murattiani, - Casa Portale - edilportale.com
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Iniziamo il primo fascicolo con i famosi « Statuti <strong>murattiani</strong> »,<br />
famosi non solo perché rappresentano la prin1a regolamentazione<br />
edilizia della « città nuova», ma anche perché rappresentano un<br />
mirabile esempio di regole edilizi'e ed infine perché non è, al momento,<br />
almeno ad avviso dello scrivente, del tutto cessata la loro<br />
validità.<br />
Siamo dapprima stati incerti se inserire questi « Statuti muratti<br />
ani » in un fascicolo successivo che riguarderà strumenti urbanistici<br />
od in questo primo che tratta di regolamenti; successivamente,<br />
dopo aver constatato che essi sono un misto di regolamentazione<br />
edilizia e di strumentazione urb'.:.t.nistica, abbiamo deciso<br />
per il capitolo di apertura di questa serie di « Documenti»<br />
non fosse altro perché gli statuti rappresentano il primo e fondamentale<br />
strumento che ha permesso la costruzione della « grande<br />
Bari» quale essa è oggi.<br />
Sulla loro validità esprimeva una interessante opinione, largamente<br />
condividibile 'e condivisa, V. RIZZI in I cosiddetti statuti<br />
<strong>murattiani</strong>, Bari 1959, Editrice Leonardo da Vinci e ciò particolarmente<br />
nei paragrafi delle « considerazioni conclusive»: il<br />
Rizzi in sostanza riteneva addirittura illegale il richiamo agli statuti<br />
contenuto nell'art. 8 del R.E., in contrasto con altri articoli<br />
dello stesso R.E., e limitava la validità degli stessi ai soli stabili<br />
costruiti in base agli atti di concessione autorizzati dai decreti del<br />
1813 e 1815 sino a quando tali stabili rimangono in piedi.<br />
Successivamente il Comune di Bari e precisamente con deliberazione<br />
n. 874 del 27-7-65 del Consiglio Comunale, vistata ed approvata<br />
dalla G.P.A. in seduta 28-1-66 Div. 4' - n. 670/2-1-18 e vistata<br />
inoltre dal Ministro dei LL.PP. <strong>com</strong>e da decreto interministeriale<br />
in data 21-7-67, cosi decideva: « Ai sensi del <strong>com</strong>binato disposti<br />
dagli artt. 5 e 8 del Regolamento Edilizio gli statuti <strong>murattiani</strong><br />
si applicano nel perimetro del quartiere omonimo », ponendo in<br />
quel momento fine ad una lunga polemica che aveva condotto a<br />
giudizi altrettanto lunghi e spesso discordi.
AUostato attuale peraltro il caso non può dirsi risolto perché<br />
una variante generale al piano regolatore vigente all'epoca della<br />
citata deliberazione del Consiglio Comunale ha mutato radical-<br />
!Dente le norme urbanistiche anche del' quartiere murattianq senza<br />
far 'cenno alcuno alla applicazione o meno degli statuti. Talèhé<br />
essi sarebbero ancora validi perché non contrastano, almeno in<br />
parte 'ed in particolare per quanto .attiene ai cortili, con le nuove<br />
norme, con il risultato che urla edilizia del tutto nuova nella concezione,<br />
nei vari rapporti, rimarrebbe ancorata al rispetto di determinati<br />
« scoverti}) che non conservano, nel quadro della nuova<br />
normativa, significato alcuno ..<br />
E ritorna allora 'alla mente il consiglio del Rizzi di eliminare<br />
ogni equivoco con il nuovo regolamento edilizio allora in formazione<br />
(1959) e non fatto neppure a seguito della approvazione della<br />
variante generale al piano regolatore (1976).<br />
Abbiamo citato il Rizzi ma meritano la citazione anche altri<br />
autori che hanno trattato l'argomento del Borgo nuovo:<br />
- F. CARABELLESE, Bari, Bergamo 1909.<br />
- E. MINCHILLI,Inchiesta edilizia sulle città italiane: Bari,<br />
<strong>Casa</strong>bella, « Continuità» n. 230 (1959), pp. 23 ss.<br />
- D. DI BARI,Il Borgo Murattiano di Bari, Bari 1970.<br />
- M. PETRIGNANI, Bari, il borgo murattiano, esproprio, forma<br />
e problema della città, Dedalo Libri, 1972.
Decreto n. 1720 del 25 aprile 1813.<br />
Decreto n. 265 del l° dicembre 1814.<br />
Decreto D. 201 del 5 dicembre 1815.
(N . .1720). Decreto per autorizzare la costruzione di un Borgo<br />
fuori la porta di Bari, il quale porterà il real nome: facendosi alla<br />
città di Bari delle concessioni per tale oggetto.<br />
Bari, 25 aprile 1813<br />
GIOACCHINO NAPOLEONE<br />
Re delle due Sicilie<br />
Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;<br />
Abbiamo decretato e decreNamo quanto segue:<br />
È autorizzata la costruzione di un borgo, di cui Noi abbiamo<br />
gittata la prima pietra fondamentale, fuori la porta di Bari detta<br />
di mare, la quale prenderà da ora il nome di Porta Gioacchino.<br />
H borgo avrà questo stesso nome.<br />
I beni del regio demanio <strong>com</strong>presi nella pianta di detto borgo<br />
da Noi approvata, sono donati alla città di Bari; quelli di pertinenza<br />
di corporazioni morali saranno censiti alla città medesima<br />
sulle basi della rendita attuale, fatte tutte le deduzioni legali;<br />
quelli di proprietà di particolari cittadini saranno censiti nello<br />
stesso modo, o venduti a giusto prezzo alla stessa città, a scelta de'<br />
proprietari, a meno che essi non si obblighino di edificare secondo<br />
il disegno del borgo.<br />
I beni acquistati dalla detta città in virtu dell'articolo precedente,<br />
saranno conceduti dalla medesima a censo alle persone che<br />
si obbligheranno di edificare. La forma e le basi della concessione<br />
saranno regolate dal Nostro ·Ministro dell'interno.
I nostri Ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati,<br />
ciascuno in ciò che li concerne, della esecuzione del presente decreto.<br />
Firmato: Gioacchino Napoleone<br />
da parte del Re
Copia - N. 265 di Repertorio.<br />
Statuti per la regolare formazione del Borgo di Bari - Attribuzioni<br />
della Deputazione e suoi membri <strong>com</strong>ponenti.<br />
La deputazione è <strong>com</strong>posta di 4 notabili baresi, già proposta<br />
dall'Intendente della Provincia, ed approvata da S. E. il Ministro<br />
dell'Interno nelle persone dei decurioni signori Andrea Miolli,<br />
Raffaele Tiberti Raquier, Nicola Caputi e Domenico CaHa si riunirà<br />
due volte la settimana in giorni ed ore determinGlitenella casa<br />
<strong>com</strong>unale e decurionale. Questa presieduta dal Sindaco ch'è<br />
presidente nato della medesima, dovrà incaricarsi dell'osservanza<br />
rigorosa della pianta e de' Statuti nelle costruzioni degli edifici<br />
del nuovo Borgo. Riceverà le postulazioni di chi vorrà fabbricare,<br />
e sentito il parere dell'Ingegnere Sig. Gimma autore del presente,<br />
fisserà le condizioni e delibererà finalmente dette concessioni sul<br />
modo che sarà trascritto negli articoli 6 e lO.<br />
Art. 2.<br />
Il Cancelliere del Comune farà le funzioni di Segretario, portando<br />
però de' registri distinti per l'opera indicata, redigerà i<br />
verbali delle sedute, registrerà le postulazioni, che conserverà in<br />
buon ordine dopo di essere state cifrate, e datate dalla Deputazione.<br />
Conserverà i rapporti dell'Ingegnere Direttore e terrà registro<br />
delle deliberazioni prese su di esse. I verbali delle sedute, ed i registri<br />
accennati vanno scritti sopra libri diversi. Tutte le carte sotto<br />
i differenti oggetti saranno conservate a fascetti con rispettive<br />
epigran indicative. Conserverà il tal Decreto organico, la pianta<br />
del Borgo, la corrispondenza ufficiale, e tutt'altro in separato armadio<br />
nella stanza delle sedute. Dovrà sostenere la corrispondenza<br />
che il Presidente intraprenderà in conseguenza delle deliberazioni.<br />
L'Intendente della Provincia potrà tutte le volte che gli aggrada<br />
riunire la Deputazione nell'Intendenza alla di lui presenza,<br />
ed allora farà le veci del Presidente, ed il Sindaco quella di Vice<br />
Presidente.
Le domande per concessione di suolo dovranno essere presentate<br />
al Segretario della Deputazione il quale dovrà al momento rilasciare<br />
al petizionario 'un certilficato dichiarando che i:l suolo richiesto<br />
non sia stato ad altri concesso precedentemente. La concessione<br />
per un suolo richiesto non potrà essere differita oltre<br />
otto giorni, dopo presentata la domanda e essendovi piu domande<br />
per uno stesso suolo, la concessione avrà luogo precedente accensione<br />
di candela, in un incanto unico con l'avviso ai soli petizionano<br />
Art. 4.<br />
Il Comune dovrà fin da ora acquistare subito tutti i fondi destinati<br />
alla formazione del nuovo Borgo, senza aver riguardo se<br />
i proprietari vogliano o non fabbricare nei loro proprii terreni. A<br />
far ciò essendovi già una autorizzazione Sovrana, la Deputazione<br />
s'incaricherà di fare 'eseguire le scritture tra il Comune e le Corporazioni<br />
e proprietari senza di alcuna ingerenza del Magistrato<br />
Amministrativo contenzioso. Se il vorranno ne faranno poi la domanda<br />
e ne diverranno concessionari a norma di ciò che è stato<br />
notato nell'art. 3. Il Comune si costituirà debitore del canone verle<br />
Corporazioni morali <strong>com</strong>e pure debitore del prezzo capitale, o<br />
del canone verso i particolari proprietari. Saranno subito tracciate<br />
le strade principali e secondarie; e fino che i terreni continueranno<br />
a rimanere nello stato attuGliledi coltura, se ne incasserà la rendita<br />
dal cassiere <strong>com</strong>unale, portandone un registro separato da<br />
quello dell'amministrazione <strong>com</strong>unale. Egli in vista de' mandati<br />
della Deputazione, pagherà i canoni dovuti alle Corporazioni morali<br />
ed a' particolari. Quindi il Comune concederà i suoli e diverrà<br />
creditore a fronte dei concessionari. Si dovrà dunque aprire un<br />
conto dal Segretario deHa Deputazione, e dal cassiere <strong>com</strong>unale<br />
di dare ed avere, con tutta 'la possibile precisione.<br />
Art. 5.<br />
Avendo S. Maestà con Real Decreto 'del 25 aprile 1813 autorizzate<br />
le censuazioni, i contratti saranno eseguiti dalla Deputazione<br />
senza alcuna ingerenza del Consiglio di Intendenza.<br />
Quanto poi al patto dell'affrancazione sarà nei contratti stipulato<br />
per norma generale che il canone noIi potrà affrancarsi se non<br />
dopo lo spazio di anni trenta a norma dell'art. 530 del Codice<br />
Civile.
Art. 6.<br />
Stipulato il contratto l'Architetto DirettoI1edovrà limitare il<br />
suolo censito con termini ·lapidei, che segneranno non solo l'ambito<br />
del medesimo, ma benanche il livello della strada ed il punto<br />
donde il prospetto dell'edificio dovrà sorgere.<br />
Il censo da pagarsi da ogni acquistante sarà fissato a ragione<br />
di canne quadra di palmi 64, quadrati a misura Napoletana <strong>com</strong>e<br />
nel modo appresso.<br />
In ogni Isola qualunque la lunghezza di fronte di ciascun lato,<br />
dovrà essenzialmente corrispondere ad una proporzionata superficie<br />
dello sta'to intermedio, che sarà destinato ad uso di cortile o<br />
di giardino. Questa proporzione sarà regolata in modo che abbia<br />
ad osservarsi nel <strong>com</strong>plesso degli edifizii che <strong>com</strong>porranno l'Isola,<br />
e specialmente le facciate sporgenti sulle strade, una disposizione<br />
simmetrica la quale consiste principalmente in ciò, che la ricorrenza<br />
dei piani di un edifizio sia nella stessa orizzontale dei piani<br />
dell'edilfiziocontiguo. Anche le mostre delle porte, dei portoni, e<br />
delle finestre (quantunque varie) dovranno però essere di buon<br />
gusto a giudizio dell'Architetto Direttore, al quale in tutto è affidata<br />
questa nuova opera. Il suolo cosi del cortile che del perimetro sarà<br />
uniformemente e senza alcuna distinzione soggetto al medesimo<br />
canone di ogni canna quadrata. Il canone esser deve proporzionato<br />
non meno al valore del suolo, che alla perdita cui andrà il Comune<br />
soggetto per tutt'i siti addetti a strade e piazze, e spese di<br />
basolato, acquedotti, riverberi ed altro. Quindi i suoli degli edifizi<br />
che avranno il loro fronte sulla piazza di Mare, suHa piazza<br />
centrale, e sulla grande strada, che dalla piazza condurrà a San<br />
Francesco di Paola saranno censiti a grana 45 l'anno per ogni<br />
canna quadrata, ed a grana 30 l'anno quelle di tutte le altre isole<br />
interne col rilascio però del quinto in <strong>com</strong>penso del contributo<br />
fondiado, che i censuari saranno nel dovere di pagare, o bonificare<br />
al Comune al di là dell'acquisto.<br />
Ogni edifizio dovrà avere nel suo interno i recipienti delle materie,<br />
coverti e disposti in modo che nel pulirsi non ingombrino le<br />
strade <strong>com</strong>e altresi avrà i canali delle acque lorde colle bocche<br />
sporgenti nell'interno dell'edifizio in <strong>com</strong>unicazione con i condotti<br />
pubblici sottoposti alle strade, che si costruiranno dal Comune.
I concessionari dopo la stipohi delle cautele dovranno fare<br />
gli ammanimenti de' materiali, e dopo due mesi al piu tardi dovranno<br />
intntprendere la edificazione; in caso opposto sarà di diritto<br />
risoluto il contratto, il suolo sarà conceduto ad altri, ed il<br />
primo cònqessionario manchevole sarà tenuto a sborsare per<br />
multa l'importo del canone di cinque anni a favore del Comune.<br />
Fra un anno dopo i due suddetti mesi dovrà essere terminato<br />
il pianterreno, e per tutto il 1816,al piu tardi dovrà trovar <strong>com</strong>pito<br />
il primo piano superiore, ciò si intende di semplice fabbrica<br />
rustica. In ciascun di questi due casi di inadempimento il Comune<br />
proseguirà egli la edificazione in danno del Censuario, il quale<br />
sarà inoltre multato dell'importo di dieci anni di canone a favore<br />
del Comune.<br />
I piani superiori al primo saranno costruiti In quel corso di<br />
tempo che piacerà agli edjlficanti.<br />
Le grondaie de' nuovi edHìzi saranno costruite in modo che le<br />
piovane raccolte sulle coverture non piombino sulle strade.<br />
Per copia· conforme - Il Vice Capo del Primo Ufficiale della Segreteria dI<br />
Intendenza di Terra di Bari: firmato: Carlo -Sessa.
(N. 201). Decreto concernente la già ordinata costruzione del<br />
nuovo" Borgo di Bari.<br />
Caserta, 5 dicembre 1815<br />
FERDINANDO IV per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, ecc.<br />
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:<br />
Art. l.<br />
Il Decreto datato da Bari a' 25 aprile 1813, che ordina la costruzione<br />
di un Borgo fuori la porta di Bari detta di Mare, è annullato<br />
per quanto concerne la concessione de' beni Demania:li, <strong>com</strong>presi<br />
nella pianta del Borgo suddetto, che deve considerarsi illegittima,<br />
perché seguita in mano della occupazione militare.<br />
Noi concediamo al Comune di Bari i beni indicati nell'articolo<br />
precedente, onde possa avvalersene per l'uso proposto: a quale<br />
oggetto l'Amministrazione dei Demanii resta incaricata di dargliene<br />
sollecitamente il possesso.<br />
Il Nostro Segretario di Stato Ministro dell'interno sarà incaricato<br />
di presentarci un piano per la continuazione dei lavori di costruzione<br />
del Borgo, pel quale, oltre de' cennati beni, se ne richiedono<br />
ancora degli altri appartenenti a Corporazioni morali ed ai<br />
Particolari. Noi ci riserbiamo sul rapporto dell'istesso Ministro di<br />
determinare il nome che dovrà prendere il suddetto Borgo, e la<br />
porta che vi è vicina.<br />
Art. 4.<br />
I Nostri Segretari di Stato Ministri dell'interno e delle finanze<br />
sono incaricati della esecuzione del presente decreto.<br />
Firmato: Ferdinando<br />
da parte del Re<br />
Il Ministro Segretario di Stato, firmato: Tommaso di Somma.
Adottato dal Commissario straordinario con deliberazione del<br />
20-3-1935 n. 468, approvato dalla G.P.A. 1'11-1-1936al n. 19342;<br />
modificato dal Podes.tà con deliberazione 22-1-1936n. 136 resa esecutiva<br />
dal Prefetto il 17-2-1936 al n. 4898. Pubblicato all'Albo<br />
Pretorio, agli effetti dell'art. 62 della Legge Comunale e Provinciale,<br />
dal 20-3 al 5-4-1936.
DISPOSIZIONI GENERALI<br />
LICENZA l DEL PODESTÀ 2 PER LE OPERE EDILIZIE<br />
Art. 1.<br />
Salvo quanto è disposto nelle leggi dello Stato e nei regolam·enti<br />
speciali riguardanti !'igiene, la fognatura, i piani regolatori,<br />
ecc., debbono osservarsi le norme del presente regolamento per<br />
eseguire qualsiasi opera che interessi l'edilizia cittadina nel capoluogo<br />
e nelle frazioni, per tutta la zona di territorio <strong>com</strong>presa nel<br />
piano di ampliamento 3, <strong>com</strong>e:<br />
a) costruire nuovi edifici;<br />
b) ingrandire, riformare, demolire e ricostruire in tutto o in<br />
parte edifici esistenti, qualunque ne sia la destinazione;<br />
c) modificare, restaurare o colorire le pareti esterne dei fabbricati<br />
prospicienti su strade soggette a pubblico transito o <strong>com</strong>unque<br />
da queste visibili;<br />
d) costruire, ingrandire, riformare o ricostruire cappelle,<br />
tombe, edifici, lapidi, ecc. nella zona monumentale dei cimiteri 4;<br />
e) ed in generale qualsiasi lavoro o impianto che possa <strong>com</strong>unque<br />
modificare o pregiudicare la solidità e sicurezza dei fabbricati,<br />
il decoro edilizio, la viabilità e la circolazione.<br />
Opere per cui occorre la licenza! del Podestà 2<br />
È vietato di eseguire le opere di cui all'articolo precedente senza<br />
averne ottenuta preventiva licenza l dal Podestà 2.<br />
La licenza l del Podestà 2 s'intende concessa in ogni caso senza<br />
pregiudizio dei diritti dei terzi ed alla condizione che siano osser-
vate integralmente le disposizioni di cui all'articolo 8, quand'anche<br />
non se ne faccia espresso e spedfico richiamo.<br />
Le opere ordinate dall'autorità giudiziaria debbono essere denunciate<br />
al Podestà 2 prima dell'esecuzione.<br />
Non occorre preventiva licenza per le opere da eseguire ai fabbricati<br />
in caso di pericolo imminente, salvo l'obbligo di farne contemporanea<br />
denunzia al Podestà 2.<br />
. Non è prescritta alcuna licenza per le opere di semplice manutenzione<br />
5, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente e negli<br />
articoli 108 e 109.<br />
Art. 3.<br />
Salva l'osservanza delle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909<br />
n. 364, 23 giugno 1912n. 688 e 11 giugno 1922n. 778 e delle altre<br />
che potranno essere emanate in materia 6, per gli edifici dichiarati<br />
di importante interesse per l'arte e per la storia, anche se non<br />
esposti alla pubblica vista, la licenza l del Podestà 2 è richiesta anche<br />
per i lavori di manutenzione interna ed esterna ad eccezione<br />
di quelli previsti daJ.l'articolo 1604 Cod. Civ. 7 •<br />
Chiunque intenda eseguire nel territorio del Comune le opere<br />
indicate all'art. 1, deve presentare al Podestà 2 il relativo progetto<br />
redatto e <strong>com</strong>pletato nei modi prescritti dall'articolo 5 e chiedere<br />
la licenza l di cui all'articolo 2, indicando il termine massimo entro<br />
il quale le opere debbono essere ultimate.<br />
Nel caso che il denunciante non sia ad un tempo proprietario<br />
del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la denuncia deve<br />
essere favta in concorso col proprietario del terreno stesso 8.<br />
La domanda per ottenere la licenza I di eseguire le opere di cui<br />
aH'articolo 1 deve essere scritta su modulo stabilito dall'amministrazione<br />
e contenere:
a) la descrizione dei lavori che s'intendono eseguire;<br />
b) l'indicazione della natura del terreno di fondazione;<br />
c) !'indicazione particolareggiata dei materiali da usare per<br />
ciascun piano, con particolare riguardo alle fondazioni;<br />
d) l'uso cui è destinato l'edificio da costruire. Quando trattasi<br />
di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinemato~<br />
gran, caffè, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc., la domanda<br />
deve contenere la descrizione precisa delle coerenze con particolare<br />
riguardo alle con:fìnanzedi altri fabbricati industriali, depositi<br />
pericolosi, ecc. e contenere ogni elemento atto a dimostrare che<br />
gli edifici progettati rispondono alle particolari condizioni stabilite<br />
nelle leggi e nei regolamenti riflettenti !'igiene, la polizia urbana,<br />
la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché la prova delle<br />
prescritte autorizzazioni ed approvazioni dell'autorità <strong>com</strong>petente;<br />
e) se trattasi di edifici di interesse storico o artistico, contemplati<br />
nell'articolo 3, l'indicazione dell'autorizzazione della sovrintendenza<br />
alle opere di antichità e di arte IO;<br />
f) l'indicazione del tempo entro il quale si intende eseguire<br />
l'opera. '<br />
TIPI E DISEGNI. La domanda per la licenza J di costruzione deve<br />
essere corredata dai seguenti tipi e disegni redatti in forma evidente<br />
e decorosa in tela lucida o in eliografia a fondo chiaro, piegati<br />
nelle dimensioni di cm. 21x31 e racchiusi in apposita copertina:<br />
a) una pianta d'insieme;<br />
b) tutti i prospetti dell'edificio, sia prospicienti sulle pubbliche<br />
strade che all'interno;<br />
c) le piante di ciascun piano, <strong>com</strong>preso lo scantinato (nella<br />
pianta del pianterreno deve chiaramente risultare l'allineamento<br />
stradale, in relazione alle sporgenze ed alle rientranze del prospetto)<br />
;<br />
d) almeno una sezione fatta sulla linea piu importante;<br />
e) uno schema dimostrativo degli impianti sanitari.<br />
Questi disegni debbono <strong>com</strong>pilarsi nel rapporto di 1: 100,salvo<br />
per i prospetti di negozi, chioschi, cappelle genrtiliziee simili per<br />
i quali la scaJ'adi rappresentazione non deve essere inferiore ad un<br />
ventesimo.<br />
Inoltre deve essere presentato il particolare di una zona verticale<br />
di facciata, relativa alla parte piti importante dell'opera e che<br />
<strong>com</strong>prenda <strong>com</strong>unque almeno un vano di finestra. Tale particola-
e deve essere eseguito per tutta l'altezza del fabbrciarto in iscala<br />
1: 20.<br />
DIMENSIONI E QUOTE. Nei disegni debbono indicarsi con cifre numeriche<br />
le principali dime:qsioni planimetriche ed altimetriche di<br />
ciascun piano sino ai muri d'attico. Nei tipi debbonofarsirisu1tare<br />
chiaramente, con i relativi spessori, tutti i muri, anche di tramezzo,<br />
i camini, gli acquai, i cessi, i bagni, gli immondezzai, gli abbaini,<br />
le coperture delle scale, ecc.<br />
UBICAZIONE, ORIENTAMENTO, COERENZE. Nella pianta d'insieme, in<br />
iscala non minore,di 1:500, deve farsi risultare chiaramente l'ubi·<br />
cazione, l'orientamento, la disposizione e lo stato attuale delle aree<br />
pubbliche e private nonché dei fabbricati contigui con l'indicazione<br />
dei nomi dei proprietari, le dimensioni delle vie 'e delle aree<br />
scoperte, per le quali occorre tenere presente il disposto del seguente<br />
articolo 76.<br />
Debbono inoltre indicarsi, a fianco dei disegni di prospetto e<br />
dei particolari, le altezze dei fabbricati contigui riferite alle quote<br />
stradali, nonché le quote degli orientamenti esistenti.<br />
Sia nella domanda che nei disegni deve essere fatta inoltre specifica<br />
menzione dei materiali di rivestimento da impiegare sulla<br />
facciata principale. Quando tali facciate debbono essere rivestite<br />
di pietra artificiale cementi zia o di altro materiale sintetico, è fatto<br />
obbligo di presentare un campione all'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale per<br />
il relativo nulla osta nei riguardi della colorazione.<br />
Per la tinteggiatura a calce delle facciate, il campione dei colori<br />
deve essere presentato all'ufficio tecnico per il nulla osta prima<br />
dell'esecuzione.<br />
Trattandosi di modifiche, rinnovazioni e restauri di un fabbricato<br />
esistente, i tipi debbono rappresentare chiaramente e distintamente<br />
lo stato attuale dell'edificio e quello che si vuole sostituirvi,<br />
con tutte le necessarie indicazioni.<br />
All'uopo debbono usarsi nei disegni le seguenti tinte convenzionali:<br />
nero per indicare opere preesistenti; giallo per indicare<br />
demolizioni e scavi; rosso per indicare nuove costruzioni e riempimenti.<br />
Alla domanda debbono allegarsi:<br />
1) se trattasi di costruzione o ricostruzione nella zona soggetta<br />
agli statuti <strong>murattiani</strong> la copia dell'atto di concessione del<br />
suolo e la pianta relativa;<br />
2) la fotografia nel formato minimo 13x18 riproducente l<br />
fabbricati fiancheggianti la costruzione progettata;
3) il certificato <strong>com</strong>provante l'avvenuto deposito dello schema<br />
dei calcoli stati ci presso il sindacato fascista ingegneri 11.<br />
L'amministrazione ha facoltà di' ordinare che siano forniti ogni<br />
altra indicazione o disegno di carattere teénico o artistico che ritenga<br />
opportuno per la piti esatta conoscenza delle modalità dell'opera<br />
progettata,<br />
Le denunzie ed i tipi debbono essere controfirmati dalla persona<br />
per cui conto l'opera deve ess'ere eseguita, dal proprietario<br />
del terreno, nel caso che questo appartenga ad altri, dal progettista<br />
e possibilmente dal direttore dei lavori e dall'esecutore del-<br />
1'opera. Qualora il progettista o il direttore dei lavori non risultino<br />
autorizzati all'esercizio della propria professione, mediante iscrizione<br />
nell'albo professionale, la domanda non ha corso. Tutti i<br />
firmatari delle denunzie devono indicare il loro domicilio ed in<br />
ogni caso avere un recapito a Bari per le <strong>com</strong>unicazioni dell'autorità<br />
<strong>com</strong>unale.<br />
Esame delle domande<br />
e <strong>com</strong>unicazione del provvedimento<br />
Le domande di licenza l sono preventivamente esaminate dall'ufficio<br />
tecnico il quale su ciascuna di esse riferisce con motivato<br />
rapporto al Podestà 2.<br />
Il Podestà 2, udito se del caso il parere della <strong>com</strong>missione edilizia,<br />
ove il progetto non risponda ai requisiti regolamentari ne<br />
fa <strong>com</strong>unicazione agli interessati in forma amministrativa prescrivendo<br />
un termine per la presen tazione delle varianti o di un nuovo<br />
progetto.<br />
Adempiu to le predette condizioni e <strong>com</strong>unque ove il progetto<br />
risponda ai requisiti prescritti, il Podestà 2 rilascia la licenza 1 di<br />
costruzione alla quale allega un esemplare del progetto munito<br />
del suo visto.<br />
Nella licenza l è indicato il termine entro il quale le opere debbono<br />
ultimarsi.<br />
* La contravvenzione al disposto dell'ultimo <strong>com</strong>ma dà luogo al procedimento<br />
penale a norma di legge, alla ordinaI).za per l'esecuzione delle<br />
opere <strong>com</strong>plementari necessarie per eliminare qualsiasi inconveniente per<br />
il decoro dell'edilizia ed alla revoca di ogni concessione di occupazione di<br />
suolo pubblico.
Il termine è stabilito dal Podestà 2, sentita la <strong>com</strong>missione edilizia,<br />
tenute presenti le richieste degli interessati e l'importanza<br />
dei lavori da eseguire 12.<br />
La licenza l non è concessa per 1'esecuzione dei progetti che<br />
in qualche modo contravveIlgono alle prescrizioni del presente regolamento<br />
e di quelli d'igiene e di polizia urbana, salvo quando si<br />
tratti di ricostruzioni totali o parziali o di riforme di edifici esistenti,<br />
nei quali casi, su conforme parere della <strong>com</strong>missione edilizia,<br />
può concedersi licenza l per l'esecuzione dei progetti di fabbrica<br />
che rappresentino evidenti e importanti migliorie, ancorché<br />
in essi le dette prescrizioni non siano state tutte rigorosamente<br />
osservate.<br />
In tutte le zone indicate nel P.R.G. <strong>com</strong>e grigio 14 nel Capoluogo<br />
o nelle zone di espansione con tipologia intensiva 14, ogni edificio<br />
deve essere dotato di spazi scoperti o coperti per parcheggio o<br />
autorimesse in ragione di almeno un posto auto per ogni 400 mc.<br />
di volume edificato.<br />
Per gli edifici però che per la loro struttura risultino chiaramente<br />
destinati prevalentemente ad uffici da realizzarsi nelle zone<br />
di espansione 14, la dotazione deve essere di un posto auto per ogni<br />
200 mc. di volume. Per gli alberghi, pensionati, case-albergo e simili,<br />
la dotazione deve essere di un posto macchina per ogni 5<br />
letti; per i grandi magazzini, centri di vendita o simili un posto<br />
macchina ogni 40 mq. di superficie di vendita; per locali di spettacolo<br />
un posto macchina ogni lO posti a sedere, cosi pure per gli<br />
edifici ad uso ristoranti.<br />
Per gli edifici poi che abbiano una destinazione che <strong>com</strong>porta<br />
un notevole afflusso di pubblico, dovrà essere prevista la formazione<br />
di un proporzionato parcheggio scoperto o coperto da valutarsi<br />
in relazione alla attività, destinazione ed alla ubicazione dell'edificio.<br />
Tutti i parcheggi dovranno insistere su aree private, essere<br />
<strong>com</strong>presi in uno studio per la sistemazione generale del lotto o
dell'isolato con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi<br />
e dei pedoni e alle immissioni su spazi pubblici.<br />
Le presèrizioni suddette potranno essere soddisfatte con qual- '<br />
siasi accorgimento distributivo o tecnico, il quale sarà di volta in<br />
volta autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario<br />
e del Comandante Provinciale dei VV.F.<br />
La licenza l del Podestà 2 per l'esecuzione di opere edilizie costituisce<br />
solo una presunzione della regolarità delle opere progettate<br />
e non esonera il proprietario, il direttore e l'esecutore dei lavori,<br />
verso i terzi, dall'obbligo di attenersi strettamente a tutte le disposizioni<br />
del presente regolamento, dei regolamenti locali di igiene<br />
e di polizia urbana e ad ogni altra disposizione legislativa regolamentare<br />
o contrattuale vigente nella materia, <strong>com</strong>prese tra queste<br />
le disposizioni degli statuti <strong>murattiani</strong> ed i contratti di censuazione<br />
del borgo di Bari, stipulati in conformità degli statuti<br />
medesimi 15.<br />
Art. 9 *.<br />
La licenza l ha validità di sei mesi dalla data di emissione salvo<br />
proroga regolarmente concessa dal Podestà 2.<br />
Le opere non iniziate entro questo termine e quelle "iniziate,<br />
ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non possono essere intraprese<br />
o riprese, s'e non previa denuncia e nuova :licenza 1.<br />
Qualora s'intende costruire solo in parte le opere approvate<br />
deve essere presentata la relativa denuncia in tempo utile ed in<br />
ogni caso prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6,<br />
<strong>com</strong>ma 4.<br />
* Per le opere per le quali il nulla osta sia decaduto, il Comune può<br />
richiedere la presentazione di nuova domanda di licenza 1. In generale basta<br />
richiamare i dati di approvazione del precedente progetto.<br />
Va da sé che se all'atto della nuova domanda fossero entrate in vigore<br />
norme regolamentari differenti da quelle vigenti all'atto della concessione<br />
della precedente licenza 1, non <strong>com</strong>peterà all'istante alcun diritto di eseguire<br />
il progetto primitivo, che deve considerarsi decaduto e pertanto deve essere<br />
modHìcato in relazione alle norme entrate in vigore nel frattempo.
1 A norma dell'art. 1 della legge 28-1-77n. lO « ogni attività <strong>com</strong>portante<br />
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio <strong>com</strong>unale» è subordinata<br />
non a licenza ma a « concessione» da parte del Sindaco; In luogo<br />
di licenza leggere sempre « concessione ».<br />
2 Per aderenza al testo ufficiale del R.E., sono state conservate alcune<br />
espressioni superate" nel nuovo ordinamento costituzionale e legislativo; è<br />
evidente pertanto che in luogo di Podestà si deve leggere « Sindaco ».<br />
3 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 874 del 27-7-65approvata<br />
dalal G.P.A. in seduta' del 28-1-66Div. 4 - n. 670/2-1-18e vistata <strong>com</strong>e da Decreto<br />
interministeriale in data 21-7-67fu deciso « Ai sensi dell'art. 4 e precedenti<br />
del Regolamento Edilizio la licenza [oggi concessione] del Sindaco<br />
è richiesta per tutte le opere previste nell'art. 1 e dalle norme di attuazione<br />
del piano regolatore in tutto il territorio del Comune di Bari ».<br />
Successivamente, in via assolutamente generale, con il l° <strong>com</strong>ma dell'art.<br />
31 della legge n. 1150del 17-8-42cosi <strong>com</strong>e modificato dall'art. lO della legge<br />
6-8-67n. 765 la necessità della licenza (oggi concessione) edilizia è stata<br />
estesa al territorio <strong>com</strong>unale; conseguentemente l'ambito di applicazione<br />
del presente regolamento è !'intero territorio <strong>com</strong>unale e si esercita su tutte<br />
le attivtià <strong>com</strong>portanti trasformazione urbanistica ed edilizia.<br />
4 La estensione al territorio <strong>com</strong>unale dell'ambito di applicazione del<br />
R.E. determina la estensione delle norme agli interi cimiteri <strong>com</strong>unali e non<br />
solo alla zona monumentale.<br />
5 Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono state definite<br />
nell'art. 31 della legge 5-8-78n. 457 lettera a) e b):<br />
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere<br />
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici<br />
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici<br />
esistenti;<br />
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche<br />
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,<br />
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,<br />
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari<br />
e non <strong>com</strong>portino modifiche delle destinazioni di uso.<br />
Per gli interventi di manutenzione straordinaria l'art. 48, l° <strong>com</strong>ma,<br />
della stessa legge dispone che la concessione prevista dalla legge 28-1-77n. lO<br />
è sostituita da una autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori.<br />
Per le opere di semplice manutenzione assimilabili o classificabili alla<br />
« ordinaria» manutenzione resta valido il contenuto dell'ultimo èomma del·<br />
l'art. 2 del R.E.<br />
6 Le successive leggi emanate in materia sono le leggi 1-6-39n. 1089 e<br />
29-6-39n. 1497; queste leggi sono richiamate nell'ultimo <strong>com</strong>ma dell'art. 31<br />
della legge 5-8-78n. 457 già citata.<br />
7 L'art. 1604del Codice Civile in vigore nel 1935era il seguente:<br />
« Le riparazioni di piccola manutenzione, che stanno a carico dell'inquilino,<br />
se non vi è patto in contrario, sono determinate dalla consuetudine dei<br />
luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi:<br />
- ai focolari, frontoni, stipiti, ed architravi dei camini;<br />
- all'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli<br />
altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;<br />
- al pavimento ed ai quadretti delle camere, quando solamente alcuni<br />
di essi sono rotti;
- ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine o per qualche altro<br />
accidente straordinario o di forza maggiore, per cui l'inquilino non<br />
sia responsabile;<br />
- alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi<br />
o alle imposte delle botteghe; ai cardini, ai chiavistelli ed alle serrature ».<br />
8 A norma del l° e 2° <strong>com</strong>ma dell'art. 4 della legge 28-1-77n. 10:<br />
«La concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi<br />
abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli<br />
effetti di cui all'art". 31 della legge 17 agosto 1942,n. 1150,e successive modificazioni<br />
ed integrazioni, in confol'mità alle previsioni degli strumenti urbanistici<br />
e dei regolamenti edilizi e, nei Comuni sprovvisti di detti strumenti,<br />
a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo <strong>com</strong>ma, della legge medesima,<br />
nonché delle ulteriori norme regionali.<br />
Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro<br />
che siano muniti di titolo, rilasciato dai <strong>com</strong>petenti organi dell'Amministrazione,<br />
al godimento del bene ».<br />
9 La sostituzione della parola «licenza» con « concessione» farebbe<br />
cosi diventare il titolo dell'art. 5 «Modalità delle domande per concessione<br />
di concessione» che sarà invece opportuno leggere cosi:« Modalità delle<br />
domande di concessione ».<br />
IO La <strong>com</strong>petenza per gli edifici di interesse storico ed artistico è ora<br />
della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici<br />
della Puglia mentre quella per la tutela del paesaggio è passata alla Regione<br />
Puglia.<br />
Il Occorre rispettare le norme della legge 5-11-71n. 1086 « Norme per la<br />
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e pre<strong>com</strong>presso<br />
ed a struttura metallica» ed il D.M. 16-6-76«Norme tecniche<br />
per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e pre<strong>com</strong>presso<br />
e per le strutture metalliche ».<br />
12 A norma del 4° <strong>com</strong>ma dell'art. 4 della legge 28-1-77n. lO « il termine<br />
di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può<br />
essere superiore a tre anni, e può essere prorogato, con provvedimento motivato,<br />
solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti<br />
a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo piu<br />
lungo per la ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in<br />
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari<br />
caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche<br />
il cui finanziamento sia previsto in piu esercizi finanziari.<br />
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario<br />
deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione;<br />
in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata ».<br />
13 Questo articolo, che forse per un errore di dattilografia, ha assunto<br />
la strana numerazione 7ID non giustificabile in alcun modo, è stato introdotto<br />
con la deliberazione del c.c. n. 875 in data 27-7-1965vistata ed approvata<br />
dalla G.P.A. in seduta del 28-1-65al n. 671/2-1-18 Div. 4"e vistata inoltre<br />
d~l Ministro dei Lavori Pubblici <strong>com</strong>e da Decreto Interministeriale in data<br />
21-7-67.<br />
Successivamente è entrato in vigore l'art. 18 della legge n. 765 del<br />
6-8-67(41 sexies della L.V.).<br />
La superficie da destinare a parcheggio va quindi calcolata in base al<br />
<strong>com</strong>binato disposto del presente art. 7/D e del citato art. 18 della legge 765<br />
tenendo conto della destinazione dell'edificio.
-14 Il riferimento è alle tipologie edilizie contenute nel P.R.G. del C()mune<br />
di Bari approvato con decreto del 30-10-1954,oggi sostituito dalla variante<br />
generale approvata con decreto dell'8-7-1976.<br />
15 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 874 del 27-7-65,vistata<br />
ed approvata dalla G.P.A. in seduta 28-1-66Div. 4 n. 670/2-1-18e vistata inol-<br />
- tre dal Ministro dei LL.PP. <strong>com</strong>e da decreto interministeriale 21-7-67,è st~to<br />
sancito:<br />
. «Ai sensi del <strong>com</strong>binato disposto dagli articoli 5 e 8 del Regolamento<br />
Edilizio gli Statuti Murattiani si applicano nel perimetro del quartiere<br />
omonimo ».
COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA<br />
E COMMISSIONI AGGIUNTE<br />
Art. lO.<br />
10.1. Allo scopo di affiancare l'Autorità <strong>com</strong>unale nell'opera<br />
regolatrice dell'attività edilizia in conformità del presente Regolamento,<br />
del Regolamento di Igiene e degli strumenti urbanistici,<br />
è costituita una Commissione edilizia con funzioni consultive.<br />
10.2. La Commissione edilizia è <strong>com</strong>posta da:<br />
1) il Sindaco o Assessore da lui delegato che la convoca e la<br />
presiede;<br />
2) l'Ingegnere capo direttore dell'Ufficio tecnico <strong>com</strong>unale;<br />
3) l'Ingegnere o Architetto capo della Sezione edilizia privata;<br />
4) l'Ufficiale sanitario del Comune;<br />
5) il Soprintendente ai monumenti di Puglia;<br />
6) il Comandante provinciale del Vigili del fuoco;<br />
7) un consulente legale scelto dal Sindaco tra i funzionari del<br />
Comune;<br />
8) n. 12 membri nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale, con voto<br />
limitato di 4 membri per ciascun Consigliere e soelti tra cittadini<br />
esperti in materia di edilizia, di architettura, di tecnica, di diritto,<br />
di arte e di storia barese. Dei succitati 12 membri:<br />
a) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi indicati dall'Ordine<br />
degli Architetti di Bari;<br />
b) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi indicati dall'Ordine<br />
degli Ingegneri di Bari;<br />
c) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi, di cui 6 Ingegneri<br />
e 3 Architetti, indicati dalla Associazione provinciale Ingegneri<br />
ed Architetti di Bari;
d) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi indicati dal<br />
Collegio dei Geometri di Bari;<br />
10.3. Potranno partecipare alle sedute della Commissione edilizia<br />
sen~a ..ali1iiO:, a:jlQ;t.Q.: . , . . •<br />
al un rappresentante dei costr;uttori edil~;<br />
brun rappresentante aei sindacati dei lavoratori edili;<br />
tiv: ~:,;;ffpresentarÌi.tAii i;IlWiP~i ~:i.\lfia;~ci SiCoo,E;j;a- .<br />
•• ~,. ~pr~;entf-~te.l,dell'~~e~~.EE2riEsi~L~ ;eer il tP2~;n,g;<br />
e) un rapp~~str.lfJ~~~~,;",9~1l'aQ.erpyi!?-.c1·~; di Ba,ri.<br />
10.4." I membri di cui al 10.3. a), b), c), senza diritto a voto, sono<br />
nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale su terna designata, per ciascun<br />
membro, congiuntamente dai Sindacati e dalle Associazioni interessati;<br />
i membri di cui d)! e), senza diritto a voto, sono nominati<br />
dal Consiglio <strong>com</strong>unale su designazione dell'Ente interessato.<br />
10.5. I membri elettivi di cui al 10.2. n. 8 e al 10.3. a), b), c), durano<br />
in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili soltanto<br />
per un altro bi'ennio. Essi restano in carica fino aUa nomina<br />
dei successori. In caso di cessazione dalla carica di uno o piti<br />
membri, si procederà a nuova nomina, con i crietri di cui sopra,<br />
per il solo periodo residuale del biennio in corso.<br />
I membri di cui al 10.3. d), e), sono nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale<br />
con designazione da rinnovarsi ad ogni scadenza del biennio<br />
di carica degli altri membri elettivi.<br />
10.6. I membri di diritto potranno farsi sostiuire da coloro che,<br />
secondo l'ordinamento dei rispettivi uffici, sono chiamati a fungere<br />
in loro vece in caso di assenza od impedimento.<br />
10.7. I <strong>com</strong>ponentielettivi della Commissione che, senza giustificato<br />
motivo, risultino assenti per piti di tre sedute consecutive,<br />
decadono dalla carica. La decadenza, su richiesta del Sindaco o di<br />
qualsiasi Consigliere <strong>com</strong>unale, è dichiarata dal Consiglio <strong>com</strong>unale<br />
che provvede per la sostituzione con le norme del presente<br />
articolo.<br />
10.8. Il Presidente, in caso di assenza, è sostituito dal membro<br />
elettivo piu anziano per nomina e, a parità di nomina, per età.<br />
10.9. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate<br />
da un tecnico della Sezione edilizia privata designato dal<br />
direttore dell'Ufficio tecnico. -<br />
10.10. Ai Commissari è attribuito un gettone di pres'enza in misura<br />
uguale a quello previsto per le Commissioni delle Ammini-
strazioni dello Stato. Ai Commissari di nomina consigliare, residenti<br />
fuori del territorio del Comune, oltre al gettone di presenza,<br />
viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.<br />
11.1. Il Presidente, ogni qual volta lo rìtoenga necessario, può<br />
chiamare a prender parte alle riunioni della Commissione, senza<br />
diritto a voto, altri funzionari del Comune interessati, per ragioni<br />
di ufficio, a particolari problemi, e anche, quando l'esame di particolari<br />
questioni di speciale natura ed importanza lo consigli, funzionari<br />
di altri Enti o Uffici, professionisti ed artisti particolarmente<br />
versati in materia edilizia, i quali pure non avranno diritto<br />
a voto.<br />
12.1. La Commissione edilizia è l'organo ordinario di consulenza<br />
tecnica del Comune per i progetti e per le questìoni di interesse<br />
architettonico 'ed è pertanto chiama.ta a dare parere, previa istruttoria<br />
dei <strong>com</strong>petenti uffici <strong>com</strong>unali e su relazione di un membro<br />
elettivo di cui al 10.2. n. 8):<br />
1) sui progetti di nuove opere e su quelli di ricostruzione, ampliamento<br />
e trasformazione di qualsiasi opera esistente, nonché<br />
sulla revoca, annullamento, rinnovo e varianti di licenze già concesse;<br />
2) sui 'progetti di massima per opere di particolare importanza;<br />
3) sulle richieste di demolizione, anche parziale, di fabbricati<br />
o manufatti in genere, nei casi ritenuti opportuni dall'Ufficio tecnico<br />
<strong>com</strong>unale;<br />
4) sulla opportunità di consentire la esecuzione di opere in via<br />
precaria, indicandone eventualmente il carattere e la durata;<br />
5) sui problemi di carattere generale in materia di arredo urbano<br />
e sui progetti di singole installazioni che le venissero proposti<br />
per la loro particolare importanza;<br />
6) su tutte le altre questioni di carattere edilizio per le quali<br />
l'Amministrazione <strong>com</strong>unale ritenga di sentire-la Commissione e<br />
per le quali, giusta disposizione di legge o di regolamento, sia<br />
richiesto il parere della Commissione stessa.
