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Attività di categoria - Collegio Geometri di Cosenza

Attività di categoria - Collegio Geometri di Cosenza

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Cancellara (PZ)<br />

Palazzotto gentilizio<br />

Potenza<br />

Cattedrale <strong>di</strong> S. Gerardo<br />

Cancellara (PZ)<br />

Il castello<br />

TESORI DI BASILICATA<br />

Aliano (MT)<br />

Casa <strong>di</strong> Carlo Levi<br />

Brienza (PZ)<br />

Borgo me<strong>di</strong>oevale e castello<br />

Aliano (MT)<br />

Grotte su costone roccioso<br />

Poste Italiane spe<strong>di</strong>zione in A.P. - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 Aut. n. DCO/DC-CS/220/2003 valida dal 29 maggio 2003 - Anno XL - n. 2-3/2005<br />

Inaugurazione della nuova sede del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Crotone<br />

<strong>Cosenza</strong> - Costituzione del Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong><br />

Incontro con il presidente della Regione Calabria<br />

e l’assessore all’ambiente<br />

Tra malapolitica, malaburocrazia e malaffare<br />

Culto micaelico e inse<strong>di</strong>amenti fortificati in Calabria<br />

Divagazioni <strong>di</strong> un geometra al servizio dell’archeologia<br />

Consulenza Tecnica<br />

Sulla realizzazione <strong>di</strong> agricampeggi<br />

Tecniche NDT sulle strutture murarie


<strong>Cosenza</strong>: tramonto sul Busento<br />

TESORI DI CALABRIA<br />

Scorcio <strong>di</strong> Copanello (CZ)<br />

Taverna (CZ)<br />

Tavola <strong>di</strong> S. Francesco da Paola<br />

<strong>di</strong> Mattia Preti<br />

Morano C. (CS)<br />

Centro storico<br />

TESORI DI CALABRIA<br />

Capo Vaticano - Tropea (VV)<br />

Serra S. Bruno (VV) - La Certosa<br />

Cirò M. (KR) - Tempio <strong>di</strong> Apollo<br />

Crotone<br />

Museo archeologico<br />

Amore e Psiche<br />

(particolare)


ANNO XL N. 2-3/2005<br />

Poste Italiane sped. in A.P. - Art. 2 comma 20/e<br />

legge 662/96 Aut n. DCO/DC-CS/220/2003<br />

valida dal 29 maggio 2003<br />

Direttore responsabile<br />

GIUSEPPE CATERINI<br />

giornalista<br />

Segretario <strong>di</strong> redazione<br />

Ettore Merletti<br />

Selezione scritti, grafica e impaginazione<br />

Mario Caterini<br />

giornalista<br />

Comitato <strong>di</strong> corrispondenza<br />

Antonio Aiello<br />

Michele Fabiano<br />

Vincenzo Lamazza<br />

Massimiliano Provenzano<br />

Antonio Sirianni<br />

•<br />

Direzione Redazione Amministrazione<br />

COSENZA<br />

Via Alberto Serra, 42/d - Tel. 393646/47<br />

•<br />

Le competenze delle prestazioni svolte da <strong>di</strong>rettore, redattori,<br />

collaboratori e segretario <strong>di</strong> redazione sono tutte<br />

devolute a favore dei rispettivi Collegi.<br />

Gli autori sono responsabili dei propri scritti, anche se<br />

pubblicati, su richiesta, siglati o con pseudonimo.<br />

Manoscritti, fotografie, <strong>di</strong>segni, anche se non pubblicati,<br />

non vengono restituiti.<br />

Titoli e <strong>di</strong>dascalie sono della Direzione o degli autori.<br />

È consentita la riproduzione anche parziale degli scritti<br />

pubblicati, previa citazione della fonte.<br />

La rivista viene inviata gratuitamente ai geometri iscritti ai<br />

Collegi aderenti al Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong><br />

Calabria, agli enti pubblici, agli istituti tecnici per geometri<br />

e agli or<strong>di</strong>ni professionali, nonché ai niinisteri, alle<br />

regioni e a tutti gli organi <strong>di</strong>rettivi della <strong>categoria</strong>.<br />

I supplementi, gli inserti e i numeri speciali de "La Sta<strong>di</strong>a"<br />

vengono inviati solo ai geometri iscritti dei Collegi aderenti<br />

al Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria, previo<br />

accordo con la <strong>di</strong>rezione responsabile.<br />

•<br />

<strong>Attività</strong> avente carattere culturale senza fini <strong>di</strong> lucro.<br />

Pubblicazione esente da I.V.A. ai sensi dell'ari 2 del<br />

D.P.R. 26-10-1972 n. 633. Fascicolo non in ven<strong>di</strong>ta.<br />

Pubblicità istituzionale gratuita<br />

(Circ. Min. 15/3/1991 n. 601A8)<br />

•<br />

Autorizzazione del Tribunale<br />

<strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> del 4-1-1966 n. 187<br />

Iscrizione al Registro degli Operatori <strong>di</strong><br />

Comunicazione n. 303<br />

Iscrizione al Registro Nazionale<br />

della Stampa del 3-6-1983<br />

Rivista associata<br />

all'Unione della Stampa<br />

Perio<strong>di</strong>ca Italiana<br />

E<strong>di</strong>zioni Geo-Metra<br />

Associazione senza fini <strong>di</strong> lucro<br />

del <strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

Stampa<br />

Arti Grafiche Rubbettino<br />

Soveria Mannelli (CZ)<br />

Responsabili Ufficio stampa e pubbliche relazioni<br />

<strong>Collegio</strong> Provinciale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

Giuseppe e Mario Caterini<br />

SOMMARIO<br />

EDITORIALE<br />

3 - Tra malapolitica, malaburocrazia e malaffare, <strong>di</strong> Giuseppe Caterini<br />

ARTE E CULTURA<br />

5 - Culto micaelico e inse<strong>di</strong>amenti fortificati sul territorio della Calabria settentrionale, <strong>di</strong><br />

Giuseppe Roma<br />

12 - Nel salotto <strong>di</strong> nonna speranza..., <strong>di</strong> Giulio Palange<br />

17 - Divagazioni <strong>di</strong> un geometra al servizio dell’archeologia, <strong>di</strong> Fedele Can<strong>di</strong>a<br />

21 - Toponomastica del Mercure-Lao, <strong>di</strong> Biagio Moliterni<br />

23 - Caulonia, <strong>di</strong> Mario De Filippis<br />

24 - Misure e pesi consuetu<strong>di</strong>nari nel pianeta rurale della vecchia Calabria, <strong>di</strong> Marcello<br />

Barberio<br />

ASTERISCHI<br />

27 - Progetto Efesto: piano <strong>di</strong> lavoro preliminare, <strong>di</strong> Achille Solano<br />

29 - Consensi al Dizionario della Calabria <strong>di</strong> Gustavo Valente, e<strong>di</strong>to dal Centro Stu<strong>di</strong> Geo-<br />

Metra<br />

31 - Una gra<strong>di</strong>ta lettera a “la Sta<strong>di</strong>a”<br />

ATTIVITÀ DI CATEGORIA<br />

Dal Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong><br />

32 - Decolla il Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong>, <strong>di</strong> Pasquale Salvatore<br />

33 - Statuto del S. I. G.<br />

39 - Regolamento attuativo dello Statuto del S. I. G.<br />

42 - Convenzione con l’Università Telematica “Guglielmo Marconi”<br />

44 - Comunicato importante<br />

45 - Istituzione biennio Laurea Specialistica<br />

46 - Riunione dei Presidenti e delegati delle regioni del Sud Italia<br />

Dal Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria<br />

51 - Proposta <strong>di</strong> istituzione del biennio <strong>di</strong> Laurea specialistica<br />

52 - Comunicazione Direzione Reg. Agenzia del Territorio sull’attività <strong>di</strong> vigilanza<br />

52 - Sul proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> autorizzazione paesistica provvisoria<br />

Dai Collegi <strong>di</strong> Calabria<br />

Catanzaro<br />

53 - Iniziative e riunioni - Aggiornamento Albo<br />

54 - Convegno sul tema: Il geometra - professione, previdenza, catasto<br />

<strong>Cosenza</strong><br />

56 - Assemblea annuale degli iscritti del 22 gennaio 2005<br />

56 - Incontro <strong>di</strong> aggiornamento professionale del 25 febbraio 2005<br />

56 - Rettifica avviso affidamento incarichi professionali - Comunità Montana Sila Greca<br />

57 - Protesta per <strong>di</strong>sservizi Ufficio Provinciale del Territorio<br />

58 - Agenzia del Territorio - Servizio <strong>di</strong> Front-Office Catasto Terreni e Fabbricati<br />

58 - Agenzia del Territorio - Procedure informatiche Pregeo 8 e Wegis 2002<br />

59 - Rettifica avviso affidamento incarichi professionali - Comune <strong>di</strong> Rossano<br />

60 - Una nota del Consiglio Nazionale Agrotecnici sull’albo unico<br />

61 - Corso <strong>di</strong> formazione per la pianificazione e la gestione dell’emergenza sismica<br />

62 - Richiesta incontro per <strong>di</strong>sfunzioni servizi catastali<br />

62 - Agenzia del Territorio - Procedura Docfa: pre<strong>di</strong>sposizione atti <strong>di</strong> aggiornamento<br />

62 - Agenzia del Territorio - Uff. Prov. <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> - Pubblicazione nuovi stradari<br />

63 - Comunicazioni della Presidenza<br />

64 - Corsi <strong>di</strong> formazione per il controllo strutturale<br />

65 - “Architettura - Città - Territorio” - intervento <strong>di</strong> Massimilano Provenzano 15.6.05<br />

66 - Incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sul tema: Applicazione linee guida della Direzione Centrale del<br />

Catasto - Verifiche atti <strong>di</strong> aggiornamento e attribuzione ren<strong>di</strong>te fabbricati -<br />

Programmazione Ufficio Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>” - 24 giugno 2005<br />

67 - Le in<strong>di</strong>cazioni del <strong>Collegio</strong> per la verifica degli atti catastali<br />

67 - Centro Stu<strong>di</strong> Geo-Metra: Richiesta <strong>di</strong> accesso ai contributi regionali<br />

68 - Corso per la sicurezza nei cantieri<br />

70 - Aggiornamento Albo e Registro Praticanti<br />

Crotone<br />

71 - Inaugurazione Agenzia del Territorio<br />

71 - Costituzione Sezione Provinciale del S. I. G.<br />

Vibo Valentia<br />

72 - Iniziative e riunioni<br />

73 - Aggiornamento Albo e Registro Praticanti<br />

CATASTO E TOPOGRAFIA<br />

74 - Sulle problematiche catastali: L’intervento del geom Luigi Visciglia responsabile della<br />

Commissione Catasto del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> nell’incontro del 25 febbraio 2005


REGOLE DI COLLABORAZIONE<br />

Criteri generali<br />

1) La rivista persegue Io scopo <strong>di</strong> allargare l'informazione tecnica<br />

nell;a regione. Si rivolge particolarmente ai geometri, ai tecnici,<br />

agli enti, agli uffici, alle organizzazioni e agli opeftori del settore.<br />

2) Per il. tipo <strong>di</strong> utenza a cui la rivista si rivolge, i testi dovranno<br />

essere scritti in modo chiaro, comprensibile e stringato. Se la <strong>di</strong>rezione<br />

ritenesse il testo non idoneo per la forma, può mo<strong>di</strong>ficarlo<br />

dandone comunicazione all'autore.<br />

3) Gli scritti da inviare in floppy <strong>di</strong>sk al <strong>di</strong>rettore responsabile (via<br />

Alberto Serra, 42/D-87100 <strong>Cosenza</strong>), non sono retribuiti come<br />

pure il materiate iconografico.<br />

4.) Le bozze date agli autori per la correzione dovranno essere<br />

restituite entro 3 giorni dalla consegna; in mancanza, la <strong>di</strong>rezione<br />

potrà procedere alla pubblicazione, secondo la propria impostazione.<br />

5) A ciascun autore saranno date in omaggio 2 copie del numero<br />

della rivista col suo scritto. La restituzione del materiale fotografico<br />

avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione, solo se ne verrà<br />

fatta dall'autore esplicita richiesta. La segreteria <strong>di</strong> redazione non<br />

risponde <strong>di</strong> eventuali deterioramenti o smarrimenti.<br />

CRITERI REDAZIONALI<br />

Titoli e testi<br />

a) I titoli devono essere chiari e i più brevi possibili. La <strong>di</strong>rezione,<br />

si riserva il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficarli a secondo le esigenze redazionali.<br />

b) I testi devono essere dattiloscritti in modo chiaro per un massimo<br />

<strong>di</strong> 15 cartelle <strong>di</strong> 30 righe per 3000 battute, possono essere<br />

sud<strong>di</strong>visi in capitoli, e dovranno essere definitivi: non si apporteranno<br />

correzioni non previste dall'originale.<br />

e) Le parole singole in lingua straniera presenti nel testo vanno<br />

scritte in corsivo.<br />

d) Le citazioni <strong>di</strong> più righe si riportano in corpo minore rientrando<br />

<strong>di</strong> due spazi rispetto ai inargini del testo.<br />

e) Le note si collocano a fine testo. In esse i nomi degli autori si<br />

scrivono in maiuseoletto, i titoli delle opere e degli articoli in corsivo.<br />

Basta riportare il solo luogo <strong>di</strong> e<strong>di</strong>zione, seguito dalla data e<br />

dagli eventuali numeri <strong>di</strong> pagina, senza l'in<strong>di</strong>cazione dell'e<strong>di</strong>tore.<br />

In mancanza della data o dell'anno <strong>di</strong> pubblicazione riportare le<br />

sigle s.d. oppure sa.<br />

f) Le opere collettive si riportano soltanto con il titolo del volume<br />

aggiungendo l'eventuale nome del curatore preceduto dalla <strong>di</strong>citura:<br />

a cura <strong>di</strong> non usando la sigla AA.VV.<br />

g) I titoli degli Atti dei convegni e delle Enciclope<strong>di</strong>e nonché<br />

degli articoli e dei saggi pubblicati in riviste vanno in<strong>di</strong>cati in corsivo,<br />

il nome della rivista va posto tra virgolette riportando anche<br />

mese e anno, volume e numero del fascicolo, con eventuale mo<strong>di</strong>ficazione<br />

<strong>di</strong> Nuova Serie. Tra il titolo dell'articolo e la sede della<br />

pubblicazione (anche nel caso <strong>di</strong> Atti <strong>di</strong> convegni ed<br />

Enciolepe<strong>di</strong>e) porre la <strong>di</strong>citura: in.<br />

h) Le collane <strong>di</strong> testi e le opere <strong>di</strong> consultazione devono essere<br />

riportate secondo le abbreviazioni in uso impiegando il corsivo.<br />

i) Il riferimento a fon<strong>di</strong> archivistici va riportato, nella prima citazione<br />

o in un apposito elenco delle abbreviazioni, con sigla<br />

affiancata dal significato per esteso, es.: ASCs=Archivio <strong>di</strong> Stato<br />

<strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>.<br />

1) Nelle recensioni, prima del testo, in<strong>di</strong>care nell'or<strong>di</strong>ne nome e<br />

cognome dell'autore per esteso, titolo completo del volume recensito,<br />

luogo <strong>di</strong> e<strong>di</strong>zione, e<strong>di</strong>tore, anno <strong>di</strong> e<strong>di</strong>zione, numero delle<br />

pagine, prezzo.<br />

Tabelle e Illustrazioni<br />

a) Le tabelle, ridotte al numero essenziale, dovranno essere separate<br />

dal testo e correttamente numerate.<br />

b) Le illustrazioni (fotografie in bianco e nero e <strong>di</strong>apositive a<br />

colori) non dovranno essere inserite nel testo, ma su fogli a parte<br />

e dovranno essere numerate e accompagnate dalle relative <strong>di</strong>dascalie.<br />

c) I grafici citati nel testo con il termine«figura», dovranno essere<br />

molto chiari e numerati in modo progressivo con le relative<br />

<strong>di</strong>dascalie (separate dal testo e recanti il numero <strong>di</strong> riferimenti) <strong>di</strong><br />

facile ed imme<strong>di</strong>ata comprensione.<br />

d) l'inserimento delle illustrazioni, delle tabelle e dei grafici nel<br />

testo, sarà curato dalla <strong>di</strong>rezione che si riserva il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> adeguarlo<br />

alle esigenze <strong>di</strong> impaginazione.<br />

La <strong>di</strong>rezione<br />

____________<br />

La <strong>di</strong>rezione de la Sta<strong>di</strong>a chiede alla cortesia <strong>di</strong> tutti i lettori<br />

l'invio <strong>di</strong> foto e cartoline illustrate a colori <strong>di</strong> scorci panoramici,<br />

bellezze naturali e beni storici, artistici o architettonici,<br />

da pubblicare, previa selezione, in copertina.<br />

La collaborazione qualificata e gratuita a la Sta<strong>di</strong>a o segnatamente<br />

degli iscritti all'Albo, al Registro dei praticanti e all'Elenco<br />

speciale nonché <strong>di</strong> tecnici, stu<strong>di</strong>osi e specialisti è<br />

richiesta, gra<strong>di</strong>ta e sollecitata Un giornale si fa non solo con<br />

l'impegno costante <strong>di</strong> pochi volontari, ma anche con l'apporto<br />

valido e serio <strong>di</strong> molti.<br />

76 - Le ipotesi <strong>di</strong> perequazione dell’imposizione fiscale, <strong>di</strong> M. Brambilla e A. Gandolfi<br />

81 - Revisione classamenti catastali<br />

82 - Agenzia del Territorio - Circ. n. 1 del 4.2.2005 - Aggiornamento degli importi fissi delle<br />

imposte ipotecarie, <strong>di</strong> bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali<br />

89 - Agenzia del Territorio - Determinazione Direttoriale del 16.2.2005 - Classamenti catastali<br />

92 - Agenzia del Territorio - Nota prot. n. 14063 del 22.2.2005 - Pregeo 8, chiarimenti e <strong>di</strong>spo<br />

sizioni operative<br />

95 - Agenzia del Territorio - Provve<strong>di</strong>mento Direttoriale del 23.2.2005 - Pagamento anticipato<br />

delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali<br />

96 - Agenzia del Territorio - Nota prot. n. 33905 del 11.5.2005 - Accettazione Docfa, verifica<br />

dati <strong>di</strong> toponomastica<br />

97 - Agenzia del Territorio - Circ. n. 6 del 20 maggio 2005 - Pagamento anticipato, tramite<br />

deposito interno <strong>di</strong> tasse ipotecarie e tributi speciali catastali<br />

COMPETENZE E PROFESSIONE<br />

103- Sulla realizzazione <strong>di</strong> agricampeggi - parere legale, <strong>di</strong> Pietro Romano<br />

105- Distanze legali e responsabilità del professionista, <strong>di</strong> Pietro Romano<br />

106- Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia professionale dei geometri<br />

109- Tribunale <strong>di</strong> Castrovillari:<br />

109 - Istruzioni per il funzionamento dell’ufficio CTU<br />

112 - Linee guida consigliate per le operazioni peritali e le consulenze tecniche<br />

115 - Una nota sulla corretta applicazione della tariffa professionale per e<strong>di</strong>fici danneggiati dal<br />

sisma, <strong>di</strong> Francesco <strong>di</strong> Leo<br />

119 - Un atto dovuto <strong>di</strong> deontologia professionale, <strong>di</strong> Luciano Ramundo<br />

120- Contratti telematici, i geometri tra i soggetti abilitati, <strong>di</strong> Franco Guazzone<br />

121- Come affrontare una denuncia <strong>di</strong> successione, <strong>di</strong> Alessandro Rocco Pietrocola<br />

124- Il Direttore dei Lavori, <strong>di</strong> Roberto Pirozzi<br />

126- Le azioni dei confinanti a tutela del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà, <strong>di</strong> Antonio Tiso<br />

131- Teorema del guadagno<br />

CONDOMINIO<br />

132- Mancata convocazione dei condomini e annullabilità della delibera, <strong>di</strong> Ettore Ditta<br />

134- Divieto <strong>di</strong> fumo nel condominio, <strong>di</strong> Paolo Ribero<br />

135- Occupazione <strong>di</strong> terreno limitrofo per l’esecuzione <strong>di</strong> lavori esterni urgenti al fabbricato, <strong>di</strong><br />

Lucrezia Ganzitti<br />

CONSULENZA TECNICA<br />

137- Consulenza tecnica d’ufficio, <strong>di</strong> Giulio Le Rose<br />

EDILIZIA E URBANISTICA<br />

141- Abusi e<strong>di</strong>lizi in zone vincolate, sanzioni e possibili rime<strong>di</strong>, <strong>di</strong> Diego Foderini<br />

145- Anche per le sopraelevazioni le <strong>di</strong>stanze vanno rispettate<br />

148- Difetti non gravi <strong>di</strong> un appartamento, <strong>di</strong> Francesco Terranova<br />

ESPROPRIAZIONI<br />

152- Espropriazione per gasdotti, elettrodotti e oleodotti, <strong>di</strong> Giuseppe Panassi<strong>di</strong><br />

FISCO<br />

156- La stangata sugli immobili, <strong>di</strong> F. Guazzone e S. Fossati<br />

OPINIONI<br />

159- Come combattere il carovita, <strong>di</strong> Faust Romano<br />

160- Traffico, Ambiente e viabilità, <strong>di</strong> F. R.<br />

RECENSIONI<br />

161- Giampaolo Dossena - Luoghi letterari. Paesaggi, opere e personaggi, <strong>di</strong> Mario De Filippis<br />

161- Nicola Buoncristiano e Salvatore Parisi - Manuale <strong>di</strong> sicurezza nei cantieri e<strong>di</strong>li<br />

SICUREZZA SUL LAVORO<br />

162- Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo, <strong>di</strong> Flavio Mattiuzzo<br />

167- La responsabilità penale del coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza, <strong>di</strong> Roberto Petringa Nicolosi<br />

TECNICA DELLE COSTRUZIONI<br />

168- Tecniche NDT sulle murature per l’analisi dei materiali e la caratterizzazione meccanica,<br />

<strong>di</strong> G. Porco e D. Romano<br />

174- Sottofondo pavimenti, <strong>di</strong> Vincenzo Gieri<br />

184- L’ancoraggio dei solai in laterocemento nelle travi portanti <strong>di</strong> perimetro, <strong>di</strong> Giuseppe<br />

Cappelletti<br />

188- Umi<strong>di</strong>tà ascendente, come si risana una muratura, <strong>di</strong> Vincenzo Gieri<br />

199- Migliore isolamento termico, maggiore risparmio energetico, <strong>di</strong> Attilio Carotti e Maria<br />

Elena Carotti<br />

VITA PROFESSIONALE<br />

202- Il Senatore Piero Bargellini, <strong>di</strong> Ivo Butinini<br />

203 - In memoria <strong>di</strong> Luca, <strong>di</strong> Giuseppe Borrelli


n. 2-3/2005<br />

E<strong>di</strong>toriale<br />

TRA MALAPOLITICA, MALABUROCRAZIA<br />

E MALAFFARE<br />

è un vero miracolo se l’Italia sta in pie<strong>di</strong><br />

e … se la Calabria, punta dello stivale, ancora regge<br />

Sobrietà, senno e risparmio, valori che in tutti i tempi hanno fatto forti i popoli, dopo gli anni ’50 in Italia sono andati via via perdendosi<br />

fin quasi ad annullarsi. Allora Don Enrico De Nicola, ex presidente della Repubblica, non certo per avarizia senile, si faceva rivoltare<br />

il cappotto e il sarto rifiutava il compenso motivando: “Se il signor senatore avvocato De Nicola, se proprio lui che ha comandato<br />

tutti gli italiani, è costretto a rivoltare il cappotto, allora io, come citta<strong>di</strong>no italiano, ho il dovere <strong>di</strong> non chiedergli un bel niente”. E a quei<br />

tempi, con tutti i loro pregi e <strong>di</strong>fetti, così erano i politici: da De Gasperi, a Togliatti, a Nenni, a Saragat, a Pertini, uomini che bene o male,<br />

assieme a tanti altri, hanno fatto la Repubblica e ricostruito il paese. Ma già alla fine <strong>di</strong> quel decennio Riccardo Bauer avvertiva: “Non si<br />

trova denaro che per la costruzione e l’allestimento <strong>di</strong> nuovi luoghi <strong>di</strong> <strong>di</strong>vertimento, <strong>di</strong> gozzoviglia <strong>di</strong> lusso”. E quella generazione adusa a<br />

credere obbe<strong>di</strong>re e combattere, confusa e smarrita, cercava <strong>di</strong> adattarsi alle tante novità che il buon Don Benedetto Croce soleva definire<br />

americanate. Sempre allora Anna Gilito, una studentessa astigiana, per i voti della pagella si tagliava le vene e uno studente romano, Filiberto<br />

Accica, per un quattro in greco si gettava dalla finestra. Giulia Occhini, la compagna <strong>di</strong> Fausto Coppi, per adulterio, faceva quattro giorni <strong>di</strong><br />

carcere e poi veniva mandata con foglio <strong>di</strong> via in soggiorno obbligato ad Ancona, senza poter vedere i figli. Tutto ciò mentre imperversava<br />

il <strong>di</strong>sboscamento e lo spopolamento delle campagne, l’urbanizzazione massiccia con alluvioni frane e smottamenti e la società si trasformava<br />

ra<strong>di</strong>calmente.<br />

Nell’economia familiare il primo comandamento era: risparmiare, tirare la cinghia. Allora in Calabria 9 comuni su 10 non avevano una<br />

scuola, metà degli adulti maschi erano analfabeti; nel ’58 nella nostra regione circolava un’auto su ogni mille in Italia, e i terroni emigrati<br />

al Nord stentavano a trovar casa.<br />

Anni duri quelli che non rimpiangiamo affatto. Non siamo nostalgici del passato. Certamente, con tutti i triboli o<strong>di</strong>erni, stiamo meglio<br />

ora. Ma giova non <strong>di</strong>menticare il recente passato e far conoscere ai giovani i patimenti e le angosce vissute dagli anziani e da quanti ormai<br />

non sono più, soprattutto per trarne monito.<br />

Oggi le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita sono sicuramente migliorate, ma per molti aspetti sembra si possano fare dei significativi paralleli e riferimenti,<br />

naturalmente con i dovuti <strong>di</strong>stinguo. Per esempio, nel Nord del Paese l’avversione per i terroni si ripropone – forse con maggiore virulenza<br />

– per gli extra comunitari, ospiti scomo<strong>di</strong> non sempre rispettosi delle nostre leggi e delle nostre consuetu<strong>di</strong>ni, mentre la recessione in<br />

atto, dopo tanti anni <strong>di</strong> benessere, costringe le famiglie al risparmio ferreo, adesso con la sindrome della quarta settimana a cui non si riesce<br />

ad arrivare con lo stipen<strong>di</strong>o.<br />

Mese dopo mese vengono fuori le collusioni passate e recenti tra malapolitica, malabrurocrazia e malaffare che via via dal cosiddetto<br />

miracolo economico hanno accompagnato la vita della nostra Repubblica. L’ultima, venuta agli onori della cronaca, è quella che riguarda<br />

l’occultamento <strong>di</strong> rifiuti tossici. Un pentito calabrese ex boss della ‘ndrangheta (<strong>di</strong> cui sulla stampa non si fa il nome per motivi <strong>di</strong> sicurezza),<br />

insomma un don (nell’accezione ben <strong>di</strong>versa <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> Don Enrico De Nicola e <strong>di</strong> Don Benedetto Croce), con un lungo e dettagliato<br />

memoriale, rivela gli sporchi traffici tra politici burocrati e mafiosi <strong>di</strong> alto rango degli anni ’80-’90, in una intricata vicenda che forse il Croce<br />

avrebbe definito un’americanata gialla. Ministri, sottosegretari, capi <strong>di</strong> stato e <strong>di</strong> governo, servizi segreti, enti <strong>di</strong> stato, italiani ed esteri, a<br />

<strong>di</strong>re del don, svolgevano regolarmente attività illecite con fior <strong>di</strong> delinquenti ai quali le commettevano pagando laute provvigioni per acquistare<br />

e vendere armi e smaltire centinaia e centinaia <strong>di</strong> bidoni <strong>di</strong> scorie ra<strong>di</strong>oattive, fanghi e sostanze tossico-nocive, per lo più, oltre che<br />

all’estero, nei mari al largo <strong>di</strong> Cetraro, Maratea e Genzano. Il bos precisa però, bontà sua, che “…non si voleva che sostanze pericolose fossero<br />

sepolte in Aspromonte, territorio amato dai capi e allo stesso tempo area dove abitualmente venivano nascosti i sequestrati …si cercò<br />

così <strong>di</strong> trovare siti che fossero fuori dalla Calabria, oppure all’estero, e alla fine la scelta cadde per quanto riguarda l’Italia sulla Basilicata,<br />

perché terra <strong>di</strong> nessuno dal punto <strong>di</strong> vista della malavita…”. Insomma, a leggere questo memoriale, l’Aspromonte e <strong>di</strong>ntorni dovrebbe alla<br />

‘ndrangheta se non è <strong>di</strong>ventato deposito <strong>di</strong> rifiuti tossici e scorie, mentre il contrario sarebbe avvenuto per la Basilicata (ancorché poi la mafia<br />

sia arrivata pure in quella regione), ma anche per il mare Tirreno al largo <strong>di</strong> Cetraro, in provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>. In un secondo memoriale lo<br />

stesso don rivela le origini della ‘ndrangheta – secondo lui nata a San Luca d’Aspromonte ai primi del ’900 – con rituali, organizzazione e<br />

strutture, nel 1994 presente in 112 comuni della Calabria (solo 9 in provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>) con 602 affiliati. Se vero, vi pare poco?<br />

E ogni giorno vengono fuori altre brutture malefatte e ignominie. Aziende sequestrate per decine <strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> euro, impren<strong>di</strong>tori falliti,<br />

funzionari Anas imputati e mafiosi in galera per presunte infiltrazioni della criminalità nei lavori in corso sull’autostrada Salerno-Reggio<br />

Calabria. Il <strong>di</strong>rettore dell’Inps <strong>di</strong> Castrovillari e la sua segretaria arrestati il 17 giugno scorso, per truffa ai danni dell’Istituto: avrebbero intascato<br />

assegni per oltre un milione <strong>di</strong> euro introducendo dati falsi nei computer.<br />

Considerando i tempi della giustizia, a volte obbligati, e la situazione attuale del Paese, forse tra vent’anni verranno acclarate con certezza<br />

le malefatte o<strong>di</strong>erne, probabilmente cresciute in modo esponenziale in rapporto ai tempi.<br />

Tra mala politica, malaburocrazia e malaffare, è un vero miracolo se l’Italia sta in pie<strong>di</strong> e … se la Calabria, punta dello stivale ancora<br />

regge. Certamente i tanti italiani e calabresi onesti, che fanno il miracolo tutti i giorni, si ispirano all’esempio <strong>di</strong> vita dei loro due patroni,<br />

Francesco d’Assisi e Francesco <strong>di</strong> Paola.<br />

E a proposito della malaburocrazia d’oggi, a campione vogliamo <strong>di</strong>re ciò che capita in Calabria quoti<strong>di</strong>anamente a un tecnico libero professionista.<br />

Un semplice progetto per l’ampliamento <strong>di</strong> un terrazzo trasmesso dall’Ufficio Tecnico <strong>di</strong> un comune calabrese il 19 ottobre 2004<br />

al “Settore Ufficio del Piano” della Provincia per l’autorizzazione paesistica <strong>di</strong> cui all’art. 159 D.Lgs. n. 42/2004, dopo ben cinque mesi,<br />

3


4<br />

E<strong>di</strong>toriale<br />

finalmente il 21 marzo 2005 ottiene il richiesto nulla-osta, inviato con gli elaborati al sindaco, alla Soprintendenza per i beni culturali e<br />

ambientali della Calabria, all’Assessorato regionale beni ambientali e per conoscenza alla <strong>di</strong>tta. L’iter procedurale (come si <strong>di</strong>ce in burocratichese)<br />

sarebbe compiuto: i due malcapitati calabresi, committente e geometra progettista, avrebbero dovuto avere il sospirato permesso <strong>di</strong><br />

costruire. Invece, u<strong>di</strong>te u<strong>di</strong>te, la Soprintendenza il 4 maggio 2005 scrive: “Facendo seguito alla richiesta inoltrata da Codesta<br />

Amministrazione Comunale, concernente l’ottenimento della prescritta conferma da parte <strong>di</strong> questa Soprintendenza del nulla-osta paesistico,<br />

per i lavori riferiti all’oggetto, questa Soprintendenza fa presente che, la medesima richiesta non può essere accolta in quanto l’iter procedurale<br />

previsto dalle normative vigenti risulta essere non esatto. Nello specifico il rilascio della (sic) autorizzazioni paesaggistiche per<br />

opere ricadenti in Area Parco è stata attribuita (sic) con legge regionale n° 10 del 14/07/2003, Titolo II articolo 20, Titolo IV articolo 47,<br />

(norme in materia <strong>di</strong> aree protette) ai soli fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica all’Ente Parco competente. Pertanto per quanto<br />

su esposto, si restituisce l’intera documentazione prevenuta, per l’espletamento dei provve<strong>di</strong>menti consequenziali <strong>di</strong> competenza”. “E<br />

adesso pover’uomo?”, “Tutto da rifare, pover’uomo …”, sono i titoli <strong>di</strong> due romanzi dello scrittore tedesco Hans Fallada che narrano le<br />

vicende della vita <strong>di</strong> un piccolo borghese degli anni ’30, che ben si ad<strong>di</strong>cono alla nostra storia.<br />

Ma quello sopra descritto non è stato il solo caso. U<strong>di</strong>te u<strong>di</strong>te, allo stesso progettista e ad altro committente calabrese cosa è capitato<br />

ancora. Lo stesso Settore Ufficio del Piano della Provincia, sempre per l’autorizzazione paesistica ex art. 159 D.Lgs. n. 42/04, con nota del<br />

29 giugno 2004 riceve dal responsabile del servizio del comune gli elaborati <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> tre fabbricati civili. Dopo una lunga (e si presume<br />

attenta) istruttoria con sopralluogo e richiesta <strong>di</strong> integrazioni al competente ufficio tecnico comunale, regolarmente trasmesse il 25 ottobre<br />

2004, più viaggi e colloqui vari <strong>di</strong> progettista e committente, questa volta a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> quasi otto mesi, il 23 febbraio 2005 l’Ufficio del<br />

Piano comunica al sindaco e per conoscenza alla <strong>di</strong>tta interessata quanto segue: “Si restituisce la pratica <strong>di</strong> cui in oggetto, senza provve<strong>di</strong>mento<br />

autorizzatorio, in quanto l’intervento <strong>di</strong> cui trattasi, ricade per come <strong>di</strong>chiarato dal Responsabile del servizio Geom… con nota del<br />

29.06.2004, in Zona 2 della perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino, e pertanto a norma dell’art. 47 comma 4 della L.R. n. 10 del<br />

14/07/2003, che ha mo<strong>di</strong>ficato la L.R. n. 3/95, il rilascio dell’autorizzazione paesistica per gli interventi ricadenti all’interno dei territori<br />

dei parchi è delegato agli Enti parco. Si invita la S.V. a voler ritirare le copie del progetto entro 30 giorni dal ricevimento della presente”.<br />

Tralasciando ogni commento, mortificante più per le vittime <strong>di</strong> queste intollerabili <strong>di</strong>sfunzioni che per i burocrati attori, viene solo da<br />

constatare: com’è possibile che solo nel 2005, circa due anni dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 14.7.2003, l’Ufficio del<br />

Piano della Provincia si accorge che detta autorizzazione paesistica deve essere rilasciata dall’Ente Parco competente? E nelle more quante<br />

autorizzazioni ha rilasciato per cui non aveva competenza?<br />

Passando ad altri uffici, u<strong>di</strong>te u<strong>di</strong>te, cosa succede sempre ai geometri nel Catasto e nella Conservatoria delle Ipoteche.<br />

Da una nota riservata del 13 maggio scorso inviata dalla Direzione Centrale dell’Agenzia del Territorio alla Direzione Regionale della<br />

Calabria e al Servizio Ispettivo, si rilevano le criticità riscontrate sui principi <strong>di</strong> trasparenza imparzialità e correttezza che lasciano veramente<br />

perplessi e preoccupati. In particolare, per l’attribuzione delle ren<strong>di</strong>te catastali dei fabbricati, nell’Ufficio della Provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> i risultati<br />

per l’anno 2004 delle verifiche <strong>di</strong> conformità risultano appena del 30%, impiegando più <strong>di</strong> 100 giorni oltre il massimo stabilito <strong>di</strong> un<br />

anno, senza alcuna attività <strong>di</strong> verifica né <strong>di</strong> controlli in sopraluogo. Per rimuovere le criticità riscontrate la Direzione Regionale avrebbe<br />

dovuto svolgere i necessari riscontri e informare la Direzione Centrale entro il 15 giugno, mentre il Servizio Ispettivo avrebbe dovuto intraprendere<br />

le iniziative ritenute necessarie. Chissà quali saranno state!<br />

In più, dal febbraio scorso, sempre nell’ufficio <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, i <strong>di</strong>ritti erariali fino ai primi <strong>di</strong> giugno sono stati riscossi in via forfetaria<br />

richiedendo all’utenza per ogni atto <strong>di</strong> aggiornamento una marca <strong>di</strong> 11 euro non dovuta. Mentre nella Conservatoria della stessa Agenzia, si<br />

lamentano forti ritar<strong>di</strong> per gli annotamenti e i tempi <strong>di</strong> risposta, finora sono state limitate le consultazioni giornaliere all’utenza tecnica ad<br />

un quarto <strong>di</strong> quelle consentite negli altri uffici della regione, e il locale <strong>di</strong> visura dei vecchi registri (non consultabili in via telematica) era<br />

allocato in modo tanto indecente, per cui la Direzione Centrale ha presentato formali scuse all’utenza.<br />

Dopo gli incontri avuti, con una delegazione <strong>di</strong> colleghi, prima con il Procuratore della Repubblica <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, dr Alfredo Serafini, il 23<br />

maggio e, poi, il 26 successivo, con il Direttore dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, ing. Vincenzo Citriniti, da poco nominato,<br />

abbiamo avuto assicurazioni che sarebbero state a breve eliminate gran parte delle <strong>di</strong>sfunzioni lamentate. Siamo in attesa <strong>di</strong> verificare<br />

i risultati concreti nel me<strong>di</strong>o tempo.<br />

Nell’incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o del 24 giugno 2005 promosso dal <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, molti punti sono stati definiti ed è stato riconosciuto dal<br />

<strong>di</strong>rettore e dal responsabile regionale del settore tecnico che le istanze emerse e rappresentate sono fondate.<br />

Per parte nostra, rappresentanti <strong>di</strong> una <strong>categoria</strong> professionale tecnica nel Sud, pur operando in questo <strong>di</strong>fficilissimo contesto da<br />

Repubblica delle banane, con azioni quoti<strong>di</strong>ane cerchiamo comunque <strong>di</strong> dare risposte ai colleghi, fronteggiando l’emergenza permanente e<br />

dando nel contempo un apporto costruttivo al miglioramento qualitativo e culturale della professione e quin<strong>di</strong> della società.<br />

Un’attività costante assidua e certosina che portiamo avanti da anni e <strong>di</strong> cui qui vogliamo citare solo le iniziative più significative intraprese.<br />

Dal Corso <strong>di</strong> laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed e<strong>di</strong>lizie istituito nell’Ateneo della Calabria e<br />

nell’Università Telematica Guglielmo Marconi <strong>di</strong> Roma, allo stu<strong>di</strong>o e proposta del biennio specialistico per la laurea quinquennale in Scienze<br />

e tecnologie per l’ambiente e il territorio, alla proposta <strong>di</strong> legge regionale sulla Promozione e sviluppo della professione <strong>di</strong> geometra, all’istituzione<br />

e organizzazione del Centro Stu<strong>di</strong> Geo-Metra (ente culturale onlus iscritto l’1 luglio 2005 al n. 168 del Registro delle Persone<br />

Giuri<strong>di</strong>che dell’Ufficio Territoriale del Governo) e del Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong>, alla cura dell’e<strong>di</strong>zione fuori commercio del Dizionario<br />

biografico, bibliografico, geografico, storico della Calabria del prof. Gustavo Valente. Per finire ai corsi, seminari e incontri <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e<br />

aggiornamenti annuali sul Pregeo e Docfa sull’e<strong>di</strong>lizia antisismica, sull’emergenza sismica, sulla sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, sulla preparazione<br />

agli esami <strong>di</strong> stato, sul GPS e telerilevamento, sulla formazione informatica, sul controllo strutturale e sulle prove non <strong>di</strong>struttive<br />

dei materiali e<strong>di</strong>li.<br />

In questa Italia a brandelli e in questo Sud <strong>di</strong> stracci, con tutto l’impegno possibile, vorremmo ma non riusciamo a fare <strong>di</strong> più.<br />

giuseppe caterini<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

CULTO MICAELICO E INSEDIAMENTI<br />

FORTIFICATI SUL TERRITORIO<br />

DELLA CALABRIA SETTENTRIONALE.<br />

La <strong>di</strong>ffusione del culto micaelico e la conseguente e<strong>di</strong>ficazione<br />

e de<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> culto in Italia meri<strong>di</strong>onale,<br />

comincia quando Grimoaldo I, duca <strong>di</strong> Benevento,<br />

accorre sul Gargano per <strong>di</strong>fendere il santuario dall’assalto<br />

dei Bizantini 1 . Ha inizio da quel momento un saldo rapporto<br />

tra Longobar<strong>di</strong> e culto <strong>di</strong> san Michele che si estende a tutta l’area<br />

infuenzata dal ducato <strong>di</strong> Benevento 2 .<br />

È noto che il culto <strong>di</strong> san Michele, affermatosi nel Santuario<br />

garganico dove aveva sostituito precedenti culti pagani fin dal<br />

V secolo, è stato oggetto <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>ti stu<strong>di</strong> che, soprattutto<br />

negli ultimi tempi, hanno dato un contributo notevole alla<br />

conoscenza del fenomeno e hanno chiarito il contesto politico e<br />

culturale che favorì la sua <strong>di</strong>ffusione sui territori <strong>di</strong>pendenti dai<br />

Longobar<strong>di</strong> 3 . Per quanto riguarda il territorio dell’attuale Calabria,<br />

la zona a nord del Crati con la presa nel 571, <strong>di</strong> Benevento<br />

da parte <strong>di</strong> Zottone e con la definitiva riorganizzazione del<br />

ducato ad opera <strong>di</strong> Arechi, tra la fine del VI e la prima metà del<br />

VII secolo, entra nella sfera d’influenza dei Longobar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

Benevento, mentre nella restante parte della Regione, dopo la<br />

fig. 1 - Nocara (Calabria): località Presinace. Veduta del colle<br />

metà del VII secolo,<br />

viene istituito il<br />

ducato <strong>di</strong> Calabria<br />

4 . Ancora alla<br />

metà del IX secolo<br />

il ducato <strong>di</strong> Calabria<br />

confinava a<br />

nord con i gastaldati<br />

longobar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Cosenza</strong> e Cassano<br />

e il confine tra<br />

Longobar<strong>di</strong> e Bizantini<br />

è probabile<br />

Arte e cultura<br />

<strong>di</strong> Giuseppe Roma*<br />

fig. 2 - Nocara (Calabria): località Armi.<br />

Veduta della rupe<br />

che fosse segnato dai corsi dei fiumi Crati e Savuto, seguendo<br />

una linea che dalla Jonio portava fino ad Amantea sul Tirreno 5 .<br />

Questa fascia <strong>di</strong> territorio, attualmente delimitata a nord dal<br />

confine amministrativo tra Calabria e Basilicata, a sud dai letti<br />

dei fiumi Crati e Savuto presenta, ancora oggi, una sostanziale<br />

<strong>di</strong>versità sia dal punto <strong>di</strong> vista geomorfologico che culturale tra<br />

le varie aree che la compongono 6 . Esse sono rappresentate dalla<br />

Piana <strong>di</strong> Sibari, solcata dal corso del fiume più importante, il<br />

Crati 7 dall’Alto Jonio cosentino, caratterizzato da un sistema<br />

collinare e montagnoso poco elevato 8 dal Massiccio silano con<br />

con<strong>di</strong>zioni geologiche e climatiche <strong>di</strong> tipo nor<strong>di</strong>co 9 . La Calabria<br />

settentrionale tirrenica, si può <strong>di</strong>stinguere, a sua volta, nel<br />

versante meri<strong>di</strong>onale del Pollino con la conca <strong>di</strong> Castrovillari e<br />

alcuni rilievi che culminano nel Cozzo del Pellegrino, il Vallo<br />

del Crati con <strong>Cosenza</strong> e i Casali e la Catena costiera o Paolana,<br />

che è costituita da un “corridoio inse<strong>di</strong>ativo” che va dalla foce<br />

del Castrocucco fino alla bassa valle del Savuto 10 . La <strong>di</strong>versità<br />

* Direttore Dipartimento <strong>di</strong> Archeologia e Storia delle Arti - Università della Calabria<br />

1 G.P. BOGNETTI, I loca sanctonim e la storia della Chiesa nel regno dei Longobar<strong>di</strong>, in Id., L’età longobarda, III, Milano, 1967, p. 305-345.<br />

2 G. OTRANTO, Il “Regnum” longobardo e il Santuario micaelìco del Gargano: note <strong>di</strong> epigrafia e storia, in Vetera Christianorum, 1985, p. 165-180.<br />

3 G. OTRANTO e C. CARLETTI, il santuario <strong>di</strong> S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle origini al Xsecolo, Bari, 1990, p. 13-70.<br />

4 È intorno alla metà del VII secolo d. C. che il nome <strong>di</strong> Calabria si afferma al posto dell’antica denominazione terra brittiorum (cf. F. Burgarella, La chiesa<br />

greca <strong>di</strong> Calabria in età bizantina (VI-VII secolo), in Testimonianze cristiane antiche ed altome<strong>di</strong>evali nella Sibaritide. Atti del Convegno nazionale, Corigliano-<br />

Rossano, 11-12 marzo 1978, Bari 1980, p. 29-30, 91). Sul termine Bruttii, cf. M. Buonocore (a cura <strong>di</strong>), Regio IIL Regium Iulium, Locri, Taurianum, Trapeia, Vibo<br />

Valentia, Copia-Thurii, Blanda Iulia, Bari, 1987 (Inscriptiones christiane Italiae septimo saeculo anterìores, 5), p. XIII-XXV.<br />

5 J. GAY, L’Italie méri<strong>di</strong>onale et I’empire byzantin depuis l’avènement de Basile I er jusqu’à la prise de Bari par les Normands (867-1071), New York, 1904,<br />

p. 25; L.-R. MÉNAGER, La “byzantinisation” religieuse de l’italie méri<strong>di</strong>onale (IX-XII siècles) et la politique monastique des Normands d’italie, in Revue d’histoire<br />

ecclésiastique, LIII, 1958, p. 747-774; Gh. NOYÉ, La Calabre et la frontière, VI-X siacles, in A. Bazzana (a cura <strong>di</strong>), Castrum 3. Guerre, fortifìcation et habitat<br />

dans le monde mé<strong>di</strong>terranéen au Moyen Àge. Actes du colloque de Madrid, 24-2 7 novembre 1985, Rome, 1988, p. 277-308; V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione<br />

bizantina nell’italia meri<strong>di</strong>onale dal IX all’XI secolo, Bari. 1978, p. 35.<br />

6 G. ISNARDI, il Paese, in Il Ponte, 6, 1950 n. 9-10, p. 977-996; E. MANZI e L. CARDI, Spunti sul paesaggio urbano e rurale in Calabria suggeriti dalla cartografia<br />

dei secoli XVIII e XIX, in Atti del XXII Congresso geografico italiano (Salerno 11-12 aprile 1975), Napoli, 1979, p. 258-272.<br />

7 V. RUGGIERO, La Calabria Silano-Jonica, in E. Manzi e V. Ruggiero (a cura <strong>di</strong>), La casa rurale in Calabria, Firenze, 1987, p. 155-267.<br />

8 M. L. GENTILESCHI, La Calabria settentrionale ionica, Roma, 1964 (Pubblicazioni dell’istituto <strong>di</strong> geografia dell’Università <strong>di</strong> Roma, 10); R. MONHEIM,<br />

Sviluppo e struttura delle marine lungo la costa ionica della Calabria, in Quaderni internazionali <strong>di</strong> storia economica e sociale, 2,1973, p. 411-434; G. SCIUTO, La<br />

Penisoletta calabrese, in E. Manzi e V. Ruggiero (a cura <strong>di</strong>), La casa rurale..., p. 269-292.<br />

9 M. MORTARA, Cenni sul regime idrografico e meteorologìco dell’altopiano silano, in Stu<strong>di</strong> silani, 1937, p. 3-90; V. RUGGIERO, La Calabria Silano-ionica, in<br />

E. Manzi e V. Ruggiero (a cura <strong>di</strong>), La casa rurale..., p. 249-267.<br />

10 E. MANZI, La Calabria settentrionale tirrenica, in E. Manzi e V. Ruggiero (a cura <strong>di</strong>), La casa rurale... cit., p. 51-154.<br />

5


6<br />

Arte e cultura<br />

fig. 3 - Morano Calabro (Calabria): località Sassòne.<br />

Porta lato ovest<br />

geomorfologica e culturale <strong>di</strong> quest’area fu riconosciuta fin<br />

dall’antichità e già nell’opera pliniana la parte settentrionale<br />

dell’attuale Calabria si presentava articolata e composita: fino<br />

al Lao si estendeva il territorio lucano, mentre dalla foce <strong>di</strong><br />

questo fiume iniziava la costa dei Bruttii 11 , che, anche se non<br />

in<strong>di</strong>cato esplicitamente, terminava, sullo Ionio, al promunturium<br />

Zephyrium 12 .<br />

Con la riorganizzazione <strong>di</strong>oclezianea la regio III, con alcune<br />

mo<strong>di</strong>fiche dei confini, costituì la provincia Lucania et Brittii,<br />

affidata ad un corrector e con tale nome, privo <strong>di</strong> rilevanza<br />

dal punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa organizzazione amministrativa<br />

delle due entità territoriali, venne citata in documenti tramandati<br />

dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Teodosio e dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Giustiniano 13 .<br />

La parte settentrionale dell’attuale Calabria, confina ad est<br />

con il mare Jonio e a ovest con il Tirreno. Il Pollino che costituisce<br />

il massiccio montuoso più meri<strong>di</strong>onale dell’Appennino e<br />

che raggiune ge i 2248 m <strong>di</strong> altezza 14 , insieme alle propaggini<br />

orientali dell’Appennino lucano 15 , come una muraglia naturale,<br />

<strong>di</strong>fende il territorio rendendolo quasi inaccessibile a chi proveniva<br />

da nord. In prossimità della costa tirrenica la catena si<br />

prolunga fino al Passo dello Scalone, nei pressi <strong>di</strong> S. Agata<br />

d’Esaro, da sempre punto obbligato <strong>di</strong> passaggio tra la costa e<br />

la Valle dell’Esaro 16 . Ma per chi proviene dal nord, le uniche<br />

possibilità <strong>di</strong> accesso al territorio regionale sono offerte dal<br />

Passo <strong>di</strong> Campotenese, dalla Valle del Noce e dall’area imme<strong>di</strong>atamente<br />

a ridosso della Costiera Jonica. Questi assi <strong>di</strong> penetrazione,<br />

anche se utilizzati fin dall’antichità 17 , furono attraversati<br />

da un sistema viario organizzato solo con la conquista<br />

romana della terra dei Bruttii, allorché soprattutto per esigenze<br />

militari <strong>di</strong> controllo del territorio 18 si <strong>di</strong>ede avvio alla costruzione<br />

<strong>di</strong> una rete viaria efficiente e <strong>di</strong> lunga percorrenza attestata<br />

dalle fonti itinerarie 19 .<br />

L’articolazione geomorfologica della regione, frazionata<br />

in modo non omogeneo e con realtà territoriali a volte in for-<br />

fig. 4 - Morano Calabro (Calabria):<br />

Monte Sant’Angelo (sullo sfondo)<br />

11 Sul termine Bruttii, cf. M. Buonocore, loc. cit. n. 4 e 5. Mazzarino, Si può <strong>di</strong>re Bruttium? La denominazione tardoromana dell’attuale Calabria, in Id., Antico,<br />

tardoantico ed era costantiniana, I, Bari 1974, p. 213 Ss.<br />

12 plin., N. H., 3.71.<br />

13 F. GRELLE e G. VOLPE, Aspetti della geografia amministrativa ed economica, della Calabria in età tardoantica, in M. Pani (a cura <strong>di</strong>), Epigrafia e territorio,<br />

politica e società. Temi <strong>di</strong> antichità romane, IV, Bari, 1996, p. 119 ss.<br />

14 Il confine amministrativo del territorio dell’attuale Calabria è segnato da una linea sinuosa che parte dalla fiumara <strong>di</strong> Castrocucco, sul golfo <strong>di</strong> Policastro,<br />

raggiunge il Pollino e quin<strong>di</strong>, volgendo a nord, segue lo spartiacque meri<strong>di</strong>onale del corso del fiume Sinni, terminando a Rocca Imperiale sul mare Jorio (cf. G.<br />

Isnar<strong>di</strong>, Sul confine terrestre della Calabria, in Atti del Congresso geografico italiano, Napoli, 1930, lI, p. 147-152).<br />

15 V. RUGGIERO, Realtà territoriali e <strong>di</strong>fferenziazioni spaziali, in E. Manzi e V. Ruggiero (a cura <strong>di</strong>), La casa rurale..., p. 43-49.<br />

16 G. P. GIVIGLIANO, Assi e <strong>di</strong>rettrici protostoriche in Calabria, in Klearchos, 19, 1975-1977, p. 70.<br />

17 L. QUILICI, Siris-Heraclea, Roma, 1967 (Forma Italiae. Regio III, 1), p. 20 Ss.; G. P. GIVIGLIANO, Sistemi <strong>di</strong> comunicazione e topografia degli inse<strong>di</strong>amenti<br />

<strong>di</strong> età greca nella Brettia, <strong>Cosenza</strong>, 1978, p. 56-59; P. BOTTINI, La Lucania meri<strong>di</strong>onale tirrenica tra VI e inizio del V secolo a.C., in Id. (a cura <strong>di</strong>), Archeologia<br />

arte e storia alle sorgenti del Lao. Catalogo della mostra Castelluccio, un centro minore tra beni culturali e memoria storica, Matera, 1988, p. 93-139; G. F. LA<br />

TORRE, Blanda, Lavinium, Cerillae, Clampetia, Tempsa, Firenze, 1999, p. 75-78.<br />

18 P. SOMMELLA, italia antica. L’urbanistica romana, Roma 1988, p. 17 ss.<br />

19 Sulla viabilità <strong>di</strong> questa parte del territorio calabrese, per la Reggio-Capua, cf. A. Taliano Grasso, Considerazioni topografiche sulla via Annia tra Muranum<br />

e Valentia, in Opere <strong>di</strong> assetto territoriale ed urbano. Atlante tematico <strong>di</strong> topografia antica, 1994, p. 7; F. Cantarelli, La via Regio-Capuam. Bilancio degli stu<strong>di</strong> e<br />

prospettive per il futuro, in La Via Popillia: una strada da ripercorrere. Atti del Convegno, Scigliano-Morano Calabro, 29-30 settembre 1996, Castrovillari, 1999,<br />

p. 27; H. Nissen, Italische Landeskunde, Il, Berlino, 1902, p. 900; G. F. La Torre, Per lo stu<strong>di</strong>o della viabilità romana in Calabria considerazioni sul tracciato della<br />

via cosiddetta Annia o Popilia dalla Conca <strong>di</strong> Castelluccio a Vibo, in Klearchos, 32. 1992, p. 149-186; G. P. Givigliano, Percorsi e strade, in S. Settis (a cura <strong>di</strong>).<br />

Storia della Calabria antica, 11, Roma, 1994, p. 289-293. Per un’analisi delle fonti si veda E. Kirsten, Viaggiatori e vie in epoca greca e romana, in Vie <strong>di</strong> Magna<br />

Grecia. Atti del II Conv. <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> sulla Magna Grecia, Napoli, 1963. p. 137-158. Per quanto riguarda la ricostruzione dell’asse viario lungo la costa tirrenica e i relativi<br />

inse<strong>di</strong>amenti lungo il tracciato, si veda G. F. La Torre, Blanda, Laviniumt, Cerillae... cit., p. 130-142. CE. anche S. Crogiez, Les stationes du cursus publicus en<br />

Calabre un état de la recherche, in MEFRA, 102, 1990, p. 416; J. Schnetz (a cura <strong>di</strong>). Itinerarìa romana. 11. Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis<br />

Geographica. Stoccarda, 1940 (1990), p. 1-110. Per la strada costiera ionica, cf. L. Quilici e S. Quilici Gigli, La zona a nord del Crati Coscile, in L. Quilici et al.,<br />

Carta archeologica della Piana <strong>di</strong> Sibari, in Atti e memorie della Società Magna Grecia, n. s. 9-10, 1968-1969, p. 97-124; P. G. Guzzo, Sibari. Scavi al Parco del<br />

Cavallo (1960-62; 1969-70) e agli Stombi (1969-70), in Notizie degli scavi, 1970, suppl. III; A. Taliano, Grasso, Alcune note sulla viabilità nel territorio dei Bruttii.<br />

Turios-Meto (Itt,t. Asttort 114), in Atlante tematico <strong>di</strong> topografia antica, lI, 1993, p. 1-22.<br />

n. 2-3/2005


fig. 5 - San Sosti (Calabria): Passo del<br />

Palombaro con il Santuario del Pettoruto<br />

n. 2-3/2005<br />

te contrasto fra<br />

loro 20 , ha indubbiamenteinfluenzato<br />

fin dall’antichità<br />

i sistemi <strong>di</strong><br />

organizzazione<br />

antropica sul territorio<br />

e le relative<br />

attività economiche,<br />

che si concentrarono<br />

in prevalenza<br />

lungo le pianeggianti<br />

fasce<br />

costiere e le vallate<br />

fluviali interne,<br />

mentre la consistente<br />

parte montuosa,<br />

coperta dalle<br />

cupe selve cantate da Festo Avieno 21 e da Virgilio 22 , fu lasciata<br />

al pascolo e allo sfruttamento intensivo dell’industria del<br />

legno 23 .<br />

Ad eccezione della sola <strong>Cosenza</strong>, che è l’unico centro abitato<br />

a superare la soglia del VI secolo 24 , non vi è traccia, in questo<br />

periodo <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti urbani degni <strong>di</strong> nota nella parte settentrionale<br />

del territorio calabrese 25 .<br />

Lo stato della ricerca non consente <strong>di</strong> formulare ulteriori<br />

perio<strong>di</strong>zzazioni all’interno dei secoli IV-VI 26 , allorché l’inse<strong>di</strong>amento<br />

su questa parte del territorio calabrese appare <strong>di</strong> tipo<br />

sparso concentrato intorno alle villae tardo romane, che sfruttano<br />

le fertili vallate e le zone costiere, servite dall’eccellente<br />

sistema viario 27 .<br />

La tipologia dell’inse<strong>di</strong>amento non muta nell’alto Me<strong>di</strong>oevo<br />

28 anche dopo lo stabilizzarsi in quest’area del limes tra Longobar<strong>di</strong><br />

e Bizantini, allorché i valichi pedemontani <strong>di</strong> accesso<br />

alle fasce costiere e alle vallate del Crati e del Savuto, vengono<br />

<strong>di</strong>fese da una serie <strong>di</strong> cinte fortificate 29 .<br />

Le indagini archeologiche condotte in questi anni dalla cat-<br />

Arte e cultura<br />

tedra <strong>di</strong> Archeologia cristiana dell’Università della Calabria,<br />

hanno permesso <strong>di</strong> delineare, anche se ancora sommariamente,<br />

l’evoluzione dell’intero contesto territoriale dell’attuale Calabria<br />

settentrionale, che si caratterizza, nell’Alto Me<strong>di</strong>oevo,<br />

come area <strong>di</strong> confronto militare, culturale e politico tra Longobar<strong>di</strong><br />

e Bizantini. Nel territorio dell’attuale Comune <strong>di</strong> Nocara,<br />

per esempio, due campagne archeologiche condotte sulla sommità<br />

della collina <strong>di</strong> Presinace (fig. l), hanno evidenziato come<br />

la parte alta del sito, verso la fine del VI e la metà del VII secolo,<br />

fosse stata fortificata con un anello murario, a guar<strong>di</strong>a degli<br />

assi <strong>di</strong> penetrazione che dalla costa ionica conducevano verso<br />

l’interno, nelle vallate del Sarmento e del Sinni. Sulla sommità<br />

della collina, le indagini archeologiche, hanno documentato<br />

fasi d’uso che vanno dalla fine del VI e la metà VII secolo, fino<br />

al basso Me<strong>di</strong>oevo 30 .<br />

Poco <strong>di</strong>stante dal colle fortificato e da esso visibile, in località<br />

Timpone del Pagliaro, già dagli anni ‘60 dello scorso secolo<br />

fu segnalata dal Quilici una necropoli, datata al VII secolo e<br />

in<strong>di</strong>cata come longobarda. L’Autore la attribuì alla prima fase<br />

longobarda, paragonandola a quelle <strong>di</strong> Castel Trosino, Nocera<br />

Umbra, Gualdo Ta<strong>di</strong>no, Tricarico e ad altre dello stesso periodo<br />

del VII secolo 31 . Le recenti indagini condotte in questo sito,<br />

fig. 6 - San Sosti (Calabria):<br />

località Casalini - ambiente del sito fortificato<br />

20 Le parole <strong>di</strong> Manlio Rossi Doria, “In realtà non c’è la Calabria, ma le Calabrie: jonica e tirrenica, montana e collinare, costiera e interna, prospera e miserabile,<br />

intensiva al massimo e al massimo estensiva, latifon<strong>di</strong>sta e polverizzata, sovrapopolata e <strong>di</strong>sabitata (La Calabria agricola e il suo avvenire. in Il Ponte, 6,<br />

1950, p. 1173), offrono un’immagine suggestiva e sintetizzano la <strong>di</strong>versità e l’articolazione <strong>di</strong> aree territoriali, che pur contigue, per cause geomorfologiche sono<br />

<strong>di</strong>versissime per quanto riguarda lo sfruttamento del suolo e il relativo sviluppo economico.<br />

21 AVIENO FESTO, Descriptio Orbis Terrarum, vv. 502 Ss.<br />

22 Verg., Aeneis, XII, 715-717.<br />

23 G. FIACCADORI, Calabria tardoantica, in in S. Settis (a cura <strong>di</strong>). Storta della Calabria antica. Età italica e romana, Roma, 1994, p. 709-710<br />

24 M. PAOLETTI, Occupazione romana e storia delle città, in S. Settis (a cura <strong>di</strong>), Storia della Calabria antica..., p. 482-485; G. OTRANTO, La cristianizzazione<br />

della Calabria e la formazione delle <strong>di</strong>ocesi, in Vetera christianorum, 32, 1995, p. 363; A. NESTORI. Ricerche paleocristiane nel territorio <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, in<br />

Testimonianze cristiane antiche ed altome<strong>di</strong>evali nella Sibaritide. Atti del Convegno nazionale, Corigliano-Rossano, 11-12 marzo 1978, Bari, 1980, p. 59-61:<br />

25 Vi sarebbe da citare il caso <strong>di</strong> Blanda, che però non sarebbe un centro urbano tra<strong>di</strong>zionale, ma, secondo l’ipotesi <strong>di</strong> Francesco La Torre, obbe<strong>di</strong>rebbe a logiche<br />

inse<strong>di</strong>ative <strong>di</strong> tipo sparso (Blanda, Lavinium, Cerillae..., p. 112).<br />

26 Un quadro del popolamento del territorio dei Bruttii in questo periodo è offerto da P. G. Guzzo, Le scoperte archeologiche nell’attuale provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>,<br />

Trebisacce, 1978; Id., Tracce archeologiche dal IV al VII sec. d. C. nell’attuale provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, in MEFRM, 91, 1979, p. 26 ss.; Gh. Noyé, Les Bruttii au VI<br />

siècle, in MEFRA4, 103, 1991, p. 505-55 1.<br />

27 C. PALA, La zona tra il Coscile e il Crati, in Carta archeologica della Piana <strong>di</strong> Sibari... cit. n. 19, p. 124-134; L. QUILICI e S. Quilici Gigli, La zona a nord<br />

del Crati-Coscile, ibid., p. 120, n. 318; P. G. GUZZO, Sibari. Scavi al Parco del Cavallo (1960-1962; 1969-1970) e agli Stombi (1969-1970), 1974, p. 20, n. 10.<br />

28 Oltre ai tratti <strong>di</strong> strada che mettevano in comunicazione le ville con la consolare, anche il ponte sul fiume Coscile, nei pressi <strong>di</strong> Celimarro (IGM. 1: 25.000.<br />

F. 221 NO Sez. C), venne utilizzato durante il Me<strong>di</strong>oevo, in quanto è ricordato in un documento del XIII secolo (cf. A. Miglio, La Polis-Sibaris, Castrovillari, 1960,<br />

p. 29; B. Cappelli, Oggetti <strong>di</strong> età barbarica a Castrovillari, in Id., Me<strong>di</strong>oevo bizantino nel Mezzogiorno d’Italia, Castrovillari 1993, p. 503-504). A volte vi è continuità<br />

anche nell’utilizzo delle necropoli, come quella nei pressi della masseria Baratta (IGM. 1 :25.000. F. 221 NO Sez. C), utilizzata già in età ellenistico-romana<br />

con sepolture che giungono fino ad età me<strong>di</strong>evale (F. Cantarelli, La rilevanza archeologica dell’area <strong>di</strong> Castrovillari specie in rapporto alla romanizzazione, in<br />

Stu<strong>di</strong> Caldora, 1978, p. 29-30).<br />

29 G. ROMA, Sulle tracce del limes longobardo in Calabria, in MEFRM, 110,1998, p. 7-27.<br />

30 G. ROMA (a cura <strong>di</strong>), Necropoli e inse<strong>di</strong>amenti fortificati nella Calabria settentrionale. II. Gli inse<strong>di</strong>amenti fortificati, Bari, c.s.<br />

31 L. QUILICI, Siris-Heraclea, Roma, 1967, p. 74-78.<br />

7


8<br />

Arte e cultura<br />

fig. 7 - San Donato <strong>di</strong> Ninea (Calabria):<br />

località Sant’Angelo - ingresso del Santuario<br />

hanno evidenziato una tipologia delle fosse sepolcrali rivestite<br />

da lastre lapidee (Plattengraber”), che trova confronti puntuali<br />

sia nella stessa Calabria 32 , che in Basilicata 33 e Puglia 34 , per<br />

citare gli esempi più vicini, ma si possono osservare anche in<br />

altre necropoli, a Castel Trosino per citarne una, dove la tipologia<br />

delle fosse rivestite da lastre si afferma fin dalla prima metà<br />

del VII secolo 35 . A poca <strong>di</strong>stanza dal sito fortificato e dalla<br />

necropoli, sul punto più stretto dello spartiacque posto tra la<br />

valle del Sarmento e le fiumare marittime si staglia da lontano,<br />

solitaria sul brullo paesaggio che la circonda, una rupe massiccia<br />

(fig. 2) denominata Armi <strong>di</strong> Sant’Angelo 36 . I1 luogo esposto<br />

a tutti i venti, che provenendo dalle marine, s’ingolfano<br />

impetuosi tra i corridoi montani e le valli delle fiumare, appare<br />

completamente inabitato e inospitale, tale comunque da colpire<br />

fortemente l’immaginazione e suscitare ancora tra gli abitanti<br />

del circondario un senso <strong>di</strong> superstizioso terrore. Sulla sommità<br />

della rupe a forma <strong>di</strong> ampio piazzale, il Quilici segnalava i resti<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>verse costruzioni che dovevano in antico formare un complesso<br />

culturale con fasi <strong>di</strong> vita databili dal IV secolo a.C.,<br />

come testimonia la gran quantità <strong>di</strong> cocciame sparso, fino<br />

all’altome<strong>di</strong>oevo, allorché una chiesetta cristiana si sovrappose<br />

e sostituì i precedenti culti pagani 37 . L’e<strong>di</strong>ficio altome<strong>di</strong>evale,<br />

che dal toponimo che ancora si conserva ricorda l’Angelo,<br />

dovette costituire il punto <strong>di</strong> riferimento religioso per gli abitanti<br />

che, in caso <strong>di</strong> pericolo, si rifugiavano all’interno del<br />

castrum <strong>di</strong> Presinace, e trovavano l’estrema <strong>di</strong>mora nella<br />

necropoli <strong>di</strong> Timpone del Pagliaro. Un altro inse<strong>di</strong>amento fortificato<br />

venne eretto a controllo del passo <strong>di</strong> Campotenese, lungo<br />

il tratto della via consolare che congiungeva le antiche stationes<br />

romane <strong>di</strong> Muranum e Interamnia 38 , in località Sassòne,<br />

nel territorio <strong>di</strong> Morano Calabro 39 . È un inse<strong>di</strong>amento fortificato<br />

che si incontra percorrendo la strada che da Morano Calabro<br />

conduce a S. Basile, a circa 3 km da quest’ultimo centro abitato,<br />

su un colle che si eleva a 658 m s.l.m., sulla destra idrografica<br />

del fiume Coscile. Quello che oggi si può osservare sono i<br />

resti delle mura <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, che cingono tutta la sommità del colle<br />

per un perimetro <strong>di</strong> 1.500,51m (fig. 3) e con una larghezza <strong>di</strong><br />

m 0.80, che raggiunge uno spessore <strong>di</strong> circa 2 m negli stipiti<br />

che delimitano le porte <strong>di</strong> accesso (fig. 10). Le indagini archeologiche<br />

condotte all’interno della cinta muraria fortificata hanno<br />

evidenziato, anche in questo sito, una prima fase (fine VI<br />

metà VII sec.) in cui veniva innalzato il perimetro fortificato,<br />

una successiva fase (probabilmente dalla fine del IX fino a tutto<br />

il X secolo) <strong>di</strong> abbandono e ancora una rioccupazione del<br />

sito con la costruzione,<br />

all’interno<br />

della fortificazione,<br />

<strong>di</strong> una chiesa<br />

con fonte battesimale<br />

e locali<br />

annessi (intorno<br />

all’XI sec.) 40 .<br />

A ridosso della<br />

fortificazione, quasi<br />

incombente su <strong>di</strong><br />

essa, svetta improvviso<br />

fino a quota<br />

794 m s.l.m., a forma<br />

<strong>di</strong> un grande<br />

cono (fig. 4), Monte<br />

Sant’Angelo 41 .<br />

Uno scrittore del<br />

XVII secolo,<br />

Domenico Casalnuovo,<br />

afferma<br />

fig. 8 - San Donato <strong>di</strong> Ninea (Calabria):<br />

località Sant’Angelo interno della grotta <strong>di</strong><br />

San Michele strutture architettoniche<br />

32 Una serie <strong>di</strong> necropoli, venute alla luce nella Crotoniatide settentrionale, nelle località Cerami<strong>di</strong>o, Taverna, Cannarò, Castelluzzo <strong>di</strong> sotto, Caracones,<br />

Silipetto, Riganni e Fonte Manele, Carrocceddu, ha restituito interessanti materiali alto-me<strong>di</strong>evali. La tipologia delle fosse tombali (R. Spadea, Crotone: Problemi<br />

<strong>di</strong> territorio fra Tardoantico e Me<strong>di</strong>oevo, in MEFRM, 103, 1991, p. 553-573). è simile a quelle <strong>di</strong> Timpone del Pagliaro. Per la necropoli <strong>di</strong> c.da Silipetto, cf. anche<br />

E. Palopoli, Torretta <strong>di</strong> Crucoli e Paternum. Emergenze archeologiche ed ipotesi storica, Rossano Calabro, 1998, p. 55-61, fig. 32.<br />

33 P. BOTTINI, L’altome<strong>di</strong>oevo nell’area grumentina. Il cimitero <strong>di</strong> “S. Marco”, in MEFRM, 103, 1991, p. 861, fig. 3.<br />

34 M. R. SALVATORE, Antichità altome<strong>di</strong>evali in Basilicata, in La cultura in Italia tra tardo Antico e alto Me<strong>di</strong>oevo, Roma, 1979), Roma, 1981, p. 142-152; C.<br />

DANGELA e G. VOLPE, Inse<strong>di</strong>amenti e cimiteri rurali tra tardoantico e altome<strong>di</strong>eovo nella Puglia centro-settentrionale: alcuni esempi, in MEFRM, 103, 1991, p.<br />

785-826 p. 816.<br />

35 L. PAROLI, La necropoli <strong>di</strong> Castel Trosino : un laboratorio archeologico per lo stu<strong>di</strong>o dell’età longobarda, in Id. (a cura <strong>di</strong>), L’italia centro-settentrionale in<br />

età longobarda. Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995), Firenze, 1997, p. 105.<br />

36 Il toponimo ‘Armi’, è <strong>di</strong>ffuso in Calabria ed è riferito a rupi scoscese e aspre (G. Alessio, Saggio <strong>di</strong> toponomastica calabrese. Firenze. 1939).<br />

37 L. QUILICI, Siris-Heraclea cit., p. 36-40.<br />

38 A. TALIANO GRASSO, Considerazioni topografiche.... p. 9-10.<br />

39 E. MIRAGLIA, Le Antichità <strong>di</strong> Castrovillari <strong>di</strong> Don Domenico CasaLnuovo, MiIano, 1954, p. 30-52; V. PADULA, Calabria prima e dopo unità, II, Roma-Bari,<br />

1977. Il Padula situa Sassone a due miglia da Morano e la identifica con l’antica Ileria. N. LEONI, Della Magna Grecia e delle tre Calabrie. II Napoli. 1845, p. 175;<br />

G. SCORZA, Notizie storiche sulla città <strong>di</strong> Morano in Calabria Citra. Napoli, 1866, p. 52-53; A. SALMENA, Morano Calabro e le sue case illustri Bologna 1988, p.<br />

101-105; C. PEPE, Memorie storiche della città <strong>di</strong> Castrovillari. Bologna 1984. p. 55-57; G. ROMA, Sulle tracce..., p. 8-15.<br />

40 G. ROMA (a cura <strong>di</strong>), Necropoli... cit. n. 30.<br />

41 I.G.M., Castrovillari, 1:10.000, F. 221, III, NE, Sez. H4.<br />

n. 2-3/2005


che “quello famoso<br />

monte chiamato Monte<br />

S. Angelo per esserci<br />

nella sommità una<br />

chiesa sub titulo <strong>di</strong> S.<br />

Michele Arcangelo...<br />

Nel mezzo <strong>di</strong> questo<br />

monte S. Angelo vi è<br />

una cappella sub titulo<br />

<strong>di</strong> S. Maria dello<br />

Reposo e davante<br />

questa Cappella vi è<br />

la strata che in<strong>di</strong>rizza<br />

il camino alla chiesa<br />

S. Angelo 42 ”.<br />

I lavori condotti<br />

alla fine degli anni<br />

‘50 del secolo scorso<br />

per l’installazione <strong>di</strong><br />

alcuni ripetitori ra<strong>di</strong>otelevisivi,<br />

hanno quasi<br />

n. 2-3/2005<br />

fig. 9 - San Donato <strong>di</strong> Ninea (Calabria):<br />

località Sant’Angelo interno della grotta<br />

<strong>di</strong> San Michele<br />

completamente cancellato l’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> culto, <strong>di</strong> cui si può,<br />

però, cogliere qualche traccia. La già ricordata chiesa <strong>di</strong> S.<br />

Maria del Riposo 43 , che ancora si può ammirare a mezza costa,<br />

e un altro e<strong>di</strong>ficio citato in un documento del 1597 come monastero<br />

<strong>di</strong> S. Michele ubicato alle pen<strong>di</strong>ci del Monte 44 , fanno<br />

pensare a una “via sacra” <strong>di</strong> ascesa verso la vetta e la chiesa <strong>di</strong><br />

S. Michele.<br />

Il Passo del Palombaro (fig. 5), nei pressi dell’attuale centro<br />

abitato <strong>di</strong> S. Sosti, ha da sempre costituito un passaggio obbligato<br />

tra la costa tirrenica e le vallate interne solcate dall’Esaro<br />

e dal Fullone 45 .<br />

In età altome<strong>di</strong>evale a controllo del Passo viene eretta una<br />

cinta fortificata, che presenta stringenti analogie sia con Sassòne<br />

che con Presinace 46 , nella località denominata Casalini <strong>di</strong> S.<br />

Sosti 47 .<br />

Gli scavi archeologici, condotti nel 1993 e non ancora pubblicati<br />

48 , hanno indagato la struttura fortificata, databile intorno<br />

al VII secolo, e a pianta trapezoidale 49 , che, nell’alto Me<strong>di</strong>oevo,<br />

doveva svolgere le stesse funzioni <strong>di</strong>fensive dei siti fortificati<br />

in precedenza citati (fig. 6).<br />

Non lontana dalla fortificazione dei Casalini <strong>di</strong> S. Sosti, è<br />

stata identificata, in località Sant’Angelo nel comune <strong>di</strong> S.<br />

Donato <strong>di</strong> Ninea (CS), una cavità naturale conosciuta come<br />

Santuario <strong>di</strong> S. Michele Arcangelo 50 , che è localizzata in un<br />

luogo aspro e impervio, a 759 m s.l.m. e si raggiunge dopo aver<br />

Arte e cultura<br />

percorso a pie<strong>di</strong> un ripido sentiero scavato nella roccia (fig. 7).<br />

Lo stretto imbocco della cavità si amplia gradualmente verso<br />

l’interno, con uno sviluppo planimetrico <strong>di</strong> m 73.50 51 .<br />

Il sito cultuale si trova citato già agli inizi del 1800, allorché<br />

il parroco <strong>di</strong> S. Donato <strong>di</strong> Ninea, don Antonio Campolongo, in<br />

un elenco delle chiese esistenti sul territorio comunale, menzionava,<br />

al sesto posto, la grotta <strong>di</strong> S. Michele Arcangelo 52 . Nel<br />

1999, nell’ambito <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> ricerca del Dipartimento<br />

<strong>di</strong> archeologia e storia delle arti dell’Università della Calabria,<br />

avente ad oggetto lo stu<strong>di</strong>o dell’habitat altome<strong>di</strong>evale sul territorio<br />

dell’attuale Calabria settentrionale, si procedeva ad una<br />

ricognizione della cavità effettuata da laurean<strong>di</strong> e collaboratori<br />

della <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> archeologia cristiana.<br />

La grotta, che è costituita da un unico grande ambiente ricavato<br />

sul lato <strong>di</strong> un possente costone roccioso calcareo dolomitico,<br />

ha subito, nei secoli, interventi <strong>di</strong> adattamento alle esigenze<br />

del culto con l’innalzamento <strong>di</strong> alcune strutture architettoniche<br />

(fig. 8), che delimitano gli ambienti.<br />

In una <strong>di</strong>ramazione a destra della grotta la volta si va sempre<br />

più abbassando e il pavimento è ricoperto da <strong>di</strong>verse<br />

vaschette che raccolgono l’acqua <strong>di</strong> stillici<strong>di</strong>o, mentre nel vano<br />

d’ingresso si intravvedono due altari, in origine probabilmente<br />

sormontati da baldacchini, così come testimoniano i resti delle<br />

colonne superstiti (fig. 9).<br />

Sulla parete <strong>di</strong> fondo, a destra per chi entra, sopravvive<br />

qualche debole traccia <strong>di</strong> un affresco, gravemente deteriorato<br />

per l’umi<strong>di</strong>tà, raffigurante la Madonna con il Bambino, ma il<br />

precario stato <strong>di</strong> conservazione non consente, purtroppo, alcun<br />

tipo <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne stilistico, utile alla sua datazione.<br />

Sul primo altare, <strong>di</strong> fronte all’ingresso, vi é una raffigurazione<br />

dell’Angelo nella classica iconografia <strong>di</strong> “S. Michele che<br />

sconfigge Lucifero 53 ”.<br />

fig. 10 - Morano Calabro (Calabria):<br />

località Sassòne - perimetro fortificato (rilievo)<br />

42 E. MIRAGLIA, Le antichità <strong>di</strong> Castrovillari..., p. 42-43.<br />

43 Sorge a quota 665 m, sul fianco meri<strong>di</strong>onale <strong>di</strong> Monte S. Angelo. Rie<strong>di</strong>ficata nel 1836 sui resti <strong>di</strong> un precedente rudere (cf. E. Miraglia, Le antichità <strong>di</strong><br />

Castrovillari..., p. 43-44, n. 37).<br />

44 V. PERRONE, Quartieri, contrade e luoghi <strong>di</strong> culto <strong>di</strong> Castrovillari me<strong>di</strong>evale e moderna, Castrovillari, 1999, p. 54.<br />

45 Per il Passo dello Scalone (744 m s.l.m.) passava la via <strong>di</strong> collegamento tra l’Annia e la costa tirrenica (cf. G. P. Givigliano, Sistemi <strong>di</strong> comunicazione..., p.<br />

71-72; A. Taliano Grasso, Considerazioni topografiche.... p. 10).<br />

46 G. ROMA, Sulle tracce..., p. 17-18<br />

47 I.G.M., S. Sosti, I : 25.000, Fo 229, IV N.O., Sez. D.<br />

48 Le notizie sullo scavo mi sono state gentilmente fornite dal dott. Paolo Gallo della Cooperativa ZETESIS che ha collaborato all’indagine archeologica.<br />

49 G. ROMA (a cura <strong>di</strong>), Necropoli... cit. n. 30.<br />

50 I.GM San Donato <strong>di</strong> Ninea, 1: 25.000, F. 221, III SW.<br />

51 La cavità fu rilevata per la prima volta nel 1988 da Francesco Larocca e Domenico Napoli del Gruppo speleologico Sparviere <strong>di</strong> Alessandria del Carretto.<br />

52 G. VALENTE, Dizionario dei luoghi della Calabria, II, Chiaravalle, 1973, p. 763.<br />

53 P. BELLI D’ELIA, il toro, la montagna, il vescovo. Considerazioni su un tema iconografìco, in C. Carletti e G. Otranto (a cura <strong>di</strong>), Culto e inse<strong>di</strong>amenti micaelici<br />

nell’italia meri<strong>di</strong>onale fra tarda antichità e me<strong>di</strong>oevo. Atti del Convegno internazionale, Monte Sant’Angelo, 18-21 novembre 1992, Bari, 1994, p. 25.<br />

9


10<br />

Arte e cultura<br />

fig. 11 - Cerisano (Calabria):<br />

località Castellaccio - rilievo della cinta fortificata<br />

La ricognizione sistematica portava al rinvenimento <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>versi frammenti ceramici, alcuni dei quali probabilmente<br />

altome<strong>di</strong>eva1i 54 e venivano effettuate anche prospezioni georadar<br />

che evidenziavano, all’interno della grotta, sotto l’attuale<br />

piano pavimentale, una serie <strong>di</strong> anomalie consistenti in una<br />

probabile regolarizzazione del piano pavimentale al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong><br />

una presunta continuazione in profon<strong>di</strong>tà della grotta.<br />

La tra<strong>di</strong>zione locale narra <strong>di</strong> un ingresso ad un’altra grotta<br />

posta al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> quella attuale. In effetti, ai pie<strong>di</strong> della rupe<br />

su cui sorge il santuario, si nota una piccola apertura murata e<br />

coperta all’esterno da un accumulo <strong>di</strong> terra, frutto forse della<br />

sistemazione del sentiero o <strong>di</strong> altri interventi 55 . È evidente che<br />

solo un’indagine archeologica, che grazie al sostegno del<br />

Comune e della Soprintendenza è stato già programmato dall’Università<br />

della Calabria, potrà chiarire le anomalie evidenziate<br />

dalle prospezioni georadar. Il rito che si svolgeva all’interno<br />

della grotta, tramandato dai canti popolari ancora presenti<br />

nella memoria degli abitanti del luogo, richiama molto da vicino<br />

quello garganico. Si narra, infatti, dell’Angelo proveniente<br />

da lontano, che entra in una grotta in cui stilla l’acqua. I Pellegrini<br />

ne vengono a conoscenza e accorrono numerosi per chiedere<br />

grazie che sono imme<strong>di</strong>atamente esau<strong>di</strong>te. Passano poi la<br />

notte in compagnia dell’Angelo, che si sente tuonare da lontano<br />

e che ha anche il compito <strong>di</strong> accompagnare le anime fino all’altro<br />

mondo (psicopompo) 56 . Anche se la tra<strong>di</strong>zione locale fa<br />

riferimento a un movimento <strong>di</strong> pellegrini verso la grotta dell’Angelo,<br />

il fenomeno doveva con molta probabilità interessare<br />

i territori circostanti. Ancora nel 1904 il parroco <strong>di</strong> S. Donato <strong>di</strong><br />

Ninea, Iannuzzi, <strong>di</strong>chiara che “... a S. Angelo c’è un gran concorso<br />

<strong>di</strong> popolo... “ e che i pellegrini provenivano anche dai<br />

territori circostanti <strong>di</strong> Lungro e Acquaformosa 57 .<br />

Un’altra fortificazione, con un perimetro fortificato <strong>di</strong> 1200<br />

m circa, era stata eretta, nell’alto Me<strong>di</strong>oevo, a guar<strong>di</strong>a del valico<br />

che, attraverso Monte Cocuzzo 58 , conduce al centro abitato<br />

<strong>di</strong> Longobar<strong>di</strong> sul Tirreno. Il sito è oggi noto con il toponimo <strong>di</strong><br />

Castellaccio 59 , nel territorio dell’attuale comune <strong>di</strong> Cerisano<br />

(fig. 11).<br />

Della fortificazione che ancora veglia sulla vallata che guarda<br />

verso <strong>Cosenza</strong>, si conservano tratti della cortina muraria,<br />

che risulta simile a quella <strong>di</strong> Sassòne per tecnica e composizione<br />

delle malte. Le indagini archeologiche condotte dalla Cattedra<br />

<strong>di</strong> archeologia cristiana dell’Università della Calabria, nel<br />

1999 e neI 2000. hanno evidenziato più fasi d’uso della fortificazione<br />

altome<strong>di</strong>evale, il cui perimetro murario viene rinforzato<br />

con cinque torri a pianta quadrata, dopo la riconquista bizantina<br />

della fine del IX sècolo, e con l’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio<br />

<strong>di</strong> culto 60 (fig. 12).<br />

Visibile e a poca <strong>di</strong>stanza dal sito fortificato <strong>di</strong> Castellaccio<br />

sorge la località San Michele Arcangelo 61 , con l’omonima<br />

chiesa, dove a maggio e a settembre, ancora si celebra una festa<br />

con grande concorso popolare. Da quanto in precedenza esposto<br />

si rileva, quin<strong>di</strong>, una sorta <strong>di</strong> rapporto privilegiato, almeno<br />

da un punto <strong>di</strong> vista strettamente topografico, tra inse<strong>di</strong>amento<br />

fortificato e luogo <strong>di</strong> culto, in una fascia <strong>di</strong> territorio <strong>di</strong> confine,<br />

che confermerebbe l’ipotesi fatta, anche se in altro contesto territoriale,<br />

dal Barnì, secondo il quale una delle caratteristica delle<br />

zone <strong>di</strong> confine longobarde, presi<strong>di</strong>ate dai soldati, è il titolo<br />

esaugurale che viene dato alle chiese de<strong>di</strong>cate in prevalenza a<br />

S. Michele 62 . È evidente che l’indagine su questo contesto territoriale,<br />

che in eta altome<strong>di</strong>evale è contrad<strong>di</strong>stinto da un dualismo<br />

istituzionale e culturale creatosi con le occupazioni dei<br />

Longobar<strong>di</strong> a nord e dei Bizantini a sud, è obbligata, in assenza<br />

quasi totale <strong>di</strong> documentazione scritta, ad operare sul campo<br />

54 È soprattutto ceramica cosiddetta a bande rosse.<br />

55 G. ROMA, La Madonna e l’Angelo. Contributi allo stu<strong>di</strong>o dell’altome<strong>di</strong>oevo in Calabria, Soveria Mannelli, 2001, p. 68-84.<br />

56 “Sant’Angiulu da luntanu s’è partutu / Dintra na grutta d’acqua s’è nsiccato / Nuii li pihigrini l’amu saputu / Tutti li grazii l’amu circatu; / Ni l’amu circati<br />

e illu ni là dunati. / Sant’Angiulu da luntanu sija lavudatu / Sant’Angiulu da luntanu / Ca la vilanza tiani mmanu / Ccu tia la notti nuij passamu / E li guai ni scurdamu<br />

/ Sant’Angiulu da luntanu trunanti e forti / L’alma <strong>di</strong>fianni n’sina alla morti / Nui li pilligrini ti lavudamu / San Micheli Arcangiulu da luntanu”.<br />

(Sant’Angelo da lontano è partito / è entrato in una grotta con l’acqua. / Noi pellegrini, l’abbiamo saputo / tutte le grazie abbiamo implorato; / abbiamo implorato<br />

e lui ce le ha concesse. / Sant’Angelo da lontano sia lodato / Sant’Angelo da lontano / che la bilancia tieni in mano, / con te la notte noi trascorriamo / e le<br />

angoscie <strong>di</strong>mentichiamo. / Sant’Angelo da lontano tuonante e forte / l’anima <strong>di</strong>fen<strong>di</strong> fino alla morte. / Noi, pellegrini, ti lo<strong>di</strong>amo / San Michele Arcangelo da lontano)<br />

[Canto popolare raccolto a S. Donato <strong>di</strong> Ninea].<br />

57 Ringrazio il parroco che mi ha fornito in anteprima queste notizie che sono in via <strong>di</strong> pubblicazione (F. Cozzitorto, San Donato <strong>di</strong> Ninea, in c.s.).<br />

58 Il monte Cocuzzo costituisce il punto culminante della catena occidentale o litoranea della Calabria centro-settentrionale. É una formazione calcarea stratificata<br />

<strong>di</strong> circa 250 m. <strong>di</strong> spessore posta sulla catena litoranea formata da granito e scisti. Nel secolo scorso il Cocuzzo era interessante anche dal punto <strong>di</strong> vista minerario<br />

per la possibilità <strong>di</strong> estrarre argento, piombo, ferro, mercurio, cinabro: cf. E. Arnoni, La Calabria illustrata, I, 2, <strong>Cosenza</strong>, 1876, p. 18-51.<br />

59 G. ROMA, Sulle tracce..., p. 23.<br />

60 G. ROMA (a cura <strong>di</strong>), Necropoli... cit.<br />

61 I.G.M., Cerisano, 1:10.000, F. 236, IV, N-E.<br />

62 G. BARAI, I Longobar<strong>di</strong> in Italia, Novara, 1974, p. 45-46.<br />

n. 2-3/2005


facendo ricorso, oltre che alle metodologie archeologiche<br />

anche a quelli che il Bognetti definisce “elementi in<strong>di</strong>retti” e “<br />

tracce residuali”, come lo stu<strong>di</strong>o topografico e toponomastico e<br />

a tutte quelle tracce utili ad una ricostruzione del contesto altome<strong>di</strong>evale<br />

63 . Anche dal punto <strong>di</strong> vista della toponomastica si è<br />

constatato come il toponimo S. Angelo o S. Michele abbia una<br />

<strong>di</strong>ffusione larghissima sui territori della Calabria settentrionale<br />

e sia meno <strong>di</strong>ffuso nel resto della regione. Un’indagine <strong>di</strong> tipo<br />

statistico effettuata sulle tavolette dell’I.G.M. (1: 10.000) ha<br />

evidenziato sull’intero territorio regionale 97 località con il<br />

toponimo S. Angelo e S. Michele. Di queste ben 62 insistono<br />

sul territorio dell’attuale provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> (ex Calabria longobarda),<br />

contro le 16 con lo stesso nome della provincia <strong>di</strong><br />

Reggio Calabria, le 14 località in territorio della provincia <strong>di</strong><br />

Catanzaro, le quattro <strong>di</strong> Vibo Valentia. Nella provincia <strong>di</strong> Crotone<br />

neppure un toponimo relativo all’Angelo, segna il territorio<br />

64 (fig. 13). Può essere interessante notare come una simile<br />

indagine avviata sui territori settentrionali dell’Italia longobar-<br />

n. 2-3/2005<br />

fig. 12 - Cerisano (Calabria):<br />

località Castellaccio - pianta dell’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> culto<br />

Arte e cultura<br />

da e della Francia, ha censito 274 località con il nome <strong>di</strong> S.<br />

Michele in Italia e appena 65 in Francia 65 . Nello stesso contesto<br />

territoriale sono state indagate anche necropoli come quella<br />

<strong>di</strong> Celimarro, dove sono stati messi in luce, accanto alle tombe,<br />

dei fori <strong>di</strong> palo che potrebbero essere interpretati come i fori<br />

per le “ pertiche” citate da Paolo Diacono 66 . A rafforzare tale<br />

interpretazione vi sono anche una serie <strong>di</strong> toponimi, “Perticara”,<br />

“Perticaro”, “perticoso” 67 , <strong>di</strong> sicura origine longobarda,<br />

lungo quella fascia territoriale che oggi, dopo le indagini condotte,<br />

appare come una linea <strong>di</strong> confine <strong>di</strong> cui le cinte fortificate<br />

erano solo parte <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa molto più articolato e<br />

complesso 68 . È ovvio che il confine è stato da sempre il luogo<br />

<strong>di</strong> confronto e <strong>di</strong> ostentazione della propria identità politica e<br />

culturale e, da quanto in precedenza esposto, appare evidente<br />

come tutto il contesto territorile dell’attuale Calabria settentrionale<br />

si connoti culturalmente in maniera omogenea, con i siti<br />

deputati alla <strong>di</strong>fesa, le aree cimiteriali 69 e il culto <strong>di</strong> San<br />

Michele Arcangelo <strong>di</strong>venuto, dopo la conversione, santo nazionale<br />

dei Longobar<strong>di</strong> 70 .<br />

63 G. P. BOGNETTI, I loca sanctorum... cit. n. 1, p. 308.<br />

64 Ringrazio il prof. Piero Gagliardo dell’Università della Calabria, per i dati fornitimi sulla toponomastica calabrese.<br />

65 G. BAMI, I Longobar<strong>di</strong>..., p. 46.<br />

66 G. ROMA (a cura <strong>di</strong>), Necropoli e inse<strong>di</strong>amenti... cit., I, p. 48.<br />

67 I.G.M. Umbriatico, F. 230, Il, SE, A1; Torre Palla, F. 230, Il, SE, All; Torre Melissa, F. 238, IV, NE, 15; Macellara, F. 229, IV, NE, B3; Verzino, F. 237, I,<br />

NE, Lll; Cozzo del Pellegrino, F. 221, III, SO, A4; Cozzo dell’Orso, F. 221, III, NO, A4.<br />

68 Di questo sistema <strong>di</strong>fensivo, articolato e complesso, sono ancora da indagare località come Pietra del Castello, posta a guar<strong>di</strong>a della Via Annia nei pressi<br />

della c.da Ricetta (IGM Castrovillari, 1: 25.000, F. 221 11 NO Sez. C), nel territorio del comune <strong>di</strong> Castrovillari. Una ricognizione <strong>di</strong> superficie condotta nella zona<br />

ha evidenziato ceramica altome<strong>di</strong>evale. I resti della fortificazione per struttura e tecnica muraria sono simili a quelli <strong>di</strong> Sassòne (G. Roma, Sulle tracce..., p. 22).<br />

Interessanti sono pure i siti del Castello della Rocca a S. Sosti, Bufaleria, Monte Coppolo, nel territorio del comune <strong>di</strong> Nocara e Valsinni e le Murge <strong>di</strong> S. Caterina<br />

a Rocca Imperiale (Cf. L. Quilici, Siris-Heraclea... , p. 26-31 e 83-92).<br />

69 È noto come per i Longobar<strong>di</strong> l’area cimiteriale fosse luogo carico <strong>di</strong> valori nazionali e militari oltre che pagani, al punto che anche quando vengono innalzate<br />

chiese esaugurali sulle necropoli, essi continuano a tenere le riunioni nel sepolcreto e non dentro l’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> culto, segno questo, secondo Stefano Gasparri,<br />

che ancora al tempo <strong>di</strong> Paolo Diacono il cimitero come luogo della propria identità nazionale, che si esprimeva attraverso il rituale militare delle perticae, non era<br />

ancora completamente tramontato (Cf. S. Gasparri, La cultura tra<strong>di</strong>zionale dei Longobar<strong>di</strong>, Spoleto 1963, p. 62-63).<br />

70 Ibid., p. 155-161; G. Otranto e C. Carletti, Il santuario <strong>di</strong> S. Michele Arcangelo..., p. 37-49.<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

<strong>Cosenza</strong> Catanzaro Reggio C. Vibo Krotone<br />

fig. 13 - Percentuale dei toponimi San Michele / Sant’Angelo<br />

sul territorio dell’attuale Calabria<br />

11


12<br />

Arte e cultura<br />

NEL SALOTTO DI NONNA SPERANZA…<br />

Appunti per un <strong>di</strong>scorso sul canto popolare<br />

e, in generale, sulla civiltà conta<strong>di</strong>na calabrese<br />

<strong>di</strong> Giulio Palange*<br />

Avoler fare uno sforzo <strong>di</strong> ragione<br />

e <strong>di</strong> cuore per rimettere in<br />

qualche modo a giusto fuoco il<br />

mondo conta<strong>di</strong>no calabrese nelle sue<br />

lunghe ombre e nelle sue solari luci, si<br />

ha la raggelante sensazione <strong>di</strong> percorrere<br />

a ritroso <strong>di</strong>stanze siderali tanto essomondo<br />

appare, oggi come oggi, remoto;<br />

e, forse, lo è realmente remoto, e non<br />

cambia che sia, alla fin fine, faccenda<br />

d’appena ieri; non cambia perché, purtroppo,<br />

la civiltà conta<strong>di</strong>na è storia<br />

rimossa, o, comunque, non ci si è riappropriati<br />

criticamente <strong>di</strong> essa, perciò<br />

appare reperto senza <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> memoria,<br />

epopea cafona ingorgata da troppe<br />

icone <strong>di</strong> maniera, gozzaniano salotto <strong>di</strong><br />

Nonna Speranza ove fan bella mostra <strong>di</strong><br />

sé tante “…buone cose <strong>di</strong> pessimo<br />

gusto…”. Quand’invece, razionalizzare,<br />

a tempo debito, la memoria collettiva<br />

avrebbe potuto e dovuto avere un suo<br />

senso, anzitutto per decifrare il presente<br />

nella prospettiva d’un futuro possibile,<br />

poi per scongiurare sia tante fughe<br />

all’in<strong>di</strong>etro, verso un casereccio para<strong>di</strong>so<br />

perduto, fasullo nella misura in cui il<br />

vagheggiar nostalgico induce la ragione<br />

in sonno, sia l’atteggiamento autoconsolatorio<br />

<strong>di</strong> chi, a <strong>di</strong>rla con Lucrezio, “…ricorda il rombo dell’onde<br />

in tempesta stando al sicuro sull’ alta riva del mare…”.<br />

A proposito della civiltà conta<strong>di</strong>na calabrese, scrive nel ’50 Corrado<br />

Alvaro: “…è una civiltà che scompare e su <strong>di</strong> essa non c’è da<br />

piangere, ma bisogna trarne, chi ci è nato, il maggior numero <strong>di</strong><br />

memorie... altrimenti si assiste a quei trapassi <strong>di</strong> civiltà che son<br />

sempre sgradevoli a vedersi quando ci si libera dei vecchi vincoli<br />

senza capire la natura dei nuovi...”. Ma, ahinoi, trapasso c’è stato, e<br />

in termini ancor più sgradevoli <strong>di</strong> quelli paventati da Alvaro, e non<br />

poteva non esserci considerata la storia, calabrese e non, a partire<br />

almeno da quest’ultimo dopoguerra, da quando, cioé, il moto progressivamente<br />

accelerato dei fenomeni socio-culturali ha travolto la<br />

società tra<strong>di</strong>zionale, e, più <strong>di</strong> prima, ha spinto i “dannati della terra”<br />

a cercare comunque e dovunque nuovi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> vita per finalmente<br />

affrancarsi da secoli e secoli <strong>di</strong> emarginazione e <strong>di</strong> sfruttamento,<br />

senz’altro incatturandosi a novelli ceppi, ad ogni modo recidendo il<br />

cordone ombelicale col mondo della stessa terra, comunque realtà<br />

produttiva, ma, soprattutto, universo <strong>di</strong> valori e <strong>di</strong>svalori, e, appunto,<br />

cultura, in senso lato. E tutto senza un minimo <strong>di</strong> programmazione,<br />

prima, e <strong>di</strong> gestione, poi, del cambiamento, che, così, ha avuto<br />

l’effetto d’un devastante terremoto. Ed è pure nel non aver saputo<br />

stimolare un’operativa riflessione sui possibili nessi fra storia fatta e<br />

* Scrittore e saggista<br />

storia da fare, il fallimento del cosiddetto<br />

intellettuale, che, laddove ha resistito<br />

alla tentazione, forte, della <strong>di</strong>aspora, non<br />

è stato né gramscianamente organico né<br />

crocianamente <strong>di</strong>sorganico, ha solo<br />

aspirato a trovar impiego o come “tamburino<br />

della rivoluzione” o come “usignolo<br />

dell’imperatore”. Ed è raggelante<br />

pensare che anche un gesto definitivo<br />

come quello <strong>di</strong> Franco Costabile possa<br />

esser decifrato alla luce <strong>di</strong> tale fallimento:<br />

“...Mio sud / pianura mia, mia carretta<br />

lenta / anime <strong>di</strong> emigranti vengono la<br />

notte a piangere sotto gli ulivi / e domani<br />

alle nove il sole già brucia / i passeri a<br />

mezz’ora <strong>di</strong> cammino / non hanno più<br />

niente da cantare…” Comunque, è giusto<br />

la netta cesura fra ciò si è e ciò che si<br />

è stati a donare, oggi, riechi piuttosto<br />

fessi al “cantar popolare”, che della<br />

civiltà <strong>di</strong> cui sopra è proiezione emblematica<br />

e para<strong>di</strong>gmatica. Tanto più che in<br />

materia si debbono far i conti con ricerche<br />

e stu<strong>di</strong> incongrui, ed il poco che, a<br />

suo tempo, si era riusciti a sottrarre agli<br />

sfracelli del sisma poi è andato a male,<br />

al meglio atten<strong>di</strong>bile solo per approssimazione.<br />

L’errore <strong>di</strong> fondo, da cui poi son <strong>di</strong>scesi<br />

tutti gli altri, è stato misurare il tempo della civiltà conta<strong>di</strong>na calabrese<br />

con l’orologio del mito e non con quello della storia, <strong>di</strong> pensarla<br />

catafratta in un’arcaicità ancestrale, impermeabile sia in orizzontale,<br />

rispetto a culture subalterne coesistenti – ad esempio, le<br />

realtà alloglotte, con le quali non possono non esserci state reciproche<br />

influenze, fin qui mai indagate –, sia, e in specie, in verticale,<br />

incapace, la civiltà in questione, <strong>di</strong> assorbire spunti e stimoli <strong>di</strong>scendenti<br />

dalla cultura ufficiale, e, pure, <strong>di</strong> offrirgliene; così si è finito<br />

per confinarla in una ridotta fuori del tempo e dello spazio, anche<br />

perché <strong>di</strong> stagioni segnate da temperie e intemperie realistiche – che<br />

son quelle in cui, in genere, il sommerso emerge con tutta evidenza<br />

–, <strong>di</strong> tali stagioni la Calabria o non ne ha vissute proprio o le ha vissute<br />

tar<strong>di</strong> e con estremo <strong>di</strong>sagio, essendo l’autore calabrese tagliato<br />

più per l’astrazione che per la rappresentazione del reale; tant’è che,<br />

nonostante il notevole antefatto, nel 1635, <strong>di</strong> “Organtino” <strong>di</strong> Cesare<br />

Quintana, che è crudo, dolente spaccato <strong>di</strong> vita pastorale, nonostante<br />

il tutto supposto verismo <strong>di</strong> Nicola Misasi da leggere, invece, e a<br />

<strong>di</strong>r sacrosanto <strong>di</strong> Piromalli, “…in chiave <strong>di</strong> romanticismo che trova<br />

ispirazione in una regione ricca <strong>di</strong> contrasti e romantica per eccellenza…”,<br />

nonostante alcune prove poetiche come quelle <strong>di</strong> Marasco,<br />

Martino, Monaldo, Jaccino, etc., guarda caso prove tutte in<br />

<strong>di</strong>aletto e, comunque, da ascrivere più alla denunzia che al docu-<br />

n. 2-3/2005


mentarismo, nonostante tutto ciò, per trovare il “reale in arte”<br />

bisogna aspettare il 1942, l’uscita <strong>di</strong> “Le baracche” <strong>di</strong> Fortunato<br />

Seminara. Troppo tar<strong>di</strong>, ahinoi, troppo tar<strong>di</strong>! Eppure, la cultura<br />

conta<strong>di</strong>na calabrese s’è in ogni caso mossa in uno scenario<br />

comunque contrassegnato da intrecci relazionali con l’esterno;<br />

intrecci che, non <strong>di</strong> rado, si offrono in forme ad<strong>di</strong>rittura vistose,<br />

come nel caso, ad esempio, della “Giudaica”, sacra rappresentazione<br />

<strong>di</strong> Laino Borgo, ove accade che generazioni <strong>di</strong> analfabeti, e<br />

analfabeti <strong>di</strong> qualche secolo fa, e analfabeti del tutto isolati in un<br />

estremo pezzo <strong>di</strong> mondo, abbiano fatto proprio, ritualizzandolo in<br />

forma recitativa e tramandandoselo, un testo non solo in lingua,<br />

che sarebbe il meno, ma aulicamente alto: “...Di Gesù Nazzareno<br />

parlo e <strong>di</strong>scorro. Ah non sia, no, che per lui pera la nostra casta, la<br />

turba contra <strong>di</strong> lui si sollevi; mora Gesù. Ragione il vuole, necessità<br />

l’esige, l’universal salvezza chiede sua morte. Non s’indugi,<br />

all’opra!...”. Delle due una: o i lainesi hanno inscenato un tal testo<br />

senz’intendere un’acca <strong>di</strong> quel che <strong>di</strong>cevano, oppure si son giovati<br />

<strong>di</strong> meccanismi assimilitativi fin qui insospettati. Così come, per<br />

proprietà transitiva, è impensabile che nella “cultura” <strong>di</strong> Laino la<br />

“Giudaica” non abbia dato, anche solo in termini <strong>di</strong> crescita lessicale,<br />

un qualche contributo. E lo stesso <strong>di</strong>casi per “L’opera sacra”<br />

<strong>di</strong> Sersale, e per tante altre sacre rappresentazioni in lingua. Generalmente,<br />

però, il contributo dall’alto risulta più tipicamente inserito<br />

nel corpus tra<strong>di</strong>zionale, come, per rimaner in <strong>di</strong>ntorni passionistici,<br />

nei canti processionali del Venerdì Santo, comunemente detti<br />

“chiantu ‘i Maria” – a in<strong>di</strong>retta riprova che, seppur si celebrassero<br />

passione e morte <strong>di</strong> Cristo, era la figura <strong>di</strong> Maria che, in quanto<br />

mater lacrimosa non perdente mai il dato d’umanità, nonchè<br />

metafora della terra feconda, consentiva quell’identificazione collettiva<br />

nella sofferenza e nella contrizione che dava un po’ a tutto il<br />

ciclo della Settimana Santa forte valenza eliminatoria e, quin<strong>di</strong>,<br />

purificatoria – …Figliu, curuna da capu mia, miu riciettu, / figliu,<br />

sî tu <strong>di</strong>vinu e pe’ <strong>di</strong>spiettu, / figliu, sta muriennu a nu truoncu de<br />

cruci / spiecchiu <strong>di</strong> l’uocchi miji, <strong>di</strong>vina luci, / tu, figliu sposu e<br />

patri mi si statu / e <strong>di</strong> visciari mia cunciessu e natu... Non emergono<br />

forse evidenti influenze ascrivibili a tutta una tra<strong>di</strong>zione colta<br />

specifica, Jacopone in primis?! E quel …tu figliu sposu e patri mi<br />

sî statu / e <strong>di</strong> vìsciari mia cunciessu e natu… non contiene forse<br />

coaguli dogmatici certo non liquidabili a livello <strong>di</strong> semplice catechismo<br />

parrocchiale?!<br />

Ma, fra i tanti, il caso più esemplare è senz’altro quello <strong>di</strong> Vincenzo<br />

Padula, osservatore acutissimo del mondo conta<strong>di</strong>no, il primo<br />

che, in tempi in cui in Calabria non si sapeva nemmeno che<br />

fosse il folclore, già intendesse che i canti popolari non eran semplici<br />

e semplicistiche manifestazioni <strong>di</strong> musa ruspante, coserelle<br />

fatte in casa come il pane o la conserva, ma proiezioni <strong>di</strong> tutta una<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vita, collocandoli, perciò, al centro d’un’inerente<br />

trama <strong>di</strong> notizie; e, per intenderlo, basta leggere i suoi articoli su<br />

“Il Bruzio”, poi da Carlo Muscetta raccolti nel volume “Persone in<br />

Calabria”; come, basta leggere i suoi appunti poi pubblicati col<br />

titolo “Calabria prima e dopo l’Unità”, per intendere come la sua<br />

idea <strong>di</strong> storiografia in fondo precorra, almeno a livello <strong>di</strong> intuizione,<br />

la lezione della scuola annalistica francese su una considerazione<br />

della storia non in verticale, come successione <strong>di</strong> fatti e personaggi<br />

notevoli, ma in orizzontale nello spazio e nel tempo, dettagliata<br />

ricostruzione del quoti<strong>di</strong>ano d’una data comunità in una<br />

data epoca. Orbene, i suoi due soli componimenti poetici in <strong>di</strong>aletto<br />

Padula li scrive giovanissimo, il “San Francesco <strong>di</strong> Paola” ad<strong>di</strong>rittura<br />

a quin<strong>di</strong>ci anni, e “La notte <strong>di</strong> Natale” a soli ventisette, tuttavia<br />

quest’ultima è una delle espressioni più alte e significative,<br />

n. 2-3/2005<br />

Arte e cultura<br />

in assoluto, <strong>di</strong> poesia <strong>di</strong>alettale non solo calabrese. Ed una veloce<br />

scorsa è sufficiente a mostrare come nello scriverli, e al <strong>di</strong> là dell’adozione,<br />

in sè, del <strong>di</strong>aletto, egli sicuramente si rifaccia a stilemi<br />

popolari; per la precisione, per il “San Francesco...” a strofette<br />

agiografiche molto <strong>di</strong>ffuse a quei tempi, e, nel caso, de “La notte<br />

<strong>di</strong> Natale”, a canti narrativi, ninne-nanne ed espressioni varie della<br />

tra<strong>di</strong>zione natalizia: …Duormi, bellizza mia, duormi e riposa /<br />

chiu<strong>di</strong> a vuccuzza chi pari ‘na rosa / duormi scuitatu ca ti<br />

guard’iu / zuccaru miu. // U suonnu è ghiutu a cogliari jurilli / pe<br />

fari na curuna a ssi capilli / e ‘ssa vuccuzza ‘e milu cannameli /<br />

t’unta cu’ meli. // Cu’ ‘n’acu ‘mmanu è ghiutu supr’a luna / a<br />

cùsari li stilli ad una ad una; / pe ti li min<strong>di</strong> ‘n canna pe’ cannacca,<br />

/ e ci l’attacca... E in certi passaggi questo rifarsi a modelli<br />

popolari è così attento, così rigoroso, così coinvolto, da travalicare<br />

l’aspetto puramente formale e <strong>di</strong>ventare naturale adesione a con-<br />

cetti e valori: …Ti tiegnu ‘mbrazza e sientu ‘na paura / ca tu si<br />

Diu ed iu sugnu criatura / e mi sguilla allu sinu e vo’nfassatu / chi<br />

m’ha criatu... Non si è forse nelle imme<strong>di</strong>ate contiguità <strong>di</strong> …tu<br />

figliu sposu e patri...?!<br />

Ma, a parte il mistero d’un Padula che non scrive più nulla in<br />

<strong>di</strong>aletto pur dopo aver quagliato a soli 27 anni tali esiti poetici, fin<br />

qui è l’evidente rapportarsi dello stesso Padula alla cultura conta<strong>di</strong>na,<br />

rapportarsi certo fecondo <strong>di</strong> umori, ma in sé e per sé non ine<strong>di</strong>to<br />

ché anche per altri autori <strong>di</strong> prima e <strong>di</strong> dopo lo si può adombrare;<br />

epperò, ribaltando la prospettiva, cioé a guardar le cose dall’angolo<br />

prospettico della cultura conta<strong>di</strong>na, tale rapportarsi ad<strong>di</strong>rittura<br />

<strong>di</strong>venta conchiusa circolarità <strong>di</strong> fenomeni ascendenti e<br />

<strong>di</strong>scendenti: il Padula, che per nascita, formazione e ruolo, appartiene<br />

alla cultura dominante, ma che, in particolare per il poemetto<br />

“La notte <strong>di</strong> Natale”, si rifà, inerentemente, a modelli espressivi<br />

della cultura dominata, da questa si vede espropriato dello stesso<br />

poemetto, che subisce un tipico processo <strong>di</strong> “popolarizzazione”,<br />

venendo adottato nel corpus tra<strong>di</strong>zionale, seppur reinventato in<br />

forma <strong>di</strong> canto corale. Difatti, e fra l’altro, una versione de “La<br />

notte <strong>di</strong> Natale” è in Cervicati da tempo utilizzata come canto<br />

rituale del ciclo natalizio, e utilizzata, ovviamente, ignorandone<br />

autore, origine e natura.<br />

Padula è, comunque e per l’appunto, l’esempio magari più<br />

vistoso <strong>di</strong> intreccio <strong>di</strong> contributi fra cultura dominante e cultura<br />

dominata, ma non è il solo: c’è pure quello <strong>di</strong> Mastru Brunu<br />

Pelaggi, poeta scalpellino <strong>di</strong> Serra San Bruno, il quale, icasticamente<br />

irriducibile nel mostrare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita degli stracciati,<br />

viene adottato dall’immaginario popolare, e <strong>di</strong>venta il personag-<br />

13


14<br />

Arte e cultura<br />

gio “parlachiaro” <strong>di</strong> farse e contrasti carnevaleschi; quello <strong>di</strong><br />

Duonnu Pantu, il “gran vastaso” che, fra ‘600 e ‘700, usa una traboccante<br />

oscenità in chiave <strong>di</strong> provocatoria denunzia, in fondo<br />

razionalizzando pulsioni scorrenti carsiche nei ceti bassi che, perciò,<br />

se ne tramandano oralmente i versi salvandoli dalla congiura<br />

del silenzio, s’appropriano <strong>di</strong> suoi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>re acquisendoli nel<br />

loro patrimonio espressivo, e, soprattutto, epicizzano il personaggio<br />

confezionandogli addosso tutt’un’aneddotica terragnamente<br />

libertaria e libertina.<br />

Sì che, tira-tira, la metastorica fissità della civiltà conta<strong>di</strong>na<br />

calabrese si rivela per quel che in realtà è, un luogo comune. Certo,<br />

il suo passo, a confrontarlo con quello <strong>di</strong> realtà più evolute,<br />

appare sincopato, ma il punto è che gli schemi interpretativi vanno<br />

sempre relativizzati, tenendo, fra l’altro, presente che ogni espressione<br />

folclorica, per il fatto stesso d’esserci, sta comunque lì a sod<strong>di</strong>sfare<br />

una qualche esigenza funzionalmente vitale, e non certo<br />

puramente creativa, tant’è che prima <strong>di</strong> poter star lì, è passata per<br />

il filtro della cosiddetta “censura preventiva”, come la chiamano<br />

alcuni autori, intendendo per essa una sorta <strong>di</strong> automatica verifica<br />

<strong>di</strong> rispondenza al sentir culturale comunitario. Per cui, sempre ad<br />

esempio, a voler prendere in considerazione “La notte <strong>di</strong> Natale”<br />

<strong>di</strong> Vicenzo Padula, si procede con l’analisi critico-estetica del testo<br />

per arrivare ad un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> valore; mentre, nel caso del canto<br />

popolare “E ‘na vota mo v’a cuntu”, primo verso della stessa poesia<br />

<strong>di</strong> Padula adottata, per come detto, a Cervicati, l’analisi deve<br />

puntare a razionalizzare il tipo d’esigenza collettiva che esso-canto<br />

è chiamato ad assolvere e in forza della quale è stato incorporato<br />

nella ritualità tra<strong>di</strong>zionale, e <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> valore manco a parlarne,<br />

perchè l’essere il canto in questione più o meno... “bello”, sì e no<br />

tocca tangenzialmente la sua specifica ragion d’essere.<br />

Eppure, se oggi ci si ritrova mani e pie<strong>di</strong> impastoiati appunto<br />

nei luoghi comuni è proprio per aver considerato certi schemi<br />

interpretativi passe-partout buoni per aprir tutte le porte; particolarmente,<br />

poi, in fatto <strong>di</strong> canto popolare, tutto affidato all’oralità,<br />

perciò assai deteriorabile una volta che i mutamenti socio-culturali<br />

hanno troncato il continuum della stessa oralità. Scrive Ernesto De<br />

Martino: “…Il solo testo delle canzoni non costituisce il documento<br />

folclorico concreto, ma immagine astratta e <strong>di</strong>storta <strong>di</strong> esso, e se<br />

ci proviamo a valutarlo col metro che usiamo per la poesia colta...<br />

appare per lo più ben povera cosa, una rozza, infantile esercitazione<br />

letteraria. Il documento comincia ad esser reale quando alla trascrizione<br />

letteraria noi associamo la trascrizione musicale. C’è <strong>di</strong><br />

più: il documento reale non è la canzone cantata in generale, ma la<br />

canzone cantata da un determinato portatore <strong>di</strong> folclore. Infine, il<br />

documento reale è la canzone cantata in un certo ambiente e in un<br />

dato momento...”. E, da parte sua, Diego Carpitella: “...suono, timbro<br />

vocale, emissione, modo <strong>di</strong> esecuzione, ritmi, strumenti, e,<br />

ancora, atteggiamento corporeo, gestualità e così via, sono elementi<br />

assolutamente essenziali dell’espressività musicale folclorica...”;<br />

infine, e telegraficamente, ma efficacemente, Giuseppe Vettori:<br />

“...i canti popolari vanno ascoltati, non letti...” .<br />

Ora, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> alcune banalizzazioni, per giunta pessime,<br />

destinate al mercato <strong>di</strong> consumo, e al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> alcune ricerche sul<br />

campo, tipo quelle mitiche <strong>di</strong> Lomax e Carpitella, però mai entrate<br />

in circolo, e tipo quelle delle pochissime ron<strong>di</strong>ni locali che non<br />

han fatto primavera, chi mai per il canto popolare calabrese s’è<br />

preoccupato d’indagare al <strong>di</strong> là dei puri testi <strong>di</strong> cui, invece, esistono<br />

montagne <strong>di</strong> raccolte?! Negli anni Settanta, qualcosa la si è tentata<br />

con un gruppo <strong>di</strong> ricerca costituito presso l’Università della<br />

Calabria, e che, però, è finito anch’esso fra le cose che potevano<br />

essere e non sono state, dopo aver lanciato due notevoli segnali: il<br />

convegno “Problemi <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o della poesia <strong>di</strong>alettale e<br />

del canto popolare” con relatori quali Piero Camporesi, Diego<br />

Carpitella, Marco Muller, Edward Neill, Clau<strong>di</strong>o Sanga, Sharo<br />

Gambino, e, buon ultimo fra cotanto senno, chi scrive; ed un primo<br />

accatastamento specifico documentato nel “Catalogo dei materiali<br />

su poesia e canzone calabrese”, a cura <strong>di</strong> Lina Neve e Maria<br />

Pia Santo. Poi la superficie dell’immota s’è ricompattata, e si è<br />

ancora qui a girare a vuoto, a chiedersi: che canto è un canto ridotto<br />

al suo solo testo?! Come può solo da esso-testo emergere, per<br />

<strong>di</strong>re, l’ossessiva cifra psicoterapeutica d’una tarantella, o la coinvolgente<br />

funzionalità mnemonico-educativa d’una “tiritera” infantile,<br />

o, d’una serenata, la torbida estenuazione sentimentalistica<br />

atta a coniugar assieme oscuro oggetto del desiderio e norma comportamentale?!<br />

Povara vita mia, chi campu a fari / mo chi su’ chiusu a chissi<br />

quattru mura / de mani e pie<strong>di</strong> me fici ligari / a ‘na niura fossa<br />

funna e scura / sulu ‘a spiranza nun mi fa scattari / e tu rilogiu chi<br />

mi cunti l’ure / tannu me criju de mi liberari / quannu mi <strong>di</strong>ci su’<br />

vintiquattr’uri: è il testo del canto del concaro, cioè del lavorante<br />

alle conche nei conci <strong>di</strong> liquerizia, turni <strong>di</strong> ventiquattr’ore a consumarsi<br />

governando il fuoco e rigirando l’impasto, alternati a sei <strong>di</strong><br />

riposo, durante le quali sei ore, pena gravose multe che smangiano<br />

la già pidocchiosa paga, gli è inibito finanche d’allontanarsi dal<br />

concio che, così, <strong>di</strong>venta una sorta <strong>di</strong> girone infernale ove il dannato,<br />

la cui sola colpa è la soggezione al bisogno, sconta, prono,<br />

l’irrisolvibile condanna ad uno sfruttamento che lo priva d’ogni<br />

<strong>di</strong>gnità umana. Ora, la drammaticità delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro del<br />

concaro in qualche modo trova, sì, testimonianza nel testo del canto<br />

che, però, ad ascoltarlo… “cantato”, seppur ovviamente e<br />

necessariamente decontestualizzato, provoca emozione in<strong>di</strong>cibilmente<br />

lancinante per come riaggruma nell’aria risuoni d’una con<strong>di</strong>zione<br />

umana da far aggrizzar la coscienza a ripensarla.<br />

Che, poi, non è solo un problema <strong>di</strong> testo più musica. Anni fa,<br />

nelle campagne <strong>di</strong> Bisignano chi scrive ha raccolto dalla viva voce<br />

n. 2-3/2005


<strong>di</strong> uno che stava zappando il noto “Ohi rinninella chi passi lu mari<br />

/ ferma quannu ti <strong>di</strong>cu dua paroli / quannu ti scippu ‘na pinna <strong>di</strong><br />

‘st’ali / ‘na littara ‘nci scrivu a lu miu amori / tutta <strong>di</strong> chiantu la<br />

vuogliu bagnari / e pe’ sigillu ci mintu ‘stu cori / accorta rinninella<br />

‘un t’annicari / tu pier<strong>di</strong> lu sigillu ed iu lu cori”, canto che, a voler<br />

giu<strong>di</strong>care dal solo testo ed a voler ricorrere a certe <strong>di</strong>visioni <strong>di</strong><br />

genere buone solo fin a prova contraria, avrebbe dovuto esser<br />

catalogato come “canto <strong>di</strong> lontananza”, e che, invece, per com’era<br />

eseguito in quel momento e in quella situazione, cioè coi ritmi con<br />

cui il tizio zappava, e alla luce, anzi allo scuro, del <strong>di</strong> lui rapporto<br />

non proprio i<strong>di</strong>lliaco con la terra, avara, ed il lavoro in sè, tutto<br />

esprimeva e comunicava tranne che sentimentalismo frustrato da<br />

lontananza dall’amata. E, allora: “canto <strong>di</strong> lontananza” o “canto <strong>di</strong><br />

lavoro”? E non è finita: sempre chi scrive qualche giorno dopo ha<br />

raccolto lo stesso canto da donna anziana che lo cantava a mo’ <strong>di</strong><br />

ninna-nanna al nipotino, e che, nei ritmi lenti, estenuati, scan<strong>di</strong>ti<br />

da particolari modulazioni vocali, esprimeva l’esigenza, specifica<br />

d’ogni ninna-nanna, d’addormentare il bimbo e <strong>di</strong> scaricarsi sia<br />

delle fatiche quoti<strong>di</strong>ane, sia, del tutto personalmente, delle tensioni<br />

esistenziali dovute anche all’età avanzata, sì da farne quasi una<br />

preghiera cantata. E allora: canto <strong>di</strong> lontananza, canto <strong>di</strong> lavoro,<br />

ninna-nanna o che altro? Fin a che punto sarebbe stato corretto<br />

catalogare il canto in base al solo testo? E qual era la sua reale<br />

<strong>di</strong>mensione: quella originaria, quella dello zappatore o quella della<br />

vecchia? O, piuttosto, non eran, forse, tre canti <strong>di</strong>fferenti, strutturandosi,<br />

appunto, ogni canto popolare, per sua-propria specificità,<br />

sull’elemento testuale, su quello musicale e, specie, su quello esecutivo?<br />

E si sottolinea “specie su quello esecutivo”, perchè proprio<br />

nell’esecuzione chi cantava veicolava la propria psicologia<br />

in<strong>di</strong>viduale e <strong>di</strong> gruppo, il proprio stato d’animo momentaneo e<br />

culturale, la propria capacità <strong>di</strong> reinventare lì per lì magari per sopperire<br />

ai mancamenti della memoria o per pura estemporaneità o<br />

per altro; per cui dovrebbe valere non tanto ciò che si cantava, ma,<br />

soprattutto, il come lo si cantava, anche se si intuisce che privilegiare<br />

l’immutabilità espressiva (il testo), alla mutevolezza tanto<br />

estremizzata da giungere alla <strong>di</strong>ssoluzione d’ogni preor<strong>di</strong>nata norma<br />

(appunto l’esecuzione), sod<strong>di</strong>sfa un bisogno <strong>di</strong> regole certe che<br />

va ben al <strong>di</strong> là dell’orizzonte puramente folclorico. In ogni caso, è<br />

appunto il “modo <strong>di</strong> cantare” che fa d’ogni singola esecuzione<br />

d’ogni singolo canto un unicum per un verso, e, per altro, un continuo<br />

work in progress, sì che, a <strong>di</strong>rla con Gianni Bosio, “…voler<br />

in<strong>di</strong>viduare la versione canonica d’un canto popolare è come voler<br />

fermare un punto nello scorrere d’un fiume…”; ed è sempre il dato<br />

caratterizzante dell’esecuzione a ri<strong>di</strong>mensionare un problema che<br />

ha creato affanni ed angustie a tanti raccoglitori <strong>di</strong> folclore, quello<br />

delle varianti; e nell’Ottocento, un fenomeno in fondo banale nella<br />

norma dell’oralità, come, appunto, la presenza <strong>di</strong> varianti d’uno<br />

stesso canto in più aree geografiche, è assurto ad<strong>di</strong>rittura a prova,<br />

fra le altre, d’una “…comune matrice italica…”, per cui: viva l’Italia<br />

una, libera e in<strong>di</strong>pendente! Ed il nostro Raffaele Lombar<strong>di</strong><br />

Satriani alle supposte varianti ha de<strong>di</strong>cato tanta fatica da riempire<br />

un gravoso tomo, per altro rattoppando qua e là <strong>di</strong> mano sua e<br />

meritandosi, perciò, la rampogna <strong>di</strong> Pasolini, che gli attribuisce la<br />

“…rozzezza del folclorista provinciale…”. Il quale Pasolini, però,<br />

e per inciso, ne “Il canzoniere italiano” si <strong>di</strong>mostra il meno autorizzato<br />

a scagliar l’evangelica prima pietra, poiché tratta, sì, dei<br />

canti popolari, offrendo pure spunti illuminanti e inelu<strong>di</strong>bili,<br />

epperò concentrandosi esclusivamente sui testi.<br />

Si <strong>di</strong>rà: in fondo, potremmo anche accontentarci del materiale<br />

raccolto considerando il pionierismo <strong>di</strong> tanti ricercatori e l’età<br />

n. 2-3/2005<br />

Arte e cultura<br />

relativamente giovane della <strong>di</strong>sciplina, ad<strong>di</strong>rittura snobbata come<br />

scienza plebea prima della raccolta del Tommaseo. Tutto vero, ma<br />

solo fino ad un certo punto; eh sì, perché, a parte che non ci vuole<br />

chissà quale intelligenza per intendere che un canto è un canto e<br />

non una poesia, è un fatto che, ad esempio, Wilhelm Muller, poeta<br />

noto per le sue liriche musicate da Schubert, in “Egeria”, raccolta<br />

<strong>di</strong> poesie e canti popolari italiani uscita postuma nel 1829, d’ogni<br />

canto riporta il relativo spartito musicale, che è già parecchio<br />

rispetto al solo testo, anche se poi il rigore germanico non lo cautela<br />

dallo scambiar lucciole per lanterne, e, per quel che riguarda<br />

la Calabria, offre come esempio <strong>di</strong> poesia popolare un brano della<br />

“Gerusalemme liberata” nella traduzione in apriglianese <strong>di</strong> Carlo<br />

Cosentino, traduzione che, al pari <strong>di</strong> tutte le traduzioni in <strong>di</strong>aletto,<br />

configura un’operazione in ogni senso colta, ovvero, non dal<br />

cosiddetto popolo elaborata o rielaborata, non al popolo destinata,<br />

non dal popolo adottata. Rimane, comunque, che proprio agli<br />

albori della <strong>di</strong>sciplina, alcuni avevano già capito qualcosa dei canti<br />

popolari, ma, misteri della fede, la traccia da loro segnata è rimasta<br />

ignorata! E se tanto mi dà tanto, non è che don Benedetto Croce,<br />

sbagli quando afferma che la “poesia popolare” è in grado <strong>di</strong> esprimere<br />

“...soltanto sentimenti semplici in corrispondenti forme sem-<br />

15


16<br />

Arte e cultura<br />

plici...”, solo che pure lui tratta in chiave <strong>di</strong> poesia ciò che in<br />

effetti è canto: ache tanti superbi melodrammi, a giu<strong>di</strong>carli solo<br />

dal libretto si sgonfierebbero come palloncini, anzi, farebbero<br />

scompisciar dalle risate! Ma… sarebbe stato uguale il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

merito e <strong>di</strong> sostanza del Croce, e, <strong>di</strong> concerto, dei coristi della<br />

parrocchia, a considerare i canti in termini <strong>di</strong>... canti? Domanda,<br />

ovviamente, retorica, ché coi se non si cava ragno dal buco, né si<br />

sciolgono alcuni no<strong>di</strong> alle prime solo etnomusicologici; no<strong>di</strong><br />

tipo: esiste una via calabrese al canto popolare? Sì, qua e là si<br />

intuiscono alcuni elementi <strong>di</strong> relativa originalità – e si sottolinea<br />

l’aggettivo “relativa”, che è <strong>di</strong> norma in fatto <strong>di</strong> culture orali,<br />

nell’ambito delle quali l’originalità si consuma comunque in termini<br />

<strong>di</strong> ri-elaborazione –; e si pensa, fra l’altro, al lassa e piglia,<br />

sorta <strong>di</strong> staffetta canora giocata sul prolungamento modale dell’ultima<br />

vocale d’ogni verso; si pensa al canto “a gola stracciata”,<br />

<strong>di</strong> derivazione dai mo<strong>di</strong> processionali e parente molto alla<br />

lontana del canto napoletano a fronn’e limone; alle ricorrenti<br />

modulazioni neniastiche dovute all’influenza del cosiddetto<br />

“canto a bey” <strong>di</strong> matrice islamica; a certe <strong>di</strong>ssonanze bizantineggianti<br />

della strina <strong>di</strong> Lago, raro e raffinato esempio <strong>di</strong> strenna a<br />

<strong>di</strong>spetto; senonché, proprio l’in<strong>di</strong>sponibilità d’una casistica<br />

empirica abbastanza ampia inchioda all’opinabilità.<br />

Ma la destoricizzazione della civiltà conta<strong>di</strong>na calabrese ha<br />

fatto danni anche peggiori contribuendo a creare o, secondo i<br />

casi, avallare stereotipi alla lunga rivelatisi ingabbianti, vere e<br />

proprie camicie <strong>di</strong> contenzione. Ad esempio, considerando solo i<br />

testi dei canti popolari calabresi, fra l’altro emerge vistosamente<br />

che a fronte <strong>di</strong> nessun “canto <strong>di</strong> protesta” – cioé canto esprimente<br />

una consapevole carica sociale oppositiva – si hanno tantissimi<br />

“canti <strong>di</strong> malasorte”, nei quali l’in<strong>di</strong>viduo scala la propria<br />

con<strong>di</strong>zione in termini <strong>di</strong> personale sfortuna, nel senso che all’origine<br />

<strong>di</strong> essa-con<strong>di</strong>zione egli non scorge l’esiguità dei mezzi, la<br />

nessuna istruzione, la protervia del padrone, la legge forte coi<br />

deboli e debole coi forti, etc., ma, per l’appunto, le spire soffocanti<br />

d’un destino avverso, <strong>di</strong> cui il padrone, la legge, etc. son<br />

strumenti, non artefici. Bene, anzi male: quanti si sono accontentati<br />

<strong>di</strong> tale evidenza senza provarsi a decrittarla in chiave <strong>di</strong> schemi<br />

mentali collettivi dovuti ad un preciso vissuto, l’hanno assunta<br />

nei vieti termini <strong>di</strong> cupa rassegnazione nel <strong>di</strong>ennea <strong>di</strong> specie,<br />

<strong>di</strong> vocazione etnica al piagnisteo, magari anche ingileppando il<br />

tutto col classico riferimento al fatalismo magnogreco – e sai che<br />

consolazione! –; quand’invece essa, a verificarla appunto alla<br />

luce d’una plurisecolare con<strong>di</strong>zione, rivela ben altra filigrana, e<br />

<strong>di</strong>venta proiezione para<strong>di</strong>gmatica, fra le altre, d’un trauma collettivo<br />

la cui conseguenza più evidente e gravosa è stata quella<br />

“crisi <strong>di</strong> presenza in<strong>di</strong>viduale” <strong>di</strong> cui parla ampiamente Ernesto<br />

De Martino, cioé “lo stare dell’in<strong>di</strong>viduo nella storia come se<br />

non ci stesse”, perché, giusto per tutta una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vita,<br />

“...la presenza in<strong>di</strong>viduale si smarrisce come centro <strong>di</strong> decisione<br />

e <strong>di</strong> scelta, e naufraga in una negazione che colpisce la stessa<br />

possibilità d’un qualunque comportamento culturale...”. Crisi <strong>di</strong><br />

presenza in<strong>di</strong>viduale d’altronde ben giustificata visto che, per<br />

quanto uno girasse e voltasse, si ritrovava comunque e sempre<br />

immerso in uno scenario d’invalicabile marginalità, impaniato<br />

nell’analfabetismo generalizzato, nella <strong>di</strong>pendenza assoluta dal<br />

bisogno, senza che nemmeno una faciglia smortacina <strong>di</strong> conoscenza<br />

rendesse meno incombente un orizzonte culturale circoscritto<br />

alla terra, ai suoi cicli produttivi, alle sue scarse risorse, <strong>di</strong><br />

cui, per aggiunta, non godevano quanti vi gettavano il sangue;<br />

col <strong>di</strong> più <strong>di</strong> tremuoti, sciolle, carestie, piene, epidemie, e chi più<br />

ne ha più ne metta, tutti a scadenze inelu<strong>di</strong>bili come cambiali<br />

presentate all’incasso da strozzo esoso, tutti impietosi e annichilenti<br />

come flagelli biblici. Non per nulla, un attonito Zanotti<br />

Bianco, <strong>di</strong> fronte alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita rilevate in Calabria, lacerante<br />

avverte “...l’impressione crudele <strong>di</strong> quella vita che si <strong>di</strong>sfa<br />

come in un abisso vacuo, senza pensiero e senza speranza<br />

d’un’alba remota, e, obliata la nostalgia delle origini, ha il senso<br />

d’un cupo inutile naufragio nell’ombra, e le cui ore s’estinguono<br />

uguali, senza un singulto...”. Come avere, allora, nozione sociale<br />

<strong>di</strong> sé e della propria con<strong>di</strong>zione?! Come non vedersi formica<br />

inerme impaniata in una ragna bavosa piuttosto che vittima fra<br />

vittime d’un’ingiustizia storica?! Come non sentirsi schiacciati<br />

da forze, naturali e sociali, indominabili se né la propria cultura,<br />

né la società nella sua tessitura, capacitavano a comportamenti<br />

atti a ridurre a portata umana la straor<strong>di</strong>naria potenza del negativo<br />

nel quoti<strong>di</strong>ano?!<br />

Altro che rassegnazione, vittimismo e bagattelle del genere!<br />

E che siano bagattelle, forse pure <strong>di</strong> comodo per scaricarsi la cattiva<br />

coscienza, lo <strong>di</strong>mostra che, quando in via eccezionale il timpagno<br />

della botte s’è crepato ed il calabrese s’è potuto una tantum<br />

sfogare, seppur visceralmente e col sangue agli occhi e<br />

ricorrendo alla violenza bruta, solo terreno <strong>di</strong> confronto <strong>di</strong> sua<br />

conoscenza, ha travolto ogni muro <strong>di</strong> contenzione, fuori ed entro<br />

<strong>di</strong> sé: Iu senza spata muzzu, spiezzu, tagliu, / iu senza scala<br />

‘nchianu duvi vuogliu / iu senza lima li catini tagliu / iu tingiu e<br />

fazzu macchie chiù <strong>di</strong> l’uogliu, / nu jume funnu lu passu e lu stagliu,<br />

‘u vientu ‘ntra nu saccu l’arravuogliu / pensa mo si me<br />

spagnu e ‘sta battaglia / si me mintu pagura de ‘stu ‘mbruogliu.<br />

Sicché, col senno <strong>di</strong> poi, del quale, comunque, rimangon piene<br />

le buche, ovvero in fase <strong>di</strong> razionalizzazione dall’esterno ed a<br />

posteriori della realtà che li ha espressi, i canti <strong>di</strong> malasorte si<br />

prestano ad<strong>di</strong>rittura ad esser letti come traslati, inconsapevoli<br />

canti <strong>di</strong> protesta, e tramite loro si potrebbe ad<strong>di</strong>rittura scrivere la<br />

“non” storia della Calabria. Per <strong>di</strong> più, quel che d’acchito sembra<br />

essere, giusta formulazione crociana, un sentimento semplice<br />

espresso in forma semplice, si fa sentimento complesso espresso<br />

in forma complessa. E identico <strong>di</strong>scorso, tanto per aprire e chiudere<br />

velocemente un altro fronte, vale pei “canti d’amore”, la cui<br />

cifra <strong>di</strong>stintiva è, per come già cennato, un sentimentalismo insistito,<br />

languoroso, e che, però, a poco-poco grattarlo si fa specula,<br />

per forza <strong>di</strong> cose torbidamente opaca, d’una sensualità repressa e<br />

colpevolizzata, altro trauma collettivo aggrumato in ogni immagine,<br />

rimando simbolico, similitu<strong>di</strong>ne, e, suo malgrado, spesso<br />

deborda incontenibile: Vorrìa éssari milu si putissi / e <strong>di</strong>ntr’u<br />

piettu tuu ci giriassi, / vorrìa éssari séggia e tu si<strong>di</strong>ssi / ed iu<br />

ccu’ ssi jinocchia ti jocassi, / vorrìa éssari tazza e tu vivissi / ed<br />

iu ccu’ ‘ssi labbruzzi ti vasassi, / vorrìa éssari liettu e tu durmissi<br />

/ ed iu linzuolu chi ti cummogliassi...<br />

Ora, con questi chiari <strong>di</strong> luna sotto i quali il canto popolare<br />

calabrese non è più in grado, tanto per <strong>di</strong>rla con Brecht, <strong>di</strong> parlare<br />

al cuore per far appello alla ragione, per esso-canto c’è rimasto<br />

ben poco da fare: non fiori ma opere <strong>di</strong> bene! Ma, forse, la<br />

sua sorte era segnata sin dal principio: Vorra pigliare tutte ‘sse<br />

canzune / fare ‘na torchieddra e le ligari / e mi nne jire supr’a<br />

nu timpune / ed a lu vientu le spurveriare / ca cussì me <strong>di</strong>sse la<br />

‘ngrata furtuna: / de ‘sse canzune tu chi n’hai da fare?!<br />

n. 2-3/2005


DIVAGAZIONI DI UN GEOMETRA<br />

AL SERVIZIO DELL’ARCHEOLOGIA.<br />

Èun’alba fredda dell’inverno 2004, sulla costa della<br />

Sicilia Meri<strong>di</strong>onale, la macchina a fari accesi arranca<br />

per la ripida stra<strong>di</strong>na a fondo acciottolato resa scivolosa<br />

dallo scirocco. Sono a Licata in provincia d’Agrigento,<br />

per l’ennesimo scavo archeologico, questa volta sulle<br />

tracce degli abitanti dell’antica Gela, qui deportati dal tiranno<br />

agrigentino Finzias dopo la <strong>di</strong>struzione della loro città<br />

nel IV sec. a.C.<br />

Parcheggio in cima alla collina <strong>di</strong> Monte S.Angelo<br />

accanto al forte cinquecentesco muto ed imponente testimone<br />

<strong>di</strong> sanguinosi assalti moreschi provenienti dal mare.<br />

Oggi è a<strong>di</strong>bito a base operativa del cantiere <strong>di</strong> scavo e a<br />

museo <strong>di</strong> vita conta<strong>di</strong>na ma per me, a causa della sua caratteristica<br />

architettura, è il forte della “Légion étrangère”; da<br />

qui a giro d’orizzonte, strategicamente si domina il mare e<br />

non solo. Le luci dell’alba ormai attenuano il bagliore della<br />

luna e delle ultime stelle della notte, le più luminose, mentre<br />

i contorni del golfo <strong>di</strong> Gela <strong>di</strong>ventano sempre più chiari ed<br />

il porto <strong>di</strong> Licata come una doppia tenaglia trattiene i<br />

Il cortile del forte <strong>di</strong> Licata all’alba<br />

* Geometra libero professionista, collaboratore della Sopr. Beni A.A.A. <strong>di</strong> Calabria.<br />

n. 2-3/2005<br />

Arte e cultura<br />

<strong>di</strong> Fedele Can<strong>di</strong>a*<br />

pescherecci che non sono salpati; le colline e l’entroterra si<br />

confondono tra i colori tenui del nocciola desertico ed il<br />

verde pallido dei campi mentre la brezza trasporta lungo i<br />

calanchi del bianco costone argilloso, l’aroma speziato delle<br />

alghe in bassa marea. Un’asinella vagante, dal folto pelame<br />

scuro che sembra essere uscita all’improvviso dalle novelle<br />

<strong>di</strong> Verga, mi scruta con gli occhi gran<strong>di</strong> come due lanterne.I<br />

custo<strong>di</strong> aprono il massiccio portone <strong>di</strong> accesso al forte, il<br />

cigolio dei car<strong>di</strong>ni rende surreale la calma della prima mattinata;<br />

c’è silenzio, rotto dall’eco dei nostri passi sull’acciottolato<br />

allorché raggiungiamo il magazzino-laboratorio<br />

dove trovano ospitalità le attrezzature tecniche. Si aspetta<br />

che la luce del sole inon<strong>di</strong> il cielo e le cose all’improvviso<br />

per trasformare il placido cantiere in un viavai danzante <strong>di</strong><br />

carriole, accompagnate da un’orchestra speciale <strong>di</strong> picconi,<br />

cazzuole, pale e malepeggio che in mano ai “picciotti” aritmicamente<br />

si alternano in duetti e terzetti sincopati, alla<br />

scoperta <strong>di</strong> strutture antiche.<br />

La Sicilia mi era quasi sconosciuta perché lontana non<br />

tanto geograficamente quanto culturalmente, pur essendone<br />

affascinato dagli scritti <strong>di</strong> Verga e Pirandello, ricor<strong>di</strong> scolastici<br />

ormai sbia<strong>di</strong>ti.<br />

In cinque mesi <strong>di</strong> vita isolana ho dovuto imparare tante<br />

cose, dal costume locale all’ambiente sociale, dalle bellezze<br />

naturali a quelle archeologiche e come queste siano fortemente<br />

compromesse da un “certo” modo <strong>di</strong> pensare…<br />

Stiamo scavando un settore <strong>di</strong> abitato (tre case con strutture<br />

conservate in elevato fino a due metri e mezzo, contenenti<br />

stucchi e affreschi molto belli) nell’ambito <strong>di</strong> un progetto<br />

<strong>di</strong> valorizzazione <strong>di</strong> aree archeologiche della Provincia<br />

Regionale <strong>di</strong> Agrigento con fon<strong>di</strong> della Comunità Europea.<br />

L’equipe è <strong>di</strong>retta dall’Università <strong>di</strong> Messina che detiene<br />

la consulenza scientifica ed il coor<strong>di</strong>namento delle figure<br />

professionali presenti sul campo. In qualità <strong>di</strong> topografo e<br />

<strong>di</strong>segnatore mi occupo della documentazione grafica relativa<br />

alle strutture e dell’inserimento <strong>di</strong> queste nella carta<br />

archeologica regionale.<br />

17


18<br />

Arte e cultura<br />

Qui ho dovuto adattarmi all’ambiente in tempo utile<br />

assumendo un atteggiamento <strong>di</strong>verso da quello abituale <strong>di</strong><br />

citta<strong>di</strong>no continentale, perché la Sicilia non è soltanto l’estrema<br />

regione meri<strong>di</strong>onale della penisola italiana, o una<br />

regione a statuto speciale, ma è soprattutto un’isola. Non<br />

importa che da Punta Faro si veda perfettamente Scilla, la<br />

Sicilia è un’isola e nel suo territorio meri<strong>di</strong>onale questo<br />

aspetto è ancora più caratterizzante. Nei miei viaggi <strong>di</strong><br />

andata nella terra del “Commissario Montalbano”, valicando<br />

il passo <strong>di</strong> Caltagirone, ho avuto sempre la percezione <strong>di</strong><br />

questo confine immaginario; è la sensazione forse provata<br />

dai nostri nonni quando al traverso <strong>di</strong> Gibilterra navigavano<br />

verso le Americhe.<br />

In autunno ero stato incaricato dall’Università <strong>di</strong> Messina<br />

<strong>di</strong> eseguire la cartografia delle ricognizioni archeologiche<br />

compiute dagli studenti con il professore e un archeologo,<br />

a Tripi località dell’entroterra costiera tra Milazzo e Tindari<br />

a ridosso tra i monti Nebro<strong>di</strong> e Peloritani.<br />

Armato <strong>di</strong> entusiasmo per la nuova avventura assaporavo<br />

finalmente i caratteri <strong>di</strong> questa bella e nobile terra, dove<br />

tanto tempo orsono la storia aveva lasciato i suoi segni in<br />

modo mirabile e tangibile.<br />

A Tripi soggiornavo con Fabrizio, un caro amico archeologo,<br />

in aperta campagna tra le vigne <strong>di</strong> malvasia e i ver<strong>di</strong><br />

campi seminati a grano delimitati dai fichi d’in<strong>di</strong>a e or<strong>di</strong>natissimi<br />

muretti <strong>di</strong> pietra a secco.<br />

La casetta che fungeva da base operativa ci era stata<br />

offerta gentilmente dal collega dell’Ufficio Tecnico del<br />

Comune; essenziale e ben costruita ma completamente isolata:<br />

niente televisore, nessun abitante nelle vicinanze, nemmeno<br />

un cane… anzi tre che irrispettosi del sonno altrui, da<br />

una certa ora in poi della notte giocavano con i giornali vecchi<br />

lasciati fuori la porta, non potendo raggiungere gli scarponi<br />

provvidenzialmente appesi alle travi del porticato.<br />

Se la sera, oltre al sole calava un certo sconforto, all’alba<br />

si apriva lo scenario delle isole Eolie sparse lì in mezzo<br />

al mare, uno spettacolo <strong>di</strong> singolare bellezza sia con la pioggia<br />

che con il sole.<br />

Questa vista così amena mi ha suscitato la voglia <strong>di</strong> visitarne<br />

almeno una e un sabato mattina, libero da impegni <strong>di</strong><br />

lavoro mi sono imbarcato a Milazzo con l’aliscafo, raggiungendo<br />

Vulcano, la più vicina e forse la più caratteristica per<br />

le fumarole e l’aspetto arido del cono in quiescenza.<br />

Andare a visitare un’isola dell’arcipelago è stato l’evento<br />

più inatteso <strong>di</strong> questo soggiorno <strong>di</strong> lavoro nel territorio<br />

tirrenico <strong>di</strong> Messina. Sono partito <strong>di</strong> buon mattino con lo<br />

zaino e la tenda, pronto per l’escursione <strong>di</strong> due giorni, il<br />

mare era appena increspato ed il tragitto è stato molto istruttivo.<br />

Vi erano pendolari che si recavano a lavorare nelle<br />

<strong>di</strong>verse isole. Il giorno precedente aveva piovuto e l’umi<strong>di</strong>tà<br />

del terreno lasciava presupporre una replica a breve termine,<br />

perciò una volta sbarcato ho cercato subito un campeggio<br />

dove poter apprestare al sicuro la fedele ten<strong>di</strong>na, compagna<br />

inseparabile <strong>di</strong> esperienze calabresi a <strong>di</strong>r poco avventurose.<br />

Questa volta la prudenza e la <strong>di</strong>sponibilità del posto mi<br />

ha fatto optare per un più comodo bungalow con i sevizi e<br />

tutte le como<strong>di</strong>tà rimandando l’uso della tenda ad altra<br />

avventura.<br />

Subito pronto in pantaloncini calzettoni e scarpe da<br />

trekking il primo pensiero è stato per il vulcano, sul quale<br />

mi sono arrampicato in meno <strong>di</strong> un’ora e mezza <strong>di</strong> marcia<br />

attraverso un sentiero scavato tra le ceneri rossastre ed i<br />

lapilli porosi color grigio-sabbia. Durante la salita ho incontrato<br />

degli stranieri che mi hanno salutato in tedesco chiedendomi<br />

dopo la mia risposta in italiano se fossi almeno del<br />

nord, quasi parafrasando la pubblicità <strong>di</strong> un noto cioccolato<br />

ho risposto no… sono Calabrese!<br />

Le isole Eolie, anzi Stromboli più a Nord, l’ho osservato<br />

talvolta dalla strada <strong>di</strong> Aieta nella Calabria nord-occidentale<br />

in particolari con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> tempo; questo mi fa capire<br />

meglio gli spazi e quanto sono <strong>di</strong>stante da casa. Accendo il<br />

GPS e marco il punto per averlo a portata <strong>di</strong> mano, non si sa<br />

mai… Un posto per me <strong>di</strong>venta speciale se riesco ad avere<br />

un minimo <strong>di</strong> contatto fisico con esso, osservandolo nei<br />

minimi particolari, per assaporarlo goccia a goccia come si<br />

farebbe con una bibita in mezzo al deserto. I vapori <strong>di</strong> zolfo<br />

rendono irrespirabile l’aria, mentre il calore emanato dalle<br />

rocce soffianti consiglia un veloce attraversamento delle<br />

fumarole poste sul ciglio del cono vulcanico. Dopo la <strong>di</strong>scesa<br />

stabilisco <strong>di</strong> trascorrere tutto il fine settimana sull’isola.<br />

Mi viene subito in mente il viaggio <strong>di</strong> Marie Esperance<br />

Brandt von Schwartz meglio nota con lo pseudonimo <strong>di</strong><br />

Arcipelago delle Eolie - Sul cono dell’isola <strong>di</strong> Vulcano<br />

Elpis Melena che racconta le sue avventurose peregrinazioni<br />

in Calabria e nelle isole Eolie; era il 1860, mentre Garibal<strong>di</strong><br />

combatteva i Borboni nel Meri<strong>di</strong>one d’Italia. Alcune<br />

sensazioni della viaggiatrice le ho colte anch’io, quasi che il<br />

secolo e mezzo trascorso abbia appena scalfito questi posti.<br />

Il paesaggio è mutato come lo sono i mezzi <strong>di</strong> trasporto, ma<br />

qualcosa <strong>di</strong> indecifrabile rimane identico nel tempo, basta<br />

saperlo cogliere. Questa in sintesi è la sensazione che mi<br />

lega all’archeologia, sono emozioni rivissute supportate e<br />

valorizzate dal metodo scientifico; chi opera nel campo e<br />

non coglie questo aspetto epidermico fa solo eru<strong>di</strong>zione fine<br />

a se stessa e perde il meglio.<br />

Il meglio non l’ho perso nemmeno qualche mese prima,<br />

quando mi era capitata l’opportunità <strong>di</strong> sperimentare su<br />

vasta scala un personale metodo <strong>di</strong> rilievo informatizzato<br />

per lo scavo <strong>di</strong> una necropoli dell’età del ferro, nei pressi <strong>di</strong><br />

n. 2-3/2005


Pontecagnano in provincia <strong>di</strong> Salerno.<br />

La consulenza era stata richiesta da un’impresa <strong>di</strong> scavi<br />

e ricerche archeologiche che doveva bonificare due aree<br />

interessate da necropoli all’imbocco e all’uscita <strong>di</strong> una galleria<br />

dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria.<br />

Lavorare in un megacantiere con una galleria in costruzione<br />

non è una delle cose più facili dal punto <strong>di</strong> vista logistico,<br />

infatti la velocità <strong>di</strong> esecuzione dei rilievi delle sepolture,<br />

già <strong>di</strong> per sé particolari, era una delle prerogative che<br />

mi avevano preferito alle tecniche tra<strong>di</strong>zionali il tutto in<br />

mezzo a macchine operatrici in frenetica attività e conseguenti<br />

problemi <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Per l’impresa era anche l’opportunità <strong>di</strong> conoscere una<br />

procedura facilmente applicabile ad altre esigenze.<br />

In quattro mesi <strong>di</strong> lavoro abbiamo scavato e documentato<br />

circa cento tombe con corre<strong>di</strong> più o meno complessi, che<br />

in parte avevano tagliato una struttura <strong>di</strong> carattere abitativo<br />

n. 2-3/2005<br />

Tomba a pozzetto presso Pontecagnano<br />

e sua restituzione in grafica vettoriale.<br />

<strong>di</strong> più fasi.<br />

Questo momento propizio mi ha fatto toccare con mano<br />

le <strong>di</strong>fficoltà che un grosso cantiere deve affrontare in situazioni<br />

delicate nonostante la buona volontà degli operatori.<br />

L’eccessiva burocrazia e la mancanza <strong>di</strong> professionalità da<br />

parte <strong>di</strong> alcune figure chiave causano invece dei pericolosi<br />

colli <strong>di</strong> bottiglia che vanificano tutte le buone tecniche velocistiche<br />

<strong>di</strong> questo mondo creando <strong>di</strong>sagi.<br />

Per un geometra limitato alle conoscenze <strong>di</strong> cantieristica<br />

civile è stato un arricchimento <strong>di</strong> esperienza tecnica, infatti<br />

ho subito fraternizzato con due colleghi topografi che tracciavano<br />

la galleria. Mi hanno passato volentieri la loro poligonale<br />

esterna per agganciarci il mio lavoro e sono stato<br />

veramente contento <strong>di</strong> questo incontro, tanto più che uno<br />

dei due aveva frequentato la mia stessa scuola a Lagonegro<br />

ed avevamo avuto lo stesso professore <strong>di</strong> topografia.<br />

Quando è giunto il momento <strong>di</strong> rompere il <strong>di</strong>aframma<br />

sono stato invitato in galleria insieme gli archeologi, e tutti<br />

insieme abbiamo brindato con le maestranze come si conviene<br />

in queste occasioni, soprattutto per la precisione della<br />

poligonale che ha chiuso perfettamente .<br />

L’ultima necropoli documentata in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tempo è sta-<br />

Arte e cultura<br />

ta quella <strong>di</strong> Serra D’Aiello in provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> dove, in<br />

uno scavo <strong>di</strong> emergenza della Soprintendenza Archeologica<br />

della Calabria, ho potuto <strong>di</strong>segnare alcune sepolture dell’età<br />

del ferro pertinenti al territorio dell’antica Temesa omerica.<br />

Questa è stata una delle scoperte più importanti degli ultimi<br />

tempi in Calabria e lascia intuire sviluppi ulteriori <strong>di</strong> ricerca<br />

per avvalorare questa ipotesi così affascinante, Temesa<br />

infatti è l’unica città antica nell’area del Me<strong>di</strong>terraneo citata<br />

nell’O<strong>di</strong>ssea mai però localizzata.<br />

I corre<strong>di</strong> sono simili a quelli <strong>di</strong> Pontecagnano, così dal<br />

punto <strong>di</strong> vista tecnico non ho avuto particolari problemi per<br />

il riconoscimento delle forme. In questo scavo ho potuto<br />

constatare la grande passione <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> volontari del<br />

posto che si sono pro<strong>di</strong>gati con ogni mezzo per la valorizzazione<br />

dei loro tesori, Sindaco in testa! Questo è un esempio<br />

<strong>di</strong> come la gente comune dovrebbe comportarsi in caso <strong>di</strong><br />

ritrovamenti archeologici fortuiti. Purtroppo, specialmente<br />

in passato, l’equazione Archeologia = per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto<br />

sulla cosa, è stata la scusa per tacere dolosamente o trafugare<br />

per pochi sol<strong>di</strong> dei beni che appartengono all’Umanità.<br />

A Tortora, dove risiedo, invece cominciò l’avventura <strong>di</strong><br />

geometra-archeologo in modo del tutto casuale. Più volte in<br />

passato avevo segnalato alle autorità competenti situazioni<br />

da tutelare, perché il geometra che opera sul territorio prima<br />

o poi si imbatte in ritrovamenti spora<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> materiali o<br />

ad<strong>di</strong>rittura in strutture antiche. Nel 1990 la Soprintendenza<br />

Archeologica della Calabria cercava un volontario per eseguire<br />

lo stu<strong>di</strong>o grafico <strong>di</strong> un saggio <strong>di</strong> scavo archeologico<br />

presso la cittadella fortificata <strong>di</strong> Blanda Julia sul “Palecastro”<br />

<strong>di</strong> Tortora. Una simile occasione non mi sembrava<br />

vera ed accettai l’incarico; per la passione profusa in questa<br />

prima esperienza accesi la curiosità <strong>di</strong> un giovane ispettore,<br />

Francesco La Torre ( ora professore all’Università <strong>di</strong> Messina)<br />

al quale mi legano vincoli <strong>di</strong> fraterna amicizia ; ben 15<br />

anni sono trascorsi tra campagne <strong>di</strong> scavo esaltanti per le<br />

scoperte effettuate e l’adeguamento della professione <strong>di</strong><br />

geometra alle esigenze della ricerca, all’”invenzione” <strong>di</strong><br />

protocolli da applicare al <strong>di</strong>segno archeologico, passando<br />

dall’analogico al <strong>di</strong>gitale e sempre a stu<strong>di</strong>are e provare, fare<br />

e <strong>di</strong>sfare… un bel lavoro dove l’esperienza e la fantasia<br />

hanno avuto la loro parte.<br />

Tortora – Mostra <strong>di</strong> Palazzo Casapesenna, vetrina<br />

con ceramica attica negli stili a figure nere e rosse.<br />

19


20<br />

Arte e cultura<br />

Veramente questa continua ricerca <strong>di</strong> meto<strong>di</strong>che innovative;<br />

l’adozione <strong>di</strong> strumenti tecnici, svincolati dalla obsoleta<br />

manualistica accademica, spesso adattati o autocostruiti, sono<br />

stati il segreto che ancora ci fa incontrare anche se con l’Università.<br />

La realizzazione della mostra permanente <strong>di</strong> Palazzo<br />

Casapesenna nel centro storico <strong>di</strong> Tortora, dove sono esposti<br />

alcuni corre<strong>di</strong> delle necropoli enotrie e lucane, è stato un esempio<br />

concreto <strong>di</strong> cooperazione tra addetti ai lavori (archeologi e<br />

tecnici) e le Amministrazioni dello Stato (Comune e Soprintendenza<br />

Archeologica). Come i lavori particolari riconducibili<br />

alla ricerca, quello del “geometra-archeologo” è un mestiere<br />

che impegna soprattutto nella fase <strong>di</strong> post elaborazione presso<br />

lo stu<strong>di</strong>o con un aggravio notevole del fattore tempo. In campagna<br />

ci sono tanti rilevamenti <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso da fare, dal puro<br />

rilievo celerimetrico <strong>di</strong> punti alle foto <strong>di</strong>gitali da trattare per il<br />

