legislazione - Associazione Nazionale Sapar
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La Legge di<br />
Stabilità 2011<br />
(così si chiama<br />
oggi la Legge<br />
Finanziaria)<br />
si è interessata di<br />
affrontare alcuni<br />
nodi irrisolti<br />
della normativa<br />
del settore,<br />
ponendo le basi<br />
per pervenire a<br />
una più coerente<br />
disciplina<br />
complessiva<br />
del gioco<br />
16<br />
A cura di<br />
Generoso Bloise<br />
<strong>legislazione</strong><br />
Aams rafforzata<br />
per riordinare<br />
il settore dei giochi<br />
N uovi interventi,<br />
da parte del Governo,<br />
per affrontare alcune emergenze<br />
del settore, tenendo in considerazione,<br />
in alcuni punti, non solo<br />
le solite necessità di cassa, ma anche<br />
le istanze proposte dagli operatori,<br />
e in particolare dalla nostra associazione.<br />
non si tratta comunque di un atto<br />
definitivo, dato che molte delle<br />
nuove disposizioni richiederanno<br />
successivi – quanto immediati –<br />
prov vedimenti attuativi di aams.<br />
■ di questo cambio di approccio<br />
bisogna effettivamente rendere<br />
merito all’impegno profuso dal<br />
Sottosegretario Alberto Giorgetti<br />
che ha dimostrato sensibilità alle<br />
istanze del settore e, a margine della<br />
cerimonia di inaugurazione della<br />
scorsa Enada di Roma, aveva già<br />
espresso la sua apertura alle istanze<br />
della <strong>Sapar</strong>, rimarcando la volontà<br />
di lavorare alla promozione di<br />
un testo unico delle leggi del settore,<br />
cui intende pervenire confrontandosi<br />
con i rappresentanti del settore<br />
e anche con la nostra associazione.<br />
■ analogo impegno è stato poi ribadito<br />
in altre occasioni dal Direttore<br />
Generale di Aams Raffaele<br />
Ferrara che ha raccolto la collaborazione<br />
della <strong>Sapar</strong> nella campagna<br />
di promozione del gioco responsabile<br />
avviata proprio con le previsioni<br />
della legge in commento.<br />
■ il testo ha posto sul campo più<br />
interventi che meriterebbero una<br />
trattazione molto dettagliata, ma<br />
noi intendiamo fornire una chiave di<br />
lettura soprattutto della parte che<br />
più da vicino interessa il settore<br />
degli apparecchi da gioco.<br />
■ entrando subito nel merito, è<br />
dato cogliere che i problemi posti<br />
dalla <strong>Sapar</strong> hanno trovato una prima<br />
importante soluzione; la legge<br />
infatti:<br />
1) modifica la norma sulla decadenza<br />
automatica dei nulla osta di<br />
messa in esercizio degli apparecchi<br />
portando a 90 giorni il tempo necessario<br />
a far maturare il provvedimento<br />
ablativo (comma 72);<br />
2) modifica i principi a cui devono<br />
ispirarsi le regole sul contingentamento<br />
(comma 81);<br />
3) prevede la formazione dell’elenco<br />
dei terzi raccoglitori (comma<br />
82).<br />
■ la legge, inoltre, affronta questioni<br />
legate alla competenza territoriale<br />
per le cause di opposizione<br />
alle ordinanze di ingiunzione di<br />
Aams e il regime fiscale e di accertamento<br />
conseguente alle violazione<br />
di cui all’art. 39-quater (evasione<br />
ed elusione della normativa sul<br />
Preu).<br />
Per le cause di opposizione all’ordinanza<br />
ingiunzione emessa per le<br />
rivista italiana dell’automatico dicembre 2010
violazioni di cui al comma 9 dell’art.<br />
110 tulps è stabilita la competenza<br />
del giudice del luogo in cui ha<br />
sede l’ufficio dell’amministrazione<br />
autonoma dei monopoli di stato che<br />
l’ha emessa (seguendo il principio<br />
che esiste già per i procedimenti innanzi<br />
alle commissioni tributarie).<br />
Per gli episodi di elusione o di<br />
evasione del Preu la norma prevede<br />
che siano effettuate le letture degli<br />
apparecchi e che il Preu sia liquidato<br />
in base a tali dati. Quando non è<br />
