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e usando un trabattello - Faraone

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SICUREZZA NEI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA<br />

RISPARMIANDO TEMPO, FATICA E SOLDI


INDICE<br />

La nostra missione<br />

Che cosa chiede l’utilizzatore<br />

Cosa dicono le istituzioni<br />

I pericoli dell’impresa<br />

Si scatena la richiesta di prodotti certifi cati<br />

Le norme che parlano del lavoro in quota<br />

Estratto del D.P.R. 547 del 1955<br />

Estratto del D.P.R. 164 del 1956<br />

Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982<br />

Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994<br />

Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 -<br />

(Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli)<br />

Estratto della Direttiva Macchine 98/37/CE<br />

Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000<br />

(Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131 sulle Scale)<br />

Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003<br />

Estratto della Circolare ISPESL 29 novembre 2004 (Visto EN 280-2001)<br />

I prodotti vincenti per lavorare in sicurezza<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

7<br />

17<br />

30<br />

33<br />

38<br />

43<br />

45<br />

62<br />

68<br />

71<br />

120<br />

135<br />

145<br />

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LA NOSTRA MISSIONE<br />

COSTRUIRE<br />

ATTREZZATURE<br />

PER LAVORARE<br />

IN SICUREZZA<br />

E MANEGEVOLEZZA<br />

3<br />

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CHE COSA CHIEDE L’UTILIZZATORE?<br />

ATTREZZATURE<br />

MANEGGEVOLI E<br />

VELOCI:<br />

CHE FANNO<br />

RISPARMIARE<br />

TEMPO, FATICA<br />

E SOLDI<br />

ALTO RENDIMENTO DELLE<br />

ATTREZZATURE RISPETTO<br />

ALL’INVESTIMENTO<br />

4<br />

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COSA DICONO LE ISTITUZIONI anni 90 TROPPI<br />

INCIDENTI SUL LAVORO CAUSATI DA SCARSA APPLICAZIONE<br />

DELLE NORME SULLA SICUREZZA COSTI TROPPO ELEVATI<br />

PER LA SOCIETA’<br />

5<br />

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QUINDI BATOSTE NEI CONFRONTI DEI<br />

TRASGRESSORI (NS CLIENTI)<br />

OLTRE AL LAVORO DI PREVENZIONE<br />

DEGLI ISPETTORI ASL NEI CANTIERI<br />

PER FAR APPLICARE<br />

IL DPR 547 DEL1955<br />

IMMISSIONI DI NUOVE NORME<br />

COME IL DL 626 DEL 1994<br />

ED ALTRI SUCCESSIVI<br />

CON IL CHIARO INTENTO<br />

DI FAR LAVORARE<br />

NELLA MASSIMA SICUREZZA<br />

6<br />

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I PERICOLI DELL’IMPRESA<br />

IN CASO SI VERIFICHI<br />

UN INCIDENTE CAUSATO<br />

DA VIOLAZIONE<br />

DELLE NORME<br />

SULLA SICUREZZA,<br />

PER I TRASGRESSORI<br />

OLTRE ALLA MULTA<br />

ARRIVA LA CONDANNA PENALE<br />

7<br />

LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI<br />

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A CHIEDERE<br />

IL RISARCIMENTO DANNI<br />

CI PENSA L’INAIL<br />

E LO STESSO<br />

INFORTUNATO,<br />

CI SONO<br />

CASI IN CUI IL DATORE<br />

DI LAVORO<br />

SI E’ GIOCATO LA CASA<br />

8<br />

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NESSUNA<br />

ASSICURAZIONE<br />

COPRE<br />

UN SINISTRO CAUSATO<br />

DAL MANCATO RISPETTO<br />

DELLE NORME<br />

SULLA SICUREZZA.<br />

9<br />

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L’IMPRESA VEDE L’APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA<br />

SICUREZZA UNA PERDITA DI TEMPO, QUINDI PERDITA DI SOLDI<br />

10<br />

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LE NUOVE NORME RAPPRESENTANO<br />

UN RISCHIO ELEVATO PER L’IMPRESA (vedi art.90 626/94)<br />

11<br />

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IN PRIMO LUOGO SI SONO SALVATI CON IL SUB APPALTO<br />

SCARICARE AD ALTRI LA PATATA BOLLENTE<br />

12<br />

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LA 626<br />

CON LA COMMISSIONE<br />

SULLA SICUREZZA HA<br />

MODIFICATO TUTTO<br />

OBBLIGO DEI PIANI<br />

DI SICUREZZA<br />

DEL CANIERE<br />

O DITTA<br />

STESURA E<br />

RESPOSABILITA’<br />

ESTESA A:<br />

13<br />

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RESPONSABILE SICUREZZA<br />

DELL’AZIENDA<br />

(nominato dal datore di lavoro)<br />

RESPONSABILE SICUREZZA<br />

DEL LAVORATORE<br />

(nominato dai lavoratori)<br />

14<br />

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AMMINISTRATORE DELEGATO<br />

O IMPRENDITORE<br />

DIRETTORE DEI LAVORI<br />

(normalmente <strong>un</strong><br />

ingegnere tra chi ha<br />

progettato il fabbricato)<br />

15<br />

CAPO CANTIERE<br />

O CAPO REPARTO<br />

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NEL 2000 LA SICUREZZA SUL LAVORO E’ DIVENTATA UNA<br />

NECESSITA’ “OBBLIGATA” DI CUI NON SI PUO’ FARE A MENO<br />

SI SCOPRE CHE<br />

IL COSTO NON E’<br />

COSI’ ELEVATO<br />

CON UN NOTEVOLE<br />

BENEFICIO<br />

16<br />

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SI SCATENA LA RICHIESTA<br />

DI PRODOTTI CERTIFICATI<br />

17<br />

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FARAONE E’ SEMPRE STATA CONVINTA<br />

18<br />

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1980<br />

PARTE LAPRODUZIONE<br />

DI SCALE FARAONE<br />

ISPIRATA DALLE<br />

ROVINOSE CADUTE<br />

CHE FACEVANO<br />

LE PERSONE<br />

NEL RACCOGLIERE<br />

LE OLIVE<br />

con le vecchie<br />

e pesanti scale in legno<br />

che avevano il difetto<br />

di cedere all’improvviso.<br />

19<br />

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20<br />

1985<br />

PROGETTO DI RICERCA<br />

CON LA FACOLTA’<br />

DI INGEGNERIA DELL’AQUILA<br />

PER PROGETTARE<br />

DELLE ATTREZZATURE<br />

SICURE PER LAVORARE<br />

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1986<br />

FARAONE PROGETTAVA E REALIZZAVA SCALE<br />

SUPERSICURE,TESTATE DA TUV,<br />

IN ANTICIPO DI 16 ANNI SULLE NUOVE NORME<br />

21<br />

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1990<br />

FARAONE AVEVA GIA’ UNA GAMMA<br />

DI SCALE COSTRUITA NEL RISPETTO<br />

DELLE NORME DIN 4567 CHE NEL 1994<br />

DIVENTANO NORME EN131.<br />

22<br />

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GRAZIE ALLA LUNGIMIRANZA DIMOSTRATA,<br />

FARAONE E’ STATA INVITATA<br />

ALLA COMMISSIONE NORME.<br />

23<br />

COMMISSSIONE NORME<br />

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1991<br />

I PRIMI TRABATTELLI<br />

IN ALLUMINIO COSTRUITI<br />

IN ITALIA A NORME<br />

EUROPEE HD1004<br />

( CHE ALL’EPOCA ERA<br />

PROGETTO DI NORMA),<br />

DIVENUTA NORMA NEL 1992.<br />

24<br />

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1992<br />

LA PRIMA PIATTAFORMA AEREA<br />

IN ALLUMINIO COSTRUITA IN ITALIA,<br />

fu progettata nel rispetto delle norme DIN<br />

poi rilevatesi in gran parte norma<br />

europea EN 280.<br />

Fu collaudata sia dal TUV che dall’Ispesl.<br />

25<br />

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1995<br />

con ben 5 anni di anticipo tutta la produzione era già certifi cata<br />

26<br />

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1998<br />

CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO<br />

con numero di matricola e certifi cato per ogni prodotto,<br />

compreso i componenti del <strong>trabattello</strong>. E’ L’IMPEGNO FARAONE<br />

27<br />

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Per garantire<br />

che il prodotto consegnato<br />

sia uguale a quello collaudato<br />

ci vuole <strong>un</strong> serio<br />

controllo di processo.<br />

FARAONE LO FA’<br />

28<br />

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I CONTRASTI<br />

SUPERATI<br />

OGGI CI DANNO<br />

RAGIONE<br />

29<br />

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LE NORME CHE PARLANO<br />

DEL LAVORO IN QUOTA<br />

Estratto del D.P.R. 547 del 1955<br />

Estratto del D.P.R. 164 del 1956<br />

Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982<br />

Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994<br />

Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 -<br />

(Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli)<br />

Estratto del Direttiva Macchine 98/37/CE<br />

Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000<br />

(Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131sulle Scale)<br />

Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003<br />

Circolare ISPESL 29 novembre 2004<br />

(Visto EN 280-2001)<br />

30<br />

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IL NOSTRO<br />

OBBIETTIVO:<br />

DARVI TUTTI<br />

GLI STRUMENTI<br />

PER BEN<br />

CONSIGLIARE<br />

IL VOSTRO<br />

CLIENTE<br />

RISULTATO:<br />

CLIENTE<br />

SODDISFATTO<br />

E FUTURO<br />

ASSICURATO<br />

PRIMAVERA LAVORI DI MANUTENZIONE<br />

No Matilde, chiama FARAONE e<br />

ordina <strong>un</strong> <strong>trabattello</strong> RAPIDO 160<br />

Meglio stare sicuri<br />

OTTO a che ora devo<br />

chiamare … l’ambulanza?<br />

31<br />

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PER QUESTO MOTIVO PARLIAMO<br />

DI NORMATIVE<br />

UNIRE LE ESIGENZE<br />

DEL CLIENTE<br />

COL RISPETTO<br />

DELLE NORMATIVE E’<br />

IL NOSTRO SUCCESSO<br />

32<br />

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D.P.R. n. 547 del 27 marzo 1955<br />

Art. 4 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI -<br />

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifi ci cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali<br />

di prevenzione mediante affi ssione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non<br />

sia possibile l’affi ssione, con altri mezzi;<br />

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione<br />

messi a loro disposizione.<br />

Art. 5.<br />

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifi ci<br />

esistenti dell’ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.<br />

Art. 6 - DOVERI DEI LAVORATORI -<br />

I lavoratori devono:<br />

a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fi ni della sicurezza<br />

individuale e collettiva;<br />

b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;<br />

c)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le defi cienze dei<br />

dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo<br />

di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito<br />

delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette defi cienze o pericoli;<br />

d) non rimuovere o modifi care i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta<br />

l’autorizzazione;<br />

33<br />

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Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti<br />

Art. 7 – PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO INTERNO -<br />

Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione<br />

in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati<br />

al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.<br />

Ai fi ni del comma precedente il contratto di locazione fi nanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati<br />

non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso .<br />

Chi<strong>un</strong>que concede in locazione fi nanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è<br />

tenuto a che detti beni siano accompagnati alle previste certifi cazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge.<br />

La inosservanza dell’obbligo è p<strong>un</strong>ita ai sensi del successivo articolo 390.<br />

LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIANTE E’ PARI A QUELLA DEL PRODUTTORE IN CASO<br />

SI COMMERCIALIZZI PRODOTTI NON A NORMA, VIENE CHIAMATO A RISARCIRE IL DANNO,<br />

POI PUO’ RIVALERSI SUL PRODUTTORE SE ESISTE ANCORA.<br />

MENTRE PER IL REATO PENALE IN ALCUNI CASI E’ STATO CONDANNATO ASSIEME AL PRODUTTORE<br />

Art. 16 - SCALE FISSE A GRADINI -<br />

Le scale fi sse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite<br />

e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.<br />

I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze<br />

del transito.<br />

Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa<br />

equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere m<strong>un</strong>ite di almeno <strong>un</strong> corrimano.<br />

34<br />

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Art. 17 - SCALE FISSE A PIOLI -<br />

Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fi ssate su pareti o incastellature verticali o aventi <strong>un</strong>a inclinazione<br />

superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di <strong>un</strong>a<br />

solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta<br />

accidentale della persona verso l’esterno.<br />

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60. I pioli devono distare<br />

almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fi ssata.<br />

Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli diffi coltà<br />

costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la<br />

caduta delle persone per <strong>un</strong> tratto superiore ad <strong>un</strong> metro<br />

Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti<br />

Art. 18 - SCALE SEMPLICI PORTATILI -<br />

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,<br />

devono essere suffi cientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni<br />

appropriate al loro uso.<br />

Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fi ssati ai montanti mediante incastro.<br />

Esse devono inoltre essere provviste di:<br />

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;<br />

b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per<br />

assicurare la stabilità della scala.<br />

Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono<br />

richiestele misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).<br />

35<br />

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Art. 19<br />

Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento,<br />

esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra<br />

persona.<br />

Art. 20 - SCALE AD ELEMENTI INNESTATI -<br />

Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili),<br />

oltre quanto è prescritto nel p<strong>un</strong>to a) dell’art.18, si devono osservare le seguenti disposizioni:<br />

a) la l<strong>un</strong>ghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze,<br />

nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fi sse;<br />

b) le scale in opera l<strong>un</strong>ghe più di 8 metri devono essere m<strong>un</strong>ite di rompitratta per ridurre la freccia<br />

di infl essione;<br />

c) ness<strong>un</strong> lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;<br />

d) durante l’esecuzione dei lavori, <strong>un</strong>a persona deve esercitare da terra <strong>un</strong>a continua vigilanza<br />

della scala.<br />

Art. 21 - SCALE DOPPIE -<br />

Le scale doppie non devono superare l’altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di adeguata<br />

resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.<br />

36<br />

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Art. 26 - PARAPETTO NORMALE -<br />