<strong>di</strong>segno elettronico <strong>di</strong> dettaglio delle stratigrafie orizzontali e<br />

verticali. Nel frattempo il <strong>di</strong>segno archeologico, per quanto mi<br />

riguarda, ha assunto i connotati <strong>di</strong> uno strumento flessibile alle<br />

esigenze <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Collegato con gli archivi delle unità stratigrafiche,<br />

ha superato la semplice rappresentazione<br />

geometrica degli oggetti tramite vettori;<br />

è <strong>di</strong>ventato in sintesi un GIS vero e proprio al<br />

quale porre ogni tipo <strong>di</strong> interrogazione. La<br />

presenza del geometra specializzato in un cantiere<br />

<strong>di</strong> scavo garantisce tecniche <strong>di</strong> rilievo<br />

topografico standar<strong>di</strong>zzate; per motivi contingenti<br />

spesso si ricorre a misurazioni tramite<br />

artifici riconducibili ai ben noti (per noi geometri)<br />

problemi topografici che gli archeologi<br />

non conoscono perché stu<strong>di</strong>ano altre cose. Vi<br />

sono stati in passato archeologi che hanno<br />

scritto manuali <strong>di</strong> scavo con la pretesa <strong>di</strong> insegnare<br />

anche il rilievo, con risultati a volte<br />

molto <strong>di</strong>scutibili se non dannosi; ancora oggi<br />

in molti cantieri, il rilievo planimetrico viene<br />

eseguito esclusivamente per trilaterazione tra<br />

punti della maglia locale, soffrendo <strong>di</strong> evidenti<br />

<strong>di</strong>storsioni e scarti dovuti sia alla caratteristica dei mezzi <strong>di</strong><br />

misura (rotelle metriche da muratore) che alla qualità delle operazioni<br />

(misure inclinate non perfettamente ridotte all’orizzonte).<br />

Qui però entrerei in un campo minato che preferisco evitare.<br />

Nel settembre del 2004 presso il “Palecastro” <strong>di</strong> Tortora, si è<br />

aggiunto anche un rilevamento GEORADAR per le prospezioni<br />

archeologiche alle <strong>di</strong>verse profon<strong>di</strong>tà del terreno, eseguito e<br />

coor<strong>di</strong>nato dal C.N.R. del quale ho curato l’inquadramento<br />

topografico dei capisal<strong>di</strong> <strong>di</strong> riferimento. Tutti questi dati vanno<br />

informatizzati, aggiornati in modo adeguato per le esigenze <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong>o, per un tentativo <strong>di</strong> ricostruzione in 3D delle strutture<br />

originarie, in base ad esempio all’interpretazione della giacitura<br />

degli elementi costruttivi negli strati <strong>di</strong> crollo.<br />

Quando si ha la fortuna <strong>di</strong> lavorare con persone intraprendenti<br />

e <strong>di</strong> ottimo spessore culturale, c’è anche il piacere <strong>di</strong><br />

vedere i propri <strong>di</strong>segni pubblicati su testi per addetti ai lavori e<br />

talvolta anche su volumi <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>vulgativo <strong>di</strong> più facile<br />

approccio.<br />

Perché non si fa <strong>di</strong> più per i beni culturali dato che il nostro<br />

Paese detiene importanti siti da valorizzare? Questa è la<br />

domanda ricorrente degli appassionati e degli uomini <strong>di</strong> cultura.<br />

Non sono rose e fiori, la nota dolente è la mancanza cronica<br />

<strong>di</strong> fon<strong>di</strong> per lo stu<strong>di</strong>o che ormai sono ridotti al lumicino per<br />

l’archeologia come per la ricerca in generale, particolarmente<br />

nella nostra Regione bisognosa <strong>di</strong> tutela e valorizzazione dell’ingente<br />

patrimonio artistico-archeologico, si scava infatti solo<br />

per la gestione delle emergenze.<br />

Per paradosso scaviamo un passato senza futuro perché i<br />

reperti se non vengono restaurati subito, in poco tempo si deteriorano<br />

irreparabilmente. Il danno prodotto dai clandestini non<br />

è peggiore dell’in<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> chi conta nella amministrazione<br />

delle risorse economiche regionali e obbe<strong>di</strong>sce purtroppo solo a<br />

limitate logiche <strong>di</strong> bottega, in<strong>di</strong>pendentemente dal colore politico.<br />

Anche a voler prescindere dalla sensibilità alla cultura, che<br />

beninteso non tutti i politici posseggono, i Beni Archeologici<br />

come quelli naturalistici sono i veri gioielli della nostra terra <strong>di</strong><br />

Calabria, si tratta <strong>di</strong> volerli vedere sapendo quale indotto possono<br />

produrre, per esempio con un turismo <strong>di</strong> eccellenza che<br />

guarda al Sud ed è sempre più esigente in tema <strong>di</strong> arte, cultura<br />

e natura.Quando pubblicamente i politici locali parlano con<br />

enfasi <strong>di</strong> fuga dei cervelli al nord, mi viene lo sconforto, forse<br />

dovremmo recriminare come i trentamila forestali? la <strong>di</strong>gnità<br />

professionale ce lo impe<strong>di</strong>sce…e poi non potremmo garantire<br />

tanti voti. Allora sopraggiunge per gli addetti ai lavori la scelta<br />

dolorosa <strong>di</strong> sacrificare una parte consistente del proprio ingegno<br />

per de<strong>di</strong>carsi ad altre attività tecniche che più concretamente<br />

rispondono alle esigenze <strong>di</strong> vita professionale e familiare.<br />

Per concludere posso affermare che la nostra <strong>categoria</strong>, talvolta<br />

sottovalutata o peggio denigrata da certa stampa, entra a<br />

pieno <strong>di</strong>ritto in ambiti come i Beni Culturali, collocando il<br />

lavoro del geometra nelle migliori risorse umane del nostro<br />

Paese. A volte quando nei musei o nei convegni <strong>di</strong> carattere<br />

scientifico-<strong>di</strong>vulgativo si osservano: carte tematiche, <strong>di</strong>segni <strong>di</strong><br />

materiale archeologico, pannelli <strong>di</strong>dattici con ricostruzioni <strong>di</strong><br />

strutture, filmati animati <strong>di</strong> architettura virtuale; pensate che<br />

<strong>di</strong>etro tutto questo, spesso c’è il nostro lavoro <strong>di</strong>screto ed<br />

appassionato.<br />

Note: I <strong>di</strong>segni sulla testata e alla fine sono elaborazioni <strong>di</strong> grafica computerizzata dell’autore: il primo pertinente ad un cratere a figure rosse con satiri e mena<strong>di</strong><br />

danzanti (Museo <strong>di</strong> Palazzo Casapesenna a Tortora), il secondo rappresenta una sepoltura <strong>di</strong> civiltà lucana scavata nella necropoli <strong>di</strong> S.Brancato presso Tortora.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

TOPONOMASTICA DEL MÈRCURE-LAO<br />

del fiume <strong>di</strong> Scalea con l’antico<br />

Lao non trova riscontro in alcun documen-<br />

L’identificazione<br />

to del Me<strong>di</strong>oevo, ma probabilmente è stata il<br />

risultato della ricerca compiuta dagli stu<strong>di</strong>osi rinascimentali<br />

che si proponevano <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare i siti delle antiche città<br />

greco-romane e <strong>di</strong> Laos in particolare. Infatti, il toponimo<br />

«Lao», riferito al fiume <strong>di</strong> Scalea, cominciò a comparire<br />

nelle carte storico-geografiche e negli scritti dei letterati<br />

cinquecenteschi, come Paolo Giovio, e finì per imporsi<br />

definitivamente nel corso dei secoli successivi. Di «fiume<br />

Lao» parlarono Ascanio Maradea (1692) e Giuseppe Antonini<br />

(1795), nonché numerosi storici ottocenteschi. Questi<br />

ultimi, tuttavia, segnalarono anche i nomi con i quali il fiume<br />

era denominato dalle popolazioni locali. In<strong>di</strong>cativa al<br />

riguardo è la testimonianza <strong>di</strong> Leopoldo Pagano, il quale,<br />

negli Stu<strong>di</strong> sulla Calabria, riportò l’elenco dei corsi d’acqua<br />

calabresi compilato nel 1808 dal Rizzi Zannoni e, a<br />

proposito del «fiume <strong>di</strong> Scalea», precisò «che da lui (ossia<br />

dal Rizzi Zannoni) è detto fiume Lao», quasi a sottolineare<br />

che i veri nomi del corso d’acqua erano altri. Questi posso-<br />

no ricavarsi da un’altra opera del Pagano, la <strong>di</strong>ssertazione<br />

Di Lao, del 1868, nella quale l’autore si proponeva <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mostrare che «il fiume Lao è lo stesso che il fiume Laino,<br />

Mercuri o fiume della Scalea». I toponimi <strong>di</strong> fiume (della)<br />

Scalea, già utilizzato dal Giustiniani, e <strong>di</strong> fiume Laino, noto<br />

al Racioppi e al Ciaceri, sono evidentemente legati alle due<br />

località attraversate dal corso d’acqua. La denominazione<br />

<strong>di</strong> fiume Mercure (o Mercuri) ricorda invece l’Eparchìa <strong>di</strong><br />

Mercurion, famosa per aver ospitato nel suo territorio<br />

numerosissimi monaci italo-greci e della quale abbiamo<br />

notizie dal X secolo.<br />

Prima <strong>di</strong> addentrarci nella nostra analisi e allo scopo <strong>di</strong><br />

facilitarne una migliore comprensione è conveniente <strong>di</strong>videre<br />

il corso del fiume in tre tronconi: il primo collega la<br />

sorgente lucana <strong>di</strong> Viggianello con i comuni calabresi <strong>di</strong><br />

* Stu<strong>di</strong>oso <strong>di</strong> storia locale<br />

Arte e cultura<br />

<strong>di</strong> Biagio Moliterni*<br />

Laino Borgo e Laino Castello; il secondo conduce dal territorio<br />

lainese a quello <strong>di</strong> Orsomarso, precisamente nel punto<br />

in cui il fiume riceve le acque dell’Argentino; il terzo si<br />

sviluppa fino alla foce tirrenica <strong>di</strong> Scalea. Va precisato,<br />

inoltre, che nelle moderne carte geografiche la denominazione<br />

<strong>di</strong> «Lao» interessa solo la me<strong>di</strong>a e bassa valle del fiume,<br />

mentre il tratto iniziale conserva tuttora il nome <strong>di</strong><br />

«Mercure». È curioso notare che tale appellativo non trova<br />

riscontro cartografico alla confluenza con l’Argentino,<br />

dove sono ancora visibili i ruderi dell’antico casale <strong>di</strong><br />

«Mercurio» e presso cui sorge la nota chiesa <strong>di</strong> Santa<br />

Maria, detta, appunto, <strong>di</strong> Mercurio.<br />

Perfettamente in linea con l’attuale toponomastica è la<br />

testimonianza resa da Michele Lacava nel libro Del sito <strong>di</strong><br />

Blanda, Lao e Tebe Lucana, e<strong>di</strong>to nel 1891, nel quale lo<br />

stu<strong>di</strong>oso riferì che il Mercuri era così denominato dalla sorgente<br />

fino a Laino, «in<strong>di</strong> <strong>di</strong>venta Lao e scorre in provincia<br />

<strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>». Di parere completamente opposto fu Giuseppe<br />

Gioia, il quale, nelle Memorie storiche e documenti<br />

sopra Lao, Laino, Sibari e Tebe Lucana, del 1883, sostenne<br />

implicitamente che il toponimo «Mercure» non aveva attinenza<br />

con l’alta valle del fiume: «Oggidì il fiume Lao per<br />

tutto il suo corso, che non oltrepassa i 60 chilometri, serba<br />

intatta la sua denominazione, ma presso la foce nel territorio<br />

<strong>di</strong> Orsomarso e Scalea viene comunemente chiamato<br />

Mercuri…perché su quelle alture sorse nei tempi <strong>di</strong> mezzo<br />

un casale-Mercuri». L’omessa in<strong>di</strong>cazione del toponimo<br />

«Mercure» nell’alta valle del fiume è forse spiegabile con<br />

il fatto che il suo primo tratto fu considerato dal Gioia<br />

come un corso d’acqua a parte e nettamente separato dal<br />

Lao, nel quale confluisce in territorio <strong>di</strong> Laino. Questa, ad<br />

esempio, la opinione che Oreste Dito espresse nella sua<br />

Calabria: «Tra gli affluenti del fiume è il Mercure che forma<br />

il primo tronco d’esso e gli dà anche il nome in quel<br />

tratto, fino al ponte S. Primo, secondo le carte topografiche.<br />

In<strong>di</strong> comparisce col nome <strong>di</strong> Lao». L’esistenza del<br />

toponimo «Mercure» nel tratto Viggianello-Laino è comunque<br />

certa e trova conferma nel Libro del Re Ruggero <strong>di</strong> Al<br />

Edrisi, geografo arabo del XII secolo, dal quale veniamo a<br />

sapere che il Mercuri era proprio la zona sorgiva del fiume.<br />

Dallo scritto del Gioia emerge in ogni caso un ulteriore<br />

elemento, importante ai fini della nostra ricerca, e cioè che<br />

a livello popolare il fiume portava il nome <strong>di</strong> «Mercure»<br />

anche nel tratto terminale, ossia dal sito dell’omonimo<br />

casale fino alla foce. Pure in questo caso esiste una conferma<br />

documentale, rappresentata da un decreto del 12 marzo<br />

1338, nel quale si legge che il confine <strong>di</strong> Scalea era segnato<br />

dal flumen Mercurj, e da un rescritto del 1486, con il quale<br />

re Fer<strong>di</strong>nando I autorizzò la deviazione dei fiumi Usomarzo<br />

e Mercuri per far funzionare un mulino.<br />

Abbiamo quin<strong>di</strong> la ragionevole certezza che il fiume si<br />

chiamasse «Mercure» sia alla sorgente sia alla foce. Il<br />

21


22<br />

Arte e cultura<br />

toponimo perciò potrebbe non riguardare la parte centrale<br />

del corso d’acqua. La circostanza sembra essere confermata<br />

dal Pandolfi, il quale, nell’introvabile Il Beato Leoluca<br />

abate e Mormanno, del 1909, avrebbe sostenuto che nel<br />

tratto che si snoda da Laino fin sotto Papasidero si era conservata<br />

la denominazione <strong>di</strong> «fiume Lao». A <strong>di</strong>re il vero,<br />

una toponomastica così alternata, «Mercure-Lao-Mercure»,<br />

appare abbastanza inverosimile, anche se potrebbe trovare<br />

una spiegazione logica in quanto ha ipotizzato Onorato<br />

Tocci ne La Calabria nord-occidentale dai Goti ai Normanni.<br />

Questo autore, basandosi su analisi archeologica <strong>di</strong><br />

superficie, ritiene infatti che il casale <strong>di</strong> «Mercurio» risalga<br />

all’epoca normanna e che sia stato «l’erede <strong>di</strong> un centro<br />

omonimo d’età bizantina, che sorgeva nella regione». Possiamo<br />

allora supporre che tale ipotetico centro potrebbe<br />

essere stato ubicato, come tutti i borghi altome<strong>di</strong>oevali,<br />

sulla cima <strong>di</strong> qualche monte: circostanza, questa, che giustificherebbe<br />

la sopravvivenza del toponimo «Mercure»<br />

anche nella montuosa, alta valle del fiume. Il fatto assume<br />

rilievo ai fini dell’in<strong>di</strong>viduazione dei luoghi descritti nei<br />

bios dei santi monaci eremiti, perché potrebbe comportare<br />

una ubicazione <strong>di</strong>versa da quella che è stata proposta finora.<br />

In<strong>di</strong>pendentemente dalla vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> questa ipotesi, c’è<br />

da <strong>di</strong>re comunque che non è affatto escluso che la denominazione<br />

<strong>di</strong> «Mercure» abbia interessato anche il tratto<br />

me<strong>di</strong>ano del corso d’acqua. A sostenerlo esplicitamente fu<br />

il Dito, a giu<strong>di</strong>zio del quale «i naturali <strong>di</strong> quei luoghi chiamano<br />

tuttavia Mèrcure il fiume [dalla sorgente] fino alla<br />

confluenza d’esso col fiume d’Orsomarso o Argentino».<br />

Ciò vorrebbe <strong>di</strong>re che quello <strong>di</strong> «Mercure» potrebbe essere<br />

stato il nome del fiume per l’intero tragitto.<br />

A questo punto rimane da approfon<strong>di</strong>re un’ultima questione.<br />

Gli storici che abbiamo citato finora, accanto alla<br />

<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> «fiume Mercure», riportarono l’altra <strong>di</strong> «fiume<br />

Lao». Alcuni <strong>di</strong> essi – il Pagano, il Ciaceri e il Racioppi –<br />

parlarono invece <strong>di</strong> «fiume Laino», nome che compare in<br />

numerosi documenti me<strong>di</strong>oevali, a cominciare dal già citato<br />

Al Edrisi. Infatti, nella traduzione <strong>di</strong> Amari e Schiaparelli,<br />

contenuta ne L’Italia descritta nel «Libro del Re Ruggero»<br />

compilato da Edrisi, del 1883, leggiamo che: «Il wâdî<br />

lâniâh (leg. laynah, “fiume <strong>di</strong> Laino”, fiume Lao) ha la sorgente<br />

innanzi a m.rkûri (Mercuro), [<strong>di</strong> là scende] alla regione<br />

che è <strong>di</strong> fronte a d.sqâlîah (Scalea) e poi al mare». Dal<br />

testo risulta chiaramente che Edrisi parla <strong>di</strong> fiume <strong>di</strong> Laino,<br />

ossia «fiume che scende da Laino», così come in precedenza<br />

aveva parlato <strong>di</strong> fiume (che scende da) Rivello a proposito<br />

del Noce, ed è perciò evidente che il riconoscimento del<br />

fiume Laino con il fiume Lao è opera dei traduttori. Non è<br />

da escludere perciò che la medesima operazione filologica<br />

sia stata compiuta dagli stu<strong>di</strong>osi rinascimentali, sulla scia<br />

dei quali si mosse la maggior parte degli storici ottocenteschi.<br />

Essi, dando per scontata l’equivalenza delle due denominazioni<br />

(la ra<strong>di</strong>ce dei due nomi sembra essere la stessa),<br />

potrebbero aver sostituito l’esatto toponimo <strong>di</strong> «fiume Laino»<br />

con quello più suggestivo, ma non riscontrato nella<br />

realtà, <strong>di</strong> «fiume Lao».<br />

Scultura in legno<br />

<strong>di</strong> Domenico Castagna<br />

n. 2-3/2005


ACaulonia, lungo la costa ionica reggina, a pochi chilometri<br />

da Locri e Roccella, da qualche anno i turisti soffocati dal<br />

caldo <strong>di</strong> agosto si affollano, la<br />

sera, per seguire gli spettacoli <strong>di</strong> Taranta<br />

Power, manifestazione de<strong>di</strong>cata al ballo<br />

tra<strong>di</strong>zionale e alle sue rivisitazioni, alla<br />

forza liberatoria e oscura della festa<br />

popolare. Pochi tra i turisti in cerca <strong>di</strong><br />

emozioni etniche lungo la trafficatissima<br />

e rumorosa statale 106, tra l’e<strong>di</strong>lizia<br />

<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata e approssimativa degli ultimi<br />

decenni, conosceranno la storia della<br />

“repubblica rossa” <strong>di</strong> Caulonia, che<br />

potrebbe suscitare brivi<strong>di</strong> più intensi <strong>di</strong><br />

quelli dei tamburelli, evocare scenari<br />

altrettanto conturbanti <strong>di</strong> quelli dei corpi<br />

agitati dalla danza. A Caulonia nel marzo<br />

del 1945, sessanta anni fa, non si pensava<br />

ad organizzare rassegne estive, dato<br />

che urgevano ben altri problemi, pur essendo la guerra terminata, in<br />

Calabria, dal settembre del 1943, all’arrivo degli Alleati. La miseria<br />

era profonda e il crollo del regime, così repentino, aveva lasciato<br />

intatta la piramide sociale, al cui vertice spadroneggiavano ancora i<br />

proprietari terrieri, spesso usurpatori <strong>di</strong> terre un tempo demaniali.<br />

Agrari e gerarchi, pur essendo coinvolti con il passato regime,<br />

rimangono al loro posto. Né gli Alleati né i re<strong>di</strong>vivi partiti democratici<br />

attuano una vera epurazione, per allontanare le persone più compromesse<br />

dai posti <strong>di</strong> responsabilità. Fausto Gullo, ministro comunista<br />

nel governo costituito dopo la liberazione <strong>di</strong> Roma, consapevole<br />

della drammatica situazione dei conta<strong>di</strong>ni poveri, aveva emanato<br />

nell’ottobre 1944 i decreti per l’assegnazione delle terre incolte dei<br />

latifon<strong>di</strong> ai braccianti, che del resto avevano già iniziato le occupazioni,<br />

dando vita a uno dei tentativi più interessanti <strong>di</strong> incidere nella<br />

struttura sociale ed economica del Mezzogiorno. Sono gli anni delle<br />

lotte per la terra, che porteranno ai morti <strong>di</strong> Melissa, nel Crotonese,<br />

alla strage <strong>di</strong> Portella della Ginestra, in Sicilia. Questo è il clima in<br />

cui sorge l’effìmera repubblica rossa <strong>di</strong> Caulonia, tra il 5 e il 9 marzo<br />

1945. Qui il figlio del sindaco comunista Pasquale Cavallaro viene<br />

arrestato per aver compiuto perquisizioni nelle case dei proprietari<br />

n. 2-3/2005<br />

CAULONIA<br />

Dalla lotta per la terra al ballo tra<strong>di</strong>zionale<br />

* Docente <strong>di</strong> lettere presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura “F. Todaro” <strong>di</strong> Rende<br />

Arte e cultura<br />

<strong>di</strong> Mario De Filippis*<br />

terrieri, alla ricerca <strong>di</strong> generi alimentari nascosti. I conta<strong>di</strong>ni del<br />

paese e del circondario, dopo l’arresto, insorgono; viene istituito un<br />

tribunale del popolo, composto da trecento<br />

persone, che infligge bastonature e<br />

umiliazioni agli agrari. Viene ucciso un<br />

prete. 11 prefetto <strong>di</strong> Reggio Calabria,<br />

Priolo, socialista, riesce ad evitare un<br />

intervento massiccio delle forze dell’or<strong>di</strong>ne.<br />

Dispone la scarcerazione degli<br />

arrestati, invia i <strong>di</strong>rigenti comunisti reggini<br />

a trattare con gli insorti. Grazie alla<br />

sua moderazione il moto rientra.<br />

Togliatti, tornato dal lungo esilio con il<br />

compito <strong>di</strong> inserire il PCI nella nascente<br />

democrazia parlamentare, condanna<br />

l’accaduto e critica i <strong>di</strong>rigenti locali del<br />

partito, a suo giu<strong>di</strong>zio incapaci <strong>di</strong> controllare<br />

la situazione e incanalare il malcontento<br />

popolare in forme legali <strong>di</strong> lotta<br />

politica. L’episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Caulonia è uno <strong>di</strong> quegli eventi straor<strong>di</strong>nari<br />

che possono accadere nei momenti <strong>di</strong> passaggio, <strong>di</strong> crisi, in cui si<br />

intuisce che la storia potrebbe prendere altre <strong>di</strong>rezioni. Ma nell’Italia<br />

incre<strong>di</strong>bile del 1945, quella descritta da Carlo Levi ne L’orologio,<br />

sono proprio i partiti storici della sinistra che si preoccupano <strong>di</strong> normalizzare<br />

la situazione, come accadrà molte altre volte in seguito.<br />

Sull’accaduto esistono alcuni saggi storici che riportano documenti<br />

e testimonianze <strong>di</strong>rette; l’attenzione è rivolta alla personalità del sindaco<br />

Cavallaro, alla sua cultura, in cui si riconoscono apporti <strong>di</strong>versi<br />

e contrad<strong>di</strong>ttori, alla sua storia personale. Manca una rivisitazione<br />

letteraria dell’evento, che evochi le pagine <strong>di</strong> Ignazio Silone sulla<br />

Marsica alla caduta del fascismo, alla resa dei conti tra i volponi trasformisti,<br />

convertitisi in antifascisti e il suo eroe Pietro Spada, cristiano<br />

senza chiesa e comunista senza partito. Eppure non mancherebbero<br />

le suggestioni, considerato che in questi luoghi, durante la<br />

dominazione spagnola, il filosofo calabrese Tommaso Campanella<br />

aveva progettato l’insurrezione che gli fece trascorrere in carcere<br />

quasi trent’anni della sua esistenza.<br />

Dante Maffia ha de<strong>di</strong>cato un romanzo storico al pensatore e utopista<br />

così attento alla vita infelice e miserabile dei suoi conterranei. Ma le<br />

contrade dove è nato l’autore de La città del sole hanno ancora molte<br />

storie da raccontare a chi avesse desiderio <strong>di</strong> ascoltarle.<br />

23


24<br />

Arte e cultura<br />

MISURE E PESI CONSUETUDINARI<br />

NEL PIANETA RURALE<br />

DELLA VECCHIA CALABRIA <strong>di</strong> Marcello Barberio<br />

Nel Capitolo “Super mensuris” del 1508 della città <strong>di</strong><br />

Palermo, vengono denunciati in tutto il Viceregno<br />

“gran<strong>di</strong> abusioni <strong>di</strong> mesuri perchì in omni loco ténimo<br />

<strong>di</strong>versi mesuri: nonostante l’e<strong>di</strong>tto <strong>di</strong> re Alfonso il Magnanimo<br />

<strong>di</strong> perequazione dei pesi e delle misure, “juxta la forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>cto<br />

capitulo”. L’e<strong>di</strong>tto rimase scarsamente attuato per via del<br />

boicottaggio baronale, per cui rimasero in vigore per molti<br />

secoli ancora gli oltre 400 sistemi <strong>di</strong> misurazione dei liqui<strong>di</strong>,<br />

accanto a quelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza lineare e <strong>di</strong> superficie agraria 1 .<br />

Tre secoli più tar<strong>di</strong>, la conversione delle misure tra<strong>di</strong>zionali<br />

ai valori del sistema metrico decimale risultò alquanto <strong>di</strong>fficoltosa,<br />

poiché nelle campagne si continuava a misurare e pesare<br />

in modo consuetu<strong>di</strong>nario, cioè utilizzando la libbra e non il chilogrammo,<br />

la tomolata e non l’ettaro, anche perché l’astrattezza<br />

scientifica del nuovo sistema cozzava con l’analfabetismo<br />

<strong>di</strong>ffuso e con le esigenze <strong>di</strong> materialità pratiche dei conta<strong>di</strong>ni e<br />

dei ven<strong>di</strong>tori.<br />

Fino al 1809, perciò, rimasero in uso nel Regno <strong>di</strong> Napoli la<br />

quartana (1 \ 10 <strong>di</strong> salma <strong>di</strong> vino ovvero litri 10,7), il barile (trasportabile<br />

a spalla o anche uno dei 2 colli da basto degli animali<br />

da soma, come i “fiscini” per le derrate), la salma, la botte, la<br />

libbra (<strong>di</strong> 12-13 once), il rotolo (misura <strong>di</strong> peso dell’imposizione<br />

tributaria).<br />

I brogli risalivano alla notte dei tempi e risultano documentati<br />

almeno dal VI secolo d.C., al tempo <strong>di</strong> Gregorio Magno,<br />

quando gli appaltatori dei beni ecclesiastici imponevano ai<br />

coloni il moggio <strong>di</strong> 25 sestari in luogo dei 16 prescritti.<br />

D’altronde il “tomolo signorile”, col quale i baroni e i loro ufficiali<br />

misuravano il grano ricevuto dai vassalli e dai conta<strong>di</strong>ni<br />

all’atto del percepimento delle ren<strong>di</strong>te, era più voluminoso <strong>di</strong><br />

quello usato per le ven<strong>di</strong>te.<br />

“Timete Deum”, ammoniva San Bernar<strong>di</strong>no da Siena: e non<br />

usate una canna per vendere e una per comprare! Il sopruso era<br />

talmente <strong>di</strong>ffuso da scoraggiare ogni speranza <strong>di</strong> certezza dei<br />

valori delle misure, tuttavia alle istituzioni feudali affluivano<br />

numerosi ricorsi da parte delle Universitas (Comuni) contro gli<br />

abusi baronali.<br />

Poiché fino a tutto il Me<strong>di</strong>oevo il commercio si svolgeva<br />

prevalentemente a livello locale, il sistema <strong>di</strong> misura provocava<br />

pochi problemi e non presupponeva gran<strong>di</strong> variazioni, per cui<br />

restarono in uso in tutt’Italia le antiche misure romane e preromane,<br />

il cui sistema aveva per base il piede.<br />

Gli antichi, infatti, facevano uso <strong>di</strong> molte unità <strong>di</strong> misura per<br />

organizzare il territorio, costruire, effettuare scambi e la loro<br />

praticità ed efficacia è <strong>di</strong>mostrata dal fatto che alcune <strong>di</strong> esse<br />

fig. 1 - Misure per l’olio: staru, coppu... misurini<br />

resistono ancora, seppur in modo marginale. I Greci usavano il<br />

“passo” e lo “sta<strong>di</strong>o” (il tratto percorso da un atleta senza ansimare,<br />

pari a circa 1000 metri); i Romani per la misurazione<br />

delle <strong>di</strong>stanze avevano come riferimento la lunghezza del pungolo<br />

per i buoi (“chioviddu”) e per i campi usavano lo iugero<br />

(terreno lavorato in un giorno da una coppia <strong>di</strong> buoi aggiogati,<br />

posti cioè sotto “iugum”), mentre per i liqui<strong>di</strong> usavano la libra<br />

(corrispondente a circa 1 \ 3 <strong>di</strong> litro).<br />

Il piede era la <strong>di</strong>stanza tra l’estremità del calcagno e la punta<br />

dell’alluce (convenzionalmente corrispondente ora a cm<br />

30,48) ed era pari a 12 pollici 2 (<strong>di</strong> 25,4 mm.), il braccio era<br />

misurato dall’attaccatura della spalla al polso, il palmo unito era<br />

la lunghezza <strong>di</strong> 4 <strong>di</strong>ta unite, il cubito la <strong>di</strong>stanza tra la punta del<br />

gomito e l’estremità del <strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o, la spanna la <strong>di</strong>stanza dall’estremità<br />

del pollice a quella del mignolo con il palmo della<br />

mano aperta. Le gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze erano misurate in giornate <strong>di</strong><br />

cammino.<br />

Il campióne del piede romano era custo<strong>di</strong>to nel tempio <strong>di</strong><br />

Giunone Moneta in Campidoglio; dal cubito romano, in uso nel<br />

commercio delle stoffe, nacque in epoca longobarda il “pes<br />

regis Liutpran<strong>di</strong>” o “piede <strong>di</strong> Liprando”, il cui campione era<br />

intagliato in una colonna del battistero <strong>di</strong> San Giovanni in<br />

1 Importanti fonti <strong>di</strong> ricognizione sono il Catasto Onciario <strong>di</strong> Carlo <strong>di</strong> Borbone del 1741 e quello murattiano del 1809, entrambi descrittivi e non geometricoparticellari:<br />

le rileve” egli” apprezzi” forniscono dati anche sogli “stati delle anime” e sullo stato civile: le donne prima del matrimonio erano <strong>di</strong>vise in zita, zita in<br />

capillis, vergine in capillis. Nelle Murge un tomolo equivaleva a 6,2 rasole, in Calabria a 2 menzalorate.<br />

2 Un pollice equivale alla lunghezza <strong>di</strong> 3 grani d’orzo secchi. Con i 1 seme <strong>di</strong> “sciuscedda” (carrubo) si determinava ab antiquo il carato degli ori.<br />

n. 2-3/2005


Firenze; la pertica era un sottomultiplo e l’anfora corrispondeva<br />

a un piede al cubo (circa 25 litri). Nel “De agri cultura”<br />

Catone ricorda anche l’hemina (1\12 <strong>di</strong> congio, cioè 1\2 sestano<br />

o 1 \ 32 <strong>di</strong> moggio, poco più <strong>di</strong> 1 \ 4 <strong>di</strong> litro). Agli schiavi spettavano<br />

4 libbre <strong>di</strong> pane al giorno, un sestario <strong>di</strong> vino, che <strong>di</strong>ventavano<br />

3 emine, cioè un’anfora al mese nei Saturnali e nelle<br />

feste campitali. Nel Me<strong>di</strong>oevo, in alcune realtà locali, si tentò<br />

inutilmente <strong>di</strong> pareggiare i pesi e le misure con campioni <strong>di</strong><br />

marmo, <strong>di</strong> pietra o <strong>di</strong> metallo.<br />

In <strong>di</strong>versi co<strong>di</strong>ci me<strong>di</strong>evali si fa riferimento non solo alle<br />

<strong>di</strong>mensioni del corpo umano, ma ad<strong>di</strong>rittura all’Effigie <strong>di</strong><br />

Cristo 3 : il braccio torinese e fiorentino corrispondeva a 1 \ 3<br />

dell’impronta della Sacra Sindone. Da un primo esame comparativo<br />

della metrologia antica con quella moderna ricaviamo i<br />

seguenti dati: a) la “gia” greca corrisponde a metri lineari 1638<br />

e lo “scheno” a 33,32 metri; b) la “gia”, come unità <strong>di</strong> misura <strong>di</strong><br />

superficie agraria, equivale ad ettari (Ha) 4,75 e lo “scheno” a<br />

Ha 0l1,105; c) il me<strong>di</strong>mmo equivale a 52,50 litri, esattamente<br />

come il tomolo crotonese (misura <strong>di</strong> capacità) e la stessa coincidenza<br />

si riscontra tra il me<strong>di</strong>mmo e la tomolata crotonese <strong>di</strong><br />

3332 mq. come tra la gia (misura lineare pari a 1638 m) e la<br />

“menzalorata” (o mezza tomolata) <strong>di</strong> 1666 mq.<br />

Per quanto attiene al sistema <strong>di</strong> misura romano occorre risalire<br />

alla lottizzazione dei terreni secondo la tra<strong>di</strong>zionale “centuriatio”:<br />

con la groma si tracciavano il cardus e il decumanus<br />

ortogonali, delimitando la centuria, cioè un quadrato <strong>di</strong> lato<br />

710m e <strong>di</strong> ettari 50 <strong>di</strong> estensione.<br />

Nella colonia romana <strong>di</strong> Vibo, però, la centuria era un rettangolo<br />

<strong>di</strong> 16 X 25 actus, dove l’actus corrispondeva a 120 pie<strong>di</strong>,<br />

cioè il tratto <strong>di</strong> solco che una coppia <strong>di</strong> buoi aggiogati può arare<br />

senza bisogno <strong>di</strong> fermarsi per riprendere fiato. Lo iugero era un<br />

rettangolo <strong>di</strong> 1 x 2 actus, pari a 25 are attuali; 2 iugeri davano<br />

una here<strong>di</strong>um, 10 here<strong>di</strong>a formavano una centuria.<br />

L’unità <strong>di</strong> misura romana del peso era la libra (o il pondo) <strong>di</strong><br />

circa g 327,187, equivalente a 12 onciae (ogni oncia era circa g<br />

27,265); due once formavano un sextans, mentre 80 librae davano<br />

un talentum <strong>di</strong> 26,175 Kg.<br />

L’unità <strong>di</strong> lunghezza era il piede (pes), pari a 0, 2957 m; il<br />

passus era <strong>di</strong> 5 pie<strong>di</strong> (m 1,479), il Miliarum o Mille Passum<br />

(miglio romano) corrisponde a Km 1,479.<br />

La misura <strong>di</strong> capacità era il sextarius <strong>di</strong> litri 0,54; le granaglie<br />

venivano misurate col modus o staio (9 litri, cioè 16 sestari<br />

o 32 hemine). Nel Me<strong>di</strong>oevo i campioni ufficiali venivano<br />

appaltati alle Corporazioni, ai feudatari o alle Universitas<br />

(Comuni): gli arrendatori procedevano alla punzonatura dei pesi<br />

e delle misure locali, sotto forma <strong>di</strong> tassa (famosi gli arrendatori<br />

della lana e della seta <strong>di</strong> Catanzaro, al tempo della rivolta <strong>di</strong><br />

Masaniello a Napoli e <strong>di</strong> Carlo Pisano in Calabria).<br />

Si arrivò all’inizio del XIX secolo con la solita confusione<br />

nel sistema <strong>di</strong> pesatura e <strong>di</strong> misurazione: si misurava “alla<br />

rasa” e “alla colma” e la colmatura era detta “buona misura”<br />

del padrone, una specie d’interesse che mascherava il sopruso e<br />

l’usura da parte del feudatario. Il terreno veniva misurato con<br />

una corda <strong>di</strong> canapa, con i no<strong>di</strong> che segnavano i sottomultipli<br />

della tomolata, cioè la menzalorata (112 tomolo), la quartata o<br />

mitta (1/4 <strong>di</strong> tomolo), la mezza quartata o stuppeddu (1/8 <strong>di</strong><br />

tomolo), u mundeddu (1/16 <strong>di</strong> tomolo).<br />

I termini tuminu (tumn), mundeddu (madd), quintale<br />

3 GUZZELLI: “Le misure lineari me<strong>di</strong>evali e l’Effigie <strong>di</strong> Cristo”, FI, 1899.<br />

n. 2-3/2005<br />

Arte e cultura<br />

(qintàr), rotolo (ratl), cafissa <strong>di</strong> 15 litri <strong>di</strong> olio (qafiz), sono tutti<br />

<strong>di</strong> derivazione araba. Erano, altresì, in uso la litra per liqui<strong>di</strong><br />

(circa 3,51), u staru per l’olio (litri 10,5), u cantaru <strong>di</strong> più <strong>di</strong> 100<br />

rotoli pari a circa 90 Kg la libra romana <strong>di</strong> circa 1 \ 3 <strong>di</strong> Kg, la<br />

canna <strong>di</strong> circa 2,6m.<br />

Tomolo e i suoi sottomultipli esprimevano tanto la misura <strong>di</strong><br />

superficie ( 3332 mq) quanto quella <strong>di</strong> capacità degli ari<strong>di</strong> (litri<br />

52,50). Nel 1791, l’Assemblea Nazionale Francese introdusse il<br />

Sistema Metrico Decimale come sistema universale <strong>di</strong> misura,<br />

capace <strong>di</strong> agevolare la circolazione delle informazioni scientifiche<br />

e tecniche: il British Imperial System rimase in uso nel<br />

Commonwealt e negli Usa, conservando le misure derivate dal<br />

corpo umano, cioè la yard (0,914 m), il foot o piede (30,48 cm),<br />

l’inch o pollice (25,4 mm). Già nel 1780 Cesare Beccaria aveva<br />

presentato alla corte milanese una ‘‘Relazione’’ per la riforma<br />

dei pesi e delle misure, “derivate da quelle celesti”, più precisamente<br />

dalla frazione del meri<strong>di</strong>ano terrestre che collega il Polo<br />

Nord con l’Equatore, passando nei pressi <strong>di</strong> Parigi, riprendendo<br />

il teorema <strong>di</strong> Eratostene <strong>di</strong> 2000 anni prima.<br />

I Francesi <strong>di</strong>ffusero il sistema decimale in tutta Europa: in<br />

Sicilia fu adottato nel 1809 da Fer<strong>di</strong>nando III e nel resto del<br />

Regno <strong>di</strong> Napoli fu introdotto con la legge 6.4.1840, la quale,<br />

all’art. 2 recita: “la base dell’intero sistema, il palmo, è la settemilionesima<br />

parte <strong>di</strong> un minuto primo del grado me<strong>di</strong>o del meri<strong>di</strong>ano<br />

terrestre ovvero la settemilionesima parte del miglio geografico<br />

d’Italia. Esso sarà <strong>di</strong>viso in parti decimali, e 10 palmi<br />

fig. 2 - Carro nella campagna calabrese<br />

costituiranno la canna.<br />

La canna lineare, la canna quadrata e la canna cuba sono le<br />

unità <strong>di</strong> misura <strong>di</strong> lunghezza, <strong>di</strong> superficie e <strong>di</strong> soli<strong>di</strong>tà: la prima<br />

è uguale a 10 palmi lineari, la seconda a 100 palmi quadrati e la<br />

terza a 1000 palmi cubi. Rapporto col sistema metrico decimale:<br />

100 metri uguagiano 378 palmi e quin<strong>di</strong> un palmo è uguale<br />

a metri 0,26455”. La legge precisa ancora: ‘l’unità <strong>di</strong> superficie<br />

delle misure agrarie sarà il moggio <strong>di</strong> 10.000 palmi quadrati e<br />

sarà <strong>di</strong>viso in parti decimali.... Il tomolo è l’unità delle misure<br />

<strong>di</strong> capacità degli ari<strong>di</strong>, equivale a 3 palmi cubi e si <strong>di</strong>vide in 2<br />

mezzette o in 4 quarte oppure in 25 misure, ciascuna delle quali<br />

eguaglia il cubo del mezzo palmo. La misura degli ari<strong>di</strong> sarà<br />

sempre praticata a raso e non a colmo.<br />

25


26<br />

Arte e cultura<br />

Il barile: è l’unità <strong>di</strong> misura <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> alcuni liqui<strong>di</strong><br />

come il vino, l’aceto, l’acqua e si <strong>di</strong>vide in 60 caraffe. Esso<br />

equivale a un cilindro retto del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> un palmo e <strong>di</strong> tre<br />

palmi <strong>di</strong> altezza. La botte si compone <strong>di</strong> 12 barili. L’olio sarà<br />

sempre misurato a peso, a cantaia, a rotola ed a frazioni decimali<br />

<strong>di</strong> rotolo...<br />

Allo staio ed alla salma si sono sostituiti i pesi <strong>di</strong> 10 rotoli e<br />

<strong>di</strong> 100 rotoli. Il rotolo è l’unità <strong>di</strong> misura pe’ pesi e si <strong>di</strong>viderà<br />

in parti decimali: la sua parte millesima è il trappeso. Il cantaro<br />

si compone <strong>di</strong> 100 rotola. Rapporto col sistema metrico decimale:<br />

un rotolo uguale a chilogrammi 0,890997.... l’antica <strong>di</strong>visione<br />

del rotolo in once è abolita”. Si stabiliva infine: la unità usuale<br />

<strong>di</strong> misura lineare è il metro, il suo valore è <strong>di</strong> 3 pie<strong>di</strong>, 11 linee,<br />

44 centesimi.<br />

Il sistema metrico decimale fu introdotto in Piemonte nel<br />

1845 e successivamente fu esteso a tutti i territori annessi tuttavia<br />

ancora oggi nelle campagne all’unità <strong>di</strong> misura agraria ( ara<br />

<strong>di</strong> 100 mq.; ettaro <strong>di</strong> 10.000 mq e centiara <strong>di</strong> i mq) si continua-<br />

no a preferire le misure consuetu<strong>di</strong>narie, per cui ad esempio, un<br />

ettaro è equiparato a 3 tomolate, in quanto ogni tomolata è convenzionalmente<br />

considerata <strong>di</strong> mq. 3333,33.<br />

Nel 1890 fu <strong>di</strong>sposto che i pesi, le misure e gli strumenti<br />

usati in commercio debbano essere sottoposti, da parte dei<br />

cosiddetti ispettori metrici a due tipi <strong>di</strong> verifiche, una iniziale e<br />

un’altra perio<strong>di</strong>ca: la vigilanza e affidata ai vigili annonari. Nel<br />

1960, con la costituzione <strong>di</strong> S. I. (Sistema Internazionale), si stabilì<br />

<strong>di</strong> riferire la lunghezza del metro alla lunghezza d’onda<br />

della luce emessa dal gas cripto; nel 1983 il Bureau<br />

International des Poids et Mesures de Sèvres ha stabitito 1 \<br />

299.792.485 <strong>di</strong> secondo 4 .<br />

Tuttavia non è <strong>di</strong>fficile incontrare ancora qualche massaro<br />

calabrese intento a misurare il terreno con la corda <strong>di</strong> canapa e<br />

a tracciare col “chioviddu” la lunghezza della versura per i<br />

“paricchi” <strong>di</strong> buoi aggiogati per il tiro dell’aratro.<br />

«Calabria Letteraria»<br />

4 Il S :I. fissa 7 grandezze fondamentali e le rispettive unità <strong>di</strong> misura: lunghezza (metro), tempo (secondo), massa (chilogrammo), intensità <strong>di</strong> corrente elettrica<br />

(ampère), temperatura (Kelvin), luminosità (candela)’ quantità <strong>di</strong> sostanza (mole).<br />

Multipli: Kilo (1000), mega (1.000.000), giga (1.000.000.000), tera (bilione), peta (biliardo), exa (triliardo ovvero 10 alla <strong>di</strong>ciottesima). Attualmente sono in<br />

uso i seguenti sistemi <strong>di</strong> misura:<br />

a) sistema pratico m.k.p.s., basato su metro, minuto secondo e chilogrammo-peso: è utilizzato correntemente dagli ingegneri;<br />

b) sistema Giorni o m.k.s., basato su metro, minuto secondo e grammo-massa;<br />

c) sistema c.g.s., basato su centimetro,minuto secondo e grammo-massa.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Asterischi<br />

Museo Provinciale <strong>di</strong> Mineralogia e Petrografia - Nicotera (VV)<br />

PROGETTO EFÈSTO: piano <strong>di</strong> lavoro preliminare<br />

Nardo<strong>di</strong>pace (VV): Operazione test su un’area <strong>di</strong> interesse<br />

geominerario <strong>di</strong> estensione limitata<br />

Il Museo Provinciale <strong>di</strong><br />

Mineralogia e Petrografia<br />

<strong>di</strong> Nicotera (VV) promuove,<br />

nel territorio del comune <strong>di</strong><br />

Nardo<strong>di</strong>pace (VV), una campagna<br />

<strong>di</strong> ricerche <strong>di</strong> superficie<br />

e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> fotogeologici e <strong>di</strong><br />

rilevamenti geominerari con<br />

interpretazione integrata dei<br />

dati e dei valori ambientali e<br />

del paesaggio durante le vicende<br />

geoclimatiche del periodo<br />

post-glaciale olocenico. Preminente<br />

finalità è rivolta ad una<br />

indagine geo-mineraria e sulle<br />

essenziali occasioni che queste<br />

risorse hanno offerto nel quadro<br />

delle seriazioni antropiche<br />

incidendo sull'habitat circostante.<br />

La scelta è stata determinata dall'esigenza <strong>di</strong> proporre<br />

all’attenzione scientifica un'area test <strong>di</strong> estensione limitata e <strong>di</strong><br />

specifica offerta considerando, in un lavoro inter<strong>di</strong>sciplinare, le<br />

capacità e le potenzialità del territorio in rapporto con gli interessi<br />

suscitati nel tempo agli uomini che si sono accostati. Nel<br />

territorio <strong>di</strong> Nardo<strong>di</strong>pace, in via del tutto preliminare da una<br />

ricerca <strong>di</strong> tipo in<strong>di</strong>ziario <strong>di</strong>retto, abbiamo rilevato alcuni affioramenti,<br />

sia pur modesti ma significativi, nei quali si riconoscono<br />

associazioni mineralogiche a Calocopirite (=CuFeS2),<br />

Sollecitato dall'Associazione Culturale “Città della<br />

Porta” <strong>di</strong> Nardo<strong>di</strong>pace (VV), il Museo Provinciale <strong>di</strong><br />

Mineralogia e Petrografia <strong>di</strong> Nicotera (VV), promuove<br />

una Campagna <strong>di</strong> Ricerche Geominerarie <strong>di</strong> superficie<br />

nel territorio del comune <strong>di</strong> Nardo<strong>di</strong>pace, in provincia<br />

<strong>di</strong> Vibo Valentia.<br />

Il Coor<strong>di</strong>namento della ricerca è assicurato dal prof.<br />

Achille Solano (Direttore del Museo Provinciale <strong>di</strong><br />

Mineralogia e Petrografia <strong>di</strong> Nicotera e c.s.L.A.M.A.<br />

(prof. Lorenzo Lazzarini), Università <strong>di</strong> Venezia.<br />

Hanno dato <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> supporto tecnico:<br />

- Associazione Culturale “ Centro Stu<strong>di</strong> Geo-Metra”<br />

(presidente Giuseppe Caterini), <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>;<br />

- Centro Bibliotecario Provinciale, Vibo Valentia;<br />

- Gruppo Speleologico “Me<strong>di</strong>terraneo e Ambiente”,<br />

Gioiosa Jonica (RC).<br />

Memorie per una storia - Le pietre <strong>di</strong> Nardo<strong>di</strong>pace<br />

in una tela <strong>di</strong> Angela Jannello<br />

* Direttore del Museo Provinciale <strong>di</strong> Mineralogia e Petrografia <strong>di</strong> Nicotera (VV) - c.s.L.A.M.A. Università <strong>di</strong> Venezia<br />

<strong>di</strong> Achille Solano*<br />

Molibdenite (=MoS2), Galena<br />

(=PbS) e precipitazioni a Ematite<br />

(Fe203), a Limonite (=a-<br />

FeOOH).<br />

Tra le associazioni mineralogiche<br />

fondamentali è presente<br />

anche la &'-Grafite la cui natura<br />

refrattaria può (o poteva)<br />

essere (o essere stata) finalizzata<br />

per preparare forme o crogiuoli<br />

per la fusione. In questa<br />

<strong>di</strong>rezione l'indagine è rivolta al<br />

controllo, accertamento e consistenza<br />

dei filoni e alle loro con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> giacitura e <strong>di</strong> <strong>di</strong>slocazione.<br />

Implicitamente si chiede<br />

al terreno se esistono correlazioni<br />

assai strette tra le litologie<br />

emergenti particolari (=giaciture<br />

o moduli primari rispetto a co<strong>di</strong>ficazioni secondarie) e situazioni<br />

geo-minerare e se queste, per necessità o cultura, furono un<br />

punto dì riferimento all'uomo cercatore <strong>di</strong> metalli determinando,<br />

in fasi cronologicamente <strong>di</strong>stinte, il protrarsi <strong>di</strong> una attività mineraria<br />

<strong>di</strong> varia natura e portata. La presenza <strong>di</strong> conoscenze empiriche<br />

impone però aspetti sostanzialmente da indagare. Il territorio<br />

<strong>di</strong> Nardo<strong>di</strong>pace (VV) deve essere considerato in un contesto territoriale<br />

omogeneo, unità periferica <strong>di</strong> un unico “<strong>di</strong>stretto minerario”,<br />

fuori dai frazionamenti municipali o provinciali moderni,<br />

per cui, l'indagine da condurre non è solo legata alla morfologia,<br />

alle caratteristiche ambientali (clima ,flora e fauna) e alla posizione<br />

geografica o strategica del sito, quanto alle potenzialità <strong>di</strong><br />

sfruttamento delle sostanze che poteva offrire. Nel panorama<br />

della ricerca rientra la caratterizzazione, natura, origine e storia<br />

d'uso del patrimonio petrografico: “monumenti” naturali o antropizzati<br />

che riempiono <strong>di</strong> schermi inattesi il campo d'indagine e<br />

che, in somma <strong>di</strong> incertezze <strong>di</strong> partenza, fanno parte <strong>di</strong> un animato<br />

<strong>di</strong>battito tra geologi, storici e archeologi. In realtà, questa situazione<br />

progettuale <strong>di</strong> base tende a consegnare, (a Chi opera o deve<br />

operare sul territorio), un ventaglio d'ipotesi <strong>di</strong> lavoro concentrate<br />

su gran<strong>di</strong> temi da approfon<strong>di</strong>re e che, senza opportune verifiche,<br />

resteranno astratte illazioni alimentando sempre più nuovi e<br />

pesanti interrogativi. In altre parole, lo stu<strong>di</strong>o geo-minerario,<br />

attraverso informazioni precise e un dovuto inventario dei raggruppamenti<br />

e dei siti, l'assunzione integrata <strong>di</strong> leggende, credenze,<br />

superstizioni locali e poteri delle sorgenti nella fantasia popolare,<br />

se accolti con le necessarie cautele, possono stimolare attenzione<br />

su:<br />

a)circostanze protostoriche, sp. 2500-1800 a.C.;<br />

27


28<br />

Asterischi<br />

b)vicende intercorrenti tra l'età dei due Dionisii e l'ultima fase<br />

della seconda guerra punica, IV-III sec. A. C.;<br />

c)una maglia della “massa rusticana”, VI sec. d.C.; problemi degli<br />

inse<strong>di</strong>amenti poveri in età me<strong>di</strong>oevale quando, per atti e documenti,<br />

si conosce l'esistenza del villaggio <strong>di</strong> Precariti (anno<br />

1325).<br />

La frattura tra secoli appare in termini <strong>di</strong> traduzione storica<br />

come un contrad<strong>di</strong>ttorio alternarsi <strong>di</strong> momenti <strong>di</strong> continuità e <strong>di</strong><br />

chiusura con l'età precedente. Considerato lo sta<strong>di</strong>o estremamente<br />

frammentario (se non avventuroso) dei dati ad oggi <strong>di</strong>sponibili, la<br />

Campagna <strong>di</strong> Ricerche <strong>di</strong> Superficie proposta (e in osservanza alle<br />

norme sancite nel Co<strong>di</strong>ce dei Beni Culturali e del Paesaggio - DL.<br />

22 gennaio 2004 n.42), calata in un concetto <strong>di</strong> archeologia globale,<br />

assume il valore <strong>di</strong> strumento preliminare per future indagini che<br />

la Soprintendenza competente, sotto la Sua qualificata <strong>di</strong>rezione,<br />

riterrà opportuno condurre. Nessun territorio è senza Storia sia che<br />

essa, storia, sia stata scritta dalla natura o dall'uomo modulando<br />

anelli sigillati nella catena dei millenni.<br />

Il territorio <strong>di</strong> Nardo<strong>di</strong>pace (VV) ha bisogno <strong>di</strong> un reale progetto<br />

capace <strong>di</strong> promuovere pienamente le istanze <strong>di</strong> cambiamento e <strong>di</strong><br />

rinnovamento che, come potenzialità inespresse, giacciono inerti e<br />

trascurati. Il sito deve essere visto come punta <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> linee<br />

maestre da qualificare in ragione dei modelli locali che si incontrano<br />

sul percorso <strong>di</strong> un più ampio quadro ambientale d'insieme quale<br />

è quello delle Serre.<br />

La ricerca, così, partendo da una ben finalizzata impostazione<br />

metodologica, non nasconde l'ambizione <strong>di</strong> identificare un habitat,<br />

già da sempre vivo geograficamente, testimonianze e valori neces-<br />

INDAGINE GEOMINERARIA<br />

Dott. Antonelli F. L.A.M.A. Univ <strong>di</strong> Venezia<br />

Dott. Cancellieri S. “ “ “<br />

Prof. Lazzaroni L. “ “ “<br />

Dott. Strati G. geologo - Ass. Culturale<br />

Nardo<strong>di</strong>pace<br />

Prof. Solano A. Direttore Museo Provinciale<br />

<strong>di</strong> Mineralogia e Petrografia<br />

<strong>di</strong> Nicotera<br />

Dott. Valerioti D. geologo - Museo Provinciale<br />

<strong>di</strong> Mineralogia e Petrografia<br />

<strong>di</strong> Nicotera<br />

CIRCOSTANZE VALUTABILI PER FENOMENI DI ANTROPIZZAZIONE<br />

Dott. Cerqua M. Spec. Arch. Class. Univ. Roma<br />

Dott. Cipiciani L. Dott. Ric. Arch. Protost. -<br />

Univ. Roma<br />

Dott. Ferraro D. Archeologo - Univ. Perugia<br />

TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEI RISCHI NATURALI<br />

Dott. Barbalace R.* Gestione dei rischi naturali<br />

Dott. Calogero G.* “ “ “<br />

GRUPPI DI LAVORO PER AMBITI INVESTIGATIVI<br />

sari a penetrare il fascinoso intreccio tra natura e storia, uniche certezze<br />

per comprendere l'avventura dell'uomo.<br />

Definizione degli ambiti investigativi e delle necessità <strong>di</strong> dettaglio<br />

1)Geologia dell'area: interpretazione strutturale e caratterizzazione<br />

fisica delle rocce; evoluzione tettonodeposizionale delle<br />

unità; identificazione delle rocce costituenti manufatti antichi:<br />

controllo della <strong>di</strong>ffusione e riuso. Problemi <strong>di</strong> deterioramento.<br />

2)Mineralizzazioni: caratterizzazione minero-petrografica;<br />

modelli metallogenici dei giacimenti; analisi genetiche delle<br />

mineralizzazioni; attestazione dei giacimenti sepolti privi <strong>di</strong><br />

collegamento con la superficie; indagine su vecchie miniere:<br />

considerazioni su <strong>di</strong> un'area test.<br />

3)Redazione <strong>di</strong> carte tematiche <strong>di</strong> sintesi delle documentazioni<br />

esistenti <strong>di</strong> tipo litologico e mineralogico.<br />

4)Inquadramento dello stato <strong>di</strong>namico dell'area: verifica dello<br />

Slid e del comportamento del Mass Movement; stabilità delle<br />

formazioni e delle strutture affioranti; rischi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto e <strong>di</strong><br />

fenomeni franosi dei bor<strong>di</strong> terrazzati e delle strade <strong>di</strong> ciglio<br />

specie lungo la rete idrografica.<br />

5)Esplorazione e collocazione paleo-geografica del Canyon<br />

Precariti.<br />

6)Percezione ambientale nel contesto paesaggistico: elementi<br />

atten<strong>di</strong>bili <strong>di</strong> paleofauna e paleobotanica.<br />

7)Indagine bibliografica e analisi delle fonti letterarie; stu<strong>di</strong>o dei<br />

toponimi; dati etnografici.<br />

8)Proposta <strong>di</strong> un itinerario turistico-culturale e <strong>di</strong>dattico.<br />

Dott. Di Capua G.* Gestione dei rischi naturali<br />

Sardo E.* “ “ “<br />

Dott. Ricottilli C.* Ingegnere ambientale<br />

- PROBLEMI DI PALEOFAUNA E PALEOBOTANICA:<br />

Dott. Femìa R. lst. Omeopatia, Caulonia (RC)<br />

CARTOGRAFIA OROGRAFIA E MONOTEMATICA<br />

Dott. Melidoni M.* Rilievi topografici<br />

Dott. Gaglianò P.* “ “<br />

Geom. Pernotto M.* “ “<br />

OPERAZIONI PER GROTTE E ANFRATTI<br />

Amato N.* Speleologo<br />

PROBLEMATICHE DERMOANTROPOLOGICHE<br />

E MEDIAZIONE LINGUISTICA<br />

Dott. Tripo<strong>di</strong> S.***<br />

Prof. Solano A.***<br />

* Dipartimento <strong>di</strong> Scienze Ambientali del Museo Provinciale <strong>di</strong> Mineralogia e Petrografia <strong>di</strong> Nicotera (VV)<br />

**Gruppo Speleologico “Me<strong>di</strong>terraneo e Ambiente” - Gioiosa Jonica (RC)<br />

***Dipartimento <strong>di</strong> Etnoarcheologia del Museo Provinciale <strong>di</strong> Mineralogia e Petrografia <strong>di</strong> Nicotera (VV)<br />

- ITINERARI TURISTICO-AMBIENTALI<br />

Carè M.R. Ass. Cult. Nardo<strong>di</strong>pace (VV)<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Asterischi<br />

CONSENSI AL DIZIONARIO DELLA CALABRIA<br />

<strong>di</strong> Gustavo Valente, e<strong>di</strong>to dal Centro Stu<strong>di</strong> Geo-Metra<br />

L‘UOMO È GRANDE SE OPERA PER NON MORIRE<br />

Gustavo Valente e il suo importante lavoro che rimane nel tempo<br />

In bella veste tipografica per i tipi della Geo-Metra, Ente culturale senza fini <strong>di</strong> lucro, hanno visto la luce i primi due volumi del Dizionario<br />

della Calabria <strong>di</strong> Gustavo Valente, illustre storiografo della terra bruzia, noto e stimato in campo regionale e nazionale per i suoi scritti<br />

e per le sue apprezzate pubblicazioni che si incastonano come gemme nel tessuto culturale della città bruzia <strong>di</strong> cui ha retto per molti anni<br />

la gloriosa Accademia Cosentina.<br />

L’opera, curata da Giulio Palange, Mario Caterini, Ettore Merletti e Giuseppe Valente, è stata presentata da Giuseppe Caterini, illustre<br />

decano e guida dei geometri <strong>di</strong> Calabria che, con acume e spiccato stile letterario, ha saputo tessere con la penna le doti che pone l’illustre<br />

storiografo tra i migliori figli della terra Bruzia evidenziando l’alta valenza biografica, bibliografica e storico-geografica dell’opera nella sua<br />

importanza pluri<strong>di</strong>sciplinare.<br />

Il lavoro, frutto <strong>di</strong> attenta ricerca, è stato donato dall’Autore, in veste manoscritta, al Centro Stu<strong>di</strong> Geo-Metra in occasione della giornata<br />

augurale con la firma dello Statuto da parte dei soci fondatori che all’unanimità hanno nominato Giuseppe Caterini presidente.<br />

L’opera presenta all’inizio una commovente lettera dell’Autore de<strong>di</strong>cata alla sua <strong>di</strong>letta Alfonsina che, volata nel Regno dei Giusti anzitempo,<br />

non vive ora il presente con la gioia <strong>di</strong> vedere, accanto al suo amato consorte, la sua opera pubblicata.<br />

Il lavoro, <strong>di</strong> certosina memoria, lascia il ricordo <strong>di</strong> un grande ingegno e al Centro Stu<strong>di</strong> Geo-Metra un’opera importante nella sua esistenza<br />

per la quale i posteri e i contemporanei sapranno dare il dovuto contributo <strong>di</strong> apprezzamento e <strong>di</strong> ammirazione.<br />

<strong>Cosenza</strong>, 25 febbraio 2005<br />

Faust Romano<br />

Geom. Francesco Maria Lodari Catanzaro, 15.2.2005<br />

Catanzaro<br />

<strong>Collegio</strong> Provinciale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

Anche quest’anno ho avuto il grande piacere <strong>di</strong> ricevere il”Dizionario della Calabria”, spe<strong>di</strong>tomi gentilmente da Codesto <strong>Collegio</strong>.<br />

Con la presente volevo porgere un sentito ringraziamento per la gentile cortesia che avete voluto riservarmi.<br />

Francesco Maria Lodari<br />

N.T.A. Roma, 17.2.2005<br />

Nuove Tecnologie Applicate<br />

Preg.mo Presidente Giuseppe Caterini<br />

Comitato Regionale <strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong><br />

<strong>Cosenza</strong><br />

Gentile Presidente, ho molto gra<strong>di</strong>to, quale socio fondatore del Centro Stu<strong>di</strong> Geo-Metra, il Dizionario della Calabria che trovo<br />

un'opera veramente completa e preziosa anche per la nostra attività.<br />

È mio inten<strong>di</strong>mento inserirla nella biblioteca aziendale e mantenerla aggiornata.<br />

A tal fine Le sarei grato se la Sua segreteria potesse in<strong>di</strong>carmi dove rintracciare il volume I°, non in mio possesso.<br />

I miei più vivi ringraziamenti.<br />

Carlo Tiberi<br />

L’Amministratore Unico T.N.A. s.r.l.<br />

29


30<br />

Asterischi<br />

Dr. Prof. Bruno Messina Sellia Marina, 23.2.2005<br />

Sellia Marina<br />

Egregio sig.Geom. Giuseppe Caterini<br />

Presidente Or<strong>di</strong>ne <strong>Geometri</strong><br />

<strong>Cosenza</strong><br />

Sono un ex Dirigente Scolastico <strong>di</strong> Istituto Prof.le per il Turismo appassionato della Storia Calabrese ed in questi giorni<br />

ho avuto occasione <strong>di</strong> visionare tramite un amico geometra il 2 Volume de "II <strong>di</strong>zionario bibliografico biografico geografico<br />

storico della Calabria" <strong>di</strong> Gustavo Valente e<strong>di</strong>to dalla GEO-METRA, associazione culturale senza fini <strong>di</strong> lucro del<br />

vostro or<strong>di</strong>ne.<br />

Mi sono premurato <strong>di</strong> chiamare la Casa e<strong>di</strong>trice per l'acquisto <strong>di</strong> tutti questi volumi, ma mi è stato riferito che detti<br />

volumi non sono in ven<strong>di</strong>ta.<br />

Mi rivolgo alla Sua persona fiducioso che Ella abbi la possibilità <strong>di</strong> farmi avere detti volumi che ritengo siano un'opera<br />

preziosa e <strong>di</strong> notevole pregio per una biblioteca che da qui a poco, finanziamenti permettendo, intendo aprire nel mio<br />

Comune <strong>di</strong> residenza.<br />

Nel porgerLe il mio plauso per l'opera intrapresa, meritoria sotto tutti gli aspetti, voglia gra<strong>di</strong>re da parte mia un caloroso<br />

grazie per quanto fatto con questi volumi che riportano in auge le nostre origini <strong>di</strong> calabresi. Restando in attesa <strong>di</strong> un<br />

Suo cortese cenno su quanto potrà fare, nel limite delle Sue possibilità, La ringrazio sin d'ora e resto a Sua completa<br />

<strong>di</strong>sposizione per l' avvenire .<br />

Colgo l'occasione per porgerLe i migliori auguri per il prosieguo della Sua attività e porgo cor<strong>di</strong>ali saluti<br />

Comune <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> <strong>Cosenza</strong>, 29.3.2005<br />

Servizio Scuola - Diffusione del Libro<br />

Università - turismo Preg.mo Sig. Presidente<br />

Or<strong>di</strong>ne Provinciale dei <strong>Geometri</strong><br />

<strong>Cosenza</strong><br />

Oggetto: richiesta 2° volume del “Dizionario” del prof.Valente.<br />

Egr. Presidente Caterini, nel complimentarmi ancora una volta per la lodevole operazione culturale da Lei promossa, relativa<br />

alla pubblicazione, con la sua sapiente cura, dell'opera enciclope<strong>di</strong>ca del prof. Gustavo Valente, le chiedo una copia dei 2° volume<br />

dello stesso per la nostra biblioteca.<br />

Distinti saluti<br />

Dott. Luigi Bilotto<br />

P.S. Anch’io, negli anni settanta del Novecento, sono stato iscritto al vostro albo.<br />

Prof. Bruno Messina<br />

Dr. Luigi Palmieri <strong>Cosenza</strong>, 14.3.2005<br />

<strong>Cosenza</strong><br />

Egr. Comm. Gr. Uff. Giuseppe Caterini<br />

Presidente del <strong>Collegio</strong> Provinciale <strong>Geometri</strong><br />

<strong>Cosenza</strong><br />

II sottoscritto dr Luigi Palmieri, <strong>di</strong>rettore me<strong>di</strong>co dell'Azienda Ospedaliera <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, autore del libro in due volumi<br />

"<strong>Cosenza</strong> e le sue famiglie attraverso testi atti e manoscritti", e<strong>di</strong>to pellegrini nel 99, con la presentazione <strong>di</strong> Gustavo<br />

Valente, compiaciuto per l'encomiabile iniziativa culturale, intrapresa dalla vostra Associazione Culturale, <strong>di</strong> stampare l'opera<br />

<strong>di</strong> Gustavo Valente “Dizionario Enciclope<strong>di</strong>co della Calabria”, che rappresenta un grande contributo alla conoscenza<br />

della Calabria, della sua antica e recente realtà geografica, sociale e civile, esprime il suo vivo plauso per l’iniziativa <strong>di</strong><br />

grande spessore culturale.<br />

Distinti saluti.<br />

Dr Luigi Palmieri<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

<strong>Collegio</strong> Provinciale dei <strong>Geometri</strong><br />

<strong>Cosenza</strong><br />

Asterischi<br />

Amantea, 31.3.2005<br />

Egregio Comm. Giuseppe Caterini, spero <strong>di</strong> essere perdonato per il tempo, seppur brevissimo, che con questa mia sottraggo al<br />

pregiato suo lavoro, ma l'interesse per ciò che sto per chiederle è così importante che ho indossato senza indugio l'abito della<br />

sfrontatezza e della sfacciataggine. Non me ne voglia!<br />

Ho avuto sotto mano il “Dizionario biografico, bibliografico, geografico e storico della Calabria” del professore Gustavo<br />

Valente e avendo riconstatato la puntualità, l'importanza, e oserei <strong>di</strong>re quasi l'in<strong>di</strong>spensabilità dell'opera dello stu<strong>di</strong>oso <strong>di</strong> Celico,<br />

mi rivolgo <strong>di</strong>rettamente a Lei, <strong>di</strong> cui alcuni amici, degni <strong>di</strong> grande attenzione, mi hanno illustrato, con pochi tratti la sua elevata<br />

sensibilità, <strong>di</strong> calabro-mecenate, verso tutti gli stu<strong>di</strong>osi della civiltà e della cultura calabrese. Le chiedo se fosse possibile poterne<br />

avere anch'io una copia. Mi chiamo Salvatore Sciandra, sono docente <strong>di</strong> Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico d'Amantea e<br />

mi occupo anche <strong>di</strong> teatro popolare. Scrivo comme<strong>di</strong>e in vernacolo calabrese e <strong>di</strong>rigo, come Direttore Artistico, l'Associazione<br />

“Piccolo Teatro Popolare - il Coviello” <strong>di</strong> Amantea. Ringraziandola ancora per la sua cortese attenzione e per la sua certa <strong>di</strong>sponibilità,<br />

la prego <strong>di</strong> accettare i miei più sentiti ringraziamenti (in ogni caso) ed i miei più squisiti auguri per le importanti e valide iniziative<br />

che Lei e il suo <strong>Collegio</strong> portate avanti con magnifico trasporto.<br />

Tante, tante cor<strong>di</strong>alità<br />

Salvatore Sciandra<br />

Università <strong>di</strong> Messina Messina 27.6.2005<br />

Facoltà <strong>di</strong> Economia e Commercio<br />

Corso <strong>di</strong> Laurea <strong>Collegio</strong> Provinciale <strong>Geometri</strong><br />

in Scienze Statistiche e Demografiche Presidente Comm. Giuseppe Caterini<br />

Via Alberto Serra, 42/D<br />

<strong>Cosenza</strong><br />

Gent. mo Presidente, avendo appreso della meritevole iniziativa da Ella intrapresa nel dare alle stampe il “Dizionario Biografico,<br />

geografico, storico della Calabria”, Le comunico, con il mio più sincero apprezzamento il desiderio <strong>di</strong> poter avere i volumi dell'opera<br />

man mano che saranno pubblicati.<br />

Rimango in attesa <strong>di</strong> un Suo riscontro e nel ringraziarla Le invio i miei più <strong>di</strong>stinti saluti.<br />

Rocco Familiari<br />

UNA GRADITA LETTERA A “la STADIA”<br />

Stu<strong>di</strong>o Tecnico Castrezzato, 18.2.2005<br />

Campana geom. Tarcisio<br />

Castrezzato - (BS) Ill.mo Sig. Caterini Geom. Giuseppe<br />

Presidente <strong>Collegio</strong> Provinciale <strong>Geometri</strong><br />

<strong>Cosenza</strong><br />

Sono un Consigliere del <strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong> della Provincia <strong>di</strong> Brescia ed ho avuto modo recentemente <strong>di</strong> leggere, con grande<br />

piacere, la Vostra Rivista prendendo atto della ricchezza dei suoi contenuti e della cura "amorevole" e brillante de<strong>di</strong>cata alla sua<br />

compilazione. Nello svolgimento del mio incarico ho modo <strong>di</strong> leggere quasi tutte le Riviste pubblicata dai vari Collegi e non esito<br />

a definire la Vostra <strong>di</strong> raro pregio e modello da assumere quale prestigiosa conferma della valenza culturale e professionale della<br />

Nostra Categoria.<br />

Le sarei grato se per il futuro la Rivista mi venisse spe<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>rettamente all'in<strong>di</strong>rizzo a margine in<strong>di</strong>cato sicché abbia modo ed<br />

occasione <strong>di</strong> leggerla con continuità.<br />

Nel congratularmi con Lei la prego <strong>di</strong> estendere la mia ammirazione a tutta la Redazione per l'impegno profuso.<br />

Mi è gra<strong>di</strong>ta l'occasione per salutarLa e la ringrazio<br />

Tarcisio Campana<br />

31


32<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

sindacato italiano geometri<br />

DECOLLA IL SINDACATO ITALIANO GEOMETRI<br />

Il 29 marzo 2005 nella sede del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, 34 soci fondatori, rappresentanti<br />

<strong>di</strong> <strong>categoria</strong> <strong>di</strong> varie regioni d’Italia, hanno sottoscritto l’atto pubblico costitutivo.<br />

Numerose le adesioni alle sezioni provinciali<br />

Mantenendo fede all’impegno assunto il 13.7.2004 a Lamezia Terme, abbiamo fondato il Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong><br />

(S.I.G).<br />

Alla stipula dell’atto costitutivo hanno partecipato, a titolo personale, rappresentanti <strong>di</strong> <strong>categoria</strong> delle Regioni<br />

Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia, in<strong>di</strong>cati nell’atto stesso riportato <strong>di</strong> seguito.<br />

Perchè costituire un sindacato?<br />

È una domanda legittima, che il lettore si pone; che certamente pensa il geometra libero professionista impegnato<br />

nel quoti<strong>di</strong>ano, magari critico nei confronti del sistema in genere, fra cui rientra anche quello della rappresentanza <strong>di</strong><br />

<strong>categoria</strong>.<br />

Bene, nell’Assemblea i soci fondatori hanno nominato Pino Caterini presidente nazionale; Domenico Barba, Vincenzo<br />

Bellavia, Giuseppe Iuliano, Giuseppe Lo Cascio e Domenico Sciacca, componenti della segreteria nazionale;<br />

Antonio Scanavino (presidente), Francesco Amoruso (vice presidente), Mariano Casiello, Romualdo Caso e Francesco<br />

D’Amico componenti del <strong>Collegio</strong> dei Probiviri, nonchè me, bontà loro, segretario nazionale, per cui tenterò, in estrema<br />

sintesi, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care le motivazioni che hanno portato un gruppo <strong>di</strong> professionisti ad attivarsi e prendere una simile<br />

iniziativa.<br />

Per la verità, le <strong>di</strong>fficoltà che si affrontano nello svolgimento della libera professione in generale ed in quella del<br />

geometra, in particolare, sono notevolmente aumentate in questo periodo e sono note a tutti.<br />

Il mio collega e maestro Pino Caterini, da qualche tempo, nei suoi eccellenti e<strong>di</strong>toriali, denuncia il deca<strong>di</strong>mento dei<br />

valori nella nostra società e le numerose contrad<strong>di</strong>zioni.<br />

È una realtà che pochi hanno il coraggio <strong>di</strong> mettere a nudo apertamente e con chiarezza.<br />

Al contrario si fa solo demagogia.<br />

Si parla <strong>di</strong> tutto per sviare l’attenzione, perché spesso non si è in grado <strong>di</strong> dare risposte corrette sugli aspetti fondamentali<br />

delle questioni: e un modo “moderno” <strong>di</strong> affrontare i problemi.<br />

Enunciare principi senza in<strong>di</strong>care la via della pratica attuazione, significa parlare del “nulla”.<br />

Probabilmente questa mia visione deriva dalla formazione avuta, per cui sono più orientato alla “politica” del fare e<br />

non del <strong>di</strong>re.<br />

Un grande uomo politico del secolo scorso, nel dare un consiglio ad un gruppo <strong>di</strong> giovani promettenti e rampanti,<br />

che glielo aveva chiesto, <strong>di</strong>sse: “la gente vede quello che un uomo fa e non quello che <strong>di</strong>ce”.<br />

Ed è proprio in questa massima che si può racchiudere la motivazione principale, che ha spinto me ed altri colleghi<br />

ad attivare una simile iniziativa.<br />

Il Sindacato è un organismo autonomo, che ha ampia libertà d’azione e che, soprattutto, è riconosciuto giuri<strong>di</strong>camente<br />

come parte sociale.<br />

Ecco dunque che appena stipulato l’atto costitutivo, abbiamo potuto dar corso ad una iniziativa concreta, da tutti<br />

auspicata: la stipula della convenzione con l’Università Telematica Guglielmo Marconi, per la definizione dei cre<strong>di</strong>ti<br />

formativi da assegnare ai geometri liberi professionisti, nel corso <strong>di</strong> laurea in “Scienze geo-topo-cartografiche, estimative,<br />

e,territoriali ed e<strong>di</strong>lizie ‘~<br />

È stato un risultato importante, che ci auguriamo sia il primo <strong>di</strong> una lunga serie, che il Sindacato ha ottenuto per tutta<br />

la <strong>categoria</strong>, quin<strong>di</strong> non solo per i propri iscritti, a riconoscimento del ruolo che la nostra figura professionale ha<br />

svolto, svolge, e svolgerà nella società del futuro.<br />

Ai convegni, agli annunci e necessario dare risposte concrete; solo cosi potremmo sperare in un avvenire come<br />

<strong>categoria</strong>.<br />

Con l’auspicio che tanti siano i colleghi iscritti ed i giovani ad utilizzare questa opportunità, per migliorare la propria<br />

preparazione e formarsi per una professione moderna ed in linea con la continua evoluzione dei tempi.<br />

Pasquale Salvatore<br />

QUESTO NUMERO DE LA STADIA VIENE INVIATO ANCHE AI GEOMETRI ISCRITTI AL COLLEGIO DI POTENZA<br />

n. 2-3/2005


Art. 1 Costituzione – sede - durata<br />

È costituito il SINDACATO ITALIANO GEOMETRI (S.I.G.),<br />

con sede in <strong>Cosenza</strong>, via A. Serra n. 42/D, presso la sede del<br />

<strong>Collegio</strong> dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, in comodato.<br />

La durata del Sindacato è illimitata, salvo <strong>di</strong>fferente volontà<br />

dell’Assemblea Nazionale da esprimersi con le forme previste<br />

dal presente Statuto.<br />

Art. 2 Scopi<br />

Il S.I.G., senza alcuno scopo <strong>di</strong> lucro, ha carattere nazionale e si<br />

articola sul territorio con i propri organi previsti dal presente<br />

Statuto.<br />

Il S.I.G. a livello nazionale, internazionale e locale (regionale e<br />

provinciale) si prefigge i seguenti scopi:<br />

1) la promozione e la tutela della libera professione <strong>di</strong> geometra<br />

in tutti i suoi aspetti relativi alla formazione e aggiornamento<br />

culturale, allo svolgimento dell’attività professionale,<br />

alle competenze, agli aspetti previdenziali, assistenziali,<br />

mutualistici, fiscali e contrattuali;<br />

2) la tutela, la rappresentanza e la <strong>di</strong>fesa, anche processuale,<br />

degli iscritti nei loro rapporti con gli organi dello Stato, della<br />

pubblica amministrazione sia internazionale nazionale, sia<br />

regionale e locale, con le Agenzie pubbliche ed esercenti<br />

attività <strong>di</strong> interesse pubblico, con gli organismi <strong>di</strong> formazione<br />

professionale in tutte le loro articolazioni, con enti ed<br />

associazioni culturali, con gli organismi internazionali<br />

nazionali <strong>di</strong> <strong>categoria</strong>, nonché con qualsiasi istituzione, ente,<br />

associazione o organismo, pubblico o privato a qualsiasi<br />

livello o articolazione, con i quali i liberi professionisti<br />

hanno rapporti;<br />

3) lo sviluppo e la salvaguar<strong>di</strong>a dell’attività libero–professionale<br />

attraverso iniziative ed attività svolte con i mezzi e gli<br />

strumenti ritenuti opportuni ed utili al raggiungimento degli<br />

scopi statutari;<br />

4) la promozione <strong>di</strong> iniziative legislative ed amministrative, sia<br />

nazionali, sia internazionali, sia locali (regionali, provinciali,<br />

etc.), volte a valorizzare e tutelare la libera professione <strong>di</strong><br />

geometra, la deontologia, la formazione e la competenza<br />

professionale.<br />

Nel perseguimento degli scopi statutari il S.I.G. potrà aderire ad<br />

associazioni professionali e sindacali nazionali ed internazionali,<br />

che perseguano scopi analoghi, attraverso la confederazione,<br />

la compartecipazione o me<strong>di</strong>ante gli strumenti ritenuti utili ed<br />

opportuni.<br />

Art. 3 Iscritti<br />

Gli iscritti al S.I.G. si <strong>di</strong>stinguono in or<strong>di</strong>nari ed associati.<br />

Sono iscritti or<strong>di</strong>nari tutti i geometri regolarmente iscritti negli<br />

Albi professionali, esercenti la libera professione <strong>di</strong> geometra con<br />

carattere <strong>di</strong> esclusività o prevalenza. Sono invece iscritti associati<br />

i geometri <strong>di</strong>pendenti pubblici e privati che, nell’ambito delle<br />

loro qualifiche, svolgono l’attività <strong>di</strong> geometra, nonché i laureati<br />

n. 2-3/2005<br />

sindacato italiano geometri<br />

STATUTO<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

in possesso <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o che li abiliti all’iscrizione<br />

nell’Albo dei geometri ai soli fini della tutela della formazione e<br />

aggiornamento culturale, nonché della <strong>di</strong>fesa del titolo e della<br />

competenza professionale, e non ad altre riven<strong>di</strong>cazioni comunque<br />

in conflitto con quelle delle libera professione e dei suoi organi<br />

<strong>di</strong> rappresentanza nazionale e locali.<br />

La richiesta <strong>di</strong> associazione dovrà essere presentata alla Sezione<br />

Provinciale – regolarmente costituita – ed il segretario curerà tutti<br />

gli adempimenti e le verifiche necessarie per accertare la sussistenza<br />

dei requisiti prescritti.<br />

L’iscrizione – in qualunque data avvenga – ha durata per tutto<br />

l’anno solare e si rinnoverà tacitamente per un analogo periodo<br />

salvo cancellazione o <strong>di</strong>niego dell’interessato da comunicarsi<br />

entro il 30 novembre dell’anno in corso.<br />

Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, l’accesso<br />

alle sole cariche <strong>di</strong> Presidente Nazionale, Segretario Nazionale,<br />

Segretario Provinciale e Segretario Regionale è riservata agli<br />

iscritti or<strong>di</strong>nari che svolgano la libera professione con carattere <strong>di</strong><br />

esclusività o prevalenza.<br />

Art. 4 Rapporti interni<br />

Gli iscritti non dovranno versare in situazione <strong>di</strong> incompatibilità<br />

con il S.I.G. e con gli scopi da esso perseguiti.<br />

Gli iscritti sono obbligati a contribuire al perseguimento degli<br />

scopi associativi nelle forme e con i mezzi previsti dagli organi <strong>di</strong><br />

rappresentanza, anche me<strong>di</strong>ante il versamento <strong>di</strong> una quota d’iscrizione<br />

nella misura stabilita annualmente dalla Segreteria<br />

Nazionale strettamente commisurata a far fronte alle necessità <strong>di</strong><br />

funzionamento del sindacato.<br />

La qualità <strong>di</strong> iscritto si perde per <strong>di</strong>missione, per<strong>di</strong>ta dei requisiti<br />

richiesti dall’art. 3, per mancato rispetto delle norme statutarie,<br />

per morosità nel pagamento delle quote associative; l’esistenza <strong>di</strong><br />

ragioni <strong>di</strong> incompatibilità <strong>di</strong> legge o conflitto d’interessi sono<br />

causa <strong>di</strong> esclusione.<br />

Ogni controversia tra il S.I.G. e gli iscritti in merito all’applicazione,<br />

al rispetto ed all’interpretazione delle norme statutarie può<br />

essere rimessa al <strong>Collegio</strong> dei Probiviri previsto dal presente<br />

33


34<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Statuto.<br />

È fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> compiere, in qualunque forma, accaparramenti<br />

<strong>di</strong> tessere che snaturerebbero gli scopi statutari del S.I.G. intralciandone<br />

le azioni.<br />

Art. 5 Organizzazione<br />

Il S.I.G. è organizzato su base nazionale, regionale e provinciale.<br />

Gli organi del S.I.G. sono: l’Assemblea Nazionale, il Presidente<br />

Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Segretario Nazionale, il<br />

Tesoriere Nazionale e il <strong>Collegio</strong> dei Probiviri.<br />

Gli organi locali del S.I.G. sono: l’Assemblea Provinciale, la<br />

Segreteria Provinciale, il Segretario Provinciale e il Tesoriere<br />

Provinciale, nonché l’Esecutivo Regionale e il Segretario<br />

Regionale.<br />

Art. 6 Assemblea Nazionale<br />

L’Assemblea Nazionale è costituita da tutti gli iscritti al S.I.G. in<br />

regola con il pagamento della quota <strong>di</strong> iscrizione, nonché dai delegati<br />

nominati dalle sezioni provinciali in ragione <strong>di</strong> un delegato<br />

ogni 20 iscritti in<strong>di</strong>cati dall’Assemblea Provinciale.<br />

All’Assemblea Nazionale compete:<br />

1) la nomina del Presidente del S.I.G.;<br />

2) la nomina del Segretario Nazionale e del Tesoriere;<br />

3) la nomina dei componenti della Segreteria Nazionale;<br />

4) la nomina dei componenti del <strong>Collegio</strong> dei Probiviri;<br />

5) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;<br />

6) la formulazione dell’in<strong>di</strong>rizzo politico del S.I.G. al quale<br />

dovranno attenersi il Presidente Nazionale, il Segretario<br />

Nazionale e la Segreteria Nazionale nel perseguimento dei<br />

compiti statutari;<br />

7) la formulazione degli in<strong>di</strong>rizzi politici ai quali dovranno attenersi<br />

le sezioni provinciali e gli esecutivi regionali nello svolgimento<br />

del mandato loro conferito;<br />

8) la verifica dell’attività svolta dalla Segreteria Nazionale, dal<br />

Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale;<br />

9) la risoluzione delle controversie insorte tra gli organi nazionali<br />

e le sezioni provinciali.<br />

L’Assemblea Nazionale in seduta or<strong>di</strong>naria deve essere convocata<br />

dal Presidente almeno una volta all’anno con avviso contenente<br />

la data, l’ora, il luogo della riunione e l’or<strong>di</strong>ne del giorno degli<br />

argomenti da trattare, da inviare agli aventi <strong>di</strong>ritto almeno un<br />

sindacato italiano geometri<br />

mese prima.<br />

La convocazione può essere effettuata con la pubblicazione dell’avviso<br />

su un quoti<strong>di</strong>ano a tiratura nazionale per almeno una<br />

domenica un mese prima della data fissata ovvero sul sito web se<br />

istituito.<br />

La costituzione dell’Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione<br />

se sono presenti almeno due terzi degli aventi <strong>di</strong>ritto a<br />

partecipare; in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti<br />

e dovrà essere convocata non prima <strong>di</strong> un’ora dalla prima convocazione.<br />

Il quorum necessario per la vali<strong>di</strong>tà delle deliberazioni assunte è<br />

pari alla maggioranza dei votanti.<br />

Per la nomina del Segretario Nazionale e dei componenti della<br />

Segreteria Nazionale è necessaria la maggioranza dei partecipanti<br />

all’Assemblea Nazionale.<br />

L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del S.I.G., il<br />

quale ha la funzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere i lavori ed assicurarne la corretta<br />

conduzione. La funzione <strong>di</strong> verbalizzazione è svolta da uno dei<br />

partecipanti scelto dal Presidente.<br />

L’Assemblea Nazionale in seduta straor<strong>di</strong>naria deve essere convocata<br />

dal Presidente su richiesta scritta <strong>di</strong> almeno la metà degli<br />

iscritti o <strong>di</strong> almeno due terzi dei componenti della Segreteria<br />

Nazionale<br />

Art. 7 Presidente Nazionale<br />

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale e dura in carica<br />

cinque anni. La durata del mandato è prorogata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sino alla<br />

nomina del nuovo Presidente.<br />

La carica può essere rinnovata per un massimo <strong>di</strong> tre mandati.<br />

Possono essere eletti Presidenti tutti gli iscritti or<strong>di</strong>nari al S.I.G.,<br />

<strong>di</strong> chiara e specchiata moralità, senza precedenti penali o carichi<br />

pendenti che influiscono sul regolare svolgimento del mandato, in<br />

regola con il pagamento della quota annuale, che non abbiano<br />

riportato provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari per gravi inadempienze.<br />

Al Presidente compete:<br />

1) la carica <strong>di</strong> componente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della Segreteria Nazionale;<br />

2) la presidenza dell’Assemblea Nazionale;<br />

3) la presidenza della Segreteria Nazionale;<br />

4) la legale rappresentanza del S.I.G. congiuntamente e <strong>di</strong>sgiuntamente<br />

col Segretario Nazionale;<br />

5) la convocazione dell’Assemblea Nazionale, or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria,<br />

nei casi previsti dallo Statuto;<br />

6) la proposizione all’Assemblea Nazionale ed alla Segreteria<br />

Nazionale <strong>di</strong> tutti i provve<strong>di</strong>menti e le determinazioni atte ad<br />

in<strong>di</strong>viduare il programma politico del S.I.G..<br />

In caso d’impe<strong>di</strong>mento le funzioni sono temporaneamente svolte<br />

dal componente della Segreteria Nazionale con maggiore anzianità<br />

d’iscrizione al S.I.G., che non rivesta anche le funzioni supplenti<br />

<strong>di</strong> Segretario Nazionale<br />

Art. 8 Segreteria Nazionale<br />

La Segreteria Nazionale è composta da sette membri eletti<br />

dall’Assemblea Nazionale.<br />

Componenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sono il Presidente, il Segretario Nazionale<br />

ed il Tesoriere.<br />

Alla Segreteria Nazionale compete:<br />

n. 2-3/2005


1) l’attuazione del programma stabilito dall’Assemblea<br />

Nazionale;<br />

2) l’emanazione delle <strong>di</strong>rettive per le sezioni provinciali e regionali<br />

in attuazione del programma stabilito dall’Assemblea<br />

Nazionale;<br />

3) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo<br />

da sottoporre all’Assemblea Nazionale;<br />

4) l’attività regolamentare per assicurare il corretto funzionamento<br />

del S.I.G. e dei suoi organi;<br />

5) la determinazione della quota annua che gli iscritti sono tenuti<br />

a versare negli stretti limiti necessari ad assicurare il funzionamento<br />

del S.I.G.;<br />

6) l’adozione <strong>di</strong> tutti i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari a carico degli<br />

iscritti;<br />

7) tutte le determinazioni in or<strong>di</strong>ne alla costituzione <strong>di</strong> sezioni<br />

provinciali del S.I.G.;<br />

8) la vigilanza sull’attività delle sezioni provinciali e regionali.<br />

Le sedute saranno valide se interverranno almeno due terzi dei<br />

suoi componenti e le deliberazioni saranno valide se prese a maggioranza<br />

dei componenti. In caso <strong>di</strong> parità prevale il voto del presidente.<br />

L’adozione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari è deliberata a maggioranza<br />

dei componenti, non computando nel quorum il Segretario<br />

Nazionale, il quale sull’argomento non ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.<br />

Ogni componente della Segreteria Nazionale, al fine <strong>di</strong> evitare<br />

accaparramenti <strong>di</strong> tessere che ne snaturerebbero gli scopi statutari<br />

intralciando le azioni del Sindacato, può autonomamente, in<br />

qualsiasi momento, effettuare verifiche e controlli sulle iscrizioni<br />

delle sezioni provinciali e proporre alla Segreteria Nazionale l’adozione<br />

degli opportuni provve<strong>di</strong>menti.<br />

Art. 9 Segretario Nazionale<br />

Il Segretario Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale e dura<br />

in carica cinque anni. La durata del mandato è prorogata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

sino alla nomina del nuovo Segretario.<br />

La carica può essere rinnovata per un massimo <strong>di</strong> tre mandati.<br />

Possono essere eletti Segretario Nazionale tutti gli iscritti or<strong>di</strong>nari<br />

al S.I.G., liberi professionisti <strong>di</strong> chiara e specchiata moralità,<br />

senza precedenti penali o carichi pendenti che influiscano sul<br />

regolare svolgimento del mandato, in regola con il pagamento<br />

della quota annuale, che non abbiano riportato provve<strong>di</strong>menti<br />

<strong>di</strong>sciplinari per gravi inadempienze.<br />

Al Segretario Nazionale compete:<br />

1) la carica <strong>di</strong> componente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della Segreteria Nazionale;<br />

2) la legale rappresentanza del S.I.G. congiuntamente e <strong>di</strong>sgiuntamente<br />

col presidente;<br />

3) la convocazione della Segreteria Nazionale;<br />

4) l’attuazione del programma stabilito dall’Assemblea<br />

Nazionale e delle delibere e determinazioni adottate dalla<br />

Segreteria Nazionale;<br />

5) la vigilanza sull’osservanza delle norme statutarie;<br />

6) l’istruzione e la proposizione dell’azione <strong>di</strong>sciplinare nei confronti<br />

degli iscritti;<br />

In caso d’impe<strong>di</strong>mento le funzioni sono temporaneamente svolte<br />

dal componente della Segreteria Nazionale con maggiore anzianità<br />

d’iscrizione al S.I.G..<br />

n. 2-3/2005<br />

sindacato italiano geometri<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Art. 10 Tesoriere Nazionale<br />

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea Nazionale e dura in carica<br />

cinque anni. La durata del mandato è prorogata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sino alla<br />

nomina del nuovo Tesoriere.<br />

La carica può essere rinnovata per un massimo <strong>di</strong> tre mandati.<br />

Possono essere eletti Tesoriere tutti gli iscritti al S.I.G. <strong>di</strong> chiara e<br />

specchiata moralità, senza precedenti penali o carichi pendenti<br />

che influiscano sul regolare svolgimento del mandato, in regola<br />

con il pagamento della quota annuale, che non abbiano riportato<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari per gravi inadempienze.<br />

Al Tesoriere compete:<br />

1) la carica <strong>di</strong> componente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della Segreteria Nazionale;<br />

2) la gestione dei fon<strong>di</strong> a <strong>di</strong>sposizione del S.I.G. nei limiti stabiliti<br />

dal bilancio preventivo;<br />

3) i poteri <strong>di</strong> spesa e <strong>di</strong> riscossione delle entrate del S.I.G.;<br />

4) la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da<br />

sottoporre annualmente all’approvazione della Segreteria<br />

Nazionale e dell’Assemblea Nazionale;<br />

Nell’esecuzione del suo mandato il Tesoriere dovrà tener conto<br />

del programma stabilito dall’Assemblea Nazionale e delle delibere<br />

e determinazioni adottate dalla Segreteria Nazionale.<br />

Il Tesoriere dovrà sottoporre a ratifica della Segreteria Nazionale<br />

nella prima riunione utile, tutte le spese effettuate e gli incassi eseguiti.<br />

In caso d’impe<strong>di</strong>mento le funzioni <strong>di</strong> Tesoriere sono temporaneamente<br />

svolte dal Segretario Nazionale.<br />

Art. 11 <strong>Collegio</strong> dei Probiviri<br />

Il <strong>Collegio</strong> dei Probiviri è composto da cinque membri eletti<br />

dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti al S.I.G. e dura in carica<br />

cinque anni.<br />

La durata del mandato è prorogata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sino alla nomina del<br />

nuovo <strong>Collegio</strong>.<br />

La carica <strong>di</strong> componente può essere rinnovata per tre mandati.<br />

Possono essere eletti componenti del <strong>Collegio</strong> dei Probiviri tutti<br />

gli iscritti al S.I.G. <strong>di</strong> chiara e specchiata moralità, senza precedenti<br />

penali o carichi pendenti che influiscano sul regolare svolgimento<br />

del mandato, in regola con il pagamento della quota annuale,<br />

che non abbiano riportato provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari per gravi<br />

inadempienze.<br />

I componenti del <strong>Collegio</strong> dei Probiviri non possono ricoprire<br />

35


36<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

alcuna altra carica nel S.I.G..<br />

Al <strong>Collegio</strong> dei Probiviri compete:<br />

1) la risoluzione delle controversie tra il S.I.G. e gli iscritti in<br />

merito all’applicazione, al rispetto ed all’interpretazione delle<br />

norme statutarie;<br />

2) la risoluzione delle controversie insorte tra gli organi nazionali<br />

del S.I.G. e le sezioni regionali o provinciali in or<strong>di</strong>ne<br />

all’applicazione degli in<strong>di</strong>rizzi politici ai quali dovranno attenersi<br />

le sezioni suddette nello svolgimento del mandato loro<br />

conferito;<br />

3) la proposizione alla Segreteria Nazionale <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti<br />

<strong>di</strong>sciplinari a carico degli iscritti;<br />

4) la redazione <strong>di</strong> proposte <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche del presente Statuto o <strong>di</strong><br />

regolamenti necessari ad assicurare il corretto funzionamento<br />

del S.I.G. e dei suoi organi;<br />

5) l’adozione <strong>di</strong> pareri richiesti dagli organi del S.I.G. sia nazionali,<br />

sia regionali e provinciali.<br />

Art. 12 Sezioni Provinciali e Regionali<br />

Possono essere costituite sezioni provinciali del S.I.G. con deliberazione<br />

della Segreteria Nazionale su richiesta <strong>di</strong> almeno 20 degli<br />

iscritti residenti nella Provincia interessata.<br />

Le sezioni provinciali adottano un loro regolamento che <strong>di</strong>sciplini<br />

l’attività interna sulla base dei principi e delle norme contenute<br />

nel presente Statuto.<br />

Gli iscritti al S.I.G. residenti nella provincia sono iscritti nella<br />

Sezione Provinciale e sono soggetti alle norme che la regolano.<br />

Le sezioni provinciali designano i delegati per l’Assemblea<br />

Nazionale del S.I.G. in ragione <strong>di</strong> uno ogni 20 iscritti o frazione,<br />

i quali agiscono senza alcun vincolo <strong>di</strong> mandato.<br />

Organi della Sezione Provinciale sono: l’Assemblea Provinciale,<br />

la Segreteria Provinciale, il Segretario Provinciale e il Tesoriere<br />

Provinciale.<br />

Nelle Regioni ove siano costituite almeno due sezioni provinciali<br />

possono essere costituite le sezioni regionali.<br />

Alle sezioni regionali aderiscono tutte le sezioni provinciali presenti<br />

sul territorio regionale con i seguenti organi: l’Esecutivo<br />

Regionale, il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale.<br />

Le sezioni provinciali e regionali attuano in sede locale il programma<br />

adottato dall’Assemblea Nazionale e, nell’osservanza<br />

degli scopi statutari e nell’ambito dell’in<strong>di</strong>rizzo politico adottato,<br />

si adoperano per la risoluzione delle problematiche <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

riguardanti gli iscritti.<br />

Le sezioni provinciali e regionali sono sottoposte alla vigilanza<br />

della Segreteria Nazionale, che adotta tutti i provve<strong>di</strong>menti necessari<br />

al loro funzionamento.<br />

Le sezioni provinciali e regionali hanno autonomia regolamentare<br />

e finanziaria nei limiti previsti dallo Statuto.<br />

Tutte le spese relative al regolare funzionamento delle sezioni<br />

regionali sono ripartite tra le sezioni provinciali aderenti in proporzione<br />

al numero dei propri iscritti.<br />

Art. 13 Assemblea Provinciale<br />

L’Assemblea Provinciale è costituita da tutti gli iscritti al S.I.G.<br />

alla Sezione Provinciale, in regola con il pagamento della quota <strong>di</strong><br />

iscrizione.<br />

sindacato italiano geometri<br />

All’Assemblea Provinciale compete:<br />

1) la nomina dei componenti della Segreteria Provinciale;<br />

2) la nomina del Segretario Provinciale e del Tesoriere<br />

Provinciale;<br />

3) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo<br />

della Sezione Provinciale;<br />

4) la nomina dei delegati per l’Assemblea Nazionale in ragione<br />

<strong>di</strong> uno ogni 20 iscritti o frazione;<br />

5) la formulazione dell’in<strong>di</strong>rizzo politico da attuare in sede provinciale<br />

sulla base del programma adottato dall’Assemblea<br />

Nazionale;<br />

6) la determinazione <strong>di</strong> eventuali contributi da esigere dagli<br />

iscritti per il regolare funzionamento della Sezione<br />

Provinciale;<br />

7) la verifica dell’attività svolta dal Segretario Provinciale;<br />

8) la risoluzione delle controversie insorte tra gli iscritti alla<br />

Sezione Provinciale.<br />

L’Assemblea Provinciale in seduta or<strong>di</strong>naria deve essere convocata<br />

dal Segretario Provinciale almeno una volta all’anno con<br />

avviso su sito web contenente la data, l’ora, il luogo della riunione<br />

e l’or<strong>di</strong>ne del giorno degli argomenti in <strong>di</strong>scussione da comunicare<br />

agli iscritti aventi <strong>di</strong>ritto almeno un mese prima.<br />

La costituzione dell’Assemblea Provinciale è valida in prima<br />

convocazione se sono presenti almeno due terzi degli aventi <strong>di</strong>ritto<br />

a partecipare.<br />

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli<br />

aventi <strong>di</strong>ritto intervenuti e dovrà essere convocata non prima <strong>di</strong><br />

un’ora dalla prima convocazione.<br />

Il quorum necessario per la vali<strong>di</strong>tà delle deliberazioni assunte è<br />

pari alla maggioranza dei votanti.<br />

Per la nomina del Segretario Provinciale è necessaria la maggioranza<br />

dei partecipanti all’Assemblea Provinciale.<br />

L’Assemblea Provinciale è presieduta dal Segretario Provinciale,<br />

il quale ha la funzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere i lavori ed assicurarne la corretta<br />

conduzione. La funzione <strong>di</strong> verbalizzante è svolta da uno dei<br />

partecipanti scelto dallo stesso Segretario Provinciale.<br />

L’Assemblea Provinciale in seduta straor<strong>di</strong>naria deve essere convocata<br />

su richiesta scritta <strong>di</strong> almeno la metà degli iscritti.<br />

Art. 14 Segreteria Provinciale<br />

La Segreteria Provinciale è composta da tre membri, eletti<br />

dall’Assemblea Provinciale.<br />

Componenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sono il Segretario Provinciale ed il<br />

Tesoriere.<br />

Alla Segreteria Provinciale compete:<br />

1) l’attuazione del programma stabilito dall’Assemblea<br />

Provinciale;<br />

2) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo<br />

da sottoporre all’Assemblea Provinciale;<br />

3) l’attività regolamentare per assicurare il corretto funzionamento<br />

della Sezione Provinciale del S.I.G. e dei suoi organi;<br />

4) l’esame delle domande <strong>di</strong> iscrizione alla Sezione Provinciale<br />

e le deliberazioni sul loro accoglimento;<br />

Per la vali<strong>di</strong>tà della sua costituzione dovranno partecipare almeno<br />

due terzi dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide se<br />

prese a maggioranza dei componenti.<br />

n. 2-3/2005


Art. 15 Segretario Provinciale<br />

Il Segretario Provinciale è eletto dall’Assemblea Provinciale e<br />

dura in carica quattro anni. La durata del mandato è prorogata <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto sino alla nomina del nuovo Segretario.<br />

La carica può essere rinnovata per un massimo <strong>di</strong> tre mandati.<br />

Possono essere eletti Segretario Provinciale tutti gli iscritti or<strong>di</strong>nari<br />

alla Sezione Provinciale del S.I.G., liberi professionisti <strong>di</strong><br />

chiara e specchiata moralità, senza precedenti penali o carichi<br />

pendenti che influiscano sul regolare svolgimento del mandato, in<br />

regola con il pagamento della quota annuale, che non abbiano<br />

riportato dai rispettivi collegi e/o enti <strong>di</strong> appartenenza provve<strong>di</strong>menti<br />

<strong>di</strong>sciplinari per gravi inadempienze.<br />

Al Segretario Provinciale compete:<br />

1) la carica <strong>di</strong> componente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della Segreteria Provinciale;<br />

2) la legale rappresentanza della Sezione Provinciale del S.I.G.;<br />

3) la convocazione dell’Assemblea Provinciale;<br />

4) l’attuazione del programma stabilito dall’Assemblea<br />

Provinciale;<br />

5) la vigilanza sull’osservanza delle norme statutarie;<br />

6) la proposizione dell’azione <strong>di</strong>sciplinare nei confronti degli<br />

iscritti alla Sezione Provinciale.<br />

In caso d’impe<strong>di</strong>mento le funzioni sono temporaneamente svolte<br />

dal componente della Segreteria Provinciale con maggiore anzianità<br />

d’iscrizione al S.I.G..<br />

Art. 16 Tesoriere provinciale<br />

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea Provinciale e dura in carica<br />

quattro anni. La durata del mandato è prorogata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sino alla<br />

nomina del nuovo Tesoriere.<br />

La carica può essere rinnovata per un massimo <strong>di</strong> tre mandati.<br />

Possono essere eletti Tesoriere tutti gli iscritti alla Sezione<br />

Provinciale del S.I.G. <strong>di</strong> chiara e specchiata moralità, senza precedenti<br />

penali o carichi pendenti che influiscano sul regolare svolgimento<br />

del mandato, in regola con il pagamento della quota<br />

annuale, che non abbiano riportato provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari per<br />

gravi inadempienze.<br />

Al Tesoriere compete:<br />

1) la carica <strong>di</strong> componente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della Segreteria Provinciale;<br />

2) la gestione dei fon<strong>di</strong> a <strong>di</strong>sposizione della Sezione Provinciale<br />

del S.I.G. nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo;<br />

3) i poteri <strong>di</strong> spesa e <strong>di</strong> riscossione delle entrate della Sezione<br />

Provinciale del S.I.G.;<br />

4) la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da<br />

sottoporre annualmente all’approvazione della Segreteria<br />

Provinciale e dell’Assemblea Provinciale;<br />

Nell’esecuzione del suo mandato il Tesoriere dovrà tener conto<br />

del programma stabilito dall’Assemblea Provinciale e delle delibere<br />

e determinazioni adottate dalla Segreteria Provinciale.<br />

Il Tesoriere dovrà sottoporre a ratifica della Segreteria Provinciale<br />

tutte le spese effettuate e gli incassi eseguiti in occasione della<br />

prima riunione utile.<br />

In caso d’impe<strong>di</strong>mento le funzioni <strong>di</strong> Tesoriere sono temporaneamente<br />

svolte dal Segretario Provinciale.<br />

Art. 17 Esecutivo Regionale<br />

L’Esecutivo Regionale è costituito dai Segretari delle Sezioni<br />

n. 2-3/2005<br />

sindacato italiano geometri<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Provinciali con eguale <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.<br />

All’Esecutivo Regionale compete:<br />

1) l’elezione del Segretario Regionale e del Tesoriere Regionale;<br />

2) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo<br />

della Sezione Regionale;<br />

3) la formulazione dell’in<strong>di</strong>rizzo politico da attuare in sede<br />

regionale sulla base del programma adottato dall’Assemblea<br />

Nazionale;<br />

4) la determinazione <strong>di</strong> eventuali contributi da esigere dalle<br />

sezioni provinciali per il regolare funzionamento della<br />

Sezione Regionale;<br />

5) la verifica dell’attività svolta dal Segretario Regionale;<br />

6) la risoluzione delle controversie insorte tra le sezioni provinciali.<br />

L’Esecutivo Regionale in seduta or<strong>di</strong>naria deve essere convocato<br />

dal Segretario Regionale almeno una volta ogni tre mesi con avviso<br />

contenente la data, l’ora, il luogo della riunione e l’or<strong>di</strong>ne del<br />

giorno degli argomenti da trattare, da inviare agli aventi <strong>di</strong>ritto<br />

almeno una settimana prima.<br />

La seduta dell’Esecutivo Regionale è valida in prima convocazione<br />

se sono presenti almeno due terzi degli aventi <strong>di</strong>ritto a partecipare;<br />

in seconda qualunque sia il numero degli aventi <strong>di</strong>ritto intervenuti<br />

e dovrà essere convocata non prima <strong>di</strong> un’ora dalla prima<br />

convocazione.<br />

Il quorum necessario per la vali<strong>di</strong>tà delle deliberazioni assunte è<br />

pari alla maggioranza dei votanti.<br />

Per la nomina del Segretario Regionale è necessaria la maggioranza<br />

dei partecipanti all’Esecutivo Regionale.<br />

L’Esecutivo Regionale è presieduto dal segretario nominato dalla<br />

maggioranza dei partecipanti, il quale ha la funzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere i<br />

lavori ed assicurarne la corretta conduzione. La verbalizzazione<br />

della seduta è svolta dal componente più giovane.<br />

L’Esecutivo Regionale in seduta straor<strong>di</strong>naria può essere convocato<br />

su richiesta scritta <strong>di</strong> almeno la metà dei Segretari<br />

Provinciali.<br />

Art. 18 Segretario Regionale<br />

Il Segretario Regionale è eletto dall’Esecutivo Regionale e dura in<br />

carica quattro anni. La durata del mandato è prorogata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

sino alla nomina del nuovo Segretario.<br />

La carica può essere rinnovata per un massimo <strong>di</strong> tre mandati.<br />

Possono essere eletti Segretario Regionale tutti i Segretari delle<br />

Sezioni Provinciali del S.I.G. componenti la sezione regionale.<br />

Al Segretario Regionale compete:<br />

1) la legale rappresentanza della Sezione Regionale del S.I.G.;<br />

2) la convocazione dell’Esecutivo Regionale;<br />

3) l’attuazione del programma stabilito dall’Esecutivo<br />

Regionale;<br />

4) la vigilanza sull’osservanza delle norme statutarie.<br />

In caso d’impe<strong>di</strong>mento le funzioni sono temporaneamente svolte<br />

dal componente dell’Esecutivo Regionale con maggiore anzianità<br />

d’iscrizione al S.I.G..<br />

Art. 19 Tesoriere Regionale<br />

Il Tesoriere è eletto dall’Esecutivo Regionale e dura in carica<br />

quattro anni. La durata del mandato è prorogata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sino alla<br />

nomina del nuovo Tesoriere.<br />

37


38<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

La carica può essere rinnovata per un massimo <strong>di</strong> tre mandati.<br />

Possono essere eletti Tesoriere tutti i Segretari delle Sezioni<br />

Provinciali del S.I.G. componenti la sezione regionale.<br />

Al Tesoriere compete:<br />

1) la gestione dei fon<strong>di</strong> a <strong>di</strong>sposizione della Sezione Regionale<br />

del S.I.G. nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo;<br />

2) i poteri <strong>di</strong> spesa e <strong>di</strong> riscossione delle entrate della Sezione<br />

Regionale del S.I.G.;<br />

3) la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da<br />

sottoporre annualmente all’approvazione dell’Esecutivo<br />

Regionale.<br />

Nell’esecuzione del suo mandato il Tesoriere dovrà tener conto<br />

del programma stabilito dall’Esecutivo Regionale.<br />

Il Tesoriere dovrà sottoporre a ratifica dell’Esecutivo Regionale<br />

nella prima riunione utile, tutte le spese effettuate e gli incassi eseguiti.<br />

In caso d’impe<strong>di</strong>mento le funzioni <strong>di</strong> Tesoriere sono temporaneamente<br />

svolte dal Segretario Regionale.<br />

Art. 20 Rimborsi<br />

Ai componenti degli organi nazionali, regionali e provinciali del<br />

S.I.G. non spetta alcuna indennità per lo svolgimento delle loro<br />

funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione<br />

del loro mandato e un’eventuale <strong>di</strong>aria giornaliera onnicomprensiva.<br />

Su deliberazione dell’Assemblea Nazionale o Provinciale la <strong>di</strong>aria<br />

sarà conglobata in una somma forfetaria, rapportata alla fre-<br />

sindacato italiano geometri<br />

quenza e alla gravosità degli impegni svolti.<br />

Tutti i rimborsi e le <strong>di</strong>arie sono a carico del bilancio del S.I.G. o<br />

delle Sezioni Provinciali.<br />

Art. 21 Contributi<br />

Tutti gli iscritti or<strong>di</strong>nari e associati sono tenuti a contribuire al<br />

regolare funzionamento del S.I.G. al fine <strong>di</strong> consentire il perseguimento<br />

degli scopi statutari.<br />

I contributi a carico degli iscritti sono determinati in misura annua<br />

e commisurati alle effettive esigenze del S.I.G., ed in ogni caso<br />

<strong>di</strong>fferenziati tra or<strong>di</strong>nari ed associati.<br />

Le Sezioni Provinciali – dopo la fase <strong>di</strong> costituzione – riscuotono<br />

<strong>di</strong>rettamente dai propri iscritti i contributi nella misura determinata<br />

dalla Segreteria Nazionale e ne trattengono il 70%. Il restante<br />

30% dovrà essere corrisposto al Tesoriere Nazionale per garantire<br />

il funzionamento degli organi nazionali.<br />

Le Sezioni Provinciali possono <strong>di</strong>sporre la riscossione <strong>di</strong> ulteriori<br />

contributi da esigere dagli iscritti commisurati alle effettive esigenze<br />

<strong>di</strong> regolare funzionamento della sezione.<br />

Il S.I.G. e le Sezioni Provinciali possono accettare contribuzioni<br />

da soggetti non iscritti, nei limiti delle vigenti leggi, purché non<br />

incompatibili con gli scopi sindacali perseguiti.<br />

Art. 22 Norma transitoria<br />

Nel primo quinquennio <strong>di</strong> costituzione i componenti della<br />

Segreteria Nazionale, il Presidente Nazionale, il Segretario<br />

Nazionale, il Tesoriere Nazionale e il <strong>Collegio</strong> dei Probiviri sono<br />

nominati nell’atto costitutivo tra le persone dei soci fondatori.<br />

F.to: Francesco Amoruso, Domenico Barba, Bellavia Vincenzo,<br />

Mariano Casiello, Romualdo Caso, Chillà Fer<strong>di</strong>nando, Gerardo<br />

Giovanni Cicchetti, Bonaventura Cretella, D’Amico Francesco,<br />

Graceffo Salvatore, Giuseppe Lo Cascio, Pasquale Salvatore,<br />

Antonio Scanavino, Domenico Sciacca, Antonino Leotta, Antonio<br />

Santo Sallorenzo, Massimiliano Provenzano, Giuseppe Iuliano,<br />

Tonico Greco, Mario Caterini, Castagna Domenico, Alberto Ferraro,<br />

Aiello Antonio, Luciano Niccoli, Visciglia Luigi Giulio, Osnato<br />

Antonio, Luciano Giovanni Ramando, Giovanni De Paola,<br />

Caroprese Francesco, Francesco Di Leo, Perrone Ninuccio,<br />

Giuseppe Borrelli, Benito Francesco Presta, Giuseppe Caterini, E.<br />

Clau<strong>di</strong>o Cristofaro, sigillo.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

sindacato italiano geometri<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO<br />

Art. 1 Degli iscritti<br />

I Segretari Provinciali devono verificare l’esistenza dei requisiti<br />

richiesti per l’iscrizione al SINDACATO ITALIANO GEOMETRI<br />

(S.I.G.) nel momento della richiesta e successivamente attraverso<br />

ispezioni ed acquisizione <strong>di</strong> dati e documenti dagli interessati, da<br />

enti e amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle norme in vigore.<br />

L’iscritto deve comunicare le proprie <strong>di</strong>missioni con lettera raccomandata<br />

a.r. o a mano.<br />

L’iscritto moroso nel pagamento della quota associativa decade <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto dall’iscrizione ove non regolarizzi la propria posizione entro<br />

giorni 15 dalla scadenza.<br />

L’iscritto moroso può essere riammesso soltanto dopo il pagamento<br />

delle quote arretrate ed il rimborso delle spese sostenute per il<br />

recupero.<br />

Art. 2 Del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare<br />

Tutti gli iscritti sono soggetti alla potestà <strong>di</strong>sciplinare del S.I.G.,<br />

che attraverso la Segreteria Nazionale, per proposta del <strong>Collegio</strong><br />

dei Probiviri, può infliggere le seguenti sanzioni: l’avvertimento,<br />

la censura, la sospensione per un periodo non superiore a mesi sei,<br />

la cancellazione.<br />

Il proce<strong>di</strong>mento sanzionatorio è aperto d’ufficio, o su segnalazione<br />

<strong>di</strong> parte, dal Segretario Nazionale, il quale, valutata la non<br />

manifesta infondatezza dei fatti, esperisce d’ufficio tutti gli atti <strong>di</strong><br />

indagine necessari.<br />

L’interessato deve essere ascoltato prima della chiusura dell’istruttoria,<br />

la cui durata non deve essere superiore a mesi sei.<br />

Chiusa l’istruttoria, il Segretario Nazionale rimette gli atti al<br />

<strong>Collegio</strong> dei Probiviri, che deve esprimere le proprie valutazioni e<br />

formulare le proprie proposte alla Segreteria Nazionale.<br />

L’interessato potrà chiedere <strong>di</strong> essere ascoltato dal <strong>Collegio</strong> dei<br />

Probiviri e depositare atti, documenti e memorie a propria <strong>di</strong>fesa<br />

fino alla conclusione del proce<strong>di</strong>mento.<br />

Sul proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare decide la Segreteria Nazionale in<br />

camera <strong>di</strong> consiglio.<br />

Le sanzioni <strong>di</strong>sciplinari adottate sono comunicate all’interessato a<br />

mezzo raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento.<br />

Art. 3 Dell’Assemblea Nazionale<br />

L’Assemblea Nazionale deve essere convocata dal Presidente<br />

almeno una volta l’anno con avviso contenente la data, l’ora, il<br />

luogo della riunione e l’or<strong>di</strong>ne del giorno degli argomenti da trattare,<br />

comunicato agli aventi <strong>di</strong>ritto almeno un mese prima.<br />

La convocazione può essere effettuata con la pubblicazione dell’avviso<br />

su un quoti<strong>di</strong>ano a tiratura nazionale per almeno una<br />

domenica prima della data fissata ovvero su sito web se istituito.<br />

La convocazione dell’Assemblea Nazionale può essere effettuata<br />

in qualunque città del territorio nazionale.<br />

L’Assemblea Nazionale può adottare un proprio regolamento per<br />

la <strong>di</strong>sciplina dei lavori alla cui attuazione è delegato il Presidente.<br />

Il Presidente, coa<strong>di</strong>uvato da due componenti della Segreteria<br />

Nazionale, verifica la regolare costituzione dell’organo.<br />

Dei lavori è redatto un verbale dal Segretario dell’ Assemblea<br />

Nazionale e da questi sottoscritto unitamente al Presidente ed ai<br />

componenti dell’Ufficio <strong>di</strong> Presidenza.<br />

Le votazioni dell’Assemblea Nazionale sono a scrutinio segreto<br />

con l’utilizzo <strong>di</strong> schede <strong>di</strong> votazione, ma possono essere anche<br />

effettuate per acclamazione se all’unanimità o a larga maggioranza.<br />

È ammessa la presentazione <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dature che dovranno essere<br />

rese pubbliche fino ad un’ora prima <strong>di</strong> quella fissata per la votazione<br />

me<strong>di</strong>ante deposito <strong>di</strong> un apposito atto presso l’Ufficio <strong>di</strong><br />

Presidenza.<br />

In caso <strong>di</strong> votazione segreta, lo spoglio delle schede votate è eseguito<br />

dal Presidente coa<strong>di</strong>uvato dall’Ufficio <strong>di</strong> Presidenza, il quale,<br />

effettuate le verifiche necessarie, procede imme<strong>di</strong>atamente alla<br />

proclamazione degli eletti.<br />

Gli eletti devono inse<strong>di</strong>arsi nelle cariche entro 15 giorni dalla loro<br />

proclamazione, decorsi i quali saranno <strong>di</strong>chiarati decaduti dal<br />

Presidente Nazionale in carica o, in sua mancanza, da quello<br />

uscente.<br />

I verbali e le schede utilizzate per le votazioni sono conservati per<br />

un periodo massimo <strong>di</strong> due anni e sono a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutti i delegati<br />

all’Assemblea Nazionale che intendano prenderne visione.<br />

Art. 4 Della Segreteria Nazionale<br />

La Segreteria Nazionale si riunisce almeno una volta ogni due<br />

mesi nella sede del Sindacato, o in altra sede provinciale su convocazione<br />

del Segretario Nazionale da effettuarsi almeno 5 giorni<br />

prima.<br />

Le funzioni <strong>di</strong> verbalizzazione sono svolte da un componente designato<br />

dall’organo nella prima seduta d’inse<strong>di</strong>amento.<br />

Le sedute sono riservate, salvo <strong>di</strong>fferente determinazione dell’organo,<br />

da assumere per argomenti specifici.<br />

Delle sedute è redatto un verbale che deve essere firmato da tutti i<br />

presenti.<br />

Nel caso in cui venga meno un componente della Segreteria, si<br />

procederà alla surroga me<strong>di</strong>ante cooptazione del primo dei non<br />

eletti.<br />

Il venir meno della metà dei componenti determina lo scioglimento<br />

dell’organo e la necessità <strong>di</strong> nuove elezioni da parte<br />

dell’Assemblea Nazionale da in<strong>di</strong>rsi entro un mese.<br />

Art. 5 Del Presidente Nazionale<br />

Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in<br />

carica cinque anni ed è componente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della Segreteria<br />

Nazionale.<br />

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza del S.I.G. congiuntamente<br />

e/o <strong>di</strong>sgiuntamente col Segretario Nazionale, la presidenza<br />

dell’Assemblea Nazionale e della Segreteria Nazionale, la<br />

convocazione dell’Assemblea Nazionale, or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria;<br />

nonché la proposizione all’Assemblea Nazionale e alla Segreteria<br />

Nazionale <strong>di</strong> tutti i provve<strong>di</strong>menti e le determinazioni atte ad in<strong>di</strong>-<br />

39


40<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

viduare il programma politico del S.I.G..<br />

Art. 6 Del Segretario Nazionale<br />

Il Segretario Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in<br />

carica cinque anni ed è componente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della Segreteria<br />

Nazionale.<br />

Il Segretario Nazionale ha la legale rappresentanza congiuntamente<br />

e/o <strong>di</strong>sgiuntamente al Presidente Nazionale del S.I.G., <strong>di</strong> cui cura la<br />

gestione e l’amministrazione.<br />

Il Segretario Nazionale svolge le funzioni <strong>di</strong> organo istruttore dei<br />

proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari a carico degli iscritti e partecipa, senza<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, alle sedute della Segreteria Nazionale aventi ad<br />

oggetto l’adozione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari suddetti.<br />

Art. 7 Del Tesoriere Nazionale<br />

Il Tesoriere Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale, dura in<br />

carica cinque anni ed è componente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto della Segreteria<br />

Nazionale.<br />

Ha la responsabilità della gestione economica, finanziaria e contabile<br />

del S.I.G. in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea<br />

Nazionale e dalla Segreteria Nazionale.<br />

Il Tesoriere cura la tenuta dei registri contabili, provvede alle singole<br />

registrazioni e re<strong>di</strong>ge il conto consuntivo ed il bilancio preventivo<br />

nel rispetto dei principi <strong>di</strong> trasparenza, pubblicità e veri<strong>di</strong>cità.<br />

Cura la gestione della cassa, della riscossione delle entrate e <strong>di</strong>spone<br />

le spese in esecuzione delle delibere già assunte e nei limiti delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni del bilancio preventivo approvato.<br />

Il Tesoriere, in caso <strong>di</strong> pagamento <strong>di</strong>retto in fase <strong>di</strong> costituzione delle<br />

Sezioni Provinciali, provvede a rimettere a queste, entro 60 gg. dall’incasso,<br />

le rispettive quote degli iscritti nella percentuale del 70%<br />

del riscosso.<br />

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si chiude il 31<br />

<strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ogni anno.<br />

Il conto consuntivo deve essere sottoposto all’approvazione della<br />

Segreteria Nazionale entro il termine del 30 gennaio <strong>di</strong> ogni anno ed<br />

approvato dall’Assemblea Nazionale in occasione della convocazione<br />

annuale.<br />

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all’approvazione della<br />

Segreteria Nazionale entro il termine del 30 novembre <strong>di</strong> ogni anno<br />

ed approvato dall’Assemblea Nazionale in occasione della convocazione<br />

annuale.<br />

Art. 8 Del <strong>Collegio</strong> dei Probiviri<br />

Il <strong>Collegio</strong> dei Probiviri, è composto <strong>di</strong> cinque membri eletti<br />

dall’Assemblea Nazionale che non possono ricoprire altre cariche<br />

nel S.I.G. e dura in carica cinque anni.<br />

Il <strong>Collegio</strong> elegge un proprio presidente che cura il regolare funzionamento<br />

dell’organo e delle riunioni.<br />

Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre membri e le decisioni<br />

devono essere assunte a maggioranza dei componenti.<br />

La mancata partecipazione per tre riunioni consecutive, in assenza <strong>di</strong><br />

giustificazioni, comporta la decadenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dalla carica. In questo<br />

caso si provvede alla sostituzione me<strong>di</strong>ante deliberazione dell’organo<br />

con la cooptazione del primo dei non eletti.<br />

sindacato italiano geometri<br />

Art. 9 Delle Sezioni Provinciali e Regionali<br />

Possono essere costituite Sezioni Provinciali nei capoluoghi <strong>di</strong> provincia<br />

coincidenti con le se<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Collegio</strong>, con deliberazione della<br />

Segreteria Nazionale.<br />

Per la costituzione della Sezione vi devono essere almeno 20 iscritti<br />

residenti nella Provincia interessata.<br />

La richiesta <strong>di</strong> costituzione deve essere presentata alla Segreteria<br />

Nazionale con atto contenente l’elenco degli iscritti interessati e la<br />

loro adesione alla richiesta <strong>di</strong> costituzione.<br />

Nelle Regioni ove siano costituite almeno due sezioni provinciali<br />

possono essere costituite le sezioni regionali, a cui aderiscono tutte<br />

le sezioni provinciali presenti sul territorio regionale con deliberazione<br />

delle rispettive Segreterie.<br />

Per il funzionamento degli organi delle Sezioni Regionali e<br />

Provinciali si applicano le <strong>di</strong>sposizioni riguardanti gli organi nazionali,<br />

in quanto compatibili.<br />

Le Sezioni Provinciali hanno autonomia regolamentare integrativa<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento <strong>di</strong><br />

Attuazione.<br />

Le Sezioni Provinciali hanno autonomia finanziaria e riscuotono<br />

<strong>di</strong>rettamente dagli iscritti le quote <strong>di</strong> adesione e tutti gli altri contributi<br />

deliberati nei limiti dell’art. 13 punto 6 dello Statuto.<br />

Le quote riscosse dagli iscritti, nella misura stabilita annualmente<br />

dalla Segreteria Nazionale, possono esser trattenute dalle sezioni<br />

provinciali nella percentuale del 70%. La restante parte deve essere<br />

rimessa <strong>di</strong>rettamente al Tesoriere Nazionale entro sessanta giorni dal<br />

loro incasso.<br />

Le Sezioni Provinciali possono <strong>di</strong>sporre la riscossione <strong>di</strong> ulteriori<br />

contributi da esigere dagli iscritti commisurati alle effettive esigenze<br />

<strong>di</strong> regolare funzionamento.<br />

Tutte le spese relative al regolare funzionamento delle sezioni regionali<br />

sono ripartite tra le sezioni provinciali aderenti in proporzione al<br />

numero dei propri iscritti.<br />

L’Esecutivo Regionale determina annualmente, nei limiti strettamente<br />

necessari al funzionamento dell’organo, la misura dei contributi<br />

da esigere dalle Sezioni Provinciali aderenti, ripartendoli in proporzione<br />

al numero dei loro iscritti.<br />

I Tesorieri Provinciali provvedono annualmente a trasferire alla<br />

Sezione Regionale i fon<strong>di</strong> necessari al suo funzionamento nella<br />

misura stabilita dall’Esecutivo Regionale.<br />

F.to: Francesco Amoruso, Domenico Barba, Bellavia Vincenzo,<br />

Mariano Casiello, Romualdo Caso, Chillà Fer<strong>di</strong>nando, Gerardo<br />

Giovanni Cicchetti, Bonaventura Cretella, D’Amico Francesco,<br />

Graceffo Salvatore, Giuseppe Lo Cascio, Pasquale Salvatore,<br />

Antonio Scanavino, Domenico Sciacca, Antonino Leotta, Antonio<br />

Santo Sallorenzo, Massimiliano Provenzano, Giuseppe Iuliano,<br />

Tonico Greco, Mario Caterini, Castagna Domenico, Alberto Ferraro,<br />

Aiello Antonio, Luciano Niccoli, Visciglia Luigi Giulio, Osnato<br />

Antonio, Luciano Giovanni Ramando, Giovanni De Paola,<br />

Caroprese Francesco, Francesco Di Leo, Perrone Ninuccio,<br />

Giuseppe Borrelli, Benito Francesco Presta, Giuseppe Caterini, E.<br />

Clau<strong>di</strong>o Cristofaro, sigillo.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

sindacato italiano geometri<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ TELEMATICA “GUGLIELMO MARCONI”<br />

Primo atto importante del S.I.G.<br />

Ai Signori Presidente e Componenti del C. N. G.<br />

Ai Signori Presidente e Consiglieri della CIPAGLP<br />

Raccomandata Ai Signori Presidenti e Consiglieri dei Collegi dei <strong>Geometri</strong> d’Italia<br />

Ai Signori Direttori e Redattori <strong>di</strong> Geocentro e <strong>Geometri</strong><br />

Loro Se<strong>di</strong><br />

Oggetto: Convenzione con l’Università Telematica Guglielmo Marconi<br />

Vi informiamo che il Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong>, parte sociale della <strong>categoria</strong> a livello nazionale, oggi ha stipulato con l’Università<br />

Telematica Guglielmo Marconi la convenzione che si allega.<br />

I corsi <strong>di</strong> laurea <strong>di</strong> 1° livello istituiti dall’Università Telematica Guglielmo Marconi sono: Scienze giuri<strong>di</strong>che; Scienze dell’educazione e della<br />

formazione; Scienze economiche; Scienze del servizio sociale; Lingua e cultura italiana, nonché Scienze geo-topo-cartografiche, estimative,<br />

territoriali ed e<strong>di</strong>lizie (L7), quest’ultimo attivato nella Facoltà <strong>di</strong> Scienze e tecnologie applicate e particolarmente finalizzato ai geometri,<br />

a richiesta e <strong>di</strong> concerto con il Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria e il Sindacato <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria, ora confluito nel S.I.G..<br />

È bene riba<strong>di</strong>re che l’Università Telematica G. Marconi è stata istituita con D.M. 1 marzo 2004 per cui i corsi <strong>di</strong> laurea e i relativi<br />

titoli sono vali<strong>di</strong> in Italia e all’estero a tutti gli effetti <strong>di</strong> legge.<br />

Con la stipula della convenzione in oggetto, senza alcun contributo o finanziamento della <strong>categoria</strong>, si è inteso offrire anche ai geometri l’opportunità<br />

<strong>di</strong> conseguire la laurea <strong>di</strong> primo livello, con il riconoscimento (ex artt. 5, dei DD. MM. 509/99 e 270/04) <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi in<br />

base alle conoscenze e abilità professionali certificate; convenzione migliorativa rispetto a quelle già stipulate dalla Marconi con la Direzione<br />

Centrale dell’Agenzia del Territorio, il Consiglio Nazionale Periti Agrari, il Consiglio Nazionale Periti Industriali e il Consiglio Nazionale<br />

Consulenti del Lavoro, nonché dall’Università <strong>di</strong> Bari con l’Unione Interregionale dei Ragionieri <strong>di</strong> Puglia e Basilicata.<br />

La convenzione riguarda tutti i geometri italiani, iscritti sia all’Albo che al Registro dei Praticanti che <strong>di</strong>pendenti pubblici e privati, nonché<br />

i loro familiari e i principali vantaggi, vali<strong>di</strong> anche per gli altri corsi <strong>di</strong> laurea, sono:<br />

1) Percorso formativo seguito totalmente attraverso collegamento internet e/o tramite TV satellitare/<strong>di</strong>gitale terrestre con i supporti <strong>di</strong>dattici<br />

(lezioni au<strong>di</strong>ovideo, testi interattivi ecc.) <strong>di</strong>sponibili sulla piattaforma e-learning Virtual C@ampus e fruibili tramite PC o TV.<br />

2) Iscrizione ai corsi in qualsiasi momento, senza scadenza.<br />

3) Sconto per tutti i corsisti geometri e loro familiari sulle tasse e i contributi stabiliti dall’Università G. Marconi, del 10% se residenti nelle<br />

regioni dell’Italia Centro-Settentrionale o del 40% per i residenti da almeno tre anni nelle regioni dell’Italia Meri<strong>di</strong>onale e Insulare<br />

(Calabria, Sardegna, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata e Molise), con esclusione della tassa regionale per il <strong>di</strong>ritto allo stu<strong>di</strong>o da versare<br />

per intero ( 108,33).<br />

4) Esami possibili anche nelle se<strong>di</strong> provinciali dei Collegi dei <strong>Geometri</strong> in base al numero degli esaminan<strong>di</strong>.<br />

5) Riconoscimento <strong>di</strong> 100 cre<strong>di</strong>ti formativi (su 180), salvo altri in base ai curricula personali, iscrizione al II anno e gli sconti suddetti sulle<br />

tasse ai geometri iscritti all’Albo da almeno cinque anni con effettivo esercizio professionale.<br />

6) Riconoscimento <strong>di</strong> 80 cre<strong>di</strong>ti formativi (su 180), salvo altri in base ai curricula personali, iscrizione al II anno e gli sconti suddetti sulle<br />

tasse ai geometri <strong>di</strong>pendenti pubblici e privati con almeno cinque anni nel ruolo professionale.<br />

7) Riconoscimento <strong>di</strong> 30 cre<strong>di</strong>ti formativi (su 180), salvo altri in base ai curricula personali, iscrizione al I anno e gli sconti suddetti sulle<br />

tasse ai geometri iscritti all’Albo da meno <strong>di</strong> cinque anni o in possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione.<br />

8) Riconoscimento <strong>di</strong> 15 cre<strong>di</strong>ti formativi (su 180), salvo altri in base ai curricula personali, iscrizione al I anno, tirocinio semestrale ex artt.<br />

6 e 55 DPR n. 328/2001 e gli sconti suddetti sulle tasse ai geometri iscritti nel Registro dei Praticanti.<br />

9) Riconoscimento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi in base ai curricula personali e gli sconti suddetti sulle tasse ai familiari dei geometri che intendano<br />

iscriversi a qualsiasi corso, purché in possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a secondaria quinquennale (oppure maturità quadriennale più<br />

attestato del corso integrativo annuale).<br />

10) Riconoscimento secondo i criteri stabiliti dall’Università G. Marconi <strong>di</strong> ulteriori cre<strong>di</strong>ti formativi sulla base <strong>di</strong> eventuali corsi <strong>di</strong> formazione/aggiornamento<br />

seguiti dall’iscritto (ex L. 818/84, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96, ecc.) e gli sconti suddetti sulle tasse.<br />

Vi invitiamo a valutare i contenuti positivi della Convenzione stipulata dal S.I.G., che <strong>di</strong> concerto con l’Università Telematica<br />

Guglielmo Marconi si propone in un prossimo futuro l’istituzione del biennio della laurea specialistica in Scienze geo-topo-cartografiche<br />

ed estimative, con riconoscimento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi commisurati a quelli della laurea triennale e stesse agevolazioni delle<br />

tasse annuali.<br />

Considerati i sicuri vantaggi per i geometri e loro familiari, si chiede <strong>di</strong> dare la massima pubblicità all’iniziativa su tutti gli organi<br />

<strong>di</strong> stampa <strong>di</strong> <strong>categoria</strong>.<br />

Con i migliori saluti. 5 aprile 2005<br />

Il Segretario Nazionale Il Presidente Nazionale<br />

- Pasquale Salvatore - - Giuseppe Caterini -<br />

41


42<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

sindacato italiano geometri<br />

CONVENZIONE<br />

Tra l’ UNIVERSITÀ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI (<strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cata con la sigla UTGM) con sede in<br />

Roma, in via Fabio Massimo 88, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti<br />

e il SINDACATO ITALIANO GEOMETRI (<strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cato con la sigla S.I.G.) con sede nazionale in <strong>Cosenza</strong> alla via<br />

Alberto Serra n. 42/D, parte sociale a livello nazionale, rappresentato dal Presidente nazionale Giuseppe Caterini e dal<br />

Segretario nazionale Pasquale Salvatore,<br />

visti<br />

il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia <strong>di</strong>dattica degli atenei” che prevede il<br />

rior<strong>di</strong>no degli stu<strong>di</strong> universitari e, in particolare, l’istituzione <strong>di</strong> lauree triennali e specialistiche, rientranti in apposite classi;<br />

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Mo<strong>di</strong>fiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia <strong>di</strong>dattica degli atenei,<br />

approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;<br />

la L. 7 marzo 1985 n. 75 “Mo<strong>di</strong>fiche all’or<strong>di</strong>namento professionale dei geometri” contenente le modalità e i programmi degli<br />

esami <strong>di</strong> stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione,<br />

premesso e considerato<br />

che nell’Università Telematica Guglielmo Marconi, istituita con D.M. 1° marzo 2004 (G.U. n.65 del 18 marzo<br />

2004), sono attivati i corsi <strong>di</strong> laurea <strong>di</strong> primo livello in Scienze giuri<strong>di</strong>che, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze<br />

del servizio sociale, Scienze economiche, Lingua e cultura italiana e Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed<br />

e<strong>di</strong>lizie; che detta Università offre una formazione <strong>di</strong> qualità e permette, con l’uso <strong>di</strong> efficaci tecnologie <strong>di</strong> comunicazione,<br />

<strong>di</strong> attivare processi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento continuo, senza vincoli spazio-temporali, in grado <strong>di</strong> adottare modalità innovative <strong>di</strong> formazione,<br />

sviluppando adeguate strategie <strong>di</strong> ricerca relative alle soluzioni tecnologiche più avanzate e integrando strumenti <strong>di</strong><br />

comunicazione non residenziali con momenti <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> workshop, seminari e tutoraggio;<br />

che la stessa Università è <strong>di</strong>sponibile ad erogare in convenzione servizi nell’area <strong>di</strong>dattica per la partecipazione dei<br />

geometri al corso <strong>di</strong> laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed e<strong>di</strong>lizie; nonché nell’area formativa<br />

specifici corsi per la formazione continua obbligatoria pubblicata sulla G.U. n. 89 del 16 aprile 2004, in<strong>di</strong>viduando altresì percorsi<br />

che interagiscono con l’area <strong>di</strong>dattica attraverso il riconoscimento dei cre<strong>di</strong>ti formativi ai fini del conseguimento dello<br />

specifico titolo universitario, oltre a percorsi <strong>di</strong> aggiornamento per gli esami <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> abilitazione all’esercizio della professione<br />

<strong>di</strong> geometra;<br />

che la medesima Università ha già stipulato analoghe convenzioni con la Direzione Centrale dell’Agenzia del Territorio,<br />

il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e il Consiglio Nazionale dei Consulenti<br />

del Lavoro; così come hanno fatto altri atenei statali, tra cui <strong>di</strong> recente l’Università <strong>di</strong> Bari con l’Unione Interregionale dei<br />

Ragionieri <strong>di</strong> Puglia e Basilicata e prima con la Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanzia, per “esaltare la formazione universitaria attraverso il<br />

mondo del lavoro e i tirocini formativi”;<br />

che è interesse del Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong> (costituito con atto notarile del 29 marzo 2005 registrato a <strong>Cosenza</strong><br />

l’1 aprile 2005), parte sociale a livello nazionale, elevare qualitativamente la formazione tecnico-scientifica della <strong>categoria</strong>,<br />

incoraggiando i propri iscritti e tutti i geometri italiani ad ottenere una preparazione <strong>di</strong> livello universitario con possibilità <strong>di</strong><br />

valorizzare i percorsi formativi compiuti dai geometri, me<strong>di</strong>ante il riconoscimento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi per il conseguimento <strong>di</strong><br />

titoli accademici, ai sensi <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dal D.M. n. 509/99 così come mo<strong>di</strong>ficato dal D.M. 270/2004;<br />

che tra gli scopi del S.I.G. vi è quello della formazione per i propri iscritti e per tutti i geometri italiani e che parte<br />

degli insegnamenti e dei programmi <strong>di</strong>dattici hanno contenuti in comune con quelli previsti dal corso <strong>di</strong> laurea in Scienze geotopo-cartografiche,<br />

estimative, territoriali ed e<strong>di</strong>lizie, in<strong>di</strong>rizzo professionale attivato dall’UTGM a richiesta e <strong>di</strong> concerto con il<br />

Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria e il Sindacato <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria, ora confluito nel Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong>;<br />

che gli artt. 5, comma 7, dei suddetti DD. MM. 509/99 e 270/2004 prevedono, tra l’altro, che le Università possono<br />

riconoscere come cre<strong>di</strong>ti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate<br />

ai sensi della normativa vigente in materia;<br />

convengono e stipulano quanto segue<br />

Art. 1 - Le premesse sopra in<strong>di</strong>cate costituiscono parte integrante della presente convenzione.<br />

Art. 2 - L’UTGM e il S.I.G. convengono <strong>di</strong> collaborare alla realizzazione <strong>di</strong> percorsi formativi innovativi attraverso<br />

l’impiego delle nuove metodologie e tecnologie <strong>di</strong>dattiche (e-learning) per un reciproco arricchimento delle tematiche<br />

<strong>di</strong> settore, anche attraverso la realizzazione <strong>di</strong> master, <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> perfezionamento, e in particolare <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> specializzazione<br />

con l’istituzione del biennio <strong>di</strong> laurea magistrale in Scienze geo-topo-cartografiche ed estimative, nonché <strong>di</strong> corsi<br />

<strong>di</strong> formazione professionale in modalità telematica. Ogni singola collaborazione specifica sarà <strong>di</strong>sciplinata da apposita<br />

convenzione.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

sindacato italiano geometri<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Art. 3 - L’UTGM riconosce ai fini del conseguimento della laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative,<br />

territoriali ed e<strong>di</strong>lizie, in<strong>di</strong>rizzo professionale, cre<strong>di</strong>ti formativi relativi agli stu<strong>di</strong> compiuti dagli iscritti, valorizzando nel<br />

contempo l’esperienza maturata nell’esercizio dell’attività.<br />

Gli iscritti che intendono aderire ai corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> per i quali è stato concordato il riconoscimento dei cre<strong>di</strong>ti formativi universitari<br />

(cfu) dovranno presentare la seguente documentazione:<br />

a) <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> geometra;<br />

b) certificato <strong>di</strong> iscrizione all’Albo dei geometri con decorrenza ed effettivo esercizio professionale, o certificato<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza da almeno cinque anni nel ruolo professionale <strong>di</strong> enti pubblici o privati, o <strong>di</strong> abilitazione<br />

all’esercizio della libera professione <strong>di</strong> geometra, o <strong>di</strong> iscrizione nel Registro dei Praticanti;<br />

c) curriculum professionale documentato.<br />

Art. 4 – a) Ai geometri iscritti all’Albo da almeno cinque anni con effettivo esercizio professionale, che intendano<br />

immatricolarsi al corso <strong>di</strong> laurea in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed e<strong>di</strong>lizie, in<strong>di</strong>rizzo<br />

professionale, la Facoltà riconosce 100 (cento) cre<strong>di</strong>ti formativi, salvo altri in base ai curricula personali, con iscrizione<br />

al II anno <strong>di</strong> corso, sicché per conseguire la laurea è necessario maturare ulteriori 80 (ottanta) cre<strong>di</strong>ti corrispondenti<br />

ai seguenti insegnamenti: II anno - <strong>di</strong>ritto amministrativo (cfu 5), geologia applicata (cfu 6), idoneità linguistica<br />

inglese o francese (cfu 4), tecnologie per l’igiene e<strong>di</strong>lizia e ambientale (cfu 5), tecnica urbanistica (cfu 6), <strong>di</strong>ritto<br />

privato (cfu 6), geodesia e cartografia (cfu 5), storia della scienza e delle tecniche (cfu 3); III anno – composizione<br />

architettonica (cfu 6), geotecnica (cfu 5), tecnologia dell’architettura (cfu 5), costruzioni rurali e territorio agroforestale<br />

(cfu 5), economia ed estimo civile e rurale (cfu 5), profili penali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dell’ambiente e dell’e<strong>di</strong>lizia (cfu<br />

6), architettura del paesaggio o sistemi <strong>di</strong> gestione e certificazione ambientale o storia dell’arte contemporanea a<br />

scelta (cfu 4), prova finale (cfu 4).<br />

b) Ai geometri <strong>di</strong>pendenti pubblici e privati da almeno cinque anni nel ruolo professionale la Facoltà riconosce<br />

80 (ottanta) cre<strong>di</strong>ti formativi, salvo altri in base ai curricula personali, sicché per conseguire la laurea suddetta è necessario<br />

maturare ulteriori 100 (cento) cre<strong>di</strong>ti corrispondenti a tutti quelli <strong>di</strong> cui sopra (punto a) più i seguenti insegnamenti:<br />

II anno – scienze delle costruzioni (cfu 5), geologia applicata (cfu 5); III anno - tecnica delle costruzioni<br />

(cfu 5), agronomia e coltivazioni erbacee (cfu 5).<br />

c) Ai geometri iscritti all’Albo da meno <strong>di</strong> cinque anni o in possesso <strong>di</strong> abilitazione all’esercizio della libera<br />

professione o iscritti nel Registro dei Praticanti, considerati gli insegnamenti professionali del corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> secondario<br />

nonché l’abilitazione conseguita o il tirocinio svolto, la Facoltà per conseguire la laurea suddetta riconosce rispettivamente<br />

30 (trenta) cfu ai primi due e 15 (quin<strong>di</strong>ci) ai praticanti, salvo altre esperienze professionali maturate o corsi<br />

<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e formazione certificati, che saranno valutati ad personam.<br />

d) Per i praticanti che intendono conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione, il tirocinio ex<br />

artt. 6 e 55 del DPR n. 328/2001 deve essere svolto nel rispetto del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale<br />

<strong>Geometri</strong> in strutture pubbliche o private idonee e congruenti all’attività professionale futura.<br />

Art. 5 - Per i geometri (iscritti all’Albo, o <strong>di</strong>pendenti pubblici e privati, o in possesso <strong>di</strong> abilitazione o praticanti) e<br />

per i loro familiari, che vogliono immatricolarsi nelle altre facoltà e in<strong>di</strong>rizzi dell’UTGM, sono fatti salvi i percorsi universitari<br />

pregressi, i cui esami sostenuti e superati, saranno valutati secondo le regole or<strong>di</strong>narie dell’UTGM. Sono fatti<br />

salvi altresì le esperienze professionali maturate e i corsi <strong>di</strong> aggiornamento e formazione con rilascio <strong>di</strong> attestati, la cui<br />

valutazione avverrà ad personam.<br />

Art. 6 - Fermo restando l’obbligo <strong>di</strong> assolvere agli adempimenti previsti per l’accesso al corso <strong>di</strong> laurea prescelto,<br />

i familiari dei geometri con o senza il riconoscimento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi dovranno, comunque, essere già in possesso del<br />

<strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a secondaria quinquennale (oppure maturità quadriennale più attestato del corso integrato annuale)<br />

o <strong>di</strong> altro titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.<br />

Art. 7 - Coloro che sono ammessi ai corsi <strong>di</strong> laurea in base alla presente convenzione devono considerarsi studenti<br />

universitari a tutti gli effetti e devono osservare le <strong>di</strong>sposizioni che regolano gli stu<strong>di</strong> universitari.<br />

Art. 8 - Le domande <strong>di</strong> immatricolazione per il corso <strong>di</strong> laurea, non hanno scadenza e lo studente potrà immatricolarsi<br />

quando lo riterrà più opportuno senza vincoli temporali. Le tasse e i contributi richiesti agli studenti provenienti dal S.I.G.<br />

sono in<strong>di</strong>pendenti dalle fasce <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> appartenenza e, in virtù <strong>di</strong> questa Convenzione rispetto agli altri studenti – esclusa<br />

la tassa regionale per il <strong>di</strong>ritto allo stu<strong>di</strong>o da versare nella sua interezza (€ 108,33)– godono <strong>di</strong> una riduzione sulle tasse<br />

annuali del 10% per i residenti nelle regioni dell’Italia Centro-Settentrionale e del 40% per i residenti da almeno tre anni nelle<br />

regioni dell’Italia Meri<strong>di</strong>onale e Insulare. E tanto in adesione con la politica e le <strong>di</strong>rettive comunitarie volte alla riduzione<br />

delle <strong>di</strong>sparità e alla coesione socio-economica territoriale, per cui le regioni Calabria, Sardegna, Campania, Sicilia, Puglia,<br />

Basilicata e Molise (in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> minor red<strong>di</strong>to pro-capite) con PIL inferiore al 75% della me<strong>di</strong>a comunitaria sono <strong>di</strong>chiarate<br />

aree depresse rientranti nel cosiddetto obiettivo 1 dei fon<strong>di</strong> europei.<br />

Tutti gli iscritti <strong>di</strong> cui all’art. 5 che intendano immatricolarsi in altre facoltà dell’Università G. Marconi avranno <strong>di</strong>ritto allo<br />

sconto delle tasse <strong>di</strong> immatricolazione o <strong>di</strong> iscrizione <strong>di</strong> cui all’art. 8 della presente convenzione, con il riconoscimento dei<br />

cre<strong>di</strong>ti formativi acquisiti e documentati da valutare ad personam.<br />

43


44<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

sindacato italiano geometri<br />

Art. 9 - Gli esami, <strong>di</strong> regola saranno sostenuti nella sede <strong>di</strong> Roma. In base al numero degli esaminan<strong>di</strong> l’Università<br />

potrà effettuarli anche nelle se<strong>di</strong> dei Collegi provinciali dei geometri o nei Centri <strong>di</strong> orientamento regionali della stessa<br />

Università Marconi.<br />

Art. 10 - Considerata la qualificata professionalità dei geometri è prevista la partecipazione all’attività <strong>di</strong>dattica e formativa<br />

erogata dall’UTGM <strong>di</strong> tutor <strong>di</strong> <strong>categoria</strong> (particolarmente esperti e in possesso <strong>di</strong> idonei requisiti) con eventuale integrazione<br />

nelle Commissioni <strong>di</strong> esame.<br />

Art. 11 - Il S.I.G. si impegna a cooperare nella <strong>di</strong>ffusione dell’informazione relativa alle iniziative progettate in collaborazione<br />

con l’UTGM, mettendo a <strong>di</strong>sposizione tutti gli strumenti <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong>sponibili (sito web, pagine me<strong>di</strong>avideo,<br />

materiale informativo e stampa, <strong>di</strong>rect mailing, ecc.).<br />

Art. 12 - La presente Convenzione, che non comporta per le parti alcun onere <strong>di</strong>verso da quelli sopra citati, avrà durata<br />

quinquennale, a decorrere dalla data <strong>di</strong> sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente per ulteriori quinquenni se non <strong>di</strong>sdetta<br />

da una delle parti, da comunicarsi me<strong>di</strong>ante raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della data <strong>di</strong> scadenza.<br />

Art. 13 - L’eventuale recesso <strong>di</strong> una delle parti non inficierà i cre<strong>di</strong>ti formativi già riconosciuti agli studenti e il loro<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> completare i corsi <strong>di</strong> laurea intrapresi alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui sopra, ivi compreso l’istituendo biennio specialistico <strong>di</strong><br />

laurea magistrale in Scienze geo-topo-cartografiche ed estimative, per cui ai geometri <strong>di</strong> cui alla presente convenzione saranno<br />

riconosciuti cre<strong>di</strong>ti in uguale proporzione a quelli stabiliti dall’art. 4 e concesse le stesse agevolazioni su tasse e contributi previsti<br />

dall’art. 8 per la laurea triennale.<br />

Art. 14 - Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile in via bonaria, è competente il<br />

Foro <strong>di</strong> Roma.<br />

Art. 15 - Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall’imposta <strong>di</strong> bollo ai sensi dell’art. 16 allegato B del DPR<br />

n. 672/1972.<br />

Roma, 5 aprile 2005<br />

Per l’U.T.G.M. Per il S.I.G.<br />

Il Rettore La Segreteria nazionale<br />

Alessandra Spremolla in Briganti Giuseppe Caterini presidente<br />

Pasquale Salvatore segretario<br />

Domenico Barba<br />

Vincenzo Bellavia<br />

Giuseppe Iuliano<br />

Giuseppe Lo Cascio<br />

COMUNICATO IMPORTANTE<br />

Il Consiglio Nazionale <strong>Geometri</strong> con sua nota prioritaria n. 06368 del 14.7.2005 ha comunicato quanto segue:<br />

«Nell’ambito delle strategie volte a garantire una sempre più qualificata formazione professionale della<br />

Categoria ed in ossequio alla normativa <strong>di</strong> cui al DPR 328/01, questo Consiglio Nazionale, alla luce delle<br />

convenzioni già stipulate presso <strong>di</strong>versi Atenei, sta effettuando alcune verifiche finalizzate alla possibilità <strong>di</strong><br />

sottoscrivere un’ulteriore convenzione con l’Università Marconi <strong>di</strong> “Roma 3”. Fermo restando che, qualora<br />

quest’ultima stipula <strong>di</strong> convenzione abbia buon fine, questo Consiglio provvederà prontamente a darne<br />

compiuta informazione. Con la presente ed alla luce <strong>di</strong> quanto sopra, si vuole evidenziare ed asserire categoricamente<br />

che lo scrivente organo rappresentativo non ha alcun contatto con il Gruppo CEPU. Per contro,<br />

giungono notizie che detta organizzazione è solita contattare in modo capillare gli utenti, <strong>di</strong>etro garanzia<br />

<strong>di</strong> un proprio legittimo e <strong>di</strong>retto coinvolgimento nelle suddette convenzioni. Attesa l’assoluta infondatezza<br />

<strong>di</strong> quanto asserito dal suddetto organismo, si invitano codesti Collegi ad informare i propri iscritti circa<br />

la fattispecie rappresentata, affinché gli stessi non <strong>di</strong>ano seguito a promozioni pubblicitarie <strong>di</strong> tal guisa».<br />

La suddetta Università Telematica G. Marconi – Roma3, <strong>di</strong>etro espressa richiesta del Comitato Regionale<br />

<strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria, già dall’anno accademico 2004-2005, ha attivato, senza alcun contributo economico<br />

e/o finanziamento dalla <strong>categoria</strong>, il corso <strong>di</strong> laurea triennale in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative,<br />

territoriali ed e<strong>di</strong>lizie; corso dal 5 aprile 2005 convenzionato con il Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong><br />

con riconoscimento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi e altri notevoli vantaggi a favore dei geometri iscritti all’albo e<br />

impiegati, per come sopra riportato (pp. 42, 43 e 44). Ovviamente né il Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong>, né<br />

il Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria, né l’Università G. Marconi hanno rapporti <strong>di</strong> alcun genere<br />

con il Gruppo CEPU.<br />

n. 2-3/2005


Proposta Comitato <strong>Geometri</strong> Calabria e S.I.G.<br />

Discipline scienze della Terra CFU<br />

GEO/03 Geologia strutturale o Sismologia 4<br />

GEO/O7 Petrologia e petrografia 4<br />

GEO/08 Geochimica e vulcanologia 4<br />

GEO/09 Georisorse minerarie 4<br />

GEO/11 Geofisica applicata 4<br />

GEO/12 Oceanografia e fisica dell’atmosfera 3<br />

Discipline biologiche<br />

BIO/01 Botanica generale 5<br />

BIO/08 Antropologia 5<br />

MED/42 Igiene generale e applicata 5<br />

Discipline ambientali<br />

BIO/03 Botanica ambientale e applicata 6<br />

BIO/07 Ecologia 8<br />

Discipline agrarie<br />

AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arb. 4<br />

AGR/04 Orticoltura e floricoltura 3<br />

AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura 3<br />

Discipline giun<strong>di</strong>che, economiche e tecniche<br />

ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale 4<br />

ICAR/06 Topografia, cartografia e geodesia 8<br />

ICAR/15 Architettura del paesaggio 4<br />

IUS/09 Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico 4<br />

IUS/14 Diritto dell’unione europea 4<br />

SECS-P/O6 Economia applicata 4<br />

n. 2-3/2005<br />

sindacato italiano geometri<br />

Abilità informatiche e relazionali, tirocini, ect. 15<br />

Prova finale 15<br />

Totale 120<br />

Per accettazione delle mo<strong>di</strong>fiche apportate.<br />

Il Segretario Nazionale<br />

Pasquale Salvatore<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

ISTITUZIONE DEL BIENNIO DI LAUREA SPECIALISTICA<br />

La proposta del S.I.G. accolta con qualche mo<strong>di</strong>fica dall’Università Telematica “G. Marconi”<br />

Raccomandata fax Chiar.ma Prof.ssa Alessandra Spremolla Briganti<br />

06/321113 Magnifico Rettore Univ. Telematica G. Marconi - Via Orsini, 19 - 00192 ROMA<br />

Oggetto: Istituzione del biennio <strong>di</strong> laurea specialistica a <strong>di</strong>stanza (e-learning) in Scienze e tecnologie applicate per l’ambiente<br />

e il territorio (82/S)<br />

Facendo seguito agli accor<strong>di</strong> intercorsi e alle nostre note dell’11 e 18 aprile u.s., in or<strong>di</strong>ne alla istituzione del biennio <strong>di</strong> laurea specialistica<br />

in Scienze e tecnologie applicate per l’ambiente e il territorio (82/S) e in base alla <strong>di</strong>mostrazione relativa al Campus on<br />

line della Università Guglielmo Marconi effettuata nella nostra sede, siamo lieti <strong>di</strong> confermare l’interesse del Sindacato Italiano<br />

<strong>Geometri</strong> in vista della promozione culturale e professionale della <strong>categoria</strong>.<br />

In particolare, il Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong> è interessato a collaborare attivamente all’importante opportunità che l’Università<br />

telematica offre ai nostri rappresentati, professionisti in piena attività con scarsa <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> tempo nelle giornate lavorative, e<br />

quin<strong>di</strong> impossibilitati agli spostamenti richiesti dalla frequenza delle lezioni tra<strong>di</strong>zionali.<br />

Si ritiene perciò essenziale l’istituzione nel più breve tempo possibile del biennio <strong>di</strong> laurea magistrale a <strong>di</strong>stanza (e-learning) in<br />

Scienze e tecnologie applicate per l’ambiente e il territorio (82/S).<br />

Con i migliori saluti.<br />

11 maggio 2005<br />

Il Segretario Il Presidente<br />

Pasquale Salvatore Giuseppe Caterini<br />

BIENNIO LAUREA SPECIALISTICA in “SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO”<br />

Classe 82/S<br />

Mo<strong>di</strong>fiche Università Telematica G. Marconi<br />

idem<br />

CFU<br />

4<br />

“ 4<br />

“ 4<br />

“ 4<br />

“ 4<br />

GEO/05 Geologia ambientale e dei materiali 3<br />

4<br />

mo<strong>di</strong>ficato -<br />

4<br />

idem 6<br />

“ 8<br />

BIO/07 Ecologia applicata alle infrastrutture 3<br />

idem 4<br />

“ 3<br />

AGR/05 Ecologia forestale 3<br />

idem 4<br />

“ 8<br />

“ 4<br />

mo<strong>di</strong>ficato -<br />

idem 4<br />

SECS-P/06 Economia ambientale 4<br />

ICAR/20 Tecniche <strong>di</strong> pianif. e prog. ambientale 4<br />

ICAR/0” Stabilità dei pen<strong>di</strong>i 4<br />

idem 15<br />

idem 15<br />

120<br />

Il Presidente Nazionale<br />

Giuseppe Caterini<br />

45


46<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

RIUNIONE DEI PRESIDENTI E DELEGATI<br />

DELLE REGIONI DEL SUD ITALIA<br />

Organizzata dal Comitato Regionale dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Basilicata<br />

Matera 16 aprile 2005<br />

Resoconto<br />

Il presidente del Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Basilicata,<br />

Mariano Casiello, apre i lavori chiamando alla presidenza i presidenti<br />

dei Comitati Regionali <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria, Giuseppe<br />

Caterini, Molise, Alberto Molinaro, Sicilia, Saro Cucuccio, nonché<br />

dei presidenti dei Collegi <strong>di</strong> Salerno, Ciro Robustelli, per la<br />

Campania e <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si, Nicola Iaia, per la Puglia.<br />

Informa i presenti che al seminario hanno aderito i collegi <strong>di</strong><br />

Basilicata: Potenza e Matera; Calabria: <strong>Cosenza</strong>, Catanzaro,<br />

nonché Crotone e Vibo Valentia per delega al Presidente del<br />

Comitato Regionale e del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>; Campania: Avellino,<br />

Napoli, Salerno; Molise: Campobasso e Isernia; Puglia:<br />

Brin<strong>di</strong>si, Foggia e Lecce; Sicilia: Agrigento, Caltanisetta, Catania<br />

e Enna; nonché il neo costituito Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong>,<br />

con la partecipazione dei suoi presidente (Giuseppe Caterini ) e<br />

segretario (Pasquale Salvatore) nazionali.<br />

Informa inoltre che hanno comunicato a mezzo fax o telefono,<br />

la loro impossibilità a partecipare per precedenti impegni, i collegi<br />

<strong>di</strong> Benevento, Caserta, Bari, Lucera, Reggio Calabria, Taranto,<br />

Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.<br />

Dopo avere riepilogato le motivazioni dell’incontro, organizzato<br />

dal Comitato Regionale della Basilicata, e presentato gli<br />

argomenti all’or<strong>di</strong>ne del giorno: esame delle bozze degli articolati<br />

relativi al progetto AUTEL e al nuovo Co<strong>di</strong>ce deontologico, in<br />

previsione dell’imminente inse<strong>di</strong>amento del rinnovato Comitato<br />

dei Delegati Cassa; il geom. Casiello esprime alcune sue considerazioni<br />

sugli argomenti in esame.<br />

In particolare, per quanto riguarda il progetto AUTEL, esprime<br />

l’avviso che occorre prima conseguire la soppressione delle<br />

sezioni “B” degli or<strong>di</strong>ni dei laureati dell’area tecnica e poi valutare<br />

l’opportunità <strong>di</strong> costituire un nuovo or<strong>di</strong>ne che raggruppi le tre<br />

categorie coinvolte nel progetto AUTEL, unitamente ai tecnici<br />

delle sezioni “B” suddette.<br />

Ricorda che sia al Congresso <strong>di</strong> Riccione, 3-6 novembre 2004,<br />

che alla recente Assemblea dei Presidenti a Roma del 5 aprile<br />

2005, è stato riba<strong>di</strong>to, dalla base della nostra <strong>categoria</strong>, che la con<strong>di</strong>zione<br />

pregiu<strong>di</strong>ziale per poter proseguire nell’attuazione del progetto<br />

AUTEL è quella <strong>di</strong> conseguire, preliminarmente, la soppressione<br />

delle sezioni “B” degli or<strong>di</strong>ni dei laureati dell’area tecnica.<br />

Esprime la considerazione che se si dovesse procedere alla<br />

costituzione dell’AUTEL senza avere ottenuto la soppressione<br />

delle sezioni “B” ciò non sarebbe <strong>di</strong> alcuna utilità per la nostra<br />

