Oggetto ed ammontare dell'appalto. Designazione, forma ... - My Portal
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[adeguamento e straordinaria manutenzione della strada silvo-pastorale “Antrioles”<br />
in località “Antrioles – Aun<strong>ed</strong>es” nell’ambito amministrativo del Comune di San Vito<br />
di Cadore – 1° STRALCIO ESECUTIVO ] marzo 2011<br />
<strong>Oggetto</strong> <strong>ed</strong> <strong>ammontare</strong> dell’appalto. <strong>Designazione</strong>, <strong>forma</strong> e principali<br />
dimensioni delle opere<br />
Art. 1. <strong>Oggetto</strong> dell’appalto.<br />
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la<br />
realizzazione del 1° STRALCIO ESECUTIVO dei lavori di: "adeguamento e straordinaria<br />
manutenzione della strada silvo-pastorale “Antrioles” in località “Antrioles – Aun<strong>ed</strong>es”<br />
nell’ambito amministrativo del Comune di San Vito di Cadore”<br />
Art. 2. Ammontare dell’appalto.<br />
- L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori <strong>ed</strong> oneri compensati a corpo,<br />
compresi nell'appalto,ammonta presuntivamente a € 82.332,76 di cui € 1.690,36 per oneri<br />
della sicurezza così distribuiti:<br />
taglio della vegetazione lungo il tracciato stradale € 5.554,04<br />
scavo € 2.673,54<br />
scavo in roccia € 3.587,86<br />
rilevato € 490,81<br />
discarica € 8.043,16<br />
base stradale € 4.641,64<br />
pietrischetto di saturazione € 1.378,02<br />
geotessile € 6.690,56<br />
tubo in cls Ø50 € 1.307,04<br />
tubo in cls armato a sezione quadrata € 2.244,00<br />
scogliera e ancoraggi in massi € 8.736,73<br />
guado € 3.620,40<br />
canaletta in cls € 10.635,30<br />
scarifica del piano stradale € 2.238,20<br />
riprofilatura scarpate di monte € 1.069,96<br />
riprofilatura scarpate di valle € 2.034,94<br />
rinverdimento scarpate € 1.974,08<br />
per lavori € 66.920,27<br />
per oneri sicurezza € 1.690,36<br />
per oneri fiscali € 13.722,13<br />
TOTALE € 82.332,76<br />
Le cifre del prospetto sopra riportato, potranno variare in più o in meno nelle rispettive<br />
quantità e ciò tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che<br />
l'Appaltatore possa farne argomento per chi<strong>ed</strong>ere compensi non contemplati nel presente<br />
Capitolato, purché le variazioni restino entro i limiti citati negli artt. 10 e 12 del Capitolato<br />
Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/00) e negli artt. 134 e 135 del Regolamento<br />
Generale (D.P.R. 554/99).<br />
Art. 3. Categoria prevalente, categorie scorporabili.<br />
- Ai sensi dell’art. 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 <strong>ed</strong> in conformità<br />
all'allegato "A" al pr<strong>ed</strong>etto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente<br />
Comune di San Vito di Cadore | Responsabile Unico del Proc<strong>ed</strong>imento: GARAFFA ing.<br />
Alberto<br />
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[adeguamento e straordinaria manutenzione della strada silvo-pastorale “Antrioles”<br />
in località “Antrioles – Aun<strong>ed</strong>es” nell’ambito amministrativo del Comune di San Vito<br />
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di opere generali "OG3". Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai<br />
sensi del combinato disposto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 come modificato<br />
dall’art. 256 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.<br />
Art. 4. <strong>Designazione</strong> delle opere dell’appalto.<br />
Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte ai sensi dell'articolo 10<br />
del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto 19-04-2000 n.<br />
145, consistono nella straordinaria manutenzione, adeguamento e realizzazione di viabilità<br />
silvo-pastorale dotata di opere per la corretta regimazione delle acque, opere di<br />
consolidamento e sostegno realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.<br />
Art. 5. Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate.<br />
- L'ubicazione, la <strong>forma</strong>, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto<br />
<strong>dell'appalto</strong> risultano dal progetto allegato al presente capitolato, salvo quanto verrà<br />
meglio precisato in s<strong>ed</strong>e esecutiva dalla Direzione dei Lavori. Le cifre che nel prec<strong>ed</strong>ente<br />
quadro di cui all'articolo 2 indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura,<br />
soggetti al ribasso-aumento d'asta, potranno variare in più o in meno, per effetto di<br />
variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche<br />
proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e<br />
d'esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per<br />
chi<strong>ed</strong>ere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli<br />
indicati nell'elenco che fa seguito, nel rispetto del succitato Capitolato Generale d'appalto<br />
per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..<br />
Art. 6. Variazione al progetto appaltato.<br />
- Rimane riservata alla Stazione Appaltante, nei limiti di quanto disposto dal presente<br />
Capitolato e dal Capitolato Generale dei lavori pubblici, la insindacabile facoltà di<br />
introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti necessarie che riterrà di disporre,<br />
nell'interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo<br />
per avanzare richieste di indennizzi o compensi di qualsiasi natura e specie.<br />
Al contrario l'Appaltatore non potrà nel corso dei lavori apportare la benché minima<br />
variante senza il consenso scritto e preventivo della Direzione Lavori, sotto la pena di<br />
imm<strong>ed</strong>iata demolizione o ripristino qualora la Direzione Lavori non riconosca che la<br />
variante apportata costituisca vantaggio per l'Amministrazione Appaltante.<br />
Art. 7. Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore.<br />
- Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice<br />
durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni<br />
migliorative ai sensi della L.R. 27/2003 di sua esclusiva ideazione e che comportino una<br />
diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono <strong>forma</strong>re oggetto di proposta le<br />
modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o<br />
singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni<br />
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo<br />
di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle<br />
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proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio<br />
l'analisi del valore. La proposta dell'appaltatore, r<strong>ed</strong>atta in <strong>forma</strong> di perizia tecnica<br />
corr<strong>ed</strong>ata anche dagli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei<br />
Lavori che entro dieci giorni la trasmette unitamente al proprio parere al responsabile del<br />
proc<strong>ed</strong>imento. Questi entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica<br />
all'appaltatore le proprie motivate determinazioni <strong>ed</strong> in caso positivo proc<strong>ed</strong>e alla stipula di<br />
apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell'appaltatore devono essere pr<strong>ed</strong>isposte e<br />
presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei<br />
lavori così come stabilita nel relativo programma. Le economie risultanti dalla proposta<br />
migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la<br />
stazione appaltante e l'appaltatore.<br />
Art. 8. Diminuzione dei lavori.<br />
- La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore<br />
rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto<br />
dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 6 e senza che nulla spetti<br />
all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione<br />
deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del<br />
raggiungimento del quarto/quinto dell'importo contrattuale.<br />
Norme generali<br />
Art. 9. Conoscenza delle condizioni di appalto.<br />
- L’assunzione del presente appalto implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta<br />
non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano la realizzazione di opere<br />
pubbliche, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la<br />
disponibilità <strong>ed</strong> il costo della mano d’opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la<br />
possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di<br />
adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei<br />
lavori e per la prova delle condotte, sia che essa debba essere allontanata), l’andamento<br />
climatico <strong>ed</strong> in generale di tutte le circostanze principali e accessorie che possono influire<br />
sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’appalto. E’ altresì sottinteso<br />
che l’Appaltatore si é reso conto nel formulare l’offerta di tutti i fatti che possono influire<br />
sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a<br />
suo carico fino alla consegna delle opere. Resta pertanto esplicitamente convenuto che<br />
l’appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio <strong>ed</strong> in maniera aleatoria in<br />
base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso<br />
i costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché<br />
di ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo i<br />
danni cagionati da forza maggiore.<br />
Art. 10. Osservanza del Capitolato Generale, di leggi e regolamenti.<br />
- L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella<br />
legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento <strong>dell'appalto</strong> o che nel corso<br />
di esso appalto dovessero venire emanate. L’osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai<br />
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regolamenti <strong>ed</strong> alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori<br />
pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza <strong>ed</strong> igiene del lavoro e simili, e di tutte le<br />
Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l’acquisizione dei beni e diritti occorrenti per<br />
l’esecuzione delle opere. Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle<br />
clausole del contratto e del presente Capitolato Speciale, l'esecuzione delle opere in<br />
appalto è soggetta all'osservanza di:<br />
• Legge 20/3/1865 n° 2248 allegato F.<br />
• D.Lgs. 163/2006.<br />
• Decreto Legislativo 09/04/08, n. 81 Codice della salute e della sicurezza sul lavoro e S.<br />
m. <strong>ed</strong> i.<br />
• D.P.R. 21/12/1999 n° 554 - Regolamento Generale d i attuazione della legge quadro in<br />
materia di lavori pubblici.<br />
• D.P.R. 25/1/2000 n° 34 Regolamento per l'istituzi one di un sistema di qualificazione<br />
unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici e successive integrazioni e modificazioni.<br />
• Legge 19/3/1990 n° 55 e successive modificazioni e integrazioni.<br />
• D.M. 19/4/2000 n°145 Capitolato Generale dei lavo ri pubblici.<br />
Norme si sicurezza e precisamente:<br />
- DPR 164/55.<br />
- Norme di prevenzione infortuni su lavoro nelle costruzioni.<br />
- DPR 547/55.<br />
- Norme di prevenzione infortuni sul lavoro.<br />
- DPR 303/56.<br />
- Norme generali per l’igiene del lavoro.<br />
- DM 12/9/59.<br />
- Verifiche e controlli delle attrezzature di cantiere.<br />
- DM 2/9/68.<br />
- Misure di sicurezza per ponteggi metallici.<br />
- D. Lgs 277/91.<br />
- Misure di prevenzione acustica.<br />
- Legge 257/92.<br />
- Mezzi di protezione contro i rischi.<br />
- Legge n°46/90 e s. m. <strong>ed</strong> i..<br />
- Norme CEI.<br />
• Le norme per la costruzione in c.a. <strong>ed</strong> in ferro di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086<br />
e successive integrazioni e modifiche e relative alle norme di esecuzione.<br />
• Le vigenti norme in materia di impianti di produzione di calore (legge 13 luglio 1966 n.<br />
615 e successive integrazioni o modifiche e relativi regolamenti di esecuzione) e di<br />
risparmio energetico (legge 09.01.91 n. 10 e successive integrazioni e modifiche dove<br />
intervenute, e relativi regolamenti di esecuzione; D.P.R. n. 1052 del 28.06.1977, in<br />
quanto compatibile con la legge 09.01.91 n. 10, e successive integrazioni e modifiche<br />
dove intervenute).<br />
• Le norme riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce di cui al D.M. 11 marzo 1988<br />
del Ministero dei Lavori Pubblici e successive integrazioni e modificazioni.<br />
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• Il D.M. 16 gennaio 1996 norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di<br />
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.<br />
• Il D.M. 16 gennaio 1996 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.<br />
• Le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla Legge 10 maggio 1976<br />
n. 319 e successive modificazioni <strong>ed</strong> integrazioni.<br />
• Il D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 che approva il regolamento di attuazione dell'articolo 27<br />
della Legge 30 marzo 1971 n. 118 sulle barriere architettoniche.<br />
• La Legge 2 febbraio 1974 n. 64, riguardante di provv<strong>ed</strong>imenti per le costruzioni con<br />
particolari prescrizioni per le zone sismiche e successive modificazioni e integrazioni e<br />
relativi regolamenti di esecuzione.<br />
• Il D.M. 9 gennaio 1996 riguardante le norme tecniche per l'esecuzione delle opere in<br />
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.<br />
• Il D.M. 23 dicembre 1987 riguardante le norme tecniche per la progettazione,<br />
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.<br />
• Tutte le norme UNI relative ai materiali <strong>ed</strong> ai componenti impiegati, alle modalità di posa<br />
<strong>ed</strong> ai collaudi.<br />
• Legge 1/3/1968 n° 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali,<br />
apparecchiature, macchinari e impianti elettrici - Norme CEI.<br />
• Legge 05.03.1990 n. 46 sulle norme di sicurezza degli impianti.<br />
• Legge 9/1/1991 n° 10 Norme per il contenimento de l consumo energetico per usi<br />
termici negli <strong>ed</strong>ifici.<br />
• D.M. 24.11.1984 – Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,<br />
l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.<br />
• D.M. 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la<br />
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da<br />
combustibili gassosi.<br />
• D.M. 10.03.1998 – Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei<br />
luoghi di lavoro.<br />
• Le Leggi regionali, le normative comunali (regolamento <strong>ed</strong>ilizio e d’igiene) e quelle<br />
soggette a controllo delle Aziende Sanitarie Locali.<br />
• Le prescrizioni dei Vigili del Fuoco del Comando di zona.<br />
Essendo l’elenco sopra riportato non esaustivo, si rimanda per una più precisa<br />
elencazione ai singoli Capitolati Speciali di Appalto architettonici, strutturali e impiantistici<br />
del presente progetto. L’appaltatore è comunque tenuto al rispetto della conformità dei vari<br />
materiali, impianti o parti di essi alla normativa tecnica vigente. Le varie parti dell’opera e<br />
l’opera nel suo complesso, dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle stesse<br />
norme vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto.<br />
L’eventuale mancata definizione progettuale di alcuni elementi o specifiche non autorizza<br />
in ogni caso la non osservanza da parte dell’appaltatore della normativa vigente, il cui<br />
integrale rispetto viene espressamente richiamato come onere a carico dell’Appaltatore.<br />
L’Appaltatore è inoltre tenuto a segnalare alla stazione appaltante e alla Direzione dei<br />
lavori l’eventuale non conformità delle opere alle norme tecniche che verranno emesse nel<br />
corso dell’esecuzione dei lavori per consentire l’adozione dei provv<strong>ed</strong>imenti per il rispetto<br />
delle normative stesse. In mancanza di indicazioni ovvero in caso di indicazioni che<br />
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risultino palesemente o a giudizio della Direzione Lavori errate o contraddittorie, sarà la<br />
Direzione Lavori stessa ad impartire le direttive necessarie. Al termine dei lavori i locali e<br />
gli impianti dovranno soddisfare integralmente le Norme sull’abbattimento delle barriere<br />
architettoniche (D.P.R. 24/7/1996 n. 503 e s. m. <strong>ed</strong> i.), le norme dei VV.F. per i rischi da<br />
incendio e ancora le norme contenute nel regolamento <strong>ed</strong>ilizio del Comune di Sesto<br />
Fiorentino. Sussiste infine un vincolo archeologico che deve essere rispettato.<br />
Art. 11. Contratto - stipula.<br />
- Nel rispetto dell'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto il contratto di appalto e gli atti<br />
di cottimo devono indicare:<br />
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le<br />
norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;<br />
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare<br />
le somme ricevute in conto o in saldo anche per effetto di eventuali cessioni di cr<strong>ed</strong>ito<br />
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale<br />
designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle<br />
persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata<br />
alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla<br />
stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del<br />
cessionario e il luogo del pagamento delle somme c<strong>ed</strong>ute. In difetto delle indicazioni<br />
previste dai commi prec<strong>ed</strong>enti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione<br />
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.<br />
Ai sensi dell'articolo 18 della legge 19-03-1990, n. 55, è necessario che venga fornita a<br />
questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:<br />
a) prova dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi<br />
<strong>ed</strong> antinfortunistici, dell'apertura del cantiere in oggetto;<br />
b) piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori impegnati in detto cantiere (in<br />
triplice copia).<br />
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,<br />
l'appaltatore o il concessionario r<strong>ed</strong>ige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1<br />
della legge 166/2002 e s.m.i.:<br />
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando<br />
quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494;<br />
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando<br />
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494;<br />
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e<br />
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da<br />
considerare come complementare di dettaglio del piano di sicurezza, quando<br />
quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, ovvero del<br />
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).Il piano di sicurezza e di<br />
coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494<br />
ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano<br />
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 <strong>forma</strong>no parte integrante del<br />
contratto d'appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nel bando di gara<br />
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e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da<br />
parte dell'appaltatore o del concessionario, previa <strong>forma</strong>le costituzione in mora<br />
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e<br />
il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie<br />
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.<br />
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono<br />
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14-8-<br />
1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di<br />
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguare i contenuti alle<br />
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione<br />
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano<br />
stesso. Fanno parte del contratto, oltre che il presente capitolato, il Capitolato Generale<br />
per le opere del Ministero dei LL.PP. approvato con Decreto 19-4-2000 n. 145 e gli allegati<br />
citati all'articolo 1 del presente capitolato. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa<br />
dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel<br />
presente capitolato e del Capitolato Generale. La data e l'ora della stipula del contratto<br />
saranno, comunque, comunicati alla ditta appaltatrice m<strong>ed</strong>iante lettera con raccomandata<br />
a ricevuta di ritorno. La data avrà carattere perentorio. Per quanto riguarda le spese di<br />
contratto, di registro e accessorie, saranno applicate nel rispetto dell'articolo 8 del<br />
succitato Capitolato Generale.<br />
