L'Imposta Municipale Propria (cosiddetta IMU) - Comune di Cormano
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<strong>L'Imposta</strong> <strong>Municipale</strong> <strong>Propria</strong> (<strong>cosiddetta</strong> I.M.U) prevista originariamente dal Decreto<br />
Legislativo n. 23/2011 dal 2015, è stata anticipata, in via sperimentale al 1° gennaio<br />
2012, dal D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.<br />
Le principali novità dell'<strong>IMU</strong> riguardano:<br />
• la reintroduzione dell'imposta sulle abitazioni principali e sulle pertinenze;<br />
• il pagamento dell'imposta anche sui fabbricati rurali, sulla base <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong>verse a seconda che si tratti <strong>di</strong> fabbricati abitativi o strumentali, entrambi<br />
precedentemente esenti dall'ICI;<br />
• la cancellazione <strong>di</strong> parte delle agevolazioni vigenti in materia <strong>di</strong> ICI, con l'ulteriore<br />
limitazione del potere regolamentare dei comuni;<br />
• la riserva allo Stato della metà del gettito a <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> base, escludendo da tale<br />
compartecipazione il gettito derivante dalle abitazioni principali e dai fabbricati<br />
rurali strumentali.<br />
CHI DEVE PAGARE<br />
L'imposta è dovuta dai:<br />
proprietari <strong>di</strong> immobili, incluse le abitazioni principali, i terreni e le aree e<strong>di</strong>ficabili,<br />
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o<br />
scambio è <strong>di</strong>retta l'attività dell'impresa;<br />
titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali <strong>di</strong> usufrutto, uso, abitazione (compresi i coniugi assegnatari<br />
dell'abitazione coniugale, in caso <strong>di</strong> separazione legale), enfiteusi, superficie sugli<br />
stessi;<br />
concessionari <strong>di</strong> aree demaniali;<br />
locatari <strong>di</strong> immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso <strong>di</strong><br />
costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Cormano</strong> ha deciso le aliquote con atto n. 18 dell’11/07/2012.<br />
ALIQUOTE<br />
Per l’anno 2012 il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Cormano</strong> con deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale n. 18<br />
del 11/07/2012 ha determinato l’applicazione delle seguenti aliquote:<br />
0,4 % (aliquota ridotta) per<br />
• l’abitazione principale e per la relativa pertinenza,<br />
• le unità immobiliari possedute a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto da anziani o<br />
<strong>di</strong>sabili che acquisiscano la residenza in istituti <strong>di</strong> ricovero o sanitari a seguito <strong>di</strong><br />
ricovero permanente, a con<strong>di</strong>zione che la stessa non risulti locata,<br />
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative e<strong>di</strong>lizie a proprietà in<strong>di</strong>visa,<br />
a<strong>di</strong>bite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi<br />
regolarmente assegnati da Istituti autonomi per le case popolari;<br />
Detrazioni:<br />
Si conferma la detrazione d’imposta massima in € 200,00 per l’abitazione<br />
principale e l’ulteriore detrazione <strong>di</strong> € 50,00 per ogni figlio <strong>di</strong> età non superiore<br />
ai 26 anni che risieda e <strong>di</strong>mori abitualmente nell’abitazione principale.<br />
L’importo complessivo <strong>di</strong> questa maggiorazione non può superare, compresa l’ulteriore<br />
detrazione, la somma <strong>di</strong> € 400,00.<br />
1,06% (aliquota or<strong>di</strong>naria)<br />
• per tutti gli altri fabbricati
VALORI AREE FABBRICABILI su cui calcolare l’Imposta<br />
€. 170,43/mq. aventi destinazione residenziale<br />
€. 126.94/mq. aventi destinazione industriale;<br />
€. 28,41/mq. per le aree prive <strong>di</strong> vocazione e<strong>di</strong>ficatoria, pari all’indennità <strong>di</strong><br />
esproprio.<br />
La <strong>di</strong>sciplina dell'<strong>IMU</strong> introduce una nuova definizione <strong>di</strong> "abitazione principale", qui<br />
