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Articolo-De Grazia.pdf - Postilla

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Reati telematici<br />

Furto di documento informatico o violazione del diritto<br />

d'autore?<br />

Nel caso di appropriazione del contenuto di una intera pagina web, copiata e integralmente riportata<br />

in una rivista informatica, quali sono le norme applicabili? Nella specie quali delle seguenti possibili<br />

ipotesi possono configurarsi?<br />

Luca <strong>De</strong> <strong>Grazia</strong><br />

Fattispecie in ordine all'acquisizione di un intero sito web da parte di soggetto non autorizzato.<br />

Analisi della possibilità di configurazione del furto di documento informatico.<br />

Nel caso di appropriazione del contenuto di una pagina web, copiata e integralmente riportata in una<br />

rivista informatica, quali sono le norme applicabili?<br />

Nella specie quali delle seguenti possibili ipotesi possono configurarsi?<br />

− furto di documento elettronico<br />

− "reato informatico" (ex Legge 547/93, nelle sue varie specificazioni)<br />

− reato di furto ex articolo 624 c.p.<br />

− semplice violazione delle norme sul diritto d’autore ex legge 633/41<br />

Il caso sotto riportato si inserisce appieno nella tematica degli illeciti che tipicamente possono essere<br />

perpetrati a mezzo delle nuove tecnologie e che necessitano di una particolare attenzione da parte del<br />

legislatore nonché dell'interprete.<br />

Quello che, infatti, apparirà subito chiaro è la mancanza di una normativa univoca in materia che<br />

permetta di configurare chiaramente la fattispecie collegabile ad ogni singolo illecito senza dover<br />

necessariamente ricorrere a quell’analogia che in materia penale è - come è noto - anche vietata.<br />

Siamo d’accordo sul fatto che si possa trattare di una materia "nuova", in cui ancora ci si muove incerti,<br />

ma così facendo il rischio che si corre è che l’operatore del diritto e il giudice arrivino prima dello stesso<br />

legislatore a configurare la materia e a disciplinarla per un’innegabile esigenza pratica di dare tutela a<br />

situazioni per così dire "ibride", come in questo caso.<br />

L’operatore del diritto, infatti, sembra non avere scelta, deve comportarsi alla stregua di un "<strong>De</strong>miurgo"<br />

platoniano, costretto a plasmare le nuove figure di reato partendo da quelle a lui note, copiando,<br />

riadattando e a volte addirittura inventando.<br />

Nell'analisi che segue verrà esaminato un caso vero, omettendo ovviamente e doverosamente i particolari<br />

relativi alle parti in causa, proprio per dimostrare che il problema esiste veramente e che esso diventerà<br />

man mano più pressante a fronte del dilagare dell’utilizzo dei nuovi sistemi informatici.<br />

Quello che fino a qualche anno fa sembrava solo un mero esercizio per i teorici del diritto, si è<br />

trasformato in realtà.<br />

IL FATTO:<br />

Un professore , appassionato di insetti, crea un proprio sito web pubblicandovi vari articoli, saggi, notizie<br />

e altri documenti relativi sullo studio di una particolare categoria di insetti, il tutto senza specificare se si<br />

tratti di scopo divulgativo oppure strettamente commerciale.<br />

Dopo ben due anni di lavoro nel corso del quale il sito si era andato arricchendo di contenuti, compra una<br />

rivista specializzata in materia e scopre che nel cd-rom allegato (o, meglio, costituente la rivista stessa) è<br />

inserito tutto il materiale del suo sito web, ivi compresi i riferimenti di e-mail ma, purtroppo, senza una<br />

sua specifica autorizzazione .<br />

Come si configura il tipo di reato e/o illecito perpetrato ai suoi danni?


È possibile configurare una semplice ipotesi di furto, o di furto di documento informatico?<br />

Oppure, tutta la materia deve essere trattata solo ed esclusivamente dal punto di vista civilistico, in<br />

specie come ipotesi di violazione delle norme sul diritto d’autore?<br />

Come fare, insomma per dare una tutela al soggetto per non lasciarlo senza protezione?<br />