<strong>categoria</strong>, che perderebbe così la sua identità con grave danno per<br />

la <strong>di</strong>fesa degli interessi dei propri iscritti.<br />

Propone, quin<strong>di</strong>, ai presenti, <strong>di</strong> riba<strong>di</strong>re l’adesione dei Collegi<br />

del Sud, a questi in<strong>di</strong>rizzi in un eventuale documento conclusivo<br />

dei lavori o<strong>di</strong>erni.<br />

Con riferimento alla bozza <strong>di</strong> articolato per il Co<strong>di</strong>ce deontologico<br />

della nostra <strong>categoria</strong> è dell’opinione che questo non esprime<br />

gran<strong>di</strong> valori etici che possano darci lustro, e che bisognerebbe<br />

provvedere alla sua integrazione.<br />

In relazione alla necessità <strong>di</strong> rappresentare efficacemente gli<br />

interessi dei geometri che operano nella nostra area geografica,<br />

esprime la convinzione che occorre proseguire e sviluppare le<br />

occasioni <strong>di</strong> incontro fra tutti i Collegi del Sud Italia, al fine <strong>di</strong><br />

elaborare le migliori proposte e sostenerle unitariamente, per evitare<br />

che idee e programmi, <strong>di</strong> valore, che i nostri Collegi sono in<br />

grado <strong>di</strong> esprimere, non vengano tenute nella debita considerazione,<br />

nell’ambito nazionale della <strong>categoria</strong>, per mancanza <strong>di</strong> un supporto<br />

numericamente significativo a loro sostegno.<br />

Interviene il Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si, geom.<br />

Nicola Iaia, il quale con<strong>di</strong>vide l’iniziativa dell’incontro o<strong>di</strong>erno,<br />

ritenendola molto opportuna in un momento in cui la <strong>categoria</strong> sta<br />

programmando il suo futuro.<br />

Sul progetto AUTEL ritiene che non potrà approdare a nulla se<br />

non avremo la forza politica <strong>di</strong> fare sopprimere le sezioni “B”.<br />

Pensa che nelle Assemblee nazionali della <strong>categoria</strong> la nostra<br />

area geografica non riesce ad esprimere adeguatamente le sue<br />

valutazioni su questo argomento.<br />

Esprime la considerazione che il progetto AUTEL sia stato<br />

pensato quasi esclusivamente a finalità previdenziali, ha dubbi che<br />

la privatizzazione della Cassa sia stata una buona scelta e che forse<br />

sarebbe stato meglio se la Cassa fosse rimasta statale e sarebbe<br />

opportuno non trascurare la possibilità <strong>di</strong> una evoluzione pubblica<br />

della stessa.<br />

Ritiene che l’iniziativa <strong>di</strong> coloro che hanno costituito il Sindacato<br />

Italiano <strong>Geometri</strong> sia stata una buona iniziativa e per questo<br />

ringrazia il presidente Caterini e il segretario Salvatore.<br />

Crede che attraverso l’unità dei nostri Collegi, che non deve<br />

esistere solo nel momento in cui si eleggono i nostri rappresentanti<br />

nazionali, bisogna sviluppare le <strong>di</strong>scussioni sugli argomenti più<br />

n. 2-3/2005


importanti che interessano la <strong>categoria</strong> nella nostra area geografica.<br />

Relativamente alla composizione del Comitato dei Delegati<br />

solleva il problema della mancanza <strong>di</strong> una rappresentanza dei pensionati<br />

nel suo ambito e solleva il problema <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare lo Statuto<br />

della Cassa per superare questo problema.<br />

In merito al Co<strong>di</strong>ce deontologico con<strong>di</strong>vide che questo non<br />

esprime gran<strong>di</strong> valori etici e tornando alla costituzione del Comitato<br />

dei Delegati solleva il problema del suo sistema elettorale<br />

vigente che non consente ai singoli Collegi <strong>di</strong> scegliere autonomamente<br />

il proprio Delegato Cassa, chiedendo implicitamente <strong>di</strong><br />

riformare questo sistema elettorale per consentire ad ogni <strong>Collegio</strong><br />

<strong>di</strong> eleggere il proprio rappresentante autonomamente.<br />

Interviene il Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Salerno, nonché<br />

Delegato Cassa, geom. Ciro Robustelli, il quale ritiene che il<br />

problema che investe la nostra <strong>categoria</strong> è la sua mancanza <strong>di</strong><br />

peso politico.<br />

Dice che dobbiamo essere propositivi sviluppando proposte<br />

concrete .<br />

Ritiene che l’AUTEL sia un’ottima proposta con il solo <strong>di</strong>fetto<br />

<strong>di</strong> essere tar<strong>di</strong>va e che molto probabilmente non andrà in porto<br />

perchè, come si sa, gli altri si sono fatti i conti e non vogliono<br />

venire in AUTEL.<br />

Evidenzia come non bisogna mai <strong>di</strong>menticare come ragionano<br />

le forze politiche, quin<strong>di</strong>, bisogna acquisire il peso elettorale e poi<br />

fare le nostre proposte.<br />

Ritiene che il vero problema è quello <strong>di</strong> garantire la sostenibilità<br />

del nostro sistema previdenziale, pertanto, propone <strong>di</strong> non<br />

sprecare altro tempo e <strong>di</strong> de<strong>di</strong>carsi con forza e coraggio alla previdenza<br />

e alla <strong>di</strong>fesa della <strong>categoria</strong>.<br />

Pur ritenendo che le ultime riforme abbiano eliminato la figura<br />

del geometra, pensa che nel prossimo futuro ci sarà una rivisitazione<br />

del sistema.<br />

Pertanto, la nostra professione va sostenuta, il progetto<br />

AUTEL va rafforzato, obbligando tutti tecnici <strong>di</strong>pendenti pubblici<br />

all’iscrizione con le dovute garanzie e cosi vedere quale forza<br />

politica ha il coraggio <strong>di</strong> non tenerci nella giusta considerazione.<br />

Interviene il Delegato Cassa del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Campobasso,<br />

geom. Salvatore Ciocca, il quale ritiene che tutto il lavoro svolto<br />

nell’ultimo quadriennio, nell’ambito della <strong>categoria</strong> in generale,<br />

ed in particolare nell’ambito del Comitato dei Delegati, non ha<br />

prodotto gran<strong>di</strong> risultati.<br />

Ritiene che il progetto AUTEL sia stato presentato senza un<br />

adeguato lavoro <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento nell’ambito della nostra <strong>categoria</strong><br />

e che questo non sia utile a risolvere i suoi problemi come<br />

da più parti viene ora evidenziato. La politica <strong>di</strong> <strong>categoria</strong> nel<br />

recente passato è stata sviluppata, anche finanziandola, per ottenere<br />

le sezioni “B” dalle stesse nostre istituzioni che oggi ne chiedono<br />

la abrogazione.<br />

Esprime la convinzione che l’unione fra i nostri collegi deve<br />

essere sviluppata unitamente a proposte politiche e non solo finalizzata<br />

ad acquisire il consenso utile per ottenere l’elezione nelle<br />

rappresentanze nazionali <strong>di</strong> <strong>categoria</strong>.<br />

Circa il Co<strong>di</strong>ce deontologico pensa che l’argomento non abbia<br />

molto importanza in un momento <strong>di</strong> grande <strong>di</strong>fficoltà per la <strong>categoria</strong><br />

come quello attuale.<br />

Lamenta che l’iniziativa <strong>di</strong> aumentare il contributo integrativo<br />

dal 2 al 4 per cento si stia rivelando un danno per i nostri iscritti<br />

perché siamo rimasti i soli tecnici ad averla adottata e questo met-<br />

n. 2-3/2005<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

te i nostri iscritti in una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà con la nostra committenza.<br />

Pensa che le assemblee <strong>di</strong> <strong>categoria</strong> in ambito nazionale, come<br />

il Congresso <strong>di</strong> Riccione, non consentono <strong>di</strong> sviluppare un reale<br />

lavoro <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento dei problemi che ci riguardano concretamente.<br />

Interviene il Delegato Cassa del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Caltanisetta,<br />

geom. Luigi Mammano, il quale ritiene che bisogna fare attenzione<br />

a lanciare equivoci messaggi allarmistici. La nostra <strong>categoria</strong><br />

non ha mai avuto ombrelli politici e la nostra Cassa oggi ha il<br />

problema <strong>di</strong> pagare le pensioni perché oggi vengono a maturazione<br />

i trattamenti dovuti. Bisognava stare attenti ai problemi della<br />

<strong>categoria</strong>, e della Cassa, nel momento in cui è stata effettuata la<br />

prima riforma del nostro sistema scolastico quando al nostro titolo<br />

<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è stata tolta l’abilitazione. Allora i nostri <strong>di</strong>rigenti <strong>di</strong><br />

<strong>categoria</strong> attuavano un sistema previdenziale eccessivamente premiante<br />

<strong>di</strong> cui ora se ne riscuotono i relativi trattamenti.<br />

Gli attuali rappresentanti in un Comitato dei Delegati, solo<br />

oggi vitale e partecipe, ciò che in passato non era, essendo la Cassa<br />

privatizzata agiscono <strong>di</strong>namicamente rispetto alle evoluzioni<br />

sociali da cui è interessata la <strong>categoria</strong> fino ad interessarsi dei più<br />

svariati problemi, come ad esempio quelli delle competenze, della<br />

formazione, in fondo alla base del nostro sistema previdenziale.<br />

Con<strong>di</strong>vide il fatto che il progetto AUTEL non sia effettivamente<br />

utile a risolvere i problemi della <strong>categoria</strong> ma ritiene che<br />

occorrerebbe allora proporre delle alternative valide in sua sostituzione.<br />

Interviene il Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Foggia, nonchè<br />

Delegato Cassa, geom. Leonardo Pietrocola, il quale ritiene che<br />

bisogna essere più convinti nel <strong>di</strong>fendere il nostro titolo che ha<br />

ancora grande importanza nella società e che potrà ancora averla<br />

in futuro. Di questo bisogna essere profondamente convinti.<br />

Il tema del Convegno <strong>di</strong> Riccione “Più qualità per crescere” è<br />

la traccia da seguire, e il lavoro svolto nell’ambito del Comitato<br />

dei Delegati nell’ultimo quadriennio ha prodotto notevoli trasformazioni<br />

e miglioramenti nel suo sistema organizzativo interno,<br />

con riferimento ai suoi regolamenti sul sistema contributivo, sanzionatorio,<br />

elettorale. Pensa anche che l’intero Comitato dei Delegati<br />

nell’ultimo quadriennio sia cresciuto nella qualità dei suoi<br />

lavori e che per risolvere i nostri problemi tutti noi dobbiamo presentare<br />

proposte concrete per migliorare e garantire la sostenibilità<br />

del sistema.<br />

Bisogna sviluppare programmi <strong>di</strong> lavoro che devono essere<br />

portati nelle nostre istituzioni nazionali e devono essere verificati<br />

nella corretta ed efficace attuazione nel corso del loro mandato.<br />

Ritiene che il progetto AUTEL derivi dalla Legge <strong>di</strong> riforma<br />

del sistema universitario.<br />

Con<strong>di</strong>vide l’esigenza <strong>di</strong> sviluppare questi incontri nelle<br />

macroregioni perché le idee per essere realizzate devono essere<br />

sostenute da più Collegi.<br />

Interviene il Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Avellino, nonché<br />

Delegato Cassa, geom. Ezio Piantedosi, il quale con<strong>di</strong>vide l’o<strong>di</strong>erna<br />

iniziativa che, insieme ad altri presidenti, ricorda, aveva<br />

sollecitato successivamente al convegno <strong>di</strong> Riccione.<br />

Riferendosi al fatto che alcuni relatori intervenuti prima <strong>di</strong> lui<br />

si siano lamentati della mancanza <strong>di</strong> iniziative utili a risolvere i<br />

problemi della <strong>categoria</strong> pensa che l’incontro o<strong>di</strong>erno debba servi-<br />

47


48<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

re proprio allo scopo <strong>di</strong> produrre quelle idee <strong>di</strong> cui si lamenta la<br />

mancanza. Ritiene, infatti, che le normali occasioni in cui ci ritroviamo<br />

nelle riunioni <strong>di</strong> <strong>categoria</strong> <strong>di</strong> livello nazionale debbano<br />

essere seguite da incontri come questo in cui ciò che è stato detto<br />

deve essere la base del confronto e in cui si deve cercare <strong>di</strong> far<br />

nascere le nostre proposte: mancando questi incontri tutto rimane<br />

senza seguito.<br />

È importante raggiungere l’unione nella nostra area geografica<br />

per consentire <strong>di</strong> presentare le nostre idee, ma anche le can<strong>di</strong>dature<br />

<strong>di</strong> valide persone che le rappresentino nelle nostre istituzioni,<br />

con il sostegno <strong>di</strong> un numero consistente <strong>di</strong> Collegi che possa<br />

essere anche considerato in tutto il suo valore, numerico e non,<br />

anche dalle altre realtà geografiche in cui e <strong>di</strong>stribuita territorialmente<br />

la nostra <strong>categoria</strong> sul piano nazionale.<br />

In merito alla proposta AUTEL pensa che sia <strong>di</strong>fficile oggi<br />

ottenerne la mo<strong>di</strong>fica con l’introduzione della soppressione delle<br />

sezioni “B” che dovremmo, forse, cercare <strong>di</strong> ottenere successivamente<br />

sul piano politico, anche se siamo poco rappresentati in<br />

parlamento e, ad<strong>di</strong>rittura, abbiamo rappresentanti che cercano <strong>di</strong><br />

non farsi riconoscere come geometri.<br />

Ritiene quin<strong>di</strong> che questi incontri devono servire anche ad<br />

uscire dall’ambito prettamente professionale per cercare <strong>di</strong> riuscire<br />

ad incidere nell’ambito politico e sociale. La <strong>categoria</strong> ha<br />

ampie possibilità <strong>di</strong> svilupparsi nell’ambito delle opportunità <strong>di</strong><br />

lavoro che riguardano l’ambiente, la sicurezza, le rilevazioni topografiche<br />

<strong>di</strong> precisione ecc. E queste occasioni <strong>di</strong> mercato creano i<br />

presupposti della sostenibiltà del nostro sistema, a prescindere da<br />

quello che può consentire l’istituzione eventuale del cosiddetto<br />

AUTEL.<br />

Relativamente all’aumento del contributo integrativo dal 2 al<br />

4 per cento esprime dubbio che l’incapacità da parte dell’INAR-<br />

CASSA <strong>di</strong> ottenere l’autorizzazione ministeriale per l’applicazione<br />

dell’incremento sia voluta, contribuendo così ad aumentare le<br />

<strong>di</strong>fficoltà della nostra Categoria, soprattutto quando le competenze<br />

tra tecnici si sovrappongono. Al riguardo auspica l’attivazione<br />

da parte degli Organi Centrali della nostra Cassa per verificare<br />

come mai le altre Casse tecniche non hanno ancora incrementato<br />

questa aliquota.<br />

Interviene il Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Campobasso, geom.<br />

Alberto Molinaro, il quale ritiene l’incontro <strong>di</strong> oggi quanto mai<br />

opportuno, come <strong>di</strong>mostra anche la numerosa presenza <strong>di</strong> Delegati<br />

e Presidenti.<br />

Crede sia necessario istituzionalizzare l’esistenza <strong>di</strong> questa<br />

macro-regione e regolamentarne il funzionamento per scongiurare<br />

il rischio che queste riunioni si tengano soltanto nelle occasioni<br />

della scelta dei nostri rappresentanti nazionali, allo scopo <strong>di</strong> utilizzare<br />

il voto delle regioni più piccole a vantaggio <strong>di</strong> quelle più<br />

gran<strong>di</strong>. È convinto quin<strong>di</strong> che nell’ambito <strong>di</strong> questa macro-regione<br />

occorra consentire ad ogni collegio <strong>di</strong> esprimere i propri rappresentanti<br />

nelle istituzioni nazionali <strong>di</strong> <strong>categoria</strong> in un programma<br />

concordato <strong>di</strong> alternanza fra tutti i collegi che fanno parte <strong>di</strong><br />

questa area geografica. È questo è tanto più importante nel<br />

momento in cui la nostra macro-regione sia stata in grado <strong>di</strong> produrre<br />

nel corso dei suoi lavori un programma a cui il rappresentante<br />

dovrà attenersi.<br />

Ritiene che la nostra macro-regione dovrà elaborare un proprio<br />

programma che dovrà essere sostenuto da tutti congiuntamente<br />

nelle istituzioni nazionali <strong>di</strong> <strong>categoria</strong> per dare un senso<br />

compiuto a questa unione.<br />

Questa macro-regione deve presentarsi unita agli appuntamenti<br />

nazionali <strong>di</strong> <strong>categoria</strong> altrimenti la nostra <strong>di</strong>visione viene sfruttata<br />

dalle altre regioni per eleggere loro rappresentanti al posto dei<br />

nostri. Diversamente, non saremmo cre<strong>di</strong>bili.<br />

Pensa che il progetto AUTEL abbia bisogno <strong>di</strong> referenti politici<br />

che lo sostengano in parlamento a tutt’oggi non in<strong>di</strong>viduati.<br />

Interviene il Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Catania, Geom.<br />

Rosario Cucuccio, il quale con<strong>di</strong>vide l’iniziativa che è utile a sviluppare<br />

il <strong>di</strong>alogo che normalmente manca nell’ambito della<br />

nostra macro-regione e propone <strong>di</strong> organizzare ripetutamente questi<br />

incontri. Nelle occasioni delle riunioni che si sviluppano in<br />

ambito nazionale non si riesce a sviluppare tra <strong>di</strong> noi il <strong>di</strong>alogo<br />

necessario. Questi incontri debbono essere l’occasione per presentare<br />

ed elaborare le nostre idee e le nostre proposte anche eventualmente<br />

alternative a quelle che ci vengono presentate nelle<br />

occasioni degli incontri nazionali <strong>di</strong> <strong>categoria</strong>.<br />

È necessario essere propositivi.<br />

Relativamente al progetto AUTEL, si sono sentite solo delle<br />

critiche e nessuna proposta alternativa anzi fa notare che nella<br />

ultima Assemblea dei Presidenti a Roma si è manifestato un consenso<br />

generalizzato su questo progetto e che in particolare è stata<br />

espressa approvazione sulla linea adottata dal C.N.G.<br />

Ritiene quin<strong>di</strong> che, se la nostra macro-regione ritiene <strong>di</strong> proporre<br />

idee alternative lo debba fare non con iniziative isolate dei<br />

singoli Collegi ma con iniziative congiunte fra tutti i Collegi del<br />

Sud Italia in rappresentanza <strong>di</strong> tutte le regioni piccole o gran<strong>di</strong> che<br />

siano.<br />

Le riunioni come quella o<strong>di</strong>erna, devono ripetersi non solo<br />

nelle occasioni dei rinnovi delle rappresentanze nazionali.<br />

Ritiene anche molto importante che tutti ci impegniamo a rappresentare<br />

le nostre istanze al mondo politico per poter ottenere<br />

che queste vengano concretizzate in provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> legge.<br />

Interviene il Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Matera, geom.<br />

Mariano Casiello, il quale rimarca <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre gran parte <strong>di</strong><br />

quanto è stato detto dai vari intervenuti, ma evidenzia come la riunione<br />

o<strong>di</strong>erna sia la seconda riunione che si svolge nel meri<strong>di</strong>one<br />

su questi temi che riguardano <strong>di</strong>rettamente il futuro della nostra<br />

<strong>categoria</strong>, dopo quella che si tenne presso il <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Napoli nel<br />

mese <strong>di</strong> ottobre 2004, alla vigilia del Convegno <strong>di</strong> Riccione subito<br />

dopo il completamento delle operazioni <strong>di</strong> voto per il rinnovo del<br />

n. 2-3/2005


Consiglio Nazionale <strong>Geometri</strong>.<br />

Evidenzia inoltre che sul progetto AUTEL nel corso dell’Assemblea<br />

dei Presidenti è stata espressa generale approvazione<br />

non sul progetto in sè, ma sulla condotta del Consiglio Nazionale<br />

<strong>Geometri</strong>, che ha saputo interpretare correttamente la reale<br />

volontà dell’assemblea <strong>di</strong> Riccione, che ha richiesto che il progetto<br />

venisse portato all’approvazione solo con la certezza della<br />

soppressione delle sezioni “B”, e che in tal senso sta operando.<br />

Pensa inoltre, che siamo ancora in tempo per prendere tutte<br />

le iniziative che riteniamo utili a <strong>di</strong>fesa degli interessi della<br />

nostra <strong>categoria</strong>, e che anzi questo è il momento <strong>di</strong> fare emergere<br />

le nostre proposte, anche contrastanti con quanto fino ad ora è<br />

stato elaborato, compreso, eventualmente, specificare come sia<br />

per noi imprescin<strong>di</strong>bile la soppressione delle sezioni “B” per<br />

continuare a coltivare il progetto AUTEL, se così è per noi; altrimenti<br />

ci ritroveremo approvato un progetto che potrebbe non<br />

corrispondere con questo che realmente vogliamo.<br />

Interviene il Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Isernia, geom.<br />

Cosmo Tedeschi, il quale esprime apprezzamento per tutti gli<br />

interventi, e chiede che venga verbalizzato tutto quello che è stato<br />

detto nel corso della riunione.<br />

I problemi emersi, sono quelli relativi principalmente alla<br />

sostenibilità del nostro sistema previdenziale e della continuità<br />

professionale. Quest’ultima prioritaria rispetto al problema previdenziale,<br />

poiché venendo meno la nostra <strong>categoria</strong> come oggi<br />

articolata <strong>di</strong>venterà problematico per i giovani iscritti continuare<br />

ad operare nel campo della libera professione con il titolo <strong>di</strong> geometra.<br />

Auspica che le istanze dei giovani geometri in tal senso debbano<br />

essere tenute nella debita considerazione nelle varie assemblee<br />

<strong>di</strong> <strong>categoria</strong> a livello nazionale, dove sembra che questo<br />

non emerga con la dovuta forza e chiede che a conclusione <strong>di</strong><br />

questo incontro si elabori una mozione in tal senso.<br />

Sollecita a questo proposito una unità sostanziale che possa<br />

essere la base per concordare un programma comune con le altre<br />

macro-regioni del Nord e del Centro Italia, che se non ci vedono<br />

uniti potrebbero liberamente decidere programmi e organigrammi<br />

senza considerare le nostre istanze.<br />

Afferma che l’AUTEL ha un senso solo se si ottiene la costituzione<br />

<strong>di</strong> un albo in cui rientrino obbligatoriamente tutti i tecnici<br />

laureati triennali, altrimenti la nostra <strong>categoria</strong> rischia l’estinzione<br />

con la semplice unificazione con i periti agrari e i periti industriali.<br />

Dopo aver riepilogato tutte le rappresentanze dei Collegi del<br />

Sud Italia in seno alle istituzioni nazionali, evidenziando le loro<br />

regioni <strong>di</strong> provenienza, esprime l’auspicio che questa macroregione<br />

riesca a presentare can<strong>di</strong>dati unitari ai prossimi rinnovi<br />

degli organigrammi nazionali <strong>di</strong> <strong>categoria</strong>, concordando le<br />

nostre can<strong>di</strong>dature con la macro-regione del Centro Italia.<br />

Ritiene anche che sia da considerare come queste nostre rappresentanze<br />

devono essere concesse anche ai rappresentanti delle<br />

regioni più piccole.<br />

Interviene il Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Catanzaro, nonché<br />

Delegato e Consigliere <strong>di</strong> Amministrazione delle Cassa,<br />

geom. Nicola Santopolo, il quale puntualizza che anche le<br />

regioni più piccole in passato, nella Cassa hanno avuto i loro<br />

rappresentanti.<br />

Dopo il ciclo costitutivo della Cassa in cui si accumulava e<br />

n. 2-3/2005<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

non c’erano prestazioni da erogare, evidenzia come oggi siamo<br />

nel ciclo in cui la Cassa deve erogare pensioni e non solo accumulare<br />

contributi, e come queste pensioni non possono essere<br />

quelle che si ipotizzavano nel ciclo costitutivo, che erano eccessivamente<br />

premianti.<br />

Ricorda come, attualmente, il Comitato dei Delegati e il<br />

Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione della Cassa sono impegnati ad un<br />

lavoro <strong>di</strong> ristrutturazione dell’intero nostro sistema previdenziale.<br />

Sottolinea come questo lavoro ha portato a garantire la possibilità<br />

<strong>di</strong> erogare pensioni senza intaccare il nostro patrimonio<br />

fino all’anno 2024 secondo i nostri bilanci attuariali e come oggi<br />

la Cassa paga tanto quanto incassa.<br />

Esprime, inoltre, le sua convinzione che oggi non si possa<br />

ritornare ad un sistema previdenziale pubblico in quanto la<br />

nostra <strong>categoria</strong> ha già fatto una chiara scelta per la privatizzazione.<br />

Ritiene che il sistema pubblico, operando su un mercato del<br />

lavoro <strong>di</strong>verso da quello libero-professionale, non possa offrire<br />

ai liberi professionisti le tutele previdenziali <strong>di</strong> cui necessita e<br />

che la strada da percorrere sia quella <strong>di</strong> proseguire nel sistema<br />

previdenziale attuale, cercando <strong>di</strong> sviluppare proposte – anche<br />

<strong>di</strong>verse dal progetto AUTEL – fondate sulla semplicità e unitarie,<br />

che partano dal meri<strong>di</strong>one ma valide per tutto il territorio<br />

nazionale.<br />

Evidenzia come l’avvio dei licei tecnologici consentirà solo<br />

per i prossimi sette anni <strong>di</strong> avere <strong>di</strong>plomati geometri che potremo<br />

iscrivere nei nostri albi e alla nostra Cassa e dopo dovremo<br />

attivarci per avere nuove iscrizioni da altre fonti per garantire la<br />

sostenibilità dal 2024 al 2064 e oltre.<br />

Interviene il presidente del Comitato Regionale <strong>di</strong> Calabria,<br />

nonché presidente del neo costituito Sindacato Italiano<br />

<strong>Geometri</strong>, Giuseppe Caterini, dopo aver espresso la sua con<strong>di</strong>visione<br />

dell’iniziativa o<strong>di</strong>erna, passa a trattare gli argomenti<br />

iscritti all’or<strong>di</strong>ne del giorno, e, relativamente al Co<strong>di</strong>ce deontologico,<br />

pur con<strong>di</strong>videndo le opinioni già espresse secondo cui la<br />

bozza in esame non sia ispirata a valori etici alti, esprime l’avviso<br />

che comunque dovrebbe essere approvato cosi com’è, in<br />

quanto, <strong>di</strong>versamente, dovrebbe essere completamente riformulato,<br />

mentre abbiamo urgente necessità <strong>di</strong> un Co<strong>di</strong>ce unico su<br />

tutto il territorio nazionale.<br />

In merito al progetto AUTEL evidenzia come la propria<br />

regione aveva presentato al Convegno <strong>di</strong> Riccione un documen-<br />

49


50<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

to favorevole alla proposta del CNG subor<strong>di</strong>nata alla soppressione<br />

delle sezioni “B”, ovvero in alternativa l’istituzione del biennio<br />

<strong>di</strong> laurea specialistica.<br />

Evidenzia come nel Sud Italia le categorie dei periti agrari e<br />

periti industriali siano generalmente assenti essendo composte da<br />

professionisti che svolgono per lo più lavoro subor<strong>di</strong>nato piuttosto<br />

che la libera professione.<br />

Sottolinea come la proposta del progetto AUTEL non viene<br />

dalla nostra <strong>categoria</strong>, ma nasce da una proposta del presidente<br />

dei periti agrari, come è stato riferito sulla stampa.<br />

Evidenzia come anche la <strong>categoria</strong> degli agrotecnici si è<br />

<strong>di</strong>chiarata interessata a far parte dell’AUTEL, contrastata in questo<br />

dai periti agrari, e come gli agrotecnici siano anche riusciti<br />

ad ottenere la competenza ad operare in campo catastale.<br />

Concorda con quanto già detto che i parlamentari geometri<br />

non sono molto attenti alle nostre problematiche, quasi si vergognassero<br />

del nostro titolo.<br />

In merito al progetto AUTEL, inoltre, ritiene che dalla stampa<br />

<strong>di</strong> <strong>categoria</strong> al <strong>di</strong> là dei titoli del convegno <strong>di</strong> Riccione in<strong>di</strong>canti<br />

il consenso della base, leggendo il contenuto degli interventi,<br />

fedelmente riportati, questo consenso era stato generalmente<br />

subor<strong>di</strong>nato alla soppressione delle sezioni “B”.<br />

Sempre sul progetto AUTEL rileva come l’iniziale interesse<br />

<strong>di</strong>mostrato da alcuni rappresentanti dei tecnici iscritti nelle<br />

sezioni “B” in effetti era stato avanzato per una loro strategia<br />

mirante ad aumentare il loro potere contrattuale nei confronti dei<br />

laureati magistrali, perché <strong>di</strong> fatto questi tecnici si stanno iscrivendo<br />

in quegli or<strong>di</strong>ni e non nei nostri collegi, pur avendone la<br />

possibilità. Riferisce, quin<strong>di</strong>, che il Comitato della Calabria aveva<br />

proposto al convegno <strong>di</strong> Riccione, in subor<strong>di</strong>ne al progetto<br />

AUTEL, l’attivazione della laurea magistrale anche per la nostra<br />

<strong>categoria</strong> e che più laurean<strong>di</strong> che frequentano il corso triennale<br />

istituito dall’Università della Calabria in collaborazione con la<br />

nostra <strong>categoria</strong>, non sono sod<strong>di</strong>sfatti del titolo che conseguiranno<br />

e stanno chiedendo la laurea specialistica quinquennale, sollecitati<br />

e influenzati dalla facoltà <strong>di</strong> ingegneria che però non gli<br />

riconosce tutti i cre<strong>di</strong>ti che hanno maturato nel nostro corso.<br />

Occorre battersi per la laurea quinquennale, come recepito<br />

nella proposta portata dal C.N. nell’assemblea dei presidenti <strong>di</strong><br />

Roma del 5 aprile scorso.<br />

Ritiene quin<strong>di</strong> nel futuro che questo progetto sia percorribile<br />

solo in previsione della formazione <strong>di</strong> due livelli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni: lau-<br />

reati triennali il primo e laureati magistrali il secondo.<br />

Informa che da queste considerazioni è nata l’iniziativa<br />

intrapresa da <strong>di</strong>versi Collegi del Sud <strong>di</strong> costituire il Sindacato<br />

Italiano <strong>Geometri</strong>, che si propone <strong>di</strong> guardare con più attenzione<br />

agli interessi della <strong>categoria</strong> segnatamente nella nostra area geografica,<br />

dove l’attività professionale viene svolta in tutta la sua<br />

polivalenza.<br />

Nelle nostre realtà infatti il geometra svolge la professione a<br />

tutto campo, mentre in più Collegi del resto d’Italia i geometri<br />

non hanno nemmeno il timbro professionale.<br />

Ritiene che questo incida anche sul numero degli iscritti e <strong>di</strong><br />

conseguenza anche nel rapporto <strong>di</strong> forza fra i Collegi nelle varie<br />

aree geografiche d’Italia. Ciò invece non accade in quasi tutti i<br />

Collegi del Sud dove, la stragrande maggioranza dei geometri<br />

iscritti esercita effettivamente la libera professione.<br />

Crede quin<strong>di</strong> che per garantire il futuro della nostra <strong>categoria</strong><br />

sia necessario avere nuovi iscritti e che potremo averli solo se<br />

saremo in grado <strong>di</strong> costituire un or<strong>di</strong>ne in cui confluiscano laureati<br />

specialistici della nostra stessa <strong>categoria</strong>.<br />

È convinto perciò che la strada da seguire sia quella intrapresa<br />

dal Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> sviluppare corsi <strong>di</strong> laurea<br />

triennali multi<strong>di</strong>sciplinari che trovino sbocchi con la laurea magistrale<br />

stu<strong>di</strong>ata ad hoc per la nostra <strong>categoria</strong> con iscrizioni nei<br />

nostri albi. Questo ci consentirebbe <strong>di</strong> essere presenti alla pari<br />

con nostri rappresentanti in tutti gli organismi, da quelli universitari<br />

a quelli ministeriali.<br />

Presenta il Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong> e <strong>di</strong>ffusamente le<br />

motivazioni che hanno portato alla sua costituzione.<br />

In merito all’assenza nel Comitato dei Delegati <strong>di</strong> rappresentanze<br />

<strong>di</strong> pensionati, con<strong>di</strong>vide quanto affermato dal presidente<br />

Iaia e aggiunge che all’elettorato attivo non può non essere riconosciuto<br />

l’elettorato passivo. Non ha voluto sostenere questa tesi<br />

nel Comitato dei Delegati quando è stato sollevato il problema ed<br />

era ancora Delegato per motivi <strong>di</strong> stile essendo prossimo alla<br />

pensione, ma anche perché riteneva che i tempi non fossero ancora<br />

maturi. Sul problema dell’aumento del contributo integrativo<br />

dal 2 al 4 per cento e sul fatto che nessun altra <strong>categoria</strong> dell’area<br />

tecnica ha ancora ottenuto l’approvazione ministeriale dell’analogo<br />

provve<strong>di</strong>mento pure adottato, ritiene che, per come stanno i<br />

fatti, si potrebbe ora sospettare che all’interno delle altre categorie<br />

vi siano gruppi contrari all’approvazione, anche per motivi <strong>di</strong><br />

concorrenza con la nostra <strong>categoria</strong>. Questo provve<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong><br />

fatti, sta creando grosse <strong>di</strong>fficoltà soprattutto ai geometri che operano<br />

nella nostra area geografica dove anche piccole percentuali<br />

sono determinanti nella scelta da parte della amministrazione<br />

pubblica del professionista a cui affidare l’incarico.<br />

Per quanto riguarda il <strong>di</strong>scorso della privatizzazione della<br />

Cassa esprime l’idea che questa è stata decisa in un momento storico<br />

particolare <strong>di</strong> euforia e uniformità <strong>di</strong> vedute in tutta Italia<br />

sulla voglia <strong>di</strong> privato, ma oggi, e in prospettiva futura, venendo<br />

a mancare nuovi iscritti alla <strong>categoria</strong> per avere una pensione<br />

assicurata nel tempo lungo forse il nuovo Comitato dovrebbe fare<br />

un ulteriore approfon<strong>di</strong>mento.<br />

Concorda infine, che in futuro i nostri incontri debbano essere<br />

intensificati, ma non più <strong>di</strong> tre o quattro all’anno, altrimenti<br />

sarebbe <strong>di</strong>fficile mantenere l’impegno assunto.<br />

Esprime, infine, un forte richiamo all’unità fra i collegi del<br />

Sud al fine <strong>di</strong> riuscire ad esprimere le nostre rappresentanze autonomamente.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

comitato regionale geometri <strong>di</strong> calabria<br />

CFU<br />

Discipline <strong>di</strong> scienze della Terra<br />

GEO/03 Geologia strutturale ................................................................................4<br />

GEO/07 Petrologia e petrografia ..........................................................................4<br />

GEO/08 Geochimica e vulcanologia ....................................................................4<br />

GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogicopetrografìche<br />

per l’ambiente ed i beni culturali ....................................4<br />

GEO/11 Geofisica applicata..................................................................................4<br />

GEO/12 Oceanografia e fisica dell’atmosfera......................................................3<br />

Discipline biologiche<br />

BIO/01 Botanica generale....................................................................................5<br />

BIO/08 Antropologia ..........................................................................................5<br />

MED/42 Igiene generale e applicata ....................................................................5<br />

Discipline ambientali<br />

BIO/03 Botanica ambientale e applicata 6<br />

BIO/07 Ecologia 8<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL BIENNIO DI LAUREA SPECIALISTICA<br />

IN SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO<br />

Prot. n. 2005/GC lì 7 aprile 2005<br />

Chiar.mo Prof. Ignazio Guerra<br />

Raccomandata-fax Presidente Comitato del Corso <strong>di</strong> laurea in<br />

Scienze geo-topo-cartografìche, estimative territoriali ed e<strong>di</strong>lizie<br />

0984/493666 Università della Calabria - Sede<br />

06/4814026 e p.c. Ill.mo Signor Presidente - Consiglio Nazionale <strong>Geometri</strong> - Roma<br />

06/32686403 e p.c. Ill.mo Signor Presidente - Cassa Italiana Previd. <strong>Geometri</strong> - Roma<br />

Espressamente e ripetutamente richiesti e sollecitati dai geometri laurean<strong>di</strong> nel Corso triennale <strong>di</strong> che trattasi, interessati a conseguire una<br />

laurea specialistica, naturale prosieguo <strong>di</strong> quella intrapresa e <strong>di</strong>versa da quelle ingegneristiche (nonostante a tanto consigliati negli ambiti interni<br />

a codesta Università); ben conoscendo la sua <strong>di</strong>sponibilità sempre <strong>di</strong>mostrata nel merito anche pubblicamente nel nostro incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o del 22<br />

ottobre 2004; preso atto che a tutt’oggi l’UniCal non si è ancora determinata; facendo seguito ai tanti colloqui avuti, chiedo formalmente l’attivazione<br />

del corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Scienze e tecnologie applicate per l’ambiente e il territorio in<strong>di</strong>viduato, con l’ausilio del nostro<br />

consulente, nella classe 82/S secondo l’allegato piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>.<br />

Si comunica altresì che analoga richiesta sarà avanzata all’Università G. Marconi, che si è già formalmente <strong>di</strong>chiarata <strong>di</strong>sponibile in tal senso<br />

nella convenzione per la laurea triennale, sottoscritta il 5 u.s. a seguito delle pressanti istanze <strong>di</strong> tanti Collegi, i cui principali vantaggi per la <strong>categoria</strong><br />

sono i seguenti:<br />

1) Percorso formativo seguito totalmente attraverso collegamento internet e/o tramite TV satellitare/<strong>di</strong>gitale terrestre con i supporti <strong>di</strong>dattici<br />

(lezioni au<strong>di</strong>ovideo, testi interattivi ecc.) <strong>di</strong>sponibili sulla piattaforma e-learning Virtual C@ampus e fruibili tramite PC o TV.<br />

2) Iscrizione ai corsi in qualsiasi momento, senza scadenza.<br />

3) Sconto per tutti i corsisti geometri e loro familiari sulle tasse e i contributi stabiliti dall’Università G. Marconi, del 10% se residenti nelle<br />

regioni dell’Italia Centro-Settentrionale o del 40% per i residenti da almeno tre anni nelle regioni dell’Italia Meri<strong>di</strong>onale e Insulare (Calabria,<br />

Sardegna, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata e Molise), con esclusione della tassa regionale per il <strong>di</strong>ritto allo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> € 108,33.<br />

4) Esami possibili anche nelle se<strong>di</strong> provinciali dei Collegi dei <strong>Geometri</strong> in base al numero degli esaminan<strong>di</strong>.<br />

5) Riconoscimento <strong>di</strong> 100 cre<strong>di</strong>ti formativi (su 180), salvo altri in base ai curricula personali, iscrizione al II anno e gli sconti suddetti sulle<br />

tasse ai geometri iscritti all’Albo da almeno cinque anni con effettivo esercizio professionale.<br />

6) Riconoscimento <strong>di</strong> 80 cre<strong>di</strong>ti formativi (su 180), salvo altri in base ai curricula personali, iscrizione al II anno e gli sconti suddetti sulle<br />

tasse ai geometri <strong>di</strong>pendenti pubblici e privati con almeno cinque anni nel ruolo professionale.<br />

7) Riconoscimento <strong>di</strong> 30 cre<strong>di</strong>ti formativi (su 180), salvo altri in base ai curricula personali, iscrizione al I anno e gli sconti suddetti sulle tasse<br />

ai geometri iscritti all’Albo da meno <strong>di</strong> cinque anni o in possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione.<br />

8) Riconoscimento <strong>di</strong> 15 cre<strong>di</strong>ti formativi (su 180), salvo altri in base ai curricula personali, iscrizione al I anno, tirocinio semestrale ex artt. 6<br />

e 55 DPR n. 328/2001 e gli sconti suddetti sulle tasse ai geometri iscritti nel Registro dei Praticanti.<br />

9) Riconoscimento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi in base ai curricula personali e gli sconti suddetti sulle tasse ai familiari dei geometri che intendano<br />

iscriversi a qualsiasi corso, purché in possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a secondaria quinquennale (oppure maturità quadriennale più attestato<br />

del corso integrativo annuale).<br />

10) Riconoscimento secondo i criteri stabiliti dall’ Università G. Marconi <strong>di</strong> ulteriori cre<strong>di</strong>ti formativi sulla base <strong>di</strong> eventuali corsi <strong>di</strong> formazione/aggiornamento<br />

seguiti dall’iscritto (ex L. 818/84, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96, ecc.) e gli sconti suddetti sulle tasse.<br />

Certo del suo fattivo interessamento perchè il corso possa proseguire nell’Unical con la massima adesione, invio i migliori saluti.<br />

Il Presidente<br />

Giuseppe Caterini<br />

Classe 82/S BIENNIO LAUREA SPECIALISTICA in “SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO”<br />

CFU<br />

Discipline agrarie<br />

AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree........................................4<br />

AGR/04 Orticoltura e floricoltura ........................................................................3<br />

AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura ..................................................3<br />

Discipline giuri<strong>di</strong>che, economiche e tecniche<br />

ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale..............................................................4<br />

ICAR/06 Topografia, cartografia e geodesia ........................................................8<br />

ICAR/15 Architettura del paesaggio ......................................................................4<br />

IUS/09 Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico ..................................................................4<br />

IUS/14 Diritto dell’unione europea ....................................................................4<br />

SECS-P/06 Economia applicata ................................................................................4<br />

Abilità informatiche e relazionali, tirocini, ect.......................................................15<br />

Prova finale ..............................................................................................................15<br />

Totale ..................................................................................................120<br />

51


52<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

comitato regionale geometri <strong>di</strong> calabria<br />

COMUNICAZIONE DIREZIONE REGIONALE AGENZIA DEL TERRITORIO<br />

SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA<br />

Agenzia del Territorio Catanzaro, 23.5.2005<br />

Direzione Regionale della Calabria<br />

Area Supporto e Coor<strong>di</strong>namento Operativo<br />

Prot. n. 3271<br />

Oggetto: <strong>Attività</strong> <strong>di</strong> Vigilanza. Valutazione sull’operato dell’Agenzia del Territorio nell’applicazione del proce<strong>di</strong>mento<br />

“attribuzione delle ren<strong>di</strong>te catastali alle unità immobiliari a stima <strong>di</strong>retta (categorie D), sotto il profilo della trasparenza,<br />

imparzialità e correttezza nei confronti del contribuente.<br />

Il Direttore dell’Agenzia, con nota n. 34761 del 13.05.2005, ha comunicato i risultati della verifica <strong>di</strong> conformità, delle strutture<br />

operative periferiche dell’Agenzia, in or<strong>di</strong>ne al rispetto dei principi <strong>di</strong> Trasparenza, Imparzialità e Correttezza, nell’ambito<br />

del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> attribuzione delle ren<strong>di</strong>te catastali alle unità immobiliari a stima <strong>di</strong>retta (categorie D).<br />

A livello Nazionale, si è riscontrato che esiste un comportamento <strong>di</strong>fforme tra i vari uffici relativamente al rispetto dei tre<br />

“principi” elencati.<br />

Per quanto sopra ciascun ufficio, entro la prima decade del mese <strong>di</strong> giugno, dovrà relazionare su:<br />

1. Tempo impiegato sulla definizione della stima.<br />

Il tempo minimo ed il tempo massimo entro cui vengono effettuata le stime, la percentuale <strong>di</strong> avanzamento <strong>di</strong> trattazione delle<br />

pratiche; se le stesse siano compiute entro i tempi previsti dal D.M. 701/94.<br />

2. Non lavorato e sua <strong>di</strong>stribuzione per <strong>categoria</strong>.<br />

Il tipo <strong>di</strong> verifica, se a tappeto o a campione; in caso <strong>di</strong> verifica a campione, la percentuale delle pratiche verificate sul totale. Si<br />

ricorda che le unità relative alle categorie “D” dovranno essere oggetto <strong>di</strong> verifica qualora la consistenza è superiore alla soglia <strong>di</strong><br />

cui alla circolare 305 del 23.12.96.<br />

3. Controlli in sopralluogo.<br />

Il piano operativo per l’esecuzione dei sopralluoghi secondo le <strong>di</strong>rettive impartite dalla Direzione dell’Agenzia.<br />

4. Positività dei controlli in sopralluogo.<br />

I sopralluoghi sono proficui ai fini della determinazione della ren<strong>di</strong>ta; in<strong>di</strong>care se la ren<strong>di</strong>ta è stata mo<strong>di</strong>ficata in aumento, in<br />

<strong>di</strong>minuzione oppure è rimasta invariata, con le relative percentuali.<br />

5. Rettifiche.<br />

II numero totale <strong>di</strong> unità presentate, la percentuale <strong>di</strong> unità per le quali è stata variata la ren<strong>di</strong>ta in aumento, la percentuale <strong>di</strong><br />

unità per le quali è stata variata la ren<strong>di</strong>ta in <strong>di</strong>minuzione e la percentuale delle ren<strong>di</strong>te rimaste invariate .<br />

Il Dirigente Area SCO<br />

Antonio Artuso<br />

SUL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA PROVVISORIA<br />

Intervento all’Assessorato Regionale ai Beni Ambientali<br />

Raccomandata- fax Regione Calabria - Ass. ai Beni Ambientali<br />

0961/33913 88063 Catanzaro<br />

Oggetto: D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Co<strong>di</strong>ce dei beni culturali e del paesaggio, art. 159, proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> autorizzazione<br />

in via transitoria.<br />

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria, ha restituito molte pratiche inoltrate dai Comuni<br />

onde sottoporre le rilasciate autorizzazioni paesistiche al potere <strong>di</strong> annullamento del Ministero. Ciò sul presupposto che la Regione<br />

Calabria ad oggi ha delegato ai Comuni solamente “il rilascio dei pareri autorizzativi paesistici” e rimanendo in attesa delle determinazioni<br />

dell’Ente Regionale (per tutte ve<strong>di</strong> la nota n. 1868/P del 27.4.2005 allegata in copia).<br />

Molti iscritti hanno chiesto l’intervento <strong>di</strong> questa Presidenza al fine <strong>di</strong> sollecitare codesta Regione a esercitare il conferito potere <strong>di</strong><br />

delega, in modo che possano essere sbloccate le tante istanze allo stato inaccoglibili.<br />

Rilevata l’attuale impossibilità <strong>di</strong> evasione delle domande, con notevoli <strong>di</strong>sservizi e danni per i professionisti e, più in generale,<br />

per tutti gli utenti, chiedo l’attivazione <strong>di</strong> tutte le necessarie procedure e l’adozione dei conseguenti atti <strong>di</strong> delega agli enti subregionali.<br />

Distinti saluti.<br />

<strong>Cosenza</strong>, 7 giugno 2005 Il Presidente<br />

Giuseppe Caterini<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

collegio <strong>di</strong> catanzaro<br />

INIZIATIVE E RIUNIONI<br />

febbraio<br />

4 Consiglio Direttivo.<br />

9 Incontro presso l’Amministrazione provinciale <strong>di</strong> Catanzaro<br />

18 Consiglio Direttivo.<br />

AGGIORNAMENTO ALBO<br />

dal 1 gennaio al 20 aprile 2005<br />

Iscrizioni<br />

Giacomo Scalzo nato il27/04/1976 a Cerva residente in Cerva iscritto al n°2955;<br />

Vincenzo Ferraiuolo nato il 24/09/1979 a Lamezia terme residente in Lamezia Terme iscritto al n°2956;<br />

Lorenzo Mazza nato il 08/11/1964 a Petrizzi residente in Petrizzi iscritto al n°2957;<br />

Giacobbe Elia nato il 09/05/1971 a Catanzaro residente in Zagarise iscritto al n°2958;<br />

Alessandro Milano nato il30/12/1976 a Catanzaro residente in Catanzaro Lido iscritto al n°2959;<br />

Elisabetta Na<strong>di</strong>a Pascale nato il15/03/1982 a Montreal (Canada) residente in Torre <strong>di</strong> ruggiero iscritto al n° 2960;<br />

Pietro Vincenzo Scicchitani nato il 05/04/1957 a San Sostene residente in San Sostene iscritto al n° 2961;<br />

Rodolfo Sinopoli nato il 13/02/1972 a Catanzaro residente in San Sostene iscritto al n° 2962;<br />

Giuseppe Bilotta nato il 23/02/1975 a Curinga residente in Curinga iscritto al n° 2963;<br />

Fabrizio Gualtieri nato il 05/10/1982 a Chiaravalle Centrale residente in Davoli iscritto al n° 2964;<br />

Leonardo Procopio nato il 18/09/1980 a Botricello residente in Botricello iscritto al n° 2965;<br />

Antonio Mazzei nato il 07/07/1964 a Verzino (kr) residente in Gasperina iscritto al n° 2966;<br />

Massimo Iuliano nato il 14/02/1974 a Lamezia Terme residente in Serrastretta iscritto al n° 2967;<br />

Pietro Ragusa nato il 10/06/1983 a Catanzaro residente in Sellia marina iscritto al n° 2968;<br />

Daniele Critelli nato il 07/10/1978 a Catanzaro residente in Catanzaro iscritto al n° 2969;<br />

Clau<strong>di</strong>o Marino nato il 30/07/1963 a Catanzaro residente in Catanzaro iscritto al n° 2970;<br />

Gianfranco Mandarino nato il 26/07/1968 a Catanzaro residente in Chiaravalle Centrale iscritto al n° 2971;<br />

Giuseppe Mantello nato il 07/07/1981 a Chiaravalle Centrale residente in Car<strong>di</strong>nale iscritto al n° 2972;<br />

Salvatore Borelli nato il 09/12/1979 a Catanzaro residente in Sersale iscritto al n° 2973;<br />

Francesco Puntieri nato il 15/12/1979 a Catanzaro residente in Oliva<strong>di</strong> iscritto al n° 2974;<br />

David Cristello nato il 04/01/1981 a Saarlouis (RFT) residente in Torre <strong>di</strong> Ruggiero iscritto al n° 2975;<br />

Antonio Catrambone nato il 24/02/1975 a Catanzaro residente in Catanzaro iscritto al n° 2976;<br />

Cancellazioni:<br />

per decesso<br />

Domenico Bruno, residente a Catanzaro, n° 1974, decorrenza cancellazione 27/02/2004;<br />

per <strong>di</strong>missioni<br />

Francesco Sonni, residente a Lamezia Terme, n° 2019, decorrenza cancellazione 04/02/2005;<br />

Gianluca Dattilo, residente a Maida, n° 2773, decorrenza cancellazione 18/03/2005;<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

marzo<br />

3 Comitato Consulenti tecnici presso il Tribunale <strong>di</strong> Catanzaro<br />

11 Incontro con i Dirigenti dell’Agenzia del territorio per apertura postazione self service visure, abilitata per i professionisti<br />

18 Consiglio Direttivo.<br />

maggio<br />

12 Consiglio Direttivo<br />

53


54<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

collegio <strong>di</strong> catanzaro<br />

CONVEGNO<br />

IL GEOMETRA: PROFESSIONE, PREVIDENZA, CATASTO<br />

Centro Congressi Villaggio Guglielmo – Copanello (Catanzaro) 30 giugno 2005<br />

Sessione antimeri<strong>di</strong>ana<br />

Introduzione: Nicola Santopolo, presidente <strong>Collegio</strong> Catanzaro e comp.Giunta CIPAGLP<br />

Interventi: Salvatore Saccà, presidente Or<strong>di</strong>ne Ingegneri Catanzaro<br />

Carmelo Garofalo, presidente <strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong> Palermo e cons. CIPAGLP<br />

Paolo Lostumbo, agente generale INA Assitalia Catanzaro<br />

Giuseppe Caterini, presidente Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> Calabria<br />

Cerimonia <strong>di</strong> premiazione dei geometri con più <strong>di</strong> 35 anni <strong>di</strong> iscrizione all’albo<br />

Premiati: anni 35: Daniele Criscuolo, Giuseppe Marinaro, Vincenzo Panzera, Felice Tranchese; anni 36: Aldo Roperto; anni<br />

37: Domenico Ciccione, Clau<strong>di</strong>o Marzano, Giuseppe Schipani, Ernesto Silipo; anni 38: Raffaele Chirumbolo, Francesco Meliti;<br />

anni 39: Andrea Dominijanni, Carlo Fareri, Antonio Lanzo, Antonio Luciano, Salvatore Mercurio; anni 40: Carmine Amelio,<br />

Antonio Cianflone, Ettore Cortellaro, Luigi Gualtieri, Fer<strong>di</strong>nando Nicotera, Domenico Stefanelli; anni 41: Angelo Sirianni,<br />

Fernando Talarico; anni 42: Agazio Aiello, Mario Palazzo, Antonio Giuseppe Talotta; anni 43: Giovanni dè Me<strong>di</strong>ci, Roberto<br />

Murgida, Gennaro Varlese, Bruno Zaffina; anni 44: Ubaldo Ciaccio, Gregorio Pisani; anni 45: Orazio Mardente, Anacleto<br />

Lupo, Martino Notaro, Giuseppe Paone, Francesco Serrao; anni 46: Vittorio Luzzo, Domenico Praticò, Salvatore Pullano;<br />

anni 47: Gregorio Rubino; anni 48: Giuseppe Renda; anni 49: Antonio Frangipane, Nicola Schipani; anni 50: Giuseppe Corasaniti,<br />

Fausto Iozzo; anni 51; Luigi Ciaccio; anni 54: Donato Silvestri; anni 56: Carlo Bonacci; anni 57: Enrico Caruso.<br />

Sono state anche conferiti: targa alla memoria della signora Armida Fiorino e medaglia d’oro al geom. Ivan Colosi per benemerenza<br />

acquisita nell’attività professionale.<br />

Sessione pomeri<strong>di</strong>ana<br />

Introduzione: Vincenzo Citriniti, <strong>di</strong>rettore Agenzia Territorio Catanzaro<br />

Interventi: Fer<strong>di</strong>nando Chillà, vice presidente <strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong> Catanzaro<br />

Franco D’Amico, segretario <strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong> Catanzaro<br />

Gianni Abbate, agente Leica Geo System S.p.A.<br />

Relazioni: Massimo Gironda Veral<strong>di</strong>, <strong>di</strong>rigente Agenzia Territorio Catanzaro<br />

Antonio Grembiale, coor<strong>di</strong>natore tecnico Agenzia Territorio Catanzaro<br />

Aspetti della sala<br />

n. 2-3/2005


La presidenza (da sinistra:) Paolo Lostumbo, Vincenzo Citriniti, Nicola<br />

Santopolo, Giuseppe Caterini, Carmelo Garofalo, Salvatore Saccà<br />

Nicola Santopolo, Presidente <strong>Collegio</strong><br />

<strong>di</strong> Catanzaro e consigliere Cassa<br />

Fer<strong>di</strong>nando Chillà, V. Presidente <strong>Collegio</strong><br />

<strong>di</strong> Catanzaro<br />

n. 2-3/2005<br />

collegio <strong>di</strong> catanzaro<br />

Carmelo Garofalo, consigliere Cassa<br />

e Presidente <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> Palermo<br />

Massimo Gironda Veral<strong>di</strong><br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

I geometri premiati con il Presidente Nicola Santopolo, il Vice Presidente<br />

Fer<strong>di</strong>nando Chillà e la <strong>di</strong>pendente del <strong>Collegio</strong> Antonella Abagnato<br />

Giuseppe Caterini, Presidente Comitato<br />

Regionale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Calabria<br />

Antonio Grembiale<br />

55


56<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI<br />

22 gennaio 2005<br />

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />

sul tema<br />

Direttive applicazione procedure Pregeo e Docfa - Futuro cartografia catastale<br />

<strong>Cosenza</strong>, Aula Magna Liceo Scientifico “G. Scorza” 25 febbraio 2005<br />

Relatore: Geom. Antonio Grembiale, Coor<strong>di</strong>natore Tecnico Direz. Reg. Agenzia Territorio<br />

DIFFIDA RETTIFICA AVVISO AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI<br />

Prot. n. 111221/GC del 11 marzo 2005 Spett.le Ufficio Tecnico<br />

Raccomandata-fax urgente Comunità Montana Sila-Greca-Rossano<br />

0983/514342 Via Bozzi, 11 - 87068 Rossano Scalo<br />

In riferimento all'Avviso per Affidamento Incarichi Professionali emanato da codesta Comunità Montana, scadente il 16.3.2005,<br />

avendo appreso da nostri iscritti e poi dal nostro consigliere <strong>di</strong> zona, geom. Natale Mango, che, a <strong>di</strong>re del <strong>di</strong>rigente del servizio,<br />

ing. Madeo, nel colloquio del 10 scorso, detto Avviso escluderebbe la <strong>categoria</strong> dei geometri poiché nell'organico dell'ente vi sono<br />

numerosi <strong>di</strong>pendenti con questa professionalità (in tal caso i lavori <strong>di</strong> loro competenza, pure previsti nell'Avviso, non si vede perché<br />

debbano essere affidati all'esterno); considerato che l'esclusione, in virtù dei principi generali dell'or<strong>di</strong>namento, nonché delle<br />

norme in materia <strong>di</strong> competenze professionali, appare illegittima,<br />

si <strong>di</strong>ffida<br />

codesto Ente a porre in essere atti e comportamenti tali da pregiu<strong>di</strong>care i legittimi interessi dei geometri, con l'avvertenza<br />

che, in <strong>di</strong>fetto, si reagirà in tutte le se<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ziarie competenti.<br />

Il presidente<br />

- Giuseppe Caterini -<br />

n. 2-3/2005


La Comunicazione <strong>di</strong> rettifica<br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Comunità Montana Sila Greca lì 14.3.2005<br />

Via B. Buozzi, 11 - 87068 Rossano Scalo - CS<br />

<strong>Collegio</strong> Provinciale dei <strong>Geometri</strong><br />

Prot. 1175 - Racc. anticipata per fax Via Alberto Serra n.42/d - <strong>Cosenza</strong><br />

Oggetto: Avviso prot. 913 del 21/02/2005 affidamento incarichi professionali <strong>di</strong> importo inferiore a 100.000 Euro.<br />

Pubblicazione avviso <strong>di</strong> rettifica.<br />

In allegato alla presente, si trasmette la rettifica all'avviso <strong>di</strong> questo Ente prot. 913 del 21 febbraio 2005 sopra specificato, per la<br />

sua pubblicazione presso codesto Albo professionale. Al <strong>Collegio</strong> Provinciale dei <strong>Geometri</strong> si trasmette anche l'Avviso già pubblicato<br />

e comunque <strong>di</strong>sponibile sul sito <strong>di</strong> questo Ente www.cmsilagreca.it.<br />

Distinti saluti<br />

Il Dirigente<br />

ing. Aldo Madeo<br />

La rettifica<br />

Prot. 913 del 21 febbraio 2005<br />

Importo inferiore a 100.000,00 Euro<br />

Nuova Scadenza: 29 marzo 2005 ore 13,00<br />

Prot. 1174 del 14 mar. 2005<br />

PROTESTE PER DISSERVIZI UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO<br />

Prot. n. 110613/GC lì 1.2.2005<br />

Direttore Ufficio Provinciale<br />

Telegramma fax - 0984/481546 Agenzia Territorio - <strong>Cosenza</strong><br />

Esposto firmato numerosi geometri acquisito nostro prot. n. 110588 31 u.s. lamenta: “... nell’ufficio del territorio <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>,<br />

si è riscontrato da svariati giorni che il personale non può far fronte alla richiesta <strong>di</strong> presentazione dei tipi, ... e va snellito il<br />

servizio, tale da far fronte alle infinite file <strong>di</strong> ore, ... e <strong>di</strong>sagi <strong>di</strong> viaggi <strong>di</strong> svariati km dato che la nostra Provincia copre un vasto<br />

territorio ... sminuendo la nostra professionalità”.<br />

Pertanto assolvimento compiti istituto, chiedesi eliminare tempestivamente <strong>di</strong>sfunzioni lamentete interesse utenza et cre<strong>di</strong>bilità<br />

codesto ufficio.<br />

Proseguendo tale stato <strong>di</strong>ffuso <strong>di</strong>sagio <strong>categoria</strong> senza positivo riscontro codesto ufficio, nostro malgrado saremo costretti<br />

intraprendere azioni più incisive con informazione superiori ufficio et stampa.<br />

Giuseppe Caterini Presidente Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> Calabria et Or<strong>di</strong>ne <strong>Cosenza</strong><br />

n. 2-3/2005<br />

COMUNITÀ' MONTANA SILA GRECA - ROSSANO<br />

UFFICIO TECNICO<br />

In riferimento all'Avviso pubblico Prot. n. 913 del 21 febbraio 2005, inserito sul sito <strong>di</strong> questo Ente www.cmsilagreca.it sulla presentazione<br />

<strong>di</strong> curricula professionali per l'affidamento <strong>di</strong> incarichi fiduciari, <strong>di</strong> importo inferiore ai 100.000 Euro, questo Ente porta<br />

a conoscenza delle seguenti rettifiche<br />

- Punto 3, comma 1 dell'Avviso: si include la partecipazione dei <strong>Geometri</strong>;<br />

- Punto 9, ultimo comma, dell'Avviso: la pubblicità viene estesa al <strong>Collegio</strong> Provinciale dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> ;<br />

- Punto 9 dell'Avviso: il termine <strong>di</strong> presentazione delle istanze viene <strong>di</strong>fferita al 29 mar. 2005 entro le ore 13,00 ;<br />

Restano invariate tutte le altre prescrizioni del suddetto Avviso pubblico prot. n. 913 del 21 febbraio 2005.<br />

Distinti saluti<br />

Il Dirigente<br />

ing. Aldo Madeo<br />

57


58<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

Prot. n. 111399/GC del 31 marzo 2005 Direttore<br />

Telegramma-fax 0984/481546 Ufficio Provinciale Agenzia Territorio<br />

87100 <strong>Cosenza</strong><br />

Riferimento nostro precedente telefax 1 febbraio 2005 prot. 110613/GC, questo <strong>Collegio</strong> continua a ricevere quoti<strong>di</strong>anamente<br />

numerose vibrate doglianze iscritti per <strong>di</strong>sfunzioni codesto Ufficio, in particolare carenza personale accettazione tipi<br />

mappali et frazionamenti; ultime questa mattina et un'ora fa, quando ben sette geometri attendevano ancora davanti sportello<br />

vs geom. Caruso chiamato in Direzione, mentre altri liberi professionisti erano andati via costretti a ritornare altro<br />

giorno da comuni lontani della provincia per presentazione un solo atto.<br />

Durando tale stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio da più tempo chiedono at scrivente informare Direzione Centrale Agenzia, Procura Repubblica<br />

<strong>Cosenza</strong> et stampa.<br />

Prima <strong>di</strong> dar corso, in assolvimento compiti istituto, a tale azione, chiedo <strong>di</strong> voler procedere massima sollecitu<strong>di</strong>ne at definitiva<br />

eliminazione grave insopportabile <strong>di</strong>sservizio lamentato, dandone imme<strong>di</strong>ata comunicazione at scrivente.<br />

Certo suo risolutore intervento, invio <strong>di</strong>stinti saluti.<br />

Giuseppe Caterini Presidente Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> Calabria et <strong>Collegio</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

SERVIZIO DI FRONT OFFICE - CATASTO TERRENI E FABBRICATI<br />

Agenzia del Territorio Alla Utenza<br />

Ufficio Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

Agli Or<strong>di</strong>ni e Collegi Professionali<br />

<strong>Cosenza</strong>, 4 marzo 2005 della Provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

Prot. n. 3085/05<br />

e p.c. All’Agenzia del Territorio<br />

Dir. Reg. per la Calabria - Catanzaro<br />

Si comunica che dal 7.3.2005 allo scopo <strong>di</strong> fornire all’utenza servizi più efficienti in termini <strong>di</strong> tempestività, trasparenza e qualità,<br />

l’attività <strong>di</strong> Front Office già operante, sarà svolta da personale appositamente incaricato, <strong>di</strong>rettamente nella “Sala Visure” posta al<br />

piano terra, ove è stato pre<strong>di</strong>sposto apposito sportello e con orario dalle 9,00 alle 12,00 (per tutti i giorni lavorativi) e dalle ore<br />

15,30 alle ore 16,30 (per i giorni del martedì e giovedì).<br />

Al suddetto sportello <strong>di</strong> Front Office sarà svolta la seguente attività:<br />

- Ricezione e protocollazione delle “istanze <strong>di</strong> correzione”<br />

Le istanze sono quelle riferite a: correzioni <strong>di</strong> errori relativi alla toponomastica (via, numero civico, interno, piano), alle annotazioni,<br />

nonchè alle intestazioni ed ai dati censuari per evidenti errori <strong>di</strong> meccanizzazione.<br />

Le suddette istanze, se opportunamente documentate dall’utente e/o compatibilmente con i tempi richiesti per l’eliminazione della<br />

problematica esposta, saranno evase in tempo reale e/o comunque nella stessa giornata della richiesta.<br />

- Ricezione e protocollazione delle “istanze <strong>di</strong> rettifica”.<br />

Le suddette istanze sono quelle che non rientrano nella precedente <strong>categoria</strong> e previste dalla procedura operativa n.54 del<br />

29.9.2003 prot. n. 75271 della Direzione Centrale.<br />

Il Direttore<br />

Vincenzo Citriniti<br />

PROCEDURE INFORMATICHE PREGEO 8 E WEGIS 2002<br />

Agenzia del Territorio Signor Presidente<br />

Ufficio Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> <strong>Collegio</strong> Provinciale <strong>Geometri</strong><br />

<strong>Cosenza</strong><br />

Con riferimento alla sua nota telegramma-fax del 31 marzo 2005 prot. n. 111399/GC le rimetto in copia la comunicazione <strong>di</strong> servizio<br />

del 18 u.s. prot. 4945, a firma del Direttore dell’Ufficio auspicando costituisca idonea soluzione della problematica da lei rappresentata.<br />

Distinti saluti.<br />

Il Responsabile dell’Unità org.<br />

Ing. Luca Men<strong>di</strong>celli<br />

n. 2-3/2005


Comunicazione <strong>di</strong> servizio<br />

n. 2-3/2005<br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Agenzia del Territorio All'ing. Luca Men<strong>di</strong>celli -Terza Area Funzionale- ( F3)<br />

Ufficio Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> Ai sigg.ri Caruso Gaspare(Fl), Marchese Camillo (Fl)<br />

Pandolfo Alberto (FI).Pedace Francesco (FI)<br />

TerzaArea Funzionale-<br />

Congi Giovanni -Seconda area Funzionale (F3)<br />

Prot. n. 4945 del 18 aprile 2005 e pc. Responsabile Reparto <strong>di</strong> Staff<br />

Dr. Piersante Marco e unità HR<br />

Oggetto: Procedure informatiche PREGEO 8 e WEGIS 2002. Trattamento degli atti <strong>di</strong> aggiornamento. Definizione<br />

delle modalità operative interne e nomina del responsabile in applicazione della Procedura operativa n° 67/2004.<br />

Premesso<br />

- che il trattamento degli atti <strong>di</strong> aggiornamento con modalità e tempistiche standar<strong>di</strong>zzate costituisce un obiettivo <strong>di</strong> primaria<br />

importanza per l'Agenzia; che il servizio all'utenza tecnica deve essere erogato secondo i migliori standard presenti a<br />

livello nazionale e rispettando i termini imposti dalla Carta della Qualità; che dall'analisi dei report <strong>di</strong> monitoraggio trasmesso<br />

dall'Area Servizi Cartografici si rende necessaria, urgente ed in<strong>di</strong>fferibile una ridefinizione delle modalità operative<br />

interne all'attività <strong>di</strong> Pregeo 8/Wegis 2002; in applicazione della Procedura Operativa n° 67/2004 e sino alla definizione<br />

del riassetto organizzativo dell'Ufficio -così come previsto dalla Disposizione Organizzativa n° 34/2004 della Direzione<br />

dell'Agenzia-, facendo seguito alla precedente <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> servizio prot. n. 373 del 10.01.2005, ed in considerazione<br />

degli impegni familiari manifestati dall'Ing. Bennar<strong>di</strong>na Ritacco, ing. Luca Men<strong>di</strong>celli viene nominato Responsabile dell'unità<br />

organizzativa Pregeo/VVegis. All'unità organizzativa sono assegnati i sigg.ri: geom. Caruso Gaspare, geom. Marchese<br />

Camillo, geom.Pandolfo Alberto, geom. Pedace Francesco ed il geom. Congi Giovanni, che sono incaricati della<br />

trattazione <strong>di</strong> tutti gli atti <strong>di</strong> aggiornamento.<br />

L'ing. Men<strong>di</strong>celli curerà l'attuazione del <strong>di</strong>agramma <strong>di</strong> flusso previsto dalla Procedura Operativa n°67/2004, adottando tutte<br />

le soluzioni necessarie per rispettare i tempi <strong>di</strong> produzione degli estratti <strong>di</strong> mappa vettoriali realizzati con la procedura<br />

WEGIS ed i tempi <strong>di</strong> approvazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento , compresa l'eventuale riorganizzazione logistica, dandone<br />

al contempo informativa allo scrivente, allo scopo <strong>di</strong> evitare inutili file e qualsiasi altro <strong>di</strong>sagio all'utenza professionale.<br />

Con controllo giornaliero eseguirà il monitoraggio delle attività compreso il rispetto delle normative in materia e la corrispondenza<br />

tra flussi in entrata e loro approvazioni, segnalando tempestivamente eventuali <strong>di</strong>fformità.<br />

Poiché le Linee Guida del Budget 2005 prevedono una attività <strong>di</strong> controllo e verifica sui documenti acquisiti in banca dati<br />

me<strong>di</strong>ante la procedura "Pregeo", il geom. Pedace Francesco, coor<strong>di</strong>nerà l'attività <strong>di</strong> collaudo degli atti <strong>di</strong> aggiornamento.<br />

La programmazione dell'attività, che prevede per il 2005 il collaudo .<strong>di</strong> almeno 200 atti, e le modalità <strong>di</strong> svolgimento,<br />

saranno definite in collaborazione con il sottoscritto tenendo conto anche <strong>di</strong> ciò che scaturirà nella riunione <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />

regionale che si terrà in data 19 e.m. presso la sede della Direzione Regionale.<br />

Nell'ambito delle attività dovranno essere verificate anche le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> sanzioni amministrative per le violazioni<br />

delle norme catastali in applicazione del DL 472/1997.<br />

Con <strong>di</strong>sposizioni successive e previa vantazione delle modalità operative si forniranno anche le necessarie ulteriori istruzioni<br />

su eventuali altri adempimenti.<br />

Si revoca la precedente <strong>di</strong>sposizione sull'organizzazione del servizio Pregeo.<br />

Il Direttore<br />

Vincenzo Citriniti<br />

RETTIFICA AVVISO AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI<br />

La <strong>di</strong>ffida del <strong>Collegio</strong><br />

Prot. n. 111553/GC del 11 aprile 2005<br />

Telegramma-fax<br />

Responsabile Servizio Assessorato<br />

Area Sicurezza et Tutela Ambientale<br />

0983/520521 Comune Rossano<br />

0983/525001 e p.c. Procuratore Repubblica - Rossano<br />

Riferimento bando pubblico affidamento incarico <strong>di</strong>rettore operativo et coor<strong>di</strong>natore sicurezza esecuzione progetto intervento<br />

"oasi marina protetta località Zolfara" (prot.n. 404 - 31.3.2005) scadenza 15.4.2005, informato nostri iscritti, codesto ente habet<br />

59


60<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

limitato concorso at categorie ingegneri et architetti, limitazione quanto meno per funzioni coor<strong>di</strong>natore sicurezza priva legittimazione<br />

sia ex D.lgt. 494/1996, che D.P.R. 554/1999, nonché vigente normativa professionale, assolvimento compiti istituto at<br />

tutela legittimi interessi propri iscritti, <strong>di</strong>ffido responsabile proce<strong>di</strong>mento codesto Assessorato ing. Domenico Vitale, at porre<br />

in essere atti et comportamenti pregiu<strong>di</strong>zievoli legittimi interessi geometri, provvedendo tempestivamente rettificare<br />

avviso pubblico suddetto. In <strong>di</strong>fetto questo or<strong>di</strong>ne sarà costretto a<strong>di</strong>re competenti se<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ziarie.<br />

La comunicazione <strong>di</strong> rettifica<br />

Giuseppe Caterini Presidente<br />

CITTA <strong>di</strong> ROSSANO 13 aprile 2005<br />

Area della Sicurezza e tutela ambientale<br />

Settore Ambiente<br />

Al <strong>Collegio</strong> Provinciale<br />

dei <strong>Geometri</strong> - <strong>Cosenza</strong><br />

Prot. 484 - OGGETTO: rif. nota fax 111553/05<br />

In riferimento alla Vs. nota in<strong>di</strong>cata in oggetto e trasmessa a mezzo fax, si comunica che pur trattandosi <strong>di</strong> bando riguardante<br />

opere speciali, lo stesso è stato ampliato ad altri professionisti abilitati nel settore della sicurezza.<br />

Si allega copia del bando.<br />

Distinti saluti Il Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento<br />

ing. Domenico Vitale<br />

UNA NOTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE AGROTECNICI SULL’ALBO UNICO<br />

Ministero della Giustizia Roma, 12maggio2005<br />

<strong>Collegio</strong> Nazionale degli Agrotecnici<br />

e degli Agrotecnici laureati<br />

Egreg. Signor Presidente<br />

Prot. n. 2017 OR/ml <strong>Collegio</strong> Provinciale dei <strong>Geometri</strong><br />

<strong>Cosenza</strong><br />

Signor Presidente,<br />

com’è noto il DPR n. 328/2001 ha aperto per la prima volta le porte degli Albi professionali delle quattro categorie <strong>di</strong>plomate operanti<br />

in Italia (Agrotecnici, <strong>Geometri</strong>, Periti agrari e Periti industriali) ai laureati <strong>di</strong> primo livello, che quin<strong>di</strong> possono oggi scegliere<br />

in quale Albo iscriversi, ponendo per la prima volta in concorrenza fra loro le professioni laureate e quelle <strong>di</strong>plomate.<br />

In relazione a quanto sopra le categorie dei <strong>Geometri</strong>, dei Periti industriali e dei Periti agrari hanno recentemente deciso <strong>di</strong> fondersi<br />

fra loro, dando vita ad un Albo unico; da questo processo la <strong>categoria</strong> degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è esclusa, in<br />

relazione ad un “veto” nei nostri confronti imposto dal Presidente dei Periti agrari.<br />

A noi ciò <strong>di</strong>spiace, perché cre<strong>di</strong>amo nel valore della collaborazione leale e che un progetto <strong>di</strong> aggregazione basato su <strong>di</strong> una conventio<br />

ad excludendum (motivata da gelosie professionali), non abbia reali prospettive <strong>di</strong> successo.<br />

Riteniamo anche che il DPR n. 328/2001 offre alle categorie <strong>di</strong>plomate gran<strong>di</strong> possibilità <strong>di</strong> sviluppo, ed in questo senso abbiamo<br />

molto lavorato, ed oggi possiamo affermare, senza alcun dubbio, che la <strong>categoria</strong> degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è<br />

quella che più si è inserita nel mondo universitario, e che iscrive nel proprio Albo il maggior numero <strong>di</strong> laureati <strong>di</strong> primo livello:<br />

allo stato sono già 30 i Corsi <strong>di</strong> laurea con i quali siamo convenzionati.<br />

Noi inten<strong>di</strong>amo proseguire decisamente su questa strada, e ci auguriamo <strong>di</strong> poterlo fare insieme agli altri Albi professionali dei<br />

<strong>di</strong>plomati, quando il “veto” posto nei nostri confronti cadrà, o sarà rigettato dalle altre categorie, che oggi invece accettano esista.<br />

Nel frattempo, pensando <strong>di</strong> fare cosa gra<strong>di</strong>ta allego alla presente una copia della rivista “L’AGROTECNICO OGGI”, il nostro<br />

house organ <strong>di</strong>ffuso a tutti gli iscritti nell’Albo del corrente mese <strong>di</strong> maggio dove (da pag. 6 a pag. 21) sono riportate tutte le<br />

“Convenzioni” universitarie che abbiamo attualmente operative.<br />

Da esse, nel 2004, sono transitati 144 giovani laureati (pari al 25% del totale dei nostri can<strong>di</strong>dati), che hanno chiesto <strong>di</strong> sostenere<br />

gli esami <strong>di</strong> abilitazione alla professione <strong>di</strong> Agrotecnico e <strong>di</strong> Agrotecnico laurato, un risultato che nessuna altra <strong>categoria</strong> professionale<br />

<strong>di</strong>plomata può vantare e che pensiamo <strong>di</strong> confermare anche nel 2005.<br />

La ringrazio dell’attenzione e, con l’occasione le porgo i miei più cor<strong>di</strong>ali saluti.<br />

Il Presidente<br />

Roberto Orlan<strong>di</strong><br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

CORSO DI FORMAZIONE PER LA PIANIFICAZIONE<br />

E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SISMICA<br />

RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE DELL’AGIBILITÀ<br />

Università della Calabria 8.10.2004/13.5.2005<br />

Elenco degli idonei<br />

Nome e cognome Luogo <strong>di</strong> Data <strong>di</strong> Albo<br />

nascita nascita N.<br />

Geom. Dario ABATE Paola 03.09.1976 2573<br />

“ Clau<strong>di</strong>o N. BELSITO Acri 02.03.1966 2182<br />

“ Giuseppe A. CERBINO Castrovillari 01.09.1959 1970<br />

“ Domenico CERCHIARA Trebisacce 30.04.1960 2163<br />

“ Emilio CESARIO Hezzogenbuchsee 13.08.1966 2208<br />

“ Mario G. COZZITORTO Mottafollone 13.03.1970 *<br />

“ Antonio CURCIO Belmonte C. 23.05.1971 2293<br />

“ Gianfranco DE LUCA Cetraro 08.06.1966 2595<br />

“ Alfonso DE ROSA Diamante 11.08.1962 2399<br />

“ Amedeo M. DI CRISTO Aieta 31.01.1964 2504<br />

“ Giovanni DRAMISINO Plataci 17.02.1953 1789<br />

“ Marisa FABIANO Belvedere M. 04.10.1963 2078<br />

“ Domenico FALCONE Corigliano C. 19.08.1973 2464<br />

“ Leonardo FERRARO Morano C. 12.04.1967 2548<br />

“ Pierpaolo FORLANO <strong>Cosenza</strong> 04.10.1967 2456<br />

“ Natale GALLO <strong>Cosenza</strong> 17.10.1973 2458<br />

“ Vincenzo S. GALLO Corigliano C. 21.12.1959 2068<br />

“ Giulio LE ROSE Acquaformosa 03.11.1967 2147<br />

“ Giuseppe LIO San Fili 19.05.1964 2304<br />

* Dipendenti Amministrazione Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

Università della Calabria - Le prove finali del corso - 29 aprile e 13 maggio 2005<br />

La Commissione d’esame<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Nome e cognome Luogo <strong>di</strong> Data <strong>di</strong> Albo<br />

nascita nascita N.<br />

Geom. Antonio MARTIRE Paola 15.11.1978 2671<br />

“ Giorgio MICELI Amantea 19.01.1963 2129<br />

“ Gianni PAPPATERRA Orsomarso 10.11.1966 2499<br />

“ Vincenzo PERRI Acri 27.04.1971 *<br />

“ Massimiliano PROVENZANO <strong>Cosenza</strong> 23.12.1968 2357<br />

“ Salvatore PUGLIESE Cetraro 09.05.1977 2554<br />

“ Ronerto RENZO <strong>Cosenza</strong> 06.08.1960 2149<br />

“ Giovanni A. ROMIO Corigliano C. 26.06.1966 2220<br />

“ Antonio RUNCO Paola 19.07.1975 2604<br />

“ Alessandra RUSSO <strong>Cosenza</strong> 09.01.1982 2667<br />

“ Tullio SCARCELLI Pietrafitta 29.10.1962 2483<br />

“ Biagio SICILIANI Belvedere M. 03.02.1971 2541<br />

“ Eugenio SICILIANO Belvedere M. 24.12.1974 2401<br />

“ Luciano SICOLI Albertville 10.11.1962 2128<br />

“ Luigi SOLONE Paola 26.08.1959 2283<br />

“ Francesco TAFURI Cstrovillair 14.01.1964 2253<br />

“ Luigi TALARICO Bianchi 12.03.1971 2389<br />

“ Massimiliano VACCARO Cetraro 10.07.1967 2542<br />

“ Roberto VOCATURO Luzzi 12.10.1963 2221<br />

Il Prof. Ignazio Guerra, coor<strong>di</strong>natore del corso<br />

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62<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

RICHIESTA INCONTRO PER DISFUNZIONI SERVIZI CATASTALI<br />

Prot. n. 111735/GC del 5 maggio 2005 Direttore<br />

Telegramma-fax Ufficio Provinciale Agenzia Territorio<br />

0984/481546 87100 <strong>Cosenza</strong><br />

Riferimento colloquio telefonico Vs funzionario geom. Antonio Grembiale chiedo tempestivo incontro con delegazione nostro<br />

Or<strong>di</strong>ne presso Ufficio <strong>Cosenza</strong> prossima settimana in data da concordare per gravi problematiche rappresentate da nostri iscritti<br />

Giuseppe Caterini Presidente <strong>Collegio</strong> et Comitato Regionale <strong>Geometri</strong> Calabria<br />

PROCEDURA DOCFA: PREDISPOSIZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE<br />

Agenzia del Territorio <strong>Cosenza</strong>, 17.5.2005<br />

Ufficio Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> Or<strong>di</strong>ni Professionali<br />

Prot. n. 6435 Loro Se<strong>di</strong><br />

L’Agenzia del Territorio è da tempo impegnata nell’attività <strong>di</strong> bonifica e normalizzazione della toponomastica stradale; in questo<br />

ambito l’Ufficio Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> ha inserito e co<strong>di</strong>ficato nella banca dati catastale gli identificativi delle strade e dei<br />

toponimi dei comuni della provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>.<br />

Si riscontra, tuttavia, che i professionisti nel re<strong>di</strong>gere gli atti <strong>di</strong> aggiornamento con la procedura Docfa, spesso <strong>di</strong>gitano in chiaro<br />

nell’apposito campo il nome della strada, ancorché la stessa risulti co<strong>di</strong>ficata e pertanto inseribile <strong>di</strong>rettamente dal menu a ten<strong>di</strong>na<br />

della procedura stessa.<br />

Ciò vanifica l’attività <strong>di</strong> bonifica svolta e ripristina incoerenze nella banca dati, non consentendo, altresì, corrette trattazioni<br />

automatiche dei dati.<br />

Pertanto, la superiore Direzione Centrale Cartografia. Catasto e Pubblicità Immobiliare, con apposita nota prot. n.<br />

33905 del 11.05.05,. ha inteso invitare tutti gli Uffici Provinciali “a porre attenzione nella ricezione <strong>di</strong> Documenti Docfa filtrando<br />

tale casistica e richiedendo agli estensori <strong>di</strong> atti che presentino tale incoerenza la correzione dei documento”.<br />

Nella stessa nota è, altresì, previsto che decorso un ragionevole margine temporale, a far data dal 15 giugno p.v. “ i<br />

documenti che dovessero presentare la suddetta incoerenza siano rifiutati”.<br />

Si invitano, pertanto, codesti Or<strong>di</strong>ni e Collegi a dare piena <strong>di</strong>ffusione della presente comunicazione, confidando nella sensibilizzazione<br />

dei propri iscritti alla tematica in esame.<br />

Certi della fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere <strong>di</strong>stinti saluti .<br />

Il Direttore<br />

Vincenzo Citriniti<br />

PUBBLICAZIONE NUOVI STRADARI<br />

Agenzia del Territorio <strong>Cosenza</strong>, 9.6.2005<br />

Ufficio Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> Or<strong>di</strong>ni Professionali<br />

Prot. n. 7490 Loro Se<strong>di</strong><br />

Facendo seguito alla nota prot. n. 6435 del 17 maggio 2005, si porta a conoscenza che in data 23 maggio 2005 sono stati pubblicati<br />

sul sito nell’Agenzia gli aggiornamenti degli archivi delle strade.<br />

L’accesso è possibile dalla pagina: http://www.agenziaterritorio.gov.it/software/docfa/docfa_download.htm#aggiornamento<br />

dove si possono trovare informazioni circa lo stato <strong>di</strong> aggiornamento degli archivi provinciali e scaricare, tramite download, i relativi<br />

archivi aggiornati.<br />

Ciò premesso, si invitato codesti Or<strong>di</strong>ni e Collegi ad informare i propri iscritti affinché provvedano ad un pronto aggiornamento<br />

degli stradari sulle loro postazioni <strong>di</strong> lavoro.<br />

Ciò consentirà <strong>di</strong> superare spiacevoli rifiuti nelle accettazione delle pratiche Docfa, qualora la strada in<strong>di</strong>cata in un documento<br />

aggiornato, desunta da uno stradario superato, non risulti più attiva.<br />

Il Direttore<br />

Vincenzo Citriniti<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

21 A EDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br />

Si porta a conoscenza <strong>di</strong> tutti gli iscritti e degli Istituti, Enti e Uffici interessati che il 5 settembre p.v. nella sala riunioni dell’Or<strong>di</strong>ne,<br />

avranno inizio i corsi e i seminari <strong>di</strong> aggiornamento preofessionale <strong>di</strong>: Topografia catastale; Introduzione all’informatica e<br />

all’uso del computer; E<strong>di</strong>lizia antisismica e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> verifica; Estimo; Istituzioni giuri<strong>di</strong>che e urbanistica; Impiantistica e Geotecnica;<br />

Ambiente e Beni A.A.A.S..<br />

Sentiti i numerosi colleghi interessati, <strong>di</strong> concerto con gli uffici del <strong>Collegio</strong> e i responsabili dei corsi, per assicurare una buona<br />

presenza compatibile con gli impegni <strong>di</strong> lavoro, si è ritenuto <strong>di</strong> dover stabilire tre incontri settimanali nei giorni <strong>di</strong> lunedì, mercoledì<br />

e vener<strong>di</strong> dalle ore 16,00 alle ore 19,00.<br />

L’impostazione è rivolta alla pratica attuazione tecnica delle materie che interessano <strong>di</strong>rettamente la professione del geometra.<br />

Per assicurare una maggiore frequenza le iscrizioni resteranno aperte sino alla data del 31 agosto 2005, compatibilmente con le<br />

adesioni pervenute, verranno ammessi anche i geometri non iscritti al collegio, con quota <strong>di</strong> partecipazione <strong>di</strong> € 310,00 i geometri<br />

iscritti all’albo e nel registro dei praticanti con quota <strong>di</strong> € 155,00 mentre per gli iscritti nell’Elenco Speciale Enti pubblici e<br />

privatizzati con quote <strong>di</strong> € 210,00. Sempre compatibilmente con le adesioni già ricevute saranno pure ammessi a titolo gratuito,<br />

come u<strong>di</strong>tori, gli studenti del IV e V anno degli Istituti Tecnici Statali per <strong>Geometri</strong> residenti o frequentanti nella provincia.<br />

La partecipazione e la frequenza ai corsi e seminari <strong>di</strong> aggiornamento per i praticanti è valida ai fini dei curricula da allegare<br />

alle domande <strong>di</strong> ammissione agli Esami <strong>di</strong> Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione. I versamenti delle quote<br />

<strong>di</strong> partecipazione a parziale copertura delle spese sostenute dall’or<strong>di</strong>ne dovranno effettuarsi <strong>di</strong>rettamente alla tesoreria dell’or<strong>di</strong>ne<br />

entro il 31 agosto 2005. Sarà accettato anche il pagamento sul c.c. 13353875 intestato al <strong>Collegio</strong>, avvertendo che l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />

ammissione sarà dato in base al ricevimento delle quote <strong>di</strong> partecipazione. È opportuno precisare che non raggiungendo un<br />

adeguato numero <strong>di</strong> adesioni l’iniziativa non verrà effettuata.<br />

SERVIZI ISCRITTI<br />

Si ricorda che sono attivi per gli iscritti i sottoelencati servizi <strong>di</strong> assistenza, previo appuntamento telefonico: Or<strong>di</strong>namento,competenze,<br />

tutela del titolo, parcelle: presidente; Cassa Previdenza: vicepresidente; Tenuta Albo: segretario; Morosità: tesoriere;<br />

Catasto: consigliere responsabile.<br />

TIROCINIO PROFESSIONALE<br />

Il biennio <strong>di</strong> praticantato <strong>di</strong> cui alla L. 7.3.1985 n. 75 e alle <strong>di</strong>rettive del CNG del 5.4.2002 nel rispetto della suddetta normativa<br />

decorrerà dalla data <strong>di</strong> presentazione della domanda <strong>di</strong> iscrizione nel Registro dei Praticanti, assunta al protocollo del <strong>Collegio</strong><br />

(ente pubblico sottor<strong>di</strong>nato al Ministero della Giustizia soggetto al controllo della Procura della Repubblica). Pertanto ai fini del<br />

rilascio del certificato <strong>di</strong> compiuta pratica da parte del <strong>Collegio</strong> stesso in tempo utile per l’ammissione agli Esami <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> abilitazione<br />

all’esercizio della libera professione, la cui sessione annuale viene fissata con or<strong>di</strong>nanza ministeriale pubblicata nella<br />

Gazzetta Ufficiale, è opportuno che l’iscrizione al suddetto Registro dei Praticanti venga effettuata entro e non oltre la fine <strong>di</strong><br />

settembre <strong>di</strong> ogni anno.Peraltro si ricorda che il consiglio dell’or<strong>di</strong>ne nella seduta del 23 luglio 2001, vista le numerose doglianze<br />

pervenute, ha deliberato in conformità alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> effettuare verifiche a campione sull’effettivo e continuativo<br />

svolgimento del praticantato,adottando per gli inadempienti i necessari provve<strong>di</strong>menti.<br />

PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI<br />

L’Amministrazione Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> ha inviato un certo numero <strong>di</strong> c.d. contenenti il programma <strong>di</strong> Previsione e Prevenzione<br />

dei rischi naturali. Gli interessati possono ritirarlo personalmente presso gli uffici del <strong>Collegio</strong> ove saranno in <strong>di</strong>stribuzione<br />

fino ad esaurimento.<br />

SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br />

Il <strong>Collegio</strong>, che ha ottenuto il riconoscimento regionale come ente <strong>di</strong> formazione e ha allestito una moderna aula informatica<br />

multime<strong>di</strong>ale con 10 postazioni, raggiungendo il numero minimo <strong>di</strong> iscrizioni entro ottobre prossimo, promuove e organizza i<br />

seguenti corsi: a) sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro; b)GPS e telerilevamento; c)formazione informatica; d) controllo strutturale; e)<br />

prove non <strong>di</strong>struttive dei materiali e<strong>di</strong>li.<br />

I colleghi che ne hanno interesse possono chiedere informazioni e prenotarsi negli uffici.<br />

Gli uffici del collegio resteranno chiusi per ferie dal 8 al 26 agosto.<br />

Per casi urgenti il Presidente è reperibile ai seguenti numeri telefonici: 0985/72622 - 0981/82003 - 0984/838481<br />

e-mail stu<strong>di</strong>ocaterini@libero.it<br />

63


64<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONTROLLO STRUTTURALE<br />

Centro Tecnologico Meri<strong>di</strong>onale Vibo Valentia 18 Maggio 2005<br />

Laboratorio Autorizzato Prove<br />

Resistenza Materiali <strong>Collegio</strong> dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

Alla c.a. Presidente Caterini<br />

Il crescente degrado e <strong>di</strong>ssesto, manifestatosi negli ultimi anni sugli e<strong>di</strong>fici in calcestruzzo armato e in muratura, ha richiesto e richiede tuttora, competenze<br />

specifiche in materia <strong>di</strong> controlli dei materiali e delle strutture.<br />

La possibilità, <strong>di</strong> valutare i livelli <strong>di</strong> affidabilità degli e<strong>di</strong>fici pubblici, e <strong>di</strong> identificare possibili con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> crisi è strettamente legata alla stima dei parametri<br />

in situ, ciò principalmente per i calcestruzzi, attraverso l’uso <strong>di</strong> tecniche non <strong>di</strong>struttive.<br />

E’ in questa ottica che il Laboratorio CTM organizza corsi <strong>di</strong> formazione, per Tecnici e/o Professionisti, (con Docenti Universitari ed Esperti <strong>di</strong> 3° Livello<br />

CICPND) finalizzati al controllo delle strutture in calcestruzzo armato precompresso e muratura. In particolare verranno organizzati corsi <strong>di</strong> preparazione<br />

all’esame <strong>di</strong> 2° Livello (Regolamento CICPND – riconosciuto dal Sincert) nei seguenti “campi <strong>di</strong> applicazione”:<br />

- Prove Semi<strong>di</strong>struttive e Non Distruttive: (Ultrasonore; Sclerometriche; Di Penetrazione); - Prove con Martinetti Piatti; - Prove <strong>di</strong> Carico<br />

Per quanto attiene al corso sullo sclerometro, le ore <strong>di</strong> addestramento previste sono 32 (trentadue) che comprendono sia lezioni tecniche sia lezioni pratiche.<br />

Le lezioni tecniche saranno prodotte su tre settimane (tre lunedì successivi) presso la sede del collegio dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, mentre le lezioni pratiche<br />

e gli esami per la certificazione <strong>di</strong> livello 2 si terranno presso il laboratorio CTM s.a.s. <strong>di</strong> Vibo Valentia.<br />

Perio<strong>di</strong> previsti per l’organizzazione dei corsi: Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre 2005<br />

Le quote <strong>di</strong> partecipazione per iscritto (per un numero previsto <strong>di</strong> 15 unità) sono fissate in quattro fasce in base al numero <strong>di</strong> corsi che si organizzeranno<br />

nell’arco del corrente anno e precisamente:<br />

I fascia - Un solo corso - € 900,00 + IVA a partecipante; II fascia - Due corsi - € 800,00 + IVA a partecipante; III fascia - Tre corsi - € 750,00 + IVA a partecipante;<br />

IV fascia - Quattro corsi - € 700,00 + IVA a partecipante<br />

Le modalità <strong>di</strong> iscrizione e <strong>di</strong> pagamento saranno <strong>di</strong>sciplinate me<strong>di</strong>ante convenzione stipulata tra le parti.<br />

Il Legale Rappresentante<br />

dott. ing. Rocco Piccione<br />

Il laboratorio C.T.M. S.a.s. <strong>di</strong> Rocco Piccione con sede a Vibo Valentia in località Nasari, organizza un corso <strong>di</strong> preparazione all'esame <strong>di</strong> Livello 2<br />

per il personale tecnico addetto ai controlli non <strong>di</strong>struttivi sul calcestruzzo in opera per l'indagine sclerometrica<br />

(Secondo il Regolamento del CICPND sulla qualificazione e certificazione del Personale addetto all’esecuzione <strong>di</strong> Prove sulle strutture <strong>di</strong> Calcestruzzo,<br />

Calcestruzzo armato e Precompresso nonché Muratura)<br />

Sede del corso (tre giorni lezioni teoriche): Sala <strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

Sede delle esercitazioni e dell’esame: Località Nasari (S.S. 182 Vibo Valentia) - S. Gregorio – Dopo Palazzo Provincia - 89900 Vibo Valentia<br />

Perio<strong>di</strong> previsti per l’organizzazione dei corsi: Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre 2005<br />

Docenti del corso: Giacinto Porco: Università della Calabria – Livello 3 CICPND; Stefano Bufarini: Università <strong>di</strong> Ancona – Livello 3 CICPND<br />

Vincenzo D’Aria: Università <strong>di</strong> Ancona – Livello 3 CICPND<br />

PROGRAMMA DEL CORSO<br />

I° giorno lezioni teoriche, ore 9.30 - 13:30<br />

L’uso delle tecniche sperimentali non <strong>di</strong>struttive per la<br />

valutazione dello stato <strong>di</strong> consistenza degli e<strong>di</strong>fici.<br />

Generalità sui principali meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong>struttivo e<br />

semi<strong>di</strong>struttivo applicato al calcestruzzo.<br />

L’importanza dei livelli <strong>di</strong> competenza dei tecnici che<br />

operano nei controlli non <strong>di</strong>struttivi.<br />

Identificazione delle armature all’interno dei getti <strong>di</strong> calcestruzzo<br />

me<strong>di</strong>ante indagine pacometrica.<br />

I° giorno lezioni teoriche, ore 14.30 - 18:30<br />

Compiti, doveri e responsabilità del personale certificato<br />

sulle prove non <strong>di</strong>struttive ai livelli 1 e 2.<br />

Sistema <strong>di</strong> qualificazione e certificazione secondo il<br />

Regolamento CICPND<br />

II° giorno lezioni teoriche, ore 9.30 - 13:30<br />

Il cemento: Il controllo sui cementi secondo la normativa<br />

vigente (riferimento alle UNI).<br />

Gli inerti: Il controllo sugli inerti secondo la normativa<br />

vigente (riferimento alle UNI).<br />

Il calcestruzzo:Il confezionamento; Le fasi <strong>di</strong> presa ed<br />

indurimento; Cenni sui calcestruzzi speciali; Cenni sui<br />

calcestruzzi leggeri.<br />

Il calcestruzzo armato: Identificazione delle classi omogenee<br />

dei calcestruzzi in opera.<br />

Valutazione della resistenza caratteristica del calcestruzzo<br />

me<strong>di</strong>ante prova a compressione.<br />

II° giorno lezioni teoriche, ore 14.30 - 18:30<br />

Legge 1086 del 5.11.1971: Le responsabilità; La denun-<br />

cia dei lavori; La relazione a strutture ultimate; Il collaudo<br />

statico; I laboratori ufficiali ed autorizzati.<br />

D.M. 09.1.1996 - C.M. 15.10.1996.<br />

III° giorno lezioni teoriche, ore 9.30 - 13:30<br />

D.M. 09.01.1996: controlli sui materiali - C.M.<br />

15.10.1996: controlli sui materiali - Normativa UNI <strong>di</strong><br />

riferimento.<br />

III° giorno lezioni teoriche, ore 14.30 - 18:30<br />

Valutazione dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rimbalzo dello sclerometro:<br />

Limite dell’indagine sclerometrica; Scelta e preparazione<br />

delle superfici <strong>di</strong> prova: Esecuzione delle prove;<br />

Espressione dei risultati; UNI 9189 e UNI EN 12504-2;<br />

Determinazione delle curve sperimentali <strong>di</strong> taratura tra<br />

la resistenza del calcestruzzo e l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rimbalzo; Il<br />

metodo sclerometrico per il controllo del calcestruzzo<br />

sul nuovo come metodologia <strong>di</strong> comparazione.<br />

Sistema <strong>di</strong> funzionamento dello sclerometro e taratura.<br />

IV° giorno esercitazioni, ore 9:30 - 13:30 e ore 14.30 -<br />

18:30<br />

Esercitazione in laboratorio<br />

V° giorno esercitazioni, ore 9:30 - 13:30 e ore 14.30 -<br />

18:30<br />

Esami [si inse<strong>di</strong>erà la commissione <strong>di</strong> valutazione per la<br />

certificazione al livello 2 per l’indagine sclerometrica,<br />

riconosciuta dal CICPND (Centro Italiano per il Coor<strong>di</strong>namento<br />

per le Prove Non Distruttive)].<br />

Concordemente con gli impegni degli iscritti è possibile<br />

<strong>di</strong>stribuire i tre giorni <strong>di</strong> corso teorico (che si terranno<br />

presso il collegio dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>) in tre lunedì<br />

successivi anziché in una sola settimana.<br />

Le esercitazioni pratiche <strong>di</strong> laboratorio e gli esami si terranno<br />

presso il laboratorio CTM <strong>di</strong> Vibo Valentia.<br />

Prima dell’inizio dei corsi verrà <strong>di</strong>stribuito ai partecipanti<br />

il materiale <strong>di</strong>dattico del corso in formato <strong>di</strong>gitale.<br />

Per informazioni tecniche contattare:<br />

Ing. Francesco MINIACI cell. 328 6629944<br />

Ing. Carmine VIZZA cell. 335 8352284<br />

Segreteria organizzativa: Tel. 0963/45345 - Fax<br />

0963/45345 - laboratorioctm@libero.it<br />

In<strong>di</strong>ce del materiale <strong>di</strong>dattico<br />

Valutazione dello stato <strong>di</strong> consistenza degli e<strong>di</strong>fici in<br />

C.A.; Il calcestruzzo: costituenti, tecnologia esecutiva,<br />

controlli; Controlli sui materiali; Allegato esplicativo<br />

per il calcolo della resistenza caratteristica; Generalità<br />

sui principali meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong>struttivo e semi<strong>di</strong>struttivo<br />

applicati al calcestruzzo; Identificazione delle<br />

armature all’interno dei getti <strong>di</strong> calcestruzzo me<strong>di</strong>ante<br />

indagine pacometrica; Valutazione dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rimbalzo<br />

dello sclerometro; Curve <strong>di</strong> correlazione per lo sclerometro<br />

tipo N mo<strong>di</strong>ficato, per gli ultrasuoni e per il<br />

metodo combinato; Istruzioni per il livello 1<br />

Documenti e norme <strong>di</strong> riferimento<br />

UNI EN 473; D.M.LL.PP. del 09/01/1996; OPCM<br />

3274; UNI EN 206-1:2001; UNI EN 196-1; UNI EN<br />

196-2; UNI EN 196-3; UNI EN 196-4; UNI EN 196-5;<br />

UNI EN 196-6; UNI EN 196-7; UNI EN 196-21; UNI<br />

EN 197-1; UNI EN 197-2; UNI EN 12390-3 :2003 ;<br />

UNI EN 12504-1 :2002; UNI 9189;UNI 12504-2<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

“ARCHITETTURA – CITTÀ – TERRITORIO”<br />

Incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o - <strong>Cosenza</strong> 15 giugno ore 16<br />

Intervento <strong>di</strong> Massimiliano Provenzano, delegato dal presidente Giuseppe Caterini<br />

Data l’ora tarda il mio sarà un doveroso ma brevissimo intervento.<br />

Innanzitutto porto all’Assemblea i saluti del presidente del <strong>Collegio</strong> Provinciale dei <strong>Geometri</strong>, Giuseppe Caterini, assente per<br />

improrogabili sopraggiunti impegni istituzionali fuori sede, e dell’intero Consiglio <strong>di</strong>rettivo.<br />

Un plauso e un ringraziamento per l’ottima iniziativa e per l’organizzazione della manifestazione; un saluto particolare al presidente<br />

del Comitato tecnico della Consulta Provinciale, Domenico Gimigliano, per la promozione della qualità nelle attività urbanistiche<br />

ed e<strong>di</strong>lizie. Un cor<strong>di</strong>ale saluto ai presidenti degli or<strong>di</strong>ni professionali, degli ingegneri, architetti, geologi, agronomi forestali<br />

e a tutti gli intervenuti.<br />

Il tema del convegno, ampio e <strong>di</strong> grande interesse, mi porta ad esprimere in modo molto sintetico solo alcuni concetti sullo sviluppo<br />

sostenibile del territorio e della città.<br />

Negli ultimi anni, il tema della riqualificazione urbana e dello sviluppo sostenibile del territorio si è posto al centro del <strong>di</strong>battito<br />

sul ripensamento delle città e delle politiche e<strong>di</strong>lizie anche nella città <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>.<br />

Un ripensamento voluto fortemente dal compianto Giacomo Mancini, che, grazie alla sua lungimiranza politica con particolare<br />

attenzione all’urbanistica, ha saputo tracciare, anche per i suoi successori, le linee guida per uno sviluppo organico ed attento alle<br />

varie esigenze dei citta<strong>di</strong>ni e dell’intera città.<br />

Il Viale parco, l’Isola pedonale, la Città dei ragazzi, il recupero del centro storico, dall’abbandono alla rivitalizzazione, opere<br />

importanti già realizzate, hanno dato un nuovo volto ed un nuovo assetto alla città <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>.<br />

L’attuale amministrazione ha saputo proseguire quanto già avviato, dotando la nostra città <strong>di</strong> progetti importanti, come il nuovo<br />

ponte sul fiume Crati dell’illustre architetto Santiago Calatrava, del Parco acquatico, <strong>di</strong> prossima realizzazione, e non ultimo per<br />

or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> importanza il Museo all’aperto, invi<strong>di</strong>atoci da altre città italiane ed europee.<br />

Grazie alla <strong>di</strong>sponibilità del mecenate conterraneo, Carlo Bilotti, la città si è arricchita <strong>di</strong> questo grande patrimonio artistico, dando<br />

ai cosentini e ai calabresi tutti la possibilità <strong>di</strong> ammirare opere dei più famosi artisti contemporanei, da Consagra, a Greco, a<br />

Manzù, Rotella, e tanti altri.<br />

Tutto questo fa parte del ripensamento della città nel senso più ampio della parola.<br />

È per questo che il territorio, il paesaggio, la città sono considerati elementi <strong>di</strong> interazione economico-funzionale nel processo <strong>di</strong><br />

trasformazione urbana.<br />

La con<strong>di</strong>zione culturale complessiva che attraversa l’epoca in cui viviamo è in parte responsabile del crescente interesse che si<br />

manifesta nei confronti della questione urbana come centrale per la qualità della vita.<br />

Città, territorio e paesaggio sono considerati luoghi <strong>di</strong> identità culturale e sociale, risultato <strong>di</strong> complessi processi <strong>di</strong> evoluzione storica<br />

la cui salvaguar<strong>di</strong>a rappresenta una delle maggiori risorse della nostra <strong>Cosenza</strong> e dell’intera regione.<br />

Il primo è più faticoso passo per conoscere e salvaguardare il territorio consiste nel misurarlo; dunque cronologicamente e logicamente<br />

topografia e fotogrammetria sono destinate, anche attraverso le nuove metodologie <strong>di</strong> rilievo (GPS e laser scanner 3D), a<br />

precedere e supportare le altre <strong>di</strong>scipline (progettazione e<strong>di</strong>lizia e pianificazione urbanistica).<br />

Le ricorrenti catastrofi idrogeologiche che colpiscono l’Italia e la nostra regione, non ultima quella della vicina Cerzeto, sono certamente<br />

favorite dalla fragilità geomorfologica del nostro territorio e innescate da fenomeni naturali, quali piogge intense o terremoti;<br />

ma tra le cause <strong>di</strong> fondo si trova una <strong>di</strong>somogenea e <strong>di</strong>sarticolata informazione sul territorio e sulle sue risorse.<br />

Da quanto detto si desume che, un’efficace <strong>di</strong>fesa dalle calamità, naturali o indotte da comportamenti umani, implica sempre, a<br />

monte degli interventi <strong>di</strong> protezione e/o conservazione, una fase <strong>di</strong> acquisizione e <strong>di</strong> aggiornamento delle informazioni territoriali.<br />

Nella fase <strong>di</strong> acquisizione delle informazioni, è ben evidente il ruolo essenziale della topografia e della fotogrammetria (materie<br />

fondamentali della professione del geometra), come base per il referimento geografico dei fenomeni <strong>di</strong> sviluppo urbano o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto<br />

idrogeologico. Ma altrettanto fondamentali sono il corretto utilizzo della topografia e della fotogrammetria ai fini dello stu<strong>di</strong>o<br />

degli interventi <strong>di</strong> progettazione preventiva del rischio e/o <strong>di</strong> pianificazione urbanistica.<br />

Pertanto, <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una precisa e coerente conoscenza del territorio e delle informazioni ad esso riconducibili, può in<strong>di</strong>rizzare le<br />

attività <strong>di</strong> pianificazione urbanistica, recupero, e sviluppo eco-compatibile del territorio ad un risultato sicuramente positivo e<br />

minimizzare gli imprevisti economici per il conseguimento dell’obiettivi prefissati.<br />

Nelle sinergie delle professioni tecniche, il ruolo dei geometri, esperti per antonomasia <strong>di</strong> rilievo e cartografia e quin<strong>di</strong> della realtà in cui<br />

operano, è in<strong>di</strong>spensabile al fine <strong>di</strong> garantire una conoscenza più aggiornata e puntuale del territorio. Questa figura professionale tra<strong>di</strong>zionale,<br />

ora elevata con ulteriori stu<strong>di</strong> accademici, che punta a breve alla laurea specialistica in “Scienze e tecnologie per l’ambiente e il<br />

territorio”, nella gestione urbanistica e nella trasformazione della città, per le sue specifiche competenze, certamente darà un importante<br />

necessario contributo, valore aggiunto all’azione <strong>di</strong> sviluppo sostenibile ed alla qualità dell’e<strong>di</strong>lizia e della vita stessa.<br />

Grazie per l’attenzione.<br />

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66<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

INCONTRO DI STUDIO<br />

sul tema<br />

“Applicazione linee guida della Direzione Centrale del Catasto<br />

Verifiche atti <strong>di</strong> aggiornamento e attribuzione ren<strong>di</strong>te fabbricati<br />

Programmazione Ufficio Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>”<br />

<strong>Cosenza</strong>, Aula Magna Liceo Scientifico “G. Scorza” 24 giugno 2005<br />

Relatore: Geom. Antonio Grembiale, Coord. Tecnico Direz. Reg. Agenzia Territorio<br />

Due aspetti della sala<br />

L’introduzione <strong>di</strong> Giuseppe Caterini L’intervento <strong>di</strong> Vincenzo Citriniti La relazione <strong>di</strong> Antonio Grembiale<br />

Il <strong>Collegio</strong> ha concordato con l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio che il primo e il terzo<br />

lunedì del mese, dalle ore 10 alle ore 13, il geom. Antonio Grembiale, tecnico esperto delegato<br />

dal Direttore, riceverà i colleghi per le problematiche sulla corretta applicazione delle procedure<br />

Pregeo e Docfa.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

LE INDICAZIONI DEL COLLEGIO PER LA VERIFICA DEGLI ATTI CATASTALI<br />

<strong>Cosenza</strong> lì, 27.6.2005<br />

Raccomandata Al Direttore dell’Ufficio Provinciale<br />

dell’Agenzia del Territorio<br />

87100 <strong>Cosenza</strong><br />

In adesione alla richiesta <strong>di</strong> collaborazione fatta dal Vs. geom. Antonio Grembiale, nell’incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o del 24 u.s., per la<br />

verifica e controllo con sopralluogo degli atti <strong>di</strong> aggiornamento, riunita lo stesso giorno la Commissione Catasto, le comunico<br />

tempestivamente le conformi in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> questo <strong>Collegio</strong>.<br />

Selezionare gli atti da sottoporre a controllo, <strong>di</strong>stribuendoli su tutti i comuni della provincia in rapporto alla loro affluenza,<br />

adottando i criteri <strong>di</strong> trasparenza, imparzialità e correttezza resi noti all’utenza.<br />

Con i migliori saluti.<br />

Il presidente<br />

- Giuseppe Caterini -<br />

RICHIESTA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI<br />

Centro Stu<strong>di</strong> Geo-Metra <strong>Cosenza</strong> lì, 28.6.2005<br />

<strong>Cosenza</strong><br />

All’Assessore Regionale<br />

Raccomandata fax Istruzione Cultura Informazione<br />

0961/779789 On.le Sandro Principe<br />

Via Alberti n. 4<br />

88100 Catanzaro<br />

Questo Centro Stu<strong>di</strong>, associazione on-lus costituita con atto pubblico per notar Cristofaro del 25 ottobre 2003 repertorio n.<br />

65480/24081, giuri<strong>di</strong>camente riconosciuto con provve<strong>di</strong>mento prefettizio prot. n. 353/3A.1.1/Area 5 del 23.6.2005, già da due<br />

anni opera a livello nazionale nei settori della cultura e dell’informazione con convegni, seminari e corsi <strong>di</strong> formazione e<br />

aggiornamento professionale, nonché con la cura e l’e<strong>di</strong>zione fuori commercio della rivista tecnica la Sta<strong>di</strong>a (5 mila copie<br />

<strong>di</strong>ffuse gratuitamente a geometri, parlamentari, istituzioni, enti e uffici del Sud Italia, segnatamente della Calabria) e il<br />

Dizionario bibliografico biografico geografico storico della Calabria <strong>di</strong> Gustavo Valente.<br />

Si chiede pertanto <strong>di</strong> volere inserire questo Centro nell’Elenco degli enti culturali e d’informazione che hanno <strong>di</strong>ritto a contributi<br />

e finanziamenti regionali, inviando tutta la necessaria documentazione per l’accesso.<br />

Con i migliori saluti.<br />

Il presidente<br />

- Giuseppe Caterini -<br />

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<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Principi ispiratori ed analisi della normativa prevenzionistica,<br />

con particolare riferimento al D.L.vo 626/94 ed<br />

al D.L.vo 494/96, il quadro normativo previgente le<br />

<strong>di</strong>rettive comunitarie.<br />

Modello <strong>di</strong> approccio alla sicurezza dei cantieri <strong>di</strong> lavoro;<br />

la figura del coor<strong>di</strong>natore della sicurezza; analisi del<br />

D.L.vo 494/96; analisi dei soggetti titolari dell’obbligazione<br />

<strong>di</strong> sicurezza coinvolti nella responsabilità, la formazione<br />

e informazione ai lavoratori.<br />

Valutazione ed analisi delle attività <strong>di</strong> costruzione,<br />

ristrutturazione e trasformazione e<strong>di</strong>lizia; utilizzo in<br />

sicurezza <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> cantiere comportanti rischi per<br />

la sicurezza; analisi delle prescrizioni antinfortunistiche<br />

nei cantieri e segnaletica <strong>di</strong> cui al D.L.vo 493/96.<br />

Delega <strong>di</strong> responsabilità e reati in materia prevenzionistica,<br />

principio <strong>di</strong> responsabilità, <strong>di</strong> legalità e colpevolezza<br />

nel sistema del <strong>di</strong>ritto penale; struttura del reato e<br />

<strong>di</strong>fferenza tra contravvenzioni e delitti<br />

La legislazione <strong>di</strong> base in materia <strong>di</strong> sicurezza ed igiene<br />

sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti<br />

<strong>di</strong> sicurezza e salute sul lavoro; gli organi <strong>di</strong> vigilanza e<br />

<strong>di</strong> controlli nei rapporti con le aziende.<br />

La legge quadro in materia <strong>di</strong> lavori pubblici ed i principali<br />

decreti attuativi. Soggetti coinvolti nell’adempimento<br />

degli obblighi in materia <strong>di</strong> sicurezza e salute nei<br />

cantieri <strong>di</strong> opere pubbliche; appalti pubblici.<br />

La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul<br />

lavoro e le malattie professionali; statistica degli incidenti<br />

sul lavoro (per aree e per settori <strong>di</strong> attività);<br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

CORSO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI<br />

LEGGE 626/94 - 494/96 - 528/99<br />

<strong>Cosenza</strong> 11 maggio - 4 luglio 2005<br />

PROGRAMMA SVOLTO<br />

Cause e fattori <strong>di</strong> rischio; controlli sanitari perio<strong>di</strong>ci; la<br />

prevenzione sanitaria; figura del me<strong>di</strong>co competente;<br />

Le malattie professionali nei cantieri - tipologia e genesi;<br />

il primo soccorso; <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione in<strong>di</strong>viduale.<br />

Nozione <strong>di</strong> rischio e sua valutazione; procedure per l’analisi<br />

dei rischi; cause e fattori <strong>di</strong> rischio; controlli sanitari<br />

perio<strong>di</strong>ci; figura del me<strong>di</strong>co competente.<br />

L’autorità e l’attività <strong>di</strong> vigilanza antinfortunistica e le<br />

sanzioni amministrative; procedure <strong>di</strong> composizione<br />

delle violazioni antinfortunistiche.<br />

Il rischio negli scavi, nelle opere in sotterraneo, in galleria;<br />

la movimentazione manuale dei carichi ed in<br />

genere il rischio connesso all’utilizzo delle apparecchiature<br />

<strong>di</strong> sollevamento e trasporto.<br />

Il rischio chimico; il rischio biologico; il rischio <strong>di</strong><br />

incen<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> esplosione; la prevenzione incen<strong>di</strong> ed i<br />

piani <strong>di</strong> emergenza.<br />

. D. L.vo 626/94 – sicurezza in azienda, le nuove figure<br />

aziendali e gli aspetti organizzativi, in particolare i rapporti<br />

con i RLS.<br />

Valutazione, programmazione e pianificazione degli<br />

interventi; adeguamento delle misure <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Lavori e<strong>di</strong>li e <strong>di</strong> genio civile e problematiche connesse<br />

all’attività <strong>di</strong> costruzione, riparazione manutenzione e<br />

risanamento dei fabbricati; attività <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong><br />

opere stradali, idrauliche <strong>di</strong> bonifica e <strong>di</strong> sterro; appalti<br />

lavoro autonomo e sicurezza.<br />

ELENCO DEGLI ABILITATI<br />

Documento <strong>di</strong> valutazione dei rischi: definizione ed<br />

obbiettivi; procedure <strong>di</strong> redazione<br />

Norme su macchine ed impianti <strong>di</strong> cantiere; manutenzione<br />

macchine ed impianti; uso dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione<br />

in<strong>di</strong>viduali; macchine utensili in cantiere; rilievi<br />

ambientali installazioni elettriche in cantiere.<br />

Piani <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento (definizioni ed<br />

obbiettivi). figure coinvolte (professionalità e competenze<br />

necessarie). Coinvolgimento dei lavoratori nelle<br />

problematiche attinenti la sicurezza e la salute nei cantieri<br />

Esempio <strong>di</strong> redazione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento;<br />

procedure <strong>di</strong> sicurezza ed analisi costi/benefici.<br />

Simulazione pratica della redazione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong><br />

sicurezza<br />

Esempio <strong>di</strong> fascicolo basato sullo stesso caso del piano<br />

<strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento: in<strong>di</strong>viduazione delle<br />

fasi lavorative, <strong>di</strong> manutenzione e <strong>di</strong>scussione sull’analisi<br />

dei rischi legati a tali fasi.<br />

Esempio <strong>di</strong> redazione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento;<br />

procedure <strong>di</strong> sicurezza ed analisi costi/benefici.<br />

Simulazione pratica della redazione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong><br />

sicurezza<br />

Discussione in aula delle elaborazioni pre<strong>di</strong>sposte da<br />

gruppi <strong>di</strong> lavoro sul piano <strong>di</strong> sicurezza pre<strong>di</strong>sposto dagli<br />

stessi.<br />

Discussione in aula delle elaborazioni pre<strong>di</strong>sposte da<br />

gruppi <strong>di</strong> lavoro sul fascicolo pre<strong>di</strong>sposto dagli stessi.<br />

Geom. Luigi Adduci; Arch. Enrico Alecce; Geom. Daniele Amendola; Geom. Carmelo Bafaro; Geom. Diego Caloiero; Geom.<br />

Roberto Camporotondo; Geom. Antonio Carbone; Geom. Vinecenzo Carnevale; Geom. Salvatore Ceci; Geom. Massimiliano<br />

Colla; Geom. Michele Crivella; Geom. Luigi Crudo; Geom. Emanuela De Ciancio; Geom. Piero De Leo; Geom. Stefania Di<br />

Noto; Geom. Giuseppe Filar<strong>di</strong>; Geom. Arduino Florese; Geom. Dino Giglio; Geom. Carmelo Granata; Ing. Mirko Guzzo;<br />

Geom. Luigi Iozzolino; Geom. Francesco Lanza; Geom. Riccardo Le Rose; Geom. Algonso Leporini; Ing. Francesco Lirangi<br />

Geom. Antonio Lucente; Geom. Giuseppe Marigliano; Geom. Luigi Mauro; Geom. Danilo Mazzuca; Geom. Antonio Migliano;<br />

Ing. Domenico W. Mongelli; Ing. Giampiero Montalto; Geom. Francesco Moretti; Geom. Antonio Morrone; Geom. Leonardo<br />

Osnato; Geom. Francesco Pignatosi; Geom. Francesco Quartarolo; Geom. Luigi Samà; Geom. Valentino Santoro; Geom.<br />

Giovanni Scaldaferri; Geom. William Scuderi; Geom. Giuseppe Settino; Geom. Biagio Silvestri; Geom. Amerigo Sinolpoli<br />

Geom. Domenico Smeriglio; Ing. Lucio Staffa; Geom. Mario Stocchetti; Geom. Minoberto Tasrsitano; Geom. Giovanni Tenuta;<br />

Geom. Francesco A. Voto<br />

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEL CORSO<br />

Il 4 Luglio ultimo scorso si è conclusa la decima e<strong>di</strong>zione del corso <strong>di</strong> formazione per coor<strong>di</strong>natori per la progettazione e per<br />

la esecuzione dei lavori previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 494/96. Quest’ultima e<strong>di</strong>zione è stata caratterizzata dalla contestuale<br />

abilitazione dei partecipanti allo svolgimento dell’attività <strong>di</strong> RSPP ex art. 8 e 10 del D.Lgs. 626/94 a seguito del riconoscimento<br />

del <strong>Collegio</strong> Provinciale dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> come Ente <strong>di</strong> formazione con Provve<strong>di</strong>mento Regionale del 18.12.2003<br />

Filippo Imbrioscia<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Un aspetto della sala<br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI<br />

Foto <strong>di</strong> gruppo<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Giuseppe Caterini e Filippo Imbrioscia Arch. Enrico Alecce Geom. Emanuela De Ciancio<br />

Geom. Stefania Di Noto Geom. Arduino Florese Geom. Luigi Iozzolino<br />

Geom. Giuseppe Marigliano Geom. Francesco Quartarolo Ing. Lucio Staffa<br />

69


70<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

n. 2-2005<br />

collegio <strong>di</strong> cosenza<br />

AGGIORNAMENTO ALBO<br />

Iscrizioni<br />

Luca Bottino nato a <strong>Cosenza</strong> il 9.10.1980, residente in Rota Greca, alla Via Garibal<strong>di</strong> n.43, Albo n. 2696;<br />

Roberto Camporotondo nato a Cerisano il 18.6.1970 , residente in Cerisano alla C.da Scarazze, Albo n. 2699;<br />

Rocco Caputo nato a Belvedere Marittimo il 6.10.1976, residente in Grisolia, alla Via Drusi n.5, Albo m. 2692;<br />

Saverio Caputo nato a <strong>Cosenza</strong> il 25.8.1981, residente in Fiumefreddo Bruzio , alla Via Campo n.15, Albo n. 2702;<br />

Antonio Carbone nato a S. Giovanni In F. il 27.11.1973, residente in S. Giovanni in F., alla P.zza L. Campano n.15 Albo n. 2694;<br />

Armando Cariati nato a <strong>Cosenza</strong> il 3.10.1978, residente in Torano Castello, alla Via dei Mille n.78, Albo n. 2701;<br />

Eugenio Chimenti nato a <strong>Cosenza</strong> 10.8.1968, residente in Pedace, alla Via S. agata n.115, Albo n. 2679;<br />

Francesco Conte nato a <strong>Cosenza</strong> il 2.1.1978, residente in Acri alla C/da Crista n.42, Albo n. 2695;<br />

Carmine Covucci nato a Praia a Mare il 2.7.1978, residente in S. Maria del Cedro alla Via del Mare n.1, Albo n. 2703;<br />

Vincenzo Francesco Curia nato a Corigliano Calabro il 19.2.1975, residente in Corigliano C., alla Via Provinciale, Albo n. 2700;<br />

Stefania Di Noto nata a Cassano Jonio il 16.10.1977, residente in Castrovillari alla C/da Fabbriche n.1, Albo n. 2707;<br />

Giuseppe Marchese nato a <strong>Cosenza</strong> il 17.5.1975, residente in Acri alla Via Aldo Moro n.230, Albo n. 2709;<br />

Francesco Martorello nato a Belvedere Marittimo il 20.1.1972, residente in Belvedere M.mo, alla C.da Petrosa n.1, Albo n. 2708;<br />

Santo Morrone nato a Cassano Jonio il 22.2.1981, residente in Corigliano Calabro, alla Via Metaponto n.94, Albo n. 2693;<br />

Fabbrizio Napoletano nato a <strong>Cosenza</strong> il 2.4.1980, residente a Montalto Uffugo, alla Via Borgo Ultramontano n.4, Albo n. 2704;<br />

Giovanni Scaldaferri nato a Francavilla M.ma il 24.11.1975, residente in Francavilla M.ma, alla Via V.Emanuele III, Albo n. 2705;<br />

Francesco Servi<strong>di</strong>o nato a <strong>Cosenza</strong> l’11.9.1974, residente in Montalto Uffugo, alla Via S. Rita n.16, Albo n. 2698;<br />

Cesare Silipo nato a Longobucco il 20.5.1955, residente in Corigliano Calabro, alla Via G. Giovannino n.2, Albo n. 2710;<br />

Francesco A. Voto nato a Montegiordano il 30.9.1979, residente in Montegiordano, alla Via Lungomare n.102, Albo n. 2706;<br />

Cancellazioni<br />

Felice Amoroso, Egi<strong>di</strong>o Gallo, Gennaro Luca Leo, Stanislao Morrone, Oreste Mosciaro, Massimo Santagada, Riccardo Mario<br />

Spano’, Vittorio Vulnera.<br />

AGGIORNAMENTO REGISTRO PRATICANTI<br />

Iscrizioni<br />

Antonio Battaglia nato a Verbicaro il 12.4.1981, residente in Verbicaro , Via G. Mazzini n. 7, Reg. Prat. n. 2263;<br />

Salvatore Cascardo nato a Praia a Mare il 24.8.1984, residente in Fuscaldo, C.da Oliveto n.15, Reg. Prat. n. 2276;<br />

Pierluigi De Marco nato a Rossano il 4.7.1985, residente in Acri, Via Domenico Mauro n.46, Reg. Prat. n. 2267;<br />

Luciano Fortunato nato a Praia a mare il 27.12.1983, residente in Orsomarso, C.da Marina n. 84, Reg. Prat. n. 2274;<br />

Dino Giglio nato a Belvedere M.mo il 26.4.1981, residente in Buonvicino, Via S.Francesco n.59, Reg. Prat. n. 2275;<br />

Antonio Iannuzzi nato a Cetraro il 8.12.1979, residente in S. Agata d’Esaro, C.da Fossa del Lupo, Reg. Prat. n. 2273;<br />

Caterina La Cattiva nata a Castrovillari il 10.6.1977, residente in Civita, Vico I Scanderbek, Reg. Prat. n. 2272;<br />

Alberto Lucarelli nato a Cetraro il 14.5.1984, residente in Cetraro , Loc. Alvaro n.12, Reg. Prat. n. 2279;<br />

Alessio Lucchetti nato a <strong>Cosenza</strong> l’1.9.1978, residente in Spezzano Sila, Via B. Croce n.2, Reg. Prat. n. 2284;<br />

Agostino Marano nato a Acri il 23.6.1982, residente in S. Giovanni in Fiore, Via Gran Sasso n.12, Reg. Prat. n. 2265;<br />

Francesco Marasco nato a Strangoli l’11.10.1985, residente in Scalea, Via Piano Lettieri n.9, Reg. Prat. n. 2278;<br />

Francesco Marino nato a Belvedere Marittimo, il 24.8.1983, residente in Bonifati, Via Carbone n.56, Reg. Prat. n. 2269;<br />

Antonio Morrone nato a Acri il 5.11.1972, residente in Acri, Via Aldo Moro n.275, Reg. Prat. n. 2271;<br />

Francesco Pandolfi nato a Cassano Jonio il 12.8.1985, residente in Cassano Jonio, Rione campo Sportivo , Reg. Prat. n. 2280;<br />

Carmine Para<strong>di</strong>so nato a Paola il 30.12.1985, residente in Cleto, C.da S. Antonio n.35, Reg. Prat. n. 2282;<br />

Luigi Pesce nato a Cassano Jonio il 19.4.1984, residente in Cerchiara <strong>di</strong> Calabria, C.da Piano del Praino, Reg. Prat. n. 2270;<br />

Wiliam Salvatore Scuderi nato a Villapiana l’8.11.1978, residente in Villapiana, Via Convento, Reg. Prat. n. 2281;<br />

Battista Servi<strong>di</strong>o nato a Belvedere Marittimo l’1.10.1984, residente in Grisolia, Via Finieri n.3, Reg. Prat. n. 2266;<br />

Americo Sinopoli nato a a <strong>Cosenza</strong> il 6.6.1984, residente in S. Marco Argentano, C.da Valle Caruso , Reg. Prat. n. 2268;<br />

Domenico Spadafora nato a <strong>Cosenza</strong> il 27.6.1983, residente in S. Giovanni in Fiore, Via Pollino n.4, Reg. Prat. n. 2264;<br />

Ivan Spina nato a Acri il 25.9.1985, residente in Acri, Via Bruno Pontecorvo n.8/2, Reg. Prat. n. 2285;<br />

Cancellazioni<br />

Adriano Affortunato, Cosimo Arnone, Antonio Benvenuto, Giovanna <strong>Cosenza</strong>, Rossella D’Alessandro, Francesco Forestieri,<br />

Francesco Frega, Santo Fuoco, Monica Gravina, Clemente Intrieri, Ernesto Laino, Giovanni Le Piane, Massimiliano Lifrieri,<br />

Fer<strong>di</strong>nando Luci, Ignazio Mirto, Emilio Molinario, Vincenzo Morrone, Domenico Nar<strong>di</strong>, Americo Perri, Fer<strong>di</strong>nando Sacco,<br />

Antonio Sciammarella, Raffaele Scornavacca, Maurizio Vigliaturo.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

collegio <strong>di</strong> crotone<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

3 FEBBRAIO 2005 - INAUGURAZIONE NUOVA SEDE DEL COLLEGIO<br />

E PREMIAZIONE GEOMETRI CON PIÙ DI 35 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO<br />

Geom. Vincenzo Colacino<br />

già presidente del <strong>Collegio</strong><br />

Geom. Vincenzo Lamazza<br />

già vicepresidente del <strong>Collegio</strong><br />

Geom. Bonaventura Cretella<br />

segr. Sezione Prov. S.I.G.<br />

1 GIUGNO 2005 - INAUGURAZIONE UFFICIO PROVINCIALE<br />

AGENZIA DEL TERRITORIO<br />

L’intervento del Presidente Giuseppe Iuliano<br />

Un aspetto della sala<br />

Ill. mi signori <strong>di</strong>rigenti dell’Agenzia del territorio, amministratori e politici,<br />

sono Giuseppe Iuliano, presidente dei geometri <strong>di</strong> Crotone, non posso non pensare agli anni <strong>di</strong> attesa <strong>di</strong><br />

questo momento, ricordo a tutti che i geometri, congiuntamente ad altri or<strong>di</strong>ni tecnici, per avere un servizio<br />

“dovuto“ dallo Stato, si sono accollati il fitto del locale sportello provvisorio <strong>di</strong> Tufolo per ben 4<br />

anni, fino a tutto il 2002. In seguito quando ci siamo resi conto che provvisorio proprio non era, non<br />

abbiamo più onorato il canone <strong>di</strong> fitto. Chi lavora col Catasto sa quanto era desiderato questo evento.<br />

Dalla notte si vedevano i vari foglietti <strong>di</strong> prenotazione fai-da-te affissi sulla serranda con numeri che<br />

all’orario <strong>di</strong> apertura già contavano 80 persone, mentre dall’altra parte, come risposta dell’ufficio, il più<br />

delle volte, c’era un solo operatore e magari con <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> collegamento alla rete <strong>di</strong> Catanzaro. Tutto<br />

questo ha reso <strong>di</strong>fficili i rapporti tra gli utenti e tra questi e i funzionari incaricati, sfociati in denuncie<br />

giu<strong>di</strong>ziarie. Oggi siamo qui finalmente ad inaugurare l’ufficio provinciale <strong>di</strong> Crotone. Ne approfitto per<br />

dare delle modeste “istruzioni per l’uso“ cerchiamo tutti <strong>di</strong> usare le regole <strong>di</strong> ortodossia più elementari,<br />

che stanno alla base del vivere civile. Vi chiedo <strong>di</strong> umanizzare il catasto e ricordo a tutti che una domanda<br />

posta con ira non dà alcuna soluzione !!! La stessa domanda posta con civiltà sicuramente ha <strong>di</strong>verse<br />

vie per la soluzione, con questo riba<strong>di</strong>sco che il collegio dei geometri, come sempre, collaborerà fattivamente con i <strong>di</strong>rigenti dell’Agenzia<br />

affinché non ci siano prevaricazioni <strong>di</strong> pochi a danno dei più, nè da una parte ne dall’altra. Per il prossimo futuro mi auguro che i<br />

<strong>di</strong>rigenti ministeriali metteranno mano alle nostre mappe; abbiamo una cartografia vecchia su supporti cartacei <strong>di</strong> oltre 50 anni, vere e<br />

proprie reliquie, con inesattezze enormi. Come si può pianificare un territorio con una cartografia inesatta? Non contengono le ubicazioni<br />

<strong>di</strong> opere pubbliche! I vari espropri, per lo più, non sono riportati in mappa, il perchè è uno solo: nelle progettazioni manca la figura<br />

del geometra! Ora se mi è consentito voglio rivolgermi alle autorità presenti, ai politici, ed amministratori; non più nei mo<strong>di</strong> che siamo<br />

abituati a sentire, tipo invito. L’invito è una forma <strong>di</strong> cortesia lasciata alla sensibilità dell’altro <strong>di</strong> occuparsi o meno <strong>di</strong> un dato problema!<br />

Per me deve essere un obbligo governare il territorio, una volta che con il consenso democratico hanno ricevuto mandato.<br />

Dopo 11 anni <strong>di</strong> provincia non abbiamo ancora il Genio Civile, la banca d’Italia, le varie commissioni: tutti organismi importanti al fine<br />

<strong>di</strong> agevolare il vivere quoti<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> chi ha accettato <strong>di</strong> rimanere nella più povera provincia d’Europa. Ma ai nostri rappresentanti tutto<br />

questo non interessa. I nostri comuni sono al minimo storico <strong>di</strong> abitanti, sono rimasti pochi vecchi soli e pochissimi giovani, in questo<br />

contesto ci vuole del coraggio ad accettare <strong>di</strong> governare un territorio, eppure i can<strong>di</strong>dati hanno imbrattato muri, ponti, strade, cassette<br />

delle poste con slogan da pubblicità <strong>di</strong> detersivi, tutto per essere eletti . Almeno dateci i servizi !!<br />

Auspicando un fattivo intervento, sulla scia <strong>di</strong> questa importante inaugurazione, nell’interesse della <strong>categoria</strong>, ringrazio per il tempo<br />

concessomi e saluto cor<strong>di</strong>almente.<br />

IL 6 GIUGNO 2005 È STATA COSTITUITA LA SEZIONE PROVINCIALE DEL SINDACATO ITALIANO GEOMETRI<br />

CON SEDE IN COMODATO PRESSO IL COLLEGIO. SEGRETARIO ELETTO È IL GEOM. BONAVENTURA CRETELLA<br />

AL QUALE I COLLEGHI SI POSSONO RIVOLGERE PER L’ISCRIZIONE.<br />

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72<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

collegio <strong>di</strong> vibo valentia<br />

INIZIATIVE E RIUNIONI<br />

<strong>di</strong>cembre 2004<br />

14 Seminario sulla Sicurezza nei Cantieri negli uffici dell’Assindustria <strong>di</strong> Vibo Valentia.<br />

17 “Serata Insieme” con on. Ranieli Michele presso Hotel 501 <strong>di</strong> Vibo Valentia.<br />

22 Uffici chiusi per festività natalizie fino al 2 gennaio 2005<br />

30 Seduta Consiliare.<br />

gennaio 2005<br />

13 Visita del Presidente della Repubblica Italiana. Incontro al Valentianum <strong>di</strong> Vibo Valentia. In serata concerto nel Duomo<br />

<strong>di</strong> S.Leoluca <strong>di</strong> Vibo Valentia in omaggio al Presidente della Repubblica.<br />

15 10° anniversario <strong>Collegio</strong> Periti Industriali della Provincia <strong>di</strong> Vibo Valentia. Incontro tenutosi presso l’Hotel 501 <strong>di</strong> Vibo<br />

Valentia.<br />

17 Riunione “Osservatorio permanente per il rilancio etico del settore e<strong>di</strong>le vibonese” dell’ANCE negli uffici dell’Assindustria.<br />

Discussione su problematiche e prescrizioni, modalità <strong>di</strong> appalto dei lavori pubblici.<br />

18 Riunione Catasto nella sala riunioni del <strong>Collegio</strong> dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Vibo Valentia.<br />

27 Consegna libretti <strong>di</strong> tirocinio ai nuovi <strong>Geometri</strong> iscritti al Registro dei Praticanti.<br />

28 Riunione “Osservatorio permanente per il rilancio etico del settore e<strong>di</strong>le vibonese” dell’ANCE negli uffici dell’Assindustria.<br />

febbraio<br />

4 Comitato Regionale.<br />

10 Riunione “Osservatorio permanente per il rilancio etico del settore e<strong>di</strong>le vibonese” dell’ANCE negli uffici dell’Assindustria.<br />

15 Commissione Catasto negli uffici dell’Agenzia del Territorio <strong>di</strong> Vibo Valentia.<br />

19 Riunione Comitato Calabro. Inaugurazione nuova sede del <strong>Collegio</strong> Provinciale <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> Crotone sito in Via Cutro<br />

426 (ex Istituto Contabile).<br />

24 Seduta Consiliare.<br />

25 Comitato Regionale<br />

28 Elezioni Delegati CIPAGLP<br />

marzo<br />

1 Elezioni Delegati CIPAGLP<br />

10 Comitato Regionale.<br />

14 Comitato Regionale presenti on. Tommasi e on. Loiero<br />

21 Comitato Regionale: G.E. per esame e determinazione dell’articolato AUTEL ricevuto dal C.N.G.<br />

24 Seduta Consiliare.<br />

29 Comitato Regionale: esame ed approvazione dello Statuto e del Regolamento del Sindacato Italiano <strong>Geometri</strong> e stipula<br />

Atto Costitutivo.<br />

29 Assemblea dei soci presso il Centro Stu<strong>di</strong> Geo-Metra <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>.<br />

aprile<br />

5 e 6 Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei <strong>Geometri</strong> d’Italia a Roma nel palazzo Corro<strong>di</strong>.<br />

14 Seminario dell’Azienda Analist Group <strong>di</strong> Mercogliano (AV) su applicativi software per progettazione architettonica<br />

“Quantoline” e topografia “Analist 2005” svoltasi nella sala riunione del <strong>Collegio</strong> dei <strong>Geometri</strong>.<br />

19 Seduta Consiliare.<br />

22 I Workshop Carthema: Integrazione delle informazioni catastali nell’attuale Cartografia Regionale e Nazionale svoltosi<br />

nell’Au<strong>di</strong>torium del Palazzo Valentianum <strong>di</strong> Vibo Valentia. Organizzato in collaborazione con Agenzia del Territorio <strong>di</strong><br />

Vibo Valentia, Dipartimento Difesa del Suolo-Unical, Dipartimento <strong>di</strong> Scienze della Terra-Unical e con il patrocinio<br />

dell’Amministrazione Provinciale <strong>di</strong> Vibo Valentia<br />

n. 2-3/2005


collegio <strong>di</strong> vibo valentia<br />

AGGIORNAMENTO ALBO<br />

dal 11 <strong>di</strong>cembre 2004 al 22 aprile 2005<br />

Iscrizioni<br />

Teodoro Bartucca nato a Lamezia Terme il 04.09.1980, residente in Filadelfia, Albo N° 346, decorrenza 14.01.2005;<br />

Domenico Silvaggio nato a Vibo Valentia il 28.12.1982, residente in Filogaso, Albo N° 347, decorrenza 02.03.2005;<br />

Domenico Barbara nato a Vibo Valentia il 15.04.1978, residente in Spadola, Albo N° 348, decorrenza 02.03.2005;<br />

Michele Ventrice nato a Tropea il 09.08.1978, residente in Briatico, Albo N° 349, decorrenza 11.03.2005;<br />

Patrizia Iennarella nata a Catanzaro il 23.10.1977, residente in Brognaturo, Albo N° 350, decorrenza 18.03.2005;<br />

Giuseppe Salerno nato a Catanzaro il 22.08.1980, residente in Brognaturo, Albo N° 351, decorrenza 18.03.2005;<br />

Iscrizioni Sezione non esercenti la professione (privi <strong>di</strong> timbro, tesserino, partita Iva e immatricolazione Cassa)<br />

Brunella Rosi nata a Vibo Valentia il 03.01.1980, residente in Spadola, Albo N° 326, decorrenza 17.12.2004;<br />

Francesco Bartalotta nato a Vibo Valentia il 05.09.1970, residente in Stefanaconi, Albo N° 337, decorrenza 20.12.2004;<br />

Alfredo Fusca nato a Cessaniti il 22.02.1939, residente in Rica<strong>di</strong>, Albo N° 25, decorrenza 22.12.2004;<br />

Paolo Rosario Restuccia nato a Ioppolo il 01.10.1939, residente in Vibo Valentia, Albo N° 20, decorrenza 30.12.2004;<br />

Domenico Mercatante nato a S.Costantino Calabro il 06.01.1965, residente in S.Costantino Calabro, Albo N° 191, decorrenza 26.01.2005;<br />

Cancellazioni<br />

per <strong>di</strong>missioni<br />

Giancarlo Vita nato a Vibo Valentia il 21.01.1952, residente in Vibo Valentia, Albo N° 92, decorrenza 29.11.2004;<br />

Giuseppe Messina nato a Rica<strong>di</strong> il 07.01.1939, residente in S.Domenica fraz. <strong>di</strong> Rica<strong>di</strong>, Albo N° 32, decorrenza 16.12.2004;<br />

Alfonso Marasco nato a Rombiolo il 02.10.1965, residente in Rombiolo, Albo N° 201, decorrenza 29.12.2004;<br />

Nicola Tassone nato a Vibo Valentia il 08.05.1978, residente in Brognaturo, Albo N° 283, decorrenza 13.01.2005;<br />

AGGIORNAMENTO REGISTRO PRATICANTI<br />

<strong>Attività</strong> <strong>di</strong> <strong>categoria</strong><br />

Iscrizioni<br />

Rocco Direnzo nato a Tropea il 10.10.1983, residente in Mileto, decorrenza 02.07.2004;<br />

Gianfranco Fiumara nato a Francavilla Angitola (VV) il 03.11.1970, residente in Pizzo Calabro, decorrenza 13.10.2004;<br />

Rita Immacolata Caruso nata a Serra San Bruno (VV) il 04.05.1960, residente in Serra San Bruno, decorrenza 13.10.2004;<br />

Antonio De Rito nato a Vibo Valentia il 06.02.1982, residente in Pannaconi fraz. <strong>di</strong> Cessaniti, decorrenza 14.10.2004;<br />

Milena Pileggi nata a Catanzaro il 31.08.1982, residente in Serra San Bruno, decorrenza 15.10.2004;<br />

Rossana Immacolata Callà nata a Vibo Valentia il 04.08.1984, residente in Serra San Bruno, decorrenza 15.10.2004;<br />

Giuseppe De Luca nato a Vibo Valentia il 06.08.1984, residente in Cessaniti, decorrenza 18.10.2004;<br />

Domenico Pugliese nato a Vibo Valentia il 27.02.1985, residente in Cessaniti, decorrenza 20.10.2004;<br />

Maurizio Tassone nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 16.09.1982, residente in Spadola, decorrenza 20.10.2004;<br />

Cosimo Malvaso nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 14.07.1984, residente in Serra San Bruno, decorrenza 21.10.2004;<br />

Giuseppe Speranza nato a Tropea (VV) il 13.09.1985, residente in Brattirò <strong>di</strong> Drapia, decorrenza 22.10.2004;<br />

Francesco Antonio Barletta nato a Vibo Valentia il 28.02.1984, residente in Rombiolo, decorrenza 25.10.2004;<br />

Pietro Rombolà nato a Tropea il 16.09.1984, residente in Brattirò <strong>di</strong> Drapia, decorrenza 25.10.2004;<br />

Agostino Costa nato a Tropea (VV) il 18.05.1985, residente in Caria fraz. <strong>di</strong> Drapia, decorrenza 25.10.2004;<br />

Carlo Greco nato a Tropea il 18.09.1984, residente in Bivona fraz. <strong>di</strong> Vibo Valentia, decorrenza 25.10.2004;<br />

Annamaria Pontoriero nata a Tropea il 01.10.1983, residente in San Calogero, decorrenza 29.10.2004;<br />

Tommaso Grupillo nato a Chiaravalle Centrale (VV) il 13.03.1981, residente in Serra San Bruno, decorrenza 11.11.2004;<br />

Salvatore Tassone nato a Chiaravalle Centrale (VV) il 15.12.1984, residente in Spadola, decorrenza 08.11.2004;<br />

Cosimo Rafiele nato a Fabrizia il 12.11.1981, residente in Fabrizia, decorrenza 20.10.2004;<br />

Tiziana Franzé nata a Serra San Bruno il 20.11.1985, residente in Fabrizia, decorrenza 14.02.2005;<br />

Andrea De Rito nato a Vibo Valentia il 10.04.1985, residente in Cessaniti, decorrenza 03.03.2005;<br />

Pasquale Inzitari nato a Verbania (NO) il 16.02.1982, residente in Dasà, decorrenza 24.02.2005;<br />

Basilio Barbieri nato a Vibo Valentia il 05.06.1962, residente in S.Onofrio, decorrenza 24.03.2005;<br />

Antonio Pungitore nato a Zug (Svizzera) il 27.07.1984, residente in Filadelfia, decorrenza 05.04.2005;<br />

Andrea, Leonardo Bevacqua nato a Vibo Valentia il 08.05.1977, residente in Longobar<strong>di</strong> fraz. <strong>di</strong> Vibo Valentia, decorrenza 07.04.2005;<br />

Salvatore Mamone nato a Vibo Valentia il 29.07.1982, residente in Fabrizia, decorrenza 07.04.2005.<br />

n. 2-3/2005<br />

73


74<br />

Catasto e topografia<br />

SULLE PROBLEMATICHE CATASTALI<br />

L'intervento del geom. Luigi Visciglia responsabile della Commissione Catasto del<br />

<strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> nell’ incontro <strong>di</strong> aggiornamento professionale del 25 febbraio 2005<br />

Prima <strong>di</strong> affrontare le interessanti tematiche dell'o<strong>di</strong>erno<br />

incontro colgo l'occasione per dare il benvenuto all'ing.<br />

Vincenzo Citriniti, da qualche mese comandato alla <strong>di</strong>rezione<br />

della nostra Agenzia Provinciale del Territorio, sia da parte<br />

dei numerosi colleghi presenti in sala e sia <strong>di</strong> coloro che, per <strong>di</strong>versi<br />

motivi, sono stati costretti a <strong>di</strong>sertare questo importante seminario.<br />

La venuta del neo <strong>di</strong>rettore si è verificata proprio in un particolare<br />

momento nel quale l'ufficio stava cercando <strong>di</strong> venir fuori dai<br />

tanti comprensibili problemi connessi con il noto trasferimento nella<br />

nuova sede <strong>di</strong> Via Barrio.<br />

Se alle oggettive persistenti <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> cui sopra si aggiungono<br />

pure quelle fisiologiche <strong>di</strong>pendenti dal <strong>di</strong>verso modo <strong>di</strong> fare <strong>di</strong> ciascun<br />

<strong>di</strong>rigente, è più che giustificato il visibile imbarazzo iniziale<br />

del personale d'ufficio, più o meno tutto, che con grande senso <strong>di</strong><br />

professionalità si è dovuto adeguare al nuovo modo <strong>di</strong> operare e <strong>di</strong><br />

concepire il lavoro.<br />

Con l'occasione mi preme richiamare i tanti incontri <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />

degli anni passati, in particolare quello nella sala ridotta del Teatro<br />

Rendano <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> agli inizi del 2000, quando i tempi <strong>di</strong> attesa per<br />

l'approvazione <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> aggiornamento erano molto lunghi.<br />

Ebbene nei predetti incontri il sottoscritto, d'intesa con il Presidente<br />

Caterini ed il Consiglio del <strong>Collegio</strong> all'unanimità, insieme a<br />

tanti altri colleghi, abbiamo costantemente sostenuto che per recuperare<br />

il forte arretrato giacente in ufficio bisognava razionalizzare<br />

e pianificare il lavoro da svolgere utilizzando al meglio le professionalità,<br />

che erano e restano sempre tante, all'interno dell'ufficio con<br />

priorità al preallineamento degli atti arretrati, prima dell'avvio al<br />

trattamento <strong>di</strong> quelli nuovi, al fine <strong>di</strong> evitare <strong>di</strong> vedere crescere in<br />

via esponenziale le pratiche inevase accantonate nei sotterranei dell'ufficio.<br />

Dopo tante insistenze, finalmente, il responsabile dell'ex U.T.E.<br />

dell'epoca ha accolto le nostre istanze ed ha avviato, a seguito del<br />

protocollo d'intesa del 22 maggio 2000 tra il ns <strong>Collegio</strong> e l'ex Ufficio<br />

Provinciale del Territorio, le predette procedure <strong>di</strong> preallineamento<br />

che nel giro <strong>di</strong> qualche mese - con lodevole impegno e grande<br />

senso <strong>di</strong> professionalità <strong>di</strong> tutto il personale, nessuno escluso,<br />

con grande sod<strong>di</strong>sfazione della <strong>di</strong>rigenza e tangibili segnali <strong>di</strong> consensi<br />

della utenza tecnica esterna - hanno fatto si che le approvazioni<br />

degli atti <strong>di</strong> aggiornamento avvenissero gradatamente quasi in<br />

tempo reale.<br />

Nulla, invece, è stato fatto nelle altre <strong>di</strong>rezioni, né in quelle dove<br />

era possibile un autonomo intervento da parte dell'ufficio provinciale<br />

e né nelle altre dove, oggettivamente, sarebbe stato in<strong>di</strong>spensabile<br />

il coinvolgimento della Direzione Centrale con l'aiuto e l'avallo<br />

del nostro Consiglio Nazionale, per come più volte inutilmente<br />

invocato e ripetutamente auspicato, ancorché sollecitato.<br />

In buona sostanza il neo <strong>di</strong>rettore, <strong>di</strong> sua iniziativa, ha assunto<br />

una posizione analoga a quella da Noi più volte suggerita in passato.<br />

Anzi, è il caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>re, sta facendo <strong>di</strong> più.<br />

Difatti anziché preallineare solo gli atti <strong>di</strong> aggiornamento oggetto<br />

<strong>di</strong> richiesta da parte dei professionisti per la redazione <strong>di</strong> altri<br />

nuovi, ha iniziato un apprezzabile lavoro <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> tutto l'arre-<br />

trato forzando, forse, i normali ritmi <strong>di</strong> lavoro dell'ufficio rispetto al<br />

recente passato, al fine <strong>di</strong> poter restare nell'ambito dei tempi <strong>di</strong> lavoro<br />

imposti dalla Direzione Centrale per il raggiungimento <strong>di</strong> determinati<br />

obiettivi.<br />

Mi risulta che sono stati rispolverati, per essere poi ovviamente<br />

trattati, i tantissimi tipi <strong>di</strong> frazionamento, giacenti in archivio da<br />

svariati lustri redatti da tecnici probabilmente non più in attività,<br />

della ex Casmez e degli altri vari Enti presenti sul territorio provinciale,<br />

quali: Consorzi <strong>di</strong> Bonifica, ex O.V.S. ed altri ancora.<br />

E' preve<strong>di</strong>bile che un simile recupero incontrerà una serie infinita<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà e porterà, certamente, alla luce le <strong>di</strong>versità tra il vecchio<br />

ed il moderno modo <strong>di</strong> operare nello specifico settore degli<br />

aggiornamenti cartografici <strong>di</strong> tipo catastali.<br />

Ad esempio ho già sentito qualche realtà in questa <strong>di</strong>rezione<br />

come condotte idriche interrate, dotate <strong>di</strong> relative fasce <strong>di</strong> esproprio,<br />

che vanno ad interrompere la continuità <strong>di</strong> alcuni fabbricati.<br />

Personalmente ritengo che non sono più tempi <strong>di</strong> conservare<br />

vecchi scheletri rinchiusi in arma<strong>di</strong> blindati se si vuole guardare ad<br />

un futuro più tranquillo ed al passo con le nuove tecnologie che,<br />

purtroppo, volendo o nolendo, ci vengono imposte dall'Alto e contro<br />

le quali - sulla base delle esperienze passate - possiamo <strong>di</strong>re che<br />

non c'è proprio niente da fare.<br />

Ma il futuro del catasto, che sta molto a cuore alla nostra <strong>categoria</strong>,<br />

non deve essere subor<strong>di</strong>nato solo al recupero degli atti arretrati,<br />

bensì deve mirare al raggiungimento <strong>di</strong> una corretta e coerente<br />

gestione del territorio che, è il caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>re - proprio a seguito dell'avvio<br />

della circolare n. 2/88, sulla cui applicazione ci sarebbe molto<br />

da <strong>di</strong>scutere, con la quale sono state stabilite nuove regole per la<br />

redazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento - ci sta sfuggendo <strong>di</strong> mano<br />

sempre <strong>di</strong> più giorno dopo giorno.<br />

Difatti, per come detto da più tempo ed in più occasioni, la precisione<br />

grafica dei fogli <strong>di</strong> mappa è passata dai pochi decimetri <strong>di</strong><br />

quelli d'impianto, ai decametri <strong>di</strong> quelli moderni numerizzati.<br />

Ormai su questo stato <strong>di</strong> cose - da alcuni definito provvisorio in<br />

attesa <strong>di</strong> una ricomposizione cartografica annunciata sin dall'inizio<br />

dell'attuale procedura che ormai, si può <strong>di</strong>re, ha raggiunto la maggiore<br />

età - nessuno ne fa più mistero, nemmeno gli addetti ai lavori.<br />

Per cui, ritengo, che sarebbe quasi inutile proseguire nel pregevole<br />

cammino <strong>di</strong> recupero integrale intrapreso dalla nuova <strong>di</strong>rigenza<br />

se poi non si riesce a guardare al futuro con la necessaria concretezza<br />

per mancanza <strong>di</strong> un minimo <strong>di</strong> programmazione intelligente<br />

nel me<strong>di</strong>o - lungo periodo al fine <strong>di</strong> evitare l'irreparabile.<br />

In altre parole non bisogna orientare l'operatività dell'agenzia<br />

solo verso obiettivi che fanno cassa, bensì anche verso quelli, a mio<br />

avviso più importanti e lungimiranti, che dovranno in futuro garantire<br />

una buona gestione del territorio non solo per fini fiscali, ma<br />

anche a tutela della buona tecnica e <strong>di</strong> coerente conservazione del<br />

patrimonio pubblico e privato, e, per quanto riguarda la nostra <strong>categoria</strong>,<br />

anche <strong>di</strong> continuità della fonte <strong>di</strong> lavoro in momenti <strong>di</strong>fficili<br />

come quelli attuali che rischiano <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare sempre più critici.<br />

Ritengo utile sottolineare, a quanti hanno responsabilità nel settore<br />

specifico, che solo le mappe catastali costituiscono Cartografia<br />

Ufficiale dello Stato, per cui danneggiarle significherebbe commet-<br />

n. 2-3/2005


tere un grave reato.<br />

Tuttavia penso che la meritoria e coraggiosa iniziativa intrapresa<br />

dall'ing. Citriniti, ovvero il recupero integrale degli atti <strong>di</strong> aggiornamento,<br />

merita la nostra collaborazione, se necessario, anche con<br />

spirito critico.<br />

Sarebbe un grosso errore ostacolare, in qualche modo, una operazione<br />

simile che, se portata a compimento, non può che portare<br />

vantaggi per l'espletamento del lavoro quoti<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> Noi tutti.<br />

L'invito che rivolgo al nuovo <strong>di</strong>rigente è quello <strong>di</strong> volgere lo<br />

sguardo anche in altre <strong>di</strong>rezioni. Tra le tante cito per il momento<br />

solo quelle ritenute più importanti ed urgenti, ovvero una buona<br />

organizzazione dell'archivio ed il graduale recupero della cartografia<br />

in termini <strong>di</strong> precisione.<br />

In merito alle con<strong>di</strong>zioni attuali dell'archivio, tra i tanti casi che<br />

si sono verificati in questi ultimi tempi cito solo l'ultimo che ha<br />

visto protagonista proprio chi vi parla. Alla richiesta presentata in<br />

data 1° febbraio u.s. acquista al protocollo n. 33515 tendente a prendere<br />

visione degli elaborati allegati ad un determinato tipo <strong>di</strong> frazionamento,<br />

l'ufficio con nota del 24 febbraio 2005, peraltro senza protocollo,<br />

ha dato la seguente risposta: “Si comunica che, a seguito <strong>di</strong><br />

ricerche effettuate negli archivi <strong>di</strong> questo ufficio, non è stato possibile,<br />

ad oggi, reperire gli elaborati richiesti e ciò probabilmente<br />

anche a causa del trasferimento <strong>di</strong> tutto l'archivio, la cui sistemazione<br />

è ancora in atto, dalla vecchia sede <strong>di</strong> Piazza XI Settembre alla<br />

nuova sede <strong>di</strong> Via Barrio”.<br />

Sul punto si ricorda che dalla data del trasferimento ad oggi<br />

sono ormai trascorsi circa sei mesi.<br />

Quanto tempo serve ancora per poter <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un archivio<br />

efficiente? Con l'occasione si precisa che i libretti <strong>di</strong> campagna a<br />

corredo degli atti <strong>di</strong> aggiornamento sono in<strong>di</strong>spensabili, tra l'altro,<br />

per eseguire delicate operazioni <strong>di</strong> riconfinamento, sempre più<br />

richieste, al fine <strong>di</strong> definire le classiche liti tra proprietari confinanti<br />

che spesso sfociano in cause civili, e non solo.<br />

Le problematiche riconducibili alla corretta gestione degli atti <strong>di</strong><br />

aggiornamento sono molteplici e tutte molto complesse, per cui mi<br />

riservo <strong>di</strong> affrontare ed approfon<strong>di</strong>re meglio il problema in sede <strong>di</strong><br />

commissioni, provinciale e regionale, onde lasciare spazio agli altri<br />

argomenti iscritti all'or<strong>di</strong>ne del giorno.<br />

Problema più grave e molto più urgente da affrontare è quello<br />

connesso con la cartografia catastale in generale e più specificatamente<br />

con gli estratti <strong>di</strong> mappa per i comuni numerizzati. Anche per<br />

questa problematica rappresento un caso personale riguardante un<br />

estratto <strong>di</strong> mappa su supporto magnetico, prot. 362288 del<br />

9.12.2004, del comune <strong>di</strong> Spezzano della Sila.<br />

Nella preparazione della proposta <strong>di</strong> aggiornamento sull'estratto<br />

<strong>di</strong> cui sopra ho avuto modo <strong>di</strong> verificare che le coor<strong>di</strong>nate d'ufficio<br />

dei contorni <strong>di</strong> una particella, derivata da un tipo <strong>di</strong> frazionamento<br />

precedente a mia firma, erano <strong>di</strong>verse da quelle risultanti dalla elaborazione<br />

del relativo libretto <strong>di</strong> campagna redatto con metodologia<br />

poligonometrica.<br />

Quanto sopra, inevitabilmente, produceva effetti negativi sulla<br />

redazione del nuovo atto.<br />

In considerazione <strong>di</strong> quanto sopra ho presentato richiesta <strong>di</strong> rettifica<br />

all'agenzia <strong>di</strong> competenza in data 22.12.2004 acquisita al n.<br />

388256 del protocollo generale in pari data.<br />

Sta <strong>di</strong> fatto che l'ufficio, senza alcun commento, ha eseguito le<br />

richieste correzioni e mi ha rilasciato un nuovo estratto <strong>di</strong> mappa su<br />

floppy contenente le particelle oggetto <strong>di</strong> trattamento a costo zero.<br />

n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

Successivamente ho avuto modo <strong>di</strong> accertare che casi analoghi<br />

a quello personale testé rappresentato ce ne sono una infinità, per<br />

cui, nel prossimo futuro, l'ufficio - in mancanza <strong>di</strong> mirate iniziative<br />

- si dovrà attrezzare per svolgere una attività finora sconosciuta,<br />

ovvero <strong>di</strong> rettifica <strong>di</strong> estratti <strong>di</strong> mappa per i comuni numerizzati.<br />

