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Programma successioni - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di ...

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PROGRAMMA 2012-2013<br />

Successioni per causa <strong>di</strong> morte e donazioni<br />

I CORSO<br />

I Lezione<br />

La successione a causa <strong>di</strong> morte in generale. Apertura della successione (art. 456 c.c.). Il sistema delle<br />

<strong>successioni</strong> a causa <strong>di</strong> morte (art. 457 c.c.). Patti successori (art. 458 c.c.). Atto inter vivos, mortis causa, <strong>di</strong><br />

ultima volontà e inter vivos post mortem (cenni ai c.d. fenomeni parasuccessori). Successioni c.d. anomale o<br />

alternative. Capacità <strong>di</strong> succedere in generale (art. 462 c.c.). Indegnità a succedere. La successione<br />

legittima (cenni).<br />

II Lezione<br />

Istituzione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà e istituzione <strong>di</strong> legato (art. 588, 1 comma c.c.). Istituzione <strong>di</strong> erede ex re certa (art. 588,<br />

2 comma c.c.). La <strong>di</strong>seredazione (c.d. <strong>di</strong>sposizione testamentaria negativa). I legati (concetti generali).<br />

Sublegato e prelegato.<br />

III Lezione<br />

La chiamata e la delazione dell’ere<strong>di</strong>tà e del legato. La natura giuri<strong>di</strong>ca della chiamata prima<br />

dell’acquisto: poteri del chiamato (artt. 459-461 c.c.). Ere<strong>di</strong>tà giacente (art. 528 c.c.). Premorienza,<br />

commorienza, trasmissione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà (art. 479 c.c.). Accettazione dell'ere<strong>di</strong>tà (natura<br />

giuri<strong>di</strong>ca, forma ed effetti, termini). Rinunzia all'ere<strong>di</strong>tà o al legato (natura giuri<strong>di</strong>ca, forma ed effetti, revoca).<br />

IV Lezione<br />

La devoluzione dell’ere<strong>di</strong>tà e del legato. Rappresentazione. Sostituzione or<strong>di</strong>naria e sostituzione<br />

fedecommissaria. Accrescimento (presupposti <strong>di</strong> applicazione, natura giuri<strong>di</strong>ca, effetti e rapporti <strong>di</strong> tali<br />

istituti).<br />

V Lezione<br />

Il testamento. Definizione, caratteri essenziali, contenuto patrimoniale/personale. Capacità testamentaria e<br />

capacità <strong>di</strong> ricevere per testamento. I vizi della volontà testamentaria (art. 624 c.c.) e il motivo illecito (art.<br />

626 c.c.). La certezza della volontà testamentaria (artt. 625 e 628 c.c.). Disposizioni a favore dell’anima o <strong>dei</strong><br />

poveri (artt. 629 e 630 c.c.). La personalità (artt. 631-632 c.c. e <strong>di</strong>sposizione per relationem). La <strong>di</strong>sposizione<br />

fiduciaria (art. 627 c.c.). Le forme del testamento. Conferma e volontaria esecuzione delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

testamentarie nulle (art. 590 c.c.).<br />

VI Lezione<br />

Gli elementi accidentali del negozio testamentario Concetti introduttivi. La con<strong>di</strong>zione (art. 633 e ss. c.c.):<br />

tipologie ed effetti. La con<strong>di</strong>zione testamentaria illecita o impossibile: la c.d. regola sabiniana (artt. 634, 635<br />

e 636 c.c.). Il termine (art. 637 c.c.). Il modus: natura giuri<strong>di</strong>ca, effetti, adempimento e risoluzione (artt. 647 e<br />

648 c.c.).<br />

VII Lezione<br />

I legati in generale. Acquisto e rinunzia del legato. Tipologie del legato: legato ad efficacia reale, legato<br />

obbligatorio, legato rinunziativo. I legati ex lege. Adempimento del legato. Revoca del legato (art. 686 c.c.).<br />

VIII Lezione<br />

I legati in particolare. I legati tipici (legato <strong>di</strong> cosa altrui, legato <strong>di</strong> genere, legato <strong>di</strong> prestazioni perio<strong>di</strong>che,<br />

legato <strong>di</strong> debito/cre<strong>di</strong>to). I legati atipici (legato <strong>di</strong> contratto, legato <strong>di</strong> prelazione, legato <strong>di</strong> azienda).<br />

BIBLIOGRAFIA GENERALE<br />

AA.VV., Successioni e donazioni, a cura <strong>di</strong> G.Bonilini, Milano 2009 (sei volumi); AA.VV., Commentario del<br />

co<strong>di</strong>ce civile, <strong>di</strong>retto da E.Gabrielli, Delle <strong>successioni</strong>, a cura <strong>di</strong> V.Cuffaro e F.Delfini, Torino 2009 (3 volumi);<br />

AA.VV., Successioni e donazioni, in Diritto Civile, <strong>di</strong>retto da N.Lipari e P.Rescigno, Milano 2009; AA.VV.,<br />

Diritto delle <strong>successioni</strong>, a cura <strong>di</strong> R.Calvo e G.Perlingieri, Napoli 2008; AA.VV., Successioni e donazioni, a<br />

cura <strong>di</strong> P.Rescigno, I e II, Padova 1994; Azzariti G., voce Successioni (<strong>di</strong>ritto civile): Successione<br />

testamentaria, in Novissimo Dig. It., XVIII, Torino 1971; Azzariti Martinez, Le <strong>successioni</strong> per causa <strong>di</strong> morte<br />

e donazioni, Padova 1979; Azzariti, Le <strong>successioni</strong> e le donazioni, Napoli 1990; Barassi, Le <strong>successioni</strong> a<br />

causa <strong>di</strong> morte, Milano 1947; Bianca, Diritto civile. II. La famiglia. Le <strong>successioni</strong>, Milano 2005; Bigliazzi<br />

Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, IV, Le <strong>successioni</strong> a causa <strong>di</strong> morte, Torino 1996; Bigliazzi<br />

Geri, Il testamento. I. Profilo negoziale dell’atto, Milano 1976; Bigliazzi Geri, Il testamento, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r.


priv. <strong>di</strong>retto da P. Rescigno, VI, Torino 1982; Bigliazzi Geri, Successioni testamentarie (artt. 587-600 c.c.),<br />

in Comm. cod. civ. a cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1993; Bion<strong>di</strong>, Successione testamentaria e<br />

donazioni, Milano 1955; Bonilini, Nozioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ere<strong>di</strong>tario, Torino 1989; Bonilini, Il testamento.<br />

Lineamenti, Padova 1995; Bonilini, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ere<strong>di</strong>tario e delle donazioni, Torino 2006; Bonvicini, Il<br />

testamento. Lineamenti, Padova 1995; Borghese, Il testamento e le <strong>successioni</strong>, Milano 1986; Burdese,<br />

voce Successione a causa <strong>di</strong> morte, in Enc. giur. Treccani, XXX, Roma 1993; Capozzi, Successioni e<br />

donazioni, I e II, Napoli 2009; Caramazza, Delle <strong>successioni</strong> testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.<br />

civ. <strong>di</strong>retto da V.De Martino, Novara 1982; Cariota Ferrara, Le <strong>successioni</strong> per causa <strong>di</strong> morte, Napoli 1977;<br />

Cicu, Il testamento, Milano 1951; Cicu, Successioni per causa <strong>di</strong> morte. Parte generale, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r.<br />

civ. e comm. <strong>di</strong>retto da A.Cicu e F.Messineo, XLII, Milano 1961; Gardani Contursi Lisi, Le <strong>successioni</strong>.<br />

Disposizioni generali, in Giur. sist. <strong>di</strong>r. civ. e comm. <strong>di</strong>retta da W. Bigiavi, Torino 1981; Criscuoli, Le<br />

obbligazioni testamentarie, Milano 1980; Criscuoli, Il testamento, norme e casi, Padova 1991; Criscuoli,<br />

voce Testamento, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma 1994; De Cupis, voce Successione testamentaria, in<br />

Enc. del <strong>di</strong>r., XLIII, Milano 1990, p. 1378 ss.; Delle Monache, Testamento (artt. 587-590 c.c.), in Il co<strong>di</strong>ce<br />

civile comm., fondato da P.Schlesinger e continuato da F.D.Busnelli, Milano 2005; Dogliotti, voce<br />

Successioni testamentarie, in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., XIX, Torino 1999, p. 190 ss.; Ferri, Disposizioni<br />

generali sulle <strong>successioni</strong> (artt. 456-511 c.c.), in Comm. cod. civ. a cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca, Bologna-Roma<br />

1980; Gangi, La successione testamentaria nel vigente <strong>di</strong>ritto italiano, Milano 1964; Gardani Contursi Lisi,<br />

Dell’istituzione <strong>di</strong> erede e <strong>dei</strong> legati (artt. 624-632 c.c.), in Comm. cod. civ. a cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca,<br />

Bologna-Roma 1983; Giannattasio, Delle <strong>successioni</strong> testamentarie (artt. 587-712 c.c.), in Comm. cod. civ.,<br />

Torino 1978; Grosso Burdese, Le <strong>successioni</strong>. Parte generale, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. civ. it. <strong>di</strong>retto da F.Vassalli,<br />

Torino 1977; Loi, Le <strong>successioni</strong> testamentarie, in Giur. sist. <strong>di</strong>r. civ. e comm. <strong>di</strong>retta da W.Bigiavi, Torino<br />

1992; Palazzo, Le <strong>successioni</strong>, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. a cura <strong>di</strong> G.Iu<strong>di</strong>ca e P.Zatti, I e II, 2° ed., Milano 2000;<br />

Palazzo, Introduzione al <strong>di</strong>ritto successorio, istituti comuni alle categorie successorie, successione legale,<br />

Milano 1996; Palazzo, voce Successioni (parte generale), in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., XIX, Torino 1999, p.<br />

122 ss.; Rossi, Il testamento, Milano 1988; Schlesinger, voce Successioni (<strong>di</strong>ritto civile). Parte generale, in<br />

Novissimo Dig. It., XVIII, Torino 1971, p. 748 ss.; Tamburrino, voce Testamento (<strong>di</strong>ritto privato), in Enc. del<br />

<strong>di</strong>r., XLIV, Milano 1992, p. 486 ss.; Tatarano M.C., Il testamento, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto civile del CNN, <strong>di</strong>retto<br />

da P.Perlingieri, Napoli 2003; Triola, Il testamento, Milano 1998; Vascellari, Commento agli artt. 456-809<br />

c.c., in Comm. breve al c.c. <strong>di</strong>retto da G.Cian e A.Trabucchi, Padova ult. ed.<br />

**Nelle schede delle lezioni sarà in<strong>di</strong>cata ulteriore bibliografia, specifica sui singoli temi trattati.


SCHEMI E PARTI PRATICHE<br />

I LEZIONE (20.11.2012)<br />

La successione a causa <strong>di</strong> morte in generale. Apertura della successione (art. 456 c.c.). Il sistema delle<br />

<strong>successioni</strong> a causa <strong>di</strong> morte (art. 457 c.c.). Patti successori (art. 458 c.c.). Atto inter vivos, mortis causa, <strong>di</strong><br />

ultima volontà e inter vivos post mortem (cenni ai c.d. fenomeni parasuccessori). Successioni c.d. anomale o<br />

alternative. Capacità <strong>di</strong> succedere in generale (art. 462 c.c.). Indegnità a succedere. La successione<br />

legittima (cenni).<br />

PARTE TEORICA<br />

LA SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE<br />

La successione a causa <strong>di</strong> morte definisce “la vicenda - o le complesse vicende - traslative <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> una<br />

persona a seguito della sua morte” (Bianca). Più precisamente, per successione a causa <strong>di</strong> morte s’intende il<br />

fenomeno del subentrare, al verificarsi della morte naturale (o della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> morte<br />

presunta) <strong>di</strong> una persona fisica, <strong>di</strong> un altro soggetto o più soggetti (persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che) nella<br />

situazione giuri<strong>di</strong>co-patrimoniale che il defunto aveva in vita.<br />

La successione a causa <strong>di</strong> morte si apre in conseguenza della morte fisica o della morte presunta, <strong>di</strong>chiarata<br />

con sentenza del Tribunale. Nozioni sulla scomparsa, assenza e <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> morte presunta e sulle loro<br />

conseguenze in materia <strong>di</strong> <strong>successioni</strong> a causa <strong>di</strong> morte (artt. 58 ss. c.c.; artt. 726 ss. c.p.c.).<br />

APERTURA DELLA SUCCESSIONE: TEMPO E LUOGO (art. 456 c.c.)<br />

La successione si apre nel giorno della morte del de cuius (morte fisica e certa) (o, in caso <strong>di</strong> presunta<br />

morte, nel giorno cui risale l'ultima notizia dello scomparso: art. 58 c.c.: Trib. Chieti 22.9.1987). Questo è il<br />

tempo al quale, in virtù della retroattività ex tunc (dall'accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà agli effetti della <strong>di</strong>visione),<br />

risalgono tutti gli effetti della successione a causa <strong>di</strong> morte. Apertura della successione e delazione si<br />

verificano nello stesso momento anche quando la delazione abbia luogo in un momento successivo. Il luogo<br />

in cui si apre la successione, in<strong>di</strong>pendentemente dalla località in cui avviene il decesso, è quello dell'ultimo<br />

domicilio del defunto (art. 43 c.c.; Trib. Roma 7.11.1991).<br />

La legge sulla successione a causa <strong>di</strong> morte che si applica è quella nazionale del defunto al momento della<br />

morte (art. 46 l. 218/1995). La morte deve essere certa e incontestabile, perciò deve essere provata (artt.<br />

449 e 452 c.c. - art. 2697 c.c.).<br />

IL SISTEMA DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE (art. 457 c.c.)<br />

Con l'apertura della successione si verifica la delazione dell'ere<strong>di</strong>tà. Fonti <strong>di</strong> delazione ere<strong>di</strong>taria sono<br />

esclusivamente il testamento e la legge. Il testamento è la fonte prevalente, manifestando la volontà del de<br />

cuius <strong>di</strong> programmare la propria successione. Si fa luogo alla successione legittima se manca in tutto o in<br />

parte il testamento o quando questo è stato revocato o risulta invalido (e non è stato confermato, ex art. 590<br />

c.c.). La successione legittima si apre anche quando all’erede legittimo, con il testamento, sia stato attribuito<br />

solo un legato (Cass. 15.6.1999 n. 5918). La successione legittima, infine, si apre anche quando la <strong>di</strong>visione<br />

fatta dal testatore (art. 734 c.c.) non sia completa (ad esempio, per sopravvenienza <strong>di</strong> beni nel patrimonio<br />

del testatore: Cass. 7.6.1993 n. 6358). La previsione della tutela <strong>dei</strong> legittimari, per la maggior parte della<br />

dottrina, non costituisce una terza forma <strong>di</strong> delazione ere<strong>di</strong>taria (c.d. necessaria, avente fonte nella legge:<br />

Rescigno), ma un limite (<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne soggettivo ed oggettivo) sia alla successione legittima (donazioni), sia alla<br />

successione testamentaria (<strong>di</strong>sposizioni testamentarie e donazioni). Si parla altresì <strong>di</strong> “successione legittima<br />

potenziata”. Il sistema delle <strong>successioni</strong> ere<strong>di</strong>tarie è un sistema completo, perché non manca mai un<br />

successore (erede). In mancanza del testamento e <strong>di</strong> una famiglia (art. 77 c.c.), successore necessario è lo<br />

Stato (tale successione, peraltro, rientra nella successione legittima).<br />

PATTI SUCCESSORI (art. 458 c.c.) Il testamento e la legge sono gli unici titoli <strong>di</strong> vocazione ere<strong>di</strong>taria. La<br />

nullità <strong>di</strong> ogni convenzione “ere<strong>di</strong>taria” <strong>di</strong>scende dalla illiceità per contrarietà a norma imperativa (art. 458<br />

c.c.) (e non all’or<strong>di</strong>ne pubblico, ammettendo, <strong>di</strong> conseguenza, la sanatoria <strong>di</strong> cui all’art. 590 c.c.: ma la<br />

contrarietà all’or<strong>di</strong>ne pubblico, per il principio della libertà testamentaria, è ampiamente affermata: De Giorgi,<br />

Ferri, De Cupis). In particolare, si afferma l’illiceità della causa per i patti successori istitutivi (De Giorgi), e<br />

l’illiceità dell’oggetto per i patti successori <strong>di</strong>spositivi e rinunciativi (Bianca; Cass. 14.7.1983 n. 4827).<br />

Caratteristiche comuni ad ogni tipo <strong>di</strong> patto successorio: a) la convenzione deve essere stipulata prima<br />

dell’apertura della successione; b) il bene oggetto della convenzione fa parte della futura ere<strong>di</strong>tà; c)<br />

l’acquisto avverrà <strong>successioni</strong>s causa e non ad altro titolo (Cass. 22.7.1972 n. 2404; Cass. 16.2.1995 n.<br />

1683). Si definisce patto successorio ogni convenzione che abbia ad oggetto la costituzione, mo<strong>di</strong>ficazione,<br />

trasmissione o estinzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti relativi ad una successione non ancora aperta (Cass. 6232/1980). Ratio<br />

del <strong>di</strong>vieto: la spiegazione è tecnico-giuri<strong>di</strong>ca per tutti i tipi <strong>di</strong> patto, ossia l’aver ad oggetto un’ere<strong>di</strong>tà futura<br />

(correlativo all’art. 458 c.c. è art. 771 c.c.: entrambi sono eccezioni all’art. 1348 c.c.) Da intendersi, il bene<br />

futuro, non solo come inesistente in rerum natura, ma come <strong>di</strong>ritto inesistente nel patrimonio <strong>di</strong> chi <strong>di</strong>spone:


(Carnevali). La regolamentazione del patrimonio post mortem deve provenire esclusivamente dal de cuius<br />

(Caccavale e Magliulo). Più che la libertà testamentaria, più recentemente, si guarda alla “centralità” del<br />

volere del de cuius: la <strong>di</strong>rezione <strong>dei</strong> beni post mortem deve essere in<strong>di</strong>cata solo da testatore. Per il patto<br />

successorio istitutivo la ratio è rinvenuta nella tipizzazione della delazione (art. 457 c.c.), nonché nel principio<br />

della libertà testamentaria; per gli altri patti successori la ratio è riferita al pericolo votum corvinum o votum<br />

captandae mortis (ma è ormai questa una spiegazione anacronistica: altri istituti, come la ren<strong>di</strong>ta vitalizia,<br />

l'usufrutto o l’assicurazione sulla vita, non pongono la stessa questione, né subiscono lo stesso trattamento).<br />

Sono patti successori anche le <strong>di</strong>sposizioni sui beni dell’assente, fino alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> morte presunta<br />

(solo in tale momento vi è un’immissione definitiva nel possesso <strong>dei</strong> beni dell’assente e si apre la vera e<br />

propria successione).<br />

PATTO ISTITUTIVO (confermativo o istituzione ere<strong>di</strong>taria contrattuale) La morte è causa <strong>di</strong> acquisto, non un<br />

termine o una con<strong>di</strong>zione. Tale patto intercorre fra <strong>di</strong>sponente e i futuri ere<strong>di</strong>/legatari. Struttura: E’ un atto<br />

mortis causa. L’atto mortis causa contrattuale non produce effetti reali imme<strong>di</strong>ati, ma effetti comunque<br />

imme<strong>di</strong>atamente obbligatori fra le parti (bilateralità=irrevocabilità). Solo questo patto costituisce vera<br />

alternativa al testamento (dunque, il confronto tra art. 458 c.c. e fenomeni parasuccessori si pone solo per<br />

questa figura); il <strong>di</strong>vieto si riferisce a contratti a titolo gratuito e oneroso (Capozzi). Ratio: tutela della<br />

revocabilità e della libertà testamentaria (così Cass. 9.10.1972 n. 2958; Cass. 21.4.1979 n. 2228; Cass.<br />

14.7.1983 n. 4827: artt. 587 e 679 - 589 e 635 c.c.: per il combinato artt. 589/458 c.c.: Cass. 27.4.1982 n.<br />

2623). Centralità della volontà del <strong>di</strong>sponente e inesistenza della tutela dell’affidamento <strong>dei</strong> terzi interessati<br />

alla vicenda successoria (Caccavale). Sottospecie: a) patto successorio obbligatorio: può intercorrere fra de<br />

cuius e futuri ere<strong>di</strong> o legatari, ma può essere anche a favore <strong>di</strong> un terzo estraneo alla convenzione (Cass.<br />

10.4.1964 n. 835); è un atto inter vivos (presuppone la vita del <strong>di</strong>sponente che dovrà successivamente fare<br />

testamento nel modo in cui si è obbligato: il negozio dunque costituirà esecuzione dell’accordo pregresso).<br />

Anche tale patto è nullo, ai sensi dell’art. 458 c.c. (Cass. 29.5.1972 n. 1702; Cass. 3.11.1979 n. 5693; Cass.<br />

6.1.1981 n. 63); b) promessa <strong>di</strong> istituzione <strong>di</strong> erede o legatario: è un atto inter vivos. La promessa è valida,<br />

ex art. 458 c.c., in quanto non vincolante, ma comunque inefficace ex art. 1987 c.c. (tipicità delle promesse:<br />

Cass. 29.5.1972 n. 1702). Frequente nella pratica la promessa <strong>di</strong> istituzione <strong>di</strong> erede o legatario, inteso<br />

come compenso/retribuzione <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> assistenza/lavorative (Cass. 10.4.1964 n. 835; Cass. 18.7.1969 n.<br />

2680; Cass. 6.1.1981 n. 63; Cass. 8.3.1985 n. 1896: sono considerate comunque in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> onerosità del<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro, che non è nullo per illiceità della causa o dell’oggetto, dunque <strong>di</strong>ritto alla retribuzione o al<br />

più all’arricchimento senza causa; per un caso <strong>di</strong> obbligo <strong>di</strong> istituzione come corrispettivo <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro: Cass. 8.3.1985 n. 1896); c) ogni altro atto anche unilaterale: se nell’art. 458 c.c. si parla <strong>di</strong> atti<br />

bilaterali, nel correlativo art. 679 c.c. si ricomprendono anche gli atti unilaterali. Ammissibilità <strong>di</strong> conferma <strong>di</strong><br />

cui all’art. 590 c.c.: ammessa per il testamento esecutivo del patto successorio obbligatorio (Toti: cfr. la<br />

<strong>di</strong>stinzione delle varie figure <strong>di</strong> illiceità: Cass. 19.2.1970 n. 389); inammissibile, invece, per il contratto<br />

ere<strong>di</strong>tario vero e proprio e per i patti <strong>di</strong>spositivi e rinunciativi (nessuno <strong>dei</strong> tre è un testamento per quanto<br />

nullo o annullabile: De Giorgi). Ammissibilità della conversione ex art. 1424 c.c. del contratto ere<strong>di</strong>tario in<br />

testamento valido (favorevoli Cass. 14.7.1983 n. 4827; Vignale, Lepri). Tuttavia, vi contrasterebbe l’illiceità<br />

dello scopo e dello strumento; inoltre, non sarebbe configurabile la conversione <strong>di</strong> atto bilaterale in atto<br />

unilaterale (così Cass. 11.10.1980 n. 5451; De Giorgi, Marella).<br />

PATTO DISPOSITIVO Intercorre tra soggetti <strong>dei</strong> quali uno sarà interessato ad una futura ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> cui<br />

l’oggetto alienato farà parte. Può comprendere singoli beni della futura ere<strong>di</strong>tà o una quota <strong>di</strong> essa. Si<br />

<strong>di</strong>stingue dal negozio su beni futuri <strong>di</strong> cui all’art. 1472 c.c. (ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tipo aleatorio, valida ex art. 1348 c.c.)<br />

e soprattutto dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> cosa altrui (art. 1478 c.c., in cui il ven<strong>di</strong>tore si obbliga a procurare l’acquisto al<br />

compratore), in quanto qui dell’oggetto <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>spone ne è previsto l’acquisto a titolo successorio a favore<br />

del <strong>di</strong>sponente (sulla <strong>di</strong>stinzione Cass. 18.4.1968 n. 1164; Cass. 22.2.1974 n. 527; Cass. 9.7.1976 n. 2619;<br />

Cass. 3.6.1977 n. 2261; Cass. 24.10.1978 n. 4801: carattere <strong>di</strong>stintivo è il dato soggettivo, ossia che<br />

entrambi i contraenti considerino il bene alienato come entità <strong>di</strong> una futura successione, ossia comune<br />

intenzione delle parti che il bene oggetto del contratto sia considerato proprio in quanto facente parte <strong>di</strong><br />

futura ere<strong>di</strong>tà (necessità <strong>di</strong> valutazione caso per caso); come criterio oggettivo, in particolare, si esclude l’art.<br />

458 c.c. se la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> cosa altrui produce l’imme<strong>di</strong>ato obbligo a carico dell’alienante <strong>di</strong> far acquistare il<br />

bene alla controparte; se, invece, l’esecuzione della ven<strong>di</strong>ta è rinviata alla morte del proprietario o a tempo<br />

indefinito si ricade nell’art. 458. c.c. Sottospecie: a) patto <strong>di</strong>spositivo obbligatorio (è nullo): in particolare, il<br />

<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui all’art. 458 c.c. colpisce non solo i contratti <strong>di</strong> alienazione definitivi, ma anche i contratti<br />

preliminari (Cass. 9.7.1976 n. 2619); b) patto <strong>di</strong>spositivo a titolo gratuito: è anch’esso nullo ai sensi dell’art.<br />

771 c.c. (<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> donazione <strong>di</strong> beni futuri). Struttura: è un atto tra vivi (si <strong>di</strong>spone non della propria<br />

successione, ma <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti che possono pervenire per successione <strong>di</strong> una persona ancora vivente<br />

(Giampiccolo). Ratio: tutela del futuro erede/del <strong>di</strong>sponente, oggetto ere<strong>di</strong>tà futura.<br />

PATTO RINUNCIATIVO Intercorre tra soggetti interessati alla futura ere<strong>di</strong>tà e vi può partecipare anche il de<br />

cuius (in tal caso è un atto complesso, ossia patto <strong>di</strong>spositivo + patto istitutivo: Cass. 5.12.1968 n. 3883).<br />

Frequente loro ricorrenza in occasione <strong>di</strong> donazioni. E’ un atto <strong>di</strong>spositivo, ma non <strong>di</strong>rettamente attributivo<br />

(<strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti futuri). Si correla all’art. 557, 2 comma c.c. (tutela <strong>dei</strong> legittimari). Struttura: è un atto tra


vivi (Giampiccolo). Sottospecie: a) rinuncia verso corrispettivo, rinuncia reciproca o assunzione dell’obbligo<br />

<strong>di</strong> rinuncia: sono tutte figure comprese nell’art. 458 c.c., dunque affette da nullità; b) promessa <strong>di</strong> rinuncia : è<br />

reputata nulla (Schlesinger, Liserre); c) rinuncia unilaterale alla futura ere<strong>di</strong>tà (che sarebbe poi la vera e<br />

propria forma della rinuncia <strong>di</strong>smissiva): anch’essa è nulla (Cariota Ferrara, Ferri). Ratio: rischio <strong>di</strong><br />

pro<strong>di</strong>galità; in linea generale, non si ammette la rinuncia a <strong>di</strong>ritti futuri (Moscarini, Bozzi). La rinuncia non si<br />

presume mai, dunque per avere rilevanza (seppure ai fini <strong>di</strong> una sua nullità) occorre un atto scritto.<br />

DISTINZIONE DEGLI ATTI IN RIFERIMENTO ALLA MORTE<br />

ATTO INTER VIVOS Caratteri fondamentali: a) la produzione imme<strong>di</strong>ata degli effetti che la legge ricollega al<br />

tipo cui esso appartiene, stante la volontà <strong>dei</strong> soggetti <strong>di</strong> vincolarsi attualmente ed irrevocabilmente dal<br />

giorno in cui esso è concluso; b) considerazione del bene oggetto del negozio come entità da commisurarsi<br />

nel momento della perfezione dell’atto e comunque ante mortem (Betti).<br />

ATTO MORTIS CAUSA Ogni atto che risulta <strong>di</strong>retto a <strong>di</strong>sciplinare rapporti o situazioni - patrimoniali e non -<br />

che vengono a formarsi, in via originaria, con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono<br />

comunque una loro autonoma qualificazione, ma dal quale nessun effetto prodromico o preliminare<br />

scaturisce prima della morte del medesimo, implicando la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> sopravvivenza del beneficiario<br />

all’attribuente (la morte, perciò, è causa <strong>di</strong> attribuzione: Giampiccolo). Rientra in questa categoria la donatio<br />

mortis causa, ma non la donazione cum moriar, si moriar, si praemoriar (Torrente; Cass. 11.11.1988 n.<br />

6083): per essere “a causa <strong>di</strong> morte” l’attribuzione deve essere destinata ad operare soltanto dopo la morte<br />

del <strong>di</strong>sponente (il rapporto non è preesistente, ma trova origine solo con la morte <strong>di</strong> una persona). L’atto<br />

mortis causa può avere ad oggetto l’intero patrimonio del <strong>di</strong>sponente o un singolo bene o più beni<br />

determinati (Giampiccolo, De Giorgi). Requisiti: 1) l’oggetto deve essere un quod superest al momento della<br />

morte (in tutti i suoi aspetti: esistenza, consistenza, modo <strong>di</strong> essere); 2) il beneficiario deve sopravvivere al<br />

<strong>di</strong>sponente. Non è atto mortis causa quando l’attribuzione, se pure sottoposta alla con<strong>di</strong>zione sospensiva o<br />

al termine iniziale della morte dell’attribuente, è tuttavia attuale e non de residuo ed il bene è sottratto, sin dal<br />

tempo della conclusione, al potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione del soggetto (Giampiccolo). Concettualmente l’atto a<br />

causa <strong>di</strong> morte può essere sia bilaterale (contratto ere<strong>di</strong>tario), sia unilaterale (testamento). Nel nostro<br />

or<strong>di</strong>namento sono vietati tutti gli atti a causa <strong>di</strong> morte bilaterali (artt. 457 e 458 c.c.) per il principio della<br />

libertà testamentaria. L’unico atto a causa <strong>di</strong> morte riconosciuto è altresì unilaterale e revocabile - il<br />

testamento - ossia un atto a causa <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> ultima volontà (genus/species). Tipici atti a causa <strong>di</strong> morte<br />

sono il patto successorio istitutivo in senso stretto e la donazione a causa <strong>di</strong> morte.<br />

ATTO MORTIS CAUSA DI ULTIMA VOLONTA’ Species dell’atto a causa <strong>di</strong> morte, è un negozio<br />

necessariamente a struttura unilaterale, in cui la morte segna il doppio fenomeno rilevanza giuri<strong>di</strong>ca/efficacia<br />

del negozio, è essenzialmente revocabile e non recettizio, ossia rileva nei confronti <strong>dei</strong> terzi solo dopo la<br />

morte dell’autore, non produce effetti verso i terzi fino a tale evento, né origina aspettative giuri<strong>di</strong>camente<br />

protette (Giampiccolo).<br />

Oltre all’atto mortis causa vi sono degli atti “connessi alla morte”:<br />

ATTO TRANS MORTEM E’ l’atto compiuto sotto modalità <strong>di</strong> morte, in cui cioè l’evento morte rileva come<br />

modalità del negozio (sono le alternative in senso stretto al testamento): requisiti <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà: 1) il bene esce<br />

dal patrimonio del <strong>di</strong>sponente prima della sua morte; 2) l’attribuzione <strong>di</strong>viene definitiva solo dopo la morte del<br />

<strong>di</strong>sponente, cosicché egli possa ancora <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> quel bene e vanificare l'attribuzione medesima; 3) il<br />

<strong>di</strong>sponente, infatti, può ad libitum mo<strong>di</strong>ficare l’assetto patrimoniale pre<strong>di</strong>sposto (dunque, revoca dell’atto: ad<br />

esempio, contratto a favore <strong>di</strong> terzo con effetto post mortem: art. 1411 c.c.; ren<strong>di</strong>ta vitalizia: art. 1872 c.c.;<br />

vitalizio alimentare, come alternativa al legato alimentare, ex art. 660 c.c.; mandato post mortem).<br />

ATTO INTER VIVOS POST MORTEM E’ l’atto tra vivi nel quale l’evento della morte si inserisce come<br />

termine <strong>di</strong> efficacia o come con<strong>di</strong>zione, perciò regola una situazione preesistente alla morte del soggetto pur<br />

subor<strong>di</strong>nandone gli effetti a tale evento (Palazzo, De Giorgi, Nicolò)(sono alternative in senso lato al<br />

testamento): i requisiti <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà sono gli stessi dell’atto trans mortem, ma l’atto non è revocabile (ad<br />

esempio, la donazione modale con adempimento dell’onere post mortem, la donazione cum moriar o si<br />

praemoriar). Per la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> questo atto si deve <strong>di</strong>mostrare che la morte incide sulla produzione dell’effetto,<br />

ma non è fattore causale (Formichelli).<br />

CAPACITA' DI SUCCEDERE IN GENERE (art. 462 c.c.)<br />

PERSONE FISICHE Per l'art. 462 c.c. (regola) sono capaci <strong>di</strong> succedere tutti coloro che sono nati (vivi) o già<br />

concepiti al tempo dell'apertura della successione. Prova del concepimento al tempo dell'apertura della<br />

successione (per la prova in tal senso cfr. il collegamento degli artt. 462, 2 comma e 232 c.c.). La chiamata<br />

del concepito si considera come fattispecie <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione sospensiva legale (evento della nascita, il bambino<br />

deve nascere vivo). L'amministrazione <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari del concepito spetta ai genitori esercenti la potestà<br />

genitoria (art. 643 c.c.: tesi della rappresentanza in incertam personam) (<strong>di</strong>stinzione dalla fattispecie <strong>di</strong><br />

ere<strong>di</strong>tà giacente). Non sussisterebbe delazione a favore della persona <strong>di</strong> cui s’ignora l’esistenza (art. 70 c.c.)<br />

(contra Cicu, per il quale non occorrerebbe neppure la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> assenza; per Ferri e Coviello si<br />

porrebbe invece il problema, sul piano probatorio e non sostanziale, dell’impossibilità <strong>di</strong> fornire la prova della<br />

sopravvivenza della persona al de cuius, ex art. 69 c.c.).


