizioni suddette potranno essere soddisfatte con qual- '<br />

siasi accorgimento distributivo o tecnico, il quale sarà di volta in<br />

volta autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario<br />

e del Comandante Provinciale dei VV.F.<br />

La licenza l del Podestà 2 per l'esecuzione di opere edilizie costituisce<br />

solo una presunzione della regolarità delle opere progettate<br />

e non esonera il proprietario, il direttore e l'esecutore dei lavori,<br />

verso i terzi, dall'obbligo di attenersi strettamente a tutte le disposizioni<br />

del presente regolamento, dei regolamenti locali di igiene<br />

e di polizia urbana e ad ogni altra disposizione legislativa regolamentare<br />

o contrattuale vigente nella materia, <strong>com</strong>prese tra queste<br />

le disposizioni degli statuti <strong>murattiani</strong> ed i contratti di censuazione<br />

del borgo di Bari, stipulati in conformità degli statuti<br />

medesimi 15.<br />

Art. 9 *.<br />

La licenza l ha validità di sei mesi dalla data di emissione salvo<br />

proroga regolarmente concessa dal Podestà 2.<br />

Le opere non iniziate entro questo termine e quelle "iniziate,<br />

ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non possono essere intraprese<br />

o riprese, s'e non previa denuncia e nuova :licenza 1.<br />

Qualora s'intende costruire solo in parte le opere approvate<br />

deve essere presentata la relativa denuncia in tempo utile ed in<br />

ogni caso prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6,<br />

<strong>com</strong>ma 4.<br />

* Per le opere per le quali il nulla osta sia decaduto, il Comune può<br />

richiedere la presentazione di nuova domanda di licenza 1. In generale basta<br />

richiamare i dati di approvazione del precedente progetto.<br />

Va da sé che se all'atto della nuova domanda fossero entrate in vigore<br />

norme regolamentari differenti da quelle vigenti all'atto della concessione<br />

della precedente licenza 1, non <strong>com</strong>peterà all'istante alcun diritto di eseguire<br />

il progetto primitivo, che deve considerarsi decaduto e pertanto deve essere<br />

modHìcato in relazione alle norme entrate in vigore nel frattempo.


1 A norma dell'art. 1 della legge 28-1-77n. lO « ogni attività <strong>com</strong>portante<br />

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio <strong>com</strong>unale» è subordinata<br />

non a licenza ma a « concessione» da parte del Sindaco; In luogo<br />

di licenza leggere sempre « concessione ».<br />

2 Per aderenza al testo ufficiale del R.E., sono state conservate alcune<br />

espressioni superate" nel nuovo ordinamento costituzionale e legislativo; è<br />

evidente pertanto che in luogo di Podestà si deve leggere « Sindaco ».<br />

3 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 874 del 27-7-65approvata<br />

dalal G.P.A. in seduta' del 28-1-66Div. 4 - n. 670/2-1-18e vistata <strong>com</strong>e da Decreto<br />

interministeriale in data 21-7-67fu deciso « Ai sensi dell'art. 4 e precedenti<br />

del Regolamento Edilizio la licenza [oggi concessione] del Sindaco<br />

è richiesta per tutte le opere previste nell'art. 1 e dalle norme di attuazione<br />

del piano regolatore in tutto il territorio del Comune di Bari ».<br />

Successivamente, in via assolutamente generale, con il l° <strong>com</strong>ma dell'art.<br />

31 della legge n. 1150del 17-8-42cosi <strong>com</strong>e modificato dall'art. lO della legge<br />

6-8-67n. 765 la necessità della licenza (oggi concessione) edilizia è stata<br />

estesa al territorio <strong>com</strong>unale; conseguentemente l'ambito di applicazione<br />

del presente regolamento è !'intero territorio <strong>com</strong>unale e si esercita su tutte<br />

le attivtià <strong>com</strong>portanti trasformazione urbanistica ed edilizia.<br />

4 La estensione al territorio <strong>com</strong>unale dell'ambito di applicazione del<br />

R.E. determina la estensione delle norme agli interi cimiteri <strong>com</strong>unali e non<br />

solo alla zona monumentale.<br />

5 Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono state definite<br />

nell'art. 31 della legge 5-8-78n. 457 lettera a) e b):<br />

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere<br />

di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici<br />

e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici<br />

esistenti;<br />

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche<br />

necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,<br />

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,<br />

sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari<br />

e non <strong>com</strong>portino modifiche delle destinazioni di uso.<br />

Per gli interventi di manutenzione straordinaria l'art. 48, l° <strong>com</strong>ma,<br />

della stessa legge dispone che la concessione prevista dalla legge 28-1-77n. lO<br />

è sostituita da una autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori.<br />

Per le opere di semplice manutenzione assimilabili o classificabili alla<br />

« ordinaria» manutenzione resta valido il contenuto dell'ultimo èomma del·<br />

l'art. 2 del R.E.<br />

6 Le successive leggi emanate in materia sono le leggi 1-6-39n. 1089 e<br />

29-6-39n. 1497; queste leggi sono richiamate nell'ultimo <strong>com</strong>ma dell'art. 31<br />

della legge 5-8-78n. 457 già citata.<br />

7 L'art. 1604del Codice Civile in vigore nel 1935era il seguente:<br />

« Le riparazioni di piccola manutenzione, che stanno a carico dell'inquilino,<br />

se non vi è patto in contrario, sono determinate dalla consuetudine dei<br />

luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi:<br />

- ai focolari, frontoni, stipiti, ed architravi dei camini;<br />

- all'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli<br />

altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;<br />

- al pavimento ed ai quadretti delle camere, quando solamente alcuni<br />

di essi sono rotti;


- ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine o per qualche altro<br />

accidente straordinario o di forza maggiore, per cui l'inquilino non<br />

sia responsabile;<br />

- alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi<br />

o alle imposte delle botteghe; ai cardini, ai chiavistelli ed alle serrature ».<br />

8 A norma del l° e 2° <strong>com</strong>ma dell'art. 4 della legge 28-1-77n. 10:<br />

«La concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi<br />

abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli<br />

effetti di cui all'art". 31 della legge 17 agosto 1942,n. 1150,e successive modificazioni<br />

ed integrazioni, in confol'mità alle previsioni degli strumenti urbanistici<br />

e dei regolamenti edilizi e, nei Comuni sprovvisti di detti strumenti,<br />

a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo <strong>com</strong>ma, della legge medesima,<br />

nonché delle ulteriori norme regionali.<br />

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro<br />

che siano muniti di titolo, rilasciato dai <strong>com</strong>petenti organi dell'Amministrazione,<br />

al godimento del bene ».<br />

9 La sostituzione della parola «licenza» con « concessione» farebbe<br />

cosi diventare il titolo dell'art. 5 «Modalità delle domande per concessione<br />

di concessione» che sarà invece opportuno leggere cosi:« Modalità delle<br />

domande di concessione ».<br />

IO La <strong>com</strong>petenza per gli edifici di interesse storico ed artistico è ora<br />

della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici<br />

della Puglia mentre quella per la tutela del paesaggio è passata alla Regione<br />

Puglia.<br />

Il Occorre rispettare le norme della legge 5-11-71n. 1086 « Norme per la<br />

disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e pre<strong>com</strong>presso<br />

ed a struttura metallica» ed il D.M. 16-6-76«Norme tecniche<br />

per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e pre<strong>com</strong>presso<br />

e per le strutture metalliche ».<br />

12 A norma del 4° <strong>com</strong>ma dell'art. 4 della legge 28-1-77n. lO « il termine<br />

di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può<br />

essere superiore a tre anni, e può essere prorogato, con provvedimento motivato,<br />

solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti<br />

a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo piu<br />

lungo per la ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in<br />

considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari<br />

caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche<br />

il cui finanziamento sia previsto in piu esercizi finanziari.<br />

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario<br />

deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione;<br />

in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata ».<br />

13 Questo articolo, che forse per un errore di dattilografia, ha assunto<br />

la strana numerazione 7ID non giustificabile in alcun modo, è stato introdotto<br />

con la deliberazione del c.c. n. 875 in data 27-7-1965vistata ed approvata<br />

dalla G.P.A. in seduta del 28-1-65al n. 671/2-1-18 Div. 4"e vistata inoltre<br />

d~l Ministro dei Lavori Pubblici <strong>com</strong>e da Decreto Interministeriale in data<br />

21-7-67.<br />

Successivamente è entrato in vigore l'art. 18 della legge n. 765 del<br />

6-8-67(41 sexies della L.V.).<br />

La superficie da destinare a parcheggio va quindi calcolata in base al<br />

<strong>com</strong>binato disposto del presente art. 7/D e del citato art. 18 della legge 765<br />

tenendo conto della destinazione dell'edificio.


-14 Il riferimento è alle tipologie edilizie contenute nel P.R.G. del C()mune<br />

di Bari approvato con decreto del 30-10-1954,oggi sostituito dalla variante<br />

generale approvata con decreto dell'8-7-1976.<br />

15 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 874 del 27-7-65,vistata<br />

ed approvata dalla G.P.A. in seduta 28-1-66Div. 4 n. 670/2-1-18e vistata inol-<br />

- tre dal Ministro dei LL.PP. <strong>com</strong>e da decreto interministeriale 21-7-67,è st~to<br />

sancito:<br />

. «Ai sensi del <strong>com</strong>binato disposto dagli articoli 5 e 8 del Regolamento<br />

Edilizio gli Statuti Murattiani si applicano nel perimetro del quartiere<br />

omonimo ».


COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA<br />

E COMMISSIONI AGGIUNTE<br />

Art. lO.<br />

10.1. Allo scopo di affiancare l'Autorità <strong>com</strong>unale nell'opera<br />

regolatrice dell'attività edilizia in conformità del presente Regolamento,<br />

del Regolamento di Igiene e degli strumenti urbanistici,<br />

è costituita una Commissione edilizia con funzioni consultive.<br />

10.2. La Commissione edilizia è <strong>com</strong>posta da:<br />

1) il Sindaco o Assessore da lui delegato che la convoca e la<br />

presiede;<br />

2) l'Ingegnere capo direttore dell'Ufficio tecnico <strong>com</strong>unale;<br />

3) l'Ingegnere o Architetto capo della Sezione edilizia privata;<br />

4) l'Ufficiale sanitario del Comune;<br />

5) il Soprintendente ai monumenti di Puglia;<br />

6) il Comandante provinciale del Vigili del fuoco;<br />

7) un consulente legale scelto dal Sindaco tra i funzionari del<br />

Comune;<br />

8) n. 12 membri nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale, con voto<br />

limitato di 4 membri per ciascun Consigliere e soelti tra cittadini<br />

esperti in materia di edilizia, di architettura, di tecnica, di diritto,<br />

di arte e di storia barese. Dei succitati 12 membri:<br />

a) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi indicati dall'Ordine<br />

degli Architetti di Bari;<br />

b) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi indicati dall'Ordine<br />

degli Ingegneri di Bari;<br />

c) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi, di cui 6 Ingegneri<br />

e 3 Architetti, indicati dalla Associazione provinciale Ingegneri<br />

ed Architetti di Bari;


d) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi indicati dal<br />

Collegio dei Geometri di Bari;<br />

10.3. Potranno partecipare alle sedute della Commissione edilizia<br />

sen~a ..ali1iiO:, a:jlQ;t.Q.: . , . . •<br />

al un rappresentante dei costr;uttori edil~;<br />

brun rappresentante aei sindacati dei lavoratori edili;<br />

tiv: ~:,;;ffpresentarÌi.tAii i;IlWiP~i ~:i.\lfia;~ci SiCoo,E;j;a- .<br />

•• ~,. ~pr~;entf-~te.l,dell'~~e~~.EE2riEsi~L~ ;eer il tP2~;n,g;<br />

e) un rapp~~str.lfJ~~~~,;",9~1l'aQ.erpyi!?-.c1·~; di Ba,ri.<br />

10.4." I membri di cui al 10.3. a), b), c), senza diritto a voto, sono<br />

nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale su terna designata, per ciascun<br />

membro, congiuntamente dai Sindacati e dalle Associazioni interessati;<br />

i membri di cui d)! e), senza diritto a voto, sono nominati<br />

dal Consiglio <strong>com</strong>unale su designazione dell'Ente interessato.<br />

10.5. I membri elettivi di cui al 10.2. n. 8 e al 10.3. a), b), c), durano<br />

in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili soltanto<br />

per un altro bi'ennio. Essi restano in carica fino aUa nomina<br />

dei successori. In caso di cessazione dalla carica di uno o piti<br />

membri, si procederà a nuova nomina, con i crietri di cui sopra,<br />

per il solo periodo residuale del biennio in corso.<br />

I membri di cui al 10.3. d), e), sono nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale<br />

con designazione da rinnovarsi ad ogni scadenza del biennio<br />

di carica degli altri membri elettivi.<br />

10.6. I membri di diritto potranno farsi sostiuire da coloro che,<br />

secondo l'ordinamento dei rispettivi uffici, sono chiamati a fungere<br />

in loro vece in caso di assenza od impedimento.<br />

10.7. I <strong>com</strong>ponentielettivi della Commissione che, senza giustificato<br />

motivo, risultino assenti per piti di tre sedute consecutive,<br />

decadono dalla carica. La decadenza, su richiesta del Sindaco o di<br />

qualsiasi Consigliere <strong>com</strong>unale, è dichiarata dal Consiglio <strong>com</strong>unale<br />

che provvede per la sostituzione con le norme del presente<br />

articolo.<br />

10.8. Il Presidente, in caso di assenza, è sostituito dal membro<br />

elettivo piu anziano per nomina e, a parità di nomina, per età.<br />

10.9. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate<br />

da un tecnico della Sezione edilizia privata designato dal<br />

direttore dell'Ufficio tecnico. -<br />

10.10. Ai Commissari è attribuito un gettone di pres'enza in misura<br />

uguale a quello previsto per le Commissioni delle Ammini-


strazioni dello Stato. Ai Commissari di nomina consigliare, residenti<br />

fuori del territorio del Comune, oltre al gettone di presenza,<br />

viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.<br />

11.1. Il Presidente, ogni qual volta lo rìtoenga necessario, può<br />

chiamare a prender parte alle riunioni della Commissione, senza<br />

diritto a voto, altri funzionari del Comune interessati, per ragioni<br />

di ufficio, a particolari problemi, e anche, quando l'esame di particolari<br />

questioni di speciale natura ed importanza lo consigli, funzionari<br />

di altri Enti o Uffici, professionisti ed artisti particolarmente<br />

versati in materia edilizia, i quali pure non avranno diritto<br />

a voto.<br />

12.1. La Commissione edilizia è l'organo ordinario di consulenza<br />

tecnica del Comune per i progetti e per le questìoni di interesse<br />

architettonico 'ed è pertanto chiama.ta a dare parere, previa istruttoria<br />

dei <strong>com</strong>petenti uffici <strong>com</strong>unali e su relazione di un membro<br />

elettivo di cui al 10.2. n. 8):<br />

1) sui progetti di nuove opere e su quelli di ricostruzione, ampliamento<br />

e trasformazione di qualsiasi opera esistente, nonché<br />

sulla revoca, annullamento, rinnovo e varianti di licenze già concesse;<br />

2) sui 'progetti di massima per opere di particolare importanza;<br />

3) sulle richieste di demolizione, anche parziale, di fabbricati<br />

o manufatti in genere, nei casi ritenuti opportuni dall'Ufficio tecnico<br />

<strong>com</strong>unale;<br />

4) sulla opportunità di consentire la esecuzione di opere in via<br />

precaria, indicandone eventualmente il carattere e la durata;<br />

5) sui problemi di carattere generale in materia di arredo urbano<br />

e sui progetti di singole installazioni che le venissero proposti<br />

per la loro particolare importanza;<br />

6) su tutte le altre questioni di carattere edilizio per le quali<br />

l'Amministrazione <strong>com</strong>unale ritenga di sentire-la Commissione e<br />

per le quali, giusta disposizione di legge o di regolamento, sia<br />

richiesto il parere della Commissione stessa.


12.2. La Commissione edilizia potrà inoltre essere chiamata a<br />

dare parere sulla interpretazione e sulle eventuali modifiche al<br />

presente regolamento.<br />

12.3. La Commissione edilizia, di propria iniziativa, può fare<br />

alla Amministrazione <strong>com</strong>unale tutte le proposte che cr~de"conve-<br />

.nienti nell'interesse dell'arte, della estetica e del pubblico decoro.<br />

12.4. La Commissione edilizia, sentite le osservazioni di carattere<br />

tecnico-regolamentare espresse dagli uffici <strong>com</strong>unali e dal<br />

relatore, si esprimerà sui progetti 'e sulle questioni sottoposte al<br />

suo esame, avendo presenti le disposizioni di legge, di piano regolatore,<br />

di regolamento edilizio e di regolamento di igiene attinenti<br />

all'edilizia e curando l'osservanza sia delle disposizioni stesse che<br />

delle esigenze ambientali, est'etiche, architettoniche, urbanistiche<br />

e di viabilità.<br />

12.5. È <strong>com</strong>pito della Commissione edilizia concorrere alla civiltà<br />

e dignità della città di Bari curando che l'attività costruttiva<br />

sia orientata all'ordinato assetto e sviluppo della città nei suoi<br />

valori sociali, culturali ed econom'ÌCi.<br />

12.6. La Commissione rispetterà la libertà di espressione architettonica<br />

degli autori curando che tutte le opere abbiano i requisiti<br />

necessari perché riescano igieniche e decorose in relazione<br />

alla loro destinazione.<br />

12.7. Riscontrate insufficienze, la Commissione potrà richiedere<br />

modificazioni o affinamenti di progettazione, sia per garantire la<br />

piena osservanza delle norme regolamentari, sia per elevare il<br />

tenore del progetto e renderlo adeguato alle sopraindicate esigenze.<br />

In ogni caso, quando non ritenga di dare parere favorevole su<br />

un progetto, la Commissione ne indicherà in modo dettagliato i<br />

motivi.<br />

12.8. I pareri - favorevoli e non - della Commissione non hanno<br />

carattere vincolante per il Sindaco. Essi non costituiscono presunzione<br />

al rilascio od al diniego della licenza 2 di costruzione,<br />

rilascio e diniego che è di <strong>com</strong>petenza esclusiva deHa Autorità<br />

<strong>com</strong>unale.<br />

12.9. Il parere della Commissione non è obbligatorio nei casi di<br />

piccole opere che non modilficano l'aspetto esteriore, la tipologia<br />

e la destinazione d'uso dei fabbricati esistenti.


13.1. La Commissione edilizia si riunisoe ordinariamente una<br />

volta per settimana e straordinariamente ogni qual volta il Presidente<br />

lo creda opportuno.<br />

13.2.~ Le adunnanze della Commissione sono valide quando intervengono<br />

almeno la metà piu uno degli aventi diritto al voto.<br />

13.3. La Commissione potrà effeauare sopraluoghi collegialmente<br />

od a mezzo di un membro all'uopo incaricato, chiedere relazioni<br />

agli uffici <strong>com</strong>unali ed anche invitare il progettista ad illustrare<br />

verbalmente il proprio progetto.<br />

13.4. Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei<br />

quali si trova interessato direttamente o indirettamente alcuno<br />

di suoi membri, questi dovrà <strong>com</strong>unicare tale sua condizione ed<br />

astenersi dal part·ecipare all'esame, alla discussione ed al voto relativi<br />

al progetto stesso ed il verbale dovrà recarne menzione.<br />

13.5. I pareri si adottano a maggioranza di voti dei presenti e, in<br />

caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente.<br />

13.6. I verbali delle adunanze della Commissione dovranno indicare<br />

i pareri dati e, quando fosse richiesto da uno o piti membri<br />

della Commissione, il numero dei voti resi pro e contro ogni parere<br />

e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli <strong>com</strong>missari.<br />

Dovrà specificare, in ogni caso, S'e il parere è adottato a maggioranza<br />

o alla unanimità. I verbali saranno firmati dal Presidente<br />

e dal Segretario.<br />

13.7. Il parere espresso dalla Commissione dovrà essere riportato,<br />

a cura del Segretario, sugli atti istruttori della domanda o<br />

proposta, per gli ulteriori provvedimenti.<br />

13.8. I verbali delle adunanze della Commissione saranno riuniti<br />

in apposito fascicolo a cura del Segretario della stessa.<br />

13.9. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, presi in esame gli atti istruttori<br />

ed il parere della Commisisone, adotterà le opportune decisioni.<br />

13.10. Quando la Commissione abbia espresso parere contrario<br />

al progetto sottopostole, l'interessato ed il <strong>com</strong>pilatore del progetto<br />

possono, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla<br />

<strong>com</strong>unicazione, chiedere di essere ascoltati personalmente in una<br />

successiva riunione.


14.1. La Commissione consultiva edilizia è integrata da una<br />

Commissione 'aggiunta per l'urbanistica, con funzionamento autonomo,<br />

che avrà il <strong>com</strong>pito di dare parere su tutte l·e questioni di<br />

carattere urbanistico e pertanto su:<br />

- piano regolatore generale e sue varianti;<br />

- piani particolareggiati e varianti di -essi;<br />

piani di lottizzazione -e varianti di -essi;<br />

normativa di piani regolatori generali e particolareggiati;<br />

piani speciali, varianti e normativa di essi;<br />

convenzioni;<br />

ogni altra questione che le venga sottoposta che abbia attinenza<br />

con l'assetto urbanistico del Comun-e o del territorio.<br />

14.2. Nelle questioni che v-engono sottoposte al parere della Commissione<br />

aggiunta per l'urbanistica, il parere stesso ha il valore<br />

e gli 'effetti del parere della Commissione consultiva edilizia.<br />

14.3. La Commissione aggiunta per l'urbanistica è <strong>com</strong>posta da:<br />

1) il Sindaco o Assessore da lui delegato che la convoca e la<br />

presiede;<br />

2) l'Ingegnere capo direttore dell'Ufficio tecnico <strong>com</strong>unale;<br />

3) l'Ingegnere o Architetto capo della sezione piano regolatore;<br />

4) il Soprintendente ai monumenti per la Puglia;<br />

5) un consulente legale scelto dal Sindaco tra i funzionari del<br />

Comune;<br />

6) n. lO membri nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale e scelti tra<br />

cittadini esperti in materia urbanistica, tecnica e diritto di essa,<br />

arte e storia barese.<br />

Dei suddetti mebri:<br />

a) 4 verranno scelti da una rosa di 12 nominativi indicati<br />

dall'Ordine degli Architetti di Bari;<br />

b) 4 verranno scelti da una rosa di 12 nominativi indicati<br />

dall'Ordine degli Ingegneri di Bari;<br />

c) 2 verranno scelti da una rosa di 6 nominativi, di cui 3 Ingegneri<br />

e 3 Architetti, indicati dalla Associazione provinciale Ingegneri<br />

ed Architetti di Bari.<br />

14.4. Potranno partecipare alle sedute della Commissione per<br />

l'urbanistica senza diritto a voto:<br />

a) un rappresentante dei costruttori edili;<br />

b) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori edili;


c) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;<br />

d) un rappresentante dei Consorzi ed Associazioni di Cooperative<br />

edilizie;<br />

e) un rappresentante dell'I.A.C.P. deHa Provincia di Bari;<br />

f) due rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Consiglio<br />

di quartiere interessato da ogni singola pratica in esame.<br />

14.5. Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da un tec~<br />

nico della sezione pi'ano regolatore designato dal direttore dell'Ufficio<br />

tecnico.<br />

14.6. La Commissione per l'urbanistica si riunirà ogni volta che<br />

il Presidente lo ritenga opportuno.<br />

14.7. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la<br />

metà piu uno dei <strong>com</strong>ponenti con diritto a voto.<br />

14.8. Per quant'altro la Commissione aggiunta per l'urbanistica<br />

è regolata dalle stesse disposizioni, in quanto applicabili, stabilite<br />

per la Commissione edilizia.<br />

Commissione aggiunta per i monumenti,<br />

l'arredo urbano ed i cimiteri<br />

14 bis.1. La Commissione consultiva edilizia è integrata da una<br />

seconda Commissione aggiunta per i monumenti, l'arredo urbano<br />

ed i cimiteri, con funzionamento autonomo, che avrà il <strong>com</strong>pito<br />

di dare parere su tutte le questioni concernenti i monumenti, l'arredo<br />

urbano ed i cimiteri e pertanto su:<br />

- costruzione, installazione, spostamento, modifiche di monumenti<br />

ed opere d'arte di qualsiasi genere;<br />

- opere e lavori di carattere ornamentale e decorativo da esigersi<br />

nel territorio <strong>com</strong>unale;<br />

- progetti di costruzione, ampliamento e trasformazione di<br />

cimiteri <strong>com</strong>unali;<br />

- progetti di costruzione, ampliamento e trasformazione di<br />

tumuli, cappelle, loculi ed ogni altra opera da erigersi nei cimiteri<br />

<strong>com</strong>unali;<br />

- domande di installazione insegne, chioschi, tendoni, cartelli<br />

pubblicitari e, in genere, su tutte le apparecchiature costituenti<br />

l'arredo urbano.


14 bis.2. La Commissione aggiunta per i monumenti, l'arredo urbano<br />

ed i' cimiteri è <strong>com</strong>posta da:<br />

1) il Sindaco o Assessore da lui delegato che la convoca e la<br />

presiede;<br />

2) l'Ingegnere capo direttore dell'Ufficio tecnico <strong>com</strong>unale;<br />

3) l'Ingegnere o Architetto capo della sezione edilizia privata<br />

dell'Ufficio tecnico <strong>com</strong>unale;<br />

4) l'Ingegnere capo dell'Ufficio traffico del Comune;<br />

5) il direttore dei cimiteri <strong>com</strong>unali;<br />

6) l'Ufficiale sanitario del Comune;<br />

7) il Soprintendente ai monum'enti di Puglia;<br />

8) un consulente legale scelto dal Sindaco tra i funzionari del<br />

Comune;<br />

9) n. 9 membri nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale e scelti tra<br />

cittadini esperti in arte, architettura, cartellonistica, pubblicità,<br />

tecnica e diritto di esse, storia barese.<br />

Dei suddetti membri:<br />

a) 2 verranno scelti da una rosa di 6 nominativi indicati dall'Ordine<br />

degli Architetti di Bari;<br />

b) 2 verranno scelti da una rosa di 6 nominativi indicati dal·<br />

l'Ordine degli Ingegneri di Bari;<br />

c) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi, indicati dalla<br />

Associazione provinciale Ingegneri e Architetti di Bari;<br />

d) 2 verranno scelti da una rosa di 6 nominativi di Artisti<br />

segnalati dai sindacati di categoria.<br />

14 bis.3. Potranno partecipare alle sedute della Commissione per<br />

i monumenti, l'arredo urbano ed i cimiteri senza, diritto a voto:<br />

a) un rappresentante degli artigiani del settore;<br />

b) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori del settore;<br />

c) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.<br />

14 bisA. Nelle questioni che vengono sottoposte al parere della<br />

Commissione aggiunta per i monumenti, l'arredo urbano ed i<br />

cimiteri, il parere stesso ha il valore e gli effetti del parere della<br />

Commissione consultiva edilizia. '<br />

14 bis.5. Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da un<br />

funzionario dell'Ufficio Pubblicità designato dal direttore della<br />

Ripartizione Tributi di appartenenza 3.


14 bis.6. La Commissione per i monumenti, l'arredo urbano ed<br />

i cimiteri si riunirà ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.<br />

14 bis.7. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno<br />

la metà piu uno dei <strong>com</strong>ponenti con diritto a voto.<br />

14 bis.8.. Per quant'altro la Commissione aggiunta per i monumenti,<br />

l'arredo urbano ed i cimiteri è regolata dalle stesse disposizioni,<br />

in quanto applicabili, stabilite per la Commissione edilizia.<br />

I L'intero Capo II è stato sostituito con deliberazione del Consiglio<br />

Comunale n. 771 del 26-4-76munita della presa d'atto della S.P.C. della Regione<br />

Puglia n. 46704/27430del 19-11-1967e con deliberazione del C.C. n. 431<br />

dell'1-3-77munita della presa d'atto della S.P.C. n. 31914in data 24-8-77.<br />

2 In luogo di licenza leggere « concessione »; vedere la nota 1 del Capo 1.<br />

3 Con deliberazione in corso di approvazione il Consiglio Comunale ha<br />

deciso che le funzioni di segretario siano disimpegnate da un tecnico della<br />

Sezione Edilizia Privata designato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale.


Chiunque sia stato autorizzato ad eseguire opere edilizie, prima<br />

di iniziarle deve dichiarare all'Ufficio tecnico muncipale il nome<br />

del direttore dei lavori e quello della impresa incaricata della esecuzione<br />

ove a ciò non sia stato ottemperato nella domanda di cui<br />

all'articolo 5 nonché il giorno nel quale intende darvi principio.<br />

L'impresa dei lavori può essere assunta da un ingegnere o architetto<br />

e, nei limiti di <strong>com</strong>petenza indicati all'articolo 16 del R.D,<br />

11 febbraio 1929 n. 275, da un perito edile oppure da una impresa<br />

debitamente inscritta alla <strong>com</strong>petente associazione sindacale I.<br />

È fatto divieto ad ogni impresa di costruzione di intraprendere<br />

le opere edilizie prima che sia stata concessa la licenza 2 del Podestà<br />

3 e prima che sia stato ottemperato alla dichiarazione, di cui<br />

all'articolo precedente e alla consegna dei punti fissi di linea e<br />

di livello.<br />

All'ingresso di ogni cantiere di lavori deve essere collocato un<br />

cartello in posizione ben visibile, di dimensioni non inferiori a<br />

m. 1,20 per 0,70, portante le indicazioni dell'opera da eseguire,


dell'altezza dell'edificio, del nome e cognome del proprietario della<br />

costruzione, del progetti sta e del direttore dei lavori e !'indicazione<br />

della ditta che ha assunto l'impresa.<br />

Art. 18.<br />

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine<br />

con la sede di una strada esistente o da aprirsi, il proprietario,<br />

prima di costruire muri fuori terra lungo detta strada deve' chiedere<br />

al Podestà 3 in tempo utile la det'erminazione dei punti fissi<br />

di linea e di livello, ai quali egli deve esattamente attenersi. A tale<br />

determinazione l'ufficio tecnico dev,e provvedere entro dieci giorni<br />

dalla presentazione della domanda facendone risultare da apposito<br />

verbale.<br />

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire gli operai<br />

e gli attrezzi occorrenti, prestarsi ad ogni altra operazione<br />

degli incaricati municipali.<br />

Chiunque voglia eseguire nuove costruzioni, riparazioni, riforme<br />

o demolizioni di fabbricati già esistenti ed ogni altra opera<br />

edilizia deve osservare tute le cautele atte ad evitare ogni pericolo<br />

di danno a persone e a cose e ad attenuare, quanto è possibile, gli<br />

in<strong>com</strong>odi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette<br />

opere; deve inoltre ottemperare agli ordini e alle disposizioni che<br />

a tal fine siano emanati dal Podestà 3.<br />

Per la esecuzione di opere per cui occorre manomettere il sottosuolo<br />

pubblico o costruire assiti o ponteggi a norma degli articoli<br />

24 e seguenti, il costruttore deve in precedenza prendere accordi<br />

con l'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale per evitare ogni danno a manufatti<br />

attinenti a servizi pubblici, usare in seguito ogni cautela<br />

per non danneggiarli, e dare contemporaneamente avviso agli<br />

uffici od imprese che esercitano quei servizi, perché prendano gli<br />

opporuni provvedimenti.


Cautela per la lutela di avanzz storici ed artistici<br />

Art. 21 *.<br />

Ove nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venga<br />

a scoprire qualche monumento o avanzo che abbia pregio artistico<br />

o storico, chi esegue i lavori deve darne immediatamente avviso<br />

al- Podestà 3 per i provvedimenti di sua <strong>com</strong>petenza.<br />

Tale denuncia non dispensa dagli adempimenti prescritti dalle<br />

leggi dello Stato vigenti nella materia 4.<br />

Divieto di uso delle acque pubbliche<br />

Art. 22.<br />

Nessuno potrà servirsi per le costruzioni dell'acqua defluente<br />

da pubbliche fontanelle o corrente nei fossi o cana'li pubblici, né<br />

deviarla od impedirne il corso in qualsiasi modo, salvo speciale<br />

concessione della <strong>com</strong>petente autorità.<br />

Divieto di iniziare le opere<br />

prima della costruzione di steccati o ponti di servizio<br />

Art. 23.<br />

I lavori da eseguirsi lungo e sopra i pubblici passaggi debbono<br />

essere in<strong>com</strong>inciati subito dopo stabiliti gli steccati o ponti di servizio<br />

e continuati senza interruzione, in modo che possano essere<br />

ultimati nel tempo fissato dal permesso, salvo il caso di forza<br />

maggiore.<br />

Ove le opere di cui all'articolo 19 debbono essere eseguite su]<br />

confine di vie e spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario<br />

* A norma del R.D.L. Il giugno 1922n. 778 i proprietari, possessori o<br />

detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati dichiarati di<br />

notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro<br />

particolare relazione con la storia civile o letteraria sono tenuti a presentare<br />

preventivamente alla <strong>com</strong>petente Sovraintendepza dei monumenti i progetti<br />

delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere<br />

l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero della educazione nazionale, il<br />

quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per<br />

le antichità e belle arti.


deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti<br />

le vie o spazi pubblici con un assito, fatta eccezione;<br />

a) che si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi<br />

nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario<br />

può, a giudizio del Podestà 3, essere esonerato dall'obbligo di costruzione<br />

dell'assito e autorizzato, invece, a sostituire altri convenienti<br />

segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;<br />

'b) quando, in caso di soverchio incaglio al pubblico transito,<br />

il Podestà 3 non possa permettere che venga ingombrata coll'assito<br />

alcuna parte del suolo pubblico. In tal contingenza il costruttore<br />

deve provvedeI1e altrimenti, a termine degli articoli 26 e 27 e secondo<br />

le migliori norme dell'arte, a tutela della pubblica incolumità.<br />

Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, di altezza uniforme<br />

non inferiore a m. 3, costruiti secondo le linee e le modalità<br />

prescritte dal Podestà 3. .<br />

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea<br />

di area pubblica, il proprietario o l'assuntore dei lavori deve<br />

prima ottenerne la licenza dal Podestà 3, a tenore delle disposizioni<br />

sulla circolazione stradale e del regolamento per l'applicazione<br />

della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, presentandon<br />

e domanda con la indicazione della località, estensione e durata<br />

presumibile dell'occupazione, e procedendo in concorso coi<br />

funzionari municipali, alla constatazione dei marciapiedi e materiali<br />

stradali che siano da <strong>com</strong>prendere nell'assito o <strong>com</strong>unque da<br />

occupare o manomettere. Ove sia indispensabile racchiudere nel<br />

recinto manufatti che interessano s~rvizi pubblici, deve essere<br />

garantito il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari del<br />

Comune nonché delle imprese concessionarie di detti servizi.<br />

Il proprietario deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento<br />

delle tasse relative, oltreché di una somma da determinarsi<br />

caso per caso dal Podestà 3 a titolo d'anticipo delle eventuali<br />

spese di ripristino stradale, a tenore dell'articolo 39 e delle ulterlori<br />

tasse dovute.<br />

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine<br />

stabilito dalla licenza 2, H proprietario deve presentare in tempo<br />

utile nuova domanda, indicando la presumibile durata della ulteriore<br />

occupazione, e riportare nuova licenza 2.


Le porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno,<br />

e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.<br />

Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo<br />

devono essere imbiancati per tutta la loro altezza e, quando non<br />

siano costruiti in muratura, muniti di una lanterna a vetri rossi,<br />

che deve restare accesa, per cura ea spese di chi fabbrica, dal<br />

tramonto alla levata del sale.<br />

Il collocamento e le dimensioni di questa lanterna debbono<br />

essere tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su<br />

cui essa è posta.<br />

Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione<br />

dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio<br />

deve essere costruito ad un'altezza tale, che il punto piu basso<br />

della sua armatura ne disti non meno di 3 metri e deve avere il<br />

piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.<br />

Nel caso di ponti a sbalzo l'altezza del punto piu basso dell'armatura<br />

sul piano della strada deve essere non inferiore a m. 4.<br />

Le travi dei ponti a sbalzo e quelle maestre dei ponti interni<br />

debbono essere munite di saetta.<br />

Norme per la costruzione dei ponti di serVIVO<br />

Prove di resistenza<br />

I ponti di servizio devono avere tutti i reqUIsItI necessari per<br />

garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali.<br />

Per i ponti ordinari si debbono osservare le norme seguenti:<br />

I ritti (candele), quando siano di altezza superiore a 8 metri,<br />

debbono essere <strong>com</strong>posti di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza<br />

e fino ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro.<br />

Per i collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciatu<br />

re di ferro inchiodato od altro sistema equipollente, escluso le<br />

funi di canapa o di altra fibra; in modo analogo debbono pure<br />

essere assicurati i beccatelli. per il cui collegamento ai travi ai<br />

quali aderiscono non può essere usata la semplice chiodatura.


Le impalcature debbono essere formate con tavole dello spessore<br />

di almeno m. 0,035, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli.<br />

Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti<br />

a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse,<br />

verso lo spazio pubblico, da assi ti, in modo che la viabilità cittadina<br />

sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.<br />

Ogni impalcatura, s'opra cui si <strong>com</strong>piono lavori, deve sempre<br />

avere un sottoponte a una distanza non maggiore di metri 2,50.<br />

Tale distanza nell'interno dei locali può essere aumentata fino a<br />

4 met'ri, quando il sottoponte sia costituito da una impalcatura<br />

<strong>com</strong>pleta di sufficiente resistenza.<br />

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti <strong>com</strong>posti<br />

di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere<br />

costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.<br />

La fronti dei ponti verso strada debbono essere munite di<br />

stuoie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da eviatre<br />

la caduta di oggetti o materiali sulla strada.<br />

Nelle prove di resistenza delle impalcature e in genere di tutte<br />

le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle<br />

case si debbono adottare tutte le cautele che valgano ad allontanare<br />

ogni pericolo per le persone. Per le impalcature in cemento<br />

armato non si possono eseguire prove se non si è previamente<br />

provveduto a una armatura di presidio. In ogni caso si debbono<br />

prendere precauzioni aHe a prevenire le conseguenze di eventuale<br />

rovina delle parti che si provano.<br />

Le scale aeree, i ponti mobili e i principali apparecchi di sollevamento<br />

non possono venire posti in uso, se non dopo che siano<br />

stati ispezionati o muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi<br />

di anno in anno, secondo le norme speciali che formano allegato<br />

al presente regolamento s.<br />

Le scale o andatoie, che occorrono per ascendere ai ponti dalla<br />

via, nei luoghi non chiusi da steccati, debbono essere collocate<br />

nel luogo meno in<strong>com</strong>odo al pubblico transito, a giudizio de1l'au-


torità municipale e al loro piede essere munite di barriere e di un<br />

tratto di steccato con porta chiudibile a chiave, onde impedire<br />

l'ascesa sulle impalcature di nottetempo e quando non si lavora.<br />

Distanza degli steccati, ripari ,ecc.<br />

dal regolo esterno delle tramvie<br />

Gli steccati, ripari, assiti, carri castello, travi di sostegno e barriere<br />

che si collocano sul suolo pubblico debbono distare non meno<br />

di m. 1,15 dal regolo esterno delle tramvie.<br />

I carri e gli altri mezzi di trasporto dei materiali di demolizione,<br />

di scavo e simili, debbono farsi entrare nell'interno del cantiere;<br />

quando ciò non sia possibile, debbono essere disposti parallelamente<br />

alla proprietà e mai di traverso alla via pubblica.<br />

E vietato di ammucchiare sui ponti materiali in eccessiva<br />

quantità o in modo pericoloso, <strong>com</strong>e pure di appoggiare contro<br />

gli steccati materiali in tale quantità ed altezza da renderne possibile<br />

la caduta.<br />

Le pulegge, le corde e tutti gli altri oggetti et utensili inservienti<br />

ai lavori debbono avere la nece"ssaria solidità ed essere in<br />

buono stato.<br />

Qualunque operaio che lavori presso la gronda od il cornicione<br />

di un edificio od in condizione ugualmente pericolosa, quando<br />

non esista un ponte di servizio o esso s"iainsufficiente per garantirne<br />

la incolumità, deve essere assicurato con funi ad una parte<br />

fissa dell'edificio o dell'impalcatura.


