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Reati telematici<br />
Furto di documento informatico o violazione del diritto<br />
d'autore?<br />
Nel caso di appropriazione del contenuto di una intera pagina web, copiata e integralmente riportata<br />
in una rivista informatica, quali sono le norme applicabili? Nella specie quali delle seguenti possibili<br />
ipotesi possono configurarsi?<br />
Luca <strong>De</strong> <strong>Grazia</strong><br />
Fattispecie in ordine all'acquisizione di un intero sito web da parte di soggetto non autorizzato.<br />
Analisi della possibilità di configurazione del furto di documento informatico.<br />
Nel caso di appropriazione del contenuto di una pagina web, copiata e integralmente riportata in una<br />
rivista informatica, quali sono le norme applicabili?<br />
Nella specie quali delle seguenti possibili ipotesi possono configurarsi?<br />
− furto di documento elettronico<br />
− "reato informatico" (ex Legge 547/93, nelle sue varie specificazioni)<br />
− reato di furto ex articolo 624 c.p.<br />
− semplice violazione delle norme sul diritto d’autore ex legge 633/41<br />
Il caso sotto riportato si inserisce appieno nella tematica degli illeciti che tipicamente possono essere<br />
perpetrati a mezzo delle nuove tecnologie e che necessitano di una particolare attenzione da parte del<br />
legislatore nonché dell'interprete.<br />
Quello che, infatti, apparirà subito chiaro è la mancanza di una normativa univoca in materia che<br />
permetta di configurare chiaramente la fattispecie collegabile ad ogni singolo illecito senza dover<br />
necessariamente ricorrere a quell’analogia che in materia penale è - come è noto - anche vietata.<br />
Siamo d’accordo sul fatto che si possa trattare di una materia "nuova", in cui ancora ci si muove incerti,<br />
ma così facendo il rischio che si corre è che l’operatore del diritto e il giudice arrivino prima dello stesso<br />
legislatore a configurare la materia e a disciplinarla per un’innegabile esigenza pratica di dare tutela a<br />
situazioni per così dire "ibride", come in questo caso.<br />
L’operatore del diritto, infatti, sembra non avere scelta, deve comportarsi alla stregua di un "<strong>De</strong>miurgo"<br />
platoniano, costretto a plasmare le nuove figure di reato partendo da quelle a lui note, copiando,<br />
riadattando e a volte addirittura inventando.<br />
Nell'analisi che segue verrà esaminato un caso vero, omettendo ovviamente e doverosamente i particolari<br />
relativi alle parti in causa, proprio per dimostrare che il problema esiste veramente e che esso diventerà<br />
man mano più pressante a fronte del dilagare dell’utilizzo dei nuovi sistemi informatici.<br />
Quello che fino a qualche anno fa sembrava solo un mero esercizio per i teorici del diritto, si è<br />
trasformato in realtà.<br />
IL FATTO:<br />
Un professore , appassionato di insetti, crea un proprio sito web pubblicandovi vari articoli, saggi, notizie<br />
e altri documenti relativi sullo studio di una particolare categoria di insetti, il tutto senza specificare se si<br />
tratti di scopo divulgativo oppure strettamente commerciale.<br />
Dopo ben due anni di lavoro nel corso del quale il sito si era andato arricchendo di contenuti, compra una<br />
rivista specializzata in materia e scopre che nel cd-rom allegato (o, meglio, costituente la rivista stessa) è<br />
inserito tutto il materiale del suo sito web, ivi compresi i riferimenti di e-mail ma, purtroppo, senza una<br />
sua specifica autorizzazione .<br />
Come si configura il tipo di reato e/o illecito perpetrato ai suoi danni?