PERSONE GIURIDICHE Prima dell’abrogazione dell’art. 17 c.c. (attuata con l. 15.5.1997 n. 127), erano<br />

capaci <strong>di</strong> succedere - previa autorizzazione (con<strong>di</strong>cio iuris <strong>di</strong> efficacia dell’acquisto, con effetti ex tunc) e con<br />

l’obbligo <strong>di</strong> accettare con beneficio <strong>di</strong> inventario (art. 473 c.c., escluse le società commerciali) - le persone<br />

giuri<strong>di</strong>che sia pubbliche sia private (compresi gli enti ecclesiastici: l. 222/85). E’ dubbia la capacità<br />

successoria delle persone giuri<strong>di</strong>che in stato <strong>di</strong> liquidazione (Trib. Napoli 24.3.1980); è esclusa la capacità<br />

successoria della persona giuri<strong>di</strong>ca estinta.<br />

ENTI NON RICONOSCIUTI Necessità <strong>di</strong> accettazione con beneficio <strong>di</strong> inventario; natura perentoria <strong>dei</strong><br />

termini per richiedere il riconoscimento (art. 600 c.c.; art. 3 <strong>di</strong>sp. att. c.c.; art. 786 c.c.). Sono compresi gli enti<br />

non esistenti, neppure <strong>di</strong> fatto, o che sono istituiti nello stesso testamento (Cass. 27.2.1997 n. 1806; Trib.<br />

Voghera 28.1.1998). La l. 22.6.2000 n. 192 ha abrogato le <strong>di</strong>sposizioni che prevedevano il riconoscimento o<br />

le autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni. Così, sono stati abrogati (oltre l’art. 17 c.c.) l’art. 600, il<br />

quarto comma dell’art. 782 e l’art. 786 c.c. (nonché le altre <strong>di</strong>sposizioni che prescrivono autorizzazioni per<br />

l’acquisto <strong>di</strong> immobili o per accettazione <strong>di</strong> donazioni, ere<strong>di</strong>tà e legati da parte <strong>di</strong> persone giuri<strong>di</strong>che, ovvero il<br />

riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto <strong>di</strong> immobili o per accettazione <strong>di</strong> donazioni, ere<strong>di</strong>tà e legati da<br />

parte delle associazioni, fondazioni e <strong>di</strong> ogni altro ente non riconosciuto). Inoltre, è stato novellato l’art. 473<br />

c.c. (Ere<strong>di</strong>tà devolute a persone giuri<strong>di</strong>che o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti):<br />

“L’accettazione delle ere<strong>di</strong>tà devolute alle persone giuri<strong>di</strong>che o ad associazioni, fondazioni ed enti non<br />

riconosciuti non può farsi che col beneficio <strong>di</strong> inventario. Il presente articolo non si applica alle società”.<br />

INDEGNITA’ A SUCCEDERE L’indegnità a succedere non è una sanzione penale perché in molti casi si<br />

prescinde dalla condanna e sopravvive all'estinzione del reato. Presupposto fondamentale è l’imputabilità del<br />

soggetto. Può definirsi perciò una sanzione privata con fondamento pubblicistico (App. Brescia 20.7.1951;<br />

Trib. Roma 27.6.1962; Cass. 26.8.1986 n. 5209; Cass. 21.6.1993 n. 6859; Trib. Cagliari 22.8.1994). Teorie<br />

sulla natura giuri<strong>di</strong>ca dell’indegnità: a) tesi minoritaria (incapacità a succedere ipso iure al verificarsi delle<br />

cause previste dall'art. 463 c.c.: azione imprescrittibile, sentenza <strong>di</strong>chiarativa); b) tesi maggioritaria (causa <strong>di</strong><br />

rimozione ex post dall'ere<strong>di</strong>tà o dal legato: azione prescrittibile in <strong>di</strong>eci anni, sentenza <strong>di</strong> tipo costitutivo); c)<br />

tesi interme<strong>di</strong>a (si tratterebbe <strong>di</strong> esclusione ipso iure, ma vi sarebbe comunque la necessità <strong>di</strong> un<br />

accertamento giu<strong>di</strong>ziale). Cause <strong>di</strong> indegnità: sono tassativamente previste all’art. 463 c.c. (non si può<br />

ricorrere all’analogia): a) fatti contro la persona fisica o morale del de cuius (o <strong>dei</strong> suoi stretti congiunti); b)<br />

fatti contro il testamento o la libertà testamentaria (Cass. 11.12.2000 n. 15375). Con la legge 137/2005 è<br />

indegno altresì il genitore decaduto dalla potestà genitoria nei confronti della persona della cui successione<br />

si tratta, a norma dell’art. 330 c.c., non reintegrato nella potestà stessa alla data <strong>di</strong> apertura della<br />

successione. Azione <strong>di</strong> indegnità: ha natura <strong>di</strong> accertamento costitutivo; legittimazione ad agire (interesse<br />

patrimoniale e morale); effetti retroattivi della sentenza (caducazione ex tunc della delazione legittima o<br />

testamentaria a favore dell'indegno); prescrizione or<strong>di</strong>naria (<strong>di</strong>eci anni); rinunciabilità. Conseguenze della<br />

retroattività ex tunc della sentenza: restituzione <strong>dei</strong> frutti (l’indegno si reputa un possessore in malafede); è<br />

presupposto della rappresentazione; caducazione degli atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione compiuti dall’indegno (salva la<br />

<strong>di</strong>sciplina sull’erede apparente <strong>di</strong> cui all’art. 534 c.c.); usufrutto legale, ex art. 465 c.c. Riabilitazione<br />

dell'indegno: l’atto ha natura negoziale (fa parte del contenuto atipico del testamento); è un atto personale<br />

(non è ammessa la rappresentanza); necessità <strong>di</strong> forma (atto pubblico o testamento); la capacità richiesta è<br />

quella <strong>di</strong> fare testamento; irrevocabilità della riabilitazione (atto <strong>di</strong> perdono); possibilità <strong>di</strong> riabilitazione totale<br />

o parziale (art. 466, 2 comma c.c.).<br />

SUCCESSIONE LEGITTIMA (artt. 565 e ss. c.c.) Ai sensi dell’art. 457, 2 comma c.c., la successione<br />

legittima (per legge o ab intestato) interviene per sostituire o integrare (totalmente o parzialmente) il<br />

testamento (mancante, invalido, parziale, revocato, inefficace)(Tamburrino). Fondamento: tutela (oggettiva)<br />

della famiglia legittima e naturale, quale istituto <strong>di</strong> rilevanza sociale. La successione legittima si fonda sulla<br />

solidarietà familiare; l’ambito della famiglia legittima è nei termini dell’art. 77 c.c., mentre l’ambito <strong>di</strong><br />

riconoscimento della famiglia naturale è assai più limitato, soprattutto per quanto concerne la linea<br />

collaterale (per l’interpretazione restrittiva dell’art. 258 c.c.). Superati i limiti dell’art. 77 c.c., si apre<br />

necessariamente la successione dello Stato. Soggetti (successori legittimi): coniuge (è escluso dalla<br />

successione il coniuge <strong>di</strong>vorziato - Cass. 25.2.2004 n. 3747 - o separato con addebito dal de cuius e<br />

valgono regole particolari per il coniuge putativo; è escluso il convivente more uxorio: Corte cost. 26.5.1989<br />

n. 310); figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali (cioè, riconosciuti volontariamente o <strong>di</strong>chiarati<br />

giu<strong>di</strong>zialmente, anche dopo la morte del de cuius; gli effetti del riconoscimento o della sentenza sono<br />

retroattivi e dunque il figlio naturale viene reimmesso nella successione del genitore, ma altresì irretroattivi<br />

perché solo dalla data del giu<strong>di</strong>cato decorre il termine per accettare o rinunziare l’ere<strong>di</strong>tà, ai sensi dell’art.<br />

480 c.c.: Cass. 21.3.1990 n. 2326; Cass. 7.4.1990 n. 2923); i fratelli naturali (illegittimità costituzionale<br />

dell’art. 565 c.c.: Corte cost. 4.7.1979 n. 55; Corte cost. 12.4.1990 n. 184, sulla base non della parentela, ma<br />

della c.d. consanguineità) (anche <strong>di</strong> recente, è stata esclusa la successione fra cugini naturali: Corte cost.<br />

27.7.2000 n. 532); vale la regola “il prossimo esclude il remoto”, salva l’applicazione della <strong>di</strong>sciplina sulla<br />

rappresentazione; l’attribuzione delle quote avviene per stirpi (o categorie).<br />

BIBLIOGRAFIA


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Azzariti, Dichiarazione <strong>di</strong> morte presunta e apertura della successione, in Giur. mer., 1988, I, p. 257 ss.; Bonilini, La riabilitazione<br />

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Caccavale, Patti successori: il sottile confine tra nullità e vali<strong>di</strong>tà, in Notariato, 1995, I, 1, p. 554; Caccavale, Il <strong>di</strong>vieto <strong>dei</strong> patti<br />

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Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano 1954; Giampiccolo, voce Atto mortis causa, in Enc. del <strong>di</strong>r., I, Milano 1959, p.<br />

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Iaccone, Le <strong>successioni</strong> legittime anomale, fra <strong>di</strong>ritto privato e interesse pubblico economico, in Vita not., 1998, II, p. 551 ss.; Ieva, I<br />

fenomeni parasuccessori, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 53 ss.; Ieva-Rastello, Le <strong>successioni</strong><br />

anomale legali, in Riv. not., 1991, II, p. 1187 ss.; Moscati, L’indegnità, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. <strong>di</strong>retto da P. Rescigno, 5, III, Torino 1982,<br />

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L’istituzione <strong>di</strong> ente estinto, in Riv. <strong>di</strong>r. civ. 2000, p. 123 ss.; Palazzo, Autonomia contrattuale e <strong>successioni</strong> anomale, Napoli 1983;<br />

Palazzo, Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori per la trasmissione della ricchezza familiare, in Vita not., 1993, II, p. 1228<br />

ss.; Palazzo, Negozi trans mortem e donazioni in<strong>di</strong>rette nella dottrina civilistica del secondo dopoguerra, in Scritti in onore <strong>di</strong> A.Falzea,<br />

2, Diritto Privato, Milano 1991; Ruperto, voce Indegnità a succedere, in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma 1989; Tamburrino, voce<br />

Successione legittima (<strong>di</strong>r. priv.), in Enc. del <strong>di</strong>r., XLIII, Milano 1990, p. 1323 ss.<br />

A) Esercitazione in classe<br />

PARTE PRATICA<br />

Tizio, coniugato con Sempronia, intende <strong>di</strong>sporre con testamento pubblico del suo patrimonio il cui valore<br />

complessivo ammonta ad euro 120.000, come segue:<br />

1. Al figlio Caio intende lasciare il solo fondo Tiberino del valore <strong>di</strong> euro 20.000 gravato da un debito<br />

ipotecario per euro 10.000; il testatore precisa che desidera che il debito ipotecario gravi sulla quota<br />

<strong>di</strong>sponibile;<br />

2. Al figlio Cornelio, <strong>di</strong>chiarato indegno nei suoi confronti per avere tentato <strong>di</strong> ucciderlo, intende lasciare<br />

esclusivamente la casa sita in Roma, a<strong>di</strong>bita a residenza familiare, il cui valore - comprensivo<br />

dell'arredamento - è <strong>di</strong> euro 29.000;<br />

3. Al figlio irriconoscibile Valerio intende lasciare i <strong>di</strong>ritti spettanti per legge;<br />

4. Alla moglie Sempronia, in base ad un previo accordo stipulato verbalmente con la stessa, intende lasciare<br />

la villetta <strong>di</strong> Tivoli del valore <strong>di</strong> euro 16.000, con facoltà <strong>di</strong> richiedere eventualmente quanto ulteriormente<br />

necessario ad integrare la quota <strong>di</strong> legittima a lei spettante;<br />

6. Intende inoltre rinunciare ai <strong>di</strong>ritti a lui spettanti sull’ere<strong>di</strong>tà del defunto padre in favore del solo coerede<br />

Filano, nonché trasferire i <strong>di</strong>ritti a lui eventualmente spettanti sull’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Primo, ancora in vita ma in<br />

precarie con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute, a Secondo, che, presente anch’egli <strong>di</strong>nanzi al notaio, si <strong>di</strong>chiara d’accordo;<br />

7. Niente intende <strong>di</strong>sporre relativamente al figlio naturale riconosciuto Filano, desiderando che, in or<strong>di</strong>ne al<br />

restante suo patrimonio, si apra la successione legittima.<br />

Il testatore <strong>di</strong>chiara inoltre che è sua ferma volontà che la propria salma venga cremata e non inumata e<br />

desidera nominare esecutore testamentario Catullo.<br />

Desidera inoltre raccomandare a Licinio <strong>di</strong> smettere <strong>di</strong> fumare.<br />

Nel presupposto che il testatore intenda adeguare le proprie volontà alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, il can<strong>di</strong>dato -<br />

assunto il nome del notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma, con stu<strong>di</strong>o in via Girolamo Induno n. 1 - re<strong>di</strong>ga il<br />

testamento e tratti <strong>dei</strong> principi che regolano la successione del coniuge e del figlio naturale, nonché del<br />

legato in sostituzione <strong>di</strong> legittima.<br />

- - Legato in sostituzione <strong>di</strong> legittima (nozione <strong>di</strong> legittima; <strong>di</strong>stinzione rispetto al legato in conto <strong>di</strong> legittima;<br />

ammissibilità con riferimento ai <strong>di</strong>ritti attribuiti ex lege al coniuge non separato, al coniuge separato con<br />

addebito, al coniuge <strong>di</strong>vorziato, al figlio naturale non riconoscibile).<br />

- - Indegnità: nozione, natura, presupposti, effetti; riabilitazione; indegnità e <strong>di</strong>seredazione.<br />

- - Successioni anomale.<br />

- - Patti successori istitutivi, <strong>di</strong>spositivi, rinunziativi; brevi cenni al patto <strong>di</strong> famiglia, <strong>di</strong>sposizioni testamentarie<br />

esecutive <strong>di</strong> patti successori.<br />

- - Rinunzia all’ere<strong>di</strong>tà in favore <strong>di</strong> tutti gli altri chiamati, in favore <strong>di</strong> alcuni soltanto <strong>di</strong> essi e rinunzia verso<br />

corrispettivo.<br />

- - Concorso della successione legittima e della successione testamentaria: unicità della delazione.<br />

- - Contenuto atipico del testamento.<br />

B) Casi in classe


1) Scomparsa, assenza, morte presunta<br />

Quintilio, celibe e senza figli, ha quattro fratelli: Primo, Secondo, Terzo e Quarto;<br />

con testamento pubblico in data 10 luglio 1998 <strong>di</strong>spone dell’usufrutto sul fondo Tusculano a favore <strong>di</strong><br />

Secondo;<br />

poco dopo Secondo scompare, e nell’autunno del 2000 viene <strong>di</strong>chiarato assente;<br />

il 7 luglio 2001 Quintilio muore;<br />

il 30 gennaio 2002 Primo, Terzo e Quarto vendono a Caio il fondo Tusculano in piena proprietà;<br />

dopo qualche tempo Secondo ricompare;<br />

si recano oggi dal notaio RR, Caio, Secondo e Sempronio, per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta del fondo Tusculano a<br />

favore <strong>di</strong> Sempronio; chi risulta legittimato alla ven<strong>di</strong>ta?<br />

2) Scomparsa, assenza, morte presunta<br />

Mevio, celibe e senza figli, scompare durante una gara velica il giorno 2 agosto 1990; il 15 settembre 2004<br />

viene <strong>di</strong>chiarata la sua morte presunta; la sentenza determina la data al 2 agosto 1990;<br />

Mevio ha lasciato un fratello, Caio, e due cugini Sempronio e Sempronia;<br />

questi ultimi due, con atto del notaio Fiorenzo Fiorentini del 1^ aprile 1995, hanno accettato l’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />

Mevio;<br />

Caio, a sua volta, ha accettato l’ere<strong>di</strong>tà, ma solo nel 2005;<br />

si recano oggi dal notaio RR, Caio, Sempronio e Sempronia, unitamente a Tizio, per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta<br />

dell’appartamento in Roma, via Merulana, facente parte del patrimonio <strong>di</strong> Mevio;<br />

chi è legittimato alla ven<strong>di</strong>ta?<br />

3) Scomparsa, assenza, morte presunta<br />

Ulpiano, vedovo, scompare il 10 settembre 1995, lasciando due soli figli: Caio e Caia;<br />

questi provvedono con atto del 3 marzo 2000, a <strong>di</strong>vidersi il patrimonio <strong>di</strong> Ulpiano; a Caia viene assegnato,<br />

tra gli altri beni, un appartamento a Ostia;<br />

nell’anno 2007 viene <strong>di</strong>chiarata la morte presunta <strong>di</strong> Ulpiano, a far data dalla scomparsa;<br />

si recano oggi dal notaio RR, Caia e Sempronio, per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta dell’appartamento <strong>di</strong> Ostia; è<br />

presente anche Caio, <strong>di</strong>sponibile, se il notaio lo richiederà, a rinnovare la <strong>di</strong>visione del 2000, prima della<br />

ven<strong>di</strong>ta.<br />

4) Patti successori<br />

Tizio <strong>di</strong>chiara al notaio RR, <strong>di</strong> essersi obbligato con il fratello Sempronio, ad istituirlo erede universale;<br />

in corrispettivo, da circa due anni, sta riscuotendo un assegno mensile dal fratello.<br />

Egli tuttavia rimette al notaio il giu<strong>di</strong>zio sulla vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tale accordo aggiungendo che in subor<strong>di</strong>ne sarebbe<br />

sua intenzione istituire erede una associazione <strong>di</strong> volontariato <strong>di</strong> carattere religioso.<br />

5) Patti successori<br />

Tizio e Caio vendono, in data 15 marzo 2005, a Sempronio, l’appartamento <strong>di</strong> Roma, via Flaminia 160,<br />

appartenente alla zia Catulla, che versa in gravi con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute e della quale sono i presumibili unici<br />

successori;<br />

Catulla muore pochi giorni dopo, lasciando effettivamente unici ere<strong>di</strong> Tizio e Caio;<br />

si recano oggi dal notaio RR Sempronio e Mevio, per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta dell’appartamento in questione;<br />

sono presenti anche Tizio e Caio, per prestare il loro consenso alla ven<strong>di</strong>ta se ciò sarà ritenuto necessario<br />

dal notaio.<br />

6) Patti successori (e contratto <strong>di</strong> mantenimento)<br />

Tizio si reca dal notaio insieme con Sempronio e chiede al notaio <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere un contratto con cui Sempronio<br />

si obblighi a prestare a Tizio vita natural durante, vitto, alloggio, vestiario, cure me<strong>di</strong>che e trasporto, nonché<br />

ospitarlo nella sua casa <strong>di</strong> campagna, attribuendogli altresì la facoltà <strong>di</strong> ospitare occasionalmente parenti e<br />

amici.<br />

In corrispettivo <strong>di</strong> quanto sopra, Tizio intende trasferire a Sempronio la proprietà della sua casa sita Roma<br />

con effetto a partire dalla propria morte; intende però riservarsi la facoltà <strong>di</strong> vendere il bene in caso <strong>di</strong> suo<br />

assoluto bisogno;<br />

in tal caso però a Sempronio spetterebbe un adeguato compenso per le prestazioni eseguite.<br />

7) Contratto a favore <strong>di</strong> terzo, designazione con testamento<br />

Tizio celibe senza figli, ha, quali ere<strong>di</strong> legittimi, soltanto due fratelli, anch'essi celibi, Primo e Secondo.<br />

In data 12 maggio 1998 stipula con Filano l’acquisto da quest'ultimo <strong>di</strong> un appartamento in Forte <strong>dei</strong> Marmi,<br />

con il patto che esso venga trasferito, alla morte <strong>di</strong> Tizio, <strong>di</strong>rettamente da Filano a quello <strong>dei</strong> due fratelli che,<br />

durante i suoi ultimi anni <strong>di</strong> vita, lo avrà assistito e che verrà designato dallo stesso Tizio con successivo<br />

testamento;


Tizio designa con testamento del 31 ottobre 2007, quale beneficiario Primo;<br />

il 15 novembre 2007 Primo e Tizio muoiono insieme in un incidente stradale;<br />

si recano oggi dal notaio RR, Secondo e Tizietto, unico erede <strong>di</strong> Tizio (Recte: Primo), per vendere a Cornelia<br />

l’appartamento; chi è legittimato alla ven<strong>di</strong>ta?<br />

8) Donazione cum moriar<br />

Tizio intende donare a Caio l'usufrutto del fondo Tuscolano con decorrenza dalla propria morte.<br />

9) Contenuto atipico del testamento, mandato post mortem<br />

Tizio desidera che nel testamento sia espressa la sua volontà <strong>di</strong> consentire l'espianto degli organi ed<br />

escludere che le sue spoglie mortali siano cremate, dovendo le stesse essere sepolte in una cappella<br />

funeraria da costruirsi su suolo cimiteriale.<br />

10) Ere<strong>di</strong>tà devoluta ai figli nascituri<br />

Tizio, con testamento pubblico del 15 <strong>di</strong>cembre 1998, nominava erede universale il figlio primogenito<br />

nascituro non concepito, del suo nipote ex fratre Caio.<br />

Tizio moriva il 15 <strong>di</strong>cembre 2000.<br />

Il 15 gennaio 2001 Caio, tuttora celibe, si reca dal notaio al fine <strong>di</strong> accettare espressamente, in nome e per<br />

conto del figlio nascituro, l'ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Tizio e, successivamente vendere il fondo Tuscolano compreso<br />

nell'ere<strong>di</strong>tà stessa.<br />

Espone al notaio che Tizio ha lasciato come ere<strong>di</strong> legittimi lui (Caio) e suo fratello Sempronio. Il fondo<br />

Tuscolano deve essere venduto per riparare, con il ricavato della ven<strong>di</strong>ta, un e<strong>di</strong>ficio ere<strong>di</strong>tario.<br />

Sempronio, se necessario, è <strong>di</strong>sposto ad intervenire nell'atto per manifestare il suo consenso.<br />

11) Ere<strong>di</strong>tà devoluta ai figli nascituri<br />

Tizio vuole nominare erede universale il figlio Tizietto, intende altresì legare la somma <strong>di</strong> euro 100.000 ai<br />

primi due figli nascituri del nipote ex frate Filano e la somma <strong>di</strong> euro 150.000 alla prima figlia femmina della<br />

giovane sorella Caia.<br />

12) Diseredazione e contenuto necessario del testamento<br />

Tizio si reca dal notaio RR e gli espone <strong>di</strong> essere celibe, senza genitori viventi né <strong>di</strong>scendenti <strong>di</strong> sorta; ha<br />

quattro fratelli (Primo, Secondo, Terzo, e Quarto), con i quali ha avuto spesso qualche <strong>di</strong>scussione; in<br />

particolare intende <strong>di</strong>seredare espressamente Secondo e tutta la sua stirpe, senza però nominare<br />

espressamente ere<strong>di</strong> gli altri fratelli, affidandosi a quanto la legge vigente al momento della sua morte<br />

prevederà.<br />

C) Schema testamento pubblico<br />

D) Esercitazione a casa<br />

Tizio, celibe, sentendosi vicino alla morte, chiama il notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma, e gli manifesta la<br />

volontà <strong>di</strong> fare testamento;<br />

intende lasciare il proprio patrimonio a Filano, che lo ha amorevolmente assistito negli ultimi anni <strong>di</strong> vita;<br />

vuole riconoscerlo come figlio naturale, se avranno esito positivo gli accertamenti me<strong>di</strong>ci già iniziati;<br />

vuole lasciare la villa sul lago <strong>di</strong> Bracciano alla associazione amici del Lago, che i suoi amici con i quali va a<br />

pesca da tempo, dovranno costituire alla sua morte;<br />

intende essere cremato ed a tale scopo <strong>di</strong>chiara al notaio <strong>di</strong> avere affidato fiduciariamente all’amico Polibio<br />

la somma <strong>di</strong> euro 50.000, con l’incarico <strong>di</strong> provvedervi e <strong>di</strong> consegnare quanto residuerà al comune amico<br />

Sofocle;<br />

vuole che Filano provveda alla migliore sistemazione delle salme <strong>dei</strong> propri familiari che si trovano nella<br />

cappella del Verano, dando corso alla concessione cimiteriale, da lui già richiesta, per una nuova cappella<br />

nel cimitero <strong>di</strong> Tuscolo;<br />

ha contratto un'assicurazione sulla vita in<strong>di</strong>cando come beneficiaria l'amica Sempronia, con la quale ha<br />

litigato; intende quin<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la designazione in favore dell'attuale compagna Cornelia;<br />

intende incaricare l'amico Terzilio <strong>di</strong> provvedere al pagamento <strong>di</strong> tutti i suoi debiti compresi quelli da lui<br />

stesso vantati, non fidandosi altro che <strong>di</strong> lui, e vuole che abbia a <strong>di</strong>sposizione i mezzi necessari;<br />

intende inoltre confermare all'amico avvocato Quarto l'incarico a proseguire, anche dopo la sua morte, la<br />

causa in essere nei confronti del Comune <strong>di</strong> Ostia.<br />

Tizio è molto debole e spira subito dopo avere sottoscritto l'atto, prima della sottoscrizione <strong>dei</strong> testimoni.<br />

Il can<strong>di</strong>dato, adeguate le volontà del testatore alle inderogabili <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, re<strong>di</strong>ga il testamento <strong>di</strong><br />

Tizio e tratti in parte teorica, dopo aver motivato le soluzioni adottate, della capacità a succedere in generale,<br />

della capacità <strong>di</strong> testare e del contenuto atipico del testamento.


II LEZIONE (11.12.2012)<br />

Istituzione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà e istituzione <strong>di</strong> legato (art. 588, 1 comma c.c.). Istituzione ex re certa (art. 588, 2<br />

comma c.c.). La <strong>di</strong>seredazione (c.d. <strong>di</strong>sposizione testamentaria negativa). I legati (concetti generali).<br />

Sublegato e prelegato.<br />

PARTE TEORICA<br />

ISTITUZIONE A TITOLO UNIVERSALE (art. 588, 1 comma c.c.) L’art. 588, 1 comma c.c. offre la<br />

definizione ed i criteri <strong>di</strong> determinazione del titolo <strong>dei</strong> chiamati alla successione, a prescindere dalla<br />

terminologia utilizzata dal testatore: l'attribuzione formale, cioè, avrebbe solo un valore confermativo<br />

dell'indagine oggettiva, ma non avrebbe rilevanza, invece, se non conforme all'intrinseca natura della<br />

<strong>di</strong>sposizione: in ciò l'essenziale oggettività/patrimonialità dell'istituzione (Cass. 18.11.1981 n. 6110). La<br />

<strong>di</strong>sposizione in<strong>di</strong>ca un criterio essenzialmente oggettivo o matematico/quantitativo e si tratta <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>viduazione ex lege perché si prescinde dalla volontà del testatore (Cass. 6.5.1968 n. 143). E’ erede chi<br />

succede nell’universalità del patrimonio quale complesso unitario delle attività/passività patrimoniali del de<br />

cuius, ovvero chi succede in una quota del medesimo: quota come consistenza proporzionale, frazione<br />

aritmetica, numericamente espressa, dell'universum ius defuncti (Cass. 17.12.1980 n. 6525; Trib. Salerno<br />

9.6.2000). Se più ere<strong>di</strong> sono istituiti con uno stesso testamento, ma senza determinazione <strong>di</strong> quote, si<br />

presume l'uguaglianza delle medesime (Cass. 20.6.1967 n. 1458). La ricostruzione della volontà del<br />

testatore, ai fini dell’art. 588, 1 e 2 comma c.c., deve avvenire ex ipso testamento e non aliunde (Cass.<br />

26.6.1976 n. 2417; Cass. 10.11.1977 n. 4865; Cass. 26.5.1989 n. 2556: contra Cass. 7.2.1987 n. 1266).<br />

L'istituzione ere<strong>di</strong>taria risponde ad una funzione <strong>di</strong>spositiva del testamento, non necessariamente attributiva<br />

(passività/legati/oneri). La successione legittima è a titolo ere<strong>di</strong>tario (salvo i legati ex lege come, ad esempio,<br />

i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cui agli artt. 580 o 594 c.c.).<br />

E’ possibile che il testamento contenga solo legati, pur <strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> tutto l'asse ere<strong>di</strong>tario (Cass. 20.3.1953<br />

n. 712; Trib. Pavia 21.5.1992): in tal caso si apre la successione legittima (art. 457 c.c.) per in<strong>di</strong>viduare<br />

l’erede.<br />

E’ valida la <strong>di</strong>sposizione testamentaria che non in<strong>di</strong>ca i soggetti nominativamente, ma per relationem<br />

(formale e non sostanziale), attraverso il richiamo alla successione legittima (Cass. 20.6.1967 n. 1458; Cass.<br />

18.3.1978 n. 1359; contra Cass. 7.3.1967 n. 1405).<br />

Usufrutto generale o pro quota: la <strong>di</strong>sposizione è considerata un legato, per la natura del <strong>di</strong>ritto (Cariota<br />

Ferrara, Giannattasio, Barbero, Bigliazzi Geri; Cass. 15.2.1979 n. 986; Cass. 23.5.2002 n. 7541): anche<br />

l’usufrutto uxorio (prima della riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia del 1975) era reputato un legato, talchè il coniuge<br />

non entrava nella comunione ere<strong>di</strong>taria. Tuttavia si veda Cass. 12.9.2002 n. 13310.<br />

ISTITUZIONE EX RE CERTA (art. 588, 2 comma c.c.) Nell’art. 588, 2 comma c.c. si prevede l’attribuzione<br />

<strong>di</strong> beni determinati (res certa, complesso <strong>di</strong> beni o classi <strong>di</strong> beni: ad esempio, collezioni, tutti i beni immobili o<br />

tutti i beni mobili, ecc.) in funzione della quota proporzionale del patrimonio (la quota non è determinata, ma<br />

determinabile). Il patrimonio, cui rapportare la quota, è quello avuto presente dal testatore al tempo<br />

dell'attribuzione e non della morte (valutazione ex post); secondo alcuni, invece, la valutazione sarebbe da<br />

riportare al tempo dell'apertura della successione (Ama<strong>di</strong>o; Azzariti; Pugliatti). La norma è una novità del c.c.<br />

del 1942: prima tali istituzioni erano considerate sempre <strong>dei</strong> legati; nel <strong>di</strong>ritto romano tali <strong>di</strong>sposizioni erano<br />

inconcepibili perché contrastanti con la vis espansiva dell’ere<strong>di</strong>tà.<br />

Nell’art. 588, 2 comma c.c. la determinazione della quota si deduce da elementi sia oggettivi (rapporto<br />

proporzionale tra il valore <strong>dei</strong> beni determinati ed il valore dell'intero asse: Cass. 12.5.1972 n. 1368; Cass.<br />

26.10.1972 n. 3282), sia soggettivi relativi all’intenzione del testatore (sulla duplice interpretazione<br />

oggettiva/soggettiva: Cass. 20.12.1973 n. 3452; Cass. 21.1.1978 n. 72; Cass. 18.12.1981 n. 6110; App.<br />

Torino 26.5.1983; Cass. 28.11.1984 n. 6190; Cass. 16.11.1985 n. 5625; Cass. 6.11.1986 n. 6516; Cass.<br />

5.11.1987 n. 8123). Tuttavia, in dottrina, il criterio soggettivo per alcuni resterebbe escluso (Ruggiero;<br />

Pran<strong>di</strong>); per altri sarebbe solo suppletivo (Capozzi; Coviello) o confermativo (Bigliazzi Geri; Caramazza)<br />

rispetto a quello oggettivo in<strong>di</strong>cato dall’art. 588, 1 comma c.c. Per alcuni, per l'interpretazione della volontà<br />

del de cuius, si applicherebbero anche gli artt. 1362 ss. c.c. (Bigliazzi Geri; contra Pran<strong>di</strong>; Ruggiero; Cass.<br />

15.7.1980 n. 4582; Cass. 28.11.1986 n. 783; Cass. 7.2.1987 n. 1266; contra App. Torino 26.5.1983). Altri<br />

(Ama<strong>di</strong>o) reputano l’art. 588, 2 comma c.c. una norma d’interpretazione speciale, cioè a scopo prefissato rispetto<br />

alla libertà <strong>di</strong> cui all'art. 1362, 1 comma c.c.<br />

Tra i criteri adottati: a) il valore del lascito, anche se non rilevante (Capozzi; Cass. 7.4.1971 n. 1029); b) la<br />

consapevolezza del testatore delle <strong>di</strong>verse conseguenze fra erede e legatario; c) esaurimento dell'asse con<br />

l'istituzione ex re certa (Cass. 21.1.1978 n. 269); d) consistenza uniforme ed omogenea (Cass. 20.12.1973<br />

n. 3452); e) i rapporti <strong>di</strong> parentela tra de cuius e istituito; f) rapporto con l'intero (criterio dominante); g) per<br />

alcuni (Ama<strong>di</strong>o) anche la sopportazione <strong>dei</strong> debiti e pesi ere<strong>di</strong>tari, nonché la virtù espansiva della quota


attribuita (se escluse dal testatore l’istituzione sarebbe a titolo particolare). La giurisprudenza, poi, tende ad<br />

una tipizzazione (compen<strong>di</strong>o omogeneo, nuda proprietà, gruppi <strong>di</strong> beni - ere<strong>di</strong>tà - mentre l'usufrutto generale<br />

o altri <strong>di</strong>ritti reali minori sarebbero un legato).<br />

Per l'istituzione ex re certa non vale l'art. 651 c.c. perché i beni devono appartenere al testatore (Mengoni;<br />

Trib. Napoli 6.5.2002), perciò la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un bene altrui è un legato (salvo una legittimazione<br />

successiva o il possesso al tempo della morte). Alcuni ammettono l’applicazione analogica dell’art. 686 c.c.<br />

(Talamanca; contra Barbero; Azzariti Martinez; Scalisi): vi osterebbero la vis espansiva della quota ere<strong>di</strong>taria<br />

e la possibilità <strong>di</strong> una damnosa here<strong>di</strong>tas.<br />

Differenze<br />

Istituzione ex re certa e legato Il legato non può mai avere ad oggetto una quota astratta (pars quota) del<br />

patrimonio perché essa, per definizione della legge, in<strong>di</strong>ca l'istituzione <strong>di</strong> erede (criterio<br />

oggettivo/quantitativo: rapporto proporzionale tra il valore <strong>dei</strong> beni assegnati e quello del patrimonio). Perciò,<br />

si avrà legato se la specifica in<strong>di</strong>viduazione del bene attribuito è stato in sé considerato, senza alcuna<br />

relazione con l'intero e globale patrimonio (Cass. 6.11.1986 n. 6516).<br />

Istituzione ex re certa e beni omessi a) il testatore <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> tutte le sostanze con istituzioni ex re certa<br />

(sono tutte ere<strong>di</strong>tà); b) il testatore <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> una o più istituzioni ex re certa, ma non esaurisce il patrimonio:<br />

per questo caso sono state prospettate due soluzioni: 1b) il caso si risolverebbe con la vis espansiva della<br />

quota ere<strong>di</strong>taria (Coviello; Torrente; Cicu); 2b) Il caso si risolverebbe con il ricorso alla successione legittima<br />

(Mengoni; Bigliazzi Geri).<br />

Istituzione ex re certa e <strong>di</strong>visione del testatore (art. 734 c.c.) Rinvio<br />

ISTITUZIONE A TITOLO PARTICOLARE (art. 588, 1 comma c.c.)<br />

Il legato è una <strong>di</strong>sposizione a titolo particolare (singoli beni o <strong>di</strong>ritti determinati): l’art. 588, 1 comma c.c. ne<br />

dà una definizione legale in negativo; una definizione positiva del medesimo è offerta dalla dottrina (Masi;<br />

Giordano Mondello; Bion<strong>di</strong>): il legato costituirebbe una “attribuzione mortis causa imme<strong>di</strong>atamente operativa<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o reali la cui portata rimane esclusivamente limitata ai singoli <strong>di</strong>ritti considerati”. Dunque, è<br />

legatario chi succede in uno o più <strong>di</strong>ritti reali (beni determinati o un complesso <strong>di</strong> beni determinati) o in uno o<br />

più rapporti specifici (criterio perciò solo oggettivo: Messineo). Il legato resta sempre un'attribuzione mortis<br />

causa (anche se costituisce un rapporto contrattuale a favore del legatario (<strong>di</strong>stinzione fra causa del<br />

contratto e causa del <strong>di</strong>ritto del legatario).<br />

Il legato avrebbe natura attributiva/attiva e non solo <strong>di</strong>spositiva: ma ciò è smentito dal sublegato o dalla<br />

possibile apposizione <strong>di</strong> un onere tali da assorbire l'intera <strong>di</strong>sposizione (art. 671 c.c.). In tali ipotesi il legato<br />

sarebbe uno strumento finalizzato ad un’effettiva attribuzione patrimoniale, tuttavia rivolta ad altri (sublegato)<br />

o al raggiungimento <strong>di</strong> ulteriori scopi avuti <strong>di</strong> mira dal testatore (modus).<br />

Inespansibilità del legato oltre quanto <strong>di</strong>sposto. Il legatario si trova sempre in posizione <strong>di</strong> inferiorità rispetto<br />

ai cre<strong>di</strong>tori ere<strong>di</strong>tari (artt. 495, 499 e 513 c.c.). Il legatario non è tenuto alla collazione e non succede nel<br />

possesso <strong>dei</strong> beni (art. 1146, 2 comma c.c.), né partecipa alla comunione ere<strong>di</strong>taria.<br />

Distinzioni<br />

Ere<strong>di</strong>tà e legato (supra)<br />

Legato e onere (rinvio)<br />

Legato <strong>di</strong> usufrutto con facoltà <strong>di</strong> vendere in caso <strong>di</strong> bisogno Per tale fattispecie sono state prospettate più<br />

soluzioni:<br />

a) nullità della clausola (con applicazione dell’art. 634 c.c.: valido il solo legato <strong>di</strong> usufrutto) perché<br />

incompatibile con l’essenza dell’usufrutto (limitato al go<strong>di</strong>mento e non comprensivo del potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre<br />

della piena proprietà); inoltre, perché spetterebbe all’onorato (usufruttuario) la determinazione<br />

dell’ammontare del lascito a favore del nudo proprietario (Talamanca; Cass. 23.10.1958 n. 3426);<br />

b) semplice istituzione <strong>di</strong> erede, considerando l’in<strong>di</strong>cazione dello stato <strong>di</strong> bisogno come raccomandazione,<br />

ovvero se il suo accertamento sia rimesso all’arbitrio incontrollato del successore (Cass. 18.5.1957 n. 7793;<br />

Cass. 19.2.1970 n. 389; Cass. 26.1.1976 n. 251; Cass. 26.7.1977 n. 3342);<br />

c) tesi preferibile del doppio legato e cioè il legato non è invalido (perché l’oggetto non è rimesso al mero<br />

arbitrio dell’onorato o <strong>di</strong> un terzo e perché lo stato <strong>di</strong> bisogno è oggettivamente sindacabile), ma vi sarebbero<br />

due legati: uno incon<strong>di</strong>zionato (usufrutto), l’altro con<strong>di</strong>zionato sospensivamente allo stato <strong>di</strong> bisogno<br />

(Capozzi; Cass. 9.12.1980 n. 6365: proprietà del denaro realizzato con la ven<strong>di</strong>ta della proprietà del bene;<br />

per Cass. 21.1.1985 n. 207 e Cass. 20.2.1993 n. 2088, invece, l’oggetto del secondo legato sarebbe la nuda<br />

proprietà, peraltro con l’obbligo <strong>di</strong> alienare la piena proprietà).<br />

PRELEGATO (art. 661 c.c.) Il prelegato è la <strong>di</strong>sposizione a favore <strong>di</strong> uno o più coere<strong>di</strong> (testamentari o<br />

legittimi) posta a carico <strong>di</strong> tutta l'ere<strong>di</strong>tà. Tale <strong>di</strong>ritto è sod<strong>di</strong>sfatto prima della <strong>di</strong>visione (art. 713 c.c.),<br />

riducendo l'ammontare <strong>dei</strong> beni da <strong>di</strong>videre (prelievo anticipato). Il prelegatario, poi, risponde <strong>dei</strong> debiti<br />

ere<strong>di</strong>tari solo per la parte che gli spetta come coerede. Anche il prelegato può essere gravato da un onere. Il<br />

prelegato è soggetto a riduzione in caso <strong>di</strong> lesione della legittima (Cass. 30.7.1999 n. 8284). E' ammesso il<br />

prelegato a favore dell'unico erede (Trib. Vallo <strong>di</strong> Lucania 17.4.2002); il legato resta valido anche se è nulla


l'istituzione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà (Giordano Mondello, Bianca, Capozzi; Cass. 26.6.1973 n. 1834; Cass. 23.3.1992 n.<br />

