e usando un trabattello - Faraone
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SICUREZZA NEI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA<br />
RISPARMIANDO TEMPO, FATICA E SOLDI
INDICE<br />
La nostra missione<br />
Che cosa chiede l’utilizzatore<br />
Cosa dicono le istituzioni<br />
I pericoli dell’impresa<br />
Si scatena la richiesta di prodotti certifi cati<br />
Le norme che parlano del lavoro in quota<br />
Estratto del D.P.R. 547 del 1955<br />
Estratto del D.P.R. 164 del 1956<br />
Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982<br />
Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994<br />
Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 -<br />
(Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli)<br />
Estratto della Direttiva Macchine 98/37/CE<br />
Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000<br />
(Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131 sulle Scale)<br />
Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003<br />
Estratto della Circolare ISPESL 29 novembre 2004 (Visto EN 280-2001)<br />
I prodotti vincenti per lavorare in sicurezza<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
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30<br />
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135<br />
145<br />
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LA NOSTRA MISSIONE<br />
COSTRUIRE<br />
ATTREZZATURE<br />
PER LAVORARE<br />
IN SICUREZZA<br />
E MANEGEVOLEZZA<br />
3<br />
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CHE COSA CHIEDE L’UTILIZZATORE?<br />
ATTREZZATURE<br />
MANEGGEVOLI E<br />
VELOCI:<br />
CHE FANNO<br />
RISPARMIARE<br />
TEMPO, FATICA<br />
E SOLDI<br />
ALTO RENDIMENTO DELLE<br />
ATTREZZATURE RISPETTO<br />
ALL’INVESTIMENTO<br />
4<br />
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COSA DICONO LE ISTITUZIONI anni 90 TROPPI<br />
INCIDENTI SUL LAVORO CAUSATI DA SCARSA APPLICAZIONE<br />
DELLE NORME SULLA SICUREZZA COSTI TROPPO ELEVATI<br />
PER LA SOCIETA’<br />
5<br />
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QUINDI BATOSTE NEI CONFRONTI DEI<br />
TRASGRESSORI (NS CLIENTI)<br />
OLTRE AL LAVORO DI PREVENZIONE<br />
DEGLI ISPETTORI ASL NEI CANTIERI<br />
PER FAR APPLICARE<br />
IL DPR 547 DEL1955<br />
IMMISSIONI DI NUOVE NORME<br />
COME IL DL 626 DEL 1994<br />
ED ALTRI SUCCESSIVI<br />
CON IL CHIARO INTENTO<br />
DI FAR LAVORARE<br />
NELLA MASSIMA SICUREZZA<br />
6<br />
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I PERICOLI DELL’IMPRESA<br />
IN CASO SI VERIFICHI<br />
UN INCIDENTE CAUSATO<br />
DA VIOLAZIONE<br />
DELLE NORME<br />
SULLA SICUREZZA,<br />
PER I TRASGRESSORI<br />
OLTRE ALLA MULTA<br />
ARRIVA LA CONDANNA PENALE<br />
7<br />
LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI<br />
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A CHIEDERE<br />
IL RISARCIMENTO DANNI<br />
CI PENSA L’INAIL<br />
E LO STESSO<br />
INFORTUNATO,<br />
CI SONO<br />
CASI IN CUI IL DATORE<br />
DI LAVORO<br />
SI E’ GIOCATO LA CASA<br />
8<br />
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NESSUNA<br />
ASSICURAZIONE<br />
COPRE<br />
UN SINISTRO CAUSATO<br />
DAL MANCATO RISPETTO<br />
DELLE NORME<br />
SULLA SICUREZZA.<br />
9<br />
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L’IMPRESA VEDE L’APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA<br />
SICUREZZA UNA PERDITA DI TEMPO, QUINDI PERDITA DI SOLDI<br />
10<br />
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LE NUOVE NORME RAPPRESENTANO<br />
UN RISCHIO ELEVATO PER L’IMPRESA (vedi art.90 626/94)<br />
11<br />
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IN PRIMO LUOGO SI SONO SALVATI CON IL SUB APPALTO<br />
SCARICARE AD ALTRI LA PATATA BOLLENTE<br />
12<br />
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LA 626<br />
CON LA COMMISSIONE<br />
SULLA SICUREZZA HA<br />
MODIFICATO TUTTO<br />
OBBLIGO DEI PIANI<br />
DI SICUREZZA<br />
DEL CANIERE<br />
O DITTA<br />
STESURA E<br />
RESPOSABILITA’<br />
ESTESA A:<br />
13<br />
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RESPONSABILE SICUREZZA<br />
DELL’AZIENDA<br />
(nominato dal datore di lavoro)<br />
RESPONSABILE SICUREZZA<br />
DEL LAVORATORE<br />
(nominato dai lavoratori)<br />
14<br />
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AMMINISTRATORE DELEGATO<br />
O IMPRENDITORE<br />
DIRETTORE DEI LAVORI<br />
(normalmente <strong>un</strong><br />
ingegnere tra chi ha<br />
progettato il fabbricato)<br />
15<br />
CAPO CANTIERE<br />
O CAPO REPARTO<br />
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NEL 2000 LA SICUREZZA SUL LAVORO E’ DIVENTATA UNA<br />
NECESSITA’ “OBBLIGATA” DI CUI NON SI PUO’ FARE A MENO<br />
SI SCOPRE CHE<br />
IL COSTO NON E’<br />
COSI’ ELEVATO<br />
CON UN NOTEVOLE<br />
BENEFICIO<br />
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SI SCATENA LA RICHIESTA<br />
DI PRODOTTI CERTIFICATI<br />
17<br />
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FARAONE E’ SEMPRE STATA CONVINTA<br />
18<br />
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1980<br />
PARTE LAPRODUZIONE<br />
DI SCALE FARAONE<br />
ISPIRATA DALLE<br />
ROVINOSE CADUTE<br />
CHE FACEVANO<br />
LE PERSONE<br />
NEL RACCOGLIERE<br />
LE OLIVE<br />
con le vecchie<br />
e pesanti scale in legno<br />
che avevano il difetto<br />
di cedere all’improvviso.<br />
19<br />
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20<br />
1985<br />
PROGETTO DI RICERCA<br />
CON LA FACOLTA’<br />
DI INGEGNERIA DELL’AQUILA<br />
PER PROGETTARE<br />
DELLE ATTREZZATURE<br />
SICURE PER LAVORARE<br />
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1986<br />
FARAONE PROGETTAVA E REALIZZAVA SCALE<br />
SUPERSICURE,TESTATE DA TUV,<br />
IN ANTICIPO DI 16 ANNI SULLE NUOVE NORME<br />
21<br />
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1990<br />
FARAONE AVEVA GIA’ UNA GAMMA<br />
DI SCALE COSTRUITA NEL RISPETTO<br />
DELLE NORME DIN 4567 CHE NEL 1994<br />
DIVENTANO NORME EN131.<br />
22<br />
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GRAZIE ALLA LUNGIMIRANZA DIMOSTRATA,<br />
FARAONE E’ STATA INVITATA<br />
ALLA COMMISSIONE NORME.<br />
23<br />
COMMISSSIONE NORME<br />
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1991<br />
I PRIMI TRABATTELLI<br />
IN ALLUMINIO COSTRUITI<br />
IN ITALIA A NORME<br />
EUROPEE HD1004<br />
( CHE ALL’EPOCA ERA<br />
PROGETTO DI NORMA),<br />
DIVENUTA NORMA NEL 1992.<br />
24<br />
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1992<br />
LA PRIMA PIATTAFORMA AEREA<br />
IN ALLUMINIO COSTRUITA IN ITALIA,<br />
fu progettata nel rispetto delle norme DIN<br />
poi rilevatesi in gran parte norma<br />
europea EN 280.<br />
Fu collaudata sia dal TUV che dall’Ispesl.<br />
25<br />
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1995<br />
con ben 5 anni di anticipo tutta la produzione era già certifi cata<br />
26<br />
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1998<br />
CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO<br />
con numero di matricola e certifi cato per ogni prodotto,<br />
compreso i componenti del <strong>trabattello</strong>. E’ L’IMPEGNO FARAONE<br />
27<br />
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Per garantire<br />
che il prodotto consegnato<br />
sia uguale a quello collaudato<br />
ci vuole <strong>un</strong> serio<br />
controllo di processo.<br />
FARAONE LO FA’<br />
28<br />
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I CONTRASTI<br />
SUPERATI<br />
OGGI CI DANNO<br />
RAGIONE<br />
29<br />
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LE NORME CHE PARLANO<br />
DEL LAVORO IN QUOTA<br />
Estratto del D.P.R. 547 del 1955<br />
Estratto del D.P.R. 164 del 1956<br />
Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982<br />
Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994<br />
Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 -<br />
(Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli)<br />
Estratto del Direttiva Macchine 98/37/CE<br />
Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000<br />
(Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131sulle Scale)<br />
Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003<br />
Circolare ISPESL 29 novembre 2004<br />
(Visto EN 280-2001)<br />
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IL NOSTRO<br />
OBBIETTIVO:<br />
DARVI TUTTI<br />
GLI STRUMENTI<br />
PER BEN<br />
CONSIGLIARE<br />
IL VOSTRO<br />
CLIENTE<br />
RISULTATO:<br />
CLIENTE<br />
SODDISFATTO<br />
E FUTURO<br />
ASSICURATO<br />
PRIMAVERA LAVORI DI MANUTENZIONE<br />
No Matilde, chiama FARAONE e<br />
ordina <strong>un</strong> <strong>trabattello</strong> RAPIDO 160<br />
Meglio stare sicuri<br />
OTTO a che ora devo<br />
chiamare … l’ambulanza?<br />
31<br />
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PER QUESTO MOTIVO PARLIAMO<br />
DI NORMATIVE<br />
UNIRE LE ESIGENZE<br />
DEL CLIENTE<br />
COL RISPETTO<br />
DELLE NORMATIVE E’<br />
IL NOSTRO SUCCESSO<br />
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D.P.R. n. 547 del 27 marzo 1955<br />
Art. 4 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI -<br />
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifi ci cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali<br />
di prevenzione mediante affi ssione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non<br />
sia possibile l’affi ssione, con altri mezzi;<br />
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione<br />
messi a loro disposizione.<br />
Art. 5.<br />
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifi ci<br />
esistenti dell’ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.<br />
Art. 6 - DOVERI DEI LAVORATORI -<br />
I lavoratori devono:<br />
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fi ni della sicurezza<br />
individuale e collettiva;<br />
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;<br />
c)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le defi cienze dei<br />
dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo<br />
di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito<br />
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette defi cienze o pericoli;<br />
d) non rimuovere o modifi care i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta<br />
l’autorizzazione;<br />
33<br />
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Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti<br />
Art. 7 – PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO INTERNO -<br />
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione<br />
in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati<br />
al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.<br />
Ai fi ni del comma precedente il contratto di locazione fi nanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati<br />
non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso .<br />
Chi<strong>un</strong>que concede in locazione fi nanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è<br />
tenuto a che detti beni siano accompagnati alle previste certifi cazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge.<br />
La inosservanza dell’obbligo è p<strong>un</strong>ita ai sensi del successivo articolo 390.<br />
LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIANTE E’ PARI A QUELLA DEL PRODUTTORE IN CASO<br />
SI COMMERCIALIZZI PRODOTTI NON A NORMA, VIENE CHIAMATO A RISARCIRE IL DANNO,<br />
POI PUO’ RIVALERSI SUL PRODUTTORE SE ESISTE ANCORA.<br />
MENTRE PER IL REATO PENALE IN ALCUNI CASI E’ STATO CONDANNATO ASSIEME AL PRODUTTORE<br />
Art. 16 - SCALE FISSE A GRADINI -<br />
Le scale fi sse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite<br />
e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.<br />
I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze<br />
del transito.<br />
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa<br />
equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere m<strong>un</strong>ite di almeno <strong>un</strong> corrimano.<br />
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Art. 17 - SCALE FISSE A PIOLI -<br />
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fi ssate su pareti o incastellature verticali o aventi <strong>un</strong>a inclinazione<br />
superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di <strong>un</strong>a<br />
solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta<br />
accidentale della persona verso l’esterno.<br />
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60. I pioli devono distare<br />
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fi ssata.<br />
Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli diffi coltà<br />
costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la<br />
caduta delle persone per <strong>un</strong> tratto superiore ad <strong>un</strong> metro<br />
Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti<br />
Art. 18 - SCALE SEMPLICI PORTATILI -<br />
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,<br />
devono essere suffi cientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni<br />
appropriate al loro uso.<br />
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fi ssati ai montanti mediante incastro.<br />
Esse devono inoltre essere provviste di:<br />
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;<br />
b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per<br />
assicurare la stabilità della scala.<br />
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono<br />
richiestele misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).<br />
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Art. 19<br />
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento,<br />
esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra<br />
persona.<br />
Art. 20 - SCALE AD ELEMENTI INNESTATI -<br />
Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili),<br />
oltre quanto è prescritto nel p<strong>un</strong>to a) dell’art.18, si devono osservare le seguenti disposizioni:<br />
a) la l<strong>un</strong>ghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze,<br />
nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fi sse;<br />
b) le scale in opera l<strong>un</strong>ghe più di 8 metri devono essere m<strong>un</strong>ite di rompitratta per ridurre la freccia<br />
di infl essione;<br />
c) ness<strong>un</strong> lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;<br />
d) durante l’esecuzione dei lavori, <strong>un</strong>a persona deve esercitare da terra <strong>un</strong>a continua vigilanza<br />
della scala.<br />
Art. 21 - SCALE DOPPIE -<br />
Le scale doppie non devono superare l’altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di adeguata<br />
resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.<br />
36<br />
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Art. 26 - PARAPETTO NORMALE -<br />
Agli effetti del presente decreto è considerato “normale” <strong>un</strong> parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:<br />
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;<br />
b) abbia <strong>un</strong>’altezza utile di almeno <strong>un</strong> metro;<br />
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore<br />
ed il pavimento;<br />
d) sia costruito e fi ssato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui<br />
