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LM 81_106 - Ponteggi Metallici e PiMUS [modalità compatibilità]

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NOVITA’ SU PONTEGGI METALLICI FISSI<br />

E PIMUS secondo il<br />

D.LGS <strong>81</strong>/2008 e s.m.i.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

Loc. Vedole, 39 - 43052 Colorno (PR) tel. 0521313291 fax 0521521405 e mail mangiapane@ingegneriasicurezza.it<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Art. 136 – Montaggio e smontaggio<br />

I due elementi caratterizzanti delle attività di montaggio e smontaggio<br />

dei ponteggi sono:<br />

• formazione obbligatoria e specifica degli addetti al montaggio/<br />

smontaggio/trasformazione del ponteggio.<br />

• la redazione ed uso del piano di montaggio, uso e smontaggio del<br />

ponteggio <strong>PiMUS</strong>,<br />

LE NOVITA’ DELL’ART. 136<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO<br />

Art. 136 – Montaggio e smontaggio<br />

6]. Il datore di lavoro assicura che i<br />

ponteggi siano montati, smontati o<br />

trasformati sotto la diretta sorveglianza<br />

di un preposto, a regola d’arte e<br />

conformemente al PIMUS, e ad opera<br />

di lavoratori che hanno ricevuto una<br />

formazione adeguata e mirata alle<br />

operazioni previste<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO<br />

Art. 136 – Montaggio e Smontaggio<br />

7] La formazione di cui al sesto comma ha carattere teorico-pratico e deve<br />

riguardare:<br />

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del<br />

ponteggio;<br />

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o<br />

trasformazione del ponteggio con riferimento alla vigente legislazione;<br />

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;<br />

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni<br />

meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;<br />

e) le condizioni di carico ammissibile;<br />

f) qualsiasi altro rischio che le predette operazioni di montaggio, smontaggio o<br />

trasformazione possono comportare.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


PONTEGGI: FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO<br />

Art. 136 – Montaggio e<br />

smontaggio<br />

[8] I soggetti formatori, la durata, gli<br />

indirizzi ed i requisiti minimi di<br />

validità dei corsi sono riportati<br />

nell’allegato XXI<br />

Questa formazione non è nuova ma è stata<br />

introdotta dal D.Lgs 235/2003 dal luglio del<br />

2005<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

L’allegato XXI è diviso in due<br />

parti A e B, nella parte A sono<br />

presi in considerazione i corsi<br />

per gli addetti al montaggio,<br />

smontaggio e trasformazione<br />

dei ponteggi, nella parte B sono<br />

presi in considerazione i corsi per<br />

gli addetti ai lavori su fune.


- Sono definiti i soggetti formatori.<br />

- Regioni e Province autonome (mediante strutture tecniche operanti<br />

nella prevenzione e/o mediante strutture della formazione professionale<br />

accreditate)<br />

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale<br />

tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro<br />

- ISPESL<br />

- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore<br />

dei lavori edili e di ingegneria civile<br />

- Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia (CPT)<br />

- Scuole edili<br />

FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />

Il datore di lavoro non può svolgere la formazione direttamente o<br />

rivolgersi a soggetti diversi da quelli previsti anche se ritenuti di<br />

maggiore esperienza e capacità.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


- La formazione è obbligatoria e abilitante per i preposti e gli<br />

addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi.<br />

- Il corso ha durata minima di 28 ore, da frequentare per intero. E’<br />

consentita un’assenza massima del 10% del monte ore.<br />

- Nessun credito formativo per chi ha esperienza oppure ha già<br />

frequentato in passato corsi simili.<br />

- Nessuna differenza di formazione tra preposti e addetti<br />

- Il corso è suddiviso in 2 moduli – teorico e pratico - della durata<br />

di 14 ore ciascuno.<br />

FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Modulo teorico (durata 14 ore)<br />

1. giuridico normativo (4 ore):<br />

· legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, analisi dei<br />

rischi, norme di buona tecnica e di buone prassi, statistiche degli infortuni (2 ore)<br />

· D.Lgs 235/2003 “Lavori in quota” e D.Lgs 494/96 e s.m.i. “cantieri” (2 ore)<br />

2. tecnico (10 ore):<br />

· <strong>PiMUS</strong>, autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)<br />

· DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e<br />

conservazione (2 ore)<br />

· Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)<br />

FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />

· Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Modulo pratico (durata 14 ore)<br />