Tutto questo perché, non mi stancherò mai <strong>di</strong> ripeterlo, gli estratti <strong>di</strong><br />

mappa vengono estrapolati da quei fogli <strong>di</strong> mappa che in passato,<br />

ovvero sin dall'inizio della nuova procedura automatizzata per il<br />

trattamento degli atti <strong>di</strong> aggiornamento, sono stati ad<strong>di</strong>tati nella fase<br />

iniziale <strong>di</strong> presentazione del software “Pregeo” come semplici bozze,<br />

quin<strong>di</strong> prive <strong>di</strong> geometria, non più rispettose della buona tecnica<br />

utilizzata in fase <strong>di</strong> formazione del catasto e fino alla introduzione<br />

sconsiderata della nuova procedura automatizzata. Procedendo <strong>di</strong><br />

questo passo, ovvero operando in<strong>di</strong>scriminatamente rettifiche sulle<br />

mappe numerizzate su semplice richiesta <strong>di</strong> parte, vorrei chiedere a<br />

quanti hanno competenza e responsabilità nella materia specifica, se<br />

ci si rende conto dove si andrà a finire. Certamente non molto lontano,<br />

aggiunge il sottoscritto, con inevitabili <strong>di</strong>sastrose conseguenze<br />

per tutti, in particolare per tutti quelli che dalla funzione pubblica<br />

dell'ufficio in argomento ne traggono ragioni <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> sostentamento,<br />

in primis la nostra <strong>categoria</strong>.<br />

Problematica degli ultimi giorni molto sentita da tutta la <strong>categoria</strong>,<br />

poi, riguarda il caro prezzi delle consultazioni ai terminali, il<br />

rilascio <strong>di</strong> atti e tutte le formalità connesse con le or<strong>di</strong>narie attività<br />

catastali. L'attenzione si è soffermata, non tanto sui bolli e sui <strong>di</strong>ritti<br />

da corrispondere dall'utenza privata e pubblica, bensì sui costi esagerati<br />

per il rilascio in<strong>di</strong>scriminato <strong>di</strong> copie, segnatamente mappe e<br />

planimetrie <strong>di</strong> u.i.u., che or<strong>di</strong>nariamente vengono consultate dai<br />

professionisti per la corretta compilazione <strong>di</strong> nuovi atti da presentare<br />

all'ufficio medesimo. Più volte, in passato, è stata avanzata la<br />

richiesta, senza risposta, per il rilascio delle predette formalità con<br />

la <strong>di</strong>citura “per uso stu<strong>di</strong>o” da far pagare a prezzi ragionevoli, come<br />

avviene per gli avvocati per il rilascio <strong>di</strong> atti presso i Tribunali. Sul<br />

punto si rileva che gli aumenti esagerati <strong>di</strong> cui sopra non fanno<br />

altro che penalizzare i professionisti puri, puntualmente schedati<br />

negli uffici finanziari, che sono costretti ad incrementare le proprie<br />

parcelle - causa i predetti consistenti aumenti - con il rischio <strong>di</strong> consegnare<br />

la propria committenza in mano a pseudo professionisti,<br />

ovvero alla concorrenza sleale, che riescono, non si sa come, ad eludere<br />

tanti costi ad iniziare da quelli <strong>di</strong> natura prettamente fiscali, e<br />

quin<strong>di</strong> possono permettersi anche <strong>di</strong> lavorare con prezzi abbondantemente<br />

al <strong>di</strong> sotto dei minimi tariffari. Non entro nemmeno nel<br />

merito del nuovo software “Pregeo 8”, <strong>di</strong>co solo che va sempre<br />

peggio, per lasciare spazio ai tanti colleghi che certamente vorranno<br />

intervenire nel <strong>di</strong>battito per formulare precise e specifiche domande<br />

al collega Grembiale, coor<strong>di</strong>natore autorevole della Agenzia Regionale<br />

del Territorio <strong>di</strong> Calabria.<br />

Gli argomenti da trattare sarebbero ancora tanti e tutti molto<br />

interessanti, ma per esigenze <strong>di</strong> tempo non vado oltre e concludo il<br />

mio modesto intervento con il convincimento che tante cose possono<br />

essere migliorate e sistemate in casa con la buona volontà da<br />

parte del <strong>di</strong>rettore della nostra Agenzia del Territorio, mentre per<br />

altre c'è bisogno dell'intervento della Direzione Centrale. Per queste<br />

ultime, però, si chiede al neo <strong>di</strong>rettore che non vadano sottaciute a<br />

chi <strong>di</strong> dovere dopo avere eseguito i necessari approfon<strong>di</strong>menti e<br />

verifiche nelle commissioni catasto provinciale e regionale.<br />

75


76<br />

Catasto e topografia<br />

LE IPOTESI DI PEREQUAZIONE<br />

DELL’IMPOSIZIONE FISCALE<br />

<strong>di</strong> M. Brambilla e A. Gandolfi<br />

Con i commi 335 e 336 dell'art. 1 della legge 311/2004, il<br />

Governo ha deciso <strong>di</strong> effettuare una verifica dei classamenti<br />

per potere eventualmente procedere a una revisione<br />

parziale o all'in<strong>di</strong>viduazione delle unità immobiliari non<br />

<strong>di</strong>chiarate in catasto o aventi caratteristiche non più coerenti<br />

con il classamento catastale per procedere al loro<br />

aggiornamento. Tale attività è previsto venga effettuata<br />

dall'Agenzia del territorio in stretta collaborazione con gli<br />

enti locali. Il provve<strong>di</strong>mento 16 febbraio 2005 del Territorio<br />

determina le modalità tecniche e operative per l'applicazione<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni previste dalla Finanziaria 2005.<br />

Il quadro generale delle categorie definito dalla circolare<br />

della <strong>di</strong>rezione generale del catasto e dei servizi tecnici<br />

erariali n.40 del 20 aprile 1939 prevede che le unità<br />

immobiliari <strong>di</strong> tipo residenziale facenti parte <strong>di</strong> condomini<br />

debbano essere classate nelle seguenti categorie: A/1- abitazioni<br />

signorili; A/2 - abitazioni civili; A/3 - abitazioni economiche;<br />

A/4 - abitazioni popolari: A/5 - abitazioni ultrapopolari.La<br />

tariffa catastale unitaria ovviamente decresce andando<br />

dalle abitazioni signorili alle abitazioni ultrapopolari.<br />

Esistono poi altre categorie -A/6 - abitazioni rurali; A/7 -<br />

abitazioni in villini; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli e<br />

palazzi - che sono numericamente poco significative in<br />

Milano città ma che <strong>di</strong>ventano a volte rilevanti sul rimanente<br />

territorio provinciale come le abitazione in villini.In una<br />

recente elaborazione statistica si sono esaminati i criteri<br />

<strong>di</strong>stributivi delle varie categorie catastali or<strong>di</strong>narie residenziali<br />

nel centro, nel comune e nella provincia <strong>di</strong> Milano dalla<br />

Categoria<br />

quale è emersa la presenza nel centro <strong>di</strong> Milano (all'interno<br />

della cerchia dei bastioni) <strong>di</strong> numerose unità immobiliari<br />

classate nelle categorie A/4 e A/5 ovvero abitazioni popolari<br />

e ultrapopolari (sono il 31% dell'intera zona), in contrasto<br />

con le percentuali <strong>di</strong> tali unità nell'intera provincia 18% o<br />

comune 27% (tabella 1). Nelle zone territoriali a più alto<br />

valore <strong>di</strong> mercato si ha la maggiore concentrazione <strong>di</strong> unità a<br />

bassa ren<strong>di</strong>ta catastale. Questo perché all'atto della formazione<br />

del vigente catasto (gli anni a cavallo del 1937-1939)<br />

la città <strong>di</strong> Milano era fondamentalmente costituita proprio da<br />

quelle parti <strong>di</strong> territorio che ora sono classate nella prima<br />

zona censuaria. Per questo, accanto a immobili così detti<br />

“padronali” erano presenti anche i tipici fabbricati economici,<br />

le case <strong>di</strong> ringhiera. In aggiunta a questo l'immobile<br />

padronale spesso era composto da un piano nobile e da altri<br />

piani destinati alla servitù. Cioè la tipologia <strong>di</strong> abitazione<br />

popolare era ben presente ed è stata classata come tale.<br />

Avendo l'Ufficio provinciale <strong>di</strong> Milano dell' Agenzia del<br />

territorio evaso tutto l'arretralo <strong>di</strong> denunce <strong>di</strong> variazioni e<br />

nuove costruzioni ed essendo automatica l'acquisizione <strong>di</strong><br />

nuove denunce, è plausibile che gli interventi manutentivi<br />

effettuati nel tempo su queste unità non siano stati <strong>di</strong>chiarali<br />

in catasto. Analoghe situazioni sono presenti su tutto il territorio<br />

nazionale e quin<strong>di</strong>, con la Finanziaria 2005 e più precisamente<br />

con i commi 335 e 336 dell'art. 1, il Governo ha<br />

deciso <strong>di</strong> effettuare una verifica dei classamenti per potere<br />

eventualmente procedere a una revisione parziale (comma<br />

335) o all'in<strong>di</strong>viduazione delle unità immobiliari non <strong>di</strong>chiarate<br />

in catasto o aventi caratteristiche non più coerenti con il<br />

classamento catastale per procedere al loro aggiornamento<br />

(comma 336). Tale attività è prevista venga effettuata dall'A-<br />

Provincia Milano Milano Centro<br />

n. u.i.u. %<br />

%<br />

A4-A5<br />

n. u.i.u. %<br />

%<br />

A4-A5<br />

n. u.i.u. %<br />

%<br />

A4-A5<br />

A/1 Abitazioni signorili 1.345 0,1% 1.005 0,1% 576 0,8%<br />

A/2 Abitazioni civili 236.662 12,8% 101.056 13,6% 20.196 29,1%<br />

A/3 Abitazioni economiche 1.093.256 59,2% 436.401 58,8% 26.821 38,6%<br />

A/4 Abitazioni popolari<br />

A/5 Abitazioni ultrapopolari<br />

277.477 15,0%<br />

61.874 3,3%<br />

18%<br />

150.641 20,3%<br />

49.253 6,6%<br />

27%<br />

14.364 20,7%<br />

7.279 10,5%<br />

31%<br />

A/6 Abitazioni rurali 10.673 0,6% 620 0,1% 5 0,0%<br />

A/7 Abitazioni in villini 165.438 9,0% 2.673 0,4% 24 0,0%<br />

A/8 Abitazioni in ville 974 0,1% 92 0,0% 10 0,0%<br />

A/9 Castelli e palazzi 171 0,0% 142 0,0% 142 0,2%<br />

Totale 1.847.870 741.883 69.417<br />

Tabella 1 - Classamento delle unità immobiliari residenziali in provincia <strong>di</strong> Milano<br />

n. 2-3/2005


genzia del territorio in stretta collaborazione con gli enti<br />

locali. Il provve<strong>di</strong>mento del Direttore dell'Agenzia del territorio<br />

del 16 febbraio 2005, emanato previa intesa con la conferenza<br />

Stato-città e autonomie locali, determina le modalità<br />

tecniche e operative per l'applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

previste dai citati commi della Finanziaria 2005.<br />

Revisione parziale del classamento<br />

I mutamenti socioeconomici avvenuti dal 1937-1939,<br />

anno <strong>di</strong> formazione del Nuovo catasto e<strong>di</strong>lizio urbano ad<br />

oggi - le prime <strong>di</strong>chiarazioni e i conseguenti classamenti<br />

sono del 1945; si è passati alla fase <strong>di</strong> conservazione nel<br />

1962 - hanno fatto sì che nonostante la revisione delle tariffe<br />

del 1988-1989, non ci sia più univoca proporzione tra i valori<br />

catastali ottenuti dalle ren<strong>di</strong>te moltiplicate per i relativi<br />

coefficienti ed i valori espressi dall'attuale mercato immobiliare.<br />

Con il citato comma 335 ci si ripropone <strong>di</strong> effettuare<br />

una verifica, estesa al territorio dei singoli comuni, per ricercare<br />

eventuali zone che presentino scostamenti tra valore<br />

me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato e valore me<strong>di</strong>o catastale più significativi<br />

rispetto all'analogo scostamento me<strong>di</strong>o comunale, in modo<br />

da potere intervenire con una revisione parziale del classamento<br />

in tali zone e riequilibrare così all'interno del territorio<br />

comunale la <strong>di</strong>stribuzione delle ren<strong>di</strong>le. Come già evidenziato<br />

precedentemente si pensa che le più accentuate<br />

anomalie verranno riscontrate nelle zone centrali delle gran<strong>di</strong><br />

città, laddove si era proceduto a classare le unità immobiliari<br />

nel primo dopoguerra, prima del boom e<strong>di</strong>lizio e dell'espansione<br />

delle città, quando in tale porzione <strong>di</strong> città erano<br />

presenti a fianco dei pochi palazzi signorili numerosissime<br />

case economiche poi via via trasformate in case <strong>di</strong> pregio.<br />

Trasformazioni effettuate talvolta avendo cura <strong>di</strong> mantenere<br />

lo stesso classamento in modo da garantire ai nuovi proprietari<br />

ren<strong>di</strong>te basse e, <strong>di</strong> conseguenza, un basso livello impositivo.<br />

In generale le zone in cui i classamenti sono stati fatti<br />

in epoche più remote sono quelle che presentano ren<strong>di</strong>te<br />

catastali me<strong>di</strong>e più basse. Ve<strong>di</strong>amo come tecnicamente verranno<br />

analizzati i dati per evidenziare le eventuali anomalie<br />

premettendo due definizioni che meglio chiariscono l'ambito<br />

<strong>di</strong> applicazione delle norme. L'art. 2 del D.P.R. 138 del 23<br />

marzo 1998 - Regolamento recante norme per la revisione<br />

generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle<br />

unità immobiliari urbane - prevedeva l'articolazione del territorio<br />

comunale in microzone ovvero porzioni del territorio<br />

comunale che presentano omogeneità nei caratteri <strong>di</strong> posizione,<br />

urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché<br />

nella dotazione <strong>di</strong> servizi e infrastrutture urbane in cui le<br />

unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche,<br />

epoca <strong>di</strong> costruzionedestinazione prevalente e, soprattutto,<br />

caratteristiche red<strong>di</strong>tuali e dei valori <strong>di</strong> mercato. I<br />

comuni, e in loro vece l'Agenzia del territorio in microzone<br />

in previsione <strong>di</strong> una revisione generale degli estimi catastali.<br />

Tale revisione, pur ampiamente stu<strong>di</strong>ata e sperimentata<br />

dalla summenzionata Agenzia,non è ancora stata attuata.<br />

Adesso però l'articolazione territoriale sopra descritta avrà<br />

una prima valenza operativa per l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> quelle<br />

porzioni <strong>di</strong> territorio comunale all'interno delle quali il rapporto<br />

tra valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato e valore me<strong>di</strong>o catastale<br />

ha un andamento che viene definito “anomalo”rispetto a<br />

n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

quanto succede a livello dell'intero comune. L'Osservatorio<br />

del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio<br />

rileva semestralmente i valori <strong>di</strong> mercato delle principali<br />

tipologie e<strong>di</strong>lizie residenziali, commerciali, terziarie e produttive<br />

presenti in ogni comune.Questo viene sud<strong>di</strong>viso, se<br />

necessario, in fasce che rappresentano aree territoriali con<br />

precisa collocazione geografica (centrale,semicentrale,periferica,suburbana<br />

e rurale) e ulteriormente sud<strong>di</strong>viso in zone<br />

omogenee dal punto <strong>di</strong> vista dei valori immobiliari. Per ogni<br />

tipologia e<strong>di</strong>lizia, a seconda dello stato conservazione ottimo,<br />

normale e scadente, vengono rilevati valori <strong>di</strong><br />

mercato,riferiti all'unità <strong>di</strong> superficie (m 2 ). I valori <strong>di</strong> riferimento<br />

derivano da informazioni assunte da una pluralità <strong>di</strong><br />

fonti eterogenee (atti <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta, contratti <strong>di</strong> locazioni,<br />

stime per amministrazioni pubbliche,indagini <strong>di</strong>rette<br />

presso operatori del mercato e/o tecnici del settore, aste ecc.)<br />

che vengono successivamente elaborate e sintetizzate, con<br />

cadenza semestrale,a cura <strong>di</strong> un'apposita commissione istituita<br />

presso ciascun ufficio periferico e <strong>di</strong> cui fanno parte<br />

tecnici interni esperti del settore estimale. I dati vengono poi<br />

esaminati, <strong>di</strong>scussi e validati da una commissione allargata<br />

agli operatori economici pre-senti nel mercato locale. Le prime<br />

<strong>di</strong>sposizioni del provve<strong>di</strong>mento in argomento riguardano<br />

il numero <strong>di</strong> microzone in cui deve essere sud<strong>di</strong>viso il comune<br />

per potere procedere alle analisi. Dalla lettura delle linee<br />

guida, allegate al provve<strong>di</strong>mento del Direttore dell'Agenzia<br />

del territorio, si evince che la presenza <strong>di</strong> due o più microzone<br />

consente <strong>di</strong> effettuare la me<strong>di</strong>a dei rapporti tra valore<br />

me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato e valore me<strong>di</strong>o catastale; la presenza <strong>di</strong> tre<br />

o più microzone permetterebbe invece l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />

zone che presentino scostamenti del rapporto <strong>di</strong> microzona<br />

più significativi rispetto all'analogo rapporto me<strong>di</strong>o comunale<br />

(zone “anomale”). Pertanto saranno interessati al provve<strong>di</strong>mento<br />

solo i comuni che abbiano il territorio comunale<br />

sud<strong>di</strong>viso in almeno tre microzone.<br />

Nel caso <strong>di</strong> ripartizione del territorio comunale in due<br />

microzone i cui rapporti tra valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato e valore<br />

me<strong>di</strong>o catastale si scostano per una predeterminata percentuale,<br />

si sarebbe potuto anche considerare “anomala” la zona<br />

dove c'è maggiore <strong>di</strong>fferenza tra valore <strong>di</strong> mercato e valore<br />

catastale; in tale modo la possibilità <strong>di</strong> verifica sarebbero<br />

state estese a un numero maggiore <strong>di</strong> comuni così come i<br />

conseguenti eventuali interventi <strong>di</strong> revisione parziale dei<br />

classamenti.L'Agenzia del territorio per ogni microzona, con<br />

riferimento all'atto della microzonizzazione del<br />

territorio,determinerà il valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato (VMm)<br />

ovvero il valore centrale dell'intervallo dei valori in<strong>di</strong>cati<br />

nell'OMI riferiti al secondo semestre 2004<br />

(VMmi = VM min i + VM max i )<br />

2<br />

e. qualora a una microzona corrispondano due o più zone territoriali<br />

dell'Osservatorio, la me<strong>di</strong>a dei relativi valori centrali<br />

(VMmi = Σ n VM min + VM max<br />

i i<br />

1 )<br />

2<br />

Tale valore sarà espresso in euro/m2 . Sempre per ogni rnicrozona,<br />

e sempre con riferimento alle categorie catastali omogenee<br />

alla tipologia immobiliare assunta a riferimento all'atto<br />

della microzonizzazione del territorio, bisognerà determinare il<br />

77


78<br />

Catasto e topografia<br />

valore me<strong>di</strong>o catastale (VCm) ai fini dell'applicazione dell'imposta<br />

comunale sugli immobili (ICI). Il valore complessivo<br />

catastale ai fini ICI si ottiene sommando tutte le ren<strong>di</strong>te delle<br />

unità immobiliari (RC) aumentate del 5% e moltiplilcandole<br />

per un coefficiente (coeff.) pari a: 100 per le unità immobiliari<br />

dei gruppi A (esclusa A/10), B, C (esclusa C/1) e D; 50 per gli<br />

uffici (A/10); 34 per negozi (C/1) e gruppo E. Per ottenere il<br />

valore me<strong>di</strong>o catastale nei comuni dove si è già proceduto al<br />

calcolo delle superfici catastali <strong>di</strong> tutte le unità immobiliari al<br />

denominatore si metterà la sommatoria <strong>di</strong> tali superfici<br />

altrimenti, per le unità del gruppo A, bisognerà fare riferimento<br />

al vano me<strong>di</strong>o, avendo eventualmente cura <strong>di</strong> non utilizzare<br />

un solo vano me<strong>di</strong>o per tutto il territorio comunale ma <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stinguerlo sia per <strong>categoria</strong> catastale (le abitazioni <strong>di</strong> tipo<br />

signorile hanno tendenzialmente un vano me<strong>di</strong>o maggiore delle<br />

tipologie <strong>di</strong> tipo economico) sia per microzona (le abitazioni<br />

signorili <strong>di</strong> vecchia costruzione hanno sicuramente vani me<strong>di</strong><br />

maggiori <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> recente costruzione) (tabella 2)<br />

*<br />

Tale valore sarà espresso in euro/m 2 coerentemente con il<br />

precedente rapporto.<br />

Categoria<br />

Microzona 3<br />

centro<br />

Vano me<strong>di</strong>o<br />

Microzona 54<br />

periferia<br />

A/1 Abitazioni signorili 22,83 -<br />

A/2 Abitaz. civili 20,30 17,62<br />

A/3 Abitaz. economiche 18,23 16,71<br />

A/4 Abitaz. popolari 18,79 18,46<br />

A/5 Abitaz. ultrapopolari 15,69 -<br />

Vano me<strong>di</strong>o 19,44 17,16<br />

Tabella 2: valori me<strong>di</strong> in Milano città<br />

A questo punto è possibile calcolare i rapporti previsti dal<br />

comma 335 della Finanziaria 2005. Per ogni microzona si ottiene<br />

che misura lo scostamento tra valori <strong>di</strong> mercato e valori catastali<br />

all'interno della microzona.<br />

L'analogo rapporto a livello comunale è previsto che venga<br />

calcolato sommando tutti i rapporti delle singole microzone e<br />

<strong>di</strong>videndo per il numero <strong>di</strong> microzone<br />

Questo rapporto misura lo scostamento a livello comunale.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento dell'Agenzia del territorio stabilisce<br />

quin<strong>di</strong> che la revisione parziale del classamento può essere<br />

attivata per le microzone in cui il rapporto <strong>di</strong> microzona si<br />

<strong>di</strong>scosta dal rapporto <strong>di</strong> comune per almeno il 35% (sopra o<br />

sotto), o per percentuale maggiore a <strong>di</strong>screzione <strong>di</strong> ciascun<br />

comune.<br />

Esplicitiamo graficamente quanto sopra descritto (grafico<br />

1): determinato il rapporto a livello comunale, si in<strong>di</strong>viduano<br />

le fasce <strong>di</strong> “tolleranza” (±35% del valore del rapporto<br />

comunale); le microzone che presentano rapporto tra valore<br />

me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato e valore me<strong>di</strong>o catastale (rapporto <strong>di</strong><br />

microzona) non rientrante in tale fascia <strong>di</strong> “tolleranza”, e<br />

quin<strong>di</strong> con scostamento (freccia nera) rispetto al rapporto<br />

comunale (nel grafico la microzona 2 ha un significativo<br />

scostamento per <strong>di</strong>fetto mentre le microzone 4 e n-1 per<br />

eccesso) sono le microzone che, su richiesta dei comuni,<br />

potranno essere oggetto della revisione parziale dei classamenti.<br />

Le altre microzone che presentano scostamento interno<br />

(freccia blu) a tale fascia <strong>di</strong> “tolleranza” (in figura le<br />

microzone 1, 3, ..., .... n-2 e n) non saranno oggetto <strong>di</strong> revisione<br />

parziale dei classamenti. Il provve<strong>di</strong>mento dell'Agenzia<br />

del territorio prevede per la determinazione del rapporto<br />

a livello comunale una me<strong>di</strong>a semplice e non pesata. Si<br />

sarebbe potuto anche ponderare la me<strong>di</strong>a dei rapporti delle<br />

singole microzone con lo stock<br />

o con la consistenza complessiva. Questo per tener conto del<br />

fatto che le zone periferiche, <strong>di</strong> più ampia estensione territoriale,<br />

hanno presumibilmente scostamenti più bassi, visto<br />

che le operazioni <strong>di</strong> classamento sono più recenti, mentre le<br />

zone centrali e <strong>di</strong> pregio, <strong>di</strong> minore estensione territoriale,<br />

hanno presumibilmente scostamenti più elevati, dato che le<br />

operazioni <strong>di</strong> classamento sono avvenute all'atto della formazione<br />

del NCEU. Di conseguenza una me<strong>di</strong>a “pesata”<br />

darebbe origine a valori del rapporto a livello comunale più<br />

bassi e quin<strong>di</strong> avrebbe fatto emergere maggiormente le “anomalie”<br />

verso l'alto.<br />

Criteri operativi<br />

L'Agenzia del territorio, entro 5 mesi dall'entrata in vigore<br />

del provve<strong>di</strong>mento, pre<strong>di</strong>spone i dati e le elaborazioni per<br />

determinare i valori e i rapporti sopra descritti. Ultimate le<br />

elaborazioni e i dati sono resi <strong>di</strong>sponibili ai comuni entro 30<br />

giorni dalla data <strong>di</strong> richiesta avanzata dagli stessi. Successivamente,<br />

con un'istanza motivata, il comune richiede ai<br />

competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio l'av-<br />

* 'Nell'ipotesi <strong>di</strong> tipologie <strong>di</strong> riferimento commerciale si dovranno utilizzare dei coefficienti <strong>di</strong> ragguaglio tra m 2 catastale e m 2commerciale<br />

n. 2-3/2005


vio delle operazioni <strong>di</strong> revisione parziale del classamento.<br />

L'Agenzia, previa verifica dei presupposti delle richieste<br />

pervenute dai comuni, emana entro il 31 maggio e il 30<br />

novembre i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> attivazione della revisione del<br />

classamento relativi alle richieste pervenute rispettivamente<br />

entro il 15 aprile e il 15 ottobre <strong>di</strong> ciascun anno.<br />

Saranno oggetto <strong>di</strong> successivo provve<strong>di</strong>mento le istruzioni<br />

che definiranno le modalità operative <strong>di</strong> attuazione della<br />

revisione parziale del classamento ovvero, tra le ipotesi percorribili,<br />

se questo avverrà automaticamente, con verifiche a<br />

tavolino, con sopralluoghi esterni agli e<strong>di</strong>fici o con sopralluoghi<br />

interni delle singole unità immobiliari. Sembra chiaro,<br />

invece, che l'entità complessiva della revisione del classamento<br />

debba servire a riportare all'interno della fascia <strong>di</strong><br />

tolleranza del 35% lo scostamento della microzona “anomala”<br />

rispetto alla me<strong>di</strong>a comunale.<br />

Unità non <strong>di</strong>chiarate o con caratteristiche non più coerenti<br />

Una seconda possibilità <strong>di</strong> recuperare forme <strong>di</strong> evasione<br />

ed elusione fiscale è prevista dal comma 336 della legge<br />

311/2004 Finanziaria 2005.<br />

I comuni, analizzate le informazioni provenienti dall'archivio<br />

e<strong>di</strong>lizio comunale, dall'archivio delle licenze commerciali,<br />

o quelle contenute nei verbali <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong><br />

violazioni e<strong>di</strong>lizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini<br />

territoriali o desunte da ogni altra documentazione idonea<br />

allo scopo, verificano la presenza <strong>di</strong> unità immobiliari non<br />

<strong>di</strong>chiarate in catasto ovvero la sussistenza <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong><br />

fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute<br />

variazioni e<strong>di</strong>lizie. Più specificamente sono ritenute<br />

idonee a essere trattate le richieste dei comuni riguardanti le<br />

unità immobiliari interessate: - da interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />

straor<strong>di</strong>naria (lett. b) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 T.U.<br />

e<strong>di</strong>lizia) che abbiano comportato la mo<strong>di</strong>fica permanente<br />

nella destinazione d'uso, ovvero un incremento <strong>di</strong> valore stimabile<br />

in misura non inferiore al 15%. Vengono esclusi gli<br />

interventi che non abbiano comportato una variazione della<br />

consistenza e delle caratteristiche tipologiche <strong>di</strong>stributive ed<br />

impiantistiche originarie delle unità immobiliari;<br />

- da interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo (lett.<br />

C) dell''art. 3 del D.P.R. 380/2001) qualora, in particolare,<br />

abbiano interessato l'intero e<strong>di</strong>ficio;<br />

n. 2-3/2005<br />

Grafico 1<br />

Catasto e topografia<br />

- da interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (lett. d) dell'art. 3<br />

del D.P.R. 380/2001) sempre con mo<strong>di</strong>fica della destinazione<br />

d'uso o incrementi <strong>di</strong> valore del 15%;<br />

- da interventi <strong>di</strong> nuova costruzione (lett. e) dell'art. 3 del<br />

T.U. e<strong>di</strong>lizia) non <strong>di</strong>chiarati in catasto;<br />

- dal rilascio <strong>di</strong> licenze ad uso commerciale che abbiano<br />

comportato mo<strong>di</strong>fiche permanenti nella destinazione d'uso;<br />

- dal passaggio da categorie esenti a quelle soggette a imposizione,<br />

quali quelle che hanno perso i requisiti <strong>di</strong> ruralità.<br />

Non devono essere prese in considerazione le unita<br />

immobiliari soggette a interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>narla<br />

(lett. a), art. 3, D.P.R. 380/2001) e quelle soggette a interventi<br />

<strong>di</strong> riparazione, rinnovo o adeguamento degli impianti<br />

tecnologici o interventi <strong>di</strong> consolidamento e conservazione<br />

degli elementi e<strong>di</strong>lizi strutturali. Relativamente all'incremento<br />

del 15% del valore delle unita immobiliari sopra definito<br />

si può commentare che tale valutazione risulta agevolmente<br />

determinabile. Inoltre per le tipologie <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />

previsti, tale soglia sembra facilmente superabile,<br />

anche con interventi minimali, nelle unità site in zone a basso<br />

valore <strong>di</strong> mercato mentre sembra <strong>di</strong>fficilmente raggiungibile,<br />

anche con interventi <strong>di</strong> ristrutturazione totale, per le<br />

unità site In zone ad alto valore <strong>di</strong> mercato. È da osservare<br />

che gli interventi previsti dal comma 336 non risulteranno<br />

agevoli in quanto i dati a <strong>di</strong>sposizione dei comuni dovranno<br />

essere incrociati con i dati contenuti nella banca dati catastale.<br />

È però chiaro che in tale verifiche risulteranno facilitate<br />

le amministrazioni più "virtuose", quelle cioè che da più<br />

tempo hanno provveduto ad informatizzare i dati delle procedure<br />

e<strong>di</strong>lizie.<br />

In<strong>di</strong>viduate le unità immobiliari i comuni inviteranno i<br />

proprietari a procedere alla presentazione degli atti <strong>di</strong><br />

aggiornamento catastale tramite notifica contenente i dati<br />

catastali della unità immobiliare, gli elementi oggetto della<br />

constatazione, le modalità e i termini secondo i quali è possibile<br />

adempiere agli obblighi, le conseguenze in caso <strong>di</strong> inadempienza<br />

ed infine la data cui riferire il mancato adempimento.<br />

I proprietari devono adempiere entro 90 giorni in<strong>di</strong>cando<br />

protocollo e data della notifica comunale.<br />

In caso <strong>di</strong> inadempimento entro i termini previsti provvedono<br />

all'aggiornamento gli Uffici provinciali dell'Agenzia<br />

del territorio ponendo a carico dei soggetti inadempienti gli<br />

79


80<br />

Catasto e topografia<br />

oneri per le attività svolte comprensivi <strong>di</strong> tributi, sanzioni e<br />

costi <strong>di</strong> notifica. Le nuove ren<strong>di</strong>te dovranno essere trasmesse<br />

ai soggetti interessati tramite notifica.<br />

È stata inoltre prevista la creazione <strong>di</strong> apposito database<br />

informatico che potrà garantire il corretto monitoraggio del<br />

processo essendo stabilito lo scambio <strong>di</strong> dati tra comuni e<br />

Agenzia a cadenza mensile.<br />

Considerazioni conclusive<br />

Solo la futura revisione generale degli estimi consentirà<br />

la totale eliminazione delle forme <strong>di</strong> sperequazione presenti<br />

nel sistema impositivo fiscale immobiliare, basto sulle ren<strong>di</strong>te<br />

catastali (imposte sul red<strong>di</strong>to, ICI, imposta <strong>di</strong> registro) e<br />

derivanti principalmente:<br />

- da una non più corretta correlazione tra i valori economici<br />

espressa dalle ren<strong>di</strong>te catastali e i valori <strong>di</strong> mercato legati<br />

principalmente ai fattori posizionali e alle caratteristiche<br />

e<strong>di</strong>lizie dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />

- dai classamenti avvenuti in epoche <strong>di</strong>verse che vanno dalla<br />

seconda guerra mon<strong>di</strong>ale a oggi passando per gli anni del<br />

boom economico-e<strong>di</strong>lizio;<br />

- dal calcolo della consistenza in vani, non solo non più corrispondente<br />

a quanto utilizzato nel mercato immobiliare<br />

attuale (m 2 ), ma soprattutto sperequata a causa delle <strong>di</strong>fferenze<br />

esistenti tra laconsistenza <strong>di</strong> un vano <strong>di</strong> vecchie tipologie<br />

immobiliari e quella delle attuali tipologie immobiliari<br />

(<strong>di</strong> solito allineata con i minimi previsti dai regolamenti<br />

locali).<br />

Gli interventi previsti dai commi 335 e 336 dell'art.. 1<br />

della Finanziaria 2005 e regolamentati dal provve<strong>di</strong>mento<br />

del Direttore dell' Agenzia del territorio risultano un primo,<br />

importante, passo per procedere all'attività fiscale immobiliare<br />

all'interno <strong>di</strong> ogni singolo territorio comunale.Queste<br />

operazioni non consentiranno da sole l'eventuale riequilibrio<br />

delle ren<strong>di</strong>te tra i vari comuni. Le Amministrazioni comuna-<br />

li, cui è demandata ogni iniziativa e quin<strong>di</strong> l'efficacia della<br />

norma, con la collaborazione degli uffici della Agenzia del<br />

territorio, hanno la possibilità <strong>di</strong> condurre importanti verifiche<br />

che consentano <strong>di</strong> recuperare imponibile fiscale immobiliare<br />

dai <strong>di</strong>ffusi fenomeni <strong>di</strong> evasione ed elusione fiscale che<br />

prima <strong>di</strong>fficilmente potevano essere contrastati. Un ulteriore<br />

commento riguarda il fatto che i dati, gli elementi, gli incroci<br />

da eseguire e le successive verifiche da effettuare sul territorio<br />

investono quantitativi numericamente assai rilevanti. È<br />

ovvio che una tempestiva ed efficace azione in questa <strong>di</strong>rezione<br />

sarà facilitata ove si possa intervenire con operazioni<br />

<strong>di</strong> tipo informatico che permettano <strong>di</strong> automatizzare i riscontri.<br />

L'Agenzia del territorio ha già una informatizzazione<br />

della propria banca dati censuaria totale e una banca dati<br />

geometrica in parte vettoriale (40%) e in parte rasterizzata<br />

(il rimanente 60%). Negli ambiti territoriali in cui le Amministrazioni<br />

comunali posseggono una banca dati delle pratiche<br />

e<strong>di</strong>lizie informatizzata, uno strutturato sistema tributario<br />

locale, un recente o aggiornato rilievo aerofoto-grammetrico<br />

sarà possibile in<strong>di</strong>viduare agevolmente le unità immobiliari<br />

con un semplice incrocio con la banca dati censuaria catastale<br />

o tramite la sovrapposizione con la mappa catastale. Da<br />

non trascurare l'importanza del professionisti tecnici abilitati,<br />

e dei relativi or<strong>di</strong>ni professionali, perché in prima istanza<br />

loro saranno chiamati a re<strong>di</strong>gere gli atti <strong>di</strong> aggiornamento<br />

catastale. Sarà quin<strong>di</strong> opportuna una attività <strong>di</strong> cooperazione,<br />

coinvolgimento e aggiornamento che consentirà <strong>di</strong> raggiungere<br />

gli obiettivi che la norma si prefigge. Le attività previste<br />

potranno essere comunque un primo significativo banco <strong>di</strong><br />

prova dell'efficacia delle sinergie attivabili tra Agenzia del<br />

territorio e Amministrazioni comunali, nell'ottica anche del<br />

perseguimento delle finalità previste dal D. Lgs. 112/1998 -<br />

Conferimento <strong>di</strong> funzioni e compiti amministrativi dello Stato<br />

alle regioni e agli enti locali - alle quali nessuna delle due<br />

parti coinvolte ha mostrato finora <strong>di</strong> volersi sottrarre.<br />

«Consulente Immobiliare»<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

REVISIONE CLASSAMENTI CATASTALI<br />

Attuazione <strong>di</strong>sposizioni legge finanziaria 2005<br />

Con la determinazione dell’Agenzia del territorio<br />

prende il via la revisione dei classamenti catastali<br />

prevista dai commi 335 e 336 dell’art. 1 della L.<br />

30.12.2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).<br />

Le previsioni della Legge finanziaria<br />

La legge finanziaria 2005 ha inteso agire sulla revisione<br />

dei valori catastali sotto due <strong>di</strong>fferenti aspetti.<br />

In primo luogo, il comma 335 dell’art.1 della citata L.<br />

311/2004 ha <strong>di</strong>sposto che i comuni richiedano agli uffici<br />

provinciali dell’Agenzia del territorio la revisione parziale<br />

del classamento <strong>di</strong> unità immobiliari private site in microzone<br />

comunali nelle quali il rapporto tra il valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />

mercato, in<strong>di</strong>viduato ai sensi del DPR 138/1998, ed il valore<br />

me<strong>di</strong>o catastale ai fini dell’applicazione dell’ICI si <strong>di</strong>scosta<br />

significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme<br />

<strong>di</strong> tutte le microzone comunali.<br />

In altri termini, in presenza <strong>di</strong> microzone nelle quali il<br />

valore <strong>di</strong> mercato risulta essere, in rapporto al valore catastale,<br />

proporzionalmente più elevato che nelle altre microzone<br />

del territorio comunale, scatta la possibilità per il<br />

comune <strong>di</strong> richiedere la revisione del classamento.<br />

L’evidente intento della norma è quin<strong>di</strong> quello <strong>di</strong> colpire<br />

le zone che hanno subito un incremento dei valori <strong>di</strong> mercato<br />

superiore alle altre, senza che sia stato conseguentemente<br />

adeguato il valore catastale, come per esempio potrebbe<br />

essere nei centri storici <strong>di</strong> alcune gran<strong>di</strong> città quali Roma o<br />

Milano, nei quali la maggior parte delle abitazioni è ancora<br />

classificato come A4 (popolare) o A5 (ultrapopolare), nonostante<br />

il valore <strong>di</strong> mercato sia particolarmente elevato.<br />

La variazione della classificazione degli immobili siti<br />

nelle microzone «anomale» comporta un effetto sull’ICI e<br />

sulle imposte sui red<strong>di</strong>ti a partire dalla notifica della nuova<br />

ren<strong>di</strong>ta catastale. Si noti infatti che non si tratta in questo<br />

caso <strong>di</strong> una revisione degli estimi, cioè dei valori a vano<br />

corrispondenti ad una determinata classe e <strong>categoria</strong> catastale,<br />

ma al contrario saranno queste ultime a variare, comportando<br />

un aumento della ren<strong>di</strong>ta in base alla quale vengono<br />

calcolate le imposte.<br />

Il comma 336 dei citato art. 1 della L. 311/2004 prevede<br />

invece che in presenza <strong>di</strong> immobili <strong>di</strong> proprietà privata non<br />

<strong>di</strong>chiarati, o <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> fatto non più coerenti con i<br />

classamenti catastali a causa <strong>di</strong> intervenute variazioni e<strong>di</strong>lizie,<br />

i comuni possono richiedere ai proprietari la presentazione<br />

<strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> aggiornamento.<br />

Dunque questa seconda <strong>di</strong>sposizione riguarda gli immobili<br />

non <strong>di</strong>chiarati al catasto, quelli per i quali sono intervenute<br />

variazioni non denunciate alla destinazione d’uso, alla<br />

superficie o alla volumetria utile, e comunque tutti gli<br />

immobili che a seguito <strong>di</strong> variazioni e<strong>di</strong>lizie abbiano acquisito<br />

caratteristiche tali da essere attribuiti ad una più elevata<br />

<strong>categoria</strong> catastale.<br />

In questi casi il comune può richiedere ai proprietari la<br />

presentazione <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> aggiornamento. I proprietari ai<br />

quali è stata notificata la richiesta dovranno incaricare un<br />

professionista <strong>di</strong> eseguire la procedura <strong>di</strong> aggiornamento<br />

tramite il programma «Docfa».<br />

Le modalità applicative deliberate dall’Agenzia del territorio<br />

Revisione classamenti nelle zone <strong>di</strong> maggior pregio<br />

L’art. 1 della determinazione in esame in<strong>di</strong>viduale<br />

modalità per l’aggiornamento del valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato<br />

<strong>di</strong> microzona, ai fini dell’applicazione del comma 335,<br />

mentre il Capo II è de<strong>di</strong>cato alle modalità operative per l’attuazione<br />

del comma 336, ed in particolare all’in<strong>di</strong>viduazione<br />

delle unità immobiliari oggetto <strong>di</strong> rideterminazione della<br />

ren<strong>di</strong>ta ed ai contenuti del provve<strong>di</strong>mento per la richiesta <strong>di</strong><br />

presentazione dell atto <strong>di</strong> aggiornamento catastale,che<br />

dovrà essere redatto da un professionista tecnico abilitato a<br />

norma <strong>di</strong> legge.<br />

Prima <strong>di</strong> tutto si sottolinea come l’allegato alla determinazione<br />

in esame <strong>di</strong>spone che possono procedere alla selezione<br />

delle microzone sulle quali effettuare la revisione del<br />

classamento in base al comma 335 della finanziaria soltanto<br />

i comuni il cui territorio sia ripartito in almeno tre<br />

microzone censuarie. Ciò comporta che non sono interessati<br />

dalle <strong>di</strong>sposizioni in commentotutti o quasi i piccoli centri,<br />

ivi comprese quelle località turistiche <strong>di</strong> particolareprestigio<br />

nei quali il valore <strong>di</strong> mercato raggiunge livelli estremamente<br />

elevati. Per la determinazione delle microzone interessate<br />

dal riclassamento occorre calcolare, perciascuna singola<br />

microzona e per l’insieme <strong>di</strong> tutte le microzone, il valore<br />

me<strong>di</strong>o <strong>di</strong>mercato in<strong>di</strong>viduato ai sensi del D.P.R. 138/1998<br />

ed il valore me<strong>di</strong>o catastale ai finidell’applicazione dell’I-<br />

CI. Una volta ottenuti tali dati occorre calcolare il rapporto<br />

trail valore <strong>di</strong> mercato ed il valore catastale, anche in questo<br />

caso per la singolamicrozona e per l’insieme <strong>di</strong> tutte le<br />

microzone. Qualora i due rapporti si <strong>di</strong>scostino almeno del<br />

35% (o della percentuale più elevata eventualmente stabilita<br />

dal comune) è possibile la revisione del classamento.<br />

Si sottolinea come sulla base del metodo sopra delineato<br />

sia particolarmente <strong>di</strong>fficile anche per un tecnico controllare<br />

i calcoli effettuati dall’Agenzia del territorio, per la mancanza<br />

dei dati <strong>di</strong> riferimento (numero <strong>di</strong> immobili per ciascuna<br />

<strong>categoria</strong> catastale, superfici, ren<strong>di</strong>te, ecc.).<br />

Aggiornamento catastale immobili oggetto <strong>di</strong> variazioni o<br />

non <strong>di</strong>chiarati<br />

Per quanto riguarda l’attuazione della <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong><br />

cui al comma 336 della finanziaria, possono essere oggetto<br />

<strong>di</strong> rideterminazione della ren<strong>di</strong>ta le unità immobiliari private<br />

che hanno subito interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia<br />

che abbiano comportato un incremento stimabile in misura<br />

pari almeno al 15% del valore <strong>di</strong> mercato o della red<strong>di</strong>tività,<br />

ovvero interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria che<br />

abbiano comportato una variazione della consistenza o delle<br />

caratteristiche tipologiche <strong>di</strong>stributive ed impiantistiche<br />

originarie, o infine interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento<br />

conservativo che abbiano interessato l’intero e<strong>di</strong>ficio.<br />

81


82<br />

Catasto e topografia<br />

Inoltre possono rientrare nel campo <strong>di</strong> applicazione della<br />

<strong>di</strong>sposizione in esame le nuove costruzioni non <strong>di</strong>chiarate<br />

in catasto, gli immobili che a seguito del rilascio <strong>di</strong> licenze<br />

commerciali abbiano mo<strong>di</strong>ficato permanentemente la loro<br />

destinazione d’uso, quelli passati da categorie esenti a<br />

categorie soggette all’imposizione sugli immobili ed infine i<br />

fabbricati accatastati come rurali ma che non possiedano<br />

più i requisiti previsti dal D.P.R. 139/1998. Non sono invece<br />

presi in considerazione gli interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />

or<strong>di</strong>nana, <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria al <strong>di</strong> fuori dei casi<br />

sopra descritti, quelli <strong>di</strong> adeguamento a norma degli impian-<br />

TERMINOLOGIA CATASTALE<br />

ti tecnologici e quelli <strong>di</strong> consolidamento.<br />

I soggetti ai quali viene notificata la richiesta <strong>di</strong> presentazione<br />

<strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> aggiornamento, con i contenuti <strong>di</strong> cui<br />

all’art.3 del provve<strong>di</strong>mento in esame, devono adempiere entro<br />

novanta giorni incaricando, come già sottolineato, un professionista<br />

tecnico abilitato a norma <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> eseguire la procedura<br />

<strong>di</strong> aggiornamento tramite il programma «Docfa».<br />

Decorso il suddetto termine in mancanza dell’adempimento,<br />

gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio possono<br />

provvedere all’aggiornamento d’ufficio, a spese del<br />

privato inadempiente.<br />

Si ritiene utile concludere questa trattazione riportando un breve glossario dei principali termini catastali utilizzati<br />

(fonte Agenzia del territorio).<br />

MICROZONA CATASTALE<br />

Porzione del territorio comunale ovvero <strong>di</strong> zona censuaria. È in<strong>di</strong>viduata da uno o più fogli contigui, o parte <strong>di</strong><br />

essi, facenti parte della mappa catastale ed appartenenti allo stesso comune.<br />

CLASSE CATASTALE<br />

Livello red<strong>di</strong>tuale or<strong>di</strong>nario ritraibile dall’unità immobiliare, in relazione alla sud<strong>di</strong>visione del livello stesso, nell’ambito<br />

<strong>di</strong> ciascuna <strong>categoria</strong> catastale. Le caratteristiche principali da considerare nell’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> ciascuna<br />

classe sono quelle estrinseche dell’unità immobiliare, quali l’ubicazione, la salubrità della zona, la presenza <strong>di</strong> servizi<br />

pubblici, ecc., le caratteristiche intrinseche, quali l’esposizione, il grado <strong>di</strong> rifinitura, le con<strong>di</strong>zioni igieniche ed<br />

estetiche, ecc.. Per «Classamento» si intende invece l’operazione consistente nell’assegnare a ciascuna unità immobiliare<br />

urbana o porzione <strong>di</strong> terreno costituita da una particella catastale, la <strong>categoria</strong> e la classe <strong>di</strong> competenza a cui<br />

essa appartiene.<br />

CATEGORIA CATASTALE<br />

Insieme <strong>di</strong> unità immobiliari essenzialmente omogenee per le caratteristiche intrinseche che ne determinano la<br />

destinazione or<strong>di</strong>naria e permanente. Si definisce tramite l’operazione <strong>di</strong> qualificazione che consiste nel <strong>di</strong>stinguere,<br />

per ciascuna zona censuaria con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le <strong>di</strong>verse specie immobiliari<br />

presenti nella medesima zona censuaria.<br />

RENDITA CATASTALE<br />

Ren<strong>di</strong>ta lorda me<strong>di</strong>a or<strong>di</strong>naria ritraibile da un’unità immobiliare urbana, previa detrazione delle spese e per<strong>di</strong>te<br />

eventuali e al lordo delle imposte<br />

«Bollettino <strong>di</strong> Legislazione Tecnica»<br />

AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI FISSI DELLE<br />

IMPOSTE IPOTECARIE, DI BOLLO DELLE TASSE<br />

IPOTECARIE E DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI<br />

Agenzia del Territorio - Circolare n.1 del 4 febbraio 2005<br />

Articolo 1, comma 300, della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004,<br />

n. 311 (legge finanziaria 2005) - Primi chiarimenti.<br />

Premessa<br />

Con l’art. 7, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005,<br />

n. 7 - come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31<br />

gennaio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio<br />

2005 (cfr. Avviso <strong>di</strong> rettifica <strong>di</strong> pari data) - sono state apportate<br />

rilevanti mo<strong>di</strong>fiche all’art. 1, comma 300, della L. 30 <strong>di</strong>cembre<br />

2004, n. 311.<br />

In particolare, per quanto attiene i tributi afferenti le attività<br />

gestite dall’Agenzia del territorio, si evidenzia che gli importi<br />

fissi dell’imposta ipotecaria, dell’imposta <strong>di</strong> bollo, delle tasse<br />

ipotecarie e dei tributi speciali catastali <strong>di</strong> cui al Titolo III della<br />

n. 2-3/2005


Tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito con<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni dalla L. 26 settembre 1954, n. 869, e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni, sono stati aggiornati secondo quanto stabilito<br />

negli allegati 2-bis (imposta ipotecaria), 2-quater (imposta <strong>di</strong><br />

bollo), 2-quinquies (tributi speciali) e 2-sexies (tasse ipotecarie).<br />

Inoltre, l’allegato 2-quater introduce alcune mo<strong>di</strong>fiche agli<br />

artt. 3 e 4 della tariffa dell’imposta <strong>di</strong> bollo.<br />

L’intervento ha assunto aspetti fortemente innovativi, che<br />

da un lato riflettono finalità <strong>di</strong> semplificazione, dall’altro sono<br />

connessi allo sviluppo <strong>di</strong> procedure informatiche e telematiche<br />

a valore aggiunto.<br />

Al fine <strong>di</strong> fornire agli Uffici i primi chiarimenti operativi in<br />

or<strong>di</strong>ne all’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni recate dal provve<strong>di</strong>mento<br />

in esame, si illustrano <strong>di</strong> seguito le principali novità<br />

introdotte dalla norma.<br />

ALLEGATO 2-BIS<br />

Comma 1 - Mo<strong>di</strong>fiche alle imposte <strong>di</strong> registro,<br />

ipotecaria e catastale<br />

È previsto l’aggiornamento, fra gli altri, della misura fissa<br />

dell’imposta ipotecaria, il cui importo viene elevato ad euro<br />

168,00.<br />

ALLEGATO 2-QUATER<br />

1 - Elenco degli importi mo<strong>di</strong>ficati della tariffa<br />

dell’imposta <strong>di</strong> bollo<br />

Tale <strong>di</strong>sposizione mo<strong>di</strong>fica, fra gli altri, l’articolo 1, comma<br />

1-bis, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,<br />

come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992; conseguentemente<br />

l’imposta dovuta sugli atti relativi a <strong>di</strong>ritti sugli immobili sottoposti<br />

a registrazione con procedure telematiche, <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

3-bis del D.Lgs. 18 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 463, è elevata ad<br />

euro 230,00.<br />

2 -Mo<strong>di</strong>fiche all’imposta <strong>di</strong> bollo per l’introduzione<br />

<strong>di</strong> servizi telematici a valore aggiunto<br />

Alla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come<br />

sostituita dal D.M. 20 agosto 1992, sono apportate mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

finalizzate ad una razionalizzazione del tributo, anche<br />

nella prospettiva della attivazione <strong>di</strong> nuovi servizi telematici a<br />

valore aggiunto; in particolare, per quanto <strong>di</strong> competenza dell’Agenzia<br />

dei territorio, si segnala:<br />

Lettera b)<br />

All’articolo 3 della predetta tariffa, dopo il comma 2, è<br />

aggiunto il seguente:<br />

- Comma 2 bis<br />

“Note <strong>di</strong> trascrizione, <strong>di</strong> iscrizione, <strong>di</strong> rinnovazione,<br />

domande <strong>di</strong> annotazione nei registri immobiliari, anche con<br />

efficacia <strong>di</strong> voltura, trasmesse con procedure telematiche o<br />

presentate su supporto informatico, compresa l’iscrizione nel<br />

registro <strong>di</strong> cui all’art. 2678 del co<strong>di</strong>ce civile, fuori dai casi previsti<br />

dall’art. 1, comma 1-bis e dall’art. 4, comma 1-bis.”<br />

Con la <strong>di</strong>sposizione sopra riportata viene in<strong>di</strong>viduata una<br />

nuova fattispecie impositiva, correlata allo sviluppo <strong>di</strong> procedure<br />

informatiche e telematiche nel settore ipotecario.<br />

In virtù <strong>di</strong> tale previsione, le formalità da eseguire nei registri<br />

immobiliari trasmesse con modalità telematiche ai sensi del<br />

D.M. 10/10/1992, ovvero presentate su supporto informatico<br />

sono assoggettate all’imposta <strong>di</strong> euro 59,00.<br />

n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

Non sembra superfluo evidenziare che tale <strong>di</strong>sposizione non<br />

riguarda le formalità derivanti da atti relativi a <strong>di</strong>ritti sugli<br />

immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche<br />

<strong>di</strong> cui al D.Lgs. n. 463/97, per le quali si applica l’articolo 1,<br />

comma 1-bis della tariffa, né le formalità derivanti dalla trasmissione<br />

con procedure telematiche delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> successione<br />

dei beni immobili e dei <strong>di</strong>ritti reali immobiliari, <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 4, comma 1-bis della tariffa, procedura, peraltro, ad<br />

oggi non ancora attivata.<br />

L’imposta, <strong>di</strong> importo forfetario, è dovuta all’atto della<br />

richiesta <strong>di</strong> formalità; relativamente alle modalità <strong>di</strong> pagamento,<br />

viene precisato che l’assolvimento del tributo in questione<br />

avviene in modo virtuale me<strong>di</strong>ante pagamento presso il competente<br />

ufficio dell’Agenzia del territorio, versamento <strong>di</strong>retto al<br />

concessionario della riscossione dei tributi o ad interme<strong>di</strong>ario<br />

convenzionato, oppure con <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> pagamento in via<br />

telematica, modalità quest’ultima non ancora <strong>di</strong>sponibile.<br />

Lettera c)<br />

All’art. 4 della tariffa, dopo il comma 1, sono aggiunti i<br />

seguenti:<br />

- Comma 1 bis<br />

“Certificati <strong>di</strong> successione conformi alle risultanze delle<br />

<strong>di</strong>chiarazioni uniche <strong>di</strong> successione dei beni immobili e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />

reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese<br />

le note <strong>di</strong> trascrizione, con efficacia <strong>di</strong> voltura, e l’iscrizione<br />

nel registro <strong>di</strong> cui all’art. 2678 del co<strong>di</strong>ce civile”.<br />

L’imposta, <strong>di</strong> importo forfetario, è correlata ad una procedura<br />

a tutt’oggi non attivata, che prevede la presentazione con<br />

modalità telematiche della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> successione <strong>di</strong> beni<br />

immobili e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali immobiliari e della relativa domanda<br />

<strong>di</strong> voltura.<br />

- Comma 1 ter<br />

“Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati<br />

catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli<br />

uffici dell’Agenzia del Territorio, attestazioni <strong>di</strong> conformità”.<br />

Al riguardo, viene previsto che per tali fattispecie l’imposta,<br />

<strong>di</strong> importo forfetario, è dovuta all’atto della richiesta del<br />

servizio ed ammonta a euro 28,00, comprensivi dell’imposta <strong>di</strong><br />

bollo dovuta per la richiesta.<br />

Per le modalità <strong>di</strong> pagamento si rimanda a quanto in<strong>di</strong>cato<br />

all’ultimo comma della precedente lettera b).<br />

La nuova misura si applica ai soli certificati ottenuti integralmente<br />

dalla base dati informatizzata. Si evidenzia che per i<br />

certificati storici (o storico-grafici) del Catasto, ottenuti in<br />

modo misto, ossia anche me<strong>di</strong>ante fotocopia degli atti cartacei,<br />

si applica, invece, l’importo previsto all’art. 4 comma 1.<br />

Del pari, si evidenzia che il rilascio delle certificazioni relative<br />

alle copie dei tipi <strong>di</strong> frazionamenti e ai tipi mappali non<br />

rientra nella presente fattispecie in quanto la stessa è prevista<br />

me<strong>di</strong>ante riproduzione da supporto cartaceo.<br />

ALLEGATO 2 - QUINQUIES<br />

Mo<strong>di</strong>fiche ai tributi speciali catastali per l’introduzione <strong>di</strong><br />

servizi telematici a valore aggiunto.<br />

Il titolo III della tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n.<br />

533, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla L. 26 settembre 1954,<br />

n. 869, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, da ultimo variato dall’articolo<br />

10, comma 13 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convcrtito<br />

con mo<strong>di</strong>ficazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, viene inte-<br />

83


84<br />

Catasto e topografia<br />

gralmente sostituito dalla tabella in commento.<br />

Le mo<strong>di</strong>fiche apportate risultano essere fortemente innovative<br />

e coerenti con l’esigenza <strong>di</strong> maggiore semplificazione e<br />

con l’attuale livello <strong>di</strong> evoluzione tecnologica, che ha già reso<br />

possibile l’attivazione <strong>di</strong> procedure telematiche ad alto valore<br />

aggiunto.<br />

In primo luogo, si osserva che la razionalizzazione delle<br />

modalità dei servizi resi ha ridotto da nove a cinque le macrotipologie<br />

degli stessi, procedendo ad un significativo accorpamento<br />

<strong>di</strong> quelli relativi al rilascio dei certificati, <strong>di</strong> copie delle<br />

risultanze degli atti e degli elaborati catastali che vengono raggruppati<br />

in un’unica fattispecie.<br />

Si sottolinea come la consultazione venga estesa a tutti gli<br />

elaborati presenti negli archivi catastali ad eccezione degli atti<br />

annessi alle domande <strong>di</strong> volture, per i quali la visura non è consentita,<br />

ai sensi del paragrafo 116 della Istruzione XIV, approvata<br />

con D.M. 1 marzo 1949. La consultazione è prevista anche<br />

per i “beni comuni non censibili” ovvero per le unità immobiliari<br />

che possono formare oggetto <strong>di</strong> iscrizione in catasto, ai<br />

soli fini dell’identificazione e senza attribuzione della ren<strong>di</strong>ta<br />

catastale come i fabbricati in corso <strong>di</strong> costruzione o <strong>di</strong> definizione,<br />

le unità collabenti, i lastrici solari e le aree urbane (cfr.<br />

art. 3 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28). Anche per tali fattispecie si<br />

applicano le tariffe relative alla consultazione e certificazione<br />

riportate ai punti 1 e 2.<br />

La precedente previsione del calcolo dei tributi in modo<br />

“proporzionale” viene ridotta in maniera significativa e mantenuta<br />

solo per quanto riguarda alcuni elementi caratteristici delle<br />

rappresentazioni grafiche. Scompare ogni applicazione del tributo<br />

commisurata alla pagina stampata e viene dato ampio<br />

rilievo alla richiesta del servizio, che può essere attivato sia per<br />

unità immobiliare sia per soggetto.<br />

Per chiarezza espositiva si ritiene, comunque, utile procedere<br />

ad una analisi puntuale della nuova Tabella dei tributi speciali.<br />

Si evidenzia, in primo luogo, che per unità immobiliare è da<br />

intendersi sia la particella dei terreni sia l’unità immobiliare<br />

urbana.<br />

1. Consultazione degli atti e degli elaborati catastali.<br />

Come detto, si evidenzia che tale consultazione è estesa a<br />

tutti gli elaborati presenti negli archivi catastali.<br />

Si è provveduto ad eliminare la triplicazione dei <strong>di</strong>ritti per<br />

le consultazioni effettuate su uffici <strong>di</strong>versi da quello presso il<br />

quale viene effettuata la richiesta.<br />

È stata, altresì, eliminata la <strong>di</strong>fferenziazione del tributo a<br />

seconda che la consultazione sia effettuata sul Catasto Terreni e<br />

sul Catasto Fabbricati.<br />

1.1 La tariffa corrispondente alla consultazione degli atti<br />

cartacei è stata adeguata a euro 10,00 per ogni richiedente e per<br />

ogni giorno o frazione. Come noto, precedentemente il servizio<br />

prevedeva la corresponsione <strong>di</strong> euro 5,16 ogni 30 minuti, il che<br />

comportava non pochi problemi gestionali, in or<strong>di</strong>ne alla rilevazione<br />

della relativa durata. La nuova modalità <strong>di</strong> erogazione<br />

del servizio porterà, senza dubbio, ad un miglioramento del<br />

profilo gestionale ed organizzativo, in quanto gli uffici dovranno<br />

controllare solamente che il servizio venga svolto per ogni<br />

singolo richiedente. La consultazione degli elaborati grafici <strong>di</strong><br />

catasto urbano è, <strong>di</strong> norma, effettuata me<strong>di</strong>ante il rilascio <strong>di</strong><br />

copia su supporto cartaceo e si applica l’importo <strong>di</strong> cui al punto<br />

1.4.<br />

1.2 L’importo per la consultazione degli atti informatizzati<br />

del catasto censuario, precedentemente previsto in euro 1,29<br />

ogni pagina (25 righe), viene elevato a euro 3,00 per:<br />

- ogni unità immobiliare. Si chiarisce che per la consultazione<br />

storica, l’unità immobiliare è contabilizzata ogniqualvolta<br />

interviene una mo<strong>di</strong>fica dell’identificativo. Tutte le altre<br />

tipologie <strong>di</strong> variazione sono ininfluenti ai fini della presente<br />

contabilizzazione.<br />

- ogni 5 unità immobiliari, o frazioni <strong>di</strong> 5, contenute nella<br />

consultazione per soggetto. Per consultazioni con esito negativo<br />

è prevista la corresponsione del relativo tributo <strong>di</strong> euro 3,00,<br />

solo nel caso in cui l’utente richieda la stampa.<br />

- ogni 10 unità immobiliari, o frazioni <strong>di</strong> 10, contenute negli<br />

elenchi <strong>di</strong> immobili con estrazione <strong>di</strong> dati selezionati. Tale servizio<br />

prevede la fornitura <strong>di</strong> elenchi <strong>di</strong> immobili attraverso la<br />

consultazione per ambiti territoriali ovvero per altre modalità <strong>di</strong><br />

selezione (ad esempio l’elenco dei subalterni per fabbricato).<br />

1.3 L’importo per la consultazione della mappa, da base<br />

informativa o da supporto cartaceo, <strong>di</strong> monografìe e <strong>di</strong> vertici<br />

della rete catastale, precedentemente previsto in euro 1,29 per<br />

ogni copia rilasciata, viene elevato a euro 5,00 e ciascuna copia<br />

potrà essere rilasciata in formato A3 o A4, in relazione alla scala<br />

<strong>di</strong> rappresentazione della mappa. Il tributo <strong>di</strong> euro 5,00 è previsto<br />

anche per la consultazione con rilascio <strong>di</strong> copia <strong>di</strong> tutte le<br />

monografie, comprese quelle relative ai punti fiduciali. Al<br />

riguardo, si rileva che le monografie dei punti fiduciali or<strong>di</strong>nari<br />

(con esclusione cioè dei vertici trigonometrici e della maglia<br />

GPS) sono <strong>di</strong>sponibili gratuitamente sulla rete internet, del sito<br />

dell’Agenzia del Territorio. Il pagamento del tributo trova,<br />

quin<strong>di</strong>, la sua ratio nell’erogazione del servizio <strong>di</strong> copia da parte<br />

dell’Ufficio, che riassorbe anche l’attività <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> preelaborazione<br />

dei dati.<br />

1.4 Viene istituito un nuovo servizio relativo alla consultazione<br />

delle planimetrie delle unità immobiliari urbane e dei<br />

relativi elaborati planimetrici (questi ultimi non soggetti alle<br />

limitazioni <strong>di</strong> visura previste per le planimetrie), ormai in larga<br />

misura in formato <strong>di</strong>gitale e non più solo cartacee, con una<br />

tariffa pari a euro 10,00, fermo restando quanto stabilito dalla<br />

circolare n. 9 del 25 gennaio 2003 <strong>di</strong> questa Agenzia. La commisurazione<br />

dell’importo dovuto per il servizio è proporzionale<br />

al numero delle unità immobiliari e degli elaborati richiesti, in<br />

modo del tutto in<strong>di</strong>pendente dal relativo formato o dal numero<br />

delle schede su cui è rappresentata ogni singola unità immobiliare<br />

ovvero ogni singolo elaborato. Si precisa, inoltre, che gli<br />

uffici, ove il processo <strong>di</strong> acquisizione in formato raster delle<br />

planimetrie è stato completato, debbono procedere, in caso <strong>di</strong><br />

richiesta <strong>di</strong> una planimetria o elaborato planimetrico presente<br />

esclusivamente in forma cartacea, alla relativa rasterizzazione<br />

ed espletare, successivamente, la richiesta dalla base dati informatizzata.<br />

La procedura consente <strong>di</strong> fornire anche i dati metrici<br />

e i dati censuari, per i quali la tariffa da applicare, nel caso in<br />

cui vengano rilasciati in quanto espressamente richiesti, è quella<br />

relativa al punto 1.2, pari a euro 3,00 ciascuno. Viceversa gli<br />

uffici ancora interessati dagli appalti relativi alla rasterizzazione<br />

e al relativo calcolo delle superfici, fino al completamento<br />

n. 2-3/2005


degli stessi, procedono al rilascio delle copie degli elaborati<br />

planimetrici e delle planimetrie da supporto cartaceo. Sulle<br />

stampe delle planimetrie estratte dalla banca dati informatizzata<br />

ovvero sulle fotocopie delle planimetrie <strong>di</strong> atti “cartacei, rilasciate<br />

per uso consultazione, non deve essere apposto, da parte<br />

dell’Ufficio, alcun segno autenticazione o comunque <strong>di</strong> identificazione.<br />

1.5 Viene prevista una nuova modalità <strong>di</strong> consultazione,<br />

resa anch’essa possibile dal livello <strong>di</strong> informatizzazione raggiunto,<br />

relativa alla visura per soggetto in ambito nazionale,<br />

con una tariffa pari a euro 10,00. L’importo è corrisposto al<br />

momento della richiesta e si applica anche in caso <strong>di</strong> visure con<br />

esito negativo, a prescindere dalia eventuale richiesta <strong>di</strong> stampa<br />

da parte dell’utente.<br />

Nel periodo necessario all’adeguamento delle applicazioni<br />

nel “Territorio Web”, tale servizio è reso solo me<strong>di</strong>ante l’utilizzo<br />

della procedura SISTER, e pertanto ciascun ufficio deve<br />

provvedere ad attivare un numero sufficiente <strong>di</strong> chiavi <strong>di</strong> accesso,<br />

secondo l’organizzazione scelta, per garantire il suo funzionale<br />

espletamento. L’attivazione <strong>di</strong> detta procedura sarà assicurata<br />

a tutti gli Uffici provinciali, secondo modalità tecniche stabilite<br />

con comunicazione della Direzione Centrale Organizzazione<br />

e Sistemi Informativi. La liquidazione del tributo relativo<br />

al presente punto, nelle more dell’aggiornamento della procedura<br />

informatizzata, che consentirà la liquidazione in maniera<br />

automatica, avviene in maniera manuale, utilizzando il corrispondente<br />

co<strong>di</strong>ce che, comunque, è reso <strong>di</strong>sponibile nella procedura<br />

<strong>di</strong> cassa. Per l’eventuale successiva consultazione nelle<br />

<strong>di</strong>verse province, gli uffici provinciali, nell’ambito della propria<br />

organizzazione, possono continuare ad utilizzare la procedura<br />

SISTER oppure il "collegamento altro uff." presente nell'applicazione<br />

"Territorio Web", come, peraltro, avviene attualmente.<br />

È opportuno evidenziare, infine, che deve essere data ampia<br />

informazione all'utenza che la consultazione per soggetto in<br />

ambito nazionale è effettuata con ricerca su in<strong>di</strong>ci nazionali<br />

riferiti, salvo possibili e non preventivabili criticità, al giorno<br />

imme<strong>di</strong>atamente precedente, con la conseguenza che alcuni<br />

recentissimi aggiornamenti potrebbero non risultare in<strong>di</strong>viduabili.<br />

2. Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti<br />

e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici.<br />

Per tali certificazioni si applica comunque il tributo previsto<br />

al numero d'or<strong>di</strong>ne 1 della tabella.<br />

In particolare, si osserva quanto segue:<br />

2.1 Per ogni richiesta <strong>di</strong> certificato, copia od estratto è<br />

dovuto il tributo <strong>di</strong> euro 16,00; per i certificati richiesti dai privati<br />

per comprovare la situazione generale red<strong>di</strong>tuale e patrimoniale<br />

ai fini della legislazione sul lavoro, <strong>di</strong> quella previdenziale,<br />

<strong>di</strong> quella sulla pubblica istruzione, il tributo è stabilito in<br />

euro 4,00.<br />

2.1.1 Oltre all'importo <strong>di</strong> cui al punto precedente, si applica<br />

il tributo <strong>di</strong> euro 4,00 per ogni quattro elementi unitari richiesti<br />

o frazione <strong>di</strong> quattro, dovuto solo qualora la richiesta interessi<br />

le fattispecie seguenti:<br />

- Particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe<br />

n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

e degli abbozzi;<br />

- foglio <strong>di</strong> mappa, per le copie dei quadri <strong>di</strong> unione;<br />

- vertice o caposaldo, per le copie <strong>di</strong> monografie;<br />

- punto, per il quale si determinano le coor<strong>di</strong>nate (inteso<br />

quale vertice <strong>di</strong> particella).<br />

Il tributo previsto non si applica ai primi quattro elementi<br />

richiesti.<br />

Si evidenzia, inoltre, che, per il rilascio <strong>di</strong> copie <strong>di</strong> monografie,<br />

<strong>di</strong> vertici trigonometrici o <strong>di</strong> capisal<strong>di</strong> <strong>di</strong> livellazione o<br />

del calcolo delle coor<strong>di</strong>nate grafiche <strong>di</strong> punti desunte dalla<br />

mappa originale, sempre ai fini della semplificazione, è stato<br />

eliminato il raddoppio delle tariffe previgenti. Si precisa che<br />

non possono essere oggetto <strong>di</strong> certificazione né i vertici della<br />

rete geodetica nazionale, realizzata dall’Istituto Geografico<br />

Militare, né i vertici <strong>di</strong> reti istituite con metodologia GPS da<br />

altri Enti quand’anche nell’ambito <strong>di</strong> collaborazioni con l’Amministrazione.<br />

In questo caso la certificazione è rilasciata dall’Ente<br />

proprietario.<br />

Per le fattispecie <strong>di</strong>verse da quelle elencate al precedente<br />

punto 2.1.1 è stato eliminato il “<strong>di</strong>ritto proporzionale” previsto<br />

dalla precedente tabella.<br />

3. Definizione ed introduzione delle volture, delle <strong>di</strong>chiarazioni<br />

<strong>di</strong> nuova costruzione e <strong>di</strong> variazione, dei tipi mappali e<br />

<strong>di</strong> frazionamento, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni<br />

nei catasti e all’anagrafe tributaria.<br />

Si rileva, al riguardo, che la mo<strong>di</strong>fica intervenuta attiene<br />

esclusivamente all’aumento della tariffa delle voci <strong>di</strong> cui ai<br />

punti 3.1, 3.2 e 3.3 da euro 25,82 a euro 35,00 e all’aumento<br />

della tariffa da euro 2,58 a euro 3,00 per ogni particella eccedente<br />

le prime 10 <strong>di</strong> ogni tipo <strong>di</strong> frazionamento. Nulla è innovato<br />

circa le modalità <strong>di</strong> presentazione delle domande <strong>di</strong> voltura<br />

e contabilizzazione dei relativi tributi (<strong>di</strong>stinzione per tipo <strong>di</strong><br />

catasto e per comune).<br />

È da osservare che il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> euro 35,00 previsto per le<br />

<strong>di</strong>chiarazioni al catasto si applica anche alle aree urbane in<br />

considerazione dell’equiparazione espressa nella nota alla<br />

tabella per cui “Per unità immobiliare è da intendersi sia la<br />

particella dei terreni, sia l’unità immobiliare urbana”. Del<br />

pari il tributo è dovuto anche per le <strong>di</strong>chiarazioni dei lastrici<br />

solari e delle unità collabenti, ovvero in corso <strong>di</strong> costruzione<br />

o <strong>di</strong> definizione, che <strong>di</strong> norma vengono <strong>di</strong>chiarate nel gruppo<br />

F delle categorie fittizie, già menzionate nella circolare 26<br />

novembre 2001, n. 9, <strong>di</strong> quest’Agenzia. Per i beni in<strong>di</strong>viduati<br />

in catasto con identificativi graffati il tributo è dovuto una<br />

sola volta. Per i beni non censibili se non <strong>di</strong>chiarati autonomamente<br />

con la procedura Docfa e semplicemente menzionati<br />

nell’elaborato planimetrico e nel quadro “D - Beni Comuni<br />

non Censibili” del Mod. D1, il tributo non è dovuto.<br />

In via esemplificativa, il tributo è dovuto per tutti gli<br />

immobili <strong>di</strong>chiarati in catasto ai quali viene associata una<br />

qualsiasi delle categorie dei Gruppi A, B, C, D, E ed F.<br />

Sono esclusi dalla corresponsione del tributo tutti gli<br />

immobili iscritti nelle partite speciali “beni comuni non censibili”.<br />

Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche<br />

che consentiranno la contabilizzazione automatica dei tributi,<br />

in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni relative alle unità immobiliari<br />

sopra menzionate, gli Uffici provvedono alla relativa liquidazione<br />

manuale.<br />

85


86<br />

Catasto e topografia<br />

4. Lavori inerenti la <strong>di</strong>visione degli atti catastali per variazione<br />

delle circoscrizioni territoriali comunali.<br />

È stata abolita, per maggiore semplificazione, la tariffa relativa<br />

ad ogni singola variazione (51,65 euro).<br />

4.1 La nuova tariffa <strong>di</strong> euro 3,00, per ogni unità immobiliare<br />

trattata, è dovuta dai Comuni interessati dalla variazione che<br />

acquisiscono negli atti le unità immobiliari. Pertanto, il pagamento<br />

dovrà essere dovuto per ogni particella dei terreni e per<br />

ogni unità immobiliare urbana. Non si applica alle fusioni territoriali.<br />

5. Attestazione <strong>di</strong> conformità <strong>di</strong> estratti <strong>di</strong> mappa per tipi <strong>di</strong><br />

aggiornamento geometrico.<br />

Si sottolinea che per attestazione <strong>di</strong> conformità, in<strong>di</strong>cata<br />

nella presente tabella, si intende l’attuale autenticazione; pertanto,<br />

nella modulistica attualmente a <strong>di</strong>sposizione deve essere<br />

utilizzato lo spazio relativo alla autenticazione.<br />

5.1 La voce <strong>di</strong> tariffa, pari a 10,00 euro, precedentemente<br />

prevista per tutti i certificati, le copie e gli estratti, è stata limitata<br />

ai soli estratti <strong>di</strong> mappa per tipi <strong>di</strong> aggiornamento geometrico,<br />

in quanto, negli altri casi, il rilascio <strong>di</strong> certificazioni in<br />

larga parte automatizzate ha reso il servizio non più attuale.<br />

Pertanto non sarà più possibile eseguire il rinnovo per gli<br />

estratti <strong>di</strong> mappa rilasciati, per i quali sia scaduto il termine<br />

previsto dall’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.<br />

5.1.1 Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente punto,<br />

per ogni quattro particelle richieste, o frazioni <strong>di</strong> quattro, è<br />

dovuto anche il tributo <strong>di</strong> euro 4,00, che, ovviamente, non va<br />

corrisposto per le prime quattro particelle.<br />

Inoltre, si evidenzia che è stato abolito il servizio <strong>di</strong> consulenza<br />

tecnica agli enti locali, relativamente all’applicazione dei<br />

tributi spettanti, in quanto non risulta più utilizzato.<br />

Viene, infine, abolito il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> urgenza per il rilascio <strong>di</strong><br />

certificati, copie ed estratti formati sulla base <strong>di</strong> atti catastali,<br />

conservati su supporto cartaceo, nel secondo giorno successivo<br />

alla richiesta, in quanto ormai non più in linea con i principi <strong>di</strong><br />

efficienza ed efficacia; infatti, l’evoluzione dei processi <strong>di</strong> erogazione<br />

dei servizi dovuti alle innovazioni tecnologiche introdotte,<br />

consentono, nella maggior parte dei casi, il rilascio dei<br />

certificati nello stesso giorno della richiesta. E’ appena il caso<br />

<strong>di</strong> evidenziare che il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> urgenza è pertanto abolito anche<br />

per l’approvazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento cartografici (tipi<br />

mappali e tipi <strong>di</strong> frazionamento).<br />

ALLEGATO 2 - SEXIES<br />

Mo<strong>di</strong>fiche alle tasse ipotecarie per l’introduzione<br />

<strong>di</strong> servizi telematici a valore aggiunto<br />

La tabella della tasse ipotecarie, allegata al D.Lgs. 31 ottobre<br />

1990, n. 347, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, già variata dall’art.<br />

10, comma 12, .del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito,<br />

con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, viene<br />

sostituita dalla tabella <strong>di</strong> cui all’allegato 2-sexies del D.L. n.<br />

7/2005.<br />

Per quanto concerne i criteri ispiratori della nuova tabella<br />

delle tasse ipotecarie, si ritiene <strong>di</strong> poter fare rinvio alle considerazioni<br />

già espresse per la nuova tabella dei tributi speciali<br />

catastali.<br />

Si rileva, preliminarmente, che la previgente tabella delle<br />

tasse ipotecarie era articolata in due parti, la prima riferita agli<br />

uffici <strong>di</strong> Pubblicità Immobiliare meccanizzati, la seconda agli<br />

uffici non meccanizzati. Ora, tenuto conto che all’attualità tutti<br />

i servizi <strong>di</strong> Pubblicità Immobiliare degli Uffici provinciali dell’Agenzia<br />

sono stati automatizzati, risulta, evidentemente,<br />

venuta meno la necessità <strong>di</strong> mantenere la suddetta doppia articolazione.<br />

Pertanto, la nuova tabella unificata contiene anche<br />

alcune voci tariffarie riferite ad-operazioni ipotecarie da effettuarsi<br />

sui registri cartacei.<br />

Ciò premesso, si illustrano <strong>di</strong> seguito le singole voci della<br />

tabella, evidenziando le principali novità introdotte.<br />

1. Esecuzione <strong>di</strong> formalità.<br />

Gli importi <strong>di</strong> cui ai punti 1.1 ed 1.2 della tabella aumentano<br />

da euro 25,82 a euro 35,00.<br />

2. Ispezione nell’ambito <strong>di</strong> ogni singola circoscrizione del<br />

servizio <strong>di</strong> pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata<br />

degli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.<br />

2.1 Ispezione nominativa, per immobile o congiunta per<br />

nominativo e per immobile.<br />

2.1.1 La nuova tabella, a fronte <strong>di</strong> ogni ispezione nominativa,<br />

oppure per immobile, ovvero <strong>di</strong> ogni ricerca congiunta per<br />

nominativo e per immobile, prevede il pagamento della tassa <strong>di</strong><br />

euro 6,00. Tale importo, peraltro, - e ciò costituisce una novità<br />

rispetto alla tabella previgente -comprende non soltanto la<br />

ricerca sulla base informativa, ma anche le prime 10 formalità<br />

contenute nell’elenco sintetico, incluse quelle eventuali validate,<br />

riferite al periodo anteriore all’automazione degli uffici. (Si<br />

ritiene opportuno rammentare al riguardo che il punto 2.1 della<br />

tabella sostituita prevedeva, in aggiunta alla tassa dovuta per<br />

l’ispezione, il pagamento dell’ulteriore importo <strong>di</strong> lire 2000<br />

(euro 1,03) per ogni formalità contenuta nell’elenco sintetico).<br />

2.1.2 Per ogni successivo gruppo <strong>di</strong> 5 formalità (o frazioni<br />

<strong>di</strong> 5) eccedenti le prime 10 contenute nel predetto elenco - già<br />

ricomprese nell’importo previsto al punto precedente - è dovuta<br />

la tassa <strong>di</strong> euro 3,00.<br />

2.1.3 Per la ricerca nei registri cartacei (repertori, tavole,<br />

rubriche e schedari), è previsto il pagamento della tassa <strong>di</strong> euro<br />

3,00, per ogni nominativo richiesto. Se oltre alla consultazione<br />

della base informativa viene richiesta anche la ricerca nei registri<br />

cartacei, l’importo <strong>di</strong> euro 3,00 si aggiunge a quello previsto<br />

dal precedente punto 2.1.1 (euro 6,00 per ogni nominativo<br />

richiesto).Nella corrispondente nota a margine, viene chiarito<br />

che non è consentita al pubblico la consultazione <strong>di</strong>retta <strong>di</strong><br />

tavole, rubriche e schedari.<br />

2.1.4 Per la stampa delle note relative al periodo automatizzato<br />

o al periodo validato anteriore alla predetta automazione e<br />

per la stampa dei titoli, è previsto il pagamento <strong>di</strong> un tributo<br />

pari a euro 4,00.<br />

Si chiarisce, innanzitutto, che alla stampa è equiparata la<br />

consultazione a video (visualizzazione) della nota.<br />

Nella corrispondente nota a margine, viene precisato - e<br />

n. 2-3/2005


questo rappresenta una ulteriore novità rispetto alla tabella previgente<br />

- che l’accesso <strong>di</strong>retto alle note è consentito solo se,<br />

unitamente all’identificativo della nota, il richiedente fornisce<br />

all’ufficio, in sede <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> ispezione, almeno il nominativo<br />

(nome e cognome o denominazione) <strong>di</strong> uno dei soggetti o i<br />

dati catastali (comune, foglio, particella) <strong>di</strong> uno degli immobili,<br />

presenti nella formalità ipotecaria.<br />

Con tale previsione, in altri termini, viene esclusa la possibilità<br />

<strong>di</strong> ottenere la stampa delle formalità ipotecarie, o la loro<br />

visualizzazione, in modo in<strong>di</strong>fferenziato, oppure attraverso i<br />

“soli estremi delle formalità (numero <strong>di</strong> registro generale e/o<br />

particolare).<br />

In attesa del necessario adeguamento delle procedure informatiche,<br />

l’accertamento della corrispondenza fra il nominativo<br />

o il dato fornito nella richiesta e il contenuto della formalità<br />

ipotecaria oggetto <strong>di</strong> richiesta sarà effettuato dal personale dell’ufficio<br />

addetto alle ispezioni.<br />

2.1.5 La visione della nota o del titolo è parimenti soggetta<br />

alla tassa <strong>di</strong> euro 4,00.<br />

Il presente punto <strong>di</strong>sciplina il trattamento tributario applicabile<br />

alla “visione”, cioè alla consultazione <strong>di</strong> documenti cartacei<br />

(note e titoli); in particolare, se l’oggetto della visura è<br />

costituito da formalità cartacee relative al periodo automatizzato<br />

oppure da formalità validate del periodo anteriore all’automazione,<br />

la corrispondente nota a margine prevede che l’importo<br />

è dovuto in misura doppia.<br />

3. Ricerca <strong>di</strong> un soggetto in ambito nazionale.<br />

Concerne una tipologia <strong>di</strong> servizio, già incluso nella previgente<br />

tabella, non ancora <strong>di</strong>sponibile, che sarà attivato progressivamente.<br />

4. Ricerca continuativa per via telematica.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un nuovo servizio, da erogare telematicamente,<br />

che consente <strong>di</strong> effettuare monitoraggi continuativi, per perio<strong>di</strong><br />

determinati <strong>di</strong> tempo, su nominativi nell’ambito <strong>di</strong> una singola<br />

circoscrizione, ovvero sezione staccata degli uffici provinciali<br />

dell’Agenzia del territorio.<br />

Il servizio, non ancora <strong>di</strong>sponibile, sarà fornito progressivamente<br />

sulla base <strong>di</strong> specifiche convenzioni.<br />

5. Certificazione.<br />

5.1 Certificati ipotecari.<br />

5.1.1 Per ogni stato o certificato riguardante una sola persona<br />

è dovuto l’importo <strong>di</strong> euro 20,00.<br />

Si evidenzia che, per effetto della nuova formulazione delle<br />

note al punto 5.1.1, tale tassa è dovuta all’atto della richiesta<br />

del certificato; pertanto, detto importo dovrà essere contabilizzato<br />

con apposito movimento a Modello 70.<br />

In particolare, si precisa che ogni richiesta <strong>di</strong> certificato<br />

(Modello 311) genererà due <strong>di</strong>stinti movimenti contabili, uno”<br />

per la contabilizzazione delle somme pagate all’atto della<br />

richiesta <strong>di</strong> certificato (tassa ipotecaria <strong>di</strong> cui al punto 5.1.1 della<br />

tabella ed eventuale imposta <strong>di</strong> bollo <strong>di</strong> cui all’articolo 3,<br />

comma 1, della relativa tariffa, assolta in modo virtuale anziché<br />

straor<strong>di</strong>nario) ed uno per la contabilizzazione delle somme<br />

liquidate al momento del rilascio (imposta <strong>di</strong> bollo <strong>di</strong> cui all’ar-<br />

n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

ticolo 4, comma 1, della tariffa e tasse ipotecarie previste dal<br />

punto 5.1.2 della Tabella).<br />

Si riporta <strong>di</strong> seguito, a titolo esemplificativo, uno schema <strong>di</strong><br />

liquidazione relativo ad una richiesta <strong>di</strong> certificato che potrà<br />

essere utilizzato dagli uffici in calce all’attuale modulistica,<br />

nella “Parte riservata all’Ufficio”.<br />

Per la corretta gestione <strong>di</strong> quanto sopra, il Modello 68 automatizzato<br />

relativo alla richiesta <strong>di</strong> certificato dovrà essere compilato<br />

con l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> due movimenti contabili Modello 70<br />

per ogni Modello 311 presentato.<br />

In pratica, tale risultato potrà essere ottenuto inserendo, per<br />

ogni movimento a Modello 68, nell’apposito campo “Numero<br />

<strong>di</strong> richieste”, un valore pari a due volte il numero dei Modelli<br />

311 che prenderanno quel numero <strong>di</strong> Modello 68.<br />

In via provvisoria, l’attestazione delle somme pagate all’atto<br />

della richiesta sarà riportata sulla copia per l’utente del<br />

modello 68 cartaceo, con l’in<strong>di</strong>cazione del numero e della data<br />

del corrispondente Modello 70.<br />

Si puntualizza che, all’atto del rilascio del certificato o della<br />

copia, tale modello 68 dovrà essere riconsegnato all’ufficio e<br />

allegato al modello 311, per i necessari riscontri.<br />

Resta invariata la previsione in base alla quale, se il certificato<br />

riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli,<br />

nonché entrambi i coniugi, l’importo è dovuto una volta sola.<br />

5.1.2 È stabilito che per ogni nota visionata dall’ufficio,<br />

fino ad un massimo <strong>di</strong> 1.000 note, il tributo da corrispondere è<br />

determinato in euro 2,00.<br />

In relazione al punto in esame, una rilevante novità rispetto<br />

alla previgente tabella è rappresentata dalla previsione secondo<br />

cui le tasse ipotecarie dovute per l’espletamento, da parte dell’ufficio,<br />

delle operazioni necessarie alla pre<strong>di</strong>sposizione della<br />

certificazione richiesta, sono dovute dal richiedente anche nel<br />

caso <strong>di</strong> mancato ritiro del certificato.<br />

In altri termini, l’obbligo tributario relativo al pagamento<br />

delle tassa in questione sorge al momento della richiesta della<br />

certificazione medesima.<br />

Si richiama inoltre l’attenzione sulla intervenuta abolizione<br />

della previsione contenuta nelle tabelle precedentemente in<br />

vigore, in forza della quale era dovuta, per ogni facciata stampata<br />

o fotocopiata, la tassa ipotecaria <strong>di</strong> euro 0,52.<br />

5.2 Rilascio <strong>di</strong> copia.<br />

5.2.1 Per ogni richiesta <strong>di</strong> copia o titolo è prevista la tassa <strong>di</strong><br />

euro 10,00, da corrispondersi all’atto della richiesta, analogamente<br />

a quanto previsto per i certificati ipotecari.<br />

Per ciò che attiene le modalità <strong>di</strong> contabilizzazione dei<br />

pagamenti effettuati, si rimanda a quanto illustrato al punto<br />

5.1.1. Anche per il rilascio <strong>di</strong> copie è stato abolito il tributo<br />

dovuto per ogni facciata stampata o fotocopiata.<br />

5.3 Altre certificazioni.<br />

5.3.1 Per ogni altra certificazione o attestazione è dovuto<br />

l’importo <strong>di</strong> euro 5,00.<br />

Nell’ambito <strong>di</strong> tali fattispecie, a titolo esemplificativo, rientra,<br />

fra le altre, la menzione dei pignoramenti precedenti fatta<br />

dal conservatore dei registri immobiliari nella nota <strong>di</strong> trascrizione<br />

<strong>di</strong> un pignoramento, ai sensi dell’articolo 561 c.p.c. .<br />

87


88<br />

Catasto e topografia<br />

6. Note d’ufficio.<br />

6.1 Trattasi delle rinnovazioni <strong>di</strong> ipoteca da eseguirsi d’ufficio<br />

e <strong>di</strong> ogni altra nota <strong>di</strong> cui agli articoli 2647, ultimo comma,<br />

e 2834 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

L’importo è determinato in ragione <strong>di</strong> euro 10,00.<br />

Rispetto alla corrispondente voce della previgente tabella,<br />

si evidenzia l’avvenuta eliminazione, dalle fattispecie imponibili,<br />

delle annotazioni previste dall’art. 113-ter delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

per l’attuazione del co<strong>di</strong>ce civile.<br />

7. Rilascio <strong>di</strong> elenco dei soggetti presenti nelle formalità <strong>di</strong><br />

un determinato giorno.<br />

7.1 L’importo dovuto per ogni pagina dell’elenco in questione<br />

è stato elevato a 7,00 euro.<br />

Nella corrispondente nota, è previsto che tale servizio sarà<br />

<strong>di</strong>sponibile fino all’attivazione del servizio <strong>di</strong> cui al punto 4<br />

della Tabella (“ricerca continuativa per via telematica”).<br />

Decorrenza<br />

L’art. 7, comma 1, lettera a), punto 3, del D.L. 31 gennaio<br />

2005, n. 7, prevede che le <strong>di</strong>sposizioni contenute negli allegati<br />

da 2-bis a 2-sexies - tra cui, quin<strong>di</strong>, anche le nuove tabelle dei<br />

tributi speciali catastali (2-quinquies) e delle tasse ipotecarie<br />

(2-sexies) - hanno effetto dal 1° febbraio 2005. Per quanto<br />

riguarda, in particolare, l’imposta ipotecaria in misura fissa, per<br />

cui sono competenti gli uffici <strong>di</strong> questa Agenzia, ai sensi dell’articolo<br />

12 del Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale<br />

approvato con D.Lgs. 347/90, nonché l’imposta <strong>di</strong> bollo <strong>di</strong><br />

cui agli artt. 3, comma 2-bis e 4, comma1-ter, della relativa<br />

tariffa, i nuovi importi hanno effetto per le formalità <strong>di</strong> trascrizione,<br />

<strong>di</strong> iscrizione, <strong>di</strong> rinnovazione eseguite dal 1° febbraio<br />

2005 e per le domande <strong>di</strong> annotazione presentate (depositate) e<br />

per le certificazioni catastali richieste, a decorrere dalla stessa<br />

data.<br />

Quin<strong>di</strong>, ad una domanda <strong>di</strong> annotazione presentata (deposi-<br />

schema <strong>di</strong> liquidazione relativo ad una richiesta <strong>di</strong> certificato<br />

tata) anteriormente al 1° febbraio 2005, ma eseguita successivamente<br />

a tale data, si applicheranno gli importi previsti dalle<br />

previgenti tariffe dell’imposta ipotecaria e dell’imposta <strong>di</strong> bollo,<br />

nonché della previgente tabella delle tasse ipotecarie.<br />

Per quanto riguarda le tasse ipotecarie e i tributi speciali<br />

catastali, si ritiene che gli importi previsti dalle nuove tabelle<br />

(rispettivamente allegati 2-quinquies e 2-sexies), analogamente<br />

a quanto stabilito espressamente per le domande <strong>di</strong> annotazione,<br />

si appli-chino a tutte le richieste <strong>di</strong> operazioni catastali e<br />

ipotecarie presentate a decorrere dal 1° febbraio 2005.<br />

Il criterio che fa coincidere il momento genetico del rapporto<br />

tributario con la presentazione della richiesta <strong>di</strong> un servizio,<br />

piuttosto che con la materiale erogazione, appare ispirato al più<br />

generale principio <strong>di</strong> tutela dell’affidamento, in forza del quale,<br />

fra l’altro, sono escluse per il contribuente conseguenze negative<br />

derivanti dal ritardo dell’amministrazione a provvedere sulle<br />

istanze dei contribuenti (utenti).<br />

Non a caso, ad esempio, alcune <strong>di</strong>sposizioni contenute nella<br />

tabella delle tasse ipotecarie precisano, espressamente, che gli<br />

importi previsti vanno assolti al momento della richiesta del<br />

servizio (cfr. punti 5.1.1 e 5.2.1).<br />

Per quanto riguarda, dunque, anche le domande <strong>di</strong> copie e<br />

<strong>di</strong> certificati, ciò che rileva ai fini del trattamento tributario è la<br />

data <strong>di</strong> presentazione della domanda. Quin<strong>di</strong>, per le richieste <strong>di</strong><br />

certificazione presentate anteriormente alla data del 1° febbraio<br />

2005, dovrà farsi riferimento alle modalità <strong>di</strong> calcolo e <strong>di</strong> pagamento<br />

previste dalla previgente normativa.<br />

Si precisa che tali criteri operano anche in relazione agli atti<br />

relativi a <strong>di</strong>ritti sugli immobili trasmessi con procedure telematiche,<br />

per i quali l’aggiornamento degli importi dei tributi <strong>di</strong><br />

competenza della Scrivente (tasse ipotecarie ed imposta ipotecaria<br />

ex art. 12, ultima parte, del D.Lgs. 347/90) decorrerà dalla<br />

data <strong>di</strong> esecuzione delle formalità <strong>di</strong> trascrizione, iscrizione o<br />

rinnovazione ovvero dalla data <strong>di</strong> presentazione (deposito) della<br />

domanda <strong>di</strong> annotazione.<br />

In proposito, si ritiene opportuno evidenziare che l’art. 6 del<br />

D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308 (Regolamento concernente l’uti-<br />

n. 2-3/2005


lizzazione <strong>di</strong> procedure telematiche per gli adempimenti tributari<br />

in materia <strong>di</strong> atti immobiliari) prevede che, per l’esecuzione<br />

delle formalità ipotecarie <strong>di</strong> cui al regolamento medesimo,<br />

restano fermi l’obbligo <strong>di</strong> presentare il titolo in forma cartacea<br />

al competente ufficio dei registri immobiliari, con le modalità<br />

stabilite dal libro VI del co<strong>di</strong>ce civile e dalle leggi speciali.<br />

In piena coerenza con tale principio, l’art. 9 del decreto<br />

<strong>di</strong>rettoriale 13 <strong>di</strong>cembre 2000, stabilisce che, mentre la registrazione<br />

si considera effettuata al momento della ricezione dei<br />

dati, le formalità si considerano presentate soltanto nel momento<br />

della consegna del titolo allo sportello <strong>di</strong> accettazione, successivo<br />

a quello in cui i dati sono ricevuti dall’ufficio.<br />

In altri termini, può affermarsi, come d’altra parte già riba<strong>di</strong>to<br />

con Circolare n. 3 del 2 maggio 2002 <strong>di</strong> questa Agenzia,<br />

che la ricezione da parte dell’Ufficio, per via telematica, del<br />

file contenente le note <strong>di</strong> trascrizione e iscrizione, non costituisce<br />

ex se - cioè <strong>di</strong>sgiuntamente dal deposito del titolo in forma<br />

cartacea - presentazione della formalità.<br />

Per quanto riguarda, in particolare, l’imposta ipotecaria <strong>di</strong><br />

competenza degli Uffici <strong>di</strong> questa Agenzia ai sensi dell’art. 12<br />

Provve<strong>di</strong>mento emanato ai sensi del comma 339<br />

dell’articolo 1 della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n.<br />

311, in materia <strong>di</strong> classamenti catastali <strong>di</strong> unità<br />

immobiliari <strong>di</strong> proprietà privata. Linee guida. Determinazione<br />

del 16.2.2005 (G.U. 18.2.2005, n. 40)<br />

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA<br />

Visto l’art.7, comma 339, della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 311,<br />

che ha previsto l’emanazione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento del <strong>di</strong>rettore dell’Agenzia<br />

del territorio da adottare previa intesa con la Conferenza<br />

Stato-città ed autonomie locali;<br />

Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie<br />

locali nella seduta del 4 febbraio 2005, con rep. n. 69;<br />

determina:<br />

CAPO I<br />

MODALITÀ OPERATIVE PER L’AGGIORNAMENTO DEL VALORE MEDIO DI<br />

MERCATO DI MICROZONA, INDIVIDUATO AI SENSI<br />

n. 2-3/2005<br />

DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE<br />

DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1998, N. 138<br />

Art. 1.<br />

Modalità <strong>di</strong> aggiornamento del valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato<br />

1. Per la selezione delle microzone interessate dalla revisione<br />

parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, della legge<br />

30 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 311, il valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato per microzona,<br />

in<strong>di</strong>viduato ai sensi del regolamento <strong>di</strong> cui al decreto del Presidente<br />

della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è aggiornato utilizzando<br />

i valori dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia<br />

del territorio, <strong>di</strong> cui al successivo comma 3, riferiti al secondo<br />

semestre 2004.<br />

CLASSAMENTI CATASTALI<br />

Determinazione Direttoriale<br />

Catasto e topografia<br />

del D.Lgs. 347/90, va, inoltre, considerato che il relativo presupposto,<br />

come è stato più volte sottolineato - cfr. Circolare del<br />

Dipartimento del Territorio n. 189 del 19 luglio 1996 - è in<strong>di</strong>viduabile<br />

nella esecuzione della formalità ipotecaria, conseguendone<br />

la non rilevanza, ai fini della determinazione del trattamento<br />

tributario applicabile, della data <strong>di</strong> formazione dell’atto.<br />

Alla luce <strong>di</strong> tali principi, quin<strong>di</strong>, se l’invio del modello unico<br />

è stato effettuato in data anteriore al 1 febbraio 2005, ma il<br />

titolo cartaceo - che determina, a tutti gli effetti, la-”presentazione”<br />

della formalità - viene consegnato all’Ufficio competente<br />

a decorrere da tale data, gli importi dell’imposta ipotecaria <strong>di</strong><br />

competenza <strong>di</strong> questa Agenzia ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.<br />

347/90, nonché della tassa ipotecaria, dovranno essere corrisposti<br />

nella misura aggiornata.<br />

Gli Uffici provinciali e le Direzioni regionali, per quanto <strong>di</strong><br />

competenza, vorranno assicurare il corretto adempimento degli<br />

in<strong>di</strong>rizzi operativi sopra richiamati.<br />

Firmato<br />

Mario Picar<strong>di</strong><br />

2. L’aggiornamento del valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato suddetto si<br />

effettua calcolando:<br />

a) il valore centrale dell’intervallo dei valori in<strong>di</strong>cati nell’osservatorio,<br />

con riferimento alla tipologia immobiliare omogenea a<br />

quella del valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato in<strong>di</strong>viduato ai sensi del citato<br />

regolamento ed alla zona territoriale dell’osservatorio corrispondente<br />

alla microzona comunale;<br />

b) la me<strong>di</strong>a dei relativi valori centrali, qualora ad una microzona<br />

corrispondano due o più zone territoriali dell’osservatorio.<br />

3. Gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio mettono a<br />

<strong>di</strong>sposizione, su richiesta del comune, valori me<strong>di</strong> <strong>di</strong> mercato delle<br />

microzone determinati in base al comma 2, oppure i valori contenuti<br />

nella banca dati dell’osservatorio del mercato immobiliare relativi<br />

al secondo semestre 2004.<br />

CAPO II<br />

MODALITÀ TECNICHE E OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE<br />

DELL’ART. 1, COMMA 336, DELLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311<br />

Art. 2.<br />

In<strong>di</strong>viduazione delle unità immobiliari oggetto<br />

<strong>di</strong> rideterminazione della ren<strong>di</strong>ta<br />

1. Le unità immobiliari <strong>di</strong> proprietà privata, non <strong>di</strong>chiarate in<br />

catasto o per le quali sussistono situazioni <strong>di</strong> fatto non più coerenti<br />

con i classamenti catastali, per intervenute variazioni e<strong>di</strong>lizie, sono<br />

in<strong>di</strong>viduate dai comuni sulla base della constatazione <strong>di</strong> idonei elementi,<br />

quali, a titolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell’archivio<br />

e<strong>di</strong>lizio comunale, nell’archivio delle licenze commerciali, ovvero<br />

nei verbali <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> violazioni e<strong>di</strong>lizie, nella cartografia<br />

tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione<br />

idonea allo scopo. In tale ambito possono essere oggetto <strong>di</strong><br />

trattazione le richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari<br />

89


90<br />

Catasto e topografia<br />

interessate:<br />

a) da interventi e<strong>di</strong>lizi che abbiano comportato la mo<strong>di</strong>fica permanente<br />

nella destinazione d’uso, ovvero un incremento stimabile<br />

in misura non inferiore al 15% del valore <strong>di</strong> mercato e della relativa<br />

red<strong>di</strong>tività or<strong>di</strong>naria derivante, <strong>di</strong> norma, da interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong><br />

ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del<br />

testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari in materia<br />

e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno<br />

2001, n. 380, nonché da quelli <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria, come<br />

definiti alla lettera b) del medesimo articolo del testo unico, in<br />

particolare quando gli stessi abbiano comportato una variazione<br />

della consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche <strong>di</strong>stributive<br />

ed impiantistiche originarie delle unità immobiliari, e da quelli <strong>di</strong><br />

restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera e)<br />

dell’art. 3 del citato testo unico, qualora in particolare abbiano interessato<br />

l’intero e<strong>di</strong>ficio;<br />

b) dagli interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> nuova costruzione come definiti alla<br />

lettera c) dell’art. 3 del citato testo unico in materia e<strong>di</strong>lizia e non<br />

<strong>di</strong>chiarate in catasto;<br />

c) dal rilascio <strong>di</strong> licenze ad uso commerciale che abbiano comportato<br />

mo<strong>di</strong>fiche permanenti nella destinazione d’uso, come definita<br />

nelle categorie catastali, e che sono iscritte in catasto con <strong>categoria</strong><br />

non coerente con la destinazione autorizzata;<br />

d) dal passaggio dalla <strong>categoria</strong> delle esenti dalle imposte sugli<br />

immobili a quelle delle unità soggette a imposizione, quali quelle<br />

a<strong>di</strong>bite ad abitazioni o ad altre destinazioni già funzionali all’esercizio<br />

dell’attività produttiva agricola e censite in catasto come fabbricati<br />

rurali, che <strong>di</strong> fatto hanno perso i requisiti oggettivi o soggettivi<br />

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo<br />

1998, n. 139.<br />

2. Non sono oggetto <strong>di</strong> trattazione, in quanto prive dei requisiti<br />

necessari, le richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari<br />

già censite e oggetto <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi che non abbiano comportato<br />

una variazione <strong>di</strong> destinazione d’uso né un incremento del valore<br />

e della relativa red<strong>di</strong>tività or<strong>di</strong>naria in misura significativa ai fini<br />

della variazione del classamento, quali, <strong>di</strong> norma:<br />

a) gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria come definiti alla lettera<br />

a) dell’art. 3 del testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e<br />

regolamentari in materia e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> cui al decreto del Presidente<br />

della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;<br />

b) gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria come definiti alla<br />

lettera b) dell’art. 3 del testo unico in materia e<strong>di</strong>lizia citato, in particolare<br />

qualora non abbiano comportato una variazione della consistenza<br />

e delle caratteristiche tipologiche <strong>di</strong>stributive ed impiantistiche<br />

originarie delle unità immobiliari e gli interventi <strong>di</strong> restauro e<br />

risanamento conservativo, come definiti alla lettera c) dello stesso<br />

art. 3 del testo unico citato, qualora in particolare non abbiano interessato<br />

l’intero e<strong>di</strong>ficio;<br />

c) gli interventi <strong>di</strong> adeguamento degli impianti tecnologici alle<br />

normative tecniche e <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> riparazione e rinnovo <strong>di</strong><br />

impianti esistenti, <strong>di</strong> consolidamento e conservazione degli elementi<br />

e<strong>di</strong>lizi strutturali.<br />

Art. 3.<br />

Contenuti del provve<strong>di</strong>mento per la richiesta<br />

<strong>di</strong> presentazione dell’atto <strong>di</strong> aggiornamento catastale<br />

1. La richiesta ai soggetti obbligati alla presentazione degli atti<br />

<strong>di</strong> aggiornamento catastale, per le ipotesi <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma<br />

336, della legge n. 311/2004, notificata ai sensi della vigente normativa,<br />

e mirata alla produzione dell’atto <strong>di</strong> aggiornamento catasta-<br />

le, contiene:<br />

a) i dati catastali dell’unità immobiliare, quando <strong>di</strong>sponibili,<br />

ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non <strong>di</strong>chiarata in<br />

catasto;<br />

b) gli elementi oggetto della constatazione <strong>di</strong> cui al comma 1<br />

dell’art. 2;<br />

c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempiere<br />

agli obblighi, e le conseguenze in caso <strong>di</strong> inadempienza;<br />

d) la data, qualora accettabile, cui riferire il mancato adempimento<br />

degli obblighi in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione delle nuove costruzioni<br />

o <strong>di</strong> variazione <strong>di</strong> quelle censite al catasto e<strong>di</strong>lizio urbano.<br />

Art. 4.<br />

Adempimenti a carico dei titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali<br />

sulle unità immobiliari<br />

1. I soggetti obbligati alla presentazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento<br />

catastale, per le ipotesi <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 336, della<br />

legge n. 311/2004, sono tenuti in solido agli adempimenti richiesti;<br />

gli atti <strong>di</strong> aggiornamento debbono essere redatti, ai sensi del regolamento<br />

emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile<br />

1994, n. 701, da un professionista tecnico abilitato a norma <strong>di</strong> legge.<br />

2. I medesimi soggetti devono adempiere alla richiesta, presentando<br />

all’Agenzia del territorio gli atti <strong>di</strong> aggiornamento necessari<br />

entro novanta giorni dalla notifica della richiesta da parte del comune,<br />

in<strong>di</strong>cando protocollo e data della stessa.<br />

Art. 5.<br />

Adempimenti a carico dell’Agenzia del territorio in caso<br />

<strong>di</strong> inadempienza da parte dei soggetti interessati<br />

1. In mancanza dell’adempimento richiesto ai soggetti interessati,<br />

gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, decorso il termine<br />

<strong>di</strong> novanta giorni dalla notifica della richiesta, ove ne ricorrano i<br />

presupposti, provvedono all’aggiornamento d’ufficio. A tal fine, su<br />

richiesta dei suddetti uffici provinciali, i comuni provvedono a trasmettere<br />

i documenti, <strong>di</strong> cui al comma 1, art. 2, a supporto della<br />

notifica effettuata.<br />

2. Nell’ipotesi in cui, a seguito della verifica della suddetta documentazione,<br />

nonché della documentazione eventualmente fatta pervenire<br />

dai soggetti interessati, non sussista l’obbligo della <strong>di</strong>chiarazione<br />

in catasto, l’ufficio competente ne da comunicazione al comune.<br />

3. Sono posti a carico dei soggetti inadempienti, oltre ai tributi<br />

dovuti, alle sanzioni previste e alle spese <strong>di</strong> notifica, gli oneri per<br />

l’attività svolta dall’ufficio determinati con successivo provve<strong>di</strong>mento<br />

del <strong>di</strong>rettore dell’Agenzia del territorio.<br />

Art. 6.<br />

Modalità operative per lo scambio <strong>di</strong> informazioni<br />

fra Agenzia e comuni<br />

1. L’Agenzia rende <strong>di</strong>sponibile una procedura per la creazione<br />

<strong>di</strong> un database informatico contenente l’elenco delle richieste inviate<br />

ai vari soggetti articolato per unità immobiliare e, per ciascun<br />

record, i seguenti dati:<br />

a) identificativo dell’unità immobiliare, quando <strong>di</strong>sponibile, ovvero<br />

del terreno sul quale insiste la costruzione non <strong>di</strong>chiarata in catasto;<br />

b) dati relativi alla toponomastica;<br />

c) generalità e domicilio dei destinatari della richiesta;<br />

d) data e protocollo della richiesta inoltrata ai suddetti destinatari;<br />

e) data <strong>di</strong> avvenuta notifica;<br />

f) sintesi dei dati accertati dai quali <strong>di</strong>scende l’incoerenza della<br />

ren<strong>di</strong>ta iscritta negli atti catastali;<br />

n. 2-3/2005


g) data, se conosciuta, cui riferire la violazione degli adempimenti<br />

catastali in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nuove costruzioni o <strong>di</strong><br />

variazione <strong>di</strong> quelle censite.<br />

2. I comuni inviano agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio<br />

i dati <strong>di</strong> cui al comma 1 a cadenza mensile.<br />

3. Gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio integrano il<br />

database informatico <strong>di</strong> cui al comma 1 e lo restituiscono ai comuni<br />

con i seguenti dati <strong>di</strong> propria competenza:<br />

a) nuovi dati <strong>di</strong> censimento attribuiti alle unità immobiliari;<br />

b) data <strong>di</strong> inserimento in atti del nuovo accertamento; c) data <strong>di</strong><br />

avvenuta notifica delle nuove ren<strong>di</strong>te.<br />

Art. 7.<br />

Monitoraggio del processo<br />

1. Il monitoraggio del processo in corso d’opera è gestito attraverso<br />

i database <strong>di</strong> cui al comma 1 dell’articolo precedente.<br />

2. La consultazione del database <strong>di</strong> cui al comma 1 è resa <strong>di</strong>sponibile<br />

a mezzo WEB ai comuni, che ne avanzino richiesta, limitatamente<br />

ai dati <strong>di</strong> competenza.<br />

n. 2-3/2005<br />

CAPO III<br />

DISPOSIZIONI FINALI<br />

Art. 8.<br />

Notifica degli atti attributivi delle nuove ren<strong>di</strong>te<br />

1. Gli atti attributivi delle nuove ren<strong>di</strong>te, unitamente alla quantificazione<br />

degli oneri in<strong>di</strong>cati al comma 3 dell’art. 6, sono notificati<br />

secondo la normativa vigente e devono contenere le in<strong>di</strong>cazioni previste<br />

per gli atti impugnabili, richiamate all’art. 19 del decreto legislativo<br />

del 31 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 546.<br />

2. I comuni collaborano con gli uffici provinciali dell’Agenzia<br />

del territorio nell’attività <strong>di</strong> notifica delle nuove ren<strong>di</strong>te attribuite<br />

alle unità immobiliari in applicazione dell’art. 1, commi 335 e 336,<br />

della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 311.<br />

Art. 9.<br />

Ulteriori modalità applicative<br />

1. Ai fini della concreta applicazione del presente provve<strong>di</strong>mento,<br />

l’Agenzia del territorio opera nel rispetto delle «Linee guida»<br />

allegate alla presente determinazione, <strong>di</strong> cui costituiscono parte<br />

integrante.<br />

ALLEGATO<br />

LINEE GUIDA DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO<br />

E DELLE RAPPRESENTANZE DELLE AUTONOMIE LOCALI AI FINI DEL-<br />

L’APPLICAZIONE DI SPECIFICI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO EX ART.<br />

1, COMMA 339, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311<br />

Premessa<br />

Le presenti linee guida rappresentano lo strumento per garantire<br />

la migliore collaborazione tra comuni e Agenzia del territorio nel<br />

rispetto dei reciproci ruoli.<br />

In particolare, esse stabiliscono criteri operativi in or<strong>di</strong>ne:<br />

alla fase della richiesta avanzata dai comuni - ed alla successiva<br />

verifica - per l’eventuale proce<strong>di</strong>bilità alla revisione parziale del<br />

classamento <strong>di</strong> singole microzone (art. 1, comma 335, legge 30<br />

<strong>di</strong>cembre 2004, n. 311);<br />

Tali criteri operativi, essendo con<strong>di</strong>visi in sede <strong>di</strong> conferenza Stato-città<br />

e autonomie locali, saranno alla base delle <strong>di</strong>rettive da emanare<br />

per gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, rappresentando<br />

altresì una precisa guida per l’orientamento dei comuni.<br />

Catasto e topografia<br />

In secondo luogo, le presenti linee guida in<strong>di</strong>cano le modalità<br />

operative in or<strong>di</strong>ne alla accessibilità ai dati necessari allo svolgimento<br />

della istruttoria per la selezione delle microzone per le quali<br />

eventualmente richiedere, da parte dei comuni, la revisione parziale<br />

del classamento.<br />

Criteri e modalità operative<br />

1. Il metodo previsto dall’art. 1, comma 335, della legge 311 del<br />

2004, al fine <strong>di</strong> selezionare le microzone interessate dalla revisione<br />

parziale del classamento richiede la possibilità <strong>di</strong> determinare un<br />

rapporto tra valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato e il corrispondente valore<br />

me<strong>di</strong>o catastale relativo, sia alla singola microzona che all’insieme<br />

delle microzone comunali. Ciò al line <strong>di</strong> selezionare la microzona<br />

che mostra una «significativa» anomalia, in termini <strong>di</strong> scostamento<br />

tra i due valori rispetto allo scostamento me<strong>di</strong>amente riscontrato per<br />

l’insieme delle microzone. Tale metodo è significativo allorché: a)<br />

sia calcolabile un valore me<strong>di</strong>o del rapporto per l’insieme delle<br />

microzone e b) consenta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare il dato «anomalo» <strong>di</strong> cui<br />

sopra. Dal punto <strong>di</strong> vista metodologico la lettera a) è sod<strong>di</strong>sfatta se<br />

le microzone valorizzate sono superiori o uguale due; la lettera b),<br />

invece, richiede che le microzone sussistenti nel territorio comunale<br />

siano almeno superiori o uguali a tre.<br />

Pertanto affinchè un comune possa procedere alla selezione dell’eventuale<br />

microzona su cui svolgere la revisione parziale del classamento,<br />

occorre che il relativo territorio sia ripartito in almeno tre<br />

microzone.<br />

Si riba<strong>di</strong>sce che non debbono essere incluse nel limite in<strong>di</strong>cato,<br />

né conseguentemente debbono essere prese in considerazione per il<br />

calcolo del rapporto <strong>di</strong> cui alla lettera d) del successivo punto 2, le<br />

microzone afferenti a porzioni <strong>di</strong> territorio comunale prive <strong>di</strong> possibili<br />

valorizzazioni <strong>di</strong> fabbricati, con riferimento ai dati presenti nell’osservatorio<br />

del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio, e<br />

quelle caratterizzate dalla prevalenza <strong>di</strong> unità immobiliari non or<strong>di</strong>narie<br />

per destinazione e tipologia catastale.<br />

2. Ai fini dell’applicazione del metodo <strong>di</strong> cui al criterio operativo<br />

1 si definisce:<br />

a) valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato in<strong>di</strong>viduato ai sensi del regolamento<br />

<strong>di</strong> cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.<br />

138, per la singola microzona: il valore in<strong>di</strong>viduato dalle amministrazioni<br />

comunali, ovvero in carenza <strong>di</strong> determinazione dei comuni,<br />

dagli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, nel processo<br />

<strong>di</strong> definizione delle microzone comunali;<br />

b) valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato aggiornato per singola microzona: il<br />

valore della lettera a) aggiornato secondo le modalità operative<br />

<strong>di</strong>sposte dal provve<strong>di</strong>mento del <strong>di</strong>rettore dell’Agenzia del territorio;<br />

c) valore me<strong>di</strong>o catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta<br />

comunale sugli immobili: il valore unitario per metro quadrato <strong>di</strong><br />

superficie ottenuto come quoziente tra la sommatoria dei valori<br />

costituenti la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili<br />

relativi alle unità immobiliari ubicate nella microzona e omogenee,<br />

per destinazione e <strong>categoria</strong> catastale, a quelle <strong>di</strong> riferimento per il<br />

valore <strong>di</strong> cui alla lettera a), e la superficie complessiva delle medesime<br />

unità immobiliari; la superficie delle unità immobiliari è desunta,<br />

con riferimento al territorio analizzato, dalla banca dati catastale<br />

in forma <strong>di</strong>retta o in<strong>di</strong>retta attraverso il vano me<strong>di</strong>o;<br />

d) rapporto tra valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mercato aggiornato della singola<br />

microzona e valore me<strong>di</strong>o catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta<br />

comunale sugli immobili: il quoziente tra il valore numerico<br />

<strong>di</strong> cui alla lettera b) e quello della lettera c);<br />

e) analogo rapporto <strong>di</strong> cui alla lettera d) per l’insieme delle<br />

91


92<br />

Catasto e topografia<br />

microzone comunali: la me<strong>di</strong>a dei quozienti <strong>di</strong> cui alla lettera d).<br />

3. La revisione parziale del classamento può essere attivata per le<br />

microzone in cui il rapporto, <strong>di</strong> cui alla lettera d) del criterio operativo<br />

2, si <strong>di</strong>scosta significativamente dal valore del rapporto me<strong>di</strong>o, <strong>di</strong><br />

cui alla lettera e) del medesimo criterio operativo. Il termine significativamente<br />

non può intendersi inferiore ad uno scostamento <strong>di</strong> più<br />

del 35 per cento tra i due rapporti. Ciascun comune, può assumere<br />

un valore percentuale più elevato <strong>di</strong> quello testè in<strong>di</strong>cato per selezionare<br />

le «anomalie», ma non una percentuale inferiore.<br />

4. Per il calcolo dei rapporti previsti al criterio operativo 2, il<br />

periodo <strong>di</strong> riferimento dei valori pubblicati dall’osservatorio del<br />

mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio è quello relativo al<br />

secondo semestre 2004.<br />

5. Per l’anno 2005, entro cinque mesi dall’entrata in vigore del<br />

provve<strong>di</strong>mento del <strong>di</strong>rettore dell’Agenzia del territorio, quest’ultima<br />

pre<strong>di</strong>spone i dati e le elaborazioni per determinare i valori ed i<br />

rapporti <strong>di</strong> cui al criterio operativo 2. Una volta pre<strong>di</strong>sposti i dati e<br />

Agenzia del Territorio - Nota prot. n. 14063 del 22.2.2005<br />

1. Premessa<br />

Con nota 57211 del 09.7.2004, sono già stati forniti chiarimenti<br />

operativi per la corretta applicazione della “Procedura<br />

Pregeo8” per la presentazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento catastali,<br />

l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed<br />

il trattamento dei dati altimetrici e GPS".<br />

A seguito <strong>di</strong> alcune segnalazioni pervenute sia dagli Uffici<br />

sia dagli Or<strong>di</strong>ni professionali è emersa la necessità <strong>di</strong> fornire<br />

ulteriori <strong>di</strong>sposizioni operative finalizzate soprattutto ad uniformare<br />

definitivamente le modalità <strong>di</strong> applicazione della procedura<br />

Pregeo8 da parte degli Uffici provinciali.<br />

2. Abolizione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> urgenza per la richiesta <strong>di</strong><br />

approvazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento.<br />

Con l'art. 1 comma 300 della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n.<br />

311, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> urgenza è stato abolito. Pertanto, come è già<br />

stato precisato nella Circolare 1/2005 prot. 9263 del 04.2.2005,<br />

tale <strong>di</strong>ritto non vige più e per la parte inerente gli aspetti cartografici<br />

in particolare neanche per l'approvazione degli atti <strong>di</strong><br />

aggiornamento cartografici (tipi mappali e tipi <strong>di</strong> frazionamento).<br />

3. Tempi <strong>di</strong> approvazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento<br />

Ad integrazione della procedura n. 67 del 14.1.2004 e della<br />

nota 57211 del 09.7.2004, si stabilisce che l'esame tecnico dell'atto<br />

<strong>di</strong> aggiornamento deve avvenire in front-office almeno per<br />

l'80% delle richieste <strong>di</strong> approvazione; la restante parte delle<br />

richieste <strong>di</strong> approvazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento, deve essere<br />

esaminata entro il secondo giorno dalla richiesta.<br />

Conseguentemente, a seguito <strong>di</strong> tali controlli, gli atti <strong>di</strong><br />

aggiornamento ritenuti idonei saranno approvati con contestuale<br />

aggiornamento degli archivi, mentre quelli ritenuti non idonei<br />

all'approvazione, saranno restituiti, con l'esplicitazione dei motivi,<br />

al tecnico redattore per le opportune correzioni o integrazioni.<br />

PREGEO 8<br />

Chiarimenti e <strong>di</strong>sposizioni operative<br />

le elaborazioni, questi sono resi <strong>di</strong>sponibili entro trenta giorni dalla<br />

data <strong>di</strong> richiesta del comune.<br />

Le operazioni <strong>di</strong> revisione parziale del classamento sono richieste<br />

dai comuni tramite motivata istanza da trasmettere ai competenti<br />

uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.<br />

6. L’Agenzia del territorio emana, previa verifica dei presupposti<br />

delle richieste pervenute dai comuni, entro il 31 maggio e il 30<br />

novembre i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> attivazione della revisione del classamento<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 335, ultimo periodo, della legge 31<br />

<strong>di</strong>cembre 2004, n. 311, relativi alle richieste pervenute rispettivamente<br />

entro il 15 aprile e il 15 ottobre <strong>di</strong> ciascun anno.<br />

7. I comuni possono segnalare agli uffici provinciali dell’Agenzia<br />

del territorio, unitamente alla richiesta <strong>di</strong> revisione parziale del<br />

classamento, le unità immobiliari ricadenti nelle microzone interessate<br />

per le quali viene attivato il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinato dall’art.<br />

1, comma 336, della legge 31 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 311.<br />

E' appena il caso <strong>di</strong> evidenziare che lo stato "sospeso" dell'atto<br />

<strong>di</strong> aggiornamento deve essere inserito obbligatoriamente nella<br />

procedura Pregeo.<br />

4. Emanazione <strong>di</strong> documenti esplicativi o integrativi delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni da parte delle Direzioni Regionali<br />

A seguito dell'emanazione della "Procedura PREGEO 8, alcune<br />

Direzioni Regionali, <strong>di</strong> intesa con le locali Categorie professionali,<br />

peraltro nel quadro del sempre auspicato spirito <strong>di</strong> collaborazione,<br />

hanno emanato note <strong>di</strong> pratica attuazione della richiamata procedura,<br />

finalizzate a garantire una uniformità <strong>di</strong> comportamento nella<br />

pre<strong>di</strong>sposizione e nella trattazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento.<br />

A tale riguardo, pur comprendendo particolari esigenze dettate<br />

da circoscritte esigenze locali connesse alla <strong>di</strong>versa situazione degli<br />

archivi cartografici, si invitano tuttavia le Direzioni Regionali ad<br />

una attenta puntuale analisi e verifica atta a garantire che le in<strong>di</strong>cazioni<br />

contenute nei suddetti documenti non risultino intanto in alcun<br />

modo in contrasto con la normativa e con le <strong>di</strong>sposizioni emanate<br />

dalla scrivente e non contemplino inoltre l'adozione <strong>di</strong> modelli non<br />

espressamente previsti dalla normativa vigente, anche quando gli<br />

stessi fossero con<strong>di</strong>visi dalle categorie professionali locali.<br />

Si evidenzia inoltre che, prima della <strong>di</strong>vulgazione, tali comunicazioni,<br />

oltre che alla scrivente, devono essere trasmesse, dalle Direzioni<br />

Regionali alle Categorie Professionali locali, richiedendo <strong>di</strong> provvedere<br />

ad analoga trasmissione ai rispettivi Consigli Nazionali.<br />

Si tratta <strong>di</strong> aspetti <strong>di</strong> particolare delicatezza oltre che <strong>di</strong> fondamentale<br />

importanza per il conseguimento dell'obiettivo della standar<strong>di</strong>zzazione<br />

della trattazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento e per il<br />

monitoraggio delle attività degli Uffici.<br />

5. Punti Fiduciali<br />

5.1 Modello della scheda monografica dei Punti Fiduciali<br />

Con il Service Pack n. 3, per risolvere alcune contingenti situazioni<br />

<strong>di</strong> acquisizione agli archivi catastali <strong>di</strong> documentazione preesistente,<br />

era stato pre<strong>di</strong>sposto un modulo per la redazione informatica<br />

della scheda monografica <strong>di</strong> cui trattasi, recante alcune <strong>di</strong>fferen-<br />

n. 2-3/2005


ze assolutamente marginali e non sostanziali rispetto al preesistente<br />

documento.<br />

Al fine <strong>di</strong> evitare, seppure remote possibilità <strong>di</strong> incertezze comportamentali<br />

da parte degli Uffici sulle modalità <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione<br />

del suddetto elaborato tecnico, si conferma che il modello <strong>di</strong> scheda<br />

monografica dei Punti Fiduciali da utilizzare è quello prodotto dalla<br />

procedura informatica Pregeo.<br />

Coerentemente con le <strong>di</strong>sposizioni emanate, nel caso <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione<br />

della scheda monografica per l'istituzione <strong>di</strong> un nuovo<br />

Punto Fiduciale, la compilazione dei campi relativi, alle coor<strong>di</strong>nate<br />

ed alla quota spetta all'Ufficio e pertanto risulta facoltativa per i professionisti,<br />

mentre la compilazione dei campi relativi alla" in<strong>di</strong>cazione<br />

della particella nella quale ricade il Punto Fiduciale, alla<br />

descrizione del riferimento planimetrico ed altimetrico è obbligatoria<br />

per i professionisti.<br />

Qualora il professionista non fornisca il valore della quota,<br />

dovrà limitarsi ad inserire il valore convenzionale "9999" nel campo<br />

quota ed il valore "04" nel campo relativo alla atten<strong>di</strong>bilità altimetrica.<br />

Nel caso <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione della scheda monografica relativa<br />

ad un Punto Fiduciale esistente la procedura impiega automaticamente<br />

le informazioni <strong>di</strong>sponibili in archivio TAF per compilare la<br />

scheda stessa. In questo caso, il professionista può accettare o mo<strong>di</strong>ficare<br />

le informazioni pre-compilate in automatico. Rimane l'obbligo,<br />

per il professionista, della compilazione del campo relativo alla<br />

descrizione altimetrica.<br />

Le prossime versioni della procedura presenteranno i campi<br />

"quota" ed "anten<strong>di</strong>bilità" precompilati con i valori convenzionali<br />

sopraccitati consentendo la conferma o la mo<strong>di</strong>fica da parte del professionista.<br />

Si stabilisce altresì che la stampa da consegnare all'Ufficio può<br />

essere prodotta in<strong>di</strong>pendentemente a colori o in bianco e nero.<br />

Si precisa inoltre che quando la scheda monografica dei punti<br />

fiduciali è già <strong>di</strong>sponibile presso l'Ufficio, il tecnico professionista,<br />

può proporre il riferimento altimetrico integrando la scheda già esistente,<br />

senza l'obbligo <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> una nuova scheda.<br />

5.2 Riferimento altimetrico per Punti Fiduciali coincidenti con<br />

vertici trigonometrici<br />

Per i Punti Fiduciali coincidenti con vertici trigonometrici aventi<br />

il riferimento planimetrico <strong>di</strong>stinto dal riferimento altimetrico, ad<br />

esempio asse <strong>di</strong> una cupola, come riferimento planimetrico e base<br />

della cupola come riferimento altimetrico, devono essere adottate le<br />

modalità <strong>di</strong> rilievo e <strong>di</strong> compilazione del relativo libretto delle<br />

misure appresso descritte.<br />

La "Disposizione operativa sull'utilizzazione della procedura<br />

PREGEO 8 ..." prevede che qualora il Punto Fiduciale non sia topograficamente<br />

accessibile per la determinazione altimetrica, il tecnico<br />

professionista può richiederne l'annullamento e proporre l'istituzione<br />

<strong>di</strong> un nuovo punto che abbia i necessari requisiti e non alteri<br />

sensibilmente le mutue <strong>di</strong>stanze della maglia preesistente dei Punti<br />

Fiduciali.<br />

I Punti Fiduciali coincidenti con vertici trigonometrici, fermo<br />

restando quanto sopra evidenziato, <strong>di</strong>versamente dagli altri Punti<br />

Fiduciali, non possono essere annullati per motivi collegati alla<br />

gestione della componente altimetrica.<br />

Si ritiene pertanto opportuno esplicitare utili in<strong>di</strong>cazioni in relazione<br />

ad alcune possibili situazioni.<br />

5.2.1) Non esiste il riferimento altimetrico<br />

In questo caso il riferimento altimetrico verrà in<strong>di</strong>viduato <strong>di</strong>rettamente<br />

dall'Ufficio o proposto dal tecnico professionista; esso<br />

n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

dovrà essere in<strong>di</strong>viduato su un particolare situato sulla verticale passante<br />

per il punto che definisce planimetricamente il vertice trigonometrico.<br />

5.2.2) Esiste il riferimento altimetrico<br />

Possono configurarsi 2 situazioni:<br />

La quota è attribuita ad un riferimento altimetrico posto sulla<br />

verticale passante per il punto che in<strong>di</strong>vidua planimetricamente il<br />

vertice trigonometrico; in questo caso il collegamento al riferimento<br />

altimetrico avverrà <strong>di</strong>rettamente con i normali artifici topografici.<br />

La quota è riferita ad un piano <strong>di</strong> paragone; in questo secondo<br />

caso il rilievo altimetrico, deve essere eseguito con riferimento ad<br />

un punto ausiliario qualsiasi appartenente al piano <strong>di</strong> paragone<br />

anche se questo non risulta appartenente alla verticale condotta per<br />

il punto che in<strong>di</strong>vidua planimetricamente il vertice stesso.<br />

Questo artificio consente la trattazione della componente altimetrica<br />

con la procedura PREGEO 8, in modo <strong>di</strong>sgiunta dalla componente<br />

planimetrica.<br />

Al fine <strong>di</strong> consentire il collegamento altimetrico tra il suddetto<br />

punto ausiliario ed il Punto Fiduciale (asse geometrico), si eseguiranno<br />

soltanto misure planimetriche riferite all'asse geometrico e<br />

misure plano-altimetriche al punto ausiliario; il trasporto del <strong>di</strong>slivello<br />

tra il punto ausiliario e il Punto Fiduciale (asse geometrico)<br />

avverrà con l'impiego delle righe 4 e 5 della procedura Pregeo (Ve<strong>di</strong><br />

esempio in allegato).<br />

6. Componente altimetrica<br />

Continuano a pervenire alla scrivente segnalazioni da parte delle<br />

Categorie professionali <strong>di</strong> sospensioni degli atti <strong>di</strong> aggiornamento<br />

per motivi connessi alla componente altimetrica.<br />

A tal riguardo si riba<strong>di</strong>sce quanto già chiaramente ed inequivocabilmente<br />

<strong>di</strong>sposto con la "Procedura Pregeo8 per la presentazione<br />

degli atti <strong>di</strong> aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico<br />

della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e<br />

GPS", e cioè che manchevolezze, <strong>di</strong> qualsìasi natura, nella componente<br />

altimetrica non possono essere motivo né <strong>di</strong> sospensione né dì<br />

rallentamento dell'iter <strong>di</strong> approvazione.<br />

Al fine <strong>di</strong> fugare ogni ragionevole dubbio sulla materia si chiarisce<br />

che un atto <strong>di</strong> aggiornamento può essere sospeso solo per:<br />

- Assenza totale o parziale <strong>di</strong> misure, comprese le misure relative<br />

all'altezza strumentale ed alla altezza del segnale, per la definizione<br />

dei <strong>di</strong>slivelli dei soli punti su cui è obbligatoria la componente<br />

altimetrica;<br />

- Assenza della descrizione del riferimento altimetrico sulla monografia<br />

e nel libretto delle misure.<br />

In particolare gli atti <strong>di</strong> aggiornamento non possono essere sospesi per:<br />

- Assenza <strong>di</strong> misure altimetriche su eventuali punti ausiliari;<br />

- Errori sulle misure relative alla componente altimetrica;<br />

- Assenza della quota sulla scheda monografica; il campo quota<br />

deve essere compilato dall'Ufficio;<br />

- Assenza <strong>di</strong> scheda monografica per i Punti Fiduciali già presenti<br />

in Ufficio: si riba<strong>di</strong>sce che quando la scheda monografica dei<br />

Punti Fiduciali è già <strong>di</strong>sponibile presso l'Ufficio, il tecnico professionista,<br />

può proporre il riferimento altimetrico integrando la<br />

scheda già esistente, senza l'obbligo <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> una nuova<br />

scheda (ve<strong>di</strong> punto 5.1).<br />

7. Estratti <strong>di</strong> mappa <strong>di</strong>gitali (co<strong>di</strong>ce RC12E)<br />

7.1 Fornitura<br />

Al fine <strong>di</strong> garantire un più efficiente servizio <strong>di</strong> fornitura degli<br />

estratti <strong>di</strong> mappa <strong>di</strong>gitali, si invitano gli Uffici ad eseguire una copia<br />

93


94<br />

Catasto e topografia<br />

dei file .png e .emp, su un PC e verificare il corretto trasferimento<br />

sul supporto informatico del tecnico professionista. Questa operazione<br />

permetterà <strong>di</strong> riconsegnare i file relativi all'estratto, nel caso il<br />

floppy-<strong>di</strong>sk risultasse non più leggibile.<br />

Si consiglia <strong>di</strong> conservare la copia dei file sul PC per un periodo<br />

non superiore a 30 giorni.<br />

Si evidenzia che oltre ai file sopra descritti, deve essere fornita<br />

sia la stampa del file .png che la stampa del file .emp.<br />

7.2 Estratto <strong>di</strong> mappa relativo a particelle <strong>di</strong> notevole estensione<br />

Quando le particelle, oggetto della richiesta <strong>di</strong> estratto, abbiano<br />

estensione, alla scala della mappa, superiore al formato A3, si deve<br />

utilizzare la procedura WEGIS in modalità navigazione; in questo<br />

caso la stampa dell'estratto della mappa sarà prodotta ad una scala<br />

(più piccola), <strong>di</strong>versa dalla scala nominale del foglio <strong>di</strong> mappa.<br />

E' appena il caso <strong>di</strong> evidenziare, in base a quanto previsto nella<br />

tabella <strong>di</strong> cui all'art. 1 comma 300, della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n.<br />

311, che l'imposta <strong>di</strong> bollo è comunque forfetaria e pertanto deve<br />

essere applicata una sola volta in<strong>di</strong>pendentemente dalla <strong>di</strong>mensione<br />

delle particelle richieste.<br />

7.3 Vali<strong>di</strong>tà dell'estratto <strong>di</strong> mappa<br />

L'estratto <strong>di</strong> mappa, già utilizzato per un atto <strong>di</strong> aggiornamento,<br />

non può essere utilizzato per altri atti <strong>di</strong> aggiornamento.<br />

7.4 Rinnovo dell'estratto <strong>di</strong> mappa<br />

Si ricorda che gli estratti <strong>di</strong> mappa rilasciati per la redazione <strong>di</strong><br />

tipi mappali e tipi <strong>di</strong> frazionamento, scaduti da oltre sei mesi, non<br />

possono più essere rinnovati.<br />

7.5 Sospensione della richiesta <strong>di</strong> estratto <strong>di</strong> mappa<br />

Non esiste, né può sussistere, alcun motivo per "sospendere" la<br />

richiesta <strong>di</strong> estratti della mappa.<br />

Ai fini del monitoraggio relativo al servizio "Estratti <strong>di</strong> mappa<br />

<strong>di</strong>gitali" (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> cassa RC12E) le sole voci prese in considerazione<br />

risultano:<br />

- richieste pervenute;<br />

- richieste evase;<br />

- richieste da evadere.<br />

7.6 Estratti <strong>di</strong> mappa <strong>di</strong>gitali (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> cassa RC12E) relativi a<br />

particelle appartenenti a fogli a<strong>di</strong>acenti<br />

Le richieste <strong>di</strong> estratti <strong>di</strong> mappa relative a particelle appartenenti<br />

a fogli a<strong>di</strong>acenti devono essere accompagnate da contestuali richieste<br />

<strong>di</strong> "stralcio <strong>di</strong> particelle da un foglio ad un altro"; queste ultime,<br />

devono essere riportate nello stesso modello <strong>di</strong> richiesta dell'estratto<br />

<strong>di</strong> mappa. E' appena il caso <strong>di</strong> evidenziare che qualora la particella<br />

da stralciare risulta <strong>di</strong> estensione tale da debordare dalla cornice del<br />

foglio cui deve essere inserita, l'attività sopra decritta non deve<br />

essere eseguita. Conseguentemente la richiesta <strong>di</strong> estratto <strong>di</strong> mappa<br />

relativo a particelle <strong>di</strong> notevole estensione, appartenenti a fogli<br />

a<strong>di</strong>acenti deve essere evasa con il rilascio <strong>di</strong> più estratti, uno per<br />

ogni foglio.<br />

8. Proposta <strong>di</strong> aggiornamento<br />

8.1 Atti <strong>di</strong> aggiornamento interessanti strade e/o acque con<br />

particelle or<strong>di</strong>narie.<br />

La proposta <strong>di</strong> aggiornamento non è obbligatoria per gli atti <strong>di</strong><br />

aggiornamento interessanti strade e/o acque, anche quando interessano<br />

oltre a strade ed acque anche particelle or<strong>di</strong>narie.<br />

Tuttavia è facoltà del professionista presentare la proposta <strong>di</strong><br />

aggiornamento sulla base <strong>di</strong> un estratto <strong>di</strong> mappa completamente<br />

autoallestito o integrato per la parte relativa alle acque e strade.<br />

Nel corso del 2005, come previsto dal piano <strong>di</strong> automazione, verrà<br />

<strong>di</strong>stribuita una versione delle procedure (Pregeo 8 per i tecnici esterni e<br />

Wegis per gli Uffici) che consentirà la pre<strong>di</strong>sposizione ed il trattamento<br />

delle proposte <strong>di</strong> aggiornamento relative ad acque e strade.<br />

8.2 Atti <strong>di</strong> aggiornamento relativi a piccoli ampliamenti <strong>di</strong> fabbricati<br />

realizzati<br />

Qualora il rapporto tra la superficie dell'ampliamento e quello<br />

della particella nel quale esso ricade risulti inferiore ad 1/1000, la<br />

proposta <strong>di</strong> aggiornamento non è obbligatoria.<br />

9. Rappresentazione <strong>di</strong> fabbricati interrati<br />

I fabbricati interrati graffati alla particella con il simbolo ">---<br />


12. Controlli formali da eseguirsi in fase <strong>di</strong> accettazione degli<br />

atti <strong>di</strong> aggiornamento<br />

Si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli formali da eseguirsi<br />

in fase <strong>di</strong> accettazione devono riguardare solo ed esclusivamente<br />

gli aspetti precisati al punto 7.2 della <strong>di</strong>sposizione operativa<br />

n. 67 del 14.01.2004 e cioè:<br />

- Leggibilità del contenuto del floppy <strong>di</strong>sk;<br />

- Presenza <strong>di</strong> tutti gli elaborati previsti;<br />

- Firme delle parti ai sensi del DM 701/94.<br />

Al <strong>di</strong> fuori dei casi suddetti non devono esistere motivi <strong>di</strong> non<br />

accettazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento.<br />

13. Conclusioni<br />

Le <strong>di</strong>rettive della presente nota si basano sulle problematiche<br />

n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

fin qui emerse e in questo quadro, si possono attendere nuove fattispecie<br />

su cui intervenire nella gestione del sistema <strong>di</strong> aggiornamento<br />

cartografico.<br />

Tanto premesso le Direzioni Regionali si attiveranno intanto<br />

per rendere uniforme, nel territorio <strong>di</strong> rispettiva competenza l'applicazione<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni impartite nonché per segnalare tempestivamente<br />

alla scrivente eventuali questioni <strong>di</strong> carattere generale<br />

evidenziate dai <strong>di</strong>pendenti Uffici. Si rimette altresì alle Direzioni<br />

Regionali la sorveglianza sull'esatto adempimento delle presenti<br />

<strong>di</strong>sposizioni da parte degli Uffici provinciali.<br />

Il <strong>di</strong>rettore<br />

Carlo Cannafoglia<br />

PAGAMENTO ANTICIPATO DELLE TASSE IPOTECARIE<br />

E DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI<br />

dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia<br />

del territorio, tramite deposito interno<br />

Provve<strong>di</strong>mento Direttoriale del 23.2.2005 (G.U. n. 49<br />

del 1/3/2005) - Testo: in vigore dal 1/3/2005<br />

IL DIRETTORE<br />

DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO<br />

Visto l’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19<br />

novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse<br />

ipotecarie e dei tributi speciali catastali, <strong>di</strong> cui alle lettere h) e i) dell’art.<br />

2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata<br />

dagli uffici periferici <strong>di</strong>pendenti dal Dipartimento del Territorio;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre<br />

1972, n. 648, e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, ed in particolare<br />

la tabella dei tributi speciali catastali;<br />

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, <strong>di</strong> approvazione del testo unico delle<br />

imposte ipotecarie e catastali, ed in particolare la tabella delle tasse<br />

ipotecarie;<br />

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, concernente mo<strong>di</strong>fica della <strong>di</strong>sciplina in<br />

materia <strong>di</strong> servizi autonomi <strong>di</strong> cassa degli uffici finanziari;<br />

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che<br />

ha istituito, tra l’altro, l’Agenzia del territorio, alla quale sono stati<br />

trasferiti tutti i rapporti giuri<strong>di</strong>ci, poteri e competenze già <strong>di</strong> spettanza<br />

del Dipartimento del territorio,-<br />

Visto l’art. 24 della legge 27 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 449, recante<br />

misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che al comma<br />

39 prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate possa<br />

essere effettuato anche con sistemi <strong>di</strong>versi dal contante;<br />

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove<br />

<strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> amministrazione del patrimonio e <strong>di</strong> contabilità<br />

generale dello Stato e successive mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />

Visto il decreto interministeriale del 16 <strong>di</strong>cembre 1998, emanato<br />

dal Direttore generale del Dipartimento del territorio <strong>di</strong> concerto<br />

con il Ragioniere generale dello Stato, recante la determinazione<br />

delle modalità’ <strong>di</strong> versamento in tesoreria provinciale dello Stato<br />

delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio<br />

e <strong>di</strong> approvazione delle convenzioni con gli interme<strong>di</strong>ari<br />

bancari;<br />

Ritenute sussistenti le con<strong>di</strong>zioni per consentire ai contribuenti<br />

l’effettuazione del pagamento dei tributi e delle altre entrate riscosse<br />

dall’Agenzia del territorio con ulteriori sistemi <strong>di</strong>versi dal contante,<br />

oltre a quelli già previsti;<br />

Ritenuta, in particolare, l’esigenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare, nell’ambito<br />

dei suin<strong>di</strong>cati sistemi <strong>di</strong> pagamento <strong>di</strong>versi dal contante, l’attivazione<br />

e le modalità <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> un deposito interno precostituito da<br />

utilizzare per il pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali<br />

catastali;<br />

Visto il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello<br />

Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, espresso con nota<br />

prot. n. 5979 del 20 gennaio 2005;<br />

Dispone :<br />

Art. 1<br />

Pagamento anticipato <strong>di</strong> servizi ipotecari e catastali erogati<br />

presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia tramite deposito<br />

1. Il pagamento della tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali<br />

dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati presso gli Uffici<br />

provinciali dell’Agenzia del territorio può essere effettuato attraverso<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> depositi precostituiti in relazione al tributo da corrispondersi.<br />

Art. 2<br />

Costituzione del deposito<br />

1. Per la costituzione del deposito, l’utente presenta domanda<br />

all’Ufficio competente all’erogazione del servizio, utilizzando gli<br />

schemi allegati al presente provve<strong>di</strong>mento.<br />

Art. 3<br />

Riscossione del deposito e versamento<br />

alla Tesoreria provinciale dello Stato<br />

1. L’importo da versare per la costituzione e la reintegrazione<br />

del deposito non può essere inferiore ad euro venti.<br />

95


96<br />

Catasto e topografia<br />

2. L’importo <strong>di</strong> cui al comma 1 è registrato nella contabilità<br />

giornaliera dell’Ufficio al momento del pagamento stesso, con contestuale<br />

emissione <strong>di</strong> una specifica bolletta, e costituisce carico delle<br />

riscossioni giornaliere dell’agente contabile da versare alla Tesoreria<br />

provinciale dello Stato, con le modalità previste da ciascun<br />

Ufficio.<br />

Art. 4<br />

Gestione del deposito<br />

1. L’utilizzo del deposito <strong>di</strong> cui al presente provve<strong>di</strong>mento è<br />

protetto da adeguati <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> sicurezza pre<strong>di</strong>sposti dall’Agenzia<br />

del territorio.<br />

2. Contestualmente all’erogazione del servizio, dal deposito<br />

sono detratti i tributi dovuti.<br />

3. Al termine dell’erogazione del servizio l’Ufficio emette un<br />

attestato della quota <strong>di</strong> deposito utilizzata, nonché della quota residua.<br />

4. Le somme versate a titolo <strong>di</strong> deposito non producono interessi.<br />

Fac-simile della domanda per la costituzione <strong>di</strong> deposito per il pagamento anticipato dei tributi speciali catastali ALLEGATO<br />

da presentare<br />

al competente ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio<br />

delle tasse ipotecarie<br />

All’Agenzia del territorio - Ufficio provinciale <strong>di</strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;<br />

Il sottoscritto ______________________ nato in ______________ (prov. _______), il ______________________________;<br />

c.f./P.IVA ________________ residente in ____________ (prov______), via ______________________________________;<br />

n.______, tel. ________________, e-mail, con domicilio, a tutti gli effetti delle comunicazioni, in ______________________;<br />

(prov. _______), via ______________ n. ________________________ tel. ______________________________________;<br />

chiede <strong>di</strong> poter costituire un deposito a titolo <strong>di</strong> pagamento anticipato dei tributi speciali catastali dovuti/e per le visure catastali<br />

delle tasse ipotecarie<br />

ispez. ipotecarie<br />

da effettuarsi presso codesto ufficio. Al predetto fine, in<strong>di</strong>ca i seguenti dati:<br />

1) denominazione dell’intestatario del deposito:(obbligatorio)____________________________________________________;<br />

2) co<strong>di</strong>ce fiscale o partita IVA (obbligatorio): ________________________________________________________________;<br />

3) ind.: ______________; 4) Comune: ____________; 5) prov: ____; 6) tel.: ________; 7) e-mail: ____________________;<br />

8) denominazione utilizzatore associato all’intestatario del deposito: __________;<br />

9) co<strong>di</strong>ce fiscale o partita IVA (obbligatorio): ________________________________________________________________;<br />

10) ind.: ____________; 11) Comune: __________; 12) prov: ____; 13) tel.: ______; 14) e-mail: ____________________;<br />

Luogo e data_________________ .Firma____________________________<br />

Agenzia del Territorio - Nota Prot. n.33905 - 11.5.2005<br />

Come è noto l’Agenzia, da tempo è impegnata nell’attività <strong>di</strong><br />

bonifica e normalizzazione della toponomastica stradale e per quasi<br />

tutti gli Uffici è <strong>di</strong>sponibile un elenco delle strade ed altri toponimi<br />

presenti nei vari comuni, specificatamente co<strong>di</strong>ficato.<br />

Tuttavia si è avuto modo <strong>di</strong> riscontrare che presso molti Uffici e<br />

con elevata frequenza i professionisti che re<strong>di</strong>gono atti <strong>di</strong> aggiornamento<br />

con la procedura Docfa, continuano a <strong>di</strong>gitare in chiaro nell’apposito<br />

campo il nome della strada, ancorché la stessa risulti<br />

co<strong>di</strong>ficata e pertanto inseribile <strong>di</strong>rettamente dal menù a ten<strong>di</strong>na della<br />

procedura stessa.<br />

Detto comportamento vanifica la suddetta attività <strong>di</strong> bonifica in<br />

quanto va a creare più denominazioni per una medesima strada,<br />

ripristinando incoerenze nella banca dati e non consentendo corrette<br />

trattazioni automatiche dei dati per selezione <strong>di</strong> toponomastica.<br />

Si invitano Codesti Uffici a porre attenzione nella ricezione <strong>di</strong><br />

ACCETTAZIONE DOCFA<br />

Verifica dati <strong>di</strong> toponomastica<br />

Art. 5<br />

Attivazione<br />

1. Il pagamento anticipato dei tributi dovuti per le ispezioni ipotecarie<br />

e le visure catastali, effettuate presso gli Uffici provinciali<br />

dell’Agenzia del territorio, tramite l’utilizzo <strong>di</strong> deposito precostituito,<br />

è attivato a decorrere dalla data <strong>di</strong> pubblicazione del presente<br />

provve<strong>di</strong>mento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />

2. Il pagamento anticipato, tramite deposito precostituito, dei<br />

tributi dovuti per i servizi <strong>di</strong>versi dalle ispezioni ipotecarie e dalle<br />

visure catastali, per i quali è previsto il pagamento <strong>di</strong> tasse ipotecarie<br />

e tributi speciali catastali, sarà attivato a decorrere dalla data <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> successiva comunicazione del Direttore dell’Agenzia<br />

del territorio.<br />

Il presente provve<strong>di</strong>mento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

della Repubblica italiana.<br />

Roma, 23 febbraio 2005<br />

II <strong>di</strong>rettore<br />

Picar<strong>di</strong><br />

documenti Docfa filtrando tale casistica e richiedendo agli estensori<br />

<strong>di</strong> atti che presentino tale incoerenza la correzione del documento.A<br />

riguardo si evidenzia che nel modello D1, che correda il documento<br />

Docfa, le strade acquisite da denominazione co<strong>di</strong>ficata sono riportate<br />

in carattere minuscolo, <strong>di</strong>versamente da quelle <strong>di</strong>gitate <strong>di</strong>rettamente<br />

nello specifico campo.<br />

Codesti Uffici prima <strong>di</strong> dare piena attuazione alla presente <strong>di</strong>rettiva,<br />

avranno cura dì informare gli Or<strong>di</strong>ni e Collegi locali abilitati<br />

alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> documenti Docfa, affinchè gli stessi sensibilizzino<br />

i propri iscritti sulla tematica in esame, consentendo un margine<br />

temporale <strong>di</strong> almeno 15 giorni, prima della piena attuazione<br />

della <strong>di</strong>rettiva stessa. Decorso tale termine i documenti che dovessero<br />

presentare la suddetta incoerenza sono rifiutati, secondo le modalità<br />

precisate nella procedura operativa n. 83 del 2004.<br />

Il Direttore<br />

Carlo Cannafoglia<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

PAGAMENTO ANTICIPATO, TRAMITE DEPOSITO INTERNO,<br />

DI TASSE IPOTECARIE E TRIBUTI SPECIALI CATASTALI<br />

Agenzia del Territorio - Circ. n. 6 del 20 maggio 2005<br />

Generalità<br />

Con provve<strong>di</strong>mento del Direttore dell’Agenzia del territorio<br />

in data 23 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

della Repubblica italiana del 1° marzo 2005, n. 49, è<br />

stata introdotta la possibilità <strong>di</strong> effettuare il pagamento delle<br />

tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti per i servizi<br />

erogati presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del<br />

territorio, attraverso l’utilizzo <strong>di</strong> depositi interni precostituiti<br />

in relazione al tributo da corrispondersi.<br />

Il citato provve<strong>di</strong>mento prevede che il pagamento anticipato<br />

dei suddetti tributi, dovuti per le ispezioni ipotecarie e<br />

per le visure catastali, tramite l’utilizzo del deposito precostituito,<br />

è attivato a decorrere dalla data <strong>di</strong> pubblicazione del<br />

provve<strong>di</strong>mento medesimo nella Gazzetta Ufficiale.<br />

Il pagamento anticipato, tramite deposito precostituito,<br />

dei tributi dovuti per i servizi <strong>di</strong>versi dalle predette ispezioni<br />

e visure, per i quali è previsto il pagamento <strong>di</strong> tasse ipotecarie<br />

e <strong>di</strong> tributi speciali catastali, verrà successivamente attivato<br />

con effetto dalla data <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> apposita comunicazione<br />

del Direttore dell’Agenzia del territorio.<br />

Con la presente circolare vengono fornite in<strong>di</strong>cazioni sul<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> gestione del deposito interno, che si articola<br />

nelle seguenti fasi:<br />

- costituzione del deposito interno e successivo reintegro;<br />

- utilizzazione da parte <strong>di</strong> soggetti associati;<br />

- utilizzo del deposito interno per le consultazioni in<br />

modalità “self-service”;<br />

- utilizzo del deposito interno per le consultazioni richieste<br />

all’operatore dell’ufficio;<br />

- chiusura del deposito.<br />

1. Costituzione del deposito interno e successivo reintegro<br />

Gli utenti, che intendono costituire un deposito interno<br />

per il pagamento delle tasse ipotecarie ovvero un deposito<br />

interno per il pagamento dei tributi speciali catastali, devono<br />

presentare apposita domanda, <strong>di</strong>stinta per ciascuna tipologia<br />

<strong>di</strong> tributo, all’Ufficio provinciale competente alla erogazione<br />

del servizio.<br />

I modelli delle domande per la costituzione del deposito<br />

<strong>di</strong> cui trattasi, pre<strong>di</strong>sposti sulla base degli schemi allegati al<br />

citato provve<strong>di</strong>mento, vengono allegati alla presente circolare<br />

per garantirne la più ampia e capillare <strong>di</strong>ffusione.<br />

I predetti modelli sono anche <strong>di</strong>sponibili sul sito Internet<br />

dell’Agenzia del territorio all’in<strong>di</strong>rizzo: www.agenziaterritorio,it/modulistica/<br />

L’Ufficio, verificata la regolarità e completezza della<br />

domanda, provvede a censire gli utenti nel sistema informatico<br />

tramite le relative applicazioni “Territorio” e/o “Conservatoria”.<br />

Nel caso <strong>di</strong> richiesta relativa ai servizi catastali, dette<br />

operazioni sono svolte dall’agente contabile; nel caso <strong>di</strong><br />

richiesta relativa ai servizi <strong>di</strong> pubblicità immobiliare le<br />

medesime sono eseguite da personale con profilo <strong>di</strong> accesso<br />

al sistema informatico <strong>di</strong> tipo “Gestore” (chiave <strong>di</strong> livello<br />

“GEST”).<br />

II deposito interno è intestato a nome del soggetto che lo<br />

costituisce (“intestatario”), il quale può utilizzarlo personalmente<br />

o anche me<strong>di</strong>ante altri soggetti che vengono a lui associati<br />

in sede <strong>di</strong> censimento degli utenti (cc.dd. “utilizzatori<br />

associati”). A tale fine il richiedente (intestatario del deposito)<br />

deve in<strong>di</strong>care nella domanda anche i nominativi e le altre<br />

informazioni relative ai soggetti utilizzatori associati al<br />

deposito precostituito.<br />

In fase <strong>di</strong> creazione del “Deposito”, l’Ufficio inserisce<br />

nel sistema informatico i dati identificativi dell’intestatario.<br />

Dopo l’inserimento a sistema dei dati richiesti, l’utente<br />

può procedere alla costituzione del deposito interno, me<strong>di</strong>ante<br />

versamento <strong>di</strong> un importo - a titolo <strong>di</strong> tributi speciali catastali<br />

ovvero <strong>di</strong> tasse ipotecarie - non inferiore ad euro 20,00.<br />

Il pagamento deve essere eseguito, rispettivamente, presso<br />

gli sportelli catastali e presso i servizi <strong>di</strong> pubblicità immobiliare,<br />

che rilasciano specifica ricevuta.<br />

Dette somme, ai sensi dell’art. 3 del provve<strong>di</strong>mento 23<br />

febbraio 2005, devono essere registrate nella contabilità giornaliera<br />

dell’Ufficio al momento del pagamento e costituiscono<br />

carico delle riscossioni dell’agente contabile da versare<br />

alla Tesoreria Provinciale dello Stato, con le modalità previste<br />

per ciascun Ufficio.<br />

Il versamento minimo, sia per la costituzione del deposito<br />

che per i successivi reintegri, non può essere inferiore, come<br />

accennato, ad euro 20,00.<br />

Un soggetto non può essere intestatario <strong>di</strong> più depositi<br />

per ciascuna tipologia <strong>di</strong> tributo.<br />

2. Utilizzazione del deposito da parte <strong>di</strong> soggetti associati<br />

Come evidenziato al paragrafo precedente, l’intestatario<br />

può utilizzare il deposito costituito personalmente o anche<br />

me<strong>di</strong>ante altri soggetti, persone fisiche <strong>di</strong>rettamente riferibili<br />

all’intestatario del deposito, qualificabili come “utilizzatori<br />

associati”.<br />

A tal fine, l’intestatario in<strong>di</strong>ca, nella domanda <strong>di</strong> costituzione<br />

del deposito, il nominativo, il co<strong>di</strong>ce fiscale e gli ulteriori<br />

dati degli utilizzatori abilitati a fruire il deposito (l’intestatario<br />

medesimo e/o eventuali utilizzatori associati).<br />

Nell’ipotesi in cui tali utilizzatori non siano ancora registrati<br />

nel sistema informatico, dovranno essere censiti - con il<br />

profilo <strong>di</strong> “utente self-service”.<br />

L’intestatario può in<strong>di</strong>care la soglia <strong>di</strong> utilizzo del deposito<br />

per ogni sessione <strong>di</strong> lavoro.<br />

In caso contrario, tale soglia coinciderà con l’intero deposito<br />

<strong>di</strong>sponibile.<br />

Qualora gli utilizzatori <strong>di</strong> un deposito siano più <strong>di</strong> uno, è<br />

opportuno che l’intestatario in<strong>di</strong>chi, per ciascuno <strong>di</strong> essi<br />

97


98<br />

Catasto e topografia<br />

(compreso l’intestatario medesimo), la soglia <strong>di</strong> utilizzo per<br />

ogni singola sessione <strong>di</strong> lavoro, al fine <strong>di</strong> evitare che, in caso<br />

<strong>di</strong> accessi simultanei, il deposito sia reso <strong>di</strong>sponibile solo a<br />

chi ha aperto per primo la sessione <strong>di</strong> lavoro.<br />

Nella domanda per la costituzione del deposito, le parti<br />

non compilate dell’apposito campo riservato agli utilizzatori<br />

dovranno essere barrate e annullate con l’apposizione della<br />

firma per esteso del richiedente (intestatario del deposito).<br />

Al riguardo, occorre evidenziare che le mo<strong>di</strong>fiche, le<br />

variazioni o gli eventuali aggiornamenti riguardanti gli utilizzatori<br />

associati, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo<br />

(si pensi, a titolo esemplificativo, alla cessazione dello<br />

status <strong>di</strong> “utilizzatore associato”, oppure alla variazione delle<br />

soglie <strong>di</strong> utilizzo), avranno effetto a far data dal giorno successivo<br />

a quello in cui l’Agenzia ne avrà ricevuto formale<br />

comunicazione.<br />

Al fine <strong>di</strong> aggiornare l’elenco degli utilizzatori del deposito<br />

ovvero <strong>di</strong> variare le soglie <strong>di</strong> utilizzo previste per ciascuna<br />

sessione <strong>di</strong> lavoro, l’intestatario deve, pertanto, presentare<br />

apposita domanda all’Ufficio Provinciale presso cui è stato<br />

costituito il deposito. La domanda, redatta secondo l’allegato<br />

fac-simile, dovrà essere consegnata in duplice copia, <strong>di</strong> cui<br />

una debitamente protocollata verrà restituita all’utente in<br />

segno <strong>di</strong> avvenuta presentazione.<br />

A tale proposito, si richiama l’attenzione degli Uffici sulla<br />

necessità che le variazioni richieste dall’intestatario del<br />

deposito siano inserite nel sistema informatico il giorno stesso<br />

<strong>di</strong> ricezione della domanda, al termine dell’orario <strong>di</strong> apertura<br />

al pubblico.<br />

Si ritiene peraltro opportuno precisare che il rapporto sottostante<br />

all’utilizzo del deposito assume rilevanza unicamente<br />

fra intestatario e utilizzatori associati.<br />

Tuttavia, nell’ipotesi <strong>di</strong> utilizzi impropri, resta salva la<br />

possibilità per l’Agenzia del Territorio, <strong>di</strong> rivalersi, per eventuali<br />

danni, anche nei confronti degli utilizzatori associati<br />

oltre che, naturalmente, dell’ntestatario.<br />

3. Utilizzo del deposito interno per le consultazioni<br />

effettuate in modalità “self-service”<br />

II pagamento <strong>di</strong> visure catastali e <strong>di</strong> ispezioni ipotecarie<br />

effettuate tramite i servizi “self-service” può essere eseguito<br />

utilizzando, oltre alle modalità or<strong>di</strong>narie, anche il deposito<br />

interno precostituito.<br />

L’utente “self-service”, in tale ipotesi, al momento dell’accesso<br />

alla procedura - “Territorio” o “Conservatoria” -<br />

seleziona, tramite la funzione: “deposito interno”, il deposito<br />

che intende utilizzare come intestatario o come utilizzatore<br />

associato.<br />

Il sistema informatico, verificata la sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni<br />

per l’utilizzo del deposito, calcola l’importo dovuto<br />

per le consultazioni effettuate, lo detrae automaticamente dal<br />

cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong>sponibile nel corrispondente deposito e rende noto<br />

in tempo reale all’utente l’aggiornamento del cre<strong>di</strong>to residuo.<br />

Il sistema informatico, inoltre, fornisce apposita segnalazione<br />

quando il deposito risulta insufficiente per il pagamento<br />

delle operazioni richieste.<br />

Al momento della chiusura della sessione <strong>di</strong> lavoro, il<br />

sistema informatico produce automaticamente le stampe con-<br />

tenenti il riepilogo delle operazioni effettuate, con l’in<strong>di</strong>cazione<br />

dei tributi liquidati e della situazione contabile del<br />

deposito.<br />

4. Utilizzo del deposito interno per le consultazioni<br />

richieste all’operatore dell’Ufficio<br />

È possibile utilizzare il deposito interno anche per il<br />

pagamento delle operazioni relative a ispezioni ipotecarie e<br />

visure catastali non effettuate in modalità “self-service”, ma<br />

richieste all’operatore dell’Ufficio.<br />

A tale scopo vengono utilizzati appositi co<strong>di</strong>ci (“parola<br />

chiave”) che autorizzano il prelievo dal deposito. Tali co<strong>di</strong>ci,<br />

composti da 8 caratteri alfanumerici, sono prodotti automaticamente<br />

dal sistema su richiesta degli utilizzatori, tramite le<br />

postazioni “self-service”.<br />

L’utente che intende utilizzare il deposito interno deve<br />

fornire agli operatori addetti uno dei co<strong>di</strong>ci sopra menzionati.<br />