può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifi ca<br />
f<strong>un</strong>zione.<br />
È considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto defi nito al comma precedente, completato<br />
con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.<br />
È considerata equivalente ai parapetti defi niti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra,<br />
ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a<br />
quelle presentate dai parapetti stessi.<br />
Art. 27 - PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI -<br />
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro<br />
o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali<br />
con arresto al piede o di difesa equivalenti.<br />
Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.1,50.<br />
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al<br />
piede di altezza inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso<br />
l’esterno.<br />
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D.P.R. n.164 del 7 gennaio 1956<br />
Nota<br />
pensate che fi no dal 1956<br />
c’erano e ci sono leggi<br />
ancora in vigore!!!<br />
Vi risparmio tutta la lettura<br />
ma è bene saperle<br />
per questo vi allego<br />
<strong>un</strong> buon riass<strong>un</strong>to.<br />
Compreso in questo<br />
importante riass<strong>un</strong>to<br />
ci sono cose ancora<br />
più importanti<br />
che vi illustro meglio.<br />
Art. 8 – SCALE A MANO –<br />
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza<br />
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.<br />
38<br />
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I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro<br />
applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale l<strong>un</strong>ghe più di 4 metri deve essere applicato anche <strong>un</strong> tirante<br />
intermedio.<br />
Durante l’uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All’uopo, secondo i casi, devono essere adoperati<br />
chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti,<br />
rovesciamenti, oscillazioni od infl essioni accentuate.<br />
Quando non sia attuabile l’adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere<br />
trattenute al piede da altra persona.<br />
La l<strong>un</strong>ghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno <strong>un</strong> metro oltre il piano<br />
di accesso, anche ricorrendo al prol<strong>un</strong>gamento di <strong>un</strong> solo montante, purché fi ssato con legatura di reggetta o<br />
sistemi equivalenti.<br />
Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste<br />
l’<strong>un</strong>a in prosecuzione dell’altra.<br />
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del<br />
ponte, devono essere provviste sul lato esterno di <strong>un</strong> corrimano-parapetto.<br />
Art. 10 – CINTURE DI SICUREZZA –<br />
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e<br />
nei lavori analoghi che com<strong>un</strong>que espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile<br />
disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza<br />
con bretelle collegate a f<strong>un</strong>e di trattenuta. - La f<strong>un</strong>e di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante<br />
anello scorrevole l<strong>un</strong>go <strong>un</strong>a f<strong>un</strong>e appositamente tesa, a parti stabili delle opere fi sse o provvisionali.La<br />
f<strong>un</strong>e e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti<br />
da <strong>un</strong>a eventuale caduta del lavoratore.La l<strong>un</strong>ghezza della f<strong>un</strong>e di trattenuta deve essere tale da limitare la<br />
caduta a non oltre m. 1,50.Nei lavori su pali l’operaio deve essere m<strong>un</strong>ito di ramponi e di cinture di sicurezza.<br />
39<br />
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Art. 11 – LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE –<br />
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore<br />
di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all’esercente l<br />
e linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per <strong>un</strong>a adeguata protezione atta ad<br />
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori<br />
delle linee stesse.<br />
Art. 16 – PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI –<br />
Nei lavori che sono eseguiti ad <strong>un</strong>’altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo<br />
lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o<br />
com<strong>un</strong>que precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.<br />
Art. 17 – MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI –<br />
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta<br />
sorveglianza di <strong>un</strong> preposto ai lavori.<br />
Art.19 – COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE –<br />
L’accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere<br />
eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fi ssata con chiodi oppure a mezzo<br />
di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con f<strong>un</strong>i di fi bra tessile.<br />
Art. 23 – INTAVOLATI -<br />
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera<br />
in costruzione; è tuttavia consentito <strong>un</strong> distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri<br />
soltanto per la esecuzione di lavori in fi nitura.<br />
Le tavole esterne devono essere a contatto dei montati.<br />
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Art. 24 - PARAPETTI –<br />
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano ad <strong>un</strong>’altezza maggiore di 2 metri,<br />
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da <strong>un</strong>o o più correnti paralleli<br />
all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio,<br />
e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato.<br />
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare <strong>un</strong>a luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.<br />
Sia i Correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.<br />
Art. 51 – PONTI SU CAVALLETTI –<br />
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano m<strong>un</strong>iti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori<br />
da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifi ci; essi non devono avere altezza superiore a m. 2 e non devono<br />
essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.<br />
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su<br />
pavimento solido e ben livellato.<br />
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione<br />
trasversale di cm. 30 x 5 e l<strong>un</strong>ghe m. 4.<br />
Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.<br />
La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a<br />
risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere<br />
fi ssate ai cavalletti di appoggio.<br />
E’ fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale.<br />
41<br />
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Art. 52 – PONTI SU RUOTE A TORRE E SVILUPPABILI A FORBICE –<br />
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed<br />
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non<br />
possano essere ribaltati.<br />
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato;<br />
il carico del ponte sul terreno deve essere opport<strong>un</strong>amente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.<br />
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con c<strong>un</strong>ei dalle due parti.<br />
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.<br />
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. I ponti sviluppabili devono<br />
essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggi<strong>un</strong>te di sovrastrutture.<br />
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di<br />
essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.<br />
Art. 69 – SCALE IN MURATURA –<br />
L<strong>un</strong>go le rampe ed i pianerottoli dellescale fi sse in costruzione, fi no alla posa in opera delle ringhiere, devono<br />
essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fi ssati rigidamente a strutture resistenti.<br />
42<br />
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MINISTERO DEL LAVORO,<br />
circolare 24 febbraio 1982, N.24<br />
E’ stato posto il quesito alla scrivente se i ponteggi metallici realizzati con elementi componibili,<br />
ad esempio i tra battelli che possono essere innestati <strong>un</strong>o sull’altro, debbano essere m<strong>un</strong>iti di autorizzazione<br />
ministeriale o se debbano rientrare sotto la disciplina prevista dall’art. 52 del dpr in oggetto<br />
(DPR 164 del 1956).<br />
In merito si rende noto che la commissione consultiva permanente ha ritenuto che l’applicabilita’<br />
dell’art.52 sia subordinato al fatto che la stabilità dell’attrezzatura sia garantita contestualmente<br />
alla mobilità.<br />
In pratica si vieta la necessita’, come tra l’altro prevede la maggior parte dei costruttori di smotare la torre<br />
per essere spostata, in questo caso rientra tra i ponteggi fi ssi e quindi soggetto all’autorizzazione.<br />
Qualora la torre mobile di lavoro (<strong>trabattello</strong>) sia posizionata in:Pavimento con pendenza superiore<br />
al 2%.P<strong>un</strong>to in cui è esposto a forze anche minime del vento.In prossimità di linee elettriche o altri ostacoli<br />
che possono creare pericolo.<br />
Bisogna smontare la torre fi no a raggi<strong>un</strong>gere <strong>un</strong>a altezza di sicurezza prima di essere spostato.<br />
Tale altezza è di circa 4 metri.Tale decisione è affi data al preposto debitamente formato e di suffi ciente<br />
esperienza che vigila al fi ne di far avvenire le manovre nella massima sicurezza.<br />
43<br />
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In base al DPR 164 articolo 52:<br />
La spostabilità di <strong>un</strong> <strong>trabattello</strong>,<br />
senza rischio di ribaltamento,<br />
determina la sua altezza massima.<br />
Trabattelli FARAONE<br />
rispettano totalmente<br />
questo articolo.<br />
44<br />
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iguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute<br />
dei lavoratori durante il lavoro<br />
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE -<br />
DECRETO LEGISLATIVO<br />
N°626 del 19.09.1994<br />
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute<br />
e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici<br />
45<br />
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Art. 3 - MISURE GENERALI DI TUTELA -<br />
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza<br />
dei lavoratori sono:<br />
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;<br />
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite<br />
in base al progresso tecnico e,<br />
ove ciò non è possibile,<br />
loro riduzione al minimo;<br />
c) riduzione dei rischi alla fonte;<br />
46<br />
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d) programmazione della prevenzione mirando ad <strong>un</strong> complesso che integra in modo coerente<br />
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonchè l’infl uenza dei fattori<br />
dell’ambiente di lavoro;<br />
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;<br />
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella<br />
defi nizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;<br />
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;<br />
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;i)<br />
utilizzo limitato degli agenti chimici, fi sici e biologici, sui luoghi di lavoro;<br />
l) controllo sanitario dei lavoratori in f<strong>un</strong>zione dei rischi specifi ci;<br />
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona<br />
n) misure igieniche;<br />
o) misure di protezione collettiva ed individuale;<br />
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio,<br />
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;<br />
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;<br />
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare<br />
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;<br />
47<br />
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s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,<br />
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;<br />
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.<br />
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in ness<strong>un</strong> caso comportare<br />
oneri fi nanziari per i lavoratori.<br />
48<br />
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Art. 4 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO<br />
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’<strong>un</strong>ità produttiva,<br />
valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori<br />
esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro<br />
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro. [2]<br />
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora <strong>un</strong> documento contenente:<br />
a) <strong>un</strong>a relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono<br />
specifi cati i criteri adottati per la valutazione stessa;<br />
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione<br />
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);<br />
c) il programma delle misure ritenute opport<strong>un</strong>e per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli<br />
di sicurezza.<br />
49<br />
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4. Il datore di lavoro:<br />
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda<br />
secondo le regole di cui all’art. 8;<br />
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le<br />
regole di cui all’art. 8;<br />
c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.<br />
50<br />
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5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:<br />
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi<br />
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,<br />
di pronto soccorso e, com<strong>un</strong>que, di gestione dell’emergenza;<br />
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza<br />
ai fi ni della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della<br />
prevenzione e della protezione;<br />
c) nell’affi dare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla<br />
loro salute e alla sicurezza;<br />
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile<br />
del servizio di prevenzione e protezione;<br />
e) prende le misure appropriate affi nchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano<br />
alle zone che li espongono ad <strong>un</strong> rischio grave e specifi co;<br />
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali<br />
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi<br />
di protezione individuale messi a loro disposizione;<br />
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,<br />
informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;<br />
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni<br />
affi nchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro<br />
o la zona pericolosa;<br />