Nelle opere di demoliziope e specialmente nel distacco di materiali<br />

vòlurhinosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad<br />

evitare qualsiasi danno a cose o a persone e, in particolare, scotimenti<br />

del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai .'<br />

fabbricati vicini.<br />

È vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti<br />

da demolizioni, quando possa esservi pericolo di incendio<br />

ed è vietato l'accumulare materiali pesanti nei piani superiori<br />

di un edi,ficio.<br />

È vietato altresi calare materiali di demolizione verso la via<br />

pubblica. Quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere<br />

e quando detti materiali debbono essere calati verso i cortili prospicienti<br />

a cas'e abitate, i materiali stessi debbono essere calati<br />

entro panieri per appositi condotti che debbono sboccare- a distanza<br />

di non oltre m. 0,50 dal suolo o mediante corde od alt:ri<br />

mezzi precauzionali previa conveniente bagnatura allo scopo di<br />

evitare eccessivo sollevamento di polvere.<br />

Devono altresi osservarsi le prescrizioni stabilite dal regolamento<br />

di igiene e adottarsi le altre speciali cautele che il Podestà 3<br />

può imporre a seconda dei casi.<br />

Scarpe, puntelli e sbadacchi degli scavi<br />

Art. 35.<br />

Negli scavi dei terreni si deve lasciare alle terre laterali una<br />

scarpa sufficiente; nel caso che non si possa dare la scarpa, o che<br />

si possano temere frane, le sponde degli scavi debbono essere<br />

sostenute con gli occorrenti puntelli e sbadacchi.<br />

È vietato ingombrare in qualsiasi modo le vie e gli spazi pubblici<br />

adiacenti alla fabbrica ed agli assiti o recinti.<br />

- Solo nel caso di assoluta necessità, il Podestà 3, a richiesta,<br />

può concedere il deposito temporaneo di materiali determinando<br />

le speciali norme e cautele da osservare in ogni singolo caso, salvo<br />

quanto è disposto nel regolamento di polizia urbana e nel regolamento<br />

speciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.


Il costruttore deve' mantenere la via pubblica netta su tutta<br />

l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate adiacenze.<br />

Deve parimenti provvedere a che i carri, con i quali si fa' tra-.sporto<br />

delle materie di scavo o di demolizione siano costruiti,<br />

caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materia venga<br />

.sparsa durante il tragitto fino al luogo di scarico pubblico.<br />

Nel caso in cui vi sia necessità d'interrompere la costruzione<br />

di un edificio, il proprietario deve far eseguire le opere atte a ga·<br />

rantire la solidità delle parti costruite e a togliere eventuali sconci.<br />

In caso di inadempienza il Podestà 3 provvede di ufficio a norma<br />

di legge.<br />

Trascorso un mese dalla inteI'ruzione delle opere e salvo il caso<br />

che questa dipenda da cause di forza maggiore (che l'interessato<br />

deve specificare e dimostrare) è in facoltà del Podestà 3 di far cessare<br />

l'occupazione del suolo pubblico eventualm'ente concessa.<br />

Obbligo di ripristino delle strade<br />

Art. 39.<br />

Compiuti i lavori il proprietario dell'edificio deve riconsegnare,<br />

perfettamente sgombra, a tutte sue cure e spese, l'area pubblica<br />

racchiusa nell'assito o <strong>com</strong>unque occupata per la fabbrica.<br />

Le opere di ripristino del suolo stradale sono eseguite, a cura<br />

della Amministrazione Comunale ed a spese del proprietario per<br />

il quale venne fatta la manomissione. Detta spesa, quale risulterà<br />

dalla liquidazione dell'ufficio tecnico municipale, è prelevata dal<br />

deposito di cui all'a'rticolo 25.<br />

l Si ritiene che questo obbligo possa essere sostituito dalla iscrizione<br />

della Impresa alla Camera di <strong>com</strong>mercio, industria, artigianato e agricoltura<br />

e/o dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.<br />

2 Oggi «concessione »; vedere nota 1 del Capo L<br />

3 Vedere nota 2 del Capo l.<br />

4 Le leggi attualmente in vigore sono le già citate 1-6-39n. 1089e 29-6-39<br />

n. 1497.<br />

5 Trattasi dell'allegato A.


SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI FABBRICATI<br />

EDILIZIA ANTISISMICA<br />

OPERE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI<br />

E CONTRO GLI ATTACCHI AEREI<br />

Forma e struttura degli edifici<br />

Per le nuove costruzioni e per la trasformazione degli edifici<br />

esistenti debbono osservarsi, in quanto non contrastino con le vigenti<br />

disposizioni di legge, le norme tecniche emanate dal <strong>com</strong>itato<br />

centrale interministeriale per la protezione antiaerea e le<br />

norme basilari obbligatorie dettate allo stesso scopo dal sindacato<br />

nazionale degli ingegneri le quali norme formano allegati B e C<br />

del presente regolamento.<br />

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su<br />

terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici<br />

o franosi, o <strong>com</strong>unque atti a scoscendere.<br />

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia<br />

viva e <strong>com</strong>patta, opportunamente ridotta a piani orizzontali<br />

e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza<br />

nel quale debbono essere convenientemente incassate.


Quando non si possa raggiungere il terreno <strong>com</strong>patto e si debba<br />

fabbricare su terreni di riporto recente o <strong>com</strong>unque sciolti, si<br />

debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un<br />

solido appoggio delle' fondazioni, oppure queste debbono essere<br />

costituite da una platea 'generàle.<br />

Le murature debbono essere eseguite second.o le migliori rego·<br />

le dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.<br />

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma<br />

rotonda se non convenientemente spaccati.<br />

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura<br />

stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni<br />

a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello<br />

spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza<br />

del muro, e la distanza reciproca di corsi o fasce deve essere<br />

non superiore a metri 1,50.<br />

Nelle fondazioni fino all'altezza di un metro dal piano stradale<br />

è vietato l'impiego di tufi di qualunque specie e di malta non<br />

idraulica.<br />

Sulle murature di fondazioni deve distendersi uno strato idrofugo<br />

a non piti di trenta centimetri al di sotto del piano di calpestio.<br />

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su<br />

di essi mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale<br />

piti debole di cui sono costituiti.<br />

I muri perimetrali debbono avere lo spessore di m. 0,40 almeno:<br />

quando siano costruiti con camere d'aria questa non deve eccedere<br />

i centimetri dieci.<br />

I muri divi sori tra le scale (ed in genere tra tutti i passaggi<br />

interni <strong>com</strong>uni) e le abitazioni debbono avere spessore corrispondente<br />

almeno al mattone di mezzo palmo.<br />

Resta escluso, per tute le murature sopradette, l'impiego di materiali<br />

forati (laterizi, mattonelle, conglomerati od altro).


I materiali da costruzione forati possono essere impiegati soltanto<br />

per la formazione di tramezzo interno in ciascun appartamento<br />

e per la formazione di solai in conglomerato cementizio<br />

armato, nonché per tutte le opere per cui non sono vietati espressamente.<br />

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture<br />

spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste<br />

catene.<br />

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi<br />

spinta orizzontale.<br />

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere<br />

rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei<br />

muri stessi: nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti<br />

contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra<br />

loro in corrispondenza dei muri di appoggio.<br />

In tutti i fabbricati a piu piani debbono eseguirsi ad ogni piano<br />

sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento<br />

armato: nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di<br />

spessore di due sole teste, il cordolo in cemento può essere sostituito<br />

da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento,<br />

fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di<br />

cui al precedente <strong>com</strong>ma.<br />

Sospensione dei lavori in muratura<br />

Opere in cemento armato<br />

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo<br />

adottato, debbono essere sospesi nel periodo di gelo, nel quale<br />

cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero<br />

gradi centigradi.<br />

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte le<br />

opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore


meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro, vengano<br />

adottati i provvedimenti di uso <strong>com</strong>une per difendere le murature<br />

dal gelo notturno.<br />

Nelle strutture di. cemento armato debbonO essere strettam·ente<br />

osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idra,ulici<br />

e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio<br />

semplice ed armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori l.<br />

P.er l'accettazione degli altri materiali da costruzione si applicano<br />

le norme fissate dal Ministero dei lavori pubblici.<br />

I locali destinati a contenere 40 persone o piti devono avere<br />

almeno due uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una<br />

dall'altra, con porte aprentisi dall'interno verso l'esterno e rispondere<br />

a tutte le altre prescrizioni speciali vigenti in materia.<br />

Per i locali di laboratorio può essere imposta tale cautela anche<br />

se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel <strong>com</strong>ma<br />

precedente.<br />

La capacità di un singolo ambiente, destinato ad uso <strong>com</strong>merciale<br />

od industriale, non può essere superiore a metri cubi 7.000.<br />

In determinati casi, e quando esistono condizioni speciali, atte a<br />

limitare sufficientemente l'estendersi di un incendio, il Podestà 2,<br />

su conforme parere della Commissione edilizia, può ammettere<br />

deroghe alla norma precedente.<br />

Due ambienti contigui di uso <strong>com</strong>merciale od industriale che<br />

rsiultino <strong>com</strong>plessivamente di capacità superiore a metri cubi<br />

7.000, devono essere separati con struttura a tagliafuoco. Le aperture<br />

di <strong>com</strong>unicazione fra i due ambienti devono essere limitate<br />

al minimo necessario, tanto nel numero che nelle dimensioni ed<br />

essere munite di serramenti resistenti al fuoco.<br />

Quando una parte di fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra<br />

a magazzino od opificio, le due parti devono essere separate<br />

da strutture a tagliafuoco e le aperture di <strong>com</strong>unicazione devono<br />

essere munite di intelaiatura e di serramenti resistenti al fuoco.


I locali destinati a deposito o a lavorazione di materie infiammabili<br />

o che presentino pericolo di scoppio devono essere costruiti<br />

con materiali resistenti al fuoco (esclusa ogni struttura in cui<br />

entri "illegname), chiudersi con serramenti in cemento armato od<br />

in legno di essenza forte non resinosa, rivestito sulle due facce<br />

con lamiera metallica, ed avere un'apertura dalla quale entri luce<br />

diretta a soddisfare a tutte le altre condizioni stabilite sulle norme<br />

tecniche di cui all'articolo 111 del regolamento di polizia urbana.<br />

Debbono essere protetti mediante impianti interni di spegnimento<br />

ad acqua sotto pressione sufficiente:<br />

1) i fabbricati di altezza superiore ai m. 24. Debbono essere<br />

diposte prese d'acqua sotto pressione oltre che al piano terreno,<br />

nelle gabbie di scale, una per ogni piano per la parte superiore ai<br />

m. 20, a piani alternati per la parte inferiore;<br />

2) i fabbricati, di qualsiasi altezza, che abbiano una delle<br />

seguenti destinazioni speciali:<br />

a) alberghi, collegi, pubblici dormitori, ecc.;<br />

b) grandi sale di riunione (capaci di almeno 150 persone),<br />

sale da cinematografo, da ballo, per rappresentazioni, anche se sia<br />

ammesso publico non pagante, grandi magazzini di vendita;<br />

c) stabilimenti industriali, laboratori, officine che impieghino<br />

piti di 150 operai, fatta eccezione pel caso in cui si lavorino<br />

materiali totalmente in<strong>com</strong>bustibili;<br />

d) depositi di <strong>com</strong>bustibili o infiammabili, depositi di legnami,<br />

scuderie, rimesse per automobili;<br />

3) le costruzioni di qualunque altezza e con qualunque destin.azione<br />

le quali coprano una superficie di almeno mq. 3.000 ed<br />

abbiano una profondità superant'e i m. 100 dalla fronte stradale.<br />

Le prese d'acqua degli impianti interni debbono essere muniti<br />

di raccordi uguali a quelli stabiliti dall' Amministrazione <strong>com</strong>unale<br />

per il pubblico servizio di spegnimento ed essere convenientemente<br />

corredate di tubo flessibile e di lancia.


I tetti piani ricoprenti locali di abitazione debbono essere<br />

costruiti con doppi solai' e 'tioè con interposta camera d'aria dell'altezza<br />

minima di cm. 20. - - I<br />

. I soffitti ed i tramezzi debbono essere costruiti con tavelloni<br />

laterizi ocon altri materiali in<strong>com</strong>bustibili.<br />

Tutti gli impianti di sottotetti' in legno cumunque praticabili<br />

devono essere protetti con uno strato di materiale in<strong>com</strong>bustibile<br />

e difficilmente disgregabile (pavimento di tavelle di cotto o di<br />

piastrelle di cemento), dello spessore di almeno centimetri 4.<br />

Le travi dei tetti e dei solai debbono distare non meno di 15<br />

cm. dalle pareti interne delle canne di camino.<br />

Ogni fabbricato deve essere munito di <strong>com</strong>odi accessi al tetto,<br />

in numero di uno almeno per ogni campata o parte di campata<br />

<strong>com</strong>presa fra due successivi muri tagliafuoco.<br />

Gli abbaini, nel caso che le stanze in cui sono aperti siano abitate<br />

o abitabili, devono avere le pareti in<strong>com</strong>bustibili o rivestite<br />

da strato in<strong>com</strong>bustibile ed essere distanti non meno di 3 metri<br />

dal muro tagliafuoco.<br />

Nelle vie e nei cortili larghi meno di 15 metri le gronde devono<br />

essere di materiale resistente al fuoco.<br />

M uri tagliafuoco<br />

Art. 54.<br />

I fabbricati contigui debbono essere separati da muri tagliafuoco<br />

dello spessore di almeno metri 0,25 e dell'altezza di metri<br />

0,60 sopra il tetto, salvo prescrizioni speciali. Se i fabbricati sono<br />

di differente altezza, il muro tagliafuoco deve superare di almeno<br />

m. 0,60 il fabbricato piu basso, quando la differenza di altezza<br />

sia inferiore a tale limite; se la differenza è superiore, il muro<br />

di divisione deve essere costruito in modo da proteggere interamente,<br />

con uno spessore di almeno 15 cm. di materiale resistente<br />

al fuoco, tutte le parti in legname dell'edificio piu elevato.<br />

Se una campata di tetto supera i 30 metri di lunghezza deve<br />

essere divisa con separazioni a tagliafuoco.


Ogni focolare, camino, fornello, stufa o cucina, tanto nelle case<br />

di abitazione, quanto negli esercizi pubblici e negli stabilimenti<br />

industriali deve essere costruito sopra i volti di muratura o di<br />

materiali in<strong>com</strong>bustibili ed essere fornito di un condotto per lo.<br />

eliminazione del fumo e dei prodotti gazosi della <strong>com</strong>bustione.<br />

Il condotto deve essere singolo per ogni apparecchio di riscaldamento.<br />

Per ogni singolo alloggio, non escluse le portinerie, si deve predisporre<br />

almeno una propria ed esclusiva canna per lo. stufa.<br />

I condotti del fumo debbono essere costruiti con materiale in<strong>com</strong>bustibile<br />

ed a regola d'arte in modo che si possa facilmente<br />

provvedere alla loro pulitura con mezzi meccanici. Questi condotti,<br />

quando non siano costituiti da tubi continui di terra cotta, gres<br />

o cemento, debbono avere gli angoli arrotondati e le pareti lisce<br />

ed impermeabili al fumo o rese impermeabili mediante rivestimento<br />

di materiale adatto, che valga ad impedire, dove i condotti<br />

attraversino o rasentino locali di abitazione, lo. filtrazione di gas<br />

irrespirabile ed il soverchio riscaldamento di mobilio o di oggetti<br />

posti in contatto con le pareti. Debbono inoltre essere provvisti<br />

di bocchette o sportelli per lo. ispezione e lo. spazzatura, in corrispondenza<br />

ai sottotetti e negli altri punti ove sia necessario. Questi<br />

sportelli devono essere distanti, possibilmente, m. 0,40 da ogni<br />

struttura in legno, a perfetta tenuta, e costruiti con materiale resistente<br />

al fuoco.<br />

Se i condotti del fumo non sono incassati nelle murature e<br />

attraversano strutture di materiale <strong>com</strong>bustibile, devono, nelle<br />

tratte di attraversamento, essere costruiti in ferro o altro metallo<br />

ed essere difesi da una controcanna di maggiore sezione, cosicché<br />

siavi tra le due canne una intercapednie di almeno tre centimetri<br />

nella quale possa circolare l'aria.<br />

I condotti del fumo, dell'aria calda e del vapore debbono essere<br />

distanziati dalle travi e pareti di legno almeno centrimetri 20 e i<br />

condotti di acqua calda non meno di centimetri lO.<br />

È vietata lo. costruzione di canne da camino nei muri adiacenti<br />

ai fienili.


È vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire<br />

condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti il suolo<br />

pubblico.<br />

È vietato di praticare canne da camini nei muri perimetrali<br />

verso il suolo pubblico senzaspeciàle autorizzazione del Podestà 2.<br />

Fumaioli<br />

Art. 57.<br />

Le teste dei condotti da fumo (fumaioli) debbono essere costruite<br />

in mura tura o altro materiale adatto, essere bene assicurate<br />

alla fabbrica, ove occorra con staffe di ferro, ed essere sopraelevate<br />

sulla copertura di almeno un metro o di quelle maggiori<br />

altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni o giudicate<br />

necessarie dal Podestà 2, in modo da evitare, in ogni caso, che le<br />

esalazioni e il fumo abbiano a recare danno o m01lestia o pericolo<br />

agli edifici vicini.<br />

I fumaioli non possono essere collocati a distanza minore di un<br />

metro dalla fronte della casa verso strada e devono essere costruiti<br />

possibilmente in modello uniforme. convenientemente raggruppati<br />

per il loro migliore aspetto. Anche le cosi dette canne morte<br />

debbono avere i corrispondenti fumaioli.<br />

Camini industriali - Scarichi dei motori a scoppio<br />

Art. 58.<br />

Salvo specia:li concessioni del Podestà 2, i camini industriali<br />

oltre a soddisfare a tutte le prescrizioni di cui all'articolo 56, devono<br />

avere dai confini della proprietà su cui sorgono, verso proprietà<br />

vicine, una distanza uguale ad almeno metà della loro altezza<br />

e una distanza di almeno m. 6,50 dalla pubblica via, avere<br />

almeno 30 metri di altezza ed essere muniti di parafulmine.<br />

I gas di scarico dei motori a scoppio devono essere immessi<br />

nella atmosfera a mezzo di appositi tubi, che si innalzino verticalmente<br />

almeno 5 metri oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui<br />

e che siano muniti di adatti dispositivi per la ritenuta di fuliggini,<br />

secondo le norme tecniche piti appropria te.<br />

Impianti di condutture elettriche<br />

Art. 59.<br />

Chi vuole introdurre in luoghi di sua proprietà o tenuti a godimento,<br />

correnti elettriche ad elevato potenziale (oltre 600 volts


per corrente continua e 300 per corrente alternata) ovvero eseguire<br />

rilevanti variazioni nei preesistenti impianti deve darne<br />

preventivo avviso scritto al Podestà 2, firmato dal proprietario e<br />

dall'assuntore dei lavori ed ottenere la relativa licenza.<br />

. .<br />

Norme per gli impianti di condutture per gas<br />

Il pezzo di attacco della tubazione del gas alla condotta stradale<br />

deve essere disposto in modo da poter essere facilmente scoperto<br />

e schiacciato nel tratto esterno viciniore al fabbricato.<br />

A tale scopo deve collocarsi e mantenersi sopra di esso un indicatore<br />

con la lettera G e in corrispondenza a questo il tubo deve<br />

poggiare sopra un dato di pietra.<br />

I tubi di condotta e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione<br />

del gas nell'interno degli edifici, <strong>com</strong>presi i tubi di<br />

attacco dei contatori, devono essere costruiti in ferro o in ottone<br />

e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili.<br />

Quando un tubo da gas debba essere incassato o debba attraversare<br />

una parete o una impalcatura, ovvero un vano non facilmente<br />

accessibile (un vespaio od altra intercapedine) deve, in tutta<br />

la parte non ispezionabile, essere senza giunti, rivestito da un<br />

secondo tubo di ferro o di piombo nei gomiti e presentare sufficienti<br />

tracce esteriori della linea percorsa. Il secondo tubo deve<br />

essere di un solo pezzo, avere il diametro di un centimetro almeno<br />

maggiore del diametro del tubo interno, sporgere di un centimetro<br />

per parte dal corpo che attraversa ed essere aperto ai due estremi<br />

od almeno all'estremo piu alto se non è collocato orizzontalmente.<br />

È fatta eccezione per le tubazioni che servono a condurre il gas<br />

dalla strada al contatore, per le quali l'intercapedine fra i due tubi<br />

deve essere riempita con materiale cementizio non poroso.<br />

Al piede della colonna montante di ogni fabbricato deve essere<br />

collocata una chiusura facilmente manovrabile per togliere il gas<br />

durante eventuali attacchi aerei.<br />

Gli impianti di condutture elettriche si debbono eseguire secondo<br />

le norme dettate dall'associazione elettrotecnica italiana.<br />

Per le linee di condutture elettriche ad alta tensione (cioè su-


periore a 600 volts per corrente continua e a 300 per corrente alternata),<br />

si debbono inoltre osservare le seguenti norme:<br />

a) ogni tirante deve essere isolato dalla linea e dal fabbricato<br />

cui eventualmente è assicurato; .<br />

b} nei luoghi accessibili e poco sorvegliati, i pali debbono<br />

essere muniti di una iscrizione chiara, che metta in guardia il pubblico<br />

contro il pericolo di toccare i fili. Altrettanto deve farsi per<br />

le mensole sopra i tetti. Tutti questi segnali debbono mantenersi<br />

in buono stato;<br />

c) i pali, le mensole e gli altri sostegni per conduttori, sui<br />

quali si abbiano potenziali pericolosi, debbono essere muniti di<br />

ripari atti ad impedire che si acceda ai conduttori stessi senza<br />

l'aiuto di scale mobili o di mezzi analoghi e i fili debbono collocarsi<br />

a tal distanza dalle finestre, dalle terrazze e dai tetti, da non<br />

poter essere toccati;<br />

d) i conduttori a differente potenziale debbono collocarsi<br />

in modo che non possano, cadendo od allungandosi, venire a contatto<br />

l'uno dell'altro. Nei casi in cui questa condizione non possa<br />

agevolmente soddisfarsi, deve interporsi fra i due conduttori una<br />

rete di sicurezza, di robustezza sufficiente e convenientemente di·<br />

sposta e isolata;<br />

e) i trasformatori elettrici devono essere collocati in locali<br />

segregati e riconoscibili mediante indicazioni speciali e visibili a<br />

distanza;<br />

f) i fili delle condutture elettriche devono essere collocati a<br />

conveniente distanza dai tubi del gas, cosi che sia assicurato l'isolamento<br />

reciproco.<br />

Gli impianti di luce elettrica devono essere provvisti di un interruttore<br />

di facile manovra, per ogni appartamento od ufficio, e<br />

disposto vicino all'ingresso.<br />

Nei locali dove sono installati accumulatori elettrici non si<br />

deve impiegare altra illuminazione che quella fatta con lampade<br />

elettriche ad incandescenza.


Sono vietate le installazioni di caldaie a vapore ad alta pressione<br />

(cioè maggiore di kg. 2 per cmq.) in edifici di <strong>com</strong>une abitazione.<br />

Locali per fòrni, fucine, ecc.<br />

Apparecchi di riscaldamento e focolai in genere<br />

I locali nei quali sono collocati forni per pane, per pasticcerie<br />

e simili o forni metallurgici, fucine, fornelli di fusione e simili e<br />

ciascuna costruzione in essi locali esistente devono essere in ogni<br />

loro parte di materiale resistente al fuoco.<br />

Gli apparecchi di riscaldamento, con focolai di caloriferi, le<br />

stufe a carbone, a legna, a gas ed elettriche, i caminetti, le cucine<br />

cosiddette economiche, ecc. debbono essere convenientemente distanziati<br />

ed isolati dalle strutture di materiale <strong>com</strong>bustibile (tramezze<br />

di legno, soffitti, pavimenti in legno, ecc.).<br />

L'isolamento dei pavimenti in legno deve essere ottenuto mediante<br />

uno o piu strati di tavelle di cotto, sporgenti di almeno<br />

cm. SO dalla parte della bocca di alimentazione del focolare e cm.<br />

30 dalle altre parti.<br />

Caloriferi ad aria o ad acqua calda o a vapore<br />

I caloriferi ad acqua per il riscaldamento dei locali debbono<br />

essere <strong>com</strong>pletamente di ghisa, con focolare rivestito di materiale<br />

refrattario con tubi per la circolazione del fumo e giunti ermetici<br />

e con guarnizioni di amianto, a dilatazione libera e costruiti in<br />

modo da evitare l'arroventamento delle parti metalliche; la camera<br />

d'aria deve essere provvista di proporzionato idrosaturatore<br />

funzionante automaticamente.<br />

L'aria da riscaldare deve essere presa all'esterno ma non dalla<br />

via pubblica e la bocca di presa deve essere· dotata di opportuna<br />

reticella. Il condotto di presa d'aria e le canne d'aria calda debbono<br />

avere le pareti raccordate e perfettamente lisce.


Il calorifero ed il canale di distribuizone devono essere proporzionati<br />

in modo che l'aria calda riversata negli ambienti abbia<br />

temperatura e velocità moderata.<br />

In caso di riscaldamento fatto col mezzo dell'acqua calda o del<br />

vapore si deve provvedere convenientemente alla rinnovazione<br />

dell'aria.<br />

Le strutture metalliche portanti (colonne, travi, pilastri, incastellature,<br />

ecc.) degli edifici destinati ad uso abitazione, di uffici,<br />

di depositi di materialoe<strong>com</strong>bustibile devono essere rivestite con<br />

materiale resistente al fuoco e coibente (cemento, terra cotta e<br />

simili) dello spessore di almeno cm. 3.<br />

In casi speciali, a giudizio della Commissione edilizia, può essere<br />

consentito un rivestimento di spessore maggiore.<br />

Ogni fabbricato di nuova costruzione dovrà essere servito di<br />

impianto di sollevamento di acqua potabile di tipo consentito dall'Ufficiale<br />

sanitario del Comune e dall'E.E.A.P., dotato di un serbatoio<br />

di riserva idrica della capacità minima di litri 250 per unità<br />

immobi'liare servita. La dotazione del piano terra sarà pari alla dotazione<br />

attribuita a quello fra i piani· superiori con maggiore numero<br />

di unità immobiliari. Per i fabbricati di un solo piano fuori<br />

terra è consentita la sola installazione dei serbatoi di riserva della<br />

capacità di cui innanzi.<br />

Per i fabbricati industriali o di uso <strong>com</strong>unque diverso dalla<br />

abitazione la capacità del serbatoio di riserva idrica per i servizi<br />

sarà determinata dall'Ufficiale sanitario in relazione al numero<br />

degli addetti.<br />

La idoneità igienica e funzionale dei locali e delle apparecchiature,<br />

anche in ordine all'isolamento acustico, sarà verificata dall'Ufficiale<br />

sanitario in sede di visita tecnico-sanitaria per l'abitabilità.<br />

Le norme di cui sopra si applicano anche ai fabbricati in corso<br />

di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente articolo,


nonché a quelli già costruiti, qualora questi ultimi abbiano una<br />

consistenza di aln1eno tre piani fuori terra.<br />

Per tali ultimi fabbricati, è concesso un termine massimo di<br />

un anno dalla entrata in vigore della norma, per ottemperare alla<br />

stessa.<br />

Rifiuti solidi 4<br />

Art. 66 ter.<br />

Tutte le nuove costruzioni pluripiani, ad esclusione di quelle<br />

unifamiliari, indipendentemente dall'uso cui sono destinate, devono<br />

essere dotate di un locale per il deposito ed il prelievo dei contenitori<br />

per lo smaltimento dei rifiuti solidi.<br />

Il predetto locale deve avere una dimensione di almeno mq. 3,<br />

ed una altezza minima di m. 2,20 e deve essere munito di:<br />

a) pavimento e pareti in materia'le <strong>com</strong>patto impermeabile<br />

con pavimento acclive verso un chiusino centrale;<br />

b) chiusino centrale sifonato dotato di robusta griglia antiratto;<br />

c) presa d'acqua per l'innesto dell'idrante di lavaggio;<br />

d) impianto di illuminazione;<br />

c) porta in ferro larga almeno cm. 100per consentire l'accesso<br />

ai carrelli di prelievo dei rifiuti. Tale porta deve <strong>com</strong>unque essere<br />

apribile con semplice maniglia a sfilare, senza serratura, per<br />

rendere piu rapida e agevole la manovra del personale preposto;<br />

f) presa d'aria protetta da :fittae robusta rete, pari a 1/5 dell'area<br />

di pavimento.<br />

Nel caso di fabbricati arretrati dal ciglio stradale e muniti di<br />

recinzione, il locale può essere ricavato a ridosso del muro di recinzione<br />

ed incassato nello stesso, con la dotazione di due porte<br />

metalliche, una interna per il deposito e l'altra esterna per il pre·<br />

lievo, munite anch'esse di maniglie a sfilare, senza serratura.<br />

Il locale di deposito rifiuti in questione dovrà essere rappresentato<br />

nei grafici, in scala 1: 100, prescritti dal regolamento edilizio<br />

per 1'esame dei progetti e va considerato <strong>com</strong>e volume tecnico.<br />

Costruzione in legno<br />

Art. 67.<br />

Le costruzioni esclusivamente e prevalentemente in legno od in<br />

altro materiale di facile <strong>com</strong>bustione sono soggette a prescrizioni<br />

speciali caso per caso.


Art. 68.<br />

Ogni qualvolta un edificio, un muro od un'opera stabile o provvisoria<br />

qualunque minacci rovina, l'ufficio edilizio ne riconosce<br />

immediatamente lo stato e lo denunzia al Podestà 2 dandone contemporaneamente<br />

diffida al proprietario.<br />

Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Podestà 2 provvede<br />

a norma dell'articolo 55 della legge <strong>com</strong>unale e provinciale T.D.<br />

3 marzo 1934, n. 383.<br />

Se il pericolo non è imminente, il Podestà 2 fa denunziare al<br />

proprietario lo stato delle cose con ingiunzione di demolire, riparare<br />

o provvisoriamente puntellare, in un tempo fissato, l'opera<br />

pericolante.<br />

1 Al momento attuale trattasi della legge 5-11-71n. 1086 e del D.M.<br />

16-6-76.<br />

2 Vedere la nota 2 del Capo 1.<br />

3 L'art. 66 bis è stato introdotto con deliberazione del C.C. n. 660 del<br />

6-10-73munita della « presa d'atto» della S.P.C. della Regione Puglia del<br />

30-1-74n. 1832, approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 906 del<br />

4-4-74.<br />

4 L'art. 66 ter è stato introdotto con delibèrazione del C.C. n. 659 del<br />

6-10-73munita della « presa d'atto» della S.P.C. della Regione Puglia del<br />

30-1-74n. 1833,approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 902 del<br />

4-4-74.


ALTEZZA MASSIMA DELLE CASE - ALLINEAMENTI<br />

AREA DEI CORTILI - NUMERO DEI PIANI l<br />

L'altezza massima delle case da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi<br />

è determinata dalla larghezza delle vie con le quali confrontano<br />

e dalle dimensioni dei cortili sui quali prospettano 2.<br />

Altezza delle case<br />

in rapporto all'ampiezza degli spazi pubblici<br />

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul<br />

piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada<br />

sul quale fronteggiano, aumentata della metà. Tale altezza può<br />

sempre raggiungere i metri lO ma non può sorpassare il limite<br />

massimo di metri 26 2.<br />

L'altezza <strong>com</strong>petente al fabbricato può essere superata, in alcune<br />

parti di ciascuna fronte, di non oltre 4 metri, purché l'eccedenza<br />

di facciata che ne risulta ne sia <strong>com</strong>pensata con altrettanta<br />

deficienza nelle altre parti della stessa facciata ed il <strong>com</strong>plesso<br />

delle fronti presenti, a giudizio della Commissione edilizia, un<br />

insieme soddisfacente dal punto di vista estetico 2.<br />

Il Podestà 4 può prescrivere l'applicazione di quanto è disposto<br />

nel <strong>com</strong>ma precedente nei riguardi di edifici di gran mole affinché<br />

sia interrotta la continuità della linea di coronamento.<br />

Le altezze dei bracci semplici interni non debbono eccedere in<br />

corrispondenza del muro divisorio di colmo, l'altezza massima di<br />

metri 21 misurata dal piano medio dei cortili.


Oltre l'altezza corrispondente alla larghezza stradale può essere<br />

consentita la costruzione di un piano in ritiro, purché di altezza<br />

non superiore alla profondità dell'arretramento ed in ogni<br />

caso .a metri 5 s, .<br />

Le altezze tanto all'esterno quanto all'interno sono misurate,<br />

per ciascuna fronte, a partire dal live'1lomedio dei marciapiedi o<br />

dai pavimenti fissi dei rispettivi spazi sui quali prospettano, fino<br />

ai punti piu elevati, <strong>com</strong>prendendovi i cornicioni, gli attici e parapetti<br />

pieni, le gallerie, tanto apér;te quanto chiuse con vetrate e le<br />

finestre delle soffitte che siaIl()separate da un intervallo minore di<br />

un metro e mezzo, tra gli spigoli esterni delle finestre stesse 6.<br />

Gli attici traforati e le balaustre sono escluse dal <strong>com</strong>puto dell'altezza<br />

massima dell'edificio 6.<br />

La lp,rghezza delle vie, tronchi di via e piazze esistenti è determinata<br />

nell'elenco depositato negli uffici del Comune, in base alla<br />

larghezza effettiva, per le vie e fronti parallele, e alla media dei<br />

singoli tronchi per le altre. Per le strade non ancora elencate si<br />

assume la larghezza stabilita dal piano generale regolato re e di<br />

ampliamento.<br />

Altezze consentite agli edifici<br />

fronteggianti spazi pubblici di diversa larghezza 7<br />

Art. 71.<br />

Quando un edificio si eretto aH'angolo di due spazi pubblici<br />

(vie, piazze, ecc.) di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti<br />

di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza, e la fronte e la<br />

parte di fronte prospiciente lo spazio piu largo abbia l'estensione<br />

di almeno 7 metri, è in facoltà del proprietario, ove non ostino<br />

motivi di igiene o di estetica o di decoro, che debbono essere specificati:<br />

a) di continuare, sulla fronte o tratto di fronte prospiciente<br />

lo spazio piu stretto, la maggiore altezza che l'edificio può avere,<br />

a norma dell'art. 70, sulla fronte o tratto di fronte prospiciente lo<br />

spazio piu largo, per una lunghezza, però, di non oltre la metà<br />

della fronte prospiciente lo spazio pili largo, fino al limite massimo<br />

di 15 metri.<br />

Tale estensione, nel caso di un angolo con smusso a raccordo<br />

che non raggiunga i 7 metri, deve misurarsi dalla prosecuzione<br />

della linea di fronte all'edificio verso lo spazio piu largo;<br />

b) di dare alle due fronti o tratti di fronte dell'edificio unica<br />

altezza (di conguaglio) e cioè l'altezza che risulta dividendo per lo


sviluppo lineare delle fronti la superficie <strong>com</strong>plessiva che avrebvero,<br />

se si applicassero, per ciascun lato o tratto, le norme dell'articolo<br />

70",purché tale altezza di conguaglio non superi di piti che<br />

4 metri l'altezza consentita, in base a dette norme, per la fronte<br />

prospicient'e lo spazio piti stretto.<br />

Ove la fronte prospiciente lo spazio piU largo abbia l'ampiezza<br />

di almeno 15 metri e l'edificio risvolti o continui verso spazi piti<br />

stretti' dall'una e daH'altra estremità di essa, le facoltà di cui ai<br />

precedenti <strong>com</strong>mi a) e b) potranno o l'una o l'altra, essere applicate<br />

su entrambi questi spazi piti stretti.<br />

Il Podestà 4 può consentire tuttavia che l'edificio, anziché all'altezza<br />

unica di conguaglio, sia costruito ad altezze diverse, a<br />

condizione che la superfici'e totale delle parti non superi quella<br />

risultante dall'applicazione dell'articolo 70 e che in nessuna parte<br />

l'altezza dell'edificio ecceda quella ivi consentita verso lo spazio<br />

piti largo, e quella di conguaglio verso lo spazio piti stretto.<br />

In ogni caso gli ultimi tre metri almeno di fronte verso lo spazio<br />

o gli spazi piti stretti non debbono avere altezza superiore a<br />

quella stabi'lita dall'articolo 70 e sulla testata o frontespizio che,<br />

per tal motivo, si vi'enea formare nella parte sovralzata della casa,<br />

sul confine dell'altra parte di altezza minore, debbono essere continuati<br />

lo stile architettonico, la gronda e le principali decorazioni<br />

della fronte prospiciente lo spazio pubblico, almeno per tutto quel<br />

tratto che da questo è visibile.<br />

Il Podestà 4 con le debite garanzie convenzionali, può autorizzare<br />

deroghe alle disposizioni su dette solo allorquando si debba<br />

disciplinare la fabbricazione di interi quartieri e al solo scopo di<br />

escludere la fabbricazione chiusa sui margini delle strade e di<br />

permettere la formazione di vie interne e cortili aperti sulla<br />

strada.<br />

Quando la facciata del fabbricato venga a trovarsi di fronte<br />

allo sbocco di una via 1'altezza si determina in relazione alla media<br />

distanza che risulta tra la fronte del nuovo fabbricato e la linea<br />

condotta dall'uno all'altro degli spigoli angolari dei controstanti<br />

fabbricati in corrispondenza degli zoccoli.<br />

Quando i due lati della via non siano paralleli, l'altezza si determina<br />

in relazione alla media del tratto di strada che confronta il<br />

fabbricato.<br />

Quando, in forza d'un piano regolatore edilizio debitamente<br />

approvato, la larghezza della via debba essere cambiata, l'altezza<br />

si determina in relazione alla larghezza segnata nel piano stesso.


Obblighi nel caso di adozione del metodo di conguaglio<br />

Un fabbricato nel quale si adotti il metodo di conguaglio di cui<br />

a1'l'articolo precedente deve presentare nelle sue fronti un unico<br />

insieme architettonico e ciò anche quando sia costruito da corpi<br />

.divisi o divisibili, nel quale caso non è ammessa la costruzione<br />

non simultanea dei vari corpi se non quando si dia la precedenza<br />

alla parte fronteggiante la via ove lo spazio è piti largo.<br />

L'adozione del metodo dì' conguaglio toglie al proprietario e<br />

ai suoi successori il diritto di qualunque sopralzo frontale, anche<br />

ne'lla parte di fabbricato prosepttante lo spazio di ampiezza<br />

maggiore.<br />

Salvo quanto è disposto nelle leggi speciali per l'esecuzione dei<br />

piani regolatori, i proprietari che non intendano o <strong>com</strong>unque non<br />

siano in grado di proseguire la costruzione fino all'altezza indicata<br />

nel progetto di cui all'articolo 4 hanno l'obbligo di <strong>com</strong>pletare ia<br />

part1e <strong>com</strong>piuta con idoneo coronamento previa presentazione di<br />

nuovo disegno dal quale risultino soddisfatte tutte le esigenze del<br />

decoro edile e che deve essere approvato dal Podestà 4 a norma<br />

degli articoli 2 e seguenti del presente regolamento.<br />

È vietato qualunque sporto e altra opera accennata a sopraelevazione<br />

di un piano superiore.<br />

Il Podestà 4 ha facoltà di limitare l'altezza di nuove costruzioni<br />

o sopraelevazioni o di pI"escrivere determinate rispondenze di altezza,<br />

di linee, di stile in prossimità di importanti ediòficie <strong>com</strong>unque<br />

quando ciò sia richiesto da esigenze estetiche ed allo scopo<br />

di evitare che dalle costruzioni o sopraelevazioni stesse possano<br />

essere menomate le prospettive e le visuali di ambiente.


Art. 75 *.<br />

È obbligatoria la costruzione a filo della linea stradale, quando<br />

non si stipuli convenzioni tra tutti i frontisti di una strada o tronco<br />

di strada, e coll'intervento del Comune, per arretrare la linea<br />

di fabbrica dalla linea stradale, in modo da evitare la formazione<br />

di muri nudi di frontespizio.<br />

Chi tuttavia intende arretrare il proprio fabbricato dalla linea<br />

di strada, può ottenere concessione dal Podestà 4 a' condizione<br />

che non rimangano scoperti muri nudi di frontespizio e che si<br />

provveda a una razionale ornamentazione dei ,fianchi delle case<br />

laterali, che per effetto dell'arretramento rimangono esposti alla<br />

.pubblica vista.<br />

Chi fabbrica in arretrato rispetto alla linea stradale deve mantenere<br />

la facciata parallela a detta via e in caso diverso deve adottare<br />

una disposizione che il Podestà 4, sentita la Commissione edilizia,<br />

giudichi rispondente ai concetti informatori del piano regolatore,<br />

specialmente nei riguardi dell'estetica.<br />

In ogni caso si deve provvedere ad una decorosa sistemazione<br />

della zona in arretramento.<br />

Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno, quanto se si fa<br />

ai piani superiori di una casa, l'altezza massima dell'edificio arretrato<br />

sarà determinata in base alle norme dell'articolo 70 {escluso<br />

pertanto la facoltà di cui all'articolo 71) aggiungendo, alla larghezza<br />

della via, quella della zona di arretramento.<br />

Di questa maggiore larghezza non possono beneficiare i proprietari<br />

degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza<br />

se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio<br />

arretrato risultante da atto notarHe coll'intervento del Comune<br />

e da trascrivere.<br />

* In generale non è facile che chi edifica in arretrato possa provvedere<br />

alla razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizi delle case laterali<br />

che per effetto dell'arretramento rimangono esposti alla pubblica vista; per<br />

lo piu conviene che l'arretramento avvenga solo sulla parte centrale dell'edificio,<br />

in modo che sulle estremità si abbiano corpi che vadano a coprire i<br />

frontespizi nudi degli edifici adiacenti. .<br />

Circa quanto è detto nell'ultimo capoverso dell'articolo occorre chiarire<br />

che ciò si riferisce esclusivamente agli arretramenti che hanno inizio a<br />

piano terreno, in quanto in questo caso l'arretramento equivale a maggior<br />

larghezza stradale.<br />

Per chi si arretra solo a partire dai piani superiori l'articolo non può<br />

essere applicabile perché i piani inferiori all'arretramento verrebbero a<br />

prospettare su una strada in cui il rapporto tra larghezza stradale e altezza<br />

degli edifici non sarebbe regolamentare.