La positiva verifica del co<strong>di</strong>ce, eseguita dal sistema informatico,<br />

autorizza la detrazione delle somme dal deposito interno<br />

e contestualmente invalida il co<strong>di</strong>ce stesso che, quin<strong>di</strong>, non<br />

potrà più essere utilizzato. All’utente viene rilasciato il riepilogo<br />

delle operazioni eseguite, contenente l’in<strong>di</strong>cazione dei<br />

tributi liquidati e della situazione contabile del deposito.<br />

Si fa presente, inoltre, che il deposito interno, presso i<br />

Servizi <strong>di</strong> pubblicità immobiliare, può essere utilizzato anche<br />

per il reintegro del deposito relativo alle ispezioni ipotecarie<br />

richieste per via telematica.<br />

5. Chiusura del deposito<br />

Per la chiusura del deposito interno, l’intestatario deve<br />

presentare un’apposita domanda all’Ufficio provinciale dove<br />

il deposito è stato costituito. Gli effetti della chiusura decorreranno<br />

dal giorno successivo alla data <strong>di</strong> ricezione della<br />

domanda. La restituzione <strong>di</strong> eventuali somme residue può<br />

essere richiesta dalla parte intestataria del deposito, con<br />

istanza <strong>di</strong> rimborso.<br />

Con la chiusura del deposito vengono eliminate tutte le<br />

associazioni con gli utilizzatori ad esso collegati.<br />

Gli Uffici provinciali e le Direzioni regionali, per quanto<br />

<strong>di</strong> competenza, vorranno assicurare il corretto adempimento<br />

degli in<strong>di</strong>rizzi operativi sopra richiamati e la più ampia <strong>di</strong>ffusione<br />

del contenuto della presente circolare.<br />

Il Direttore<br />

Carlo Cannafoglia<br />

Allegati<br />

All. 1 - Domanda per la costituzione <strong>di</strong> deposito per il<br />

pagamento anticipato <strong>di</strong> tributi speciali catastali<br />

All. 2 - Domanda per la costituzione <strong>di</strong> deposito per il<br />

pagamento anticipato <strong>di</strong> tasse ipotecarie<br />

All. 3 - Domanda <strong>di</strong> variazione delle modalità <strong>di</strong> utilizzo<br />

del deposito per il pagamento anticipato <strong>di</strong> tributi speciali<br />

catastali<br />

All. 4 - Domanda <strong>di</strong> variazione delle modalità <strong>di</strong> utilizzo<br />

del deposito per il pagamento anticipato <strong>di</strong> tasse ipotecarie<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

99


100<br />

Catasto e topografia<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Catasto e topografia<br />

101


102<br />

Catasto e topografia<br />

n. 2-<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

SULLA REALIZZAZIONE DI AGRICAMPEGGI<br />

Sulla possibilità <strong>di</strong> realizzare in un comune della<br />

Calabria, in zona agricola, su un fondo <strong>di</strong> circa Ha<br />

5, <strong>di</strong> natura pascolo con piante sparse, boschivo e<br />

seminativo, un agricampeggio, le cui strutture ricettive<br />

saranno ubicate parte nei fabbricati esistenti e parte in piccole<br />

nuove costruzioni da destinare a unità abitative e servizi,<br />

che in base all’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità (mc/mq 0,03)<br />

rientrano ampiamente nella volumetria consentita; specificandosi<br />

che nel territorio comunale interessato sono già<br />

state autorizzate attività agrituristiche le cui strutture sono<br />

costituite da vecchi fabbricati, ristrutturati ed ampliati.<br />

Anche l’agricampeggio rientra tra le attività agrituristiche<br />

(L.R. n. 22/1986 art. 2 punto 3) non “…comportante trasformazioni<br />

dell’uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con<br />

la produzione vegetale o con l’allevamento e valorizzazione dei<br />

prodotti” (L.R. n. 19/2002, art. 51 comma 3a).<br />

Esaminata la normativa <strong>di</strong> riferimento sottoriportata:<br />

N.T.A. Programma <strong>di</strong> Fabbricazione vigente<br />

zona “E” agricola: “in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fabbricabilità fon<strong>di</strong>aria<br />

mc/mq. 0,03 per residenza e 0,07 per pertinenze agricole; altezza<br />

degli e<strong>di</strong>fici massima <strong>di</strong> m. 7,50; silos, serbatoi e costruzioni <strong>di</strong><br />

servizio non sono soggetti a limiti <strong>di</strong> altezza; <strong>di</strong>stanze dei fabbricati<br />

dai cigli stradali m. 20-30-40-60 come definite nell’art. 4 del<br />

D.M. del 1° aprile 1968; <strong>di</strong>stanza degli e<strong>di</strong>fici dai confini <strong>di</strong> proprietà<br />

non inferiore a m. 5; <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati minima m. 10<br />

tra pareti finestrate e pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti. In essa sono consentite<br />

costruzioni ad uso agricolo destinate a magazzini, stalle,<br />

laboratori uso agricolo, scuola agraria e industriale agricola, il<br />

tutto commisurato alle reali esigenze delle aziende su cui devono<br />

sorgere; è altresì ammesso nel computo volumetrico l’accorpamento<br />

<strong>di</strong> terreni agricoli <strong>di</strong> proprietà nel raggio <strong>di</strong> m. 800. Per<br />

tutte queste costruzioni è imposta la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> rispetto dalle<br />

zone: A-B-C-D <strong>di</strong> m. 150”;<br />

L.R. Calabria 11 luglio 1986 n. 22 art. 2<br />

punto 2.: “Lo svolgimento <strong>di</strong> attività agrituristiche, nell’osservanza<br />

delle norme <strong>di</strong> cui alla presente legge, non costituisce<br />

variazione della destinazione agricola dei fon<strong>di</strong> e degli e<strong>di</strong>fici<br />

interessati”;<br />

punto 3.: “Rientrano tra le attività agrituristiche – dare stagionalmente<br />

ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta<br />

<strong>di</strong> campeggiatori”.<br />

L.R. Calabria 16 aprile 2002 n. 19<br />

art. 50 – Assetto agricolo forestale del territorio<br />

Gli strumenti urbanistici, nell’in<strong>di</strong>viduazione delle zone agricole,<br />

<strong>di</strong>sciplinano la tutela e l’uso del territorio agro-forestale, al<br />

fine <strong>di</strong>: (…)<br />

f) favorire il recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio rurale esistente<br />

in funzione delle attività agricole e <strong>di</strong> quelle ad esse integrate e<br />

complementari a quella agricola; (…)<br />

art. 51 - Interventi in zona agricola<br />

Nelle zone a destinazione agricola come identificate dell’articolo<br />

Parere legale<br />

<strong>di</strong> Pietro Romano<br />

precedente, il permesso a costruire sarà rilasciato con esonero dei<br />

contributi commisurati alle opere <strong>di</strong> urbanizzazione e ai costi <strong>di</strong><br />

costruzione, solo se la richiesta è effettuata da impren<strong>di</strong>tori agricoli.<br />

Qualora la destinazione d’uso venga mo<strong>di</strong>ficata nei <strong>di</strong>eci anni<br />

successivi all’ultimazione dei lavori i contributi <strong>di</strong> cui al comma<br />

precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla<br />

nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta<br />

variazione (ai sensi dell’art. 19 ultimo comma del<br />

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).<br />

Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:<br />

ogni attività comportante trasformazioni dell’uso del suolo<br />

tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con<br />

l’allevamento e valorizzazione dei prodotti;<br />

ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo<br />

e<strong>di</strong>ficatorio (già lottizzazione <strong>di</strong> fatto);<br />

la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria<br />

del suolo in <strong>di</strong>fformità alla sua destinazione.<br />

Il P.S.C. in riferimento a quanto <strong>di</strong>sposto nelle linee guida, nel<br />

Q.T.R. nonché nel P.T.C.P., avendo particolare riguardo ai loro<br />

contenuti <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e tutela dei valori paesaggistici,<br />

e tenendo anche conto dei piani e programmi <strong>di</strong> settore, in<br />

materia <strong>di</strong> agricoltura, in<strong>di</strong>vidua gli interventi aventi carattere<br />

prioritario ed essenziale fissando gli in<strong>di</strong>ci ed i rapporti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità.<br />

È consentito l’asservimento <strong>di</strong> lotti non contigui ma funzionalmente<br />

legati per il raggiungimento dell’unità culturale minima,<br />

fermo restando la definizione in sede <strong>di</strong> P.S.C. dell’ingombro<br />

massimo <strong>di</strong> corpi <strong>di</strong> fabbrica e<strong>di</strong>ficabili e le caratteristiche<br />

tipologiche dell’insieme degli interventi a tutela e conservazione<br />

del paesaggio agricolo.<br />

art. 52 - Criteri per l’e<strong>di</strong>ficazione in zona agricola<br />

Il permesso <strong>di</strong> costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti<br />

ed alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al precedente articolo, potrà essere<br />

rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture<br />

e<strong>di</strong>lizie esistenti;<br />

che l’Azienda mantenga in produzione superfici fon<strong>di</strong>arie che<br />

assicurino la <strong>di</strong>mensione dell’unità aziendale minima;<br />

Le strutture a scopo residenziale, al <strong>di</strong> fuori dei piani <strong>di</strong> utilizzazione<br />

aziendale o interaziendale, salvo quanto <strong>di</strong>versamente e<br />

più restrittivamente in<strong>di</strong>cato dai P.S.C., dai piani territoriali o<br />

dalla pianificazione <strong>di</strong> settore, sono consentite entro e non oltre<br />

gli standards <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> 0,013 mq su mq. Per le sole attività<br />

<strong>di</strong> produttività e <strong>di</strong> trasformazione e/o commercializzazione<br />

<strong>di</strong> prodotti agricoli, l’in<strong>di</strong>ce non può superare 0,1 mq su mq. Il<br />

lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima <strong>di</strong> cui<br />

agli articoli precedenti.<br />

I vincoli relativi all’attuazione dei rapporti volumetrici e <strong>di</strong><br />

utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti<br />

presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a<br />

cure e spese del titolare del permesso <strong>di</strong> costruire.<br />

Quando l’attività <strong>di</strong> agriturismo è svolta da un impren<strong>di</strong>tore<br />

103


104<br />

Competenze e Professione<br />

agricolo ed è in rapporto <strong>di</strong> complementarietà con l’esercizio dell’attività<br />

agricola, il costante in<strong>di</strong>rizzo giurisprudenziale applica la<br />

normativa sull’e<strong>di</strong>ficabilità in zona agricola anche all’attività e<strong>di</strong>lizia<br />

per fini agrituristici. Ricorrendo dette con<strong>di</strong>zioni, può ritenersi<br />

sussistente un vincolo <strong>di</strong> connessione dell’attività agrituristica<br />

con l’attività agricola, che legittima l’applicazione della normativa<br />

urbanistica <strong>di</strong> riferimento.<br />

È bene precisare che, giusta l’art. 2 Legge 5 <strong>di</strong>cembre 1985, n.<br />

730, per attività agrituristiche si intendono quelle <strong>di</strong> ricezione e<br />

ospitalità esercitate dagli impren<strong>di</strong>tori agricoli <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

2135 del c.c., singoli od associati, e da loro familiari <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

230 bis del c.c., attraverso l’utilizzazione della propria<br />

azienda. Lo svolgimento <strong>di</strong> attività agrituristiche non costituisce<br />

<strong>di</strong>strazione della destinazione agricola dei fon<strong>di</strong> e degli e<strong>di</strong>fici<br />

interessati. Rientra fra tali attività anche dare stagionalmente ospitalità<br />

in spazi aperti destinati alla sosta <strong>di</strong> campeggiatori.<br />

In tale quadro si colloca, da un lato, l’art. 50, co. 1, lett. f) della<br />

L.R. 16 aprile 2002, n. 19, secondo cui “Gli strumenti urbanistici,<br />

nell’in<strong>di</strong>viduazione delle zone agricole, <strong>di</strong>sciplinano la tutela<br />

e l’uso del territorio agro-forestale, al fine <strong>di</strong> (…) favorire il<br />

recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio rurale esistente in funzione delle<br />

attività agricole e <strong>di</strong> quelle ad esse integrate e complementari a<br />

quella agricola”. Dall’altro, si inserisce la norma <strong>di</strong> cui all’art. 2<br />

della L.R. Calabria n. 22/1986, la quale <strong>di</strong>spone che lo svolgimento<br />

dell’attività agrituristica non costituisce variazione della<br />

destinazione agricola dei fon<strong>di</strong> e degli e<strong>di</strong>fici, nonché il sistema <strong>di</strong><br />

limiti e prescrizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 51 - 52 della L.R. Calabria n.<br />

19/2002, alla cui osservanza il legislatore regionale subor<strong>di</strong>na il<br />

rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire per nuove volumetrie in zona<br />

agricola.<br />

n. 2-2005<br />

Rilevatori al lavoro - 1594<br />

Per completezza va chiarito che la nuova formulazione dell’art.<br />

2135 c.c., come mo<strong>di</strong>ficato dal D.Lgs. n. 228 del 2001, ha<br />

ra<strong>di</strong>calmente mutato la nozione <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore agricolo. Tale<br />

conclusione è ulteriormente rafforzata dal recente D.Lgs. n. 99<br />

del 2004, che ha introdotto le nozioni <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore agricolo<br />

professionale, che sostituisce la nozione <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore agricolo<br />

a titolo principale. In effetti, in base alla previgente versione dell’art.<br />

2135 c.c., l’elemento predominante al fine dell’attribuzione<br />

della nozione <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore agricolo, era rappresentato dal fondo<br />

agricolo, tanto che la giurisprudenza civile affermava, con<br />

massima consolidata che: «La nozione <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore agricolo<br />

contenuta nell’art. 2135 c.c. (nel testo precedente alla novella <strong>di</strong><br />

cui al D.Lgs. n. 228 del 2001), [...], presuppone che l’attività economica<br />

sia svolta con la terra o sulla terra e che l’organizzazione<br />

aziendale ruoti attorno al “fattore terra”...» (Cass., sez. I, sent. n.<br />

17251 del 2002; conforme, ex multis, Cass., sez. III, sent. n.<br />

17042 del 2002). La legislazione sopravvenuta ha invece voluto<br />

attribuire importanza maggiore all’elemento <strong>di</strong>namico, imperniando<br />

la nozione <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore agricolo sul concetto <strong>di</strong> cura e<br />

sviluppo del ciclo biologico o <strong>di</strong> una parte necessaria <strong>di</strong> esso, e<br />

relegando l’utilizzo del fondo ad elemento accessorio. Infatti, la<br />

norma <strong>di</strong>ce che, nelle attività agricole, il fondo non deve essere<br />

necessariamente utilizzato, ma che può essere utilizzato (in merito<br />

cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 3 giugno 2004, n. 3314).<br />

Per tali ragioni, posso concludere affermando che, vista la<br />

normativa <strong>di</strong> riferimento, appare certamente possibile realizzare<br />

una struttura destinata ad agricampeggio che presenti le<br />

caratteristiche descritte nel preambolo.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

DISTANZE LEGALI E RESPONSABILITÀ<br />

DEL PROFESSIONISTA<br />

La Corte Suprema <strong>di</strong> Cassazione, sezione II, con<br />

la sentenza n.1513 del 30 gennaio 2003 ha autorevolmente<br />

riba<strong>di</strong>to il principio secondo il quale<br />

“… il fatto illecito, consistente nella realizzazione <strong>di</strong> un<br />

e<strong>di</strong>ficio in violazione delle <strong>di</strong>stanze legali dal fondo del<br />

vicino, deve ritenersi legato da nesso causale con il<br />

comportamento del professionista che abbia pre<strong>di</strong>sposto<br />

il progetto e <strong>di</strong>retto i lavori: ciò al fine dell’obbligo<br />

<strong>di</strong> quest’ultimo <strong>di</strong> rivalere il committente delle conseguenze<br />

della sua responsabilità verso il proprietario <strong>di</strong><br />

quel fondo qualora l’irregolare ubicazione sia conforme<br />

al progetto e non sia stata impe<strong>di</strong>ta dal professionista<br />

medesimo in sede <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione dei lavori.”.<br />

La fattispecie.<br />

Il Tribunale <strong>di</strong> Catanzaro, riformando la sentenza del Pretore<br />

<strong>di</strong> Chiaravalle, ha condannato il proprietario <strong>di</strong> un immobile<br />

e<strong>di</strong>ficato ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a ripristinare lo stato dei luoghi<br />

attraverso la demolizione dell’opera fino a quella legale,<br />

accogliendo anche la domanda del proprietario volta ad ottenere<br />

la condanna dell’appaltatore e del <strong>di</strong>rettore dei lavori al<br />

pagamento delle spese <strong>di</strong> demolizione, in virtù della violazione<br />

del dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza connesso ad ogni rapporto obbligatorio.<br />

Ha osservato il Tribunale <strong>di</strong> Catanzaro che nella fattispecie<br />

concreta l’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> un fabbricato ad una <strong>di</strong>stanza inferiore<br />

a quella legale implicava la violazione <strong>di</strong> quelle regole<br />

riguardanti la buona riuscita dell’opera, che rientrano nel complesso<br />

<strong>di</strong> nozioni tecniche che il professionista è tenuto a conoscere.<br />

La Corte <strong>di</strong> Cassazione, su gravame del committente e<br />

del <strong>di</strong>rettore dei lavori, ha rigettato i ricorsi avverso la sentenza,<br />

affermando il principio sopra riportato.<br />

La normativa <strong>di</strong> riferimento.<br />

A norma degli articoli 873, 874 e 877 del co<strong>di</strong>ce civile il<br />

proprietario che costruisce per primo gode del beneficio della<br />

cd. prevenzione, ossia è in grado <strong>di</strong> determinare in che modo il<br />

proprietario del fondo limitrofo, che costruisca successivamente,<br />

deve collocare il proprio manufatto.<br />

In concreto si possono verificare tre ipotesi: a. se il proprietario<br />

costruisce sino ad una <strong>di</strong>stanza pari alla metà <strong>di</strong> quella<br />

legale dal fondo limitrofo (ml. 1,5), in questo caso il vicino<br />

deve mantenersi ad una <strong>di</strong>stanza dal confine quantomeno analoga,<br />

in maniera che la <strong>di</strong>stanza tra le due fabbriche sia almeno<br />

pari a ml.3; b. se il proprietario del fondo costruisce sul confine<br />

il vicino può costruire anch’egli sul confine in aderenza, ovvero,<br />

acquistando la comunione del muro, appoggiando sul muro<br />

esistente la propria costruzione, ovvero arretrando la propria<br />

fabbrica sino a rispettare la <strong>di</strong>stanza legale dei tre metri; c. se il<br />

proprietario costruisce ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a quella legale,<br />

ossia a meno <strong>di</strong> ml. 1,5, il vicino può scegliere <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficare la<br />

<strong>di</strong> Pietro Romano<br />

sua costruzione rispettando la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> ml. 3,00 dalla prima<br />

costruzione, oppure in aderenza o in appoggio, acquistando la<br />

porzione <strong>di</strong> suolo limitrofo occupato.<br />

La <strong>di</strong>sciplina delle <strong>di</strong>stanze legali prevista dal co<strong>di</strong>ce civile<br />

deve essere integrata con quella dettata dalle norme urbanistiche,<br />

le quali, ai sensi dell’art.873 c.c., svolgono una funzione<br />

integrativa, potendo stabilire <strong>di</strong>stanze maggiori.<br />

In ogni caso, nelle controversie tra privati la rilevanza delle<br />

norme urbanistiche è <strong>di</strong>fferente rispetto a quella che possono<br />

avere nei confronti della pubblica amministrazione nel cui<br />

ambito territoriale si svolge l’attività e<strong>di</strong>ficatoria; infatti, l’eventuale<br />

rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire, con la connessa<br />

approvazione del progetto da parte dell’ente pubblico interessato,<br />

non autorizza la violazione <strong>di</strong> eventuali situazioni giuri<strong>di</strong>che<br />

<strong>di</strong> vantaggio dei terzi, i quali restano pur sempre legittimati<br />

ad esperire tutte le forme <strong>di</strong> tutela previste dall’or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co.<br />

Violazione degli obblighi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza professionale.<br />

Per ciò che riguarda le norme che regolano i rapporti tra il<br />

progettista, nonché <strong>di</strong>rettore dei lavori, ed il proprietario del<br />

fondo che e<strong>di</strong>fichi ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a quella legale, il<br />

contratto che lo regola è inquadrabile nel rapporto d’opera professionale<br />

<strong>di</strong>sciplinato dagli articoli 2229 e ss., nonché dall’art.1176<br />

del co<strong>di</strong>ce civile. Da questo complesso normativo<br />

emerge che il professionista nell’esercizio dell’incarico conferito<br />

è obbligato ad esercitare una ragionevole <strong>di</strong>ligenza adatta<br />

alla natura delle operazioni intraprese.<br />

Sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale corrente, al<br />

quale sicuramente appartiene anche la sentenza in commento,<br />

la responsabilità del professionista postula sempre la violazione<br />

dei doveri inerenti lo svolgimento dell’incarico, tra i quali è<br />

possibile annoverare la <strong>di</strong>ligenza valutata con riguardo alla<br />

natura dell’incarico stesso.<br />

La giurisprudenza ritiene, pertanto, che, al <strong>di</strong> fuori dei casi<br />

in cui la prestazione dell’incarico importi la soluzione <strong>di</strong> problemi<br />

tecnici <strong>di</strong> speciale <strong>di</strong>fficoltà, al professionista è sempre<br />

richiesto <strong>di</strong> prestare la <strong>di</strong>ligenza me<strong>di</strong>a, ossia quella riferita ad<br />

un professionista <strong>di</strong> preparazione ed attenzione me<strong>di</strong>a.<br />

Ne consegue che la Corte <strong>di</strong> Cassazione, con la sentenza<br />

n.1513 del 30 gennaio 2003, facendo applicazione dei principi<br />

in materia, ha correttamente ritenuto che la conoscenza delle<br />

norme in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze legali tra e<strong>di</strong>fici rientri nel novero<br />

delle norme che devono appartenere al bagaglio della preparazione<br />

me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> un tecnico.<br />

Pertanto, tra i doveri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza del <strong>di</strong>rettore dei lavori<br />

verso il proprio committente rientra anche l’obbligo <strong>di</strong> informazione<br />

qualora l’irregolare e<strong>di</strong>ficazione, sebbene conforme al<br />

progetto approvato, non appaia in regola con le norme in materia<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze tra e<strong>di</strong>fici e, nonostante ciò, l’e<strong>di</strong>ficazione stessa<br />

non sia stata impe<strong>di</strong>ta.<br />

105


106<br />

Competenze e Professione<br />

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE<br />

DEI GEOMETRI<br />

Approvato con Delibera del C.N.G. del 7 giugno 2005 e in vigore dall’1 luglio 2005<br />

(G.U. n.150 del 30 giugno 2005 - Sez. Estratti, Sunti e Comunicati)<br />

SOMMARIO<br />

Introduzione.<br />

Titolo I – Dei principi generali: Sezione I - Ambito; Sezione II Della prestazione d’opera intellettuale.<br />

Titolo II – Della condotta: Sezione I - Dei valori sociali; Sezione II - Della sleale concorrenza; Sezione III - Della pubblicità;<br />

Sezione IV - Rapporti con i colleghi: Sezione V - Rapporti con il consiglio; Sezione VI - Rapporti con i praticanti.<br />

Titolo III – Della prestazione: Sezione I - Dell’incarico; Sezione II - Dello svolgimento e formazione continua; Sezione III - Della<br />

segretezza; Sezione IV - Dei rapporti esterni; Sezione V - Dei rapporti con i committenti.<br />

Titolo IV – Sanzioni <strong>di</strong>sciplinari.<br />

Titolo V – Disposizioni finali: Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> deontologia professionale dei <strong>Geometri</strong><br />

Introduzione<br />

Il co<strong>di</strong>ce deontologico risponde alla finalità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare, seppure<br />

in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi<br />

allo scopo <strong>di</strong> rispettare i principi generali <strong>di</strong> etica professionale.<br />

Le norme deontologiche sono preor<strong>di</strong>nate al fine <strong>di</strong> assicurare l’esercizio<br />

della professione secondo canoni <strong>di</strong> correttezza, decoro e<br />

<strong>di</strong>gnità, garantendo altresì che il comportamento non pregiu<strong>di</strong>chi gli<br />

interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della<br />

società.<br />

Il co<strong>di</strong>ce si compone <strong>di</strong> precetti particolari che integrano i principi<br />

generali desumibili dall’or<strong>di</strong>namento professionale, il quale, fra l’altro,<br />

attribuisce ai<br />

Consigli dei Collegi il compito <strong>di</strong> assicurarne il pieno rispetto attraverso<br />

l’esercizio del potere <strong>di</strong>sciplinare nei confronti degli iscritti<br />

all’Albo.<br />

L’obiettivo che si intende raggiungere, me<strong>di</strong>ante la pre<strong>di</strong>sposizione<br />

del co<strong>di</strong>ce deontologico nazionale, è quello <strong>di</strong> fornire un quadro unitario<br />

<strong>di</strong> regole <strong>di</strong> riferimento per l’intera Categoria.<br />

Il presente articolato si compone <strong>di</strong> 27 articoli sud<strong>di</strong>visi nei seguenti<br />

cinque titoli:<br />

– Titolo I: Dei principi generali<br />

– Titolo II: Della condotta<br />

– Titolo III: Della prestazione<br />

– Titolo IV: Sanzioni <strong>di</strong>sciplinari<br />

– Titolo V: Disposizioni finali.<br />

In particolare, il Titolo I si compone <strong>di</strong> due sezioni, la prima attiene<br />

al dovere <strong>di</strong> osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista,<br />

mentre la seconda riguarda le modalità <strong>di</strong> svolgimento della<br />

prestazione intellettuale.<br />

Il Titolo II si compone <strong>di</strong> sei sezioni de<strong>di</strong>cate alla condotta che il<br />

geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento<br />

specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla<br />

pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali<br />

tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla Categoria: i colleghi,<br />

il Consiglio del <strong>Collegio</strong>, i praticanti.<br />

Il Titolo III è de<strong>di</strong>cato agli aspetti della prestazione professionale<br />

che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria, sia<br />

con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto<br />

<strong>di</strong> un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad<br />

altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si<br />

confronta.<br />

Il Titolo IV è riferito alle sanzioni <strong>di</strong>sciplinari previste dall’or<strong>di</strong>namento<br />

professionale, mentre il Titolo V sancisce le <strong>di</strong>sposizioni interpretative<br />

e finali del presente co<strong>di</strong>ce deontologico.<br />

TITOLO I<br />

Dei principi generali<br />

Sezione I<br />

Ambito<br />

1. Le regole <strong>di</strong> deontologia professionale costituiscono specificazione<br />

ed attuazione del regolamento <strong>di</strong> Categoria e delle leggi che<br />

<strong>di</strong>sciplinano l’attività del Geometra iscritto all’Albo, in<strong>di</strong>viduando<br />

altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della<br />

professione.<br />

2. L’osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra<br />

dal rispetto dei principi <strong>di</strong> etica professionale non espressamente co<strong>di</strong>ficati.<br />

Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della Professione<br />

possono determinare l’applicazione <strong>di</strong> sanzioni <strong>di</strong>sciplinari, in proporzione<br />

alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione<br />

dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni<br />

accertate. Nell’ambito <strong>di</strong> uno stesso proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare,<br />

anche quando siano mossi più addebiti, il giu<strong>di</strong>zio sulla condotta dell’iscritto<br />

deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva<br />

dei fatti contestati con conseguente applicazione <strong>di</strong> un’unica ed adeguata<br />

sanzione.<br />

3. Il comportamento del geometra è suscettibile <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong>sciplinare anche quando sia solo <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio per il decoro e la<br />

<strong>di</strong>gnità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiu<strong>di</strong>zievole<br />

nel caso <strong>di</strong> attività irregolari svolte dal professionista in qualità <strong>di</strong><br />

componente un Organo istituzionale.<br />

Sezione II<br />

Prestazione d’opera intellettuale<br />

4. Il geometra libero professionista esercita un’attività che ha per<br />

oggetto la prestazione d’opera intellettuale, <strong>di</strong>sciplinata dal Co<strong>di</strong>ce<br />

Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

ed integrazioni, e per la quale è necessaria l’iscrizione all’albo<br />

istituito presso ogni <strong>Collegio</strong> Provinciale o Circondariale. Il geometra è<br />

tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima <strong>di</strong>ligenza e con<br />

l’impiego rigoroso <strong>di</strong> conoscenze scientifiche appropriate per la preor<strong>di</strong>nazione<br />

<strong>di</strong> elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto<br />

dell’incarico. Nessuna responsabilità può essere contestata o posta a<br />

carico del geometra qualora, nonostante l’idoneità dell’operato e la<br />

n. 2-3/2005


insussistenza <strong>di</strong> gravi cause <strong>di</strong> negligenza, inosservanza o imperizia<br />

allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia conforme, in<br />

tutto o in parte, alla finalità oggetto dell’incarico. In tali casi il pagamento<br />

dell’onorario non può mai essere subor<strong>di</strong>nato all’esito della prestazione.<br />

5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei<br />

doveri <strong>di</strong> probità, <strong>di</strong>gnità e decoro, ed esercita l’attività professionale<br />

secondo “scienza” ovvero preparazione, competenza e capacità professionale<br />

a servizio del committente, “coscienza” ovvero onestà, imparzialità<br />

e <strong>di</strong>sinteresse nel consigliare ed assistere il committente, “<strong>di</strong>ligenza”<br />

ovvero il comportamento secondo i principi <strong>di</strong> lealtà, correttezza,<br />

trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.<br />

TITOLO II<br />

Della condotta<br />

Sezione I<br />

Dei valori sociali<br />

6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai<br />

principi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, <strong>di</strong> autonomia professionale e <strong>di</strong><br />

imparzialità, evitando ogni preconcetto <strong>di</strong> carattere personale sul suo<br />

operare ed ogni interferenza tra professione e affari.<br />

7. Il geometra deve curare l’aggiornamento della propria preparazione<br />

professionale, me<strong>di</strong>ante l’appren<strong>di</strong>mento costante e programmato<br />

<strong>di</strong> nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l’attività<br />

professionale.<br />

8. Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente,<br />

attività incompatibili con la professione <strong>di</strong> geometra libero professionista,<br />

qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che<br />

possono recare pregiu<strong>di</strong>zio al decoro e al prestigio della Categoria.<br />

9. Il geometra deve poter prestare un’adeguata garanzia per i danni<br />

che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività professionale,<br />

anche me<strong>di</strong>ante apposita polizza assicurativa o altre garanzie<br />

equivalenti. La mancata prestazione della garanzia prevista dal comma<br />

precedente non può comportare alcuna conseguenza sul piano <strong>di</strong>sciplinare<br />

fino a quando il Consiglio Nazionale non abbia sottoscritto una<br />

Convenzione nella quale siano stabiliti, in modo omogeneo per l’intera<br />

Categoria, i termini minimi <strong>di</strong> copertura assicurativa, nonché i costi<br />

minimi e le caratteristiche essenziali della garanzia da prestare.<br />

Sezione II<br />

Della sleale concorrenza<br />

10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti <strong>di</strong> concorrenza<br />

sleale. Configurano <strong>di</strong>stinte fattispecie <strong>di</strong> sleale concorrenza:<br />

a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta o irregolare<br />

documentazione;<br />

b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi<br />

<strong>di</strong> interme<strong>di</strong>ari.<br />

c) l’impiego <strong>di</strong> qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a<br />

procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della Categoria.<br />

11. Il geometra pubblico <strong>di</strong>pendente, con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo<br />

parziale, è tenuto al rispetto dei limiti <strong>di</strong>sciplinati dal rapporto d’impiego,<br />

secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge ed il ruolo che è chiamato a<br />

svolgere. In particolare deve astenersi dall’avvalersi della propria posizione<br />

per trarre vantaggi per se o per altri professionisti.<br />

A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del <strong>Collegio</strong><br />

<strong>di</strong> appartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è<br />

impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse.<br />

Sezione III<br />

Della pubblicità<br />

12. Nell’esercizio della professione è consentita al geometra la pubblicità<br />

informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il geo-<br />

n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

metra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegio provinciale<br />

o circondariale della partecipazione o collaborazione, quale geometra<br />

professionista, a trasmissioni o rubriche ra<strong>di</strong>o-telefoniche o giornalistiche<br />

anche in forma <strong>di</strong> intervista. E’ ammesso che il geometra utilizzi<br />

la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la cui<br />

conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. In tal caso deve<br />

comunicare l’in<strong>di</strong>rizzo del relativo sito internet al Consiglio del <strong>Collegio</strong><br />

il quale potrà effettuare gli opportuni controlli.<br />

Sezione IV<br />

Rapporti con i colleghi<br />

13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo<br />

i principi <strong>di</strong> correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente<br />

esemplificativo costituiscono ipotesi <strong>di</strong> violazione:<br />

- omettere <strong>di</strong> informare in via riservata il collega <strong>di</strong> possibili errori<br />

od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;<br />

- esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato<br />

o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad<br />

osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione<br />

della propria prestazione;<br />

- proseguire l’esecuzione <strong>di</strong> prestazioni oggetto <strong>di</strong> incarico conferito<br />

ad un collega, senza preventivamente informarlo;<br />

- astenersi dall’assumere le opportune iniziative volte ad una celere<br />

e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente<br />

incaricato;<br />

- <strong>di</strong>sincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione<br />

<strong>di</strong> una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del<br />

<strong>Collegio</strong> o <strong>di</strong> persona da lui designata;<br />

- sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi <strong>di</strong><br />

opinioni e <strong>di</strong> informazioni sull’attività professionale con i colleghi;<br />

14. Il geometra deve astenersi dall’assumere coinvolgimenti e partecipazioni<br />

emotive con gli interessi del committente. Qualora nell’esercizio<br />

della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale<br />

con un collega, egli deve darne imme<strong>di</strong>ata notizia al Presidente <strong>di</strong><br />

<strong>Collegio</strong> affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra<br />

colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo <strong>di</strong> conciliazione.<br />

Sezione V<br />

Rapporti con il consiglio<br />

15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al<br />

Consiglio del <strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> appartenenza affinché questo assolva in<br />

maniera efficiente ed efficace, alle funzioni <strong>di</strong> vigilanza e ad ogni altro<br />

compito ad esso demandato dalla legge, al fine <strong>di</strong> assicurare la massima<br />

tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a<br />

partecipare alle assemblee istituzionali del proprio <strong>Collegio</strong>.<br />

Il geometra deve altresì:<br />

- comunicare al Presidente del <strong>Collegio</strong> tutte le variazioni dei dati<br />

necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo;<br />

- informare il Presidente del <strong>Collegio</strong> in merito a problemi <strong>di</strong> generale<br />

rilevanza per la Categoria;<br />

- segnalare al Presidente del <strong>Collegio</strong> eventuali <strong>di</strong>fficoltà nei rapporti<br />

con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative personali<br />

che possano pregiu<strong>di</strong>care il più generale interesse della Categoria;<br />

- rispettare le <strong>di</strong>rettive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal<br />

<strong>Collegio</strong> <strong>di</strong> appartenenza.<br />

16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo <strong>di</strong> un <strong>Collegio</strong><br />

provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale<br />

deve adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con <strong>di</strong>ligenza ed<br />

obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del<br />

Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi<br />

della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca<br />

fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative pro-<br />

107


108<br />

Competenze e Professione<br />

grammate nell’interesse degli iscritti.<br />

Sezione VI<br />

Rapporti con i praticanti<br />

17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto all’insegnamento<br />

delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale<br />

ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’appren<strong>di</strong>mento da<br />

parte dello stesso, nell’ambito della pratica professionale, in conformità<br />

alle <strong>di</strong>sposizioni legislative ed a quelle regolamentari.<br />

In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del<br />

praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei<br />

principi <strong>di</strong> deontologia professionale.<br />

TITOLO III<br />

Della prestazione<br />

Sezione I<br />

Dell’incarico<br />

18. Il geometra contrae con il committente un’obbligazione<br />

avente per oggetto la prestazione d’opera intellettuale attraverso un<br />

rapporto personale e fiduciario improntato ai principi <strong>di</strong> trasparenza<br />

ed onestà.<br />

19. L’attribuzione dell’incarico professionale è rimessa alla libera<br />

scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi<br />

comportamento volto a limitare o con<strong>di</strong>zionare tale facoltà.<br />

20. Nel rispetto del principio <strong>di</strong> libera determinazione del compenso<br />

tra le parti, statuito dal Co<strong>di</strong>ce Civile, il geometra deve<br />

conformarsi alla tariffa professionale vigente. In ogni caso, la misura<br />

del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al<br />

decoro della Professione.<br />

21. L’espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata<br />

dal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà <strong>di</strong> avvalersi<br />

<strong>di</strong> collaboratori e/o <strong>di</strong>pendenti non può pregiu<strong>di</strong>care la complessiva<br />

connotazione personale che deve caratterizzare l’esecuzione dell’incarico<br />

professionale. In nessun caso il geometra può avvalersi della<br />

collaborazione <strong>di</strong> coloro che esercitino abusivamente la Professione.<br />

22. Al fine <strong>di</strong> evitare eventuali danni al committente, il geometra<br />

deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi<br />

per il cui espletamento ritenga <strong>di</strong> non avere sufficiente <strong>di</strong>mestichezza.<br />

Nell’ipotesi <strong>di</strong> sopravvenute <strong>di</strong>fficoltà connesse con l’espletamento<br />

<strong>di</strong> una prestazione, egli ha il <strong>di</strong>ritto ed il dovere <strong>di</strong> accrescere<br />

la formazione e/o <strong>di</strong> chiedere la supervisione agli organi <strong>di</strong> <strong>categoria</strong>.<br />

L’espletamento della prestazione non deve essere, in ogni<br />

caso, con<strong>di</strong>zionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, <strong>di</strong><br />

imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto<br />

intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione.<br />

Sezione II<br />

Dello svolgimento e formazione continua<br />

23. Il geometra deve:<br />

a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è<br />

stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard <strong>di</strong> qualità stabilito<br />

dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi provinciali e<br />

circondariali;<br />

b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione<br />

professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività<br />

<strong>di</strong> informazione, <strong>di</strong> formazione e <strong>di</strong> aggiornamento secondo le<br />

modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi provinciali<br />

e circondariali.<br />

Sezione III<br />

Della segretezza<br />

24. Nell’esercizio della propria attività il geometra è tenuto a<br />

mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle que-<br />

stioni conosciute per motivi d’ufficio e che, per loro natura o per<br />

specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere<br />

riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente<br />

al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì<br />

ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell’obbligo <strong>di</strong> riservatezza<br />

da parte dei suoi collaboratori, praticanti e <strong>di</strong>pendenti.<br />

Sezione IV<br />

Dei rapporti esterni<br />

25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i professionisti<br />

appartenenti ad altre categorie professionali il geometra<br />

deve comportarsi secondo i principi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza e <strong>di</strong><br />

rispetto delle rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei<br />

rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il geometra è<br />

tenuto:<br />

a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio<br />

sono chiamate ad esercitare;<br />

b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione,<br />

eccedente gli obblighi <strong>di</strong> ufficio, dei <strong>di</strong>pendenti degli<br />

Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun<br />

modo da eventuali rapporti personali con esse intercorrenti .<br />

Sezione V<br />

Dei rapporti con i committenti<br />

26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire<br />

con precisione ogni dettaglio in merito all’attività da svolgere.<br />

In particolare è tenuto a:<br />

a) concordare e definire, preventivamente, l’adempimento<br />

costituente oggetto dell’incarico ed i limiti della prestazione;<br />

b) in caso <strong>di</strong> più parti interessate, ragguagliare i committenti<br />

in merito alla sopravvenuta sussistenza <strong>di</strong> interessi contrapposti o<br />

concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento<br />

dell’incarico;<br />

c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti<br />

dell’incarico ricevuto;<br />

d) astenersi dall’espletare attività professionale in contrasto<br />

con le risultanze <strong>di</strong> una prestazione già eseguita e arrecando danno<br />

al precedente committente interessato.<br />

TITOLO IV<br />

Sanzioni <strong>di</strong>sciplinari<br />

27. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali<br />

previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni<br />

contenute nel presente co<strong>di</strong>ce deontologico sono applicabili<br />

le sanzioni <strong>di</strong>sciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto<br />

11 febbraio 1929 n. 274 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni.<br />

Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla<br />

gravità della violazione commessa, sono:<br />

a) l’avvertimento;<br />

b) la censura;<br />

c) la sospensione;<br />

d) la cancellazione.<br />

TITOLO V<br />

Disposizione finale<br />

28. Le fattispecie regolate dalle precedenti <strong>di</strong>sposizioni costituiscono<br />

esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore<br />

frequenza nella prassi. Pertanto, l’ambito <strong>di</strong> applicazione<br />

delle sanzioni <strong>di</strong> cui sopra non è limitato esclusivamente a tali<br />

fattispecie ma si estende alla tutela <strong>di</strong> tutti principi generali <strong>di</strong><br />

deontologia professionale.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO<br />

DELL’UFFICIO C. T. U.<br />

Il Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Castrovillari detta le regole<br />

Sommario: Sezione I (Iscrizione all’albo) - artt. 1-6; Sezione II(Scelta dei consulenti tecnici) - artt. 7-10; Sezione III (Disciplina<br />

dell’albo) - artt. 11-17; Sezione IV (Revisione dell’albo) - artt. 18-19<br />

SEZIONE I<br />

Iscrizione all’albo<br />

1 - Domanda <strong>di</strong> iscrizione.<br />

La domanda <strong>di</strong> iscrizione va presentata, nei giorni e nelle ore <strong>di</strong> ufficio, all’ufficio c.t.u. del Tribunale <strong>di</strong> Castrovillari, piano 1, stanza n.<br />

Ad essa vanno allegati i documenti <strong>di</strong> cui all’art. 16 <strong>di</strong>sp. att. c.p.c., ad eccezione del certificato generale del casellario giu<strong>di</strong>ziario, che viene<br />

richiesto d’ufficio. I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da <strong>di</strong>chiarazione dell’interessato.<br />

2 - Speciale competenza.<br />

La “speciale competenza” nelle materie per le quali si richiede l’iscrizione, ai sensi dell’art. 15 <strong>di</strong>sp. .att. c.p.c., è requisito fondamentale<br />

ed indefettibile perché possa procederai a quest’ultima. La speciale competenza si presume carente, fino a prova contraria, da fornirsi a cura<br />

dell’istante, in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno <strong>di</strong> cinque anni.<br />

3 - Prova della speciale competenza.<br />

La prova del possesso della speciale competenza deve essere rigorosa.<br />

Tale prova può essere fornita, in particolare, attraverso la <strong>di</strong>mostrazione:<br />

- <strong>di</strong> avere eseguito prestazioni professionali <strong>di</strong> particolare complessità;<br />

- <strong>di</strong> avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note;<br />

- <strong>di</strong> essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole <strong>di</strong> specializzazione, corsi <strong>di</strong> aggiornamento;<br />

- <strong>di</strong> avere svolto e svolgere continuativamente e da un apprezzabile arco <strong>di</strong> tempo l’attività professionale.<br />

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati aliunde:<br />

- attività professionale risalente nel tempo, o svolta in modo non continuativo;<br />

- mera partecipazione quale <strong>di</strong>scente a corsi <strong>di</strong> aggiornamento;<br />

- mera partecipazione ad attività professionali “<strong>di</strong> gruppo” (es., stu<strong>di</strong> associati), ove non si <strong>di</strong>mostri il tipo e l’entità dell’apporto fornito<br />

dall’istante alle singole prestazioni professionali.<br />

4 - Valutazione della speciale competenza.<br />

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile. A tal fine, nei casi<br />

dubbi, procederà assegnando un punteggio, alla documentazione esibita dall’interessato, in base ai seguenti valori:<br />

(a) <strong>di</strong>mostrata esecuzione <strong>di</strong> prestazioni professionali <strong>di</strong> particolare complessità: da 2 a 5 punti per ognuna <strong>di</strong> esse;<br />

(b) pubblicazione <strong>di</strong> monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l’iscrizione: 3 punti per ciascuna <strong>di</strong> esse;<br />

(c) pubblicazione <strong>di</strong> saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l’iscrizione: da 0,5 a i punto per ciascuna <strong>di</strong> esse;<br />

(d) <strong>di</strong>mostrato svolgimento <strong>di</strong> attività professionale intensa e continuativa: 5 punti per ogni anno <strong>di</strong> attività.<br />

La speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri <strong>di</strong> cui al presente articolo, totalizzi un punteggio superiore<br />

a 20 punti<br />

5 - Provve<strong>di</strong>menti del comitato.<br />

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta imme<strong>di</strong>atamente<br />

la domanda <strong>di</strong> iscrizione.<br />

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l’istante ad integrare gli elementi <strong>di</strong> prova, rinviando l’esame<br />

della domanda ad altra adunanza.<br />

6 - Specchiata moralità<br />

La specchiata moralità, ai sensi dell’art. 15 <strong>di</strong>sp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all’iscrizione<br />

nell’albo.<br />

La specchiata moralità non si identifica con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e <strong>di</strong> vita corretta, onesta e proba.<br />

L’assenza <strong>di</strong> specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell’istante, in chi abbia riportato condanne, anche<br />

se in esito a riti alternativi o non passate in giu<strong>di</strong>cato, a pene detentive superiori a tre mesi.<br />

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.<br />

109


110<br />

Competenze e Professione<br />

SEZIONE II<br />

Scelta dei consulenti tecnici<br />

7 - Criteri <strong>di</strong> scelta.<br />

La scelta del consulente deve avvenire in modo da garantire nel massimo grado possibile:<br />

(a) trasparenza; (b) adeguata rotazione degli incarichi; (c) adeguate ed esaurienti risposte al giu<strong>di</strong>ce che ha <strong>di</strong>sposto la consulenza.<br />

8 - Modalità applicative.<br />

Per i fini <strong>di</strong> cui all’articolo precedente, l’Ufficio si atterrà ai seguenti criteri generali:<br />

(a) in ogni materia, i consulenti saranno nominati procedendo in or<strong>di</strong>ne crescente da quello che risulta avere avuto meno incarichi;<br />

(b) a parità <strong>di</strong> incarichi, i consulenti saranno nominati procedendo in or<strong>di</strong>ne alfabetico;<br />

(c) a parità <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne alfabetico, i consulenti saranno nominati procedendo in or<strong>di</strong>ne crescente, a partire da quello che risulta avere minore<br />

anzianità <strong>di</strong> iscrizione all’albo.<br />

9 - Casi speciali.<br />

Ai criteri in<strong>di</strong>cati nell’art. precedente è possibile derogare soltanto nell’ipotesi <strong>di</strong> controversie che richiedano specialissime competenze.<br />

In tal caso, la nomina sarà compiuta tenendo conto principalmente delle competenze specialistiche e delle capacità professionali del<br />

consulente.<br />

Degli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo, tuttavia, si tiene conto ai fini della rotazione <strong>di</strong> cui all’art. 8.<br />

10 - Inderogabilità dei criteri generali.<br />

In nessun caso l’ufficio conferirà incarichi <strong>di</strong> consulenza per il solo fatto che il consulente abbia segnalato la propria <strong>di</strong>sponibilità.<br />

Qualora un consulente non abbia ricevuto incarichi per oltre 18 mesi, ha facoltà <strong>di</strong> segnalarlo all’ufficio, il quale, valutate tutte le circostanze,<br />

adotterà i provve<strong>di</strong>menti opportuni per garantire la necessaria rotazione.<br />

SEZIONE III<br />

Disciplina dell’albo<br />

11 - Competenza.<br />

Il controllo <strong>di</strong>sciplinare sugli iscritti all’albo è effettuato dal presidente del tribunale, o dal magistrato da questi delegato.<br />

Le sanzioni <strong>di</strong>sciplinari sono irrogate dal Comitato <strong>di</strong> cui all’art. 21 <strong>di</strong>sp. att. c.p.c.<br />

12 - Proce<strong>di</strong>mento.<br />

Il presidente del tribunale o il magistrato da questi delegato, anche d’ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove<br />

necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione, o trasmetterla all’esame del Comitato.<br />

Nel caso <strong>di</strong> archiviazione della contestazione, all’interessato non è effettuata alcuna comunicazione.<br />

13 - Criteri <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:<br />

(a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;<br />

(b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giu<strong>di</strong>zio;<br />

(c) la sussistenza <strong>di</strong> precedenti infrazioni <strong>di</strong>sciplinari.<br />

14 - Sanzioni.<br />

Per garantire uniformità <strong>di</strong> trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, ai sensi<br />

dell’articolo precedente, il Comitato nell’irrogare le sanzioni <strong>di</strong>sciplinari si atterrà ai seguenti criteri <strong>di</strong> massima:<br />

(a) Ingiustificata assenza all’u<strong>di</strong>enza fissata per il conferimento dell’incarico: Avvertimento<br />

(b) Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è inferiore ad un mese: Avvertimento<br />

(c) Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore ad un mese: Sospensione fino ad un mese;<br />

(d) Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore a tre mesi: Sospensione fino a sei mesi;<br />

(e) Relazione qualititativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando l’integrazione avvenga ad opera dello stesso consulente,<br />

anche su or<strong>di</strong>ne del giu<strong>di</strong>ce: Avvertimento<br />

(f) Relazione qualititativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando i vizi siano tali da rendere necessaria la nomina <strong>di</strong> un altro<br />

c.t.u.: Sospensione fino ad un anno; Cancellazione dall’albo nei casi più gravi.<br />

(g) Omessa enunciazione della sussistenza <strong>di</strong> cause che legittimerebbero la ricusazione del consulente, od altre situazioni <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong><br />

interessi: Sospensione fino ad un anno;<br />

(h) Violazione, anche in buona fede, della regola del contrad<strong>di</strong>ttorio (come e.g. nel caso <strong>di</strong> contatti con una sola delle parti, ricezione <strong>di</strong><br />

documenti non sottoposti ad una delle parti, e simili): Sospensione fino ad un mese<br />

(i) Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giu<strong>di</strong>zio a quo: Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità<br />

del caso<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

15 - Cause <strong>di</strong> giustificazione.<br />

Nel giu<strong>di</strong>zio per l’irrogazione delle sanzioni <strong>di</strong>sciplinari, non possono costituire per il consulente cause <strong>di</strong> giustificazione:<br />

(a) l’allegata ignoranza <strong>di</strong> norme del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile;<br />

(b) la concomitanza <strong>di</strong> altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o preve<strong>di</strong>bili<br />

al momento <strong>di</strong> assunzione dell’incarico;<br />

(c) i ritar<strong>di</strong> ascrivibili alla condotta delle parti, quando <strong>di</strong> essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giu<strong>di</strong>ce, eventualmente<br />

instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del termine;<br />

(d) l’avere cercato inutilmente <strong>di</strong> far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e<br />

199 c.p.c.).<br />

16 - Deliberazione.<br />

Sulla proposta <strong>di</strong> sanzione <strong>di</strong>sciplinare formulata dal presidente, il Comitato delibera a maggioranza. I provve<strong>di</strong>menti deI comitato, sia<br />

<strong>di</strong> irrogazione della sanzione che <strong>di</strong> non luogo a provvedere, sono comunicati all’interessato a cura dell’ufficio.<br />

I provve<strong>di</strong>menti irrogativi <strong>di</strong> sanzioni <strong>di</strong>sciplinari sono comunicati, a cura dell’Ufficio, ai Presidenti delle Sezioni del tribunale, al Presidente<br />

della Corte d’appello, ai Coor<strong>di</strong>natori degli Uffici dei Giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> pace.<br />

17 - Controllo sulla qualità delle relazioni.<br />

È facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini <strong>di</strong> cui all’art. 13, acquisire, anche d’ufficio, presso le Sezioni del tribunale copia delle<br />

relazioni peritali, al fine <strong>di</strong> verificare la qualità delle stesse, che dovrà essere comunque elevata.<br />

Nel caso <strong>di</strong> qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato <strong>di</strong>nanzi al Comitato, per i provve<strong>di</strong>menti<br />

<strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> quest’ultimo.<br />

SEZIONE IV<br />

Revisione dell’albo<br />

18 - Modalità.<br />

La revisione dell’albo, <strong>di</strong> cui all’art. 18 <strong>di</strong>sp. att. c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.<br />

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni.<br />

In considerazione dell’elevato numero <strong>di</strong> iscritti all’albo, la revisione può avvenire in modo scaglionata per singole categorie <strong>di</strong> iscritti,<br />

purché ciò avvenga ogni quattro anni.<br />

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento, a<br />

<strong>di</strong>chiarare:<br />

(a) la permanente sussistenza dei requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 15 <strong>di</strong>sp. att. c.p.c.;<br />

(b) la insussistenza <strong>di</strong> sopravvenuti impe<strong>di</strong>menti ad esercitare l’ufficio.<br />

Nel caso <strong>di</strong> mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell’invito, il Comitato procede alla cancellazione dell’iscritto.<br />

Ai fini <strong>di</strong> cui al comma precedente, farà fede la data in<strong>di</strong>cata sull’avviso <strong>di</strong> ricevimento.<br />

19 - Revisione a campione.<br />

È facoltà del Comitato, e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi <strong>di</strong> iscritti, anche con cadenza<br />

infraquadriennali, al fine <strong>di</strong> verificare il perdurante possesso dei requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 15 <strong>di</strong>sp. att. c.p.c.<br />

Castrovillari, 12 gennaio 2005<br />

Il Presidente del tribunale<br />

Dott. Ottavio Abbate<br />

111


112<br />

Competenze e Professione<br />

LINEE-GUIDA CONSIGLIATE<br />

PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI<br />

PERITALI E PER LA REDAZIONE<br />

DELLE CONSULENZE TECNICHE<br />

Il Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Castrovillari dà le <strong>di</strong>rettive<br />

- PARTE PRIMA -<br />

Le operazioni peritali<br />

1 - Accettazione dell’incarico<br />

Il c.t.u. ha l’obbligo <strong>di</strong> accettare l’incarico (art. 64 c.p.c.). Soltanto nell’ipotesi in cui non sia iscritto all’albo del tribunale che lo ha nominato,<br />

ha la facoltà <strong>di</strong> rifiutare.<br />

2 - Conferimento dell’incarico<br />

Il c.t.u. ha l’obbligo <strong>di</strong> essere presente all’u<strong>di</strong>enza fissata per il conferimento dell’incarico. Eventuali impe<strong>di</strong>menti, se noti o preve<strong>di</strong>bili,<br />

debbono essere comunicati con congruo anticipo, in modo da potere consentire il <strong>di</strong>fferimento dell’u<strong>di</strong>enza. Se imprevisti, debbono comunque<br />

essere portati a conoscenza del giu<strong>di</strong>ce e debitamente documentati, al fine <strong>di</strong> evitare l’avvio del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare (oltre che <strong>di</strong><br />

evitare <strong>di</strong> minare la fiducia del giu<strong>di</strong>ce nel c.t.u.).<br />

3 - Inizio delle operazioni peritali<br />

L’inizio delle operazioni peritali, se fissato in u<strong>di</strong>enza, si presume noto a tutte le parti (presenti o assenti che fossero all’u<strong>di</strong>enza), e dunque il<br />

c.t.u. non deve in questo caso inviare alcun avviso.<br />

Se nell’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> conferimento dell’incarico l’inizio delle operazioni non è stabilito, ed il giu<strong>di</strong>ce ha lasciato al c.t.u. la facoltà <strong>di</strong> scegliere<br />

la data, quest’ultima deve essere debitamente comunicata alle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta<br />

ricezione (è, ovviamente, preferibile, la lettera raccomandata od il telegramma con avviso <strong>di</strong> ricevimento).<br />

4 - Prosecuzione delle indagini peritali<br />

Se, come normalmente avviene, le indagini non possono essere concluse nella stessa data in cui hanno avuto inizio, il c.t.u. potrà:<br />

(a) fissare <strong>di</strong>rettamente la data, l’ora ed il luogo <strong>di</strong> prosecuzione delle operazioni, in<strong>di</strong>candola nel verbale delle operazioni peritali o, se<br />

questo non viene redatto, nella parte iniziale della relazione <strong>di</strong> consulenza. In questo caso, tale data si presume nota alle parti presenti<br />

o ingiustificatamente assenti, e non va inviato alcun ulteriore avviso;<br />

(b) in alternativa, riservare ad un secondo momento la fissazione <strong>di</strong> data, ora e luogo <strong>di</strong> prosecuzione delle operazioni; in questo caso,<br />

una volta fissata la data, deve darne avviso alle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione.<br />

5 - Cause <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento dell’inizio o della prosecuzione delle indagini peritali.<br />

Le indagini peritali costituiscono un subproce<strong>di</strong>mento incidentale, come tale soggetto a tutti i princìpi del processo civile, ivi compresa<br />

quello - costituzionalmente rilevante, ex art. 111 cost. - della ragionevole durata. Il c.t.u., pertanto, può <strong>di</strong>fferire la data d’inizio delle operazioni<br />

peritali, ovvero rinviarne la prosecuzioni, soltanto <strong>di</strong>nanzi ad impe<strong>di</strong>menti che siano obiettivi ed insuperabili.<br />

E’ opportuno, al riguardo, ricordare che il mero <strong>di</strong>saccordo della parte, dell’avvocato, o del consulente <strong>di</strong> parte sulla data <strong>di</strong> inizio o <strong>di</strong> prosecuzione<br />

delle operazioni peritali non costituisce <strong>di</strong> per ~ giusta causa <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento o rinvio. Quest’ultimo può essere <strong>di</strong>sposto soltanto<br />

allorché l’impe<strong>di</strong>mento a comparire della parte, del suo avvocato o del suo consulente sia:<br />

(a) obiettivo (ad es., malattia);<br />

(b) legittimo (ad es., concomitante svolgimento <strong>di</strong> impegni lavorativi precedentemente assunti e non <strong>di</strong>fferibili).<br />

6 - Destinatari degli avvisi<br />

In tutti i casi i cui il c.t.u., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi <strong>di</strong><br />

essi sono gli avvocati delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La c.t.u. è quin<strong>di</strong> nulla se l’avviso <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fferimento o rinvio delle operazioni è inviato alla parte personalmente, ovvero al consulente <strong>di</strong> parte.<br />

L’operato del c.t.u. è, per contro, immune da vizi se gli avvisi in questione siano inviati soltanto all’avvocato, e non anche al consulente <strong>di</strong><br />

parte.<br />

7 - Rispetto del termine<br />

Il c.t.u. deve depositare la relazione nel termine fissato dal giu<strong>di</strong>ce. E’ opportuno ricordare che quel che rileva ai fini della valutazione della<br />

tempestività del deposito è il termine a tal fine fissato dal giu<strong>di</strong>ce, e non la data dell’u<strong>di</strong>enza successiva a quella in cui fu conferito l’incari-<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

co. Il rispetto del termine fissato dal giu<strong>di</strong>ce consente infatti alle parti <strong>di</strong> avere la certezza che, dopo una certa data, troveranno nel fascicolo<br />

la relazione <strong>di</strong> consulenza. Per contro, una volta violato tale termine, per avere contezza della c.t.u. le parti dovrebbero sobbarcarsi l’onere<br />

<strong>di</strong> recarsi ogni giorno in cancelleria, per verificare l’avvenuto deposito; il che è condotta da esse non esigibile.<br />

Ne consegue che se il c.t.u. deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine all’uopo fissato dal giu<strong>di</strong>ce, egli deve comunque<br />

essere considerato in mora, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto prima dell’u<strong>di</strong>enza successiva a quella del giuramento.<br />

8 - Proroga del termine<br />

Il termine per il deposito della relazione <strong>di</strong> consulenza è un termine or<strong>di</strong>nario. Esso, quin<strong>di</strong>, può essere prorogato, ma soltanto prima della<br />

scadenza. Il c.t.u. il quale non riesca a terminare la relazione nel termine fissato dal giu<strong>di</strong>ce, ha l’obbligo <strong>di</strong> domandare una proroga, prima<br />

che il suddetto termine sia scaduto. Il c.t.u., in questo caso, deve allegare e, se necessario, <strong>di</strong>mostrare le cause che gli hanno impe<strong>di</strong>to <strong>di</strong><br />

rispettare il termine. In assenza <strong>di</strong> un giustificato motivo, alcuna proroga può essere concessa.<br />

È consentita anche una seconda proroga, ma in questo occorre la sussistenza <strong>di</strong> motivi “particolarmente gravi” (art. 153 c.p.c.).<br />

9 - Cause legittime <strong>di</strong> proroga del termine<br />

Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito della relazione qualsiasi legittimo impe<strong>di</strong>mento od ostacolo, incontrato<br />

dal c.t.u. o dalle parti.<br />

L’impe<strong>di</strong>mento deve essere “legittimo”, e cioè non in contrasto con norme o <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge. L’impe<strong>di</strong>mento non è dunque legittimo, e<br />

non da <strong>di</strong>ritto ad una proroga del termine per il deposito della relazione, quando <strong>di</strong>penda:<br />

(a) dalla renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u.;<br />

(b) dalla pendenza <strong>di</strong> trattative tra le parti, le quali chiedano perciò al c.t.u. <strong>di</strong> rinviare l’inizio delle operazioni.<br />

10 - Renitenza delle parti a collaborare<br />

Se le parti, od una <strong>di</strong> esse, non fanno quanto in loro potere per consentire al c.t.u. <strong>di</strong> dare risposta al quesito postogli, l’ausiliario non può<br />

rinviare sine <strong>di</strong>e l’inizio delle operazioni od il deposito della relazione, ma deve comunque rispettare il termine fissatogli dal giu<strong>di</strong>ce, e re<strong>di</strong>gere<br />

la relazione mettendo nella debita evidenza che ad alcuni quesiti no è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione<br />

delle parti o <strong>di</strong> una <strong>di</strong> esse.<br />

11 - Trattativa tra le parti<br />

Il c.t.u. non ha ne il potere, ne il dovere <strong>di</strong> esperire alcun tentativo <strong>di</strong> conciliazione tra le parti, eccezion fatta per l’ipotesi <strong>di</strong> c.t.u. contabile<br />

(art. 198, comma 1, c.p.c.). Pertanto deve ritenersi in colpa il c.t.u. il quale non sia in grado <strong>di</strong> rispettare il termine fissatogli dalla relazione,<br />

per avere speso parte <strong>di</strong> esso nel tentativo <strong>di</strong> far transigere la lite.<br />

12 - Acquisizione <strong>di</strong> documenti dalle parti<br />

Il c.t.u. non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giu<strong>di</strong>zio, quando il termine per la relativa<br />

produzione sia ormai scaduto.<br />

Si ricor<strong>di</strong>, al riguardo, che nel processo civile i documenti possono essere prodotti:<br />

(a) me<strong>di</strong>ante allegazione all’atto <strong>di</strong> citazione (art. 163 c.p.c.) od alla comparsa <strong>di</strong> risposta (art. 167 c.p.c.), ovvero agli atti equipollenti<br />

(ad es., ricorso introduttivo);<br />

(b) me<strong>di</strong>ante deposito in esecuzione <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> esibizione (art. 210 c.p.c.);<br />

(c) me<strong>di</strong>ante deposito nella fase <strong>di</strong> istruzione, entro il termine <strong>di</strong> cui all’art. 184 c.p.c..<br />

I documenti prodotti al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> questi canali sono inutilizzabili dal giu<strong>di</strong>ce, e a fortiori lo saranno per il c.t.u..<br />

Il c.t.u., quin<strong>di</strong>, non deve sollecitare dalle parti il deposito <strong>di</strong> documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali<br />

documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo <strong>di</strong>rettamente ai fascicoli <strong>di</strong> parte; altrimenti il c.t.u.<br />

dovrà rilevare la impossibilità <strong>di</strong> dare risposta esauriente al quesito postogli, e la parte renitente sconterà gli effetti della propria omissione,<br />

ai sensi dell’art. 2697 c.c..<br />

13 - Liquidazione delle spese<br />

Per ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, il c.t.u. ha l’obbligo <strong>di</strong><br />

documentare i relativi esborsi, allegando la documentazione delle spese alla richiesta <strong>di</strong> liquidazione.<br />

14 - Liquidazione dei compensi<br />

Nel re<strong>di</strong>gere la istanza <strong>di</strong> liquidazione del compenso, il c.t.u. deve ricordare che la suddetta liquidazione può avvenire in due mo<strong>di</strong>: a vacazioni,<br />

ovvero in misura prefissata dalla legge.<br />

La liquidazione a vacazioni è residuale: essa, cioè, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la materia oggetto della consulenza non<br />

rientri in alcuna delle previsioni <strong>di</strong> cui al d.m. 3 0.5.2002. Nella liquidazione a percentuale per scaglioni, si ricor<strong>di</strong> che resta comunque insuperabile<br />

lo scaglione massimo previsto dal decreto, quand’anche il valore della causa sia superiore (ex multis, Cass. 10.8.2001 n. 10745).<br />

15 - Riscossione coattiva del compenso<br />

Al fine <strong>di</strong> prevenire contestazioni <strong>di</strong>latorie, è utile ricordare che, anche nei casi in cui il giu<strong>di</strong>ce pone le<br />

spese <strong>di</strong> consulenza a carico <strong>di</strong> una parte soltanto, tale obbligo ha rilievo unicamente nei rapporti interni tra le parti del giu<strong>di</strong>zio, mentre nei<br />

113


114<br />

Competenze e Professione<br />

confronti del c.t.u. tutte le parti sono obbligate in solido al pagamento del compenso liquidato dal giu<strong>di</strong>ce, poiché trattasi <strong>di</strong> spesa sostenuta<br />

nell’interesse <strong>di</strong> tutte (così Cass. 8.7.1996 n. 6199).<br />

- PARTE SECONDA-<br />

La relazione <strong>di</strong> consulenza<br />

13 - Contenuto della relazione<br />

La relazione <strong>di</strong> consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti, evitando:<br />

(a) da un lato, il rumore, vale a <strong>di</strong>re il <strong>di</strong>lungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta al quesito, ovvero pacifiche tra le parti,<br />

ovvero non pertinenti rispetto alla materia del contendere. Si ricorda, a tal riguardo, che è inutile ripercorrere nella relazione <strong>di</strong> consulenza<br />

l’andamento del processo, come pure riassumere il contenuto degli atti <strong>di</strong> parte, i quali si presumono noti al giu<strong>di</strong>ce. Vanno,<br />

per contro, riportate nella relazione le osservazioni dei consulenti <strong>di</strong> parte, quando il c.t.u. abbia ritenuto <strong>di</strong> non con<strong>di</strong>viderle. In tal<br />

caso, al fine <strong>di</strong> consentire al giu<strong>di</strong>ce il necessario riscontro sull’iter logico adottato dal c.t.u., questi deve prendere debita posizione in<br />

merito alle osservazioni dei c.t.p., in<strong>di</strong>cando le ragioni per le quali ha ritenuto <strong>di</strong> non con<strong>di</strong>viderle;<br />

(b) dall’altro, il silenzio, vale <strong>di</strong>re il non affrontare questioni essenziali ai fini della risposta al quesito.<br />

14 - Descrizioni e valutazioni<br />

Ove al c.t.u. sia chiesto <strong>di</strong> descrivere luoghi, cose o persone, la descrizione deve essere sempre accurata<br />

e dettagliata, e corredata da adeguata documentazione fotografica o cinematografica.<br />

La parte descrittiva deve essere sempre graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale parte valutativa. Ove la relazione contenga<br />

una parte valutativa, il c.t.u. avrà cura <strong>di</strong> motivare sempre le proprie conclusioni, descrivendo I’ iter logico in base al quale è pervenuto ad<br />

esse. Il c.t.u. avrà altresì cura <strong>di</strong> evitare qualsiasi valutazione <strong>di</strong> tipo giuri<strong>di</strong>co in relazione ai fatti <strong>di</strong> causa.<br />

15 - Forma della relazione<br />

Idealmente, ogni relazione <strong>di</strong> consulenza va <strong>di</strong>visa in quattro parti:<br />

(a) una parte epigrafica, nella quale il c.t.u. avrà cura <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care gli estremi della causa, del giu<strong>di</strong>ce, delle parti, e riassumere le operazioni<br />

compiute, in<strong>di</strong>cando quali parti siano state presenti;<br />

(b) una parte descrittiva, nella quale il c.t.u. illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti;<br />

(c) una parte valutativa, nella quale il c.t.u. risponde ai quesiti motivando adeguatamente le proprie scelte;<br />

(d) una parte riassuntiva, nella quale il c.t.u. espone in forma sintentica la risposta ad ogni quesito posto gli.<br />

La relazione <strong>di</strong> consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile. Ove ciò possa aiutare all’esposizione dei fatti o della valutazioni, è raccomandato<br />

l’impiego <strong>di</strong> grafici, illustrazioni, tabelle, ovvero qualsiasi accorgimento grafico in grado <strong>di</strong> meglio illustrarne il contenuto.<br />

- PARTE TERZA -<br />

Le spese <strong>di</strong> consulenza<br />

16 - Fonti normative<br />

I compensi dovuti al c.t.u. sono <strong>di</strong>sciplinati dal d. lgs. 115/02 e dal d.m. 30.5.2002.<br />

17 - Spese<br />

Il c.t.u. può ottenere la rifusione delle spese che siano state debitamente documentate, eccezion fatta per le spese eccessive od inutili.<br />

18 - Onorari<br />

Principio generale è che gli onorari si calcolano secondo i criteri <strong>di</strong> cui al d.m. 30.5.2002; i compensi a<br />

vacazione sono dovuti soltanto quando l’attività svolta non rientra in nessuna delle previsioni <strong>di</strong> cui al citato d.m., ovvero l’applicazione dei<br />

criteri ivi in<strong>di</strong>cati conduca a risultati manifestamente iniqui.<br />

19 - Obbligati al pagamento<br />

Anche quando il giu<strong>di</strong>ce pone le spese <strong>di</strong> consulenza a carico soltanto <strong>di</strong> alcune tra le parti, tale<br />

<strong>di</strong>sposizione ha efficacia soltanto nei rapporti tra le parti, non nei rapporti tra queste ed il c.t.u...<br />

Quest’ultimo, pertanto, può sempre pretendere il pagamento dell’intero compenso da una qualunque tra le parti, che sono tra loro sempre<br />

obbligate in solido al relativo pagamento.<br />

Castrovillari, 1 giugno 2005<br />

Il Presidente del tribunale<br />

Dott. Ottavio Abbate<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

UNA NOTA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE<br />

DELLA TARIFFA PROFESSIONALE<br />

PER EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA<br />

Impostazione pienamente con<strong>di</strong>visa e sempre applicata dai Presidenti dei Collegi <strong>di</strong><br />

<strong>Cosenza</strong> e Potenza, Provincie interessate dagli ultimi eventi sismici<br />

Raccomandata a mano<br />

Al Responsabile Ufficio SismaComune <strong>di</strong> Laino Borgo<br />

e p. c. Ai Signori Presidenti dei Collegi dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> e Potenza<br />

Oggetto: Applicazione tariffa professionale. Riparazione fabbricati danneggiati dal sisma<br />

Dall’incontro tenutosi in data 25 maggio 2005, propedeutico alla definizione delle pratiche e<strong>di</strong>lizie per la riparazione, con<br />

finanziamento statale, degli e<strong>di</strong>fici danneggiati dal sisma del 9.9.1998, è emerso che per i compensi spettanti ai geometri,<br />

codesto Ufficio riterrebbe doversi applicare l’art. 57 Categoria I lettera C della Tariffa professionale (legge 2.3.1949, n. 144<br />

e s.m. e i.).<br />

Nel merito lo scrivente, nella qualità <strong>di</strong> collaboratore per la progettazione e <strong>di</strong> futuro <strong>di</strong>rettore dei lavori, ritiene invece<br />

doversi applicare la lettera “D” <strong>di</strong> detta <strong>categoria</strong> del citato articolo per le seguenti considerazioni:<br />

1) Il <strong>Collegio</strong> dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong>, nelle e<strong>di</strong>zioni del 1987, 1993 e 1995 ha adottato ed emanato le “Norme, <strong>di</strong>rettive e<br />

tabelle sulla liquidazione delle parcelle” in base alle quali, proprio sulla scorta della Tariffa professionale, include nella sottoclasse<br />

dell’art. 57 suddetto “D” le seguenti specie <strong>di</strong> lavori: “a) Restauri <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, anche sottoposti a vincolo storico-artistico<br />

(legge 1089/1939) per quanto <strong>di</strong> competenza; b) Trasformazioni interne ed esterne con aumento o <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> volume,<br />

<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici aventi qualsiasi destinazione d’uso ubicati a qualsiasi piano; c) Sopraelevazione <strong>di</strong> fabbricati aventi qualsiasi destinazione<br />

d’uso; d) Ampliamenti con corpi <strong>di</strong> fabbrica <strong>di</strong> nuova realizzazione previo collegamento alle strutture esistenti <strong>di</strong> qualsiasi<br />

e<strong>di</strong>ficio; e) Opere <strong>di</strong> decorazione, sostituzioni <strong>di</strong> manufatti <strong>di</strong>versi in e<strong>di</strong>fici, pavimenti, rivestimenti, apparecchiature <strong>di</strong> utilizzazione<br />

<strong>di</strong> servizi. In tutti i casi previsti devono includersi la schematizzazione degli impianti tecnologici portati per quanto<br />

riguarda le reti dei servizi sino all’esterno dei fabbricati nei punti <strong>di</strong> conferimento ed allacciamento d’utenza”.<br />

2) Il Consiglio Nazionale <strong>Geometri</strong> il 5.6.1990 ha approvato la Tariffa professionale consigliata, in cui riprendendo le definizioni<br />

dell’art. 31 L. n. 457/1978, segnatamente lettere: c) interventi <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> risanamento conservativo e d) interventi<br />

<strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, ha stabilito che alle prestazioni professionali per “lavori <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, ampliamenti<br />

e sopraelevazioni, trasformazioni e manutenzioni straor<strong>di</strong>narie, restauri e ristrutturazioni”, si applicano le maggiorazioni<br />

rispettivamente del 10-20-30 e 40 per cento alle tariffe delle corrispondenti categorie <strong>di</strong> lavoro. Incrementi riscontrati<br />

anche nella Tariffa (L. n. 144/1949) mettendo in relazione le percentuali della sottoclasse “D” con quelle della “C”. Tanto<br />

ovviamente perché per le opere <strong>di</strong> restauro, trasformazioni e sopraelevazioni <strong>di</strong> fabbricati (lettera D della Tariffa del<br />

1949), le prestazioni professionali sono ben maggiori rispetto a quelle per le nuove costruzioni (lettere A-B-C stesso art. 57<br />

Tariffa).<br />

3) I Collegi dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> e Potenza, interessati dall’ultimo sisma del 1998 e unici organi competenti per territorio<br />

alla “revisione e liquidazione delle specifiche”, da sempre hanno espresso pareri <strong>di</strong> congruità o visti <strong>di</strong> conformità alla<br />

tariffa su parcelle aventi ad oggetto lavori <strong>di</strong> riattamento <strong>di</strong> fabbricati, danneggiati e non dal sisma, applicando le percentuali<br />

della lettera “D”.<br />

4) L’Ufficio sisma del vicino Comune <strong>di</strong> Laino Castello, come del resto dagli altri comuni interessati, ci risulta, non hanno<br />

mai contestato – né potevano – l’applicazione della citata lettera “D”.<br />

5) Applicando invece la sottoclasse “C” si avrebbe una considerevole ingiusta e immotivata <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento tra<br />

professionisti – ingegneri ed architetti da una parte e geometri dall’altra – che, pur espletando lo stesso incarico e assumendo<br />

pari responsabilità, i primi (che già così hanno onorari del 2% più alti dei geometri) percepirebbero compensi del<br />

5% in più rispetto ai secon<strong>di</strong>. Né gli ingegneri e architetti nel caso <strong>di</strong> specie potrebbero applicare la loro tabella 1d (ancora<br />

più alta del 3% rispetto alla 1c applicata), riguardando restauri artistici e altri lavori ben più impegnativi e del tutto <strong>di</strong>versi<br />

a quelli in esame.<br />

6) Il geometra che re<strong>di</strong>gesse le specifiche secondo l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> codesto Ufficio presentandole al presidente del <strong>Collegio</strong><br />

competente sarebbe passibile <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare per illecita concorrenza e violazione dell’etica e del co<strong>di</strong>ce deontologico.<br />

Ai signori Presidenti dei Collegi Provinciali dei <strong>Geometri</strong> <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> e Potenza, per norma e giurisprudenza – si riba<strong>di</strong>sce<br />

– unici organi preposti (v. art. 5 citata L. n. 144/1949) alla “revisione e liquidazione delle specifiche”, si invia la presente per<br />

conoscenza nel rispetto dei doveri deontologici degli iscritti.<br />

Nella certezza che le suesposte <strong>di</strong>rimenti considerazioni/osservazioni non potranno che trovare accoglimento da codesto<br />

Ufficio, che ha fatto involontaria confusione tra la <strong>categoria</strong> I c della tariffa Ingegneri e Architetti e I C della tariffa <strong>Geometri</strong>,<br />

riguardante <strong>di</strong>versa tipologia <strong>di</strong> lavori, si porgono <strong>di</strong>stinti saluti.<br />

Rocca Imperiale 10 giugno 2005 Geom. Francesco Di Leo<br />

115


116<br />

Competenze e Professione<br />

La richiesta <strong>di</strong> parere al C.N.G.<br />

Raccomandata-fax Ill.mo Signor Presidente<br />

06/48912336 Consiglio Nazionale <strong>Geometri</strong><br />

Roma<br />

0971/35057 e p. c. Ill.mo Signor Presidente<br />

<strong>Collegio</strong> Provinciale dei <strong>Geometri</strong><br />

Potenza<br />

Si chiede <strong>di</strong> voler esprimere con cortese sollecitu<strong>di</strong>ne l’apprezzato parere <strong>di</strong> codesto Consiglio sull’applicazione dell’art. 57<br />

lett. D della tariffa per la progettazione e <strong>di</strong>rezione dei lavori della riparazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici danneggiati dal sisma.<br />

All’uopo si allega la nota del 10.6.2005 ricevuta dal nostro iscritto geom. Francesco Di Leo, la cui impostazione è pienamente<br />

con<strong>di</strong>visa e finora applicata dai Collegi <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> e Potenza, province interessate dall’ultimo sisma del 9.9.1998.<br />

Cor<strong>di</strong>alità.<br />

Il Presidente<br />

- Giuseppe Caterini -<br />

La risposta del C.N.G.<br />

Consiglio Nazionale <strong>Geometri</strong> Al Presidente<br />

Roma del Consiglio del <strong>Collegio</strong> dei <strong>Geometri</strong><br />

Via A. Serra, 42/d<br />

Prot. n. 05726 87100 COSENZA<br />

Rif nota prot. n. 112007/GC<br />

e p.c. Al Presidente<br />

del Consiglio del <strong>Collegio</strong> dei <strong>Geometri</strong><br />

Via A. Vespucci, 88<br />

85100 POTENZA<br />

Oggetto riparazione e<strong>di</strong>fici danneggiati dal sisma - compenso professionale.<br />

Con riferimento alla nota suin<strong>di</strong>cata, riguardante il compenso spettante ai geometri nell’ambito degli incarichi per riparazione<br />

degli e<strong>di</strong>fici danneggiati dal sisma, si fa presente che questo Consiglio Nazionale non ha alcuna competenza istituzionale<br />

in or<strong>di</strong>ne all’applicazione della tariffa professionale.<br />

Tuttavia, ferma restando la piena autonomia <strong>di</strong> codesto <strong>Collegio</strong> nello svolgimento delle funzioni connesse alla revisione e<br />

liquidazione delle parcelle, alla luce degli elementi forniti, si ritiene <strong>di</strong> poter con<strong>di</strong>videre la soluzione ipotizzata dal geom.<br />

Di Leo e cioè l’applicazione dell’art. 57, cat. I, lett. D), legge n. 144/1949 (tariffa professionale dei geometri), atteso che la<br />

lett. C) del medesimo articolo attiene esclusivamente alle nuove costruzioni.<br />

Con i migliori saluti<br />

Il Presidente<br />

(Geom Piero P anunzi)<br />

UN QUESITO SULL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA<br />

PER EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA<br />

Geom. Domenico <strong>Cosenza</strong> Laino Borgo, li 05/07/05<br />

Salita S. Sebastiano, 5 Al Presidente<br />

87014 Laino Borgo (CS) del <strong>Collegio</strong> dei <strong>Geometri</strong><br />

Via A. Serra, 42/d 87100 <strong>Cosenza</strong><br />

e p. c. All'Ufficio sisma<br />

del Comune <strong>di</strong> Laino Borgo (CS)<br />

Il sottoscritto Geom. Domenico <strong>Cosenza</strong>, iscritto all'Albo professionale dei <strong>Geometri</strong> della provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> con il n.<br />

1983, in qualità <strong>di</strong> progettista <strong>di</strong> perizie relative alla riparazione <strong>di</strong> fabbricati danneggiati dal sisma del 9.9.98, avendo<br />

applicato la classe/<strong>categoria</strong> ID (restauro-ristrutturazioni <strong>di</strong> fabbricati) per le rispettive specifiche delle spettanze tecniche<br />

dei progetti esecutivi presentati entro il 13/09/03 presso il Comune <strong>di</strong> Laino Borgo, successivamente corretta con l'applicazione<br />

della classe IC per in<strong>di</strong>cazione dello stesso ufficio sisma, <strong>di</strong>retto a suo tempo dall'ing. Guerriero Leonardo, che, dopo<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

aver iniziato ad istruire alcune pratiche del sottoscritto, fece notare che andava applicata per i <strong>Geometri</strong> la IC, anche e soprattutto<br />

per “intese” con gli altri Uffici interessati (Laino Castello, Tortora e Mormanno). A tutt'oggi sono stati emessi alcuni buoni<br />

contributo riguardanti pratiche dello scrivente, con la determinazione della specifica riferita alla classe IC. Pertanto, chiedo<br />

all'Ill/ma e attenta Presidenza in in<strong>di</strong>rizzo, quale classe/<strong>categoria</strong> bisogna applicare nella fattispecie e come il sottoscritto dovrà<br />

regolarsi nel caso in cui doveva applicarsi la classe ID per l'eventuale recupero delle somme non calcolate.<br />

Cor<strong>di</strong>ali saluti Geom. Domenico <strong>Cosenza</strong><br />

La risposta Egregio Signor<br />

Geom. Domenico <strong>Cosenza</strong><br />

Salita S. Sebastiano n. 5<br />

Raccomandata 87014 Laino Borgo<br />

e p. c. Al Signor Responsabile<br />

dell’Ufficio sisma Comunale<br />

87014 Laino Borgo<br />

In pronto riscontro alla sua missiva del 5 u.s. acquisita al nostro protocollo il 6.7.2005 col n. 112139, le confermo che per la<br />

progettazione e <strong>di</strong>rezione lavori degli e<strong>di</strong>fici danneggiati dal sisma si applicano correttamente le percentuali della tabella H<br />

cat. I lettera D <strong>di</strong> cui agli artt. 57 e 58 della vigente tariffa professionale e non già quelle della lettera C, come erroneamente<br />

preteso dal responsabile protempore dell’Ufficio sisma del comune <strong>di</strong> Laino Borgo.<br />

A tal proposito ho il dovere <strong>di</strong> informarla che l’applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri e l’organo preposto<br />

alla revisione e liquidazione delle specifiche professionali (ex artt. 3-4 e 5 L. 2.3.1949 n. 144 e s.m.i.) è solo il presidente<br />

dell’or<strong>di</strong>ne competente per territorio e non altri, e quin<strong>di</strong> neanche il responsabile dell’ufficio sisma. E tanto si evince<br />

anche dall’allegata nota del nostro Consiglio Nazionale n. 05726 del 30.6.2005, che comunque per il caso in esame con<strong>di</strong>vide<br />

l’impostazione della scrivente presidenza, seguita fin dal 1982.<br />

Peraltro, a quanto risulta a questo <strong>Collegio</strong>, solo dall’Ufficio <strong>di</strong> codesto Comune è stata sollevata questa osservazione del<br />

tutto priva <strong>di</strong> fondamento senza informare e richiedere parere – come era doveroso – a questo <strong>Collegio</strong>. Negli altri comuni<br />

interessati <strong>di</strong> Laino Castello, Mormanno e Tortora l’interrogativo non è stato neanche posto.<br />

Ad ogni buon fine allego alla presente anche un fac-simile <strong>di</strong> specifica pre<strong>di</strong>sposto dal <strong>Collegio</strong> per casi del genere, in pubblicazione<br />

sulla nostra rivista, unitamente ad altri atti relativi alla problematica.<br />

Infine per il recupero degli onorari non calcolati, che comunque ella ha l’obbligo <strong>di</strong> inserire nella specifica da sottoporre al<br />

<strong>Collegio</strong> per il visto <strong>di</strong> conformità alla tariffa o il parere <strong>di</strong> congruità, si ritiene che la rettifica dell’atto amministrativo per<br />

autotutela sia dovuto dall’Ufficio sisma comunale che l’ha indotta in errore. Qualora ciò non dovesse avvenire, a <strong>di</strong>fesa dei<br />

legittimi interessi della <strong>categoria</strong> sottoporreremo il caso al nostro consulente legale.<br />

Con i migliori saluti.<br />

Fac-simile <strong>di</strong> Parcella Professionale<br />

Il presidente<br />

Giuseppe Caterini<br />

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI<br />

C O S E N Z A<br />

IL sottoscritto Geom. ................................................................... (cod.fisc. ...................................................................), residente a<br />

........................................................ , iscritto all’Albo Provinciale <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> al N............... , ai sensi della vigente tariffa professionale<br />

dei <strong>Geometri</strong> approvata con legge 2.3.1949 n. 144 e s. m. ed agg.<br />

C H I E D E IL V I S T O D I C O N F O R M I T A’<br />

Sulla seguente<br />

S P E C I F I C A<br />

Committente: .................................................... nat.... a ............................................................. il .....................................................<br />

Natura dell’incarico: Interventi <strong>di</strong> ripristino con miglioramento sismico dell’e<strong>di</strong>ficio .................................................<br />

Comune <strong>di</strong> .............................................................., danneggiato dal sisma del 09/09/1998. Legge n° 226 del 13/07/1999 e n° 61<br />

del 30/03/1998.<br />

Decreto n°........................... (riferimento pratica n° .........................) del ...............................<br />

117


118<br />

Competenze e Professione<br />

Elaborati Redatti: Progetto <strong>di</strong> Massima, Preventivo Sommario, Progetto Esecutivo, Preventivo Particolareggiato, Particolari<br />

Costruttivi, Capitolati e Contratti, verifiche statiche, relazione sulle fondazioni, geotecnica e sulla muratura esistente, Direzione<br />

Lavori, Accertamento della regolare esecuzione, liquidazione dei lavori<br />

A - PROGETTAZIONE<br />

Art. 57, Cat. I, Lett. D, Tab. H4-I2<br />

importo <strong>di</strong> riferimento: € ....................................................<br />

percentuale= .......................; Aliquota= € 0,59; Spese e vacazioni:.....................................................................................<br />

B - VERIFICHE STATICHE degli stati <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> progetto ai sensi della Legge n° 61/1998 e 226/1999 per la misura del<br />

miglioramento sismico conseguito con l’intervento proposto secondo quanto previsto dalle <strong>di</strong>rettive tecniche per e<strong>di</strong>fici in muratura,<br />

eseguito con software (.............................................................................................................................................) consistente in:<br />

a) azioni ortogonali al piano della muratura (meccanismo <strong>di</strong> collasso per presso flessione per sisma normale, con modalità <strong>di</strong> crisi<br />

per schiacciamento e fessurazione;<br />

b) azioni nel piano della muratura (meccanismo <strong>di</strong> collasso globale <strong>di</strong> piano per sisma parallelo, con modalità <strong>di</strong> crisi per<br />

taglio/flessione dei setti;<br />

c) crisi dei collegamenti (meccanismo <strong>di</strong> collasso per ribaltamento dei setti <strong>di</strong> piano, per azione del sisma normale alla parete;<br />

d) azioni ortogonali alla muratura (meccanismo <strong>di</strong> collasso per presso flessione per sisma parallelo, con modalità <strong>di</strong> crisi per<br />

schiacciamento, come da specifico elaborato allegato <strong>di</strong> pagine ........................<br />

Vacazioni n° ...................... x € 44,93<br />

C - RELAZIONE SULLE FONDAZIONI, GEOTECNICA E SULLA MURATURA ESISTENTE,<br />

previo esame delle soluzioni possibili e supervisione nello svolgimento del programma <strong>di</strong> indagine e prove.<br />

Vacazioni n° ...................... x € 44,93<br />

D - DIREZIONE LAVORI - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE LAVORI -<br />

Art. 57, Cat. I, Lett. D, Tab. H4-I2<br />

importo <strong>di</strong> riferimento: € ....................................................<br />

percentuale= .......................; Aliquota= € 0,41; Spese e vacazioni:....................................................................................<br />

E - CONTABILITA’ LAVORI<br />

Art. 5, Tab. M1 D.M. 01.10.1971 e s. m. ed int.<br />

importo <strong>di</strong> riferimento: € ........................................ Spese e vacazioni: ................................<br />

per € ...................... x 2,89<br />

per € ...................... x 2,35<br />

per € ...................... x …….<br />

Totale Complessivo € .................................................<br />

Contributo <strong>Collegio</strong>: 3,00% (minimo € 44,93)<br />

Oltre Cassa <strong>Geometri</strong> ed Iva<br />

Il sottoscritto espressamente <strong>di</strong>chiara che per l'incarico e le prestazioni in oggetto (eseguite in costanza <strong>di</strong> iscrizione<br />

all'Albo e senza incompatibilità <strong>di</strong> legge, regolamenti o contratti) non è stato convenuto alcun compenso ex art. 2233 c.c.,<br />

nè stipulata alcuna convenzione ex art. 4 p. 12 bis L. n. 155/1989 e art. 5 L. n. 32/1992, nè vistate o liquidate altre parcelle<br />

e/o percepiti acconti o anticipazioni in base a parcelle <strong>di</strong> codesto o altri or<strong>di</strong>ni professionali.<br />

La presente è stata interamente redatta dal sottoscritto richiedente, il quale resta il solo responsabile a tutti gli effetti<br />

<strong>di</strong> quanto in essa <strong>di</strong>chiarato e contenuto.<br />

........................................................ lì ........................................... Il tecnico<br />

Geom.....................<br />

Tropea - immagine del terremoto del 1783 (stampa del sec. XVIII)<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

UN ATTO DOVUTO<br />

DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE<br />

Castrovillari lì 27.1.2005<br />

Stu<strong>di</strong>o Tecnico Al Sindaco del Comune <strong>di</strong> Castrovillari<br />

Geom. Luciano Ramundo Al Dirigente del Settore LL.PP.<br />

Castrovillari (CS) del Comune <strong>di</strong> Castrovillari<br />

e p.c. Al Presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong><br />

della Provincia <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong><br />

Oggetto: Rinunzia incarico, delibera G.M. n. 44 del 26-02-2004 , collaudo tecnico delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione del<br />

Piano <strong>di</strong> lottizzazione denominato " La Vena ed altri"<br />

Premesso :<br />

- che lo scrivente, residente in Castrovillari dal 1967 esercita la libera professione <strong>di</strong> geometra, unica sua fonte <strong>di</strong><br />

red<strong>di</strong>to, da circa quaranta anni ;<br />

-che non ha mai ricevuto incarichi professionali da codesta Amministrazione ;<br />

-che la G.M., ricordandosi della sua esistenza, ha inteso affidargli i lavori <strong>di</strong> cui all'oggetto;<br />

-che nel prendere visione della delibera, ha potuto rilevare quanto segue:<br />

-che il collaudo tecnico comprende ben sei <strong>di</strong>verse opere, (strade, rete elettrica, rete fognante, rete idrica, pubblica<br />

illuminazione e rete metanifera) ;<br />

-che per tali lavori è stato determinato un compenso globale <strong>di</strong> circa euro duecento al netto <strong>di</strong> imposte , per cui il<br />

compenso per ogni opera da collaudare ammonterebbe a circa trenta euro;<br />

-che lo stesso incarico è stato rifiutato dal geom. Esposito;<br />

-che vengono conferiti incarichi, quasi sempre agli stessi professionisti, (con compensi ben più consistenti "importi<br />

anche a cinque cifre") e spesso a tecnici che esercitano la libera professione come attività secondaria;<br />

-che la tariffa professionale costituisce il minimo inderogabile (Riba<strong>di</strong>to anche da una recente sentenza del Consiglio<br />

<strong>di</strong> Stato N. 2160/2004) salvo la riduzione massima del 20%per gli incarichi della P.A..<br />

Tanto premesso, poiché ritiene il compenso in<strong>di</strong>cato in delibera, umiliante ed offensivo per sé e tutta la <strong>categoria</strong><br />

alla quale si onora <strong>di</strong> appartenere, nel ringraziare , la S.V., la giunta ed il <strong>di</strong>rigente, si vede costretto <strong>di</strong> rinunziare<br />

all'incarico nel rispetto della deontologia professionale e della sua stessa <strong>di</strong>gnità.<br />

Distinti saluti.<br />

Luciano Ramundo<br />

Copia della delibera<br />

119


120<br />

Competenze e Professione<br />

CONTRATTI TELEMATICI,<br />

I GEOMETRI TRA I SOGGETTI ABILITATI<br />

L’Agenzia delle entrate ha definito le specifiche tecniche<br />

per la trasmissione telematica delle <strong>di</strong>chiarazioni<br />

e contratti <strong>di</strong> affitto per i fon<strong>di</strong> rustici,<br />

ampliando la tipologia <strong>di</strong> atti registrabili con tale procedura,<br />

ha aggiornato gli importi dell’imposta <strong>di</strong> registro minima<br />

da versare, arrotondando quella <strong>di</strong> bollo, in applicazione<br />

delle nuove misure previste dal D.L. 7 del 31 gennaio<br />

2005 e, infine, ha inserito (fra i soggetti abilitati alla registrazione<br />

per via telematica) i professionisti iscritti all'Albo<br />

dei geometri, che potranno svolgere l'attività in proprio o<br />

in forma associata.<br />

Le mo<strong>di</strong>fiche al D.M. 31 luglio 1998<br />

Il provve<strong>di</strong>mento 8 febbraio 2003 dell'Agenzia delle entrate<br />

estende, in primo luogo, ai contratti <strong>di</strong> affitto dei fon<strong>di</strong> rustici,<br />

previsti dall'art. 17, comma 3- bis del T.U. del registro (D.P.R.<br />

131 del 26 aprile 1986), la possibilità <strong>di</strong> registrazione telematica<br />

in forma cumulativa, entro il mese <strong>di</strong> febbraio dell'anno successivo<br />

a quello in cui sono stati stipulati, tramite gli utenti abilitati,<br />

previsti dall'art. 15 del D.M. 31 luglio 1998, come integrato<br />

dallo stesso provve<strong>di</strong>mento. In secondo luogo, sostituisce<br />

il comma 1 dell'art. 20, che ora prevede la registrazione telematica<br />

dei dati del contratto agricolo, compreso il testo se in forma<br />

scritta, ovvero della denuncia presentata ai termini dell'art.<br />

17 comma 3-bis, del D.P.R. 131/1986, entro il mese <strong>di</strong> febbraio<br />

dell'anno successivo alla sua sottoscrizione. In terzo luogo, agli<br />

artt. 20, comma 3. 22, comma 1, primo periodo e alle lett. d), e)<br />

e commi 3 e 4 all'ultimo periodo, dopo la parola "contratto",<br />

aggiunge le parole "o denuncia", mentre nell'allegato tecnico<br />

bis, aggiorna l'importo minimo dell'imposta <strong>di</strong> registro, che<br />

passa da 51,63 a 67 euro e arrotonda quella <strong>di</strong> bollo che da<br />

10.33, passa a 11 euro. Queste mo<strong>di</strong>fiche, apparentemente tecniche,<br />

costituiscono un'importante novità, in quanto <strong>di</strong> fatto,<br />

oltre alle <strong>di</strong>chiarazioni e ai contratti d'affitto fin qui registrati<br />

per via telematica, d'ora in poi potranno essere inviate anche le<br />

denuncia <strong>di</strong> successione, ovvero quelle catastali, come vedremo<br />

più avanti.<br />

Infine, il provve<strong>di</strong>mento inserisce nell'art. 15 del decreto,<br />

fra gli utenti abilitati a registrare i contratti d'affitto e le denunce,<br />

anche i professionisti iscritti nell'Albo dei geometri, aggiungendo<br />

la lett. g) al comma 1, in considerazione dell'importante<br />

ruolo dagli stessi svolto per altre applicazioni informatiche,<br />

nell'or<strong>di</strong>naria attività professionale, previa richiesta <strong>di</strong> abilitazione<br />

al servizio telemalico Entratel, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

vigenti in materia <strong>di</strong> tutela del trattamento dei dati personali<br />

(legge 675 del 31 <strong>di</strong>cembre 1996). 11 provve<strong>di</strong>mento comprende<br />

anche due allegati tecnici. Il primo definisce le caratteristiche<br />

e le specifiche informatiche, relative alle denunce<br />

cumulative dei contratti d'affitto dei fon<strong>di</strong> rustici, da trasmettere<br />

al-l'Agenzia delle entrate, le avvertenze generali e le moda-<br />

<strong>di</strong> Franco Guazzone<br />

lità <strong>di</strong> compilazione dei modelli. Il secondo, invece, precisa i<br />

contenuti e le caratteristiche dei dati riguardanti i pagamenti<br />

delle imposte relative alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e<br />

alle risoluzioni degli altri contratti <strong>di</strong> locazione e <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong><br />

beni immobili, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre<br />

alle avvertenze generali e alle modalità <strong>di</strong> compilazione,<br />

sequenza per sequenza, nonché l'in<strong>di</strong>cazione dei tributi da versare<br />

in percentuale dei canoni o in misura fissa.<br />

Utenti autorizzati alla registrazione<br />

Per una migliore comprensione delle norme interessate dal<br />

provve<strong>di</strong>mento, ricor<strong>di</strong>amo che la ricorrente definizione <strong>di</strong><br />

"utenti" dei servizi telematici dell'Agenzia del territorio, si riferisce<br />

al soggetti <strong>di</strong> cui all'art. 10 del T.U. delle <strong>di</strong>sposizioni concernenti<br />

l'imposta <strong>di</strong> registro. D.P.R. 131 del 26 aprile 1986,<br />

obbligati alla registrazione dei contratti <strong>di</strong> locazione e <strong>di</strong> affitto<br />

<strong>di</strong> beni immobili e al pagamento delle imposte relative alla<br />

registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima,<br />

alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi<br />

contratti. Dopo le ultime integrazioni dell'art. 15 del<br />

decreto 31 luglio 1998, gli utenti possono procedere alle predette<br />

operazioni, con le seguenti modalità:<br />

- a. <strong>di</strong>rettamente. Avvalendosi del servizio telematico Entratel<br />

o Internet, in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti<br />

per la trasmissione telematica delle proprie <strong>di</strong>chiarazioni ai fini<br />

delle imposte sui red<strong>di</strong>ti, dell'imposta sulle attività produttive,<br />

dell'imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d'imposta:<br />

- b. tramite gli incaricati della trasmissione telematica <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 3. comma 3, del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998,e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni e, precisamente:<br />

1. gli iscritti negli albi del dottori commercialisti, dei ragionieri<br />

e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;<br />

2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nel ruoli<br />

<strong>di</strong> periti ed esperti tenuti dalle camere <strong>di</strong> commercio, industria,<br />

artigianato e agricoltura per la sub-<strong>categoria</strong> tributi, in possesso<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> laurea in giurisprudenza o in economia e commercio<br />

o equipollenti o <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> ragioneria;<br />

3. le associazioni sindacali <strong>di</strong> <strong>categoria</strong> tra impren<strong>di</strong>tori<br />

in<strong>di</strong>cate nell'art. 32, comma 1, lett. a),b) e c) del D.Lgs. 241 del<br />

9 luglio 1997;<br />

4. i centri <strong>di</strong> assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori<br />

<strong>di</strong>pendenti e pensionati;<br />

5. gli altri incaricati in<strong>di</strong>viduali con decreto del Ministro<br />

dell'economia e delle finanze;<br />

- c. tramite le organizzazioni della proprietà e<strong>di</strong>lizia e dei<br />

conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni<br />

nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4. comma 1, della<br />

legge 431 del 9 <strong>di</strong>cembre 1998;<br />

- d. tramite le agenzie <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione immobiliare iscritte<br />

nel ruoli dei me<strong>di</strong>atori tenuti dalle Camere <strong>di</strong> commercio, industria,<br />

agricoltura e artigianato;<br />

n. 2-3/2005


- e. tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa<br />

o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata<br />

capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;<br />

- f. tramite le agenzie che svolgono, per conto dei propri<br />

clienti, attività <strong>di</strong> pratiche amministrative presso amministrazioni<br />

ed enti pubblici, purché titolari <strong>di</strong> licenza rilasciata ai sensi<br />

dell'art. 115 del T.U. delle leggi <strong>di</strong> pubblica sicurezza, approvato<br />

con R.D. 773 del 18 giugno 1931;<br />

- g. tramite gli iscritti all'albo professionale dei geometri,<br />

anche riuniti in forma associativa.<br />

I geometri tra i soggetti abilitati<br />

Particolare importanza assume, a nostro avviso, l'inserimento<br />

dei geometri fra gli interme<strong>di</strong>ari autorizzati alla registrazione<br />

e trasmissione <strong>di</strong> contratti e denunce, in quanto detta <strong>categoria</strong><br />

<strong>di</strong> professionisti, da oltre 15 anni collabora con gli uffici provinciali<br />

dell'Agenzia del territorio (già UTE), nelle operazioni<br />

<strong>di</strong> conservazione del catasto terreni, me<strong>di</strong>ante il programma,<br />

fornito dalla stessa Agenzia, denominato Pregeo. al fini dell'aggiornamento<br />

delle mappe catastali, oltre a quello dei dati<br />

amministrativi, censuari e fiscali (red<strong>di</strong>to dominicale e agrario)<br />

dei terreni.<br />

È invece solo da un decennio, che la collaborazione è estesa<br />

alle operazioni <strong>di</strong> aggiornamento del catasto fabbricati, me<strong>di</strong>ante<br />

il programma Docfa, sempre fornito dal Territorio, con cui si<br />

gestiscono i dati geometrici (planimetrie), censuari e fiscali<br />

(ren<strong>di</strong>ta), delle unità immobiliari urbane.<br />

Èopportuno che chiunque si trovi ad affrontare una domanda<br />

<strong>di</strong> successione sappia alcune tra le regole fondamentali che<br />

regolano tale pratica. È, quin<strong>di</strong>, importante sapere come<br />

orientarsi con le pratiche <strong>di</strong> successione per far fronte alle varie problematiche<br />

che potrebbero sorgere in caso <strong>di</strong> una compilazione<br />

errata o falsata da mancanze <strong>di</strong> varia natura. Inoltre alla luce della<br />

nuova legge n. 383 del 2001 è venuta meno anche l'imposta <strong>di</strong> successione,<br />

ragion per cui, seguendo le tempistiche in<strong>di</strong>cate dalla legge<br />

è possibile presentare la denuncia <strong>di</strong> successione senza ulteriori<br />

aggravi economici.<br />

Tuttavia, prima <strong>di</strong> addentrarci in <strong>di</strong>scorsi legislativi e burocratici è<br />

opportuno precisare cosa sia una successione e quanti tipi <strong>di</strong> successione<br />

esistono. Innanzi tutto va ricordato che le successioni si <strong>di</strong>vidono<br />

in due gran<strong>di</strong> gruppi: quelle con testamento (successioni testamentarie)<br />

e quelle senza alcun testamento scritto del defunto (successioni<br />

legittime). In caso <strong>di</strong> mancanza <strong>di</strong> testamento la legge proclama<br />

ere<strong>di</strong> legittimi il coniuge e i parenti fino al sesto grado <strong>di</strong><br />

parentela. Inoltre, oltre alle successioni testamentarie e legittime<br />

n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

Di conseguenza, questa nuova <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> fatto costituisce<br />

il mezzo con cui potrà essere attuata quella prevista dall'art.<br />

1, comma 374, della legge 311 del 30 <strong>di</strong>cembre 2004, che<br />

a partire dal 1° marzo 2005, consentirà <strong>di</strong> trasmettere per via<br />

telematica, con utilizzo della firma <strong>di</strong>gitale, l'apposito modello<br />

unico informatico, relativo a tutte le domande <strong>di</strong> voltura o<br />

denunce catastali, finalizzate all'aggiornamento degli archivi<br />

censuari. Onesto servizio sarà attivato progressivamente, previa<br />

approvazione del predetto modello e delle specifiche<br />

modalità tecniche, da parte dell'Agenzia del territorio, che stabilirà<br />

altresì le aree geografiche interessate e le tipologie <strong>di</strong><br />

adempimenti eseguibili, fermo restando che la documentazione<br />

cartacea originale, sottoscritta da tutti i soggetti interessati,<br />

dovrà restare in custo<strong>di</strong>a degli stessi professionisti o dai soggetti<br />

che hanno la titolarità dei beni. Peraltro, proprio a seguito<br />

dell'entrata in vigore del D.L. 7/2005 e della circ. n. 1/T/2005<br />

dell'Agenzia del territorio ,è stata introdotta la nuova Tariffa<br />

relativa ai tributi speciali catastali, nella misura <strong>di</strong> 35 euro per<br />

voltura, denuncia o tipo <strong>di</strong> frazionamento (fino a 10 particelle)<br />

e 3 euro per particelle eccedenti, proprio in considerazione del<br />

prossimo servizio <strong>di</strong> trasmissione per via telematica degli atti<br />

censuari. In tale modo, si ridurrà il notevole <strong>di</strong>sagio che questi<br />

professionisti sono attualmente tenuti a sopportare, per potere<br />

accedere ai servizi censuari <strong>di</strong> consultazione degli archivi, ma<br />

soprattutto per la presentazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamento.<br />

«Consulente Immobiliare»<br />

COME AFFRONTARE UNA DENUNCIA<br />

DI SUCCESSIONE<br />

Dopo la legge n. 383 del 18 ottobre 2001 che ne abroga l'imposta<br />

<strong>di</strong> Alessandro Rocco Pietrocola<br />

esiste un'altro tipo <strong>di</strong> successione chiamato appunto successione<br />

necessaria, in<strong>di</strong>spensabile solo in due casi: quando il de cuius ha<br />

redatto un testamento escludendo determinati parenti ai quali la legge<br />

riconosce il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> succedergli e quando pur non avendo fatto<br />

testamento, ha donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> successione dei parenti.<br />

Fatta questa sommaria <strong>di</strong>stinzione tra i vari tipi <strong>di</strong> successione, è<br />

doveroso de<strong>di</strong>care qualche riga per capire cosa sia un testamento e<br />

quanti tipi <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong> testamento esistano. Il testamento, visto<br />

come atto <strong>di</strong> ultima volontà attraverso il quale una persona <strong>di</strong>spone<br />

dei propri beni dopo la morte è definito dall'art. 587 del co<strong>di</strong>ce civile:<br />

«II testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale<br />

taluno <strong>di</strong>spone, per il tempo in cui avrà cessato <strong>di</strong> vivere, <strong>di</strong> tutte le<br />

proprie sostanze o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> esse (978, 1920, 2821).<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere non patrimoniale, che la legge consente<br />

siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355,<br />

424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma<br />

del testamento (601 e seguenti), anche se manchino <strong>di</strong>sposizioni dì<br />

121


122<br />

Competenze e Professione<br />

carattere patrimoniale». Esistono tre tipi <strong>di</strong> testamento:<br />

- il testamento olografo caratterizzato dal fatto <strong>di</strong> essere interamente<br />

redatto, sottoscritto e datato dal testatore;<br />

- il testamento pubblico caratterizzato dal fatto <strong>di</strong> essere redatto<br />

alla presenza <strong>di</strong> due testimoni e <strong>di</strong> un notaio sulla base della <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> ultima volontà del de cuius;<br />

- il testamento segreto caratterizzato dal fatto <strong>di</strong> essere redatto<br />

dal de cuius e semplicemente ricevuto da notaio previa stesura <strong>di</strong> un<br />

verbale <strong>di</strong> consegna.<br />

Dopo un breve ma dovuto escursus, cerchiamo <strong>di</strong> capire come<br />

va redatta una denuncia <strong>di</strong> successione, chi deve farla e soprattutto<br />

entro quanto tempo va presentata.<br />

Per quanto concerne l'imposta sulle successioni, bisogna tener<br />

presente che dalla riforma del 2001 l'imposta non è più dovuta in<br />

quanto allo stato attuale a carico dei soggetti obbligati (art. 28 T.U.)<br />

resta solo l'obbligo <strong>di</strong> presentare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> successione<br />

entro sei mesi, pena una sanzione pecuniaria, dalla morte del de<br />

cuius se e solo se l'ere<strong>di</strong>tà comprende anche beni immobili. Ciononostante,<br />

al momento della presentazione della denuncia <strong>di</strong> successione<br />

devono essere pagate le imposte ipotecarie (2%) e catastali<br />

(1%) del valore lordo dei beni e dei <strong>di</strong>ritti immobiliari, eccezion fatta<br />

se cade in successione la proprietà della così detta "prima casa",<br />

in questo caso bisogna pagare un imposta fissa pari a euro 129,11.<br />

In quanto alla definizione dei soggetti obbligati, stando all'articolo<br />

28 T.U. prima menzionato, sono tenuti a presentare denuncia <strong>di</strong> successione:<br />

- i chiamati all'ere<strong>di</strong>tà ed i legatari;<br />

- i soggetti immessi nel possesso dei beni del defunto;<br />

- gli amministratori dell'ere<strong>di</strong>tà;<br />

- i curatori delle ere<strong>di</strong>tà giacenti;<br />

- gli esecutori testamentari.<br />

Per quel che concerne i soggetti obbligati al pagamento dei tributi,<br />

è ovvio che essi sono tenuti a pagare l'imposta dovuta nei limiti<br />

del valore dei beni ere<strong>di</strong>tari rispettivamente posseduti, mentre gli<br />

ere<strong>di</strong> rispondono in solido dell'imposta da versare. Inoltre coloro i<br />

quali presentano idonea denuncia <strong>di</strong> successione sono esonerati dal<br />

pagamento della <strong>di</strong>chiarazione ICI relativa agli immobili ere<strong>di</strong>tati.<br />

Inoltre, quando accade che più soggetti siano chiamati a succedere<br />

al de cuius ed ovviamente accettino l'ere<strong>di</strong>tà, viene ad esistere uno<br />

stato <strong>di</strong> comunione ere<strong>di</strong>taria che viene a sciogliersi quando ciascun<br />

coerede si vede assegnata una parte concreta <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà proporzionalmente<br />

alle quote a lui spettanti. Ovviamente tale <strong>di</strong>visione può<br />

essere fatta dal testatore stesso (art. 743 Co<strong>di</strong>ce Civile) qualora non<br />

leda i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> ciascun erede. Ciascun erede può a sua volta alienare<br />

la propria quota ad un estraneo così come<br />

previsto dall'art. 732 del co<strong>di</strong>ce civile: «II<br />

coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti)<br />

a un estraneo la sua quota o parte <strong>di</strong> essa,<br />

deve notificare la proposta <strong>di</strong> alienazione,<br />

in<strong>di</strong>candone il prezzo, agli altri coere<strong>di</strong>, i<br />

quali hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione. Questo<br />

<strong>di</strong>ritto deve essere esercitato nel termine<br />

(2964) <strong>di</strong> due mesi dall'ultima delle notificazioni.<br />

In mancanza della notificazione, i coere<strong>di</strong><br />

hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riscattare la quota dall'acquirente<br />

e da ogni successivo avente causa,<br />

finché dura lo stato <strong>di</strong> comunione ere<strong>di</strong>taria<br />

(1502)». Quanto alla <strong>di</strong>visione dei beni i<br />

coere<strong>di</strong> possono pervenire ad una spartizione<br />

amichevole con il consenso <strong>di</strong> tutti, o in<br />

mancanza <strong>di</strong> tale accordo, dovranno esercitare un'azione giu<strong>di</strong>ziale<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>visione. Bisogna però precisare che l'azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione è completamente<br />

<strong>di</strong>staccata e <strong>di</strong>stinta dall'azione <strong>di</strong> riduzione promossa<br />

dai legittimari lesi nei propri <strong>di</strong>ritti. A livello teorico ciascun coerede<br />

può chiedere venga sciolto lo stato <strong>di</strong> comunione ere<strong>di</strong>taria in<br />

qualunque momento, fatta eccezione per le limitazioni eventualmente<br />

stabilite dal testatore. Tuttavia, prima <strong>di</strong> intraprendere le operazioni<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>visione bisogna provvedere alla liquidazione delle passività<br />

me<strong>di</strong>ante la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni mobili in primo luogo o, in mancanza,<br />

<strong>di</strong> beni immobili facenti parte dell'ere<strong>di</strong>tà. Si può altrimenti<br />

procedere, in caso <strong>di</strong> passività, in accordo con l'articolo 752 del<br />

Co<strong>di</strong>ce Civile alla <strong>di</strong>visione dei debiti tra gli ere<strong>di</strong> in base alle quote<br />

ere<strong>di</strong>tate salvo <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni del testatore: «I coere<strong>di</strong> contribuiscono<br />

tra loro al pagamento dei debiti e pesi ere<strong>di</strong>tari in proporzione<br />

delle loro quote ere<strong>di</strong>tarie, salvo che il testatore abbia altrimenti<br />

<strong>di</strong>sposto».<br />

Restano ancora da definire i beni da conferire in collazione,<br />

ovvero, al conferimento alla massa ere<strong>di</strong>taria dei beni donati in vita<br />

dal de cuius ai soggetti tenuti alla collazione: il coniuge, i figli,<br />

legittimi e naturali, ed i <strong>di</strong>scendenti <strong>di</strong> questi, chiamati a succedere<br />

per testamento o per rappresentazione. (Art. 737 Co<strong>di</strong>ce Civile)<br />

Purtroppo, anche in presenza <strong>di</strong> un testamento redatto a norma <strong>di</strong><br />

legge dal testatore secondo le modalità su scritte, la legge è tenuta a<br />

tutelare quelli che vengono definiti ere<strong>di</strong> legittimari, ovvero quegli<br />

ere<strong>di</strong> che in virtù dello stretto legame affettivo che li unisce al de<br />

cuius, hanno <strong>di</strong>ritto per legge ad una precisa quota dell'ere<strong>di</strong>tà, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dalla volontà stessa del defunto (Capo X, Sezione I<br />

del Co<strong>di</strong>ce Civile).<br />

In maniera particolare l'articolo 540 sempre del Co<strong>di</strong>ce Civile<br />

attribuisce al coniuge superstite la metà dell'ere<strong>di</strong>tà in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dalle volontà del testatore: «a favore del coniuge (459) è<br />

riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le <strong>di</strong>sposizioni<br />

dell'art. 542 per il caso <strong>di</strong> concorso con i figli.<br />

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono<br />

riservati i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> abitazione sulla casa a<strong>di</strong>bita a residenza familiare<br />

(144), e <strong>di</strong> uso sui mobili che la corredano, se <strong>di</strong> proprietà del<br />

defunto o comuni. Tali <strong>di</strong>ritti gravano sulla porzione <strong>di</strong>sponibile e,<br />

qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota <strong>di</strong><br />

riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli».<br />

Ad ogni modo, qualora il defunto abbia leso la quota <strong>di</strong> legittima<br />

prevista dalla legge, bisogna promuovere l'azione legale <strong>di</strong> riduzione,<br />

che può essere promossa esclusivamente dai legittimari, nonché<br />

dai loro ere<strong>di</strong> o aventi causa, contro i destinatari delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

testamentarie o delle donazioni eccedenti la quota <strong>di</strong>sponibile.<br />

Ere<strong>di</strong> Legittimari Quota spettante per legge<br />

Quota <strong>di</strong>sponibile<br />

per il testatore<br />

coniuge 1/2 1/2<br />

coniuge + 1 figlio/a 1/3 il coniuge, 1/3 il figlio 1/3<br />

coniuge + <strong>di</strong>versi figli 1/4 il coniuge, 1/2 i figl 1/4<br />

coniuge + genitori + nonni 1/2 il coniuge, 1/4 parenti 1/4<br />

1 figlio/a 1/2 1/2<br />

più figli 2/3 1/3<br />

genitori + nonni 1/3 2/3<br />

n. 2-3/2005


In tabella viene proposto uno schema pratico per l'in<strong>di</strong>viduazione<br />

degli ere<strong>di</strong> legittimari e delle quote loro spettanti:<br />

Qualora il defunto non abbia lasciato alcun testamento, invece,<br />

la legge nomina ere<strong>di</strong> legittimi il coniuge ed i parenti fino al<br />

sesto grado incluso (articolo 457 del Co<strong>di</strong>ce Civile): «Le <strong>di</strong>sposizioni<br />

testamentarie non possono pregiu<strong>di</strong>care i <strong>di</strong>ritti che la legge<br />

riserva ai legittimari»; in mancanza <strong>di</strong> persone aventi <strong>di</strong>ritto alla<br />

successione, l'ere<strong>di</strong>tà è devoluta allo Stato. In questo caso lo Stato<br />

italiano non potrà rinunciare all'ere<strong>di</strong>tà e risponderà <strong>di</strong> eventuali<br />

debiti del defunto solo nel limite del valore dei beni ere<strong>di</strong>tari<br />

acquistati. I gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> parentela aventi <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> successione sono i<br />

seguenti, fermo restando che gli aventi <strong>di</strong>ritto all'ere<strong>di</strong>tà rientranti<br />

in un grado <strong>di</strong> parentela superiore escludono quelli appartenenti<br />

ad un grado successivo e all'interno dei singoli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> grado i<br />

soggetti con grado <strong>di</strong> parentela più vicino escludono quelli più<br />

lontani:<br />

- Soggetti con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> successione <strong>di</strong> 1° grado: Discendenti<br />

del defunto (i figli legittimi e naturali hanno gli stessi <strong>di</strong>ritti; i figli<br />

legittimati e adottivi vengono equiparati ai figli legittimi).<br />

- Soggetti con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> successione <strong>di</strong> 2° grado: Gli ascendenti,<br />

i fratelli e le sorelle, nonché i loro <strong>di</strong>scendenti.<br />

- Soggetti con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> successione <strong>di</strong> 3° grado: Tutti gli altri<br />

parenti fino al sesto grado <strong>di</strong> parentela incluso.<br />

- Coniuge: II coniuge ere<strong>di</strong>ta assieme ai soggetti rientranti nei<br />

due primi gra<strong>di</strong>, ed esclude a sua volta dall'ere<strong>di</strong>tà i parenti che<br />

fanno parte del terzo grado. Qualora il coniuge risulti separato non<br />

ha <strong>di</strong>ritto alla quota legittima se il tribunale gli ha addebitato la<br />

colpa della separazione.<br />

Ecco una tabella che schematizza l’attribuzione dei beni ere<strong>di</strong>tari<br />

in mancanza <strong>di</strong> testamento scritto dal de cuius.<br />

È opportuno, infine conoscere alcune puntualizzazioni su<br />

aspetti civilistici e fiscali. Ad esempio, occorre sapere che le somme<br />

<strong>di</strong>sponibili sui conti correnti sono parte integrante della massa<br />

ere<strong>di</strong>taria: alla comunicazione della morte del cliente la banca<br />

provvede a congelare temporaneamente il conto. Appartengono,<br />

inoltre, alla massa ere<strong>di</strong>taria anche i titoli azionari posseduti dal<br />

de cuius, mentre liquidazioni <strong>di</strong> assicurazioni sulla vita agli ere<strong>di</strong><br />

n. 2-3/2005<br />

Ere<strong>di</strong> Beni ere<strong>di</strong>tati<br />

coniuge tutto<br />

coniuge + 1 figlio/a 1/2 il/la figlio/a, 1/2 il coniuge<br />

coniuge + <strong>di</strong>versi figli 1/3 il coniuge, 2/3 i figli<br />

coniuge + genitori + nonni 2/3 il coniuge, 1 /3 i parenti<br />

1 figlio/a tutto<br />

più figli tutto in parti uguali<br />

genitori o nonni tutto in parti uguali<br />

coniuge, genitori nonni + fratelli/sorelle 2/3 il coniuge, 1/4 i genitori o nonni, 1/12 i fratelli e le sorelle<br />

coniuge + fratelli/sorelle<br />

non fanno parte dellamassa ere<strong>di</strong>taria. Le assicurazioni sono contratti<br />

tipici stipulati a favore <strong>di</strong> terzi. Benché tali liquidazioni siano<br />

<strong>di</strong>rettamente legate alla morte dell'assicurato, esse vanno tuttavia<br />

ai beneficiari stabiliti per contratto. Non si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> una fattispecie<br />

rilevante ai fini dell'ere<strong>di</strong>tà, in quanto agli ere<strong>di</strong> non vengono<br />

trasferiti <strong>di</strong>ritti del defunto. Eccezione vien fatta quando si<br />

tratta <strong>di</strong> prestazioni assicurative, come ad esempio pagamenti a<br />

titolo <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong> danni all'assicurato stesso, liquidati quando<br />

ancora era in vita: tali pagamenti, invece, costituiscono una<br />

normale voce dell'attivo della massa ere<strong>di</strong>taria.<br />

Racchiu<strong>di</strong>amo in questa tabella, per ulteriori approfon<strong>di</strong>menti,<br />

tutte le leggi in materia <strong>di</strong> successione:<br />

- Co<strong>di</strong>ce civile, R.D. 16 marzo 1942 n. 262, Libro II, Delle<br />

successioni, Titolo I, Disposizioni generali sulle successioni, artt.<br />

456-564; Titolo II, Delle successioni legittime, arti 565-586; Titolo<br />

III, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712; Titolo IV,<br />

Della <strong>di</strong>visione, artt. 713-768; art. 57 c.c. - morte dell'assente; artt.<br />

1329, 1330 c. c.-morte del proponente; art. 1614 c.c. - morte dell'inquilino;<br />

art. 1627 c. c. - morte dell'affittuario; art. 1674 c.c.morte<br />

dell'appaltatore; art. 1728 c.c. - morte del mandante o del<br />

mandatario; art. 1811 c.c. - morte del comodatario; art. 2284 c.c. -<br />

morte del socio nella società semplice;<br />

- Legge 31 maggio 1995 n. 218, artt. 46-50, meglio nota come<br />

riforma del <strong>di</strong>ritto internazionale privato, per in<strong>di</strong>viduare il <strong>di</strong>ritto<br />

applicabile in materia <strong>di</strong> successioni quando sussistono elementi<br />

<strong>di</strong> estraneità;<br />

- Legge 19 maggio 1975 n. 151, artt 198 e ss., meglio nota<br />

come riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, nella parte in cui prevede la<br />

<strong>di</strong>sciplina transitoria applicabile, anche in materia successoria,<br />

successivamente all'entrata in vigore della suddetta riforma;<br />

- Legge 29 novembre 1990 n. 387 sulla forma del testamento<br />

internazionale;<br />

- Legge 16 febbraio 1913 n. 89, artt. 50 e ss., sul notariato, in<br />

materia <strong>di</strong> testamento pubblico;<br />

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, Testo Unico in<br />

materia <strong>di</strong> imposta sulle successioni;<br />

- Legge 18 ottobre 2001 n. 383.<br />

2/3 il coniuge, 1/3 i fratelli e le sorelle<br />

genitori nonni + fratelli/sorelle 1/2 i genitori o nonni, 1/2 i fratelli o le sorelle<br />

fratelli/sorelle tutto in parti uguali<br />

Competenze e Professione<br />

«Geoide»<br />

123


124<br />

Competenze e Professione<br />

IL DIRETTORE DEI LAVORI <strong>di</strong> Roberto Pirozzi<br />

Il <strong>di</strong>rettore dei lavori cura che i lavori, cui è preposto<br />

siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto<br />

e al contratto; egli ha, inoltre, la responsabilità<br />

del coor<strong>di</strong>namento e della supervisione dell’attività <strong>di</strong> tutto<br />

l’ufficio <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione dei lavori,e interloquisce in via<br />

esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed<br />

economici del contratto<br />

In primo luogo, è necessario precisare che esistono numerose<br />

<strong>di</strong>sposizioni normative e, conseguentemente, vari riferimenti<br />

bibliografici sul <strong>di</strong>rettore dei lavori (o meglio sulla<br />

<strong>di</strong>rezione dei lavori) nell’ambito degli appalti pubblici mentre<br />

meno consistenti sono le in<strong>di</strong>cazioni in tema <strong>di</strong> opere private.<br />

In ragione <strong>di</strong> ciò, si tenterà una ricognizione in ambito <strong>di</strong><br />

appalti pubblici in modo da utilizzare i relativi istituti giuri<strong>di</strong>ci<br />

per una corretta in<strong>di</strong>viduazione del ruolo del <strong>di</strong>rettore dei<br />

lavori anche nei lavori privati.<br />

Alla luce <strong>di</strong> ciò, sembra opportuno cercare <strong>di</strong> inquadrare il<br />

ruolo del soggetto in questione partendo dai richiami normativi<br />

presenti nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro<br />

in materia <strong>di</strong> lavori pubblici, c.d. legge Merloni) che prevede<br />

la obbligatorietà dell’istituzione <strong>di</strong> un ufficio <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione dei<br />

lavori per l’esecuzione <strong>di</strong> lavori pubblici affidati in appalto.<br />

Tale provve<strong>di</strong>mento normativo prevede anche quali possano<br />

essere i professionisti idonei a espletare l’incarico <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori.<br />

Nel delineare la figura del <strong>di</strong>rettore dei lavori ci si riferisce,<br />

negli appalti <strong>di</strong> opere pubbliche, ai funzionari tecnici che,<br />

secondo l’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> ciascuna amministrazione, sono<br />

incaricati <strong>di</strong> svolgere <strong>di</strong>rettamente, nei confronti dell’appaltatore,<br />

il compito dell’ingerenza (supervisione eventualmente<br />

tramite poteri <strong>di</strong>spositivi) e della cooperazione per l’opera da<br />

eseguire.<br />

Qualora le amministrazioni non possano svolgere <strong>di</strong>rettamente<br />

l’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione dei lavori, essa è affidata a soggetti<br />

esterni esplicitamente in<strong>di</strong>viduati dal comma 4) dell’articolo<br />

17 della legge 109/1994, dando titolo preferenziale al<br />

professionista incaricato del progetto (da ciò deriva la frequente<br />

convergenza in un unico soggetto del ruolo <strong>di</strong> progettista<br />

e <strong>di</strong>rettore dei lavori). Già da queste <strong>di</strong>sposizioni, da considerare<br />

anche alla luce del d.P.R. 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 554 -<br />

regolamento <strong>di</strong> attuazione della legge 109/1994 – si può evincere<br />

la centralità della figura che si sta analizzando nella corretta<br />

esecuzione <strong>di</strong> un’opera.<br />

L’ufficio della <strong>di</strong>rezione dei lavori, così come <strong>di</strong>sciplinato<br />

dal suin<strong>di</strong>cato regolamento, è costituito dal <strong>di</strong>rettore dei lavori<br />

ed eventualmente, in relazione alla <strong>di</strong>mensione e alla tipologia<br />

dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>rettore operativo o <strong>di</strong> ispettore <strong>di</strong> cantiere.<br />

Tale ufficio è preposto alla <strong>di</strong>rezione e al controllo tecnico,<br />

contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento<br />

secondo le <strong>di</strong>sposizioni stabilite dal provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui<br />

sopra e nel rispetto degli impegni contrattuali, avendo come<br />

orizzonte <strong>di</strong> riferimento i capitolati che, a <strong>di</strong>re il vero, per<br />

quanto attiene alle prescrizioni in tema <strong>di</strong> calcestruzzo, non<br />

sempre sono puntuali.<br />

In particolare, il <strong>di</strong>rettore dei lavori cura che i lavori, cui è<br />

preposto, siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto<br />

e al contratto; egli ha, inoltre, la responsabilità del coor<strong>di</strong>namento<br />

e della supervisione dell’attività <strong>di</strong> tutto l’ufficio<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione dei lavori, e interloquisce in via esclusiva con<br />

l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del<br />

contratto.<br />

Non<strong>di</strong>meno ha la specifica responsabilità dell’accettazione<br />

dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo<br />

e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche<br />

meccaniche <strong>di</strong> questi, così come previsto dalla legge 5<br />

novembre 1971, n. 1086 recante “Norme per la <strong>di</strong>sciplina<br />

delle opere <strong>di</strong> conglomerato cementizio armato normale e<br />

precompresso ed a struttura metallica”, e dal decreto ministeriale<br />

9/01/1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione<br />

ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e<br />

precompresso e per le strutture metalliche”.<br />

Al <strong>di</strong>rettore dei lavori fanno carico tutte le attività e i compiti<br />

allo stesso espressamente demandati dalla legge o dai<br />

regolamenti nonché:<br />

a) verificare perio<strong>di</strong>camente il possesso e la regolarità da<br />

parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle<br />

leggi vigenti in materia <strong>di</strong> obblighi nei confronti dei <strong>di</strong>pendenti;<br />

b) curare la costante verifica <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del programma <strong>di</strong><br />

manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali <strong>di</strong> manutenzione,<br />

mo<strong>di</strong>ficandone e aggiornandone i contenuti a lavori<br />

ultimati.<br />

Come già ricordato, in alcune tipologie <strong>di</strong> lavori, sono<br />

previsti assistenti con funzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettori operativi, i quali<br />

collaborano con il <strong>di</strong>rettore dei lavori nel verificare che lavorazioni<br />

<strong>di</strong> singole parti <strong>di</strong> opere da realizzare siano eseguite<br />

regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. A<br />

essi possono essere affidati vari compiti in linea con quanto<br />

<strong>di</strong>sposto dal d.P.R. 554/1999, tenendo comunque presente che<br />

rispondono della loro attività <strong>di</strong>rettamente al <strong>di</strong>rettore dei<br />

lavori. All’interno dell’ufficio <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione sono inseriti altri<br />

assistenti con funzioni <strong>di</strong> ispettori <strong>di</strong> cantiere che collaborano<br />

con il <strong>di</strong>rettore nella sorveglianza dei lavori in conformità<br />

delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale <strong>di</strong><br />

appalto. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo<br />

<strong>di</strong> svolgimento <strong>di</strong> lavori che richiedono controllo quoti<strong>di</strong>ano<br />

nonché durante le fasi <strong>di</strong> collaudo e delle eventuali<br />

manutenzioni.<br />

Tale ultima previsione non è applicabile al ruolo del <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori che non ha l’obbligo <strong>di</strong> presenza quoti<strong>di</strong>ana in<br />

cantiere a causa della peculiarità dei suoi compiti, anche se<br />

bisogna aggiungere che la <strong>di</strong>spensa trova un limite nella natura<br />

e nella qualità dei lavori cui esso è proposto.<br />

Dopo questa breve ricognizione sui collaboratori del <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori nel campo dei lavori pubblici, si può tentare <strong>di</strong><br />

delinearne il ruolo in ambito <strong>di</strong> opere private ribadendo che il<br />

n. 2-3/2005


compito da assolvere è molto delicato e complesso.<br />

A fronte, infatti, <strong>di</strong> un progetto potenzialmente dettagliato<br />

e completo, si trova egualmente a risolvere problemi originati<br />

dalla impreve<strong>di</strong>bilità della vita del cantiere che non può certamente<br />

essere tutta definita in fase <strong>di</strong> progetto. Nel contratto<br />

<strong>di</strong> appalto privato, egli è responsabile per vizi e <strong>di</strong>fformità<br />

dell’opera derivanti dalla omissione dei doveri <strong>di</strong> alta sorveglianza<br />

dei lavori, funzionali alla realizzazione della<br />

costruzione in conformità al progetto, anche alla luce sia<br />

della responsabilità tecnica, che a lui compete per ciò che<br />

attiene all’esecuzione, sia della competenza amministrativa<br />

nella gestione delle opere, compresa la compilazione<br />

della contabilità dei lavori.<br />

Analizzando più approfon<strong>di</strong>tamente le previsioni normative,<br />

si può constatare che l’attività svolta dal <strong>di</strong>rettore dei<br />

lavori nel campo tecnico dell’esecuzione dell’opera non si<br />

limita a una generica sorveglianza o a un semplice controllo,<br />

ma si esplica in interventi attivi e <strong>di</strong>spositivi che vengono<br />

effettuati me<strong>di</strong>ante or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> servizio e istruzioni, come affermato<br />

più volte anche dalla Corte <strong>di</strong> cassazione. L’obbligazione<br />

del <strong>di</strong>rettore dei lavori, quin<strong>di</strong>, non è, come rilevato da<br />

vari organi giuris<strong>di</strong>zionali (tra gli altri, si veda la sentenza 8<br />

novembre 1985, n. 5463 della Corte <strong>di</strong> cassazione), un’obbligazione<br />

<strong>di</strong> risultato, ma <strong>di</strong> attività o <strong>di</strong> mezzo, poiché egli<br />

non impegnato per il raggiungimento <strong>di</strong> un determinato risultato<br />

utile, ma solo per lo svolgimento <strong>di</strong> un’attività tecnico<br />

professionale. Egli, infatti, ha la speciale responsabilità tecnica<br />

dell’opera, dell’impostazione generale del cantiere e dei<br />

tempi <strong>di</strong> costruzione, fermo restando il potere <strong>di</strong> risolvere i<br />

problemi tecnici secondari che possono sorgere durante l’esecuzione<br />

nonché quello <strong>di</strong> dare istruzioni integrative in quelle<br />

evenienze che il progetto non può prevedere e che sono nell’or<strong>di</strong>ne<br />

naturale delle cose. In tale modo, si può ora provare a<br />

in<strong>di</strong>viduare i profili <strong>di</strong> responsabilità evidenziandone le <strong>di</strong>fferenze<br />

con quelle del progettista (qualora le due figure non<br />

coincidano nella stessa persona) che, contrariamente al primo,<br />

ha un’obbligazione <strong>di</strong> risultato. In altre parole, la <strong>di</strong>fferenza<br />

sostanziale consiste in ciò: nell’obbligazione <strong>di</strong> mezzi (<strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori) l’inadempimento si concretizza nel mancato<br />

rispetto delle regole oggettive e <strong>di</strong> perizia professionale<br />

richieste dalla natura della prestazione, mentre nell’obbligazione<br />

<strong>di</strong> risultato (progettista) è la mancata realizzazione del<br />

risultato stesso a comportare la responsabilità.<br />

Assodato che il <strong>di</strong>rettore dei lavori deve usare non la <strong>di</strong>ligenza<br />

del buon padre <strong>di</strong> famiglia, ma la <strong>di</strong>ligenza necessaria<br />

in relazione alla natura dell’attività esercitata, visto l’incarico<br />

<strong>di</strong> alta professionalità che svolge (art. 1176 co<strong>di</strong>ce civile), il<br />

suo comportamento deve essere valutato non con riferimento<br />

al normale concetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza, ma alla stregua <strong>di</strong> una <strong>di</strong>ligenza<br />

qualificata; costituisce pertanto obbligazione del <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva<br />

realizzazione dell’opera al progetto sia delle modalità<br />

dell’esecuzione <strong>di</strong> essa al capitolato e alle regole della<br />

tecnica. Conseguentemente non si sottrae a responsabilità ove<br />

ometta <strong>di</strong> vigilare e <strong>di</strong> impartire le opportune <strong>di</strong>sposizioni al<br />

riguardo. Il Co<strong>di</strong>ce aggiunge inoltre che se la prestazione<br />

implichi la soluzione <strong>di</strong> problemi tecnici <strong>di</strong> speciale <strong>di</strong>fficoltà,<br />

egli non risponde dei danni, se non in caso <strong>di</strong> dolo o colpa<br />

grave. Dopo questa breve ricognizione nel panorama normativo,<br />

risulta interessante tentare delle esemplificazioni pratiche<br />

n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

sui compiti <strong>di</strong> maggiore rilevanza spettanti al <strong>di</strong>rettore dei<br />

lavori. In particolare, anche a quest’ultimo spetta la verifica<br />

delle caratteristiche geotecniche del terreno <strong>di</strong> posa delle fondazioni<br />

in riferimento ai dati <strong>di</strong> progetto definiti dalle indagini<br />

<strong>di</strong> sito. Può accadere, infatti, che durante gli scavi <strong>di</strong> sbancamento<br />

vi siano zone con caratteristiche geotecniche <strong>di</strong>verse<br />

da quelle ipotizzate e, conseguentemente, a esso spetterà l’eventuale<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> non conformità. Altra spettanza,<br />

non <strong>di</strong> secondo momento, del <strong>di</strong>rettore riguarda la verifica,<br />

prima <strong>di</strong> ogni operazione <strong>di</strong> getto, delle caratteristiche delle<br />

barre <strong>di</strong> armatura rispetto alle prescrizioni del progettista, in<br />

particolare per quanto attiene alla loro corretta posizione. Ma<br />

vi è <strong>di</strong> più. Durante le fasi <strong>di</strong> getto delle strutture, è <strong>di</strong>sposto<br />

l’obbligo della verifica della presenza del corretto rapporto<br />

acqua/cemento nel calcestruzzo che, inoltre, deve<br />

possedere la adeguata lavorabilità in base alle prescrizioni<br />

del progettista.<br />

Nel corso dell’esecuzione delle strutture, inoltre, il <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori ha l’obbligo <strong>di</strong> prelevare campioni <strong>di</strong> calcestruzzo<br />

e acciaio per armature, in particolare nelle circostanze<br />

in cui le variazioni <strong>di</strong> qualità dei costituenti l’impasto<br />

possano far presumere una variazione <strong>di</strong> qualità del calcestruzzo<br />

stesso.Una particolare attenzione merita il prelievo<br />

dei provini anche a causa della numerosità delle contestazioni<br />

che insorgono a causa <strong>di</strong> un non sempre corretto metodo <strong>di</strong><br />

prelievo; il prelievo per il controllo <strong>di</strong> accettazione va effettuato<br />

alla presenza del <strong>di</strong>rettore dei lavori o <strong>di</strong> un tecnico<br />

<strong>di</strong> sua fiducia, con la contestuale redazione <strong>di</strong> un apposito<br />

verbale. I provini, inoltre, devono essere contrassegnati,<br />

me<strong>di</strong>ante sigle ed etichettature indelebili, in modo da poter<br />

verificare che i provini inviati per le verifiche ai laboratori<br />

ufficiali siano quelli da lui effettivamente prelevati in cantiere.<br />

In riferimento a quanto appena sottolineato, vi è da<br />

aggiungere che, a fronte <strong>di</strong> una situazione apparentemente<br />

chiara a livello normativo, la frenetica attività lavorativa quoti<strong>di</strong>ana<br />

non sempre permette una concreta previsione dei compiti<br />

e delle conseguenti responsabilità che, comunque, in ultima<br />

analisi sono da ascriversi al <strong>di</strong>rettore dei lavori in solido<br />

con la committenza e/o l’appaltatore. La legislazione vigente<br />

(si veda in particolare il d.P.R. 380/2001, c.d. Testo Unico<br />

dell’E<strong>di</strong>lizia) impone inoltre ulteriori compiti relativi alla<br />

conformità delle opere alle previsioni della concessione/permesso<br />

<strong>di</strong> costruire e alle modalità esecutive contenute nella<br />

medesima. In conclusione, è necessario precisare che, in primo<br />

luogo, qualora il <strong>di</strong>rettore dei lavori ritenga che si debbano<br />

effettuare delle varianti al progetto originale per cause non<br />

previste o per errate valutazioni a monte del progetto stesso,<br />

non solo deve avvertire con una relazione tecnica il committente<br />

e il progettista, il quale provvederà a fornire le necessarie<br />

in<strong>di</strong>cazioni progettuali per la corretta esecuzione dell’opera,<br />

ma anche, nel caso in cui riconosca carenze nell’esecuzione,<br />

tali da non pregiu<strong>di</strong>care in modo drastico l’opera e da non<br />

inficiare la sicurezza del manufatto, può <strong>di</strong>sporne l’accettazione,<br />

previo opportuno declassamento strutturale. In una frase<br />

si può affermare che il <strong>di</strong>rettore dei lavori è tenuto a rilevare<br />

i <strong>di</strong>fetti e i vizi della struttura che, vista la sua qualificazione<br />

professionale, deve poter rilevare usando la competenza<br />

che gli deriva dal ruolo che è chiamato svolgere.<br />

«In concreto»<br />

125


126<br />

Competenze e Professione<br />

LE AZIONI DEI CONFINANTI<br />

A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ<br />

<strong>di</strong> Antonio Tiso<br />

Iproprietari <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> finitimi possono intraprendere a<br />

tutela delle rispettive proprietà le seguenti azioni:<br />

- regolamento confini;<br />

- riven<strong>di</strong>cazione;<br />

- apposizione <strong>di</strong> termini.<br />

Le azioni suddette possono essere intraprese anche cumulativamente<br />

in via accessoria e consequenziale.<br />

Azioni <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini<br />

Aspetti generali<br />

L’art. 950 (azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini) del C.c. <strong>di</strong>spone che:<br />

-quando il confine tra due fon<strong>di</strong> è incerto, ciascuno dei proprietari<br />

può chiedere che sia stabilito giu<strong>di</strong>zialmente;<br />

- ogni mezzo <strong>di</strong> prova è ammesso;<br />

- in mancanza d’altri elementi, il giu<strong>di</strong>ce si attiene al confine<br />

delineato dalle mappe catastali. L’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini<br />

può avere luogo tanto in sede giu<strong>di</strong>ziaria che stragiu<strong>di</strong>ziale e in<br />

entrambi i casi presuppone:<br />

- incertezza sul confine che separa il proprio fondo da quelli<br />

a<strong>di</strong>acenti;<br />

- certezza della situazione giuri<strong>di</strong>ca delle parti.<br />

Vi è da un lato incertezza e contestazione esclusivamente sulla<br />

linea <strong>di</strong> confine fra due fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> carattere obiettivo e dall’altro non vi<br />

è alcuna reciproca contestazione sui rispettivi titoli <strong>di</strong> proprietà che<br />

costituiscono nella causa un fatto fermo, in<strong>di</strong>scusso e in<strong>di</strong>scutibile.<br />

L’incertezza, infatti, della situazione giuri<strong>di</strong>ca contiene germi<br />

per la nascita della lite e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> quel conflitto <strong>di</strong> interessi qualificato<br />

dalla pretesa <strong>di</strong> una parte e dalla resistenza dell’altro.<br />

L’incertezza può essere oggettiva e soggettiva.<br />

È oggettiva quando si tratta <strong>di</strong> ristabilire il confine tra due fon<strong>di</strong><br />

(actio finium regundorum simplex.); anche quando i confini pur<br />

essendo visibili e stabiliti, ne viene contestata l’esattezza.<br />

È soggettiva quando riguarda una porzione <strong>di</strong> terreno ben definita<br />

<strong>di</strong> cui sia in contestazione il confine esistente, quin<strong>di</strong>, incerta<br />

l’appartenenza all’uno o all’altro confinante (actio finium regundorum<br />

qualificata). In questo caso, con la confusione <strong>di</strong> parte della<br />

proprietà, abbiamo la promiscuità <strong>di</strong> possesso.<br />

Pertanto, l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini è un’azione reale<br />

recuperatoria, da cui deriva, oltre la demarcazione del confine tra<br />

due fon<strong>di</strong>, anche il rilascio <strong>di</strong> aree occupate dal vicino che non è<br />

proprietario, quin<strong>di</strong> sono in <strong>di</strong>scussione gli interessi sia dell’attore<br />

che del convenuto come proprietari e non per rapporti personali; è<br />

un’azione <strong>di</strong> carattere duplice, perché a ciascuna delle parti spetta<br />

l’onere <strong>di</strong> provare l’estensione del proprio fondo, onde determinare<br />

la linea <strong>di</strong> demarcazione con il fondo vicino, pertanto, non si applica<br />

il principio “actore non probante, reus absolvitur” (art. 2697<br />

C.c.; art. 116 C.p.c).<br />

Quin<strong>di</strong> l’azione <strong>di</strong> regolamento dei confini, è quella <strong>di</strong> imprimere<br />

certezza ad un confine tra due fon<strong>di</strong> obiettivamente o sog-<br />

1 In questo senso la Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1983, n. 801.<br />

2 Si veda Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1978, n. 1451.<br />

gettivamente incerto, rimuove una situazione <strong>di</strong> incertezza ed elimina<br />

contestazioni relative alla linea <strong>di</strong>visoria, visto che siamo in presenza<br />

<strong>di</strong> un confine apparente; inoltre ha per oggetto la determinazione<br />

quantitativa delle rispettive proprietà dei contendenti, in base<br />

ai rispettivi titoli d’acquisto. Ne consegue che detta azione sia <strong>di</strong>retta<br />

unicamente ad ottenere la correzione della linea <strong>di</strong> confine segnata<br />

sulle mappe catastali, e perciò all’attuazione <strong>di</strong> un’operazione<br />

<strong>di</strong> carattere amministrativo e non giuris<strong>di</strong>zionale. In conclusioni, al<br />

fine <strong>di</strong> determinare il confine tra fon<strong>di</strong>, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito ha<br />

ampia facoltà <strong>di</strong> scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o<br />

<strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> più elementi concordati, senza una gerarchia <strong>di</strong><br />

importanza.<br />

La Cassazione Civile, sull’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini,<br />

osserva:<br />

- ambito d’applicabilità della norma: l’art. 950 si riferisce non<br />

solo ai terreni rustici, ma anche a quelli urbani, e<strong>di</strong>ficati o non,<br />

essendo la parola “fondo” in<strong>di</strong>cativa dell’unità immobiliare come<br />

area suscettibile <strong>di</strong> tutte le sue possibili utilizzazioni 1 ;<br />

- l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini è ipotizzabile unicamente in<br />

relazione a fon<strong>di</strong> contigui: essa non è perciò ammissibile allorché<br />

risulti che i fon<strong>di</strong> in contestazione siano separati da una strada pubblica,<br />

anche se il convenuto abbia arbitrariamente occupato il se<strong>di</strong>me<br />

<strong>di</strong> detta strada pubblica con mucchi <strong>di</strong> detriti e con colture abusivamente<br />

immesse, giungendo altresì all’occupazione <strong>di</strong> parte del<br />

fondo dell’attore, poiché in tal caso <strong>di</strong>versi sono i rime<strong>di</strong> offerti dall’or<strong>di</strong>namento,<br />

potendosi reagire a tale situazione con un’azione<br />

possessoria ovvero con la riven<strong>di</strong>cazione 2<br />

- l’azione <strong>di</strong> regolamento dei confini ha per oggetto la determinazione<br />

quantitativa delle rispettive proprietà dei contendenti,<br />

in base ai rispettivi titoli <strong>di</strong> acquisto e presuppone una situazione <strong>di</strong><br />

conflitto tra i fon<strong>di</strong> e quin<strong>di</strong> l’incertezza oggettiva o soggettiva dei<br />

confini. Ne consegue che detta azione non è proponibile quando la<br />

situazione dei luoghi corrisponda all’effettiva consistenza delle proprietà<br />

confinanti in base ai rispettivi titoli d’acquisto e la domanda<br />

sia <strong>di</strong>retta unicamente ad ottenere la correzione della linea <strong>di</strong> confine<br />

segnata sulle mappe catastali, e perciò all’attuazione <strong>di</strong> un’operazione<br />

<strong>di</strong> carattere amministrativo e non giuris<strong>di</strong>zionale 3 ;<br />

- si ha azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini quando, pur essendovi<br />

un confine apparente, se ne deduca l’incertezza per essere avvenuta<br />

una usurpazione e si chieda, quin<strong>di</strong>, l’accertamento giu<strong>di</strong>ziale della<br />

esatta linea <strong>di</strong> confine e della esatta determinazione della superficie<br />

dei fon<strong>di</strong> confinanti senza porre in <strong>di</strong>scussione i titoli <strong>di</strong> proprietà.<br />

In tale ipotesi è irrilevante che l’accertamento della proprietà <strong>di</strong> una<br />

delle parti sulla porzione <strong>di</strong> terreno controverso comporti l’effetto<br />

recuperatorio della proprietà stessa risolvendosi in una vin<strong>di</strong>catio<br />

duplex incertae partis, giacché l’accertamento della proprietà è<br />

meramente consequenziale all’esperimento dell’azione <strong>di</strong> regolamento<br />

<strong>di</strong> confini, la quale tende soltanto ad eliminare l’incertezza e<br />

la contestazione della linea <strong>di</strong>visoria, prescindendo da ogni controversia<br />

sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà 4 ;<br />

3 La Cass. civ. Sez. II, 27 giugno 1988, n. 4335.<br />

4 Si nota la Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1986, n. 4427.<br />

n. 2-3/2005


- l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini <strong>di</strong> cui all’art. 950 C.c.<br />

che si configura come una vin<strong>di</strong>catio incertae partis in quanto<br />

sia all’attore che al convenuto incombe l’onere <strong>di</strong> allegare e fornire<br />

qualsiasi mezzo <strong>di</strong> prova idoneo all’accertamento dell’esatta<br />

linea <strong>di</strong> confine, non presuppone necessariamente l’esistenza<br />

<strong>di</strong> una linea <strong>di</strong> confine tra due fon<strong>di</strong>, in quanto l’incertezza alla<br />

cui eliminazione è <strong>di</strong>retta può derivare tanto dalla mancanza <strong>di</strong><br />

qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto dalla<br />

contestazione del confine esistente (cosiddetta incertezza soggettiva)<br />

5 ;<br />

- l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confine è azione cosiddetta<br />

duplice, perché a ciascuna delle parti spetta l’onere <strong>di</strong> provare<br />

l’estensione del proprio fondo, onde determinare la linea <strong>di</strong><br />

demarcazione con il fondo del vicino; pertanto il giu<strong>di</strong>ce non<br />

può arrestare la propria indagine all’esame dei titoli <strong>di</strong> una sola<br />

parte, ma deve prendere in considerazione anche quelli dell’altra<br />

e procedere all’esame dei luoghi per riscontrare la corrispondenza<br />

del confine a quello risultante dall’esame comparativo dei<br />

titoli, determinando, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità, il confine sulla base<br />

dei titoli stessi 6 ;<br />

- nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini, che ha per oggetto<br />

l’accertamento <strong>di</strong> un confine obiettivamente o soggettivamente<br />

incerto tra due fon<strong>di</strong>, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> poteri maggiori <strong>di</strong><br />

quelli spettatigli nelle controversie <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione e <strong>di</strong> accertamenti<br />

della proprietà e può scegliere gli elementi probatori<br />

ritenuti decisivi o avvalersi <strong>di</strong> più elementi concordati senza<br />

altro vincolo <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>ziali criteri <strong>di</strong> graduatoria tra gli stessi<br />

che quello derivante dalla funzione sussi<strong>di</strong>aria esplicitamente<br />

attribuita alle mappe catastali 7 .<br />

Quin<strong>di</strong>, con quest’azione (actio finium regundorum) non si<br />

contesta la reciproca proprietà dei fon<strong>di</strong>, ma si intende solo adeguare<br />

il fatto al <strong>di</strong>ritto. In tal caso la Cassazione osserva:<br />

- l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini non pone in <strong>di</strong>scussione<br />

i rispettivi <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà, ma mira esclusivamente ad eliminare<br />

l’incertezza sulla demarcazione tra fon<strong>di</strong>, adeguando la<br />

situazione <strong>di</strong> fatto a quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto. Essa non perde tale natura<br />

ricognitiva neppure nel caso in cui l’eliminazione <strong>di</strong> quella<br />

incertezza comporti l’obbligo <strong>di</strong> rilasciare una porzione indebitamente<br />

posseduta 8 ;<br />

- nell’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini non vengono in <strong>di</strong>scussione<br />

i titoli <strong>di</strong> acquisto ma solo la determinazione quantitativa<br />

dell’oggetto della proprietà dei fon<strong>di</strong> confinanti per cui,<br />

mentre l’attore è sollevato dall’onere <strong>di</strong> fornire la <strong>di</strong>mostrazione<br />

del suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà in virtù <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> acquisto originario<br />

o derivativo risalente ad un periodo <strong>di</strong> tempo atto<br />

all’usucapione, su entrambe le parti ricade l’onere probatorio<br />

con la conseguenza che ogni mezzo <strong>di</strong> prova, anche tecnico o<br />

presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento<br />

del giu<strong>di</strong>ce. Tale assunto non viene inficiato dal fatto<br />

che anche nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini può proporsi la<br />

richiesta <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> una zona <strong>di</strong> terreno compresa tra i due<br />

fon<strong>di</strong> contigui, poiché in tal caso il possesso <strong>di</strong> essa deriva da<br />

semplice incertezza dei confini, per la promiscuità del possesso<br />

della zona confinaria o perché si contesti che il confine apparente<br />

corrisponda a quello reale. In tale caso, infatti, siffatta<br />

5 Così la Cass. civ., sez. II, 18 a-prile 1994, n. 3663.<br />

6 Si ricorda la Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1989, n. 5183.<br />

7 Ve<strong>di</strong> la Cass. civ., sez. li,23gen-naio 1995, n. 739.<br />

8 Si nota la Cass. civ., sez. II, 1 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 12139.<br />

n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

richiesta non snatura l’azione proposta, trasformandola in<br />

riven<strong>di</strong>cazione poiché l’effetto recuperatorio soltanto una conseguenza<br />

dell’accertamento del confine. Quando invece l’attore<br />

assume che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta<br />

sia inferiore a quella in<strong>di</strong>cata nel proprio titolo <strong>di</strong> acquisto e<br />

denunci lo sconfinamento dal vicino il quale contesti quanto<br />

affermato dall’attore, invocando a sua volta il proprio titolo <strong>di</strong><br />

acquisto, il conflitto non è più tra fon<strong>di</strong>, ma fra titoli, con la<br />

conseguenza che l’attore è soggetto all’onere probatorio dell’azione<br />

<strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione 9 ;<br />

- in materia <strong>di</strong> regolamenti <strong>di</strong> confini l’elemento primario <strong>di</strong><br />

prova per l’in<strong>di</strong>viduazione del confine è rappresentato dal tipo <strong>di</strong><br />

frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo<br />

della volontà negoziale, non lascia margini <strong>di</strong> incertezza<br />

nella determinazione della linea <strong>di</strong> confine tra i fon<strong>di</strong> 10 .<br />

I mezzi <strong>di</strong> prova<br />

Per quanto concerne la prova, è ammesso ogni mezzo probatorio,<br />

ivi compreso quello risultante dai titoli, dal possesso,<br />

dai testimoni, da indagini tecniche, dalla posizione dei fon<strong>di</strong>,<br />

dallo stato dei luoghi, dalle consulenze tecniche espletate, dalla<br />

conformazione geometrica dei fon<strong>di</strong>, dalla identificazione delle<br />

linee <strong>di</strong> confine con altri fon<strong>di</strong> estranei alla controversia, dalle<br />

confessioni, dall’esame dei titoli <strong>di</strong> provenienza, dall’esame<br />

dei contenuti negli atti <strong>di</strong> acquisto.<br />

Pertanto al fine <strong>di</strong> procedere, in ogni modo, alla determinazione<br />

del confine dei fon<strong>di</strong>, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito può utilizzare<br />

ogni mezzo istruttorio, anche <strong>di</strong> carattere tecnico, preventivo o<br />

presuntivo ed ha ampia facoltà <strong>di</strong> scegliere gli elementi probatori<br />

ritenuti atten<strong>di</strong>bili, idonei, decisivi ed avvalersi <strong>di</strong> più elementi<br />

concordati, senza alcuna graduatoria <strong>di</strong> importanza tra<br />

gli stessi elementi, mentre sussiste un or<strong>di</strong>ne tra le prove stesse<br />

(art. 950 C.c.).<br />

La Cassazione Civile sui mezzi <strong>di</strong> prova osserva:<br />

- non è mezzo congruo, al fine <strong>di</strong> accertare se l’esatto confine<br />

tra due fon<strong>di</strong> sia quello in atto esistente od altro <strong>di</strong>verso,<br />

l’ammissione <strong>di</strong> una prova testimoniale <strong>di</strong>retta a <strong>di</strong>mostrare che<br />

il convenuto nell’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini, e, prima <strong>di</strong><br />

lui, il suo dante causa hanno posseduto il fondo nella situazione<br />

<strong>di</strong> fatto in atto esistente, giacché la questione da risolvere, a<br />

meno che non sia eccepita l’usucapione, è proprio quella <strong>di</strong><br />

determinare se il fatto <strong>di</strong> possesso, attuale od anteriore, della<br />

zona <strong>di</strong> confine sia corrispondente al confine quale avrebbe<br />

dovuto essere secondo i titoli <strong>di</strong> acquisto 11 ;<br />

- la prova del confine tra fon<strong>di</strong>, nell’azione <strong>di</strong> regolamento ai<br />

sensi dell’art. 950 C.c., può essere data con qualsiasi mezzo,<br />

anche testimoniale, spettando al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito scegliere le<br />

risultanze probatorie decisive 12 ;<br />

- nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini la contestazione non<br />

verte sui titoli <strong>di</strong> proprietà dei contendenti bensì sull’estensione<br />

dei rispettivi fon<strong>di</strong>, fra cui è incerta la linea <strong>di</strong> confine, e, pertanto,<br />

l’indagine del giu<strong>di</strong>ce del merito volta all’in<strong>di</strong>viduazione del<br />

confine deve rivolgersi non solo alla semplice in<strong>di</strong>cazione della<br />

estensione risultante dai titoli, ma anche - ed a maggior ragione<br />

nel caso <strong>di</strong> estensione in<strong>di</strong>cata “a corpo e non a misura” - ad<br />

9 Si veda la Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2000, n. 15013.<br />

10 In tal senso la Casss. civ., sez. II, 1<strong>di</strong>cembre 2000, n. 15386.<br />

11 Ve<strong>di</strong> la Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 1977, n. 129.<br />

12 Ve<strong>di</strong> la Cass. civ, sez; II, 26 luglio 1999, n. 8072.<br />

127


128<br />

Competenze e Professione<br />

ogni altro elemento utile (es. conformazione geometrica dei fon<strong>di</strong><br />

o identificazione delle linee <strong>di</strong> confine con altri fon<strong>di</strong> estranei<br />

alla controversia) costituente in<strong>di</strong>spensabile punto <strong>di</strong> partenza<br />

della misurazione <strong>di</strong> detta estensione 13 ;<br />

- a norma dell’art. 950 C.c. è ammissibile qualsiasi mezzo <strong>di</strong><br />

prova per la determinazione del confine tra due fon<strong>di</strong>; tuttavia,<br />

qualora si tratti <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> appartenuti originariamente come unico<br />

appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi<br />

riferimento agli atti <strong>di</strong> frazionamento allegati ai contratti <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta o <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione, quando dalle misure ivi contenute possono<br />

essere desunti elementi idonei ad in<strong>di</strong>viduare con esattezza la<br />

linea <strong>di</strong> confine tra due proprietà 14 ;<br />

- al fine <strong>di</strong> determinare il confine tra fon<strong>di</strong> il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito<br />

pur avendo ampia facoltà <strong>di</strong> scegliere gli elementi ritenuti<br />

decisivi o <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> più elementi concordati, senza alcuna<br />

graduatoria <strong>di</strong> importanza (salvo per le in<strong>di</strong>cazioni solo sussi<strong>di</strong>arie<br />

delle mappe catastali), non può tuttavia prescindere dall’esame<br />

dei titoli <strong>di</strong> acquisto delle rispettive proprietà né, trattandosi<br />

<strong>di</strong> lotti separati <strong>di</strong> un appezamento in origine unico, dalle misure<br />

risultanti dalle planimetrie allegate agli atti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e dal tipo<br />