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di <strong>un</strong> pericolo grave e immediato circa il rischio<br />
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;<br />
51<br />
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l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro<br />
attività in <strong>un</strong>a situazione di lavoro in cui persiste <strong>un</strong> pericolo grave e immediato;<br />
m) permette ai lavoratori di verifi care, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle<br />
misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere<br />
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e);<br />
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la<br />
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;<br />
o) tiene <strong>un</strong> registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infort<strong>un</strong>i sul lavoro che comportano<br />
<strong>un</strong>’assenza dal lavoro di almeno <strong>un</strong> giorno.<br />
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifi ca professionale dell’infort<strong>un</strong>ato, le cause<br />
e le circostanze dell’infort<strong>un</strong>io, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro.<br />
Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoroe della previdenza<br />
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifi che, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione<br />
dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già<br />
disciplinati dalle leggi vigenti;<br />
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);<br />
q) adotta le misure necessarie ai fi ni della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,nonchè per il<br />
caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni<br />
dell’azienda,ovvero dell’<strong>un</strong>ità produttiva, e al numero delle persone presenti.<br />
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cuial comma 2 in collaborazione<br />
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezionee con il medico competente, nei casi in<br />
cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.<br />
52<br />
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7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione<br />
di modifi che del processo produttivo signifi cative ai fi ni della sicurezza e della salute dei lavoratori.<br />
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’<strong>un</strong>ità produttiva, la cartella sanitariae di rischio del<br />
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna<br />
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa<br />
richiesta.<br />
9. Per le piccole e medie aziende, con <strong>un</strong>o o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte<br />
dei Ministri del lavoroe della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,<br />
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infort<strong>un</strong>i e per l’igiene del lavoro,<br />
in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono defi nite procedure standardizzate<br />
per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.<br />
Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifi che, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifi ca ai<br />
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari,<br />
alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato<br />
di esplosivi, polveri e m<strong>un</strong>izioni,e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.<br />
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con <strong>un</strong>o o più decreti dei Ministri del lavoro e<br />
della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,<br />
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infort<strong>un</strong>i e per l’igiene del lavoro,<br />
possono essere altresì defi niti:<br />
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti<br />
di prevenzione e protezione in aziende ovvero <strong>un</strong>ità produttive che impiegano <strong>un</strong> numero di addetti superiore<br />
a quello indicato nell’allegato I;<br />
b) i casi in cui è possibile la riduzione a <strong>un</strong>a sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17,lettera h),<br />
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori,<br />
allorchè si modifi cano le situazioni di rischio.<br />
53<br />
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11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende<br />
familiari nonchè delle aziende che occupano fi no a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai<br />
commi 2 e 3, ma è tenuto com<strong>un</strong>que ad autocertifi care per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione<br />
dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.<br />
54<br />
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L’autocertifi cazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.<br />
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che<br />
occupano fi no a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifi ci<br />
settori produttivi con <strong>un</strong>o o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i<br />
Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali<br />
e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.<br />
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,<br />
ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifi ci assegnati in uso a pubbliche<br />
amministrazioni o a pubblici uffi ci, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico<br />
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.<br />
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi,<br />
si intendono assolti, da parte dei dirigenti o f<strong>un</strong>zionari preposti agli uffi ci interessati, con la richiesta del loro<br />
adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.<br />
ART.5 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI -<br />
1.Ciasc<strong>un</strong> lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella<br />
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o<br />
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.<br />
2. In particolare i lavoratori:<br />
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,<br />
ai fi ni della protezione collettiva ed individuale;<br />
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze<br />
e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,<br />
nonchè i dispositivi di sicurezza;<br />
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;<br />
55<br />
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d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le defi cienze dei mezzi e dispositivi<br />
di cui alle lettere b) e c), nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi<br />
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre<br />
tali defi cienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;<br />
e) non rimuovono o modifi cano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;<br />
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono<br />
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;<br />
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;<br />
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti<br />
dall’autorità competente o com<strong>un</strong>que necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante<br />
il lavoro.<br />
ART.6 - OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI, DEI FORNITORI E DEGLI<br />
INSTALLATORI -<br />
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione<br />
in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine<br />
nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni<br />
legislative e regolamentari vigenti [1].<br />
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di<br />
lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.<br />
Chi<strong>un</strong>que concede in locazione fi nanziaria beni assoggettati a forme di certifi cazione o di omologazione obbligatoria<br />
è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certifi cazioni o dagli altri documenti previsti<br />
dalla legge [2].<br />
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza<br />
e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi<br />
tecnici per la parte di loro competenza.<br />
56<br />
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ART.36-bis - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI ATTREZZATURE PER<br />
LAVORI IN QUOTA (1) -<br />
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di<br />
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da <strong>un</strong> luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature<br />
di lavoro piu’ idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita’ ai seguenti criteri:<br />
a) priorita’ alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;<br />
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire,<br />
alle sollecitazioni prevedibili e ad <strong>un</strong>a circolazione priva di rischi.<br />
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in<br />
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato<br />
deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.<br />
Il passaggio da <strong>un</strong> sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare<br />
rischi ulteriori di caduta.<br />
3. Il datore di lavoro dispone affi nche’ sia utilizzata <strong>un</strong>a scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo<br />
nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu’ sicure non e’ giustifi cato a causa<br />
del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti<br />
dei siti che non puo’ modifi care.<br />
4. Il datore di lavoro dispone affi nche’ siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante f<strong>un</strong>i<br />
alle quali il lavoratore e’ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei<br />
rischi, risulta che il lavoro puo’ essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di <strong>un</strong>’altra attrezzatura<br />
di lavoro considerata piu’ sicura non e’ giustifi cato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche<br />
esistenti dei siti che non puo’ modifi care.<br />
Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di <strong>un</strong> sedile m<strong>un</strong>ito di appositi accessori in f<strong>un</strong>zione dell’esito<br />
della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.<br />
57<br />
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5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua<br />
le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove<br />
necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare<br />
<strong>un</strong>a confi gurazione ed <strong>un</strong>a resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da<br />
prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.<br />
I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei p<strong>un</strong>ti in cui<br />
sono presenti scale a pioli o a gradini.<br />
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di <strong>un</strong> lavoro di natura particolare richiede<br />
l’eliminazione temporanea di <strong>un</strong> dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di<br />
sicurezza equivalenti ed effi caci.<br />
Il lavoro e’ eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato defi nitivamente o temporaneamente<br />
detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.<br />
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non<br />
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />
[1] Modifi ca ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005).<br />
ART.36-ter OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DELLE SCALE<br />
A PIOLI (1)<br />
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita’<br />
durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:<br />
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su <strong>un</strong> supporto stabile, resistente, di dimensioni ad<br />
eguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;<br />
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a f<strong>un</strong>i,<br />
in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;<br />
58<br />
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c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito<br />
con fi ssaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo,<br />
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di effi cacia equivalente;<br />
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a suffi cienza oltre il livello di<br />
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono <strong>un</strong>a presa sicura;<br />
e) le scale a pioli composte da piu’ elementi innestabili o a sfi lo devono essere utilizzate in modo<br />
da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;<br />
f) le scale a pioli mobili devono essere fi ssate stabilmente prima di accedervi.<br />
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori<br />
di disporre in qualsiasi momento di <strong>un</strong> appoggio e di <strong>un</strong>a presa sicuri.In particolare il trasporto a<br />
mano di pesi su <strong>un</strong>a scala a pioli non deve precludere <strong>un</strong>a presa sicura.<br />
[1] Modifi ca ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005).<br />
ART.36-quater - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DEI<br />
PONTEGGI (1) -<br />
1. Il datore di lavoro procede alla redazione di <strong>un</strong> calcolo di resistenza e di stabilita’ e delle<br />
corrispondenti confi gurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono<br />
disponibili specifi che confi gurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.<br />
2. Il datore di lavoro e’ esonerato dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede all’assemblaggio<br />
del ponteggio in conformita’ ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,<br />
n. 164.<br />
59<br />
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3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente <strong>un</strong> piano di montaggio, uso e<br />
smontaggio, in f<strong>un</strong>zione della complessita’ del ponteggio scelto. Tale piano puo’ assumere la forma di<br />
<strong>un</strong> piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali<br />
costituenti il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori<br />
interessati.<br />
4. Il datore di lavoro assicura che:<br />
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di <strong>un</strong> ponteggio e’ impedito tramite fi ssaggio su <strong>un</strong>a superfi<br />
cie di appoggio, o con <strong>un</strong> dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di effi cacia<br />
equivalente;<br />
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno <strong>un</strong>a capacita’ portante suffi ciente;<br />
c) il ponteggio e’ stabile;<br />
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante<br />
l’esecuzione dei lavori in quota;<br />
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di <strong>un</strong> ponteggio sono idonee alla natura del lavoro<br />
da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire <strong>un</strong>’esecuzione dei lavori e <strong>un</strong>a circolazione<br />
sicure;<br />
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti<br />
durante l’uso, nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli<br />
impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.<br />
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare<br />
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento<br />
di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi<br />
materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.<br />
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza<br />
di <strong>un</strong> preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto <strong>un</strong>a formazione adeguata e mirata alle<br />
operazioni previste.<br />
60<br />
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7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:<br />
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;<br />
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con<br />
riferimento alla legislazione vigente;<br />
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;<br />
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza<br />
del ponteggio;<br />
e) le condizioni di carico ammissibile;<br />
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione<br />
possono comportare.<br />
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori,<br />
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ dei corsi.<br />
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni<br />
attivita’ di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di<br />
formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto.<br />
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni<br />
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi<br />
di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto.<br />
61<br />
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Gazzetta Uffi ciale n. 102 del 05-05-1998<br />
DECRETO 27 marzo 1998.<br />
Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di<br />
mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e<br />
all’impiego di ponti su ruote a torre.<br />
Visto l’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19<br />
settembre 1994, n. 626, come modifi cato dall’art.14 del<br />
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente<br />
il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la<br />
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di<br />
mezzi e sistemi di sicurezza;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio<br />
1956, n.164, recante “Norme per la prevenzione<br />
degli infort<strong>un</strong>i sul lavoro nelle costruzioni” e, in particolare<br />
il quarto comma dell’art. 52 che prescrive che i ponti<br />
su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno<br />
ogni due piani;<br />
Vista la norma tecnica UNI HD 1004 “Torri mobili da<br />
lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati<br />
- materiali, componenti, dimensioni, carichi<br />
di progetto e requisiti di sicurezza<br />
62<br />
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Constatato che attualmente, in alternativa ai requisiti prescritti dall’articolo sopracitato, esiste <strong>un</strong>a norma<br />
tecnica specifi ca che garantisce <strong>un</strong>’analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego di ponti su ruote a torre;<br />
Ravvisata l’opport<strong>un</strong>ita’ di procedere al riconoscimento di conformita’ alle vigenti norme di mezzi e sistemi di<br />
sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di ponti su ruote a torre;<br />
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infort<strong>un</strong>i e l’igiene del lavoro;<br />
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di<br />
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifi che e integrazioni;<br />
Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell’Unione europea e degli Stati membri ai sensi<br />
della direttiva 83/189/CEE modifi cata dalla direttiva 94/10/CEE.<br />
Decreta:<br />
Art. 1. 1.<br />
E’ riconosciuta la conformita’ alle vigenti norme, ai sensi dell’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19<br />
settembre 1994,n. 626, come modifi cato dall’art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,<br />
di ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:<br />
63<br />
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a) il ponte su ruote a torre sia costruito<br />
conformemente alla norma tecnica UNI<br />
HD 1004;<br />
64<br />
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) il costruttore fornisca la certifi cazione del superamento delle prove di carico e di rigidita’,<br />
di cui all’appendice A e B delle norme tecniche citate, emessa da <strong>un</strong> laboratorio uffi ciale.<br />
Per laboratori uffi ciali si intendono:<br />
laboratorio dell’ISPESL;<br />
laboratori delle <strong>un</strong>iversita’ e dei politecnici dello Stato;<br />
laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;<br />
laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria,<br />
del commercio e dell’artigianato e della sanita’;<br />
laboratori dei paesi membri dell’Unione europea o dei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico<br />
europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;<br />
65<br />
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c) l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno di edifi ci e 8 m se utilizzato<br />
all’esterno di edifi ci;<br />
d) per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifi ci sia realizzato, ove possibile, <strong>un</strong> fi ssagio<br />
all’edifi cio o altra struttura;<br />
e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate<br />
nell’appendice C della norma tecnica UNI HD 1004.<br />
66<br />
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Art. 2.<br />
1. L’attrezzatura di cui all’art. 1 e’ riconsociuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata<br />
in altro Paese membro dell’Unione europea o nei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico<br />
europeo, in modo da garantire <strong>un</strong> livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle<br />
disposizioni,specifi che tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.<br />
Roma, 27 marzo 1998 .<br />
67<br />
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DIRETTIVA MACCHINE (98/37/CE)<br />
La direttiva 89/392/CEE, successivamente<br />
sostituita dalla direttiva 98/37/CE, è stata<br />
recepita nel nostro ordinamento giuridico<br />
con il dPR 459/96.<br />
Con l’entrata in vigore della Direttiva Europea<br />
98/37/CE, la marcatura CE rappresenta<br />
<strong>un</strong> requisito cogente, obbligatorio<br />
per la commercializzazione di macchine.<br />
La direttiva richiede ai costruttori di apporre<br />
sulle macchine da loro realizzate la marcatura CE<br />
e di redigere la dichiarazione di conformità,<br />
ad attestazione del rispetto dei requisiti essenziali<br />
di sicurezza e di salute defi niti nella direttiva stessa.<br />
La direttiva si applica anche ai componenti<br />
di sicurezza che vengono immessi separatamente<br />
sul mercato.<br />
68<br />
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Le procedure di certifi cazione<br />
La direttiva distingue due gruppi di macchine:<br />
1 al primo gruppo appartengono le macchine ritenute più pericolose<br />
e il cui elenco è contenuto nell’allegato IV.<br />
Il costruttore è obbligato a richiedere l’intervento di <strong>un</strong> Organismo<br />
notifi cato per eseguire:<br />
- l’Esame CE del Tipo, se non ha realizzato le macchine in piena<br />
conformità alle norme armonizzate<br />
- <strong>un</strong>a a scelta fra le seguenti possibilità, se ha realizzato<br />
le macchine in piena conformità alle norme armonizzate:<br />
- Esame CE del Tipo<br />
- Esame del Fascicolo Tecnico<br />
- Conservazione del Fascicolo<br />
2 al secondo gruppo appartengono tutte le altre macchine.<br />
Non è previsto l’intervento di <strong>un</strong> Organismo notifi cato; il costruttore può però<br />
sottoporre volontariamente la macchina o il fascicolo tecnico ad <strong>un</strong> Organismo<br />
notifi cato, che rilascerà <strong>un</strong> Rapporto di Rispondenza.<br />
LA PIATTAFORMA AEREA E’ SOGGETTA AD OMOLOGAZIONE CE DALL’ENTE AU-<br />
TORIZZATO DAL MINISTERO DELL’INDUSTRIA IL SOLLEVATORE DI<br />
MATERIALE E’ SOGGETTO A CERTIFICAZIONE CE DA PARTE DI ESPERTO<br />
IN AMBO I CASI SI PREPARA IL FASCICOLO TECNICO CON RELATIVA ANALISI DEL<br />
69<br />
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LE NOSTRE NUOVE OMOLOGAZIONI DI SCALE E TRABATTELLI SARANNO ESEGUITI SULLO STES-<br />
SO PRINCIPIO, ANCHE SE NON VIENE RICHIESTO DALLA NORMATIVA.<br />
PER NOI E’ INDISPENSABILE CAUTELARE IL CONSUMATORE FINALE CON TUTTE LE FORME POS-<br />
SIBILI.<br />
PER SCALE E TRABATTELLI NON ESISTE IL CE IN QUANTO NON RIENTRANO NELLA DIRETTIVA<br />
MACCHINE.<br />
70<br />
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DECRETO 23 marzo 2000<br />
Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione<br />
ed all’impiego di scale portatili.<br />
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO<br />
DELLA SANITA‘ e IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO<br />
Visto l’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modifi cato<br />
dall’art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle<br />
vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;<br />
Visti gli articoli 18, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,<br />
n. 547, che fi ssano i requisiti cui devono<br />
soddisfare le scale portatili;<br />
Visto l’art. 8 del decreto del Presidente<br />
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,<br />
che fi ssa ulteriori requisiti delle scale<br />
portatili;<br />
Vista la norma tecnica UNI EN 131<br />
parte 1a e parte 2a<br />
che specifi ca le dimensioni f<strong>un</strong>zionali, i<br />
requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali<br />
utilizzati, le caratteristiche<br />
generali di progettazione e requisiti ed i<br />
metodi di prova per le scale portatili, con<br />
l’esclusione di quelle d’uso professionale<br />
specifi che;<br />
71<br />
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Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dagli articoli sopracitati esiste<br />
<strong>un</strong>a norma tecnica specifi ca che garantisce <strong>un</strong>a analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego<br />
di scale portatili;<br />
Ravvisata l’opport<strong>un</strong>ità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di<br />
sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di scale portatili;<br />
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infort<strong>un</strong>i e l’igiene del lavoro; Vista la<br />
legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione<br />
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifi che e integrazioni;<br />
Attuata la procedura di consultazione della commissione dell’Unione europea e degli Stati membri ai sensi<br />
della direttiva 83/189/CEE modifi cata dalla direttiva 94/10/CE;<br />
Decreta<br />
Art. 1.<br />
1. E’ riconosciuta la conformità alle<br />
vigenti norme, ai sensi dell’art. 28,<br />
lettera a), del decreto legislativo 19<br />
settembre 1994, n. 626, come modifi -<br />
cato dall’art. 14,del decreto legislativo<br />
19 marzo 1996, n. 242, delle scale<br />
portatili, alle seguenti condizioni:<br />
a) le scale portatili siano costruite<br />
conformemente alla norma tecnica<br />
UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;<br />
72<br />
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) il costruttore fornisca le certifi cazioni, previste dalla norma tecnica di cui al p<strong>un</strong>to a),<br />
emesse da <strong>un</strong> laboratorio uffi ciale.<br />
Per laboratori uffi ciali si intendono:<br />
laboratorio dell’ISPESL;<br />
laboratorio delle <strong>un</strong>iversita’ e dei politecnici dello Stato;<br />
laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;<br />
laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del<br />
commercio e dell’artigianato e della sanita’;<br />
laboratori dei Paesi membri dell’Unione europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico<br />
europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;<br />
c) le scale portatili siano accompagnate da <strong>un</strong> foglio o libretto recante:<br />
<strong>un</strong>a breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;<br />
le indicazioni utili per <strong>un</strong> corretto impiego;<br />
le istruzioni per la manutenzione e conservazione;<br />
gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identifi cazione dei certifi cati,<br />
date del rilascio) dei certifi cati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;<br />
<strong>un</strong>a dichiarazione del costruttore di conformita’ alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a<br />
e parte 2a.<br />
73<br />
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Art. 2.<br />
1. L’attrezzatura di cui all’art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in <strong>un</strong> altro Paese dell’Unione europea<br />
o in <strong>un</strong> altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, puo’ essere commercializzata<br />
in Italia purche’ il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifi che tecniche e<br />
standard previsti dalla normativa italiana in materia.<br />
Roma, 23 marzo 2000<br />
74<br />
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I TEST CHE LE SCALE DEVONO SUPERARE<br />
PER ESSERE A NORME EN 131<br />
75<br />
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76<br />
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77<br />
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Dimensioni in cm<br />
I PARAMETRI DIMENSIONALI RICHIESTI DALLE<br />
SCALE A NORMA EN 131<br />
Prospetto IV – Dimensioni f<strong>un</strong>zionali<br />
min. b1 b2 L3 L4 L5 α β<br />
280 b1+0,175L8+2T 0,5L5 0,5L5 250 65° 65°<br />
max L5+15 L5+15 300 65° 75°<br />
78<br />
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OGNI TIPO DI SCALA HA I SUOI PARAMETRI, COME SINTESI POS-<br />
SIAMO DEFINIRE QUESTI PRINCIPI<br />
La scala deve avere <strong>un</strong>a larghezza<br />
minima di cm.28,il passo dei gradini<br />
non superiore a cm.30<br />
e non inferiore a cm.25.<br />
Nelle scale <strong>Faraone</strong><br />
il passo è di 28 centimetri,<br />
la larghezza minima è 35 cm.<br />
79<br />
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La larghezza di base<br />
(base stabilizzante o allargamento alla base, deve essere<br />
pari al 10% dell’altezza<br />
della scala in posizione forbice qualora siano allargate<br />
entrambi le parti della scala,<br />
invece necessita il 15% qualora la scala<br />
sia allargata da <strong>un</strong> solo lato, come<br />
per esempio le scale a forbice con volata<br />
o altre scale sfi labili che si aprono a forbice.<br />
LARGHEZZA BASE (proporzione)<br />
Quanto può essere stretta <strong>un</strong>a scala ?<br />
1° CASO<br />
Scala a forbice con due basi stabilizzanti<br />
(o allargamento alla base b2)<br />
10% dell’altezza della scala (h)<br />
oltre la larghezza esterno della scala<br />
(b3)b2 = b3 + (10% x h).<br />
80<br />
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2°CASO<br />
Scala a forbice con <strong>un</strong>a base stabilizzante<br />