L'area coperta da costruzioni stabili non deve eccedere i due<br />

terzi dell'area destinata a fabbriçazione di ciascuna proprietà<br />

oppure dell'area destinata alla costJ;Uzionedi tutto un isolato o di<br />

parte di esso (indipendentemente dalle divisioni di proprietà) quafora<br />

i proprietari dell'i'solato o di parte di esso vincolino verso il<br />

Comune e fra di loro le loro proprietà a norma di legge~'<br />

In ogni modo l'area destinata a cortile dovrà sempre avere<br />

forma regolare e in armonia con le confinanti se trattasi di fabbricato<br />

di proprietari diversi nello stesso isolato.<br />

Nelle 'aree destinate a cortile è vietata qualsiasi costruzione<br />

quand'anche di carattere provvisorio.<br />

Il Podestà 4 può autorizzare deroghe 9 alle disposizioni del lo<br />

<strong>com</strong>ma per le aree di forma speciale ovvero di limitate dimensoini,<br />

per le quali possa ritenersi tollerabile, senza pregiudizio dell'igiene,<br />

l'utilizzazione dell'area fabricabile senza cortili o pozzi di<br />

luce, nonché quaI299 trattisi di ric()§1rJ.1:?:J()I1e0cl~i.{~lJI1a .ciL.~cli,:<br />

cPci eSTstenti"che ap~in_~·evI~.!i._~_cljmp~QiiàiÙijiiIgrr9ri~·rgre,~<br />

niche no~trimenti e Eraticamente .gJt~n!hiU.<br />

Tale facoltà e~c;ti~n~i~ ~~i'~;i"di ricostruzione e riforma di<br />

edifici esistenti è inoltre subordinata alla condizione che l'area<br />

esistente dei cortili, in ogni modo, non sia inferiore ad 1/5 dell'area<br />

totale propria del richiedente nonché all'osservanza delle<br />

altre norme da stabilirsi caso per caso.<br />

Salvo quanto è disposto nelle leggi sanitarie e di pubblica sicurezza,<br />

il Podestà 4 può consentire che un cortile sia coperto per<br />

intero per destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio<br />

pubblico, solo quando misuri almeno 50 metri quadrati di superficie<br />

e se sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione dell'aria.<br />

In ogni caso un taloelocale deve essere fornito di un lucernario<br />

coperto. ed accessibile per la pulizia, avente una proiezione<br />

orizzontale di almeno un terzo dell'area del cortile da coprire e<br />

sopraelevazione non minore di metri 0,50- con vetrate apribili.<br />

I locali circostanti a tale locale coperto debbono limitarsi all'altezza<br />

di quest'ultimo ed assoggettarsi al vincolo di non essere


destinati ad abitazioni, laboratori, cucine, scuderie e simili, salvo<br />

che siano muniti di finestre <strong>com</strong>unicanti direttamente coll'esterno<br />

e sufficienti per numero ed ampiezza.<br />

Nei cortili confinanti ai suoli edificati o meno di altri proprietari,<br />

le rispettive fronti si considerano <strong>com</strong>e fabbricate ed occupate<br />

da un muro dell'altezza di m. 21, salvo a <strong>com</strong>putarne l'effettiva<br />

lnaggiore altezza per i muri che superano tale limite IO.<br />

Può derogarsi al disposto del <strong>com</strong>ma precedente solo quando<br />

esiste fra i confinanti convenzione di servitu perpetua altius non<br />

tollendi, legalmente trascritta ed estesa sopra una ~uperfìcie sufficiente<br />

a garantire la regolarità del cortile. In detta convenzione<br />

deve essere dichiarato che non possono introdursi mutamenti<br />

nelle condizioni della servitu senza il consenso del Comune e che<br />

essa non può 'essere rinunciata, estinta o modi,ficata senza l'intervento<br />

dell'autorità <strong>com</strong>unale.<br />

In tal caso i cortili ed i giardini debbono essere recinti da<br />

cancellate libere in ferro, infisse sovra banchine o muri aventi<br />

un'altezza dal suolo non superiore ad un metro, coronata in pietra<br />

da taglio o in altro m'ateriale di equivalente consistenza.<br />

È vietato di addossare a tali cancellate, anche in parte, tavole,<br />

lamiere od altro che possano impedire la circolazione dell'aria.<br />

È consentito che vi aderiscano piante rampicanti decorative.<br />

In qualunque fabbricato è permessa la costruzione di chiostrine<br />

o cav'edi aventi esclusivamente lo scopo di dare aria e luce<br />

a scale di servizio, latrine, stanze da bagno, anticamere, corridoi<br />

di disimpegno, esclusi gli ambienti abitabili e le cucine, le scale<br />

principali, le stalle, i forni ed officine emananti esalazioni nocive<br />

o fastidiose .<br />

. Ogni chiostrina deve avere un'area libera non minore di 1/18<br />

della somma delle superfici dei muri che la limitano, misurata dal<br />

piano del pavimento alla sommità e la distanza minima fra i muri<br />

opposti di almeno m. 2,80 per gli edifici di soli 3 piani di elevazione<br />

e di m. 4 per quelli di maggiore altezza.


Nella sua parte inferiore la chiostrina deve essere in diretta e<br />

permanente <strong>com</strong>unicazione col piano che corrisponde al fondo<br />

della chiostrina in maniera da assicurare il continuo rinnovamento<br />

dell'aria e rendere facile l'accesso per la necessaria pulizia.<br />

L'area occupata dalle chiostrine si <strong>com</strong>puta <strong>com</strong>e area coperta<br />

da costruzioni.<br />

. Le chiostrine possono essere coperte soltanto con tettoia a<br />

vetri che sia tutta in giro sopraelevata sui muri in modo da lascia-<br />

:f


Balconi e sporgenze in genere sono vietav; nelle chiostrine e<br />

nei cortili secondari. Nei cortili principali e nei rincassi debbono,<br />

sia per numero che per aggetto, essere proporzionati all'ampiezza<br />

dei cortili stessi e distribu~ti in maniera da non pregiudicare le<br />

esigenze dell'igiene e dell'estetica, a giudizio del Podestà 4.<br />

La larghezza minima delle zone libere fra due fabbricati prospicienti<br />

non può essere inferiore a m. 8 12.<br />

Quando dette zone libere sboccano sulle vie pubbliche debbono<br />

essere chiuse con pilastri e concelli agli sbocchi sulle vie stesse o<br />

con muri di cinta costruiti e decorati in modo adeguato all'importanza<br />

della località e le parti visibili dei muri debbono infine essere<br />

intonate all'architettura delle facciate principali.<br />

Tutte le aree Ebere del suolo fabbricabile e cioè gli spazi tra<br />

casa e casa, i cortili coperti e quelli scoperti aventi un'area non<br />

superiore a 30 mq., le chiostrine, anditi, ecc., debbono essere sistemati<br />

in modo da permettere il regolaI1escolo delle acque ed essere<br />

regolarmente lastricati, selciati o pavimentati di asfalto.<br />

Gli spazi fra le case, quando non siano destinati al transito,<br />

ed abbiano un'area superiore a 30 mq., debbono essere decorosamente<br />

sistemati a giardino; una fascia lungo le pareti degli edifid,<br />

della larghezza non minore di metri uno, deve essere pavimentata<br />

di materiale impermeabile.<br />

Nei suddetti spazi aperti è vietato elevare costruzioni in so·<br />

prasuolo e di conservarvi materiali in deposito, vecchie costruzioni,<br />

muri e simili.


Altezza dei fabbricati in rapporto all'ampiezza dei cortili 13<br />

Art. 86.<br />

Riguardo ai cortili, l'altezza dei fabbricati deve essere limitata<br />

in modo che l'area libera di quelli sia almeno uguale alla quarta<br />

parte delle facce dei muri che verticalmente li recingono, escludendo<br />

dalla misura i fianchi degli avancorpi delle scale, sporgenti<br />

non oltre un metro e mezzo. Esistendo costruzioni interne contro<br />

i muri divisori, l'ampiezza del cortile deve soddisfare alla detta<br />

proporzione tanto rispetto alle fronti risultanti con le dette costruzioni<br />

interne, quanto rispetto ai muri divisori contro i quali<br />

sono addossate, considerando però nel secondo calcolo <strong>com</strong>e cortile<br />

anche l'area occupata dalle costruzioni stesse.<br />

Inoltre la larghezza dei cortili deve risultare, rispetto a ciascuna<br />

fronte dei nuovi fabbricati interni, almeno uguale a quella<br />

stabilita per le vie in relazione all'altezza dei fabbricati.<br />

Cortili fra fabbricati convergenti 13<br />

Art. 87.<br />

I cortili <strong>com</strong>presi fra due fabbricati convergenti ad un solo<br />

piano fuori terra debbono avere all'incontro dei fabbricati stessi<br />

una smussatura di almeno metri tre.<br />

Altezze delle case prospettanti cortili o giardini<br />

contigui a strade e piazze 13<br />

Le case prospettanti cortili o giardini contigui ad una piazza o<br />

via pubblica per una larghezza di almeno m. 9 e separate da questa<br />

mediante cancellate elevate non oltre m. 4 dal suolo si considerano<br />

<strong>com</strong>e prospettanti la piazzo o via pubblica.<br />

Per l'altezza di dette case si applicano le disposizioni degli articoli<br />

70 e 71, <strong>com</strong>putando la profondità dei cortili o giardini in<br />

aggiunta alla larghezza della via solo quando l'intero fabbricato<br />

disti almeno quattro metri dalla linea di fabbricazione.<br />

Art. 89.<br />

Allorché uno o piu lati di un cortile sono recinti da un semplice<br />

muro divisorio alto non piu di metri tre, o da una cancellata, il


cortile, quantunque diviso in due o piu parti si considera <strong>com</strong>e<br />

formante un'area sola.<br />

Non sono perm'essi frazionamenti di cortili formanti aree inferiori<br />

ad un nono dell'area totale di ciascuna proprietà.,<br />

Ove l'altezza degli edifici circostanti sia stata <strong>com</strong>unque pro- ,<br />

porzionata all'area <strong>com</strong>plessiva indicata nel primo <strong>com</strong>m'a.,è vietato<br />

di sopraelevare i muri divisori dei cortili oltre i metri quattro<br />

e di sostituire le cancellate con muri eccedenti tale altezzà<br />

massima.<br />

La sopraelevazione del piano terreno sulla strada, o sul terreno<br />

sistemato, deve essere non inferiore a 1 m. quando i locali sono<br />

destinati ad abitazione.<br />

Soppalchi e dimezzamenti di ambienti<br />

Sono vietati, sull~ fronti principali dei caseggiati, i soppalchi e<br />

dimezzamenti di ambienti .Detti soppalchi e dimezzamenti sono<br />

tollerati sulle fronti secondarie e su quelle corrispondenti ai cortili,<br />

solo quando gli ambienti abitabili, risultanti dopo il dimezzamento,<br />

abbiano altezza, superficie ed illuminazione sufficiente<br />

a norma delle speciali prescrizioni del regolamento d'igiene.<br />

La superficie degli ambienti dimezzati deve essere non maggiore<br />

di un sesto della superficie totale dell'appartamento, né della<br />

superficie totale del fabbricato, a qualunque uso sia destinato.<br />

Quando il terreno alle spalle o ai fianchi dei fabbricati sia ad<br />

un livello naturale molto piti basso di quello su cui prospetta la<br />

fornte principale, il Podestà 4 , può consentire particolari deroghe 9<br />

alle disposizioni degli articoli precedenti che siano consigliabili<br />

nell'interesse dell'edilizia.<br />

f


Deroghe alle disposizioni degli articoli precedenti<br />

nell'interesse pubblico<br />

Il Podestà 4 può disporre che sia assicurato il rispetto delle<br />

norme estetiche ·edigieniche, con norme piu restrittive 14 di quelle<br />

contenute negli articoli precedenti allo scopo di evitare la formazione<br />

di muri nudi di frontespizio che sovrastino le altre costru-<br />

. zioni e la formazione di cortili e chiostrine che non garantiscano<br />

le migliori condizioni igieniche dei locali che vi prospettano ed<br />

anche allo scopo di prevenire pericoli d'incendio.<br />

1 Il contenuto di questo Capo V è profondamente modificato dalle successive<br />

norme tecniche di applicazione del piano regolatore generale. In<br />

effetti di questo Capo restano applicabili solo le norme che non contrastano<br />

con le citate N.T.A. o quelle materie che non siano in queste regolate. Pertanto<br />

per interpretazioni corrette della normativa vigente la lettura del presente<br />

Capo deve essere sempre congiunta con quella delle N.T.A.del P.RG.<br />

2 L'altezza massima delle case da erigersi è definita dalle norme di tipologia<br />

di zona (N.T.A.del P.RG.) e deve inoltre rispondere alle altre norme<br />

riguardanti la larghezza stradale (ove tali norme esistano), la distanza<br />

tra i fabbricati sia verso strada che verso cortili (o spazi) interni.<br />

3 Questa disposizione non sembra contrastare con altre del P.RG.; pur<br />

tuttavia la sua applicazione, già praticamente da sempre inesistente, non<br />

trova oggi un qualsiasi punto di contatto con i moderni criteri della <strong>com</strong>posizione<br />

architettonica.<br />

4 Vedere la nota 2 del Capo I.<br />

5 È una norma che può essere considerata tuttora valida e che trova<br />

ovviamente una limitazione nella altezza massima di zona.<br />

6 L'altezza degli edifici si misura secondo quanto prescritto dagli artt.<br />

15 e 16 delle N.T.A. del P.RG.<br />

7 Questa norma, che può essere considerata non superata da altre,<br />

troverà certamente rara applicazione con la limitazione degli indici di fabbricabilità<br />

del P.R.G.<br />

8 La percentuale di area copribile è definita per ciascuna tipologia<br />

di zona delle N.T.A. del P.R.G.<br />

9 In via generale è opportuno ricordare che deroghe al R.E. od alle<br />

norme di piano regolatore possono essere consentite limitatamente ai casi<br />

di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza<br />

dell'art. 3 della legge 21-12-55n. 1357.L'autorizzazione è accordata dal<br />

Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale. Quanto sopra è sancito<br />

dall'art. 16 della legge 6-8-67n. 765 (art. 41 quater della L.V.).<br />

lO Trattasi di una disposizione invero non molto chiara: acquista ID<br />

senso, anche in rapporto a quel che segue, quando si interpreti nel senso<br />

che sul confine si debba considerare <strong>com</strong>e esistente un muro alto 21 m. e<br />

ciò allo scopo di rendere idonea la ampiezza del cortile indipendentemente<br />

dall'esistenza o meno di costruzioni sul suolo di confinanti. Anche in questo


senso non è stata mai applicata ed appare superata dalle norme di P.R.G.<br />

sulle distanze tra i fabbricati. .:<br />

11 Poiché le norme di piano regolatore non trattano l'argomento, gli<br />

artt. 79; 80, 81 e 82 appaiono pienamente applicabili.<br />

12 Le distanze tra i fabbricati sono state definite nei loro valori minimi<br />

e per le diverse zone omogeneè dall'art. 9 della legge 6-8-67n. 765.Occorre<br />

inoltre verificare le norme del P.R.G. per le diverse tipologie edilizie.<br />

13 Si tenga sempre ben conto della nota I del presente Capo.<br />

14 Il termine « deroga» è pertanto impropriamente usato nel titolo dell'articolo,<br />

almeno nel senso di «maggiore permissività» che normalmente<br />

gli viene attribuito.


OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI<br />

RISPETTO ALLE ESIGENZE DEL DECORO EDILE<br />

Tutte le parti interne o esterne degli edifici destinate a rimanere<br />

visibili permanentemen"tteda vie o spazi pubblici, <strong>com</strong>presi<br />

i muri di frontespizio in sopralzo rispetto agli stabili :limitrofi,devono<br />

rispondere, con speciale riguardo alla ubicazione, alle esigenze<br />

del decoro edile per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi,<br />

alle linee omamentali, alle tinte, alle decorazioni, ecc.;<br />

debbono, altresi, armonizzare coi materiali, con le linee, decorazioni,<br />

tinte, ecc. degli edifici vicini, con speciale riguardo alla eventuale<br />

importanza artistica di questi.<br />

Ove il fronte di ciascuna costnlzione sia inferiore a 20 metri e<br />

pertanto non suscettibile di realizzare un <strong>com</strong>plesso architettonico<br />

idoneo ad inserirsi fra i fabbricati adiacenti, il Podestà 1 può<br />

prescrivere l'e soluzioni piu rispondenti alle esigenze edilizie.<br />

Per le edificazioni parziali su suoli di maggiore estensione il<br />

Podestà l può subordinare l'approvazione dei progetti ad opportuna<br />

lottizzazione del suolo con le norme da stabilirsi in apposita<br />

convenzione.<br />

Tutti gli edifici ed anche i muri stabili di cinta a confine del<br />

suolo pubblico debbono essere muniti di zoccolo.<br />

Debbono essere muniti di zoccolo anche i fabbricati in arretramento<br />

quando la zona di arretramento non sia recinta.


Lo zoccolo deve essere costituito di lastre o conci lavorati o di<br />

altro materiale duro e resistente ed avere un'altezza di almeno<br />

m.O,60.<br />

Occupazione del suolo pubblico<br />

con zoccoli, avancorpi, pilastri, ecc. - Limite di sporgenza<br />

Art. 96.<br />

È vietato di occupare qualsiasi parte del suolo pubblico con lo<br />

zoccolo, con avancorpi, pilastri ed ogni altra sporgenza.<br />

·Per la costruzione di avancorpi agli edifici di notevole importanza<br />

architettonica il Podestà 1 può consentire, su conforme parere<br />

della <strong>com</strong>missione edilizia, speciali concessioni a deroga delle<br />

precedenti disposizioni, osservate le norme di cui agli articoli 17<br />

e 18 della legge sui 'lavori pubblici 20 marzo 1865n. 2248 allig. F.<br />

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune per tali occupazioni,<br />

purché regolarmente autorizzate, quando siano domandate dai<br />

proprietari che, al momento della costruzione, abbiano destinato<br />

gratuitamente all'uso pubblico il suolo corrispondente al marciapiede.<br />

Negli altri casi per l'alienazione dell'area da occuparsi per gli<br />

avancorpi deve essere stabilito un prezzo non inferiore a L. 1.000<br />

a mq. ed ogni formalità contrattuale, <strong>com</strong>preso il pagamento del<br />

prezzo, deve essere eseguita prima dell'inizio dei lavori.<br />

Ogni occupazione abusiva può essere regolarizzata a giudizio<br />

insindacabile del Podestà 1 mediante il pagamento del doppio del<br />

prezzo indicato nel <strong>com</strong>ma precedente.<br />

Ogni aggetto o sporgenza per decorazioni ed infissi può occupare<br />

lo spazio pubblico con le seguenti -limitazioni:<br />

a) fino all'altezza di m. 2,20 dal livello del marciapiede, per<br />

non oltre cm. 15;<br />

b) oltre l'altezza di m. 2,20 e fino all'altezza di m. 4 per non<br />

oltre cm. 25;<br />

c) per altezze superiori a m. 4 per non oltre cm. 25.<br />

L'altezza si misura verticalmente dal livello del marciapiede<br />

alla faccia inferiore della sporgenza e la sporgenza dal vivo del<br />

prospetto.<br />

Contorni delle aperture<br />

Art. 97.<br />

Verso la pubblica via, anche per i fabbricati costruiti in arretramento<br />

della linea stradale, i contorni delle aperture di porte,


botteghe e finestre, i coprifascia delle cornici dei vari piani e simili<br />

devono essere di pietra naturale o di materiale di provata solidità,<br />

esclusa qualsiasi coloritura o :verniciatura.<br />

Balconi<br />

Art. 98 *.<br />

I balconi e terrazzini pensili, sia aperti che chiusi (bowindows),<br />

prospicienti spazi pubblici devono avere il piano della soglia ad<br />

altezza non inferiore ai m. 4,20 dal Pian~marciaPiede. stradale<br />

e una sporgenza non maggiore di metri ,20 alla linea di proprietà<br />

o, in caso di edificio costruito in arre ramento, non maggiore<br />

di m. 1,30 dal massimo sporto dello zoccolo, purché in ogni caso<br />

la sporgenza dal filo di allineamento non superi il decimo della<br />

larghezza della via. .<br />

I balconi chiusi debbono avere dagli edifici confinflnti una<br />

distanza non minore di otto metri.<br />

È vietato di costruire balconi chiusi in piu di due piani.<br />

Art. 99.<br />

Nelle vie larghe meno di 12 metri la costruzione di balconi o<br />

terrazzini aperti può essere limitata o vietata; quella dei balconi<br />

chiusi è sempre vietata.<br />

In dette via il Pedestà 1 può limitare anche la sporgenza delle<br />

cornici di gronda.<br />

'-~~~~;:;~i~1~~~.2_\~'<br />

Art. 99 bis.<br />

Per veranda si intende il manufatto con cui si realizza la chiusura<br />

di un balcone con l'esclusivo impiego di infissi in metano e<br />

vetro.<br />

* È evidente che ammettendosi la distanza di metri 8 dagli edifici confinanti,<br />

si viene implicitamente a stabilire la minima distanza tra i balconi<br />

chiusi di due diverse proprietà in m. 16.<br />

Allorquando, però, intervenga analoga convenzione tra i confinanti, è<br />

possibile che uno dei due confinanti costruiséa il suo balcone a meno di<br />

metri 8 dal confine, purché l'altro si obblighi a costruire il proprio balcone<br />

a metri 16 da quello del vicino.


La veranda può essere realizzata esclusivamente previa concessione<br />

di licenza 3 edilizia, su balcone con affaccio all'interno di isolato<br />

chiuso o, in edilizia aperta, su balcone non prospiciente su<br />

spazi pubblici o di uso pubblico.<br />

Il manufàtto deve in ogni caso armonizzarsi architettonicamente<br />

con la facciata sulla quale è realizzata e deve assicurare<br />

adeguata areazione ai vani adibiti a cucina ed a servizi igienici<br />

che vi àffaccino.<br />

Ogni fabbricato deve avere la copertura sia verso la via pubblica<br />

o privata che verso i cortili ed i recinti, munita di un canale<br />

di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali<br />

della massima precipitazione da calcolarsi non inferiore a cm. 5<br />

all'ora. •..<br />

-;)<br />

Le gronde in struttura muraria devono avere il frontalino in<br />

materiali di provata solidità ed essere munite di canali di materiale<br />

impermeabile per lo scarico delle acque piovane. Dai canali<br />

suddetti le acque devono essere immesse negli appositi condotti<br />

sotterranei a mezzo di tubi verticali, i quali, nella parte inferiore,<br />

sino all'altezza di almeno m. 4 daI piano di spiccato, non debbono<br />

sporgere dal muro. I tubi non devono trovarsi a contatto con le<br />

pareti della rispettiva incassa tura.<br />

Nei tratti di strade non ancora fornite di fognatura le acque<br />

pluviali devono essere eliminate con appositi condotti costruiti<br />

sotto il marciapiede in modo che possano scorrere lungo i cordoni.<br />

Tale concessione s'intende di pieno diritto revocata non appena<br />

costruita la fognatura.<br />

Per quant'altro si applicano le norme del regolamento speciale<br />

per le immissioni nei canali della fognatura cittadina.<br />

Riparazioni a tubi pluviali<br />

Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque<br />

piovane verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne eseguire<br />

immediatamente le riparazioni.


Il tubo provvisorio di deviazione, durante la riparazione, deve<br />

essere applicato ad un'altezza non minore di m. 4 dal suolo e sporgere<br />

in guisa che l'acqua cada fuori del marciapiede, se ciò è consentito<br />

dalla larghezza' del marcaipiede stesso.<br />

È vietato applicare tubazioni di qualsiasi genere (acqua potabile,<br />

scarichi, gas, ecc.) sulle facciate verso strada.<br />

È altresi vietato costruire canne da fumo applicate alla parete<br />

esterna od anche incassate nei muri prospicienti la pubblica via.<br />

Può tollerarsi la costruzione di canne incassate nel muro frontale,<br />

quando siavi applicata, per il loro intero sviluppo, una controcanna<br />

in modo che vi sia fra le due canne una intercapedine di almeno<br />

3 centimetri, nella quale possa circolare l'aria.<br />

È vietato di costruire latrine sporgenti dai muri, quando siano<br />

visibili da spazi pubblici e di mantenere quelle che divengano tali<br />

in seguito a modificazione del fabbricato, fatta eccezione, in questo<br />

caso, di quelle disposte in colonna a guisa di torri chiuse, quando<br />

siano decorosamente collegate col resto dell'edificio.<br />

Le finestre sopra il tetto, dette abbaini, quando non siano in<br />

armonia con la decorazione della fronte o del tetto, non devono<br />

essere visibili dalla pubblica via.<br />

Inclinazione delle coperture<br />

"':::;;';;;iiìì\iQitPilidU I'''l'.'' t Tl'llftIUlilaas ••<br />

Art. 104.<br />

L'inclinazione delle coperture degli edifici, di qualunque forma<br />

esse siano, non deve essere maggiore di 35 radi sull'orizzonte<br />

salvo il caso di costruzioni ornamentali', di specla l Stl l arc itettonici,<br />

per i quali una diversa inclinazione sia approvata dal Podestà<br />

1, previo parere della Commissione edilizia.


A<br />

i.tetti~h'e per la loro inclinazione ed esposiziòne pos'san'o pro.:.<br />

vocare caàuta di neve e di tegole debbono essere muniti di ripari<br />

adatti. "0 "-' •• ,': • .' ••.• ,<br />

.. ~<br />

'juce7~rzuri e finestre dei sotterranei - Intercapedini<br />

Salvo quanto è disposto nel regolamento locale di igiene, i lucernari<br />

e le finestre dei sotterranei devono essere aperti nello zoccolo<br />

dei fabbricati o nelle soglie delle aperture e munite di lastre<br />

di pietra forata o difese di metallo.<br />

Devono inoltre essere muniti di una rete metallica a fitta maglia,<br />

che si possa facilmente levare.<br />

Il Podestà l può autorizzare aperture di lucernari e finestre<br />

orizzontalmente nei marciapiedi a raso suolo nei soli casi in cui<br />

non vi sia modo di altrimenti illuminare i sotterranei. Questi lucernari<br />

debbono essere singolarmente separçtti in correlazione alle<br />

aperture esistenti nella fronte dell'edificio e coperti con pietre<br />

forate o chiusi con inferriate a superficie piana; i fori o vani delle<br />

pietre ed inferriate non debbono avere un diametro maggiore di<br />

cm. 4, se circolari, né larghezza maggiore di 2 centimetri se di<br />

altra forma.<br />

Le inferriate dei lucernari nei marciapiedi debbono essere fisse<br />

ed avere la solidità corrispondente alle esigenze del pubblico transito.<br />

La larghezza del lucernario è stabilita caso per caso dal Podestà<br />

l in misura non eccedente 1/3 della larghezza del marciapiede,<br />

Lucernari di maggiore sporgenza possono essere autorizzati<br />

volta per volta, alle condizioni seguenti:<br />

a) che siano per la maggior parte muniti di lastre di vetro<br />

a superficie greggia a raso suolo, con spessore non minore di<br />

25 mm.;<br />

b) che siano armate con traverse di ferro atte ad impedire<br />

ogni inconveniente in caso di rottura delle lastre di vetro:<br />

c) che nelle parti in cui per l"areazione dei sotterranei non si<br />

estende la superficie di vetro, siano coperti con le modalità indicate<br />

nel secondo e terzo <strong>com</strong>ma.<br />

Analogamente possono essere accordate concessioni per la costruzione<br />

di intercapedini coperte sotto i marciapiedi.<br />

••••_'


Le intercapedini non possono avere altre destinazione che quella<br />

di permettere la circolazione dell'aria intorno al muro perime~<br />

trale della casa.<br />

t vietata qualsiasi <strong>com</strong>unicazione fra l'intercapedine e i vani<br />

della casa.<br />

. L'irrtercapedine deve essere coperta con matedale adatto in<br />

modo da formare un suolo stradale solido e <strong>com</strong>patto al pari di<br />

quello circostante. .<br />

Il concessionario, ove dal Comune sia variata la livelletta o la<br />

pavimentazione stradale presso i lucernari e intercapedini deve<br />

eseguire a sue spese ogni opera che sia ritenuta necessaria o che<br />

sia ordinata dall'Amministrazione senza diritto ad alcuna indennità.<br />

Il concessionario è del pari responsabile di tutti i danni che<br />

possano derivare al suolo stradale o ai terzi in dipendenza della<br />

conceSSIone.<br />

Infiltrazione di U1nidità - Respo11sabilità<br />

Art. 107.<br />

Il .<strong>com</strong>une non assume alcuna responsabilità per infiltrazione<br />

di acqua od umidità attraverso i lucernari provenienti dal suolo<br />

stradale, dai condotti immondi o in dipendenza di lavori eseguiti<br />

nella sede stradale, non tenendosi neppure obbligato a conservare<br />

la forma della pavimentazione che, al tem:r:>0deìla concessione di<br />

cui all'articolo precedente, ricoprisse il tratto di suolo sotto cui<br />

corre l'intercapedine o il lucernario. Il concessionario e i suoj<br />

aventi causa, sono tenuti a manlevare il Comu:r:estesso da qualunque<br />

pretesa di terzi, che possa essere sollevata per danni derivanti<br />

dall'uso dei lucernari che essi proprietari sono tenuti a garantire<br />

con tutti gli accorgiment.i della tecnica da qualsiasi infiltrazione<br />

o inconveniente che possa derivare dal]'uso o dalle opere<br />

di manutenzione o sistemazione della strada o del marciapiede.<br />

I ntonaco e coloritura dei mun<br />

G-t.l08=:><br />

Tutti i ITIuridi fabbrica, verso la strada e verso i cortili, ad<br />

eccezione di quelli in pietra naturale, mazzaro, carparo o in altri<br />

laterizi o in pietra a paramento visto con profilatura regolare. devono<br />

essere intonacati e convenientemen1:e decorati fino al coronamento<br />

dell'edificio.


I muri nuovi o riattati devono essere intonacati entro il ter-'<br />

mine di sei mesi dalla loro costruzione.<br />

È _vietato di eseguire coloramenti esterni con tinte che per<br />

troppa vivacità o intensità: offendano la vista od ingenérino oscurità.<br />

Le tinteggiature debbono presentare un insieme .estetico ed<br />

armonico per tutta l'estensione della facciata. .- .<br />

ln ogni caso il campione dei coloram·en ti deve ess~Te. preventivamente<br />

approvato dal Podestà l.<br />

Le fronti esterne degli edifici, formanti in <strong>com</strong>presso un corpo'<br />

architettonico, spettino esse ad uno o piu proprietari, devono rispondere<br />

a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte.<br />

È vietato di colorire in qualsiasi tinta le parti di pietra da taglio<br />

degli edifici, portali, balconi, ecc., salvo che si tratti di policromia<br />

decorativa preventivamente approvata dal Podestà l, sentita<br />

la Commissione edilizia.<br />

Salvo il caso in cui sia sufficiente la r\nnovazione della tinteggiatura<br />

del solo piano terreno le facciate e le porzioni di edifici<br />

visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbricato,<br />

debbono essere colorate sempre integralmente.<br />

È vietato di eseguire sulle facciate delle case e su altri muri<br />

esposti alla pubblica vista dipinture figurative ed ornamenti di<br />

qualunque genere e di restaurare quelli esistenti senza avere prima<br />

presentato al Podestà J i relativi disegni (occorrendo anche a<br />

colori) e ottenuta la relativa licenza 4.<br />

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso strada devono<br />

essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno.<br />

Ove l'apertura verso l'esterno sia richiesta da ragioni di sicurezza<br />

i serramenti debbono essere costruiti con le cautele atte ad eliminare<br />

ogni molestia o pericolo.


Le persiane e gli altri infissi giranti all'esterno ed aventi un'altezza<br />

maggiore di metri 1,25 debbono essere fermati almeno in tre<br />

punti costruiti solidamente ed assicurati in guisa da resistere all'ilnpeto<br />

dei venti.<br />

Le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti<br />

clle si aprano all'esterno verso strada,lad altezza minore<br />

di m. 3.<br />

È vietata la ferratura, con semplice baionetta e piletta, delle<br />

griglie e dei controvetri apribili alJ'esterno, che- devono-invece<br />

venir f.ermati con ferri 'a collo d'oca, assicurati in occhiali fissati<br />

alla mazzetta delle finestre o al telaio maestro 'delle vetrate.<br />

Sporgenze di inferriate inclinaje<br />

hnposte - Persiane - Lampade - Insegrie, ecc.<br />

Art. 112.<br />

È vietato di collocare esteriormente, ad altezza minore di tre<br />

metri dal suolo pubblico, inferrrate, telai di riverbero, invetriate,<br />

impanate, persiane od imposte sporgenti oltre gli stipiti delle<br />

aperture ed apribili verso l'esterno.<br />

Il Podestà i può permettere il collocamento di inferriate fisse e<br />

sporgenti, purché ad altezza non minore di m. 2,20 misurati dal<br />

marciapiede ai principio dell'aggetto e purché il rispettivo sporto<br />

dal vivo del muro non superi i cm. 35.<br />

È vietato di collocare lampioni fissi nelle piazze, nei corsi e<br />

nelle vie ad altezza inferiore a m. 3,50 dal suolo. '<br />

Le lampade 'e le lanterne mobili debbono collocarsi ad altezza<br />

non minore di m. 2,20 dal suolo. Appena spente, dette lampade e<br />

lanterne mobili debbono essere rimosse o rialzate mediante apposito<br />

congegno ad altezza non minore di metri 3,50.<br />

La sporgenza dal vivo del muro, siano le lampade mobili o fisse,<br />

non può eccedere un metro.<br />

Le disposizioni del terzo, quarto e quinto <strong>com</strong>ma si applicano<br />

anche ai bracci per insegne, le quali però non debbono avere dimensioni<br />

superiori a metri O,60x0,40né essere collocate secondo<br />

la bisettrice degli spigoli all'angolo delle vie e sull'angolo.<br />

_ _.~ .. .. _ ...•_---~~-'-..<br />

... Pensiline ---'-,,<br />

(<br />

',,-Art. 113.<br />

'I<br />

.__<br />

-- __ ~- 'e:; .•<br />

È vietato di collocare pensiline e tettucci s;abili sporgenti sul<br />

suolo pubblico o di uso pubblico senza specié:11e licenza del Podestà<br />

J, il quale ne determina l'altezza e le dirr:.ensioni,sentita la<br />

Commissione edilizia.


Detti tettucci debbono essere muniti di appositi tubi disposti<br />

lateralmente per lo scarico delle acque piovane nei canali bianchi<br />

municipali, neHe strade che già ne sono munite, oppure sotto il<br />

marcaipiede secondo le relative prescrizioni.<br />

Lo sporto dei tettucci non deve superare la larghezza del sottostante<br />

marciapiedi ..<br />

Le mensole e i sostegni ed accessori debbono essere collocati<br />

ad "altezza non minore di m. 3 dal livello del marciapiede.<br />

Le pensiline debbono essere collocate in maniera da non nascondere<br />

fanali di pubblica illuminazione, tabelle indicatrici delle<br />

vie ed altre di interesse pubblico.<br />

È vietato di fronteggiare le case con paracarri, appoggiati al<br />

mUrI od isolati, salvo regolare concessione del Podestà 1.<br />

Eccezioni al disposto degli articoli 113 e 114<br />

Art. 115.<br />

Le disposizioni di cui agli articoli 113 e 114 non si applicano<br />

allorché le opere ivi contemplate siano costruite in rientranze sul<br />

proprio suolo, purché chiuse con cancelli.<br />

Ogni proprietario che abbia sul suolo proprio rientranze di libero<br />

accesso al pubblico, deve osservare tutte le disposizioni contenute<br />

nel presente regolamento <strong>com</strong>e se il suolo fosse pubblico.<br />

Quando esistano angoli rientranti nelle case od in altre costruzioni<br />

lungo le strade e piazze pubbliche o di uso pubblico, il Podestà<br />

l può ordinare i lavori giudicati necessari per impedire che dal<br />

pubblico ricevano una destinazione contraria all'igiene ed al decoro<br />

pubblico.


Art.118.<br />

I suoli edifica tori sul confine delle strade e piazze debbono essere·<br />

chiusi con muri a malta dell'altezza di m. 2,50 o con cancellate.<br />

- La cancellata può essere rivestita in tutto o in parte di controfodera.<br />

I muri stabili di cinta debbono essere coronati almeno da un<br />

dado che ne formi la copertura; lo stillicidio, qualora non sia in<br />

appositi tubi raccolto e condotto a regolare scarico, deve essere rivolto<br />

nell'interno delle proprietà.<br />

Le tende sporgenti sul suolo pubblico sono vietate nelle strade<br />

prive di marciapiede. Nelle strade con marciapiede l'aggetto delle<br />

tende deve essere inferiore di almeno cm. 60 alla larghezza del<br />

marciapiede.<br />

Le tende, le loro appendici e meccanismi debbono rimanere<br />

ad altezza non minore di m. 2,20 dal suolo. Sono proibite le appendici<br />

verticali frontali e laterali anche di tela o guarnizioni di frangia<br />

che scendano al di sotto di m. 2 dal suolo.<br />

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati<br />

a botteghe ed esercizi pubblici debbono essere predisposte<br />

per la collocazione delle relative mostre ed insegne, che deve aver<br />

luogo nei vani o negli spazi prestabiliti e senza alterare le linee<br />

architettoniche del fabbricato.<br />

In caso di modificazione alle facciate dei fabbricati esistenti,<br />

le mostre ed insegne debbono essere messe in armonia con la nuova<br />

decorazione della facciata.