3593). Prelegato anomalo: prelegato a carico solo <strong>di</strong> alcuni <strong>dei</strong> coere<strong>di</strong> (Messineo).<br />

SUBLEGATO (artt. 662 e 671 c.c.) Il sublegato è la <strong>di</strong>sposizione a favore dell'onorato/legatario che grava<br />

su altro legatario. Trattasi <strong>di</strong> due <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>stinte: perciò, il sublegatario non è avente causa del<br />

legatario, ma del de cuius. Infatti, il sublegato è un'autonoma e <strong>di</strong>retta attribuzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti patrimoniali<br />

(Capozzi). L'autonomia del sublegato si evidenzia in caso <strong>di</strong> nullità (se la causa <strong>di</strong> nullità non vale per<br />

entrambi) o <strong>di</strong> rinunzia del legatario/onerato: infatti, il sublegato sarà a carico degli altri collegatari (per<br />

accrescimento) o, in loro mancanza, a carico degli ere<strong>di</strong> (art. 677 c.c. e, in tal caso, non varrà il limite <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 671 c.c.); in caso <strong>di</strong> rinunzia dell'onorato, il sublegato si risolve a favore dell'onerato (salvo<br />

devoluzione).<br />

DISEREDAZIONE (o c.d. <strong>di</strong>sposizione testamentaria negativa) Nel nostro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co, data la<br />

tutela <strong>dei</strong> legittimari, è stabilito implicitamente il <strong>di</strong>vieto della <strong>di</strong>seredazione per determinate categorie <strong>di</strong><br />

soggetti: coniuge, figli (per rappresentazione anche i <strong>di</strong>scendenti), ascendenti legittimi (per un caso <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>seredazione occulta <strong>dei</strong> legittimari: Cass. 19.3.1993 n. 10333). Si pone il problema se il testatore,<br />

nell’ambito della propria autonomia, possa manifestare una volontà <strong>di</strong>retta non solo ad istituire, ma anche ad<br />

escludere dalla successione uno o più successibili ex lege (esclusi, ovviamente, i legittimari: art. 457 c.c.). In<br />

dottrina prevale la tesi positiva (Bin, Trabucchi, Bigliazzi Geri, Lipari, contra Capozzi, Mengoni). La<br />

giurisprudenza, dopo una fase <strong>di</strong> assoluta inammissibilità della clausola, ha accolto una soluzione <strong>di</strong><br />

compromesso: la <strong>di</strong>seredazione è ammessa quando vi siano altresì delle <strong>di</strong>sposizioni positivamente<br />

attributive/<strong>di</strong>spositive: queste ultime, tuttavia, possono dedursi anche implicitamente dal contenuto del<br />

testamento (Cass. 20.6.1967 n. 1458; Cass. 23.11.1982 n. 6339; Cass. 18.6.1994 n. 5895; App. Cagliari<br />

12.1.1996; App. Catania 28.5.2003). Per altro orientamento, sulla base dell’autonomia negoziale del de<br />

cuius, si ammette che la <strong>di</strong>sposizione negativa possa validamente costituire l’intero contenuto del<br />

testamento (Trib. Catania 28.3.2000; App. Genova 16.6.2000). Se si ammette ciò, si aprirà, in virtù dell’art.<br />

457, 2 comma c.c., la successione legittima a favore <strong>dei</strong> successori legittimi non <strong>di</strong>seredati; se si ritiene<br />

valida la <strong>di</strong>sposizione testamentaria istitutiva implicita, invece, in favore <strong>dei</strong> non <strong>di</strong>seredati si dovrebbe<br />

ritenere aperta la sola successione testamentaria.<br />

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p. 223 ss.; Perego, I legati, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, VI, Successioni, 2, Torino 1982, p. 195; Ruggiero,<br />

Interpretazione delle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie: natura del criterio previsto dal 2° comma dell’art. 588 c.c., in Giust. civ., 1973, IV, p.<br />

223; Russo, La <strong>di</strong>seredazione, Torino 1998; Trabucchi, voce Legato, in Novissimo Dig. It., IX, Torino 1963, p. 608.<br />

A) Esercitazione in classe<br />

PARTE PRATICA<br />

Tizio, che non può leggere né scrivere, titolare <strong>di</strong> un cospicuo patrimonio immobiliare, è coniugato con Tizia<br />

ed ha due figli <strong>di</strong> nome Caio e Sempronio; il figlio Sempronio a sua volta ha tre figli.<br />

Tizio, che per una lunga permanenza in Germania, parla stentatamente l'italiano, ma lo comprende, si reca<br />

dal notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma, manifestandogli l'intenzione <strong>di</strong> far testamento in forma segreta e gli<br />

comunica <strong>di</strong> voler nominare ere<strong>di</strong> in parti uguali fra <strong>di</strong> loro i figli Caio e Sempronio, <strong>di</strong> voler <strong>di</strong>seredare la<br />

moglie, rea <strong>di</strong> averlo tra<strong>di</strong>to con Calpurnio e <strong>di</strong> voler pretermettere il figlio naturale Idomeneo.<br />

Intende, inoltre, legare la sua villetta ad Ostia per metà a quello <strong>dei</strong> figli <strong>di</strong> Sempronio che sarà in<strong>di</strong>cato da<br />

Caio e per l'altra metà a chiunque sarà parimenti in<strong>di</strong>cato da Caio, ed altresì legare l'intero fondo Tuscolano,<br />

<strong>di</strong> cui è comproprietario per una sola metà, al nipote ex fratre Filano, ponendo quest'ultimo legato a carico<br />

dell'erede Caio.<br />

Vuole attribuire a Crasso la villa <strong>di</strong> Formentera, precisando che è sua intenzione che costui sopporti, in<br />

proporzione, i debiti dell’ere<strong>di</strong>tà anche, se possibile, oltre il valore dell’attribuzione stessa.<br />

Vuole conferire a Filano l’usufrutto imme<strong>di</strong>ato sulla casa con vigneto in Provenza, mentre a Tito vuole<br />

attribuire l’usufrutto sul fondo Tuscolano, del quale è nudo proprietario.


Intende, inoltre, attribuire la piena proprietà dell’appartamento che possiede in Roma a Martino, con<br />

costituzione, su detto appartamento, <strong>di</strong> un usufrutto a favore <strong>di</strong> Antonio per l’epoca in cui Martino avrà<br />

cessato <strong>di</strong> vivere.<br />

Intende attribuire alla domestica Licinia un immobile, compreso nell’asse ere<strong>di</strong>tario, da scegliersi da parte <strong>di</strong><br />

Mario, amico del testatore, tenendo conto delle necessità <strong>di</strong> vita della domestica.<br />

Vuole legare a carico <strong>di</strong> Filano e a favore <strong>di</strong> Livio venti casse <strong>di</strong> vino prodotto dal proprio vigneto.<br />

Vuole, infine, attribuire a Pilato, affiliato alla malavita organizzata, la propria quota <strong>di</strong> proprietà<br />

sull’appartamento <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si, confessando al notaio <strong>di</strong> essere spinto ad effettuare tale <strong>di</strong>sposizione dal solo<br />

motivo <strong>di</strong> indurre Pilato a perpetrare l’omici<strong>di</strong>o del proprio mortale nemico Caronte.<br />

Il can<strong>di</strong>dato, assumendo il nome del notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma con stu<strong>di</strong>o alla via Induno n. 1, spieghi<br />

a Tizio se impe<strong>di</strong>menti legali si frappongano a che le sue intenzioni trovino pieno accoglimento e re<strong>di</strong>ga nel<br />

suo stu<strong>di</strong>o un testamento valido nella forma e nella sostanza.<br />

Il can<strong>di</strong>dato, altresì, esponga i principi dottrinali attinenti agli istituti giuri<strong>di</strong>ci relativi al testamento redatto.<br />

- Profili formali: legge notarile e testamento segreto;<br />

- Pretermissione <strong>di</strong> legittimari e <strong>di</strong>seredazione; <strong>di</strong>visione fatta dal testatore e posizione del legittimario<br />

nella <strong>di</strong>sciplina prevista dall’articolo 735 c.c.;<br />

- Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo e limiti <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà; determinazione <strong>di</strong> legato per arbitrio altrui;<br />

- Legato <strong>di</strong> cosa altrui e legato <strong>di</strong> cosa parzialmente altrui;<br />

- Institutio ex re certa;<br />

- Legato <strong>di</strong> usufrutto; sublegato; sublegato <strong>di</strong> usufrutto a termine iniziale coincidente con la morte del<br />

primo istituito;<br />

- Con<strong>di</strong>zione e motivo illeciti.<br />

B) Casi in classe<br />

1) Legati in sostituzione <strong>di</strong> legittima<br />

Tizio si reca dal notaio RR e gli espone <strong>di</strong> avere una moglie, Tizia, e due figli: Tizietto e Tizietta;<br />

il suo patrimonio consiste in tre palazzine assolutamente identiche e circa 1.200.000 euro in depositi bancari;<br />

vuole attribuire il tutto in parti uguali, senza far luogo a comunione; vuole però qualificare come legati le sue<br />

<strong>di</strong>sposizioni.<br />

2) Institutio ex re certa<br />

Tizio si reca dal notaio RR e gli espone <strong>di</strong> voler lasciare tutti i suoi beni immobili a Caio e tutti i suoi beni<br />

mobili a Sempronio.<br />

3) Divisione del testatore senza predeterminazione <strong>di</strong> quote, alienazione dell’unico bene attribuito ad<br />

uno <strong>dei</strong> coere<strong>di</strong> istituiti<br />

Tizio così <strong>di</strong>sponeva per testamento, nel 2002:<br />

“lascio a titolo <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà la mia casa <strong>di</strong> Velletri a Caio e la mia casa <strong>di</strong> Anzio a Sempronio; non possiedo altro<br />

<strong>di</strong> rilevante”;<br />

nel 2008, poco prima <strong>di</strong> morire, per saldare un debito, vendeva a Quintilio la casa <strong>di</strong> Velletri;<br />

si recano oggi dal notaio RR Caio e Sempronio per vendere a Sestilio la casa <strong>di</strong> Anzio; costituire i soggetti<br />

legittimati alla ven<strong>di</strong>ta.<br />

C) Esercitazione a casa<br />

Tizio si reca dal notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma e, premesso <strong>di</strong> essere coniugato con Tizia e <strong>di</strong> avere due<br />

figli Tizietto e Tizietta, gli manifesta l'intenzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre con testamento pubblico come segue:<br />

il suo patrimonio consiste in:<br />

un appartamento in Roma, del valore <strong>di</strong> 200.000 euro, un fondo in Lavinio, del valore <strong>di</strong> 200.000 euro e una<br />

palazzina in Velletri, del valore <strong>di</strong> 400.000 euro;<br />

intende attribuire definitivamente tali beni ai suoi familiari, e precisamente:<br />

- l'appartamento <strong>di</strong> Roma, a Tizia;<br />

- il fondo <strong>di</strong> Lavinio, a Tizietta;<br />

- la palazzina <strong>di</strong> Velletri, a Tizietto;<br />

spiega al notaio che intende con ciò avvantaggiare Tizietto, in quanto Tizietta è coniugata con Sempronio,<br />

facoltoso industriale;


<strong>di</strong>chiara al notaio che la sua residenza è in Ostia, e che non possiede altri beni <strong>di</strong> rilevante valore, e<br />

comunque desidera che il resto del suo patrimonio venga attribuito ai suoi familiari per un quarto a Tizia, per<br />

un quarto a Tizietta e per due quarti a Tizietto.<br />

Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, re<strong>di</strong>ga il testamento pubblico <strong>di</strong> Tizio, adeguandone<br />

le volontà alle inderogabili <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e tratti in parte teorica della <strong>di</strong>visione del testatore, e delle<br />

sue <strong>di</strong>fferenze con gli istituti previsti dall'art. 588 2^ comma e dall'art. 733.<br />

D) Schema testamento segreto


III LEZIONE (8.1.2013)<br />

La chiamata e la delazione dell’ere<strong>di</strong>tà e del legato. La natura giuri<strong>di</strong>ca della chiamata prima<br />

dell’acquisto: poteri del chiamato (artt. 459-461 c.c.). Ere<strong>di</strong>tà giacente (art. 528 c.c.). Premorienza,<br />

commorienza, trasmissione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà (art. 479 c.c.). Accettazione dell'ere<strong>di</strong>tà (natura<br />

giuri<strong>di</strong>ca, forma ed effetti, termini). Rinunzia all'ere<strong>di</strong>tà o al legato (natura giuri<strong>di</strong>ca, forma ed effetti, revoca).<br />

PARTE TEORICA<br />

NOZIONI GENERALI Prima dell'apertura della successione non si può accettare o rinunciare all'ere<strong>di</strong>tà (art.<br />

458 c.c.), così come non si può rinunciare alle azioni a tutela del legittimario (art. 557 c.c.). Presupposto<br />

della delazione è l'esistenza (concepito) e la sopravvivenza (premorienza-commorienza) del chiamato. La<br />

semplice scomparsa del chiamato non fa venire meno i suoi <strong>di</strong>ritti successori (artt. 48, 70 c.c.). La delazione<br />

è sempre unica, anche se i titoli sono due (legge e testamento): dunque, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare (o rinunciare)<br />

all’ere<strong>di</strong>tà è sempre unico (Cass. 18.10.1988 n. 5666; contra Gangi; Cicu; Coviello; Mengoni). L'acquisto<br />

dell'ere<strong>di</strong>tà non avviene ipso iure: unica eccezione è la successione dello Stato (art. 586 c.c.). Il chiamato<br />

all’ere<strong>di</strong>tà non è un possessore, anche se legittimato agli atti <strong>di</strong> cui all’art. 460 c.c. (Cass. 30.11.1992 n.<br />

11831; Bigliazzi Geri). Accettazione e rinuncia sono retroattive (ex tunc, dall’apertura della successione), ma<br />

sono salvi gli atti compiuti dal chiamato, in quanto tale (art. 460 c.c.). Accettazione e rinuncia sono atti<br />

unilaterali non recettizi (è esclusa la simulazione).<br />

CHIAMATO ALL'EREDITA' (art. 460 c.c.) Termini per accettare l’ere<strong>di</strong>tà (trattasi <strong>di</strong> termini <strong>di</strong> prescrizione e<br />

non <strong>di</strong> decadenza anche se si esclude l'interruzione perché l'atto sarebbe un’accettazione tacita): A)<br />

Chiamato non nel possesso <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari (art. 480 c.c.) Il termine <strong>di</strong> prescrizione per accettare è <strong>di</strong> 10<br />

anni dall’apertura della successione ed entro tale termine può fare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> accettare con beneficio<br />

d’inventario. Art. 487 c.c.: se il chiamato ha fatto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> accettare con beneficio d’inventario, ha<br />

tre mesi per compilare l'inventario (salva proroga <strong>di</strong> altri tre mesi), altrimenti sarà erede puro e semplice; se<br />

ha fatto l'inventario non preceduto dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> accettare, tale <strong>di</strong>chiarazione deve essere emessa<br />

entro 40 gg. successivi al compimento dell’inventario: in mancanza, si avrà l’estinzione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

accettare. Art. 481 c.c.: si prevede la c.d. actio interrogatoria in cui la prescrizione si trasforma in decadenza<br />

(per<strong>di</strong>ta del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare in mancanza <strong>di</strong> risposta; la risposta tempestiva senza l'inventario comporta<br />

l'acquisto puro e semplice; B) Chiamato nel possesso <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari (art. 485 c.c.) Il possesso è qui<br />

inteso in senso ampio e atecnico (è compresa la detenzione). Si presuppone: conoscenza apertura<br />

successione, appartenenza <strong>dei</strong> beni al compen<strong>di</strong>o ere<strong>di</strong>tario, delazione a proprio favore E’ stabilito un<br />

termine breve, ossia tre mesi (più tre mesi <strong>di</strong> proroga) per fare l’inventario; 1) se, in tali termini, non provvede<br />

a fare l’inventario, il chiamato è considerato erede puro e semplice (Pretura Cagliari 8.3.2000); 2) se ha<br />

provveduto nei termini all’inventario, deve fare la <strong>di</strong>chiarazione, ai sensi dell’art. 484 c.c., ai fini del beneficio<br />

<strong>di</strong> inventario, entro 40 gg. dal compimento dell’inventario; se non fa la <strong>di</strong>chiarazione è reputato erede puro e<br />

semplice. Il testatore non può stabilire un termine <strong>di</strong>verso dai 10 anni (maggiore o minore), anche attraverso<br />

l'art. 633 c.c., per l'in<strong>di</strong>sponibilità della delazione e del regime legale <strong>di</strong> prescrizione (art. 2968 c.c.: Ferri;<br />

Grosso-Burdese).<br />

Decorrenza <strong>dei</strong> termini (art. 480, 2 comma c.c.) Il termine <strong>di</strong> prescrizione decorre dal giorno dell’apertura<br />

della successione o, in caso <strong>di</strong> istituzione con<strong>di</strong>zionale (sospensiva), dal giorno in cui si verifica la<br />

con<strong>di</strong>zione. Il termine non decorre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte <strong>di</strong> precedenti<br />

chiamati (indegnità, con<strong>di</strong>zione risolutiva) e successivamente il loro acquisto è venuto meno. Tuttavia -<br />

reputando che la delazione sia attuale e non sospesa - il chiamato ulteriore (anche con<strong>di</strong>zione sospensiva)<br />

può accettare l’ere<strong>di</strong>tà anche se la delazione in suo favore non è attuale (Ferri; Giannattasio; Cass.<br />

28.2.1969 n. 669; Cass. 10.7.1975 n. 2737; Cass. 16.8.1993 n. 8737; contra Barassi; Capozzi; Burdese). La<br />

prescrizione, a <strong>di</strong>fferenza della decadenza, corre anche per gli incapaci (Cass. 30.3.2001 n. 4704; eventuale<br />

azione <strong>di</strong> responsabilità per danni: Capozzi; Natoli). Stabilendo l'art. 459 c.c. che l'ere<strong>di</strong>tà (possesso e<br />

proprietà) si acquista con l'accettazione, l'art. 460 c.c. risponde all'esigenza <strong>di</strong> tutelare i beni del defunto nel<br />

periodo interme<strong>di</strong>o fra l'apertura della successione e l'accettazione: se non è stato nominato un curatore<br />

dell'ere<strong>di</strong>tà (art. 528 c.c.), il chiamato (persona fisica o persona giuri<strong>di</strong>ca: Trib. Roma 11.4.1980) potrà<br />

compiere azioni possessorie (spoglio, manutenzione, azioni nunciazione - secondo gli artt. 1171 e 1172 c.c.<br />

- anche senza la materiale apprensione: non occorre considerare il chiamato fittiziamente possessore: Cass.<br />

30.10.1992 n. 11831), atti conservativi, <strong>di</strong> vigilanza, temporanea amministrazione, ven<strong>di</strong>ta previa<br />

autorizzazione. Il chiamato (possessore o meno <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari) sarebbe un curatore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dell'ere<strong>di</strong>tà<br />

(Natoli; Azzariti Martinez; contra Ferri; Cicu). Se vi è un chiamato nel possesso <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari (art. 485<br />

c.c.) solo costui è legittimato all'esercizio <strong>dei</strong> poteri <strong>di</strong> cui all'art. 460 c.c. (ex art. 486 c.c.), spettandogli in più<br />

la legittimazione processuale passiva, che non spetta, invece, al chiamato non possessore (App. Cagliari<br />

13.6.1989; Capozzi) e dunque non occorre la nomina <strong>di</strong> un curatore (art. 528 c.c.), né il chiamato non


possessore potrà agire ex art. 460 c.c. (Pret. Verona 26.7.1989). Solo in mancanza <strong>di</strong> chiamato in possesso<br />

<strong>dei</strong> beni, infatti, l'art. 528 c.c. prevede, attraverso la nomina <strong>di</strong> un curatore giu<strong>di</strong>ziale, la conservazione (ma<br />

anche valorizzazione, cioè oltre la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 460 c.c.) del patrimonio ere<strong>di</strong>tario (Cass.<br />

22.2.2001 n. 2611). Gli atti compiuti dal chiamato oltre i limiti dell'art. 460 c.c. comportano accettazione tacita<br />

dell'ere<strong>di</strong>tà (art. 476 c.c.).<br />

PREMORIENZA Il chiamato, per legge o per testamento, “non può accettare” in quanto premorto al de<br />

cuius: in tal caso, soccorrono gli istituti della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.), della sostituzione<br />

or<strong>di</strong>naria (art. 688 e ss. c.c.), dell’accrescimento (art. 674 e ss. c.c.) e, infine, le regole della successione<br />

legittima.<br />

COMMORIENZA (art. 4 c.c.) Commorienza intesa come "non sopravvivenza" <strong>di</strong> una persona ad un'altra,<br />

quando la sopravvivenza rileva per l'acquisto <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto (ad esempio, il <strong>di</strong>ritto successorio) o la produzione<br />

<strong>di</strong> altro effetto giuri<strong>di</strong>co. Secondo alcuni (Santoro Passarelli) nel caso <strong>di</strong> domanda non si tratterebbe <strong>di</strong> una<br />

deroga al principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), mentre nel caso <strong>di</strong> eccezione si tratterebbe <strong>di</strong> una<br />

presunzione legale che deroga a quel principio (inversione dell'onere della prova: Cass. 18.2.1986 n. 963).<br />

La prova della sopravvivenza può essere data da chiunque ne abbia interesse e con ogni mezzo (vale anche<br />

per la data dell'ultima notizia dell'assente) e sono ammesse le c.d. praesumptiones hominis (resistenza<br />

fisica, età, sesso, ecc.: Cass. 3.4.1962 n. 683).<br />

DECESSO DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE (art. 479 c.c.) Si <strong>di</strong>sciplina la trasmissione<br />

(non della delazione ma) del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l'ere<strong>di</strong>tà (nonché i poteri <strong>di</strong> cui all'art. 460 c.c.) agli ere<strong>di</strong> del<br />

chiamato (anche se la delazione è sospensivamente o risolutivamente con<strong>di</strong>zionata). Ciò vale per<br />

l'istituzione ere<strong>di</strong>taria, ma non per il legato (art. 477 c.c.). Capacità e indegnità si valutano con riferimento al<br />

trasmittente e non all'originario de cuius; per alcuni (Bianca) siccome i trasmissari <strong>di</strong>ventano ere<strong>di</strong> <strong>di</strong>retti del<br />

primo de cuius, se sono indegni rispetto a questi, non potranno accettare (nella rappresentazione<br />

l'argomento è regolato dall'art. 468 c.c.). La posizione del trasmissario prevale sul sostituito, sul<br />

rappresentante e sul coerede in accrescimento. Secondo alcuni (Cicu) il termine <strong>di</strong> prescrizione (art. 480<br />

c.c.) decorre dall'apertura della successione del primo de cuius. La rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà propria del<br />

trasmittente importa la rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà che al medesimo è devoluta: accettata l'ere<strong>di</strong>tà del trasmittente,<br />

agli ere<strong>di</strong> è data facoltà <strong>di</strong> accettare o rinunciare all'ere<strong>di</strong>tà dell'originario de cuius. Il trasmissario è erede del<br />

trasmittente, non dell'originario de cuius (si verificherebbe una doppia delazione). Non si applica l'art. 479<br />

c.c. al chiamato nascituro concepito se nasce morto.<br />

ACCETTAZIONE DI EREDITA' (artt. 470 e ss. c.c.)<br />

A) PURA E SEMPLICE Natura giuri<strong>di</strong>ca: il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare è un <strong>di</strong>ritto potestativo; l'accettazione è<br />

comunemente ritenuta un negozio giuri<strong>di</strong>co (Cicu; Branca; Ferri; contra Romano S., che sostiene la tesi<br />

dell'atto esecutivo; Vocino vi in<strong>di</strong>vidua molti effetti determinati dalla legge; Capozzi la reputa un negozio <strong>di</strong><br />

adesione). In particolare, sarebbe un negozio unilaterale, autonomo, ma funzionale rispetto al testamento,<br />

non recettizio, retroattivo ex art. 459 c.c., irrevocabile, insuscettibile <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione o termine (art. 475 c.c.), è<br />

ammessa la rappresentanza (procura speciale perché è atto <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amministrazione: Trib. Firenze<br />

21.4.1988). E' esclusa la negotiorum gestio (Azzariti Martinez; a favore la giurisprudenza: Cass. 1974/3958;<br />

è ammessa la ratifica come modo <strong>di</strong> accettazione tacita: Cass. 1977/1398). L'accettazione tacita, per alcuni,<br />

non sarebbe un negozio, ma un mero atto giuri<strong>di</strong>co (Cicu; Capozzi; Giannattasio); per altri sarebbe un<br />

negozio <strong>di</strong> attuazione (Ferri; Messineo); per altri ancora un negozio che si conclude attraverso il<br />

comportamento concludente (Giampiccolo). Effetti: confusione <strong>dei</strong> patrimoni, responsabilità ultra vires<br />

dell'erede (debiti, legati e oneri: Cass. 29.4.1993 n. 5067). Forma (art. 474 c.c.): <strong>di</strong>chiarazione espressa (art.<br />

475 c.c.) - cioè l’atto pubblico o la scrittura privata (ma può essere contenuta anche in un atto <strong>di</strong> contenuto<br />

<strong>di</strong>verso, come una compraven<strong>di</strong>ta) - o tacita (art. 476 c.c.), ossia un comportamento concludente qualificato,<br />

un atto che presuppone la volontà <strong>di</strong> accettare e che non si potrebbe fare se non nella qualità <strong>di</strong> erede (ad<br />

esempio, la domanda <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione dell'ere<strong>di</strong>tà, l’alienazione <strong>di</strong> un bene ere<strong>di</strong>tario; sono esclusi la<br />

pubblicazione del testamento: Trib. Venezia 4.1.1982; il pagamento <strong>di</strong> debito ere<strong>di</strong>tario con denaro proprio:<br />

Cass. 26.3.1965 n. 497; la denuncia <strong>di</strong> successione: Cass. 24.11.1995 n. 12154). Atti che importano<br />

accettazione A) casi <strong>di</strong> presunzione (relativa) <strong>di</strong> accettazione: 1) art. 477 c.c.: donazione, ven<strong>di</strong>ta o cessione<br />

<strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti successori (tutti o alcuni beni) (definitivi e preliminari, ex art. 2932 c.c.); 2) art. 478 c.c. (rinuncia<br />

traslativa a titolo gratuito): rinuncia verso corrispettivo nei confronti <strong>di</strong> tutti i chiamati (rinuncia traslativa a<br />

titolo oneroso) o a favore <strong>di</strong> alcuni soltanto <strong>dei</strong> chiamati. La rinuncia gratuita a favore <strong>di</strong> tutti (art. 519 c.c.) è<br />

un atto unilaterale <strong>di</strong> ab<strong>di</strong>cazione; B) acquisto forzoso dell'ere<strong>di</strong>tà (a prescindere dalla volontà - erede puro e<br />

semplice): 1) art. 527 c.c. (la sottrazione o l’occultamento intenzionale <strong>di</strong> beni comportano la decadenza<br />

dalla facoltà <strong>di</strong> rinunciare (qualificata sanzione privata: Azzariti Martinez; Giannattasio; Cass. 6.12.1984 n.<br />

6412: anche dopo la rinuncia); 2) art. 485 c.c. (chiamato nel possesso: mancato inventario o mancata<br />

<strong>di</strong>chiarazione; sono esclusi gli incapaci); 3) art. 586 c.c. successione dello Stato (non occorre accettazione:<br />

Capozzi). Invali<strong>di</strong>tà (art. 475 c.c.) Nullità totale dell'accettazione parziale (un parte <strong>di</strong> beni o un tipo <strong>di</strong><br />

delazione: Cass. 18.10.1988 n. 5666; contra Cicu): né si presume l'accettazione totale, né si presume la<br />

rinuncia. Pronunziata la nullità si può validamente sia accettare (in qualsiasi forma), sia rinunciare - (altri casi<br />

<strong>di</strong> nullità: accettazione orale, violenza fisica, con<strong>di</strong>zione o termine; annullabile per violenza e dolo, ex artt.


482, 428 c.c., per interdetto e minore mancanza <strong>di</strong> autorizzazioni, ai sensi degli artt. 322, 377, 396 c.c.).<br />

L'impugnazione per errore (<strong>di</strong>ritto o fatto) (sul titolo o sul contenuto della delazione) è esclusa (art. 483 c.c.):<br />

si tratterebbe <strong>di</strong> un errore sulla consistenza patrimoniale o sull'entità <strong>dei</strong> debiti (unica tutela: beneficio <strong>di</strong><br />

inventario). Art. 483, 2 comma c.c. (presupposti): a) mancata accettazione con beneficio d’inventario; b) nel<br />

testamento successivo il soggetto deve mantenere la qualifica <strong>di</strong> erede; c) i legati nel testamento postumo<br />

devono superare l'attivo. Dalla norma si deduce anche l’irreversibilità e unicità dell'accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà<br />

(Cass. 25.1.1983 n. 697; Cass. 18.10.1988 n. 5666). Per alcuni (Ferri; Messineo) vale anche l'errore ostativo<br />

(nullità).<br />

B) CON BENEFICIO DI INVENTARIO L'inventario è un’operazione materiale, la <strong>di</strong>chiarazione è la vera<br />

manifestazione essenziale. Trattasi <strong>di</strong> una fattispecie complessa: operazione materiale più <strong>di</strong>chiarazione<br />

unilaterale, con la risultante <strong>di</strong> un negozio unitario e inscin<strong>di</strong>bile. Il negozio si perfeziona con la <strong>di</strong>chiarazione.<br />

Effetti: responsabilità patrimoniale dell'erede intra vires here<strong>di</strong>tatis (art. 490 c.c.) per i debiti, gli oneri e i<br />

legati; l'erede conserva debiti e cre<strong>di</strong>ti nei confronti del de cuius (tranne quelli personali, come gli alimenti);<br />

separazione <strong>dei</strong> patrimoni (de cuius ed erede) e dunque i cre<strong>di</strong>tori del de cuius hanno una prelazione sul<br />

patrimonio ere<strong>di</strong>tario, rispetto ai cre<strong>di</strong>tori dell'erede (istituto correlativo a favore <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori del de cuius:<br />

separazione <strong>dei</strong> beni, ai sensi dell’art. 512 ss. c.c.). Forma Per l’art. 484 c.c. può essere solo espressa (atto<br />

pubblico: notaio o cancelliere della pretura del mandamento dove si è aperta la successione (se fatta ad un<br />

organo incompetente, vale come accettazione pura e semplice: Cass. 27.7.1988 n. 4780).<br />

Iscrizione/trascrizione: è prescritta l’iscrizione nel Registro delle <strong>successioni</strong> (tale iscrizione si reputa<br />

<strong>di</strong>chiarativa e non costitutiva: Cicu; Ferri; Natoli); per la trascrizione cfr. art. 2648 c.c. Regola: libertà <strong>di</strong><br />

avvalersi del beneficio <strong>di</strong> inventario (il testatore non può imporlo o vietarlo, neanche in forma con<strong>di</strong>zionale, ai<br />

sensi dell’art. 470 c.c.: Cass. 21.12.1966 n. 1966); secondo gli artt. 471, 472, 473 c.c., invece, è obbligatorio<br />

(ma per gli incapaci il beneficio d’inventario non funziona ipso iure), previa autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce<br />

tutelare: a) per minori (genitori, ex art. 320 c.c.; curatore speciale, ex art. 321 c.c.; tutore, ex art. 374 c.c.); b)<br />

per gli interdetti (tutore); c) per emancipato e inabilitato (con l'assistenza del curatore): nullità<br />

dell'accettazione tacita in questi casi: Cass. 27.2.1986 n. 1267, secondo cui il minore resta un chiamato e<br />

quin<strong>di</strong> il <strong>di</strong>ritto si può prescrivere in 10 anni, restando a sua tutela solo il risarcimento del danno); d) persona<br />

giuri<strong>di</strong>ca (eccezione società commerciali, ex art. 473 c.c.) previa autorizzazione governativa, ex art. 17 c.c.<br />

(oggi abrogato): la conseguenza è l’inefficacia (App. Roma 10.12.1986). Inoltre, per il legittimario ve<strong>di</strong> l’art.<br />

564 c.c., secondo cui, per agire in riduzione contro donazioni e legati a favore <strong>di</strong> terzi non coere<strong>di</strong>, deve<br />

accettare con beneficio <strong>di</strong> inventario. Diversa funzione del beneficio <strong>di</strong> inventario per capaci e incapaci (per<br />

questi ultimi non si prevede la decadenza); in tal modo, si garantisce l’incapace dal rischio <strong>di</strong> una<br />

responsabilità illimitata: le cause <strong>di</strong> decadenza per gli incapaci funzionano solo al compimento <strong>di</strong> un anno dal<br />

raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato <strong>di</strong> incapacità (art. 489 c.c.). Tuttavia, anche<br />

per gli incapaci funziona la prescrizione (per inerzia del rappresentante legale o per la nullità<br />

dell’accettazione tacita: Cass. 24.7.2000 n. 9648). Natura giuri<strong>di</strong>ca del beneficio <strong>di</strong> inventario: la questione<br />

attiene al concepire o meno il patrimonio comprensivo anche <strong>dei</strong> debiti (vecchia tesi) o solo attivo. A) Tesi<br />

dell’ere<strong>di</strong>tà beneficiata quale personalità giuri<strong>di</strong>ca (abbandonata); B) Tesi della intrasmissibilità <strong>dei</strong> debiti<br />

ere<strong>di</strong>tari: l'erede non succederebbe negli obblighi, ma risponderebbe <strong>dei</strong> debiti per il fatto che i beni<br />

acquistati sono gravati (Ferri; Vocino). All’accettazione con beneficio <strong>di</strong> inventario seguirebbe un vincolo<br />

reale sui beni ere<strong>di</strong>tari, analogo al pegno e all'ipoteca, a favore <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori e legatari del de cuius; C) Tesi<br />

<strong>dei</strong> patrimoni separati (preferibile): l'ere<strong>di</strong>tà, pur appartenendo all'erede, sarebbe un patrimonio separato con<br />

destinazione la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori ere<strong>di</strong>tari e insensibile alle vicende del patrimonio dell'erede (art.<br />

490 c.c.). L’erede succede anche nelle passività (si ammette la successione nei debiti ere<strong>di</strong>tari) e dunque<br />

assume la qualità <strong>di</strong> soggetto passivo <strong>dei</strong> rapporti obbligatori facenti capo al de cuius e <strong>di</strong>venta debitore<br />

personalmente obbligato: il beneficio <strong>di</strong> inventario rientrerebbe, così, nei limiti della responsabilità<br />

patrimoniale del debitore <strong>di</strong> cui all’art. 2740, 2 comma c.c. (Messineo; Grosso-Burdese; Capozzi; Azzariti<br />

Martinez; Natoli; Bigliazzi Geri; Pino); D) Tesi della responsabilità senza debito (Cicu), ormai superata.<br />

Formalità per conseguire il beneficio Inventario (artt. 769 e ss. c.p.c.): gestione <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari (colpa<br />

grave) e liquidazione del passivo ere<strong>di</strong>tario (semplice o concorsuale, cessione <strong>dei</strong> beni, ex artt. 507 e 1977<br />

c.c.). Decadenza dal beneficio <strong>di</strong> inventario: 1) art. 485 c.c.: 2) art. 493 c.c. (Trib. Bergamo 2.11.1999); 3) art.<br />

494 c.c.; 4) art. 505 c.c. irregolarità nella liquidazione (nei casi 1, 2, 3, la decadenza è retroattiva). La<br />

decadenza è personale e dunque opera solo contro l'autore del fatto; è retroattiva; la decadenza è fatta<br />

valere dai cre<strong>di</strong>tori del de cuius o dai legatari. Il beneficio <strong>di</strong> inventario viene meno anche per rinuncia<br />

volontaria (secondo Natoli, in tal caso, sarebbe retroattiva; ma non può essere preventiva per l’art. 458 c.c. e<br />

per la libera iniziativa del chiamato). Estensione: il beneficio <strong>di</strong> inventario fatto da uno solo giova a tutti gli<br />

altri se non hanno ancora accettato (salva rinuncia o decadenza), altrimenti coesistenza <strong>di</strong> ere<strong>di</strong> beneficiati<br />

con ere<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari (art. 510 c.c.).<br />

RINUNCIA ALL'EREDITA' (artt. 519-527 c.c.) Nozione: Si tratta <strong>di</strong> un negozio unilaterale non recettizio<br />

(non è smentito, ciò, dall'art. 519, 2 comma c.c.) <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione (o ab<strong>di</strong>cazione, per Ferri si tratta <strong>di</strong> rifiuto<br />

perché non ci si spoglia <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto che è entrato nel patrimonio, ma ve<strong>di</strong> l’art. 479 c.c.) del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

accettare l'ere<strong>di</strong>tà. Chi ha già accettato non può più rinunciare (semel heres semper heres). La rinuncia è


totale, gratuita e non va fatta a favore <strong>di</strong> destinatari determinati. E' retroattiva (Cass. 9.3.1987 n. 2434) e<br />

dunque comporta problemi sul conteggio delle quote <strong>di</strong> legittima e <strong>di</strong> successione legittima; insuscettibilità <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zione o termine; ammessa la rappresentanza; per gli incapaci occorre l’autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce<br />

tutelare. Per la capacità valgono le stesse regole dell'accettazione (ma per Messineo; Cariota Ferrara, per le<br />

persone giuri<strong>di</strong>che, non occorrerebbero autorizzazioni per la rinuncia). Termini: or<strong>di</strong>nari (salvo decadenza<br />

dalla facoltà <strong>di</strong> rinuncia: artt. 485, 2 e 3 comma c.c.; 527 c.c.; o termini ridotti: artt. 481, 485 e 487 c.c.).<br />