12.2. La Commissione edilizia potrà inoltre essere chiamata a<br />
dare parere sulla interpretazione e sulle eventuali modifiche al<br />
presente regolamento.<br />
12.3. La Commissione edilizia, di propria iniziativa, può fare<br />
alla Amministrazione <strong>com</strong>unale tutte le proposte che cr~de"conve-<br />
.nienti nell'interesse dell'arte, della estetica e del pubblico decoro.<br />
12.4. La Commissione edilizia, sentite le osservazioni di carattere<br />
tecnico-regolamentare espresse dagli uffici <strong>com</strong>unali e dal<br />
relatore, si esprimerà sui progetti 'e sulle questioni sottoposte al<br />
suo esame, avendo presenti le disposizioni di legge, di piano regolatore,<br />
di regolamento edilizio e di regolamento di igiene attinenti<br />
all'edilizia e curando l'osservanza sia delle disposizioni stesse che<br />
delle esigenze ambientali, est'etiche, architettoniche, urbanistiche<br />
e di viabilità.<br />
12.5. È <strong>com</strong>pito della Commissione edilizia concorrere alla civiltà<br />
e dignità della città di Bari curando che l'attività costruttiva<br />
sia orientata all'ordinato assetto e sviluppo della città nei suoi<br />
valori sociali, culturali ed econom'ÌCi.<br />
12.6. La Commissione rispetterà la libertà di espressione architettonica<br />
degli autori curando che tutte le opere abbiano i requisiti<br />
necessari perché riescano igieniche e decorose in relazione<br />
alla loro destinazione.<br />
12.7. Riscontrate insufficienze, la Commissione potrà richiedere<br />
modificazioni o affinamenti di progettazione, sia per garantire la<br />
piena osservanza delle norme regolamentari, sia per elevare il<br />
tenore del progetto e renderlo adeguato alle sopraindicate esigenze.<br />
In ogni caso, quando non ritenga di dare parere favorevole su<br />
un progetto, la Commissione ne indicherà in modo dettagliato i<br />
motivi.<br />
12.8. I pareri - favorevoli e non - della Commissione non hanno<br />
carattere vincolante per il Sindaco. Essi non costituiscono presunzione<br />
al rilascio od al diniego della licenza 2 di costruzione,<br />
rilascio e diniego che è di <strong>com</strong>petenza esclusiva deHa Autorità<br />
<strong>com</strong>unale.<br />
12.9. Il parere della Commissione non è obbligatorio nei casi di<br />
piccole opere che non modilficano l'aspetto esteriore, la tipologia<br />
e la destinazione d'uso dei fabbricati esistenti.
13.1. La Commissione edilizia si riunisoe ordinariamente una<br />
volta per settimana e straordinariamente ogni qual volta il Presidente<br />
lo creda opportuno.<br />
13.2.~ Le adunnanze della Commissione sono valide quando intervengono<br />
almeno la metà piu uno degli aventi diritto al voto.<br />
13.3. La Commissione potrà effeauare sopraluoghi collegialmente<br />
od a mezzo di un membro all'uopo incaricato, chiedere relazioni<br />
agli uffici <strong>com</strong>unali ed anche invitare il progettista ad illustrare<br />
verbalmente il proprio progetto.<br />
13.4. Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei<br />
quali si trova interessato direttamente o indirettamente alcuno<br />
di suoi membri, questi dovrà <strong>com</strong>unicare tale sua condizione ed<br />
astenersi dal part·ecipare all'esame, alla discussione ed al voto relativi<br />
al progetto stesso ed il verbale dovrà recarne menzione.<br />
13.5. I pareri si adottano a maggioranza di voti dei presenti e, in<br />
caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente.<br />
13.6. I verbali delle adunanze della Commissione dovranno indicare<br />
i pareri dati e, quando fosse richiesto da uno o piti membri<br />
della Commissione, il numero dei voti resi pro e contro ogni parere<br />
e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli <strong>com</strong>missari.<br />
Dovrà specificare, in ogni caso, S'e il parere è adottato a maggioranza<br />
o alla unanimità. I verbali saranno firmati dal Presidente<br />
e dal Segretario.<br />
13.7. Il parere espresso dalla Commissione dovrà essere riportato,<br />
a cura del Segretario, sugli atti istruttori della domanda o<br />
proposta, per gli ulteriori provvedimenti.<br />
13.8. I verbali delle adunanze della Commissione saranno riuniti<br />
in apposito fascicolo a cura del Segretario della stessa.<br />
13.9. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, presi in esame gli atti istruttori<br />
ed il parere della Commisisone, adotterà le opportune decisioni.<br />
13.10. Quando la Commissione abbia espresso parere contrario<br />
al progetto sottopostole, l'interessato ed il <strong>com</strong>pilatore del progetto<br />
possono, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla<br />
<strong>com</strong>unicazione, chiedere di essere ascoltati personalmente in una<br />
successiva riunione.
14.1. La Commissione consultiva edilizia è integrata da una<br />
Commissione 'aggiunta per l'urbanistica, con funzionamento autonomo,<br />
che avrà il <strong>com</strong>pito di dare parere su tutte l·e questioni di<br />
carattere urbanistico e pertanto su:<br />
- piano regolatore generale e sue varianti;<br />
- piani particolareggiati e varianti di -essi;<br />
piani di lottizzazione -e varianti di -essi;<br />
normativa di piani regolatori generali e particolareggiati;<br />
piani speciali, varianti e normativa di essi;<br />
convenzioni;<br />
ogni altra questione che le venga sottoposta che abbia attinenza<br />
con l'assetto urbanistico del Comun-e o del territorio.<br />
14.2. Nelle questioni che v-engono sottoposte al parere della Commissione<br />
aggiunta per l'urbanistica, il parere stesso ha il valore<br />
e gli 'effetti del parere della Commissione consultiva edilizia.<br />
14.3. La Commissione aggiunta per l'urbanistica è <strong>com</strong>posta da:<br />
1) il Sindaco o Assessore da lui delegato che la convoca e la<br />
presiede;<br />
2) l'Ingegnere capo direttore dell'Ufficio tecnico <strong>com</strong>unale;<br />
3) l'Ingegnere o Architetto capo della sezione piano regolatore;<br />
4) il Soprintendente ai monumenti per la Puglia;<br />
5) un consulente legale scelto dal Sindaco tra i funzionari del<br />
Comune;<br />
6) n. lO membri nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale e scelti tra<br />
cittadini esperti in materia urbanistica, tecnica e diritto di essa,<br />
arte e storia barese.<br />
Dei suddetti mebri:<br />
a) 4 verranno scelti da una rosa di 12 nominativi indicati<br />
dall'Ordine degli Architetti di Bari;<br />
b) 4 verranno scelti da una rosa di 12 nominativi indicati<br />
dall'Ordine degli Ingegneri di Bari;<br />
c) 2 verranno scelti da una rosa di 6 nominativi, di cui 3 Ingegneri<br />
e 3 Architetti, indicati dalla Associazione provinciale Ingegneri<br />
ed Architetti di Bari.<br />
14.4. Potranno partecipare alle sedute della Commissione per<br />
l'urbanistica senza diritto a voto:<br />
a) un rappresentante dei costruttori edili;<br />
b) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori edili;
c) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;<br />
d) un rappresentante dei Consorzi ed Associazioni di Cooperative<br />
edilizie;<br />
e) un rappresentante dell'I.A.C.P. deHa Provincia di Bari;<br />
f) due rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Consiglio<br />
di quartiere interessato da ogni singola pratica in esame.<br />
14.5. Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da un tec~<br />
nico della sezione pi'ano regolatore designato dal direttore dell'Ufficio<br />
tecnico.<br />
14.6. La Commissione per l'urbanistica si riunirà ogni volta che<br />
il Presidente lo ritenga opportuno.<br />
14.7. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la<br />
metà piu uno dei <strong>com</strong>ponenti con diritto a voto.<br />
14.8. Per quant'altro la Commissione aggiunta per l'urbanistica<br />
è regolata dalle stesse disposizioni, in quanto applicabili, stabilite<br />
per la Commissione edilizia.<br />
Commissione aggiunta per i monumenti,<br />
l'arredo urbano ed i cimiteri<br />
14 bis.1. La Commissione consultiva edilizia è integrata da una<br />
seconda Commissione aggiunta per i monumenti, l'arredo urbano<br />
ed i cimiteri, con funzionamento autonomo, che avrà il <strong>com</strong>pito<br />
di dare parere su tutte le questioni concernenti i monumenti, l'arredo<br />
urbano ed i cimiteri e pertanto su:<br />
- costruzione, installazione, spostamento, modifiche di monumenti<br />
ed opere d'arte di qualsiasi genere;<br />
- opere e lavori di carattere ornamentale e decorativo da esigersi<br />
nel territorio <strong>com</strong>unale;<br />
- progetti di costruzione, ampliamento e trasformazione di<br />
cimiteri <strong>com</strong>unali;<br />
- progetti di costruzione, ampliamento e trasformazione di<br />
tumuli, cappelle, loculi ed ogni altra opera da erigersi nei cimiteri<br />
<strong>com</strong>unali;<br />
- domande di installazione insegne, chioschi, tendoni, cartelli<br />
pubblicitari e, in genere, su tutte le apparecchiature costituenti<br />
l'arredo urbano.
14 bis.2. La Commissione aggiunta per i monumenti, l'arredo urbano<br />
ed i' cimiteri è <strong>com</strong>posta da:<br />
1) il Sindaco o Assessore da lui delegato che la convoca e la<br />
presiede;<br />
2) l'Ingegnere capo direttore dell'Ufficio tecnico <strong>com</strong>unale;<br />
3) l'Ingegnere o Architetto capo della sezione edilizia privata<br />
dell'Ufficio tecnico <strong>com</strong>unale;<br />
4) l'Ingegnere capo dell'Ufficio traffico del Comune;<br />
5) il direttore dei cimiteri <strong>com</strong>unali;<br />
6) l'Ufficiale sanitario del Comune;<br />
7) il Soprintendente ai monum'enti di Puglia;<br />
8) un consulente legale scelto dal Sindaco tra i funzionari del<br />
Comune;<br />
9) n. 9 membri nominati dal Consiglio <strong>com</strong>unale e scelti tra<br />
cittadini esperti in arte, architettura, cartellonistica, pubblicità,<br />
tecnica e diritto di esse, storia barese.<br />
Dei suddetti membri:<br />
a) 2 verranno scelti da una rosa di 6 nominativi indicati dall'Ordine<br />
degli Architetti di Bari;<br />
b) 2 verranno scelti da una rosa di 6 nominativi indicati dal·<br />
l'Ordine degli Ingegneri di Bari;<br />
c) 3 verranno scelti da una rosa di 9 nominativi, indicati dalla<br />
Associazione provinciale Ingegneri e Architetti di Bari;<br />
d) 2 verranno scelti da una rosa di 6 nominativi di Artisti<br />
segnalati dai sindacati di categoria.<br />
14 bis.3. Potranno partecipare alle sedute della Commissione per<br />
i monumenti, l'arredo urbano ed i cimiteri senza, diritto a voto:<br />
a) un rappresentante degli artigiani del settore;<br />
b) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori del settore;<br />
c) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.<br />
14 bisA. Nelle questioni che vengono sottoposte al parere della<br />
Commissione aggiunta per i monumenti, l'arredo urbano ed i<br />
cimiteri, il parere stesso ha il valore e gli effetti del parere della<br />
Commissione consultiva edilizia. '<br />
14 bis.5. Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da un<br />
funzionario dell'Ufficio Pubblicità designato dal direttore della<br />
Ripartizione Tributi di appartenenza 3.
14 bis.6. La Commissione per i monumenti, l'arredo urbano ed<br />
i cimiteri si riunirà ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.<br />
14 bis.7. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno<br />
la metà piu uno dei <strong>com</strong>ponenti con diritto a voto.<br />
14 bis.8.. Per quant'altro la Commissione aggiunta per i monumenti,<br />
l'arredo urbano ed i cimiteri è regolata dalle stesse disposizioni,<br />
in quanto applicabili, stabilite per la Commissione edilizia.<br />
I L'intero Capo II è stato sostituito con deliberazione del Consiglio<br />
Comunale n. 771 del 26-4-76munita della presa d'atto della S.P.C. della Regione<br />
Puglia n. 46704/27430del 19-11-1967e con deliberazione del C.C. n. 431<br />
dell'1-3-77munita della presa d'atto della S.P.C. n. 31914in data 24-8-77.<br />
2 In luogo di licenza leggere « concessione »; vedere la nota 1 del Capo 1.<br />
3 Con deliberazione in corso di approvazione il Consiglio Comunale ha<br />
deciso che le funzioni di segretario siano disimpegnate da un tecnico della<br />
Sezione Edilizia Privata designato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Chiunque sia stato autorizzato ad eseguire opere edilizie, prima<br />
di iniziarle deve dichiarare all'Ufficio tecnico muncipale il nome<br />
del direttore dei lavori e quello della impresa incaricata della esecuzione<br />
ove a ciò non sia stato ottemperato nella domanda di cui<br />
all'articolo 5 nonché il giorno nel quale intende darvi principio.<br />
L'impresa dei lavori può essere assunta da un ingegnere o architetto<br />
e, nei limiti di <strong>com</strong>petenza indicati all'articolo 16 del R.D,<br />
11 febbraio 1929 n. 275, da un perito edile oppure da una impresa<br />
debitamente inscritta alla <strong>com</strong>petente associazione sindacale I.<br />
È fatto divieto ad ogni impresa di costruzione di intraprendere<br />
le opere edilizie prima che sia stata concessa la licenza 2 del Podestà<br />
3 e prima che sia stato ottemperato alla dichiarazione, di cui<br />
all'articolo precedente e alla consegna dei punti fissi di linea e<br />
di livello.<br />
All'ingresso di ogni cantiere di lavori deve essere collocato un<br />
cartello in posizione ben visibile, di dimensioni non inferiori a<br />
m. 1,20 per 0,70, portante le indicazioni dell'opera da eseguire,
dell'altezza dell'edificio, del nome e cognome del proprietario della<br />
costruzione, del progetti sta e del direttore dei lavori e !'indicazione<br />
della ditta che ha assunto l'impresa.<br />
Art. 18.<br />
Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine<br />
con la sede di una strada esistente o da aprirsi, il proprietario,<br />
prima di costruire muri fuori terra lungo detta strada deve' chiedere<br />
al Podestà 3 in tempo utile la det'erminazione dei punti fissi<br />
di linea e di livello, ai quali egli deve esattamente attenersi. A tale<br />
determinazione l'ufficio tecnico dev,e provvedere entro dieci giorni<br />
dalla presentazione della domanda facendone risultare da apposito<br />
verbale.<br />
Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire gli operai<br />
e gli attrezzi occorrenti, prestarsi ad ogni altra operazione<br />
degli incaricati municipali.<br />
Chiunque voglia eseguire nuove costruzioni, riparazioni, riforme<br />
o demolizioni di fabbricati già esistenti ed ogni altra opera<br />
edilizia deve osservare tute le cautele atte ad evitare ogni pericolo<br />
di danno a persone e a cose e ad attenuare, quanto è possibile, gli<br />
in<strong>com</strong>odi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette<br />
opere; deve inoltre ottemperare agli ordini e alle disposizioni che<br />
a tal fine siano emanati dal Podestà 3.<br />
Per la esecuzione di opere per cui occorre manomettere il sottosuolo<br />
pubblico o costruire assiti o ponteggi a norma degli articoli<br />
24 e seguenti, il costruttore deve in precedenza prendere accordi<br />
con l'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale per evitare ogni danno a manufatti<br />
attinenti a servizi pubblici, usare in seguito ogni cautela<br />
per non danneggiarli, e dare contemporaneamente avviso agli<br />
uffici od imprese che esercitano quei servizi, perché prendano gli<br />
opporuni provvedimenti.
Cautela per la lutela di avanzz storici ed artistici<br />
Art. 21 *.<br />
Ove nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venga<br />
a scoprire qualche monumento o avanzo che abbia pregio artistico<br />
o storico, chi esegue i lavori deve darne immediatamente avviso<br />
al- Podestà 3 per i provvedimenti di sua <strong>com</strong>petenza.<br />
Tale denuncia non dispensa dagli adempimenti prescritti dalle<br />
leggi dello Stato vigenti nella materia 4.<br />
Divieto di uso delle acque pubbliche<br />
Art. 22.<br />
Nessuno potrà servirsi per le costruzioni dell'acqua defluente<br />
da pubbliche fontanelle o corrente nei fossi o cana'li pubblici, né<br />
deviarla od impedirne il corso in qualsiasi modo, salvo speciale<br />
concessione della <strong>com</strong>petente autorità.<br />
Divieto di iniziare le opere<br />
prima della costruzione di steccati o ponti di servizio<br />
Art. 23.<br />
I lavori da eseguirsi lungo e sopra i pubblici passaggi debbono<br />
essere in<strong>com</strong>inciati subito dopo stabiliti gli steccati o ponti di servizio<br />
e continuati senza interruzione, in modo che possano essere<br />
ultimati nel tempo fissato dal permesso, salvo il caso di forza<br />
maggiore.<br />
Ove le opere di cui all'articolo 19 debbono essere eseguite su]<br />
confine di vie e spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario<br />
* A norma del R.D.L. Il giugno 1922n. 778 i proprietari, possessori o<br />
detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati dichiarati di<br />
notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro<br />
particolare relazione con la storia civile o letteraria sono tenuti a presentare<br />
preventivamente alla <strong>com</strong>petente Sovraintendepza dei monumenti i progetti<br />
delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere<br />
l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero della educazione nazionale, il<br />
quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per<br />
le antichità e belle arti.
deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti<br />
le vie o spazi pubblici con un assito, fatta eccezione;<br />
a) che si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi<br />
nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario<br />
può, a giudizio del Podestà 3, essere esonerato dall'obbligo di costruzione<br />
dell'assito e autorizzato, invece, a sostituire altri convenienti<br />
segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;<br />
'b) quando, in caso di soverchio incaglio al pubblico transito,<br />
il Podestà 3 non possa permettere che venga ingombrata coll'assito<br />
alcuna parte del suolo pubblico. In tal contingenza il costruttore<br />
deve provvedeI1e altrimenti, a termine degli articoli 26 e 27 e secondo<br />
le migliori norme dell'arte, a tutela della pubblica incolumità.<br />
Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, di altezza uniforme<br />
non inferiore a m. 3, costruiti secondo le linee e le modalità<br />
prescritte dal Podestà 3. .<br />
Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea<br />
di area pubblica, il proprietario o l'assuntore dei lavori deve<br />
prima ottenerne la licenza dal Podestà 3, a tenore delle disposizioni<br />
sulla circolazione stradale e del regolamento per l'applicazione<br />
della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, presentandon<br />
e domanda con la indicazione della località, estensione e durata<br />
presumibile dell'occupazione, e procedendo in concorso coi<br />
funzionari municipali, alla constatazione dei marciapiedi e materiali<br />
stradali che siano da <strong>com</strong>prendere nell'assito o <strong>com</strong>unque da<br />
occupare o manomettere. Ove sia indispensabile racchiudere nel<br />
recinto manufatti che interessano s~rvizi pubblici, deve essere<br />
garantito il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari del<br />
Comune nonché delle imprese concessionarie di detti servizi.<br />
Il proprietario deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento<br />
delle tasse relative, oltreché di una somma da determinarsi<br />
caso per caso dal Podestà 3 a titolo d'anticipo delle eventuali<br />
spese di ripristino stradale, a tenore dell'articolo 39 e delle ulterlori<br />
tasse dovute.<br />
Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine<br />
stabilito dalla licenza 2, H proprietario deve presentare in tempo<br />
utile nuova domanda, indicando la presumibile durata della ulteriore<br />
occupazione, e riportare nuova licenza 2.
Le porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno,<br />
e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.<br />
Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo<br />
devono essere imbiancati per tutta la loro altezza e, quando non<br />
siano costruiti in muratura, muniti di una lanterna a vetri rossi,<br />
che deve restare accesa, per cura ea spese di chi fabbrica, dal<br />
tramonto alla levata del sale.<br />
Il collocamento e le dimensioni di questa lanterna debbono<br />
essere tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su<br />
cui essa è posta.<br />
Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione<br />
dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio<br />
deve essere costruito ad un'altezza tale, che il punto piu basso<br />
della sua armatura ne disti non meno di 3 metri e deve avere il<br />
piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.<br />
Nel caso di ponti a sbalzo l'altezza del punto piu basso dell'armatura<br />
sul piano della strada deve essere non inferiore a m. 4.<br />
Le travi dei ponti a sbalzo e quelle maestre dei ponti interni<br />
debbono essere munite di saetta.<br />
Norme per la costruzione dei ponti di serVIVO<br />
Prove di resistenza<br />
I ponti di servizio devono avere tutti i reqUIsItI necessari per<br />
garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali.<br />
Per i ponti ordinari si debbono osservare le norme seguenti:<br />
I ritti (candele), quando siano di altezza superiore a 8 metri,<br />
debbono essere <strong>com</strong>posti di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza<br />
e fino ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro.<br />
Per i collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciatu<br />
re di ferro inchiodato od altro sistema equipollente, escluso le<br />
funi di canapa o di altra fibra; in modo analogo debbono pure<br />
essere assicurati i beccatelli. per il cui collegamento ai travi ai<br />
quali aderiscono non può essere usata la semplice chiodatura.
Le impalcature debbono essere formate con tavole dello spessore<br />
di almeno m. 0,035, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli.<br />
Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti<br />
a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse,<br />
verso lo spazio pubblico, da assi ti, in modo che la viabilità cittadina<br />
sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.<br />
Ogni impalcatura, s'opra cui si <strong>com</strong>piono lavori, deve sempre<br />
avere un sottoponte a una distanza non maggiore di metri 2,50.<br />
Tale distanza nell'interno dei locali può essere aumentata fino a<br />
4 met'ri, quando il sottoponte sia costituito da una impalcatura<br />
<strong>com</strong>pleta di sufficiente resistenza.<br />
I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti <strong>com</strong>posti<br />
di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere<br />
costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.<br />
La fronti dei ponti verso strada debbono essere munite di<br />
stuoie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da eviatre<br />
la caduta di oggetti o materiali sulla strada.<br />
Nelle prove di resistenza delle impalcature e in genere di tutte<br />
le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle<br />
case si debbono adottare tutte le cautele che valgano ad allontanare<br />
ogni pericolo per le persone. Per le impalcature in cemento<br />
armato non si possono eseguire prove se non si è previamente<br />
provveduto a una armatura di presidio. In ogni caso si debbono<br />
prendere precauzioni aHe a prevenire le conseguenze di eventuale<br />
rovina delle parti che si provano.<br />
Le scale aeree, i ponti mobili e i principali apparecchi di sollevamento<br />
non possono venire posti in uso, se non dopo che siano<br />
stati ispezionati o muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi<br />
di anno in anno, secondo le norme speciali che formano allegato<br />
al presente regolamento s.<br />
Le scale o andatoie, che occorrono per ascendere ai ponti dalla<br />
via, nei luoghi non chiusi da steccati, debbono essere collocate<br />
nel luogo meno in<strong>com</strong>odo al pubblico transito, a giudizio de1l'au-
torità municipale e al loro piede essere munite di barriere e di un<br />
tratto di steccato con porta chiudibile a chiave, onde impedire<br />
l'ascesa sulle impalcature di nottetempo e quando non si lavora.<br />
Distanza degli steccati, ripari ,ecc.<br />
dal regolo esterno delle tramvie<br />
Gli steccati, ripari, assiti, carri castello, travi di sostegno e barriere<br />
che si collocano sul suolo pubblico debbono distare non meno<br />
di m. 1,15 dal regolo esterno delle tramvie.<br />
I carri e gli altri mezzi di trasporto dei materiali di demolizione,<br />
di scavo e simili, debbono farsi entrare nell'interno del cantiere;<br />
quando ciò non sia possibile, debbono essere disposti parallelamente<br />
alla proprietà e mai di traverso alla via pubblica.<br />
E vietato di ammucchiare sui ponti materiali in eccessiva<br />
quantità o in modo pericoloso, <strong>com</strong>e pure di appoggiare contro<br />
gli steccati materiali in tale quantità ed altezza da renderne possibile<br />
la caduta.<br />
Le pulegge, le corde e tutti gli altri oggetti et utensili inservienti<br />
ai lavori debbono avere la nece"ssaria solidità ed essere in<br />
buono stato.<br />
Qualunque operaio che lavori presso la gronda od il cornicione<br />
di un edificio od in condizione ugualmente pericolosa, quando<br />
non esista un ponte di servizio o esso s"iainsufficiente per garantirne<br />
la incolumità, deve essere assicurato con funi ad una parte<br />
fissa dell'edificio o dell'impalcatura.
Nelle opere di demoliziope e specialmente nel distacco di materiali<br />
vòlurhinosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad<br />
evitare qualsiasi danno a cose o a persone e, in particolare, scotimenti<br />
del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai .'<br />
fabbricati vicini.<br />
È vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti<br />
da demolizioni, quando possa esservi pericolo di incendio<br />
ed è vietato l'accumulare materiali pesanti nei piani superiori<br />
di un edi,ficio.<br />
È vietato altresi calare materiali di demolizione verso la via<br />
pubblica. Quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere<br />
e quando detti materiali debbono essere calati verso i cortili prospicienti<br />
a cas'e abitate, i materiali stessi debbono essere calati<br />
entro panieri per appositi condotti che debbono sboccare- a distanza<br />
di non oltre m. 0,50 dal suolo o mediante corde od alt:ri<br />
mezzi precauzionali previa conveniente bagnatura allo scopo di<br />
evitare eccessivo sollevamento di polvere.<br />
Devono altresi osservarsi le prescrizioni stabilite dal regolamento<br />
di igiene e adottarsi le altre speciali cautele che il Podestà 3<br />
può imporre a seconda dei casi.<br />
Scarpe, puntelli e sbadacchi degli scavi<br />
Art. 35.<br />
Negli scavi dei terreni si deve lasciare alle terre laterali una<br />
scarpa sufficiente; nel caso che non si possa dare la scarpa, o che<br />
si possano temere frane, le sponde degli scavi debbono essere<br />
sostenute con gli occorrenti puntelli e sbadacchi.<br />
È vietato ingombrare in qualsiasi modo le vie e gli spazi pubblici<br />
adiacenti alla fabbrica ed agli assiti o recinti.<br />
- Solo nel caso di assoluta necessità, il Podestà 3, a richiesta,<br />
può concedere il deposito temporaneo di materiali determinando<br />
le speciali norme e cautele da osservare in ogni singolo caso, salvo<br />
quanto è disposto nel regolamento di polizia urbana e nel regolamento<br />
speciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il costruttore deve' mantenere la via pubblica netta su tutta<br />
l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate adiacenze.<br />
Deve parimenti provvedere a che i carri, con i quali si fa' tra-.sporto<br />
delle materie di scavo o di demolizione siano costruiti,<br />
caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materia venga<br />
.sparsa durante il tragitto fino al luogo di scarico pubblico.<br />
Nel caso in cui vi sia necessità d'interrompere la costruzione<br />
di un edificio, il proprietario deve far eseguire le opere atte a ga·<br />
rantire la solidità delle parti costruite e a togliere eventuali sconci.<br />
In caso di inadempienza il Podestà 3 provvede di ufficio a norma<br />
di legge.<br />
Trascorso un mese dalla inteI'ruzione delle opere e salvo il caso<br />
che questa dipenda da cause di forza maggiore (che l'interessato<br />
deve specificare e dimostrare) è in facoltà del Podestà 3 di far cessare<br />
l'occupazione del suolo pubblico eventualm'ente concessa.<br />
Obbligo di ripristino delle strade<br />
Art. 39.<br />
Compiuti i lavori il proprietario dell'edificio deve riconsegnare,<br />
perfettamente sgombra, a tutte sue cure e spese, l'area pubblica<br />
racchiusa nell'assito o <strong>com</strong>unque occupata per la fabbrica.<br />
Le opere di ripristino del suolo stradale sono eseguite, a cura<br />
della Amministrazione Comunale ed a spese del proprietario per<br />
il quale venne fatta la manomissione. Detta spesa, quale risulterà<br />
dalla liquidazione dell'ufficio tecnico municipale, è prelevata dal<br />
deposito di cui all'a'rticolo 25.<br />
l Si ritiene che questo obbligo possa essere sostituito dalla iscrizione<br />
della Impresa alla Camera di <strong>com</strong>mercio, industria, artigianato e agricoltura<br />
e/o dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.<br />
2 Oggi «concessione »; vedere nota 1 del Capo L<br />
3 Vedere nota 2 del Capo l.<br />
4 Le leggi attualmente in vigore sono le già citate 1-6-39n. 1089e 29-6-39<br />
n. 1497.<br />
5 Trattasi dell'allegato A.
SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI FABBRICATI<br />
EDILIZIA ANTISISMICA<br />
OPERE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI<br />
E CONTRO GLI ATTACCHI AEREI<br />
Forma e struttura degli edifici<br />
Per le nuove costruzioni e per la trasformazione degli edifici<br />
esistenti debbono osservarsi, in quanto non contrastino con le vigenti<br />
disposizioni di legge, le norme tecniche emanate dal <strong>com</strong>itato<br />
centrale interministeriale per la protezione antiaerea e le<br />
norme basilari obbligatorie dettate allo stesso scopo dal sindacato<br />
nazionale degli ingegneri le quali norme formano allegati B e C<br />
del presente regolamento.<br />
È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su<br />
terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici<br />
o franosi, o <strong>com</strong>unque atti a scoscendere.<br />
Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia<br />
viva e <strong>com</strong>patta, opportunamente ridotta a piani orizzontali<br />
e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza<br />
nel quale debbono essere convenientemente incassate.
Quando non si possa raggiungere il terreno <strong>com</strong>patto e si debba<br />
fabbricare su terreni di riporto recente o <strong>com</strong>unque sciolti, si<br />
debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un<br />
solido appoggio delle' fondazioni, oppure queste debbono essere<br />
costituite da una platea 'generàle.<br />
Le murature debbono essere eseguite second.o le migliori rego·<br />
le dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.<br />
Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma<br />
rotonda se non convenientemente spaccati.<br />
Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura<br />
stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni<br />
a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello<br />
spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza<br />
del muro, e la distanza reciproca di corsi o fasce deve essere<br />
non superiore a metri 1,50.<br />
Nelle fondazioni fino all'altezza di un metro dal piano stradale<br />
è vietato l'impiego di tufi di qualunque specie e di malta non<br />
idraulica.<br />
Sulle murature di fondazioni deve distendersi uno strato idrofugo<br />
a non piti di trenta centimetri al di sotto del piano di calpestio.<br />
I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su<br />
di essi mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale<br />
piti debole di cui sono costituiti.<br />
I muri perimetrali debbono avere lo spessore di m. 0,40 almeno:<br />
quando siano costruiti con camere d'aria questa non deve eccedere<br />
i centimetri dieci.<br />
I muri divi sori tra le scale (ed in genere tra tutti i passaggi<br />
interni <strong>com</strong>uni) e le abitazioni debbono avere spessore corrispondente<br />
almeno al mattone di mezzo palmo.<br />
Resta escluso, per tute le murature sopradette, l'impiego di materiali<br />
forati (laterizi, mattonelle, conglomerati od altro).
I materiali da costruzione forati possono essere impiegati soltanto<br />
per la formazione di tramezzo interno in ciascun appartamento<br />
e per la formazione di solai in conglomerato cementizio<br />
armato, nonché per tutte le opere per cui non sono vietati espressamente.<br />
Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture<br />
spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste<br />
catene.<br />
I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi<br />
spinta orizzontale.<br />
Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere<br />
rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei<br />
muri stessi: nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti<br />
contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra<br />
loro in corrispondenza dei muri di appoggio.<br />
In tutti i fabbricati a piu piani debbono eseguirsi ad ogni piano<br />
sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento<br />
armato: nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di<br />
spessore di due sole teste, il cordolo in cemento può essere sostituito<br />
da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento,<br />
fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di<br />
cui al precedente <strong>com</strong>ma.<br />
Sospensione dei lavori in muratura<br />
Opere in cemento armato<br />
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo<br />
adottato, debbono essere sospesi nel periodo di gelo, nel quale<br />
cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero<br />
gradi centigradi.<br />
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte le<br />
opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore
meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro, vengano<br />
adottati i provvedimenti di uso <strong>com</strong>une per difendere le murature<br />
dal gelo notturno.<br />
Nelle strutture di. cemento armato debbonO essere strettam·ente<br />
osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idra,ulici<br />
e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio<br />
semplice ed armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori l.<br />
P.er l'accettazione degli altri materiali da costruzione si applicano<br />
le norme fissate dal Ministero dei lavori pubblici.<br />
I locali destinati a contenere 40 persone o piti devono avere<br />
almeno due uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una<br />
dall'altra, con porte aprentisi dall'interno verso l'esterno e rispondere<br />
a tutte le altre prescrizioni speciali vigenti in materia.<br />
Per i locali di laboratorio può essere imposta tale cautela anche<br />
se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel <strong>com</strong>ma<br />
precedente.<br />
La capacità di un singolo ambiente, destinato ad uso <strong>com</strong>merciale<br />
od industriale, non può essere superiore a metri cubi 7.000.<br />
In determinati casi, e quando esistono condizioni speciali, atte a<br />
limitare sufficientemente l'estendersi di un incendio, il Podestà 2,<br />
su conforme parere della Commissione edilizia, può ammettere<br />
deroghe alla norma precedente.<br />
Due ambienti contigui di uso <strong>com</strong>merciale od industriale che<br />
rsiultino <strong>com</strong>plessivamente di capacità superiore a metri cubi<br />
7.000, devono essere separati con struttura a tagliafuoco. Le aperture<br />
di <strong>com</strong>unicazione fra i due ambienti devono essere limitate<br />
al minimo necessario, tanto nel numero che nelle dimensioni ed<br />
essere munite di serramenti resistenti al fuoco.<br />
Quando una parte di fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra<br />
a magazzino od opificio, le due parti devono essere separate<br />
da strutture a tagliafuoco e le aperture di <strong>com</strong>unicazione devono<br />
essere munite di intelaiatura e di serramenti resistenti al fuoco.
I locali destinati a deposito o a lavorazione di materie infiammabili<br />
o che presentino pericolo di scoppio devono essere costruiti<br />
con materiali resistenti al fuoco (esclusa ogni struttura in cui<br />
entri "illegname), chiudersi con serramenti in cemento armato od<br />
in legno di essenza forte non resinosa, rivestito sulle due facce<br />
con lamiera metallica, ed avere un'apertura dalla quale entri luce<br />
diretta a soddisfare a tutte le altre condizioni stabilite sulle norme<br />
tecniche di cui all'articolo 111 del regolamento di polizia urbana.<br />
Debbono essere protetti mediante impianti interni di spegnimento<br />
ad acqua sotto pressione sufficiente:<br />
1) i fabbricati di altezza superiore ai m. 24. Debbono essere<br />
diposte prese d'acqua sotto pressione oltre che al piano terreno,<br />
nelle gabbie di scale, una per ogni piano per la parte superiore ai<br />
m. 20, a piani alternati per la parte inferiore;<br />
2) i fabbricati, di qualsiasi altezza, che abbiano una delle<br />
seguenti destinazioni speciali:<br />
a) alberghi, collegi, pubblici dormitori, ecc.;<br />
b) grandi sale di riunione (capaci di almeno 150 persone),<br />
sale da cinematografo, da ballo, per rappresentazioni, anche se sia<br />
ammesso publico non pagante, grandi magazzini di vendita;<br />
c) stabilimenti industriali, laboratori, officine che impieghino<br />
piti di 150 operai, fatta eccezione pel caso in cui si lavorino<br />
materiali totalmente in<strong>com</strong>bustibili;<br />
d) depositi di <strong>com</strong>bustibili o infiammabili, depositi di legnami,<br />
scuderie, rimesse per automobili;<br />
3) le costruzioni di qualunque altezza e con qualunque destin.azione<br />
le quali coprano una superficie di almeno mq. 3.000 ed<br />
abbiano una profondità superant'e i m. 100 dalla fronte stradale.<br />
Le prese d'acqua degli impianti interni debbono essere muniti<br />
di raccordi uguali a quelli stabiliti dall' Amministrazione <strong>com</strong>unale<br />
per il pubblico servizio di spegnimento ed essere convenientemente<br />
corredate di tubo flessibile e di lancia.
I tetti piani ricoprenti locali di abitazione debbono essere<br />
costruiti con doppi solai' e 'tioè con interposta camera d'aria dell'altezza<br />
minima di cm. 20. - - I<br />
. I soffitti ed i tramezzi debbono essere costruiti con tavelloni<br />
laterizi ocon altri materiali in<strong>com</strong>bustibili.<br />
Tutti gli impianti di sottotetti' in legno cumunque praticabili<br />
devono essere protetti con uno strato di materiale in<strong>com</strong>bustibile<br />
e difficilmente disgregabile (pavimento di tavelle di cotto o di<br />
piastrelle di cemento), dello spessore di almeno centimetri 4.<br />
Le travi dei tetti e dei solai debbono distare non meno di 15<br />
cm. dalle pareti interne delle canne di camino.<br />
Ogni fabbricato deve essere munito di <strong>com</strong>odi accessi al tetto,<br />
in numero di uno almeno per ogni campata o parte di campata<br />
<strong>com</strong>presa fra due successivi muri tagliafuoco.<br />
Gli abbaini, nel caso che le stanze in cui sono aperti siano abitate<br />
o abitabili, devono avere le pareti in<strong>com</strong>bustibili o rivestite<br />
da strato in<strong>com</strong>bustibile ed essere distanti non meno di 3 metri<br />
dal muro tagliafuoco.<br />
Nelle vie e nei cortili larghi meno di 15 metri le gronde devono<br />
essere di materiale resistente al fuoco.<br />
M uri tagliafuoco<br />
Art. 54.<br />
I fabbricati contigui debbono essere separati da muri tagliafuoco<br />
dello spessore di almeno metri 0,25 e dell'altezza di metri<br />
0,60 sopra il tetto, salvo prescrizioni speciali. Se i fabbricati sono<br />
di differente altezza, il muro tagliafuoco deve superare di almeno<br />
m. 0,60 il fabbricato piu basso, quando la differenza di altezza<br />
sia inferiore a tale limite; se la differenza è superiore, il muro<br />
di divisione deve essere costruito in modo da proteggere interamente,<br />
con uno spessore di almeno 15 cm. di materiale resistente<br />
al fuoco, tutte le parti in legname dell'edificio piu elevato.<br />
Se una campata di tetto supera i 30 metri di lunghezza deve<br />
essere divisa con separazioni a tagliafuoco.
Ogni focolare, camino, fornello, stufa o cucina, tanto nelle case<br />
di abitazione, quanto negli esercizi pubblici e negli stabilimenti<br />
industriali deve essere costruito sopra i volti di muratura o di<br />
materiali in<strong>com</strong>bustibili ed essere fornito di un condotto per lo.<br />
eliminazione del fumo e dei prodotti gazosi della <strong>com</strong>bustione.<br />
Il condotto deve essere singolo per ogni apparecchio di riscaldamento.<br />
Per ogni singolo alloggio, non escluse le portinerie, si deve predisporre<br />
almeno una propria ed esclusiva canna per lo. stufa.<br />
I condotti del fumo debbono essere costruiti con materiale in<strong>com</strong>bustibile<br />
ed a regola d'arte in modo che si possa facilmente<br />
provvedere alla loro pulitura con mezzi meccanici. Questi condotti,<br />
quando non siano costituiti da tubi continui di terra cotta, gres<br />
o cemento, debbono avere gli angoli arrotondati e le pareti lisce<br />
ed impermeabili al fumo o rese impermeabili mediante rivestimento<br />
di materiale adatto, che valga ad impedire, dove i condotti<br />
attraversino o rasentino locali di abitazione, lo. filtrazione di gas<br />
irrespirabile ed il soverchio riscaldamento di mobilio o di oggetti<br />
posti in contatto con le pareti. Debbono inoltre essere provvisti<br />
di bocchette o sportelli per lo. ispezione e lo. spazzatura, in corrispondenza<br />
ai sottotetti e negli altri punti ove sia necessario. Questi<br />
sportelli devono essere distanti, possibilmente, m. 0,40 da ogni<br />
struttura in legno, a perfetta tenuta, e costruiti con materiale resistente<br />
al fuoco.<br />
Se i condotti del fumo non sono incassati nelle murature e<br />
attraversano strutture di materiale <strong>com</strong>bustibile, devono, nelle<br />
tratte di attraversamento, essere costruiti in ferro o altro metallo<br />
ed essere difesi da una controcanna di maggiore sezione, cosicché<br />
siavi tra le due canne una intercapednie di almeno tre centimetri<br />
nella quale possa circolare l'aria.<br />
I condotti del fumo, dell'aria calda e del vapore debbono essere<br />
distanziati dalle travi e pareti di legno almeno centrimetri 20 e i<br />
condotti di acqua calda non meno di centimetri lO.<br />
È vietata lo. costruzione di canne da camino nei muri adiacenti<br />
ai fienili.
È vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire<br />
condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti il suolo<br />
pubblico.<br />
È vietato di praticare canne da camini nei muri perimetrali<br />
verso il suolo pubblico senzaspeciàle autorizzazione del Podestà 2.<br />
Fumaioli<br />
Art. 57.<br />
Le teste dei condotti da fumo (fumaioli) debbono essere costruite<br />
in mura tura o altro materiale adatto, essere bene assicurate<br />
alla fabbrica, ove occorra con staffe di ferro, ed essere sopraelevate<br />
sulla copertura di almeno un metro o di quelle maggiori<br />
altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni o giudicate<br />
necessarie dal Podestà 2, in modo da evitare, in ogni caso, che le<br />
esalazioni e il fumo abbiano a recare danno o m01lestia o pericolo<br />
agli edifici vicini.<br />
I fumaioli non possono essere collocati a distanza minore di un<br />
metro dalla fronte della casa verso strada e devono essere costruiti<br />
possibilmente in modello uniforme. convenientemente raggruppati<br />
per il loro migliore aspetto. Anche le cosi dette canne morte<br />
debbono avere i corrispondenti fumaioli.<br />
Camini industriali - Scarichi dei motori a scoppio<br />
Art. 58.<br />
Salvo specia:li concessioni del Podestà 2, i camini industriali<br />
oltre a soddisfare a tutte le prescrizioni di cui all'articolo 56, devono<br />
avere dai confini della proprietà su cui sorgono, verso proprietà<br />
vicine, una distanza uguale ad almeno metà della loro altezza<br />
e una distanza di almeno m. 6,50 dalla pubblica via, avere<br />
almeno 30 metri di altezza ed essere muniti di parafulmine.<br />
I gas di scarico dei motori a scoppio devono essere immessi<br />
nella atmosfera a mezzo di appositi tubi, che si innalzino verticalmente<br />
almeno 5 metri oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui<br />
e che siano muniti di adatti dispositivi per la ritenuta di fuliggini,<br />
secondo le norme tecniche piti appropria te.<br />
Impianti di condutture elettriche<br />
Art. 59.<br />
Chi vuole introdurre in luoghi di sua proprietà o tenuti a godimento,<br />
correnti elettriche ad elevato potenziale (oltre 600 volts
per corrente continua e 300 per corrente alternata) ovvero eseguire<br />
rilevanti variazioni nei preesistenti impianti deve darne<br />
preventivo avviso scritto al Podestà 2, firmato dal proprietario e<br />
dall'assuntore dei lavori ed ottenere la relativa licenza.<br />
. .<br />
Norme per gli impianti di condutture per gas<br />
Il pezzo di attacco della tubazione del gas alla condotta stradale<br />
deve essere disposto in modo da poter essere facilmente scoperto<br />
e schiacciato nel tratto esterno viciniore al fabbricato.<br />
A tale scopo deve collocarsi e mantenersi sopra di esso un indicatore<br />
con la lettera G e in corrispondenza a questo il tubo deve<br />
poggiare sopra un dato di pietra.<br />
I tubi di condotta e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione<br />
del gas nell'interno degli edifici, <strong>com</strong>presi i tubi di<br />
attacco dei contatori, devono essere costruiti in ferro o in ottone<br />
e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili.<br />
Quando un tubo da gas debba essere incassato o debba attraversare<br />
una parete o una impalcatura, ovvero un vano non facilmente<br />
accessibile (un vespaio od altra intercapedine) deve, in tutta<br />
la parte non ispezionabile, essere senza giunti, rivestito da un<br />
secondo tubo di ferro o di piombo nei gomiti e presentare sufficienti<br />
tracce esteriori della linea percorsa. Il secondo tubo deve<br />
essere di un solo pezzo, avere il diametro di un centimetro almeno<br />
maggiore del diametro del tubo interno, sporgere di un centimetro<br />
per parte dal corpo che attraversa ed essere aperto ai due estremi<br />
od almeno all'estremo piu alto se non è collocato orizzontalmente.<br />
È fatta eccezione per le tubazioni che servono a condurre il gas<br />
dalla strada al contatore, per le quali l'intercapedine fra i due tubi<br />
deve essere riempita con materiale cementizio non poroso.<br />
Al piede della colonna montante di ogni fabbricato deve essere<br />
collocata una chiusura facilmente manovrabile per togliere il gas<br />
durante eventuali attacchi aerei.<br />
Gli impianti di condutture elettriche si debbono eseguire secondo<br />
le norme dettate dall'associazione elettrotecnica italiana.<br />
Per le linee di condutture elettriche ad alta tensione (cioè su-
periore a 600 volts per corrente continua e a 300 per corrente alternata),<br />
si debbono inoltre osservare le seguenti norme:<br />
a) ogni tirante deve essere isolato dalla linea e dal fabbricato<br />
cui eventualmente è assicurato; .<br />
b} nei luoghi accessibili e poco sorvegliati, i pali debbono<br />
essere muniti di una iscrizione chiara, che metta in guardia il pubblico<br />
contro il pericolo di toccare i fili. Altrettanto deve farsi per<br />
le mensole sopra i tetti. Tutti questi segnali debbono mantenersi<br />
in buono stato;<br />
c) i pali, le mensole e gli altri sostegni per conduttori, sui<br />
quali si abbiano potenziali pericolosi, debbono essere muniti di<br />
ripari atti ad impedire che si acceda ai conduttori stessi senza<br />
l'aiuto di scale mobili o di mezzi analoghi e i fili debbono collocarsi<br />
a tal distanza dalle finestre, dalle terrazze e dai tetti, da non<br />
poter essere toccati;<br />
d) i conduttori a differente potenziale debbono collocarsi<br />
in modo che non possano, cadendo od allungandosi, venire a contatto<br />
l'uno dell'altro. Nei casi in cui questa condizione non possa<br />
agevolmente soddisfarsi, deve interporsi fra i due conduttori una<br />
rete di sicurezza, di robustezza sufficiente e convenientemente di·<br />
sposta e isolata;<br />
e) i trasformatori elettrici devono essere collocati in locali<br />
segregati e riconoscibili mediante indicazioni speciali e visibili a<br />
distanza;<br />
f) i fili delle condutture elettriche devono essere collocati a<br />
conveniente distanza dai tubi del gas, cosi che sia assicurato l'isolamento<br />
reciproco.<br />
Gli impianti di luce elettrica devono essere provvisti di un interruttore<br />
di facile manovra, per ogni appartamento od ufficio, e<br />
disposto vicino all'ingresso.<br />
Nei locali dove sono installati accumulatori elettrici non si<br />
deve impiegare altra illuminazione che quella fatta con lampade<br />
elettriche ad incandescenza.
Sono vietate le installazioni di caldaie a vapore ad alta pressione<br />
(cioè maggiore di kg. 2 per cmq.) in edifici di <strong>com</strong>une abitazione.<br />
Locali per fòrni, fucine, ecc.<br />
Apparecchi di riscaldamento e focolai in genere<br />
I locali nei quali sono collocati forni per pane, per pasticcerie<br />
e simili o forni metallurgici, fucine, fornelli di fusione e simili e<br />
ciascuna costruzione in essi locali esistente devono essere in ogni<br />
loro parte di materiale resistente al fuoco.<br />
Gli apparecchi di riscaldamento, con focolai di caloriferi, le<br />
stufe a carbone, a legna, a gas ed elettriche, i caminetti, le cucine<br />
cosiddette economiche, ecc. debbono essere convenientemente distanziati<br />
ed isolati dalle strutture di materiale <strong>com</strong>bustibile (tramezze<br />
di legno, soffitti, pavimenti in legno, ecc.).<br />
L'isolamento dei pavimenti in legno deve essere ottenuto mediante<br />
uno o piu strati di tavelle di cotto, sporgenti di almeno<br />
cm. SO dalla parte della bocca di alimentazione del focolare e cm.<br />
30 dalle altre parti.<br />
Caloriferi ad aria o ad acqua calda o a vapore<br />
I caloriferi ad acqua per il riscaldamento dei locali debbono<br />
essere <strong>com</strong>pletamente di ghisa, con focolare rivestito di materiale<br />
refrattario con tubi per la circolazione del fumo e giunti ermetici<br />
e con guarnizioni di amianto, a dilatazione libera e costruiti in<br />
modo da evitare l'arroventamento delle parti metalliche; la camera<br />
d'aria deve essere provvista di proporzionato idrosaturatore<br />
funzionante automaticamente.<br />
L'aria da riscaldare deve essere presa all'esterno ma non dalla<br />
via pubblica e la bocca di presa deve essere· dotata di opportuna<br />
reticella. Il condotto di presa d'aria e le canne d'aria calda debbono<br />
avere le pareti raccordate e perfettamente lisce.
Il calorifero ed il canale di distribuizone devono essere proporzionati<br />
in modo che l'aria calda riversata negli ambienti abbia<br />
temperatura e velocità moderata.<br />
In caso di riscaldamento fatto col mezzo dell'acqua calda o del<br />
vapore si deve provvedere convenientemente alla rinnovazione<br />
dell'aria.<br />
Le strutture metalliche portanti (colonne, travi, pilastri, incastellature,<br />
ecc.) degli edifici destinati ad uso abitazione, di uffici,<br />
di depositi di materialoe<strong>com</strong>bustibile devono essere rivestite con<br />
materiale resistente al fuoco e coibente (cemento, terra cotta e<br />
simili) dello spessore di almeno cm. 3.<br />
In casi speciali, a giudizio della Commissione edilizia, può essere<br />
consentito un rivestimento di spessore maggiore.<br />
Ogni fabbricato di nuova costruzione dovrà essere servito di<br />
impianto di sollevamento di acqua potabile di tipo consentito dall'Ufficiale<br />
sanitario del Comune e dall'E.E.A.P., dotato di un serbatoio<br />
di riserva idrica della capacità minima di litri 250 per unità<br />
immobi'liare servita. La dotazione del piano terra sarà pari alla dotazione<br />
attribuita a quello fra i piani· superiori con maggiore numero<br />
di unità immobiliari. Per i fabbricati di un solo piano fuori<br />
terra è consentita la sola installazione dei serbatoi di riserva della<br />
capacità di cui innanzi.<br />
Per i fabbricati industriali o di uso <strong>com</strong>unque diverso dalla<br />
abitazione la capacità del serbatoio di riserva idrica per i servizi<br />
sarà determinata dall'Ufficiale sanitario in relazione al numero<br />
degli addetti.<br />
La idoneità igienica e funzionale dei locali e delle apparecchiature,<br />
anche in ordine all'isolamento acustico, sarà verificata dall'Ufficiale<br />
sanitario in sede di visita tecnico-sanitaria per l'abitabilità.<br />
Le norme di cui sopra si applicano anche ai fabbricati in corso<br />
di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente articolo,
nonché a quelli già costruiti, qualora questi ultimi abbiano una<br />
consistenza di aln1eno tre piani fuori terra.<br />
Per tali ultimi fabbricati, è concesso un termine massimo di<br />
un anno dalla entrata in vigore della norma, per ottemperare alla<br />
stessa.<br />
Rifiuti solidi 4<br />
Art. 66 ter.<br />
Tutte le nuove costruzioni pluripiani, ad esclusione di quelle<br />
unifamiliari, indipendentemente dall'uso cui sono destinate, devono<br />
essere dotate di un locale per il deposito ed il prelievo dei contenitori<br />
per lo smaltimento dei rifiuti solidi.<br />
Il predetto locale deve avere una dimensione di almeno mq. 3,<br />
ed una altezza minima di m. 2,20 e deve essere munito di:<br />
a) pavimento e pareti in materia'le <strong>com</strong>patto impermeabile<br />
con pavimento acclive verso un chiusino centrale;<br />
b) chiusino centrale sifonato dotato di robusta griglia antiratto;<br />
c) presa d'acqua per l'innesto dell'idrante di lavaggio;<br />
d) impianto di illuminazione;<br />
c) porta in ferro larga almeno cm. 100per consentire l'accesso<br />
ai carrelli di prelievo dei rifiuti. Tale porta deve <strong>com</strong>unque essere<br />
apribile con semplice maniglia a sfilare, senza serratura, per<br />
rendere piu rapida e agevole la manovra del personale preposto;<br />
f) presa d'aria protetta da :fittae robusta rete, pari a 1/5 dell'area<br />
di pavimento.<br />
Nel caso di fabbricati arretrati dal ciglio stradale e muniti di<br />
recinzione, il locale può essere ricavato a ridosso del muro di recinzione<br />
ed incassato nello stesso, con la dotazione di due porte<br />
metalliche, una interna per il deposito e l'altra esterna per il pre·<br />
lievo, munite anch'esse di maniglie a sfilare, senza serratura.<br />
Il locale di deposito rifiuti in questione dovrà essere rappresentato<br />
nei grafici, in scala 1: 100, prescritti dal regolamento edilizio<br />
per 1'esame dei progetti e va considerato <strong>com</strong>e volume tecnico.<br />
Costruzione in legno<br />
Art. 67.<br />
Le costruzioni esclusivamente e prevalentemente in legno od in<br />
altro materiale di facile <strong>com</strong>bustione sono soggette a prescrizioni<br />
speciali caso per caso.
Art. 68.<br />
Ogni qualvolta un edificio, un muro od un'opera stabile o provvisoria<br />
qualunque minacci rovina, l'ufficio edilizio ne riconosce<br />
immediatamente lo stato e lo denunzia al Podestà 2 dandone contemporaneamente<br />
diffida al proprietario.<br />
Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Podestà 2 provvede<br />
a norma dell'articolo 55 della legge <strong>com</strong>unale e provinciale T.D.<br />
3 marzo 1934, n. 383.<br />
Se il pericolo non è imminente, il Podestà 2 fa denunziare al<br />
proprietario lo stato delle cose con ingiunzione di demolire, riparare<br />
o provvisoriamente puntellare, in un tempo fissato, l'opera<br />
pericolante.<br />
1 Al momento attuale trattasi della legge 5-11-71n. 1086 e del D.M.<br />
16-6-76.<br />
2 Vedere la nota 2 del Capo 1.<br />
3 L'art. 66 bis è stato introdotto con deliberazione del C.C. n. 660 del<br />
6-10-73munita della « presa d'atto» della S.P.C. della Regione Puglia del<br />
30-1-74n. 1832, approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 906 del<br />
4-4-74.<br />
4 L'art. 66 ter è stato introdotto con delibèrazione del C.C. n. 659 del<br />
6-10-73munita della « presa d'atto» della S.P.C. della Regione Puglia del<br />
30-1-74n. 1833,approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 902 del<br />
4-4-74.
ALTEZZA MASSIMA DELLE CASE - ALLINEAMENTI<br />
AREA DEI CORTILI - NUMERO DEI PIANI l<br />
L'altezza massima delle case da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi<br />
è determinata dalla larghezza delle vie con le quali confrontano<br />
e dalle dimensioni dei cortili sui quali prospettano 2.<br />
Altezza delle case<br />
in rapporto all'ampiezza degli spazi pubblici<br />
L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul<br />
piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada<br />
sul quale fronteggiano, aumentata della metà. Tale altezza può<br />
sempre raggiungere i metri lO ma non può sorpassare il limite<br />
massimo di metri 26 2.<br />
L'altezza <strong>com</strong>petente al fabbricato può essere superata, in alcune<br />
parti di ciascuna fronte, di non oltre 4 metri, purché l'eccedenza<br />
di facciata che ne risulta ne sia <strong>com</strong>pensata con altrettanta<br />
deficienza nelle altre parti della stessa facciata ed il <strong>com</strong>plesso<br />
delle fronti presenti, a giudizio della Commissione edilizia, un<br />
insieme soddisfacente dal punto di vista estetico 2.<br />
Il Podestà 4 può prescrivere l'applicazione di quanto è disposto<br />
nel <strong>com</strong>ma precedente nei riguardi di edifici di gran mole affinché<br />
sia interrotta la continuità della linea di coronamento.<br />
Le altezze dei bracci semplici interni non debbono eccedere in<br />
corrispondenza del muro divisorio di colmo, l'altezza massima di<br />
metri 21 misurata dal piano medio dei cortili.
Oltre l'altezza corrispondente alla larghezza stradale può essere<br />
consentita la costruzione di un piano in ritiro, purché di altezza<br />
non superiore alla profondità dell'arretramento ed in ogni<br />
caso .a metri 5 s, .<br />
Le altezze tanto all'esterno quanto all'interno sono misurate,<br />
per ciascuna fronte, a partire dal live'1lomedio dei marciapiedi o<br />
dai pavimenti fissi dei rispettivi spazi sui quali prospettano, fino<br />
ai punti piu elevati, <strong>com</strong>prendendovi i cornicioni, gli attici e parapetti<br />
pieni, le gallerie, tanto apér;te quanto chiuse con vetrate e le<br />
finestre delle soffitte che siaIl()separate da un intervallo minore di<br />
un metro e mezzo, tra gli spigoli esterni delle finestre stesse 6.<br />
Gli attici traforati e le balaustre sono escluse dal <strong>com</strong>puto dell'altezza<br />
massima dell'edificio 6.<br />
La lp,rghezza delle vie, tronchi di via e piazze esistenti è determinata<br />
nell'elenco depositato negli uffici del Comune, in base alla<br />
larghezza effettiva, per le vie e fronti parallele, e alla media dei<br />
singoli tronchi per le altre. Per le strade non ancora elencate si<br />
assume la larghezza stabilita dal piano generale regolato re e di<br />
ampliamento.<br />
Altezze consentite agli edifici<br />
fronteggianti spazi pubblici di diversa larghezza 7<br />
Art. 71.<br />
Quando un edificio si eretto aH'angolo di due spazi pubblici<br />
(vie, piazze, ecc.) di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti<br />
di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza, e la fronte e la<br />
parte di fronte prospiciente lo spazio piu largo abbia l'estensione<br />
di almeno 7 metri, è in facoltà del proprietario, ove non ostino<br />
motivi di igiene o di estetica o di decoro, che debbono essere specificati:<br />
a) di continuare, sulla fronte o tratto di fronte prospiciente<br />
lo spazio piu stretto, la maggiore altezza che l'edificio può avere,<br />
a norma dell'art. 70, sulla fronte o tratto di fronte prospiciente lo<br />
spazio piu largo, per una lunghezza, però, di non oltre la metà<br />
della fronte prospiciente lo spazio pili largo, fino al limite massimo<br />
di 15 metri.<br />
Tale estensione, nel caso di un angolo con smusso a raccordo<br />
che non raggiunga i 7 metri, deve misurarsi dalla prosecuzione<br />
della linea di fronte all'edificio verso lo spazio piu largo;<br />
b) di dare alle due fronti o tratti di fronte dell'edificio unica<br />
altezza (di conguaglio) e cioè l'altezza che risulta dividendo per lo
sviluppo lineare delle fronti la superficie <strong>com</strong>plessiva che avrebvero,<br />
se si applicassero, per ciascun lato o tratto, le norme dell'articolo<br />
70",purché tale altezza di conguaglio non superi di piti che<br />
4 metri l'altezza consentita, in base a dette norme, per la fronte<br />
prospicient'e lo spazio piti stretto.<br />
Ove la fronte prospiciente lo spazio piU largo abbia l'ampiezza<br />
di almeno 15 metri e l'edificio risvolti o continui verso spazi piti<br />
stretti' dall'una e daH'altra estremità di essa, le facoltà di cui ai<br />
precedenti <strong>com</strong>mi a) e b) potranno o l'una o l'altra, essere applicate<br />
su entrambi questi spazi piti stretti.<br />
Il Podestà 4 può consentire tuttavia che l'edificio, anziché all'altezza<br />
unica di conguaglio, sia costruito ad altezze diverse, a<br />
condizione che la superfici'e totale delle parti non superi quella<br />
risultante dall'applicazione dell'articolo 70 e che in nessuna parte<br />
l'altezza dell'edificio ecceda quella ivi consentita verso lo spazio<br />
piti largo, e quella di conguaglio verso lo spazio piti stretto.<br />
In ogni caso gli ultimi tre metri almeno di fronte verso lo spazio<br />
o gli spazi piti stretti non debbono avere altezza superiore a<br />
quella stabi'lita dall'articolo 70 e sulla testata o frontespizio che,<br />
per tal motivo, si vi'enea formare nella parte sovralzata della casa,<br />
sul confine dell'altra parte di altezza minore, debbono essere continuati<br />
lo stile architettonico, la gronda e le principali decorazioni<br />
della fronte prospiciente lo spazio pubblico, almeno per tutto quel<br />
tratto che da questo è visibile.<br />
Il Podestà 4 con le debite garanzie convenzionali, può autorizzare<br />
deroghe alle disposizioni su dette solo allorquando si debba<br />
disciplinare la fabbricazione di interi quartieri e al solo scopo di<br />
escludere la fabbricazione chiusa sui margini delle strade e di<br />
permettere la formazione di vie interne e cortili aperti sulla<br />
strada.<br />
Quando la facciata del fabbricato venga a trovarsi di fronte<br />
allo sbocco di una via 1'altezza si determina in relazione alla media<br />
distanza che risulta tra la fronte del nuovo fabbricato e la linea<br />
condotta dall'uno all'altro degli spigoli angolari dei controstanti<br />
fabbricati in corrispondenza degli zoccoli.<br />
Quando i due lati della via non siano paralleli, l'altezza si determina<br />
in relazione alla media del tratto di strada che confronta il<br />
fabbricato.<br />
Quando, in forza d'un piano regolatore edilizio debitamente<br />
approvato, la larghezza della via debba essere cambiata, l'altezza<br />
si determina in relazione alla larghezza segnata nel piano stesso.
Obblighi nel caso di adozione del metodo di conguaglio<br />
Un fabbricato nel quale si adotti il metodo di conguaglio di cui<br />
a1'l'articolo precedente deve presentare nelle sue fronti un unico<br />
insieme architettonico e ciò anche quando sia costruito da corpi<br />
.divisi o divisibili, nel quale caso non è ammessa la costruzione<br />
non simultanea dei vari corpi se non quando si dia la precedenza<br />
alla parte fronteggiante la via ove lo spazio è piti largo.<br />
L'adozione del metodo dì' conguaglio toglie al proprietario e<br />
ai suoi successori il diritto di qualunque sopralzo frontale, anche<br />
ne'lla parte di fabbricato prosepttante lo spazio di ampiezza<br />
maggiore.<br />
Salvo quanto è disposto nelle leggi speciali per l'esecuzione dei<br />
piani regolatori, i proprietari che non intendano o <strong>com</strong>unque non<br />
siano in grado di proseguire la costruzione fino all'altezza indicata<br />
nel progetto di cui all'articolo 4 hanno l'obbligo di <strong>com</strong>pletare ia<br />
part1e <strong>com</strong>piuta con idoneo coronamento previa presentazione di<br />
nuovo disegno dal quale risultino soddisfatte tutte le esigenze del<br />
decoro edile e che deve essere approvato dal Podestà 4 a norma<br />
degli articoli 2 e seguenti del presente regolamento.<br />
È vietato qualunque sporto e altra opera accennata a sopraelevazione<br />
di un piano superiore.<br />
Il Podestà 4 ha facoltà di limitare l'altezza di nuove costruzioni<br />
o sopraelevazioni o di pI"escrivere determinate rispondenze di altezza,<br />
di linee, di stile in prossimità di importanti ediòficie <strong>com</strong>unque<br />
quando ciò sia richiesto da esigenze estetiche ed allo scopo<br />
di evitare che dalle costruzioni o sopraelevazioni stesse possano<br />
essere menomate le prospettive e le visuali di ambiente.
Art. 75 *.<br />
È obbligatoria la costruzione a filo della linea stradale, quando<br />
non si stipuli convenzioni tra tutti i frontisti di una strada o tronco<br />
di strada, e coll'intervento del Comune, per arretrare la linea<br />
di fabbrica dalla linea stradale, in modo da evitare la formazione<br />
di muri nudi di frontespizio.<br />
Chi tuttavia intende arretrare il proprio fabbricato dalla linea<br />
di strada, può ottenere concessione dal Podestà 4 a' condizione<br />
che non rimangano scoperti muri nudi di frontespizio e che si<br />
provveda a una razionale ornamentazione dei ,fianchi delle case<br />
laterali, che per effetto dell'arretramento rimangono esposti alla<br />
.pubblica vista.<br />
Chi fabbrica in arretrato rispetto alla linea stradale deve mantenere<br />
la facciata parallela a detta via e in caso diverso deve adottare<br />
una disposizione che il Podestà 4, sentita la Commissione edilizia,<br />
giudichi rispondente ai concetti informatori del piano regolatore,<br />
specialmente nei riguardi dell'estetica.<br />
In ogni caso si deve provvedere ad una decorosa sistemazione<br />
della zona in arretramento.<br />
Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno, quanto se si fa<br />
ai piani superiori di una casa, l'altezza massima dell'edificio arretrato<br />
sarà determinata in base alle norme dell'articolo 70 {escluso<br />
pertanto la facoltà di cui all'articolo 71) aggiungendo, alla larghezza<br />
della via, quella della zona di arretramento.<br />
Di questa maggiore larghezza non possono beneficiare i proprietari<br />
degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza<br />
se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio<br />
arretrato risultante da atto notarHe coll'intervento del Comune<br />
e da trascrivere.<br />
* In generale non è facile che chi edifica in arretrato possa provvedere<br />
alla razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizi delle case laterali<br />
che per effetto dell'arretramento rimangono esposti alla pubblica vista; per<br />
lo piu conviene che l'arretramento avvenga solo sulla parte centrale dell'edificio,<br />
in modo che sulle estremità si abbiano corpi che vadano a coprire i<br />
frontespizi nudi degli edifici adiacenti. .<br />
Circa quanto è detto nell'ultimo capoverso dell'articolo occorre chiarire<br />
che ciò si riferisce esclusivamente agli arretramenti che hanno inizio a<br />
piano terreno, in quanto in questo caso l'arretramento equivale a maggior<br />
larghezza stradale.<br />
Per chi si arretra solo a partire dai piani superiori l'articolo non può<br />
essere applicabile perché i piani inferiori all'arretramento verrebbero a<br />
prospettare su una strada in cui il rapporto tra larghezza stradale e altezza<br />
degli edifici non sarebbe regolamentare.
L'area coperta da costruzioni stabili non deve eccedere i due<br />
terzi dell'area destinata a fabbriçazione di ciascuna proprietà<br />
oppure dell'area destinata alla costJ;Uzionedi tutto un isolato o di<br />
parte di esso (indipendentemente dalle divisioni di proprietà) quafora<br />
i proprietari dell'i'solato o di parte di esso vincolino verso il<br />
Comune e fra di loro le loro proprietà a norma di legge~'<br />
In ogni modo l'area destinata a cortile dovrà sempre avere<br />
forma regolare e in armonia con le confinanti se trattasi di fabbricato<br />
di proprietari diversi nello stesso isolato.<br />
Nelle 'aree destinate a cortile è vietata qualsiasi costruzione<br />
quand'anche di carattere provvisorio.<br />
Il Podestà 4 può autorizzare deroghe 9 alle disposizioni del lo<br />
<strong>com</strong>ma per le aree di forma speciale ovvero di limitate dimensoini,<br />
per le quali possa ritenersi tollerabile, senza pregiudizio dell'igiene,<br />
l'utilizzazione dell'area fabricabile senza cortili o pozzi di<br />
luce, nonché quaI299 trattisi di ric()§1rJ.1:?:J()I1e0cl~i.{~lJI1a .ciL.~cli,:<br />
cPci eSTstenti"che ap~in_~·evI~.!i._~_cljmp~QiiàiÙijiiIgrr9ri~·rgre,~<br />
niche no~trimenti e Eraticamente .gJt~n!hiU.<br />
Tale facoltà e~c;ti~n~i~ ~~i'~;i"di ricostruzione e riforma di<br />
edifici esistenti è inoltre subordinata alla condizione che l'area<br />
esistente dei cortili, in ogni modo, non sia inferiore ad 1/5 dell'area<br />
totale propria del richiedente nonché all'osservanza delle<br />
altre norme da stabilirsi caso per caso.<br />
Salvo quanto è disposto nelle leggi sanitarie e di pubblica sicurezza,<br />
il Podestà 4 può consentire che un cortile sia coperto per<br />
intero per destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio<br />
pubblico, solo quando misuri almeno 50 metri quadrati di superficie<br />
e se sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione dell'aria.<br />
In ogni caso un taloelocale deve essere fornito di un lucernario<br />
coperto. ed accessibile per la pulizia, avente una proiezione<br />
orizzontale di almeno un terzo dell'area del cortile da coprire e<br />
sopraelevazione non minore di metri 0,50- con vetrate apribili.<br />
I locali circostanti a tale locale coperto debbono limitarsi all'altezza<br />
di quest'ultimo ed assoggettarsi al vincolo di non essere
destinati ad abitazioni, laboratori, cucine, scuderie e simili, salvo<br />
che siano muniti di finestre <strong>com</strong>unicanti direttamente coll'esterno<br />
e sufficienti per numero ed ampiezza.<br />
Nei cortili confinanti ai suoli edificati o meno di altri proprietari,<br />
le rispettive fronti si considerano <strong>com</strong>e fabbricate ed occupate<br />
da un muro dell'altezza di m. 21, salvo a <strong>com</strong>putarne l'effettiva<br />
lnaggiore altezza per i muri che superano tale limite IO.<br />
Può derogarsi al disposto del <strong>com</strong>ma precedente solo quando<br />
esiste fra i confinanti convenzione di servitu perpetua altius non<br />
tollendi, legalmente trascritta ed estesa sopra una ~uperfìcie sufficiente<br />
a garantire la regolarità del cortile. In detta convenzione<br />
deve essere dichiarato che non possono introdursi mutamenti<br />
nelle condizioni della servitu senza il consenso del Comune e che<br />
essa non può 'essere rinunciata, estinta o modi,ficata senza l'intervento<br />
dell'autorità <strong>com</strong>unale.<br />
In tal caso i cortili ed i giardini debbono essere recinti da<br />
cancellate libere in ferro, infisse sovra banchine o muri aventi<br />
un'altezza dal suolo non superiore ad un metro, coronata in pietra<br />
da taglio o in altro m'ateriale di equivalente consistenza.<br />
È vietato di addossare a tali cancellate, anche in parte, tavole,<br />
lamiere od altro che possano impedire la circolazione dell'aria.<br />
È consentito che vi aderiscano piante rampicanti decorative.<br />
In qualunque fabbricato è permessa la costruzione di chiostrine<br />
o cav'edi aventi esclusivamente lo scopo di dare aria e luce<br />
a scale di servizio, latrine, stanze da bagno, anticamere, corridoi<br />
di disimpegno, esclusi gli ambienti abitabili e le cucine, le scale<br />
principali, le stalle, i forni ed officine emananti esalazioni nocive<br />
o fastidiose .<br />
. Ogni chiostrina deve avere un'area libera non minore di 1/18<br />
della somma delle superfici dei muri che la limitano, misurata dal<br />
piano del pavimento alla sommità e la distanza minima fra i muri<br />
opposti di almeno m. 2,80 per gli edifici di soli 3 piani di elevazione<br />
e di m. 4 per quelli di maggiore altezza.
Nella sua parte inferiore la chiostrina deve essere in diretta e<br />
permanente <strong>com</strong>unicazione col piano che corrisponde al fondo<br />
della chiostrina in maniera da assicurare il continuo rinnovamento<br />
dell'aria e rendere facile l'accesso per la necessaria pulizia.<br />
L'area occupata dalle chiostrine si <strong>com</strong>puta <strong>com</strong>e area coperta<br />
da costruzioni.<br />
. Le chiostrine possono essere coperte soltanto con tettoia a<br />
vetri che sia tutta in giro sopraelevata sui muri in modo da lascia-<br />
:f
Balconi e sporgenze in genere sono vietav; nelle chiostrine e<br />
nei cortili secondari. Nei cortili principali e nei rincassi debbono,<br />
sia per numero che per aggetto, essere proporzionati all'ampiezza<br />
dei cortili stessi e distribu~ti in maniera da non pregiudicare le<br />
esigenze dell'igiene e dell'estetica, a giudizio del Podestà 4.<br />
La larghezza minima delle zone libere fra due fabbricati prospicienti<br />
non può essere inferiore a m. 8 12.<br />
Quando dette zone libere sboccano sulle vie pubbliche debbono<br />
essere chiuse con pilastri e concelli agli sbocchi sulle vie stesse o<br />
con muri di cinta costruiti e decorati in modo adeguato all'importanza<br />
della località e le parti visibili dei muri debbono infine essere<br />
intonate all'architettura delle facciate principali.<br />
Tutte le aree Ebere del suolo fabbricabile e cioè gli spazi tra<br />
casa e casa, i cortili coperti e quelli scoperti aventi un'area non<br />
superiore a 30 mq., le chiostrine, anditi, ecc., debbono essere sistemati<br />
in modo da permettere il regolaI1escolo delle acque ed essere<br />
regolarmente lastricati, selciati o pavimentati di asfalto.<br />
Gli spazi fra le case, quando non siano destinati al transito,<br />
ed abbiano un'area superiore a 30 mq., debbono essere decorosamente<br />
sistemati a giardino; una fascia lungo le pareti degli edifid,<br />
della larghezza non minore di metri uno, deve essere pavimentata<br />
di materiale impermeabile.<br />
Nei suddetti spazi aperti è vietato elevare costruzioni in so·<br />
prasuolo e di conservarvi materiali in deposito, vecchie costruzioni,<br />
muri e simili.
Altezza dei fabbricati in rapporto all'ampiezza dei cortili 13<br />
Art. 86.<br />
Riguardo ai cortili, l'altezza dei fabbricati deve essere limitata<br />
in modo che l'area libera di quelli sia almeno uguale alla quarta<br />
parte delle facce dei muri che verticalmente li recingono, escludendo<br />
dalla misura i fianchi degli avancorpi delle scale, sporgenti<br />
non oltre un metro e mezzo. Esistendo costruzioni interne contro<br />
i muri divisori, l'ampiezza del cortile deve soddisfare alla detta<br />
proporzione tanto rispetto alle fronti risultanti con le dette costruzioni<br />
interne, quanto rispetto ai muri divisori contro i quali<br />
sono addossate, considerando però nel secondo calcolo <strong>com</strong>e cortile<br />
anche l'area occupata dalle costruzioni stesse.<br />
Inoltre la larghezza dei cortili deve risultare, rispetto a ciascuna<br />
fronte dei nuovi fabbricati interni, almeno uguale a quella<br />
stabilita per le vie in relazione all'altezza dei fabbricati.<br />
Cortili fra fabbricati convergenti 13<br />
Art. 87.<br />
I cortili <strong>com</strong>presi fra due fabbricati convergenti ad un solo<br />
piano fuori terra debbono avere all'incontro dei fabbricati stessi<br />
una smussatura di almeno metri tre.<br />
Altezze delle case prospettanti cortili o giardini<br />
contigui a strade e piazze 13<br />
Le case prospettanti cortili o giardini contigui ad una piazza o<br />
via pubblica per una larghezza di almeno m. 9 e separate da questa<br />
mediante cancellate elevate non oltre m. 4 dal suolo si considerano<br />
<strong>com</strong>e prospettanti la piazzo o via pubblica.<br />
Per l'altezza di dette case si applicano le disposizioni degli articoli<br />
70 e 71, <strong>com</strong>putando la profondità dei cortili o giardini in<br />
aggiunta alla larghezza della via solo quando l'intero fabbricato<br />
disti almeno quattro metri dalla linea di fabbricazione.<br />
Art. 89.<br />
Allorché uno o piu lati di un cortile sono recinti da un semplice<br />
muro divisorio alto non piu di metri tre, o da una cancellata, il
cortile, quantunque diviso in due o piu parti si considera <strong>com</strong>e<br />
formante un'area sola.<br />
Non sono perm'essi frazionamenti di cortili formanti aree inferiori<br />
ad un nono dell'area totale di ciascuna proprietà.,<br />
Ove l'altezza degli edifici circostanti sia stata <strong>com</strong>unque pro- ,<br />
porzionata all'area <strong>com</strong>plessiva indicata nel primo <strong>com</strong>m'a.,è vietato<br />
di sopraelevare i muri divisori dei cortili oltre i metri quattro<br />
e di sostituire le cancellate con muri eccedenti tale altezzà<br />
massima.<br />
La sopraelevazione del piano terreno sulla strada, o sul terreno<br />
sistemato, deve essere non inferiore a 1 m. quando i locali sono<br />
destinati ad abitazione.<br />
Soppalchi e dimezzamenti di ambienti<br />
Sono vietati, sull~ fronti principali dei caseggiati, i soppalchi e<br />
dimezzamenti di ambienti .Detti soppalchi e dimezzamenti sono<br />
tollerati sulle fronti secondarie e su quelle corrispondenti ai cortili,<br />
solo quando gli ambienti abitabili, risultanti dopo il dimezzamento,<br />
abbiano altezza, superficie ed illuminazione sufficiente<br />
a norma delle speciali prescrizioni del regolamento d'igiene.<br />
La superficie degli ambienti dimezzati deve essere non maggiore<br />
di un sesto della superficie totale dell'appartamento, né della<br />
superficie totale del fabbricato, a qualunque uso sia destinato.<br />
Quando il terreno alle spalle o ai fianchi dei fabbricati sia ad<br />
un livello naturale molto piti basso di quello su cui prospetta la<br />
fornte principale, il Podestà 4 , può consentire particolari deroghe 9<br />
alle disposizioni degli articoli precedenti che siano consigliabili<br />
nell'interesse dell'edilizia.<br />
f
Deroghe alle disposizioni degli articoli precedenti<br />
nell'interesse pubblico<br />
Il Podestà 4 può disporre che sia assicurato il rispetto delle<br />
norme estetiche ·edigieniche, con norme piu restrittive 14 di quelle<br />
contenute negli articoli precedenti allo scopo di evitare la formazione<br />
di muri nudi di frontespizio che sovrastino le altre costru-<br />
. zioni e la formazione di cortili e chiostrine che non garantiscano<br />
le migliori condizioni igieniche dei locali che vi prospettano ed<br />
anche allo scopo di prevenire pericoli d'incendio.<br />
1 Il contenuto di questo Capo V è profondamente modificato dalle successive<br />
norme tecniche di applicazione del piano regolatore generale. In<br />
effetti di questo Capo restano applicabili solo le norme che non contrastano<br />
con le citate N.T.A. o quelle materie che non siano in queste regolate. Pertanto<br />
per interpretazioni corrette della normativa vigente la lettura del presente<br />
Capo deve essere sempre congiunta con quella delle N.T.A.del P.RG.<br />
2 L'altezza massima delle case da erigersi è definita dalle norme di tipologia<br />
di zona (N.T.A.del P.RG.) e deve inoltre rispondere alle altre norme<br />
riguardanti la larghezza stradale (ove tali norme esistano), la distanza<br />
tra i fabbricati sia verso strada che verso cortili (o spazi) interni.<br />
3 Questa disposizione non sembra contrastare con altre del P.RG.; pur<br />
tuttavia la sua applicazione, già praticamente da sempre inesistente, non<br />
trova oggi un qualsiasi punto di contatto con i moderni criteri della <strong>com</strong>posizione<br />
architettonica.<br />
4 Vedere la nota 2 del Capo I.<br />
5 È una norma che può essere considerata tuttora valida e che trova<br />
ovviamente una limitazione nella altezza massima di zona.<br />
6 L'altezza degli edifici si misura secondo quanto prescritto dagli artt.<br />
15 e 16 delle N.T.A. del P.RG.<br />
7 Questa norma, che può essere considerata non superata da altre,<br />
troverà certamente rara applicazione con la limitazione degli indici di fabbricabilità<br />
del P.R.G.<br />
8 La percentuale di area copribile è definita per ciascuna tipologia<br />
di zona delle N.T.A. del P.R.G.<br />
9 In via generale è opportuno ricordare che deroghe al R.E. od alle<br />
norme di piano regolatore possono essere consentite limitatamente ai casi<br />
di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza<br />
dell'art. 3 della legge 21-12-55n. 1357.L'autorizzazione è accordata dal<br />
Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale. Quanto sopra è sancito<br />
dall'art. 16 della legge 6-8-67n. 765 (art. 41 quater della L.V.).<br />
lO Trattasi di una disposizione invero non molto chiara: acquista ID<br />
senso, anche in rapporto a quel che segue, quando si interpreti nel senso<br />
che sul confine si debba considerare <strong>com</strong>e esistente un muro alto 21 m. e<br />
ciò allo scopo di rendere idonea la ampiezza del cortile indipendentemente<br />
dall'esistenza o meno di costruzioni sul suolo di confinanti. Anche in questo
senso non è stata mai applicata ed appare superata dalle norme di P.R.G.<br />
sulle distanze tra i fabbricati. .:<br />
11 Poiché le norme di piano regolatore non trattano l'argomento, gli<br />
artt. 79; 80, 81 e 82 appaiono pienamente applicabili.<br />
12 Le distanze tra i fabbricati sono state definite nei loro valori minimi<br />
e per le diverse zone omogeneè dall'art. 9 della legge 6-8-67n. 765.Occorre<br />
inoltre verificare le norme del P.R.G. per le diverse tipologie edilizie.<br />
13 Si tenga sempre ben conto della nota I del presente Capo.<br />
14 Il termine « deroga» è pertanto impropriamente usato nel titolo dell'articolo,<br />
almeno nel senso di «maggiore permissività» che normalmente<br />
gli viene attribuito.
OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI<br />
RISPETTO ALLE ESIGENZE DEL DECORO EDILE<br />
Tutte le parti interne o esterne degli edifici destinate a rimanere<br />
visibili permanentemen"tteda vie o spazi pubblici, <strong>com</strong>presi<br />
i muri di frontespizio in sopralzo rispetto agli stabili :limitrofi,devono<br />
rispondere, con speciale riguardo alla ubicazione, alle esigenze<br />
del decoro edile per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi,<br />
alle linee omamentali, alle tinte, alle decorazioni, ecc.;<br />
debbono, altresi, armonizzare coi materiali, con le linee, decorazioni,<br />
tinte, ecc. degli edifici vicini, con speciale riguardo alla eventuale<br />
importanza artistica di questi.<br />
Ove il fronte di ciascuna costnlzione sia inferiore a 20 metri e<br />
pertanto non suscettibile di realizzare un <strong>com</strong>plesso architettonico<br />
idoneo ad inserirsi fra i fabbricati adiacenti, il Podestà 1 può<br />
prescrivere l'e soluzioni piu rispondenti alle esigenze edilizie.<br />
Per le edificazioni parziali su suoli di maggiore estensione il<br />
Podestà l può subordinare l'approvazione dei progetti ad opportuna<br />
lottizzazione del suolo con le norme da stabilirsi in apposita<br />
convenzione.<br />
Tutti gli edifici ed anche i muri stabili di cinta a confine del<br />
suolo pubblico debbono essere muniti di zoccolo.<br />
Debbono essere muniti di zoccolo anche i fabbricati in arretramento<br />
quando la zona di arretramento non sia recinta.
Lo zoccolo deve essere costituito di lastre o conci lavorati o di<br />
altro materiale duro e resistente ed avere un'altezza di almeno<br />
m.O,60.<br />
Occupazione del suolo pubblico<br />
con zoccoli, avancorpi, pilastri, ecc. - Limite di sporgenza<br />
Art. 96.<br />
È vietato di occupare qualsiasi parte del suolo pubblico con lo<br />
zoccolo, con avancorpi, pilastri ed ogni altra sporgenza.<br />
·Per la costruzione di avancorpi agli edifici di notevole importanza<br />
architettonica il Podestà 1 può consentire, su conforme parere<br />
della <strong>com</strong>missione edilizia, speciali concessioni a deroga delle<br />
precedenti disposizioni, osservate le norme di cui agli articoli 17<br />
e 18 della legge sui 'lavori pubblici 20 marzo 1865n. 2248 allig. F.<br />
Nessun corrispettivo è dovuto al Comune per tali occupazioni,<br />
purché regolarmente autorizzate, quando siano domandate dai<br />
proprietari che, al momento della costruzione, abbiano destinato<br />
gratuitamente all'uso pubblico il suolo corrispondente al marciapiede.<br />
Negli altri casi per l'alienazione dell'area da occuparsi per gli<br />
avancorpi deve essere stabilito un prezzo non inferiore a L. 1.000<br />
a mq. ed ogni formalità contrattuale, <strong>com</strong>preso il pagamento del<br />
prezzo, deve essere eseguita prima dell'inizio dei lavori.<br />
Ogni occupazione abusiva può essere regolarizzata a giudizio<br />
insindacabile del Podestà 1 mediante il pagamento del doppio del<br />
prezzo indicato nel <strong>com</strong>ma precedente.<br />
Ogni aggetto o sporgenza per decorazioni ed infissi può occupare<br />
lo spazio pubblico con le seguenti -limitazioni:<br />
a) fino all'altezza di m. 2,20 dal livello del marciapiede, per<br />
non oltre cm. 15;<br />
b) oltre l'altezza di m. 2,20 e fino all'altezza di m. 4 per non<br />
oltre cm. 25;<br />
c) per altezze superiori a m. 4 per non oltre cm. 25.<br />
L'altezza si misura verticalmente dal livello del marciapiede<br />
alla faccia inferiore della sporgenza e la sporgenza dal vivo del<br />
prospetto.<br />
Contorni delle aperture<br />
Art. 97.<br />
Verso la pubblica via, anche per i fabbricati costruiti in arretramento<br />
della linea stradale, i contorni delle aperture di porte,
botteghe e finestre, i coprifascia delle cornici dei vari piani e simili<br />
devono essere di pietra naturale o di materiale di provata solidità,<br />
esclusa qualsiasi coloritura o :verniciatura.<br />
Balconi<br />
Art. 98 *.<br />
I balconi e terrazzini pensili, sia aperti che chiusi (bowindows),<br />
prospicienti spazi pubblici devono avere il piano della soglia ad<br />
altezza non inferiore ai m. 4,20 dal Pian~marciaPiede. stradale<br />
e una sporgenza non maggiore di metri ,20 alla linea di proprietà<br />
o, in caso di edificio costruito in arre ramento, non maggiore<br />
di m. 1,30 dal massimo sporto dello zoccolo, purché in ogni caso<br />
la sporgenza dal filo di allineamento non superi il decimo della<br />
larghezza della via. .<br />
I balconi chiusi debbono avere dagli edifici confinflnti una<br />
distanza non minore di otto metri.<br />
È vietato di costruire balconi chiusi in piu di due piani.<br />
Art. 99.<br />
Nelle vie larghe meno di 12 metri la costruzione di balconi o<br />
terrazzini aperti può essere limitata o vietata; quella dei balconi<br />
chiusi è sempre vietata.<br />
In dette via il Pedestà 1 può limitare anche la sporgenza delle<br />
cornici di gronda.<br />
'-~~~~;:;~i~1~~~.2_\~'<br />
Art. 99 bis.<br />
Per veranda si intende il manufatto con cui si realizza la chiusura<br />
di un balcone con l'esclusivo impiego di infissi in metano e<br />
vetro.<br />
* È evidente che ammettendosi la distanza di metri 8 dagli edifici confinanti,<br />
si viene implicitamente a stabilire la minima distanza tra i balconi<br />
chiusi di due diverse proprietà in m. 16.<br />
Allorquando, però, intervenga analoga convenzione tra i confinanti, è<br />
possibile che uno dei due confinanti costruiséa il suo balcone a meno di<br />
metri 8 dal confine, purché l'altro si obblighi a costruire il proprio balcone<br />
a metri 16 da quello del vicino.