Art. 12. Garanzie e coperture assicurative.<br />
- Ai sensi dell’articolo 129, del D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni<br />
l’appaltatore è obbligato a fornire, prima della stipula del contratto, una garanzia<br />
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, il cui importo sarà commisurato all’importo<br />
contrattuale e al ribasso d’asta offerto. In caso di mancata costituzione della cauzione<br />
definitiva si proc<strong>ed</strong>erà alla revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione<br />
provvisoria prevista per la partecipazione all’appalto. La cauzione definitiva può essere<br />
prestata anche m<strong>ed</strong>iante fidejussione bancaria o assicurativa, emessa da istituto<br />
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione<br />
dei lavori, e dovrà prev<strong>ed</strong>ere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva<br />
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta<br />
scritta della stazione appaltante; essa è presentata in originale alla stazione appaltante<br />
prima della <strong>forma</strong>le sottoscrizione del contratto. La cauzione definitiva è svincolata<br />
secondo quanto stabilito dall’art. 129, comma 2ter, del D.Lgs. 163/2006 e successive<br />
modificazioni e integrazioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria,<br />
parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il<br />
rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della<br />
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale<br />
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto<br />
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’appaltatore è<br />
obbligato a integrare tempestivamente la garanzia fideiussoria qualora, in corso d’opera,<br />
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni<br />
al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la m<strong>ed</strong>esima garanzia può<br />
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[adeguamento e straordinaria manutenzione della strada silvo-pastorale “Antrioles”<br />
in località “Antrioles – Aun<strong>ed</strong>es” nell’ambito amministrativo del Comune di San Vito<br />
di Cadore – 1° STRALCIO ESECUTIVO ] marzo 2011<br />
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre dovrà essere integrata<br />
in caso di aumento dell’importo contrattuale.<br />
B) ALTRE ASSICURAZIONI E GARANZIE<br />
L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della<br />
consegna dei lavori copia della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e<br />
responsabilità civile verso terzi stipulata ai sensi dell’art.103 del Regolamento Generale<br />
(D.P.R. 554/99).<br />
Art. 13. Appalti e subappalto.<br />
- Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o<br />
lavori pubblici le imprese singole, ovvero associate o consorziate che ai sensi della<br />
normativa vigente siano in possesso dei requisiti richiesti. Le imprese, le associazioni, i<br />
consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel<br />
contratto. Il contratto non può essere c<strong>ed</strong>uto a pena di nullità. Il soggetto appaltante è<br />
tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria con il relativo importo<br />
nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni in progetto, anch'esse con il<br />
relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono<br />
subappaltabili o affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prev<strong>ed</strong>ono<br />
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. La percentuale di lavori della<br />
categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30% dell'importo della<br />
categoria.<br />
La disciplina dei subappalti è regolata dall’art. 118 del D. Lgs 163/2006 e successive<br />
modificazioni e integrazioni e dall’art. 141 del Regolamento Generale (D.P.R. 554/99).<br />
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per<br />
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante<br />
m<strong>ed</strong>esima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate<br />
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il subappalto non autorizzato<br />
comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. Ai sensi dell’art.<br />
37 co. 11 del decreto legislativo 163/06 e s.m. “sono considerati lavori o componenti di<br />
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica” gli impianti elettrici e gli<br />
impianti meccanici. Pertanto, in applicazione del suddetto comma, il subappalto di detti<br />
impianti può essere richiesto a favore di un solo operatore, massimo due individuando un<br />
subappaltatore per gli impianti elettrici e un subappaltatore per gli impianti meccanici; la<br />
stazione appaltante provv<strong>ed</strong>erà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo<br />
delle prestazioni eseguite in dette categorie di lavori, nei limiti del contratto di subappalto;<br />
l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la<br />
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo<br />
importo e con proposta motivata di pagamento. Per gli eventuali subappalti, relativi alle<br />
restanti categorie di lavoro (rientranti nelle opere architettoniche e strutturali) anch’essi<br />
disciplinati dalla normativa vigente, la stazione appaltante non provv<strong>ed</strong>erà a corrispondere<br />
direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli<br />
stessi eseguite; pertanto è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di<br />
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,<br />
copia delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista, con l’indicazione delle<br />
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Alberto<br />
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ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’operatore economico aggiudicatario non provv<strong>ed</strong>a<br />
a trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il pr<strong>ed</strong>etto<br />
termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore<br />
dell’operatore economico aggiudicatario.<br />
Art. 14. Direzione dei Lavori.<br />
- Per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'Amministrazione aggiudicatrice istituisce un ufficio<br />
di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori <strong>ed</strong> eventualmente da assistenti.<br />
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'appaltatore m<strong>ed</strong>iante un<br />
ordine di servizio, r<strong>ed</strong>atto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e<br />
comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di<br />
servizio non costituisce s<strong>ed</strong>e per la iscrizione di eventuali riserve dall'appaltatore.<br />
Art. 15. Rappresentante dell’appaltatore sui lavori. Personale dell’appaltatore.<br />
- L'appaltatore ha l'obbligo di garantire, per tutta la durata dei lavori, la propria presenza o<br />
quella di un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto<br />
disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. Detto rappresentante dovrà essere autorizzato<br />
a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta anche verbale del<br />
Direttore dei Lavori, assistenti e operai che non riuscissero di gradimento<br />
all'Amministrazione appaltante. L'appaltatore è tenuto, dietro richiesta motivata da parte<br />
della Direzione Lavori, a provv<strong>ed</strong>ere all'imm<strong>ed</strong>iato allontanamento del suo rappresentante,<br />
pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.<br />
Art. 16. Approvvigionamento dei materiali. Custodia dei cantieri.<br />
- Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di<br />
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché<br />
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le<br />
eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori<br />
oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli<br />
oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per<br />
eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi<br />
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta della stazione<br />
appaltante, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge<br />
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a<br />
suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni<br />
arrecati. Qualora gli atti contrattuali prev<strong>ed</strong>ano il luogo di provenienza dei materiali, il<br />
direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o<br />
convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del<br />
quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo<br />
prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento di cui al D.P.R. 554/1999. Qualora<br />
i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non<br />
può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa<br />
approvazione del responsabile unico del proc<strong>ed</strong>imento. L'eventuale custodia dei cantieri<br />
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installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste<br />
della qualità di guardia particolare giurata.<br />
Art. 17. Oneri <strong>ed</strong> obblighi diversi a carico dell’appaltatore. Responsabilità<br />
dell’appaltatore.<br />
- Oltre gli oneri di cui agli articoli 5 - 6 - 7 - 8 - 14 e 15 del Capitolato Generale e agli altri<br />
indicati nel presente capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri <strong>ed</strong><br />
obblighi seguenti:<br />
1) I movimenti di terra <strong>ed</strong> ogni altro onere relativo alla <strong>forma</strong>zione del cantiere attrezzato,<br />
in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per<br />
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione<br />
del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo<br />
quanto verrà richiesto dalla direzione dei lavori, nonché la manutenzione di esso cantiere,<br />
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la<br />
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.<br />
2) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del<br />
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della amministrazione<br />
appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'appaltatore.<br />
3) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla<br />
direzione dei lavori, e la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di direzione <strong>ed</strong><br />
assistenza, arr<strong>ed</strong>ati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione.<br />
4) La costruzione di un piccolo <strong>ed</strong>ificio in muratura o prefabbricato con un sufficiente<br />
numero di regolari e decenti latrine e di locali con acqua corrente, per uso degli operai<br />
addetti ai lavori, ai sensi del D.P.R. 303/1956.<br />
5) L'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze <strong>ed</strong> assaggi che verranno<br />
in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi<br />
nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali<br />
stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio<br />
direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'impresa nei modi più<br />
adatti a garantirne l'autenticità.<br />
6) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla direzione dei lavori su pali di<br />
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza<br />
statica.<br />
7) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei<br />
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla direzione dei lavori,<br />
a scopo di sicurezza.<br />
8) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito<br />
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.<br />
9) La gratuita assistenza m<strong>ed</strong>ica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti<br />
da febbri palustri.<br />
10) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.<br />
11) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle<br />
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione<br />
involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o<br />
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che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza,<br />
sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione<br />
proc<strong>ed</strong>erà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 per cento che<br />
costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle<br />
norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma<br />
detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.<br />
12) L'osservanza delle disposizioni in vigore e di quelle che venissero eventualmente<br />
emanate circa l'assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette.<br />
13) La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo<br />
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo<br />
rispetto alla data fissata dall'ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una<br />
multa pari al 10 per cento della penalità prevista dal presente capitolato, restando salvi i<br />
più gravi provv<strong>ed</strong>imenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il<br />
Capitolato Generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.<br />
14) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi <strong>dell'appalto</strong>,<br />
nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione.<br />
15) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori<br />
fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da<br />
altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata<br />
all'amministrazione appaltante.<br />
16) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di<br />
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché<br />
il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da<br />
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei comuni in cui essi sono dovuti, i<br />
diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.<br />
17) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col<br />
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.<br />
18) Il libero accesso al cantiere <strong>ed</strong> il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in<br />
corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati<br />
affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per<br />
conto diretto dell'amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori,<br />
l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio,<br />
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo<br />
occorrente alla esecuzione dei lavori che l'amministrazione appaltante intenderà eseguire<br />
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'amministrazione<br />
appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.<br />
19) Il provv<strong>ed</strong>ere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento<br />
in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere,<br />
o a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona<br />
conservazione <strong>ed</strong> alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente<br />
appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. I<br />
danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e<br />
manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.<br />
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20) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei proc<strong>ed</strong>imenti e delle cautele<br />
necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori<br />
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le<br />
disposizioni vigenti e quelle eventualmente emanate e in particolare il decreto del<br />
Presidente della Repubblica 7-1-1956, n. 164, il decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 e il<br />
decreto legislativo 14-8-1996, n. 494. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni<br />
ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'amministrazione, nonché il<br />
personale preposto alla direzione e sorveglianza.<br />
21) Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla direzione dei lavori,<br />
senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però,<br />
richi<strong>ed</strong>ere che sia r<strong>ed</strong>atto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito<br />
dei possibili danni che potessero derivare ad esse. cantiere dei materiali, dei mezzi<br />
d'opera <strong>ed</strong> impianti di sua proprietà.<br />
22) Il provv<strong>ed</strong>ere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,<br />
delle apposite tabelle indicative dei lavori. Il corrispettivo per tutti gli obblighi <strong>ed</strong> oneri sopra<br />
specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui<br />
all'articolo 2 del presente capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso <strong>ed</strong><br />
invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.<br />
23) L'appaltatore deve pr<strong>ed</strong>isporre <strong>ed</strong> esporre idoneo cartello indicatore di dimensioni<br />
almeno cm 100 x 200 di altezza recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero<br />
LL.PP. dell'1-6-1990 n. 1729/UL.<br />
Art. 18. Interferenze con altre imprese.<br />
- Nel caso in cui alcuni particolari lavori (sondaggi, rivestimenti, impermeabilizzazioni,<br />
montaggio di tubazioni e valvole o lavori specializzati in genere) da eseguire nell'ambito<br />
dei cantieri dell'Impresa siano eseguiti dall'Amministrazione direttamente o da quest'ultima<br />
affidati ad altre ditte, l'impresa stessa è obbligata a prendere diretti accordi con la<br />
Direzione dei Lavori o con le ditte pr<strong>ed</strong>ette al fine di limitare le interferenze e rendere<br />
quanto possibile compatibili le rispettive attività. In caso di disaccordo, l'impresa è<br />
obbligata a seguire le prescrizioni che l'Amministrazione impartirà tramite la Direzione dei<br />
Lavori. L'impresa non avrà diritto a particolari compensi o indennizzi per gli oneri derivanti<br />
dalla presenza dell'Amministrazione o di più ditte nell'ambito dei suoi cantieri.<br />
Art. 19. Rinvenimenti e proprietà dei materiali di demolizione.<br />
- Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla<br />
stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la<br />
scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero<br />
reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella s<strong>ed</strong>e<br />
dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro<br />
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al<br />
fine di assicurarne l'integrità <strong>ed</strong> il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse<br />
artistico, storico o archeologico deve essere imm<strong>ed</strong>iatamente comunicato alla stazione<br />
appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può<br />
rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. I materiali provenienti da<br />
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escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Amministrazione. L'appaltatore deve<br />
trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,<br />
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora<br />
gli atti contrattuali prev<strong>ed</strong>ano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi<br />
convenzionalmente attribuito deve essere d<strong>ed</strong>otto dall'importo netto dei lavori, salvo che la<br />
d<strong>ed</strong>uzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.<br />
Art. 20. Brevetti di invenzione.<br />
- Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti<br />
da brevetti d'invenzione, sia che l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso<br />
del Direttore dei Lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti<br />
e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.<br />
Art. 21. Coordinamento altimetrico e rispetto delle livellette.<br />
- È fatto obbligo all'appaltatore di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo <strong>ed</strong> il<br />
coordinamento delle quote altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione<br />
da costruire dovrà eventualmente collegarsi. Qualora, per qualunque motivo, si<br />
rendessero necessarie modifiche al progetto <strong>ed</strong> in particolare alle quote altimetriche di<br />
posa dei condotti od ai salti di fondo, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, dovrà essere<br />
richiesta l'autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori. In caso di inosservanza di<br />
quanto prescritto e di variazione non autorizzata dalla pendenza di fondo e delle quote<br />
altimetriche, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle modifiche<br />
alle opere eseguite che, a giudizio della Direzione dei Lavori, si rendessero necessarie per<br />
conservare la funzionalità delle opere progettate. Non sono ammesse contropendenze o<br />
livellette in piano: eventuali errori di esecuzione della livellatura che, a giudizio<br />
insindacabile della Direzione dei Lavori o del collaudatore, siano giudicati accettabili in<br />
