Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 gennaio 2013 - Documento senza ...
Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 gennaio 2013 - Documento senza ...
Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 gennaio 2013 - Documento senza ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DELIBERA<br />
in parziale accoglimento <strong>del</strong> reclamo proposto dalla società E. Zupo Teano, di ridurre ad euro<br />
850,00 la sanzione <strong>del</strong>l’ammenda; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa<br />
reclamo, non versata.<br />
33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LITTO STEFANO – GARA VENTICANO / BAIANO DEL<br />
<strong>24</strong>.11.2012 – PROMOZIONE<br />
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto <strong>del</strong>la dichiarazione resa, a mezzo fax, dal reclamante, con<br />
la quale ha comunicato la propria impossibilità a presenziare all’audizione, per impegni di lavoro;<br />
letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul <strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong>, n. 51 <strong>del</strong> 29 novembre<br />
2012 <strong>del</strong> C.R. Campania, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione <strong>del</strong>la “inibizione fino al<br />
<strong>24</strong>.02.<strong>2013</strong>” al reclamante, per comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti <strong>del</strong> direttore di<br />
gara. Con atto spedito mediante raccomandata postale il 6.12.2012, ovvero entro i termini temporali<br />
di scadenza, il sig. Litto Stefano propone reclamo avverso la decisione citata. Il reclamante<br />
sottolinea che era stato allontanato dal terreno di gioco, perché si era rifiutato, a causa di un forte<br />
mal di schiena, di sedersi in panchina, così come imposto dal direttore di gara. Questa tesi difensiva<br />
contrasta con il referto di gara, nel quale è riportato che il sig. Litto Stefano veniva espulso, per<br />
proteste ad alta voce e minacce nei confronti <strong>del</strong>l’arbitro. Il sig. Litto, inoltre, dopo aver formalmente<br />
richiesto di essere ascoltato da questa Commissione, ha motivato la propria impossibilità di essere<br />
presente, in risposta alla convocazione notificatagli. Questa C.D.T. ritiene, in esito ad accurata<br />
disamina, che l’inibizione fino al <strong>24</strong>.02.<strong>2013</strong>, a carico <strong>del</strong> sig. Litto Stefano, debba essere ridotta al<br />
27.01.<strong>2013</strong>, ai fini <strong>del</strong>la congruità <strong>del</strong>la sanzione e <strong>del</strong>la sua corrispondenza all’effettiva gravità <strong>del</strong>le<br />
infrazioni commesse; P.Q.M.<br />
DELIBERA<br />
in parziale accoglimento <strong>del</strong> reclamo proposto dal sig. Litto Stefano, la riduzione<br />
<strong>del</strong>l’impugnata inibizione fino al 27.01.<strong>2013</strong>; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, <strong>del</strong>la<br />
quale il reclamante aveva chiesto l’addebito sul conto <strong>del</strong>la società Baiano.<br />
34. DELIBERA C.D.T.: RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE PRO<br />
POGGIOMARINO / CIMITILE DEL 12.12.2012 – PROMOZIONE<br />
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, in data 14 <strong>gennaio</strong> 2014, nella persona <strong>del</strong><br />
suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: con<br />
decisione pubblicata sul <strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong> n. 59 <strong>del</strong> 20 dicembre 2012, pag. 1115, il Giudice<br />
Sportivo Territoriale ha inflitto la inibizione fino al 29.03.<strong>2013</strong> al sig. Orefice Giovanni, nonché la<br />
sanzione <strong>del</strong>l’ammenda pecuniaria di euro 270.00, (“per aver permesso ad un proprio tesserato di<br />
sedere in panchina ed essere iscritto in distinta benché in corso di inibizione; sanzione aggravata in<br />
quanto già inibito, con decorrenza dal 18.02.<strong>2013</strong>, data di scadenza <strong>del</strong>la precedente sanzione”).<br />
Con atto spedito mediante raccomandata postale il <strong>24</strong>.12.2012 e pervenuto al Comitato Regionale il<br />
4 <strong>gennaio</strong> 2012, la società Juve Pro Poggiomarino propone reclamo avverso le decisioni citate. La<br />
società reclamante, sia con il proprio ricorso, sia nell’audizione <strong>del</strong> 14.01.<strong>2013</strong>, ha dimostrato<br />
l’errore in cui è incorso il Giudice Sportivo Territoriale, in quanto in distinta era riportato il nominativo<br />
Orefice Giuseppe e non Giovanni e nel referto arbitrale risultava allontanato dal terreno di gioco<br />
sempre il sig. Orefice Giuseppe. Alla luce di tali fatti, la sanzione accessoria <strong>del</strong>l’ammenda di euro<br />
270.00 deve essere annullata, in quanto fondata su un presupposto (l’inibizione a carico <strong>del</strong> sig.<br />
Giovanni Orefice), che è risultato insussistente. Quanto alla posizione disciplinare <strong>del</strong> dirigente, sig.<br />
Giovanni Orefice, <strong>del</strong>la società Juve Pro Poggiomarino, deve essere annullata la sua relativa,<br />
ulteriore inibizione fino al 29.03.<strong>2013</strong>, in quanto anch’essa basata su un presupposto (pre<strong>senza</strong> in<br />
panchina, nonostante in corso d’inibizione a suo carico), rivelatosi insussistente. Tanto premesso,<br />
questa C.D.T. dispone la trasmissione degli atti al G.S.T., per la decisione, di sua competenza, sul<br />
comportamento <strong>del</strong> sig. Giuseppe Orefice. P.Q.M.<br />
DELIBERA<br />
di accogliere il reclamo proposto dalla società Juve Pro Poggiomarino, annullando sia<br />
l’ammenda di euro 270.00, a carico <strong>del</strong>la società reclamante, sia l’ulteriore sanzione<br />
<strong>del</strong>l’inibizione a carico <strong>del</strong> dirigente, sig. Orefice Giovanni. Demanda alla segreteria per la<br />
trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per i provvedimenti di competenza in<br />
merito alla posizione <strong>del</strong> dirigente, sig. Orefice Giuseppe <strong>del</strong>la società Juve Pro<br />
Poggiomarino; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.<br />
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – <strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong> n. <strong>73</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>gennaio</strong> <strong>2013</strong> Pagina 1504