La veranda può essere realizzata esclusivamente previa concessione<br />
di licenza 3 edilizia, su balcone con affaccio all'interno di isolato<br />
chiuso o, in edilizia aperta, su balcone non prospiciente su<br />
spazi pubblici o di uso pubblico.<br />
Il manufàtto deve in ogni caso armonizzarsi architettonicamente<br />
con la facciata sulla quale è realizzata e deve assicurare<br />
adeguata areazione ai vani adibiti a cucina ed a servizi igienici<br />
che vi àffaccino.<br />
Ogni fabbricato deve avere la copertura sia verso la via pubblica<br />
o privata che verso i cortili ed i recinti, munita di un canale<br />
di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali<br />
della massima precipitazione da calcolarsi non inferiore a cm. 5<br />
all'ora. •..<br />
-;)<br />
Le gronde in struttura muraria devono avere il frontalino in<br />
materiali di provata solidità ed essere munite di canali di materiale<br />
impermeabile per lo scarico delle acque piovane. Dai canali<br />
suddetti le acque devono essere immesse negli appositi condotti<br />
sotterranei a mezzo di tubi verticali, i quali, nella parte inferiore,<br />
sino all'altezza di almeno m. 4 daI piano di spiccato, non debbono<br />
sporgere dal muro. I tubi non devono trovarsi a contatto con le<br />
pareti della rispettiva incassa tura.<br />
Nei tratti di strade non ancora fornite di fognatura le acque<br />
pluviali devono essere eliminate con appositi condotti costruiti<br />
sotto il marciapiede in modo che possano scorrere lungo i cordoni.<br />
Tale concessione s'intende di pieno diritto revocata non appena<br />
costruita la fognatura.<br />
Per quant'altro si applicano le norme del regolamento speciale<br />
per le immissioni nei canali della fognatura cittadina.<br />
Riparazioni a tubi pluviali<br />
Nel caso di rottura di qualche tubo conduttore delle acque<br />
piovane verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne eseguire<br />
immediatamente le riparazioni.
Il tubo provvisorio di deviazione, durante la riparazione, deve<br />
essere applicato ad un'altezza non minore di m. 4 dal suolo e sporgere<br />
in guisa che l'acqua cada fuori del marciapiede, se ciò è consentito<br />
dalla larghezza' del marcaipiede stesso.<br />
È vietato applicare tubazioni di qualsiasi genere (acqua potabile,<br />
scarichi, gas, ecc.) sulle facciate verso strada.<br />
È altresi vietato costruire canne da fumo applicate alla parete<br />
esterna od anche incassate nei muri prospicienti la pubblica via.<br />
Può tollerarsi la costruzione di canne incassate nel muro frontale,<br />
quando siavi applicata, per il loro intero sviluppo, una controcanna<br />
in modo che vi sia fra le due canne una intercapedine di almeno<br />
3 centimetri, nella quale possa circolare l'aria.<br />
È vietato di costruire latrine sporgenti dai muri, quando siano<br />
visibili da spazi pubblici e di mantenere quelle che divengano tali<br />
in seguito a modificazione del fabbricato, fatta eccezione, in questo<br />
caso, di quelle disposte in colonna a guisa di torri chiuse, quando<br />
siano decorosamente collegate col resto dell'edificio.<br />
Le finestre sopra il tetto, dette abbaini, quando non siano in<br />
armonia con la decorazione della fronte o del tetto, non devono<br />
essere visibili dalla pubblica via.<br />
Inclinazione delle coperture<br />
"':::;;';;;iiìì\iQitPilidU I'''l'.'' t Tl'llftIUlilaas ••<br />
Art. 104.<br />
L'inclinazione delle coperture degli edifici, di qualunque forma<br />
esse siano, non deve essere maggiore di 35 radi sull'orizzonte<br />
salvo il caso di costruzioni ornamentali', di specla l Stl l arc itettonici,<br />
per i quali una diversa inclinazione sia approvata dal Podestà<br />
1, previo parere della Commissione edilizia.
A<br />
i.tetti~h'e per la loro inclinazione ed esposiziòne pos'san'o pro.:.<br />
vocare caàuta di neve e di tegole debbono essere muniti di ripari<br />
adatti. "0 "-' •• ,': • .' ••.• ,<br />
.. ~<br />
'juce7~rzuri e finestre dei sotterranei - Intercapedini<br />
Salvo quanto è disposto nel regolamento locale di igiene, i lucernari<br />
e le finestre dei sotterranei devono essere aperti nello zoccolo<br />
dei fabbricati o nelle soglie delle aperture e munite di lastre<br />
di pietra forata o difese di metallo.<br />
Devono inoltre essere muniti di una rete metallica a fitta maglia,<br />
che si possa facilmente levare.<br />
Il Podestà l può autorizzare aperture di lucernari e finestre<br />
orizzontalmente nei marciapiedi a raso suolo nei soli casi in cui<br />
non vi sia modo di altrimenti illuminare i sotterranei. Questi lucernari<br />
debbono essere singolarmente separçtti in correlazione alle<br />
aperture esistenti nella fronte dell'edificio e coperti con pietre<br />
forate o chiusi con inferriate a superficie piana; i fori o vani delle<br />
pietre ed inferriate non debbono avere un diametro maggiore di<br />
cm. 4, se circolari, né larghezza maggiore di 2 centimetri se di<br />
altra forma.<br />
Le inferriate dei lucernari nei marciapiedi debbono essere fisse<br />
ed avere la solidità corrispondente alle esigenze del pubblico transito.<br />
La larghezza del lucernario è stabilita caso per caso dal Podestà<br />
l in misura non eccedente 1/3 della larghezza del marciapiede,<br />
Lucernari di maggiore sporgenza possono essere autorizzati<br />
volta per volta, alle condizioni seguenti:<br />
a) che siano per la maggior parte muniti di lastre di vetro<br />
a superficie greggia a raso suolo, con spessore non minore di<br />
25 mm.;<br />
b) che siano armate con traverse di ferro atte ad impedire<br />
ogni inconveniente in caso di rottura delle lastre di vetro:<br />
c) che nelle parti in cui per l"areazione dei sotterranei non si<br />
estende la superficie di vetro, siano coperti con le modalità indicate<br />
nel secondo e terzo <strong>com</strong>ma.<br />
Analogamente possono essere accordate concessioni per la costruzione<br />
di intercapedini coperte sotto i marciapiedi.<br />
••••_'
Le intercapedini non possono avere altre destinazione che quella<br />
di permettere la circolazione dell'aria intorno al muro perime~<br />
trale della casa.<br />
t vietata qualsiasi <strong>com</strong>unicazione fra l'intercapedine e i vani<br />
della casa.<br />
. L'irrtercapedine deve essere coperta con matedale adatto in<br />
modo da formare un suolo stradale solido e <strong>com</strong>patto al pari di<br />
quello circostante. .<br />
Il concessionario, ove dal Comune sia variata la livelletta o la<br />
pavimentazione stradale presso i lucernari e intercapedini deve<br />
eseguire a sue spese ogni opera che sia ritenuta necessaria o che<br />
sia ordinata dall'Amministrazione senza diritto ad alcuna indennità.<br />
Il concessionario è del pari responsabile di tutti i danni che<br />
possano derivare al suolo stradale o ai terzi in dipendenza della<br />
conceSSIone.<br />
Infiltrazione di U1nidità - Respo11sabilità<br />
Art. 107.<br />
Il .<strong>com</strong>une non assume alcuna responsabilità per infiltrazione<br />
di acqua od umidità attraverso i lucernari provenienti dal suolo<br />
stradale, dai condotti immondi o in dipendenza di lavori eseguiti<br />
nella sede stradale, non tenendosi neppure obbligato a conservare<br />
la forma della pavimentazione che, al tem:r:>0deìla concessione di<br />
cui all'articolo precedente, ricoprisse il tratto di suolo sotto cui<br />
corre l'intercapedine o il lucernario. Il concessionario e i suoj<br />
aventi causa, sono tenuti a manlevare il Comu:r:estesso da qualunque<br />
pretesa di terzi, che possa essere sollevata per danni derivanti<br />
dall'uso dei lucernari che essi proprietari sono tenuti a garantire<br />
con tutti gli accorgiment.i della tecnica da qualsiasi infiltrazione<br />
o inconveniente che possa derivare dal]'uso o dalle opere<br />
di manutenzione o sistemazione della strada o del marciapiede.<br />
I ntonaco e coloritura dei mun<br />
G-t.l08=:><br />
Tutti i ITIuridi fabbrica, verso la strada e verso i cortili, ad<br />
eccezione di quelli in pietra naturale, mazzaro, carparo o in altri<br />
laterizi o in pietra a paramento visto con profilatura regolare. devono<br />
essere intonacati e convenientemen1:e decorati fino al coronamento<br />
dell'edificio.
I muri nuovi o riattati devono essere intonacati entro il ter-'<br />
mine di sei mesi dalla loro costruzione.<br />
È _vietato di eseguire coloramenti esterni con tinte che per<br />
troppa vivacità o intensità: offendano la vista od ingenérino oscurità.<br />
Le tinteggiature debbono presentare un insieme .estetico ed<br />
armonico per tutta l'estensione della facciata. .- .<br />
ln ogni caso il campione dei coloram·en ti deve ess~Te. preventivamente<br />
approvato dal Podestà l.<br />
Le fronti esterne degli edifici, formanti in <strong>com</strong>presso un corpo'<br />
architettonico, spettino esse ad uno o piu proprietari, devono rispondere<br />
a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte.<br />
È vietato di colorire in qualsiasi tinta le parti di pietra da taglio<br />
degli edifici, portali, balconi, ecc., salvo che si tratti di policromia<br />
decorativa preventivamente approvata dal Podestà l, sentita<br />
la Commissione edilizia.<br />
Salvo il caso in cui sia sufficiente la r\nnovazione della tinteggiatura<br />
del solo piano terreno le facciate e le porzioni di edifici<br />
visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbricato,<br />
debbono essere colorate sempre integralmente.<br />
È vietato di eseguire sulle facciate delle case e su altri muri<br />
esposti alla pubblica vista dipinture figurative ed ornamenti di<br />
qualunque genere e di restaurare quelli esistenti senza avere prima<br />
presentato al Podestà J i relativi disegni (occorrendo anche a<br />
colori) e ottenuta la relativa licenza 4.<br />
Tutte le aperture di porte e di botteghe verso strada devono<br />
essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno.<br />
Ove l'apertura verso l'esterno sia richiesta da ragioni di sicurezza<br />
i serramenti debbono essere costruiti con le cautele atte ad eliminare<br />
ogni molestia o pericolo.
Le persiane e gli altri infissi giranti all'esterno ed aventi un'altezza<br />
maggiore di metri 1,25 debbono essere fermati almeno in tre<br />
punti costruiti solidamente ed assicurati in guisa da resistere all'ilnpeto<br />
dei venti.<br />
Le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti<br />
clle si aprano all'esterno verso strada,lad altezza minore<br />
di m. 3.<br />
È vietata la ferratura, con semplice baionetta e piletta, delle<br />
griglie e dei controvetri apribili alJ'esterno, che- devono-invece<br />
venir f.ermati con ferri 'a collo d'oca, assicurati in occhiali fissati<br />
alla mazzetta delle finestre o al telaio maestro 'delle vetrate.<br />
Sporgenze di inferriate inclinaje<br />
hnposte - Persiane - Lampade - Insegrie, ecc.<br />
Art. 112.<br />
È vietato di collocare esteriormente, ad altezza minore di tre<br />
metri dal suolo pubblico, inferrrate, telai di riverbero, invetriate,<br />
impanate, persiane od imposte sporgenti oltre gli stipiti delle<br />
aperture ed apribili verso l'esterno.<br />
Il Podestà i può permettere il collocamento di inferriate fisse e<br />
sporgenti, purché ad altezza non minore di m. 2,20 misurati dal<br />
marciapiede ai principio dell'aggetto e purché il rispettivo sporto<br />
dal vivo del muro non superi i cm. 35.<br />
È vietato di collocare lampioni fissi nelle piazze, nei corsi e<br />
nelle vie ad altezza inferiore a m. 3,50 dal suolo. '<br />
Le lampade 'e le lanterne mobili debbono collocarsi ad altezza<br />
non minore di m. 2,20 dal suolo. Appena spente, dette lampade e<br />
lanterne mobili debbono essere rimosse o rialzate mediante apposito<br />
congegno ad altezza non minore di metri 3,50.<br />
La sporgenza dal vivo del muro, siano le lampade mobili o fisse,<br />
non può eccedere un metro.<br />
Le disposizioni del terzo, quarto e quinto <strong>com</strong>ma si applicano<br />
anche ai bracci per insegne, le quali però non debbono avere dimensioni<br />
superiori a metri O,60x0,40né essere collocate secondo<br />
la bisettrice degli spigoli all'angolo delle vie e sull'angolo.<br />
_ _.~ .. .. _ ...•_---~~-'-..<br />
... Pensiline ---'-,,<br />
(<br />
',,-Art. 113.<br />
'I<br />
.__<br />
-- __ ~- 'e:; .•<br />
È vietato di collocare pensiline e tettucci s;abili sporgenti sul<br />
suolo pubblico o di uso pubblico senza specié:11e licenza del Podestà<br />
J, il quale ne determina l'altezza e le dirr:.ensioni,sentita la<br />
Commissione edilizia.
Detti tettucci debbono essere muniti di appositi tubi disposti<br />
lateralmente per lo scarico delle acque piovane nei canali bianchi<br />
municipali, neHe strade che già ne sono munite, oppure sotto il<br />
marcaipiede secondo le relative prescrizioni.<br />
Lo sporto dei tettucci non deve superare la larghezza del sottostante<br />
marciapiedi ..<br />
Le mensole e i sostegni ed accessori debbono essere collocati<br />
ad "altezza non minore di m. 3 dal livello del marciapiede.<br />
Le pensiline debbono essere collocate in maniera da non nascondere<br />
fanali di pubblica illuminazione, tabelle indicatrici delle<br />
vie ed altre di interesse pubblico.<br />
È vietato di fronteggiare le case con paracarri, appoggiati al<br />
mUrI od isolati, salvo regolare concessione del Podestà 1.<br />
Eccezioni al disposto degli articoli 113 e 114<br />
Art. 115.<br />
Le disposizioni di cui agli articoli 113 e 114 non si applicano<br />
allorché le opere ivi contemplate siano costruite in rientranze sul<br />
proprio suolo, purché chiuse con cancelli.<br />
Ogni proprietario che abbia sul suolo proprio rientranze di libero<br />
accesso al pubblico, deve osservare tutte le disposizioni contenute<br />
nel presente regolamento <strong>com</strong>e se il suolo fosse pubblico.<br />
Quando esistano angoli rientranti nelle case od in altre costruzioni<br />
lungo le strade e piazze pubbliche o di uso pubblico, il Podestà<br />
l può ordinare i lavori giudicati necessari per impedire che dal<br />
pubblico ricevano una destinazione contraria all'igiene ed al decoro<br />
pubblico.
Art.118.<br />
I suoli edifica tori sul confine delle strade e piazze debbono essere·<br />
chiusi con muri a malta dell'altezza di m. 2,50 o con cancellate.<br />
- La cancellata può essere rivestita in tutto o in parte di controfodera.<br />
I muri stabili di cinta debbono essere coronati almeno da un<br />
dado che ne formi la copertura; lo stillicidio, qualora non sia in<br />
appositi tubi raccolto e condotto a regolare scarico, deve essere rivolto<br />
nell'interno delle proprietà.<br />
Le tende sporgenti sul suolo pubblico sono vietate nelle strade<br />
prive di marciapiede. Nelle strade con marciapiede l'aggetto delle<br />
tende deve essere inferiore di almeno cm. 60 alla larghezza del<br />
marciapiede.<br />
Le tende, le loro appendici e meccanismi debbono rimanere<br />
ad altezza non minore di m. 2,20 dal suolo. Sono proibite le appendici<br />
verticali frontali e laterali anche di tela o guarnizioni di frangia<br />
che scendano al di sotto di m. 2 dal suolo.<br />
Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati<br />
a botteghe ed esercizi pubblici debbono essere predisposte<br />
per la collocazione delle relative mostre ed insegne, che deve aver<br />
luogo nei vani o negli spazi prestabiliti e senza alterare le linee<br />
architettoniche del fabbricato.<br />
In caso di modificazione alle facciate dei fabbricati esistenti,<br />
le mostre ed insegne debbono essere messe in armonia con la nuova<br />
decorazione della facciata.
L'apposizione d'insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelli<br />
indicanti ditte od esercizi di arte, mestieri, professioni, industrie,<br />
anche provvisorie, che a qualsiasi scopo voglia effettuarsi all'esterno<br />
del fabbricato è subordinato a licenza del Podestà I previa<br />
presentazione del relativo disegno.<br />
Il Podestà I può vietare l'apposizione di mostre ed insegne alle<br />
faccia.te di fabbricati storici od artistici e quando, tenuto conto<br />
del materaile che si vuole impiegare e della tinteggiatura, vi ostino<br />
ragioni di pubblico decoro o di edilizia.<br />
In caso di riparazione o di modificazione del piano stradale i<br />
concessionari, a richiesta dell'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale, debbono<br />
rimuovere le mostre, vetrine ed altri oggetti occupanti il suolo<br />
pubblico e ricollocarli in pristino con le modifiche rese necessarie<br />
dalle nuove condizioni del piano stradale, il tutto a loro spese.<br />
Per i magazzini su strade principali e in edifici di carattere artistico<br />
e per quelli di eccezionale importanza, anche se si trovino<br />
in strade secondarie, debbono essere presentati preventivamente<br />
al Podestà I per l'approvazione i disegni in acquerello delle tabelle<br />
e delle mostre esterne in iscala non minore di l: 20 con la indicazione<br />
dei materiali che si debbono impiegare.<br />
Per la pubblicità col sistema di cartelloni su pali entro terreni<br />
di proprietà privata visibili dalle strade pubbliche, è necessario<br />
il permesso dell'autorità <strong>com</strong>unale che lo accorda dopo avere accertato,<br />
in base a produzione del tipo, che l'estetica della località<br />
non venga in alcun modo turbata.<br />
Decoro delle vetrine, insegne, ecc.<br />
Art. 122.<br />
Le insegne, le vetrine e simili debbono essere decorose nella<br />
forma e nel contenuto ed essere in armonia con l'aspetto esterno<br />
del fabbricato cui vengono applicate.<br />
Forma dei cartelli e delle insegne<br />
Art. 123.<br />
Sono vietate le scritte dipinte sui muri visibili dal suolo pubblico.<br />
Iscrizioni sulle insegne, vetrine e cartelli<br />
Art. 124.<br />
Le iscrizioni sulle insegne, vetrine, cartelli, ecc. debbono essere<br />
corrette ne Il'ortografia e nella locuzione ed essere scritte in lingua
italiana. Sono ammesse parole e frasi in lingua straniera solo<br />
quando siano la traduzione delle corrispondenti parole O frasi<br />
italiane.<br />
Il corpo dei caratteri delle parole straniere non deve essere<br />
superiore ad un quarto delle parole principali della iscrizione in<br />
lingua italiana.<br />
Può caso per caso derogarsi a tali norme quando tra ttisi di<br />
is'crizioni riferentisi a nomi di ditte di accertata nazionalità straniera<br />
o di iscrizioni riproducenti recapiti od indirizzi in città<br />
straniere.<br />
Ordinanze del Podestà l<br />
per rimozione di insegne e simili<br />
Art. 125.<br />
Il Podestà l può disporre con ordinanza la rimozione delle insegne,<br />
vetrine, mostre, tende e simili, allorché non rispondano<br />
alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti.<br />
Tutte le fronti esterne dei muri, prospicienti tanto su vie, vicoli,<br />
piazze o corsi, quanto su cortili, giardini od altri recinti, <strong>com</strong>e<br />
pure le pareti, i pilastri ed i volti dei portici, nonché le pareti<br />
ed i volti degli anditi, delle scale, ecc. con i relativi infissi ed accessori<br />
(vetrate, cancellate, ringhiere, insegne, tende, ecc.) devono<br />
essere costantemente mantenuti puliti ed in buono stato.<br />
E.fatto obbligo ai proprietari di' provvedere anche alla estirpazione<br />
dell'erba cresciuta sulle facciate e sui tetti degli stabili.<br />
l Vedere la nota 2 del Capo 1.<br />
2 L'art. 99 bis è stato introdotto con deliberazione del C.C. n. 974 del<br />
5-5-76, munita della presa d'atto della S.P.C. della Regione Puglia n. 30222/<br />
8010 del 5-3-77.<br />
3 L'art. 99 bis è stato introdotto prima della legge 10/77: SI dovrebbe<br />
pertanto sostituire a « licenza» « concessione », che è onerosa. Pertanto o<br />
si sostituisce « licenza» e « concessione» con « autorizzazione» oppure anche<br />
per le verande occorre pagare la quota per opere di urbanizzazione e<br />
la percentuale sul costo di costruzione. Bisognerebbe propendere per questa<br />
ultima soluzione visto che la legge regionale 6/79 al 2° <strong>com</strong>ma dell'art.<br />
33 inserisce la superficie netta delle verande chiuse nella Sua (superficie<br />
utile abitabile).<br />
4 In questo caso si tratta di una autorizzazione.
Per qualsiasi opera da eseguirsi nella zona monumentale dei<br />
cimiteri debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni<br />
del presente regolamento.<br />
La licenza 1 di cui all'articolo 2 non è concessa per l'esecuzione<br />
dei progetti che in qualsiasi modo contravvengano alle disposizioni<br />
del regolamento d'igiene, delle leggi sanitarie, del regolamento<br />
di polizia mortuaria e del regolamento per la concessione dei<br />
suoli nel Cimitero.<br />
Nella costruzione di tombe, edicole, cappelle, lapidi, ecc. è vietato<br />
!'impiego di tufo di qualunque specie per i parametri esterni<br />
delle murature, i quali debbono essere di marmo, pietra da taglio<br />
e di laterizi da cortina ed altri materiali nobili autorizzati dal Podestà<br />
2. È vietato l'uso deNe pietre artificiali cementizie e dell'intonaco.<br />
Qualsiasi iscrizione nelle lapidi deve essere preventivamente<br />
approvata dal Podestà 2.<br />
l Vedere la nota l del Capo 1.<br />
2 Vedere la nota 2 del Capo 1.
Le porte d'ingresso a qualsiasi fabbricato debbono essere munite<br />
di piastrelle di pietra o di ceramica o di altro materiale ritenuto<br />
idoneo dal Podestà l, con l'indicazione del numero civico<br />
assegnato dal Comune.<br />
Il proprietario è obbligato a conservare dette piastrelle e a<br />
mantenerle sempre nel posto ove furono collocate in modo facilmente<br />
visibile.<br />
In caso di demolizione di fabbricati che non devono piti essere<br />
ricostruiti o in caso di soppressione di porte esterne d'accesso, il<br />
proprietario deve notificare al Comune il numero o i numeri civici<br />
che vengono cosi aboliti.<br />
Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree nude fronteggianti<br />
spazi pubblici, i proprietari devono domandare al Podestà<br />
l i numeri civici da applicarsi alle porte d'ingresso dei fabbricati<br />
medesimi.<br />
Al Comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio, e quan-<br />
·.do nqn si possa meglio provvedere in altro modo, la facoltà di<br />
.applicare o far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti<br />
dei f~bbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti<br />
le vie pubbliche e private, le indicazioni relative ai servizi stradali<br />
e specialmente:<br />
a) targhe per le indicazioni dei nomi delle piazze, vie, vicoli<br />
ed altri spazi simili;
) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche e<br />
planimetriche, di tracciamenti, di idranti e simili;<br />
c) le mensole, i ganci, ecc. per la pubblica illuminazione ove<br />
la larghezza della strada non permetta di poggiarli sul suolo.<br />
Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi, ecc. non devono<br />
essere sottratti alla pubblica vista.<br />
Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte<br />
della frohte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli indicatori<br />
su detti, deve darne avviso 'al Podestà 1 il quale prescrive<br />
nel piu breve tempo possibile i provvedimenti del caso.<br />
Apertura di strade private<br />
Art. 132.<br />
Nella zona di territorio delimitata dai piani regolatori e di ampliamento<br />
2 è vietato di aprire strade private senza preventiva autorizzazione<br />
dal Podestà I.<br />
Alla sistemazione, pavimentazione, illuminazione, fognatura e<br />
nettezza pubblica delle strade private debbono provvedere ~d'interessati<br />
a proprie spese.<br />
Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico<br />
sono soggette alle disposizioni del presente regolamento <strong>com</strong>e<br />
se prospettassero una via pubblica.<br />
Autorizzazione ad aperture di strade private<br />
Art. 133.<br />
Per ottenere l'autorizzazione ad aprire strade private i proprietari<br />
interessati debbono presentare al Podestà I il progetto da<br />
cui risultino le modalità di sistemazione e pavimentazione, fognatura<br />
e illuminazione, e, avutone preventivo benestare, l'atto autentico<br />
col quale i proprietario o i <strong>com</strong>proprietari della strada si<br />
obbligano di provvedere all'esecuzione del progetto nel termine<br />
stabilito dal Podestà I e di procedere in seguito alla manutenzione<br />
della strada e della fognatura, alla illuminazione e nettezza pubblica.<br />
Le strade private di regola debbono essere chiuse con cancello<br />
sulla via pubblica,<br />
Il Podestà I può autorizzare deroghe alla disposizione del <strong>com</strong>ma<br />
precedente a condizione che i proprietari interessati provvedano<br />
alla sistemazione, pavimentazione e illuminazione della strada<br />
privata con le stesse modalità adottate dal Comune per la via<br />
pubblica cui si aUacciano.
Art. 134.<br />
Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze<br />
già aperte al pubblico deve dichiarare in che modo intende<br />
provvedere alla viabilità di accesso.<br />
Per motivi di decoro edilizio, d'igiene e di sicurezza il Podestà 1<br />
può prescrivere che alla strada privata di ,accesso si provveda con<br />
le modalità di cui agli articoli precedenti.<br />
Art. 135.<br />
Nel perimetro dei piani regolatori e di ampliamento e nella<br />
zona immediatamente adiacente 3, le strade private debbono essere<br />
costruite in piena conform'Ìtà e in correlazione organica con<br />
detti piani, debbono avere una larghezza non minore di 12 metri,<br />
riducibili sino ad 8 per strade fiancheggiate da zone a giardino<br />
che garantiscano una regolare distanza di almeno metri 12 tra le<br />
fronti dei fabbricati; e debbono, ove siano a fondo cieco, essere<br />
chiuse, nella parte <strong>com</strong>unicante con lo spazio pubblico, con muro<br />
o cancello, anche apribile, il cui disegno deve essere prima approvato<br />
dal Podestà 1.<br />
Alla prima pavimentazione dei marciapiedi, nel tratto corrispondente<br />
alla fronte degli edifici, o dei muri di cinta dei suoli o<br />
giardini nell'interno dell'abitato, debbono provvedere i proprietari<br />
degli edifici stessi subito dopo la messa in opera dei cordoni<br />
che è a carico del Comune nelle vie e piazze previste dal piano regolatore<br />
e di ampliamento.<br />
Nelle vie private i proprietari debbono provvedere a proprie<br />
spese tanto aHa pavimentazione che alla fornitura e messa in<br />
opera dei cordoni.<br />
La pavimentazione deve essere eseguita a perfetta regola d'arte<br />
con mattonelle di cemento o di asfalto o di altro materiale ritenuto<br />
idoneo dall'ufficio tecnico <strong>com</strong>unalé, in relazione alle esigenze<br />
di uniformità per tutta la strada e previa costruzione di sottofondi<br />
di calcestruzzo dello spessore di almeno cm. 5.
· Ove i marciapiedi abbiano una larghezza superare a m. 5, la"<br />
pavimentazione della eccedenza è a carico del Comune.<br />
Per garantire la regolare uniforme esecuzi~ne' dell' opera nell'ipotesi<br />
prevista dal <strong>com</strong>ma preoedente, il Podestà 1 può consentire<br />
che l'intera pavimentazione sia es~gujtadai proprietari salvo<br />
il rimborso della C[uota di spesa a cariéo del Comune dadeterminarsi<br />
da1'l'ufficio tecnico in base ai prezzi correnti oppure disporre<br />
che sia eseguita dal Comune salvo rimborso -da partè del proprietario<br />
della quota a carico loro in base alla stima finale. .<br />
Ìnquest'ultimo caso è fatto obbligo ai proprietari di depositare,<br />
a richiesta del Podestà 1, la quota su detta da determinarsi<br />
in base al preventivo, salvo liquidazione definitiva e conseguenti<br />
rimborsi o conguagli ad opera <strong>com</strong>piuta. .<br />
AHa manutenzione dei marciapiedi delle vie pubbliche, salvo<br />
quanto è disposto nell'articolo 138, provvede il Comune.<br />
Alla manutenzione dei marciapiedi delle vie private,'provvedono<br />
i proprietari interessati.<br />
Preavviso dell'inizio dei lavo7'i di pavi7nentazione<br />
I lavori di <strong>com</strong>petenza dei privati proprietari a norma del precedente<br />
articolo non possono essere iniziati se non ne sia dato<br />
preavviso di almeno cinque giorni all'ufficio tecnico e debbono<br />
essere eseguiti secondo ·le prescrizioni e sotto la direzione e sorveglianzadell'ufficlo<br />
stesso.<br />
I marciapiedi debbono avere una pendenza trasversale del 2 %.<br />
Le livellette sono ,determinate dall'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale e <strong>com</strong>unicate<br />
per iscr~tto.<br />
Sanzioni per l'inosservanza delle precedenti disposizioni<br />
Art. 138.<br />
In caso di contravvenzione al disposto degli articoli precedenti<br />
il. Podestà J ordina la costruzione o ricostruzione del pavimento<br />
del marciapiede ed ove il proprietario non ottemperi aH'ordinanza,<br />
provvede di ufficio a norm'a di legge. Fino a quando la pavimentazione<br />
del marciapiede non sia stata definitivamente eseguita in<br />
conformità delle prescrizioni del presente regolamento, la manutenzione<br />
e le riparazioni occorrenti sono a carico del proprietario<br />
e. in caso di inaddmpimento, sono es·eguite dal Comune di ufficio<br />
e in danno del proprietario stesso.
.Chiunque intenda e~eguire innovazioni, riparazioni o ricostru-<br />
'zione dei m'arciapiedi é:levepreventivamente chiederne licenza al<br />
Podestà l ed attenersi altle prescrizioni che caso per caso saranno<br />
impartite dall'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale, sotto la cui sorveglianza<br />
debbono eseguirsi i lavori.<br />
Vigilanza sulle opere edilizie - Contravvenzioni<br />
I funzionari dell'ufficio tecnico e gli agenti <strong>com</strong>unali hanno diritto<br />
di accedere nelle località in cui si eseguono o debbono eseguirsi<br />
le opere contemplate nell'articolo 1 e di accertare le relative<br />
con travvenzioni.<br />
A richiesta, ogni proprietario o assuntore dei lavori deve esibire,<br />
sul cantiere dei lavori, i tipi dei progetti approvati e fornire<br />
tutti i chiarimenti del caso.<br />
Di ogni contravvenzione deve essere inviato rapporto al Podestà<br />
l il quale dispone con ordinanza la sospensione dei lavori irregolari<br />
e le diffide per gli adempimenti che, secondo i casi, risultino<br />
necessari, ne prescrive il termine ed invita 'le parti alla conciliazione<br />
della contravvenzione.<br />
Non si procede alla conciliazione delle contravvenzioni se non<br />
dopo l'adempimento degli obblighi regolamentari o l'adempimento<br />
delle ordinanze emanate, dopo che siano state rimosse le irregolarità<br />
o accertate e apportate 1-evarianti proposte, dopo soddisfatte<br />
le ragioni dei terzi e versata al Comune una congrua oblazione<br />
nell'interesse pubblico.<br />
Ove la contravvenzione non sia conciliata si dà corso alla denunzia<br />
per il procedimento penale nel quale il Comune può costi-
tuirsi parte civile. In seguito alla condanna il Podestà l orodina<br />
l'esecuzione d'ufficio delle opere e delle demolizioni non eseguite,<br />
il tutto a spese de'i contravventori e salvo il rimborso con le formalità<br />
ed i privilegi fiscali stabiliti dalla legge.<br />
1 Vedere la nota 2 del Capo 1.<br />
2 Per quanto prima annotato si deve sempre intendere nell'intero territorio<br />
<strong>com</strong>unale.<br />
3 Anche in questo caso si deve intendere l'intero territorio <strong>com</strong>unale.
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno primo del<br />
mese successivo a quello in cui sarà pubblicato 'all'albo <strong>com</strong>unale.<br />
Fino a quando non sia approvato 'il nuovo piano regolatore e di<br />
ampliamento per il capoluogo e p.er le frazioni, il presente rego-<br />
.<br />
a) per tutte le costruzioni da eseguirsi nel capoluogo, fino ai<br />
lamento si applica:<br />
limiti del piano di ampliamento approvato con R.D. 9 luglio 1926<br />
n. 5145,lungo le strade di <strong>com</strong>unicazione fra il capoluogo e le frazioni<br />
e nella zona litoraneaa nord, della strada statale n. 16 per<br />
Mola e della statale per S. Spirito;<br />
b) per le frazioni Carbonara Carbonara-Ceglie, S. Spirito,<br />
Palese-Macchie, Torre Pelosa e per ogni altra che in seguito fosse<br />
aggregata a Bari e per tutto il territorio che si estende fino ad 1<br />
km. dalle ultime case dell'abitato l.<br />
l È evidente che, essendo stato approvato il piano regolatore generale<br />
successivamente al presente regolamento, il regolamento si applica, per<br />
quanto già annotato in precedenza, a tutto il territorio <strong>com</strong>unale.
NORME<br />
PER IL COLLAUDO E L'USO DEI PONTI MOBILI,<br />
DELLE SCALE AEREE<br />
E DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO<br />
Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento<br />
azionati da motori meccanici per l'esecuzione dei lavori entro il<br />
territorio del Comune di Bari, devono essere periodicamente ispezionati<br />
onde verificarne la sicurezza, dall'associazione fra gli industriali<br />
d'Italia per prevenire gli infortùni del lavoro o da altra<br />
istituzione riconosciuta <strong>com</strong>petente dal Podestà ed in mancanza<br />
dall'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale.<br />
Le ispezioni devono essere richieste dai rispettivi detentori ed<br />
utenti delle macchine ed apparecchi.<br />
Le ispezioni devono essere richieste ed eseguite:<br />
a) per le scale aeree ed i ponti mobili di oltre 12 metri di sviluppo,<br />
prima di farne uso, se nuovi, ein seguito almeno una volta<br />
all'anno· ,<br />
•<br />
b) per le scale ed i ponti fino a m. 12 di svi'luppo, prima di<br />
metterli in uso, se nuovi, e in seguito una volta ogni due anni;<br />
c) per gli apparecchi di sollevamento azionati da motori meccanici,<br />
ogni qualvolta vengano installati di nuovo e solo quando<br />
l'installazione sia <strong>com</strong>piuta e gli apparecchi' si trovino pronti pel<br />
funzionamento, ma ancora non abbiano <strong>com</strong>inciato a funzionare .<br />
. Per gli apparecchi di sollevamento azionati a mano, <strong>com</strong>e verricel1i,<br />
taglie, carrucole, differenziali, paranchi, staffoni e simili,<br />
l'ispezione sarà eseguita d'ufficio, ogni qualvoIra l'autorità <strong>com</strong>unal-e<br />
lo riterrà opportuno, salva all'utente la facoltà di farne richiesta<br />
al Podestà.
L'esito favorevole della verifica deve risultare:<br />
a) da corrispondente certificato da scriversi in apposito libretto,<br />
a firma del verificatore;<br />
b) da timbri a fuoco per le scale aeree, per i ponti mobilie<br />
per le m'acchine di sollevamento con parti di legno o da timbra-<br />
. tura su parti metalliche facenti parte integrante e necessaria degli<br />
apparecchi, per }e altre macchine di ferro o ghisa.<br />
I timbri debbono portare l'indicazione:<br />
a) del numero di matricola, corrispondente a quello che sarà<br />
segnato nel libretto surriferito;<br />
b) dell'Istituto o ufficio che ne ha <strong>com</strong>piuto t'ispezione.<br />
Sui libretti devono essere esposti, con la indicazione deUa data<br />
della verifica, le speciali prescrizioni fatte, nonché gli speciali li·<br />
miti e le modalità d'uso dei singoli apparecchi, a garanzia della<br />
sicurezza dei lavoratori.<br />
A chiunque usi scale aeree, ponti mobili o apparecchi di sollevamento<br />
soggetti a collaudo, è fatto obbligo di tenere sopraluogo<br />
ed esibire, a richiesta degli agenti municipali, il libretto che vi si<br />
riferisce, onde sia agevole constatare se il modo con cui gli apparecchi<br />
sono usati, nonché gli sforzi a cui sono sottoposti, corrispondano<br />
alle precise condizioni di collaudo.<br />
Le incastellature destinate aHa applicazione di apparecchi di<br />
sollevamento per carichi di oltre venti quintali nelle fabbriche,<br />
cosi indipendenti <strong>com</strong>e formanti parte' dei ponteggi, devono offrire<br />
per la loro struttura, collegamento e dimensioni delle singole<br />
membrature solidità e stabilità sufficienti per resistere al doppio<br />
delle sollecitazioni cui possono andar soggetti in ogni direzione.<br />
Le travi, i piani, le mensole reggenti' apparecchi di sollevamento<br />
anche di minor portata, devono soddisfare ad egual requisito di<br />
sicurezza.
Con analoga norma devono venire costruiti i ponteggi destinati<br />
a sorreggere i binari provvisori per lo scorrimento dei carreNi<br />
carichi di materiale o reggenti apparecchi di sollevamento.<br />
Salve e riservate le prescrIzIOni, di cui al precedente art. 4,<br />
valgono in generale le norme seguenti, delle quali quelle ai numeri<br />
dan'l al 5 incluso debbono essere riportate in carattere facilmente<br />
leggibile su apposite tabelle da mantenere esposte a cura dell'imprenditore<br />
di ogni cantiere di lavoro, per opere di nuova costruzione<br />
od importanti riforme di edifici esistenti, per norma e per<br />
quanto è di rispettiva spettanza, tanto di chi dirige, <strong>com</strong>e di chi<br />
sorveglia e di chi eseguisce i lavori.<br />
I) Le catene e le funi devono essere mantenute in perfette<br />
condizioni di funzionamento, ma mai assoggettate ad uno sforzo<br />
di trazione superiore ad 1/6 del carico di rottura pel sollevamento<br />
e di 1/10 per la imbragatura e fissate accuratamente cosi al carico<br />
<strong>com</strong>e all'apparecchio di sollevamento, in relazione alle tabellle approvate<br />
daU'ufficio tecnico municipale.<br />
Se, per la forma e struttura del carico, vi è pericolo che le catene<br />
e le funi possano essere danneggiate, si proteggeranno con<br />
l'interposizione di materiale idoneo.<br />
2) Gli apparecchi di sollevamento e le scale aeree, azionati<br />
da manovella o da fune devono essere provvisti di un efficace dispositivo<br />
di arresto.<br />
Nel sollevamento del carico e della scala il nottolino deve sempre<br />
trovarsi a contatto della ruota a denti di sega.<br />
3) I ruotismi e meccanismi, che permettono variazioni di velocità<br />
nel sollevamento del carico, devono essere muniti di organi<br />
di arresto, che ne garantiscano le diverse posizioni.<br />
Allorché la discesa del carico è ottenuta a mezzo di freno, l'azione<br />
di questo deve essere esercitata in modo uniforme, in modo<br />
da evitare gli urti.<br />
4) Quando gli apparecchi di sollevamento non sono costruiti<br />
con accorgimenti intesi ad impedire che le manovelle girino all'indietro<br />
durante la discesa del carico, si avrà cura di non allentare<br />
il freno fino a che gli operai addetti alle manovelle non le abbiano<br />
abbandonate e si siano tirati da parte. _<br />
5) Gli argani debbono essere collocati in modo che gli operai,<br />
che vi siano addetti, possano agire in modo normale sulle manovelle.
6) Nelle scale aeree, sul settore del pendolino che indica le<br />
diverse inclinazioni alle quali si può usare la scala, deve essere<br />
nettamente indicata la inclinazione minima ammessa rispetto all'orizzonte.<br />
7) Ndl'uso delle scale aeree non è permessa alcuna inclinazione<br />
laterale.<br />
8) Prima di far uso delle scale aeree deve essere ben assicurata<br />
la stabilità del carro, che per le scale di altezza superiore ai<br />
m. 12·deve avere le ruote munite di calzatoie. Gli spostamenti e le<br />
variazioni di inC?linazionedevono sempre aver luogo a scala. scarica.<br />
9) Dovendo muovere una scala in vicinanza di condutture<br />
elettriche di qualsiasi tensione, si deve abbassare la volata in modo<br />
da evitare qualsiasi contatto.
MINISTERO DELLA GUERRA<br />
COMANDO nEL CORPO DI STATO MAGGIORE<br />
COMITATO CENTRALE INTERMINISTERIALE DI PROTEZIONE AEREA<br />
NORME TECNICHE DA ADOTTARSI PER RENDERE MENO<br />
VULNERABILI DALLE OFFESE AEREE LE COSTRUZIONI<br />
EDILIZIE E LE RELATIVE CONDUTTURE<br />
E PER LA COSTRUZIONE DEI RICOVERI<br />
1. Le presenti norme <strong>com</strong>pilate in armonia con lo stato attuale<br />
della tecnica edilizia, hanno lo scopo di rendere meno gravi gli<br />
effetti delle incursioni aeree in caso di guerra.<br />
Esse riguardano:<br />
a) la posizione, la forma e la struttura degli edifici;<br />
b) la costruzione dei ricoveri;<br />
c) 'la protezione delle condutture.<br />
A) Posizione, forma e struttura degli edifici<br />
2. Posizione degli edifici.<br />
Nella <strong>com</strong>pilazione dei nuovi piani regolatori o negli ampliamenti<br />
di quelli esistenti si deve tener presente la convenienza di<br />
aumentare, neUa maggiore misura possibile, le aree scoperte, distanziando<br />
gli edifici e creando tra essi piazze, strade larghe e giardini<br />
al duplice scopo di ridurre il numero dei colpi utili e di evitare<br />
il propagarsi di incendi ,in caso di bombardamento con bombe<br />
incendiarie.<br />
Si devono evitare, per quanto è possibile e dove già non esistono,<br />
le formazioni di casi dette zone industriali ed il raggruppamento<br />
nei quartieri centrali, per <strong>com</strong>odità del pubblico, dei prin-
cipali uffici pubblici, delle banche, ecc., poiché costituiscono gli<br />
obiettivi preferiti di attacchi aerei, che, dato il concentramento<br />
degli obiettivi stessi in uno spazio limitato, raggiungerebbero la<br />
massima efficacia.<br />
Tutti gli edifici pubblici <strong>com</strong>e: caserme, collegi, "ospedali, carceri,<br />
ospizi, convalescenziari, ecc. e gli stabilimenti che non abbiano<br />
particolare necessità di trovarsi nell'interno della città devono<br />
-essere coS't'ruiti alla periferia.<br />
Gli obiettivi di limitate dimensioni <strong>com</strong>e, per esempio, i depositi<br />
privati di esplosivi, le centrali~lettriche, ecc., debbono dovunque<br />
è possibile essere interrati o incavernati.<br />
Si debbono adottare tipi possibilmente ambientati, analoghi<br />
cioè, per quanto è possibile, a quelli dei caseggiati, viHe e borgate<br />
esistenti nella regione, evitando le forme caratteristiche e spesso<br />
monumentali finora preferite per molti edifici.<br />
Questo provvedimento riguarda piu particolarmente gli stabilimenti<br />
importanti, le caserme, le centrali elettriche ed in genere<br />
gli edifici che costituiscono i piu ricercati obiettivi di attacchi<br />
aerei; inoltre deve essere di preferenza applicato agli edifici isolati<br />
od a quelli che sorgono alla periferia della città, dove per la<br />
poca densità delle costruzioni possono essere facilmente identificate;<br />
è meno necessario per gli edifici che si costruiscono nelle<br />
zone centraH della città e che essendo circondati da mohi edifici<br />
offrono difficoltà nell'individuazione degli aerei.<br />
Sono da evitarsi per quanto è possibile i cortili chiusi da ogni<br />
lato e gli edifici nuovi debbono avere preferibilmente piant'e a U,<br />
a +, a L, ecc.<br />
4. Struttura degli edi,fici.<br />
Sono preferibili edi,fici di molti piani, dovunque ciò non sia<br />
vietato da speciali norme.<br />
È pure pref.eribile la struttura in conglomerato cementizio armato<br />
con ossatura e solai di grande robustezza e con muri di struttura<br />
possibilmente leggera. Le nervature dei solai, se di cemento<br />
armato, devono essere sra1lsate ed anche incrociate nei vari piani,<br />
quando non vi si opponga una grande differenza fra la lunghezza e<br />
la larghezza degli ambienti.<br />
I solai debbono essere tanto piu robusti, quanto minore è il<br />
numero dei piani dell' edificio.
