regolamento di igiene, sanita - Comune di Forlì
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D.P.R. 303/56 per le <strong>di</strong>tte soggette al decreto per le quali non era stata <strong>di</strong>chiarata<br />
l’attività in sede <strong>di</strong> concessione o agibilità e per i casi in cui le mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> cui al<br />
comma 1 siano state attuate in assenza <strong>di</strong> concessione o agibilità. In questi casi la<br />
comunicazione dovrà essere corredata della documentazione <strong>di</strong> cui all’art. 9,<br />
comma 2, ed art. 10, comma 2, e va presentata, negli stessi termini <strong>di</strong> cui al comma<br />
1, anche al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti <strong>di</strong> Lavoro del<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell’AUSL.<br />
3. A seguito della comunicazione <strong>di</strong> cui al primo comma, su proposta del<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione, l’Organo competente provvederà ad emettere nei<br />
confronti delle attività classificate insalubri ai sensi della vigente normativa,<br />
apposito decreto <strong>di</strong> classificazione.<br />
4. Il Sindaco per motivate esigenze <strong>di</strong> tutela dell’ambiente e/o della salute pubblica,<br />
potrà o vietare l’avvio delle attività o del singolo processo produttivo o subor<strong>di</strong>narli<br />
a determinate con<strong>di</strong>zioni e cautele sia strumentali che operative.<br />
5. Sono comunque fatti salvi per i titolari gli obblighi <strong>di</strong> notifica previsti da specifiche<br />
normative <strong>di</strong> settore e gli obblighi <strong>di</strong> programmare l’attività nel rispetto delle<br />
esigenze <strong>di</strong> sicurezza ed <strong>igiene</strong> per gli addetti.<br />
Art. 15 – Misure igieniche nei cantieri e<strong>di</strong>li e stradali. Demolizione <strong>di</strong> fabbricati.<br />
1. In ogni intervento e<strong>di</strong>lizio devono adottarsi, a cura del costruttore e del proprietario, tutte le<br />
necessarie precauzioni per garantire l’incolumità e l’<strong>igiene</strong> dei citta<strong>di</strong>ni; in particolare deve<br />
essere impe<strong>di</strong>to l’accesso ai non addetti me<strong>di</strong>ante barriere invalicabili ed inamovibili;<br />
qualora ciò non fosse possibile si deve provvedere con misure alternative.<br />
Nei cantieri e<strong>di</strong>li e stradali devono essere posti in opera tutti gli accorgimenti ai seguenti<br />
fini:<br />
per il controllo dell’inquinamento acustico<br />
per evitare insu<strong>di</strong>ciamento nelle zone esterne al cantiere;<br />
per evitare nella misura massima possibile il sollevamento delle polveri e la loro<br />
propagazione, in particolare modo quando si tratta <strong>di</strong> interventi su fabbricati<br />
prospicenti aree pubbliche o aperte al pubblico.<br />
3. I pozzi neri, i pozzetti, le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee<br />
dovranno essere smontati e <strong>di</strong>sinfettati prima della demolizione dei fabbricati.<br />
4. Nei cortili delle case private ed in genere in tutti gli spazi <strong>di</strong> ragione privata e’<br />
vietato il deposito, per perio<strong>di</strong> superiori a 30 giorni, <strong>di</strong> terreni o materiali <strong>di</strong> rifiuto<br />
provenienti dalla demolizione <strong>di</strong> opere murarie, nell’ipotesi <strong>di</strong> materiali contaminati<br />
da sostanze maleodoranti o insu<strong>di</strong>cianti questi dovranno essere imme<strong>di</strong>atamente<br />
rimossi. Entro il termine sopra previsto il proprietario o l’impren<strong>di</strong>tore deve<br />
provvedere allo sgombero ed al trasporto negli appositi luoghi <strong>di</strong> scarico.<br />
5. Sono fatte salve tutte le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge per la salute e l’incolumità dei<br />
lavoratori addetti ai cantieri e<strong>di</strong>li.<br />
(*) Laddove compare la parola Sindaco deve leggersi Dirigente per effetto <strong>di</strong> quanto previsto dall'art. 107<br />
comma 3 del T.U. 267/2000 ed in attuazione dell'or<strong>di</strong>nanza CO.RE.CO. n. 12022 del 24/10/2000.<br />
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