<strong>di</strong> frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione quando<br />

le misure stesse siano gli unici elementi idonei ad in<strong>di</strong>viduare<br />

la linea <strong>di</strong> demarcazione tra due proprietà 15 .<br />

In mancanza <strong>di</strong> altri elementi probatori, il giu<strong>di</strong>ce deve<br />

stabilire il confine come delineato dalle mappe catastali: l’art.<br />

950 C.c., comma tre, ponendo tale regola ha attribuito alle mappe<br />

catastali un carattere meramente sussi<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> prova, data la<br />

natura solo presuntiva del catasto (non probatorio), il quale non<br />

fornisce la vera prova della proprietà.Ovvero il giu<strong>di</strong>ce ricorre al<br />

sistema <strong>di</strong> accertamento me<strong>di</strong>ante le mappe catastali solo in<br />

caso <strong>di</strong> obiettiva e assoluta mancanza <strong>di</strong> prove idonee a determinare<br />

il confine in modo certo, secondo la valutazione incensurabile<br />

del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito. La non affidabilità delle mappe catastali,<br />

per la determinazione della linea <strong>di</strong> confine, <strong>di</strong>pende<br />

soprattutto dalla loro riproduzione.<br />

Infatti in catasto esistono le seguenti mappe:<br />

1. mappa originale d’impianto: è <strong>di</strong>segnata su carta forte,<br />

non pubblica e non aggiornata, è la più precisa;<br />

2. mappa matrice: è la riproduzione su carta lucida della<br />

mappa originale d’impianto, serve per produrre fotocopie, viene<br />

perio<strong>di</strong>camente aggiornata;<br />

3. mappa <strong>di</strong> misura: è una eliocopia della matrice fatta su<br />

carta opaca resistente e serve per consultazione, viene aggiornata<br />

e una volta usurata viene archiviata e ne viene riprodotta un’altra<br />

per la visura.<br />

Dato che la consultazione avviene esclusivamente sulla mappa<br />

<strong>di</strong> misura, la stessa consultazione presenta degli errori rispetto<br />

alla mappa originale, e delle <strong>di</strong>versità che riguardano sia l’inquadramento<br />

della rete, sottorete e <strong>di</strong> dettaglio catastale sia errori <strong>di</strong><br />

deformazioni del tipo <strong>di</strong> carta a seguito della eliocopia.<br />

Si tenga anche presente che nella scala comune (1:2000) 1<br />

mm = 2 m, e quin<strong>di</strong> è facile capire come la posizione dei confini<br />

rilevati dalla sola mappa catastale è sempre incerta e <strong>di</strong>versa dalla<br />

reale posizione che essi avevano sul terreno.<br />

Inoltre è possibile, nella determinazione dei confini in contestazione,<br />

fare riferimento alle misure risultanti dalle planimetrie<br />

catastali e al tipo <strong>di</strong> frazionamento allegate agli atti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e/o<br />

13 In tal senso la Cass. civ., sez. II, 5 aprile 1984, n. 2211.<br />

14 Si veda la Cass. civ., sez. II, 24 agosto 1994, n. 7498.<br />

all’atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione dal quale le parti derivano il loro <strong>di</strong>ritto, poiché<br />

solo detto grafico o le misure sono gli unici elementi idonei<br />

ad in<strong>di</strong>viduare esattamente la linea <strong>di</strong> demarcazione fra le due<br />

proprietà.<br />

Inoltre se viene eseguito un rilievo esiste certamente <strong>di</strong>fformità<br />

tra rilievi e archivi catastali:<br />

- è possibile confrontare analiticamente i due rilievi, in quanto<br />

la particella riportata nei documenti catastali deriva da un frazionamento<br />

o da un <strong>di</strong>segno quotato; in questo caso la <strong>di</strong>fferenza<br />

tra le <strong>di</strong>stanze non dovranno superare le tolleranze;<br />

- non è possibile un confronto analitico tra rilievo attuale e la<br />

mappa catastale; si effettua allora un confronto <strong>di</strong>retto per<br />

sovrapposizione grafica verificando che le <strong>di</strong>stanze tra i punti<br />

corrispondenti sod<strong>di</strong>sfino la relazione: [d1 - d2) < 1,5/ 3,00 [m];<br />

- l’area rilevata non deve <strong>di</strong>fferire dall’area riportata negli<br />

archivi catastali <strong>di</strong> una quota superiore a 1/20 (art. 1538 C.c.).<br />

Se invece queste verifiche, lineare e superficiale, non sono<br />

sod<strong>di</strong>sfatte, occorre eseguire a parte una mappa regolarmente<br />

quotata, della quale risulti la configurazione geometrica reale<br />

della particella rilevata, in scala maggiore o uguale a quella della<br />

mappa catastale <strong>di</strong> riferimento. Nei casi <strong>di</strong> rideterminazione della<br />

superficie <strong>di</strong> una particella catastale, generalmente si determinerà<br />

un valore dell’area <strong>di</strong>verso da quello precedente, potendo<br />

essere <strong>di</strong>verse le metodologie <strong>di</strong> rilievo adottate. Si riterrà invariata<br />

l’area rilevata (e quin<strong>di</strong> sarà mantenuta negli archivi catastali<br />

l’area precedente) se essa si scosterà da quella precedente <strong>di</strong><br />

un valore inferiore alla tolleranza data dalla seguente relazione:<br />

T = 1/3 (A/1000 +VA), in cui A rappresenta la me<strong>di</strong>a dei valori<br />

in esame (precedente e attuali) e T la nuova tolleranza; sia l’area<br />

A che la tolleranza T sono espresse in metri quadrati.<br />

Inoltre anche i dati catastali possono essere utilizzati in<br />

mancanza <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> prova, ai fini <strong>di</strong> una determinazione<br />

certa del confine, anche se hanno un valore puramente in<strong>di</strong>cativo<br />

e costituiscono un sistema <strong>di</strong> accertamento solo sussi<strong>di</strong>ario.<br />

Le fasi <strong>di</strong> accertamento sono due: una <strong>di</strong> natura tecnica e l’altra<br />

giuri<strong>di</strong>ca.<br />

La prima fa osservare che spetta ai tecnici il compito <strong>di</strong> trovare<br />

le giuste soluzioni <strong>di</strong> compromesso avvalendosi del loro<br />

buon senso, della competenza e dell’esperienza professionale da<br />

un lato, mentre dall’altro essi devono essere una guida “sensibile<br />

e intelligente” delle persone chiamate in causa.<br />

La seconda fa osservare che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito può utilizzare<br />

le mappe catastali, i dati catastali, eventuali rilievi celerimetrici,<br />

non solo nel caso <strong>di</strong> mancanza assoluta ed obiettiva <strong>di</strong> altri<br />

elementi, ma anche nel caso che questi, per la loro consistenza o<br />

per ragioni relative alla loro atten<strong>di</strong>bilità, risultino non utili<br />

secondo l’accertamento incensurabile ed incontestabile del giu<strong>di</strong>ce.<br />

La Cassazione Civile, per l’art. 950 C.c., comma tre,<br />

osserva:<br />

- la regola stabilita dall’ultimo comma dell’art. 950 C.c., secondo<br />

cui il giu<strong>di</strong>ce, in mancanza <strong>di</strong> altri elementi, si attiene al<br />

confine delineato dalle mappe catastali, è applicabile anche nel<br />

caso in cui all’accertamento del confine si proceda in via incidentale<br />

(nella specie, ai fini della verifica del rispetto delle<br />

<strong>di</strong>stanze per le vedute) fuori del tipico processo <strong>di</strong> regolamento<br />

<strong>di</strong> confini previsto nel citato articolo 16 ;<br />

- in tema <strong>di</strong> azione per regolamento <strong>di</strong> confini i dati catastali<br />

15 Ve<strong>di</strong> la Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8793.<br />

16 La Cass. civ., sez. II, 6 maggio 1988, n. 3379.<br />

n. 2-3/2005


hanno un valore puramente in<strong>di</strong>cativo e costituiscono un sistema<br />

<strong>di</strong> accertamento solo sussi<strong>di</strong>ario, giustificato dall’assoluta<br />

mancanza <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> prova o della loro idoneità ai fini <strong>di</strong><br />

una determinazione certa del confine. Pertanto i criteri <strong>di</strong> tolleranza<br />

catastale non trovano applicazione nel caso in cui l’elemento<br />

<strong>di</strong> prova primario è rappresentato dal tipo <strong>di</strong> frazionamento<br />

allegato ai contratti che quale elemento interpretativo<br />

della volontà negoziale, non lascia margini <strong>di</strong> incertezza nella<br />

determinazione della linea <strong>di</strong> confine tra i fon<strong>di</strong> e prevale sul<br />

<strong>di</strong>fforme dato catastale 17 ;<br />

- in tema <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini, l’art. 950 C.c. consente<br />

al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> ricorrere al sistema <strong>di</strong> accertamento me<strong>di</strong>ante le<br />

mappe catastali solo in caso <strong>di</strong> obiettiva ed assoluta mancanza <strong>di</strong><br />

prove idonee a determinare il confine in modo certo, in quanto in<br />

tale materia le mappe catastali costituiscono solo un elemento<br />

probatorio <strong>di</strong> carattere sussi<strong>di</strong>ario. Pertanto, quando gli altri elementi<br />

probatori permettono l’in<strong>di</strong>viduazione del confine reale,<br />

tali elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali e il<br />

riferimento ad esse deve ritenersi non necessario 18 ;<br />

- in tema <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini, le mappe catastali sono<br />

un mezzo <strong>di</strong> prova sussi<strong>di</strong>ario e subor<strong>di</strong>nato, che, pertanto, è<br />

inutilizzabile allorché il giu<strong>di</strong>ce del merito ritenga, con tipico<br />

apprezzamento <strong>di</strong> fatto, <strong>di</strong> poter identificare il confine reale<br />

me<strong>di</strong>ante il ricorso ad altri elementi probatori (nella specie,<br />

<strong>di</strong>chiarazioni testimoniali e situazione dei luoghi) 19 ;<br />

- nella determinazione dei confini in contestazione deve farsi<br />

riferimento alla planimetria catastale presupposta all’atto <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>visione dal quale le parti derivano il loro <strong>di</strong>ritto, poiché solo<br />

detto grafico consente, con certezza, l’in<strong>di</strong>viduazione dei confini<br />

20 ;<br />

- la prova della proprietà <strong>di</strong> beni immobili non può essere<br />

fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono<br />

soltanto elementi sussi<strong>di</strong>ari in materia <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini<br />

ai sensi dell’art. 950 C.c., né con pretesi riconoscimenti della<br />

controparte, essendo necessario in materia l’atto scritto ab substanziam<br />

o un fatto equiparato, come, l’usucapione, né può riconoscersi<br />

la proprietà immobiliare in base ad un proce<strong>di</strong>mento<br />

deduttivo, e quin<strong>di</strong>, in base ad un atto o fatto che possa presupporla<br />

ma non la consacra <strong>di</strong>rettamente a favore del soggetto,<br />

come il decreto pretorile <strong>di</strong> riconoscimento dell’usucapione ex<br />

art. 1159 bis C.c. 21 ;<br />

- in tema <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini il valore probatorio della<br />

mappa catastale è meramente sussi<strong>di</strong>ario anche nei territori dello<br />

Stato in cui vige il regime tavolare e pertanto ad essa è consentito<br />

ricorrere soltanto in caso <strong>di</strong> obiettiva ed assoluta mancanza<br />

<strong>di</strong> prove idonee a determinare il confine in modo certo 22 .<br />

Quando nessun elemento sopraddetto torni utile all’esatta<br />

determinazione del confine, il giu<strong>di</strong>ce non può rifiutare una<br />

pronuncia, ma deve adottare una soluzione equitativa che elimini<br />

l’incertezza.<br />

Il confine così determinato però, costituirà sempre espressione<br />

<strong>di</strong> una situazione giuri<strong>di</strong>ca preesistente 23 , ovvero questa<br />

sentenza non trasferirà alcuna parte <strong>di</strong> terreno da uno all’altro<br />

dei proprietari, ma <strong>di</strong>rà quale era in origine il confine tra essi.<br />

17 Ve<strong>di</strong> la Cass. civ., sez. II, 16 maggio 1981, n. 3222.<br />

18 Si nota la Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 1986, n. 861.<br />

19 Si ricorda la Cass. civ., sez. II, 18 maggio 1918, n. 3284.<br />

20 Così la Corte d’Appello <strong>di</strong> Palermo, 2 marzo 1994.<br />

21 Ve<strong>di</strong> la Cass. civ., sez.II,11 novembre 1997, n. 11115.<br />

n. 2-3/2005<br />

Competenze e Professione<br />

L’azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione<br />

-Differenze tra l’azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione e il regolamento <strong>di</strong><br />

confini<br />

L’azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione presuppone la certezza del confine<br />

riguarda essenzialmente la questione dell’appartenenza <strong>di</strong> una<br />

determinata zona, della quale una delle parti si ritiene proprietaria e<br />

chiede il rilascio all’altra che la possiede, facendo quin<strong>di</strong> sorgere un<br />

conflitto <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> proprietà.<br />

L’ azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione non va confusa con l’azione <strong>di</strong> regolamento<br />

<strong>di</strong> confini. Con la prima la controversia verte sui rispettivi<br />

titoli <strong>di</strong> proprietà, con l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini il conflitto<br />

concerne invece la demarcazione dei limiti <strong>di</strong> confini tra due fon<strong>di</strong><br />

confinanti quando manchino segni <strong>di</strong>stintivi che li contrassegnino.<br />

Distinguere le due azioni è rilevante sotto il profilo probatorio: la<br />

prova del confine può essere data in qualsiasi modo e, in mancanza<br />

<strong>di</strong> prove, il giu<strong>di</strong>ce può procedere all’accertamento anche me<strong>di</strong>ante<br />

l’esame delle mappe catastali.<br />

La promiscuità del processo è presupposto dell’incertezza, quin<strong>di</strong><br />

porta all’azione <strong>di</strong> regolamento per rendere certo il confine;<br />

quando invece il possesso è certo, chi ha perso la porzione <strong>di</strong> terreno<br />

determinato deve promuovere azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione. Per provare<br />

il proprio <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà sulla porzione <strong>di</strong> terreno persa<br />

sarà necessario la “probatio <strong>di</strong>abolica”, ovvero si dovrà risalire<br />

fino ad un acquisto a titolo originario,mentre, nella promiscuità del<br />

possesso ogni mezzo <strong>di</strong> prova è valido, compresa quella risultante<br />

dai titoli, del possesso, da indagini tecniche, da testimonianze circa<br />

una vecchia collocazione dei termini. In mancanza <strong>di</strong> elementi probatori,<br />

il giu<strong>di</strong>ce stabilisce il confine come delineato dalle mappe<br />

catastali. La Cassazione Civile, sull’azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ca osserva:<br />

- l’azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ca presuppone un conflitto <strong>di</strong> titoli determinato<br />

dal convenuto il quale oppone a suo favore un titolo<br />

(anche non negoziale) <strong>di</strong>verso da quello su cui l’attore fonda la sua<br />

istanza. Nell’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini, invece il conflitto è<br />

tra i fon<strong>di</strong>, in quanto il convenuto deduce che in forza del titolo<br />

dedotto dall’attore e del titolo <strong>di</strong> proprietà del fondo a lui appartenente,<br />

il confine è <strong>di</strong>verso, senza che rilevi l’effetto recuperatorio <strong>di</strong><br />

detta domanda, che consegue all’eliminazione del preesistente stato<br />

<strong>di</strong> incertezza sui confini 24 ;<br />

- l’azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ca e l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini si<br />

<strong>di</strong>stinguono fra loro, in quanto mentre per la prima l’attore, sull’assunto<br />

<strong>di</strong> essere proprietario della cosa e <strong>di</strong> non averne il possesso,<br />

agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento<br />

giu<strong>di</strong>ziale del suo <strong>di</strong>ritto dominicale e per conseguire la restituzione<br />

della cosa stessa; con la seconda invece tende soltanto a far<br />

accertare l’esatta linea <strong>di</strong> confine <strong>di</strong> demarcazione fra il proprio fondo<br />

e quello convenuto, allegandone l’oggettiva incertezza oppure<br />

contestando che il confine <strong>di</strong> fatto corrisponda a quello in<strong>di</strong>cato nei<br />

rispettivi titoli <strong>di</strong> acquisto, cosicché l’eventuale richiesta <strong>di</strong> restituzione<br />

<strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> terreno a confine si pone come mero corollario<br />

dell’invocato accertamento 25 ;<br />

- è azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ca della proprietà (art. 948 C.c.) quella fondata<br />

e contrastata in base ai rispettivi titoli <strong>di</strong> acquisto, mentre è azione<br />

<strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini (art. 950 C.c.) quella volta ad in<strong>di</strong>viduare<br />

la demarcazione tra fon<strong>di</strong> per rimuovere la relativa incertezza 26 ;<br />

22 Si nota la Cass. civ., sez. li, 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 14379.<br />

23 Si veda la Cass. civ., sez. II, 31 agosto 1966, n. 2297.<br />

24 Ciò è stato osservato dalla Cass. civ., sez. II, 19 settembre 1995, n. 9900.<br />

25 Si vede a questo riguardo la Cass. civ., sez. Il, 23 maggio 2000, n. 6681.<br />

26 Si ricorda la Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1998, n. 1204.<br />

129


130<br />

Competenze e Professione<br />

- il ricorso alle risultanze delle mappe catastali è consentito al<br />

giu<strong>di</strong>ce solo nell’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini e non pure nell’azione<br />

<strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione, poiché, mentre nel primo caso il giu<strong>di</strong>ce<br />

deve procedere alla determinazione del confine pur se l’attore non<br />

fornisca alcuna prova certa in proposito, l’onere probatorio a carico<br />

<strong>di</strong> chi agisce in riven<strong>di</strong>cazione è rigoroso, e, in mancanza della prova<br />

certa della proprietà, il giu<strong>di</strong>ce deve respingere la domanda 27 ;<br />

- l’azione <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ca e l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini<br />

si <strong>di</strong>stinguono tra loro in quanto, mentre, con la prima, l’attore,<br />

sull’assunto <strong>di</strong> essere proprietario della cosa e <strong>di</strong> non averne il<br />

possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il<br />

riconoscimento giu<strong>di</strong>ziale del suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà sulla cosa<br />

stessa; con la seconda, invece, l’attore tende soltanto all’accertamento<br />

dell’esatta linea <strong>di</strong> demarcazione tra il proprio fondo e<br />

quello del convenuto, allegandone l’oggettiva incertezza, ovvero<br />

contestando che il confine <strong>di</strong> fatto corrisponda a quello in<strong>di</strong>cato<br />

nei rispettivi titoli <strong>di</strong> acquisto. Ne consegue che l’azione <strong>di</strong><br />

riven<strong>di</strong>ca postula l’esistenza <strong>di</strong> un conflitto tra titoli determinato<br />

dal convenuto che nega la proprietà dell’attore, contrapponendo<br />

al titolo da costui vantato un proprio, <strong>di</strong>verso, incompatibile<br />

titolo <strong>di</strong> acquisto, originario o derivativo, mentre ”actio<br />

finium regundorum” presuppone non una controversia sui titoli,<br />

bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive<br />

proprietà, causata dall’incertezza oggettiva o soggettiva del<br />

confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso<br />

in cui l’eliminazione dell’incertezza comporti, come corollario,<br />

l’obbligo <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> fondo indebitamente<br />

posseduta 28 .<br />

Regolamento stragiu<strong>di</strong>ziale del confine<br />

I proprietari <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> finitimi possono risolvere in modo amichevole<br />

la ricerca della linea del confine, me<strong>di</strong>ante un negozio <strong>di</strong><br />

accertamento (figura negoziale atipica) inteso a risolvere l’incertezza<br />

intorno ad una situazione giuri<strong>di</strong>ca, elaborando una scrittura privata,<br />

eventualmente registrata, ai fini della opposizione a terzi.<br />

Sarebbe auspicabile che la linea <strong>di</strong> confine fosse in<strong>di</strong>viduata con<br />

l’aiuto <strong>di</strong> un tecnico che apponga i termini ed elabori una planimetria<br />

dei luoghi.<br />

In conclusione in questo modo, il rime<strong>di</strong>o per eliminare l’incertezza<br />

è la via transattiva, attraverso un regolamento convenzionale<br />

del rapporto, dove le parti abbandonano le re-ciproche<br />

posizioni e si fanno reciproche concessioni, raggiungendo determinate<br />

volontà.<br />

A tal proposito la Cassazione Civile osserva:<br />

- il regolamento amichevole della linea <strong>di</strong> confine tra due fon<strong>di</strong><br />

realizza un negozio che, risolvendo la potenziale contesa sulla ricerca<br />

del confine, vieta alle parti <strong>di</strong> chiedere in via giu<strong>di</strong>ziale il regolamento<br />

medesimo; esso è un negozio <strong>di</strong> accertamento, libero da forme<br />

e anche delegabile (Cass. Civ. 1548/73);<br />

- il regolamento amichevole della linea <strong>di</strong> confine tra due fon<strong>di</strong><br />

realizza un negozio <strong>di</strong> accertamento che vieta alle parti <strong>di</strong> chiudere<br />

in via giu<strong>di</strong>ziale il regolamento stesso. L’anzidetto negozio postula<br />

un contrasto, sia pure virtuale, fra i confinanti in or<strong>di</strong>ne alla linea <strong>di</strong><br />

demarcazione tra i rispettivi fon<strong>di</strong> e non è pertanto configurabile nel<br />

momento stesso della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> uno dei due fon<strong>di</strong> limitrofi appartenente<br />

ad uno stesso proprietario ad altro soggetto, trattandosi in tale<br />

ipotesi solo <strong>di</strong> interpretare la volontà delle parti in or<strong>di</strong>ne all’esten-<br />

=<br />

27 Si nota la Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1980, n. 4716.<br />

28 Si ricorda la Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2000, n. 6681.<br />

sione del bene compravenduto lungo il confine con quello rimasto<br />

<strong>di</strong> proprietà del ven<strong>di</strong>tore 29 .<br />

La Pretura <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si in data 4 marzo 1997 ha emanato la<br />

seguente sentenza: «La scrittura privata con la quale i confinanti,<br />

ponendo fine ad una lite in atto, in<strong>di</strong>viduano, con l’aiuto <strong>di</strong> una planimetria<br />

stesa da un tecnico, l’esatto confine dei fon<strong>di</strong>, ha natura <strong>di</strong><br />

negozio <strong>di</strong> accertamento; conseguentemente, una successiva proposta<br />

dell’azione <strong>di</strong> regolamento dei confini da uno <strong>di</strong> essi è vietata<br />

poiché la situazione rappresentata nel negozio ha valore vincolante<br />

ed il giu<strong>di</strong>ce non è abilitato ad accertare una situazione<br />

<strong>di</strong>versa della linea <strong>di</strong> confine rispetto a quella concordata»<br />

Azione per apposizione <strong>di</strong> termini<br />

Aspetti generali<br />

Se i termini tra fon<strong>di</strong> contigui mancano o sono <strong>di</strong>ventati irriconoscibili,<br />

ciascuno dei proprietari ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> chiedere che essi<br />

siano apposti o ristabiliti a spese comuni (art. 951 C.c.).<br />

L’ azione per apposizione <strong>di</strong> termini <strong>di</strong>sposta dall’art. 951 del<br />

C.c., <strong>di</strong>fferisce dall’azione <strong>di</strong> regolamento, perché essa presuppone<br />

la linea <strong>di</strong> confine certa e incontestata, e, per altro non incide<br />

sulla “res” oggetto della proprietà come l’azione <strong>di</strong> regolamento<br />

e quin<strong>di</strong> non ha natura rete, ma personale.<br />

Anche quest’azione ha carattere duplice (iu<strong>di</strong>cium duplex),<br />

perché ciascuno dei proprietari può intentarla, e le parti contrapposte<br />

hanno la stessa reciproca posizione <strong>di</strong> pretesa e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa.<br />

L’azione per apposizione <strong>di</strong> termini, può essere esercitata<br />

cumulativamente con l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini, in via<br />

accessoria e concessoria e conseguenziale ad essa (Cass. Civ. 27<br />

novembre 1954, n. 4327).<br />

Quest’azione è <strong>di</strong>sposta solo per rendere visibile o riconoscibile<br />

il confine certo e determinato, ove manchino i segni materiali<br />

che li rendono visibilmente percepibili (Cass. 27.03.1990, n.<br />

2461) e le parti vogliano apporre un termine o altro segno materiale<br />

del confine stesso. Una volta avviata questa azione, il vicino<br />

viene chiamato in giu<strong>di</strong>zio non solo per <strong>di</strong>videre le spese, ma<br />

anche per attuare una collaborazione che eviti successivamente<br />

<strong>di</strong>verbi e anche perché l’apposizione dei termini richiede lavori<br />

<strong>di</strong> scavo che interessano in parte anche il fondo limitrofo..<br />

I termini potrebbero essere mancanti o irriconoscibili rispetti<br />

e quin<strong>di</strong> quest’azione può comprendere anche la verificazione <strong>di</strong><br />

confini, che si attua quando i segni del confine sono già apposti e<br />

si tratta <strong>di</strong> verificare se si trovano nel luogo dovuto. Anche questa<br />

è un’azione personale.Per quanto riguarda il vocabolo termini,<br />

s’intendono quei segni che vengono apposti lungo il confine, che<br />

sono parzialmente infissi nel terreno in modo tale che non vengano<br />

facilmente spostati. Possono essere “lapidei” o <strong>di</strong> altro<br />

materiale. Infatti, l’art. 951 del C. c. non prescrive il materiale<br />

che deve costituire il termine e possono valere anche “reti metalliche”<br />

solidamente apposte su supporti <strong>di</strong> ferro, infissi nel terreno<br />

(Cass. Civ. 18 giugno 1949, n. 1537).<br />

La spesa è a carico <strong>di</strong> tutti i proprietari interessati e va ripartita<br />

in parti uguali prescindendo dall’estensione o dal valore<br />

delle rispettive proprietà, perché i termini sono comuni senza<br />

alcuna <strong>di</strong>stinzione.<br />

Infine, si conclude che quest’azione forse è inutile visto che<br />

ciascuno dei proprietari può recintare il proprio fondo senza chiedere<br />

il permesso al vicino, e nei centri urbani il confinante può<br />

29 Si veda la Cassazione civile, sezione II, 29 novembre 1996,<br />

n. 10626.<br />

n. 2-3/2005


costringere i vicini a contribuire per la metà alle spese <strong>di</strong> costruzione<br />

dei muri <strong>di</strong> confine. A tal proposito la Cassazione Civile<br />

osserva:<br />

- l’azione per l’apposizione dei termini <strong>di</strong> cui all’art. 951 C.c.,<br />

rientrante nella competenza del pretore ai sensi del numero due<br />

dell’articolo 8 del C.p.c., tende ad ottenere che i confini (certi) tra<br />

proprietà contigue siano resi visibili attraverso una delimitazione<br />

materiale. Questa peculiare finalità conferisce alla detta azione<br />

carattere <strong>di</strong> autonomia, sostanziale e processuale, per cui essa è<br />

esprimibile anche se esiste la possibilità <strong>di</strong> ottenere per altra via<br />

lo stesso risultato pratico 30 ;<br />

- l’art. 951 C.c., nel <strong>di</strong>sporre che ciascuno dei proprietari<br />

confinanti ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> chiedere che i termini siano apposti a<br />

spese comuni, si riferisce all’apposizione materiale dei segni<br />

<strong>di</strong> confine e non riguarda pertanto la <strong>di</strong>sciplina delle spese giu<strong>di</strong>ziali<br />

inerenti alla causa instaurata ai sensi della stessa norma<br />

31 ;<br />

- l’azione per l’apposizione <strong>di</strong> termini, <strong>di</strong> natura personale<br />

e presupponente che il confine tra due fon<strong>di</strong> sia certo e pacifico<br />

si mo<strong>di</strong>fica in quella rete <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini, per<br />

implicito contenuta nella richiesta <strong>di</strong> apposizione <strong>di</strong> termini,<br />

ove in relazione alle eccezioni sollevate dal convenuto, insorga<br />

tra le parti contrasto sulla linea <strong>di</strong> confine lungo la quale i termini<br />

debbano essere apposti 32 .<br />

Azione per l’apposizione dei termini e azioni <strong>di</strong> regolamento<br />

<strong>di</strong> confini<br />

La <strong>di</strong>fferenza tra azione per apposizione <strong>di</strong> termini e quella<br />

<strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini risiede nel * * * che mentre nella<br />

prima il confine tra due fon<strong>di</strong> è certo ed incontrastato e si<br />

vuole soltanto apporli perché mancanti o <strong>di</strong>venuti irriconoscibili,<br />

i segni <strong>di</strong> delimitazione al fine <strong>di</strong> evitare possibili<br />

sconfinamenti o usurpazioni, nella seconda, invece, pur<br />

prescindendosi da * * * contestazione circa il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà<br />

risultante dai titoli, vi è incertezza in or<strong>di</strong>ne alla linea<br />

<strong>di</strong> demarcazione tra fon<strong>di</strong> limitrofi. In tal senso la Cassazione<br />

30 Si nota la Cass. civ., sez. II, 12 maggio 197, n. 1288.<br />

31 La Cass. civ., sez. II, 5 <strong>di</strong>cembre 198, n. 6107.<br />

32 Si ricorda la Cass. civ., sez. II, 5 <strong>di</strong>cembre 1985, n. 6107.<br />

33 Si veda la Cass. civ., sez. II, 8 marzo 1971, n. 632.<br />

34 In tal senso la Cass. civ., sez. II, 15 <strong>di</strong>cembre 1984 n. 6573.<br />

35 Così la Cass. civ., sez. II, 30 novembre 1988, n. 6500.<br />

n. 2-3/2005<br />

TEOREMA DEL GUADAGNO<br />

Competenze e Professione<br />

osserva:<br />

- l’azione <strong>di</strong> apposizione dei termini, pur presupponendo<br />

un confine certo, può essere esercitata cumulativamente con<br />

l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini 33 ;<br />

- il carattere personale dell’azione per apposizione <strong>di</strong> termini,<br />

<strong>di</strong>stinta da quella reale <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini, non<br />

osta a * * * la prima possa essere esplicitamente o implicitamente<br />

*** nella controversia promossa *** la seconda,<br />

quale pretesa accessoria e conseguenziale, in *** situazione<br />

in cui non solo manchi un confine certo e determinato, ma<br />

<strong>di</strong>fettino anche segni esteriori del confine stesso 34 ;<br />

- a <strong>di</strong>fferenza dell’azione <strong>di</strong> apposizione <strong>di</strong> termini (art.<br />

951 C.c.) la quale presuppone l’esistenza <strong>di</strong> un confine certo<br />

e determinato e mira ad ottenere soltanto che la linea <strong>di</strong><br />

demarcazione tra proprietà contigue sia resa riconoscibile<br />

me<strong>di</strong>ante la collocazione <strong>di</strong> segni esteriori che in<strong>di</strong>chino<br />

materialmente il tracciato, l’azione <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini<br />

(art. 950 C.c.) presuppone invece l’incertezza tra i confini dei<br />

fon<strong>di</strong> contigui, la quale può derivare tanto dalla mancanza <strong>di</strong><br />

qualsiasi limite (incertezza oggettiva) tanto dalla contestazione<br />

sul confine esistente (incertezza soggettiva) perché la<br />

rimozione dell’incertezza e la determinazione quantitativa<br />

dell’oggetto della proprietà dei due confinanti, nella presupposta<br />

e non controversa vali<strong>di</strong>tà ed efficacia dei titoli <strong>di</strong><br />

acquisto delle parti. Da tanto consegue che, mentre le cause<br />

<strong>di</strong> apposizione <strong>di</strong> termini ai sensi dell’art. 8 C.p.c. rientrano<br />

nella competenza per materia del pretore qualunque ne sia il<br />

valore, le cause <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong> confini rientrano tra quelle<br />

relative ai beni immobili, assoggettate alla regola della <strong>di</strong>stribuzione<br />

della competenza per valore tra pretore e tribunale in<br />

base ai criteri posti dall’art. 15 C.p.c. con riguardo al valore<br />

della perte controversa dell’immobile 35 .<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

Il Co<strong>di</strong>ce civile annotato con la giurisprudenza (1999), <strong>di</strong> F.<br />

Caringella, G. De Mazo, F. Izzo, E<strong>di</strong>zioni Giuri<strong>di</strong>che Simone,<br />

Napoli.<br />

Commento breve al Co<strong>di</strong>ce civile, <strong>di</strong> Cian G. Trabucchi, A.,<br />

Breviaria, luris, Cedam, Padova Manuali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato<br />

(1999), Schlesiger P. e Torrente A., Giuffrè, Milano.<br />

«Il Trabucco»<br />

Il teorema del guadagno (Tdg) afferma che gli uomini <strong>di</strong> cultura non potranno mai guadagnare quanto gli uomini d’affari.<br />

Ciò si <strong>di</strong>mostra risolvendo una semplice equazione.<br />

DIMOSTRAZIONE<br />

L’equazione si basa su due assiomi: 1) la Conoscenza è Potenza; 2) Il Tempo è Denaro.<br />

Noto che Potenza = Lavoro:Tempo, applicando gli assiomi 1 e 2 si ha: Conoscenza = Lavoro: Denaro. Dunque Denaro =<br />

Lavoro:Conoscenza.<br />

Dal che si deduce che: se la Conoscenza tende a Zero, il Denaro tende verso Infinito, qualunque sia la quantità <strong>di</strong> lavoro,<br />

anche se molto modesta. Viceversa, quando la Conoscenza tende verso Infinito, il Denaro tende a Zero anche se il lavoro è<br />

molto qualificato.<br />

CONCLUSIONE<br />

Meno conoscete e più guadagnerete. Se avete avuto qualche <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> comprensione, ci sono buone possibilità che prima<br />

o poi facciate molta grana. Se invece avete capito tutto, siete fregati.<br />

131


132<br />

Condominio<br />

MANCATA CONVOCAZIONE DEI CONDOMINI<br />

E ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERA<br />

<strong>di</strong> Ettore Ditta<br />

Dopo alcuni anni le Sezioni Unite della Corte <strong>di</strong><br />

Cassazione hanno affrontato e risolto un contrasto<br />

giurisprudenziale sorto a seguito della sentenza<br />

della Cassazione n. 31 del 5 gennaio 2000, la quale, capovolgendo<br />

un orientamento costantemente affermato in<br />

passato, per la prima volta ha affermato la mera annullabilità<br />

della delibera approvata nel corso <strong>di</strong> una assemblea<br />

alla quale non tutti i condomini sono stati regolarmente<br />

convocati. Anche le Sezioni unite adesso hanno confermato<br />

che una delibera simile non è nulla, ma solo annullabile.<br />

Mancata convocazione e annullabilità<br />

Nel commento alla sentenza n. 31 del 5 gennaio 2000,<br />

avevamo concluso domandandoci se il contrasto nella giurisprudenza<br />

della Cassazione sorto a seguito dell’emanazione<br />

<strong>di</strong> quella sentenza sarebbe stato risolto a favore del<br />

principio innovativo contenuto in essa, oppure con la conferma<br />

dell’esattezza dell’orientamento giurisprudenziale, <strong>di</strong><br />

segno opposto, tra<strong>di</strong>zionalmente applicato in questo settore.<br />

La giurisprudenza successiva delle Sezioni semplici si è<br />

totalmente adeguata al nuovo principio enunciato dalla<br />

Suprema Corte (Cass. n. 1292 del 5 febbraio 2000; n.<br />

11739 del 1° agosto 2003; n. 143 del 9 gennaio 2004; n.<br />

8493 del 5 maggio 2004). Adesso, con la sentenza n. 4806<br />

del 7 marzo 2005 emessa dalla Corte <strong>di</strong> Cassazione a<br />

Sezioni Unite, abbiamo avuto la conferma che il<br />

tra<strong>di</strong>zionale principio della nullità della delibera approvata<br />

dall’assemblea alla quale non sono stati convocati tutti i<br />

condomini si deve ritenere completamente abbandonato in<br />

favore della regola della mera annullabilità <strong>di</strong> una siffatta<br />

delibera; infatti, secondo questo nuovo orientamento, configurano<br />

cause <strong>di</strong> nullità unicamente i vizi gravi concernenti<br />

l’impossibilità giuri<strong>di</strong>ca o l’illiceità dell’oggetto, mentre<br />

tutte le altre forme <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà comportano solo l’annullabilità<br />

della delibera con conseguente termine <strong>di</strong> decadenza<br />

<strong>di</strong> soli trenta giorni per l’impugnazione.<br />

In questo modo da una parte risulta certamente minore<br />

la tutela per il singolo condomino che non riceve la convocazione<br />

all’assemblea: dall’altra, però, viene anche a essere<br />

rafforzata la fase deliberativa del condominio in quanto le<br />

occasioni per invalidare quanto deliberato vengono sottoposte<br />

a un notevole limite.<br />

La <strong>di</strong>stinzione fra delibere nulle e annullabili<br />

Nonostante la totale mancanza, nel testo della legge, <strong>di</strong><br />

qualsiasi riferimento in proposito, da tempo la giurisprudenza<br />

<strong>di</strong> legittimità e <strong>di</strong> merito <strong>di</strong>stingue le delibere condominiali<br />

viziate in due gran<strong>di</strong> gruppi: quello delle delibere<br />

nulle e quello delle delibere annullabili.<br />

L’art. 1137, comma 2, cod. civ.,che è l’unica <strong>di</strong>sposizione<br />

legislativa esistente in materia <strong>di</strong> condominio relativa<br />

all’impugnazione delle delibere, fa un generico riferimento<br />

alle deliberazioni contrarie alla legge e al regolamento contro<br />

le quali ogni condomino <strong>di</strong>ssenziente ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

ricorrere all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria entro il termine<br />

<strong>di</strong> decadenza <strong>di</strong> trenta giorni, che decorrono dalla data della<br />

deliberazione per i <strong>di</strong>ssenzienti e dalla data <strong>di</strong> comunicazione<br />

del verbale per gli assenti.Anche se la <strong>di</strong>sposizione in<br />

esame non lo <strong>di</strong>ce esplicitamente, l’art. 1137 cod. civ. viene<br />

ugualmente interpretato nel senso che esso <strong>di</strong>sciplina i soli<br />

casi <strong>di</strong> annullabilità della delibera,dal momento che il<br />

ricorso all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria è ammesso soltanto<br />

entro il termine, a pena <strong>di</strong> decadenza,<strong>di</strong> 30 giorni.In proposito,infatti,si<br />

osserva che la nullità <strong>di</strong> un atto, proprio per<br />

la sua natura, non può tollerare l’apposizione <strong>di</strong> termini per<br />

l’impugnazione;<strong>di</strong> fatto un atto nullo manca <strong>di</strong> un elemento<br />

costitutivo essenziale e, quin<strong>di</strong>,può essere impugnato in<br />

qualsiasi tempo.In questo modo nella prassi e nella giurisprudenza<br />

si è affermata, a fianco della <strong>categoria</strong> delle delibere<br />

condominiali annullabili, la <strong>categoria</strong> delle deliberazioni<br />

che sono del tutto nulle in quanto colpite dai vizi più<br />

gravi e che, in mancanza <strong>di</strong> un’espressa <strong>di</strong>sciplina legislativa,<br />

sono state regolamentate me<strong>di</strong>ante l’applicazione analogica<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni dettate dal co<strong>di</strong>ce civile a proposito<br />

della nullità dei contratti<br />

La sentenza delle Sezioni Unite<br />

La sentenza delle Sezioni Unite in commento trae origine<br />

da una impugnazione <strong>di</strong> delibera assembleare esercitata<br />

da due condomini a seguito della loro mancata convocazione<br />

all’assemblea. Sia in primo sia in secondo grado la<br />

domanda dei due condomini era stata respinta con la motivazione<br />

che il vizio <strong>di</strong> omessa comunicazione dell’avviso<br />

<strong>di</strong> convocazione dell’assemblea costituisce vizio del proce<strong>di</strong>mento<br />

che rientra nell’annullabilità e che, <strong>di</strong> conseguenza,<br />

il condomino decade dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> impugnare la delibera<br />

viziata dopo che è decorso inutilmente il termine <strong>di</strong> trenta<br />

giorni.<br />

Come si è già detto, adesso pure la Suprema Corte - che<br />

si è riunita a Sezioni Unite dopo che la II Sezione ha rilevato<br />

la presenza <strong>di</strong> orientamenti giurisprudenziali <strong>di</strong>vergenti<br />

in tema <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà delle delibere - ha confermato questo<br />

principio. Nella motivazione della sentenza, le Sezioni unite<br />

hanno innanzitutto effettuato una ricognizione, a livello<br />

sia dottrinale sia giurisprudenziale, sui problemi della<br />

nullità e dell’annullabilità delle delibere dell’assemblea<br />

condominiale. Per quanto riguarda la dottrina è stato ricordato<br />

che, secondo alcuni autori, sono mille le delibere prive<br />

dei requisiti essenziali oppure aventi a oggetto impossibile<br />

o illecito, oppure esorbitanti dalla sfera dei compiti dell’assemblea,<br />

oppure che ledono i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> ciascun condomino<br />

sulle cose e i servizi comuni o sul proprio piano o appartamento:<br />

e che sono, invece, annullabili le delibere affette da<br />

vizi formali, prese in violazione delle prescrizioni legali,<br />

n. 2-3/2005


convenzionali, regolamentari attinenti al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

convocazione e <strong>di</strong> informazione dell’assemblea. Secondo<br />

altri autori inoltre si deve fare riferimento ai principi generali<br />

e alle <strong>di</strong>sposizioni dettate a proposito delle delibere<br />

societarie e quin<strong>di</strong> hanno ritenuto nulle le delibere aventi a<br />

oggetto materie sottratte alla competenza dell’assemblea, la<br />

ripartizione delle spese secondo crileri <strong>di</strong>versi da quelli<br />

legali, contenuto illecito o impossibile, la menomazione dei<br />

<strong>di</strong>ritti spettanti a ciascun condomino e quelle contrarie a<br />

norme imperative: mentre sono annullabili le delibere<br />

assunte a seguilo <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento viziato oppure inficiate<br />

da eccesso <strong>di</strong> potere perché invadono il campo riservato<br />

alla competenza dell’amministrazione.<br />

A proposito specificamente dell’omessa comunicazione<br />

della delibera la Suprema Corte ha ricordato che, fino<br />

all’anno 2000, era stato costantemente applicato il principio<br />

che da essa consegue una delibera nulla; sul punto si<br />

possono ricordare, fra le tante:<br />

Cass. n. 10886 del 1° ottobre 1999, secondo cui la sanzione<br />

della nullità della delibera è comminata nel caso in<br />

cui non tutti i condomini sono informati della convocazione,<br />

nel caso in cui la delibera è priva degli elementi<br />

essenziali e nel caso in cui ha un oggetto impossibile o illecito;<br />

Cass. n. 5267 del 12 giugno 1997, secondo cui la mancata<br />

comunicazione anche a uno solo dei condomini dell’avviso<br />

<strong>di</strong> convocazione dell’assemblea condominiale<br />

comporta la nullità ra<strong>di</strong>cale e non l’annullabilità della deliberazione<br />

e l’onere <strong>di</strong> provare che tutti i condomini sono<br />

stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio<br />

convenuto con l’azione <strong>di</strong> nullità;<br />

Cass. n. 9109 del 9 <strong>di</strong>cembre 1987, secondo cui costituisce<br />

requisito essenziale per la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> qualsiasi deliberazione<br />

assembleare la preventiva convocazione <strong>di</strong> tutti i<br />

condomini <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio all’adunanza, con la conseguenza<br />

che la mancata prova della avvenuta comunicazione o della<br />

certa conoscenza, per altra via, dell’avviso <strong>di</strong> convocazione<br />

da parte degli aventi <strong>di</strong>ritto a partecipare all’adunanza<br />

comporta la nullità assoluta e insanabile della deliberazione.<br />

Invece, a partire dal 2000, con le sentenze n. 31 del 5<br />

gennaio 2000, n. 1292 del 5 febbraio 2000 e 11739 del 1°<br />

agosto 2003 (e altre ancora successive), la Cassazione ha<br />

ritenuto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il proprio orientamento e ha affermato<br />

che la mancata comunicazione dell’avviso <strong>di</strong> convocazione<br />

dell’assemblea condominiale a un condomino determina<br />

la semplice annullabilità della delibera.<br />

Il nuovo orientamento si fonda sul combinato <strong>di</strong>sposto<br />

degli art. 1105, comma 3, e 1109, cod. civ., dettati per la<br />

comunione, secondo i quali, per la vali<strong>di</strong>tà delle deliberazioni,<br />

tutti i partecipanti alla comunione devono essere<br />

stati preventivamente informati dell’oggetto della delibera<br />

e, in caso contrario, ciascuno dei componenti della minoranza<br />

<strong>di</strong>ssenziente può impugnare le deliberazioni nel termine<br />

<strong>di</strong> decadenza <strong>di</strong> trenta giorni; e, inoltre, sul parallelismo<br />

e sull’identità <strong>di</strong> ratio esistente fra la <strong>di</strong>sciplina in<br />

materia <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali (art. 2377 e 2379 cod. civ.,<br />

come erano prima della riforma apportata con II D.Lgs. 6<br />

del 17 gennaio 2003) e quella in materia condominiale (art.<br />

1137 cod. civ.) a proposito delle delibere dell’assemblea<br />

n. 2-3/2005<br />

Condominio<br />

(rispettivamente dei soci o dei condomini); infatti le ipotesi<br />

<strong>di</strong> nullità delle delibere assunte dall’assemblea dei soci<br />

vengono limitate espressamente ai soli casi <strong>di</strong> impossibilità<br />

e <strong>di</strong> illiceità dell’oggetto. Si osserva, ancora, che i vizi dell’oggetto<br />

come cause <strong>di</strong> nullità sono ricollegati ai confini<br />

fissati, in materia <strong>di</strong> condominio negli e<strong>di</strong>fici, dal metodo<br />

collegiale e dal principio <strong>di</strong> maggioranza. Quin<strong>di</strong> sono stati<br />

ricordati dalla Suprema Corte alcuni passaggi della fondamentale<br />

sentenza n. 31 del 5 gennaio 2000 e, in particolare,<br />

quello secondo cui l’art. 1137 cod. civ. deve essere interpretato<br />

nel senso che con l’espressione «deliberazioni contrarie<br />

alla legge» si intende riferirsi alle delibere assunte<br />

dall’assemblea senza l’osservanza delle forme prestabilite<br />

dall’art. 1136, anche se sempre nei limiti delle attribuzioni<br />

specificate dagli art. 1120, 1121, 1129, 1132 e 1135 cod.<br />

civ.; e secondo cui le cause <strong>di</strong> nullità afferenti all’oggetto<br />

raffigurano le uniche cause <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà riconducibili alla<br />

sostanza degli atti, mentre sono inficiate da un semplice<br />

vizio <strong>di</strong> forma le deliberazioni approvate dall’assemblea<br />

che decide senza osservare le forme proce<strong>di</strong>mentali stabilite<br />

dalla legge per assicurare la partecipazione <strong>di</strong> tutti i condomini<br />

alla formazione della volontà collettiva per gestire<br />

le cose comuni. Così le <strong>di</strong>verse cause <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà sono state<br />

ricondotte al tipo <strong>di</strong> interesse leso: interessi sostanziali<br />

inerenti all’oggetto delle delibere, per la nullità; interessi<br />

strumentali, in quanto connessi con le regole proce<strong>di</strong>mentali<br />

relative alla formazione degli atti, per l’annullabilità. La<br />

Corte ha poi ricordato la propria giurisprudenza in materia<br />

<strong>di</strong> omissioni nel verbale delle delibere condominiali per<br />

ricordare che, in linea <strong>di</strong> massima, da tali omissioni o inesattezze<br />

consegue l’annullabilità della delibera.<br />

In conclusione, le Sezioni Unite si sono pronunciate a<br />

favore della interpretazione secondo cui la mancata comunicazione<br />

dell’ avviso <strong>di</strong> convocazione dell’assemblea condominiale<br />

determina solo l’annullabilità delle delibere<br />

approvate, in quanto:<br />

- la legge non prevede, a proposito del condominio, l’ipotesi<br />

della nullità e il regime previsto dall’art. 1137, comma<br />

2, cod. civ. si riferisce evidentemente alla annullabilità<br />

delle delibere;<br />

- dottrina e giurisprudenza, quin<strong>di</strong>, hanno ricostruito i presupposti<br />

della nullità della delibera facendo riferimento<br />

alla mancanza o alla grave anomalia <strong>di</strong> qualche elemento<br />

intrinseco dell’atto, tale da non consentire la rispondenza<br />

alla figura tipica in<strong>di</strong>viduata dall’or<strong>di</strong>namento; e <strong>di</strong> conseguenza,<br />

in assenza <strong>di</strong> specifica previsione normativa, si<br />

deve ammettere la nullità soltanto nei casi più gravi;<br />

- il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> convocazione è unico e non si frantuma<br />

in tanti proce<strong>di</strong>menti quanto sono in condomini da<br />

convocare, per cui bisogna interpretare l’art. 1136, comma<br />

6, cod. civ. - che vieta all’assemblea <strong>di</strong> deliberare se<br />

non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla<br />

riunione - in coor<strong>di</strong>namento con la facoltà <strong>di</strong> impugnare<br />

la delibera viziata ai sensi dell’art. 1137, comma 2, cod.<br />

civ.;<br />

- anche per il caso <strong>di</strong> comunione gli art. 1105, comma 3, e<br />

1109, n. 2 cod. civ. prevedono che l’omessa preventiva<br />

informazione a tutti i partecipanti determina la facoltà <strong>di</strong><br />

impugnare la delibera entro il termine <strong>di</strong> decadenza <strong>di</strong><br />

trenta giorni, configurando quin<strong>di</strong> un’ipotesi <strong>di</strong> semplice<br />

133


134<br />

Condominio<br />

annullabilità della delibera;<br />

- pure nella <strong>di</strong>sciplina delle società <strong>di</strong> capitali (art. 2379 cod.<br />

civ.) le cause <strong>di</strong> nullità sono circoscritte per tutelare la certezza<br />

dei rapporti societari; e anche dopo le mo<strong>di</strong>fiche<br />

introdotte in relazione alle assemblee delle società per azioni<br />

dal D.Lgs. 6 del 17 gennaio 2003, n. 6, che ha mo<strong>di</strong>ficato<br />

gli art. 2377, 2378 e 2379 e aggiunto i nuovi artt. 2739bis,<br />

2739-ter e 2734-bis cod. civ., la regola generale è sempre<br />

quella secondo cui la violazione <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> statuto<br />

determina l’annullabilità della delibera assunta.<br />

Delibere nulle e annullabili nell’interpretazione delle<br />

Sezioni Unite<br />

In definitiva, secondo l’interpretazione delle Sezioni<br />

Unite, devono essere qualificate nulle le delibere prive<br />

degli elementi essenziali, le delibere con oggetto<br />

impossibile o illecito (contrario all’or<strong>di</strong>ne pubblico, alla<br />

morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non<br />

rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono<br />

sui <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>viduali sulle cose o servizi comuni o<br />

sulla proprietà esclusiva <strong>di</strong> ognuno dei condomini e le delibere<br />

comunque invalide in relazione all’oggetto.<br />

Devono, invece, essere qualificate annullabili delibere<br />

con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea,<br />

quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta<br />

dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette<br />

da vizi formali, in violazione <strong>di</strong> prescrizioni legali, convenzionali,<br />

regolamentari, attinenti al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> convocazione<br />

o <strong>di</strong> informazione dell’assemblea, quelle<br />

genericamente affette da irregolarità nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

convocazione e quelle che violano norme che richiedono<br />

qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.<br />

«Consulente Immobiliare»<br />

DIVIETO DI FUMO NEL CONDOMINIO<br />

Aumentano le incombenze dell’amministratore<br />

tenuto a pre<strong>di</strong>sporre ed apporre i cartelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto<br />

Con l’entrata in vigore della legge volta alla “tutela<br />

dei non fumatori” e la portata ampia e generalizzata<br />

della norma che impone il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumo sono<br />

conseguenzialmente sorti <strong>di</strong>versi criteri interpretativi circa<br />

l’esatta applicazione. L’art. 51 della legge 16 gennaio 2003<br />

n. 3 al punto 1 <strong>di</strong>spone che: “È vietato fumare nei locali<br />

chiusi, ad eccezione <strong>di</strong>: a) quelli privati non aperti ad utenti<br />

o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali<br />

contrassegnati”.<br />

Ci si è chiesti, quin<strong>di</strong>, se i locali condominiali possano<br />

rientrare tra quelli per cui vige il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumo oppure<br />

rappresentarne eccezioni.<br />

Sul punto è intervenuto il Ministero della Sanità che, in<br />

risposta ad un apposito quesito, ha affermato che la piena<br />

applicazione della nuova <strong>di</strong>sciplina, ispirata al principio<br />

della tutela della salute dei non fumatori nella prospettiva<br />

generale <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a della salute pubblica, comporta<br />

l'applicazione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumare anche nei locali comuni<br />

chiusi dei condomini. Tali spazi, continua il Ministero<br />

facendo riferimento ad androni, scale, ascensori, sale riunioni,<br />

rappresentano luoghi frequentati dai condomini e da<br />

altri soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa<br />

(ad es. addetti alle pulizie, alla manutenzione <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> Paolo Ribero<br />

ascensori o caldaie, addetti alla consegna della posta) ai<br />

quali deve essere estesa la tutela prevista dalla legge. Tali<br />

locali, pertanto, non possono essere considerati privati<br />

“non aperti al pubblico o ad utenti” e quin<strong>di</strong> non possono<br />

rientrare tra quelli nei quali il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumo non è applicato.<br />

I chiarimenti forniti dal Ministero <strong>di</strong>mostrano che il<br />

Legislatore opta per un’interpretazione estensiva del <strong>di</strong>vieto<br />

<strong>di</strong> fumo; si rileva però che nel fornire queste delucidazioni<br />

si sono considerati gli spazi condominiali quali locali<br />

comuni chiusi.<br />

Pertanto nulla quaestio per quanto riguarda l'esistenza del<br />

<strong>di</strong>vieto nelle sale riunioni o nell’ascensore ma vi sono altri<br />

spazi che non possono essere catalogati come locali chiusi<br />

(si pensi ad esempio all’androne che, in alcuni condomini,<br />

permette l’accesso ai garages e che quin<strong>di</strong> è sempre aperto):<br />

interpretando al contrario la risposta del Ministero si<br />

dovrebbe ritenere che in detti spazi non vige il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

fumo.<br />

In ogni caso, a prescindere dalle varie interpretazioni,<br />

rimane la certezza che anche con questa normativa aumentano<br />

le incombenze dell’amministratore il quale sarà tenuto<br />

a pre<strong>di</strong>sporre ed apporre i cartelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto.<br />

«Italia Casa»<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Condominio<br />

OCCUPAZIONE DI TERRENO LIMITROFO<br />

PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ESTERNI<br />

URGENTI AL FABBRICATO <strong>di</strong> Lucrezia Ganzitti<br />

1. Il caso<br />

Con or<strong>di</strong>nanza del 27 gennaio 2004, il Tribunale <strong>di</strong> Salerno<br />

accoglieva il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso<br />

dall’amministratore, progettista e <strong>di</strong>rettore dei lavori <strong>di</strong> un<br />

fabbricato condominiale, al fine <strong>di</strong> ottenere il relativo provve<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> autorizzazione all’installazione <strong>di</strong> un idoneo<br />

ponteggio sulla proprietà confinante, per l’esecuzione dei<br />

necessari lavori <strong>di</strong> riparazione da svolgersi sul lato sud dello<br />

stesso fabbricato. Il ricorrente giustificava la propria istanza<br />

con l’esigenza <strong>di</strong> eliminare, nel più breve tempo possibile,<br />

gli incombenti pericoli, a fronte della cui emergenza il comune<br />

aveva provveduto a rilasciare apposita autorizzazione prescrittiva<br />

del termine, successivamente prorogato, <strong>di</strong> 24 mesi<br />

dal rilascio della medesima, entro cui tali opere avrebbero<br />

dovuto essere portate a compimento (e per la cui realizzazione,<br />

peraltro, era stata altresì concessa ai condomini la possibilità<br />

<strong>di</strong> giovarsi del beneficio dell’assegnazione del contributo<br />

<strong>di</strong> cui alla L. 219/1981, e successive mo<strong>di</strong>fiche, relativa<br />

alla <strong>di</strong>sciplina degli interventi in favore delle popolazioni<br />

colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio<br />

1981). Il resistente, <strong>di</strong> contro, eccepiva in via preliminare<br />

l’insussistenza dei presupposti del periculum in mora e del<br />

fumus boni iuris legittimanti il ricorso d’urgenza ex art. 700<br />

c.p.c.. Lo stesso resistente riferiva, altresì, <strong>di</strong> avere comunque<br />

reso la propria <strong>di</strong>sponibilità a concedere l’uso del terreno,<br />

subor<strong>di</strong>natamente alla conclusione <strong>di</strong> apposita convenzione<br />

<strong>di</strong>retta a formalizzare i reciproci impegni in or<strong>di</strong>ne al<br />

transito sul terreno, ma <strong>di</strong> non essersi potuta in tal modo<br />

comporre la vertenza, per mancanza <strong>di</strong> accordo tra le parti<br />

con riferimento alla misura dell’indennizzo che avrebbe<br />

dovuto essergli riconosciuto per la temporanea occupazione<br />

(l’una parte <strong>di</strong>chiarava infatti la propria <strong>di</strong>sponibilità nella<br />

misura <strong>di</strong> € 100,00 per ogni mese <strong>di</strong> occupazione; l’altra, in<br />

quella <strong>di</strong> gran lunga superiore <strong>di</strong> € 516,00). A fronte <strong>di</strong> ciò,<br />

instava per il rigetto della domanda cautelare formulata e per<br />

la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per<br />

instaurazione <strong>di</strong> lite temeraria.<br />

Tale ricorso trovava pieno accoglimento nell’or<strong>di</strong>nanza<br />

del Tribunale <strong>di</strong> Salerno <strong>di</strong> data 27 gennaio 2004 con la quale<br />

veniva riconosciuto all’amministratore del condominio il<br />

<strong>di</strong>ritto all’occupazione parziale e temporanea <strong>di</strong> una congrua<br />

striscia del terreno <strong>di</strong>rettamente confinante con l’e<strong>di</strong>ficio<br />

condominiale, onde consentire l’installazione provvisoria<br />

<strong>di</strong> idoneo ponteggio per l’esecuzione dei lavori <strong>di</strong> riparazione<br />

della facciata esterna, autorizzati dal comune”.<br />

2. Consenso per l’accesso al fondo del vicino<br />

L’art. 832 c.c. sancisce iI principio generale che riconosce<br />

al proprietario, nell’esercizio del corrispondente <strong>di</strong>ritto reale<br />

<strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento pieno ed esclusivo del bene, il potere <strong>di</strong> opporsi<br />

all’accesso dei terzi. Ciò, in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto <strong>di</strong><br />

essersi avvalso della facoltà, esercitabile senza limiti <strong>di</strong> tempo,<br />

ed attribuitagli dall’art. 841 c.c., <strong>di</strong> chiudere il proprio<br />

fondo al fine <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>rne l’altrui accesso. Ai sensi del successivo<br />

art. 843 c.c., la cui applicazione è altresì estesa alle<br />

ipotesi <strong>di</strong> condominio, ed in<strong>di</strong>pendentemente dalla relativa<br />

autorizzazione assembleare (in tal senso Cass. Civ., 5 settembre<br />

1969, n. 3059), l’accesso ed il passaggio attraverso il<br />

fondo del vicino è riconosciuto quando ciò sia finalizzato<br />

alla costruzione, riparazione ovvero demolizione <strong>di</strong> opere<br />

proprie o comuni. La tutela apprestata da tale norma ha costituito<br />

oggetto <strong>di</strong> interpretazione estensiva, in conformità con<br />

l’orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza <strong>di</strong><br />

merito, nel senso <strong>di</strong> riconoscerne l’applicabilità anche alle<br />

ipotesi <strong>di</strong> necessaria occupazione del vicino fondo, benché<br />

limitatamente al minore spazio possibile, per il tempo in<strong>di</strong>spensabile<br />

alla realizzazione <strong>di</strong> quei lavori per i quali sia<br />

possibile esclusivamente un’esecuzione protratta nel tempo.<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie tale applicazione trova ulteriore conferma<br />

nell’idonea autorizzazione amministrativa <strong>di</strong> conformità alla<br />

normativa urbanistica precedentemente rilasciata dal comune<br />

<strong>di</strong> Salerno. In tali ipotesi deve ritenersi altresì implicitamente<br />

compreso il deposito <strong>di</strong> quelle cose che costituiscano strumento<br />

in<strong>di</strong>spensabile alla costruzione e della cui eliminazione,<br />

terminata la necessità, il depositante deve farsi totale<br />

carico, in adempimento dell’obbligo <strong>di</strong> ripristino sullo stesso<br />

gravante ab origine.<br />

3. Diritto al consenso all’accesso ovvero <strong>di</strong>ritto all’imme<strong>di</strong>ato<br />

accesso al fondo confinante<br />

Costituisce oggetto <strong>di</strong> ampia <strong>di</strong>scussione l’in<strong>di</strong>viduazione<br />

della natura del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>sciplinato ai sensi dell’art. 843 c.c.,<br />

quanto al risultato del cui esercizio con lo stesso debba intendersi<br />

raggiunto, alternativamente, <strong>di</strong> ottenimento dal proprietario<br />

del consenso all’accesso ovvero <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ato accesso<br />

al fondo confinante. La giurisprudenza pare ormai consolidata<br />

nel ritenere gravante a carico del proprietario del fondo un<br />

obbligo avente ad oggetto la prestazione del consenso all’accesso<br />

ed al passaggio, al quale lo stesso è tenuto in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dall’accertamento condotto dal giu<strong>di</strong>ce.<br />

All’eventuale pronuncia dell’autorità a<strong>di</strong>ta deve infatti<br />

riconoscersi natura meramente <strong>di</strong>chiarativa e non anche<br />

costitutiva, trattandosi <strong>di</strong> semplice limitazione dell’altrui<br />

proprietà fon<strong>di</strong>aria <strong>di</strong>sposta al solo fine <strong>di</strong> garantire piena<br />

tutela ad esigenze espressamente riconosciute dal legislatore.<br />

È fatto obbligo al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> scegliere quella, tra le <strong>di</strong>verse<br />

possibili soluzioni, che consenta il raggiungimento dello scopo<br />

con il minore sacrificio sia per il richiedente il passaggio<br />

che per colui il quale sia gravato del corrispondente obbligo<br />

(Cass. Civ., 22 ottobre 1998, n. 10474).<br />

L’eventuale condotta assunta dal soggetto obbligato a<br />

concedere il passaggio che si concretizzi in un’ostinata quan-<br />

135


136<br />

Condominio<br />

to temeraria, ossia dolosa ovvero colposa resistenza in giu<strong>di</strong>zio,<br />

qualora integri gli estremi della responsabilità aggravata<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 96 c.p.c., da <strong>di</strong>ritto al risarcimento del danno<br />

eventualmente patito, con la sola limitazione per cui lo stesso<br />

sia esercitato nel giu<strong>di</strong>zio attinente alla lite già instaurata e<br />

non anche autonomamente in un nuovo giu<strong>di</strong>zio (Cass. Civ.,<br />

27 febbraio 1995, n. 2274; Cass. Civ., 22 ottobre 1998, n.<br />

10474; Cass. Civ., 2 ottobre 1992, n. 10837). Nell’obbligo <strong>di</strong><br />

consentire l’accesso ed il passaggio gravante in capo al proprietario<br />

del fondo ai sensi dell’art. 834 c.c., deve pertanto<br />

riconoscersi la natura <strong>di</strong> obbligazione propter rem o ob rem,<br />

e non già una servitù legale, per mancanza del presupposto<br />

della perpetuità della relativa causa. Stante la natura propter<br />

rem o ob rem <strong>di</strong> tale obbligazione, qualora la prestazione del<br />

consenso sia illegittimamente negata, non può ritenersi esperibile<br />

alcuna tutela possessoria, in quanto attinente ad un<br />

comportamento del soggetto passivo, nelle forme <strong>di</strong> una prestazione<br />

<strong>di</strong> fare, <strong>di</strong> non fare, o <strong>di</strong> sopportare (rispettivamente,<br />

per consentire materialmente al terzo l’ingresso sul fondo e<br />

l’esecuzione delle opere, per tollerare un deposito <strong>di</strong> attrezzi<br />

o la temporanea occupazione del fondo o l’erezione <strong>di</strong><br />

un’impalcatura, ovvero nonostante l’opposizione del proprietario),<br />

in alcun modo riconducibili entro lo schema del <strong>di</strong>ritto<br />

reale.<br />

4. Adeguata indennità<br />

L’art. 843, comma 2, c.c., <strong>di</strong>spone altresì che colui il quale,<br />

nell’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso, arrechi un danno al<br />

proprietario del fondo gravato dal corrispondente obbligo,<br />

sia tenuto a corrispondere a quest’ultimo un’adeguata indennità.<br />

Tale indennità, secondo la dottrina dominante, deve ritenersi<br />

<strong>di</strong> natura esclusivamente risarcitoria, in quanto dovuta<br />

per l’esclusiva ragione dell’essere stato posto in essere un<br />

fatto illecito, e non anche per la sola ingerenza che sul fondo<br />

sia stata esercitata (Cass. Civ., 14 maggio 1969, n. 1670).<br />

Parte della giurisprudenza vi ravvisa, invece, una preventiva<br />

liquidazione del potenziale danno che potrebbe derivare al<br />

proprietario del fondo a seguito del passaggio o del protrarsi<br />

dell’occupazione (Cass. Civ., 27 maggio 1982, n. 3222).<br />

La misura <strong>di</strong> tale indennità costituisce, inoltre, in base al<br />

principio della libera autonomia contrattuale, oggetto <strong>di</strong><br />

regolamentazione esercitabile con apposite convenzioni che i<br />

proprietari interessati hanno la facoltà <strong>di</strong> concludere, potendo<br />

con le stesse altresì determinare le modalità <strong>di</strong> svolgimento e<br />

la durata del passaggio e dell’eventuale occupazione del fondo<br />

(cfr. Cass. Civ., 27 maggio 1982, n. 3222). L’indennità in<br />

ogni caso è limitata al ristoro dei soli danni materiali subiti<br />

dal fondo in conseguenza <strong>di</strong>retta ed imme<strong>di</strong>ata dell’accesso e<br />

<strong>di</strong> altre attività inerenti e conseguenti (Trib. Genova, 2 febbraio<br />

1989, Giur. It. 1990, 628), <strong>di</strong> talché devono ritenersi<br />

esclusi dalla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui all’art. 843 c.c. i danni che siano<br />

stati provocati dalla struttura delle opere eseguite e riconosciute<br />

necessarie (Cass. Civ., 20 agosto 1981, n. 4944).<br />

5. Ricorso ex art. 700 c.p.c. ed altri possibili rime<strong>di</strong> tecnici<br />

esperibili<br />

L’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso<br />

dall’amministratore del fabbricato condominiale necessitante<br />

i lavori <strong>di</strong> riparazione trova giustificazione nella fondatezza<br />

riconosciuta dal Tribunale <strong>di</strong> Salerno con l’or<strong>di</strong>nanza del 27<br />

gennaio 2004 dei presupposti legittimanti la stessa istanza. In<br />

particolare, con riferimento al fumus boni iuris è dato riscontrarne<br />

l’effettiva sussistenza nell’assoluta necessità del condominio<br />

istante <strong>di</strong> ottenere il riconoscimento del <strong>di</strong>ritto<br />

all’accesso ed alla conseguente parziale occupazione provvisoria<br />

del contiguo fondo al fine <strong>di</strong> realizzarne la relativa riparazione;<br />

con riferimento al periculum in mora, per l’in<strong>di</strong>fferibilità<br />

dell’intervento <strong>di</strong> riparazione da effettuare, come documentalmente<br />

comprovato dall’autorizzazione rilasciata dal<br />

comune <strong>di</strong> Salerno, in quanto <strong>di</strong>retto ad evitare la verosimile<br />

prospettazione <strong>di</strong> un danno imminente ed irreparabile. Il tutto<br />

valutato, altresì, avuto riguardo alla persistenza del pericolo<br />

per la pubblica e privata incolumità rappresentato dalla precaria<br />

con<strong>di</strong>zione dell’e<strong>di</strong>ficio in riparazione, ed in particolar<br />

modo con danno per i proprietari delle singole unità immobiliari<br />

e, quin<strong>di</strong>, per lo stesso condominio istante, la cui posizione<br />

risulta peraltro aggravata dal concreto rischio <strong>di</strong> decadenza<br />

dal beneficio dell’erogazione del contributo pubblico<br />

già riconosciutogli. Al fine <strong>di</strong> una scelta quanto più opportuna<br />

possibile in or<strong>di</strong>ne al tipo <strong>di</strong> rime<strong>di</strong>o tecnico oggettivamente<br />

preferibile per il raggiungimento dello scopo perseguito,<br />

occorre si proceda ad un’idonea valutazione degli elementi<br />

caratterizzanti la fattispecie concreta, che, nel caso <strong>di</strong><br />

specie, hanno riguardato lo stu<strong>di</strong>o della conformazione dei<br />

luoghi, della struttura e dell’ubicazione del fabbricato da<br />

riparare. È proprio dalle risultanze <strong>di</strong> un’analisi condotta<br />

secondo tali linee <strong>di</strong>rettrici che nella fattispecie sottoposta<br />

all’attenzione del Tribunale <strong>di</strong> Salerno la scelta operata dalla<br />

ricorrente nel senso della promozione <strong>di</strong> un ricorso d’urgenza<br />

ex art. 700 c.p.c. deve ritenersi, fra quelle possibili, la più<br />

opportuna, risultando ogni altro rime<strong>di</strong>o tecnico alternativo<br />

all’occupazione parziale dell’altrui proprietà obbiettivamente<br />

più gravoso (nel merito, Trib. U<strong>di</strong>ne, 12 luglio 1994; <strong>di</strong> legittimità,<br />

Cass. Civ., 27 febbraio 1995, n. 2274 e Cass. Civ., 22<br />

ottobre 1998, n. 10474). L’esperibilità <strong>di</strong> tale rime<strong>di</strong>o deve<br />

tuttavia ritenersi subor<strong>di</strong>nata alla riferibilità della relativa<br />

necessità non alle opere da eseguire, bensì all’accesso ed al<br />

passaggio nel fondo (Cass. Civ., 13 febbraio 1987, n. 1578).<br />

6. Legittimazione all’esperimento del ricorso ex art. 700<br />

c.p.c. per il riconoscimento del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso<br />

La giurisprudenza è concorde nel riconoscere la legittimazione<br />

attiva all’esperimento del ricorso d’urgenza <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 700 c.p.c., al fine <strong>di</strong> ottenere un riconoscimento giu<strong>di</strong>ziale<br />

in or<strong>di</strong>ne al necessitato accesso al fondo altrui, non solo<br />

al proprietario ed al titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali (enfiteusi, usufrutto,<br />

uso, abitazione o superficie), ma anche al possessore dello<br />

stesso (in tal senso Cass. Civ., 14 giugno 1957, n. 2249).<br />

Tale riconoscimento deve tuttavia ritenersi escluso con<br />

riferimento al semplice detentore del fondo gravato del relativo<br />

obbligo.<br />

Per quanto concerne la legittimazione passiva a resistere<br />

a tali pretese, questa deve ritenersi sussistere non soltanto in<br />

capo al proprietario del fondo vicino, ma anche nei<br />

con¬fronti <strong>di</strong> chiunque si trovi nel go<strong>di</strong>mento dello stesso in<br />

virtù <strong>di</strong> un rapporto reale o personale (Cass. Civ., 14 giugno<br />

1957, n. 2249, e Cass. Civ., 7 novembre 1970, n. 2282).<br />

«Geoide»<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO<br />

TRIBUNALE CIVILE DI F.<br />

Consulenza Tecnica d’Ufficio<br />

Nella causa civile iscritta al n.348/88 R.G. del Tribunale <strong>di</strong><br />

F. promossa da F. S. (attore), <strong>di</strong>feso dall’avvocato A. M. contro<br />

E. C. <strong>di</strong>feso dall’avvocato G. T.<br />

G.I. avv. F.G.<br />

Premessa<br />

Nell’u<strong>di</strong>enza del 20 del mese <strong>di</strong> Gennaio dell’anno duemilatre,(20/Gennaio/2003),<br />

il sottoscritto Geom. Giulio Le Rose,<br />

regolarmente iscritto, all’albo dei <strong>Geometri</strong> della Provincia <strong>di</strong><br />

<strong>Cosenza</strong> al n° 2147 e presso il tribunale <strong>di</strong> Castrovillari in data<br />

27/6/1991 al n° 65, con Stu<strong>di</strong>o Tecnico in ACQUAFORMOSA<br />

(CS), in Piazza Vittorio Emanuele III° n° 2 – 3, è stato nominato<br />

C.T.U., (Consulente Tecnico d’ Ufficio), nella causa in epigrafe,<br />

e nella stessa data ha regolarmente accettato l’incarico<br />

ricevuto prestando il giuramento <strong>di</strong> rito.<br />

In quest’ultima u<strong>di</strong>enza il Giu<strong>di</strong>ce Istruttore ha formulato al<br />

sottoscritto C.T.U. i quesiti posti nell’u<strong>di</strong>enza del 28/11/1991 <strong>di</strong><br />

seguito riportati:<br />

1. Accerti se vi è corrispondenza fra le particelle <strong>di</strong> terreno<br />

delle quali l’attore assume <strong>di</strong> essere legittimo proprietario e<br />

quelle che il convenuto assume <strong>di</strong> aver ricevuto in donazione<br />

per atto Notaio P. del 12/2/1956 Rep. n° 1066;<br />

2. Accerti e determini quali sono i danni subiti dall’attore,<br />

(S.), per la illegittima detenzione da parte del convenuto, (E.<br />

C.), a partire dal 27/2/1987;<br />

oltre ai quesiti formulati nell’u<strong>di</strong>enza del 7/10/2002 nei<br />

punti b), c), d), <strong>di</strong> seguito riportati:<br />

b) Il C.T.U. in<strong>di</strong>vidui i confini e i confinanti dei tre appezzamenti<br />

<strong>di</strong> terreno:<br />

c) Il C.T.U. in<strong>di</strong>vidui in quale dei tre appezzamenti si trova<br />

la sorgente <strong>di</strong> cui si parla nell’atto Notarile <strong>di</strong> donazione del<br />

12/02/1956;<br />

d) Il C.T.U. in<strong>di</strong>vidui in quale dei tre appezzamenti si trova<br />

il fabbricato <strong>di</strong> cui si parla nel predetto atto notarile.<br />

Il sottoscritto C.T.U. , avvisava le parti in causa, quali il<br />

Signor E. C. e il suo procuratore Avv.to G. T., il Signor F. S. e il<br />

suo procuratore Avv.to A. M. e il Geom. G. S. tecnico <strong>di</strong> parte<br />

<strong>di</strong> quest’ultimo ad essere presenti nel luogo oggetto <strong>di</strong> causa,<br />

me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata A/R, per il giorno 7/Aprile/2003<br />

alle ore 10,00, (<strong>di</strong>eci), (ve<strong>di</strong> copia lettera allegata alla presente<br />

sotto la lettera A)<br />

Due giorni prima e precisamente il 5/4/2003, il Geom. G.<br />

S., quale tecnico do parte attrice ovvero del Signor F. S., mi<br />

comunicava me<strong>di</strong>ante lettera consegnata a mano, che non poteva<br />

partecipare alle operazioni peritali in quanto aveva cessato<br />

l’attività, (ve<strong>di</strong> copia lettera allegata alla presente sotto la lettera<br />

B).<br />

Nell’u<strong>di</strong>enza del 8/5/2003, mi presentai persso il Tribunale,<br />

dove in presenza del G.I., oltre a chiedere una proroga <strong>di</strong> giorni<br />

90, riferii <strong>di</strong> comunicare alla parte attrice <strong>di</strong> designare un altro<br />

tecnico <strong>di</strong> parte in quanto il precedente non poteva partecipare<br />

per i motivi sopra esposti.<br />

Consulenza tecnica<br />

<strong>di</strong> Giulio Le Rose<br />

Il sottoscritto C.T.U. , avvisava nuovamente le parti,<br />

me<strong>di</strong>ante lettere raccomandate A/R, ad essere presenti nel luogo<br />

dell’oggetto <strong>di</strong> causa, per il giorno 07/Giugno/2003 alle ore<br />

9:30 (nove e trenta), (Ve<strong>di</strong> ricevute allegate alla presente sotto<br />

la lettera C)<br />

Successivamente me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata A/R, del<br />

5/6/2003, ricevuta il 6/6/2003, l’ Avv.to A. M. procuratore <strong>di</strong><br />

parte attrice, mi comunicava che il nuovo tecnico <strong>di</strong> parte designata<br />

era il Geom. A. F. da F., (ve<strong>di</strong> lettera allegata alla presente<br />

sotto la lettera D).<br />

In tale data, ora e luogo, oltre al sottoscritto C.T.U. insieme<br />

ai miei collaboratori quali il Geom. O. S. e il Geom. D. B., erano<br />

presenti: per la parte attrice il Signor F. S., mentre per la<br />

parte convenuta e dei loro rispettivi procuratori non vi era nessuno.<br />

In questa occasione, avanzato il tentativo <strong>di</strong> transazione o<br />

conciliazione, (tentativo a cui non è stato possibile arrivare, in<br />

quanto non vi erano presenti tutte le parti in causa), procedevo<br />

ad una accurata ispezione dello stato <strong>di</strong> fatto dei luoghi, ( <strong>di</strong> cui<br />

darò conto nella relazione che segue), infine ascoltavo le osservazioni<br />

dell’attore Signor F. S. il quale affermava e <strong>di</strong>chiarava<br />

che né lui e né sua madre avevano mai lavorato e coltivato le<br />

particelle n° 45, tantochè indetta particella ha realizzato un<br />

miglioramento fon<strong>di</strong>ario eseguendo una piantagione <strong>di</strong> uliveto<br />

avente un età <strong>di</strong> circa 6 – 7 anni, dopo<strong>di</strong>chè alle ore 11:00 chiudevo<br />

il verbale <strong>di</strong> sopralluogo e rinviavo le operazioni peritali<br />

<strong>di</strong> rilievo in data da destinarsi, avvisando le parti me<strong>di</strong>ante lettere<br />

raccomandate A/R, (ve<strong>di</strong> lettere allegate alla presente sotto<br />

la lettera E)<br />

Nel giorno e nell’ora fissata per il giorno per il 25 ottobre<br />

2003, alle ore 9:30, (nove e trenta), nei luoghi <strong>di</strong> causa erano<br />

presenti oltre al sottoscritto C.T.U. , insieme ai suoi collaboratori<br />

quali il Geom. O. S. e il Geom. D. B., non vi era nessuno<br />

presente né <strong>di</strong> parte attrice né <strong>di</strong> parte convenuta, tantomeno i<br />

loro rispettivi procuratori.<br />

Il sottoscritto insieme ai suoi collaboratori dopo aver espletato<br />

un accurata ricognizione dello stato <strong>di</strong> fatto dei luoghi, per<br />

in<strong>di</strong>viduare i confini e i confinanti e vedere in quale dei tre<br />

appezzamenti ricadeva la sorgente <strong>di</strong> acqua <strong>di</strong> cui si parla nell’atto<br />

<strong>di</strong> donazione della parte convenuta del 12/2/1956 e dopo<br />

avere effettuato una serie <strong>di</strong> fotografie, sia esse panoramiche<br />

che particolari chiudeva il verbale <strong>di</strong> sopralluogo alle ore<br />

12:00.<br />

Il tutto per come si evince nei verbali dei sopralluoghi, letti<br />

e firmati dal sottoscritto e dalle parti viene allegato alla presente<br />

sotto la lettera F.<br />

Alla luce dei dati acquisiti, dai sopralluoghi e dalle indagini<br />

effettuate, il sottoscritto può procedere alla stesura della suddetta<br />

Consulenza Tecnica, dando risposta ai quesiti formulati<br />

nelle u<strong>di</strong>enze del 28/11/1991 e del 7/10/2002.<br />

Quesito 1)<br />

Accerti se vi è corrispondenza fra le particelle <strong>di</strong> terreno<br />

delle quali l’attore assume <strong>di</strong> essere legittimo proprietario e<br />

quelle che il convenuto assume <strong>di</strong> aver ricevuto in donazione<br />

per atto Notaio P. del 12/2/1956 Rep. n° 1066.<br />

137


138<br />

Consulenza tecnica<br />

Prima <strong>di</strong> procedere alla risposta del presente quesito bisogna<br />

fare una netta e dettagliata <strong>di</strong>stinzione fra il fondo <strong>di</strong> proprietà<br />

dell’attore, (F. S.), e il fondo <strong>di</strong> proprietà del convenuto,<br />

(E. C.), per come si evince negli ultimi rispettivi atti pubblici,<br />

<strong>di</strong> seguito riportati:<br />

Il fondo <strong>di</strong> proprietà dell’attore ovvero del Signor F. S., pervenuto<br />

per atto pubblico <strong>di</strong> donazione redatto dal Notaio I. S. in<br />

data 27/2/1987, Repertorio n° 1859, Raccolta n° 563, registrato<br />

presso l’Ufficio del Registro <strong>di</strong> Castrovillari in data 6/3/1987 al<br />

n° 393 e regolarmente trascritto presso la conservatoria dei<br />

registri immobiliari <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> in data 17/3/1987 ai nn. 5973 e<br />

50228.<br />

In detto atto la madre A. C. donava al figlio F. S., un fondo<br />

rustico ubicato nel Comune <strong>di</strong> B. (CS), alla località denominata<br />

“C.da V. A.’’, costituito dalle particelle riportate nel N.C.T.<br />

(Nuovo Catasto Terreni), <strong>di</strong> seguito elencate;<br />

a) F. 11 Particella n° 45, <strong>di</strong> natura Sem.,<br />

<strong>di</strong> classe 2 esteso ..............................................Ha 00.34.50;<br />

b) F. 11 Particella n° 46. <strong>di</strong> natura Sem. Arb.,<br />

<strong>di</strong> classe 2 esteso ..............................................Ha 00.40.20;<br />

c) F. 11 Particella n° 54 , <strong>di</strong> natura Sem. Irriguo,<br />

<strong>di</strong> classe 2 esteso ............................................Ha 00.16.601;<br />

Mentre il fondo <strong>di</strong> proprietà del convenuto ovvero del<br />

Signor E. C., pervenuto per atto pubblico <strong>di</strong> donazione, redatto<br />

dal Notaio P. A., in data 12/2/1956, Repertorio n° 1066, registrato<br />

presso l’Ufficio del Registro <strong>di</strong> Lungro in data 3/3/1966<br />

al n° 409, Mod. I, Vol. n° 92 e regolarmente trascritto presso la<br />

conservatoria dei registri immobiliari <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> in data<br />

22/6/1966 ai nn. 7154 e 68313.<br />

Con detto atto il padre, A. C. fu G., donava al figlio E. C.,<br />

un fondo ubicato nel Comune <strong>di</strong> B. (CS) , alla località denominata<br />

‘’C.da S. F.’’, costituito dalle particelle riportate nel N.C.T.<br />

(Nuovo Catasto Terreni), <strong>di</strong> seguito elencate:<br />

a) F. 11 Particella n° 4, <strong>di</strong> natura Semi Arb.<br />

<strong>di</strong> classe 2, esteso ................................................Ha 1.73.40;<br />

b) F.11 Particella n° 2 sub.2<br />

(Porzione <strong>di</strong> Fabbricato Rurale),.........................._________<br />

Totale estensione del fondo oggetto della presente<br />

donazione ............................................................Ha 1.73.40<br />

Il sottoscritto C.T.U., non si è soffermato a quanto sopra<br />

descritto, ma ha ritenuto opportuno fare ulteriori indagini e<br />

ricerche , presso l’Archivio Notarile <strong>di</strong> <strong>Cosenza</strong> e vedere i titoli<br />

<strong>di</strong> provenienza dei rispettivi atti pubblici, sopra menzionati, sia<br />

al punto 1) che al punto 2), per verificare cosa vi era stato<br />

<strong>di</strong>chiarato.<br />

La provenienza dell’atto pubblico <strong>di</strong> cui al punto 1) , sopra<br />

menzionato, fral’altro <strong>di</strong>chiarato anche nell’atto <strong>di</strong> donazione<br />

dell’attore, (F. S.), quale atto ven<strong>di</strong>ta a contratto nuziale,( allegato<br />

alla presente sotto la lettera ‘’G’’) redatto dal Notaio, P.<br />

O., in data 02/9/1928, Repertorio n° 3897 e registrato a Lungro<br />

il 15/9/1928 al n° 185, Vol. 81, Mod. I.<br />

Con detto atto, viene chiaramente specificato al punto 3°<br />

lett. B), che il Signor A. C. donava alla propria figlia , A. C. ,<br />

quale madre dell’attore F. S., a titolo <strong>di</strong> legittima , <strong>di</strong>stacco <strong>di</strong><br />

un fondo in agro <strong>di</strong> B. alla C.da S. F. esteso are 34 (trentaquattro),<br />

<strong>di</strong> terreno seminatorio con pochi olivi ed alberi.<br />

Tutto ciò sopra descritto, corrisponde perfettamente al terreno<br />

identificato con la particella n° 45, del Foglio <strong>di</strong> mappa n°<br />

11, ( ve<strong>di</strong> stralcio planimetrico catastale particella colorata in<br />

verdone), terreno che veniva coltivato e lavorato dal 02/9/1928<br />

dalla madre A. C. e dal 27/21987 a tutt’oggi dall’attore F. S.,<br />

(quali legittimi proprietari).<br />

Non vi sono altri titoli o atti pubblici da parte della madre<br />

dell’attore (F. S.), o dello stesso attore, che <strong>di</strong>mostrano la proprietà<br />

o il possesso, per le restanti particelle n° 46 e 54, oggetto<br />

<strong>di</strong> causa, estese complessivamente are 56 e ca 80, (che fra l’altro,<br />

ripeto a <strong>di</strong>re come in premessa, per come <strong>di</strong>chiarato nel 1°<br />

verbale <strong>di</strong> sopralluogo resa dall’Attore, né costui e né sua<br />

madre A. C. hanno mai posseduto e lavorato dette particelle).<br />

Presumo che l’errore è accaduto solo perché nel certificato<br />

catastale o nella misura catastale, allegate nel fascicolo <strong>di</strong> parte,<br />

le particelle n° 46 e 54 erano intestate alla madre dell’attore A.<br />

C., ma ciò non <strong>di</strong>mostra che era proprietaria, perché il nostro<br />

catasto rustico italiano è geometrico, particellare e non probatorio<br />

(ve<strong>di</strong> l’autore Igino Micheli, Estimo Catastale).<br />

Mentre la provenienza dell’atto pubblico <strong>di</strong> cui al punto 2),<br />

sopra menzionato, fra l’altro <strong>di</strong>chiarato anche nell’atto <strong>di</strong> donazione<br />

del convenuto, quale atto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta, (allegato alla<br />

presente sotto la lettera “H”, leggere parte evidenziata in verde),<br />

redatto dal Notaio P. O., in data 15/4/1907, Repertorio n°<br />

1860 e registrato a Lungro il 26/4/1907 al n° 620.<br />

Con detto atto, il Signor A. <strong>di</strong> U. C., padre del convenuto,<br />

acquistava il seguente immobile in agro <strong>di</strong> B., <strong>di</strong>stacco del fondo<br />

S. F. costituito da circa are 30 <strong>di</strong> vigneto e la rimanenza, terreno<br />

seminatorio, alberato da ulivi, gelsi, e fichi, determinato<br />

da segni lapidei e confinante con ecc..; anche in questo atto viene<br />

citato sia la sorgente dell’acqua, che una porzione del fabbricato<br />

rurale.<br />

Mentre, sempre in quest’atto, si evidenzia, a pag. 2 ultimo<br />

rigo e successiva pagina, (parte sottolineata in rosso), <strong>di</strong>ce “A<br />

maggiore spiegazione si determina che l’estensione della vigna<br />

è <strong>di</strong> circa are trenta (30), quella del terreno sotto la sorgente è<br />

<strong>di</strong> circa are settanta (70) e l’estensione del terreno seminatorio<br />

sovrastante è <strong>di</strong> circa ettari una (1) e are 90; lo spezzone sotto<br />

la sorgente confina con ecc..”.<br />

Tutto ciò sopra descritto, corrisponde perfettamente al terreno,<br />

<strong>di</strong> proprietà e in possesso del convenuto (E. C.), identificato<br />

con la particelle n° 4, 46 e 54, del Foglio <strong>di</strong> mappa n° 11, <strong>di</strong><br />

cui:<br />

la particella n° 4 (estesa Ha 1.73.40), la particella n° 54<br />

(estesa Ha 00.16.60), entrambi <strong>di</strong> natura seminativo estese<br />

complessivamente Ha 1 are 90 e ca 00 (Ha 1.90.00) e la particella<br />

n° 46, anch’essa <strong>di</strong> natura seminativo estesa are 40 e ca<br />

20.<br />

Quest’ultima particella (46), da indagini eseguite nel posto<br />

e da informazioni rese da persone anziane che praticavano<br />

quella zona, era coltivata a vigneto; infatti, gli ultimi pie<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

viti sono state estirpate dall’attuale affittuario del convenuto (F.<br />

S.).<br />

Quest’ultime e ulteriori ricerche, sono servite per capire la<br />

volontà del donante, A. fu U. C., che fra l’altro era il padre <strong>di</strong><br />

A. C. e E. C., quin<strong>di</strong> un buon padre <strong>di</strong> famiglia, non avrebbe<br />

mai effettuato una donazione per poi mettere in conflitto i propri<br />

figli o i propri nipoti!<br />

Bisogna ricordare, anche che stiamo parlando degli anni,<br />

che vanno dal 1928/1958 fino al 1987, anni in cui i terreni si<br />

lavoravano ed erano la risorsa primaria.<br />

Vista l’importanza che avevano i terreni in quegli anni, non<br />

penso che una delle parti non se né sarebbe reso conto della sua<br />

mancanza.<br />

n. 2-3/2005


Infatti, solo dopo 59 anni, a partire dalla data <strong>di</strong> donazione del1°<br />

atto del 2/9/1928 fino al 27/2/1987, l’attore F. S. si è accorto che<br />

mancavano circa 2 tomolate <strong>di</strong> terreno, anche perché <strong>di</strong> queste due,<br />

costituite dalle particelle n° 46 e 54, non vi è alcun titolo o atto pubblico<br />

<strong>di</strong> provenienza da parte della madre A. C., che <strong>di</strong>mostri la proprietà.<br />

Quesito 2)<br />

Accerti e determini quali sono i danni subiti dall’attore (F. S.),<br />

per la illegittima detenzione da parte del convenuto (E. C.), a partire<br />

dal 27/2/1987.<br />

Di conseguenza dall’esito della risposta del quesito n° 1, non vi<br />

è nessun danno da determinare nei confronti dell’attore (F. S.), in<br />

quanto le particelle n° 46 e 54, oggetto <strong>di</strong> contestazione, non risultano<br />

intestate alla madre dell’attore (A. C.), in quanto nell’atto pubblico<br />

<strong>di</strong> provenienza, non risultava proprietaria.<br />

Quesito b)<br />

Il C.T.U. in<strong>di</strong>vidui i confini e i confinanti dei tre appezzamenti<br />

<strong>di</strong> terreno.<br />

I confini dei 3 appezzamenti <strong>di</strong> terreno sono ben delimitati e<br />

materializzati da scarpate naturali, infatti, fino ad oggi non vi sono<br />

contestazioni in merito (per come si evidenzia nelle foto n° 9-10-<br />

11).<br />

I confinanti dei 3 appezzamenti <strong>di</strong> terreno, sono <strong>di</strong> seguito riportati:<br />

-a) I confinanti del 1° appezzamento costituito dalla particella<br />

n° 4 (ve<strong>di</strong> stralcio planimetrico catastale parte colorata in verde),<br />

sono:<br />

per un lato con strada vicinale S. P., per un lato con proprietà <strong>di</strong><br />

A. fu M. S., (Particelle n° 5 e 7), per due lati con proprietà <strong>di</strong> I. S.<br />

(particelle n° 9,72,102), per un lato con proprietà <strong>di</strong> F. S., attore<br />

(particella n° 45), per un lato con corte del fabbricato rurale (particella<br />

n° 2);<br />

-b) I confinanti, del 2° appezzamento <strong>di</strong> terreno, costituito dalle<br />

particelle n° 46 e 54 (ve<strong>di</strong> stralcio planimetrico catastale parte colorata<br />

in arancio), sono:<br />

per un lato con proprietà <strong>di</strong> F. S., attore (particella n° 45), per 2<br />

lati con proprietà <strong>di</strong> I. S. (particelle n° 3,72), per un lato con pro-<br />

La Sentenza<br />

n. 2-3/2005<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

In Nome del popolo Italiano<br />

Il Tribunale <strong>di</strong> F, sez. stralcio, nella persona del Giu<strong>di</strong>ce Unico Avv. M, I.,<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

Nella causa iscritta al N° 348/885 R.G.A.C., vertente<br />

TRA<br />

F.S., da C., selettivamente domiciliato in F., nello stu<strong>di</strong>o dell’Avv. E. F., rappresentato<br />

e <strong>di</strong>feso dall’Avv. A. M.. Attore<br />

E<br />

E. C., da C., ivi selettivamente domiciliato in Vico II Spela 13, nello stu<strong>di</strong>o<br />

dell’Avv. A. O., dal quale è rappresentato e <strong>di</strong>feso Convenuto.<br />

Oggetto: Riven<strong>di</strong>ca e danni<br />

Conclusioni: come da verbale dell’u<strong>di</strong>enza del 10/05/2004<br />

Svolgimento del Processo<br />

Con atto <strong>di</strong> citazione notificato il 14/04/88, F. S. ha convenuto davanti questo<br />

Tribunale E. C. per sentir <strong>di</strong>chiarare che egli era legittimo proprietario<br />

del terreno <strong>di</strong> cui alla particella 46, <strong>di</strong> Ha 0.40.20 ed alla particella 54, <strong>di</strong> Ha<br />

0.16.60, <strong>di</strong> cui al foglio <strong>di</strong> mappa II del catasto terreni del Comune <strong>di</strong> C., in<br />

<strong>di</strong>tta A. C. <strong>di</strong> M.; e conseguentemente, sentir condannare il convenuto al<br />

Consulenza tecnica<br />

prietà <strong>di</strong> A. <strong>di</strong> O. C. (particella n° 157), per un lato con strada vicinale<br />

Pantanalonga.<br />

-c) Mentre i confinanti del 3° appezzamento <strong>di</strong> terreno, non<br />

ritengo opportuno elencarli , in quanto non è oggetto <strong>di</strong> contestazione<br />

ed anche perché è posto ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> circa mt. 100 rispetto<br />

al secondo appezzamento.<br />

Quesito c)<br />

Il C.T.U. in<strong>di</strong>vidui in quale dei tre appezzamenti si trova la sorgente<br />

<strong>di</strong> cui si parla nell’atto notarile <strong>di</strong> donazione del 12/2/1956.<br />

La sorgente, <strong>di</strong> cui si parla nell’atto notarile <strong>di</strong> donazione redatto<br />

dal notaio A. P., in data 12/2/1956, repertorio n° 1066, sorge nella<br />

particella n° 54, del Foglio <strong>di</strong> mappa n° 11, (ve<strong>di</strong> documentazione<br />

fotografica n° 4 e 5), mentre la fotografia n° 6 evidenzia il fosso <strong>di</strong><br />

scolo dell’acqua, che parte dalla sorgente e attraversa tutta la particella<br />

n° 54 fino a raggiungere il fosso sottostante denominato “ Z.“.<br />

Quesito d)<br />

Il C.T.U. in<strong>di</strong>vidui in quale dei tre appezzamenti si trova il fabbricato<br />

<strong>di</strong> cui si parla nel predetto atto notarile.<br />

Il fabbricato rurale, quale unico nella zona, che viene citato nell’atto<br />

notarile <strong>di</strong> donazione, redatto dal notaio A. P., in data<br />

12/2/1956, repertorio n° 1066, non si trova all’interno <strong>di</strong> nessuno<br />

dei tre appezzamenti, ma bensì è ubicato al confine dell’appezzamento<br />

<strong>di</strong> terreno identificato con la particella n° 4, del Foglio <strong>di</strong><br />

mappa n° 11 <strong>di</strong> proprietà del convenuto E. C., in quanto catastalmente<br />

è censito e identificato con un numero a parte , Foglio n° 11,<br />

Particella n° 2, sub. 2, porzione <strong>di</strong> fabbricato rurale, (ve<strong>di</strong> stralcio<br />

planimetrico catastale mallegato alla presente, parte evidenziata in<br />

colore rosso e documentazione fotografica n° 7 e 8).<br />

Avendo espletato completamente il mandato conferito, il sottoscritto<br />

ringrazia la S.V.I. per la fiducia accordata e rassegna la presente<br />

relazione, restando a <strong>di</strong>sposizione per qualsiasi chiarimento<br />

allor quando dovesse rendersi necessario.<br />

Acquaformosa lì 18 <strong>di</strong>cembre 2003<br />

IL C. T. U.<br />

(Geom. Giulio Le Rose)<br />

rilascio dell’immobile ed al risarcimento dei danni subiti per il mancato<br />

go<strong>di</strong>mento dell’immobile a far tempo dal 27/2/87, data <strong>di</strong> stipula del rogito<br />

S. del 27/2/87, con cui la madre A. C. gli aveva donato detto immobile.<br />

Per l’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> rito, si è costituito il convenuto, il quale ha contestato la<br />

domanda, assumendo <strong>di</strong> essere lui il proprietario delle particelle 46 e 54 <strong>di</strong><br />

cui all’atto <strong>di</strong> citazione, in quanto pervenutegli per donazione dal padre E.<br />

C., come da rogito A. del 12/02/1956.<br />

Lo stesso convenuto ha anche rilevato che da tale più che remota data, la A.<br />

C., dante causa dell’attore non aveva mai contestato la sua legittima proprietà<br />

ed il suo possesso, tra l’altro esercitato me<strong>di</strong>ante concessione in affitto<br />

del terreno de quo a tale F. S., per un periodo <strong>di</strong> oltre 25 anni, ed ha concluso<br />

per il rigetto della domanda.<br />

Nel corso del giu<strong>di</strong>zio, è stata <strong>di</strong>sposta ed acquisita consulenza d’ufficio,<br />

quin<strong>di</strong> la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />

Motivi della Decisione<br />

Anche perché vi è contrasto tra le parti, occorre anzitutto procedere alla qualificazione<br />

della domanda proposta dall’attore F. S., che, da ultimo, il convenuto<br />

ha affermato essere <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ca e l’attore, invece, <strong>di</strong> rilascio.<br />

Sul punto, il Tribunale, una volta rilevato in fatto che la domanda si è sostanziata<br />

nella richiesta al Giu<strong>di</strong>ce a<strong>di</strong>to <strong>di</strong> formale <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale che<br />

esso attore era il legittimo proprietario del terreno controverso, con conse-<br />

139


140<br />

Consulenza tecnica<br />

guente condanna del convenuto all’imme<strong>di</strong>ato rilascio del terreno stesso ed<br />

al risarcimento dei danni, ritiene che cosiffatta azione non possa essere qualificata<br />

altro che come riven<strong>di</strong>ca, dal momento che il F. S. ha chiesto non il<br />

mero rilascio <strong>di</strong> un terreno detenuto senza titolo (perché venuto meno per un<br />

qualsiasi causa), ma lo specifico accertamento del suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà e<br />

la conseguente affermazione, da parte del Giu<strong>di</strong>ce, del riconoscimento della<br />

sua esistenza (in materia, la giurisprudenza è univoca nel porre la <strong>di</strong>fferenza<br />

tra la riven<strong>di</strong>ca, azione reale a carattere recuperatorio e l’azione <strong>di</strong> rilascio<br />

d’immobile detenuto senza titolo, <strong>di</strong> natura personale, proprio nel fatto<br />

che la prima ha per oggetto il riconoscimento del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà in capo<br />

all’attore ed il conseguente recupero del bene in suo favore, mentre la seconda<br />

non mira ad ottenere il riconoscimento <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto, ma solo ad ottenere<br />

la riconsegna del bene: v. tra tante, Cass. 13605/00, che bene puntualizza<br />

la <strong>di</strong>fferenza fra le due azioni e <strong>di</strong>mostra che una azione come la presente ha<br />

le caratteristiche della riven<strong>di</strong>ca).<br />

Del resto, non pare inutile osservare, per quel che vale, che nella nota d’iscrizione<br />

a ruolo, l’attore ha qualificato la sua domanda proprio come <strong>di</strong><br />

riven<strong>di</strong>ca; ed anche che se l’azione oggi proposta non è <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ca, quale<br />

mai dovrà considerarsi tale?<br />

Dalla qualificazione come sopra della domanda, <strong>di</strong>scende automaticamente<br />

(anche qui, giusta una giurisprudenza del tutto uniforme e consolidata) il<br />

contenuto dell’onere probatorio che incombe sull’attore riven<strong>di</strong>cante: egli<br />

deve provare la sussistenza dell’asserito dominio o <strong>di</strong>mostrando <strong>di</strong> averlo<br />

acquistato a titolo originario, per usucapione; oppure attraverso il titolo<br />

d’acquisto: ma, in tal caso, non soltanto quello suo, ma anche quello del suo<br />

dante causa e poi risalendo ancora in<strong>di</strong>etro <strong>di</strong> dante causa, in una catena <strong>di</strong><br />

trasmissione senza interruzioni, fino ad un acquisto a titolo originario: trattasi,<br />

nella sostanza, <strong>di</strong> fornire la cosiddetta probatio <strong>di</strong>abolica.<br />

A ciò deve aggiungersi: a) che tale stringente onere non subisce attenuazioni,<br />

salva qualche specifica situazione (eccezione <strong>di</strong> usucapione del convenuto,<br />

il cui termine si assuma decorso interamente dopo la data <strong>di</strong> acquisto<br />

della proprietà da parte dell’attore, quale risulta dal titolo prodotto, che in tal<br />

modo lascia salvo ed impregiu<strong>di</strong>cato l’acquisto in capo a quest’ultimo), che<br />

nel caso non ricorre; b) nessuna influenza sul detto onere probatorio può<br />

avere la posizione assunta nel giu<strong>di</strong>zio dal convenuto, neppure nel caso<br />

opponga l’usucapione (salvo quanto sopra detto) o una riconvenzionale o,<br />

in generale, un proprio <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> dominio sulla cosa riven<strong>di</strong>cata, pur documentato<br />

da titolo: ciò perché tale posizione non può comunque interpretarsi<br />

come rinuncia alla più favorevole posizione derivante dal semplice fatto<br />

del possesso (con la conseguenza che anche l’eventuale fallimento della<br />

prova relativa a dette specifiche posizioni assunte dal convenuto, non può<br />

giovare all’attore che, da parte sua non abbia dato la prova per come voluta<br />

dalla legge); c) la prova richiesta può essere fornita, è ovvio, anche a mezzo<br />

<strong>di</strong> consulenza tecnica ed in tal caso il Consulente ha il dovere <strong>di</strong> espletare<br />

ogni opportuna ricerca per il rinvenimento dei titoli, documenti, fatti e <strong>di</strong><br />

esprimere, secondo il suo convincimento (giusto o errato che sia, sarà poi<br />

argomento <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione tra le parti) le sue conclusioni per il Giu<strong>di</strong>ce (compresa<br />

quella, nel caso contestata ma assolutamente esatta, secondo cui le<br />

risultanze catastali, per la loro natura, non possono costituire valida prova<br />

del <strong>di</strong>ritto postulato, in quanto è principio pacifico che tali risultanze sono<br />

dei mezzi <strong>di</strong> prova sussi<strong>di</strong>ari, che solo in unione con altri elementi documentali,<br />

possono costituire prova <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto reale).<br />

Infatti, in punto <strong>di</strong> consulenza e <strong>di</strong> consulente d’ufficio, il Tribunale ritiene<br />

doveroso sottolineare con forza l’esigenza che anche nella critica più severa<br />

e stringente, persino demolitoria, dell’opera intellettuale del C.T.U. della<br />

sua relazione, le parti evitino sarcasmi, ironie aggettivazioni, sostantivi, che<br />

pur al <strong>di</strong> là delle intenzioni, possono suonare come un non consentito coinvolgimento<br />

della persona dell’Ausiliare del Giu<strong>di</strong>ce che, tra l’altro, in genere<br />

non è più presente nel giu<strong>di</strong>zio ed è impossibilitato a <strong>di</strong>fendersi.<br />

Posti dunque in tal modo i principi regolanti la materia, per come risultano<br />

“co<strong>di</strong>ficati” dalla giurisprudenza (si veda, in particolare, Cass. 5272/01,<br />

relativa a fattispecie praticamente identica alla presente) e passando all’esame<br />

del caso oggetto del giu<strong>di</strong>zio, dagli atti <strong>di</strong> causa risulta che a F. S. il terreno<br />

catastalmente identificato con le particelle 46 e 54 è pervenuto per<br />

donazione dalla madre A. C., come da atto S. del 27/02/1987.<br />

In relazione a tale atto ed alle persone (attore e suo dante causa) in esse coin-<br />

volte, risulta dalla relazione <strong>di</strong> consulenza che l’attore ha <strong>di</strong>chiarato al<br />

Consulente che né lui, né sua madre avevano mai lavorato e coltivato (a <strong>di</strong>fferenza<br />

della particella 45, non in contestazione) le particelle 46 e 54: tale<br />

<strong>di</strong>chiarazione, debitamente registrata dal C.T.U., non è stata mai smentita,<br />

né l’attore ha mai affermato l’acquisto <strong>di</strong> esse per usucapione: dunque, la<br />

prova della domanda, per come già detto, l’attore avrebbe dovuta darla attraverso<br />

una serie <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> trasferimento, fino a risalire ad un acquisto a titolo<br />

originario (oppure, come nel caso, fino a risalire ad un unico proprietario, A.<br />

fu U. C., padre <strong>di</strong> E. C., convenuto e A. C., dante causa dell’attore).<br />

Tuttavia, è ben evidente, per quanto detto, che questo semplice atto <strong>di</strong><br />

donazione, pur con l’ausilio delle risultanze catastali, non è assolutamente<br />

sufficiente a condurre all’accoglimento della domanda, quando si pone<br />

mente ai già illustrati principi che reggono l’onere della prova nell’azione<br />

<strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ca.<br />

Tuttavia, il nominato Consulente, nonostante le parti non gli abbiamo forse<br />

posto anche alcuni quesiti più pertinenti in funzione della prova da offrire,<br />

al fine <strong>di</strong> rispondere adeguatamente, soprattutto al primo quesito, ha eseguito<br />

ogni più approfon<strong>di</strong>ta ricerca in tutte le possibili <strong>di</strong>rezioni, ma in definitiva<br />

ha accertato che dal predetto atto <strong>di</strong> donazione A. C.- S. del 1987, non<br />

è possibile risalire a nessun’altro precedente atto, almeno per quanto riguarda<br />

le particelle 46 e 54 in contestazione: ciò perché da un lato l’atto <strong>di</strong> donazione<br />

A. C.- A. C., del 1928, pur richiamato nell’atto 1987 come quello<br />

attraverso il quale alla donante A. C. erano pervenuti i beni donati al figlio,<br />

nella realtà e per come ricostruito dal Consulente, senza possibilità <strong>di</strong> dubbio<br />

non comprende affatto le suddette particelle; e dall’altro lato perché lo<br />

stesso Consulente ha cercato e non è riuscito a trovare nessun <strong>di</strong>verso atto<br />

con cui la madre dell’attore (a voler ipotizzare che ne fosse venuta in proprietà<br />

<strong>di</strong>versamente dalla donazione ricevuta dal padre) gli abbia trasferito<br />

le particelle controverse (del resto, anche la <strong>di</strong>fesa S. ha ipotizzato, come il<br />

C.T.U., questa ultima possibilità, ma non ha in<strong>di</strong>cato un qualunque titolo a<br />

mezzo del quale l’acquisto si era verificato).<br />

Quanto detto, dunque, basta ed avanza per non consentire l’accoglimento<br />

della domanda attrice.<br />

Ad ogni buon fine, si può anche aggiungere che il C.T.U., esaminati gli atti<br />

in<strong>di</strong>cati dalle parti e quelli imme<strong>di</strong>atamente precedenti, ha ricostruito la<br />

vicenda accelerando, titoli alla mano, che A. C. aveva donato alla figlia A.<br />

(madre dell’attore) solo la particella 45 <strong>di</strong> cui agli atti ed al figlio E. le particelle<br />

46 e 54, per cui l’accatastamento <strong>di</strong> queste ultime al nome della predetta<br />

non poteva che essere errato, in quanto non giustificata dagli atti pubblici<br />

esaminati; e si noti che l’attore non ha formulato nessuna concreta critica<br />

avverso queste conclusioni, limitandosi a contestare piuttosto, ma del<br />

tutto erroneamente, il potere <strong>di</strong> accertamento del C.T.U., in quanto esso è<br />

stato esercitato su questioni strettamente attinenti alla questione <strong>di</strong> causa e<br />

soprattutto in teorico favore dell’attore tenuto alla prova della domanda, che<br />

poteva essere fornita proprio attraverso l’opera del Consulente: e non è certo<br />

colpa <strong>di</strong> costui, se gli elementi raccolti non si sono rivelati favorevoli alla<br />

tesi attrice (si richiama quanto già detto sopra, che la prova documentale<br />

offerta dall’attore, non era, e non è, in ogni caso sufficiente all’accoglimento<br />

della domanda, a prescindere dalla relazione del Consulente).<br />

In conclusione, dunque, la domanda attrice deve essere rigettata; le spese<br />

seguono la soccombenza; restano a definitivo carico del soccombente anche<br />

le spese per la consulenza tecnica, liquidate come in <strong>di</strong>spositivo.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale <strong>di</strong> Castrovillari, sezione stralcio, definitivamente pronunciando<br />

sulla domanda proposta da F. S., <strong>di</strong>sattesa e respinta ogni contraria istanza,<br />

deduzione ed eccezione, cosi provvede: rigetta la domanda; condanna parte<br />

soccombente al pagamento delle competenze <strong>di</strong> lite, che liquida in Euro<br />

123,96 per spese, Euro 650,20 per <strong>di</strong>ritti, Euro 3.250,00 per onorari, il tutto<br />

per complessivi Euro 4.024,16, oltre IVA, CPA, 10%, come per legge; liquida<br />

le spese e competenze del C.T.U. in Euro 500,00 per spese ed Euro<br />

900.00 per onorario, oltre accessori <strong>di</strong> legge, ponendole a definitivo carico<br />

dell’attore.<br />

F. lì 7/3/2005<br />

IL GIUDICE UNICO<br />

(Avv.to B. I.)<br />

n. 2-3/2005


GLI ABUSI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO<br />

Quando l'opera è abusiva<br />

Per l'esecuzione degli interventi in zona soggetta a<br />

vincolo paesaggistico è necessario munirsi preventivamente<br />

dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del<br />

D.Lgs. 42/2004 e, per il periodo transitorio, art. 159 dello<br />

stesso decreto, noto come "Co<strong>di</strong>ce Urbani"). Ogni opera<br />

compiuta in assenza è abusiva.<br />

Le sanzioni applicabili<br />

Amministrative<br />

L'esecuzione <strong>di</strong> opere abusive in ambito vincolato<br />

determina, secondo la va-lutazione dell'autorità amministrativa<br />

preposta alla tutela del vincolo, l'obbligo della<br />

rimessione in pristino ovvero del pagamento <strong>di</strong> una somma<br />

equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato<br />

e il profitto conseguito me<strong>di</strong>ante la trasgressione (art.<br />

167 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004).<br />

Penali<br />

Le opere eseguite in assenza o in <strong>di</strong>fformità dall'autorizzazione<br />

paesaggistica sono soggette alle sanzioni penali<br />

previste dall'art. 44 del D.P.R. 380/2001 (art. 181 del<br />

D.Lgs. 42/2004).<br />

La pena è la reclusione da 1 a 4 anni se gli abusi sono<br />

compiuti su immobili o aree che siano stati <strong>di</strong>chiarati <strong>di</strong><br />

notevole interesse pubblico per le loro caratteristiche paesaggistiche<br />

con apposito provve<strong>di</strong>mento emanato in epoca<br />

antecedente alla realizzazione dei lavori nonché per gli<br />

abusi compiuti su immobili o aree tutelati per legge (in<strong>di</strong>pendentemente<br />

cioè da un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> imposizione<br />

del vincolo), e abbiano comportato un aumento dei manufatti<br />

superiore al 30% della volumetria della costruzione<br />

originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima<br />

superiore a 750 metri cubi, ovvero ancora abbiano<br />

determinato una nuova costruzione con una volumetria<br />

superiore ai 1.000 metri cubi (art. 181, comma 1-bis,<br />

introdotto dall'art. 1, comma 36, della legge 308 del 15<br />

<strong>di</strong>cembre 2004). Il Co<strong>di</strong>ce prevede che, con la sentenza <strong>di</strong><br />

condanna, venga anche or<strong>di</strong>nata la rimessione in pristino<br />

dello stato dei luoghi a spese del condannato (art. 181,<br />

comma 2).<br />

n. 2-3/2005<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

ABUSI EDILIZI IN ZONE VINCOLATE,<br />

SANZIONI E POSSIBILI RIMEDI <strong>di</strong> Diego Foderini<br />

Riportiamo le sanzioni e i possibili rime<strong>di</strong> per gli<br />

abusi compiuti in zona soggetta a vincolo paesaggistico.<br />

In particolare, le possibilità <strong>di</strong> sanatoria,<br />

la possibilità <strong>di</strong> mantenere l'abuso e <strong>di</strong> continuare<br />

a fruirne, i costi per la sanatoria penale e quelli per<br />

le sanzioni amministrative, il rapporto con l'autorizzazione<br />

paesaggistica in sanatoria, i rapporti tra condono<br />

e<strong>di</strong>lizio e sanatoria paesaggistica penale.<br />

Le possibilità <strong>di</strong> sanatoria<br />

La situazione precedente<br />

Nella vigenza della normativa precedente al Co<strong>di</strong>ce sui<br />

beni paesaggisticie culturali contenuto nel D.Lgs. 42/2004,<br />

la giurisprudenza amministrativa maggioritaria ammetteva<br />

il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria<br />

(così, per esempio, Cons. Stato, sent. n. 4192/2003 e sent.<br />

n. 1592/ 2003). Il nuovo Co<strong>di</strong>ce mo<strong>di</strong>fica la precedente<br />

normativa e non si potrà, quin<strong>di</strong>, continuare a fare riferimento<br />

a queste sentenze.<br />

La situazione nella piena vigenza del Co<strong>di</strong>ce<br />

Il Co<strong>di</strong>ce Urbani vieta il rilascio dell'autorizzazione<br />

paesaggistica in sanatoria, vale a <strong>di</strong>re dopo l'avvenuta realizzazione<br />

dell'intervento (art. 146, comma 10, lett.c). A<br />

seguito della piena operatività del Co<strong>di</strong>ce non sarà, dunque,<br />

più possibile sanare gli abusi realizzati in ambito vincolato.<br />

Il regime transitorio<br />

Il Co<strong>di</strong>ce sui beni paesaggistici e culturali <strong>di</strong>verrà pienamente<br />

operativo solamente a seguito dell'approvazione o<br />

revisione dei piani paesaggistici da parte delle regioni nonché<br />

del conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.<br />

Fino a tale momento è applicabile la <strong>di</strong>sciplina transitoria<br />

prevista dall'art. 159. Quest'ultimo, non richiama però<br />

la norma che impe<strong>di</strong>sce il rilascio dell' autorizzazione in<br />

sanatoria (contenuta all'art. 146, comma 10, lett. c). Di qui<br />

l'ipotesi che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>venga operante solamente dopo la<br />

fase transitoria.<br />

Nessuna autorizzazione paesaggistica postuma neppure nel<br />

periodo transitorio<br />

Il Ministero per i beni e le attività culturali, con la nota<br />

SG/106/24664 del 19 luglio 2004, ha affermato che:<br />

- il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> autorizzazione paesaggistica in sanatoria è<br />

operante sin dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del Co<strong>di</strong>ce, vale<br />

a <strong>di</strong>re sin dalla data del 1° maggio 2004;<br />

- con decorrenza 1° maggio 2004 l'autorizzazione paesaggistica<br />

in sanatoria non poteva più essere rilasciata, neppure<br />

se la domanda fosse stata presentata prima <strong>di</strong> tale<br />

data;<br />

- le autorizzazioni eventualmente rilasciate dopo il 1°<br />

maggio 2004 debbono essere revocate perché, in caso contrario,<br />

provvederà il Ministero con propri decreti <strong>di</strong> annullamento;<br />

- il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria resta possibile<br />

in base alla normativa sul condono, in conseguenza del<br />

carattere eccezionale e derogatorio della stessa. Sfuggono,<br />

pertanto, al <strong>di</strong>vieto le domande presentate in base alle leggi<br />

47/1985,724/1994 e 326/2003 (relative rispettivamente al<br />

primo, al secondo e al terzo condono e<strong>di</strong>lizio).<br />

Possibili <strong>di</strong>versi orientamenti locali<br />

La lettura fornita dal Ministero con nota SG/106/<br />

24664/2004 non è vincolante e la normativa applicabile<br />

durante il regime transitorio è oggettivamente poco chiara.<br />

Non è, pertanto, escluso che i comuni e le regioni decidano<br />

141


142<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

<strong>di</strong> orientarsi <strong>di</strong>versamente e che la giurisprudenza finisca<br />

con il riconoscere questa possibilità. Ciò, però, solo con<br />

riferimento al regime transitorio perché nella piena operatività<br />

del Co<strong>di</strong>ce la possibilità <strong>di</strong> rilascio dell'autorizzazione<br />

paesaggistica postuma è senz'altro esclusa.<br />

Le altre possibilità<br />

Nonostante il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> autorizzazione paesaggistica<br />

postuma, chi ha realizzato manufatti abusivi in area soggetta<br />

a vincolo paesaggistico può avvalersi della sanatoria paesaggistica<br />

prevista dalla legge 308/2004. (cosiddetta "legge delega<br />

ambientale"). La sanatoria è limitata al profilo penale ma<br />

produce effetti in<strong>di</strong>retti anche sotto l'aspetto amministrativo e<br />

può determinare la possibilità <strong>di</strong> mantenimento dell'opera.<br />

ABUSI COMPIUTI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO<br />

PAESAGGISTICO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2004<br />

La sanatoria penale<br />

Estensione della sanatoria<br />

Le opere compiute su beni paesaggistici entro il 30 settembre<br />

2004 senza autorizzazione o in <strong>di</strong>fformità da essa possono<br />

essere sanate ma esclusivamente sotto il profilo penale<br />

(art. 1, comma 37, della legge 308/2004). Questo significa<br />

che l'interessato potrà evitare le sanzioni penali ma sarà soggetto<br />

alle sanzioni amministrative <strong>di</strong> carattere paesaggistico<br />

ed e<strong>di</strong>lizio. L'abusiva realizzazione <strong>di</strong> una costruzione in<br />

ambito vincolato concretizza infatti la violazione sia della<br />

normativa a tutela del paesaggio (contenuta nel Co<strong>di</strong>ce Urbani),<br />

sia della normativa e<strong>di</strong>lizia (contenuta nel T.U. sull'e<strong>di</strong>lizia<br />

e nelle <strong>di</strong>verse normative regionali). La sanatoria è ottenibile<br />

con riferimento ai lavori che abbiano determinato la realizzazione<br />

<strong>di</strong> tipologie e<strong>di</strong>lizie o l'utilizzo <strong>di</strong> materiali che<br />

risultino, comunque, consentiti dagli strumenti <strong>di</strong> pianificazione<br />

paesaggistica ovvero, in assenza <strong>di</strong> questi ultimi, giu<strong>di</strong>cati<br />

compatibili con il contesto paesaggistico.<br />

Le con<strong>di</strong>zioni necessarie<br />

La domanda <strong>di</strong> sanatoria andava presentata entro il termine<br />

perentorio del 31 gennaio 2005 e doveva ottenere il giu<strong>di</strong>zio<br />

<strong>di</strong> compatibilità paesaggistica del comune o della regione,<br />

da rendersi su parere della Soprintendenza. Era necessario il<br />

pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa aumentata<br />

da un terzo alla metà, nonché <strong>di</strong> una sanzione pecuniaria<br />

aggiuntiva.<br />

La possibilità <strong>di</strong> mantenere l'abuso e <strong>di</strong> continuare a fruirne<br />

Gli effetti amministrativi<br />

La sanatoria produce effetti <strong>di</strong>retti limitati all'ambito<br />

penale, determinando l'estinzione del reato. Non equivale ad<br />

autorizzazione paesaggistica in sanatoria e resteranno pertanto<br />

applicabili le or<strong>di</strong>narie sanzioni amministrative. Il rilascio<br />

della sanatoria penale presuppone tuttavia l'avvenuto accertamento<br />

della compatibilità con il paesaggio da parte dell'autorità<br />

amministrativa (comune o regione). L'amministrazione si<br />

troverà così nell'impossibilità <strong>di</strong> imporre la sanzione della<br />

demolizione e dovrà necessariamente applicare la sanzione<br />

pecuniaria. L'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizione, infatti, può essere adottato<br />

solamente se l'abuso è giu<strong>di</strong>cato incompatibile con il paesaggio<br />

(per esempio, Cons. Stato, sent. n. 3185/2000, Sez. VI;<br />

sent. n. 4482/2003, Sez. IV; sent. n. 7047/2003, Sez. IV; sent.<br />

n. 7769/2003, Sez. IV; sent. n. 397/2004, Sez. IV). Questo<br />

con riferimento alle sanzioni amministrative previste dal<br />

Co<strong>di</strong>ce Urbani. Quanto alle sanzioni e<strong>di</strong>lizie e urbanistiche si<br />

possono ipotizzare due situazioni. Se sussistono i requisiti per<br />

l'ottenimento della sanatoria e<strong>di</strong>lizia (doppia conformità o<br />

conformità anche ai soli strumenti urbanistici applicabili al<br />

momento della presentazione della domanda, nei comuni che<br />

ammettono la cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale"), sarà<br />

possibile regolarizzare l'abuso a tutti gli effetti. Se, invece,<br />

non ci sono le con<strong>di</strong>zioni per beneficiare della sanatoria e<strong>di</strong>lizia,<br />

l'interessato sarà soggetto alle sanzioni e<strong>di</strong>lizie applicabili<br />

previste dal D.P.R. 380/2001, non esclusa quella della<br />

demolizione.<br />

L’illeggittimità dell’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> demolizione<br />

L'ottenimento della sanatoria penale presuppone l'avvenuto<br />

accertamento della compatibilità dell'abuso con il paesaggio<br />

con la conseguenza che l'amministrazione non potrà<br />

impartire la demolizione dell'opera ma potrà solamente applicare<br />

la sanzione pecuniaria. Occorre però considerare che<br />

l'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> demolizione potrebbe <strong>di</strong>scendere dal profilo<br />

e<strong>di</strong>lizio.<br />

I costi<br />

Per la sanatoria penale<br />

È necessario il preventivo pagamento della sanzione paesaggistica<br />

in misura pari alla maggiore somma tra il danno<br />

arrecato e il profitto conseguito me<strong>di</strong>ante il compimento della<br />

violazione aumentata da un terzo alla metà, nonché <strong>di</strong> una<br />

ulteriore sanzione pecuniaria <strong>di</strong> importo variabile tra 3 mila<br />

euro e 50 mila euro (art. 1, comma 37, della legge 308/2004).<br />

Per le sanzioni amministrative<br />

Nulla più sarà dovuto con riferimento alle sanzioni paesaggistiche<br />

ma sotto il profilo e<strong>di</strong>lizio sarà necessario l'assolvimento<br />

delle sanzioni che risulteranno applicabili in base al<br />

testo unico sull'e<strong>di</strong>lizia e che possono avere natura sia pecuniaria<br />

che demolitoria.<br />

Il rapporto con l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria<br />

L'accertamento <strong>di</strong> compatibilità con il vincolo serve esclusivamente<br />

all'ottenimento della sanatoria penale e non equivale,<br />

quin<strong>di</strong>, ad autorizzazione paesaggistica in sanatoria.<br />

L'avvenuto accertamento <strong>di</strong> compatibilità con il paesaggio<br />

in<strong>di</strong>rizzerà tuttavia l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche<br />

verso quelle pecuniarie anziché verso la demolizione.<br />

L'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizione potrebbe però derivare dall'applicazione<br />

delle sanzioni e<strong>di</strong>lizie, in relazione alla tipologia <strong>di</strong><br />

opera abusiva realizzata (a meno che non ne sia possibile la<br />

sanatoria).<br />

GLI ABUSI COMPIUTI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO<br />

PAESAGGISTICO IN QUALUNQUE DATA<br />

La sanatoria penale<br />

L’ottenimento della sanatoria<br />

L'interessato può ottenere la sanatoria penale qualunque<br />

sia la data <strong>di</strong> realizzazione dell'abuso (art. 181 del D.Lgs.<br />

42/2004, commi 1-ter e 1-quater, introdotti dalla legge<br />

n. 2-3/2005


308/2004); ciò, tuttavia, limitatamente alle seguenti ipotesi:<br />

lavori realizzati in assenza o <strong>di</strong>fformità dall'autorizzazione<br />

paesaggistica, che non abbiano determinato creazione <strong>di</strong><br />

superfici utili o volumi ovvero aumento <strong>di</strong> quelli legittimamente<br />

realizzati; lavori che siano avvenuti con impiego <strong>di</strong><br />

materiali in <strong>di</strong>fformità dall'autorizzazione paesaggistica;<br />

lavori configurabili quali interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria<br />

o straor<strong>di</strong>naria (come definiti dall'art. 3, D.P.R.<br />

380/2001).<br />

Le con<strong>di</strong>zioni necessarie<br />

L'interessato deve presentare apposita domanda all'autorità<br />

preposta alla gestione del vincolo e l'abuso deve essere<br />

giu<strong>di</strong>cato compatibile con il paesaggio dal comune o dalla<br />

regione (che si pronunciano previo parere vincolante della<br />

Soprintendenza).<br />

La possibilità <strong>di</strong> mantenere l'abuso e <strong>di</strong> continuare a fruirne<br />

Gli effetti amministrativi<br />

La sanatoria produce effetti <strong>di</strong>retti limitati all'ambito<br />

penale, determinando l'estinzione del reato. Non equivale<br />

ad autorizzazione paesaggistica in sanatoria e resteranno<br />

pertanto applicabili le or<strong>di</strong>narie sanzioni amministrative. Il<br />

rilascio della sanatoria penale presuppone tuttavia l'avvenuto<br />

accertamento della compatibilità con il paesaggio da<br />

parte dell'autorità amministrativa (comune o regione).<br />

L'amministrazione si troverà così nell' impossibilità <strong>di</strong><br />

imporre la sanzione della demolizione e dovrà necessariamente<br />

applicare la sanzione pecuniaria.<br />

L'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizione, infatti, può essere adottato<br />

solamente se l'abuso è giu<strong>di</strong>cato incompatibile con il paesaggio<br />

(Cons. Stato, sent. n. 3185/2000, Sez. VI; sent. n.<br />

4482/2003, Sez. IV; sent. n. 7047/2003, Sez. IV; sent. n.<br />

7769/2003, Sez. IV; sent. n. 397/2004, Sez. IV). Questo<br />

con riferimento alle sanzioni amministrative previste dal<br />

Co<strong>di</strong>ce Urbani. Quanto alle sanzioni e<strong>di</strong>lizie e urbanistiche<br />

si possono ipotizzare due situazioni. Se sussistono i requisiti<br />

per l'ottenimento della sanatoria e<strong>di</strong>lizia (doppia<br />

conformità o conformità anche ai soli strumenti urbanistici<br />

applicabili al momento della presentazione della domanda,<br />

nei comuni che ammettono la cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale"),<br />

sarà possibile regolarizzare l'abuso a tutti<br />

gli effetti.<br />

Se, invece, non ci sono le con<strong>di</strong>zioni per beneficiare<br />

della sanatoria e<strong>di</strong>lizia, l'interessato sarà soggetto a tutte le<br />

sanzioni previste dal testo unico sull'e<strong>di</strong>lizia per l'abuso <strong>di</strong><br />

cui si tratta, non esclusa quella della demolizione.<br />

L’illeggittimità dell’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> demolizione<br />

Nonostante la legge preveda che la sanatoria penale<br />

lascia impregiu<strong>di</strong>cate l'applicazione delle sanzioni amministrative<br />

e che queste possono consistere nella sanzione<br />

pecuniaria o nell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizione, si deve ritenere che<br />

l'avvenuta verifica <strong>di</strong> compatibilità paesaggistica impe<strong>di</strong>sca<br />

l'erogazione della sanzione demolitoria. L'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong><br />

demolizione potrebbe derivare dall'applicazione della sanzione<br />

e<strong>di</strong>lizia.<br />

I costi<br />

Per la sanatoria penale<br />

Non sono previsti costi in aggiunta alle sanzioni amministrative<br />

applicabili.<br />

n. 2-3/2005<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

Per le sanzioni amministrative<br />

L'avvenuto accertamento <strong>di</strong> compatibilità vincola l'amministrazione<br />

all'applicazione della sanzione paesaggistica<br />

pecuniaria pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e<br />

il profitto conseguito me<strong>di</strong>ante il compimento della violazione<br />

(art. 167, comma 1, D.Lgs. 42/2004). L'interessato<br />

sarà inoltre soggetto alle sanzioni amministrative e<strong>di</strong>lizie<br />

previste dal testo unico sull'e<strong>di</strong>lizia e che possono essere <strong>di</strong><br />

natura sia pecuniaria sia ripristinatoria, in relazione alla<br />

tipologia <strong>di</strong> abuso commesso.<br />

II rapporto con l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria<br />

L'accertamento <strong>di</strong> compatibilità paesaggistica serve<br />

esclusivamente all'ottenimento della sanatoria penale e non<br />

costituisce quin<strong>di</strong> autorizzazione paesaggistica in sanatoria.<br />

L'avvenuto accertamento <strong>di</strong> compatibilità con il paesaggio<br />

in<strong>di</strong>rizzerà tuttavia l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche<br />

verso quelle pecuniarie anziché verso la demolizione.<br />

Saranno inoltre applicabili le sanzioni e<strong>di</strong>lizie, in relazione<br />

alla tipologia <strong>di</strong> opera abusiva realizzata (a meno che<br />

non ne sia possibile la sanatoria).<br />

CONDONO EDILIZIO E SANATORIA PAESAGGISTICA PENALE<br />

RAPPORTI<br />

Le con<strong>di</strong>zioni per il condono e<strong>di</strong>lizio in zona paesaggistica<br />

(D.L. 269/2003 e L. 326/2003)<br />

L'ultimo condono, previsto dal D.L. 269/2003 e dalla<br />

legge 326/2003, con termine per la presentazione delle<br />

domande scaduto il 10 <strong>di</strong>cembre 2004, limita fortemente la<br />

possibilità <strong>di</strong> sanare gli abusi compiuti in ambito paesaggistico.<br />

La condonabilità risulta così circoscritta (art. 32,<br />

comma 26, lett. d, della legge 326/2003):<br />

- se l'area era già vincolata alla data dell'esecuzione<br />

delle opere abusive, la sanatoria sarà ottenibile solamente a<br />

con<strong>di</strong>zione che gli abusi risultino conformi alla <strong>di</strong>sciplina<br />

urbanistica e siano giu<strong>di</strong>cati compatibili con il vincolo;<br />

- se il vincolo, invece, è stato apposto dopo l'esecuzione<br />

delle opere (ovverosia: se le opere sono state eseguite<br />

prima dell'imposizione del vincolo sull'area), la sanatoria è<br />

ottenibile anche in assenza della conformità alla <strong>di</strong>sciplina<br />

urbanistica, purché le autorità competenti accertino la compatibilità<br />

con il vincolo.<br />

La <strong>di</strong>versa estensione del condono e<strong>di</strong>lizio e della sanatoria<br />

paesaggistica<br />

L'abuso compiuto in ambito vincolato costituisce un fatto<br />

unitario che comporta la violazione <strong>di</strong> due normative<br />

<strong>di</strong>fferenti: quella paesaggistica (contenuta nel Co<strong>di</strong>ce), e<br />

quella urbanistica (contenuta nel T.U. e<strong>di</strong>lizia). Sono, dunque,<br />

applicabili due <strong>di</strong>fferenti or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> sanzioni. Il condono<br />

e<strong>di</strong>lizio consente <strong>di</strong> recuperare alla legittimità l'abuso<br />

sotto il profilo urbanistico, evitando l'applicazione delle<br />

sanzioni riferite a tale specifico profilo. Il condono possiede<br />

carattere eccezionale e <strong>di</strong> stretta interpretazione. Questo<br />

significa, in concreto, che possono beneficiarne solamente<br />

gli abusi espressamente previsti.<br />

La sanatoria paesaggistica <strong>di</strong> cui alla legge 308/2004<br />

esaurisce i propri effetti nell'ambito della normativa riferi-<br />

143


144<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

ta al vincolo. Tale sanatoria è limitata al profilo penale e<br />

gli abusi continueranno pertanto a essere soggetti alle sanzioni<br />

amministrative previste dal Co<strong>di</strong>ce Urbani.<br />

L’autonomia del condono e<strong>di</strong>lizio rispettoalla sanatoria paesaggistica<br />

Il condono e<strong>di</strong>lizio (contenuto nella legge 326/2003) e<br />

la sanatoria penale paesaggistica (prevista dalla legge<br />

308/2004), agiscono in ambiti <strong>di</strong>fferenti e non interagiscono<br />

tra loro. E infatti:<br />

- le con<strong>di</strong>zioni per accedere al condono e<strong>di</strong>lizio restano<br />

quelle previste dal D.L. 269/2003 e dalla legge 326/2003.<br />

La sanatoria paesaggistica penale non amplia lo spettro<br />

degli abusi condonabili. Nell'ipotesi <strong>di</strong> una riapertura dei<br />

termini per la presentazione delle domande <strong>di</strong> condono e<strong>di</strong>lizio<br />

non si potrebbero perciò condonare manufatti <strong>di</strong>versi<br />

da quelli già condonabili in precedenza (a meno che non<br />

venga mo<strong>di</strong>ficata la <strong>di</strong>sciplina statale o regionale);<br />

- la sanatoria paesaggistica penale non produce alcun<br />

beneficio ulteriore rispetto a quello già conseguibile in<br />

quanto il condono e<strong>di</strong>lizio determina l'estinzione anche del<br />

reato paesaggistico (art. 32, comma 43, della legge<br />

326/2003, <strong>di</strong> riformulazione dell'art. 32 della legge<br />

47/1985);<br />

- l'ottenimento del condono e<strong>di</strong>lizio comporta la necessità<br />

del pagamento delle sanzioni paesaggistiche pecuniarie<br />

consistenti nella maggiore somma tra il danno arrecato<br />

e il profitto conseguito me<strong>di</strong>ante l'abuso, con esclusione<br />

della sanzione della demolizione.<br />

Questo perché il condono presuppone l'avvenuto accertamento<br />

della compatibilità delle opere con i valori tutelati<br />

dal vincolo e determina per ciò stesso l'inapplicabilità della<br />

sanzione della demolizione (Cons. Stato, sent. n.<br />

3185/2000, Sez. VI; sent. n. 4482/2003, Sez. IV; seni. n.<br />

7047/2003, Sez. IV; sent. n. 7769/2003, Sez. IV; sent. n.<br />

397/2004, Sez. IV). Anche sotto questo profilo, la sanatoria<br />

paesaggistica penale non può apportare alcuna utilità<br />

ulteriore in quanto sana l'opera esclusivamente sotto il<br />

profilo penale e produce unicamente l'effetto <strong>di</strong> comportare<br />

l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in luogo della<br />

Antichi Tratturi (incisione in rame, 1783)<br />

demolizione. Per le opere suscettibili <strong>di</strong> condono l'esclusione<br />

dell'applicazione della sanzione demolitoria e l'in<strong>di</strong>rizzamento<br />

verso le sanzioni pecuniarie amministrative,<br />

tuttavia, è già determinato dal parere <strong>di</strong> compatibilità paesaggistica<br />

reso nell'ambito della procedura per il suo rilascio.<br />

Quando conviene aderire alla sanatoria paesaggistica<br />

L'adesione alla sanatoria paesaggistica penale risulterà<br />

conveniente:<br />

- quando non sia possibile accedere ai condono e<strong>di</strong>lizio<br />

e si intenda evitare l'applicazione delle sanzioni penali (ma<br />

occorrerà allo scopo considerare che è possibile estinguere<br />

il reato anche con la rimessione in pristino delle aree o<br />

degli immobili da parte del trasgressore, purché ciò avvenga<br />

prima che sia or<strong>di</strong>nata dall'autorità amministrativa e<br />

comunque prima che intervenga la condanna penale: art.<br />

181, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 42/2004, aggiunto<br />

dalla legge 308/2004);<br />

- quando l'abuso risulti comunque sanabile sotto il profilo<br />

e<strong>di</strong>lizio in base alla normativa or<strong>di</strong>nariamente applicabile<br />

(contenuta all'art. 36 del D.P.R. 380/2001). L'adesione<br />

al condono paesaggistico penale comporterà, infatti, l'applicazione<br />

delle sanzioni pecuniarie previste dal Co<strong>di</strong>ce<br />

Urbani in luogo della demolizione mentre la sanatoria e<strong>di</strong>lizia<br />

ne determinerà la completa regolarizzazione sotto il<br />

profilo urbanistico;<br />

- quando l'abuso non risulti sanabile sotto il profilo e<strong>di</strong>lizio<br />

ma sia a esso applicabile una sanzione pecuniaria e<br />

non la demolizione (come nel caso della realizzazione <strong>di</strong><br />

un box per la rimessa degli attrezzi, il quale costituisce<br />

opera pertinenziale ai sensi dell'art. 3, lett. e.6, del D.P.R.<br />

380/2001 con conseguente applicazione delle misure previste<br />

dall'art. 37 dello stesso D.P.R.). Anche in questo caso<br />

l'adesione al condono paesaggistico penale comporterà<br />

l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Co<strong>di</strong>ce<br />

Urbani in luogo della demolizione mentre il pagamento<br />

della sanzione e<strong>di</strong>lizia regolarizzerà la situazione anche<br />

sotto quest'ultimo profilo.<br />

«Consulente Immobiliare»<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

ANCHE PER LE SOPRAELEVAZIONI<br />

LE DISTANZE VANNO RISPETTATE<br />

La Corte <strong>di</strong> Cassazione è intervenuta per precisare che ogni intervento<br />

al <strong>di</strong> sopra della linea <strong>di</strong> gronda è sempre una costruzione<br />

Suprema Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />

Sezione II Civile<br />

Sentenza 7 <strong>di</strong>cembre 2004, n.22895<br />

Svolgimento del processo<br />

B. Cesare, assumendo <strong>di</strong> essere proprietario della p. ed.<br />

1132 del comune <strong>di</strong> Mori posta a confine con la p.f. 1389<br />

<strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> Vincenzo M., e che quest’ultimo nell’anno<br />

1973 aveva costruito un e<strong>di</strong>ficio a <strong>di</strong>stanza inferiore a quella<br />

prevista dal regolamento e<strong>di</strong>lizio, e, nel 1980, aveva<br />

anche sopraelevato l’e<strong>di</strong>ficio, convenne il predetto davanti<br />

al tribunale <strong>di</strong> Rovereto per<br />

ottenere la riduzione della<br />

nuova costruzione a <strong>di</strong>stanza<br />

legale. Il convenuto contestò<br />

ogni deduzione avversa e,<br />

attribuendo all’attore <strong>di</strong> aver<br />

realizzato un garage in violazione<br />

delle <strong>di</strong>stanze,<br />

avanzò domanda riconvenzionale<br />

per ottenere la<br />

demolizione del manufatto.<br />

All’esito dell’istruttoria, il<br />

tribunale - con sentenza<br />

14.4.1999 - accertata quale<br />

fosse la linea <strong>di</strong> confine, condannò il M. ad arretrare a cinque<br />

metri da essa la costruzione realizzata sulla p. ed. 1389<br />

sopraelevata nel 1980, e condannò il B. ad arretrare a quattro<br />

metri dal confine la costruzione a<strong>di</strong>bita a garage, rigettando<br />

tutte le altre domande.<br />

La sentenza fu impugnata dal B. che denunciò, tra l’altro,<br />

un vizio <strong>di</strong> ultrapetizione per avere il tribunale accertato<br />

il confine (esclusa dal g. i. in quanto proposta tar<strong>di</strong>vamente)e<br />

in assenza dei presupposti, esistendo un muro <strong>di</strong>visorio<br />

della proprietà che costituiva il confine certo.Il M.<br />

contestò i motivi del gravame e propose appello incidentale<br />

chiedendo la riduzione a <strong>di</strong>stanza legale del garage, con<br />

determinazione dell’esatto confine e condanna del B. a rilasciare<br />

la porzione <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> sua proprietà eventualmente<br />

occupata.<br />

La corte d’appello <strong>di</strong> Trento, con sentenza 5.6.2001, in<br />

parziale accoglimento <strong>di</strong> entrambe le impugnazioni, da un<br />

lato <strong>di</strong>chiarò che il confine tra le pp. edd. 1132 e 1389 del<br />

comune <strong>di</strong> Mori coincideva con la linea evidenziata dalle<br />

lettere C-D in colore blu cerchiato rosso della planimetria<br />

allegata alla consulenza tecnica d’ufficio, dall’altro condannò<br />

il M. a ridurre ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> quattro metri dal<br />

confine la parte del fabbricato interrato sporgente dal suolo,<br />

come evidenziato nella planimetria della c.t.u., confermando<br />

nel resto la sentenza impugnata. Osservò la corte<br />

d’appello, quanto alla domanda <strong>di</strong> accertamento dei confi-<br />

La nozione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> sopraelevazione- ai fini del<br />

rispetto delle <strong>di</strong>stanze legali - coincide del tutto con la<br />

accezione normale del termine ed in<strong>di</strong>ca qualsiasi costruzione<br />

che si eleva al <strong>di</strong> sopra della linea <strong>di</strong> gronda <strong>di</strong> un<br />

preesistente fabbricato. Lo ha stabilito la Corte <strong>di</strong> Cassazione,con<br />

la sentenza n.22895 del 7 <strong>di</strong>cembre 2004, precisando<br />

che la sopraelevazione, per quanto <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />

ridotte, comporta sempre un aumento della volumetria e<br />

va, pertanto, considerata a tutti gli effetti - e quin<strong>di</strong> anche<br />

ai fini delle <strong>di</strong>stanze - come “costruzione”.<br />

ni, che il tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi<br />

sul punto, e che in ogni caso la domanda proposta dall’attore<br />

rivelava una volontà <strong>di</strong> ottenere la tutela delle <strong>di</strong>stanze<br />

legali sia dalle costruzioni che dal confine, per cui non era<br />

dubbio che, in<strong>di</strong>pendentemente da una specifica istanza<br />

rivolta all’accertamento dei confini, era comunque necessario<br />

in<strong>di</strong>viduarli onde verificare il rispetto delle <strong>di</strong>stanze.<br />

Quanto alla concreta in<strong>di</strong>viduazione del confine,<br />

osservò la corte che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado non si era<br />

limitato ad aderire alle conclusioni del c.t.u. ma le aveva<br />

esaminate criticamente, affermando <strong>di</strong> con<strong>di</strong>viderle sulla<br />

base <strong>di</strong> valide argomentazio-<br />

ni. Quanto alla costruzione<br />

esistente sulla p. ed. 1389,<br />

ritenne la corte che fosse<br />

fondato il motivo <strong>di</strong> appello<br />

del B., in quanto era incontestato<br />

ed emergeva dalla planimetria<br />

che la parte interrata<br />

del manufatto si elevava<br />

da terra per 60 centimetri, e<br />

tale sporgenza non poteva<br />

considerarsi irrilevante -<br />

come preteso dall’interessato<br />

- perché ogni costruzione<br />

che affiori dal suolo deve rispettare le <strong>di</strong>stanze legali. Nella<br />

specie, trattandosi <strong>di</strong> costruzione risalente al 1973 e dovendo,<br />

quin<strong>di</strong>, trovare applicazione il p. <strong>di</strong> f. del 1966 che prevedeva,<br />

all’art. 23, una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> quattro metri dal confine,<br />

la parte sporgente dall’interrato doveva essere arretrata<br />

a tale <strong>di</strong>stanza dalla proprietà confinante.<br />

Quanto al motivo d’appello del B. concernente l’altezza<br />

della costruzione del M., osservò la corte che esso era<br />

infondato perché a prescindere dal fatto che il fabbricato<br />

non risultava gravato da servitus altius non tollen<strong>di</strong>, in riferimento<br />

all’altezza non era stata mai formulata una domanda<br />

specifica, sicché fondatamente la controparte ne aveva<br />

eccepito il carattere <strong>di</strong> novità.<br />

Infine, quanto all’ultimo motivo <strong>di</strong> gravame, osservò la<br />

corte che l’assunto del B., secondo cui il garage insistente<br />

sulla p. ed. 1132 sarebbe stato eretto nei primi anni ‘60 e<br />

quin<strong>di</strong>. sarebbe stato applicabile il criterio della prevenzione,<br />

era risultato smentito dalle <strong>di</strong>chiarazioni dei testi escussi<br />

e della stessa moglie del B., dalle quali era emerso con<br />

certezza che l’opera era stata realizzata negli anni ‘50.<br />

Infine, relativamente al primo motivo dell’appello incidentale<br />

del M., osservò la corte che doveva essere accolta<br />

la doglianza circa l’omessa pronuncia sulla domanda <strong>di</strong><br />

accertamento dei contini e <strong>di</strong> rilascio del terreno occupato<br />

dalla controparte, atteso che quest’ultima non aveva mai<br />

sollevato eccezioni sul carattere <strong>di</strong> novità della domanda<br />

145


146<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

stessa.<br />

In or<strong>di</strong>ne al secondo motivo - concernente la condanna<br />

a riportare a <strong>di</strong>stanza legale la sopraelevazione – rilevò,<br />

invece, che la tesi del M. <strong>di</strong> essersi limitato a mo<strong>di</strong>ficare la<br />

pendenza della vecchia struttura <strong>di</strong> copertura, era smentita<br />

dalle risultanze della consulenza tecnica secondo cui era<br />

stata realizzata una vera e propria sopraelevazione per la<br />

quale vige sempre l’obbligo del rispetto delle <strong>di</strong>stanze<br />

legali. Per la cassazione della sentenza hanno proposto<br />

ricorso in via principale M. Vinicio, in forza <strong>di</strong> due motivi,<br />

e in via incidentale dal B., che si affida a quattro motivi.<br />

Entrambe le parti hanno depositato memoria.<br />

Motivi della decisione<br />

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi perché proposti<br />

contro la stessa sentenza. Con il primo motivo proposto il<br />

M. denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 26<br />

delle norme <strong>di</strong> attuazione del programma <strong>di</strong> fabbricazione<br />

del 1978 del comune <strong>di</strong> Mori e omessa, insufficiente e contrad<strong>di</strong>ttoria<br />

motivazione su un punto decisivo della controversia.<br />

Assume il ricorrente che i lavori eseguiti nell’anno 1980<br />

sono consistiti esclusivamente nella mo<strong>di</strong>fica della copertura<br />

del fabbricato con una a falde, ma che il muro perimetrale<br />

sul quale detta copertura poggia non è stato minimamente<br />

mo<strong>di</strong>ficato in altezza; afferma, quin<strong>di</strong>, che in assenza<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni regolamentari che prevedano “il mantenimento<br />

delle <strong>di</strong>stanze dai confini o dalle costruzioni in<br />

ogni punto e in tutte le <strong>di</strong>rezioni” il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito non<br />

avrebbe potuto affermare che la sopraelevazione era a<br />

<strong>di</strong>stanza illegale (a metri quattro anziché cinque, come previsti)<br />

perché il punto <strong>di</strong> riferimento rimaneva esclusivamente<br />

il muro perimetrale preesistente.<br />

Il motivo è destituito <strong>di</strong> fondamento.<br />

La nozione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> sopraelevazione - ai fini del<br />

rispetto delle <strong>di</strong>stanze legali - coincide del tutto con la<br />

accezione normale del termine, ed in<strong>di</strong>ca qualsiasi costruzione<br />

che si eleva al <strong>di</strong> sopra della linea <strong>di</strong> gronda <strong>di</strong> un<br />

preesistente fabbricato.<br />

La sopraelevazione, per quanto <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ridotte,<br />

comporta sempre un aumento della volumetria e va, pertanto,<br />

considerata a tutti gli effetti - e quin<strong>di</strong> anche ai fini delle<br />

<strong>di</strong>stanze - come “costruzione”.<br />

Nel caso <strong>di</strong> specie è incontestato che il ricorrente avesse<br />

ricavato una ulteriore volumetria attraverso la copertura<br />

con tetto a falde della preesistente terrazza, e tale nuovo<br />

corpo <strong>di</strong> fabbrica, realizzato “sopraelevando” l’e<strong>di</strong>ficio, è<br />

soggetto alle norme sulle <strong>di</strong>stanze vigenti al momento della<br />

realizzazione, a nulla valendo che esso sia rientrato rispetto<br />

al muro <strong>di</strong> appoggio, il quale - in quanto realizzato sotto la<br />

vigenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni più favorevoli -era da considerare a<br />

<strong>di</strong>stanza legale.<br />

Né il ricorrente ha dedotto che le invocate norma <strong>di</strong><br />

attuazione contengano <strong>di</strong>sposizioni derogatorie in tema <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stanze per quanto attiene alle sopraelevazioni.<br />

Con il secondo motivo il M. denuncia violazione ed<br />

erronea applicazione dell’art. 26 delle norme <strong>di</strong> attuazione<br />

del programma <strong>di</strong> fabbricazione del 1966 del comune <strong>di</strong><br />

Mori e omessa, insufficiente e contrad<strong>di</strong>ttoria motivazione<br />

su un punto decisivo della controversia. Si duole il ricor-<br />

rente che la corte <strong>di</strong> Trento abbia or<strong>di</strong>nato la riduzione a<br />

quattro metri dal confine della parte <strong>di</strong> fabbricato emergente<br />

dal suolo perché posta a metri 3,90 dal confine anziché a<br />

4 metri, avendo come riferimento del confine il muretto<br />

<strong>di</strong>visorio tra i due fon<strong>di</strong>, il quale, al contrario, non segnerebbe<br />

la reale delimitazione delle due proprietà.<br />

Afferma il ricorrente che mai nessuno - neppure il consulente<br />

tecnico - ha mai messo in dubbio il rispetto delle<br />

<strong>di</strong>stanze con riferimento alla costruzione interrata <strong>di</strong> sua<br />

proprietà, e <strong>di</strong> conseguenza i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito non si sono<br />

preoccupati <strong>di</strong> accertare quale fosse realmente il profilo<br />

naturale del terreno all’epoca della costruzione e se, quin<strong>di</strong>,<br />

questa emergesse dal suolo o fosse integralmente interrata.<br />

Sul punto - a <strong>di</strong>re del ricorrente - la corte ha assunto<br />

come livello naturale quello del terreno del Bartolini - che<br />

invece era stato abbassato nel tempo - ed ha illogicamente<br />

affermato essere non contestata l’altezza del corpo <strong>di</strong> fabbrica<br />

e compatibile con le risultanze planimetriche, mentre<br />

l’altezza dei fabbricati non emerge dalle planimetrie e,<br />

comunque, esso appellante aveva decisamente contestato<br />

che la propria costruzione sporgesse dal livello del suolo <strong>di</strong><br />

sessanta centimetri.<br />

Il motivo è inammissibile perché con esso - sotto l’apparente<br />

denuncia <strong>di</strong> violazione <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto - si sollevano<br />

esclusivamente censure <strong>di</strong> merito, tese a contestare i<br />

dati <strong>di</strong> fatto posti a base della decisione del giu<strong>di</strong>ci d’appello,<br />

e cioè la elevazione del manufatto dal terreno per circa<br />

cm 60 e la in<strong>di</strong>viduazione della linea <strong>di</strong> confine.<br />

La rispondenza dei riferiti dati alla reale situazione è<br />

affermata dalla corte <strong>di</strong> merito sulla base dei rilievi effettuati<br />

dal consulente tecnico, e in ragione <strong>di</strong> una non contestazione<br />

da parte dello stesso M. rispetto alle deduzioni in<br />

tal senso della controparte, sicché ogni eventuale censura<br />

presupporrebbe un riesame degli elementi suddetti che non<br />

è consentita in sede <strong>di</strong> legittimità.<br />

Né alcuna valenza hanno le doglianze relative ad un<br />

preteso erroneo metodo <strong>di</strong> misurazione dell’emergenza del<br />

manufatto rispetto al livello del terreno, perché dalla decisione<br />

si evince chiaramente che i giu<strong>di</strong>ci d’appello hanno<br />

preso in considerazione - e il metodo è sicuramente corretto<br />

- il livello del terreno dello stesso M. sul quale sorge la<br />

costruzione, non potendo aver rilievo il livello del terreno<br />

confinante.<br />

Il ricorrente incidentale, denunciando, con il primo<br />

motivo, violazione degli articoli 112 e 183 c.p.c., 948 e 950<br />

c.c., si duole che la corte trentina abbia qualificato la<br />

domanda del M. come intesa ad ottenere il regolamento <strong>di</strong><br />

confini - unica domanda che, a suo <strong>di</strong>re, poteva ritenersi<br />

implicitamente avanzata come antecedente logico della<br />

domanda <strong>di</strong> rispetto delle <strong>di</strong>stanze legali - mentre avrebbe<br />

dovuto tener conto che il M. aveva chiesto la restituzione<br />

dell’area contesa e, quin<strong>di</strong>, aveva inteso porre una vera e<br />

propria istanza <strong>di</strong> revin<strong>di</strong>ca che era inammissibile per tar<strong>di</strong>vità.<br />

Il motivo è infondato.<br />

Non si comprende esattamente quale censura il B. muova<br />

alla decisione impugnata, perché le critiche alla interpretazione<br />

della domanda (se cioè dovesse intendersi come<br />

regolamento <strong>di</strong> confini o revin<strong>di</strong>ca) non sono pertinenti con<br />

la decisione della corte che ha ritenuto ammissibile la<br />

n. 2-3/2005


domanda stessa (a prescindere dalla sua qualificazione giuri<strong>di</strong>ca)<br />

perché, su <strong>di</strong> essa era stato accettato il contrad<strong>di</strong>ttorio.<br />

Il punto concernente la ritenuta tacita accettazione non<br />

è stato fatto oggetto <strong>di</strong> censure in ricorso, ma solo nella<br />

memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 178 c.p.c.,<br />

mentre il ricorrente incidentale ha focalizzato le proprie<br />

censure esclusivamente sulla “tar<strong>di</strong>vità” della domanda<br />

stessa, come se l’accoglimento fosse stato ancorato dalla<br />

corte <strong>di</strong> merito soltanto ad un preteso contenuto implicito<br />

della istanza <strong>di</strong> regolamento nella domanda principale.<br />

Tale argomento è stato in effetti usato dalla corte <strong>di</strong><br />

merito, ma in modo sostanzialmente pleonastico, perché la<br />

stessa - nel rigettare il motivo <strong>di</strong> appello del B. avverso<br />

l’accertamento dei confini operato incidentalmente dal tribunale<br />

- pur affermando che in ogni domanda <strong>di</strong>retta ad<br />

ottenere il rispetto delle <strong>di</strong>stanze deve ritenersi compresa la<br />

richiesta <strong>di</strong> accertamento dei confini, ha poi fatto esplicito<br />

rinvio alle più ampie argomentazioni che avrebbe svolte a<br />

sostegno dell’accoglimento dell’appello incidentale del M.<br />

sulla opposta doglianza della esclusione <strong>di</strong> detta domanda<br />

da parte del tribunale, argomentazioni basate essenzialmente<br />

sulla avvenuta accettazione del contrad<strong>di</strong>ttorio.<br />

Ne consegue che la questione della interpretazione della<br />

domanda operata dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito - anche a prescindere<br />

dalla sua insindacabilità, se congruamente motivata -<br />

resta assorbita dal fatto che l’ammissibilità della domanda<br />

tar<strong>di</strong>va è stata ricollegata ad un <strong>di</strong>verso presupposto giuri<strong>di</strong>co<br />

che non ha costituito oggetto <strong>di</strong> censura.<br />

Con il secondo motivo il B. denuncia violazione degli<br />

artt. 950, 2697 c.c. e 115 c.p.c. lamentando che il tribunale<br />

<strong>di</strong> Rovereto prima, e la corte d’appello poi - che ne ha avallato<br />

la decisione - avrebbero determinato il confine secondo<br />

una ricostruzione virtuale, <strong>di</strong>fforme dalle risultanze<br />

catastali e dai precedenti rilievi compiuti dai tecnici comunali,<br />

non considerando che la identificazione del confine<br />

con il muro <strong>di</strong>visorio era consolidata nel tempo ed accettata<br />

anche dal M. sia prima sia durante il giu<strong>di</strong>zio.<br />

Il motivo è inammissibile perché propone censure finalizzate<br />

ad una rivalutazione del merito, e cioè al riesame dei<br />

criteri adottati dal tribunale e dalla corte d’appello per la<br />

in<strong>di</strong>viduazione dei confini - criteri che appaiono corretti e<br />

in linea con gli orientamenti espressi in materia da questa<br />

corte - e delle conclusioni cui sono pervenuti i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />

merito con argomentazioni adeguate e immuni da vizi logici<br />

e giuri<strong>di</strong>ci.<br />

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia<br />

violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che<br />

la corte <strong>di</strong> merito colloca all’anno 1980 la e<strong>di</strong>ficazione del<br />

garage alla stregua delle deposizioni dei testi, mentre proprio<br />

da detti elementi probatori emergerebbe con chiarezza<br />

che la costruzione risaliva al 1960, dato confermato anche<br />

n. 2-3/2005<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

dalle fotografie prodotte.<br />

Anche detto motivo è palesemente inammissibile perché<br />

mira al riesame delle risultanze testimoniali e documentali<br />

adeguatamente valutate dai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito. Con l’ultimo<br />

motivo il B. denuncia violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c.<br />

lamentando che la corte <strong>di</strong> merito non ha dato alcuna risposta<br />

alle censure mosse con l’atto <strong>di</strong> appello avverso la statuizione<br />

del tribunale che aveva ritenuto inammissibile la<br />

domanda da esso formulata quale reconventio reconventionis<br />

(e cioè la richiesta <strong>di</strong> demolizione del manufatto frontistante<br />

la p. ed. 1389 a confine con la p.f. 834/4, in risposta<br />

alla domanda del convenuto <strong>di</strong> demolizione del garage <strong>di</strong><br />

esso B. realizzato sulla p.e. 1132) perché - a <strong>di</strong>re del tribunale<br />

- non era collegata con la riconvenzionale; assume il<br />

ricorrente incidentale che, al contrario <strong>di</strong> quanto affermato<br />

dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, la sua domanda era nei confronti della<br />

riconvenzionale nella stessa relazione <strong>di</strong> quest’ultima<br />

rispetto alla domanda principale.<br />

Anche detta censura non può trovare accoglimento.<br />

Se è pur vero che l’o<strong>di</strong>erno ricorrente aveva fatto oggetto<br />

<strong>di</strong> specifico motivo <strong>di</strong> appello la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inammissibilità<br />

della domanda avanzata come reconventio<br />

reconventionis, non può tuttavia darsi rilievo alla omessa<br />

pronuncia del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, in quanto la censura sviluppata<br />

nel motivo non esaminato era palesemente infondata.<br />

La domanda riconvenzionale è ammissibile come tale<br />

soltanto se <strong>di</strong>penda dal titolo dedotto in giu<strong>di</strong>zio dall’attore<br />

o da quello che già appartiene alla causa come mezzo <strong>di</strong><br />

eccezione.<br />

Nella specie non emerge il collegamento della reconventio<br />

reconventionis al titolo dedotto in giu<strong>di</strong>zio dal convenuto,<br />

perché non vi è alcun rapporto tra la domanda intesa<br />

ad accertare il rispetto delle <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> un costruzione<br />

del confinante e la domanda, reciproca e <strong>di</strong> identico contenuto,<br />

concernente una particella e una costruzione <strong>di</strong>verse<br />

da quella oggetto della istanza principale.<br />

Né alcuna rilevanza può darsi ai fini del ricorso all’assunto<br />

- verosimilmente fondato - secondo cui il collegamento<br />

tra la reconventio reconventionis e la domanda<br />

riconvenzionale del convenuto non era <strong>di</strong>ssimile a quello<br />

riscontrabile tra quest’ultima e la domanda principale, atteso<br />

che nessuna contestazione sulla ammissibilità della<br />

domanda riconvenzionale è stata mai mossa dall’attore.<br />

Deve quin<strong>di</strong> concludersi per il rigetto <strong>di</strong> entrambi i<br />

ricorsi.Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle<br />

spese <strong>di</strong> questo giu<strong>di</strong>zio.<br />

P.Q.M.<br />

La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.<br />

Depositato in Cancelleria il 7 <strong>di</strong>cembre 2004<br />

«Italia Casa»<br />

147


148<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

DIFETTI NON GRAVI DI UN APPARTAMENTO<br />

La <strong>di</strong>fettosa normativa sui <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> un’opera<br />

I <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> una casa venduta <strong>di</strong>rettamente dall’appaltatore<br />

mentre è ancora in corso <strong>di</strong> costruzione sono trattati negli art.<br />

1662, 1665, 1667, 1668 e 1669 Cod.civ. (ved. RIQ. A), ma le<br />

norme che vi vengono enunciate sono tutt’altro che semplici,<br />

contrariamente a quanto può sembrare da una prima loro lettura.<br />

Basta osservare, per rendersi conto della loro complessità e<br />

delle <strong>di</strong>fficoltà della loro interpretazione, che sia la dottrina che<br />

la giurisprudenza ancora dopo oltre quarant’anni <strong>di</strong> <strong>di</strong>battiti,<br />

stu<strong>di</strong> e pronuncie su molte delle questioni connesse con quelle<br />

<strong>di</strong>sposizioni non sono affatto d’accordo, per cui vi sono controversie<br />

risolte da sentenze della Cassazione in un certo modo e<br />

da altre sentenze della stessa Corte in senso completamente<br />

opposto (con l’ovvia conseguenza della nefasta incertezza del<br />

<strong>di</strong>ritto in questo campo, originata appunto dalla <strong>di</strong>fettosa formulazione<br />

della legge).<br />

In queste note sono in<strong>di</strong>cati per semplicità come «<strong>di</strong>fetti»<br />

RIQUADRO A<br />

Disciplina del Co<strong>di</strong>ce civile sui <strong>di</strong>fetti dell’opera<br />

