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legislazione - Associazione Nazionale Sapar

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La Legge di<br />

Stabilità 2011<br />

(così si chiama<br />

oggi la Legge<br />

Finanziaria)<br />

si è interessata di<br />

affrontare alcuni<br />

nodi irrisolti<br />

della normativa<br />

del settore,<br />

ponendo le basi<br />

per pervenire a<br />

una più coerente<br />

disciplina<br />

complessiva<br />

del gioco<br />

16<br />

A cura di<br />

Generoso Bloise<br />

<strong>legislazione</strong><br />

Aams rafforzata<br />

per riordinare<br />

il settore dei giochi<br />

N uovi interventi,<br />

da parte del Governo,<br />

per affrontare alcune emergenze<br />

del settore, tenendo in considerazione,<br />

in alcuni punti, non solo<br />

le solite necessità di cassa, ma anche<br />

le istanze proposte dagli operatori,<br />

e in particolare dalla nostra associazione.<br />

non si tratta comunque di un atto<br />

definitivo, dato che molte delle<br />

nuove disposizioni richiederanno<br />

successivi – quanto immediati –<br />

prov vedimenti attuativi di aams.<br />

■ di questo cambio di approccio<br />

bisogna effettivamente rendere<br />

merito all’impegno profuso dal<br />

Sottosegretario Alberto Giorgetti<br />

che ha dimostrato sensibilità alle<br />

istanze del settore e, a margine della<br />

cerimonia di inaugurazione della<br />

scorsa Enada di Roma, aveva già<br />

espresso la sua apertura alle istanze<br />

della <strong>Sapar</strong>, rimarcando la volontà<br />

di lavorare alla promozione di<br />

un testo unico delle leggi del settore,<br />

cui intende pervenire confrontandosi<br />

con i rappresentanti del settore<br />

e anche con la nostra associazione.<br />

■ analogo impegno è stato poi ribadito<br />

in altre occasioni dal Direttore<br />

Generale di Aams Raffaele<br />

Ferrara che ha raccolto la collaborazione<br />

della <strong>Sapar</strong> nella campagna<br />

di promozione del gioco responsabile<br />

avviata proprio con le previsioni<br />

della legge in commento.<br />

■ il testo ha posto sul campo più<br />

interventi che meriterebbero una<br />

trattazione molto dettagliata, ma<br />

noi intendiamo fornire una chiave di<br />

lettura soprattutto della parte che<br />

più da vicino interessa il settore<br />

degli apparecchi da gioco.<br />

■ entrando subito nel merito, è<br />

dato cogliere che i problemi posti<br />

dalla <strong>Sapar</strong> hanno trovato una prima<br />

importante soluzione; la legge<br />

infatti:<br />

1) modifica la norma sulla decadenza<br />

automatica dei nulla osta di<br />

messa in esercizio degli apparecchi<br />

portando a 90 giorni il tempo necessario<br />

a far maturare il provvedimento<br />

ablativo (comma 72);<br />

2) modifica i principi a cui devono<br />

ispirarsi le regole sul contingentamento<br />

(comma 81);<br />

3) prevede la formazione dell’elenco<br />

dei terzi raccoglitori (comma<br />

82).<br />

■ la legge, inoltre, affronta questioni<br />

legate alla competenza territoriale<br />

per le cause di opposizione<br />

alle ordinanze di ingiunzione di<br />

Aams e il regime fiscale e di accertamento<br />

conseguente alle violazione<br />

di cui all’art. 39-quater (evasione<br />

ed elusione della normativa sul<br />

Preu).<br />

Per le cause di opposizione all’ordinanza<br />

ingiunzione emessa per le<br />

rivista italiana dell’automatico dicembre 2010


violazioni di cui al comma 9 dell’art.<br />

110 tulps è stabilita la competenza<br />

del giudice del luogo in cui ha<br />

sede l’ufficio dell’amministrazione<br />

autonoma dei monopoli di stato che<br />

l’ha emessa (seguendo il principio<br />

che esiste già per i procedimenti innanzi<br />

alle commissioni tributarie).<br />

Per gli episodi di elusione o di<br />

evasione del Preu la norma prevede<br />

che siano effettuate le letture degli<br />

apparecchi e che il Preu sia liquidato<br />

in base a tali dati. Quando non è<br />

possibile la lettura si applica l’imponibile<br />

forfettario secondo le regole<br />

già esistenti.<br />

la norma introdotta ha lo scopo di<br />

applicare anche le altre imposte<br />

sulla somme non dichiarate, ma il<br />

dato che suscita qualche perplessità<br />

risiede nel fatto che si pretende che<br />

l’importo su cui calcolare ogni imposta<br />

sia almeno quello risultante<br />

dal forfait, persino in caso di importi<br />

minori derivati dalle letture (“il<br />

predetto importo forfetario o, se<br />

maggiore, quello effettivo accertato<br />

ai fini della determinazione del<br />

prelievo erariale unico, è posto a<br />

base delle rettifiche e degli accertamenti<br />

ai fini delle imposte sui<br />

redditi, dell’imposta sul valore aggiunto<br />

e dell’imposta sulle attività<br />

produttive eventualmente applicabili<br />

al soggetto”).<br />

La modifica sulla<br />

norma dei 60 giorni<br />

Poiché per i nostri lettori di riferimento<br />

la tematica è ben nota, in<br />

questa sede è sufficiente ricordare<br />

che la norma in oggetto venne introdotta<br />

dall’art.15-bis della legge<br />

102/09 di conversione del dl<br />

1/7/2009 (decreto anticrisi) e inquadrata<br />

nel nuovo comma 5-bis<br />

dell’articolo 38 della legge 23 dicembre<br />

2000, n. 388.<br />

tale norma è stata modificata dal<br />

comma 72 della legge di stabilità,<br />

che recita testualmente:<br />

«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi<br />

e congegni di cui all’articolo<br />

110, commi 6, lettera b), e 7,<br />

del citato testo unico di cui al regio<br />

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e<br />

successive modificazioni, il nulla<br />

rivista italiana dell’automatico dicembre 2010<br />

osta, rilasciato ai sensi del comma<br />

5 del presente articolo dal Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze-<br />