possibile la lettura si applica l’imponibile<br />
forfettario secondo le regole<br />
già esistenti.<br />
la norma introdotta ha lo scopo di<br />
applicare anche le altre imposte<br />
sulla somme non dichiarate, ma il<br />
dato che suscita qualche perplessità<br />
risiede nel fatto che si pretende che<br />
l’importo su cui calcolare ogni imposta<br />
sia almeno quello risultante<br />
dal forfait, persino in caso di importi<br />
minori derivati dalle letture (“il<br />
predetto importo forfetario o, se<br />
maggiore, quello effettivo accertato<br />
ai fini della determinazione del<br />
prelievo erariale unico, è posto a<br />
base delle rettifiche e degli accertamenti<br />
ai fini delle imposte sui<br />
redditi, dell’imposta sul valore aggiunto<br />
e dell’imposta sulle attività<br />
produttive eventualmente applicabili<br />
al soggetto”).<br />
La modifica sulla<br />
norma dei 60 giorni<br />
Poiché per i nostri lettori di riferimento<br />
la tematica è ben nota, in<br />
questa sede è sufficiente ricordare<br />
che la norma in oggetto venne introdotta<br />
dall’art.15-bis della legge<br />
102/09 di conversione del dl<br />
1/7/2009 (decreto anticrisi) e inquadrata<br />
nel nuovo comma 5-bis<br />
dell’articolo 38 della legge 23 dicembre<br />
2000, n. 388.<br />
tale norma è stata modificata dal<br />
comma 72 della legge di stabilità,<br />
che recita testualmente:<br />
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi<br />
e congegni di cui all’articolo<br />
110, commi 6, lettera b), e 7,<br />
del citato testo unico di cui al regio<br />
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e<br />
successive modificazioni, il nulla<br />
rivista italiana dell’automatico dicembre 2010<br />
osta, rilasciato ai sensi del comma<br />
5 del presente articolo dal Ministero<br />
dell’Economia e delle Finanze-<br />
Amministrazione Autonoma dei Monopoli<br />
di Stato, decade automaticamente<br />
quando i relativi apparecchi<br />
e congegni risultino, in considerazione<br />
dell’apposizione degli<br />
stessi in stato di magazzino,<br />
ovvero di manutenzione straordinaria,<br />
per un periodo superiore a<br />
novanta giorni, anche non continuativi,<br />
temporaneamente non collegati<br />
alla rete telematica prevista<br />
dall’articolo 14-bis, comma 4, del<br />
decreto del Presidente della Repubblica<br />
26 ottobre 1972, n. 640, e successive<br />
modificazioni».<br />
La revisione del<br />
regime del<br />
contingentamento<br />
Più importanti e significative sono<br />
le modifiche apportate ai principi in<br />
materia di contingentamento.<br />
nella prima parte, il comma 81 –<br />
lettere da a) a f) – indica una serie<br />
di attribuzioni, di poteri e di compiti<br />
assegnati ad aams e in particolare<br />
riferisce che “al fine di un più efficace<br />
contrasto al gioco illecito e all’evasione<br />
fiscale nel settore del<br />
gioco” Aams nel 2011 realizzerà un<br />
programma straordinario di almeno<br />
trentamila controlli in materia di<br />
giochi pubblici, con particolare riferimento<br />
ai settori del gioco online,<br />
delle scommesse, nonché del gioco<br />
praticato attraverso apparecchi da<br />
intrattenimento e divertimento; più<br />
specificamente per gli apparecchi,<br />
aams dovrà completare le proprie<br />
banche dati anche con altri contenuti<br />
e cioè con un censimento dei<br />
locali, delle metrature e degli apparecchi<br />
installati, precisando altresì<br />
quali siano i concessionari responsabili<br />
per ogni locale e per<br />
ogni singolo apparecchio; per fare<br />
ciò saranno chieste informazioni anche<br />
ai concessionari stessi (sanzionati<br />
se non rispondono).<br />
in questo ambito di controlli e<br />
censimento si inseriscono, per l’appunto,<br />
le previsioni relative al contingentamento.<br />
■ si tratta di una vera e propria<br />