L'apposizione d'insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelli<br />

indicanti ditte od esercizi di arte, mestieri, professioni, industrie,<br />

anche provvisorie, che a qualsiasi scopo voglia effettuarsi all'esterno<br />

del fabbricato è subordinato a licenza del Podestà I previa<br />

presentazione del relativo disegno.<br />

Il Podestà I può vietare l'apposizione di mostre ed insegne alle<br />

faccia.te di fabbricati storici od artistici e quando, tenuto conto<br />

del materaile che si vuole impiegare e della tinteggiatura, vi ostino<br />

ragioni di pubblico decoro o di edilizia.<br />

In caso di riparazione o di modificazione del piano stradale i<br />

concessionari, a richiesta dell'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale, debbono<br />

rimuovere le mostre, vetrine ed altri oggetti occupanti il suolo<br />

pubblico e ricollocarli in pristino con le modifiche rese necessarie<br />

dalle nuove condizioni del piano stradale, il tutto a loro spese.<br />

Per i magazzini su strade principali e in edifici di carattere artistico<br />

e per quelli di eccezionale importanza, anche se si trovino<br />

in strade secondarie, debbono essere presentati preventivamente<br />

al Podestà I per l'approvazione i disegni in acquerello delle tabelle<br />

e delle mostre esterne in iscala non minore di l: 20 con la indicazione<br />

dei materiali che si debbono impiegare.<br />

Per la pubblicità col sistema di cartelloni su pali entro terreni<br />

di proprietà privata visibili dalle strade pubbliche, è necessario<br />

il permesso dell'autorità <strong>com</strong>unale che lo accorda dopo avere accertato,<br />

in base a produzione del tipo, che l'estetica della località<br />

non venga in alcun modo turbata.<br />

Decoro delle vetrine, insegne, ecc.<br />

Art. 122.<br />

Le insegne, le vetrine e simili debbono essere decorose nella<br />

forma e nel contenuto ed essere in armonia con l'aspetto esterno<br />

del fabbricato cui vengono applicate.<br />

Forma dei cartelli e delle insegne<br />

Art. 123.<br />

Sono vietate le scritte dipinte sui muri visibili dal suolo pubblico.<br />

Iscrizioni sulle insegne, vetrine e cartelli<br />

Art. 124.<br />

Le iscrizioni sulle insegne, vetrine, cartelli, ecc. debbono essere<br />

corrette ne Il'ortografia e nella locuzione ed essere scritte in lingua


italiana. Sono ammesse parole e frasi in lingua straniera solo<br />

quando siano la traduzione delle corrispondenti parole O frasi<br />

italiane.<br />

Il corpo dei caratteri delle parole straniere non deve essere<br />

superiore ad un quarto delle parole principali della iscrizione in<br />

lingua italiana.<br />

Può caso per caso derogarsi a tali norme quando tra ttisi di<br />

is'crizioni riferentisi a nomi di ditte di accertata nazionalità straniera<br />

o di iscrizioni riproducenti recapiti od indirizzi in città<br />

straniere.<br />

Ordinanze del Podestà l<br />

per rimozione di insegne e simili<br />

Art. 125.<br />

Il Podestà l può disporre con ordinanza la rimozione delle insegne,<br />

vetrine, mostre, tende e simili, allorché non rispondano<br />

alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti.<br />

Tutte le fronti esterne dei muri, prospicienti tanto su vie, vicoli,<br />

piazze o corsi, quanto su cortili, giardini od altri recinti, <strong>com</strong>e<br />

pure le pareti, i pilastri ed i volti dei portici, nonché le pareti<br />

ed i volti degli anditi, delle scale, ecc. con i relativi infissi ed accessori<br />

(vetrate, cancellate, ringhiere, insegne, tende, ecc.) devono<br />

essere costantemente mantenuti puliti ed in buono stato.<br />

E.fatto obbligo ai proprietari di' provvedere anche alla estirpazione<br />

dell'erba cresciuta sulle facciate e sui tetti degli stabili.<br />

l Vedere la nota 2 del Capo 1.<br />

2 L'art. 99 bis è stato introdotto con deliberazione del C.C. n. 974 del<br />

5-5-76, munita della presa d'atto della S.P.C. della Regione Puglia n. 30222/<br />

8010 del 5-3-77.<br />

3 L'art. 99 bis è stato introdotto prima della legge 10/77: SI dovrebbe<br />

pertanto sostituire a « licenza» « concessione », che è onerosa. Pertanto o<br />

si sostituisce « licenza» e « concessione» con « autorizzazione» oppure anche<br />

per le verande occorre pagare la quota per opere di urbanizzazione e<br />

la percentuale sul costo di costruzione. Bisognerebbe propendere per questa<br />

ultima soluzione visto che la legge regionale 6/79 al 2° <strong>com</strong>ma dell'art.<br />

33 inserisce la superficie netta delle verande chiuse nella Sua (superficie<br />

utile abitabile).<br />

4 In questo caso si tratta di una autorizzazione.


Per qualsiasi opera da eseguirsi nella zona monumentale dei<br />

cimiteri debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni<br />

del presente regolamento.<br />

La licenza 1 di cui all'articolo 2 non è concessa per l'esecuzione<br />

dei progetti che in qualsiasi modo contravvengano alle disposizioni<br />

del regolamento d'igiene, delle leggi sanitarie, del regolamento<br />

di polizia mortuaria e del regolamento per la concessione dei<br />

suoli nel Cimitero.<br />

Nella costruzione di tombe, edicole, cappelle, lapidi, ecc. è vietato<br />

!'impiego di tufo di qualunque specie per i parametri esterni<br />

delle murature, i quali debbono essere di marmo, pietra da taglio<br />

e di laterizi da cortina ed altri materiali nobili autorizzati dal Podestà<br />

2. È vietato l'uso deNe pietre artificiali cementizie e dell'intonaco.<br />

Qualsiasi iscrizione nelle lapidi deve essere preventivamente<br />

approvata dal Podestà 2.<br />

l Vedere la nota l del Capo 1.<br />

2 Vedere la nota 2 del Capo 1.


Le porte d'ingresso a qualsiasi fabbricato debbono essere munite<br />

di piastrelle di pietra o di ceramica o di altro materiale ritenuto<br />

idoneo dal Podestà l, con l'indicazione del numero civico<br />

assegnato dal Comune.<br />

Il proprietario è obbligato a conservare dette piastrelle e a<br />

mantenerle sempre nel posto ove furono collocate in modo facilmente<br />

visibile.<br />

In caso di demolizione di fabbricati che non devono piti essere<br />

ricostruiti o in caso di soppressione di porte esterne d'accesso, il<br />

proprietario deve notificare al Comune il numero o i numeri civici<br />

che vengono cosi aboliti.<br />

Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree nude fronteggianti<br />

spazi pubblici, i proprietari devono domandare al Podestà<br />

l i numeri civici da applicarsi alle porte d'ingresso dei fabbricati<br />

medesimi.<br />

Al Comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio, e quan-<br />

·.do nqn si possa meglio provvedere in altro modo, la facoltà di<br />

.applicare o far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti<br />

dei f~bbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti<br />

le vie pubbliche e private, le indicazioni relative ai servizi stradali<br />

e specialmente:<br />

a) targhe per le indicazioni dei nomi delle piazze, vie, vicoli<br />

ed altri spazi simili;


) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche e<br />

planimetriche, di tracciamenti, di idranti e simili;<br />

c) le mensole, i ganci, ecc. per la pubblica illuminazione ove<br />

la larghezza della strada non permetta di poggiarli sul suolo.<br />

Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi, ecc. non devono<br />

essere sottratti alla pubblica vista.<br />

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte<br />

della frohte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli indicatori<br />

su detti, deve darne avviso 'al Podestà 1 il quale prescrive<br />

nel piu breve tempo possibile i provvedimenti del caso.<br />

Apertura di strade private<br />

Art. 132.<br />

Nella zona di territorio delimitata dai piani regolatori e di ampliamento<br />

2 è vietato di aprire strade private senza preventiva autorizzazione<br />

dal Podestà I.<br />

Alla sistemazione, pavimentazione, illuminazione, fognatura e<br />

nettezza pubblica delle strade private debbono provvedere ~d'interessati<br />

a proprie spese.<br />

Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico<br />

sono soggette alle disposizioni del presente regolamento <strong>com</strong>e<br />

se prospettassero una via pubblica.<br />

Autorizzazione ad aperture di strade private<br />

Art. 133.<br />

Per ottenere l'autorizzazione ad aprire strade private i proprietari<br />

interessati debbono presentare al Podestà I il progetto da<br />

cui risultino le modalità di sistemazione e pavimentazione, fognatura<br />

e illuminazione, e, avutone preventivo benestare, l'atto autentico<br />

col quale i proprietario o i <strong>com</strong>proprietari della strada si<br />

obbligano di provvedere all'esecuzione del progetto nel termine<br />

stabilito dal Podestà I e di procedere in seguito alla manutenzione<br />

della strada e della fognatura, alla illuminazione e nettezza pubblica.<br />

Le strade private di regola debbono essere chiuse con cancello<br />

sulla via pubblica,<br />

Il Podestà I può autorizzare deroghe alla disposizione del <strong>com</strong>ma<br />

precedente a condizione che i proprietari interessati provvedano<br />

alla sistemazione, pavimentazione e illuminazione della strada<br />

privata con le stesse modalità adottate dal Comune per la via<br />

pubblica cui si aUacciano.


Art. 134.<br />

Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze<br />

già aperte al pubblico deve dichiarare in che modo intende<br />

provvedere alla viabilità di accesso.<br />

Per motivi di decoro edilizio, d'igiene e di sicurezza il Podestà 1<br />

può prescrivere che alla strada privata di ,accesso si provveda con<br />

le modalità di cui agli articoli precedenti.<br />

Art. 135.<br />

Nel perimetro dei piani regolatori e di ampliamento e nella<br />

zona immediatamente adiacente 3, le strade private debbono essere<br />

costruite in piena conform'Ìtà e in correlazione organica con<br />

detti piani, debbono avere una larghezza non minore di 12 metri,<br />

riducibili sino ad 8 per strade fiancheggiate da zone a giardino<br />

che garantiscano una regolare distanza di almeno metri 12 tra le<br />

fronti dei fabbricati; e debbono, ove siano a fondo cieco, essere<br />

chiuse, nella parte <strong>com</strong>unicante con lo spazio pubblico, con muro<br />

o cancello, anche apribile, il cui disegno deve essere prima approvato<br />

dal Podestà 1.<br />

Alla prima pavimentazione dei marciapiedi, nel tratto corrispondente<br />

alla fronte degli edifici, o dei muri di cinta dei suoli o<br />

giardini nell'interno dell'abitato, debbono provvedere i proprietari<br />

degli edifici stessi subito dopo la messa in opera dei cordoni<br />

che è a carico del Comune nelle vie e piazze previste dal piano regolatore<br />

e di ampliamento.<br />

Nelle vie private i proprietari debbono provvedere a proprie<br />

spese tanto aHa pavimentazione che alla fornitura e messa in<br />

opera dei cordoni.<br />

La pavimentazione deve essere eseguita a perfetta regola d'arte<br />

con mattonelle di cemento o di asfalto o di altro materiale ritenuto<br />

idoneo dall'ufficio tecnico <strong>com</strong>unalé, in relazione alle esigenze<br />

di uniformità per tutta la strada e previa costruzione di sottofondi<br />

di calcestruzzo dello spessore di almeno cm. 5.


· Ove i marciapiedi abbiano una larghezza superare a m. 5, la"<br />

pavimentazione della eccedenza è a carico del Comune.<br />

Per garantire la regolare uniforme esecuzi~ne' dell' opera nell'ipotesi<br />

prevista dal <strong>com</strong>ma preoedente, il Podestà 1 può consentire<br />

che l'intera pavimentazione sia es~gujtadai proprietari salvo<br />

il rimborso della C[uota di spesa a cariéo del Comune dadeterminarsi<br />

da1'l'ufficio tecnico in base ai prezzi correnti oppure disporre<br />

che sia eseguita dal Comune salvo rimborso -da partè del proprietario<br />

della quota a carico loro in base alla stima finale. .<br />

Ìnquest'ultimo caso è fatto obbligo ai proprietari di depositare,<br />

a richiesta del Podestà 1, la quota su detta da determinarsi<br />

in base al preventivo, salvo liquidazione definitiva e conseguenti<br />

rimborsi o conguagli ad opera <strong>com</strong>piuta. .<br />

AHa manutenzione dei marciapiedi delle vie pubbliche, salvo<br />

quanto è disposto nell'articolo 138, provvede il Comune.<br />

Alla manutenzione dei marciapiedi delle vie private,'provvedono<br />

i proprietari interessati.<br />

Preavviso dell'inizio dei lavo7'i di pavi7nentazione<br />

I lavori di <strong>com</strong>petenza dei privati proprietari a norma del precedente<br />

articolo non possono essere iniziati se non ne sia dato<br />

preavviso di almeno cinque giorni all'ufficio tecnico e debbono<br />

essere eseguiti secondo ·le prescrizioni e sotto la direzione e sorveglianzadell'ufficlo<br />

stesso.<br />

I marciapiedi debbono avere una pendenza trasversale del 2 %.<br />

Le livellette sono ,determinate dall'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale e <strong>com</strong>unicate<br />

per iscr~tto.<br />

Sanzioni per l'inosservanza delle precedenti disposizioni<br />

Art. 138.<br />

In caso di contravvenzione al disposto degli articoli precedenti<br />

il. Podestà J ordina la costruzione o ricostruzione del pavimento<br />

del marciapiede ed ove il proprietario non ottemperi aH'ordinanza,<br />

provvede di ufficio a norm'a di legge. Fino a quando la pavimentazione<br />

del marciapiede non sia stata definitivamente eseguita in<br />

conformità delle prescrizioni del presente regolamento, la manutenzione<br />

e le riparazioni occorrenti sono a carico del proprietario<br />

e. in caso di inaddmpimento, sono es·eguite dal Comune di ufficio<br />

e in danno del proprietario stesso.


.Chiunque intenda e~eguire innovazioni, riparazioni o ricostru-<br />

'zione dei m'arciapiedi é:levepreventivamente chiederne licenza al<br />

Podestà l ed attenersi altle prescrizioni che caso per caso saranno<br />

impartite dall'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale, sotto la cui sorveglianza<br />

debbono eseguirsi i lavori.<br />

Vigilanza sulle opere edilizie - Contravvenzioni<br />

I funzionari dell'ufficio tecnico e gli agenti <strong>com</strong>unali hanno diritto<br />

di accedere nelle località in cui si eseguono o debbono eseguirsi<br />

le opere contemplate nell'articolo 1 e di accertare le relative<br />

con travvenzioni.<br />

A richiesta, ogni proprietario o assuntore dei lavori deve esibire,<br />

sul cantiere dei lavori, i tipi dei progetti approvati e fornire<br />

tutti i chiarimenti del caso.<br />

Di ogni contravvenzione deve essere inviato rapporto al Podestà<br />

l il quale dispone con ordinanza la sospensione dei lavori irregolari<br />

e le diffide per gli adempimenti che, secondo i casi, risultino<br />

necessari, ne prescrive il termine ed invita 'le parti alla conciliazione<br />

della contravvenzione.<br />

Non si procede alla conciliazione delle contravvenzioni se non<br />

dopo l'adempimento degli obblighi regolamentari o l'adempimento<br />

delle ordinanze emanate, dopo che siano state rimosse le irregolarità<br />

o accertate e apportate 1-evarianti proposte, dopo soddisfatte<br />

le ragioni dei terzi e versata al Comune una congrua oblazione<br />

nell'interesse pubblico.<br />

Ove la contravvenzione non sia conciliata si dà corso alla denunzia<br />

per il procedimento penale nel quale il Comune può costi-


tuirsi parte civile. In seguito alla condanna il Podestà l orodina<br />

l'esecuzione d'ufficio delle opere e delle demolizioni non eseguite,<br />

il tutto a spese de'i contravventori e salvo il rimborso con le formalità<br />

ed i privilegi fiscali stabiliti dalla legge.<br />

1 Vedere la nota 2 del Capo 1.<br />

2 Per quanto prima annotato si deve sempre intendere nell'intero territorio<br />

<strong>com</strong>unale.<br />

3 Anche in questo caso si deve intendere l'intero territorio <strong>com</strong>unale.


Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno primo del<br />

mese successivo a quello in cui sarà pubblicato 'all'albo <strong>com</strong>unale.<br />

Fino a quando non sia approvato 'il nuovo piano regolatore e di<br />

ampliamento per il capoluogo e p.er le frazioni, il presente rego-<br />

.<br />

a) per tutte le costruzioni da eseguirsi nel capoluogo, fino ai<br />

lamento si applica:<br />

limiti del piano di ampliamento approvato con R.D. 9 luglio 1926<br />

n. 5145,lungo le strade di <strong>com</strong>unicazione fra il capoluogo e le frazioni<br />

e nella zona litoraneaa nord, della strada statale n. 16 per<br />

Mola e della statale per S. Spirito;<br />

b) per le frazioni Carbonara Carbonara-Ceglie, S. Spirito,<br />

Palese-Macchie, Torre Pelosa e per ogni altra che in seguito fosse<br />

aggregata a Bari e per tutto il territorio che si estende fino ad 1<br />

km. dalle ultime case dell'abitato l.<br />

l È evidente che, essendo stato approvato il piano regolatore generale<br />

successivamente al presente regolamento, il regolamento si applica, per<br />

quanto già annotato in precedenza, a tutto il territorio <strong>com</strong>unale.


NORME<br />

PER IL COLLAUDO E L'USO DEI PONTI MOBILI,<br />

DELLE SCALE AEREE<br />

E DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO<br />

Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento<br />

azionati da motori meccanici per l'esecuzione dei lavori entro il<br />

territorio del Comune di Bari, devono essere periodicamente ispezionati<br />

onde verificarne la sicurezza, dall'associazione fra gli industriali<br />

d'Italia per prevenire gli infortùni del lavoro o da altra<br />

istituzione riconosciuta <strong>com</strong>petente dal Podestà ed in mancanza<br />

dall'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale.<br />

Le ispezioni devono essere richieste dai rispettivi detentori ed<br />

utenti delle macchine ed apparecchi.<br />

Le ispezioni devono essere richieste ed eseguite:<br />

a) per le scale aeree ed i ponti mobili di oltre 12 metri di sviluppo,<br />

prima di farne uso, se nuovi, ein seguito almeno una volta<br />

all'anno· ,<br />

•<br />

b) per le scale ed i ponti fino a m. 12 di svi'luppo, prima di<br />

metterli in uso, se nuovi, e in seguito una volta ogni due anni;<br />

c) per gli apparecchi di sollevamento azionati da motori meccanici,<br />

ogni qualvolta vengano installati di nuovo e solo quando<br />

l'installazione sia <strong>com</strong>piuta e gli apparecchi' si trovino pronti pel<br />

funzionamento, ma ancora non abbiano <strong>com</strong>inciato a funzionare .<br />

. Per gli apparecchi di sollevamento azionati a mano, <strong>com</strong>e verricel1i,<br />

taglie, carrucole, differenziali, paranchi, staffoni e simili,<br />

l'ispezione sarà eseguita d'ufficio, ogni qualvoIra l'autorità <strong>com</strong>unal-e<br />

lo riterrà opportuno, salva all'utente la facoltà di farne richiesta<br />

al Podestà.


L'esito favorevole della verifica deve risultare:<br />

a) da corrispondente certificato da scriversi in apposito libretto,<br />

a firma del verificatore;<br />

b) da timbri a fuoco per le scale aeree, per i ponti mobilie<br />

per le m'acchine di sollevamento con parti di legno o da timbra-<br />

. tura su parti metalliche facenti parte integrante e necessaria degli<br />

apparecchi, per }e altre macchine di ferro o ghisa.<br />

I timbri debbono portare l'indicazione:<br />

a) del numero di matricola, corrispondente a quello che sarà<br />

segnato nel libretto surriferito;<br />

b) dell'Istituto o ufficio che ne ha <strong>com</strong>piuto t'ispezione.<br />

Sui libretti devono essere esposti, con la indicazione deUa data<br />

della verifica, le speciali prescrizioni fatte, nonché gli speciali li·<br />

miti e le modalità d'uso dei singoli apparecchi, a garanzia della<br />

sicurezza dei lavoratori.<br />

A chiunque usi scale aeree, ponti mobili o apparecchi di sollevamento<br />

soggetti a collaudo, è fatto obbligo di tenere sopraluogo<br />

ed esibire, a richiesta degli agenti municipali, il libretto che vi si<br />

riferisce, onde sia agevole constatare se il modo con cui gli apparecchi<br />

sono usati, nonché gli sforzi a cui sono sottoposti, corrispondano<br />

alle precise condizioni di collaudo.<br />

Le incastellature destinate aHa applicazione di apparecchi di<br />

sollevamento per carichi di oltre venti quintali nelle fabbriche,<br />

cosi indipendenti <strong>com</strong>e formanti parte' dei ponteggi, devono offrire<br />

per la loro struttura, collegamento e dimensioni delle singole<br />

membrature solidità e stabilità sufficienti per resistere al doppio<br />

delle sollecitazioni cui possono andar soggetti in ogni direzione.<br />

Le travi, i piani, le mensole reggenti' apparecchi di sollevamento<br />

anche di minor portata, devono soddisfare ad egual requisito di<br />

sicurezza.


Con analoga norma devono venire costruiti i ponteggi destinati<br />

a sorreggere i binari provvisori per lo scorrimento dei carreNi<br />

carichi di materiale o reggenti apparecchi di sollevamento.<br />

Salve e riservate le prescrIzIOni, di cui al precedente art. 4,<br />

valgono in generale le norme seguenti, delle quali quelle ai numeri<br />

dan'l al 5 incluso debbono essere riportate in carattere facilmente<br />

leggibile su apposite tabelle da mantenere esposte a cura dell'imprenditore<br />

di ogni cantiere di lavoro, per opere di nuova costruzione<br />

od importanti riforme di edifici esistenti, per norma e per<br />

quanto è di rispettiva spettanza, tanto di chi dirige, <strong>com</strong>e di chi<br />

sorveglia e di chi eseguisce i lavori.<br />

I) Le catene e le funi devono essere mantenute in perfette<br />

condizioni di funzionamento, ma mai assoggettate ad uno sforzo<br />

di trazione superiore ad 1/6 del carico di rottura pel sollevamento<br />

e di 1/10 per la imbragatura e fissate accuratamente cosi al carico<br />

<strong>com</strong>e all'apparecchio di sollevamento, in relazione alle tabellle approvate<br />

daU'ufficio tecnico municipale.<br />

Se, per la forma e struttura del carico, vi è pericolo che le catene<br />

e le funi possano essere danneggiate, si proteggeranno con<br />

l'interposizione di materiale idoneo.<br />

2) Gli apparecchi di sollevamento e le scale aeree, azionati<br />

da manovella o da fune devono essere provvisti di un efficace dispositivo<br />

di arresto.<br />

Nel sollevamento del carico e della scala il nottolino deve sempre<br />

trovarsi a contatto della ruota a denti di sega.<br />

3) I ruotismi e meccanismi, che permettono variazioni di velocità<br />

nel sollevamento del carico, devono essere muniti di organi<br />

di arresto, che ne garantiscano le diverse posizioni.<br />

Allorché la discesa del carico è ottenuta a mezzo di freno, l'azione<br />

di questo deve essere esercitata in modo uniforme, in modo<br />

da evitare gli urti.<br />

4) Quando gli apparecchi di sollevamento non sono costruiti<br />

con accorgimenti intesi ad impedire che le manovelle girino all'indietro<br />

durante la discesa del carico, si avrà cura di non allentare<br />

il freno fino a che gli operai addetti alle manovelle non le abbiano<br />

abbandonate e si siano tirati da parte. _<br />

5) Gli argani debbono essere collocati in modo che gli operai,<br />

che vi siano addetti, possano agire in modo normale sulle manovelle.


6) Nelle scale aeree, sul settore del pendolino che indica le<br />

diverse inclinazioni alle quali si può usare la scala, deve essere<br />

nettamente indicata la inclinazione minima ammessa rispetto all'orizzonte.<br />

7) Ndl'uso delle scale aeree non è permessa alcuna inclinazione<br />

laterale.<br />

8) Prima di far uso delle scale aeree deve essere ben assicurata<br />

la stabilità del carro, che per le scale di altezza superiore ai<br />

m. 12·deve avere le ruote munite di calzatoie. Gli spostamenti e le<br />

variazioni di inC?linazionedevono sempre aver luogo a scala. scarica.<br />

9) Dovendo muovere una scala in vicinanza di condutture<br />

elettriche di qualsiasi tensione, si deve abbassare la volata in modo<br />

da evitare qualsiasi contatto.


MINISTERO DELLA GUERRA<br />

COMANDO nEL CORPO DI STATO MAGGIORE<br />

COMITATO CENTRALE INTERMINISTERIALE DI PROTEZIONE AEREA<br />

NORME TECNICHE DA ADOTTARSI PER RENDERE MENO<br />

VULNERABILI DALLE OFFESE AEREE LE COSTRUZIONI<br />

EDILIZIE E LE RELATIVE CONDUTTURE<br />

E PER LA COSTRUZIONE DEI RICOVERI<br />

1. Le presenti norme <strong>com</strong>pilate in armonia con lo stato attuale<br />

della tecnica edilizia, hanno lo scopo di rendere meno gravi gli<br />

effetti delle incursioni aeree in caso di guerra.<br />

Esse riguardano:<br />

a) la posizione, la forma e la struttura degli edifici;<br />

b) la costruzione dei ricoveri;<br />

c) 'la protezione delle condutture.<br />

A) Posizione, forma e struttura degli edifici<br />

2. Posizione degli edifici.<br />

Nella <strong>com</strong>pilazione dei nuovi piani regolatori o negli ampliamenti<br />

di quelli esistenti si deve tener presente la convenienza di<br />

aumentare, neUa maggiore misura possibile, le aree scoperte, distanziando<br />

gli edifici e creando tra essi piazze, strade larghe e giardini<br />

al duplice scopo di ridurre il numero dei colpi utili e di evitare<br />

il propagarsi di incendi ,in caso di bombardamento con bombe<br />

incendiarie.<br />

Si devono evitare, per quanto è possibile e dove già non esistono,<br />

le formazioni di casi dette zone industriali ed il raggruppamento<br />

nei quartieri centrali, per <strong>com</strong>odità del pubblico, dei prin-


cipali uffici pubblici, delle banche, ecc., poiché costituiscono gli<br />

obiettivi preferiti di attacchi aerei, che, dato il concentramento<br />

degli obiettivi stessi in uno spazio limitato, raggiungerebbero la<br />

massima efficacia.<br />

Tutti gli edifici pubblici <strong>com</strong>e: caserme, collegi, "ospedali, carceri,<br />

ospizi, convalescenziari, ecc. e gli stabilimenti che non abbiano<br />

particolare necessità di trovarsi nell'interno della città devono<br />

-essere coS't'ruiti alla periferia.<br />

Gli obiettivi di limitate dimensioni <strong>com</strong>e, per esempio, i depositi<br />

privati di esplosivi, le centrali~lettriche, ecc., debbono dovunque<br />

è possibile essere interrati o incavernati.<br />

Si debbono adottare tipi possibilmente ambientati, analoghi<br />

cioè, per quanto è possibile, a quelli dei caseggiati, viHe e borgate<br />

esistenti nella regione, evitando le forme caratteristiche e spesso<br />

monumentali finora preferite per molti edifici.<br />

Questo provvedimento riguarda piu particolarmente gli stabilimenti<br />

importanti, le caserme, le centrali elettriche ed in genere<br />

gli edifici che costituiscono i piu ricercati obiettivi di attacchi<br />

aerei; inoltre deve essere di preferenza applicato agli edifici isolati<br />

od a quelli che sorgono alla periferia della città, dove per la<br />

poca densità delle costruzioni possono essere facilmente identificate;<br />

è meno necessario per gli edifici che si costruiscono nelle<br />

zone centraH della città e che essendo circondati da mohi edifici<br />

offrono difficoltà nell'individuazione degli aerei.<br />

Sono da evitarsi per quanto è possibile i cortili chiusi da ogni<br />

lato e gli edifici nuovi debbono avere preferibilmente piant'e a U,<br />

a +, a L, ecc.<br />

4. Struttura degli edi,fici.<br />

Sono preferibili edi,fici di molti piani, dovunque ciò non sia<br />

vietato da speciali norme.<br />

È pure pref.eribile la struttura in conglomerato cementizio armato<br />

con ossatura e solai di grande robustezza e con muri di struttura<br />

possibilmente leggera. Le nervature dei solai, se di cemento<br />

armato, devono essere sra1lsate ed anche incrociate nei vari piani,<br />

quando non vi si opponga una grande differenza fra la lunghezza e<br />

la larghezza degli ambienti.<br />

I solai debbono essere tanto piu robusti, quanto minore è il<br />

numero dei piani dell' edificio.


Devono essere proscritte le strutture in legname ed in genere<br />

tutti i materiali che possano fornire esca agli incendi.<br />

I tetti devono avere, nei nuovi edifici e nelle ricostruzioni, armature<br />

in ferro od in conglomerato cementizio armato.<br />

I sottotetti dovranno ess'ere praticabili ed aver'e un solaio in<br />

conglomerato cementizjo armato.<br />

Sono infine consigliabHi serrande metalliche o di legno ignifugato<br />

alle porte e alle finestre.<br />

In ogni nuovo edificio devono costruirsi ricoveri, ciascuno capace<br />

di mantenere almeno la metà degli abitanti dell'edificio stesso,<br />

ricoveri che debbono proteggere:<br />

a) dagli effetti delle bombe esplosive, incendiarie e a gas;<br />

b) dall'effetto delle sostanze tossiche liquide spruzzate da<br />

aeroplani volanti a bassa quota;<br />

c) dai moti d'aria derivanti dagli scoppi che avvengono in<br />

prossimità dei ricoveri stessi (vedi note esplicative).<br />

6. Capacità.<br />

Un ricovero non deve contenere che da 20 a 30 persone al massimo<br />

e quando questo numero dovesse essere sorpassato, il ricovero<br />

dovrà frazionarsi in modo che ciascuno non superi detta<br />

capacità.<br />

I ricoveri devono essere di massima ricavati nei sotterranei e<br />

in vicinanza delle scale dell'edificio per <strong>com</strong>odità di accesso; le<br />

loro dimensioni sono subordinate a queHe dei locali sotterranei.<br />

Nella città dove non vi sono sotterranei e dove per difficoltà di<br />

varia natura non si possono eseguire scavi i ricoveri possono farsi<br />

a piano terreno o esternamente al fabbricato, isolati, o meglio<br />

addossati a una sua parte.<br />

7. Ricoveri collettivi.<br />

I ricoveri per tutti i personali di serVIZIO(impiegati, operai<br />

addetti ai servizi pubblici, al mantenimento dell'ordine pubblico,<br />

alla costituzione di squadre di soccorso per la proteZlione sanitaria,<br />

antigas, antincendi ,ecc.) devono essere costruiti a loro carico;


a) dagli enti statali e da quelli parastatali per il loro personale;<br />

b) dalle Provincie e dai Comuni per tutti i dipendenti a qualsiasi<br />

servizio destinati;<br />

c) dagli stabìlimenti, dagli enti e dalle aziende private per il<br />

loro personale.<br />

8. Protezione.<br />

Le dimensioni delle coperture e delle pareti dei ricoveri, se ricavati<br />

nei sotterranei, sono in relazione con le condizioni deE/edificio<br />

soprastante, numero dei piani e struttura.<br />

Per determinare la massima penetrazione, si deve naturalmente<br />

tenere conto della resistenza opposta dai solai che la bomba<br />

deve attraversare prima di giungere alla copertura del ricovero.<br />

E cioè la copertura del ricovero in conglomerato cementizio<br />

armato deve avere grossezza eguale a circa m. 1,75 (m. 1,25 resistenZJa<br />

allo scoppio piu metri 0,50 massima penetrazione) diminuita<br />

da lOa 12 cm. per ogni solaio di cemento armato soprastante<br />

(vedi note esplicative).<br />

È inoltre conveniente che la copertura dei ricoveri sia distaccata<br />

dal solaio che ricopre il sotterraneo.<br />

Le coperture dei ricoveri di calcestruzzo di cemento devono<br />

avere doppia armatura, ciascuna costituita da maglie di 20 cm.<br />

con tondini di 15-;-20 mm. e situate a pochi centimetri dalla superficie<br />

superiore ed inferiore della copertura e parallela alla superficie<br />

stessa, opportunamente staffate.<br />

Si dovranno evitare armature orizzontali intermedie che possono<br />

costituire piani di distacco e si dovrà curare sempre H collegamento<br />

del'le armature delle pareti con quelle delle coperture.<br />

Le norme su dette prevedono la costruzione dei ricoveri con<br />

copertura a pareti di conglomerato cementizio armato: qualora si<br />

adottino altre strutture, queste devono offrire una resistenza equivalente.<br />

Le chiusure dei ricoveri devono essere ermetiche e possibilmente<br />

doppie e opportunamente distanziate.<br />

I ricoveri devono avere un doppio ingresso di cui uno su strada<br />

o su ampio cortile aperto.<br />

Nei ricoveri si deve immeHere artificialmente aria pura in<br />

ragione di almeno 1 mc. per persona-ora, l'aria deve passare attraverso<br />

filtri assorbenti e neutralizzanti. Si deve inoltre poter im-


mettere un maggiore volume di aria per ottenere nell'interno del<br />

ricovero una sovrapressione (5 mm.) di acqua oltre la pressione<br />

necessaria a vincere la resistenZ'a dei filtri e delle canne di ventilazione,<br />

che impedisca I:entrata di gas venefici. L'aria immessa<br />

deve essere distribuita uniformemente in tutto il ricovero, mediante<br />

speciali ventilatori elettromeccanici, aventi possibilità di movi-·<br />

menti a mano.<br />

Nei ricoveri deve essere assicurata l'illuminazione. Poiché durante<br />

gli attacchi aerei si toglie di massima la illuminazione pubblica<br />

e viene lasciata quella privata, è possibile illuminare i ricoveri<br />

'a luce elettrica; qualora ciò non possa effettuarsi si debbono<br />

impiegare mezzi di circostanza, preferibilmente lampade ad accumulatori.<br />

11. Altri provvedimenti accessori.<br />

I ricoveri debbono essere provvisti di acqua, di latrina, di canne<br />

di ventilazione e debbono essere costruiti in modo da consentire<br />

con grande facilità e rapidità i vari impianti su descritti, con<br />

apparecchi per la ventilazione, filtri, ecc., da collocarsi a posto<br />

all'atto della mobilitazione.<br />

12. Linee di distribuzione dell'energia elettrica per la illuminazione<br />

e forza motrice.<br />

Per assicurare la continuità del servizio e provvedere con rapidità<br />

alle riparazioni in caso di guasti arrecati dalle incursioni<br />

aeree è opportuno aumentare fino dal tempo di pace il numero<br />

dei collegamenti fra centrali, sotto stazioni e cabine, senza ricorrere<br />

a costosissimi impianti di riserva.<br />

13. Produzione e condutture di gas.<br />

Riguardo alla produzione del gas, mentre è da ritenersi impossibile<br />

per ragioni economiche decentrare il serviZ'io, specialmente<br />

se eseguito con gli impianti moderni di distillazione, è opportuno<br />

che nuove eventuali centrali di produzione sorgano in località lontane<br />

dai centri abitati.


È utile invece decentrare i gasometri, moltiplicare cioè i centri<br />

di alimentazione, collegandoli in zone periferiche della città,<br />

provvedimento che mentre migliora il servizio e quindi riesce di<br />

publica utilità anche in tempo di pace, diminuisce gli effetti di<br />

bombardamenti aerei, che sarebbero disastrosi qualora ,i gasometri<br />

fossero riuniti in uno spazio limitato, data la difficoltà di mas,cherarli.<br />

Anche per il gas, <strong>com</strong>e per l'energia elettrica, è opportuno<br />

moltiplicare i collegamenti tra le reti di distribuzione e i<br />

gasometri.<br />

Soprattuto è poi necessario collocare al piede della colonna<br />

montante di ogni fabbricato una chiusura facilmente manovrabile<br />

per togliere il gas durante l'attacco aereo.<br />

14. Acquedotti.<br />

Per ridurre i danni derivanti da 'eventuali incursioni alle condutture<br />

e per aumentare le risorse idriche della città, allo scopo<br />

principale di avere sicura disponibilità di acqua per lo spegnimento<br />

degli incendi è opportuno costruire serbatoi interrati di capacità<br />

dai 50 a 100 mc. da collocarsi possibilmente a distanza non<br />

molto superiore ai 500 metri.<br />

Questa serie di serbatoi può essere integrata da serbatoi minori<br />

di capacità da lO ai 30 mc da costruirsi interrati nei cortili,<br />

piazzali ,ecc., dei nuovi fabbricati, delle officine, degli stabilimenti,<br />

ecc.<br />

15. Disposizioni <strong>com</strong>uni alle varie condutture.<br />

Le condutture in genere non devono avere una posa troppo superficiale,<br />

ma tranne quelle del gas devono essere disposte in cunicoli<br />

protetti superiormente almeno nei tratti piti importanti. La<br />

loro protezione è dovuta aUa forma circolare, allo strato di terra<br />

soprastante, il piti alto possibile ed alla massicciata stradale, se<br />

collocata sotto strada. P.er migliorarla è preferibile che nella costruzione<br />

di nuove strade si curi che esse abbiano possibilmente<br />

una sottofondazione in conglomerato di cemento armato di sufficiente<br />

grossezza.<br />

Tali norme devono adottarsi quando si debbano costruire nuove<br />

condutture e rifare strade esistenti.<br />

Le tubature del gas devono invece essere interrate e non collocate<br />

in cunicoli insiem·e con le altre condutture per i danni che a<br />

queste deriverebbero da una eventuale loro rottura.


A titolo informativo si riportano i valori di penetrazione delle<br />

bombe medie:<br />

Le bombe di peso ,medio, cadendo dalle normali altezze di bombardamento,<br />

hanno unapenetrazione di m. 0,40 a 0,50 nel calcestruzzo<br />

di cemento armato, di circa m. 1,20 nella mura tura ordinaria'<br />

di mattoni pieni e ancora maggiore in quella di mattoni<br />

forati. '<br />

Tenuto conto delle penetrazioni su accennate e che per proteggere<br />

dagli effetti di scoppio di una bomba di tipo m,edio occorre<br />

una grossezza di copertura di m. 0,80 circa, se in calcestruzzo di<br />

cemento armato, si possono fare tre ipotesi e cioè:<br />

a) che la bomba scoppi prima di arrivare sulla copertura del<br />

ricovero: in tal caso la copertura deve resistere al peso dei materiali<br />

derivanti dal crollo delle sovrastanti strututre e sarà norm'almente<br />

sufficiente una grossezza di 35 a 40 cm. di cakestruzzo di<br />

cemento armato poggiata su pareti costituite da lastroni della<br />

medesim'a struttura, grossi da 15 a 20 cm.;<br />

b) che la bomba scoppi nel momento in cui tocca la copertura<br />

del ricovero: in tal caso questa dovrà avere una grossezza<br />

di circa 80 cm. poggiante su pareti di lastroni grossi da 20 a 25 cm.;<br />

c) che la bomba penetri nella copertura (il che potrà solo<br />

avvenire per insufficiente resistenza alla penetrazione dei solai<br />

soprastanti): in tal caso si dovrà dare alla copertura una grossezza<br />

di almeno m. 1,25, misurati a partire dalla superficie di massima<br />

penetrazione e le pareti, sempre che la bomba non possa scoppiare<br />

al loro contatto, dovranno avere una grossezza di 30-40 cm.<br />

Con ciò si giunge alle dimensioni prescritte dalle norme.<br />

Un ricovero per 20 persone potrà avere dimensioni da 5 a 6 metri<br />

di lunghezza con le persone disposte su due file a sedere lungo<br />

le pareti, in modo che ciascuno occupi m. 0,50 a m. 0,60 di parete.<br />

La larghezza di tale ricovero può limitarsi a m. 2 con che rimarrebbe<br />

un passaggio di m. 0,40; aumentando tale larghezza fino<br />

a m. 2,80, potrebbe trovar posto un'altra fila di lO persone in piedi,<br />

con che la capacità <strong>com</strong>plessiva del ricovero risulterebbe di trenta<br />

persone.<br />

Un ricovero da m. 5 a 6 per 2,80 può quasi sempre trovar posto<br />

in un locale sotterraneo o in due locali attigui <strong>com</strong>unicanti.


NORME BASILARI OBBLIGATORIE<br />

PER REGOLAMENTI EDILIZI<br />

a) I cortili, ove esistano, siano, almeno da un lato, aperti;<br />

b) le scale siano possibilm'ente tali da non lasciare luogo a<br />

vani interni per cui possa passare una bomba;<br />

c) finestre, lucernari, ecc., siano tali da poter essere facilmente<br />

oscura ti;<br />

d) le chiusure siano ermetiche o almeno costruite in modo<br />

da poter essere facilmente rese tali;<br />

e) le condutture elettriche, del gas, dell'acqua siano il piu<br />

possibile protette e poste sotto traccia. Dette condutture debbono<br />

poter essere interrotte dal portiere o da chi per lui, mediante una<br />

chiusura di sicurezza centrale, da porre in funzione solo all'atto<br />

dell' allarme;<br />

f) i recipienti di deposito d'acqua dovranno essere in casotti<br />

chiudibili e cioè protetti da liquidi e gas off.ensivi. Si dovrà studiare<br />

il modo di formare una cortina bagnata attorno all'edificio<br />

sia vuotando i cassoni, dove sono, sia usufruendo dell'acqua esistente;<br />

g) le pareti esterne dell'edificio dovranno essere, cO'mpatibilmente<br />

con l'estetica, semplici e lisce, saranno preferite sostanze<br />

che non si imbevano facilmente di liquidi;<br />

h) saranno adottate di preferenza strutture in cemento armato,<br />

ad ossatura <strong>com</strong>pleta, con solai pure in cemento armato con<br />

pareti di materiali coibenti leggeri *;<br />

* Ciò per resistere alla penetrazione dapprima, quindi allo scoppio.<br />

(Gli edifici delle zone intensive dovranno essere almeno di sei piani). Saranno<br />

preferite, dove è possibile, le coperture a terrazza.


i) saranno costruiti di massima degli scantinati e, se si può,<br />

sotto gli scantinati stessi, in luogo il piu possibHe protetto, munito<br />

di doppio accesso, di camere di ventilazione e di chiusure<br />

impermeabili, sarà ricavato un vano che dovrà servire da ricovero.<br />

Detto vano avrà 1 mq. di superficie per eventuale occupante, altezza<br />

libera di circa m. 2,50, pareti laterali di calcestruzzo cementizia.<br />

Se possibile, formare camere di scoppio.<br />

. Gli spessori, per case aventi sul ricovero almeno sei solai in cemento<br />

armato, saranno da cm. 35 a 40 per il cielo e da cm. 15 a 20<br />

per le pareti.<br />

Per copia conforme<br />

L'Ufficiale addetto<br />

Capitano Minosci Emilio


adottato con deliberazioni podestarili n. 1301 del 30 luglio 1938-<br />

XVI; n. 1994 del 12 dicembre 1938-XVII e n. 21 del 14 gennaio<br />

1940-XVIII, approvate dalla G.P.A. il 12 novembre 1938-XVII n.<br />

35147 ed il 17 gennaio 1939-XVII n. 255.<br />

Art. 32.<br />

Scoli di acque meteoriche<br />

Nei centri abitati gli scoli delle acque metoriche debbono a<br />

cura dei proprietari di stabili, essere avviati alle fogne piti vicine,<br />

con l'osservanza delle norme stabilite nel vigente regolamento per<br />

le immissioni nella fognatura.<br />

Nelle zone non fornite di fognatura, detti scoli, previa concessione<br />

del Podestà 2, sono immessi sul piano stradale, al di sotto<br />

dei marciapiedi e lungo i cordoni, con le modalità stabilite nel regolamento<br />

edilizio o <strong>com</strong>unque prescritte dall'Amministrazione.<br />

Art. 33.<br />

Scolo delle acque meteoriche nelle campagne<br />

I proprietari di terreno hanno obbligo di eliminare mediante<br />

opere idonee i ristagni di acque meteoriche, che il Podestà 2, su<br />

proposta dell'Ufficiale sanitario, abbia dichiarato pericolosi alla<br />

salute dei lavoratori e degli abitanti delle zone limitrofe.