Amministrazione Autonoma dei Monopoli<br />

di Stato, decade automaticamente<br />

quando i relativi apparecchi<br />

e congegni risultino, in considerazione<br />

dell’apposizione degli<br />

stessi in stato di magazzino,<br />

ovvero di manutenzione straordinaria,<br />

per un periodo superiore a<br />

novanta giorni, anche non continuativi,<br />

temporaneamente non collegati<br />

alla rete telematica prevista<br />

dall’articolo 14-bis, comma 4, del<br />

decreto del Presidente della Repubblica<br />

26 ottobre 1972, n. 640, e successive<br />

modificazioni».<br />

La revisione del<br />

regime del<br />

contingentamento<br />

Più importanti e significative sono<br />

le modifiche apportate ai principi in<br />

materia di contingentamento.<br />

nella prima parte, il comma 81 –<br />

lettere da a) a f) – indica una serie<br />

di attribuzioni, di poteri e di compiti<br />

assegnati ad aams e in particolare<br />

riferisce che “al fine di un più efficace<br />

contrasto al gioco illecito e all’evasione<br />

fiscale nel settore del<br />

gioco” Aams nel 2011 realizzerà un<br />

programma straordinario di almeno<br />

trentamila controlli in materia di<br />

giochi pubblici, con particolare riferimento<br />

ai settori del gioco online,<br />

delle scommesse, nonché del gioco<br />

praticato attraverso apparecchi da<br />

intrattenimento e divertimento; più<br />

specificamente per gli apparecchi,<br />

aams dovrà completare le proprie<br />

banche dati anche con altri contenuti<br />

e cioè con un censimento dei<br />

locali, delle metrature e degli apparecchi<br />

installati, precisando altresì<br />

quali siano i concessionari responsabili<br />

per ogni locale e per<br />

ogni singolo apparecchio; per fare<br />

ciò saranno chieste informazioni anche<br />

ai concessionari stessi (sanzionati<br />

se non rispondono).<br />

in questo ambito di controlli e<br />

censimento si inseriscono, per l’appunto,<br />

le previsioni relative al contingentamento.<br />

■ si tratta di una vera e propria<br />

modifica dei principi della materia<br />

e non di un “cambio di regole”,<br />

nel senso che sono stati previsti<br />

nuovi limiti per l’offerta mediante<br />

apparecchi da gioco, attraverso un<br />

successivo atto di aams.<br />

il contingentamento era una materia,<br />

contenente obblighi imposti<br />

dall’autorità di pubblica sicurezza,<br />

con chiare finalità di prevenzione,<br />

orientati ad imporre i limiti espressi<br />

alle licenze delle diverse tipologie<br />

di locali, rispetto alla qualità ed al<br />

numero degli apparecchi che potevano<br />

essere installati.<br />

Questo comportava l’applicabilità<br />

di una sanzione amministrativa per<br />

violazione della licenza (art. 17<br />

del Tulps) e l’obbligo di successiva<br />

rimozione dell’eventuale apparecchio<br />

eccedente o comunque di adeguamento<br />

alla regola violata (art.<br />

17-ter).<br />

■ la grande novità è che invece<br />

aams può “consentire a ciascun<br />

17


<strong>legislazione</strong><br />

concessionario, nonché a ciascun<br />

soggetto dallo stesso legittimamente<br />

incaricato nell’ambito della organizzazione<br />

della rete di raccolta<br />

del gioco, di mantenere installati<br />

negli esercizi commerciali, nei locali<br />

ovvero nei punti di offerta del<br />

gioco gli apparecchi che risultano in<br />

eccedenza”, ai sensi dei limiti attuali<br />

e fino alla data di adozione del<br />

nuovo decreto, previo pagamento<br />

