presentazione seminario - ASSOFOOD MILANO
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“È NEL MOMENTO DELLE<br />
DECISIONI CHE SI CREA IL TUO<br />
DESTINO”<br />
Anthony Robins<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
SEMINARIO ISTITUZIONALE<br />
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI<br />
ALIMENTARI:<br />
INCONTRO PRATICO DI<br />
APPROFONDIMENTO SUL TEMA<br />
Sala Antonio Marinoni<br />
Casello Ovest Corso Venezia 63<br />
Milano, 22 Ottobre 2012<br />
Etichettatura e rintracciabilità degli alimenti<br />
di origine animale e vegetale alla luce<br />
dei Regolamenti UE<br />
Intervento a cura di<br />
Massimo Meazza, Dirigente Veterinario ASL Milano<br />
Massimo Artorige Giubilesi, Tecnologo Alimentare
Definizioni di alimento e altre definizioni correlate<br />
Obblighi generali degli OSA<br />
HACCP, sicurezza alimentare e rintracciabilità<br />
Campo di applicazione e finalità dell’etichettatura<br />
Nuovi requisiti per le informazioni al consumatore<br />
Indicazioni obbligatorie in etichetta<br />
Gamme dei prodotti agroalimentari<br />
Conservazione e scadenza<br />
Etichettatura dei prodotti di origine animale e vegetale<br />
Etichettatura dei materiali di contatto alimentare<br />
Frodi commerciali e sanitarie<br />
Cattivo stato di conservazione<br />
AGENDA<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
RIFLESSIONE DI APERTURA<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
SCANDALI ALIMENTARI E SISTEMA DELLA SICUREZZA<br />
GLI SCANDALI DEL SETTORE ALIMENTARE<br />
BSE nei bovini (1996 - 2004)<br />
Diossina nei prosciutti e polli (1999 - 2000)<br />
Influenza Aviaria (2000 - 2005)<br />
Derrate insudiciate da parassiti e contaminate da<br />
batteri, muffe, virus (1999 - 2007)<br />
Olio di semi contaminato da idrocarburi, formaggio<br />
avariato, diossina nei suini e bovini, latte alla<br />
melammina (2008-2009)<br />
Listeria nei vegetali<br />
HANNO PRODOTTO VARI CAMBIAMENTI<br />
un nuovo quadro normativo basato sulla<br />
valutazione del rischio<br />
un sistema a rete di controlli ufficiali su prodotti,<br />
processi, strutture, attrezzature, sanificazione<br />
il coinvolgimento di tutta la filiera (agricoltura,<br />
produzione, distribuzione, ristorazione)<br />
la corretta informazione per i consumatori<br />
attraverso etichette esaustive<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
DEFINIZIONE DI ALIMENTO (Reg. 178/02 e Reg. CE 2073/05)<br />
ALIMENTO (art. 2 Reg. CE 178/02)<br />
“prodotto alimentare o derrata alimentare qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,<br />
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si<br />
prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”<br />
SONO COMPRESE le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi<br />
sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli<br />
alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o<br />
trattamento.<br />
NON SONO COMPRESI, gli animali vivi a meno che siano preparati<br />
per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i mangimi,<br />
i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici e il<br />
tabacco.<br />
ALIMENTI PRONTI (art. 2 Reg. CE 2073/05)<br />
“i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo<br />
umano diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per<br />
eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi presenti”<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
ALTRE DEFINIZIONI (art. 3 Reg. CE 178/02)<br />
IMPRESA ALIMENTARE<br />
“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una<br />
qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione,<br />
trasformazione e distribuzione degli alimenti”<br />
OSA (Operatore del Settore Alimentare)<br />
“la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni di<br />
legge, nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”<br />
COMMERCIO AL DETTAGLIO<br />
“la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio<br />
nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i<br />
terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e<br />
istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i<br />
centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso”<br />
CONSUMATORE FINALE<br />
“il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto<br />
nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare”<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
OBBLIGHI GENERALI DEGLI OSA (Reg. CE 852/04)<br />
L’OSA (OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE) È IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA<br />
dei prodotti e della tutela della salute dei cittadini<br />
E DEVE GARANTIRE:<br />
strutture, impianti, attrezzature a norma, pulite e manutentate<br />
addetti informati, formati, addestrati<br />
prodotti e processi conformi ai nuovi requisiti di igiene e sicurezza<br />
rintracciabilità applicata a prodotti (materie prime, semilavorati, prodotti finiti)<br />
etichettatura alimenti e materiali di contatto conformi ai nuovi requisiti<br />
fasi della sanificazione conformi ai nuovi requisiti di igiene e sicurezza<br />
tutte le non conformità tracciate e gestite in modo corretto<br />
IL NUOVO RAPPORTO PRODUTTORE/CONTROLLORE<br />
è regolamentato dalla RINTRACCIABILITÀ (Reg. CE 178/02)<br />
e dal PACCHETTO IGIENE 2004 (Reg. CE 852, 853, 854, 882)<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
HACCP E RINTRACCIABILITÀ<br />
L’OSA deve rispettare gli obblighi del Reg. CE 178/02 tenendo a disposizione<br />
dell’Autorità Competente le procedure documentate ed efficaci per garantire la<br />
sicurezza e per richiamare qualsiasi prodotto segnalato non conforme o di cui lui<br />
stesso si accorge non essere conforme.<br />
L’OSA DEVE ESSERE IN GRADO DI ESIBIRE SEMPRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:<br />
le procedure adottate per il Sistema HACCP e la Rintracciabilità<br />
chi sono i fornitori che hanno fornito le varie materie prime<br />
i documenti di consegna e le etichette dei prodotti acquistati<br />
la data di preparazione e di scadenza degli alimenti prodotti nell’esercizio<br />
a chi è stato fornito il prodotto finito (sono esclusi i consumatori finali)<br />
IMPORTANTE!!!<br />
stabilire un tempo per conservare i moduli compilati<br />
per la gestione del Sistema HACCP e rintracciabilità,<br />
con particolare riferimento alle NC<br />
sanzioni da 750 a 14.500 Euro<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