Nelle zone malariche i posti di scolo delle acque d'irrigazione<br />

debbono essere costruiti in modo da evitare qualsiasi ristagno<br />

pregiudizievole alla salute dei lavoratori e degli abitanti delle zone<br />

limitrofe.<br />

Le vasche irrigue devono, a cura dei rispettivi detentori, essere<br />

vuotate almeno ogni settimana e pulite in ogni loro parte e specie<br />

al fondo, in modo da eliminare le ninfe delle zanzare.<br />

Art. 35.<br />

Obbligo dell' allacciamento alla fognatura dinamica<br />

Nelle zone della città servite dalla fognatura dinamica, gli scarichi<br />

delle latrine, degli acquai e delle acque meteoriche debbono<br />

essere allacciate alla fognatura stessa con le modalità stabilite<br />

nel regolamento speciale in vigore.<br />

Nelle zone non servite dalla fognatura gli scarichi delle latrine<br />

e degli acquai debbono essere immessi nei pozzi neri.<br />

I pozzi neri debbono essere costruiti nei giardini o cortili ed,<br />

in mancanza, in località idonea delle abitazioni, a conveniente distanza<br />

dai muri merimetrali e dalle cisterne o pozzi bianchi e con<br />

modaltià aUe ad impedire qualsiasi infìltrazione nel sottosuolo o<br />

nei muri laterali e qualsiasi esalazione nell'interno deHe case cui<br />

servono e delle case contigue.<br />

I progetti di tali costruzioni debbono essere approvati dal Podestà<br />

2, sentito l'Ufficiale sanitario e l'Ufficio tecnico.<br />

È vietato di costruire pozzi neri in tutto o in parte nel sottosuolo<br />

delle strade pubbliche *.<br />

~, Non è prescritta una distanza fissa ed uniforme dei pozzi neri dai<br />

muri perimetrali essendo essa variabile secondo la .maggiore o minore permeabilità<br />

del terreno interposto. Nell'esame dei progetti per la costruzione<br />

dei pozzi neri, gli uffici <strong>com</strong>petenti terranno conto delle particolari condizioni<br />

di ambiente in cui debbono essere ubicati e dovranno suggerire gli accorgimenti<br />

tecnici con i quali è possibile garantire il piu innocuo funzionamen-


·I proprietari sono tenuti a provvedere alla vuota tura dei pozzi<br />

neri prima che siano ripieni.<br />

La vuotatura deve essere eseguita con pompe pneumatiche.<br />

Nelle località in cui le pompe non sono accessibili è ammessa la<br />

vuotatura a mano, solamente di notte, a mezzo di operai idonei<br />

debitamente assicurati contro gli infortuni. Gli operai che accedono<br />

nell'interno dei pozzi devono essere forniti di maschera<br />

antigas.<br />

Le operazioni di vuotatura devono essere condotte in maniera<br />

da evitare gli imbrattamenti e ridurre al minimo i cattivi odori.<br />

In caso di inadempimento, il Podestà 2 provvede di ufficio a<br />

norma dell'art. 55 della legge <strong>com</strong>unale e provinciale, salva la denunzia<br />

all'autorità giudiziaria per le sanzioni penali a norma di<br />

legge.<br />

Il materiale estratto dai pozzi neri deve sollecitamente essere<br />

effettuato in carribotte perfettamente chiusi, senza dar luogo a<br />

spandimenti o esalazioni.<br />

Detto materiale può essere sparso su campi privati per la utilizzazione<br />

a scopo agricolo, salvo il divieto di cui 'all'art. 145.<br />

to di tali provvisori mezzi di eliminazione dei rifiuti. In mancanza, dovranno<br />

assicurarsi che le finalità prescritte dall'articolo siano raggiunte:<br />

a) ubicando i pozzi neri a distanza non inferiore a cm. 50 dai muri<br />

delle case ed a valle delle cisterne o pozzi bianchi dai quali debbono distanziarsi<br />

di non meno di metri 8;<br />

b) applicando attorno al pozzo nero uno strato di argilla dello spessore<br />

di almeno cm. 20;<br />

c) dando alle pareti del pozzo nero uno spessore di almeno cm. 50,<br />

salvo maggiore spessore, secondo la natura del materiale di muratura<br />

impiegato;<br />

d) dando al pozzo nero forma circolare o ovoidale o <strong>com</strong>unque con<br />

gli angoli arrotondati e col fondo concavo, il tutto con intonaco a stagnezza;<br />

e) applicando alla volta una apertura del diametro medio di cm. 50,<br />

munita di chiusura ermetica in pietra o metallo;<br />

f) applicando al pozzo nero una canna di ventilazione del diametro di<br />

almeno 12 cm. da elevarsi al di sopra della casa cui serve e delle case<br />

limitrofe.


Lo spandimento può eseguirsi soltanto nei terreni distanti non<br />

meno di 200 metri dalle case agglomerate e non meno di 30 metri<br />

da case isolate in campagna e dalle strade pubbliche.<br />

Per particolari esigenze della località, il Podestà 2, su proposta<br />

dell'Ufficiale sanitario, può prescrivere distanze maggiori.<br />

Modalità di trasporto delle acque lu.ride<br />

e distanza dai siti di sl71altimento<br />

I carri-botte per il trasporto delle acque luride debbono avere<br />

perfetta chiusura.<br />

Il trasporto deve essere effettuato in maniera che non si abbiano<br />

spandimenti ed esalazioni.<br />

Lo scarico delle aque luride deve eseguirsi nelle zone di mare<br />

indicate dall'Amministrazione <strong>com</strong>unale, oppure su campi di coltivazione,osservate<br />

le distanze di cui all'articolo precedente.<br />

Art. 40.<br />

Obbligo· di allacciamento alla rete idrica<br />

Nessuna casa di nuova costruzione può essere dichiarata abitabile<br />

se, ubicata su strada percorsa dalla rete idrica, non è stata<br />

allacciata ad essa.<br />

La fornitura dell'acqua potabile in ogni caso deve essere assicurata<br />

a cura dei proprietari.<br />

Le case di nuova costruzione non si considerano ultimate, agli<br />

effetti di quanto è disposto nell'art. 68, prima che siano adempiute<br />

le disposizioni su dette.<br />

In caso di inadempimento, si provvede à norma degli articoli<br />

14 della legge 23-9-1923 n. 1365 e 159 del regolamento 16-1-1921<br />

n. 135.


Art. 41.<br />

Provvista di acqua mediante pozzi e cisterne<br />

Nelle zone ove non sia possibUe l'allacciamento alla rete idrica,<br />

alla provvista dell'acqua de've provvedersi con cisterne e pozzi.<br />

I pozzi e le cisterne devono essere ubicati, costruiti e mantenuti<br />

con le modalità atte a garantire l'acqua da qualsias( contaminazione<br />

o dalle 'alterazioni dipendenti dagli sbalzi della temperatura<br />

esterna, nonché ad impedire le infiltrazioni nei muri 'dd fabbricato<br />

cui servono e di quelli confinanti.<br />

È vietato di costruire pozzi e cisterne nel sottosuolo delle pubbliche<br />

strade *.<br />

Art. 42.<br />

Permesso per la costru.zione e la riparazione di pozzi e cisterne<br />

Chi vuoI costruire una cisterna o un pozzo o ripararli, deve<br />

domandare l'autorizzazione al Podestà 2, allegando una pianta della<br />

località con la indicazione dell'ubicazione dell'opera.<br />

,', Per soddisfare le condizioni prescritte dall'articolo sono rac<strong>com</strong>andate<br />

le seguenti norme.<br />

I pozzi e le cisterne debbono essere ubicati possibilmente con esposizione<br />

a nord nei cortili o altri spazi aperti e le pareti debbono essere discoste<br />

dai muri del fabbricato una cinquantina di centimetri, quando il terreno<br />

interposto è, <strong>com</strong>e di regola in questo territorio, a permeabilità media; se<br />

vi è in vicinanza un pozzo nero, la cisterna deve in rapporto al pozzo nero<br />

essere ubicata a monte e, in mancanza, ad una distanza di almeno dieci<br />

metri; le pareti tanto del pozzo nero quanto della cisterna dello spessore<br />

di almeno 30 cm, debbono essere circondate da uno strato di argilla battuta<br />

di almeno 20 cm.; le pareti ed i fondi debbono essere costruiti a superficie<br />

curva e raccordati fra di loro con angoli arrotondati; le coperture, le pareti<br />

ed i fondi devono essere interamente rivestiti d'intonaco a stagnezza; la<br />

bocca deve continuarsi in un parapetto alto un metro, anch'esso rivestito<br />

a stagnezza; lo strato di terreno attorno al parapetto intonacato a stagnezza,<br />

per un raggio di un metro, deve essere leggermente inclinato verso l'esterno<br />

e pavimentato. Per l'attingimento è consigliabile l'uso della pompa, ed in<br />

tal caso la bocca deve essere chiusa con un coperchio di pietra o di metallo<br />

a perfetta tenuta; ove si faccia uso di secchio, fisso, l'apertura dovrà essere<br />

sormontata da una copertura a guisa di stanzino e munita di sportello di<br />

chiusura. Le aree di raccolta (tetti e terrazze) devono essere chiuse ad ogni<br />

traffico, non sottoposte a finestre, rivestite di asfalto o di altro materiale<br />

impermeabile e inattaccabile, escluso l'uso delle lastre di piombo; la ripulitura<br />

della cisterna deve essere fatta con cura e con la frequenza richiesta.<br />

L'alimentazione dei pozzi deve provenire da falda acquea a contenuto<br />

chimico e caratteri organolettici convenuti, non inquinata e non inquinabile,<br />

il che generalmente si verifica quando la falda è profonda da 20 a 30<br />

metri.


L'autorizzazione è accordata, sentito l'Ufficiale sanitario che<br />

preventivamente deve eseguire diretti accertamenti sul posto. Il<br />

pozzo o la cisterna non possono aprirsi all'uso se non dopo il<br />

nulla osta dell'Ufficiale sanitario che eseguirà una ispezione ad<br />

opera ultimata.<br />

Salvo quanto è disposto nel locale regolamento edilizio, in vicinanza<br />

di località destinate alle industrie insalubri, in<strong>com</strong>ode o<br />

rumorose, le case di abitazione devono essere ubicate aHa distanza<br />

da stabilirsi dal Podestà 2, sentito 'l'Ufficiale sanitario.<br />

Dalle ore 23 alle 7 e dalle 14 alle 16 è <strong>com</strong>unque vietato turbare<br />

la quiete delle vicine abitazioni con rumori, suoni ed altre manifestazioni<br />

in<strong>com</strong>ode.<br />

Nella scelta della forma della casa e' della orientazione delle<br />

facciate, tra le esigenze imposte dalla direzione della via, dalla<br />

configurazione del terreno edificatorio e da altre finalità, deve prevalere<br />

quella di assicurare alle abitazioni le condizioni piu favorevoli<br />

di aria e di sole.<br />

Disposizione degli ambienti a seconda dell'uso<br />

Ove l'esposizione dell'edificio lo consentà, le abitazioni debbono<br />

essere disposte in modo da orientare a sud i vani di maggiore<br />

dimora ed a nord la cucina, le latrine, il pozzo e la cisterna.


Art. 46.<br />

Difesa dall'umidità del sotlosuolo<br />

Salvo quanto è disposto dal locale regolamento edilizio, nella<br />

costruzione degli edifici debbono por;si in opera i mezzi di isolamen<br />

to che la tecnica suggerisce per impedire che l'umidità del<br />

sotto suolo si trasmetta al materiale delle fondazioni ed ai muri<br />

perimetrali.<br />

Superficie di pavimento e cubatura dei locali<br />

ad uso di abitazione<br />

I locali di abitazione destinati a dimora permanente diurna e<br />

notturna devono avere un'area non inferiore a 9 metri quadrati<br />

ed una cubatura non inferiore a 27 metri cubi 4.<br />

Art. 48.<br />

Altezza degli ambienti<br />

I locali a pianterreno debbono avere un'altezza tra il pavimento<br />

ed il punto piti basso del soffitto non inferiore a metri quattro 5.<br />

I locali dei piani superiori devono avere l'altezza minima netta,<br />

<strong>com</strong>putata fra pavimento e soffitto, di m. 3, riducibile anche a m.<br />

2,80 nel solo caso di abitazioni popolari e sempre quando i locali<br />

siano provvisti di aperture speciali atte a garantire il lento e continuo<br />

ricambio di aria all'interno, anche a finestre chiuse 6.<br />

Le soffitte abitabili devono avere un'altezza non inferiore a m.<br />

2,50 7 , se a copertura orizzontale; se sono a volta, la zona piti bassa<br />

deve avere una altezza non inferiore a m. 2,50.<br />

I corridoi devono avere l'altezza non inferiore a m. 2,50 8 , la distanza<br />

minima fra rampa e rampa e fra pianerottolo e pianerottolo<br />

delle scale deve essere di m. 2,50. La larghezza utile delle rampe<br />

e dei pianerottoli delle scale principali deve essere non inferiore<br />

a m. 1.<br />

Ventilazione ed illuminaz.ione<br />

Gli ambienti dell'abitazione destinati a soggiorno prolungato<br />

devono essere ventilati ed illuminati mediante finestre e balconi<br />

aperti all'aria libera.


Possono ricevere aria e luce dalle chiostrine solo gli ambienti<br />

indicati dal regolamento edilizio.<br />

Art. 50.<br />

Muri perimetrali - Muri divisori<br />

Nella costruzione dei muri, nei rinterrie riempimenti di pavimenti<br />

e _dicoperture è vietato l'impiego di materiali di demolizio- .<br />

ne di vecchie pareti e di vecchi pavimenti salnitrati o inquinati,<br />

nonché l'uso di terra proveniente da luoghi malsani e materiali<br />

non puliti.<br />

È del pari vietato l'uso di m'ateriali troppo igroscopici.<br />

Nelle murature di mattoni forati, in corrispondenza di vani di<br />

porte e finestre, devono eseguirsi rinzaffi di malta cementizia atti<br />

a chiudere ermeticam·ente tutti i vuoti, fori, ecc. ed a prevenire<br />

qualsiasi annidamento di insetti.<br />

Art. 51.<br />

Anditi - Scalinate - Ballatoi e rampe<br />

Gli anditi, le scalinate 9, i ballatoi, le rampe debbono essere ben<br />

illuminati e ventilati ed avere ampiezza sufficiente, pavimenti solidi<br />

ed impermeabili, non scabrosi e discontinui. Le pareti devono<br />

essere rivestite, sino all'altezza di m. 1,50, di materiale di facile<br />

lavatura.<br />

I gradini delle scale devono avere la pedata non minore di m.<br />

0,27 e l'alzata non maggiore di m. 0,18. Le pedate e le alzate dei<br />

gradini devono essere costruite con pietra naturale.<br />

Art. 52.<br />

Pareti<br />

Le pareti dei locali di abitazione o di soggiorno devono essere<br />

intonacate e spalmate di uno strato di calcina semplice o a tinta<br />

quando non siano rivestite di parati.<br />

Art. 53.<br />

Finestre<br />

Il numero, l'ampiezza, ra superficie vetrata utile devono in<br />

<strong>com</strong>plesso essere tali da non provocare raffreddamento all'ambiente<br />

e dare ventilazione ed illuminazione adeguata. In ogni caso


la superficie vetrata utile deve essere non inferiore ad 1/7 di quella<br />

del pavimento per gli ambienti semi-sotterranei, a 1/8 per i piani<br />

terreni, a 1/10 per i piani superiori, ad 1/12 per le soffitte; nelle<br />

stanze da letto, da trattenimento, da cucina, quando vi sia uQa<br />

, so,la finestra, questa in ogni caso deve avere una superficié non<br />

minore di mq. 1,50. .<br />

La forma e l'altezza delle finestre devono essere tali da dar l~ogo<br />

al passaggio del ;maggior numero possibile di raggi luminosi,<br />

sia dall'alto che lateralmente.<br />

La superficie delle imposte deve essere liscia e verniciata.<br />

Le finestre esterne devono essere provviste di persiane e di<br />

doppie vetrate, quando non siano munite di scuri.<br />

Art. 54.<br />

Modi di provvedere gli alloggi di acqua di condotta<br />

Ogni alloggio o appartamento, negli stabili di nuova ·costruzione,<br />

deve avere un impianto di conduttura di acqua del Sele.<br />

Con l'autorizzazione del Podestà 2 può derogarsi al disposto del<br />

<strong>com</strong>ma precedente o provvedersi alla forni tura dell'acqua potabile<br />

mediante la installazione di una o piu bocche di erogazione<br />

<strong>com</strong>une nell'interno dello stabile quando, avuto riguardo al oarattere<br />

economico delle costruzioni, non sia possibile provvedere altrimenti.<br />

Requisiti dei tubi per la distribuzione interna dell'acqua potabile<br />

Per la distribuzione interna dell'acqua negli appartamenti debbono<br />

'adoperarsi tubazioni adatte a garantire la purezza e la potabilità<br />

dell'acqua.<br />

Ogni alloggio deve avere, in vano adatto, la cucina.<br />

n vano della cucina deve essere ben ventilato ed illuminato;<br />

avere l'altezza minima di m. 3 lO ella cubatura non inferiore a<br />

mc. 15 11 •<br />

n banco da fuoco, se in muratura, deve essere costruito con<br />

materiale solido in<strong>com</strong>bustibile, a superficie impermeabile e liscia.


I fornelli debbono poggiare su materaile in<strong>com</strong>bustibile. I prodotti<br />

della <strong>com</strong>bustione si debbono immettere in condutture a regolare<br />

tiraggio e taH da impedire qualsiasi esalazione o irradiamento<br />

di calore all'interno dell'ambiente e da evitare molestie alle<br />

case vicine.<br />

I tratti di parete in corrispondenza dei fornelli dei banchi da<br />

fuoco e delle cucine a gas o elettriche devono essere rivestiti con<br />

materiale lavabile.<br />

Ogni 'alloggio deve essere fornito di acquaio da ubicarsi nella<br />

cucina oppure in un locale attiguo, inclusa la latrina. La profondità<br />

e la superficie interna dell'acquaio devono essere tali da garantire<br />

il rapido e <strong>com</strong>pleto versamento nel tubo di caduva, il quale<br />

deve avere ampiezza e direzione idonea ad impedire le otturazioni.<br />

L'acquaio deve essere costruito con modalità atte ad impedire<br />

il ritorno dei gas dal tubo di caduta.<br />

I tratti di paret1e in corrispondenza di acquai devono essere<br />

rivestiti con materiale impermeabile e lavabile.<br />

I locali semi sotterranei destinati a 'Soggiorno temporaneo (laboratori,<br />

cucine, uffici, magazzini, ecc.) debbono avere un'altezza<br />

di pareti non inferiore a m. 3, di cui 1/2 fuori terra, essere garantiti<br />

dalla penetrazione delle acque piovane e dall'umidità del suolo<br />

ed avere finestre prospettanti alla strada o al cortile con superficie<br />

vetrata utile non inferiore ad 1/7 della superficie del pavimento.<br />

Il pavimento deve essere poggiato su adatto vespaio .<br />

. Con l'autorizzazione del Podestà 2, su conforme parere dell'ufficiale<br />

sanitario, detti locali possono essere destinati anche ad uso<br />

di abitazione permanente, ove se ne ravvisi la' necessità per circostanze<br />

dipendehti dalle condizioni del mercato delle abitazioni nei<br />

singoli quartieri e per altri gravi motivi.


Ogni casa dev"esser~ fornita di un gabinetto di latrina. Salvo<br />

quanto è disposto dal locale regolamento edilizio, il gabinetto di<br />

latrina deve avere i seguenti requisiti:<br />

a) deve essere ventilato a mezzo di una finestra ubicata nella<br />

parte piti alta della parete, della superficie non inferiore a mq. 0,50<br />

se esposta alla strada o al cortile aperto, 'ed a mq. 0,75 se esposta<br />

verso un pozzo di ventilazione 12; il pavimento deve essere lavabile,<br />

unito, liscio; le pareti sino all'altezza di m. 1,30 almeno devono<br />

essere rivestite di materiale lavabiLe liscio, unito; i raccordi<br />

tra le pareti o del pavimento con le pareti devono essere ad angoli<br />

CUrvI;<br />

b) deve avere una superficie di pavimento non inferiore a<br />

mq. 1,25 ed un'altezza non inferiore a m. 2,30 13 ;<br />

c) il vaso deve essere di materiale impermeabile, liscio e<br />

resistente e deve essere munito di chiusura idrica;<br />

d) il lavaggio deve essere eseguito con idoneo apparecchio<br />

a cacciata di almeno 8 litri.<br />

Ogni gabinetto da bagno a vasca deve avere un'altezza non inferiore<br />

a m. 2,30 13 ed una superficie non inferiore a mq. 4. Per il<br />

bagno a docCÌ'a il camerino deve avere un'altezza non inferiore a<br />

m. 2,30 ed una superficie non inferiore a mq. 3 con adatto divisorio<br />

per separare la doccia dallo spogliatoio.<br />

La doccia deve essere inclinata in modo da evitare che il getto<br />

dell'acqua calda cada direttamente sul capo.<br />

Le pareti, fino all'altezza di In. 1,50 ed i pavimenti dei gabinetti<br />

devono essere rivestiti di materiale lavabile; i raccordi fra le pareti<br />

e pavimento devono essere ridotti ad angoli curvi; il pavimento<br />

dei gabinetti per bagno a doccia deve avere leggera pendenza<br />

verso una bocca di scarico formata da chiusura idraulica.<br />

I camerini devono ricevere aria e luce dall'esterno mediante<br />

finestra della superficie di luce non inferiore a mq. 0,50 ubicata<br />

nella parte piu alta della parete e munita di sportello a ribalta 22.<br />

Le vasche debbono essere di materiale lavabile, liscio ed a bordi<br />

arrotondati.


Art. 61.<br />

Tubi di caduta delle latrine e degli acquai<br />

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai debbono essere costruiti<br />

a perfetta regola d'arte e con le modalità atte ad impedire<br />

il ritorno di gas nell'interno della latrina, la fuoruscita di liquido<br />

durante il percorso e qualsiasi danno o molestia alle case vicine.<br />

Ogni tubo di scarico deve essere prolungato di almeno un metrQ<br />

al di sopra della copertura dell'edificio e munito all'estremità<br />

di cappello esalatore o di mitra.<br />

Ove piu cessi siano serviti da unica conduttura di scarico, ciascun<br />

vaso deve essere collegato ad una colonna verticale di ventilazione<br />

secondaria.<br />

Art. 62.<br />

Obbligo del proprietario e degl'inquilini<br />

ad evitare cause di insalubrità<br />

Ogni casa di abitazione deve essere mantenuta con la diligenza<br />

necessaria a conservarne le condizioni di salubrità. A tal fine i<br />

proprietari e gli inquilini, secondo la rispettiva <strong>com</strong>petenza determinata<br />

dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti, sono tenuti ad<br />

eseguire le opere di riparazione e di manutenzione richieste per il<br />

regolare funzionamento degli impianti, per rinnovare le tinteggiatlire,<br />

per rimuovere le cause dell'umidità e per ogni altra esigenza<br />

igienica; gli inquilini devono inoltre curare giornalmente la <strong>com</strong>pleta<br />

nettezza dei pavimenti e periodicamente quella degli infissi<br />

e delle pareti. Gli accessi alle case, le scale, i cortili debbono essere<br />

tenuti nello stato di massima nettezza. In tutte le case urbane,<br />

<strong>com</strong>poste di almeno lO appartamenti deve tenersi a piano terreno<br />

ed in locale conveniente, persona che, incaricata dal proprietario,<br />

sorvegli l'accesso, le scale ed i cortili e risponda dell'osservanza<br />

dei regolamenti municipali circa lo stato di nettezza dei predetti<br />

luoghi.<br />

Le immondizie domestiche devono essere raccolte in recipienti<br />

metallici muniti di chiusura idonea da sottoporsi al lavaggio giornaliero.<br />

Ove per il trasporto a deposito delle immondizie domesti-


che il Comune debba provvedere a mezzo di speciale organizzazione,<br />

i cittadini possono essere obbligati a servirsi dei recipienti di<br />

tipo speciale prescritti dall'Amministrazione, mediante il pagamento<br />

del nolo corrispondente, salvo che alla eliminazione delle<br />

immondizie non siano autorizzati a provvedere direttamente sotto<br />

l'osservanza delle norm·e igieniche prescritte caso per caso dalla<br />

a\J,torità <strong>com</strong>unale.<br />

Art. 64.<br />

Modalità di rimozione delle immondizie dalle case<br />

La rimozione delle immondizie domestiche è eseguita a cura<br />

del Comune o mediante il ritiro dei recipienti da vuotarsi, lavarsi<br />

e disinfettarsi al luogo di scarico, previo ricambio con altri lavati<br />

e disinfettati, oppure mediante il ritiro delle immondizie da vuotarsi<br />

in sacchi impermeabili portati da idoneo personale giornalmente<br />

a domicilio e poi trasportati al discarico con le modalità<br />

stabilite dall'Amministrazione.<br />

I raccoglitori delle immondizie debbono calzare stivalini di<br />

gomma atti al lavaggio, indossare il camiciotto di tela impermeabile<br />

chiuso al collo ed ai polsi e coprire il capo con berretto della<br />

stessa tela. Debbono inohre eseguire le operazioni su indicate<br />

con ogni diligenza atta ad impedire lo. spandimento delle immondizie.<br />

Art. 65.<br />

Divieto di adoperare colori arsenicali<br />

È fatto divieto di adoperare colori arsenicali nelle dipinture<br />

e tinteggiature degli ambienti interni.<br />

Art. 66.<br />

Alloggi dei portinai<br />

A tutti gli effetti del presente regolamento gli alloggi dei portinai<br />

sono considerati locali di abitazione.<br />

Art. 67.<br />

Obbligo dei proprietari delle case<br />

di ripulire ad ogni cambiamento di alloggio<br />

Ad ogni cambiamento di alloggio, è obbligo del proprietario,<br />

salvo patti in contrario, di rimettere la casa in regolari condizioni<br />

di manutenzione e di abitabilità.


Agli effetti dell'art. 22{ della legge sanitaria 27-7-1934 n. 1265,<br />

l'Ufficiale sanitario o un Ingegnere dell'ufficio tecnico designato<br />

dal Podestà 2 a richiesta del proprietario, deve eseguire due visite<br />

alle .case di nuova costruzione o <strong>com</strong>unque rinnovate: la prima,<br />

quando la fabbrica sia stata ultimata in ossatura e copertura, allo<br />

scopo di constatare l'ayvenuta ultim'azione delle pareti integrali<br />

(muri grezzi, volta delle cantine, imPi.lcatura tra i piani, scale,<br />

tetto) e la conformità di esse alle nonne prescritte dal presente<br />

regolamento e dal regolamento edilizio, nonché al progetto approvato<br />

dal Podestà 2; la seconda a distanza non inferiore a tre mesi<br />

quando - messi i pavimenti, gli intonachi interni, gli infissi delle<br />

porte e delle ,finestre, collocati in opera gli impianti della fognatura<br />

domestica, dell'acqua potabile, della illuminazione, del riscaldamento,<br />

avvenuto il conveniente prosciugamento dei muri - il<br />

costruttore della casa ritenga che questa si trovi nelJe condizioni<br />

igieniche per essere abitata.<br />

A seguito del favorevole risultato di questa seconda visita il<br />

Podestà 2 rilascia la licenza di abitabilità.<br />

Per il giudizio sul grado di prosciugamento dei muri, è in facoltà<br />

dell'Ufficiale sanitario di ricorrere alla determinazione del<br />

contenuto di acqua nel materiale di costruzione, mediante anaHsi<br />

chimica a spese del richiedente la licenza. Tale contenuto non<br />

deve ordinariamente essere superiore 'all'1,50% ottenuto con riscaldamento<br />

a 100 gradi sino a peso costante.<br />

A richiesta di qualsiasi interessato e di propria iniziativa l'Ufficiale<br />

sanitario o un sanitario o Ingegnere delegato dal Podestà 2<br />

procede a visita neH'interno delle abitazioni, per accertarne le condizioni<br />

igieniche, osservate in quanto applicabili le disposizioni<br />

dell'articolo precedente.<br />

Ove le condizioni igieniche risultino deficienti in rapporto alle<br />

prescrizioni regolam'entari, il Podestà 2 ordina le opere necessarie<br />

a reintegrare le condizioni stesse.<br />

In caso di inadempimento la licenza di abitabilità è revocata.


Divieto di stalle per animali bovini, SU.InI,ovini<br />

entro il territorio urbano<br />

È vietato di tenere nell'abitato urbano stalle per animali bovini,<br />

suini ed ovini.<br />

Art. 71.<br />

Stalle per animali equini<br />

Con l'autorizzazione del Podestà 2 possono destinarsi a stalle<br />

per animali equini nell'interno dell'abitato, i locali che abbiano<br />

i seguenti requisiti debitamente accertati dall'Ufficiale sanitario:<br />

a) non avere <strong>com</strong>unicazione diretta con le stanze di abitazione<br />

o con locali di preparazione, di deposito o di vendita delle derrate<br />

aliment'ari;<br />

b) quando siano sottoposti ai locali di cui sopra, il loro soffitto<br />

deve essere diviso dal piano soprastante mediante uno strato<br />

di materiale impermeabile;<br />

c) la cubatura deve essere non inferiore a 30 mc. per ogni<br />

capo di bestiame e in ogni caso la distanza dal pavimento al soffitto<br />

non deve essere inferiore a metri 3,50;<br />

d) il pavimento, raccordato ad 'angolo curvo çon le pareti,<br />

deve essere costruito con materiale impermeabile, unito ed inclinato<br />

verso un canaletto di scolo che adduca il liquame nella fogna<br />

o nel pozzo nero;<br />

e) le pareti, raccordate tra loro ad angolo curvo, devono essere<br />

rivestite di intonaco impermeabile o di altro materiale facilmente<br />

lavabile;<br />

f) la ventilazione deve essere assicurata mediante finestre la<br />

cui superfiòe non si'a inferiore ad un quindicesimo di quella del<br />

pavimento e mediante una canna di ventilazione che si elevi sopra<br />

la copertura delle prossime case piti alte e sia munita di mitra<br />

ventilatrice;<br />

g) la mangiatoia e l'abbeveratoio devono essere fatti di materiale<br />

impermeabile e facilmente lavabile.


L'autorizzazione è concessa a condizione che il letame sia rimosso<br />

dalle stalle giornalmente e che i detentori di detti locali<br />

versino annualmente al Comune la quota q.i spese che sarà messa<br />

a loro carico per il servizIo di demoscazione al quale il Comune<br />

provvede direttamente.<br />

A tal fine il Podestà 2 stabilisce annualmente con ordinanza<br />

l'ammontare del deposito da eseguirsi per ottenere l'autorizzazione<br />

suddetta.<br />

Art. 72.<br />

Divieto nell'interno dell' abitato di case di cura zooiatrica, ecc.<br />

È vietato tenere nell'interno dell'abitato case di cura zooiatrica,<br />

stazioni di allevalnento di cani, gatti o cavie, depositi di polli,<br />

conigli e simili, senza l'autorizzazione del Podestà 2 che è concessa,<br />

previo accertamento delI'ufficio d'igiene da cui risulti che detti<br />

esercizi possono funzionare senza danno o molestia degli abitanti<br />

limitrofi.<br />

Art. 73.<br />

Allevamento di galline<br />

Nell'abitato urbano è permesso l'allevamento di non piti di 5<br />

capi di pollame per uso domestico, a condizione che il locale relativo<br />

non sia in <strong>com</strong>unicazione diretta con stanze di abitazione, sia<br />

intonacato con materiale impermeabHe, sia sufficientemente ventilato<br />

e pulito giornalmente.<br />

I locali di allevamento di cui al <strong>com</strong>ma precedente devono essere<br />

tenuti nei cortili. Ove i cortili diano aria e luce a piti appartamenti<br />

l'allevamento può essere vietato, su proposta dell'Ufficiale<br />

sanitario, ove ne faccia richiesta anche un solo inquilino.<br />

AMBIENTI COLLETTIVI<br />

O IN SERVIZIO DI COLLETTIVITÀ<br />

Art. 74.<br />

Scuole e convitti privatz<br />

I locali e gli arredamenti delle scuole e dei convitti privati<br />

devano avere i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni le-


gislative e regolamentari per le scuole e per i convitti pubblici.<br />

Salvo diverse indicazioni delle norme suddette, la superficie di pavimento<br />

per ogni alunno nelle aule scolastiche deve essere almeno<br />

di mq. 0,80 per gli asili infantili, mq. 1 per le scuole elementari e<br />

mq. 1,25 per le scuole secondarie 14.<br />

Le scuole ed i convitti privati non possono essere aperti all'esercizio<br />

se non in seguito ad autorizzazione del Podestà 2 che, udito<br />

l'Ufficiale sanitario, potrà subordinarla all'adempimento delle<br />

prescrizioni igieniche che risultino necessarie.<br />

Il Podestà 2, sentito l'ufficiale sanitario, può autorizzare l'esercizio<br />

di scolette in ambienti accessori alle case di abitazione, purché<br />

gli ambienti stessi siano distinti dai vani di abitazione, siano<br />

ben ventilati ed illuminati, abbiano per ogni vano almeno una superficie<br />

di pavimento non inferiore a mq. 0,80 ed una cubatura<br />

di mc. 3 per ogni alunno, siano fornite di idonea latrina e tenute<br />

ton scrupolosa nettezza. .<br />

I locali delle scolette non possono essere destinati ad altri usi.<br />

Le palestre non annesse alle scuole e i campi da giuoco devono<br />

rispondere alle norme prescritte per le palestre annesse alle<br />

scuole pubbliche. Inoltre devono essere fornite di latrine, orinatoi,<br />

spogliatoi e di materiale di medicatura per pronto soccorso.<br />

Con l'autorizzazione del Podestà 2 possono adibirsi a conventi,<br />

ospizi ed istituti analoghi gli edifici che abbiano i requisiti igienici<br />

stabiliti per i convitti.<br />

Ogni camerata per dormitorio deve contenere non piu di venti<br />

persone ed avere una superficie di pavimento non inferiore a mq.<br />

6 per persona.


Non, possono aprirsi all'esercizio alberghi e locande senza auto- ,<br />

rizzazione del Podestà 2 la quale è concessa, sentito l'Ufficiale sanitario<br />

a, condizione: .<br />

'1) ,che l'edificio adibito ad albergo o locanda sia fornito p'er<br />

ogni piano di una latrina ed antilatrina ogni venti letti nonché di<br />

impianto di acqua corrente in ogni camera con lavandino a chiusura<br />

idrica;<br />

2) che ogni camera abbia una cuba tura minima di almeno<br />

mc. 3,30 per ogni persona alloggiata;<br />

3) che le camere del personale di servizio abbiano requisiti<br />

igienici non inferiori a quelli richiesti per le case popolari di abitazione;<br />

4) che siano osservate tutte le altre prescrizioni per garantire<br />

detti esercizi da inconvenienti igienici.<br />

I proprietari e direttori di alberghi e locande hanno l'obbligo<br />

di indicare, nel cartello da esporsi in ogni camera, il numero delle<br />

persone che vi possono essere alloggiate e di denunciare all'Ufficiale<br />

sanitario entro 20 ore gli ospiti e le persone di servizio colpite<br />

da malattie.<br />

Il personale preposto alla vigilanza sanitaria ha facoltà di<br />

<strong>com</strong>piere ispezioni negli alberghi e nelle locande in qualunque ora.<br />

Chiunque abbia ottenuto licenza dall'autorità di P.S. per l'affitto<br />

di camere mobiliate deve farne denunzia all'Ufficiale sanitario<br />

prima d'iniziare l'esercizio .<br />

.Le case destinate ad affitto di camere mobiliate devono avere i<br />

requisiti igienici prescritti per le case di abitazione.<br />

Ove le camere mobiliate siano piu di cinque l'esercizio non può<br />

essere iniziato senza l'autorizzazione del Podestà 2, il quale potrà<br />

prescrivere che siano osservate in tutto o in parte le disposizioni<br />

dell'articolo precedente.


Art. 80.<br />

Teatri, cinematografi ed altri locali adibiti<br />

a riunione di numeroso pubblico .16<br />

Salvo quanto è prescrito dalla legge di P.S. non possono essere<br />

aperti teatri, cinematografi ed altri locali adibiti a riunione di nu-<br />

.meroso pubblico se non in seguito ad autorizzazione del Podestà 2<br />

la quale è concessa alle seguenti condizioni:<br />

'_ a) che il fabbricato sia convenientemente isolato, abbia~un<br />

,numero di uscite dirette sulla via pubblica, tali da consentire lo<br />

sgmobro del massimo numero di spettatori in non piti di lO minuti,<br />

se dotato di palchi di legno e in non piti di 15 minuti se il materiale<br />

infiammabile sia ridotto al minimo (sedie della platea e dei<br />

palchi di legno o di ferro), abbia una congrua dotazione di idranti<br />

all'esterno del fabbricato e di estintori di incendio all'interno;<br />

b) che sia assicurata una conveniente aerazione anche ad ambiente<br />

chiuso e senza produziOne di correnti d'aria;<br />

c) che le sale d'aspetto abbiano una capienza <strong>com</strong>plessiva<br />

tale da consentire l'attesa di due terzi del massimo numero di<br />

~petta tori;<br />

d) che il riscaldamento, ove esista, sia prodotto a mezzo di<br />

impianti che non diano luogo ad inconvenienti igienici ed i radiatori<br />

siano collocati a conveniente distanza dai posti per evitare<br />

immediati irradiamenti di calore. La temperatura in ogni caso<br />

deve essere tenuta tra i 10° e i 15° a seconda dell'affollamento.<br />

Le porte di accesso e di usci ta dalla sala di proiezione devono<br />

essere fatte in modo da impedire correnti d'aria tutte le volte che<br />

il pubblico se ne serve.<br />

L'igiene degli ambienti deve essere assicurata mediante accurata<br />

pulizia giornaliera, con frequenti disinfezioni e disinfestazioni<br />

e con al tre modalità e cau tele che siano prescritte con ordinanze<br />

del Podestà 2 su proposta dell 'Ufficiale sanitario.<br />

È vietato introdurre nella sala un numero di spettatori superiore<br />

a quello dei posti a sedere.<br />

Gli ambienti adibiti a botteghe di barbiere, parrucchiere, manicure,<br />

pedicure debbono avere dimensioni non inferiori a mq. 16<br />

ed avere una superficie illuminante non inferiore ad un quarto<br />

della superfide dell'ambiente. Per la illuminazione artificiale ogni


posto di lavoro deve avere una sorgente luminosa di luce fredda,<br />

bianco-opaca, bianco cobalto o bianco-giallina, non inferiore a 50<br />

candele metro.<br />

Il pavimento deve essere ad 'unico getto o a piastrelle ben connesse,<br />

con angoli arrotondati e con materiale impermeabile facilmente<br />

lavabile, e deve avere in corrispondenza del fognolo di raccordo<br />

con la fogna cittadina, un chiusino idraulico di smaltimento<br />

delle a'cque di lavaggio.<br />

Le pareti fino all'al tezzadi almeno m. 1,20 devono essere ri vestite<br />

di materiale impermeabile (porcellana, vetro, marmi pregiati<br />

a grana fina) o quanto meno debbono essere pitturate a smalto<br />

con vernice inattaccabile alle soluzioni disinfettanti.<br />

Il locale deve essere fornito di acqua potabile e di almeno un<br />

lavandino, di un numero sufficiente di sputacchiere igieniche (preferibilmente<br />

sputacchiere a muro con acqua corrente di lavaggio),<br />

di pattumiere regolamentari coperte, di bocche contenenti soluzioni<br />

disinfettanti (soluzioni di sublimato 1% o di lisoformio 5%)'<br />

con getto rnanovrabile a pedale a gomito per la disinfezione delle<br />

mani del personale di servizio dopo abbondante insaponatura e<br />

lava22io ....- •.... delle mani stesse; inoltre deve essere fornito di sufficiente<br />

materiale di biancheria (cappe, tovaglie, tovaglioli, giacche bianche,<br />

camici, tute di tela bianca, ecc.) nonché di fazzoletti di carta<br />

tela, da mettere sul cuscinetto di appoggio della testa e da cambiare<br />

per ogni cliente ed infine deve essere tenuto costantemente<br />

con la massima<br />

sche della strada.<br />

pulizia e protetto con idonee reticeHe dalle mo-<br />

I lavatoi destinati ad uso del pubblico devono:<br />

a) avere ingresso indipendente;<br />

b) essere ubicati in locali chiusi, ma ben ventilati, mediante<br />

ampie finestre poste in alto e di riscontro, lucernai, ecc.;<br />

c) avere il pavimento, e le pareti sino all'altezza di m. 1,50<br />

dal suolo, impermeabili e lisci, raccordati ad angolo curvo; il pavimento<br />

inoltre deve avere una leggera pendenza verso una bocca<br />

di scarico munita di chiusura idraulica;<br />

d) devono essere provvisti di acqua di condotta in quantità<br />

sufficien te;<br />

e) essere costruiti a sistema di vaschette individuali, di materiale<br />

impermeabile liscie, munite di bocchette di scarico per il


sopravanzo; ciascuna vaschetta deve essere divisa in due s<strong>com</strong>partimenti,<br />

uno per saponare ed un altro, più ampio, per risciacquare;<br />

f) dinanzj a ciascuna vaschetta deve essere posta una griglia<br />

di legno per poggia piedi e di fianco un cavalletto per poggiarvi<br />

i panni lavati;<br />

. g)racqua di rifiuto deve essere immessa nella fognatura me-<br />

.diante canali muniti all'inizio di chiusura idraulica;<br />

h) avere almeno una latrina.<br />

Le lavanderie devono avere i requisiti di cui all'articolo precedente<br />

nonché gli impianti per asciugare la biancheria in modo da<br />

evitare qualsiasi inconveniente igienico. Devono avere inoltre locali<br />

e carri separati per il deposito e per il trasporto della biancheria<br />

sudicia e di quella lavata.<br />

Negli stabilimenti per bagni pubblici i camerini per bagni devonoessere<br />

costruiti con le modalità indicate all'art. 60 e devono<br />

essere muniti di campanelli di allarme in vicinanza della vasca o<br />

della doccia.<br />

Lo stabilimento deve avere almeno una stanza di aspetto, di<br />

altezza utile non inferiore a m. 3 per costruzioni fuori terra e a m.<br />

2,50 per costruzioni sotterranee, pavimenti e pareti sino all'altezza<br />

di m. l,50 almeno, impermeabili, lisci e raccordati ad angoli curvi.<br />

Locali distinti debbono essere destinati al deposito delle biancherie<br />

usate e pulite. Detti stabilimenti debbono essere dotati dei medicamenti<br />

di pronto soccorso e di latrine distinte per sesso, quando<br />

la latrina non sia contenuta nello. stesso camerino da bagno.<br />

Nel sistema dei bagni a doccia collettivi ove lo spogliatoio è ad<br />

uso collettivo e separato dagli stanzini delle docce individuali, lo<br />

spogliatoio deve avere gM stessi requisiti della sala di attesa dei<br />

bagni individuali e deve essere fornita di armadi, di una serie di<br />

cabine per il deposito temporaneo degll abiti e di griglie di legno<br />

oppure di strisce di linoleum o di gomma, ove poggiare i piedi nel<br />

transito dallo spogliatoio al locale delle docce e ritorno.