· montaggio-smontaggio-trasformazione di <strong>Ponteggi</strong>o a Tubi e Giunti<br />

- PTG - (4 ore)<br />

· montaggio-smontaggio-trasformazione di <strong>Ponteggi</strong>o a Telai<br />

Prefabbricati PTP - (4 ore)<br />

FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />

· montaggio-smontaggio-trasformazione di <strong>Ponteggi</strong>o a Montanti e<br />

Traversi Prefabbricati PMTP - (4 ore)<br />

· Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio (2 ore)<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


- Modulo teorico max 30 discenti/docente<br />

- Modulo pratico max 5 discenti/docente<br />

FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


- Modulo teorico erogato per primo. Al termine del modulo teorico<br />

c’è la verifica intermedia (questionario a risposte multiple). Chi<br />

non supera la verifica deve rifrequentare il modulo.<br />

- L’attestato di frequenza al corso, è rilasciato a chi supera la<br />

verifica finale di montaggio / smontaggio / trasformazione di parti di<br />

ponteggi e realizzazione di ancoraggi. Chi non supera la verifica<br />

finale deve rifrequentare la parte pratica.<br />

- Ogni 4 anni occorrerà frequentare un aggiornamento di 4 ore di<br />

cui 3 ore di contenuti tecnico pratici, che è erogato dagli stessi<br />

soggetti del corso delle 28 ore.<br />

FORMAZIONE: l’allegato XXI<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


FORMAZIONE: la circolare MLPS n°30 del 03.11.2006<br />

La formazione specifica dell’Accordo non è necessaria per:<br />

- i lavoratori che usano ponteggi montati da altri<br />

- gli addetti al montaggio, smontaggio di ponti su ruote, ponti su<br />

cavalletti, ponti a sbalzo, ponti sospesi, ponteggi autosollevanti e<br />

altre opere provvisionali simili<br />

- per i suddetti lavoratori è necessaria la formazione e<br />

l’addestramento previsti dall’art. 37 del D.Lgs <strong>81</strong>/2008 (specifici per<br />

l’attrezzatura di lavoro) erogati dal datore di lavoro.<br />

- il datore di lavoro, per ciò che riguarda l'addestramento degli addetti<br />

ai ponti su ruote, deve tener presenti i contenuti generali di cui al II<br />

punto (montaggio/smontaggio/trasformazione di PTP e al IV punto<br />

(elementi di gestione di prima emergenza - salvataggio del modulo<br />

pratico dell'Accordo del 26.01.2006 (allegato XXI)<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


<strong>PiMUS</strong><br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

Art. 136 – Montaggio e<br />

smontaggio<br />

Il datore di lavoro provvede a<br />

redigere a mezzo di persona<br />

competente un piano di montaggio,<br />

uso e smontaggio, in funzione della<br />

complessità del ponteggio scelto.<br />

Tale piano ... e' messo a<br />

disposizione del preposto addetto<br />

alla sorveglianza e dei lavoratori<br />

interessati.


E’ il documento operativo, da realizzare per ogni specifico lavoro in cui è<br />

presente un ponteggio, che deve essere preso a riferimento dal<br />

personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di<br />

ponteggi, al fine di garantire:<br />

<strong>PiMUS</strong>: finalità<br />

la loro sicurezza durante l’attività<br />

la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi<br />

coinvolto in queste operazioni quali: altri lavoratori del cantiere,<br />

abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.<br />

la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Ottenuta con la<br />

realizzazione ponteggio a norma, rispondente alle necessità<br />

dell’utilizzatore e da un uso attento dello stesso.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


<strong>PiMUS</strong>: quando è necessario<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

Il <strong>PiMUS</strong> è da redigere:<br />

per il ponteggio metallico<br />

fisso, indipendentemente da tempo<br />

di utilizzo, dimensioni, complessità e<br />

necessità di progetto.<br />

per impalcati o altre opere<br />

provvisionali costruite con<br />

elementi di ponteggi metallici fissi.<br />

per un ponteggio realizzato<br />

con elementi in legno


<strong>PiMUS</strong>: quando non è necessario<br />

La circolare MLPS n°30 del 03.11.2006 ha precisato che il<br />

<strong>PiMUS</strong> non è necessario per:<br />

ponti su cavalletti di altezza fino a due metri<br />

ponti a sbalzo<br />

ponti sospesi<br />

ponteggi a piani autosollevanti<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