Devono essere proscritte le strutture in legname ed in genere<br />
tutti i materiali che possano fornire esca agli incendi.<br />
I tetti devono avere, nei nuovi edifici e nelle ricostruzioni, armature<br />
in ferro od in conglomerato cementizio armato.<br />
I sottotetti dovranno ess'ere praticabili ed aver'e un solaio in<br />
conglomerato cementizjo armato.<br />
Sono infine consigliabHi serrande metalliche o di legno ignifugato<br />
alle porte e alle finestre.<br />
In ogni nuovo edificio devono costruirsi ricoveri, ciascuno capace<br />
di mantenere almeno la metà degli abitanti dell'edificio stesso,<br />
ricoveri che debbono proteggere:<br />
a) dagli effetti delle bombe esplosive, incendiarie e a gas;<br />
b) dall'effetto delle sostanze tossiche liquide spruzzate da<br />
aeroplani volanti a bassa quota;<br />
c) dai moti d'aria derivanti dagli scoppi che avvengono in<br />
prossimità dei ricoveri stessi (vedi note esplicative).<br />
6. Capacità.<br />
Un ricovero non deve contenere che da 20 a 30 persone al massimo<br />
e quando questo numero dovesse essere sorpassato, il ricovero<br />
dovrà frazionarsi in modo che ciascuno non superi detta<br />
capacità.<br />
I ricoveri devono essere di massima ricavati nei sotterranei e<br />
in vicinanza delle scale dell'edificio per <strong>com</strong>odità di accesso; le<br />
loro dimensioni sono subordinate a queHe dei locali sotterranei.<br />
Nella città dove non vi sono sotterranei e dove per difficoltà di<br />
varia natura non si possono eseguire scavi i ricoveri possono farsi<br />
a piano terreno o esternamente al fabbricato, isolati, o meglio<br />
addossati a una sua parte.<br />
7. Ricoveri collettivi.<br />
I ricoveri per tutti i personali di serVIZIO(impiegati, operai<br />
addetti ai servizi pubblici, al mantenimento dell'ordine pubblico,<br />
alla costituzione di squadre di soccorso per la proteZlione sanitaria,<br />
antigas, antincendi ,ecc.) devono essere costruiti a loro carico;
a) dagli enti statali e da quelli parastatali per il loro personale;<br />
b) dalle Provincie e dai Comuni per tutti i dipendenti a qualsiasi<br />
servizio destinati;<br />
c) dagli stabìlimenti, dagli enti e dalle aziende private per il<br />
loro personale.<br />
8. Protezione.<br />
Le dimensioni delle coperture e delle pareti dei ricoveri, se ricavati<br />
nei sotterranei, sono in relazione con le condizioni deE/edificio<br />
soprastante, numero dei piani e struttura.<br />
Per determinare la massima penetrazione, si deve naturalmente<br />
tenere conto della resistenza opposta dai solai che la bomba<br />
deve attraversare prima di giungere alla copertura del ricovero.<br />
E cioè la copertura del ricovero in conglomerato cementizio<br />
armato deve avere grossezza eguale a circa m. 1,75 (m. 1,25 resistenZJa<br />
allo scoppio piu metri 0,50 massima penetrazione) diminuita<br />
da lOa 12 cm. per ogni solaio di cemento armato soprastante<br />
(vedi note esplicative).<br />
È inoltre conveniente che la copertura dei ricoveri sia distaccata<br />
dal solaio che ricopre il sotterraneo.<br />
Le coperture dei ricoveri di calcestruzzo di cemento devono<br />
avere doppia armatura, ciascuna costituita da maglie di 20 cm.<br />
con tondini di 15-;-20 mm. e situate a pochi centimetri dalla superficie<br />
superiore ed inferiore della copertura e parallela alla superficie<br />
stessa, opportunamente staffate.<br />
Si dovranno evitare armature orizzontali intermedie che possono<br />
costituire piani di distacco e si dovrà curare sempre H collegamento<br />
del'le armature delle pareti con quelle delle coperture.<br />
Le norme su dette prevedono la costruzione dei ricoveri con<br />
copertura a pareti di conglomerato cementizio armato: qualora si<br />
adottino altre strutture, queste devono offrire una resistenza equivalente.<br />
Le chiusure dei ricoveri devono essere ermetiche e possibilmente<br />
doppie e opportunamente distanziate.<br />
I ricoveri devono avere un doppio ingresso di cui uno su strada<br />
o su ampio cortile aperto.<br />
Nei ricoveri si deve immeHere artificialmente aria pura in<br />
ragione di almeno 1 mc. per persona-ora, l'aria deve passare attraverso<br />
filtri assorbenti e neutralizzanti. Si deve inoltre poter im-
mettere un maggiore volume di aria per ottenere nell'interno del<br />
ricovero una sovrapressione (5 mm.) di acqua oltre la pressione<br />
necessaria a vincere la resistenZ'a dei filtri e delle canne di ventilazione,<br />
che impedisca I:entrata di gas venefici. L'aria immessa<br />
deve essere distribuita uniformemente in tutto il ricovero, mediante<br />
speciali ventilatori elettromeccanici, aventi possibilità di movi-·<br />
menti a mano.<br />
Nei ricoveri deve essere assicurata l'illuminazione. Poiché durante<br />
gli attacchi aerei si toglie di massima la illuminazione pubblica<br />
e viene lasciata quella privata, è possibile illuminare i ricoveri<br />
'a luce elettrica; qualora ciò non possa effettuarsi si debbono<br />
impiegare mezzi di circostanza, preferibilmente lampade ad accumulatori.<br />
11. Altri provvedimenti accessori.<br />
I ricoveri debbono essere provvisti di acqua, di latrina, di canne<br />
di ventilazione e debbono essere costruiti in modo da consentire<br />
con grande facilità e rapidità i vari impianti su descritti, con<br />
apparecchi per la ventilazione, filtri, ecc., da collocarsi a posto<br />
all'atto della mobilitazione.<br />
12. Linee di distribuzione dell'energia elettrica per la illuminazione<br />
e forza motrice.<br />
Per assicurare la continuità del servizio e provvedere con rapidità<br />
alle riparazioni in caso di guasti arrecati dalle incursioni<br />
aeree è opportuno aumentare fino dal tempo di pace il numero<br />
dei collegamenti fra centrali, sotto stazioni e cabine, senza ricorrere<br />
a costosissimi impianti di riserva.<br />
13. Produzione e condutture di gas.<br />
Riguardo alla produzione del gas, mentre è da ritenersi impossibile<br />
per ragioni economiche decentrare il serviZ'io, specialmente<br />
se eseguito con gli impianti moderni di distillazione, è opportuno<br />
che nuove eventuali centrali di produzione sorgano in località lontane<br />
dai centri abitati.
È utile invece decentrare i gasometri, moltiplicare cioè i centri<br />
di alimentazione, collegandoli in zone periferiche della città,<br />
provvedimento che mentre migliora il servizio e quindi riesce di<br />
publica utilità anche in tempo di pace, diminuisce gli effetti di<br />
bombardamenti aerei, che sarebbero disastrosi qualora ,i gasometri<br />
fossero riuniti in uno spazio limitato, data la difficoltà di mas,cherarli.<br />
Anche per il gas, <strong>com</strong>e per l'energia elettrica, è opportuno<br />
moltiplicare i collegamenti tra le reti di distribuzione e i<br />
gasometri.<br />
Soprattuto è poi necessario collocare al piede della colonna<br />
montante di ogni fabbricato una chiusura facilmente manovrabile<br />
per togliere il gas durante l'attacco aereo.<br />
14. Acquedotti.<br />
Per ridurre i danni derivanti da 'eventuali incursioni alle condutture<br />
e per aumentare le risorse idriche della città, allo scopo<br />
principale di avere sicura disponibilità di acqua per lo spegnimento<br />
degli incendi è opportuno costruire serbatoi interrati di capacità<br />
dai 50 a 100 mc. da collocarsi possibilmente a distanza non<br />
molto superiore ai 500 metri.<br />
Questa serie di serbatoi può essere integrata da serbatoi minori<br />
di capacità da lO ai 30 mc da costruirsi interrati nei cortili,<br />
piazzali ,ecc., dei nuovi fabbricati, delle officine, degli stabilimenti,<br />
ecc.<br />
15. Disposizioni <strong>com</strong>uni alle varie condutture.<br />
Le condutture in genere non devono avere una posa troppo superficiale,<br />
ma tranne quelle del gas devono essere disposte in cunicoli<br />
protetti superiormente almeno nei tratti piti importanti. La<br />
loro protezione è dovuta aUa forma circolare, allo strato di terra<br />
soprastante, il piti alto possibile ed alla massicciata stradale, se<br />
collocata sotto strada. P.er migliorarla è preferibile che nella costruzione<br />
di nuove strade si curi che esse abbiano possibilmente<br />
una sottofondazione in conglomerato di cemento armato di sufficiente<br />
grossezza.<br />
Tali norme devono adottarsi quando si debbano costruire nuove<br />
condutture e rifare strade esistenti.<br />
Le tubature del gas devono invece essere interrate e non collocate<br />
in cunicoli insiem·e con le altre condutture per i danni che a<br />
queste deriverebbero da una eventuale loro rottura.
A titolo informativo si riportano i valori di penetrazione delle<br />
bombe medie:<br />
Le bombe di peso ,medio, cadendo dalle normali altezze di bombardamento,<br />
hanno unapenetrazione di m. 0,40 a 0,50 nel calcestruzzo<br />
di cemento armato, di circa m. 1,20 nella mura tura ordinaria'<br />
di mattoni pieni e ancora maggiore in quella di mattoni<br />
forati. '<br />
Tenuto conto delle penetrazioni su accennate e che per proteggere<br />
dagli effetti di scoppio di una bomba di tipo m,edio occorre<br />
una grossezza di copertura di m. 0,80 circa, se in calcestruzzo di<br />
cemento armato, si possono fare tre ipotesi e cioè:<br />
a) che la bomba scoppi prima di arrivare sulla copertura del<br />
ricovero: in tal caso la copertura deve resistere al peso dei materiali<br />
derivanti dal crollo delle sovrastanti strututre e sarà norm'almente<br />
sufficiente una grossezza di 35 a 40 cm. di cakestruzzo di<br />
cemento armato poggiata su pareti costituite da lastroni della<br />
medesim'a struttura, grossi da 15 a 20 cm.;<br />
b) che la bomba scoppi nel momento in cui tocca la copertura<br />
del ricovero: in tal caso questa dovrà avere una grossezza<br />
di circa 80 cm. poggiante su pareti di lastroni grossi da 20 a 25 cm.;<br />
c) che la bomba penetri nella copertura (il che potrà solo<br />
avvenire per insufficiente resistenza alla penetrazione dei solai<br />
soprastanti): in tal caso si dovrà dare alla copertura una grossezza<br />
di almeno m. 1,25, misurati a partire dalla superficie di massima<br />
penetrazione e le pareti, sempre che la bomba non possa scoppiare<br />
al loro contatto, dovranno avere una grossezza di 30-40 cm.<br />
Con ciò si giunge alle dimensioni prescritte dalle norme.<br />
Un ricovero per 20 persone potrà avere dimensioni da 5 a 6 metri<br />
di lunghezza con le persone disposte su due file a sedere lungo<br />
le pareti, in modo che ciascuno occupi m. 0,50 a m. 0,60 di parete.<br />
La larghezza di tale ricovero può limitarsi a m. 2 con che rimarrebbe<br />
un passaggio di m. 0,40; aumentando tale larghezza fino<br />
a m. 2,80, potrebbe trovar posto un'altra fila di lO persone in piedi,<br />
con che la capacità <strong>com</strong>plessiva del ricovero risulterebbe di trenta<br />
persone.<br />
Un ricovero da m. 5 a 6 per 2,80 può quasi sempre trovar posto<br />
in un locale sotterraneo o in due locali attigui <strong>com</strong>unicanti.
NORME BASILARI OBBLIGATORIE<br />
PER REGOLAMENTI EDILIZI<br />
a) I cortili, ove esistano, siano, almeno da un lato, aperti;<br />
b) le scale siano possibilm'ente tali da non lasciare luogo a<br />
vani interni per cui possa passare una bomba;<br />
c) finestre, lucernari, ecc., siano tali da poter essere facilmente<br />
oscura ti;<br />
d) le chiusure siano ermetiche o almeno costruite in modo<br />
da poter essere facilmente rese tali;<br />
e) le condutture elettriche, del gas, dell'acqua siano il piu<br />
possibile protette e poste sotto traccia. Dette condutture debbono<br />
poter essere interrotte dal portiere o da chi per lui, mediante una<br />
chiusura di sicurezza centrale, da porre in funzione solo all'atto<br />
dell' allarme;<br />
f) i recipienti di deposito d'acqua dovranno essere in casotti<br />
chiudibili e cioè protetti da liquidi e gas off.ensivi. Si dovrà studiare<br />
il modo di formare una cortina bagnata attorno all'edificio<br />
sia vuotando i cassoni, dove sono, sia usufruendo dell'acqua esistente;<br />
g) le pareti esterne dell'edificio dovranno essere, cO'mpatibilmente<br />
con l'estetica, semplici e lisce, saranno preferite sostanze<br />
che non si imbevano facilmente di liquidi;<br />
h) saranno adottate di preferenza strutture in cemento armato,<br />
ad ossatura <strong>com</strong>pleta, con solai pure in cemento armato con<br />
pareti di materiali coibenti leggeri *;<br />
* Ciò per resistere alla penetrazione dapprima, quindi allo scoppio.<br />
(Gli edifici delle zone intensive dovranno essere almeno di sei piani). Saranno<br />
preferite, dove è possibile, le coperture a terrazza.
i) saranno costruiti di massima degli scantinati e, se si può,<br />
sotto gli scantinati stessi, in luogo il piu possibHe protetto, munito<br />
di doppio accesso, di camere di ventilazione e di chiusure<br />
impermeabili, sarà ricavato un vano che dovrà servire da ricovero.<br />
Detto vano avrà 1 mq. di superficie per eventuale occupante, altezza<br />
libera di circa m. 2,50, pareti laterali di calcestruzzo cementizia.<br />
Se possibile, formare camere di scoppio.<br />
. Gli spessori, per case aventi sul ricovero almeno sei solai in cemento<br />
armato, saranno da cm. 35 a 40 per il cielo e da cm. 15 a 20<br />
per le pareti.<br />
Per copia conforme<br />
L'Ufficiale addetto<br />
Capitano Minosci Emilio
adottato con deliberazioni podestarili n. 1301 del 30 luglio 1938-<br />
XVI; n. 1994 del 12 dicembre 1938-XVII e n. 21 del 14 gennaio<br />
1940-XVIII, approvate dalla G.P.A. il 12 novembre 1938-XVII n.<br />
35147 ed il 17 gennaio 1939-XVII n. 255.<br />
Art. 32.<br />
Scoli di acque meteoriche<br />
Nei centri abitati gli scoli delle acque metoriche debbono a<br />
cura dei proprietari di stabili, essere avviati alle fogne piti vicine,<br />
con l'osservanza delle norme stabilite nel vigente regolamento per<br />
le immissioni nella fognatura.<br />
Nelle zone non fornite di fognatura, detti scoli, previa concessione<br />
del Podestà 2, sono immessi sul piano stradale, al di sotto<br />
dei marciapiedi e lungo i cordoni, con le modalità stabilite nel regolamento<br />
edilizio o <strong>com</strong>unque prescritte dall'Amministrazione.<br />
Art. 33.<br />
Scolo delle acque meteoriche nelle campagne<br />
I proprietari di terreno hanno obbligo di eliminare mediante<br />
opere idonee i ristagni di acque meteoriche, che il Podestà 2, su<br />
proposta dell'Ufficiale sanitario, abbia dichiarato pericolosi alla<br />
salute dei lavoratori e degli abitanti delle zone limitrofe.
Nelle zone malariche i posti di scolo delle acque d'irrigazione<br />
debbono essere costruiti in modo da evitare qualsiasi ristagno<br />
pregiudizievole alla salute dei lavoratori e degli abitanti delle zone<br />
limitrofe.<br />
Le vasche irrigue devono, a cura dei rispettivi detentori, essere<br />
vuotate almeno ogni settimana e pulite in ogni loro parte e specie<br />
al fondo, in modo da eliminare le ninfe delle zanzare.<br />
Art. 35.<br />
Obbligo dell' allacciamento alla fognatura dinamica<br />
Nelle zone della città servite dalla fognatura dinamica, gli scarichi<br />
delle latrine, degli acquai e delle acque meteoriche debbono<br />
essere allacciate alla fognatura stessa con le modalità stabilite<br />
nel regolamento speciale in vigore.<br />
Nelle zone non servite dalla fognatura gli scarichi delle latrine<br />
e degli acquai debbono essere immessi nei pozzi neri.<br />
I pozzi neri debbono essere costruiti nei giardini o cortili ed,<br />
in mancanza, in località idonea delle abitazioni, a conveniente distanza<br />
dai muri merimetrali e dalle cisterne o pozzi bianchi e con<br />
modaltià aUe ad impedire qualsiasi infìltrazione nel sottosuolo o<br />
nei muri laterali e qualsiasi esalazione nell'interno deHe case cui<br />
servono e delle case contigue.<br />
I progetti di tali costruzioni debbono essere approvati dal Podestà<br />
2, sentito l'Ufficiale sanitario e l'Ufficio tecnico.<br />
È vietato di costruire pozzi neri in tutto o in parte nel sottosuolo<br />
delle strade pubbliche *.<br />
~, Non è prescritta una distanza fissa ed uniforme dei pozzi neri dai<br />
muri perimetrali essendo essa variabile secondo la .maggiore o minore permeabilità<br />
del terreno interposto. Nell'esame dei progetti per la costruzione<br />
dei pozzi neri, gli uffici <strong>com</strong>petenti terranno conto delle particolari condizioni<br />
di ambiente in cui debbono essere ubicati e dovranno suggerire gli accorgimenti<br />
tecnici con i quali è possibile garantire il piu innocuo funzionamen-
·I proprietari sono tenuti a provvedere alla vuota tura dei pozzi<br />
neri prima che siano ripieni.<br />
La vuotatura deve essere eseguita con pompe pneumatiche.<br />
Nelle località in cui le pompe non sono accessibili è ammessa la<br />
vuotatura a mano, solamente di notte, a mezzo di operai idonei<br />
debitamente assicurati contro gli infortuni. Gli operai che accedono<br />
nell'interno dei pozzi devono essere forniti di maschera<br />
antigas.<br />
Le operazioni di vuotatura devono essere condotte in maniera<br />
da evitare gli imbrattamenti e ridurre al minimo i cattivi odori.<br />
In caso di inadempimento, il Podestà 2 provvede di ufficio a<br />
norma dell'art. 55 della legge <strong>com</strong>unale e provinciale, salva la denunzia<br />
all'autorità giudiziaria per le sanzioni penali a norma di<br />
legge.<br />
Il materiale estratto dai pozzi neri deve sollecitamente essere<br />
effettuato in carribotte perfettamente chiusi, senza dar luogo a<br />
spandimenti o esalazioni.<br />
Detto materiale può essere sparso su campi privati per la utilizzazione<br />
a scopo agricolo, salvo il divieto di cui 'all'art. 145.<br />
to di tali provvisori mezzi di eliminazione dei rifiuti. In mancanza, dovranno<br />
assicurarsi che le finalità prescritte dall'articolo siano raggiunte:<br />
a) ubicando i pozzi neri a distanza non inferiore a cm. 50 dai muri<br />
delle case ed a valle delle cisterne o pozzi bianchi dai quali debbono distanziarsi<br />
di non meno di metri 8;<br />
b) applicando attorno al pozzo nero uno strato di argilla dello spessore<br />
di almeno cm. 20;<br />
c) dando alle pareti del pozzo nero uno spessore di almeno cm. 50,<br />
salvo maggiore spessore, secondo la natura del materiale di muratura<br />
impiegato;<br />
d) dando al pozzo nero forma circolare o ovoidale o <strong>com</strong>unque con<br />
gli angoli arrotondati e col fondo concavo, il tutto con intonaco a stagnezza;<br />
e) applicando alla volta una apertura del diametro medio di cm. 50,<br />
munita di chiusura ermetica in pietra o metallo;<br />
f) applicando al pozzo nero una canna di ventilazione del diametro di<br />
almeno 12 cm. da elevarsi al di sopra della casa cui serve e delle case<br />
limitrofe.
Lo spandimento può eseguirsi soltanto nei terreni distanti non<br />
meno di 200 metri dalle case agglomerate e non meno di 30 metri<br />
da case isolate in campagna e dalle strade pubbliche.<br />
Per particolari esigenze della località, il Podestà 2, su proposta<br />
dell'Ufficiale sanitario, può prescrivere distanze maggiori.<br />
Modalità di trasporto delle acque lu.ride<br />
e distanza dai siti di sl71altimento<br />
I carri-botte per il trasporto delle acque luride debbono avere<br />
perfetta chiusura.<br />
Il trasporto deve essere effettuato in maniera che non si abbiano<br />
spandimenti ed esalazioni.<br />
Lo scarico delle aque luride deve eseguirsi nelle zone di mare<br />
indicate dall'Amministrazione <strong>com</strong>unale, oppure su campi di coltivazione,osservate<br />
le distanze di cui all'articolo precedente.<br />
Art. 40.<br />
Obbligo· di allacciamento alla rete idrica<br />
Nessuna casa di nuova costruzione può essere dichiarata abitabile<br />
se, ubicata su strada percorsa dalla rete idrica, non è stata<br />
allacciata ad essa.<br />
La fornitura dell'acqua potabile in ogni caso deve essere assicurata<br />
a cura dei proprietari.<br />
Le case di nuova costruzione non si considerano ultimate, agli<br />
effetti di quanto è disposto nell'art. 68, prima che siano adempiute<br />
le disposizioni su dette.<br />
In caso di inadempimento, si provvede à norma degli articoli<br />
14 della legge 23-9-1923 n. 1365 e 159 del regolamento 16-1-1921<br />
n. 135.
Art. 41.<br />
Provvista di acqua mediante pozzi e cisterne<br />
Nelle zone ove non sia possibUe l'allacciamento alla rete idrica,<br />
alla provvista dell'acqua de've provvedersi con cisterne e pozzi.<br />
I pozzi e le cisterne devono essere ubicati, costruiti e mantenuti<br />
con le modalità atte a garantire l'acqua da qualsias( contaminazione<br />
o dalle 'alterazioni dipendenti dagli sbalzi della temperatura<br />
esterna, nonché ad impedire le infiltrazioni nei muri 'dd fabbricato<br />
cui servono e di quelli confinanti.<br />
È vietato di costruire pozzi e cisterne nel sottosuolo delle pubbliche<br />
strade *.<br />
Art. 42.<br />
Permesso per la costru.zione e la riparazione di pozzi e cisterne<br />
Chi vuoI costruire una cisterna o un pozzo o ripararli, deve<br />
domandare l'autorizzazione al Podestà 2, allegando una pianta della<br />
località con la indicazione dell'ubicazione dell'opera.<br />
,', Per soddisfare le condizioni prescritte dall'articolo sono rac<strong>com</strong>andate<br />
le seguenti norme.<br />
I pozzi e le cisterne debbono essere ubicati possibilmente con esposizione<br />
a nord nei cortili o altri spazi aperti e le pareti debbono essere discoste<br />
dai muri del fabbricato una cinquantina di centimetri, quando il terreno<br />
interposto è, <strong>com</strong>e di regola in questo territorio, a permeabilità media; se<br />
vi è in vicinanza un pozzo nero, la cisterna deve in rapporto al pozzo nero<br />
essere ubicata a monte e, in mancanza, ad una distanza di almeno dieci<br />
metri; le pareti tanto del pozzo nero quanto della cisterna dello spessore<br />
di almeno 30 cm, debbono essere circondate da uno strato di argilla battuta<br />
di almeno 20 cm.; le pareti ed i fondi debbono essere costruiti a superficie<br />
curva e raccordati fra di loro con angoli arrotondati; le coperture, le pareti<br />
ed i fondi devono essere interamente rivestiti d'intonaco a stagnezza; la<br />
bocca deve continuarsi in un parapetto alto un metro, anch'esso rivestito<br />
a stagnezza; lo strato di terreno attorno al parapetto intonacato a stagnezza,<br />
per un raggio di un metro, deve essere leggermente inclinato verso l'esterno<br />
e pavimentato. Per l'attingimento è consigliabile l'uso della pompa, ed in<br />
tal caso la bocca deve essere chiusa con un coperchio di pietra o di metallo<br />
a perfetta tenuta; ove si faccia uso di secchio, fisso, l'apertura dovrà essere<br />
sormontata da una copertura a guisa di stanzino e munita di sportello di<br />
chiusura. Le aree di raccolta (tetti e terrazze) devono essere chiuse ad ogni<br />
traffico, non sottoposte a finestre, rivestite di asfalto o di altro materiale<br />
impermeabile e inattaccabile, escluso l'uso delle lastre di piombo; la ripulitura<br />
della cisterna deve essere fatta con cura e con la frequenza richiesta.<br />
L'alimentazione dei pozzi deve provenire da falda acquea a contenuto<br />
chimico e caratteri organolettici convenuti, non inquinata e non inquinabile,<br />
il che generalmente si verifica quando la falda è profonda da 20 a 30<br />
metri.
L'autorizzazione è accordata, sentito l'Ufficiale sanitario che<br />
preventivamente deve eseguire diretti accertamenti sul posto. Il<br />
pozzo o la cisterna non possono aprirsi all'uso se non dopo il<br />
nulla osta dell'Ufficiale sanitario che eseguirà una ispezione ad<br />
opera ultimata.<br />
Salvo quanto è disposto nel locale regolamento edilizio, in vicinanza<br />
di località destinate alle industrie insalubri, in<strong>com</strong>ode o<br />
rumorose, le case di abitazione devono essere ubicate aHa distanza<br />
da stabilirsi dal Podestà 2, sentito 'l'Ufficiale sanitario.<br />
Dalle ore 23 alle 7 e dalle 14 alle 16 è <strong>com</strong>unque vietato turbare<br />
la quiete delle vicine abitazioni con rumori, suoni ed altre manifestazioni<br />
in<strong>com</strong>ode.<br />
Nella scelta della forma della casa e' della orientazione delle<br />
facciate, tra le esigenze imposte dalla direzione della via, dalla<br />
configurazione del terreno edificatorio e da altre finalità, deve prevalere<br />
quella di assicurare alle abitazioni le condizioni piu favorevoli<br />
di aria e di sole.<br />
Disposizione degli ambienti a seconda dell'uso<br />
Ove l'esposizione dell'edificio lo consentà, le abitazioni debbono<br />
essere disposte in modo da orientare a sud i vani di maggiore<br />
dimora ed a nord la cucina, le latrine, il pozzo e la cisterna.
Art. 46.<br />
Difesa dall'umidità del sotlosuolo<br />
Salvo quanto è disposto dal locale regolamento edilizio, nella<br />
costruzione degli edifici debbono por;si in opera i mezzi di isolamen<br />
to che la tecnica suggerisce per impedire che l'umidità del<br />
sotto suolo si trasmetta al materiale delle fondazioni ed ai muri<br />
perimetrali.<br />
Superficie di pavimento e cubatura dei locali<br />
ad uso di abitazione<br />
I locali di abitazione destinati a dimora permanente diurna e<br />
notturna devono avere un'area non inferiore a 9 metri quadrati<br />
ed una cubatura non inferiore a 27 metri cubi 4.<br />
Art. 48.<br />
Altezza degli ambienti<br />
I locali a pianterreno debbono avere un'altezza tra il pavimento<br />
ed il punto piti basso del soffitto non inferiore a metri quattro 5.<br />
I locali dei piani superiori devono avere l'altezza minima netta,<br />
<strong>com</strong>putata fra pavimento e soffitto, di m. 3, riducibile anche a m.<br />
2,80 nel solo caso di abitazioni popolari e sempre quando i locali<br />
siano provvisti di aperture speciali atte a garantire il lento e continuo<br />
ricambio di aria all'interno, anche a finestre chiuse 6.<br />
Le soffitte abitabili devono avere un'altezza non inferiore a m.<br />
2,50 7 , se a copertura orizzontale; se sono a volta, la zona piti bassa<br />
deve avere una altezza non inferiore a m. 2,50.<br />
I corridoi devono avere l'altezza non inferiore a m. 2,50 8 , la distanza<br />
minima fra rampa e rampa e fra pianerottolo e pianerottolo<br />
delle scale deve essere di m. 2,50. La larghezza utile delle rampe<br />
e dei pianerottoli delle scale principali deve essere non inferiore<br />
a m. 1.<br />
Ventilazione ed illuminaz.ione<br />
Gli ambienti dell'abitazione destinati a soggiorno prolungato<br />
devono essere ventilati ed illuminati mediante finestre e balconi<br />
aperti all'aria libera.
Possono ricevere aria e luce dalle chiostrine solo gli ambienti<br />
indicati dal regolamento edilizio.<br />
Art. 50.<br />
Muri perimetrali - Muri divisori<br />
Nella costruzione dei muri, nei rinterrie riempimenti di pavimenti<br />
e _dicoperture è vietato l'impiego di materiali di demolizio- .<br />
ne di vecchie pareti e di vecchi pavimenti salnitrati o inquinati,<br />
nonché l'uso di terra proveniente da luoghi malsani e materiali<br />
non puliti.<br />
È del pari vietato l'uso di m'ateriali troppo igroscopici.<br />
Nelle murature di mattoni forati, in corrispondenza di vani di<br />
porte e finestre, devono eseguirsi rinzaffi di malta cementizia atti<br />
a chiudere ermeticam·ente tutti i vuoti, fori, ecc. ed a prevenire<br />
qualsiasi annidamento di insetti.<br />
Art. 51.<br />
Anditi - Scalinate - Ballatoi e rampe<br />
Gli anditi, le scalinate 9, i ballatoi, le rampe debbono essere ben<br />
illuminati e ventilati ed avere ampiezza sufficiente, pavimenti solidi<br />
ed impermeabili, non scabrosi e discontinui. Le pareti devono<br />
essere rivestite, sino all'altezza di m. 1,50, di materiale di facile<br />
lavatura.<br />
I gradini delle scale devono avere la pedata non minore di m.<br />
0,27 e l'alzata non maggiore di m. 0,18. Le pedate e le alzate dei<br />
gradini devono essere costruite con pietra naturale.<br />
Art. 52.<br />
Pareti<br />
Le pareti dei locali di abitazione o di soggiorno devono essere<br />
intonacate e spalmate di uno strato di calcina semplice o a tinta<br />
quando non siano rivestite di parati.<br />
Art. 53.<br />
Finestre<br />
Il numero, l'ampiezza, ra superficie vetrata utile devono in<br />
<strong>com</strong>plesso essere tali da non provocare raffreddamento all'ambiente<br />
e dare ventilazione ed illuminazione adeguata. In ogni caso
la superficie vetrata utile deve essere non inferiore ad 1/7 di quella<br />
del pavimento per gli ambienti semi-sotterranei, a 1/8 per i piani<br />
terreni, a 1/10 per i piani superiori, ad 1/12 per le soffitte; nelle<br />
stanze da letto, da trattenimento, da cucina, quando vi sia uQa<br />
, so,la finestra, questa in ogni caso deve avere una superficié non<br />
minore di mq. 1,50. .<br />
La forma e l'altezza delle finestre devono essere tali da dar l~ogo<br />
al passaggio del ;maggior numero possibile di raggi luminosi,<br />
sia dall'alto che lateralmente.<br />
La superficie delle imposte deve essere liscia e verniciata.<br />
Le finestre esterne devono essere provviste di persiane e di<br />
doppie vetrate, quando non siano munite di scuri.<br />
Art. 54.<br />
Modi di provvedere gli alloggi di acqua di condotta<br />
Ogni alloggio o appartamento, negli stabili di nuova ·costruzione,<br />
deve avere un impianto di conduttura di acqua del Sele.<br />
Con l'autorizzazione del Podestà 2 può derogarsi al disposto del<br />
<strong>com</strong>ma precedente o provvedersi alla forni tura dell'acqua potabile<br />
mediante la installazione di una o piu bocche di erogazione<br />
<strong>com</strong>une nell'interno dello stabile quando, avuto riguardo al oarattere<br />
economico delle costruzioni, non sia possibile provvedere altrimenti.<br />
Requisiti dei tubi per la distribuzione interna dell'acqua potabile<br />
Per la distribuzione interna dell'acqua negli appartamenti debbono<br />
'adoperarsi tubazioni adatte a garantire la purezza e la potabilità<br />
dell'acqua.<br />
Ogni alloggio deve avere, in vano adatto, la cucina.<br />
n vano della cucina deve essere ben ventilato ed illuminato;<br />
avere l'altezza minima di m. 3 lO ella cubatura non inferiore a<br />
mc. 15 11 •<br />
n banco da fuoco, se in muratura, deve essere costruito con<br />
materiale solido in<strong>com</strong>bustibile, a superficie impermeabile e liscia.
I fornelli debbono poggiare su materaile in<strong>com</strong>bustibile. I prodotti<br />
della <strong>com</strong>bustione si debbono immettere in condutture a regolare<br />
tiraggio e taH da impedire qualsiasi esalazione o irradiamento<br />
di calore all'interno dell'ambiente e da evitare molestie alle<br />
case vicine.<br />
I tratti di parete in corrispondenza dei fornelli dei banchi da<br />
fuoco e delle cucine a gas o elettriche devono essere rivestiti con<br />
materiale lavabile.<br />
Ogni 'alloggio deve essere fornito di acquaio da ubicarsi nella<br />
cucina oppure in un locale attiguo, inclusa la latrina. La profondità<br />
e la superficie interna dell'acquaio devono essere tali da garantire<br />
il rapido e <strong>com</strong>pleto versamento nel tubo di caduva, il quale<br />
deve avere ampiezza e direzione idonea ad impedire le otturazioni.<br />
L'acquaio deve essere costruito con modalità atte ad impedire<br />
il ritorno dei gas dal tubo di caduta.<br />
I tratti di paret1e in corrispondenza di acquai devono essere<br />
rivestiti con materiale impermeabile e lavabile.<br />
I locali semi sotterranei destinati a 'Soggiorno temporaneo (laboratori,<br />
cucine, uffici, magazzini, ecc.) debbono avere un'altezza<br />
di pareti non inferiore a m. 3, di cui 1/2 fuori terra, essere garantiti<br />
dalla penetrazione delle acque piovane e dall'umidità del suolo<br />
ed avere finestre prospettanti alla strada o al cortile con superficie<br />
vetrata utile non inferiore ad 1/7 della superficie del pavimento.<br />
Il pavimento deve essere poggiato su adatto vespaio .<br />
. Con l'autorizzazione del Podestà 2, su conforme parere dell'ufficiale<br />
sanitario, detti locali possono essere destinati anche ad uso<br />
di abitazione permanente, ove se ne ravvisi la' necessità per circostanze<br />
dipendehti dalle condizioni del mercato delle abitazioni nei<br />
singoli quartieri e per altri gravi motivi.
Ogni casa dev"esser~ fornita di un gabinetto di latrina. Salvo<br />
quanto è disposto dal locale regolamento edilizio, il gabinetto di<br />
latrina deve avere i seguenti requisiti:<br />
a) deve essere ventilato a mezzo di una finestra ubicata nella<br />
parte piti alta della parete, della superficie non inferiore a mq. 0,50<br />
se esposta alla strada o al cortile aperto, 'ed a mq. 0,75 se esposta<br />
verso un pozzo di ventilazione 12; il pavimento deve essere lavabile,<br />
unito, liscio; le pareti sino all'altezza di m. 1,30 almeno devono<br />
essere rivestite di materiale lavabiLe liscio, unito; i raccordi<br />
tra le pareti o del pavimento con le pareti devono essere ad angoli<br />
CUrvI;<br />
b) deve avere una superficie di pavimento non inferiore a<br />
mq. 1,25 ed un'altezza non inferiore a m. 2,30 13 ;<br />
c) il vaso deve essere di materiale impermeabile, liscio e<br />
resistente e deve essere munito di chiusura idrica;<br />
d) il lavaggio deve essere eseguito con idoneo apparecchio<br />
a cacciata di almeno 8 litri.<br />
Ogni gabinetto da bagno a vasca deve avere un'altezza non inferiore<br />
a m. 2,30 13 ed una superficie non inferiore a mq. 4. Per il<br />
bagno a docCÌ'a il camerino deve avere un'altezza non inferiore a<br />
m. 2,30 ed una superficie non inferiore a mq. 3 con adatto divisorio<br />
per separare la doccia dallo spogliatoio.<br />
La doccia deve essere inclinata in modo da evitare che il getto<br />
dell'acqua calda cada direttamente sul capo.<br />
Le pareti, fino all'altezza di In. 1,50 ed i pavimenti dei gabinetti<br />
devono essere rivestiti di materiale lavabile; i raccordi fra le pareti<br />
e pavimento devono essere ridotti ad angoli curvi; il pavimento<br />
dei gabinetti per bagno a doccia deve avere leggera pendenza<br />
verso una bocca di scarico formata da chiusura idraulica.<br />
I camerini devono ricevere aria e luce dall'esterno mediante<br />
finestra della superficie di luce non inferiore a mq. 0,50 ubicata<br />
nella parte piu alta della parete e munita di sportello a ribalta 22.<br />
Le vasche debbono essere di materiale lavabile, liscio ed a bordi<br />
arrotondati.
Art. 61.<br />
Tubi di caduta delle latrine e degli acquai<br />
I tubi di caduta delle latrine e degli acquai debbono essere costruiti<br />
a perfetta regola d'arte e con le modalità atte ad impedire<br />
il ritorno di gas nell'interno della latrina, la fuoruscita di liquido<br />
durante il percorso e qualsiasi danno o molestia alle case vicine.<br />
Ogni tubo di scarico deve essere prolungato di almeno un metrQ<br />
al di sopra della copertura dell'edificio e munito all'estremità<br />
di cappello esalatore o di mitra.<br />
Ove piu cessi siano serviti da unica conduttura di scarico, ciascun<br />
vaso deve essere collegato ad una colonna verticale di ventilazione<br />
secondaria.<br />
Art. 62.<br />
Obbligo del proprietario e degl'inquilini<br />
ad evitare cause di insalubrità<br />
Ogni casa di abitazione deve essere mantenuta con la diligenza<br />
necessaria a conservarne le condizioni di salubrità. A tal fine i<br />
proprietari e gli inquilini, secondo la rispettiva <strong>com</strong>petenza determinata<br />
dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti, sono tenuti ad<br />
eseguire le opere di riparazione e di manutenzione richieste per il<br />
regolare funzionamento degli impianti, per rinnovare le tinteggiatlire,<br />
per rimuovere le cause dell'umidità e per ogni altra esigenza<br />
igienica; gli inquilini devono inoltre curare giornalmente la <strong>com</strong>pleta<br />
nettezza dei pavimenti e periodicamente quella degli infissi<br />
e delle pareti. Gli accessi alle case, le scale, i cortili debbono essere<br />
tenuti nello stato di massima nettezza. In tutte le case urbane,<br />
<strong>com</strong>poste di almeno lO appartamenti deve tenersi a piano terreno<br />
ed in locale conveniente, persona che, incaricata dal proprietario,<br />
sorvegli l'accesso, le scale ed i cortili e risponda dell'osservanza<br />
dei regolamenti municipali circa lo stato di nettezza dei predetti<br />
luoghi.<br />
Le immondizie domestiche devono essere raccolte in recipienti<br />
metallici muniti di chiusura idonea da sottoporsi al lavaggio giornaliero.<br />
Ove per il trasporto a deposito delle immondizie domesti-
che il Comune debba provvedere a mezzo di speciale organizzazione,<br />
i cittadini possono essere obbligati a servirsi dei recipienti di<br />
tipo speciale prescritti dall'Amministrazione, mediante il pagamento<br />
del nolo corrispondente, salvo che alla eliminazione delle<br />
immondizie non siano autorizzati a provvedere direttamente sotto<br />
l'osservanza delle norm·e igieniche prescritte caso per caso dalla<br />
a\J,torità <strong>com</strong>unale.<br />
Art. 64.<br />
Modalità di rimozione delle immondizie dalle case<br />
La rimozione delle immondizie domestiche è eseguita a cura<br />
del Comune o mediante il ritiro dei recipienti da vuotarsi, lavarsi<br />
e disinfettarsi al luogo di scarico, previo ricambio con altri lavati<br />
e disinfettati, oppure mediante il ritiro delle immondizie da vuotarsi<br />
in sacchi impermeabili portati da idoneo personale giornalmente<br />
a domicilio e poi trasportati al discarico con le modalità<br />
stabilite dall'Amministrazione.<br />
I raccoglitori delle immondizie debbono calzare stivalini di<br />
gomma atti al lavaggio, indossare il camiciotto di tela impermeabile<br />
chiuso al collo ed ai polsi e coprire il capo con berretto della<br />
stessa tela. Debbono inohre eseguire le operazioni su indicate<br />
con ogni diligenza atta ad impedire lo. spandimento delle immondizie.<br />
Art. 65.<br />
Divieto di adoperare colori arsenicali<br />
È fatto divieto di adoperare colori arsenicali nelle dipinture<br />
e tinteggiature degli ambienti interni.<br />
Art. 66.<br />
Alloggi dei portinai<br />
A tutti gli effetti del presente regolamento gli alloggi dei portinai<br />
sono considerati locali di abitazione.<br />
Art. 67.<br />
Obbligo dei proprietari delle case<br />
di ripulire ad ogni cambiamento di alloggio<br />
Ad ogni cambiamento di alloggio, è obbligo del proprietario,<br />
salvo patti in contrario, di rimettere la casa in regolari condizioni<br />
di manutenzione e di abitabilità.
Agli effetti dell'art. 22{ della legge sanitaria 27-7-1934 n. 1265,<br />
l'Ufficiale sanitario o un Ingegnere dell'ufficio tecnico designato<br />
dal Podestà 2 a richiesta del proprietario, deve eseguire due visite<br />
alle .case di nuova costruzione o <strong>com</strong>unque rinnovate: la prima,<br />
quando la fabbrica sia stata ultimata in ossatura e copertura, allo<br />
scopo di constatare l'ayvenuta ultim'azione delle pareti integrali<br />
(muri grezzi, volta delle cantine, imPi.lcatura tra i piani, scale,<br />
tetto) e la conformità di esse alle nonne prescritte dal presente<br />
regolamento e dal regolamento edilizio, nonché al progetto approvato<br />
dal Podestà 2; la seconda a distanza non inferiore a tre mesi<br />
quando - messi i pavimenti, gli intonachi interni, gli infissi delle<br />
porte e delle ,finestre, collocati in opera gli impianti della fognatura<br />
domestica, dell'acqua potabile, della illuminazione, del riscaldamento,<br />
avvenuto il conveniente prosciugamento dei muri - il<br />
costruttore della casa ritenga che questa si trovi nelJe condizioni<br />
igieniche per essere abitata.<br />
A seguito del favorevole risultato di questa seconda visita il<br />
Podestà 2 rilascia la licenza di abitabilità.<br />
Per il giudizio sul grado di prosciugamento dei muri, è in facoltà<br />
dell'Ufficiale sanitario di ricorrere alla determinazione del<br />
contenuto di acqua nel materiale di costruzione, mediante anaHsi<br />
chimica a spese del richiedente la licenza. Tale contenuto non<br />
deve ordinariamente essere superiore 'all'1,50% ottenuto con riscaldamento<br />
a 100 gradi sino a peso costante.<br />
A richiesta di qualsiasi interessato e di propria iniziativa l'Ufficiale<br />
sanitario o un sanitario o Ingegnere delegato dal Podestà 2<br />
procede a visita neH'interno delle abitazioni, per accertarne le condizioni<br />
igieniche, osservate in quanto applicabili le disposizioni<br />
dell'articolo precedente.<br />
Ove le condizioni igieniche risultino deficienti in rapporto alle<br />
prescrizioni regolam'entari, il Podestà 2 ordina le opere necessarie<br />
a reintegrare le condizioni stesse.<br />
In caso di inadempimento la licenza di abitabilità è revocata.
Divieto di stalle per animali bovini, SU.InI,ovini<br />
entro il territorio urbano<br />
È vietato di tenere nell'abitato urbano stalle per animali bovini,<br />
suini ed ovini.<br />
Art. 71.<br />
Stalle per animali equini<br />
Con l'autorizzazione del Podestà 2 possono destinarsi a stalle<br />
per animali equini nell'interno dell'abitato, i locali che abbiano<br />
i seguenti requisiti debitamente accertati dall'Ufficiale sanitario:<br />
a) non avere <strong>com</strong>unicazione diretta con le stanze di abitazione<br />
o con locali di preparazione, di deposito o di vendita delle derrate<br />
aliment'ari;<br />
b) quando siano sottoposti ai locali di cui sopra, il loro soffitto<br />
deve essere diviso dal piano soprastante mediante uno strato<br />
di materiale impermeabile;<br />
c) la cubatura deve essere non inferiore a 30 mc. per ogni<br />
capo di bestiame e in ogni caso la distanza dal pavimento al soffitto<br />
non deve essere inferiore a metri 3,50;<br />
d) il pavimento, raccordato ad 'angolo curvo çon le pareti,<br />
deve essere costruito con materiale impermeabile, unito ed inclinato<br />
verso un canaletto di scolo che adduca il liquame nella fogna<br />
o nel pozzo nero;<br />
e) le pareti, raccordate tra loro ad angolo curvo, devono essere<br />
rivestite di intonaco impermeabile o di altro materiale facilmente<br />
lavabile;<br />
f) la ventilazione deve essere assicurata mediante finestre la<br />
cui superfiòe non si'a inferiore ad un quindicesimo di quella del<br />
pavimento e mediante una canna di ventilazione che si elevi sopra<br />
la copertura delle prossime case piti alte e sia munita di mitra<br />
ventilatrice;<br />
g) la mangiatoia e l'abbeveratoio devono essere fatti di materiale<br />
impermeabile e facilmente lavabile.