SICUREZZA ALIMENTARE E RINTRACCIABILITÀ<br />
L’OSA è investito di tutte le responsabilità inerenti la sua specifica attività mediante<br />
l’applicazione del Sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e del Sistema di<br />
Rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/02.<br />
Deve tenere a disposizione dell’Autorità Competente le procedure documentate<br />
ed efficaci per garantire la sicurezza e per richiamare qualsiasi prodotto non<br />
conforme.<br />
ALIMENTI RISCHIOSI<br />
(principio di precauzione)<br />
Si presume o si dubita che abbiano effetti negativi o siano inadatti per il consumo<br />
umano (contaminazione, cattiva conservazione, etichetta NC)<br />
Non devono essere immessi sul mercato<br />
ALIMENTI DANNOSI<br />
(principio di esclusione)<br />
E’ accertato che siano dannosi per la salute umana (contaminazione o cattiva<br />
conservazione, etrchetta NC)<br />
Devono essere ritirati dal mercato<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1 Reg. CE 882/04)<br />
1. Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei<br />
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte,<br />
segnatamente, a<br />
a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri<br />
umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e<br />
b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e<br />
tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei<br />
mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.<br />
2. Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare<br />
la conformità alle norme sull'organizzazione comune del mercato dei<br />
prodotti agricoli.<br />
3. Il presente regolamento lascia impregiudicate disposizioni comunitarie<br />
specifiche relative ai controlli ufficiali.<br />
4. L'esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente regolamento lascia<br />
impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori<br />
del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, come previsto<br />
dal Reg. CE 178/02 e la responsabilità civile o penale risultante dalla<br />
violazione dei loro obblighi.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ETICHETTATURA (D.Lgs 109/92)<br />
“insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini<br />
o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente<br />
sull'imballaggio o su un'etichetta apposta o sul dispositivo di chiusura o su cartelli,<br />
anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, sui documenti di<br />
accompagnamento del prodotto alimentare”.<br />
L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare<br />
la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere<br />
effettuate in modo da:<br />
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e<br />
precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla<br />
quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di<br />
fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;<br />
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;<br />
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari,<br />
quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;<br />
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire<br />
una malattia umana nè accennare a tali proprietà.<br />
Assicurare la corretta e trasparente<br />
informazione del consumatore finale<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
NUOVE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI<br />
TEMPI DI APPLICAZIONE DEL REG. CE 1169/2011<br />
1. Il Regolamento è entrato in vigore il 13 /12/2011<br />
2. Si applica a partire dal 13/12/2014<br />
3. L’obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale decorre dal 13/12/2016<br />
4. La norma in tema di requisiti specifici relativi alla designazione delle carni<br />
macinate si applica dal 01/01/2014<br />
NORME TRANSITORIE DEL REG. CE 1169/2011<br />
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13/12/2014 che non<br />
soddisfano i requisiti del Regolamento, possono essere commercializzati fino<br />
all’esaurimento delle scorte; lo stesso principio si applica per le diverse<br />
scadenze del 01/01/2014 e del 13/12/2016.<br />
Se è fornita su base volontaria, tra il 13/12/2014 e il 13/12/2016, la dichiarazione<br />
nutrizionale deve essere formulata secondo le nuove regole.<br />
I prodotti possono essere etichettati secondo le nuove regole in tema di<br />
dichiarazione nutrizionale anche prima del 13 /12/2014.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
NUOVE DEFINIZIONI PER L'ETICHETTATURA<br />
INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI<br />
le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore<br />
finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque<br />
altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la<br />
comunicazione verbale.<br />
COLLETTIVITÀ<br />
qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile),<br />
come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel<br />
quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo<br />
immediato da parte del consumatore finale.<br />
ALIMENTO PREIMBALLATO<br />
l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale<br />
e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato<br />
confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da<br />
tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere<br />
alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non<br />
comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del<br />
consumatore o preimballati per la vendita diretta.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
NUOVE DEFINIZIONI PER L'ETICHETTATURA<br />
LUOGO DI PROVENIENZA<br />
• qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che<br />
non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26<br />
del Reg. CE 2913/92;<br />
• il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare<br />
apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del<br />
luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente<br />
regolamento.<br />
CAMPO VISIVO<br />
tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo<br />
visuale<br />
CAMPO VISIVO PRINCIPALE<br />
• il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo<br />
del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di<br />
identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e,<br />
eventualmente, il suo marchio di fabbrica;<br />
• se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte<br />
principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore<br />
alimentare.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
NUOVE DEFINIZIONI PER L'ETICHETTATURA<br />
LEGGIBILITÀ<br />
l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è<br />
visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi<br />
fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo<br />
spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la<br />
superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo.<br />
INGREDIENTE PRIMARIO<br />
l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di<br />
tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale<br />
alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta<br />
un'indicazione quantitativa.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA<br />
a) la denominazione dell'alimento;<br />
b) l'elenco degli ingredienti;<br />
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o<br />
derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che<br />
provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella<br />
preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se<br />
in forma alterata;<br />
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;<br />
e) la quantità netta dell'alimento;<br />
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;<br />
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;<br />
h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore<br />
alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;<br />
i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;<br />
j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile<br />
un uso adeguato dell'alimento;<br />
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo<br />
alcolometrico volumico effettivo;<br />
l) una dichiarazione nutrizionale.<br />
m) NON E’ OBBLIGATORIO IL LOTTO<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
INGREDIENTE<br />
qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella<br />
preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito,<br />
anche se in forma modificata; deve essere riportato in etichetta in ordine di peso<br />
decrescente.<br />
ADDITIVO<br />
prodotto naturale o artificiale che serve a preservare il prodotto, e/o a migliorare<br />
le sue caratteristiche (indicati con E 249 o con il nome scientifico di legge),<br />
autorizzato e usato nelle dosi prescritte; deve essere riportato in etichetta dopo<br />
l’elenco degli ingredienti.<br />
ALLERGENE<br />
COMPONENTI DEI PRODOTTI ALIMENTARI<br />
sostanza che nei soggetti recettivi è in grado di determinare la risposta del<br />
sistema immunitario e provocare sintomi di varia natura (asma, orticaria, fino allo<br />
shock anafilattico); le reazioni allergiche sono indipendenti dalla dose e sono<br />
sufficienti piccole quantità dell’alimento contenente l’allergene per scatenare i<br />
sintomi.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
TIPOLOGIE DEI PRODOTTI VENDUTI<br />
PRECONFEZIONATO (venduto tal quale)<br />
Unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle<br />
collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato<br />
immesso prima di essere posto in vendita, in modo che il contenuto non possa<br />
essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata<br />
Esempio: zuppe di verdure comprate e vendute dal negozio<br />
PREINCARTATO (venduto dentro un involucro)<br />
Unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale è<br />
stato posto o avvolto negli esercizi di vendita per la vendita immediata<br />
Esempio: carne lavorata, messa nelle vaschette e venduta dal negozio<br />
SFUSO (venduto a peso)<br />
Prodotto non preconfezionato o generalmente venduto previo frazionamento,<br />
anche se originariamente preconfezionato<br />
Esempio: prosciutto cotto comprato intero, tagliato e venduto dal negozio<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
CONTENUTI IN ETICHETTA (fac-simile di simulazione)<br />
Elenco<br />
ingredienti in ordine<br />
decrescente di peso (gli<br />
additivi sono elencati dopo<br />
gli ingredienti: E471)<br />
Identificazione del lotto di<br />
appartenenza del<br />
prodotto (di norma il<br />
giorno dell’anno, la linea<br />
di produzione se più di<br />
una)<br />
Quantità netta<br />
Nome o ragione sociale o marchio depositato,<br />
sede del fabbricante o del confezionatore o di un<br />
venditore stabilito nella UE<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
Nome commerciale<br />
del prodotto<br />
Denominazione<br />
specifica di vendita<br />
Stabilimento di produzione<br />
o confezionamento<br />
TMC (o DS nel caso di<br />
prodotti deperibili)
GAMME DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI<br />
GAMME PRODOTTI SHELF LIFE<br />
I<br />
Prodotti freschi da lavorare breve<br />
II Prodotti conservati, pronti per la lavorazione in<br />
cucina<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
lunga<br />
III Prodotti surgelati, pronti per la cottura lunga<br />
IV Prodotti freschi, puliti, tagliati, di norma crudi e<br />
pronti per essere consumati tal quale o dopo<br />
cottura<br />
V Piatti cucinati refrigerati sottovuoto o atm (0°/+3ºC)<br />
Piatti cucinati surgelati -18°C o congelati -12°C<br />
7-21gg<br />
14-30gg<br />
120-150gg
CONSERVAZIONE E SCADENZA<br />
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC): DATA DI SCADENZA (DS):<br />
data fino alla quale il prodotto alimentare<br />
conserva le sue proprietà specifiche in<br />
condizioni corrette di conservazione:<br />
• "da consumarsi preferibilmente entro“….<br />
• "da consumarsi preferibilmente entro la fine di…..”<br />
IL TMC VIENE ESPRESSO IN 3 MODI:<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
data entro la quale il prodotto<br />
alimentare deve essere consumato:<br />
• "da consumarsi entro“…. (gg/mm)<br />
giorno/mese per i prodotti conservabili meno di 3 mesi (formaggi/salumi in busta);<br />
mese/anno per i prodotti conservabili più di 3 mesi ma meno di 18 mesi (biscotti);<br />
anno per i prodotti conservabili almeno 18 mesi (pelati, carne/tonno in scatola).<br />
La durata del prodotto viene stabilita in autonomia e responsabilità dagli OSA in base a<br />
validazione shelf life, caratteristiche del prodotto, tecnologie di produzione e di<br />
confezionamento.<br />
La legge italiana fissa solamente la durata del latte fresco pastorizzato (1+6 giorni),<br />
pastorizzato microfiltrato (1+10 giorni) e lunga conservazione (90 UHT o 180 giorni<br />
sterilizzato).
