01.06.2013 Views

Estratto Polizza Infortuni APQ.pdf - CRAL Banca Popolare di Bergamo

Estratto Polizza Infortuni APQ.pdf - CRAL Banca Popolare di Bergamo

Estratto Polizza Infortuni APQ.pdf - CRAL Banca Popolare di Bergamo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI<br />

ESTRATTO della<br />

POLIZZA INFORTUNI<br />

Associazione del Personale in Quiescenza BPB-CV<br />

Persone assicurabili<br />

L’assicurazione viene prestata in favore <strong>di</strong>:<br />

1. ex <strong>di</strong>pendenti della <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Bergamo</strong> – Cre<strong>di</strong>to Varesino in quiescenza;<br />

2. il coniuge delle persone <strong>di</strong> cui al punto 1.;<br />

3. il coniuge superstite dei <strong>di</strong>pendenti in quiescenza deceduti, finchè dura lo stato vedovile.<br />

Somme assicurate<br />

L’assicurazione prestata con la presente polizza vale a favore <strong>di</strong> tutte le persone assicurabili, iscritte all’Associazione<br />

Contraente, che ne abbiano fatto richiesta e per le quali sia stato versato il relativo premio.<br />

Le somme assicurate pro-capite sono le seguenti:<br />

Euro 100.000,00 per il caso <strong>di</strong> Morte<br />

Euro 100.000,00 per il caso <strong>di</strong> Invali<strong>di</strong>tà Permanente<br />

Definizioni <strong>di</strong> infortunio - Oggetto dell’assicurazione<br />

E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali<br />

obiettivamente constatabili.<br />

Sono considerati come infortuni anche:<br />

a) l’asfissia per involontaria aspirazione <strong>di</strong> gas o vapori;<br />

b) l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria <strong>di</strong> sostanze in genere;<br />

c) le morsicature, le punture e le ustioni <strong>di</strong> animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle<br />

tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini <strong>di</strong> polizza;<br />

d) l’affogamento;<br />

e) le lesioni (esclusi gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;<br />

f) le conseguenze fisiche <strong>di</strong> operazioni chirurgiche e <strong>di</strong> altre cure rese necessarie da infortunio;<br />

g) gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche<br />

elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;<br />

h) quelli sofferti in stato <strong>di</strong> malore e/o incoscienza;<br />

i) quelli conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;<br />

j) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti <strong>di</strong> terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni od atti violenti<br />

che abbiano movente politico, sociale o sindacale cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria.<br />

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio:<br />

1) delle occupazioni principali e secondarie <strong>di</strong>chiarate;<br />

2) <strong>di</strong> ogni altra attività che non abbia carattere professionale, intendendosi per tali anche le prestazioni attinenti al<br />

governo della casa, compresi gli hobbies ed i lavori domestici <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione, <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio e <strong>di</strong><br />

orticoltura;<br />

3) <strong>di</strong> attività professionali <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong>chiarate purchè l’Assicurato o i beneficiari <strong>di</strong>mostrino che, al<br />

momento della stipulazione della polizza o dei suoi successivi aggiornamenti, tali attività non erano esercitate<br />

dall’Assicurato. In tal caso la Compagnia accorda il 70% delle prestazioni assicurative.<br />

Delimitazione dell’Assicurazione – Esclusioni<br />

Sono esclusi dall’assicurazione:<br />

a) gli infortuni derivanti dalla guida <strong>di</strong> autoveicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente<br />

abilitato a norma delle <strong>di</strong>sposizioni, in vigore, nonché dall’uso e guida <strong>di</strong> mezzi subacquei ed aerei;<br />

b) la partecipazione a corse o a gare e relative prove od allenamenti, salvo che si tratti <strong>di</strong>:<br />

- raduni automobilistici e gare <strong>di</strong> regolarità pura;<br />

- altre manifestazioni <strong>di</strong> carattere ricreativo che non comportino l’impiego <strong>di</strong> veicoli o natanti a motore;<br />

- regate veliche o raduni cicloturistici.<br />

c) gli infortuni conseguenti all’uso non terapeutico <strong>di</strong> stupefacenti, allucinogeni e simili;quelli sofferti in<br />

conseguenza <strong>di</strong> proprie azioni delittuose dolose o <strong>di</strong> atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli<br />

infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima <strong>di</strong>fesa o per dovere <strong>di</strong> umana solidarietà;<br />

d) gli infarti e le ernie <strong>di</strong> qualsiasi tipo;<br />

e) gli infortuni derivanti da stato <strong>di</strong> guerra ed insurrezione;<br />

f) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;<br />

g) gli infortuni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati o accidentali<br />

ed accelerazioni <strong>di</strong> particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi ra<strong>di</strong>oattivi, macchine acceleratrici,<br />

raggi x, etc.) da esposizione a ra<strong>di</strong>azioni ionizzanti.<br />

Limiti territoriali.<br />

L’assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che eventuali indennità liquidabili a termini <strong>di</strong> poliza saranno<br />

corrisposte in Italia in valuta corrente italiana.<br />

Limiti <strong>di</strong> età<br />

L’assicurazione vale per le persone <strong>di</strong> età non superiore ai 80 anni e cessa alla successiva scadenza annuale del premio<br />

per quelle che raggiungono tale limite <strong>di</strong> età, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso <strong>di</strong> premi<br />

scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti all’Assicurato/Contraente.<br />