L'autorizzazione è concessa a condizione che il letame sia rimosso<br />
dalle stalle giornalmente e che i detentori di detti locali<br />
versino annualmente al Comune la quota q.i spese che sarà messa<br />
a loro carico per il servizIo di demoscazione al quale il Comune<br />
provvede direttamente.<br />
A tal fine il Podestà 2 stabilisce annualmente con ordinanza<br />
l'ammontare del deposito da eseguirsi per ottenere l'autorizzazione<br />
suddetta.<br />
Art. 72.<br />
Divieto nell'interno dell' abitato di case di cura zooiatrica, ecc.<br />
È vietato tenere nell'interno dell'abitato case di cura zooiatrica,<br />
stazioni di allevalnento di cani, gatti o cavie, depositi di polli,<br />
conigli e simili, senza l'autorizzazione del Podestà 2 che è concessa,<br />
previo accertamento delI'ufficio d'igiene da cui risulti che detti<br />
esercizi possono funzionare senza danno o molestia degli abitanti<br />
limitrofi.<br />
Art. 73.<br />
Allevamento di galline<br />
Nell'abitato urbano è permesso l'allevamento di non piti di 5<br />
capi di pollame per uso domestico, a condizione che il locale relativo<br />
non sia in <strong>com</strong>unicazione diretta con stanze di abitazione, sia<br />
intonacato con materiale impermeabHe, sia sufficientemente ventilato<br />
e pulito giornalmente.<br />
I locali di allevamento di cui al <strong>com</strong>ma precedente devono essere<br />
tenuti nei cortili. Ove i cortili diano aria e luce a piti appartamenti<br />
l'allevamento può essere vietato, su proposta dell'Ufficiale<br />
sanitario, ove ne faccia richiesta anche un solo inquilino.<br />
AMBIENTI COLLETTIVI<br />
O IN SERVIZIO DI COLLETTIVITÀ<br />
Art. 74.<br />
Scuole e convitti privatz<br />
I locali e gli arredamenti delle scuole e dei convitti privati<br />
devano avere i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni le-
gislative e regolamentari per le scuole e per i convitti pubblici.<br />
Salvo diverse indicazioni delle norme suddette, la superficie di pavimento<br />
per ogni alunno nelle aule scolastiche deve essere almeno<br />
di mq. 0,80 per gli asili infantili, mq. 1 per le scuole elementari e<br />
mq. 1,25 per le scuole secondarie 14.<br />
Le scuole ed i convitti privati non possono essere aperti all'esercizio<br />
se non in seguito ad autorizzazione del Podestà 2 che, udito<br />
l'Ufficiale sanitario, potrà subordinarla all'adempimento delle<br />
prescrizioni igieniche che risultino necessarie.<br />
Il Podestà 2, sentito l'ufficiale sanitario, può autorizzare l'esercizio<br />
di scolette in ambienti accessori alle case di abitazione, purché<br />
gli ambienti stessi siano distinti dai vani di abitazione, siano<br />
ben ventilati ed illuminati, abbiano per ogni vano almeno una superficie<br />
di pavimento non inferiore a mq. 0,80 ed una cubatura<br />
di mc. 3 per ogni alunno, siano fornite di idonea latrina e tenute<br />
ton scrupolosa nettezza. .<br />
I locali delle scolette non possono essere destinati ad altri usi.<br />
Le palestre non annesse alle scuole e i campi da giuoco devono<br />
rispondere alle norme prescritte per le palestre annesse alle<br />
scuole pubbliche. Inoltre devono essere fornite di latrine, orinatoi,<br />
spogliatoi e di materiale di medicatura per pronto soccorso.<br />
Con l'autorizzazione del Podestà 2 possono adibirsi a conventi,<br />
ospizi ed istituti analoghi gli edifici che abbiano i requisiti igienici<br />
stabiliti per i convitti.<br />
Ogni camerata per dormitorio deve contenere non piu di venti<br />
persone ed avere una superficie di pavimento non inferiore a mq.<br />
6 per persona.
Non, possono aprirsi all'esercizio alberghi e locande senza auto- ,<br />
rizzazione del Podestà 2 la quale è concessa, sentito l'Ufficiale sanitario<br />
a, condizione: .<br />
'1) ,che l'edificio adibito ad albergo o locanda sia fornito p'er<br />
ogni piano di una latrina ed antilatrina ogni venti letti nonché di<br />
impianto di acqua corrente in ogni camera con lavandino a chiusura<br />
idrica;<br />
2) che ogni camera abbia una cuba tura minima di almeno<br />
mc. 3,30 per ogni persona alloggiata;<br />
3) che le camere del personale di servizio abbiano requisiti<br />
igienici non inferiori a quelli richiesti per le case popolari di abitazione;<br />
4) che siano osservate tutte le altre prescrizioni per garantire<br />
detti esercizi da inconvenienti igienici.<br />
I proprietari e direttori di alberghi e locande hanno l'obbligo<br />
di indicare, nel cartello da esporsi in ogni camera, il numero delle<br />
persone che vi possono essere alloggiate e di denunciare all'Ufficiale<br />
sanitario entro 20 ore gli ospiti e le persone di servizio colpite<br />
da malattie.<br />
Il personale preposto alla vigilanza sanitaria ha facoltà di<br />
<strong>com</strong>piere ispezioni negli alberghi e nelle locande in qualunque ora.<br />
Chiunque abbia ottenuto licenza dall'autorità di P.S. per l'affitto<br />
di camere mobiliate deve farne denunzia all'Ufficiale sanitario<br />
prima d'iniziare l'esercizio .<br />
.Le case destinate ad affitto di camere mobiliate devono avere i<br />
requisiti igienici prescritti per le case di abitazione.<br />
Ove le camere mobiliate siano piu di cinque l'esercizio non può<br />
essere iniziato senza l'autorizzazione del Podestà 2, il quale potrà<br />
prescrivere che siano osservate in tutto o in parte le disposizioni<br />
dell'articolo precedente.
Art. 80.<br />
Teatri, cinematografi ed altri locali adibiti<br />
a riunione di numeroso pubblico .16<br />
Salvo quanto è prescrito dalla legge di P.S. non possono essere<br />
aperti teatri, cinematografi ed altri locali adibiti a riunione di nu-<br />
.meroso pubblico se non in seguito ad autorizzazione del Podestà 2<br />
la quale è concessa alle seguenti condizioni:<br />
'_ a) che il fabbricato sia convenientemente isolato, abbia~un<br />
,numero di uscite dirette sulla via pubblica, tali da consentire lo<br />
sgmobro del massimo numero di spettatori in non piti di lO minuti,<br />
se dotato di palchi di legno e in non piti di 15 minuti se il materiale<br />
infiammabile sia ridotto al minimo (sedie della platea e dei<br />
palchi di legno o di ferro), abbia una congrua dotazione di idranti<br />
all'esterno del fabbricato e di estintori di incendio all'interno;<br />
b) che sia assicurata una conveniente aerazione anche ad ambiente<br />
chiuso e senza produziOne di correnti d'aria;<br />
c) che le sale d'aspetto abbiano una capienza <strong>com</strong>plessiva<br />
tale da consentire l'attesa di due terzi del massimo numero di<br />
~petta tori;<br />
d) che il riscaldamento, ove esista, sia prodotto a mezzo di<br />
impianti che non diano luogo ad inconvenienti igienici ed i radiatori<br />
siano collocati a conveniente distanza dai posti per evitare<br />
immediati irradiamenti di calore. La temperatura in ogni caso<br />
deve essere tenuta tra i 10° e i 15° a seconda dell'affollamento.<br />
Le porte di accesso e di usci ta dalla sala di proiezione devono<br />
essere fatte in modo da impedire correnti d'aria tutte le volte che<br />
il pubblico se ne serve.<br />
L'igiene degli ambienti deve essere assicurata mediante accurata<br />
pulizia giornaliera, con frequenti disinfezioni e disinfestazioni<br />
e con al tre modalità e cau tele che siano prescritte con ordinanze<br />
del Podestà 2 su proposta dell 'Ufficiale sanitario.<br />
È vietato introdurre nella sala un numero di spettatori superiore<br />
a quello dei posti a sedere.<br />
Gli ambienti adibiti a botteghe di barbiere, parrucchiere, manicure,<br />
pedicure debbono avere dimensioni non inferiori a mq. 16<br />
ed avere una superficie illuminante non inferiore ad un quarto<br />
della superfide dell'ambiente. Per la illuminazione artificiale ogni
posto di lavoro deve avere una sorgente luminosa di luce fredda,<br />
bianco-opaca, bianco cobalto o bianco-giallina, non inferiore a 50<br />
candele metro.<br />
Il pavimento deve essere ad 'unico getto o a piastrelle ben connesse,<br />
con angoli arrotondati e con materiale impermeabile facilmente<br />
lavabile, e deve avere in corrispondenza del fognolo di raccordo<br />
con la fogna cittadina, un chiusino idraulico di smaltimento<br />
delle a'cque di lavaggio.<br />
Le pareti fino all'al tezzadi almeno m. 1,20 devono essere ri vestite<br />
di materiale impermeabile (porcellana, vetro, marmi pregiati<br />
a grana fina) o quanto meno debbono essere pitturate a smalto<br />
con vernice inattaccabile alle soluzioni disinfettanti.<br />
Il locale deve essere fornito di acqua potabile e di almeno un<br />
lavandino, di un numero sufficiente di sputacchiere igieniche (preferibilmente<br />
sputacchiere a muro con acqua corrente di lavaggio),<br />
di pattumiere regolamentari coperte, di bocche contenenti soluzioni<br />
disinfettanti (soluzioni di sublimato 1% o di lisoformio 5%)'<br />
con getto rnanovrabile a pedale a gomito per la disinfezione delle<br />
mani del personale di servizio dopo abbondante insaponatura e<br />
lava22io ....- •.... delle mani stesse; inoltre deve essere fornito di sufficiente<br />
materiale di biancheria (cappe, tovaglie, tovaglioli, giacche bianche,<br />
camici, tute di tela bianca, ecc.) nonché di fazzoletti di carta<br />
tela, da mettere sul cuscinetto di appoggio della testa e da cambiare<br />
per ogni cliente ed infine deve essere tenuto costantemente<br />
con la massima<br />
sche della strada.<br />
pulizia e protetto con idonee reticeHe dalle mo-<br />
I lavatoi destinati ad uso del pubblico devono:<br />
a) avere ingresso indipendente;<br />
b) essere ubicati in locali chiusi, ma ben ventilati, mediante<br />
ampie finestre poste in alto e di riscontro, lucernai, ecc.;<br />
c) avere il pavimento, e le pareti sino all'altezza di m. 1,50<br />
dal suolo, impermeabili e lisci, raccordati ad angolo curvo; il pavimento<br />
inoltre deve avere una leggera pendenza verso una bocca<br />
di scarico munita di chiusura idraulica;<br />
d) devono essere provvisti di acqua di condotta in quantità<br />
sufficien te;<br />
e) essere costruiti a sistema di vaschette individuali, di materiale<br />
impermeabile liscie, munite di bocchette di scarico per il
sopravanzo; ciascuna vaschetta deve essere divisa in due s<strong>com</strong>partimenti,<br />
uno per saponare ed un altro, più ampio, per risciacquare;<br />
f) dinanzj a ciascuna vaschetta deve essere posta una griglia<br />
di legno per poggia piedi e di fianco un cavalletto per poggiarvi<br />
i panni lavati;<br />
. g)racqua di rifiuto deve essere immessa nella fognatura me-<br />
.diante canali muniti all'inizio di chiusura idraulica;<br />
h) avere almeno una latrina.<br />
Le lavanderie devono avere i requisiti di cui all'articolo precedente<br />
nonché gli impianti per asciugare la biancheria in modo da<br />
evitare qualsiasi inconveniente igienico. Devono avere inoltre locali<br />
e carri separati per il deposito e per il trasporto della biancheria<br />
sudicia e di quella lavata.<br />
Negli stabilimenti per bagni pubblici i camerini per bagni devonoessere<br />
costruiti con le modalità indicate all'art. 60 e devono<br />
essere muniti di campanelli di allarme in vicinanza della vasca o<br />
della doccia.<br />
Lo stabilimento deve avere almeno una stanza di aspetto, di<br />
altezza utile non inferiore a m. 3 per costruzioni fuori terra e a m.<br />
2,50 per costruzioni sotterranee, pavimenti e pareti sino all'altezza<br />
di m. l,50 almeno, impermeabili, lisci e raccordati ad angoli curvi.<br />
Locali distinti debbono essere destinati al deposito delle biancherie<br />
usate e pulite. Detti stabilimenti debbono essere dotati dei medicamenti<br />
di pronto soccorso e di latrine distinte per sesso, quando<br />
la latrina non sia contenuta nello. stesso camerino da bagno.<br />
Nel sistema dei bagni a doccia collettivi ove lo spogliatoio è ad<br />
uso collettivo e separato dagli stanzini delle docce individuali, lo<br />
spogliatoio deve avere gM stessi requisiti della sala di attesa dei<br />
bagni individuali e deve essere fornita di armadi, di una serie di<br />
cabine per il deposito temporaneo degll abiti e di griglie di legno<br />
oppure di strisce di linoleum o di gomma, ove poggiare i piedi nel<br />
transito dallo spogliatoio al locale delle docce e ritorno.
Nella stagione fredda tutti gli ambienti suddetti devono essere<br />
convenientemente riscaldati.<br />
L'esercizio degli stabilimenti non può essere iniziato senza preventiva<br />
autorizza2ione del Podestà 2.<br />
Gli esercenti stabilimenti o cabine balneari hanno obbligo:<br />
a) di tenere a disposizione del pubblico camerini di materiale<br />
ben connesso e lavabile e che abbiano una superficie di pavimento<br />
non inferiore a mq. 3.;<br />
b) di tenere a disposizione del pubblico adatti impianti di latrine<br />
con annessa doccia;<br />
c) di organizzare i mezzi idonei per eventuali salvataggi;<br />
d) di fornire maglie e biancheria pulita di bucato ove l'esercizio<br />
non si limiti al solo nolo delle cabine;<br />
e) di attenersi alle prescrizioni impartite dall'autorità <strong>com</strong>unale<br />
per la sorveglianza sanitaria concorrendo nella spesa in proporzione<br />
del numero dei camerini ove al servizio sia da provvedere<br />
di ufficio per piu stabilimenti viciniori;<br />
f) di provvedere a proprie spese alla rimozione giornaliera<br />
delle spazzature e dell'alga accumulata sulla spiaggia;<br />
g) di tenere esposti in luoghi visibili e preferibilmente in<br />
ogni cabina appositi cartelli con le indicazioni dei punti di mare<br />
pericolosi per le persone non esperte al nuoto.<br />
Dormitori pubblici<br />
I locali destinati a dormitori pubblici devono avere i pavimenti<br />
e le pareti, sino almeno all'altezza di m. 2 dal suolo, fatti di materiale<br />
impermeabile e facilmente lavabile, letti distribuiti in modo<br />
che a ciascun ricoverato corrispondano non meno di 20 mc. di<br />
spazio, dormitori e latrine distinti per sesso, un impianto di docce<br />
ed almeno un locale per la disinfestazione.<br />
Trappeti<br />
I trappeti devono essere ben ventilati ed illuminati, avere il<br />
pavimento impermeabile e lavabile, essere tenuti puhti.
È proibito tenervi acqua di vegetazione o morchia che sia entrata<br />
in putrefazione.<br />
Alla fine della lavorazione, deve farsi una generale ripulitura.<br />
Art. 88.<br />
Sale da ballo pubbliche 16<br />
Le sale da ballo pubbliche devono essere ben ventilate, avere<br />
un pavimento non polveroso e le pareti impermeabili sino all'altezza<br />
dal suolo di almeno m. 1,50; devono infine essere fornite di<br />
almeno una latrina che non abbia <strong>com</strong>unicazione diretta con la<br />
sala.<br />
Case eli meretricio<br />
Le case di meretricio, oltre ai requisiti <strong>com</strong>uni alle case di abitazione,<br />
debbono:<br />
a) avere in ogni camera il lavandino ed il bideto con acqua<br />
corrente;<br />
b) tenere a disposizione delle meretrici e dei frequentatori<br />
idoneo materiale per le disinfezioni personali e biancheria asettica<br />
in continuo ricambio per asciugarsi;<br />
c) tenere esposti nelle stesse camere appositi cartelli indicanti<br />
i suggerimenti dell'autorità sanitaria per la prevenzione e la<br />
profilassi delle malattie veneree;<br />
d) tenere apposito locale per la visita medica con il materiale<br />
occorrente.<br />
Latrine annesse alle abitazioni collettive<br />
(esercizi pubblici, teatri, alberghi, locande, ecc.) 15<br />
I gabinetti di decenza negli esercizi pubblici, teatri, cinematografia,<br />
alberghi, locande, ecc. devono essere distinti per sesso e<br />
conformi aUe disposizioni dell'art. 59.<br />
Le dimensioni minime dei camerini nei teatri, cinematografi,<br />
alberghi, locande ed altre abitazioni colkttive devono essere: larghezza<br />
m. 1,30, lunghezza m. 1,50, altezza m. 2,50.<br />
Le porte dei camerini non devono aprirsi nelle sale di trattenimento<br />
e di preparazione, deposito e vendita di sostanze ali me n-
tari, ma essere separati dal corridoio o da altri ambienti di passaggio<br />
o di disimpegno. Il Podestà 2 può prescrivere in singoli casi<br />
anche la costruzione di una antilatrina o di un orinatoio .<br />
. Sono ammessi i sistemi di cessi all'inglese ed alla turca. I tramezzi<br />
tra i gabinetti, raggiungano o non il soffitto, devono avere lo<br />
spessore di almeno m. D,IO.<br />
È p,ermesso, a coprire i bordi del vaso, l'uso di seditoie di materiale<br />
cattivo conduttore del calore, purché a superficie impermeabi1e,<br />
liscia e lavabile (legno verniciato, ebanite, ecc.) ed a<br />
condizione che siano tenuti a disposizione dell'avventore fogli di<br />
carta di interposizione.<br />
I camerini devono avere porte a chiusura automatica rivestite<br />
di vernici.<br />
In ogni latrina o nell'antilatrina deve essere installato un lavabo<br />
ad acqua corrente, con relativa dotazione di sapone e di tovaglietta<br />
per uso individuale oppure di asciugatoi ad aria calda.<br />
Gli esercizi pubblici di gabinetti di decenza devono avere, oltre<br />
ai requisiti di cui all'articolo precedente, una stanza o corridoio<br />
di accesso ai camerini, di altezza non minore di m. 4, il cui pavimento<br />
e le pareti, sino all'altezza di m. l,50 almeno, devono essere<br />
rivestiti di materiale impermeabile e lavabile.<br />
Gli orinatoi pubblici siano a lastra che a vaschetta, devono<br />
essere di materiale liscio e non assorbente .<br />
. Il lavaggio deve essere eseguito ad irrorazione di acqua continuae<br />
sufficiente; la chiusura del forame di scarico, a sifone idaraulico;<br />
i1 semi-canale di raccolta delle urine, nel sistema a lastra,<br />
deve avere ampiezza sufficiente per evitare fuoriuscita di liquido;<br />
il pavimento attiguo al semicanale deve essere, per l'estensione di<br />
m. D,50 all'incirca, ricoperto di materiale non assorbente e leggermente<br />
inclinato verso il semicanale allo scopo di facilitare la eliminazione<br />
del gocciolio dell'urina.
Accessi a latrine ed orinatoi di esercizi pu.bblici<br />
In caso di bisogno 'chiunque ha diritto di accedere alle latrine<br />
ed orinatoi degli esercenti locali di barberia e toletta, di bagni e<br />
,- stabilimenti balneari, di palestre e campi da giuoco, di alberghi e<br />
locande, di teatri, cinematografi ed ogni altro locale adibito a riunioni<br />
pubbliche che a norma del presente regolamento ne deve<br />
essere fornito.<br />
L'obbligo suddetto si estende ai portieri di case di abitazione<br />
costruite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.<br />
L'uso di dette latrine ed orinatoi può essere subordinato al<br />
pagamento di un tenue <strong>com</strong>penso da stabilirsi dai proprietari ed<br />
esercenti, salvo approvazione del Podestà 2.<br />
Locali per esercizi di generi alimentari,<br />
di bevande, di ghiaccio, dolciumi e simili<br />
I locali adibiti a salumeria, panetteria, ristorante, osteria, caffè,<br />
bottiglieria, latteria, gelateria e rivendita di ghiaccio ed altri<br />
generi alimentari devono avere i requisiti prescritti per l'igiene<br />
delle abitazioni, ed inoltre:<br />
a) avere ingresso indipendente sulla via; distare da stalle<br />
non meno di venti metri; non avere <strong>com</strong>unicazione diretta con<br />
locali di abitazione o di qualsiasi altro genere; essere forniti di<br />
impianto di illuminazione elettrica, se l'esercizio è aperto nelle<br />
ore notturne;<br />
b) i pavimenti e le pareti fino all'altezza di m. 1,20 almeno<br />
devono essere impermeabili, lisci, uniti, sia nei locali addetti alla<br />
vendita o somministrazione, sia in quelli accessori adibiti alla preparazione<br />
delle derrate;<br />
c) le derrate, le stoviglie, il vasellame, la biancheria da tavola,<br />
devono essere custodite in modo che siano al riparo da contaminazioni<br />
e inquinamenti e che l'aha circoli liberamente;<br />
d) essere fornito di regolare impianto per l'acqua potabile;<br />
e) i banchi di preparazione e di vendita debbono presentare<br />
la superficie impermeabile, -liscia, unita;<br />
f) negli esercizi nei quali si fa ab.bondante spargimento di<br />
liquido, il pavimento deve essere leggermente declive verso un forame<br />
di scarico che sia fornito di chiusura idraulica e provvisto<br />
di reticolato di legno;
g) nelle rivendite di pesce occorre assicurare una sufficiente<br />
ventilazione mediante finestre poste di riscontro, e con altri mezzi;<br />
h) i ristoranti e gli altri esercizi di preparazione e conservazione<br />
di derrate alimentari di notevole importanza, a giudizio dell'autorità<br />
<strong>com</strong>unale, devono avere ceHe o' armadi frigoriferi;<br />
i) nei caffè, bar e simili, i bicchieri, le tazze ed altri utensili,<br />
prima' di essere messi in uso, volta per voltà devono essere sciacquati<br />
diligentemente sotto acqua corrente.<br />
Negli esercizi di 1" e 2" categoria la disinfezione delle tazze e<br />
dei piattini deve essere eseguita adoperando bacinelle a vapore<br />
fluente, collegate alle macchine per caffè espresso;<br />
I) le paste debbono essere prese mediante pinze, e non con<br />
le mani; la loro distribuzione nei tavolini deve essere fatta in cestini<br />
con coperchio a vetro o a rete metallica fitta;<br />
111) nelle rivendite di ghiaccio, i tavoli per il deposito dei<br />
blocchi di ghiaccio devono essere ricoperti di lamiere di zinco o<br />
di altro materiale liscio ed impermeabile; il ghiaccio depositato<br />
non deve poggiare su terreno nudo, né su oggetti da cui possa essere<br />
insudiciato o assorbire materiale estraneo; i carri per il trasporto<br />
devono essere coperti e rivestiti internamente di lamine di<br />
zinco o di altro materiale che sia liscio, impermeabile;<br />
11) le frigitorie devono essere fornite di cappe aspiratorie;<br />
o) gli esercizi di ristorante, di caffè ed ogni altro locale analogo<br />
di trattenimento debbono essere forniti di orinatoi e di latrine<br />
con le modalità prescritte per le case di abitazione.<br />
In tutti gli esercizi di cui al presente articolo è obbligatoria la<br />
piu accurata manutenzione e pulizia. Negli esercizi stessi è vietato<br />
di tenervi letti per dormire ed oggetti estranei e di <strong>com</strong>piervi<br />
operazioni estranee all'esercizio.<br />
Negli esercizi di caffè, bar, ristorante e simili è vietato mettere<br />
in uso tazze, piattini, e bicchieri' scheggiati.<br />
I chioschi per la vendita di bibite devono essere tenuti con la<br />
maggiore pulizia e devono essere provvisti di rubinetto di acqua<br />
di condotta con il relativo scarico nella fognatura.
Le case rurali di nuova costruzione devono avere almeno 3<br />
ambienti, di cui due per camere da letto.<br />
Devono inoltre soddisfare aile seguenti condizioni:<br />
1) il piano di costruzione deve essere elevato di almeno m.<br />
0,20 sul piano di campagna e di almeno m. 1 sul piu alto livello<br />
dei corsi di acqua adiacenti alla casa;<br />
2) l'altezza dei locali di abitazione dev'essere non inferiore a<br />
metri 2,80 e le pareti intonacate e tinteggiate a calce 17;<br />
3) la superficie vetrata delle finestre deve essere non inferiore<br />
a 1/12 della superficie di pavimento;<br />
4) la camera d'aria per la separazione dell'ultimo piano dal<br />
tetto-terrazza può essere costruita anche con semplice applicazione<br />
di tavelloni forati su apposita intelaiatura di legno;<br />
5) la cucina deve essere fornÌ'ta di cappa di aspirazione;<br />
6) ove, avuto riguardo alle condizioni economiche dell'azienda,<br />
non sia possibile costruire apposito pozzo nero per lo scarico<br />
della latrina, questa può essere ubicata in un camerino ben ventilato<br />
dove potranno usarsi vasi mobili da vuotarsi giornalmente nei<br />
campi a conveniente distanza dall'abitazione e da nettarsi mediante<br />
conveniente -lavaggio;<br />
7) le acque domestiche di rifiuto debbono essere raccolte in<br />
apposi,ti recipienti e, dopo vuotati nei campi, nettarsi con conveniente<br />
lavaggio;<br />
8) i pozzi neri annessi alle case rurali possono essere costruiti<br />
a fondo permeabile allorché per la loro distanza possano garantire<br />
da infiltrazioni i pozzi, le cisterne e le fondazioni della casa.<br />
Disposizioni per le stalle, aie, depositi di cereali, abbeveratoi<br />
Per il piano di costruzione delle stalle, degli ambienti destinati<br />
al deposito di cerea'li ed in genere per qualsiasi altro ambiente<br />
annesso alle case rurali si applicano le disposizioni dell'articolo<br />
precedente.
Le aie devono essere tenute sgombre da immondizie ed essere<br />
a superficie leggermente declive per il pronto allontanamento delle<br />
acque meteoriche o di altre acque che vi cadono.<br />
Le stanze destinate a'deposito di cereali devono essere perfettamente<br />
asciutte e ben ventilate, a pavimento impermeabile, tenute<br />
con accurata nettezza.<br />
Gli abbeveratoi devono essere costruiti a diversi s<strong>com</strong>parti,<br />
per evitare 1':1S0 contemporaneo di una stessa vasca d'acqua per<br />
piu animali e con materiale di facile e perfetta lavatura.<br />
Le stalle per animali bovini ed equini devono rispondere alle<br />
norme indicate nell'art. 71 con dispensa dalla canna di ventilazione.<br />
Gli ovili ed i porcili devono rispondere ai seguenti requisiti:<br />
a) non avere <strong>com</strong>unicazione diretta con stanze di abitazione;<br />
b) quando siano sottoposti a locali di abitazione, debbono<br />
essere separati da soffitto impermeabile;<br />
c) cuba tura non inferiore a mc. 8 per ogni capo di bestiame;<br />
in ogni caso l'altezza non deve essere inferiore a m. 2;<br />
d) pavimento e pareti impermeabili e raccordati tra loro ad<br />
angoli arrotondati;<br />
e) la ventilazione deve essere assicurata mediante finestrino<br />
prospiciente all'ambiente aperto .<br />
. Il letame, le immondizie e le altre materie putrescibili possono<br />
essere raccolte in mucchi a distanza non inferiore a metri 25<br />
dalle case di abitazione, dai pozzi e cisterne e dalle strade, e poggiati<br />
su piattaforma permeabile. .<br />
Qualora, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, tali condizioni di<br />
raccolta siano di pregiudizio all'igiene delle abitazioni, il Podes'tà 2
potrà ordinare la raccolta a distanza maggiore o disporre che sia<br />
fatta in fosse aventi fondo e pareti impermeabili con cunetta e<br />
canale di scolo, copertura con imposte ed a perfetta chiusura ed<br />
all'occorrenza anche con un tubo esalatore.<br />
) Del Regolamento di Igiene viene riportato il solo Titolo III in quanto<br />
è quello che in maggior misura interessa la attività edilizia. Gli altri titoli<br />
sono: Titolo I: Vigilanza sanitaria (artt. da 1 a 7); Titolo II: Assistenza<br />
Sanitaria (artt. da 8 a 31); Titolo IV: Tutela igienica dell'alimentazione e<br />
degli oggetti di uso domestico (artt. da 100 a 122); Titolo V: Igiene del lavoro<br />
(artt. da 123 a 132); Titolo VI: Profilassi delle malattie infettive e sociali<br />
(artt. da 133 a 165); Titolo VII: Polizia mortuaria (artt. da 166 a 185);<br />
Titolo VIII: Disposizioni generali e transitorie (artt. da 186 a 189).<br />
2 In luogo di « Podestà» si legga « Sindaco ».<br />
3 Gli artt. 36, 37, 38 e 39 sono stati sostituiti dalla « Nuova disciplina<br />
dello smalti mento delle acque di rifiuto in zone sfornite di fognatura dinamica»<br />
approvata con deliberazione consiliare n. 629 del 28-5-77, munita<br />
della presa d'atto della Sezione Provinciale di Controllo n. 51519/29122 del<br />
3-1-78.Anche se la Amministrazione Comunale ha nello stesso anno 1978 per<br />
le Edizioni Levante stampato un apposito fascicolo ed anche se si tratta di<br />
una disciplina destinata ad aver vita breve in attesa della normativa prevista<br />
dalla legge 10-5-76n. 319, si è ritenuto di inserire in questo fascicolo dalla<br />
pago 141 alla pago 168 anche quest'ultima normativa in vigore.<br />
4 L'art. 43, <strong>com</strong>ma 2° e 3° della legge 457 del 5-8-78, di cui alla successiva<br />
nota 3, ha modificato la minima altezza dei vani abitabili ma non la superficie<br />
né la cubatura.<br />
Sebbene si possano trarre conseguenze induttive, pur tuttavia si deve<br />
affermare che questi elementi, che corrispondono ad altrettante condizioni<br />
igieniche, non sono stati modificati dalla legge e pertanto restano validi.<br />
Pertanto se si vorrà attuare l'altezza minima di m. 2,70 bisognerà rispettare<br />
la cubatura minima di me. 27 e di conseguenza la superficie minima<br />
sarà di mq. lO anziché 9.<br />
5 Non sembra esservi concordanza tra questo l° <strong>com</strong>ma e l'art. 90 del<br />
R.E. (pag. 73) che tratta della sopraelevazione del piano terreno e che fissa<br />
in m. 1,00 tale sopraelevazione rispetto alla strada od al terreno sistemato<br />
quando si voglia destinare i locali (del piano terreno) ad abitazione.<br />
La discordanza sta in che cosa si intende per locali a « pianterreno »:<br />
se si intende « a livello del terreno» (strada o terreno sistemato) differenziandoli<br />
da quelli rialzati o sopraelevati rispetto sempre alla strada od al<br />
terreno sistemato, allora si può distinguere:<br />
1) i locali a livello del terreno ed a piano terreno debbono avere una<br />
altezza netta interna di metri quattro quando si vogliano usare per abitazione;<br />
2) i locali che siano sopraelevati rispetto alla strada potranno essere<br />
abitabili quando tale sopraelevazione raggiunga 1,00 m.; la altezza in questo<br />
caso non sarà sottoposta alla prescrizione del primo <strong>com</strong>ma ma di quelli<br />
che seguono.<br />
L'art. 43, 2° e 3" <strong>com</strong>ma della legge 6-8-78 n. 457 cosi recitano:<br />
«Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici,<br />
sono consentite:<br />
...omissis ...
) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni,<br />
misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali minori altezze<br />
previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a m. 2,70 per gli ambienti<br />
abitativi e m. 2,40 per i. vani accessori.<br />
Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni<br />
dei regolamenti edilizi vigenti ».<br />
Questa norma non distingue i piani terreni, o a livello del terreno, o<br />
sopraelevati, dai piani superiori per cui si deve intendere che la altezza<br />
minima di m. 2,70 è valida per tutti i piani abitabili, a qualsasi livello. Resta<br />
peraltro valido l'arto 90 del R.E. che riguarda la « sopraelevazione » rispetto<br />
alla strada od al terreno sistemato e non la altezza interna. Si potrà quindi<br />
prevedere un piano abitabile dell'altezza di m. 2,70 pU:'ché sia sopraelevato<br />
di almeno m. 1,00 rispetto, ecc.<br />
6 I <strong>com</strong>mi 2 0 e 3" dell'art. 43 della legge 5-8-78riportati alla nota 3 definiscono<br />
la nuova minima altezza interna dei vani abitabili in m. 2,70.<br />
7 Sempre in base al citato articolo, lettera b), questa minore altezza di<br />
m. 2,50 resta valida.<br />
8 Secondo il citato arto 43 della legge 457 i corridoi, considerati <strong>com</strong>e<br />
locali accessori, possono avere la minima altezza di m. 2,40.<br />
9 Il 2 0 e 30 <strong>com</strong>ma dell'art. 43 della legge 5-8-78 n. 457 cosi stabilisce:<br />
« Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici,<br />
sono consentite:<br />
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione<br />
nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni<br />
previste negli articoli 18 e 19 della legge 27-5-75 n. 166;<br />
...omissis ...<br />
Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni<br />
dei regolamenti edilizi vigenti ».<br />
Per <strong>com</strong>pletezza si riporta l'art. 19 della legge 166 che riguarda le scale:<br />
« È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza<br />
finestrature sull'esterno a condizione che:<br />
a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza<br />
e di igiene;<br />
b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione,<br />
diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni ».<br />
lO In base all'art. 43, <strong>com</strong>ma 2° e 30,della legge 457/78 la altezza minima<br />
è ridotta a m. 2,70.<br />
II Risulta evidente la volontà di avere una superficie non inferiore a<br />
mq.5 in quanto SxH = 5x3 = 15 mq.: peraltro la legge 457/78 ha modificato<br />
solo l'altezza e resta pertanto valida la cuba tura minima di 15 mc. Per una<br />
cucina dell'altezza di m. 2,70, la superficie non potrà quindi essere inferiore<br />
a mq. 5,55.<br />
12 L'art. 43, 2° <strong>com</strong>ma, lettera a) della legge 457/78 di cui alla nota 7 consente<br />
la installazione di servizi igienici anche in ambienti non direttamente<br />
areati alle condizioni previste dall'art. 18 della legge 166/75.<br />
Il testo dell'art. 18 di cui sopra è il seguente:<br />
« È consentita la installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente<br />
areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:<br />
a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione<br />
forzata, che assciuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque<br />
volte la cuba tura degli ambienti stessi;
) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento<br />
continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione<br />
primaria e secondaria;<br />
c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a<br />
fiamma libera.<br />
13 Questa minore altezza rispetto al 2° <strong>com</strong>ma, lettera b) dell'art. 43<br />
della legge 457/78 è tuttora valida ed applicabile.<br />
14 Le norme per l'edilizia scolastica dalla scuola materna agli istituti<br />
superiori sono contenute nel D.M. 18-12-1975.<br />
15 In genere tutti gli edifici a destinazione speciale sono soggetti a normative<br />
particolari che occorrerà consultare di volta in volta. Per gli alberghi<br />
una <strong>com</strong>pleta successione delle normative può essere consultata nel<br />
fascicolo 733 della collezione legale Pirola - Pirola Editore - Milano.<br />
16 La speciale normativa per teatri e cinema può essere consultata nel<br />
fascicolo n. 1134della collezione legale Pirola.<br />
17 Le nuove minime altezze definite dall'art. 43, 2° e 3° <strong>com</strong>ma, della<br />
legge 5-8-78di cui alla nota 5 valgono anche per la edilizia rurale.
NUOVA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO<br />
DELLE ACQUE DI RIFIUTO<br />
IN ZONE SFORNITE DI FOGNATURADINAMICA<br />
(Sostituisce gli artt. 36, 37, 38 e 39 del locale Regolamento di<br />
Igiene).<br />
Discipiina approvata con deliberazione consiliare n. 626 del 28-5-<br />
1977, di cui la Sezione Prov.le di Controllo ha preso atto con il<br />
n. 51519/29122del 3-1-1978.<br />
A) La presente normativa si applica ai nuovi insediamenti produttivi<br />
e civili per i quali non può reaHzzarsi l'immissione degli<br />
scarichi in fognature <strong>com</strong>unali o in corsi d'acqua superficiali.<br />
Essa avrà validtià sino all'emanazione, da parte dello Stato e<br />
della Regione, della normativa prevista dalla Legge 10-5-1976n.<br />
319 per la disciplina degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo.<br />
B) I progetti edilizi sottoposti al visto del Sindaco ai sensi dell'articolo<br />
220 del T.U.LeggiSanitarie devono essere sempre corredati<br />
dalla illustrazione grafica e descrittiva sia degli apparati di<br />
depurazione delle acque di scarico, sia deHa destinazione ultima<br />
di queste. Nel giudizio suH'idoneità dei sistemi di depurazione delle<br />
acque provenienti da edifici residenziali, l'ufficiale sanitario terrà<br />
conto anche della destinazione ultima di esse.<br />
C) Gli opifici industriali, artigianali o zooagricoli devono far<br />
confluire isolatamente tutte le loro acque di scarico in un unico<br />
tronco di fognatura. Detto tronco deve avere, in luogo facilmente<br />
accessibile d'aH'esterno della recinzione, un p.ozzetto di ispezione<br />
dal quale gli organi di vigilanza possano in qualsiasi momento<br />
effettuare previeli, anche senza alcun preavviso al titolare dell'opifìcio.
