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presentazione seminario - ASSOFOOD MILANO

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“È NEL MOMENTO DELLE<br />

DECISIONI CHE SI CREA IL TUO<br />

DESTINO”<br />

Anthony Robins<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

SEMINARIO ISTITUZIONALE<br />

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI<br />

ALIMENTARI:<br />

INCONTRO PRATICO DI<br />

APPROFONDIMENTO SUL TEMA<br />

Sala Antonio Marinoni<br />

Casello Ovest Corso Venezia 63<br />

Milano, 22 Ottobre 2012<br />

Etichettatura e rintracciabilità degli alimenti<br />

di origine animale e vegetale alla luce<br />

dei Regolamenti UE<br />

Intervento a cura di<br />

Massimo Meazza, Dirigente Veterinario ASL Milano<br />

Massimo Artorige Giubilesi, Tecnologo Alimentare


Definizioni di alimento e altre definizioni correlate<br />

Obblighi generali degli OSA<br />

HACCP, sicurezza alimentare e rintracciabilità<br />

Campo di applicazione e finalità dell’etichettatura<br />

Nuovi requisiti per le informazioni al consumatore<br />

Indicazioni obbligatorie in etichetta<br />

Gamme dei prodotti agroalimentari<br />

Conservazione e scadenza<br />

Etichettatura dei prodotti di origine animale e vegetale<br />

Etichettatura dei materiali di contatto alimentare<br />

Frodi commerciali e sanitarie<br />

Cattivo stato di conservazione<br />

AGENDA<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


RIFLESSIONE DI APERTURA<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


SCANDALI ALIMENTARI E SISTEMA DELLA SICUREZZA<br />

GLI SCANDALI DEL SETTORE ALIMENTARE<br />

BSE nei bovini (1996 - 2004)<br />

Diossina nei prosciutti e polli (1999 - 2000)<br />

Influenza Aviaria (2000 - 2005)<br />

Derrate insudiciate da parassiti e contaminate da<br />

batteri, muffe, virus (1999 - 2007)<br />

Olio di semi contaminato da idrocarburi, formaggio<br />

avariato, diossina nei suini e bovini, latte alla<br />

melammina (2008-2009)<br />

Listeria nei vegetali<br />

HANNO PRODOTTO VARI CAMBIAMENTI<br />

un nuovo quadro normativo basato sulla<br />

valutazione del rischio<br />

un sistema a rete di controlli ufficiali su prodotti,<br />

processi, strutture, attrezzature, sanificazione<br />

il coinvolgimento di tutta la filiera (agricoltura,<br />

produzione, distribuzione, ristorazione)<br />

la corretta informazione per i consumatori<br />

attraverso etichette esaustive<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


DEFINIZIONE DI ALIMENTO (Reg. 178/02 e Reg. CE 2073/05)<br />

ALIMENTO (art. 2 Reg. CE 178/02)<br />

“prodotto alimentare o derrata alimentare qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,<br />

parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si<br />

prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”<br />

SONO COMPRESE le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi<br />

sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli<br />

alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o<br />

trattamento.<br />

NON SONO COMPRESI, gli animali vivi a meno che siano preparati<br />

per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i mangimi,<br />

i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici e il<br />

tabacco.<br />

ALIMENTI PRONTI (art. 2 Reg. CE 2073/05)<br />

“i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo<br />

umano diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per<br />

eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi presenti”<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


ALTRE DEFINIZIONI (art. 3 Reg. CE 178/02)<br />

IMPRESA ALIMENTARE<br />

“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una<br />

qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione,<br />

trasformazione e distribuzione degli alimenti”<br />

OSA (Operatore del Settore Alimentare)<br />

“la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni di<br />

legge, nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”<br />

COMMERCIO AL DETTAGLIO<br />

“la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio<br />

nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i<br />

terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e<br />

istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i<br />

centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso”<br />

CONSUMATORE FINALE<br />

“il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto<br />

nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare”<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


OBBLIGHI GENERALI DEGLI OSA (Reg. CE 852/04)<br />

L’OSA (OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE) È IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA<br />

dei prodotti e della tutela della salute dei cittadini<br />

E DEVE GARANTIRE:<br />

strutture, impianti, attrezzature a norma, pulite e manutentate<br />

addetti informati, formati, addestrati<br />

prodotti e processi conformi ai nuovi requisiti di igiene e sicurezza<br />

rintracciabilità applicata a prodotti (materie prime, semilavorati, prodotti finiti)<br />

etichettatura alimenti e materiali di contatto conformi ai nuovi requisiti<br />

fasi della sanificazione conformi ai nuovi requisiti di igiene e sicurezza<br />

tutte le non conformità tracciate e gestite in modo corretto<br />

IL NUOVO RAPPORTO PRODUTTORE/CONTROLLORE<br />

è regolamentato dalla RINTRACCIABILITÀ (Reg. CE 178/02)<br />

e dal PACCHETTO IGIENE 2004 (Reg. CE 852, 853, 854, 882)<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


HACCP E RINTRACCIABILITÀ<br />

L’OSA deve rispettare gli obblighi del Reg. CE 178/02 tenendo a disposizione<br />

dell’Autorità Competente le procedure documentate ed efficaci per garantire la<br />

sicurezza e per richiamare qualsiasi prodotto segnalato non conforme o di cui lui<br />

stesso si accorge non essere conforme.<br />

L’OSA DEVE ESSERE IN GRADO DI ESIBIRE SEMPRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:<br />

le procedure adottate per il Sistema HACCP e la Rintracciabilità<br />

chi sono i fornitori che hanno fornito le varie materie prime<br />

i documenti di consegna e le etichette dei prodotti acquistati<br />

la data di preparazione e di scadenza degli alimenti prodotti nell’esercizio<br />

a chi è stato fornito il prodotto finito (sono esclusi i consumatori finali)<br />