DEFINIZIONE DI PRODOTTI CONSERVATI<br />
CONSERVA<br />
Prodotto conservato in recipiente ermetico ai gas, liquidi e microrganismi, che ha<br />
subìto un trattamento termico o altro trattamento autorizzato allo scopo, in grado di<br />
inattivare in modo irreversibile gli enzimi e distruggere i microrganismi che possono<br />
alterare l’alimento e renderlo non idoneo al consumo umano<br />
Conserve acide a pH ≤ 4,5 - Conserve non acide a pH ≥ 4,5<br />
TMC + luogo fresco e asciutto, al riparo da luce, polvere e fonti di calore<br />
Una volta aperto, il prodotto deve essere conservato in frigorifero a 0°/+4°C<br />
SEMICONSERVA<br />
Prodotto conservato in recipienti ermetici, che ha subìto un trattamento termico o<br />
altro trattamento autorizzato allo scopo, la cui stabilità nel tempo è dovuta sia al<br />
trattamento adottato che alle condizioni ambientali di conservazione<br />
Semiconserve a pH ≥ 4,5 pastorizzate - Semiconserve a qualsiasi pH<br />
TMC + prodotto mantenuto in condizioni precise di conservazione (refrigerazione)<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
CARNI E PREPARAZIONI DI CARNI<br />
CARNI FRESCHE<br />
carni che non hanno subito alcun trattamento salvo la<br />
refrigerazione, il congelamento o la surgelazione,<br />
comprese quelle confezionate sotto vuoto o in<br />
atmosfera protettiva (es: taglio anatomico, fettina,<br />
spezzatino, preincarto)<br />
CARNI MACINATE<br />
carni disossate che sono state sottoposte a<br />
un’operazione di macinazione in frammenti e<br />
contengono meno dell’1 % di sale (es: svizzera fatta<br />
nella macelleria o nel laboratorio del supermercato)<br />
PREPARAZIONI DI CARNI<br />
carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che<br />
hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari,<br />
condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a<br />
modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della<br />
carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle<br />
carni fresche (es: hamburger)<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
CSM E PRODOTTI A BASE DI CARNE<br />
CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE (CSM)<br />
prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso<br />
o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla<br />
perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa; obbligo di cottura a cura<br />
del produttore prima della commercializzazione (es: wurstel, ricomposti)<br />
PRODOTTI A BASE DI CARNE<br />
i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore<br />
trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio<br />
permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche (es:<br />
insaccati crudi e cotti, freschi e stagionati, salumi)<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
DICITURE PARTICOLARI E CRITERI DI SICUREZZA PER LE CARNI<br />
Limiti di LMO in alcuni prodotti alimentari OM 07/12/93<br />
ALIMENTI SFUSI O PRECONFEZIONATI DESTINATI PER LORO<br />
NATURA AD ESSERE CONSUMATI PREVIA COTTURA (o che<br />
rechino sulla confezione “da consumarsi previa cottura”)<br />
alimenti crudi non sottoposti a riscaldamento<br />
alimenti congelati o surgelati<br />
alimenti precotti o pastorizzati<br />
CRITERI DI SICUREZZA ALIMENTARE ai sensi del Reg. CE 2073/05<br />
ALIMENTI PRONTI PER LATTANTI E ALIMENTI PRONTI A FINI MEDICI SPECIALI<br />
ricerca qualitativa;<br />
ALIMENTI PRONTI (ready to eat) CHE COSTITUISCONO TERRENO FAVOREVOLE ALLA<br />
CRESCITA DI LMO<br />
ricerca quantitativa per i prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di<br />
conservabilità;<br />
ricerca qualitativa per gli alimenti che non sono più sotto il controllo di chi li produce;<br />
ALIMENTI PRONTI (ready to eat) CHE NON COSTITUISCONO TERRENO FAVOREVOLE ALLA<br />
CRESCITA DI LMO<br />
ricerca quantitativa per i prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di<br />
conservabilità.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE<br />
IDENTIFICAZIONE E INFORMAZIONI DI FILIERA INDICAZIONI DA RIPORTARE IN ETICHETTA<br />
Animale o gruppo di animali o allevamento di<br />
origine<br />
Lotto N° XXXXX<br />
Stato in cui è nato l’animale Nato (Nome dello Stato CE o Extra CE)<br />
Stato in cui è stato allevato l’animale Allevato (Nome dello Stato CE o Extra CE)<br />
ORIGINE<br />
Stato in cui ha sede il macello Macellato (Nome dello Stato CE o Extra CE)<br />
Stato in cui è stato sezionato l’animale Sezionato (Nome dello Stato CE o Extra CE)<br />
Stato in cui è avvenuta la lavorazione (non previsto) Preparato (nome dello Stato CE o Extra CE)<br />
Denominazione di vendita della carne (venduta tal<br />
quale preincartata o sfusa)<br />
Denominazione di vendita dei prodotti a base di<br />
carne (venduti preincartati o sfusi)<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
Numero di Riconoscimento dello stabilimento<br />
Denominazione della specie (vitello < 8 mesi,<br />
vitellone 8-12 mesi, bovino adulto > 12 mesi)<br />
Taglio anatomico (es: fesa)<br />
Preparazione alimentare a base di carne<br />
Cartello ingredienti per segnalare l’eventuale<br />
presenza di allergeni<br />
Data di preparazione Per i prodotti preincartati GG/MM/AA<br />
Data di scadenza DS (da consumarsi entro) e<br />
modalità di conservazione<br />
Per i prodotti preconfezionati GG/MM/AA<br />
Conservare in frigorifero a 0°/3°C
ETICHETTA OBBLIGATORIA ETICHETTA VOLONTARIA<br />
CONTROFILETTO DI BOVINO ADULTO<br />
Lotto N°065<br />
Nato in: Francia<br />
FAC SIMILE ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE<br />
Allevato in: Francia/Italia<br />
Macellato in: Italia MXXX<br />
Sezionato in: Italia SXXX<br />
Codice di riferimento: XXXXXX<br />
PREZZO: 13,90 €/Kg<br />
Peso netto: 246 g 3,67 €<br />
Lotto N°065<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
CONTROFILETTO DI VITELLONE<br />