modifica dei principi della materia<br />
e non di un “cambio di regole”,<br />
nel senso che sono stati previsti<br />
nuovi limiti per l’offerta mediante<br />
apparecchi da gioco, attraverso un<br />
successivo atto di aams.<br />
il contingentamento era una materia,<br />
contenente obblighi imposti<br />
dall’autorità di pubblica sicurezza,<br />
con chiare finalità di prevenzione,<br />
orientati ad imporre i limiti espressi<br />
alle licenze delle diverse tipologie<br />
di locali, rispetto alla qualità ed al<br />
numero degli apparecchi che potevano<br />
essere installati.<br />
Questo comportava l’applicabilità<br />
di una sanzione amministrativa per<br />
violazione della licenza (art. 17<br />
del Tulps) e l’obbligo di successiva<br />
rimozione dell’eventuale apparecchio<br />
eccedente o comunque di adeguamento<br />
alla regola violata (art.<br />
17-ter).<br />
■ la grande novità è che invece<br />
aams può “consentire a ciascun<br />
17
<strong>legislazione</strong><br />
concessionario, nonché a ciascun<br />
soggetto dallo stesso legittimamente<br />
incaricato nell’ambito della organizzazione<br />
della rete di raccolta<br />
del gioco, di mantenere installati<br />
negli esercizi commerciali, nei locali<br />
ovvero nei punti di offerta del<br />
gioco gli apparecchi che risultano in<br />
eccedenza”, ai sensi dei limiti attuali<br />
e fino alla data di adozione del<br />
nuovo decreto, previo pagamento<br />
“di una somma mensile pari a euro<br />
300, dovuta solidalmente dai soggetti<br />
sopra indicati per ciascuno degli<br />
apparecchi di cui al comma 6<br />
dell’articolo 110 del regio decreto<br />
n. 773 del 1931, e successive modificazioni”.<br />
■ in pratica, emerge che non è più<br />
possibile definire il contingentamento<br />
come norma di pubblica sicurezza<br />
– infatti il pagamento di<br />
300 euro al mese ad apparecchio<br />
permette la deroga al divieto – ma<br />
soprattutto l’obbligo non è più riferito<br />
ai limiti della licenza dell’esercente,<br />
bensì assume rilievo amministrativo-tributario<br />
essendo rivolto<br />
in primis al concessionario: diventa,<br />
in pratica, un limite di esercizio<br />
della concessione (come in<br />
parte già previsto dalla vigente convenzione<br />
di concessione).<br />
■ certo, nascono dei problemi di<br />
non facile soluzione nel regime intermedio<br />
tra la vigenza delle precedenti<br />
regole e l’emanazione di<br />
un nuovo decreto, non tanto per la<br />
evidente necessità di adeguamento<br />
delle regole alle mutate condizioni,<br />
ma soprattutto perché mentre nella<br />
successiva lettera i) – riferita alla<br />
violazione degli obblighi che saranno<br />
introdotti con il nuovo decreto –<br />
è espressamente previsto che il pagamento<br />
dei 300 euro è a titolo di<br />
sanzione amministrativa, ciò non è<br />
espressamente previsto per il regime<br />
transitorio.<br />
una norma più precisa avrebbe<br />
eliminato certo ogni dubbio e soprattutto<br />
potrebbe farci affermare,<br />
con una certezza che ad oggi non<br />
18<br />
possiamo avere, che il pagamento<br />
di 300 euro, nel periodo intermedio,<br />
sia sanante anche della sanzione<br />
amministrativa e non solo dell’obbligo<br />
di rimozione (che era uno solo<br />
degli effetti negativi del precedente<br />
regime).<br />
■ ogni dubbio sarà comunque presto<br />
sciolto, in quanto l’aams ha garantito<br />
il proprio impegno a sentire<br />
le parti interessate sul punto e a<br />
emanare le nuove regole quanto<br />
prima.<br />
una volta che le nuove regole saranno<br />
vigenti ci saranno tre mesi<br />
per adeguarsi (o pagando 300 euro<br />
di sanzione al mese ad apparecchio<br />
fino al massimo a tre mesi dal nuovo<br />
decreto), termine dopo il quale non<br />
saranno ammesse deroghe: in questo<br />
caso è infatti prevista la sanzione<br />
fino a 1.000 euro ad apparecchio<br />
