documento - CEPI. Confederation of European Paper Industries
documento - CEPI. Confederation of European Paper Industries
documento - CEPI. Confederation of European Paper Industries
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8<br />
REQUISITI PER L’IMPIEGO COME IMBALLAGGIO<br />
SECONDARIO O TERZIARIO<br />
Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 si applica ai materiali e agli oggetti a contatto con gli alimenti<br />
o laddove “si possa ragionevolmente prevedere che tali imballaggi possano essere messi a<br />
contatto con gli alimenti o trasferire i propri componenti ai prodotti alimentari, nelle condizioni<br />
d’impiego normali e prevedibili” (art. 1 (c)). Il Regolamento pertanto non si applica solo allo<br />
strato dell’imballaggio effettivamente a contatto con gli alimenti: si deve quindi valutare se la<br />
migrazione dei costituenti degli strati dell’imballaggio che non sono effettivamente a contatto con<br />
gli alimenti rientri nel campo di applicazione dello stesso.<br />
In molti impieghi, l’imballaggio effettivamente a contatto con gli alimenti fornisce ovviamente<br />
una barriera totale (ne sono un esempio le bottiglie in vetro e le lattine di metallo); l’imballaggio<br />
in carta o cartone utilizzato negli strati successivi non rientra nel campo di applicazione di tale<br />
Regolamento.<br />
In altri casi, per esempio quando l’imballaggio primario è un sottile film che non impedisce la<br />
migrazione oppure quando l’alimento da imballare è particolarmente suscettibile a modificazioni<br />
organolettiche, il Regolamento potrebbe dover essere applicato. Normalmente il produttore di<br />
imballaggi non si trova nella posizione di poter verificare tutte le interazioni che possono aver<br />
luogo data la varietà degli alimenti confezionati in contenitori simili e posta la complessità delle<br />
interazioni, in particolare quelle legate all’odore e alla contaminazione del gusto. Quindi, mentre<br />
il trasformatore sarà nella posizione di poter dare garanzia sui costituenti dell’imballaggio finale,<br />
l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in genere l’imballatore o il confezionatore, dovrà effettuare<br />
un’analisi dei pericoli e una valutazione del rischio sulla definitiva idoneità dell’intero sistema di<br />
imballaggio rispetto all’alimento da imballare, se necessario insieme ai produttori dell’imballaggio<br />
primario. Qualora si decida che l’imballaggio in carta o cartone rientri nel campo di applicazione<br />
del Regolamento, si dovranno applicare queste Linee guida.<br />
15