Marca auricolare: XXXXXXX<br />
Tipo genetico: Blonde d'Aquitaine<br />
Sesso: Maschio<br />
Nato in: Francia<br />
Allevato in: Francia/Italia<br />
Allevato in: Italia per 10 mesi<br />
c/o Azienda Agricola: XXXX sita in: XXXX<br />
Alimentato senza grassi e farine animali<br />
Allevato in stabulazione libera<br />
Macellato in: Italia MXXX il 17/12/04<br />
Macello: XXXX sito in: XXXX<br />
Età: 17 mesi - Categoria: U3<br />
Sezionato in: Italia SXXX il 20/12/04<br />
PREZZO: 13,90 €/Kg<br />
Peso netto: 246 g 3,67 €
ETICHETTATURA CARNI AVICOLE DA PAESI UE E TERZI (OM 26/8/05)<br />
MACELLAZIONE (animali vivi)<br />
Origine: Paese di provenienza<br />
Data o numero lotto di macellazione<br />
Numero Riconoscimento Macello<br />
Classe merceologica (A/B) Reg. CE 543/08<br />
SEZIONAMENTO (carni)<br />
Origine: Paese di provenienza<br />
Numero di Riconoscimento Laboratorio Sezionamento<br />
Classe merceologica (A/B) Reg. CE 543/08<br />
DEPOSITO (carni intere o sezionate, confezionate e imballate)<br />
Origine: Paese di provenienza<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
PRODOTTO FRESCO CLASSE A<br />
PROVENIENTE DA<br />
ALLEVAMENTI PIEMONTESI<br />
Nato Allevato e Macellato in Piemonte<br />
CONSERVARE IN FRIGO da 0° a + 4°c<br />
DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA
ETICHETTATURA CARNI AVICOLE ITALIANE (OM 26/8/05)<br />
MACELLAZIONE CARNI AVICOLE IN ITALIA (fino 31/12/12)<br />
l’OSA deve fornire le seguenti informazioni sull’apposita etichetta, carcassa, o<br />
materiale di confezionamento o di imballaggio:<br />
La sigla IT oppure ITALIA seguita dal numero di registrazione ASL<br />
dell’allevamento di provenienza degli animali, riportato sul documento di<br />
accompagnamento;<br />
ES. IT 001MI001 (CODICE ISTAT ALLEV-PROVINCIA-N° ALLEVAMENTO ASSEGNATO<br />
DA ASL)<br />
La data o il numero di lotto di macellazione;<br />
Il Numero di Riconoscimento del Macello<br />
SEZIONAMENTO CARNI AVICOLE IN ITALIA (fino 31/12/12)<br />
l’OSA deve riportare le seguenti informazioni sull’apposita etichetta apposta su<br />
ogni singolo pezzo o sul materiale di confezionamento o imballaggio:<br />
La sigla IT oppure ITALIA seguita dalla sigla della provincia o province degli<br />
allevamenti che hanno formato il lotto di sezionamento delle carni;<br />
La data o il numero di lotto di sezionamento;<br />
Il numero di Riconoscimento del Laboratorio di Sezionamento<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
ETICHETTATURA DELLE UOVA<br />
3 IT 001 VR 036<br />
Tipo di<br />
allevamento<br />
Sigla Paese<br />
di produzione<br />
Codice ISTAT<br />
Comune di produzione<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
Sigla Provincia<br />
di produzione<br />
Codice<br />
allevamento
ETICHETTATURA IMBALLAGGI E CATEGORIE DI UOVA<br />
• Nome e indirizzo dell’azienda che ha imballato o ha fatto imballare<br />
• Numero distintivo del centro d’imballaggio (numero di riconoscimento)<br />
• Categoria di qualità e categoria di peso<br />
• Numero di uova imballate<br />
• Data di durata minima (TMC, max 28 gg dopo la deposizione)<br />
• Data di deposizione (facoltativa)<br />
• Data d’imballaggio (solo uova di altre categorie e uova provenienti da Paesi Terzi)<br />
• Raccomandazione di tenere le uova ”al fresco” dopo l’acquisto<br />
CATEGORIA A (per consumo umano diretto)<br />
CATEGORIA B (non per consumo umano diretto)<br />
CATEGORIE DI QUALITÀ PER IL PESO<br />
XL (grandissime) - minimo 73 grammi<br />
L (grandi) - minimo 63 grammi<br />
M (medie) - minimo 53 grammi<br />
S (piccole) - meno di 53 grammi<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
CATEGORIE DI QUALITÀ PER LA FRESCHEZZA<br />
“A EXTRA” - uova freschissime, non trattate e<br />
non refrigerate, con camera d’aria non<br />
superiore a 4 mm; max 9 gg dalla<br />
deposizione<br />
“A” - uova fresche, non trattate e non<br />
refrigerate, con camera d’aria non superiore<br />
a 6 mm<br />
“B” - Uova di seconda qualità o declassate<br />
che non rispondono ai requisiti previsti per le<br />
uova di categoria “A”
DEFINIZIONI PRODOTTI DELLA PESCA (Reg. CE 853/04)<br />
PRODOTTI DELLA PESCA<br />
tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi,<br />
echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane),<br />
selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali<br />
PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI<br />
non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera<br />
protettiva che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso<br />
dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione<br />
PRODOTTO DELLA PESCA SEPARATO MECCANICAMENTE<br />
prodotto ottenuto rimuovendo la carne dai prodotti della pesca utilizzando mezzi<br />
meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura della carne (es:<br />
surimi, ricomposti)<br />
PRODOTTI DELLA PESCA PREPARATI<br />
non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l’integrità<br />
anatomica (es: eviscerazione, decapitazione, affettatura, sfilettatura, tritatura)<br />
PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI<br />
i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall’ulteriore<br />
trasformazione di detti prodotti trasformati (es: gastronomici, conserve, semiconserve,<br />
affumicati)<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
Denominazione<br />
commerciale<br />
Tipo di produzione<br />
(pescato o<br />
allevato/Paese)<br />
Stato di conservazione<br />
del prodotto (fresco o<br />
ETICHETTATURA PRODOTTI DELLA PESCA<br />
SPIGOLA (BRANZINO)<br />
(Dicentrarchus labrax)<br />
PESCATO MEDITERRANEO<br />
(ZONA FAO N.37,1)<br />
DECONGELATO € 0,00 /kg<br />
LOTTO/CODICE TRACCIABILITÀ<br />
PAESE DI SPEDIZIONE<br />
STABILIMENTO DI PRODUZIONE<br />
I PRODOTTI PRECONFEZIONATI<br />
devono seguire tutte le indicazioni<br />