“di una somma mensile pari a euro<br />

300, dovuta solidalmente dai soggetti<br />

sopra indicati per ciascuno degli<br />

apparecchi di cui al comma 6<br />

dell’articolo 110 del regio decreto<br />

n. 773 del 1931, e successive modificazioni”.<br />

■ in pratica, emerge che non è più<br />

possibile definire il contingentamento<br />

come norma di pubblica sicurezza<br />

– infatti il pagamento di<br />

300 euro al mese ad apparecchio<br />

permette la deroga al divieto – ma<br />

soprattutto l’obbligo non è più riferito<br />

ai limiti della licenza dell’esercente,<br />

bensì assume rilievo amministrativo-tributario<br />

essendo rivolto<br />

in primis al concessionario: diventa,<br />

in pratica, un limite di esercizio<br />

della concessione (come in<br />

parte già previsto dalla vigente convenzione<br />

di concessione).<br />

■ certo, nascono dei problemi di<br />

non facile soluzione nel regime intermedio<br />

tra la vigenza delle precedenti<br />

regole e l’emanazione di<br />

un nuovo decreto, non tanto per la<br />

evidente necessità di adeguamento<br />

delle regole alle mutate condizioni,<br />

ma soprattutto perché mentre nella<br />

successiva lettera i) – riferita alla<br />

violazione degli obblighi che saranno<br />

introdotti con il nuovo decreto –<br />

è espressamente previsto che il pagamento<br />

dei 300 euro è a titolo di<br />

sanzione amministrativa, ciò non è<br />

espressamente previsto per il regime<br />

transitorio.<br />

una norma più precisa avrebbe<br />

eliminato certo ogni dubbio e soprattutto<br />

potrebbe farci affermare,<br />

con una certezza che ad oggi non<br />

18<br />

possiamo avere, che il pagamento<br />

di 300 euro, nel periodo intermedio,<br />

sia sanante anche della sanzione<br />

amministrativa e non solo dell’obbligo<br />

di rimozione (che era uno solo<br />

degli effetti negativi del precedente<br />

regime).<br />

■ ogni dubbio sarà comunque presto<br />

sciolto, in quanto l’aams ha garantito<br />

il proprio impegno a sentire<br />

le parti interessate sul punto e a<br />

emanare le nuove regole quanto<br />

prima.<br />

una volta che le nuove regole saranno<br />

vigenti ci saranno tre mesi<br />

per adeguarsi (o pagando 300 euro<br />

di sanzione al mese ad apparecchio<br />

fino al massimo a tre mesi dal nuovo<br />

decreto), termine dopo il quale non<br />

saranno ammesse deroghe: in questo<br />

caso è infatti prevista la sanzione<br />

fino a 1.000 euro ad apparecchio<br />

e la rimozione forzata da parte di<br />

aams (a spese dei responsabili).<br />

■ a tal proposito, diventa importante<br />

individuare chi sono i responsabili:<br />

in primis il concessionario (o<br />

i concessionari, anche proporzionalmente<br />

tra loro in caso di installazione<br />

di apparecchi in eccedenza che<br />

non si possono riferire con certezza<br />

a uno solo di essi), poi il gestore e<br />

l’esercente.<br />

ovviamente aams chiederà il pagamento<br />

della sanzione al concessionario,<br />

il quale, se esente da responsabilità,<br />

opererà in regresso<br />

per il recupero della somma pagata<br />

nei confronti del gestore e dell’esercente.<br />

■ con il nuovo decreto, sentite le<br />

rappresentanze delle categorie interessate,<br />

aams detterà le regole<br />

(“parametri numerico-quantitativi<br />

per l’installazione e l’attivazione in<br />

ciascun esercizio commerciale, locale<br />

o punto vendita degli apparecchi<br />

di cui all’articolo 110, comma 6,<br />

del regio decreto n. 773 del 1931”)<br />