A prima vista, infatti, tutte le ipotesi sembrerebbero in astratto configurabili, ma ovviamente non è<br />

possibile applicarle tutte, ed è quindi necessario individuare la norma del caso concreto anche se in<br />

apparenza la fattispecie sembra presentare i requisiti di ognuna.<br />

Partiamo prima di tutto ad esaminare la materia dal punto di vista penalistico, per vedere se, nella<br />

specie, vi sia la commissione di un reato e di quale reato poi si tratti.<br />

Per quanto riguarda la configurabilità del furto del documento informatico giova probabilmente ricordare<br />

che con l'entrata in vigore delle varie norme e dei vari decreti applicativi sulle c.d. "regole tecniche" per<br />

la formazione e la trasmissione dei documenti informatici si è completato il quadro normativo che ha<br />

portato alla piena validità giuridica, anche nell'ordinamento italiano, dei documenti formati in via<br />

informatica.<br />

Ovviamente, essendo la normativa in materia ancora molto recente, non si è ancora avuto modo di<br />

interpretarla nella sue materiali conseguenze, anche se sembra già essersi formato un orientamento in<br />

materia.<br />

Partendo dal presupposto che il reato di furto ben possa commettersi anche in ambito informatico e<br />

telematico e dal momento che l’articolo 624 del c.p. non indica i mezzi con cui la sottrazione deve<br />

avvenire, vi è chi sostiene (1) che vadano distinte le ipotesi di "furto di documento elettronico" dal furto<br />

di "informazioni contenuto in un documento elettronico".<br />

Questo perché mentre nel primo caso ci si trova di fronte all’impossessamento di un oggetto materiale,<br />

cioè del documento, anche se nella specie sotto forma di bit contenuti in un file e/o in un supporto<br />

magnetico, altra cosa sembra essere l’appropriazione di informazioni ottenute accedendo abusivamente<br />

ad un sistema elettronico, che al massimo si potrebbe configurare come reati di accesso abusivo o di<br />

danneggiamento.<br />

La distinzione si fonderebbe sul fatto che le informazioni al pari delle idee sono da considerarsi come cose<br />

immateriali e come tali non suscettibili di materiale apprensione.<br />

Potrebbe sembrare forse troppo riduttivo ritenere che possa configurarsi il c.d. "furto di documento<br />

informatico" soltanto nell'ipotesi di sottrazione fisica del supporto sul quale tale documento sia<br />

memorizzato, con esclusione dell'esistenza di altro originale del documento stesso in qualsiasi altro luogo,<br />

perché, come si cercherà di argomentare in seguito, si rischia di lasciare fuori varie ipotesi che si<br />

collocano proprio sulla linea di confine, anche se l'interpretazione letterale e logica della norma porta in<br />

linea di massima proprio a tale conclusione.<br />

In effetti, però, con la normativa sul c.d. "documento elettronico" si fornisce "sostanza" al bit, e quindi un<br />

documento diventa una "res" nel senso classico della parola; conseguentemente, lo spossessamento della<br />

"res" può avvenire soltanto nel caso altrettanto classico del furto vero e proprio, che in pratica però si<br />

sovrappone al furto del supporto sul quale il documento stesso è incorporato.<br />

Laddove, infatti, si voglia fare riferimento alle norme che disciplinano il furto, ex articolo 624 del c.p.:<br />

"chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per<br />

sé o per altri...." il problema sarebbe ovviamente quello di configurare esattamente l’impossessamento e<br />

la sottrazione nel caso di strumenti informatici.<br />

Rientra cioè nei due concetti anche, per estensione, la copiatura, dal momento che il sito del soggetto in<br />

questione continua pur sempre a rimanere nella sua materiale disponibilità?<br />

Nel caso in esame, infatti non è raffigurabile in toto un’ipotesi di furto, in quanto non vi è stato<br />

spossessamento (essendo rimasto il sito integralmente nella disponibilità del suo autore), né quanto meno<br />

danneggiamento o distruzione ; in definitiva non sembra nemmeno potersi applicare la nuova normativa in<br />

tema di "criminalità informatica", la legge 23 dicembre 1993 n. 547, in quanto diretta sostanzialmente a<br />

reprimere comportamenti di intercettazione, falsificazione, alterazione e soppressione di comunicazioni<br />

telematiche ed informatiche.