quanto non pregiudicano la funzionalità delle opere, daranno luogo all'applicazione della<br />
penale indicata nel capitolato speciale complementare d'appalto. Qualora invece detti<br />
errori di livellatura, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o del collaudatore,<br />
dovessero pregiudicare la funzionalità delle opere, si richiama quanto specificato al 3°<br />
comma del presente articolo.<br />
Art. 22. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori e programma dei lavori.<br />
- In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che cr<strong>ed</strong>erà più<br />
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio<br />
della Direzione - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere <strong>ed</strong> agli interessi<br />
dell'appaltante. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà<br />
all'appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.<br />
L'appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un<br />
congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che lo<br />
riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere<br />
<strong>ed</strong> alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa<br />
rifiutarsi a farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Il tutto nel rispetto del Capitolato<br />
Generale di cui al Decreto 19-4-2000 n. 145.<br />
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Art. 23. Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno.<br />
- L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel<br />
luogo dove i lavori vengono compiuti, <strong>ed</strong> in mancanza, quello risultante dagli accordi locali<br />
e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavori.<br />
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario di<br />
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva<br />
comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale<br />
facoltà qualora ricorrano motivati imp<strong>ed</strong>imenti di ordine tecnico <strong>ed</strong> organizzativo. In ogni<br />
caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva<br />
l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa<br />
la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni<br />
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del proc<strong>ed</strong>imento ne dà ordine scritto<br />
all'appaltatore, il quale è obbligato ad uni<strong>forma</strong>rvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior<br />
onere.<br />
Art. 24. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Penalità.<br />
- Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 126<br />
(centoventisei) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei<br />
lavori, salvo diverse determinazioni dettate dal rispetto di tempistiche collegate ad<br />
eventuali sovvenzioni pubbliche. In detto tempo è compreso quello occorrente per<br />
l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni,<br />
licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire<br />
prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito<br />
di cui sopra, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna<br />
parziale ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 554/1999, dall'ultimo dei verbali di consegna.<br />
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per<br />
iscritto al Direttore dei Lavori, il quale proc<strong>ed</strong>e subito alle necessarie constatazioni in<br />
contraddittorio. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna<br />
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non<br />
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel<br />
caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 554/1999, ai fini<br />
dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo<br />
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 22 di<br />
questo capitolato e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. Per il<br />
maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione <strong>dell'appalto</strong> oltre il termine<br />
contrattuale è applicata in misura giornaliera la pena nell'<strong>ammontare</strong> netto del contratto<br />
dello 0,5‰ [pena compresa fra 0,3 e 1 per mille: art. 117 D.P.R. 554/1999], salvo i limiti di<br />
cui all'articolo 117 del regolamento. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la<br />
totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è<br />
imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente<br />
sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non<br />
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di<br />
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[adeguamento e straordinaria manutenzione della strada silvo-pastorale “Antrioles”<br />
in località “Antrioles – Aun<strong>ed</strong>es” nell’ambito amministrativo del Comune di San Vito<br />
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disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile<br />
del proc<strong>ed</strong>imento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.<br />
Art. 25. Consegna dei lavori.<br />
- Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo<br />
l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del proc<strong>ed</strong>imento autorizza il direttore dei lavori<br />
alla consegna dei lavori. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45<br />
(quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. [Per le amministrazioni statali i<br />
45 gg. decorrono dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di<br />
approvazione del contratto o, quando non richiesta la registrazione, dall'approvazione del<br />
contratto]. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta. Il<br />
Direttore dei Lavori comunica all'appaltatore il giorno <strong>ed</strong> il luogo in cui deve presentarsi per<br />
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e<br />
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,<br />
profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e le spese relative alla<br />
consegna, alla verifica <strong>ed</strong> al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito<br />
a cura della stazione appaltante. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei<br />
Lavori tiene conto di quanto pr<strong>ed</strong>isposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare<br />
le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Effettuato il tracciamento,<br />
sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.<br />
L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. La consegna dei<br />
lavori deve risultare da verbale r<strong>ed</strong>atto in contraddittorio con l'appaltatore, dalla data di tale<br />
verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora<br />
l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data.<br />
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima<br />
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei<br />
Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la<br />
cauzione. Qualora la cauzione avvenga in ritardo, per fatto o colpa della stazione<br />
appaltante, l'appaltatore può chi<strong>ed</strong>ere di rec<strong>ed</strong>ere dal contratto. Nel caso di accoglimento<br />
dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali<br />
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai<br />
limiti indicati dall'art. 9 del Capitolato Generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e<br />
si proc<strong>ed</strong>a tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i<br />
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 9,<br />
comma 2 del Capitolato Generale. La facoltà della stazione appaltante di accogliere<br />
l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal<br />
comma di cui sopra, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine<br />
utile contrattuale. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione<br />
appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60<br />
(sessanta) giorni. Il processo verbale è r<strong>ed</strong>atto in doppio esemplare firmato dal Direttore<br />
dei Lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento<br />
dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del<br />
proc<strong>ed</strong>imento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richi<strong>ed</strong>a.<br />
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Art. 26. Premio di accelerazione.<br />
- Se previsto in contratto, per ogni giorno di anticipo sulla data prevista nei termini di<br />
contratto per l'ultimazione dei lavori, verrà riconosciuto all'Impresa un premio di<br />
accelerazione giornaliero pari allo 0,5‰ dell'importo netto contrattuale, sempre che<br />
l'esecuzione <strong>dell'appalto</strong> sia conforme alle obbligazioni assunte.<br />
Art. 27. Sospensione e ripresa dei lavori.<br />
- È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi<br />
dell'articolo 133, comma 1, del regolamento 554/1999 nei casi di avverse condizioni<br />
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che imp<strong>ed</strong>iscono la<br />
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali<br />
rientrano le situazioni che determinano la necessità di proc<strong>ed</strong>ere alla r<strong>ed</strong>azione di una<br />
variante in corso d'opera qualora dipendano da fatti non prev<strong>ed</strong>ibili al momento della<br />
conclusione del contratto. La sospensione disposta ai sensi del comma prec<strong>ed</strong>ente<br />
permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato<br />
l'interruzione dell'esecuzione <strong>dell'appalto</strong>. Nel caso di sospensione dovuta alla r<strong>ed</strong>azione<br />
di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità <strong>ed</strong> importanza delle<br />
modifiche da introdurre al progetto. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno<br />
determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi prec<strong>ed</strong>enti, senza<br />
che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per<br />
iscritto il responsabile del proc<strong>ed</strong>imento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei<br />
lavori perché provv<strong>ed</strong>a a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente<br />
comma è condizione l'illegittima maggiore durata della sospensione. In caso di<br />
sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità ai sensi dell'art. 133, comma 2<br />
del D.P.R. 554/1999, il responsabile del proc<strong>ed</strong>imento determina il momento in cui sono<br />
venute meno le ragioni che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la<br />
sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad<br />
un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque<br />
quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richi<strong>ed</strong>ere lo scioglimento del<br />
contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,<br />
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della<br />
sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma<br />
prec<strong>ed</strong>ente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta<br />
all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso e salvo che la sospensione non<br />
sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo<br />
fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. Alla sospensione parziale dei lavori ai<br />
sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento 554/1999, si applicano i commi 1,2 e 5;<br />
essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni<br />
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra <strong>ammontare</strong> dei lavori<br />
non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto<br />
nello stesso periodo secondo il programma dei lavori r<strong>ed</strong>atto dall'impresa.<br />
Art. 28. Sospensione illegittima.<br />
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- Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause<br />
diverse da quelle stabilite dall'articolo 30 del presente capitolato speciale d'appalto sono<br />
considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni<br />
prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione<br />
illegittimatamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:<br />
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono<br />
determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'art. 34,<br />
comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione<br />
[percentuale compresa fra il 13 e il 15%];<br />
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di<br />
impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4,<br />
computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento,<br />
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;<br />
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti<br />
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera<br />
accertati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;<br />
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati<br />
dalle vigenti norme fiscali. Al di fuori delle voci elencate al comma prec<strong>ed</strong>ente, sono<br />
ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente<br />
connesse alla sospensione dei lavori.<br />
Art. 29. Proroghe.<br />
- L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel<br />
termine fissato può richi<strong>ed</strong>erne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata<br />
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del<br />
tempo previsto dall'articolo 27, comma 1, del presente capitolato. In ogni caso la sua<br />
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità<br />
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di<br />
proroga è resa dal responsabile del proc<strong>ed</strong>imento, sentito il Direttore dei Lavori, entro<br />
trenta giorni dal suo ricevimento.<br />
Art. 30. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma.<br />
- Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei<br />
lavori, l'appaltatore pr<strong>ed</strong>ispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma<br />
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte<br />
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per<br />
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'<strong>ammontare</strong> presunto,<br />
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per<br />
la liquidazione dei certificati di pagamento; esso deve essere coerente con i tempi<br />
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, m<strong>ed</strong>iante<br />
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il pr<strong>ed</strong>etto termine<br />
senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si<br />
intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente Il<br />
programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla<br />
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Stazione appaltante, m<strong>ed</strong>iante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior<br />
esecuzione dei lavori e in particolare:<br />
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al<br />
contratto;<br />
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui<br />
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile<br />
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;<br />
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione<br />
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili,<br />
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti<br />
diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti<br />
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi<br />
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;<br />
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di<br />
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;<br />
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in<br />
ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il<br />
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di<br />
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato <strong>ed</strong> aggiornato. I lavori sono<br />
comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma pr<strong>ed</strong>isposto dalla Stazione appaltante<br />
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla<br />
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma prec<strong>ed</strong>ente. [È in facoltà<br />
prescrivere, in s<strong>ed</strong>e di capitolato speciale, eventuali scadenze differenziate di varie<br />
lavorazioni in relazione a determinate esigenze (art. 45, co. 10 D.P.R. 554/1999)]<br />
Art. 31. Inderogabilità dei termini di esecuzione.<br />
- Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o<br />
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:<br />
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche<br />
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e<br />
dell'acqua;<br />
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rim<strong>ed</strong>io a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal<br />
Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi<br />
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;<br />
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare<br />
per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano<br />
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;<br />
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre<br />
prove assimilabili;<br />
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore<br />
comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato Generale d'appalto;<br />
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri<br />
incaricati;<br />
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale<br />
dipendente.<br />
Art. 32. Esecuzione d’ufficio dei lavori. Rescissione del contratto.<br />
- L'appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto d'appalto e di provv<strong>ed</strong>ere<br />
all'esecuzione d'ufficio e con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti<br />
dal Capitolato Generale dei lavori pubblici.<br />
Art. 33. Danni di forza maggiore.<br />
- Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere<br />
denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da<br />
quello del verificarsi del danno. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori<br />
necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi <strong>ed</strong> alle condizioni di contratto, con<br />
esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di<br />
attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a<br />
determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali<br />
esso è tenuto a rispondere. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione<br />
dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato<br />
sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. I danni prodotti da piene ai lavori di<br />
difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto,<br />
sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.<br />
Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con<br />
idonei mezzi di prova ad eccezione di quella testimoniale.<br />
Art. 34. Espropriazione dei terreni.<br />
- L'appaltante provv<strong>ed</strong>erà ad ottemperare alle <strong>forma</strong>lità prescritte dalla legge sulle<br />
espropriazioni per causa di pubblica utilità prima che l'appaltatore occupi i terreni<br />
occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori<br />
insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richi<strong>ed</strong>essero un<br />
rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a<br />
compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'imp<strong>ed</strong>imento fosse tale da<br />
non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato.<br />
Art. 35. Pagamenti in acconto <strong>ed</strong> a saldo dei lavori.<br />
- Verranno emessi certificati di pagamento ogni qualvolta verrà raggiunto l'importo di €<br />
30.000,00 (diconsi euro trentamila) al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50%<br />
ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 145 del 19-4-2000. Il temine<br />
per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto<br />
non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorre dalla maturazione di ogni stato<br />
d'avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento 554/1999. Il termine<br />
per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30<br />
(trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di<br />
pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i<br />
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90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di<br />
regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore<br />
non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 (novanta)<br />
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.<br />
Art. 36. Anticipazioni all’appaltatore.<br />
- Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996,<br />
n. 662 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con<br />