È possibile configurare una semplice ipotesi di furto, o di furto di documento informatico?<br />
Oppure, tutta la materia deve essere trattata solo ed esclusivamente dal punto di vista civilistico, in<br />
specie come ipotesi di violazione delle norme sul diritto d’autore?<br />
Come fare, insomma per dare una tutela al soggetto per non lasciarlo senza protezione?<br />
A prima vista, infatti, tutte le ipotesi sembrerebbero in astratto configurabili, ma ovviamente non è<br />
possibile applicarle tutte, ed è quindi necessario individuare la norma del caso concreto anche se in<br />
apparenza la fattispecie sembra presentare i requisiti di ognuna.<br />
Partiamo prima di tutto ad esaminare la materia dal punto di vista penalistico, per vedere se, nella<br />
specie, vi sia la commissione di un reato e di quale reato poi si tratti.<br />
Per quanto riguarda la configurabilità del furto del documento informatico giova probabilmente ricordare<br />
che con l'entrata in vigore delle varie norme e dei vari decreti applicativi sulle c.d. "regole tecniche" per<br />
la formazione e la trasmissione dei documenti informatici si è completato il quadro normativo che ha<br />
portato alla piena validità giuridica, anche nell'ordinamento italiano, dei documenti formati in via<br />
informatica.<br />
Ovviamente, essendo la normativa in materia ancora molto recente, non si è ancora avuto modo di<br />
interpretarla nella sue materiali conseguenze, anche se sembra già essersi formato un orientamento in<br />
materia.<br />
Partendo dal presupposto che il reato di furto ben possa commettersi anche in ambito informatico e<br />
telematico e dal momento che l’articolo 624 del c.p. non indica i mezzi con cui la sottrazione deve<br />
avvenire, vi è chi sostiene (1) che vadano distinte le ipotesi di "furto di documento elettronico" dal furto<br />
di "informazioni contenuto in un documento elettronico".<br />
Questo perché mentre nel primo caso ci si trova di fronte all’impossessamento di un oggetto materiale,<br />
cioè del documento, anche se nella specie sotto forma di bit contenuti in un file e/o in un supporto<br />
magnetico, altra cosa sembra essere l’appropriazione di informazioni ottenute accedendo abusivamente<br />
ad un sistema elettronico, che al massimo si potrebbe configurare come reati di accesso abusivo o di<br />
danneggiamento.<br />
La distinzione si fonderebbe sul fatto che le informazioni al pari delle idee sono da considerarsi come cose<br />
immateriali e come tali non suscettibili di materiale apprensione.<br />
Potrebbe sembrare forse troppo riduttivo ritenere che possa configurarsi il c.d. "furto di documento<br />
informatico" soltanto nell'ipotesi di sottrazione fisica del supporto sul quale tale documento sia<br />
memorizzato, con esclusione dell'esistenza di altro originale del documento stesso in qualsiasi altro luogo,<br />
perché, come si cercherà di argomentare in seguito, si rischia di lasciare fuori varie ipotesi che si<br />
collocano proprio sulla linea di confine, anche se l'interpretazione letterale e logica della norma porta in<br />
linea di massima proprio a tale conclusione.<br />
In effetti, però, con la normativa sul c.d. "documento elettronico" si fornisce "sostanza" al bit, e quindi un<br />
documento diventa una "res" nel senso classico della parola; conseguentemente, lo spossessamento della<br />
"res" può avvenire soltanto nel caso altrettanto classico del furto vero e proprio, che in pratica però si<br />
sovrappone al furto del supporto sul quale il documento stesso è incorporato.<br />
Laddove, infatti, si voglia fare riferimento alle norme che disciplinano il furto, ex articolo 624 del c.p.:<br />
"chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per<br />
sé o per altri...." il problema sarebbe ovviamente quello di configurare esattamente l’impossessamento e<br />
la sottrazione nel caso di strumenti informatici.<br />
Rientra cioè nei due concetti anche, per estensione, la copiatura, dal momento che il sito del soggetto in<br />
questione continua pur sempre a rimanere nella sua materiale disponibilità?<br />
Nel caso in esame, infatti non è raffigurabile in toto un’ipotesi di furto, in quanto non vi è stato<br />
spossessamento (essendo rimasto il sito integralmente nella disponibilità del suo autore), né quanto meno<br />
danneggiamento o distruzione ; in definitiva non sembra nemmeno potersi applicare la nuova normativa in<br />
tema di "criminalità informatica", la legge 23 dicembre 1993 n. 547, in quanto diretta sostanzialmente a<br />
reprimere comportamenti di intercettazione, falsificazione, alterazione e soppressione di comunicazioni<br />
telematiche ed informatiche.
