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Fiscalità degli immobili estranei al<br />
regime di impresa, arti e<br />
professioni<br />
Dott. Giovanni Picchi<br />
Dott. Domenico Ballor<br />
1
I <strong>redditi</strong> <strong>diversi</strong> “immobiliari”<br />
L’art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune<br />
fattispecie imponibili relative al possesso ed alla<br />
cessione di immobili:<br />
lett. a: plusvalenze da lottizzazione di terreni<br />
lett. b: plusvalenze da cessione di immobili<br />
lett. e: <strong>redditi</strong> di natura fondiaria non<br />
determinabili catastalmente, compresi gli affitti di<br />
terreni per usi non agricoli<br />
lett. f: <strong>redditi</strong> di immobili situati all’estero<br />
lett. h: usufrutto e sublocazione di immobili<br />
2
Le plusvalenze da cessioni immobiliari<br />
Caratteristiche generali:<br />
la cessione deve essere a titolo oneroso<br />
si applica il criterio di cassa quindi …<br />
… in caso di frazionamento del corrispettivo la<br />
plusvalenza è ripartita in proporzione<br />
la plusvalenza si determina per differenza fra il<br />
corrispettivo incassato ed i costi “qualificati”<br />
l’imposta sostitutiva ex art. 1, comma 496, L.<br />
266/2005 non è attivabile per cessioni diverse da<br />
fabbricati e terreni agricoli<br />
per le sole plusvalenze da cessione di aree<br />
edificabili si applica la tassazione separata, salva<br />
opzione per l’ordinaria in dichiarazione<br />
3
Le plusvalenze da lottizzazioni (lett. a)<br />
Sono imponibili le plusvalenze da cessione di:<br />
terreni oggetto di opere intese a renderli<br />
edificabili<br />
edifici costruiti su di essi da parte del lottizzante<br />
Sono imponibili in ogni caso indipendentemente da:<br />
l’epoca della cessione (rispetto all’acquisto)<br />
le modalità dell’acquisto (anche per successione)<br />
la destinazione urbanistica del terreno<br />
Tali caratteristiche rilevano tuttavia al momento<br />
della quantificazione della plusvalenza<br />
4
Le plusvalenze da lottizzazioni (lett. a)<br />
Dal corrispettivo della cessione si deducono costi <strong>diversi</strong><br />
sulla base delle modalità di acquisto del terreno e<br />
dell’epoca della della lottizzazione (rispetto all’acquisto). In<br />
particolare, il costo del terreno rileva:<br />
acquisto acquisto a titolo oneroso: se nei cinque anni precedenti<br />
l’inizio l’inizio della della lottizzazione lottizzazione al al prezzo prezzo di acquisto, se<br />
precedente al valore normale al quinto anno anteriore<br />
acquisto a titolo gratuito: valore normale alla data di<br />
inizio della lottizzazione<br />
è sempre possibile l’utilizzo del valore rivalutato<br />
risultante da perizia giurata<br />
Sono inoltre deducibili tutte le spese inerenti la<br />
lottizzazione e la costruzione<br />
5
Le plusvalenze da cessione di immobili (lett. b)<br />
Tale fattispecie comprende le plusvalenze derivanti<br />
da cessione a titolo oneroso di:<br />
terreni non edificabili<br />
fabbricati di qualunque tipo<br />
terreni edificabili<br />
Le prime due fattispecie sono trattate unitariamente:<br />
non rilevano le vendite di immobili (terreni e<br />
fabbricati) acquistati o costruiti da oltre cinque<br />
anni<br />
in caso di acquisto per donazione i cinque anni<br />
decorrono dall’acquisto o costruzione da parte del<br />
donante<br />
6
Le plusvalenze da cessione di immobili (lett. b)<br />
non generano plusvalenze le cessioni di immobili<br />
acquisiti per successione ed usucapione<br />
La lettera b prevede un esclusione specifica per la<br />
cessione di fabbricati:<br />
che siano unità immobiliari urbane (categorie da<br />
A/1 ad A/11 esclusa la A/10)<br />
che per la maggior parte del periodo compreso fra<br />
l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state<br />
adibite ad abitazione principale del cedente o dei<br />
suoi familiari<br />
7
Le plusvalenze da cessione di immobili (lett. b)<br />
La plusvalenza è data dalla differenza fra il corrispettivo<br />
ed il costo costo di acquisto o di costruzione, variabile in base<br />
alle modalità di acquisto:<br />
acquisto a titolo oneroso: prezzo di acquisto + oneri<br />
fiscali + spese notarili + manutenzioni straordinarie<br />
costruzione: si assumono tutti i costi di costruzione,<br />
compresi gli oneri accessori, + manutenzioni<br />
straordinarie<br />
acquisto per donazione: prezzo di acquisto o costo di<br />
costruzione sostenuto dal donante<br />
per i terreni si può assumere il costo rivalutato da<br />
perizia giurata<br />
La plusvalenza concorre al reddito ordinariamente. In sede<br />
di atto il venditore può avvalersi dell’imposta sostitutiva<br />
ex L. 266/2005<br />
8
La cessione di terreni edificabili (lett. b)<br />
Secondo la lettera b le plusvalenze sono imponibili se:<br />
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso<br />
