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Fiscalità degli immobili estranei al<br />

regime di impresa, arti e<br />

professioni<br />

Dott. Giovanni Picchi<br />

Dott. Domenico Ballor<br />

1


I <strong>redditi</strong> <strong>diversi</strong> “immobiliari”<br />

L’art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune<br />

fattispecie imponibili relative al possesso ed alla<br />

cessione di immobili:<br />

lett. a: plusvalenze da lottizzazione di terreni<br />

lett. b: plusvalenze da cessione di immobili<br />

lett. e: <strong>redditi</strong> di natura fondiaria non<br />

determinabili catastalmente, compresi gli affitti di<br />

terreni per usi non agricoli<br />

lett. f: <strong>redditi</strong> di immobili situati all’estero<br />

lett. h: usufrutto e sublocazione di immobili<br />

2


Le plusvalenze da cessioni immobiliari<br />

Caratteristiche generali:<br />

la cessione deve essere a titolo oneroso<br />

si applica il criterio di cassa quindi …<br />

… in caso di frazionamento del corrispettivo la<br />

plusvalenza è ripartita in proporzione<br />

la plusvalenza si determina per differenza fra il<br />

corrispettivo incassato ed i costi “qualificati”<br />

l’imposta sostitutiva ex art. 1, comma 496, L.<br />

266/2005 non è attivabile per cessioni diverse da<br />

fabbricati e terreni agricoli<br />

per le sole plusvalenze da cessione di aree<br />

edificabili si applica la tassazione separata, salva<br />

opzione per l’ordinaria in dichiarazione<br />

3


Le plusvalenze da lottizzazioni (lett. a)<br />

Sono imponibili le plusvalenze da cessione di:<br />

terreni oggetto di opere intese a renderli<br />

edificabili<br />

edifici costruiti su di essi da parte del lottizzante<br />

Sono imponibili in ogni caso indipendentemente da:<br />

l’epoca della cessione (rispetto all’acquisto)<br />

le modalità dell’acquisto (anche per successione)<br />

la destinazione urbanistica del terreno<br />

Tali caratteristiche rilevano tuttavia al momento<br />

della quantificazione della plusvalenza<br />

4


Le plusvalenze da lottizzazioni (lett. a)<br />

Dal corrispettivo della cessione si deducono costi <strong>diversi</strong><br />

sulla base delle modalità di acquisto del terreno e<br />

dell’epoca della della lottizzazione (rispetto all’acquisto). In<br />

particolare, il costo del terreno rileva:<br />

acquisto acquisto a titolo oneroso: se nei cinque anni precedenti<br />

l’inizio l’inizio della della lottizzazione lottizzazione al al prezzo prezzo di acquisto, se<br />