(o allargamento alla base b2)<br />
15% dell’altezza della scala (h)<br />
oltre la larghezza esterno della scala<br />
(b3)b2 = b3 + (15% x h).<br />
81<br />
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BASE CON TAPPI ANTISCIVOLO<br />
Più il tappo (L) è grosso, migliore è la stabilità della scala.<br />
Più il tappo (L) è morbido, più è antiscivolo.<br />
Più la parte morbida è alta, meno stabile è la scala.<br />
FARAONE ha <strong>un</strong>ito le tre caratteristiche vincenti:<br />
TAPPO GROSSO (L) + MATERIALE MORBIDO + MINIMO SPESSORE (S)<br />
combinato con <strong>un</strong> supporto rigido <strong>un</strong> alluminio.<br />
82<br />
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SPESSORI<br />
Lo spessore minimo dei materiali deve essere di mm.1,2.<br />
Indipendentemente dalla forma esterna,.<br />
Gli spessori delle scale <strong>Faraone</strong> sono:<br />
minimo 1,2 millimetri<br />
massimo 2,5 millimetri<br />
83<br />
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ELASTICITA’<br />
Non si possono utilizzare materiali che hanno <strong>un</strong>a elasticità inferiore al 5%,<br />
in caso di sovraccarico la scala non deve avere cedimenti improvvisi.<br />
La norma EN131 recita:<br />
“Tutte le parti in lega di alluminio devono avere<br />
<strong>un</strong> all<strong>un</strong>gamento minimo alla rottura (A) di 5%<br />
(EN131/2 pag.4 p<strong>un</strong>to 3.1.1).<br />
Questo vuol dire che qualsiasi componente:<br />
- gradini - montanti<br />
- cerniere - basi<br />
- ecc…<br />
In caso di sovraccarico (vedi prova)<br />
possono piegarsi ma non rompersi”<br />
per salvaguardare la sicurezza<br />
delle persone e dare il tempo<br />
di scendere.<br />
I componenti in alluminio<br />
pressofuso possono avere<br />
cedimenti improvvisi<br />
FARAONE NON LI UTILIZZA.<br />
84<br />
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DISPOSITIVO CONTRO L’APERTURA MASSIMA<br />
Sulle scale doppie è obbligatorio installare il dispositivo di sicurezza contro<br />
l’apertura massima.<br />
Sulle scale doppie con volata<br />
è obbligatorio installare,<br />
oltre al dispositivo di sicurezza<br />
contro l’apertura massima ANCHE<br />
il dispositivo contro il ravvicinamento dei due<br />
tronchi.<br />
FARAONE INSTALLA<br />
SEMPRE DISPOSITIVI<br />
CON BARRE FISSE IN ACCIAIO<br />
85<br />
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QUALI TIPI DI SCALE RIENTRANO NELLE NORME EN 131<br />
Sono riportate in <strong>un</strong>a apposita tabella e sono, scale trasformabili a forbice, forbice con volata e sfi lo, quelle a<br />
forbice sia per casa che uso professionale.<br />
La norma non copre la costruzione di: SGABELLI di ogni tipo, e SCALE TELESCOPICHE trasformabili,<br />
scale a CASTELLO tipo cimiteri che hanno la parte posteriore verticale, scale verticali con gabbia e tutti gli<br />
altri tipi di scale non riportate nella tabella. in quanto non sono previsti pur senza nulla togliere alla sicurezza<br />
che tali prodotti garantiscono se sono ben costruiti.<br />
86<br />
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SPESSORI, LAVORAZIONE ED ASPETTO ESTERNO<br />
NORMALMENTE I COSTRUTTORI DOVE POSSONO RISPARMIARE:<br />
NEGLI SPESSORI, UNA SEZIONE DI UN PROFILO DA mm 80X20 CON SP. 1,5 HA UN PESO DOPPIO RIS-<br />
PETTO AD UN PROFILO ANALOGO DI SPESSORE mm.0,8 ALL’ESTERNO NON SI VEDE NULLA.<br />
POSSIAMO DIRE CHE IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DI UN PROFILO<br />
IN ALLUMINIO ESTRUSO, RICONOSCIBILE PERCHE’ OPACO, NON PUO’ ESSERE FATTO DI SPESSORI<br />
INFERIORI A mm 1,2, INVECE PROFILI IN ALLUMINIO<br />
ELETTROSALDATO POSSONO AVERE SPESSORI ANCHE DI mm.0,8.<br />
87<br />
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– IL PESO –<br />
IL PESO NON PUO’ ESSERE UN PARAMETRO DI CONFRONTO, IN QUANTO METTENDO DEGLI ACCES-<br />
SORI IN ACCIAIO DIAMO UNA SCALA CHE PESA UGUALE AD UNA TUTTA IN ALLUMINIO MA DI QUALI-<br />
TA’ NETTAMENTE INFERIORE.<br />
88<br />
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COSA POSSIAMO FARE PER ACCERTARE LA QUALITA’<br />
DI UNA SCALA:<br />
E’ SUFFICIENTE TOGLIERE I TAPPI E MISURARE GLI SPESSORI.<br />
89<br />
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METTERLA IN ORIZZONTALE SU DUE CAVALLETTI E CARICARE 100 KG, SE TOGLIENDO IL PESO LA<br />
SCALA NON HA SUBITO DEFORMAZIONI VUOL DIRE CHE E’ UN BUON PRODOTTO.<br />
90<br />
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COSA SIGNIFICA UN COLLAUDO DI UNA SCALA O<br />
DI UN TRABATTELLO?<br />
IL COSTRUTTORE CHIAMA UN LABORATORIO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INDUTRIA E<br />
SOTTOPONE A COLLAUDO IL PRODOTTO.L’ENTE CHIAMATO LO SOTTOPONE A TUTTE LE VERIFICHE<br />
DELLA NORMA E NE RILASCIA RELATIVO ATTESTATO, CHE VALE SOLO PER QUEL PRODOTTO, COME<br />
RIPORTATO IN TUTTI I CERTIFICATI ORIGINALI.<br />
IL CERTIFICATO RILASCIATO VALE SOLO PER QUEL PRODOTTO.<br />
91<br />
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PER ESTENDERE QUESTO CERTIFICATO A TUTTA LA PRODUZIONE OCCORRE CHE IL COSTRUT-<br />
TORE SIA IN GRADO DI CERTIFICARE CHE IL PRODOTTO CONSEGNATO SIA IDENTICO A QUELLO<br />
TESTATO.<br />
92<br />
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QUALI SONO LE PROCEDURE?<br />
ACQUISTARE SOLO MATERIE PRIME CERTIFICATE, CONTROLLARNE E<br />
TESTARNE LA RISPONDENZA.<br />
IMMETTERE UNA PROCEDURA DI CONTROLLO IN TUTTE LE FASI DI LAVORAZIONE<br />
CHE CONTROLLANO LO STANDARD PREVISTO CON QUANTO PRODOTTO.<br />
93<br />
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ETICCHETTARE LA SCALA CON<br />
UNA MATRICOLA GARANTENDO<br />
LA POSSIBILITA’ DI DOCUMENTARE<br />
I CONTROLLI CON IL PRODOTTO<br />
MARCATO.<br />
94<br />
GARANTIRE LA RINTRACCIABILITA’<br />
DEL PRODOTTO PER<br />
EVENTUALI INTERVENTI NECESSARI<br />
SUCCESSIVI ALLA VENDITA.<br />
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SOLO DOPO AVER FATTO TUTTO QUESTO SI PUO’ ATTESTARE<br />
CHE QUELLO CONSEGNATO E’ UGUALE A QUELLO TESTATO<br />
FARAONE ATTESTA LA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO<br />
E LA CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO.<br />
95<br />
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Esempi di certifi cato di prova di <strong>un</strong> trabatello.<br />
CERTIFICATI DI PROVA<br />
96<br />
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CERTIFICATI DI PROVA<br />
97<br />
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QUALI TEST DEVE SUPERARE UN TRABATTELLO<br />
PER ESSERE HD 1004<br />
98<br />
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99<br />
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IL TRABATTELLO COSTRUITO SECONDO LE NORME HD1004 E’ L’UNICO CHE PUO’ ESSERE<br />
UTILIZZATO SENZA ANCORAGGIO.<br />
PER TALE UTILIZZO L’ALTEZZA MASSIMA DIPENDE DALLA OMOLOGAZIONE OTTENUTA<br />
DAL COSTRUTTORE, COMUNQUE NON OLTRE I 8 MT DI ALTEZZA TORRE PER ESTERNO<br />
E NON OLTRE I 12 MT PER INTERNO.<br />
I trabattelli <strong>Faraone</strong> sono omologati per l’utilizzo senza ancoraggio in diverse altezze,<br />
in base al modello.<br />
Possiamo riepilogare nel seguente modo:<br />
LINEA TOP SYSTEM AVENTE LA BASE CON LARGHEZZA cm 135 x 180, 250, 300 puo’ raggi<strong>un</strong>gere<br />
l’altezza massima senza ancoraggio pari a mt 8 esterno e mt 12 interno<br />
LINEA RAPIDO SYSTEM CON LARGHEZZA cm 105, puo’ raggi<strong>un</strong>gere senza ancoraggio l’altezza<br />
di mt 6 sia in interno che esterno, oltre bisogna ancorarlo.<br />
Per utilizzi senza ancoraggio le basi vanno zavorrate come previsto nel manuale di uso<br />
e manutenzione.<br />
POTER INDIVIDUARE IN MODO SOMMARIO SE UN TRABATTELLO E O NON E’ A NORME HD 1004<br />
NON E’ FACILE.<br />
QUALORA IL COSTRUTTORE VI DICE CHE E’ A NORME HD E VI OBBLIGA L’ANCORAGGIO,<br />
QUALCHE COSA NON FUNZIONA.<br />
100<br />
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COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’<br />
E COLLAUDO DI UN TRABATTELLO<br />
ACQUISTO DI MATERIALE PRIMARIO COMPLETAMENTE CERTIFICATO<br />
TEST DI VERIFICA DEI MATERIALI ESEGUITA DA LABORATORI ABILITATI, PROVE A FATICA SUI<br />
PRODOTTI.<br />
CONTROLLO DI TUTTO IL PROCESSO PRODUTTIVO, OGNI FASE DI LAVORO DEVE RISPONDERE AD<br />
UNO STANDARD BEN PRECISO,<br />
TUTTI I RISULTATI VENGONO IMMAGAZZINATI NEL NS SISTEMA INFORMATICO.<br />
DOPO AVER DATO RISPONDENZA ALLA CORRETTA QUALITA’ SI APPLICA IL RELATIVO CERTIFICA-<br />
TO ED UN ADESIVO AL PRODOTTO CON IL NUMERO DI MATRICOLA.<br />
OGNI CERTIFICATO E COLLEGATO ALLO SPECIFICO LOTTO DI PRODUZIONE.<br />
SOLO QUESTO SISTEMA GARNTISCE IL CONSUMATORE CHE L’ATTREZZO CONSEGNATO E’ IDEN-<br />
TICO A QUELLO COLLAUDATO.<br />
101<br />
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TRABATELLI<br />
COME INDIRIZZARE UN UTENTE<br />
IN BASE AL LAVORO DA SVOLGERE<br />
L’altezza di lavoro deve<br />
essere <strong>un</strong> metro oltre<br />
l’altezza del trabatello<br />
HL = H +1m.<br />
102<br />
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NOTA<br />
Il cliente che deve lavorare nei 6 mt senza ancoraggio, a volte necessita di altezze superiori ma con<br />
la possibilità di ancorare, allora il rapido system e’ ideale, sempre nella misura con larghezza cm 105,<br />
(la larghezza cm 75 per utilizzo interno senza ancoraggio necessita di molta zavorra per essere stabile,<br />
quindi non e’ molto consigliato).<br />
Il tipo di lavoro adatto alla linea rapido e’ di fi nitura ed installazione di impianti leggeri.<br />
Per lavori di tipo pesante sempre conservando la massima versatilità e per altezze fi no a 8 mt interno e 12 mt<br />
esterno senza ancoraggio si consiglia la linea TOP SYSTEM.<br />
Il <strong>trabattello</strong> “TOP SYSTEM” e “RAPIDO SYSTEM” con lo sviluppo orizzontale consente ampi piani di lavoro.<br />
Per lavori abituali ad altezza di mt 4 di fi nitura ed installazione impianti leggeri, e’ ideale il “RAPIDO 160”.<br />
Per lavori in appartamento, con altezza max di mt 3, ideale il “PONTAL”,<br />
particolarmente indicato nella confi gurazione RICHIUDIBILE,<br />
e rapido come <strong>un</strong>a scala e sicuro come <strong>un</strong> <strong>trabattello</strong>.<br />
103<br />
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MODELLO<br />
TOP<br />
SYSTEM<br />
L CM 75<br />
TOP<br />
SYSTEM<br />
L CM 135<br />
RAPIDO<br />
SYSTEM<br />
CM 80<br />
ALTEZZA MASSIMA<br />
SENZA ANCORAGGIO<br />
IN USO INTERNO<br />
ALTEZZA MASSIMA<br />
SENZA ANCORAGGIO<br />
IN USO ESTERNO<br />
12 6 SI 19,4 280 450<br />
12 8 SI 19,4 480 650<br />
6 NO SI 12 200 250<br />
RAPIDO<br />
SYSTEM<br />
CM105<br />
RAPIDO<br />
6 6 SI 17,15 200 300<br />
160 6 NO SI 10 150 150<br />
PONTAL<br />
2000 3 NO NO 4,5 150 150<br />
ZAVORRA<br />
ALTEZZA MASSIMA<br />
CON ANCORAGGIO<br />
PORTATA KG<br />
MIN<br />
104<br />
PORTATA KG<br />
MAX<br />
LA TABELLA CHE SEGUE<br />
MOSTRA IL TRABATTEL-<br />
LO INDICATO PER VARI<br />
TIPI DI LAVORO.<br />
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IN BASE ALLE NORME SOPRA<br />
INDICATE QUANDO POSSIAMO<br />
UTILIZZARE UNA SCALA?<br />
Dato che in molti casi la scala viene usata<br />
com<strong>un</strong>que, vi invitiamo a far acquistare<br />
le piu’ robuste possibili “LINEA TOP”,<br />
che hanno parametri di fl essione minori<br />
in modo da rendere piu’ sicuro il lavoro in<br />
quota, anche se il cliente com<strong>un</strong>que deve<br />
sapere che per lavorare a norma sopra<br />
<strong>un</strong>a scala deve legare la scala e se<br />
stesso alla scala.<br />
In base alla 626/94 le scale possono<br />
essere utilizzate per lavori brevi e<br />
leggeri,senza portare pesi al seguito<br />
dove non si esercita <strong>un</strong>a pressione<br />
laterale soprattutto oltre i 2m<br />
105<br />
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Per lavori al di sotto dei 2m, riteniamo che la scala telescopica in alluminio “TELES” copra bene le esigenze,<br />
anche se avendo il gradino a piolo può far civolare e rende poco confortevole il lavorarci sopra.<br />
Il prodotto ideale è <strong>un</strong>a scala a doppia salita gradino largo oppure <strong>un</strong>a scala ad <strong>un</strong>a sola salita con parapetto e<br />
piano “DOMUS”, ma sempre con gradini molto ampi<br />
106<br />
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Inoltre bisogna considerare <strong>un</strong> altro elemento, normalmente usiamo la scala a forbice per la metà dell’altezza<br />
totale, in quanto la usiamo per sorreggerci, prendendo <strong>un</strong>a scala con gradini molto grandi, come app<strong>un</strong>to il<br />
modello “DOMUS”<br />
con 13 cm di larghezza, oppure il modello “SGP” con quasi 20 cm di larghezza, oppure la scala “SMT”, scopriamo<br />
che con <strong>un</strong> attrezzo da 4 gradini arriviamo al soffi tto.<br />
107<br />
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In caso il vostro<br />
cliente usa <strong>un</strong>a scala in appoggio<br />
per fare <strong>un</strong> getto su<br />
pilastro,<br />
questo è pericoloso<br />
e non è consentito.<br />
108<br />
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Bisogna utilizzare o <strong>un</strong> trabatttello oppure è ideale <strong>un</strong>a scala modello “SMT” consente di avere <strong>un</strong> amplia<br />
protezione, quindi sorreggere il tubo del getto in massima sicurezza.<br />
UN TRABATTELLO<br />
RICHIUDIBILE<br />
E’ PRATICO COME UNA<br />
SCALA ED E’<br />
A NORME.<br />
109<br />
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TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI -<br />
Art.47 – CAMPO DI APPLICAIZONE -<br />
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale<br />
dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.<br />
2. Si intendono per:a) movimentazione manuale dei carichi:<br />
le operazioni di trasporto o di sostegno di <strong>un</strong> carico ad opera<br />
di <strong>un</strong>o o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,<br />
deporre, spingere, tirare, portare o spostare <strong>un</strong> carico che,<br />
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche<br />
sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorsolombari;b)<br />
lesioni dorso-lombari: lesioni a carico<br />
delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso<br />
lombare.<br />
Art.48 – OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO -<br />
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o<br />
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,<br />
per evitare la necessità di <strong>un</strong>a movimentazione manuale dei carichi da<br />
parte dei lavoratori.<br />
110<br />
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2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori,<br />
il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce<br />
ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione<br />
manuale di detti carichi, in base all’allegato VI.<br />
3. Nel caso in cui la necessità di <strong>un</strong>a movimentazione manuale di <strong>un</strong><br />
carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza<br />
i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile<br />
sicura e sana.<br />
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:<br />
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza<br />
e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare<br />