Agli effetti del presente decreto è considerato “normale” <strong>un</strong> parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:<br />

a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;<br />

b) abbia <strong>un</strong>’altezza utile di almeno <strong>un</strong> metro;<br />

c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore<br />

ed il pavimento;<br />

d) sia costruito e fi ssato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui<br />

può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifi ca<br />

f<strong>un</strong>zione.<br />

È considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto defi nito al comma precedente, completato<br />

con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.<br />

È considerata equivalente ai parapetti defi niti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra,<br />

ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a<br />

quelle presentate dai parapetti stessi.<br />

Art. 27 - PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI -<br />

Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro<br />

o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali<br />

con arresto al piede o di difesa equivalenti.<br />

Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.1,50.<br />

Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al<br />

piede di altezza inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso<br />

l’esterno.<br />

37<br />

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D.P.R. n.164 del 7 gennaio 1956<br />

Nota<br />

pensate che fi no dal 1956<br />

c’erano e ci sono leggi<br />

ancora in vigore!!!<br />

Vi risparmio tutta la lettura<br />

ma è bene saperle<br />

per questo vi allego<br />

<strong>un</strong> buon riass<strong>un</strong>to.<br />

Compreso in questo<br />

importante riass<strong>un</strong>to<br />

ci sono cose ancora<br />

più importanti<br />

che vi illustro meglio.<br />

Art. 8 – SCALE A MANO –<br />

Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza<br />

stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.<br />

38<br />

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I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro<br />

applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale l<strong>un</strong>ghe più di 4 metri deve essere applicato anche <strong>un</strong> tirante<br />

intermedio.<br />

Durante l’uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All’uopo, secondo i casi, devono essere adoperati<br />

chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti,<br />

rovesciamenti, oscillazioni od infl essioni accentuate.<br />

Quando non sia attuabile l’adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere<br />

trattenute al piede da altra persona.<br />

La l<strong>un</strong>ghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno <strong>un</strong> metro oltre il piano<br />

di accesso, anche ricorrendo al prol<strong>un</strong>gamento di <strong>un</strong> solo montante, purché fi ssato con legatura di reggetta o<br />

sistemi equivalenti.<br />

Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste<br />

l’<strong>un</strong>a in prosecuzione dell’altra.<br />

Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del<br />

ponte, devono essere provviste sul lato esterno di <strong>un</strong> corrimano-parapetto.<br />

Art. 10 – CINTURE DI SICUREZZA –<br />

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e<br />

nei lavori analoghi che com<strong>un</strong>que espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile<br />

disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza<br />

con bretelle collegate a f<strong>un</strong>e di trattenuta. - La f<strong>un</strong>e di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante<br />

anello scorrevole l<strong>un</strong>go <strong>un</strong>a f<strong>un</strong>e appositamente tesa, a parti stabili delle opere fi sse o provvisionali.La<br />

f<strong>un</strong>e e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti<br />

da <strong>un</strong>a eventuale caduta del lavoratore.La l<strong>un</strong>ghezza della f<strong>un</strong>e di trattenuta deve essere tale da limitare la<br />

caduta a non oltre m. 1,50.Nei lavori su pali l’operaio deve essere m<strong>un</strong>ito di ramponi e di cinture di sicurezza.<br />

39<br />

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Art. 11 – LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE –<br />

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore<br />

di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all’esercente l<br />

e linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per <strong>un</strong>a adeguata protezione atta ad<br />

evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori<br />

delle linee stesse.<br />

Art. 16 – PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI –<br />

Nei lavori che sono eseguiti ad <strong>un</strong>’altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo<br />

lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o<br />

com<strong>un</strong>que precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.<br />

Art. 17 – MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI –<br />

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta<br />

sorveglianza di <strong>un</strong> preposto ai lavori.<br />

Art.19 – COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE –<br />

L’accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere<br />

eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fi ssata con chiodi oppure a mezzo<br />

di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con f<strong>un</strong>i di fi bra tessile.<br />

Art. 23 – INTAVOLATI -<br />

Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera<br />

in costruzione; è tuttavia consentito <strong>un</strong> distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri<br />

soltanto per la esecuzione di lavori in fi nitura.<br />

Le tavole esterne devono essere a contatto dei montati.<br />

40<br />

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Art. 24 - PARAPETTI –<br />

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano ad <strong>un</strong>’altezza maggiore di 2 metri,<br />

devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da <strong>un</strong>o o più correnti paralleli<br />

all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio,<br />

e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato.<br />

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare <strong>un</strong>a luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.<br />

Sia i Correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.<br />

Art. 51 – PONTI SU CAVALLETTI –<br />

I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano m<strong>un</strong>iti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori<br />

da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifi ci; essi non devono avere altezza superiore a m. 2 e non devono<br />

essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.<br />

I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su<br />

pavimento solido e ben livellato.<br />

La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione<br />

trasversale di cm. 30 x 5 e l<strong>un</strong>ghe m. 4.<br />

Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.<br />

La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a<br />

risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere<br />

fi ssate ai cavalletti di appoggio.<br />

E’ fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale.<br />

41<br />

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Art. 52 – PONTI SU RUOTE A TORRE E SVILUPPABILI A FORBICE –<br />

I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed<br />

alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non<br />

possano essere ribaltati.<br />

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato;<br />

il carico del ponte sul terreno deve essere opport<strong>un</strong>amente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.<br />

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con c<strong>un</strong>ei dalle due parti.<br />

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.<br />

La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. I ponti sviluppabili devono<br />

essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggi<strong>un</strong>te di sovrastrutture.<br />

I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di<br />

essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.<br />

Art. 69 – SCALE IN MURATURA –<br />

L<strong>un</strong>go le rampe ed i pianerottoli dellescale fi sse in costruzione, fi no alla posa in opera delle ringhiere, devono<br />

essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fi ssati rigidamente a strutture resistenti.<br />

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MINISTERO DEL LAVORO,<br />

circolare 24 febbraio 1982, N.24<br />

E’ stato posto il quesito alla scrivente se i ponteggi metallici realizzati con elementi componibili,<br />

ad esempio i tra battelli che possono essere innestati <strong>un</strong>o sull’altro, debbano essere m<strong>un</strong>iti di autorizzazione<br />

ministeriale o se debbano rientrare sotto la disciplina prevista dall’art. 52 del dpr in oggetto<br />

(DPR 164 del 1956).<br />

In merito si rende noto che la commissione consultiva permanente ha ritenuto che l’applicabilita’<br />

dell’art.52 sia subordinato al fatto che la stabilità dell’attrezzatura sia garantita contestualmente<br />

alla mobilità.<br />

In pratica si vieta la necessita’, come tra l’altro prevede la maggior parte dei costruttori di smotare la torre<br />

per essere spostata, in questo caso rientra tra i ponteggi fi ssi e quindi soggetto all’autorizzazione.<br />

Qualora la torre mobile di lavoro (<strong>trabattello</strong>) sia posizionata in:Pavimento con pendenza superiore<br />

al 2%.P<strong>un</strong>to in cui è esposto a forze anche minime del vento.In prossimità di linee elettriche o altri ostacoli<br />

che possono creare pericolo.<br />

Bisogna smontare la torre fi no a raggi<strong>un</strong>gere <strong>un</strong>a altezza di sicurezza prima di essere spostato.<br />

Tale altezza è di circa 4 metri.Tale decisione è affi data al preposto debitamente formato e di suffi ciente<br />

esperienza che vigila al fi ne di far avvenire le manovre nella massima sicurezza.<br />

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In base al DPR 164 articolo 52:<br />

La spostabilità di <strong>un</strong> <strong>trabattello</strong>,<br />

senza rischio di ribaltamento,<br />

determina la sua altezza massima.<br />

Trabattelli FARAONE<br />

rispettano totalmente<br />

questo articolo.<br />

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iguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute<br />

dei lavoratori durante il lavoro<br />

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE -<br />

DECRETO LEGISLATIVO<br />

N°626 del 19.09.1994<br />

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute<br />

e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici<br />

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Art. 3 - MISURE GENERALI DI TUTELA -<br />

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza<br />

dei lavoratori sono:<br />

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;<br />

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite<br />

in base al progresso tecnico e,<br />

ove ciò non è possibile,<br />

loro riduzione al minimo;<br />

c) riduzione dei rischi alla fonte;<br />

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d) programmazione della prevenzione mirando ad <strong>un</strong> complesso che integra in modo coerente<br />

nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonchè l’infl uenza dei fattori<br />

dell’ambiente di lavoro;<br />

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;<br />

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella<br />

defi nizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;<br />

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;<br />

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;i)<br />

utilizzo limitato degli agenti chimici, fi sici e biologici, sui luoghi di lavoro;<br />

l) controllo sanitario dei lavoratori in f<strong>un</strong>zione dei rischi specifi ci;<br />

m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona<br />

n) misure igieniche;<br />

o) misure di protezione collettiva ed individuale;<br />

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio,<br />

di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;<br />

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;<br />

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare<br />

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;<br />

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s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,<br />

sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;<br />

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.<br />

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in ness<strong>un</strong> caso comportare<br />

oneri fi nanziari per i lavoratori.<br />

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Art. 4 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO<br />

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’<strong>un</strong>ità produttiva,<br />

valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori<br />

esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro<br />

e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro. [2]<br />

2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora <strong>un</strong> documento contenente:<br />

a) <strong>un</strong>a relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono<br />

specifi cati i criteri adottati per la valutazione stessa;<br />

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione<br />

individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);<br />

c) il programma delle misure ritenute opport<strong>un</strong>e per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli<br />

di sicurezza.<br />

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4. Il datore di lavoro:<br />

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda<br />

secondo le regole di cui all’art. 8;<br />

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le<br />

regole di cui all’art. 8;<br />

c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.<br />

50<br />

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5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:<br />

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi<br />

e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,<br />

di pronto soccorso e, com<strong>un</strong>que, di gestione dell’emergenza;<br />

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza<br />

ai fi ni della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della<br />

prevenzione e della protezione;<br />

c) nell’affi dare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla<br />

loro salute e alla sicurezza;<br />

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile<br />

del servizio di prevenzione e protezione;<br />

e) prende le misure appropriate affi nchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano<br />

alle zone che li espongono ad <strong>un</strong> rischio grave e specifi co;<br />

f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali<br />

in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi<br />

di protezione individuale messi a loro disposizione;<br />

g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,<br />

informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;<br />

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni<br />

affi nchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro<br />

o la zona pericolosa;<br />

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di <strong>un</strong> pericolo grave e immediato circa il rischio<br />

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;<br />

51<br />

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l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro<br />

attività in <strong>un</strong>a situazione di lavoro in cui persiste <strong>un</strong> pericolo grave e immediato;<br />

m) permette ai lavoratori di verifi care, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle<br />

misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere<br />

alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e);<br />

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la<br />

salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;<br />

o) tiene <strong>un</strong> registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infort<strong>un</strong>i sul lavoro che comportano<br />

<strong>un</strong>’assenza dal lavoro di almeno <strong>un</strong> giorno.<br />

Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifi ca professionale dell’infort<strong>un</strong>ato, le cause<br />

e le circostanze dell’infort<strong>un</strong>io, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro.<br />

Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoroe della previdenza<br />

sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifi che, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione<br />

dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già<br />

disciplinati dalle leggi vigenti;<br />

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);<br />

q) adotta le misure necessarie ai fi ni della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,nonchè per il<br />

caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni<br />

dell’azienda,ovvero dell’<strong>un</strong>ità produttiva, e al numero delle persone presenti.<br />

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cuial comma 2 in collaborazione<br />

con il responsabile del servizio di prevenzione e protezionee con il medico competente, nei casi in<br />

cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.<br />

52<br />

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7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione<br />

di modifi che del processo produttivo signifi cative ai fi ni della sicurezza e della salute dei lavoratori.<br />

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’<strong>un</strong>ità produttiva, la cartella sanitariae di rischio del<br />

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna<br />

copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa<br />

richiesta.<br />

9. Per le piccole e medie aziende, con <strong>un</strong>o o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte<br />

dei Ministri del lavoroe della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,<br />

sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infort<strong>un</strong>i e per l’igiene del lavoro,<br />

in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono defi nite procedure standardizzate<br />

per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.<br />

Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifi che, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifi ca ai<br />

sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari,<br />

alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato<br />

di esplosivi, polveri e m<strong>un</strong>izioni,e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.<br />

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con <strong>un</strong>o o più decreti dei Ministri del lavoro e<br />

della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,<br />

sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infort<strong>un</strong>i e per l’igiene del lavoro,<br />

possono essere altresì defi niti:<br />

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti<br />

di prevenzione e protezione in aziende ovvero <strong>un</strong>ità produttive che impiegano <strong>un</strong> numero di addetti superiore<br />

a quello indicato nell’allegato I;<br />

b) i casi in cui è possibile la riduzione a <strong>un</strong>a sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17,lettera h),<br />

degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori,<br />

allorchè si modifi cano le situazioni di rischio.<br />

53<br />

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11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende<br />

familiari nonchè delle aziende che occupano fi no a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai<br />

commi 2 e 3, ma è tenuto com<strong>un</strong>que ad autocertifi care per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione<br />

dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.<br />

54<br />

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L’autocertifi cazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.<br />

Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che<br />

occupano fi no a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifi ci<br />

settori produttivi con <strong>un</strong>o o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i<br />

Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali<br />

e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.<br />

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,<br />

ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifi ci assegnati in uso a pubbliche<br />

amministrazioni o a pubblici uffi ci, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico<br />

dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.<br />

In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi,<br />

si intendono assolti, da parte dei dirigenti o f<strong>un</strong>zionari preposti agli uffi ci interessati, con la richiesta del loro<br />

adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.<br />

ART.5 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI -<br />

1.Ciasc<strong>un</strong> lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella<br />

delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o<br />

omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.<br />

2. In particolare i lavoratori:<br />

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,<br />

ai fi ni della protezione collettiva ed individuale;<br />

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze<br />

e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,<br />

nonchè i dispositivi di sicurezza;<br />

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;<br />

55<br />

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d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le defi cienze dei mezzi e dispositivi<br />

di cui alle lettere b) e c), nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi<br />

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre<br />

tali defi cienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;<br />

e) non rimuovono o modifi cano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;<br />

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono<br />

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;<br />

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;<br />

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti<br />

dall’autorità competente o com<strong>un</strong>que necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante<br />

il lavoro.<br />

ART.6 - OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI, DEI FORNITORI E DEGLI<br />

INSTALLATORI -<br />

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione<br />

in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine<br />

nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni<br />

legislative e regolamentari vigenti [1].<br />

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di<br />

lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.<br />

Chi<strong>un</strong>que concede in locazione fi nanziaria beni assoggettati a forme di certifi cazione o di omologazione obbligatoria<br />

è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certifi cazioni o dagli altri documenti previsti<br />

dalla legge [2].<br />

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza<br />

e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi<br />

tecnici per la parte di loro competenza.<br />

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ART.36-bis - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI ATTREZZATURE PER<br />

LAVORI IN QUOTA (1) -<br />

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di<br />

sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da <strong>un</strong> luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature<br />

di lavoro piu’ idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita’ ai seguenti criteri:<br />

a) priorita’ alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;<br />

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire,<br />

alle sollecitazioni prevedibili e ad <strong>un</strong>a circolazione priva di rischi.<br />

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in<br />

rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato<br />

deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.<br />

Il passaggio da <strong>un</strong> sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare<br />

rischi ulteriori di caduta.<br />

3. Il datore di lavoro dispone affi nche’ sia utilizzata <strong>un</strong>a scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo<br />

nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu’ sicure non e’ giustifi cato a causa<br />

del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti<br />

dei siti che non puo’ modifi care.<br />

4. Il datore di lavoro dispone affi nche’ siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante f<strong>un</strong>i<br />

alle quali il lavoratore e’ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei<br />

rischi, risulta che il lavoro puo’ essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di <strong>un</strong>’altra attrezzatura<br />

di lavoro considerata piu’ sicura non e’ giustifi cato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche<br />

esistenti dei siti che non puo’ modifi care.<br />

Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di <strong>un</strong> sedile m<strong>un</strong>ito di appositi accessori in f<strong>un</strong>zione dell’esito<br />

della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.<br />

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5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua<br />

le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove<br />

necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare<br />

<strong>un</strong>a confi gurazione ed <strong>un</strong>a resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da<br />

prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.<br />

I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei p<strong>un</strong>ti in cui<br />

sono presenti scale a pioli o a gradini.<br />

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di <strong>un</strong> lavoro di natura particolare richiede<br />

l’eliminazione temporanea di <strong>un</strong> dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di<br />

sicurezza equivalenti ed effi caci.<br />

Il lavoro e’ eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato defi nitivamente o temporaneamente<br />

detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.<br />

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non<br />

mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />

[1] Modifi ca ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005).<br />

ART.36-ter OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DELLE SCALE<br />

A PIOLI (1)<br />

1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita’<br />

durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:<br />

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su <strong>un</strong> supporto stabile, resistente, di dimensioni ad<br />

eguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;<br />

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a f<strong>un</strong>i,<br />

in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;<br />

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c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito<br />

con fi ssaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo,<br />

o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di effi cacia equivalente;<br />

d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a suffi cienza oltre il livello di<br />

accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono <strong>un</strong>a presa sicura;<br />

e) le scale a pioli composte da piu’ elementi innestabili o a sfi lo devono essere utilizzate in modo<br />

da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;<br />

f) le scale a pioli mobili devono essere fi ssate stabilmente prima di accedervi.<br />

2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori<br />

di disporre in qualsiasi momento di <strong>un</strong> appoggio e di <strong>un</strong>a presa sicuri.In particolare il trasporto a<br />

mano di pesi su <strong>un</strong>a scala a pioli non deve precludere <strong>un</strong>a presa sicura.<br />

[1] Modifi ca ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005).<br />

ART.36-quater - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DEI<br />

PONTEGGI (1) -<br />

1. Il datore di lavoro procede alla redazione di <strong>un</strong> calcolo di resistenza e di stabilita’ e delle<br />

corrispondenti confi gurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono<br />

disponibili specifi che confi gurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.<br />

2. Il datore di lavoro e’ esonerato dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede all’assemblaggio<br />

del ponteggio in conformita’ ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,<br />

n. 164.<br />

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3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente <strong>un</strong> piano di montaggio, uso e<br />

smontaggio, in f<strong>un</strong>zione della complessita’ del ponteggio scelto. Tale piano puo’ assumere la forma di<br />

<strong>un</strong> piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali<br />

costituenti il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori<br />

interessati.<br />

4. Il datore di lavoro assicura che:<br />

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di <strong>un</strong> ponteggio e’ impedito tramite fi ssaggio su <strong>un</strong>a superfi<br />

cie di appoggio, o con <strong>un</strong> dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di effi cacia<br />

equivalente;<br />

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno <strong>un</strong>a capacita’ portante suffi ciente;<br />

c) il ponteggio e’ stabile;<br />

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante<br />

l’esecuzione dei lavori in quota;<br />

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di <strong>un</strong> ponteggio sono idonee alla natura del lavoro<br />

da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire <strong>un</strong>’esecuzione dei lavori e <strong>un</strong>a circolazione<br />

sicure;<br />

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti<br />

durante l’uso, nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli<br />

impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.<br />

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare<br />

durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento<br />

di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi<br />

materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.<br />

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza<br />

di <strong>un</strong> preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto <strong>un</strong>a formazione adeguata e mirata alle<br />

operazioni previste.<br />

60<br />

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7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:<br />

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;<br />

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con<br />

riferimento alla legislazione vigente;<br />

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;<br />

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza<br />

del ponteggio;<br />

e) le condizioni di carico ammissibile;<br />

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione<br />

possono comportare.<br />

8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori,<br />

la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ dei corsi.<br />

9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni<br />

attivita’ di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di<br />

formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto.<br />

10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni<br />

operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi<br />

di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto.<br />

61<br />

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Gazzetta Uffi ciale n. 102 del 05-05-1998<br />

DECRETO 27 marzo 1998.<br />

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di<br />

mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e<br />

all’impiego di ponti su ruote a torre.<br />

Visto l’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19<br />

settembre 1994, n. 626, come modifi cato dall’art.14 del<br />

decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente<br />

il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la<br />

sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di<br />

mezzi e sistemi di sicurezza;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio<br />

1956, n.164, recante “Norme per la prevenzione<br />

degli infort<strong>un</strong>i sul lavoro nelle costruzioni” e, in particolare<br />

il quarto comma dell’art. 52 che prescrive che i ponti<br />

su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno<br />

ogni due piani;<br />

Vista la norma tecnica UNI HD 1004 “Torri mobili da<br />

lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati<br />

- materiali, componenti, dimensioni, carichi<br />

di progetto e requisiti di sicurezza<br />

62<br />

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Constatato che attualmente, in alternativa ai requisiti prescritti dall’articolo sopracitato, esiste <strong>un</strong>a norma<br />

tecnica specifi ca che garantisce <strong>un</strong>’analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego di ponti su ruote a torre;<br />

Ravvisata l’opport<strong>un</strong>ita’ di procedere al riconoscimento di conformita’ alle vigenti norme di mezzi e sistemi di<br />

sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di ponti su ruote a torre;<br />

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infort<strong>un</strong>i e l’igiene del lavoro;<br />

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di<br />

informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifi che e integrazioni;<br />

Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell’Unione europea e degli Stati membri ai sensi<br />

della direttiva 83/189/CEE modifi cata dalla direttiva 94/10/CEE.<br />

Decreta:<br />

Art. 1. 1.<br />

E’ riconosciuta la conformita’ alle vigenti norme, ai sensi dell’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19<br />

settembre 1994,n. 626, come modifi cato dall’art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,<br />

di ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:<br />

63<br />

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a) il ponte su ruote a torre sia costruito<br />

conformemente alla norma tecnica UNI<br />

HD 1004;<br />

64<br />

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) il costruttore fornisca la certifi cazione del superamento delle prove di carico e di rigidita’,<br />

di cui all’appendice A e B delle norme tecniche citate, emessa da <strong>un</strong> laboratorio uffi ciale.<br />

Per laboratori uffi ciali si intendono:<br />

laboratorio dell’ISPESL;<br />

laboratori delle <strong>un</strong>iversita’ e dei politecnici dello Stato;<br />

laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;<br />

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria,<br />

del commercio e dell’artigianato e della sanita’;<br />

laboratori dei paesi membri dell’Unione europea o dei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico<br />

europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;<br />

65<br />

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c) l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno di edifi ci e 8 m se utilizzato<br />

all’esterno di edifi ci;<br />

d) per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifi ci sia realizzato, ove possibile, <strong>un</strong> fi ssagio<br />

all’edifi cio o altra struttura;<br />

e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate<br />

nell’appendice C della norma tecnica UNI HD 1004.<br />

66<br />

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Art. 2.<br />

1. L’attrezzatura di cui all’art. 1 e’ riconsociuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata<br />

in altro Paese membro dell’Unione europea o nei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico<br />

europeo, in modo da garantire <strong>un</strong> livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle<br />

disposizioni,specifi che tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.<br />

Roma, 27 marzo 1998 .<br />

67<br />

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DIRETTIVA MACCHINE (98/37/CE)<br />

La direttiva 89/392/CEE, successivamente<br />

sostituita dalla direttiva 98/37/CE, è stata<br />

recepita nel nostro ordinamento giuridico<br />

con il dPR 459/96.<br />

Con l’entrata in vigore della Direttiva Europea<br />

98/37/CE, la marcatura CE rappresenta<br />

<strong>un</strong> requisito cogente, obbligatorio<br />

per la commercializzazione di macchine.<br />

La direttiva richiede ai costruttori di apporre<br />

sulle macchine da loro realizzate la marcatura CE<br />

e di redigere la dichiarazione di conformità,<br />

ad attestazione del rispetto dei requisiti essenziali<br />

di sicurezza e di salute defi niti nella direttiva stessa.<br />

La direttiva si applica anche ai componenti<br />

di sicurezza che vengono immessi separatamente<br />

sul mercato.<br />

68<br />

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Le procedure di certifi cazione<br />

La direttiva distingue due gruppi di macchine:<br />

1 al primo gruppo appartengono le macchine ritenute più pericolose<br />

e il cui elenco è contenuto nell’allegato IV.<br />

Il costruttore è obbligato a richiedere l’intervento di <strong>un</strong> Organismo<br />

notifi cato per eseguire:<br />

- l’Esame CE del Tipo, se non ha realizzato le macchine in piena<br />

conformità alle norme armonizzate<br />

- <strong>un</strong>a a scelta fra le seguenti possibilità, se ha realizzato<br />

le macchine in piena conformità alle norme armonizzate:<br />

- Esame CE del Tipo<br />

- Esame del Fascicolo Tecnico<br />

- Conservazione del Fascicolo<br />

2 al secondo gruppo appartengono tutte le altre macchine.<br />

Non è previsto l’intervento di <strong>un</strong> Organismo notifi cato; il costruttore può però<br />

sottoporre volontariamente la macchina o il fascicolo tecnico ad <strong>un</strong> Organismo<br />

notifi cato, che rilascerà <strong>un</strong> Rapporto di Rispondenza.<br />

LA PIATTAFORMA AEREA E’ SOGGETTA AD OMOLOGAZIONE CE DALL’ENTE AU-<br />

TORIZZATO DAL MINISTERO DELL’INDUSTRIA IL SOLLEVATORE DI<br />

MATERIALE E’ SOGGETTO A CERTIFICAZIONE CE DA PARTE DI ESPERTO<br />

IN AMBO I CASI SI PREPARA IL FASCICOLO TECNICO CON RELATIVA ANALISI DEL<br />

69<br />

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LE NOSTRE NUOVE OMOLOGAZIONI DI SCALE E TRABATTELLI SARANNO ESEGUITI SULLO STES-<br />

SO PRINCIPIO, ANCHE SE NON VIENE RICHIESTO DALLA NORMATIVA.<br />

PER NOI E’ INDISPENSABILE CAUTELARE IL CONSUMATORE FINALE CON TUTTE LE FORME POS-<br />

SIBILI.<br />

PER SCALE E TRABATTELLI NON ESISTE IL CE IN QUANTO NON RIENTRANO NELLA DIRETTIVA<br />

MACCHINE.<br />

70<br />

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DECRETO 23 marzo 2000<br />

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione<br />

ed all’impiego di scale portatili.<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO<br />

DELLA SANITA‘ e IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO<br />

Visto l’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modifi cato<br />

dall’art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle<br />

vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;<br />

Visti gli articoli 18, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,<br />

n. 547, che fi ssano i requisiti cui devono<br />

soddisfare le scale portatili;<br />

Visto l’art. 8 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,<br />

che fi ssa ulteriori requisiti delle scale<br />

portatili;<br />

Vista la norma tecnica UNI EN 131<br />

parte 1a e parte 2a<br />

che specifi ca le dimensioni f<strong>un</strong>zionali, i<br />

requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali<br />

utilizzati, le caratteristiche<br />

generali di progettazione e requisiti ed i<br />

metodi di prova per le scale portatili, con<br />

l’esclusione di quelle d’uso professionale<br />

specifi che;<br />

71<br />

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Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dagli articoli sopracitati esiste<br />

