Ipovisione e barriere percettive: - Rotary Club Ancona
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Barriere architettoniche e <strong>percettive</strong><br />
Legislazione:<br />
cosa prevedono le attuali normative<br />
e cosa è realmente applicabile<br />
La realizzazione di sistemi atti a favorire la motilità, attraverso la riconoscibilità<br />
dei luoghi e delle fonti di pericolo da parte dei disabili<br />
visivi, rappresenta un obbligo di legge, cosi come ribadito all’art. 1<br />
del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, che specifica meglio quanto gia<br />
enunciato nella “Legge quadro sull’handicap” del 5 febbraio 1992 n.<br />
104, relativamente alla eliminazione delle <strong>barriere</strong> architettoniche.<br />
Alcuni articoli tratti dal D.P.R. 503/96<br />
Art. 1.2.c “Per <strong>barriere</strong> architettoniche si intendono: la mancanza di<br />
accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità<br />
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare<br />
per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.<br />
Art. 4 “I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione<br />
a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un<br />
percorso accessibile in grado di consentire... l’uso dei servizi, le relazioni<br />
sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o<br />
impedita capacità motoria o sensoriale”.<br />
Art. 7.1 “Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti<br />
4.1.10 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,<br />
n. 236”.<br />
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