IMPORTANTE!!!<br />

stabilire un tempo per conservare i moduli compilati<br />

per la gestione del Sistema HACCP e rintracciabilità,<br />

con particolare riferimento alle NC<br />

sanzioni da 750 a 14.500 Euro<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


SICUREZZA ALIMENTARE E RINTRACCIABILITÀ<br />

L’OSA è investito di tutte le responsabilità inerenti la sua specifica attività mediante<br />

l’applicazione del Sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e del Sistema di<br />

Rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/02.<br />

Deve tenere a disposizione dell’Autorità Competente le procedure documentate<br />

ed efficaci per garantire la sicurezza e per richiamare qualsiasi prodotto non<br />

conforme.<br />

ALIMENTI RISCHIOSI<br />

(principio di precauzione)<br />

Si presume o si dubita che abbiano effetti negativi o siano inadatti per il consumo<br />

umano (contaminazione, cattiva conservazione, etichetta NC)<br />

Non devono essere immessi sul mercato<br />

ALIMENTI DANNOSI<br />

(principio di esclusione)<br />

E’ accertato che siano dannosi per la salute umana (contaminazione o cattiva<br />

conservazione, etrchetta NC)<br />

Devono essere ritirati dal mercato<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1 Reg. CE 882/04)<br />

1. Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei<br />

controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte,<br />

segnatamente, a<br />

a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri<br />

umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e<br />

b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e<br />

tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei<br />

mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.<br />

2. Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare<br />

la conformità alle norme sull'organizzazione comune del mercato dei<br />

prodotti agricoli.<br />

3. Il presente regolamento lascia impregiudicate disposizioni comunitarie<br />

specifiche relative ai controlli ufficiali.<br />

4. L'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente regolamento lascia<br />

impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori<br />

del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, come previsto<br />

dal Reg. CE 178/02 e la responsabilità civile o penale risultante dalla<br />

violazione dei loro obblighi.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ETICHETTATURA (D.Lgs 109/92)<br />

“insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini<br />

o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente<br />

sull'imballaggio o su un'etichetta apposta o sul dispositivo di chiusura o su cartelli,<br />

anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, sui documenti di<br />

accompagnamento del prodotto alimentare”.<br />

L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare<br />

la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere<br />

effettuate in modo da:<br />

a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e<br />

precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla<br />

quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di<br />

fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;<br />

b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;<br />

c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari,<br />

quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;<br />

d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire<br />

una malattia umana nè accennare a tali proprietà.<br />

Assicurare la corretta e trasparente<br />

informazione del consumatore finale<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


NUOVE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI<br />

TEMPI DI APPLICAZIONE DEL REG. CE 1169/2011<br />

1. Il Regolamento è entrato in vigore il 13 /12/2011<br />

2. Si applica a partire dal 13/12/2014<br />

3. L’obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale decorre dal 13/12/2016<br />

4. La norma in tema di requisiti specifici relativi alla designazione delle carni<br />

macinate si applica dal 01/01/2014<br />

NORME TRANSITORIE DEL REG. CE 1169/2011<br />

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13/12/2014 che non<br />

soddisfano i requisiti del Regolamento, possono essere commercializzati fino<br />

all’esaurimento delle scorte; lo stesso principio si applica per le diverse<br />

scadenze del 01/01/2014 e del 13/12/2016.<br />

Se è fornita su base volontaria, tra il 13/12/2014 e il 13/12/2016, la dichiarazione<br />

nutrizionale deve essere formulata secondo le nuove regole.<br />

I prodotti possono essere etichettati secondo le nuove regole in tema di<br />

dichiarazione nutrizionale anche prima del 13 /12/2014.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


NUOVE DEFINIZIONI PER L'ETICHETTATURA<br />

INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI<br />

le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore<br />

finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque<br />

altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la<br />

comunicazione verbale.<br />

COLLETTIVITÀ<br />

qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile),<br />

come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel<br />

quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo<br />

immediato da parte del consumatore finale.<br />

ALIMENTO PREIMBALLATO<br />

l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale<br />

e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato<br />

confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da<br />

tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere<br />

alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non<br />

comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del<br />

consumatore o preimballati per la vendita diretta.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


NUOVE DEFINIZIONI PER L'ETICHETTATURA<br />

LUOGO DI PROVENIENZA<br />

• qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che<br />

non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26<br />

del Reg. CE 2913/92;<br />

• il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare<br />

apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del<br />

luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente<br />

regolamento.<br />

CAMPO VISIVO<br />

tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo<br />

visuale<br />

CAMPO VISIVO PRINCIPALE<br />

• il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo<br />

del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di<br />

identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e,<br />

eventualmente, il suo marchio di fabbrica;<br />

• se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte<br />

principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore<br />

alimentare.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


NUOVE DEFINIZIONI PER L'ETICHETTATURA<br />

LEGGIBILITÀ<br />

l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è<br />

visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi<br />

fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo<br />

spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la<br />

superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo.<br />

INGREDIENTE PRIMARIO<br />

l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di<br />

tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale<br />

alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta<br />

un'indicazione quantitativa.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA<br />

a) la denominazione dell'alimento;<br />

b) l'elenco degli ingredienti;<br />

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o<br />

derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che<br />

provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella<br />

preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se<br />

in forma alterata;<br />

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;<br />

e) la quantità netta dell'alimento;<br />

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;<br />

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;<br />

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore<br />

alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;<br />

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;<br />

j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile<br />

un uso adeguato dell'alimento;<br />

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo<br />

alcolometrico volumico effettivo;<br />

l) una dichiarazione nutrizionale.<br />

m) NON E’ OBBLIGATORIO IL LOTTO<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


