EREDITÀ GIACENTE artt. 528 – 532 c.c.
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l'accettazione con beneficio di inventario, esclusa, comunque, la limitazione della responsabilità per<br />
colpa, sichhè il curatore è responsabile anche per colpa lieve, in quanto deve adempiere ai propri<br />
compiti con la diligenza del buon padre di famiglia. Al curatore dell'eredità giacente, inoltre, non<br />
può essere imposta la prestazione di una cauzione ed inapplicabile sono anche le norme che<br />
prevedono la decadenza dal beneficio.<br />
7. ART. <strong>532</strong> CESSAZIONE DELLA CURATELA: ACCETTAZIONE DELL'<strong>EREDITÀ</strong><br />
Come sopra evidenziato, la dichiarazione di giacenza dell’eredità è strumentale all’ amministrazione<br />
e conservazione del patrimonio ereditario privo di un attuale titolare per cui il curatore cessa dalle<br />
sue funzioni con l’ accettazione dell’eredità da parte di almeno uno dei chiamati, non potendosi<br />
configurare la fattispecie della c.d. eredità giacente pro quota.<br />
In merito è necessaria un’accettazione espressa da parte del chiamato, anche se con beneficio<br />
d’inventario, non essendo sufficiente per la cessazione delle funzioni del curatore il mero possesso<br />
dei beni ereditari (cd. accettazione tacita), inoltre è necessario che la predetta dichiarazione non<br />
promani da un soggetto che rivesta la qualità di legatario che si configura come creditore<br />
dell’eredità stessa.<br />
Altra ipotesi in cui si giunge alla cessazione della giacenza dell’eredità è quella di mancanza di<br />
successibili sino al sesto grado con la conseguente devoluzione dell’eredità allo stato che risponderà<br />
dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore del patrimonio ereditario(art. 586 c.c.).<br />
La cessazione di giacenza dell’eredità non è da confondere con le fattispecie di cessazione del<br />
curatore dalle sue funzioni es. nei casi di revoca dell’incarico da parte del giudice, di rinunzia allo<br />
stesso da parte del curatore, o di altri eventi che incidono sulla sua sfera giuridica quali<br />
provvedimenti giurisdizionali che implicano un riconoscimento di un suo stato d’incapacità assoluta<br />
o relativa (es. sentenza di interdizione o inabilitazione del curatore).<br />
In particolare, allorché si maturano i relativi presupposti il curatore sarà tenuto a produrre una<br />
relazione finale al giudice unico chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessazione della<br />
giacenza stessa e della relativa curatela. La relazione dovrà contenere un’elencazione analitica di<br />
tutte le passività della gestione dell’ eredità giacente (es. spese sostenute per cercare di rintracciare<br />
beni ereditari e/o chiamati all’eredità, spese per procedure giudiziarie, compensi per il cancelliere<br />
e/o lo stimatore, etc.) Nel caso in cui vi siano somme, precedentemente depositate nei modi indicati<br />
dall’autorità giudiziaria (solitamente libretti di risparmio postale intestati all’eredità giacente e<br />
vincolati all’ordine del giudice), il curatore chiederà al giudice unico la devoluzione delle stesse al<br />
demanio dello stato.<br />
Il curatore per l’attività espletata ha diritto alla liquidazione di un compenso, nonché al rimborso<br />
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