<strong>di</strong> Francesco Terranova<br />

anche quelli che nel Co<strong>di</strong>ce civile sono chiamati <strong>di</strong>fformità e<br />

vizi e che sarebbero, secondo la prevalente dottrina, i lavori<br />

eseguiti <strong>di</strong>versamente da come stabilito in contratto (<strong>di</strong>fformità)<br />

o eseguiti male (vizi). E vedremo come conviene all’acquirente<br />

comportarsi <strong>di</strong> fronte ai <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> un appartamento che<br />

ha acquistato, in corso <strong>di</strong> costruzione, da un appaltatore.<br />

Le vie che l’acquirente può seguire<br />

Per cominciare, l’acquirente ha certo la possibilità <strong>di</strong> esaminare<br />

l’argomento così come è stato sviscerato da <strong>di</strong>versi giuristi<br />

in pubblicazioni <strong>di</strong> notevole interesse; oppure <strong>di</strong> dare uno<br />

sguardo a note più semplici, con la rassegna delle sentenze <strong>di</strong><br />

Cassazione emesse in materia, fra le quali l’acquirente può cercare<br />

e consultare un caso analogo a quello che gli interessa.<br />

Ma in genere gli conviene rivolgersi al proprio avvocato <strong>di</strong><br />

fiducia, esponendogli dettagliatamente i fatti, e quin<strong>di</strong> decidere<br />

sul da farsi dopo avere sentito il suo parere.<br />

Per tentare <strong>di</strong> evitare spese legali e l’eventuale giu<strong>di</strong>zio può<br />

Art. 1662 (Verifica nel corso <strong>di</strong> esecuzione dell’opera) — II committente ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> controllare lo svolgimento dei lavori<br />

e <strong>di</strong> verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo<br />

le con<strong>di</strong>zioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore<br />

si deve conformare a tali con<strong>di</strong>zioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il <strong>di</strong>ritto del committente<br />

al risarcimento del danno.<br />

Art. 1665 (Verifica e pagamento dell’opera) — II committente, prima <strong>di</strong> ; ricevere la consegna, ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> verificare l’opera<br />

compiuta.<br />

La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> poterla eseguire.<br />

Se, nonostante l’invito fatto gli dall’appaltatore, il committente tralascia <strong>di</strong> procedere alla verifica senza giusti motivi,<br />

ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.<br />

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto<br />

alla verifica.<br />

Salvo <strong>di</strong>versa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha <strong>di</strong>ritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata<br />

dal committente.<br />

Art. 1667 (Difformità e vizi dell’opera) — L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le <strong>di</strong>fformità e i vizi dell’opera. La<br />

garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le <strong>di</strong>fformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili,<br />

purché in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.<br />

Il committente deve, a pena <strong>di</strong> decadenza, denunziare all’appaltatore le <strong>di</strong>fformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.<br />

La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le <strong>di</strong>fformità o i vizi o se li ha occultati.<br />

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il<br />

pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le <strong>di</strong>fformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla<br />

scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.<br />

Art. 1668 (Contenuto della garanzia per <strong>di</strong>fetti dell’opera) — Il committente può chiedere che le <strong>di</strong>fformità o i vizi siano<br />

eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente <strong>di</strong>minuito, salvo il risarcimento del danno nel<br />

caso <strong>di</strong> colpa dell’appaltatore.<br />

Se però le <strong>di</strong>fformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può<br />

chiedere la risoluzione del contratto.<br />

Art. 1669 (Rovina e <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> cose immobili) — Quando si tratta <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> altre cose immobili destinate per loro<br />

natura a lunga durata, se, nel corso <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per <strong>di</strong>fetto della costruzione,<br />

rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo <strong>di</strong> rovina o gravi <strong>di</strong>fetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti<br />

del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.<br />

Il <strong>di</strong>ritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.<br />

n. 2-3/2005


però, <strong>di</strong> fronte a <strong>di</strong>fetti certamente non gravi, agire autonomamente<br />

a tutela dei propri interessi senza compromettere la possibilità<br />

del ricorso alle vie legali qualora il tentativo non vada a<br />

buon fine, seguendo la semplice strada che qui si va a tracciare.<br />

Premettiamo, ai fini della in<strong>di</strong>viduazione dei <strong>di</strong>fetti «non<br />

gravi», la nozione <strong>di</strong> quelli «gravi» (che sono regolati dall’art.<br />

1669 Cod.civ., insieme con la rovina totale o parziale e l’evidente<br />

pericolo <strong>di</strong> rovina) secondo la Corte <strong>di</strong> Cassazione, la<br />

quale ritiene tali (ved. «Gravi <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> un appartamento ex art.<br />

1669 Cod.civ.», ne La giurisprudenza del Bollettino <strong>di</strong> legislazione<br />

tecnica, n. 2/2004, 296):<br />

a) le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè che si<br />

risolvono nella costruzione dell’e<strong>di</strong>ficio con materiali inidonei<br />

e/o non a regola d’arte;<br />

b) i <strong>di</strong>fetti che, senza influire sulla stabilità dell’e<strong>di</strong>ficio, ne<br />

pregiu<strong>di</strong>cano o menomano in modo grave il normale go<strong>di</strong>mento<br />

e/o la funzionalità e/o l’abitabilità, con pericolo per la sua<br />

durata e conservazione;<br />

c) i <strong>di</strong>fetti che incidono in misura sensibile sugli elementi<br />

RIQUADRO B<br />

Lettera dell’acquirente all’appaltatore per la <strong>di</strong>ffida ex art. 1662, 2° c.<br />

n. 2-3/2005<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

essenziali delle strutture dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

d) i <strong>di</strong>fetti riguardanti elementi secondari ed accessori, che<br />

però consentono l’impiego duraturo dell’opera (come impermeabilizzazioni,<br />

rivestimenti, infissi, pavimentazioni, impianti,<br />

canna fumaria, ecc.), purchè tali da compromettere la funzionalità<br />

globale dell’opera stessa, e che, senza richiedere opere <strong>di</strong><br />

manutenzione straor<strong>di</strong>naria, possono essere eliminati con interventi<br />

<strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e cioè con opere <strong>di</strong> riparazione,<br />

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli e<strong>di</strong>fici,<br />

ovvero con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza<br />

gli impianti tecnologici esistenti;<br />

e) i <strong>di</strong>fetti consistenti in una qualsiasi alterazione conseguente<br />

ad una <strong>di</strong>fettosa realizzazione dell’opera o che, pur<br />

riguardando solo una parte dell’opera, pregiu<strong>di</strong>cano in modo<br />

«globale» la sua struttura e funzionalità.<br />

Esecuzione non conforme al contratto e <strong>di</strong>fetti non gravi<br />

accertati nel corso dei lavori (e lettera all’appaltatore)<br />

Supponiamo che, in seguito al controllo dello svolgi-<br />

Raccomandata A.R. lì......................<br />

Appartamento sito in ..........................- Contratto in data ….......... Spett. Impresa.<br />

Diffida ex art. 1662 Cod.civ.<br />

Esempio n. 1<br />

Nella cucina dell’appartamento sopra in<strong>di</strong>cato è stato collocato un pavimento <strong>di</strong>verso da quello in mattonelle <strong>di</strong> grès stabilito<br />

in contratto. Occorre che provve<strong>di</strong>ate ad eliminare tale <strong>di</strong>fetto, demolendo il pavimento collocato e posando in sua vece quello<br />

pattuito, interamente entro un mese dal ricevimento della presente.<br />

N.d.r. - Il termine <strong>di</strong> un mese è certamente «congruo» perché le mattonelle <strong>di</strong> grès occorrenti sono già in cantiere.<br />

Esempio n. 2<br />

Nel salone dell’appartamento sopra in<strong>di</strong>cato è stato collocato un pavimento <strong>di</strong>verso da quello in lastre <strong>di</strong> marmo stabilito in<br />

contratto. Occorre che provve<strong>di</strong>ate ad eliminare tale <strong>di</strong>fetto demolendo il pavimento collocato e posando in sua vece quello<br />

pattuito, interamente entro due mesi dal ricevimento della presente.<br />

N.d.r. - Il termine <strong>di</strong> due mesi è certamente «congruo» perché tiene conto anche del mese occorrente per avere in cantiere le<br />

lastre <strong>di</strong> marmo.<br />

Esempio n. 3<br />

Nel bagno dell’appartamento sopra in<strong>di</strong>cato è stata installata una rubinetteria <strong>di</strong> marca e tipo <strong>di</strong>versi da quelli specificati in<br />

contratto. Occorre che provve<strong>di</strong>ate ad eliminare tale <strong>di</strong>fetto smontando la rubinetteria installata e montando al suo posto quella<br />

pattuita, entro un mese dal ricevimento della presente.<br />

N.d.r. - Il committente si è informato del tempo occorrente per avere in cantiere la rubinetteria pattuita, pari a circa una settimana,<br />

e ha così fissato il «congruo» tempo <strong>di</strong> un mese<br />

Esempio n. 4<br />

I lavori nell’appartamento sopra in<strong>di</strong>cato procedono a rilento rispetto ai tempi previsti secondo contratto, così da pregiu<strong>di</strong>care<br />

il tempo pattuito per l’ultimazione dell’opera.<br />

Occorre che provve<strong>di</strong>ate ad accelerare il ritmo dei lavori con l’impiego <strong>di</strong> altri operai e <strong>di</strong> idonei materiali così da raggiungere,<br />

alla fine del prossimo mese <strong>di</strong> aprile (la lettera è scritta in data 20 febbraio), l’avanzamento del 70% previsto in contratto<br />

per quella data.<br />

N.d.r. - Il termine è «congruo» perché l’appaltatore ha in corso simultaneamente lavori <strong>di</strong> costruzione dì altri due simili<br />

appartamenti ubicati nello stesso e<strong>di</strong>ficio, secondo due <strong>di</strong>stinti contratti d’appalto con altri due <strong>di</strong>versi committenti e ha visibilmente<br />

dato impulso a questi altri lavori rallentando quelli del committente interessato; per cui gli sarà certamente possibile,<br />

spostando subito operai dagli altri due appartamenti, accelerare i lavori del terzo in questione e mettersi così in regola<br />

per la fine <strong>di</strong> aprile.<br />

149


150<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

mento dei lavori ed alla verifica del loro stato, l’acquirente<br />

[il quale, ai sensi dell’art. 1662, 1° comma, Cod.civ., ha il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> effettuare (a proprie spese, personalmente o a<br />

mezzo <strong>di</strong> un suo incaricato, tecnico preferibilmente) quei<br />

controlli e verifiche] accerti che l’esecuzione dei lavori non<br />

procede secondo le con<strong>di</strong>zioni stabilite dal contratto e a<br />

regola d’arte (art. 1662, prima parte del comma 2); accerti<br />

cioè, per esempio: che nella cucina è stato collocato un<br />

pavimento <strong>di</strong>verso da quello in mattonelle <strong>di</strong> grès (che pure<br />

sono immagazzinate in cantiere) come era stabilito in contratto<br />

(1° esempio); oppure che nel salone è stato collocato<br />

un pavimento in mattonelle <strong>di</strong> ceramica anziché in lastre <strong>di</strong><br />

marmo (per il cui approvvigionamento in cantiere necessita<br />

notoriamente circa un mese) come pattuito (2° esempio);<br />

oppure che nel bagno è stata installata una rubinetteria <strong>di</strong><br />

marca e tipo <strong>di</strong>versi da quelli (per la cui fornitura non si<br />

conosce il tempo occorrente) che il committente aveva specificatamente<br />

richiesto in contratto (3° esempio); oppure<br />

che i lavori sono proceduti più lentamente <strong>di</strong> quanto previsto<br />

dal contratto per cui, continuando con questo ritmo, l’opera<br />

verrà ultimata con molto ritardo rispetto al tempo contrattuale<br />

(4° esempio).<br />

In casi come questi conviene all’acquirente (è una sua<br />

facoltà) - magari dopo il vano tentativo <strong>di</strong> una intimazione<br />

verbale - scrivere all’appaltatore stesso una lettera in cui<br />

fissi un congrue termine entro il quale l’acquirente si dovrà<br />

conformare alle con<strong>di</strong>zioni contrattuali non osservate, cioè<br />

dovrà avere eliminato i <strong>di</strong>fetti (e non essersi limitato ad iniziare<br />

tale eliminazione) (ved. RIQ. B).<br />

La lettera verrà <strong>di</strong> regola inviata a mezzo raccomandata<br />

postale o equivalente «posta-celere», l’una o l’altra con<br />

avviso <strong>di</strong> ricevimento (ved. «Offerta a gara d’appalto a<br />

mezzo raccomandata o postacelere» ne La giurisprudenza<br />

del Bollettino <strong>di</strong> legislazione tecnica n. 1/2004, 11).<br />

Se prima della scadenza del termine intimato l’appaltatore<br />

avrà provveduto alla totale eliminazione dei <strong>di</strong>fetti la<br />

questione è chiusa.<br />

Diversamente l’acquirente si rivolgerà ad un legale.<br />

RIQUADRO C<br />

Lettera dell’acquirente all’appaltatore per la denuncia <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti scoperti, ex art. 1667<br />

Consegna dell’appartamento all’acquirente, sua verifica ed<br />

accettazione con riserva<br />

L’appartamento - in cui supponiamo che nel corso dei lavori<br />

non siano stati rilevati <strong>di</strong>fetti oppure siano stati rilevati ma siano<br />

poi stati eliminati - appena ultimato viene consegnato dall’appaltatore<br />

all’acquirente.<br />

In questo momento hanno inizio la serie <strong>di</strong> atti che potrà<br />

compiere l’acquirente: la verifica dell’opera e la sua accettazione<br />

con o senza riserva (art. 1665) e poi la denunzia degli eventuali<br />

<strong>di</strong>fetti e le conseguenti azioni contro l’appaltatore per la<br />

loro eliminazione, la riduzione del prezzo, il risarcimento del<br />

danno, la risoluzione del contratto (artt. 1667 e 1668).<br />

Supponiamo che l’acquirente, invitato dall’appaltatore a<br />

prendere in consegna l’appartamento, proceda ad una sua attenta<br />

verifica rilevando alcuni <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> scarsa importanza (per<br />

esempio il vetro <strong>di</strong> una finestra rotto, una serratura che non<br />

funziona, ecc.) oppure proceda ad una verifica incompleta per<br />

forza <strong>di</strong> cose (per esempio perché la consegna avviene in agosto<br />

e non si riesce a verificare il buon funzionamento dell’impianto<br />

<strong>di</strong> riscaldamento); in entrambi i casi il committente<br />

prenderà in consegna l’appartamento accettandolo con la<br />

riserva, nel primo caso, che vengano eliminati i <strong>di</strong>fetti scoperti<br />

e, nel secondo caso, che venga verificato nel successivo inverno<br />

l’impianto termico (riserva che sarà poi ritirata, rispettivamente,<br />

dopo le avvenute riparazioni e verifica).<br />

Difetti scoperti dall’acquirente entro 2 anni dalla consegna<br />

dell’appartamento effettuata dall’appaltatore<br />

Immaginiamo ora che l’acquirente scopra in un secondo<br />

tempo <strong>di</strong>fetti dei quali non aveva potuto accorgersi in sede <strong>di</strong><br />

verifica della casa che gli veniva consegnata.<br />

Può trattarsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti gravi (come l’insufficiente spessore<br />

dei solai, le infiltrazioni <strong>di</strong> acqua piovana all’interno dell’appartamento,<br />

ecc.) che, come si è detto, sono regolamentati<br />

- insieme con la rovina ed il pericolo <strong>di</strong> rovina - dall’art.<br />

1669 e per i quali (secondo la consolidata giurisprudenza <strong>di</strong><br />

Cassazione) si configura una responsabilità extracontrattuale<br />

dell’appaltatore versandosi in situazioni <strong>di</strong> interesse pubbli-<br />

Raccomandata A.R. lì......................<br />

Appartamento sito in ..........................- Contratto in data ….......... Spett. Impresa.<br />

Diffida ex art. 1662 Cod.civ.<br />

Nell’appartamento sopra in<strong>di</strong>cato ho scoperto i seguenti <strong>di</strong>fetti.... (per esempio l’impianto <strong>di</strong> riscaldamento autonomo a metano,<br />

che andava bene nel primo anno dalla consegna, funziona male perché - come ho potuto accertare - la mia caldaia è<br />

<strong>di</strong>fettosa irreparabilmente). Vi invito pertanto ad eliminare i suddetti <strong>di</strong>fetti (in particolare a sostituire la mia caldaia con altra<br />

nuova perfettamente funzionante) ed a rimborsarmi le spese che in conseguenza dei <strong>di</strong>fetti ho dovuto sopportare.<br />

€ 80 al tecnico che ha ispezionato la caldaia e ne ha accertato il <strong>di</strong>fetto irreparabile<br />

€320 per il consumo <strong>di</strong> energia elettrica erogata per l’impiego <strong>di</strong> due stufe elettriche occorse per rime<strong>di</strong>are in parte<br />

alla carenza dell'impianto termico installato nell'appartamento.<br />

€400<br />

Qualora non provve<strong>di</strong>ate ad entrambe le richieste (sostituzione della caldaia e pagamento <strong>di</strong> € 400) entro 2 mesi dal ricevimento<br />

della presente, sarò costretto a rivolgermi al mio legale.<br />

n. 2-3/2005


co. Di essi l’acquirente può fare denunzia all’appaltatore<br />

entro 1 anno dalla scoperta ma non oltre 10 anni dal compimento<br />

dell’opera, ed il suo <strong>di</strong>ritto si prescrive in 1 anno dalla<br />

denunzia.<br />

Oppure possono essere <strong>di</strong>fetti non gravi, che sono quelli<br />

dei quali ci stiamo occupando.<br />

Riguardo alla procedura da seguire per questi <strong>di</strong>fetti<br />

osserviamo intanto che generalmente non è facile <strong>di</strong>stinguere<br />

se si è in presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti non gravi o gravi (saranno i giu<strong>di</strong>ci,<br />

poi, a stabilirlo: provvisoriamente quelli del Tribunale e<br />

quin<strong>di</strong> della Corte d’appello, che potranno non essere d’accordo<br />

fra <strong>di</strong> loro, e definitivamente quelli della Cassazione<br />

che potrà confermare o no la sentenza della Corte d’appello);<br />

e che in ogni caso, procedendo alla denunzia nei tempi stabiliti<br />

(dall’art. 1667) per i <strong>di</strong>fetti non gravi - tempi molto più<br />

ristretti <strong>di</strong> quelli prima in<strong>di</strong>cati, fissati per i <strong>di</strong>fetti gravi (dall’art.<br />

1669) - saranno comunque sod<strong>di</strong>sfatti anche quest’ultimi,<br />

maggiori tempi.<br />

Per esempio supponiamo che la consegna dell’appartamento<br />

dall’appaltatore all’acquirente sia stata effettuata il 20<br />

ottobre 2002 e che perciò l’azione per i <strong>di</strong>fetti contro l’appaltatore<br />

si prescriva il 20 ottobre 2004 (dopo 2 anni). Se l’acquirente<br />

ha scoperto dei <strong>di</strong>fetti il 12 aprile 2003 egli dovrà<br />

denunziarli all’appaltatore entro l’11 giugno 2003 (entro 60<br />

giorni dalla scoperta), termine che ricade largamente entro<br />

quello <strong>di</strong> prescrizione del 20 ottobre 2004. Ma se l’acquirente<br />

ha scoperto <strong>di</strong>fetti il 10 settembre 2004 egli dovrà denunziarli<br />

entro il 20 ottobre 2004 ossia entro 40 giorni dalla scoperta,<br />

con il che la denunzia verrà effettuata in una data che<br />

sod<strong>di</strong>sfa entrambi i termini <strong>di</strong> 60 giorni dalla scoperta e <strong>di</strong> 2<br />

anni dalla consegna.<br />

Ed allora converrà all’acquirente attenersi alla seguente<br />

«regola <strong>di</strong> cautela»: se, prima che siano trascorsi 2 anni dalla<br />

consegna dell’appartamento, scopre <strong>di</strong>fetti qualsiasi -siano<br />

essi certamente non gravi o siano forse o certamente gravi<br />

- dovrà comunque denunziarli all’appaltatore entro 60<br />

giorni dalla scoperta (per non incappare in decadenza) ma<br />

non oltre i 2 anni dalla consegna (dopo <strong>di</strong> che l’azione contro<br />

l’appaltatore si prescrive); la denunzia non sarà necessaria<br />

per l’azione contro l’appaltatore soltanto se questi ha<br />

riconosciuto o ha occultato i <strong>di</strong>fetti.<br />

Un caso <strong>di</strong> controversia in cui l’acquirente non ha seguito<br />

la «regola <strong>di</strong> cautela» anzidetta lo si legge in una recente sentenza<br />

<strong>di</strong> Cassazione (Cass. 16 luglio 2004 n. 13268). Un privato<br />

aveva citato nel 1991 l’appaltatore a cui aveva affidato<br />

una costruzione e<strong>di</strong>le, per gravi <strong>di</strong>fetti ex art. 1669 Cod.civ.<br />

che vi aveva rilevato; ed il Tribunale nel 1996 ne aveva rico-<br />

n. 2-3/2005<br />

E<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

nosciuto l’esistenza; ma la Corte d’appello - con sentenza del<br />

2000, poi confermata dalla Cass. 2004/13268 cit. - aveva<br />

inquadrato quei <strong>di</strong>fetti nelle previsioni dell’art. 1667 e non<br />

dell’art. 1669 (come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale);<br />

con la conseguenza che - essendo stata fatta in aprile<br />

1990 la denunzia all’appaltatore dei <strong>di</strong>fetti scoperti nel<br />

novembre 1989 - era intervenuta la decadenza dell’acquirente<br />

dal <strong>di</strong>ritto alla garanzia ex art. 1667, 2°c.<br />

Tornando alla denunzia dei <strong>di</strong>fetti, questa consisterà<br />

ancora, come per la <strong>di</strong>ffida ex art. 1662, in una lettera raccomandata<br />

o posta celere A.R. - nella quale pure, anche se la<br />

legge non lo prescrive, potrà assegnarsi all’appaltatore un<br />

«congruo termine» per aderire alla richieste dell’acquirente<br />

(ved., p.e., RIQ. C; in cui è ritenuto congruo un termine <strong>di</strong> 2<br />

mesi). Trascorso il termine suddetto senza che l’appaltatore<br />

abbia sod<strong>di</strong>sfatto le richieste inoltrate con la denuncia dei<br />

<strong>di</strong>fetti, l’acquirente si rivolgerà al proprio avvocato.<br />

Difetti scoperti dall’acquirente dopo 2 anni dalla consegna<br />

dell’appartamento<br />

Restano fuori dallo schema semplificato esposto i <strong>di</strong>fetti<br />

che vengono scoperti dopo che sono decorsi 2 anni dalla consegna<br />

dell’appartamento. Per essi conviene all’acquirente<br />

rivolgersi senz’altro al proprio legale per valutare anzitutto<br />

se si tratti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti non gravi (art. 1667) o gravi (art. 1669)<br />

(e sarà sempre una valutazione incerta sino alla definitiva<br />

sentenza della Cassazione, come si è prima detto). Nel primo<br />

caso non vi sarà più niente da fare perché l’azione contro<br />

l’appaltatore è andata in prescrizione, a meno che si tratti <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fetti occultati dall’appaltatore. Nel secondo caso sarà<br />

opportuno procedere seguendo il parere del legale.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

A. Cianflone, L’appalto <strong>di</strong> opere pubbliche, ed. Giuffrè<br />

2003;<br />

C. Giannattasio L’appalto, ed. Giuffrè 1967;<br />

V. Mangini e M. Rudan Bricola, Il contratto <strong>di</strong> appalto -<br />

Il contratto <strong>di</strong> somministrazione, ed UTET 1972;<br />

F. Marozzo della Rocca, L’appalto nella giurisprudenza,<br />

ed. CEDAM 1972;<br />

D. Rubino, Dell’appalto, ed. Zanichelli e Soc. ed. Foro<br />

it., 1973<br />

«Quaderni <strong>di</strong> Legislazione Tecnica»<br />

151


152<br />

Espropriazioni<br />

ESPROPRIAZIONE PER GASDOTTI,<br />

ELETTRODOTTI E OLEODOTTI<br />

Dopo le opere militari e i beni culturali, anche le "infrastrutture<br />

lineari energetiche" hanno una loro <strong>di</strong>sciplina<br />

specifica per le espropriazioni, che <strong>di</strong>verge, per alcuni<br />

aspetti, da quella generale prevista dal relativo testo unico<br />

(D.P.R. 327/2001) per le espropriazioni delle opere pubbliche<br />

o <strong>di</strong> pubblica utilità. L'istituto dell'espropriazione per<br />

pubblica utilità si arricchisce, quin<strong>di</strong>, delle nuove procedure,<br />

introdotte per questa specifica tipologia <strong>di</strong> infrastrutture<br />

dal D.Lgs. 330 del 27 <strong>di</strong>cembre 2004, che sul punto integra<br />

e corregge il testo unico in materia <strong>di</strong> espropriazioni e<br />

successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

Il D.Lgs. 330/2004 introduce al titolo III del testo unico<br />

sugli espropri un nuovo Capo "Capo II - Disposizioni<br />

in materia <strong>di</strong> infrastrutture lineari energetiche", <strong>di</strong> 8<br />

articoli (dal 52bis al 52-nonies), per <strong>di</strong>sciplinare l'istituto<br />

dell'espropriazione per le infrastrutture lineari energetiche.<br />

Completa la nuova <strong>di</strong>sciplina con alcune <strong>di</strong>sposizioni finali<br />

inserite per stabilire la normativa applicabile ai proce<strong>di</strong>menti<br />

in corso al 31 <strong>di</strong>cembre 2004. La previsione <strong>di</strong> una<br />

<strong>di</strong>sciplina specifica in materia <strong>di</strong> espropriazione per la realizzazione<br />

<strong>di</strong> "infrastrutture lineari energetiche" se, da un<br />

lato, presenta l'inconveniente <strong>di</strong> rompere il carattere unitario<br />

del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> espropriazione dei beni immobili e<br />

dei <strong>di</strong>ritti reali su beni immobili per pubblica utilità,<br />

costruito dal testo unico 327/2001 e dal D.Lgs. 302/2002,<br />

dall'altro, si giustifica ampiamente con le caratteristiche<br />

peculiari che ha questa tipologia <strong>di</strong> infrastrutture (gasdotti,<br />

elettrodotti, oleodotti ecc.).<br />

La legge delega del 2003<br />

Con il D.Lgs. 330/2004, il Governo ha attuato la delega<br />

conferita dal Parlamento con l'art. 1. comma 3, della legge<br />

290/2003, <strong>di</strong> conversione del D.L. 239 dello stesso anno a<br />

oggetto "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema<br />

elettrico nazionale e per il recupero <strong>di</strong> potenza <strong>di</strong> energia<br />

elettrica. Deleghe al Governo in materia <strong>di</strong> remunerazione<br />

della capacità produttiva <strong>di</strong> energia elettrica e <strong>di</strong> espropriazione<br />

per pubblica utilità" (titolo così corretto con<br />

comunicato 31 ottobre 2003, in G.U. 254 del 31 ottobre<br />

2003).È opportuno precisare che il termine iniziale previsto<br />

dalla legge 290/2003 per l'esercizio della delega, è stato<br />

successivamente prorogato al 31 <strong>di</strong>cembre 2004 (art. 2,<br />

comma 12, della legge 186 del 27 luglio 2004, <strong>di</strong> conversione,<br />

con mo<strong>di</strong>ficazioni, del D.L. 136 del 28 maggio<br />

2004).<br />

La delega è stata concessa dal Parlamento per adeguare<br />

le <strong>di</strong>sposizioni del T.U. espropri alle particolari caratteristiche<br />

delle infrastrutture lineari energetiche, con il duplice<br />

obiettivo <strong>di</strong> razionalizzare e semplificare il relativo proce<strong>di</strong>mento.<br />

<strong>di</strong> Giuseppe Panassi<strong>di</strong><br />

II D.Lgs. 330/2004<br />

La principale novità della riforma riguarda la previsione<br />

<strong>di</strong> un "proce<strong>di</strong>mento unico" organizzato con lo strumento<br />

della conferenza dei servizi per arrivare all'accertamento<br />

della conformità urbanistica, all'apposizione<br />

del vincolo preor<strong>di</strong>nato all'esproprio e alla<br />

pubblica utilità. Sono, inoltre, previste procedure semplificate<br />

per l'autorizzazione ai tecnici all'accesso ai fon<strong>di</strong> e per<br />

le comunicazioni, in generale, dell'avvio del proce<strong>di</strong>mento.<br />

Disposizioni particolari sono poi previste per alcune tipologie<br />

<strong>di</strong> infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle<br />

reti nazionali energetiche.<br />

Ambito oggettivo<br />

L'ambito oggettivo della nuova <strong>di</strong>sciplina espropriativa<br />

comprende i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti<br />

<strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong> flui<strong>di</strong> termici, ivi incluse le opere, gli<br />

impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio<br />

degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari<br />

per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi. Le<br />

espropriazioni <strong>di</strong> queste infrastrutture sono <strong>di</strong>sciplinate,<br />

oltre che dalle norme speciali dettate dal nuovo capo II del<br />

titolo III del T.U. espropri, anche dalle altre <strong>di</strong>sposizioni<br />

dello stesso unico che però trovano applicazione solo se<br />

compatibili con la peculiarità <strong>di</strong> queste opere. La stessa<br />

<strong>di</strong>sciplina del D.Lgs. 330/2004 trova applicazione anche<br />

per la realizzazione della costruzione e l'esercizio degli<br />

impianti <strong>di</strong> energia elettrica <strong>di</strong> potenza superiore a 300 MW<br />

termici, oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata dal<br />

Ministero delle attività produttive (D.L. 7 del 7 febbraio<br />

2002, convertito in legge, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dall'art. 1,<br />

legge 55 del 9 aprile 2002).<br />

La normativa si applica, anche, alle infrastrutture lineari<br />

energetiche strategiche <strong>di</strong> preminente interesse nazionale,<br />

ma solo se compatibile con le <strong>di</strong>sposizioni della legge 443<br />

del 21 <strong>di</strong>cembre 2001 (legge obiettivo) e del D.Lgs. 190<br />

del 20 agosto 2002. Il decreto 330/2004 fa salva l'applicazione<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni previste:<br />

- per le occupazione del suolo pubblico o privato necessario<br />

per l'impianto <strong>di</strong> stabilimenti <strong>di</strong> lavorazione ovvero<br />

per il collocamento <strong>di</strong> serbatoi <strong>di</strong> oli minerali, <strong>di</strong> lubrificanti<br />

e <strong>di</strong> carburanti in genere, o <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributori automatici (art.<br />

19, legge 367 dell'8 febbraio 1934, <strong>di</strong> conversione del<br />

R.D.L. 1741 del 2 novembre 1933, concernente la <strong>di</strong>sciplina<br />

dell'importazione, lavorazione, deposito e <strong>di</strong>stribuzione<br />

degli oli minerali e dei carburanti);<br />

- per l'occupazione, per non oltre un biennio, <strong>di</strong> beni<br />

riconosciuti in<strong>di</strong>spensabili per l'esecuzione <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong>rettamente<br />

connessi alla ricerca e alla coltivazione, che il<br />

Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può,<br />

con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del<br />

concessionario, <strong>di</strong>sporre determinando provvisoriamente<br />

l'indennità <strong>di</strong> occupazione (art. 31. comma 4, della legge<br />

n. 2-3/2005


613 del 21 luglio 1967 "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi<br />

liqui<strong>di</strong> e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma<br />

continentale e mo<strong>di</strong>ficazioni alla legge 6<br />

dell'11gennaio 1957");<br />

- per le opere necessarie al trasporto e alla <strong>di</strong>stribuzione<br />

del gas (D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000, <strong>di</strong> attuazione della<br />

<strong>di</strong>rettiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato<br />

interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge<br />

144 del 17 maggio 1999);<br />

- per gli impianti e le opere necessari, gli interventi <strong>di</strong><br />

mo<strong>di</strong>fica, le opere connesse e le infrastrutture in<strong>di</strong>spensabili<br />

all'esercizio del permesso <strong>di</strong> ricerca e della concessione<br />

<strong>di</strong> coltivazione degli idrocarburi in terraferma, che sono<br />

<strong>di</strong>chiarati <strong>di</strong> pubblica utilità <strong>di</strong>rettamente dalla legge (art. 1.<br />

commi 77 e 82, legge 239 del 23 agosto 2004, <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no<br />

del settore energetico e <strong>di</strong> delega al Governo per il riassetto<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> energia).<br />

È opportuno precisare che sono considerate <strong>di</strong> pubblica<br />

utilità, entro il perimetro della concessione <strong>di</strong> coltivazione,<br />

le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell'energia.<br />

Giova ricordare anche che, per il principio <strong>di</strong> "cedevolezza"<br />

previsto dalla legge 131/2003, (cosiddetta legge "La<br />

Loggia" <strong>di</strong> attuazione della riforma costituzionale del Titolo<br />

V della parte seconda della Costituzione), la nuova <strong>di</strong>sciplina<br />

opera <strong>di</strong>rettamente nei riguar<strong>di</strong> delle regioni ma solo<br />

fino a quando esse non eserciteranno la propria potestà<br />

legislativa in materia.<br />

La riforma mantiene ferma anche la <strong>di</strong>sciplina prevista<br />

dalla normativa vigente in materia <strong>di</strong> tutela ambientale e <strong>di</strong><br />

rischi <strong>di</strong> incidenti rilevanti.<br />

Partecipazione al proce<strong>di</strong>mento espropriativo<br />

L'istituto della partecipazione degli espropriativi al proce<strong>di</strong>mento<br />

è ulteriormente semplificato per gli espropri<br />

necessari alla realizzazioni <strong>di</strong> gasdotti, elettrodotti ecc.<br />

La comunicazione in generale nei proce<strong>di</strong>menti espropriativi<br />

II testo unico espropri ha rafforzato le garanzie <strong>di</strong> partecipazione<br />

degli espropriati al proce<strong>di</strong>mento e nello stesso<br />

tempo ha semplificato gli adempimenti nei proce<strong>di</strong>menti<br />

con un numero <strong>di</strong> destinatari del provve<strong>di</strong>mento superiore a<br />

cinquanta. Ha stabilito, inoltre, regole <strong>di</strong>verse per le espropriazioni<br />

relative alle opere strategiche <strong>di</strong> interesse nazionale.<br />

È opportuno ricordare brevemente che l'istituto della<br />

"partecipazione dei citta<strong>di</strong>ni al proce<strong>di</strong>mento" è regolalo<br />

dalla legge 241 del 7 agosto 1990, nuove norme sul proce<strong>di</strong>mento<br />

amministrativo, che ha introdotto nel nostro or<strong>di</strong>namento<br />

la regola generale della partecipazione degli interessati<br />

al proce<strong>di</strong>mento, in precedenza prevista solamente<br />

in via eccezionale per alcune fattispecie proce<strong>di</strong>mentali<br />

definite dalla dottrina "quasi-contenziose" (come, per<br />

esempio, lo stesso proce<strong>di</strong>mento espropriativo). Giova<br />

ricordare anche che la recente legge <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica della 241<br />

ha rafforzato gli istituti <strong>di</strong> partecipazione degli interessati<br />

al proce<strong>di</strong>mento, prevedendo, fra l'altro, un <strong>di</strong>alogo effettivo<br />

fra amministrazione e amministrato con l'introduzione,<br />

fra l'altro, dell'obbligo <strong>di</strong> comunicare l'inten<strong>di</strong>mento negativo<br />

dell'amministrazione prima dell'adozione del relativo<br />

provve<strong>di</strong>mento (art.6, legge 15 dell'11 febbraio 2005,<br />

recante "Mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni alla legge 241 del 7 agosto<br />

1990, concernente norme generali sull'azione ammini-<br />

n. 2-3/2005<br />

Espropriazioni<br />

strativa").<br />

Il testo unico sull'espropriazione ha ripreso, quin<strong>di</strong>, l'istituto<br />

della partecipazione <strong>di</strong>sciplinato dagli artt. 4 e segg.<br />

della legge 241/1990 e lo ha adattato allo specifico proce<strong>di</strong>mento<br />

espropriativo, recependo i principi posti dagli<br />

orientamenti consolidali dei giu<strong>di</strong>ci amministrativi. Ha previsto,<br />

in particolare, una specifica fase partecipativa sia nel<br />

momento antecedente all'apposizione del vincolo preor<strong>di</strong>nato<br />

all 'esproprio (art. 11). che prima della <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> pubblica utilità contestuale all'approvazione del progetto<br />

definitivo (art. 16). Ha inserito una fase partecipativa anche<br />

nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> autorizzazione <strong>di</strong> accesso ai fon<strong>di</strong> privati<br />

per effettuare le operazioni tecniche necessarie alla<br />

progettazione.<br />

Ha previsto ulteriori momenti <strong>di</strong> partecipazione nella<br />

fase <strong>di</strong> determinazione provvisoria dell'indennità prevista<br />

dall'art.20 e <strong>di</strong> quella definitiva ai sensi dell'art. 21; e ,infine,<br />

nel caso dell'occupazione d'urgenza <strong>di</strong> cui all'art. 22bis.<br />

È da evidenziare che l'unico destinatario delle comunicazioni<br />

è il proprietario catastale, salvo che l'autorità espropriante<br />

non abbia notizia dell'eventuale <strong>di</strong>verso proprietario<br />

effettivo. Al proprietario catastale incombe, però, l'obbligo<br />

<strong>di</strong> notiziare l'autorità espropriante della circostanza <strong>di</strong> non<br />

essere il proprietario effettivo e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care, se lo conosce,<br />

il nominativo del nuovo proprietario (art. 3, commi 2 e 3).<br />

La soluzione scelta dal legislatore <strong>di</strong> effettuare la comunicazione<br />

al proprietario risultante dai registri catastali, sotto<br />

certi aspetti, è criticabile. Infatti, la comunicazione potrebbe<br />

finire per essere in<strong>di</strong>rizzata al proprietario sbagliato,<br />

considerato lo stato in cui versa il nostro catasto e tenuto<br />

conto che nel nostro or<strong>di</strong>namento l'iscrizione catastale non<br />

è idonea a fornire la prova della proprietà, con la conseguenza<br />

che <strong>di</strong> fatto si potrebbero vanificare gli scopi partecipativi<br />

al proce<strong>di</strong>mento che la normativa intende sod<strong>di</strong>sfare.<br />

È altrettanto vero che la soluzione adottata dal legislatore<br />

con il testo unico risulta la più snella per la pubblica<br />

amministrazione, in quanto evita che l'ufficio espropri<br />

assuma l'onere, a volte effettivamente gravoso, della ricerca<br />

degli effettivi proprietari, considerato che nel nostro<br />

or<strong>di</strong>namento la pubblicità legale del trasferimento della<br />

proprietà immobiliare è affidata alla trascrizione nei registri<br />

immobiliari, che si effettua a <strong>di</strong>fferenza dell'iscrizione<br />

catastale, in base al nome del proprietario e non ai dati<br />

relativi all'immobile. La regola è che l'avviso dell'avvio del<br />

proce<strong>di</strong>mento deve essere comunicato personalmente agli<br />

interessati. A questa regola generale si può derogare per le<br />

opere con oltre cinquanta destinatari. In questi casi, è sufficiente<br />

pubblicare l'avviso all'albo pretorio dei comuni nel<br />

cui territorio ricadono gli immobili, sul sito informatico<br />

della regione o della provincia autonoma e su uno o più<br />

quoti<strong>di</strong>ani a <strong>di</strong>ffusione nazionale e locale.<br />

La comunicazione in materia <strong>di</strong> infrastrutture lineari<br />

energetiche<br />

In materia <strong>di</strong> infrastrutture lineari energetiche, l'art. 52ter,<br />

introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs.<br />

330/2004, riprende l'istituto della comunicazione semplificata<br />

previsto in linea generale dal testo unico sugli espropri<br />

e lo adatta alla specifica ipotesi dell'infrastrutture lineari<br />

energetiche. Detta <strong>di</strong>sposizione, in particolare, stabilisce<br />

153


154<br />

Espropriazioni<br />

che, se il numero dei destinatari è superiore a cinquanta,<br />

ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto riguardante<br />

l'iter per l'apposizione del vincolo preor<strong>di</strong>nato all'esproprio<br />

o la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità dell'opera è<br />

effettuato me<strong>di</strong>ante pubblico avviso da affiggere all'albo<br />

pretorio dei comuni, nel cui territorio ricadono gli immobili<br />

interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su<br />

uno o più quoti<strong>di</strong>ani a <strong>di</strong>ffusione nazionale o locale e, ove<br />

istituito, sul sito informatico della regione o provincia<br />

autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati<br />

dall'opera. Precisa poi che l'avviso deve in<strong>di</strong>care dove e<br />

con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto.<br />

Stabilisce, inoltre, che gli interessati possono formulare<br />

entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono<br />

valutale dall'autorità espropriante ai fini delle definitive<br />

determinazioni.<br />

Introduce una accentuata semplificazione nel caso non<br />

sia stato possibile eseguire le comunicazioni o notificazioni<br />

per irreperibilità o assenza del proprietario. Prevede, infatti,<br />

che in questa ipotesi le comunicazioni siano sostituite da<br />

un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo<br />

pretorio dei comuni interessati dalla infrastruttura lineare<br />

energetica e pubblicato su uno o più quoti<strong>di</strong>ani a <strong>di</strong>ffusione<br />

nazionale o locale. Per quanto non previsto dalla<br />

<strong>di</strong>sposizione in esame, trovano ovviamente applicazione le<br />

altre norme sulla comunicazione previste dal T.U. espropri.<br />

Apposizione del vincolo e <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità<br />

La riforma affida allo strumento della "conferenza dei<br />

servizi" la funzione <strong>di</strong> semplificare il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

apposizione del vincolo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità<br />

dell'intervento. Dispone, infatti, il nuovo art. 52-quater,<br />

rubricato "Disposizioni generali in materia <strong>di</strong> conformità<br />

urbanistica, apposizione del vincolo preor<strong>di</strong>nato all'esproprio<br />

e pubblica utilità", che per le infrastrutture lineari<br />

energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica<br />

delle opere, l'apposizione del vincolo preor<strong>di</strong>nato all'esproprio<br />

e la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità sono effettuate<br />

nell'ambito <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento unico, me<strong>di</strong>ante convocazione<br />

<strong>di</strong> una conferenza dei servizi ai sensi della legge 241<br />

del 7 agosto 1990, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni (sulla conferenza<br />

ve<strong>di</strong>, da ultimo, le mo<strong>di</strong>fiche introdotte dagli art. 9,<br />

1O, 11 e 12 della legge 15/2005). Prevede, inoltre, che il<br />

proce<strong>di</strong>mento unico può essere avviato anche sulla base <strong>di</strong><br />

un progetto preliminare, integrato da due documenti:<br />

a. un elaborato cartografico, che in<strong>di</strong>vidui le aree potenzialmente<br />

interessate dal vincolo preor<strong>di</strong>nato all'esproprio,<br />

le eventuali fasce <strong>di</strong> rispetto e le necessarie misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a;<br />

b. una relazione che in<strong>di</strong>chi le motivazioni per le quali<br />

si rende necessario avviare il proce<strong>di</strong>mento.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento finale del proce<strong>di</strong>mento unico comprende<br />

la valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale, ove prevista<br />

dalla normativa vigente, ovvero la valutazione <strong>di</strong> incidenza<br />

naturalistico ambientale <strong>di</strong> cui al D.P.R. 357 dell'8 settembre<br />

1997, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi,<br />

fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme <strong>di</strong> sicurezza<br />

vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione,<br />

parere e nulla osta comunque denominati necessari alla<br />

realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento finale costituisce, inoltre, variazione<br />

degli strumenti urbanistici vigenti e comprende anche l'approvazione<br />

del progetto definitivo, con le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 16, comma 2, e determina l'inizio del proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> esproprio <strong>di</strong> cui al Capo IV del titolo II. Se la <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> pubblica utilità consegue a un proce<strong>di</strong>mento specificatamente<br />

instaurato per tale fine con atto propulsivo del<br />

beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine<br />

entro il quale deve concludersi il relativo proce<strong>di</strong>mento è <strong>di</strong><br />

6 mesi dal ricevimento dell'istanza. Le varianti derivanti<br />

dalle prescrizioni della conferenza dei servizi, nonché le<br />

successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime<br />

non comportino variazioni <strong>di</strong> tracciato al <strong>di</strong> fuori delle zone<br />

<strong>di</strong> rispetto previste per ciascun tipo <strong>di</strong> infrastruttura lineare<br />

energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità<br />

espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo<br />

preor<strong>di</strong>nato all'esproprio (<strong>di</strong>sposizione pressoché analoga<br />

è prevista dall'art. 12 dello stesso testo unico per tutte le<br />

opere pubbliche o <strong>di</strong> pubblica utilità). Della conclusione<br />

del proce<strong>di</strong>mento unico è data notizia agli interessati<br />

me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata con ricevuta <strong>di</strong> ritorno.<br />

Autorizzazione ai tecnici all'accesso ai fon<strong>di</strong> per le operazioni<br />

preliminari<br />

L'istituto dell'autorizzazione ai tecnici <strong>di</strong> accesso ai fon<strong>di</strong><br />

per le operazione preliminari è <strong>di</strong>sciplinato, in generale,<br />

dall'art. 15 del testo unico sugli espropri. Il D.Lgs.<br />

330/2004 semplifica per i gasdotti, gli elettrodotti ecc il<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> autorizzazione ai tecnici all'eccesso all'aerea<br />

interessata, se il numero dei soggetti interessati è superiore<br />

a 20 (e non a 50, come previsto per la semplificazione<br />

delle comunicazioni <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mento). In questa<br />

ipotesi, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e<br />

delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione<br />

del progetto <strong>di</strong> infrastrutture lineari energetiche, i<br />

tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fon<strong>di</strong><br />

previa pubblicazione, per 20 giorni all'albo pretorio dei<br />

comuni interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura<br />

che deve contenere i nomi delle persone che possono<br />

introdursi nell'altrui proprietà. La pubblicazione all'albo<br />

pretorio sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o<br />

notificazioni previste all'art. 15, commi 2 e 3, del testo unico<br />

sugli espropri.<br />

Decreto <strong>di</strong> imposizione <strong>di</strong> servitù<br />

Il decreto <strong>di</strong> imposizione <strong>di</strong> servitù relativo alle infrastrutture<br />

lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti per<br />

il decreto <strong>di</strong> esproprio (art. 23, T.U. espropri), <strong>di</strong>spone l'occupazione<br />

temporanea delle aree necessarie alla realizzazione<br />

delle opere e la costituzione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> servitù, e<br />

in<strong>di</strong>ca l'ammontare delle relative indennità. Il decreto ha<br />

esecuzione con l'immissione in possesso, secondo le <strong>di</strong>sposizioni<br />

dell' art. 24.<br />

Determinazione dell'indennità <strong>di</strong> espropriazione<br />

Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante<br />

per la determinazione dell'indennità provvisoria o<br />

definitiva <strong>di</strong> esproprio può avvalersi degli uffici degli enti<br />

locali, dell'ufficio tecnico erariale, della commissione provinciale<br />

espropri o, anche, <strong>di</strong> propri uffici tecnici.<br />

Disposizioni particolari<br />

Disposizioni specifiche sono dettate sia per le infrastrut-<br />

n. 2-3/2005


ture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche<br />

nazionali che per quelle escluse.<br />

Infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti<br />

energetiche nazionali<br />

Alcune <strong>di</strong>sposizioni particolari sono dettate per le infrastrutture<br />

lineari energetiche facenti parte della rete nazionale<br />

<strong>di</strong> trasmissione dell'energia elettrica, in<strong>di</strong>viduate nel piano<br />

<strong>di</strong> sviluppo della rete elettrica (art. 52-quinquies)<br />

A questa tipologia <strong>di</strong> infrastrutture si applicano:<br />

- le <strong>di</strong>sposizioni sul rior<strong>di</strong>no del settore energetico (art.<br />

3, comma 2, del D.Lgs. 79 del 16 marzo 1999, e all'art. 1ter,<br />

comma 2, del D.L. 239 del 29 agosto 2003, convertito,<br />

con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 290 del 27 ottobre 2003;<br />

art.1-sexies del citato D.L. 239 del 29 agosto 2003, come<br />

mo<strong>di</strong>ficate dall'art. 1, comma 26, della legge 239 del 23<br />

agosto 2004);<br />

- le <strong>di</strong>sposizioni generali in materia <strong>di</strong> conformità urbanistica,<br />

apposizione del vincolo e pubblica utilità <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 52quater testo unico sugli espropri.<br />

Si ricorda che, come previsto dalla legge 239/2004, la<br />

costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della<br />

rete nazionale <strong>di</strong> trasporto dell'energia elettrica sono attività<br />

<strong>di</strong> preminente interesse statale e sono soggetti a un'<br />

“autorizzazione unica”, rilasciala dal Ministero delle attività<br />

produttive <strong>di</strong> concerto con il Ministero dell'ambiente e<br />

della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le<br />

regioni interessate. Detta autorizzazione unica sostituisce<br />

autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti <strong>di</strong> assenso<br />

comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo<br />

titolo a costruire e a esercitare tali infrastrutture in<br />

conformità al progetto approvato.<br />

Per le infrastrutture lineari energetiche, in<strong>di</strong>viduate dall'Autorità<br />

competente come appartenenti alla rete nazionale<br />

dei gasdotti e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali<br />

<strong>di</strong> trasporto, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio<br />

delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione,<br />

comprende anche la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità dell'opera,<br />

la valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale, ove prevista<br />

dalla normativa vigente, ovvero la valutazione <strong>di</strong> incidenza<br />

naturalistico-ambientale (ex D.P.R. 357 dell'8 settembre<br />

1997) l'apposizione del vincolo preor<strong>di</strong>nato all'esproprio<br />

dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti<br />

urbanistici.<br />

L'autorizzazione, inoltre, sostituisce, anche ai fini urbanistici<br />

ed e<strong>di</strong>lizi, ogni altra autorizzazione, concessione,<br />

approvazione, parere, atto <strong>di</strong> assenso e nulla osta comunque<br />

denominati, previsti dalle norme vigenti. Essa costituisce,<br />

infine, titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e<br />

tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi<br />

gli adempimenti previsti dalle norme <strong>di</strong> sicurezza vigenti.<br />

Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della<br />

conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo <strong>di</strong> richiedere<br />

il parere motivato degli enti locali nel cui territorio<br />

ricadano le opere da realizzare. Al proce<strong>di</strong>mento partecipano<br />

i soggetti preposti a esprimersi in relazione a eventuali<br />

n. 2-3/2005<br />

Espropriazioni<br />

interferenze con altre infrastrutture esistenti.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento finale comprende anche l'approvazione<br />

del progetto definitivo e determina l'inizio del proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> esproprio e specificatamente, delle fasi <strong>di</strong> determinazione<br />

dell'indennità e dell'emanazione del decreto <strong>di</strong><br />

esproprio. Il proce<strong>di</strong>mento si deve concludere, in ogni<br />

caso, entro il termine <strong>di</strong> 9 mesi dalla data <strong>di</strong> presentazione<br />

della richiesta, o <strong>di</strong> 6 mesi dalla stessa data ove non sia prescritta<br />

la procedura <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale.<br />

L'autorizzazione deve in<strong>di</strong>care:<br />

a. le prescrizioni e gli obblighi <strong>di</strong> informativa posti a<br />

carico del soggetto proponente per garantire il coor<strong>di</strong>namento<br />

e la salvaguar<strong>di</strong>a del sistema energetico nazionale e<br />

la tutela ambientale e dei beni culturali;<br />

b. il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica<br />

è realizzata.<br />

Per le infrastrutture lineari energetiche in<strong>di</strong>viduate dall'Autorità<br />

competente come appartenenti alla rete nazionale<br />

dei gasdotti e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali<br />

<strong>di</strong> trasporto, l'atto conclusivo del proce<strong>di</strong>mento è adottato<br />

d'intesa con le regioni interessate. E, se l'intesa con la<br />

regione o le regioni interessate non è definita nel termine<br />

prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede,<br />

entro i successivi 6 mesi, a mezzo <strong>di</strong> un collegio tecnico<br />

costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e<br />

la regione interessata, a una nuova valutazione dell'opera e<br />

dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla regione<br />

<strong>di</strong>ssenziente. Ove permanga il <strong>di</strong>ssenso, l'opera è autorizzata<br />

nei successivi 90 giorni, con decreto del Presidente della<br />

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,<br />

integrato con il Presidente della Regione interessata,<br />

su proposte del Ministro delle attività produttive, <strong>di</strong> concerto<br />

con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente<br />

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province<br />

autonome <strong>di</strong> Trento e <strong>di</strong> Bolzano.<br />

Infrastrutture lineari non facenti parte delle reti energetiche<br />

nazionali<br />

II provve<strong>di</strong>mento emanato a seguito del proce<strong>di</strong>mento<br />

unico <strong>di</strong> accertamento della conformità urbanistica, apposizione<br />

del vincolo preor<strong>di</strong>nato all'esproprio e <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> pubblica utilità relativo a infrastruitture lineari energetiche<br />

non facenti parte delle reti energetiche nazionali è<br />

adottato dalla regione competente o dal soggetto da essa<br />

delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali. Le<br />

funzioni amministrative in materia <strong>di</strong> espropriazione <strong>di</strong><br />

infrastrutture lineari energetiche che. per <strong>di</strong>mensioni o per<br />

estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente<br />

locale sono esercitate dal comune.<br />

Nel caso <strong>di</strong> inerzia del comune o del soggetto procedente<br />

delegato dalla regione, protrattasi per oltre sessanta giorni<br />

dalla richiesta <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mento, la regione può<br />

esercitare nelle forme previste dall'or<strong>di</strong>namento regionale e<br />

nel rispetto dei principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e leale collaborazione,<br />

il potere sostitutivo.<br />

«Consulente Immobiliare»<br />

155


156<br />

Fisco<br />

LA STANGATA SUGLI IMMOBILI<br />

Aumenti dei tributi catastali ed ipotecari<br />

Nell’ambito degli aumenti tariffari per 1’adeguamento delle<br />

imposte <strong>di</strong> bollo e tasse <strong>di</strong> concessione, <strong>di</strong>sposte col DI 31<br />

gennaio 2005, n. 7, in attuazione della delega prevista dall’art.<br />

1, comma 300, della Legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 311, il<br />

Governo ha inserito 1’aggiornamento degli importi fissi in materia<br />

<strong>di</strong> imposte <strong>di</strong> registro, catastale, ipotecaria e <strong>di</strong> bollo, nonche<br />

1’incremento dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per<br />

1’introduzione <strong>di</strong> servizi telematici a valore aggiunto.<br />

Peraltro, la misura <strong>di</strong> questi ultimi aumenti, e in proporzione molto<br />

maggiore rispetto agli incrementi degli importi fissi delle imposte<br />

in<strong>di</strong>rette, proprio perche i nuovi servizi informatici, hanno prodotto<br />

un netto miglioramento del servizio, con 1’abbattimento dei tempi<br />

<strong>di</strong> lavorazione e la semplificazione delle procedure, da cui gli utenti<br />

possono trarre vantaggi temporali, impensabili solo pochi anni<br />

ad<strong>di</strong>etro. Due fattispecie <strong>di</strong> tributi, sono stati introdotti ex novo, in<br />

quanto riguardano la trasmissione per via telematica degli atti traslativi<br />

relativi agli immobili, solo recentemente introdotta con<br />

modalita telematiche e la consultazione degli atti per via informatica,<br />

riguardanti soggetti o beni sull’intero archivio nazionale, servizio<br />

che sara attivato progressivamente, sia per il Catasto che per le<br />

Conservatorie.<br />

Nuovi servizi attivati<br />

La trasmissione per via telematica degli atti traslativi, attiva<br />

ormai su tutto il territorio nazionale dal 1° <strong>di</strong>cembre 2003, ai sensi<br />

degli art. 1 e 2, del Dpr 18 agosto 2000, n. 308, attivato con decreto<br />

interministeriale 18 aprile 2003, dell’Agenzia del Territorio, <strong>di</strong> concerto<br />

con quella delle Entrate e della Direzione Generate della Giustizia<br />

civile, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2003, che consente<br />

oggi <strong>di</strong> registrare, trascrivere e volturare al Catasto, me<strong>di</strong>ante<br />

il modello Unico Informatico, trasmesso dal notaio o ufficiale<br />

rogante, dal suo stu<strong>di</strong>o.<br />

II secondo servizio introdotto, e quello che consente <strong>di</strong> fare consultazioni<br />

per un soggetto, su tutto il territorio nazionale, per verifi-<br />

<strong>di</strong> F. Guazzone e S. Fossati<br />

carne i beni posseduti, nonchè quello <strong>di</strong> consultare da un qualunque<br />

sportello catastale, le intestazioni e i dati censuari <strong>di</strong> tutte le altre<br />

circoscrizioni.<br />

Un terzo servizio e poi quello <strong>di</strong> trasmissione per via telematica<br />

<strong>di</strong> volture catastali, denuncie <strong>di</strong> nuova costruzione e variazione, tipi<br />

mappali e <strong>di</strong> frazionamento, ai fini dell’aggiornamento delle banche<br />

dati catastali e dell’anagrafe tributaria, <strong>di</strong>sposto dall’art. 1, comma<br />

374, della legge 311 /04, che a partire dal 1° marzo prossimo, che<br />

dovrebbe partire in via sperimentale in alcune province, con modalita<br />

che saranno definite con decreto Direttoriale dell’Agenzia. Si<br />

tratta <strong>di</strong> un grande progresso rispetto al passato, quando si operava<br />

solo con documenti cartacei portati a mano in <strong>di</strong>versi uffici, con<br />

per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> tempo notevoli, anche per quanto riguardava le consultazioni<br />

degli atti per fare ispezioni e verifiche dei possessi immobiliari.<br />

Gli incrementi dei tributi speciali e tasse ipotecarie<br />

Oggi pero ci viene chiesto il conto, e per la sola trasmissione<br />

dell’atto, si paga ben 230 Euro, oltre a tutte le altre tasse e bolli, che<br />

a loro volta hanno subito incrementi significativi, mentre le consultazioni<br />

catastali in ambito nazionale, si parte da 10 euro per soggetto<br />

anche in caso <strong>di</strong> risultato negative, mentre per i registri immobiliari<br />

dovremo pagare 20 euro per soggetto, oltre ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> ricerca<br />

pari a 0,02 euro per ogni nominative nell’ambito <strong>di</strong> ciascuna circoscrizione.<br />

Per dare un’idea sull’ammontare dei rincari, abbiamo compilato<br />

tre tabelle, da cui si deduce, a titolo esemplificativo, che per le<br />

consultazioni catastali per ogni unita immobiliare, si e passati da<br />

1,29 euro a 3, con un aumento del 132%, per la consultazione della<br />

mappa da 1,29 a 5 euro, con un incremento del 287%, per 1’introduzione<br />

<strong>di</strong> un voltura, denuncia <strong>di</strong> nuova costruzione o variazione,<br />

tipo <strong>di</strong> frazionamentoe mappale, si e passati da 25,82 euro a 35, (+<br />

35%), per 1’autenticazione <strong>di</strong> estratti si pagano oggi 10 euro, contro<br />

nessuno in precedenza, per certificati catastali si e passati da 5,16<br />

euro a 10 (+97%), mentre per quelli ipotecari si passa da 15,49 a 20<br />

Tabella I - Mo<strong>di</strong>fiche apportate alle imposte <strong>di</strong> registro, catastali, ipotecarie e <strong>di</strong> bollo, previste dall’art. I,<br />

comma 300, della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 3 I I, <strong>di</strong>sposte dal DI 31 gennaio 2005, n. 7<br />

Allegato 2-bis: La misura delle imposte <strong>di</strong> registro, ipotecarie e catastali dovute in misura fissa, e elevata da €129,11 a € 168.<br />

Allegato 2-quater: L’imposta <strong>di</strong> bollo complessiva relativa alla trasmissione degli atti per via telematica <strong>di</strong> registrazione, trascrizione e<br />

voltura e dovuta nella misura <strong>di</strong> € 230.<br />

Allegato 2- quater: lettera b): Imposta <strong>di</strong> bollo per 1’introduzione <strong>di</strong> servizi telematici a valore aggiunto, relative alle: “Note <strong>di</strong> trascrizione,<br />

iscrizione, rin-novazione, domande <strong>di</strong> annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia <strong>di</strong> voltura, trasmesse con procedure telematiche<br />

o pre-sentate su supporto informatico, compresa I’iscrizione nel registro <strong>di</strong> cui all’art. 2678 del C.c.,fuori dai casi previsti dall’art. 1, comma<br />

1-bis e art. 4 comma 1-bis”, che costituisce una nuova fattispecie impositiva, da eseguire nei registri immobiliari, trasmesse con modalita telematiche,<br />

o presentate su supporto informatico e dovuta 1’imposta <strong>di</strong> € 59.<br />

Allegato 2-quater lettera c) comma 1 bis: Per i: “Certificati <strong>di</strong> successione conformi alle risultanze delle <strong>di</strong>chiarazioni uniche <strong>di</strong> successione<br />

dei beni immobili e <strong>di</strong>ritti immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note <strong>di</strong> trascrizione, con efficacia <strong>di</strong> voltura e I’iscrizione<br />

nel registro <strong>di</strong> cui al-I’art. 2678 del Co<strong>di</strong>ce civile”, 1’imposta e dovuta in misura forfetaria, correlate ad una procedura non ancora attivata,<br />

che prevede la trasmissione per via telematica della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> successione <strong>di</strong> beni immobili e <strong>di</strong>ritti immobiliari e relativa domanda <strong>di</strong><br />

voltura, 1’importo e <strong>di</strong> € 28.<br />

Allegato 2-quater lettera c) comma 1 ter: Per i “Certificati, copie ed esteratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche<br />

dati informatizzate degli uffici dell’Agenzia del Territorio, attestazioni <strong>di</strong> conformita”, 1’imposta e dovuta in misura forfetaria alia richiesta<br />

del servizio e am-monta a € 28, compresa 1’imposta <strong>di</strong> bollo dovuta per la richiesta.<br />

n. 2-3/2005


euro (+ 30%) e per 1’esecuzione <strong>di</strong> formalita ipotecarie, da 25,82<br />

euro a 35,00 euro.<br />

Qualche miglioramento rispetto a prima, 1’abbiamo nell’estensione<br />

all’intera giornata della possibilita <strong>di</strong> consultazione <strong>di</strong> atti cartacei,<br />

pagando 10 euro, contro i 5,16 <strong>di</strong> prima limitati pero a soli 30<br />

minuti, mentre per la ricerca ipotecaria in ambito nazionale, contro<br />

51,65 euro <strong>di</strong> prima, il tribute si e ridotto a 20, grazie alle banche<br />

dati informatizzate.<br />

Commento<br />

In sostanza, quin<strong>di</strong>, al netto miglioramento ed estensione del<br />

servizio, fanno riscontro i notevoli rincari, che non mancheranno <strong>di</strong><br />

influenzare i costi dei trasferimenti immobiliari, gia pesantemente<br />

n. 2-3/2005<br />

Allegato 2-quinquies - Mo<strong>di</strong>fiche ai tributi speciali catastali per l’introduzione <strong>di</strong> servizi telematici a valore aggiunto.<br />

I nuovi tributi sono da corrispondere nella misura in<strong>di</strong>cata nella Tabella<br />

Fisco<br />

toccati dal1’aumento del 20% dei moltiplicatori da applicare alle<br />

ren<strong>di</strong>te per ottenere i valori catastali, per cui oneri in passato quasi<br />

trascurabili, sono oggi <strong>di</strong>venuti importi ragguardevoli, ai quali si<br />

dovranno sommare gli onorari e le spese notarili, anch’essi recentemente<br />

ritoccati, in misura notevole.<br />

In definitiva quin<strong>di</strong>, se consideriamo che il settore immobiliare<br />

ha subito un forte giro <strong>di</strong> vite per le nuove misure della Finanziaria<br />

2005 relative alle locazioni, ma ancor piu dalla preventivata revisione<br />

dei classamenti catastali delle microzone censuarie, che incrementeranno<br />

il gettito delle imposte erariali e locali, dobbiamo concludere<br />

che la legge 311/04, sara ricordata si per la riduzione<br />

(modesta) delle imposte <strong>di</strong>rette, ma anche come quella piu nefasta<br />

per gli immobili, dopo il varo dell’ICI, nel 1992.<br />

157


158<br />

Fisco<br />

Allegato 2-sexies - Mo<strong>di</strong>fiche alle tasse ipotecarie per l’introduzione <strong>di</strong> servizi telematici a valore aggiunto<br />

I nuovi tributi sono da corrispondere nella misura in<strong>di</strong>cata nella Tabella<br />

«Guida normativa»<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Opinioni<br />

COME COMBATTERE IL CAROVITA<br />

Una proposta per una giusta normativa<br />

<strong>di</strong> Faust Romano<br />

Illustre Direttore, La prego <strong>di</strong> voler inserire nel prossimo<br />

numero della sua approvata rivista la seguente valutazione<br />

connessa ad un progetto idea <strong>di</strong>versificato per riportare<br />

l’euro al suo reale valore economico. Certo che darà<br />

spazio a questo argomento <strong>di</strong> piena attualità sociale, esprimo<br />

i segni della mia stima con i più cor<strong>di</strong>ali saluti.<br />

Con l’entrata in vigore dell’euro, l’economia nazionale ha<br />

subito una flessione che ha certamente colpito, nel potere <strong>di</strong><br />

acquisto, le classi sociali più umili del nostro territorio, ri<strong>di</strong>mensionando,<br />

in particolare, quelle che vivono <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente<br />

e <strong>di</strong> pensione che non trovano più spazio per il risparmio e possibilità<br />

<strong>di</strong> spendere per sod<strong>di</strong>sfare le primarie esigenze. Eppure ci sarebbe<br />

il modo come riequilibrare il potere <strong>di</strong> acquisto nell’ambito del<br />

mercato nazionale ed europeo. Naturalmente a ciò deve essere<br />

demandato chi gestisce la cosa pubblica che deve legiferare senza<br />

interferenze con sani principi economici e sociali alla luce <strong>di</strong> equi<br />

in<strong>di</strong>rizzi nell’ambito dell’economia <strong>di</strong> mercato guidata dall’osservanza<br />

delle norme. Solo così si potrà dare all’economia del territorio<br />

nazionale quell’imput necessario per riportare l’equilibrio economico<br />

che regnava con la vigenza della vecchia moneta. Comunque,<br />

non occorre nessun premio Nobel per riportare l’economia<br />

nazionale verso la via del risanamento nel rispetto delle regole <strong>di</strong><br />

mercato turbate oggi da un selvaggio incontrollato rincaro dei prezzi,<br />

né tanto meno occorre una mente <strong>di</strong> grande talento politico che<br />

legiferi per dare impulso ad una sana economia vigilata che eviti lo<br />

squilibrio oggi imperante su tutto il territorio nazionale per l’incontrollata<br />

<strong>di</strong>sciplina dell’euro che ha turbato l’equilibrio dei prezzi,<br />

alla mercé <strong>di</strong> un mercato selvaggio. Comunque, per dare un po’ <strong>di</strong><br />

or<strong>di</strong>ne ed il giusto impulso per una sana politica economica e sociale<br />

basterebbe intervenire, senza gran<strong>di</strong> leggi finanziarie, su tre componenti<br />

essenziali per riequilibrare il vuoto economico formatosi<br />

all’indomani dell’entrata in vigore dell’euro. Tali componenti, semplici<br />

nell’attuazione, vertono, a parere <strong>di</strong> chi scrive, che non è un<br />

politico, né un economista, la <strong>di</strong>sciplina delle seguenti problematiche:<br />

- La prima consiste nel riequilibrare la spesa energetica alla<br />

luce del cambio euro/dollaro. E’ inconcepibile che il dollaro si svaluti<br />

rispetto all’euro e il carburante, derivato dal petrolio che si<br />

acquista in dollari, invece <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuire sul mercato rimane stazionario<br />

nel prezzo al pubblico o ad<strong>di</strong>rittura aumenti del tutto. È cosa<br />

semplice intervenire sulla scala <strong>di</strong> merito dei prezzi <strong>di</strong> mercato del<br />

carburante legandola all’andamento del dollaro!<br />

- La seconda componente consiste, intervenendo nell’ambito<br />

della Sanità, riequilibrando, in base alla svalutazione monetaria, il<br />

quantum red<strong>di</strong>tuale, superato il quale, si applica il ticket. Oggi tale<br />

quantum, nel caso <strong>di</strong> esenzione per età e red<strong>di</strong>to, previsto per i soli<br />

soggetti <strong>di</strong> età superiore a 65 anni e inferiore a 6 anni, è ancora fermo<br />

alla soglia dei 70.000.000 delle vecchie lire, connesse al red<strong>di</strong>to<br />

complessivo lordo del contribuente con quello del proprio nucleo -<br />

familiare. Sarebbe ben poca cosa adeguare il tetto red<strong>di</strong>tuale sulla<br />

base dei dati Istat, riferiti alle due epoche legali (data <strong>di</strong> entrata in<br />

vigore della norma che ha stabilito la soglia massima dei 70 milioni<br />

e data della proponente revisione del tetto massimale ). Tale periodo<br />

è alquanto rilevante a danno del contribuente penalizzato dal mancato<br />

adeguamento <strong>di</strong> detto quantum red<strong>di</strong>tuale.<br />

- La terza ed ultima componente consiste, infine, nella moralizzazione<br />

del commercio che con l’avvento dell’euro ha perso il<br />

senso dell’equilibrio a danno della classe socialmente meno abbiente<br />

incapace <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendersi. La moralizzazione si potrebbe realizzare<br />

con poca cosa introducendo nelle ven<strong>di</strong>te, dalla produzione al dettaglio,<br />

l’etichettatura obbligatoria, evidenziando il doppio prezzo : dal<br />

produttore al grossista, nel mercato all’ingrosso, e dal grossista al<br />

dettagliante, nel mercato al minuto. Con tutto ciò non si verrebbe a<br />

penalizzare il libero mercato, ma si eviterebbe l’imperante arbitrio<br />

che oggi esiste nel commercio a danno del fisco e del citta<strong>di</strong>no. L’esercente<br />

può mettere sull’etichetta il prezzo che vuole nella sua<br />

libertà civile e morale, ma è tenuto, anche, ad evidenziare il prezzo<br />

<strong>di</strong> acquisto che potrebbe essere controllato dai tutori dell’or<strong>di</strong>ne con<br />

la richiesta della fattura e con l’obbligo <strong>di</strong> evidenziare le plusvalenze<br />

red<strong>di</strong>tuali sulla denuncia dei red<strong>di</strong>ti.<br />

Al politico o al mondo sindacale basterebbe poca cosa per tutelare<br />

i citta<strong>di</strong>ni in<strong>di</strong>fesi:<br />

- un semplice <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge contenuto su tre articoli, bene<br />

impostati, sui contenuti innanzi esposti dettati dalla logica <strong>di</strong> un<br />

contribuente ossequiente alle norme civili e morali.<br />

Così operando si potrebbe avere, nell’ambito del territorio, serenità,<br />

benessere e sicurezza, evitando la spirale dei prezzi, le riven<strong>di</strong>cazioni<br />

sindacali con scioperi selvaggi per la tutela e l’adeguamento<br />

dei salari connessa alla <strong>di</strong>fesa del potere <strong>di</strong> acquisto dell’euro che<br />

potrà decollare solo se il citta<strong>di</strong>no ed il politico faranno ognuno,<br />

nell’ambito delle proprie competenze, la propria parte per far decollare<br />

l’economia nazionale nella sfera del mercato comune europeo,<br />

alla luce <strong>di</strong> una sana economia <strong>di</strong> mercato dettata e guidata dalla<br />

logica della domanda e dell’offerta nel rispetto delle norme che<br />

regolano la morale e la vita civile e tributaria della nazione.<br />

Corre l’obbligo <strong>di</strong> evidenziare, infine, un secondo teorema,<br />

alternativo al primo, per ri<strong>di</strong>mensionare la fuga dell’euro verso vette<br />

proibitive che hanno reso impossibile la quoti<strong>di</strong>anità del citta<strong>di</strong>no<br />

impoverito dal vortice della lievitazione dei prezzi.<br />

Si potrebbe riequilibrare la nuova moneta al suo giusto potere <strong>di</strong><br />

acquisto operando attraverso un abbattimento percentuale dei prezzi<br />

correnti sulla base della <strong>di</strong>fferenza tra i prezzi me<strong>di</strong> rilevati dall’osservatorio<br />

esistente presso le Camere <strong>di</strong> Commercio alla data dell’entrata<br />

in vigore dell’euro ed i prezzi me<strong>di</strong> in atto emergenti. Tale<br />

<strong>di</strong>fferenza, vista in aliquota me<strong>di</strong>a percentuale, andrebbe, però,<br />

abbattuta dal tasso programmato, operato per i salari e gli stipen<strong>di</strong>,<br />

connesso all’adeguamento della svalutazione monetaria, applicato<br />

dal Governo nell’arco delle due epoche legali, data <strong>di</strong> entrata in<br />

vigore dell’euro e data corrente della proponente normativa che<br />

dovrà stabilire, per legge, l’abbattimento percentuale dei prezzi nel<br />

modo innanzi definito. Nella medesima <strong>di</strong>rezione si dovrebbe operare<br />

sulle tariffe <strong>di</strong> tutti i servizi e le prestazioni <strong>di</strong> qualsiasi genere<br />

nel campo professionale ed artigianale, nonché su tutti i corrispettivi<br />

percepiti dai politici in sede territoriale e nazionale.<br />

159


160<br />

Opinioni<br />

TRAFFICO, AMBIENTE E VIABILITÀ<br />

La vita frenetica della nostra città, il continuo aumento<br />

delle autovetture, i rumori e i gas <strong>di</strong> scarico che turbano<br />

l’ambiente e l’ecosistema e, conseguentemente<br />

l’uomo preso da mille problemi per superare le <strong>di</strong>fficoltà della<br />

vita <strong>di</strong> tutti i giorni, hanno fatto me<strong>di</strong>tare chi scrive per<br />

ricercare un supporto concreto che aiuti a risolvere, a chi<br />

gestisce la politica locale del territorio, uno dei problemi che<br />

maggiormente assilla colui che vive ed opera nell’ambito delle<br />

mura citta<strong>di</strong>ne; quello <strong>di</strong> dare aree <strong>di</strong> parcheggio alle autovetture;<br />

<strong>di</strong> agevolare il flusso automobilistico; <strong>di</strong> dare respiro<br />

al verde, componenti tutti essenziali per la salvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente<br />

e del tessuto urbano.<br />

Senza ulteriori indugi, voglio ora presentare la sintesi<br />

operativa del mio progetto idea che verte sui principi dettati<br />

dalla bioarchitettura e che consiste:<br />

1) Nella ra<strong>di</strong>cale trasformazione dell’attuale piazzale delle<br />

autolinee attraverso la demolizione <strong>di</strong> tutte le strutture (pensiline)<br />

per l’attesa e lo stazionamento degli autobus salvaguardando<br />

il corpo <strong>di</strong> fabbrica antistante al piazzale che verrà a<strong>di</strong>bito<br />

a sala bar con ristoro e ad uffici per l’attivazione del parcheggio<br />

descritto al punto che segue.<br />

2) Nella costruzione <strong>di</strong> un ampio parcheggio sotterraneo,<br />

a due livelli, con rampe <strong>di</strong> accesso e <strong>di</strong> uscita, da localizzare<br />

nella parte centrale dell’ampio piazzale. La superficie del piano<br />

<strong>di</strong> copertura, da sistemare a verde attrezzato, avrà quota<br />

più elevata rispetto all’area circostante per dare, con ampie<br />

vetrate armate, luminosità al sottostante ambiente. L’area<br />

residua del piazzale avrà la stessa<br />

sistemazione a verde attrezzato e a<br />

strade <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno, <strong>di</strong> accesso, <strong>di</strong><br />

uscita e <strong>di</strong> immissione al tunnel<br />

descritto al punto 4) che segue.<br />

3) Nella ricostruzione e mo<strong>di</strong>fica<br />

delle strade che collega piazza<br />

Fera al piazzale delle autolinee (via<br />

Adolfo Quintieri) mo<strong>di</strong>ficando il<br />

piano viario della livelletta portandola<br />

alla stessa isoipsa (quota) della<br />

suddetta piazza e ciò per dare<br />

accesso al tunnel che avrebbe<br />

imbocco sottostante nel punto<br />

interme<strong>di</strong>o dell’attuale strada <strong>di</strong><br />

collegamento ora a piano inclinato.<br />

4) Nella costruzione <strong>di</strong> un tunnel<br />

tri<strong>di</strong>rezionale con punto <strong>di</strong> raccordo<br />

sottostante piazza Fera ed<br />

imbocco, come descritto al punto tre. Le arterie viarie, sotterranee<br />

ben arcate e bonificate dai gas <strong>di</strong> scarico, seguono le<br />

seguenti <strong>di</strong>rettrici a senso unico:<br />

- Viale Alimena con sbocco dalla galleria in <strong>di</strong>scesa subito<br />

dopo piazza Scura con flusso del traffico sulla <strong>di</strong>rettrice <strong>di</strong><br />

via Montesanto e con confluenza sul ponte Calatrava e sul<br />

Viale Parco<br />

progetto-idea per una città vivibile<br />

<strong>di</strong> F. R.<br />

- Corso d’Italia con sbocco dal tunnel in <strong>di</strong>scesa subito<br />

dopo il retro della Chiesa <strong>di</strong> Loreto<br />

- Via Simonetta via Pasquale Rossi con flusso del traffico<br />

verso l’autostrada utilizzando lungo lo sviluppo l’attuale tunnel<br />

da ricostruire ed ampliare, posto in prossimità dello svincolo<br />

autostradale “<strong>Cosenza</strong> Sud”.<br />

La realizzazione dell’opera viaria in galleria tri<strong>di</strong>rezionale<br />

permetterà, con la sua attivazione: la rapida circolazione delle<br />

autovetture; il <strong>di</strong>simpegno delle vie sovrastanti; l’eliminazione<br />

<strong>di</strong> numerosi semafori che ritardano lo scorrimento veicolare;<br />

la percorrenza agevole verso tutte le <strong>di</strong>rezioni della città e<br />

verso lo svincolo autostradale<br />

“<strong>Cosenza</strong> Sud” il convogliamento<br />

sull’intradosso dei tunnel delle reti<br />

dei servizi, utile per la facile ispezione<br />

e manutenzione senza scavi in<br />

superficie; la bonifica ecologica della<br />

zona.<br />

5) La sistemazione <strong>di</strong> piazza Fera<br />

a verde attrezzato con artistica fontana<br />

centrale a getto idrico luminoso.<br />

6) La sistemazione attrezzata<br />

dell’ampia area in prossimità dell’Anas<br />

per accogliere e stazionare le<br />

corriere provenienti dalla provincia<br />

con previsioni <strong>di</strong> navette rapide <strong>di</strong><br />

trasporto al servizio del citta<strong>di</strong>no,<br />

del turista e dell’occasionale.<br />

Così operando, a realizzazione<br />

ultimata del progetto, il nostro vivere<br />

quoti<strong>di</strong>ano, oggi minato nel suo sistema <strong>di</strong> vita per danni <strong>di</strong><br />

inquinamento e <strong>di</strong> scarichi incombusti <strong>di</strong> gas tossici, avrà,<br />

finalmente, dopo tanto soffrire, un migliore habitat ambientale<br />

che permetterà una ricettività qualitativa <strong>di</strong> vita più sana,<br />

oggi sconvolta nei suoi elementi essenziali.<br />

n. 2-2005


Giampaolo Dossena<br />

LUOGHI LETTERARI.<br />

PAESAGGI, OPERE E PERSONAGGI<br />

Ed Sylvester Bonnard<br />

<strong>di</strong> Mario De Filippis<br />

Da qualche anno in Italia sono attivi i parchi letterari,<br />

sorti per valorizzare una città, un luogo, un territorio<br />

legato in modo particolare all’opera <strong>di</strong> uno<br />

scrittore. Un parco letterario non pone vincoli urbanistici,<br />

non limita le attività economiche, ma intende proporre degli<br />

itinerari, dei percorsi sulle orme <strong>di</strong> quell’autore che ha reso<br />

unico e immortale un determinato paesaggio, descrivendolo<br />

nelle sue pagine. In Calabria e Basilicata ne esistono alcuni,<br />

come Old Calabria-Norman Douglas, filiazione dell’associazione culturale<br />

Napoli 99, de<strong>di</strong>cato ai viaggiatori stranieri che hanno descritto la nostra regione.<br />

Altri sono nati da cooperative <strong>di</strong> giovani, che hanno compiuto un percorso formativo<br />

e impren<strong>di</strong>toriale, come il parco Carlo Levi <strong>di</strong> Aliano.<br />

L’attività dei parchi cerca <strong>di</strong> rispondere alle stesse motivazioni che hanno<br />

spinto Giampaolo Dossena, trenta anni fa, a pubblicare questo ricchissimo volume,<br />

Luoghi letterari. Paesaggi, opere, personaggi, da poco riproposto dalle e<strong>di</strong>zioni<br />

Sylvester Bonnard <strong>di</strong> Milano. Dossena, autore anche <strong>di</strong> una Storia confidenziale<br />

della letteratura italiana, è più noto forse come esperto <strong>di</strong> giochi e curatore<br />

<strong>di</strong> una monumentale Enciclope<strong>di</strong>a dei giochi. Nella Prefazione alla prima<br />

e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Luoghi letterari, riprodotta nella nuova, <strong>di</strong>scute <strong>di</strong> un punto dolente<br />

della nostra cultura, del limite delle storie letterarie nazionali, <strong>di</strong>sattente ai luoghi,<br />

ai contesti in cui gli autori hanno operato. Disponiamo <strong>di</strong> tante storie letterarie,<br />

ma non abbiamo guide letterarie; dall’altra parte gli ottimi volumi del<br />

Touring Club Italiano sono estremamente analitici nella descrizione dei luoghi,<br />

ma raramente citano la pagina de<strong>di</strong>cata a quel ramo del lago <strong>di</strong> Como, oppure al<br />

castello <strong>di</strong> Fratta così importante nelle Confessioni <strong>di</strong> un italiano <strong>di</strong> Nievo. A<br />

<strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> trenta anni non si può <strong>di</strong>re che le osservazioni <strong>di</strong> Dossena abbiano<br />

Nicola Buoncristiano e Salvatore Parisi<br />

MANUALE DI SICUREZZA<br />

NEI CANTIERI EDILI<br />

Ed. Calabria Letteraria E<strong>di</strong>trice<br />

cantieri e<strong>di</strong>li si registrano ogni anno più<br />

<strong>di</strong> 90.000 infortuni, duecento dei quali sono<br />

“Nei<br />

mortali. E’ un prezzo intollerabile ed incoerente<br />

se raffrontato al livello <strong>di</strong> civiltà e <strong>di</strong> evoluzione tecnica<br />

del nostro Paese. E’ anche un costo sociale ed economico<br />

che ricade sull’intera collettività in termini <strong>di</strong> spesa<br />

sanitaria, <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> capacità lavorativa e <strong>di</strong> avvicinamento<br />

alla povertà.<br />

Quella della sicurezza nei cantieri e<strong>di</strong>li è dunque una sfida seria che occorre<br />

saper cogliere con intelligenza e sensibilità, innanzitutto nel contesto dell’imprescin<strong>di</strong>bile<br />

rispetto della persona e dei suoi <strong>di</strong>ritti fondamentali”<br />

Con tali parole i due autori, Nicola Buoncristiano, Responsabile del Servizio<br />

<strong>di</strong> Prevenzione e Protezione dell’Assessorato alla Sanità della Regione<br />

Calabria che da oltre venti anni svolge attività <strong>di</strong> docenza in campo Ambientale<br />

e sulla Sicurezza sui luoghi <strong>di</strong> Lavoro, e Salvatore Parisi, Dirigente del Servizio<br />

<strong>di</strong> Prevenzione <strong>di</strong> Igiene e Sanità Pubblica presso l’Assessorato alla Sanità<br />

della Regione Calabria, evidenziano l’importanza e la necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgare i<br />

principi della Sicurezza sui cantieri e<strong>di</strong>li a quasi <strong>di</strong>eci anni dalla promulgazione<br />

del D. Lgs 494/96.<br />

La necessità <strong>di</strong> fare un manuale che sia originale nell’ampio scenario <strong>di</strong><br />

ciò che si <strong>di</strong>ce e si scrive sulla prevenzione degli infortuni nel settore delle<br />

costruzioni, nasce dalla necessità <strong>di</strong> avere un testo sintetico sui possibili rischi<br />

più <strong>di</strong>ffusi nei vari comparti e proponga le soluzioni <strong>di</strong> prevenzione attuate<br />

n. 2-3/2005<br />

Recensioni<br />

perso <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà. Nelle più recenti guide turistiche compare qualche cenno a<br />

scrittori e opere, ma <strong>di</strong>sperso in un mare <strong>di</strong> elenchi <strong>di</strong> alberghi e ristoranti, fermate<br />

della metropolitana e mercatini, cataloghi <strong>di</strong> musei e <strong>di</strong> zone archeologiche<br />

che, appena visitati, si confondono imme<strong>di</strong>atamente nella memoria del<br />

viaggiatore. Dall’altra parte sono attivi i parchi letterari, ma per sostenersi economicamente<br />

devono battere molto sulla gastronomia, sulle degustazioni, lungo<br />

le neonate e frequentate vie del gusto. Le vie dei canti, invece, sono poco battute,<br />

tutto sommato rimane ancora limitata e vaga l’attenzione ai luoghi che hanno<br />

ispirato certi testi, e allora il libro <strong>di</strong> Dossena non ha perso nulla della sua utilità<br />

(una nota personale: in Francia, ad Aix en Provence, ho visitato una splen<strong>di</strong>da<br />

Gite du Livre, dove venivano offerti degli opuscoli per seguire, lungo le vie della<br />

città, le tracce dei personaggi <strong>di</strong> Emile Zola. Senza ombra <strong>di</strong> porchetta, bruschette<br />

e altri generi <strong>di</strong> conforto). Peccato che l’opera sia rimasta ferma alla prima<br />

sezione, de<strong>di</strong>cata all’Italia settentrionale. Evidentemente gli impegni successivi<br />

o l’ampiezza stessa del lavoro da compiere hanno <strong>di</strong>stolto l’autore dal progetto<br />

originariamente esteso al Centro e al Sud d’Italia. Il volume è elegante,<br />

con belle immagini rigorosamente antiche; le pagine degli scrittori vengono<br />

ampiamente citate e or<strong>di</strong>nate cronologicamente quando gli autori sono parecchi,<br />

come nel caso <strong>di</strong> Milano, che inizia con Bonvesin de la Riva, nel tre<strong>di</strong>cesimo<br />

secolo, e arriva fino a Giovanni Testori. Incontriamo luoghi mitici, come Arquà,<br />

residenza pre<strong>di</strong>letta da Petrarca nei suoi anni maturi, ma anche Arcore, oggi<br />

capitale dell’impero Me<strong>di</strong>aset, citata perché lo scrittore Giuseppe Rovani vi<br />

soggiornò da bambino, felicemente, presso una balia. Non si tratta <strong>di</strong> una banale<br />

antologia <strong>di</strong> testi, ogni luogo viene rievocato per come doveva presentarsi agli<br />

occhi dello scrittore; sono richiamati incontri, vie e piazze, palazzi e lapi<strong>di</strong> che<br />

<strong>di</strong> solito non si fa in tempo a leggere. Un intrico così fitto <strong>di</strong> realtà e finzione, <strong>di</strong><br />

persone anagraficamente reali e <strong>di</strong> personaggi vivi nelle pagine dei romanzi, da<br />

far pensare a certi testi <strong>di</strong> Borges. Come tutte le opere <strong>di</strong> questo tipo ogni lettore<br />

può rimanere perplesso davanti ad un’omissione; la emme inizia con Mantova,<br />

non c’è Malo, in provincia <strong>di</strong> Vicenza, e non si parla <strong>di</strong> Luigi Meneghello, lo<br />

scrittore che l’ha reso immortale con Libera nos a Malo, romanzo del 1963. Le<br />

esclusioni <strong>di</strong> un autore come Dossena, però, spingeranno il lettore-viaggiatore<br />

più attento alle integrazioni che riterrà opportune, per re<strong>di</strong>gere la sua personalissima<br />

guida letteraria.<br />

nei cantieri.<br />

Nel manuale viene affrontato il problema dei rischi e dei mezzi <strong>di</strong> prevenzione<br />

delle più comuni macchine da cantiere e quello dei mezzi personali <strong>di</strong><br />

protezione collettiva che i datori <strong>di</strong> lavoro hanno l’obbligo <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre.<br />

Esso in<strong>di</strong>ca, per ogni singolo comparto analizzato, i rischi, le cause del<br />

rischio, i sistemi <strong>di</strong> protezione collettiva necessari, le fasi <strong>di</strong> lavoro in cui i rischi<br />

descritti si presentano e le misure <strong>di</strong> prevenzione proposte. Si prefigge <strong>di</strong> limitare<br />

i casi <strong>di</strong> infortuni, stimolando l’utilizzo delle misure <strong>di</strong> prevenzione e protezione<br />

prescritte dal D.lgs 494/96 nei cantieri temporanei o mobili.<br />

La struttura è <strong>di</strong> facile comprensione ed utilizzo per gli addetti ai lavori,<br />

corredato da schede <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong>vise per tipi <strong>di</strong> lavorazioni, che forniscono:<br />

brevi prescrizioni, la segnaletica <strong>di</strong> sicurezza opportuna da rispettare e affiggere<br />

sul luogo in cui viene svolto il tipo <strong>di</strong> lavorazione ed una serie <strong>di</strong> vignette esplicative<br />

che identificano i pericoli a cui si va incontro.<br />

Il manuale ha il pregio <strong>di</strong> essere incisivo per la sua chiarezza e per la sua<br />

semplicità.<br />

La chiarezza veicola in via imme<strong>di</strong>ata due messaggi importanti: l’attenzione<br />

al pericolo ed al rischio del lavoro nei cantieri e<strong>di</strong>li e la possibilità <strong>di</strong> lavorare<br />

in sicurezza con essenziali e ben definiti accorgimenti, secondo un rapporto<br />

costo-beneficio conveniente per l’impresa, per i lavoratori e per la collettività.<br />

La semplicità, lungi dall’impoverire l’importanza dell’opera, richiama alla<br />

mente meto<strong>di</strong> operativi propri <strong>di</strong> altri contesti, come quelli della ripetitiva<br />

sequenza dei controlli pre-volo in aeronautica; contesti nei quali l’esigenza <strong>di</strong><br />

sicurezza è altrettanto prioritaria e l’ambito operativo è sofisticato ma nel contempo<br />

assolutamente or<strong>di</strong>nato e lineare.<br />

La sicurezza nei cantieri così sintetizzata e descritta appare più agevolmente<br />

conseguibile e verificabile.<br />

Un’opera <strong>di</strong> cultura e <strong>di</strong> sistematicità idonea a dare un notevole contributo ad<br />

una maggiore sicurezza che tanto più è dovuta, in quanto attesa e non rinviabile.<br />

161


162<br />

Sicurezza sul lavoro<br />

SICUREZZA SUL LAVORO<br />

E BENESSERE ORGANIZZATIVO<br />

Il testo unico sulla sicurezza e la tutela della salute sul posto <strong>di</strong><br />

lavoro e l’accordo quadro europeo sullo stress da lavoro<br />

II governo ha licenziato la bozza del testo unico sulle <strong>di</strong>sposizioni<br />

in materia <strong>di</strong> tutela della sicurezza e della salute sul posto<br />

<strong>di</strong> lavoro.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un apparato normativo destinato a riassumere e rior<strong>di</strong>nare<br />

tutte le principali <strong>di</strong>sposizioni vigenti. Lo schema <strong>di</strong> decreto<br />

legislativo varato in via preliminare dal Governo è ripartito in 13<br />

titoli, 187 articoli e 16 allegati tecnici ed ha l’obbiettivo <strong>di</strong> mettere<br />

or<strong>di</strong>ne all’eccesso <strong>di</strong> regolamentazione dovuta al recepimento <strong>di</strong><br />

numerose <strong>di</strong>rettive comunitarie.<br />

Molti sono gli argomenti trattati dallo schema <strong>di</strong> decreto legislativo,<br />

fra i quali rientra anche l’estensione ai collaboratori coor<strong>di</strong>nati e<br />

continuativi e in genere al lavoro atipico delle tutele prevenzionali.<br />

L’estensione del raggio d’azione della normativa infortunistica,<br />

prevista dallo schema governativo, supera la tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong>stinzione<br />

tra lavoro subor<strong>di</strong>nato ed autonomo e si impone in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dal tipo <strong>di</strong> contratto che implica la prestazione lavorativa 1 .<br />

Una delle mete più ambiziose dello schema è quella <strong>di</strong> introdurre<br />

come principio generale <strong>di</strong> prevenzione l’eliminazione dei rischi e,<br />

ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione<br />

alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico me<strong>di</strong>ante<br />

misure tecniche, organizzative, procedurali concretamente attuabili<br />

nei <strong>di</strong>versi settori e nelle <strong>di</strong>verse lavorazioni in quanto generalmente<br />

utilizzate.<br />

Per quanto il lavoro del Governo italiano sia dettagliato poco<br />

spazio è stato de<strong>di</strong>cato alla questione del benessere organizzativo,<br />

che sembra destinato a <strong>di</strong>venire uno dei principali temi nel <strong>di</strong>battito<br />

sulla sicurezza e sulla tutela della salute sul posto <strong>di</strong> lavoro dei prossimi<br />

anni 2 . Il problema del benessere organizzativo ha assunto una<br />

particolare rilevanza dopo che la Commissione europea aveva<br />

manifestato, nell’ambito della “Strategia comunitaria per la salute e<br />

la sicurezza 2002-2006”, l’intenzione <strong>di</strong> avviare, nel corso del 2002,<br />

una consultazione delle parti sociali, secondo la procedura <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 138 del Trattato sullo specifico tema dello stress sul lavoro.<br />

Le parti sociali in sede europea hanno valutato, anche attraverso i<br />

risultati <strong>di</strong> un apposito seminario, l’opportunità <strong>di</strong> percorrere, nell’ambito<br />

del programma del <strong>di</strong>alogo sociale 2003/2005, la via alternativa<br />

<strong>di</strong> un negoziato finalizzato alla conclusione <strong>di</strong> un accordo<br />

giuri<strong>di</strong>camente non vincolante sulla materia e, conseguentemente,<br />

hanno chiesto alla Commissione <strong>di</strong> attendere l’esito dì tale negoziato<br />

prima <strong>di</strong> procedere all’adozione <strong>di</strong> uno strumento normativo vincolante.<br />

Il negoziato a livello europeo sullo stress da lavoro, apertosi<br />

il 18 settembre 2003 tra le delegazioni della Ces e dell’UNICE,<br />

è terminato con la proposta finale congiunta del 27 maggio 2004,<br />

contenente un progetto <strong>di</strong> accordo quadro, nel rispetto del termine<br />

<strong>di</strong> nove mesi assegnato alle parti sociali dall’art. 138-4 del Trattato<br />

UE, per pervenire o meno ad una posizione comune. Finalmente I’8<br />

<strong>di</strong> Flavio Mattiuzzo<br />

ottobre 2004 è stato finalmente sottoscritto fra le stesse parti stipulanti<br />

l’accordo quadro sullo stress da lavoro.<br />

L’accordo quadro non è giuri<strong>di</strong>camente vincolante ma attribuisce<br />

alle parti sociali la facoltà <strong>di</strong> concludere accor<strong>di</strong> che, senza il<br />

tramite del passaggio legislativo europeo e, <strong>di</strong> conseguenza, <strong>di</strong> quello<br />

nazionale, possono avere un seguito nei singoli Stati su iniziativa<br />

delle stesse parti sociali interessate e nell’ambito delle procedure e<br />

delle prassi vigenti in ogni Stato membro. Obiettivo dell’accordo è<br />

lottare congiuntamente contro lo stress, ritenuto un fenomeno complesso,<br />

il quale “nonostante non sia una malattia, può essere all’origine<br />

dì uno stato patologico”, “ed è suscettibile <strong>di</strong> manifestarsi su<br />

tutti i luoghi <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> colpire qualsiasi lavoratore”. Oggetto<br />

dell’intesa è unicamente lo stress indotto dal lavoro, mentre il fine è<br />

quello <strong>di</strong> condurre occupati e salariati a comprendere meglio le relazioni<br />

tra lavoro e stress, identificando e gestendo il problema secondo<br />

il metodo descritto nell’intesa stessa.<br />

L’accordo quadro non pregiu<strong>di</strong>ca il <strong>di</strong>ritto delle parti sociali a<br />

concludere, al livello appropriato, incluso quello europeo, accor<strong>di</strong><br />

che adeguino e/o completino l’accordo stesso in modo da tenere in<br />

considerazione le specifiche necessità delle parti sociali coinvolte.<br />

Anche nel caso in esame vale la clausola <strong>di</strong> non regresso, nel senso<br />

che l’applicazione dell’accordo quadro non costituisce una valida<br />

ragione per la riduzione del livello generale <strong>di</strong> protezione dei lavoratori<br />

nel settore da esso interessati.<br />

Ciò significa, in buona sostanza, che nei paesi della Comunità<br />

ove non vi siano già accor<strong>di</strong> ben potrà essere recepito l’accordo<br />

quadro e mo<strong>di</strong>ficato in senso più favorevole ai lavoratori; dove<br />

invece già esistano accor<strong>di</strong> sullo stress da lavoro e siano già <strong>di</strong> per<br />

sé migliorativi rispetto alle previsioni dell’accordo quadro europeo,<br />

il coor<strong>di</strong>namento fra le due fonti collettive, cioè fra quella nazionale<br />

e quella europea, dovrà avvenire nel senso del rispetto e della salvaguar<strong>di</strong>a<br />

della norma più favorevole.<br />

Il benessere sul posto <strong>di</strong> lavoro oggetto dell’obbligazione <strong>di</strong> sicurezza<br />

imposta dall’art. 2087 c.c.<br />

L’accordo quadro europeo sullo stress da lavoro apre nuove prospettive<br />

nell’or<strong>di</strong>namento nazionale alla luce dell’art. 2087 c.c., il<br />

quale impone al datore <strong>di</strong> lavoro un’obbligazione <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Si <strong>di</strong>scute ancora se l’art. 2087 c.c. impone al datore <strong>di</strong> lavoro<br />

semplicemente un obbligo <strong>di</strong> protezione della salute del lavoratore<br />

ovvero se abbia un contenuto più ampio e riguar<strong>di</strong> anche la più estesa<br />

sfera del benessere sul posto <strong>di</strong> lavoro.<br />

Secondo alcuni commentatori l’art. 2087 c.c., nell’imporre l’obbligazione<br />

<strong>di</strong> sicurezza, trova giustificazione nella necessità <strong>di</strong> tutelare<br />

la salute del lavoratore al fine <strong>di</strong> prevenire la turbativa che un<br />

infortunio sul lavoro arreca al processo produttivo, tenuto anche<br />

conto della scarsa <strong>di</strong>screzionalità <strong>di</strong> ciascun lavoratore, nel quadro<br />

dell’organizzazione del lavoro pre<strong>di</strong>sposta dal datore <strong>di</strong> lavoro 3 .<br />

1 M. TIRABOSCHI, Una tutela più ampia con meno formalismi, in Il Sole 24 Ore, 19 novembre 2004, n. 320, p. 25<br />

2 M. MOR. All’Arve<strong>di</strong> “vince” la fedeltà, in Il Sole 24 Ore, 23 novembre 2004, n. 324, p. 19, nel quale si riferisce dell’esito dell’indagine sociologica relativa<br />

al grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione dei lavoratori della propria mansione e alle ricadute in termine <strong>di</strong> fidelizzazione all’azienda.<br />

3 B. COSSERO D. RANIERI, Il benessere sul posto <strong>di</strong> lavoro, Roma, 2001, p. 50.<br />

n. 2-3/2005


Nel tempo, l’art. 2087 c.c. è stato interpretato in termini meno<br />

for<strong>di</strong>sti e, ferma la tutela della salute, l’indagine degli interpreti si è<br />

spinta verso la tutela della personalità morale dei lavoratori.<br />

II riferimento all’obbligo <strong>di</strong> tutela della personalità morale del<br />

lavoratore è stato assunto dalla giurisprudenza al fine <strong>di</strong> censurare<br />

condotte datoriali quali il demansionamento 4 , le molestie sessuali<br />

5 , l’abuso del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> organizzare l’impresa 6 , l’abuso del ricorso<br />

a provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari 7 .<br />

In queste ipotesi il comportamento posto in essere con violazione<br />

dell’art. 2087 c.c. ben può consistere in una omessa tutela della<br />

personalità morale, può realizzarsi senza che si verifichi alcun danno<br />

alla salute ed all’integrità psicofisica e senza che il fatto costituisca<br />

reato 8 , ciò non<strong>di</strong>meno sorge a carico del datore <strong>di</strong> lavoro l’obbligo<br />

<strong>di</strong> risarcire il danno, che secondo la giurisprudenza assume i<br />

caratteri del il danno esistenziale in quanto si verifica la lesione<br />

degli aspetti esistenziali che caratterizzano la <strong>di</strong>mensione umana dei<br />

singoli 9 . Questo più recente in<strong>di</strong>rizzo interpretativo finisce per dare<br />

tutela alla persona umana nella sua interezza anche in relazione allo<br />

svolgimento della sua personalità, presi<strong>di</strong>andone il <strong>di</strong>ritto alla<br />

<strong>di</strong>gnità e, soprattutto, il <strong>di</strong>ritto a non veder peggiorata la qualità della<br />

vita 10 . Si giunge così a mo<strong>di</strong>ficare ed ampliare il contenuto dell’obbigazione<br />

<strong>di</strong> sicurezza, che ora finisce per estendersi dall’integrità<br />

fisica al benessere del lavoratore. Tuttavia la tutela del benessere,<br />

anche se non esiste una specifica norma positiva, è comunque<br />

possibile nell’or<strong>di</strong>namento italiano alla luce <strong>di</strong> un costante ed univoco<br />

in<strong>di</strong>rizzo giurisprudenziale.<br />

Nuove concezioni: l’organizzazione come fattore <strong>di</strong> rischio e la<br />

tutela del benessere in senso lato<br />

La legislazione prevenzionistica e soprattutto la pratica giurisprudenziale<br />

hanno impresso un cambiamento <strong>di</strong> rotta: le tutele si stanno<br />

ampliando dalla macchina all’organizzazione, dalla <strong>di</strong>fesa dell’integrità<br />

fisica alla tutela del benessere psicologico e della qualità della<br />

vita. Ciò implica un incremento del rischio, inteso come probabilità<br />

che si produca un danno <strong>di</strong> una determinata grandezza 11 .<br />

Infatti l’attività lavorativa, nel suo profilo tecnico e nel suo profilo<br />

organizzativo e funzionale, è sempre pericolosa e dotata <strong>di</strong><br />

quell’intrinseca proprietà <strong>di</strong> produrre un danno, mentre aumentano<br />

Sicurezza sul lavoro<br />

sia le occasioni <strong>di</strong> danno, che si estendono anche all’organizzazione,<br />

sia i beni che astrattamente possono essere colpiti dal verificarsi<br />

dell’evento dannoso, in quanto si ampliano dall’integrità fisica<br />

e dal <strong>di</strong>ritto alla salute, fino a coinvolgere la personalità morale<br />

del lavoratore, ivi compresi il suo equilibrio emotivo ed affettivo, le<br />

sue aspettative, le sue chance e tutti gli altri valori della personalità<br />

che sono <strong>di</strong>rettamente coinvolti dallo svolgimento dell’attività lavorativa.<br />

Non a caso vengono in<strong>di</strong>cati come fattori <strong>di</strong> rischio, in grado<br />

<strong>di</strong> incidere sul benessere sul posto <strong>di</strong> lavoro, le trasformazioni nelle<br />

forme <strong>di</strong> occupazione, i cambiamenti nell’organizzazione del lavoro,<br />

in particolare le modalità più flessibili <strong>di</strong> organizzazione dell’orario<br />

e una gestione delle risorse umane maggiormente orientata al<br />

risultato. In sostanza vi è una accentuata tendenza espansiva della<br />

tutela offerta dall’or<strong>di</strong>namento al lavoratore in consonanza con i<br />

precetti costituzionali, le garanzie e le tutele offerte al citta<strong>di</strong>no.<br />

Così si in<strong>di</strong>ca, come strategia per il miglioramento del benessere sul<br />

luogo <strong>di</strong> lavoro, sia esso fisico, morale e sociale, la prevenzione dei<br />

cosiddetti rischi sociali o relazionali ,quali lo stress,le molestie sul<br />

luogo del lavoro, la depressione e l’ansia, la <strong>di</strong>pendenza da alcol e<br />

da droghe..<br />

L’inarrestabilità della tendenza espansiva segnalata è ben documentata<br />

da una recentissima decisione della Corte <strong>di</strong> Cassazione,<br />

che ha riconosciuto il pieno risarcimento ad un <strong>di</strong>pendente colpito<br />

da depressione causata sia da vicende personali, sia da vicende<br />

lavorative 12 . Con tale decisione è stato dato valore economico<br />

all’abbattimento umorale del lavoratore che non si sentiva appagato<br />

dalla propria attività lavorativa e la responsabilità del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

è stata affermata anche se lo stato <strong>di</strong> malinconia e avvilimento<br />

era dovuto ad una pre<strong>di</strong>sposizione fisica del lavoratore stesso.<br />

Sforzo fisico e stress<br />

La giurisprudenza in più occasioni ha affermato che in tema <strong>di</strong><br />

infortuni sul lavoro ben possono essere equiparati allo sforzo fisico<br />

stress emotivi e ambientali, i quali, conseguentemente, integrano<br />

quella causa violenta, <strong>di</strong> cui all’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.<br />

1124, che determina con azione rapida e intensa la lesione della<br />

salute 13 .<br />

Lo stesso orientamento giurisprudenziale ritiene che la pre<strong>di</strong>-<br />

4 Tribunale Venezia, 26 gennaio 2001, in D.L Riv. critica <strong>di</strong>r. lav. 2001, 426; Cass., 24 marzo 1998, n. 3131, in Giust. civ. Mass., 1998, p. 656.<br />

5 Tribunale Pisa, 25 luglio 2001, in Lavoro nella giur. (Il) 2002, p. 456; Tribunale Milano, 14 giugno 2001, in Notiziario giur, lav., 2001, p. 470; Cass., 18 aprile<br />

2000, n. 5049, in Orient. giur. lav., 2000,1, p. 505; A. PIZZOFERRATO, Molestie sessuali sul lavoro. Fattispecie giuri<strong>di</strong>che e tecniche <strong>di</strong> tutela, Padova, 2000 ,<br />

42.<br />

6 Cass., 7 novembre 2000, n. 14469, in D&G - Dir. e giust, 2000, f. 43-44, p. 28<br />

7 Cass., 19 aprile 1982, n. 2437, in Giust. civ. Mass. 1982, fase. 4.<br />

8 Tribunale Pisa, 3 ottobre 2001, in Orient. giur. lav., 2001, I, p. 748, nella fattispecie si è affermato che si può correttamente qualificare tale danno - né biologico<br />

né morale - come danno “esistenziale”, eventualmente in concorso con il danno alla vita <strong>di</strong> relazione e quello - <strong>di</strong> natura extra contrattuale - che tra<strong>di</strong>zionalmente<br />

si riconduce alla figura del danno morale.<br />

9 P. G. MONATERI, Alle soglie <strong>di</strong> una nuova <strong>categoria</strong> risarcitoria: il danno esistenziale, in Danno e resp., 1999, p. 5; Cendon (a cura dì), Trattato breve dei<br />

nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, me<strong>di</strong>co legali, processuali, Padova 2001, p. **<br />

10 R. NUNIN, Molestie sessuali e risarcimento del danno esistenziale, commento a Tribunale Pisa 3 ottobre 2001, in Lavoro nella giur. (Il) 2002, p. 464.<br />

11 B. COSSERO D. PANIERI, cit., p. 143.<br />

12 Cass., 9 aprile 2003, n. 5539, in Guida Normativa, 2003,18, nella fattispecie il datore <strong>di</strong> lavoro è stato condannato a pagare a titolo risarcitorio 180.000 euro<br />

a un <strong>di</strong>pendente caduto in una grave crisi depressiva per essere stato dequalificato e a<strong>di</strong>bito a mansioni al <strong>di</strong>sotto della sue competenze, cosa che lo aveva indotto<br />

ad una pesante cura farmacologia e ad assentarsi per malattia, durante la quale lo stesso era stato licenziato per superamento del periodo <strong>di</strong> comporto. La Cassazione<br />

ha riconfermato che in materia giuslavoristica valgono le regole sul nesso <strong>di</strong> causalità e solo qualora le con<strong>di</strong>zioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano<br />

la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento <strong>di</strong> danno in<strong>di</strong>pendentemente dal comportamento<br />

medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato<br />

in concreto <strong>di</strong> efficienza causale; qualora, invece, quelle con<strong>di</strong>zioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento <strong>di</strong> danno, l’autore del comportamento<br />

imputabile è responsabile per intero <strong>di</strong> tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale<br />

in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado <strong>di</strong> incidenza eziologica <strong>di</strong> più cause concorrenti può instaurarsi soltanto<br />

tra una pluralità <strong>di</strong> comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.<br />

13 Cass., 23 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 19682, in Giust. Civ. Mass., 2003, f. 12.<br />

n. 2-3/2005<br />

163


164<br />

Sicurezza sul lavoro<br />

sposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale tra<br />

lo stress emotivo e ambientale e l’evento infortunistico, in relazione<br />

anche al principio della equivalenza causale <strong>di</strong> cui all’art. 41 c.p.,<br />

che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle<br />

malattie professionali, dovendosi riconoscere un ruolo <strong>di</strong> concausa<br />

anche ad una minima accelerazione <strong>di</strong> una pregressa malattia.<br />

Cosi si è ritenuto sussistente l’occasione <strong>di</strong> lavoro in relazione<br />

al decesso del responsabile <strong>di</strong> uno stabilimento, già affetto da patologia<br />

car<strong>di</strong>aca, avvenuto a causa <strong>di</strong> un infarto determinato da stress<br />

emotivo, conseguente all’attivazione dell’allarme antincen<strong>di</strong>o dello<br />

stabilimento e alla necessità <strong>di</strong> un suo intervento, e da stress<br />

ambientale, riconducibile alla rigida temperatura esistente all’esterno<br />

14 .<br />

Stress, eustress, <strong>di</strong>stress<br />

I giu<strong>di</strong>ci italiani si sono dovuti occupare del fenomeno dello<br />

stress lavorativo già prima dell’accordo quadro europeo ed hanno<br />

in<strong>di</strong>viduato una serie <strong>di</strong> parametri che permettono <strong>di</strong> ritenere,<br />

comunque esistente, nel nostro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co una tutela<br />

contro il fenomeno, anche se apprestata invia giurisprudenziale.<br />

Con il termine stress, dal latino stringere, si in<strong>di</strong>ca il processo <strong>di</strong><br />

reazione dell’in<strong>di</strong>viduo e dell’organismo a situazioni critiche: ad<br />

una prima risposta d’allarme, nella quale l’in<strong>di</strong>viduo ha un ce<strong>di</strong>mento<br />

e delle <strong>di</strong>fficoltà ad esprimere una reazione adeguata, segue<br />

la fase della resistenza, nella quale l’in<strong>di</strong>viduo raggiunge il più elevato<br />

grado <strong>di</strong> adattamento alla situazione critica e tende a ripristinare<br />

il proprio equilibrio, ove, però, la situazione stressante si protraesse,<br />

segue l’esaurimento e si assiste al collasso delle <strong>di</strong>fese attivate<br />

dalla persona 15 . Su tale fenomeno incide poi la variabile<br />

cognitiva, cioè la valutazione soggettiva che viene elaborata dal<br />

soggetto esposto all’azione stressante 16: se questi ritiene <strong>di</strong> poter<br />

fronteggiare l’agente stressore in modo efficace, lo stress si<br />

abbasserà o ad<strong>di</strong>rittura si trasformerà in stato <strong>di</strong> euforia, cioè in<br />

eustress, vale a <strong>di</strong>re stress benefico e positivo; se, al contrario, mancherà<br />

tale sicurezza lo stress aumenterà producendo conseguenze<br />

sempre più intense, convertendosi in <strong>di</strong>stress, con conseguenze<br />

anche a livello fisico. In sostanza lo stimolo può essere vissuto<br />

come una sfida superabile oppure come una minaccia, <strong>di</strong>verse<br />

saranno quin<strong>di</strong> le reazioni sia psicologiche che fisiche. A tal proposito<br />

si possono segnalare due significativi casi <strong>di</strong> responsabilità del<br />

datore <strong>di</strong> lavoro per eventi occorsi al lavoratore sottoposto a stress.<br />

Così si è affermata la responsabilità del datore <strong>di</strong> lavoro quando lo<br />

stato <strong>di</strong> salute del lavoratore sia stato compromesso da un impegno<br />

eccessivo sul lavoro a sua volta ricollegabile all’insufficiente numero<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti 17<br />

Ciò anche quando l’eccessivo impegno sia frutto <strong>di</strong> una scelta<br />

del lavoratore consistita nell’accettazione <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>nario continuativo,<br />

ancorché contenuto nel cosiddetto monte ore massimo contrattuale<br />

e nella rinuncia a perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> ferie, atteso che il comportamento<br />

del lavoratore non esime il datore <strong>di</strong> lavoro dall’adottare tutte le<br />

misure idonee alla tutela dell’integrità fisico-psichica dei <strong>di</strong>pendenti,<br />

comprese quelle intese ad evitare l’eccessività <strong>di</strong> impegno da parte<br />

<strong>di</strong> soggetti in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione socio-economica 18 .<br />

La seconda decisione riguarda la responsabilità dell’impresa per<br />

incidente da stress 19 . Nella fattispecie il lavoratore aveva subito un<br />

incidente stradale nel quale aveva riportato gravi lesioni personali le<br />

cui cause andavano ricercate nello stress derivante dagli orari <strong>di</strong><br />

lavoro, dalle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasferta e dalle particolari con<strong>di</strong>zioni<br />

familiari (moglie operata <strong>di</strong> tumore), note al datore <strong>di</strong> lavoro, e per<br />

le quali il lavoratore aveva richiesto uno spostamento <strong>di</strong> sede, peraltro<br />

non accordato dal datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

L’accordo quadro europeo<br />

L’accordo quadro trae origine dalla preoccupazione sia per gli<br />

impren<strong>di</strong>tori che per i lavoratori che il fenomeno dello stress da<br />

lavoro suscita a livello europeo, nazionale ed internazionale, pur<br />

nella consapevolezza che non tutti i posti <strong>di</strong> lavoro e non tutti i<br />

lavoratori ne possono essere necessariamente colpiti, ne sottolinea<br />

le potenzialità negative.<br />

Infatti lo stress può colpire qualsiasi posto <strong>di</strong> lavoro e qualunque<br />

lavoratore, in<strong>di</strong>pendentemente dalla grandezza dell’impresa, dal<br />

settore <strong>di</strong> attività o dal tipo <strong>di</strong> relazione contrattuale o <strong>di</strong> lavoro.<br />

Peraltro affrontare e possibilmente risolvere il problema dello stress<br />

da lavoro può portare ad una maggiore efficienza e ad una migliore<br />

salute e sicurezza sul lavoro, con il conseguente beneficio economico<br />

e sociale per le imprese, per i lavoratori e per l’intera società. La<br />

<strong>di</strong>versità all’interno della forza lavoro è un’importante elemento da<br />

considerare nell’affrontare i problemi legati allo stress da lavoro.<br />

L’accordo quadro assume particolare importanza in quanto persegue<br />

il fine <strong>di</strong>:<br />

- aumentare la consapevolezza e la comprensione degli<br />

impren<strong>di</strong>tori, dei lavoratori e dei loro rappresentanti sullo stress da<br />

lavoro;<br />

- portare la loro attenzione sui segnali che possono in<strong>di</strong>care problemi<br />

relativi allo stress da lavoro;<br />

- fornire agli impren<strong>di</strong>tori e ai lavoratori una guida per identificare<br />

e prevenire o gestire i problemi derivanti dallo stress da lavoro.<br />

Non si vuole colpevolizzare il singolo in<strong>di</strong>viduo a causa dello<br />

stress.<br />

L’accordo quadro sullo stress da lavoro riguarda esclusivamente<br />

14 Cass., 23 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 19682, in Giust. Civ. Mass., 2003, f. 12.<br />

15 B. COSSERO D. PANIERI, cit., p. 236.<br />

16 P. MEAZZINI, Quando lo stress colpisce, ovvero fatti e misfatti dello stress nella scuola, in Psicologia e scuola, 1997, n. 86, p. 34.<br />

17 Cass., 1 settembre 1997, n. 8267, in Foro it., 1998,I,131, nella fattispecie, il lavoratore chiedeva la somma <strong>di</strong> lire 50.000.000 per risarcimento del danno biologico<br />

derivato dall’infarto da lui subito in conseguenza della stressante attività cui aveva dovuto sottoporsi per fronteggiare il carico <strong>di</strong> lavoro dell’ufficio, cui egli<br />

era preposto, con un organico del tutto insufficiente. Nel corso del processo è risultato che il lavoratore era esposto a sicuri fattori <strong>di</strong> rischio quali la familiarità ipertensiva,<br />

il fumo <strong>di</strong> 15 sigarette al giorno, la vita sedentaria. La Cassazione ha affermato che l’attività <strong>di</strong> collaborazione cui l’impren<strong>di</strong>tore è tenuto nei confronti dei<br />

lavoratori a norma dell’art. 2087 c.c. non si esaurisce nella pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende all’adozione <strong>di</strong> tutte le misure<br />

che si rivelino idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore. Ne consegue che anche il mancato adeguamento dell’organico aziendale (in quanto e se<br />

determinante un eccessivo carico <strong>di</strong> lavoro), nonché il mancato impe<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un superlavoro eccedente, secondo le regole <strong>di</strong> comune esperienza, la normale tollerabilità,<br />

con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli art. 41, comma 2, della Costituzione e 2087 c.c.<br />

18 M. BIAGI, Cassazione: l’impren<strong>di</strong>tore è responsabile se l’azienda non ha <strong>di</strong>mensioni adeguate, in II Sole 24 Ore, 1997, n. 247, critica la decisione della<br />

Cassazione nei seguenti termini: “In concreto come potrà il datore <strong>di</strong> lavoro cautelarsi dall’accusa <strong>di</strong> usare un numero insufficiente <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti e quin<strong>di</strong> dal<br />

rischio <strong>di</strong> essere condannato dal magistrato al risarcimento dei danni ?...Considerato in quest’ottica, l’intervento della Cassazione è davvero inquietante. Si rischia<br />

<strong>di</strong> interferire pesantemente nella conduzione dell’attività impren<strong>di</strong>toriale.<br />

19 Cass., 2 gennaio 2002, n. 5, in Mass. giur. lav., 2002, 329<br />

n. 2-3/2005


questo specifico fenomeno e non si estende, anche se possono costituire<br />

fattori potenziali <strong>di</strong> stress, alle molestie psicologiche sui posti<br />

<strong>di</strong> lavoro, alle violenze, al mobbing e allo stress post-traumatico. In<br />

sostanza l’accordo quadro ha un contenuto metodologico per l’identificazione<br />

e la gestione dello stress da lavoro.<br />

La definizione <strong>di</strong> stress e la sua natura <strong>di</strong> agente patogeno<br />

La definizione offerta dall’accordo non si scosta da quella elaborata<br />

dalla migliore tra<strong>di</strong>zione me<strong>di</strong>ca, sicché, convenzionalmente si<br />

afferma che “...lo stress è una con<strong>di</strong>zione, accompagnata da sofferenze<br />

o <strong>di</strong>sfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce<br />

dalla sensazione in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> non essere in grado <strong>di</strong> rispondere<br />

alle richieste o <strong>di</strong> non essere all’altezza delle aspettative. “<br />

L’accordo riconosce che lo stress non è una malattia, ma implica<br />

un’esposizione prolungata ad una sollecitazione che può ridurre<br />

l’efficienza nel lavoro e può causare malattie.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una sollecitazione multifattoriale che può derivare<br />

anche da motivi esterni all’ambiente <strong>di</strong> lavoro, ma che, ciò nonostante,<br />

può portare cambiamenti nel comportamento e ad una riduzione<br />

dell’efficienza nel lavoro.<br />

L’in<strong>di</strong>viduo può ben adattarsi ad affrontare un’esposizione alla<br />

sollecitazione a breve termine, reagendo anche in termini positivi,<br />

ma ha una maggiore <strong>di</strong>fficoltà a sostenere un’esposizione prolungata<br />

a quella sollecitazione. Inoltre i singoli in<strong>di</strong>vidui possono reagire<br />

<strong>di</strong>fferentemente ad una stessa situazione data oppure possono reagire<br />

<strong>di</strong>versamente a situazioni similari in momenti <strong>di</strong>versi della propria<br />

vita.<br />

Non tutte le manifestazioni da stress nel lavoro possono essere<br />

ritenute correlate al lavoro stesso, tuttavia vanno sicuramente riconosciuti<br />

quali cause <strong>di</strong> stress da lavoro:<br />

- il contenuto del lavoro;<br />

- l’organizzazione del lavoro;<br />

- l’ambiente;<br />

- la scarsa comunicazione.<br />

I criteri <strong>di</strong> identificazione dello stress da lavoro e delle cause<br />

L’accordo quadro europeo elenca, anche se in modo non esaustivo,<br />

i principali in<strong>di</strong>catori dell’esistenza <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> stress<br />

che colpisce il lavoratore ed in<strong>di</strong>vidua:<br />

- un alto grado <strong>di</strong> assenteismo;<br />

- un forte ricambio del personale;<br />

- frequenti conflitti interpersonali;<br />

- lamentele dei lavoratori. Fra le cause dello stress da lavoro,<br />

che vanno però in<strong>di</strong>viduate attraverso una analisi dettagliata degli<br />

elementi che concorrono a formare l’impresa, si considerano, anche<br />

se solo esemplificativamente:<br />

- l’organizzazione del lavoro e dei suoi processi, con particolare<br />

riguardo agli accor<strong>di</strong> sul tempo <strong>di</strong> lavoro, al grado <strong>di</strong> autonomia del<br />

lavoratore, all’incontro tra capacità dei lavoratori e requisiti del<br />

lavoro, al carico <strong>di</strong> lavoro;<br />

- le con<strong>di</strong>zioni lavorative ed ambientali, con particolare riguardo<br />

all’esposizione a comportamenti offensivi, al rumore, al calore, a<br />

sostanze pericolose;<br />

- la comunicazione, con particolare riguardo all’incertezza sulle<br />

aspettative del lavoro, alle prospettive occupazionali, ai cambiamenti<br />

futuri;<br />

n. 2-3/2005<br />

Sicurezza sul lavoro<br />

- fattori soggettivi: con particolare riguardo a pressioni emotive<br />

e sociali, a sensazione <strong>di</strong> inadeguatezza, a percezione <strong>di</strong> mancanza<br />

<strong>di</strong> sostegno.<br />

Le modalità <strong>di</strong> reazione ai problemi da stress da lavoro e le<br />

responsabilità dell’impren<strong>di</strong>tore<br />

Dall’esame dell’orientamento giurisprudenziale in materia <strong>di</strong><br />

obbligazione <strong>di</strong> sicurezza e benessere e <strong>di</strong> contenuti dell’art. 2087<br />

c.c. emerge che il modello che l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co nazionale e<br />

comunitario è quello dell’impresa sicura a modello sinergico integrato,<br />

nel quale ai fini della tutela della salute del lavoratore si<br />

considerano non solo i mezzi e le macchine impiegate, che devono<br />

essere sicure, ma anche gli uomini, le procedure, l’organizzazione,<br />

le conoscenze, le competenze, in un’ottica complessiva e d’insieme.<br />

Tali elementi si devono integrare secondo le regole della migliore<br />

tecnologia <strong>di</strong>sponibile, producendo olisticamente quella sicurezza<br />

che, in termini <strong>di</strong> prevenzione e protezione, assicura la tutela alla<br />

salute del lavoratore intesa in senso lato, cioè secondo le definizioni<br />

date dall’OlL 20 . Di conseguenza se viene identificato un problema<br />

<strong>di</strong> stress da lavoro, bisogna agire per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo.<br />

La responsabilità <strong>di</strong> definire misure appropriate spetta all’impren<strong>di</strong>tore<br />

e, nel nostro or<strong>di</strong>namento nazionale, non potrebbe essere<br />

<strong>di</strong>versamente, giacché, secondo la definizione dell’art. 2086 c.c.,<br />

rubricato <strong>di</strong>reziona e gerarchia nell’impresa, l’impren<strong>di</strong>tore è il<br />

capo dell’impresa e da lui <strong>di</strong>pendono gerarchicamente i suoi collaboratori<br />

e su <strong>di</strong> lui, in forza dell’art. 2087 c.c. grava quell’obbligazione<br />

<strong>di</strong> sicurezza e, aggiungiamo, benessere della quale si è già<br />

parlato.<br />

Tuttavia, proprio in funzione del modello d’impresa sicura che<br />

oggi si impone, tali misure debbono essere realizzate con la<br />

partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.<br />

Per la verità già l’art. 9 della legge 20 maggio 1970, Statuto<br />

dei lavoratori, prevedeva in materia <strong>di</strong> tutela della salute e dell’integrità<br />

fisica, che i lavoratori, me<strong>di</strong>ante loro rappresentanze,<br />

avessero <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> controllare l’applicazione delle norme per la<br />

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e <strong>di</strong> promuovere<br />

la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione <strong>di</strong> tutte le misure<br />

idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Ma l’accordo<br />

europeo arricchisce la possibilità <strong>di</strong> partecipazione dei lavoratori<br />

estendendola a nuovi settori d’indagine e d’intervento quali possono<br />

essere l’organizzazione del lavoro o la gestione dei tempi <strong>di</strong><br />

lavoro.<br />

Ed è proprio in relazione a tale sensibile ampliamento che la<br />

Confin-dustria italiana si è <strong>di</strong>mostrata riluttante.<br />

Del resto secondo la <strong>di</strong>rettiva 89/391, tutti gli impren<strong>di</strong>tori hanno<br />

l’obbligo giuri<strong>di</strong>camente rilevante, quin<strong>di</strong> non un semplice<br />

obbligo morale, <strong>di</strong> proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.<br />

Questo obbligo, secondo l’accordo europeo, ma anche secondo<br />

l’art. 2087 c.c. si applica anche ai problemi <strong>di</strong> stress da lavoro quando<br />

essi rappresentino un rischio per la salute e la sicurezza. La<br />

gestione dei problemi <strong>di</strong> stress da lavoro può o, meglio, deve essere<br />

effettuata all’interno <strong>di</strong> un generale processo <strong>di</strong> valutazione dei<br />

rischi, imposto peraltro dall’art. 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.<br />

626, attraverso l’identificazione <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong> stress e l’adozione <strong>di</strong><br />

specifiche misure per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo.<br />

20 L’art. 3, lettera e) della CONVENZIONE OIL n. 155/1981, Convention concernant la securité, la sante des travailleurs el le milieu de travail, nel dare le<br />

definizioni terminologiche, precisa e) le terme “santè”, en relation avec le travaii, ne vise pas seulement l’absence de mala<strong>di</strong>e ou d’infermitè; il inclut aussi le éléments<br />

physiques et mentaux affectant la sante <strong>di</strong>rectament liés a la securité et a l’hygiène du travail.<br />

165


166<br />

Sicurezza sul lavoro<br />

Si deve però aggiungere, e <strong>di</strong> ciò l’accordo quadro europeo non<br />

nel parla, che tali obblighi si impongono all’impren<strong>di</strong>tore datore <strong>di</strong><br />

lavoro sempre nella misura in cui lo stress superi quegli indefinibili<br />

limiti <strong>di</strong> soglia, oltre i quali può <strong>di</strong>venire rischioso. Simmetricamente<br />

alle obbligazioni <strong>di</strong> sicurezza che gravano sull’impren<strong>di</strong>tore -<br />

datore <strong>di</strong> lavoro, tutti i lavoratori hanno un obbligo generale <strong>di</strong> attenersi<br />

alle misure protettive determinate dall’impren<strong>di</strong>tore stesso.<br />

Le tecniche per prevenire, eliminare o ridurre i problemi <strong>di</strong><br />

stress da lavoro<br />

In materia <strong>di</strong> tutela della salute del lavoratore si sono in<strong>di</strong>viduati<br />

tre modalità <strong>di</strong> attuazione della sicurezza, che può essere realizzata<br />

attraverso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi tecnologici; l’impiego <strong>di</strong><br />

cautele proce<strong>di</strong>mentali; l’adozione <strong>di</strong> misure organizzative. L’accordo<br />

quadro europeo sembra affidare la prevenzione, l’eliminazione o<br />

riduzione dei problemi derivanti dallo stress da lavoro a <strong>di</strong>verse<br />

misure, in genere tutte <strong>di</strong> carattere proce<strong>di</strong>mentale o organizzativo,<br />

che possono essere collettive, in<strong>di</strong>viduali o entrambe. Tali misure<br />

possono essere introdotte nella forma <strong>di</strong> misure specifiche mirate<br />

all’in<strong>di</strong>viduazione dei fattori <strong>di</strong> stress oppure come parte <strong>di</strong> una<br />

concreta politica sullo stress che preveda sia azioni preventive che<br />

<strong>di</strong> risposta. Fra le misure <strong>di</strong> prevenzione e <strong>di</strong> risposta l’accordo quadro<br />

europeo, precisando che per la loro realizzazione l’impren<strong>di</strong>tore<br />

può ricorrere a consulenze esterne, nel rispetto della legislazione<br />

europea e nazionale, degli accor<strong>di</strong> e delle pratiche collettive, include:<br />

- misure <strong>di</strong> comunicazione e gestionali, come chiarire gli obiettivi<br />

dell’impresa ed il ruolo <strong>di</strong> ciascun lavoratore, assicurando l’adeguato<br />

sostegno manageriale agli in<strong>di</strong>vidui e ai gruppi, coniugando<br />

responsabilità e controllo sul lavoro, migliorando l’organizzazione<br />

ed i processi lavorativi, le con<strong>di</strong>zioni e l’ambiente <strong>di</strong> lavoro;<br />

- formazione dei <strong>di</strong>rigenti e dei lavoratori per aumentare la<br />

consapevolezza e la comprensione dello stress, le sue possibili cause<br />

e il modo per affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento;<br />

- dare informazioni e consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti<br />

secondo la legislazione dell’UE e nazionale, le pratiche e gli<br />

accor<strong>di</strong> collettivi.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un’elencazione esemplificativa, sicché, il relativo<br />

elenco ben può e deve essere integrato con le misure che, secondo<br />

la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, cui fa riferimento<br />

l’art. 2087 c.c. sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità<br />

morale dei prestatori <strong>di</strong> lavoratori.<br />

Poiché lo stress, quando assurga a fattore <strong>di</strong> rischio, deve costituire<br />

oggetto <strong>di</strong> valutazione del rischio, la relativa valutazione soggiace<br />

alle regole della verifica perio<strong>di</strong>-ca, sicché una volta posti in<br />

atto, i provve<strong>di</strong>menti antistress dovrebbero essere regolarmente<br />

rivisti, per accertarne l’efficacia, per verificare se essi utilizzino al<br />

meglio le risorse e se siano ancora appropriati o necessari.<br />

L’accordo europeo come co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> buone pratiche e il risarcimento<br />

del danno da stress<br />

Anche se l’accordo quadro europeo non è imme<strong>di</strong>atamente vincolante,<br />

contiene delle in<strong>di</strong>cazioni che ben possono farsi rientrare<br />

fra le norme <strong>di</strong> buone pratiche, che per effetto della forza espansiva<br />

dell’art. 2087 c.c., fin da subito possono operare nel nostro or<strong>di</strong>namento<br />

nazionale, attraverso l’obbligo del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> offrire<br />

la miglior tutela possibile al lavoratore avuto riguardo alle particolarità<br />

del lavoro, all’esperienza e alle tecniche. L’art. 2087 c.c. ha<br />

infatti una funzione integratrice delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e regolamentari,<br />

mentre la responsabilità del datore <strong>di</strong> lavoro è una responsabilità<br />

contrattuale.<br />

Le conseguenze dello stress da lavoro, ove assurgano a malattia,<br />

implicano la responsabilità risarcitoria del datore <strong>di</strong> lavoro, sotto il<br />

profilo del danno biologico, e, in tale ipotesi, il datore <strong>di</strong> lavoro, una<br />

volta che sia <strong>di</strong>mostrato il rapporto causale fra malattia e stress<br />

lavorativo, può liberarsi dall’obbligo risarcitorio solo se prova<br />

l’impossibilità <strong>di</strong> adempiere all’obbligazione <strong>di</strong> sicurezza o il fatto a<br />

lui non imputabile.<br />

Da ultimo va considerata un’ulteriore ipotesi, legata all’irrompere<br />

nel nostro <strong>di</strong>ritto positivo <strong>di</strong> una nuova <strong>categoria</strong> <strong>di</strong> danno: il<br />

danno esistenziale. Il danno esistenziale copre quei danni non patrimoniali,<br />

che esulano dalla sfera del danno alla salute, presi<strong>di</strong>ato dall’art.<br />

32 della Costituzione, e attengono alla persona in quanto tale,<br />

come considerata dall’art. 2 della Costituzione 21 , consiste nel concreto<br />

pregiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> un’attività idonea a connotare la qualità dell’esistenza<br />

del danneggiato 22 .<br />

Come si è visto lo stress non è <strong>di</strong> per sé una malattia, ma è una<br />

fattore <strong>di</strong> sollecitazione che provoca fasti<strong>di</strong>o e ben può ledere il<br />

<strong>di</strong>ritto a non stare peggio, ecco che, a prescindere dalla vali<strong>di</strong>tà dell’accordo<br />

quadro europeo, si apre per il datore <strong>di</strong> lavoro un nuovo<br />

fronte nel quale si può controvertere non del danno alla salute, ma<br />

del danno al benessere, sotto il profilo della lesione dello specifico<br />

<strong>di</strong>ritto causata da stress da lavoro.<br />

Quest’ultimo tipo <strong>di</strong> danno, poi, è ancor più insi<strong>di</strong>oso del danno<br />

biologico, non essendo coperto dall’assicurazione obbligatoria contro<br />

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.<br />

Prodromi <strong>di</strong> questo possibile sviluppo delle ricadute nel nostro<br />

or<strong>di</strong>namento dei principi contenuti nell’accordo quadro, si rinvengono<br />

in alcune decisioni.<br />

Così si è affermalo che si deve riconoscere il risarcimento del<br />

danno esistenziale nel caso <strong>di</strong> conseguenze psichiche ancora non<br />

riconosciute come patologie psi-chiche, dovute ad una condotta illecite<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro ed il danno esistenziale va in<strong>di</strong>viduato in<br />

“...quel complesso <strong>di</strong> sofferenze, <strong>di</strong> frustrazioni, <strong>di</strong> patemi d’animo,<br />

<strong>di</strong> stati d’ansia, <strong>di</strong> stress, <strong>di</strong> profondo malessere, per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> autostima,<br />

tali da gettare sull’esistenza un velo, un’ombra costante, ingenerare<br />

ed alimentare un male <strong>di</strong> vivere quoti<strong>di</strong>ano, ostinato, che<br />

non sembra avere via <strong>di</strong> uscita. “ 23<br />

È proprio alla luce <strong>di</strong> tale nuovo orientamento giurisprudenziale<br />

e della esigibilità, in forza dell’art. 2087 c.c., nei confronti del datore<br />

<strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> determinali comportamenti protettivi e <strong>di</strong> prevenzione,<br />

che l’accordo quadro europeo, potrebbe già penelrare nel nostro<br />

or<strong>di</strong>namento, a prescindere dal recepimento da parte della contrattazione<br />

collettiva interna.<br />

21 Tribunale Lecce, 2 marzo 2004, in D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 17, 86, nella fattispecie è stato risarcito a titolo <strong>di</strong> danno esistenziale un lavoratore che si è<br />

visto ingiustamente negare in <strong>di</strong>ritto ad usufruire <strong>di</strong> permessi retribuiti.<br />

22 Tribunale Roma, 24 ottobre 2003, in Giur. merito 2004, 467, fattispecie relativa al mancato esercizio <strong>di</strong> una attività lavorativa, quale la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> autovetture<br />

d’epoca, considerata gratificante in quanto espressione <strong>di</strong> un particolare interesse del danneggiato per il settore.<br />

23 Tribunale Siena, 28 luglio 2003, in Riv. It. Dir. lav., 2004, II, 673, nella fattispecie il danno esistenziale dell’avvocato <strong>di</strong>pendente da un istituto bancario, il<br />

quale lamentava <strong>di</strong> avere subito un demansionamento per sottrazione, è stato liquidato in proporzione al numero dei passi compiuti dal lavoratore dalla fermata dell’autobus<br />

al posto <strong>di</strong> lavoro e viceversa.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Sicurezza sul lavoro<br />

LA RESPONSABILITÀ PENALE<br />

DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA<br />

In un cantiere e<strong>di</strong>le si è verificato un grave infortunio sul<br />

lavoro in occasione del quale un lavoratore, mentre si trovava<br />

ad operare sul tetto <strong>di</strong> un capannone industriale, nel<br />

quale era in corso il rifacimento delta copertura, trasferendosi<br />

da una campata ad un’altra del predetto capannone, camminando<br />

sopra una lastra <strong>di</strong> copertura non fissata stabilmente,<br />

precipitava al suolo a causa <strong>di</strong> uno spostamento improvviso<br />

della lastra in questione, che per tale effetto determinava una<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vuoto al <strong>di</strong> sotto del lavoratore.<br />

A causa dell’infortunio il lavoratore riportava lesioni personali,<br />

consistite in frattura bilaterale scomposta dei calcagni<br />

e fratture multiple vertebrali, con grave trauma toracico.<br />

Veniva tratto a giu<strong>di</strong>zio il coor<strong>di</strong>natore della sicurezza<br />

nella fase <strong>di</strong> esecuzione dell’opera, al<br />

quale veniva addebitato un comportamento<br />

negligente consistito nell’avere<br />

elaborato il piano <strong>di</strong> sicurezza e coor<strong>di</strong>namento<br />

omettendo la in<strong>di</strong>viduazione,<br />

analisi e valutazione dei rischi in concreto,<br />

connessi con la fase lavorativa all’interno<br />

della quale si è verificato l’infortunio;<br />

per non avere formalizzato le procedure<br />

<strong>di</strong> sicurezza e per non aver pre<strong>di</strong>sposto<br />

attrezzature atte a tutelare il lavoratore<br />

dal rischio <strong>di</strong> caduta dall’alto.<br />

La contestazione comprendeva inoltre<br />

l’omessa verifica del piano operativo <strong>di</strong><br />

sicurezza pre<strong>di</strong>sposto dall’impresa esecutrice.<br />

L’accusa è infondata per <strong>di</strong>verse<br />

ragioni, in particolare per quanto segue:<br />

- innanzitutto è opportuno rilevare<br />

come nella fattispecie le misure tecniche,<br />

tipicamente idonee a scongiurare il rischio <strong>di</strong> caduta dall’alto,<br />

fossero costituite dalle cinture <strong>di</strong> sicurezza e dalla <strong>di</strong>sponibilità<br />

<strong>di</strong> idonei sistemi <strong>di</strong> aggancio;<br />

- tale adempimento, però, era stato assolto in quanto il<br />

lavoratore infortunato, come tutti gli altri, aveva in dotazione<br />

le cinture <strong>di</strong> sicurezza; la copertura del capannone, inoltre,<br />

presentava opportuni punti <strong>di</strong> aggancio idonei ad assicurare<br />

la trattenuta del lavoratore in caso <strong>di</strong> caduta;<br />

- il piano <strong>di</strong> sicurezza e coor<strong>di</strong>namento, sia pure con<br />

carattere <strong>di</strong> genericità, ma pur tuttavia accettabile da un punto<br />

<strong>di</strong> vista prevenzionale, aveva considerato il rischio <strong>di</strong> cui<br />

si <strong>di</strong>scute, nonché i relativi rime<strong>di</strong> antinfortunistici.<br />

Già queste prime argomentazioni evidenziano la <strong>di</strong>fficoltà<br />

<strong>di</strong> attribuire la responsabilità dell’evento avverso al coor<strong>di</strong>natore,<br />

soprattutto in considerazione del fatto che questo soggetto<br />

non ha alcun obbligo <strong>di</strong> assicurare l’effettivo rispetto<br />

delle regole cautelari contenute nei piani <strong>di</strong> sicurezza, dovendo<br />

soltanto verificarne la corretta pre<strong>di</strong>sposizione attraverso<br />

l’esame della documentazione prevista dalla legge e con<br />

<strong>di</strong> Roberto Petringa Nicolosi<br />

opportuni sopralluoghi. Resta estraneo, ad avviso dello scrivente,<br />

qualsiasi ulteriore obbligo del coor<strong>di</strong>natore <strong>di</strong> verificare<br />

in concreto l’osservanza delle norme cautelari contenute<br />

nei piani <strong>di</strong> sicurezza. Nel caso in esame, tuttavia, si può evidenziare<br />

un argomento <strong>di</strong> maggiore spessore che escluderebbe<br />

in modo assoluto la responsabilità del soggetto <strong>di</strong> cui si<br />

<strong>di</strong>scute. L’infortunio, infatti, non si è verificato durante una<br />

fase lavorativa caratterizzata, in ipotesi, dal mancato uso delle<br />

cinture <strong>di</strong> sicurezza per mancanza dei sistemi <strong>di</strong> trattenuta.<br />

L’evento lesivo, infatti, si è verificato mentre il lavoratore<br />

si stava trasferendo da una campata del capannone ad un’altra,<br />

e la caduta fu provocata da una lastra non fissata, neanche<br />

in modo precario, con la conseguenza che il peso del<br />

lavoratore ne determinò un significativo spostamento sufficiente<br />

a provocare la caduta dall’alto dell’infortunato.<br />

Lo scrivente ritiene, infatti, che la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> pericolosità,<br />

che ha determinato l’infortunio, sia casualmente connessa<br />

esclusivamente ad una cattiva esecuzione dell’opera da<br />

parte dell’impresa che, per ragioni che non sono state ancora<br />

accertate, ha ritenuto <strong>di</strong> non fissare la lastra <strong>di</strong> cui si è detto,<br />

con le note conseguenze.<br />

Il coor<strong>di</strong>natore, infatti, non ha l’obbligo <strong>di</strong> prevedere i<br />

rischi connessi ad una cattiva esecuzione dell’opera, ma soltanto<br />

quelli posti in relazione <strong>di</strong>retta con le modalità lavorative<br />

attraverso le quali l’opera viene realizzata. Da tutto ciò<br />

<strong>di</strong>scende l’insussistenza <strong>di</strong> qualsiasi responsabilità in capo al<br />

coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione dell’opera.<br />

Il proce<strong>di</strong>mento, in primo grado, non si è ancora concluso.<br />

Non appena la sentenza sarà <strong>di</strong>sponibile ritornerò su questo<br />

caso.<br />

«Geoide»<br />

167


168<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

TECNICHE NDT SULLE MURATURE<br />

PER L’ANALISI DEI MATERIALI<br />

E LA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA<br />

1 - Premessa<br />

Obiettivo del presente lavoro, è lo stu<strong>di</strong>o delle tecniche sperimentali<br />

per il controllo del degrado e per la caratterizzazione<br />

meccanica <strong>di</strong> elementi murari.<br />

La scelta <strong>di</strong> tale argomento è basata sulla evidente necessità,<br />

da parte degli operatori del settore, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> dati<br />

oggettivi per la valutazione dei livelli <strong>di</strong> affidabilità delle strutture<br />

murarie in zona sismica ed inoltre <strong>di</strong> possedere idonee procedure<br />

esplicative che consentano <strong>di</strong> giungere ad una programmazione<br />

delle operazioni investigative, <strong>di</strong> calcolo e <strong>di</strong> recupero<br />

<strong>di</strong> una struttura in muratura [1].<br />

La procedura <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi, per la valutazione del livello <strong>di</strong><br />

degrado <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio consiste nella raccolta <strong>di</strong> dati sperimentali<br />

che, unitamente alle informazioni al contorno, <strong>di</strong> carattere<br />

ambientale, climatico, storico, strutturale, consente <strong>di</strong> stabilire<br />

le cause del <strong>di</strong>ssesto e del degrado dei materiali [2].<br />

La raccolta <strong>di</strong> dati sperimentali si basa sull’esecuzione <strong>di</strong><br />

prove <strong>di</strong> carattere chimico-fisico e meccanico.<br />

Le prime, generalmente eseguite in laboratorio, prevedono<br />

il prelievo sulla struttura <strong>di</strong> porzioni <strong>di</strong> intonaco e <strong>di</strong> malta e<br />

sono finalizzate alla valutazione del degrado dei materiali. Le<br />

seconde, invece, da eseguire in sito, forniscono dei dati sui<br />

parametri meccanici e sullo stato <strong>di</strong> conservazione in termini <strong>di</strong><br />

fig. 1 - Schematizzazione del protocollo <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi<br />

* Docenti del Dipartimento <strong>di</strong> Strutture, Università della Calabria, Rende (CS)<br />

<strong>di</strong> G.Porco e D.Romano*<br />

rigidezza dei paramenti murari [8], [9].<br />

Pertanto nelle successive sezioni, esaminate le procedure<br />

sperimentali <strong>di</strong> controllo e stabiliti gli obiettivi perseguibili tramite<br />

il loro impiego, si proporrà un protocollo procedurale <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>agnosi, con una <strong>di</strong>retta validazione su un caso reale <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />

2 - Protocollo procedurale per il controllo del degrado e dello<br />

stato <strong>di</strong> consistenza delle strutture murarie<br />

La conoscenza della natura dei materiali e delle cause del<br />

degrado sono in<strong>di</strong>spensabili per poter prevedere e valutare la<br />

compatibilità (chimica, fisica, meccanica e biologica) tra i<br />

materiali, sia essi preesistenti o <strong>di</strong> primo impiego per gli<br />

interventi <strong>di</strong> consolidamento.<br />

In questa ottica è utile <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una “procedura <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi”,<br />

che raccogliendo metodologie e tecniche sperimentali,<br />

costituisca un iter procedurale attraverso il quale si possano<br />

raccogliere informazioni dettagliate sulle caratteristiche<br />

delle murature storiche, sul loro degrado, nonché sulla compatibilità<br />

tra i materiali esistenti, i nuovi e le tecniche <strong>di</strong><br />

restauro.<br />

La procedura <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi è raccolta in un protocollo<br />

(Fig.1) [6], [7] costituita da quattro fasi <strong>di</strong> indagine:<br />

- Analisi dello stato <strong>di</strong> fatto;<br />

n. 2-3/2005


- Prelievo <strong>di</strong> campioni <strong>di</strong> materiale visivamente degradato<br />

ed integro;<br />

- Esecuzione <strong>di</strong> test sperimentali sui materiali degradati<br />

ed integri;<br />

- Caratterizzazione meccanica delle murature in opera.<br />

Per quanto attiene alle procedure sperimentali utilizzate<br />

nel protocollo procedurale <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi proposto, esse possono<br />

essere rapidamente sintetizzate nei successivi paragafi.<br />

2.1 - Analisi granulometrica<br />

La ricostruzione della granulometria degli aggregati <strong>di</strong><br />

malte esistenti prevede, in primo luogo, la separazione fisica<br />

delle parti finissime (legante) dall’aggregato.<br />

Successivamente per la determinazione della <strong>di</strong>stribuzione<br />

granulometrica <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> malta preparata, si<br />

ricorre alla separazione me<strong>di</strong>ante setacciatura con stacci <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>verso <strong>di</strong>ametro ottenendo i pesi per le singole frazioni granulometriche.<br />

Le modalità <strong>di</strong> esecuzione della prova <strong>di</strong> setacciatura e le<br />

caratteristiche delle attrezzature sono contenute nelle norme:<br />

EN 933-2, ISO 3310-1, ISO 3310-2.<br />

2.2 - Analisi <strong>di</strong>ffrattometrica<br />

L’analisi per <strong>di</strong>ffrazione dei raggi X consente <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare<br />

la presenza <strong>di</strong> fasi cristalline all’interno <strong>di</strong> campioni<br />

opportunamente preparati.<br />

La <strong>di</strong>ffrazione X su polveri è l’unico metodo analitico in<br />

grado <strong>di</strong> fornire informazioni qualitative e quantitative sui<br />

composti cristallini presenti su un campione solido.<br />

2.3 - Analisi termica<br />

L’analisi termica è in<strong>di</strong>spensabile per la caratterizzazione<br />

<strong>di</strong> composti chimici degradabili presenti nelle malte e negli<br />

intonaci.<br />

Dalla per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> peso, in funzione della temperatura, si<br />

ottengono informazioni utili sulla composizione dei materiali.<br />

Dai termogrammi si può risalire alla determinazione<br />

quantitativa del legante presente nella malta o nell’intonaco e<br />

da indagini comparative si può valutare, ad esempio, se un<br />

campione è stato soggetto ad alterazioni.<br />

n. 2-3/2005<br />

fig. 2, 3 - Prova eseguita con martinetto singolo e doppio<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

2.4 - Analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM)<br />

L’analisi al microscopio elettronico a scansione consente<br />

<strong>di</strong> valutare la morfologia fibrosa, lamellare, compatta, porosa<br />

e <strong>di</strong> eseguire l’analisi chimica puntuale degli elementi atomici<br />

me<strong>di</strong>ante la microsonda nota come Tecnica EDAX.<br />

Tale strumento permette altresì il riconoscimento dei prodotti<br />

<strong>di</strong> alterazione e la loro <strong>di</strong>stribuzione, in modo da potere<br />

risalire alle cause del degrado attraverso l’osservazione delle<br />

variazioni strutturali subite dal materiale (fratture, decoesioni,<br />

ecc.) e dei suoi elementi cristallini (desquamazione, sfaldatura,<br />

ecc.).<br />

2.5 - Indagine con i martinetti piatti<br />

Il fine <strong>di</strong> tale prova è la determinazione della tensione<br />

locale <strong>di</strong> lavoro e della tensione <strong>di</strong> prima fessurazione e <strong>di</strong><br />

rottura.<br />

Ne esistono due tipologie, la prima, eseguita con martinetto<br />

singolo, si usa per valutare lo stato tensionale effettivo<br />

nella muratura, la seconda, invece, si attua con martinetti<br />

doppi e permette <strong>di</strong> determinare la resistenza a compressione<br />

<strong>di</strong> elementi murari, nonché i parametri <strong>di</strong> rigidezza.<br />

La determinazione <strong>di</strong> tali parametri ha lo scopo <strong>di</strong> raffrontare<br />

i risultati delle analisi teoriche preliminari con le reali<br />

prestazioni che la muratura può offrire.<br />

fig. 4 - Il vecchio borgo <strong>di</strong> Laino Castello<br />

169


170<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

3 - Un caso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o: l’antico Borgo <strong>di</strong> Laino Castello<br />

Il protocollo procedurale proposto è stato applicato su<br />

alcuni e<strong>di</strong>fici in muratura siti nell’antico Borgo <strong>di</strong> Laino<br />

Castello (CS). Questo, situato su un colle a 400 m s.l.m., nel<br />

territorio del Parco del Pollino (Fig.4) è attualmente del tutto<br />

<strong>di</strong>sabitato in quanto reso inagibile dalle frane provocate da<br />

una alluvione nel 1958 e da un terremoto nel 1982.<br />

Il borgo risalente al XVIII secolo D.C., presenta ancora<br />

stra<strong>di</strong>ne ripide, vere e proprie rampe guerriere, resti <strong>di</strong> porte,<br />

torri e fortificazioni <strong>di</strong> tipica formazione me<strong>di</strong>evale.<br />

fig. 5 - Viste dell’e<strong>di</strong>ficio<br />

Per brevità <strong>di</strong> esposizione si mostrerà in dettaglio la procedura<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi condotta su un solo e<strong>di</strong>ficio (Fig.5), ciò al<br />

fine <strong>di</strong> esplicitare la cronologia <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o proposta e l’applicazione<br />

<strong>di</strong> alcune delle tecniche sperimentali <strong>di</strong>scusse in precedenza.<br />

3.1 - Analisi dello stato <strong>di</strong> fatto<br />

L’e<strong>di</strong>ficio esaminato è realizzato in muratura portante ed<br />

è caratterizzato da due corpi aventi un muro in comune<br />

(Fig.6,7).<br />

I solai <strong>di</strong> interpiano sono in legno, realizzati da un or<strong>di</strong>tura<br />

composta da travi principali <strong>di</strong>sposte parallelamente al lato<br />

minore e travi secondarie <strong>di</strong>sposte ortogonalmente e aventi le<br />

testate poggiate sulle travi maestre. Al <strong>di</strong> sopra delle travi<br />

secondarie, parallelamente al lato minore dell’ambiente, sono<br />

poggiate una accanto all’altra, le tavole <strong>di</strong> assito che hanno<br />

uno spessore <strong>di</strong> circa 4 cm.<br />

La muratura è realizzata con elementi <strong>di</strong> pietra informe,<br />

<strong>di</strong> provenienza locale, legati tra loro con malta. In alcune<br />

zone, in cui è assente l’intonaco, sono visibili elementi in<br />

laterizio o pezzi <strong>di</strong> coppi.<br />

L’e<strong>di</strong>ficio risulta intonacato, anche se in alcune zone, lo<br />

stato avanzato <strong>di</strong> degrado ha causato l’inconsistenza e la per<strong>di</strong>ta<br />

<strong>di</strong> adesione del supporto, mettendo a nudo la muratura<br />

EDIFICIO N° 01<br />

Dati ambientali/Parete P.ovest P.sud P.est P.nord<br />

Esposizione O S E N<br />

Soleggiamento M S M S<br />

Spazio antistante SL V SL SL<br />

Altezza e<strong>di</strong>ficio antistante A Sm A A<br />

Posizione rispetto ai venti F Pt F R<br />

Traffico veicolare A A A A<br />

fig. 6, 7 - Pianta e sezione dell’e<strong>di</strong>ficio tab. 1 - Dati ambientali e<strong>di</strong>ficio 1<br />

n. 2-3/2005


sottostante. L’intonaco, infatti, ha perso la sua funzione <strong>di</strong><br />

protezione <strong>di</strong>venendo umido e friabile al tatto.<br />

In base a quanto previsto nella fase 1 del protocollo si è<br />

provveduto a reperire i dati ambientali e <strong>di</strong> esposizione che<br />

sono riportati nella tabella 1.<br />

Le operazioni <strong>di</strong> rilievo, effettuate su tutte le pareti dell’e<strong>di</strong>ficio,<br />

hanno permesso <strong>di</strong> realizzare una mappatura dello<br />

stato <strong>di</strong> degrado, <strong>di</strong>fferenziando le zone alterate da quelle<br />

potenzialmente integre.<br />

3.2 - Prelievo <strong>di</strong> materiali visivamente integri e degradati<br />

Eseguita la zonazione sulle pareti dell’immobile, <strong>di</strong>stinguendo<br />

le zone alterate da quelle potenzialmente integre, si è<br />

passati al prelievo <strong>di</strong> due campioni <strong>di</strong> intonaco <strong>di</strong> cui uno visivamente<br />

degradato (1D – P2 – 0) e uno visivamente integro (2I<br />

– P2 – 0) sulla parete esposta a nord. Dalla figura 8, si nota<br />

come il campione alterato è stato prelevato da una zona caratterizzata<br />

da una forte presenza <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà in concomitanza con<br />

fenomeni <strong>di</strong> erosione superficiale tali da aver causato fessure e<br />

<strong>di</strong>stacchi dell’intonaco, contrariamente a quanto avviene nella<br />

n. 2-3/2005<br />

fig. 8 - Zone <strong>di</strong> prelievo<br />

fig. 9, 10 - Campioni prelevati<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

zona in cui è stato prelevato il campione visivamente integro.<br />

3.3 - Esecuzione <strong>di</strong> test sperimentali sui materiali integri e<br />

degradati<br />

Con riferimento agli intonaci della parete Nord, analizzeremo<br />

nel seguito i test sperimentali eseguiti sui campioni<br />

2I–P2–0 e 1D-P2-0 (Fig.9,10).<br />

Analisi granulometrica<br />

Sui campioni prelevati dall’e<strong>di</strong>ficio oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o,<br />

sono state eseguite, previa separazione delle parti, analisi<br />

granulometriche. Le curve granulometriche riportate nelle<br />

figure 11 e12, evidenziano una percentuale del 6% <strong>di</strong> passante<br />

a 0,09 mm per il campione degradato, mentre lo stesso<br />

passante sul campione integro è <strong>di</strong> circa il 7%. Tale evidenza,<br />

ottenuta per comparazione, mostra una riduzione delle parti<br />

fini su entrambi i campioni, ascrivibile alla presenza <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà<br />

e <strong>di</strong> erosione cui è stata sottoposta la parete in opera.<br />

fig. 11, 12 - Analisi granulometrica sugli intonaci<br />

Analisi <strong>di</strong>ffrattometrica<br />

Le indagini <strong>di</strong>ffrattometriche sono state condotte su due<br />

<strong>di</strong>stinte porzioni, la prima (p=0,09 mm) rappresentativa del<br />

legante, la seconda con granulometria maggiore rappresentativa<br />

dell’aggregato.<br />

Dagli spettri riportanti nelle figure seguenti (Fig.13,14), il<br />

legante è composto da dolomite CaMg(CO 3 ) 2 , carbonato <strong>di</strong><br />

calcio CaCO 3 e da una piccola percentuale <strong>di</strong> quarzo SiO 2 . Il<br />

componente principale nell’aggregato è, invece, la silice cristallina<br />

seguita, con quantità meno apprezzabili, dalla dolomite<br />

e dal carbonato <strong>di</strong> calcio.<br />

171


172<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

fig. 13, 14 - Analisi <strong>di</strong>ffrattometriche sull’intonaco<br />

Analisi termica<br />

Il termogramma relativo al campione 2I– P2–0, mostra<br />

che la percentuale <strong>di</strong> calcare e <strong>di</strong> dolomite risulta <strong>di</strong> circa<br />

l’84%. Tale percentuale, relativamente bassa, mette in evidenza<br />

che anche il campione visivamente integro è stato<br />

attaccato dall’azione dell’acqua. Infatti, nelle indagini termiche<br />

condotte su altri prelievi <strong>di</strong> intonaco integro la percentuale<br />

<strong>di</strong> tali sostanze è superiore al 95% (Fig.15).<br />

fig. 15 - Analisi termica sull’intonaco<br />

Analisi al microscopio elettronico a scansione<br />

Da quanto è risultato dalle indagini eseguite sugli intonaci<br />

(Fig.16,17), nel campione degradato è stata rilevata la presenza<br />

<strong>di</strong> Cloro, So<strong>di</strong>o, Ferro, Bromo, Rame e Potassio in pic-<br />

fig. 16, 17 - Analisi EDAX su intonaci<br />

cole percentuali. Tali elementi possono dare origine a composti<br />

salini dannosi al materiale e quin<strong>di</strong> si può desumere che in<br />

realtà nella zona in cui è stato prelevato il campione 1D-P2-0<br />

si sta innescando un meccanismo <strong>di</strong> deterioramento <strong>di</strong> tipo<br />

chimico dovuto ai sali provenienti dal terreno trasportati dall’acqua.<br />

3.4 - Valutazione delle caratteristiche meccaniche delle<br />

murature me<strong>di</strong>ante prove con martinetti piatti<br />

La prova effettuata ha consentito <strong>di</strong> valutare, per l’immobile<br />

oggetto <strong>di</strong> indagine, le seguenti caratteristiche tensionali<br />

e meccaniche:<br />

1) Stato <strong>di</strong> sollecitazione esistente nelle strutture murarie<br />

(prove con martinetto singolo): PROVA S1<br />

2) Parametri meccanici delle murature (prove con martinetto<br />

doppio): PROVA D1<br />

3.4.1 Prova con martinetto singolo<br />

La determinazione della tensione <strong>di</strong> esercizio è stata effettua<br />

sul prospetto Sud (Fig.18).<br />

fig. 18 - Ubicazione altimetrica prova S1<br />

Nella tabella seguente sono riportate le tensioni <strong>di</strong> esercizio<br />

ottenute me<strong>di</strong>ante la prova effettuata con martinetto singolo,<br />

dove si è in<strong>di</strong>cato con:<br />

A m = superficie del martinetto piatto;<br />

A c = superficie del piano <strong>di</strong> taglio;<br />

p m = pressione del manometro corrispondente al ripristino<br />

della lunghezza iniziale delle basi <strong>di</strong> riferimento poste a<br />

cavallo del taglio;<br />

σ e = tensione <strong>di</strong> ripristino.<br />

3.4.2 - Prove con martinetto doppio.<br />

La prova per la valutazione dei parametri meccanici sulle<br />

murature è stata condotta all’esterno dell’e<strong>di</strong>ficio nella posizione<br />

riportata nella Fig.19. La misura delle deformazioni è<br />

n. 2-3/2005


Prova<br />

stata eseguita su basi pari a 400 mm, poste ortogonalmente ai<br />

tagli in posizione centrale. Le pressioni lette al manometro e<br />

le pressioni corrette sono espresse in Mpa, mentre le letture<br />

delle basi <strong>di</strong> misura e degli spostamenti sono espresse in millesimi<br />