obbligatorie per tutti gli altri prodotti<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
Denominazione<br />
scientifica<br />
Zona di cattura in mare<br />
(solo se pescato)<br />
Prezzo<br />
decongelato) Lotto, Paese, Stabilimento<br />
(solo ingrosso)<br />
ATTENZIONE!!!<br />
Devono sempre essere indicati i solfiti se<br />
presenti (es: trattamento sui CROSTACEI)
ETICHETTATURA PRODOTTI DELLA PESCA (art. 4 DL 158/12)<br />
L‘OSA che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi<br />
freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita<br />
diretta ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1169/11, e' tenuto ad apporre in<br />
modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto<br />
del Ministro della Salute, sentito il Ministro delle Politiche Agricole<br />
Alimentari e Forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette<br />
condizioni di impiego.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
ZONE DI CATTURA E DEFINIZIONI FAO<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
ETICHETTATURA DEL LATTE<br />
Il latte alimentare è il latte destinato ad essere “venduto come tale al<br />
consumatore” ai sensi del Reg. CE 2597/97 e deve fornire le stesse informazioni<br />
previste per tutti i prodotti ai sensi del D.Lgs. 109/92 e del D.Lgs. 181/03<br />
IN PIÙ DEVE ANCHE RIPORTARE A LIVELLO OBBLIGATORIO:<br />
• una idonea dicitura indicante la natura del trattamento termico subito;<br />
• la temperatura alla quale deve essere conservato il prodotto;<br />
• il riferimento territoriale della mungitura (Decreto MIPAF 27/06/2002);<br />
• la data di confezionamento (Decreto MIAP 20/08/2002).<br />
IN PIÙ PUÒ RIPORTARE A LIVELLO FACOLTATIVO:<br />
• la tabella nutrizionale (Direttiva 90/496/CEE, D.Lgs. 77/93);<br />
• la dicitura “ confezionamento entro 48 ore dalla mungitura” per il latte fresco<br />
pastorizzato.<br />
L’etichettatura nutrizionale è obbligatoria quando il latte viene arricchito con proteine,<br />
sali minerali, vitamine o quando viene ridotto il tenore di lattosio (art. 3 Reg. CE 2597/97).<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
SCADENZA E TRATTAMENTO TERMICO DEL LATTE<br />
VARIANO A SECONDA DEL TRATTAMENTO TERMICO A CUI È SOTTOPOSTO IL LATTE<br />
• Per il “latte fresco pastorizzato” e il “latte fresco pastorizzato di alta qualità” la DS<br />
è determinata nel sesto giorno successivo a quello di confezionamento; solo il<br />
latte con conservazione massima di sei giorni può essere denominato fresco se<br />
rispetta i parametri previsti dalla Legge 169/89 e s.m.i.<br />
• Per il “latte microfiltrato fresco pastorizzato” la DS è determinata nel decimo<br />
giorno successivo a quello di confezionamento (Decreto MIPAF 24/07/2003)<br />
• Per il “latte a lunga conservazione” il TMC viene espresso in gg/mm/aa con data<br />
di riferimento di 180gg se è latte sterilizzato a lunga conservazione e di 90gg se è<br />
latte UHT a lunga conservazione ai sensi della Legge 169/89 e s.m.i.<br />
• Per il “latte pastorizzato ad elevata temperatura” la DS è determinata sotto la<br />
diretta responsabilità dal produttore ai sensi del D.Lgs. 109/92<br />
La denominazione di vendita deve variare a seconda del trattamento che il latte crudo<br />
ha subito (Reg. CEE 2597/97) ed in base alle scelte del produttore (D.Lgs. 109/92).<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
ETICHETTATURA LATTE CRUDO E DERIVATI<br />
• il “latte crudo” deve essere venduto direttamente dal produttore al<br />
consumatore;<br />
• i prodotti derivati dal latte crudo devono riportare la dicitura “fabbricati con<br />
latte crudo”, fatto salvo i prodotti stagionati oltre 60 giorni;<br />
• gli altri prodotti a base latte devono riportare il tipo di eventuale trattamento<br />
termico cui sono stati sottoposti al termine del processo di fabbricazione;<br />
• i prodotti a base latte in cui può verificarsi sviluppo microbico devono riportare<br />
la DS o il TMC;<br />
• I formaggi freschi a pasta filata, in base al tipo di preconfezione realizzata,<br />
possono riportare:<br />
a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di<br />
governo; oppure<br />
b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure<br />
c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e<br />
pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.<br />
Il D.Lgs. 181/03 rimanda ai DM dei Ministeri competenti, sulla base della evoluzione<br />
tecnologica e scientifica, la determinazione della “data di scadenza” per i prodotti<br />
lattieri freschi e per i formaggi freschi.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
CLASSIFICAZIONE CONVENZIONALE DEI FORMAGGI<br />
1. In relazione alla MATURAZIONE<br />
Rapida: max 30 giorni (Mozzarella, Crescenza)<br />
Media: 1-6 mesi (Fontina, Gorgonzola)<br />
Lenta: > 6 mesi (Parmigiano, Emmenthal)<br />
2. In relazione alla TEMPERATURA DELLA CAGLIATA<br />
Pasta cruda: max 40°C (crescenza, gorgonzola, mozzarella, taleggio)<br />
Pasta semicotta: max 48°C (fontina, asiago, provolone)<br />
Pasta cotta: 48°-56°C (Grana, Parmigiano, Emmenthal)<br />
Pasta filata: stiratura in acqua a 80°-90°C (mozzarella, provolone)<br />
3. In relazione alla CONSISTENZA FINALE DELLA PASTA<br />
molle (Crescenza), semidura (Fontina) e dura (Grana)<br />
4. In relazione al CONTENUTO IN GRASSI (calcolato sul secco dal 1939)<br />
Grassi > 42%, Semigrassi 20-42%, Leggeri o Light (Legge 142/92) 20-35%, Magri < 20%<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
ETICHETTATURA ORTOFRUTTICOLI ALL’INGROSSO<br />
INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA RIPORTARE NEI DOCUMENTI COMMERCIALI<br />
Ragione sociale dell’operatore<br />
Ragione sociale del confezionatore<br />
Numero banca dati AGEA (ex registro dell’operatore)<br />
Varietà<br />
Paese di origine ed eventuale zona di produzione o denominazione locale<br />