Persone non assicurabili<br />

Non sono assicurabili, in<strong>di</strong>pendentemente dalla concreta valutazione dello stato <strong>di</strong> salute, le persone affette da<br />

acoolismo, tossico<strong>di</strong>pendenza o dalle seguenti infermità mentali; sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme<br />

manico depressive o stati paranoi<strong>di</strong>.<br />

L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.<br />

Pag. 1 <strong>di</strong> 2


ESTRATTO della<br />

POLIZZA INFORTUNI<br />

Associazione del Personale in Quiescenza BPB-CV<br />

CONDIZIONI PARTICOLARI<br />

CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE<br />

La somma assicurata per il caso <strong>di</strong> Invali<strong>di</strong>tà Permanente verrà corrisposta previa applicazione delle seguenti<br />

franchigie:<br />

3% sui primi 50.000,00 euro <strong>di</strong> somma assicurata;<br />

5% sull’eccedenza <strong>di</strong> 50.000,00 euro;<br />

Qualora l’Invali<strong>di</strong>tà Permanente accertata risultasse superiore al 30% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto senza<br />

applicazione <strong>di</strong> alcuna franchigia.<br />

Inoltre se l’Invali<strong>di</strong>tà Permanente conseguente ad infortunio, accertata con i criteri <strong>di</strong> indennizzabilità previsti in<br />

polizza, comporti una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 50 %, verrà<br />

indennizzata con il 100 % del capitale assicurato.<br />

INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERI DA INFORTUNIO<br />

La Compagnia rimborsa all’Assicurato l’indennità giornaliera <strong>di</strong> euro 50,00 per ciascun giorno <strong>di</strong> degenza e per la<br />

durata massima <strong>di</strong> 365 giorni per ricovero, in caso <strong>di</strong> ricovero in istituto <strong>di</strong> cura reso necessario da infortunio<br />

indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza, seguito o meno da intervento chirurgico.<br />

INDENNITA’ GIORNALIERA DA GESSO<br />

Qualora a seguito <strong>di</strong> infortunio indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza, all’Assicurato venga applicato apparecchio gessato o<br />

tutore immobilizzante equivalente, la Compagnia liquida una <strong>di</strong>aria giornaliera pari a euro 25,00 fino alla rimozione del<br />

gesso o del tutore immobilizzante.<br />

La predetta indennità non si cumula con quella prevista in caso <strong>di</strong> ricovero (per il tempo del ricovero in Istituti <strong>di</strong> cura)<br />

e viene corrisposta per un periodo massimo <strong>di</strong> 60 giorni.<br />

La <strong>di</strong>aria <strong>di</strong> cui sopra viene liquidata <strong>di</strong>etro presentazione <strong>di</strong> certificato me<strong>di</strong>co attestante il numero <strong>di</strong> giorni durante i<br />

quali l’ Assicurato è stato portatore degli stessi apparecchi.<br />

In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo tra le Parti, vale il <strong>di</strong>sposto dell’ Art. 32 delle “Norme che regolano l’Assicurazione”.<br />

DANNI ESTETICI<br />

Si conviene che nei casi <strong>di</strong> infortunio non escluso dalle “Norme che regolano l’Assicurazione” con conseguenze <strong>di</strong><br />

carattere estetico, la Compagnia rimborserà – fino ad un massimo <strong>di</strong> euro 10.000,00 per evento e per ciascun<br />

Assicurato – le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo <strong>di</strong> ridurre od<br />

eliminare il danno estetico nonché per interventi <strong>di</strong> chirurgia plastica ed estetica <strong>di</strong> cui alla tabella A) allegata al D.P.R.<br />

28/12/1065 n. 1763.<br />

Tali spese sono rimborsabili purché l’intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell’infortunio e non oltre<br />

un anno dalla scadenza del contratto.<br />

RISCHI SPORTIVI<br />

L’Assicurazione è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale <strong>di</strong> qualsiasi sport, ad eccezione <strong>di</strong><br />

paracadutismo e sport aerei in genere.<br />

A tal proposito si precisa che sono equiparati ad infortunio i casi <strong>di</strong> embolia o rottura dei timpani nei casi <strong>di</strong> immersioni<br />

con uso <strong>di</strong> autorespiratore.<br />

CALAMITA’ NATURALI<br />

L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, avvenuti anche<br />

nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica <strong>di</strong> San Marino<br />

UBRIACHEZZA<br />

La garanzia comprende gli infortuni subiti dall’Assicurato in stato <strong>di</strong> ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti<br />

alla guida <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> locomozione.<br />

RAPINA E SEQUESTRI DI PERSONA<br />

L’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da rapine nonché sequestri <strong>di</strong> persona.<br />

RISCHIO VOLO<br />

L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non<br />

come pilota o altro membro dell’equipaggio), su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico <strong>di</strong> linee aeree regolari,<br />

compresi i voli charter, i voli straor<strong>di</strong>nari gestiti da Società autorizzate al trasporto pubblico <strong>di</strong> passeggeri ed i voli su<br />

aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli <strong>di</strong> trasferimento su velivolii <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte o privati condotti da piloti<br />

professionisti escluse - per questi ultimi - le transvolate oceaniche. Si conferma che la presente estensione <strong>di</strong><br />

garanzia vale anche per gli eventuali infortuni subiti in conseguenza <strong>di</strong> forzato <strong>di</strong>rottamento dell’aereo o <strong>di</strong> atti <strong>di</strong><br />

pirateria aerea.<br />

RISCHIO GUERRA<br />

La garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli <strong>Infortuni</strong> derivanti da stato <strong>di</strong> guerra, per il periodo<br />

massimo <strong>di</strong> 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi<br />

bellici.<br />

DENUNCIA DELL’ INFORTUNIO<br />

A parziale deroga <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dall’ art. 21 delle “Norme che regolano l’Assicurazione”, si conviene <strong>di</strong> elevare il<br />

termine utile per la denuncia dell’infortunio da 5 a 15 giorni.<br />

Per la denuncia dovrà essere utilizzato il modulo che si allega in fac-smile alla presente.<br />

Pag. 2 <strong>di</strong> 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!