riportata:<br />
"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto e<strong>di</strong>lizio<br />
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare<br />
<strong>di</strong>morano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del<br />
nucleo familiare abbiano stabilito la <strong>di</strong>mora abituale e la residenza anagrafica in<br />
immobili <strong>di</strong>versi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione<br />
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per<br />
un solo immobile.<br />
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate<br />
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima <strong>di</strong> una sola pertinenza<br />
per ciascuna delle categorie catastali in<strong>di</strong>cate, anche se iscritte in catasto unitamente<br />
all'unità ad uso abitativo."<br />
ATTENZIONE:<br />
Le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari non sono più considerate assimilabili<br />
alle abitazioni principali, pertanto non godono dell'aliquota agevolata e delle relative<br />
detrazioni che venivano applicate negli anni precedenti con l'I.C.I.<br />
Altre riduzioni ed esenzioni stabilite dalla Legge.<br />
Per i fabbricati <strong>di</strong>chiarati inagibili o inabitabili (e <strong>di</strong> fatto non utilizzati) la base<br />
imponibile viene ridotta del 50%. Per ottenere tale riduzione è necessaria una<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inagibilità/inabilità da presentare all'Ufficio Tributi del <strong>Comune</strong> e la<br />
conseguente non utilizzabilità <strong>di</strong> fatto dell'unità immobiliare. La stessa riduzione viene<br />
applicata anche ai fabbricati <strong>di</strong> interesse storico o artistico del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> cui al<br />
D.Lgs.vo n. 42/2004.<br />
MODALITA’ DI PAGAMENTO<br />
Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24, anche in modo<br />
telematico, la cui compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti co<strong>di</strong>ci:<br />
3912 – ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE;<br />
3913 – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;<br />
3914 – TERRENI (quota riservata al <strong>Comune</strong>);<br />
3915 – TERRENI (quota riservata allo Stato);<br />
3916 – AREE FABBRICABILI (quota riservata al <strong>Comune</strong>);<br />
3917 – AREE FABBRICABILI (quota riservata allo Stato);<br />
3918 – ALTRI FABBRICATI (quota riservata al <strong>Comune</strong>);<br />
3919 – ALTRI FABBRICATI (quota riservata allo Stato).<br />
Il Co<strong>di</strong>ce Catastale del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Cormano</strong> è D013.<br />
Non si fa luogo al versamento se l’imposta annuale da corrispondere non supera €<br />
12,00.
Abitazione principale e pertinenze<br />
Il pagamento potrà avvenire, a scelta, in 3 rate, oppure in 2 rate:<br />
3 rate <strong>di</strong> pagamento:<br />
entro il 18/06/2012 il primo acconto, ed entro il 17/09/2012, il secondo acconto,<br />
entrambi pari al 33,33% (1/3) ciascuno, dell’importo calcolato con aliquota 4,0 per<br />
mille e la detrazione; entro il 17/12/2012, il saldo, pari all’intero importo calcolato<br />
con aliquota 4,00 per mille e la detrazione, togliendo quanto già versato in acconto<br />
(conguaglio)<br />
oppure:<br />
2 rate <strong>di</strong> pagamento:<br />
entro il 18/6/2012 il primo acconto, pari al 50% dell’importo calcolato con aliquota<br />
4,0 per mille e la detrazione; entro il 17/12/2012, il saldo, pari all’intero importo<br />
calcolato con aliquota 4,00 per mille e la detrazione, togliendo quanto già versato in<br />
acconto (conguaglio).<br />
Altri immobili (altri appartamenti, fabbricati, terreni agricoli, aree e<strong>di</strong>ficabili).<br />
Il pagamento potrà avvenire in 2 rate:<br />
entro il 18/06/2012, l’acconto, pari al 50% dell’importo calcolato con aliquota 10,60<br />
per mille;<br />
entro il 17/12/2012, il saldo, pari all’intero importo calcolato con aliquota 10,60 per<br />
mille, togliendo quanto già versato in acconto (conguaglio).<br />