Nella stagione fredda tutti gli ambienti suddetti devono essere<br />

convenientemente riscaldati.<br />

L'esercizio degli stabilimenti non può essere iniziato senza preventiva<br />

autorizza2ione del Podestà 2.<br />

Gli esercenti stabilimenti o cabine balneari hanno obbligo:<br />

a) di tenere a disposizione del pubblico camerini di materiale<br />

ben connesso e lavabile e che abbiano una superficie di pavimento<br />

non inferiore a mq. 3.;<br />

b) di tenere a disposizione del pubblico adatti impianti di latrine<br />

con annessa doccia;<br />

c) di organizzare i mezzi idonei per eventuali salvataggi;<br />

d) di fornire maglie e biancheria pulita di bucato ove l'esercizio<br />

non si limiti al solo nolo delle cabine;<br />

e) di attenersi alle prescrizioni impartite dall'autorità <strong>com</strong>unale<br />

per la sorveglianza sanitaria concorrendo nella spesa in proporzione<br />

del numero dei camerini ove al servizio sia da provvedere<br />

di ufficio per piu stabilimenti viciniori;<br />

f) di provvedere a proprie spese alla rimozione giornaliera<br />

delle spazzature e dell'alga accumulata sulla spiaggia;<br />

g) di tenere esposti in luoghi visibili e preferibilmente in<br />

ogni cabina appositi cartelli con le indicazioni dei punti di mare<br />

pericolosi per le persone non esperte al nuoto.<br />

Dormitori pubblici<br />

I locali destinati a dormitori pubblici devono avere i pavimenti<br />

e le pareti, sino almeno all'altezza di m. 2 dal suolo, fatti di materiale<br />

impermeabile e facilmente lavabile, letti distribuiti in modo<br />

che a ciascun ricoverato corrispondano non meno di 20 mc. di<br />

spazio, dormitori e latrine distinti per sesso, un impianto di docce<br />

ed almeno un locale per la disinfestazione.<br />

Trappeti<br />

I trappeti devono essere ben ventilati ed illuminati, avere il<br />

pavimento impermeabile e lavabile, essere tenuti puhti.


È proibito tenervi acqua di vegetazione o morchia che sia entrata<br />

in putrefazione.<br />

Alla fine della lavorazione, deve farsi una generale ripulitura.<br />

Art. 88.<br />

Sale da ballo pubbliche 16<br />

Le sale da ballo pubbliche devono essere ben ventilate, avere<br />

un pavimento non polveroso e le pareti impermeabili sino all'altezza<br />

dal suolo di almeno m. 1,50; devono infine essere fornite di<br />

almeno una latrina che non abbia <strong>com</strong>unicazione diretta con la<br />

sala.<br />

Case eli meretricio<br />

Le case di meretricio, oltre ai requisiti <strong>com</strong>uni alle case di abitazione,<br />

debbono:<br />

a) avere in ogni camera il lavandino ed il bideto con acqua<br />

corrente;<br />

b) tenere a disposizione delle meretrici e dei frequentatori<br />

idoneo materiale per le disinfezioni personali e biancheria asettica<br />

in continuo ricambio per asciugarsi;<br />

c) tenere esposti nelle stesse camere appositi cartelli indicanti<br />

i suggerimenti dell'autorità sanitaria per la prevenzione e la<br />

profilassi delle malattie veneree;<br />

d) tenere apposito locale per la visita medica con il materiale<br />

occorrente.<br />

Latrine annesse alle abitazioni collettive<br />

(esercizi pubblici, teatri, alberghi, locande, ecc.) 15<br />

I gabinetti di decenza negli esercizi pubblici, teatri, cinematografia,<br />

alberghi, locande, ecc. devono essere distinti per sesso e<br />

conformi aUe disposizioni dell'art. 59.<br />

Le dimensioni minime dei camerini nei teatri, cinematografi,<br />

alberghi, locande ed altre abitazioni colkttive devono essere: larghezza<br />

m. 1,30, lunghezza m. 1,50, altezza m. 2,50.<br />

Le porte dei camerini non devono aprirsi nelle sale di trattenimento<br />

e di preparazione, deposito e vendita di sostanze ali me n-


tari, ma essere separati dal corridoio o da altri ambienti di passaggio<br />

o di disimpegno. Il Podestà 2 può prescrivere in singoli casi<br />

anche la costruzione di una antilatrina o di un orinatoio .<br />

. Sono ammessi i sistemi di cessi all'inglese ed alla turca. I tramezzi<br />

tra i gabinetti, raggiungano o non il soffitto, devono avere lo<br />

spessore di almeno m. D,IO.<br />

È p,ermesso, a coprire i bordi del vaso, l'uso di seditoie di materiale<br />

cattivo conduttore del calore, purché a superficie impermeabi1e,<br />

liscia e lavabile (legno verniciato, ebanite, ecc.) ed a<br />

condizione che siano tenuti a disposizione dell'avventore fogli di<br />

carta di interposizione.<br />

I camerini devono avere porte a chiusura automatica rivestite<br />

di vernici.<br />

In ogni latrina o nell'antilatrina deve essere installato un lavabo<br />

ad acqua corrente, con relativa dotazione di sapone e di tovaglietta<br />

per uso individuale oppure di asciugatoi ad aria calda.<br />

Gli esercizi pubblici di gabinetti di decenza devono avere, oltre<br />

ai requisiti di cui all'articolo precedente, una stanza o corridoio<br />

di accesso ai camerini, di altezza non minore di m. 4, il cui pavimento<br />

e le pareti, sino all'altezza di m. l,50 almeno, devono essere<br />

rivestiti di materiale impermeabile e lavabile.<br />

Gli orinatoi pubblici siano a lastra che a vaschetta, devono<br />

essere di materiale liscio e non assorbente .<br />

. Il lavaggio deve essere eseguito ad irrorazione di acqua continuae<br />

sufficiente; la chiusura del forame di scarico, a sifone idaraulico;<br />

i1 semi-canale di raccolta delle urine, nel sistema a lastra,<br />

deve avere ampiezza sufficiente per evitare fuoriuscita di liquido;<br />

il pavimento attiguo al semicanale deve essere, per l'estensione di<br />

m. D,50 all'incirca, ricoperto di materiale non assorbente e leggermente<br />

inclinato verso il semicanale allo scopo di facilitare la eliminazione<br />

del gocciolio dell'urina.


Accessi a latrine ed orinatoi di esercizi pu.bblici<br />

In caso di bisogno 'chiunque ha diritto di accedere alle latrine<br />

ed orinatoi degli esercenti locali di barberia e toletta, di bagni e<br />

,- stabilimenti balneari, di palestre e campi da giuoco, di alberghi e<br />

locande, di teatri, cinematografi ed ogni altro locale adibito a riunioni<br />

pubbliche che a norma del presente regolamento ne deve<br />

essere fornito.<br />

L'obbligo suddetto si estende ai portieri di case di abitazione<br />

costruite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.<br />

L'uso di dette latrine ed orinatoi può essere subordinato al<br />

pagamento di un tenue <strong>com</strong>penso da stabilirsi dai proprietari ed<br />

esercenti, salvo approvazione del Podestà 2.<br />

Locali per esercizi di generi alimentari,<br />

di bevande, di ghiaccio, dolciumi e simili<br />

I locali adibiti a salumeria, panetteria, ristorante, osteria, caffè,<br />

bottiglieria, latteria, gelateria e rivendita di ghiaccio ed altri<br />

generi alimentari devono avere i requisiti prescritti per l'igiene<br />

delle abitazioni, ed inoltre:<br />

a) avere ingresso indipendente sulla via; distare da stalle<br />

non meno di venti metri; non avere <strong>com</strong>unicazione diretta con<br />

locali di abitazione o di qualsiasi altro genere; essere forniti di<br />

impianto di illuminazione elettrica, se l'esercizio è aperto nelle<br />

ore notturne;<br />

b) i pavimenti e le pareti fino all'altezza di m. 1,20 almeno<br />

devono essere impermeabili, lisci, uniti, sia nei locali addetti alla<br />

vendita o somministrazione, sia in quelli accessori adibiti alla preparazione<br />

delle derrate;<br />

c) le derrate, le stoviglie, il vasellame, la biancheria da tavola,<br />

devono essere custodite in modo che siano al riparo da contaminazioni<br />

e inquinamenti e che l'aha circoli liberamente;<br />

d) essere fornito di regolare impianto per l'acqua potabile;<br />

e) i banchi di preparazione e di vendita debbono presentare<br />

la superficie impermeabile, -liscia, unita;<br />

f) negli esercizi nei quali si fa ab.bondante spargimento di<br />

liquido, il pavimento deve essere leggermente declive verso un forame<br />

di scarico che sia fornito di chiusura idraulica e provvisto<br />

di reticolato di legno;


g) nelle rivendite di pesce occorre assicurare una sufficiente<br />

ventilazione mediante finestre poste di riscontro, e con altri mezzi;<br />

h) i ristoranti e gli altri esercizi di preparazione e conservazione<br />

di derrate alimentari di notevole importanza, a giudizio dell'autorità<br />

<strong>com</strong>unale, devono avere ceHe o' armadi frigoriferi;<br />

i) nei caffè, bar e simili, i bicchieri, le tazze ed altri utensili,<br />

prima' di essere messi in uso, volta per voltà devono essere sciacquati<br />

diligentemente sotto acqua corrente.<br />

Negli esercizi di 1" e 2" categoria la disinfezione delle tazze e<br />

dei piattini deve essere eseguita adoperando bacinelle a vapore<br />

fluente, collegate alle macchine per caffè espresso;<br />

I) le paste debbono essere prese mediante pinze, e non con<br />

le mani; la loro distribuzione nei tavolini deve essere fatta in cestini<br />

con coperchio a vetro o a rete metallica fitta;<br />

111) nelle rivendite di ghiaccio, i tavoli per il deposito dei<br />

blocchi di ghiaccio devono essere ricoperti di lamiere di zinco o<br />

di altro materiale liscio ed impermeabile; il ghiaccio depositato<br />

non deve poggiare su terreno nudo, né su oggetti da cui possa essere<br />

insudiciato o assorbire materiale estraneo; i carri per il trasporto<br />

devono essere coperti e rivestiti internamente di lamine di<br />

zinco o di altro materiale che sia liscio, impermeabile;<br />

11) le frigitorie devono essere fornite di cappe aspiratorie;<br />

o) gli esercizi di ristorante, di caffè ed ogni altro locale analogo<br />

di trattenimento debbono essere forniti di orinatoi e di latrine<br />

con le modalità prescritte per le case di abitazione.<br />

In tutti gli esercizi di cui al presente articolo è obbligatoria la<br />

piu accurata manutenzione e pulizia. Negli esercizi stessi è vietato<br />

di tenervi letti per dormire ed oggetti estranei e di <strong>com</strong>piervi<br />

operazioni estranee all'esercizio.<br />

Negli esercizi di caffè, bar, ristorante e simili è vietato mettere<br />

in uso tazze, piattini, e bicchieri' scheggiati.<br />

I chioschi per la vendita di bibite devono essere tenuti con la<br />

maggiore pulizia e devono essere provvisti di rubinetto di acqua<br />

di condotta con il relativo scarico nella fognatura.


Le case rurali di nuova costruzione devono avere almeno 3<br />

ambienti, di cui due per camere da letto.<br />

Devono inoltre soddisfare aile seguenti condizioni:<br />

1) il piano di costruzione deve essere elevato di almeno m.<br />

0,20 sul piano di campagna e di almeno m. 1 sul piu alto livello<br />

dei corsi di acqua adiacenti alla casa;<br />

2) l'altezza dei locali di abitazione dev'essere non inferiore a<br />

metri 2,80 e le pareti intonacate e tinteggiate a calce 17;<br />

3) la superficie vetrata delle finestre deve essere non inferiore<br />

a 1/12 della superficie di pavimento;<br />

4) la camera d'aria per la separazione dell'ultimo piano dal<br />

tetto-terrazza può essere costruita anche con semplice applicazione<br />

di tavelloni forati su apposita intelaiatura di legno;<br />

5) la cucina deve essere fornÌ'ta di cappa di aspirazione;<br />

6) ove, avuto riguardo alle condizioni economiche dell'azienda,<br />

non sia possibile costruire apposito pozzo nero per lo scarico<br />

della latrina, questa può essere ubicata in un camerino ben ventilato<br />

dove potranno usarsi vasi mobili da vuotarsi giornalmente nei<br />

campi a conveniente distanza dall'abitazione e da nettarsi mediante<br />

conveniente -lavaggio;<br />

7) le acque domestiche di rifiuto debbono essere raccolte in<br />

apposi,ti recipienti e, dopo vuotati nei campi, nettarsi con conveniente<br />

lavaggio;<br />

8) i pozzi neri annessi alle case rurali possono essere costruiti<br />

a fondo permeabile allorché per la loro distanza possano garantire<br />

da infiltrazioni i pozzi, le cisterne e le fondazioni della casa.<br />

Disposizioni per le stalle, aie, depositi di cereali, abbeveratoi<br />

Per il piano di costruzione delle stalle, degli ambienti destinati<br />

al deposito di cerea'li ed in genere per qualsiasi altro ambiente<br />

annesso alle case rurali si applicano le disposizioni dell'articolo<br />

precedente.


Le aie devono essere tenute sgombre da immondizie ed essere<br />

a superficie leggermente declive per il pronto allontanamento delle<br />

acque meteoriche o di altre acque che vi cadono.<br />

Le stanze destinate a'deposito di cereali devono essere perfettamente<br />

asciutte e ben ventilate, a pavimento impermeabile, tenute<br />

con accurata nettezza.<br />

Gli abbeveratoi devono essere costruiti a diversi s<strong>com</strong>parti,<br />

per evitare 1':1S0 contemporaneo di una stessa vasca d'acqua per<br />

piu animali e con materiale di facile e perfetta lavatura.<br />

Le stalle per animali bovini ed equini devono rispondere alle<br />

norme indicate nell'art. 71 con dispensa dalla canna di ventilazione.<br />

Gli ovili ed i porcili devono rispondere ai seguenti requisiti:<br />

a) non avere <strong>com</strong>unicazione diretta con stanze di abitazione;<br />

b) quando siano sottoposti a locali di abitazione, debbono<br />

essere separati da soffitto impermeabile;<br />

c) cuba tura non inferiore a mc. 8 per ogni capo di bestiame;<br />

in ogni caso l'altezza non deve essere inferiore a m. 2;<br />

d) pavimento e pareti impermeabili e raccordati tra loro ad<br />

angoli arrotondati;<br />

e) la ventilazione deve essere assicurata mediante finestrino<br />

prospiciente all'ambiente aperto .<br />

. Il letame, le immondizie e le altre materie putrescibili possono<br />

essere raccolte in mucchi a distanza non inferiore a metri 25<br />

dalle case di abitazione, dai pozzi e cisterne e dalle strade, e poggiati<br />

su piattaforma permeabile. .<br />

Qualora, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, tali condizioni di<br />

raccolta siano di pregiudizio all'igiene delle abitazioni, il Podes'tà 2


potrà ordinare la raccolta a distanza maggiore o disporre che sia<br />

fatta in fosse aventi fondo e pareti impermeabili con cunetta e<br />

canale di scolo, copertura con imposte ed a perfetta chiusura ed<br />

all'occorrenza anche con un tubo esalatore.<br />

) Del Regolamento di Igiene viene riportato il solo Titolo III in quanto<br />

è quello che in maggior misura interessa la attività edilizia. Gli altri titoli<br />

sono: Titolo I: Vigilanza sanitaria (artt. da 1 a 7); Titolo II: Assistenza<br />

Sanitaria (artt. da 8 a 31); Titolo IV: Tutela igienica dell'alimentazione e<br />

degli oggetti di uso domestico (artt. da 100 a 122); Titolo V: Igiene del lavoro<br />

(artt. da 123 a 132); Titolo VI: Profilassi delle malattie infettive e sociali<br />

(artt. da 133 a 165); Titolo VII: Polizia mortuaria (artt. da 166 a 185);<br />

Titolo VIII: Disposizioni generali e transitorie (artt. da 186 a 189).<br />

2 In luogo di « Podestà» si legga « Sindaco ».<br />

3 Gli artt. 36, 37, 38 e 39 sono stati sostituiti dalla « Nuova disciplina<br />

dello smalti mento delle acque di rifiuto in zone sfornite di fognatura dinamica»<br />

approvata con deliberazione consiliare n. 629 del 28-5-77, munita<br />

della presa d'atto della Sezione Provinciale di Controllo n. 51519/29122 del<br />

3-1-78.Anche se la Amministrazione Comunale ha nello stesso anno 1978 per<br />

le Edizioni Levante stampato un apposito fascicolo ed anche se si tratta di<br />

una disciplina destinata ad aver vita breve in attesa della normativa prevista<br />

dalla legge 10-5-76n. 319, si è ritenuto di inserire in questo fascicolo dalla<br />

pago 141 alla pago 168 anche quest'ultima normativa in vigore.<br />

4 L'art. 43, <strong>com</strong>ma 2° e 3° della legge 457 del 5-8-78, di cui alla successiva<br />

nota 3, ha modificato la minima altezza dei vani abitabili ma non la superficie<br />

né la cubatura.<br />

Sebbene si possano trarre conseguenze induttive, pur tuttavia si deve<br />

affermare che questi elementi, che corrispondono ad altrettante condizioni<br />

igieniche, non sono stati modificati dalla legge e pertanto restano validi.<br />

Pertanto se si vorrà attuare l'altezza minima di m. 2,70 bisognerà rispettare<br />

la cubatura minima di me. 27 e di conseguenza la superficie minima<br />

sarà di mq. lO anziché 9.<br />

5 Non sembra esservi concordanza tra questo l° <strong>com</strong>ma e l'art. 90 del<br />

R.E. (pag. 73) che tratta della sopraelevazione del piano terreno e che fissa<br />

in m. 1,00 tale sopraelevazione rispetto alla strada od al terreno sistemato<br />

quando si voglia destinare i locali (del piano terreno) ad abitazione.<br />

La discordanza sta in che cosa si intende per locali a « pianterreno »:<br />

se si intende « a livello del terreno» (strada o terreno sistemato) differenziandoli<br />

da quelli rialzati o sopraelevati rispetto sempre alla strada od al<br />

terreno sistemato, allora si può distinguere:<br />

1) i locali a livello del terreno ed a piano terreno debbono avere una<br />

altezza netta interna di metri quattro quando si vogliano usare per abitazione;<br />

2) i locali che siano sopraelevati rispetto alla strada potranno essere<br />

abitabili quando tale sopraelevazione raggiunga 1,00 m.; la altezza in questo<br />

caso non sarà sottoposta alla prescrizione del primo <strong>com</strong>ma ma di quelli<br />

che seguono.<br />

L'art. 43, 2° e 3" <strong>com</strong>ma della legge 6-8-78 n. 457 cosi recitano:<br />

«Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici,<br />

sono consentite:<br />

...omissis ...


) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni,<br />

misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali minori altezze<br />

previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a m. 2,70 per gli ambienti<br />

abitativi e m. 2,40 per i. vani accessori.<br />

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni<br />

dei regolamenti edilizi vigenti ».<br />

Questa norma non distingue i piani terreni, o a livello del terreno, o<br />

sopraelevati, dai piani superiori per cui si deve intendere che la altezza<br />

minima di m. 2,70 è valida per tutti i piani abitabili, a qualsasi livello. Resta<br />

peraltro valido l'arto 90 del R.E. che riguarda la « sopraelevazione » rispetto<br />

alla strada od al terreno sistemato e non la altezza interna. Si potrà quindi<br />

prevedere un piano abitabile dell'altezza di m. 2,70 pU:'ché sia sopraelevato<br />

di almeno m. 1,00 rispetto, ecc.<br />

6 I <strong>com</strong>mi 2 0 e 3" dell'art. 43 della legge 5-8-78riportati alla nota 3 definiscono<br />

la nuova minima altezza interna dei vani abitabili in m. 2,70.<br />

7 Sempre in base al citato articolo, lettera b), questa minore altezza di<br />

m. 2,50 resta valida.<br />

8 Secondo il citato arto 43 della legge 457 i corridoi, considerati <strong>com</strong>e<br />

locali accessori, possono avere la minima altezza di m. 2,40.<br />

9 Il 2 0 e 30 <strong>com</strong>ma dell'art. 43 della legge 5-8-78 n. 457 cosi stabilisce:<br />

« Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici,<br />

sono consentite:<br />

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione<br />

nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni<br />

previste negli articoli 18 e 19 della legge 27-5-75 n. 166;<br />

...omissis ...<br />

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni<br />

dei regolamenti edilizi vigenti ».<br />

Per <strong>com</strong>pletezza si riporta l'art. 19 della legge 166 che riguarda le scale:<br />

« È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza<br />

finestrature sull'esterno a condizione che:<br />

a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza<br />

e di igiene;<br />

b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione,<br />

diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni ».<br />

lO In base all'art. 43, <strong>com</strong>ma 2° e 30,della legge 457/78 la altezza minima<br />

è ridotta a m. 2,70.<br />

II Risulta evidente la volontà di avere una superficie non inferiore a<br />

mq.5 in quanto SxH = 5x3 = 15 mq.: peraltro la legge 457/78 ha modificato<br />

solo l'altezza e resta pertanto valida la cuba tura minima di 15 mc. Per una<br />

cucina dell'altezza di m. 2,70, la superficie non potrà quindi essere inferiore<br />

a mq. 5,55.<br />

12 L'art. 43, 2° <strong>com</strong>ma, lettera a) della legge 457/78 di cui alla nota 7 consente<br />

la installazione di servizi igienici anche in ambienti non direttamente<br />

areati alle condizioni previste dall'art. 18 della legge 166/75.<br />

Il testo dell'art. 18 di cui sopra è il seguente:<br />

« È consentita la installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente<br />

areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:<br />

a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione<br />

forzata, che assciuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque<br />

volte la cuba tura degli ambienti stessi;


) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento<br />

continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione<br />

primaria e secondaria;<br />

c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a<br />

fiamma libera.<br />

13 Questa minore altezza rispetto al 2° <strong>com</strong>ma, lettera b) dell'art. 43<br />

della legge 457/78 è tuttora valida ed applicabile.<br />

14 Le norme per l'edilizia scolastica dalla scuola materna agli istituti<br />

superiori sono contenute nel D.M. 18-12-1975.<br />

15 In genere tutti gli edifici a destinazione speciale sono soggetti a normative<br />

particolari che occorrerà consultare di volta in volta. Per gli alberghi<br />

una <strong>com</strong>pleta successione delle normative può essere consultata nel<br />

fascicolo 733 della collezione legale Pirola - Pirola Editore - Milano.<br />

16 La speciale normativa per teatri e cinema può essere consultata nel<br />

fascicolo n. 1134della collezione legale Pirola.<br />

17 Le nuove minime altezze definite dall'art. 43, 2° e 3° <strong>com</strong>ma, della<br />

legge 5-8-78di cui alla nota 5 valgono anche per la edilizia rurale.


NUOVA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO<br />

DELLE ACQUE DI RIFIUTO<br />

IN ZONE SFORNITE DI FOGNATURADINAMICA<br />

(Sostituisce gli artt. 36, 37, 38 e 39 del locale Regolamento di<br />

Igiene).<br />

Discipiina approvata con deliberazione consiliare n. 626 del 28-5-<br />

1977, di cui la Sezione Prov.le di Controllo ha preso atto con il<br />

n. 51519/29122del 3-1-1978.<br />

A) La presente normativa si applica ai nuovi insediamenti produttivi<br />

e civili per i quali non può reaHzzarsi l'immissione degli<br />

scarichi in fognature <strong>com</strong>unali o in corsi d'acqua superficiali.<br />

Essa avrà validtià sino all'emanazione, da parte dello Stato e<br />

della Regione, della normativa prevista dalla Legge 10-5-1976n.<br />

319 per la disciplina degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo.<br />

B) I progetti edilizi sottoposti al visto del Sindaco ai sensi dell'articolo<br />

220 del T.U.LeggiSanitarie devono essere sempre corredati<br />

dalla illustrazione grafica e descrittiva sia degli apparati di<br />

depurazione delle acque di scarico, sia deHa destinazione ultima<br />

di queste. Nel giudizio suH'idoneità dei sistemi di depurazione delle<br />

acque provenienti da edifici residenziali, l'ufficiale sanitario terrà<br />

conto anche della destinazione ultima di esse.<br />

C) Gli opifici industriali, artigianali o zooagricoli devono far<br />

confluire isolatamente tutte le loro acque di scarico in un unico<br />

tronco di fognatura. Detto tronco deve avere, in luogo facilmente<br />

accessibile d'aH'esterno della recinzione, un p.ozzetto di ispezione<br />

dal quale gli organi di vigilanza possano in qualsiasi momento<br />

effettuare previeli, anche senza alcun preavviso al titolare dell'opifìcio.


D) Per poter scaricare sul suolo o nel sottosuolo acque di rifiuto<br />

provenienti da :attività industriali, artigianali o zooagricole,<br />

è necessario essere muniti di apposita autorizzazione rHasciata<br />

dal Sindaco, previo nul,la-osta dell'ufficiale sanitario. La domanda<br />

dovrà essere corredava da una planimetria dell'opificio con !'identificazione<br />

della rete fognaria; dalla descrizione del tipo delle lavorazioni<br />

e/o degli aHevamenti eseguiti con relative sostanze im~<br />

piegate; da elaborati, ed annessa relazione, illustranti il tipo<br />

di' impianto adottato per il trattamento delle acque di rifiuto; da<br />

una specifica della portata e delle caratteristiche fisiche, chimiche<br />

e biologiche degli scarichi; da dati relativi alla provenienza ed<br />

aHaquantità delle acque consumate giornalmente.<br />

Non sarà concesS'a l'autorizzazione, ove negli scarichi siano<br />

superati i limiti di cui alla tabella A deHa Legge 10-5-1976,n. 319.<br />

, E) L'autorizzazione allo scarico di acque di origine domestica<br />

provenienti da edifici residenziali si intenderà concessa contestualmente<br />

con l'autorizzazione dell'abivabilità, che potrà negarsi, a<br />

giudizio dell'ufficiale sanitario, per !'insufficiente trattamento e<br />

bonifica delle acque di scarico.<br />

F) Qualsiasi variazione qualitativa o quantitativa degli scarichi<br />

'autorizzati, dipendente da mutamenti dei tipi di lavorazione<br />

è soggetta alle stesse norme di cui alla lettera D).<br />

G) Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e<br />

civili esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme,<br />

devono essere a queste conformati con ,le modalità ed entro<br />

i limiti di tempo previsti dallo <strong>com</strong>ma n. 3 dell'art. 13 deHaLegge<br />

n.319.<br />

B) Sono fatti salvi in ogni caso i provvedimenti contingibili ed<br />

urgenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.<br />

É altresi fatta salva 'la facqltà del Sindaco di revocare, su proposta<br />

deH'ufficialesanitario, l'autorizzazione allo scarico anche nel<br />

caso che l!'interessato dimostri di avere ot1'enuto una precedente<br />

autorizzazione.<br />

I) Il titolare della ditta che effettuerà gli scarichi, anche conformi<br />

ai limiti stabiliti nene tabelle di cui alla lettera D), senza essere<br />

munito dell'autorizzazione del Sindaco, sarà assoggettato alle<br />

sanzioni previste dall'art. 106 del T.V. della Legge Comunale e<br />

Provinciale ed a quelle di cui al titolo VI della Legge n. 319.<br />

L) Ove dai controlli eseguiti d'ufficio daH'ufficiale sanitario si<br />

dovessero riscontrare dati superiori ai limiti fissati colle tabelle<br />

di cui all'ultimo <strong>com</strong>ma della lettera D) e di cui al lo <strong>com</strong>ma n. 3<br />

dell'art. 13 della Leggen. 319, il Sindaco procederà aUa immediata


evoca dell'autorizzazione allo scarico ed il titolare dell'impresa<br />

sarà assogettato alle sanzioni di cui al precedente punto I).<br />

M) Per quanto altro non previsto dalle presenti norme, si richiamano<br />

le disposizioni di cui alla Legge n. 319 del 10-5-1976.<br />

NORME PER LO SMALTIMENTO DI LIQUAMI DOMESTICI<br />

O DI NATURA ASSIMILABILE<br />

A) MEZZI EPURATIVI PER COLLETTIVITA FINO A 100 PER-<br />

SONE (P categoria). (Case isolate od in piccoli gruppi; aziende<br />

agrarie; scuole rurali; piccoli alberghi turistici; motels;<br />

campeggi; servizi igienici per industrie; installazioni di cantiere,<br />

ecc.).<br />

COSTRUZIONE (v. anche artt. 108, 109, 110 delle I.M. 20-6-1896):<br />

a) in mura tura di piet1rame o di mattoni, o conglomerato<br />

cementizio; spessore del fondo e delle pareti, non inferiore a<br />

50 cm.;<br />

b) pianta circolare o rettangolare; con fondo concavo od in<br />

sensibile pendenza; spigoli arrotondati;<br />

c) tenuta assicurata da intonaco interno di cemento a doppio<br />

strato; consigliabile un ulteriore rivestimento con vernice protettiva<br />

(evitare l'asfalto che può venir attaccato dagli alcali);<br />

d) <strong>com</strong>pletamente interrati; strato di argilla di 3040 cm. di<br />

spessore disposto al di sotto del fondo ed intorno alle pareti;<br />

e) accesso dall'alto a mezzo di pozzetto munito di doppia<br />

chiusura, con guarnizione;<br />

f) tubo di immissione degli scarichi provenienti dall'edificio<br />

senza intercettatore idraulico; bocca poco al di sotto della copertura<br />

{40-50 cm.); diametro 10-15 cm.;<br />

g) tubo di estrazione disposto verticalmente, con la bocca al<br />

di sopra .(10-15 cm.) del punto piu profondo; superiormente, al di<br />

sopra della copertura ed in apposito pozzetto {può essere anche<br />

quello di accesso) munito di pezzo di raccordo con tappo di chiusura;<br />

diametro lO cm.;


h) tubo di ventilazione con bocca inferiore superiormente<br />

al livello di riempimento, e bocca superiore aprentesi a conveniente<br />

altezza, di norma al di sopra della copertura dell'edificio;<br />

diametro 12 cm.;<br />

i) mai sottostanti ai fabbricati, ma esterni ad essi, distanti<br />

almeno 50 cm. dai muri di fondazione ed indipendenti da questi:<br />

strato di argilla interposto tra i muri di fondazione e le pa'reti dei<br />

pozzi;<br />

l) a non meno di lO metri da qualunque pozzo, condotta o<br />

serbatoio destinati ad uso potabile;<br />

m) capacità pari a 300-400litri per utente; numero massimo<br />

di persone 18-20; dimensioni minime 1,50-2,00mc; dimensioni<br />

massime 8,00-10,00mc.;<br />

n) sempre in numero di due, con funzionamento alternativo;<br />

ESERCIZIO:<br />

o) svuotamento da una a tre volte l'anno;<br />

p) estrazione del materaile, senza apertura del pozzo nero,<br />

mediante applicazione al pezzo di raccordo (previo svitamento<br />

del tappo) di tubo flessibile collegato con pompa aspirante mobile;<br />

q) il materiale estratto deve essere convogliato in carro botte<br />

e portato all'interramento; eventualmente in concimaia, solo in<br />

quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentono.<br />

COSTRUZIONE:<br />

a) in muratura di pietrame o di mattoni, o in conglomerato<br />

cementizio, semplice od armato; fondo piatto o in leggera pendenza;<br />

copertura di norma piana, con soletta annata;<br />

oppure: con elementi anulari in cemento armato, prefabbricati<br />

e montati in sito;<br />

b) pianta rettangolare, con pareti verticali, se costruite sul<br />

posto, con entrata ed uscita delliquame dai lati piu corti; preferibilmente<br />

costituiti da due o tre <strong>com</strong>parti in serie;


c) tenuta assicurata da intonaco di cemento a doppio strato,<br />

o accurata sigHlatura dei giunti tra i vari elementi delle fosse pre- .<br />

fabbricate: consigliabile un ulteriore rivestimento con vernice<br />

protettiva; ,<br />

d) <strong>com</strong>pletamente interrato, con accesso a ciascun <strong>com</strong>partimento<br />

dall'alto a mezzo di apposito pozzetto o vano, con chiusura<br />

a tenuta e con lucchetto; .<br />

e) ingresso delliquame grezzo ed uscita del liquame chiarificato',<br />

a mezzo di tubo a T (rootato di 90°), con bocche inferiori<br />

aprentesi al di sotto della crosta (20-30 cm.) e bocca superiore<br />

aprentesi al di sopra del pelo libero: passaggio da un <strong>com</strong>partimento<br />

al successivo a mezzo di due tubi a T, o di dispositivo analogo,<br />

per impedire il passaggio della crosta; diametro dei pezzi<br />

a T: 15-20 cm.;<br />

f) tubo di ventilazione con bocca inferiore al di sopra del<br />

pelo libero e bocca superiore aprentesi a conveniente altezza, di<br />

norma al di sopra della copertura dell'edificio; se la fossa è a piu<br />

<strong>com</strong>partimenti, ciascuno avrà il suo tubo di ventilazione, che confluirà<br />

in un'unica canna; diametro: 12-15cm.;<br />

UBICAZIONE:<br />

g) mai sottostanti ai fabricati, ma esterne ad essi; distanti<br />

almeno un metTo dal filo esterno dei muri di fondazione, ed indipendenti<br />

da questi;<br />

h) a non meno di lO metri da qualunque pozzo, condotta o<br />

serbatoio, destinati ad uso potabile;<br />

i) disposizione planimetrica nei riguardi di fabbricati od<br />

aree frequentate, tale che le operazioni di estrazione dei residui<br />

non rechino fastidi o risultino sgradevoli alla vista;<br />

PROPORZIONAMENTO:<br />

l) pari al volume di liquame versato giornalmente (80% dell'acqua<br />

fornita), corrispondente a circa 12 ore di detenzione; aggiungere<br />

una capacità per il sedimento che si accumula al fondo<br />

(25-30 litri per utente) e per la crosta superiore (5-10 litri per<br />

utente);<br />

m) valore medio, fino a 10-15persone, 150 litri per utente e<br />

con almeno due svuotamenti l'anno; 200 litri se con un solo svuotamento<br />

all'anno; per oltre 15 persone le cubature precedenti si<br />

possono ridurre rispettivamente a 120e 180 litri;<br />

n) per scuole, officine,uffici,ecc. con Iimitatapresenza delle<br />

persone servite, possono essere sufficienti 50e 100litri per utente;<br />

o) in ogni caso non adottare cubature inferiori a 2-3 mc.;


ESERCIZIO:<br />

p) prima dell'inizio del funzionamento la fossa deve venir<br />

riempita d'acqua;<br />

q) estrazione del ma;er~ale sedimentato, o fango, da una a<br />

quattro volte l'anno;<br />

r) l'estrazione deve essere praticata mediante pompa mobile<br />

·munita di tubo flessibile, che si introduce in ciascun <strong>com</strong>partimento<br />

attraverso il vano di accesso, e si fa pescare al fondo della<br />

vasca;<br />

s) asportazione della crosta ogni qualvolta si pratica l'estrazione<br />

del fango: pulizia dei tubi a T e dei paraschiuma;<br />

t) il materiale estratto deve essere convogliato in carro botte<br />

e portato ad interramento.<br />

COSTRUZIONE:<br />

a) devono essere cilindriche, a pianta circolare, costruite con<br />

elementi anulari in cemento armato, prefabbricati e montati in<br />

sito;<br />

b) devono essere suddivise in due <strong>com</strong>parti <strong>com</strong>unicanti a<br />

mezzo di una feritoia: uno disposto nella parte superiore ed attraversato<br />

dalliquame; l'ahro per l'intera altezza, destinata inferiormente<br />

alla raccolta del materiale che sedimenta (fango) e superiormente<br />

(per la parte non occupata dal contatto di sedimentazione)<br />

all'acqua di copertura;<br />

c) consigliabile un tirante d'acqua sul fondo di almeno 3<br />

metri;<br />

d) indispensabile adottare accorgimenti per impedire il passaggio<br />

di bolle di gas nel <strong>com</strong>parto di sedimentazione, nonché il<br />

formarsi della crosta nello stesso travetto di protezione, denti<br />

sporgenti, ecc.;<br />

e) tenuta assicurata da accurata sigillatura dei giunti tra<br />

i vari elementi prefabbricati: per quelle in cemento armato o muratura,<br />

intonaco di cemento a doppio s'trato, verniciatura interna<br />

protettiva;<br />

f) <strong>com</strong>pletamente interrate; accesso dall'alto a mezzo di apposito<br />

vano a livello del piano di campagna con chiusino a tenuta<br />

e con lucchetto; .<br />

g) ingresso del liquame grezzo ed uscita di quello chiarificato<br />

a mezzo di tubo a T (<strong>com</strong>e per le vasche di tipo tradizionale),


o con pa'raschiuma di protezione, per trattenere le sostanze galleggianti:<br />

diametro dei pezzi a T: 15-20 cm.;<br />

h) tubo di ventila2ione <strong>com</strong>e per le vasche di tipo tradizionale:<br />

diametro.: 12 cm.;<br />

UBICAZIONE:<br />

.i) mai sottostanti ai fabbricati, ma esterne ad essi; distanti<br />

alm·eno~n metro dal ,filoesterno dei muri di fondazione ed indipendenti<br />

da questi;<br />

l) a non meno di lO metri da qualunque pozzo, condotta o<br />

serbatoio, destinati ad uso potabile;<br />

m) disposizione planim·etrica nei riguardi di fabbricati ed<br />

aree frequentate, tale che le operazioni di estrazione dei residui<br />

non rechino fastidi, o risultino sgradevoli aHa vista;<br />

PROPORZIONA~ENTO:<br />

n) <strong>com</strong>partimento di sedimentazione: pari a 1/3 - 1/2 del<br />

volume di liquame versato giornalmente, corrispondente a circa<br />

4-6ore di detenzione con le portate di punta: consigliabile valori<br />

piti elevati per le vasche piti piccole; aggiungere 10-15 litri a persona<br />

per le sostanze galleggianti;<br />

o) valori medi del <strong>com</strong>parto di sedimentazione, fino a 50-80<br />

persone servite, 40-50 litri per utente: in ogni caso, anche per le<br />

vasche piti piccole, ma mai meno di 250-300 litri <strong>com</strong>plessivi;<br />

p) <strong>com</strong>partim'ento del fango: 100-120 litri per persona servita,<br />

se si effettuano almeno due estrazioni l'anno; la capacità si<br />

valuta fino a 25-30 cm. al di sotto del punto piti basso della feritoia<br />

di passaggio del materiale che sedimenta; per le vasche piti piccole<br />

consigliabile adottare 180-120 litri per persona ed effettuare un'estrazione<br />

aH'anno;<br />

q) per scuole, officine, uffici,ecc., con limitata presenza delle<br />

persone servite il <strong>com</strong>partimento di sedimentazione dovrà tener<br />

conto delle portate di punta conseguenti all'uniformità di orario,<br />

in modo da assicurare non meno di 3 ore di detenzione; il <strong>com</strong>parto<br />

del fango potrà ridursi a circa la metà (60-80 litri per persona<br />

servita); .<br />

r) dimensioni massime delle vasche prefabbricate: diametro<br />

metri 2,50, altezza m. 4,00; per cubature maggiori si possono impiegare<br />

piti unità in parallelo;<br />

ESERCIZIO:<br />

s) prima deE'inizio del funzionamento la vasca deve venir<br />

riempita d'acqua;


t) immissione di calce nel <strong>com</strong>parto del fango, in sede di avviamento,<br />

per ottenere la fermentazione metanica o « digestione»<br />

del fango;<br />

u) entrata del liquame grezzo con continuità, ed uscita di<br />

quello chiarificato nella stessa misura (trascurabile' la parte di<br />

acqua che proviene dall'addensamento del fango);<br />

v) estrazione del fango digerito da una a quattro volte l'an-<br />

'no: festrazione deve essere praticata mediante pompa mobile<br />

munita di tubo flessibile, introdotto attraverso il vano di accesso,<br />

e che si fa pesca're al fondo della vasca: non va estratto tutto il<br />

fango; se ne lascia una parte (25-30%)per l'innesto con il fango;<br />

z) asportazione della crosta superiore dal <strong>com</strong>parto del fango<br />

e del materiale galleggiante e pulizia dei paraschiuma dal <strong>com</strong>parto<br />

di sedimentazione, ogni qualvolta si effettua la estrazione<br />

del fango;<br />

aa) il fango digerito deve essere convogliato in carro botte<br />

e può essere essiccato all'aria ed usato <strong>com</strong>e concime, oppure<br />

interrato; la crosta ed i materiali galieggianti devono venir interrati.<br />

4. Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione<br />

N.B.: sempre preceduta dalla chiarificazione.<br />

COSTRUZIONE:<br />

a) trincea profonda 60-70cm., larga alla base almeno 40 cm.,<br />

con inclinazione delle pareti secondo la natura del terreno; parte<br />

inferiore dello scavo riempita di pietrisco, di dimensioni 3-6 cm.,<br />

per un'altezza di circa 30 cm.; nel mezzo del corpo di pietrisco deve<br />

essere disposta la condotta disperdente: al di sopra del pietrisco<br />

il cavo deve essere riempito con il terreno proveniente dallo<br />

scavo; ,<br />

b) condotta disperdente, disposta <strong>com</strong>e sopra, costituita da<br />

elementi tubolari di cotto, di gres, di calcestruzzo o di cemento<br />

amianto, di diametro 10-12cm. e lunghezza 30-50cm., con estremità<br />

tagliate diritte e distanziate di 1-2cm., coperte superiormente<br />

da tegolo o elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco;<br />

pendenza della condotta tra lo 0,2 e lo 0,5%;<br />

c) pietrisco di cui sopra ben vagliato e disposto accuratamente<br />

nello scavo per strati; carta catramata, o carta da imballo<br />

robusta, interposta tra il pietrisco ed il terreno da rinterro, per<br />

hòn avere penetrazione di terreno (prima dell'assestamento) nei<br />

vuoti del sotto stante pietrisco: al terreno di rinterro si assegna


un sovrassesto, per evitare che con l'assestamento si formi un,<br />

avvallamento sopra la trincea;<br />

d) vaschetta in muratura od in ca'lcestruzzo, a tenuta, con<br />

sifone di cacciata, all'inizio della condotta o rete disperdente:<br />

pozzetto di accesso con chiusino, di dimensioni adatte all'introduzionee<br />

posa in opera del sifone; sjfone del tipo per percolatore,<br />

con vani di passaggio ampi, adatto al liquame di fogna;<br />

. e) trincea con condotta disperdente su una fila; o su una fila<br />

con ramificazione; o su piufile; se il terreno ha per sua natura<br />

notevole pendenza, la trincea segue l'andamento delle curve di<br />

livello, con tornanti, in modo da non superare le pendenze idonee;<br />

UBICAZIONE:<br />

f) trincee con condotte disperdenti lontane da fabbricati,<br />

aie, aree pavimentate, o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio<br />

dell'aria nel terreno; dall'abitazione alla vasca di chiarificazione<br />

e da questa al sifone di cacciata ed all'inizio delle condotte<br />

disperdenti, condotte a tenuta;<br />

g) distanza tra il fondo della trincea ed il livello superiore<br />

della falda, non inferiore ad un metro; in nessun caso la falda può<br />

essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico, o per irrigazione<br />

di prodotti mangiati crudi; a meno di accertamenti chimici<br />

e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria;<br />

h) distanza di almeno 30 metri da qualunque condotta, serbatoio<br />

od altra opera destinata al servizio potabile.<br />

PROPORZIONAMENTO .(v.nova 1):<br />

i) sviluppo di condotta disperdente in funzione della natura<br />

del terreno, <strong>com</strong>e da tabella che segue; fascia di terreno impegnata,<br />

o di distanza tra due condotte disperdenti, circa 30 metri:<br />

Sabbia sottile, materiale leggero di riporto<br />

Sabbia grossa e pietrisco<br />

Sabbia sottile con argilla<br />

Argilla con un po' di sabbia<br />

Argilla <strong>com</strong>patta<br />

2m/ab<br />

3 })<br />

5 »<br />

lO })<br />

non adatto<br />

1 Bisogna assegnare lo sviluppo della condotta disperdente a seguito di<br />

una « prova di percolazione », secondo le norme V.S; Public Healt - Reprint<br />

n. 2461,che viene effettuata <strong>com</strong>e segue:<br />

- si pratica nel terreno un cavo a pianta quadrata di cm. 30 di lato<br />

e profondità pari a quella della tubazione;