delle caratteristiche del carico in base all’allegato VI;<br />
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni<br />
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di<br />
rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze<br />
che tale attività comporta, in base all’allegato VI;<br />
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 gli addetti<br />
alle attività di cui al presente decreto.<br />
111<br />
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Art.49 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE -<br />
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:a) il peso<br />
di <strong>un</strong> carico;b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di <strong>un</strong> imballaggio abbia <strong>un</strong>a<br />
collocazione eccentrica;c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste<br />
attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’allegato VI.<br />
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori <strong>un</strong>a formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato<br />
al comma 1.<br />
112<br />
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ALLEGATO VI ELEMENTI DI RIFERIMENTO<br />
1. Caratteristiche del carico<br />
La movimentazione manuale di <strong>un</strong> carico può costituire<br />
<strong>un</strong> rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:<br />
il carico è troppo pesante (kg 30);<br />
è ingombrante o diffi cile da afferrare;<br />
113<br />
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2. Sforzo fi sico richiestoLo sforzo fi sico<br />
può presentare <strong>un</strong> rischio<br />
tra l’altro dorso-lombare<br />
nei seguenti casi:<br />
è eccessivo;<br />
è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;<br />
è collocato in <strong>un</strong>a posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato<br />
ad <strong>un</strong>a certa distanza dal tronco o con <strong>un</strong>a torsione o inclinazione del tronco;<br />
può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni<br />
può essere effettuato soltanto con <strong>un</strong> movimento di torsione del tronco;<br />
può comportare <strong>un</strong> movimento brusco del carico;<br />
è compiuto con il corpo in posizione instabile.<br />
114<br />
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3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro<br />
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l’altro dorso-lombare<br />
nei seguenti casi:<br />
lo spazio libero, in particolare verticale,<br />
è insuffi ciente per lo svolgimento dell’attività richiesta;<br />
il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo<br />
o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;<br />
il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore<br />
la movimentazione manuale di carichi a <strong>un</strong>’altezza di sicurezza<br />
o in buona posizione;<br />
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano<br />
la manipolazione del carico a livelli diversi;<br />
il pavimento o il p<strong>un</strong>to di appoggio sono instabili;<br />
la temperatura, l’umidità<br />
o la circolazione dell’aria sono inadeguate.<br />
115<br />
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4. Esigenze connesse all’attività<br />
L’attività può comportare <strong>un</strong> rischio tra l’altro dorso-lombare<br />
se comporta <strong>un</strong>a o più delle seguenti esigenze:<br />
sforzi fi sici che sollecitano in particolare la colonna<br />
vertebrale, troppo frequenti o troppo prol<strong>un</strong>gati;<br />
periodo di riposo fi siologico o di recupero insuffi ciente;<br />
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento<br />
o di trasporto;<br />
<strong>un</strong> ritmo imposto da <strong>un</strong> processo che non può essere modulato<br />
dal lavoratore.<br />
116<br />
Fattori individuali di rischioIl lavoratore può correre<br />
<strong>un</strong> rischio nei seguenti casi:<br />
inidoneità fi sica a svolgere il compito in questione;<br />
indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati<br />
portati dal lavoratore;<br />
insuffi cienza o inadeguatezza delle conoscenze<br />
o della formazione.<br />
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LA SOLUZIONE IDEALE<br />
E’ IL SOLLEVATUTTO HW,<br />
economico, pratico e sicuro.<br />
117<br />
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ALLEGATO XIV ELENCO DELLE ATTREZZATURE<br />
DA SOTTOPORRE A VERIFICA<br />
1) scale aeree ad inclinazione variabile;<br />
2) ponti mobili sviluppabili su carro;<br />
3) ponti sospesi m<strong>un</strong>iti di argano;<br />
4) idroestrattori centrifughi con diametro<br />
esterno del paniere 450 cm;<br />
5) f<strong>un</strong>i e catene di impianti ed apparecchi<br />
di sollevamento;<br />
6) f<strong>un</strong>i e catene di impianti ed apparecchi<br />
di trazione;<br />
7) gru e apparecchi di sollevamento<br />
di portata 4200 kg;<br />
8) organi di trazione, di attacco e<br />
dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;<br />
9) macchine e attrezzature per la<br />
lavorazione di esplosivi;<br />
10) elementi di ponteggio;<br />
11) ponteggi metallici fi ssi;<br />
12) argani dei ponti sospesi;<br />
13) f<strong>un</strong>i dei ponti sospesi;<br />
14) armature degli scavi;<br />
15) freni dei locomotori;<br />
16) micce;<br />
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;<br />
18) opere sceniche;<br />
19) rifl ettori e batterie di accumulatori mobili;<br />
20) teleferiche private;<br />
21) elevatori trasferibili<br />
22) ponteggi sospesi motorizzati;<br />
23) f<strong>un</strong>i dei ponteggi sospesi motorizzati;<br />
24) ascensori e montacarichi<br />
in servizio privato;<br />
25) apparecchi a pressione semplici;<br />
26) apparecchi a pressione di gas;<br />
27) generatori e recipienti di vapore d’acqua;<br />
28) generatori e recipienti di liquidi<br />
surriscaldati;<br />
29) forni per oli minerali;<br />
30) generatori di calore per impianti<br />
di riscaldamento ad acqua calda;<br />
31) recipienti per trasporto di gas compressi,<br />
liquefatti e disciolti.<br />
118<br />
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Le verifi che periodiche vanno fatte dalla ASL o laboratori autorizzati dal ministero, solitamente con<br />
cadenza annuale.<br />
Il datore di lavoro ha l’obbligo di com<strong>un</strong>icare la messa in servizio all’ente preposto solitamente la ASL<br />
di zona.<br />
119<br />
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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n.235<br />
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature<br />
di lavoro da parte dei lavoratori.<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a<br />
1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per<br />
l’esecuzione di lavori temporanei in quota.<br />
Art. 4.<br />
1. All’articolo 34, comma 1, del decreto<br />
legislativo, dopo la lettera c) viene aggi<strong>un</strong>ta<br />
la seguente:<br />
«c-bis) lavoro in quota:<br />
attività lavorativa che espone<br />
il lavoratore al rischio di caduta<br />
da <strong>un</strong>a quota posta<br />
ad altezza superiore a 2 m<br />
rispetto ad <strong>un</strong> piano stabile».<br />
120<br />
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Nota all’art. 4:<br />
- Il testo dell’art. 34, comma 1, del citato<br />
decreto legislativo n. 626 del 1994,<br />
come modifi cato dal presente decreto,<br />
è il seguente:<br />
«Art. 34 (Defi nizioni).<br />
- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente<br />
titolo si intendono per:<br />
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,<br />
apparecchio, utensile od impianto destinato ad<br />
essere usato durante il lavoro;<br />
b) uso di <strong>un</strong>a attrezzatura di lavoro:<br />
qualsiasi operazione lavorativa connessa<br />
ad <strong>un</strong>a attrezzatura di lavoro, quale la<br />
messa in servizio o fuori servizio,l’impiego,<br />
il trasporto, la riparazione,<br />
la trasformazione,la manutenzione,<br />
la pulizia, lo smontaggio;<br />
c) zona pericolosa: qualsiasi zona<br />
all’interno ovvero in prossimita’ di <strong>un</strong>a attrezzatura<br />
di lavoro nella quale<br />
la presenza di <strong>un</strong> lavoratore costituisce <strong>un</strong><br />
rischio per la salute o la sicurezza dello<br />
stesso;<br />
121<br />
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Art. 5<br />
Dopo l’articolo 36 del decreto<br />
legislativo, sono aggi<strong>un</strong>ti i seguenti:<br />
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell’uso<br />
di attrezzature per lavori in quota).<br />
- 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei<br />
in quota non possono essere eseguiti in<br />
condizioni di sicurezza<br />
in condizioni ergonomiche adeguate<br />
a partire da <strong>un</strong> luogo adatto allo scopo, sceglie<br />
le attrezzature di lavoro piu’ idonee a garantire e<br />
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita’<br />
ai seguenti criteri:<br />
a) priorita’ alle misure di protezione<br />
collettiva rispetto allemisure di protezione individuale;<br />
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti<br />
alla naturadei lavori da eseguire, alle<br />
sollecitazioni prevedibili<br />
e ad <strong>un</strong>a circolazione priva di rischi.<br />
122<br />
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2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di<br />
sistema di accesso ai posti di lavoro<br />
temporanei in quota in rapporto<br />
alla frequenza di circolazione, al dislivello<br />
e alla durata dell’impiego.<br />
Il sistema di accesso adottato deve consentire<br />
l’evacuazione in caso di pericolo imminente.<br />
Il passaggio da <strong>un</strong> sistema di accesso<br />
a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa<br />
non deve comportare rischi ulteriori di caduta.<br />
3. Il datore di lavoro<br />
dispone affi nche’ sia<br />
utilizzata <strong>un</strong>a scala a pioli<br />
quale posto di lavoro in<br />
quota solo nei casi in cui<br />
l’uso di altre attrezzature<br />
di lavoro considerate piu’<br />
sicure non è giustifi cato<br />
a causa del limitato livello<br />
di rischio e della breve<br />
durata di impiego oppure<br />
delle caratteristiche<br />
esistenti dei siti che<br />
non puo’ modifi care.<br />
123<br />
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4. Il datore di lavoro dispone affi nchè siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante f<strong>un</strong>i alle<br />
quali il lavoratore e‘ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,<br />
risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di <strong>un</strong>’altra attrezzatura di lavoro<br />
considerata più sicura non e’ giustifi cato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti<br />
dei siti che non può modifi care. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di <strong>un</strong> sedile m<strong>un</strong>ito di appositi accessori<br />
in f<strong>un</strong>zione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di<br />
carattere ergonomico.<br />
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua<br />
le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo,<br />
ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono<br />
presentare <strong>un</strong>a confi gurazione ed <strong>un</strong>a resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi<br />
di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di<br />
protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei p<strong>un</strong>ti in cui sono presenti<br />
scale a pioli a gradini.<br />
124<br />
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6. Il datore di lavoro nel caso in cui<br />
l’esecuzione di <strong>un</strong> lavoro di natura<br />
particolare richiede l’eliminazione<br />
temporanea di <strong>un</strong> dispositivo di protezione<br />
collettiva contro le cadute,<br />
adotta misure di sicurezza equivalenti<br />
ed effi caci.<br />
Il lavoro e’ eseguito previa adozione<br />
di tali misure.<br />
Una volta terminato defi nitivamente<br />
o temporaneamente detto lavoro<br />
di natura particolare, i dispositivi di<br />
protezione collettiva contro le cadute<br />
devono essere ripristinati.<br />
7. Il datore di lavoro effettua i<br />
lavori temporanei in quotasoltanto<br />
se le condizioni meteorologiche<br />
non mettono in pericolo la sicurezza<br />
e la salute dei lavoratori.<br />
125<br />
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Art. 36-ter<br />
OBBLIGHI DEL DATORE<br />
DI LAVORO RELATIVI<br />
ALL’IMPIEGO DELLE SCALE<br />
APIOLI-<br />
1. Il datore di lavoro assicura che<br />
le scale a pioli siano sistemate in<br />
modo da garantire la loro stabilita‘<br />
durante l’impiego<br />
e secondo i seguenti criteri:<br />
a) le scale a pioli portatili devono<br />
poggiare su <strong>un</strong> supportostabile,<br />
resistente, di dimensioni adeguate<br />
e immobile, in modo da garantire la<br />
posizione orizzontale dei pioli;<br />
126<br />
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) le scale a pioli sospese devono essere agganciate<br />
in modosicuro e, ad eccezione delle scale a f<strong>un</strong>i,<br />
in maniera tale da evitarespostamenti e qualsiasi<br />
movimento di oscillazione;<br />
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli<br />
portatili,durante il loro uso, deve essere impedito<br />
con fi ssaggio della partesuperiore o inferiore dei<br />
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo,<br />
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di effi cacia<br />
equivalente;<br />
127<br />
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d) le scale a pioli usate per l’accesso devono<br />
essere tali da sporgere a suffi cienza oltre il<br />
livello di accesso, a meno che altridispositivi<br />
garantiscono <strong>un</strong>a presa sicura;<br />
e) le scale a pioli composte da piu’ elementi<br />
innestabili o a sfi lo devono essere utilizzate in<br />
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari<br />
elementi;<br />
128<br />
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f) le scale a pioli mobili devono essere fi ssate<br />
stabilmente prima di accedervi.<br />
2. Il datore di lavoro assicura che le scalea pioli<br />
siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori<br />
di disporre in qualsiasi momento di <strong>un</strong> appoggio e<br />
di <strong>un</strong>a presa sicuri. In particolare il trasporto a mano<br />
di pesi su <strong>un</strong>a scala a pioli non deveprecludere <strong>un</strong>a<br />
presa sicura.<br />
Art. 36-quater – OBBLIGHI DEL DATORE<br />
DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DI<br />
PONTEGGI –<br />
- 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di<br />
<strong>un</strong>calcolo di resistenza e di stabilita‘e delle corrispondenti<br />
confi gurazioni di impiego, se nella<br />
relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono<br />
disponibili specifi che confi gurazionistrutturali con i<br />
relativi schemi di impiego.2. Il datore di lavoro e’ esonerato<br />
dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede<br />
all’assemblaggio del ponteggio in conformita’ ai capi<br />