INGREDIENTE<br />

qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella<br />

preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito,<br />

anche se in forma modificata; deve essere riportato in etichetta in ordine di peso<br />

decrescente.<br />

ADDITIVO<br />

prodotto naturale o artificiale che serve a preservare il prodotto, e/o a migliorare<br />

le sue caratteristiche (indicati con E 249 o con il nome scientifico di legge),<br />

autorizzato e usato nelle dosi prescritte; deve essere riportato in etichetta dopo<br />

l’elenco degli ingredienti.<br />

ALLERGENE<br />

COMPONENTI DEI PRODOTTI ALIMENTARI<br />

sostanza che nei soggetti recettivi è in grado di determinare la risposta del<br />

sistema immunitario e provocare sintomi di varia natura (asma, orticaria, fino allo<br />

shock anafilattico); le reazioni allergiche sono indipendenti dalla dose e sono<br />

sufficienti piccole quantità dell’alimento contenente l’allergene per scatenare i<br />

sintomi.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


TIPOLOGIE DEI PRODOTTI VENDUTI<br />

PRECONFEZIONATO (venduto tal quale)<br />

Unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle<br />

collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato<br />

immesso prima di essere posto in vendita, in modo che il contenuto non possa<br />

essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata<br />

Esempio: zuppe di verdure comprate e vendute dal negozio<br />

PREINCARTATO (venduto dentro un involucro)<br />

Unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale è<br />

stato posto o avvolto negli esercizi di vendita per la vendita immediata<br />

Esempio: carne lavorata, messa nelle vaschette e venduta dal negozio<br />

SFUSO (venduto a peso)<br />

Prodotto non preconfezionato o generalmente venduto previo frazionamento,<br />

anche se originariamente preconfezionato<br />

Esempio: prosciutto cotto comprato intero, tagliato e venduto dal negozio<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


CONTENUTI IN ETICHETTA (fac-simile di simulazione)<br />

Elenco<br />

ingredienti in ordine<br />

decrescente di peso (gli<br />

additivi sono elencati dopo<br />

gli ingredienti: E471)<br />

Identificazione del lotto di<br />

appartenenza del<br />

prodotto (di norma il<br />

giorno dell’anno, la linea<br />

di produzione se più di<br />

una)<br />

Quantità netta<br />

Nome o ragione sociale o marchio depositato,<br />

sede del fabbricante o del confezionatore o di un<br />

venditore stabilito nella UE<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

Nome commerciale<br />

del prodotto<br />

Denominazione<br />

specifica di vendita<br />

Stabilimento di produzione<br />

o confezionamento<br />

TMC (o DS nel caso di<br />

prodotti deperibili)


GAMME DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI<br />

GAMME PRODOTTI SHELF LIFE<br />

I<br />

Prodotti freschi da lavorare breve<br />

II Prodotti conservati, pronti per la lavorazione in<br />

cucina<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

lunga<br />

III Prodotti surgelati, pronti per la cottura lunga<br />

IV Prodotti freschi, puliti, tagliati, di norma crudi e<br />

pronti per essere consumati tal quale o dopo<br />

cottura<br />

V Piatti cucinati refrigerati sottovuoto o atm (0°/+3ºC)<br />

Piatti cucinati surgelati -18°C o congelati -12°C<br />

7-21gg<br />

14-30gg<br />

120-150gg


CONSERVAZIONE E SCADENZA<br />

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC): DATA DI SCADENZA (DS):<br />

data fino alla quale il prodotto alimentare<br />

conserva le sue proprietà specifiche in<br />

condizioni corrette di conservazione:<br />

• "da consumarsi preferibilmente entro“….<br />

• "da consumarsi preferibilmente entro la fine di…..”<br />

IL TMC VIENE ESPRESSO IN 3 MODI:<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

data entro la quale il prodotto<br />

alimentare deve essere consumato:<br />

• "da consumarsi entro“…. (gg/mm)<br />

giorno/mese per i prodotti conservabili meno di 3 mesi (formaggi/salumi in busta);<br />

mese/anno per i prodotti conservabili più di 3 mesi ma meno di 18 mesi (biscotti);<br />

anno per i prodotti conservabili almeno 18 mesi (pelati, carne/tonno in scatola).<br />

La durata del prodotto viene stabilita in autonomia e responsabilità dagli OSA in base a<br />

validazione shelf life, caratteristiche del prodotto, tecnologie di produzione e di<br />

confezionamento.<br />

La legge italiana fissa solamente la durata del latte fresco pastorizzato (1+6 giorni),<br />

pastorizzato microfiltrato (1+10 giorni) e lunga conservazione (90 UHT o 180 giorni<br />

sterilizzato).


DEFINIZIONE DI PRODOTTI CONSERVATI<br />

CONSERVA<br />

Prodotto conservato in recipiente ermetico ai gas, liquidi e microrganismi, che ha<br />

subìto un trattamento termico o altro trattamento autorizzato allo scopo, in grado di<br />

inattivare in modo irreversibile gli enzimi e distruggere i microrganismi che possono<br />

alterare l’alimento e renderlo non idoneo al consumo umano<br />

Conserve acide a pH ≤ 4,5 - Conserve non acide a pH ≥ 4,5<br />

TMC + luogo fresco e asciutto, al riparo da luce, polvere e fonti di calore<br />

Una volta aperto, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a 0°/+4°C<br />

SEMICONSERVA<br />

Prodotto conservato in recipienti ermetici, che ha subìto un trattamento termico o<br />

altro trattamento autorizzato allo scopo, la cui stabilità nel tempo è dovuta sia al<br />

trattamento adottato che alle condizioni ambientali di conservazione<br />

Semiconserve a pH ≥ 4,5 pastorizzate - Semiconserve a qualsiasi pH<br />

TMC + prodotto mantenuto in condizioni precise di conservazione (refrigerazione)<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