e la rimozione forzata da parte di<br />
aams (a spese dei responsabili).<br />
■ a tal proposito, diventa importante<br />
individuare chi sono i responsabili:<br />
in primis il concessionario (o<br />
i concessionari, anche proporzionalmente<br />
tra loro in caso di installazione<br />
di apparecchi in eccedenza che<br />
non si possono riferire con certezza<br />
a uno solo di essi), poi il gestore e<br />
l’esercente.<br />
ovviamente aams chiederà il pagamento<br />
della sanzione al concessionario,<br />
il quale, se esente da responsabilità,<br />
opererà in regresso<br />
per il recupero della somma pagata<br />
nei confronti del gestore e dell’esercente.<br />
■ con il nuovo decreto, sentite le<br />
rappresentanze delle categorie interessate,<br />
aams detterà le regole<br />
(“parametri numerico-quantitativi<br />
per l’installazione e l’attivazione in<br />
ciascun esercizio commerciale, locale<br />
o punto vendita degli apparecchi<br />
di cui all’articolo 110, comma 6,<br />
del regio decreto n. 773 del 1931”)<br />
seguendo i parametri dettati dalla<br />
nuova legge:<br />
1) tipologia dei locali in relazione<br />
alla esclusività dell’attività di gioco<br />
esercitata;<br />
2) estensione della superficie.<br />
L’istituzione<br />
dell’elenco dei terzi<br />
incaricati<br />
infine, la norma di maggior rilievo:<br />
la realizzazione dell’elenco dei<br />
terzi incaricati, nota come la norma<br />
sul ruolo del gestore.<br />
in verità, essa non definisce il gestore<br />
e non crea un solo elenco dei<br />
gestori, ma istituisce presso Aams<br />
un elenco diviso in tre sezioni:<br />
a) dei soggetti proprietari, possessori<br />
ovvero detentori a qualsiasi<br />
titolo degli apparecchi e terminali<br />
di cui all’articolo 110, comma 6,<br />
lettere a) e b) del regio decreto 18<br />
giugno 1931, n. 773, e successive<br />
modificazioni, per i quali la predetta<br />
amministrazione rilascia, rispet-<br />
rivista italiana dell’automatico dicembre 2010
tivamente, il nulla osta di cui all’articolo<br />
38, comma 5, della legge 23<br />
dicembre 2000, n. 388, e il codice<br />
identificativo univoco di cui al decreto<br />
direttoriale del 22 gennaio<br />
2010 adottato dalla medesima amministrazione.<br />
in pratica, i gestori e<br />
i titolari di sale per VLT;<br />
b) dei concessionari per la gestione<br />
della rete telematica degli<br />
apparecchi e terminali da intrattenimento<br />
che siano altresì proprietari<br />
degli apparecchi e terminali di cui<br />
all’articolo 110, comma 6, lettere<br />
a) e b), del regio decreto 18 giugno<br />
1931, n. 773, e successive modificazioni.<br />
si tratta dei concessionari<br />
che hanno anche la proprietà di<br />
apparecchi (in sostanza tutti).<br />
c) di ogni altro soggetto che, non<br />
compreso fra quelli di cui alle lettere<br />
a) e b), svolge, sulla base di<br />
LE SANZIONI<br />
RELATIVE<br />
ALL’IMPOSTA<br />
DEI CONCORSI<br />
PRONOSTICI<br />
E SCOMMESSE<br />
• il soggetto passivo che sottrae,<br />
in qualsiasi modo, base imponibile<br />
all’imposta unica dei concorsi pronostici<br />
o delle scommesse è punito<br />
con la sanzione amministrativa dal<br />
120 al 240% della maggiore imposta<br />
e, se la base imponibile sottratta<br />
è superiore a euro 50.000, anche<br />
con la chiusura dell’esercizio<br />
da uno a sei mesi.<br />
• il soggetto passivo che, nell’ambito<br />
degli adempimenti previsti,<br />
omette, in tutto o in parte, ovvero<br />
ritarda il pagamento dell’imposta<br />
dovuta è punito con una sanzione<br />
amministrativa pari al 30%<br />
degli importi non pagati nel termine<br />
prescritto.<br />
• chi non presenta o presenta<br />
con indicazioni inesatte la segna-<br />
rivista italiana dell’automatico dicembre 2010<br />
rapporti contrattuali continuativi<br />
con i soggetti di cui alle medesime<br />
lettere, attività relative al funzionamento<br />