IV,V e VI del decreto del Presidente della Repubblica<br />
7 gennaio 1956, n.164.<br />
129<br />
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3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente <strong>un</strong> piano di montaggio, uso<br />
e smontaggio, in f<strong>un</strong>zione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di <strong>un</strong><br />
piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali<br />
costituenti il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori<br />
interessati.<br />
4. Il datore di lavoro assicura che:<br />
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di <strong>un</strong> ponteggio<br />
è impedito tramite fi ssaggio su <strong>un</strong>a superfi cie di appoggio,<br />
o con <strong>un</strong> dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione<br />
di effi cacia equivalente;<br />
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno <strong>un</strong>a capacità<br />
portante suffi ciente;<br />
c) il ponteggio e’ stabile;d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento<br />
involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota;<br />
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di <strong>un</strong> ponteggio<br />
sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi<br />
da sopportare e tali da consentire <strong>un</strong>’esecuzione dei lavori<br />
e <strong>un</strong>a circolazione sicure;<br />
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti<br />
durante l’uso, nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i<br />
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.<br />
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare<br />
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento<br />
di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con<br />
elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.<br />
130<br />
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6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di <strong>un</strong> preposto<br />
e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto <strong>un</strong>a formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.<br />
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:<br />
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;<br />
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con<br />
riferimento alla legislazione vigente;<br />
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;<br />
131<br />
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d) le misure di sicurezza in<br />
caso di cambiamento delle<br />
condizioni meteorologiche<br />
pregiudizievoli alla sicurezza<br />
del ponteggio;<br />
e) le condizioni di carico<br />
ammissibile;<br />
f) qualsiasi altro rischio che<br />
le suddette operazioni<br />
dimontaggio, smontaggio o<br />
trasformazione possono<br />
comportare.<br />
132<br />
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8. In sede di Conferenza<br />
Stato-Regioni e province autonome<br />
sono individuati i soggetti formatori,<br />
la durata, gli indirizzi ed i requisiti<br />
minimi di validita’ dei corsi.<br />
e) lavori programmati e sorvegliati<br />
in modo adeguato, anche al fi ne di poter<br />
immediatamente soccorrere il lavoratore<br />
in caso di necessita’.<br />
Il programma dei lavori defi nisce <strong>un</strong> piano<br />
di emergenza, le tipologie operative,<br />
i dispositivi di protezione individuale,<br />
le tecniche e le procedure operative,<br />
gli ancoraggi,<br />
il posizionamento degli operatori,<br />
i metodi di accesso, le squadre<br />
di lavoro e gli attrezzi di lavoro;<br />
2. Il datore di lavoro fornisce<br />
ai lavoratori interessati <strong>un</strong>a<br />
formazione adeguata e mirata<br />
alle operazioni previste,<br />
in particolare in materia<br />
di procedure di salvataggio.<br />
133<br />
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3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:<br />
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;<br />
b) l’addestramento specifi co sia su strutture naturali, sia su manufatti;<br />
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;<br />
d) gli elementi di primo soccorso;<br />
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;<br />
f) le procedure di salvataggio.<br />
134<br />
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CIRCOLARI ISPESL SULLE PIATTAFORME AEREE<br />
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE<br />
CIRCOLARE 29 novembre 2004, n. 11963<br />
Chiarimenti in merito alla rispondenza<br />
delle piattaforme mobili elevabili ai<br />
requisiti essenziali di sicurezza<br />
di cui alla direttiva 98/37/CE relativa<br />
alle macchine (pubblicata<br />
nella Gazzetta Uffi ciale italiana<br />
n. 9 del 13 gennaio 2005)<br />
Il CEN - Comitato europeo<br />
di normazione ha adottato nel mese<br />
di luglio 2001 la norma EN 280 concernente<br />
le piattaforme mobili elevabili,<br />
il cui riferimento e’ stato pubblicato<br />
nella Gazzetta Uffi ciale delle Com<strong>un</strong>ita’<br />
Europee n. C 141 del 14 giugno 2002.<br />
135<br />
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Con tale pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale delle Com<strong>un</strong>ità europee la norma in argomento ha acquisito lo<br />
status di norma armonizzata; conseguentemente, le macchine immesse sul mercato a partire da quella data e<br />
costruite nel rispetto della predetta norma benefi ciano della automatica pres<strong>un</strong>zione di conformità ai requisiti<br />
essenziali di sicurezza della direttiva 98/37/CE.<br />
Atteso che la norma EN 280:2001 rappresenta <strong>un</strong>a evoluzione dello stato<br />
dell’arte, per tutte le macchine che hanno ottenuto la certifi cazione CE di tipo:<br />
a) antecedentemente alla data del 14 giugno 2002 ed immesse sul mercato<br />
a partire da tale data, i costruttori e gli Organismi notifi cati debbono:<br />
riconsiderare, nei fascicoli tecnici rispettivamente presentati<br />
o esaminati, l’analisi dei rischi a suo tempo effettuata;<br />
giudicare se risulti necessario <strong>un</strong> adeguamento ai livelli di protezione<br />
corrispondenti al nuovo stato dell’arte.<br />
In tal caso, procedere, previa nuova certifi cazione del tipo<br />
(ovvero dell’esemplare singolo) all’adeguamento delle macchine<br />
d all’emissione di <strong>un</strong>a nuova dichiarazione di conformita’;<br />
b) successivamente alla data del 14 giugno 2002,<br />
i costruttori e gli Organismi notifi cati dimostrano<br />
di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza<br />
di cui all’allegato I della direttiva 98/37CE, mediante:<br />
l’applicazione delle pertinenti disposizioni della<br />
norma EN 280:2001<br />
oppure l’adozione di specifi che soluzioni tecniche<br />
che garantiscano l’equivalente copertura del rischio.<br />
136<br />
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORODI-<br />
PARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE00184<br />
Roma . . . . . . .<br />
Nella rispostacitare<br />
il seguente riferimento<br />
DOM VIII U.F.<br />
Via Urbana 167 - Tel. 47141<br />
137<br />
Ai Direttori dei Dipartimenti<br />
Perifeci dell’ ISPESL<br />
LORO SEDI<br />
Con riferimento alla problematica più volte sollevata circa la possibilità di utilizzare piattaforme di lavoro<br />
elevabili marcate CE predisposte per traslare con l’operatore in quota, si trasmette la nota n. 20321 del<br />
27/02/03 pervenuta dal Ministero del Lavoro<br />
e delle Politiche Sociali sull’argomento.In relazione a quanto contenuto nell’allegato a tale nota, si informa<br />
che la limitazione d’impiego di cui all’art. 52, u.c., del DPR 164/56 deve ritenersi non più applicabile per<br />
le piattaforme di lavoro elevabili immesse sul mercato in conformità al DPR 459/96, e quindi alla direttiva<br />
98/37/CE, e per le quali il fabbricante abbia esplicitamente indicato nel manuale di istruzione per l’uso la<br />
possibilità di traslare con operatori a bordo della piattaforma sviluppata.La presente nota deve essere portata<br />
a conoscenza dei f<strong>un</strong>zionari tecnici incaricati del servizio, nonché degli Organi di vigilanza territoriale e delle<br />
Unità operative locali preposte all’esecuzione delle verifi che periodiche.<br />
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO<br />
(Dr. ing. Vittorio Mazzocchi)<br />
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138<br />
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Sulle piattaforme la sicurezza e’ intrinseca nell’attrezzo, quindi ci sono poche<br />
prescrizioni, di certo e’ destinato ad essere l’attrezzo del futuro<br />
139<br />
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IN CONCLUSIONE, COME VEDIAMO IL FUTURO DEL LAVORO IN<br />
QUOTA, E COSA SUCCEDE AL NORD EUROPA.<br />
PER LE SCALE<br />
SARANNO UTILIZZATE PER IL MINIMO INDISPENSABILE,<br />
DOVE NON CI SI PUO’ ANDARE CON ALTRO, E PER LAVORI SALTUARI,<br />
MA BISOGNA ESSERE IN DUE, UNO CHE REGGE, LEGARLE ECC.<br />
SI VEDE UNO SVILUPPO INTERESSANTE NEI LAVORI IN AMBIENTI BASSI, MA<br />
DEVONO PROTEGGERE L’OPERATORE IL PIU’ POSSIBILE. QUINDI SGABELLI<br />
A GRADINI MOLTO AMPI E PARAPETTI AMPI, MODELLI COME SMT, SGP, ND, DOMUS.<br />
140<br />
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DI SICURO LA SCALA TELESCOPICA AVRA’<br />
SEMPRE UN BUON MERCATO<br />
COME LA SCALA SINGOLA IN APPOGGIO.<br />
PER LE SCALE MOLTO ALTE, OLTRE I 6 MT,<br />
NON PREVEDIAMO INCREMENTI<br />
DI MERCATO, MA DI CERTO INCREMENTI<br />
NELLA QUALITA’, DATO CHE COMPORTANO<br />
UN RISCHIO PER L’OPERATORE MOLTO ALTO.<br />
141<br />
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PER I TRABATTELLI<br />
SICURAMENTE SARANNO L’ATTREZZO IDEALE PER LAVORI IN QUOTA FINO<br />
AI 6 MT, ECONOMICI, SICURI E PRATICI, IL RICHIUDIBILE ADDIRITTURA HA<br />
LA PRATICITA’ DI UNA SCALA.<br />
142<br />
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PER LE PIATTAFORME<br />
PRENDERANNO SEMPRE PIU’ MERCATO,<br />
SIA NELL’ACQUISTO MA SOPRATTUTTO<br />
NEL NOLEGGIO, ESSENDO ATTREZZI<br />
COSTOSI, NON SEMPRE UN ARTIGIANO<br />
LA AMMORTIZZA CON FACILITA’ ECCO<br />
ALLORA LA FORMULA NOLEGGIO<br />
CHE E’ IN NETTO AUMENTO.<br />
CI SONO DIVERSI RIVENDITORI DI VER-<br />
NICI CHE DANNO A NOLEGGIO LA<br />
PIATTAFORMA AL LORO CLIENTE<br />
OFFRENDO UN SERVIZO COMPLETO.<br />
PRODOTTO PIU’ ATTREZZO<br />
PER INSTALLARE.<br />
Altro limite per la piattaforme e’<br />
l’ingombro, al riguardo <strong>Faraone</strong> studia e<br />
realizza piattaforme in alluminio sempre<br />
piu’ compatte e maneggevoli, in grado di<br />
essere trasportate con <strong>un</strong> normale furgone.<br />
143<br />
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PER SOLLEVARE ED INSTALLARE PICCOLI PESI<br />
I SOLLEVATORI MANUALI ADATTI<br />
ALL’INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI, CALDAIE,<br />
ED OGNI ALTRO ELEMENTO AVRANNO SEMPRE PIU’<br />
MERCATO.<br />
144<br />
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SGP<br />
Ampio gradino<br />
20 X 36 cm<br />
I PRODOTTI VINCENTI<br />
per lavori fi no a 2 mt<br />
145<br />
N°GRADINI ALTEZZA<br />
PIANO<br />
ALTEZZA<br />
LAVORO<br />
2 46 200-230<br />
3 69 220-250<br />
4 92 240-260<br />
5 115 260-280
I PRODOTTI VINCENTI<br />
per lavori fi no a 2 mt<br />
146<br />
DOMUS<br />
N°GRADINI ALTEZZA<br />
PIANO<br />
ALTEZZA<br />
LAVORO<br />
4 87 237-267<br />
5 110 260-290<br />
6 133 283-313<br />
7 156 306-336<br />
8 178 306-336<br />
9 200 336-366<br />
10 223 356-386<br />
12 269 390-410
I PRODOTTI VINCENTI<br />
per lavori fi no a 2 mt<br />
ND<br />
147<br />
N°GRADINI ALTEZZA<br />
PIANO<br />
ALTEZZA<br />
LAVORO<br />
2 43 193<br />
3 65 215<br />
4 87 237<br />
6 129 230<br />
8 173 260<br />
10 213 290<br />
12 271 310<br />
14 310 340
I PRODOTTI VINCENTI - PER FARE UN GETTO SU PILASTRO O<br />
ALTRI LAVORI CHE RICHIEDONO AZIONI DI FORZA LATERALE<br />
SMT<br />
MF.T<br />
148<br />
N°GRADINI ALTEZZA<br />
PIANO<br />
ALTEZZA<br />
LAVORO<br />
3 74 225-255<br />
5 122 270-300<br />
7 170 320-350<br />
8 194 350-380<br />
10 243 390-420<br />
12 291 441-470<br />
14 340 490-520
TELES<br />
N°GRADINI<br />
I PRODOTTI VINCENTI<br />
LA SCALA MULTIUSO PER ECCELLENZA<br />
149<br />
ALTEZZA<br />
FORBICE<br />
SCALA<br />
ALTEZZA<br />
FORBICE<br />
LAVORO<br />
ALTEZZA<br />
SFILO<br />
SCALA<br />
ALTEZZA<br />
SFILO<br />
LAVORO<br />
4+4 197 260-290 353 400<br />
5+5 248 300-330 465 465<br />
6+6 273 310-340 579 579
I PRODOTTI VINCENTI<br />
LE TRE ELEMENTI TRASFORMABILI<br />
VISTO LE INNUMEREVOLI PRESCRIZIONI DI UTILIZZO DI<br />
SCALE OLTRE I 2 MT ALMENO USIAMO SCALE MOLTO<br />
STABILI E ROBUSTE<br />
TOP LINE SERIE200<br />
N°GRADINI<br />
150<br />
ALTEZZA<br />
FORBICE<br />
SCALA<br />
ALTEZZA<br />
FORBICE<br />
LAVORO<br />
ALTEZZA<br />
SFILO<br />
SCALA<br />
ALTEZZA<br />
SFILO<br />
LAVORO<br />
8+8+8 252 430 588 588<br />
10+10+10 308 488 700 700<br />
12+12+12 364 544 840 840<br />
14+14+14 420 600 1008 1008<br />
15+15+15 448 628 1092 1092<br />
OLTRE I 2 METRI LA SCALA VA LEGATA A STRUTTURA<br />
SOLIDA E L’OPERATORE SI DEVE LEGARE ALLA SCALA<br />
TRAMITE CINTURE DI SICUREZZA
CONFRONTO 3 ELEMENTI TOP E SUPER<br />
ST250/3N H MAX UTILE 4,46 mt PREZZO euro 170 (al mtl utile 38,11 euro)<br />
S3250/EM H MAX UTILE 5,88 mt PREZZO euro 221 (al mtl utile 37,58 euro)<br />
ST300/3N H MAX UTILE 6,65 mt PREZZO euro 230 (al mtl utile 34,58 euro)<br />
ST330/3M H MAX UTILE 7,00 mt PREZZO euro 280 (al mtl utile 40,00 euro)<br />
ST350/3N H MAX UTILE 7,72 mt PREZZO euro 269 (al mtl utile 34,80 euro)<br />
S3350 3M H MAX UTILE 8,40 mt PREZZO euro 339 (al mtl utile 40,35 euro)<br />
- MINOR INGOMBRO IN LUNGHEZZA A PARITA’ DI ALTEZZA MASSIMA<br />
- MINORE FLESSIONE<br />
- MAGGIORE MANEGEVOLEZZA<br />
- GRADINO PIU’ GRANDE<br />
E TANTA SICUREZZA IN PIU’ QUASI ALLO STESSO PREZZO<br />
151<br />
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E USANDO UN TRABATTELLO<br />
PER UN USO INTERNO<br />
PONTAL<br />
RICHIUDIBILE<br />
152<br />
DIMENSIONI DI BASE<br />
CM 140X65,<br />
MENO DI UNA SCALA<br />
TELESCOPICA<br />
CON LA SOLA BASE H<br />
PIANO CM 140 H LAVORO<br />
320 APPLICANDO<br />
IL MODULO SUPERIORE<br />
H MAX PIANO CM 200 H<br />
LAVORO CM 400<br />
IL PIU’ COMPATTO<br />
PRATICO COME<br />
UNA SCALA SICURO<br />
COME UN TRABATTELLO
E USANDO UN TRABATTELLO<br />
PER UN USO INTERNO O ESTERNO CON ANCORAGGIO<br />
RAPIDO 160<br />
UNA BUONA<br />
FLESSIBILITA’ FINO<br />
A 4 MT SENZA<br />
ANCORAGGIO H MAX 10<br />
PRATICO COME UNA<br />
SCALA SICURO<br />
COME UN TRABATTELLO<br />
DIMENSIONI DI BASE<br />
CM 160X80,<br />
ADATTO PER LAVORI<br />
INTERNI<br />
CON LA SOLA<br />
BASE H PIANO CM 150H<br />
LAVORO 330<br />
APPLICANDO IL MODULO<br />
SUPERIORE H MAX<br />
PIANO CM 300H LAVORO<br />
CM 500<br />
153
E USANDO UN TRABATTELLO<br />
PER UN USO INTERNO O ESTERNO CON ANCORAGGIO OLTRE I 6 METRI<br />
154<br />
RAPIDO SYSTEM<br />
IL PIU’ FLESSIBILE,<br />
per i lavori di manutenzione leggera<br />
Tutto in alluminio<br />
Base richiudibile<br />
PRATICO COME<br />
UNA SCALA<br />
SICURO<br />
COME UN<br />
TRABATTELLO<br />
Un sistema <strong>un</strong>ico<br />
con cui si copre<br />
tutte le misure<br />
possibili.<br />
Da 1,5 a 17 mt<br />
di altezza<br />
Base da 1,60<br />
a 7,5 mt.