L’ipotesi di copiatura in esame, non sembra trovare nessun aggancio nella legislazione penale vigente,<br />
quasi che il suddetto comportamento sia assolutamente permesso!<br />
Forse, a questo punto sembra più semplice fare direttamente riferimento alle norme sul diritto d’autore,<br />
per non rischiare di cadere nell’applicazione analogica di norme di diritto penale, come già detto peraltro<br />
vietata, e considerare quindi il fatto come un illecito civile, tenendo presente che forse dal un punto di<br />
vista del soggetto che chiede tutela sia forse la strada migliore da percorrere, offrendo essa maggiori<br />
sicurezze.<br />
Ora, facendo riferimento alla legge n. 633/41 sul diritto d’autore, appare fuori dubbio che il soggetto che<br />
materialmente ha creato il sito sia da considerare "autore" dello stesso e come tale tutelato dalla legge, la<br />
quale all’articolo 1 afferma: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere<br />
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed<br />
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".<br />
E all’articolo 2 continua: In particolare sono comprese nella protezione: le opere letterarie, drammatiche,<br />
scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale.<br />
Ora nel caso in esame dovremmo essere in presenza di un’opera di carattere scientifico (tanto è vero che<br />
una rivista specializzata nel settore aveva fatto proprio l’articolo ritenendolo così sicuramente valido dal<br />
punto di vista della competenza specifica), non rilevando quali fossero le originarie intenzioni dell’autore.<br />
Appare altresì pacifico che ad essa debbano essere riconosciuti quei requisiti di "originalità" e "novità"<br />
dell’opera richiesti dalla legge, in quanto frutto di totale invenzione da parte del suo materiale estensore,<br />
dopo anni di studi ed esperienze nel campo.<br />
Così come sembrano non esservi dubbi sul fatto che l’intera opera sia stata "plagiata" dal momento che<br />
essa è stata riprodotta integralmente e senza effettuare nessun tipo di modifiche, come anche<br />
riconosciuto nella seguente sentenza: "Affinché' sussista il plagio di un'opera musicale e' sufficiente che ci<br />
sia identità' di melodia tra le opere, e non anche di armonia, dovendosi valutare il plagio alla luce di<br />
quanto e' recepito dal comune fruitore delle canzoni che non e' un esperto musicale in grado di apprezzare<br />
il complesso degli accordi che costituiscono la struttura dello spartito. " Pretura Roma, 21 dicembre 1994<br />
Giust.italiana 1995, 545 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />
Quindi, sempre prendendo come riferimento la citata legge, all’autore dovrebbero essere riconosciuti<br />
tutti quei diritti che in fondo costituiscono il fulcro della tutela , ossia quello di essere riconosciuto autore<br />
dell’opera, di poterne quindi rivendicare la paternità (2), di opporsi a qualsiasi sua deformazione e<br />
mutilazione, di utilizzarla economicamente (3) e, in particolare di riprodurla mediante moltiplicazione di<br />
copie (4).<br />
D'altra parte la giurisprudenza formatasi sul punto, anche se ovviamente in materie analoghe, appare<br />
abbastanza chiara.<br />
Va accolta la richiesta di inibire, in via cautelare atipica, l'ulteriore pubblicazione e diffusione dell'opera<br />
letteraria collettiva che riproduce gli stessi criteri espositivi e di coordinamento utilizzati da altra opera<br />
(nella specie, e' stato concesso il rimedio inibitorio in favore dell'erede del principe Antonio <strong>De</strong> Curtis, in<br />
arte Toto', autrice del libro "Parli come badi", contenente le battute, gli aforismi e gli sketches creati dal<br />
celebre attore, contro l'ulteriore pubblicazione, da parte della societa' resistente, dell'opera "E poi uno<br />
dice che si butta a sinistra", nella quale era stato utilizzato lo stesso criterio espositivo di tali battute).<br />
Tribunale Roma, 20 febbraio 1995 Foro it. 1996,I,3553 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />
In mancanza del consenso alla utilizzazione economica dell'opera, costituisce violazione del diritto<br />
d'autore la pubblicazione di un saggio in un volume di autori vari; deve accogliersi l'istanza di tutela<br />
cautelare urgente, che non e' preclusa dalla previsione di misure cautelari tipiche in materia di diritto<br />
d'autore, in quanto tra queste non e' ricompresa l'inibitoria. Pretura Torino 5 maggio 1990, Giur. it. 1992,<br />
I,2,152 (nota). in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />
Nel caso di modificazione essenziale di un'opera letteraria senza il consenso dell'autore (nella specie, era<br />
stato pubblicato in volumi separati e monolingua un unico testo di grammatica e sintassi greca e latina,<br />
illustrate congiuntamente e comparativamente, accompagnato da un testo di esercizi in eguale<br />
esposizione) viene leso non solo il diritto esclusivo dello stesso autore a compiere tali modifiche, ma<br />