e al mantenimento in efficienza<br />
degli apparecchi, alla raccolta<br />
e messa a disposizione del<br />
concessionario delle somme residue,<br />
e comunque qualsiasi altra attività<br />
funzionale alla raccolta di<br />
gioco.<br />
in questa ultima categoria rientrano<br />
tutti gli ausiliari, esercenti,<br />
tecnici e altri soggetti che, ad<br />
esempio, compiono solo una attività<br />
delle tante possibili, quale potrebbe<br />
essere la raccolta delle monete<br />
(in gergo “scassettamento”).<br />
la cosa di maggior rilievo è che<br />
anche se questi collaboratori sono<br />
contrattualizzati, non dai concessionari,<br />
ma da un gestore iscritto,<br />
potranno essere iscritti.<br />
lazione certificata di inizio attività<br />
è soggetto alla sanzione amministrativa<br />
da euro 516 a euro 2.000.<br />
• in caso di giocate simulate,<br />
fermo restando che l’imposta unica<br />
è comunque dovuta, si applica una<br />
sanzione amministrativa pari alla<br />
vincita conseguente alla giocata<br />
simulata, oltre alla chiusura dell’esercizio<br />
da tre a sei mesi. in caso<br />
di recidiva è disposta la chiusura<br />
dell’esercizio da sei mesi a un anno.<br />
Qualora, dopo l’applicazione<br />
della sanzione prevista nel periodo<br />
precedente, sia accertata un’ulteriore<br />
violazione, è disposta la revoca<br />
della concessione.<br />
• le sanzioni previste dal presente<br />
articolo si applicano separatamente<br />
rispetto a tutti gli altri tributi<br />
indicati nel comma 4 dell’articolo<br />
12 del decreto legislativo 18<br />
dicembre 1997, n. 472. compatibilmente<br />
con queste sanzioni, sono<br />
applicate anche quelle di cui all’art.7<br />
del decreto-legge 30 settembre<br />
2003, n. 269, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 24<br />
novembre 2003, n. 326.<br />
• le sanzioni in materia di con-<br />
■ su questa base le considerazioni<br />
d’obbligo sono almeno due:<br />
1) l’elenco così formato non è tenuto<br />
dai concessionari ma è un<br />
elenco pubblico tenuto da Aams,<br />
con evidenti implicazioni sul piano<br />
della riconoscibilità dell’operatore<br />
della filiera. l’iscrizione dovrà essere<br />
compiuta anche da tutti gli operatori<br />
attualmente operanti nella filiera<br />
con contratti già in essere con<br />
i concessionari.<br />
2) Il decreto terzi raccoglitori è<br />
del tutto superato (la norma sostituisce<br />
il comma 533 della legge 23<br />
dicembre 2005, n. 266 e quindi elimina<br />
alla fonte la delega a emanare<br />
quel decreto), pertanto i requisiti<br />
cambiano:<br />
• possesso della licenza di cui all’articolo<br />
86 tulps;<br />
• certificazione antimafia;<br />
corsi pronostici e di scommesse,<br />
previste dal presente articolo, sono<br />
ridotte, sempreché la violazione<br />
non sia stata già oggetto di comunicazione<br />
di omesso versamento<br />
e che, comunque, non siano iniziati<br />
accessi, ispezioni, verifiche o altre<br />
attività amministrative di contestazione<br />
dei quali l’autore o i soggetti<br />
solidalmente obbligati abbiano<br />
avuto formale conoscenza:<br />
a) a un dodicesimo del minimo,<br />
nei casi di mancato pagamento del<br />
tributo, se esso è eseguito nel termine<br />
di trenta giorni dalla data dell’omissione<br />
o dell’errore;<br />
b) a un decimo del minimo, se la<br />
regolarizzazione delle violazioni,<br />
anche se incidenti sulla determinazione<br />
o sul pagamento del tributo,<br />
avviene entro un anno dalla violazione.<br />
• il pagamento della sanzione ridotta<br />
deve essere eseguito contestualmente<br />
alla regolarizzazione<br />
del pagamento del tributo o della<br />
differenza, quando dovuti, nonché<br />
al pagamento degli interessi moratori<br />
calcolati al tasso legale con<br />
maturazione giorno per giorno.<br />
19
<strong>legislazione</strong><br />