E USANDO UN TRABATTELLO<br />
PER UN USO INTERNO E ESTERNO SENZA ANCORAGGIO<br />
FINO A 8 METRI ESTERNO E 12 METRI INTERNO<br />
TOP<br />
SYSTEM<br />
IL PIU’ FLESSIBILE, per i lavori di manutenzione PESANTE E PER TUTTE<br />
LE DIMENSIONI, DA 1,5 A MT 19 IN ALTEZZA, BASE DA 1,80.2,50.3,0<br />
155<br />
MASSIMO<br />
CONFORT<br />
DI SALITA<br />
SUPER<br />
AUTOMATICO
156<br />
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IDENTIFICAZIONE SCALA<br />
Per qualsiasi com<strong>un</strong>icazione<br />
con il costruttore o con i centri assistenza<br />
FARAONE,<br />
citare sempre il numero di serie<br />
e il codice articolo riportato nell’adesivo<br />
posto sul montante della scala.<br />
NOTE GENERALI<br />
ALLA CONSEGNA<br />
Alla consegna della scala verifi care<br />
se ci sono danni o parti mancanti.<br />
In questo caso informare lo spedizioniere<br />
e la <strong>Faraone</strong>.<br />
1) Scala<br />
2) Base stabiIizzante o altri<br />
dispositivi in dotazione<br />
3) Sacchetto accessori<br />
(in base alla tipologia<br />
della scala acquistata).<br />
4) Manuale d’uso<br />
157<br />
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PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA<br />
ATTENZIONE:<br />
L’utilizzatore prima di adoperare la scala deve aver letto e ben compreso<br />
le prescrizioni di sicurezza.<br />
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br />
• Guanti<br />
• Calzature di sicurezza<br />
• Elmetto<br />
Le scale portatili sono strumenti di lavoro estremamente diffuse,<br />
sia in ambienti professionali, che in quelli domestici.<br />
Ogni scala deve essere utilizzata solo nelle confi gurazioni previste<br />
dal costruttore.<br />
Le scale devono essere scalate solamente da <strong>un</strong> operatore alla volta.<br />
Non usare come appoggio <strong>un</strong>a scala doppia (cosiddetta a forbice).<br />
La l<strong>un</strong>ghezza della scala non deve essere aumentata legando<br />
insieme più scale o fi ssando delle prol<strong>un</strong>ghe ai montanti.<br />
Le scale possono essere usate per salire su ponteggi o torri mobili,<br />
solo se sono di portata adeguata a sostenere iI peso dell’utilizzatore<br />
e del materiale eventualmente trasportato (vedi caratteristiche<br />
tecniche).<br />
Nelle scale dove è prevista la base stabilizzante<br />
(fi g. 2 pag. 7) la stessa va assolutamente montata.<br />
158<br />
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In <strong>un</strong>a scala doppia, con gradini salire solo sulla parte<br />
anteriore, non si può salire sulle traverse presenti<br />
nell’elemento posteriore.<br />
PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO<br />
Non utilizzare la scala in prossimità di linee elettriche.<br />
PERICOLO DI RIBALTAMENTO<br />
L’operatore non deve sporgersi troppo lateralmente od<br />
eseguire delle operazioni che applicano carichi laterali.<br />
(Collocate la scala in esatta corrispondenza del p<strong>un</strong>to<br />
sul quale si deve intervenire).<br />
L’operatore deve salire ed operare<br />
con il corpo in posizione centrale rispetto ai gradini,<br />
afferrando sempre con sicurezza i montanti della scala.<br />
L’operatore non deve mai superare l’ultimo gradino<br />
scalabile o com<strong>un</strong>que quello che consente<br />
di mantenere <strong>un</strong>a posizione di equilibrio stabile.<br />
159<br />
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Controllare che tutti i dispositivi<br />
di sicurezza e di aggancio siano integri e f<strong>un</strong>zionali<br />
e che la base stabilizzante (dove è previsto)<br />
sia correttamente montata.<br />
Non effettuare lavori stando a cavalcioni sulle scale.<br />
Ancorare la scala in alto ad <strong>un</strong>a struttura solida tramite<br />
la cinta in dotazione.<br />
OBBLIGATORIO<br />
Come previsto dalle norme sulla sicurezza,<br />
tutte le scale, aventi <strong>un</strong>’altezza superiore ai 2 mt.,<br />
devono essere ancorate, in alto, ad <strong>un</strong>a struttura<br />
solida, in grado di reggere le spinte laterali.<br />
Gli estremi superiori della scala devono poggiare<br />
entrambi alla parete, affi nché tutti e due trasmettano<br />
il carico bilanciato alla parete.<br />
Nell’utilizzo di scale dotate di tre elementi,<br />
nella posizione a forbice, non salire<br />
sulla volata (3° elemento) oltre il vertice.<br />
160<br />
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Per le scale a forbice accertarsi che siano completamente aperte<br />
e che i quattro appoggi siano tutti a contatto con il suolo ed il<br />
fermo di apertura (A) montato.<br />
L’utilizzatore deve assicurarsi che nella zona circostante la scala<br />
non devono esserci persone, cose o animali esposte.<br />
PERICOLO DI SCIVOLAMENTO<br />
Le calzature devono consentire <strong>un</strong> sicuro appoggio del piede;<br />
quindi vanno bandite scarpe rotte,<br />
in pessime condizioni e ovviamente altre non destinate a questo<br />
uso (zoccoli, calosce ecc.).<br />
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando<br />
la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far<br />
proseguire <strong>un</strong> solo montante effi cacemente fi ssato).<br />
Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere<br />
poste <strong>un</strong>a in prosecuzione dell’altra.<br />
Le scale poste sul fi lo esterno di <strong>un</strong>a costruzione od opere provvisionali<br />
(ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto.<br />
La scala deve distare dalla verticale di appoggio di <strong>un</strong>a misura<br />
pari ad 1/4 della propria l<strong>un</strong>ghezza.<br />
Le scale vanno legate in alto o trattenute al piede da <strong>un</strong>’altra persona<br />
come previsto dalla legge.<br />
I gradini e i piedini vanno puliti con gli appositi solventi nel caso<br />
in cui questi siano <strong>un</strong>ti.<br />
161<br />
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Non appoggiare la scala su superfi ci instabili.<br />
Le scale posizionate su terreno cedevole vanno<br />
appoggiate su <strong>un</strong>’<strong>un</strong>ica tavola di ripartizione.<br />
Il sito dove viene installata la scala deve essere<br />
sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.<br />
PERICOLO DI CADUTA<br />
Non posizionare la scala davanti a porte non chiuse a<br />
chiave o a dispositivi mobili.<br />
Per le scale trasformabili o estensibili,<br />
tutte le operazioni di regolazione dell’altezza e<br />
di verifi ca dei sistemi di blocco, devono essere<br />
eseguite senza che alc<strong>un</strong>a persona sia sulla scala.<br />
L’uso del rompitratto é obbligatorio sulle scale<br />
in appoggio, di l<strong>un</strong>ghezza superiore agli 8 mt.<br />
È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di<br />
legno chiodati sui montanti.<br />
Non utilizzare le scale con le mani occupate da attrezzi.<br />
162<br />
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Salire e scendere rivolgendo il viso alla scala<br />
aggrappandosi alternativamente con le mani ai pioli.<br />
Non utilizzare scale per sostenere impalcati.<br />
PERICOLO DI CESOIAMENTO<br />
Se le scale trasformabili prevedono la possibilità<br />
di uso separato dei pezzi, accertarsi,<br />
dopo gli smontaggi, che essi siano ricomposti<br />
in maniera corretta e che i sistemi di bloccaggio<br />
operino correttamente.<br />
Per le scale con movimento a corda, accertarsi<br />
che il sistema di scorrimento operi correttamente e<br />
che la f<strong>un</strong>e non sia danneggiata.<br />
Qualora la scala sia superiore ai 2 metri,<br />
bisogna indossare la cintura di sicurezza<br />
e legare la scala.<br />
Non mettere le mani nei pioli della scala quando si<br />
all<strong>un</strong>ga o si accorcia.<br />
163<br />
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La salita della scala deve essere fatta sulla parte<br />
dell’elemento più interna della scala.<br />
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO<br />
Non mettere le mani nei battenti quando si chiude la scala.<br />
Ispezionare periodicamente la scala e controllare:<br />
a) L’eventuale presenza di ammaccature od incisioni dei<br />
montanti e dei gradini.<br />
b) L’eventuale presenza di fl essione<br />
permanente dei montanti o dei gradini.<br />
c) Le connessioni gradino/montante,<br />
per integrità ed allentamento.<br />
d) Tutti i collegamenti con viti, perni, chiodi,<br />
rivetti, per integrità, tenuta ed allentamento.<br />
e) Le estremità dei montanti per la condizione<br />
dei sistemi di appoggio.<br />
f) Se la scala viene usata in ambienti<br />
aggressivi è opport<strong>un</strong>o consultare il<br />
costruttore per verifi care la compatibilità<br />
con i materiali della scala.<br />
Azioni corrosive potrebbero ridurre gli spessori<br />
ed attaccare le zone della scala più sollecitate.<br />
g) La scala deve essere conservata<br />
in ambiente al riparo dalle intemperie.<br />
Non utilizzare la scala ad altezze superiori quelle indicate<br />
nella targa di identifi cazione.<br />
164<br />
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MANUTENZIONE<br />
L’utilizzatore non deve fare interventi di manutenzione e riparazione<br />
sulla scala. Per qual<strong>un</strong>que intervento di riparazione rivolgersi al centro<br />
assistenza FARAONE presso:<br />
IMA spa Z.I. Salino 64018 Tortoreto (TE) ITALY<br />
Tel. +39.0861.772221 Fax +39.0861.772222<br />
www.faraone.com info@faraone.com<br />
PULIZIA<br />
Le scale vanno pulite con <strong>un</strong> panno inumidito di acqua o alcool.<br />
ATTENZIONE:<br />
Una volta presa visione delle disposizioni generali sopracitate, l’utente<br />
prima dell’utilizzo della scala deve identifi care il modello acquistato,<br />
quindi seguire passo passo le relative istruzioni di uso specifi cate qui<br />
di seguito.<br />
DEMOLIZIONE<br />
PERICOLO DI INQUINAMENTO<br />
Al termine della vita della scala, questa non va dispersa nel l’ambiente,<br />
ma va consegnata ai centri di raccolta autorizzati.<br />
NOTA FINALE<br />
L’Uffi cio Tecnico della <strong>Faraone</strong>, é a Sua disposizione per chiarimenti e<br />
consigli, affi nché l’utente abbia il massimo grado di soddisfazione per<br />
l’acquisto.<br />
Le scale vanno controllate ogni 100 ore e prima di ogni utilizzo.<br />
La FARAONE ringrazia e vi augura <strong>un</strong> buon uso.<br />
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ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DI TORRI<br />
MOBILI DA LAVORO (TRABATTELLO)<br />
I trabattelli devono essere utilizzati solo per lavori<br />
di rifi nitura o manutenzione. Leggere e comprendere<br />
i libretti di istruzioni di impiego<br />
e di montaggio prima di utilizzare l’attrezzatura.<br />
ESTRATTO DELLA NORMA<br />
UNI HD 1004 ALLEGATO C.<br />
Le torri mobili da lavoro possono essere montate<br />
e smontate solo da persone che hanno dimestichezza<br />
con le istruzioni di montaggio e uso.<br />
Non devono essere utilizzati elementi<br />
danneggianti.<br />
Si devono impiegare solo elementi originali<br />
secondo quanto indicato dal costruttore.<br />
La superfi cie sulla quale viene spostata la torre<br />
mobile da lavoro deve essere<br />
in grado di reggere il peso.<br />
Deve essere livellata e priva di buchi, tombini e<br />
scale.<br />
Durante l’utilizzo, in caso di terreno dissestato,<br />
tamponare gli eventuali vuoti sotto le ruote con<br />
tavelle od altro mezzo equivalente.<br />
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Durante lo spostamento, sulla torre mobile<br />
da lavoro non si devono trovare materiali<br />
e persone.<br />
Verifi care sempre che la zona aerea sia sgombra<br />
da ostacoli e cavi elettrici. I trabattelli non<br />
sono isolati; non avvicinarsi a meno di5 metri da<br />
linee elettriche.<br />
Le torri mobili da lavoro possono essere spostate<br />
solo manualmente e solo su superfi ci compatte,<br />
lisce e prive di ostacoli.<br />
Nel corso dello spostamento, non deve essere<br />
superata la normale velocità di cammino.<br />
Prima dello spostamento ridurre l’altezza<br />
del <strong>trabattello</strong> a seconda dello stato del terreno<br />
e della presenza di vento.<br />
Prima dell’utilizzo si deve verifi care se la torre<br />
mobile da lavoro é stata montata seguendo<br />
regolarmente e completamente le indicazioni<br />
del fornitore atte a garantire <strong>un</strong>a esecuzione<br />
a regola d’arte e se questa si trova in posizione<br />
verticale.<br />
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Non é consentito appoggiare ed utilizzare<br />
dispositivi di sollevamento a meno che ciò non sia<br />
espressamente previsto in fase di progettazione.<br />
Non é consentito realizzare collegamenti a ponte<br />
tra <strong>un</strong>a torre mobile da lavoro ed <strong>un</strong> edifi cio<br />
o fra più trabattelli se non espressamente previsto<br />
dal costruttore in fase di progettazione.<br />
Prima dell’uso ci si deve assicurare che siano stati<br />
presi tutti gli provvedimenti di sicurezza<br />
per impedire <strong>un</strong>o spostamento accidentale,<br />
per esempio applicando freni di bloccaggio<br />
o basette regolabili.<br />
(Il DPR consente, per il bloccaggio delle ruote,<br />
anche l’impiego di c<strong>un</strong>ei.)<br />
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Non è consentito accedere o scendere<br />
dalla superfi ce dell’impalcato <strong>usando</strong> accessi<br />
diversi da quelli previsti.<br />
Per il montaggio l’uso e lo smontaggio in sicurezza<br />
del <strong>trabattello</strong> è obbligatorio l’uso della cintura<br />
di sicurezza dotata di dispositivo anticaduta.<br />
In alternativa l’utilizzatore dovrà equipaggiare<br />
il <strong>trabattello</strong> con piani di lavoro (impalcati)<br />
dotati di botola richiudibile e fermapiede.<br />
In ogni caso la salita e la discesa dell’operatore<br />
dovranno sempre essere effettuate all’interno<br />
del <strong>trabattello</strong>.<br />
È proibito saltare sugli impalcati o caricare su di essi<br />
pesi o <strong>un</strong> numero di persone superiore alla portata<br />
diciarata dal costruttore. Mai utilizzare sui piani<br />
o sulle scale sovrastrutture che ne elevino l’altezza<br />
di lavoro.<br />
Ove possibili, le torri da lavoro impiegate all’esterno<br />
di edifi ci devono essere fi ssate in modo sicuro<br />
all’edifi cio o ad altra struttura.<br />
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IMA spa<br />
Zona Industriale Salino<br />
64018 Tortoreto Lido (TE) Italia<br />
Tel. +39.0861.772221 - Fax +39.0861.772222 info@faraone.com www.faraone.com<br />
Il presente scritto è di proprietà della IMA SPA, se ne vieta la riproduzione senza essere autorizzati - EDIZIONE OTOBRE 2005