<strong>un</strong>a norma tecnica specifi ca che garantisce <strong>un</strong>a analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego<br />

di scale portatili;<br />

Ravvisata l’opport<strong>un</strong>ità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di<br />

sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di scale portatili;<br />

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infort<strong>un</strong>i e l’igiene del lavoro; Vista la<br />

legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione<br />

nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifi che e integrazioni;<br />

Attuata la procedura di consultazione della commissione dell’Unione europea e degli Stati membri ai sensi<br />

della direttiva 83/189/CEE modifi cata dalla direttiva 94/10/CE;<br />

Decreta<br />

Art. 1.<br />

1. E’ riconosciuta la conformità alle<br />

vigenti norme, ai sensi dell’art. 28,<br />

lettera a), del decreto legislativo 19<br />

settembre 1994, n. 626, come modifi -<br />

cato dall’art. 14,del decreto legislativo<br />

19 marzo 1996, n. 242, delle scale<br />

portatili, alle seguenti condizioni:<br />

a) le scale portatili siano costruite<br />

conformemente alla norma tecnica<br />

UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;<br />

72<br />

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) il costruttore fornisca le certifi cazioni, previste dalla norma tecnica di cui al p<strong>un</strong>to a),<br />

emesse da <strong>un</strong> laboratorio uffi ciale.<br />

Per laboratori uffi ciali si intendono:<br />

laboratorio dell’ISPESL;<br />

laboratorio delle <strong>un</strong>iversita’ e dei politecnici dello Stato;<br />

laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;<br />

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del<br />

commercio e dell’artigianato e della sanita’;<br />

laboratori dei Paesi membri dell’Unione europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico<br />

europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;<br />

c) le scale portatili siano accompagnate da <strong>un</strong> foglio o libretto recante:<br />

<strong>un</strong>a breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;<br />

le indicazioni utili per <strong>un</strong> corretto impiego;<br />

le istruzioni per la manutenzione e conservazione;<br />

gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identifi cazione dei certifi cati,<br />

date del rilascio) dei certifi cati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;<br />

<strong>un</strong>a dichiarazione del costruttore di conformita’ alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a<br />

e parte 2a.<br />

73<br />

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Art. 2.<br />

1. L’attrezzatura di cui all’art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in <strong>un</strong> altro Paese dell’Unione europea<br />

o in <strong>un</strong> altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, puo’ essere commercializzata<br />

in Italia purche’ il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifi che tecniche e<br />

standard previsti dalla normativa italiana in materia.<br />

Roma, 23 marzo 2000<br />

74<br />

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I TEST CHE LE SCALE DEVONO SUPERARE<br />

PER ESSERE A NORME EN 131<br />

75<br />

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76<br />

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77<br />

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Dimensioni in cm<br />

I PARAMETRI DIMENSIONALI RICHIESTI DALLE<br />

SCALE A NORMA EN 131<br />

Prospetto IV – Dimensioni f<strong>un</strong>zionali<br />

min. b1 b2 L3 L4 L5 α β<br />

280 b1+0,175L8+2T 0,5L5 0,5L5 250 65° 65°<br />

max L5+15 L5+15 300 65° 75°<br />

78<br />

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OGNI TIPO DI SCALA HA I SUOI PARAMETRI, COME SINTESI POS-<br />

SIAMO DEFINIRE QUESTI PRINCIPI<br />

La scala deve avere <strong>un</strong>a larghezza<br />

minima di cm.28,il passo dei gradini<br />

non superiore a cm.30<br />

e non inferiore a cm.25.<br />

Nelle scale <strong>Faraone</strong><br />

il passo è di 28 centimetri,<br />

la larghezza minima è 35 cm.<br />

79<br />

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La larghezza di base<br />

(base stabilizzante o allargamento alla base, deve essere<br />

pari al 10% dell’altezza<br />

della scala in posizione forbice qualora siano allargate<br />

entrambi le parti della scala,<br />

invece necessita il 15% qualora la scala<br />

sia allargata da <strong>un</strong> solo lato, come<br />

per esempio le scale a forbice con volata<br />

o altre scale sfi labili che si aprono a forbice.<br />

LARGHEZZA BASE (proporzione)<br />

Quanto può essere stretta <strong>un</strong>a scala ?<br />

1° CASO<br />

Scala a forbice con due basi stabilizzanti<br />

(o allargamento alla base b2)<br />

10% dell’altezza della scala (h)<br />

oltre la larghezza esterno della scala<br />

(b3)b2 = b3 + (10% x h).<br />

80<br />

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2°CASO<br />

Scala a forbice con <strong>un</strong>a base stabilizzante<br />

(o allargamento alla base b2)<br />

15% dell’altezza della scala (h)<br />

oltre la larghezza esterno della scala<br />

(b3)b2 = b3 + (15% x h).<br />

81<br />

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BASE CON TAPPI ANTISCIVOLO<br />

Più il tappo (L) è grosso, migliore è la stabilità della scala.<br />

Più il tappo (L) è morbido, più è antiscivolo.<br />

Più la parte morbida è alta, meno stabile è la scala.<br />

FARAONE ha <strong>un</strong>ito le tre caratteristiche vincenti:<br />

TAPPO GROSSO (L) + MATERIALE MORBIDO + MINIMO SPESSORE (S)<br />

combinato con <strong>un</strong> supporto rigido <strong>un</strong> alluminio.<br />

82<br />

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SPESSORI<br />

Lo spessore minimo dei materiali deve essere di mm.1,2.<br />

Indipendentemente dalla forma esterna,.<br />

Gli spessori delle scale <strong>Faraone</strong> sono:<br />

minimo 1,2 millimetri<br />

massimo 2,5 millimetri<br />

83<br />

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ELASTICITA’<br />

Non si possono utilizzare materiali che hanno <strong>un</strong>a elasticità inferiore al 5%,<br />

in caso di sovraccarico la scala non deve avere cedimenti improvvisi.<br />

La norma EN131 recita:<br />

“Tutte le parti in lega di alluminio devono avere<br />

<strong>un</strong> all<strong>un</strong>gamento minimo alla rottura (A) di 5%<br />

(EN131/2 pag.4 p<strong>un</strong>to 3.1.1).<br />

Questo vuol dire che qualsiasi componente:<br />

- gradini - montanti<br />

- cerniere - basi<br />

- ecc…<br />

In caso di sovraccarico (vedi prova)<br />

possono piegarsi ma non rompersi”<br />

per salvaguardare la sicurezza<br />

delle persone e dare il tempo<br />

di scendere.<br />

I componenti in alluminio<br />

pressofuso possono avere<br />

cedimenti improvvisi<br />

FARAONE NON LI UTILIZZA.<br />

84<br />

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DISPOSITIVO CONTRO L’APERTURA MASSIMA<br />

Sulle scale doppie è obbligatorio installare il dispositivo di sicurezza contro<br />

l’apertura massima.<br />

Sulle scale doppie con volata<br />

è obbligatorio installare,<br />

oltre al dispositivo di sicurezza<br />

contro l’apertura massima ANCHE<br />

il dispositivo contro il ravvicinamento dei due<br />

tronchi.<br />

FARAONE INSTALLA<br />

SEMPRE DISPOSITIVI<br />

CON BARRE FISSE IN ACCIAIO<br />

85<br />

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QUALI TIPI DI SCALE RIENTRANO NELLE NORME EN 131<br />

Sono riportate in <strong>un</strong>a apposita tabella e sono, scale trasformabili a forbice, forbice con volata e sfi lo, quelle a<br />

forbice sia per casa che uso professionale.<br />

La norma non copre la costruzione di: SGABELLI di ogni tipo, e SCALE TELESCOPICHE trasformabili,<br />

scale a CASTELLO tipo cimiteri che hanno la parte posteriore verticale, scale verticali con gabbia e tutti gli<br />

altri tipi di scale non riportate nella tabella. in quanto non sono previsti pur senza nulla togliere alla sicurezza<br />

che tali prodotti garantiscono se sono ben costruiti.<br />

86<br />

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SPESSORI, LAVORAZIONE ED ASPETTO ESTERNO<br />

NORMALMENTE I COSTRUTTORI DOVE POSSONO RISPARMIARE:<br />

NEGLI SPESSORI, UNA SEZIONE DI UN PROFILO DA mm 80X20 CON SP. 1,5 HA UN PESO DOPPIO RIS-<br />

PETTO AD UN PROFILO ANALOGO DI SPESSORE mm.0,8 ALL’ESTERNO NON SI VEDE NULLA.<br />

POSSIAMO DIRE CHE IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DI UN PROFILO<br />

IN ALLUMINIO ESTRUSO, RICONOSCIBILE PERCHE’ OPACO, NON PUO’ ESSERE FATTO DI SPESSORI<br />

INFERIORI A mm 1,2, INVECE PROFILI IN ALLUMINIO<br />

ELETTROSALDATO POSSONO AVERE SPESSORI ANCHE DI mm.0,8.<br />

87<br />

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– IL PESO –<br />

IL PESO NON PUO’ ESSERE UN PARAMETRO DI CONFRONTO, IN QUANTO METTENDO DEGLI ACCES-<br />

SORI IN ACCIAIO DIAMO UNA SCALA CHE PESA UGUALE AD UNA TUTTA IN ALLUMINIO MA DI QUALI-<br />

TA’ NETTAMENTE INFERIORE.<br />

88<br />

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COSA POSSIAMO FARE PER ACCERTARE LA QUALITA’<br />

DI UNA SCALA:<br />

E’ SUFFICIENTE TOGLIERE I TAPPI E MISURARE GLI SPESSORI.<br />

89<br />

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METTERLA IN ORIZZONTALE SU DUE CAVALLETTI E CARICARE 100 KG, SE TOGLIENDO IL PESO LA<br />

SCALA NON HA SUBITO DEFORMAZIONI VUOL DIRE CHE E’ UN BUON PRODOTTO.<br />

90<br />

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COSA SIGNIFICA UN COLLAUDO DI UNA SCALA O<br />

DI UN TRABATTELLO?<br />

IL COSTRUTTORE CHIAMA UN LABORATORIO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INDUTRIA E<br />

SOTTOPONE A COLLAUDO IL PRODOTTO.L’ENTE CHIAMATO LO SOTTOPONE A TUTTE LE VERIFICHE<br />

DELLA NORMA E NE RILASCIA RELATIVO ATTESTATO, CHE VALE SOLO PER QUEL PRODOTTO, COME<br />

RIPORTATO IN TUTTI I CERTIFICATI ORIGINALI.<br />

IL CERTIFICATO RILASCIATO VALE SOLO PER QUEL PRODOTTO.<br />

91<br />

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PER ESTENDERE QUESTO CERTIFICATO A TUTTA LA PRODUZIONE OCCORRE CHE IL COSTRUT-<br />

TORE SIA IN GRADO DI CERTIFICARE CHE IL PRODOTTO CONSEGNATO SIA IDENTICO A QUELLO<br />

TESTATO.<br />

92<br />

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QUALI SONO LE PROCEDURE?<br />

ACQUISTARE SOLO MATERIE PRIME CERTIFICATE, CONTROLLARNE E<br />

TESTARNE LA RISPONDENZA.<br />

IMMETTERE UNA PROCEDURA DI CONTROLLO IN TUTTE LE FASI DI LAVORAZIONE<br />

CHE CONTROLLANO LO STANDARD PREVISTO CON QUANTO PRODOTTO.<br />

93<br />

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ETICCHETTARE LA SCALA CON<br />

UNA MATRICOLA GARANTENDO<br />

LA POSSIBILITA’ DI DOCUMENTARE<br />

I CONTROLLI CON IL PRODOTTO<br />

MARCATO.<br />

94<br />

GARANTIRE LA RINTRACCIABILITA’<br />

DEL PRODOTTO PER<br />

EVENTUALI INTERVENTI NECESSARI<br />

SUCCESSIVI ALLA VENDITA.<br />

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SOLO DOPO AVER FATTO TUTTO QUESTO SI PUO’ ATTESTARE<br />

CHE QUELLO CONSEGNATO E’ UGUALE A QUELLO TESTATO<br />

FARAONE ATTESTA LA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO<br />

E LA CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO.<br />

95<br />

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Esempi di certifi cato di prova di <strong>un</strong> trabatello.<br />

CERTIFICATI DI PROVA<br />

96<br />

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CERTIFICATI DI PROVA<br />

97<br />

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QUALI TEST DEVE SUPERARE UN TRABATTELLO<br />

PER ESSERE HD 1004<br />

98<br />

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99<br />

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IL TRABATTELLO COSTRUITO SECONDO LE NORME HD1004 E’ L’UNICO CHE PUO’ ESSERE<br />

UTILIZZATO SENZA ANCORAGGIO.<br />

PER TALE UTILIZZO L’ALTEZZA MASSIMA DIPENDE DALLA OMOLOGAZIONE OTTENUTA<br />

DAL COSTRUTTORE, COMUNQUE NON OLTRE I 8 MT DI ALTEZZA TORRE PER ESTERNO<br />

E NON OLTRE I 12 MT PER INTERNO.<br />

I trabattelli <strong>Faraone</strong> sono omologati per l’utilizzo senza ancoraggio in diverse altezze,<br />

in base al modello.<br />

Possiamo riepilogare nel seguente modo:<br />

LINEA TOP SYSTEM AVENTE LA BASE CON LARGHEZZA cm 135 x 180, 250, 300 puo’ raggi<strong>un</strong>gere<br />

l’altezza massima senza ancoraggio pari a mt 8 esterno e mt 12 interno<br />

LINEA RAPIDO SYSTEM CON LARGHEZZA cm 105, puo’ raggi<strong>un</strong>gere senza ancoraggio l’altezza<br />

di mt 6 sia in interno che esterno, oltre bisogna ancorarlo.<br />

Per utilizzi senza ancoraggio le basi vanno zavorrate come previsto nel manuale di uso<br />

e manutenzione.<br />

POTER INDIVIDUARE IN MODO SOMMARIO SE UN TRABATTELLO E O NON E’ A NORME HD 1004<br />

NON E’ FACILE.<br />

QUALORA IL COSTRUTTORE VI DICE CHE E’ A NORME HD E VI OBBLIGA L’ANCORAGGIO,<br />

QUALCHE COSA NON FUNZIONA.<br />

100<br />

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COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’<br />