CARNI E PREPARAZIONI DI CARNI<br />

CARNI FRESCHE<br />

carni che non hanno subito alcun trattamento salvo la<br />

refrigerazione, il congelamento o la surgelazione,<br />

comprese quelle confezionate sotto vuoto o in<br />

atmosfera protettiva (es: taglio anatomico, fettina,<br />

spezzatino, preincarto)<br />

CARNI MACINATE<br />

carni disossate che sono state sottoposte a<br />

un’operazione di macinazione in frammenti e<br />

contengono meno dell’1 % di sale (es: svizzera fatta<br />

nella macelleria o nel laboratorio del supermercato)<br />

PREPARAZIONI DI CARNI<br />

carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che<br />

hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari,<br />

condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a<br />

modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della<br />

carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle<br />

carni fresche (es: hamburger)<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


CSM E PRODOTTI A BASE DI CARNE<br />

CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE (CSM)<br />

prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso<br />

o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla<br />

perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa; obbligo di cottura a cura<br />

del produttore prima della commercializzazione (es: wurstel, ricomposti)<br />

PRODOTTI A BASE DI CARNE<br />

i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore<br />

trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio<br />

permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche (es:<br />

insaccati crudi e cotti, freschi e stagionati, salumi)<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


DICITURE PARTICOLARI E CRITERI DI SICUREZZA PER LE CARNI<br />

Limiti di LMO in alcuni prodotti alimentari OM 07/12/93<br />

ALIMENTI SFUSI O PRECONFEZIONATI DESTINATI PER LORO<br />

NATURA AD ESSERE CONSUMATI PREVIA COTTURA (o che<br />

rechino sulla confezione “da consumarsi previa cottura”)<br />

alimenti crudi non sottoposti a riscaldamento<br />

alimenti congelati o surgelati<br />

alimenti precotti o pastorizzati<br />

CRITERI DI SICUREZZA ALIMENTARE ai sensi del Reg. CE 2073/05<br />

ALIMENTI PRONTI PER LATTANTI E ALIMENTI PRONTI A FINI MEDICI SPECIALI<br />

ricerca qualitativa;<br />

ALIMENTI PRONTI (ready to eat) CHE COSTITUISCONO TERRENO FAVOREVOLE ALLA<br />

CRESCITA DI LMO<br />

ricerca quantitativa per i prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di<br />

conservabilità;<br />

ricerca qualitativa per gli alimenti che non sono più sotto il controllo di chi li produce;<br />

ALIMENTI PRONTI (ready to eat) CHE NON COSTITUISCONO TERRENO FAVOREVOLE ALLA<br />

CRESCITA DI LMO<br />

ricerca quantitativa per i prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di<br />

conservabilità.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE<br />

IDENTIFICAZIONE E INFORMAZIONI DI FILIERA INDICAZIONI DA RIPORTARE IN ETICHETTA<br />

Animale o gruppo di animali o allevamento di<br />

origine<br />

Lotto N° XXXXX<br />

Stato in cui è nato l’animale Nato (Nome dello Stato CE o Extra CE)<br />

Stato in cui è stato allevato l’animale Allevato (Nome dello Stato CE o Extra CE)<br />

ORIGINE<br />

Stato in cui ha sede il macello Macellato (Nome dello Stato CE o Extra CE)<br />

Stato in cui è stato sezionato l’animale Sezionato (Nome dello Stato CE o Extra CE)<br />

Stato in cui è avvenuta la lavorazione (non previsto) Preparato (nome dello Stato CE o Extra CE)<br />

Denominazione di vendita della carne (venduta tal<br />

quale preincartata o sfusa)<br />

Denominazione di vendita dei prodotti a base di<br />

carne (venduti preincartati o sfusi)<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

Numero di Riconoscimento dello stabilimento<br />

Denominazione della specie (vitello < 8 mesi,<br />

vitellone 8-12 mesi, bovino adulto > 12 mesi)<br />

Taglio anatomico (es: fesa)<br />

Preparazione alimentare a base di carne<br />

Cartello ingredienti per segnalare l’eventuale<br />

presenza di allergeni<br />

Data di preparazione Per i prodotti preincartati GG/MM/AA<br />

Data di scadenza DS (da consumarsi entro) e<br />

modalità di conservazione<br />

Per i prodotti preconfezionati GG/MM/AA<br />

Conservare in frigorifero a 0°/3°C


ETICHETTA OBBLIGATORIA ETICHETTA VOLONTARIA<br />

CONTROFILETTO DI BOVINO ADULTO<br />

Lotto N°065<br />

Nato in: Francia<br />

FAC SIMILE ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE<br />

Allevato in: Francia/Italia<br />

Macellato in: Italia MXXX<br />

Sezionato in: Italia SXXX<br />

Codice di riferimento: XXXXXX<br />

PREZZO: 13,90 €/Kg<br />

Peso netto: 246 g 3,67 €<br />

Lotto N°065<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

CONTROFILETTO DI VITELLONE<br />

Marca auricolare: XXXXXXX<br />

Tipo genetico: Blonde d'Aquitaine<br />

Sesso: Maschio<br />

Nato in: Francia<br />

Allevato in: Francia/Italia<br />

Allevato in: Italia per 10 mesi<br />

c/o Azienda Agricola: XXXX sita in: XXXX<br />

Alimentato senza grassi e farine animali<br />

Allevato in stabulazione libera<br />

Macellato in: Italia MXXX il 17/12/04<br />

Macello: XXXX sito in: XXXX<br />

Età: 17 mesi - Categoria: U3<br />

Sezionato in: Italia SXXX il 20/12/04<br />

PREZZO: 13,90 €/Kg<br />

Peso netto: 246 g 3,67 €


ETICHETTATURA CARNI AVICOLE DA PAESI UE E TERZI (OM 26/8/05)<br />

MACELLAZIONE (animali vivi)<br />

Origine: Paese di provenienza<br />

Data o numero lotto di macellazione<br />

Numero Riconoscimento Macello<br />

Classe merceologica (A/B) Reg. CE 543/08<br />

SEZIONAMENTO (carni)<br />

Origine: Paese di provenienza<br />

Numero di Riconoscimento Laboratorio Sezionamento<br />

Classe merceologica (A/B) Reg. CE 543/08<br />

DEPOSITO (carni intere o sezionate, confezionate e imballate)<br />

Origine: Paese di provenienza<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

