EREDITÀ GIACENTE artt. 528 – 532 c.c.
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Sommario<br />
<strong>EREDITÀ</strong> <strong>GIACENTE</strong> <strong>artt</strong>. <strong>528</strong> <strong>–</strong> <strong>532</strong> c.c.<br />
1. PREMESSA ..................................................................................................................................... 1<br />
2. ART. <strong>528</strong> NOMINA CURATORE ................................................................................................... 1<br />
3. ATTIVITÀ DEL CURATORE DELL’<strong>EREDITÀ</strong> <strong>GIACENTE</strong>: POTERI ED OBBLIGHI .......... 2<br />
4. ART. 529 OBBLIGHI DEL CURATORE ....................................................................................... 3<br />
5. ART. 530 PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI ..................................................................... 3<br />
6. ART. 531 INVENTARIO, AMMINISTRAZIONE E RENDIMENTO DEI CONTI ...................... 3<br />
7. ART. <strong>532</strong> CESSAZIONE DELLA CURATELA: ACCETTAZIONE DELL'<strong>EREDITÀ</strong> ................ 4<br />
1. PREMESSA<br />
Tra gli istituti previsti dal nostro ordinamento giuridico a tutela del patrimonio ereditario vi è quello<br />
dell’ eredità giacente, disciplinato dagli art. <strong>528</strong> ss. del codice civile, volto ad evitare che, nel caso<br />
in cui il chiamato non eserciti i poteri di cui all'art.460c.c. , i beni ereditari rimangano privi di<br />
tutela giuridica nella fase tra il momento di apertura della successione e quello di accettazione.<br />
Detto istituto, poi, a differenza dell'eredità vacante, che si ha quando nessuno può accettare, con<br />
conseguente successione da parte dello Stato, ex art. 686 c.c., sussiste fintantochè vi è la possibilità<br />
di accettazione da parte del chiamato.<br />
La ratio della disciplina normativa dell’istituto si rinviene, pertanto, nell’esigenza di garantire<br />
un’adeguata amministrazione del patrimonio ereditario in vista del soddisfacimento delle esigenze<br />
creditorie (art. 530 c.c.) o dell’accettazione da parte dei chiamati all’eredità, venendo a cessare in<br />
quest’ ultima ipotesi le funzioni del curatore e la finalità della stessa giacenza dell’eredità (art. <strong>532</strong><br />
c.c.).<br />
2. ART. <strong>528</strong> NOMINA CURATORE<br />
Il codice richiede un duplice presupposto per la dichiarazione di giacenza dell’eredità: 1) mancata<br />
accettazione dell’eredità da parte dei chiamati; 2) necessità che i chiamati, ex lege o ex testamento,<br />
non siano nel possesso dei beni ereditari (art. <strong>528</strong> co. I c.c.).<br />
Dal punto di vista pratico l’esigenza della dichiarazione della giacenza dell’eredità si profila anche<br />
nel caso in cui i chiamati all’eredità sono ignoti, ed in quanto tali, non abbiano accettato l’eredità né<br />
siano nel possesso dei beni ereditari. Pertanto, anche nel caso de quo il patrimonio ereditario si<br />
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viene a trovare in assenza di soggetti che lo possano amministrare per cui si ravvisa la necessità<br />
della dichiarazione dell’ eredità giacente con la contestuale nomina di un curatore della stessa.<br />
Competente alla dichiarazione di giacenza dell’eredità è il giudice unico (competente<br />
funzionalmente all’emanazione di atti di volontaria giurisdizione) del luogo di apertura della<br />
successione, che, come noto, coincide con il luogo dell’ultimo domicilio del de cuius (art. 456 c.c.).<br />
Il procedimento può essere attivato d’ufficio o su istanza proveniente da parte di soggetti interessati,<br />
tra cui è da ritenere siano inclusi i creditori dell’eredità i quali hanno evidentemente interesse alla<br />
nomina di un soggetto che possa amministrare il patrimonio ereditario al fine di ottenere il<br />
soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.<br />
In particolare, tra i soggetti legittimati alla nomina del curatore vi sono, oltre ai creditori ereditari, i<br />
legatari, esecutori testamentari che abbiano rinunziato alla loro carica e il pubblico ministero a<br />
tutela degli interessi dell’erario attesa la possibilità di devoluzione allo stato del patrimonio<br />
ereditario in mancanza di altri successibili sino al sesto grado di parentela.<br />
L’incarico di curatore ex art. <strong>528</strong> c.c., non rivestendo il carattere di ufficio a carattere obbligatorio, è<br />
sempre rinunciabile da parte del soggetto nominato e può essere revocato da parte del giudice unico,<br />