Categoria<br />
Calibro<br />
Lotto di lavorazione<br />
Peso e prezzo<br />
Additivi (anche sul preconfezionato e preincartato)<br />
Caratteristiche<br />
Marchio ufficiale UE<br />
Le informazioni della categoria, calibro, varietà e paese di provenienza devono<br />
essere indicate nei documenti accompagnatori e sulle fatture, altrimenti le partite non<br />
possono essere commercializzate all’ingrosso.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
ETICHETTATURA ORTOFRUTTICOLI AL DETTAGLIO<br />
INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA RIPORTARE NEL CARTELLO PER PRODOTTI SFUSI<br />
Natura prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale)<br />
Nome della varietà (nome agronomico)<br />
Categoria di qualità (extra, I°, II°)<br />
Origine (nazionalità o zona di produzione come regione/comune di<br />
provenienza)<br />
MELE<br />
Varietà: Golden<br />
Categoria: I°<br />
Provenienza: Trentino A.A.<br />
Prezzo: € 1,50/kg<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI (FILIERA CORTA)<br />
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione;<br />
Produzione di uova di gallina e quaglia;<br />
Trattamento igienico del latte (latte crudo) e produzione dei derivati del latte;<br />
Lavorazione/conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di<br />
patate disidratato, snack a base patate, patatine fritte, sbucciatura industriale;<br />
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi;<br />
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;<br />
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi;<br />
Produzione di olio di semi di mais;<br />
Lavorazione delle granaglie;<br />
Produzione di sidro e altre bevande fermentate;<br />
Produzione di vini;<br />
Produzione di aceto;<br />
Produzione di miele.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
DOP E IGP<br />
IGP Reg. CE 510/06 DOP<br />
Marchi di tutela giuridica attribuiti a prodotti agroalimentari (esclusi vini e<br />
bevande alcoliche) le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono<br />
essenzialmente dal territorio in cui sono prodotti.<br />
Nella IGP è indispensabile, come nella DOP, un legame con il territorio<br />
ma, rispetto al DOP, questo legame:<br />
non è essenziale o esclusivo;<br />
si può limitare ad una sola fase del processo produttivo.<br />
DOP e IGP possono essere PTN (Protezione Transitoria Nazionale) sono quei<br />
prodotti di cui è in corso il completamento dell'iter europeo ma che hanno<br />
già ottenuto una protezione transitoria a livello italiano.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
IGP - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA<br />
L’IGP è un nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi<br />
eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o<br />
alimentare con i seguenti caratteri:<br />
originario di tale luogo determinato o di tale paese;<br />
del quale una qualità determinata, la reputazione o altre caratteristiche<br />
possono essere attribuite all’origine geografica;<br />
la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione hanno luogo<br />
nell’area geografica.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
DOP - DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA<br />
La DOP è un nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi<br />
eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o<br />
alimentare con i seguenti caratteri:<br />
originario di tale luogo determinato o di tale paese;<br />
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o<br />
esclusivamente all’ambiente geografico comprendente i fattori naturali e<br />
umani;<br />
la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono all’interno di<br />
quell’area geografica definita.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
STG - SPECIALITÀ TRADIZIONALE GASTRONOMICA<br />
Reg. CE 509/06<br />
Marchio di tutela giuridica attribuito a prodotti agroalimentari (esclusi vini e<br />
bevande alcoliche) caratterizzati da composizioni e/o metodi di produzione<br />
legati alla tradizione di una zona, ma che non vengono prodotti<br />
necessariamente solo in tale zona.<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
STG<br />
mozzarella pizza napoletana
ETICHETTATURA DEI MATERIALI DI CONTATTO ALIMENTARE<br />
Il Reg. CE 1935/2004 introduce anche per il mondo dell’imballaggio, al pari di<br />
quanto già fatto per l’industria alimentare, un concetto importante quale la<br />
rintracciabilità dei prodotti forniti secondo la logica della filiera.<br />
Etichetta con<br />
gestione del lotto di<br />
produzione per la<br />
rintracciabilità delle<br />
buste sottovuoto<br />
Il Reg. CE 2023/06 introduce per tutti i “materiali a contatto diretto con gli alimenti”<br />
l’obbligo di avere un sistema di gestione della qualità efficace e documentato al<br />
fine di rispettare le GMP - Sistema HACCP<br />
Il Reg. UE 10/11 regolamenta le caratteristiche dei materiali e degli oggetti di<br />
materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
FRODI ALIMENTARI<br />
Con l’espressione FRODE ALIMENTARE si fa riferimento alla produzione, detenzione,<br />
commercio, vendita, somministrazione di alimenti non conformi alla leggi vigenti.<br />
FRODI COMMERCIALI<br />
ledono la lealtà commerciale e indirettamente i diritti contrattuali e<br />
patrimoniali del consumatore tramite la:<br />
consegna o somministrazione di una cosa per un’altra, o diversa da quella<br />
dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità (515 CP)<br />
vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 CP)<br />
vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 CP)<br />
Sanzione penale: artt. 515-516-517 CP - Delitti contro l’industria e il commercio<br />
FRODI SANITARIE<br />
ledono o mettono in pericolo il diritto alla salute del consumatore (singolo o<br />
