LM 81_106 - Ponteggi Metallici e PiMUS [modalità compatibilità]
LM 81_106 - Ponteggi Metallici e PiMUS [modalità compatibilità]
LM 81_106 - Ponteggi Metallici e PiMUS [modalità compatibilità]
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NOVITA’ SU PONTEGGI METALLICI FISSI<br />
E PIMUS secondo il<br />
D.LGS <strong>81</strong>/2008 e s.m.i.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
Loc. Vedole, 39 - 43052 Colorno (PR) tel. 0521313291 fax 0521521405 e mail mangiapane@ingegneriasicurezza.it<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Art. 136 – Montaggio e smontaggio<br />
I due elementi caratterizzanti delle attività di montaggio e smontaggio<br />
dei ponteggi sono:<br />
• formazione obbligatoria e specifica degli addetti al montaggio/<br />
smontaggio/trasformazione del ponteggio.<br />
• la redazione ed uso del piano di montaggio, uso e smontaggio del<br />
ponteggio <strong>PiMUS</strong>,<br />
LE NOVITA’ DELL’ART. 136<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO<br />
Art. 136 – Montaggio e smontaggio<br />
6]. Il datore di lavoro assicura che i<br />
ponteggi siano montati, smontati o<br />
trasformati sotto la diretta sorveglianza<br />
di un preposto, a regola d’arte e<br />
conformemente al PIMUS, e ad opera<br />
di lavoratori che hanno ricevuto una<br />
formazione adeguata e mirata alle<br />
operazioni previste<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO<br />
Art. 136 – Montaggio e Smontaggio<br />
7] La formazione di cui al sesto comma ha carattere teorico-pratico e deve<br />
riguardare:<br />
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del<br />
ponteggio;<br />
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o<br />
trasformazione del ponteggio con riferimento alla vigente legislazione;<br />
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;<br />
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni<br />
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;<br />
e) le condizioni di carico ammissibile;<br />
f) qualsiasi altro rischio che le predette operazioni di montaggio, smontaggio o<br />
trasformazione possono comportare.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO<br />
Art. 136 – Montaggio e<br />
smontaggio<br />
[8] I soggetti formatori, la durata, gli<br />
indirizzi ed i requisiti minimi di<br />
validità dei corsi sono riportati<br />
nell’allegato XXI<br />
Questa formazione non è nuova ma è stata<br />
introdotta dal D.Lgs 235/2003 dal luglio del<br />
2005<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
L’allegato XXI è diviso in due<br />
parti A e B, nella parte A sono<br />
presi in considerazione i corsi<br />
per gli addetti al montaggio,<br />
smontaggio e trasformazione<br />
dei ponteggi, nella parte B sono<br />
presi in considerazione i corsi per<br />
gli addetti ai lavori su fune.
- Sono definiti i soggetti formatori.<br />
- Regioni e Province autonome (mediante strutture tecniche operanti<br />
nella prevenzione e/o mediante strutture della formazione professionale<br />
accreditate)<br />
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale<br />
tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro<br />
- ISPESL<br />
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore<br />
dei lavori edili e di ingegneria civile<br />
- Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia (CPT)<br />
- Scuole edili<br />
FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />
Il datore di lavoro non può svolgere la formazione direttamente o<br />
rivolgersi a soggetti diversi da quelli previsti anche se ritenuti di<br />
maggiore esperienza e capacità.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
- La formazione è obbligatoria e abilitante per i preposti e gli<br />
addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi.<br />
- Il corso ha durata minima di 28 ore, da frequentare per intero. E’<br />