precedente al valore normale al quinto anno anteriore<br />

acquisto a titolo gratuito: valore normale alla data di<br />

inizio della lottizzazione<br />

è sempre possibile l’utilizzo del valore rivalutato<br />

risultante da perizia giurata<br />

Sono inoltre deducibili tutte le spese inerenti la<br />

lottizzazione e la costruzione<br />

5


Le plusvalenze da cessione di immobili (lett. b)<br />

Tale fattispecie comprende le plusvalenze derivanti<br />

da cessione a titolo oneroso di:<br />

terreni non edificabili<br />

fabbricati di qualunque tipo<br />

terreni edificabili<br />

Le prime due fattispecie sono trattate unitariamente:<br />

non rilevano le vendite di immobili (terreni e<br />

fabbricati) acquistati o costruiti da oltre cinque<br />

anni<br />

in caso di acquisto per donazione i cinque anni<br />

decorrono dall’acquisto o costruzione da parte del<br />

donante<br />

6


Le plusvalenze da cessione di immobili (lett. b)<br />

non generano plusvalenze le cessioni di immobili<br />

acquisiti per successione ed usucapione<br />

La lettera b prevede un esclusione specifica per la<br />

cessione di fabbricati:<br />

che siano unità immobiliari urbane (categorie da<br />

A/1 ad A/11 esclusa la A/10)<br />

che per la maggior parte del periodo compreso fra<br />

l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state<br />

adibite ad abitazione principale del cedente o dei<br />

suoi familiari<br />

7


Le plusvalenze da cessione di immobili (lett. b)<br />

La plusvalenza è data dalla differenza fra il corrispettivo<br />

ed il costo costo di acquisto o di costruzione, variabile in base<br />

alle modalità di acquisto:<br />

acquisto a titolo oneroso: prezzo di acquisto + oneri<br />

fiscali + spese notarili + manutenzioni straordinarie<br />

costruzione: si assumono tutti i costi di costruzione,<br />

compresi gli oneri accessori, + manutenzioni<br />

straordinarie<br />

acquisto per donazione: prezzo di acquisto o costo di<br />

costruzione sostenuto dal donante<br />

per i terreni si può assumere il costo rivalutato da<br />

perizia giurata<br />

La plusvalenza concorre al reddito ordinariamente. In sede<br />

di atto il venditore può avvalersi dell’imposta sostitutiva<br />

ex L. 266/2005<br />

8


La cessione di terreni edificabili (lett. b)<br />

Secondo la lettera b le plusvalenze sono imponibili se:<br />

realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso<br />

se riguardano “terreni suscettibili di utilizzazione<br />

edificatoria secondo gli strumenti urbanistici<br />

vigenti al momento della cessione”<br />

“in ogni caso” e pertanto qualunque sia il titolo<br />

dell’atto di acquisto ed anche se l’edificabilità è<br />

successiva all’acquisto<br />

La plusvalenza è soggetta a tassazione separata salvo<br />

opzione in dichiarazione per la tassazione ordinaria.<br />

Non è possibile avvalersi dell’imposta sostitutiva ex<br />

L. 266/2005<br />

9


La cessione di terreni edificabili (lett. b)<br />

Il costo di acquisto è così determinato:<br />

acquisto a titolo oneroso: costo d’acquisto + spese<br />

inerenti (rivalutati in base all’indice FOI)<br />

acquisti per successione o donazione: valore<br />

dichiarato nelle denunce + spese inerenti (rivalutati<br />

in base all’indice FOI)<br />

valore rivalutato in base a perizia: valore di perizia,<br />

rivalutato FOI dalla data di riferimento della<br />

perizia e quella della cessione)<br />

10


La cessione di terreni edificabili (lett. b)<br />

La questione di quando un terreno debba ritenersi<br />

“edificabile” non ha ancora trovato una soluzione<br />

definitiva per gli atti compiuti prima del 4 luglio 2006.<br />

Infatti:<br />

la dottrina e la giurisprudenza non hanno mai assunto un<br />

orientamento univoco, a differenza di quanto è<br />

parzialmente avvenuto nel caso dell’ICI e dell’Imposta<br />

di Registro<br />

l’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 ha introdotto una<br />

definizione unitaria a valere per tutti i tributi, che da<br />

rilievo alla semplice adozione dello strumento<br />

urbanistico ma …<br />

… sulla natura di interpretazione autentica di tale norma<br />

permangono molti dubbi, anche dopo la sentenza n.<br />

25506 del 28/9/2006 della Corte di Cassazione<br />

11


Altri <strong>redditi</strong> <strong>diversi</strong><br />

Art. 67, lett. e – art. 70, 1 comma: <strong>redditi</strong> di natura<br />

fondiaria non determinabili catastalmente, compresi<br />

quelli quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.<br />

Sono imputati con il criterio di cassa. Alcuni esempi:<br />

<strong>redditi</strong> <strong>redditi</strong> degli degli immobili immobili situati situati nello nello stato stato che non sono e<br />

non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di<br />

rendita compresi i terreni affittati per usi non agricoli<br />

censi, decime, quartesi<br />

<strong>redditi</strong> derivanti da lastrici solari e dalle aree urbane<br />

si applica il criterio di cassa<br />

Art. 67, lett. h – art. 71, comma 2: <strong>redditi</strong> derivanti da<br />

concessione in usufrutto e sublocazione di immobili<br />

si applica il criterio di cassa<br />

si deducono le spese specificamente inerenti la<br />

produzione sostenute e documentate<br />

12


Altri <strong>redditi</strong> <strong>diversi</strong><br />

Art. 67, lett. f – art. 70, comma 2: <strong>redditi</strong> di immobili<br />

situati all’estero<br />

In caso di semplice possesso:<br />

costituiscono reddito se anche lo stato estero<br />

assoggetta a tassazione il semplice possesso, nella<br />

misura ivi riconosciuta<br />

In caso di percepimento effettivo di reddito:<br />

se imponibile nello stato estero, si assume nella misura<br />

ivi dichiarata<br />

se non imponibile concorrono al reddito nella misura<br />

percepita nel periodo d’imposta, al netto di una<br />

deduzione forfetaria del 15%<br />

gli immobili situati all’estero che generano reddito<br />

devono essere indicati nel quadro RW<br />

13


Il credito d’imposta per il riacquisto della<br />

prima casa<br />

Art. 7, L. 448 del 23/12/1998<br />

Può usufruire del credito chi acquista un immobile con le<br />

agevolazioni “prima casa”, se:<br />

l’acquisto avviene entro un anno dalla vendita di altro<br />

immobile acquistato con i benefici “prima casa”<br />

nel frattempo non è decaduto dai benefici<br />

Il credito credito è pari all’Iva o all’imposta di registro corrisposta<br />

all’atto all’atto del primo acquisto, acquisto, nel limite massimo massimo di quanto<br />

dovuto relativamente al secondo acquisto. Viene<br />

utilizzato con le seguenti modalità:<br />

in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sul<br />

secondo acquisto<br />

in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e<br />

catastali, successioni e donazioni dovute su atti o<br />

denunce successivi<br />

14


Il credito d’imposta per il riacquisto della<br />

prima casa<br />

In alternativa può essere utilizzato, anche per un importo<br />

parziale:<br />

in diminuzione dall’Irpef (quadro CR Mod. Unico 2008)<br />

in compensazione con imposte e contributi, compresa<br />

l’Iva e le ritenute fiscali, da versare con modello F24<br />

Inoltre:<br />

il credito non può essere chiesto a rimborso<br />

può essere utilizzato anche più volte<br />

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