anche il suo diritto morale; va, pertanto, accolta l'istanza di sequestro dei volumi gia' distribuiti dell'opera
cosi' modificata, e di inibizione all'editore dal compiere ulteriori atti di distribuzione e pubblicazione.<br />
Pretura Bari 15 marzo 1990, Foro it. 1990, I,1763. in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />
Costituisce contraffazione dell'opera dell'ingegno ogni atto che, non essendo autorizzato dall'autore,<br />
pregiudica i diritti dell'autore. Pretura Monza 27 settembre 1989, Riv. dir. ind. 1991, II,225 (nota). in Cd-<br />
Juris Data Giuffrè 1998.<br />
Considerazioni particolari ovviamente devono essere fatte dal momento che comunque si sta parlando di<br />
una divulgazione avvenuta non a mezzo della carta stampata ma a mezzo Internet; anche se si deve<br />
convenire che la circostanza che il materiale utilizzato dalla società che gestisce la rivista giuridica fosse<br />
disponibile sulla rete non significa assolutamente che lo stesso poteva essere considerato come "res<br />
nullius", e quindi liberamente appropriabile da chiunque, come peraltro chiarito dalla più attenta<br />
giurisprudenza delle corti di merito italiane. Infatti Internet come "sistema internazionale di<br />
interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche" è equiparabile ad un organo di divulgazione delle<br />
notizie (5) e quindi la legge sul diritto d’autore non viene minimamente snaturata dall’introduzione di<br />
informazioni su Internet, con tutte le normali implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico che<br />
penalistico.<br />
Gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione sono gli stessi di un titolare di un nome di<br />
dominio Internet. Infatti come" sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti<br />
telematiche" la rete Internet è equiparabile ad un organo di stampa. Tribunale di Napoli, 8 agosto 1997 in<br />
Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />
La pubblicazione ai sensi dell’articolo 12 l. n. 633/41 non viene snaturata dall’introduzione di informazioni<br />
su Internet.<br />
Da ciò conseguono tutte le "normali" implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico che penalistico.<br />
Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.<br />
L’utilizzazione dell’opera può assumere natura economica - come veicolo di raccolta pubblicitaria diretta<br />
o indiretta - e non è esclusa dalla gratuità dell’accesso ad Internet. Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in<br />
Cd-Juris Data Giuffrè 1998 La giurisprudenza in materia (anche se volutamente ho riportato solo quella più<br />
"antica") sembra dunque univoca nell’assimilare Internet ad un mezzo di comunicazione e, cosa più<br />
importante, a considerare applicabili in toto le disposizioni sulla legge del diritto d’autore.<br />
Alla luce di ciò, quindi possono essere analizzate le normali conseguenze della lesione al diritto d’autore,<br />
e sulla base di queste dare tutela al soggetto che abbia subìto il danno.<br />
Sicuramente se si prendono in considerazione le norme della legge 633/41 si evince come la tutela<br />
apprestata al soggetto sia anche migliore e più favorevole, anche perché essa prevede il diritto per<br />
l’autore dell’opera, non solo di essere riconosciuto tale con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma<br />
anche quello di chiedere ed ottenere il ritiro dal mercato delle copie effettuate senza la sua specifica<br />
autorizzazione (6) e infine quello di chiedere il risarcimento dei danni, sia morali che materiali (7) .così<br />
come peraltro indicato dalle sentenze sotto riportate, oltre alle conseguenze penali, peraltro non<br />
particolarmente rigide (8).<br />
In particolare per quanto concerne la quantificazione del risarcimento del danno, si potrà fare riferimento<br />
non solo alle spese sostenute, ma anche e soprattutto al beneficio che il soggetto "non autorizzato" ha<br />
ritratto nell'utilizzare il materiale altrui, come specificato anche in questo caso dalle sentenze sotto<br />
riportate (Cd-Juris Data Giuffrè 1998): In tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del<br />
diritto di utilizzazione di un'opera dell'ingegno, non e' precluso al giudice il potere-dovere di commisurare<br />
il danno stesso al beneficio tratto dall'attivita' vietata assumendola come utile criterio di riferimento del<br />
lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi<br />
abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato sottraendolo al<br />
medesimo. Corte appello Milano 21 maggio 1985, Dir. autore 1985, 393 (9).<br />
In materia di risarcimento del danno per violazioni di diritto di autore, l'equiparazione del pregiudizio<br />
subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito costituisce una regola<br />
minimale desunta, tra l'altro, in via interpretativa, dal fatto che nei lavori preparatori della legge sul<br />
diritto di autore del 1941 n. 633 si ritenne di sopperire, perché' ritenuto superfluo, l'art. 161 del disegno di<br />