E COLLAUDO DI UN TRABATTELLO<br />

ACQUISTO DI MATERIALE PRIMARIO COMPLETAMENTE CERTIFICATO<br />

TEST DI VERIFICA DEI MATERIALI ESEGUITA DA LABORATORI ABILITATI, PROVE A FATICA SUI<br />

PRODOTTI.<br />

CONTROLLO DI TUTTO IL PROCESSO PRODUTTIVO, OGNI FASE DI LAVORO DEVE RISPONDERE AD<br />

UNO STANDARD BEN PRECISO,<br />

TUTTI I RISULTATI VENGONO IMMAGAZZINATI NEL NS SISTEMA INFORMATICO.<br />

DOPO AVER DATO RISPONDENZA ALLA CORRETTA QUALITA’ SI APPLICA IL RELATIVO CERTIFICA-<br />

TO ED UN ADESIVO AL PRODOTTO CON IL NUMERO DI MATRICOLA.<br />

OGNI CERTIFICATO E COLLEGATO ALLO SPECIFICO LOTTO DI PRODUZIONE.<br />

SOLO QUESTO SISTEMA GARNTISCE IL CONSUMATORE CHE L’ATTREZZO CONSEGNATO E’ IDEN-<br />

TICO A QUELLO COLLAUDATO.<br />

101<br />

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TRABATELLI<br />

COME INDIRIZZARE UN UTENTE<br />

IN BASE AL LAVORO DA SVOLGERE<br />

L’altezza di lavoro deve<br />

essere <strong>un</strong> metro oltre<br />

l’altezza del trabatello<br />

HL = H +1m.<br />

102<br />

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NOTA<br />

Il cliente che deve lavorare nei 6 mt senza ancoraggio, a volte necessita di altezze superiori ma con<br />

la possibilità di ancorare, allora il rapido system e’ ideale, sempre nella misura con larghezza cm 105,<br />

(la larghezza cm 75 per utilizzo interno senza ancoraggio necessita di molta zavorra per essere stabile,<br />

quindi non e’ molto consigliato).<br />

Il tipo di lavoro adatto alla linea rapido e’ di fi nitura ed installazione di impianti leggeri.<br />

Per lavori di tipo pesante sempre conservando la massima versatilità e per altezze fi no a 8 mt interno e 12 mt<br />

esterno senza ancoraggio si consiglia la linea TOP SYSTEM.<br />

Il <strong>trabattello</strong> “TOP SYSTEM” e “RAPIDO SYSTEM” con lo sviluppo orizzontale consente ampi piani di lavoro.<br />

Per lavori abituali ad altezza di mt 4 di fi nitura ed installazione impianti leggeri, e’ ideale il “RAPIDO 160”.<br />

Per lavori in appartamento, con altezza max di mt 3, ideale il “PONTAL”,<br />

particolarmente indicato nella confi gurazione RICHIUDIBILE,<br />

e rapido come <strong>un</strong>a scala e sicuro come <strong>un</strong> <strong>trabattello</strong>.<br />

103<br />

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MODELLO<br />

TOP<br />

SYSTEM<br />

L CM 75<br />

TOP<br />

SYSTEM<br />

L CM 135<br />

RAPIDO<br />

SYSTEM<br />

CM 80<br />

ALTEZZA MASSIMA<br />

SENZA ANCORAGGIO<br />

IN USO INTERNO<br />

ALTEZZA MASSIMA<br />

SENZA ANCORAGGIO<br />

IN USO ESTERNO<br />

12 6 SI 19,4 280 450<br />

12 8 SI 19,4 480 650<br />

6 NO SI 12 200 250<br />

RAPIDO<br />

SYSTEM<br />

CM105<br />

RAPIDO<br />

6 6 SI 17,15 200 300<br />

160 6 NO SI 10 150 150<br />

PONTAL<br />

2000 3 NO NO 4,5 150 150<br />

ZAVORRA<br />

ALTEZZA MASSIMA<br />

CON ANCORAGGIO<br />

PORTATA KG<br />

MIN<br />

104<br />

PORTATA KG<br />

MAX<br />

LA TABELLA CHE SEGUE<br />

MOSTRA IL TRABATTEL-<br />

LO INDICATO PER VARI<br />

TIPI DI LAVORO.<br />

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IN BASE ALLE NORME SOPRA<br />

INDICATE QUANDO POSSIAMO<br />

UTILIZZARE UNA SCALA?<br />

Dato che in molti casi la scala viene usata<br />

com<strong>un</strong>que, vi invitiamo a far acquistare<br />

le piu’ robuste possibili “LINEA TOP”,<br />

che hanno parametri di fl essione minori<br />

in modo da rendere piu’ sicuro il lavoro in<br />

quota, anche se il cliente com<strong>un</strong>que deve<br />

sapere che per lavorare a norma sopra<br />

<strong>un</strong>a scala deve legare la scala e se<br />

stesso alla scala.<br />

In base alla 626/94 le scale possono<br />

essere utilizzate per lavori brevi e<br />

leggeri,senza portare pesi al seguito<br />

dove non si esercita <strong>un</strong>a pressione<br />

laterale soprattutto oltre i 2m<br />

105<br />

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Per lavori al di sotto dei 2m, riteniamo che la scala telescopica in alluminio “TELES” copra bene le esigenze,<br />

anche se avendo il gradino a piolo può far civolare e rende poco confortevole il lavorarci sopra.<br />

Il prodotto ideale è <strong>un</strong>a scala a doppia salita gradino largo oppure <strong>un</strong>a scala ad <strong>un</strong>a sola salita con parapetto e<br />

piano “DOMUS”, ma sempre con gradini molto ampi<br />

106<br />

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Inoltre bisogna considerare <strong>un</strong> altro elemento, normalmente usiamo la scala a forbice per la metà dell’altezza<br />

totale, in quanto la usiamo per sorreggerci, prendendo <strong>un</strong>a scala con gradini molto grandi, come app<strong>un</strong>to il<br />

modello “DOMUS”<br />

con 13 cm di larghezza, oppure il modello “SGP” con quasi 20 cm di larghezza, oppure la scala “SMT”, scopriamo<br />

che con <strong>un</strong> attrezzo da 4 gradini arriviamo al soffi tto.<br />

107<br />

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In caso il vostro<br />

cliente usa <strong>un</strong>a scala in appoggio<br />

per fare <strong>un</strong> getto su<br />

pilastro,<br />

questo è pericoloso<br />

e non è consentito.<br />

108<br />

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Bisogna utilizzare o <strong>un</strong> trabatttello oppure è ideale <strong>un</strong>a scala modello “SMT” consente di avere <strong>un</strong> amplia<br />

protezione, quindi sorreggere il tubo del getto in massima sicurezza.<br />

UN TRABATTELLO<br />

RICHIUDIBILE<br />

E’ PRATICO COME UNA<br />

SCALA ED E’<br />

A NORME.<br />

109<br />

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TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI -<br />

Art.47 – CAMPO DI APPLICAIZONE -<br />

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale<br />

dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.<br />

2. Si intendono per:a) movimentazione manuale dei carichi:<br />

le operazioni di trasporto o di sostegno di <strong>un</strong> carico ad opera<br />

di <strong>un</strong>o o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,<br />

deporre, spingere, tirare, portare o spostare <strong>un</strong> carico che,<br />

per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche<br />

sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorsolombari;b)<br />

lesioni dorso-lombari: lesioni a carico<br />

delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso<br />

lombare.<br />

Art.48 – OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO -<br />

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o<br />

ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,<br />

per evitare la necessità di <strong>un</strong>a movimentazione manuale dei carichi da<br />

parte dei lavoratori.<br />

110<br />

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2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori,<br />

il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce<br />

ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione<br />

manuale di detti carichi, in base all’allegato VI.<br />

3. Nel caso in cui la necessità di <strong>un</strong>a movimentazione manuale di <strong>un</strong><br />

carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza<br />

i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile<br />

sicura e sana.<br />

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:<br />

a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza<br />

e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare<br />

delle caratteristiche del carico in base all’allegato VI;<br />

b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni<br />

dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di<br />

rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze<br />

che tale attività comporta, in base all’allegato VI;<br />

c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 gli addetti<br />

alle attività di cui al presente decreto.<br />

111<br />

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Art.49 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE -<br />

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:a) il peso<br />

di <strong>un</strong> carico;b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di <strong>un</strong> imballaggio abbia <strong>un</strong>a<br />

collocazione eccentrica;c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste<br />

attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’allegato VI.<br />

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori <strong>un</strong>a formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato<br />

al comma 1.<br />

112<br />

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ALLEGATO VI ELEMENTI DI RIFERIMENTO<br />

1. Caratteristiche del carico<br />

La movimentazione manuale di <strong>un</strong> carico può costituire<br />

<strong>un</strong> rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:<br />

il carico è troppo pesante (kg 30);<br />

è ingombrante o diffi cile da afferrare;<br />

113<br />

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2. Sforzo fi sico richiestoLo sforzo fi sico<br />

può presentare <strong>un</strong> rischio<br />

tra l’altro dorso-lombare<br />

nei seguenti casi:<br />

è eccessivo;<br />

è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;<br />

è collocato in <strong>un</strong>a posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato<br />

ad <strong>un</strong>a certa distanza dal tronco o con <strong>un</strong>a torsione o inclinazione del tronco;<br />

può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni<br />

può essere effettuato soltanto con <strong>un</strong> movimento di torsione del tronco;<br />

può comportare <strong>un</strong> movimento brusco del carico;<br />

è compiuto con il corpo in posizione instabile.<br />

114<br />

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3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro<br />

Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l’altro dorso-lombare<br />

nei seguenti casi:<br />

lo spazio libero, in particolare verticale,<br />

è insuffi ciente per lo svolgimento dell’attività richiesta;<br />

il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo<br />

o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;<br />

il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore<br />

la movimentazione manuale di carichi a <strong>un</strong>’altezza di sicurezza<br />

o in buona posizione;<br />

il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano<br />

la manipolazione del carico a livelli diversi;<br />

il pavimento o il p<strong>un</strong>to di appoggio sono instabili;<br />

la temperatura, l’umidità<br />

o la circolazione dell’aria sono inadeguate.<br />

115<br />

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4. Esigenze connesse all’attività<br />

L’attività può comportare <strong>un</strong> rischio tra l’altro dorso-lombare<br />

se comporta <strong>un</strong>a o più delle seguenti esigenze:<br />

sforzi fi sici che sollecitano in particolare la colonna<br />

vertebrale, troppo frequenti o troppo prol<strong>un</strong>gati;<br />

periodo di riposo fi siologico o di recupero insuffi ciente;<br />

distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento<br />

o di trasporto;<br />

<strong>un</strong> ritmo imposto da <strong>un</strong> processo che non può essere modulato<br />

dal lavoratore.<br />

116<br />

Fattori individuali di rischioIl lavoratore può correre<br />

<strong>un</strong> rischio nei seguenti casi:<br />

inidoneità fi sica a svolgere il compito in questione;<br />

indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati<br />

portati dal lavoratore;<br />

insuffi cienza o inadeguatezza delle conoscenze<br />

o della formazione.<br />

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LA SOLUZIONE IDEALE<br />

E’ IL SOLLEVATUTTO HW,<br />

economico, pratico e sicuro.<br />

117<br />

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ALLEGATO XIV ELENCO DELLE ATTREZZATURE<br />

DA SOTTOPORRE A VERIFICA<br />

1) scale aeree ad inclinazione variabile;<br />

2) ponti mobili sviluppabili su carro;<br />

3) ponti sospesi m<strong>un</strong>iti di argano;<br />

4) idroestrattori centrifughi con diametro<br />

esterno del paniere 450 cm;<br />

5) f<strong>un</strong>i e catene di impianti ed apparecchi<br />

di sollevamento;<br />

6) f<strong>un</strong>i e catene di impianti ed apparecchi<br />

di trazione;<br />

7) gru e apparecchi di sollevamento<br />

di portata 4200 kg;<br />

8) organi di trazione, di attacco e<br />

dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;<br />

9) macchine e attrezzature per la<br />

lavorazione di esplosivi;<br />

10) elementi di ponteggio;<br />

11) ponteggi metallici fi ssi;<br />

12) argani dei ponti sospesi;<br />

13) f<strong>un</strong>i dei ponti sospesi;<br />

14) armature degli scavi;<br />

15) freni dei locomotori;<br />

16) micce;<br />

17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;<br />

18) opere sceniche;<br />

19) rifl ettori e batterie di accumulatori mobili;<br />

20) teleferiche private;<br />

21) elevatori trasferibili<br />

22) ponteggi sospesi motorizzati;<br />

23) f<strong>un</strong>i dei ponteggi sospesi motorizzati;<br />

24) ascensori e montacarichi<br />

in servizio privato;<br />

25) apparecchi a pressione semplici;<br />

26) apparecchi a pressione di gas;<br />

27) generatori e recipienti di vapore d’acqua;<br />

28) generatori e recipienti di liquidi<br />

surriscaldati;<br />

29) forni per oli minerali;<br />

30) generatori di calore per impianti<br />

di riscaldamento ad acqua calda;<br />

31) recipienti per trasporto di gas compressi,<br />

liquefatti e disciolti.<br />

118<br />

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Le verifi che periodiche vanno fatte dalla ASL o laboratori autorizzati dal ministero, solitamente con<br />

cadenza annuale.<br />

Il datore di lavoro ha l’obbligo di com<strong>un</strong>icare la messa in servizio all’ente preposto solitamente la ASL<br />

di zona.<br />

119<br />

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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n.235<br />