Forma della rinuncia (art. 519 c.c.) Soltanto espressa (atto solenne: atto notarile o <strong>di</strong>chiarazione al<br />

cancelliere della pretura del luogo <strong>di</strong> apertura della successione); è escluso il comportamento concludente<br />

(c.d. rinuncia tacita, né la rinuncia si presume, per regola). Per avere effetti nei confronti <strong>dei</strong> terzi deve<br />

essere inserita nel Registro delle <strong>successioni</strong> (art. 519 c.c.). Il patto rinunciativo successivo all'apertura della<br />

successione è ammesso (ex art. 458 c.c.), ma non si applicherebbe l'art. 2932 c.c. in quanto atto unilaterale<br />

(Ferri). Rinuncia contrattuale: è stata configurata dalla giurisprudenza (ma la dottrina è contraria) a proposito<br />

dell'art. 519, 2 comma c.c. (rinuncia gratuita a favore <strong>di</strong> tutti coloro ai quali sarebbe devoluta la quota del<br />

rinunziante: non ha effetto se non adempiute le formalità previste). La rinuncia potrebbe essere contenuta in<br />

un contratto, ma avrebbe solo efficacia obbligatoria fra le parti (Cass. 22.10.1975 n. 3500). Mentre nell’art.<br />

477 c.c. c'è una donazione (<strong>di</strong>retta), nell’art. 519 c.c. si ha comunque la rinuncia ab<strong>di</strong>cativa (qualunque sia il<br />

motivo, anche quello <strong>di</strong> beneficiare sarebbe solo in<strong>di</strong>retto e dunque irrilevante), dunque sarebbe un negozio<br />

unilaterale a causa neutra (e non gratuita: Torrente; Barbero; Ferrero-Podetti). Ciò non toglie che possa<br />

parlarsi, a volte, <strong>di</strong> donazione in<strong>di</strong>retta: Grosso-Burdese; Ferri; Losanna; Carnevali; Cass. 29.5.1974 n.<br />

1545, quando - fra rinuncia e arricchimento del beneficiario - vi sia un nesso <strong>di</strong> causalità <strong>di</strong>retta. Rinuncia<br />

parziale: relativa ad una quota, un singolo bene o un titolo (successione legittima o successione<br />

testamentaria: Cicu). La sanzione è la nullità: art. 520 c.c. Rinuncia traslativa (presuppone l'accettazione)<br />

Nell’art. 478 c.c. sono previsti due casi: 1) <strong>di</strong>etro corrispettivo; 2) a favore <strong>di</strong> alcuni soltanto <strong>dei</strong> chiamati a<br />

titolo gratuito (negozio in<strong>di</strong>retto: Cass. 13.7.1974 n. 2119). Impugnazione (art. 526 c.c.) E’ ammessa per dolo<br />

e violenza, è escluso l'errore. Revoca della (valida) rinuncia (art. 525 c.c.) (per l'ere<strong>di</strong>tà, perché la rinuncia al<br />

legato è irrevocabile; si giustifica con la permanenza della delazione dopo la rinuncia: Azzariti Martinez;<br />

Messineo; Cariota Ferrara affermano anche che si trasmette agli ere<strong>di</strong> del rinunziante la facoltà <strong>di</strong> accettare<br />

l'ere<strong>di</strong>tà, nei limiti dell'art. 525 c.c., e in applicazione dell'art. 479 c.c.) limiti <strong>di</strong> prescrizione e comunque fino a<br />

quando l'ere<strong>di</strong>tà non sia acquistata dai chiamati ulteriori (sostituzione, rappresentazione, accrescimento -<br />

attenzione, effetti automatici dell'accrescimento a favore <strong>di</strong> un coerede che ha già accettato rendono<br />

irrevocabile la rinuncia - successione legittima: <strong>di</strong>venta irrevocabile anche se ricorresse il consenso <strong>di</strong> questi<br />

alla revoca della rinuncia: Cass. 19.10.1966 n. 2549, la delazione è in<strong>di</strong>sponibile). La forma è<br />

esclusivamente l'accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà: infatti, la revoca è l'effetto della sopravvenuta accettazione<br />

(espressa o tacita: Cass. 6.12.1984 n. 6412) da parte del rinunciante (Cass. 14.5.1977 n. 1938; Cass.<br />

8.6.1984 n. 3457) (vale come accettazione tacita la pro herede gestio, cioè la permanenza nel possesso in<br />

senso tecnico a titolo <strong>di</strong> erede dopo la rinuncia: Cass. 21.4.1958 n. 1319: ma Bigliazzi Geri rileva che<br />

potrebbe trattarsi <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> affari altrui - erede assente - o un acquisto per usucapione). Sono salvi i<br />

<strong>di</strong>ritti acquistati dai terzi sui beni ere<strong>di</strong>tari (artt. 525/534 c.c.). Effetti della rinuncia Sono retroattivi (art. 521<br />

c.c.). Conservazione delle donazioni e <strong>dei</strong> legati (infatti, la rinuncia è solo per l'ere<strong>di</strong>tà): questa <strong>di</strong>sposizione<br />

avrebbe il significato <strong>di</strong> evitare la collazione per il rinunziante. Azione surrogatoria a favore <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori del<br />

rinunziante (art. 524 c.c.) (inefficacia relativa della rinuncia): tutela conservativa con elementi misti<br />

(revocatoria, ma manca il consilium frau<strong>di</strong>s; azione surrogatoria, ma manca l'inerzia). Trascrizione della<br />

rinuncia: si reputa che non sia necessaria, anche se ci sono beni immobili, in quanto non sarebbe un atto <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto reale immobiliare (art. 2643 c.c.: Ferri, Grosso-Burdese).<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

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<strong>di</strong>r., 2001, p. 405; Azzariti, Ambito normativo dell'art. 460 c.c. sui poteri del chiamato all’ere<strong>di</strong>tà prima dell’accettazione, in Giur mer.,<br />

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alle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie e successione legittima, in Riv. not., 2003, I, p. 230 ss.; Carbone, Atti conservativi e accettazione <strong>di</strong><br />

ere<strong>di</strong>tà, in Dir. e giur., 1996, I, p. 148; Chelo, Sull’accettazione tacita dell’ere<strong>di</strong>tà me<strong>di</strong>ante l’esercizio del possesso, in Riv. giur. sarda,<br />

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considerazioni sul <strong>di</strong>sposto dell’art. 527 c.c., in Giur. It., 1986, I, 1, p. 289; Di Mauro, In tema <strong>di</strong> accettazione tacita dell’ere<strong>di</strong>tà, in Giust.<br />

civ., 1997, I, p. 523; Di Paola, Su alcuni poteri del chiamato all'ere<strong>di</strong>tà prima dell’accettazione: <strong>di</strong>spute vecchie e nuove, in<br />

Quadrimestre, 1992, II, p. 86 ss.; Ferrero Podetti, La rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P.Rescigno, Padova<br />

1994, I, p. 377; Gabrielli, L’accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà da parte <strong>dei</strong> corpi morali, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 2003, p. 225 ss.; Garofalo, Tutela<br />

possessoria <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari tra chiamati alla successione, in Giur. It., 1990, I, 2, p. 743; Garofalo, Sulla responsabilità dell’erede<br />

beneficiato per l’adempimento dell’onere testamentario, in Giur. It., 1995, I, 1, p. 536 ss.; Mirando, La giacenza dell’ere<strong>di</strong>tà: la ratio<br />

dell’ammissibilità, in Familia, 2002, II, p. 211; Moscarini, voce Beneficio <strong>di</strong> inventario, in Enc. del <strong>di</strong>r., V, Milano 1959, p. 124; Natoli,<br />

L'amministrazione <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari, Milano 1968; Par<strong>di</strong>ni, Impugnazione della rinuncia e autorizzazione ad accettare l’ere<strong>di</strong>tà in nome<br />

e in luogo del rinunciante, in Riv. not., 1992, II, p. 748; Pastore, La successione nella delazione ere<strong>di</strong>taria, in Riv. not., 1995, II, p. 891;<br />

Pastore, Incapaci e decadenza dal beneficio <strong>di</strong> inventario, in Riv. not., 1998, II, p. 1209; Perlingieri, Dichiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong><br />

paternità e prescrizione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà, in Rass. <strong>di</strong>r. civ., 1996, II, p. 309; Pino, Patrimonio separato, Padova 1950;<br />

Ravazzoni, voce Beneficio <strong>di</strong> inventario, in Enc. giur. Treccani, Roma 1988; Regine, Chiamati ulteriori ed accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà, in


Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 458; Sammartano, L’ere<strong>di</strong>tà giacente, in Vita not., 1998, CXXXI; Santoro Passarelli, voce<br />

Commorienza, in Enc. del <strong>di</strong>r., VII, Milano 1960, p. 978; Santarsiere, Della rinunzia all’ere<strong>di</strong>ta e sua revoca, in Arch. civ., 1999, p. 184;<br />

Trimarchi, L’ere<strong>di</strong>tà giacente, Milano 1954; Vitucci, Prescrizione e <strong>di</strong>ritto successorio, in Riv. not., 1990, I, p. 69; Vocino, Contributo<br />

alla dottrina del beneficio <strong>di</strong> inventario, Milano 1942; Vocino, voce Inventario (beneficio <strong>di</strong>), in Novissimo Dig. It., IX, Torino 1963, p. 14;<br />

Zaccaria, Rapporti obbligatori e beneficio <strong>di</strong> inventario. Tipologie e <strong>di</strong>sciplina dell’attuazione, Torino 1994; Zaccaria, La trasmissione<br />

del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà, qualora il chiamato muoia prima <strong>di</strong> aver accettato, si verifica anche lì dove il testatore abbia previsto una<br />

sostituzione?, in Stu<strong>di</strong>um iuris, 2003, p. 442 ss.<br />

A) Esercitazione in classe<br />

PARTE PRATICA<br />

Tizio, celibe e senza figli e ascendenti, si presenta dal notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma e gli richiede <strong>di</strong><br />

ricevere il suo testamento, <strong>di</strong>chiarandogli <strong>di</strong> essere pressoché paralizzato agli arti superiori, in quanto ogni<br />

movimento <strong>dei</strong> medesimi gli procura fortissimi dolori;<br />

egli ha due fratelli, Primo e Secondo, che vuole nominare ere<strong>di</strong> nella quota <strong>di</strong> 1/3 e 2/3 rispettivamente, con<br />

reciproco <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accrescimento; intende fissare un termine <strong>di</strong> sei mesi dall’apertura della successione per<br />

l’accettazione.<br />

A sua volta Primo ha un figlio, Primetto, mentre Secondo ha una figlia, Secon<strong>di</strong>na; nell’ipotesi che Primo e<br />

Secondo, entrambi, non vengano all’ere<strong>di</strong>tà per un qualche motivo, non vuole che l’ere<strong>di</strong>tà venga attribuita<br />

automaticamente ai loro figli, in quanto vorrebbe beneficiare solo Secon<strong>di</strong>na e nulla vuole che vada a<br />

Primetto;<br />

nelle more dell’accettazione, vorrebbe che l’amministrazione <strong>dei</strong> suoi beni spettasse ad un suo fidato amico,<br />

l’avvocato Sempronio, e che non si aprisse l’ere<strong>di</strong>tà giacente;<br />

Tizio intende beneficiare Secondo rinunziando all’ere<strong>di</strong>tà del comune zio Tizione, deceduto da pochi giorni,<br />

emigrato in America, e del quale unici chiamati sono appunto Tizio e Secondo. Vuole, se possibile, che<br />

l’ere<strong>di</strong>tà vada <strong>di</strong>rettamente a Secondo per non gravare costui <strong>di</strong> doppie imposte <strong>di</strong> successione. Vuole<br />

lasciare alla domestica Cornelia la somma <strong>di</strong> 100.000 euro, ma solo se lo vorrà; Cornelia, inoltre, avrà<br />

facoltà <strong>di</strong> chiedere a Secondo l’uso gratuito per <strong>di</strong>eci anni, e comunque a con<strong>di</strong>zione che non si sposi, <strong>di</strong> un<br />

appartamento in Firenze, facente parte dell’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Tizione.<br />

Vuole <strong>di</strong>sporre della somma <strong>di</strong> euro 200.000 a favore del figlio <strong>di</strong> Sempronio, attualmente quin<strong>di</strong>cenne, quale<br />

regalo per il ventunesimo compleanno, e vuole revocare la rinuncia al legato <strong>di</strong>sposto in suo favore dal<br />

defunto amico Clau<strong>di</strong>o, avente ad oggetto un prezioso monile.<br />

Tizio sottoscrive il testamento e spira prima che i testimoni abbiano a loro volta sottoscritto.<br />

- Profili formali: grave <strong>di</strong>fficoltà del testatore nell’apporre la propria sottoscrizione: art. 603, comma 3,<br />

c.c.; funzione <strong>dei</strong> testimoni, legge notarile;<br />

- Accrescimento volontario;<br />

- Il termine e la con<strong>di</strong>zione nell’istituzione <strong>di</strong> erede e nel legato; con<strong>di</strong>zioni sospensive meramente<br />

potestative nei legati;<br />

- Rappresentazione e sostituzione;<br />

- Esecutore testamentario e curatore dell’ere<strong>di</strong>tà giacente;<br />

- Rinuncia all’ere<strong>di</strong>tà in favore <strong>di</strong> tutti o alcuni <strong>dei</strong> chiamati ulteriori, a titolo gratuito o oneroso, sua<br />

compatibilità con atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione su beni del compen<strong>di</strong>o ere<strong>di</strong>tario; revoca della rinuncia al legato,<br />

<strong>di</strong>fferenze rispetto alla revoca della rinuncia all’ere<strong>di</strong>tà;<br />

- Con<strong>di</strong>zioni volte a coartare il beneficiario, con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non contrarre matrimonio;<br />

B) Casi in classe<br />

1) Curatore dell’ere<strong>di</strong>tà giacente e trasmissione della delazione<br />

Il 10 gennaio 2008 decedeva Tizio; si pubblica il testamento, con il quale Tizio nomina erede universale<br />

Sempronio, un cugino archeologo irreperibile per essere occupato con scavi nel deserto del Gobi,<br />

sostituendogli Caio;<br />

il Tribunale <strong>di</strong> Firenze nominava curatore dell’ere<strong>di</strong>tà giacente l’avvocato Mevio, con decreto del 31 marzo<br />

2008;<br />

nell’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Tizio vi è anche il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Quintilio, deceduto otto anni prima;<br />

Mevio si reca dal notaio RR per accettare, nell’interesse <strong>di</strong> Sempronio, sia l’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Tizio che quella <strong>di</strong><br />

Quintilio.<br />

2) Confermabilità del testamento olografo privo <strong>di</strong> sottoscrizione e <strong>di</strong>sposizioni incompatibili<br />

Primo e Secondo si recano dal notaio RR per esporgli quanto segue:


pochi giorni prima è deceduto lo zio Tizio, senza legittimari, del quale peraltro sono gli unici congiunti, che,<br />

poco prima <strong>di</strong> morire, aveva <strong>di</strong>sposto in loro favore con due testamenti separati consegnati personalmente a<br />

ciascuno <strong>di</strong> loro:<br />

nel testamento consegnato a Primo, Tizio lo nomina erede per un mezzo e gli assegna, in conto ere<strong>di</strong>tà, la<br />

casa dove abita;<br />

così pure fa con l’altro testamento, nominando erede Secondo per un mezzo, assegnandogli in conto ere<strong>di</strong>tà<br />

la casa dove abita;<br />

i due testamenti sono interamente scritti <strong>di</strong> pugno da Tizio, e regolarmente datati, ma solo quello <strong>di</strong> Primo<br />

reca la sottoscrizione;<br />

è intenzione <strong>di</strong> Primo <strong>di</strong> non recare danno a Secondo e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> accettare la quota <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà devoluta per<br />

testamento, rinunziando alla chiamata <strong>di</strong> legge;<br />

il notaio RR <strong>di</strong>a a Primo e Secondo i consigli del caso.<br />

3) Il sistema della quota mobile e la rinunzia all’ere<strong>di</strong>tà<br />

Tizio, vedovo e senza ascendenti, morendo, così <strong>di</strong>spone per testamento:<br />

lascio la quota <strong>di</strong> legittima ai miei figli Primo e Secondo; la <strong>di</strong>sponibile andrà al mio amico Caio;<br />

si recano dal notaio Primo, Secondo e Caio, manifestandogli l’intenzione:<br />

Primo (senza figli) <strong>di</strong> rinunziare all’ere<strong>di</strong>tà, e Caio e Secondo <strong>di</strong> vendere l’unico cespite ere<strong>di</strong>tario, un<br />

appartamento in Velletri, a Quintilio;<br />

in<strong>di</strong>chi il notaio per che quote spetta il ricavato della ven<strong>di</strong>ta a Caio e Secondo.<br />

4) Irretrattabilità della rinunzia al legato<br />

Tizio, senza legittimari, muore il 15 maggio 2008, dopo aver nominato erede il cugino Caio;<br />

l’ere<strong>di</strong>tà consisteva in una palazzina in Latina, in cattivo stato; due degli appartamenti <strong>di</strong> Latina venivano<br />

legati a Sempronio;<br />

Caio e Sempronio, non volendo preoccupazioni, rinunziano a quanto lasciato da Tizio con atto RR del 10<br />

giugno 2008;<br />

successivamente però, il 20 luglio 2008, si recano insieme all’impren<strong>di</strong>tore Mevio dal notaio RR, per<br />

trasferire al medesimo, congiuntamente, la palazzina in Latina, precisando Caio che intende che anche<br />

Sempronio benefici del ricavato della ven<strong>di</strong>ta, se possibile.<br />

C) Esercitazione a casa<br />

Mevio, titolare <strong>di</strong> un considerevole patrimonio, che comprende solo la lingua tedesca, si reca, unitamente<br />

all'amico Franz, dal notaio Fiorenzo Fiorentini <strong>di</strong> Firenze, nel suo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> via Renai 23, e gli illustra quanto<br />

segue:<br />

è sposato con Mevia, dalla quale ha avuto tre figli chiamati Primo, Secondo e Terza;<br />

inoltre ha avuto, da una relazione extraconiugale con Tizia, due figli <strong>di</strong> nome Quarta e Quinta;<br />

a Mevia intende attribuire a sod<strong>di</strong>sfazione <strong>dei</strong> suoi <strong>di</strong>ritti, l'usufrutto <strong>dei</strong> suoi beni immobili in Firenze, tra i<br />

quali la casa coniugale;<br />

a Primo, interdetto, intende lasciare la legittima con l'obbligo <strong>di</strong> conservare e restituire i beni lasciati a chi lo<br />

assisterà;<br />

alla figlia Terza, oltre a quanto le spetta, intende lasciare l'usufrutto della tenuta agricola in agro <strong>di</strong> Velletri <strong>di</strong><br />

cui lui medesimo è nudo proprietario;<br />

al figlio Secondo, noto scultore, vuole lasciare soltanto tutto il denaro contante, i titoli e le azioni;<br />

inoltre desidera fondare un museo <strong>di</strong> arte moderna, dotandolo inizialmente <strong>di</strong> almeno <strong>di</strong>eci sculture <strong>di</strong><br />

Secondo (delle quali una raffigurante lui medesimo) e <strong>di</strong> altre venti sculture <strong>di</strong> giovani artisti italiani, nonchè<br />

<strong>di</strong> uno <strong>dei</strong> suoi palazzi in Milano, ove avrà sede, e <strong>di</strong> un capitale sufficiente per il suo mantenimento; tutti i<br />

costi relativi faranno carico all'ere<strong>di</strong>tà;<br />

intende beneficiare Quarta e Quinta, tuttora minorenni, con due ren<strong>di</strong>te vitalizie sufficienti per farle vivere<br />

decorosamente, e con la propria tenuta agricola in Maremma; desidera evitare che la madre <strong>di</strong> Quarta e<br />

Quinta, pessima amministratrice, possa gestire la tenuta, che dovrà invece essere amministrata dall'attuale<br />

amministratore Caio, uomo <strong>di</strong> provata esperienza e <strong>di</strong> sua completa fiducia.<br />

il can<strong>di</strong>dato, adeguando la volontà del testatore a norme <strong>di</strong> legge, re<strong>di</strong>ga il testamento pubblico <strong>di</strong> Mevio,<br />

tenendo presente che il notaio non conosce la lingua tedesca, e che il testatore gra<strong>di</strong>rebbe che Franz,<br />

bilingue citta<strong>di</strong>no tedesco, fungesse da interprete;<br />

tratti in parte teorica delle norme e degli istituti che interessano i minori e gli incapaci nell'ambito della<br />

materia successoria.<br />

D) Correzione 1° esercitazione a casa<br />

E) Schema verbale deposito testamento olografo


IV LEZIONE (22.1.2013)<br />

La devoluzione dell’ere<strong>di</strong>tà e del legato. Rappresentazione. Sostituzione or<strong>di</strong>naria e sostituzione<br />

fedecommissaria. Accrescimento (presupposti <strong>di</strong> applicazione, natura giuri<strong>di</strong>ca, effetti e rapporti <strong>di</strong> tali<br />

istituti).<br />

PARTE TEORICA<br />

RAPPRESENTAZIONE (artt. 467-469 c.c.) La rappresentazione funziona per legge e si applica nella<br />

successione sia testamentaria, sia legittima (il rappresentante è comunque un successore legittimo),<br />

nell'istituzione universale o particolare. Vi sono varie tesi sulla sua natura giuri<strong>di</strong>ca (finzione legislativa:<br />

Santoro Passarelli; conversione legale della mancata vocazione del rappresentato in quella nuova del<br />

rappresentante: Nicolò; vocazione in<strong>di</strong>retta per sostituzione legale: Coviello; surrogazione legale del<br />

rappresentante: Bianca; vocazione per relationem: Cariota Ferrara, Grosso-Burdese; vocazione <strong>di</strong>retta e<br />

delazione in<strong>di</strong>retta: Capozzi; Cicu; Cass. 11.4.1975 n. 1366).<br />

A) Presupposti oggettivi (art. 467 c.c.) Premorienza (in questo caso la delazione è <strong>di</strong>retta ed imme<strong>di</strong>ata),<br />

morte presunta, commorienza, incapacità (artt. 596-599 c.c.), decadenza (artt. 481 e 487 c.c.), prescrizione,<br />

rinuncia, <strong>di</strong>seredazione, indegnità e assenza del primo chiamato.<br />

B) Presupposti soggettivi (art. 468 c.c.) Sul punto hanno interferito la riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia del 1975 e<br />

numerose pronunce della Corte Costituzionale; la parificazione della filiazione naturale a quella legittima; il<br />

riconoscimento della parentela fra naturali. 1a) de cuius; 2a) rappresentato (linea retta e linea collaterale):<br />

figlio del de cuius (legittimo, legittimato, naturale, questi già dalla Corte Cost. 1969/79, nonché per l’art. 258<br />

c.c., o adottivo) o collaterale del de cuius: fratello o sorella germani/unilaterali. Questioni: 1) solo legittimi<br />

(Perego; Cicu) o anche naturali (Carraro; Bianca; Corte cost. n. 55/1979 e n. 184/1990; Corte cost.<br />

7.11.1994 n. 377): il rapporto <strong>di</strong> parentela deve esistere fra de cuius e rappresentato e fra rappresentato e<br />

rappresentante (cfr. art. 258 c.c. ed effetti del riconoscimento); 2) secondo alcuni (Azzariti; Giannattasio;<br />

Piras; De Marchi; Capozzi; Cass. 6.10.1976 n. 3300; Trib. Messina 5.10.1993) solo entro il 2° grado, cioè<br />

fratelli e sorelle; secondo altri (Bianca; Burdese; Ferri; Talamanca; Gangi; Moscati; App. Milano 24.11.1992)<br />

anche oltre quel grado, comprendendovi pure i loro <strong>di</strong>scendenti; 3a) rappresentante (<strong>di</strong>scendenti legittimi,<br />

adottivi, naturali del rappresentato nati o concepiti: art. 462 c.c.; Trib. Bari 21.10. 1980), si guarda il momento<br />

dell'apertura della successione; è escluso il non concepito (Trib. Bari 21.10.1960); è escluso il non<br />

riconosciuto. Si succede per stirpi e non per capi. Secondo la giurisprudenza il <strong>di</strong>scendente del <strong>di</strong>seredato<br />

può succedere per rappresentazione (Cass. 14.10.1975 n. 3138; Cass. 23.11. 1982 n. 6339; contra<br />

Trabucchi; Grosso-Burdese). Regole <strong>di</strong>verse per i vari tipi <strong>di</strong> adozione; sono esclusi dai rappresentati i figli<br />

irriconoscibili; la <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> paternità o maternità ha effetti retroattivi (Cass. 7.4.1990 n.<br />

2923). La rappresentazione ha luogo all'infinito (art. 469 c.c.: Ferri; Ivrea; Terzi). L'art. 468 c.c. è tassativo<br />

(Corte cost. 1976/83). La rappresentazione non opera: a) a favore <strong>dei</strong> figli <strong>di</strong> altri collaterali (cugini del de<br />

cuius: Cass. 6.10.1976 n. 3300; Corte cost. 14.4.1976 n. 83); b) per il coniuge (Cass. 30.5.1990 n. 5077); c)<br />

per figlio <strong>di</strong> primo letto del coniuge premorto (Cass. 29.3.1994 n. 3051); c) sono esclusi i <strong>di</strong>scendenti del<br />

nipote ex filio (cass. 28.10.2009 n. 22840).<br />

Effetti (art. 467 c.c.) 1) il rappresentante subentra "nel luogo e nel grado" del rappresentato, per cui si attua<br />

la successione <strong>di</strong>retta dal rappresentante al de cuius iure proprio (i rappresentanti potrebbero anche aver<br />

rinunciato alla successione del rappresentato o essere stati, nei suoi confronti, indegni o incapaci <strong>di</strong><br />

succedere: art. 468, 2 comma c.c.; il <strong>di</strong>ritto tributario si <strong>di</strong>scosta dalla legge civile: Cass. 26.7.1994 n. 6955);<br />

2) le regole, per la capacità <strong>dei</strong> subentrati, si valutano nei confronti del de cuius e non del rappresentato; 3)<br />

ai sensi dell'art. 740 c.c., il rappresentante deve conferire, ai fini della collazione, le donazioni fatte dal<br />

defunto al suo ascendente, ma non quelle ricevute <strong>di</strong>rettamente (Ferri; Grosso-Burdese; Cass. 9.11.1971 n.<br />

3163; contra Cariota Ferrara); 4) la rappresentazione vale anche in caso <strong>di</strong> unicità <strong>di</strong> stirpe; 5) la <strong>di</strong>visione si<br />

fa per stirpi (doppia <strong>di</strong>visione: Cass. 29.10.1992 n. 11762; ammessa deroga con il consenso <strong>di</strong> tutti i<br />

con<strong>di</strong>videnti: Cass. 7.9.1977 n. 3894).<br />

Ambito <strong>di</strong> applicazione Come detto, la rappresentazione si applica sia alla successione legittima, sia a quella<br />

testamentaria, ma in quest'ultima: a) può essere stata prevista la sostituzione (art. 688 c.c.); b) se il<br />

chiamato, che non può o non vuole accettare, è un legittimario, sulla sostituzione prevale la<br />

rappresentazione a favore <strong>dei</strong> “<strong>di</strong>scendenti <strong>dei</strong> figli legittimi e naturali o adottivi” (art. 536, 3 comma c.c.:<br />

rappresentazione c.d. impropria: cfr. sul punto Mengoni); c) art. 467, 2 comma c.c.: non si applica se trattasi<br />

<strong>di</strong> legato <strong>di</strong> usufrutto o altro <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> natura personale <strong>di</strong>sposto dal testatore a favore del rappresentato (art.<br />

467 c.c.: si presume che il testatore abbia voluto beneficiare esclusivamente il rappresentato e non altri),<br />

oppure <strong>di</strong> un legato ex lege (art. 580 c.c.: assegno vitalizio figli irriconoscibili; o perio<strong>di</strong>co: assegno a carico<br />

dell'ere<strong>di</strong>tà per il coniuge <strong>di</strong>vorziato in stato <strong>di</strong> bisogno); d) non si applica se il testatore ha espressamente<br />

escluso l'operatività della rappresentazione, anche senza ricorrere alla sostituzione (Ferri). La <strong>di</strong>sposizione,


quin<strong>di</strong>, avrebbe carattere personale (attenzione: equivale a <strong>di</strong>seredazione se concerne un determinato<br />

rappresentato).<br />

Rapporti con figure affini 1) la rappresentazione non prevale sull'art. 479 c.c. (Ferri, fa salvo il limite della<br />

legittima riservata per rappresentazione ai <strong>di</strong>scendenti del defunto, ex art. 536 c.c.; contra Bianca); sono<br />

<strong>di</strong>versi i presupposti; capacità e indegnità si valutano rispetto al trasmittente, non al de cuius; 2)<br />

accrescimento: la rappresentazione prevale sull'accrescimento, non sulla sostituzione (se questa non<br />

pregiu<strong>di</strong>ca i <strong>di</strong>ritti che i <strong>di</strong>scendenti del figlio hanno sulla quota <strong>di</strong> legittima spettante al loro ascendente (art.<br />

566, 4 comma c.c.).<br />

ACCRESCIMENTO (artt. 674-678 c.c.) Fondamento dell'accrescimento in materia successoria: a) tesi<br />

soggettiva (Gazzara; Robbe; Azzariti Martinez) l'accrescimento si giustifica sulla presumibile volontà del<br />

testatore (che infatti lo può escludere) - secondo questa tesi il testatore può prevedere l'accrescimento (c.d.<br />

volontario) anche oltre i limiti legali (per quote <strong>di</strong>seguali: l'art. 674 c.c. sarebbe una norma <strong>di</strong>spositiva o<br />

integrativa: Gazzara; Robbe; Gangi); b) tesi oggettiva (Patti, Bigliazzi Geri, Barbero, Giannattasio) è un<br />

effetto ex lege (espansione della quota) scelto dal legislatore (secondo l’art. 647 c.c. l’accrescimento “ha<br />

luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto”: la conseguenza <strong>di</strong> questa automaticità fa sì che la rinuncia <strong>di</strong>venti irrevocabile) e fondato<br />

sulla chiamata solidale (opera <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e cede alla rappresentazione): la legge, cioè, privilegia i successori<br />

testamentari, rispetto agli ere<strong>di</strong> legittimi, e i collegatari rispetto agli ere<strong>di</strong>. Secondo questa tesi (e la<br />

giurisprudenza: Cass. 24.2.1976 n. 604) il testatore non può andare oltre i limiti legali (si nega<br />

l'accrescimento volontario per quote <strong>di</strong>seguali, mancando la chiamata solidale: si tratterebbe <strong>di</strong> una<br />

sostituzione reciproca e gli effetti sarebbero ben <strong>di</strong>versi). Presupposti: a) coniuctio re et verbis (più ere<strong>di</strong><br />

istituiti con uno stesso testamento nello stesso oggetto: Azzariti Martinez; Gangi, Palazzo e Caramazza; i<br />

testamenti potrebbero essere anche due, purchè non incompatibili - se più chiamati in quote uguali con<br />

testamenti <strong>di</strong>versi non si verifica l’accrescimento, perché si presume volontà contraria del de cuius: Gangi)<br />

nell'universalità <strong>dei</strong> beni senza determinazione <strong>di</strong> parti o in parti uguali, anche se determinate) b) mancato<br />

acquisto da parte <strong>di</strong> un coerede: nell'accrescimento si va oltre l'indegnità, la premorienza e la rinuncia,<br />

comprendendosi ogni causa impe<strong>di</strong>tiva dell'accettazione (Gazzara); c) inoperatività dell'art. 479 c. c., della<br />

rappresentazione o della sostituzione. L’accrescimento, in astratto, può riguardare sia una quota non ancora<br />

acquistata (accrescimento proprio), sia una quota già acquistata (accrescimento improprio: vis espansiva<br />

della proprietà). Ambito <strong>di</strong> applicazione A) Successione testamentaria: ai sensi dell’art. 523 c.c.<br />

l'accrescimento fra coere<strong>di</strong> richiede la chiamata congiuntiva (stesso testamento, nell'universalità <strong>dei</strong> beni, o<br />

nella stessa quota senza determinazioni <strong>di</strong> parti o in parti uguali); per i legati l'accrescimento ha luogo<br />

quando il bene sia legato a più collegatari senza determinazione <strong>di</strong> parti o in parti uguali (anche con<br />

testamenti <strong>di</strong>versi); B) Successione legittima: l’art. 522 c.c. (salva la rappresentazione) fa riferimento alla<br />

sola rinuncia (l’art. 522 c.c. è un’eccezione all'art. 521 c.c. che stabilisce la retroattività della rinuncia con la<br />

conseguenza che il rinunciante si considera come mai chiamato): all’apertura della successione,<br />

escludendosi la premorienza, l'accrescimento ha luogo fra chiamati <strong>di</strong> pari grado (gli altri chiamati e il<br />

rinunciante devono essere nello stesso grado (membri dello stesso gruppo, ad esempio figli o fratelli), come<br />

ad esempio nell’art. 581 c.c.: non si ha accrescimento, invece, della quota del coniuge rinunciante a favore<br />

<strong>dei</strong> figli, concorrenti sì, ma in quote <strong>di</strong>verse (App. Perugia 22.6.1987: la quota uxoria, in caso <strong>di</strong> rinuncia,<br />

aumenta la quota <strong>di</strong>sponibile che va devoluta all'erede universale). Nella successione legittima, infatti,<br />

l’accrescimento si spiega come applicazione del principio dell'or<strong>di</strong>ne delle categorie <strong>dei</strong> successibili, per cui<br />

una categoria prevale sull'altra: alcuni lo ammettono (Bianca; Messineo; Robbe; Gangi; Ferrari), per altri non<br />

si tratterebbe <strong>di</strong> accrescimento in senso tecnico, ma <strong>di</strong> mero incremento della quota (Gazzara; Mengoni;<br />

Carraro; Scognamiglio: tesi soggettiva dell'accrescimento fondata sulla presunta volontà del de cuius che<br />

nella successione legittima non c'è). La rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> un coerede opera imme<strong>di</strong>atamente<br />

l'accrescimento (se gli altri hanno già accettato), con conseguente irrevocabilità della rinuncia, ex art. 525<br />

c.c. C) Successione necessaria: la maggioranza della dottrina la esclude: con la rinuncia all'azione <strong>di</strong><br />

riduzione (se legittimario preterito) o all'ere<strong>di</strong>tà (se legittimario leso) il legittimario perde questa qualificazione<br />

ex tunc e dunque non c'è quota vacante (Palazzo; Mengoni; Capozzi), né la quota che spetta ai soggetti<br />

legittimari non rinunciatari si accresce della quota del rinunziante. Quin<strong>di</strong>, il legittimario rinunziante non è<br />

computato nel calcolo della legittima: Cass. 9.3.1987 n. 2434. In tal caso, l’art. 521 c.c. funziona pienamente,<br />

ossia la rinuncia elimina retroattivamente il chiamato (come se non fosse mai esistito).<br />

Regole: 1) non deve risultare prevista dal testatore una sostituzione (art. 688 c.c.); 2) non deve essere<br />

applicabile la rappresentazione (art. 674 c.c.); 3) non deve risultare una volontà (espressa, non si presume)<br />

del testatore contraria all'accrescimento, anche a prescindere dalla sostituzione (l’art. 674 c.c. non è<br />

inderogabile: Terzi, Gangi; in tal modo, la vocazione da solidale <strong>di</strong>venterebbe parziaria: Cicu); 4) se risulta la<br />

volontà del testatore <strong>di</strong> attribuire la quota vacante ai coere<strong>di</strong> (al <strong>di</strong> là <strong>dei</strong> requisiti legali dell'accrescimento) ha<br />

valore <strong>di</strong> una sostituzione reciproca.<br />

Effetti L'accrescimento opera <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (art. 676 c.c.: effetto della chiamata in universum ius: Cicu):<br />

maggiorazione proporzionale nel quantum spettante agli altri aventi <strong>di</strong>ritto (coere<strong>di</strong> che hanno già accettato)<br />

e ciò avviene a) art. 676 c.c.: acquisto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (automatico, senza bisogno <strong>di</strong> ulteriore accettazione); b)<br />

retroattivamente all'apertura della successione; c) irrinunciabilità: la parte accresciuta è tutt'uno con l'ere<strong>di</strong>tà


già conseguita alla quale si può rinunciare solo in toto e non pro parte (Bianca; Patti; Bigliazzi Geri); d)<br />

passaggio <strong>di</strong> oneri <strong>di</strong> natura non personale (anche ultra vires, se non c'è beneficio <strong>di</strong> inventario), ma la<br />

norma è derogabile.<br />

Ven<strong>di</strong>ta della coere<strong>di</strong>tà Se il coerede o il collegatario hanno alienato a terzi la quota <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà o il bene<br />

oggetto del legato, una successiva attivazione dell'accrescimento, data la sua automaticità, opera a favore<br />

dell'acquirente, salva <strong>di</strong>versa volontà delle parti (che intendono limitare la cessione al <strong>di</strong>ritto esistente nel<br />

momento della cessione, escludendo l'accrescimento: Patti; Pugliatti; Azzariti Martinez; contra Palazzo,<br />

Scognamiglio; Terzi). Accrescimento fra collegatari (art. 675 c.c.) E’ ammesso, salvo contraria volontà del<br />

testatore o funzionamento della rappresentazione (sull’argomento: Pugliatti; Barassi; Scognamiglio; Gangi;<br />