legge secondo il quale "il titolare del diritto di utilizzazione può' chiedere la reintegrazione nel suo<br />
patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del
violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dalla<br />
percezione". Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 1983 n. 6251, Dir. autore 1984, 52.<br />
A voler poi essere esaustivi in materia delle tutele potenzialmente offerte dall’ordinamento al soggetto<br />
c’è ancora un’altra ipotesi da prendere in considerazione: un sito web può essere considerato una "banca -<br />
dati"?<br />
La risposta ha una notevole importanza, in quanto le banche dati sono specificamente tutelate<br />
dall’articolo 2 della legge sul diritto d’autore, e quindi in questo caso si avrebbe una norma specifica da<br />
applicare.<br />
Ora, a parere di chi scrive, un sito web può benissimo rientrare nella categoria menzionata dall’articolo<br />
suindicato, in quanto ha tutte le caratteristiche richieste ed infatti la banca dati che è definita dalla<br />
direttiva CE all’art. 2 " una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o<br />
metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo", essa è<br />
intesa, quindi come raccolta di notizie di ogni genere, collegabili, integrabili e costantemente aggiornate<br />
secondo una pluralità di criteri determinati. Inoltre ha anche gli altri requisiti per la tutela.<br />
Infatti caratteristica essenziale per poter configurare una banca dati è che le informazioni siano<br />
immediatamente e facilmente reperibili da chi le consulta, e che vi sia la possibilità di effettuare le<br />
ricerche attraverso sistemi diversi.<br />
Quindi uno dei presupposti essenziali affinché possa esistere una banca dati è che i dati stessi possano<br />
essere reperiti attraverso più sistemi logici di ricerca.<br />
Ora sicuramente un sito web ha dette caratteristiche in quanto tutte le informazioni in esso contenute<br />
sono consultabili dall’utente in vario modo; sistematico, attraverso un motore di ricerca, divise per<br />
argomenti, etc. etc. Inoltre ben può attribuirsi anche il carattere fondamentale richiesto dalla legge, ossia<br />
l’originalità del sistema attraverso cui i dati sono raccolti ed organizzati in quanto ideato e creato dallo<br />
stesso suo autore.<br />
La banca dati, infatti, per poter costituire oggetto di diritto deve essere originale, occorre cioè che il<br />
creatore attraverso la scelta o la disposizione del contenuto abbia dato vita ad un’opera dell’ingegno di<br />
carattere creativo in quanto il D. L. fa esplicito riferimento a questo criterio quando afferma che: "sono<br />
altresì protette.....le banche - dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una<br />
creazione intellettuale dell’autore"; ovviamente per quanto concerne l'originalità e la creatività della<br />
banca dati occorrerà rifarsi ai "normali" concetti, già più volte utilizzati dalla giurisprudenza per le opere<br />
letterarie usuali.<br />
Tutto questo significa, quindi che si deve ritenere applicabile l’art. 64-quinques (10) della legge 633/41<br />
che riguarda esplicitamente i diritti che sono riconosciuti all’autore di una banca dati e che<br />
esplicitamente prevede il suo diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione temporanea o<br />
permanente, la distribuzione, la vendita e la presentazione della banca dati.<br />
Da ciò ne consegue che, anche applicando dette norme il solo soggetto abilitato a dare la predetta<br />
autorizzazione sia l’autore della banca dati ossia il suo materiale estensore, dal che ne deriva che,<br />
nell’ipotesi specifica, non essendo intervenuta una sua manifestazione di volontà in tal senso, la rivista<br />
giuridica sia incorsa in un illecito sanzionato secondo le norme sul diritto d’autore che tutelano le banche<br />
dati. Infatti in questo specifico caso non si può nemmeno configurare l’ipotesi descritta dall’articolo 64-<br />
sexties (11) che considera l’ipotesi di utilizzo di banca dati per finalità didattiche e di ricerca scientifica,<br />
in quanto comunque le attività che non necessitano di autorizzazione dell’autore sono esclusivamente<br />
quelle di "accesso" e di "consultazione"; per quelle di riproduzione permanente del contenuto è sempre e<br />
comunque necessaria detta autorizzazione.<br />
Come dovrebbe apparire ormai chiaro dopo questa breve disamina della materia, anche se effettuata in<br />
un ottica particolare dal momento che essendo partiti da un caso reale il ragionamento è stato improntato<br />
tutto alla necessità di offrire la migliore tutela al soggetto che aveva subito la lesione, nonostante si sia<br />
arrivati alla conclusione che l’autore riceva una protezione tutto sommato adeguata, sia che si opti per il<br />
la configurazione dell’opera come opera dell’ingegno, che come banca dati, il problema non è<br />
sicuramente di soluzione univoca e definitiva.