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature<br />

di lavoro da parte dei lavoratori.<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a<br />

1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per<br />

l’esecuzione di lavori temporanei in quota.<br />

Art. 4.<br />

1. All’articolo 34, comma 1, del decreto<br />

legislativo, dopo la lettera c) viene aggi<strong>un</strong>ta<br />

la seguente:<br />

«c-bis) lavoro in quota:<br />

attività lavorativa che espone<br />

il lavoratore al rischio di caduta<br />

da <strong>un</strong>a quota posta<br />

ad altezza superiore a 2 m<br />

rispetto ad <strong>un</strong> piano stabile».<br />

120<br />

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Nota all’art. 4:<br />

- Il testo dell’art. 34, comma 1, del citato<br />

decreto legislativo n. 626 del 1994,<br />

come modifi cato dal presente decreto,<br />

è il seguente:<br />

«Art. 34 (Defi nizioni).<br />

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente<br />

titolo si intendono per:<br />

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,<br />

apparecchio, utensile od impianto destinato ad<br />

essere usato durante il lavoro;<br />

b) uso di <strong>un</strong>a attrezzatura di lavoro:<br />

qualsiasi operazione lavorativa connessa<br />

ad <strong>un</strong>a attrezzatura di lavoro, quale la<br />

messa in servizio o fuori servizio,l’impiego,<br />

il trasporto, la riparazione,<br />

la trasformazione,la manutenzione,<br />

la pulizia, lo smontaggio;<br />

c) zona pericolosa: qualsiasi zona<br />

all’interno ovvero in prossimita’ di <strong>un</strong>a attrezzatura<br />

di lavoro nella quale<br />

la presenza di <strong>un</strong> lavoratore costituisce <strong>un</strong><br />

rischio per la salute o la sicurezza dello<br />

stesso;<br />

121<br />

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Art. 5<br />

Dopo l’articolo 36 del decreto<br />

legislativo, sono aggi<strong>un</strong>ti i seguenti:<br />

«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell’uso<br />

di attrezzature per lavori in quota).<br />

- 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei<br />

in quota non possono essere eseguiti in<br />

condizioni di sicurezza<br />

in condizioni ergonomiche adeguate<br />

a partire da <strong>un</strong> luogo adatto allo scopo, sceglie<br />

le attrezzature di lavoro piu’ idonee a garantire e<br />

mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita’<br />

ai seguenti criteri:<br />

a) priorita’ alle misure di protezione<br />

collettiva rispetto allemisure di protezione individuale;<br />

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti<br />

alla naturadei lavori da eseguire, alle<br />

sollecitazioni prevedibili<br />

e ad <strong>un</strong>a circolazione priva di rischi.<br />

122<br />

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2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di<br />

sistema di accesso ai posti di lavoro<br />

temporanei in quota in rapporto<br />

alla frequenza di circolazione, al dislivello<br />

e alla durata dell’impiego.<br />

Il sistema di accesso adottato deve consentire<br />

l’evacuazione in caso di pericolo imminente.<br />

Il passaggio da <strong>un</strong> sistema di accesso<br />

a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa<br />

non deve comportare rischi ulteriori di caduta.<br />

3. Il datore di lavoro<br />

dispone affi nche’ sia<br />

utilizzata <strong>un</strong>a scala a pioli<br />

quale posto di lavoro in<br />

quota solo nei casi in cui<br />

l’uso di altre attrezzature<br />

di lavoro considerate piu’<br />

sicure non è giustifi cato<br />

a causa del limitato livello<br />

di rischio e della breve<br />

durata di impiego oppure<br />

delle caratteristiche<br />

esistenti dei siti che<br />

non puo’ modifi care.<br />

123<br />

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4. Il datore di lavoro dispone affi nchè siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante f<strong>un</strong>i alle<br />

quali il lavoratore e‘ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,<br />

risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di <strong>un</strong>’altra attrezzatura di lavoro<br />

considerata più sicura non e’ giustifi cato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti<br />

dei siti che non può modifi care. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di <strong>un</strong> sedile m<strong>un</strong>ito di appositi accessori<br />

in f<strong>un</strong>zione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di<br />

carattere ergonomico.<br />

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua<br />

le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo,<br />

ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono<br />

presentare <strong>un</strong>a confi gurazione ed <strong>un</strong>a resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi<br />

di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di<br />

protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei p<strong>un</strong>ti in cui sono presenti<br />

scale a pioli a gradini.<br />

124<br />

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6. Il datore di lavoro nel caso in cui<br />

l’esecuzione di <strong>un</strong> lavoro di natura<br />

particolare richiede l’eliminazione<br />

temporanea di <strong>un</strong> dispositivo di protezione<br />

collettiva contro le cadute,<br />

adotta misure di sicurezza equivalenti<br />

ed effi caci.<br />

Il lavoro e’ eseguito previa adozione<br />

di tali misure.<br />

Una volta terminato defi nitivamente<br />

o temporaneamente detto lavoro<br />

di natura particolare, i dispositivi di<br />

protezione collettiva contro le cadute<br />

devono essere ripristinati.<br />

7. Il datore di lavoro effettua i<br />

lavori temporanei in quotasoltanto<br />

se le condizioni meteorologiche<br />

non mettono in pericolo la sicurezza<br />

e la salute dei lavoratori.<br />

125<br />

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Art. 36-ter<br />

OBBLIGHI DEL DATORE<br />

DI LAVORO RELATIVI<br />

ALL’IMPIEGO DELLE SCALE<br />

APIOLI-<br />

1. Il datore di lavoro assicura che<br />

le scale a pioli siano sistemate in<br />

modo da garantire la loro stabilita‘<br />

durante l’impiego<br />

e secondo i seguenti criteri:<br />

a) le scale a pioli portatili devono<br />

poggiare su <strong>un</strong> supportostabile,<br />

resistente, di dimensioni adeguate<br />

e immobile, in modo da garantire la<br />

posizione orizzontale dei pioli;<br />

126<br />

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) le scale a pioli sospese devono essere agganciate<br />

in modosicuro e, ad eccezione delle scale a f<strong>un</strong>i,<br />

in maniera tale da evitarespostamenti e qualsiasi<br />

movimento di oscillazione;<br />

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli<br />

portatili,durante il loro uso, deve essere impedito<br />

con fi ssaggio della partesuperiore o inferiore dei<br />

montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo,<br />

o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di effi cacia<br />

equivalente;<br />

127<br />

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d) le scale a pioli usate per l’accesso devono<br />

essere tali da sporgere a suffi cienza oltre il<br />

livello di accesso, a meno che altridispositivi<br />

garantiscono <strong>un</strong>a presa sicura;<br />

e) le scale a pioli composte da piu’ elementi<br />

innestabili o a sfi lo devono essere utilizzate in<br />

modo da assicurare il fermo reciproco dei vari<br />

elementi;<br />

128<br />

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f) le scale a pioli mobili devono essere fi ssate<br />

stabilmente prima di accedervi.<br />

2. Il datore di lavoro assicura che le scalea pioli<br />

siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori<br />

di disporre in qualsiasi momento di <strong>un</strong> appoggio e<br />

di <strong>un</strong>a presa sicuri. In particolare il trasporto a mano<br />

di pesi su <strong>un</strong>a scala a pioli non deveprecludere <strong>un</strong>a<br />

presa sicura.<br />

Art. 36-quater – OBBLIGHI DEL DATORE<br />

DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DI<br />

PONTEGGI –<br />

- 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di<br />

<strong>un</strong>calcolo di resistenza e di stabilita‘e delle corrispondenti<br />

confi gurazioni di impiego, se nella<br />

relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono<br />

disponibili specifi che confi gurazionistrutturali con i<br />

relativi schemi di impiego.2. Il datore di lavoro e’ esonerato<br />

dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede<br />

all’assemblaggio del ponteggio in conformita’ ai capi<br />

IV,V e VI del decreto del Presidente della Repubblica<br />

7 gennaio 1956, n.164.<br />

129<br />

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3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente <strong>un</strong> piano di montaggio, uso<br />

e smontaggio, in f<strong>un</strong>zione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di <strong>un</strong><br />

piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali<br />

costituenti il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori<br />

interessati.<br />

4. Il datore di lavoro assicura che:<br />

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di <strong>un</strong> ponteggio<br />

è impedito tramite fi ssaggio su <strong>un</strong>a superfi cie di appoggio,<br />

o con <strong>un</strong> dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione<br />

di effi cacia equivalente;<br />

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno <strong>un</strong>a capacità<br />

portante suffi ciente;<br />

c) il ponteggio e’ stabile;d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento<br />

involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota;<br />

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di <strong>un</strong> ponteggio<br />

sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi<br />

da sopportare e tali da consentire <strong>un</strong>’esecuzione dei lavori<br />

e <strong>un</strong>a circolazione sicure;<br />

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti<br />

durante l’uso, nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i<br />

dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.<br />

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare<br />

durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento<br />

di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con<br />

elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.<br />

130<br />

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6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di <strong>un</strong> preposto<br />

e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto <strong>un</strong>a formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.<br />

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:<br />

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;<br />

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con<br />

riferimento alla legislazione vigente;<br />

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;<br />

131<br />

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d) le misure di sicurezza in<br />

caso di cambiamento delle<br />

condizioni meteorologiche<br />

pregiudizievoli alla sicurezza<br />

del ponteggio;<br />

e) le condizioni di carico<br />

ammissibile;<br />

f) qualsiasi altro rischio che<br />

le suddette operazioni<br />

dimontaggio, smontaggio o<br />

trasformazione possono<br />

comportare.<br />

132<br />

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8. In sede di Conferenza<br />

Stato-Regioni e province autonome<br />

sono individuati i soggetti formatori,<br />

la durata, gli indirizzi ed i requisiti<br />

minimi di validita’ dei corsi.<br />

e) lavori programmati e sorvegliati<br />

in modo adeguato, anche al fi ne di poter<br />

immediatamente soccorrere il lavoratore<br />

in caso di necessita’.<br />

Il programma dei lavori defi nisce <strong>un</strong> piano<br />

di emergenza, le tipologie operative,<br />

i dispositivi di protezione individuale,<br />

le tecniche e le procedure operative,<br />

gli ancoraggi,<br />

il posizionamento degli operatori,<br />

i metodi di accesso, le squadre<br />

di lavoro e gli attrezzi di lavoro;<br />

2. Il datore di lavoro fornisce<br />

ai lavoratori interessati <strong>un</strong>a<br />

formazione adeguata e mirata<br />

alle operazioni previste,<br />

in particolare in materia<br />

di procedure di salvataggio.<br />

133<br />

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3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:<br />

a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;<br />

b) l’addestramento specifi co sia su strutture naturali, sia su manufatti;<br />

c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;<br />

d) gli elementi di primo soccorso;<br />

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;<br />

f) le procedure di salvataggio.<br />

134<br />

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CIRCOLARI ISPESL SULLE PIATTAFORME AEREE<br />

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />

CIRCOLARE 29 novembre 2004, n. 11963<br />

Chiarimenti in merito alla rispondenza<br />

delle piattaforme mobili elevabili ai<br />

requisiti essenziali di sicurezza<br />

di cui alla direttiva 98/37/CE relativa<br />

alle macchine (pubblicata<br />

nella Gazzetta Uffi ciale italiana<br />

n. 9 del 13 gennaio 2005)<br />

Il CEN - Comitato europeo<br />

di normazione ha adottato nel mese<br />

di luglio 2001 la norma EN 280 concernente<br />

le piattaforme mobili elevabili,<br />

il cui riferimento e’ stato pubblicato<br />

nella Gazzetta Uffi ciale delle Com<strong>un</strong>ita’<br />

Europee n. C 141 del 14 giugno 2002.<br />

135<br />

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Con tale pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale delle Com<strong>un</strong>ità europee la norma in argomento ha acquisito lo<br />

status di norma armonizzata; conseguentemente, le macchine immesse sul mercato a partire da quella data e<br />

costruite nel rispetto della predetta norma benefi ciano della automatica pres<strong>un</strong>zione di conformità ai requisiti<br />

essenziali di sicurezza della direttiva 98/37/CE.<br />

Atteso che la norma EN 280:2001 rappresenta <strong>un</strong>a evoluzione dello stato<br />

dell’arte, per tutte le macchine che hanno ottenuto la certifi cazione CE di tipo:<br />

a) antecedentemente alla data del 14 giugno 2002 ed immesse sul mercato<br />

a partire da tale data, i costruttori e gli Organismi notifi cati debbono:<br />

riconsiderare, nei fascicoli tecnici rispettivamente presentati<br />

o esaminati, l’analisi dei rischi a suo tempo effettuata;<br />

giudicare se risulti necessario <strong>un</strong> adeguamento ai livelli di protezione<br />

corrispondenti al nuovo stato dell’arte.<br />

In tal caso, procedere, previa nuova certifi cazione del tipo<br />

(ovvero dell’esemplare singolo) all’adeguamento delle macchine<br />

d all’emissione di <strong>un</strong>a nuova dichiarazione di conformita’;<br />

b) successivamente alla data del 14 giugno 2002,<br />

i costruttori e gli Organismi notifi cati dimostrano<br />

di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza<br />

di cui all’allegato I della direttiva 98/37CE, mediante:<br />

l’applicazione delle pertinenti disposizioni della<br />

norma EN 280:2001<br />

oppure l’adozione di specifi che soluzioni tecniche<br />

che garantiscano l’equivalente copertura del rischio.<br />

136<br />

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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORODI-<br />

PARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE00184<br />

Roma . . . . . . .<br />

Nella rispostacitare<br />

il seguente riferimento<br />

DOM VIII U.F.<br />

Via Urbana 167 - Tel. 47141<br />

137<br />

Ai Direttori dei Dipartimenti<br />

Perifeci dell’ ISPESL<br />

LORO SEDI<br />

Con riferimento alla problematica più volte sollevata circa la possibilità di utilizzare piattaforme di lavoro<br />

elevabili marcate CE predisposte per traslare con l’operatore in quota, si trasmette la nota n. 20321 del<br />

27/02/03 pervenuta dal Ministero del Lavoro<br />

e delle Politiche Sociali sull’argomento.In relazione a quanto contenuto nell’allegato a tale nota, si informa<br />

che la limitazione d’impiego di cui all’art. 52, u.c., del DPR 164/56 deve ritenersi non più applicabile per<br />

le piattaforme di lavoro elevabili immesse sul mercato in conformità al DPR 459/96, e quindi alla direttiva<br />

98/37/CE, e per le quali il fabbricante abbia esplicitamente indicato nel manuale di istruzione per l’uso la<br />

possibilità di traslare con operatori a bordo della piattaforma sviluppata.La presente nota deve essere portata<br />

a conoscenza dei f<strong>un</strong>zionari tecnici incaricati del servizio, nonché degli Organi di vigilanza territoriale e delle<br />

Unità operative locali preposte all’esecuzione delle verifi che periodiche.<br />

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO<br />

(Dr. ing. Vittorio Mazzocchi)<br />

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138<br />

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Sulle piattaforme la sicurezza e’ intrinseca nell’attrezzo, quindi ci sono poche<br />

prescrizioni, di certo e’ destinato ad essere l’attrezzo del futuro<br />

139<br />

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IN CONCLUSIONE, COME VEDIAMO IL FUTURO DEL LAVORO IN<br />

QUOTA, E COSA SUCCEDE AL NORD EUROPA.<br />

PER LE SCALE<br />

SARANNO UTILIZZATE PER IL MINIMO INDISPENSABILE,<br />

DOVE NON CI SI PUO’ ANDARE CON ALTRO, E PER LAVORI SALTUARI,<br />

MA BISOGNA ESSERE IN DUE, UNO CHE REGGE, LEGARLE ECC.<br />

SI VEDE UNO SVILUPPO INTERESSANTE NEI LAVORI IN AMBIENTI BASSI, MA<br />

DEVONO PROTEGGERE L’OPERATORE IL PIU’ POSSIBILE. QUINDI SGABELLI<br />

A GRADINI MOLTO AMPI E PARAPETTI AMPI, MODELLI COME SMT, SGP, ND, DOMUS.<br />

140<br />

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DI SICURO LA SCALA TELESCOPICA AVRA’<br />

SEMPRE UN BUON MERCATO<br />

COME LA SCALA SINGOLA IN APPOGGIO.<br />

PER LE SCALE MOLTO ALTE, OLTRE I 6 MT,<br />

NON PREVEDIAMO INCREMENTI<br />

DI MERCATO, MA DI CERTO INCREMENTI<br />

NELLA QUALITA’, DATO CHE COMPORTANO<br />

UN RISCHIO PER L’OPERATORE MOLTO ALTO.<br />

141<br />

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PER I TRABATTELLI<br />

SICURAMENTE SARANNO L’ATTREZZO IDEALE PER LAVORI IN QUOTA FINO<br />

AI 6 MT, ECONOMICI, SICURI E PRATICI, IL RICHIUDIBILE ADDIRITTURA HA<br />

LA PRATICITA’ DI UNA SCALA.<br />

142<br />

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PER LE PIATTAFORME<br />

PRENDERANNO SEMPRE PIU’ MERCATO,<br />

SIA NELL’ACQUISTO MA SOPRATTUTTO<br />

NEL NOLEGGIO, ESSENDO ATTREZZI<br />

COSTOSI, NON SEMPRE UN ARTIGIANO<br />

LA AMMORTIZZA CON FACILITA’ ECCO<br />

ALLORA LA FORMULA NOLEGGIO<br />

CHE E’ IN NETTO AUMENTO.<br />

CI SONO DIVERSI RIVENDITORI DI VER-<br />

NICI CHE DANNO A NOLEGGIO LA<br />

PIATTAFORMA AL LORO CLIENTE<br />

OFFRENDO UN SERVIZO COMPLETO.<br />

PRODOTTO PIU’ ATTREZZO<br />

PER INSTALLARE.<br />

Altro limite per la piattaforme e’<br />

l’ingombro, al riguardo <strong>Faraone</strong> studia e<br />

realizza piattaforme in alluminio sempre<br />

piu’ compatte e maneggevoli, in grado di<br />

essere trasportate con <strong>un</strong> normale furgone.<br />

143<br />

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PER SOLLEVARE ED INSTALLARE PICCOLI PESI<br />

I SOLLEVATORI MANUALI ADATTI<br />

ALL’INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI, CALDAIE,<br />

ED OGNI ALTRO ELEMENTO AVRANNO SEMPRE PIU’<br />

MERCATO.<br />

144<br />

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SGP<br />

Ampio gradino<br />

20 X 36 cm<br />

I PRODOTTI VINCENTI<br />

per lavori fi no a 2 mt<br />

145<br />

N°GRADINI ALTEZZA<br />

PIANO<br />

ALTEZZA<br />

LAVORO<br />

2 46 200-230<br />

3 69 220-250<br />

4 92 240-260<br />

5 115 260-280


I PRODOTTI VINCENTI<br />

per lavori fi no a 2 mt<br />

146<br />

DOMUS<br />

N°GRADINI ALTEZZA<br />

PIANO<br />

ALTEZZA<br />

LAVORO<br />

4 87 237-267<br />

5 110 260-290<br />

6 133 283-313<br />

7 156 306-336<br />

8 178 306-336<br />

9 200 336-366<br />

10 223 356-386<br />

12 269 390-410


I PRODOTTI VINCENTI<br />

per lavori fi no a 2 mt<br />

ND<br />

147<br />

N°GRADINI ALTEZZA<br />

PIANO<br />

ALTEZZA<br />

LAVORO<br />

2 43 193<br />

3 65 215<br />

4 87 237<br />

6 129 230<br />

8 173 260<br />

10 213 290<br />

12 271 310<br />

14 310 340


I PRODOTTI VINCENTI - PER FARE UN GETTO SU PILASTRO O<br />

ALTRI LAVORI CHE RICHIEDONO AZIONI DI FORZA LATERALE<br />

SMT<br />

MF.T<br />

148<br />

N°GRADINI ALTEZZA<br />

PIANO<br />

ALTEZZA<br />

LAVORO<br />

3 74 225-255<br />

5 122 270-300<br />

7 170 320-350<br />

8 194 350-380<br />

10 243 390-420<br />

12 291 441-470<br />

14 340 490-520


TELES<br />

N°GRADINI<br />

I PRODOTTI VINCENTI<br />

LA SCALA MULTIUSO PER ECCELLENZA<br />

149<br />

ALTEZZA<br />

FORBICE<br />

SCALA<br />

ALTEZZA<br />

FORBICE<br />

LAVORO<br />

ALTEZZA<br />

SFILO<br />

SCALA<br />

ALTEZZA<br />

SFILO<br />

LAVORO<br />

4+4 197 260-290 353 400<br />

5+5 248 300-330 465 465<br />

6+6 273 310-340 579 579


I PRODOTTI VINCENTI<br />

LE TRE ELEMENTI TRASFORMABILI<br />

VISTO LE INNUMEREVOLI PRESCRIZIONI DI UTILIZZO DI<br />

SCALE OLTRE I 2 MT ALMENO USIAMO SCALE MOLTO<br />

STABILI E ROBUSTE<br />

TOP LINE SERIE200<br />

N°GRADINI<br />

150<br />

ALTEZZA<br />

FORBICE<br />

SCALA<br />

ALTEZZA<br />

FORBICE<br />

LAVORO<br />

ALTEZZA<br />

SFILO<br />

SCALA<br />

ALTEZZA<br />

SFILO<br />

LAVORO<br />

8+8+8 252 430 588 588<br />

10+10+10 308 488 700 700<br />

12+12+12 364 544 840 840<br />

14+14+14 420 600 1008 1008<br />

15+15+15 448 628 1092 1092<br />

OLTRE I 2 METRI LA SCALA VA LEGATA A STRUTTURA<br />

SOLIDA E L’OPERATORE SI DEVE LEGARE ALLA SCALA<br />

TRAMITE CINTURE DI SICUREZZA


CONFRONTO 3 ELEMENTI TOP E SUPER<br />

ST250/3N H MAX UTILE 4,46 mt PREZZO euro 170 (al mtl utile 38,11 euro)<br />

S3250/EM H MAX UTILE 5,88 mt PREZZO euro 221 (al mtl utile 37,58 euro)<br />

ST300/3N H MAX UTILE 6,65 mt PREZZO euro 230 (al mtl utile 34,58 euro)<br />

ST330/3M H MAX UTILE 7,00 mt PREZZO euro 280 (al mtl utile 40,00 euro)<br />

ST350/3N H MAX UTILE 7,72 mt PREZZO euro 269 (al mtl utile 34,80 euro)<br />

S3350 3M H MAX UTILE 8,40 mt PREZZO euro 339 (al mtl utile 40,35 euro)<br />

- MINOR INGOMBRO IN LUNGHEZZA A PARITA’ DI ALTEZZA MASSIMA<br />

- MINORE FLESSIONE<br />

- MAGGIORE MANEGEVOLEZZA<br />

- GRADINO PIU’ GRANDE<br />

E TANTA SICUREZZA IN PIU’ QUASI ALLO STESSO PREZZO<br />

151<br />

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E USANDO UN TRABATTELLO<br />

PER UN USO INTERNO<br />

PONTAL<br />

RICHIUDIBILE<br />

152<br />

DIMENSIONI DI BASE<br />

CM 140X65,<br />

MENO DI UNA SCALA<br />

TELESCOPICA<br />

CON LA SOLA BASE H<br />

PIANO CM 140 H LAVORO<br />

320 APPLICANDO<br />

IL MODULO SUPERIORE<br />

H MAX PIANO CM 200 H<br />

LAVORO CM 400<br />

IL PIU’ COMPATTO<br />

PRATICO COME<br />

UNA SCALA SICURO<br />

COME UN TRABATTELLO


E USANDO UN TRABATTELLO<br />

PER UN USO INTERNO O ESTERNO CON ANCORAGGIO<br />

RAPIDO 160<br />

UNA BUONA<br />

FLESSIBILITA’ FINO<br />

A 4 MT SENZA<br />

ANCORAGGIO H MAX 10<br />

PRATICO COME UNA<br />

SCALA SICURO<br />

COME UN TRABATTELLO<br />

DIMENSIONI DI BASE<br />

CM 160X80,<br />

ADATTO PER LAVORI<br />

INTERNI<br />

CON LA SOLA<br />

BASE H PIANO CM 150H<br />

LAVORO 330<br />

APPLICANDO IL MODULO<br />

SUPERIORE H MAX<br />

PIANO CM 300H LAVORO<br />

CM 500<br />

153


E USANDO UN TRABATTELLO<br />

PER UN USO INTERNO O ESTERNO CON ANCORAGGIO OLTRE I 6 METRI<br />

154<br />

RAPIDO SYSTEM<br />

IL PIU’ FLESSIBILE,<br />

per i lavori di manutenzione leggera<br />

Tutto in alluminio<br />

Base richiudibile<br />

PRATICO COME<br />

UNA SCALA<br />

SICURO<br />

COME UN<br />

TRABATTELLO<br />

Un sistema <strong>un</strong>ico<br />

con cui si copre<br />

tutte le misure<br />

possibili.<br />

Da 1,5 a 17 mt<br />

di altezza<br />

Base da 1,60<br />

a 7,5 mt.