PRODOTTO FRESCO CLASSE A<br />

PROVENIENTE DA<br />

ALLEVAMENTI PIEMONTESI<br />

Nato Allevato e Macellato in Piemonte<br />

CONSERVARE IN FRIGO da 0° a + 4°c<br />

DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA


ETICHETTATURA CARNI AVICOLE ITALIANE (OM 26/8/05)<br />

MACELLAZIONE CARNI AVICOLE IN ITALIA (fino 31/12/12)<br />

l’OSA deve fornire le seguenti informazioni sull’apposita etichetta, carcassa, o<br />

materiale di confezionamento o di imballaggio:<br />

La sigla IT oppure ITALIA seguita dal numero di registrazione ASL<br />

dell’allevamento di provenienza degli animali, riportato sul documento di<br />

accompagnamento;<br />

ES. IT 001MI001 (CODICE ISTAT ALLEV-PROVINCIA-N° ALLEVAMENTO ASSEGNATO<br />

DA ASL)<br />

La data o il numero di lotto di macellazione;<br />

Il Numero di Riconoscimento del Macello<br />

SEZIONAMENTO CARNI AVICOLE IN ITALIA (fino 31/12/12)<br />

l’OSA deve riportare le seguenti informazioni sull’apposita etichetta apposta su<br />

ogni singolo pezzo o sul materiale di confezionamento o imballaggio:<br />

La sigla IT oppure ITALIA seguita dalla sigla della provincia o province degli<br />

allevamenti che hanno formato il lotto di sezionamento delle carni;<br />

La data o il numero di lotto di sezionamento;<br />

Il numero di Riconoscimento del Laboratorio di Sezionamento<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


ETICHETTATURA DELLE UOVA<br />

3 IT 001 VR 036<br />

Tipo di<br />

allevamento<br />

Sigla Paese<br />

di produzione<br />

Codice ISTAT<br />

Comune di produzione<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

Sigla Provincia<br />

di produzione<br />

Codice<br />

allevamento


ETICHETTATURA IMBALLAGGI E CATEGORIE DI UOVA<br />

• Nome e indirizzo dell’azienda che ha imballato o ha fatto imballare<br />

• Numero distintivo del centro d’imballaggio (numero di riconoscimento)<br />

• Categoria di qualità e categoria di peso<br />

• Numero di uova imballate<br />

• Data di durata minima (TMC, max 28 gg dopo la deposizione)<br />

• Data di deposizione (facoltativa)<br />

• Data d’imballaggio (solo uova di altre categorie e uova provenienti da Paesi Terzi)<br />

• Raccomandazione di tenere le uova ”al fresco” dopo l’acquisto<br />

CATEGORIA A (per consumo umano diretto)<br />

CATEGORIA B (non per consumo umano diretto)<br />

CATEGORIE DI QUALITÀ PER IL PESO<br />

XL (grandissime) - minimo 73 grammi<br />

L (grandi) - minimo 63 grammi<br />

M (medie) - minimo 53 grammi<br />

S (piccole) - meno di 53 grammi<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

CATEGORIE DI QUALITÀ PER LA FRESCHEZZA<br />

“A EXTRA” - uova freschissime, non trattate e<br />

non refrigerate, con camera d’aria non<br />

superiore a 4 mm; max 9 gg dalla<br />

deposizione<br />

“A” - uova fresche, non trattate e non<br />

refrigerate, con camera d’aria non superiore<br />

a 6 mm<br />

“B” - Uova di seconda qualità o declassate<br />

che non rispondono ai requisiti previsti per le<br />

uova di categoria “A”


DEFINIZIONI PRODOTTI DELLA PESCA (Reg. CE 853/04)<br />

PRODOTTI DELLA PESCA<br />

tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi,<br />

echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane),<br />

selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali<br />

PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI<br />

non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera<br />

protettiva che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso<br />

dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione<br />

PRODOTTO DELLA PESCA SEPARATO MECCANICAMENTE<br />

prodotto ottenuto rimuovendo la carne dai prodotti della pesca utilizzando mezzi<br />

meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura della carne (es:<br />

surimi, ricomposti)<br />

PRODOTTI DELLA PESCA PREPARATI<br />

non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l’integrità<br />

anatomica (es: eviscerazione, decapitazione, affettatura, sfilettatura, tritatura)<br />

PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI<br />

i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall’ulteriore<br />

trasformazione di detti prodotti trasformati (es: gastronomici, conserve, semiconserve,<br />

affumicati)<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


Denominazione<br />

commerciale<br />

Tipo di produzione<br />

(pescato o<br />

allevato/Paese)<br />

Stato di conservazione<br />

del prodotto (fresco o<br />

ETICHETTATURA PRODOTTI DELLA PESCA<br />

SPIGOLA (BRANZINO)<br />

(Dicentrarchus labrax)<br />

PESCATO MEDITERRANEO<br />

(ZONA FAO N.37,1)<br />

DECONGELATO € 0,00 /kg<br />

LOTTO/CODICE TRACCIABILITÀ<br />

PAESE DI SPEDIZIONE<br />

STABILIMENTO DI PRODUZIONE<br />

I PRODOTTI PRECONFEZIONATI<br />

devono seguire tutte le indicazioni<br />

obbligatorie per tutti gli altri prodotti<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