• versamento annuale della somma<br />
di euro 100.<br />
sulle modalità di richiesta, di pagamento<br />
e di iscrizione sarà emanato<br />
un decreto aams.<br />
l’iscrizione è prevista come elemento<br />
essenziale per sottoscrivere<br />
i contratti coi concessionari a<br />
pena di nullità del medesimo e del<br />
pagamento di una sanzione da parte<br />
di ciascun contraente di una sanzione<br />
amministrativa di euro diecimila.<br />
■ si tratta, nel complesso di una<br />
normativa che apre la strada a successive<br />
e auspicabili modifiche,<br />
quale la emanazione di un testo unico<br />
per i giochi, in vista anche della<br />
prossima selezione per i nuovi concessionari<br />
di rete che dovrà avvenire<br />
entro il 2011.<br />
Altre disposizioni<br />
in materia<br />
di concessioni<br />
la legge di stabilità 2011 contiene<br />
poi altri provvedimenti importanti<br />
in materia di gioco pubblico e<br />
soprattutto in materia di concessioni.<br />
volendo qui fornire una semplice<br />
chiave di lettura del testo e non una<br />
puntuale disamina, si può sintetizzare<br />
che la legge opera, nel settore<br />
scommesse con particolare attenzione<br />
alla rete fisica di raccolta, a<br />
due livelli:<br />
• combattere episodi di slealtà fiscale<br />
e/o di elusione ed evasione<br />
fiscale;<br />
• imporre rigide regole ai concessionari<br />
in ordine alla affidabilità<br />
non solo in fase di rilascio della<br />
concessione, ma soprattutto nella<br />
fase di gestione della attività, anche<br />
con riferimento alle vicende<br />
economiche e proprietarie delle<br />
società titolari di concessione.<br />
infatti, sono previste pesanti sanzioni<br />
per quegli operatori che simulano<br />
giocate vincenti appropriandosi,<br />
in realtà, della somma<br />
20<br />
fittiziamente pagata in vincita, con<br />
il solo evidente scopo di non dover<br />
dichiarare utili (è prevista la chiusura<br />
di almeno 3 mesi); inoltre è stabilita<br />
una percentuale minima di<br />
restituzione in vincita dell’80%<br />
(considerata sui volumi complessivi<br />
e per le sole scommesse sportive a<br />
quota fissa).<br />
■ sempre con riferimento al primo<br />
punto, sono previste della norme indirizzate<br />
prevenire e reprimere il<br />
fenomeno della raccolta di gioco<br />
in assenza della concessione Aams<br />
a prescindere dalle decisioni che sa-<br />
MISURE IN CAPO<br />
AI TITOLARI<br />
DI CTD PRIVI<br />
DI TITOLI<br />
ABILITATIVI<br />
Ferma restando l’obbligatorietà,<br />
ai sensi della <strong>legislazione</strong> vigente,<br />
di licenze, autorizzazioni e concessioni<br />
nazionali per l’esercizio dei<br />
concorsi pronostici e delle scommesse,<br />
e conseguentemente l’immediata<br />
chiusura dell’esercizio<br />
nel caso in cui il relativo titolare<br />
ovvero esercente risulti sprovvisto<br />
di tali titoli abilitativi, ai soli<br />
fini tributari:<br />
• l’imposta unica sui concorsi<br />
pronostici e sulle scommesse è comunque<br />
dovuta ancorché la raccol-<br />
ranno assunte in sede giurisdizionale<br />
europea per quanto attiene la rilevanza<br />
penale dei relativi comportamenti.<br />
si perviene a questa semplificazione<br />
perché si prevede che anche<br />
chi opera in modo non regolare sia<br />
costretto a pagare le imposte sul<br />
gioco e le sanzioni tributarie (da<br />
120% al 240% dell’evaso), oltre a numerose<br />
altre sanzioni amministrative<br />
di importo considerevole.<br />
ciò non comporta, come erroneamente<br />
sostenuto da alcuni, un effetto<br />
sanante per gli operatori irregolari,<br />
ma tali norme hanno effetto<br />
ta del gioco, compresa quella a distanza,<br />
avvenga in assenza ovvero<br />
in caso di inefficacia della concessione<br />
rilasciata dal ministero dell’economia<br />
e delle Finanze-amministrazione<br />
autonoma dei monopoli<br />
di stato;<br />