In questa situazione serve il <strong>PiMUS</strong>?<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


<strong>PiMUS</strong>: chi lo deve redigere ?<br />

“ Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona<br />

competente un piano di montaggio, uso e smontaggio”, quindi la<br />

redazione del <strong>PiMUS</strong> è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che<br />

monta e smonta i ponteggi.<br />

Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potrà<br />

realizzarsi un solo <strong>PiMUS</strong> sottoscritto da tutti i datori di lavoro<br />

Nel caso in cui alle attività partecipino un’impresa con dei<br />

lavoratori autonomi, il <strong>PiMUS</strong> sarà redatto dall’impresa e<br />

sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione.<br />

Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori<br />

autonomi, il <strong>PiMUS</strong> sarà redatto dal lavoratore autonomo<br />

aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


<strong>PiMUS</strong>: chi lo deve redigere ?<br />

La legge non chiarisce i requisiti che deve possedere la persona<br />

competente a cui il datore di lavoro deve far redigere il <strong>PiMUS</strong>.<br />

La normativa previgente sui ponteggi non richiede la presenza in<br />

impresa di persone con particolari competenze.<br />

L’unica figura necessaria, è quella di un ingegnere o di un architetto<br />

abilitato alla libera professione per l’elaborazione del progetto per i<br />

ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del<br />

libretto di autorizzazione ministeriale.<br />

Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo<br />

documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo<br />

dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo<br />

richiedano, alle professionalità dell’ingegnere o dell’architetto<br />

per la progettazione del ponteggio.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

art. 134 e Allegato XXII<br />

Contenuti minimi del <strong>PiMUS</strong><br />

Nei cantieri in cui vengono<br />

utilizzati ponteggi deve essere<br />

tenuta ed esibita a richiesta degli<br />

organi di vigilanza, copia della<br />

documentazione di cui al comma<br />

6 dell’art. 131 (libretto di<br />

autorizzazione ministeriale e<br />

relazione tecnica) e copia del<br />

piano di montaggio e smontaggio<br />

(PIMUS), in caso di lavori in<br />

quota, i cui contenuti sono<br />

riportati nell’allegato XXII


<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi – allegato XXII<br />

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;<br />

2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle<br />

operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio<br />

del ponteggio;<br />

3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il<br />

preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o<br />

trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;<br />

4. Identificazione del ponteggio;<br />

5. Disegno esecutivo del ponteggio;<br />

6. Progetto del ponteggio, quando previsto;<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione<br />

e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"<br />

capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n. 164/56):<br />

planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio,<br />

evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,<br />

<strong>modalità</strong> di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata<br />

della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio,<br />

ecc.),<br />

<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi – circolare MLPS n°25/2006<br />

<strong>modalità</strong> di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata,<br />

controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra<br />

ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,<br />

descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o<br />

trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro <strong>modalità</strong> di uso, con<br />

esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai<br />

relativi punti di ancoraggio,<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi – circolare MLPS n°25/2006<br />

descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o<br />

trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro <strong>modalità</strong> di<br />

installazione ed uso,<br />

misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del<br />

ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del<br />

DPR n. 164/56,<br />

tipo e <strong>modalità</strong> di realizzazione degli ancoraggi,<br />

misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni<br />

meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla<br />

sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,<br />

misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


<strong>PiMUS</strong>: i contenuti minimi – circolare MLPS n°25/2006<br />

8. Illustrazione delle <strong>modalità</strong> di montaggio, trasformazione e<br />

smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo<br />

passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da<br />

applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o<br />

trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti<br />

particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti<br />

le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da<br />

schemi, disegni e foto;<br />

9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;<br />

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del<br />

montaggio e durante l'uso (vedasi allegato XIX).<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


In tutti i cantieri in cui si utilizzano ponteggi metallici deve<br />

essere tenuto il disegno esecutivo del ponteggio (art.33 DPR<br />

164/56)<br />

Sul disegno esecutivo devono essere riportati:<br />

1) l’indicazione del tipo di ponteggio utilizzato<br />

2) generalità e firma del progettista (casi in cui serve il progetto)<br />

o del responsabile di cantiere (negli altri casi)<br />

3) sovraccarichi massimi per mq di impalcato<br />

4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi<br />

Le eventuali modifiche del ponteggio devono essere subito riportate<br />

sul disegno.<br />

Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 5. disegno esecutivo<br />

Il disegno esecutivo, nel caso in cui non sia allegato ad un progetto<br />

deve essere conforme agli schemi tipo riportati nel libretto di<br />

autorizzazione ministeriale.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 5. disegno esecutivo<br />