sia in funzione dell’esistenza di chiamati all’eredità che siano nel possesso dei beni ereditari, sia al<br />
fine di procedere alla sua sostituzione con un altro curatore che dia maggiori garanzie di un corretto<br />
e diligente svolgimento dell’incarico.<br />
Il provvedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente, ex art. <strong>528</strong> c.c., è atto di volontaria<br />
giurisdizione privo del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa<br />
giudicata sostanziale. Come tale non è suscettibile di impugnazione ex art. 111 cost. nè con il<br />
regolamento di competenza. (Cass. civ.17/05/2001, n.6771)<br />
3. ATTIVITÀ DEL CURATORE DELL’<strong>EREDITÀ</strong> <strong>GIACENTE</strong>: POTERI ED OBBLIGHI<br />
L’ attività del curatore dell’ eredità giacente, rivestendo il carattere di un ufficio pubblico, anche se<br />
non obbligatorio, come sopra rilevato, è soggetta alla vigilanza del Giudice a cui il codice<br />
attribuisce una serie di penetranti poteri che si concretizzano: 1) nella possibilità di revoca della<br />
nomina del curatore, anche ai fini di una sua eventuale sostituzione; 2) nell’eventuale<br />
determinazione di un termine per la presentazione del conto di gestione; 3) nella vigilanza<br />
sull’attività espletata dal curatore stesso; 4) nella necessità di autorizzare, ex art. 782 comma 2<br />
c.p.c., l’ attività di straordinaria amministrazione del curatore.<br />
In merito all’attività di ordinaria amministrazione, è da ricordare, che il curatore può agire in modo<br />
autonomo fatta salva la vigilanza dell’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina della stesso,<br />
necessita.<br />
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Il codice ha dedicato solo due norme, l'art. 529 e 530 c.c., alla descrizione dei poteri ed obblighi<br />
relativi all’attività del curatore, prevedendo tra l’altro, l’applicazione della normativa dettata dal<br />
codice civile in materia di beneficio d’inventario (<strong>artt</strong>. 484 e ss. del codice civile) al curatore<br />
dell’eredità giacente.<br />
4. ART. 529 OBBLIGHI DEL CURATORE<br />
L’articolo 529 c.c., in particolare, prevede la necessità per il curatore di procedere l’inventario al<br />
fine di determinare la consistenza patrimoniale dell’asse ereditario in vista dell’esercizio dei suoi<br />
poteri e/o obblighi previsti dal codice (es. pagamento dei debiti vantati da creditori del de cuius,<br />
riscossione di canoni di locazione relativi a beni immobili di proprietà del de cuius, esercizio di<br />
azioni giudiziarie a tutela dell’asse ereditario etc.).<br />
Il curatore, deve, poi, esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità, rispondere alle istanze<br />
proposte contro la medesima, amministrarla, depositare presso le casse postali o presso un istituto di<br />
credito il denaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei beni mobili o immobili ed,<br />
infine, rendere conto della propria amministrazione. L'enumerazione contenuta nella norma in<br />
esame è da considerarsi, in ogni caso, esemplificativa e non tassativa, potendo, pertanto, il curatore<br />
compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario.<br />
Poiché, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente, seppure non è un rappresentante<br />
in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le<br />
cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata<br />
a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, costituisce valido atto<br />
interruttivo del decorso della prescrizione l'atto di citazione notificato - in una controversia relativa<br />
a diritti ereditari - al Curatore dell'eredità giacente.<br />
(Cass. civ.16/03/2004, n.5334).<br />
5. ART. 530 PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI<br />
Il curatore può, inoltre, provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa<br />
autorizzazione del tribunale. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione il curatore<br />
non può procedere ad alcun paagemtno, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo<br />
le norme degli art. 498 e ss. Si significa come il pagamento dell'eredità possa essere effettuato solo<br />
dopo la redazione dell'inventario e che detto pagamento vada effettuato secondo l'ordine di<br />
presentazione delle domande.<br />
6. ART. 531 INVENTARIO, AMMINISTRAZIONE E RENDIMENTO DEI CONTI<br />
A dette attività si applicano le norme della sezione II del capo V titolo I, ossia che riguardano<br />
3
l'accettazione con beneficio di inventario, esclusa, comunque, la limitazione della responsabilità per<br />