L’ipotesi di copiatura in esame, non sembra trovare nessun aggancio nella legislazione penale vigente,<br />

quasi che il suddetto comportamento sia assolutamente permesso!<br />

Forse, a questo punto sembra più semplice fare direttamente riferimento alle norme sul diritto d’autore,<br />

per non rischiare di cadere nell’applicazione analogica di norme di diritto penale, come già detto peraltro<br />

vietata, e considerare quindi il fatto come un illecito civile, tenendo presente che forse dal un punto di<br />

vista del soggetto che chiede tutela sia forse la strada migliore da percorrere, offrendo essa maggiori<br />

sicurezze.<br />

Ora, facendo riferimento alla legge n. 633/41 sul diritto d’autore, appare fuori dubbio che il soggetto che<br />

materialmente ha creato il sito sia da considerare "autore" dello stesso e come tale tutelato dalla legge, la<br />

quale all’articolo 1 afferma: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere<br />

creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed<br />

alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".<br />

E all’articolo 2 continua: In particolare sono comprese nella protezione: le opere letterarie, drammatiche,<br />

scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale.<br />

Ora nel caso in esame dovremmo essere in presenza di un’opera di carattere scientifico (tanto è vero che<br />

una rivista specializzata nel settore aveva fatto proprio l’articolo ritenendolo così sicuramente valido dal<br />

punto di vista della competenza specifica), non rilevando quali fossero le originarie intenzioni dell’autore.<br />

Appare altresì pacifico che ad essa debbano essere riconosciuti quei requisiti di "originalità" e "novità"<br />

dell’opera richiesti dalla legge, in quanto frutto di totale invenzione da parte del suo materiale estensore,<br />

dopo anni di studi ed esperienze nel campo.<br />

Così come sembrano non esservi dubbi sul fatto che l’intera opera sia stata "plagiata" dal momento che<br />

essa è stata riprodotta integralmente e senza effettuare nessun tipo di modifiche, come anche<br />

riconosciuto nella seguente sentenza: "Affinché' sussista il plagio di un'opera musicale e' sufficiente che ci<br />

sia identità' di melodia tra le opere, e non anche di armonia, dovendosi valutare il plagio alla luce di<br />

quanto e' recepito dal comune fruitore delle canzoni che non e' un esperto musicale in grado di apprezzare<br />

il complesso degli accordi che costituiscono la struttura dello spartito. " Pretura Roma, 21 dicembre 1994<br />

Giust.italiana 1995, 545 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />

Quindi, sempre prendendo come riferimento la citata legge, all’autore dovrebbero essere riconosciuti<br />

tutti quei diritti che in fondo costituiscono il fulcro della tutela , ossia quello di essere riconosciuto autore<br />

dell’opera, di poterne quindi rivendicare la paternità (2), di opporsi a qualsiasi sua deformazione e<br />

mutilazione, di utilizzarla economicamente (3) e, in particolare di riprodurla mediante moltiplicazione di<br />

copie (4).<br />

D'altra parte la giurisprudenza formatasi sul punto, anche se ovviamente in materie analoghe, appare<br />

abbastanza chiara.<br />

Va accolta la richiesta di inibire, in via cautelare atipica, l'ulteriore pubblicazione e diffusione dell'opera<br />

letteraria collettiva che riproduce gli stessi criteri espositivi e di coordinamento utilizzati da altra opera<br />

(nella specie, e' stato concesso il rimedio inibitorio in favore dell'erede del principe Antonio <strong>De</strong> Curtis, in<br />

arte Toto', autrice del libro "Parli come badi", contenente le battute, gli aforismi e gli sketches creati dal<br />

celebre attore, contro l'ulteriore pubblicazione, da parte della societa' resistente, dell'opera "E poi uno<br />

dice che si butta a sinistra", nella quale era stato utilizzato lo stesso criterio espositivo di tali battute).<br />

Tribunale Roma, 20 febbraio 1995 Foro it. 1996,I,3553 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />

In mancanza del consenso alla utilizzazione economica dell'opera, costituisce violazione del diritto<br />

d'autore la pubblicazione di un saggio in un volume di autori vari; deve accogliersi l'istanza di tutela<br />

cautelare urgente, che non e' preclusa dalla previsione di misure cautelari tipiche in materia di diritto<br />

d'autore, in quanto tra queste non e' ricompresa l'inibitoria. Pretura Torino 5 maggio 1990, Giur. it. 1992,<br />

I,2,152 (nota). in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />

Nel caso di modificazione essenziale di un'opera letteraria senza il consenso dell'autore (nella specie, era<br />

stato pubblicato in volumi separati e monolingua un unico testo di grammatica e sintassi greca e latina,<br />

illustrate congiuntamente e comparativamente, accompagnato da un testo di esercizi in eguale<br />

esposizione) viene leso non solo il diritto esclusivo dello stesso autore a compiere tali modifiche, ma<br />

anche il suo diritto morale; va, pertanto, accolta l'istanza di sequestro dei volumi gia' distribuiti dell'opera


cosi' modificata, e di inibizione all'editore dal compiere ulteriori atti di distribuzione e pubblicazione.<br />