seguendo i parametri dettati dalla<br />

nuova legge:<br />

1) tipologia dei locali in relazione<br />

alla esclusività dell’attività di gioco<br />

esercitata;<br />

2) estensione della superficie.<br />

L’istituzione<br />

dell’elenco dei terzi<br />

incaricati<br />

infine, la norma di maggior rilievo:<br />

la realizzazione dell’elenco dei<br />

terzi incaricati, nota come la norma<br />

sul ruolo del gestore.<br />

in verità, essa non definisce il gestore<br />

e non crea un solo elenco dei<br />

gestori, ma istituisce presso Aams<br />

un elenco diviso in tre sezioni:<br />

a) dei soggetti proprietari, possessori<br />

ovvero detentori a qualsiasi<br />

titolo degli apparecchi e terminali<br />

di cui all’articolo 110, comma 6,<br />

lettere a) e b) del regio decreto 18<br />

giugno 1931, n. 773, e successive<br />

modificazioni, per i quali la predetta<br />

amministrazione rilascia, rispet-<br />

rivista italiana dell’automatico dicembre 2010


tivamente, il nulla osta di cui all’articolo<br />

38, comma 5, della legge 23<br />

dicembre 2000, n. 388, e il codice<br />

identificativo univoco di cui al decreto<br />

direttoriale del 22 gennaio<br />

2010 adottato dalla medesima amministrazione.<br />

in pratica, i gestori e<br />

i titolari di sale per VLT;<br />

b) dei concessionari per la gestione<br />

della rete telematica degli<br />

apparecchi e terminali da intrattenimento<br />

che siano altresì proprietari<br />

degli apparecchi e terminali di cui<br />

all’articolo 110, comma 6, lettere<br />

a) e b), del regio decreto 18 giugno<br />

1931, n. 773, e successive modificazioni.<br />

si tratta dei concessionari<br />

che hanno anche la proprietà di<br />

apparecchi (in sostanza tutti).<br />

c) di ogni altro soggetto che, non<br />

compreso fra quelli di cui alle lettere<br />

a) e b), svolge, sulla base di<br />

LE SANZIONI<br />

RELATIVE<br />

ALL’IMPOSTA<br />

DEI CONCORSI<br />

PRONOSTICI<br />

E SCOMMESSE<br />

• il soggetto passivo che sottrae,<br />

in qualsiasi modo, base imponibile<br />

all’imposta unica dei concorsi pronostici<br />

o delle scommesse è punito<br />

con la sanzione amministrativa dal<br />

120 al 240% della maggiore imposta<br />

e, se la base imponibile sottratta<br />

è superiore a euro 50.000, anche<br />

con la chiusura dell’esercizio<br />

da uno a sei mesi.<br />

• il soggetto passivo che, nell’ambito<br />

degli adempimenti previsti,<br />

omette, in tutto o in parte, ovvero<br />

ritarda il pagamento dell’imposta<br />

dovuta è punito con una sanzione<br />

amministrativa pari al 30%<br />

degli importi non pagati nel termine<br />

prescritto.<br />

• chi non presenta o presenta<br />

con indicazioni inesatte la segna-<br />

rivista italiana dell’automatico dicembre 2010<br />

rapporti contrattuali continuativi<br />

con i soggetti di cui alle medesime<br />

lettere, attività relative al funzionamento<br />

e al mantenimento in efficienza<br />

degli apparecchi, alla raccolta<br />

e messa a disposizione del<br />

concessionario delle somme residue,<br />

e comunque qualsiasi altra attività<br />

funzionale alla raccolta di<br />

gioco.<br />

in questa ultima categoria rientrano<br />

tutti gli ausiliari, esercenti,<br />

tecnici e altri soggetti che, ad<br />

esempio, compiono solo una attività<br />

delle tante possibili, quale potrebbe<br />

essere la raccolta delle monete<br />

(in gergo “scassettamento”).<br />

la cosa di maggior rilievo è che<br />

anche se questi collaboratori sono<br />