consentita un’assenza massima del 10% del monte ore.<br />
- Nessun credito formativo per chi ha esperienza oppure ha già<br />
frequentato in passato corsi simili.<br />
- Nessuna differenza di formazione tra preposti e addetti<br />
- Il corso è suddiviso in 2 moduli – teorico e pratico - della durata<br />
di 14 ore ciascuno.<br />
FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Modulo teorico (durata 14 ore)<br />
1. giuridico normativo (4 ore):<br />
· legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, analisi dei<br />
rischi, norme di buona tecnica e di buone prassi, statistiche degli infortuni (2 ore)<br />
· D.Lgs 235/2003 “Lavori in quota” e D.Lgs 494/96 e s.m.i. “cantieri” (2 ore)<br />
2. tecnico (10 ore):<br />
· <strong>PiMUS</strong>, autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)<br />
· DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e<br />
conservazione (2 ore)<br />
· Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)<br />
FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />
· Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Modulo pratico (durata 14 ore)<br />
· montaggio-smontaggio-trasformazione di <strong>Ponteggi</strong>o a Tubi e Giunti<br />
- PTG - (4 ore)<br />
· montaggio-smontaggio-trasformazione di <strong>Ponteggi</strong>o a Telai<br />
Prefabbricati PTP - (4 ore)<br />
FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />
· montaggio-smontaggio-trasformazione di <strong>Ponteggi</strong>o a Montanti e<br />
Traversi Prefabbricati PMTP - (4 ore)<br />
· Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio (2 ore)<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
- Modulo teorico max 30 discenti/docente<br />
- Modulo pratico max 5 discenti/docente<br />
FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
- Modulo teorico erogato per primo. Al termine del modulo teorico<br />
c’è la verifica intermedia (questionario a risposte multiple). Chi<br />
non supera la verifica deve rifrequentare il modulo.<br />
- L’attestato di frequenza al corso, è rilasciato a chi supera la<br />
verifica finale di montaggio / smontaggio / trasformazione di parti di<br />
ponteggi e realizzazione di ancoraggi. Chi non supera la verifica<br />
finale deve rifrequentare la parte pratica.<br />
- Ogni 4 anni occorrerà frequentare un aggiornamento di 4 ore di<br />
cui 3 ore di contenuti tecnico pratici, che è erogato dagli stessi<br />
soggetti del corso delle 28 ore.<br />
FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
FORMAZIONE: la circolare MLPS n°30 del 03.11.2006<br />
La formazione specifica dell’Accordo non è necessaria per:<br />
- i lavoratori che usano ponteggi montati da altri<br />
- gli addetti al montaggio, smontaggio di ponti su ruote, ponti su<br />
cavalletti, ponti a sbalzo, ponti sospesi, ponteggi autosollevanti e<br />
altre opere provvisionali simili<br />
- per i suddetti lavoratori è necessaria la formazione e<br />
l’addestramento previsti dall’art. 37 del D.Lgs <strong>81</strong>/2008 (specifici per<br />
l’attrezzatura di lavoro) erogati dal datore di lavoro.<br />
- il datore di lavoro, per ciò che riguarda l'addestramento degli addetti<br />
ai ponti su ruote, deve tener presenti i contenuti generali di cui al II<br />
punto (montaggio/smontaggio/trasformazione di PTP e al IV punto<br />
(elementi di gestione di prima emergenza - salvataggio del modulo<br />
pratico dell'Accordo del 26.01.2006 (allegato XXI)<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
<strong>PiMUS</strong><br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
Art. 136 – Montaggio e<br />
smontaggio<br />
Il datore di lavoro provvede a<br />
redigere a mezzo di persona<br />
competente un piano di montaggio,<br />
uso e smontaggio, in funzione della<br />
complessità del ponteggio scelto.<br />
Tale piano ... e' messo a<br />
disposizione del preposto addetto<br />
alla sorveglianza e dei lavoratori<br />
interessati.