colpa, sichhè il curatore è responsabile anche per colpa lieve, in quanto deve adempiere ai propri<br />
compiti con la diligenza del buon padre di famiglia. Al curatore dell'eredità giacente, inoltre, non<br />
può essere imposta la prestazione di una cauzione ed inapplicabile sono anche le norme che<br />
prevedono la decadenza dal beneficio.<br />
7. ART. <strong>532</strong> CESSAZIONE DELLA CURATELA: ACCETTAZIONE DELL'<strong>EREDITÀ</strong><br />
Come sopra evidenziato, la dichiarazione di giacenza dell’eredità è strumentale all’ amministrazione<br />
e conservazione del patrimonio ereditario privo di un attuale titolare per cui il curatore cessa dalle<br />
sue funzioni con l’ accettazione dell’eredità da parte di almeno uno dei chiamati, non potendosi<br />
configurare la fattispecie della c.d. eredità giacente pro quota.<br />
In merito è necessaria un’accettazione espressa da parte del chiamato, anche se con beneficio<br />
d’inventario, non essendo sufficiente per la cessazione delle funzioni del curatore il mero possesso<br />
dei beni ereditari (cd. accettazione tacita), inoltre è necessario che la predetta dichiarazione non<br />
promani da un soggetto che rivesta la qualità di legatario che si configura come creditore<br />
dell’eredità stessa.<br />
Altra ipotesi in cui si giunge alla cessazione della giacenza dell’eredità è quella di mancanza di<br />
successibili sino al sesto grado con la conseguente devoluzione dell’eredità allo stato che risponderà<br />
dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore del patrimonio ereditario(art. 586 c.c.).<br />
La cessazione di giacenza dell’eredità non è da confondere con le fattispecie di cessazione del<br />
curatore dalle sue funzioni es. nei casi di revoca dell’incarico da parte del giudice, di rinunzia allo<br />
stesso da parte del curatore, o di altri eventi che incidono sulla sua sfera giuridica quali<br />
provvedimenti giurisdizionali che implicano un riconoscimento di un suo stato d’incapacità assoluta<br />
o relativa (es. sentenza di interdizione o inabilitazione del curatore).<br />
In particolare, allorché si maturano i relativi presupposti il curatore sarà tenuto a produrre una<br />
relazione finale al giudice unico chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessazione della<br />
giacenza stessa e della relativa curatela. La relazione dovrà contenere un’elencazione analitica di<br />
tutte le passività della gestione dell’ eredità giacente (es. spese sostenute per cercare di rintracciare<br />
beni ereditari e/o chiamati all’eredità, spese per procedure giudiziarie, compensi per il cancelliere<br />
e/o lo stimatore, etc.) Nel caso in cui vi siano somme, precedentemente depositate nei modi indicati<br />
dall’autorità giudiziaria (solitamente libretti di risparmio postale intestati all’eredità giacente e<br />
vincolati all’ordine del giudice), il curatore chiederà al giudice unico la devoluzione delle stesse al<br />
demanio dello stato.<br />
Il curatore per l’attività espletata ha diritto alla liquidazione di un compenso, nonché al rimborso<br />
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delle spese eventualmente sostenute per l'amministrazione dell'eredità. La relativa istanza va<br />
notificata agli aventi diritto all'eredità, in ossequio al principio del contraddittorio, risultando, in<br />
difetto, affetta da nullità. Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso<br />
per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero,<br />
ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori<br />
dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità<br />
medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di<br />
liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice<br />
competente nei confronti dei contraddittori non sentiti (Cass. Civ. 09/03/2006, n. 5082).<br />
Il principio del contraddittorio, sancito dall'art. 101 c.p.c., deve essere applicato anche ai<br />
procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato;<br />
pertanto, il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico<br />
espletato, deve istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la<br />
conseguenza che, qualora non ottemperi a ciò, il procedimento ed il provvedimento di liquidazione<br />
sono nulli ed improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti. Peraltro, essendo il<br />
provvedimento di liquidazione del compenso decisorio e definitivo, può essere impugnato con il<br />
ricorso per cassazione ex art. 111 cost. (Cass. civ. 20/08/2002, n.12286).<br />
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