contrattualizzati, non dai concessionari,<br />

ma da un gestore iscritto,<br />

potranno essere iscritti.<br />

lazione certificata di inizio attività<br />

è soggetto alla sanzione amministrativa<br />

da euro 516 a euro 2.000.<br />

• in caso di giocate simulate,<br />

fermo restando che l’imposta unica<br />

è comunque dovuta, si applica una<br />

sanzione amministrativa pari alla<br />

vincita conseguente alla giocata<br />

simulata, oltre alla chiusura dell’esercizio<br />

da tre a sei mesi. in caso<br />

di recidiva è disposta la chiusura<br />

dell’esercizio da sei mesi a un anno.<br />

Qualora, dopo l’applicazione<br />

della sanzione prevista nel periodo<br />

precedente, sia accertata un’ulteriore<br />

violazione, è disposta la revoca<br />

della concessione.<br />

• le sanzioni previste dal presente<br />

articolo si applicano separatamente<br />

rispetto a tutti gli altri tributi<br />

indicati nel comma 4 dell’articolo<br />

12 del decreto legislativo 18<br />

dicembre 1997, n. 472. compatibilmente<br />

con queste sanzioni, sono<br />

applicate anche quelle di cui all’art.7<br />

del decreto-legge 30 settembre<br />

2003, n. 269, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 24<br />

novembre 2003, n. 326.<br />

• le sanzioni in materia di con-<br />

■ su questa base le considerazioni<br />

d’obbligo sono almeno due:<br />

1) l’elenco così formato non è tenuto<br />

dai concessionari ma è un<br />

elenco pubblico tenuto da Aams,<br />

con evidenti implicazioni sul piano<br />

della riconoscibilità dell’operatore<br />

della filiera. l’iscrizione dovrà essere<br />

compiuta anche da tutti gli operatori<br />

attualmente operanti nella filiera<br />

con contratti già in essere con<br />

i concessionari.<br />

2) Il decreto terzi raccoglitori è<br />

del tutto superato (la norma sostituisce<br />

il comma 533 della legge 23<br />

dicembre 2005, n. 266 e quindi elimina<br />

alla fonte la delega a emanare<br />

quel decreto), pertanto i requisiti<br />

cambiano:<br />

• possesso della licenza di cui all’articolo<br />

86 tulps;<br />

• certificazione antimafia;<br />

corsi pronostici e di scommesse,<br />

previste dal presente articolo, sono<br />

ridotte, sempreché la violazione<br />

non sia stata già oggetto di comunicazione<br />

di omesso versamento<br />

e che, comunque, non siano iniziati<br />

accessi, ispezioni, verifiche o altre<br />

attività amministrative di contestazione<br />

dei quali l’autore o i soggetti<br />

solidalmente obbligati abbiano<br />

avuto formale conoscenza:<br />

a) a un dodicesimo del minimo,<br />

nei casi di mancato pagamento del<br />

tributo, se esso è eseguito nel termine<br />

di trenta giorni dalla data dell’omissione<br />

o dell’errore;<br />

b) a un decimo del minimo, se la<br />

regolarizzazione delle violazioni,<br />

anche se incidenti sulla determinazione<br />

o sul pagamento del tributo,<br />

avviene entro un anno dalla violazione.<br />

• il pagamento della sanzione ridotta<br />

deve essere eseguito contestualmente<br />

alla regolarizzazione<br />

del pagamento del tributo o della<br />

differenza, quando dovuti, nonché<br />

al pagamento degli interessi moratori<br />

calcolati al tasso legale con<br />

maturazione giorno per giorno.<br />

19


<strong>legislazione</strong><br />

• versamento annuale della somma<br />

di euro 100.<br />

sulle modalità di richiesta, di pagamento<br />

e di iscrizione sarà emanato<br />

un decreto aams.<br />

l’iscrizione è prevista come elemento<br />