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è dovuta all'appaltatore una somma, a<br />
titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto, subordinata alla<br />
prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, anche a mezzo di polizza<br />
fideiussoria, di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota<br />
di legge. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di<br />
ogni pagamento.<br />
Art. 37. Conto finale e certificato di regolare esecuzione.<br />
- Il conto finale e relativo certificato di regolare esecuzione verrà compilato entro tre mesi<br />
dalla data di ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori e confermato dal responsabile<br />
del proc<strong>ed</strong>imento. È in facoltà dell'appellante di richi<strong>ed</strong>ere, prima dell'ultimazione dei<br />
lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provv<strong>ed</strong>erà con<br />
un collaudo provvisorio per le opere da usare nei tempi e modalità previste dal Capitolato<br />
Generale. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di<br />
regolare esecuzione si proc<strong>ed</strong>e, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le<br />
riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata<br />
dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni d<strong>ed</strong>otte<br />
in contratto. Si proc<strong>ed</strong>e, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non<br />
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del<br />
certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce<br />
presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del<br />
codice civile.<br />
Qualità e provenienza dei materiali. Modo di esecuzione di ogni<br />
categoria di lavoro.Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori<br />
Art. 38. Materiali in genere.<br />
- I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle<br />
località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della<br />
Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso<br />
indicati. I materiali da utilizzarsi per le acque destinate al consumo umano dovranno<br />
essere conformi alle Norme UNI EN 13052-1 e UNI EN 1420-1 e la loro rispondenza potrà<br />
essere certificata da idonea documentazione/certificazione.<br />
Art. 39. Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso.<br />
1) Acqua - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.<br />
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2) Calce - Le calci aeree <strong>ed</strong> idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione<br />
vigenti al momento di esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovrà provenire da<br />
calcari puri, essere di recente, perfetta <strong>ed</strong> uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra<br />
ad idratarsi <strong>ed</strong> infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce<br />
necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello<br />
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate,<br />
siliciose od altrimenti inerti. La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere<br />
perfettamente anidra, sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà<br />
provv<strong>ed</strong>ere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati<br />
dalla umidità. Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili<br />
rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di arena. La calce<br />
grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego,<br />
quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.<br />
3) Leganti idraulici - I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle<br />
norme di accettazione secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere" in conformità alle<br />
norme UNI EN 934-2, EN 934-3, UNI 10765, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116,<br />
7177, 7118, 7120, UNI EN 480-10. Essi dovranno essere conservati in modo da restare<br />
perfettamente riparati dall'umidità.<br />
4) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio <strong>ed</strong> esenti da<br />
sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a<br />
tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.<br />
5) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine<br />
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro<br />
quadrato, scevre da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il<br />
gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità.<br />
1) Acqua - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.<br />
2) Calce - Le calci aeree <strong>ed</strong> idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione<br />
vigenti al momento di esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovrà provenire da<br />
calcari puri, essere di recente, perfetta <strong>ed</strong> uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra<br />
ad idratarsi <strong>ed</strong> infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce<br />
necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello<br />
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate,<br />
siliciose od altrimenti inerti. La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere<br />
perfettamente anidra, sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà<br />
provv<strong>ed</strong>ere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati<br />
dalla umidità. Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili<br />
rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di arena. La calce<br />
grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego,<br />
quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.<br />
3) Leganti idraulici - I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle<br />
norme di accettazione secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere" in conformità alle<br />
norme UNI EN 934-2, EN 934-3, UNI 10765, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116,<br />
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7177, 7118, 7120, UNI EN 480-10. Essi dovranno essere conservati in modo da restare<br />
perfettamente riparati dall'umidità.<br />
4) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio <strong>ed</strong> esenti da<br />
sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a<br />
tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.<br />
5) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine<br />
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro<br />
quadrato, scevre da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il<br />
gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità.<br />
Art. 40. Sabbia, ghiaia, pietre naturali.<br />
1) Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella<br />
<strong>forma</strong>zione dei calcestruzzi, dovranno avere le qualità stabilite dal decreto ministeriale 16-<br />
6-1976. La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso<br />
uno staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del<br />
diametro di mm 1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio.<br />
L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà<br />
definita con i criteri indicati nell'allegato I del D.M. 3-6-1968, sui requisiti di accettazione<br />
dei cementi. Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi<br />
dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:<br />
-di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno<br />
pi<strong>ed</strong>ritti, rivestimenti di scarpe e simili;<br />
-di cm 4 se si tratta di volti di getto;<br />
-di cm da 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.<br />
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a<br />
maglie rotonde di un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di<br />
volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche<br />
elementi più piccoli.<br />
2) Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro<br />
lavoro, dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di<br />
sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno<br />
avere dimensioni adatte al particolare loro impiego offrire una resistenza proporzionata<br />
alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, <strong>ed</strong> avere una efficace adesività<br />
alle malte.<br />
Art. 41. Legnami.<br />
- I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza siano<br />
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle norme UNI vigenti, saranno<br />
provv<strong>ed</strong>uti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti<br />
incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I legnami destinati alla costruzione degli infissi<br />
dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata,<br />
perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi<br />
dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati<br />
artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno <strong>ed</strong> esenti da<br />
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nodi, cipollature, buchi o altri difetti. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte,<br />
affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami<br />
rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere<br />
sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba<br />
uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e<br />
conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri m<strong>ed</strong>i dell'estremità non dovrà<br />
oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei<br />
legnami grossolanamente squadrati <strong>ed</strong> a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere<br />
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore<br />
di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno essere<br />
lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o<br />
risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.<br />
Art. 42. Tubazioni.<br />
1) Tubi di ghisa - I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di<br />
fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in<br />
opera, a richiesta della Direzione Lavori, saranno incatramati a caldo internamente <strong>ed</strong><br />
esternamente.<br />
2) Tubi di acciaio - I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati.<br />
Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e<br />
scevra da grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di<br />
cui dovrà ricoprire ogni parte.<br />
3) Tubi di grès - I materiali di grès ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati<br />
internamente <strong>ed</strong> esternamente con smalto vetroso, non de<strong>forma</strong>ti, privi di screpolature,<br />
lavorati accuratamente e con innesto a manicotto o bicchiere in conformità alle norme UNI<br />
EN 295 parte 1ª, 2ª, 3ª, sistema C. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta in<br />
poliuretano applicati sulla punta <strong>ed</strong> all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui<br />
alla UNI EN 295/3 punto 15, dovrà soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN<br />
295/1 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto<br />
3.2. I tubi saranno cilindrici e dritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della<br />
lunghezza, curvatura con freccia inferiore ad 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.<br />
In ciascun pezzo i manicotti devono essere con<strong>forma</strong>ti in modo da permettere una buona<br />
giunzione, e la estremità opposta sarà lavorata esternamente a scannellatura. I pezzi<br />
battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino<br />
per denotare buona cottura <strong>ed</strong> assenza di screpolature non apparenti. Lo smalto vetroso<br />
deve essere liscio specialmente all'interno, aderire perfettamente alla pasta ceramica,<br />
eccezione soltanto del fluoridrico. La massa interna deve essere semifusa, omogenea,<br />
senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi<br />
(escluso il fluoridrico ) <strong>ed</strong> agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo immerso,<br />
perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba più del 3,5% in peso; ogni elemento di<br />
tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre<br />
atmosfere.<br />
4) Tubi di cemento - I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo<br />
sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci,<br />
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perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente circolare di spessore uniforme e<br />
scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate.<br />
La frattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure <strong>ed</strong> uniforme. Il<br />
ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta, che i<br />
grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.<br />
5) Tubi in resina per fognature - tipi - Tutti i tubi in resina sono classificati come tubi<br />
flessibili. I tubi in PVC, PE e PP sono prodotti con resine termoplastiche sia con parete<br />
piena che con parete strutturata.<br />
Art. 43. Tubi in conglomerato cementizio armato normale.<br />
A) Prescrizioni relative alla fornitura<br />
1) Definizioni - Si considerano tubi in conglomerato cementizio armato normale i tubi che<br />
vengono armati esclusivamente per motivi statici e sono calcolati secondo le norme valide<br />
per il conglomerato cementizio armato ordinario.<br />
2) Forme - Sono soggetti alle presenti norme i tubi circolari, con pi<strong>ed</strong>e o senza pi<strong>ed</strong>e e con<br />
giunti a bicchiere.<br />
3) Dimensioni e tolleranze - La lunghezza dei tubi in conglomerato cementizio armato<br />
senza pi<strong>ed</strong>e sarà di almeno due metri, quella dei tubi con pi<strong>ed</strong>e di regola 1 metro. La<br />
profondità "t" dei bicchieri è indicata nella Tabella VII della UNI EN 295/1, in funzione del<br />
diametro D in mm. La tolleranza nelle lunghezze è pari a ± 1% del valore nominale; quella<br />
dei diametri pari a ± 0,6%; quella della profondità dei bicchieri pari a ± 5 mm. Le<br />
generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retta non più di 3 mm. per ogni m. di<br />
lunghezza, per i tubi con diametro fino a 600 mm. e non più di 5 mm. per ogni m. di<br />
lunghezza per i tubi con diametro oltre i 600 mm.<br />
Lo scrostamento angolare tra i piani contenenti ciascuna estremità e quello perpendicolare<br />
all'asse del tubo dovrà essere contenuto in:<br />
-0° e 40' sessagesimali per i tubi della 1ª classe,<br />
-0° e 30' sessagesimali per quelli della 2ª classe,<br />
-0° e 25' sessagesimali per quelli della 3ª classe.<br />
Le distanze tra gli anelli dell'armatura trasversale possono scostarsi dal valore di progetto<br />
non più di 15 mm., per i tubi fino a 1000 mm. di diametro nominale e di 20 mm. per i tubi di<br />
maggiore diametro.<br />
4) Indicazioni di riconoscimento - I tubi dovranno essere contrassegnati in modo durevole<br />
sulla parete esterna con l'indicazione di:<br />
a) nome del costruttore<br />
b) anno e mese di fabbricazione<br />
c) dimensioni del tubo, come prodotto di diametro interno e lunghezza nominale. Per tubi<br />
con armatura non simmetrica, dovrà essere apposta sulla parete esterna l'indicazione del<br />
vertice.<br />
5) Provenienza dei tubi - I tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in<br />
apposito stabilimento, adoperando idonee apparecchiature. Prima di dar corso<br />
all'ordinazione, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori le fabbriche<br />
presso le quali egli intenda approvvigionarsi, le caratteristiche dei tubi (dimensioni,<br />
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spessori, armature, peso, rivestimenti protettivi, ecc.) nonché le particolari modalità<br />
seguite nella loro costruzione. Ferme restando le responsabilità che competono, da un lato<br />
- ai sensi della L. 5-11-1971, n° 1086 ["ai sensi d egli artt. 64-76" nella vigenza del testo<br />
unico <strong>ed</strong>ilizia, D.Lgs. 380/2001] e del D.M. 9-1-1996 - a Progettista, e Direttore dei Lavori<br />
e costruttore dei prefabbricati e d'altro lato - ai sensi della normativa stessa e del presente<br />
capitolato - a Progettista e Direttore delle strutture, nonché all'Appaltatore, la Direzione dei<br />
Lavori si riserva di effettuare una ricognizione presso lo stabilimento di produzione onde<br />
accertare i metodi di lavoro e le caratteristiche generali della produzione ordinaria del<br />
Fornitore. All'atto del conferimento dell'ordine, l'Appaltatore è comunque tenuto a<br />
comunicare al Fornitore tutti i dati necessari alla valutazione delle condizioni di posa e di<br />
lavoro delle tubazioni, con particolare riguardo alle profondità di posa, alla natura del<br />
terreno, alle caratteristiche della falda freatica, alla natura dei liquami <strong>ed</strong> alle sollecitazioni<br />
statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi.<br />
6) Prescrizioni costruttive –<br />
6.1) Leganti Nella fabbricazione dei tubi dovrà essere usato un legante idoneo, avuto<br />
riguardo alle caratteristiche dei liquami, del terreno e dei carichi.<br />
6.2) Inerti Gli inerti dovranno essere conservati puliti e separati in almeno tre classi<br />
granulometriche:<br />
• fino a 3 mm.<br />
• da 3 a 7 mm.<br />
• oltre i 7 mm.<br />
La grandezza massima dei granuli non potrà superare i 20 mm.<br />
6.3) Additivi<br />
Gli additivi che avessero effetto impermeabilizzante o influissero sulla presa del<br />
conglomerato potranno essere usati solo con il consenso della Direzione dei Lavori e<br />
sempreché non ne derivi pregiudizio all'armatura.<br />
6.4) Armatura<br />
Le armature dovranno essere coperte da almeno 10 mm. di calcestruzzo. I ferri<br />
dell'armatura anulare verranno collocati a distanza non maggiore di 150 mm. e saranno<br />
irrigiditi da un sufficiente numero di ferri longitudinali prolungati per l'intera lunghezza del<br />
tubo. Le giunzioni fra i ferri anulari e longitudinali saranno alternate e potranno essere<br />
eseguite m<strong>ed</strong>iante saldatura elettrica, qualora la resistenza del ferro non ne venga<br />
danneggiata. Se la saldatura non sarà sufficientemente solida, l'intervallo degli anelli dovrà<br />
essere convenientemente diminuito. I bicchieri dovranno avere un'armatura anulare con<br />
una sezione totale pari almeno a quella del tubo liscio di eguale lunghezza.<br />
6.5) Impasti<br />
Negli impasti l'assorbimento granulometrico dovrà essere convenientemente studiato, in<br />
modo da garantire una buona compattezza <strong>ed</strong> impermeabilità. Particolare cura dovrà<br />
essere posta nel controllare il rapporto acqua-cemento e nell'imp<strong>ed</strong>ire una troppo rapida<br />
essiccazione del conglomerato. Quest'ultimo dovrà essere mescolato e versato negli<br />
stampi con mezzi meccanici. I tubi devono essere fabbricati in luoghi chiusi e rimanervi 3<br />
giorni almeno, protetti dal sole e dall'aria e tenuti abbondantemente umidi. Durante questo<br />
periodo la temperatura non deve scendere sotto +5 °C.<br />
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B) Prescrizioni di qualità<br />
7) Caratteristiche generali - I tubi devono essere confezionati con conglomerato di<br />
caratteristiche uniformi, avere superfici interne lisce <strong>ed</strong> estremità piene <strong>ed</strong> a spigoli vivi,<br />
con la fronte perpendicolare all'asse del tubo. Non sono ammessi tubi con segni di<br />
danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilità di utilizzazione, ovvero la<br />
resistenza meccanica, l'impermeabilità e la durata, nonché la sicurezza dei ferri contro la<br />
ruggine od altre aggressioni. Pertanto si precisa che piccoli tagli sulla superficie esterna<br />
del tubo o all'estremità e sottili fessure disposte irregolarmente, a tela di ragno, non<br />
avranno importanza ai fini del giudizio di qualità, e non potranno essere contestati, qualora<br />
il tubo, seccato all'aria e postato diritto sopra un supporto solido, non dia suono sordo alla<br />
percussione con un piccolo martello.<br />
8) Resistenza meccanica - La resistenza meccanica dovrà essere correlata ai valori di<br />
calcolo e verrà verificata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 11.4. Sarà<br />
tenuto in debito conto l'aumento di resistenza dovuto ad eventuali sottofondi.<br />
9) Impermeabilità - Il grado di impermeabilità è determinato come quantitativo d'acqua che<br />
percola attraverso le pareti del tubo, di regola misurato quale abbassamento dello<br />
specchio liquido, dopo determinati tempi di riempimento, in tubi inerti collocati<br />
verticalmente e riempiti d'acqua, secondo quanto disposto al seguente paragrafo 11.5. Se<br />
sono disponibili solo frammenti di tubi, è ammessa la prova su questi ultimi, secondo le<br />
modalità di cui al paragrafo 11.6.<br />
Secondo che vengano usati tubi interi o frammenti, i tubi in c.a. si considereranno<br />
impermeabili qualora:<br />