ESERCIZIO:<br />

l) si controllerà di tanto in tanto che non vi sia intasamènto<br />

del pietrisco e del terr~no circostante, che non si manifestino impaludimenti<br />

superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che<br />

non aumenti 1:1numero di persçme.servite ed il volume di liquame<br />

giornalmente disperso.<br />

5. Percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio<br />

(per terreni impermeabili)<br />

N.B.: sempre preceduta dalla chiarificazione.<br />

COSTRUZIONE:<br />

a) trincea profonda metri 1,00-1,40, larga alla base almeno<br />

60 cm., con inclinazione delle pareti secondo la natura del terreno:<br />

fondo del cavo con pendenza verso il centro, preferibilmente rivestito<br />

da uno strato di argilla di spessore 8-15 cm.; al fondo si dispone<br />

la condotta drenante, circondata da pietrisco grosso, di dimensioni<br />

medie 6-8 cm., che riempie inferiormente lo scavo per<br />

un'altezza di circa 20 cm.; al di sopra del pietrisco grosso, lo scavo<br />

viene riempito con uno strato di pietrisco minuto, di dimensioni<br />

medie 3-6cm., di spessore 60-80cm.; su questo si dispone un altro<br />

strato di pietrisco grosso, <strong>com</strong>e il precedente, di spessore 25-30<br />

- si riempie d'acqua il cavo fino a saturazione delle pareti e lo si lascia<br />

poi svuotare <strong>com</strong>pletamente;<br />

- con il fondo ancora saturo si riempie nuovamente d'acqua il cavo<br />

per un'altezza di 15cm. e si osserva il tempo T occorrente affinché il livello<br />

dell'acqua cali di 2,5centimetri;<br />

- il tempo T, in minuti primi è detto « tempo di percolazione »;<br />

- sulla base di una dotazione di 100litri al giorno per abitante, la lunghezza<br />

di cOndotta disperdente può es.sere assegnata in funzione del temp'"'<br />

di percolazione <strong>com</strong>e dalla tabella che segue:<br />

T (minuti) L (metri/abitante)<br />

2 2,5<br />

5 3<br />

10 5<br />

30 lO<br />

60 13<br />

oltre 60 non adatto


cm., nel corpo del quale si dispone la condotta disperdente; al di<br />

sopra di questo strato di pietrisco lo scavo viene riempito con il<br />

terreno proveniente dallo scavo stesso;<br />

b) condotta drenante, e condotta disperdente disposte <strong>com</strong>e<br />

sopra, costituite da elementi tubolari di cotto, çli gres, di calcestruzzo<br />

o di cemento amianto, di diametro 10-12cm. e lunghezza -<br />

30-50cm., con estremità tagliate diritte e distanziate di 1-2 cm.,<br />

coperte' superiormentè da tegolo o da elementi di pietrame per<br />

impedire l'entrata del pietrisco; pendenze deHe condotte tra lo<br />

0,2 e lo 0,5%;<br />

c) pietrisco di cui sopra ben vagliato e disposto accuratamente<br />

nel cavo per strati di non piti di 15-20cnl.; il pietrisco intermedio,<br />

tra i due strati di pietrisco grosso, può anche essere costituito<br />

da due strati, uno inferiore di spessore 40-50 cm. e dimensioni<br />

medie 4-6 cm.; ed uno superiore di spessore 20-30cm., e dimensione<br />

media di 2-4 cm.; carta catramata, o carta da imballo<br />

robusta, interposta tra il pietrisco ed il terreno di rinterro, per<br />

non aver penetrazione di terra (prima dell'assestamento) nei vuoti<br />

del sotto stante pietrisco; al terreno di rinterro si assegna un sovrassesto<br />

per evitare che con l'assestamento si formi un avvallamento<br />

sopra la trincea;<br />

d) tubi verticali di aerazione in cementamianto, dal piano di<br />

campagna penetranti fino aHa superficie superiore dello strato di<br />

pietrisco grosso inferiore; diam-etro 10-12cm.; disposti alternativamente<br />

in destra ed in sinistra delle condotte drenanti e disperdenti<br />

ad intervaHo di 2,00-4,00m.; superiormente blocchetto di<br />

calcestruzzo per ancoraggio;<br />

e) sbocco in idoneo Tecipiente (rivolo, alveo, impluvio, ecc.)<br />

della condotta drenante, con adeguate opere di protezione all'estremità;<br />

interruzione, con tappo di chiusura, della condotta disperdente<br />

almeno 5 m. prima delilosbocco della condotta drenante;<br />

trincea e riempimento di pi'etrisco - <strong>com</strong>e sopra - fino in<br />

prossimità dello sbocco del drenaggio;<br />

f) vaschetta in muratura od in calcestruzzo, a tenuta, con<br />

sifone di cacciata, all'inizio della condotta o rete disperdente; pozzetto<br />

di accesso con chiusino, di dimensioni adatte all'introduzione<br />

e posa in opera del sifone; sifone del tipo per percolatore, con<br />

vani di passaggio ampi, adatto a1 liquame di fogna;<br />

. g) trincea con condotte disperdente e drenante su una fila; o<br />

su una fila con ramificazione; o su piti file; se il terreno ha per sua<br />

natura notevole pendenza, la trincea segue l'àndamento delle curve<br />

di livello, con tornanti, in modo da non superare le pendenze<br />

idonee;


UBICAZIONE:<br />

h) trincee con condotte disperdenti e drenanti lontane da<br />

fabbricati, aie, aree pavimentate, o altre sistemazioni che ostacolano<br />

il passaggio delYaria nel terreno; daHa abitazione alla vasca.<br />

di chiarificazione e da questa al sifone di cacciata ed all'inizio<br />

delle condotte disperdenti, condotte a tenuta (v. nota 2 a );<br />

i) distanza tra il fondo della trincea ed il livello superiore<br />

ddla falda, non inferiore ad un metro, in alcun caso la falda può<br />

essère utilizzata a valle per uso potabile o domestico, o per irrigazione<br />

di prodotti mangiati crudi; a meno di 'accertamenti chimici<br />

e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria;<br />

l) distanza di almeno 30 metri da qualunque condotta, serbatoiood<br />

altra opera destinata al servizio potabile;<br />

PROPORZIONAMENTO:<br />

m) sviluppo delle condotte, disperdente e drenante, 2-4 m.<br />

per abitante; distanza minima tra le due condotte disperdenti 6-8<br />

metri; possono anche disporsi, in un'unica trincea, di profondità<br />

e riempimento di pietrisco <strong>com</strong>e innanzi detto, due o tre condotte,<br />

disperdenti e drenanti, affiancate e paral1eloead 1,50-2,00metri di<br />

distanza in orizzontale;<br />

ESERCIZIO:<br />

n) si controllerà di tanto in tanto che illiquame effluisca regolarmente<br />

dallo sbocco, che non vi siano ristagni al fondo della<br />

trincea od intasamento del pietrisco; che i tubi di aerazione non<br />

siano ostruiti, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti<br />

il numero di persone servite ed il volume di liquame giornalmente<br />

trattato.<br />

6. Vasche per il trattamento aerobica totale<br />

COSTRUZIONE:<br />

a) generalmente metalliche di forma pressoché parallelepipeda,<br />

prefabbricate e montate in sito su piastra di fondazione da<br />

predisporre in loco;<br />

2 Per le trincee di cui sopra è opportuno procedere inizialmente alla<br />

costruzione di un primo tratto di limitata lunghezza e successivamente, in<br />

seguito ai risultati, assegnare l'effettiva lunghezza occorrente.


) di norma suddivise in senso trasversale in due <strong>com</strong>parti<br />

<strong>com</strong>unicanti e percorsi successivamente dal liquame; nel primo<br />

illiquame va aerato con insufFlazioned'aria <strong>com</strong>pressa (meno fre·<br />

quentemente mediante agitazione meccanica) in modo da realizzare<br />

un processo ossidativo a fango attivo; il liquame ossidato dopo<br />

chiarificazione nel secondo <strong>com</strong>parto deve· essere inviato allo<br />

scarico; il fango (fango di ritorno) bisogna in gran parte riportarlo<br />

nel primo <strong>com</strong>parto;<br />

c) la parte di fango non riportata in circolo (fango di supero)<br />

deve essere scaricato con il liquame; poiché il fango nel suo percorso<br />

di ricircolo si riduce notevolmente di volume, la parte che<br />

viene scaricata con il liquame è di modesta entità, tale però da<br />

conferire aH'effluente una leggera opalescenza; trattandosi di fango<br />

ossidato, 'l"effluenteconserva la sua stabilità;<br />

UBICAZIONE:<br />

d) non vi sono particolari prescrizioni sull'ubicazione di queste<br />

vasche; non danno luogo a cattivi odori (S'alvocasi di prolungata<br />

interruzione dell'aerazione) e vengono sistemate scoperte;<br />

neppure richi'edono sgradevoli operazioni di conduzione;<br />

PROPORZIONAMENTO:<br />

e) capacità globale di 300-350litri per persona servita, dei<br />

quali circa i 3/4 'al <strong>com</strong>parto di aerazione e circa 1/4 a queHo di<br />

chiarificazione;<br />

f) dimensioni medie, a seconda del numero di persone servite:<br />

lunghezza da m. 2,50 a m. 4,50, larghezza da m. 1,30a m. 2,50;<br />

altezza da m. 2,00 a m. 3,00 (v. nota 3);<br />

g) potenza instaHata 0,015-0,02kw per persona servita;<br />

h) per scuole, officine, uffici, ecc., con temporanea presenza<br />

delle persone servite, capacità e potenza installata possono ridursi<br />

a circa 1/4-1/3 di quelle sopra indicate;<br />

ESERCIZIO (v. nota 4):<br />

i) prima dell'inizio del funzionamento, il bacino deve essere<br />

riempito d'acqua;<br />

3 Le capacità devono adottarsi « per eccesso» rispetto a quelle dei tipi<br />

prodotti in serie dall'industria; cosi anche le dimensioni effettive saranno<br />

quelle corrispondenti a tali tipi; quanto sopra vale anche per il macchina·<br />

rio, le apparecchiature, i collegamenti, ecc.<br />

4 È bene che la ditta fornitrice consegni il baCino funzionante e con<br />

tutte le istruzioni per il funzionamento; poiché si tratta di un processo<br />

biologico, l'efficienza epurativa si raggiungerà 8·15 giorni dopo l'inizio del<br />

funzionamento.


l) entrata delliquame grezzo con continuità ed uscita di quello<br />

trattato nella stessa misura, con limitato contenuto di fango<br />

ossidato;<br />

m) visita almeno settimanale per eventuali operazioni di pulizia<br />

0a9portazione corpi galleggianti, rotture di croste e schiume,<br />

ecc.); per controllo del funzionamento; per lubrificazione del macchinario,<br />

ecc.;<br />

n) contro Ho mensile, o bimestrale, dell'efficienza epurativa.<br />

B) ft.1.EZZI EPURATIVI PER COLLETTIVITA DA 101 A 1000<br />

PERSONE (2 a categoria). (Borgate; frazioni; località turistiche<br />

o sportive; alberghi; sanatori e simili; scuole; caserme; aeroporti;<br />

campeggi; servizi igienici per medie e grandi industrie).<br />

MEZZI EPURATIVI PER COLLETTIVITA DA 1001 A 3000<br />

PERSONE (3 a categoria). (Piccole frazioni, centri turistici o<br />

sportivi; <strong>com</strong>plessi ospedalieri o sanatorÌ'ali; colonie estive;<br />

campeggi; aeroporti; centri ed installazioni militari; insediamenti<br />

industriali).<br />

Bisogna impiegare mezzi epurativi simili a quelli adottati per<br />

impianti cittadini; valgono pertanto modalità costruttive e criteri<br />

di proporzionamento analoghe; dovranno però tenersi presenti alcune<br />

norme a carattere generale, derivanti dalle particolari condizioni<br />

di funzionamento che si hanno in questi casi, e qui di seguito<br />

indicate:<br />

a) evitare - per i casi che rientrano nella seconda categoria<br />

- l'apposizione di griglia all'arrivo del liquame grezzo, stante la<br />

necessità di una pulizia pressoché continua, a meno che non si<br />

tratti di griglia con pulizia automatica; ove la griglia provvede anche<br />

alla triturazione del materiale trattenuto, dovrà tenersene<br />

conto nel propòrzionamento delle fasi successive;<br />

b) evitare che 'l'impianto debba trattare, in tempo di pioggia,<br />

acque miste, provvedendo alla raccolta dei liquami domestici e<br />

delle acque meteoriche con sistemi distinti; nei casi in cui non<br />

è possibile evitare che con i liquami domestici giunga anche un'aliquota<br />

di acque pluviali, non vanno disposti dissabbiatori, di insicuro<br />

funzionamento con le piccole portate in gioco;<br />

c) quando il proporzionamento fa riferimento alla « portata<br />

di punta», bisogna - specialmente nei casi della seconda categoria<br />

- valutare tale portata in base al numero ed al tipo degli apparecchi<br />

installati, alle loro portate di scarico ed aHe probabilità


di funzionamento contemporaneo di un certo numero di essi, similm'ente<br />

a quanto si pratica nel proporzionamento delle reti di<br />

scarico nell'interno dei fabbricati.<br />

Si fa riferimento alle norme usuali di pogettazione per questo<br />

tipo di vasche, in quanto quelle destinate ai piccoli agglomerati<br />

non differiscono da quelle per impianti cittadini.<br />

L'altezza non dovrà essere inferiore ai 4 metri, affinché il fango<br />

in digestione si trovi sotto una sufficiente copertura d'acqua (spazio<br />

chiaro piu altezza del <strong>com</strong>parto di sedimentazione); bisogna<br />

anche 'lasciare vani ampi per l'accumulo e la raccolta della crosta<br />

e l'uscita del gas; per quest'ultimo è da escludere la possibilità<br />

di una conveniente utilizzazione.<br />

Se la vasca è fuori terra bisogna provvedere ad una protezione<br />

termica, con rHevato in terra od altro rivestimento isolante; se<br />

interrata va tenuta al di sopra della falda freatica.<br />

Proporzionamento del <strong>com</strong>parto di sedimentazione in modo<br />

che la permanenza del liquame, nelle ore di punta, non sia inferiore<br />

ad un'ora e mezzo, con riferimento al punto c) del paragrafo<br />

precedente. Per il <strong>com</strong>parto di digestione, e sempre che si tratti<br />

del fango della sola sedimentazione primaria, è bene assegnare<br />

50-60 litri di capacità utile per persona servita, ossia una cubatura<br />

superiore a quella usuale, intorno ai 30-40'litri per persona,<br />

per 'evitare troppo frequenti estrazioni di fango digerito e per consentire<br />

di lasciare una sufficientequantità di fango d'innesto. Se si<br />

deve digerire anche il fango de'llasedimentazione secondaria, assegnare<br />

circa 120litri di capacità utile per persona servita.<br />

Le piu adatte per piccoli agglomerati possono essere di tre tipi:<br />

a) a flusso orizzontale con fondo a piramidi rovesce (Kremer);<br />

b) a flusso radiale, con fondo a cono rovescio (Dortmund);<br />

c) a flusso radiale orizzont'ale,con fondo orizzontale e raccoglitore<br />

meccanico.<br />

Poco consigliabile il tipo a flusso longitudinale con fondo orizzontale<br />

e raccoglitore, per l'apparecchiatura piu <strong>com</strong>plessa che<br />

richiede.


Le vasche dei tipi a) e b) sono in tutto simili a quelle normalmente<br />

usate per impianti cittadini.<br />

Per quelle a flusso radiale è da osservare che l'altezza d'acqua<br />

di poco può scendere al di sotto di due metri, a causa della apparecchiatura<br />

che deve 'accogliere; pertanto, per il rapporto tra l'a,ltezza<br />

e diametro che ne risulta, non è del tutto esatto parlare in<br />

questo caso di « flusso orizzontale»; per le piti piccole vasche di<br />

questo tipo, si può far giungere il liquame al centro, a mezzo di<br />

un tubo che attraversa radialmente la vasca (anziché passare al di<br />

sotto della platea), similmente a quanto si pratica per le vasche<br />

del tipo b).<br />

Proporzionamento in modo che la permanenza del liquame,<br />

nelle ore di punta, non sia inferiore ad un'ora e mezzo; superficie<br />

liquida non inferiore a 12-15 mq. per ogni cento persone servite.<br />

Non differiscono da quelli adottati per impianti cittadini, per<br />

la gestione anaerobica.<br />

L'apparecchiatura può limitarsi alla tubazione di immissione<br />

del fango fresco, a quella di estrazione del fango digerito ed allo<br />

scarico di superficie (acqua del fango); il gas troverà libero sfogo<br />

nella atmosfera; si esclude la utilizzazione del gas ed il riscaldamento<br />

del fango; importante la protezione termica; per climi non<br />

eccessivamente freddi, può essere conveniente il tipo con specchio<br />

d'acqua a cielo aperto, piti semplice e piti sicuro, PUT se risente<br />

notevolmente delle variazioni di temperatura.<br />

Proporzionamento sulla base di 50~60litri di capacità per persona<br />

servita, se si deve digerire il solo fango della sedimentazione<br />

primaria; 70-90 litri se solo quella della sedimentazione secondaria;<br />

110-120 litri di capacità utile, sempre per persona servita, se<br />

si deve digerire il tango tanto della digr:stione primaria che di<br />

quella secondaria o finale.<br />

Poiché generalmente il fango fresco viene inviato al digestore<br />

mediante sollevamento, bisogna adottare pompe di picco/la portata<br />

(1-21/s) per evitare notevoli e rapidi scarichi d'acqua del fango;<br />

sempre per tale motivo è consigliabile una maggiore altezza<br />

d'acqua di copertura.<br />

La digestione aerobica autonoma non appare adatta per i piccoli<br />

impianti.


Gli usuali distributori a mulinello idraulico, per le esigue portate,<br />

difficilmente possono assicurare un soddisfacente funzionamento,<br />

sia nei riguardi della uniformità che della frequenza di<br />

distribuzione.<br />

ConsigHabile l'impiego di distributori particolarmente adatti<br />

a quèsti casi (braccia mosse da motorini o ruote idrauliche; distributori<br />

a piu braccia, funzionanti tutte, in parte, a seconda della<br />

portata, ecc.), che la produzione industriale fornisce correntemente.<br />

Sono da evittare distributori ad ugelli spruzzatori fissi, o con<br />

rudimentali canalette oscHlanti.<br />

La cubatura si assegna non inferiore al massimo volume che si<br />

può scaricare In un quarto d'ora, oppure pari a 0,200-0,300me.<br />

per persona servita, 'a seconda della dotazione idrica; l'altezza non<br />

deve mai scendere al di sotto di m. 1,50.<br />

Si può far riferimento ai normali tipi di vasche, sia con insufflazione<br />

d'aria che con agitazione meccanica. La produzione industriale<br />

offre molti tipi di vasche <strong>com</strong>pletamente prefabbricate,<br />

nonché di appareèchiature di serie da installare in vasche idonee<br />

ad accoglierle. La maggior parte di questi tipi, con opportuna suddivisione<br />

in <strong>com</strong>parti, <strong>com</strong>prendono anche la fase di sedimentazione<br />

finale, e dispositivi per la ricircolazione del fango.<br />

Per io!fango di supero occorre provvedere con apposito digestore.<br />

Non vi sono particolari prescrizioni nella ubicazione di queste<br />

vasche.<br />

Si proporzionano in modo che la perm'anenza del liquame non<br />

sia inferiore aUe 3-4 ore, nei periodi di punta, con riferimento al<br />

punto c) sub B), delle norme generali della presente parte. Per i<br />

consUlTIidi energia, si può far riferimento ai valori usuali, basandosi<br />

però sulla portata di punta.<br />

COSTRUZIONE. Vasca scavata nel terreno, a sezione trapezia,<br />

simile ad un canale, con circuito chiuso ad anello; per economia<br />

di ingombro viene realizzata con due tronchi rettilinei e paralleli,


accordati alle estremità da due tronchi a semicerchio. La pendenza<br />

delle sponde si tiene intorno ai 45° oppure corrispondente<br />

alla scarpa naturale del terreno; di norma si applica sulle pareti e<br />

sul fondo della vasca un rivestimento di lastre di conglomerato<br />

cementizio. ,<br />

Presso l'estremità di uno dei tronchi rettilinei bisogna dispor-<br />

,re una passerella, su spallette in muratura, alla quale si affida<br />

l'agitatore, costituito da una normale « spazzola» rotante del tipo<br />

Kessner. '<br />

L'immissione delliquame deve avvenire poco a monte dell'agitatore;<br />

l'uscita da una luce di scarico, <strong>com</strong>andata, disposta nel<br />

punto piu opportuno. Ad altra estremità di un tronco rettilineo<br />

bisogna disporre un pozzetto per lo scarico - ed eventuale addensamento<br />

- del fango di supero.<br />

Per i casi della terza categoria (oltre 1000-1200 abitanti serviti)<br />

conviene suddividere la capacità occorrente in due unità uguali,<br />

nelle quali il liquame viene immesso alternativamente.<br />

UBICAZIONE. Bisogna disporre di zone pianeggianti e di una<br />

certa estensione; la superficie unitaria occorrente cresce con il<br />

numero di utenti: circa 0,50 mq. per persona e per 300 utenti; 0,80-<br />

0,90 mq. per persona per 1000 utenti; 1,00 mq. per persona per<br />

2000 utenti.<br />

La zona impegnata deve venir recintata.<br />

PROPORZIONAMENTO. 11 campo di applicazione di queste vasche<br />

va dai 300 ai 2500 abitanti serviti, con dotazioni fino a 150 Htri al<br />

giorno per persona.<br />

La cubatura va assegnata sulla base di 150-200 litri per abitante<br />

servito, a seconda della dotazione idrica. La permanenza teorica<br />

del liquame (non considerando il fango) va dalle 36 alI 48<br />

ore.<br />

Altezza d'acqua: da m. 0,85 a m. 1,00; larghezza aHa base: da<br />

m. 0,50 a m. 2,00; sviluppo <strong>com</strong>plessivo in funzione della cubatura<br />

occorrente.<br />

ESERCIZIO. Il liquame deve essere immesso con continuità<br />

qua1leche sia la portata in arrivo, poco a monte della spazzola agitatrice;<br />

la rotazione della spazzola, oltre a dover provocare il movimento<br />

continuo del liquame nella vasca, deve agitarlo, aerarlo<br />

e dar luogo alla formazione del fango attivo.<br />

NeHa vasca il livello deve variare tra due gradi di immersione,<br />

minimo e massimo, della spazzola, quando si raggiunge quest'ultimo,<br />

per dare inizio ad una fase di sedimentazione che si fa durare<br />

dai 30 ai 60 minuti primi, l'agitatore deve ~ermarsi.


Durante questa pausa il liquame dovrà cantinuare ad arrivare,<br />

facendo salire leggermente il livello.<br />

Successivamente si apre la bocca di scarico ed una parte del<br />

liquame, quello piu in superficie e meglio chiarificato, si sversa<br />

fino a portare il livello della vasca al grado minimo di immersione<br />

della spazzola. A questo punto si chiude la bocca di scarico·e si<br />

rim'ette in moto l'agitatore.<br />

Il funzionamento deveessere automatico e <strong>com</strong>andato a mezzo<br />

di elettrodi immersi nella vasca.<br />

Quando la quantità di fango in circolazione supera un certo<br />

valore (circa ill20% del contenuto della vasca) bisogila effettuare<br />

l'estrazione di circa una metà, a mezzo di pompa che pesca nel<br />

pozzetto di raccolta.<br />

Il fango, nel ·lungoperiodo trattenuto nella vasca (anche mesi),<br />

sottoposto ad un trattamento aerobico, viene estratto mineralizzato,<br />

imputrescibHe e fìacilmente essiccabile all'aria.<br />

Se le unità sono due, illiquame a mezzo diripartitore viene immesso<br />

alternativamente D'dI'una o nell'altra: in tal modo in una<br />

vasca si ha il periodo di aerazione e nell'altra quello di sedimentazione.<br />

Non si differenziano sostanzialm'ente da queHe destinate ai<br />

minori impianti, delle quali già si è detto a proposito dei casi che<br />

rientrano' nella la categoria (vedi 6), salvo che bisogna adottare<br />

vasche a form'a cilindrica.<br />

Inoltre, per la piu elevata quantità di fango, devono essere suddivise<br />

in modo da <strong>com</strong>prendere anche un terzo <strong>com</strong>parto ove il<br />

fango, proveniente darla sedimentazione, deV'eessere aerato e,<br />

quindi, riportato in circolo per l'aliquota richiesta, mentre quello<br />

di supero deve essere estratto ed essiccato all'aria.<br />

Nel caso di vasche di grandi dimensioni, in genere sono quelle<br />

per impianti cittadini, può risultare conveniente l'adozione di<br />

una struttura in calcestruzzo armato.<br />

Deve essere svolto all'aria in appositi «'leÙi », simili a quelli<br />

usati per gli impi1anticittadini, circondati da muretti ad arginelli<br />

di terra, con strato drenante sul fondo.


L'acqua di drenaggio dovrà sversarsi in idoneo recipiente; se<br />

dispersa nel sottosuolo, occorre evitare che inquini la falda.<br />

La superficie dovrà essere di circa 0,05 mq. o di circa 0,10mq.<br />

per utente, a seconda che si tratti di fango proveniente dalla sola<br />

chiarificazioneprimaria o dalla chiarificazione primaria e da quella<br />

secondaria. Ove si tratti di fango di supero proveniente da trattamento<br />

aerobico totale, le superfici si possono portare a circa la<br />

metà di quelle sopra indicate.<br />

Dalla esposizione dei mezzi epurativi che precede, appare <strong>com</strong>e<br />

le stesse esigenze epurative,cipossono venir soddis~atte con mezzi<br />

diversi. L'adozione di un mezzo o di un altro dipende dalla diversa<br />

entità e dalle diverse condizioni -localie sociali delle case e degli<br />

agglomerati da servire.<br />

Si danno 'perciò di seguito criteri di scelta, che potranno servire<br />

di guida nei vari casi e situazioni.<br />

ACCUMULO E FERMENTAZIONE<br />

I pozzi neri sono da adottare salo in casi molto particolari e<br />

che presentano condizioni appropriate, quali (una o piu) le seguenti<br />

l:<br />

a) dotazioni idriche modestissime, non superiori ai 30-40<br />

litri giornalieri per abitante;<br />

b) mancanza di distribuzione idrica nell'interno dei fabbri-<br />

c) raccolta ed adduzione al pozzo nero dei soli scaTichi di<br />

latrina, con esclusione di quelli di lavabi ,e bagni, di cucina e di<br />

lavanderia.<br />

CHIARIFICAZIONE<br />

Le vasche settiche a doppio <strong>com</strong>partimento, di tipo Imhoff,<br />

sono le piu adatte nella maggior parte dei casi, per semplicità di<br />

I È fatto obbligo di eliminare i pozzi neri, mediante pulizia con calce<br />

e riempimento con terreno, appena le abitazioni vengono fornite di distribuzione<br />

idrica interna.


instaUazione, costo modesto ed agevole conduzione: possono anche<br />

venir ricuperate, se in prosieguo di tempo non piu richieste.<br />

Sono particolarmente indicate per case ed edifici a carattere<br />

rurale con 20-30abitanti: scuole rurali; cantoniere; piccoli cantieri,<br />

ecc.Possono trovar impiego -anchenegli altri casi della prima<br />

categoria ,installandone piti unità, in numero sufficiente.<br />

Non sono consigliabHile vasche settiche tradizionali per nuove<br />

instaUàzioni; possono conservarsi in uso solo se già adottate da<br />

tempo.<br />

La chiarificazione, in vasca settica tipo Imhoff, seguita da dispersione<br />

nel terreno, è adatta per ambienti rurali (case, scuole,<br />

ecc.), o piccole istituzioni in zone isolate e sempre quando le condizioni<br />

locali presentano i requisiti richiesti e ne consentono l'applicazione.<br />

La dispersione nel terreno risu1ta particolarmente adatta in<br />

questi casi ove manca in prossimità, un recipiente ove sversare<br />

il liquame.<br />

La sub-irrigazione con drenaggio, può assimilarsi quasi ad un<br />

percolatore; richiede delle opere piti <strong>com</strong>plesse, ed un'accurata<br />

indagine del recipiente ove si porta a scaricare l'effluente.<br />

Il trattamento aerobico totale è da impiegare nei casi in cui<br />

si riscontrano le condizioni seguenti:<br />

a) possibilità di sostenere spese di esercizio di una certa entità<br />

(energia elettrica);<br />

b) possibilità di manutenzione e di facili riparazioni da personale<br />

esperto;<br />

c) area insufficiente, od inadatta per 'la sua destinazione, ad<br />

una dispersione delliquame nel sottosuolo;<br />

d) natura del terreno inidoneo ad una dispersione nel sottosuolo.<br />

Particolarmente adatta per picCdlialberghi, colonie, campeggi,<br />

servizi igienici per industrie, gruppi di abitazioni residenziali.<br />

.Le vasche hanno piccolo ingombro, non sono appariscenti, e<br />

possono installarsi rapidamente, tutti requisiti che le rendono<br />

particolarmente adatte ai casi citati: inoltr~, almeno per i casi di<br />

questa categoria, non occorrè provvedere ad una destinazione finaJledel<br />

fango.


CHIARIFICAZIONE<br />

Le vasche Imhoff sono preferibili a quelle d'altro tipo, a meno<br />

che le condizioni locali non ne ostacolino l'adozione, -per i seguenti<br />

vantaggi:<br />

a) non occorre la frequente estrazione del fango che sedimenta<br />

il quale passa per gravità nel <strong>com</strong>parto inferiore ove viene<br />

digerito;<br />

b) non richiedono apparecchiature meccaniche;<br />

c) non <strong>com</strong>portano alcun consumo di energia.<br />

Possono essere elementi sfavorevoli (dipendenti soprattutto<br />

dalle condizioni locali) che ne sconsigliano o ne impediscono<br />

l'impiego:<br />

d) la sensibile profondità nel terreno;<br />

e) Ja penetrazione, piu o meno notevole, nella falda freatica,<br />

co'n conseguente rallentamento della digestione;<br />

f) la quota cui si trovano le bocche di estrazione del fango<br />

digerito, da essiccare, rispetto al piano di 'campagna.<br />

Le vasche a flusso orizzontale Kremer, e quelle a flusso verticale<br />

Dortmund richiedono la frequente (alm'eno 3 o 4 volte al giorno)<br />

estrazione del fango sedim'entato.<br />

Non richiedono apparecchiature meccaniche, ma la presenza<br />

di addetti per le manovre di estrazione.<br />

E indispensabile un digestore per il fango sedimentato al quale<br />

spesso il fango deve esservi inviato con sollevamento.<br />

A queste vasche si ricorre quando non è possibile !'impiego delle<br />

vasche Imhoff, e si dispone di personale sul posto che può facilmetne<br />

provvedere alle periodiche manovre di estrazione del fango.<br />

Anche queste vasche raggiungono con il loro fondo (a piramide<br />

od a cono rovescio) una notevole profondità - non ha però importanza,<br />

ai fini epurativi, la penetrazione nella falda freatica.<br />

Le vasche a flusso radiale, con raccoglitore meccanico del fango<br />

sedimentato, sono poco profonde rispetto aHe altre; anche con<br />

esse occorre provvedere ad una frequente estrazione del fango sedimentato<br />

ed è indispensabile un digestore al quale in genere il<br />

fango viene inviato con sollevamento.<br />

Queste vasche sono adatte in quei casi in cui la presenza di altri<br />

impianti tecnici da gestire, non fa gravare sensibilmente la loro<br />

conduzione, sia <strong>com</strong>e personale che <strong>com</strong>e energia elettrica.<br />

Nei casi in cui queste vasche dovessero sostituire deHe vasche<br />

Imhoff, il cui impiego è ostacolato dalla penetrazione nella falda,


è da esaminare la convenienza di un sollevamento all'arrivo che<br />

consenta disporre la Imhoff a quota piti elevata, evitando l'apparecchiatura<br />

meccanica, il digestore separato 'e la piu onerosa conduzione.<br />

Quale che sia H tipo della vasca adottato, bisognerà sempre<br />

provvedere alla destinazione del fango digerito, che per questi<br />

casi si risolve in un essiccaU1ento all'aria.<br />

CHIARIFICAZIONE ED OSSIDAZIONE<br />

Lo schema: vasca Imhoff + percolatore + vasca Imhoff (con<br />

letti di essiccamento del fango) presenta i seguenti requisiti favorevoli:<br />

a) semplicità di esercizio (non vi sono apparecchiature meccaniche);<br />

b) economia di gestione (non vi è consumo di energia elettrica);<br />

c) conduzione con limitato intervento di personale (qualche<br />

ora anche non quotidianamente);<br />

a cui si contrappongono i seguenti aspetti sfavorevoli:<br />

d) efficienza epurativa inferiore a quella ottenibile facendo<br />

svolgere la sedimentazione Jìnalle in una vasca di sedimentazione<br />

semplice (la presenza nell'effluente dell'acqua che si libera dal<br />

fango in digestione nella seconda vasca Imhoff, consente una efficienza<br />

epurativa non superiore all'85%);<br />

e) not'evole dislivello, dai 3 ai 4 metri, tra l'entrata e l'uscita<br />

del Hquame, al fine di realizzare un funzionamento a caduta naturale;<br />

ancora è da considerare la quota cui disporre i letti di essiccamento<br />

del fango, per addurvi il fango per gravità.<br />

Da quanto detto, lo schema appare adatto per piccoli agglomerati<br />

rurali, borgate, campeggi e simili, ed in zona ove sia facile<br />

reperire 'aree di notevole acclività.<br />

Ove non si disponga del dislivello richiesto, lo schema può ancora<br />

adattarsi con l'ausilio di un soHevamento, preferibilmente<br />

inserito dopo la priJna vasca Imhoff, per assicurare almeno la chiarificazione<br />

in caso di interruzione del sollevamento.<br />

Lo schema: vasca Imhoff + percolatore + vasca di sedimentazione<br />

semplice (con letti di essiccamento del fango), consente<br />

una piti elevata efficienza epurativa (fino al 90%). Occorre però<br />

provvedere alla frequente estrazione del fango fresco ed al suo<br />

sollevamento per inviarlo alI <strong>com</strong>parto di digestione della vasca<br />

Imhoff, manovre semplici e di breve durata, ma che implicano la<br />

presenza dell'addetto.


Per i casi della 2 a categoria non sono in genere consigliabili<br />

schemi con vasche a fanghi attivi, precedute e seguite da vasche<br />

di sedimentazione indipendenti.<br />

Le vasche tipo Pasveer richiedono un piccolo dislivello tra en-<br />

. tr.ata ed uscita (qualche decimetro) ed un limitato intervento del<br />

conduttore, in quanto il funizonamento è praticamente automatico,<br />

ad eccezione del sollevamento del fango.<br />

Occorre però disporre di una superficie alquanto estesa, e sopportare<br />

un onere di gestione modesto ma continuo (da L. 0,80 a<br />

L. 0,30 circa per abitante e per giorno, secondo il minore o maggiore<br />

numero di utenti).<br />

Richiedono una limitata superficie per l'essiccamento del<br />

fango.<br />

Sono adatte per agglomerati di carattere rurale, prevalentemente<br />

in zone di pianura, e nei casi ove si deve raggiungere una<br />

normale efficienza epurati va.<br />

Per le vasehe 'con trattamento aerobico totale, può in parte ripetersi<br />

quanto' già detto circa i'lloro impiego nei casi che rientrano<br />

nella prima categoria. Si aggiunge che, adottando tipi di vasche<br />

di maggiori dimensioni e con trattamento aerobico del fango di<br />

supero, occorre provvedere all'essiccamento di questo od allo<br />

scarico in adatto recipiente (non essendo putrescibHe può anche<br />

impiegarsi per colmate, per modificare le caratteristiche dei terreni,<br />

ecc.).<br />

:L'adozione di queste vasche risulta particolarmente consigliabile<br />

per <strong>com</strong>plessi sanitari, colonie, centri turistici, aeroporti, ecc.,<br />

ove l'assistenza alla conduzione e la spesa di gestione, possono faci:lmente<br />

rientrare tra quelle di altri impianti ed instaliazioni tecniche.<br />

CHIARIFICAZIONE<br />

Va'le quanto detto per i casi che rientrano nella 2 a categoria.<br />

Si aggiunge che con l'aumentare delle portate e dei volumi di<br />

fango la sedimentazione in vasche con raccoglitore meccanico con<br />

digestore separato, tende a divenire piti conveniente.<br />

CHIARIFICAZIONE ED OSSIDAZIONE<br />

Per <strong>com</strong>unità di carattere rurale vale ancora quanto detto per<br />

i casi della 2 a categoria.