essenziale per sottoscrivere<br />

i contratti coi concessionari a<br />

pena di nullità del medesimo e del<br />

pagamento di una sanzione da parte<br />

di ciascun contraente di una sanzione<br />

amministrativa di euro diecimila.<br />

■ si tratta, nel complesso di una<br />

normativa che apre la strada a successive<br />

e auspicabili modifiche,<br />

quale la emanazione di un testo unico<br />

per i giochi, in vista anche della<br />

prossima selezione per i nuovi concessionari<br />

di rete che dovrà avvenire<br />

entro il 2011.<br />

Altre disposizioni<br />

in materia<br />

di concessioni<br />

la legge di stabilità 2011 contiene<br />

poi altri provvedimenti importanti<br />

in materia di gioco pubblico e<br />

soprattutto in materia di concessioni.<br />

volendo qui fornire una semplice<br />

chiave di lettura del testo e non una<br />

puntuale disamina, si può sintetizzare<br />

che la legge opera, nel settore<br />

scommesse con particolare attenzione<br />

alla rete fisica di raccolta, a<br />

due livelli:<br />

• combattere episodi di slealtà fiscale<br />

e/o di elusione ed evasione<br />

fiscale;<br />

• imporre rigide regole ai concessionari<br />

in ordine alla affidabilità<br />

non solo in fase di rilascio della<br />

concessione, ma soprattutto nella<br />

fase di gestione della attività, anche<br />

con riferimento alle vicende<br />

economiche e proprietarie delle<br />

società titolari di concessione.<br />

infatti, sono previste pesanti sanzioni<br />

per quegli operatori che simulano<br />

giocate vincenti appropriandosi,<br />

in realtà, della somma<br />

20<br />

fittiziamente pagata in vincita, con<br />

il solo evidente scopo di non dover<br />

dichiarare utili (è prevista la chiusura<br />

di almeno 3 mesi); inoltre è stabilita<br />

una percentuale minima di<br />

restituzione in vincita dell’80%<br />

(considerata sui volumi complessivi<br />

e per le sole scommesse sportive a<br />

quota fissa).<br />

■ sempre con riferimento al primo<br />

punto, sono previste della norme indirizzate<br />

prevenire e reprimere il<br />

fenomeno della raccolta di gioco<br />

in assenza della concessione Aams<br />

a prescindere dalle decisioni che sa-<br />

MISURE IN CAPO<br />

AI TITOLARI<br />

DI CTD PRIVI<br />

DI TITOLI<br />

ABILITATIVI<br />

Ferma restando l’obbligatorietà,<br />

ai sensi della <strong>legislazione</strong> vigente,<br />

di licenze, autorizzazioni e concessioni<br />

nazionali per l’esercizio dei<br />

concorsi pronostici e delle scommesse,<br />

e conseguentemente l’immediata<br />

chiusura dell’esercizio<br />

nel caso in cui il relativo titolare<br />

ovvero esercente risulti sprovvisto<br />

di tali titoli abilitativi, ai soli<br />

fini tributari:<br />

• l’imposta unica sui concorsi<br />

pronostici e sulle scommesse è comunque<br />

dovuta ancorché la raccol-<br />

ranno assunte in sede giurisdizionale<br />

europea per quanto attiene la rilevanza<br />

penale dei relativi comportamenti.<br />

si perviene a questa semplificazione<br />

perché si prevede che anche<br />

chi opera in modo non regolare sia<br />

costretto a pagare le imposte sul<br />

gioco e le sanzioni tributarie (da<br />

120% al 240% dell’evaso), oltre a numerose<br />

altre sanzioni amministrative<br />

di importo considerevole.<br />

ciò non comporta, come erroneamente<br />

sostenuto da alcuni, un effetto<br />

sanante per gli operatori irregolari,<br />

ma tali norme hanno effetto<br />

ta del gioco, compresa quella a distanza,<br />