E’ il documento operativo, da realizzare per ogni specifico lavoro in cui è<br />
presente un ponteggio, che deve essere preso a riferimento dal<br />
personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di<br />
ponteggi, al fine di garantire:<br />
<strong>PiMUS</strong>: finalità<br />
la loro sicurezza durante l’attività<br />
la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi<br />
coinvolto in queste operazioni quali: altri lavoratori del cantiere,<br />
abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.<br />
la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Ottenuta con la<br />
realizzazione ponteggio a norma, rispondente alle necessità<br />
dell’utilizzatore e da un uso attento dello stesso.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
<strong>PiMUS</strong>: quando è necessario<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
Il <strong>PiMUS</strong> è da redigere:<br />
per il ponteggio metallico<br />
fisso, indipendentemente da tempo<br />
di utilizzo, dimensioni, complessità e<br />
necessità di progetto.<br />
per impalcati o altre opere<br />
provvisionali costruite con<br />
elementi di ponteggi metallici fissi.<br />
per un ponteggio realizzato<br />
con elementi in legno
<strong>PiMUS</strong>: quando non è necessario<br />
La circolare MLPS n°30 del 03.11.2006 ha precisato che il<br />
<strong>PiMUS</strong> non è necessario per:<br />
ponti su cavalletti di altezza fino a due metri<br />
ponti a sbalzo<br />
ponti sospesi<br />
ponteggi a piani autosollevanti<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
In questa situazione serve il <strong>PiMUS</strong>?<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
<strong>PiMUS</strong>: chi lo deve redigere ?<br />
“ Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona<br />
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio”, quindi la<br />
redazione del <strong>PiMUS</strong> è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che<br />
monta e smonta i ponteggi.<br />
Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potrà<br />
realizzarsi un solo <strong>PiMUS</strong> sottoscritto da tutti i datori di lavoro<br />
Nel caso in cui alle attività partecipino un’impresa con dei<br />
lavoratori autonomi, il <strong>PiMUS</strong> sarà redatto dall’impresa e<br />
sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione.<br />
Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori<br />
autonomi, il <strong>PiMUS</strong> sarà redatto dal lavoratore autonomo<br />
aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
<strong>PiMUS</strong>: chi lo deve redigere ?<br />
La legge non chiarisce i requisiti che deve possedere la persona<br />
competente a cui il datore di lavoro deve far redigere il <strong>PiMUS</strong>.<br />
La normativa previgente sui ponteggi non richiede la presenza in<br />
impresa di persone con particolari competenze.<br />
L’unica figura necessaria, è quella di un ingegnere o di un architetto<br />
abilitato alla libera professione per l’elaborazione del progetto per i<br />
ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del<br />
libretto di autorizzazione ministeriale.<br />
Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo<br />
documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo<br />
dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo<br />
richiedano, alle professionalità dell’ingegnere o dell’architetto<br />
per la progettazione del ponteggio.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
art. 134 e Allegato XXII<br />
Contenuti minimi del <strong>PiMUS</strong><br />
Nei cantieri in cui vengono<br />
utilizzati ponteggi deve essere<br />
tenuta ed esibita a richiesta degli<br />
organi di vigilanza, copia della<br />
documentazione di cui al comma<br />
6 dell’art. 131 (libretto di<br />
autorizzazione ministeriale e<br />
relazione tecnica) e copia del<br />
piano di montaggio e smontaggio<br />
(PIMUS), in caso di lavori in<br />
quota, i cui contenuti sono<br />
riportati nell’allegato XXII
<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi – allegato XXII<br />
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;<br />
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle<br />
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio<br />
del ponteggio;<br />
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il<br />
preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o<br />
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;<br />
4. Identificazione del ponteggio;<br />
5. Disegno esecutivo del ponteggio;<br />
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione<br />
e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"<br />
capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56):<br />
planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio,<br />
evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,<br />
<strong>modalità</strong> di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata<br />
della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio,<br />
ecc.),<br />
<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi – circolare MLPS n°25/2006<br />
<strong>modalità</strong> di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata,<br />
controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra<br />
ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,<br />
descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o<br />
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro <strong>modalità</strong> di uso, con<br />
esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai<br />
relativi punti di ancoraggio,<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi – circolare MLPS n°25/2006<br />
descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o<br />
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro <strong>modalità</strong> di<br />
installazione ed uso,<br />
misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del<br />
ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del<br />
DPR n. 164/56,<br />
tipo e <strong>modalità</strong> di realizzazione degli ancoraggi,<br />
misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni<br />
meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla<br />
sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,<br />
misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi – circolare MLPS n°25/2006<br />
8. Illustrazione delle <strong>modalità</strong> di montaggio, trasformazione e<br />
smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo<br />
passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da<br />
applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o<br />
trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti<br />
particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti<br />
le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da<br />
schemi, disegni e foto;<br />
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;<br />