Denominazione<br />

scientifica<br />

Zona di cattura in mare<br />

(solo se pescato)<br />

Prezzo<br />

decongelato) Lotto, Paese, Stabilimento<br />

(solo ingrosso)<br />

ATTENZIONE!!!<br />

Devono sempre essere indicati i solfiti se<br />

presenti (es: trattamento sui CROSTACEI)


ETICHETTATURA PRODOTTI DELLA PESCA (art. 4 DL 158/12)<br />

L‘OSA che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi<br />

freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita<br />

diretta ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1169/11, e' tenuto ad apporre in<br />

modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto<br />

del Ministro della Salute, sentito il Ministro delle Politiche Agricole<br />

Alimentari e Forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette<br />

condizioni di impiego.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


ZONE DI CATTURA E DEFINIZIONI FAO<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


ETICHETTATURA DEL LATTE<br />

Il latte alimentare è il latte destinato ad essere “venduto come tale al<br />

consumatore” ai sensi del Reg. CE 2597/97 e deve fornire le stesse informazioni<br />

previste per tutti i prodotti ai sensi del D.Lgs. 109/92 e del D.Lgs. 181/03<br />

IN PIÙ DEVE ANCHE RIPORTARE A LIVELLO OBBLIGATORIO:<br />

• una idonea dicitura indicante la natura del trattamento termico subito;<br />

• la temperatura alla quale deve essere conservato il prodotto;<br />

• il riferimento territoriale della mungitura (Decreto MIPAF 27/06/2002);<br />

• la data di confezionamento (Decreto MIAP 20/08/2002).<br />

IN PIÙ PUÒ RIPORTARE A LIVELLO FACOLTATIVO:<br />

• la tabella nutrizionale (Direttiva 90/496/CEE, D.Lgs. 77/93);<br />

• la dicitura “ confezionamento entro 48 ore dalla mungitura” per il latte fresco<br />

pastorizzato.<br />

L’etichettatura nutrizionale è obbligatoria quando il latte viene arricchito con proteine,<br />

sali minerali, vitamine o quando viene ridotto il tenore di lattosio (art. 3 Reg. CE 2597/97).<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


SCADENZA E TRATTAMENTO TERMICO DEL LATTE<br />

VARIANO A SECONDA DEL TRATTAMENTO TERMICO A CUI È SOTTOPOSTO IL LATTE<br />

• Per il “latte fresco pastorizzato” e il “latte fresco pastorizzato di alta qualità” la DS<br />

è determinata nel sesto giorno successivo a quello di confezionamento; solo il<br />

latte con conservazione massima di sei giorni può essere denominato fresco se<br />

rispetta i parametri previsti dalla Legge 169/89 e s.m.i.<br />

• Per il “latte microfiltrato fresco pastorizzato” la DS è determinata nel decimo<br />

giorno successivo a quello di confezionamento (Decreto MIPAF 24/07/2003)<br />

• Per il “latte a lunga conservazione” il TMC viene espresso in gg/mm/aa con data<br />

di riferimento di 180gg se è latte sterilizzato a lunga conservazione e di 90gg se è<br />

latte UHT a lunga conservazione ai sensi della Legge 169/89 e s.m.i.<br />

• Per il “latte pastorizzato ad elevata temperatura” la DS è determinata sotto la<br />

diretta responsabilità dal produttore ai sensi del D.Lgs. 109/92<br />

La denominazione di vendita deve variare a seconda del trattamento che il latte crudo<br />

ha subito (Reg. CEE 2597/97) ed in base alle scelte del produttore (D.Lgs. 109/92).<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


ETICHETTATURA LATTE CRUDO E DERIVATI<br />

• il “latte crudo” deve essere venduto direttamente dal produttore al<br />

consumatore;<br />

• i prodotti derivati dal latte crudo devono riportare la dicitura “fabbricati con<br />

latte crudo”, fatto salvo i prodotti stagionati oltre 60 giorni;<br />

• gli altri prodotti a base latte devono riportare il tipo di eventuale trattamento<br />

termico cui sono stati sottoposti al termine del processo di fabbricazione;<br />

• i prodotti a base latte in cui può verificarsi sviluppo microbico devono riportare<br />

la DS o il TMC;<br />

• I formaggi freschi a pasta filata, in base al tipo di preconfezione realizzata,<br />

possono riportare:<br />

a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di<br />

governo; oppure<br />

b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure<br />

c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e<br />

pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.<br />

Il D.Lgs. 181/03 rimanda ai DM dei Ministeri competenti, sulla base della evoluzione<br />

tecnologica e scientifica, la determinazione della “data di scadenza” per i prodotti<br />

lattieri freschi e per i formaggi freschi.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


CLASSIFICAZIONE CONVENZIONALE DEI FORMAGGI<br />

1. In relazione alla MATURAZIONE<br />

Rapida: max 30 giorni (Mozzarella, Crescenza)<br />

Media: 1-6 mesi (Fontina, Gorgonzola)<br />

Lenta: > 6 mesi (Parmigiano, Emmenthal)<br />

2. In relazione alla TEMPERATURA DELLA CAGLIATA<br />

Pasta cruda: max 40°C (crescenza, gorgonzola, mozzarella, taleggio)<br />

Pasta semicotta: max 48°C (fontina, asiago, provolone)<br />

Pasta cotta: 48°-56°C (Grana, Parmigiano, Emmenthal)<br />

Pasta filata: stiratura in acqua a 80°-90°C (mozzarella, provolone)<br />

3. In relazione alla CONSISTENZA FINALE DELLA PASTA<br />

molle (Crescenza), semidura (Fontina) e dura (Grana)<br />

4. In relazione al CONTENUTO IN GRASSI (calcolato sul secco dal 1939)<br />

Grassi > 42%, Semigrassi 20-42%, Leggeri o Light (Legge 142/92) 20-35%, Magri < 20%<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