-lo specchio liquido di tubi interi riempiti d'acqua, nel tempo di osservazione dalla 8ª alla<br />
24ª ora dal primo riempimento, si sia abbassato in m<strong>ed</strong>ia non più di 2 cm. per ogni metro<br />
di lunghezza del tubo (evaporazione inclusa). La comparsa di macchie di umidità e di<br />
singole gocce sulla superficie esterna del tubo non è determinante per il giudizio di<br />
impermeabilità;<br />
-comincino a fuoriuscire gocce dai frammenti di tubo solo quando la pressione superi il<br />
valore di 1 kg/cm.<br />
C) Prescrizioni sulle prove<br />
10) Prescrizioni generali - Per ogni appalto dovrà essere accertata la rispondenza alle<br />
prescrizioni di qualità di cui alla prec<strong>ed</strong>ente Sezione B) m<strong>ed</strong>iante:<br />
• prove dirette da eseguirsi sui tubi delle diverse classi oggetto della fornitura, come<br />
definite al successivo paragrafo 11.1;<br />
• certificati di prove eseguite sui tubi della produzione ordinaria, da un laboratorio ufficiale<br />
o da un Istituto specializzato. In ogni caso le prove dovranno essere conformi alle<br />
prescrizioni di cui al successivo paragrafo 11. I costi delle prove sono a carico<br />
dell'Appaltatore; tuttavia, se il fornitore presenta certificati di prova conformi alle<br />
prescrizioni del seguente paragrafo 10.2 e la Stazione Appaltante esige ugualmente<br />
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l'esecuzione di prove dirette, le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore solo se i<br />
risultati non siano conformi alle prescrizioni di qualità<br />
10.1) Prove dirette<br />
Le prove di carattere statico che risultassero necessarie saranno eseguite in conformità<br />
alla legge 5-11-1971, n° 1086 ["agli artt. 64-76" n ella vigenza del testo unico <strong>ed</strong>ilizia,<br />
D.Lgs. 380/2001] <strong>ed</strong> al D.M. 9-1-1996. Le ulteriori prove dello stesso tipo, nonché le<br />
restanti prove dirette, che fossero richieste malgrado la presenza di regolari certificati,<br />
potranno essere eseguite presso un Istituto specializzato ovvero anche presso lo<br />
stabilimento di produzione - alla presenza del Direttore dei Lavori o di un suo<br />
Rappresentante - qualora ivi esistano idonee apparecchiature. Alla scelta dei tubi da<br />
sottoporre a prova si proc<strong>ed</strong>erà di comune accordo tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori;<br />
in difetto di accordo, quest'ultima designerà un tecnico specializzato cui affidare la scelta. I<br />
tubi possono essere prelevati o dalle scorte di magazzino o dalla partita da fornirsi sia in<br />
fabbrica che in cantiere. Saranno prelevati per l'esame tubi che, nell'aspetto esterno <strong>ed</strong><br />
alla percussione, corrispondano alla m<strong>ed</strong>ia della scorta o della fornitura.<br />
10.2) Certificati di prova<br />
Per la validità dei relativi certificati, le prove dovranno essere eseguite:<br />
- presso i Laboratori ufficiali di cui all'articolo 20 della Legge 5-11-1971, n° 1086 ["di cui<br />
all'art. 59 D.Lgs. 380/2001", nella vigenza del testo unico <strong>ed</strong>ilizia ], quando siano di<br />
carattere statico;<br />
- presso Istituti specializzati, quando siano degli altri tipi previsti.<br />
I certificati di prova saranno ammessi qualora la Ditta produttrice sia in grado di dimostrare<br />
l'uniformità nel tempo della propria produzione. In ogni caso non saranno ammessi<br />
certificati risalenti ad oltre un biennio prec<strong>ed</strong>ente la data della fornitura. Eccezion fatta per<br />
le prove di carattere statico - per le quali dovranno essere osservate le disposizioni della<br />
più volte richiamata specifica normativa - la validità dei certificati è inoltre subordinata alla<br />
dimostrazione che i tubi assoggettati a prova in Istituto vennero prelevati e contrassegnati<br />
da un tecnico delegato dall'Istituto stesso; a tali effetti, tutte le circostanze e modalità del<br />
prelievo dovranno essere riportate sul certificato di prova.<br />
11) Esecuzione delle prove<br />
11.1) Numero dei tubi da sottoporre a prova Per l'ammissibilità dei certificati di prova di cui<br />
al prec<strong>ed</strong>ente paragrafo 10.2, gli elementi sottoposti a prova dovranno essere nel numero<br />
di almeno sei per ogni tipo e dimensione oggetto della fornitura. Per le prove dirette, i tubi<br />
vengono distinti in tre classi dimensionali, e precisamente:<br />
- 1ª classe - tubi piccoli, con diametro interno fino a 500 mm. compreso;<br />
- 2ª classe - tubi m<strong>ed</strong>i, con diametri oltre i 500 mm. e sino a 1000 mm. compreso;<br />
- 3ª classe - tubi grandi, con diametri oltre i 1000 mm.<br />
L'Appaltatore è tenuto a fornire gratuitamente, sostenendo le relative spese di prova, lo<br />
0,5% del numero dei tubi di ciascuna classe della fornitura, con un minimo di 3 tubi per<br />
classe. Qualora il numero dei tubi disponibili per le prove sia elevato, sarà facoltà della<br />
Direzione dei Lavori sia di scegliere più diametri per ciascuna classe, sia di destinare i tubi<br />
in diverse percentuali alle prove di impermeabilità e resistenza meccanica. Qualora siano<br />
oggetto di fornitura tubazioni con speciali rivestimenti protettivi, si prescrive che la prova di<br />
impermeabilità venga eseguita su tubi della fornitura che non siano stati rivestiti, e quella<br />
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di resistenza meccanica su tubi rivestiti. I tubi non rivestiti dovranno essere forniti nel<br />
numero minino di 3 per ciascuna classe e verranno restituiti dopo la prova all'Appaltatore,<br />
restando a carico di quest'ultimo unicamente le spese inerenti e connesse alla stessa.<br />
11.2) Scelta e preparazione dei tubi alla prova<br />
Nella relazione di prova debbono essere riportati il giorno in cui la stessa è stata eseguita,<br />
l'età dei tubi e le modalità seguite per la loro preparazione. Tubi che, percossi con un<br />
leggero martello, in posizione verticale, sopra un solido supporto, lascino riconoscere al<br />
suono di avere subito danneggiamenti, non possono essere impiegati. I tubi devono<br />
essere sottoposti a prova in stato asciutto - seccati all'aria - indipendentemente dall'età;<br />
tuttavia, a richiesta della Direzione dei Lavori, le prove di schiacciamento devono essere<br />
eseguite su tubi bagnati, tenendoli immersi in acqua per una settimana, qualora siano<br />
disponibili allo stato di m<strong>ed</strong>ia umidità. Le prove eseguite su tubi che non siano asciutti o<br />
saturi, nel senso sopra indicato, non sono ritenute valide.<br />
11.3) Misure<br />
Prima dell'esecuzione delle prove di resistenza alla schiacciamento e di impermeabilità si<br />
devono controllare l'aspetto <strong>ed</strong> il colore dei tubi. Si misurano poi la lunghezza, il diametro,<br />
la curvatura delle generatrici e la <strong>forma</strong> delle estremità. Gli scarti rispetto al diametro<br />
nominale vengono misurati sul diametro interno, in posizione orizzontale e verticale, e<br />
sono comprensivi delle irregolarità di rotondità. Gli scarti delle generatrici della linea retta<br />
vengono misurati come freccia dell'arco rispetto ad un filo d'acciaio accostato<br />
parallelamente all'asse del tubo. Per la verifica della corretta <strong>forma</strong> di ciascuna estremità,<br />
si misura l'angolo che il piano della stessa <strong>forma</strong> con la sezione ortogonale all'asse del<br />
tubo. Dopo la prova di schiacciamento, di cui al successivo paragrafo 11.4, vengono<br />
rilevate le caratteristiche della superficie di frattura dei frammenti: giacitura, colore,<br />
struttura macroscopica. Viene quindi misurato lo spessore dei tubi, come m<strong>ed</strong>ia di almeno<br />
sei misure effettuate su frammenti, annotando anche le misure massima e minima. I<br />
controlli sull'armatura (sezione e posizione dei ferri) vengono effettuati praticando dei fori<br />
in tubi già sottoposti alle prove di impermeabilità e resistenza meccanica. Per la verifica<br />
delle prescrizioni generali di qualità, di cui al punto 7, si devono compiere accertamenti<br />
sopra un gran numero di tubi, almeno pari al 10% della fornitura.<br />
11.4) Prova di resistenza meccanica<br />
Le disposizioni seguenti si intendono valide per le prove dirette; per quelle da eseguirsi in<br />
adempimento delle prescrizioni di legge, la definizione delle relative modalità di prove è di<br />
competenza dei Laboratori ufficiali incaricati. La prova di resistenza meccanica viene<br />
eseguita caricando il tubo per mezzo di un idoneo ripartitore di carico regolabile, in legno<br />
duro, collocato sul vertice, lungo la generatrice superiore. I tubi con diametro nominale<br />
inferiore ad un metro vengono appoggiati su di una trave in legno duro lungo la<br />
generatrice inferiore rispetto al piano verticale di trasmissione del carico; per tubi con<br />
diametro nominale superiore ad un metro, le travi di appoggio possono essere due,<br />
distanziate una dall'altra di 8 cm. netti per ogni metro del diametro stesso, solidamente<br />
unite da un supporto inferiore. Tra le travi e la superficie esterna del tubo è inserito uno<br />
straterello di gesso. Le superfici laterali verticali interne delle travi avranno gli spigoli<br />
superiori arrotondati. Le travi di appoggio e di ripartizione del carico sono lunghe quanto il<br />
tubo e scanalate in corrispondenza dei bicchieri. Si definisce come resistenza allo<br />
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schiacciamento al vertice (carico di rottura) il valore di carico raggiunto quando, a<br />
pressione crescente, l'indicatore non sale più. Si definisce invece come carico di<br />
fessurazione quel carico interm<strong>ed</strong>io in corrispondenza del quale si verifica la prima fessura<br />
con dimensioni minime di 0,20 mm. di larghezza e 0,30 m. di lunghezza. Nella relazione di<br />
prova si deve inoltre indicare anche il carico in corrispondenza del quale è comparsa la<br />
prima fessura visibile a occhio nudo. La resistenza allo schiacciamento viene determinata<br />
come m<strong>ed</strong>ia di tre misure. I tubi saranno abitualmente caricati fino al carico di lavoro. La<br />
Direzione Lavori potrà peraltro pretendere di proseguire la prova fino a rottura; in tal caso,<br />
qualora il carico m<strong>ed</strong>io di schiacciamento fosse superiore o uguale al valore garantito<br />
dall'Appaltatore, la spesa per la fornitura dei tubi che sono stati schiacciati si intende a<br />
carico della Stazione appaltante.<br />
11.5) Prova di impermeabilità su tubi interi<br />
La prova di impermeabilità viene di norma eseguita su tubi interi posati verticali, con i<br />
bicchieri in alto, sopra un supporto impermeabile al quale vengono sigillati m<strong>ed</strong>iante<br />
cordoli di argilla o di malta cementizia applicati esternamente <strong>ed</strong> internamente, oppure<br />
m<strong>ed</strong>iante uno strato di asfalto dello spessore di alcuni centimetri, versato all'interno del<br />
tubo. La prova viene eseguita in un ambiente chiuso, a temperatura compresa tra i 10° e i<br />
20°C, protetto contro l'intermittenza di raggi sola ri e correnti d'aria. Dopo sufficiente<br />
indurimento della sigillatura, i tubi vengono riempiti d'acqua fino all'orlo inferiore del<br />
bicchiere, che si considera come lettura zero per le successive misure, e coperti<br />
superiormente. Tre ore dopo il riempimento, si misura l'abbassamento dello specchio<br />
liquido e si riempie il nuovo di tubo fino al livello primitivo. Letture e successivi riempimenti<br />
hanno luogo 8, 24, 48 e 72 ore dopo il primo riempimento. Per la verifica<br />
dell'impermeabilità del tubo, si considera normalmente la m<strong>ed</strong>ia degli abbassamenti<br />
verticali, tra l'8ª e la 24ª ora dopo il primo riempimento, su tre tubi- campione; i singoli<br />
valori misurati possono superare il valore limite di cui al paragrafo 9.1 nella misura<br />
massima del 20%. Se gli abbassamenti di livello non rispettano i limiti sopra citati, si<br />
ricorre alla lettura degli abbassamenti tra le 48 e le 72 ore dopo il primo riempimento; tali<br />
valori, per un fenomeno di autoimpermeabilizzazione, potrebbero rientrare nei limiti, nel<br />
qual caso si considera ugualmente verificata la condizione di impermeabilità di cui al<br />
paragrafo 9.1. Nella relazione si deve descrivere l'aspetto esterno dei tubi durante la<br />
prova, eventualmente documentandolo m<strong>ed</strong>iante fotografia.<br />
11.6) Prova di impermeabilità su frammenti<br />
Nel caso in cui siano disponibili solo frammenti, può essere dalla Direzione Lavori<br />
ammessa la prova di impermeabilità su questi ultimi. Come pezzi di prova si usano lastre<br />
quadrate, ricavate nel numero di due almeno per ogni tubo. I pezzi quadrati, tagliati dai<br />
tubi, vengono coperti su tutti i lati di spacco con malta di cemento, in modo da <strong>forma</strong>re il<br />
campione di prova alto almeno 126 mm. e con lati quadrati di 200 mm. Durante questa<br />
operazione devono essere <strong>forma</strong>ti nella malta due fori cilindrici di 100 mm di diametro,<br />
ricavati m<strong>ed</strong>iante appropriate forme da applicarsi alla superficie interna del frammento<br />
(superficie di prova) <strong>ed</strong> a quella esterna (superficie di osservazione). I campioni di prova,<br />
imm<strong>ed</strong>iatamente dopo la <strong>forma</strong>zione, vengono immersi in segatura umida, dove<br />
rimangono fino a sufficiente indurimento della malta; infine vengono sottoposti a prova,<br />
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esercitando per 48 ore una pressione idraulica di 1 kg/cm. Si osserva se e quando<br />
compaiono gocce, per la verifica di impermeabilità ai sensi del paragrafo 9.2.<br />
12) Collaudo - Se tutti i campioni superano i prescritti esami, le prove hanno validità per<br />
l'intera fornitura. Qualora il risultato di una prova sia controverso, l'Appaltatore può<br />
chi<strong>ed</strong>ere che la prova sia ripetuta sullo stesso numero di tubi provenienti dalla stessa<br />
fornitura. Se i nuovi tubi superano chiaramente la prova, l'intera fornitura si intende come<br />
collaudata, altrimenti la Direzione dei Lavori è autorizzata a rifiutarla.<br />
Art. 44. Tubazioni in PVC.<br />
1)Caratteristiche<br />
1.1) Caratteristiche generali del PVC - Le caratteristiche più significative della mescolanza<br />
a base di PVC opportunamente miscelato con altri ingr<strong>ed</strong>ienti, stabilizzanti, cariche e<br />
lubrificanti per tubi rigidi estrusi per fognature e scarichi interrati secondo la norma di<br />
prodotto UNI EN 1401-1, UNI ENV 1401-2, ENV 1401-3, idonea alla fabbricazione di tubi e<br />
raccordi sono indicate nel prospetto seguente:<br />
• massa volumetrica 1,37 ÷ 1,47 kg/dm cubi;<br />
• carico unitario a snervamento - 48 Mpa (480 kgf/cm2);<br />
• modulo di elasticità - 3000 MPa (30000 kgf/cm2);<br />
• resistenza elettrica superficie - 1012 - Ohm cm<br />
• coefficiente di dilatazione 60 ÷ 80 * 10-6 K-1 (°C-1);<br />
• conduttività termica - 0,15 W (m * k) 0,13 KCal / (m x h x °C);<br />
• allungamento e snervamento - 10%<br />
1.2) Resistenza chimica dei tubi e dei raccordi di PVC rigido (non plastificato) - La<br />
resistenza chimica delle tubazioni in PVC rigido dovrà essere conforme alle norme UNI<br />
ISO/TR vigenti.<br />
1.3) Pressione di collasso - Un tubo caratterizzato da pareti mobili molto sottili, invece che<br />
per sovratensione o per eccessiva de<strong>forma</strong>zione diametrale, si può rompere anche per<br />
collasso. Per gli spessori previsti per i tipi UNI 303/1 <strong>ed</strong> UNI 303/2 il collasso però non è<br />
pericoloso. Il valore 5% imposto alla de<strong>forma</strong>zione è il vincolo più limitato.<br />
2) Trasporto <strong>ed</strong> accatastamento dei tubi e dei raccordi<br />
2.1) Trasporto - Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde<br />
evitare di danneggiarne le estremità a causa delle vibrazioni. Si devono evitare urti,<br />
inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti <strong>ed</strong> acuminati. Le imbragature<br />
per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o<br />
similari; se si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si<br />
deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle<br />
estremità, siano adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione, se<br />
necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo. È buona norma nel<br />
caricare mezzi di trasporto, proc<strong>ed</strong>ere ad adagiare prima i tubi più pesanti, onde evitare la<br />
de<strong>forma</strong>zione di quelli più leggeri. Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, è<br />
buona norma che i tubi non sporgano più di un metro dal piano di carico. Durante la<br />
movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve<br />
evitare il trascinamento dei tubi sul terreno poiché ciò potrebbe provocare danni<br />
irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.<br />
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2.2) Carico e scarico - Queste operazioni, come del resto deve avvenire per tutti i<br />
materiali, devono essere effettuate con grande cura. I tubi non devono essere né gettati,<br />
né fatti strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai m<strong>ed</strong>esimi;<br />
devono invece essere sollevati <strong>ed</strong> appoggiati con cura. [Se non si seguono queste<br />
raccomandazioni è possibile, specialmente alle basse temperature della stagione<br />
invernale, provocare rotture o fessurazioni.]<br />
2.3) Accatastamento - I tubi lisci devono essere immagazzinati su superficie piene, prive di<br />
parti taglienti e di sostanze che potrebbero intaccare i tubi. I tubi bicchierati, oltre alle<br />
avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno, in modo che i<br />
bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano de<strong>forma</strong>zioni; inoltre i bicchieri stessi<br />
devono essere sistemati alternativamente dall'una e dall'altra parte della catasta in modo<br />
da essere sporgenti. I tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a m.<br />
1,50 (qualunque sia il loro diametro), per evitare possibili de<strong>forma</strong>zioni nel tempo. Se i tubi<br />
non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti<br />
con schermi opachi che però non imp<strong>ed</strong>iscano una regolare aerazione. Qualora i tubi<br />
venissero sp<strong>ed</strong>iti in fasci legati con gabbie, è opportuno seguire, per il loro<br />
accatastamento, le istruzioni del produttore. Nel cantiere dove la temperatura ambiente<br />
può superare agevolmente e per lunghi periodi i 25°C, è da evitare l'accatastamento di<br />
tubi infilati l'uno nell'altro. [Ciò infatti provocherebbe certamente l'ovalizzazione, per<br />
eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori. Infine è da tenere presente che alle<br />
basse temperature aumentano le possibilità di rottura per i tubi di PVC. In queste<br />
condizioni climatiche le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in<br />
opera ecc.) devono essere effettuate con maggior cautela].<br />
2.4) Raccordi <strong>ed</strong> accessori - Qualora i raccordi e gli accessori non vengano forniti in<br />
appositi imballaggi, si dovrà evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di<br />
ammucchiarli disordinatamente così come si dovrà evitare che possano de<strong>forma</strong>rsi o<br />
danneggiarsi per urti tra loro o con altri materiali pesanti.<br />
3) Posa in opera - Per quanto riguarda gli aspetti principali della posa in opera delle<br />
tubazioni in PVC per fognature, si rinvia all'Appendice al presente capitolato.<br />
4) Tipi di giunzione<br />
4.1) Generalità - I tubi <strong>ed</strong> i raccordi in PVC possono essere uniti tra loro m<strong>ed</strong>ianti sistemi:<br />
• di tipo rigido:<br />
a) con giunti a bicchiere ricavati sul tubo stesso da incollare<br />
b) con manicotto a doppio bicchiere<br />
• di tipo elastico:<br />
a) con giunti a bicchiere ricavati sul tubo stesso, a tenuta m<strong>ed</strong>iante guarnizione<br />
elastometrica<br />
b) con manicotti a doppio bicchiere a tenuta m<strong>ed</strong>iante guarnizione elastometrica. I giunti di<br />
tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi<br />
si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere<br />
assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione a intervalli regolari in relazione alle<br />
effettive condizioni di esercizio. I manicotti saranno preferibilmente di PVC rigido. Essi<br />
possono avere, o non, un arresto anulare interno nella parte centrale. [L'assenza di tale<br />
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dispositivo consente l'inserimento nella canalizzazione di nuove derivazioni e l'esecuzione<br />
di eventuali riparazioni.]<br />
4.2) Giunzioni di tipo rigido - Andranno osservate le seguenti prescrizioni:<br />
• eliminare le bave nella zona di giunzione;<br />
• eliminare ogni impurità dalle zone di giunzione;<br />