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del<br />
montaggio e durante l'uso (vedasi allegato XIX).<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
In tutti i cantieri in cui si utilizzano ponteggi metallici deve<br />
essere tenuto il disegno esecutivo del ponteggio (art.33 DPR<br />
164/56)<br />
Sul disegno esecutivo devono essere riportati:<br />
1) l’indicazione del tipo di ponteggio utilizzato<br />
2) generalità e firma del progettista (casi in cui serve il progetto)<br />
o del responsabile di cantiere (negli altri casi)<br />
3) sovraccarichi massimi per mq di impalcato<br />
4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi<br />
Le eventuali modifiche del ponteggio devono essere subito riportate<br />
sul disegno.<br />
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 5. disegno esecutivo<br />
Il disegno esecutivo, nel caso in cui non sia allegato ad un progetto<br />
deve essere conforme agli schemi tipo riportati nel libretto di<br />
autorizzazione ministeriale.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 5. disegno esecutivo<br />
Esempi di schemi tipo autorizzati<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 5. disegno esecutivo<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 5. disegno esecutivo<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />
Per l’assemblaggio di ponteggi in configurazioni non rientranti tra<br />
gli schemi tipo occorre seguire un progetto redatto da un tecnico<br />
abilitato - ingegnere o architetto. (art. 32 DPR 164/56)<br />
Il progetto deve comprendere:<br />
- Relazione di calcolo eseguito secondo le normative vigenti<br />
e le istruzioni approvate nel libretto di autorizzazione<br />
ministeriale<br />
- Disegno esecutivo<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />
Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio<br />
• <strong>Ponteggi</strong> con altezza oltre 20 m. Altezza misurata dal piano<br />
d'appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più<br />
alto. (CM 149/1985)<br />
• Configurazione di montaggio non conforme agli schemi tipo<br />
riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale (CM<br />
149/1985)<br />
• Configurazione di montaggio con un numero complessivo di<br />
impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo (CM<br />
149/1985)<br />
• Ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle<br />
indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari<br />
efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione<br />
ministeriale (CM 149/1985)<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />
Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio<br />
• Sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a<br />
quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del<br />
ponteggio riportata nel libretto di istruzioni allegato al libretto<br />
di autorizzazione ministeriale (CM 149/1985)<br />
• Superficie esposta all'azione del vento a quella presa in<br />
considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio<br />
(solitamente questo si supera quando al ponteggio sono<br />
attaccati teli, graticci, tabelloni e/o cartelloni) (CM 149/1985)<br />
• Nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non<br />
appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale (CM<br />
20/2003)<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 7. Indicazioni generali<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 7. Indicazioni generali<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 8. Sequenza passo – passo<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 8. Sequenza passo – passo<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 8. Sequenza passo – passo<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
PSC e <strong>PiMUS</strong><br />
Luca Mangiapane – ingegnere
PSC e <strong>PiMUS</strong><br />
Luca Mangiapane – ingegnere
PSC e <strong>PiMUS</strong><br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
circa<br />
2 metri
PSC e <strong>PiMUS</strong><br />
Luca Mangiapane – ingegnere
IL RAPPORTO TRA PIMUS E POS<br />
Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell’impresa per lo<br />
specifico cantiere, pertanto deve essere elaborato da ogni singola<br />
impresa esecutrice nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’art. 6<br />
del DPR 222/2003. Il POS al suo interno deve contenere la<br />
valutazione dei rischi di tutte le attività.<br />
Nel caso in cui, tra le attività di lavoro dell’impresa esecutrice c’è<br />
anche quella del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, le stesse<br />
devono essere valutate all’interno del POS e per ogni rischio si<br />
devono individuare le misure di prevenzione e protezione e le<br />
opportune procedure operative per la tutela della sicurezza.<br />
Il PIMUS non è un piano di analisi e di valutazione dei rischi , ma un<br />
piano operativo, e quindi in sostanza è la principale misura di<br />
sicurezza per permettere il montaggio, uso e smontaggio del<br />
ponteggio in sicurezza.<br />
Il PIMUS è dunque una parte del POS<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Modalità di montaggio dei ponteggi: telaio ad H<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
Sequenza tratta dal<br />
catalogo Edilponte
Modalità di montaggio dei ponteggi: parapetto provvisorio<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
larghezza cm altezza cm peso kg<br />
180 149 7,3<br />
250 129 9.1
Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
Luigi Galli<br />
Nuova enciclopedia del<br />
ponteggio
Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta<br />
Solo in questo caso il tirante d’aria è verificato sul primo impalcato<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
Luigi Galli<br />
Nuova enciclopedia del<br />
ponteggio
Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Individuata la procedura da eseguire, nel caso in cui si utilizzino i<br />
DPI anticaduta, per il montaggio del ponteggio da parte degli<br />
operatori, addetti va determinato l’ancoraggio idoneo di questa<br />
struttura, affinché sia sicura anche dal punto di vista statico ed<br />
in grado di trattenere, in caso di caduta libera verso il vuoto,<br />
gli operatori addetti.<br />
Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />
La sicurezza statica deve essere garantita in tutte le fasi<br />
transitorie di montaggio dei vari componenti del ponteggio,<br />
conformemente alla successione cronologica con la quale viene<br />
assemblato, pertanto gli ancoraggi dovranno essere collocati<br />
e fissati progressivamente.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
Per ritenere il ponteggio, un<br />
punto di ancoraggio sicuro,<br />
atto a sostenere l’operatore in<br />
fase di caduta libera, è<br />
fondamentale conoscere il<br />
materiale di supporto, al quale<br />
ancorarlo.<br />
Diversa è la resistenza che<br />
oppone un forato rispetto ad<br />
un fissaggio nel cordolo in c.a.
Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />
Luca Mangiapane – ingegnere<br />
Le <strong>modalità</strong> e le condizioni di<br />
impiego, dei diversi ancoraggi di essi<br />
e la portata teorica, vengono<br />
specificate sui libretti dei ponteggi<br />
redatti dalle case produttrici. Si parla<br />
di portata teorica, in quanto la stessa<br />
non tiene conto della resistenza del<br />
materiale, sul quale potrebbero<br />
essere impiegati<br />
Il valore di resistenza che<br />
assicura il materiale di supporto<br />
unitamente alla attrezzatura di<br />
fissaggio impiegata, deve essere<br />
confrontato con il valore dello<br />
scorrimento che si innesca nel<br />
sistema ancoraggio tubo giunto<br />
utilizzato.
Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />
La forza di scorrimento limite del nodo tubo giunto, utilizzato per<br />
collegare il tassello (golfare ) al rostro ( moncone di tubo ) e fissato<br />
all’impalcatura col giunto “Dalmine”, è equivalente ad una forza di<br />
tiro pari a 5,5 – 5,8 kN.<br />
Quindi la scelta nell’effettuare il conto dei punti di ancoraggio<br />
necessari, trova questo valore come limite fisico da non<br />
superare nel calcolo, qualora i tasselli fissati nel muro<br />
assicurassero un valore di resistenza maggiore.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
NORMATIVA PREGRESSA PONTEGGI – ora non più valida<br />
D.P.R. n° 164 del 07/01/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.<br />
D.M. del 02/09/1968 - Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i<br />
ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164.<br />
Circolare Ministeriale n° 149 del 22/11/1985 - D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della<br />
costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi.<br />
Lettera Circolare del 10/04/1986 - Circolare 149/85 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti.<br />
Lettera Circolare n° 21467 del 18/04/1986 - Circolare 149/1985 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti.<br />
Decreto Ministeriale n° 115 del 23/03/1990-Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi<br />
aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80.<br />
Decreto Ministeriale n° 466 del 22/05/1992 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un<br />
sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.<br />
D.Lgs. n° 626 del 19/09/1994 - Attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della<br />
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.<br />
Circolare n° 44 del 10/07/2000 - Oggetto: D.l.vo n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature di<br />
lavoro. Modalità di conservazione delle relative documentazioni - Quesito.<br />
Circolare n° 46 del 11/07/2000 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all'art. 30 del<br />
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere
NORMATIVA PREGRESSA PONTEGGI – ora non più valida<br />
Decreto Ministeriale del 19/09/2000 - Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme dei mezzi e<br />
sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico<br />
prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno<br />
multistrato.<br />
Circolare n° 3 del 08/01/2001 - Oggetto: Art. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99 - Chiarimenti sul regime<br />
delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro.<br />
Circolare Ministeriale n° 20 del 23/05/2003 - Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi<br />
metallici fissi.<br />
Circolare Ministeriale n° 30 del 29/09/2003 - Oggetto: Art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 -<br />
Chiarimenti concernenti la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi.<br />
Circolare Ministeriale n° 25 del 13/09/2006 – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei<br />
ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).<br />
Circolare Ministeriale n° 30 del 03/11/2006 – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei<br />
ponteggi – Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione<br />
di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e<br />
smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.<br />
Luca Mangiapane – ingegnere