06.06.2013 Views

Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 gennaio 2013 - Documento senza ...

Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 gennaio 2013 - Documento senza ...

Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 gennaio 2013 - Documento senza ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

35. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CIMITILE – GARA CIMITILE I S. VITO POSITANO<br />

DELL'8.12.2012 – PROMOZIONE<br />

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società ricorrente ha confutato, mediante<br />

probante documentazione, alcune significative incongruenze dei rapporti ufficiali di gara. Sulla base<br />

<strong>del</strong>la richiamata documentazione, questa C.D.T. dispone la riduzione <strong>del</strong>l’ammenda ad euro 100,00,<br />

che si appalesa quantificazione corrispondente all’effettiva gravità <strong>del</strong>le infrazioni commesse.<br />

P.Q.M.<br />

DELIBERA<br />

di ridurre ad euro 100,00 l’ammenda a carico <strong>del</strong>la reclamante; nulla dispone in ordine alla<br />

tassa reclamo, non versata.<br />

36. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO G. CAROTENUTO – GARA MONTESARCHIO / G.<br />

CAROTENUTO DEL 22.12.2012 – PROMOZIONE<br />

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita la reclamante, nella riunione <strong>del</strong> 21 <strong>gennaio</strong><br />

<strong>2013</strong>, sentito altresì il direttore di gara nella stessa riunione, osserva: con decisione pubblicata sul<br />

<strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong> n. 63 <strong>del</strong> C.R. Campania, <strong>del</strong> 3 <strong>gennaio</strong> <strong>2013</strong>, pag. 1200, il Giudice Sportivo<br />

Territoriale ha inflitto la sanzione <strong>del</strong>la squalifica per 6 gare al calciatore <strong>del</strong>la reclamante, sig.<br />

Dapolito Antonio (“per aver strattonato un avversario e successivamente colpito con una gomitata al<br />

torace ed un pugno al volto”). Con atto spedito mediante raccomandata postale il 10.1.<strong>2013</strong> e<br />

pervenuto al C.R. Campania in data 22 <strong>gennaio</strong> <strong>2013</strong>, la società G. Carotenuto propone reclamo<br />

avverso la decisione citata. La società sostiene, nel proprio atto e in sede di audizione, che il<br />

direttore di gara non ha avuto cognizione <strong>del</strong>l’intera dinamica <strong>del</strong>l’episodio in esame, che il sig.<br />

Dapolito non ha precedenti, né è mai stato accusato di gesti di violenza, e che vi è sproporzione tra<br />

la sanzione inflitta allo stesso e quella (tre giornate) applicata al calciatore <strong>del</strong>la squadra avversaria,<br />

espulso contestualmente. Il direttore di gara, nel confermare quanto scritto nel rapporto, ha<br />

precisato che ha visto tutta la scena e che l’innanzi nominato sig. Dapolito, lontano dall’azione di<br />

gioco, ha strattonato e poi colpito un avversario, il quale, a sua volta, in reazione, gli dava uno<br />

schiaffo al volto. Preso atto <strong>del</strong>le dichiarazioni <strong>del</strong>l’arbitro, nonché nel doveroso rapporto equitativo<br />

tra l’infrazione commessa e la conseguenziale sanzione, questa C.D.T. ritiene congruo e conforme<br />

ai principi di equità ridurre a quattro giornate di gara la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore<br />

Dapolito Antonio. P.Q.M.<br />

DELIBERA<br />

in parziale accoglimento <strong>del</strong> reclamo proposto dall’U.S. G. Carotenuto, di ridurre a quattro<br />

giornate di gara la squalifica a carico <strong>del</strong> calciatore Dapolito Antonio; nulla dispone in ordine<br />

alla tassa reclamo, non versata.<br />

37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. E. RENZULLI SAN MICHELE – GARA POL. E.<br />

RENZULLI SAN MICHELE I SCAMPITELLA DEL 25.11.2012 – 1^ CAT.<br />

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'inammissibilità <strong>del</strong>l'atto di impugnazione.<br />

Invero, la società reclamante ha trasmesso il ricorso, a mezzo fax, in data 7.12.2012 e,<br />

successivamente, a mezzo raccomandata postale, in data 11.12.2012, non rispettando, quindi, il<br />

termine prescritto dall'art. 46, comma 4, <strong>del</strong> Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo<br />

a quello di pubblicazione <strong>del</strong> <strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong> n. 51 <strong>del</strong> 29.11.2012, con il quale è stata resa<br />

nota la decisione <strong>del</strong> Giudice Sportivo Territoriale, impugnata con il reclamo in esame). P.O.M.<br />

DELIBERA<br />

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul<br />

conto <strong>del</strong>la società Pol. E. Renzulli San Michele.<br />

38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PADULI – GARA PADULI / SPORTING GUARDIA DEL<br />

3.11.2012 – 1^ CAT.<br />

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita la reclamante, nella riunione <strong>del</strong> 17 dicembre<br />

2012; sentito altresì il direttore di gara nella riunione <strong>del</strong> 14 <strong>gennaio</strong> <strong>2013</strong>, osserva: con decisione<br />

pubblicata sul <strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong>, n. 39 <strong>del</strong> C.R. Campania, <strong>del</strong>l’ 8 novembre 2012, pag. 746, il<br />

Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione <strong>del</strong>la squalifica fino al 3.2.<strong>2013</strong> al calciatore <strong>del</strong>la<br />

reclamante sig. Zotti Pierluigi (perché “protestava, rivolgeva ingiurie e minacce all’indirizzo<br />

<strong>del</strong>l’arbitro e poneva in essere un evidente tentativo di aggressione <strong>del</strong> medesimo, non riuscendovi<br />

perché trattenuto dai compagni”). Con atto spedito mediante raccomandata postale il 15.11.2012 e<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – <strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong> n. <strong>73</strong> <strong>del</strong> <strong>24</strong> <strong>gennaio</strong> <strong>2013</strong> Pagina 1505

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!