• rendere uniformemente scabre le zone di giunzione, trattandole con carta o tela<br />
smerigliata di grana m<strong>ed</strong>ia;<br />
• completare la preparazione delle zone da incollare, sgrassandole con solventi adatti;<br />
• mescolare accuratamente il collante nel suo recipiente prima di usarlo;<br />
• applicare il collante nelle zone approntate, ad avvenuto essicamento del solvente,<br />
stendendo longitudinalmente, senza ecc<strong>ed</strong>ere, per evitare indebolimenti della giunzione<br />
stessa;<br />
• spingere imm<strong>ed</strong>iatamente il tubo, senza ruotarlo, nell'interno del bicchiere e mantenerlo<br />
in tale posizione per almeno 10 secondi;<br />
• asportare l'eccesso di collante dall'orlo del bicchiere;<br />
• attendere almeno un'ora prima di maneggiare i tubi giuntati;<br />
• effettuare le prove di collaudo solo quando siano trascorse almeno 24 ore.<br />
4.3) Giunzioni di tipo elastico - Andranno osservate le seguenti indicazioni:<br />
• provv<strong>ed</strong>ere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano<br />
integre; togliere provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella<br />
sua s<strong>ed</strong>e;<br />
• segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si<br />
introduce la punta nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il<br />
tubo di 3 mm per ogni metro di interasse. Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non<br />
deve essere inferiore a 10 mm), si segna sul tubo tale nuova posizione che costituisce la<br />
linea di riferimento prima accennata;<br />
• inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua s<strong>ed</strong>e nel<br />
bicchiere;<br />
• lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con<br />
apposito lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponata, ecc.)<br />
• infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la<br />
guarnizione non esca dalla sua s<strong>ed</strong>e. La perfetta riuscita di questa operazione dipende<br />
esclusivamente dal preciso allineamento dei tubi e dall'accurata lubrificazione;<br />
• le prove di collaudo possono essere effettuate non appena eseguita la giunzione.<br />
4.4) Esecuzione delle giunzioni - Il tubo alla sua estremità liscia va tagliato normalmente al<br />
suo asse con una sega a denti fini oppure con una fresa. L'estremità così ricavata, per<br />
essere introdotta nel rispettivo bicchiere (per effettuare tanto una giunzione rigida quanto<br />
una giunzione elastica), deve essere smussata secondo un'angolazione precisata dal<br />
produttore (normalmente 15°), mantenendo all'orlo u no spessore (crescente col diametro),<br />
anch'esso indicato dal produttore.<br />
5) Raccordi e collegamenti speciali<br />
5.1) Raccordi e pezzi speciali - La dimensione e la loro caratteristica sono definite dalle<br />
norme UNI 1401-1 [Da notare che l'uso delle curve a 87° 30' è limitato all'allacciamento di<br />
tubazioni poste perpendicolarmente tra loro su un piano verticale. Per ottenere una curva<br />
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a 90° su un piano orizzontale conviene utilizzare d ue curve a 45°, interponendo tra esse<br />
uno spezzone di tubo. Si ottiene così un adeguato raggio di curvatura].<br />
6) Collaudo<br />
Le pressioni di collaudo in campo per le tubazioni con funzionamento non a pressione<br />
(fognature) sono riferite alle pressioni realizzabili tra l'asse della condotta <strong>ed</strong> il piano<br />
stradale o di campagna, per tratte caratterizzate da dislivelli non superiori a m 0,50 circa.<br />
6.1) Generalità - Dal punto di vista funzionale il collaudo deve verificare:<br />
1) la de<strong>forma</strong>zione diametrale;<br />
2) che la perfetta tenuta idraulica della tubazione, in accordo con quanto previsto dal<br />
Decreto Ministeriale<br />
Lavori Pubblici 12-12-1985, corrisponda alla tabella sottostante:<br />
Materiali Prova di riferimento Modalità di prova Rapporto tra condizioni di lavoro<br />
e condizioni di riferimento<br />
PVC rigido Prova per pressione interna UNI 7447/75<br />
non plastificato? = 20 °C t = 1h Par. 9<br />
? = 60 °C t = 1h UNI 7441/75<br />
? = 60 °C t = 1000h Par. 10<br />
Le condizioni di collaudo in campo possono essere ordinate, controllate e verbalizzate dal<br />
Direttore dei Lavori; i relativi documenti dovranno essere sottoposti all'esame del<br />
collaudatore per l'accettazione, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di richi<strong>ed</strong>ere la<br />
ripetizione delle prove prescritte. Le prove suddette devono essere opportunamente<br />
programmate <strong>ed</strong> effettuate con il progr<strong>ed</strong>ire dei lavori di posa della canalizzazione, a<br />
discrezione della Direzione dei Lavori.<br />
6.2) De<strong>forma</strong>zione diametrale - La de<strong>forma</strong>zione diametrale deve essere inferiore ai valori<br />
riportati nella seguente tabella. Tali valori sono consigliati dalla raccomandazione IS0/DTR<br />
7073. La verifica può essere effettuata m<strong>ed</strong>iante strumenti meccanici (sfera o doppio<br />
cono), o m<strong>ed</strong>iante strumenti ottici (telecamere). Da questo collaudo sono escluse<br />
generalmente, per difficoltà di esecuzione, le tratte che comprendono i pezzi speciali. Nei<br />
casi in cui si presentano dei valori di de<strong>forma</strong>zione superiori a quanto stabilito, andrà<br />
esaminata l'eventuale causa. Qualora essa fosse dovuta ad un sovraccarico locale o ad<br />
un assestamento disuguale determinato dalla diversa resistenza dei letti di posa (con una<br />
conseguente flessione longitudinale) e qualora si possa dimostrare che la durata<br />
dell'installazione non è intaccata, tale de<strong>forma</strong>zione, misurata due anni dopo<br />
l'installazione, non deve superare 1,25 volte le de<strong>forma</strong>zioni massime prec<strong>ed</strong>entemente<br />
indicate.<br />
DEFORMAZIONE DIAMETRALE<br />
Tipo De<strong>forma</strong>zione diametrale - D/D<br />
UNI dopo 1 - 3 mesi dopo 2 anni<br />
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303/1 5% valore m<strong>ed</strong>io<br />
8% max locale 10% valore max<br />
303/2 5% max 8% valore max<br />
6.3) Tenuta idraulica - La tubazione, alle due estremità, verrà chiusa con tappi a perfetta<br />
tenuta, dotati ciascuno di un raccordo con un tubo verticale per consentire la creazione<br />
della pressione idrostatica voluta. La tubazione dovrà essere accuratamente ancorata per<br />
evitare qualsiasi movimento provocato dalla pressione idrostatica. Il riempimento dovrà<br />
essere accuratamente effettuato dal basso in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria,<br />
curando che, in ogni caso, non si formino sacche d'aria. Una pressione minima di 0,3 m.<br />
d'acqua (misurata al punto più alto del tubo), sarà applicata alla parte più alta della<br />
canalizzazione <strong>ed</strong> una pressione massima non superiore a 0,75 m. d'acqua sarà applicata<br />
alla parte terminale più bassa. Nel caso di canalizzazioni a forte pendenze, può essere<br />
necessario effettuare la prova per sezioni, onde evitare pressioni eccessive. Il sistema<br />
dovrà essere lasciato pieno d'acqua almeno un'ora prima di effettuare qualsiasi<br />
rilevamento. La perdita d'acqua, trascorso tale periodo, sarà accertata aggiungendo<br />
acqua, ad intervalli regolari, con un cilindro graduato e prendendo nota della quantità<br />
necessaria per mantenere il livello originale. La perdita d'acqua non deve essere superiore<br />
a 3 l/ km. per ogni 25 mm. di diametro interno, per 3 bar e per 24 ore. In pratica la<br />
condotta si ritiene favorevolmente collaudata quando, dopo un primo rabbocco per<br />
integrare gli assestamenti, non si riscontrano ulteriori variazioni di livello.<br />
6.4) Prova di tenuta per pozzetti - In questo caso la prova di tenuta si limita al riempimento<br />
del pozzetto con acqua <strong>ed</strong> alla verifica della stazionarietà di livello per un tempo non<br />
inferiore a 45 minuti primi. La variazione di livello non deve essere superiore a 5%.<br />
Art. 45. Canalette in calcestruzzo<br />
- Le canalette in calcestruzzo devono essere fornite con le migliori caratteristiche<br />
costruttive e delle lunghezze previste nel progetto. Provenienza delle canalette Le<br />
canalette dovranno essere fabbricate da ditta specializzata, in apposito stabilimento,<br />
adoperando idonee apparecchiature. Prima di dar corso all'ordinazione, l'Appaltatore<br />
dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori le fabbriche presso le quali egli intenda<br />
approvvigionarsi, le caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, armature, peso,<br />
rivestimenti protettivi, ecc.) nonché le particolari modalità seguite nella loro costruzione.<br />
Prescrizioni di qualità. Caratteristiche generali - Le canalette devono essere confezionate<br />
con conglomerato di caratteristiche uniformi. Non sono ammessi segni di danneggiamenti<br />
che possano diminuire la loro possibilità di utilizzazione, ovvero la resistenza meccanica,<br />
l'impermeabilità e la durata. Resistenza meccanica - La resistenza meccanica dovrà<br />
essere correlata ai valori di calcolo e verrà verificata secondo le modalità di cui al<br />
successivo paragrafo 11.4. Sarà tenuto in debito conto l'aumento di resistenza dovuto ad<br />
eventuali sottofondi.<br />
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Art. 46. Andamento e coordinamento planimetrico <strong>ed</strong> altimetrico dell’asse stradale.<br />
- L'asse della strada seguirà l'andamento planimetrico determinato dagli allineamenti e<br />
dalle curve di raccordo quali risultano dagli elaborati di progetto e l'andamento altimetrico,<br />
secondo le livellette previste (salvo sempre le variazioni tanto planimetriche quanto<br />
altimetriche che all'atto esecutivo venissero disposte dalla Direzione Lavori). Così come<br />
previsto dal decreto 5 novembre 2001, al fine di garantire una percezione chiara delle<br />
caratteristiche del tracciato stradale <strong>ed</strong> evitare variazioni brusche delle linee che lo<br />
definiscono nel quadro prospettico, andrà coordinato opportunamente l'andamento<br />
planoaltimetrico dell'asse con il profilo longitudinale. [Un valido strumento di controllo di<br />
tale coerenza è fornito dalla rappresentazione prospettica del tracciato].<br />
Art. 47. Rivestimenti di fossi, platee e scarpate.<br />
- Le sponde <strong>ed</strong> il fondo dei fossi a fianco della strada, nei tratti a forte pendio e scavate in<br />
terreni soggetti ad essere corrosi dalle acque, dovranno avere, se verrà ordinato dalla<br />
Direzione Lavori, un rivestimento di ciottoli o pietrame, a secco od in malta, a seconda dei<br />
casi. Così pure potrà essere disposto il rivestimento alle scarpe dei rilevati, che per<br />
qualsiasi causa non presentassero la voluta stabilità, <strong>ed</strong> anche le platee dei ponticelli e<br />
tombini ovunque fosse per manifestarne la necessità e sempre che non fosse altrimenti<br />
disposto dal presente Capitolato o non risulti qualche speciale modalità di esecuzione dai<br />
disegni.<br />
Art. 48. Opere in verde per il rinsaldamento e consolidamento delle scarpate.<br />
- Al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano stradale lungo le scarpate del<br />
rilevato o che le acque a monte delle scarpate in taglio provochino danni derivanti dallo<br />
scorrimento (ruscellamento), potranno essere ordinate, oltre le normali piantagioni o<br />
inzollature, come opere in verde, graticciate viventi con andamento trasversale alla<br />
massima pendenza, sfalsate fra loro.<br />
Art. 49. Massicciata.<br />
- Per tutta la larghezza della carreggiata, nei tratti nei quali la strada debba essere<br />
mantenuta a macadam ordinario, oppure protetto con trattamenti superficiali, rivestimenti,<br />
penetrazioni, oppure ancora con pavimenti che lo richi<strong>ed</strong>ano, la strada stessa verrà munita<br />
di massicciata costituita con pietrisco o ghiaia sciolta di spessore uniforme per tutta<br />
l'altezza prescritta nei vari casi, o che sarà prescritta in s<strong>ed</strong>e esecutiva dalla Direzione<br />
Lavori. La massicciata sarà contenuta entro apposito incassamento (cassonetto) ricavato<br />
entro la piatta<strong>forma</strong> stradale. La sagoma superficiale della massicciata sarà quella<br />
prescritta per il macadam ordinario oppure per i trattamenti superficiali, rivestimenti,<br />
penetrazioni o pavimenti su massicciata, da adottare per la strada o nei vari tratti <strong>ed</strong><br />
indicati nel prec<strong>ed</strong>ente art. 52. Inoltre, in tutti i tratti nei quali la piatta<strong>forma</strong> stradale ricade<br />
sui rilevati, o su terreni di non sufficiente resistenza, a giudizio insindacabile della<br />
Direzione Lavori, e sempre che non si debba in questi tratti pavimentare la strada con tipi<br />
che già richi<strong>ed</strong>ano fondazioni proprie e speciali in calcestruzzo, la massicciata<br />
propriamente detta, di pietrisco o ghiaia che dovrà <strong>forma</strong>re il nucleo della carreggiata od il<br />
sostegno di pavimentazione, sarà distesa su apposita fondazione od ossatura in pietrame<br />
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dello spessore prescritto (o da prescrivervi all'atto esecutivo) da costruire anch'esso entro<br />
l'adatto cassonetto da scavare nella piatta<strong>forma</strong> stradale. La sagoma superficiale di<br />
questo sottofondo od ossatura sarà in genere parallela a quella superficiale della<br />
massicciata di cui sopra.<br />
Art. 50. Cigli e cunette.<br />
- Le banchine devono essere raccordate con gli elementi marginali contigui dello spazio<br />
stradale (scarpate, cunette, marciapi<strong>ed</strong>i ecc.) m<strong>ed</strong>iante elementi di raccordo che possono<br />
essere costituiti, a seconda delle situazioni, da arginelli, o fasce di raccordo (cigli),<br />
destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arr<strong>ed</strong>o; in taluni casi<br />
detti elementi di raccordo possono anche mancare. L'arginello dovrà avere un'altezza<br />
rispetto alla banchina di 5÷10 cm; sarà raccordato alla scarpata m<strong>ed</strong>iante un arco le cui<br />
tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0,50 m. Nella sezione in trincea, la fascia di<br />
raccordo tra banchina e cunetta va opportunamente trattata in modo da assicurarne<br />
l'impermeabilità <strong>ed</strong> evitarne l'erosione; se pavimentata, la sua pendenza trasversale potrà<br />
essere uguale a quella della banchina. La sezione delle cunette deve essere dimensionata<br />
in base ad un calcolo idraulico.<br />
Art. 51. Scavi in genere.<br />
- Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere<br />
eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto<br />
esecutivo dalla Direzione Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'appaltatore dovrà<br />
proc<strong>ed</strong>ere in modo da imp<strong>ed</strong>ire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché<br />
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone <strong>ed</strong> alle opere, altresì obbligato a<br />
provv<strong>ed</strong>ere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'appaltatore dovrà<br />
inoltre provv<strong>ed</strong>ere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano<br />
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in<br />
genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della<br />
Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della s<strong>ed</strong>e del<br />
cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'appaltatore dovrà provv<strong>ed</strong>ere a sua cura<br />
e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per<br />
succesivi reinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla<br />
Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso, le materie<br />
depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private <strong>ed</strong> al<br />
libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La Direzione Lavori potrà fare<br />
asportare, a spese dell'appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle<br />
prec<strong>ed</strong>enti disposizioni.<br />
Art. 52. Scavi di sbancamento.<br />
- Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo<br />
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di<br />
terrapieni, per la <strong>forma</strong>zione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di<br />
fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli<br />
eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle<br />
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materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la <strong>forma</strong>zione di rampe<br />
provvisorie ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si<br />
trovino al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al<br />
primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.<br />
Art. 53. Scavi di fondazione.<br />
- Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati <strong>ed</strong> a sezione ristretta<br />
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso<br />
saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne condutture,<br />
fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione<br />
dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione Lavori verrà ordinata all'atto<br />
della loro esecuzione, tenendo nel debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei<br />
Lavori Pubblici con la circolare 6-11-1967, n° 3797 del Servizio Tecnico Centrale. Le<br />
profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso<br />
e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà<br />
più conveniente, senza che ciò possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni<br />
o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro<br />
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato<br />
all'appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la<br />
Direzione Lavori abbia verificato <strong>ed</strong> accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione<br />
dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde<br />
inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradino <strong>ed</strong><br />
anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che<br />
si fosse dovuto fare in più all'ingiro della m<strong>ed</strong>esima, dovrà essere diligentemente riempito<br />
e costipato, a cura e spese dell'appaltatore, con le stesse materie scavate, fino al piano<br />
del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere<br />
solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da assicurare<br />
abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, <strong>ed</strong> imp<strong>ed</strong>ire ogni smottamento di materia<br />
durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'appaltatore è responsabile dei<br />
danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per<br />
la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve<br />
provv<strong>ed</strong>ere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute<br />
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al<br />
riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavori. Col proc<strong>ed</strong>ere delle murature<br />
l'appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di<br />
armature <strong>forma</strong>nti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà<br />
dell'Amministrazione; i legnami, però, che a giudizio della Direzione Lavori, non potessero<br />
essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.<br />
Art. 54. Rilevati e reinterri.<br />
- Per la <strong>forma</strong>zione dei rilevati o per qualunque opera di reinterro, ovvero per riempire i<br />
vuoti tra le pareti dei cavi e le murature e fino alle quote prescritte dalla Direzione Lavori, si<br />
impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le<br />
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili<br />
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<strong>ed</strong> adatte, a giudizio della Direzione Lavori, per la <strong>forma</strong>zione dei rilevati. Quando<br />
venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provv<strong>ed</strong>eranno le<br />
materie occorrenti prelevandole ovunque l'appaltatore cr<strong>ed</strong>erà di sua convenienza, purché<br />
i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. Per i rilevati e reinterri da<br />
addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,<br />
restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle<br />
che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella<br />
<strong>forma</strong>zione dei suddetti rilevati, reinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza<br />
perché la loro esecuzione proc<strong>ed</strong>a per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo<br />
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggior regolarità e<br />
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le<br />
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in<br />