Caramazza; App. Napoli 30.6.1978; Cass. 20.4.1994 n. 3746). Accrescimento nel legato <strong>di</strong> usufrutto<br />

congiuntivo L’art. 678 c.c. è una norma eccezionale, perché l’accrescimento opera anche quando la<br />

mancanza <strong>di</strong> un legatario avvenga “dopo” aver conseguito il possesso (acquisto) della cosa oggetto <strong>di</strong><br />

usufrutto: non si ammette la sua estensione per analogia. Inoperatività dell’accrescimento (art. 677 c.c.): la<br />

quota vacante si devolve agli ere<strong>di</strong> legittimi, la porzione del legatario, invece, in mancanza <strong>di</strong> accrescimento,<br />

sostituzione o rappresentazione, si estingue a profitto dell'onerato (art. 662 c.c.).<br />

Sostituzione or<strong>di</strong>naria (artt. 688-691 c.c.) Il suo ambito <strong>di</strong> applicazione è successione testamentaria ed<br />

evita la successione legittima. Si ammette (Bianca; Eula) che il testatore <strong>di</strong>sponga una sostituzione anche<br />

nei confronti <strong>di</strong> un chiamato ex lege che non possa o non voglia accettare l'ere<strong>di</strong>tà (contra Gangi; Messineo,<br />

secondo cui la sostituzione si fonda esclusivamente sulla primaria istituzione testamentaria; nel caso <strong>di</strong><br />

erede ex lege non si tratterebbe <strong>di</strong> sostituzione, ma <strong>di</strong> chiamata sottoposta a con<strong>di</strong>zione sospensiva che il<br />

chiamato ex lege non succeda). Nozione e natura giuri<strong>di</strong>ca: doppia vocazione, ma unicità dell'istituzione,<br />

vocazione ere<strong>di</strong>taria <strong>di</strong> secondo grado subor<strong>di</strong>nata alla mancata accettazione del primo chiamato: teoria <strong>di</strong><br />

maggioranza (Luminoso; Gangi; Ferrari; Talamanca; Caramazza) della vocazione sospensivamente<br />

con<strong>di</strong>zionata (tesi minoritaria della vocazione in<strong>di</strong>retta - Cicu - come nella rappresentazione o<br />

nell'accrescimento: ma qui la vocazione è <strong>di</strong>retta; Criscuoli la definisce <strong>di</strong>sposizione ad alternatività<br />

soggettiva or<strong>di</strong>nata; altre tesi: istituzione soggetta a con<strong>di</strong>cio iuris: Coviello; Cariota Ferrara; Barbero;<br />

vocazione imme<strong>di</strong>ata con delazione successiva: Cariota Ferrara).<br />

E’ possibile per l'ere<strong>di</strong>tà o per il legato (art. 691 c.c.), nonché per il modus. Sostituzioni c.d. consecutive (ma<br />

la vocazione resta unica); ammissibilità <strong>di</strong> sostituzione semplice o plurima (ad A si sostituisce una pluralità:<br />

B,C,D - il lascito si <strong>di</strong>viderà in parti uguali salva <strong>di</strong>versa volontà del de cuius; se la chiamata è parziaria le<br />

quote <strong>dei</strong> sostituiti rinuncianti si devolvono per legge, perché non può operare l'accrescimento - oppure a più<br />

chiamati si sostituisce un solo chiamato - ma ci sarà sostituzione solo se tutti i primi chiamati non succedono<br />

perché, altrimenti, data l'istituzione congiuntiva, prevale l'accrescimento; se è parziaria la sostituzione<br />

funziona anche con la vacanza <strong>di</strong> una sola quota e il sostituito concorrerà con gli altri istituiti) unilaterale o<br />

reciproca (ossia fra più designati in via primaria: art. 689 c.c.); ammessa, nonostante la non identità<br />

dell'oggetto, la sostituzione parziale (una quota dell'intera ere<strong>di</strong>tà; per la restante quota vacante si aprirà la<br />

successione legittima, rappresentazione o accrescimento: Talamanca; Criscuoli); mentre non è ammessa la<br />

sostituzione mutativa o accrescitiva (mutamento <strong>di</strong> oggetto o accrescimento del medesimo rispetto alla<br />

chiamata originaria; invece può essere inferiore).<br />

Presupposti Impossibilità <strong>di</strong> accettare o mancanza della volontà <strong>di</strong> accettare (premorienza, assenza,<br />

indegnità, invali<strong>di</strong>tà della prima istituzione, rinuncia, decadenza, ecc.). Art. 688 c.c.: se il testatore ha<br />

previsto espressamente una causa, ad esempio la premorienza, si presume iuris tantum che debba<br />

ricomprendersi anche la causa impe<strong>di</strong>tiva non espressa. La sostituzione opera anche in caso <strong>di</strong> risoluzione<br />

per inadempimento dell'onere apposto alla <strong>di</strong>sposizione a favore del primo istituito (Cass. 10.11.1976 n.<br />

4145; Cass. 19.11.1993 n. 11430).<br />

Effetti Si evita l'accrescimento e la rappresentazione (salvo che il chiamato sia un legittimario, ex art. 467, 2<br />

comma c.c. e art. 536, 3 comma c.c.: si afferma che la sostituzione ha valore nei soli limiti della <strong>di</strong>sponibile:<br />

Ferri e Ferrari); art. 690 c.c., salva la natura strettamente personale o la <strong>di</strong>versa volontà del de cuius,<br />

ricadono sul sostituito obblighi, legati e modus posti a carico del primo istituito, ma non la con<strong>di</strong>zione perché<br />

non è un obbligo in senso tecnico (Gangi; Talamanca; contra Azzariti). I termini <strong>di</strong> prescrizione decorrono<br />

dall'apertura della successione (ma sui termini <strong>di</strong> accettazione per i chiamati ulteriori: Cass. 16.8.1993 n.<br />

8737, a proposito dell’art. 480, 3 comma c.c.); inoltre, possibile applicazione dell’art. 481 c.c.<br />

Sostituzione nel legato (art. 691 c.c.) Stessa <strong>di</strong>sciplina dell'erede; se la prima chiamata prevedeva un<br />

prelegato - e nulla <strong>di</strong>spone la sostituzione - si presume che questo debba risolversi.<br />

Rapporti con figure affini 1) art. 479 c.c.: per la dottrina dominante questa norma prevale sulla sostituzione<br />

(per Gangi prevarrebbe la sostituzione, perché si fonda sulla volontà testamentaria); si fa salva la volontà del<br />

testatore che desidera l'accettazione personale del chiamato combinata alla sostituzione, evitando l’art. 479<br />

c.c. (Talamanca); 2) la sostituzione prevale sull'accrescimento, che va <strong>di</strong>stinto dalla sostituzione reciproca;<br />

3) prevalenza della sostituzione sulla rappresentazione (senz'altro se rappresentato è un fratello, ma se è un<br />

figlio prevale solo se non pregiu<strong>di</strong>ca i <strong>di</strong>ritti che i <strong>di</strong>scendenti del figlio/rappresentato hanno sulla quota <strong>di</strong><br />

legittima spettante al loro ascendente (art. 536, 4 comma c.c.) e la sostituzione opererà solo sulla<br />

<strong>di</strong>sponibile.


Sostituzione fedecommissaria (artt. 692-697 c.c.) Caratteristiche a) doppia vocazione - una successiva<br />

all'altra - per il medesimo oggetto o parte <strong>di</strong> esso (<strong>di</strong>stinzione della sostituzione fedecommissaria dalla<br />

fiducia testamentaria - art. 627 c.c. - in cui risulta un unico destinatario); b) la seconda chiamata ha effetto<br />

con la morte del primo chiamato; c) conseguente obbligo per il primo chiamato <strong>di</strong> conservare e restituire al<br />

secondo istituito: in tal modo, si lede la libertà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione del primo chiamato, sia inter vivos che mortis<br />

causa (principio <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico); il sostituito succede mortis causa al testatore (art. 696 c.c.). La doppia<br />

chiamata successiva può avere anche titolo <strong>di</strong>verso (l'uno erede e l'altro legato: Talamanca, Capozzi;<br />

Azzariti; per Gangi l'una è istituzione ere<strong>di</strong>taria e l'altra legato a termine iniziale coincidente con la morte<br />

dell'istituito), non si avrebbe, ad esempio, nell’ipotesi <strong>di</strong> lasciti <strong>di</strong> usufrutto e nuda proprietà dello stesso bene<br />

(Cass. 7.10.1974 n. 2632). In realtà, conservazione e restituzione non sono obblighi, ma risultati dell'efficacia<br />

retroattiva del lascito alla morte del primo istituito (Talamanca). Il secondo istituito subentra automaticamente<br />

alla morte del primo e dunque è avente causa del de cuius (se c'è l'obbligo <strong>di</strong> dare i beni ad un terzo, prima<br />

della morte dell'istituito, è un termine efficace per il legato, ma invalido per l'ere<strong>di</strong>tà). Il fondamento, oltre che<br />

la libera <strong>di</strong>sponibilità <strong>dei</strong> beni e la libertà testamentaria, risulterebbe altresì la libera circolazione <strong>dei</strong> beni.<br />

Casi esclusi dalla sostituzione fedecommissaria: a) <strong>di</strong>vieti relativi <strong>di</strong> alienazione (non opponibile a terzi: art.<br />

1379 c.c.); b) usufrutto e proprietà: sono attribuiti ai chiamati in modo simultaneo e non successivo <strong>di</strong>ritti<br />

<strong>di</strong>versi (Azzariti; Cass. 21.1.1985 n. 207; Trib. Viterbo 4.6.1985): la consolidazione dell'usufrutto alla nuda<br />

proprietà non è un effetto della successione, ma della vis espansiva della proprietà (Capozzi); c) clausola si<br />

sine liberis decesserit: valutazione caso per caso della volontà del testatore (Cass. 19.1.1985 n. 190; Cass.<br />

27.11. 1990 n. 11428); d) con<strong>di</strong>zione risolutiva.<br />

Fedecommesso assistenziale (art. 692 c.c.) Avrebbe una ratio assistenziale; l'istituito sarebbe titolare <strong>di</strong><br />

una proprietà temporaneamente in<strong>di</strong>sponibile (non ne può liberamente <strong>di</strong>sporre: Piras; Messineo; Gangi); <strong>di</strong><br />

una proprietà risolubile (Pelosi; Amato-Marinaro, ma oltre al tempo occorre la sopravvivenza del sostituto<br />

all'istituito); o un titolare fiduciario dell'ere<strong>di</strong>tà (Ambrosini, ma l'ere<strong>di</strong>tà si devolve automaticamente, quin<strong>di</strong><br />

non si può accostare all’art. 627 c.c.); simile all'usufruttuario (Butera); istituzione sottoposta alla con<strong>di</strong>zione<br />

risolutiva con la precisazione che essa non ha effetto retroattivo (Talamanca). Istituiti (coniuge e figli, esclusi<br />

i fratelli), sostituiti (per relationem dalla legge - tesi restrittiva - o anche dalla volontà del testatore - tesi<br />

estensiva; persone - anche il tutore - o enti pubblici e privati), incapace (interdetto, minore che sarà<br />

interdetto alla maggiore età, revoca dell'inter<strong>di</strong>zione), cura (in senso materiale ed oggettivo).<br />

Legati (art. 697 c.c.) Stesse regole (da ricordare che per i legati valgono i termini iniziale e finale: ma non è<br />

consentito un termine iniziale coincidente con la morte del primo chiamato, erede o legatario, perché<br />

equivale a sostituzione fedecommissaria: ci sarebbe frode alla legge, invece, quando il termine coincide con<br />

la morte “presumibile” del primo chiamato). Se il legatario deve restituire al sostituito il tantundem <strong>di</strong> un<br />

lascito, avente ad oggetto beni fungibili o il valore del bene ricevuto, non si tratta <strong>di</strong> sostituzione<br />

fedecommissaria, perché manca l'obbligo <strong>di</strong> conservare e il bene non è il medesimo (Talamanca); è una<br />

sostituzione fedecommissaria, invece, se A è istituito a titolo <strong>di</strong> erede e deve conservare per restituire a B a<br />

titolo <strong>di</strong> legato.<br />

Fedecommesso de residuo Si restituisce al sostituito solo ciò che resta alla morte del primo istituito: manca<br />

l'obbligo <strong>di</strong> conservare; l'istituito può godere e <strong>di</strong>sporre inter vivos <strong>dei</strong> beni ricevuti, ma gli è vietato <strong>di</strong>sporne<br />

per testamento. Sono figure eterogenee: a volte si prevede anche per ciò <strong>di</strong> cui è proprietario personalmente<br />

il primo chiamato (caso <strong>di</strong> coniugi senza figli), affinché il patrimonio segua solo una <strong>di</strong>rezione familiare. Sotto<br />

il cod. civ. 1865 la figura si reputava valida. Oggi la sua nullità, oltre che per estensione della nullità della<br />

sostituzione fedecommissaria in ogni caso (art. 692 c.c.; Benedetti, Giannattasio), <strong>di</strong>scenderebbe anche<br />

dall'art. 632, 1 comma c.c. (libero arbitrio dell'onerato la determinazione dell'oggetto o quantità del legato:<br />

ammesso che sia un legato, come rileva Talamanca), nonché dall’art. 458 c.c. (obbligo assunto dall'istituito<br />

verso il testatore <strong>di</strong> restituire il residuo: Bernar<strong>di</strong>; Cass. 22.2.1980 n. 1285). Non è ammessa la sanatoria del<br />

fedecommesso de residuo, perché contrario all’or<strong>di</strong>ne pubblico (Cass. 5.12.1974 n. 4005).<br />

Usufrutto successivo (art. 698 c.c.: usufrutto, ren<strong>di</strong>ta o annualità a più persone successivamente) il legato ha<br />

valore solo per coloro che, alla morte del testatore, si trovano primi chiamati a goderne (non potrebbero<br />

comunque essere trasferiti al secondo) (l'usufrutto congiuntivo con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> reciproco accrescimento, invece,<br />

è valido, ex art. 678 c.c.); vali<strong>di</strong>tà nei casi previsti dall’art. 699 c.c. La fattispecie è <strong>di</strong>versa dalla sostituzione<br />

fedecommissaria perché manca l'obbligo <strong>di</strong> conservare e restituire (il <strong>di</strong>ritto è legato alla vita del suo titolare),<br />

ma il fondamento è lo stesso (libera <strong>di</strong>sponibilità del bene): l’usufrutto successivo è <strong>di</strong>sposto alla morte <strong>dei</strong><br />

singoli chiamati; invece, in caso <strong>di</strong> legato, è possibile l'usufrutto a termine (iniziale e finale, ma che non<br />

coincida con la morte) per più persone (Talamanca; Ricca; Capozzi). Il <strong>di</strong>vieto è <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico (Cass.<br />

14.5.1962 n. 1024; Cass. 21.1.1985 n. 207), ma d’interpretazione restrittiva: è ammesso l’usufrutto<br />

congiuntivo con <strong>di</strong>ritto reciproco <strong>di</strong> accrescimento (Trib. Oristano 8.2.1999).<br />

Ammissibilità della conversione della sostituzione fedecommissaria in sostituzione or<strong>di</strong>naria sulla base della<br />

presunta volontà del testatore (art. 1424 c.c.; Trib. Vigevano 9.2.1982; Trib. Messina 5.10.1993): in caso <strong>di</strong><br />

premorienza, si salva la volontà del de cuius talchè, invece della successione legittima, si attua la<br />

successione del sostituito, guardando alla situazione nel momento dell'apertura della successione.


BIBLIOGRAFIA<br />

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Tatarano, voce Accrescimento, in Enc. giur. Treccani, I, Roma 1988; Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in<br />

Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 1153; Terzi, Accrescimento, in Successioni a causa <strong>di</strong> morte e<br />

donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 1177; Terzi, La rappresentazione, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno,<br />

I, Padova 1994, p. 161; Vettori, La rappresentazione, Napoli 1993.<br />

A) Esercitazione in classe<br />

PARTE PRATICA<br />

Tizio <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere sposato, separato e in attesa <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio e <strong>di</strong> avere un solo figlio naturale, Primo, ed<br />

una figlia adottiva, Seconda, la quale è premorta lasciando una sola figlia, Terza, interdetta.<br />

Vuole lasciare alla moglie Tizia una ren<strong>di</strong>ta annua rivalutabile in sostituzione <strong>di</strong> ogni altro <strong>di</strong>ritto successorio,<br />

in particolare del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> abitazione sulla casa a<strong>di</strong>bita a residenza familiare.<br />

A Terza ed a Primo vuole che vadano i suoi restanti beni, senza il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accrescimento, ed escludendo la<br />

facoltà <strong>di</strong> Terza <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare in beni immobili od in denaro la porzione spettante a Primo.<br />

Desidera affidare Terza all'istituto Alfa, al quale andranno i beni che spettano a quest’ultima, una volta che<br />

questa sarà morta;<br />

le quote degli ere<strong>di</strong>, che non vogliano o non possano accettare l'ere<strong>di</strong>tà, saranno devolute alla fondazione<br />

culturale Beta.<br />

Vuole lasciare all'Istituto Gamma la somma <strong>di</strong> euro 100.000, con l'onere <strong>di</strong> corrispondere, una generazione<br />

dopo l'altra, la ren<strong>di</strong>ta mensile <strong>di</strong> euro 2.000 ai suoi <strong>di</strong>scendenti, a cominciare dai nipoti. Il testatore desidera<br />

inoltre <strong>di</strong>sporre in or<strong>di</strong>ne alla eventuale sopravvenienza <strong>di</strong> figli, intendendosi riservare la facoltà <strong>di</strong> decidere<br />

se revocare o meno il testamento in tale circostanza.<br />

Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani con stu<strong>di</strong>o in Roma, re<strong>di</strong>ga un testamento conforme<br />

a legge.<br />

- Legato in sostituzione <strong>di</strong> legittima e <strong>di</strong>ritti spettanti al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, comma<br />

2, c.c.; ren<strong>di</strong>ta costituita me<strong>di</strong>ante legato;<br />

- Esclusione volontaria del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accrescimento;<br />

- Facoltà <strong>di</strong> commutazione e sua esclusione da parte del testatore;<br />

- Sostituzione or<strong>di</strong>naria e sostituzione fedecommissaria, fedecommesso assistenziale, sostituzione<br />

fedecommissaria de residuo;<br />

- Ren<strong>di</strong>ta perpetua semplice e <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> costituzione <strong>di</strong> ipoteca per testamento;<br />

- Revoca del testamento per sopravvenienza <strong>dei</strong> figli: suoi presupposti, tesi interpretative.<br />

B) Casi in classe<br />

1) Rappresentazione e sostituzione<br />

Con testamento olografo del 20 gennaio 2000 Tizio nominava erede universale il proprio figlio Primo,<br />

sostituendogli l’estraneo Caio;<br />

un mese dopo muore Primo, senza testamento, lasciando unico erede il figlio Primetto;<br />

dopo un altro mese muore Tizio;<br />

si recano dal notaio Caio e Primetto per vendere a Quintilio un bene facente parte dell’ere<strong>di</strong>tà: costituire i<br />

soggetti legittimati nell’atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

2) Accrescimento e sostituzione<br />

Tizio, morendo, istituisce ere<strong>di</strong>: ”i miei cugini Primo e Secondo; qualora non possano o vogliano accettare,<br />

sostituisco loro Terzo”.


Primo rinunzia all’ere<strong>di</strong>tà; si recano dal notaio RR Secondo e Terzo per vendere un bene facente parte<br />

dell’ere<strong>di</strong>tà; costituire nell’atto i soggetti legittimati.<br />

3) Sostituzione fedecommissaria e <strong>di</strong>ritti del sostituito<br />

Tizio, morendo, <strong>di</strong>spone una chiamata a titolo <strong>di</strong> erede universale nei confronti dell’unico figlio Caio,<br />

interdetto, sostituendogli il proprio fratello Sempronio, che ne avrà cura;<br />

Sempronio, in non floride con<strong>di</strong>zioni economiche, si reca dal notaio RR insieme a Mevio, per vendere a<br />

quest’ultimo o un appartamento in Latina, facente parte dell’ere<strong>di</strong>tà, ovvero anche tutta l’ere<strong>di</strong>tà, se<br />

possibile, in vista del momento in cui gli perverrà.<br />

4) Sulla rappresentazione<br />

Tizio, senza <strong>di</strong>scendenti ed ascendenti, <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler istituire ere<strong>di</strong> il fratello Sempronio ed i nipoti Caietto<br />

e Caietta, figli della defunta sorella Caia.<br />

Desidera, tuttavia, che, nel caso in cui Sempronio non voglia o non possa accettare la sua ere<strong>di</strong>tà, la sua<br />

quota non si trasmetta ai suoi <strong>di</strong>scendenti per <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rappresentazione.<br />

5) Attribuzione <strong>di</strong> nuda proprietà e usufrutto<br />

Tizio vuole lasciare tutti i suoi beni alla madre, e alla morte <strong>di</strong> lei vuole che vadano in proprietà alla società<br />

Alfa.<br />

6) Sostituzione fedecommissaria “de residuo”<br />

Tizio nomina erede Caio il quale potrà <strong>di</strong>sporre come vuole <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari, con il solo obbligo <strong>di</strong> restituire<br />

a Sempronio quanto resterà <strong>di</strong> essi al momento della sua morte.<br />

7) Sostituzione fedecommissaria assistenziale “de residuo”<br />

Tizio nomina erede universale l'unico figlio interdetto Caio con l'obbligo <strong>di</strong> restituire quei beni ere<strong>di</strong>tari <strong>di</strong> cui<br />

non avrà <strong>di</strong>sposto in vita, a quel determinato istituto religioso che avrà avuto cura <strong>di</strong> lui.<br />

C) Esercitazione a casa<br />

Tizio, proprietario <strong>di</strong> un considerevole patrimonio, si reca nello stu<strong>di</strong>o del notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma, e<br />

gli chiede <strong>di</strong> ricevere il suo testamento in forma pubblica, dopo avergli esposto che è vedovo, sordomuto, e<br />

che ha tre soli figli: Primo e Seconda, figli legittimi e Terzo, figlio naturale;<br />

è sua volontà <strong>di</strong> beneficiare, per quanto possibile, Seconda, in quanto Primo è affermato artista, molto<br />

abbiente, mentre è in lite con Terzo;<br />

intenderebbe:<br />

a) lasciare a Primo e Terzo solo il minimo <strong>di</strong> legge, nonchè la somma <strong>di</strong> Euro 100.000 in contanti;<br />

b) lasciare a Seconda tutto il resto;<br />

desidera però che Seconda si faccia carico dell'assistenza della zia Cornelia, anziana e molto malata; in<br />

particolare dovrebbe assisterla personalmente, tenendola presso <strong>di</strong> sè e non affidandola a case <strong>di</strong> cura o <strong>di</strong><br />

riposo;<br />

c) essere cremato;<br />

d) che con il ricavato della ven<strong>di</strong>ta <strong>dei</strong> suoi appartamenti in La<strong>di</strong>spoli vengano dette messe in suo suffragio,<br />

e venga pagato il nuovo altare della cattedrale del suo paese natale, opera da eseguirsi da parte del suo<br />

caro amico scultore, Quintiliano;<br />

e) che ove uno <strong>dei</strong> suoi figli intenda cedere od alienare in tutto o in parte alcuni degli immobili compresi nella<br />

successione, sia tenuto a preferire gli altri due; vuole inoltre che Terzo conceda a Primo prelazione in caso<br />

<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta della casa donatagli dalla madre Caia;<br />

f) lasciare a Primo i <strong>di</strong>ritti a lui eventualmente spettanti sull'ere<strong>di</strong>tà del padre naturale Catullo, deceduto nel<br />

1980 senza averlo riconosciuto nè beneficiato in alcun modo, e del quale solo recentemente è stato<br />

<strong>di</strong>chiarato giu<strong>di</strong>zialmente figlio naturale.<br />

Assunte le vesti del notaio Romolo Romani, il can<strong>di</strong>dato adegui la volontà del testatore alle inderogabili<br />

norme <strong>di</strong> legge ed in parte teorica tratti <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>dei</strong> legittimari, del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui all'art. 549 c.c. e della<br />

prelazione costituita per testamento.<br />

D) Correzione 2° esercitazione a casa


V LEZIONE (5.2.2013)<br />

Il testamento. Definizione, caratteri essenziali, contenuto patrimoniale/personale. Capacità testamentaria e<br />

capacità <strong>di</strong> ricevere per testamento. I vizi della volontà testamentaria (art. 624 c.c.) e il motivo illecito (art.<br />

626 c.c.). La certezza della volontà testamentaria (artt. 625 e 628 c.c.). Disposizioni a favore dell’anima o <strong>dei</strong><br />

poveri (artt. 629 e 630 c.c.). La personalità (artt. 631-632 c.c. e <strong>di</strong>sposizione per relationem). La <strong>di</strong>sposizione<br />

fiduciaria (art. 627 c.c.). Le forme del testamento. Conferma e volontaria esecuzione delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

testamentarie nulle (art. 590 c.c.).<br />

PARTE TEORICA<br />

Il testamento è il negozio con cui un soggetto <strong>di</strong>spone <strong>dei</strong> propri beni per i tempo in cui avrà cessato <strong>di</strong><br />

vivere, con cui cioè si regola post mortem la trasmissione ad altri soggetti del proprio patrimonio (Bigliazzi<br />

Geri, Criscuoli). Mentre nel primo comma dell'art. 587 c.c. si definisce il testamento in senso sostanziale, nel<br />

secondo comma si definisce il medesimo in senso formale (<strong>di</strong>sposizioni atipiche o personali) (Giampiccolo).<br />

Dall'art. 587, 1 comma c.c. si deducono i tre caratteri fondamentali del testamento: revocabilità, unilateralità<br />

e patrimonialità. Inoltre, dagli artt. 589 e 631 c.c. si deduce l’unipersonalità; dagli artt. 458 e 679 c.c. la<br />

spontaneità del volere; dagli artt. 601 e ss. c.c. la solennità della forma.<br />

ATTO MORTIS CAUSA Tipico ed unico (artt. 457 e 458 c.c.). Presupposto <strong>di</strong> efficacia è la morte del suo<br />

autore; la causa, intesa come funzione economico-sociale dell'atto, è quella <strong>di</strong> regolare post mortem degli<br />

interessi patrimoniali del testatore. Più specificatamente, il testamento è un atto a causa <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> ultima<br />

volontà: l'atto è perfetto al momento della redazione, ma <strong>di</strong>venta efficace solo con la morte del suo autore e<br />

rappresenta l'ultima volontà del de cuius (in quanto non revocato). Non sarebbero atti <strong>di</strong> ultima volontà, pur<br />

essendo a causa <strong>di</strong> morte, il mero atto giuri<strong>di</strong>co a causa <strong>di</strong> morte (ad esempio, gli artt. 285 e 286 c.c.), il<br />

negozio mortis causa liberale (patto successorio istitutivo: Giampiccolo). ATTO UNILATERALE Si perfeziona<br />

con la sola volontà del suo autore: artt. 587 e 458 c.c. ATTO UNIPERSONALE (deve contenere solo la<br />

volontà del testatore: artt. 458, 589, 635 c.c.). ATTO PATRIMONIALE, ma non <strong>di</strong> liberalità o a titolo gratuito,<br />

come tra<strong>di</strong>zionalmente si è inteso (manca la corrispettività e non sempre si risolve in un vantaggio per<br />

l'erede). ATTO NON RECETTIZIO (non ci sono destinatari, né è <strong>di</strong>retto alla conoscenza <strong>di</strong> altri); negli artt.<br />

603 e 609 c.c. il notaio o i testimoni non sono destinatari della <strong>di</strong>chiarazione, ma meri strumenti <strong>di</strong> una<br />

documentazione che concorrono a formare (Giampiccolo). ATTO REVOCABILE (ambulatoria est voluntas<br />

defuncti usque ad supremum exitum). ATTO PERSONALISSIMO (non è ammessa rappresentanza, né può<br />

essere stabilito il suo contenuto oggettivo/soggettivo da altri: artt. 631 e 632 c.c.). ATTO FORMALE E<br />

SOLENNE (non è ammesso il testamento orale, le forme testamentarie sono tutte scritte e tipiche).<br />

CONTENUTO TIPICO o patrimoniale (funzione “<strong>di</strong>spositiva”) (art. 587, 1 comma c.c.): secondo l'opinione<br />

dominante il contenuto patrimoniale si esaurirebbe nell’istituzione <strong>di</strong> uno o più ere<strong>di</strong> e <strong>di</strong> uno o più legatari<br />

(oppure soltanto legati). Disposizioni accessorie o complementari ad esse (Giampiccolo) tra le quali la<br />

nomina dell'esecutore testamentario (art. 700 c.c.), del curatore speciale per l'amministrazione <strong>dei</strong> beni<br />

lasciati al minore (art. 356 c.c.), del terzo arbitratore per la scelta del legatario o dell'oggetto o quantità del<br />

legato (artt. 631 e 632 c.c.), del terzo incaricato <strong>di</strong> formare il progetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione fra coere<strong>di</strong> (art. 733 c.c.); la<br />

<strong>di</strong>sposizione con cui si impe<strong>di</strong>sce l'accrescimento fra coere<strong>di</strong> o collegatari (artt. 674 e 675 c.c.), la <strong>di</strong>spensa<br />

da collazione (art. 737 c.c.), la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> preferenza ex art. 558 c.c., gli artt. 733 e 734 c.c., il riparto <strong>dei</strong><br />

debiti fra coere<strong>di</strong> (art. 752 c.c.). Secondo altri nel contenuto patrimoniale vi sarebbero comprese altre<br />

<strong>di</strong>sposizioni (fermo il requisito della forma, sarebbe vero testamento quello che le contiene anche senza<br />

l'istituzione <strong>di</strong> erede o legatario), quali: a) il modus, autonoma <strong>di</strong>sposizione testamentaria (e non elemento<br />

accessorio) che potrebbe esaurire l'intero contenuto del testamento (Giorgianni, Criscuoli, Bin, contra<br />

Marini); b) la <strong>di</strong>seredazione (Bigliazzi Geri, Trabucchi, contra Mengoni); c) la riabilitazione dell'indegno (Bin,<br />

Bigliazzi Geri); d) la costituzione <strong>di</strong> fondazione (Galgano).<br />

CONTENUTO ATIPICO o non patrimoniale (art. 587, 2 comma c.c.). Si ammette che tali <strong>di</strong>sposizioni siano<br />

contenute in un atto avente forma testamentaria, anche se mancano <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere patrimoniale: il<br />

riconoscimento del figlio naturale, l'atto costitutivo della fondazione (art. 14 c.c.), la designazione del tutore e<br />

del protutore del minore (artt. 348 e 355 c.c.), del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato (art. 424<br />

c.c.), la riabilitazione dell'indegno (art. 466 c.c.), la revoca del testamento e la revocazione della stessa (artt.<br />

680 e 681 c.c.), la confessione (art. 2735 c.c.), la revoca del beneficio nel contratto a favore <strong>di</strong> terzo (art.<br />

1412 c.c.), la designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.) e la<br />

revoca (art. 1912 c.c.), le <strong>di</strong>sposizioni sui funerali e sulla destinazione del cadavere, l'autorizzazione al<br />

prelievo <strong>di</strong> organi a scopo <strong>di</strong> trapianto terapeutico, l'autorizzazione alla pubblicazione postuma delle opere <strong>di</strong><br />

ingegno e degli scritti confidenziali del defunto (l. 22/4/1941 n. 633).<br />

INCAPACITA' DI FARE TESTAMENTO (art. 591 c.c.): A) MINORI (l'emancipato non può fare testamento; il<br />

testamento fatto dal se<strong>di</strong>cenne per riconoscere il proprio figlio naturale, ex art. 250 c.c., è invece reputato<br />

valido: contenuto non patrimoniale del testamento: forma/sostanza del testamento); B) INTERDETTI


Decorrenza dell'incapacità dal giorno della pubblicazione della sentenza <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione (art. 421 c.c. e art.<br />

416 c.c. per stati <strong>di</strong> incapacità sovrapposti alla minore età). Questione <strong>di</strong> cui all’art. 427 c.c. La revoca della<br />

sentenza fa riacquistare la capacità <strong>di</strong> testare dal giorno del passaggio in giu<strong>di</strong>cato della sentenza <strong>di</strong> revoca<br />

(art. 431 c.c.). L'inabilitato, invece, può fare testamento, salvo <strong>di</strong>mostrare, al momento della redazione del<br />

testamento, la sua incapacità <strong>di</strong> intendere e volere, ai sensi dell’art. 591 n. 3 c.c. (Cass. 2.8.1966 n. 2152);<br />

C) INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE Coloro che, sebbene non interdetti, si <strong>di</strong>mostri essere stati, al<br />

momento (non al tempo) della redazione del testamento, incapaci <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere (art. 428 c.c.). Lo<br />

stato psico-fisico del testatore deve essere stato tale da sopprimere l'attitu<strong>di</strong>ne a determinarsi liberamente e<br />

coscientemente (Cass. 22.5.1995 n. 5620). Nozioni <strong>di</strong> “gravità” e “permanenza” dello stato <strong>di</strong> incapacità. La<br />

prova dell'incapacità è data con ogni mezzo (testimoni, presunzioni, scritti, contenuto del testamento,<br />

attestazioni me<strong>di</strong>che, attestazione notarile). La <strong>di</strong>chiarazione del notaio, circa la capacità del testatore, a<br />

volte è stata reputata una clausola <strong>di</strong> stile senza valore probatorio (Cass. 18.8.1981 n. 4939); ma si è<br />

affermato che possa avere anche il valore <strong>di</strong> un virtuale controllo (Cass. 23.1.1991 n. 652).<br />

CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO A) NON CONCEPITO Può succedere per testamento<br />

anche il non concepito, purchè figlio <strong>di</strong> persona determinata e vivente al momento dell'apertura della<br />

successione (art. 462 c.c.): si tratta <strong>di</strong> fattispecie con<strong>di</strong>zionale legale sospensiva (evento della nascita)<br />

impropria; B) ENTI NON RICONOSCIUTI Sono compresi, in tale nozione, gli enti non esistenti al tempo del<br />

testamento o che sono istituiti nel testamento stesso; mentre sono esclusi gli enti che, pur esistenti, sono<br />

stati soppressi (Cass. 10.1.1995 n. 243; Cass. 27.2.1997 n. 1806). Dopo la l. 22.6.2000 n. 192, è stato<br />

abrogato l’art. 600 c.c.; ai sensi dell’art. 473 c.c., per le ere<strong>di</strong>tà devolute a persone giuri<strong>di</strong>che o ad<br />

associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, l’accettazione deve farsi con il beneficio <strong>di</strong> inventario<br />

(escluse le società). Incapacità giuri<strong>di</strong>ca relativa: artt. 596, 597, 598, 599 c.c.; gli artt. 592 e 593 c.c. sono<br />

stati abrogati o caducati. L'art. 594 c.c., oggi, non ha più ragione <strong>di</strong> essere contenuto nella <strong>di</strong>sciplina sulla<br />

capacità <strong>di</strong> ricevere per testamento; estensione dell’incapacità a ricevere per testamento<br />

nell’amministrazione <strong>di</strong> sostegno (l. 9.1.2004 n. 6).<br />

VIZI DELLA VOLONTA' TESTAMENTARIA (art. 624 c.c.): a) Violenza (analogia con la <strong>di</strong>sciplina del<br />

contratto, ma maggiore considerazione dell'età, sesso, stato <strong>di</strong> salute, ecc. del de cuius); b) Dolo e<br />

captazione (quest’ultima non consiste nel raggiro, ma nell'attività suggestiva; dottrina e giurisprudenza<br />

propendono per la coincidenza <strong>dei</strong> due vizi, ma cfr. Azzariti Martinez e Barassi); c) Errore. I vizi della volontà<br />

sono causa <strong>di</strong> annullabilità assoluta. ART. 626 c.c. Il motivo illecito - unico, determinante e risultante<br />

dall’atto - comporta la nullità della <strong>di</strong>sposizione testamentaria. Non è un vizio della volontà, né presuppone la<br />

conoscenza, da parte del testatore, dell’illiceità del motivo (ragione determinante) della <strong>di</strong>sposizione<br />

testamentaria.<br />

LA FORMA TESTAMENTARIA Il testamento è un atto essenzialmente formale e solenne perché deve (in<br />

deroga alla regola della libertà delle forme) rivestire una delle forme (scritte) tassativamente stabilite dalla<br />

legge a pena <strong>di</strong> nullità.<br />

TESTAMENTO PUBBLICO E’ il testamento redatto dal notaio (art. 603 c.c. e l. not. 16.2.1913 n. 89).<br />

Species del genus atto pubblico (art. 2699 c.c.), fa piena prova fino a querela <strong>di</strong> falso (art. 2700 c.c.), perciò<br />

la vali<strong>di</strong>tà formale non inficia l'impugnazione (per infermità, mancanza <strong>di</strong> piena libertà e coscienza dell'atto,<br />

volontà viziata). La redazione del testamento pubblico è legata al rispetto <strong>di</strong> una sequenza proce<strong>di</strong>mentale:<br />

a) <strong>di</strong>chiarazione della volontà testamentaria fatta dal testatore al notaio alla presenza <strong>di</strong> due testimoni; b) la<br />

riduzione in iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio; c) la lettura del medesimo esclusivamente<br />

da parte del notaio alla presenza <strong>di</strong> due testimoni; d) la menzione nel testamento delle suddette formalità; e)<br />

la menzione del luogo, della data <strong>di</strong> ricevimento e dell'ora della sottoscrizione; f) la sottoscrizione del<br />

testatore, <strong>dei</strong> testimoni e del notaio. La sottoscrizione è un elemento essenziale dell’atto (art. 606 c.c.): della<br />

causa che rende impossibile e/o estremamente <strong>di</strong>fficoltosa la sottoscrizione, da parte del testatore, deve<br />

essere data menzione dettagliata circa le circostanze specifiche e contingenti, la natura ed intensità del fatto<br />

impe<strong>di</strong>tivo. L'impossibilità deve essere effettiva (Cass. 23.10.1978 n. 4781; Cass. 6.11.1996 n. 9674). Il<br />

testatore deve <strong>di</strong>chiarare la causa impe<strong>di</strong>tiva della sottoscrizione e il notaio, prima della lettura dell'atto, deve<br />

menzionare questa <strong>di</strong>chiarazione (nullità del testamento letto prima dell'in<strong>di</strong>cazione della causa): se la causa<br />

d’impossibilità non è effettiva, la menzione della <strong>di</strong>chiarazione non impe<strong>di</strong>sce la nullità dell'atto perché<br />

equivale a rifiuto del testatore <strong>di</strong> sottoscrivere il testamento (Trib. Lucca 11.4.1990; Cass. 6.11.1996 n.<br />