avvenga in assenza ovvero<br />

in caso di inefficacia della concessione<br />

rilasciata dal ministero dell’economia<br />

e delle Finanze-amministrazione<br />

autonoma dei monopoli<br />

di stato;<br />

• soggetto passivo d’imposta è<br />

chiunque, ancorché in assenza o in<br />

caso di inefficacia della concessione<br />

rilasciata da aams, gestisce con<br />

qualunque mezzo, anche telematico,<br />

per conto proprio o di terzi,<br />

anche ubicati all’estero, concorsi<br />

pronostici o scommesse di qualsiasi<br />

genere. se l’attività è esercitata<br />

per conto di terzi, il soggetto<br />

per conto del quale l’attività è<br />

esercitata è obbligato solidalmente<br />

al pagamento dell’imposta e<br />

delle relative sanzioni.<br />

rivista italiana dell’automatico dicembre 2010


ai soli fini tributari e “ferma restando<br />

l’obbligatorietà, ai sensi<br />

della <strong>legislazione</strong> vigente, di licenze,<br />

autorizzazioni e concessioni nazionali<br />

per l’esercizio dei concorsi<br />

pronostici e delle scommesse, e<br />

conseguentemente l’immediata<br />

chiusura dell’esercizio nei caso in<br />

cui il relativo titolare ovvero esercente<br />

risulti sprovvisto di tali titoli<br />

abilitativi”.<br />

seguono poi una serie di previsioni<br />

tecniche necessarie a rendere efficaci<br />

le misure sanzionatorie e interdittive<br />

nonché l’applicabilità<br />

delle pretese erariali.<br />

■ come appena accennato, la legge<br />

di stabilità inserisce inoltre requisiti<br />

e obblighi che rendono ancor<br />

più rigide le regole di gestione di<br />

rivista italiana dell’automatico dicembre 2010<br />

una società concessionaria di gioco<br />

pubblico.<br />

tra i requisiti soggettivi risaltano<br />

“per il presidente e i procuratori,<br />

speciali requisiti di affidabilità,<br />

onorabilità e professionalità, nonché,<br />

per almeno alcuni di essi, di<br />

indipendenza definiti con decreto<br />

interdirigenziale del Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze”; tra<br />

i requisiti patrimoniali è inserito<br />

quello di “solidità patrimoniale”<br />

da stabilire con decreto aams; tra<br />

quelli tecnologici “la residenza<br />

delle infrastrutture, incluse quelle<br />

tecnologiche, hardware e software,<br />

dedicate alle attività oggetto di<br />

concessione in uno degli Stati dello<br />

Spazio economico europeo”.<br />

Gli obblighi sono molto severi e<br />

sono ovviamente miranti a conser-<br />

vare i requisiti morali, di solidità<br />

patrimoniale e di scrupoloso adempimento<br />

di quelli tecnologici, e sono<br />

strutturati in modo da evitare situazioni<br />

pure verificatesi in passato<br />

di poca chiarezza o addirittura di<br />

vulnerabilità della posizione di<br />

aams rispetto operatori più disinvolti.<br />

Per gli operatori già titolari di<br />

concessione è previsto l’adeguamento<br />

entro 180 giorni con la sottoscrizione<br />

di “atto di integrazione<br />

della convenzione accessiva alla<br />

concessione”.<br />

un segnale forte, dopo aver stabilito<br />

analoghe previsioni nella legge<br />

comunitaria 2008 per il gioco telematico,<br />

anche in vista delle future<br />

concessioni per gli apparecchi?<br />

Avv. Generoso Bloise<br />

21


<strong>legislazione</strong><br />

“C<br />

Gioco responsabile:<br />

un impegno che coinvolge tutti<br />

on decreto interdirigenziale del Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze-Amministrazione<br />

Autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero<br />

della Salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza<br />

unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata<br />

in vigore della presente legge, linee d’azione per<br />

la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni<br />

di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque<br />

vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici<br />

con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il<br />

titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque,<br />

del punto di offerta del gioco che consente la<br />

partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto<br />

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria<br />

da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell’esercizio<br />

commerciale, del locale o, comunque, del punto<br />

di offerta del gioco fino a quindici giorni.”<br />

Questo è il dettato del comma 70 della legge di stabilità;<br />

l’ennesimo richiamo ad un sempre maggiore impegno<br />

nella prevenzione dei fenomeni di devianza e nella<br />

diffusione di un corretto approccio al gioco.<br />

la sapar, in un recente incontro con il dott. Ferrara,<br />

ha espresso piena condivisione rispetto alla priorità assunta<br />

dall’amministrazione di monitorare costantemente,<br />

e con la massima attenzione, l’impatto del gioco sul<br />

sociale, con il coinvolgimento di tutte le realtà che gravitano<br />

nel settore. secondo quanto affermato dal direttore,<br />

tale azione dovrà essere direzionata su un duplice<br />

percorso: la tutela dei minori e la prevenzione del gioco<br />

patologico. in tal senso, la sapar è pronta a supportare<br />

l’amministrazione stessa alle iniziative che essa andrà a<br />

predisporre e ad attivarsi contestualmente per sensibilizzare<br />

l’opera di informazione che i gestori propri associati<br />

dovranno svolgere presso gli esercizi pubblici.<br />

tutto ciò, in linea con le iniziative intraprese sino a<br />

oggi, che si sono esplicate in varie direzioni. ricordiamo<br />

i vari convegni indetti in questi anni in occasione di<br />

enada e di enada Primavera, con la partecipazione di<br />

personaggi autorevoli – tra i quali possiamo ricordare il<br />

direttore centrale aams antonio tagliaferri, l’ex direttore<br />

strategie aams Gabriella alemanno e il Presidente<br />

di siipac Guerreschi – e con una visione mirata a individuare<br />

degli strumenti concreti da conferire ai gestori<br />

degli apparecchi per intervenire su questa complessa<br />

problematica.<br />

in questo contesto, la sapar ha compiuto passi impor-<br />

rivista italiana dell’automatico dicembre 2010<br />

tanti innanzitutto con l’approvazione del codice etico e<br />

della carta dei valori, integrati allo statuto, che si intersecano<br />

con la “dichiarazione sul gioco responsabile”<br />

emanata dall’euromat. Parallelamente, ha sviluppato i<br />

progetti saparlab e PagineGiochi, che hanno portato alla<br />

costituzione di un circuito di sale giochi “di qualità”,<br />

ponendo come condizione di base l’accettazione di un<br />

decalogo che contempla tutte le regole di base affinché<br />

tali location possano garantire alla propria clientela le<br />

migliori condizioni per la fruizione del gioco.<br />

sono seguiti, poi, dei corsi predisposti dal prof.cesare<br />

Guerreschi per conto del centro studi automat, dedicati<br />

al personale delle sale giochi.<br />

la sapar, pertanto – nella piena consapevolezza del<br />

fatto che il gestore degli apparecchi da gioco esercita<br />

un ruolo determinante in questo contesto, perché è colui<br />

il quale ha un rapporto diretto sia con l’esercente<br />

che con l’utente finale, il giocatore, e pertanto può<br />

vantare una “esperienza di campo” assolutamente ineguagliabile<br />

da parte degli altri attori della filiera – intende<br />

mettere a disposizione delle autorità competenti<br />

il proprio know-how per continuare il percorso sulla duplice<br />

direttrice di combattere il gioco illegale e prevenire<br />

fenomeni di gioco compulsivo.<br />

trasparenza, controllo, legalità: queste la parole<br />

d’ordine a cui ispirarsi per far sì che l’industria del gioco<br />

possa crescere ancora, anche per modificare quella<br />

che è la percezione pubblica del gioco e gli stereotipi<br />

che ancora abbondano negli organi di informazione, pur<br />

a fronte di una realtà che è nettamente mutata – in positivo<br />

– rispetto a qualche anno fa.<br />

23

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