ETICHETTATURA ORTOFRUTTICOLI ALL’INGROSSO<br />

INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA RIPORTARE NEI DOCUMENTI COMMERCIALI<br />

Ragione sociale dell’operatore<br />

Ragione sociale del confezionatore<br />

Numero banca dati AGEA (ex registro dell’operatore)<br />

Varietà<br />

Paese di origine ed eventuale zona di produzione o denominazione locale<br />

Categoria<br />

Calibro<br />

Lotto di lavorazione<br />

Peso e prezzo<br />

Additivi (anche sul preconfezionato e preincartato)<br />

Caratteristiche<br />

Marchio ufficiale UE<br />

Le informazioni della categoria, calibro, varietà e paese di provenienza devono<br />

essere indicate nei documenti accompagnatori e sulle fatture, altrimenti le partite non<br />

possono essere commercializzate all’ingrosso.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


ETICHETTATURA ORTOFRUTTICOLI AL DETTAGLIO<br />

INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA RIPORTARE NEL CARTELLO PER PRODOTTI SFUSI<br />

Natura prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale)<br />

Nome della varietà (nome agronomico)<br />

Categoria di qualità (extra, I°, II°)<br />

Origine (nazionalità o zona di produzione come regione/comune di<br />

provenienza)<br />

MELE<br />

Varietà: Golden<br />

Categoria: I°<br />

Provenienza: Trentino A.A.<br />

Prezzo: € 1,50/kg<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI (FILIERA CORTA)<br />

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione;<br />

Produzione di uova di gallina e quaglia;<br />

Trattamento igienico del latte (latte crudo) e produzione dei derivati del latte;<br />

Lavorazione/conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di<br />

patate disidratato, snack a base patate, patatine fritte, sbucciatura industriale;<br />

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi;<br />

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;<br />

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi;<br />

Produzione di olio di semi di mais;<br />

Lavorazione delle granaglie;<br />

Produzione di sidro e altre bevande fermentate;<br />

Produzione di vini;<br />

Produzione di aceto;<br />

Produzione di miele.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


DOP E IGP<br />

IGP Reg. CE 510/06 DOP<br />

Marchi di tutela giuridica attribuiti a prodotti agroalimentari (esclusi vini e<br />

bevande alcoliche) le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono<br />

essenzialmente dal territorio in cui sono prodotti.<br />

Nella IGP è indispensabile, come nella DOP, un legame con il territorio<br />

ma, rispetto al DOP, questo legame:<br />

non è essenziale o esclusivo;<br />

si può limitare ad una sola fase del processo produttivo.<br />

DOP e IGP possono essere PTN (Protezione Transitoria Nazionale) sono quei<br />

prodotti di cui è in corso il completamento dell'iter europeo ma che hanno<br />

già ottenuto una protezione transitoria a livello italiano.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


IGP - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA<br />

L’IGP è un nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi<br />

eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o<br />

alimentare con i seguenti caratteri:<br />

originario di tale luogo determinato o di tale paese;<br />

del quale una qualità determinata, la reputazione o altre caratteristiche<br />

possono essere attribuite all’origine geografica;<br />

la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione hanno luogo<br />

nell’area geografica.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


DOP - DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA<br />

La DOP è un nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi<br />

eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o<br />

alimentare con i seguenti caratteri:<br />

originario di tale luogo determinato o di tale paese;<br />

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o<br />

esclusivamente all’ambiente geografico comprendente i fattori naturali e<br />

umani;<br />

la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono all’interno di<br />

quell’area geografica definita.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


STG - SPECIALITÀ TRADIZIONALE GASTRONOMICA<br />

Reg. CE 509/06<br />

Marchio di tutela giuridica attribuito a prodotti agroalimentari (esclusi vini e<br />

bevande alcoliche) caratterizzati da composizioni e/o metodi di produzione<br />

legati alla tradizione di una zona, ma che non vengono prodotti<br />

necessariamente solo in tale zona.<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

STG<br />

mozzarella pizza napoletana


ETICHETTATURA DEI MATERIALI DI CONTATTO ALIMENTARE<br />

Il Reg. CE 1935/2004 introduce anche per il mondo dell’imballaggio, al pari di<br />

quanto già fatto per l’industria alimentare, un concetto importante quale la<br />

rintracciabilità dei prodotti forniti secondo la logica della filiera.<br />

Etichetta con<br />

gestione del lotto di<br />

produzione per la<br />

rintracciabilità delle<br />

buste sottovuoto<br />

Il Reg. CE 2023/06 introduce per tutti i “materiali a contatto diretto con gli alimenti”<br />

l’obbligo di avere un sistema di gestione della qualità efficace e documentato al<br />

fine di rispettare le GMP - Sistema HACCP<br />

Il Reg. UE 10/11 regolamenta le caratteristiche dei materiali e degli oggetti di<br />

materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


FRODI ALIMENTARI<br />

Con l’espressione FRODE ALIMENTARE si fa riferimento alla produzione, detenzione,<br />

commercio, vendita, somministrazione di alimenti non conformi alla leggi vigenti.<br />

FRODI COMMERCIALI<br />

ledono la lealtà commerciale e indirettamente i diritti contrattuali e<br />

patrimoniali del consumatore tramite la:<br />

consegna o somministrazione di una cosa per un’altra, o diversa da quella<br />

dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità (515 CP)<br />

vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 CP)<br />

vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 CP)<br />

Sanzione penale: artt. 515-516-517 CP - Delitti contro l’industria e il commercio<br />