rilevato o reinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate<br />
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per<br />
essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle <strong>ed</strong> altro mezzo, purché a mano, al<br />
momento della <strong>forma</strong>zione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre<br />
provv<strong>ed</strong>ersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che<br />
verranno indicate dalla Direzione Lavori. È vietato addossare terrapieni a murature di<br />
fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la<br />
mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo saranno a<br />
completo carico dell'appaltatore. È obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di<br />
dare ai rilevati durante la loro costruzione le maggiori dimensioni richieste<br />
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano<br />
dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'appaltatore dovrà consegnare i rilevati con<br />
scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati compiendo a sue spese,<br />
durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e<br />
la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale<br />
dovranno elevarsi i terrapieni sarà previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà<br />
tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.<br />
Art. 55. Scarifica di massicciate stradali e preparazione del piano di posa.<br />
- Ove eventualmente occorra si provv<strong>ed</strong>erà alla scarifica della massicciata statale che<br />
verrà effettuata adoperando il piccone od apposito scarificatore e verrà spinta fino alla<br />
profondità che verrà prescritta dalla Direzione Lavori. Il materiale di risulta dovrà venire<br />
accuratamente vagliato onde separare le materia polverulenti e di scarico che dovranno<br />
venire trasportate a rifiuto da quelle reimpiegabili che verranno invece accatastate ai lati<br />
della strada in regolari cunicoli prismatici. Si proc<strong>ed</strong>erà quindi alla regolare sagomatura<br />
del piano di posa della massicciata in pietrisco, colmando gli eventuali avvallamenti <strong>ed</strong><br />
eliminando a piccone le eventuali residue gibbosità, in modo che detto piano di posa<br />
corrisponda esattamente alle sagome trasversali <strong>ed</strong> alle livellette della pavimentazione<br />
finita, salvo lo spessore dello strato superiore del pietrisco. A tale scopo verrà impiegato il<br />
materiale riutilizzabile ricavato con la scarificazione. Verrà infine provv<strong>ed</strong>uto alla<br />
cilindratura del detto piano accompagnata da innaffiamento con compressione da 15<br />
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tonnellate <strong>ed</strong> ai carichi eventualmente occorrenti. Tutti gli oneri sopra indicati si intendono<br />
compresi e compensati nel prezzo unitario degli scavi.<br />
Art. 56. Fondazione stradale stabilizzata.<br />
- Il materiale opportunamente preparato e leggermente umidificato in cava ad evitare<br />
disgregazioni e perdite di frazioni durante il trasporto sarà portato sul luogo di impiego e<br />
disposto in cordonelle longitudinali nella quantità prevista della miscela prescelta. Si<br />
inizierà la miscelazione a secco dei materiali a mezzo di opportune macchine<br />
(motorgrande, motorvator etc.) si provv<strong>ed</strong>erà indi alla umidificazione al tenore d'acqua<br />
ottimo determinato col metodo A.A.S.H.O. modificato, si proc<strong>ed</strong>erà quindi alla<br />
compattazione meccanica con rulli a pi<strong>ed</strong>e od a punta fino al raggiungimento di una<br />
densità secca uguale ad almeno il 95% di quella Proctor modificata. Innaffiamenti<br />
interm<strong>ed</strong>i permetteranno di conservare alla miscela quella umidità che si perde durante la<br />
lavorazione. Prima della fine del compattamento il capostrada sarà portato ai profili<br />
definitivi, comprendendo anche le banchine laterali <strong>ed</strong> il compattamento sarà perfezionato<br />
con ripetuto passaggio di rulli lisci o gommati. Durante e dopo il costipamento saranno<br />
effettuati controlli per determinare il grado di densità raggiunto <strong>ed</strong> il tenore in acqua<br />
impiegato. Altri controlli saranno estesi alla determinazione di granulometria della miscela,<br />
del suo indice plastico e degli spessori raggiunti. Analogamente si farà per il secondo<br />
strato tenendo però presente che il costipamento dovrà essere spinto fino al 100% della<br />
densità teorica di laboratorio. Sulla fondazione stabilizzata sarà distesa la pavimentazione<br />
in pietrisco cilindrato.<br />
Art. 57. Analisi dei materiali.<br />
- In correlazione a quanto descritto più sopra, l'impresa è obbligata a prestarsi in ogni<br />
momento alla prova dei materiali impiegati e da impiegarsi, prove da eseguirsi presso il<br />
laboratorio da campo opportunamente attrezzato dall'impresa stessa o presso un<br />
laboratorio ufficiale quando sia ritenuto necessario dalla Direzione Lavori. Le prove che<br />
potranno essere eseguite sono le seguenti:<br />
• analisi granulometrica per vagliatura meccanica e per s<strong>ed</strong>imantazione;<br />
• determinazione dei limiti di Atterberg e dell'indice di plasticità;<br />
• densità massima, umidità ottima e relativo per cento dei vuoti d'aria;<br />
• densità in campo <strong>ed</strong> umidità in posto;<br />
• portanza in sito.<br />
La relativa attrezzatura consisterà in:<br />
• serie di setacci A.T.M., fornita in particolare di quei numeri relativi alla determinazione<br />
della granulometria e dei limiti;<br />
• un apparecchio di Casagrande per il limite liquido;<br />
• il complesso per la determinazione del limite plastico;<br />
• un apparecchio per la prova di Proctor;<br />
• una fustella del C. B. R.;<br />
• una bilancia da 10 kg sensibile a 1 gr.;<br />
• una bilancia da 200 gr. sensibile a 0,001 gr.;<br />
• stufe a 110 gradi;<br />
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• attrezzatura per il prelievo, manipolazione e conservazione dei campioni.<br />
Qualora la Direzione lo ritenesse necessario, si riserva il diritto di fare effettuare, a spese<br />
dell'impresa, delle prove sui terreni e sui materiali in genere da impiegare o già impiegati,<br />
anche presso Laboratori Ufficiali.<br />
Art. 58. Stesura e cilindratura di pietrisco.<br />
- Il pietrisco verrà steso in due tempi in modo che nella prima parte possa lavorare un rullo<br />
di 18 ton. compressando senza provv<strong>ed</strong>ere al ricarico; dietro questo rullo lavorerà un rullo<br />
di 15 ton. e la seconda parte di pietrisco verrà distesa in modo da ottenere un piano<br />
perfetto con successivi e tempestivi ricarichi. La cilindratura verrà spinta a giudizio<br />
insindacabile della Direzione Lavori, fino a frantumazione incipiente degli elementi<br />
superficiali del pietrisco. Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una<br />
nuova zona, le ruote passino in una striscia di almeno 20 cm della zona prec<strong>ed</strong>ente.<br />
Art. 59. Murature in legname e pietrame<br />
- La costruzione di opere di consolidamento in legname tipo"arce" o "bragheri" prev<strong>ed</strong>e la<br />
seguente tecnica costruttiva e come da progetto:<br />
- scavo di fondazione eseguito con ragno meccanico, comprensivo di eventuale carico del<br />
materiale di risulta, il suo paleggio all'interno del cantiere nonchè la sistemazione<br />
provvisoria per parziale riutilizzo nella fase di riempimento;<br />
- realizzazione del manufatto con inclinazione del paramento a vista pari circa al 20% <strong>ed</strong><br />
inclinazione delle "luce" interne minima del 20%. Disposizione <strong>ed</strong> ancoraggio dei singoli<br />
elementi incrociati con profondità variabile e comunque non inferiore a metri 2,5,<br />
utilizzando tondo in larice scortecciato di Ø variabile da 25 a 30 cm, l'appoggio incrociato<br />
dei singoli elementi avverrà realizzando dei modesti incavi con fissaggio tramite chiodi e<br />
cambre in tondino di ferro ad aderenza migliorata del diametro di 10-12 mm. E' opportuno<br />
che l'utilizzo dei chiodi sia prec<strong>ed</strong>uto dalle foratura del legname utilizzando un trapano<br />
elettrico;<br />
- riempimento progressivo od in unica soluzione dell'opera recuperando il materiale<br />
residuo dello scavo di fondazione e quello riportato dall'esterno proveniente dal<br />
modellamento delle rampe di raccordo, disponendo nel contempo in corrispondenza delle<br />
"piane" una serie di piante radicate a radice nuda nella quantità di 3 - 4 per metro lineare<br />
assortite tra le seguenti specie: maggiociondolo, sambuco montano, ontano bianco, sorbo,<br />
betulla, acero. Valutata a metro quadrato di paramento a vista.<br />
Disposizioni particolari<br />
Art. 60. Lavori fatti in economia.<br />
- Per quei lavori e somministrazioni che la Stazione appaltante intendesse fare eseguire<br />
m<strong>ed</strong>iante fornitura di operai, l'impresa avrà l'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei<br />
relativi attrezzi, che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in<br />
base ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi. Con tali prezzi si intenderanno<br />
corrisposti all'impresa il beneficio di diritto <strong>ed</strong> i compensi per tutti gli oneri a suo carico<br />
fissati dal presente capitolato. Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta.<br />
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Art. 61. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.<br />
- Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri <strong>ed</strong> obblighi richiamati nel presente<br />
capitolato e negli altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di<br />
tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e nei modi prescritti. L'esecuzione dell'opera<br />
indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente<br />
relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in<br />
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo<br />
qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto<br />
delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi contrattuali definiti sono accettati<br />
dall'appaltatore nella più completa <strong>ed</strong> approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di<br />
lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che<br />
dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura<br />
geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori. Le eventuali<br />
varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di<br />
cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera ecc.), dovranno essere ufficialmente<br />
autorizzate dalla Direzione Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni<br />
contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di<br />
rifacimento richiesti per la cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno<br />
essere eseguiti a totale carico e spese dell'appaltatore. Il prezzo previsto per tutte le<br />
forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in<br />
periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali<br />
forniti dall'appaltatore. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente<br />
capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque,<br />
verificati in contraddittorio con l'appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso,<br />
l'applicazione dell'elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto. Oltre a<br />
quanto dettagliatamente previsto nell'elenco prezzi, le norme di misurazione per la<br />
contabilizzazione saranno le seguenti.<br />
1) Scavi in genere - Oltre che gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i<br />
prezzi d'elenco per gli scavi in genere l'appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli<br />
oneri che esso dovrà incontrare:<br />
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;<br />
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di<br />
qualsiasi consistenza <strong>ed</strong> anche in presenza d'acqua;<br />
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti<br />
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposto provvisorio e<br />
successiva ripresa;<br />
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la<br />
<strong>forma</strong>zione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e<br />
sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;<br />
- per puntellature, sbadacchiature <strong>ed</strong> armature di qualsiasi importanza e genere secondo<br />
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni,<br />
scomposizioni, estrazioni <strong>ed</strong> allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali<br />
o totali del legname o dei ferri;<br />
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- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle<br />
materie di scavo sia per la <strong>forma</strong>zione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.<br />
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.<br />
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:<br />
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni<br />
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore, prima e<br />
dopo i relativi lavori;<br />
- gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal<br />
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di<br />
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene<br />
effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali<br />
scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali,<br />
ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore<br />
scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o<br />
simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato<br />
dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili<br />
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi,<br />
stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello<br />
scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e<br />
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, fatti salvi eventuali sezioni tipo<br />
pr<strong>ed</strong>efinite da norme di capitolato e da particolari costruttivi.<br />
2) Rilevati e rinterri - Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni<br />
ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di<br />
cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato<br />
in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni, da<br />
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.<br />
3) Riempimento in misto granulare - Il riempimento con misto granulare a ridosso delle<br />
murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo<br />
misurato in opera. Paratie di calcestruzzo armato Saranno valutate per la loro superficie<br />
misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata della trave<br />
superiore di collegamento. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la<br />
fornitura <strong>ed</strong> il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la <strong>forma</strong>zione<br />
e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la <strong>forma</strong>zione<br />
della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal<br />
cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature. Murature in genere.<br />
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate<br />
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese<br />
sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta d<strong>ed</strong>uzione di tutti i vuoti di luce<br />
superiore a 1,00 mq e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni ecc., che abbiano sezione<br />
superiore a 0,25 mq, rimanendo per questi ultimi, all'appaltatore, l'onere della loro<br />
eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà fatta d<strong>ed</strong>uzione del volume<br />
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse,<br />
nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari<br />
delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento<br />
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di faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo<br />
sarà sempre eseguito, <strong>ed</strong> è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che<br />
debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è sempre compresa<br />
l'eventuale <strong>forma</strong>zione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque<br />
<strong>ed</strong> in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in<br />
opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si<br />
intende compreso ogni onere per <strong>forma</strong>zione di spalle, sguinci, canne, spigoli,<br />
strombature, incassature per imposte <strong>ed</strong> archi, volte e piattabande. Qualunque sia la<br />
curvatura data alla pianta <strong>ed</strong> alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto<br />
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e<br />
saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. Le<br />
ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo<br />
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione<br />
dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non<br />
verrà applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del<br />
muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del<br />
muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per<br />
pieno, al rustico, d<strong>ed</strong>ucendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 mq,<br />
intendendo nel prezzo compensata la <strong>forma</strong>zione di sordini, spalle, piattabande, ecc.,<br />
nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di<br />
ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.<br />
4) Calcestruzzi - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte ecc. e le strutture costituite<br />
da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle<br />
dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni ecc<strong>ed</strong>enza, ancorché inevitabile, dipendente<br />
dalla <strong>forma</strong> degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre<br />
agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle<br />
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.<br />
5) Conglomerato cementizio armato - Fatte salve eventuali disposizioni particolari di<br />
elenco prezzi, il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore<br />
sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà<br />
pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera<br />
(pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepip<strong>ed</strong>o<br />
retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo e nel relativo prezzo si deve<br />
intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle<br />
norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia<br />
pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non<br />
comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati<br />
separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere,<br />
bisognerà attenersi a quanto previsto nell'elenco dei prezzi unitari. Nei prezzi del<br />
conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla <strong>forma</strong>zione di palchi<br />
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale<br />
l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro<br />
tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo, nonché la rete<br />
elettrosaldata, saranno valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e<br />
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lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera<br />
dell'armatura stessa.<br />
6) Solai - I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro<br />
cubo come ogni altra opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la<br />
<strong>forma</strong>, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei<br />
cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli<br />
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai in<br />
genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera<br />
e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme<br />
sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di<br />
cemento armato, anche pr<strong>ed</strong>alles o di cemento armato precompresso e laterizi sono<br />
escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera, del ferro occorrente; è invece compreso il<br />
noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli<br />
oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei solai<br />
suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per<br />
resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati<br />
a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.<br />
7) Vespai - Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa<br />
in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà<br />
effettuata al metro cubo di materiali in opera.<br />
8) Pavimenti - I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra<br />