D) Per poter scaricare sul suolo o nel sottosuolo acque di rifiuto<br />
provenienti da :attività industriali, artigianali o zooagricole,<br />
è necessario essere muniti di apposita autorizzazione rHasciata<br />
dal Sindaco, previo nul,la-osta dell'ufficiale sanitario. La domanda<br />
dovrà essere corredava da una planimetria dell'opificio con !'identificazione<br />
della rete fognaria; dalla descrizione del tipo delle lavorazioni<br />
e/o degli aHevamenti eseguiti con relative sostanze im~<br />
piegate; da elaborati, ed annessa relazione, illustranti il tipo<br />
di' impianto adottato per il trattamento delle acque di rifiuto; da<br />
una specifica della portata e delle caratteristiche fisiche, chimiche<br />
e biologiche degli scarichi; da dati relativi alla provenienza ed<br />
aHaquantità delle acque consumate giornalmente.<br />
Non sarà concesS'a l'autorizzazione, ove negli scarichi siano<br />
superati i limiti di cui alla tabella A deHa Legge 10-5-1976,n. 319.<br />
, E) L'autorizzazione allo scarico di acque di origine domestica<br />
provenienti da edifici residenziali si intenderà concessa contestualmente<br />
con l'autorizzazione dell'abivabilità, che potrà negarsi, a<br />
giudizio dell'ufficiale sanitario, per !'insufficiente trattamento e<br />
bonifica delle acque di scarico.<br />
F) Qualsiasi variazione qualitativa o quantitativa degli scarichi<br />
'autorizzati, dipendente da mutamenti dei tipi di lavorazione<br />
è soggetta alle stesse norme di cui alla lettera D).<br />
G) Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e<br />
civili esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme,<br />
devono essere a queste conformati con ,le modalità ed entro<br />
i limiti di tempo previsti dallo <strong>com</strong>ma n. 3 dell'art. 13 deHaLegge<br />
n.319.<br />
B) Sono fatti salvi in ogni caso i provvedimenti contingibili ed<br />
urgenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.<br />
É altresi fatta salva 'la facqltà del Sindaco di revocare, su proposta<br />
deH'ufficialesanitario, l'autorizzazione allo scarico anche nel<br />
caso che l!'interessato dimostri di avere ot1'enuto una precedente<br />
autorizzazione.<br />
I) Il titolare della ditta che effettuerà gli scarichi, anche conformi<br />
ai limiti stabiliti nene tabelle di cui alla lettera D), senza essere<br />
munito dell'autorizzazione del Sindaco, sarà assoggettato alle<br />
sanzioni previste dall'art. 106 del T.V. della Legge Comunale e<br />
Provinciale ed a quelle di cui al titolo VI della Legge n. 319.<br />
L) Ove dai controlli eseguiti d'ufficio daH'ufficiale sanitario si<br />
dovessero riscontrare dati superiori ai limiti fissati colle tabelle<br />
di cui all'ultimo <strong>com</strong>ma della lettera D) e di cui al lo <strong>com</strong>ma n. 3<br />
dell'art. 13 della Leggen. 319, il Sindaco procederà aUa immediata
evoca dell'autorizzazione allo scarico ed il titolare dell'impresa<br />
sarà assogettato alle sanzioni di cui al precedente punto I).<br />
M) Per quanto altro non previsto dalle presenti norme, si richiamano<br />
le disposizioni di cui alla Legge n. 319 del 10-5-1976.<br />
NORME PER LO SMALTIMENTO DI LIQUAMI DOMESTICI<br />
O DI NATURA ASSIMILABILE<br />
A) MEZZI EPURATIVI PER COLLETTIVITA FINO A 100 PER-<br />
SONE (P categoria). (Case isolate od in piccoli gruppi; aziende<br />
agrarie; scuole rurali; piccoli alberghi turistici; motels;<br />
campeggi; servizi igienici per industrie; installazioni di cantiere,<br />
ecc.).<br />
COSTRUZIONE (v. anche artt. 108, 109, 110 delle I.M. 20-6-1896):<br />
a) in mura tura di piet1rame o di mattoni, o conglomerato<br />
cementizio; spessore del fondo e delle pareti, non inferiore a<br />
50 cm.;<br />
b) pianta circolare o rettangolare; con fondo concavo od in<br />
sensibile pendenza; spigoli arrotondati;<br />
c) tenuta assicurata da intonaco interno di cemento a doppio<br />
strato; consigliabile un ulteriore rivestimento con vernice protettiva<br />
(evitare l'asfalto che può venir attaccato dagli alcali);<br />
d) <strong>com</strong>pletamente interrati; strato di argilla di 3040 cm. di<br />
spessore disposto al di sotto del fondo ed intorno alle pareti;<br />
e) accesso dall'alto a mezzo di pozzetto munito di doppia<br />
chiusura, con guarnizione;<br />
f) tubo di immissione degli scarichi provenienti dall'edificio<br />
senza intercettatore idraulico; bocca poco al di sotto della copertura<br />
{40-50 cm.); diametro 10-15 cm.;<br />
g) tubo di estrazione disposto verticalmente, con la bocca al<br />
di sopra .(10-15 cm.) del punto piu profondo; superiormente, al di<br />
sopra della copertura ed in apposito pozzetto {può essere anche<br />
quello di accesso) munito di pezzo di raccordo con tappo di chiusura;<br />
diametro lO cm.;
h) tubo di ventilazione con bocca inferiore superiormente<br />
al livello di riempimento, e bocca superiore aprentesi a conveniente<br />
altezza, di norma al di sopra della copertura dell'edificio;<br />
diametro 12 cm.;<br />
i) mai sottostanti ai fabbricati, ma esterni ad essi, distanti<br />
almeno 50 cm. dai muri di fondazione ed indipendenti da questi:<br />
strato di argilla interposto tra i muri di fondazione e le pa'reti dei<br />
pozzi;<br />
l) a non meno di lO metri da qualunque pozzo, condotta o<br />
serbatoio destinati ad uso potabile;<br />
m) capacità pari a 300-400litri per utente; numero massimo<br />
di persone 18-20; dimensioni minime 1,50-2,00mc; dimensioni<br />
massime 8,00-10,00mc.;<br />
n) sempre in numero di due, con funzionamento alternativo;<br />
ESERCIZIO:<br />
o) svuotamento da una a tre volte l'anno;<br />
p) estrazione del materaile, senza apertura del pozzo nero,<br />
mediante applicazione al pezzo di raccordo (previo svitamento<br />
del tappo) di tubo flessibile collegato con pompa aspirante mobile;<br />
q) il materiale estratto deve essere convogliato in carro botte<br />
e portato all'interramento; eventualmente in concimaia, solo in<br />
quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentono.<br />
COSTRUZIONE:<br />
a) in muratura di pietrame o di mattoni, o in conglomerato<br />
cementizio, semplice od armato; fondo piatto o in leggera pendenza;<br />
copertura di norma piana, con soletta annata;<br />
oppure: con elementi anulari in cemento armato, prefabbricati<br />
e montati in sito;<br />
b) pianta rettangolare, con pareti verticali, se costruite sul<br />
posto, con entrata ed uscita delliquame dai lati piu corti; preferibilmente<br />
costituiti da due o tre <strong>com</strong>parti in serie;
c) tenuta assicurata da intonaco di cemento a doppio strato,<br />
o accurata sigHlatura dei giunti tra i vari elementi delle fosse pre- .<br />
fabbricate: consigliabile un ulteriore rivestimento con vernice<br />
protettiva; ,<br />
d) <strong>com</strong>pletamente interrato, con accesso a ciascun <strong>com</strong>partimento<br />
dall'alto a mezzo di apposito pozzetto o vano, con chiusura<br />
a tenuta e con lucchetto; .<br />
e) ingresso delliquame grezzo ed uscita del liquame chiarificato',<br />
a mezzo di tubo a T (rootato di 90°), con bocche inferiori<br />
aprentesi al di sotto della crosta (20-30 cm.) e bocca superiore<br />
aprentesi al di sopra del pelo libero: passaggio da un <strong>com</strong>partimento<br />
al successivo a mezzo di due tubi a T, o di dispositivo analogo,<br />
per impedire il passaggio della crosta; diametro dei pezzi<br />
a T: 15-20 cm.;<br />
f) tubo di ventilazione con bocca inferiore al di sopra del<br />
pelo libero e bocca superiore aprentesi a conveniente altezza, di<br />
norma al di sopra della copertura dell'edificio; se la fossa è a piu<br />
<strong>com</strong>partimenti, ciascuno avrà il suo tubo di ventilazione, che confluirà<br />
in un'unica canna; diametro: 12-15cm.;<br />
UBICAZIONE:<br />
g) mai sottostanti ai fabricati, ma esterne ad essi; distanti<br />
almeno un metTo dal filo esterno dei muri di fondazione, ed indipendenti<br />
da questi;<br />
h) a non meno di lO metri da qualunque pozzo, condotta o<br />
serbatoio, destinati ad uso potabile;<br />
i) disposizione planimetrica nei riguardi di fabbricati od<br />
aree frequentate, tale che le operazioni di estrazione dei residui<br />
non rechino fastidi o risultino sgradevoli alla vista;<br />
PROPORZIONAMENTO:<br />
l) pari al volume di liquame versato giornalmente (80% dell'acqua<br />
fornita), corrispondente a circa 12 ore di detenzione; aggiungere<br />
una capacità per il sedimento che si accumula al fondo<br />
(25-30 litri per utente) e per la crosta superiore (5-10 litri per<br />
utente);<br />
m) valore medio, fino a 10-15persone, 150 litri per utente e<br />
con almeno due svuotamenti l'anno; 200 litri se con un solo svuotamento<br />
all'anno; per oltre 15 persone le cubature precedenti si<br />
possono ridurre rispettivamente a 120e 180 litri;<br />
n) per scuole, officine,uffici,ecc. con Iimitatapresenza delle<br />
persone servite, possono essere sufficienti 50e 100litri per utente;<br />
o) in ogni caso non adottare cubature inferiori a 2-3 mc.;
ESERCIZIO:<br />
p) prima dell'inizio del funzionamento la fossa deve venir<br />
riempita d'acqua;<br />
q) estrazione del ma;er~ale sedimentato, o fango, da una a<br />
quattro volte l'anno;<br />
r) l'estrazione deve essere praticata mediante pompa mobile<br />
·munita di tubo flessibile, che si introduce in ciascun <strong>com</strong>partimento<br />
attraverso il vano di accesso, e si fa pescare al fondo della<br />
vasca;<br />
s) asportazione della crosta ogni qualvolta si pratica l'estrazione<br />
del fango: pulizia dei tubi a T e dei paraschiuma;<br />
t) il materiale estratto deve essere convogliato in carro botte<br />
e portato ad interramento.<br />
COSTRUZIONE:<br />
a) devono essere cilindriche, a pianta circolare, costruite con<br />
elementi anulari in cemento armato, prefabbricati e montati in<br />
sito;<br />
b) devono essere suddivise in due <strong>com</strong>parti <strong>com</strong>unicanti a<br />
mezzo di una feritoia: uno disposto nella parte superiore ed attraversato<br />
dalliquame; l'ahro per l'intera altezza, destinata inferiormente<br />
alla raccolta del materiale che sedimenta (fango) e superiormente<br />
(per la parte non occupata dal contatto di sedimentazione)<br />
all'acqua di copertura;<br />
c) consigliabile un tirante d'acqua sul fondo di almeno 3<br />
metri;<br />
d) indispensabile adottare accorgimenti per impedire il passaggio<br />
di bolle di gas nel <strong>com</strong>parto di sedimentazione, nonché il<br />
formarsi della crosta nello stesso travetto di protezione, denti<br />
sporgenti, ecc.;<br />
e) tenuta assicurata da accurata sigillatura dei giunti tra<br />
i vari elementi prefabbricati: per quelle in cemento armato o muratura,<br />
intonaco di cemento a doppio s'trato, verniciatura interna<br />
protettiva;<br />
f) <strong>com</strong>pletamente interrate; accesso dall'alto a mezzo di apposito<br />
vano a livello del piano di campagna con chiusino a tenuta<br />
e con lucchetto; .<br />
g) ingresso del liquame grezzo ed uscita di quello chiarificato<br />
a mezzo di tubo a T (<strong>com</strong>e per le vasche di tipo tradizionale),
o con pa'raschiuma di protezione, per trattenere le sostanze galleggianti:<br />
diametro dei pezzi a T: 15-20 cm.;<br />
h) tubo di ventila2ione <strong>com</strong>e per le vasche di tipo tradizionale:<br />
diametro.: 12 cm.;<br />
UBICAZIONE:<br />
.i) mai sottostanti ai fabbricati, ma esterne ad essi; distanti<br />
alm·eno~n metro dal ,filoesterno dei muri di fondazione ed indipendenti<br />
da questi;<br />
l) a non meno di lO metri da qualunque pozzo, condotta o<br />
serbatoio, destinati ad uso potabile;<br />
m) disposizione planim·etrica nei riguardi di fabbricati ed<br />
aree frequentate, tale che le operazioni di estrazione dei residui<br />
non rechino fastidi, o risultino sgradevoli aHa vista;<br />
PROPORZIONA~ENTO:<br />
n) <strong>com</strong>partimento di sedimentazione: pari a 1/3 - 1/2 del<br />
volume di liquame versato giornalmente, corrispondente a circa<br />
4-6ore di detenzione con le portate di punta: consigliabile valori<br />
piti elevati per le vasche piti piccole; aggiungere 10-15 litri a persona<br />
per le sostanze galleggianti;<br />
o) valori medi del <strong>com</strong>parto di sedimentazione, fino a 50-80<br />
persone servite, 40-50 litri per utente: in ogni caso, anche per le<br />
vasche piti piccole, ma mai meno di 250-300 litri <strong>com</strong>plessivi;<br />
p) <strong>com</strong>partim'ento del fango: 100-120 litri per persona servita,<br />
se si effettuano almeno due estrazioni l'anno; la capacità si<br />
valuta fino a 25-30 cm. al di sotto del punto piti basso della feritoia<br />
di passaggio del materiale che sedimenta; per le vasche piti piccole<br />
consigliabile adottare 180-120 litri per persona ed effettuare un'estrazione<br />
aH'anno;<br />
q) per scuole, officine, uffici,ecc., con limitata presenza delle<br />
persone servite il <strong>com</strong>partimento di sedimentazione dovrà tener<br />
conto delle portate di punta conseguenti all'uniformità di orario,<br />
in modo da assicurare non meno di 3 ore di detenzione; il <strong>com</strong>parto<br />
del fango potrà ridursi a circa la metà (60-80 litri per persona<br />
servita); .<br />
r) dimensioni massime delle vasche prefabbricate: diametro<br />
metri 2,50, altezza m. 4,00; per cubature maggiori si possono impiegare<br />
piti unità in parallelo;<br />
ESERCIZIO:<br />
s) prima deE'inizio del funzionamento la vasca deve venir<br />
riempita d'acqua;
t) immissione di calce nel <strong>com</strong>parto del fango, in sede di avviamento,<br />
per ottenere la fermentazione metanica o « digestione»<br />
del fango;<br />
u) entrata del liquame grezzo con continuità, ed uscita di<br />
quello chiarificato nella stessa misura (trascurabile' la parte di<br />
acqua che proviene dall'addensamento del fango);<br />
v) estrazione del fango digerito da una a quattro volte l'an-<br />
'no: festrazione deve essere praticata mediante pompa mobile<br />
munita di tubo flessibile, introdotto attraverso il vano di accesso,<br />
e che si fa pesca're al fondo della vasca: non va estratto tutto il<br />
fango; se ne lascia una parte (25-30%)per l'innesto con il fango;<br />
z) asportazione della crosta superiore dal <strong>com</strong>parto del fango<br />
e del materiale galleggiante e pulizia dei paraschiuma dal <strong>com</strong>parto<br />
di sedimentazione, ogni qualvolta si effettua la estrazione<br />
del fango;<br />
aa) il fango digerito deve essere convogliato in carro botte<br />
e può essere essiccato all'aria ed usato <strong>com</strong>e concime, oppure<br />
interrato; la crosta ed i materiali galieggianti devono venir interrati.<br />
4. Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione<br />
N.B.: sempre preceduta dalla chiarificazione.<br />
COSTRUZIONE:<br />
a) trincea profonda 60-70cm., larga alla base almeno 40 cm.,<br />
con inclinazione delle pareti secondo la natura del terreno; parte<br />
inferiore dello scavo riempita di pietrisco, di dimensioni 3-6 cm.,<br />
per un'altezza di circa 30 cm.; nel mezzo del corpo di pietrisco deve<br />
essere disposta la condotta disperdente: al di sopra del pietrisco<br />
il cavo deve essere riempito con il terreno proveniente dallo<br />
scavo; ,<br />
b) condotta disperdente, disposta <strong>com</strong>e sopra, costituita da<br />
elementi tubolari di cotto, di gres, di calcestruzzo o di cemento<br />
amianto, di diametro 10-12cm. e lunghezza 30-50cm., con estremità<br />
tagliate diritte e distanziate di 1-2cm., coperte superiormente<br />
da tegolo o elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco;<br />
pendenza della condotta tra lo 0,2 e lo 0,5%;<br />
c) pietrisco di cui sopra ben vagliato e disposto accuratamente<br />
nello scavo per strati; carta catramata, o carta da imballo<br />
robusta, interposta tra il pietrisco ed il terreno da rinterro, per<br />
hòn avere penetrazione di terreno (prima dell'assestamento) nei<br />
vuoti del sotto stante pietrisco: al terreno di rinterro si assegna
un sovrassesto, per evitare che con l'assestamento si formi un,<br />
avvallamento sopra la trincea;<br />
d) vaschetta in muratura od in ca'lcestruzzo, a tenuta, con<br />
sifone di cacciata, all'inizio della condotta o rete disperdente:<br />
pozzetto di accesso con chiusino, di dimensioni adatte all'introduzionee<br />
posa in opera del sifone; sjfone del tipo per percolatore,<br />
con vani di passaggio ampi, adatto al liquame di fogna;<br />
. e) trincea con condotta disperdente su una fila; o su una fila<br />
con ramificazione; o su piufile; se il terreno ha per sua natura<br />
notevole pendenza, la trincea segue l'andamento delle curve di<br />
livello, con tornanti, in modo da non superare le pendenze idonee;<br />
UBICAZIONE:<br />
f) trincee con condotte disperdenti lontane da fabbricati,<br />
aie, aree pavimentate, o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio<br />
dell'aria nel terreno; dall'abitazione alla vasca di chiarificazione<br />
e da questa al sifone di cacciata ed all'inizio delle condotte<br />
disperdenti, condotte a tenuta;<br />
g) distanza tra il fondo della trincea ed il livello superiore<br />
della falda, non inferiore ad un metro; in nessun caso la falda può<br />
essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico, o per irrigazione<br />
di prodotti mangiati crudi; a meno di accertamenti chimici<br />
e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria;<br />
h) distanza di almeno 30 metri da qualunque condotta, serbatoio<br />
od altra opera destinata al servizio potabile.<br />
PROPORZIONAMENTO .(v.nova 1):<br />
i) sviluppo di condotta disperdente in funzione della natura<br />
del terreno, <strong>com</strong>e da tabella che segue; fascia di terreno impegnata,<br />
o di distanza tra due condotte disperdenti, circa 30 metri:<br />
Sabbia sottile, materiale leggero di riporto<br />
Sabbia grossa e pietrisco<br />
Sabbia sottile con argilla<br />
Argilla con un po' di sabbia<br />
Argilla <strong>com</strong>patta<br />
2m/ab<br />
3 })<br />
5 »<br />
lO })<br />
non adatto<br />
1 Bisogna assegnare lo sviluppo della condotta disperdente a seguito di<br />
una « prova di percolazione », secondo le norme V.S; Public Healt - Reprint<br />
n. 2461,che viene effettuata <strong>com</strong>e segue:<br />
- si pratica nel terreno un cavo a pianta quadrata di cm. 30 di lato<br />
e profondità pari a quella della tubazione;
ESERCIZIO:<br />
l) si controllerà di tanto in tanto che non vi sia intasamènto<br />
del pietrisco e del terr~no circostante, che non si manifestino impaludimenti<br />
superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che<br />
non aumenti 1:1numero di persçme.servite ed il volume di liquame<br />
giornalmente disperso.<br />
5. Percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio<br />
(per terreni impermeabili)<br />
N.B.: sempre preceduta dalla chiarificazione.<br />
COSTRUZIONE:<br />
a) trincea profonda metri 1,00-1,40, larga alla base almeno<br />
60 cm., con inclinazione delle pareti secondo la natura del terreno:<br />
fondo del cavo con pendenza verso il centro, preferibilmente rivestito<br />
da uno strato di argilla di spessore 8-15 cm.; al fondo si dispone<br />
la condotta drenante, circondata da pietrisco grosso, di dimensioni<br />
medie 6-8 cm., che riempie inferiormente lo scavo per<br />
un'altezza di circa 20 cm.; al di sopra del pietrisco grosso, lo scavo<br />
viene riempito con uno strato di pietrisco minuto, di dimensioni<br />
medie 3-6cm., di spessore 60-80cm.; su questo si dispone un altro<br />
strato di pietrisco grosso, <strong>com</strong>e il precedente, di spessore 25-30<br />
- si riempie d'acqua il cavo fino a saturazione delle pareti e lo si lascia<br />
poi svuotare <strong>com</strong>pletamente;<br />
- con il fondo ancora saturo si riempie nuovamente d'acqua il cavo<br />
per un'altezza di 15cm. e si osserva il tempo T occorrente affinché il livello<br />
dell'acqua cali di 2,5centimetri;<br />
- il tempo T, in minuti primi è detto « tempo di percolazione »;<br />
- sulla base di una dotazione di 100litri al giorno per abitante, la lunghezza<br />
di cOndotta disperdente può es.sere assegnata in funzione del temp'"'<br />
di percolazione <strong>com</strong>e dalla tabella che segue:<br />
T (minuti) L (metri/abitante)<br />
2 2,5<br />
5 3<br />
10 5<br />
30 lO<br />
60 13<br />
oltre 60 non adatto
cm., nel corpo del quale si dispone la condotta disperdente; al di<br />
sopra di questo strato di pietrisco lo scavo viene riempito con il<br />
terreno proveniente dallo scavo stesso;<br />
b) condotta drenante, e condotta disperdente disposte <strong>com</strong>e<br />
sopra, costituite da elementi tubolari di cotto, çli gres, di calcestruzzo<br />
o di cemento amianto, di diametro 10-12cm. e lunghezza -<br />
30-50cm., con estremità tagliate diritte e distanziate di 1-2 cm.,<br />
coperte' superiormentè da tegolo o da elementi di pietrame per<br />
impedire l'entrata del pietrisco; pendenze deHe condotte tra lo<br />
0,2 e lo 0,5%;<br />
c) pietrisco di cui sopra ben vagliato e disposto accuratamente<br />
nel cavo per strati di non piti di 15-20cnl.; il pietrisco intermedio,<br />
tra i due strati di pietrisco grosso, può anche essere costituito<br />
da due strati, uno inferiore di spessore 40-50 cm. e dimensioni<br />
medie 4-6 cm.; ed uno superiore di spessore 20-30cm., e dimensione<br />
media di 2-4 cm.; carta catramata, o carta da imballo<br />
robusta, interposta tra il pietrisco ed il terreno di rinterro, per<br />
non aver penetrazione di terra (prima dell'assestamento) nei vuoti<br />
del sotto stante pietrisco; al terreno di rinterro si assegna un sovrassesto<br />
per evitare che con l'assestamento si formi un avvallamento<br />
sopra la trincea;<br />
d) tubi verticali di aerazione in cementamianto, dal piano di<br />
campagna penetranti fino aHa superficie superiore dello strato di<br />
pietrisco grosso inferiore; diam-etro 10-12cm.; disposti alternativamente<br />
in destra ed in sinistra delle condotte drenanti e disperdenti<br />
ad intervaHo di 2,00-4,00m.; superiormente blocchetto di<br />
calcestruzzo per ancoraggio;<br />
e) sbocco in idoneo Tecipiente (rivolo, alveo, impluvio, ecc.)<br />
della condotta drenante, con adeguate opere di protezione all'estremità;<br />
interruzione, con tappo di chiusura, della condotta disperdente<br />
almeno 5 m. prima delilosbocco della condotta drenante;<br />
trincea e riempimento di pi'etrisco - <strong>com</strong>e sopra - fino in<br />
prossimità dello sbocco del drenaggio;<br />
f) vaschetta in muratura od in calcestruzzo, a tenuta, con<br />
sifone di cacciata, all'inizio della condotta o rete disperdente; pozzetto<br />
di accesso con chiusino, di dimensioni adatte all'introduzione<br />
e posa in opera del sifone; sifone del tipo per percolatore, con<br />
vani di passaggio ampi, adatto a1 liquame di fogna;<br />
. g) trincea con condotte disperdente e drenante su una fila; o<br />
su una fila con ramificazione; o su piti file; se il terreno ha per sua<br />
natura notevole pendenza, la trincea segue l'àndamento delle curve<br />
di livello, con tornanti, in modo da non superare le pendenze<br />
idonee;
UBICAZIONE:<br />
h) trincee con condotte disperdenti e drenanti lontane da<br />
fabbricati, aie, aree pavimentate, o altre sistemazioni che ostacolano<br />
il passaggio delYaria nel terreno; daHa abitazione alla vasca.<br />
di chiarificazione e da questa al sifone di cacciata ed all'inizio<br />
delle condotte disperdenti, condotte a tenuta (v. nota 2 a );<br />
i) distanza tra il fondo della trincea ed il livello superiore<br />
ddla falda, non inferiore ad un metro, in alcun caso la falda può<br />
essère utilizzata a valle per uso potabile o domestico, o per irrigazione<br />
di prodotti mangiati crudi; a meno di 'accertamenti chimici<br />
e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria;<br />
l) distanza di almeno 30 metri da qualunque condotta, serbatoiood<br />
altra opera destinata al servizio potabile;<br />
PROPORZIONAMENTO:<br />
m) sviluppo delle condotte, disperdente e drenante, 2-4 m.<br />
per abitante; distanza minima tra le due condotte disperdenti 6-8<br />
metri; possono anche disporsi, in un'unica trincea, di profondità<br />
e riempimento di pietrisco <strong>com</strong>e innanzi detto, due o tre condotte,<br />
disperdenti e drenanti, affiancate e paral1eloead 1,50-2,00metri di<br />
distanza in orizzontale;<br />
ESERCIZIO:<br />
n) si controllerà di tanto in tanto che illiquame effluisca regolarmente<br />
dallo sbocco, che non vi siano ristagni al fondo della<br />
trincea od intasamento del pietrisco; che i tubi di aerazione non<br />
siano ostruiti, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti<br />
il numero di persone servite ed il volume di liquame giornalmente<br />
trattato.<br />
6. Vasche per il trattamento aerobica totale<br />
COSTRUZIONE:<br />
a) generalmente metalliche di forma pressoché parallelepipeda,<br />
prefabbricate e montate in sito su piastra di fondazione da<br />
predisporre in loco;<br />
2 Per le trincee di cui sopra è opportuno procedere inizialmente alla<br />
costruzione di un primo tratto di limitata lunghezza e successivamente, in<br />
seguito ai risultati, assegnare l'effettiva lunghezza occorrente.
) di norma suddivise in senso trasversale in due <strong>com</strong>parti<br />
<strong>com</strong>unicanti e percorsi successivamente dal liquame; nel primo<br />
illiquame va aerato con insufFlazioned'aria <strong>com</strong>pressa (meno fre·<br />
quentemente mediante agitazione meccanica) in modo da realizzare<br />
un processo ossidativo a fango attivo; il liquame ossidato dopo<br />
chiarificazione nel secondo <strong>com</strong>parto deve· essere inviato allo<br />
scarico; il fango (fango di ritorno) bisogna in gran parte riportarlo<br />
nel primo <strong>com</strong>parto;<br />
c) la parte di fango non riportata in circolo (fango di supero)<br />
deve essere scaricato con il liquame; poiché il fango nel suo percorso<br />
di ricircolo si riduce notevolmente di volume, la parte che<br />
viene scaricata con il liquame è di modesta entità, tale però da<br />
conferire aH'effluente una leggera opalescenza; trattandosi di fango<br />
ossidato, 'l"effluenteconserva la sua stabilità;<br />
UBICAZIONE:<br />
d) non vi sono particolari prescrizioni sull'ubicazione di queste<br />
vasche; non danno luogo a cattivi odori (S'alvocasi di prolungata<br />
interruzione dell'aerazione) e vengono sistemate scoperte;<br />
neppure richi'edono sgradevoli operazioni di conduzione;<br />
PROPORZIONAMENTO:<br />
e) capacità globale di 300-350litri per persona servita, dei<br />
quali circa i 3/4 'al <strong>com</strong>parto di aerazione e circa 1/4 a queHo di<br />
chiarificazione;<br />
f) dimensioni medie, a seconda del numero di persone servite:<br />
lunghezza da m. 2,50 a m. 4,50, larghezza da m. 1,30a m. 2,50;<br />
altezza da m. 2,00 a m. 3,00 (v. nota 3);<br />
g) potenza instaHata 0,015-0,02kw per persona servita;<br />
h) per scuole, officine, uffici, ecc., con temporanea presenza<br />
delle persone servite, capacità e potenza installata possono ridursi<br />
a circa 1/4-1/3 di quelle sopra indicate;<br />
ESERCIZIO (v. nota 4):<br />
i) prima dell'inizio del funzionamento, il bacino deve essere<br />
riempito d'acqua;<br />
3 Le capacità devono adottarsi « per eccesso» rispetto a quelle dei tipi<br />
prodotti in serie dall'industria; cosi anche le dimensioni effettive saranno<br />
quelle corrispondenti a tali tipi; quanto sopra vale anche per il macchina·<br />
rio, le apparecchiature, i collegamenti, ecc.<br />
4 È bene che la ditta fornitrice consegni il baCino funzionante e con<br />
tutte le istruzioni per il funzionamento; poiché si tratta di un processo<br />
biologico, l'efficienza epurativa si raggiungerà 8·15 giorni dopo l'inizio del<br />
funzionamento.
l) entrata delliquame grezzo con continuità ed uscita di quello<br />
trattato nella stessa misura, con limitato contenuto di fango<br />
ossidato;<br />
m) visita almeno settimanale per eventuali operazioni di pulizia<br />
0a9portazione corpi galleggianti, rotture di croste e schiume,<br />
ecc.); per controllo del funzionamento; per lubrificazione del macchinario,<br />
ecc.;<br />
n) contro Ho mensile, o bimestrale, dell'efficienza epurativa.<br />
B) ft.1.EZZI EPURATIVI PER COLLETTIVITA DA 101 A 1000<br />
PERSONE (2 a categoria). (Borgate; frazioni; località turistiche<br />
o sportive; alberghi; sanatori e simili; scuole; caserme; aeroporti;<br />
campeggi; servizi igienici per medie e grandi industrie).<br />
MEZZI EPURATIVI PER COLLETTIVITA DA 1001 A 3000<br />
PERSONE (3 a categoria). (Piccole frazioni, centri turistici o<br />
sportivi; <strong>com</strong>plessi ospedalieri o sanatorÌ'ali; colonie estive;<br />
campeggi; aeroporti; centri ed installazioni militari; insediamenti<br />
industriali).<br />
Bisogna impiegare mezzi epurativi simili a quelli adottati per<br />
impianti cittadini; valgono pertanto modalità costruttive e criteri<br />
di proporzionamento analoghe; dovranno però tenersi presenti alcune<br />
norme a carattere generale, derivanti dalle particolari condizioni<br />
di funzionamento che si hanno in questi casi, e qui di seguito<br />
indicate:<br />
a) evitare - per i casi che rientrano nella seconda categoria<br />
- l'apposizione di griglia all'arrivo del liquame grezzo, stante la<br />
necessità di una pulizia pressoché continua, a meno che non si<br />
tratti di griglia con pulizia automatica; ove la griglia provvede anche<br />
alla triturazione del materiale trattenuto, dovrà tenersene<br />
conto nel propòrzionamento delle fasi successive;<br />
b) evitare che 'l'impianto debba trattare, in tempo di pioggia,<br />
acque miste, provvedendo alla raccolta dei liquami domestici e<br />
delle acque meteoriche con sistemi distinti; nei casi in cui non<br />
è possibile evitare che con i liquami domestici giunga anche un'aliquota<br />
di acque pluviali, non vanno disposti dissabbiatori, di insicuro<br />
funzionamento con le piccole portate in gioco;<br />
c) quando il proporzionamento fa riferimento alla « portata<br />
di punta», bisogna - specialmente nei casi della seconda categoria<br />
- valutare tale portata in base al numero ed al tipo degli apparecchi<br />
installati, alle loro portate di scarico ed aHe probabilità
di funzionamento contemporaneo di un certo numero di essi, similm'ente<br />
a quanto si pratica nel proporzionamento delle reti di<br />
scarico nell'interno dei fabbricati.<br />
Si fa riferimento alle norme usuali di pogettazione per questo<br />
tipo di vasche, in quanto quelle destinate ai piccoli agglomerati<br />
non differiscono da quelle per impianti cittadini.<br />
L'altezza non dovrà essere inferiore ai 4 metri, affinché il fango<br />
in digestione si trovi sotto una sufficiente copertura d'acqua (spazio<br />
chiaro piu altezza del <strong>com</strong>parto di sedimentazione); bisogna<br />
anche 'lasciare vani ampi per l'accumulo e la raccolta della crosta<br />
e l'uscita del gas; per quest'ultimo è da escludere la possibilità<br />
di una conveniente utilizzazione.<br />
Se la vasca è fuori terra bisogna provvedere ad una protezione<br />
termica, con rHevato in terra od altro rivestimento isolante; se<br />
interrata va tenuta al di sopra della falda freatica.<br />
Proporzionamento del <strong>com</strong>parto di sedimentazione in modo<br />
che la permanenza del liquame, nelle ore di punta, non sia inferiore<br />
ad un'ora e mezzo, con riferimento al punto c) del paragrafo<br />
precedente. Per il <strong>com</strong>parto di digestione, e sempre che si tratti<br />
del fango della sola sedimentazione primaria, è bene assegnare<br />
50-60 litri di capacità utile per persona servita, ossia una cubatura<br />
superiore a quella usuale, intorno ai 30-40'litri per persona,<br />
per 'evitare troppo frequenti estrazioni di fango digerito e per consentire<br />
di lasciare una sufficientequantità di fango d'innesto. Se si<br />
deve digerire anche il fango de'llasedimentazione secondaria, assegnare<br />
circa 120litri di capacità utile per persona servita.<br />
Le piu adatte per piccoli agglomerati possono essere di tre tipi:<br />
a) a flusso orizzontale con fondo a piramidi rovesce (Kremer);<br />
b) a flusso radiale, con fondo a cono rovescio (Dortmund);<br />
c) a flusso radiale orizzont'ale,con fondo orizzontale e raccoglitore<br />
meccanico.<br />
Poco consigliabile il tipo a flusso longitudinale con fondo orizzontale<br />
e raccoglitore, per l'apparecchiatura piu <strong>com</strong>plessa che<br />
richiede.
Le vasche dei tipi a) e b) sono in tutto simili a quelle normalmente<br />
usate per impianti cittadini.<br />
Per quelle a flusso radiale è da osservare che l'altezza d'acqua<br />
di poco può scendere al di sotto di due metri, a causa della apparecchiatura<br />
che deve 'accogliere; pertanto, per il rapporto tra l'a,ltezza<br />
e diametro che ne risulta, non è del tutto esatto parlare in<br />
questo caso di « flusso orizzontale»; per le piti piccole vasche di<br />
questo tipo, si può far giungere il liquame al centro, a mezzo di<br />
un tubo che attraversa radialmente la vasca (anziché passare al di<br />
sotto della platea), similmente a quanto si pratica per le vasche<br />
del tipo b).<br />
Proporzionamento in modo che la permanenza del liquame,<br />
nelle ore di punta, non sia inferiore ad un'ora e mezzo; superficie<br />
liquida non inferiore a 12-15 mq. per ogni cento persone servite.<br />
Non differiscono da quelli adottati per impianti cittadini, per<br />
la gestione anaerobica.<br />
L'apparecchiatura può limitarsi alla tubazione di immissione<br />
del fango fresco, a quella di estrazione del fango digerito ed allo<br />
scarico di superficie (acqua del fango); il gas troverà libero sfogo<br />
nella atmosfera; si esclude la utilizzazione del gas ed il riscaldamento<br />
del fango; importante la protezione termica; per climi non<br />
eccessivamente freddi, può essere conveniente il tipo con specchio<br />
d'acqua a cielo aperto, piti semplice e piti sicuro, PUT se risente<br />
notevolmente delle variazioni di temperatura.<br />
Proporzionamento sulla base di 50~60litri di capacità per persona<br />
servita, se si deve digerire il solo fango della sedimentazione<br />
primaria; 70-90 litri se solo quella della sedimentazione secondaria;<br />
110-120 litri di capacità utile, sempre per persona servita, se<br />
si deve digerire il tango tanto della digr:stione primaria che di<br />
quella secondaria o finale.<br />
Poiché generalmente il fango fresco viene inviato al digestore<br />
mediante sollevamento, bisogna adottare pompe di picco/la portata<br />
(1-21/s) per evitare notevoli e rapidi scarichi d'acqua del fango;<br />
sempre per tale motivo è consigliabile una maggiore altezza<br />
d'acqua di copertura.<br />
La digestione aerobica autonoma non appare adatta per i piccoli<br />
impianti.
Gli usuali distributori a mulinello idraulico, per le esigue portate,<br />
difficilmente possono assicurare un soddisfacente funzionamento,<br />
sia nei riguardi della uniformità che della frequenza di<br />
distribuzione.<br />
ConsigHabile l'impiego di distributori particolarmente adatti<br />
a quèsti casi (braccia mosse da motorini o ruote idrauliche; distributori<br />
a piu braccia, funzionanti tutte, in parte, a seconda della<br />
portata, ecc.), che la produzione industriale fornisce correntemente.<br />
Sono da evittare distributori ad ugelli spruzzatori fissi, o con<br />
rudimentali canalette oscHlanti.<br />
La cubatura si assegna non inferiore al massimo volume che si<br />
può scaricare In un quarto d'ora, oppure pari a 0,200-0,300me.<br />
per persona servita, 'a seconda della dotazione idrica; l'altezza non<br />
deve mai scendere al di sotto di m. 1,50.<br />
Si può far riferimento ai normali tipi di vasche, sia con insufflazione<br />
d'aria che con agitazione meccanica. La produzione industriale<br />
offre molti tipi di vasche <strong>com</strong>pletamente prefabbricate,<br />
nonché di appareèchiature di serie da installare in vasche idonee<br />
ad accoglierle. La maggior parte di questi tipi, con opportuna suddivisione<br />
in <strong>com</strong>parti, <strong>com</strong>prendono anche la fase di sedimentazione<br />
finale, e dispositivi per la ricircolazione del fango.<br />
Per io!fango di supero occorre provvedere con apposito digestore.<br />
Non vi sono particolari prescrizioni nella ubicazione di queste<br />
vasche.<br />
Si proporzionano in modo che la perm'anenza del liquame non<br />
sia inferiore aUe 3-4 ore, nei periodi di punta, con riferimento al<br />
punto c) sub B), delle norme generali della presente parte. Per i<br />
consUlTIidi energia, si può far riferimento ai valori usuali, basandosi<br />
però sulla portata di punta.<br />
COSTRUZIONE. Vasca scavata nel terreno, a sezione trapezia,<br />
simile ad un canale, con circuito chiuso ad anello; per economia<br />
di ingombro viene realizzata con due tronchi rettilinei e paralleli,
accordati alle estremità da due tronchi a semicerchio. La pendenza<br />
delle sponde si tiene intorno ai 45° oppure corrispondente<br />
alla scarpa naturale del terreno; di norma si applica sulle pareti e<br />
sul fondo della vasca un rivestimento di lastre di conglomerato<br />
cementizio. ,<br />
Presso l'estremità di uno dei tronchi rettilinei bisogna dispor-<br />
,re una passerella, su spallette in muratura, alla quale si affida<br />
l'agitatore, costituito da una normale « spazzola» rotante del tipo<br />
Kessner. '<br />
L'immissione delliquame deve avvenire poco a monte dell'agitatore;<br />
l'uscita da una luce di scarico, <strong>com</strong>andata, disposta nel<br />
punto piu opportuno. Ad altra estremità di un tronco rettilineo<br />
bisogna disporre un pozzetto per lo scarico - ed eventuale addensamento<br />
- del fango di supero.<br />
Per i casi della terza categoria (oltre 1000-1200 abitanti serviti)<br />
conviene suddividere la capacità occorrente in due unità uguali,<br />
nelle quali il liquame viene immesso alternativamente.<br />
UBICAZIONE. Bisogna disporre di zone pianeggianti e di una<br />
certa estensione; la superficie unitaria occorrente cresce con il<br />
numero di utenti: circa 0,50 mq. per persona e per 300 utenti; 0,80-<br />
0,90 mq. per persona per 1000 utenti; 1,00 mq. per persona per<br />
2000 utenti.<br />
La zona impegnata deve venir recintata.<br />
PROPORZIONAMENTO. 11 campo di applicazione di queste vasche<br />
va dai 300 ai 2500 abitanti serviti, con dotazioni fino a 150 Htri al<br />
giorno per persona.<br />
La cubatura va assegnata sulla base di 150-200 litri per abitante<br />
servito, a seconda della dotazione idrica. La permanenza teorica<br />
del liquame (non considerando il fango) va dalle 36 alI 48<br />
ore.<br />
Altezza d'acqua: da m. 0,85 a m. 1,00; larghezza aHa base: da<br />
m. 0,50 a m. 2,00; sviluppo <strong>com</strong>plessivo in funzione della cubatura<br />
occorrente.<br />
ESERCIZIO. Il liquame deve essere immesso con continuità<br />
qua1leche sia la portata in arrivo, poco a monte della spazzola agitatrice;<br />
la rotazione della spazzola, oltre a dover provocare il movimento<br />
continuo del liquame nella vasca, deve agitarlo, aerarlo<br />
e dar luogo alla formazione del fango attivo.<br />
NeHa vasca il livello deve variare tra due gradi di immersione,<br />
minimo e massimo, della spazzola, quando si raggiunge quest'ultimo,<br />
per dare inizio ad una fase di sedimentazione che si fa durare<br />
dai 30 ai 60 minuti primi, l'agitatore deve ~ermarsi.
Durante questa pausa il liquame dovrà cantinuare ad arrivare,<br />
facendo salire leggermente il livello.<br />
Successivamente si apre la bocca di scarico ed una parte del<br />
liquame, quello piu in superficie e meglio chiarificato, si sversa<br />
fino a portare il livello della vasca al grado minimo di immersione<br />
della spazzola. A questo punto si chiude la bocca di scarico·e si<br />
rim'ette in moto l'agitatore.<br />
Il funzionamento deveessere automatico e <strong>com</strong>andato a mezzo<br />
di elettrodi immersi nella vasca.<br />
Quando la quantità di fango in circolazione supera un certo<br />
valore (circa ill20% del contenuto della vasca) bisogila effettuare<br />
l'estrazione di circa una metà, a mezzo di pompa che pesca nel<br />
pozzetto di raccolta.<br />
Il fango, nel ·lungoperiodo trattenuto nella vasca (anche mesi),<br />
sottoposto ad un trattamento aerobico, viene estratto mineralizzato,<br />
imputrescibHe e fìacilmente essiccabile all'aria.<br />
Se le unità sono due, illiquame a mezzo diripartitore viene immesso<br />
alternativamente D'dI'una o nell'altra: in tal modo in una<br />
vasca si ha il periodo di aerazione e nell'altra quello di sedimentazione.<br />
Non si differenziano sostanzialm'ente da queHe destinate ai<br />
minori impianti, delle quali già si è detto a proposito dei casi che<br />
rientrano' nella la categoria (vedi 6), salvo che bisogna adottare<br />
vasche a form'a cilindrica.<br />
Inoltre, per la piu elevata quantità di fango, devono essere suddivise<br />
in modo da <strong>com</strong>prendere anche un terzo <strong>com</strong>parto ove il<br />
fango, proveniente darla sedimentazione, deV'eessere aerato e,<br />
quindi, riportato in circolo per l'aliquota richiesta, mentre quello<br />
di supero deve essere estratto ed essiccato all'aria.<br />
Nel caso di vasche di grandi dimensioni, in genere sono quelle<br />
per impianti cittadini, può risultare conveniente l'adozione di<br />
una struttura in calcestruzzo armato.<br />
Deve essere svolto all'aria in appositi «'leÙi », simili a quelli<br />
usati per gli impi1anticittadini, circondati da muretti ad arginelli<br />
di terra, con strato drenante sul fondo.
L'acqua di drenaggio dovrà sversarsi in idoneo recipiente; se<br />
dispersa nel sottosuolo, occorre evitare che inquini la falda.<br />
La superficie dovrà essere di circa 0,05 mq. o di circa 0,10mq.<br />
per utente, a seconda che si tratti di fango proveniente dalla sola<br />
chiarificazioneprimaria o dalla chiarificazione primaria e da quella<br />
secondaria. Ove si tratti di fango di supero proveniente da trattamento<br />
aerobico totale, le superfici si possono portare a circa la<br />
metà di quelle sopra indicate.<br />
Dalla esposizione dei mezzi epurativi che precede, appare <strong>com</strong>e<br />
le stesse esigenze epurative,cipossono venir soddis~atte con mezzi<br />
diversi. L'adozione di un mezzo o di un altro dipende dalla diversa<br />
entità e dalle diverse condizioni -localie sociali delle case e degli<br />
agglomerati da servire.<br />
Si danno 'perciò di seguito criteri di scelta, che potranno servire<br />
di guida nei vari casi e situazioni.<br />
ACCUMULO E FERMENTAZIONE<br />
I pozzi neri sono da adottare salo in casi molto particolari e<br />
che presentano condizioni appropriate, quali (una o piu) le seguenti<br />
l:<br />
a) dotazioni idriche modestissime, non superiori ai 30-40<br />
litri giornalieri per abitante;<br />
b) mancanza di distribuzione idrica nell'interno dei fabbri-<br />
c) raccolta ed adduzione al pozzo nero dei soli scaTichi di<br />
latrina, con esclusione di quelli di lavabi ,e bagni, di cucina e di<br />
lavanderia.<br />
CHIARIFICAZIONE<br />
Le vasche settiche a doppio <strong>com</strong>partimento, di tipo Imhoff,<br />
sono le piu adatte nella maggior parte dei casi, per semplicità di<br />
I È fatto obbligo di eliminare i pozzi neri, mediante pulizia con calce<br />
e riempimento con terreno, appena le abitazioni vengono fornite di distribuzione<br />
idrica interna.
instaUazione, costo modesto ed agevole conduzione: possono anche<br />
venir ricuperate, se in prosieguo di tempo non piu richieste.<br />
Sono particolarmente indicate per case ed edifici a carattere<br />
rurale con 20-30abitanti: scuole rurali; cantoniere; piccoli cantieri,<br />
ecc.Possono trovar impiego -anchenegli altri casi della prima<br />
categoria ,installandone piti unità, in numero sufficiente.<br />
Non sono consigliabHile vasche settiche tradizionali per nuove<br />
instaUàzioni; possono conservarsi in uso solo se già adottate da<br />
tempo.<br />
La chiarificazione, in vasca settica tipo Imhoff, seguita da dispersione<br />
nel terreno, è adatta per ambienti rurali (case, scuole,<br />
ecc.), o piccole istituzioni in zone isolate e sempre quando le condizioni<br />
locali presentano i requisiti richiesti e ne consentono l'applicazione.<br />
La dispersione nel terreno risu1ta particolarmente adatta in<br />
questi casi ove manca in prossimità, un recipiente ove sversare<br />
il liquame.<br />
La sub-irrigazione con drenaggio, può assimilarsi quasi ad un<br />
percolatore; richiede delle opere piti <strong>com</strong>plesse, ed un'accurata<br />
indagine del recipiente ove si porta a scaricare l'effluente.<br />
Il trattamento aerobico totale è da impiegare nei casi in cui<br />
si riscontrano le condizioni seguenti:<br />
a) possibilità di sostenere spese di esercizio di una certa entità<br />
(energia elettrica);<br />
b) possibilità di manutenzione e di facili riparazioni da personale<br />
esperto;<br />
c) area insufficiente, od inadatta per 'la sua destinazione, ad<br />
una dispersione delliquame nel sottosuolo;<br />
d) natura del terreno inidoneo ad una dispersione nel sottosuolo.<br />
Particolarmente adatta per picCdlialberghi, colonie, campeggi,<br />
servizi igienici per industrie, gruppi di abitazioni residenziali.<br />
.Le vasche hanno piccolo ingombro, non sono appariscenti, e<br />
possono installarsi rapidamente, tutti requisiti che le rendono<br />
particolarmente adatte ai casi citati: inoltr~, almeno per i casi di<br />
questa categoria, non occorrè provvedere ad una destinazione finaJledel<br />
fango.
CHIARIFICAZIONE<br />
Le vasche Imhoff sono preferibili a quelle d'altro tipo, a meno<br />
che le condizioni locali non ne ostacolino l'adozione, -per i seguenti<br />
vantaggi:<br />
a) non occorre la frequente estrazione del fango che sedimenta<br />
il quale passa per gravità nel <strong>com</strong>parto inferiore ove viene<br />
digerito;<br />
b) non richiedono apparecchiature meccaniche;<br />
c) non <strong>com</strong>portano alcun consumo di energia.<br />
Possono essere elementi sfavorevoli (dipendenti soprattutto<br />
dalle condizioni locali) che ne sconsigliano o ne impediscono<br />
l'impiego:<br />
d) la sensibile profondità nel terreno;<br />
e) Ja penetrazione, piu o meno notevole, nella falda freatica,<br />
co'n conseguente rallentamento della digestione;<br />
f) la quota cui si trovano le bocche di estrazione del fango<br />
digerito, da essiccare, rispetto al piano di 'campagna.<br />
Le vasche a flusso orizzontale Kremer, e quelle a flusso verticale<br />
Dortmund richiedono la frequente (alm'eno 3 o 4 volte al giorno)<br />
estrazione del fango sedim'entato.<br />
Non richiedono apparecchiature meccaniche, ma la presenza<br />
di addetti per le manovre di estrazione.<br />
E indispensabile un digestore per il fango sedimentato al quale<br />
spesso il fango deve esservi inviato con sollevamento.<br />
A queste vasche si ricorre quando non è possibile !'impiego delle<br />
vasche Imhoff, e si dispone di personale sul posto che può facilmetne<br />
provvedere alle periodiche manovre di estrazione del fango.<br />
Anche queste vasche raggiungono con il loro fondo (a piramide<br />
od a cono rovescio) una notevole profondità - non ha però importanza,<br />
ai fini epurativi, la penetrazione nella falda freatica.<br />
Le vasche a flusso radiale, con raccoglitore meccanico del fango<br />
sedimentato, sono poco profonde rispetto aHe altre; anche con<br />
esse occorre provvedere ad una frequente estrazione del fango sedimentato<br />
ed è indispensabile un digestore al quale in genere il<br />
fango viene inviato con sollevamento.<br />
Queste vasche sono adatte in quei casi in cui la presenza di altri<br />
impianti tecnici da gestire, non fa gravare sensibilmente la loro<br />
conduzione, sia <strong>com</strong>e personale che <strong>com</strong>e energia elettrica.<br />
Nei casi in cui queste vasche dovessero sostituire deHe vasche<br />
Imhoff, il cui impiego è ostacolato dalla penetrazione nella falda,
è da esaminare la convenienza di un sollevamento all'arrivo che<br />
consenta disporre la Imhoff a quota piti elevata, evitando l'apparecchiatura<br />
meccanica, il digestore separato 'e la piu onerosa conduzione.<br />
Quale che sia H tipo della vasca adottato, bisognerà sempre<br />
provvedere alla destinazione del fango digerito, che per questi<br />
casi si risolve in un essiccaU1ento all'aria.<br />
CHIARIFICAZIONE ED OSSIDAZIONE<br />
Lo schema: vasca Imhoff + percolatore + vasca Imhoff (con<br />
letti di essiccamento del fango) presenta i seguenti requisiti favorevoli:<br />
a) semplicità di esercizio (non vi sono apparecchiature meccaniche);<br />
b) economia di gestione (non vi è consumo di energia elettrica);<br />
c) conduzione con limitato intervento di personale (qualche<br />
ora anche non quotidianamente);<br />
a cui si contrappongono i seguenti aspetti sfavorevoli:<br />
d) efficienza epurativa inferiore a quella ottenibile facendo<br />
svolgere la sedimentazione Jìnalle in una vasca di sedimentazione<br />
semplice (la presenza nell'effluente dell'acqua che si libera dal<br />
fango in digestione nella seconda vasca Imhoff, consente una efficienza<br />
epurativa non superiore all'85%);<br />
e) not'evole dislivello, dai 3 ai 4 metri, tra l'entrata e l'uscita<br />
del Hquame, al fine di realizzare un funzionamento a caduta naturale;<br />
ancora è da considerare la quota cui disporre i letti di essiccamento<br />
del fango, per addurvi il fango per gravità.<br />
Da quanto detto, lo schema appare adatto per piccoli agglomerati<br />
rurali, borgate, campeggi e simili, ed in zona ove sia facile<br />
reperire 'aree di notevole acclività.<br />
Ove non si disponga del dislivello richiesto, lo schema può ancora<br />
adattarsi con l'ausilio di un soHevamento, preferibilmente<br />
inserito dopo la priJna vasca Imhoff, per assicurare almeno la chiarificazione<br />
in caso di interruzione del sollevamento.<br />
Lo schema: vasca Imhoff + percolatore + vasca di sedimentazione<br />
semplice (con letti di essiccamento del fango), consente<br />
una piti elevata efficienza epurativa (fino al 90%). Occorre però<br />
provvedere alla frequente estrazione del fango fresco ed al suo<br />
sollevamento per inviarlo alI <strong>com</strong>parto di digestione della vasca<br />
Imhoff, manovre semplici e di breve durata, ma che implicano la<br />
presenza dell'addetto.
