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EREDITÀ GIACENTE artt. 528 – 532 c.c.

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l'accettazione con beneficio di inventario, esclusa, comunque, la limitazione della responsabilità per<br />

colpa, sichhè il curatore è responsabile anche per colpa lieve, in quanto deve adempiere ai propri<br />

compiti con la diligenza del buon padre di famiglia. Al curatore dell'eredità giacente, inoltre, non<br />

può essere imposta la prestazione di una cauzione ed inapplicabile sono anche le norme che<br />

prevedono la decadenza dal beneficio.<br />

7. ART. <strong>532</strong> CESSAZIONE DELLA CURATELA: ACCETTAZIONE DELL'<strong>EREDITÀ</strong><br />

Come sopra evidenziato, la dichiarazione di giacenza dell’eredità è strumentale all’ amministrazione<br />

e conservazione del patrimonio ereditario privo di un attuale titolare per cui il curatore cessa dalle<br />

sue funzioni con l’ accettazione dell’eredità da parte di almeno uno dei chiamati, non potendosi<br />

configurare la fattispecie della c.d. eredità giacente pro quota.<br />

In merito è necessaria un’accettazione espressa da parte del chiamato, anche se con beneficio<br />

d’inventario, non essendo sufficiente per la cessazione delle funzioni del curatore il mero possesso<br />

dei beni ereditari (cd. accettazione tacita), inoltre è necessario che la predetta dichiarazione non<br />

promani da un soggetto che rivesta la qualità di legatario che si configura come creditore<br />

dell’eredità stessa.<br />

Altra ipotesi in cui si giunge alla cessazione della giacenza dell’eredità è quella di mancanza di<br />

successibili sino al sesto grado con la conseguente devoluzione dell’eredità allo stato che risponderà<br />

dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore del patrimonio ereditario(art. 586 c.c.).<br />

La cessazione di giacenza dell’eredità non è da confondere con le fattispecie di cessazione del<br />

curatore dalle sue funzioni es. nei casi di revoca dell’incarico da parte del giudice, di rinunzia allo<br />

stesso da parte del curatore, o di altri eventi che incidono sulla sua sfera giuridica quali<br />

provvedimenti giurisdizionali che implicano un riconoscimento di un suo stato d’incapacità assoluta<br />

o relativa (es. sentenza di interdizione o inabilitazione del curatore).<br />

In particolare, allorché si maturano i relativi presupposti il curatore sarà tenuto a produrre una<br />

relazione finale al giudice unico chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessazione della<br />

giacenza stessa e della relativa curatela. La relazione dovrà contenere un’elencazione analitica di<br />

tutte le passività della gestione dell’ eredità giacente (es. spese sostenute per cercare di rintracciare<br />

beni ereditari e/o chiamati all’eredità, spese per procedure giudiziarie, compensi per il cancelliere<br />

e/o lo stimatore, etc.) Nel caso in cui vi siano somme, precedentemente depositate nei modi indicati<br />

dall’autorità giudiziaria (solitamente libretti di risparmio postale intestati all’eredità giacente e<br />

vincolati all’ordine del giudice), il curatore chiederà al giudice unico la devoluzione delle stesse al<br />

demanio dello stato.<br />

Il curatore per l’attività espletata ha diritto alla liquidazione di un compenso, nonché al rimborso<br />

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