Esempi di schemi tipo autorizzati<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 5. disegno esecutivo<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 5. disegno esecutivo<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />

Per l’assemblaggio di ponteggi in configurazioni non rientranti tra<br />

gli schemi tipo occorre seguire un progetto redatto da un tecnico<br />

abilitato - ingegnere o architetto. (art. 32 DPR 164/56)<br />

Il progetto deve comprendere:<br />

- Relazione di calcolo eseguito secondo le normative vigenti<br />

e le istruzioni approvate nel libretto di autorizzazione<br />

ministeriale<br />

- Disegno esecutivo<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />

Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio<br />

• <strong>Ponteggi</strong> con altezza oltre 20 m. Altezza misurata dal piano<br />

d'appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più<br />

alto. (CM 149/1985)<br />

• Configurazione di montaggio non conforme agli schemi tipo<br />

riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale (CM<br />

149/1985)<br />

• Configurazione di montaggio con un numero complessivo di<br />

impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo (CM<br />

149/1985)<br />

• Ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle<br />

indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari<br />

efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione<br />

ministeriale (CM 149/1985)<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />

Situazioni per le quali è necessario il progetto del ponteggio<br />

• Sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a<br />

quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del<br />

ponteggio riportata nel libretto di istruzioni allegato al libretto<br />

di autorizzazione ministeriale (CM 149/1985)<br />

• Superficie esposta all'azione del vento a quella presa in<br />

considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio<br />

(solitamente questo si supera quando al ponteggio sono<br />

attaccati teli, graticci, tabelloni e/o cartelloni) (CM 149/1985)<br />

• Nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non<br />

appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale (CM<br />

20/2003)<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 6. Progetto del ponteggio<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 7. Indicazioni generali<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 7. Indicazioni generali<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 8. Sequenza passo – passo<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 8. Sequenza passo – passo<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Contenuti del <strong>PiMUS</strong> – 8. Sequenza passo – passo<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


PSC e <strong>PiMUS</strong><br />

Luca Mangiapane – ingegnere


PSC e <strong>PiMUS</strong><br />

Luca Mangiapane – ingegnere


PSC e <strong>PiMUS</strong><br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

circa<br />

2 metri


PSC e <strong>PiMUS</strong><br />

Luca Mangiapane – ingegnere


IL RAPPORTO TRA PIMUS E POS<br />

Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell’impresa per lo<br />

specifico cantiere, pertanto deve essere elaborato da ogni singola<br />

impresa esecutrice nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’art. 6<br />

del DPR 222/2003. Il POS al suo interno deve contenere la<br />

valutazione dei rischi di tutte le attività.<br />

Nel caso in cui, tra le attività di lavoro dell’impresa esecutrice c’è<br />

anche quella del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, le stesse<br />

devono essere valutate all’interno del POS e per ogni rischio si<br />

devono individuare le misure di prevenzione e protezione e le<br />

opportune procedure operative per la tutela della sicurezza.<br />

Il PIMUS non è un piano di analisi e di valutazione dei rischi , ma un<br />

piano operativo, e quindi in sostanza è la principale misura di<br />

sicurezza per permettere il montaggio, uso e smontaggio del<br />

ponteggio in sicurezza.<br />

Il PIMUS è dunque una parte del POS<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Modalità di montaggio dei ponteggi: telaio ad H<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

Sequenza tratta dal<br />

catalogo Edilponte


Modalità di montaggio dei ponteggi: parapetto provvisorio<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

larghezza cm altezza cm peso kg<br />

180 149 7,3<br />

250 129 9.1


Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

Luigi Galli<br />

Nuova enciclopedia del<br />

ponteggio


Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta<br />

Solo in questo caso il tirante d’aria è verificato sul primo impalcato<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

Luigi Galli<br />

Nuova enciclopedia del<br />

ponteggio


Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Modalità di montaggio dei ponteggi: Utilizzo DPI anticaduta<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Individuata la procedura da eseguire, nel caso in cui si utilizzino i<br />