Per i casi della 2 a categoria non sono in genere consigliabili<br />
schemi con vasche a fanghi attivi, precedute e seguite da vasche<br />
di sedimentazione indipendenti.<br />
Le vasche tipo Pasveer richiedono un piccolo dislivello tra en-<br />
. tr.ata ed uscita (qualche decimetro) ed un limitato intervento del<br />
conduttore, in quanto il funizonamento è praticamente automatico,<br />
ad eccezione del sollevamento del fango.<br />
Occorre però disporre di una superficie alquanto estesa, e sopportare<br />
un onere di gestione modesto ma continuo (da L. 0,80 a<br />
L. 0,30 circa per abitante e per giorno, secondo il minore o maggiore<br />
numero di utenti).<br />
Richiedono una limitata superficie per l'essiccamento del<br />
fango.<br />
Sono adatte per agglomerati di carattere rurale, prevalentemente<br />
in zone di pianura, e nei casi ove si deve raggiungere una<br />
normale efficienza epurati va.<br />
Per le vasehe 'con trattamento aerobico totale, può in parte ripetersi<br />
quanto' già detto circa i'lloro impiego nei casi che rientrano<br />
nella prima categoria. Si aggiunge che, adottando tipi di vasche<br />
di maggiori dimensioni e con trattamento aerobico del fango di<br />
supero, occorre provvedere all'essiccamento di questo od allo<br />
scarico in adatto recipiente (non essendo putrescibHe può anche<br />
impiegarsi per colmate, per modificare le caratteristiche dei terreni,<br />
ecc.).<br />
:L'adozione di queste vasche risulta particolarmente consigliabile<br />
per <strong>com</strong>plessi sanitari, colonie, centri turistici, aeroporti, ecc.,<br />
ove l'assistenza alla conduzione e la spesa di gestione, possono faci:lmente<br />
rientrare tra quelle di altri impianti ed instaliazioni tecniche.<br />
CHIARIFICAZIONE<br />
Va'le quanto detto per i casi che rientrano nella 2 a categoria.<br />
Si aggiunge che con l'aumentare delle portate e dei volumi di<br />
fango la sedimentazione in vasche con raccoglitore meccanico con<br />
digestore separato, tende a divenire piti conveniente.<br />
CHIARIFICAZIONE ED OSSIDAZIONE<br />
Per <strong>com</strong>unità di carattere rurale vale ancora quanto detto per<br />
i casi della 2 a categoria.
Adottando vasche Pasveer, si disporranno due unità a funzionamento<br />
alternativo.<br />
Anche per le vasche con trattamento aerobico totale, vale<br />
quanto detto precedentemente: ai casi già considerati, possono<br />
aggiungersi frazioni e quartieri urbani periferici o borgate satelliti,<br />
non servite, o non ancora -raggiunte, dalla fognatura cittadina.<br />
Nei casi di questa categoria, che sono in grado di assicurare<br />
una conduzione assidua e specifica, possono adattarsi impianti<br />
con fanghi attivi; potrà convenire l'impiego di tipi di vasche che<br />
facciano corpo con la sedimentazione finale o con vasche a bacino<br />
unico, con il che viene molto semphficata la ricircolazionedel<br />
fango.<br />
Quando si adottano vasche a fango ativo, la digestione del fango<br />
di supero può venir fatta sia per via anaerobica che per via<br />
aerobica; la prima è di piti facile conduzione e <strong>com</strong>porta spese di<br />
esercizio molto modeste; la seconda richiede maggiori spese di<br />
esercizio (energia elettrica), ma rende molto piti agevole 1'essiccamento<br />
del fango, ed evita Ila putrescibilità deH'acqua del fango.<br />
1. Sempre che sia possibile e <strong>com</strong>patibile con il rispetto delle<br />
norme di igiene generale ed ambientale, la fa$e della mineraHzzazione<br />
delle sostanze organiche degli effluenti degli impianti epurativi,<br />
viene affidata ai fenomeni naturali che si svolgono nel recipiente<br />
fina!le.<br />
Qualora le capacità autodepurative di quest'ultimo non siano<br />
sufficienti, <strong>com</strong>e nO'to,si ricorre al trattameno ossidativo degli<br />
effluenti già chiarificati. Trattasi <strong>com</strong>unque di effluenti che, pur<br />
se privati di una notevole aliquota del materiale in sospensione e<br />
di parte del contenuto organico, possono presentare ancora un<br />
sensibile contenuto di microorganismi patogeni' di derivazione<br />
umana e pertanto a seconda dei casi è necessario un ulteriore<br />
trattamen to di disinfezione .<br />
La disinfezione può ottenersi con vari mezzi, sia chimici (<strong>com</strong>posti<br />
capaci di liberare alcuni al'Ogeni),sia fisici (mediante radiazioni<br />
ionizzanti).<br />
La disinfezione dei liquami si svolge in genere mediante opportuna<br />
aggiunta di <strong>com</strong>posti a base di cloro che da tempo si sono<br />
dimostrati piti idonei: tale trattamento, pertanto, viene anche definito<br />
semplicemente <strong>com</strong>e « clorazione ».
La disinfezione dei Hquami di fogna viene impiegata in particolari<br />
circostanze al fine di ovviare a qualsiasi possibilità di pericolo<br />
infettivo e cioè quando sia presumibile la contaminazione di<br />
falde idriche di corsi. d'acqua utilizzati a valle, di corsi idrici destinati<br />
alla balneazionej di specchi d'acqua per l'aHevamento o la<br />
stabulazione di molluschi e.dulie simili. Oltreché per gli scopi igienici<br />
anzidetti, la dorazione dei liquami può essere conveniente:<br />
- nel caso di liquami che giungano all'impianto epurativo in<br />
stato di settizzazione o <strong>com</strong>unque quando si.vogliono Tidurre cattivi<br />
odori nell'ambito dell'impianto stesso;<br />
- quando i Hquami provengono da particolari collettività (ad<br />
es. ospedali, sanatori, ecc.);<br />
- allorché occorre alleviare le condizioni di scarico, attesa<br />
l'azione del doro nei riguardi deHe attività biologiche in genere.<br />
Ad esempio:<br />
- nei periodi di magra dei corsi d'acqua utHizzati <strong>com</strong>e recipienti<br />
finali degli effluentiallorché la portata scenda a valori insufficienti<br />
a consentire lo svolgimento dei fenomeni di autodepurazione<br />
nel tratto disponibile a valle del punto di scarico;<br />
- nei casi in cui gli impianti epurativi vengono sovraccaricati<br />
per un brusco aumento di portata del liquame da trattare <strong>com</strong>e<br />
ad es. per un incremento del numero di utenti con scarse dotazioni<br />
idriche (ad es. colonie, campeggi e simili);<br />
- nel caso di intasamento di letti percolatori, di deficienza<br />
del funzionamento di impianti a fanghi attivi, ecc.<br />
2. La dorazione può venir realizzata sia con l'impiego di doro<br />
gassoso, sia con <strong>com</strong>posti capaci di liberare doro attivo 1.<br />
L'impiego del doro gassoso non è adatto per gli effluenti degli<br />
impianti ·epuratiV'ial servizio di case isolate o piccoli agglomerati,<br />
in quanto richiede <strong>com</strong>plesse installazioni e personale qualificato<br />
per il loro funzionamento.<br />
Per i minori insediamenti si impiegano di norma so'luzioni di<br />
çloruro di calce 2 o di ipodorito di dacio. Il doruro di calcio, se<br />
di recente preparazione, contiene circa il 30-35%di doro libero<br />
(in peso); l'ipodorito ne contiene circa il 10-12%.<br />
La quantità di c1oro da usare viene espressa in parti per milione'<br />
(p.p.m.) in rog. per litro od anche in grammi per mc.<br />
1 Per doro attivo, di un determinato prodotto, si intende la quantità di<br />
doro che il pròdotto è capace di liberare in ambiente acido.<br />
2 Il doruro di calce è un miscuglio di ipoclorito di calcio, di cloruro di<br />
calcio e calce viva residua.
3. Le soluzioni di <strong>com</strong>posti di doro vengono di norma immesse<br />
nell'effluente finale del trattamento epurativo; perché il doro possa<br />
svolgere efficacemente le sue azioni occorre mescolarlo opportunamente<br />
con illiquam~ da trattare. In particolare nel caso della<br />
disinfezione,è indispensabile che il contatto tra H doro aggiunto<br />
e liquame da disinfe,ttare si prolunghi per 15-30minuti prima<br />
che l'effluente venga definitivamente sversato..<br />
La soluzione di doro viene di norma immessa nell'efIluente finale<br />
(chiarificato ed ossidato); i liquami grezzi o con notevole contenuto<br />
di materiale in sospensione richiedono dosi di doro di<br />
gran lunga maggiori rispetto a quelle richieste da liquami chiarificati.<br />
Le aggiunte di cloro di volta in volta necessarie vengono valutate<br />
determinando la clororichiesta di un campione del liquame<br />
da trattare.<br />
Sia per la clororichiesta, che per il controllo dell'avvenuto trattamento<br />
disinfettante, si impiega per lo piti il reattivo all'ortotolidina<br />
3.<br />
A puro titolo indicativo si può ritenere che occorrono dai 2 ai<br />
5 mg/litro di cloro per H trattamento di liquame ossidato, da 5 a<br />
20 mg/litro se si tratta di liquame chiarificato, mentre S'esi tratta<br />
di Iiquame bruto il doro occorrente può variare dai 20 ai 40 mg/<br />
litro con un tempo di contatto inferiore a 30 primi.<br />
Qualunque sia la quantità di doro da aggiungere, occorre operare<br />
in lieve eccesso rispetto alla dororichiestadel liquame in<br />
modo che, dopo il tempo di contatto, previsto, ne residui almeno<br />
0,1 mg/litro.<br />
4. Per effettuare la dorazione dei liquami provenienti dai piccoli<br />
agglomerati, Hsistema piti conveniente consiste nell'immettere nel<br />
liquame la soluzione (a tasso di doro noto) con sistemi a sgocciolamento<br />
continuo e con portata costante.<br />
TI piu semplice di tali sistemi è rappresentato dalla classica<br />
« Bottiglia di Mariette » che assicura un deflusso costante della soluzione,<br />
regolata in rapporto alla quantità di liquame da -epurare<br />
ed aUa sua dororichiesta.<br />
La Bottiglia di Mariette consiste, schematicamente, in un boccione<br />
tubolato lateralmente in basso: a tale tubolatura inferiore è<br />
3 In presenza di tracce anche minime di doro attivo (0,02mgjl) si manifesta<br />
dopo un paio di minuti, una reazione cromatica. con colorazione<br />
giallo-verdastra. Nel caso del controllo dell'avvenuto trattamento disinfettante<br />
la prova si effettua aggiungendo in un cilindro di vetro cc. 6 del<br />
reattivo a cc. 500del liquame trattato.
applicato un rubinetto ben regolabile, mentre all'apertura superiore<br />
è 'applicato un tappo a tenuta attraversato da una canna<br />
aperta agli estremi, che pesca nella soluzione contenuta nel boccione.<br />
La portata costante del deflusso si ha in quanto, man mano<br />
che il livello si abbassa con l'erogazione deHa soluzione, si ha una<br />
depressione nella parte superiore del boccione e l'aria penetra nella<br />
bottiglia attraverso la canna pescante al cui estremo inferiore<br />
si ha cosi sempre lapressione atmosferica.<br />
Altra apparecchiatura è costituita da un recipiente-serbatoio<br />
dal quale la soluzione a mezzo di una breve tubazione munita di<br />
valvola al1'estremità, passa in una vaschetta ove il livello vien mantenuto<br />
costante da un galleggiant'e che <strong>com</strong>anda l'apertura della<br />
valvola. n livello costante assicura tla costanza del deflusso che<br />
viene erogato da una bocca situata al fondo della vaschetta munita<br />
a sua volta, di rubinetto per la regolazione della portata di soluzione<br />
richiesta.<br />
5. Ove ci si trovi di fronte a casi di emergenza o per periodi<br />
limitati di tempo, o quando <strong>com</strong>unque non sia disponibile un apposito<br />
apparecchio di clorazione, la situazione può essere validamente<br />
fronteggiata addizionando <strong>com</strong>posti in polvere, a base di<br />
doro (utiHzzati tal qua1i) al liquame da trattare.<br />
In queste 'evenienze viene preferito il doruro di calce che, se di<br />
recente produzione, possiede - <strong>com</strong>e è stato detto - un tenore di<br />
doro attivo del 30-35%; esso in questo caso sviluppa intorno a<br />
300-350 mg di doro attivo per grammo di polvere.<br />
In rapporto alle diverse situazioni da affrontare ne deriva la<br />
quantità di sostanza attiva in polvere da aggiungere di volta in<br />
volta.<br />
In quei casi eccezionali allorché non potrà disporsi del dovuto<br />
tempo di contatto è da suggerire per misura prudenziale e di emergenza<br />
l'impiego di dosaggi anche due o tre volte quelli medi già<br />
indicati.
NORME PRINCIPALI DAADOTTARENELLAREDAZIONE DEI<br />
PROGETTI DI OPIFICI INDUSTRIALI DAREALIZZARENELLA<br />
ZONA INDUSTRIALE DI BARI<br />
(approvate dal Comitato Direttivo del Consorzio per l'area di sviluppo<br />
industriale di Bari con deliberazione n. 201/67 del 26-9-1967)<br />
Recinzioni<br />
Le recinzioni di delimìtazione dei singoli lotti dovranno essere<br />
basse, ed in nessun caso dovranno superare i m. 2 di altezza fuori<br />
terra. Sul fronte stradale saranno eseguite in mura tura per una<br />
altezza massima di m. 1, impiegando materiali adatti che abbiano<br />
requisiti estetici e saranno <strong>com</strong>pletate da una ringhiera in ferro.<br />
Le recinzioni saranno arretrate di m. 6 dal confine del lotto sulla<br />
strada per le strade di larghezza di m. 7,50 e di m. lO per le strade<br />
a doppia carreggiata.<br />
È consigliabile che gli accessi siano distinti per l'entrata e<br />
per l'uscita degli automezzi.<br />
Le zone risultanti dai prescritti arretramenti dovranno essere<br />
sistemate a verde (con alberature) da parte dei proprietari del<br />
lotto e a parcheggio. In corrispondenza degli aecessi la sistemazione<br />
avrà le stesse caratteristiche tecniche delle strade consortili,<br />
nei tratti fiancheggianti i lotti ed in corrispondenza degli accessi<br />
dovrà essere eseguita a cura dei proprietari dei lotti stessi la sistemazione<br />
delle cunette mediante creazione di tombini del tipo<br />
prescritto dall'Ufficio Tecnico con pozzetti di ispezione alle testate.<br />
Gli spazi risultanti dagli arretramenti anzidetti potranno essere<br />
utilizzati da!l Consorzio per l'insrallazione di canalizzazioni di<br />
servizio, per 'la creazione di strade secondarie parallele alle consor·<br />
tili, piste cklabili e strade di innesto alla principale, per piazzole<br />
occorrenti alla feI1mata dei mezzi pubblici.<br />
Fabbricati<br />
I fabbricati non potranno essere ubicati a filo confine, ma dovranno<br />
distanziarsi in relazione a'lla altezza dei fabbricati stessi
ed avere distacco daUa recinzione pari almeno all'altezza dell'edificio<br />
ed in ogni caso mai inferiore a m. 6.<br />
L'inclinata 1/1 che ne deriva nòn asta l'installazione di ciminiere,<br />
canali e ponti mobili 'ed ogni altra installazione del tipo<br />
direttamente connessa a~llafunzionalità dello stabHitmento:<br />
Il rapporto di copèrtura (area coperta del lotto) non può superare<br />
ii 60% (<strong>com</strong>prese le costruzioni accessorie).<br />
Sono consentite solo quelle costruzioni attinenti al carattere<br />
della zona (zona industria~e). Esse non potranno <strong>com</strong>prendere 10caH<br />
di abitazione se non quelli per custodi e per il personale tecnico<br />
di cui sia strettamente indispensabile la continua permanenza<br />
nello stabilimento.<br />
Le attrezzature per il deposito delle merci e dei prodotti per la<br />
conservazione di 'essi, sono consentite solo se sono collegate ad<br />
impianti di produzione industriale vera e propria, e nelle misure<br />
di quanto è necessario alla conduzione normale di procedimenti<br />
industriali. Sono pertanto vietate nell'ambito dei lotti industriali<br />
le attrezzature del tutto e prevalentemente <strong>com</strong>merciali.<br />
Parcheggi<br />
Poiché per assicurare la normale circolazione bisogna prevenire<br />
l'ingombro da parte di -automezzi delle strade consortili, ogni<br />
lotto dovrà avere nell'interno adatte aree di stazionamento di autotreni<br />
e di altri mezzi di trasporto pari a mq. 1 per ogni 20 mc. di<br />
corpi di fabbrica.<br />
Acque di rifiuto<br />
Gli scarichi dei servizi igienici, fino a quando l'intero <strong>com</strong>prensorio<br />
delle zone non sarà dotato di rete fognante, dovranno<br />
essere muniti e <strong>com</strong>pletati di adatti sistemi che assicurino una<br />
perfetta depurazione biologica.<br />
L'acqua invece impiegata nelle lavorazioni, prima di essere<br />
convogliata nelle condutture di scarico, dovrà essere sottoposta ad<br />
adatti processi di sterilizzazione e di trasformazione che garantiscano<br />
1a, relativa innocuità.<br />
I sistemi ed i processi che si intendono adottare dovranno essere<br />
speci'ficatamente illustrati e, una volta ammessi ed accettati<br />
dal Consorzio, non potranno essere modificati.<br />
Localizzazione industrie<br />
Gli stabilimenti da impiantare verranno ubicati secondo l'ampiezza<br />
e la potenzialità che dovranno assumere e secondo H tipo
e la qualità della produzione. Eventuali modifiche e trasformazioni<br />
di una industria dovranno essere autorizzate dal <strong>com</strong>petente<br />
organo del Consorzio.<br />
Estetica e rifinimenti impianti<br />
I progetti definitivi dei nuovi impianti da elaborarsi in scala<br />
1:100 dovranno essere <strong>com</strong>pleti di particolari delle principali<br />
strutture e di dettagHata relazione da cui risultino tipo, particolarità<br />
e requisiti estetici dei diversi m~teriaH da impiegare, mentre<br />
per quelli di massima è sufficientela elaborazione in scala l: 500 -<br />
1:200.<br />
Progetti definitivi<br />
I progetti verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico e, dopo il<br />
parere favorevole, verranno trasmessi direttamente dal Consorzio<br />
al Comune per il rilascio della relativa licenza 1 di costruztione 2.<br />
Per assicurare tale procedura i progetti dovranno essere presentati<br />
in sette esemplari di cui unq con H parere favorevole del<br />
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.<br />
Elaborati richiesti dal Consorzio<br />
1) Stratlcio planimetrico della zona: scala 1: 1000.<br />
2) Planimetria generale: scala 1:200.<br />
3) Particolare della recinzione: scala 1: lO.<br />
4) Piano quotato e sezioni del suolo <strong>com</strong>prendenti ,la strada<br />
consortile interessata.<br />
5) Particolare tombini occorrenti nelle zone di accesso all'opificio:<br />
scala 1:lO.<br />
6) Disegni, piante, prospetti e sezioni, scala 1: 100 con descrizione<br />
dei materaili di rivestimento.<br />
7) Pianta deHarete idrica, fognante, anÌ'Ìncendio e dello scarico<br />
delle acque pluviali, scala 1:500.<br />
8) QUa!loral'industria dovesse utilizzare acqua per uso industriale<br />
è necessario presentare il progetto, sGala 1: 100, del reIa-<br />
1 Oggi « concessione ».<br />
2 L'ultimo <strong>com</strong>ma dell'art. 36 del N.T.A. del P.R.G. «Zone per attività<br />
secondarie di tipo A» cosi recita:<br />
« Nelle aree industriali del P.R.G., coincidenti con quelle del Consorzio<br />
per l'area di sviluppo industriale di Bari, valgono le norme contenute nel<br />
piano regolatore delle aree del Consorzio stesso».
tivo impianto di depurazione delle acque prima della immissione<br />
nella rete fognante.<br />
9) Destinazione a parcheggio mq. 1 per ogni 20 mc. di corpo<br />
di fabbrica e indicazione di tale zona nella planimetria generale<br />
con la denominazione « Parcheggio ».<br />
lO) Indicazione nei disegni della cubatura dei corpi di fabbrica,<br />
deHa superficie coperta e scoperta.<br />
Unitamente al progetto dovrà essere presentata una relazione<br />
illustrativa, in quattro copie, sui criteri da adQttare per 10 smaltimento<br />
e tratt'amento delle acque nere e tecnologiche di cui aUa<br />
legge n. 963 del 14-7-1965art. 15 e D.P. n. 1639del 2-10-1968.<br />
Detta relazione sarà trasmessa dal Consorzio all'Ufficio Igiene<br />
e Sanità del Comune di Bari per ottenere il preventivo nuHa-osta.<br />
È del pari soggetto al preventivo nulla-osta del Consorzio e<br />
delle autorità sanitari'e del Comune di Bari ogni modifica o variante<br />
che l'utente intendesse apportare all'impianto dello smaltimento<br />
e trattamento delle acque nere e tecnologiche.<br />
L'Ufficio di Igiene e Sanità del Comune di Bari dovrà anche<br />
essere informato dell'inizio del ciclo lavorativo dell'opificio allo<br />
scopo di effettuare ,}a preventiva visita di controllo.
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI NEI CIMITERI<br />
DEL CAPOLUOGOE DELLE FRAZIONI<br />
Del~berazioni n. 861 del 18-S-1938-XVIe n. 238 dell'll-2-1939-XVII<br />
approvate dalla G.P.A. in seduta del lS-4-1939-XVIIe vistate da<br />
S.E. il Prefetto il 18 successivo al n. 13319.<br />
Le concessioni nei Cimiteri del Comune sono temporanee e<br />
perpetue. Quelle temporanee possono avere 'la durata non superiore<br />
ai lO anni.<br />
Le concessioni temporanee hanno luogo esclusivamente nei<br />
campi <strong>com</strong>uni di inumazione; le concessioni perpetue esclusivamente<br />
nelle zone destinate alle sezioni di Cimitero monumentale.<br />
Alla determinazione delle sezioni monumentali si procede con<br />
piano regolatore da adottarsi dal Podestà 2, udito l'ufficiale sanitario,<br />
quando l-earee del Cimitero abbiano sufficienti disponibilità<br />
per provvedere alle inumazioni ordinarie per almeno un venten-<br />
nlO.<br />
Le concessioni sono gratui te nei casi previsti dall'articolo 184<br />
del Regolamento d'igiene. In ogni altro caso sono accordate previo<br />
pagamento dei corrispettivi stabiliti nella tariffa annessa aI presente<br />
regolamento.<br />
Con deliberazione motivata da approvarsi dall'autorità tutoria<br />
a norma di legge, il Podestà 2 può disporre concessioni gratuite<br />
fuori dei casi previsti dal <strong>com</strong>ma precedente esclusivamente per<br />
rendere pubblico omaggio a cittadini benemeriti.
È autorizzata la riduzione del 50% sui corrispettivi di tariffa<br />
per le concessioni di loculi e del 70% per le concessioni dei suoli<br />
nel Cimtiero in favore di militari deceduti in guerra o a causa di<br />
guerra, alla espressa condizione che i loculi od i suoli debbano<br />
servire unicamente per la inumazione o tumu1azione delle sole<br />
salme dei caduti (Deliberazione n. 14S0 del 16-11-1942: approvata<br />
daHa G.P.A.il 30-1-1943 al n. 44127).<br />
. I proventi delle concessioni sono destinati esclusivamente alle<br />
. opere di manutenzione e dimiglioria del Cimitero.<br />
Concessioni nei campi di inumazione<br />
Nei campi <strong>com</strong>uni di inumazione possono accordarsi soltanto<br />
concessioni temporanee per cippi, croci ed altri ricordi funerari<br />
in ferro batuto stilizzato e per piccoli monumenti e costruzioni di<br />
marmo o di pietre naturali (escluso qualsiasi lavoro in cemento),<br />
purché, a giudizio dell'Amministrazione, non impediscano la permeabilità<br />
del terreno e, in ogni caso, abbiano l'altezza non superiore<br />
a m. 1,70 e la larghezza non superiore a cm. SO.<br />
La concessione cessa di pieno diritto con la rimozione del cadavere<br />
<strong>com</strong>unque avvenuta o disposta, ed il materiale dei ricordi<br />
funerari rimane di proprietà del Comune.<br />
Concessioni nei reparti monumentali<br />
L'uso del suolo nei reparti monumentali è concesso solo per<br />
costruzioni di cappeHe gentilizie, tombe e mausolei. Può consentirsi<br />
nei reparti monumentali la destinazione ad inumazione, nel<br />
recinto del proprio suolo, di zone annesse alla costruzione, purché<br />
tali zone siano ubicate verso i viali secondari e rimangano<br />
organicamente inquadrate nel <strong>com</strong>plesso delle costruzioni funerarie.<br />
Prescrizioni per la costruzione di tombe e cappelle<br />
Le costruzioni funerarie non devono menomare la visuale delle<br />
tombe circostanti; le rispettive masse volumetriche debbono essere<br />
proporzionate alle superfici coperte.
I tumuli funeraH la cui superficie non superi i mq. 3 debbono<br />
avere f'altezza fuori terra non superiore a m. 1,50.<br />
In tale altezza debbono essere <strong>com</strong>presi gli elementi costruttivi<br />
accessori, quali quinte, cappelli, fregi, ecc. (Deliberazione n. 299<br />
del 29-4-1975 munita presa d'atto della S.P.C. deHa Regione Puglia<br />
n. 211442 del 13-6-1975).<br />
Le cappelle gentilizie, se distaccate le une dalle altre ed addossate<br />
al muro di cinta, devono avere le altre tre prospettive decorate<br />
e rivestite con materiali nobili. Se <strong>com</strong>pletamente isolate, le<br />
quattro facciate devono essere decorate e rivestite con materiali<br />
nobili. Per le cappelle da costruire a muro <strong>com</strong>une, i muri sotto<br />
il piano di campagna devono essere costruiti in modo che la linea<br />
di confine del terreno coincida con l'-asse del muro stesso. Lo spessore<br />
di detti muri non deve essere inferiore a om. 40. Ogni eventuale<br />
eccedenza di spessore deve risultare dalla parte del proprio<br />
suolo edincatorio. Lo spessore dei muri in elevazione deve essere<br />
lion inferiore a cm. 20.<br />
Nell'addossare le cappeHe ai muri di cinta del Cimitero è fatto<br />
obbligo ai concessionari di non manomettere i detti muri, essendo<br />
consentito il solo appoggio.<br />
Le nuove costruzioni di qualsiasi specie devono essere distanti<br />
fra loro e da quelle esistenti non meno di m. 1 per le cappelle e<br />
mausolei e non meno di m. 0,50 per i tumuli funerari.<br />
Per le fondazioni di tutte le costruzioni suddette è vietato l'impiego<br />
del tufo.<br />
Divieto di occupazione suolo e sottosuolo di zone intermedie<br />
È vietato di occupare in qualsiasi modo il suolo ed il sottosuolo<br />
delle zone intermedie tra il suolo domandato in concessione e le<br />
costruzioni o le aree disponibili.<br />
Dette zone di rispetto sono destinate esclusivamente al passaggio<br />
pubblico che non deve essere in alcun modo impedito<br />
. .<br />
ceSSlOnan.<br />
dai con-<br />
Manutenzione di opere funerarie<br />
I concessionari di opere edilizie nel CimÌtero (cappel1e, tombe,<br />
monumenti, 10cl1'li,lapidi, ecc.) hanno l'obbligo di mantenerle<br />
in buono stato ed a regola d'arte.
In caso d'inadempimento il Podestà 1 fa eseguire di ufficio i lavori<br />
necessari, ricuperando le spese con le nonne e con i privilegi<br />
di cui all'art. 55 deHa legge <strong>com</strong>unale e provinciale T.D. 3-3-1934<br />
n. 383,senza pregiudizio' del diritto di revoca della concessione nei<br />
casi previsti dall'articolo 31. "<br />
Omissis.<br />
Domanda di concessione<br />
Chiunque intenda ottenere la concessione di loculi e di suoli<br />
per costruzioni edilizie nel Cimitero, deve farne domanda al Podestà<br />
2 indicando il numero e l'ubicazione delloculo, l'ubicazione,<br />
le dimensioni e la destinazione del suolo richiesto .Alla domanda<br />
per concessione di suoli devono allegarsi in doppio esemplare i<br />
disegni di progetti in conformità delle disposizioni de'l vigente<br />
regolamento edilizio e di quello d'igiene con la indicazione dei<br />
materiali da impiegare.<br />
Alla domanda deve essere allegata altresi la bolletta <strong>com</strong>provante<br />
il versamento alla tesoreria <strong>com</strong>unale del corrispettivo stabilito<br />
nella tariffa.<br />
Le concessioni sono autorizzate con deliberazione del Podestà 2.<br />
SuHe domande di concessione di suoli il Podestà 2 delibera dopo<br />
l'approvazione del progetto, udito il parere dell'ufficio tecnico<br />
e, se del caso, della Commissione edÌ'lizia.La consegna del suolo<br />
si fa risultare da apposito verbale dalla data del quale decorre il<br />
termine entro il quale deve essere ultimata la costruzione.<br />
Domanda di concessione per associazioni religiose<br />
Per ottenere le concessioni di cui all'art. 12, le associazioni religiose,<br />
oltre alla domanda di cui all'art. 15,devono esibire la deliberazione<br />
dell'organo <strong>com</strong>petente dell'associazione che autorizza
la domanda de1'laconcessione, lo statuto relativo e l'elenco nominativo<br />
dei soci che hanno diritto al seppeHimento.<br />
Le variazioni per i nuovi iscritti al sodalizio e per queHi che ne<br />
escono per qualsiasi ragione devono notificarsi al Podestà 2 entro<br />
5 giorni dalla data in cui si verificano.<br />
Art. 17.<br />
Condizioni delle conc€;ssioni<br />
Salvo le condizioni speciali che il Podestà 2 volta per volta<br />
crederà di stabilire, le concessioni s'intendono sempre subordinate<br />
aH'osservanza del presente Regolamento.<br />
Art. 18.<br />
Obbligo di eseguire le costruzioni in conformità al progetto<br />
Le costruzioni sulle aree concesse a norma del presente Regolamento<br />
devono essere eseguite in conformità dei disegni approvati<br />
dal Podestà 1 nel termine da determinarsi nell'atto di concessione.<br />
Ove nel termine assegnato le costruzioni non siano state<br />
eseguite, la concessione s'intende senz'altro revocata e l'Amministrazione,<br />
senza bisogno di ulteriori formalità, diffide o notifica-<br />
2'Jioni,può disporre delle aree per nuove concessioni, salvo restituzione<br />
del corrispettivo versato.<br />
Ove alla scadenza del termine di cui al presente articolo il concessionario<br />
·abbia iniziato ma non ultimata la costruzione, si applicano<br />
le disposizioni dell'art. 31.<br />
Persone ammesse ad eseguire lavori nel Cimitero<br />
'Sono ammessi ad eseguire opere edilizie nel Cimitero solo le<br />
ditte costruttrici, gli scultori e gli artigiani iscritti nel:Yalbo<strong>com</strong>unale.<br />
. Tali ditte, scultori ed artigi'anihannoobbHgù: d:làitenersÌiaUe'<br />
condizioni stabilite negW:atti di conces~Ì
Per ottenere le iscrizioni all'albo deHe imprese devono esibire<br />
i documenti <strong>com</strong>provanti l'a loro idoneità e versare alla tesoreria<br />
del Comune la cauzione di L. 10.000,se ditte costruttrici, di L.<br />
4.000 se artigiani (scultori, marmisti, ecc). Da tale obbligo sono<br />
esentate le piccole imprese edilizie che eseguono lavori nei Cimiteri<br />
delle frazioni (Deliberazione 30-8-1940-XVIIIn. 1074, approvata<br />
il 29 ottobre successivo al n. 39484).<br />
Il Podestà 2 delibera le iscrizioni, sentito il parere della Commissione<br />
edilizia.<br />
In caso di contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 19,<br />
il Podestà 2 incamera in tutto o in parte la cauzione a titolo di<br />
penale, senza pregiudizoi delle sanzioni di <strong>com</strong>petenZ'adel'l'autorità<br />
giudiziaria.<br />
Nei casi piu gravi revoca l'iscrizione nell'albo.<br />
La cauzione, in caso di incameramento parziale, deve essere<br />
reintegrata nel termine di lO giorni dall'intimazione del Podestà 1.<br />
Agli artigiani è consentita so'ltanto la 'esecuzione di ricordi<br />
funerali nei campi d'inumazione <strong>com</strong>une e la costruzione di piccoli<br />
tumlili nei reparti monumentali.<br />
Nella costruzione di tombe, edicole, mausolei, cappelle, monumenti,<br />
lapidi, ecc. è vietato !'impiego di·tufo di qualunque specie<br />
per i parametri esterni delle murature, i quali devono essere di<br />
marmo, pietra da taglio e laterizi da cortina ed altri materiali<br />
nobili autorizzati dal Podestà l.<br />
Per 'la copertura della supenficie estérna delle costruzioni è<br />
vietato l'uso delle pietre artificiali cem·entizie e dell'intonaco<br />
<strong>com</strong>une.
Durante l'esecuzione dei lavori il suolo concesso deve essere<br />
chiuso da tutti i lati con decente stecèato. E:fatto obbligo ai concessionari<br />
di apporre sullo steccato in modo visibHe una tabeHa<br />
con la indicazione de'l proprietario, del progettista, d~ direttore.<br />
dei lavori e deH'impresa costruttrice.<br />
In caso di inadempimento, il Podestà 1 provvede di ufP.cioa spese<br />
dei contravventori, senza pregiudizio dell'azione penale.<br />
Introduzione dei nlateriali nel Cimitero<br />
I materiali da costruzione debbono introdursi nel Cimitero in<br />
proporzione del bisogno.<br />
È vietato introdurre pezzi non lavorati di marmo, pietrarsa,<br />
travertino ed altro simile.<br />
Introduzione di opere di scultura<br />
Ove si tratti di introdurre nel sacro recinto opere di scultura,<br />
è fatto obbligo ai concessionari ed agli interessati di presentare<br />
il materiale fotografico ed illustrativo dei bozzetti e dei particolari<br />
scultorei per il preventivo esame da parte deHa Commissione edilizia<br />
'e dell'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale nei limiti delle rispettive attribuzioni.<br />
Orario del trasporto dei materiali e dei lavori<br />
nei campi di inumazione<br />
Il trasporto dei materiali per le costruzioni funerarie di quals.iasigenere<br />
e la messa in opera di lapidi, monumenti, croci, ecc.<br />
nei campi di inumazione deve eseguirsi nei giorni e nell'orario<br />
prescritto dall'Amministrazione.<br />
I materiali debbono essere trasportati esClusiva'mentecon carretti<br />
a mano e per il percorso indicato volta per volta dal Direttore<br />
del Cimitero.
In caso di trasporto di blocchi o altri materiali pesanti, il Direttore<br />
ha facoltà di ordinare le cautele idonee ad evitare i danni<br />
ai viali.<br />
Eliminazione dei materiali di rifiuto<br />
I materiali di rifiuto deUe costruzioni debbono, a cura dei<br />
concessionari ed appaltatori, essere trasportati alle località di<br />
discarico stabilite dall'Amministrazione.<br />
In caso 'd'inadempim'ento, il Podestà 2 provvede di ufficio a<br />
spese dei contravventori, salvo 1'azionepena'le.<br />
Regolamento delle <strong>com</strong>unioni<br />
Ove.la costruzione di una cappella o di altra opera edilizia al<br />
Oimitero debba eseguirsi al confine di altre costruzioni private<br />
con <strong>com</strong>unione dei muri, i concessionari debbono regolare direttamente<br />
i loro rapporti con i confinanti prima di iniziare le opere.<br />
In caso di controversia tra i confinanti decide il Podestà 2,<br />
sentito l'ufficio tecnico <strong>com</strong>unale.<br />
Numerazione delle tombe e cappelle - Iscrizione<br />
È fatto obbligo ai concessionari di suoli di incidere in posto<br />
visibi'le sulla cappella o sul monumento il numero di riferimento<br />
al piano di lottizzazione del reparto.<br />
In caso di inadempimento, i1 Podestà 1 provvede di ufficio, a<br />
spese dei contravventori, senza pregiudizio dell'azione penale.<br />
Nelle lapidi dei cinerari è ammessa soltanto :1'liscrizionedel<br />
nome e cognome e degli anni di nascita e di morte dei defunti.<br />
Per le iscrizioni nelle altre lapidi si provvede a norma del1'articolo<br />
129 del regolamento edi1izio.<br />
Autorizzazione per l'uso della concessione<br />
Ultimate le fondazioni e prima dello spiccato fuori terra, i con~<br />
cessionari debbono informare l'ufficio tecnico, il quale deve accer-
tare immediatamente S'el'occupazione è contenuta nei limiti della<br />
concessione.<br />
Ultimata la costruzione delle tombe, cappelle ed altre opere<br />
funerarie, il Podestà-! a richiesta dei concessionari e previ gli accertamenti<br />
deH'ufficio tecnico, ne rilascia rattestazione ed, ove<br />
risultino conformi àlle condizioni stabilite, autorizza il libero<br />
uso deHa concessione.<br />
È vietato l'uso delle tombe, cappelle ed altre opere funerarie<br />
anteriormente all'autorizzazione predetta.<br />
Salvo quanto è disposto negli articdli 6 e 18, la concessione<br />
è revocata per decadenza:<br />
1) ove siano stati alienati in tutto o in parte i suoli, le cappelle,<br />
i locu~i e quant'altro sia stato ottenuto in concessione, o costruito<br />
sulle aree date in concessione, ovvero quando le cappelle,<br />
tombe, ecc. siano destinate ad usi in<strong>com</strong>patibili con la santità<br />
del pio luogo;<br />
2) ove le cappelle, le tombe, i loculi, ecc. siano abbandonati.<br />
Si presumono abbandonate le costruzioni non regolarmente<br />
mantenute, quando ai concessionari non sia stato possibile notificare<br />
a1cuna ordinanza, o diffida, perché irreperibili e quando,<br />
malgrado le diffide, non le adempiano, nonché le costruzioni i cui<br />
concessionari si sono estinti e non vi siano persone <strong>com</strong>unque<br />
incaricate di provvedere alle opere di manutenzione;<br />
3) per recidiva deHè associazioni religiose nelle contravvenzioni<br />
aH'art. 12 del presente Regolamento, oppure nel caso che si<br />
rendano morosi al pagamento delle somme addebitate a norma<br />
dell'ultimo <strong>com</strong>ma dell'Ostesso articolo; .<br />
4) ove i lavori di costruzione siano iniziati o eseguiti prima<br />
della concessione, o siano eseguiti non in conformità del pI7ogetto<br />
approvato, oppure non siano ultimati nel termine prescritto;
5) ove sia occupata un'area maggiore di quella concessa,<br />
salva la facoltà dell'Amministrazione di regolarizzare, a richiesta<br />
degli interessati, la occupazione abusiva previo p;;t.gamentoimmediatodi<br />
una penalità p~ùi al doppio del prezzo di concessione da<br />
calcolarsi con le norme dell'articolo 33.<br />
La revoca è dichiarata datIPodestà 2 con deliberazione da notificarsi<br />
in forma amministrativa al concessionario ed importa la<br />
demolizione delle opere eseguite.<br />
Contro ,la determinazione del, Podestà 2 il concessionario può<br />
'proporre ricorso al Prefetto il quale decide, sentito il Genio Civile,<br />
con provvedimento non soggetto ad alcun gravame né in<br />
via amministrativa, né in via giurisdizionale (Deliberazionen. 1894<br />
del 30-11-1938, vedi nota prefettizia n. 16977 del 2-8-1938).<br />
Il Podestà 1 fa eseguire di uffioio la demolizione ove il concessionario,<br />
opportunamente diffidato, non vi provveda nel termine<br />
prefisso, e l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di condanna<br />
per la contravvenzione, a norma dell'art. 106 della legge <strong>com</strong>unale·e<br />
provinciale, od anche prima in casi di urgenza, a senso dell'art.<br />
55 della predetta legge.<br />
Le spese della demolizione di ufficio sono ricuperate con i privHegi<br />
fiscali di cui all'art. 55 della legge <strong>com</strong>unale e provinciale.<br />
I
Le somme ricavate dall'alienazione dei materiali di demolizion'e<br />
e delle concessioni dei. suoli di risulta, nel caso di cappelle<br />
e tombe abbandonate, sono depositate presso la tesoreria del Comune<br />
e destinate alle spese per la' conservazione dei resti umani<br />
esumati o estumulati di ufficio, a norma del terz'uhimO' <strong>com</strong>ma di<br />
. questo articolo. .<br />
Revoca delle concessioni per motivi di interesse pubblico<br />
Ove per l'esecuzione dei progetti di opere <strong>com</strong>unatli nel Cimitero<br />
occorra occupare in tutto o in parte in via temporanea o definitiva<br />
suoli già in uso di privati per concessioni temporanee o perpetue,<br />
il Podestà 2 può revocare o modificare le concessioni con le<br />
modali tà opportune,<br />
Ove 1'occupazione sia parziale e non richieda la demolizione di<br />
manufatti, le ragioni dei concessionari potranno essere tacitate<br />
con la concessione di equivalenti zone nelle adiacenze della zona<br />
originaria.<br />
In ogni altro caso i'l Comune è tenuto a ricostruire in altra località<br />
del Cimitero le opere demolite assegnando una zona equivalente<br />
di suolo, oppure, a scelta del concessionario, a restituire il<br />
corrispettivo della concessione ed a pagare una indennità corrispondente<br />
al valore attuale delle costruzioni.<br />
Contro le determinazioni del Podestà 2 contemplate ne'l presente<br />
articolo, il concessionario può proporre ricorso al Prefetto il<br />
quale decide, sentito il Genio Civile, con provvedimento non soggetto<br />
ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale<br />
(Deliberazione n. 1894 del 30-11,-1938).<br />
Omissis.<br />
NOTA<br />
In questo regolamento vengono trattate le « concessioni» nei Cimiteri.<br />
Nel caso di « concessioni perpetue» si tratta di « concessioni di suolo », che<br />
è cosa diversa dalla « concessione edilizia» che occorre ottenere dal Sindaco<br />
per edificare sul suolo concesso, È necessario quindi tenere sempre ben presente<br />
questa distinzione.<br />
Va inoltre precisato che le attribuzioni del «Podestà» sono passate in<br />
parte al «Sindaco », mentre per le altre il passaggio è indubbiamente al<br />
«Comune» od" alla «Amministrazione <strong>com</strong>unale ». Co:q le note 1 e 2 si è<br />
cercato di scindere i due casi.<br />
Allo stato attuale l'iter per ottenere la « concessione edilizia» sul suolo<br />
in concessione è parzialmente diverso in quanto solo dopo la conclusione<br />
della pratica di concessione del suolo con la firma dell'apposito atto ed il
pagamento del corrispettivo, il « concessionario» può presentare la domanda<br />
di.concessione edilizia con allegato il progetto. Inoltre dopo la firma dell'atto<br />
di concessione del suolo, il suolo stesso viene consegnato e dalla data<br />
del verbale di consegna decorre il tempo entro il quale il concessionario,<br />
pena decadenza, deve eseguire la ~ostruziOne.<br />
1 In luogo di « Podestà» si legga « Sindaco ».<br />
2 In luogo di « Podestà» si legga « Comune» o «Amministrazione <strong>com</strong>unale<br />
».