se riguardano “terreni suscettibili di utilizzazione<br />
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici<br />
vigenti al momento della cessione”<br />
“in ogni caso” e pertanto qualunque sia il titolo<br />
dell’atto di acquisto ed anche se l’edificabilità è<br />
successiva all’acquisto<br />
La plusvalenza è soggetta a tassazione separata salvo<br />
opzione in dichiarazione per la tassazione ordinaria.<br />
Non è possibile avvalersi dell’imposta sostitutiva ex<br />
L. 266/2005<br />
9
La cessione di terreni edificabili (lett. b)<br />
Il costo di acquisto è così determinato:<br />
acquisto a titolo oneroso: costo d’acquisto + spese<br />
inerenti (rivalutati in base all’indice FOI)<br />
acquisti per successione o donazione: valore<br />
dichiarato nelle denunce + spese inerenti (rivalutati<br />
in base all’indice FOI)<br />
valore rivalutato in base a perizia: valore di perizia,<br />
rivalutato FOI dalla data di riferimento della<br />
perizia e quella della cessione)<br />
10
La cessione di terreni edificabili (lett. b)<br />
La questione di quando un terreno debba ritenersi<br />
“edificabile” non ha ancora trovato una soluzione<br />
definitiva per gli atti compiuti prima del 4 luglio 2006.<br />
Infatti:<br />
la dottrina e la giurisprudenza non hanno mai assunto un<br />
orientamento univoco, a differenza di quanto è<br />
parzialmente avvenuto nel caso dell’ICI e dell’Imposta<br />
di Registro<br />
l’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 ha introdotto una<br />
definizione unitaria a valere per tutti i tributi, che da<br />
rilievo alla semplice adozione dello strumento<br />
urbanistico ma …<br />
… sulla natura di interpretazione autentica di tale norma<br />
permangono molti dubbi, anche dopo la sentenza n.<br />
25506 del 28/9/2006 della Corte di Cassazione<br />
11
Altri <strong>redditi</strong> <strong>diversi</strong><br />
Art. 67, lett. e – art. 70, 1 comma: <strong>redditi</strong> di natura<br />
fondiaria non determinabili catastalmente, compresi<br />
quelli quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.<br />
Sono imputati con il criterio di cassa. Alcuni esempi:<br />
<strong>redditi</strong> <strong>redditi</strong> degli degli immobili immobili situati situati nello nello stato stato che non sono e<br />
non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di<br />
rendita compresi i terreni affittati per usi non agricoli<br />
censi, decime, quartesi<br />
<strong>redditi</strong> derivanti da lastrici solari e dalle aree urbane<br />
si applica il criterio di cassa<br />
Art. 67, lett. h – art. 71, comma 2: <strong>redditi</strong> derivanti da<br />
concessione in usufrutto e sublocazione di immobili<br />
si applica il criterio di cassa<br />
si deducono le spese specificamente inerenti la<br />
produzione sostenute e documentate<br />
12
Altri <strong>redditi</strong> <strong>diversi</strong><br />
Art. 67, lett. f – art. 70, comma 2: <strong>redditi</strong> di immobili<br />
situati all’estero<br />
In caso di semplice possesso:<br />
costituiscono reddito se anche lo stato estero<br />
assoggetta a tassazione il semplice possesso, nella<br />
misura ivi riconosciuta<br />
In caso di percepimento effettivo di reddito:<br />
se imponibile nello stato estero, si assume nella misura<br />
ivi dichiarata<br />
se non imponibile concorrono al reddito nella misura<br />
percepita nel periodo d’imposta, al netto di una<br />
deduzione forfetaria del 15%<br />
gli immobili situati all’estero che generano reddito<br />
devono essere indicati nel quadro RW<br />
13
Il credito d’imposta per il riacquisto della<br />
prima casa<br />
Art. 7, L. 448 del 23/12/1998<br />
Può usufruire del credito chi acquista un immobile con le<br />
agevolazioni “prima casa”, se:<br />
l’acquisto avviene entro un anno dalla vendita di altro<br />
immobile acquistato con i benefici “prima casa”<br />
nel frattempo non è decaduto dai benefici<br />
Il credito credito è pari all’Iva o all’imposta di registro corrisposta<br />
all’atto all’atto del primo acquisto, acquisto, nel limite massimo massimo di quanto<br />
dovuto relativamente al secondo acquisto. Viene<br />
utilizzato con le seguenti modalità:<br />
in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sul<br />
secondo acquisto<br />
in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e<br />
catastali, successioni e donazioni dovute su atti o<br />
denunce successivi<br />
14
Il credito d’imposta per il riacquisto della<br />
prima casa<br />
In alternativa può essere utilizzato, anche per un importo<br />
parziale:<br />
in diminuzione dall’Irpef (quadro CR Mod. Unico 2008)<br />
in compensazione con imposte e contributi, compresa<br />
l’Iva e le ritenute fiscali, da versare con modello F24<br />
Inoltre:<br />
il credito non può essere chiesto a rimborso<br />
può essere utilizzato anche più volte<br />
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