Adottando vasche Pasveer, si disporranno due unità a funzionamento<br />

alternativo.<br />

Anche per le vasche con trattamento aerobico totale, vale<br />

quanto detto precedentemente: ai casi già considerati, possono<br />

aggiungersi frazioni e quartieri urbani periferici o borgate satelliti,<br />

non servite, o non ancora -raggiunte, dalla fognatura cittadina.<br />

Nei casi di questa categoria, che sono in grado di assicurare<br />

una conduzione assidua e specifica, possono adattarsi impianti<br />

con fanghi attivi; potrà convenire l'impiego di tipi di vasche che<br />

facciano corpo con la sedimentazione finale o con vasche a bacino<br />

unico, con il che viene molto semphficata la ricircolazionedel<br />

fango.<br />

Quando si adottano vasche a fango ativo, la digestione del fango<br />

di supero può venir fatta sia per via anaerobica che per via<br />

aerobica; la prima è di piti facile conduzione e <strong>com</strong>porta spese di<br />

esercizio molto modeste; la seconda richiede maggiori spese di<br />

esercizio (energia elettrica), ma rende molto piti agevole 1'essiccamento<br />

del fango, ed evita Ila putrescibilità deH'acqua del fango.<br />

1. Sempre che sia possibile e <strong>com</strong>patibile con il rispetto delle<br />

norme di igiene generale ed ambientale, la fa$e della mineraHzzazione<br />

delle sostanze organiche degli effluenti degli impianti epurativi,<br />

viene affidata ai fenomeni naturali che si svolgono nel recipiente<br />

fina!le.<br />

Qualora le capacità autodepurative di quest'ultimo non siano<br />

sufficienti, <strong>com</strong>e nO'to,si ricorre al trattameno ossidativo degli<br />

effluenti già chiarificati. Trattasi <strong>com</strong>unque di effluenti che, pur<br />

se privati di una notevole aliquota del materiale in sospensione e<br />

di parte del contenuto organico, possono presentare ancora un<br />

sensibile contenuto di microorganismi patogeni' di derivazione<br />

umana e pertanto a seconda dei casi è necessario un ulteriore<br />

trattamen to di disinfezione .<br />

La disinfezione può ottenersi con vari mezzi, sia chimici (<strong>com</strong>posti<br />

capaci di liberare alcuni al'Ogeni),sia fisici (mediante radiazioni<br />

ionizzanti).<br />

La disinfezione dei liquami si svolge in genere mediante opportuna<br />

aggiunta di <strong>com</strong>posti a base di cloro che da tempo si sono<br />

dimostrati piti idonei: tale trattamento, pertanto, viene anche definito<br />

semplicemente <strong>com</strong>e « clorazione ».


La disinfezione dei Hquami di fogna viene impiegata in particolari<br />

circostanze al fine di ovviare a qualsiasi possibilità di pericolo<br />

infettivo e cioè quando sia presumibile la contaminazione di<br />

falde idriche di corsi. d'acqua utilizzati a valle, di corsi idrici destinati<br />

alla balneazionej di specchi d'acqua per l'aHevamento o la<br />

stabulazione di molluschi e.dulie simili. Oltreché per gli scopi igienici<br />

anzidetti, la dorazione dei liquami può essere conveniente:<br />

- nel caso di liquami che giungano all'impianto epurativo in<br />

stato di settizzazione o <strong>com</strong>unque quando si.vogliono Tidurre cattivi<br />

odori nell'ambito dell'impianto stesso;<br />

- quando i Hquami provengono da particolari collettività (ad<br />

es. ospedali, sanatori, ecc.);<br />

- allorché occorre alleviare le condizioni di scarico, attesa<br />

l'azione del doro nei riguardi deHe attività biologiche in genere.<br />

Ad esempio:<br />

- nei periodi di magra dei corsi d'acqua utHizzati <strong>com</strong>e recipienti<br />

finali degli effluentiallorché la portata scenda a valori insufficienti<br />

a consentire lo svolgimento dei fenomeni di autodepurazione<br />

nel tratto disponibile a valle del punto di scarico;<br />

- nei casi in cui gli impianti epurativi vengono sovraccaricati<br />

per un brusco aumento di portata del liquame da trattare <strong>com</strong>e<br />

ad es. per un incremento del numero di utenti con scarse dotazioni<br />

idriche (ad es. colonie, campeggi e simili);<br />

- nel caso di intasamento di letti percolatori, di deficienza<br />

del funzionamento di impianti a fanghi attivi, ecc.<br />

2. La dorazione può venir realizzata sia con l'impiego di doro<br />

gassoso, sia con <strong>com</strong>posti capaci di liberare doro attivo 1.<br />

L'impiego del doro gassoso non è adatto per gli effluenti degli<br />

impianti ·epuratiV'ial servizio di case isolate o piccoli agglomerati,<br />

in quanto richiede <strong>com</strong>plesse installazioni e personale qualificato<br />

per il loro funzionamento.<br />

Per i minori insediamenti si impiegano di norma so'luzioni di<br />

çloruro di calce 2 o di ipodorito di dacio. Il doruro di calcio, se<br />

di recente preparazione, contiene circa il 30-35%di doro libero<br />

(in peso); l'ipodorito ne contiene circa il 10-12%.<br />

La quantità di c1oro da usare viene espressa in parti per milione'<br />

(p.p.m.) in rog. per litro od anche in grammi per mc.<br />

1 Per doro attivo, di un determinato prodotto, si intende la quantità di<br />

doro che il pròdotto è capace di liberare in ambiente acido.<br />

2 Il doruro di calce è un miscuglio di ipoclorito di calcio, di cloruro di<br />

calcio e calce viva residua.


3. Le soluzioni di <strong>com</strong>posti di doro vengono di norma immesse<br />

nell'effluente finale del trattamento epurativo; perché il doro possa<br />

svolgere efficacemente le sue azioni occorre mescolarlo opportunamente<br />

con illiquam~ da trattare. In particolare nel caso della<br />

disinfezione,è indispensabile che il contatto tra H doro aggiunto<br />

e liquame da disinfe,ttare si prolunghi per 15-30minuti prima<br />

che l'effluente venga definitivamente sversato..<br />

La soluzione di doro viene di norma immessa nell'efIluente finale<br />

(chiarificato ed ossidato); i liquami grezzi o con notevole contenuto<br />

di materiale in sospensione richiedono dosi di doro di<br />

gran lunga maggiori rispetto a quelle richieste da liquami chiarificati.<br />

Le aggiunte di cloro di volta in volta necessarie vengono valutate<br />

determinando la clororichiesta di un campione del liquame<br />

da trattare.<br />

Sia per la clororichiesta, che per il controllo dell'avvenuto trattamento<br />

disinfettante, si impiega per lo piti il reattivo all'ortotolidina<br />

3.<br />

A puro titolo indicativo si può ritenere che occorrono dai 2 ai<br />

5 mg/litro di cloro per H trattamento di liquame ossidato, da 5 a<br />

20 mg/litro se si tratta di liquame chiarificato, mentre S'esi tratta<br />

di Iiquame bruto il doro occorrente può variare dai 20 ai 40 mg/<br />

litro con un tempo di contatto inferiore a 30 primi.<br />

Qualunque sia la quantità di doro da aggiungere, occorre operare<br />

in lieve eccesso rispetto alla dororichiestadel liquame in<br />

modo che, dopo il tempo di contatto, previsto, ne residui almeno<br />

0,1 mg/litro.<br />

4. Per effettuare la dorazione dei liquami provenienti dai piccoli<br />

agglomerati, Hsistema piti conveniente consiste nell'immettere nel<br />

liquame la soluzione (a tasso di doro noto) con sistemi a sgocciolamento<br />

continuo e con portata costante.<br />

TI piu semplice di tali sistemi è rappresentato dalla classica<br />

« Bottiglia di Mariette » che assicura un deflusso costante della soluzione,<br />

regolata in rapporto alla quantità di liquame da -epurare<br />

ed aUa sua dororichiesta.<br />

La Bottiglia di Mariette consiste, schematicamente, in un boccione<br />

tubolato lateralmente in basso: a tale tubolatura inferiore è<br />

3 In presenza di tracce anche minime di doro attivo (0,02mgjl) si manifesta<br />

dopo un paio di minuti, una reazione cromatica. con colorazione<br />

giallo-verdastra. Nel caso del controllo dell'avvenuto trattamento disinfettante<br />

la prova si effettua aggiungendo in un cilindro di vetro cc. 6 del<br />

reattivo a cc. 500del liquame trattato.


applicato un rubinetto ben regolabile, mentre all'apertura superiore<br />

è 'applicato un tappo a tenuta attraversato da una canna<br />

aperta agli estremi, che pesca nella soluzione contenuta nel boccione.<br />

La portata costante del deflusso si ha in quanto, man mano<br />

che il livello si abbassa con l'erogazione deHa soluzione, si ha una<br />

depressione nella parte superiore del boccione e l'aria penetra nella<br />

bottiglia attraverso la canna pescante al cui estremo inferiore<br />

si ha cosi sempre lapressione atmosferica.<br />

Altra apparecchiatura è costituita da un recipiente-serbatoio<br />

dal quale la soluzione a mezzo di una breve tubazione munita di<br />

valvola al1'estremità, passa in una vaschetta ove il livello vien mantenuto<br />

costante da un galleggiant'e che <strong>com</strong>anda l'apertura della<br />

valvola. n livello costante assicura tla costanza del deflusso che<br />

viene erogato da una bocca situata al fondo della vaschetta munita<br />

a sua volta, di rubinetto per la regolazione della portata di soluzione<br />

richiesta.<br />

5. Ove ci si trovi di fronte a casi di emergenza o per periodi<br />

limitati di tempo, o quando <strong>com</strong>unque non sia disponibile un apposito<br />

apparecchio di clorazione, la situazione può essere validamente<br />

fronteggiata addizionando <strong>com</strong>posti in polvere, a base di<br />

doro (utiHzzati tal qua1i) al liquame da trattare.<br />

In queste 'evenienze viene preferito il doruro di calce che, se di<br />

recente produzione, possiede - <strong>com</strong>e è stato detto - un tenore di<br />

doro attivo del 30-35%; esso in questo caso sviluppa intorno a<br />

300-350 mg di doro attivo per grammo di polvere.<br />

In rapporto alle diverse situazioni da affrontare ne deriva la<br />

quantità di sostanza attiva in polvere da aggiungere di volta in<br />

volta.<br />

In quei casi eccezionali allorché non potrà disporsi del dovuto<br />

tempo di contatto è da suggerire per misura prudenziale e di emergenza<br />

l'impiego di dosaggi anche due o tre volte quelli medi già<br />

indicati.


NORME PRINCIPALI DAADOTTARENELLAREDAZIONE DEI<br />

PROGETTI DI OPIFICI INDUSTRIALI DAREALIZZARENELLA<br />

ZONA INDUSTRIALE DI BARI<br />

(approvate dal Comitato Direttivo del Consorzio per l'area di sviluppo<br />

industriale di Bari con deliberazione n. 201/67 del 26-9-1967)<br />

Recinzioni<br />

Le recinzioni di delimìtazione dei singoli lotti dovranno essere<br />

basse, ed in nessun caso dovranno superare i m. 2 di altezza fuori<br />

terra. Sul fronte stradale saranno eseguite in mura tura per una<br />

altezza massima di m. 1, impiegando materiali adatti che abbiano<br />

requisiti estetici e saranno <strong>com</strong>pletate da una ringhiera in ferro.<br />

Le recinzioni saranno arretrate di m. 6 dal confine del lotto sulla<br />

strada per le strade di larghezza di m. 7,50 e di m. lO per le strade<br />

a doppia carreggiata.<br />

È consigliabile che gli accessi siano distinti per l'entrata e<br />

per l'uscita degli automezzi.<br />

Le zone risultanti dai prescritti arretramenti dovranno essere<br />

sistemate a verde (con alberature) da parte dei proprietari del<br />

lotto e a parcheggio. In corrispondenza degli aecessi la sistemazione<br />

avrà le stesse caratteristiche tecniche delle strade consortili,<br />

nei tratti fiancheggianti i lotti ed in corrispondenza degli accessi<br />

dovrà essere eseguita a cura dei proprietari dei lotti stessi la sistemazione<br />

delle cunette mediante creazione di tombini del tipo<br />

prescritto dall'Ufficio Tecnico con pozzetti di ispezione alle testate.<br />

Gli spazi risultanti dagli arretramenti anzidetti potranno essere<br />

utilizzati da!l Consorzio per l'insrallazione di canalizzazioni di<br />

servizio, per 'la creazione di strade secondarie parallele alle consor·<br />

tili, piste cklabili e strade di innesto alla principale, per piazzole<br />

occorrenti alla feI1mata dei mezzi pubblici.<br />

Fabbricati<br />

I fabbricati non potranno essere ubicati a filo confine, ma dovranno<br />

distanziarsi in relazione a'lla altezza dei fabbricati stessi


ed avere distacco daUa recinzione pari almeno all'altezza dell'edificio<br />

ed in ogni caso mai inferiore a m. 6.<br />

L'inclinata 1/1 che ne deriva nòn asta l'installazione di ciminiere,<br />

canali e ponti mobili 'ed ogni altra installazione del tipo<br />

direttamente connessa a~llafunzionalità dello stabHitmento:<br />

Il rapporto di copèrtura (area coperta del lotto) non può superare<br />

ii 60% (<strong>com</strong>prese le costruzioni accessorie).<br />

Sono consentite solo quelle costruzioni attinenti al carattere<br />

della zona (zona industria~e). Esse non potranno <strong>com</strong>prendere 10caH<br />

di abitazione se non quelli per custodi e per il personale tecnico<br />

di cui sia strettamente indispensabile la continua permanenza<br />

nello stabilimento.<br />

Le attrezzature per il deposito delle merci e dei prodotti per la<br />

conservazione di 'essi, sono consentite solo se sono collegate ad<br />

impianti di produzione industriale vera e propria, e nelle misure<br />

di quanto è necessario alla conduzione normale di procedimenti<br />

industriali. Sono pertanto vietate nell'ambito dei lotti industriali<br />

le attrezzature del tutto e prevalentemente <strong>com</strong>merciali.<br />

Parcheggi<br />

Poiché per assicurare la normale circolazione bisogna prevenire<br />

l'ingombro da parte di -automezzi delle strade consortili, ogni<br />

lotto dovrà avere nell'interno adatte aree di stazionamento di autotreni<br />

e di altri mezzi di trasporto pari a mq. 1 per ogni 20 mc. di<br />

corpi di fabbrica.<br />

Acque di rifiuto<br />

Gli scarichi dei servizi igienici, fino a quando l'intero <strong>com</strong>prensorio<br />

delle zone non sarà dotato di rete fognante, dovranno<br />

essere muniti e <strong>com</strong>pletati di adatti sistemi che assicurino una<br />

perfetta depurazione biologica.<br />

L'acqua invece impiegata nelle lavorazioni, prima di essere<br />

convogliata nelle condutture di scarico, dovrà essere sottoposta ad<br />

adatti processi di sterilizzazione e di trasformazione che garantiscano<br />

1a, relativa innocuità.<br />

I sistemi ed i processi che si intendono adottare dovranno essere<br />

speci'ficatamente illustrati e, una volta ammessi ed accettati<br />

dal Consorzio, non potranno essere modificati.<br />

Localizzazione industrie<br />

Gli stabilimenti da impiantare verranno ubicati secondo l'ampiezza<br />

e la potenzialità che dovranno assumere e secondo H tipo


e la qualità della produzione. Eventuali modifiche e trasformazioni<br />

di una industria dovranno essere autorizzate dal <strong>com</strong>petente<br />

organo del Consorzio.<br />

Estetica e rifinimenti impianti<br />

I progetti definitivi dei nuovi impianti da elaborarsi in scala<br />

1:100 dovranno essere <strong>com</strong>pleti di particolari delle principali<br />

strutture e di dettagHata relazione da cui risultino tipo, particolarità<br />

e requisiti estetici dei diversi m~teriaH da impiegare, mentre<br />

per quelli di massima è sufficientela elaborazione in scala l: 500 -<br />

1:200.<br />

Progetti definitivi<br />

I progetti verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico e, dopo il<br />

parere favorevole, verranno trasmessi direttamente dal Consorzio<br />

al Comune per il rilascio della relativa licenza 1 di costruztione 2.<br />

Per assicurare tale procedura i progetti dovranno essere presentati<br />

in sette esemplari di cui unq con H parere favorevole del<br />

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.<br />

Elaborati richiesti dal Consorzio<br />

1) Stratlcio planimetrico della zona: scala 1: 1000.<br />

2) Planimetria generale: scala 1:200.<br />

3) Particolare della recinzione: scala 1: lO.<br />

4) Piano quotato e sezioni del suolo <strong>com</strong>prendenti ,la strada<br />

consortile interessata.<br />

5) Particolare tombini occorrenti nelle zone di accesso all'opificio:<br />

scala 1:lO.<br />

6) Disegni, piante, prospetti e sezioni, scala 1: 100 con descrizione<br />

dei materaili di rivestimento.<br />

7) Pianta deHarete idrica, fognante, anÌ'Ìncendio e dello scarico<br />

delle acque pluviali, scala 1:500.<br />

8) QUa!loral'industria dovesse utilizzare acqua per uso industriale<br />

è necessario presentare il progetto, sGala 1: 100, del reIa-<br />

1 Oggi « concessione ».<br />

2 L'ultimo <strong>com</strong>ma dell'art. 36 del N.T.A. del P.R.G. «Zone per attività<br />

secondarie di tipo A» cosi recita:<br />

« Nelle aree industriali del P.R.G., coincidenti con quelle del Consorzio<br />

per l'area di sviluppo industriale di Bari, valgono le norme contenute nel<br />

piano regolatore delle aree del Consorzio stesso».


tivo impianto di depurazione delle acque prima della immissione<br />

nella rete fognante.<br />

9) Destinazione a parcheggio mq. 1 per ogni 20 mc. di corpo<br />

di fabbrica e indicazione di tale zona nella planimetria generale<br />

con la denominazione « Parcheggio ».<br />

lO) Indicazione nei disegni della cubatura dei corpi di fabbrica,<br />

deHa superficie coperta e scoperta.<br />

Unitamente al progetto dovrà essere presentata una relazione<br />

illustrativa, in quattro copie, sui criteri da adQttare per 10 smaltimento<br />

e tratt'amento delle acque nere e tecnologiche di cui aUa<br />

legge n. 963 del 14-7-1965art. 15 e D.P. n. 1639del 2-10-1968.<br />

Detta relazione sarà trasmessa dal Consorzio all'Ufficio Igiene<br />

e Sanità del Comune di Bari per ottenere il preventivo nuHa-osta.<br />

È del pari soggetto al preventivo nulla-osta del Consorzio e<br />

delle autorità sanitari'e del Comune di Bari ogni modifica o variante<br />

che l'utente intendesse apportare all'impianto dello smaltimento<br />

e trattamento delle acque nere e tecnologiche.<br />

L'Ufficio di Igiene e Sanità del Comune di Bari dovrà anche<br />

essere informato dell'inizio del ciclo lavorativo dell'opificio allo<br />

scopo di effettuare ,}a preventiva visita di controllo.


REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI NEI CIMITERI<br />

DEL CAPOLUOGOE DELLE FRAZIONI<br />

Del~berazioni n. 861 del 18-S-1938-XVIe n. 238 dell'll-2-1939-XVII<br />

approvate dalla G.P.A. in seduta del lS-4-1939-XVIIe vistate da<br />

S.E. il Prefetto il 18 successivo al n. 13319.<br />

Le concessioni nei Cimiteri del Comune sono temporanee e<br />

perpetue. Quelle temporanee possono avere 'la durata non superiore<br />

ai lO anni.<br />

Le concessioni temporanee hanno luogo esclusivamente nei<br />

campi <strong>com</strong>uni di inumazione; le concessioni perpetue esclusivamente<br />

nelle zone destinate alle sezioni di Cimitero monumentale.<br />

Alla determinazione delle sezioni monumentali si procede con<br />

piano regolatore da adottarsi dal Podestà 2, udito l'ufficiale sanitario,<br />

quando l-earee del Cimitero abbiano sufficienti disponibilità<br />

per provvedere alle inumazioni ordinarie per almeno un venten-<br />

nlO.<br />

Le concessioni sono gratui te nei casi previsti dall'articolo 184<br />

del Regolamento d'igiene. In ogni altro caso sono accordate previo<br />

pagamento dei corrispettivi stabiliti nella tariffa annessa aI presente<br />

regolamento.<br />

Con deliberazione motivata da approvarsi dall'autorità tutoria<br />

a norma di legge, il Podestà 2 può disporre concessioni gratuite<br />

fuori dei casi previsti dal <strong>com</strong>ma precedente esclusivamente per<br />

rendere pubblico omaggio a cittadini benemeriti.


È autorizzata la riduzione del 50% sui corrispettivi di tariffa<br />

per le concessioni di loculi e del 70% per le concessioni dei suoli<br />

nel Cimtiero in favore di militari deceduti in guerra o a causa di<br />

guerra, alla espressa condizione che i loculi od i suoli debbano<br />

servire unicamente per la inumazione o tumu1azione delle sole<br />

salme dei caduti (Deliberazione n. 14S0 del 16-11-1942: approvata<br />

daHa G.P.A.il 30-1-1943 al n. 44127).<br />

. I proventi delle concessioni sono destinati esclusivamente alle<br />

. opere di manutenzione e dimiglioria del Cimitero.<br />

Concessioni nei campi di inumazione<br />

Nei campi <strong>com</strong>uni di inumazione possono accordarsi soltanto<br />

concessioni temporanee per cippi, croci ed altri ricordi funerari<br />

in ferro batuto stilizzato e per piccoli monumenti e costruzioni di<br />

marmo o di pietre naturali (escluso qualsiasi lavoro in cemento),<br />

purché, a giudizio dell'Amministrazione, non impediscano la permeabilità<br />

del terreno e, in ogni caso, abbiano l'altezza non superiore<br />

a m. 1,70 e la larghezza non superiore a cm. SO.<br />

La concessione cessa di pieno diritto con la rimozione del cadavere<br />

<strong>com</strong>unque avvenuta o disposta, ed il materiale dei ricordi<br />

funerari rimane di proprietà del Comune.<br />

Concessioni nei reparti monumentali<br />

L'uso del suolo nei reparti monumentali è concesso solo per<br />

costruzioni di cappeHe gentilizie, tombe e mausolei. Può consentirsi<br />

nei reparti monumentali la destinazione ad inumazione, nel<br />

recinto del proprio suolo, di zone annesse alla costruzione, purché<br />

tali zone siano ubicate verso i viali secondari e rimangano<br />

organicamente inquadrate nel <strong>com</strong>plesso delle costruzioni funerarie.<br />

Prescrizioni per la costruzione di tombe e cappelle<br />

Le costruzioni funerarie non devono menomare la visuale delle<br />

tombe circostanti; le rispettive masse volumetriche debbono essere<br />

proporzionate alle superfici coperte.


I tumuli funeraH la cui superficie non superi i mq. 3 debbono<br />

avere f'altezza fuori terra non superiore a m. 1,50.<br />

In tale altezza debbono essere <strong>com</strong>presi gli elementi costruttivi<br />

accessori, quali quinte, cappelli, fregi, ecc. (Deliberazione n. 299<br />

del 29-4-1975 munita presa d'atto della S.P.C. deHa Regione Puglia<br />

n. 211442 del 13-6-1975).<br />

Le cappelle gentilizie, se distaccate le une dalle altre ed addossate<br />

al muro di cinta, devono avere le altre tre prospettive decorate<br />

e rivestite con materiali nobili. Se <strong>com</strong>pletamente isolate, le<br />

quattro facciate devono essere decorate e rivestite con materiali<br />

nobili. Per le cappelle da costruire a muro <strong>com</strong>une, i muri sotto<br />

il piano di campagna devono essere costruiti in modo che la linea<br />

di confine del terreno coincida con l'-asse del muro stesso. Lo spessore<br />

di detti muri non deve essere inferiore a om. 40. Ogni eventuale<br />

eccedenza di spessore deve risultare dalla parte del proprio<br />

suolo edincatorio. Lo spessore dei muri in elevazione deve essere<br />

lion inferiore a cm. 20.<br />

Nell'addossare le cappeHe ai muri di cinta del Cimitero è fatto<br />

obbligo ai concessionari di non manomettere i detti muri, essendo<br />

consentito il solo appoggio.<br />

Le nuove costruzioni di qualsiasi specie devono essere distanti<br />

fra loro e da quelle esistenti non meno di m. 1 per le cappelle e<br />

mausolei e non meno di m. 0,50 per i tumuli funerari.<br />

Per le fondazioni di tutte le costruzioni suddette è vietato l'impiego<br />

del tufo.<br />

Divieto di occupazione suolo e sottosuolo di zone intermedie<br />

È vietato di occupare in qualsiasi modo il suolo ed il sottosuolo<br />

delle zone intermedie tra il suolo domandato in concessione e le<br />

costruzioni o le aree disponibili.<br />

Dette zone di rispetto sono destinate esclusivamente al passaggio<br />

pubblico che non deve essere in alcun modo impedito<br />

. .<br />

ceSSlOnan.<br />

dai con-<br />

Manutenzione di opere funerarie<br />

I concessionari di opere edilizie nel CimÌtero (cappel1e, tombe,<br />

monumenti, 10cl1'li,lapidi, ecc.) hanno l'obbligo di mantenerle<br />

in buono stato ed a regola d'arte.


In caso d'inadempimento il Podestà 1 fa eseguire di ufficio i lavori<br />

necessari, ricuperando le spese con le nonne e con i privilegi<br />

di cui all'art. 55 deHa legge <strong>com</strong>unale e provinciale T.D. 3-3-1934<br />

n. 383,senza pregiudizio' del diritto di revoca della concessione nei<br />

casi previsti dall'articolo 31. "<br />

Omissis.<br />

Domanda di concessione<br />

Chiunque intenda ottenere la concessione di loculi e di suoli<br />

per costruzioni edilizie nel Cimitero, deve farne domanda al Podestà<br />

2 indicando il numero e l'ubicazione delloculo, l'ubicazione,<br />

le dimensioni e la destinazione del suolo richiesto .Alla domanda<br />

per concessione di suoli devono allegarsi in doppio esemplare i<br />

disegni di progetti in conformità delle disposizioni de'l vigente<br />

regolamento edilizio e di quello d'igiene con la indicazione dei<br />

materiali da impiegare.<br />

Alla domanda deve essere allegata altresi la bolletta <strong>com</strong>provante<br />

il versamento alla tesoreria <strong>com</strong>unale del corrispettivo stabilito<br />

nella tariffa.<br />

Le concessioni sono autorizzate con deliberazione del Podestà 2.<br />

SuHe domande di concessione di suoli il Podestà 2 delibera dopo<br />

l'approvazione del progetto, udito il parere dell'ufficio tecnico<br />

e, se del caso, della Commissione edÌ'lizia.La consegna del suolo<br />

si fa risultare da apposito verbale dalla data del quale decorre il<br />

termine entro il quale deve essere ultimata la costruzione.<br />

Domanda di concessione per associazioni religiose<br />

Per ottenere le concessioni di cui all'art. 12, le associazioni religiose,<br />

oltre alla domanda di cui all'art. 15,devono esibire la deliberazione<br />

dell'organo <strong>com</strong>petente dell'associazione che autorizza


la domanda de1'laconcessione, lo statuto relativo e l'elenco nominativo<br />

dei soci che hanno diritto al seppeHimento.<br />

Le variazioni per i nuovi iscritti al sodalizio e per queHi che ne<br />

escono per qualsiasi ragione devono notificarsi al Podestà 2 entro<br />

5 giorni dalla data in cui si verificano.<br />

Art. 17.<br />

Condizioni delle conc€;ssioni<br />

Salvo le condizioni speciali che il Podestà 2 volta per volta<br />

crederà di stabilire, le concessioni s'intendono sempre subordinate<br />

aH'osservanza del presente Regolamento.<br />

Art. 18.<br />

Obbligo di eseguire le costruzioni in conformità al progetto<br />

Le costruzioni sulle aree concesse a norma del presente Regolamento<br />

devono essere eseguite in conformità dei disegni approvati<br />

dal Podestà 1 nel termine da determinarsi nell'atto di concessione.<br />

Ove nel termine assegnato le costruzioni non siano state<br />

eseguite, la concessione s'intende senz'altro revocata e l'Amministrazione,<br />

senza bisogno di ulteriori formalità, diffide o notifica-<br />

2'Jioni,può disporre delle aree per nuove concessioni, salvo restituzione<br />

del corrispettivo versato.<br />

Ove alla scadenza del termine di cui al presente articolo il concessionario<br />

·abbia iniziato ma non ultimata la costruzione, si applicano<br />

le disposizioni dell'art. 31.<br />

Persone ammesse ad eseguire lavori nel Cimitero<br />

'Sono ammessi ad eseguire opere edilizie nel Cimitero solo le<br />

ditte costruttrici, gli scultori e gli artigiani iscritti nel:Yalbo<strong>com</strong>unale.<br />

. Tali ditte, scultori ed artigi'anihannoobbHgù: d:làitenersÌiaUe'<br />

condizioni stabilite negW:atti di conces~Ì


Per ottenere le iscrizioni all'albo deHe imprese devono esibire<br />

i documenti <strong>com</strong>provanti l'a loro idoneità e versare alla tesoreria<br />

del Comune la cauzione di L. 10.000,se ditte costruttrici, di L.<br />

4.000 se artigiani (scultori, marmisti, ecc). Da tale obbligo sono<br />

esentate le piccole imprese edilizie che eseguono lavori nei Cimiteri<br />

delle frazioni (Deliberazione 30-8-1940-XVIIIn. 1074, approvata<br />

il 29 ottobre successivo al n. 39484).<br />

Il Podestà 2 delibera le iscrizioni, sentito il parere della Commissione<br />

edilizia.<br />

In caso di contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 19,<br />

il Podestà 2 incamera in tutto o in parte la cauzione a titolo di<br />

penale, senza pregiudizoi delle sanzioni di <strong>com</strong>petenZ'adel'l'autorità<br />

giudiziaria.<br />

Nei casi piu gravi revoca l'iscrizione nell'albo.<br />

La cauzione, in caso di incameramento parziale, deve essere<br />

reintegrata nel termine di lO giorni dall'intimazione del Podestà 1.<br />

Agli artigiani è consentita so'ltanto la 'esecuzione di ricordi<br />

funerali nei campi d'inumazione <strong>com</strong>une e la costruzione di piccoli<br />

tumlili nei reparti monumentali.<br />

Nella costruzione di tombe, edicole, mausolei, cappelle, monumenti,<br />

lapidi, ecc. è vietato !'impiego di·tufo di qualunque specie<br />

per i parametri esterni delle murature, i quali devono essere di<br />

marmo, pietra da taglio e laterizi da cortina ed altri materiali<br />

nobili autorizzati dal Podestà l.<br />

Per 'la copertura della supenficie estérna delle costruzioni è<br />

vietato l'uso delle pietre artificiali cem·entizie e dell'intonaco<br />

<strong>com</strong>une.


Durante l'esecuzione dei lavori il suolo concesso deve essere<br />

chiuso da tutti i lati con decente stecèato. E:fatto obbligo ai concessionari<br />

di apporre sullo steccato in modo visibHe una tabeHa<br />

con la indicazione de'l proprietario, del progettista, d~ direttore.<br />

dei lavori e deH'impresa costruttrice.<br />

In caso di inadempimento, il Podestà 1 provvede di ufP.cioa spese<br />

dei contravventori, senza pregiudizio dell'azione penale.<br />

Introduzione dei nlateriali nel Cimitero<br />

I materiali da costruzione debbono introdursi nel Cimitero in<br />

proporzione del bisogno.<br />

È vietato introdurre pezzi non lavorati di marmo, pietrarsa,<br />

travertino ed altro simile.<br />

Introduzione di opere di scultura<br />

Ove si tratti di introdurre nel sacro recinto opere di scultura,<br />

è fatto obbligo ai concessionari ed agli interessati di presentare<br />

il materiale fotografico ed illustrativo dei bozzetti e dei particolari<br />

scultorei per il preventivo esame da parte deHa Commissione edilizia<br />

'e dell'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale nei limiti delle rispettive attribuzioni.<br />

Orario del trasporto dei materiali e dei lavori<br />

nei campi di inumazione<br />

Il trasporto dei materiali per le costruzioni funerarie di quals.iasigenere<br />

e la messa in opera di lapidi, monumenti, croci, ecc.<br />

nei campi di inumazione deve eseguirsi nei giorni e nell'orario<br />

prescritto dall'Amministrazione.<br />

I materiali debbono essere trasportati esClusiva'mentecon carretti<br />

a mano e per il percorso indicato volta per volta dal Direttore<br />

del Cimitero.


In caso di trasporto di blocchi o altri materiali pesanti, il Direttore<br />

ha facoltà di ordinare le cautele idonee ad evitare i danni<br />

ai viali.<br />

Eliminazione dei materiali di rifiuto<br />

I materiali di rifiuto deUe costruzioni debbono, a cura dei<br />

concessionari ed appaltatori, essere trasportati alle località di<br />

discarico stabilite dall'Amministrazione.<br />

In caso 'd'inadempim'ento, il Podestà 2 provvede di ufficio a<br />

spese dei contravventori, salvo 1'azionepena'le.<br />

Regolamento delle <strong>com</strong>unioni<br />

Ove.la costruzione di una cappella o di altra opera edilizia al<br />

Oimitero debba eseguirsi al confine di altre costruzioni private<br />

con <strong>com</strong>unione dei muri, i concessionari debbono regolare direttamente<br />

i loro rapporti con i confinanti prima di iniziare le opere.<br />

In caso di controversia tra i confinanti decide il Podestà 2,<br />

sentito l'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale.<br />

Numerazione delle tombe e cappelle - Iscrizione<br />

È fatto obbligo ai concessionari di suoli di incidere in posto<br />

visibi'le sulla cappella o sul monumento il numero di riferimento<br />

al piano di lottizzazione del reparto.<br />

In caso di inadempimento, i1 Podestà 1 provvede di ufficio, a<br />

spese dei contravventori, senza pregiudizio dell'azione penale.<br />

Nelle lapidi dei cinerari è ammessa soltanto :1'liscrizionedel<br />

nome e cognome e degli anni di nascita e di morte dei defunti.<br />

Per le iscrizioni nelle altre lapidi si provvede a norma del1'articolo<br />

129 del regolamento edi1izio.<br />

Autorizzazione per l'uso della concessione<br />

Ultimate le fondazioni e prima dello spiccato fuori terra, i con~<br />

cessionari debbono informare l'ufficio tecnico, il quale deve accer-


tare immediatamente S'el'occupazione è contenuta nei limiti della<br />

concessione.<br />

Ultimata la costruzione delle tombe, cappelle ed altre opere<br />

funerarie, il Podestà-! a richiesta dei concessionari e previ gli accertamenti<br />

deH'ufficio tecnico, ne rilascia rattestazione ed, ove<br />

risultino conformi àlle condizioni stabilite, autorizza il libero<br />

uso deHa concessione.<br />

È vietato l'uso delle tombe, cappelle ed altre opere funerarie<br />

anteriormente all'autorizzazione predetta.<br />

Salvo quanto è disposto negli articdli 6 e 18, la concessione<br />

è revocata per decadenza:<br />

1) ove siano stati alienati in tutto o in parte i suoli, le cappelle,<br />

i locu~i e quant'altro sia stato ottenuto in concessione, o costruito<br />

sulle aree date in concessione, ovvero quando le cappelle,<br />

tombe, ecc. siano destinate ad usi in<strong>com</strong>patibili con la santità<br />

del pio luogo;<br />

2) ove le cappelle, le tombe, i loculi, ecc. siano abbandonati.<br />

Si presumono abbandonate le costruzioni non regolarmente<br />

mantenute, quando ai concessionari non sia stato possibile notificare<br />

a1cuna ordinanza, o diffida, perché irreperibili e quando,<br />

malgrado le diffide, non le adempiano, nonché le costruzioni i cui<br />

concessionari si sono estinti e non vi siano persone <strong>com</strong>unque<br />

incaricate di provvedere alle opere di manutenzione;<br />

3) per recidiva deHè associazioni religiose nelle contravvenzioni<br />

aH'art. 12 del presente Regolamento, oppure nel caso che si<br />

rendano morosi al pagamento delle somme addebitate a norma<br />

dell'ultimo <strong>com</strong>ma dell'Ostesso articolo; .<br />

4) ove i lavori di costruzione siano iniziati o eseguiti prima<br />

della concessione, o siano eseguiti non in conformità del pI7ogetto<br />

approvato, oppure non siano ultimati nel termine prescritto;


5) ove sia occupata un'area maggiore di quella concessa,<br />

salva la facoltà dell'Amministrazione di regolarizzare, a richiesta<br />

degli interessati, la occupazione abusiva previo p;;t.gamentoimmediatodi<br />

una penalità p~ùi al doppio del prezzo di concessione da<br />

calcolarsi con le norme dell'articolo 33.<br />

La revoca è dichiarata datIPodestà 2 con deliberazione da notificarsi<br />

in forma amministrativa al concessionario ed importa la<br />

demolizione delle opere eseguite.<br />

Contro ,la determinazione del, Podestà 2 il concessionario può<br />

'proporre ricorso al Prefetto il quale decide, sentito il Genio Civile,<br />

con provvedimento non soggetto ad alcun gravame né in<br />

via amministrativa, né in via giurisdizionale (Deliberazionen. 1894<br />

del 30-11-1938, vedi nota prefettizia n. 16977 del 2-8-1938).<br />

Il Podestà 1 fa eseguire di uffioio la demolizione ove il concessionario,<br />

opportunamente diffidato, non vi provveda nel termine<br />

prefisso, e l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di condanna<br />

per la contravvenzione, a norma dell'art. 106 della legge <strong>com</strong>unale·e<br />

provinciale, od anche prima in casi di urgenza, a senso dell'art.<br />

55 della predetta legge.<br />

Le spese della demolizione di ufficio sono ricuperate con i privHegi<br />

fiscali di cui all'art. 55 della legge <strong>com</strong>unale e provinciale.<br />

I


Le somme ricavate dall'alienazione dei materiali di demolizion'e<br />

e delle concessioni dei. suoli di risulta, nel caso di cappelle<br />

e tombe abbandonate, sono depositate presso la tesoreria del Comune<br />

e destinate alle spese per la' conservazione dei resti umani<br />

esumati o estumulati di ufficio, a norma del terz'uhimO' <strong>com</strong>ma di<br />

. questo articolo. .<br />

Revoca delle concessioni per motivi di interesse pubblico<br />

Ove per l'esecuzione dei progetti di opere <strong>com</strong>unatli nel Cimitero<br />

occorra occupare in tutto o in parte in via temporanea o definitiva<br />

suoli già in uso di privati per concessioni temporanee o perpetue,<br />

il Podestà 2 può revocare o modificare le concessioni con le<br />

modali tà opportune,<br />

Ove 1'occupazione sia parziale e non richieda la demolizione di<br />

manufatti, le ragioni dei concessionari potranno essere tacitate<br />

con la concessione di equivalenti zone nelle adiacenze della zona<br />

originaria.<br />

In ogni altro caso i'l Comune è tenuto a ricostruire in altra località<br />

del Cimitero le opere demolite assegnando una zona equivalente<br />

di suolo, oppure, a scelta del concessionario, a restituire il<br />

corrispettivo della concessione ed a pagare una indennità corrispondente<br />

al valore attuale delle costruzioni.<br />

Contro le determinazioni del Podestà 2 contemplate ne'l presente<br />

articolo, il concessionario può proporre ricorso al Prefetto il<br />

quale decide, sentito il Genio Civile, con provvedimento non soggetto<br />

ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale<br />

(Deliberazione n. 1894 del 30-11,-1938).<br />

Omissis.<br />

NOTA<br />

In questo regolamento vengono trattate le « concessioni» nei Cimiteri.<br />

Nel caso di « concessioni perpetue» si tratta di « concessioni di suolo », che<br />

è cosa diversa dalla « concessione edilizia» che occorre ottenere dal Sindaco<br />

per edificare sul suolo concesso, È necessario quindi tenere sempre ben presente<br />

questa distinzione.<br />

Va inoltre precisato che le attribuzioni del «Podestà» sono passate in<br />

parte al «Sindaco », mentre per le altre il passaggio è indubbiamente al<br />

«Comune» od" alla «Amministrazione <strong>com</strong>unale ». Co:q le note 1 e 2 si è<br />

cercato di scindere i due casi.<br />

Allo stato attuale l'iter per ottenere la « concessione edilizia» sul suolo<br />

in concessione è parzialmente diverso in quanto solo dopo la conclusione<br />

della pratica di concessione del suolo con la firma dell'apposito atto ed il


pagamento del corrispettivo, il « concessionario» può presentare la domanda<br />

di.concessione edilizia con allegato il progetto. Inoltre dopo la firma dell'atto<br />

di concessione del suolo, il suolo stesso viene consegnato e dalla data<br />

del verbale di consegna decorre il tempo entro il quale il concessionario,<br />

pena decadenza, deve eseguire la ~ostruziOne.<br />

1 In luogo di « Podestà» si legga « Sindaco ».<br />

2 In luogo di « Podestà» si legga « Comune» o «Amministrazione <strong>com</strong>unale<br />

».

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