Pretura Bari 15 marzo 1990, Foro it. 1990, I,1763. in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />

Costituisce contraffazione dell'opera dell'ingegno ogni atto che, non essendo autorizzato dall'autore,<br />

pregiudica i diritti dell'autore. Pretura Monza 27 settembre 1989, Riv. dir. ind. 1991, II,225 (nota). in Cd-<br />

Juris Data Giuffrè 1998.<br />

Considerazioni particolari ovviamente devono essere fatte dal momento che comunque si sta parlando di<br />

una divulgazione avvenuta non a mezzo della carta stampata ma a mezzo Internet; anche se si deve<br />

convenire che la circostanza che il materiale utilizzato dalla società che gestisce la rivista giuridica fosse<br />

disponibile sulla rete non significa assolutamente che lo stesso poteva essere considerato come "res<br />

nullius", e quindi liberamente appropriabile da chiunque, come peraltro chiarito dalla più attenta<br />

giurisprudenza delle corti di merito italiane. Infatti Internet come "sistema internazionale di<br />

interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche" è equiparabile ad un organo di divulgazione delle<br />

notizie (5) e quindi la legge sul diritto d’autore non viene minimamente snaturata dall’introduzione di<br />

informazioni su Internet, con tutte le normali implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico che<br />

penalistico.<br />

Gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione sono gli stessi di un titolare di un nome di<br />

dominio Internet. Infatti come" sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti<br />

telematiche" la rete Internet è equiparabile ad un organo di stampa. Tribunale di Napoli, 8 agosto 1997 in<br />

Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />

La pubblicazione ai sensi dell’articolo 12 l. n. 633/41 non viene snaturata dall’introduzione di informazioni<br />

su Internet.<br />

Da ciò conseguono tutte le "normali" implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico che penalistico.<br />

Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />

L’utilizzazione dell’opera può assumere natura economica - come veicolo di raccolta pubblicitaria diretta<br />

o indiretta - e non è esclusa dalla gratuità dell’accesso ad Internet. Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in<br />

Cd-Juris Data Giuffrè 1998 La giurisprudenza in materia (anche se volutamente ho riportato solo quella più<br />

"antica") sembra dunque univoca nell’assimilare Internet ad un mezzo di comunicazione e, cosa più<br />

importante, a considerare applicabili in toto le disposizioni sulla legge del diritto d’autore.<br />

Alla luce di ciò, quindi possono essere analizzate le normali conseguenze della lesione al diritto d’autore,<br />

e sulla base di queste dare tutela al soggetto che abbia subìto il danno.<br />

Sicuramente se si prendono in considerazione le norme della legge 633/41 si evince come la tutela<br />

apprestata al soggetto sia anche migliore e più favorevole, anche perché essa prevede il diritto per<br />

l’autore dell’opera, non solo di essere riconosciuto tale con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma<br />

anche quello di chiedere ed ottenere il ritiro dal mercato delle copie effettuate senza la sua specifica<br />

autorizzazione (6) e infine quello di chiedere il risarcimento dei danni, sia morali che materiali (7) .così<br />

come peraltro indicato dalle sentenze sotto riportate, oltre alle conseguenze penali, peraltro non<br />

particolarmente rigide (8).<br />

In particolare per quanto concerne la quantificazione del risarcimento del danno, si potrà fare riferimento<br />

non solo alle spese sostenute, ma anche e soprattutto al beneficio che il soggetto "non autorizzato" ha<br />

ritratto nell'utilizzare il materiale altrui, come specificato anche in questo caso dalle sentenze sotto<br />

riportate (Cd-Juris Data Giuffrè 1998): In tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del<br />

diritto di utilizzazione di un'opera dell'ingegno, non e' precluso al giudice il potere-dovere di commisurare<br />

il danno stesso al beneficio tratto dall'attivita' vietata assumendola come utile criterio di riferimento del<br />

lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi<br />

abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato sottraendolo al<br />

medesimo. Corte appello Milano 21 maggio 1985, Dir. autore 1985, 393 (9).<br />

In materia di risarcimento del danno per violazioni di diritto di autore, l'equiparazione del pregiudizio<br />

subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito costituisce una regola<br />

minimale desunta, tra l'altro, in via interpretativa, dal fatto che nei lavori preparatori della legge sul<br />

diritto di autore del 1941 n. 633 si ritenne di sopperire, perché' ritenuto superfluo, l'art. 161 del disegno di<br />

legge secondo il quale "il titolare del diritto di utilizzazione può' chiedere la reintegrazione nel suo<br />

patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del


violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dalla<br />

percezione". Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 1983 n. 6251, Dir. autore 1984, 52.<br />