FRODI SANITARIE<br />

ledono o mettono in pericolo il diritto alla salute del consumatore (singolo o<br />

collettivo) tramite fatti che rendono nocivi alimenti, bevande e materiali che<br />

vengono a contatto con alimenti<br />

Reati contravvenzionali: art. 5 Legge 283/62<br />

Sanzione penale: art. 438,439,440,442,444<br />

Codice Penale – Delitti di comune pericolo mediante frode<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


TIPOLOGIA DELLE FRODI<br />

CONTRAFFAZIONE<br />

Messa in commercio di prodotti alimentari con una composizione e valori<br />

differenti da quelli dichiarati, normalmente di minor qualità (olio di semi anziché<br />

olio di oliva; commercializzazione di vini da tavola generici come vini IGT)<br />

ADULTERAZIONE<br />

Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati sottratti componenti<br />

pregiati originari (latte scremato anziché latte intero; scarti di prodotti lattierocaseari<br />

trattati e mescolati a formaggi destinati al consumo umano)<br />

SOFISTICAZIONE<br />

Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti componenti di<br />

minor pregio (acqua aggiunta al latte = frode commerciale; metanolo aggiunto al<br />

vino = frode commerciale + frode sanitaria; miele contenente zuccheri estranei)<br />

ALTERAZIONE<br />

Messa in commercio di prodotti alimentari che hanno perduto le caratteristiche<br />

merceologiche, organolettiche e nutrizionali originarie (irrancidimento dell’olio;<br />

cessione di sapore e odore anomalo nell’acqua in PET lasciata al sole)<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


FRODI COMMERCIALI<br />

Art. 515 c.p. Art. 516 c.p. Art. 517 c.p.<br />

Frode in commercio<br />

(delitto doloso)<br />

Reclusione fino a<br />

due anni o multa<br />

fino a € 2065<br />

Vendita di sostanze<br />

alimentari non<br />

genuine come genuine<br />

(delitto doloso)<br />

Reclusione fino a<br />

due anni o multa<br />

fino a € 2065<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

Vendita di prodotti<br />

industriali con segni<br />

mendaci<br />

(delitto doloso)<br />

Dal 15/08/09 Legge 99/09:<br />

Reclusione fino a<br />

due anni e multa<br />

fino a € 20.000<br />

↓<br />

Prima: Reclusione<br />

fino a un anno o multa<br />

fino a € 20.000


CONTRAVVENZIONI (art. 5 Legge 283/62)<br />

E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere,<br />

detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o<br />

comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:<br />

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di<br />

qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione<br />

naturale (FRODI);<br />

b) in cattivo stato di conservazione;<br />

c) con cariche microbiche superiori ai limiti di legge;<br />

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive<br />

ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare uno stato di<br />

alterazione;<br />

e), f) soppressi;<br />

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati;<br />

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura tossici per l'uomo.<br />

SANZIONI (art. 6 Legge 283/62)<br />

Lettera a), b), c), g) ARRESTO fino a 1 anno o AMMENDA da 309 a 30.987 Euro<br />

Lettera d), h) ARRESTO da 3 a 12 mesi o AMMENDA da 2.582 a 46.481 Euro<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE (art. 5 lettera B)<br />

Il reato è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto<br />

alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza<br />

(Cass. Pen. n°15094/2010)<br />

Violazione della norma igienica e conseguente pericolo per il consumatore<br />

(non è necessario il danno)<br />

(Cass. Pen. III, n° 1695/2007)<br />

Esempi frequenti di alimenti in cattivo stato di conservazione<br />

temperature non conformi, esposizione al sole, insudiciamento,<br />

ammuffimento, presenza di agenti contaminanti, tecnologie di produzione e<br />

conservazione non idonee, ricongelamento dei prodotti scongelati<br />

Etichettatura e Rintracciabilità


DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE<br />

• diffusione di germi patogeni che causano epidemie (art. 438)<br />

• avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439)<br />

• adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440-441)<br />

• commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442)<br />

• commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444)<br />

REATI PENE PRINCIPALI PENE ACCESSORIE<br />

Delitti intenzionali<br />

Artt. 438, 439<br />

Delitti colposi<br />

Art. 452<br />

(riferiti agli<br />

artt. 438, 439)<br />

Delitti intenzionali<br />

Artt. 440, 442, 444<br />

Delitti colposi<br />

Art. 452<br />

(riferiti agli artt. 440,<br />

442, 444)<br />

Ergastolo se viene causata<br />

la morte di una o più persone<br />

Ergastolo o reclusione per almeno 15 anni<br />

Reclusione da 3 a 12 anni<br />

in caso di morte di più persone<br />

Reclusione da 1 a 5 anni<br />

in caso di morte di una persona<br />

Reclusione da 6 mesi a 3 anni negli altri casi<br />

Reclusione da 3 a 6 mesi<br />

Reclusione da 3 a 10 anni<br />

Pene ridotte da 1/3 a 1/6<br />

rispetto ai delitti Intenzionali<br />

Etichettatura e Rintracciabilità<br />

1) se causano morte o gravissime lesioni <br />

confisca obbligatoria delle cose che sono servite<br />

a commettere il reato (art. 446 C.P)<br />

2) pubblicazione della sentenza di condanna su<br />

almeno 2 quotidiani nazionali<br />

3) interdizione da 5 a 10 anni dalla professione,<br />

arte, commercio o mestiere e dagli uffici direttivi<br />

nel caso di persone giuridiche e imprese<br />

1) se causano morte o gravissime lesioni <br />

confisca obbligatoria delle cose che sono servite<br />

a commettere il reato (art. 4 CP)<br />

2) pubblicazione della sentenza di condanna su<br />

almeno 2 quotidiani nazionali<br />

3) interdizione da 5 a 10 anni dalla professione,<br />

arte, commercio o mestiere e dagli uffici direttivi<br />

nel caso di persone giuridiche e imprese

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