L’interrogativo, infatti, è sempre lo stesso: l’operatore del diritto si troverà sempre a dover interpretare,<br />
riadattare e modificare leggi e norme vecchie di decine d’anni, nel tentativo di adeguarle alle nuove<br />
realtà storiche, o è forse più auspicabile che il legislatore cominci ad interessarsi delle nuove materie in<br />
tempo utile per apprestare adeguati mezzi e tecniche?<br />
Il caso in specie si è infatti risolto abbastanza agevolmente perché rientrava perfettamente nella<br />
previsione della legge 633/41, ma se invece non fosse stato così?<br />
NOTE:<br />
(1) Francesca Fuxa Sadurny in La tutela del hardware e del software: Il delitto di furto informatico Internos n.5/99<br />
http://www.internos.it/archivio/mg99wsa.html<br />
(2) <strong>Articolo</strong> 20 legge 633/41: "... l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a<br />
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano<br />
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".<br />
(3) <strong>Articolo</strong> 12 legge 633/41: "<br />
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera<br />
in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti<br />
esclusivi indicati negli articoli seguenti".<br />
(4) <strong>Articolo</strong> 17 legge 633/41: "Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con<br />
qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la<br />
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione".<br />
(5) http://www.interlex.com/testi/or061197.htm, nella quale viene riportata l'ordinanza del Tribunale di Roma con la<br />
quale si iscrive il periodico Interlex nel registro della stampa, anche se lo stesso viene diffuso e/o distribuito soltanto<br />
a mezzo della rete Internet.<br />
(6) <strong>Articolo</strong> 156 legge 633/41: "Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui<br />
spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già<br />
avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione".<br />
<strong>Articolo</strong> 157 legge citata: "Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a<br />
pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al<br />
Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della<br />
esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato".<br />
(7) <strong>Articolo</strong> 158 legge citata: Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può<br />
agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il<br />
risarcimento del danno".<br />
(8) <strong>Articolo</strong> 171 legge citata: Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000 a lire<br />
4.000.000 (48) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:<br />
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio<br />
un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno<br />
esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;<br />
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a<br />
pubblico spettacolo od una composizione musicale.<br />
La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in<br />
pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante<br />
azionato in pubblico;<br />
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;<br />
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore<br />
di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;<br />
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le<br />
trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati...".<br />
(9) http://www.degrazia.it/infodirnet/rubriche/Tutela_banche_dati.htm per una prima disamina della normativa<br />
specifica sulle banche dati ed il diritto d'autore.<br />
(10) <strong>Articolo</strong> 64 - quinquies: legge 633/41"L’autore si una banca dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:<br />
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;<br />
b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuziione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati;la prima vendita di una<br />
copia nel territorio dell’unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consensoesaurisce il diritto di<br />
controllare, all’interno dell’unione stessa, le vendite successive della copia;<br />
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con<br />
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;<br />
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle<br />
operazioni di cui alla lettera b).<br />
(11) <strong>Articolo</strong> 64 - sexties, legge 633/41:<br />
1 - Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 64 - quinquies da parte del titolare del diritto: l’accesso o la<br />
consultazione della banca dei datio quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non<br />
svolta nell’ambito di un’impresa, purchè si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non<br />
commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attività di accesso e consultazione, le evntuali operazioni di riproduziohne<br />
permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette<br />
all’autorizzaziione del titolare dle diritto; l’impiego della banca di dati per fini di sicurezza pubbl8ica o per effetto di<br />
una procedura amministrativa o giurisdizionale.<br />
2 - Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attività indicate nell’articolo 64 - quinquies poste in essere da<br />
parte dell’utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l’accesso al<br />
contenuto della stessa banca dati e per il suo normale impiego; se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo<br />
una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.<br />
3 - le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.<br />
4 - Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa<br />
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in<br />
modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente prediudizio al titolare dle diritto o entri in<br />
conflitto con il normale impiego della banca dati.<br />
27 gennaio 2011