A voler poi essere esaustivi in materia delle tutele potenzialmente offerte dall’ordinamento al soggetto<br />

c’è ancora un’altra ipotesi da prendere in considerazione: un sito web può essere considerato una "banca -<br />

dati"?<br />

La risposta ha una notevole importanza, in quanto le banche dati sono specificamente tutelate<br />

dall’articolo 2 della legge sul diritto d’autore, e quindi in questo caso si avrebbe una norma specifica da<br />

applicare.<br />

Ora, a parere di chi scrive, un sito web può benissimo rientrare nella categoria menzionata dall’articolo<br />

suindicato, in quanto ha tutte le caratteristiche richieste ed infatti la banca dati che è definita dalla<br />

direttiva CE all’art. 2 " una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o<br />

metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo", essa è<br />

intesa, quindi come raccolta di notizie di ogni genere, collegabili, integrabili e costantemente aggiornate<br />

secondo una pluralità di criteri determinati. Inoltre ha anche gli altri requisiti per la tutela.<br />

Infatti caratteristica essenziale per poter configurare una banca dati è che le informazioni siano<br />

immediatamente e facilmente reperibili da chi le consulta, e che vi sia la possibilità di effettuare le<br />

ricerche attraverso sistemi diversi.<br />

Quindi uno dei presupposti essenziali affinché possa esistere una banca dati è che i dati stessi possano<br />

essere reperiti attraverso più sistemi logici di ricerca.<br />

Ora sicuramente un sito web ha dette caratteristiche in quanto tutte le informazioni in esso contenute<br />

sono consultabili dall’utente in vario modo; sistematico, attraverso un motore di ricerca, divise per<br />

argomenti, etc. etc. Inoltre ben può attribuirsi anche il carattere fondamentale richiesto dalla legge, ossia<br />

l’originalità del sistema attraverso cui i dati sono raccolti ed organizzati in quanto ideato e creato dallo<br />

stesso suo autore.<br />

La banca dati, infatti, per poter costituire oggetto di diritto deve essere originale, occorre cioè che il<br />

creatore attraverso la scelta o la disposizione del contenuto abbia dato vita ad un’opera dell’ingegno di<br />

carattere creativo in quanto il D. L. fa esplicito riferimento a questo criterio quando afferma che: "sono<br />

altresì protette.....le banche - dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una<br />

creazione intellettuale dell’autore"; ovviamente per quanto concerne l'originalità e la creatività della<br />

banca dati occorrerà rifarsi ai "normali" concetti, già più volte utilizzati dalla giurisprudenza per le opere<br />

letterarie usuali.<br />

Tutto questo significa, quindi che si deve ritenere applicabile l’art. 64-quinques (10) della legge 633/41<br />

che riguarda esplicitamente i diritti che sono riconosciuti all’autore di una banca dati e che<br />

esplicitamente prevede il suo diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione temporanea o<br />

permanente, la distribuzione, la vendita e la presentazione della banca dati.<br />

Da ciò ne consegue che, anche applicando dette norme il solo soggetto abilitato a dare la predetta<br />

autorizzazione sia l’autore della banca dati ossia il suo materiale estensore, dal che ne deriva che,<br />

nell’ipotesi specifica, non essendo intervenuta una sua manifestazione di volontà in tal senso, la rivista<br />

giuridica sia incorsa in un illecito sanzionato secondo le norme sul diritto d’autore che tutelano le banche<br />

dati. Infatti in questo specifico caso non si può nemmeno configurare l’ipotesi descritta dall’articolo 64-<br />

sexties (11) che considera l’ipotesi di utilizzo di banca dati per finalità didattiche e di ricerca scientifica,<br />

in quanto comunque le attività che non necessitano di autorizzazione dell’autore sono esclusivamente<br />

quelle di "accesso" e di "consultazione"; per quelle di riproduzione permanente del contenuto è sempre e<br />

comunque necessaria detta autorizzazione.<br />

Come dovrebbe apparire ormai chiaro dopo questa breve disamina della materia, anche se effettuata in<br />

un ottica particolare dal momento che essendo partiti da un caso reale il ragionamento è stato improntato<br />

tutto alla necessità di offrire la migliore tutela al soggetto che aveva subito la lesione, nonostante si sia<br />

arrivati alla conclusione che l’autore riceva una protezione tutto sommato adeguata, sia che si opti per il<br />

la configurazione dell’opera come opera dell’ingegno, che come banca dati, il problema non è<br />

sicuramente di soluzione univoca e definitiva.