9674). L'inosservanza del complesso delle forme determina la nullità nelle ipotesi in cui manchi la redazione<br />

per iscritto da parte del pubblico ufficiale delle <strong>di</strong>chiarazioni del testatore, ovvero manchi la sottoscrizione<br />

dell'uno o dell'altro. La mancanza delle altre formalità determina l'annullabilità; l'azione può essere proposta<br />

da chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta). L'attività notarile tipica è la “ricezione in presenza <strong>dei</strong><br />

testimoni” (Triola). Testamento del sordo, del muto o del sordomuto (art. 603, ultimo comma c.c.) -<br />

Testamento del cieco (art. 4 legge 3.2.1975 n. 18).<br />

TESTAMENTO OLOGRAFO E’ il testamento scritto interamente <strong>di</strong> proprio pugno dal testatore (requisiti<br />

essenziali: scrittura autografa del testatore, data e sottoscrizione pure autografe). Il testamento olografo ha<br />

la natura <strong>di</strong> una scrittura privata (artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c.: Trib. S. Maria Capua Vetere 5.5.1990). E' valida<br />

la forma epistolare (purchè sia compiuta: App. Trento 19.12.1998). L'autografia risponde ad un’esigenza <strong>di</strong>


autenticità, la data offre certezza temporale, la sottoscrizione in<strong>di</strong>ca la paternità dell'atto, la sua definitività ed<br />

equivale a ricognizione e conferma del contenuto dell'atto. La mancanza <strong>di</strong> autografia (scrittura cosciente,<br />

metodo abituale <strong>di</strong> scrivere) comporta la nullità, così come l'uso <strong>di</strong> macchina da scrivere o computer, metodo<br />

braille. Ammesso lo stampatello (App. Torino 19.12.2000), dubbia la stenografia (impronta personale).<br />

Metodo abituale <strong>di</strong> scrittura. Sulla guida della mano ve<strong>di</strong> Cass. 10.7.1991 n. 7636; Cass. 7.1.1992 n. 32. La<br />

data (giorno, mese, anno) risponde in via presuntiva a risolvere le questioni sulla capacità e sulla revoca (<strong>di</strong><br />

per sé la veri<strong>di</strong>cità della data non è rilevante: art. 602, 2 comma c.c.). Della data si richiede: l'esistenza, la<br />

verità e l'olografia. E' valida la datazione perifrasica (Natale, compleanno, ecc.). La data deve risultare dal<br />

testamento, non aliunde (non vale la data scritta sulla busta: Cass. 24.6.1965 n. 1323; Cass. 6682/1988). Il<br />

testamento privo <strong>di</strong> data non ha efficacia revocatoria <strong>dei</strong> precedenti testamenti (art. 682 c.c.). La mancanza<br />

(totale o parziale) della data comporta annullabilità (Cass. 9.12.1988 n. 6682). Firma autografa del testatore<br />

apposta alla fine della <strong>di</strong>sposizione: nome e cognome, solo cognome e solo nome o altro equipollente<br />

purchè atto a riconoscere il testatore, pseudonimo o rapporto <strong>di</strong> parentela (Cass. 12.10.1992 n. 11504);<br />

ammesso anche il solo nome e l’iniziale del cognome (App. Cagliari 15.1.1993). La mancanza <strong>di</strong><br />

sottoscrizione comporta la nullità dell'atto (art. 601 c.c.; Cass. 1.12.2000 n. 15379). Dopo la morte del<br />

testatore, il testamento olografo, per essere eseguibile, deve essere pubblicato (art. 620 c.c.). Può essere<br />

depositato presso un notaio (implicitamente ammesso dagli artt. 608 e 620 c.c.).<br />

TESTAMENTO SEGRETO Duplicità formale: scheda sottoscritta (atto privato) dal testatore e consegnata in<br />

involucro chiuso al notaio con la <strong>di</strong>chiarazione (atto pubblico) (alla presenza <strong>di</strong> due testimoni) che in esso è<br />

contenuto il suo testamento (<strong>di</strong>fferenza dal semplice deposito del testamento olografo). Tutela della<br />

segretezza del contenuto e maggior garanzia <strong>di</strong> conservazione. Autenticità della data. Per la giurisprudenza<br />

la <strong>di</strong>chiarazione resa al notaio - che nel piego è contenuto il proprio testamento - è assistita da una<br />

presunzione <strong>di</strong> autenticità perché genera una presunzione <strong>di</strong> conformità del contenuto della scheda alla<br />

reale volontà testamentaria del <strong>di</strong>sponente integrando quella <strong>di</strong>chiarazione, da parte dell'autore dell'atto <strong>di</strong><br />

un atto <strong>di</strong> riconoscimento della propria scrittura come documento destinato a tramandare le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />

ultima volontà (Cass. 18.1.1962 n. 83).<br />

TESTAMENTI SPECIALI (artt. 609 ss. c.c.) Non si deroga dalla scrittura, né dalla necessità della<br />

sottoscrizione del testatore e <strong>di</strong> chi lo riceve, ma sono <strong>di</strong>versi i soggetti legittimati a ricevere il testamento e vi<br />

sono delle particolarità anche per quanto riguarda i testi (numero e qualità). Tale testamento ha carattere<br />

provvisorio perché decade per legge (caducazione ex lege; ammissibilità <strong>di</strong> sanatoria ex art. 590 c.c.)<br />

decorsi tre mesi dalla cessazione della circostanza <strong>di</strong> emergenza (Trib. Viterbo 14.4.1987).<br />

E) TESTAMENTO INTERNAZIONALE Si veda la l. 29.11.1990 n. 387, quale legge uniforme per la forma del<br />

testamento internazionale (citta<strong>di</strong>no italiano o straniero): per alcuni è equiparabile al testamento segreto.<br />

La volontà testamentaria La certezza della volontà testamentaria (artt. 625 e 628 c.c.). Disposizioni a<br />

favore dell’anima o <strong>dei</strong> poveri (artt. 629 e 630 c.c.). La personalità (artt. 631-632 c.c. e <strong>di</strong>sposizione per<br />

relationem). La <strong>di</strong>sposizione fiduciaria (art. 627 c.c.). Revoca del testamento.<br />

LA VOLONTA' TESTAMENTARIA deve essere spontanea (libertà testamentaria: artt. 458, 679, 589, 692<br />

c.c.); seria (testamento fatto per scherzo, a scopo d’insegnamento, per finzione scenica: inesistenza e non<br />

nullità: art. 590 c.c.); definitiva (deve contenere una compiuta volontà relativa alla destinazione del<br />

patrimonio post mortem: nullità del progetto o minuta <strong>di</strong> testamento, perché implica una maturazione volitiva<br />

in progresso; il progetto <strong>di</strong> testamento può costituire un elemento estrinseco per interpretare la scheda<br />

testamentaria: Cass. 13.1.1981 n. 275); certa (deve risultare in modo inequivocabile beneficiario/oggetto:<br />

artt. 625 e 628 c.c.); espressa (ovvero scritta); personale (<strong>di</strong>vieto della rappresentanza, volontaria o legale;<br />

non è ammesso il nuncius; la volontà deve provenire “<strong>di</strong>rettamente e personalmente” dal testatore: artt. 602,<br />

605, 603 c.c.; soltanto il testatore può in<strong>di</strong>care il beneficiario della <strong>di</strong>sposizione e l'oggetto della medesima:<br />

artt. 589 e 631 c.c.).<br />

LA CERTEZZA dell'onorato (artt. 625 e 628 c.c.) I soggetti della <strong>di</strong>sposizione devono essere determinati, se<br />

in<strong>di</strong>cati anche solo genericamente devono essere determinabili (dal contesto del testamento o altrimenti).<br />

ART. 625 c.c. Si tratta <strong>di</strong> errore, ma non è un’ipotesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione in incertam personam: segna il limite <strong>di</strong><br />

rilevanza dell’errore ostativo (si ricade, infatti, in caso <strong>di</strong> mancata chiarificazione, nell’annullabilità <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 624 c.c.). Non vi rientra l’errore d’identità della persona o <strong>di</strong> una cosa. Nell’art. 625 c.c. si fa<br />

applicazione del principio della prevalenza della volontà sulla <strong>di</strong>chiarazione (art. 1362 c.c.): per escludere la<br />

nullità della <strong>di</strong>sposizione testamentaria per indeterminatezza del beneficiario è sufficiente che questi sia<br />

stato in<strong>di</strong>cato, anche se non per nome, con riferimento ad univoci dati obiettivi (Cass. 2.5.1979 n. 1681).<br />

ART. 628 c.c. Se la persona è sconosciuta o incerta, l'art. 628 c.c. stabilisce la nullità della <strong>di</strong>sposizione<br />

(<strong>di</strong>sposizione in incertam personam: Cass. 30.7.2004 n. 14548).<br />

Disposizioni a favore dell'anima (art. 629 c.c.) (atti del culto secondo la religione del de cuius): sono valide,<br />

se sono determinati i beni o le somme da impiegarsi: si reputa un onere per l'erede o il legatario (art. 648<br />

c.c.). Disposizioni a favore <strong>dei</strong> poveri (art. 630 c.c.) (per estensione “soggetti bisognosi”): se non in<strong>di</strong>cato<br />

l'uso o il pubblico istituto o non vi sia un ente con scopo identico, s’intendono i poveri del luogo in cui il<br />

testatore aveva il domicilio al tempo della morte e i beni sono devoluti al comune (Cass. 6.8.2003 n. 11844;<br />

Cass. 21.2.2007 n. 4022).


LA PERSONALITA’ (artt. 631 e 632 c.c.) La regola è la nullità delle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie che fanno<br />

<strong>di</strong>pendere dall'arbitrio (arbitrium merum o arbitrium boni viri) <strong>di</strong> un terzo l'in<strong>di</strong>cazione dell'erede o del<br />

legatario, la determinazione della quota d’ere<strong>di</strong>tà (art. 631, 1 comma c.c.) o la determinazione oggettivaquantitativa<br />

<strong>di</strong> un legato per arbitrio altrui (arbitrium merum) (art. 632 c.c.). Tali nullità riguardano anche le<br />

forme con<strong>di</strong>zionali (si voluerit) (ipotesi <strong>di</strong>versa dalla con<strong>di</strong>zione potestativa, in cui si fa riferimento al fatto del<br />

terzo, mentre l’art. 631 c.c. concerne la volontà del terzo: Cass. 13.3.1993 n. 3082). Le eccezioni - limitate al<br />

legato - riguardano l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>dei</strong> soggetti (art. 631, 2 e 3 comma c.c.) e dell’oggetto (artt. 632, 653 665<br />

c.c.). L'art. 631, 2 comma c.c. avrebbe la natura <strong>di</strong> relatio sostanziale Anche la <strong>di</strong>sposizione rivolta all’erede<br />

<strong>di</strong> “dare qualcosa a Tizio a titolo <strong>di</strong> ricordo” è nulla (arbitrium merum: Gangi, Marinaro).<br />

LA DISPOSIZIONE FIDUCIARIA (art. 627 c.c.) La ratio s’in<strong>di</strong>vidua nel formalismo testamentario, nonché nel<br />

<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui all’art. 458 c.c. Secondo alcuni (Azzariti Martinez ed altri), l’art. 627 c.c. s’inquadrerebbe tra<br />

queste <strong>di</strong>sposizioni perché: a) la determinazione della volontà testamentaria si attua al <strong>di</strong> fuori del<br />

testamento; b) ex art. 631 c.c., sarebbe il fiduciario che istituirebbe l’erede o il legatario. Nell’art. 627 c.c. vi<br />

sarebbe un vero negozio fiduciario - anzi, secondo alcuni sarebbe il para<strong>di</strong>gma del negozio fiduciario;<br />

l'assenza dell'obbligo - rectius, della coercibilità dello stesso - deriverebbe solo dal fatto che <strong>di</strong>fetta la forma<br />

(scritta) necessaria; l'incarico <strong>di</strong> trasferire ad altri può essere dato nel testamento, in altro atto o verbalmente.<br />

Differenza con la simulazione (qui è un’interposizione reale) e con l'attribuzione gravata <strong>di</strong> un legato o <strong>di</strong> un<br />

modo. Il fiduciario è il titolare della vicenda successoria (non può rinunciare prima della morte del de cuius,<br />

ex art. 458 c.c.); limitata efficacia alla soluti retentio in caso <strong>di</strong> esecuzione spontanea (obbligazione naturale:<br />

art. 2034 c.c.); la ripetizione è invece ammessa quando il fiduciario sia un incapace o sussista un’incapacità<br />

testamentaria passiva a carico del terzo beneficiario (art. 599 c.c.); secondo alcuni sarebbe estensibile<br />

anche all’incapacità <strong>di</strong> ricevere per testamento (art. 462 c.c.).<br />

DISPOSIZIONE per relationem Relatio sostanziale: E’ vietato - per stabilire i soggetti o l'oggetto della<br />

<strong>di</strong>sposizione - il rinvio al contenuto <strong>di</strong> altri testamenti, atti o documenti del testatore o <strong>di</strong> altri (art. 631, 1<br />

comma c.c.). Sono casi eccezionalmente ammessi: il legato determinato dal terzo con criteri dettati per<br />

l'oggetto e per il beneficiario (art. 631 c.c.); il legato remuneratorio (art. 632, 2 comma c.c.), il legato generico<br />

(art. 653 c.c.) e alternativo (art. 665 c.c.). Relatio formale: è ammessa, perché l'in<strong>di</strong>cazione dell'oggetto o del<br />

beneficiario è completamente stabilita dal testatore; sarebbero valide le <strong>di</strong>sposizioni i cui beneficiari sono<br />

in<strong>di</strong>cati e determinati per relationem con semplice, ma espresso richiamo alle norme sulla successione<br />

legittima (Cass. 18.3.79 n. 1359; contra Cass. 7.3.67 n. 1405).<br />

PATOLOGIE DEL TESTAMENTO Inesistenza: assoluta mancanza della volontà (testamento fatto sulle<br />

scene, per scherzo, ecc.). L'inesistenza non è sanabile in alcun modo; Inefficacia: temporanea (con<strong>di</strong>zione<br />

sospensiva, nascituri, ente non riconosciuto); successiva (con<strong>di</strong>zione risolutiva e termine finale nel legato,<br />

decorso del tempo per i testamenti speciali, art. 687 c.c.); Nullità e annullabilità: <strong>di</strong>fferenze e analogie<br />

nell'ambito del testamento. 1) termine <strong>di</strong> prescrizione: imprescrittibile l'una, l'altra prescrittibile in 5 anni: a)<br />

dal giorno <strong>di</strong> esecuzione del testamento per i vizi <strong>di</strong> forma e l'incapacità; b) dal giorno della notizia del vizio<br />

per vizi della volontà ed errore ostativo; 2) legittimazione: chiunque vi abbia interesse (nullità-annullabilità<br />

assoluta), d'ufficio (nullità); 3) art. 590 c.c. (sanatoria): vale per entrambe; 4) casi nullità: mancanza-serietà<br />

della volontà, simulazione assoluta, vizi <strong>di</strong> forma, artt. 458, 589, 625, 635, 626, 634, 596-599, 631-632, 628-<br />

630, 651, 656, 647, 692 c.c. (ed altri); 5) casi <strong>di</strong> annullabilità: vizi <strong>di</strong> forma, vizi della volontà, incapacità (art.<br />

591 c.c.), ed altri.<br />

CONFERMA O VOLONTARIA ESECUZIONE (art. 590 c.c.)<br />

L’art. 590 c.c. si pone come eccezione all'art. 1423 c.c. (per la donazione: art. 799 c.c.). Per la convalida<br />

s’intende la <strong>di</strong>sponibilità dell'interesse all'impugnazione, per la conferma s’in<strong>di</strong>ca il rispetto della volontà del<br />

testatore (da qui i limiti <strong>di</strong> cui sotto). Emerge in ogni modo la contrad<strong>di</strong>zione della produzione <strong>di</strong> effetti<br />

giuri<strong>di</strong>ci da un negozio giuri<strong>di</strong>co nullo.<br />

Configurazione dell’atto nullo confermato: a) per la giurisprudenza e molta parte della dottrina (Trib.<br />

Napoli 24.1.1976; Azzariti Martinez, Messineo, Galgano, Gangi, Giannattasio, Barassi) si tratterebbe <strong>di</strong> una<br />

rinuncia all'azione <strong>di</strong> nullità da parte del legittimato all'impugnazione; b) obbligazione naturale (Gangi, Oppo);<br />

c) conferma come fattispecie negoziale integrativa (Santoro Passarelli che l'ammette solo per il negozio<br />

“incompleto” non per quello illecito), secondo lo schema: atto nullo + conferma: d) conferma come atto<br />

negoziale inter vivos unilaterale autonomo e gratuito <strong>di</strong>retto a realizzare la volontà testamentaria (Gazzoni);<br />

e) doppio trasferimento (conferma e testamento) (Pasetti).<br />

Ampiezza dell'art. 590 c.c. La norma sembra comprendere non solo la nullità, ma altresì l’annullabilità,<br />

l’inefficacia (confermabili secondo i casi); l’illiceità (secondo i casi); mentre l’inesistenza risulta sempre<br />

inconfermabile.<br />

Casi inclusi: nullità formali; testamento orale (App. Napoli 3.5.1989); testamento speciale caducato;<br />

testamento falso formalmente (falsità della sottoscrizione: Cass. 13.10.1961 n. 2137; Gabrielli, Caprioli,<br />

Bigliazzi Geri); testamento caducato ai sensi dell’art. 687 c.c. (Cass. 19.4.1956; Caprioli); i casi <strong>di</strong><br />

annullabilità (così dottrina e giurisprudenza <strong>di</strong> maggioranza; contra Caprioli, Gazzoni); le <strong>di</strong>sposizioni a<br />

favore dell'indegno (così solo Gabrielli, che estende a tutti i soggetti “incapaci <strong>di</strong> ricevere”; contra Cass.<br />

23.11.1962 n. 3171); la <strong>di</strong>sposizione meramente negativa (Gabrielli, Trabucchi).


Casi esclusi: violenza fisica; riserva mentale; simulazione assoluta; mancanza - non serietà - non definitività<br />

del volere (progetto e minuta <strong>di</strong> testamento: Cass. 5.10.1976 n. 3254); testamento falso (ideologicamente:<br />

Cass. 9.10.1972 n. 2958); testamento revocato (Cass. 9.10.1972 n. 2958; Cicu, Pasetti, Gabrielli, Gazzoni);<br />

casi <strong>di</strong> cui agli artt. 628 e 625 c.c. (per la tutela della volontà testamentaria: App. Napoli 3.5.1989); inefficacia<br />

per mancato avveramento della con<strong>di</strong>zione sospensiva (alterazione della volontà testamentaria:<br />

Caramazza); le incapacità del testatore <strong>di</strong> cui all’art. 591 c.c.; errore ostativo e vizi della volontà (solo per la<br />

dottrina); motivo illecito, <strong>di</strong> cui all’art. 626 c.c.<br />

Casi controversi: Per quanto concerne le <strong>di</strong>sposizioni illecite: a) tesi tra<strong>di</strong>zionale (Giannattasio)<br />

inconfermabili, per la tutela <strong>di</strong> un interesse pubblico, le <strong>di</strong>sposizioni contrastanti l'or<strong>di</strong>ne pubblico e il buon<br />

costume; confermabili quelle illegali perché questa illiceità tutela un interesse privato; b) tesi più recente<br />

(Gabrielli, Pasetti, Caprioli) per l'or<strong>di</strong>ne pubblico si deve <strong>di</strong>stinguere se l'illiceità colpisce solo il mezzo tecnico<br />

utilizzato (ammesso l’art. 590 c.c. - come, ad esempio, nel caso <strong>di</strong> usufrutto successivo, la cui costituzione<br />

sarebbe ammessa per atto fra vivi - esclusa la donazione - quale appunto sarebbe la conferma: Cass.<br />

14.5.1962 n. 1024), ovvero anche il risultato (non ammesso l’art. 590 c.c., come nell’esempio delle<br />

sostituzioni fedecommissarie: così Cass. 19.2.1970 n. 389; Cass. 5.11.1973 n. 2874; Cass. 5.12.1974 n.<br />

4005).<br />

Casi estranei all’art. 590 c.c.: <strong>di</strong>sposizioni lesive della legittima (perché non sono nulle, ma solo riducibili:<br />

Cass. 25.6.1969 n. 2273; Cass. 8.10.1971 n. 2771; Bianca, Giannattasio, Bigliazzi Geri, contra Gabrielli). Se<br />

la conferma proviene dal legittimario leso, equivale a rinuncia all'azione <strong>di</strong> riduzione.<br />

Forma e contenuto: atto espresso (rinvio all'art. 1444 c.c.) o comportamento concludente (univoco e<br />

inequivocabile: esclusa la pubblicazione del testamento e la presentazione della denuncia <strong>di</strong> successione:<br />

Triola): volontà <strong>di</strong> attribuire efficacia all'atto invalido e conoscenza della causa d’invali<strong>di</strong>tà (menzione nell'atto<br />

<strong>di</strong> conferma: Cass. 12.9.1970 n. 1403; Cass. 8.7.1971 n. 2185; Cass. 29.5.1974 n. 1545).<br />

Legittimazione: Sono legittimati alla conferma i chiamati e coloro che potrebbero vantare un <strong>di</strong>ritto<br />

successorio in caso d’invali<strong>di</strong>tà del testamento. La conferma equivale per il chiamato ad accettazione<br />

d’ere<strong>di</strong>tà (così Pasetti; Trib. Napoli 2.4.1955). Invece, l’erede che ha accettato l’ere<strong>di</strong>tà non può<br />

successivamente confermare il testamento nullo che comporti l’istituzione <strong>di</strong> erede incompatibile con la sua<br />

posizione (Triola).<br />

Effetti: La conferma vale soltanto per chi la effettua. Da ciò, per alcuni (Pasetti, Gabrielli, Caprioli)<br />

<strong>di</strong>scenderebbe la possibilità <strong>di</strong> una conferma o esecuzione c.d. parziali (in senso soggettivo), ma per altra<br />

dottrina (Galgano, Caramazza, Loi, Puccini) e soprattutto per la giurisprudenza (Trib. Napoli 24.1.1976; App.<br />

Napoli 30.9.1977; Cass. 11.8.1980 n. 4923) il recupero totale del testamento si ha soltanto se tutti i<br />

legittimati all'impugnazione hanno provveduto a confermare l'atto. Perciò, per l'inscin<strong>di</strong>bilità dell'atto<br />

testamentario (che sarà interamente travolto con effetto retroattivo dalla declaratoria d’invali<strong>di</strong>tà), non può<br />

ammettersi una conferma soggettivamente parziale (Trib. Napoli 24.1.1976; Trib. Napoli 29.4.1986; Cass.<br />

11.7.1996 n. 6313).<br />

CONVERSIONE (art. 1424 c.c.) - NULLITA’ PARZIALE (art. 1419 c.c.) - SIMULAZIONE<br />

TESTAMENTARIA<br />

Nel testamento si ammette solo la conversione formale (ad esempio, art. 607 c.c.); l'inammissibilità della<br />

conversione sostanziale, ex art. 1424 c.c., <strong>di</strong>pende dalla negazione <strong>di</strong> strumenti giuri<strong>di</strong>ci atipici e alternativi al<br />

testamento che possano assolverne la stessa funzione (Lipari e Bigliazzi Geri l’ammettono, ma in relazione<br />

al solo contenuto dell’atto - e non al tipo - del negozio, ossia delle singole <strong>di</strong>sposizioni testamentarie nulle in<br />

altre <strong>di</strong>verse). Accolta ormai comunemente l’autonomia delle singole <strong>di</strong>sposizioni testamentarie, si reputa<br />

ammissibile l’applicazione dell’art. 1419 c.c.: perciò, ove la <strong>di</strong>sposizione testamentaria invalida si rilevi,<br />

nell’intenzione del testatore, inscin<strong>di</strong>bile dall’intero testamento, questo sarà totalmente nullo (Bigliazzi Geri,<br />

Criscuoli). La simulazione comunemente si reputa, invece, un fenomeno estraneo al testamento (contra<br />

Bigliazzi Geri): l’accordo simulatorio, poi, integrerebbe un patto successorio (art. 458 c.c.). La simulazione<br />

relativa, posto che l’atto c.d. <strong>di</strong>ssimulato debba necessariamente essere un altro testamento, si risolve<br />

essenzialmente in un problema <strong>di</strong> revoca testamentaria (testamenti successivi e incompatibili).<br />

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testamento olografo tra segretezza e sicurezza, in Riv. <strong>di</strong>r. civ. 1998, p. 115; Musolino, Le <strong>di</strong>sposizioni testamentarie a favore <strong>di</strong>


persona incerta, in Riv. not., 2005, p. 835 ss.; Musolino, Il dolo nel testamento. Disciplina generale e specificità della captazione, in<br />

Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 19 ss.; Pagliantini, Violenza morale e captazione del testamento (note sull’art. 624 c.c.), in Familia,<br />

2008, p. 37 ss.; Pagliantini, La pluralità <strong>di</strong> regimi normativi del testamento annullabile, in Riv. <strong>di</strong>r. not., 2008, p. 795 ss.; Pagliantini, Il<br />

potere del testatore sull’olografo: per una rivisitazione dell’art. 684 c.c., in Rass. <strong>di</strong>r. civ., 2007, p. 1007 ss.; Par<strong>di</strong>ni, L'equipollente della<br />

sottoscrizione nel testamento pubblico, in Riv. not., 1990, I, p. 539; Privitera, Le <strong>di</strong>sposizioni fiduciarie, in Successioni e donazioni a<br />

cura <strong>di</strong> P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 881 ss.; Toti, Disposizione fiduciaria e simulazione testamentaria, in Riv. not., 2010; Uccella,<br />

voce Poveri (<strong>di</strong>sposizioni a favore <strong>dei</strong>), in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., XIV, Torino 1996, p. 130 ss.; Zaccaria, Testamenti simultanei (o<br />

corrispettivi), in Stu<strong>di</strong>um iuris, 2002, p. 33 ss.<br />

BIBLIOGRAFIA su simulazione e art. 590 .c.<br />

Bigliazzi Geri, Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, (artt. 587-600 c.c.), Bologna-Roma 1993; Bigliazzi<br />

Geri, Appunti in tema <strong>di</strong> simulazione del testamento, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc. civ., 1962, p. 1274; Caprioli, Conferma ex art. 590 c.c.,<br />

testamento annullabile e pluralità <strong>di</strong> interessati, in Dir. e giur., 1976, I, p. 60; Caprioli, I profili effettuali dell'atto nullo confermato ex artt.<br />

590 e 799 c.c., in Dir. e giur., 1983, II, p. 521; Caprioli, La conferma delle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, Napoli<br />

1984; De Simone, Se il testamento nuncupativo sia confermabile ex art. 590 c.c., in Dir. giur., 1956, p. 319; Di Staso, Inapplicabilità<br />

degli artt. 590 e 799 alla lesione <strong>di</strong> legittima, in Foro It., 1957, I, p. 520; G.B. Ferri, Convalida, conferma e sanatoria del negozio<br />

giuri<strong>di</strong>co, in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., IV, Torino 1989, p.336; Gabrielli, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc.<br />

civ., 1964, p. 1366; Gazzoni, L'attribuzione patrimoniale me<strong>di</strong>ante conferma, Milano 1974; Loi, Le <strong>successioni</strong> testamentarie, in Giur.<br />

sist. cod. civ. e comm. <strong>di</strong>retta da W.Bigiavi, Torino 1992; Negri, Il recupero dell’atto nullo me<strong>di</strong>ante esecuzione, Napoli 1983; Niutta, Il<br />

testamento olografo non sottoscritto e l'art. 590 c.c., in Vita not., 1971, p.210; Pasetti, La sanatoria per conferma del testamento e della<br />

donazione, Padova 1953; Perego, Principio <strong>di</strong> conservazione e favor testamenti, in Giur. It., 1970, I, 1, p. 1251; Puccini, Note in tema<br />

<strong>di</strong> legittimazione congiuntiva alla conferma <strong>di</strong> testamento affetto da nullità assoluta, nel quadro degli atti <strong>di</strong> accertamento privato, in<br />

Giust. civ., 1983, II, p. 224; Scalia, La nullità e l'inefficacia delle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong><br />

P.Rescigno, I, Padova 1994, p.1193; Scalia, Confermabilità del testamento orale: prova della volontà del de cuius, certezza <strong>dei</strong> rapporti<br />

e funzione notarile. Alcune riflessioni sul tema, in Riv. not., 1997, II, p. 166; Stolfi, Appunti sull'art. 590 c.c., in Giur. It., 1977, I, 1, p. 357;<br />

Toti, La rilevanza delle cause <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà nell'applicazione dell'art. 590 c.c., in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1995, p. 215 ss. (I parte) e p. 435 ss. (II<br />

parte); Triola, Conferma ed esecuzione volontaria <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni testamentarie nulle, in Vita not., 1977, II, p. 888; Ven<strong>di</strong>tti,<br />

Disposizione testamentaria orale e conferma ex art. 590 c.c., in Dir e giur., 1988, p. 151; Ven<strong>di</strong>tti, Un caso controverso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione<br />

testamentaria orale eseguita volontariamente ai sensi dell’art. 590 c.c., in Dir. e giur., 1989, p. 407.<br />

A) Esercitazione in classe<br />

PARTE PRATICA<br />

Il facoltoso Tizio, senza legittimari, ottuagenario, si reca dal notaio Romolo Romani con la sua giovane<br />

compagna, Lulù, e la fattucchiera Amalia; richiede al notaio che esse rimangano presenti volendosi<br />

consultare in particolare con Amalia su come <strong>di</strong>sporre per testamento;<br />

Egli vuole:<br />

- nominare erede universale Lulù, nel presupposto che gli rimanga vicino per tutta la vita;<br />

- lasciare 200.000 euro a Amalia, <strong>dei</strong> quali 50.000 unicamente perché scateni un maleficio su Caio,<br />

concorrente in affari <strong>di</strong> Tizio;<br />

- lasciare 500.000 euro a Filano, dopo che avrà completato gli stu<strong>di</strong> intrapresi, ma solo se Amalia lo<br />

consentirà, dopo avere consultato gli astri;<br />

- revocare la designazione della ex moglie Tizia quale destinataria dell’assicurazione sulla vita, e<br />

nominare in sua vece l’amico Quinto;<br />

- <strong>di</strong>sporre che i suoi scritti possano essere pubblicati solo con il consenso <strong>di</strong> Amalia, finchè questa sia<br />

vivente;<br />

- riconoscere <strong>di</strong> avere testimoniato il falso nel giu<strong>di</strong>zio penale contro Sempronio;<br />

- al maggiordomo Filano, che lo ha sempre assistito percependo inadeguati compensi, intende<br />

assicurare una pensione per la vecchiaia;<br />

- lasciare al suo adorato cagnolino Fuffi la somma <strong>di</strong> euro 100.000.<br />

Tizio desidera, inoltre, lasciare al più povero <strong>dei</strong> <strong>di</strong>pendenti della società dell'amico Filano la somma <strong>di</strong> euro<br />

35.000;<br />

vuole lasciare la somma <strong>di</strong> euro 35.000, ad un giovane impren<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> Firenze (che abbia una età non<br />

superiore ai trent'anni), che il fratello Sempronio dovrà scegliere tra i più capaci e i più brillanti a suo<br />

insindacabile giu<strong>di</strong>zio;<br />

vuole lasciare la somma <strong>di</strong> euro 30.000 ad un altro citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Firenze che si sia <strong>di</strong>stinto per particolari meriti<br />

sempre ad insindacabile giu<strong>di</strong>zio del fratello Sempronio;<br />

alla sorella Sempronia vuole lasciare la parte del terreno Tuscolano che sia eventualmente riconosciuto<br />

e<strong>di</strong>ficabile dagli strumenti urbanistici in vigore al momento dell'apertura della successione.<br />

Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, re<strong>di</strong>ga un testamento conforme a legge.<br />

- Caratteri della volontà testamentaria;<br />

- La con<strong>di</strong>zione apposta all’istituzione <strong>di</strong> erede e al legato, la con<strong>di</strong>zione coartativa, la con<strong>di</strong>zione<br />

potestativa e meramente potestativa, la con<strong>di</strong>zione illecita; motivo illecito nel testamento e sua rilevanza;


- Nomina e revoca per testamento del beneficiario del contratto <strong>di</strong> assicurazione sulla vita;<br />

- Diritto personale <strong>di</strong> autore; contenuto atipico del testamento;<br />

- Premi <strong>di</strong> nuzialità, opere <strong>di</strong> assistenza e simili;<br />

- Capacità <strong>di</strong> ricevere per testamento;<br />

- Relatio, <strong>di</strong>sposizioni rimesse all’arbitrio del terzo e determinazione del legato per arbitrio altrui.<br />

B) Casi in classe<br />

1) Relatio sostanziale e <strong>di</strong>visione fatta dall’esecutore testamentario<br />

Tizio, morendo, <strong>di</strong>sponeva in favore <strong>dei</strong> figli Primo, Secondo e Terzo, lasciando all’amico Quintilio il compito<br />

<strong>di</strong> determinare in concreto le quote <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà;<br />

Quintilio, ritenendo <strong>di</strong> poterlo fare, notificava ai tre la sua decisione, attribuendo a Primo e Secondo solo la<br />

legittima e a Terzo, molto più in<strong>di</strong>gente <strong>dei</strong> primi due, la legittima e la <strong>di</strong>sponibile;<br />

si recano tutti dal notaio per vendere a Caio un cespite dell’ere<strong>di</strong>tà.<br />

2) Disposizioni a favore dell’anima<br />

Tizio vorrebbe destinare la somma <strong>di</strong> euro 60.000 alla celebrazione <strong>di</strong> messe in suffragio della sua anima<br />

presso la chiesa <strong>di</strong> Santa Trinità <strong>dei</strong> Monti a Roma.<br />

3) Disposizioni a favore <strong>dei</strong> poveri<br />

Tizio vorrebbe lasciare a favore <strong>dei</strong> poveri del comune <strong>di</strong> nascita della moglie la somma <strong>di</strong> euro 40.000, e la<br />

somma <strong>di</strong> euro 40.000 ai poveri che in<strong>di</strong>viduerà il figlio Tizietto.<br />

C) Esercitazione a casa<br />

Tizio, settantenne, interamente privo dell'u<strong>di</strong>to, intende <strong>di</strong>videre il proprio patrimonio nella maniera seguente,<br />

ed espone al notaio R.Romani, quanto segue:<br />

è coniugato con Enotria, dalla quale ha avuto Caio e Giustiniana; intende trattare la moglie ed i figli alla<br />

stessa maniera, ma, poichè non regna armonia fra <strong>di</strong> essi, vuole evitare che possano sorgere contestazioni<br />

alla sua morte e quin<strong>di</strong> intende assegnare:<br />

a) alla moglie Enotria, la villa in Frascati ed i beni mobili che la arredano (la villa è la attuale residenza<br />

coniugale), nonchè l'usufrutto della villa <strong>di</strong> Fregene;<br />

b) al figlio Caio la palazzina in Civitavecchia, interamente affittata; Caio dovrà però garantire a tutti gli<br />

inquilini, per un certo periodo dall'apertura della successione, le stesse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> locazione, nonchè la<br />

nuda proprietà della villa <strong>di</strong> Fregene assegnata in usufrutto a Enotria;<br />

c) alla figlia Giustiniana i gioielli <strong>di</strong> famiglia, tutte le quote della società Alfa, della quale è unico titolare,<br />

nonché l'intera liquidazione che gli spetta quale ex funzionario della Beta Spa, ovvero i beni in cui essa sarà<br />

reinvestita.<br />

Intende <strong>di</strong>spensare da collazione i suoi familiari, e <strong>di</strong>chiara al notaio che:<br />

-- alla moglie ha comprato un appartamento a Cortina;<br />

-- al figlio ha fornito i mezzi per iniziare la sua attività <strong>di</strong> pellicciaio e ha comprato un monolocale a Ischia;<br />