collettivo) tramite fatti che rendono nocivi alimenti, bevande e materiali che<br />
vengono a contatto con alimenti<br />
Reati contravvenzionali: art. 5 Legge 283/62<br />
Sanzione penale: art. 438,439,440,442,444<br />
Codice Penale – Delitti di comune pericolo mediante frode<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
TIPOLOGIA DELLE FRODI<br />
CONTRAFFAZIONE<br />
Messa in commercio di prodotti alimentari con una composizione e valori<br />
differenti da quelli dichiarati, normalmente di minor qualità (olio di semi anziché<br />
olio di oliva; commercializzazione di vini da tavola generici come vini IGT)<br />
ADULTERAZIONE<br />
Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati sottratti componenti<br />
pregiati originari (latte scremato anziché latte intero; scarti di prodotti lattierocaseari<br />
trattati e mescolati a formaggi destinati al consumo umano)<br />
SOFISTICAZIONE<br />
Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti componenti di<br />
minor pregio (acqua aggiunta al latte = frode commerciale; metanolo aggiunto al<br />
vino = frode commerciale + frode sanitaria; miele contenente zuccheri estranei)<br />
ALTERAZIONE<br />
Messa in commercio di prodotti alimentari che hanno perduto le caratteristiche<br />
merceologiche, organolettiche e nutrizionali originarie (irrancidimento dell’olio;<br />
cessione di sapore e odore anomalo nell’acqua in PET lasciata al sole)<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
FRODI COMMERCIALI<br />
Art. 515 c.p. Art. 516 c.p. Art. 517 c.p.<br />
Frode in commercio<br />
(delitto doloso)<br />
Reclusione fino a<br />
due anni o multa<br />
fino a € 2065<br />
Vendita di sostanze<br />
alimentari non<br />
genuine come genuine<br />
(delitto doloso)<br />
Reclusione fino a<br />
due anni o multa<br />
fino a € 2065<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
Vendita di prodotti<br />
industriali con segni<br />
mendaci<br />
(delitto doloso)<br />
Dal 15/08/09 Legge 99/09:<br />
Reclusione fino a<br />
due anni e multa<br />
fino a € 20.000<br />
↓<br />
Prima: Reclusione<br />
fino a un anno o multa<br />
fino a € 20.000
CONTRAVVENZIONI (art. 5 Legge 283/62)<br />
E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere,<br />
detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o<br />
comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:<br />
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di<br />
qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione<br />
naturale (FRODI);<br />
b) in cattivo stato di conservazione;<br />
c) con cariche microbiche superiori ai limiti di legge;<br />
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive<br />
ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare uno stato di<br />
alterazione;<br />
e), f) soppressi;<br />
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati;<br />
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura tossici per l'uomo.<br />
SANZIONI (art. 6 Legge 283/62)<br />
Lettera a), b), c), g) ARRESTO fino a 1 anno o AMMENDA da 309 a 30.987 Euro<br />
Lettera d), h) ARRESTO da 3 a 12 mesi o AMMENDA da 2.582 a 46.481 Euro<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE (art. 5 lettera B)<br />
Il reato è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto<br />
alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza<br />
(Cass. Pen. n°15094/2010)<br />
Violazione della norma igienica e conseguente pericolo per il consumatore<br />
(non è necessario il danno)<br />
(Cass. Pen. III, n° 1695/2007)<br />
Esempi frequenti di alimenti in cattivo stato di conservazione<br />
temperature non conformi, esposizione al sole, insudiciamento,<br />
ammuffimento, presenza di agenti contaminanti, tecnologie di produzione e<br />
conservazione non idonee, ricongelamento dei prodotti scongelati<br />
Etichettatura e Rintracciabilità
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE<br />
• diffusione di germi patogeni che causano epidemie (art. 438)<br />
• avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439)<br />
• adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440-441)<br />
• commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442)<br />
• commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444)<br />
REATI PENE PRINCIPALI PENE ACCESSORIE<br />
Delitti intenzionali<br />
Artt. 438, 439<br />
Delitti colposi<br />
Art. 452<br />
(riferiti agli<br />
artt. 438, 439)<br />
Delitti intenzionali<br />
Artt. 440, 442, 444<br />
Delitti colposi<br />
Art. 452<br />
(riferiti agli artt. 440,<br />
442, 444)<br />
Ergastolo se viene causata<br />
la morte di una o più persone<br />
Ergastolo o reclusione per almeno 15 anni<br />
Reclusione da 3 a 12 anni<br />
in caso di morte di più persone<br />
Reclusione da 1 a 5 anni<br />
in caso di morte di una persona<br />
Reclusione da 6 mesi a 3 anni negli altri casi<br />
Reclusione da 3 a 6 mesi<br />
Reclusione da 3 a 10 anni<br />
Pene ridotte da 1/3 a 1/6<br />
rispetto ai delitti Intenzionali<br />
Etichettatura e Rintracciabilità<br />
1) se causano morte o gravissime lesioni <br />
confisca obbligatoria delle cose che sono servite<br />
a commettere il reato (art. 446 C.P)<br />
2) pubblicazione della sentenza di condanna su<br />
almeno 2 quotidiani nazionali<br />
3) interdizione da 5 a 10 anni dalla professione,<br />
arte, commercio o mestiere e dagli uffici direttivi<br />
nel caso di persone giuridiche e imprese<br />
1) se causano morte o gravissime lesioni <br />
confisca obbligatoria delle cose che sono servite<br />
a commettere il reato (art. 4 CP)<br />
2) pubblicazione della sentenza di condanna su<br />
almeno 2 quotidiani nazionali<br />
3) interdizione da 5 a 10 anni dalla professione,<br />
arte, commercio o mestiere e dagli uffici direttivi<br />
nel caso di persone giuridiche e imprese