• soggetto passivo d’imposta è<br />
chiunque, ancorché in assenza o in<br />
caso di inefficacia della concessione<br />
rilasciata da aams, gestisce con<br />
qualunque mezzo, anche telematico,<br />
per conto proprio o di terzi,<br />
anche ubicati all’estero, concorsi<br />
pronostici o scommesse di qualsiasi<br />
genere. se l’attività è esercitata<br />
per conto di terzi, il soggetto<br />
per conto del quale l’attività è<br />
esercitata è obbligato solidalmente<br />
al pagamento dell’imposta e<br />
delle relative sanzioni.<br />
rivista italiana dell’automatico dicembre 2010
ai soli fini tributari e “ferma restando<br />
l’obbligatorietà, ai sensi<br />
della <strong>legislazione</strong> vigente, di licenze,<br />
autorizzazioni e concessioni nazionali<br />
per l’esercizio dei concorsi<br />
pronostici e delle scommesse, e<br />
conseguentemente l’immediata<br />
chiusura dell’esercizio nei caso in<br />
cui il relativo titolare ovvero esercente<br />
risulti sprovvisto di tali titoli<br />
abilitativi”.<br />
seguono poi una serie di previsioni<br />
tecniche necessarie a rendere efficaci<br />
le misure sanzionatorie e interdittive<br />
nonché l’applicabilità<br />
delle pretese erariali.<br />
■ come appena accennato, la legge<br />
di stabilità inserisce inoltre requisiti<br />
e obblighi che rendono ancor<br />
più rigide le regole di gestione di<br />
rivista italiana dell’automatico dicembre 2010<br />
una società concessionaria di gioco<br />
pubblico.<br />
tra i requisiti soggettivi risaltano<br />
“per il presidente e i procuratori,<br />
speciali requisiti di affidabilità,<br />
onorabilità e professionalità, nonché,<br />
per almeno alcuni di essi, di<br />
indipendenza definiti con decreto<br />
interdirigenziale del Ministero<br />
dell’Economia e delle Finanze”; tra<br />
i requisiti patrimoniali è inserito<br />
quello di “solidità patrimoniale”<br />
da stabilire con decreto aams; tra<br />
quelli tecnologici “la residenza<br />
delle infrastrutture, incluse quelle<br />
tecnologiche, hardware e software,<br />
dedicate alle attività oggetto di<br />
concessione in uno degli Stati dello<br />
Spazio economico europeo”.<br />
Gli obblighi sono molto severi e<br />
sono ovviamente miranti a conser-<br />
vare i requisiti morali, di solidità<br />
patrimoniale e di scrupoloso adempimento<br />
di quelli tecnologici, e sono<br />
strutturati in modo da evitare situazioni<br />
pure verificatesi in passato<br />
di poca chiarezza o addirittura di<br />
vulnerabilità della posizione di<br />
aams rispetto operatori più disinvolti.<br />
Per gli operatori già titolari di<br />
concessione è previsto l’adeguamento<br />
entro 180 giorni con la sottoscrizione<br />
di “atto di integrazione<br />
della convenzione accessiva alla<br />
concessione”.<br />
un segnale forte, dopo aver stabilito<br />
analoghe previsioni nella legge<br />
comunitaria 2008 per il gioco telematico,<br />
anche in vista delle future<br />
concessioni per gli apparecchi?<br />
Avv. Generoso Bloise<br />
21
<strong>legislazione</strong><br />
“C<br />
Gioco responsabile:<br />
un impegno che coinvolge tutti<br />
on decreto interdirigenziale del Ministero<br />
dell’Economia e delle Finanze-Amministrazione<br />
Autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero<br />
della Salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza<br />
unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata<br />
in vigore della presente legge, linee d’azione per<br />
la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni<br />
di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque<br />
vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici<br />
con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il<br />
titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque,<br />
del punto di offerta del gioco che consente la<br />
partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto<br />