<strong>di</strong> millimetro. Di seguito viene riportato il grafico<br />

tensione-deformazione ottenuto come me<strong>di</strong>a dei valori <strong>di</strong><br />

deformazione delle tre basi (Fig.20).<br />

I dati ottenuti dalle due prove eseguite, consentono <strong>di</strong><br />

giungere alle seguenti deduzioni tecniche:<br />

n. 2-3/2005<br />

H p<br />

[m]<br />

A m<br />

[mm 2 ]<br />

fig. 19 - Ubicazione altimetrica prova D1<br />

fig. 20 - Diagramma pressione-deformazione<br />

A c<br />

[mm 2 ]<br />

Ka=A m /A c<br />

K m<br />

tab. 2 - Stato tensionale esistente nella muratura Prova S1<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

P m<br />

[MPa]<br />

σ e<br />

[MPa]<br />

S1 0.85 76150 79569 0.957 0.960 0.10 0.092<br />

Dalla prova con martinetto singolo si potrà verificare, in<br />

base allo stato tensionale in situ, la rispondenza tra il modello<br />

<strong>di</strong> calcolo prescelto e lo stato reale.<br />

Dalla prova con martinetto doppio, saranno noti i moduli<br />

<strong>di</strong> rigidezza da utilizzare nel modello <strong>di</strong> calcolo, nonché la<br />

tensione <strong>di</strong> prima fessurazione ed ultima.<br />

4 - Conclusioni<br />

Il protocollo <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi proposto nel presente lavoro, può<br />

essere considerato come un utile riferimento per eseguire<br />

valutazioni sullo stato <strong>di</strong> degrado dei materiali e identificare<br />

lo stato <strong>di</strong> consistenza degli e<strong>di</strong>fici in muratura.<br />

Infatti, la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> riferimento quali il<br />

modulo elastico o le tensioni <strong>di</strong> prima fessurazione ed ultime,<br />

rappresentano i dati <strong>di</strong> partenza per la valutazione del comportamento<br />

globale dell’immobile al fine <strong>di</strong> procedere successivamente<br />

ad interventi manutentivi or<strong>di</strong>nari, straor<strong>di</strong>nari<br />

o <strong>di</strong> adeguamento sismico. Inoltre, le procedure <strong>di</strong> tipo sperimentale<br />

organizzate sotto forma <strong>di</strong> protocollo procedurale<br />

per lo stu<strong>di</strong>o delle malte e delle murature in genere, forniranno<br />

ulteriori dati finalizzati alla identificazione delle malte<br />

compatibili da utilizzare per gli interventi <strong>di</strong> consolidamento.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

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e nel recupero - Carocci, Roma 2000<br />

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alcali nel cemento - UNI, Milano 1996<br />

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Conferenza Nazionale sulle prove non <strong>di</strong>struttive: Monitoraggio<br />

<strong>di</strong>agnostica, Ravenna, 2/4 Aprile 2003.<br />

[8] P.P. Rossi - “Analysis of mecanical characteristics of<br />

brick masonry tested by masonry tested by means of non<strong>di</strong>structive<br />

in situ test” - Quaderno ISMES, Bergamo.<br />

[9] P.P. Rossi - “L’impiego dei martinetti piatti nello stu<strong>di</strong>o<br />

della muratura” - Quaderno ISMES, Bergamo.<br />

173


174<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

SOTTOFONDO PAVIMENTI<br />

Progettazione e analisi dei costi<br />

Il sottofondo (massetto,supporto o cappa sul quale<br />

posa il pavimento) è sempre stato considerato un<br />

manufatto minore, non meritevole <strong>di</strong> particolari attenzioni<br />

e cure; se fatto male, però, può causare seri inconvenienti<br />

ai pavimenti (<strong>di</strong>stacchi, rigonfiamenti,crepe ecc.) e<br />

quin<strong>di</strong> vale la pena <strong>di</strong> de<strong>di</strong>cargli qualche attenzione.<br />

Cos’è il sottofondo<br />

“Sottofondo <strong>di</strong> pavimento” è quello strato (o pacchetto <strong>di</strong><br />

strati), posto tra la struttura portante e il pavimento propriamente<br />

detto, che adempie a una o più delle seguenti funzioni:<br />

- supporto del pavimento (o “massetto”, “cappa” sul quale<br />

si posa il pavimento);<br />

- ripartizione dei carichi trasmessi dal pavimento alla struttura<br />

sottostante;<br />

- riempimento dello spessore tra struttura e pavimento;<br />

- spianamento e livellamento delle irregolarità della struttura<br />

grezza;<br />

- inglobamento e protezione <strong>di</strong> eventuali tubazioni poste<br />

sotto il pavimento;<br />

- isolamento termico tra gli ambienti separati dalla partizione<br />

orizzontale;<br />

- isolamento acustico contro i rumori trasmessi per calpestio<br />

da un ambiente a quello sottostante<br />

Ci si occupa qui soprattutto delle soluzioni più utilizzate nei<br />

sottofon<strong>di</strong> <strong>di</strong> pavimento per l’e<strong>di</strong>lizia abitativa. con particolare<br />

riguardo ai prodotti in ‘leca”.<br />

fig. 1 - Sottofondo “monostrato”<br />

1) Strato <strong>di</strong> supporto (o massetto, o cappa);<br />

2) solaio<br />

<strong>di</strong> Vincenzo Gieri<br />

Tipologie<br />

In funzione dello scopo cui servono, i sottofon<strong>di</strong> possono<br />

essere monostrato o pluristrato:<br />

- quello monostrato è costituito dal solo strato <strong>di</strong> “supporto”<br />

del pavimento (massetto o cappa) (figura1);<br />

quello pluristrato, invece, è costituito oltre che dallo strato<br />

<strong>di</strong> supporto (massetto o cappa). da uno o più strati <strong>di</strong> alleggerimento<br />

e/o isolamento (figura2).<br />

Lo strato <strong>di</strong> supporto (massetto) deve essere scelto in funzione<br />

del tipo <strong>di</strong> pavimento da porre in opera; gli altri strati in<br />

funzione delle esigenze progettuali (isolamento termico, acustico,<br />

spessori, carichi ecc.) e del tipo <strong>di</strong> pavimento e strato <strong>di</strong><br />

supporto sovrastanti.<br />

fig. 2 - Sottofondo “pluristrato”<br />

1)Strato <strong>di</strong> supporto (o massetto o cappa)<br />

2)Strato <strong>di</strong> alleggerimento e/o isolante<br />

3)Solaio<br />

4)Eventuale strato elastico per “isolante dal rumore <strong>di</strong> calpestio e/o<br />

barriera al vapore<br />

La normativa<br />

L’unica norma nazionale che riguarda i sottofon<strong>di</strong> è quello<br />

relativa all’isolamento acustico negli e<strong>di</strong>fici. La legge<br />

447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) prevede,<br />

tra l’altro, l’emanazione <strong>di</strong> un decreto ministeriale sui requisiti<br />

acustici passivi degli e<strong>di</strong>fici. Tale decreto, emanato il 5 <strong>di</strong>cembre<br />

1997 e in vigore dal 22 febbraio 1998, prevede per le partizioni<br />

orizzontali sia le caratteristiche <strong>di</strong> “potere fonoisolante<br />

apparente (R’ w )” al rumore trasmesso per via aerea quando il<br />

solaio separa <strong>di</strong>verse unità abitative che il “livello <strong>di</strong> rumore <strong>di</strong><br />

calpestio normalizzato (L” nw )” per i rumori trasmessi per via<br />

strutturale. Si tratta, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> prescrizioni che riguardano l’in-<br />

n. 2-3/2005


tero “pacchetto”: solaio + sottofondo + pavimento.<br />

Nel primo caso (rumore trasmesso per via aerea) il sottofondo<br />

ha una importanza relativa poiché la maggior parte dell’isolamento<br />

è data dalla massa superficiale (kg/m 2 ) del solaio;<br />

nel secondo il sottofondo gioca il ruolo più importante perché<br />

deve “smorzare” il rumore <strong>di</strong> calpestio prima che esso arrivi al<br />

solaio.<br />

Esistono poi delle norme tecniche sia nazionali (UNI) sia<br />

estere (DIN, AFNOR, BSI ecc.) sui sottofon<strong>di</strong>. Le nostre norme<br />

UNI sono, però, in gran parte superate e in fase <strong>di</strong> revisione.<br />

Progettazione e scelta dei sottofon<strong>di</strong><br />

Come deve essere un buon sottofondo per l’incollaggio dei<br />

pavimenti? Al momento della posa del pavimento il sottofondo<br />

deve:<br />

- avere superficie piana. La planarità richiesta varia col tipo<br />

<strong>di</strong> pavimento ma in linea <strong>di</strong> massima sono ammissibili le<br />

seguenti tolleranze sulla planarità: fuori piano <strong>di</strong> 5 mm con la<br />

riga da 2 metri;<br />

fuori piano <strong>di</strong> 2 mm con la riga da 20cm<br />

- il grado <strong>di</strong> finitura della superficie deve essere liscio ma<br />

non troppo; una superficie scabra favorisce l’adesione dei collanti<br />

(rugosità compresa tra più o meno 1 mm);<br />

- avere superficie dura; non deve sgranarsi se sollecitato<br />

superficialmente sfregando con il tacco della scarpa;<br />

- presentare una struttura compatta e omogenea in tutto il<br />

suo spessore;<br />

- essere esente da crepe e sollevamenti conseguenti al ritiro;<br />

- essere sufficientemente asciutto in relazione al tipo <strong>di</strong><br />

pavimento da posare;<br />

- essere pulito ed esente da macchie <strong>di</strong> grasso e polvere;<br />

pulendolo, la polvere non deve riformarsi.<br />

Pavimenti<br />

I criteri <strong>di</strong> progettazione sono legati ai compiti che il sottofondo<br />

deve svolgere.<br />

Lo strato <strong>di</strong> supporto del pavimento (massetto) che riceve<br />

i carichi e li ripartisce deve sempre esserci; esso deve essere<br />

ben compatto e resistente; può svolgere anche il compito <strong>di</strong><br />

inglobare le tubazioni se <strong>di</strong> spessore adeguato.<br />

Se si vogliono buone prestazioni <strong>di</strong> isolamento termico si<br />

deve ricorrere ai sottofon<strong>di</strong> pluristrato prevedendo, sotto il<br />

massetto, altri strati con compiti specifici. Ciò ha importanza<br />

ai fini degli spessori complessivi; un sottofondo monostrato<br />

richiede 6÷8 cm <strong>di</strong> spessore, un pluristrato almeno 10 cm o<br />

più.<br />

Un ragionamento analogo va fatto anche per quanto<br />

riguarda l’isolamento acustico al calpestio. Se si vogliono<br />

rispettare le prescrizioni <strong>di</strong> legge e non si utilizzano pavimenti<br />

resilienti (linoleum afonico, gomma o simili) si deve ricorrere<br />

alla tecnica del “pavimento galleggiante”.<br />

I fogli o pannelli <strong>di</strong> materiale elastico per l’ottenimento<br />

dell’isolamento acustico è bene che siano posati su una superficie<br />

piana senza dovere scavalcare tubi o impianti. Poiché<br />

tubi e impianti ci sono quasi sempre, è necessario prevedere<br />

un primo strato, sul solaio, che serve ad inglobare gli impianti<br />

formando una superficie piana. Al <strong>di</strong> sopra si pone lo strato<br />

elastico e poi il massetto.<br />

Anche in questo caso quin<strong>di</strong> è da prevedere un sottofondo<br />

pluristrato con spessori superiori a 10 cm .<br />

n. 2-3/2005<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

Altra cosa importante è verificare la compatibilità tra il<br />

pavimento che si vuol fare (ceramica, legno. resilienti ecc.) e<br />

il sottofondo, specie per quanto riguarda il massetto. A questo<br />

proposito occorre tener presente quanto segue.<br />

Pavimenti rigi<strong>di</strong> (ceramica, marmo, cotto) - La ceramica è<br />

senz’altro il pavimento che ha minori esigenze rispetto al sottofondo.<br />

Il massetto per i pavimenti incollati deve avere resistenze<br />

a compressione uguali o superiori a 80 kg/cm 2 e vanno<br />

limitati i fenomeni <strong>di</strong> ritiro con conseguente formazione <strong>di</strong><br />

crepe. Altrettanto si può <strong>di</strong>re per marmo e cotto tenendo, però,<br />

presente che questi materiali risentono dell’umi<strong>di</strong>tà residua<br />

presente nel sottofondo.<br />

Pavimenti “morbi<strong>di</strong>” o cedevoli (linoleum, gomma.<br />

moquette) - Sono pavimenti che non <strong>di</strong>stribuiscono i carichi<br />

concentrati sul massetto sottostante. Per questo motivo il<br />

massetto deve avere una elevata resistenza a compressione (≥<br />

130 kg/cm 2 ). Inoltre, questi pavimenti risentono della presenza<br />

<strong>di</strong> crepe sul massetto: per questo il massetto deve essere<br />

particolarmente curato da questo punto <strong>di</strong> vista o, meglio<br />

ancora, deve essere opportunamente ad<strong>di</strong>tivato per limitare il<br />

fenomeno <strong>di</strong> ritiro che provoca le crepe. Per avere una ottima<br />

lisciatura superficiale è d’uso impiegare delle livelline, o strati<br />

<strong>di</strong> rasatura. Infine, linoleum e gomma sono impermeabili<br />

all’umi<strong>di</strong>tà e al vapore. Devono, quin<strong>di</strong>, essere posati solo<br />

quando il sottofondo è asciutto e non vi sia il rischio <strong>di</strong> risalite<br />

<strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà dagli strati sottostanti.<br />

Pavimenti in legno - Risalite <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà dal sottofondo o<br />

da strati sottostanti possono gravemente danneggiare i pavimenti<br />

in legno. Questi pertanto vanno posati solo quanto il<br />

sottofondo non contenga umi<strong>di</strong>tà oltre un certo valore.<br />

Per evitare ritar<strong>di</strong> dovuti a lunghi tempi <strong>di</strong> asciugatura i<br />

sottofon<strong>di</strong> per pavimenti in legno devono asciugare in tempi<br />

certi.<br />

Carichi ammissibili e peso dei sottofon<strong>di</strong><br />

Carichi sui sottofon<strong>di</strong> - I carichi vengono trasmessi ai sottofondo<br />

attraverso il pavimento che può essere rigido (marmo,<br />

granito, cotto, marmette, ceramica) o morbido (linoleum,<br />

gomma, moquette). Il pavimento rigido opera una <strong>di</strong>stribuzione<br />

dei carichi, quello morbido no. Il massetto deve quin<strong>di</strong><br />

avere ottime resistenze per pavimenti morbi<strong>di</strong>, buone nell’altro<br />

caso.<br />

Usando come parametro le resistenze a compressione a 28<br />

gg. Si può <strong>di</strong>re che per pavimenti rigi<strong>di</strong> da incollare occorre<br />

una resistenza <strong>di</strong> almeno 80 Kg/cm 2 , mentre per legno e pavimenti<br />

morbi<strong>di</strong> si deve andare oltre i 130 Kg/cm 2 .<br />

La <strong>di</strong>stribuzione dei carichi che avviene attraverso lo spessore<br />

del massetto è tale per cui i carichi specifici sugli strati<br />

inferiori (<strong>di</strong> alleggerimento e/o isolamento) e seguiti con tutti<br />

i materiali e le soluzioni qui presentate sono senz’altro<br />

ammissibili, con largo margine <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Non si può <strong>di</strong>re altrettanto quando gli strati inferiori siano<br />

realizzati con materiali (per esempio calcestruzzo con polistirolo)<br />

che si comprimono sotto l’azione dei carichi e hanno<br />

spessore superiore a 3÷4 cm; la deformazione che avviene<br />

sotto carico è tale che può provocare danni al sottofondo e al<br />

pavimento (figura 3).<br />

I carichi sugli strati <strong>di</strong> alleggerimento-isolamento possono<br />

risultare eccessivi per spessori del massetto inferiori ai minimi<br />

qui in<strong>di</strong>cati o per sollecitazioni (carichi concentrati) supe-<br />

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176<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

fig. 3 - Ce<strong>di</strong>mento sotto carico dello strato <strong>di</strong> isolamento<br />

che provoca danni allo strato <strong>di</strong> supporto al pavimento<br />

riori a quelle solite. Sarà perciò necessario un calcolo <strong>di</strong> verifica.<br />

Nella tabella 1 sono in<strong>di</strong>cati i carichi ammissibili su vari<br />

tipi <strong>di</strong> strati <strong>di</strong> alleggerimento-isolamento.<br />

Strati <strong>di</strong> alleggerimento e/o isolamento kg/cm 2<br />

Leca o Lecapiù imboiaccato 1,5<br />

Leca o Lecapiù impastato 3<br />

Lecacem 5<br />

Tabella 1 - Carichi ammissibili su strati <strong>di</strong> alleggerimento<br />

e/o isolamento (Kg/cm 2 )<br />

I carichi ammissibili sopra riportati sono stati calcolati partendo<br />

dai carichi <strong>di</strong> rottura per compressione e da un adeguato<br />

coefficiente <strong>di</strong> sicurezza; più precisamente:<br />

Lecacem: carico <strong>di</strong> rottura 25 Kg/cm 2 ; coefficiente 5;<br />

Leca impastato: carico <strong>di</strong> rottura 20 Kg/cm 2 ; coefficiente 7<br />

(più elevato <strong>di</strong> Lecacem a causa delle maggiori incertezze nel<br />

confezionamento);<br />

Leca imboiaccato: carico <strong>di</strong> rottura 12÷15 Kg/cm 2 ; coefficiente<br />

8÷l0 (più elevato a causa delle <strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> prova<br />

a rottura).<br />

A titolo comparativo si precisa che il carico <strong>di</strong> rottura <strong>di</strong><br />

sottofon<strong>di</strong> <strong>di</strong> calcestruzzo con polistirolo confezionati in cantiere<br />

è risultato <strong>di</strong> circa 8 Kg/cm 2 a cui va applicato in coefficiente<br />

<strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> 8÷10 per la grande variabilità dei risultati<br />

ottenuti. Il progettista potrà confrontare tali valori con le sollecitazioni<br />

trasmesse dal pavimento tenendo conto della <strong>di</strong>stribuzione<br />

dei carichi che avviene nel massetto (figura 4).<br />

Esempio: carico da 100 Kg su appoggio da 2x3 cm; massetto,<br />

spessore 5 cm, armato. Il carico si <strong>di</strong>stribuisce a 45° su una<br />

fig. 4 - Distribuzione dei carichi attraverso il massetto;<br />

se non armato si prevede una <strong>di</strong>stribuzione a 60°, se armato a 45°<br />

superficie <strong>di</strong> 12x13 cm pari a 156 cm 2 ; la sollecitazione risulta<br />

<strong>di</strong> 0,64 Kg/cm 2 . Se il massetto fosse non armato, la <strong>di</strong>stribuzione<br />

dei carichi si presume avvenga a 60°; la superficie risulterebbe<br />

<strong>di</strong> 7x8 cm cioè 56 cm 2 e la sollecitazione risultante<br />

sarebbe <strong>di</strong> 1,8 Kg/cm 2 .<br />

Peso dei sottofon<strong>di</strong> - Il tra<strong>di</strong>zionale impasto da sottofon<strong>di</strong><br />

(sabbia e cemento) pesa circa 2000 kg/m 3 il che significa 20<br />

kg/m 2 per ogni centimetro <strong>di</strong> spessore. Un sottofondo da 6 cm,<br />

pesa perciò 120 kg/m 2 .<br />

Se si considera che un normale solaio ha un carico accidentale<br />

utile <strong>di</strong> 250 kg/m 2 , si vede quanto incide il sottofondo.<br />

Una alternativa molto valida per ridurre i pesi è l’utilizzo <strong>di</strong><br />

pre-miscelati leggeri. Con i prodotti della famiglia Lecamix<br />

(densità in opera circa 1000 kg/m ? ), un sottofondo da 6 cm<br />

pesa circa 60 kg/m 2 e cioè la metà <strong>di</strong> uno tra<strong>di</strong>zionale. Il peso<br />

assume maggiore importanza nella ristrutturazione in quanto i<br />

vecchi solai hanno, in genere, caratteristiche <strong>di</strong> portanza piuttosto<br />

limitate.<br />

Il risparmio <strong>di</strong> peso conta tanto più quanto maggiore è lo<br />

spessore del sottofondo; esso è quin<strong>di</strong> ancor più importante nei<br />

sottofon<strong>di</strong> pluristrato.<br />

Per questo lo strato inferiore si fa con conglomerati che<br />

pesano 600÷700 kg/m 2 (7 kg/m 2 per centimetro <strong>di</strong> spessore).<br />

Ricor<strong>di</strong>amo che <strong>di</strong>minuire il peso significa avere meno frecce<br />

nei solai e quin<strong>di</strong> minori probabilità <strong>di</strong> lesioni e cavillature nei<br />

tramezzi e <strong>di</strong>visori, oltre che maggior carico utile a <strong>di</strong>sposizione.<br />

Inoltre. le strutture risultano più leggere e, quin<strong>di</strong>, più economiche.<br />

Ritiri, cavillature, <strong>di</strong>stacchi nelle cappe cementizie<br />

Le malte cementizie, spesso utilizzate come massetto sono<br />

soggette a crepe, fessurazioni e, talvolta, a <strong>di</strong>stacchi dalla struttura<br />

o dal resto del sottofondo (“fanno cartella”).<br />

n. 2-3/2005


Fattori che determinano il fenomeno<br />

Il principale fattore è il ritiro che la pasta cementizia subisce<br />

in fase <strong>di</strong> indurimento e presa. L’entità del ritiro è tanto<br />

maggiore quanto più sono alti il dosaggio del cemento e il contenuto<br />

d’acqua nella malta. Inerti molto ricchi <strong>di</strong> parti fini che<br />

richiedono elevati dosaggi <strong>di</strong> cemento e l’impiego <strong>di</strong> molta<br />

acqua, favoriscono le crepe a causa dell’elevato ritiro. Questi<br />

fenomeni avvengono durante la stagionatura: lo strato ritira<br />

secondo le due <strong>di</strong>mensioni maggiori (lunghezza e larghezza) in<br />

modo proporzionale alla rapi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> essiccazione.<br />

Siccome la superficie si asciuga più rapidamente degli strati<br />

inferiori (figura 5). la cappa ritira maggiormente nella parte<br />

superiore e tende a <strong>di</strong>venire concava, rialzandosi ai bor<strong>di</strong> (figura<br />

6). Questo fenomeno è maggiore in estate e comunque sempre<br />

quando per qualche ragione (inerti fini, troppa ventilazione)<br />

ci sia troppa <strong>di</strong>fferenza nella rapi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> essiccazione tra la faccia<br />

superiore e quella inferiore del massetto.<br />

fig. 5 - Differente velocità <strong>di</strong> asciugamento tra la parte superiore<br />

e inferiore del sottosuolo<br />

Meto<strong>di</strong> per limitare il fenomeno<br />

Per limitare il fenomeno si consiglia <strong>di</strong>: a. usare inerti grossolani<br />

e poveri <strong>di</strong> parti fini: b. usare bassi dosaggi <strong>di</strong> cemento;<br />

c. usare bassi dosaggi <strong>di</strong> acqua (utilizzare flui<strong>di</strong>ficanti);<br />

d. usare una leggera rete <strong>di</strong> armatura che limita le crepe.<br />

Inoltre è buona norma, specie nella stagione calda, coprire<br />

per i primi 4/5 giorni la cappa appena fatta con plastica o sacchi<br />

<strong>di</strong> carta in modo da rallentare l’evaporazione dell’acqua dalla<br />

superficie facendo avvenire il ritiro omogeneamente su tutto lo<br />

spessore ed evitando i <strong>di</strong>stacchi. Si migliorano anche le resistenze<br />

della malta.<br />

È sbagliato ribagnare la superficie indurita.<br />

Premiscelati per massetti<br />

Per ovviare ai problemi elencati si sono <strong>di</strong>ffusi prodotti preconfezionati<br />

per gli strati <strong>di</strong> supporto dei sottofon<strong>di</strong>. In essi gli<br />

n. 2-3/2005<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

inerti hanno curve granulometriche controllate ed il dosaggio <strong>di</strong><br />

leganti e ad<strong>di</strong>tivi è finalizzalo a evitare i problemi descritti. I<br />

prodotti della serie Lecamix, della Laterite, sono tra questi prodotti<br />

e, hanno tra le principali caratteristiche la leggerezza e il<br />

basso ritiro (in particolare Lecamix Forte). Per la posa <strong>di</strong> questi<br />

materiali vanno seguite le avvertenze dei produttori. Nei sottofon<strong>di</strong>,<br />

in particolare nei massetti, vanno fatti i giunti <strong>di</strong> <strong>di</strong>latazione.<br />

La <strong>di</strong>stanza massima tra un giunto e l’altro deve essere<br />

<strong>di</strong> 5/6 m per le malte tra<strong>di</strong>zionali e secondo le prescrizioni del<br />

produttore per i prodotti preconfezionali e premiscelati. Per i<br />

prodotti Lecamix Fresco, Facile e Fast, i giunti devono essere<br />

fatti ogni 6 m; per Lecamix Forte ogni 10 m. I giunti <strong>di</strong> <strong>di</strong>latazione<br />

esistenti nella struttura portante dell’e<strong>di</strong>ficio, vanno sempre<br />

proseguiti nei sottofon<strong>di</strong> e nel pavimento. Giunti riempiti <strong>di</strong><br />

materiale compressibile vanno sempre fatti tra sottofondo e<br />

pareti o pilastri; essi limitano gli effetti <strong>di</strong> movimenti <strong>di</strong>fferenziali<br />

tra sottofondo e struttura; naturalmente tali giunti funzionano<br />

anche come giunti <strong>di</strong> <strong>di</strong>latazione. Giunti <strong>di</strong> frazionamento<br />

e <strong>di</strong>latazione devono essere previsti anche quando il rapporto<br />

tra i lati in pianta sia maggiore <strong>di</strong> 3 o nei locali <strong>di</strong> forma irregolare<br />

(con pianta a L, per esempio).<br />

I giunti possono essere ottenuti <strong>di</strong>rettamente nel getto, usando<br />

gli appositi profili o strisce <strong>di</strong> materiale compressibile oppure<br />

a sottofondo ultimato, segando i giunti senza arrivare alla<br />

eventuale rete <strong>di</strong> armatura e agli impianti.<br />

Isolamento termico<br />

L’isolamento termico nei sottofon<strong>di</strong> riveste particolare<br />

importanza quando si tratti <strong>di</strong> strutture perimetrali (solai su porticati<br />

o cantine, coperture); negli ultimi tempi esso ha assunto<br />

maggiore rilievo anche nei solai interpiano grazie al notevole<br />

sviluppo <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> riscaldamento autonomo: la <strong>di</strong>visione<br />

orizzontale costituita dal pacchetto “solaio-sottofondo-pavimento”<br />

può quin<strong>di</strong> separare locali a <strong>di</strong>verse temperature e per-<br />

fig. 6 - Conseguenza della velocità del ritiro: crepe e <strong>di</strong>stacchi<br />

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178<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

tanto da isolare tra loro (anche se non con valori da chiusura<br />

verso l’esterno). La legge 10/1901, che tratta del risparmio<br />

energetico negli e<strong>di</strong>fici, incentiva i sistemi <strong>di</strong> riscaldamento<br />

separati tra le varie unità immobiliari (o per mezzo <strong>di</strong> impianti<br />

autonomi o con impianti aventi gestione e contabilizzazione<br />

autonoma). I solai interpiano nei condomini <strong>di</strong>ventano così<br />

“superfici termicamente <strong>di</strong>sperdenti” sia pure per modeste <strong>di</strong>fferenze<br />

<strong>di</strong> temperatura (quelle che si hanno quando un appartamento,<br />

in inverno, ha l’impianto <strong>di</strong> riscaldamento spento o al<br />

minimo).<br />

Pavimenti su terreno<br />

Nel caso <strong>di</strong> pavimenti appoggiati su terreno. il calore si<br />

<strong>di</strong>sperde verso l’ambiente esterno passando attraverso il pavimento,<br />

il terreno sottostante e le fondazioni perimetrali. Ha<br />

quin<strong>di</strong> grande importanza la resistenza termica del pavimento e<br />

degli eventuali strati <strong>di</strong> isolamento sottostanti, Per questo è<br />

importante prevedere sotto il pavimento strati <strong>di</strong> isolamento<br />

con buone caratteristiche <strong>di</strong> curabilità e resistenza meccanica;<br />

inoltre è opportuno in questi casi usare prodotti che non assorbono<br />

umi<strong>di</strong>tà (Lecapiù o Lecacem).<br />

Isolamento acustico al calpestio<br />

È entrato in vigore, nel febbraio 1998, il D.M. 5 <strong>di</strong>cembre<br />

1997 che stabilisce i requisiti acustici degli e<strong>di</strong>fici; tra le altre<br />

prescrizioni vi è quella relativa al massimo livello <strong>di</strong> rumore <strong>di</strong><br />

calpestio normalizzato. Questo valore non deve superare, nell’e<strong>di</strong>lizia<br />

residenziale, 63 dB (In<strong>di</strong>ce L’ nw ). Questa grandezza<br />

in<strong>di</strong>ca la massima intensità <strong>di</strong> rumore che si può avere in un<br />

locale quando, sopra il solaio sovrastante, sia applicata una<br />

macchina normalizzata che genera rumore per percussioni sul<br />

pavimento. Nelle suddette con<strong>di</strong>zioni un solaio, senza sottofondo,<br />

trasmette il rumore in funzione del suo peso a metro quadro;<br />

i solai più pesanti trasmettono meno rumore <strong>di</strong> quelli leggeri.<br />

Per solai tra 200 e 350 kg/m 2 il rumore trasmesso e valutabile<br />

in 83/75 dB (in<strong>di</strong>cazione tratta da pr EN 12354). Per arrivare<br />

ai requisiti <strong>di</strong> legge, tenendo un margine prudenziale per le<br />

per<strong>di</strong>te laterali occorre ridurre tale valore <strong>di</strong> 23/15 dB (In<strong>di</strong>ce<br />

ΔL w ). Occorre infine ricordare che il decreto in questione fa<br />

preciso riferimento a meto<strong>di</strong> normalizzati <strong>di</strong> valutazione e <strong>di</strong><br />

prova; pertanto i prodotti presentati per la riduzione del livello<br />

<strong>di</strong> rumore <strong>di</strong> calpestio devono essere certificati secondo tali<br />

meto<strong>di</strong> e non secondo altri anche se simili.<br />

Riduzione della trasmissione del rumore <strong>di</strong> calpestio<br />

Le vibrazioni prodotte dal rumore viaggiano nei materiali<br />

tanto più facilmente quanto più questi sono rigi<strong>di</strong> (alto modulo<br />

elastico). I materiali elastici limitano il passaggio delle vibrazioni<br />

e quin<strong>di</strong>, del rumore. Su questo principio si basano i sistemi<br />

per limitare il <strong>di</strong>sturbo, che sono:<br />

a. utilizzo <strong>di</strong> materiali elastici per il pavimento; gomma,<br />

moquette e vinilici sono materiali che ben si prestano a questo<br />

scopo. Si tratta, però, <strong>di</strong> soluzioni che non sempre rispondono<br />

ad altri requisiti richiesti al pavimento (estetica, resistenza<br />

all’usura, facilità <strong>di</strong> pulizia ecc.). I risultati ottenibili dal punto<br />

<strong>di</strong> vista acustico sono me<strong>di</strong>o - buoni (10/20 dB <strong>di</strong> attenuazione<br />

del rumore) e <strong>di</strong>pendono dai materiali usati e dal loro spessore:<br />

b. tecnica detta del “pavimento galleggiante”. Consiste nell’interporre<br />

uno strato elastico tra il pavimento e la struttura<br />

portante. Questa soluzione, per essere efficace, deve essere rea-<br />

lizzata con attenzione poiché lo strato elastico deve separare<br />

completamente e nettamente il pavimento dalla struttura sottostante.<br />

Per questo i fogli <strong>di</strong> materiale elastico che realizzano lo<br />

strato isolante, devono essere continui, ben sovrapposti nelle<br />

giunzioni e risvoltati ai bor<strong>di</strong>, sulle pareti, per evitare che il<br />

pavimento trasmetta le vibrazioni al solaio attraverso le pareti,<br />

vanificando così l’effetto dello strato elastico. La tecnica del<br />

pavimento galleggiante permette (se ben realizzata) <strong>di</strong> ottenere<br />

buoni risultati, con valori <strong>di</strong> attenuazione del rumore da 12 a 40<br />

dB, sempre in funzione dei materiali e spessori utilizzati.<br />

IL pavimento galleggiante<br />

Nei sottofon<strong>di</strong> monostrato lo strato elastico va evidentemente,<br />

posto al <strong>di</strong> sotto del massetto.<br />

Se però ci sono i tubi e le guaine degli impianti, non si può<br />

porre il materiale elastico al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> questi perché esso verrebbe<br />

sicuramente rotto durante le operazioni <strong>di</strong> posa degli<br />

impianti. Bisogna quin<strong>di</strong> posare prima gli impianti con le protezioni<br />

e poi. sopra questi, stendere i fogli <strong>di</strong> materiale elastico:<br />

ciò rende più <strong>di</strong>fficili le sovrapposizioni (la superficie non è in<br />

piano) e limita notevolmente lo spessore del sottofondo sopra<br />

lo strato elastico in corrispondenza dei tubi, con pericoli <strong>di</strong> rotture<br />

e lesioni. Risulta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile realizzare un buon pavimento<br />

galleggiante, e quin<strong>di</strong> isolato acusticamente, prevedendo<br />

un sottofondo monostrato.<br />

Nei sottofon<strong>di</strong> pluristrato si collocano tubi e guaine con le<br />

relative protezioni al <strong>di</strong> sopra della struttura e li si ingloba nello<br />

strato inferiore del sottofondo, quello <strong>di</strong> isolamento-alleggerimento.<br />

Tra questo e il massetto si posa lo strato clastico che<br />

risulta così in piano e facilmente posabile con le dovute attenzioni<br />

(figure 7 e 8). I materiali utilizzati per lo strato elastico<br />

sono <strong>di</strong> vario tipo (fibre minerali, gomma, sughero, polietilene)<br />

ma tutti sono piuttosto delicati e poco resistenti alle abrasioni e<br />

rotture. La scarsa resistenza fa si che in cantiere, dopo la posa<br />

fig. 7 - schema <strong>di</strong> pavimento galleggiante<br />

n. 2-3/2005


fig. 8 - Schema <strong>di</strong> “pavimento galleggiante”. La posa del materassino<br />

elastico risvoltato e sotto una tramezza interna<br />

essi possono essere lacerati; se non si rime<strong>di</strong>a ne risulta un ponte<br />

acustico che peggiora nettamente i risultati ottenibili. Per<br />

questo motivo il lavoro va seguito attentamente durante l’esecuzione<br />

e il successivo getto del massetto. Questi materiali<br />

sono anche molto compressibili, proprio perché elastici.<br />

Ciò può provocare seri problemi se lo strato superiore (il<br />

massetto) non è più che robusto; esso deve resistere anche a<br />

flessione e taglio. Per questo, gli spessori minimi del massetto<br />

sopra uno strato elastico devono essere maggiori del solito e gli<br />

strati in sabbia e cemento è bene che siano armati con leggera<br />

rete <strong>di</strong> rinforzo.<br />

ATTENZIONE<br />

Negli ultimi anni viene proposto l’uso <strong>di</strong> sottofon<strong>di</strong> a<br />

legante cementizio con inerti comprimibili (palline <strong>di</strong><br />

polistirolo o materiali riciclati <strong>di</strong> vario genere). Va ricordato<br />

che il legante cementizio non è elastico, ma rigido;<br />

quando lega inerti compressibili si ottiene un calcestruzzo<br />

cedevole (che si abbassa sotto i carichi) ma non elastico.<br />

Ciò significa che a lungo andare lo strato cede sotto i carichi<br />

e si irrigi<strong>di</strong>sce. Pertanto le sue caratteristiche <strong>di</strong> isolamento<br />

acustico al calpestio svaniscono qualche tempo<br />

dopo la messa in servizio. Si ricorda, a questo proposito,<br />

che il decreto ministeriale prevede la verifica in opera<br />

delle caratteristiche acustiche e non sui dati <strong>di</strong> laboratorio.<br />

Inoltre, se l’abbassamento dovuto ai carichi è eccessivo (e<br />

succede con lo strato spesso alcuni centimetri) si determinano<br />

lesioni negli strati superiori.<br />

Umi<strong>di</strong>tà nei sottofon<strong>di</strong> e conseguenze<br />

L’umi<strong>di</strong>tà presente nello strato <strong>di</strong> isolamento termico, ne<br />

limita la funzionalità. Se presente durante l’incollaggio del<br />

pavimento, inibisce l’efficacia <strong>di</strong> certe colle (in particolare<br />

quelle non cementizie). Ciò è particolarmente importante per<br />

n. 2-3/2005<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

quei pavimenti (legno, vinilici e simili) che sono posati solo<br />

con colle non cementizie. Inoltre l’umi<strong>di</strong>tà può avere effetto<br />

sulla stessa pavimentazione: essa può provocare variazioni del<br />

colore nei pavimenti <strong>di</strong> marmo o cotto o, peggio, variazioni<br />

<strong>di</strong>mensionali con ingobbimenti e sollevamenti nei pavimenti in<br />

legno o rigonfiamenti in pavimenti <strong>di</strong> PVC, linoleum, gomma.<br />

È chiaro che si devono prendere particolari precauzioni per<br />

esser certi che, all’atto della posa del pavimento, l’umi<strong>di</strong>tà residua<br />

nel sottofondo sia entro i livelli <strong>di</strong> sicurezza. Il sottofondo,<br />

come le altre strutture murarie all’interno <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio, non si<br />

asciuga mai completamente; raggiunto il contenuto <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà<br />

cosiddetto “<strong>di</strong> equilibrio”, esso non cede più umi<strong>di</strong>tà all’ambiente<br />

circostante. Per i sottofon<strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zionali a base cementizia<br />

l’umi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> equilibrio è attorno all’l,5/1,7% in peso. I pavimenti<br />

in legno possono essere posati quando il contenuto <strong>di</strong><br />

umi<strong>di</strong>tà è del 2% in peso (in<strong>di</strong>cazioni Federlegno).<br />

Fattori che favoriscono la presenza <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà<br />

1. L’eccesso d’acqua utilizzato nella confezione degli strati<br />

specie se abbinato all’uso <strong>di</strong> inerti porosi:<br />

2. l’uso <strong>di</strong> calcestruzzi cellulari che ritengono molta acqua;<br />

3. la <strong>di</strong>fficoltà che l’umi<strong>di</strong>tà in eccesso contenuta negli strati<br />

incontra a uscire dagli stessi nel tempo intercorrente tra la<br />

posa degli strati e quella del pavimento;<br />

4. l’umi<strong>di</strong>tà in eccesso che può essere presente nella struttura<br />

e da questa passare al sottofondo;<br />

5. l’acqua proveniente da eventi meteorici (acquazzoni,<br />

pioggia, nebbia) sino a che la zona cantiere non e protetta:<br />

6. il forte spessore degli strati che aumenta il quantitativo<br />

totale <strong>di</strong> acqua presente e ne rallenta lo smaltimento;<br />

7. un elevato e prolungato livello <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà atmosferica.<br />

Fattori che limitano la presenza <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà<br />

Un buon dosaggio dell’acqua <strong>di</strong> impasto, ottenibile con<br />

controlli in cantiere o con l’uso <strong>di</strong> leganti o ad<strong>di</strong>tivi che richiedono<br />

meno acqua.<br />

1. Una tempestiva protezione da eventi meteorici accidentali;<br />

2. una composizione granulometrica degli impasti che favorisca<br />

l’evaporazione dell’acqua in eccesso (inerti grossolani e<br />

non fini - limitato dosaggio <strong>di</strong> leganti);<br />

3. un tempo adeguato tra la posa dei vari strati, che permetta<br />

lo smaltimento dell’umi<strong>di</strong>tà nello strato sottostante prima<br />

della posa <strong>di</strong> quello superiore;<br />

4. una guaina impermeabile, o foglio <strong>di</strong> politene, posto sotto<br />

il massetto che evita comunque risalite <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà dagli strati<br />

sottostanti.<br />

Materiali preconfezionati per strati <strong>di</strong> sottofondo<br />

Negli ultimi anni si sono <strong>di</strong>ffusi materiali predosati e preinsaccati<br />

per sottofon<strong>di</strong>; tra questi Lecacem e la famiglia dei prodotti<br />

Lecamix. Si tratta <strong>di</strong> materiali che grazie alla composizione<br />

sempre costante e a precise regole <strong>di</strong> posa assicurano tempi<br />

certi per lo smaltimento dell’umi<strong>di</strong>tà, sempre che ci si attenga<br />

alle regole <strong>di</strong> posa date dal produttore.<br />

Sono materiali molto utili e pratici da usare specie nel casi<br />

<strong>di</strong> ristrutturazioni dove gli spazi e i tempi sono generalmente<br />

limitati. A proposito dei tempi <strong>di</strong> asciugatura<br />

esistono materiali ad asciugamento rapido (1-3 giorni), altri<br />

ad asciugamento veloce (7-10 giorni) e altri ancora che hanno<br />

tempi minori dei sottofon<strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zionali ma comunque <strong>di</strong> qual-<br />

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180<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

che decina <strong>di</strong> giorni. In tutti i casi, per una maggiore sicurezza,<br />

sono sempre consigliabili quei prodotti che contengono nel sacco<br />

sia i leganti che gli aggregati (premiscelati). Nel caso <strong>di</strong> prodotti<br />

venduti come solo legante speciale, i risultati <strong>di</strong> rapida<br />

asciugatura, <strong>di</strong> lavorabilità ecc. si ottengono solo usando gli<br />

aggregati consigliati dal produttore e non sempre questi sono<br />

<strong>di</strong>sponibili. I prodotti Laterlite sono premiscelati, contengono<br />

sia il legante sia gli aggregati, per cui i risultati promessi sono<br />

facilmente ottenibili.<br />

Controllo del tenore <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà ammissibile<br />

Al momento della posa <strong>di</strong> pavimenti in legno e vinilici va<br />

sempre controllato il tenore <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà del massetto. È importante<br />

valutare il tenore <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà del massetto ma anche <strong>di</strong><br />

eventuali altri strati sottostanti, per evitare che l’umi<strong>di</strong>tà possa<br />

risalire, dopo la posa del pavimento (per esempio con l’accensione<br />

del riscaldamento).<br />

Protezione dai rischi <strong>di</strong> corrosione <strong>di</strong> tubi<br />

I tubi metallici degli impianti sanitari “annegati” nei sottofon<strong>di</strong><br />

sono soggetti a rischi <strong>di</strong> corrosione. La cosa è rara per i<br />

tubi in rame o acciaio inox, meno rara per quelli in acciaio o<br />

acciaio zincato. La corrosione può partire dall’interno dei tubi<br />

o dall’esterno. Ci occupiamo qui delle corrosioni che partono<br />

dall’esterno e cioè dall’”ambiente” sottofondo; esse riguardano<br />

quasi unicamente i tubi in acciaio o acciaio zincato.<br />

Escludendo i casi <strong>di</strong> danni dovuti a <strong>di</strong>fetti nel tubo o nella<br />

zincatura o a eccessivo riscaldamento dei tubi in fase <strong>di</strong> piegatura,<br />

restano quelli <strong>di</strong> corrosione per aggressione chimica.<br />

Perché si abbia corrosione occorre la presenza sul tubo <strong>di</strong><br />

acqua e ossigeno. Quanto più lungo è il tempo <strong>di</strong> bagnatura e<br />

quanto maggiore è la presenza <strong>di</strong> ossigeno, tanto più aumentano<br />

i rischi <strong>di</strong> corrosione. La presenza nella soluzione acquosa<br />

<strong>di</strong> solfati o cloruri aumenta i rischi <strong>di</strong> corrosione e accelera il<br />

fenomeno. A questo proposito si precisa che il Leca non rilascia<br />

tali sostanze in misura apprezzabile tanto è vero che con i cal-<br />

fig. 9 - Pericolo <strong>di</strong> corrosione per accumulo <strong>di</strong> condensa<br />

fig. 10 - Protezione del tubo con malta<br />

cestruzzi in Leca si fanno anche strutture in cemento armato.<br />

I processi corrosivi non avvengono se il “pH” della soluzione<br />

acquosa a contatto col metallo è fortemente basico (superiore<br />

a 11 per l’acciaio, tra 8 e 12,3 per lo zinco).<br />

I casi più frequenti <strong>di</strong> corrosione avvengono nelle tubazioni<br />

per acqua fredda. La superficie esterna del tubo è più fredda<br />

dell’ambiente circostante e ciò provoca condensa superficiale;<br />

l’acqua scende verso il basso dove trova spesso una superficie<br />

poco permeabile per cui si ferma in aderenza al tubo; con tempi<br />

<strong>di</strong> bagnatura lunghi aumentano le probabilità <strong>di</strong> corrosione<br />

(figura 9). Lo stesso può accadere se il tubo è in contatto con<br />

un altro tubo (sovrapposizioni per scavalcamento) o con un<br />

altro corpo estraneo poco permeabile all’acqua.<br />

Meto<strong>di</strong> per evitare la corrosione dei tubi<br />

Il metodo migliore e più ampiamente collaudato consiste<br />

nel rivestire i tubi con malta compatta <strong>di</strong> sabbia e cemento<br />

(figura 10).<br />

Tale protezione, se ben fatta, assicura:<br />

- scarsa presenza <strong>di</strong> acqua sulla superficie del tubo;<br />

- scarsa presenza <strong>di</strong> ossigeno sulla superficie del tubo;<br />

- pH elevato (che inibisce la corrosione) attorno al tubo.<br />

Il pH della malta <strong>di</strong> sabbia e cemento è <strong>di</strong> circa 12, valore<br />

che assicura una adeguata protezione.<br />

Col tempo però tale valore <strong>di</strong>minuisce (carbonatazione); per<br />

questo l’acciaio zincato resiste meglio dell’acciaio nudo; quando<br />

il pH scende sotto 11 l’acciaio può essere attaccato, lo zinco<br />

no. La malta deve essere costituita da sabbia fine (0-3 mm) e<br />

cemento (circa 3 qli/m 2 ); essa deve avvolgere il tubo completamente,<br />

anche sotto.<br />

I tubi non devono essere in contatto con altro materiale che<br />

non sia la malta; negli incroci, i tubi non devono toccarsi e ci<br />

deve essere malta tra i tubi. È consigliabile posare per primi i<br />

tubi dell’acqua fredda, rivestirli con la malta e dopo posare gli<br />

altri impianti. I tubi dell’acqua calda sono facilmente in rame;<br />

se fossero in acciaio vanno rivestiti con coppelle isolanti per<br />

evitare acqua o umi<strong>di</strong>tà a contatto con il tubo. Durante la posa<br />

dei tubi non devono esserci sul solaio, tracce <strong>di</strong> gesso o sca-<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

fig. 11 - Incrocio tra tubi<br />

gliole che contengono solfati; nella confezione della malta non<br />

usare acceleranti <strong>di</strong> presa o antigelo che potrebbero contenere<br />

cloruri. Dopo che è stata fatta la protezione con la malta evitare<br />

che questa venga in contatto con gessi.<br />

ATTENZIONE<br />

Tubazioni in genere - Ricordare che i tubi, specie se<br />

avvolti in materiali compressibili (isolanti), costituiscono<br />

un indebolimento dei sottofon<strong>di</strong> per cui è opportuno siano<br />

lontani dal pavimento (è meglio che siano nello strato <strong>di</strong><br />

alleggerimento-isolamento piuttosto che nel massetto).<br />

Se si devono mettere i tubi in questo strato, tenerli ad<br />

almeno 3 cm dal pavimento e inserire al <strong>di</strong> sopra una leggera<br />

armatura. I tubi in rame non sono danneggiati dalla<br />

corrosione, quelli in acciaio inox possono esserlo anche<br />

dall’interno.<br />

Resistenza al fuoco<br />

In alcuni casi viene richiesto dalla normativa antincen<strong>di</strong>o<br />

che una struttura orizzontale sia protetta contro il rischio <strong>di</strong><br />

incen<strong>di</strong>o proveniente dall’alto (per esempio, solai sopra i quali<br />

vi siano biblioteche, teatri o centrali termiche). Anche in altri<br />

tipi <strong>di</strong> costruzione possono esserci richieste del genere; per<br />

esempio nelle le case <strong>di</strong> riposo per anziani ricavate dalla ristrutturazione<br />

<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti è richiesto che i solai in legno siano<br />

protetti contro il rischio <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, anche proveniente dall’alto.<br />

In Italia non ci sono forni adatti a provare la resistenza al<br />

fuoco <strong>di</strong> un solaio o soletta, con incen<strong>di</strong>o sul lato superiore.<br />

Non è pertanto possibile fare delle prove che ri-specchino esattamente<br />

la situazione nella quale la struttura si troverebbe in<br />

caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o.<br />

Per sopperire a questa carenza si può ipotizzare <strong>di</strong> proteggere<br />

la struttura dal lato fuoco con uno strato <strong>di</strong> materiale che,<br />

provato come parete verticale non caricata <strong>di</strong>a un certo REI e<br />

cioè assicuri per un certo tempo che l’estradosso della struttura<br />

portante (sul quale appoggia lo strato protettivo) non si riscal<strong>di</strong><br />

eccessivamente (ricor<strong>di</strong>amo che il simbolo I della sigla REI sta<br />

a in<strong>di</strong>care la capacità <strong>di</strong> isolamento termico in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o<br />

normalizzato). Un massetto Lecamix dello spessore <strong>di</strong> 8 cm,<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

provato in Laboratorio ufficialmente autorizzato, ha ottenuto<br />

una resistenza al fuoco REI 120’.<br />

Riscaldamento a pavimento<br />

Negli impianti <strong>di</strong> riscaldamento a pavimento le tubazioni<br />

che riscaldano l’ambiente, e sostituiscono i tra<strong>di</strong>zionali termosifoni.<br />

sono annegate nel sottofondo e percorse da acqua a<br />

30/35° C. Le tubazioni hanno un notevole sviluppo (lunghezza)<br />

perché serve una elevata superficie <strong>di</strong> scambio termico con il<br />

sottofondo che è il primo materiale; ad essere riscaldato e che a<br />

sua volta riscalda il pavimento. Onde evitare le <strong>di</strong>spersioni <strong>di</strong><br />

calore verso l’ambiente sottostante è necessario che la serpentina<br />

riscaldante sia posta su uno strato isolante con elevata resistenza<br />

termica. Nelle applicazioni dove oltre all’isolamento è<br />

richiesta la resistenza alla compressione (per esempio nel settore<br />

industriale e terziario) e bassi contenuti <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà (per la successiva<br />

posa - sopra il massetto - del parquet o del linoleum), lo<br />

strato coibente può essere realizzalo nello spessore; adeguato<br />

con Leca o Lecapiù (imboiaccato o impastato) se le superfici<br />

sono ampie o con il più pratico prodotto premiscelato in sacchi<br />

Lecacem. Alla praticità <strong>di</strong> posa in opera me<strong>di</strong>ante pompaggio si<br />

associano planarità, resistenze fino a 25 Kg/cm 2 , rapi<strong>di</strong> tempi <strong>di</strong><br />

asciugatura, ritiri limitati e assenza <strong>di</strong> cali volumetrici. Per la<br />

realizzazione del massetto <strong>di</strong> finitura nel quale viene “annegata”<br />

la tubazione <strong>di</strong> riscaldamento occorre verificare la conformità<br />

della soluzione ai fini del calcolo termico. A tale proposito si<br />

consiglia <strong>di</strong> contattare l’Assistenza tecnica laterlite per valutare<br />

l’impiego <strong>di</strong> prodotti specifici e soluzioni idonee.<br />

Strati <strong>di</strong> isolamento termico <strong>di</strong> pavimenti contro terra<br />

Sia in e<strong>di</strong>lizia residenziale sia ancor più, in quelle industriali,<br />

zootecniche, commerciali, si realizzano pavimenti contro<br />

terra che devono essere coibentati. Il calcolo delle <strong>di</strong>spersioni<br />

termiche in questi casi va fatto, ai sensi della legge 10/1991,<br />

secondo la norma UNI 10346. GIi strati <strong>di</strong> isolamento devono<br />

essere fatti con materiali che <strong>di</strong>ano garanzia <strong>di</strong> durabilità, mantenimento<br />

nel tempo delle caratteristiche termiche e che abbiano<br />

buone caratteristiche <strong>di</strong> resistenza a compressione. I prodotti<br />

a base <strong>di</strong> Leca rispondono perfettamente a queste esigenze; in<br />

particolare i prodotti Lecapiù e Lecacem che sono a bassissimo<br />

assorbimento <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà. Gli strati <strong>di</strong> isolamento vanno fatti o<br />

con Lecapiù imboiaccato (migliori prestazioni <strong>di</strong> isolamento<br />

termico) o con Lecapiù impastato o Lecacem (migliori prestazioni<br />

meccaniche). In questi lavori si deve sempre valutare<br />

attentamente la possibilità <strong>di</strong> risalita d’acqua dal terreno per<br />

capillarità; se esiste questo rischio si deve fare, sotto lo strato <strong>di</strong><br />

Leca uno strato <strong>di</strong> ghiaia grossa che eviti tali risalite. Le <strong>di</strong>spersioni<br />

ter-miche avvengono soprattutto dai bor<strong>di</strong> perimetrali del<br />

pavimento (quelli più vicini all’ambiente esterno); per questo<br />

nei pavimenti <strong>di</strong> notevole superficie (capannoni e simili) conviene<br />

concentrare l’isolamento soprattutto lungo le fasce perimetrali,<br />

per esempio raddoppiando lo spessore dello strato in<br />

tale zona (figura 12).<br />

Voci <strong>di</strong> Capitolato<br />

Sottofondo <strong>di</strong> basso spessore (minimo 5 cm) per la posa a<br />

“fresco” <strong>di</strong> ceramiche<br />

Strato <strong>di</strong> allettamento per la posa <strong>di</strong> pavimento ceramico<br />

posato “a fresco”, confezionato con malta premiscelata tipo<br />

“Lecamix Fresco” a base <strong>di</strong> argilla espansa e leganti specifici.<br />

181


182<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le in<strong>di</strong>cazioni<br />

del produttore, steso, battuto, spianato, compreso lo spolvero<br />

<strong>di</strong> cemento per l’attacco delle piastrelle. Densità in opera<br />

della malta <strong>di</strong> posa circa 910 Kg/m 2<br />

Spessore dello strato <strong>di</strong> allettamento cm …<br />

Avvertenze – non usare per spessori inferiori a 5 cm.<br />

Sottofondo <strong>di</strong> spessore superiore a 10 cm per la posa a<br />

“fresco” <strong>di</strong> ceramiche<br />

Strato inferiore: strato <strong>di</strong> isolamento termico e/o alleggerimento<br />

in argilla espansa Leca, granulometria (3-8 o 8-12 mm).<br />

impastato con cemento tipo 32.5 in ragione <strong>di</strong> 1 .5 qli <strong>di</strong><br />

cemento per ogni m2 <strong>di</strong> Leca. Steso, battuto e spianato nello<br />

spessore <strong>di</strong> cm ...<br />

oppure<br />

strato <strong>di</strong> isolamento termico e/o alleggerimento costituito da<br />

conglomerato predosato e preconfezionato tipo “Lecacem”, a<br />

base <strong>di</strong> argilla espansa idrorepellente (assorbimento <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà<br />

inferiore al 1% a 30’ secondo UNI 7549) e leganti specifici.<br />

Densità in opera circa 600 kg/m?. Fornito in sacchi, impastato<br />

con acqua secondo le in<strong>di</strong>cazioni del produttore, steso, battuto<br />

e spianato nello spessore <strong>di</strong> cm ...<br />

Strato superiore: strato <strong>di</strong> allettamento per la posa <strong>di</strong> pavimento<br />

ceramico posato “a fresco”, confezionato con malta premiscelata<br />

tipo “Lecamix Fresco” a base <strong>di</strong> argilla espansa e<br />

leganti specifici. Fornito in sacchi. impastato con acqua secondo<br />

le in<strong>di</strong>cazioni del produttore, steso, battuto, spianato, compreso<br />

lo spolvero <strong>di</strong> cemento per l’attacco delle piastrelle. Densità<br />

in opera della malta <strong>di</strong> posa circa 910 Kg/m?.<br />

Spessore dello strato <strong>di</strong> allettamento cm …<br />

Avvertenze - Non usare entrambi i premiscelati per spessori<br />

inferiori a 5 cm.<br />

Sottofondo <strong>di</strong> basso spessore (minimo 5 cm) per la posa a<br />

colla <strong>di</strong> pavimenti anche sensibili all’umi<strong>di</strong>tà: legno, cotto ecc.<br />

Massetto adatto a ricevere la posa <strong>di</strong> pavimenti incollati,<br />

costituito da premiscelato tipo “Lecamix FAST o Lecamix<br />

FORTE” a base <strong>di</strong> argilla espansa idrorepellente (assorbimento<br />

fig. 12 - Strato isolante sotto pavimento controterra<br />

<strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà inferiore al 1% a 30´ secondo UNI 7549) leganti<br />

specifici e ad<strong>di</strong>tivi. Asciugamento <strong>di</strong> tipo veloce (3% umi<strong>di</strong>tà<br />

residua a circa 7 giorni dal getto per spessore 5 cm).<br />

Il massetto dovrà essere staccato dalle strutture perimetrali<br />

con materiali elastici dello spessore minimo <strong>di</strong> 0,5 cm e avere<br />

spessore non inferiore a cm 5 se posato <strong>di</strong>rettamente su solaio e<br />

cm 6 se posato su strati elastici (isolamenti acustici, termici<br />

ecc. <strong>di</strong> spessore compreso tra 3 e 6 mm). Fornito in sacchi,<br />

impastato con acqua secondo le in<strong>di</strong>cazioni del produttore steso,<br />

battuto, spianato e lisciato, nello spessore <strong>di</strong> cm ... Densità<br />

in opera circa 1150 kg/m ?.<br />

Avvertenze - Non usare Lecamix fast e Lecamix Forte per<br />

spessori inferiori a 5 cm. Non usare Lecamix Forte in esterni.<br />

Sottofon<strong>di</strong> <strong>di</strong> spessore superiore a 10 cm per posa a colla <strong>di</strong><br />

pavimenti anche sensibili all’umi<strong>di</strong>tà: legno, cotto ecc.<br />

Strato <strong>di</strong> isolamento termico e/o alleggerimento: costituito<br />

da conglomerato predosato e preconfezionato “Lecacem”, a<br />

base <strong>di</strong> argilla espansa idrorepellente (assorbimento <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà<br />

inferiore al 1% 30’ secondo UNI 7549) e leganti specifici. Densità<br />

in opera circa 600 Kg/m2. Fornito in sacchi, impastato con<br />

acqua secondo le in<strong>di</strong>cazioni del produttore, steso, battuto e<br />

spianato nello spessore cm ...<br />

Massetto adatto a ricevere la posa <strong>di</strong> pavimenti incollati:<br />

costituito da premiscelato tipo “Lecamix Fast o Lecamix Forte”<br />

a base <strong>di</strong> argilla espansa idrorepellente (assorbimento <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà<br />

inferiore al 1% a 30’ secondo UNI 7549) leganti specifici e<br />

ad<strong>di</strong>tivi. Asciugamento <strong>di</strong> tipo veloce (3% umi<strong>di</strong>tà residua a<br />

circa 7 giorni dal getto per spessore 5 cm).<br />

Il massetto dovrà essere staccato dalle strutture perimetrali<br />

con materiali elastici dello spessore minimo <strong>di</strong> 0,5 cm e avere<br />

uno spessore non inferiore a cm 5 se posato <strong>di</strong>rettamente su<br />

solaio e cm 6 se posato su strati elastici (isolamenti acustici,<br />

termici ecc. <strong>di</strong> spessore compreso tra 3 e 6 mm). Fornito in sacchi,<br />

impastato con acqua secondo le in<strong>di</strong>ca/ioni del produttore,<br />

steso, battuto, spianato e lisciato, nello spessore <strong>di</strong> cm ... Densità<br />

in opera circa 1150kg/m 2 .<br />

Avvertenze - Non usare i premiscelati per spessori inferiori<br />

a 5 cm. - Non usare LECAMIX FORTE in esterni.<br />

Sottofondo <strong>di</strong> spessore superiore a 5 cm per la posa a colla<br />

<strong>di</strong> ceramiche anche per esterni<br />

Massetto adatto a ricevere la posa <strong>di</strong> pavimenti incollati,<br />

costituito da premiscelato “Lecamix Facile” a base <strong>di</strong> argilla<br />

espansa e leganti specifici.<br />

Il massetto dovrà essere staccato dalle strutture perimetrali<br />

con materiali elastici dello spessore minimo <strong>di</strong> 0,5 cm e avere<br />

uno spessore non inferiore a cm 5 se posato <strong>di</strong>rettamente su<br />

solaio e cm 6 se posato su strati elastici (isolamenti acustici,<br />

termici ecc. <strong>di</strong> spessore compreso tra 3 e 6 mm).<br />

Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le in<strong>di</strong>cazioni<br />

del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato, nello<br />

spessore <strong>di</strong> cm ... Densità in opera circa 950 kg/m?.<br />

Analisi dei costi delle singole lavorazioni<br />

Sottofondo <strong>di</strong> spessore superiore a 10 cm per la posa a<br />

“fresco” <strong>di</strong> ceramiche per interni<br />

Strato inferiore - Strato <strong>di</strong> isolamento termico e/o alleggerimento<br />

in argilla espansa Leca, granulometria (3-8 o 8-12<br />

mm), impastato con cemento tipo 32,5 in ragione <strong>di</strong> 1,5 qli <strong>di</strong><br />

cemento per ogni m 2 <strong>di</strong> Leca.<br />

Strato superiore - Strato <strong>di</strong> allettamento per la posa <strong>di</strong><br />

n. 2-3/2005


pavimento ceramico posato "a fresco", confezionato con malta<br />

premiscelata tipo "Lecamix Fresco" a base <strong>di</strong> argilla espansa e<br />

leganti specifici. Fornito in sacchi, impastato con acqua secon-<br />

n. 2-3/2005<br />

Provviste per la formazione dell’oggetto U.M. Quantità<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

do le in<strong>di</strong>cazioni del produttore, steso, battuto, spianato, compreso<br />

lo spolvero <strong>di</strong> cemento per l'attacco delle piastrelle. Densità<br />

in opera della malta <strong>di</strong> posa circa 910 Kg/m3.<br />

Prezzo<br />

unitario<br />

Totale<br />

Calcestruzzo preconfezionato con argilla espansa Leca m 3 0,08 80,00 6,40<br />

Operaio e<strong>di</strong>le qualificato <strong>di</strong> 2° livello h 0,40 19,30 7,72<br />

Totale costi primari 14,12<br />

Spese generali nella misura del 13%<br />

Utile d'impresa<br />

1,84<br />

10% x (totali costi primari + spese generali) 1,60<br />

Prezzo <strong>di</strong> applicazione euro/m2 17,56<br />

Steso, battuto e spianato nello spessore <strong>di</strong> cm 8<br />

Provviste per la formazione dell’oggetto U.M. Quantità<br />

Prezzo<br />

unitario<br />

Totale<br />

Premiscelato con argilla espansa m 3 0,05 100,00 5,00<br />

Operaio e<strong>di</strong>le specializzato <strong>di</strong> 3° livello h 0,25 20,200 5,05<br />

Operaio e<strong>di</strong>le qualificato <strong>di</strong> 2° livello h 0,25 19,30 4,82<br />

Totale costi primari 14,87<br />

Spese generali nella misura del 13%<br />

Utile d'impresa<br />

1,93<br />

10% x (totali costi primari + spese generali) 1,68<br />

Prezzo <strong>di</strong> applicazione euro/m2 18,48<br />

Steso, battuto e spianato nello spessore <strong>di</strong> cm 5<br />

Rocca Imperiale - Acquerello <strong>di</strong> Theodore Benson Santa Severina - Acquerello <strong>di</strong> Theodore Benson<br />

«Consulente Immobiliare»<br />

183


184<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

L’ANCORAGGIO DEI SOLAI IN LATEROCEMENTO<br />

NELLE TRAVI PORTANTI DI PERIMETRO<br />

Nella realizzazione <strong>di</strong> solai con componenti in laterocemento,<br />

le particolarità strutturali delle varie tipologie<br />

presenti sul mercato richiedono specifiche modalità <strong>di</strong><br />

calcolo e <strong>di</strong> esecuzione. D’altra parte, la scelta del solaio è<br />

spesso in funzione del tipo <strong>di</strong> applicazione, delle necessità <strong>di</strong><br />

progetto, dell’organizzazione <strong>di</strong> cantiere. Oltre alle particolarità<br />

tecnologiche proprie <strong>di</strong> ogni componente (sia esso travetto,<br />

pannello o lastra), la scelta <strong>di</strong> un solaio si muove anche su in<strong>di</strong>cazioni<br />

<strong>di</strong> convenienza d’”impiego”. Così è facile abbinare l’utilizzo<br />

<strong>di</strong> solai a travetti tralicciati (particolarmente leggeri e <strong>di</strong><br />

buona “legatura” strutturale) ad interventi <strong>di</strong> ripristino e <strong>di</strong><br />

ristrutturazione per la facilità <strong>di</strong> posa e <strong>di</strong> ancoraggio alle strutture<br />

preesistenti (murature), oppure <strong>di</strong> solai a travetti in cemento<br />

armato precompresso per planimetrie variamente articolate e<br />

con carichi anche sensibili. L’estensione <strong>di</strong> superfici o la modularità<br />

<strong>di</strong> progetto trovano più conforme la soluzione <strong>di</strong> impalcati<br />

a pannelli in laterocemento o a lastre quando le <strong>di</strong>mensioni e<br />

i carichi <strong>di</strong>ventano piuttosto impegnativi.<br />

Comunque, qualsiasi sia la motivazione della scelta strutturale,<br />

ogni tipo <strong>di</strong> solaio si caratterizza per quella particolarità<br />

costruttiva specifica che è il nodo <strong>di</strong> collegamento con le travi<br />

portanti. Praticamente, il <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> ancoraggio e la sua realizzazione<br />

determinano anche il grado <strong>di</strong> vincolo del solaio e<br />

quin<strong>di</strong> il suo <strong>di</strong>mensionamento statico.<br />

Limitando l’esame ai solai più frequentemente impiegati in<br />

e<strong>di</strong>lizia civile/residenziale, si riscontrano due principali tipologie:<br />

1. solai a travetti (completati in opera con blocchi in laterizio),<br />

<strong>di</strong>fferenziati dalla consistenza della suola e dal tipo <strong>di</strong><br />

armatura resistente incorporata nel manufatto, <strong>di</strong>stinguibili in:<br />

- travetti con suola in c.a. (foto 1) o con fondello in laterizio<br />

(fig. 1) ad armatura lenta, completi <strong>di</strong> una staffatura sovrasporgente<br />

a traliccio;<br />

foto 1 - Solaio a travetti tralicciati con suola in c.a.<br />

<strong>di</strong> Giuseppe Cappelletti<br />

fig 1 - Solaio a travetti tralicciati con fondello in laterizio<br />

- travetti in cemento armato precompresso (foto 2);<br />

2. solai a pannelli in laterocemento a tutto spessore e lastre<br />

in cemento armato normale o precompresso completate in opera<br />

con blocchi in laterizio, quali:<br />

- pannelli in laterocemento ad armatura or<strong>di</strong>naria (fig. 2);<br />

foto 2 - Solaio a travetti precompressi su travi in spessore<br />

fig 2 - Pannelli completi prefabbricati in laterocemento ad armatura lenta<br />

n. 2-3/2005


- lastre in cemento armato ad armatura lenta o precompressa<br />

con tralicci irrigidenti (foto 3);<br />

foto 3 - Solaio a lastre con traliccio irrigidente e blocchi interposti<br />

- lastre in cemento armato precompresso irrigi<strong>di</strong>te da nervature<br />

(foto 4). Queste ultime, abbinate ai blocchi, consentono<br />

altezze strutturali <strong>di</strong> solai con luci e carichi notevoli.<br />

n. 2-3/2005<br />

foto 4 - Solaio a lastre nervate in c.a. precompresso<br />

e blocchi collaboranti in laterizio<br />

Il collegamento dei vari componenti con le travi <strong>di</strong> estremità<br />

laterali o interme<strong>di</strong>e, delimitanti le campate <strong>di</strong> solaio,<br />

richiede opportune verifiche statiche richieste anche dalla normativa<br />

e specifici particolari costruttivi in termini <strong>di</strong> sezioni<br />

d’appoggio, lunghezza <strong>di</strong> penetrazione e aderenza nella fascia<br />

in getto, <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> opportune armature integrative ecc. Il<br />

D.M. 09/01/96 all’art. 7.0 relativo ai solai misti prescrive:<br />

“.....in particolare si dovrà <strong>di</strong>sporre agli appoggi dei solai<br />

un’armatura inferiore incorporata o aggiuntiva, convenientemente<br />

ancorata, in grado <strong>di</strong> assorbire uno sforzo <strong>di</strong> trazione<br />

pari al taglio”.<br />

Travetti ad armatura lenta con traliccio sporgente<br />

Impiegando travetti ad armatura lenta e tralicciati, si può<br />

utilizzare per il collegamento la stessa armatura già prevista<br />

nella suola del travetto, purché <strong>di</strong> sezione adeguata e prolungata<br />

sino all’interno della trave d’imposta (l’art. 5.3.3 del D.M.<br />

14/02/92 prescrive che per le barre in acciaio ad aderenza<br />

migliorata la lunghezza minima <strong>di</strong> ancoraggio deve essere pari<br />

ad almeno 20 <strong>di</strong>ametri, con un minimo <strong>di</strong> 15 cm (situazione già<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

prevista in fase <strong>di</strong> prefabbricazione dei travetti che presentano<br />

tale sporgenza delle barre d’armatura alle estremità).<br />

Un dettaglio costruttivo per l’appoggio su trave interme<strong>di</strong>a<br />

sottosporgente è schematizzato in fig. 3 con i travetti in appoggio<br />

<strong>di</strong> alcuni centimetri sulla tavola <strong>di</strong> casseratura della trave<br />

portante in c.a. Superiormente all’appoggio è prevista l’armatura<br />

per il momento negativo <strong>di</strong> continuità delle campate coperto<br />

con spezzoni opportunamente <strong>di</strong>mensionati per sezione e lunghezza.<br />

fig 3 - L’armatura inferiore del travetto, se <strong>di</strong> sezione idonea<br />

e convenientemente ancorata, assorbe gli eventuali momenti positivi<br />

in corrispondenza degli appoggi<br />

Analoga è l’impostazione con trave portante piatta in spessore<br />

<strong>di</strong> solaio, dove l’armatura <strong>di</strong> estremità dei travetti verrà<br />

integrata anche da spezzoni inferiori.<br />

problemi legati all’aderenza e allo scorrimento fra il travetto<br />

prefabbricato e il calcestruzzo del getto <strong>di</strong> completamento<br />

sono risolti dal traliccio metallico spaziale che funziona da staffa<br />

<strong>di</strong> collegamento i cui bracci inclinati <strong>di</strong> opportuna sezione<br />

assorbono totalmente lo sforzo <strong>di</strong> scorrimento.<br />

Riferendosi all’art. 7.1.6.2 del D.M. 09/01/96, per le strutture<br />

parzialmente gettate in opera può omettersi l’armatura <strong>di</strong><br />

collegamento quando la “tensione tangenziale me<strong>di</strong>a” tra l’elemento<br />

prefabbricato e il calcestruzzo gettato in opera risulti<br />

inferiore a:<br />

- 3,0 kg/cm 2 persuperfici <strong>di</strong> contatto lisce;<br />

- 4,5 kg/cm 2 per superfici scabre.<br />

Travetti in cemento armato precompresso<br />

Nei solai a travetti in cemento armato precompresso, la<br />

capacità <strong>di</strong> ancoraggio è affidata alla forza <strong>di</strong> aderenza fra la<br />

superficie scabra del contorno del travetto (normalmente a coda<br />

<strong>di</strong> ron<strong>di</strong>ne) ed il calcestruzzo del getto in opera. Sull’efficacia<br />

del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> tale ancoraggio è stata condotta, in passato,<br />

una complessa sperimentazione, sia in presenza <strong>di</strong> travi sottosporgenti<br />

che in spessore <strong>di</strong> solaio (piattabande), anche per<br />

combinazioni estreme quali simulazioni sismiche ed effetti<br />

<strong>di</strong>namici. I risultati hanno sempre confermato un alto grado <strong>di</strong><br />

sicurezza allo sfilamento anche in situazioni non presi<strong>di</strong>ate da<br />

una corretta armatura <strong>di</strong> ancoraggio. Impiegando travetti precompressi,<br />

la penetrazione della testa del travetto nella trave è<br />

185


186<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

in funzione dello sforzo <strong>di</strong> scorrimento e della sezione d’aderenza<br />

del travetto stesso.<br />

Nel caso <strong>di</strong> appoggio su murature od architravi sottosporgenti,<br />

è sufficiente una penetrazione del travetto <strong>di</strong> 5÷10 cm;<br />

gli spezzoni d’ammaraggio, prescritti anche quando il solaio<br />

sia in libero appoggio, sono sempre in grado <strong>di</strong> stabilire un<br />

legame efficace. Se invece gli appoggi sono complanari al<br />

solaio, come nel caso <strong>di</strong> ali <strong>di</strong> architravi a T o piattabande in<br />

spessore, benché, in conseguenza della parziale penetrazione<br />

del getto nei blocchi <strong>di</strong> laterizio, già si stabilisca un certo collegamento,<br />

occorre assicurare al travetto precompresso, da cui<br />

non fuoriescono armature metalliche, una sufficiente penetrazione<br />

nella piattabanda massiccia in calcestruzzo arretrando i<br />

blocchi <strong>di</strong> una conveniente quantità S (fig.4).<br />

fig 4 - La testata del travetto viene avvolta completamente dal getto <strong>di</strong><br />

calcestruzzo per una lunghezza “S” in grado <strong>di</strong> sviluppare una forza <strong>di</strong><br />

aderenza opposta a quella <strong>di</strong> scorrimento<br />

A tale scopo si ammette, con ipotesi largamente prudenziale,<br />

che il taglio unitario T si trasferisca dal travetto alla piattabanda<br />

per aderenza τ. Imponendo che sia τ ≤ 3 kg/cm 2 , l’equazione<br />

<strong>di</strong> equilibrio alla traslazione verticale risulterà:<br />

S ≥ iT / 2aτ<br />

dove:<br />

i è l’interasse dei travetti in metri;<br />

a è l’altezza dei travetti in cm;<br />

T è il taglio unitario in kg;<br />

S è la penetrazione dei travetti nel cls.<br />

Normalmente, con i travetti <strong>di</strong> sezione più ricorrente a coda<br />

<strong>di</strong> ron<strong>di</strong>ne, alti 9 cm e con piede <strong>di</strong> 12 cm, si ha:<br />

S≥T/100<br />

Il valore S è <strong>di</strong> solito riportato sulle schede tecniche del<br />

prodotto.<br />

Inoltre, considerando la piattabanda in spessore come un<br />

prolungamento del solaio, occorre verificare che, nella sezione<br />

corrispondente alla estremità del travetto, l’armatura metallica<br />

sia in grado <strong>di</strong> assorbire la tensione <strong>di</strong> trazione conseguente ad<br />

un eventuale momento positivo. Andrà pertanto pre<strong>di</strong>sposta<br />

un’armatura costituita da due monconi <strong>di</strong> acciaio lungo il tra-<br />

vetto stesso, come prescrive il citato art. 7.0, <strong>di</strong> lunghezza tale<br />

da consentire un efficace ancoraggio fra solaio e trave. La fig.<br />

5a illustra il particolare in presenza <strong>di</strong> trave sottosporgente <strong>di</strong><br />

bordo e la fig. 5b l’ancoraggio con trave <strong>di</strong> perimetro in spessore.<br />

fig 5 - Armatura a momento positivo e negativo in corrispondenza <strong>di</strong> un<br />

appoggio esterno. Ancoraggio <strong>di</strong> travetti in c.a.p. in presenza <strong>di</strong> trave sottosporgente<br />

(a) e trave laterale in spessore (b).<br />

Analogamente lo schema <strong>di</strong> fig. 6a illustra l’ancoraggio con<br />

trave alta e lo schema <strong>di</strong> fig 6b la situazione <strong>di</strong> trave in spessore,<br />

in caso <strong>di</strong> appoggio interme<strong>di</strong>o.<br />

fig 6 - Armatura a momento positivo e negativo in corrispondenza <strong>di</strong> un<br />

appoggio interme<strong>di</strong>o. Ancoraggio dei travetti in c.a.p. in presenza <strong>di</strong> trave<br />

sottosporgente (a) e trave in spessore (b).<br />

n. 2-3/2005


La fig. 7 dettaglia invece l’appoggio dei travetti in un cordolo<br />

armato ricavato su muratura portante (con armatura <strong>di</strong>sposta<br />

a presi<strong>di</strong>o sia <strong>di</strong> un momento negativo che positivo d’imposta).La<br />

penetrazione dei travetti in queste situazioni deve essere<br />

pari ad almeno la metà della larghezza del cordolo e comunque<br />

non meno <strong>di</strong> 12 cm.<br />

Istruzioni particolari d’armatura riguardano le applicazioni<br />

in zona sismica.<br />

fig 7 - Armatura a momento positivo e negativo in corrispondenza <strong>di</strong><br />

un appoggio <strong>di</strong> muratura portante. Ancoraggio dei travetti in c.a.p.:<br />

la penetrazione “p” del travetto nel calcestruzzo del cordolo deve<br />

essere almeno pari alla metà della larghezza del cordolo stesso e<br />

comunque non meno <strong>di</strong> 12 cm<br />

Pannelli e lastre<br />

Nella posa <strong>di</strong> pannelli e lastre è buona norma che le testate<br />

appoggino per almeno 5 cm sulle casserature provvisorie delimitanti<br />

il profilo delle travi. Relativamente ai collegamenti<br />

strutturali con le travi portanti (per i quali valgono sempre le<br />

prescrizioni dell’art. 7.0) si devono osservare le stesse procedure<br />

schematicamente illustrate per i travetti tenendo ovviamente<br />

n. 2-3/2005<br />

<strong>Cosenza</strong> - Cattedrale: sarcofago romano (sec. II - III d.c.)<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

conto delle maggiori <strong>di</strong>mensioni dei manufatti per la <strong>di</strong>sposizione<br />

delle armature d’ancoraggio e <strong>di</strong> copertura dei momenti<br />

negativi e positivi.<br />

Nelle figure che seguono sono schematizzate tre possibili<br />

situazioni <strong>di</strong> cantiere <strong>di</strong> lastre a traliccio su travi alte (foto 5,<br />

fig. 8a), su travi in spessore (fig. 8b) e su cordoli in muratura<br />

(fig. 8c) verificando all'occorrenza, in questo caso (in funzione<br />

della luce e dei carichi), anche le sollecitazioni indotte dalla<br />

reazione verticale del solaio sulla muratura stessa.<br />

fig 8 - Appoggio delle lastre sulle impalcature provvisorie per trave<br />

sottosporgente a), per trave in spessore b), per appoggio su muratura<br />

portante c) (previo livellamento della muratura con malta).<br />

Per applicazioni particolari <strong>di</strong> lastre nervate può essere<br />

necessario prevedere, in fase <strong>di</strong> confezione della lastra, l'inserimento<br />

alle testate <strong>di</strong> una staffatura a greca per assorbire gli<br />

effetti <strong>di</strong> scorrimento e garantire l'unione fra i getti in opera e la<br />

struttura.<br />

«<strong>Geometri</strong> Notizie»<br />

187


188<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

UMIDITÀ ASCENDENTE<br />

COME SI RISANA UNA MURATURA<br />

Quello dell'umi<strong>di</strong>tà è un problema piuttosto frequente<br />

che interessa quasi tutti gli e<strong>di</strong>fici<br />

costruiti da oltre 25 anni; il tipo più comune è<br />

quello ascendente, detto anche <strong>di</strong> risalita, che può<br />

causare danni igienici, strutturali ed estetici alle<br />

strutture. Ve<strong>di</strong>amo, dunque, quali sono gli interventi<br />

<strong>di</strong> risanamento delle murature.<br />

Il problema dell’ umi<strong>di</strong>tà ascendente<br />

L’umi<strong>di</strong>tà ascendente è il tipo più comune <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà e<br />

interessa praticamente quasi tutti gli e<strong>di</strong>fici costruiti da oltre<br />

25 anni. Alla base del problema umi<strong>di</strong>tà stanno sempre due<br />

fattori tra loro sinergici:<br />

- presenza d’acqua nel sottosuolo;<br />

- capillarità del materiale <strong>di</strong> costruzione.<br />

Tutti i materiali da costruzione infatti, e i relativi leganti,<br />

hanno al loro interno una fitta rete <strong>di</strong> microscopici canali,<br />

detti capillari, in grado <strong>di</strong> assorbire e trasportare l’acqua<br />

secondo il noto principio chimico/fisico dei vasi comunicanti.<br />

In realtà, non è certo solo l’intonaco a veicolare l’umi<strong>di</strong>tà,<br />

bensì tutto lo spessore del muro in quanto costituito da materiale<br />

poroso e assorbente.<br />

È chiaro, quin<strong>di</strong>, che interventi limitati agli intonaci non<br />

possono agire sul principio fisico che origina il problema,<br />

tuttalpiù lo mascherano per qualche tempo e non possono<br />

comunque impe<strong>di</strong>re che l’umi<strong>di</strong>tà invada, in breve tempo,<br />

anche la parte sovrastante <strong>di</strong> muro asciutto. Vi è poi un altro<br />

fattore che concorre al fenomeno della risalita dell’acqua: la<br />

presenza <strong>di</strong> sali <strong>di</strong>sciolti nell’acqua contenuta nei capillari.<br />

Quando l’acqua arriva in superficie ed evapora, questi sali si<br />

cristallizzano: se ciò avviene in superficie si formeranno le<br />

<strong>di</strong> Vincenzo Gieri<br />

classiche «barbe bianche», se avviene invece fra muro e<br />

rivestimento, la pressione dei sali cristallizzati creerà spaccature,<br />

rigonfiamenti, scollature ecc.<br />

II fenomeno della capillarità<br />

È noto che un liquido in vasi comunicanti si <strong>di</strong>spone sullo<br />

stesso livello. Ma se uno dei due vasi ha un <strong>di</strong>ametro molto<br />

piccolo (capillare) succede che:<br />

a. se il liquido bagna la parete (per esempio, acqua in<br />

murature non trattate), il livello sarà tanto più alto quanto<br />

più piccolo è il <strong>di</strong>ametro (ritenendo costanti gli altri parametri<br />

della formula);<br />

b. se il liquido non bagna la parete (per esempio, acqua<br />

in murature trattate con resine siliconiche). il livello sarà più<br />

basso.<br />

Danni causati<br />

Danni igienici<br />

Muri umi<strong>di</strong> significa ambiente umido, cioè malsano. Un<br />

ambiente ideale per la formazione <strong>di</strong> muffe e funghi alcuni<br />

pericolosi, come per esempio la «carie secca» che si alimenta<br />

<strong>di</strong>struggendo il legno (travi. perlinati. pavimenti ecc.).<br />

L’acqua che evapora dalle murature o dai pavimenti, trasferendosi<br />

nell’atmosfera dei locali, crea tassi <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà relativa<br />

molto alti e dà luogo a situazioni igienico-ambientali<br />

assolutamente nocive per le persone che vivono o lavorano,<br />

specie per quelle sofferenti <strong>di</strong> problemi respiratori e artriti.<br />

Inoltre, le murature umide creano problemi <strong>di</strong> isolamento<br />

termico: un muro umido rispetto a un muro asciutto, perde<br />

dal 30 al 50% del suo potere isolante, per cui a causa <strong>di</strong> questa<br />

<strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> calore, si deve ricorrere a un maggiore<br />

costo energetico per riscaldare adeguatamente l’ambiente.<br />

Danni strutturali<br />

Il degrado delle murature a causa dell’umi<strong>di</strong>tà ascenden-<br />

fig. 1 - Realizzazione <strong>di</strong> una barriera chimica continua nella muratura (sistema “peter cox”)0<br />

n. 2-3/2005


te, con il passare degli anni, può anche compromettere, in<br />

casi estremi, la struttura stessa dell’e<strong>di</strong>ficio. Il degrado inizia<br />

con lo sfarinamento delle pitture, per poi passare allo sgretolamento<br />

dell’intonaco e quin<strong>di</strong> alla <strong>di</strong>sintegrazione del mattone<br />

o della pietra (soprattutto tufo, pietra serena e marmi<br />

poco compatti). La risalita nella muratura per capillarità dell’acqua<br />

satura <strong>di</strong> sali dal sottosuolo è un processo continuo.<br />

L’acqua, una volta in superficie (normalmente non più <strong>di</strong> 2<br />

metri dal livello del terreno) evapora e rilascia i sali, i quali<br />

cristallizzano. Questi sali, essendo igroscopici, sono la vera<br />

causa del danno. Infatti, aumentano o <strong>di</strong>minuiscono notevolmente<br />

il loro volume in funzione della maggiore o minore<br />

umi<strong>di</strong>tà ambientale, e queste continue variazioni spaccano i<br />

capillari causando lo sfarinamento e lo sgretolamento <strong>di</strong> pitture<br />

e intonaci.<br />

Danni estetici<br />

È chiaro che un ambiente attaccato dalle muffe e dai funghi,<br />

in cui inoltre l’intonaco sia macchiato dai sali è assolutamente<br />

sgradevole anche dal punto <strong>di</strong> vista estetico. Di più,<br />

un intonaco macchiato dai sali è un intonaco compromesso<br />

irreversibilmente. Infatti, una volta che l’intonaco è stato<br />

saturato dai sali minerali portati in superficie dal sottosuolo<br />

per mezzo dell’umi<strong>di</strong>tà ascendente, non c’è alcun rime<strong>di</strong>o<br />

1 Prima <strong>di</strong> iniziare, si stabilisce il livello al quale eseguire l’intervento,<br />

tenendo conto dell’altezza dei pavimenti, interni o esterni<br />

(normalmente 20 cm sopra il livello del pavimento più alto).<br />

n. 2-3/2005<br />

FASI OPERATIVE<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

per riportarlo allo stato normale, anche se si elimina l’alimentazione<br />

dell’umi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> risalita. Come detto, basta una<br />

giornata umida e i sali, essendo igroscopici, assorbono umi<strong>di</strong>tà<br />

dall’ambiente e fuoriescono sulla superficie dell’intonaco<br />

con aloni e sfarinamento delle pitture. Ed è del tutto inutile<br />

tentare <strong>di</strong> nascondere queste macchie con successive mani<br />

<strong>di</strong> pittura. In pochissimo tempo i sali riaffioreranno in superficie.<br />

Barriera chimica (peter cox)<br />

In realtà, l’unica soluzione definitiva alla risalita dell’umi<strong>di</strong>tà<br />

è quella <strong>di</strong> interrompere l’effetto capillare che adesca la<br />

risalita d’acqua. Il sistema “peler cox” consiste nella realizzazione<br />

<strong>di</strong> una barriera chimica continua nella muratura, avente<br />

la caratteristica fondamentale <strong>di</strong> invertire l’angolo <strong>di</strong> bagnabilità<br />

dei capillari (figura1). I prodotti usati, a base <strong>di</strong> resine<br />

opportunamente stabilizzate, sono immessi in soluzione<br />

me<strong>di</strong>ante dei trasfusori a lenta <strong>di</strong>ffusione in modo tale da<br />

intercettare tutta la sezione <strong>di</strong> muro interessata. Le resine in<br />

soluzione avranno modo <strong>di</strong> reagire con l’anidride carbonica<br />

presente nell’aria e completare il loro processo reticolante che<br />

le rende definitivamente stabili nel tempo. L’esecuzione della<br />

barriera viene eseguita da squadre specializzale <strong>di</strong>pendenti<br />

2Dopo aver controllato lo spessore del muro, si inizia a<br />

forare con interasse <strong>di</strong> 15 cm. Normalmente i fori vengono<br />

fatti per tutto lo spessore del muro meno 5/8 cm.<br />

3Si compone la lunghezza del tubo <strong>di</strong>ffusore, a seconda<br />

Si stucca ogni bottiglia, per evitare l'eventuale fuoriuscita<br />

della profon<strong>di</strong>tà del foro e lo si inserisce nel muro. 4del liquido durante la trasfusione.<br />

189


190<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

5Prima <strong>di</strong> passare alla trasfusione, si aspetta che si asciughi<br />

lo stucco.<br />

7II muro viene stonacato dall'intonaco ammalorato, fino a<br />

una altezza <strong>di</strong> 40-50 cm sopra la macchia più alta. Se<br />

dopo questa operazione il muro si presenta molto sconnesso,<br />

viene stabilizzato con un rinzaffo <strong>di</strong> sabbia e cemento.<br />

dalla Direzione tecnica della società secondo schemi consolidati<br />

e costanti nella tipologia applicativa.<br />

Prodotti<br />

Nello schema che segue sono evidenziati prodotti che si uti-<br />

Si passa poi alla trasfusione del liquido e a seconda dello<br />

6 spessore del muro, viene calcolata la quantità <strong>di</strong> prodotto<br />

per ogni bottiglia.<br />

8muro reintonacato<br />

lizzano per gli interventi <strong>di</strong> risanamento. Le modalità d’impiego,<br />

le quantità e l’incidenza degli stessi sono orientative.<br />

È opportuno attenersi sempre alle istruzioni dello specifico<br />

materiale.<br />

Antisale – impregnante per il trattamento <strong>di</strong> murature con affioramenti salini<br />

Cosa Modalità <strong>di</strong> impiego<br />

Prodotto liquido monocomponente che, unitamente<br />

all’applicazione <strong>di</strong> intonaco deumi<strong>di</strong>ficante facilita l’evaporazione<br />

dell’umi<strong>di</strong>tà contenuta nel muro. Si realizza così sulle<br />

murature uno strato idrofobico che impe<strong>di</strong>sce ai sali<br />

<strong>di</strong>sciolti nell’acqua <strong>di</strong> affiorare in superficie, mantenendo la<br />

naturale traspirabilità dei supporti.<br />

Sulle superfici precedentemente stonacate al vivo, o<br />

comunque prive <strong>di</strong> parti friabili, si applicherà water-proof in<br />

almeno due mani, bagnato su bagnato; l’applicazione potrà<br />

essere fatta a pennello o con airless a bassa pressione, meglio<br />

se su supporto asciutto. Incidenza: da litri 0,30 a litri 0,60/m2<br />

in funzione del grado <strong>di</strong> assorbimento delle murature.<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

Lattice acrilico - emulsione <strong>di</strong> un polimero acrilico idonea per mo<strong>di</strong>ficare le proprietà meccaniche<br />

delle malte a base <strong>di</strong> leganti idraulici<br />

Cosa Modalità <strong>di</strong> impiego<br />

Le malte ad<strong>di</strong>ttivate migliorano la resistenza alla compressione,<br />

alla flessione, alla trazione e all'abrasione. Conferisce<br />

alle malte una eccellente adesione sui più comuni supporti;<br />

inoltre, la natura acrilica conferisce una maggiore<br />

inerzia chimica con applicazioni <strong>di</strong> malte sottili; è quin<strong>di</strong><br />

ideale per lavori <strong>di</strong> ripristino o rappezzatura.<br />

Il confronto con altri sistemi<br />

Elettrosmosi/elettrocinesi<br />

Questo sistema si basa su un principio ben noto in fisica.<br />

Ogni e<strong>di</strong>ficio ha una carica elettrica normalmente molto<br />

bassa, ma sufficiente per creare un campo elettrico che permette<br />

all’umi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> risalire per via capillare nel muro.<br />

Invertendo artificialmente questa carica elettrica, si inverte<br />

l’andamento dell’umi<strong>di</strong>tà nei capillari, portandola verso il<br />

basso e quin<strong>di</strong> verso il suolo. L’inversione del campo elettrico<br />

avviene me<strong>di</strong>ante l’installazione <strong>di</strong> elettro<strong>di</strong> nel muro<br />

sopra e sotto il livello del terreno, tramite i quali viene trasmessa<br />

corrente elettrica a bassissima tensione. Mentre questo<br />

sistema funziona bene in laboratorio, pone, però, alcuni<br />

problemi in cantiere in quanto, ogni e<strong>di</strong>ficio, a parte le carica<br />

naturale <strong>di</strong> elettricità, è anche soggetto a «correnti vaganti»,<br />

che sono, normalmente, superiori a quelle usate per il<br />

Può essere usato come boiacca <strong>di</strong> ripresa <strong>di</strong> getto, come<br />

malta <strong>di</strong> rasatura e come ad<strong>di</strong>tivo per malte e boiacche osmotiche.<br />

Si consiglia <strong>di</strong> miscelare prima il lattice e acqua e poi<br />

aggiungere il tutto alla miscela secca.<br />

Intervento <strong>di</strong> risanamento - intonaco deumi<strong>di</strong>ficante a base <strong>di</strong> calce idraulica naturale<br />

Cosa Modalità <strong>di</strong> impiego<br />

È un intonaco premiscelato in polvere a base <strong>di</strong> calce<br />

idraulica ad<strong>di</strong>tivata con agenti che aumentano notevolmente<br />

la superficie porosa. Aggiungendo acqua nelle dovute proporzioni<br />

si ottiene il prodotto pronto all'uso. Le sue proprietà<br />

lo rendono ideale per il risanamento <strong>di</strong> murature degradate<br />

dall'umi<strong>di</strong>tà ascendente o <strong>di</strong> condensa in quanto permettono<br />

una evaporazione rapida e continua dell'umi<strong>di</strong>tà.<br />

Essendo un intonaco a base <strong>di</strong> calce idraulica naturale, è<br />

particolarmente in<strong>di</strong>cato per il risanamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici storici<br />

dove si presentano residui <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà o rischio <strong>di</strong> efflorescenze<br />

saline e formazione <strong>di</strong> condensa. Pur avendo una buona<br />

idrorepellenza non è in<strong>di</strong>cato per l'uso su murature controterra<br />

dove ci siano rischi <strong>di</strong> infiltrazioni laterali <strong>di</strong> acqua, se non<br />

previa impermeabilizzazione delle murature con il cemento<br />

osmotico es. coxosmotic.<br />

Istruzioni per l'applicazione del risanamento<br />

- Stonacare le murature umide fino al vivo per l'altezza <strong>di</strong> circa1m sopra l'umi<strong>di</strong>tà;<br />

- le murature dovranno essere portate al vivo. Andranno quin<strong>di</strong> rimosse tutte le parti friabili e inconsistenti, me<strong>di</strong>ante<br />

spazzolatura, idrolavaggio, sabbiatura o picchettatura;<br />

- eventuali buchi o vuoti nelle murature andranno regolarizzati con pezzi <strong>di</strong> mattone murati con malta bastarda;<br />

-nel caso si presentassero affioramenti salini, eseguire un trattamento con antisale applicandolo a spruzzo o pennello<br />

in 2 mani, bagnato su bagnato. Contiene solvente; bisognerà quin<strong>di</strong> proteggere eventuali materiali che potrebbero<br />

essere deteriorati dal solvente come per esempio le guaine bituminose;<br />

- dopo 24 ore dall'applicazione <strong>di</strong> waterproof/s eseguire uno sprizzo <strong>di</strong> aggrappo "aperto" cioè non coprente, con malta<br />

cementizia semiliquida, ad<strong>di</strong>ttivata con lotte acrilico in ragione <strong>di</strong> 1 litro ogni 3-4 litri <strong>di</strong> acqua;<br />

- dopo 24 ore dall'applicazione del rinzaffo, è possibile eseguire l'intonacatura nello spessore minimo <strong>di</strong> 2 cm, è pronto<br />

all'uso e va impastato in betoniera per non più <strong>di</strong> 5 minuti, aggiungendo solo il 20% <strong>di</strong> acqua (5 It per un sacco da<br />

kg 25). Non va aggiunto nulla al <strong>di</strong> fuori dell'acqua;<br />

- l'intonaco potrà essere finito con finiture minerali traspiranti.<br />

funzionamento del sistema, che viene quin<strong>di</strong> neutralizzato.<br />

Da varie prove fatte sembra che il sistema riduca in parte<br />

l’umi<strong>di</strong>tà nelle murature, ma non la elimini completamente.<br />

C’è da considerare, inoltre, che il sistema necessita <strong>di</strong><br />

manutenzione.<br />

Iniezione a pressione<br />

Questo sistema consiste nel creare una barriera alla base<br />

delle murature, iniettando a pressione un prodotto impermeabilizzante.<br />

I prodotti utilizzati si <strong>di</strong>vidono in due gruppi:<br />

- quelli che otturano i capillari:<br />

- quelli che li rendono impermeabili. Nella prima <strong>categoria</strong>,<br />

non si è mai trovalo un prodotto che avesse una flui<strong>di</strong>tà<br />

tale da garantire l’otturazione <strong>di</strong> tutti i capillari, quin<strong>di</strong> questa<br />

tecnica è decaduta. Invece, l’utilizzo <strong>di</strong> prodotti impermeabilizzanti<br />

è abbastanza <strong>di</strong>ffuso. Questo sistema può essere<br />

efficace se applicato secondo le norme vigenti su muri <strong>di</strong><br />

191


192<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

basso spessore con mattoni compatti e legante sano (normalmente<br />

su e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> età inferiore ai 60/70 anni), mentre, su e<strong>di</strong>fici<br />

più vecchi o con murature più spesse, dove il legame non è più<br />

coerente, c’è il rischio <strong>di</strong> incontrare vuoti o fessurazioni <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>verse <strong>di</strong>mensioni. Utilizzando un sistema a pressione <strong>di</strong> alcune<br />

atmosfere su muri vetusti, il liquido potrebbe cercare la via<br />

più semplice, rischiando <strong>di</strong> riempire fessure o vuoti, non realizzando,<br />

quin<strong>di</strong>, la saturazione dei capillari.<br />

Taglio meccanico<br />

Il taglio meccanico (detto anche tagliamuro) consiste nel<br />

creare un <strong>di</strong>stacco su tutta la sezione tra fondazioni e muro<br />

stesso. Normalmente, il taglio viene effettuato con una sega<br />

meccanica. Nella fessura creata viene inserito del materiale<br />

impermeabile che consiste, normalmente, in fogli <strong>di</strong> plastica,<br />

bituminosi o lastre <strong>di</strong> piombo. Questo sistema pur essendo<br />

poco costoso ha alcuni gravi limiti. Anzitutto può essere applicato<br />

solo su muri in mattone o tufo <strong>di</strong> spessore non superiore a<br />

50 cm. Sono da escludere interventi su muri misti, <strong>di</strong> sasso, a<br />

sacco ecc. e su tutti i muri <strong>di</strong> spessore oltre 50 cm. Inoltre, l’intervento<br />

pone gravi problemi <strong>di</strong> statica nell’e<strong>di</strong>ficio. Altre limitazioni<br />

a questo tipo <strong>di</strong> intervento sono lo zone intorno agli<br />

impianti (elettricità, gas. acqua, scarichi, ecc.), dove non si può<br />

tagliare non avendo, quin<strong>di</strong>, soluzione <strong>di</strong> continuità. Pertanto,<br />

Provviste per la formazione dell’oggetto U.M. Quantità<br />

1 Nell’analisi non è compresa la reintonacatura ed eventuali altre rifiniture tipo tinteggiatura.<br />

in queste zone l’umi<strong>di</strong>tà può continuare a risalire. Il taglio meccanico<br />

è il sistema tra<strong>di</strong>zionale forse ancora oggi il più usato.<br />

Occorre comunque precisare che il semplice taglio della muratura<br />

e successivo inserimento <strong>di</strong> fogli <strong>di</strong> vetroresina o pvc liscio<br />

è vietato nelle zone sismiche in quanto compromette la staticità<br />

delle murature stesse.<br />

Analisi dei costi<br />

Risanamento delle murature – barriera chimica contro l’umi<strong>di</strong>tà<br />

<strong>di</strong> risalita capillare 1<br />

Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> impregnazione localizzata per formare,<br />

all’interno delle murature, una barriera continua, “tipo poter<br />

cox”. ottenuta me<strong>di</strong>ante perforazione delle murature con fori Ø<br />

28 mm su una linea <strong>di</strong> 20 cm superiore alla quota più alta (interno-esterno)<br />

con interasse tra foro e foro <strong>di</strong> 15 cm.<br />

Il foro dovrà avere una profon<strong>di</strong>tà pari allo spessore della<br />

muratura meno 5 cm e su ognuno vorranno immessi dei <strong>di</strong>ffusori<br />

adatti a fare assorbire in maniera omogenea a lenta <strong>di</strong>ffusione,<br />

quin<strong>di</strong> senza forzatura alcuna, il formulalo a baso <strong>di</strong> propiltrimetossisilano.<br />

che reagendo con i gruppi idrossilici presenti nei<br />

materiali contenenti silicati, crea un trattamento idrofobico<br />

molecolare ancorato chimicamenle al supporto, impedendo così<br />

la risalita dell’acqua per capillarità nelle murature trattate.<br />

Prezzo<br />

unitario<br />

Totale<br />

Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> impregnazione localizzata per formare,<br />

all'interno delle murature, una barriera continua,<br />

"tipo peter cox" come sopra descritto cm 30 3,10 93,000<br />

Totale costi primari 93,000<br />

Spese generali nella misura del 13% 12,090<br />

Utile d'impresa<br />

10% x (totali costi primari + spese generali) 10,509<br />

Prezzo <strong>di</strong> applicazione arrotondato euro/m 115,60<br />

Costo per ogni metro lineare (euro/m) <strong>di</strong> muratura a due teste (spessore circa 30 cm)<br />

Provviste per la formazione dell’oggetto U.M. Quantità<br />

Prezzo<br />

unitario<br />

Totale<br />

Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> impregnazione localizzata per formare,<br />

all'interno delle murature, una barriera continua,<br />

"tipo peter cox" come sopra descritto cm 30 3,10 46,500<br />

Totale costi primari 46,500<br />

Spese generali nella misura del 13% 6,045<br />

Utile d'impresa<br />

10% x (totali costi primari + spese generali) 5,254<br />

Prezzo <strong>di</strong> applicazione arrotondato euro/m 57,80<br />

Costo per ogni metro lineare (euro/m) <strong>di</strong> muratura a una testa (spessore circa 15 cm)<br />

n. 2-3/2005


Taglio meccanico antisismico<br />

II taglio meccanico (detto anche tagliamuro) consiste nel<br />

creare un <strong>di</strong>stacco su tutta la sezione tra fondazioni e muro<br />

stesso. Normalmente, il taglio viene effettuato con una sega<br />

meccanica; nella fessura creata viene inserito del materiale<br />

impermeabile che consiste, normalmente, in fogli <strong>di</strong> plastica,<br />

bituminosi o lastre <strong>di</strong> piombo. Questo sistema pur essendo<br />

poco costoso ha alcuni gravi limiti. Anzitutto, può essere applicato<br />

solo su muri in mattone o tufo <strong>di</strong> spessore non superiore a<br />

50 cm. Sono da escludere interventi su muri misti, <strong>di</strong> sasso, a<br />

sacco ecc. e tutti muri <strong>di</strong> spessore oltre 50 cm. Inoltre, l’intervento<br />

pone gravi problemi <strong>di</strong> statica nell’e<strong>di</strong>ficio. Altre limitazioni<br />

a questo tipo <strong>di</strong> intervento,sono le zone intorno agli<br />

impianti (elettricità, gas, acqua, scarichi ecc.), dove non si può<br />

tagliare non avendo, quin<strong>di</strong>, soluzione <strong>di</strong> continuità. Pertanto,<br />

in queste zone l’umi<strong>di</strong>tà può continuare a risalire. Il taglio meccanico<br />

è il sistema tra<strong>di</strong>zionale forse ancora oggi più usato.<br />

Occorre, comunque, precisare che il semplice taglio della<br />

muratura e successivo inserimento <strong>di</strong> fogli <strong>di</strong> vetroresina o<br />

PVC liscio è vietato nelle zone sismiche in quanto compromette<br />

la staticità delle murature stesse.<br />

Il proce<strong>di</strong>mento e il materiale che riteniamo tra i più vali<strong>di</strong><br />

è quello <strong>di</strong> seguito descritto.<br />

Sistema Umiblok<br />

Barriera contro l’umi<strong>di</strong>tà ascendente per qualsiasi tipo <strong>di</strong><br />

muratura non compromettente la staticità delle murature stesse.<br />

È costituita da elementi in PVC immaschiati e con alette <strong>di</strong> particolare<br />

conformazione (figura2). Le caratteristiche peculiari<br />

dell’intervento sono: la tipologia del taglio della muratura, la<br />

garanzia <strong>di</strong> una barriera impermeabile in continuo la saturazione<br />

del taglio con malte speciali, il non compromettere i parametri<br />

<strong>di</strong> resistenza della muratura (riquadro 1).<br />

n. 2-3/2005<br />

fig. 2 - Elementi in PVC maschio-femmina<br />

<strong>di</strong> particolare conformazione<br />

Deumi<strong>di</strong>ficazione elettrofisica delle murature<br />

La tecnologia KalibraDRY® è una tecnologia innovativa<br />

per eliminare l’umi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> risalita, non è invasiva, non <strong>di</strong>struttiva<br />

senza elettro<strong>di</strong> né fili nelle murature. Elimina definitivamente<br />

l’umi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> risalita capillare in tutti i tipi <strong>di</strong> strutture,<br />

storiche, architettoniche, ville ed e<strong>di</strong>fici pubblici, condomini,<br />

scuole ecc.. il tutto senza toccare nulla, ossia senza interventi<br />

murari <strong>di</strong>struttivi, senza annegare elettro<strong>di</strong> nelle murature,<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

Tipologia del taglio della muratura<br />

Avanzamento molto contenuto del taglio con un<br />

minimo <strong>di</strong> 20 cm grazie alla misura delle bande del profilato<br />

<strong>di</strong> cm 9,5. L’avanzamento del taglio meccanico<br />

interessa tutto lo spessore della muratura mentre, per<br />

quanto riguarda la <strong>di</strong>rezione longitu<strong>di</strong>nale della stessa,<br />

l’avanzamento viene valutato in funzione dei tipo <strong>di</strong><br />

muratura da risanare. Se la qualità della muratura è scarsa,<br />

oppure ci si trova in presenza <strong>di</strong> mattoni legati con<br />

terra cruda, o ad<strong>di</strong>rittura in presenza <strong>di</strong> ciottolame impastato<br />

con malte molto deteriorate, l’avanzamento ridotto<br />

al minimo (20 cm circa) è un ottima soluzione per conservare<br />

integro l’esistente senza provocare lesioni locali,<br />

assestamenti complessivi e ad<strong>di</strong>rittura crollo <strong>di</strong> porzioni<br />

<strong>di</strong> muratura. Il procedere con un avanzamento dei taglio<br />

meccanico molto ridotto è reso possibile dalle bande del<br />

profilato UMIBLOK che misurano 9,5 cm in sviluppo longitu<strong>di</strong>nale.<br />

Garanzia <strong>di</strong> una barriera impermeabile<br />

in continuo<br />

Formazione <strong>di</strong> una particolare barriera impermeabile<br />

in continuo a tenuta per la larghezza e la lunghezza desiderata.<br />

Garanzia <strong>di</strong> un sistema sotto il controllo visivo<br />

dell’operatore. Le bande del profilato si agganciano fra<br />

<strong>di</strong> loro formando una base impermeabile in continuo, a<br />

tenuta per tutta la larghezza e la lunghezza desiderata. La<br />

semplicità degli innesti fra i vari componenti permettendo<br />

<strong>di</strong> controllare facilmente la continuità della barriera:<br />

il controllo visivo dell’operatore è sufficiente quin<strong>di</strong> per<br />

verificare la qualità per tutto lo sviluppo realizzato. La<br />

giunzione fra gli elementi UMIBLOK ha dato nel tempo dei<br />

buoni risultati. La particolare conformazione <strong>di</strong> immaschiamento<br />

adottato rende particolarmente agevole la<br />

posa in opera anche con avanzamenti molto contenuti e<br />

inoltre si è <strong>di</strong>mostrato capace <strong>di</strong> contrastare efficacemente<br />

la forma della risalita capillare dell’umi<strong>di</strong>tà. Sono state<br />

portate a termine varie prove <strong>di</strong> laboratorio che <strong>di</strong>mostrano<br />

che la conformazione geometrica adottata per<br />

questa giunzione (con la forma ad U risvoltato e a cilindro<br />

debitamente contrastanti a pressione) impe<strong>di</strong>sce la<br />

risalita capillare dell’acqua. In questo modo si forma una<br />

efficace base impermeabile in continuo.<br />

Saturazione del taglio con malte speciali - assenza<br />

<strong>di</strong> assestamenti<br />

Riempimento del taglio con malta espansiva per evitare<br />

assestamenti e successive cavillature nella muratura<br />

(ad<strong>di</strong>tivo tipo: Dilacon - ANIC).<br />

Non compromette i parametri <strong>di</strong> resistenza della<br />

muratura<br />

La particolare conformazione del profilato insieme<br />

alle particolari malte <strong>di</strong> riempimento utilizzate, non compromette<br />

i parametri <strong>di</strong> resistenza statica della muratura.<br />

Riquadro 1 - Sistema Umiblok:<br />

caratteristiche peculiari dell’intervento<br />

193


194<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

1Taglio meccanico della muratura per tutto lo spessore.<br />

senza tagli nelle strutture né interventi strutturali <strong>di</strong> alcun<br />

tipo. L’acqua è una delle poche cose che riesce a vincere la<br />

forza <strong>di</strong> gravità, e ciò è dovuto essenzialmente al fenomeno<br />

fisico della capillarità. L’acqua risale nelle murature attraverso<br />

il movimento delle sue molecole nei sottili capillari interni<br />

ai materiali <strong>di</strong> costruzione, questo in parte a causa del campo<br />

magnetico terrestre, e in parte per le scariche elettriche tra lo<br />

strato limite dei capillari e le molecole dell’acqua; questa<br />

carica è anche in<strong>di</strong>cata come corrente potenziale o resistenza<br />

potenziale.<br />

Descrizione e funzionamento<br />

Si trattò <strong>di</strong> una piccola apparecchiatura (<strong>di</strong>mensioni<br />

simili a una scatola <strong>di</strong> scarpe) ali-mentata semplicemente a<br />

220 v, con un assorbimento <strong>di</strong> soli 2 w (consumo in un<br />

anno circa 3 euro) (figura 3), che genera delle debolissime<br />

onde elettromagnetiche biocompalibili. Questo campo elettromagnetico<br />

<strong>di</strong>sturba il campo elettrico ingenerato attorno<br />

alla molecola dell’acqua e crea <strong>di</strong> fatto un effetto slegante<br />

(figura 4).<br />

Le molecole dell’acqua cosi liberate possono, quin<strong>di</strong>,<br />

defluire dagli stessi capillari per forza <strong>di</strong> gravità al terreno<br />

o evaporare dalla vicina superficie, se questa rende possibile<br />

la traspirazione all’ambiente circostante. Questa appa-<br />

FASI OPERATIVE<br />

2Lavaggio con spruzzatura <strong>di</strong> acqua per eliminare i residui<br />

all'interno del taglio<br />

3Iniezione <strong>di</strong> miscela cementizia a completa saturazione<br />

Inserimento del profilato coestruso Umiblok S, nel taglio.<br />

del taglio, eseguita con pompa. 4<br />

recchiatura è assolutamente innocua.<br />

Le deboli onde elettromagnetiche che genera sono assolutamente<br />

biocompatibili e non dannose per l’uomo, come<br />

da certificazione rilasciata dal Laboratorio Cermet <strong>di</strong> Bologna.<br />

La loro intensità è ad<strong>di</strong>rittura inferiore al normale<br />

impianto elettrico <strong>di</strong> casa.<br />

Nessun genere <strong>di</strong> effetti lesivi per la salute. Car<strong>di</strong>ostimolatori,<br />

apparecchiature elettroniche sofisticate, come per<br />

esempio computer o strumentazioni tecniche similari, non<br />

sono influenzati dal proce<strong>di</strong>mento. Il raggio d’azione è <strong>di</strong><br />

circa 15 metri in senso sferico, ossia una grande sfera dal<br />

<strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 30 metri (figura 5). Si immagini, quin<strong>di</strong>, una<br />

enorme sfera virtuale tri<strong>di</strong>mensionale, che in planimetria<br />

riesce a coprire oltre 500 m?.<br />

Tutto quello che viene racchiuso all’interno <strong>di</strong> questa<br />

grande sfera subisce il processo <strong>di</strong> deumi<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> cui<br />

si parlava prima, coinvolgendo anche muri <strong>di</strong>visori <strong>di</strong> qualsiasi<br />

spessore, pilastri, muri portanti anche enormi, pavimenti<br />

e arrivando anche al <strong>di</strong> sotto delle fondazioni, senza<br />

tuttavia alterare la composizione del terreno. Diciamo che<br />

l’acqua viene ricacciata nel terreno sottostante efino a<br />

quando si troverà opposta l’azione della nostra macchina,<br />

per un principio fisico non potrà più risalire.<br />

n. 2-3/2005


fig 3 - Apparecchio per la deumi<strong>di</strong>ficazione elettrofisica<br />

Quanto dura il proce<strong>di</strong>mento?<br />

A seconda del tipo <strong>di</strong> materiale, si hanno risultati molto<br />

evidenti già dalla 6/8 settimana, raggiungendo valori idonei<br />

a definire una struttura asciutta in un tempo massimo <strong>di</strong> 24<br />

mesi. In rari casi molto complessi si è raggiunto il risultato<br />

prefissato entro i 36 mesi.<br />

Referenze<br />

Le referenze sono centinaia in Italia, anche su siti prestigiosi<br />

come Palazzo TE a Mantova o la Basilica <strong>di</strong> S.<br />

Ambrogio a Milano, e anche in Europa. In quasi tutti i siti<br />

dove sono state installate le apparecchiature è stato sempre<br />

eliminato o comunque molto ridotto il problema dell’umi<strong>di</strong>tà<br />

da risalita capillare.<br />

Come si fanno le misurazioni dell’umi<strong>di</strong>tà<br />

Normalmente le misurazione dell’umi<strong>di</strong>tà, e le conseguenti<br />

verifiche sulle <strong>di</strong>minuzioni, sono affidate a Istituti o<br />

Enti legalmente riconosciuti che effettuano le misurazioni<br />

fig 4 - II campo elettromagnetico, generato dall’apparecchiatura,<br />

crea <strong>di</strong> fatto un effetto slegante<br />

n. 2-3/2005<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

tramite l’unico sistema riconosciuto legalmente anche dal<br />

CNR - ICR ossia le prove gravimetriche e, all’occorrenza,<br />

anche le termografie.<br />

Le <strong>di</strong>tte <strong>di</strong> grande serietà, se non si raggiungono i risultati<br />

previsti per una struttura definita sana e asciutta, entro<br />

il termine massimo <strong>di</strong> 36 mesi, rimborsano totalmente le<br />

spese <strong>di</strong> acquisto delle apparecchiature. In ogni caso la<br />

garanzia integrale è prevista per i primi 3 anni. Dopo, un<br />

modesto canone annuo <strong>di</strong> soli 96 euro da <strong>di</strong>ritto alla garanzia<br />

a vita.<br />

fig 5 - Raggio d’azione<br />

Costi e vantaggi<br />

I costi sono assolutamente inferiori a interventi <strong>di</strong> tipo<br />

tra<strong>di</strong>zionale, che, comunque, dopo qualche anno, ripropongono<br />

il problema. Infatti, tranne qualche miracolo, non<br />

possiamo “sollevare l’e<strong>di</strong>ficio”, isolarlo definitivamente e<br />

rimetterlo al suo posto. Con questa apparecchiatura, si ha la<br />

certezza dei risultati, non bisogna chiudere al pubblico per<br />

lavori e<strong>di</strong>li le strutture da deumi<strong>di</strong>ficare, non si sporca e<br />

rompe nulla e, in ogni caso, si tratta <strong>di</strong> un intervento assolutamente<br />

reversibile (per l’applicazione bastano 4 tasselli<br />

fischer).<br />

Principio <strong>di</strong> funzionamento<br />

Il sistema SKM è basato essenzialmente sul principio<br />

fisico delle forze elettromagnetiche che nascono per l’interazione<br />

tra il campo elettromagnetico induttore prodotto<br />

dal nostro strumento e quello indotto sulla muratura prodotto<br />

nelle molecole dell’acqua considerate come <strong>di</strong>poli<br />

elettrici e magnetici. Più precisamente:<br />

- dal punto <strong>di</strong> vista magnetico, quando si viene a formare<br />

un campo magnetico esterno, il campo indotto prodotto<br />

sulla molecola produrrà uno spostamento del suo <strong>di</strong>polo<br />

concorde o <strong>di</strong>scorde al campo magnetico induttore a secondo<br />

del tipo <strong>di</strong> sostanza cui è composta la molecola. Essendo<br />

l’acqua classificata tra le sostanze <strong>di</strong>amagnetiche, queste<br />

godono della proprietà <strong>di</strong> essere respinte in zone in cui il<br />

195


196<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

campo magnetico induttore è più debole poiché la loro<br />

debole magnetizzazione ha verso opposto a quella del campo<br />

magnetico esterno. Nasce quin<strong>di</strong> una modesta forza <strong>di</strong><br />

repulsione, che induce la molecola dell’acqua (<strong>di</strong>polo) a<br />

opporsi alla <strong>di</strong>rezione del campo magnetico induttore e<br />

quin<strong>di</strong> la spinge verso il terreno;<br />

- dal punto <strong>di</strong> vista elettrico, ricordando che l’acqua - a<br />

causa della sua natura <strong>di</strong>polare - sarà sempre attratta, all’interno<br />

<strong>di</strong> un campo elettrico, dal polo negativo, ossia sarà<br />

<strong>di</strong>retta dal polo positivo (muratura ad altezza h) al polo<br />

negativo (terreno a potenziale zero), immersa nel campo<br />

elettrico indotto, sarà trascinata verso il terreno;<br />

- dal punto <strong>di</strong> vista energetico, essendo il campo elettrico<br />

variabile, lo sarà anche quello indotto sul <strong>di</strong>polo elettrico<br />

dell’acqua. Ciò produrrà una vibrazione or<strong>di</strong>nata delle<br />

molecole, che incrementando l’agitazione termica molecolare,<br />

produrrà una ulteriore energia cinetica, che verrà, a<br />

sua volta, <strong>di</strong>ssipata in calore, per incrementato attrito tra le<br />

molecole, contribuendo quin<strong>di</strong>, in ultima analisi, alla evaporazione<br />

dell’acqua nella muratura.<br />

Il proce<strong>di</strong>mento<br />

Il proce<strong>di</strong>mento nasce dagli stu<strong>di</strong> e dalle sperimentazioni<br />

condotte al fine <strong>di</strong> eliminare la formazione dell’umi<strong>di</strong>tà<br />

<strong>di</strong> risalita e <strong>di</strong> conseguenza impe<strong>di</strong>re il progressivo deterioramento<br />

delle murature.<br />

L’ingresso e la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà è<br />

dovuto essenzialmente al fenomeno fisico della capillarità.<br />

Possiamo in<strong>di</strong>care con questo termine un fenomeno che si<br />

manifesta in modo inverso rispetto alla legge <strong>di</strong> gravità.<br />

Secondo questa legge, infatti, il liquido contenuto in due<br />

vasi comunicanti rimane allo stesso livello; quando uno dei<br />

due vasi ha <strong>di</strong>mensioni minime, delle anche capillari, ciò<br />

non si verifica ma il liquido sale nel vaso più stretto, tanto<br />

più alto quanto più è piccola la sua sezione.<br />

L’altezza <strong>di</strong> risalita dell’acqua, quin<strong>di</strong>, è inversamente<br />

proporzionale al <strong>di</strong>ametro dei pori del materiale da costruzione<br />

usato.<br />

Il contenuto dell’acqua trattenuta per capillarità può<br />

raggiungere e superare, in materiali molto igroscopici,<br />

come le malte e la maggioranza dei materiali da costruzione,<br />

il 30% del volume. Per ogni metro cubo <strong>di</strong> muratura è,<br />

dunque, possibile che vengano trattenuti anche 300 kg <strong>di</strong><br />

acqua. Nella pratica si riscontra comunque che la forza <strong>di</strong><br />

capillarità aumenta leggermente in presenza <strong>di</strong> temperature<br />

più basse, e aumenta in modo più evidente in presenza <strong>di</strong><br />

sali. Queste in<strong>di</strong>cazioni spiegano la <strong>di</strong>versa capacità <strong>di</strong> risalita<br />

capillare che si può riscontrare in un e<strong>di</strong>ficio costruito<br />

con gli stessi materiali perché influenzato dal terreno e dall’esposizione.<br />

L’umi<strong>di</strong>tà risale nelle murature attraverso il movimento<br />

delle molecole dell’acqua nei sottili capillari interni ai<br />

materiali <strong>di</strong> costruzione, questo in parte a causa del campo<br />

magnetico terrestre, e in parte per le scariche elettriche tra<br />

lo strato limite dei capillari e le molecole dell’acqua, questa<br />

carica è anche in<strong>di</strong>cata come corrente potenziale o resistenza<br />

potenziale.<br />

La tecnologia <strong>di</strong> deumi<strong>di</strong>ficazione KalibraDRY* genera<br />

un debole campo elettromagnetico che <strong>di</strong>sturbando il campo<br />

elettrico ingenerato attorno alla molecola dell’acqua<br />

crea un effetto slegante.<br />

Le molecole dell’acqua cosi liberate possono, quin<strong>di</strong>,<br />

defluire dagli stessi capillari per forza <strong>di</strong> gravita al terreno<br />

o evaporare dala vicina superficie, se questa rende possibile<br />

la traspirazione all’ambiente circostante.<br />

Tramite opportuni circuiti, collocati in una piccola<br />

apparecchiatura <strong>di</strong>rettamente sull’opera in muratura, si attiva<br />

un processo completo <strong>di</strong> deumi<strong>di</strong>ficazione (trasporto<br />

d’acqua verso il terreno).<br />

Le con<strong>di</strong>zioni necessarie perché si verifichi tale effetto<br />

sono:<br />

- il mantenimento <strong>di</strong> un campo elettromagnetico indotto<br />

interagente con i <strong>di</strong>poli dell’acqua, localizzata nel terreno e<br />

nell’opera muraria;<br />

- una configurazione hardware che abiliti l’apparecchio<br />

ad alimentare il campo richiesto;<br />

- la non presenza <strong>di</strong> alcun effetto schermo che agisce sul<br />

lavoro in muratura da deumi<strong>di</strong>ficare e che lo protegge da<br />

onde elettromagnetiche (del tipo a gabbia <strong>di</strong> Faraday).<br />

L’apparecchio, installato preferibilmente all’interno dell’e<strong>di</strong>ficio<br />

e possibilmente al <strong>di</strong> sopra del livello massimo <strong>di</strong><br />

umi<strong>di</strong>tà visibile, permette la deumi<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> tutta la<br />

struttura. comprese le pareti interne e le pavimentazioni a<br />

contatto con il terreno, rientrante nel campo <strong>di</strong> azione, a<br />

livello sferico, dell’apparecchio stesso.<br />

L’evolversi del processo <strong>di</strong> deumi<strong>di</strong>ficazione, costituito<br />

dalla <strong>di</strong>minuzione percentuale dell’umi<strong>di</strong>tà contenuta nell’opera<br />

muraria, è verificato tramite misurazioni effettuate<br />

con il metodo CM (del carburo <strong>di</strong> calcio).<br />

I risultati ottenuti sono registrati in una scheda a rapporto<br />

<strong>di</strong> misurazione, e i rispettivi risultati annotati e riportali<br />

in misure su data sheet (tabulati). Prima misurazione:<br />

durante o dopo l’installazione del sistema; misurazione <strong>di</strong><br />

controllo; dopo 4-6 settimane, poi a intervalli <strong>di</strong> circa 6<br />

mesi o secondo necessità.<br />

Eccezioni<br />

I fenomeni <strong>di</strong> seguito descritti possono alterare l’effetto<br />

<strong>di</strong> deumi<strong>di</strong>ficazione:<br />

- l’umi<strong>di</strong>tà è causata da acqua che arriva dall’esterno<br />

(acqua che esercita una pressione). In questo caso, il problema<br />

è costituito esclusivamente e soltanto dai punti stessi<br />

su cui agisce il flusso e non dalla muratura posta al <strong>di</strong><br />

sopra:<br />

- la <strong>di</strong>minuzione dell’umi<strong>di</strong>tà può essere <strong>di</strong>sturbala e<br />

ritardata da ostacoli <strong>di</strong> costruzione esistenti (quali per<br />

esempio infiltrazioni <strong>di</strong> acido silicico nel materiale <strong>di</strong><br />

riporto, nelle piastre <strong>di</strong> struttura ecc.):<br />

- porzioni <strong>di</strong> muratura rinforzati con eccessivo ferro<br />

risultano tali da costituire una gabbia <strong>di</strong> Faraday che ostacolerebbe,<br />

certamente, la trasmissione delle onde elettromagnetiche;<br />

- i sali depositatisi nell’intonaco (efflorescenza) hanno<br />

effetto igroscopico e quin<strong>di</strong> in presenza <strong>di</strong> forte umi<strong>di</strong>tà<br />

atmosferica l’intonaco appare sempre bagnato.<br />

Ren<strong>di</strong>mento<br />

Con l’applicazione del metodo, si può co-statare, in un<br />

periodo me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 6 settimane, una <strong>di</strong>minuzione d’umi<strong>di</strong>tà,<br />

misurata in proporzione <strong>di</strong> percentuale <strong>di</strong> peso, <strong>di</strong> circa il<br />

n. 2-3/2005


20%-50%. In funzione del tipo <strong>di</strong> materiale con cui è stata<br />

realizzala l’opera muraria, si è rilevata, statisticamente, una<br />

<strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà pari a:<br />

Pietra <strong>di</strong> estrazione naturale dopo 6 settimane circa 20,1%<br />

Arenaria dopo 6 settimane circa 51,2%<br />

Mattone regolare dopo 6 settimane circa 44,7%<br />

Nelle settimane e nei mesi successivi, il processo continuerà<br />

più lentamente fino alla totale deumi<strong>di</strong>ficazione, per<br />

un periodo variabile da alcuni mesi fino a 2/3 anni, nei casi<br />

più complessi.<br />

I muri sono classificati:<br />

- secchi, se contengono un tasso d’umi<strong>di</strong>tà dall’1 al<br />

2,5%;<br />

- umi<strong>di</strong>, con umi<strong>di</strong>tà tra il 2,5 e il 5%;<br />

- bagnati, con umi<strong>di</strong>tà superiore al 5%.<br />

Per il funzionamento della tecnologia <strong>di</strong> deumi<strong>di</strong>ficazione<br />

l’apparecchio necessita un consumo <strong>di</strong> energia elettrica<br />

pari a circa 2 watt, equivalenti a pochi euro l’anno.<br />

Il campo elettromagnetico ingenerato è così debole che<br />

solo un sensibilissimo e moderno strumento <strong>di</strong> rilevazione<br />

riesce ad evidenziarlo, e secondo quanto <strong>di</strong>mostrato dalle<br />

certificazioni, può agire efficacemente sulle murature senza<br />

danneggiare assolutamente la salute <strong>di</strong> persone o animali.<br />

Campo d’azione<br />

Il proce<strong>di</strong>mento può essere utilizzato, senza alcuna limitazione,<br />

con tutti i materiali da costruzione, per esempio pietrame,<br />

mattoni, tufo, muratura mista e, spesso, anche cemento<br />

armato.<br />

In un e<strong>di</strong>ficio viene deumi<strong>di</strong>ficato ciò che si trova all’interno<br />

del raggio <strong>di</strong> azione dell’apparecchio, senza nessuna<br />

conseguenza per quanto rimane al <strong>di</strong> fuori, pareti esterne,<br />

pareti <strong>di</strong>visorie interne e persino i pavimenti degli ambienti a<br />

contatto con il terreno.<br />

È opportuno rimuovere tutte le superfici <strong>di</strong> intonaco che<br />

risultano molto impregnate <strong>di</strong> sali, in quanto sono fonte <strong>di</strong><br />

umi<strong>di</strong>tà igroscopica.<br />

Le tappezzerie fortemente inumi<strong>di</strong>te non asciugano, sempre,<br />

contemporaneamente all’opera muraria e pertanto devono<br />

essere cambiate.<br />

Per attivare l’impianto è sufficiente il semplice collegamento<br />

a una presa <strong>di</strong> corrente elettrica, pre<strong>di</strong>sposta vicino<br />

all’apparecchio.<br />

Ogni apparecchio è controllato dal produttore sulla sicurezza<br />

<strong>di</strong> funzionamento, viene installato da personale specializzato<br />

e successivamente non necessita <strong>di</strong> alcuna manutenzione.<br />

La <strong>di</strong>mostrazione del corretto funzionamento dell’apparecchio<br />

si ottiene tramite la perio<strong>di</strong>ca misurazione della percentuale<br />

<strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà, per verificarne la corrispondenza agli<br />

standard dei materiali da costruzione impiegati.<br />

Vantaggi del proce<strong>di</strong>mento-elettronico<br />

Privo <strong>di</strong> ogni tipo <strong>di</strong> effetto <strong>di</strong>struttivo per l’opera muraria,<br />

in quanto non necessita <strong>di</strong>:<br />

- nessuno taglio;<br />

1 Nell’analisi non è compresa la reintonacatura ed eventuali altre rifiniture tipo tinteggiatura.<br />

n. 2-3/2005<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

- nessuno scavo;<br />

- nessuna vibrazione sulle fondamenta, come si verifica<br />

per l’inserimento <strong>di</strong> piastre <strong>di</strong> vario genere;<br />

- nessuno intervento chimico; quin<strong>di</strong> notevolmente vantaggioso,<br />

anche per i costruttori, rispetto alle tecniche fino ad<br />

ora conosciute.<br />

L’applicazione della tecnologia avviene, esclusivamente,<br />

tramite specialisti parti-colarmente addestrati.<br />

Nell’importo della tecnologia sono comprese le seguenti<br />

prestazioni:<br />

- stu<strong>di</strong>o dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

- misurazione della percentuale <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà prima dell’installazione<br />

dell’apparecchio;<br />

- misurazioni dopo l’installazione dell’apparecchio.<br />

La prova sull’efficacia del metodo è fornita dai verbali <strong>di</strong><br />

misurazione che, <strong>di</strong>mostrando la progressiva deumi<strong>di</strong>ficazione,<br />

permettono al cliente <strong>di</strong> controllare in quanto tempo viene<br />

raggiunto l’obiettivo.<br />

Il produttore garantisce, entro 8 anni, una riduzione <strong>di</strong><br />

umi<strong>di</strong>tà nelle murature degli ambienti fuori terra fino a raggiungere<br />

i valori normali <strong>di</strong> circa 2,5/3,5% <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà residua,<br />

e negli ambienti sotterranei <strong>di</strong> circa 3,5% <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà residua.<br />

Questi valori si riferiscono all’umi<strong>di</strong>tà ascendente nelle<br />

murature, in presenza <strong>di</strong> una adeguata ventilazione!<br />

La tecnologia è garantita illimitatamente, così pure gli<br />

apparecchi, basta un piccolo canone <strong>di</strong> manutenzione annuo<br />

<strong>di</strong> 96 euro che comprende anche una visita annuale <strong>di</strong> verifica<br />

della tecnologia.<br />

Perplessità<br />

Per tutte le tecnologie e metodologie ci sono sempre<br />

coloro che nutrono perplessità per questo o quel sistema.<br />

Queste che chiamiamo “perplessità” sono a nostro avviso<br />

positive, in quanto <strong>di</strong>mostrano che il perito o lo specialista,<br />

che non conosce bene quella determinata tecnica e che non<br />

l’ha sperimentata personalmente, è molto professionale.<br />

Dovrà cercare quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> documentarsi in modo approfon<strong>di</strong>to<br />

ed eventualmente visionare alcune applicazioni già eseguite<br />

(almeno da 2 anni).<br />

Detto ciò riteniamo utile e doveroso segnalare alcune<br />

osservazioni <strong>di</strong> coloro che nutrono delle perplessità su questo<br />

metodo: «questo sistema funziona bene in laboratorio,<br />

pone, però, alcuni problemi in cantiere in quanto, ogni e<strong>di</strong>ficio,<br />

a parte le carica naturale <strong>di</strong> elettricità, è anche soggetto a<br />

correnti vaganti, che sono, normalmente, superiori a quelle<br />

usate per il funzionamento del sistema, che viene quin<strong>di</strong><br />

neutralizzato: da varie prove fatte sembra che il sistema riduca<br />

in parte l’umi<strong>di</strong>tà nelle murature, ma non la elimini completamente”.<br />

Analisi dei costi<br />

Risanamento delle murature - tagliamuro 1<br />

Risanamento totale <strong>di</strong> una parete in muratura degradata<br />

da umi<strong>di</strong>tà ascendente me<strong>di</strong>ante taglio meccanico della<br />

muratura medesima ed inserimento <strong>di</strong> elementi profilati in<br />

PVC nervati con alette, con successiva saturazione del taglio<br />

con malta pronta all’uso, antiritiro, ad alta resistenza, per<br />

ripristini e ancoraggi.<br />

197


198<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

Provviste per la formazione dell’oggetto U.M. Quantità<br />

Prezzo<br />

unitario<br />

Totale<br />

Taglio della muratura<br />

Operaio specializzato <strong>di</strong> 4° livello h 0,2000 21,278 4,256<br />

Usura degli utensili da taglio: lama, nastro ecc.<br />

Pulizia del taglio a mezzo getto d’acqua<br />

a stima 8,563<br />

Operaio qualificato <strong>di</strong> 2° livello h 0,0306 19,315 0,591<br />

Isolante “umiblok antisismico” in profilati <strong>di</strong> PVC m2 Taglio e inserimento dell’isolante “umiblok”<br />

0,3400 52,591 17,881<br />

Operaio specializzato <strong>di</strong> 3° livello h 0,0600 20,245 1,215<br />

Operaio specializzato <strong>di</strong> 3° livello<br />

Saturazione del taglio con malta pronta all’uso<br />

h 0,0833 20,245 1,686<br />

Malta pronto all’uso “concrete rock vf”<br />

Pulizia e stuccatura del taglio<br />

kg 6,3000 0,578 3,644<br />

Operaio specializzato <strong>di</strong> 3° livello h 0,0500 20,245 1,012<br />

Malta pronto all’uso “concrete rock vf” kg 0,5000 0,578 0,289<br />

Totale costi primari 39,173<br />

Spese generali nella misura del 13%<br />

Utile d'impresa<br />

5,088<br />

10% x (totali costi primari + spese generali) 4,422<br />

Prezzo <strong>di</strong> applicazione arrotondato euro/m 48,65<br />

Costo per ogni metro lineare (euro/m) <strong>di</strong> muratura a due teste (spessore circa 30 cm)<br />

Provviste per la formazione dell’oggetto U.M. Quantità<br />

Prezzo<br />

unitario<br />

Totale<br />

Taglio della muratura<br />

Operaio specializzato <strong>di</strong> 4° livello h 0,1166 21,278 2,481<br />

Usura degli utensili da taglio: lama, nastro ecc.<br />

Pulizia del taglio a mezzo getto d’acqua<br />

a stima 6,151<br />

Operaio qualificato <strong>di</strong> 2° livello h 0,1166 19,315 0,321<br />

Isolante “umiblok antisismico” in profilati <strong>di</strong> PVC m2 Taglio e inserimento dell’isolante “umiblok”<br />

0,1900 52,591 9,992<br />

Operaio specializzato <strong>di</strong> 3° livello h 0,0500 20,245 1,012<br />

Operaio specializzato <strong>di</strong> 3° livello<br />

Saturazione del taglio con malta pronta all’uso<br />

h 0,0686 20,245 1,389<br />

Malta pronto all’uso “concrete rock vf”<br />

Pulizia e stuccatura del taglio<br />

kg 3,3000 0,578 1,907<br />

Operaio specializzato <strong>di</strong> 3° livello h 0,0500 20,245 1,012<br />

Malta pronto all’uso “concrete rock vf” kg 0,5000 0,578 0,289<br />

Totale costi primari 24,554<br />

Spese generali nella misura del 13%<br />

Utile d'impresa<br />

3,192<br />

10% x (totali costi primari + spese generali) 2,775<br />

Prezzo <strong>di</strong> applicazione arrotondato euro/m 30,52<br />

Costo per ogni metro lineare (euro/m) <strong>di</strong> muratura a una testa (spessore circa 15 cm)<br />

«Consulente Immobiliare»<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO<br />

MAGGIORE RISPARMIO ENERGETICO<br />

Il “sesto carburante”; ossia il risparmio energetico<br />

ottenibile me<strong>di</strong>ante un migliore isolamento termico<br />

in e<strong>di</strong>lizia, costituisce potenzialmente il maggior<br />

fattore <strong>di</strong> risparmi. Dalla Danimarca una lezione <strong>di</strong><br />

connubio tra ricerca industriale avanzata, culto per<br />

l’ambiente e grande espressione architettonica<br />

Introduzione<br />

Oggi il 90% circa dell’approvvigionamento energetico<br />

mon<strong>di</strong>ale proviene da fonti non rinnovabili: petrolio, carbone,<br />

gas naturale, uranio. Le fonti rinnovabili, compresa la biomassa,<br />

restano penultime nella graduatoria dell’utilizzo energetico.<br />

I combustibili fossili a buon mercato costituiscono ancora oggi<br />

il fulcro dell’energetica della società moderna. Il potere decisionale<br />

in materia <strong>di</strong> approvvigionamento e strategia <strong>di</strong> prezzi<br />

dell’energia si concentra in un numero sempre minore <strong>di</strong> mani<br />

e spesso in regioni politicamente instabili. L’uso inefficiente<br />

dei combustibili fossili mette a rischio l’approvvigionamento<br />

energetico e la qualità della nostra vita. Inoltre contribuisce ai<br />

problemi <strong>di</strong> inquinamento dell’aria e alle emissioni <strong>di</strong> gas serra.<br />

Per quanto a molti possa apparire sorprendente, la più ampia<br />

fonte <strong>di</strong> energia non è il petrolio, ma il risparmio energetico. Il<br />

“sesto carburante” (dopo petrolio, carbone, gasnaturale, uranio<br />

e biomassa) - ossia il risparmio energetico ottenibile me<strong>di</strong>ante<br />

un migliore isolamento termico in e<strong>di</strong>lizia- costituisce potenzialmente<br />

il maggior fattore <strong>di</strong> risparmio in questo senso. Il<br />

“sesto carburante” è economico, pulito e soprattutto sostenibile.<br />

Migliora la qualità della vita e il comfort abitativo. Crea<br />

posti <strong>di</strong> lavoro. È tecnologicamente più che collaudato e non<br />

richiede ricerche ad altissima tecnologia.<br />

Ma la cosa più importante è che il “sesto carburante” costituisce<br />

una risorsa praticamente non sfruttata.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici sono i consumatori energetici più voraci. La<br />

<strong>di</strong>rettiva europea.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici sono i maggiori consumatori <strong>di</strong> energia, responsabili<br />

<strong>di</strong> oltre il 40% dell’utilizzo energetico nell’Unione europea.<br />

Riscaldamento, raffreddamento e con<strong>di</strong>zionamento costituiscono<br />

le principali cause dell’inefficienza nell’utilizzo energetico.<br />

Esiste quin<strong>di</strong> un ampio potenziale <strong>di</strong> risparmio energetico<br />

ancora non sfruttato. Oggi è possibile costruire una casa<br />

“passiva” qualitativamente perfetta ed economicamente<br />

abbordabile, che impiega il 90% <strong>di</strong> energia in meno rispetto<br />

alla casa me<strong>di</strong>a europea - e l’80% <strong>di</strong> energia in meno rispetto<br />

alla moderna casa costruita secondo i vigenti regolamenti e<strong>di</strong>lizi<br />

europei. Inoltre il costo <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> una casa “passiva”<br />

ben coibentata, ripartito sul ciclo <strong>di</strong> vita, è relativamente basso.<br />

La <strong>di</strong>rettiva 2002/91 fissa le performance energetiche delle<br />

nuove costruzioni e dei vecchi e<strong>di</strong>fici con superficie superiore<br />

<strong>di</strong> Attilio Carotti e Maria Elena Carotti<br />

ai 1000 m 2 nel momento in cui questi vengano ristrutturati. E<br />

particolarmente utile stabilire:<br />

- l’impatto della <strong>di</strong>rettiva sulle emissioni <strong>di</strong> CO 2<br />

- l’impatto dell’eventuale estensione della <strong>di</strong>rettiva agli e<strong>di</strong>fici<br />

esistenti aventi superficie inferiore ai 1000 m 2<br />

- valutare come può essere ridotto il consumo energetico<br />

per il raffrescamento nelle regioni a climi cal<strong>di</strong> del sud Europa;<br />

La tabella che segue ricapitola il potenziale tecnico se le<br />

misure della <strong>di</strong>rettiva fossero applicate a tutte le tipologie<br />

costruttive esistenti:<br />

- con l’applicazione della <strong>di</strong>rettiva si avrebbe una riduzione<br />

<strong>di</strong> emissioni <strong>di</strong> CO2 pari a 82 Mt/a;<br />

- questo potenziale può essere aumentato <strong>di</strong> 69 Mt/a se la<br />

<strong>di</strong>rettiva fosse applicata a tutti gli e<strong>di</strong>fici esistenti multifamiliari<br />

e non residenziali (<strong>di</strong>rettiva estesa agli e<strong>di</strong>fici > 200<br />

- estendendo la <strong>di</strong>rettiva in<strong>di</strong>stintamente a tutti gli e<strong>di</strong>fici il<br />

potenziale aumenterebbe <strong>di</strong> altre 316 Mt/a.<br />

I vecchi stabili sono i maggiori responsabili dello spreco <strong>di</strong><br />

energia. Per esempio i dati del rapporto <strong>di</strong> verifica energetica<br />

promossa dalle istituzioni danesi mostrano che 3 proprietari <strong>di</strong><br />

immobili su 4 potrebbero risparmiare parecchio danaro coibentando<br />

adeguatamente, e rendendo più efficienti, da un punto <strong>di</strong><br />

vista energetico, le proprie abitazioni.<br />

Nel corso degli ultimi due decenni, l’ente europeo EURI-<br />

MA (European Insulation Manufactures Association) ha analizzato<br />

e confrontato lo sviluppo degli standard d’isolamento termico<br />

in nuovi e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> vari paesi europei ed extra europei<br />

(concentrandosi sullo spessore in mm dell’isolamento con lane<br />

minerali, progettato e usato nelle nuove costruzioni, fig. 1)<br />

ottenendo sorprendenti conclusioni in termini <strong>di</strong> attuali sprechi<br />

energetici in e<strong>di</strong>lizia e, dualmente, <strong>di</strong> enormi potenzialità <strong>di</strong><br />

possibili risparmi futuri quando la citata <strong>di</strong>rettiva verrà (dal<br />

2006) recepita dalle Norrnative nazionali.<br />

Oltre a creare prodotti che rispettano l’ambiente e permettono<br />

<strong>di</strong> risparmiare energia, i maggiori produttori <strong>di</strong> pannelli isolanti<br />

in lana <strong>di</strong> roccia hanno voluto assicurarsi che anche i propri<br />

impianti fossero più che efficienti: un caso esemplare - che<br />

dovremmo assumere a guida <strong>di</strong> comportamento - ci viene dal<br />

danese Gruppo Rockwool, nato nel 1937 e <strong>di</strong>ventato nel corso<br />

degli anni il più grande produttore mon<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> lana <strong>di</strong> roccia,<br />

con uffici commerciali e partner in tutto il mondo e 7.000<br />

<strong>di</strong>pendenti in 21 stabilimenti produttivi.<br />

Ci sembra molto interessante de<strong>di</strong>care ora qualche attenzione<br />

alle attività <strong>di</strong> questo gruppo leader.<br />

Nel 2003 le sue valutazioni e strategie relative al ciclo <strong>di</strong><br />

vita utile dei propri prodotti (Life Cycle<br />

Assessment - LCA) hanno ottenuto un riconoscimento<br />

scientifico internazionale.<br />

Le sistematiche analisi condotte documentano il contributo<br />

positivo globale dell’isolamento in lana <strong>di</strong> roccia nei confronti<br />

della protezione dell’ambiente (in fig. 2 la “materia prima”).<br />

199


200<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

Emissioni <strong>di</strong> CO 2 risparmiata [Mt] Clima freddo Clima moderato Clima caldo EU - 15<br />

Potenziale tecnico<br />

Direttiva 2 68 12 82<br />

Direttiva estesa > 200 m 2 5 118 29 151<br />

Direttiva estesa a tutti gli e<strong>di</strong>fici 14 319 65 398<br />

Potenziale aggiuntivo<br />

Direttiva estesa > 200 m 2 3 50 17 69<br />

Direttiva estesa a tutti gli e<strong>di</strong>fici 12 251 53 316<br />

Infatti l’unico impatto ambientale negativo che si ha nel<br />

corso della produzione dei materiali isolanti è <strong>di</strong> norma inferiore<br />

all’ 1% del beneficio ambientale che deriva dal loro uso.<br />

Gli sforzi ambientali del Gruppo Rockwool sono stati premiati,<br />

anche nel 2003, con un Green Award, come “Leader of<br />

Ecology”, prima impresa commerciale ad aggiu<strong>di</strong>carsi per ben<br />

due volte l’ambito premio.<br />

Il bilancio ambientale delle attività del Gruppo è stato ulteriormente<br />

migliorato anche attraverso altri sforzi, non ultimo<br />

l’adeguamento agli standard ambientali Rockwool delle fabbriche<br />

acquisite più <strong>di</strong> recente in vari Paesi; tali standard nella<br />

maggior parte dei casi risultano superiori ai requisiti posti dalla<br />

legislazione locale.<br />

Vale dunque la pena <strong>di</strong> osservare più da vicino il modo <strong>di</strong><br />

operare <strong>di</strong> una nazione e <strong>di</strong> gruppi industriali che sono leader <strong>di</strong><br />

settore, modo <strong>di</strong> operare che piacerebbe vedere esteso anche ad<br />

aziende <strong>di</strong> casa nostra: nel prossimo paragrafo un breve inquadramento<br />

degli standard “ecohaus” che ci vengono dal nord<br />

Europa e poi nuovamente in Danimarca per una analisi delle<br />

attività <strong>di</strong> ricerca avanzata in questo settore, estremamente promettente,<br />

del risparmio energetico in e<strong>di</strong>lizia.<br />

Lana <strong>di</strong> roccia e grande architettura.<br />

Un criterio per classificare gli e<strong>di</strong>fici dal punto <strong>di</strong> vista termico<br />

è quello <strong>di</strong> definire uno “standard energetico” caratteristico<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio stesso. Come tale possiamo assumere il consumo<br />

energetico annuale a metro quadrato <strong>di</strong> superficie abitabile<br />

riscaldata (kWh/m 2 a)<br />

L’energia a cui ci si riferisce qui è principalmente quella<br />

consumata per il riscaldamento invernale.<br />

Si possono <strong>di</strong>stinguere varie classi <strong>di</strong> standard energetici:<br />

- e<strong>di</strong>fici convenzionali che non sono ancora adeguati alle<br />

normative sul risparmio energetico,<br />

- e<strong>di</strong>fici convenzionali che corrispondono a tali normative<br />

(L. 10/1991),<br />

- e<strong>di</strong>fici a basso consumo energetico,<br />

- e<strong>di</strong>fici passivi,<br />

- e<strong>di</strong>fici a consumo energetico zero.<br />

fig 1 - Spessore isolante delle pareti - Europa 2001 (fonte del materiale: EURIMA, www.eurima.org)<br />

n. 2-3/2005


n. 2-3/2005<br />

fig 2 - La “materia prima”<br />

I cosiddetti e<strong>di</strong>fici passivi in cui la tecnologia del risparmio<br />

energetico è portata a livelli molto elevati, sono caratterizzati da<br />

per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> calore così basse che il calore “gratuito” fornito dagli<br />

apporti solari (attraverso finestre e vetrate esposte a sud) e quello,<br />

altrettanto “gratuito”, prodotto e recuperato da sorgenti interne<br />

(persone, apparecchiature, macchinari, illuminazione artificiale)<br />

può coprire quasi tutta l’energia necessaria per il riscaldamento<br />

invernale. Il fabbisogno energetico residuo da coprire è<br />

inferiore ai 15 kWh/(m 2 a).<br />

Questo standard energetico permette <strong>di</strong> rinunciare a un convenzionale<br />

impianto <strong>di</strong> riscaldamento e, se necessario, <strong>di</strong> coprire<br />

il fabbisogno energetico residuo me<strong>di</strong>ante una pompa <strong>di</strong> calore.<br />

Come accennato, è al nord Europa che dobbiamo nuovamente<br />

tornare a dare uno sguardo per cogliere esempi significativi<br />

anche nel settore della ricerca avanzata.<br />

Un chiaro esempio ci viene nuovamente dalla Danimarca<br />

dove Rockwool è anche leader per capacità <strong>di</strong> ricerca e sviluppo<br />

<strong>di</strong> prodotti e processi.<br />

La lana <strong>di</strong> roccia infatti oltre ad essere impiegata per la realizzazione<br />

<strong>di</strong> pannelli destinati all’isolamento termoacustico<br />

(fig. 3) e alla protezione al fuoco <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, impianti industriali,<br />

navi e piattaforme off-shore viene anche utilizzata per applicazioni<br />

più particolari, quali la realizzazione <strong>di</strong> controsoffitti, <strong>di</strong><br />

pannelli per il controllo delle vibrazioni, <strong>di</strong> fibre speciali <strong>di</strong><br />

rinforzo per materiali compositì nonché substrati per coltivazioni<br />

idroponiche.<br />

Un nuovo centro <strong>di</strong> ricerca è stato recentemente costruito<br />

per 130 impiegati del Gruppo. L’architetto progettista è Jens<br />

Arnfred Vandkunsten, e consulente tecnico è Erik K. Jorgensen.<br />

La superficie coperta totale è approssimativamente <strong>di</strong><br />

4200m 2 e contiene un ambiente aperto per uffici e le sale <strong>di</strong> collaudo;<br />

è stato costruito esclusivamente con prodotti del Gruppo<br />

-pavimenti, soffitti, pareti, facciate e tetto.<br />

Per ogni metro quadro <strong>di</strong> costruzione è stata impiegata più <strong>di</strong><br />

un metro cubo <strong>di</strong> lana <strong>di</strong> roccia al fine <strong>di</strong> mantenere calore,<br />

ridurre il riverbero, e rendere la struttura d’acciaio sicura in caso<br />

<strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o. L’e<strong>di</strong>ficio è stato inaugurato nell’estate del 2000.<br />

L’obiettivo era <strong>di</strong> generare<br />

una costruzione per uffici a basso consumo energetico con<br />

una buona qualità del <strong>di</strong>segno architettonico e una richiesta<br />

energetica per il riscaldamento pari ad 1/3 dei requisiti richiesti<br />

dalla normativa nazionale danese (circa 50 MJ/m 2 all’anno),<br />

una tra le più rigorose al mondo. Da questa descrizione introduttiva<br />

si potrebbe pensare che queste misure conducano ad una<br />

costruzione estremamente “chiusa”, con poche finestre.<br />

Con Buil<strong>di</strong>ng 2000 si è praticamente fatto l’opposto: il nuo-<br />

Tecnica delle costruzioni<br />

vo centro <strong>di</strong> ricerca ha finestre insolitamente gran<strong>di</strong> e un corpo<br />

<strong>di</strong> fabbrica insolitamente stretto.<br />

La costruzione porta letteralmente “un cappotto <strong>di</strong> lana <strong>di</strong><br />

roccia”.<br />

L’e<strong>di</strong>ficio riceve un eccellente isolamento dall’involucro termico:<br />

la copertura è isolata con 500 millimetri <strong>di</strong> isolante per<br />

coperture, le facciate con pannelli da 450 mm, 250 millimetri <strong>di</strong><br />

pannelli isolanti sotto i pavimenti, i serramenti finestra sono a<br />

bassa trasmittanza U = 0.85 W/m 2 K.<br />

I “ponti termici” sono stati minimizzati e l’involucro termico<br />

risulta essere chiuso ermeticamente con un tasso massimo <strong>di</strong><br />

infìltrazione molto basso.<br />

Il consumo elettrico è mantenuto al minimo grazie ad un<br />

sistema <strong>di</strong> controllo automatico e la ventilazione naturale controllata<br />

è la fonte principale per il raffrescamento.<br />

fig 3 - Messa in opera<br />

Per concludere, sulla copertura sono installati pannelli solari<br />

per la produzione <strong>di</strong> acqua calda. Il basso consumo energetico<br />

per il riscaldamento è una parte dell’obiettivo principale atto a<br />

minimizzare l’impatto ambientale della costruzione. L’analisi<br />

del ciclo <strong>di</strong> vita dei materiali e il processo <strong>di</strong> costruzione hanno<br />

costituito la base per la scelta dei materiali.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

Eurima, L’importanza critica dell’isolamento degli e<strong>di</strong>fici,<br />

2003;<br />

Ecofys: Mitigation of CO 2 Emissions from the Buil<strong>di</strong>ng Stock,<br />

febbraio 2004;<br />

Carotti A.(E<strong>di</strong>tor), La Casa Passiva. Costruzione e Struttura.<br />

Progettazione. Adeguamento. Manuale <strong>di</strong> dettagli costruttivi. -<br />

Libreria Ed. CLUP, 2004 (Collana ‘Quaderni d Innovazione & Hi-<br />

Tech in Architettura ed E<strong>di</strong>lizia’)<br />

Rockwool Newsletter, Sviluppo sostenibile al World Summit,<br />

2004;<br />

Rockwool, Towards sustainable buil<strong>di</strong>ng solutions, 2002;<br />

Rockwool, The Rockwool International A/S low energy office<br />

buil<strong>di</strong>ng - Thermal envelope performance and indoor environment,<br />

2003;<br />

Ambiente www.rockwool.com/sw3341.asp www.rockwool.it/sw11773.asp<br />

Passivhouse - Buil<strong>di</strong>ng 2000 www.rockwool.com/sw3353.asp<br />

http://195.24.20.3/environment/buil-<strong>di</strong>ng2k<br />

/fram e_set.htm<br />

«L’Ufficio Tecnico»<br />

201


202<br />

Vita professionale<br />

RICORDO DI PIERO BARGELLINI <strong>di</strong> Ivo Butini<br />

Commemorazione ufficiale del Senatore<br />

Piero Bargellini, geometra e Sindaco <strong>di</strong><br />

Firenze, nel 25° anniversario della sua<br />

scomparsa<br />

Firenze-Palazzo Pitti. 14 marzo 2005<br />

Nel marzo 1980, prima in Piazza della Signoria e, pochi<br />

giorni più tar<strong>di</strong>, nel salone de' Dugento, popolo e Comune<br />

<strong>di</strong> Firenze dettero l'ultimo ad<strong>di</strong>o a Piero Bargellini, “un cattolico”<br />

fu ricordato, “senza tempeste, sicuro senz'ombra <strong>di</strong><br />

dubbio”.<br />

Si legge, a questo proposito, nel capitolo de<strong>di</strong>cato a “Frontespizio”<br />

in “Pian dei Giullari”: “per i cattolici che vi scrivevano,<br />

la fede non doveva servire <strong>di</strong> scudo alla letteratura.<br />

Come cattolici partecipavano alla vita comune, ma come<br />

scrittori rispondevano personalmente dei propri meriti e<br />

demeriti”.<br />

Più avanti negli anni, Piero Bargellini avrebbe affrontato<br />

nella politica una verifica severa <strong>di</strong> questa convinzione.<br />

Tra i nostri strumenti culturali c'è la ricomposizione a posteriori<br />

della geometria degli eventi depurati delle loro originarie<br />

emozioni.<br />

Nella commemorazione che si tenne 25 anni fa nel salone<br />

de' Dugento le emozioni erano comprensibilmente più vive<br />

<strong>di</strong> quanto non possano esserlo oggi.<br />

Non mancarono, però, i richiami <strong>di</strong> significato politico<br />

accanto a quelli evocativi dell'alluvione del 1966.<br />

Il Sindaco del tempo, Elio Gabbuggiani, <strong>di</strong>sse che l'esperienza<br />

<strong>di</strong> Piero Bargellini Sindaco non si poteva valutare<br />

usando i criteri che normalmente si usano per affrontare nel<br />

nostro Paese il tema delle maggioranze politiche. Riconobbe<br />

che la Giunta Bargellini non <strong>di</strong>sponeva <strong>di</strong> un quadro<br />

politico sufficiente a sostenerla.<br />

Giova ricordare che nel decennio 1956-1966 Firenze fu<br />

amministrata per circa quattro anni e mezzo e da commissari<br />

prefettizi. Un tempo che copre quasi la metà del decennio.<br />

Una eccitazione febbrile caratterizzava i rapporti tra le forze<br />

politiche.<br />

Ho letto che Bargellini ammetteva <strong>di</strong> avere un caratteraccio,<br />

molto impulsivo. La situazione esigeva che Egli fosse un<br />

moderatore.<br />

Soccorrono qui due riferimenti <strong>di</strong> qualche importanza.<br />

Nel suo “Diario <strong>di</strong> Sindaco”, sotto la data del 29 luglio<br />

1966, Piero Bargellini racconta che qualche tempo ad<strong>di</strong>etro<br />

Mario Fabiani gli aveva detto: “Lei sarebbe il Sindaco ideale<br />

per Firenze, e sa perché? Perché è un signore”.<br />

L'espressione “è un signore” non ha riferimenti <strong>di</strong> censo<br />

quanto piuttosto <strong>di</strong> comportamento e <strong>di</strong> stile. Il comportamento<br />

e lo stile <strong>di</strong> Piero Bargellini furono il risultato d'una<br />

<strong>di</strong>sciplina culturalmente sensibile e civilmente educata.<br />

Il secondo riferimento torna al Sindaco Gabbuggiani.<br />

Egli parlò d'un “certo qual <strong>di</strong>stacco” che Bargellini seppe<br />

tenere sia nelle istituzioni sia nelle piazze. E questo gli consentì<br />

forse <strong>di</strong> essere l'interprete più autentico <strong>di</strong> Firenze nei<br />

momenti del dolore. Altri sottolineò il modo <strong>di</strong> tenere il suo<br />

ruolo, che gli permise <strong>di</strong> unificare la volontà <strong>di</strong> rinascita dei<br />

fiorentini.<br />

Tutti facemmo, se consentite, la nostra parte, ciascuno al<br />

suo livello <strong>di</strong> responsabilità e <strong>di</strong> operosa presenza.<br />

Piero Bargellini fu punto d'unità <strong>di</strong> sentimenti e d'azione.<br />

Così il giovane scrittore <strong>di</strong> “Frontespizio” <strong>di</strong>ventato anziano<br />

onorò da Sindaco <strong>di</strong> Firenze l'antico impegno religioso e<br />

civile.<br />

Sull'esperienza <strong>di</strong> Piero Bargellini Sindaco non sono state<br />

ancora scritte pagine criticamente sod<strong>di</strong>sfacenti.<br />

L'anno prossimo cade il 40° anniversario dell'alluvione <strong>di</strong><br />

Firenze.<br />

Sarebbe l'occasione giusta per dare un giu<strong>di</strong>zio maturo dell'esperienza<br />

breve e intensa <strong>di</strong> Piero Bargellini Sindaco.<br />

La vita cosiddetta pubblica <strong>di</strong> Piero Bargellini si concluse<br />

degnamente e meritatamente in Parlamento prima nel Senato<br />

della Repubblica e poi nella Camera dei Deputati.<br />

Anche qui con un'apparente sorpresa perché il celebrato<br />

scrittore fece parte, in Senato, della Commissione Lavori<br />

Pubblici e, nella Camera dei Deputati, della Commissione<br />

Trasporti. Sorpresa apparente perché Egli fu, oltreché maestro,<br />

geometra.<br />

Geometra come Carlo Betocchi e Nicola Lisi che, in gioventù,<br />

avevano scoperto insieme che il <strong>di</strong>fficile è fare il solco<br />

dritto.<br />

On. Sindaco, Ella è Presidente dell'ANCI, un'associazione<br />

che esprime simbolicamente l'unità territoriale della Nazione.<br />

Ella, on. Presidente della Camera, presiede per norma costituzionale<br />

(63.2) le riunioni del Parlamento in seduta comune,<br />

sintesi della unitaria sovranità popolare.<br />

Credo che Piero Bargellini coglierebbe in pieno il significato<br />

della Vostra presenza, della quale sentitamente Vi ringrazio.<br />

In un suo recente <strong>di</strong>scorso a Bologna (8 febbraio), on. Presidente<br />

della Camera dei Deputati, Ella parlò della persistenza<br />

<strong>di</strong> forme <strong>di</strong> dogmatismo e <strong>di</strong> strumentalità altrettanto<br />

pericolose della contrapposizione delle avvelenate ideologie<br />

del '900. Piero Bargellini conobbe e visse l'esperienza del<br />

'900.<br />

Ella <strong>di</strong>sse anche <strong>di</strong> considerare sacrosanti principi la continuità<br />

e la collaborazione istituzionali. Per quanto conosco<br />

della vita pubblica <strong>di</strong> Piero Bargellini credo che Egli sentì<br />

questi principi. Mi auguro che quanti conobbero, ricordano<br />

e magari amano Piero Bargellini vogliano testimoniare la<br />

sua lezione civile e il suo personale servizio.<br />

«Il Geometra»<br />

n. 2-3/2005

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