le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei<br />
pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono<br />
l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi<br />
completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione,<br />
compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di<br />
sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con<br />
gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.<br />
9) Fornitura in opera di marmi, pietre naturali od artificiali - I prezzi della fornitura in opera<br />
dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle<br />
superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,<br />
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. Specificatamente detti<br />
prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la<br />
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto <strong>ed</strong> il sollevamento dei<br />
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni<br />
successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per<br />
la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il<br />
fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva<br />
chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e<br />
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già<br />
collocate in opera e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento<br />
dopo la posa in opera. I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura<br />
dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da<br />
rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.<br />
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10) Intonaci - I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener<br />
conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali<br />
superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane,<br />
che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angolo fra pareti e soffitto e<br />
fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto<br />
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli<br />
spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di<br />
tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese<br />
contro pavimenti, zoccolature e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci<br />
su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi<br />
dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore<br />
maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle<br />
riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di<br />
superficie maggiore di 4 mq, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci<br />
interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie<br />
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano,<br />
<strong>ed</strong> aggiunte le loro riquadrature. Nessun speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci<br />
eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e<br />
finestre.<br />
11) Tubi pluviali - I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di<br />
plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti<br />
sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in<br />
opera di staffe e cravatte di ferro. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata ecc. saranno<br />
valutati a peso, determinato in base al peso effettivo a lavorazione ultimata prima della<br />
messa in opera, e con tutti gli oneri di cui sopra.<br />
12) Manodopera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per<br />
il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'appaltatore è<br />
obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di<br />
gradimento alla Direzione Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le<br />
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e<br />
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.<br />
Nell'esecuzione dei lavori che <strong>forma</strong>no oggetto del presente appalto, l'appaltatore si<br />
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo<br />
Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali <strong>ed</strong>ili <strong>ed</strong> affini e negli<br />
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si<br />
svolgono i lavori anzidetti. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli<br />
accordi m<strong>ed</strong>esimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative,<br />
anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia<br />
aderente alle associazioni stipulanti o rec<strong>ed</strong>a da esse e indipendentemente dalla natura<br />
industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.<br />
L'appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme<br />
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,<br />
anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che<br />
il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di<br />
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cui al comma prec<strong>ed</strong>ente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione. Non<br />
sono in ogni caso considerati subappaltati le commesse date dall'appaltatore ad altre<br />
imprese:<br />
- per la fornitura dei materiali;<br />
- per la fornitura anche in opera di manufatti <strong>ed</strong> impianti speciali che si eseguono a mezzo<br />
di ditte specializzate.<br />
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata<br />
dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro,<br />
l'Amministrazione m<strong>ed</strong>esima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche alla<br />
Direzione suddetta, ogni inadempienza accertata e proc<strong>ed</strong>erà ad una detrazione del 20%<br />
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione<br />
del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così<br />
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento<br />
all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione<br />
Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi pr<strong>ed</strong>etti sono stati<br />
integralmente adempiuti. Per la detrazione e sospensione dei pagamenti di cui sopra,<br />
l'appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo al risarcimento di<br />
danni.<br />
13) Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di<br />
servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.<br />
Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il<br />
prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai<br />
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento<br />
delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono<br />
compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto<br />
dell'energia elettrica <strong>ed</strong>, ove occorra, anche il tras<strong>forma</strong>tore. I prezzi di noleggio di<br />
meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i<br />
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Amministrazione, e cioè anche<br />
per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per<br />
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo<br />
a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato<br />
per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio<br />
sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera,<br />
montaggio, smontaggio <strong>ed</strong> allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e<br />
degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo<br />
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.<br />
14) Trasporti - Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i<br />
materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I<br />
mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di<br />
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da<br />
trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.<br />
15) Lavori a corpo - I prezzi a corpo indicati nell'elenco prezzi allegato al presente<br />
capitolato comprendono tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano<br />
d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni<br />
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progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione Lavori e da quanto altro,<br />
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle<br />
specifiche del presente capitolato. Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si<br />
trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel<br />
contratto o nel presente capitolato (e cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e<br />
quelle a misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare<br />
l'opera completamente finiti in ogni dettaglio; in mancanza di tale definizione tra le opere<br />
che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del<br />
presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo<br />
senza esclusioni di sorta. Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere<br />
esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianto che si trovassero al di sotto del<br />
piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua<br />
ecc. sia eseguiti direttamente dall'appaltatore che dalle società interessate alle quali<br />
l'appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta. Le norme per la valutazione e la<br />
misura dei lavori di cui al presente articolo costituiscono precisazione <strong>ed</strong> integrazione a<br />
quanto eventualmente specificato nella descrizione delle opere, lavori, provviste, noli di cui<br />
all'allegato elenco. In caso di disaccordo tra le norme di cui al presente articolo e quanto<br />
alle singole voci, prevale quanto stabilito per le voci m<strong>ed</strong>esime.<br />
Art. 62. Prezzi di eventuali lavori non previsti.<br />
- Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti o<br />
si proc<strong>ed</strong>erà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 136 del<br />
regolamento di cui al D.P.R. 554/1999, sulla base dei Prezziari Regionali per Opere<br />
Pubbliche, ovvero si provv<strong>ed</strong>erà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite<br />
dall'appaltatore, a norma dell'articolo 142 dello stesso regolamento. Gli operai adibiti ai<br />
lavori in economia dovranno essere idonei alle opere da eseguirsi e provvisti dei necessari<br />
attrezzi. I mezzi di trasporto, le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in<br />
perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare<br />
funzionamento; la relativa manutenzione sarà a carico dell'appaltatore.<br />
Art. 63. Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei<br />
lavori.<br />
- Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo<br />
nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi<br />
dell'articolo 129, commi 8 e 9, del D.P.R. 554/1999, l'appaltatore ha diritto al rimborso<br />
delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 dello stesso regolamento, nonché delle<br />
altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore<br />
alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto <strong>dell'appalto</strong>: 1,00 per cento per la<br />
parte dell'importo fino a 500 milioni (258.228,45 euro): 0,50 per cento per l'ecc<strong>ed</strong>enza fino<br />
a 3000 milioni (1.549.370,70 euro); 0,20 per cento per la parte ecc<strong>ed</strong>ente i 3000 milioni.<br />
Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del<br />
progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso<br />
offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione<br />
appaltante. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proc<strong>ed</strong>a tardivamente alla<br />
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consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari<br />
all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione m<strong>ed</strong>ia giornaliera<br />
prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno<br />
di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle<br />
somme espressamente previste nei sopracitati commi 1 e 2 nessun altro compenso a<br />
indennizzo spetta all'appaltatore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma<br />
del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro<br />
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza<br />
di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve<br />
essere formulata a pena di decadenza m<strong>ed</strong>iante riserve da iscrivere nel verbale di<br />
consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità<br />
con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.<br />
Art. 64. Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore.<br />
- Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere<br />
denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, antro il termine di cinque giorni da<br />
quello del verificarsi del danno. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori<br />
necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi <strong>ed</strong> alle condizioni di contratto, con<br />
esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di<br />
attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a<br />
determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali<br />
esso è tenuto a rispondere. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione<br />
dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato<br />
sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. I danni prodotti da piene ai lavori di<br />
difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto,<br />
sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.<br />
Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con<br />
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.<br />
Revisione dei prezzi e definizione delle controversie<br />
Art. 65. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle<br />
somministrazioni per opere in economia. Invariabilità e revisione dei prezzi<br />
contrattuali.<br />
- I prezzi unitari in base ai quali, dopo d<strong>ed</strong>uzione del pattuito ribasso d'asta, saranno<br />
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell'elenco prezzi e nel<br />
computo metrico estimativo e si intendono per opere compiute comprensive di ogni onere<br />
per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte.<br />
Essi compensano:<br />
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di<br />
consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta<br />
per darli pronti all'impiego, a pi<strong>ed</strong>e di qualunque opera;<br />
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b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i m<strong>ed</strong>esimi di attrezzi e utensili<br />
del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in<br />
caso di lavoro notturno;<br />
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;<br />
d) circa i lavori a misura <strong>ed</strong> a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,<br />
assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di<br />
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi di opera provvisionali, carichi, trasporti e<br />
scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a<br />
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri<br />
tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o<br />
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.<br />
I prezzi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto<br />
suo rischio e sono quindi indipendenti da qualunque eventualità che non abbia tenuto<br />
presente. Essi si intendono, pertanto, fissi <strong>ed</strong> invariabili e non è ammessa la facoltà di<br />
proc<strong>ed</strong>ere alla loro revisione.<br />
Art. 66. Forma e contenuto delle riserve.<br />
- L'appaltatore è sempre tenuto ad uni<strong>forma</strong>rsi alle disposizioni del Direttore Lavori, senza<br />
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione<br />
o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di<br />
decadenza sul primo atto <strong>dell'appalto</strong> idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla<br />
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,<br />
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di<br />
contabilità all'atto della firma imm<strong>ed</strong>iatamente successiva al verificarsi o al cessare del<br />
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si<br />
intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico <strong>ed</strong> indicare<br />
con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono<br />
contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che<br />
l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano<br />
possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di<br />
provv<strong>ed</strong>ervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato<br />
dall'articolo 165, comma 3, del regolamento 554/1999. La quantificazione della riserva è<br />
effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto<br />
all'importo iscritto.<br />
Art. 67. Definizione delle riserve al termine dei lavori.<br />
- Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di<br />
insorgenza non sono state oggetto della proc<strong>ed</strong>ura di accordo bonario sono esaminate e<br />
valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di<br />
collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento 554/1999.<br />
Art. 68. Norme acceleratorie in materia di contenzioso.<br />
- Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge<br />
166/2002 e s.m.i., in materia di appalti e concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di<br />
Comune di San Vito di Cadore | Responsabile Unico del Proc<strong>ed</strong>imento: GARAFFA ing.<br />
Alberto<br />
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[adeguamento e straordinaria manutenzione della strada silvo-pastorale “Antrioles”<br />
in località “Antrioles – Aun<strong>ed</strong>es” nell’ambito amministrativo del Comune di San Vito<br />
di Cadore – 1° STRALCIO ESECUTIVO ] marzo 2011<br />
riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura<br />
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il<br />
responsabile del proc<strong>ed</strong>imento promuove la costituzione di apposita commissione perché<br />
formuli, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di<br />
collaudo, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle pr<strong>ed</strong>ette riserve, proposta<br />
motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta<br />
giorni, l'appaltatore e il soggetto committente. La proc<strong>ed</strong>ura per la definizione dell'accordo<br />
bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è<br />
altresì promossa dal responsabile del proc<strong>ed</strong>imento, indipendentemente dall'importo<br />
economico delle riserva ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del<br />
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Nell'occasione la proposta motivata della<br />
commissione è formulata entro novanta giorni dal pr<strong>ed</strong>etto ricevimento. La commissione è<br />
<strong>forma</strong>ta da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il<br />
primo dal responsabile del proc<strong>ed</strong>imento, il secondo dall'impresa appaltatrice o<br />
concessionaria <strong>ed</strong> il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati<br />
contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. Gli oneri connessi ai<br />
compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli<br />
interventi. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente prev<strong>ed</strong>e su<br />
istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e<br />
degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo<br />
dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provv<strong>ed</strong>a alla designazione del<br />
proc<strong>ed</strong>imento, questi provv<strong>ed</strong>e a formulare direttamente la proposta motivata di accordo<br />
bonario, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di<br />
collaudo. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui sopra <strong>ed</strong> accettato<br />
dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione<br />
il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo<br />
bonario risolutivo delle riserve.<br />
Art. 69. Definizione delle controversie.<br />
- Ove non si proc<strong>ed</strong>a all'accordo bonario e l'affidatario confermi le riserve, la definizione<br />
della controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro<br />
quarto del codice di proc<strong>ed</strong>ura civile. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di<br />
accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi<br />
all'Osservatorio. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa<br />
professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero <strong>ed</strong> alla complessità<br />
delle questioni.<br />
Comune di San Vito di Cadore | Responsabile Unico del Proc<strong>ed</strong>imento: GARAFFA ing.<br />
Alberto<br />
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