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria<br />
da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell’esercizio<br />
commerciale, del locale o, comunque, del punto<br />
di offerta del gioco fino a quindici giorni.”<br />
Questo è il dettato del comma 70 della legge di stabilità;<br />
l’ennesimo richiamo ad un sempre maggiore impegno<br />
nella prevenzione dei fenomeni di devianza e nella<br />
diffusione di un corretto approccio al gioco.<br />
la sapar, in un recente incontro con il dott. Ferrara,<br />
ha espresso piena condivisione rispetto alla priorità assunta<br />
dall’amministrazione di monitorare costantemente,<br />
e con la massima attenzione, l’impatto del gioco sul<br />
sociale, con il coinvolgimento di tutte le realtà che gravitano<br />
nel settore. secondo quanto affermato dal direttore,<br />
tale azione dovrà essere direzionata su un duplice<br />
percorso: la tutela dei minori e la prevenzione del gioco<br />
patologico. in tal senso, la sapar è pronta a supportare<br />
l’amministrazione stessa alle iniziative che essa andrà a<br />
predisporre e ad attivarsi contestualmente per sensibilizzare<br />
l’opera di informazione che i gestori propri associati<br />
dovranno svolgere presso gli esercizi pubblici.<br />
tutto ciò, in linea con le iniziative intraprese sino a<br />
oggi, che si sono esplicate in varie direzioni. ricordiamo<br />
i vari convegni indetti in questi anni in occasione di<br />
enada e di enada Primavera, con la partecipazione di<br />
personaggi autorevoli – tra i quali possiamo ricordare il<br />
direttore centrale aams antonio tagliaferri, l’ex direttore<br />
strategie aams Gabriella alemanno e il Presidente<br />
di siipac Guerreschi – e con una visione mirata a individuare<br />
degli strumenti concreti da conferire ai gestori<br />
degli apparecchi per intervenire su questa complessa<br />
problematica.<br />
in questo contesto, la sapar ha compiuto passi impor-<br />
rivista italiana dell’automatico dicembre 2010<br />
tanti innanzitutto con l’approvazione del codice etico e<br />
della carta dei valori, integrati allo statuto, che si intersecano<br />
con la “dichiarazione sul gioco responsabile”<br />
emanata dall’euromat. Parallelamente, ha sviluppato i<br />
progetti saparlab e PagineGiochi, che hanno portato alla<br />
costituzione di un circuito di sale giochi “di qualità”,<br />
ponendo come condizione di base l’accettazione di un<br />
decalogo che contempla tutte le regole di base affinché<br />
tali location possano garantire alla propria clientela le<br />
migliori condizioni per la fruizione del gioco.<br />
sono seguiti, poi, dei corsi predisposti dal prof.cesare<br />
Guerreschi per conto del centro studi automat, dedicati<br />
al personale delle sale giochi.<br />
la sapar, pertanto – nella piena consapevolezza del<br />
fatto che il gestore degli apparecchi da gioco esercita<br />
un ruolo determinante in questo contesto, perché è colui<br />
il quale ha un rapporto diretto sia con l’esercente<br />
che con l’utente finale, il giocatore, e pertanto può<br />
vantare una “esperienza di campo” assolutamente ineguagliabile<br />
da parte degli altri attori della filiera – intende<br />
mettere a disposizione delle autorità competenti<br />
il proprio know-how per continuare il percorso sulla duplice<br />
direttrice di combattere il gioco illegale e prevenire<br />
fenomeni di gioco compulsivo.<br />
trasparenza, controllo, legalità: queste la parole<br />
d’ordine a cui ispirarsi per far sì che l’industria del gioco<br />
possa crescere ancora, anche per modificare quella<br />
che è la percezione pubblica del gioco e gli stereotipi<br />
che ancora abbondano negli organi di informazione, pur<br />
a fronte di una realtà che è nettamente mutata – in positivo<br />
– rispetto a qualche anno fa.<br />
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