-- alla figlia ha pagato tutti i debiti onde evitare il fallimento della società in nome collettivo <strong>di</strong> cui era socia e<br />

ha comprato la casa ove vive;<br />

desidera però che la <strong>di</strong>spensa valga solo se non vi siano, alla sua morte, sostanziali <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> valore tra<br />

quanto dato a ciascuno <strong>di</strong> essi, a giu<strong>di</strong>zio del rag.Filini, amico <strong>di</strong> famiglia, del quale ha piena stima.<br />

ll testatore fa presente al notaio che ha fatto <strong>dei</strong> testamenti in passato, <strong>dei</strong> quali non ricorda esattamente il<br />

contenuto, e che non ha altri beni <strong>di</strong> rilevante valore.<br />

Il notaio Romolo Romani riceva il testamento <strong>di</strong> Tizio, adeguando la volontà del testatore alle inderogabili<br />

norme <strong>di</strong> legge.<br />

In parte teorica si tratti degli istituti inerenti al caso proposto ed in particolare della <strong>di</strong>visione del testatore e<br />

della collazione.<br />

D) Correzione 3° esercitazione a casa


VI LEZIONE (12.2.2013)<br />

Gli elementi accidentali del negozio testamentario Concetti introduttivi. La con<strong>di</strong>zione (art. 633 e ss. c.c.):<br />

tipologie ed effetti. La con<strong>di</strong>zione testamentaria illecita o impossibile: la c.d. regola sabiniana (artt. 634, 635<br />

e 636 c.c.). Il termine (art. 637 c.c.). Il modus: natura giuri<strong>di</strong>ca, effetti, adempimento e risoluzione (artt. 647 e<br />

648 c.c.).<br />

PARTE TEORICA<br />

La (singola) <strong>di</strong>sposizione testamentaria è suscettibile <strong>di</strong> essere sottoposta agli elementi accidentali del<br />

negozio: con<strong>di</strong>zione, termine e onere. La <strong>di</strong>sposizione testamentaria a titolo universale, però, non sopporta il<br />

termine, per il principio romanistico semel heres semper heres. Una volta apposti, gli elementi accidentali<br />

fanno parte del contenuto essenziale del negozio. Per i legittimari la con<strong>di</strong>zione può riguardare solo la<br />

<strong>di</strong>sponibile (art. 549 c.c.; Cass. 21.2.1992 n. 2122).<br />

CONDIZIONE Ai sensi dell'art. 633 c.c., la <strong>di</strong>sposizione testamentaria, a titolo universale o particolare, è<br />

suscettibile <strong>di</strong> essere sottoposta a con<strong>di</strong>zione sospensiva o risolutiva. Sull’enunciazione della con<strong>di</strong>zione nel<br />

testamento: Cass. 29.8.1992 n. 10008. La con<strong>di</strong>zione può essere casuale (evento estraneo alla volontà<br />

dell'istituito, compreso il fatto del terzo: se riferita alla mera volontà del terzo nullità, ex art. 631 c.c.),<br />

potestativa (comportamento dell'istituito) o mista. E' assai controversa la configurabilità nel testamento della<br />

con<strong>di</strong>zione meramente potestativa (sul punto Gangi, Caramazza, Andrini, Azzariti Martinez). Distinzione fra<br />

con<strong>di</strong>zione e mera raccomandazione. Esigenza <strong>di</strong> certezza temporale: le con<strong>di</strong>zioni potestative semplici<br />

negativa e positiva: artt. 638 (conversione ex lege in con<strong>di</strong>zione risolutiva positiva, salva <strong>di</strong>versa volontà del<br />

de cuius) e 645 c.c. Il tempo cui valutare tali caratteri è la redazione del testamento (Cicu, Gangi,<br />

Giannattasio, Criscuoli, contra Bigliazzi Geri), quello per valutare l'impossibilità e l'illiceità l'apertura della<br />

successione. Sulle c.d. con<strong>di</strong>zioni improprie: Cass. 16.3.1960 n. 531; Cass. 16.11.1981 n. 6061; Cass.<br />

22.4.2002 n. 5871. Retroattività degli effetti della con<strong>di</strong>zione (sospensiva o risolutiva) al tempo dell'apertura<br />

della successione: art. 646 c.c. (art. 1360 c.c.). Liceità e possibilità: l’illiceità può essere oggettiva<br />

(evento/comportamento oggettivamente illecito) o soggettiva (evento/comportamento lecito, ma illecito risulta<br />

l’intento del de cuius <strong>di</strong> comprimere una libertà personale del chiamato erede o legatario in un settore della<br />

sua vita privata, ad esempio, matrimonio, professione, impugnative del testamento: Cass. 11.1.1986 n. 102;<br />

Cass. 18.3.1993 n. 3196). La c.d. regola sabiniana <strong>di</strong> cui all'art. 634 c.c. (art. 1354 c.c.) e la sua ratio:<br />

principio dell’inscin<strong>di</strong>bilità della volontà con<strong>di</strong>zionata (tesi tra<strong>di</strong>zionale del favor testamenti - tesi opposta<br />

della sanzione privata).<br />

Fattispecie particolari <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni illecite 1. Previste dalla legge: art. 635 c.c. (con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> reciprocità:<br />

nullità della <strong>di</strong>sposizione intera; art. 636 c.c. (<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> nuove o ulteriori nozze; <strong>di</strong>stinzioni fra <strong>di</strong>vieti assoluti o<br />

relativi; l’art. 636, 2 comma c.c. concerne legati <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti intrasmissibili, tempo/caso, efficacia ex nunc). 2.<br />

Elaborate dalla giurisprudenza o dalla dottrina relative a professione e/o stu<strong>di</strong>o (Cass. 18.3.1993 n. 3);<br />

libertà religiosa o <strong>di</strong> pensiero (artt. 19 e 21 Cost.); <strong>di</strong>vieti testamentari <strong>di</strong> alienazione inter vivos o<br />

<strong>di</strong>sposizione in senso lato (artt. 692 e 1379 c.c.: Trib. Genova 18.4.1952; prelazione testamentaria;<br />

costituzione <strong>di</strong> ipoteca); clausole sanzionatorie (poenae nomine; Cass. 9.5.1966 n. 1180; Trib. Reggio<br />

Calabria 30.5.1977; Cass. 18.11. 1991 n. 12340; Can<strong>di</strong>an, Bonilini, Marini); <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> impugnazione del<br />

testamento (c.d. clausole <strong>di</strong> decadenza); clausole <strong>di</strong> assistenza-convivenza; clausola si sine liberis<br />

decesserit (Cass. 27.11. 1990 n. 11428; Cass. 28.12.1993 n. 1268; Ricca, Talamanca, Bianca, Bigliazzi<br />

Geri).<br />

Pendenza della con<strong>di</strong>zione (artt. 639-644 c.c.) A) Con<strong>di</strong>zione risolutiva: l'erede o il legatario acquistano da<br />

subito (con l'accettazione) i loro <strong>di</strong>ritti, all'avveramento della con<strong>di</strong>zione l'acquisto si risolve con effetto ex<br />

tunc (art. 646 c.c.). Non configurabilità dell'erede apparente (l'istituito sotto con<strong>di</strong>zione risolutiva è erede<br />

reale: i terzi acquirenti non possono eccepire l'usucapione <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari - così App. Genova 9.5.1953 -<br />

solo dopo l'avveramento della con<strong>di</strong>zione risolutiva l'istituito potrebbe essere considerato un erede<br />

apparente, applicandosi l'art. 534 c.c. a favore del terzo acquirente). Cadono nel nulla gli atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione<br />

compiuti me<strong>di</strong>o tempore (tranne gli acquisti in buona fede <strong>di</strong> beni mobili, ex art. 1153 c.c.; per i beni immobili<br />

la buona fede <strong>dei</strong> terzi è esclusa dal regime della pubblicità) e l'istituito assume la veste <strong>di</strong> semplice<br />

amministratore (restando vali<strong>di</strong> gli atti da lui compiuti come tale). B) Con<strong>di</strong>zione sospensiva: si pone il<br />

problema se il chiamato sotto con<strong>di</strong>zione sospensiva possa o meno accettare l'ere<strong>di</strong>tà in pendenza della<br />

con<strong>di</strong>zione (sul punto Cass. 28.2.1969 n. 663; Cass. 28.1.1983 n. 808; Cass. 13.7.2000 n. 9286; Cicu,<br />

Caramazza, Natoli, Azzariti Martinez, Andrini, Bigliazzi Geri).<br />

TERMINE Il termine è un evento futuro, ma certo (certezza del quando): non si produce una situazione <strong>di</strong><br />

pendenza del <strong>di</strong>ritto, né <strong>di</strong> retroattività degli effetti. Ai sensi dell'art. 637 c.c., l'istituzione a titolo <strong>di</strong> erede non<br />

sopporta il termine iniziale, né il termine finale (per il principio della perpetuità della qualità ere<strong>di</strong>taria: semel<br />

heres semper heres - Barassi; o più precisamente per i principi della retroattività dell'accettazione e della<br />

continuità - quanto al termine iniziale - dell’irrevocabilità della medesima - quanto al termine finale; Degni,


Bonilini, Bianca, Caramazza, Azzariti Martinez spiegano il <strong>di</strong>vieto con la figura della sostituzione<br />

fedecommissaria). Tuttavia, l’apposizione del termine vitiatur sed non vitiat e perciò la <strong>di</strong>sposizione resta<br />

pura e semplice, salvo che il termine non abbia costituito il motivo unico e determinante (art. 626 c.c.:<br />

Bigliazzi Geri). Nei legati è ammesso il termine iniziale (semplice <strong>di</strong>lazione concessa all'erede per la<br />

prestazione della cosa legata) e il termine finale (art. 640 c.c.: l'oggetto del legato deve essere restituito alla<br />

stessa persona obbligata a prestare il legato, non ad un terzo).<br />

ONERE L'onere (modo) si definisce una <strong>di</strong>sposizione accessoria a carico dell'erede (ultra vires, salvo<br />

accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà con beneficio <strong>di</strong> inventario: Cass. 29.4.1993 n. 5067) o del legatario (non è tenuto<br />

oltre i limiti del valore della cosa legata: art. 671 c.c.) - non <strong>di</strong> un terzo - che obbliga (fare, non fare o dare)<br />

l'onerato a devolvere, in tutto o in parte, i beni ricevuti per la finalità in<strong>di</strong>cata dal testatore (interesse del<br />

testatore, dell'onerato stesso o <strong>di</strong> terzi determinati o indeterminati). Natura giuri<strong>di</strong>ca a) tesi tra<strong>di</strong>zionale:<br />

elemento accidentale ed accessorio (all'istituzione <strong>di</strong> erede o <strong>di</strong> legato: Bianca, Giannattasio, Marini, Gangi,<br />

Cicu, Azzariti Martinez, Giampiccolo, Trabucchi); b) tesi del negozio autonomo (tertium genus, può<br />

prescindere dalla <strong>di</strong>sposizione a titolo <strong>di</strong> erede o legato: Giorgianni, Bigliazzi Geri, Criscuoli, Gazzoni,<br />

Costanzo, Capozzi, Cataudella, Liserre, Lupo; Trib. Terni 28.11.1993; Cass. 21.2.2007 n. 4022): la tesi si<br />

fonda sull'ambulatorietà del modo in caso <strong>di</strong> risoluzione della <strong>di</strong>sposizione (artt. 676 e 677 c.c.), sull'art. 629<br />

c.c., nonché sulla funzione <strong>di</strong>spositiva del testamento; la principale conseguenza <strong>di</strong> tale tesi è l'ammissibilità<br />

del modus imposto all'erede legittimo. Contro la tesi dell'autonomia: 1) art. 588 c.c. (non si parla <strong>di</strong> modo, ma<br />

solo <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà e legato); 2) il modo non si salva in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà dell'istituzione <strong>di</strong> erede o legatario<br />

(mentre è vero il contrario, ex art. 647 c.c.), per cui segue le stesse sorti della <strong>di</strong>sposizione principale.<br />

Onere e con<strong>di</strong>zione potestativa: nella con<strong>di</strong>zione si crea un vincolo inscin<strong>di</strong>bile fra la volontà negoziale e<br />

realizzazione dell'evento posto in con<strong>di</strong>zione; nel modo l'effetto della <strong>di</strong>sposizione non è collegato al suo<br />

adempimento. Nella con<strong>di</strong>zione potestativa il chiamato è libero <strong>di</strong> tenere o meno il comportamento previsto<br />

in con<strong>di</strong>zione (la con<strong>di</strong>zione sospende, ma non costringe); il modus costringe ad un determinato<br />

comportamento, ma non sospende gli effetti del negozio. Se la <strong>di</strong>sposizione si risolve per inadempimento,<br />

l'onere passa ai chiamati successivi, mentre in caso <strong>di</strong> non avveramento della con<strong>di</strong>zione i chiamati<br />

successivi subentrano in modo incon<strong>di</strong>zionato.<br />

Onere e legato obbligatorio Il problema si pone nell'onere a favore <strong>di</strong> terzi, soprattutto se si ammette che il<br />

modo sia un’autonoma <strong>di</strong>sposizione testamentaria. Tesi: a) tra<strong>di</strong>zionale (Azzariti Martinez, Bianca,<br />

Giannattasio, Marini, Gangi, Cicu) il legato è una <strong>di</strong>sposizione autonoma (art. 588 c.c.), il modo è accessorio<br />

ad una <strong>di</strong>sposizione principale (ere<strong>di</strong>tà o legato: art. 647 c.c.); b) il legato è un’attribuzione <strong>di</strong>retta (il legatario<br />

è avente causa del de cuius), l'onorato ha un vantaggio in<strong>di</strong>retto (è avente causa dell'onerato); c) il legato ha<br />

contenuto necessariamente patrimoniale, il modus non sempre (Gangi; Cass. 25.2.1981 n. 1154); d) il legato<br />

è sempre <strong>di</strong>retto a favore <strong>di</strong> persone determinate (o determinabili, ex art. 631 c.c.), mentre il modo è <strong>di</strong>retto a<br />

sod<strong>di</strong>sfare interessi dell’onerato, del testatore o <strong>di</strong> persone genericamente determinate ovvero categorie <strong>di</strong><br />

persone (artt. 629 e 630 c.c.). Sul punto: Cass. 19.11.1979 n. 3754; Cass. 25.2.1981 n. 1154; Cass.<br />

29.4.1992 n. 5067.<br />

Onere impossibile ed illecito (art. 647 c.c.).<br />

Adempimento dell'onere (art. 648 c.c.) Occorre chiarire chi è l'interessato ad agire per l'adempimento: a)<br />

onere a favore <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> persone non esattamente identificato (tenendo presente l'interesse perseguito<br />

dal testatore, si attribuisce all'ente esponenziale il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> agire per tutto il gruppo: art. 630 c.c.; Trib. Terni<br />

28.11.1993; Cass. 14.12.1999 n. 14029); b) onere a favore del testatore (titolari dell'interesse anche morale<br />

ad agire per l'adempimento sono i prossimi congiunti anche se non ere<strong>di</strong>: Cass. 13.8.1980 n. 4936); c) onere<br />

a favore dello stesso onerato (secondo Giorgianni, se eccezionalmente s’in<strong>di</strong>viduano altri interessati, si<br />

tratterebbe <strong>di</strong> un onere, altrimenti <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione potestativa o <strong>di</strong> una semplice raccomandazione senza<br />

valore giuri<strong>di</strong>co).<br />

Risoluzione per inadempimento (art. 648 c.c.): se è stata prevista dal testatore, ovvero quando<br />

l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della <strong>di</strong>sposizione. Legittimati ad agire: a)<br />

tesi estensiva (anche i legittimati ad agire per l'adempimento: Giorgianni, Marini, Costanzo); b) tesi restrittiva<br />

(soltanto coloro che subentrano nella successione in luogo dell'onerato inadempiente: Bigliazzi Geri,<br />

Giannattasio, Cass. 11.6.1975 n. 2306). La risoluzione della <strong>di</strong>sposizione testamentaria è espressamente<br />

qualificata come risoluzione per inadempimento (applicazione delle norme generali: in particolare,<br />

inadempimento per dolo o colpa grave; l'inadempimento deve rivestire il requisito dell'importanza, avuto<br />

riguardo all'interesse perseguito; la risoluzione ha effetti retroattivi, ma non pregiu<strong>di</strong>ca i <strong>di</strong>ritti acquistati dai<br />

terzi). La retroattività della risoluzione non è reale come nella con<strong>di</strong>zione risolutiva (artt. 1458/2652 c.c.); non<br />

travolge gli acquisti trascritti dai terzi prima della trascrizione della domanda <strong>di</strong> risoluzione (per i beni mobili:<br />

art. 1153 c.c.).<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

Andrini, La con<strong>di</strong>zione nel testamento, in Riv. not., 1983, I, p. 326; Aquaro, Onere testamentario e legato tra accessorietà e<br />

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negozio giuri<strong>di</strong>co, Milano 1976; Masucci, Gli incerti confini tra clausola si sine liberis decesserit e fedecommesso (con<strong>di</strong>zionale) de<br />

residuo, in Giur. It., 1994, I, 1, p. 1767; Morello, La con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non impugnare il testamento, in Riv. not., 1965, p. 981; Morello,<br />

Considerazioni in tema <strong>di</strong> legato fiduciario e legato modale, in Riv. not., 1979, p. 1579; Rescigno, voce Con<strong>di</strong>zione (<strong>di</strong>ritto vigente), in<br />

Enc. del <strong>di</strong>r., VIII, Milano 1961, p. 762; Rocca, Il <strong>di</strong>vieto testamentario <strong>di</strong> alienare, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc. civ., 1982, p. 409;<br />

Santarsiere, Il due volti della con<strong>di</strong>zione si sine liberis decesserit, in Arch. civ., 1988, II, p. 1023; Toti, Con<strong>di</strong>zione testamentaria e<br />

libertà personale, Milano 2004; Zanni, Considerazioni in tema <strong>di</strong> natura giuri<strong>di</strong>ca dell’onere testamentario e <strong>di</strong> determinazione <strong>dei</strong><br />

soggetti legittimati al suo adempimento, in Riv. not., 2000, 1008.<br />

A) Esercitazione in classe I°<br />

PARTE PRATICA<br />

Tizio, citta<strong>di</strong>no canadese residente in Italia, celibe e senza figli, vuole istituire erede universale la convivente<br />

Caia, attribuendole l'intero patrimonio a con<strong>di</strong>zione che accetti l’ere<strong>di</strong>tà entro un anno dall'apertura della<br />

successione.<br />

Vuole lasciare al nipote ex fratre Quarto e alla sua fidanzata Quarta la villetta <strong>di</strong> Ostia, sotto la con<strong>di</strong>zione<br />

che si sposino entro due anni dalla sua morte; in mancanza <strong>di</strong> ciò la villetta deve andare al solo Quarto.<br />

Intende, inoltre, lasciare all’amico Filano i gioielli che si trovano nella sua cassaforte e l’auto d’epoca nel suo<br />

garage a con<strong>di</strong>zione che vi si trovi al momento dell’apertura della successione.<br />

Intende lasciare all’amico Calpurnio la somma <strong>di</strong> euro centomila in denaro contante, destinandone l’impiego<br />

al sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>dei</strong> fabbisogni primari <strong>di</strong> vita e all’assistenza <strong>di</strong> Nerone, affetto da grave <strong>di</strong>sabilità;<br />

intende lasciare a Clau<strong>di</strong>o la villa <strong>di</strong> Trieste, apponendovi un vincolo <strong>di</strong> destinazione al solo scopo <strong>di</strong> sottrarre<br />

la stessa alle pretese <strong>di</strong> eventuali cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> quest’ultimo;<br />

intende, infine, lasciare allo stimato impren<strong>di</strong>tore Sempronio l’opificio in Prato, al fine <strong>di</strong> sfruttarne appieno le<br />

potenzialità produttive a beneficio dell’erede istituita.<br />

Per il caso <strong>di</strong> sopravvenienza <strong>di</strong> figli, il testatore manifesta inoltre la volontà che le <strong>di</strong>sposizioni testamentarie<br />

restino ferme, se possibile.<br />

Il testatore intende sottoporre la propria successione alla legge italiana, ai sensi dell’art. 46, comma 2, legge<br />

n. 218/1995 e, a tal fine, si reca dal notaio Fiorenzo Fiorentini affinché riceva il proprio testamento nelle<br />

forme del testamento internazionale.<br />

- Profili formali: il testamento internazionale;<br />

- Istituzione <strong>di</strong> erede sottoposta a termine e a con<strong>di</strong>zione;<br />

- Con<strong>di</strong>zioni coartative;<br />

- Sostituzione;<br />

- Legato <strong>di</strong> cosa da prendersi da certo luogo e legato sottoposto a con<strong>di</strong>zione che il bene vi si trovi<br />

all’apertura della successione: <strong>di</strong>fferenze concettuali e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina;<br />

- Vincolo <strong>di</strong> destinazione ex art. 2645-ter: limiti <strong>di</strong> attuabilità, natura giuri<strong>di</strong>ca e struttura; sua <strong>di</strong>scussa<br />

collocazione nella sistematica del co<strong>di</strong>ce civile; cenni all’istituto del trust interno;<br />

- Revoca del testamento per sopravvenienza <strong>di</strong> figli e sua derogabilità.<br />

A) Esercitazione in classe II°<br />

Tizio, titolare <strong>di</strong> un ingente patrimonio, in fin <strong>di</strong> vita in seguito ad una malattia rarissima appena contratta,<br />

vuole nominare ere<strong>di</strong> in parti uguali la moglie e i due figli; chiede al notaio se esiste un modo per obbligare il<br />

figlio maschio a completare gli stu<strong>di</strong> ed impe<strong>di</strong>re alla moglie <strong>di</strong> risposarsi.<br />

Vuole che la moglie faccia in modo, eventualmente sopportandone i costi, che venga costruito un<br />

monumento funebre in suo onore nella piazza del paese nel quale è nato, e faccia pubblicare, sempre a sue<br />

spese, i suoi manoscritti giovanili, con i tipi della casa e<strong>di</strong>trice Alfa S.p.A.<br />

Desidera obbligare la figlia femmina a fondare un movimento politico in<strong>di</strong>rizzato alla valorizzazione del<br />

buddhismo ("Vita bud<strong>di</strong>sta nuova") utilizzando il programma al quale negli ultimi anni ha lavorato insieme alla<br />

figlia; per questo scopo e per sollecitare le adesioni al partito, la figlia potrà <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> 300.000 euro in<br />

aggiunta a quanto le spetta.


Vuole attribuire alla nipote ex fratre Tertulliana la villa <strong>di</strong> Fiesole ma vuole che si allontani dalle sue attuali<br />

cattive compagnie, o comunque che segua principi <strong>di</strong> retta moralità.<br />

Intende lasciare alla badante Caia la villa in Casentino con l'obbligo <strong>di</strong> accu<strong>di</strong>re anche la moglie fino alla<br />

morte.<br />

Vuole lasciare all'amico Filano tutti i cre<strong>di</strong>ti da lui vantati nei confronti della società Costruzioni e<strong>di</strong>li S.p.A.<br />

con l'obbligo <strong>di</strong> recarsi una volta all'anno in un tempio tibetano e trascorrervi un periodo <strong>di</strong> almeno una<br />

settimana <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazione.<br />

In quanto unico socio della “Gamma S.r.l.”, Tizio desidera che, ove possibile, le quote <strong>di</strong> detta società non<br />

siano alienate a terzi estranei alla compagine familiare, tuttavia non intende giungere a gravare le stesse <strong>di</strong><br />

un vincolo <strong>di</strong> intrasferibilità assoluta. Desidera inoltre che, alla sua morte, la “Gamma S.r.l.” venga<br />

trasformata in S.p.a.<br />

Intende, inoltre, se possibile, confermare il testamento nuncupativo del proprio padre Tizione.<br />

Vuole lasciare all’amica Licina la somma <strong>di</strong> euro un milione, ma intende obbligare la stessa a costituire una<br />

fondazione “Amici della Musica” e chiede lumi al notaio su quale sia l’istituto giuri<strong>di</strong>co più adatto ed efficace<br />

a tal fine.<br />

Intende lasciare a Calpurnia la somma <strong>di</strong> euro mille, purché non riprenda a fumare.<br />

Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani con stu<strong>di</strong>o in Roma, re<strong>di</strong>ga un testamento conforme<br />

a legge.<br />

- Con<strong>di</strong>zione coartativa;<br />

- Mandato post mortem; contenuto atipico del testamento;<br />

- Divieto <strong>di</strong> pesi o con<strong>di</strong>zioni sulla quota <strong>dei</strong> legittimari;<br />

- Con<strong>di</strong>zione ed onere; adempimento dell’onere; risoluzione della <strong>di</strong>sposizione per inadempimento<br />

dell’onere testamentario.<br />

- Legato <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, <strong>di</strong> debito, <strong>di</strong> liberazione da debito;<br />

- S.r.l. unipersonale <strong>di</strong> cui unico socio sia il testatore: inserimento (tramite previsione <strong>di</strong> un onere a<br />

carico degli ere<strong>di</strong>) <strong>di</strong> clausole statutarie <strong>di</strong> prelazione, gra<strong>di</strong>mento, trasformazione in altro tipo sociale che<br />

consenta <strong>di</strong> mantenere le predette clausole (s.p.a.);<br />

- Confermabilità del testamento nuncupativo;<br />

- Onere e risoluzione della <strong>di</strong>sposizione testamentaria per il caso <strong>di</strong> suo inadempimento;<br />

- Costituzione <strong>di</strong> fondazione per testamento;<br />

Con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non fare o <strong>di</strong> non dare.<br />

B) Casi in classe<br />

1. Sulla trasmissibilità della con<strong>di</strong>zione<br />

Con testamento olografo del 20 settembre 1995 Tizio, vedovo, così <strong>di</strong>sponeva <strong>dei</strong> suoi beni: "Lascio a mio<br />

figlio Caio l'appartamento al primo piano della villa Tuscolana e a mio figlio Mevio l'appartamento sito al<br />

piano terreno della stessa villa.<br />

Dispongo che restino in comune tra loro il portone, il viale d'ingresso e il cortile.<br />

Allo scopo <strong>di</strong> conservare il decoro e la signorilità della villa, <strong>di</strong>spongo che nel caso in cui uno <strong>dei</strong> condomini<br />

dovesse soppalcare l'appartamento <strong>di</strong> sua proprietà, la comunione del portone, del viale d'ingresso e del<br />

cortile, cesserà a favore dell'altro condomino che ne <strong>di</strong>venterà pieno proprietario".<br />

Un anno dopo Tizio muore ed i due figli accettano l'ere<strong>di</strong>tà paterna.<br />

Il primo ottobre 1998 muore anche il figlio Caio e gli succede l'unico figlio Sempronio.<br />

Il primo ottobre 2000 Sempronio si reca dal notaio per alienare a Catullo l'appartamento al primo piano della<br />

villa Tuscolana. Catullo è <strong>di</strong>sposto all'acquisto ma chiede una consistente <strong>di</strong>minuzione del prezzo se non<br />

potrà soppalcare l'appartamento.<br />

2. L’onere testamentario; <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pesi o con<strong>di</strong>zioni sulla quota <strong>dei</strong> legittimari<br />

Tizio, vedovo fiorentino, vorrebbe nominare ere<strong>di</strong> universali i due figli in parti uguali con l'obbligo per il<br />

primogenito <strong>di</strong> offrire un pranzo ai poveri del quartiere <strong>di</strong> Campo <strong>di</strong> Marte ad ogni vigilia <strong>di</strong> Natale e con<br />

l'obbligo per il secondogenito <strong>di</strong> premiare ogni anno gli studenti più meritevoli del liceo classico Dante.<br />

Vuole inoltre lasciare all'amico Sempronio l'intero palazzo in Pistoia con l'obbligo <strong>di</strong> destinare un piano del<br />

palazzo, a sua scelta, ad ospitare i pittori ultrasettantenni residenti in Pistoia.<br />

3. L’onere testamentario


Tizio, noto impren<strong>di</strong>tore pratese, nonché scapolone impenitente senza figli, vuole nominare erede universale<br />

la sorella Tizia e vuole lasciare la sua fiorente società Alfa s.n.c., al fratello minore Tizietto, con l'obbligo <strong>di</strong><br />

costituire a favore dell'amico Filano un usufrutto vitalizio su metà del capitale della società in questione.<br />

Vuole inoltre lasciare la somma <strong>di</strong> euro 150.000 al caro amico d'infanzia Sempronio, con l'obbligo <strong>di</strong><br />

investirla in azioni della promettente società cinese " Zao S.p.A.".<br />

Vuole infine lasciare all'amico d'infanzia Tertulliano la somma <strong>di</strong> euro 1.000.000 e la villa al mare con<br />

l'obbligo <strong>di</strong> provvedere al mantenimento della signora Caia.<br />

4. Onere e sublegato<br />

Tizio, celibe e senza figli:<br />

- vorrebbe lasciare le azioni <strong>di</strong> cui è titolare nella società GAMMA S.p.A., che si occupa <strong>di</strong> restauri <strong>di</strong> mobili<br />

d'antiquariato, all'amico Filano, facendo sì che lo stesso, noto artigiano fiorentino, si impegni a prestare<br />

comunque ed in ogni caso la sua consulenza in materia <strong>di</strong> delicate operazioni <strong>di</strong> restauro fino al 2017<br />

- desidererebbe lasciare le azioni <strong>di</strong> cui è titolare nella BETA S.p.A. alla stessa società, nel pieno rispetto <strong>di</strong><br />

quanto stabilito dalla vigente normativa, e prevedendo che, qualora la detta società si trasformi in S.r.l., le<br />

quote assegnate in luogo delle azioni, siano attribuite in usufrutto alla "DELTA S.r.l.", la quale, in caso <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fficoltà economiche, potrà venderle liberamente<br />

- vorrebbe lasciare a favore <strong>di</strong> Caio e Sempronio, rispettivamente, i due cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> euro 200.000 ciascuno, che<br />

vanta nei confronti dell'associazione <strong>di</strong> Pistoia ALFA, facendo sì che gli stessi costituiscano una società per<br />

azioni denominata "PROTECTOR S.p.A." nella quale ciascuno conferisca il cre<strong>di</strong>to attribuito, appostandone<br />

metà a riserva e prevedendo che a Caio siano, se possibile, assegnate il doppio delle azioni assegnate a<br />

Sempronio<br />

- lasciare alla fondazione romana "Testaccio" l'immobile in Roma alla via Condotti n.105, con obbligo a<br />

carico della stessa <strong>di</strong> concederlo in locazione a favore dell'associazione <strong>dei</strong> commercianti "Via Condotti" per<br />

la durata prevista dalla legge vigente alla sua morte e per un canone <strong>di</strong> euro 10.000 mensili, con previsione<br />

espressa che il futuro conduttore possa acquistarne la proprietà al termine della locazione e<br />

subor<strong>di</strong>natamente all'avvenuto integrale pagamento <strong>dei</strong> canoni pattuiti ed al pagamento <strong>di</strong> una somma da<br />

determinarsi ad opera del Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Roma<br />

5. Onere e sublegato<br />

Tizio, vedovo, è titolare <strong>di</strong> un ingente patrimonio, si reca dal notaio per re<strong>di</strong>gere testamento: vuole nominare<br />

ere<strong>di</strong> i due figli e vuole lasciare all'amico Filano la villa al mare con l'obbligo <strong>di</strong> ultimare i lavori <strong>di</strong> restauro e<br />

<strong>di</strong> lasciarla alla loro amica in comune Caia, almeno <strong>di</strong>eci giorni nel mese <strong>di</strong> luglio, per tutta la vita <strong>di</strong> questa.<br />

Tizio vuole sostituire a Filano la stessa Caia per il caso in cui non possa o non voglia accettare, in tal caso<br />

vuole però che l'obbligo <strong>di</strong> ultimare i lavori ricada sui figli<br />

6. Natura giuri<strong>di</strong>ca dell’onere testamentario<br />

Tizio si reca dal notaio e <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler re<strong>di</strong>gere un testamento contenente la sola cosa che gli sta a cuore,<br />

ovvero l'obbligo a carico dell'unico figlio <strong>di</strong> andare a depositare almeno una volta alla settimana sulla sua<br />

tomba <strong>dei</strong> gigli gialli.<br />

C) Esercitazione a casa<br />

Tizia, nubile, vuole <strong>di</strong>sporre delle proprie sostanze per testamento olografo, per la cui redazione intende<br />

avvalersi <strong>dei</strong> consigli del notaio Fiorenzo Fiorentini <strong>di</strong> Firenze, con stu<strong>di</strong>o in via <strong>dei</strong> Renai 23, presso il quale<br />

vuole depositare ritualmente la scheda;<br />

espone al notaio che possiede tre appartamenti, oltre a ingenti <strong>di</strong>sponibilità liquide;<br />

vuole lasciare:<br />

- alla madre Tiziona, l'usufrutto dell'appartamento in Comune <strong>di</strong> Firenze;<br />

- alla sorella Cornelia, l'appartamento in Viareggio, nonchè la liquidazione che le spetta quale <strong>di</strong>rigente della<br />

società Alfa;<br />

- vuole infine lasciare ai suoi tre amici Agenore, Bartolomeo e Cirillo, con i quali coltiva la passione della<br />

montagna, il suo mini appartamento <strong>di</strong> Cortina; vorrebbe però che ne potessero <strong>di</strong>sporre a rotazione, in<br />

modo che ogni anno il periodo migliore spetti ad un soggetto <strong>di</strong>verso;<br />

- a Mevio, suo convivente, quanto altro;<br />

espone altresì al notaio che desidera:<br />

- che nel caso in cui Mevio muoia entro un anno dalla sua morte, quanto a lui attribuito vada a Cornelia;


- che nel caso <strong>di</strong> premorienza <strong>di</strong> Cornelia, tutto quanto a lei assegnato vada alla sua figlia minore;<br />

- che Tiziona sia accu<strong>di</strong>ta sia da Mevio che da Cornelia, in modo assolutamente vincolante per questi, ed è<br />

<strong>di</strong>sposta sul punto a seguire quanto il notaio le vorrà consigliare;<br />

- intende invogliare l'amico avvocato Catullo ad abbandonare una recente relazione extraconiugale con la<br />

segretaria, <strong>di</strong>sponendo in suo favore per tale ipotesi della sua autovettura Ferrari;<br />

- vuole <strong>di</strong>sporre a favore del nipote Cornelietto, ex tossico<strong>di</strong>pendente, se l'amico me<strong>di</strong>co Publio che l'ha<br />

avuto in cura lo riterrà meritevole, <strong>di</strong> una somma <strong>di</strong> denaro sufficiente ad acquistare un fondo ed ivi iniziare<br />

un'attività artigianale <strong>di</strong> sua scelta.<br />

il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del notaio Fiorenzo Fiorentini, re<strong>di</strong>ga la scheda testamentaria ed il verbale <strong>di</strong><br />

deposito dell'olografo e tratti in parte teorica della sostituzione, rappresentazione e accrescimento nel<br />

negozio testamentario.<br />

D) Correzione 4° esercitazione a casa


VII LEZIONE (26.2.2013)<br />

I legati in generale Acquisto e rinunzia del legato. Sublegato e prelegato. Tipologie del legato: legato ad<br />

efficacia reale, legato obbligatorio, legato rinunziativo. I legati ex lege. Adempimento del legato. Revoca del<br />

legato (art. 686 c.c.).<br />

PARTE TEORICA<br />

Soggetti A) <strong>di</strong>sponente (testatore, ammesso anche un terzo ex art. 631, 2 comma c.c.); B) onerato (erede<br />

testamentario o legittimo); se unico, solo lui è tenuto al legato; se a carico <strong>di</strong> tutti i coere<strong>di</strong> l’adempimento<br />

avviene senza vicolo <strong>di</strong> solidarietà, ma in proporzione alle quote (art. 663 c.c.); l'insolvenza <strong>di</strong> uno non va a<br />

danno degli altri (se posto alternativamente a più soggetti, il legatario sceglie e l'adempiente non ha<br />

regresso); altro legatario/i = sublegato (art. 662 c.c.), tenuto/i entro i limiti <strong>di</strong> valore del legato (art. 671 c.c.).<br />

Questa norma si riferisce al legato e “ad ogni altro onere”: riduzione <strong>dei</strong> vari pesi eccedenti il valore del<br />

legato, mentre la spontanea esecuzione dell'eccedenza equivarrebbe ad un’obbligazione naturale irripetibile<br />

(erede e legatario sono gli unici che possono subire il legato: Cass. 30.5.1967 n. 1181); C) legatario/onorato<br />

(art. 631, 2 comma c.c.; anche un erede = prelegato).<br />

Oggetto E’ tanto ampio da potersi affermare che può formare oggetto <strong>di</strong> legato tutto ciò che può essere<br />

oggetto <strong>di</strong> obbligazione ((Azzariti Martinez, Masi, Giordano Mondello, Trabucchi: necessita il requisito della<br />

patrimonialità: artt. 1174 e 587 c.c.; inoltre, stessi requisiti possibilità/liceità/determinato o determinabile,<br />

anche ex art. 632, 1 e 2 comma c.c.).<br />

A) Acquisto Termini or<strong>di</strong>nari (art. 2946 c.c.) o actio interrogatoria (decorso il termine si perde la facoltà <strong>di</strong><br />

rinunciare, ex art. 650 c.c., <strong>di</strong>verso dall’art. 481 c.c.). Più precisamente, l’acquisto avviene ipso iure<br />

(delazione=acquisto), salvo rinuncia, ex art. 649 c.c. Effetti <strong>di</strong> un’eventuale accettazione (irrilevante per<br />

Gangi; consolidare l'acquisto per Ferri; rinuncia alla facoltà <strong>di</strong> rinunciare per Bigliazzi Geri, Bianca).<br />

B) Rinuncia Da tenere presente che: 1) non è <strong>di</strong>smissiva <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto, ma impe<strong>di</strong>sce il prodursi dell'acquisto<br />

(Trabucchi, contra Pugliatti, Bigliazzi Geri; per Giordano Mondello funziona da con<strong>di</strong>zione risolutiva<br />

dell'acquisto); 2) il <strong>di</strong>ritto ritorna alla massa ere<strong>di</strong>taria - se si tratta <strong>di</strong> proprietà o cre<strong>di</strong>to già appartenente al<br />

de cuius - oppure si estingue, se trattasi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto reale minore o cre<strong>di</strong>to derivante da legato obbligatorio; 3)<br />

negozio unilaterale non recettizio, puro, totale, soggetto a revocatoria; per quanto riguarda la forma, a<br />