COME CALCOLARE L'IMPOSTA IN ACCONTO<br />
Sia per l'acconto in scadenza entro il 18 giugno che per quello – eventuale, sulla base<br />
delle scelte operate dal contribuente – in scadenza entro il 17 settembre, l'imposta si<br />
determina applicando alla base imponibile così calcolata le seguenti aliquote <strong>di</strong> base<br />
stabilite dallo Stato (per l'anno 2012 <strong>di</strong> fatto la normativa non consente <strong>di</strong> effettuare<br />
versamenti in soluzione unica).<br />
4,0 ‰ ABITAZIONE PRINCIPALE;<br />
4,0 ‰ PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE;<br />
2,0 ‰ FABBRICATI RURALI STRUMENTALI;<br />
7,6 ‰ TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI non in<strong>di</strong>cati nelle precedenti ipotesi, compresi<br />
terreni ed aree fabbricabili. Ovvero aliquota che si applica a tutto ciò che non rientra<br />
nelle prime tre casistiche qui descritte, quali, ad esempio, gli immobili tenuti a<br />
<strong>di</strong>sposizione, gli immobili locati, gli immobili dati in uso gratuito ai propri familiari, i<br />
negozi, gli uffici, le aree e<strong>di</strong>ficabili, ecc.).<br />
COME CALCOLARE L'IMPOSTA A SALDO<br />
Il saldo (scadenza 17/12/2012) invece si determina applicando le aliquote<br />
deliberate dal <strong>Comune</strong> (4,00 per mille o 10,60 per mille), ricalcolando l’imposta<br />
dovuta per tutto l’anno e togliendo quanto già pagato in acconto (conguaglio).
PAGARE L'<strong>IMU</strong> OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE (RAVVEDIMENTO<br />
OPEROSO)<br />
Le sanzioni da applicare ai pagamenti eseguiti in ritardo sono calcolate come segue:<br />
• Pagamento entro 14 giorni (sino al 02/07/2012) : sanzione dello 0,2%<br />
giornaliero (fino a 14 giorni) - es. per 10 giorni <strong>di</strong> ritardo si moltiplica 0,2% x 10 =<br />
2%, da applicare all'importo del tributo - più gli interessi legali rapportati ai giorni<br />
<strong>di</strong> ritardo (2,5% annuo);<br />
• Pagamento dal 15° giorno ed entro un mese (dal 04/07/2012 al<br />
18/07/2012): sanzione del 3% dell’imposta dovuta e non versata più gli interessi<br />
legali rapportati ai giorni <strong>di</strong> ritardo (2,5% annuo);<br />
• Pagamento oltre un mese ed entro un anno (dal 19/07/2012 al<br />
18/06/2013): sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta e non versata più gli<br />
interessi legali rapportati ai giorni <strong>di</strong> ritardo (2,5% annuo);<br />
Dal 1° gennaio 2012 gli interessi vanno calcolati nella misura del 2,5%<br />
annuo.<br />
Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24, barrando la casella “Ravv.”<br />
sommando la sanzione e gli interessi all'imposta dovuta, in ragione della quota<br />
spettante al <strong>Comune</strong> (nel caso <strong>di</strong> "abitazione principale") e al <strong>Comune</strong> e allo Stato (nel<br />
caso <strong>di</strong> "altri fabbricati").<br />
ABOLIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI STABILITE IN PRECEDENZA PER L'ICI<br />
A seguito dell'entrata in vigore dell'<strong>IMU</strong> sono state abolite le seguenti precedenti<br />
agevolazioni:<br />
L'agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate in<strong>di</strong>pendentemente dal loro numero<br />
per categoria catastale (ora si può considerare solo una pertinenza per ciascuna delle<br />
cat. C/2, C/6 e C/7);<br />
L'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti<br />
(che quin<strong>di</strong> ritornano ad essere delle abitazioni non assimilate alle principali, tassabili<br />
con l'aliquota del 7,6 ‰ e senza applicazione della detrazione);<br />
La possibilità <strong>di</strong> applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale alle<br />
abitazioni appartenenti alle cooperative e<strong>di</strong>lizie a proprietà in<strong>di</strong>visa e agli Istituti<br />
autonomi per le case popolari, mentre resta applicabile la relativa detrazione.<br />
Infine, la normativa non prevede <strong>di</strong>rettamente alcuna agevolazione per i fabbricati<br />
non locati dei citta<strong>di</strong>ni italiani residenti all'estero.