E USANDO UN TRABATTELLO<br />

PER UN USO INTERNO E ESTERNO SENZA ANCORAGGIO<br />

FINO A 8 METRI ESTERNO E 12 METRI INTERNO<br />

TOP<br />

SYSTEM<br />

IL PIU’ FLESSIBILE, per i lavori di manutenzione PESANTE E PER TUTTE<br />

LE DIMENSIONI, DA 1,5 A MT 19 IN ALTEZZA, BASE DA 1,80.2,50.3,0<br />

155<br />

MASSIMO<br />

CONFORT<br />

DI SALITA<br />

SUPER<br />

AUTOMATICO


156<br />

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IDENTIFICAZIONE SCALA<br />

Per qualsiasi com<strong>un</strong>icazione<br />

con il costruttore o con i centri assistenza<br />

FARAONE,<br />

citare sempre il numero di serie<br />

e il codice articolo riportato nell’adesivo<br />

posto sul montante della scala.<br />

NOTE GENERALI<br />

ALLA CONSEGNA<br />

Alla consegna della scala verifi care<br />

se ci sono danni o parti mancanti.<br />

In questo caso informare lo spedizioniere<br />

e la <strong>Faraone</strong>.<br />

1) Scala<br />

2) Base stabiIizzante o altri<br />

dispositivi in dotazione<br />

3) Sacchetto accessori<br />

(in base alla tipologia<br />

della scala acquistata).<br />

4) Manuale d’uso<br />

157<br />

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PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA<br />

ATTENZIONE:<br />

L’utilizzatore prima di adoperare la scala deve aver letto e ben compreso<br />

le prescrizioni di sicurezza.<br />

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br />

• Guanti<br />

• Calzature di sicurezza<br />

• Elmetto<br />

Le scale portatili sono strumenti di lavoro estremamente diffuse,<br />

sia in ambienti professionali, che in quelli domestici.<br />

Ogni scala deve essere utilizzata solo nelle confi gurazioni previste<br />

dal costruttore.<br />

Le scale devono essere scalate solamente da <strong>un</strong> operatore alla volta.<br />

Non usare come appoggio <strong>un</strong>a scala doppia (cosiddetta a forbice).<br />

La l<strong>un</strong>ghezza della scala non deve essere aumentata legando<br />

insieme più scale o fi ssando delle prol<strong>un</strong>ghe ai montanti.<br />

Le scale possono essere usate per salire su ponteggi o torri mobili,<br />

solo se sono di portata adeguata a sostenere iI peso dell’utilizzatore<br />

e del materiale eventualmente trasportato (vedi caratteristiche<br />

tecniche).<br />

Nelle scale dove è prevista la base stabilizzante<br />

(fi g. 2 pag. 7) la stessa va assolutamente montata.<br />

158<br />

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In <strong>un</strong>a scala doppia, con gradini salire solo sulla parte<br />

anteriore, non si può salire sulle traverse presenti<br />

nell’elemento posteriore.<br />

PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO<br />

Non utilizzare la scala in prossimità di linee elettriche.<br />

PERICOLO DI RIBALTAMENTO<br />

L’operatore non deve sporgersi troppo lateralmente od<br />

eseguire delle operazioni che applicano carichi laterali.<br />

(Collocate la scala in esatta corrispondenza del p<strong>un</strong>to<br />

sul quale si deve intervenire).<br />

L’operatore deve salire ed operare<br />

con il corpo in posizione centrale rispetto ai gradini,<br />

afferrando sempre con sicurezza i montanti della scala.<br />

L’operatore non deve mai superare l’ultimo gradino<br />

scalabile o com<strong>un</strong>que quello che consente<br />

di mantenere <strong>un</strong>a posizione di equilibrio stabile.<br />

159<br />

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Controllare che tutti i dispositivi<br />

di sicurezza e di aggancio siano integri e f<strong>un</strong>zionali<br />

e che la base stabilizzante (dove è previsto)<br />

sia correttamente montata.<br />

Non effettuare lavori stando a cavalcioni sulle scale.<br />

Ancorare la scala in alto ad <strong>un</strong>a struttura solida tramite<br />

la cinta in dotazione.<br />

OBBLIGATORIO<br />

Come previsto dalle norme sulla sicurezza,<br />

tutte le scale, aventi <strong>un</strong>’altezza superiore ai 2 mt.,<br />

devono essere ancorate, in alto, ad <strong>un</strong>a struttura<br />

solida, in grado di reggere le spinte laterali.<br />

Gli estremi superiori della scala devono poggiare<br />

entrambi alla parete, affi nché tutti e due trasmettano<br />

il carico bilanciato alla parete.<br />

Nell’utilizzo di scale dotate di tre elementi,<br />

nella posizione a forbice, non salire<br />

sulla volata (3° elemento) oltre il vertice.<br />

160<br />

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Per le scale a forbice accertarsi che siano completamente aperte<br />

e che i quattro appoggi siano tutti a contatto con il suolo ed il<br />

fermo di apertura (A) montato.<br />

L’utilizzatore deve assicurarsi che nella zona circostante la scala<br />

non devono esserci persone, cose o animali esposte.<br />

PERICOLO DI SCIVOLAMENTO<br />

Le calzature devono consentire <strong>un</strong> sicuro appoggio del piede;<br />

quindi vanno bandite scarpe rotte,<br />

in pessime condizioni e ovviamente altre non destinate a questo<br />

uso (zoccoli, calosce ecc.).<br />

La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando<br />

la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far<br />

proseguire <strong>un</strong> solo montante effi cacemente fi ssato).<br />

Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere<br />

poste <strong>un</strong>a in prosecuzione dell’altra.<br />

Le scale poste sul fi lo esterno di <strong>un</strong>a costruzione od opere provvisionali<br />

(ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto.<br />

La scala deve distare dalla verticale di appoggio di <strong>un</strong>a misura<br />

pari ad 1/4 della propria l<strong>un</strong>ghezza.<br />

Le scale vanno legate in alto o trattenute al piede da <strong>un</strong>’altra persona<br />

come previsto dalla legge.<br />

I gradini e i piedini vanno puliti con gli appositi solventi nel caso<br />

in cui questi siano <strong>un</strong>ti.<br />

161<br />

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Non appoggiare la scala su superfi ci instabili.<br />

Le scale posizionate su terreno cedevole vanno<br />

appoggiate su <strong>un</strong>’<strong>un</strong>ica tavola di ripartizione.<br />

Il sito dove viene installata la scala deve essere<br />

sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.<br />

PERICOLO DI CADUTA<br />

Non posizionare la scala davanti a porte non chiuse a<br />

chiave o a dispositivi mobili.<br />

Per le scale trasformabili o estensibili,<br />

tutte le operazioni di regolazione dell’altezza e<br />

di verifi ca dei sistemi di blocco, devono essere<br />

eseguite senza che alc<strong>un</strong>a persona sia sulla scala.<br />

L’uso del rompitratto é obbligatorio sulle scale<br />

in appoggio, di l<strong>un</strong>ghezza superiore agli 8 mt.<br />

È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di<br />

legno chiodati sui montanti.<br />

Non utilizzare le scale con le mani occupate da attrezzi.<br />

162<br />

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Salire e scendere rivolgendo il viso alla scala<br />

aggrappandosi alternativamente con le mani ai pioli.<br />

Non utilizzare scale per sostenere impalcati.<br />

PERICOLO DI CESOIAMENTO<br />

Se le scale trasformabili prevedono la possibilità<br />

di uso separato dei pezzi, accertarsi,<br />

dopo gli smontaggi, che essi siano ricomposti<br />

in maniera corretta e che i sistemi di bloccaggio<br />

operino correttamente.<br />

Per le scale con movimento a corda, accertarsi<br />

che il sistema di scorrimento operi correttamente e<br />

che la f<strong>un</strong>e non sia danneggiata.<br />

Qualora la scala sia superiore ai 2 metri,<br />

bisogna indossare la cintura di sicurezza<br />

e legare la scala.<br />

Non mettere le mani nei pioli della scala quando si<br />

all<strong>un</strong>ga o si accorcia.<br />

163<br />

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La salita della scala deve essere fatta sulla parte<br />

dell’elemento più interna della scala.<br />

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO<br />

Non mettere le mani nei battenti quando si chiude la scala.<br />

Ispezionare periodicamente la scala e controllare:<br />

a) L’eventuale presenza di ammaccature od incisioni dei<br />

montanti e dei gradini.<br />

b) L’eventuale presenza di fl essione<br />

permanente dei montanti o dei gradini.<br />

c) Le connessioni gradino/montante,<br />

per integrità ed allentamento.<br />

d) Tutti i collegamenti con viti, perni, chiodi,<br />

rivetti, per integrità, tenuta ed allentamento.<br />

e) Le estremità dei montanti per la condizione<br />

dei sistemi di appoggio.<br />

f) Se la scala viene usata in ambienti<br />

aggressivi è opport<strong>un</strong>o consultare il<br />

costruttore per verifi care la compatibilità<br />

con i materiali della scala.<br />

Azioni corrosive potrebbero ridurre gli spessori<br />

ed attaccare le zone della scala più sollecitate.<br />

g) La scala deve essere conservata<br />

in ambiente al riparo dalle intemperie.<br />

Non utilizzare la scala ad altezze superiori quelle indicate<br />

nella targa di identifi cazione.<br />

164<br />

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MANUTENZIONE<br />

L’utilizzatore non deve fare interventi di manutenzione e riparazione<br />

sulla scala. Per qual<strong>un</strong>que intervento di riparazione rivolgersi al centro<br />

assistenza FARAONE presso:<br />

IMA spa Z.I. Salino 64018 Tortoreto (TE) ITALY<br />

Tel. +39.0861.772221 Fax +39.0861.772222<br />

www.faraone.com info@faraone.com<br />

PULIZIA<br />

Le scale vanno pulite con <strong>un</strong> panno inumidito di acqua o alcool.<br />

ATTENZIONE:<br />

Una volta presa visione delle disposizioni generali sopracitate, l’utente<br />

prima dell’utilizzo della scala deve identifi care il modello acquistato,<br />

quindi seguire passo passo le relative istruzioni di uso specifi cate qui<br />

di seguito.<br />

DEMOLIZIONE<br />

PERICOLO DI INQUINAMENTO<br />

Al termine della vita della scala, questa non va dispersa nel l’ambiente,<br />

ma va consegnata ai centri di raccolta autorizzati.<br />

NOTA FINALE<br />

L’Uffi cio Tecnico della <strong>Faraone</strong>, é a Sua disposizione per chiarimenti e<br />

consigli, affi nché l’utente abbia il massimo grado di soddisfazione per<br />

l’acquisto.<br />

Le scale vanno controllate ogni 100 ore e prima di ogni utilizzo.<br />

La FARAONE ringrazia e vi augura <strong>un</strong> buon uso.<br />

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ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DI TORRI<br />

MOBILI DA LAVORO (TRABATTELLO)<br />

I trabattelli devono essere utilizzati solo per lavori<br />

di rifi nitura o manutenzione. Leggere e comprendere<br />

i libretti di istruzioni di impiego<br />

e di montaggio prima di utilizzare l’attrezzatura.<br />

ESTRATTO DELLA NORMA<br />

UNI HD 1004 ALLEGATO C.<br />

Le torri mobili da lavoro possono essere montate<br />

e smontate solo da persone che hanno dimestichezza<br />

con le istruzioni di montaggio e uso.<br />

Non devono essere utilizzati elementi<br />

danneggianti.<br />

Si devono impiegare solo elementi originali<br />

secondo quanto indicato dal costruttore.<br />

La superfi cie sulla quale viene spostata la torre<br />

mobile da lavoro deve essere<br />

in grado di reggere il peso.<br />

Deve essere livellata e priva di buchi, tombini e<br />

scale.<br />

Durante l’utilizzo, in caso di terreno dissestato,<br />

tamponare gli eventuali vuoti sotto le ruote con<br />

tavelle od altro mezzo equivalente.<br />

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Durante lo spostamento, sulla torre mobile<br />

da lavoro non si devono trovare materiali<br />

e persone.<br />

Verifi care sempre che la zona aerea sia sgombra<br />

da ostacoli e cavi elettrici. I trabattelli non<br />

sono isolati; non avvicinarsi a meno di5 metri da<br />

linee elettriche.<br />

Le torri mobili da lavoro possono essere spostate<br />

solo manualmente e solo su superfi ci compatte,<br />

lisce e prive di ostacoli.<br />

Nel corso dello spostamento, non deve essere<br />

superata la normale velocità di cammino.<br />

Prima dello spostamento ridurre l’altezza<br />

del <strong>trabattello</strong> a seconda dello stato del terreno<br />

e della presenza di vento.<br />

Prima dell’utilizzo si deve verifi care se la torre<br />

mobile da lavoro é stata montata seguendo<br />

regolarmente e completamente le indicazioni<br />

del fornitore atte a garantire <strong>un</strong>a esecuzione<br />

a regola d’arte e se questa si trova in posizione<br />

verticale.<br />

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Non é consentito appoggiare ed utilizzare<br />

dispositivi di sollevamento a meno che ciò non sia<br />

espressamente previsto in fase di progettazione.<br />

Non é consentito realizzare collegamenti a ponte<br />

tra <strong>un</strong>a torre mobile da lavoro ed <strong>un</strong> edifi cio<br />

o fra più trabattelli se non espressamente previsto<br />

dal costruttore in fase di progettazione.<br />

Prima dell’uso ci si deve assicurare che siano stati<br />

presi tutti gli provvedimenti di sicurezza<br />

per impedire <strong>un</strong>o spostamento accidentale,<br />

per esempio applicando freni di bloccaggio<br />

o basette regolabili.<br />

(Il DPR consente, per il bloccaggio delle ruote,<br />

anche l’impiego di c<strong>un</strong>ei.)<br />

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Non è consentito accedere o scendere<br />

dalla superfi ce dell’impalcato <strong>usando</strong> accessi<br />

diversi da quelli previsti.<br />

Per il montaggio l’uso e lo smontaggio in sicurezza<br />

del <strong>trabattello</strong> è obbligatorio l’uso della cintura<br />

di sicurezza dotata di dispositivo anticaduta.<br />

In alternativa l’utilizzatore dovrà equipaggiare<br />

il <strong>trabattello</strong> con piani di lavoro (impalcati)<br />

dotati di botola richiudibile e fermapiede.<br />

In ogni caso la salita e la discesa dell’operatore<br />

dovranno sempre essere effettuate all’interno<br />

del <strong>trabattello</strong>.<br />

È proibito saltare sugli impalcati o caricare su di essi<br />

pesi o <strong>un</strong> numero di persone superiore alla portata<br />

diciarata dal costruttore. Mai utilizzare sui piani<br />

o sulle scale sovrastrutture che ne elevino l’altezza<br />

di lavoro.<br />

Ove possibili, le torri da lavoro impiegate all’esterno<br />

di edifi ci devono essere fi ssate in modo sicuro<br />

all’edifi cio o ad altra struttura.<br />

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IMA spa<br />

Zona Industriale Salino<br />

64018 Tortoreto Lido (TE) Italia<br />

Tel. +39.0861.772221 - Fax +39.0861.772222 info@faraone.com www.faraone.com<br />

Il presente scritto è di proprietà della IMA SPA, se ne vieta la riproduzione senza essere autorizzati - EDIZIONE OTOBRE 2005

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