<strong>di</strong>fferenza dell’art. 519 c.c., per la rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà non sono previste forme particolari: ma se concerne<br />

beni immobili occorre la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.; Cass. 26.1.1990 n. 459) e trascrizione<br />

(se trascritto l'acquisto del legato in conformità ad un estratto del testamento); 4) irrevocabile, perché ha<br />

effetto imme<strong>di</strong>ato per l'onerato (Masi, Bianca). Stesse regole per capacità e rappresentazione (salva la<br />

natura personale); inoltre, possibile applicazione degli artt. 625 e 628 c.c.<br />

PRELEGATO (art. 661 c.c.) Il prelegato è la <strong>di</strong>sposizione a favore <strong>di</strong> uno o più coere<strong>di</strong> (testamentari o<br />

legittimi) posta a carico <strong>di</strong> tutta l'ere<strong>di</strong>tà. Tale <strong>di</strong>ritto è sod<strong>di</strong>sfatto prima della <strong>di</strong>visione (art. 713 c.c.),<br />

riducendo l'ammontare <strong>dei</strong> beni da <strong>di</strong>videre (prelievo anticipato). Il prelegatario, poi, risponde <strong>dei</strong> debiti<br />

ere<strong>di</strong>tari solo per la parte che gli spetta come coerede. Anche il prelegato può essere gravato da un onere. Il<br />

prelegato è soggetto a riduzione in caso <strong>di</strong> lesione della legittima (Cass. 30.7.1999 n. 8284). E' ammesso il<br />

prelegato a favore dell'unico erede (Trib. Vallo <strong>di</strong> Lucania 17.4.2002); il legato resta valido anche se è nulla<br />

l'istituzione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà (Giordano Mondello, Bianca, Capozzi; Cass. 26.6.1973 n. 1834; Cass. 23.3.1992 n.<br />

3593). Prelegato anomalo: prelegato a carico solo <strong>di</strong> alcuni <strong>dei</strong> coere<strong>di</strong> (Messineo).<br />

SUBLEGATO (artt. 662 e 671 c.c.) Il sublegato è la <strong>di</strong>sposizione a favore dell'onorato/legatario che grava<br />

su altro legatario. Trattasi <strong>di</strong> due <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>stinte: perciò, il sublegatario non è avente causa del<br />

legatario, ma del de cuius. Infatti, il sublegato è un'autonoma e <strong>di</strong>retta attribuzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti patrimoniali<br />

(Capozzi). L'autonomia del sublegato si evidenzia in caso <strong>di</strong> nullità (se la causa <strong>di</strong> nullità non vale per<br />

entrambi) o <strong>di</strong> rinunzia del legatario/onerato: infatti, il sublegato sarà a carico degli altri collegatari (per<br />

accrescimento) o, in loro mancanza, a carico degli ere<strong>di</strong> (art. 677 c.c. e, in tal caso, non varrà il limite <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 671 c.c.); in caso <strong>di</strong> rinunzia dell'onorato, il sublegato si risolve a favore dell'onerato (salvo<br />

devoluzione).<br />

A) LEGATO AD EFFICACIA REALE<br />

1) Legati <strong>di</strong> specie: trasferimento/costituzione automatica proprietà o altro <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento su cose<br />

specifiche dell'asse, ma nei limiti della compatibilità con la natura del <strong>di</strong>ritto (è ammessa la costituzione <strong>di</strong><br />

usufrutto, uso e abitazione, non il loro trasferimento a causa <strong>di</strong> morte: Trib. Prato 27.6.1989; Cass.<br />

28.1.1995 n. 1048; Cass. 21.2.1995 n. 1909); è esclusa la costituzione per testamento dell'ipoteca (art. 2821<br />

c.c.), ma è ammesso il legato <strong>di</strong> ipoteca a favore del debitore ipotecario perché <strong>di</strong>retto ad estinguere la<br />

garanzia reale (Masi); ammesso il pegno, se la cosa è già detenuta dal legatario, altrimenti obbligo<br />

dell'onerato <strong>di</strong> costituire il pegno; esclusa la trasmissione della servitù separata dal fondo dominante, perciò<br />

solo legato <strong>di</strong> servitù a favore <strong>di</strong> proprietario del fondo servente (Masi). Il legatario consegue<br />

imme<strong>di</strong>atamente la proprietà o il <strong>di</strong>ritto reale sul bene (art. 649 c.c.) o effettuata la scelta (artt. 664 e 665<br />

c.c.), ma non consegue automaticamente il possesso che passa, invece, all'erede (art. 1146 c.c.): perciò, il


legatario deve chiedere all'onerato il possesso del bene, anche se espressamente <strong>di</strong>spensato dal testatore<br />

(art. 649 c.c.). Il bene può appartenere ad altri (purchè il de cuius ne sia consapevole: art. 651, 1 comma<br />

c.c.: rientra nell’art. 651 c.c. - e non nell’art. 649 c.c. - il legato avente ad oggetto una cosa acquistata dal<br />

testatore con residuo obbligo <strong>di</strong> pagamento del prezzo e con riserva <strong>di</strong> proprietà).<br />

Anche i legati ad efficacia reale o <strong>di</strong>retta hanno un’efficacia obbligatoria, ma solo strumentale: per il legato <strong>di</strong><br />

proprietà c’è un obbligo <strong>di</strong> trasferire il possesso (accessioni, pertinenze e frutti, ex art. 649, 2 e 3 comma c.c.,<br />

prodotti dopo la morte del de cuius) e <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>re la cosa dalla morte del medesimo fino alla consegna; per il<br />

legato <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to c’è un obbligo <strong>di</strong> consegnare i titoli del cre<strong>di</strong>to in possesso del testatore (Trib. Roma<br />

13.6.2000).<br />

2) Legati <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to Trattasi <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to del de cuius verso terzi (art. 658 c.c.): trasmissione automatica<br />

senza necessità della notifica dell'acquisto al debitore (analogia art. 1263 c.c.).<br />

B) LEGATO OBBLIGATORIO Comporta un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to (prestazione, ovvero manca il trasferimento<br />

<strong>di</strong>retto dell'oggetto verso l'onerato. Tale tipo <strong>di</strong> legato costituisce una categoria aperta (c.d. atipicità): sono<br />

tipici i legati previsti agli artt. 651, 652, 653, 654, 665, 1872, 660 c.c.; sono atipici, invece il legato <strong>di</strong> contratto<br />

(compraven<strong>di</strong>ta, lavoro, locazione); la prelazione testamentaria; il legato <strong>di</strong> non concorrenza, Il legato atipico<br />

è espressione <strong>di</strong> autonomia testamentaria (Giordano Mondello, Bonilini).<br />

C) LEGATO RINUNCIATIVO <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto ere<strong>di</strong>tario a favore del legatario; non c'è trasmissione, ma un effetto<br />

estintivo imme<strong>di</strong>ato (legato <strong>di</strong> liberazione o <strong>di</strong> remissione del debito), senza comunicazione al debitore (art.<br />

658 c.c.); ammissibilità della rinuncia all'effetto estintivo del debito da parte del legatario; secondo Azzariti la<br />

remissione del debito, sotto forma <strong>di</strong> legato <strong>di</strong> liberazione, configurerebbe un atto inter vivos con efficacia<br />

post mortem.<br />

D) LEGATI EX LEGE Alcune figure: a) <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> abitazione della casa familiare ed uso <strong>dei</strong> mobili a favore del<br />

coniuge superstite non legalmente separato (art. 540 c.c.); b) assegno vitalizio a favore del coniuge<br />

legalmente separato con addebito (art. 548 c.c.) o <strong>di</strong>vorziato che versi in stato <strong>di</strong> bisogno (art. 9 bis legge sul<br />

<strong>di</strong>vorzio); c) assegno vitalizio a favore del figlio naturale non riconoscibile (art. 580 c.c.): più che <strong>di</strong> legati si<br />

parla <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ex lege a carico dell'ere<strong>di</strong>tà in funzione alimentare (Bigliazzi Geri, Trabucchi, Masi).<br />

ADEMPIMENTO DEL LEGATO Il momento dell’adempimento della prestazione coincide con l’apertura della<br />

successione (art. 667 c.c.), in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong> efficacia (obbligatoria o reale): a) se legato ad<br />

efficacia <strong>di</strong>retta, il legatario ha un cre<strong>di</strong>to alla consegna del bene o del titolo che lo legittima ad esercitare il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to (l'esigibilità decorre dall'apertura della successione); b) per i frutti ve<strong>di</strong> l’art. 669 c.c.; c) limiti<br />

<strong>di</strong> responsabilità (debiti e pesi ere<strong>di</strong>tari, ma i cre<strong>di</strong>tori del defunto possono sod<strong>di</strong>sfarsi anche sui legati <strong>di</strong><br />

specie); d) spese a carico dell'onerato (art. 672 c.c.),; e) secondo l’art. 667 c.c. il bene deve essere<br />

consegnato nello stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto al tempo dell'apertura della successione, con tutte le sue<br />

pertinenze (art. 819 c.c.), accessioni (art. 934 c.c.: per gli immobili limite dell’art. 686 c.c.), miglioramenti o<br />

detrimenti, accrescimenti del fondo; f) oneri (art. 668 c.c.): per quelli intrinseci (ad esempio, servitù o oneri<br />

reali) ve<strong>di</strong> 1 comma (sono a carico del legatario: limite valore della cosa); per quelli estrinseci ve<strong>di</strong> 2 comma,<br />

sono a carico dell'erede (rientrano tra i debiti ere<strong>di</strong>tari); g) il legato obbligatorio non produce effetti se, dopo<br />

la morte del testatore, la prestazione (infungibile o <strong>di</strong> specie) a carico dell'onerato è <strong>di</strong>venuta impossibile per<br />

causa a lui non imputabile (artt. 673, 2 comma e 1218 c.c.; ad esempio, per perimento della cosa,<br />

smarrimento o furto). In caso <strong>di</strong> perimento integrale si verifica una impossibilità sopravvenuta assoluta e<br />

definitiva, altrimenti il legato è ridotto a ciò che avanza; ex art. 673, 1 comma c.c.; h) il legatario deve<br />

rimborsare le spese per la conservazione e manutenzione (spese per la <strong>di</strong>visione, spese per il rilascio, ecc.).<br />

Revoca del legato (art. 686 c.c.).<br />

BIBLIOGRAFIA (VII e VIII lezione; inoltre bibliografia in<strong>di</strong>cata nella II lezione)<br />

Argiroffi, Legati obbligatori, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1983, p. 2; Azzariti, Alienazione e trasformazione della cosa legata e revoca del legato, in<br />

Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc. civ., 1976, p. 1620; Bartolozzi, Legato pecuniario come legato <strong>di</strong> genere, in Notariato, 1996, I, p. 131; Bion<strong>di</strong>,<br />

voce Legato, in Novissimo Dig. It., IX, Torino 1963, p. 597 ss.; Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I così detti legati atipici,<br />

Milano 1990; Bonilini, La prelazione testamentaria, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., I, p. 223; Bonilini, I legati, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano 2001,<br />

p. 305; Bonilini, Le obbligazioni <strong>di</strong> fonte successoria, in Stu<strong>di</strong>um iuris, 2002, p. 1447 ss. (I parte); in Stu<strong>di</strong>um iuris, 2003, p. 41 ss. (II<br />

parte); Bucelli-Galli, Acquisto dal legatario apparente, in Familia 2004, p. 737 ss.; Danova, Il legato <strong>di</strong> quota lite, in Giust. civ., 1985, I,<br />

p. 3183; De Rupertis, La trascrizione dell’acquisto del legato e il notaio, in Vita not., 1996, I, p. 1557 ss.; Di Mauro, Legato <strong>di</strong><br />

coabitazione e accrescimento, in Riv. not., 1991, p. 232; Di Mauro, Legato <strong>di</strong> debito e datio in solutum, in Riv. not., 1990, p. 824; Di<br />

Mauro, Legato <strong>di</strong> cosa da prendersi da certo luogo e legato <strong>di</strong> somma <strong>di</strong> danaro da prendersi in un libretto <strong>di</strong> deposito bancario, in<br />

Giust. civ., 1992, p. 134; Di Mauro, Legato <strong>di</strong> coabitazione e accrescimento, in Riv. not., 1991, p. 232; Di Mauro, Prelegato d’azienda a<br />

favore <strong>di</strong> unico erede, in Fam. pers. succ., 2006, p. 602 ss.; Ferri, Legato <strong>di</strong> cosa da prendersi in un certo luogo, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc.<br />

civ., 1956, p. 326; Gardani Contursi Lisi, Istituzione <strong>di</strong> erede e legati, in Comm. al cod. civ. a cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca (artt. 624-632<br />

c.c.), Bologna-Roma 1983; Gardani Contursi Lisi, Il legato modale (lineamenti), in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1956, I, p. 957; Gerbo, Prelegato e<br />

funzione del contenuto testamentario nel fenomeno successorio, Roma 1995; Giordano Mondello, voce Legato, in Enc. del <strong>di</strong>r.,<br />

XXXIII, Milano 1973, p. 719; Gradassi, Clausole testamentarie in tema <strong>di</strong> legato <strong>di</strong> posizione contrattuale, in Notariato, 1999, I, p. 43;<br />

Giorgianni, Legato modale (o sublegato) e azioni <strong>di</strong> riduzione, in Dir. giur., 1959, p. 149 ss.; Masi, Dei legati, in Comm. al cod. civ. a<br />

cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca, (artt. 649-673 c.c.), Bologna-Roma 1979; Masi, voce Legato, in Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma 1990; Masi,<br />

voce Prelegato, in Enc. del Dir., 1985, p. 1017 ss.; Napoli, Il legato <strong>di</strong> contratto, in Rass. <strong>di</strong>r. civ., 1983, p. 738; Pastore, Il legato <strong>di</strong><br />

cosa generica, in Riv. not., 1996, I, p. 644; Pastore, Il legato a carico <strong>di</strong> uno o più legatari (c.d. sublegato), in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 2003, p. 223<br />

ss.; Rizzi, Acquisto e rinunzia al legato: forma, trascrizione e <strong>di</strong>sciplina fiscale, in Notariato, 1995, I, p. 566 ss.; Ruperto, Sul legato <strong>di</strong><br />

debito, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc. civ., 1991, I, p. 277; Tra<strong>di</strong>ti, Legato <strong>di</strong> azienda, in Notariato, 1999, I, p. 259.


A) Esercitazione in classe<br />

PARTE PRATICA<br />

Tizio, non vedente, ma letterato ed in grado <strong>di</strong> sottoscrivere, sconosciuto al notaio ma amico della segretaria<br />

Tertulliana e dell’avvocato Venanzio, presenti in stu<strong>di</strong>o, si reca dal notaio Romolo Romani in Roma, con<br />

stu<strong>di</strong>o in via Arenula, n. 1, desiderando fare testamento pubblico.<br />

Egli <strong>di</strong>chiara al notaio <strong>di</strong> essere coniugato, in regime <strong>di</strong> separazione <strong>dei</strong> beni, con Tizia.<br />

Aggiunge poi <strong>di</strong> avere tre figli legittimi, Primo, Seconda e Terzo, tutti maggiorenni.<br />

Tizio è titolare <strong>di</strong> un appartamento, sito in Velletri, del valore attuale <strong>di</strong> euro 200.000 e <strong>di</strong> un'azienda <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari, in Roma, via Nomentana, che gestisce con i due figli maschi, Primo e Terzo, in<br />

forma <strong>di</strong> impresa familiare, il cui valore patrimoniale attuale, al netto delle passività, è <strong>di</strong> euro 1.800.000.<br />

Egli possiede anche titoli a lui intestati, depositati presso la Filiale <strong>di</strong> Roma della Banca Alfa S.p.a., per un<br />

valore complessivo pari ad euro 2.800.000.<br />

Tizio, nell'esporre le sue volontà al notaio, <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler lasciare ai due figli maschi, Primo e Terzo, in<br />

sostituzione <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> legittima, l'azienda <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimentari, ma non la <strong>di</strong>tta, che vuole attribuire a<br />

Calpurnio.<br />

Tizio intende inoltre istituire erede la moglie Tizia nella sola quota <strong>di</strong> riserva a lei spettante, lasciandole la<br />

parte <strong>dei</strong> titoli mobiliari che sia sufficiente a sod<strong>di</strong>sfare le sue ragioni <strong>di</strong> legittima.<br />

Dichiara infine <strong>di</strong> voler istituire erede Seconda, purché quanto sopra non intacchi la sua legittima e purché<br />

non debba rispondere <strong>dei</strong> debiti dell’azienda, che dovrebbero andare a carico <strong>dei</strong> figli.<br />

Vuole lasciare al cre<strong>di</strong>tore Clau<strong>di</strong>o, in luogo dell’adempimento del debito per euro centomila verso il<br />

medesimo, l’imbarcazione da <strong>di</strong>porto Cranchi <strong>di</strong> sua proprietà.<br />

Intende novare l’obbligazione pecuniaria contratta con il cre<strong>di</strong>tore Giulio, avente ad oggetto la somma <strong>di</strong> un<br />

milione <strong>di</strong> euro, sostituendola con l’obbligo <strong>di</strong> trasferire la proprietà del suo vigneto in Agrigento.<br />

Vuole lasciare a Valeria, appassionata <strong>di</strong> equitazione e letteratura, il cavallo Mescal, <strong>di</strong> proprietà comune<br />

sua e <strong>di</strong> Labeone, o, alternativamente, la copia autografata <strong>dei</strong> versi <strong>di</strong> Pablo Neruda.<br />

Avendo, inoltre, scoperto che il suo prozio Mevio intratteneva una relazione extraconiugale, intende<br />

fermamente rinunciare al legato <strong>di</strong>sposto in proprio favore e già accettato, avente ad oggetto la proprietà<br />

dell’autovettura Aston Martin.<br />

A causa <strong>di</strong> un impegno imprevisto, l’avvocato Venanzio e la segretaria Tertulliana si devono assolutamente<br />

allontanare dallo stu<strong>di</strong>o del notaio prima che costui abbia ricevuto le volontà del testatore, subito dopo la<br />

costituzione in atto dello stesso.<br />

Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, re<strong>di</strong>ga il testamento dopo aver motivato<br />

adeguatamente le soluzioni adottate; tratti, in parte teorica del legato <strong>di</strong> azienda.<br />

- Legge sui ciechi, sua compatibilità con il testamento pubblico;<br />

- Ruolo <strong>dei</strong> fidefacienti;<br />

- Legato in sostituzione <strong>di</strong> legittima e legato in conto <strong>di</strong> legittima;<br />

- Legato <strong>di</strong> azienda, sua <strong>di</strong>sciplina;<br />

- Divisione oggettivamente parziale e <strong>di</strong>visione soggettivamente parziale del testatore; rapporti con<br />

istituti affini;<br />

- Legato <strong>di</strong> contratto: datio in solutum e novazione (con<strong>di</strong>zione sospensiva dell’accettazione da parte<br />

del legatario);<br />

- Legato alternativo e legato <strong>di</strong> cosa parzialmente altrui;<br />

- Rinuncia al legato.<br />

B) Correzione 5° esercitazione a casa


VIII LEZIONE (12.3.2013)<br />

I legati in particolare. I legati tipici (legato <strong>di</strong> cosa altrui, legato <strong>di</strong> genere, legato <strong>di</strong> prestazioni perio<strong>di</strong>che,<br />

legato <strong>di</strong> debito/cre<strong>di</strong>to). I legati atipici (legato <strong>di</strong> contratto, legato <strong>di</strong> prelazione, legato <strong>di</strong> azienda).<br />

PARTE TEORICA<br />

LEGATI TIPICI<br />

1. LEGATI DI COSE ALTRUI Regola La cosa legata deve trovarsi nel patrimonio ere<strong>di</strong>tario, anche se vi è<br />

pervenuta in un momento successivo alla redazione del testamento (artt. 651, 652, 654, 655, 656, 657 c.c.) -<br />

o vi è tornata al tempo della morte (art. 651, ultimo comma c.c.). Il legato <strong>di</strong> cosa altrui o <strong>di</strong> cosa che non si<br />

trova nel patrimonio del de cuius è nullo (artt. 651, 652, 656 c.c.) o senza effetto (artt. 654, 655, 657 c.c.).<br />

Eccezioni Tutti i casi in cui il testatore conosceva l'altruità della cosa e voleva obbligare l'onerato a procurare<br />

la cosa al legatario (cfr. artt. 651, 1 e 2 comma, 652, 656, 657 c.c.): la consapevolezza va accertata<br />

attraverso il testamento o altre risultanze equipollenti anteriori, coeve o posteriori (contra Masi) al testamento<br />

(App. Napoli 7.7.1976; Cass. 21.1.1980 n. 484); anche non sottoscritte dal testatore, come un semplice<br />

appunto (Cass. 9.5.1962 n. 918, Masi, Perego). Non è rilevante l'errore del testatore in or<strong>di</strong>ne alla<br />

determinazione della persona cui la cosa appartiene o circa il mutamento della titolarità del bene verificatosi<br />

fra la redazione e l'apertura della successione (Masi, Gangi).<br />

1a) legato <strong>di</strong> cosa altrui (dell'onerato, <strong>di</strong> un terzo o dello stesso legatario): se la cosa legata, pur<br />

appartenendo al tempo del testamento a terzi, è tornata nel patrimonio del de cuius alla sua morte, il legato<br />

è valido e ha efficacia reale. Ipotesi specifiche: a) legato <strong>di</strong> cosa del legatario (art. 656 c.c.); b) legato <strong>di</strong><br />

cosa acquistata dal legatario (art. 657 c.c.): c) il legato <strong>di</strong> cosa dell'onerato o <strong>di</strong> un terzo.<br />

1b) legato <strong>di</strong> cosa solo in parte del testatore (art. 652 c.c.) il legato è valido, ma limitato alla parte (intesa<br />

come quota ideale e non parte materiale: Masi, Lops) o al <strong>di</strong>ritto minore (ipotesi limitate all'enfiteusi, nuda<br />

proprietà, superficie) che spettano al testatore (legato ad efficacia reale), salvo ritornare all’art. 651 c.c.<br />

(legato ad efficacia sia reale che obbligatoria) quando il testatore intendeva legare l'intero ed era<br />

consapevole della sua <strong>di</strong>sponibilità solo in parte del bene (Cass. 9.5.1965 n. 619).<br />

2. LEGATO DI GENERE<br />

2a) legato <strong>di</strong> cosa determinata solo nel genere (art. 653 c.c.) è valido anche se la cosa non è nel patrimonio<br />

al tempo della redazione o al tempo della morte: si tratta <strong>di</strong> un legato obbligatorio e l'onerato è tenuto alla<br />

scelta della cosa da attribuire al legatario, se non è stata affidata dal testatore al legatario (può scegliere la<br />

migliore) o ad un terzo (che funziona da arbitratore) (artt. 664/666 c.c.). Qualità non inferiore alla me<strong>di</strong>a (art.<br />

1178 c.c.), ma se nel patrimonio vi è solo una cosa del genere in<strong>di</strong>cato dal de cuius non si ha facoltà <strong>di</strong><br />

scelta e il legato si trasforma in legato <strong>di</strong> specie Applicabilità dell'art. 1346 c.c. sui requisiti dell'oggetto (Cass.<br />

2708/1992).<br />

2b) legato <strong>di</strong> cosa da prendersi in un certo luogo (art. 655 c.c.) La fattispecie concerne la quantità o la<br />

qualità. Trattasi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione testamentaria per relationem (formale). La posizione spaziale è essenziale<br />

per l’in<strong>di</strong>viduazione: il legato ha effetto solo se le cose vi si trovano (esistenza) e per la parte (quantità) che<br />

vi si trova (Cass. 6317/1991) La norma, riferita al momento della morte e non della redazione, presuppone<br />

l'in<strong>di</strong>viduazione delle cose sulla base del rapporto <strong>di</strong> relazione con il luogo in<strong>di</strong>cato dal testatore: quin<strong>di</strong>, il<br />

luogo funziona come mezzo <strong>di</strong> riferimento per l'in<strong>di</strong>viduazione dell'oggetto del legato. Di solito è in<strong>di</strong>cato il<br />

genere, ma non la quantità e dunque si configura un legato a contenuto variabile (ad esempio, “lascio ad X<br />

tutto ciò che si trova nella mia abitazione”, in cui il luogo vale per il genere, la qualità e la natura/tipo del<br />

bene; si richiama l’art. 655 c.c.: incertezza oggettiva nel momento della redazione del testamento); altre volte<br />

il riferimento è sotto la forma con<strong>di</strong>zionale, ossia che la cosa permanga in quel luogo.<br />

2c) legato alternativo (artt. 665/1285-1286 c.c.) La scelta - spetta all'onerato, salvo che il testatore <strong>di</strong>sponga<br />

che la scelta spetti al terzo o al legatario - fra due o più prestazioni determinate e <strong>di</strong>verse: la <strong>di</strong>sposizione ha<br />

per oggetto l'attribuzione <strong>di</strong> due o più cose tra le quali vi è un nesso <strong>di</strong> alternatività, una volta operata la<br />

scelta il legatario avrà <strong>di</strong>ritto ad una sola <strong>di</strong> esse.<br />

3. LEGATI DI PRESTAZIONI PERIODICHE (obbligazioni <strong>di</strong> durata)<br />

3a) legato <strong>di</strong> prestazioni perio<strong>di</strong>che (art. 670 c.c.) Il legato resta unico anche se le somministrazioni sono<br />

plurime (Capozzi). Diverso è il legato <strong>di</strong> somma <strong>di</strong> denaro da rateizzarsi (vale la prescrizione decennale e i<br />

ratei ancora non pagati si trasmettono agli ere<strong>di</strong> del legatario deceduto). Nel legato <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta vitalizia<br />

(costituita mortis causa, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quella inter vivos) è valida la clausola d’in<strong>di</strong>cizzazione monetaria<br />

(Cass. 3.6.1991 n. 62459).<br />

3b) legato <strong>di</strong> alimenti (art. 660 c.c.) Nel legato <strong>di</strong> alimenti senza precisazione del quantum, l’art. 660 c.c.<br />

richiama l’art. 438 c.c. (se ne deducono tutti i presupposti: stato <strong>di</strong> bisogno del legatario; misura<br />

proporzionale al bisogno del legatario-coniuge e figli a carico; con<strong>di</strong>zioni economiche dell'onerato; limite del<br />

necessario per la vita; se al momento dell'apertura della successione il legatario non è in stato <strong>di</strong> bisogno il<br />

legato resta quiescente: Capozzi, Cass. 4.4.1957 n. 1156; Cass. 1326/1959). Il soggetto può essere


chiunque (anche oltre quelli previsti agli art. 433 e ss. c.c.). Legato <strong>di</strong> mantenimento c.d. atipico (molto più<br />

ampio e con caratteri <strong>di</strong>versi da quelli della ren<strong>di</strong>ta vitalizia: cfr. Cass. 5.8.1987 n. 6727).<br />

4. LEGATO DI DEBITO/CREDITO<br />

4a) legato <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> liberazione da debito (art. 658 c.c.) Si riferisce ad un cre<strong>di</strong>to del testatore nei<br />

confronti del legatario (art. 1236 c.c.: può riguardare una parte, i soli interessi, una clausola penale, la<br />

solidarietà con altri debitori, ecc.), o ad un cre<strong>di</strong>to nei riguar<strong>di</strong> <strong>di</strong> un terzo (art. 1260 c.c., anche dell'onerato o<br />

<strong>di</strong> un terzo): il cre<strong>di</strong>to deve sussistere al tempo della morte (se fosse estinto non avrebbe efficacia; se fosse<br />

una remissione il legatario non avrebbe <strong>di</strong>ritto alla ripetizione) e vale solo per la parte del debito/cre<strong>di</strong>to che<br />

sussiste a questo tempo: l'erede deve consegnare i titoli del cre<strong>di</strong>to legato, ma non è tenuto a garantire<br />

l'esistenza o l'esigibilità del medesimo (Gangi, Trabucchi, Masi).<br />

4b) legato <strong>di</strong> debito/legato a favore del cre<strong>di</strong>tore (art. 659 c.c.) Si prevedono due fattispecie: a) pagamento<br />

del debito tramite legato; b) vera e propria liberalità: l'elemento <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione è la menzione del debito.<br />

La norma si fonda sulla presunzione che un legato, a favore <strong>di</strong> persona che vanta un cre<strong>di</strong>to verso il<br />

testatore, non ha funzione satisfattiva (art. 2727 c.c.). La mancata menzione del debito verso il legatario fa<br />

presumere iuris tantum che il legato non assolva una funzione solutoria, ma sia <strong>di</strong>sposto a titolo <strong>di</strong> liberalità<br />

(cfr. Cass. 2306/1985; Cass. 4238/1988; Cass. 2.2.1990 n. 706).<br />

LEGATI ATIPICI<br />

Il fondamento <strong>dei</strong> legati atipici è l'autonomia testamentaria (il legato ne è un potente strumento, data la<br />

duttilità del suo contenuto: Bonilini, Giordano Mondello). Limiti: possibilità/liceità e rilevanza sociale, ex art.<br />

1322 c.c. I legati atipici attribuiscono ad un soggetto beneficiario un facere in via in<strong>di</strong>retta, ponendo in capo<br />

ad un terzo soggetto (onerato) l’obbligo <strong>di</strong> realizzarlo (Bonilini): questo facere può essere una mera attività<br />

materiale (legati del fatto del terzo) o un’attività negoziale (legati <strong>di</strong> contratto).<br />

Legato <strong>di</strong> contratto E’ un legato obbligatorio: il legatario vanta il cre<strong>di</strong>to alla stipulazione <strong>di</strong> un<br />

contratto/attività negoziale <strong>di</strong> cui onerati risultano l'erede o altro legatario. La dottrina oggi riconosce, ad<br />

eccezione delle prestazioni incoercibili, l'esecuzione coattiva a spese dell'obbligato e comunque il<br />

risarcimento del danno (art. 2932 c.c.). La fase genetica <strong>di</strong> questa fattispecie è regolata dal <strong>di</strong>ritto<br />

successorio (esistenza, effetti, rinuncia del beneficiario o dell’onerato); la fase funzionale è regolata dalla<br />

materia contrattuale (regole dell’esecuzione del rapporto contrattuale; l’onerato potrà rinunciare alla<br />

controprestazione; possibilità per il legatario <strong>di</strong> trasmettere i suoi <strong>di</strong>ritti sia inter vivos che mortis causa;<br />

termini or<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> prescrizione; ammissibilità della risoluzione per eccessiva onerosità; rescissione per<br />

lesione ultra <strong>di</strong>mi<strong>di</strong>um; regime dell’invali<strong>di</strong>tà; sanatoria ex art. 590 c.c., inapplicabilità degli artt. 1444 e 2034<br />

c.c.: su tali aspetti Napoli).<br />

Legato <strong>di</strong> prelazione E’ un legato obbligatorio: l’onorato acquista il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to ad essere preferito, nel<br />

caso in cui l'onerato <strong>di</strong>a vita al negozio contemplato nella scheda (compraven<strong>di</strong>ta, locazione):<br />

l'inadempimento <strong>di</strong> questo legato genera solo il risarcimento del danno (Bonilini). Peraltro, sono escluse le<br />

prestazioni attinenti alle qualità del contraente e alla sua personalità concreta (è da escludere il rapporto<br />

obbligatorio tra onerato e onorato, se si impone <strong>di</strong> avvalersi del secondo come me<strong>di</strong>co, artigiano, ecc.). Limiti<br />

d’ammissibilità comparabili a quelli stabiliti per il <strong>di</strong>vieto d’alienazione (art. 1379 c.c.).<br />

Legato <strong>di</strong> costituzione d’ipoteca (legato obbligatorio) Il problema è la sua conciliazione con l'art. 2821, 2<br />

comma c.c. (l'ipoteca non può essere concessa per testamento, giustificando il <strong>di</strong>vieto nel tentativo <strong>di</strong><br />

salvaguardare la par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum che il testatore potrebbe in tal modo alterare): secondo Rubino<br />

anche il legato <strong>di</strong> contratto d’ipoteca (in<strong>di</strong>retta) rientra nel <strong>di</strong>vieto, secondo Gorla, invece, l'ipoteca costituita<br />

dall'erede o dal legatario non raggiunge lo stesso risultato dell’art. 2821 c.c., perché la par con<strong>di</strong>cio esiste<br />

pur sempre all'apertura della successione in quanto l'ipoteca (che potrà gravare solo sulla <strong>di</strong>sponibile) viene<br />

iscritta in base ad un titolo <strong>di</strong>verso (Capozzi).<br />

Legato <strong>di</strong> azienda Si applica la <strong>di</strong>sciplina dell'alienazione inter vivos. Non occorre l'in<strong>di</strong>viduazione specifica<br />

<strong>dei</strong> beni che compongono l'azienda, essendo sufficiente la determinazione per relationem (vis espansiva).<br />

Questione sulla responsabilità del legatario per i debiti aziendali (relativa ai rapporti interni erede/legatario e<br />

non ai rapporti esterni con i cre<strong>di</strong>tori aziendali, nei cui confronti si ha sempre responsabilità solidale): da un<br />

lato, attribuendo all’azienda natura <strong>di</strong> universitas iuris, si reputa che si trasferiscano al legatario anche le<br />

passività (derogandosi alle regole successorie, anche in<strong>di</strong>pendentemente dalla volontà testamentaria); la<br />

maggior parte della dottrina, invece, considerando l’azienda una universitas facti, reputa i debiti non facenti<br />

parte dell’azienda e dunque a carico degli ere<strong>di</strong> in proporzione delle quote ere<strong>di</strong>tarie (salvo <strong>di</strong>versa volontà<br />

del testatore, ex artt. 752 e 756 c.c.). La problematica sembra trovare soluzione nella volontà del testatore<br />

(art. 1371 c.c.): in mancanza <strong>di</strong> volontà <strong>di</strong>versa dal testatore, dunque, i debiti saranno a carico del legatario<br />

(art. 668 c.c.). Il testatore può <strong>di</strong>sporre il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> concorrenza, nei limiti dell’art. 2557 c.c.


A) Esercitazione in classe<br />

PARTE PRATICA<br />

Tizio, separato dalla moglie Tizia con addebito a carico <strong>di</strong> quest’ultima, si reca dal notaio Romolo Romani <strong>di</strong><br />

Roma, con stu<strong>di</strong>o alla via Arenula, n. 1, per <strong>di</strong>sporre delle proprie sostanze.<br />

Egli vuole legare in conto <strong>di</strong> legittima ai figli legittimi Primo, Secondo ed al figlio naturale Terzo i beni che<br />

costoro vorranno o, in alternativa, rispettivamente la villa a Capri, la casa a Roma e lo chalet a Cortina.<br />

Tizio intende inoltre attribuire, in sostituzione <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti spettanti per legge, al figlio non riconoscibile Quarto il<br />

monolocale in centro a Milano, <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> Calpurnio ma rispetto al quale ha già stipulato un contratto<br />

preliminare <strong>di</strong> acquisto.<br />

Vuole, inoltre, attribuire alla moglie Tizia, in sostituzione <strong>di</strong> quanto eventualmente dovutole per legge, il<br />

piccolo appezzamento <strong>di</strong> terreno in Comune <strong>di</strong> Velletri.<br />

Tizio vuole lasciare a Corinna il terreno in provincia <strong>di</strong> Sassari percorso dal fuoco sette anni fa.<br />

Il testatore vuole, inoltre, lasciare all’amica Filana, per abbellire ulteriormente il suo splen<strong>di</strong>do giar<strong>di</strong>no<br />

pensile, <strong>di</strong>eci alberi da frutto attualmente non presenti nel suo patrimonio.<br />

Intende, inoltre, lasciare alla stessa le obbligazioni convertibili emesse dalla “Alfa s.p.a.” <strong>di</strong> cui è attualmente<br />

titolare.<br />

Vuole, inoltre, beneficiare il proprio debitore Giulio escludendo la solidarietà nei confronti degli altri<br />

condebitori solidali, Cesare ed Augusto.<br />

Intende, ancora, attribuire all'amico Sempronio il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione a lui spettante sull'appartamento sito in<br />

via Posillipo a Napoli, nonché attribuire all’amica Caia le somme liquide depositate sul conto corrente<br />

bancario acceso presso la Banca “Beta S.p.a.” e cointestato a Tizio e Primo.<br />

Tizio vuole inoltre legare all'amico Caio il <strong>di</strong>ritto a pretendere dai suoi ere<strong>di</strong> la stipulazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong><br />

mutuo gratuito, avente ad oggetto la somma <strong>di</strong> 100.000 euro.<br />

Infine, Tizio vuole legare a Mevio il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> pegno sulla collezione <strong>di</strong> quadri che si trova nella sua villa <strong>di</strong><br />

Ostia, a garanzia del cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> euro 200.000 che Mevio vanta nei suoi confronti.<br />

Il can<strong>di</strong>dato assunte le vesti del notaio, re<strong>di</strong>ga il testamento dopo aver motivato adeguatamente le soluzioni<br />

adottate.<br />

Tratti, in parte teorica del legato del contratto <strong>di</strong> mutuo e del legato <strong>di</strong> pegno.<br />

- Legato in conto <strong>di</strong> legittima;<br />

- Legato <strong>di</strong> cosa altrui;<br />

- Legato <strong>di</strong> cosa non esistente nell’asse;<br />

- Disposizioni testamentarie mo<strong>di</strong>ficative del rapporto obbligatorio;<br />

- Legato <strong>di</strong> somma <strong>di</strong> danaro;<br />

- Legato <strong>di</strong> contratto;<br />

- Legato <strong>di</strong> pegno.<br />

B) Correzione 6° esercitazione a casa

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