DPI anticaduta, per il montaggio del ponteggio da parte degli<br />

operatori, addetti va determinato l’ancoraggio idoneo di questa<br />

struttura, affinché sia sicura anche dal punto di vista statico ed<br />

in grado di trattenere, in caso di caduta libera verso il vuoto,<br />

gli operatori addetti.<br />

Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />

La sicurezza statica deve essere garantita in tutte le fasi<br />

transitorie di montaggio dei vari componenti del ponteggio,<br />

conformemente alla successione cronologica con la quale viene<br />

assemblato, pertanto gli ancoraggi dovranno essere collocati<br />

e fissati progressivamente.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

Per ritenere il ponteggio, un<br />

punto di ancoraggio sicuro,<br />

atto a sostenere l’operatore in<br />

fase di caduta libera, è<br />

fondamentale conoscere il<br />

materiale di supporto, al quale<br />

ancorarlo.<br />

Diversa è la resistenza che<br />

oppone un forato rispetto ad<br />

un fissaggio nel cordolo in c.a.


Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />

Luca Mangiapane – ingegnere<br />

Le <strong>modalità</strong> e le condizioni di<br />

impiego, dei diversi ancoraggi di essi<br />

e la portata teorica, vengono<br />

specificate sui libretti dei ponteggi<br />

redatti dalle case produttrici. Si parla<br />

di portata teorica, in quanto la stessa<br />

non tiene conto della resistenza del<br />

materiale, sul quale potrebbero<br />

essere impiegati<br />

Il valore di resistenza che<br />

assicura il materiale di supporto<br />

unitamente alla attrezzatura di<br />

fissaggio impiegata, deve essere<br />

confrontato con il valore dello<br />

scorrimento che si innesca nel<br />

sistema ancoraggio tubo giunto<br />

utilizzato.


Montaggio del ponteggio: ancoraggio<br />

La forza di scorrimento limite del nodo tubo giunto, utilizzato per<br />

collegare il tassello (golfare ) al rostro ( moncone di tubo ) e fissato<br />

all’impalcatura col giunto “Dalmine”, è equivalente ad una forza di<br />

tiro pari a 5,5 – 5,8 kN.<br />

Quindi la scelta nell’effettuare il conto dei punti di ancoraggio<br />

necessari, trova questo valore come limite fisico da non<br />

superare nel calcolo, qualora i tasselli fissati nel muro<br />

assicurassero un valore di resistenza maggiore.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


NORMATIVA PREGRESSA PONTEGGI – ora non più valida<br />

D.P.R. n° 164 del 07/01/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.<br />

D.M. del 02/09/1968 - Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i<br />

ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164.<br />

Circolare Ministeriale n° 149 del 22/11/1985 - D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della<br />

costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi.<br />

Lettera Circolare del 10/04/1986 - Circolare 149/85 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti.<br />

Lettera Circolare n° 21467 del 18/04/1986 - Circolare 149/1985 - D.M. 28 maggio 1985. Quesiti.<br />

Decreto Ministeriale n° 115 del 23/03/1990-Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi<br />

aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80.<br />

Decreto Ministeriale n° 466 del 22/05/1992 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un<br />

sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.<br />

D.Lgs. n° 626 del 19/09/1994 - Attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della<br />

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.<br />

Circolare n° 44 del 10/07/2000 - Oggetto: D.l.vo n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature di<br />

lavoro. Modalità di conservazione delle relative documentazioni - Quesito.<br />

Circolare n° 46 del 11/07/2000 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all'art. 30 del<br />

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere


NORMATIVA PREGRESSA PONTEGGI – ora non più valida<br />

Decreto Ministeriale del 19/09/2000 - Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme dei mezzi e<br />

sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico<br />

prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno<br />

multistrato.<br />

Circolare n° 3 del 08/01/2001 - Oggetto: Art. 2, comma 4 del D.l.vo n. 359/99 - Chiarimenti sul regime<br />

delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro.<br />

Circolare Ministeriale n° 20 del 23/05/2003 - Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi<br />

metallici fissi.<br />

Circolare Ministeriale n° 30 del 29/09/2003 - Oggetto: Art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 -<br />

Chiarimenti concernenti la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi.<br />

Circolare Ministeriale n° 25 del 13/09/2006 – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei<br />

ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).<br />

Circolare Ministeriale n° 30 del 03/11/2006 – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei<br />

ponteggi – Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione<br />

di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e<br />

smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.<br />

Luca Mangiapane – ingegnere

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