L’interrogativo, infatti, è sempre lo stesso: l’operatore del diritto si troverà sempre a dover interpretare,<br />

riadattare e modificare leggi e norme vecchie di decine d’anni, nel tentativo di adeguarle alle nuove<br />

realtà storiche, o è forse più auspicabile che il legislatore cominci ad interessarsi delle nuove materie in<br />

tempo utile per apprestare adeguati mezzi e tecniche?<br />

Il caso in specie si è infatti risolto abbastanza agevolmente perché rientrava perfettamente nella<br />

previsione della legge 633/41, ma se invece non fosse stato così?<br />

NOTE:<br />

(1) Francesca Fuxa Sadurny in La tutela del hardware e del software: Il delitto di furto informatico Internos n.5/99<br />

http://www.internos.it/archivio/mg99wsa.html<br />

(2) <strong>Articolo</strong> 20 legge 633/41: "... l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a<br />

qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano<br />

essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".<br />

(3) <strong>Articolo</strong> 12 legge 633/41: "<br />

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera<br />

in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti<br />

esclusivi indicati negli articoli seguenti".<br />

(4) <strong>Articolo</strong> 17 legge 633/41: "Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con<br />

qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la<br />

cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione".<br />

(5) http://www.interlex.com/testi/or061197.htm, nella quale viene riportata l'ordinanza del Tribunale di Roma con la<br />

quale si iscrive il periodico Interlex nel registro della stampa, anche se lo stesso viene diffuso e/o distribuito soltanto<br />

a mezzo della rete Internet.<br />

(6) <strong>Articolo</strong> 156 legge 633/41: "Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui<br />

spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già<br />

avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione".<br />

<strong>Articolo</strong> 157 legge citata: "Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a<br />

pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al<br />

Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della<br />

esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato".<br />

(7) <strong>Articolo</strong> 158 legge citata: Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può<br />

agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il<br />

risarcimento del danno".<br />

(8) <strong>Articolo</strong> 171 legge citata: Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000 a lire<br />

4.000.000 (48) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:<br />

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio<br />

un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno<br />

esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;<br />

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a<br />

pubblico spettacolo od una composizione musicale.<br />

La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in<br />

pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante<br />

azionato in pubblico;<br />

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;<br />

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore<br />

di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;<br />

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le<br />

trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati...".<br />

(9) http://www.degrazia.it/infodirnet/rubriche/Tutela_banche_dati.htm per una prima disamina della normativa<br />

specifica sulle banche dati ed il diritto d'autore.<br />

(10) <strong>Articolo</strong> 64 - quinquies: legge 633/41"L’autore si una banca dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:<br />

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;<br />

b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;


c) qualsiasi forma di distribuziione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati;la prima vendita di una<br />

copia nel territorio dell’unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consensoesaurisce il diritto di<br />

controllare, all’interno dell’unione stessa, le vendite successive della copia;<br />

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con<br />

qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;<br />

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle<br />

operazioni di cui alla lettera b).<br />

(11) <strong>Articolo</strong> 64 - sexties, legge 633/41:<br />

1 - Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 64 - quinquies da parte del titolare del diritto: l’accesso o la<br />

consultazione della banca dei datio quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non<br />

svolta nell’ambito di un’impresa, purchè si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non<br />

commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attività di accesso e consultazione, le evntuali operazioni di riproduziohne<br />

permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette<br />

all’autorizzaziione del titolare dle diritto; l’impiego della banca di dati per fini di sicurezza pubbl8ica o per effetto di<br />

una procedura amministrativa o giurisdizionale.<br />

2 - Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attività indicate nell’articolo 64 - quinquies poste in essere da<br />

parte dell’utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l’accesso al<br />

contenuto della stessa banca dati e per il suo normale impiego; se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo<br />

una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.<br />

3 - le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.<br />

4 - Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa<br />

esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in<br />

modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente prediudizio al titolare dle diritto o entri in<br />

conflitto con il normale impiego della banca dati.<br />

27 gennaio 2011

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